XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 8 giugno 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'8 giugno 2015.

      Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alli, Amendola, Amici, Baldelli, Bellanova, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Businarolo, Caparini, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Dieni, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Merlo, Migliore, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sisto, Tabacci, Tidei, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zanetti.

Annunzio di una proposta di legge.

      In data 5 giugno 2015 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
          MELILLA ed altri: «Modifiche alla legge 15 dicembre 1999, n.  482, e altre disposizioni in materia di riconoscimento della minoranza linguistica storica parlante la lingua romanì» (3162).

      Sarà stampata e distribuita.

Modifica del titolo di proposte di legge.

      La proposta di legge n.  3069, d'iniziativa del deputato FORMISANO, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni in materia di revoca dei vitalizi dei membri del Parlamento e dei titolari di cariche elettive regionali a seguito di condanna penale definitiva».

      La proposta di legge n.  3072, d'iniziativa del deputato PISICCHIO, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione civica nelle scuole dell'obbligo».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

          III Commissione (Affari esteri):
      S. 1599. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007» (approvato dal Senato) (3155) Parere delle Commissioni I, V, VII e X;
      S. 1600. – «Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013» (approvato dal Senato) (3156) Parere delle Commissioni I, II, V e VI;
      S. 1729. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008» (approvato dal Senato) (3157) Parere delle Commissioni I, V, VII e IX.

          VI Commissione (Finanze):
      CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA: «Realizzazione di zone economiche speciali (ZES)» (3054) Parere delle Commissioni I, V, VIII, IX, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
      FRANCESCO SAVERIO ROMANO ed altri: «Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta municipale propria per i terreni agricoli situati nelle zone svantaggiate» (3066) Parere delle Commissioni I, V, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

          VII Commissione (Cultura):
      PISICCHIO: «Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione civica nelle scuole dell'obbligo» (3072) Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

          XI Commissione (Lavoro):
      ALBANELLA ed altri: «Modifiche al decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, e al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276, in materia di regolamentazione delle attività svolte da call center e di tutela dell'occupazione nei casi di affidamento e successione degli appalti ad esse relativi» (3068) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII, IX, X e XIV;
      AIRAUDO e PLACIDO: «Agevolazioni previdenziali e misure per il reinserimento lavorativo dei lavoratori ultracinquantenni rimasti privi di occupazione» (3077) Parere delle Commissioni I, V, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

          Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):
      FORMISANO: «Disposizioni in materia di revoca dei vitalizi dei membri del Parlamento e dei titolari di cariche elettive regionali a seguito di condanna penale definitiva» (3069) Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

      Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 giugno 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303, e dell'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, il conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2014, approvato in data 27 maggio 2015.

      Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 4 giugno 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), per l'esercizio 2013. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  278).

      Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 4 giugno 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di studi romani, per l'esercizio 2013. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  279).

      Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 4 giugno 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società gestione impianti nucleari (SOGIN Spa), per l'esercizio 2013. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  280).

      Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 4 giugno 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), per l'esercizio 2013. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  281).

      Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento.

      Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 giugno 2015, ha trasmesso un voto, approvato dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige in data 22 aprile 2015, concernente la richiesta di ripristinare l'operazione Mare nostrum e di intervenire presso l'Unione europea per la rapida attuazione di un programma di aiuto e coordinamento per i flussi di migranti provenienti dall'Africa e dal Medio Oriente.

      Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      Il Consiglio dell'Unione europea, in data 5 giugno 2015, ha trasmesso, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, un documento concernente il dibattito orientativo sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE (9247/15), che è assegnato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla regione Trentino-Alto Adige.

      Il Presidente della regione Trentino-Alto Adige, con lettera in data 22 maggio 2015, ha trasmesso una mozione, approvata dal Consiglio della medesima regione in data 22 aprile 2015, volta a prevedere il divieto per gli autisti di camion di effettuare il riposo settimanale di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n.  561/2006 a bordo del mezzo, nelle aree di sosta lungo l'Autostrada del Brennero nel territorio regionale.

      Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione da un consiglio comunale.

      Il sindaco del comune di Fontanarosa (Avellino), con lettera in data 25 maggio 2015, ha trasmesso una deliberazione, approvata dalla giunta comunale nella seduta del 22 maggio 2015, concernente l'esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno di spese per interventi di edilizia scolastica.

      Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

MOZIONI SCOTTO ED ALTRI N.  1-00719, BECHIS ED ALTRI N. 1-00885 E LUPI ED ALTRI N. 1-00887 CONCERNENTI INIZIATIVE IN MATERIA DI TRASCRIZIONE DEI MATRIMONI CONTRATTI ALL'ESTERO TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO

Mozioni

      La Camera,
          premesso che:
              la stampa, in data 20 gennaio 2015, ha dato notizia che la procura della Repubblica di Milano ha aperto un fascicolo contro ignoti a seguito della presentazione di un esposto sulla vicenda delle trascrizioni nella città di Milano dei matrimoni contratti all'estero da persone dello stesso sesso;
              nel mese di ottobre 2014, il Ministro dell'interno adottava la circolare n.  40o/ba-030/011/DAIT con la quale chiedeva ai prefetti di invitare i sindaci a cancellare le trascrizioni effettuate e, in caso di non ottemperanza all'invito, di procedere essi stessi a cancellarle d'ufficio «ai sensi del combinato disposto dell'articolo 21-nonies della legge n.  241 del 1990 e dell'articolo 54, commi 3 e 11, del decreto legislativo n.  267 del 2001»;
              la vicenda dell'intervento del prefetto in via sostitutiva è stata esaminata dalla procura della Repubblica di Udine, a seguito di un esposto che chiedeva di valutare se la cancellazione della trascrizione da parte del prefetto della provincia integrasse ipotesi di reato;
              la procura della Repubblica di Udine, pur non rilevando ipotesi di reato, precisava che la cancellazione di un matrimonio trascritto non può essere disposta da un'autorità amministrativa – che sia il Ministro, il prefetto o lo stesso sindaco – ma solo dall'autorità giudiziaria, alla quale la legge affida la relativa competenza, in base all'articolo 95 del regolamento di stato civile (decreto del Presidente della Repubblica n.  396 del 2000);
              rispondendo all'interpellanza urgente n.  2-00794, il Governo ha affermato di non voler tenere in considerazione le motivazioni espresse dalla procura della Repubblica di Udine e ha ribadito che i prefetti avrebbero il potere di cancellare le trascrizioni, in virtù del fatto che le funzioni di stato civile sono attribuite dallo Stato e sono esercitate solo in via indiretta e subordinata dal sindaco nell'ambito del comune;
              il Governo ritiene, dunque, che il potere di annullamento da parte del prefetto sia una tipica manifestazione di una sovraordinazione gerarchica e concreta un rimedio di ordine amministrativo; a tal proposito, ha fatto riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato n.  3076 del 2008, relativa a provvedimenti sindacali in materia di sicurezza urbana, che il Governo definisce «analoghe fattispecie»;
              tuttavia, non può non esser rilevato che tale conclusione non appare ai firmatari del presente atto di indirizzo corretta, dal momento che non si tratta affatto di «analoghe fattispecie»: il caso citato dal Governo, infatti, riguarda ordinanze aventi natura provvedimentale, mentre le trascrizioni sono evidentemente atti dichiarativi per i quali la legge prevede esclusivamente il ricorso giurisdizionale di cui all'articolo 95 del regolamento di stato civile;
              a rafforzare tale certezza vi è l'articolo 12, comma 6, del regolamento di stato civile, il quale recita: «Gli atti dello stato civile sono chiusi con la firma dell'ufficiale dello stato civile competente. Successivamente alla chiusura gli atti non possono subire variazioni». Non avrebbe rilievo, quindi, il profilo della subordinazione o meno del sindaco quale ufficiale di stato civile, essendo chiaro il dettato legislativo;
              inoltre, l'articolo 100 del regolamento dispone: «I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia ed a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti (...)»;
              è paradossale, peraltro, che venga ignorato il corretto dato normativo, in quanto nel massimario per l'ufficiale di stato civile del Ministero dell'interno, adottato con decreto ministeriale nel 2012, compare al paragrafo 15.1.1 (pagina 166): «cancellazione di un atto. Quando si voglia procedere alla “cancellazione di un atto indebitamente registrato” negli archivi dello stato civile, considerato che non può esserne effettuata la materiale cancellazione, la legge prescrive che si faccia ricorso a iniziativa del pubblico ministero (eventualmente su segnalazione dello stesso ufficiale di stato civile) alla procedura di rettificazione di cui agli articoli 95 e 96 del decreto del Presidente della Repubblica n.  396 del 2000, rimettendo la competenza a decidere esclusivamente all'autorità giudiziaria. Il relativo decreto deve essere opportunamente annotato sui registri dello stato civile»;
              l'articolo 69, comma 1, lettere e) ed i), del regolamento, inoltre, indica tra gli atti di cui è possibile fare annotazione nel registro degli atti di matrimonio solo le «sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione dell'atto di matrimonio» ed i «provvedimenti di rettificazione», ma non altri atti (come le circolari ministeriali o i decreti prefettizi) con il medesimo effetto;
              a fugare ulteriormente ogni dubbio soccorre il decreto ministeriale del 5 aprile 2002 (recante «Approvazione delle formule per la redazione degli atti dello stato civile»), il quale, nel prescrivere le formule tassative di annotazione (tali secondo gli articoli 11, comma 3, e 12, comma 1, del regolamento di stato civile), così recita all'allegato A con la formula n.  190, unica dedicata alla rettificazione: «Annotazione di provvedimento di rettificazione (articoli 49, 69 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.  396). Con provvedimento del Tribunale di ... n.  ... in data ... l'atto di cui sopra è stato così rettificato: (inserire specificamente le rettificazioni così come sono state disposte)...». Non compare cioè in alcun modo un potere costituito in capo al Ministro, al prefetto o a qualsiasi altro ufficiale di stato civile di intervenire sopra i registri, manomettendone così l'autenticità;
              è evidente, dunque, che la circolare del Ministro dell'interno, prima, e l'intervento dei prefetti, poi, a Milano come in altri comuni, non appaiono corretti sotto il profilo giuridico, perché violano la legge e vanno a ledere prerogative e compiti propri della procura della Repubblica ex articolo 75 dell'ordinamento giudiziario;
              rispondendo all'interpellanza urgente sopra citata, il Governo ha anche concluso di non rinvenire i presupposti per il ritiro della circolare n.  40o/ba030/011/DAIT del 7 ottobre 2004. Tuttavia, alla luce degli inconfutabili elementi di diritto evidenziati, la circolare appare ai firmatari del presente atto di indirizzo del tutto illegittima e, dunque, lo è anche continuare a mantenerla in vigore;
              con tale circolare, infatti, viene integrata una grave violazione della Costituzione (competenze dell'ordinamento giudiziario), nonché della legge (ordinamento di stato civile) in sede di applicazione di norme con riferimento alle sole persone omosessuali;
              i sindaci hanno applicato in maniera corretta, dunque, il regolamento di stato civile, che prevede la trascrizione come atto di pubblicità e certificazione e non come atto costitutivo;
              appare, altresì, assolutamente lecita la condotta dei sindaci che, nel rispetto della legge, non si sono attenuti alla circolare ministeriale n.  40o/ba-030/011/DAIT del 7 ottobre 2014, in quanto, come insegna la costante giurisprudenza, l'interpretazione delle disposizioni contenute nelle circolari non vincola né i sindaci né i giudici e, cosa più importante, non costituisce fonte del diritto (per tutte: Corte di Cassazione, sentenza n.  5137 del 2014; Consiglio di Stato, sentenza n.  5506 del 2000),

impegna il Governo

a ritirare con urgenza la circolare ministeriale n.  40o/ba-030/011/DAIT del 7 ottobre 2014, emanata dal Ministro dell'interno.
(1-00719) «Scotto, Quaranta, Costantino, Fratoianni, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti».


      La Camera,
          premesso che:
              a seguito della pronuncia del tribunale di Grosseto, che ha disposto la trascrizione di un matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all'estero alcuni sindaci, insieme ad alcuni funzionari comunali, si sono interrogati sui presupposti giuridici e sulla effettiva legittimità di effettuare quella trascrizione;
              ad avviso esistono ragioni in diritto che consentono di ritenere legittima e dovuta la trascrizione di tali matrimoni da parte del sindaco;
              a tal fine, è necessario inquadrare l'istituto della trascrizione del matrimonio nel nostro sistema e prendere in considerazione quanto stabilito dalla Corte di cassazione nella sentenza n.  4184 del 2012;
              appare necessario chiarire la reale portata dei decreto del tribunale di Grosseto, che ha disposto la trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto nello Stato di New York. Fino alla sentenza della Cassazione n.  4184 del 2012, gli ostacoli alla trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso erano prevalentemente due:
                  a) la sua inesistenza;
                  b) la sua contrarietà all'ordine pubblico;
              quanto alla questione dell'inesistenza del matrimonio tra persone dello stesso sesso, la Cassazione ha chiarito che in base al disposto dell'articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza) e dell'articolo 12 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU), come interpretato dalla Corte europea dei diritti umani, nella nozione di matrimonio rientra anche il matrimonio tra persone dello stesso sesso;
              il «presupposto naturalistico della fattispecie» ossia la diversità di sesso dei nubendi, non è più necessario per configurare l'esistenza giuridica del matrimonio. Quanto alla contrarietà all'ordine pubblico del matrimonio tra persone dello stesso sesso – rilevante sia in base all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n.  396 del 2000, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile, sia in base all'articolo 65 della legge n.  218 del 1995, in materia di diritto internazionale privato – essa va esclusa. In base alla sentenza della Corte di cassazione n.  4184 del 2012 «l'intrascrivibilità di tale atto [matrimonio tra persone dello stesso sesso] dipende non già dalla sua contrarietà all'ordine pubblico» (par. 2.2.3., motivazione in diritto), bensì dalla possibilità di riconoscere gli effetti di questo atto di matrimonio all'interno del nostro Paese;
              secondo la Cassazione – lo si ribadisce – è invece possibile riconoscere l'esistenza e la validità di tali matrimoni in quanto la nozione di matrimonio alla luce di ben due Carte sovranazionali, quali sono la Carta di Nizza e la CEDU, che fanno pienamente parte del nostro ordinamento giuridico, si è modificata fino a comprendere anche quello tra persone dello stesso sesso;
              la trascrivibilità del matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero si deve valutare alla luce dell'ordine pubblico internazionale: come posto in rilievo dalla Cassazione, 26 aprile 2013, n.  10070 (nel richiamare anche Cassazione, 6 dicembre 2002, 17349 e Cassazione, 23 febbraio 2006, n.  4040), il concetto di ordine pubblico a fini internazionalprivatistici si identifica con quello indicato con l'espressione «ordine pubblico internazionale», da intendersi «come complesso di principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo» (Cassazione n.  19405 del 2013). In base a quanto stabilito dalla Cassazione nella citata sentenza, si può affermare che l'ordine pubblico internazionale non è la protezione esterna dei principi generali dell'ordinamento italiano desumibili dalle norme vigenti nel nostro Paese e dalla Costituzione, bensì la sintesi dei principi fondamentali caratterizzanti il nostro ordinamento giuridico che è inserito in «un sistema plurale» di fonti rispetto al quale «non si può ignorare la sinergia che proviene dall'interazione delle fonti sovranazionali con quelle nazionali» segnatamente la Carta di Nizza e la CEDU, parti integranti del nostro ordinamento ai sensi degli articoli 10, 11 e 117 della Costituzione (Cassazione n.  19405 del 2013);
              la nozione di matrimonio che noi riteniamo conforme a diritto nel nostro ordinamento giuridico – secondo quanto affermato in conclusione dalla Cassazione nella sentenza n.  4184 del 2012 – comprende anche il matrimonio tra persone dello stesso sesso, in sintonia con quanto previsto dalla Carta di Nizza e dalla CEDU, non è più possibile ritenere contrario all'ordine pubblico internazionale italiano il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero di cui si chieda la trascrizione in Italia;
              l'unico ostacolo alla trascrizione è l'inidoneità del matrimonio tra persone dello stesso sesso a produrre effetti nel nostro ordinamento. In altri termini, secondo la Cassazione pur essendo esistente e valido, il matrimonio tra persone dello stesso sesso non produrrebbe effetti in Italia. Tale aspetto della sentenza della Cassazione è stato superato dal tribunale di Grosseto, facendo notare come il matrimonio tra persone dello stesso sesso non sia privo di efficacia, perché produce effetti nell'ordinamento in cui è stato celebrato, Aggiunge poi - il tribunale di Grosseto - che la diversità di sesso non è requisito espressamente previsto per contrarre matrimonio nel nostro codice civile;
              non vi è coincidenza tra la pronuncia della Cassazione e quella del tribunale di Grosseto: in base alla prima decisione gli effetti del matrimonio si devono produrre nel nostro Paese, mentre per il tribunale sembrerebbe bastare la produzione di effetti nel Paese in cui il matrimonio è stato celebrato. Di seguito, si cercherà di dimostrare come il matrimonio tra persone dello stesso sesso sia produttivo di effetti anche nel nostro Paese e che la trascrizione del matrimonio – una volta chiarita la sua funzione certificativa – è strumento necessario ai coniugi per consentire loro di far valere lo status coniugale in tutti i Paesi in cui è previsto il matrimonio tra persone dello stesso sesso;
              la funzione della trascrizione del matrimonio secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di trascrivibilità in Italia di matrimonio celebrato all'estero, ciò che è preminente è la constatazione della validità del matrimonio da trascrivere in base al principio locus regit actum dal momento che: le norme di diritto internazionale privato..., attribuiscono ai matrimoni celebrati all'estero tra cittadini italiani ovvero tra italiani e stranieri immediata validità e rilevanza nel nostro ordinamento, sempre che essi risultino celebrati secondo le forme previste dalla legge straniera - e quindi spieghino effetti civili nell'ordinamento interno dello Stato straniero (Cassazione civile, n.  10351 del 1998);
              a questo primo requisito se ne aggiunge un secondo, ossia la sussistenza dei requisiti per contrarre matrimonio ai sensi dell'articolo 115 del codice civile. Secondo il tribunale di Grosseto, tra i requisiti previsti espressamente dal codice civile per celebrare matrimonio non vi è la differenza di sesso tra i nubendi. L'assenza di un tale riferimento nel passato veniva intesa come un vuoto normativo dovuto alla «tradizionale» necessità della differenza di sesso tra i nubendi. In tal senso, si è espressa la Corte costituzionale nella sentenza n.  138 del 2010, pur non escludendo la possibilità che legislativamente venga superato il tratto caratterizzante del matrimonio consistente nella differenza di sesso tra i nubendi, ricavabile da un'interpretazione sistematica del codice civile;
              secondo la Consulta, il requisito della differenza di sesso, a suo avviso necessario per la validità del matrimonio, si desumerebbe da un'interpretazione sistematica delle norme codicistiche in materia matrimoniale. Tale interpretazione della Consulta, peraltro espressa in una sentenza di rigetto e quindi vincolante soltanto nel giudizio a quo, va ora riconsiderata alla luce delle precisazioni contenute nella sentenza della Corte di cassazione n.  4184 del 2012;
              la nozione di matrimonio va riconsiderata seguendo seguendo le indicazioni della Carta di Nizza e della CEDU, come interpretata dalla Corte di Strasburgo. Pertanto, mentre in passato la differenza di sesso era considerata condizione necessaria per il cittadino italiano al fine di contrarre validamente matrimonio, al contrario oggi – pur nel silenzio del codice civile – la differenza di sesso è irrilevante per l'enucleazione di una nozione di matrimonio nel nostro Paese;
          nel caso di matrimonio tra due persone dello stesso sesso celebrato all'estero nei Paesi in cui è possibile, l'atto matrimoniale è valido tanto all'estero tanto in Italia, poiché la differenza di sesso, va più considerata una condizione necessaria per contrarre matrimonio ai sensi dell'articolo 115 del codice civile. In definitiva, rispettate le forme del Paese di celebrazione e constatata la validità del matrimonio tra persone dello stesso sesso, occorre trascrivere tale matrimonio;
              più volte la Cassazione ha dichiarato trascrivibili i matrimoni tra persone di sesso diverso celebrati all'estero anche quando potevano essere considerati nulli o annullabili o semplicemente inefficaci, poiché la trascrizione – per giurisprudenza costante della Cassazione – «non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido» dal momento che essa è «diretta unicamente a rendere pubblico che il cittadino ha contratto all'estero un matrimonio ritenuto valido dall'ordinamento locale»;
              in base alla sentenza n.  4184 del 2012, per il matrimonio tra persone dello stesso sesso sembra doversi operare un'eccezione all'interpretazione corrente delle norme in materia di trascrizione: un matrimonio siffatto non sarebbe trascrivibile in quanto inidoneo radicalmente a produrre effetti nel nostro Paese. Vedremo come questa affermazione sia smentita dai fatti e dall'iscrizione del nostro ordinamento nel sistema del diritto europeo;
              l'idoneità del matrimonio a produrre effetti in Italia, nell'Unione europea e in paesi extra Unione europea. Il matrimonio tra persone dello stesso sesso produce effetti nel nostro ordinamento tutte le volte in cui occorra far applicazione di norme di fonte europea, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 9 della Carta di Nizza. È quanto ha precisato il tribunale di Reggio Emilia, con decreto del 13 febbraio 2012, in un caso di ricongiungimento familiare tra un cittadino italiano e un cittadino non comunitario coniugati all'estero. A seguito di quella pronuncia il Ministero dell'interno ha emanato una circolare diretta a tutte le questure italiane in forza della quale ormai sono decine le coppie formate da persone dello stesso sesso, di cui una cittadina non comunitaria, che hanno ottenuto il ricongiungimento familiare. Dunque, non è vero che il matrimonio tra persone dello stesso sesso non produca effetti nel nostro ordinamento. Produce effetti nel nostro ordinamento tutte le volte in cui lo status coniugale sia il presupposto per l'applicazione in Italia di norme di fonte europea per le quali la differenza di sesso tra i coniugi non è più un requisito per la validità e l'efficacia del matrimonio stesso ai sensi dell'articolo 9 Carta di Nizza;
              dal punto di vista del diritto europeo e del diritto internazionale privato italiano, sono diverse le ragioni per le quali occorre disporre la trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso. Il matrimonio tra persone dello stesso sesso produce effetti quando uno dei due coniugi non è un cittadino comunitario, poiché consente l'ottenimento del ricongiungimento familiare, facendo applicazione in Italia di norme di origine europea. Seguendo la logica della Corte di cassazione, un tale matrimonio è sicuramente trascrivibile. Ma se è così, non trascrivere il matrimonio quando i coniugi siano entrambi cittadini italiani, comporterebbe a loro carico una discriminazione fondata (non sull'orientamento sessuale, bensì) sulla cittadinanza: si riserverebbe ai cittadini italiani un trattamento peggiore rispetto a cittadini di Paesi non comunitari. Quindi, data la sicura trascrivibilità del matrimonio tra un cittadino italiano e un cittadino non comunitario, a mente della sentenza della Cassazione n.  4184 del 2012, occorre trascrivere anche un matrimonio tra due italiani o tra due cittadini europei o tra un italiano e un cittadino europeo, onde evitare una discriminazione fondata sulla cittadinanza;
              nel far applicazione del diritto europeo, quando il presupposto della norma è la sussistenza dello stato coniugale, non sarà rilevante la differenza di sesso dei nubendi, pena la violazione dell'articolo 9 della Carta di Nizza. Pertanto, quando si tratterà di dare effetti in Italia a norme di origine europea, il matrimonio tra persone dello stesso sesso avrà efficacia nel nostro Paese;
              poiché lo stato coniugale è possibile provarlo solo servendosi dell'atto di matrimonio iscritto (o trascritto come nel caso che andiamo analizzando) nel registro dei matrimoni dall'ufficiale dello stato civile, eccetto i casi di distruzione o smarrimento, trascrivere il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero significa dare la possibilità di provare l'esistenza dello status coniugale e godere di tutti i benefici e le tutele derivanti dall'applicazione in Italia di norme europee;
              tenendo conto della funzione certificativa della trascrizione, occorre considerare che il diritto di libera circolazione delle persone nell'Unione europea comporta anche il diritto di circolare con il proprio status, nel nostro caso coniugale. Non si può trascurare di considerare, infatti, che cittadini italiani dello stesso sesso che hanno contratto matrimonio all'estero potrebbero circolare in quei Paesi europei in cui il matrimonio tra persone dello stesso sesso è valido ed efficace. In tali casi, sarà necessario per loro dare la prova del loro status e la certificazione che la trascrizione garantisce sarà un presupposto necessario per poter godere pienamente del loro diritto di libera circolazione in quanto cittadini europei;
              non si può trascurare come in moltissime relazioni giuridiche lo status coniugale, acquisito da due cittadini italiani dello stesso sesso in un Paese dove ciò è possibile, può essere rilevante. Si pensi al caso di altro cittadino di uno Stato estero in cui il matrimonio tra persone dello stesso sesso è possibile e che viva in Italia, il quale voglia accertarsi se può o meno contrarre matrimonio con uno dei due coniugi, qualora sia vietato nel suo Paese di origine (o, al pari del nostro ordinamento, addirittura sanzionato penalmente) il contrarre matrimonio con una persona già coniugata. Oppure, pensiamo al caso di un creditore straniero che voglia accertare, procedendo a esecuzione in Italia, il regime patrimoniale dei due coniugi dello stesso sesso. In tutti questi casi le risultanze dello stato civile sono essenziali a garantire in un mondo globalizzato la certezza delle relazioni giuridiche;
              a nostro avviso la trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso cittadini italiani appare possibile in quanto tale matrimonio non è da considerare in contrasto con l'ordine pubblico internazionale alla luce del sistema plurale delle fonti che caratterizza l'ordinamento italiano. Inoltre la stessa trascrizione appare necessaria al fine di:
                  a) evitare una discriminazione fondata sulla cittadinanza ai danni dei coniugi dello stesso sesso, che siano cittadini italiani, in quanto il matrimonio tra persone dello stesso sesso di cui un cittadino non comunitario è certamente trascrivibile in quanto esistente, valido, non contrario all'ordine pubblico e efficace nel nostro Paese, dal momento che il cittadino non comunitario in forza del suo status coniugale può ottenere il ricongiungimento familiare con il proprio coniuge;
                  b) evitare una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale tutte le volte in cui lo status coniugale sia presupposto necessario per l'applicazione in Italia di norme di fonte europea, dal momento che l'articolo 9 della Carta di Nizza non contempla la differenza di sesso come requisito necessario per esercitare il diritto a sposarsi;
                  c) assicurare anche ai cittadini italiani la pienezza del diritto alla libertà di circolazione di cui sono titolari i cittadini europei, sancita dai trattati istitutivi dell'Unione europea, dal momento che sarà necessaria la prova del proprio status coniugale, attraverso la certificazione anagrafica dello stato civile, in tutti quei Paesi europei in cui il matrimonio tra persone dello stesso sesso è permesso;
                  d) garantire la certezza delle relazioni giuridiche – finalità tipica cui assolve la funzione certificativa della trascrizione in parola – in cui lo status coniugale sia rilevante o perché coinvolgente un cittadino di un Paese in cui anche due persone dello stesso sesso possono contrarre matrimonio o perché occorre applicare in Italia norme di Paesi in cui due persone dello stesso sesso possono sposarsi;

impegna il Governo

ad adottare atti normativi in conformità a disposizioni sovraordinate in base al principio di gerarchia delle fonti in modo che il diritto soggettivo dei cittadini non sia conculcato da atti che, ad avviso dei firmatari del presente atto, violano norme e principi sovraordinati agli atti amministrativi interni all'amministrazione statale.
(1-00885) «Bechis, Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Matarrelli, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)


      La Camera,
          premesso che:
              nel mese di ottobre 2014 il Ministro dell'interno ha emanato la circolare sul tema della trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso. La circolare rivolta ai prefetti della Repubblica ed ai commissari del Governo per la provincia di Trento e di Bolzano prevede, in particolare, che: ove risultino adottate direttive da parte dei sindaci in materia di trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero e nel caso in cui gli stessi sindaci abbiano dato esecuzione alle suddette trascrizioni, i prefetti devono rivolgere ai sindaci formale invito al ritiro di tali disposizioni ed alla loro cancellazione. In caso di inerzia da parte dei sindaci si deve procedere al successivo annullamento d'ufficio degli atti suddetti illegittimamente adottati;
              la circolare è sostanzialmente corretta, in quanto, ai sensi dell'articolo 27, comma primo, della legge n.  218 del 1995, la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio. Si sottolinea, al proposito, che il codice civile italiano (articolo 107) prevede che: «la diversità di sesso dei nubendi rappresenti un requisito necessario affinché il matrimonio produca effetti giuridici nell'ordinamento interno»;
              tutto ciò è affermato anche dalla Corte di cassazione e dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 138 del 2010; una soluzione diversa non è contemplata nemmeno dal diritto europeo (articolo 12 del CEDU e articolo 9 della Carta di Nizza) che rimette ai legislatori nazionali le scelte in ordine alla disciplina del matrimonio;
              è inoltre da sottolineare che il requisito della diversità di sesso, previsto dal citato articolo 107 del codice civile, nonché da altre disposizioni dello stesso codice, è tradizionalmente e costantemente annoverato dalla dottrina e dalla giurisprudenza tra i requisiti indispensabili per l'esistenza del matrimonio. Infatti, l'istituto del matrimonio nel nostro ordinamento si configura come un istituto pubblicistico diretto a disciplinare determinati effetti che il legislatore tutela come diretta conseguenza di un rapporto di convivenza tra persone di sesso diverso (filiazione, diritti successori, legge in tema di adozioni);
              la Costituzione, all'articolo 29, primo comma, prevede che: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio» e nel secondo comma aggiunge che: «il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare». Si deve pertanto ribadire che la norma suddetta, anche durante il dibattito sviluppatosi nell'Assemblea Costituente, non prese in considerazione le unioni omosessuali, ma al contrario intese riferirsi al matrimonio nel significato tradizionale di detto istituto;
              i Costituenti, nell'elaborazione dell'articolo 29 della Costituzione, discussero di un istituto che aveva una precisa conformazione ed un'articolata disciplina nell'ordinamento civile. Pertanto, in assenza di diversi riferimenti è inevitabile concludere che essi tennero presente la nozione di matrimonio definita dal codice civile entrato in vigore nel 1942, che stabiliva e tuttora stabilisce che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso. In tal senso, è orientato anche il secondo comma della disposizione citata che, affermando il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ebbe riguardo proprio alla posizione della donna cui intendeva attribuire pari dignità e diritti nel rapporto coniugale;
              occorre, inoltre, sottolineare come la Corte costituzionale, dopo aver trattato del matrimonio abbia ritenuto necessario occuparsi della tutela dei figli (articolo 30), assicurando parità di trattamento anche a quelli nati fuori dal matrimonio, sia pur compatibilmente con i membri della famiglia legittima. La giusta e doverosa tutela, garantita ai figli naturali, nulla toglie al rilievo costituzionale attribuito alla famiglia legittima ed alla potenziale finalità procreativa che vale a differenziare il matrimonio dall'unione omosessuale;
              il Governo, tra l'altro, nel rispondere all'interpellanza 2-00794, ha chiarito come la normativa vigente attribuisca inequivocabilmente la funzione di stato civile alla competenza dello Stato. La normativa attuale, infatti, prevede che le funzioni di stato civile vengano svolte dallo Stato che esercita la competenza in ambito territoriale attraverso il sindaco quale ufficiale di Governo. In tale veste il sindaco è tenuto, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n.  396 del 2000, ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell'interno nella sua qualità di organo avente la titolarità primaria in materia. Parimenti sintomatica è la disposizione che prevede che la vigilanza sugli uffici dello stato civile spetta al prefetto;
              pertanto, in una relazione del tipo di quella appena evidenziata, risulta del tutto appropriato l'esercizio da parte del prefetto di annullamento che è tipica manifestazione di una sovraordinazione gerarchica. Quindi il prefetto esercita un suo potere proprio in virtù delle norme previste dall'ordinamento;
              il Ministro dell'interno, con la circolare del 7 ottobre 2014, ha sensibilizzato i prefetti a rivolgere un formale invito ai sindaci sia al ritiro di eventuali direttive emanate in materia di trascrizione dei matrimoni di persone dello stesso sesso celebrati all'estero, sia alla cancellazione delle conseguenti trascrizioni, qualora effettuate, proprio perché in contrasto con la normativa statale interna e, quindi, non solo con la norma primaria, ma anche con le circolari;
              nel nostro Paese, pertanto, anche sulla base delle considerazioni svolte, non è possibile che ci si sposi tra persone dello stesso sesso. Quindi, nel caso ciò avvenga in qualsiasi forma, i matrimoni contratti non possono essere trascritti nel registro dello stato civile italiano, perché non è consentito dalla legge,

impegna il Governo

ad intraprendere nel solco della circolare del Ministro dell'interno del 7 ottobre 2014, ogni opportuna iniziativa volta a garantire la corretta tenuta dei registri dello stato civile, al fine di evitare che, in sede di trascrizione degli atti di matrimonio, siano poste in essere attività in contrasto con la disciplina normativa dell'istituto del matrimonio medesimo, fondata sulla diversità di sesso dei coniugi, secondo il dettato dell'articolo 29 della Costituzione e il consolidato orientamento dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione.
(1-00887) «Lupi, Binetti, Pagano».


(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)

MOZIONI LUPI ED ALTRI N.  1-00869, ALFREIDER ED ALTRI N.  1-00877, BARBANTI ED ALTRI N.  1-00881, PAGLIA ED ALTRI N.  1-00882, BOCCADUTRI ED ALTRI N.  1-00883, ALBERTI ED ALTRI N.  1-00884 E BRUNETTA ED ALTRI N.  1-00886 CONCERNENTI INIZIATIVE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DEL DENARO CONTANTE

Mozioni

      La Camera,
          premesso che:
              negli ultimi anni il legislatore è intervenuto di frequente con provvedimenti restrittivi sulla disciplina della circolazione del contante. Tali interventi sono stati introdotti con una doppia finalità: da un lato, l'esigenza di aumentare la tracciabilità dei movimenti finanziari per contrastare il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita; dall'altro, l'obiettivo dell'amministrazione finanziaria di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, attraverso la limitazione dei pagamenti effettuati in contanti, che ovviamente ben si prestano a «coprire» operazioni effettuate «in nero»;
              in particolare, il decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, cosiddetto «decreto salva Italia» (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214), ha – da ultimo – ridotto, a decorrere dal 6 dicembre 2011, da euro 2.500 ad euro 1.000 la soglia dei pagamenti in contanti e di utilizzo degli assegni bancari/postali trasferibili, nonché dei libretti al portatore. Il divieto di violare tale limite si applica a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato, quale che sia la loro nazionalità. I soggetti sanzionabili sono sia colui che ha pagato sia colui che ha riscosso gli importi, ivi compreso il lavoratore dipendente che abbia accettato il pagamento dello stipendio superiore a 999 euro in contanti;
              pertanto, allo stato attuale, è possibile effettuare pagamenti in contanti sino alla soglia massima di euro 999,99 ed è vietato il trasferimento, tra soggetti diversi, di denaro contante (nonché di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore) per importi pari o superiori ai 1.000 euro: per l'effettuazione di tali operazioni di trasferimento da un soggetto ad un altro occorre rivolgersi a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste italiane spa;
              successivamente al citato intervento restrittivo del 2011, il decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16, cosiddetto «decreto semplificazioni», ha introdotto una deroga alle norme sulla limitazione di circolazione del contante per acquisti effettuati da cittadini extra-Unione europea presso commercianti al minuto, nonché le agenzie di viaggio e turismo;
              in tema di circolazione del denaro contante, sono, inoltre, state introdotte alcune recentissime novità: con riferimento alle corresponsioni di canoni d'affitto, con effetto dal 1o gennaio 2014, la legge di stabilità per l'anno 2014 (legge n.  147 del 2013), al comma 50 dell'articolo 1, ha previsto che i canoni di locazione delle abitazioni non possano più essere pagati in contanti. La norma prevede che, indipendentemente dall'ammontare mensile del canone di locazione, per il pagamento dell'affitto debbano essere utilizzati mezzi di pagamento in grado di assicurare la tracciabilità dei flussi di denaro;
              in termini di obbligo di adozione di strumenti pos per imprese e professionisti, il decreto ministeriale del 24 gennaio 2014, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ha dato attuazione al disposto dell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, per cui dal 1o gennaio 2014 è stato introdotto l'obbligo di accettare i pagamenti effettuati attraverso carte di debito, in favore di imprese e professionisti, per l'acquisto di prodotti o per la prestazione di servizi. Dal 28 marzo 2014 al 30 giugno 2014, sono obbligati ad accettare pagamenti di importi superiori a 30 euro, effettuati con carte di debito, solo le imprese e professionisti che nel 2013 hanno registrato un fatturato superiore a 200.000 euro; dal 1o luglio 2014, tutte le imprese ed i professionisti sono obbligati ad accettare i pagamenti di importo superiore ad euro 30 effettuati con carte di debito;
              secondo uno studio della Cgia di Mestre del febbraio 2015, cresce l'ammontare di banconote in circolazione nel nostro Paese. Nel 2014 la massa monetaria complessiva ha sfiorato i 164,5 miliardi di euro. Negli ultimi 7 anni di crisi l'incremento percentuale è stato del 30,4 per cento, a fronte di una variazione dell'incidenza delle banconote sul prodotto interno lordo del +2,4 per cento e di un aumento dell'inflazione che ha sfiorato il 10 per cento;
              l'enorme uso del contante deriva dal fatto che in Italia ci sono quasi 15 milioni di unbanked, ossia persone che non hanno un conto corrente presso una banca e che, di conseguenza, non utilizzano alcuna forma di pagamento tracciabile, come la carta di credito, il bancomat o il libretto degli assegni; l'Istat, nella pubblicazione «I consumi degli italiani», segnala che il mezzo di pagamento più diffuso tra le famiglie è il denaro contante, soprattutto nel caso degli anziani, single (95,9 per cento) o in coppia (92,8 per cento). Il 37,9 per cento delle famiglie usa il bancomat e il 10,9 per cento la carta di credito. Molti preferiscono ancora adesso tenere i propri risparmi in casa, anziché affidarli ad una banca, considerati, soprattutto, i costi per la tenuta di un conto corrente tra i più elevati d'Europa;
              sempre secondo i dati della Cgia di Mestre, nonostante l'Italia abbia il limite all'utilizzo del contante più basso d'Europa, l'evasione fiscale non sembra averne risentito. Anzi, dagli studi emerge un dato sorprendente: c’è pochissima correlazione tra la soglia limite all'uso di cartamoneta imposta per legge e il rapporto tra la base imponibile iva non dichiarata e il prodotto interno lordo, vale a dire l'evasione fiscale;
              tra il 2000 e il 2012 (ultimo anno in cui i dati sono disponibili), a fronte di una soglia limite all'uso del denaro che è rimasta pressoché stabile fino al giugno 2008, l'evasione ha registrato un andamento altalenante fino al 2006, per poi scivolare progressivamente fino al 2010. Se tra il 2010 e l'anno successivo l’«asticella» del limite al contante si è ulteriormente abbassata (passando da 5.000 a 1.000 euro), l'evasione, invece, è salita fino a sfiorare il 16 per cento del prodotto interno lordo, per poi ridiscendere nel 2012 sotto quota 14 per cento;
              alla luce di questa comparazione, si può affermare che non c’è una stretta correlazione tra l'uso della carta moneta e l'evasione fiscale. Anzi, il minor utilizzo del contante può diminuire le possibilità di riciclaggio di denaro proveniente da attività illegali che, come noto, non venivano però incluse nelle statistiche ufficiali riferiti all'evasione fiscale;
              rispetto agli altri Paesi europei in Italia i costi per le transazioni tramite pos (point of sale) sono più elevati in media del 50 per cento; elevati anche i costi per l'installazione e la gestione dei pos che hanno una componente fissa e una variabile: i costi fissi comprendono un canone annuale per l'affitto dell'apparecchiatura pos e il mantenimento di una linea telefonica dedicata, più o meno costosa a seconda della velocità della transazione. Ne consegue che il migliore incentivo alla diffusione dei pos non è costituito dalla sua obbligatorietà, ma dalla riduzione dei costi di gestione. I pagamenti tramite pos in Francia sono più del doppio di quelli dell'Italia (398 miliardi di euro contro 160 miliardi), eppure i terminali installati Oltralpe non sono molti di più (1.834.000 contro 1.501.600). Il confronto con la Germania è ancora più indicativo, alla luce degli ultimi dati ufficiali (Banca dei regolamenti internazionali, dicembre 2012) in quel Paese ci sono infatti meno pos che in Italia (720 mila), ma vengono usati per più transazioni (174 miliardi di euro);
              quanto affermato ha maggior rilievo, ove si consideri che il comma 9 dell'articolo 12 del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, ha stabilito che le imprese che gestiscono i circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese definissero, entro nove mesi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento; il comma 10 del medesimo articolo 12 ha stabilito che, in caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al predetto comma 9, le stesse fossero fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Analogamente il comma 5 dell'articolo 15 del decreto-legge n.  179 del 2012 ha previsto che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplinassero le modalità di attuazione della disposizione, anche con riferimento agli oneri a carico delle imprese ed al costo unitario del pagamento elettronico;
              in attuazione di quanto previsto da tali disposizioni si sono tenute riunioni tra l'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, Poste italiane spa, il Consorzio bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale, senza tuttavia giungere all'elaborazione di un testo condiviso secondo le modalità e nei termini previsti; si registrano, peraltro, positive esperienze tra alcuni istituti di credito ed associazioni imprenditoriali e di imprese, che hanno ridotto, fino ad azzerarli, i costi di transazione;
              tra i principali membri dell'Unione europea, ben 11 Paesi non prevedono alcun limite all'uso del contante. La Francia e il Belgio hanno una soglia di spesa con la cartamoneta di 3.000 euro, la Spagna di 2.500 euro e la Grecia di 1.500 euro. L'Italia e il Portogallo, invece, manifestano la situazione più restrittiva: la soglia massima, oltre il quale non si può più usare il contante, è pari a 1.000 euro;
              a febbraio 2015 il Presidente del Consiglio dei ministri ha annunciato l'intenzione del Governo di elevare il limite all'utilizzo del contante dagli attuali 999,99 euro a 3 mila euro, condizionando il varo della misura all'adozione del decreto delegato sulla fattura elettronica. Infatti, con una transazione «tracciata» con una fattura elettronica o uno scontrino immediatamente visibile al fisco, l'eventuale incasso in contanti non dovrebbe creare problemi;
              il 21 aprile 2015, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, e del Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, ha approvato, in via preliminare, il decreto legislativo sulla fatturazione elettronica, che introduce misure volte ad incentivare, mediante la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili, a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (iva) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti, nonché a prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;
              il varo del decreto legislativo crea oggi le condizioni per la definitiva rimozione del limite all'uso del contante previsto dalla normativa vigente;
              con decreto ministeriale 14 febbraio 2014, n.  51, è stato emanato il regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, ai sensi dell'articolo 12, commi 9 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214;
              con tale decreto, tuttavia non si è in realtà provveduto a definire le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, come era stato disposto in termini espliciti dall'articolo 12, comma 9, del decreto-legge n.  201 del 2011, poiché avrebbe comportato una definizione anche quantitativa di tetti alle commissioni,

impegna il Governo:

          ad assumere iniziative normative per una revisione della disciplina vigente in tema di uso del contante, prevedendo un innalzamento della soglia limite dai 1.000 euro attuali ai 3.000 euro, ponendo così la legislazione italiana in linea con quella dei principali Stati europei che adottano restrizioni sulla circolazione della carta moneta;
          a dare piena attuazione alla disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201.
(1-00869)
(Nuova formulazione)  «Lupi, Buttiglione, Dorina Bianchi, Pizzolante, Vignali, Tancredi, Bernardo, Pagano, Alfreider, De Girolamo».


      La Camera,
          premesso che:
              la normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», ha previsto specifiche limitazioni all'uso dei contanti, accompagnate da una serie di sanzioni destinate a colpire i soggetti che le avessero violate o tentato di aggirarle. Ciò allo scopo di contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro costituente il frutto o il provento di reati e il perpetrarsi dell'evasione fiscale;
              nello specifico, l'articolo 49 del sopra citato decreto legislativo, successivamente più volte modificato, da ultimo con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, vieta il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro, in luogo dei 2.500 euro previsti in precedenza;
              inoltre, dal 30 giugno 2014 vige l'obbligo per ogni artigiano e libero professionista di munirsi di pos (point of sale) e farsi carico di tutti i costi di mantenimento, visto che per prestazioni o prodotti del valore superiore a 30 euro al cliente dovrà essere consentito l'uso del pos per usare il bancomat o la carta di credito e i costi aggiuntivi del servizio, in ogni transazione, sono a carico dell'esercente;
              la limitazione dell'uso del contante ha causato rilevanti conseguenze nella quotidianità delle operazioni fra privati e una forte penalizzazione della dinamica produttiva delle imprese, determinando effetti distorsivi del mercato e della concorrenza, soprattutto nel confronto con le legislazioni dei Paesi confinanti, se si pensa che a distanza di soli 10 chilometri dal confine italiano è possibile avere una libertà di spesa maggiore, anche solo per la spesa di carburante;
              le statistiche recenti riportano un bilancio negativo della spesa interna, il che significa che gli italiani spendono di più all'estero di quanto non facciano in Italia e la conferma arriva anche dai dati relativi alla presenza di turisti dall'altra parte del Brennero, in forte crescita (Tirolo + 4 per cento), mentre si registra un forte calo in Alto Adige/Südtirol, in Trentino e in altre località o regioni di confine, con le dovute conseguenze anche sul commercio e sulla prestazione di servizi, settori strettamente collegati al turismo;
              in ambito europeo gli unici Paesi, oltre all'Italia, che prevedono un limite all'uso del contante sono la Spagna (2.500 euro), la Francia (3.000 euro), il Belgio (15.000 euro), la Danimarca (13.400 euro), Grecia (1.500 euro), la Slovenia (15.000 euro), quasi tutti però per soglie di molto superiori a quella italiana di soli 1.000 di euro, mentre Germania, Austria e Olanda non prevedono limiti più stringenti (valgono, quindi, i 15.000 euro previsti dalla normativa comunitaria);
              è allo studio dell'Unione europea una proposta di modifica della direttiva relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE e che abroga la direttiva 2007/64/CE;
              il decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91, cosiddetto competitività, conteneva disposizioni che ampliavano l'uso del denaro contante in Italia per i cittadini appartenenti all'Unione europea e allo spazio economico europeo, derogando alla disciplina del limite all'uso del contante per importi superiori a 1.000 euro, prevedendo la possibilità per i cittadini comunitari e per i residenti nello spazio economico europeo di utilizzare il limite per il trasferimento di denaro contante vigente nel Paese di residenza dell'acquirente, e andava a inserirsi in un quadro normativo che già prevede una deroga a 15.000 euro per i cittadini extracomunitari;
              la materia del limite all'uso del contante in Italia viene trattata sempre in abbinamento alla normativa antiriciclaggio, mentre nel settore turistico il limite all'uso del contante si sta rivelando fortemente pregiudizievole, soprattutto nelle regioni di confine, che non possono competere con una normativa più favorevole appena pochi chilometri oltre il confine,

impegna il Governo:

          a considerare la materia del limite all'uso del contante in chiave di competitività dell'Italia, almeno con riferimento al settore turistico, assumendo iniziative per prevedere specifiche deroghe al limite all'uso del contante per i cittadini comunitari che acquistano in Italia beni e prestazioni di servizi legate al turismo, nonché un innalzamento della soglia del contante in linea con gli importi vigenti nei Paesi europei, almeno nelle regioni di confine;
          ad assumere iniziative per ripristinare una soglia più elevata per l'acquisto di beni e di prestazioni, quantomeno in linea con la media degli altri Stati europei, che si attesta intorno ai 2.500 euro, ponendo così fine al deflusso verso l'estero, con conseguente perdita di valore aggiunto in quelli che sono i principali settori dell'economia nazionale.
(1-00877) «Alfreider, Borghese, Matteo Bragantini, Caon, Gebhard, Marguerettaz, Merlo, Ottobre, Plangger, Prataviera, Schullian».


      La Camera,
          premesso che:
              per contrastare non solo il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, ma anche l'evasione e l'elusione fiscale si è cercato di intervenire sulla disciplina della circolazione del contante, con la dichiarata finalità di aumentare la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie per contrastare il riciclaggio dei capitali di provenienza;
              in particolare con il cosiddetto decreto-legge «salva Italia» (decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214) ha ridotto, a decorrere dal 6 dicembre 2011, da 2.500 euro a 1.000 euro la soglia dei pagamenti in contanti e di utilizzo degli assegni bancari/postali trasferibili, nonché dei libretti al portatore; con il cosiddetto decreto «semplificazioni» (decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16, convertito, con modificazioni, dal decreto-legge n.  44 del 2012) si è introdotta una deroga alle norme sulla limitazione del contante in caso di acquisti effettuati da cittadini extra-Unione europea presso commercianti al minuto, nonché agenzie di viaggio e turismo e si sono disposte nuove sanzioni per i trasferimenti transfrontalieri di denaro contante. La materia è stata poi oggetto di numerosi interventi chiarificatori da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle entrate nonché, da ultimo, della Guardia di finanza con la circolare 19 marzo 2012, n.  83607;
              significativo è stato l'articolo  12 del decreto-legge cosiddetto «salva Italia» che ha ridotto, a decorrere dal 6 dicembre 2011, a 1.000 euro il limite per l'utilizzo del denaro contante, degli assegni bancari e postali e dei vaglia postali o cambiari, nonché dei libretti di deposito bancari o postali al portatore;
              per effetto delle modifiche apportate dal citato articolo 12, l'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231 (cosiddetto «decreto antiriciclaggio») sancisce ora che: è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (anche se privati), quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro; il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Tuttavia, il trasferimento può essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane spa;
              la limitazione di 1.000 euro riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento, indipendentemente dalla causale e si applica anche alle cosiddette operazioni frazionate, ossia a quei pagamenti che appaiono artificiosamente frazionati ovvero relativi a qualunque «operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale». In ogni caso, come chiarito dal Ministero dell'economia e delle finanze con la circolare 4 novembre 2011, le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente ad una banca non concretizzano automaticamente una violazione dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231 e il nuovo limite si applica anche ad assegni, libretti al portatore e alle transazioni tramite money transfer;
              in base all'articolo 51 del decreto legislativo n.  231 del 2007, anch'esso modificato dal cosiddetto decreto-legge «salva Italia», i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (ad esempio, intermediari finanziari e professionisti) che, nello svolgimento delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizia di violazioni relative all'utilizzo di denaro contante, di assegni liberi e di libretti al portatore, entro 30 giorni, devono comunicare le infrazioni: al Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero alle competenti ragionerie territoriali dello Stato, per la contestazione e gli adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge n.  689 del 1981; alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate. La previsione della Guardia di finanza tra i destinatari delle comunicazioni delle violazioni, introdotta dall'articolo 8 del decreto-legge n.  16 del 2012 ha consentito una più incisiva azione di contrasto agli illeciti fiscali, grazie ad una sempre più accurata selezione dei soggetti a maggior rischio di evasione;
              al fine di far fronte all'evasione e di restringere le maglie larghe all'uso del contante, la soluzione ideale sarebbe la tracciabilità totale degli adempimenti fiscali. Tra le novità più importanti dal 2014 ad oggi si segnala:
                  a) l'arrivo della e-fattura e dello «scontrino digitale», che limita l'utilizzo della carta moneta, almeno a partire dal 2017 (o dal 2018 se prevarrà la prudenza di coloro che gestiscono le strutture informatiche dello Stato). Nel frattempo un primo passo verso l'informatizzazione del fisco si avrà con l'operazione «730» precompilato che arriverà nelle cassette elettroniche di lavoratori dipendenti e pensionati. Andranno in soffitta nel giro di tre-quattro anni fatture, ricevute e scontrini fiscali cartacei ma anche i registri iva e quelli dei clienti-fornitori, finalizzati ad eventuali controlli del fisco, che oggi devono essere tenuti da chi esercita un'attività. Questi «vecchi» strumenti saranno sostituiti con supporti informatici, sul modello «cloud», che permetteranno a professionisti e commercianti di scambiarsi fatture in entrata e uscita tra di loro e all'Agenzia delle entrate di monitorare. Stesso sistema per gli «scontrini digitali»: sarà necessario un aggiornamento delle tecnologie e dei registratori di cassa che sarà favorito con un credito d'imposta di 100 euro;
                  b) per quanto riguarda i canoni d'affitto, con effetto dal 1o gennaio 2014, la legge di stabilità 2014, (legge n.  147 del 2013) al comma 50 dell'articolo 1, ha previsto che i canoni di locazione delle abitazioni non possano più essere pagati in contanti disponendo che, indipendentemente dall'ammontare mensile del canone di locazione, per il pagamento dell'affitto debbano essere utilizzati mezzi di pagamento in grado di assicurare la tracciabilità dei flussi di denaro;
                  c) è stato introdotto l'obbligo di adozione di strumenti pos per imprese e professionisti con il decreto ministeriale 24 gennaio 2014 che, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha dato attuazione al disposto dell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, per cui dal 1o gennaio 2014 è stato introdotto l'obbligo di accettare i pagamenti effettuati attraverso carte di debito, in favore di imprese e professionisti, per l'acquisto di prodotti o per la prestazione di servizi. Dal 28 marzo 2014 al 30 giugno 2014, saranno obbligati ad accettare pagamenti di importi superiori a 30,00 euro, effettuati con carte di debito, solo le imprese e i professionisti che nel 2013 abbiano registrato un fatturato superiore a 200.000,00 euro; dal 1o luglio 2014, tutte le imprese ed i professionisti saranno obbligati ad accettare i pagamenti di importo superiore a 30 euro effettuati con carte di debito;
              l'informatizzazione del fisco e delle relative possibilità di controllo darà maggiori strumenti per la lotta all'evasione. Contestualmente, potrebbe essere meno necessario agire «a monte» in modo radicale andando verso una totale abolizione del contante: il reato di autoriciclaggio, i possibili rafforzamenti del falso in bilancio e la rinuncia a depenalizzare le fatture false, renderanno più difficile la circolazione di denaro «nero» e quindi accettabili normali transazioni in banconote e monete metalliche;
              alla normativa nazionale diretta a disciplinare l'uso del contante si è aggiunta poi quella, di derivazione comunitaria, relativa ai passaggi di capitale attraverso le frontiere, anch'essa oggetto di recenti interventi normativi per effetto del decreto-legge «semplificazioni» che ha armonizzato ed allineato la normativa interna con quella comunitaria (rappresentata dal regolamento (CE) 1889/2005), stabilendo che ogni persona fisica che entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante d'importo pari o superiore a 10.000 euro deve farne dichiarazione all'Agenzia delle dogane; tale disciplina si applica sia ai passaggi intracomunitari (dall'Italia verso un altro Paese dell'Unione europea e viceversa), sia a quelli extracomunitari (dall'Italia da e verso un Paese non appartenente all'Unione europea), a prescindere dalle modalità di trasporto del denaro contante (ad esempio, a mano, in un bagaglio da stiva), per via aerea, stradale, ferroviaria o marittima;
              sempre a livello europeo, all'inizio del 2005, l'allora commissario per il mercato interno, Charlie McCreevy aveva lanciato un'iniziativa per rimuovere gli ostacoli nel mercato dei pagamenti europeo;
              dopo mesi di acceso dibattito, la direttiva europea sui servizi di pagamento è stata adottata dal Consiglio dei ministri dell'Unione europea nel marzo 2007. L'accordo finale obbligò i fornitori non bancari a limitare a 12 mesi la durata del credito transfrontaliero concesso, ma non introdusse alcuna restrizione alle operazioni nazionali; l'Esecutivo europeo ha presentato il 24 luglio 2013 una proposta di revisione della direttiva in questione e, parallelamente, un regolamento sulle commissioni interbancarie, applicata prima nei pagamenti transfrontalieri tra Stati membri e solo in un momento successivo ai pagamenti in ambito nazionale;
              scopo della direttiva sui servizi di pagamento è stato quello di creare un vero mercato europeo dei pagamenti, con il fine di abbassare i costi sia per i consumatori, che per gli istituti di pagamento. La direttiva è fondamentale anche per la creazione della Sepa (Area unica dei pagamenti in euro), che mira a introdurre le stesse procedure e gli stessi obblighi in tutta Europa per i trasferimenti di credito, gli addebiti diretti e le carte di pagamento;
              l'obiettivo primario della direttiva è quello di abbattere le barriere tecniche e legali che finora hanno ostacolato la creazione di un mercato europeo per i servizi di pagamento. La Commissione europea prevede un risparmio di 122 miliardi annui: in particolare, il maggior beneficio deriverebbe dalla fatturazione elettronica (il cosiddetto e-invoicing), per circa 110 milioni di euro l'anno;
              un ulteriore significativo miglioramento che deriva dalla direttiva europea sui servizi di pagamento è la possibilità di usare tutte le carte di debito in Europa e la Commissione europea prevede che una più elevata concorrenza nei servizi di pagamento spingerà sempre di più i consumatori a scegliere gli strumenti elettronici per i loro acquisti (carte di plastica, smart card, pagamenti tramite telefono cellulare o smartphone), favorendo la progressiva diminuzione del contante;
              secondo la Commissione europea, i costi relativi ai pagamenti ammontano al 3 per cento del prodotto interno lordo e sono dovuti principalmente alle spese legate al contante. Sbarazzarsi delle monete e delle banconote, quindi, comporterebbe un enorme risparmio per l'economia europea. Il contante è costoso perché ha un elevato costo di produzione e non è sicuro. Rubare il denaro fisico sarebbe, inoltre, più facile che sottrarre il credito elettronico. La Commissione europea stima, ad esempio, che il costo di una transazione in contante si aggira tra i 30 e i 55 centesimi di euro, mentre nel caso di un pagamento elettronico ammonta a pochi centesimi;
              non è quindi auspicabile che si vada verso un eccessivo allargamento delle maglie per l'uso del contante: il tetto massimo che si prospetta è dagli attuali 1.000 a 3.000 euro, ma per combattere il denaro «nero» sarebbe necessario mantenere più bassa la soglia della possibilità dell'uso del contante anche per i pagamenti tra privati;
              il comma 9 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, ha stabilito che le imprese che gestiscono i circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese definiscano, entro nove mesi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative di revisione della disciplina vigente in tema di uso del contante, che siano finalizzate a ridurre o mantenere inalterata l'attuale soglia limite di 1.000 euro e ad azzerare o quantomeno ridurre le commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, con il fine di abbassare i costi per i consumatori.
(1-00881) «Barbanti, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)


      La Camera,
          premesso che:
              la tracciabilità è uno strumento necessario per combattere l'evasione fiscale. Il Governo Monti aveva varato un pacchetto di misure per il contrasto dell'evasione fiscale. Lo strumento principale consisteva nella tracciabilità, in base alla quale non potevano essere effettuati pagamenti per importi superiori ai mille euro in contanti; la precedente soglia, stabilita dal Governo Berlusconi era pari a 2.500 euro;
              diversi studi dimostrano come un ricorso più diffuso ai pagamenti elettronici permetterebbe, da un lato, attraverso la tracciabilità delle transazioni, di coadiuvare le azioni di contrasto all'evasione fiscale ed al riciclaggio di denaro, di compliance fiscale e, quindi, favorire l'emersione di ricchezza sommersa, e, dall'altro, di ridurre il costo di gestione del denaro contante a tutto vantaggio dell'economia italiana, aspetto, quest'ultimo, spesso sottovalutato dagli esercenti stessi, ma che secondo dati diffusi dalla Banca d'Italia corrisponde allo 0,5 per cento del prodotto interno lordo, il 49 per cento del quale sarebbe sostenuto da banche ed infrastrutture per l'offerta dei servizi di pagamento, mentre il restante 51 per cento sarebbe a carico delle imprese;
              il costo dei contanti è elevato; un costo che deriva non solo dalla stampa delle banconote e dal conio delle monete, ma anche dalle spese di distribuzione e di controllo a cui si aggiungono gli oneri per la sicurezza per il trasporto e la conservazione dei valori;
              uno studio della Banca centrale europea ha evidenziato che l'Europa spende ogni anno lo 0,46 per cento del suo prodotto interno lordo (60 miliardi di euro) per il denaro. E in Italia, dove il denaro cartaceo è più diffuso che altrove, i costi ammontano a circa 10 miliardi di euro, pari allo 0,52 per cento del prodotto interno lordo (valore superiore allo 0,40 per cento, rilevato nella media degli altri Paesi europei). Questo significa che per pagare il personale, le perdite, i furti, le apparecchiature, il trasporto, la sicurezza, i magazzini, la vigilanza e le assicurazioni si spende circa 200 euro a testa l'anno;
              c’è anche il tema del costo industriale di fabbricazione delle micro monete, quelle da 1 e 2 centesimi di euro che spesso e volentieri si perdono. Coniare una monetina da 1 centesimo ne costa 4,5, mentre per fabbricarne una da 2 centesimi si spendono 5,2 centesimi. Lo scorso autunno il gruppo parlamentare Sinistra Ecologia Libertà ha presentato una mozione alla Camera dei deputati sulla questione, calcolando che i costi di fabbricazione sono costati all'Italia 188 milioni di euro in dieci anni;
              la relazione esistente tra l'utilizzo del contante, strumento di pagamento di cui non è possibile seguire le tracce fiscali, e l'evasione è chiara ed è stata evidenziata da diversi studi. Si veda, ad esempio: Rogoff, Kenneth (1998), «Blessing or curse? Foreign and Underground Demand for Euro Notes, Economic PolicyA European Forum, 261-303», e Goodhart, C., e Krueger, M. (2001), «The Impact of Technology on Cash Usage, discussion paper 374, Financial Markets Group, London School of Economics and Political Science, London, UK»;
              esiste una precisa correlazione tra i prelievi in contante e l'incidenza dell'economia sommersa: la relazione tra l'importo medio unitario dei prelievi di contanti da sportelli automatici bancari, nei vari Paesi europei, e l'economia sommersa, espressa in percentuale di prodotto interno lordo, è chiaramente positiva. Dove si utilizza più contante, l'incidenza dell'economia sommersa è più elevata. In particolare, Grecia e Italia sono i Paesi europei che mostrano i prelievi di contanti di importo medio più elevato (rispettivamente 250 e 175 euro) e che contestualmente hanno la più alta incidenza sul prodotto interno lordo dell'economia sommersa;
              comunque, in Italia il ricorso alla moneta elettronica è sempre più diffuso, anche se il gap con il resto dell'Europa resta notevole e potrebbe essere colmato anche grazie agli elevati standard di sicurezza raggiunti. Infatti, l'ultimo Osservatorio Assofin-CrifDecision Solutions-GfKEurisko, relativo al consuntivo del 2011, rileva la presenza nel nostro Paese di 71,2 milioni di carte per i pagamenti, una media di 1,2 per abitante, numero cresciuto sensibilmente negli ultimi vent'anni, ma che resta inferiore alla media dell'Unione europea (1,5), per non dire dei Paesi più virtuosi come il Regno Unito (2,4 per abitante) o la Svezia (2,2);
              e tuttavia, le operazioni fatte risultano ancora molto contenute nel confronto internazionale: ogni italiano ne fa annualmente solo 24,5 contro le 57 dell'area euro e le 191,1 degli Stati Uniti d'America;
              è, dunque, necessario un intervento organico che, da un lato, limiti fortemente l'utilizzo del denaro contante e, dall'altro, disponga una serie di incentivi per i consumatori e gli operatori del settore;
              alcune direttive europee e norme interne spingono in questa direzione, nella convinzione che tutto il sistema economico e finanziario tragga vantaggi da questa innovazione. Per dare un impulso importante alla maturazione del mercato italiano dei pagamenti elettronici ed avvicinarlo così agli standard europei, Governo e Parlamento hanno varato negli ultimi anni, accanto ad una serie di misure restrittive sull'uso del denaro contante e dei mezzi di pagamento al portatore e di definizione dell'ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito, anche una norma per la quale esiste l'obbligo di accettare da privati pagamenti per acquisti di prodotti e prestazioni di servizi di importo superiore a 30 euro a mezzo del cosiddetto pos (point of sale);
              in Italia, i costi complessivi legati al mantenimento ed all'uso del pos sono più alti del 50 per cento rispetto alla media europea. La interchange fee rappresenta circa il 70-90 per cento dell'importo della commissione che viene applicata nel rapporto fra banca dell'esercente e banca del consumatore nel momento della transazione con carte di pagamento. Nel luglio del 2013 la Commissione europea, nell'ambito della revisione della direttiva sui servizi di pagamento, ha presentato una proposta di limitazione dell’interchange fee che prevede un tetto dello 0,2 per cento della transazione per le carte di debito e dello 0,3 per cento della transazione per le carte di credito, tetto che per i primi 22 mesi sarà in vigore solo per le transazioni internazionali e, successivamente, entrerà in vigore anche per quelle nazionali. La stessa Unione europea si aspetta che da questa riduzione derivi una parallela riduzione delle commissioni finali sugli acquisti;
              numerose indagini condotte anche da autorità antitrust hanno dimostrato che l'elevato livello delle commissioni interbancarie produce effetti anticoncorrenziali ed alti costi per gli esercenti commerciali (che poi li riversano sui prezzi finali), ostacolando in tal modo la diffusione dei sistemi di pagamento alternativi e meno costosi, in grado di rendere più semplice la vita dei consumatori e di generare più transazioni per i commercianti;
              il costo delle macchine di incasso contante, applicato non in tutti i Paesi ed in maniera difforme (in certi Paesi incidono solo sulle operazioni transfrontaliere, in altri su tutte le transazioni), viene imputato agli esercenti nell'ambito più generale delle spese a loro fatturate per l'utilizzo delle carte di credito, e spesso finisce per essere ricaricato dagli stessi sul prezzo finale del prodotto a tutto danno del consumatore finale, costituendo, per questo, una restrizione alla concorrenza sui prezzi;
              l'Abi (Associazione bancaria italiana) ha avuto modo di dichiarare a proposito dell'approccio contrario alle macchine di incasso contante da parte della Commissione europea che: «se per Bruxelles le commissioni sono negative per la concorrenza, il costo delle carte di pagamento rischia di aumentare a discapito dei possessori», lasciando in tal modo intendere che la disapplicazione delle macchine di incasso contante comporterà inevitabili ripercussioni sui consumatori, dato che le banche scaricheranno le minori entrate interamente sui correntisti;
              una maggiore quanto auspicata diffusione della moneta elettronica deve passare necessariamente attraverso l'abolizione delle commissioni interbancarie multilaterali, pertanto il Governo deve intervenire in materia, anche di concerto con l'Abi,

impegna il Governo:

          a ridurre il limite dei pagamenti in contanti, che oggi è fissato a 1.000 euro, a 500 euro contestualmente alla riduzione delle commissioni e dei costi di gestione della moneta elettronica per imprese e cittadini;
          a prendere le opportune iniziative, anche normative, per:
              a) stabilire e ridurre con progressione annuale anche l'importo massimo mensile per i prelievi delle persone fisiche e giuridiche;
              b) stabilire l'obbligo di utilizzare strumenti telematici per l'effettuazione delle operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti;
              c) riservare la possibilità di dedurre o detrarre nell'ambito fiscale, sia per le persone fisiche che giuridiche, solo le spese effettuate con strumenti di pagamento che ne consentano la tracciabilità;
          a prendere le opportune iniziative, anche normative, al fine di abolire le commissioni interbancarie multilaterali;
          a prevedere per i commercianti ed i professionisti forme di defiscalizzazione che contemplino il riconoscimento di un credito di imposta a coloro che si dotano del terminale pos;
          a valutare misure di sostegno all'utilizzo della moneta elettronica (eliminazione di commissioni interbancarie, credito d'imposta per l'acquisto di pos, corsi rivolti alle persone anziane, bancomat gratuito per le persone con redditi bassi ed altro), da finanziare anche con i risparmi che via via deriverebbero al Ministero dell'economia e delle finanze, alle banche ed alle infrastrutture per l'offerta dei servizi di pagamento, dal minor utilizzo del contante.
(1-00882) «Paglia, Melilla, Marcon, Scotto».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)


      La Camera,
          premesso che:
              secondo la Banca d'Italia il costo del contante, ripartito tra istituti bancari e imprese, è di circa 8 miliardi di euro l'anno, pari allo 0,6 per cento del prodotto interno;
              tale costo può essere definito un «costo occulto» in quanto non è tenuto in considerazione, dati gli importi esigui, sia dai consumatori, sia dai piccoli commercianti che quotidianamente, nelle transazioni economiche, ne sono assoggettati; vanno poi considerati anche i rischi connessi direttamente alla gestione del contante, quali furti, rapine, perdita ed errori;
              dal momento dell'introduzione delle banconote e monete in euro, nel 2002, l'ammontare della moneta in circolazione in Italia può essere considerato solo a livello di area e non a livello Paese;
              la Banca d'Italia nella sua recente «Relazione sulla gestione e sulle attività della Banca d'Italia sul 2014» ha segnalato che «oltre che dalla domanda dell'economia, l'alimentazione della circolazione è stata determinata in modo ancora consistente dalla progressiva sostituzione dei tagli della prima serie con le nuove denominazioni della seconda»;
              secondo il rapporto presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, pubblicato ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 2014 n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89, il fenomeno dell'evasione fiscale assume nel nostro Paese dimensioni ancora molto ampie e complesse;
              dal rapporto si evince che il tax gap – la differenza tra l'ammontare delle imposte che l'amministrazione fiscale dovrebbe raccogliere e il gettito effettivo – stimato dall'Agenzia delle entrate con riferimento all'iva, all'Irap e alle imposte dirette sulle imprese e sul lavoro autonomo ammonterebbe su base annua a 91 miliardi di euro, pari al 7 per cento del prodotto interno lordo;
              la Banca d'Italia ha quantificato l'economia «non osservata» in Italia per un valore corrispondente al 27,4 per cento del prodotto interno nazionale; in particolare, l'incidenza media dell'economia sommersa ammonterebbe al 16,5 per cento, mentre il restante 10,9 per cento rappresenterebbe quella illegale;
              la Corte dei conti il 2 dicembre 2014 ha diffuso l’«Indagine sugli effetti dell'azione di controllo fiscale in termini di stabilizzazione della maggiore taxcompliance», rilevando, alla luce delle analisi più recenti, che l'ammontare complessivo dei tributi e contributi annualmente evasi supera in Italia i 120 miliardi di euro l'anno;
              l'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge 11 marzo 2014, n.  23 – cosiddetta delega fiscale – prevede, al fine di un rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo, di incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia iva e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti;
              mediante i decreti legislativi attuativi della delega fiscale, il Governo sta introducendo nuove strategie di contrasto all'evasione fiscale e miglioramento della compliance, in particolare nel settore dell'iva, che prevedono la diffusione degli strumenti di pagamento tracciabili, la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi alle transazioni B2B soggette ad iva, nonché dei corrispettivi;
              l'adozione anche nella pubblica amministrazione di strumenti di pagamento digitali può avere effetti positivi in termini di riduzione dei costi connessi alla gestione del contante e rischi connessi, come di maggiore efficienza nella gestione dei servizi al cittadino;
              l'obbligo di pagamento con mezzi tracciabili risulta attualmente in vigore per le seguenti fattispecie: i pagamenti relativi alle prestazioni libero professionali rese dai medici; i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore; le operazioni relative all'acquisto di servizi di pubblicità on-line e di servizi ad essa ausiliari, nonché i pagamenti effettuati a favore di società, enti, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e pro-loco e i versamenti da questi operati; inoltre, dal 1o luglio 2014 le imprese ed i professionisti che effettuano vendita di prodotti e prestazione di servizi sono tenuti ad accettare pagamenti con carte di debito per acquisti superiori a 30 euro;
              l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, il cosiddetto decreto-legge «salva Italia», al fine di contrastare l'evasione fiscale ed il riciclaggio di denaro, ha ridotto da 2.500 euro a 1.000 euro la soglia per i pagamenti in contanti; per evitare ricadute negative sul settore del turismo tuttavia tale limite non si applica ai non residenti in Italia per i quali il limite per i pagamenti in contanti, nel commercio al dettaglio e per le agenzie di viaggi, è fissato a 15.000 euro;
              il regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, emanato in attuazione di quanto disposto dal comma 10 del citato articolo 12 dal Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto ministeriale 14 febbraio 2014, n.  51, fissa regole generali per assicurare la riduzione delle commissioni e le loro condizioni di trasparenza;
              le commissioni, oltre a remunerare i circuiti di pagamento e i servizi di issuing, coprono i costi finanziari relativi all'anticipazione delle somme transate all’acquirer e da questi al merchant, il rischio di mancata provvista futura (nelle carte di credito), la manutenzione e la sicurezza del sistema informatico;
              il regolamento (UE) n.  2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 19 maggio 2015, ha fissato tetti alle commissioni interbancarie, pari a 0,3 per cento per le carte di credito e a 0,2 per cento per le carte di debito, lasciando alcune decisioni sulle modalità di attuazione del regolamento agli Stati membri;
              il comunicato stampa del Ministero dello sviluppo economico del 28 luglio 2014, a seguito di un'analisi dei costi, ha evidenziato costi fissi in media intorno ai 2-5 euro mensili per terminali innovativi e intorno ai 10-15 euro per apparecchiature più tradizionali, che si traducono in un onere medio annuo tra 25-60 euro all'anno nel primo caso e 120-180 euro nel secondo;
              il ritardo dell'Italia nella diffusione dei pagamenti elettronici rispetto ad altri Paesi dell'eurozona va considerato anche alla luce dell'incessante innovazione tecnologica: nel 2014 è stato crescente l'impatto dei «new digital payment» – pagamenti a distanza (e-commerce), tramite smartphone (mpayment), in prossimità (contactless) – che in molti casi riducono ulteriormente la necessità di strumenti hardware. Secondo l'Osservatorio Mobile payment&commerce del Politecnico di Milano, i pagamenti digitali in Italia sono cresciuti del 3,6 per cento nel 2014 arrivando a quota 146 miliardi di euro, nonostante la riduzione dei consumi. Ma scorporando il dato è emerso che mentre i pagamenti di «vecchio tipo», con carta di credito o debito, sono avanzati dell'1,6 per cento (da 126 a 128 miliardi di euro), i cosiddetti «new digital payment» sono cresciuti del 20 per cento e valgono il 12 per cento del transato con carta, passando da 15 a 18 miliardi di euro, e che i primi dati del 2015 confermano il trend di avanzamento;
              secondo il rapporto statistico sulle frodi con le carte di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo all'anno 2013, il tasso di frode per il nostro Paese è pari allo 0,019 per cento; tale valore è inferiore tanto all'analogo valore di altri Paesi ad economia avanzata quali, ad esempio, Regno Unito, Francia ed Australia, quanto alla media dell'area Sepa (Area unica dei pagamenti in euro);
              l'attuazione delle disposizioni previste nella delega fiscale riguardanti in particolare l'implementazione della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, oltre che la nuova e rafforzata definizione delle frodi fiscali, l'introduzione del reato di autoriciclaggio, i rafforzamenti del falso in bilancio e l'adesione della maggior parte dei paesi, compresa la Svizzera, ai nuovi «Common reporting standard» per lo scambio di informazioni finanziarie, rendono più difficile la circolazione di denaro non tracciato creando le condizioni per una riduzione dei controlli massivi sul territorio da parte dell'amministrazione finanziaria e per rivedere la possibilità di alzare il limite di utilizzo di banconote e monete metalliche nelle transazioni,

impegna il Governo:

          a definire in tempi brevi l'attuazione del regolamento (UE) n.  2015/751 sui tetti alle commissioni interbancarie nelle parti in cui è lasciata la facoltà al Paese membro di adottare determinate misure, con la finalità di ridurre il costo dei mezzi di pagamento elettronici in Italia;
          ad assumere iniziative normative volte, da una parte, a incentivare gli strumenti di pagamento elettronici e a ridurne il costo e, dall'altra, contestualmente e condizionatamente, a valutare l'opportunità di rivedere la disciplina vigente in tema di uso del contante, ponendo l'Italia in linea con gli altri Stati europei che adottano restrizioni sulla circolazione della carta moneta e hanno raggiunto una significativa diffusione dei mezzi di pagamento diversi dal contante.
(1-00883) «Boccadutri, Causi, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Carella, Colaninno, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Gutgeld, Lodolini, Moretto, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Sanga, Zoggia».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 6 dicembre 2001, n.  201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214 (cosiddetto «decreto salva Italia») ha ridotto da 2.500 a 1.000 euro la soglia dei pagamenti in contanti e di utilizzo del denaro contante, degli assegni bancari e postali trasferibili, nonché dei libretti al portatore;
              il combinato disposto dal decreto-legge «salva Italia» e la normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231, vieta il trasferimento del denaro contante anche nelle ipotesi di più pagamenti inferiori alla suddetta soglia ma strumentali alla medesima finalità ovvero la cui frazione sia oggetto di artifizio;
              l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, ha stabilito che, a decorrere dal 1o gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 24 gennaio 2014, sono stati definiti gli ambiti di applicazione prevedendo l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito per tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro;
              l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito impone costi organizzativi ed economici connessi al doversi dotare di un pos (tecnologia di accettazione multipla di strumenti di pagamento). Tale imposizione risulta vessatoria per tutti i professionisti e le imprese italiane ai quali vengono imposte spese obbligatorie facilmente evitabili attraverso altri strumenti, quali, ad esempio, il bonifico elettronico e assegni bancari, strumenti che garantiscono gli stessi livelli di tracciabilità e di trasparenza per qualsiasi movimento di denaro;
              si introduce obbligatoriamente e ingiustamente un intermediario, la banca, alla quale viene garantito un introito aggiuntivo a discapito degli esercenti, pur non svolgendo alcun ruolo reale e concreto nel rapporto tra lo stesso e l'utente. Altresì, l'obbligo di dotazione di un pos genera un'ulteriore spesa fissa aggiuntiva anche per le nuove piccole e medie imprese (start-up);
              l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito non è legato al reddito dell'impresa o del professionista e, quindi, risulta maggiormente vessatorio per piccole e micro imprese;
              è considerata scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi, ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206, come modificato dall'articolo 15, comma 5-quater, del sopra citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221;
              in Italia si è registrato un elevato utilizzo di denaro contante, circostanza quest'ultima acuita a causa dei 15 milioni di cittadini privi di conto corrente o strumenti di pagamento o gestione del denaro. Gli elevati costi per la tenuta dei conti correnti – tra i più alti d'Europa – riducono la propensione all'utilizzo dei medesimi e dei connessi strumenti di pagamento elettronici. Inoltre, anche i costi per le transazioni tramite pos (point of sale) sono mediamente più elevati del 50 per cento rispetto ai principali Paesi europei;
              il comma 9 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, ha stabilito che le imprese che gestiscono i circuiti di pagamento e le relative associazioni di categoria, entro nove mesi dall'approvazione del medesimo decreto, avrebbero dovuto indicare le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento. Nell'ipotesi di inottemperanza della medesima prescrizione si concede facoltà al Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico – sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato – di emanare un decreto con il quale disciplinare gli oneri a carico delle imprese ed il costo unitario del pagamento elettronico. Tuttavia, il decreto ministeriale 14 febbraio 2014, n.  51, non ha concretamente individuato le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in quanto privo di una definizione, anche quantitativa, dei limiti massimi delle commissioni;
              il 20 aprile 2015 il Consiglio europeo ha adottato un regolamento che fissa un massimale per le commissioni interbancarie sui pagamenti effettuati con carte di debito e di credito, prevedendo un tetto massimo pari allo 0,2 per cento per carte di debito e allo 0,3 per cento per le carte di credito;
              l'articolo 34, comma 7, della legge n.  183 del 2011 prevedeva la gratuità, sia per l'acquirente che per il venditore, delle tran- sazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti di importo inferiore ai 100 euro,

impegna il Governo:

          ad assumere ogni iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di:
              a) prevedere che l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito si applichi limitatamente ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti esercenti e dei professionisti il cui fatturato sia superiore a duecentomila euro;
              b) escludere dall'obbligo tutte le nuove attività per i primi due anni di operatività;
              c) prevedere, per gli esercenti e i professionisti, la gratuità delle transazioni fino a 1.000 euro effettuate mediante carte di pagamento in modo simile a quanto precedentemente previsto per gli impianti di distribuzione di carburanti;
              d) a dare attuazione, in via generale ed al fuori dei suddetti casi, alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, definendo le regole generali per assicurare una concreta riduzione delle commissioni a carico degli esercenti e dei professionisti in relazione alle transazioni effettuate per il tramite di carte di pagamento e fissando, altresì, dei massimali da applicare alle medesime commissioni nei limiti individuati dal Consiglio europeo pari allo 0,2 per cento per le carte di debito e allo 0,3 per cento per le carte di credito.
(1-00884) «Alberti, Pesco, Ruocco, Cancelleri, Pisano, Crippa, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Fantinati, Fico».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)


      La Camera,
          premesso che:
              negli ultimi anni si sta diffondendo sempre di più un mercato di pagamenti tramite moneta elettronica aperto all'interazione tra i diversi Paesi, conferendo dei sistemi comuni e in grado di offrire transazioni veloci attraverso qualsiasi strumento tecnologico;
              la diffusione della moneta elettronica sta crescendo esponenzialmente, tanto che secondo stime del centro di analisi e previsioni BergInsight, se nel 2009 gli utenti che usufruivano di pagamenti elettronici erano circa 55 milioni, alla fine del 2015 saranno circa 894 milioni, registrando un aumento di circa il 60 per cento annuo;
              il legislatore è, dunque, intervenuto negli ultimi anni con provvedimenti volti ad introdurre una più stretta disciplina sulla circolazione del contante con la finalità di aumentare la tracciabilità dei movimenti finanziari, per contrastare sia il riciclaggio dei capitali sia l'evasione fiscale;
              il cosiddetto decreto-legge «salva Italia» (decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214) ha ridotto, a decorrere dal 6 dicembre 2011, da euro 2.500 ad euro 1.000, la soglia dei pagamenti in contanti e di utilizzo degli assegni bancari/postali trasferibili, nonché dei libretti al portatore;
              a seguito di tali restrizioni, il decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16 (cosiddetto decreto-legge «semplificazioni»), ha introdotto una deroga alle norme sulla limitazione del contante di acquisti effettuati da cittadini extra-Unione europea presso commercianti al minuto, nonché agenzie di viaggio e turismo ed ha disposto nuove sanzioni per i trasferimenti transfrontalieri di denaro contante. Il cosiddetto decreto-legge «semplificazioni» ha, dunque, previsto l'esonero dalla limitazione di euro 1.000 sull'utilizzo del contante per gli acquisti effettuati da turisti con cittadinanza extra-Unione europea, non residenti in Italia, presso specifici operatori;
              ulteriori restrizioni sono state inserite anche per le corresponsioni dei canoni di affitto: infatti, la legge di stabilità per il 2014 (legge n.  147 del 2013), al comma 50 dell'articolo 1, prevede che i canoni di locazione delle abitazioni non possono più essere pagati in contanti. Pertanto, indipendentemente dall'ammontare mensile del canone di locazione, per il pagamento dell'affitto devono essere utilizzati metodi di pagamenti che registrino la tracciabilità dei flussi di denaro;
              in merito alla disciplina sui pos (point of sale) il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 24 gennaio 2014 ha dato attuazione alla norma dell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, che prevede l'obbligo, a decorrere dal 1o gennaio 2014, per i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi, anche professionali, di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Il decreto del Ministero dello sviluppo economico, all'articolo 2, specifica che l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro disposti per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi;
              è importante rilevare che all'interno dell'Unione europea ben 11 Paesi non hanno fissato alcun limite all'utilizzo del contante, mentre oltre all'Italia soltanto 5 Paesi hanno introdotto una soglia massima. Nello specifico, la Grecia di euro 1.500, la Spagna di euro 2.500, il Belgio e la Francia di euro 3.000, mentre solamente il Portogallo ha stabilito la soglia massima di utilizzo di contante a euro 1.000;
              a fronte di tali interventi normativi si è aperto un importante dibattito sul futuro della moneta fisica. Nello specifico, alcuni sostengono che lo sviluppo della moneta digitale soppianterà progressivamente l'uso del circolante, degli strumenti di pagamento tradizionali, nonché ad una progressiva riduzione dell'esigenza delle banche di detenere riserve in moneta della banca centrale. Ad avviso di altri, invece, è opportuno porre l'accento sulla semplicità dell'utilizzo del contante, sulla sua minore vulnerabilità, rispetto a strumenti di pagamento più sofisticati e, soprattutto, sull'anonimità ad essa associata;
              è importante rilevare che in un mondo digitale l'uso del contante rimane un'esigenza imprescindibile per il funzionamento dell'economia e, inoltre, le evidenze empiriche non sembrano indicare una riduzione del circolante nei Paesi più industrializzati: quelli cioè che avrebbero dovuto risentire, in via principale, delle conseguenze dell'uso della moneta digitale;
              da una statistica condotta dal Fondo monetario internazionale, dalla Banca dei regolamenti internazionali e dalla Banca centrale europea emerge che tra il 1990 e il 2000 c’è stata una sostanziale invarianza del rapporto circolante/prodotto interno lordo nell'ambito dei G10 più l'Australia. Belgio, Francia e Svezia presentano una riduzione del rapporto circolante/prodotto interno lordo, mentre altri Paesi, quali l'Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, presentano un aumento dello stesso;
              un limite stringente alla circolazione del contante, così come previsto attualmente nell'ordinamento italiano, rappresenta l'ennesimo colpo a un'economia già in forte crisi, in cui la contrazione dei consumi ha penalizzato fortemente la ripresa. Senza dimenticare, infine, i costi che sostengono gli esercenti commerciali, i quali sono in tal modo costretti, loro malgrado, a cedere una fetta dei loro pagamenti agli istituti finanziari;
              se da una parte uno dei maggiori vantaggi del passaggio ad una moneta completamente elettronica porterebbe come beneficio una considerevole diminuzione delle dimensioni dell'economia sommersa e illegale, dall'altra porterebbe ad una diminuzione nonché violazione della privacy del cittadino;
              ogni movimento sarebbe dunque tracciato, senza considerare il fatto che alle compagnie che offrono servizi di carte di credito e di debito verrebbe dato un potere più grande dovuto al possesso di informazioni molto più dettagliate sui singoli utenti;
              secondo uno studio Censis del 2014, soprattutto a fronte della crisi economica, gli italiani hanno preferito tenere i soldi liquidi, a disposizione per ogni evenienza. Infatti, il valore di contanti e depositi bancari è aumentato, secondo il Censis, di 234 miliardi di euro negli ultimi 7 anni: le consistenze sono passate dai 975 miliardi di euro del 2007 a 1.209 miliardi nel 2014, con un incremento del 9,2 per cento in termini reali. La liquidità costituisce, quindi, il 30 per cento del portafoglio delle attività finanziarie delle famiglie, mentre era solo il 25 per cento nell'anno prima della crisi;
              l'Istat, nell'indagine «I consumi degli italiani», segnala che il mezzo di pagamento più diffuso tra le famiglie è il denaro contante, soprattutto nel caso degli anziani, single (95,9 per cento) o in coppia (92,8 per cento). Il 37,9 per cento delle famiglie usa il bancomat e il 10,9 per cento la carta di credito;
              la Cgia di Mestre, attraverso uno studio, ha rilevato come nel nostro Paese l'utilizzo di banconote sia sempre più in crescita. Nel 2014 la massa monetaria complessiva ha raggiunto i 164,5 miliardi di euro e l'incremento percentuale è stato del 30,4 per cento, con una variazione dell'incidenza delle banconote sul prodotto interno lordo del + 2,4 per cento, con un aumento dell'inflazione del 10 per cento;
              è stato rilevato che circa 15 milioni di italiani non hanno un proprio conto corrente presso una banca e questo comporta inevitabilmente un diffuso utilizzo di contante. Ne deriva, quindi, che, non avendo alcun rapporto con gli istituti di credito, milioni di persone non utilizzano alcuna forma di pagamento tracciabile;
              un dato importante da rilevare è che non vi è una stretta correlazione tra l'utilizzo del contante e l'evasione fiscale. Infatti, seppur nel 2010 e 2011 l'utilizzo del contante sia diminuito, l'evasione, anziché conoscere una battuta d'arresto, è aumentata;
              a conferma di tale ipotesi, infatti, tra il 2000 e il 2012, l'utilizzo del denaro è rimasto stabile fino al giugno del 2008, mentre l'evasione fiscale ha registrato delle oscillazioni fino al 2006 per poi decrescere fino al 2010. Tra il 2010 e il 2011 l'utilizzo del contante si è ulteriormente abbassato e l'evasione, invece, è salita al 16 per cento del prodotto interno lordo, per poi regredire nel 2012 sotto al 14 per cento;
              in riferimento ai costi del pos (point of sale), relativi in particolar modo all'installazione e alla gestione, risultano abbastanza elevati considerato che hanno una componente fissa e una variabile. I costi fissi coprono la disponibilità dell'apparecchiatura pos e dipendono dalle diverse funzionalità che il terminale può offrire e dal tipo di tecnologia utilizzata per il collegamento, mentre i costi variabili sono legati al numero e all'ammontare delle transazioni effettuate dalla clientela e dipendono dal tipo di circuito utilizzato;
              dagli ultimi dati ufficiali (riferiti al dicembre 2012) della Banca dei regolamenti internazionali, peraltro ripresi anche nell'appendice della relazione annuale presentata da Banca d'Italia il 31 maggio 2015, emerge che in Italia sono installati nei punti di vendita 1.501.600 terminali pos, contro 1.834.000 della Francia e 720.000 della Germania;
              per quanto riguarda l'ammontare totale in euro delle transazioni, in Francia si attestano sui 398 miliardi, in Germania sui 174 miliardi e, infine, in Italia sui 160 miliardi. Inoltre, per l'utilizzo dei bonifici emergono differenze ancora più marcate tra i tre Paesi europei considerati, anche se in questo caso è la Germania (56.600 miliardi di euro) che supera di oltre il doppio la Francia (24.100 miliardi di euro) e di circa 7 volte l'Italia (7.800 miliardi di euro);
              all'articolo 12, comma 9, del decreto-legge cosiddetto «salva Italia» viene stabilito che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Associazione bancaria italiana e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale avrebbero dovuto definire le regole generali per assicurare un'equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento;
              all'articolo 12, comma 10, del decreto-legge cosiddetto «salva Italia» viene stabilito che, in caso di mancata definizione e applicazione delle misure definite ai sensi del comma 9, le stesse dovranno essere fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
              alla luce di quanto previsto dalla normativa in vigore ed essendosi tenuti diversi incontri tra le associazioni di imprese, non è stata ancora raggiunta una sintesi su un testo che preveda una «equilibrata riduzione delle commissioni» nei tempi previsti;
              il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto 14 febbraio 2014, n.  51, ha, invece, emanato un regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, ai sensi dell'articolo 12, commi 9 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214;
              tale regolamento non ha provveduto in alcun modo a dare attuazione a quanto stabilito dall'articolo 12, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, in merito alla definizione di «regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento»;
              a febbraio 2015 il Presidente del Consiglio dei ministri Renzi ha manifestato la volontà di alzare il limite di 1.000 euro a 3.000, al fine di «allentare la briglia» in favore di una maggiore flessibilità. L'innalzamento della soglia limite per l'utilizzo del contante, ha poi precisato Renzi, sarà varato solo dopo l'adozione del decreto legislativo sulla fattura elettronica;
              il 24 aprile 2015 il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, tre decreti attuativi della riforma fiscale (legge delega n.  23 del 2014), che ora passano alle Camere per il prescritto parere, tra i quali vi è anche quello relativo all'introduzione della «fatturazione elettronica». In particolare, quest'ultimo è volto ad introdurre misure volte ad incentivare, mediante la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili, a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (iva) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti, nonché a prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;
              a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo, l'approvazione di tale decreto sancisce, quindi, la possibilità da parte dell'attuale Governo di poter rispettare l'impegno di cui a febbraio 2015 il Presidente del Consiglio dei ministri Renzi si era assunto la responsabilità in prima persona,

impegna il Governo:

          a porre in essere ogni iniziativa normativa al fine di procedere ad una revisione della disciplina attualmente in vigore in merito alla riduzione del limite per la tracciabilità e il contrasto all'uso del contante, innalzando la soglia limite dai 1000 euro ai 3000 euro, in armonia con quanto previsto negli altri principali Paesi europei;
          a dare piena attuazione alla disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, al fine di stabilire regole generali per assicurare un'equilibrata riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, proseguendo celermente nella convocazione e nella tenuta dei tavoli tecnici presso il Ministero dello sviluppo economico, al fine di promuovere accordi fra sistema bancario e le associazioni imprenditoriali, volti all'abbattimento dei costi di gestione dei pos, assumendo iniziative per prevedere anche forme di defiscalizzazione degli oneri connessi all'installazione ed alla gestione dei dispositivi sotto forma di credito d'imposta;
          ad assumere iniziative per prevedere l'innalzamento dell'importo minimo oltre il quale si applica l'obbligo di accettare pagamenti elettronici o l'esclusione temporanea dal provvedimento dei settori di attività a basso margine di redditività, individuati attraverso apposito tavolo cui partecipino il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e le parti sociali;
          ad assumere iniziative volte a incrementare la trasparenza delle diverse proposte commerciali delle banche, anche attraverso la pubblicizzazione dei valori delle commissioni interbancarie delle diverse banche.
(1-00886) «Brunetta, Palese, Occhiuto».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)