XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 26 marzo 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 26 marzo 2015.

      Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Dorina Bianchi, Stella Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Catania, Cicchitto, Cirielli, Cominelli, Costa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Gianni Farina, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Lotti, Lupo, Madia, Manciulli, Mannino, Merlo, Meta, Nicoletti, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Polverini, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vignaroli, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Dorina Bianchi, Stella Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Cominelli, Costa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Gianni Farina, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupo, Madia, Manciulli, Mannino, Merlo, Meta, Nicoletti, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Polverini, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vignaroli, Vitelli, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 25 marzo 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          DE LORENZIS ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n.  422, e altre disposizioni in materia di trasporto pubblico locale» (2986);
          DORINA BIANCHI: «Disposizioni in materia di coltivazione della cannabis sativa per la produzione di alimenti, cosmetici, semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori, opere di bioingegneria e di bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca» (2987);
          D'INCECCO ed altri: «Disposizioni in materia di definizione dell'atto medico e di responsabilità professionale medica» (2988);
          RIZZETTO ed altri: «Divieto dell'utilizzazione di animali nei circhi, negli spettacoli dal vivo e nelle mostre itineranti, nonché disposizioni per la tutela degli animali nelle gare di corsa» (2989).

      Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di inchiesta parlamentare.

      In data 25 marzo 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:
          LOMBARDI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda nota come “Mafia Capitale” e sull'infiltrazione di organizzazioni criminali nella gestione amministrativa e nel sistema economico e finanziario, con particolare riguardo alla città di Roma» (Doc. XXII, n.  44);
          FRATOIANNI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione della riunione del G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum» (Doc. XXII, n.  45).

      Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

      La proposta di legge SCUVERA ed altri: «Disposizioni per garantire l'eguaglianza nell'accesso dei minori ai servizi di mensa scolastica» (2308) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Manfredi.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

          VI Commissione (Finanze):
      DALLAI ed altri: «Norme per il trasferimento di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato agli enti locali e alle regioni» (289) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

      Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Cooperazione allo sviluppo», autorizzata, in data 19 marzo 2015, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.  279.

      Questo decreto è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 25 marzo 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa alla cooperazione tra organismi di regolamentazione ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE (COM(2015) 140 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

      La proposta di direttiva del Consiglio che abroga la direttiva 2003/48/CE del Consiglio (COM(2015) 129 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 20 marzo 2015, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 26 marzo 2015.

Annunzio di documenti dell'Assemblea parlamentare della NATO.

      L'Assemblea parlamentare della NATO ha trasmesso, in data 15 dicembre 2014, tre dichiarazioni e otto risoluzioni, approvate nel corso delle Sessioni plenarie svoltesi a Vilnius il 30 maggio 2014 e all'Aja il 24 novembre 2014, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
          dichiarazione n.  408 – Relazioni transatlantiche (Doc. XII-quater, n.  8) – alla III Commissione (Affari esteri);
          dichiarazione n.  409 – Allargamento della NATO (Doc. XII-quater, n.  9) – alla III Commissione (Affari esteri);
          dichiarazione n.  410 – Sostegno all'Ucraina (Doc. XII-quater, n.  10) – alla III Commissione (Affari esteri);
          risoluzione n.  411 – Il sostegno alla sovranità e alla democrazia dell'Ucraina (Doc. XII-quater, n.  11) – alla III Commissione (Affari esteri);
          risoluzione n.  412 – La crisi umanitaria ai confini meridionali dell'Europa (Doc. XII-quater, n.  12) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
          risoluzione n.  413 – Il sostegno alle forze nazionali afghane dopo il 2014 (Doc. XII-quater, n.  13) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);
          risoluzione n.  414 – Sostegno agli obiettivi di capacità del vertice del Galles (Doc. XII-quater, n.  14) – alla IV Commissione (Difesa);
          risoluzione n.  415 – I negoziati relativi al partenariato transatlantico sul commercio e sugli investimenti (Doc. XII-quater, n.  15) – alla III Commissione (Affari esteri);
          risoluzione n.  416 – Un rinnovato appello all'azione alleata per stabilizzare il Medio Oriente (Doc. XII-quater, n.  16) – alla III Commissione (Affari esteri);
          risoluzione n.  417 – Le rassicurazioni della NATO e il sostegno ai partner (Doc. XII-quater, n.  17) – alla III Commissione (Affari esteri);
          risoluzione n.  418 – La difesa della NATO contro i missili balistici (Doc. XII-quater, n.  18) – alla IV Commissione (Difesa).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

      Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 19 marzo 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 21 dicembre 1996, n.  665, le richieste di parere parlamentare:
          sullo schema di contratto di programma tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV Spa per il triennio 2010-2012 (152);
          sullo schema di contratto di programma tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV Spa per il triennio 2013-2015 (153).

      Queste richieste sono assegnate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), che dovrà esprimere i prescritti pareri entro il 25 aprile 2015.

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 18 FEBBRAIO 2015, N.  7, RECANTE MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO DEL TERRORISMO, ANCHE DI MATRICE INTERNAZIONALE, NONCHÉ PROROGA DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA, INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE (A.C. 2893-A/R)

A.C. 2893-A/R – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE AL TESTO A DEL PROVVEDIMENTO

PARERE CONTRARIO

      sugli articoli aggiuntivi Molteni 4.02, 4.013, 4.014 e 4.015

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

A.C. 2893-A/R – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO A DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

      Sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
      All'articolo 5, comma 1, primo periodo, sostituire le parole:
29 giugno con le seguenti: 30 giugno.

      Conseguentemente:
          al medesimo comma, al terzo periodo, sopprimere le parole: e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
          al comma 2 sostituire le parole da: Ai fini dell'attuazione del comma 1, fino a: 14.830.629,00 con le seguenti: Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 30.469.870 per l'anno 2015 con specifica destinazione di euro 29.669.870 per il personale di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1o luglio 2009, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102, e di 0,8 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 del medesimo articolo del predetto decreto-legge. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 3.441.406 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, quanto a euro 14.830.629 mediante utilizzo delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196, iscritte nella missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e quanto a euro 12.197.835.

      All'articolo 5, sostituire il comma 3-quinquies con il seguente: Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-ter del presente articolo, pari a euro 2.632.794 per l'anno 2015 e a euro 1.054.313 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarle di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa.

      sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 5.5, 5.12, 5.13, 5.17, 5.200, 5.201, 5.203, 5.206, 5.207, 5.210, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.11, 11.12, 11.13, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.9, 12.10, 12.11 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19, 12.20, 12.21, 12.23, 12.24, 13.5, 13.7, 13.10, 13.13, 13.14, 13.15, 13.19, 13.20, 13.22, 13.200, 13.201, 14.1, 14.3, 15.5, 17.1, 17.50, 18.3, 18.4, 18.7, 18.8, 18.200, e sugli articoli aggiuntivi 4.02, 4.016, 4.018, 4.019, 4.0200, 5.01, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.08, 5.09, 5.010, 5.0200, 5.0201, 5.0205, 5.0208, 5.0209, 5.0210, 8.03, 8.05, 11.01, 11.03, 11.012, 18.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2893-A/R – Ulteriore parere della V Commissione

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sull'emendamento 5.300 delle Commissioni e sul relativo subemendamento 0.5.300.1.

A.C. 2893-A/R – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 18 febbraio 2015, n.  7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
NORME PER IL CONTRASTO DEL TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE

Articolo 1.
(Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo).

      1. All'articolo 270-quater del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
      «Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da tre a sei anni.».

      2. Dopo l'articolo 270-quater del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 270-quater.1
(Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo).

      Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da tre a sei anni.».

      3. All'articolo 270-quinquies del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) alla fine del primo comma, dopo le parole: «della persona addestrata» sono aggiunte le seguenti: «, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies»;
        b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.».

Articolo 2.
(Integrazione delle misure di prevenzione e contrasto delle attività terroristiche).

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 302, primo comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.»;
          b) all'articolo 414 sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) al terzo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.»;
              2) al quarto comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.».

      2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 9, commi 1, lettera b), e 2, della legge 16 marzo 2006, n.  146, svolte dagli ufficiali di polizia giudiziaria ivi indicati, nonché delle attività di prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo, di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.  144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.  155, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, fatte salve le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, aggiorna costantemente un elenco di siti utilizzati per le attività e le condotte di cui agli articoli 270-bis e 270-sexies del codice penale, nel quale confluiscono le segnalazioni effettuate dagli organi di polizia giudiziaria richiamati dal medesimo comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n.  144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  155 del 2005.
      3. I fornitori di connettività, su richiesta dell'autorità giudiziaria procedente, inibiscono l'accesso ai siti inseriti nell'elenco di cui al comma 2, secondo le modalità, i tempi e le soluzioni tecniche individuate e definite con il decreto previsto dall'articolo 14-quater, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n.  269.
      4. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater e 270-quinquies del codice penale commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia dette attività per via telematica, il pubblico ministero ordina, con decreto motivato, ai fornitori di servizi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.  70, ovvero ai soggetti che comunque forniscono servizi di immissione e gestione, attraverso i quali il contenuto relativo alle medesime attività è reso accessibile al pubblico, di provvedere alla rimozione dello stesso. I destinatari adempiono all'ordine immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore dal ricevimento della notifica. In caso di mancato adempimento, si dispone l'interdizione dell'accesso al dominio internet nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale.
      5. All'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231, dopo le parole: «Guardia di finanza» sono inserite le seguenti: «, nonché al Comitato di analisi strategica antiterrorismo».

Articolo 3.
(Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplodenti).

      1. Dopo l'articolo 678 del codice penale, è inserito il seguente:

«Art. 678-bis.
(Detenzione abusiva di precursori di esplosivi).

      Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell'allegato I del regolamento (CE) n.  98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 247.».

      2. Dopo l'articolo 679 del codice penale, è inserito il seguente:

«Art. 679-bis.
(Omissioni in materia di precursori di esplosivi).

      Chiunque omette di denunciare all'Autorità il furto o la sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi negli Allegati I e II del Regolamento (CE) n.  98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze che le contengono, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371.».

      3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro nei confronti di chiunque omette di segnalare all'Autorità le transazioni sospette, relative alle sostanze indicate negli allegati I e II del regolamento (CE) n.  98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, o le miscele o sostanze che le contengono. Ai fini della presente disposizione, le transazioni si considerano sospette quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del predetto regolamento.

Articolo 4.
(Modifiche in materia di misure di prevenzione personali e di espulsione dello straniero per motivi di prevenzione del terrorismo).

      1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 4, comma 1, lettera d), dopo le parole: «nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale»;
          b) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
      «2-bis. Nei casi di necessità e urgenza, il Questore, all'atto della presentazione della proposta di applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale nei confronti delle persone di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente. Il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente sono comunicati immediatamente al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, il quale, se non ritiene di disporne la cessazione, ne richiede la convalida, entro quarantotto ore, al presidente del tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora che provvede nelle successive quarantotto ore con le modalità di cui al comma 1. Il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente cessano di avere effetto se la convalida non interviene nelle novantasei ore successive alla loro adozione.»;
          c) all'articolo 71, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) dopo le parole «per i delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies,»;
              2) dopo le parole «648-ter, del codice penale,» sono inserite le seguenti: «nonché per i delitti commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale,»;
              d) dopo l'articolo 75 è inserito il seguente:

«Art. 75-bis.
(Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza).

      1. Il contravventore alle misure imposte con i provvedimenti di urgenza di cui all'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2-bis del predetto articolo 9 è consentito l'arresto nei casi di flagranza.».

      2. All'articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
      «c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159;».

      3. All'articolo 226, comma 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.  271, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il predetto termine è di dieci giorni se sussistono esigenze di traduzione delle comunicazioni o conversazioni.».

Articolo 5.
(Potenziamento e proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate).

      1. Al fine di consentire un maggiore impiego di personale delle forze di polizia per il contrasto della criminalità e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1o luglio 2009, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.  136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n.  6, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo 2015, il piano d'impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.  92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.  125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, può essere prorogato fino al 30 giugno 2015, e il relativo contingente pari a 3.000 unità è incrementato di 1.800 unità, in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo. Per le esigenze previste dal citato articolo 3, comma 2, del decreto-legge n.  136 del 2013, il piano di impiego dell'originario contingente di 3.000 unità può essere ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015, limitatamente a un contingente non superiore a 200 unità. Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n.  92 del 2008. L'impiego dei predetti contingenti è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.
      2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 29.661.258,00 di euro per l'anno 2015 con specifica destinazione di 28.861.258,00 di euro per il personale di cui al comma 74 e di 0,8 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1o luglio 2009, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 14.830.629,00, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, e, quanto a euro 14.830.629,00 mediante corrispondente riduzione delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196, dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      3. Limitatamente alle esigenze di sicurezza del sito ove si svolge l'evento Expo 2015, è altresì autorizzato l'impiego, con le stesse modalità di cui al comma 1, di un ulteriore contingente di 600 unità di militari delle Forze Armate dal 15 aprile 2015 al 1 novembre 2015. Alla copertura dei relativi oneri, pari a 7.243.189,00 di euro, per l'anno 2015, si provvede mediante due appositi versamenti, di pari importo, all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuarsi, nell'ambito delle risorse finalizzate all'evento, da parte della società Expo, rispettivamente, entro il 30 aprile 2015 e il 30 giugno 2015, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.
(Modifiche al decreto-legge 27 luglio 2005, n.  144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.  155).

      1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n.  144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.  155, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «o di eversione dell'ordine democratico» sono inserite le seguenti: «ovvero di criminalità transnazionale»;
          b) all'articolo 4, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
      «2-bis. Fino al 31 gennaio 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche a mezzo del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, può richiedere che i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n.  124, ovvero personale dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.
      2-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2-bis è concessa dal procuratore generale di cui al comma 2 quando sussistano specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l'attività di prevenzione.
      2-quater. Dello svolgimento del colloquio è data comunicazione scritta al procuratore generale di cui al comma 2 nel termine di cui al comma 3 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.  271. Le autorizzazioni di cui al comma 2-bis e le successive comunicazioni sono annotate in apposito registro riservato tenuto presso l'ufficio del procuratore generale. Dello svolgimento del colloquio è data informazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica a conclusione delle operazioni, secondo i termini e le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 33 della legge 3 agosto 2007, n.  124.
      2-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 23 della legge 3 agosto 2007, n.  124, nonché quelle di cui al comma 5 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.  271.».

Articolo 7.
(Nuove norme in materia di trattamento di dati personali da parte delle Forze di polizia).

      1. L'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196, è sostituito dal seguente:

«Art. 53.
(Ambito applicativo e titolari dei trattamenti).

      1. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per finalità di polizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati.
      2. Ai trattamenti di dati personali previsti da disposizioni di legge, di regolamento, nonché individuati dal decreto di cui al comma 3, effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento non si applicano, se il trattamento è effettuato per finalità di polizia, le seguenti disposizioni del codice:
          a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
          b) articoli da 145 a 151.

      3. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 2 effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari.».

Articolo 8.
(Disposizioni in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza).

      1. All'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «di polizia esteri,» sono inserite le seguenti: «i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza,» e dopo le parole: «della legge 16 marzo 2006, n.  146,» sono inserite le seguenti: «e della legge 3 agosto 2007, n.  124,».
      2. Alla legge 3 agosto 2007, n.  124, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 17, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-bis, secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 302, 306, secondo comma, 414, quarto comma, e 416-bis, primo comma, del codice penale.»;
          b) all'articolo 23, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le stesse modalità la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, può essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia già in possesso, che sia adibito, ai sensi dell'articolo 12, al concorso alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza.»;
          c) all'articolo 24, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le identità di copertura di cui al comma 1 possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19, dandone comunicazione con modalità riservate all'autorità giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione.»;
          d) all'articolo 27, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'AISE o dell'AISI, quando sia necessaria mantenerne segreta la reale identità nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumità, autorizza gli addetti agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 a deporre in ogni stato o grado di procedimento con identità di copertura.».

Capo II
COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE INDAGINI NEI PROCEDIMENTI PER I DELITTI DI TERRORISMO, ANCHE INTERNAZIONALE

Articolo 9.
(Modifiche al d.P.R. 22 settembre 1988, n.  447, recante: «Approvazione del codice di procedura penale»).

      1. All'articolo 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.  447, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo».

      2. All'articolo 54-quater, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.  447, dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater».
      3. All'articolo 117, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.  447, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»;
          b) le parole: «direzioni distrettuali antimafia» sono sostituite dalle seguenti: «procure distrettuali,».

      4. All'articolo 371-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.  447, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) alla rubrica, dopo la parola: «antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo»;
          b) al comma 1, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater»; dopo le parole: «prevenzione antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis»;
          c) al comma 2, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»;
          d) al comma 3, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; alla lettera a), dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo»; alla lettera b), dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo», e le parole: «direzioni distrettuali antimafia» sono sostituite dalle seguenti: «procure distrettuali»; alla lettera c), infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e ai delitti di terrorismo, anche internazionale»; alla lettera h), dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater»;
          e) al comma 4, dopo le parole: «nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo» e le parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo».

Articolo 10.
(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, recante: Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

      1. L'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, è sostituito dal seguente:

«Art. 103.
(Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo).

      1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
      2. Alla Direzione sono preposti un magistrato, con funzioni di Procuratore nazionale, e due magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, nonché, quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità.
      3. I magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sono scelti tra coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalità organizzata e terroristica. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
      4. Alla nomina del procuratore nazionale si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n.  195.
      5. Gli incarichi di procuratore nazionale e di procuratore aggiunto hanno una durata di quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.
      6. Al procuratore nazionale sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale.».

      2. All'articolo 104, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, dopo le parole: «nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo».
      3. All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater»; dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «direzioni distrettuali antimafia» sono inserite le seguenti: «oltre che quelli addetti presso le procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale»; infine, dopo le parole: «comunicato al procuratore nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo».

      4. All'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo».

Capo III
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Articolo 11.
(Europa).

      1. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 59.170.314 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1o agosto 2014, n.  109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2014, n.  141, di seguito elencate:
          a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
          b) Joint Enterprise.

      2. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 206.133 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata EUFOR ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1o agosto 2014, n.  109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2014, n.  141.
      3. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 4.316.740 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1o agosto 2014, n.  109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2014, n.  141.
      4. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 955.330 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 46.210 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1o agosto 2014, n.  109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2014, n.  141.
      5. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2015 e fino al 31 marzo 2015, la spesa di euro 65.505 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 1o agosto 2014, n.  109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2014, n.  141.
      6. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 19.105.564 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1o agosto 2014, n.  109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2014, n.  141.
      7. È autorizzata, fino al 31 agosto 2015, la spesa di euro 6.993.960 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO denominata Baltic Air Policing.

Articolo 12.
(Asia).

      1. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 126.406.473 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO in Afghanistan, denominata Resolute Support Mission (RSM), di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2189 (2014), e per la proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1o agosto 2014, n.  109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2014, n.  141.
      2. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 14.384.195 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia.
      3. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 519.084 per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia.
      4. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 119.477.897 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze armate libanesi, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 1o agosto 2014, n.  109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2014, n.  141.
      5. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.868.802 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2) e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 1o agosto 2014, n.  109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2014, n.  141.
      6. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 90.655 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1o agosto 2014, n.  109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2014, n.  141.
      7. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 142.170 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 1o agosto 2014, n.  109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2014, n.  141.
      8. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2015 e fino al 31 marzo 2015, la spesa di euro 92.594 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 1o agosto 2014, n.  109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2014, n.  141.
      9. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 132.782.371 per la partecipazione di personale militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica dell’Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL). È altresì autorizzata la ulteriore spesa di euro 2.219.355 per il personale militare che ha partecipato alle medesime attività nel periodo dal 1o novembre 2014 al 31 dicembre 2014.

Articolo 13.
(Africa).

      1. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.348.239 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione delle forze armate libiche, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1o agosto 2014, n.  109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2014, n.  141.
      2. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 4.364.181 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 1o agosto 2014, n.  109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2014, n.  141.
      3. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 29.474.175 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea per il contrasto della pirateria denominata Atalanta, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1o agosto 2014, n.  109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2014, n.  141.
      4. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 21.235.771 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor e alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1o agosto 2014, n.  109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2014, n.  141.
      5. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 2.055.462 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali ed EUCAP Sahel Mali, di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 1o agosto 2014, n.  109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2014, n.  141.
      6. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.401.305 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR RCA, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 1o agosto 2014, n.  109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2014, n.  141.
      7. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 448.766 per la proroga della partecipazione di personale militare al Gruppo militare di osservatori internazionali della cessazione delle ostilità militari nella Repubblica del Mozambico, denominato EMOCHM, di cui all'articolo 3, comma 7-ter, del decreto-legge 1o agosto 2014, n.  109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2014, n.  141.

Articolo 14.
(Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare, cessioni).

      1. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 73.457.600 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.
      2. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 8.600.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n.  124.
      3. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, per l'anno 2015 la spesa complessiva di euro 2.060.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali nei Balcani, in Afghanistan, Libano, Libia e Corno d'Africa, di cui al presente decreto.
      4. Sono autorizzate, per l'anno 2015, le seguenti spese:
          a) euro 91.000, per la cessione, a titolo gratuito, di quattro VBL PUMA 4X4 e undici kit per la manutenzione alle Forze armate della Repubblica di Gibuti;
          b) euro 220.000, per la cessione, a titolo gratuito, di materiale di armamento alla Repubblica d'Iraq;
          c) euro 795.000, per la cessione, a titolo gratuito, di settanta visori notturni alla Repubblica tunisina.

      5. È autorizzata, per l'anno 2015, la cessione, a titolo gratuito, di quattro veicoli multiruolo, di cui un VM90 PROTETTO e tre VM90 TORPEDO, nonché di effetti di vestiario ed equipaggiamento alle Forze armate della Repubblica federale di Somalia.
      6. Le cessioni di cui all'articolo 1, comma 32, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n.  227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n.  12, all'articolo 4, comma 4, lettera d), del decreto-legge 16 gennaio 2014, n.  2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n.  28, e all'articolo 4, comma 3, lettera d), del decreto-legge 1o agosto 2014, n.  109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2014, n.  141, possono essere effettuate nell'anno 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15.
(Disposizioni in materia di personale).

      1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n.  108, e l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.  152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.  197.
      2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n.  108, è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.
      3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l'indennità di missione di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse:
          a) missioni Resolute Support ed EUPOL Afghanistan, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite e il personale impiegato in attività di addestramento delle forze armate libanesi, missione di cui all'articolo 12, comma 9, nonché il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;
          b) nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per il personale impiegato presso l’Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;
          c) missione EUMM Georgia: diaria prevista con riferimento alla Turchia;
          d) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUFOR RCA, MINUSMA, EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali, ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, nonché al personale impiegato nel Gruppo militare di osservatori internazionali EMOCHM, in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane e per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo;
          e) EUBAM Libya, compreso il personale impiegato nella Repubblica tunisina: diaria prevista con riferimento alla Libia;
          f) nell'ambito della missione EUTM Somalia, per il personale impiegato presso l’Head Quarter di Bruxelles: diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles.

      4. Al personale che partecipa alle missioni di cui agli articoli 11, comma 6, e 13, comma 3, del presente decreto e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n.  107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n.  130, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n.  171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n.  231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n.  171 del 2007.
      5. Al personale impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.  209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n.  12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.  152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.  197.
      6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche al personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite denominate United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP), United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO), United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) e nella missione multinazionale denominata Multinational Force and Observers in Egitto (MFO), nonché nelle missioni Interim Air Policing della NATO.

Articolo 16.
(Disposizioni in materia contabile).

      1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.  152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.  197.
      2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e 18, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 20, comma 6.

Capo IV
INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Articolo 17.
(Iniziative di cooperazione allo sviluppo).

      1. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 68.000.000 a integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.  49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n.  190 (legge di stabilità 2015), per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Repubblica di Guinea, Iraq, Liberia, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Palestina e, in relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi.
      2. Gli interventi di cui al comma 1 tengono conto degli obiettivi prioritari, delle direttive e dei princìpi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1o agosto 2014, n.  109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2014, n.  141. Le relative informazioni e i risultati ottenuti sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
      3. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.700.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n.  58.

Articolo 18.
(Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione).

      1. Nel quadro dell'impegno finanziario della comunità internazionale per l'Afghanistan dopo la conclusione della missione ISAF, è autorizzata per l'anno 2015, mediante i meccanismi finanziari istituiti nel quadro delle intese internazionali, l'erogazione di un contributo di euro 120.000.000 a sostegno delle forze di sicurezza afghane, comprese le forze di polizia.
      2. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.490.676 per interventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto.
      3. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, ad integrazione degli stanziamenti per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n.  180, la spesa di euro 2.000.000 per iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana e in America Latina e caraibica.
      4. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 2.300.000 per la partecipazione finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, per contributi al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano, nonché per la costituzione nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un fondo per la campagna di promozione della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
      5. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 10.781.848 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC, a quelle dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali, al fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, alla Fondazione Segretariato Permanente dell'Iniziativa Adriatico Ionica, nonché allo European Institute of Peace.
      6. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 9.187.296 per interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero.
      7. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 23.000.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n.  350, anche per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori.
      8. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 700.000 per la prosecuzione della realizzazione della nuova sede dell'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio, con le modalità di cui all'articolo 9, comma 6-bis, del decreto-legge 1o agosto 2014, n.  109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2014, n.  141.
      9. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.372.327 per l'invio in missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonché per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale a supporto del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inviato in località dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare. L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 19.
(Regime degli interventi, nonché disposizioni urgenti per l'operatività dell'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale).

      1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 17 e 18, si applica la disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1o agosto 2014, n.  109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2014, n.  141.
      2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 17 e 18, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1o gennaio 2015 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20.
(Norme transitorie e di copertura finanziaria).

      1. L'incarico di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è assunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal procuratore nazionale antimafia.
      2. All'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.  160, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Le funzioni semidirettive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale aggiunto.».
      3. All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.  160, dopo le parole: «commi 5, 6,» sono inserite le seguenti: «7-bis,».
      4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, nelle disposizioni vigenti le parole: «procuratore nazionale antimafia», ovunque ricorrono, si intendono sostituite dalle seguenti: «procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo» e le parole: «Direzione nazionale antimafia» si intendono sostituite dalle seguenti: «Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo».
      5. I procuratori aggiunti designati dal procuratore nazionale in applicazione delle previgenti disposizioni restano in carica fino a che il Consiglio superiore della magistratura non abbia provveduto alla nomina, e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
      6. Agli oneri derivanti dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e 18, pari complessivamente a euro 874.926.998 per l'anno 2015, si provvede:
          a) quanto a euro 843.900.891, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, e successive modificazioni;
          b) quanto a euro 1.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2015 di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2013, n.  147;
          c) quanto a euro 3.000.000, mediante versamento all'entrata delle somme conservate nel conto dei residui dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2013, n.  147;
          d) quanto a euro 15.000.000, mediante versamento all'entrata di quota corrispondente delle somme accreditate al capo della delegazione di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge 5 giugno 1984, n.  208;
          e) quanto a euro 5.032.147, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
          f) quanto a euro 6.993.960, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti in entrata, l'importo di euro 6.993.960 è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196. In base agli esiti degli accertamenti di entrata, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente lettera.

      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      8. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 21.
(Entrata in vigore).

      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2893-A/R – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

      All'articolo 1:
          al comma 1, capoverso, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a otto anni»;
          al comma 2, capoverso «Art. 270-quater.1», primo comma, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a otto anni»;
          al comma 3:
            alla lettera a), dopo la parola: «comportamenti» è inserita la seguente: «univocamente»;
            alla lettera b), dopo le parole: «il fatto» sono inserite le seguenti: «di chi addestra o istruisce»;

          dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
      «3-bis. La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore».

      All'articolo 2:
          al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
            «b-bis)
all'articolo 497-bis, primo comma, le parole: “è punito con la reclusione da uno a quattro anni” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la reclusione da due a cinque anni”»;

          dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
      «1-bis. Dopo l'articolo 234 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
      “Art. 234-bis.(Acquisizione di documenti e dati informatici).1. È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare”.

      1-ter. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
            “m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale”;
          b) all'articolo 381, comma 2, la lettera m-bis) è abrogata.

      1-quater. All'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.  271, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n.  4 e 51, comma 3-bis, del codice” sono aggiunte le seguenti: “, nonché di quelli di cui all'articolo 51, comma 3-quater, del codice, commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche”;
          b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      “3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il procuratore può autorizzare, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, la conservazione dei dati acquisiti, anche relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi sono indispensabili per la prosecuzione dell'attività finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1”»;

          al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'interno riferisce sui provvedimenti adottati ai sensi del presente comma e dei commi 3 e 4 del presente articolo in un'apposita sezione della relazione annuale di cui all'articolo 113 della legge 1o aprile 1981, n.  121.»;
          al comma 3, dopo le parole: «su richiesta dell'autorità giudiziaria procedente,» sono inserite le seguenti: «preferibilmente effettuata per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n.  144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.  155,»;
          al comma 4:
            al primo periodo, dopo le parole: «il pubblico ministero ordina, con decreto motivato,» sono inserite le seguenti: «preferibilmente per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n.  144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.  155,»;
            dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di contenuti generati dagli utenti e ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, è disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti.»;
            al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite».

       All'articolo 3:
          al comma 1, capoverso «Art. 678-bis», le parole: «euro 247» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.000»;
          dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
      «3-bis. Al fine di assicurare al Ministero dell'interno l'immediata raccolta delle informazioni in materia di armi, munizioni e sostanze esplodenti, i soggetti di cui agli articoli 35 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, e successive modificazioni, nonché le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.  8, come da ultimo modificato dal comma 3-ter del presente articolo, comunicano tempestivamente alle questure territorialmente competenti le informazioni e i dati ivi previsti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici, secondo modalità e tempi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
      3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.  8, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, le parole: “A decorrere dal 5 aprile 2015, le imprese sono tenute ad utilizzare” sono sostituite dalle seguenti: “Le imprese possono utilizzare”;
          b) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: “Ogni impresa istituisce un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero può consorziarsi con altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e di scarico degli esplosivi che consenta la loro pronta tracciabilità, secondo quanto previsto dal comma 1.”;
          c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “È fatto obbligo alle imprese di provvedere alla verifica periodica del sistema di raccolta dei dati per assicurare la sua efficacia e la qualità dei dati registrati, nonché di proteggere i dati raccolti dal danneggiamento o dalla distruzione accidentali o dolosi.”.

      3-quater. Gli obblighi per le imprese, previsti dalle disposizioni di cui al comma 3-ter, si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
      3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      3-sexies. All'articolo 31, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai titolari di licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attività autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, secondo periodo.”.
      3-septies. All'articolo 38, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n.  110, e successive modificazioni.”.
      3-octies. All'articolo 697, primo comma, del codice penale, dopo le parole: “detiene armi o” sono inserite le seguenti: “caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, e successive modificazioni, o”.
      3-novies. Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, introdotto dal comma 3-septies del presente articolo, deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall'obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma.
      3-decies. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n.  157, è inserito il seguente:
      “2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert”.
      3-undecies. Alle armi escluse dall'uso venatorio ai sensi dell'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1992, n.  157, introdotto dal comma 3-decies del presente articolo, detenute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi i limiti numerici sulla detenzione vigenti anteriormente alla medesima data. In caso di cessione, a qualunque titolo, delle armi medesime, si applicano i limiti detentivi di cui all'articolo 10, sesto comma, primo periodo, della legge 18 aprile 1975, n.  110, e successive modificazioni»;

          alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quella della detenzione di armi comuni da sparo e dei relativi caricatori, nonché tracciabilità delle armi e delle sostanze esplodenti».

      Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
      «Art. 3-bis.(Modifiche all'ordinamento penitenziario e al codice di procedura penale). – 1. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n.  354, dopo le parole: “630 del codice penale,” sono inserite le seguenti: “all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, e successive modificazioni,”.
      2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera m-bis), introdotta dall'articolo 2, comma 1-ter, lettera b), del presente decreto, è aggiunta la seguente:
      “m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, e successive modificazioni”».

      All'articolo 4:
          al comma 1:
            dopo la lettera b) è inserita la seguente:
                «b-bis) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: “dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona,” sono inserite le seguenti: “dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale,”»;

            alla lettera d), capoverso «Art. 75-bis», il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a cinque anni»;

            alla rubrica, dopo le parole: «misure di prevenzione personali» sono inserite le seguenti:  «e patrimoniali».

      Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
      «Art. 4-bis. – (Disposizioni in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico). – 1. Al fine di poter agevolare indagini esclusivamente per i reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 132, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 123, comma 2, del medesimo codice, i dati relativi al traffico telefonico effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono conservati dal fornitore fino al 31 dicembre 2016 per finalità di accertamento e repressione dei reati. Per le medesime finalità i dati relativi al traffico telematico effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, esclusi comunque i contenuti della comunicazione, sono conservati dal fornitore fino alla data del 31 dicembre 2016.
      2. I dati relativi alle chiamate senza risposta, effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati fino alla data del 31 dicembre 2016.
      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessano di trovare applicazione a decorrere dal 1o gennaio 2017».

      All'articolo 5:
          al comma 1:
            al secondo periodo, le parole: «può essere» sono sostituite dalla seguente: «è» e le parole: «non superiore a 200 unità» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 200 unità»;
            dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dal 30 giugno 2015, il predetto contingente può essere incrementato fino a 300 unità, compatibilmente con le complessive esigenze nazionali di ordine e sicurezza pubblica.»;
          al comma 2, le parole da: «Ai fini dell'attuazione del comma 1» fino a: «n. 39, e, quanto a euro 14.836.629,00» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 30.469.870 per l'anno 2015 con specifica destinazione di euro 29.669.870 per il personale di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1o luglio 2009, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102, e di 0,8 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 del medesimo articolo del predetto decreto-legge. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 3.441.406, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, quanto a euro 14.830.629, mediante utilizzo delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196, iscritte nella missione “Fondi da ripartire”, programma “Fondi da assegnare”, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e quanto a euro 12.197.835,» e le parole: «spese rimodulabili di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo»;
          dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
      «3-bis. In relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, è autorizzata, fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 40.453.334 per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale. All'onere derivante dalla presente disposizione, per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n.  296. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 15 giugno 2015, sugli sviluppi della situazione e sulle misure adottate ai sensi del presente comma.
      3-ter. Allo scopo di garantire maggiore disponibilità di personale per le esigenze connesse con il controllo del territorio e il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, l'Arma dei carabinieri, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, nei limiti fissati dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, e successive modificazioni, è autorizzata ad anticipare al 15 aprile 2015 l'assunzione di 150 allievi carabinieri da trarre dai vincitori del concorso bandito nell'anno 2010 per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale, che abbiano concluso la ferma di quattro anni quali volontari nelle Forze armate.
      3-quater. Le assunzioni di cui al comma 3-ter sono autorizzate in deroga alle modalità previste dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, e successive modificazioni.
      3-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-ter del presente articolo, pari a euro 2.632.794 per l'anno 2015 e a euro 1.054.313 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa».

      Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
      «Art. 5-bis. – (Affidamento in custodia giudiziale di prodotti energetici sottoposti a sequestro). – 1. Al fine di potenziare l'attività di controllo del territorio per contrastare il terrorismo, anche internazionale, e di accrescere la sicurezza pubblica ed economico-finanziaria a tutela del bilancio pubblico, l'autorità giudiziaria può affidare in custodia giudiziale alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ove ne facciano richiesta, per l'impiego nelle relative attività, i prodotti energetici idonei alla carburazione e alla lubrificazione, sottoposti a sequestro penale per violazione degli articoli 40 e 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504, e successive modificazioni. Nel caso di dissequestro dei prodotti, all'avente diritto è corrisposto un indennizzo calcolato sulla base del valore medio del prezzo al consumo, riferito al momento del sequestro, come rilevato periodicamente dal Ministero dello sviluppo economico ovvero, in mancanza, da pubblicazioni specializzate di settore».

      All'articolo 6:
          al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, primo periodo, dopo le parole: «al procuratore generale di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo»;
          dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
      «1-bis. All'articolo 18-bis, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n.  354, dopo le parole: “Procuratore nazionale antimafia” sono inserite le seguenti: “e antiterrorismo” e le parole: “nell'articolo 51, comma 3-bis” sono sostituite dalle seguenti: “nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater”»;

          alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e all'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n.  354».

      Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
      «Art. 6-bis.(Modifiche alla disciplina in materia di collaboratori di giustizia). – 1. Al decreto-legge 15 gennaio 1991, n.  8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.  82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 11:
            1) al comma 2, le parole: “comma 3-bis” sono sostituite dalle seguenti: “commi 3-bis e 3-quater”, dopo le parole: “procuratore nazionale antimafia”, ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: “e antiterrorismo” e l'ultimo periodo è soppresso;
            2) al comma 4, le parole: “il parere del procuratore nazionale antimafia e” sono sostituite dalle seguenti: “il parere del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonché” e dopo le parole: “il procuratore nazionale antimafia” sono inserite le seguenti: “e antiterrorismo”;
            3) ai commi 5 e 6, dopo le parole: “procuratore nazionale antimafia”, ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: “e antiterrorismo”;
          b) all'articolo 16-octies, comma 1, le parole: “procuratore nazionale antimafia o” sono sostituite dalle seguenti: “Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e”;
          c) all'articolo 16-novies:
            1) al comma 1, le parole: “sentiti i procuratori generali presso le corti di appello interessati a norma dell'articolo 11 del presente decreto o il procuratore nazionale antimafia” sono sostituite dalle seguenti: “sentito il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo”;
            2) al comma 2, al primo periodo, le parole: “i procuratori generali o il procuratore nazionale antimafia forniscono” sono sostituite dalle seguenti: “il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo fornisce” e, al secondo periodo, la parola: “allegano” è sostituita dalla seguente: “allega”.

      Art. 6-ter.(Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231). – 1. All'articolo 47, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o al terrorismo”».

      All'articolo 7:
          al comma 1, capoverso Art. 53, comma 3, le parole:
«del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «adottato dal Ministro dell'interno, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari».

      All'articolo 8:
          il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Fino al 31 gennaio 2018:
          a) non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18 della legge 3 agosto 2007, n.  124, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, della medesima legge n.  124 del 2007, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 302, 306, secondo comma, e 414, quarto comma, del codice penale;
          b) con le modalità di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n.  124, e successive modificazioni, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, può essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia già in possesso, il quale sia adibito, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n.  124 del 2007, al concorso alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) o dei Servizi di informazione per la sicurezza;
          c) le identità di copertura, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n.  124, possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19 della medesima legge n.  124 del 2007, dandone comunicazione con modalità riservate all'autorità giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione;
          d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), quando sia necessario mantenerne segreta la reale identità nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumità, autorizza gli addetti agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n.  124, e successive modificazioni, a deporre in ogni stato o grado di procedimento con identità di copertura»;

          dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
      «2-bis. È affidato all'AISE il compito di svolgere attività di informazione anche mediante assetti di ricerca elettronica verso l'estero, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali della Repubblica italiana. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica con cadenza mensile circa le attività di ricerca elettronica».

      All'articolo 9:
          al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole: “nell'articolo 51 comma 3-bis” sono sostituite dalle seguenti: “nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater”»;
          il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. All'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.  447, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
      “2-bis. Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del presente codice, accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all'articolo 81 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, nonché a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresì, alle banche dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo”»;

          al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresì dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi”»;
          dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
      «4-bis. All'articolo 727, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.  447, le parole: “comma 3-bis” sono sostituite dalle seguenti: “commi 3-bis e 3-quater” e dopo la parola: “antimafia” sono aggiunte le seguenti: “e antiterrorismo”».

      All'articolo 12:
          al comma 9, le parole: «dell'Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)» sono sostituite dalle seguenti: «del Daesh».

      All'articolo 13:
          al comma 1, le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «14 febbraio 2015» e le parole: «euro 1.348.239» sono sostituite dalle seguenti: «euro 92.998»;
          il comma 2 è soppresso;
          al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conclusa la missione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre la data del 30 settembre 2015, la partecipazione dell'Italia alla predetta operazione sarà valutata, sentite le competenti Commissioni parlamentari, in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in India.»;
          al comma 6, le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015»;
          al comma 7, le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015» e le parole: «euro 448.766» sono sostituite dalle seguenti: «euro 147.945».

      All'articolo 14:
          dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
      «6-bis. È autorizzata, per l'anno 2015, l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per l'ammissione di personale militare straniero alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari con le modalità di cui all'articolo 573 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66».

      All'articolo 15:
          al comma 4, primo periodo, le parole: «che partecipa alle» sono sostituite dalle seguenti: «impiegato nelle attività di cui all'articolo 5, comma 3-bis, e nelle»;
          dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
      «6-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n.  107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n.  130, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) i commi 1, 2, 3, 6 e 6-bis sono abrogati;
          b) al comma 4:
            1) le parole: “e della partecipazione di personale militare alle operazioni di cui all'articolo 4, comma 13, del presente decreto” e le parole: “nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma 1 e” sono soppresse;
            2) le parole: “individuate con il decreto di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “soggette al rischio di pirateria, individuate con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'International Maritime Organization (IMO)”;
          c) al comma 5, le parole: “30 giugno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2016”;
          d) al comma 5-bis, le parole: “di cui al comma 1”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 4”.

      6-ter. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, e successive modificazioni, le parole: “, anche con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n.  107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n.  130” sono soppresse.
      6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter entrano in vigore il 1o giugno 2015.
      6-quinquies. Ogniqualvolta siano impiegate nel contesto internazionale forze di polizia a ordinamento militare, il Governo specifica nella relazione quadrimestrale, e comunque al momento dell'autorizzazione o della proroga della missione stessa, se i militari in oggetto rientrino sotto il comando della Gendarmeria europea (Eurogendfor)».

      All'articolo 17:
          dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale individua le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1, coinvolgendo in via prioritaria le organizzazioni di comprovata affidabilità e operatività già operanti in loco».

      All'articolo 18:
          al comma 4, le parole: «di un fondo per la campagna di promozione della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite» sono sostituite dalle seguenti: «di un fondo, con una dotazione di euro 500.000, per la campagna di promozione della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, anche mediante il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare presso uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18, e successive modificazioni, promossi da università o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici a favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n.  948. Al tirocinante spetta un rimborso forfetario delle spese sostenute nella misura minima complessiva pari a 300 euro mensili; la quota a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere corrisposta in tutto o in parte in forma di facilitazioni o benefìci non monetari. I programmi di tirocinio promossi dalle università partecipanti prevedono il riconoscimento di almeno due crediti formativi universitari per mese di attività»;
          al comma 9, primo periodo, le parole: «euro 1.372.327» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.438.207».

      All'articolo 19:
          dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
      «2-bis. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n.  30, nonché di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e successive modificazioni, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può collocare fuori ruolo funzionari appartenenti alla carriera diplomatica rispettivamente ai sensi della legge 27 luglio 1962, n.  1114, e dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18, e successive modificazioni, nell'ambito dei contingenti, con le modalità e per gli effetti previsti dalle predette disposizioni. Il Ministero sospende la corresponsione della retribuzione in tutte le sue componenti a decorrere dal collocamento fuori ruolo».

      Al capo IV, dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:
      «Art. 19-bis.(Disposizioni in materia di sicurezza dei viaggiatori). – 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, avvalendosi anche del contributo informativo degli organismi di informazione ai sensi della legge 3 agosto 2007, n.  124, rende pubblici, attraverso il proprio sito web istituzionale, le condizioni e gli eventuali rischi per l'incolumità dei cittadini italiani che intraprendono viaggi in Paesi stranieri.
      2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale indica altresì, anche tramite il proprio sito web istituzionale, comportamenti rivolti ragionevolmente a ridurre i rischi, inclusa la raccomandazione di non effettuare viaggi in determinate aree.
      3. Resta fermo che le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono nell'esclusiva responsabilità individuale di chi assume la decisione di intraprendere o di organizzare i viaggi stessi».

      All'articolo 20:
          dopo il comma 5 è inserito il seguente:
      «5-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, è determinata, nell'ambito della dotazione organica complessiva del personale di magistratura, la pianta organica della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, tenuto conto dell'istituzione di due posti di procuratore aggiunto»;

          al comma 6:
            all'alinea, le parole: «euro 874.926.998» sono sostituite dalle seguenti: «euro 871.072.635»;
            alla lettera a), le parole: «euro 843.900.891» sono sostituite dalle seguenti: «euro 840.046.528»;
            alla lettera b), dopo le parole: «comma 273,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,»;
            alla lettera c), dopo le parole: «comma 273,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,».

A.C. 2893-A/R – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo).

      Sopprimerlo.

      Conseguentemente:
          all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le parole: 270-quater.1.
          all'articolo 8, comma 2, lettera
a), sopprimere le parole: 270-quater.1.
1. 200. Sannicandro, Piras, Daniele Farina, Duranti, Palazzotto, Quaranta, Costantino, Ferrara.

      Al comma 1, premettere i seguenti:
      01. All'articolo 270-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo comma, le parole: «da sette a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a quindici anni»;
          b) al secondo comma, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a dodici anni»;
      02. All'articolo 270-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo comma, le parole: «fino a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a sette anni»;
          b) al secondo comma, dopo le parole: «La pena è aumentata» sono aggiunte le seguenti: « della metà».
      03. All'articolo 270-quater del codice penale, primo comma, le parole: «da sette a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a venti anni».

      Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. All'articolo 270-quinquies del codice penale, al primo comma, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da nove a quattordici anni».
1. 31. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

      Al comma 1, premettere il seguente:
      01. All'articolo 270-bis del codice penale, al primo comma, le parole: «da sette a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a quindici anni»;.
1. 30. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

      Al comma 1, premettere il seguente:
      01. All'articolo 270-bis del codice penale, al secondo comma, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a dodici anni».
1. 34. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

      Al comma 1, premettere il seguente:
      01. All'articolo 270-ter del codice penale, al primo comma, le parole: «fino a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a sette anni».
1. 32. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

      Al comma 1, premettere il seguente:
      01. All'articolo 270-ter del codice penale, al secondo comma, le parole: «La pena è aumentata» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è aumentata della metà».
1. 35. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

      Al comma 1, premettere il seguente:
      01. All'articolo 270-quater del codice penale, primo comma, le parole «da sette a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a venti anni»;.
1. 29. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

      Al comma 1, capoverso, dopo la parola: persona aggiungere la seguente: effettivamente.
1. 1. Daniele Farina, Duranti, Sannicandro, Piras, Palazzotto, Costantino, Ferrara, Quaranta.

      Al comma 1, capoverso, dopo la parola: persona aggiungere la seguente: inequivocabilmente.
1. 2. Sannicandro, Daniele Farina, Duranti, Piras, Palazzotto, Costantino, Ferrara, Quaranta.

      Al comma 1, capoverso, dopo la parola: persona aggiungere la seguente: ufficialmente.
1. 3. Daniele Farina, Sannicandro, Duranti, Piras, Palazzotto, Costantino, Ferrara, Quaranta.

      Al comma 1, capoverso, dopo la parola: persona aggiungere la seguente: attivamente.
1. 4. Daniele Farina, Duranti, Sannicandro, Piras, Palazzotto, Costantino, Ferrara, Quaranta.

      Al comma 1, capoverso, dopo la parola: persona aggiungere la seguente: stabilmente.
1. 5. Daniele Farina, Duranti, Sannicandro, Piras, Palazzotto, Costantino, Ferrara, Quaranta.

      Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: da cinque a otto anni con le seguenti: da tre a sei anni.
1. 203. Castelli.

      Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: da cinque a otto anni con le seguenti: da sei a nove anni.
1. 6. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

      Al comma 2, capoverso ART. 270-quater.1, dopo la parola: viaggi, aggiungere le seguenti: in territorio estero.
*1. 13. Sannicandro, Duranti, Daniele Farina, Piras, Palazzotto, Costantino, Ferrara, Quaranta.
(Approvato)

      Al comma 2, capoverso ART. 270-quater.1, dopo la parola: viaggi, aggiungere le seguenti: in territorio estero.
*1. 14. Ferraresi, Sarti, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Tofalo, Castelli, Della Valle.
(Approvato)

      Al comma 2, capoverso ART. 270-quater.1, dopo la parola condotte, aggiungere le seguenti: idonee e non equivoche.
1. 15. Daniele Farina, Sannicandro, Piras, Duranti, Palazzotto, Costantino, Ferrara, Quaranta.

      Al comma 2, capoverso articolo 270-quater.1 sostituire le parole: da cinque a otto anni con le seguenti: da otto a dodici anni.
1. 11. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

      Al comma 2, capoverso articolo 270-quater.1 sostituire le parole: da cinque a otto anni con le seguenti: da tre a sei anni.
1. 204. Della Valle.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      3-bis. All'articolo 270-quinquies del codice penale, al primo comma, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da nove a quattordici anni».
1. 33. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

      Al comma 3, sopprimere la lettera a).
1. 20. Daniele Farina, Duranti, Sannicandro, Piras, Palazzotto, Costantino, Ferrara, Quaranta.

      Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole:, anche autonomamente,.
* 1. 22. Artini.

      Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole:, anche autonomamente,.
*1. 23. Daniele Farina, Duranti, Sannicandro, Piras, Palazzotto, Costantino, Ferrara, Quaranta.

      Al comma 3, lettera a) sostituire le parole da: comportamenti fino alla fine della lettera, con le seguenti: atti idonei diretti univocamente alla commissione di reati determinati con le finalità dell'articolo 270-sexies.
1. 205. Bonafede.

      Al comma 3, lettera a), dopo la parola comportamenti aggiungere le seguenti: idonei e.
1. 201. Daniele Farina, Sannicandro, Piras, Duranti, Ferrara, Quaranta, Costantino, Palazzotto.

      Al comma 3, sopprimere la lettera b).
1. 25. Daniele Farina, Sannicandro, Piras, Duranti, Palazzotto, Costantino, Ferrara, Quaranta.

      Al comma 3, alla lettera b) dopo le parole: sono aumentate aggiungere le seguenti: dalla metà ai due terzi.
1. 27. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

      Al comma 3, sopprimere il comma 3-bis).
1. 202. Daniele Farina, Sannicandro, Piras, Duranti, Ferrara, Palazzotto, Quaranta, Costantino.

      Sostituire il comma 3-bis) con il seguente:
      3-bis) Dopo l'articolo 270-sexies del codice penale è aggiunto il seguente:
      Art. 270-septies.(Pene accessorie ed altri effetti penali). – 1. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies e 270-sexies comporta:
          1) la perdita della potestà genitoriale;
          2) l'interdizione perpetua da qualsiasi pubblico ufficio;
          3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione;
          4) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36.
1. 90. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

      Sostituire il comma 3-bis) con il seguente:
      3-bis) Dopo l'articolo 270-sexies codice penale è inserito l'articolo 270-septies;
      Art. 1. 270-septies. – (Pene accessorie ed altri effetti penali). – 1. La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies e 270-sexies comporta:
          1) La perdita della potestà genitoriale;
          2) L'interdizione perpetua da qualsiasi pubblico ufficio;
          3) La perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione;
          4) La pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36.
1. 91. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
      Art. 1-bis. – Ai delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies e 270-sexies del codice penale, non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
1. 010. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
      Art. 1-bis. – Ai delitti previsti dagli articoli 610, 612-bis e 614 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
1. 03. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
      Art. 1-bis. – Al delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
1. 04. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
      Art. 1-bis.- Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
1. 05. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
      Art. 1-bis. – Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo, del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
1. 06. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
      Art. 1-bis. – Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
1. 07. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
      Art. 1-bis. – Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo, del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
1. 08. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
      Art. 1-bis. – 1. In attuazione dell'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989 resa esecutiva dalla legge 12 maggio 1995, n.  210, dopo l'articolo 270-sexies del codice penale sono inseriti i seguenti:
      «Art. 270-septies. – (Arruolamento con finalità di partecipazione a conflitti armati tra Stati guerre civili). – Chiunque, senza autorizzazione del Governo italiano, arruola nel territorio dello Stato una o più persone per il compimento di atti di violenza con la finalità di partecipare attivamente a conflitti armati tra Stati o guerre civili in corso fuori dal territorio nazionale è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Ai soggetti che hanno acquisito la cittadinanza italiana con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n.  91, si applica la pena accessoria delle perdita della cittadinanza.
      Le pene di cui al primo comma si applicano anche nei confronti della persona arruolata.
      Art. 270-octies. – (Addestramento ad attività con finalità di partecipazione a conflitti armati tra Stati o guerre civili). – Chiunque, senza autorizzazione del Governo Italiano, addestra alla preparazione o all'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza con la finalità di partecipare attivamente a conflitti armati tra Stati o guerre civili in corso fuori dai territorio nazionale è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai soggetti che hanno acquisito la cittadinanza italiana con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n.  91, si applica altresì la pena accessoria della perdita della cittadinanza.
      Le pene di cui al primo comma si applicano anche nei confronti della persona addestrata.
      Art. 270-novies. – (Partecipazione a conflitti armati tra stati o guerre civili). Il cittadino italiano che, senza autorizzazione del Governo italiano conduce attività di tipo militare, anche al di fuori del territorio nazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Ai soggetti che hanno acquisito la cittadinanza italiana con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 5 febbraio 1992, n.  92, si applica altresì la pena accessoria della perdita della cittadinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
      Le disposizioni del primo comma non si applicano ai cittadini italiani che possiedono anche la cittadinanza di un altro Stato nei casi in cui prestino servizio presso le Forze armate o di polizia di tale Stato.
      Art. 270-decies. – (Circostanza aggravata e pena accessorio). – Nel caso in cui i delitti previsti dagli articoli 270-septies, 270-octies, 270-novies siano commessi al fine di arruolare o addestrare un minore ovvero conducendo attività di tipo militare che coinvolgano direttamente un minore le pene sono aumentate da un terzo alla metà.
      La condanna per delitti previsti dagli articoli 270-septies, 270-octies e 270-novies, comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando il soggetto arruolato o addestrato ovvero coinvolto direttamente nell'attività di tipo militare è figlio minorenne della persona condannata».
1. 09. Artini.

ART. 2.
(Integrazione delle misure di prevenzione e contrasto delle attività terroristiche).

      Sopprimere il comma 1.
2. 1. Daniele Farina, Sannicandro, Duranti, Piras, Palazzotto, Costantino, Ferrara, Quaranta.

      Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
2. 204. Coppola, Basso.

      Al comma 1, sopprimere la lettera a).
2. 2. Agostinelli.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: strumenti informatici o telematici con le seguenti: strumenti di comunicazione che abbiano effettivamente trasmesso l'istigazione a più di 100.000 utenti;

      Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b):
          numero 1), sostituire le parole: strumenti informatici o telematici con le seguenti: strumenti di comunicazione che abbiano effettivamente trasmesso l'istigazione a più di 100.000 utenti;
          numero 2), sostituire le parole: strumenti informatici o telematici con le seguenti: strumenti di comunicazione che abbiano effettivamente trasmesso l'istigazione a più di 100.000 utenti;
2. 203. Coppola, Basso, Mucci.

      Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: sempre che l'uso dei suindicati strumenti determini un aumento della pericolosità della condotta.
2. 3. Daniele Farina, Duranti, Sannicandro, Piras, Palazzotto, Costantino, Ferrara, Quaranta.

      Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
2. 4. Colletti.

      Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: sempre che l'uso dei suindicati strumenti determini un aumento della pericolosità della condotta.

      Conseguentemente, alla medesima lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: sempre che l'uso dei suindicati strumenti determini un aumento della pericolosità della condotta.
2. 5. Daniele Farina, Duranti, Sannicandro, Piras, Palazzotto, Costantino, Ferrara, Quaranta.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b-bis).

      Conseguentemente, al comma 1-ter, sopprimere le lettere b) e c).
2. 200. Sannicandro, Daniele Farina, Duranti, Piras, Costantino, Quaranta, Ferrara, Palazzotto.

      Al comma 1-ter, sopprimere la lettera a).

      Conseguentemente, sopprimere il comma 1-quater.
2. 201. Sannicandro, Daniele Farina, Duranti, Piras, Ferrara, Costantino, Quaranta, Palazzotto.

      Al comma 1-ter, sopprimere la lettera a).
2. 207. Quintarelli, Mazziotti Di Celso, Coppola, Basso, Mucci.

      Al comma 1-ter, sostituire la lettera a) con la seguente:
          a)
All'articolo 266-bis, dopo il comma 1, del codice di procedura penale, è inserito il seguente comma: 2. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater e 270-quinquies del codice penale commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale, l'intercettazione di cui al comma 1 può esser svolta anche attraverso l'impiego di strumenti o di programmi informatici per l'acquisizione da remoto delle comunicazioni e dei dati presenti in un sistema informatico.
2. 206. Quintarelli, Mazziotti Di Celso, Coppola, Basso, Mucci.

      Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
      1-quinquies. Per «URI» si intende l'indirizzo telematico che identifica univocamente una risorsa online. Per «Indirizzo IP» si intende un indirizzo numerico che individua un dispositivo connesso alla rete internet.
      Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
      «2. L'autorità giudiziaria competente a disporre le operazioni di cui all'articolo 266 del codice di procedura penate, può ordinare, per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n.  144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  155 del 2005, ai fornitori di accesso ad Internet, ai gestori di servizi di ricerca, ai gestori di sistemi di rete sociale ed ai fornitori di servizi che pubblicano contenuti generati dagli utenti, in riferimento a URI individuati dall'autorità giudiziaria Stessa come direttamente rappresentativi di materiali riferibili ad attività e condotte di cui agli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater e 210-quinquies del codice penale, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale, l'acquisizione dei relativi dati personali come stabilito al successivo capoverso del presente comma e, in caso di grave turbamento ed allarme dell'opinione pubblica, la deindicizzazione, oscuramento, cancellazione o inibizione all'accesso degli URI stessi come stabilito del presente comma.
      Le disposizioni di cui ai commi da 4-ter a 4-quinquies e al comma 5 dell'articolo 132 del decreto legislativo n.  196 del 2003 si applicano anche, per quanto riguarda e attività e condotte di cui agli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater e 270-quinquies del codice penale, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale, a fornitori di accesso ad Internet, gestori di servizi di ricerca, reti sociali e servizi che pubblicano contenuti generati dagli utenti che rivolgono i propri servizi ad utenti localizzati in territorio italiano. I dati relativi ad elementi che consentono di individuare gli utenti, quali ad esempio i relativi Indirizzi IP, vengono forniti su ordine dell'autorità giudiziaria di cui al primo capoverso. Le modalità tecniche utilizzabili sono fissate dall'Agenzia per l'Italia Digitate con parere conforme dei Garante per la Protezione dei Dati Personali, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di servizi di accesso ad Internet Con I medesimo atto viene altresì indicato il termine entro il quale i fornitori devono dotarsi delle soluzioni tecnologiche individuate.
      I gestori di servizi di ricerca, reti sociali, servizi che pubblicano contenuti generati dagli utenti, qualora ricevano l'ordine di oscuramento e cancellazione di cui al primo capoverso, deindicizzano ovvero oscurano ovvero cancellano dai loro sistemi entro settantadue ore i contenuti e gli eventuali riferimenti agli URI di cui secondo quanto ordinato, garantendo comunque la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite ovvero, entro il medesimo termine, riferiscono sulla eventuale impossibilità di adempiere. In caso di comprovata impossibilità tecnica di adempiere all'ordine nei modi e/o tempi previsti dal presente paragrafo, l'Autorità Giudiziaria competente, sentito il fornitore di accesso ad Internet per assicurare l'esecuzione meno lesiva verso utenti e servizi non coinvolti, ordina i diversi eventuali accorgimenti idonei ad inibire l'accesso ai predetti URI, specificando la durata dell'ordine di inibizione ovvero conferma il precedente ordine.
      I fornitori di accesso ad Internet, su ordine dell'autorità di cui al primo capoverso inibiscono l'accesso agli URI di cui secondo le modalità, i tempi e le soluzioni tecniche individuate e definite con il decreto previsto dall'articolo 14-quater, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n.  269.
      I provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del presente comma vengono trasmessi dall'Autorità Giudiziaria competente del presente comma, in copia, omessi i segreti istruttori, all'Ufficio del Garante per la Protezione dei Dati Personali che ne monitora l'adempimento e provvede, ove necessario, ai sensi del primo capoverso.
      Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui ai capoversi precedenti del presente comma è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria fino al cinque per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio. Alla determinazione ed irrogazione della sanzione amministrativa di cui al presente paragrafo è competente l'Ufficio del Garante per la Protezione dei Dati Personali che determina altresì i termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione».
          sostituire il comma 3 con il seguente:
      3. Le modalità di acquisizione di dati personali introdotte al comma 2 non possono essere utilizzate in relazione ad alcuna condotta diversa da quelle specificatamente indicate nella presente legge e non possono essere ordinate da autorità diversa da quella stabilita all'articolo 2, comma 2, primo capoverso.
          sopprimere il comma 4.
2. 6. Rabino, Quintarelli.

      Al comma 3, dopo le parole: di cui al comma 2, aggiungere le seguenti: con esclusione delle piattaforme che ospitano contenuti generati dagli utenti.
2. 12. Parisi.

      Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: ordina, con le seguenti: può ordinare.

      Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: I destinatari, aggiungere le seguenti:, laddove impartito.
2. 13. Daniele Farina, Piras, Sannicandro, Duranti, Palazzotto, Costantino, Ferrara, Quaranta.

      Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: ordina, con le seguenti: può ordinare.
2. 208. D'Incà.

      Al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: mancato adempimento aggiungere le seguenti: a seguito di notifica validamente effettuata.
2. 21. Parisi.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      5-bis. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina a articolo 62-quater, comma 1-bis del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n.  504, come modificato dal Decreto legislativo 15 dicembre 2014, n.  188, in difetto di autorizzazione di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2014 ex articolo 62-quater, comma 4, decreto legislativo n.  504 del 1995, o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Agenzia stessa.
2. 27. Caparini, Molteni, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
      Art. 2-bis. (Pubblicità dei siti internet) – 1. L'elenco richiamato dal comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n.  144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  155 del 2005, è pubblico.
      2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad emanare i relativi regolamenti, entro 30 giorni dall'approvazione della legge, per la fruizione dell'elenco dei siti ai sensi del comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n.  144 del 2005.
2. 0200. Artini.

ART. 3.
(Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplodenti e di quella della detenzione di armi comuni da sparo e dei relativi caricatori, nonché tracciabilità delle armi e delle sostanze esplodenti).

      Al comma 1, capoverso ART. 678-bis, sostituire le parole: senza averne titolo con le seguenti: senza giustificato motivo.
3. 1. Dieni.

      Al comma 1, capoverso ART. 678-bis, dopo le parole: 15 gennaio 2013, aggiungere le seguenti: e oltre i limiti previsti dall'articolo 4 del medesimo Regolamento.
3. 2. D'Uva.

      Al comma 1, capoverso ART. 678-bis, dopo le parole: 15 gennaio 2013, aggiungere le seguenti:, se non in concentrazioni pari o inferiori ai valori limite previsti dall'allegato I di cui al medesimo Regolamento.
3. 3. Sannicandro, Duranti, Daniele Farina, Piras, Palazzotto, Costantino, Ferrara, Quaranta.

      Sopprimere il comma 3-bis.
3. 201. Molteni, Gianluca Pini, Marcolin, Caparini, Borghesi, Matteo Bragantini.

      Sopprimere i commi 3-ter, 3-quater e 3-quinquies.
3. 200. Piras, Duranti, Daniele Farina, Sannicandro, Ferrara, Palazzotto, Costantino, Quaranta.

      Sopprimere il comma 3-decies.
3. 202. Molteni, Gianluca Pini, Marcolin, Caparini, Borghesi, Matteo Bragantini.

ART. 3-bis.
(Modifiche all'ordinamento penitenziario e al codice di procedura penale).

      Sopprimerlo.
3-bis. 200. Daniele Farina, Palazzotto, Sannicandro, Duranti, Piras, Costantino, Quaranta, Ferrara.

ART. 4.
(Modifiche in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali e di espulsione dello straniero per motivi di prevenzione del terrorismo).

      Sopprimerlo.
4. 1. Daniele Farina, Piras, Sannicandro, Duranti, Palazzotto, Costantino, Ferrara, Quaranta.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4. 3. Daniele Farina, Piras, Sannicandro, Duranti, Palazzotto, Costantino, Ferrara, Quaranta.

      Al comma 1, sopprimere la lettera d).
4. 200. Daniele Farina, Palazzotto, Sannicandro, Duranti, Piras, Quaranta, Costantino, Ferrara.

      Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 75-bis, sopprimere il comma 1.
4. 5. Fantinati.

      Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 75-bis, comma 1, sostituire le parole da: con la reclusione fino alla fine del comma con le seguenti:, se rientra nel territorio dello Stato, con la reclusione da due a cinque anni. La prescrizione è sospesa fino al giorno in cui si verifica il reingresso nel territorio italiano.
4. 101. Fraccaro.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
      Art. 4.1. – (Modifica in materia di misure atte al contrasto ed espulsione dello straniero). – Alla legge 28 aprile 2014, n.  67 sono apportate le seguenti modificazioni:
          1) all'articolo 2, comma 2, dopo il numero 9), aggiungere in fine:
10) immigrazione.
          2) all'articolo 2, comma 3, la lettera b) è soppressa.
4. 01. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
      Art. 4.1. – (Ulteriori norme in materia di prevenzione del terrorismo attraverso il contrasto all'odio religioso).
          a) Principi generali:
      1. La costruzione di nuovi edifici destinati a finzioni di culto, la loro ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica sono ammessi sulla base delle intese sottoscritte tra una confessione o un'associazione religiosa legalmente riconosciuta e lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
      2. Nei casi in cui le intese previste al comma 1 non siano state sottoscritte, le regioni possono comunque autorizzare la costruzione di un nuovo edificio destinato a funzioni di culto, la sua ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizia o di destinazione urbanistica ai sensi dell'articolo 2 e in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 3.
          b) Norme di competenza regionale.
      Le regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del territorio dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, possono concedere l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della presente legge a una confessione o associazione religiosa legalmente riconosciuta ai sensi dell'articolo 4, su domanda presentata ai sensi del comma 2 del presente articolo, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 3 e previa approvazione da parte della popolazione del comune interessato espressa mediante referendum indette secondo le disposizioni del relativo statuto comunale.
      2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, la confessione o l'associazione religiosa deve presentare apposita domanda alla regione interessata, corredata del progetto edilizio, del piano economico-finanziario e dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani o stranieri, sottoscritta con atto notarile da un numero di aderenti alla confessione o all'associazione religiosa determinato dalla regione stessa.
      3. Il progetto definitivo per il quale è concessa l'autorizzazione deve avere dimensioni stabilite in rapporto al numero degli aderenti alla confessione o associazione religiosa che lo hanno sottoscritto ai sensi del cernita 2.
      4. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla redazione del piano di insediamento dei nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi, che tiene conto del reale numero di immigrati legalmente residenti nel territorio di competenza.
      5. Il piano di cui al comma 4 è aggiornato ogni cinque anni e la sua espansione deve comunque essere contenuta nella misura del 5 per cento di incremento del rapporto numerico stabilito ai sensi del comma 3. 1 criteri e le modalità di attuazione del piano sono stabiliti con apposita normativa regionale.
          c) Norme urbanistiche ed edilizie.
      1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare le proprie norme in materia urbanistica e, in particolare, le norme relative al recepimento del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.  1444, e dell'articolo 16 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi:
          a) gli oneri previsti per Le opere di urbanizzazione secondaria destinate ai nuovi edifici da adibite all'esercizio dei culti ammessi sono esclusivamente quelli riferiti alle intese sottoscritte ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;
          b) non possono essere edificati o destinati ad uso legato al culto edifici se già esiste un edificio appartenente ad altra confessione o associazione religiosa nel raggio di un chilometro;
          c) non possono essere utilizzati in luogo aperto al pubblico strumenti per la diffusione di suoni o di immagini da parte di confessioni o associazioni religiose, ad esclusione delle confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;
          d) il piano di cui all'articolo 2, comma 4, deve prevedere norme dirette a garantire l'armonioso sviluppo edilizio nel rispetto delle tipologie edilizie tipiche del territorio interessato.
          d) Norme di competenza statale.
      1. Gli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui alla presente legge sono trasmessi dal Ministro dell'interno alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
      2. I ministri del culto, i formatori spirituali e le guide di culto appartenenti alle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1, al fine dell'esercizio delle proprie funzioni, devono iscriversi in un apposito registro istituito presso il Ministero dell'interno.
      3. Il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il registro per l'iscrizione dei ministri del culto, dei formatori spirituali e delle guide di culto appartenenti alle confessioni o associazioni religiose che non hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
      4. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante i requisiti generali degli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1; nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
          a) esplicito riconoscimento della democraticità e della laicità dello Stato italiano;
          b) divieto di ogni pratica e attività collegata o collegabile alla dottrina dell'occultismo;
          c) rispetto della vita e della salute dell'uomo in tutte le sue forme;
          d) esplicito riconoscimento della dignità dell'uomo e della famiglia, in conformità ai principi costituzionali e, in particolare, all'articolo 29 della Costituzione, nonché ai principi stabiliti dall'ordinamento giuridico, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla Legge 27 maggio 1991, n.  176;
          e) divieto di svolgimento di attività non strettamente collegate all'esercizio del culto negli edifici autorizzati ai sensi della presente legge; tale divieto comprende anche le attività di istruzione e di formazione a qualunque titolo esercitate;
          f) divieto dell'uso di lingue diverse da quella italiana in tutte le attività pubbliche che non siano strettamente collegate all'esercizio del culto.
      5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 4 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro un mese dalla data della trasmissione.
      6. Le confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1 regolano i loro rapporti con lo Stato esclusivamente per le materie previste dalla presente legge.
      7. Il Ministro dell'interno può disporre lo scioglimento delle confessioni o associazioni religiose previste dalla presente legge se l'azione delle stesse è in contrasto con il rispettivo statuto o con la legge dello Stato ovvero per motivi di sicurezza nazionale.
          e) Ambito di applicazione e norme transitorie.
      1. L'articolo non si applica alla Chiesa cattolica, ai sensi dell'articolo 7 della Costituzione, né alle confessioni o associazioni religiose riconosciute che hanno sottoscritto con lo Stato intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
      2. Le confessioni o associazioni religiose rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo, entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, adeguano alle prescrizioni della medesima i rispettivi edifici destinati all'esercizio del culto.
      3. Qualora non sia possibile procedere all'adeguamento previsto dal comma I, i medesimi edifici sono soggetti ad apposita autorizzazione regionale che ne stabilisce il carattere transitorio ai fini della destinazione urbanistica ed edilizia.
      4. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
4. 02. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
      Art. 4.1. – (Misure conseguenti a seguito di sentenza di condanna per i diritti previsti dall'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo).
      1. Al codice penale, dopo l'articolo 416-ter, è aggiunto il seguente:
      «Art. 416-quater. – (Decadenza dalla potestà dei genitori). – 1. La condanna per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale comporta la decadenza dalla potestà dei genitori.
      2. Analoga pena accessoria si applica nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 416, 422, 575, 600, 601 e 602 del codice penale, dagli articoli 1, 2,2-bis, 4 e 6 della legge 2 ottobre 1967, n.  895, dall'articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n.  110 e dagli articoli 73 e 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309, se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare L'attività delle associazioni previste dal medesimo articolo.
4. 03. Carbone.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
      Art. 4.1. – (Ulteriori norme in materia di prevenzione del terrorismo attraverso il contrasto all'odio religioso).
      1. La costruzione di nuovi edifici destinati a funzioni di culto, la loro ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica sono ammessi sulla base delle intese sottoscritte tra una confessione o un'associazione religiosa legalmente riconosciuta e lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
      2. Nei casi in cui le intese previste al comma 1 non siano state sottoscritte, le regioni possono comunque autorizzare la costruzione di un nuovo edificio destinato a funzioni di culto, la sua ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica ai sensi dell'articolo 2 e in conformità ai princìpi stabiliti dall'articolo 3.
4. 013. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
      Art. 4.1. – (Ulteriori norme in materia di prevenzione del terrorismo attraverso il contrasto all'odio religioso).
      1. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del territorio dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, possono concedere l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della presente legge a una confessione o associazione religiosa legalmente riconosciuta ai sensi dell'articolo 4, su domanda presentata ai sensi del comma 2 del presente articolo, in conformità ai princìpi stabiliti dall'articolo 3 e previa approvazione da parte della popolazione dei comune interessato espressa mediante referendum indetto secondo le disposizioni del relativo statuto comunale.
      2. Al fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, la confessione o l'associazione religiosa deve presentare apposita domanda alla regione interessata, corredata del progetto edilizio, del piano economico-finanziario e dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani o stranieri, sottoscritta con atto notarile da un numero di aderenti alla confessione o all'associazione religiosa determinato dalla regione stessa.
      3. Il progetto definitivo per il quale è concessa l'autorizzazione deve avere dimensioni stabilite in rapporto al numero degli aderenti alla confessione o associazione religiosa che lo hanno sottoscritto ai sensi del comma 2.
      4. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla redazione del piano di insediamento dei nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi, che tiene conto del reale numero di immigrati legalmente residenti nel territorio di competenza.
      5. Il piano di cui al comma 4 è aggiornato ogni cinque anni e la sua espansione deve comunque essere contenuta nella misura del 5 per cento di incremento del rapporto numerico stabilito ai sensi del comma 3.1 criteri e le modalità di attuazione del piano sono stabiliti con apposita normativa regionale.
4. 014. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
      Art. 4.1. – (Ulteriori norme in materia di prevenzione del terrorismo attraverso il contrasto all'odio religioso).
      1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare le proprie norme in materia urbanistica e, in particolare, le norme relative al recepimento del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.  1444, e dell'articolo 16 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi:
          a) gli oneri previsti per le opere di urbanizzazione secondaria destinate ai nuovi edifici da adibire all'esercizio dei culti ammessi sono esclusivamente quelli riferiti alle intese sottoscritte ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;
          b) non possono essere edificati o destinati ad uso legato al culto edifici se già esiste un edificio appartenente ad altra confessione o associazione religiosa nel raggio di un chilometro;
          c) non possono essere utilizzati in luogo aperto al pubblico strumenti per la diffusione di suoni o di immagini da parte di confessioni o associazioni religiose, ad esclusione delle confessioni religiose che abbiano stipulato intese con Io Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;
          d) il piano di cui all'articolo 2, comma 4, deve prevedere norme dirette a garantire l'armonioso sviluppo edilizio nel rispetto delle tipologie edilizie tipiche dei territorio interessato.
4. 015. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
      Art. 4.1. – (Ulteriori norme in materia di prevenzione del terrorismo attraverso il contrasto all'odio religioso).

      1. Gli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui alla presente legge sono trasmessi dal Ministro dell'interno alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
      2. I ministri del culto, i formatori spirituali e le guide di culto appartenenti alle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1, al fine dell'esercizio delle proprie funzioni, devono iscriversi in un apposito registro istituito presso il Ministero dell'interno.
      3. Il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il registro per l'iscrizione dei ministri del culto dei formatori spirituali e delle guide di culto appartenenti alle confessioni o associazioni religiose che non hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
      4. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante i requisiti generali degli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
          a) esplicito riconoscimento della democraticità e della laicità dello Stato italiano;
          b) divieto di ogni pratica e attività collegata o collegabile alla dottrina dell'occultismo;
          c) rispetto della vita e della salute dell'uomo in tutte le sue forme;
          d) esplicito riconoscimento della dignità dell'uomo e della famiglia, in conformità ai prìncipi costituzionali e, in particolare, all'articolo 29 della Costituzione, nonché ai principi stabiliti dall'ordinamento giuridico dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione sui diritti dei fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n.  176;
          e) divieto di svolgimento di attività non strettamente collegate all'esercizio del culto negli edifici autorizzati ai sensi della presente legge; tale divieto comprende anche le attività di istruzione e di formazione a qualunque titolo esercitate;
          f) divieto dell'uso di lingue diverse da quella italiana in tutte le attività pubbliche che non siano strettamente collegate all'esercizio del culto.

      5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 4 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro un mese dalla data della trasmissione.
      6. Le confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1 regolano i loro rapporti con lo Stato esclusivamente per le materie previste dalla presente legge.
      7. Il Ministro dell'interno può disporre b scioglimento delle confessioni o associazioni religiose previste dalla presente legge se l'azione delle stesse è in contrasto con il rispettivo statuto o con la legge dello Stato ovvero per motivi di sicurezza nazionale.
4. 016. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
      Art. 4.1. – (Estensione della durata della graduatoria per il potenziamento delle forze di Polizia e di soccorso pubblico).
      Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico – in deroga all'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165 – rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione.
4. 017. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin, Saltamartini, Labriola.
(Inammissibile limitatamente alla parte in cui, in deroga al blocco del turn over, prevede lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi effettuati negli ultimi cinque anni per il reclutamento del personale del comparto dei Vigili del fuoco e soccorso pubblico)

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
      Art. 4.1. –(Estensione della durata della graduatoria per il potenziamento del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato).
      1. Fatte salve le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato di cui all'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.  335, le graduatorie dei concorsi interni indetti ai sensi del predetto articolo 24-quater – in deroga all'articolo 35, comma 5-ter dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165 – rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 2 milioni di euro;
      2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma I del presente articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 4 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n.  196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
4. 018. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
      Art. 4.1. – (Estensione della durata della graduatoria per il potenziamento del ruolo di vice ispettore della Polizia di Stato).
      1. Fatte salve le modalità di nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.  335, le graduatorie dei concorsi pubblici ed interni indetti ai sensi del predetto articolo 27 – in deroga all'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165 – rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 4 milioni di euro.
      2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 8 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n.  196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
4. 019. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.
(Inammissibile limitatamente alla parte in cui, in deroga al blocco del turn over, è volto a mantenere aperte per cinque anni le graduatorie per concorsi interni per i ruoli di vice ispettore della Polizia di Stato)

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
      Art. 4.1. 1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo, in caso di assenza di intese sottoscritte tra una confessione o un'associazione religiosa legalmente riconosciuta e lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, la costruzione di nuovi edifici destinati a finzioni di culto, la loro ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica è sottoposta ad autorizzazione del Ministro dell'interno.
      2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, la confessione o l'associazione religiosa deve presentare apposita domanda al Ministro dell'Interno, corredata del progetto edilizio, del piano economico-finanziario e dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani o stranieri, sottoscritta con atto notarile da un numero di aderenti alla confessione o all'associazione religiosa determinato dal Ministro dell'Interno in un decreto ministeriale da adottare entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
      3. Il Ministro dell'interno, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il registro per l'iscrizione dei ministri del culto, dei formatori spirituali e delle guide di culto appartenenti alle confessioni o associazioni religiose che non hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. I soggetti iscritti al predetto registro hanno il divieto di svolgimento di attività non strettamente collegate all'esercizio del culto negli edifici che non siano destinati a tal esercizio secondo apposita autorizzazione del Ministro dell'interno a funzioni di culto ai sensi del comma 1. Tale divieto comprende anche le attività di istruzione e di formazione a qualunque titolo esercitate.
4. 0200. Molteni.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
      Art. 4.1. Al comma 1 dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, le parole: «l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da 1 a 4 anni».
4. 0201. Molteni.

ART. 4-bis.
(Modifica all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196).

      Sopprimerlo.
4-bis. 200. Piras, Duranti, Daniele Farina, Sannicandro, Ferrara, Palazzotto, Costantino, Quaranta.

      Al comma 1, prima delle parole: In deroga a quanto stabilito dall'articolo 132, aggiungere le seguenti: al fine di poter agevolare indagini da parte della Procura Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo esclusivamente per i reati di cui all'articolo 407 del C.P.P. nonché quelli previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies e 270-sexies, del Codice Penale,.
0. 4-bis. 300. 1.    Gianluca Pini, Molteni.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico).

      1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 123, comma 2, del medesimo decreto legislativo, i dati relativi al traffico telefonico effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono conservati dal fornitore fino al 31 dicembre 2016 per finalità di accertamento e repressione dei reati. Per le medesime finalità i dati relativi al traffico telematico effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, esclusi comunque i contenuti della comunicazione, sono conservati dal fornitore fino alla data del 31 dicembre 2016.
      2. I dati relativi alle chiamate senza risposta, effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati fino alla data del 31 dicembre 2016.
      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessano di trovare applicazione a decorrere dal 1o gennaio 2017.
4-bis. 300. Le Commissioni.

ART. 5.
(Potenziamento e proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate).

      Sopprimerlo.
5. 1. Duranti, Piras, Daniele Farina, Sannicandro, Palazzotto, Costantino, Ferrara, Quaranta.

      Al comma 1, premettere il seguente:
      01. All'articolo 3, primo comma, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.  114, dopo le parole: «Al Corpo di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applica la normativa di settore», sono aggiunte le seguenti: «con l'obbligo, ai fini del reclutamento del personale, di scorrere le graduatorie in vigore prima di bandire nuovi concorsi».
5. 3. Nesci, Tofalo, Basilio, Corda, Frusone, Paolo Bernini, Rizzo, Ferraresi, Sarti, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.
(Inammissibile limitatamente alla parte in cui prevede lo scorrimento delle graduatorie prima di bandire nuovi concorsi per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

      Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:
      Per le esigenze previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.  136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n.  6 nonché per le esigenze della sperimentazione di nuove tecnologie nel pattugliamento per il controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania, il piano di impiego dell'originario contingente di 3.000 unità può essere ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015, limitatamente a un contingente non superiore a 850 unità.

      Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il quarto periodo.
5. 5. Basilio.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
      1-bis. In relazione a specifiche ed eccezionali esigenze relative all'accresciuto fenomeno dei furti all'interno delle abitazioni private, il piano di impiego di cui al comma 1 è da intendersi anche al personale appartenente alle Forze armate, per le attività di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.
      1-ter. Il piano di impiego del personale delle Forze armate, per le finalità di cui al comma 1-bis, è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. 200. Faenzi.

      Al comma 2, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 18, comma 1, del presente decreto.
5. 201. Lombardi.

      Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: 5. 830.629,00 fino a: Prevenzione del rischio e soccorso pubblico con le seguenti: 14.830.629, 00, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39.
5. 202. Molteni, Gianluca Pini, Marcolin, Caparini, Borghesi.

      Al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: interessi nazionali aggiungere le seguenti: e con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti.
5. 206. Duranti, Palazzotto, Piras, Daniele Farina, Sannicandro, Ferrara, Costantino, Quaranta.

      Al comma 3-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, eventualmente da adibire al blocco navale delle coste libiche.
5. 203. Molteni, Gianluca Pini, Marcolin, Caparini, Borghesi.

      Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il naviglio militare dello Stato cessa di essere impiegato a qualsiasi titolo e nel contesto di qualsiasi missione nazionale o internazionale finalizzata al soccorso di migranti clandestini sia in acque internazionali che territoriali.
5. 205. Molteni, Gianluca Pini, Marcolin, Caparini, Borghesi.

      Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Salvo che non intervengano accordi bilaterali che ne permettano il respingimento alle coste degli Stati sorgente, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il naviglio militare dello Stato cessa di essere impiegato a qualsiasi titolo e nel contesto di qualsiasi missione nazionale o internazionale finalizzata al soccorso di migranti clandestini sia in acque internazionali che territoriali.
5. 204. Molteni, Gianluca Pini, Marcolin, Caparini, Borghesi.

      Dopo il comma 3-quinquies aggiungere i seguenti:
      3-sexies. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, l'amministrazione della pubblica sicurezza può procedere per l'anno 2015, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n.  228, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, con riserva di assunzione di 2.600 unità per la Polizia di Stato. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
      3-septies. L'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n.  190 è abrogato.
      3-octies. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 3-sexies, è disposto l'incremento di 51,5 milioni di euro per l'anno 2015, 126 milioni di euro per l'anno 2016. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 177,5 milioni di euro, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21 , comma 5, lettera b), della legge n.  196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
5. 13. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.
(Inammissibile limitatamente alla parte in cui deroga per gli anni 2015 e 2016 al blocco del turn over in relazione al comparto dei Vigili del fuoco e soccorso pubblico)

      All'emendamento 5.300 delle Commissioni, sostituire le parole: sentito l'Ente con le seguenti: previo parere dell'Ente.

      Conseguentemente:
          dopo le parole:
forze di polizia aggiungere le seguenti: del Corpo nazionale di vigili del fuoco;
          dopo le parole: al contrasto del terrorismo aggiungere le seguenti: per finalità di soccorso pubblico.
0. 5. 300. 1.    Duranti, Daniele Farina.

      All'articolo 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:
      3-sexies. Fermo restando quanto disposto dal Codice della navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di utilizzo, da parte delle forze di polizia, degli aereomobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati «Droni», ai fini del monitoraggio del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. 300. Le Commissioni.
(Approvato)

      Dopo il comma 3-quinquies aggiungere il seguente:
      3-sexies. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, l'amministrazione della pubblica sicurezza può procedere per l'anno 2015, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n.  228, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, con riserva di assunzione di 2.600 unità per la Polizia di Stato. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Per gli stessi fini, l'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n.  190 è abrogato
5. 17. Laffranco, Palmizio, Bianconi.
(Inammissibile limitatamente alla parte in cui deroga per gli anni 2015 e 2016 al blocco del turn over in relazione al comparto dei Vigili del fuoco e soccorso pubblico)

      Dopo il comma 3-quinquies aggiungere il seguente:
      3-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino all'accertamento della minaccia terroristica, le pattuglie delle forze di polizia in servizio di prevenzione sono integrate da almeno un effettivo specificamente addestrato alla lotta antiterroristica.
5. 210. Molteni, Gianluca Pini, Marcolin, Caparini, Borghesi.

      Dopo il comma 3-quinquies aggiungere il seguente:
      3-sexies. In relazione alle straordinarie esigenze connesse ai continui flussi migratori nel Mar Mediterraneo ed al fine di agevolare e potenziare le attività di assistenza, ricerca e soccorso in mare, il Governo è autorizzato, per meglio supportare le operazioni di trasferimento dei migranti, ad attivare le procedure finalizzate alla realizzazione di una piattaforma logistica, da inserire nella catena SAR, anche attraverso l'uso di almeno due navi traghetto con capienza ciascuna non inferiore a mille passeggeri.
5. 207. Artini, Turco.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

      1. Al fine di incrementare le risorse impiegate per il contrasto del terrorismo e della criminalità internazionale, è autorizzato lo scorrimento sino ad esaurimento delle graduatorie del concorso per 650 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del 7 marzo 2014.
5. 01. Cirielli, Rampelli.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

      1. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico – in deroga all'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165 – rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione.
5. 02. Cirielli, Rampelli.
(Inammissibile limitatamente alla parte in cui, in deroga al blocco del turn over, prevede lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi effettuati negli ultimi cinque anni per il reclutamento del personale del comparto dei Vigili del fuoco e soccorso pubblico)

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

      1. Non è possibile procedere alla chiusura di Presidi ed Uffici della Polizia di Stato se non previo decreto di autorizzazione del Ministro dell'interno.
5. 0210. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

      1. All'articolo 21-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n.  90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.  114, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Le eventuali soppressioni di Presidi ed Uffici della Polizia di Stato, derivanti dalle riduzioni di cui al comma 1, sono disposte con decreto del Ministro dell'interno».
5. 03. Cirielli, Rampelli.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

      1. Al fine di incrementare le risorse impiegate per il contrasto del terrorismo e della criminalità internazionale, è altresì autorizzato lo scorrimento sino ad esaurimento delle graduatorie, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2012 e 21 febbraio 2013, relative rispettivamente al concorso per 1250 e 750 allievi finanzieri, fino al 31 dicembre 2016.
5. 04. Cirielli, Rampelli.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

      1. Al comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.  335, sono aggiunte, in fine, le parole: «con adeguata motivazione e per un valore comunque non superiore al 5 per cento del punteggio massimo complessivo attribuibile».
5. 0204. Cirielli.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

      1. All'articolo 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito in legge 7 agosto 2012, n.  135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
      «Sono fatte salve le Commissioni per le Ricompense centrale e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui agli articoli 75-sexies e 75-septies del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.  782, nonché le commissioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995, n.  395 e successive modificazioni. Gli oneri connessi alla partecipazione dei previsti rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale sono poste a carico delle organizzazioni sindacali designatarie.».
5. 0205. Cirielli.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

      1. Ferme restando le modalità di nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.  335, le graduatorie dei concorsi pubblici ed interni indetti ai sensi del predetto articolo 27 – in deroga all'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165 rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione.
5. 0207. Cirielli, Rampelli.
(Inammissibile limitatamente alla parte in cui, in deroga al blocco del turn over, è volto a mantenere aperte per cinque anni le graduatorie per concorsi interni per i ruoli di vice ispettore della Polizia di Stato)

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

      1. Ferme restando le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato di cui all'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.  335, le graduatorie dei concorsi interni indetti ai sensi del predetto articolo 24-quater, in deroga all'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero interno con una dotazione pari a 2 milioni di euro.
5. 0208. Cirielli, Rampelli.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

      1. Al fine di assicurare un decisivo contrasto del terrorismo e della criminalità internazionale, tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, le singole amministrazioni competenti possono procedere per l'anno 2015, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di una spesa annua pari a 70 milioni di euro per l'anno 2015 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
      3.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sui fondi speciali di parte corrente iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. 0209. Cirielli, Rampelli.
(Inammissibile limitatamente alla parte in cui deroga per gli anni 2015 e 2016 al blocco del turn over in relazione al comparto dei Vigili del fuoco e soccorso pubblico)

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

      1. Le procedure di assunzione delle risorse del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e successive modificazioni, per gli anni 2015 e 2016, sono subordinate alla verifica delle graduatorie valide ed efficaci, alla data di approvazione della seguente legge, di vincitori e idonei utilmente collocati nelle stesse.
      2. Le assunzioni di personale nel Corpo della Guardia di Finanza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n.  66, sono effettuate a decorrere dal 1o maggio 2015 utilizzando la graduatoria dei concorsi le cui graduatorie sono state approvate per l'anno 2013 ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, al sensi dei comma 4, lettera b), dello stesso articolo 2199, relative ai predetti concorsi. Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
5. 05. Cirielli, Rampelli.
(Inammissibile limitatamente alla parte in cui subordina l'assunzione del personale del comparto soccorso pubblico per gli anni 2015 e 2016 alla verifica delle graduatorie dei vincitori alla data della legge di conversione del presente decreto prevedendo altresì per la Guardia di finanza l'assunzione degli idonei di concorsi con graduatorie approvate nel 2013)

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

      1. Al decreto legge 24 giugno 2014 n.  90, convertito con legge dell'11 agosto 2014 n.  114, articolo 3, comma 3-octies, aggiungere infine le seguenti parole: , nonché del personale che, nel quinquennio antecedente alla data di entra in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, abbia, a seguito del superamento del corso di formazione prestato servizio a qualsiasi titolo nel CNVVF, per almeno due anni consecutivi ed in deroga ai limiti di età previsti.
5. 06. Cirielli, Rampelli, Giorgia Meloni.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
      Art. 5.1. – 1. All'articolo 2199 del decreto legislativo n.  66 del 2010, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
      «4-bis. Per esigenze di contrasto alla criminalità e sicurezza del territorio, anche al fine di consentire un rapido rafforzamento del contingente del comparto sicurezza, prima di procedere all'indizione di nuove prove concorsuali, ai fini delle assunzioni e immissione nei ruoli iniziali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, si procede allo scorrimento delle graduatorie degli idonei debitamente approvate e relative ai concorsi espletati a partire dal 2011, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b). Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un corrispondente maggior gettito, a decorrere dall'anno 2015.».
5. 08. Ciprini, Tripiedi.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Aggiornamento delle forze di polizia con un corso di anti terrorismo).

      1. All'articolo 22, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.  395, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
      «3.1. In ogni caso, il personale della Polizia di Stato che espleta in via principale servizi di controllo del territorio deve frequentare il C.A.T. – Corso Anti Terrorismo. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con ma dotazione pari a 8 milioni di euro.».
      2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 16 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n.  196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
5. 09. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

      1. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.  395, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
      «3.1. In ogni caso, il personale della Polizia di Stato che espleta in via principale servizi di controllo del territorio deve frequentare il Corso Anti Terrorismo C.A.T.».
5. 010. Cirielli, Rampelli.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
      Art. 5.1. – (Misure per innalzare il livello di sicurezza nei centri abitati). – 1. In relazione a specifiche ed eccezionali esigenze relative all'accresciuto fenomeno dei furti all'interno delle abitazioni private, al fine di consentire un maggiore impiego di personale delle forze di polizia per il contrasto del medesimo reato, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 23 maggio 2008, n.  92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.  125, è da intendersi anche al personale appartenente alle Forze armate in servizio, per le attività di controllo e di pattugliamento svolte dalle Forze di polizia e dall'autorità di pubblica sicurezza.
      2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate, per le finalità di cui al comma 1, è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. 0200. Faenzi.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
      Art. 5.1. – (Prelievo dati biometrici e rilevazione del DNA degli immigrati irregolari). – 1. Gli stranieri extracomunitari illegalmente giunti sul territorio nazionale sono assoggettati alla rilevazione dei dati biometrici utili all'identificazione personale nonché al prelievo del DNA.
      2. Coloro che rifiutano di sottoporsi alla rilevazione ed al prelievo di cui al comma 1 del presente articolo, anche se richiedenti asilo di attesa di pronuncia sulla loro domanda, sono passibili di espulsione immediata dal territorio della Repubblica.
5. 0201. Molteni, Gianluca Pini, Marcolin, Caparini, Borghesi.

ART. 6.
(Modifiche al decreto-legge 27 luglio 2005, n.  144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.  155 e all'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n.  354).

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).
6. 3. Tofalo.

      Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis» dopo le parole: per la sicurezza, aggiungere: informato preventivamente il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
6. 4. Artini.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: dal procuratore generale di cui al comma 2 con le seguenti: dal procuratore antimafia e antiterrorismo.
6. 5. Sarti.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, secondo periodo, sostituire le parole: l'ufficio del procuratore generale con le seguenti: la Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo.
6. 6. Sarti, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      1-ter. All'articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n.  124, le parole: «composto da cinque deputati e cinque senatori» sono sostituite dalle seguenti: «composto da sei deputati e sei senatori».

      Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:
      5-ter. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica costituito nella XVII legislatura è integrato nella sua composizione ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n.  124, come modificato dall'articolo 6, comma 1-ter, del presente decreto.
6. 8. Vito.

ART. 7.
(Nuove norme in materia di trattamento dei dati personali da parte delle Forze di polizia).

      Sopprimerlo.
*7. 1. Daniele Farina, Duranti, Sannicandro, Piras, Palazzotto, Costantino, Ferrara, Quaranta.

      Sopprimerlo.
*7. 2. Luigi Gallo.

      Al comma 1, al capoverso Art. 53, comma 1, sopprimere le parole: di prevenzione dei reati,.
7. 3. Gallinella.

      Al comma 1, capoverso «Art. 53», comma 1, sopprimere le parole: e repressione.
7. 4. Sannicandro, Duranti, Daniele Farina, Piras, Palazzotto, Costantino, Ferrara, Quaranta.

      Al comma 1, capoverso «Art. 53», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: con riferimento alla sola fase delle indagini.
7. 5. Daniele Farina, Sannicandro, Duranti, Piras, Palazzotto, Costantino, Ferrara, Quaranta.

      Al comma 1, capoverso «Art. 53», comma 2, dopo la parola: previsti aggiungere le seguenti:, previo parere conforme del Garante per la protezione dei dati personali,.
7. 6. Daniele Farina, Sannicandro, Duranti, Piras, Palazzotto, Costantino, Ferrara, Quaranta.

      Al comma 1, al capoverso «Art. 53» comma 3, sostituire le parole: decreto del Ministro dell'interno con le seguenti: decreto del Presidente della Repubblica.
7. 9. Businarolo.

      Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
      «1-bis. Nel caso di locazioni turistiche di immobili, o parti di esso, con contratti, in qualsiasi forma conclusi, non soggetti a registrazione in termine fisso ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1986 n.  131, i locatori sono tenuti ad effettuare la comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza delle generalità dei locatari con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n.  773, e dal decreto ministeriale 7 gennaio 2013.».
7. 10. Abrignani, Parisi.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente articolo:
      «Art.7-bis. – Le disposizioni di cui all'articolo 7 hanno efficacia non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque non oltre il 20 aprile 2016.»
7. 01. Daniele Farina, Sannicandro, Piras, Duranti, Palazzotto, Costantino, Ferrara, Quaranta.

ART. 8.
(Disposizioni in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza).

      Sopprimerlo.
8. 1. Silvia Giordano.

      Al comma 2-bis, sostituire le parole da: anche a: elettronica con le seguenti:, anche mediante assetti di ricerca elettronica, esclusivamente.
8. 300. Le Commissioni.
(Approvato)

      Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2001, n.  374, recante «Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale», convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2001, n.  438).

      1. All'articolo 5, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n.  374, recante «Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n.  438, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1. Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
      «1-bis. Il Questore, il Comandante provinciale dei Carabinieri e il Comandante provinciale della Guardia di Finanza possono, nei casi di necessità e di urgenza individuati dai rispettivi servizi di polizia giudiziaria con competenza antiterrorismo, procedere autonomamente nel richiedere al procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto competente secondo i criteri di cui al comma 1, l'autorizzazione alle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti, dirette al monitoraggio di soggetti su cui gravano concreti sospetti di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di prevenire i delitti di cui all'articolo 407 comma 2 lettera a) n.  4 del codice di procedura penale.».
      2. Al comma 4, le parole «Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1, 1-bis e 3».
8. 02. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

      Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifica alle norme di funzionamento delle commissioni centrali e periferiche della Polizia di Stato).

      1. All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n.  135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono fatte salve le Commissioni per le Ricompense centrale e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui agli articoli 75-sexies e 75-septies del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.  782 nonché le commissioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995, n.  395 e successive modificazioni. Gli oneri connessi alla partecipazione dei previsti rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale sono poste a carico delle organizzazioni sindacali designatarie».
8. 03. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifica alle norme relative agli scrutini per la progressione del personale della Polizia di Stato).

      1. All'articolo 61, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.  335, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «con adeguata motivazione e per un valore comunque non superiore al 5 per cento del punteggio massimo complessivo attribuibile».
8. 04. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(DASPO esteso alle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico).
          a) Alla legge 13 dicembre 1989, n.  401 sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. L'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:
      «Art. 6-bis(Lancio di materiale pericoloso e scavalcamento durante le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, e invasione in campo in occasione di manifestazioni sportive). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva. La pena è aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni sportive, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 4.000 euro a 8.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o competizione calcistica.».
      2. L'articolo 6-ter è sostituito dal seguente:
      «Art. 6-ter(Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, Fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.000 a 5.000 euro».

      3. L'articolo 6-quater è sostituito dal seguente:
      «Art. 6-quater(Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). – 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori o dei partecipanti alla manifestazione e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, o comunque il rispetto delle prescrizioni della manifestazione pubblica o aperta al pubblico purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773.
      2. Nei confronti delle società sportive o dei promotori di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n.  773 che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20000 a 100.000 euro.».

      4. L'articolo 6-quinquies è sostituito dal seguente:
      «Art. 6-quinquies(Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). – 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.  8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n.  41, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater.».

      5. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
      «Art. 8. – (Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). – 1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo tipo.
      1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6.
      1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
      1-quater. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.
      1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 31 dicembre 2018.».
          b) L'articolo 583-quater del codice penale è sostituito dal seguente:
      «Art. 583-quater.(Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). – 1. Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.».
          c) l'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.  8 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n.  41, è sostituito dal seguente:
      «Art. 2-ter. – (Norme sul personale addetto agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico). – 1. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.
      1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo o dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.
      2. Le società incaricate dei servizi di cui al comma i comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società.
          d) Dotazione alle forze di polizia di videocamere.
      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione le forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico ovvero anche durante i servizi territoriali sono dotate di telecamere atte a registrare il corteo o la manifestazione sportiva o durante il normale servizi di controllo del territorio. La registrazione video avvenuta con le telecamere in dotazione alle forze dell'ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ed hanno valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.
      2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 400 milioni di euro animi. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n.  196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
8. 05. Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.
(Inammissibile)

ART. 9.
(Modifiche al d.P.R. 22 settembre 1988, n.  447, recante: «Approvazione del codice di procedura penale»).

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      4.1. All'articolo 724, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.  447, dopo le parole: «comma 3-bis» sono aggiunte le seguenti: «e comma 3-quater».
9. 200. Rabino.
(Approvato)

ART. 10.
(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, recante: Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

      Al comma 1, capoverso articolo 103, sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:
      2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la quinta valutazione di professionalità, e sono addetti due magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, scelti tra coloro che abbiano conseguito la quarta valutazione di professionalità. Il procuratore nazionale e i procuratori aggiunti sono scelti tra coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata o terroristica o nel coordinamento di esse. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
      3. Gli incarichi di procuratore nazionale e di procuratore aggiunto hanno una durata di quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta. Alla nomina dei procuratori aggiunti provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
      4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata o terroristica. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
10. 1. L'Abbate.

      Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Corrispondente nazionale dell'Eurojust per le questioni legate al terrorismo).

      1. È designato corrispondente nazionale dell'Eurojust per le questioni legate al terrorismo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2005/671/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 20 settembre 2005, il Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo.
10. 0200. Rabino.

ART. 11.
(Europa).

      Sopprimere i commi 1 e 4.
11. 1. Corda.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole: euro 59.170.314 con le seguenti: euro 50.170.314.

      Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: euro 68.000.000 con le seguenti: euro 77.000.000.
11. 4. Zolezzi, Marzana.

      Al comma 1, sopprimere la lettera a).
11. 2. Mantero.

      Al comma 1 sopprimere la lettera b).
11. 3. Micillo.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Il personale e i mezzi impiegati nelle due missioni di cui al comma 1 devono rientrare in Italia entro il 30 settembre 2015. Lo Stato maggiore della difesa impartisce al comando militare italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito.
11. 5. Daga.

      Sopprimere il comma 5.
11. 6. Molteni, Gianluca Pini, Marcolin, Caparini, Borghesi.

      Sopprimere il comma 6.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

      Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n.  2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n.  28, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all'articolo 17, comma 1, del presente decreto.
11. 7. Dadone.

      Sopprimere il comma 6.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Missione nel Mediterraneo).

      1. È autorizzata, a decorrere dal 1o aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015 una missione nel Mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti.
      2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1o agosto 2014, n.  109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2014, n.  141, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni.
11. 8. Piras, Duranti, Daniele Farina, Sannicandro, Palazzotto, Costantino, Ferrara, Quaranta.

      Sostituire il comma 6 con il seguente:
      6. È autorizzata, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 11.000.000 per lo svolgimento di una missione navale di deterrenza al limite delle acque territoriali libiche, con finalità di prevenzione e repressione di eventuali tentativi di infiltrazione via mare dei miliziani leali al Stato Islamico nonché pronto intervento a difesa delle piattaforme e delle condotte energetiche di preminente interesse strategico nazionale.
11. 9. Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

      Al comma 6, sostituire le parole: euro 19.105.564 con le seguenti: euro 13.105.564.

      Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: euro 68.000.000 con le seguenti: euro 74.000.000.
11. 11. Crippa.

      Sopprimere il comma 7.

      Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, sostituire: 68.000.000 con: 74.993.960.
11. 12. Duranti, Piras, Daniele Farina, Sannicandro, Palazzotto, Costantino, Ferrara, Quaranta.

      Sostituire il comma 7 con il seguente:
      7. È autorizzata fino al 30 aprile 2015 la spesa di euro 3.500.000 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO denominata Baltic Air Policing.
11. 13. Molteni, Gianluca Pini, Marcolin, Caparini, Borghesi.

      Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Missione nel Mediterraneo).

      1. È autorizzata, a decorrere dal 1o aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 135.001.726 per la partecipazione alla missione nel Mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti.

      Conseguentemente:
          all'articolo 12, sopprimere il comma 9;
          all'articolo 20, comma 6, alinea, dopo le parole: articoli 11 aggiungere la seguente:, 11-bis.
11. 012. Duranti, Piras, Daniele Farina, Sannicandro, Palazzotto, Costantino, Ferrara, Quaranta.

      Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Missione nel Mediterraneo).

      1. È autorizzata, a decorrere dal 1o aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 126.406.473 per la partecipazione alla missione nel Mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti.

      Conseguentemente:
          all'articolo 12, sopprimere il comma 1;
          all'articolo 20, comma 6, alinea, dopo le parole: articoli 11 aggiungere la seguente:, 11-bis.
11. 01. Duranti, Piras, Daniele Farina, Sannicandro, Palazzotto, Costantino, Ferrara, Quaranta.

      Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Missione nel Mediterraneo).

      1. È autorizzata, a decorrere dal 1o aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 90.001.726 per la partecipazione alla missione nel Mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti.

      Conseguentemente:
          all'articolo 12, sopprimere il comma 9;
          all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. È autorizzata, dal 1o aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 45.000.000 per interventi di ricostruzione, di rafforzamento della sicurezza e per il consolidamento dei processi di stabilizzazione nella regione del Kurdistan occidentale in Siria.;
          all'articolo 20, comma 6, alinea, dopo le parole: articoli 11 aggiungere la seguente:, 11-bis.
11. 03. Duranti, Piras, Daniele Farina, Sannicandro, Palazzotto, Costantino, Ferrara, Quaranta.

ART. 12.
(Asia).

      Sopprimere il comma 1.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente;

Art. 12-bis.

      1. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 16 gennaio 2014, n.  2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n.  28, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all'articolo 17, comma 1, nella misura di 60.000.000 e all'articolo 18, comma 2, nella misura di 66.406.473 milioni di euro del presente decreto.
12. 1. Cozzolino.

      Sopprimere il comma 1.

      Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, sostituire: 68.000.000 con: 194.406.473.
12. 2. Piras, Duranti, Daniele Farina, Sannicandro, Palazzotto, Costantino, Ferrara, Quaranta.

      Sopprimere il comma 1.
12. 3. Molteni, Gianluca Pini, Marcolin, Caparini, Borghesi.

      Al comma 1, sostituire le parole da: e fino al 30 settembre fino a: 126.406.473 con le seguenti: e fino al 30 aprile 2015, la spesa di euro 50.000.000.
12. 4. Molteni, Gianluca Pini, Marcolin, Caparini, Borghesi.

      Al comma 1, sostituire le parole da: euro 126.406.473 fino a: Nazioni Unite 2189 (2014) e con le seguenti: euro 50.000.000.
12. 5. Gagnarli, Chimienti.

      Al comma 1, sostituire le parole: euro 126.406.473 con le seguenti: euro 96.406.473.

      Conseguentemente, all'articolo 18:
          comma 2, sostituire le parole:
euro 1.490.676 con le seguenti: euro 16.490.676;
          comma 3 sostituire le parole: euro 2.000.000 con le seguenti: euro 17.000.000;
12. 6. Colonnese.

      Al comma 1, sostituire le parole: euro 126.406.473 con le seguenti: euro 120.406.473.

      Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 6 milioni per la realizzazione di iniziative e di interventi civili di pace con la partecipazione di volontari e ragazzi in servizio civile, con il compito di sperimentare iniziative di dialogo e riconciliazione, da realizzare sotto la supervisione e il coordinamento della Consulta nazionale per il servizio civile.
12. 7. De Rosa.

      Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il personale e i mezzi impiegati nelle due missioni devono rientrare in Italia entro il 30 settembre 2015. Lo Stato Maggiore della difesa impartisce al comando militare italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito.
12. 8. Da Villa.

      Sopprimere il comma 2.
* 12. 9. Cecconi.

      Sopprimere il comma 2.
* 12. 10. Molteni, Gianluca Pini, Marcolin, Caparini, Borghesi.

      Al comma 2, sopprimere le parole: negli Emirati Arabi Uniti.
12. 11. Carinelli.

      Al comma 2, sopprimere le parole: in Bahrain.  
12. 12. Cariello.

      Al comma 2, sopprimere le parole: in Qatar.
12. 13. Cancelleri.

      Al comma 2 sopprimere le parole: e a Tampa.
12. 14. Busto.

      Sopprimere il comma 4.
12. 15. Molteni, Gianluca Pini, Marcolin, Caparini, Borghesi.

      Sopprimere il comma 5.
12. 16. Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

      Al comma 5, sopprimere le parole da: e per la proroga fino a: addestramento delle forze di sicurezza palestinesi.
12. 17. Molteni, Gianluca Pini, Marcolin, Caparini, Borghesi.

      Sopprimere il comma 6.
12. 18. Molteni, Gianluca Pini, Marcolin, Caparini, Borghesi.

      Sopprimere il comma 7.
12. 19. Molteni, Gianluca Pini, Marcolin, Caparini, Borghesi.

      Sopprimere il comma 9.

      Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: euro 68.000.000 con le seguenti: euro 203.001.726.
12. 20. Duranti, Piras, Daniele Farina, Sannicandro, Palazzotto, Costantino, Ferrara, Quaranta.

      Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: euro 132.782.371 con le seguenti: euro 87.782.371.

      Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. È autorizzata, dal 1o aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 45.000.000 per interventi di ricostruzione, di rafforzamento della sicurezza e per il consolidamento dei processi di stabilizzazione nella regione del Kurdistan occidentale in Siria.
12. 21. Piras, Duranti, Daniele Farina, Sannicandro, Palazzotto, Costantino, Ferrara, Quaranta.

      Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e per il sostegno alla popolazione civile rifugiata a causa delle persecuzioni settarie.
12. 23. Brugnerotto.

      Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e per l'aiuto umanitario alle popolazioni civili perseguitate dallo stesso Daesh.
12. 24. Lorefice.

ART. 13.
(Africa).

      Sopprimere il comma 3.
*13. 5. Pesco.

      Sopprimere il comma 3.
*13. 7. Molteni, Gianluca Pini, Marcolin, Caparini, Borghesi.

      Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: euro 29.474.175 con le seguenti: euro 24.474.175.

      Conseguentemente, all'articolo 18, comma 2, sostituire le parole: euro 1.490.676 con le seguenti: euro 6.490.676.
13. 10. Parentela.

      Sopprimere il comma 4.
13. 13. Molteni, Gianluca Pini, Marcolin, Caparini, Borghesi.

      Al comma 4, sopprimere le parole: e alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale.
13. 14. Nicola Bianchi.

      Al comma 4, sopprimere le parole: e nell'Oceano indiano occidentale.
13. 15. Baroni.

      Al comma 4, sopprimere le parole: per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e.

      Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      4-bis. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata autorizzazione di spesa per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1o agosto 2014, n.  109, convertito, con modificazioni, dalla legge l'ottobre 2014, n.  141, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni, confluiscono nello stanziamento di cui all'articolo 17, comma 1, del presente decreto.
13. 200. Duranti, Palazzotto, Piras, Daniele Farina, Sannicandro, Ferrara, Costantino, Quaranta.

      Sostituire il comma 5 con il seguente:
      5. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2015 e fino al 30 giugno 2015, la spesa di euro 1.370.308 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali ed EUCAP Sahel Mali, di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 1o agosto 2014, n.  109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2014, n.  141.
13. 19. Nuti.

      Sopprimere il comma 6.
13. 20. Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

      Sopprimere il comma 7.
13. 22. Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

      Al comma 7, sostituire le parole da: 31 marzo 2015 fino a: euro 147.945 con le seguenti: 30 settembre 2015, la spesa di euro 448.766.

      Conseguentemente, all'articolo 20, comma 6:
          alinea, sostituire le parole:
euro 871.072.635 con le seguenti: euro 871.373.456;
          lettera a), sostituire le parole: euro 840.046.528 con le seguenti: euro 840.347.349.
13. 201. Duranti, Palazzotto, Piras, Daniele Farina, Sannicandro, Ferrara, Costantino, Quaranta.

ART. 14.
(Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare, cessioni).

      Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
      2-bis. Nell'ambito delle attività addestrative militari previste dal presente decreto, per il personale straniero è fatto obbligo di tracciabilità attraverso il prelievo dei propri dati biometrici (impronte digitali, Dna, iride, e altro).

      Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Assicurazioni, trasporti e infrastrutture, AISE e tracciabilità personale straniero addestrato, cessioni, cooperazione civile-militare, operazione di scorta marittima, assetti nazionali.
14. 1. Battelli.

      Al comma 4, sopprimere la lettera a).
14. 2. Alberti.

      Al comma 4, lettera a), sostituire le parole da: di quattro VBL fino alla fine della lettera con le seguenti: di quattro ambulanze attrezzate da strumentazione medica da consegnare alle autorità della regione autonoma siriana del Rojava.
14. 3. Paolo Bernini.

      Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: di materiale di armamento con le seguenti: di equipaggiamenti non letali a protezione della vita umana (giubbotti antiproiettile, elmetti) prelevate dal surplus risultante dalla riorganizzazione derivante dai decreti delegati di cui alla legge 31 dicembre 2012, n.  244.
14. 4. Caso.

      Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: alla Repubblica d'Iraq con le seguenti: al Governo della regione autonoma del Kurdistan iracheno per tramite del Governo della Repubblica d'Iraq. Il Governo relaziona al Parlamento in dettaglio sull'effettiva destinazione del materiale di armamento in questione alle milizie curde.
14. 5. Rizzo.

      Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: È fatto comunque divieto di utilizzo di materiale di armamento di cui la magistratura italiana ha disposto la distruzione.
14. 6. Massimiliano Bernini.

      Sopprimere il comma 6-bis.
14. 200. Molteni, Gianluca Pini, Marcolin, Caparini, Borghesi.

ART. 15.
(Disposizioni in materia di personale).

      Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e successive modificazioni.

      Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
      5-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 4 novembre 2009, n.  152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2007, n.  197, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1-sexies, le parole: «alle direttive» sono sostituite dalle seguenti: «a specifiche direttive»;
          b) al comma 1-septies, le parole: «dalle direttive» sono sostituite dalle seguenti: «da specifiche direttive».
15. 4. Duranti, Piras, Daniele Farina, Sannicandro, Palazzotto, Costantino, Ferrara, Quaranta.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. All'articolo 4, comma 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.  152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.  197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali casi, è riconosciuta, in favore delle vittime del reato, una somma a titolo di risarcimento danni».
15. 5. Duranti, Piras, Daniele Farina, Sannicandro, Palazzotto, Costantino, Ferrara, Quaranta.

      Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

      6.1. All'articolo 2268 del decreto legislativo 10 marzo 2010, n.  66, comma 1, al numero 13) le parole: «esclusi articoli 6 e 23» sono soppresse e al numero 56) le parole: «esclusi articoli 11 e 115» sono soppresse;

      6.2. All'articolo 2270 del decreto legislativo 10 marzo 2010, n.  66, comma 1, i numeri 1) e 3) sono soppressi.
15. 200. Frusone.
(Inammissibile)

      Al comma 6-bis, sopprimere la lettera c).
15. 201. Duranti, Palazzotto, Piras, Daniele Farina, Sannicandro, Costantino, Ferrara, Quaranta.

ART. 17.
(Iniziative di cooperazione allo sviluppo).

      Al comma 1, sostituire le parole: euro 68.000.000 con le seguenti: euro 168.000.000.

      Conseguentemente:
          dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

      1.1. È autorizzata, dal 1o aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 50.000.000 per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile nella regione del Kurdistan occidentale in Siria.

      1.2. È autorizzata, a decorrere dal 1o aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 50.000.000 per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile nei territori palestinesi.;
          all'articolo 20:
              comma 6, dopo la lettera
f), aggiungere la seguente:
          f-bis) quanto a 200.000.000 mediante l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis;
              dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
      6-bis. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.  625, è sostituito dal seguente:
      «1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
          a) permesso di prospezione; 2.000 euro per chilometro quadrato;
          b) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;
          c) permesso di ricerca in proroga: 2.000 euro per chilometro quadrato;
          d) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
          e) concessione di coltivazione in proroga: 20.000 euro per chilometro quadrato;
          f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;
          g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato.
      2. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164.».
17. 1. Duranti, Piras, Daniele Farina, Sannicandro, Palazzotto, Costantino, Ferrara, Quaranta.

      Al comma 1, dopo le parole: della popolazione e dei rifugiati aggiungere le seguenti:, inclusa l'eventuale predisposizione sul suolo africano di uno o più campi d'accoglienza per migranti richiedenti asilo, nei quali espletare le procedure di accertamento della sussistenza dei requisiti per la concessione dello status di rifugiato.
17. 2. Molteni, Gianluca Pini, Marcolin, Caparini, Borghesi.

      Al comma 1, dopo la parola: Afghanistan aggiungere la seguente:, Haiti.
17. 3. Di Benedetto.

      Al comma 1, dopo la parola: Palestina aggiungere la seguente:, Ucraina.
17. 4. Grande.

      Sopprimere il comma 1-bis.
17. 200. Molteni, Gianluca Pini, Marcolin, Caparini, Borghesi.

      Al comma 1-bis, sostituire le parole da: le misure volte fino alla fine del comma con le seguenti:, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1, coinvolgendo in via prioritaria quelle già operanti in loco di comprovata affidabilità e operatività.
17. 6. Spadoni.

      Al comma 3, sostituire le parole: euro 1.700.000 con le seguenti: euro 5.000.000.

      Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, sostituire le parole: euro 120.000.000 con le seguenti: euro 116.700.000.
17. 50. Benedetti.

ART. 18.
(Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione).

      Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale contributo deve essere principalmente destinato allo sminamento, alla bonifica di bombe e missili inesplosi e all'addestramento e istruzione di nuovi sminatori.
18. 2. Brescia.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. È autorizzata, dal 1o aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 25.000.000 per interventi di ricostruzione, di rafforzamento della sicurezza e per il consolidamento dei processi di stabilizzazione nella regione del Kurdistan occidentale in Siria.

      Conseguentemente:
          all'articolo 20:
              comma 6 dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

          f-bis) quanto a 25.000.000 mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis;
          dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
      6-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n.  98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto non inferiori a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.  400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
18. 3. Piras, Duranti, Daniele Farina, Sannicandro, Palazzotto, Costantino, Ferrara, Quaranta.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. È autorizzata, a decorrere dal 1o aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 25.000.000 per iniziative a sostegno del processo di pace tra Israele e Palestina e per la ricostruzione nei territori palestinesi.

      Conseguentemente:
          all'articolo 20:
              comma 6 dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
          f-bis) quanto a 25.000.000 mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis;
          dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
      6-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n.  98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto non inferiori a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.  400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
18. 4. Piras, Duranti, Daniele Farina, Sannicandro, Palazzotto, Costantino, Ferrara, Quaranta.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. È autorizzata, dal 1o aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 10.000.000 per interventi di ricostruzione, di rafforzamento della sicurezza e per il consolidamento dei processi di stabilizzazione nella regione del Kurdistan occidentale in Siria.

      Conseguentemente, all'articolo 20, comma 6:
          alinea, sostituire le parole:
euro 871.072.635 con le seguenti: euro 881.072.635;
          lettera a), sostituire le parole: euro 840.046.528 con le seguenti: euro 850.046.528.
18. 200. Palazzotto, Piras, Daniele Farina, Sannicandro, Ferrara, Costantino, Quaranta, Duranti.

      Al comma 2, dopo la parola: interventi aggiungere le seguenti: di comprovata efficacia.
18. 6. Di Battista.

      Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e della NATO.
18. 7. Scagliusi.

      Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: e della NATO fino alla fine del comma con le seguenti:, della NATO e per contributi al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano.
18. 201. Molteni, Gianluca Pini, Marcolin, Caparini, Borghesi.

      Al comma 5, sopprimere le parole: alla Fondazione Segretariato Permanente dell'Iniziativa Adriatico Ionica.
18. 8. Del Grosso.

      Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In nessun caso si possono impegnare risorse dello Stato per corrispondere eventuali riscatti richiesti per la liberazione di cittadini italiani sequestrati all'estero, qualora catturati in Paesi definiti ad alto rischio dal Ministero degli affari esteri.
18. 9. Molteni, Gianluca Pini, Marcolin, Caparini, Borghesi.

      Al comma 7, dopo le parole: aree di crisi aggiungere le seguenti:, individuate previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
18. 10. Manlio Di Stefano.

      Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
      Art. 18-bis. – 1. Per le iniziative dei processi di pace e di stabilizzazione di cui al presente articolo è autorizzato l'impiego del personale di cui all'articolo 1, comma 253, legge 27 dicembre 2013, n.  147.
18. 01. Sibilia.

ART. 19-bis.
(Disposizioni in materia di sicurezza dei viaggiatori).

      Al comma 1, sostituire le parole da: pubblici, attraverso il proprio sito web fino alla fine del comma con le seguenti: pubbliche, con aggiornamenti periodici, attraverso il proprio sito web istituzionale, le aree di crisi all'estero nelle quali l'incolumità dei cittadini italiani è posta a rischio.

      Conseguentemente, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
      2. Fermo restando che le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono nell'esclusiva responsabilità individuale di chi assume la decisione di intraprendere o organizzare i viaggi stessi, il Ministero indica, anche tramite il proprio sito web istituzionale, comportamenti atti a ridurre i rischi, inclusa la raccomandazione a non effettuare il viaggio nella aree di crisi di cui al comma 1.
      3. I cittadini italiani che, senza giustificato motivo, non si siano attenuti alle indicazioni di cui al comma 2, rimborsano le spese sostenute dallo Stato per il soccorso e il rimpatrio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115. Dalle disposizioni del presente comma sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2, lettera a), della legge 11 agosto 2014, n.  125.
*19-bis. 200. Ferrara, Palazzotto, Piras, Daniele Farina, Sannicandro, Costantino, Quaranta, Duranti.

      Al comma 1, sostituire le parole da: pubblici, attraverso il proprio sito web fino alla fine del comma con le seguenti: pubbliche, con aggiornamenti periodici, attraverso il proprio sito web istituzionale, le aree di crisi all'estero nelle quali l'incolumità dei cittadini italiani è posta a rischio.

      Conseguentemente, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
      2. Fermo restando che le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono nell'esclusiva responsabilità individuale di chi assume la decisione di intraprendere o organizzare i viaggi stessi, il Ministero indica, anche tramite il proprio sito web istituzionale, comportamenti atti a ridurre i rischi, inclusa la raccomandazione a non effettuare il viaggio nella aree di crisi di cui al comma 1.
      3. I cittadini italiani che, senza giustificato motivo, non si siano attenuti alle indicazioni di cui al comma 2, rimborsano le spese sostenute dallo Stato per il soccorso e il rimpatrio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115. Dalle disposizioni del presente comma sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2, lettera a), della legge 11 agosto 2014, n.  125.
*19-bis. 201. Pagano.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Al personale cooperante nazionale appartenente ad Organizzazioni Non Governative non è consentito recarsi nei Paesi e nelle aree giudicati ad alto rischio dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale se non con un nulla osta rilasciato dal medesimo Dicastero.
19-bis. 202. Molteni, Gianluca Pini, Marcolin, Caparini, Borghesi.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      3-bis. Le spese sostenute dal Governo per il rimpatrio del personale cooperante nazionale recatosi in Paese o zona classificata dal Ministero degli affari esteri come ad alto rischio in caso di sequestro a scopo di estorsione o altra finalità sono a carico della famiglia e degli eventuali superstiti. La medesima disposizione si applica anche all'eventuale recupero della salma.
19-bis. 203. Molteni, Gianluca Pini, Marcolin, Caparini, Borghesi.

      Dopo l'articolo 19-bis, aggiungere il seguente:
      Art. 19-ter. – (Sospensione delle attività politico-militari bilaterali con la Repubblica del Brasile). – 1. Fino al perfezionamento delle pratiche per l'estradizione in Italia di Cesare Battisti, è sospesa l'attività di cooperazione politico-militare con la Repubblica del Brasile.
19-bis. 0200. Molteni, Gianluca Pini, Marcolin, Caparini, Borghesi.
(Inammissibile)