XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 30 settembre 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 30 settembre 2015.

      Aiello, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Busin, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Centemero, Chaouki, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Dieni, Epifani, Faraone, Fauttilli, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galati, Giampaolo Galli, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Grande, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marotta, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pagano, Pes, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Quartapelle Procopio, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Santerini, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sorial, Stumpo, Tofalo, Turco, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zampa, Zanetti.

(alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Aiello, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Busin, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Centemero, Chaouki, Cicchitto, Cimbro, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Dieni, Epifani, Faraone, Fauttilli, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galati, Giampaolo Galli, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Grande, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marotta, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pagano, Pes, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Quartapelle Procopio, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Santerini, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sorial, Stumpo, Tofalo, Turco, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zampa, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 29 settembre 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          MAZZOLI ed altri: «Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n.  77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale» (3333);
          PALMIZIO: «Disposizioni per la stipula di un protocollo di intesa per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico» (3334).

      Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

      In data 29 settembre 2015 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:
      dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze:
          «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta a Roma il 1o aprile 2015» (3329);
          «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015» (3330);
          «Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015» (3331);
          «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015» (3332).

      Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

          I Commissione (Affari costituzionali):
      INCERTI ed altri: «Legge quadro per la parità tra i sessi e contro le discriminazioni di genere» (2720) Parere delle Commissioni II, III, V, VI, VII, IX, X, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
      SORIAL ed altri: «Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni» (3220) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

          VII Commissione (Cultura):
      VIGNALI ed altri: «Concessione agli allievi dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati di un contributo per l'acquisto dello strumento musicale» (3311) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

          XII Commissione (Affari sociali):
      SORIAL ed altri: «Istituzione della figura professionale di operatore shiatsu» (3221) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, VII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministero dell'interno.

      Il Ministero dell'interno, con lettera in data 23 settembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n.  67, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1997, n.  135, le relazioni, presentate dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo, sui programmi di lavoro e sulle opere pubbliche intrapresi nell'anno 2014 e finanziati con i contributi erariali di cui al medesimo articolo 3, comma 1, relativi a lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana.

      Queste relazioni sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio), alla VII Commissione (Cultura), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 29 settembre 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio - Gestire la crisi dei rifugiati: misure operative, finanziarie e giuridiche immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione (COM(2015) 490 final), corredata dai relativi allegati (da COM(2015) 490 final - Annex 1 a COM(2015) 490 final - Annex 7), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

      Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 29 settembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n.  234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

      Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

      Il Ministero dell'interno, con lettere in data 23 settembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Assisi (Perugia), Beverino (La Spezia), Casarza Ligure (Genova), Griante (Como), Mondavio (Pesaro-Urbino), Oderzo (Treviso), Sanarica (Lecce) e San Prisco (Caserta).

      Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dalla provincia autonoma di Bolzano.

      La difensora civica della provincia autonoma di Bolzano, con lettera in data 23 settembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n.  127, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2014 (Doc. CXXVIII, n.  37).

      Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA (A.C. 3012-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CAUSI E BENAMATI; MARCO DI STEFANO ED ALTRI; MORETTO ED ALTRI; COLLETTI ED ALTRI; VIGNALI; RUSSO ED ALTRI; SIMONETTI ED ALTRI (A.C. 2437-2469-2684-2708-2733-3025-3060)

A.C. 3012-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sull'emendamento 18.600 delle Commissioni.

A.C. 3012-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 8.
(Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici).

      1. Dopo l'articolo 145 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, è inserito il seguente:
      «Art. 145-bis. – (Valore probatorio delle cosiddette “scatole nere” e di altri dispositivi elettronici). – 1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.
      2. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati “provider di telematica assicurativa”, i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.
      3. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici nonché delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi provider di telematica assicurativa, sono determinate dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, e successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità.
      4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del provider di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, e successive modificazioni, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.
      5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n.  196 del 2003. Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo, è fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.
      6. È fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.
(Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici).

      Al comma 1, capoverso Art. 145-bis sopprimere il comma 1.
8. 1. (ex 8. 12) Colletti.

      Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

      1. All'assicurato che abbia fatto installare dispositivi elettronici ai sensi dell'articolo 132-ter, lettere b), e c), deve essere garantito, su sua richiesta, l'accesso ai dati da essi registrati.
8. 2. (ex 8. 14) Da Villa.

      Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 1, sostituire le parole da: le risultanze del dispositivo fino a la manomissione del predetto dispositivo, con le seguenti: le risultanze del dispositivo, nei procedimenti civili, sono liberamente apprezzate dal giudice fatto salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo.
*8. 3. (ex 8. 23) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

      Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 1, sostituire le parole da: le risultanze del dispositivo fino a: la manomissione del predetto dispositivo, con le seguenti: le risultanze del dispositivo, nei procedimenti civili, sono liberamente apprezzate dal giudice fatto salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo.
*8. 4. (ex 8. 25) Colletti, Pesco, Vallascas.

      Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 1, sostituire le parole: formano piena prova, con le seguenti: possono fornire prova.
8. 5. (ex 8.18) Allasia, Busin.

      Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 1, sopprimere le parole:, nei procedimenti civili,.
8. 6. (ex 8. 30) Pagano.

      Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 1, dopo le parole: dei fatti a cui esse si riferiscono, aggiungere le seguenti: solo nel caso in cui sia garantita la non alterabilità dei dati durante la loro trasmissione ai provider, di cui al successivo comma 2 e.
8. 7. (ex 8. 17) Allasia, Busin.

      Al comma 1, capoverso Art. 145-bis comma 1, sostituire le parole: salvo che
la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo, con le seguenti: se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti medesimi.
*8. 8. (ex 8. 15 e 8. 44) Vignali, Pizzolante, Pagano.

      Al comma 1, capoverso Art. 145-bis comma 1, sostituire le parole: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo, con le seguenti: se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti medesimi.
*8. 9. (ex 8. 16) Allasia, Busin.

      Al comma 1, capoverso Art. 145-bis comma 1, sostituire le parole: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo, con le seguenti: se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti medesimi.
*8. 10. (ex 8. 21) Locatelli.

      Al comma 1, capoverso Art. 145-bis comma 1, sostituire le parole: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo, con le seguenti: se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti medesimi.
*8. 11. (ex 8. 22) Pastorelli.

      Al comma 1, capoverso Art. 145-bis comma 1, sostituire le parole: salvo che
la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo, con le seguenti: se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti medesimi.
*8. 12. (ex 8. 38) Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.

      Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 1, sostituire le parole: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. con le seguenti: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca in modo specifico il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo oppure la manomissione.
8. 14. (ex 8. 42) Paglia, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

      Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 2, sostituire le parole: «provider di telematica assicurativa», i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi con le seguenti: provider scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'I.V.ASS.
      Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano, le parole: provider di telematica assicurativa con la seguente: provider.
*8. 15. (ex 8. 51) Allasia, Busin.

      Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 2, sostituire le parole: «provider di telematica assicurativa», i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi con le seguenti: provider scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'I.V.ASS.

      Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano, le parole: provider di telematica assicurativa con la seguente: provider.
*8. 16. (ex 8. 52 e 8. 69) Pizzolante, Vignali, Pagano.

      Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 2, sostituire le parole: «provider di telematica assicurativa», i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi con le seguenti: provider scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'I.V.ASS.

      Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: provider di telematica assicurativa con la seguente: provider.
*8. 17. (ex 8. 54) Locatelli, Pastorelli.

      Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 2, sostituire le parole: «provider di telematica assicurativa», i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS
da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi con le seguenti: provider scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'I.V.ASS.

      Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: provider di telematica assicurativa con le seguenti: provider.
*8. 18. (ex 8. 55) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

      Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 2, sostituire le parole: «provider di telematica assicurativa», i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi con le seguenti: provider scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'I.V.ASS.

      Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano, le parole: provider di telematica assicurativa con la seguente: provider.
*8. 20. (ex 8. 66) Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.

      Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 2, sostituire le parole: telematica assicurativa con le seguenti: telematica satellitare.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso:
          al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
e, limitatamente al segnale di localizzazione satellitare associato al veicolo, alla struttura tecnica del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495;
          sostituire, ovunque ricorrano, le parole: telematica assicurativa con le seguenti: telematica satellitare.
          al comma 4, sostituire le parole: di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo con le seguenti:, il cui importo è da determinarsi in funzione dei dispositivi installati, se si tratta di provider di telematica satellitare, o di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo se si tratta di compagnie assicuratrici,;
          al comma 5:
              primo periodo, sostituire le parole:
sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle con le seguenti:, di cui al comma 2, sono trattati conformemente alle;
              secondo periodo, sostituire le parole: L'impresa di assicurazione è titolare con le seguenti: I soggetti di cui al comma 2 sono titolari;
              terzo periodo, dopo le parole: a essa collegati, aggiungere le seguenti: in assenza di specifico consenso scritto da parte del soggetto interessato;
8. 22. (ex 8. 2) Catalano, Galgano, Sottanelli.

      Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: I dati delle cosiddette «scatole nere», relativi all'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza direttamente dall'IVASS e dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, e successive modificazioni, attraverso un'apposita Banca dati, istituita presso l'IVASS, cui è consentito l'accesso alla impresa di assicurazione limitatamente all'estrazione dei dati rilevanti ai fini nella determinazione delle responsabilità in caso di sinistro che, in ogni caso, sono da questa utilizzati nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196. Con regolamento dell'IVASS, da emanarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle finanze e il Garante per la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità di funzionamento della Banca dati alla cui istituzione si provvede con oneri a carico delle imprese assicurative;

      Conseguentemente sopprimere il comma 5.
8. 23. (ex 8. 74) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

      Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: L'impresa di assicurazione è titolare con le seguenti: I soggetti di cui al comma 2 sono titolari;
8. 450. Pagano.

      Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 5, terzo periodo, dopo le parole: soggetti a essa collegati, aggiungere le seguenti: ai fini attuativi dell'articolo 32, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 5, terzo periodo sostituire le parole: continuativa o comunque sproporzionata con le seguenti: non accurata, non pertinente ed eccedente,.
8. 24. (ex 8. 11) Sottanelli, Galgano.

      Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: In caso di liberatoria in merito alla trattazione dei dati personali in favore dell'impresa di assicurazione, l'assicurato può in qualsiasi momento recedere dall'autorizzazione all'utilizzo di tali dati.
8. 25. (ex 8. 70) Allasia, Busin.

      Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

      1. Il Comma 1 dell'articolo 146 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209 è sostituito dal seguente:

      «1. Fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati, nonché ai titolari delle imprese che provvedono alla riparazione dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito, il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano».
8. 0400. (ex 8. 72). Allasia, Busin, Simonetti.

      Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

      1. Al comma 1 dell'articolo 146 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, dopo le parole: «ai contraenti
ed ai danneggiati» sono inserite le seguenti: «nonché ai titolari delle imprese che provvedono alle riparazioni dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito».
*8. 01. (ex 8. 01) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

      Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

      1. Al comma 1 dell'articolo 146 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, dopo le parole: «ai contraenti ed ai danneggiati» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai titolari delle imprese che provvedono alle riparazioni dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito».
*8. 02. (ex 8. 02 e 8. 03) Colletti.

A.C. 3012-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 9.
(Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative).

      1. Il primo periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, è sostituito dal seguente: «Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di anomalia definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, o altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del presente codice o siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.».
      1-bis. All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1-bis è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
      «g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27»;
          b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
      «1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.  689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 193».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.
(Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative).

      Al comma 1, premettere il seguente:

      01. Al comma 1, dell'articolo 148, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, l'ultimo periodo è soppresso;

      Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      «1-bis. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il comma 4, è sostituito dal seguente:

      4. L'impresa di assicurazione è tenuta a richiedere le informazioni relative alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti ed alla targa di immatricolazione o ad altro analogo segno distintivo, ai competenti organi di polizia, fermi restando i termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso. Gli organi di polizia trasmettono tempestivamente le informazioni acquisite all'impresa di assicurazione al fine di consentire il rispetto dei termini prescritti»;
          b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni. In tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi;
          c) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

      «11-bis. Fermi restando i termini previsti dal presente articolo, l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno di cui al comma 1 viene effettuata anche nei confronti del veicolo del responsabile civile al fine di accertare la relazione causale rispetto ai danni per i quali è stata presentata richiesta di risarcimento. I relativi dati sono comunicati alla banca dati sinistri istituita presso l'IVASS di cui all'articolo 135».
9. 1. (ex 9. 10) Allasia, Busin, Simonetti.

      Al comma 1, premettere il seguente:

      «01. All'articolo 148 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1:
          1) la parola: “sessanta” è sostituita dalla seguente: “quaranta” e la parola: “trenta” è sostituita dalla seguente: “venti”;
          2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno è risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto dell'utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e di reimmatricolazione nonché della tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale è determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore”.
          b) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta, e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato le necessarie integrazioni. In tal caso, i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi”;
          c) al comma 10, dopo la parola: “interessi,” sono inserite le seguenti: “o quando non sia effettuata alcuna offerta,”».
9. 2. (ex 9. 8) Colletti.

      Al comma 1, premettere il seguente:
      01. Al comma 1 dell'articolo 148 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno viene risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e reimmatricolazione e tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale viene determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore.
*9. 3. (ex 9. 7) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

      Al comma 1, premettere il seguente:
      01. Al comma 1 dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, è aggiunto in fine il seguente periodo: ”Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno viene risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e reimmatricolazione e tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale viene determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore.
*9. 4. (ex 9. 9) Colletti, Pesco, Vallascas.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta, e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato le necessarie integrazioni. In tale caso, i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi»;
          b) al comma 10, dopo la parola: «interessi,» sono inserite le seguenti: «o quando non sia formulata alcuna offerta,»;
          c) è aggiunto in fine il seguente comma:

      «11-bis. Le imprese di assicurazione comunicano all'assicurato l'estratto conto dell'avvenuto risarcimento del danno liquidato al danneggiato o agli altri aventi diritto».
9. 5. (ex 9. 34) Colletti.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni fraudolenti, nonché di garantire l'autenticità dei documenti probatori in caso di danno a cose, all'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n.  209 del 2005, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, quarto periodo, le parole da: «Il danneggiato può procedere» fino alla fine del comma sono sostituite delle seguenti: «La riparazione delle cose danneggiate può avvenire solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, passato il quale in capo al danneggiato ricade solo l'obbligo di provare il danneggiamento nei modi stabiliti al comma 1-bis.»;
          b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
      «1-bis. Qualora l'impresa assicuratrice non abbia proceduto alla ispezione nei tempi indicati al comma 1, il danneggiato, ai fini di ricevere l'offerta risarcitoria, deve presentare idonea documentazione probatoria e fotografica relativa al danno, in formato digitale certificato».
      1-ter. L'IVASS, con proprio regolamento, stabilisce i contenuti, le modalità e i tempi di trasmissione della documentazione di cui all'articolo 148, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo n.  209 del 2005, come introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
9. 6. (ex 9. 35) Luigi Di Maio, Pesco, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Vallascas, Ruocco.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      «1-bis. Al comma 2 dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, è aggiunto in fine il seguente periodo: “ il diritto al risarcimento del danno alla persona derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è personale e non è cedibile a terzi”».
9. 7. (ex 9. 31) Pagano.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      «1-bis. Al terzo periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, le parole “Entro trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “Entro novanta giorni”».
9. 8. (ex 9. 30). Pagano.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. All'articolo 2947 del codice civile, dopo le parole: «due anni» sono inserite le seguenti: «In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore».
9. 9. (ex 9. 25) Sottanelli, Galgano.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Il quinto periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, è sostituito dal seguente: «Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura».
9. 10. (ex 9. 3) Sottanelli, Galgano.

      Al comma 1-bis, lettera b), capoverso 1-quinquies sostituire le parole da: l'applicazione della sanzione fino alla fine del capoverso con le seguenti: l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 841,00 a euro 3.366,00. La sanzione è ridotta di un quarto quando l'assicurazione r.c. auto è resa operante nei 15 giorni successivi al termine di cui all'articolo 1901, comma 2, del codice civile. La sanzione amministrativa è altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, previa l'autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo, previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della suddetta sanzione minima edittale. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. Si applicano in ogni caso gli articoli 202, 202-bis e 203 del presente codice”.

      Conseguentemente, dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:
      1-ter. Il comma 3 dell'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, è abrogato.
      1-quater. I commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies dell'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, sono abrogati.
9. 11. (ex 9. 20) Sottanelli, Galgano, Catalano.

      Al comma 1-bis, capoverso 1-quinquies, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 193 con le seguenti: da 1.000 a 4.000 euro e l'arresto da sei mesi a un anno.
9. 400. Caparini, Allasia, Busin.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      1-ter All'articolo 2947 del codice civile, dopo le parole: «due anni» sono inserite le seguenti parole: «In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore»
*9. 401. Sottanelli, Galgano.

      Aggiungere in fine il seguente comma:

      1-ter. All'articolo 2947 del codice civile, dopo le parole: «due anni» sono inserite le seguenti parole: «In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore».
*9. 402. Polidori, Sandra Savino.

      Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

      1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che avrà l'obbligo di dame comunicazione all'altra compagnia»;
          b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La richiesta di risarcimento di cui al comma 1 riguarda esclusivamente i danni al veicolo. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato, come disciplinato dall'articolo 141».
9. 01. (ex 9. 05) Colletti.

      Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

      1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente: «1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal qual siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che ha l'obbligo di darne comunicazione all'altra compagnia».
9. 02. (ex 9. 04) Colletti, Pesco.

      Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

      1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n.  209, il comma 1 è sostituito dal seguente:

      1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, ferma restando l'esperibilità delle azioni ordinarie nei confronti del responsabile civile e dell'assicuratore di quest'ultimo, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento anche all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
9. 03. (ex 9. 07) Luigi Di Maio, Pesco, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Vallascas, Ruocco.

      Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

      1. Al comma 1, dell'articolo 149 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, dopo le parole «veicolo utilizzato», sono inserite le seguenti: «entro novanta giorni dal verificarsi del sinistro. Decorso tale termine il danneggiato decade dal diritto di utilizzare la procedura di cui al presente articolo».
9. 04. (ex 9. 01) Colletti, Pesco, Vallascas, Palma.

      Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

      1. Al comma 1 dell'articolo 149 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, la parola «devono» è sostituita dalla seguente «possono».
9. 05. (ex 9. 06) Colletti.

A.C. 3012-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 10.
(Trasparenza delle procedure di risarcimento).

      1. Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, è inserito il seguente:
      «Art. 149-bis. – (Trasparenza delle procedure di risarcimento). – 1. In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.  122, che ha eseguito le riparazioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.
(Trasparenza delle procedure di risarcimento).

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Trasparenza delle procedure di risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta).

      1. Al Codice delle Assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, dopo l'articolo 142-ter, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).

      1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma spe- cifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.
      2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 c.c., con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.
      3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
      4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.
      5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.
      6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al «fermo tecnico» del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.

*10. 1. (ex 10. 6 e 10. 14) Pizzolante, Vignali.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Trasparenza delle procedure di risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta).

      1. Al Codice delle Assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, dopo l'articolo 142-ter, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).

      1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.
      2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.
      3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
      4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della
copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.
      5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.
      6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al «fermo tecnico» del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.
*10. 2. (ex 10. 8) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Trasparenza delle procedure di risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta).

      1. Al Codice delle Assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, dopo l'articolo 142-ter, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).

      1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.
      2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.
      3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
      4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.
      5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.
      6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al «fermo tecnico» del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.

*10. 3. (ex 10. 9) Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Trasparenza delle procedure di risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta).

      1. Al Codice delle Assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, dopo l'articolo 142-ter, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).

      1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.
      2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 c.c., con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.
      3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
      4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui
al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.
      5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.
      6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al «fermo tecnico» del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.
*10. 4. (ex 10. 10) Pastorelli.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Trasparenza delle procedure di risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta).

      1. Al Codice delle Assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, dopo l'articolo 142-ter, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).

      1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.
      2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 c.c., con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.
      3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
      4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.
      5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.
      6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al «fermo tecnico» del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.

*10. 5. (ex 10. 15) Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Trasparenza delle procedure di risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta).

      1. Al Codice delle Assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, dopo l'articolo 142-ter, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).

      1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.
      2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 c.c., con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.
      3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
      4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui
al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.
      5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.
      6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al «fermo tecnico» del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.
*10. 6. (ex 10. 47) Locatelli.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

      1. Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, è inserito il seguente:

Art. 149-bis.

      1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.
      2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione dei relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.
      3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
      4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.
      5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.
      6. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al fermo tecnico del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.
      7. Risultano inoltre comprese le spese di perizia di competenza del perito che il contraente di polizza avrà scelto e nominato, nonché la quota parte delle competenze del terzo perito a carico del contraente.
10. 7. (ex 10. 3) Allasia, Busin, Simonetti.

      Al comma 1, capoverso 149-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

      1-bis. Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno viene risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione reimmatricolazione e tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale viene determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, di riviste di settore.
10. 8. (ex 10. 29) Colletti.

      Al comma 1, capoverso Art. 149-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

      1-bis. Qualora chi abbia stipulato un contratto che preveda il risarcimento in forma specifica non intenda avvalersi di tale facoltà, in caso di sinistro che venga risarcito dall'impresa con la quale ha stipulato il contratto è tenuto a rimborsare a quest'ultima lo sconto maturato nell'annualità in corso al momento del verificarsi del sinistro.
*10. 9. (ex 10. 35) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

      Al comma 1, capoverso Art. 149-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

      1-bis. Qualora chi abbia stipulato un contratto che preveda il risarcimento in forma specifica non intenda avvalersi di una tale facoltà, in caso di sinistro che venga risarcito dall'impresa con la quale ha stipulato il contratto è tenuto a rimborsare a quest'ultima lo sconto maturato nell'annualità in corso al momento del verificarsi del sinistro.
*10. 10. (ex 10. 45) Colletti, Pesco, Vallascas.

      Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Valore commerciale dei veicoli danneggiati).

      1. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie.
*10. 01. (ex 10. 06) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

      Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Valore commerciale dei veicoli danneggiati).

      1. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie.
*10. 02. (ex 10. 09) Pastorelli.

      Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Valore commerciale dei veicoli danneggiati).

      1. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie.
*10. 03. (ex 10. 010) Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

      Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Valore commerciale dei veicoli danneggiati).

      1. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione, incrementato delle spese accessorie.
*10. 04. (ex 10. 015) Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.

      Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Valore commerciale dei veicoli danneggiati).

      1. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie.
*10. 0400. (ex 10. 43) Allasia, Busin.

      Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Valore commerciale dei veicoli danneggiati).

      1. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione, incrementato delle spese accessorie.
*10. 05. (ex 10. 021 e 10. 022). Pagano, Vignali, Pizzolante.

      Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Valore commerciale dei veicoli danneggiati).

      1. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione, incrementato delle spese accessorie.
*10. 06. (ex 10. 023) Locatelli.

      Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

      1. All'articolo 76 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

      1-bis. La funzione di amministrazione, direzione o controllo in un'impresa di assicurazione o riassicurazione non è compatibile con lo svolgimento di qualsiasi funzione, con la sussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale presso altre società di assicurazione o di riassicurazione, loro controllate o controllanti, tale da compromettere l'indipendenza.
10. 08. (ex 10. 019) Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Vallascas.

      Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

      Dopo l'articolo 150-bis del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, è inserito il seguente:
      «Art. 150-bis.1 – (Risarcimento in forma specifica) – 1. Nel caso di sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149, ove non vi siano state lesioni alle persone, è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica dei danni materiali subiti dal veicolo ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile. Al danneggiato compete sempre il risarcimento delle ulteriori voci di danno quali la svalutazione commerciale, il fermo tecnico e il nolo di eventuale mezzo sostitutivo. Al danneggiato, non potranno essere in ogni caso richiesti pagamenti a titolo di franchigia o scoperto.
      2. La compagnia, in assenza di responsabilità concorsuale e quando non risulta eccessivamente oneroso ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, risarcisce il danno al veicolo in forma specifica facendo eseguire la riparazione dei danni presso carrozzerie convenzionate.
      3. La compagnia risponde dell'operato del proprio prestatore d'opera in solido con questo ed è tenuta, sempre in solido con il medesimo prestatore d'opera, a fornire ulteriore garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, ferma restando quella di legge per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria.
      4. L'assicuratore dovrà fornire al danneggiato, fin dal momento in cui offre la riparazione in forma specifica, informativa scritta contenente gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori. L'informativa al danneggiato deve chiarire le modalità di effettuazione delle riparazioni precisando se le stesse verranno effettuate mediante l'utilizzo di ricambi originali cioè prodotti dalla casa automobilistica compatibili e, per i danni ai soli lamierati, se ne verrà effettuata la sostituzione o la riparazione per il caso di danneggiamenti esterni, se la riparazione avverrà mediante interventi di raddrizzatura a freddo ovvero attraverso riverniciatura completa.
      5. Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emetterà e consegnerà al danneggiato, ai fini della decorrenza della garanzia biennale, fattura/ricevuta fiscale intestata al danneggiato con l'indicazione che il pagamento verrà effettuato a mezzo rimessa diretta da parte della impresa assicuratrice; la fattura dovrà contenere, inoltre, l'analitica indicazione dei lavori svolti che devono corrispondere a quanto indicato nell'informativa di cui al punto che precede, oltre che l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati con la esplicita indicazione dell'utilizzo o meno di materiale marchiato dalla casa madre anziché compatibile.
      6. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società d'intermediazione per la riparazione dei veicoli.».
*10. 09. (ex 10. 05) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

      Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

      Dopo l'articolo 150-bis del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n.  209 è inserito il seguente:

Art. 150-bis.1.
(Risarcimento in forma specifica).

      1. Nel caso di sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149, ove non vi siano state lesioni alle persone, è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica dei danni materiali subiti al veicolo ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile. Al danneggiato, se e in quanto dovuto, compete inoltre il risarcimento delle ulteriori voci di danno quali svalutazione commerciale, fermo tecnico e nolo di eventuale mezzo sostitutivo. Al danneggiato non potranno essere in ogni caso richiesti pagamenti a titolo di franchigia o scoperto.
      2. La compagnia, in assenza di responsabilità concorsuale e quando non risulta eccessivamente oneroso ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, risarcisce il danno al veicolo in forma specifica facendo eseguire la riparazione dei danni presso carrozzerie convenzionate.
      3. La compagnia risponde dell'operato del proprio prestatore d'opera in solido col medesimo ed è tenuta a fornire, sempre in solido con il proprio riparatore fiduciario, ulteriore garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, fermo restando quella di legge per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria.
      4. L'assicuratore dovrà fornire al danneggiato, fin dal momento in cui offre la riparazione in forma specifica, informativa scritta contenente gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori L'informativa al danneggiato deve chiarire le modalità di effettuazione delle riparazioni precisando se le stesse verranno effettuate mediante l'utilizzo di ricambi originali cioè prodotti dalla casa automobilistica o compatibili e, per i danni ai soli lamierati, se ne verrà effettuata la sostituzione o la riparazione, o per il caso di danneggiamenti esterni, se la riparazione avverrà mediante interventi di raddrizzatura a freddo piuttosto che attraverso riverniciatura completa.
      5. Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emetterà e consegnerà al danneggiato ai fini della garanzia biennale fattura/ricevuta fiscale intestata al danneggiato, con l'indicazione che il pagamento verrà effettuato dalla impresa assicuratrice, con l'analitica indicazione dei lavori svolti che devono corrispondere per qualità a quanto indicato nell'informativa, oltre che con l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati con la esplicita indicazione dell'utilizzo o meno di materiale marchiato dalla casa madre anziché compatibile.
      6. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società d'intermediazione per la riparazione dei veicoli.

*10. 0401. (vedi 10. 26 Russo). Colletti.

      Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
      «Art. 10-bis. L'articolo 156, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, è sostituito dal seguente:

Art. 156.
(Attività peritale).

      1. L'attività professionale di perito automobilistico per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157.
      2. Le imprese di assicurazione possono effettuare l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti esclusivamente mediante l'attività professionale di periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157.
      3. Nell'esecuzione dell'incarico i periti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza e devono agire in condizioni di terzietà e di autonomia, in modo che il loro giudizio non sia condizionato da conflitti di interesse, compresi quelli di natura economica o personale.
      4. Resta ferma la facoltà da parte del danneggiato di designare un perito di propria fiducia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157 al fine di effettuare l'accertamento e la stima dei danni subiti, con l'obbligo di allegare ai documenti da fornire all'impresa di assicurazione la documentazione relativa al compenso professionale per l'opera svolta.
      5. La perizia, eseguita in remoto o in loco, deve mantenere il suo carattere contraddittorio in tutte le operazioni necessarie alla riparazione dei veicoli.
      6. In ottemperanza alle disposizioni contenute nel comma precedente, ciascuna perizia è costituita dalla valutazione dettagliata del tempo richiesto per ciascuna operazione, firmata dal perito automobilistico e ogni qual volta possibile concordata con l'autoriparatore. Nell'ipotesi in cui la perizia sia effettuata in presenza del solo proprietario del veicolo, la firma dell'eventuale verbale peritale non pregiudica il diritto dell'autoriparatore ad avere la perizia in contraddittorio. In questo caso il perito presenta il suo calcolo all'autoriparatore designato dal proprietario del veicolo per avviare la discussione in contraddittorio.
      7. In caso di controversia tra il perito automobilistico e l'autoriparatore si applica la normativa vigente in materia.
      8. Affinché il perito possa espletare il proprio mandato con professionalità e diligenza si stabilisce che, anche in caso di contrattazione con la compagnia assicuratrice, il costo minimo della parcella per singola prestazione non può essere inferiore al costo della tariffa oraria professionale stabilita dal Collegio o dall'ordine di appartenenza del professionista nominato.
10. 010. (ex 10. 032) Allasia, Busin, Simonetti.

      Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

      1. All'articolo 156 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, al comma 1 la parola: «direttamente» è soppressa e dopo la parola: «natanti» sono aggiunte le seguenti: «esclusivamente attraverso l'opera di periti iscritti nel albo di cui all'articolo 157».
      2. Dopo l'articolo 156 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n.  209 è aggiunto il seguente:

Art. 156-bis.

      1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza nei rapporti fra professionisti ed imprese assicuratrici, è istituita presso l'IVASS una commissione paritetica composta da rappresentanti delle imprese assicurative e da rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei professionisti fiduciari. In caso d'interferenze di carattere extratecnico l'Ivass provvede a diffidare la committenza fatta salva l'applicazione dei procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 319 codice delle assicurazioni.
10. 011. (ex 10. 017) Colletti, Pesco, Vallascas.

      Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art.10-bis.

      1. Al comma 1 dell'articolo 156 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n.  209 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
          1) la parola: «direttamente» è soppressa;
          2) dopo la parola: «natanti» sono inserite le seguenti: «esclusivamente at
traverso l'opera di periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157».
*10. 012. (ex 10. 03) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

      Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art.10-bis.

      1. Al comma 2 dell'articolo 156 del Codice delle assicurazioni private di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005 n.  209 sono apportate le seguenti modificazioni:
          1) la parola: «direttamente» è soppressa;
          2) dopo la parola: «natanti» sono aggiunte le seguenti: «esclusivamente attraverso l'opera di periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157».
*10. 013. (ex 10. 026) Vignali.

      Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Terzietà del fiduciario assicurativo).

      1. Dopo l'articolo 156 del codice delle associazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209 è aggiunto il seguente:

Art. 156-bis.

      1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza nei rapporti fra professionisti ed imprese assicuratrici, è istituita presso l'IVASS una commissione paritetica composta da rappresentanti delle imprese assicurative e da rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei professionisti fiduciari. In caso d'interferenze di carattere extratecnico l'IVASS provvede a diffidare la committenza fatta salva l'applicazione dei procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 319.
10. 014. (ex 10. 04) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

      Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di cancellazione dal ruolo dei periti assicurativi).

      1. All'articolo 159 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n.  209, al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
          «e-bis) la sussistenza di situazioni di conflitti di interesse.»

      2. L'IVASS, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, individua le situazioni di conflitto d'interesse rilevanti ai fini della cancellazione dal ruolo, di cui alla lettera e-bis dell'articolo 159 del codice di cui al decreto legislativo n.  209 del 2005, come introdotta dal comma 1 del presente articolo.
10. 015. (ex 10. 020) Luigi Di Maio, Pesco, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Vallascas, Ruocco.

      Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 170 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n.  209, in materia di divieto di abbinamento).

      1. All'articolo 170 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n.  209, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il comma 3 è abrogato;
          b) al comma 4, le parole: «ai sensi dei commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 2».
10. 016. (ex 10. 018) Luigi Di Maio, Pesco, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Vallascas, Ruocco.

A.C. 3012-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 11.
(Allineamento della durata delle assicurazioni a copertura dei rischi accessori alla durata dell'assicurazione a copertura del rischio principale).

      1. All'articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica, a richiesta dell'assicurato, anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.
(Allineamento della durata delle assicurazioni a copertura dei rischi accessori alla durata dell'assicurazione a copertura del rischio principale).

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 11. – (Allineamento della durata delle assicurazioni a copertura dei rischi accessori alla durata dell'assicurazione a copertura del rischio principale). 1. All'articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, qualora lo stesso contratto garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori».
      2. Le imprese di assicurazione possono proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi nel proprio sito internet. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, dell'importo risultante dalla somma dei premi per la responsabilità civile verso terzi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti incassati nella regione dalla medesima impresa nell'anno precedente per il profilo di rischio corrispondente alla classe di merito unificata del contraente, divisa per il numero di assicurati nella medesima classe di merito e nella stessa regione.
      3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono individuate le aree del territorio nazionale per le quali il passaggio da una classe di rischio a quella inferiore determina uno sconto in misura maggiorata rispetto a quello praticato dalla medesima impresa nell'intero territorio nazionale nella medesima circostanza. Con il decreto sono altresì individuati la misura della maggiorazione, nonché i criteri per il passaggio tra le classi di rischio anche in caso di trasferimento dell'assicurato presso un'altra impresa o di assicurazione di un diverso veicolo da parte dell'assicurato.
11. 1. (ex 11. 1.) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 11. – (Allineamento della durata delle assicurazioni a copertura dei rischi accessori alla durata dell'assicurazione a copertura del rischio principale). 1. All'articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n.  209, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'impresa di assicurazione è tenuta a comunicare al contraente, con preavviso di almeno trenta giorni, la scadenza del contratto, il premio applicato per il rinnovo e le modalità di gestione del rapporto contrattuale assicurativo in via telematica, di cui all'articolo 38-bis del regolamento dell'ISVAP 26 maggio 2010, n.  35, nonché a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza»;
          b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

      1-bis. È valutata ai fini dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, e successive modificazioni, qualsiasi manifestazione di volontà, ovvero fatto concludente, da parte delle imprese di assicurazione che renda impossibile all'assicurato di rinnovare il contratto, salvo quanto disposto dal comma 1-quater.
      1-ter. Ai fini dell'obbligo a contrarre, incluso il caso di rinnovo, hanno natura discriminatoria le condizioni basate sulla territorialità, il sesso e la minore età del contraente.
      1-quater. Nei casi di cui all'articolo 642 del codice penale non sussiste l'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1.
11. 2. (ex 11. 2) Luigi Di Maio, Pesco, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Vallascas, Ruocco.

      Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: a richiesta dell'assicurato.
*11. 3. (ex* 11. 4.) Allasia, Busin.

      Al comma 1, capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole: a richiesta dell'assicurato.
*11. 4. (ex *11. 5.) Sottanelli, Galgano.

A.C. 3012-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 12.
(Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale).

      1. Alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.
(Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale).

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale).

      1. La lettera e) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148, è sostituita dalla seguente: «e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. A tale adempimento corrisponde l'obbligo a contrarre posto a carico delle compagnie di assicurazione. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti. Ai Consigli Nazionali è riconosciuta, altresì, la possibilità di stipulare polizze collettive valide per la generalità degli iscritti, la cui attivazione è subordinata all'accettazione volontaria del singolo professionista. Con successivo decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e i Consigli nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni regolamentate interessate, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni anzi dette, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura».
12. 1. (ex 12. 8.) Pellegrino, Ricciatti.

      Al comma 1, sostituire dopo le parole: In ogni caso aggiungere le seguenti: di cessazione dell'attività professionale,.
12. 2. (ex 12. 7) Pagano.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) dopo la parola: «riscontro» sono aggiunte le seguenti: «ad opera di specialista»;
          b) dopo le parole: «da cui risulti» sono aggiunte le seguenti: «clinicamente o»;
          c) è aggiunto infine il seguente periodo: «È fatto divieto di svolgere attività medico-legale di parte, al medico nei casi in cui, a qualsiasi titolo sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura. Tali circostanze costituiscono ragione d'impedimento ad accettare incarichi di Perito o di Consulente Tecnico d'Ufficio in procedimenti giudiziari».
12. 3. (ex 12. 9) Vignali.

A.C. 3012-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 13.
(Interventi di coordinamento in materia assicurativa).

      1. I commi 3 e 4 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, sono abrogati.
      2. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 128, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
          «b-bis) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modificazioni, un importo minimo di copertura pari a euro 15.000.000 per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a euro 1.000.000 per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati»;
          b) all'articolo 135, il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri gestiti, compresi i sinistri gestiti in qualità di impresa designata ai sensi dell'articolo 286, nonché i sinistri gestiti dall'Ufficio centrale italiano ai sensi dell'articolo 125, comma 5, e dell'articolo 296, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall'IVASS. Al medesimo adempimento sono tenute le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea ammesse a operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento e abilitate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica»;
          e) all'articolo 303, comma 4, le parole: «la misura del contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio imponibile» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di fissazione annuale della misura del contributo, nel limite massimo del quindici per cento del premio imponibile»;
          f) l'articolo 316 è sostituito dal seguente:
      «Art. 316. – (Obblighi di comunicazione). – 1. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 135, comma 2, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquantamila».
      1-bis. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 154, commi 4 e 5, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro centomila».

      3. I massimali di cui all'articolo 128, comma 1, lettera b-bis), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, introdotto dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2016 e sono raddoppiati a decorrere dal 1o gennaio 2017.
      4. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 29, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
      «1-bis. L'IVASS definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute. L'IVASS procede alla revisione del criterio di cui al periodo precedente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora lo stesso non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi»;
          b) all'articolo 32, il comma 3-quater è abrogato;
          c) all'articolo 34, i commi 1 e 2 sono abrogati.

      5. Al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 , n.  221, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo periodo, dopo le parole: «regio decreto-legge 15 marzo 1927, n.  436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n.  510,» sono inserite le seguenti: «con il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti istituiti presso il Ministero della giustizia ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.  313, con l'anagrafe tributaria, limitatamente alle informazioni di natura anagrafica, incluso il codice fiscale o la partita IVA, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, con il Casellario centrale infortuni dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.  38,»;
          b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la facoltà di consultazione dell'archivio in fase di assunzione del rischio al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite dal contraente».

      5-bis. Al comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'IVASS può richiedere alle imprese di assicurazione i dati relativi alle querele presentate all'autorità giudiziaria per frode assicurativa o per reati collegati e utilizzare tali informazioni esclusivamente per attività di contrasto di tali frodi all'interno dell'archivio informatico integrato.».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.
(Interventi di coordinamento in materia assicurativa).

      Al comma 2, sopprimere la lettera b).
13. 1. (ex 13. 1) Pagano.

      Al comma 2, lettera f), capoverso Art. 316, comma 1, dopo le parole: comma 2, aggiungere le seguenti: e di cui all'articolo 154, commi 4 e 5.
13. 2. (ex 13. 2.) Sottanelli, Galgano.

      Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
          f-bis) all'articolo 150, comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
      «Nel caso di sinistri che coinvolgono veicoli appartenenti a tipologie incluse in settori tariffari diversi, la regolazione contabile dei rapporti economici tra le imprese di assicurazione deve prevedere che all'impresa gestionaria spetti il rimborso dell'intera somma liquidata, secondo criteri e meccanismi di regolazione che incentivino l'efficienza produttiva delle imprese di assicurazione e, in particolare, la congruità dei risarcimenti e il monitoraggio dei rimborsi.»;
13. 3. (ex 13. 7) Garofalo, Pagano.

      Al comma 4, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
          a-bis) all'articolo 31, comma 1, dopo la parola «contrassegni» sono inserite le parole «e dei certificati».
13. 4. (ex 13. 9.) Sottanelli, Galgano.

      Al comma 4, sopprimere la lettera b).
13. 5. (ex 13. 10.) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

      Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, sono apportate le seguenti modificazioni:
          1. dopo la parola: «riscontro» sono aggiunte le seguenti: «ad opera di specialista»;
          2. dopo le parole: «da cui risulti» sono aggiunte le seguenti: «clinicamente o»;
          3. è aggiunto, in fine, il seguente periodo «È fatto divieto di svolgere attività medico-legale di parte, al medico nei casi in cui, a qualsiasi titolo sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura. Tali circostanze costituiscono ragione d'impedimento ad accettare incarichi di Perito o di Consulente Tecnico d'Ufficio in procedimenti giudiziari».
13. 6. (ex 13. 32) Colletti, Pesco, Vallascas.

      Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  21, dopo la parola «riscontro» sono aggiunte le seguenti: «ad opera di specialista».
13. 7. (ex 13. 11.) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

      Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, dopo le parole «da cui risulti» sono aggiunte le seguenti: «clinicamente o».
13. 8. (ex 13. 13.) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

      Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) Al comma 3-quater dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

      «È fatto divieto di svolgere attività medico-legale di parte, al medico nei casi in cui, a qualsiasi titolo sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura. Tali circostanze costituiscono ragione d'impedimento ad accettare incarichi di Perito o di Consulente Tecnico d'Ufficio in procedimenti giudiziari».
13. 9. (ex 13. 12.) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

A.C. 3012-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 14.
(Poteri dell'IVASS per l'applicazione delle norme introdotte).

      1. L'IVASS esercita poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione, all'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione, anche in fase di offerta contrattuale. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, è dato conto specificamente dell'esito dell'attività svolta.
      1-bis. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono, l'entità della riduzione dei premi secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì, entro i trenta giorni successivi, i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione nei rispettivi siti internet.
      1-ter. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1-bis comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

      2. Il comma 4 dell'articolo 328 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, è sostituito dal seguente:
      «4. I proventi derivanti dalle sanzioni inflitte in applicazione dell'articolo 145-bis e del capo III del presente titolo sono devoluti alla CONSAP Spa – Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada».

      3. L'IVASS, d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, monitora le variazioni dei premi assicurativi offerti al consumatore e l'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. All'attuazione del presente capo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.
(Poteri dell'IVASS per l'applicazione delle norme introdotte).

      Al comma 1-bis, sopprimere il secondo periodo.
14. 450. Pagano.

      Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
      1-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il comma 12 è abrogato;
          b) il comma 13 è sostituito dal seguente:
      «13. Il Consiglio è composto dal Presidente, nominato dal Governo previa votazione a maggioranza dei due terzi delle Commissioni parlamentari delle Camere competenti in materia di finanza, e da due consiglieri scelti tra persone di indiscusse moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico. I membri del Consiglio non possono essere iscritti a partiti o movimenti politici, essere stati eletti a cariche elettive nei precedenti sette anni ovvero avere intrattenuto rapporti di collaborazione o di dipendenza con imprese di assicurazione o con loro controllate negli ultimi cinque anni. Gli stessi non possono altresì accettare nei tre anni successivi alla loro dimissione contratti, collaborazioni o emolumenti dalle medesime imprese di assicurazione. Le disposizioni del secondo e del terzo periodo si applicano anche ai familiari entro il secondo grado. Ferme restando le eventuali conseguenze penali o in materia di risarcimento del danno, in caso di inosservanza delle disposizioni del presente comma, l'IVASS provvede all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 100.000»;
          c) il comma 14 è sostituito dal seguente:
      «14. I due consiglieri restano in carica sei anni, senza possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla carica sono fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e, comunque, non possono essere superiori a euro 150.000 lordi, compresi altre indennità di risultato ed emolumenti affini».
14. 1. (ex 14. 3) Colletti.

      Sopprimere il comma 4.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis. (Clausola di neutralità finanziaria). 1. All'attuazione del presente Capo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
14. 600. Le Commissioni.
(Approvato)

      Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materie di gestione dei reclami).

      1. Al fine di garantire una maggiore efficienza delle procedure di gestione dei reclami aventi ad oggetto la gestione dei rapporti contrattuali da parte delle imprese di assicurazione, con regolamento adottato dall'IVASS, è fissato in sette giorni dalla data di ricezione del reclamo il termine entro il quale le medesime imprese sono tenute a dare riscontro al reclamante.
      2. I reclami presentati dalle persone fisiche e giuridiche, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti ed in generale da soggetti portatori di interessi collettivi nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, ai sensi dell'articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo n.  209 del 2005, possono essere trasmessi all'IVASS a mezzo di posta elettronica certificata.
14. 01. (ex 14. 01) Luigi Di Maio, Pesco, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Vallascas, Ruocco.

A.C. 3012-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 15.
(Fondi pensione).

      1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252, sono apportate le seguenti modificazioni:
          b) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche o parti di esse siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e che in tal caso possano essere erogate, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. I regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l'anticipo di cui al periodo precedente fino a un massimo di dieci anni»;
          c) all'articolo 14:
              1) il comma 5 è sostituito dal seguente:
      «5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6».

      1-bis. Al fine di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche complementari collettive di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252, e di quelle di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, e successive modificazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca un tavolo di consultazione cui partecipano le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, nonché esperti della materia previdenziale, finalizzato ad avviare un processo di riforma delle medesime forme pensionistiche secondo le seguenti linee guida:
          a) revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione, fondata su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali e internazionali, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e degli altri organi collegiali;
          b) fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati nonché dei regimi gestionali;
          c) individuazione di procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.
(Fondi pensione).

      Sopprimerlo.
15. 1. (ex *15. 3.) Vignali.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Regime di investimento dei fondi pensione).

      1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:
          f) sottoscrizione o acquisizione, per un valore pari ad almeno il 2 per cento del valore del proprio patrimonio, di titoli di debito, anche non negoziati, emessi da piccole o medie imprese, anche attraverso operazioni di cartolarizzazioni delle medesime di cui alla legge n.  130 del 1999, o da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che gestiscano titoli emessi dalle stesse, fermi restando i divieti ed i limiti d'investimento definiti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al successivo articolo 6, comma 5-bis;
          g) sottoscrizione o acquisizione di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n.  130, in misura non inferiore al 2 per cento del proprio patrimonio;
15. 2. (ex 15. 7.) Paglia, Ricciatti.

      Al comma 1, alla lettera b) premettere la seguente:
          a) all'articolo 6, comma 1, lettera e) dopo le parole: «mobiliare chiusi» sono aggiunte le seguenti parole: «o aperti».
15. 3. (ex **15. 37.) Vignali.

      Al comma 1, alla lettera b), premettere la seguente:
          a)
all'articolo 6, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «f) stipula di contratti assicurativi di cui ai rami vita I, III e V con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209».
15. 4. (ex **15. 33.) Vignali.

      Al comma 1, alla lettera b) premettere la seguente:
          a) all'articolo 8, comma 9, sono aggiunte, in fine, le parole: «Per la gestione di tale linea le forme pensionistiche possono anche sottoscrivere direttamente titoli di debito emessi o garantiti da un Paese membro dell'Unione Europea o da organismi nazionali ed internazionali di carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Paesi membri dell'Unione Europea. La contabilizzazione dei valori degli investimenti riconducibili a tale linea, sottoscritti direttamente dalla forma pensionistica, è operata al valore di carico tenendo conto dei principi di cui al primo periodo dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale n.  166/2014».
15. 5. (ex *15. 35.) Vignali.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: I regolamenti con le seguenti: Gli statuti e i regolamenti.

      Conseguentemente, al comma 1-bis:
          all'alinea, dopo le parole: maggiormente rappresentative in ambito nazionale aggiungere le seguenti: la COVIP,
          alla lettera a), sostituire le parole: di amministrazione e controllo e degli altri organi collegiali con le seguenti: collegiali, del responsabile della forma pensionistica complementare, nonché dei responsabili delle principali funzioni.
15. 401. Taranto.
(Approvato)

      Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).
15. 6. (ex *15. 27.) Vignali.

      Al comma 1, lettera c, dopo il numero 1) aggiungere il seguente.
          2) al comma 6, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro.».

      Conseguentemente, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
      1-ter. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari collettive
di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 20 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252, aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita, possono prevedere l'adesione collettiva o individuale anche di soggetti aderenti a una o più categorie di cui all'articolo 2, comma 1 del medesimo decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252.
*15. 402. Sottanelli, Galgano.

      Al comma 1, lettera c, dopo il numero 1) aggiungere il seguente.
          2) al comma 6, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro.».

      Conseguentemente, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
      1-ter. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari collettive di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 20 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252, aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita, possono prevedere l'adesione collettiva o individuale anche di soggetti aderenti a una o più categorie di cui all'articolo 2, comma 1 del medesimo decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252.
*15. 403. Sandra Savino.

      Al comma 1-bis, alinea, dopo le parole: Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con aggiungere le seguenti: il Ministro dello sviluppo economico e.
15. 600. Le Commissioni.
(Approvato)

      Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole da: fondata su criteri fino alla fine della lettera, con le seguenti: individuazione dei nuovi requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti dei consigli di amministrazione e controllo e degli organi collegiali ed in sede di individuazione dei gestori dei fondi pensione subordinazione della selezione alle direttive fissate di concerto dalla COVIP e dall'Autorità anticorruzione e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento anche al fine di eliminare ogni forma di conflitto di interesse tra i responsabili del fondo, le società di advising e le società di gestione ed ogni possibile conflitto di interesse tra i componenti dei consigli di amministrazione e controllo e degli organi collegiali tra i fondi chiusi ed i fondi aperti.
15. 405. Villarosa.

      Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole da: fondata su criteri fino alla fine della lettera con le seguenti: individuazione dei nuovi requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti dei consigli di amministrazione e controllo e degli organi collegiali e previsione dell'applicazione del regolamento CONSOB n.  17221 del 12/03/2010 sulle operazioni con parti correlate.
15. 406. Villarosa.

      Al comma 1-bis, lettera b), sostituire le parole: nonché dei regimi gestionali con le seguenti: dei regimi gestionali ed individuazione del divieto inderogabile di investimento, da parte dei fondi pensione, in strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentari.
15. 407. Villarosa.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Ulteriori disposizioni sui fondi integrativi del Servizio Sanitario nazionale).

      1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
      «7-bis. Decorso un anno dalla data di partecipazione ad un fondo integrativo del Servizio Sanitario nazionale istituito a norma del presente decreto legislativo, gli iscritti hanno la facoltà di aderire liberamente ad un altro fondo istituito ai sensi del comma 3. Quest'ultimo dovrà garantire prestazioni sanitarie sostanzialmente equivalenti a quelle previste dal fondo di provenienza sulla base del relativo nomenclatore. Sono comunque inefficaci clausole che all'atto dell'adesione ad un fondo o nel caso di un successivo passaggio ad altro fondo prevedano l'applicazione di ulteriori voci di costo, comunque denominate, che possono costituire ostacolo alla portabilità. A tal fine i fondi già istituiti devono adeguare i loro statuti e regolamenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
15. 01. (ex 15. 01.) Alfreider.

A.C. 3012-A – Articolo 6-bis

ARTICOLO 6-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 6-bis.
(Verifica dell'IVASS sui dati relativi ai sinistri e definizione del sistema degli sconti).

      1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) provvede alla verifica trimestrale dei dati relativi ai sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute a inserire nella banca dati sinistri di cui all'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, e successive modificazioni, al fine di assicurare l'omogenea e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei dati medesimi. All'esito delle verifiche periodiche, l'IVASS redige apposita relazione le cui risultanze sono considerate anche al fine della definizione della significatività degli sconti di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge.
      2. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6-bis.
(Verifica dell'IVASS sui dati relativi ai sinistri e definizione del sistema degli sconti).

      Sopprimerlo.
6-bis. 400. Sottanelli.

      Sopprimere il comma 2.
*6-bis. 401. Pagano.

      Sopprimere il comma 2.
*6-bis. 402. Sottanelli, Galgano.

      Sostituire il comma 2 con il seguente:

      2. Gli automobilisti che negli ultimi cinque anni non hanno causato sinistri vedono calcolata la propria tariffa come prima ma con il rischio contratto distribuito a livello nazionale, secondo il principio di mutualità, e non nelle aree di tariffazione determinate dalla compagnia.
6-bis. 403. Russo.

      Sostituire il comma 2 con il seguente:

      2. Gli automobilisti che negli ultimi cinque anni non hanno causato sinistri con responsabilità esclusiva né con responsabilità concorrente, a parità di medesime condizioni soggettive, sono beneficiari di uno sconto pari alla differenza della tariffa loro offerta nella provincia di residenza e la media delle tre migliori tariffe di altrettante province italiane.
6-bis. 404. Russo.

      Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: nelle regioni con le seguenti: nelle aree di tariffazione.
6-bis. 405. Russo.

      Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: nelle regioni con le seguenti: nei comuni delle province storiche.
6-bis. 406. Luigi Di Maio, Villarosa, Ruocco, Pesco, Alberti, Pisano, Fico.

      Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: nelle regioni con le seguenti: nei comuni appartenenti alle aree riconducibili alle province in essere al 1o gennaio 2014.
6-bis. 407. Luigi Di Maio, Villarosa, Ruocco, Pesco, Alberti, Pisano, Fico.

      Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: nelle regioni con le seguenti: nelle province storiche.
6-bis. 408. Luigi Di Maio, Villarosa, Ruocco, Pesco, Alberti, Pisano, Fico.

      Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: nelle regioni con le seguenti: nelle province storiche risalenti al 1o gennaio 2014.
6-bis. 409. Luigi Di Maio, Villarosa, Ruocco, Pesco, Alberti, Pisano, Fico.

      Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: nelle regioni con le seguenti: nelle aree territoriali riconducibili alle province in essere al 1o gennaio 2014.
6-bis. 410. Luigi Di Maio, Villarosa, Ruocco, Pesco, Alberti, Pisano, Fico.

      Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: nelle regioni con le seguenti: nelle province.
6-bis. 411. Russo.

      Al comma 2, dopo le parole: cinque anni aggiungere le seguenti: precedenti al rinnovo del premio.
6-bis. 412. Villarosa, Luigi Di Maio, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

      Al comma 2, sopprimere le parole da: e che abbiano installato fino a: della presente legge.
6-bis. 413. Russo.

      Al comma 2, sostituire le parole: nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale con le seguenti: in una delle tre province con il costo medio più basso d'Italia.
6-bis. 414. Russo.

      Al comma 2, sostituire le parole: nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale con le seguenti: in una delle tre regioni con il costo medio più basso d'Italia.
6-bis. 415. Russo.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I maggiori costi sostenuti dalle imprese di assicurazione in applicazione del precedente periodo non devono comportare un aumento delle tariffe a carico di tutti gli altri assicurati ubicati sul territorio nazionale.
6-bis. 416. Allasia, Busin.

A.C. 3012-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Capo III
COMUNICAZIONI

Art. 16.
(Eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche).

      1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.  7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.  40, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le spese e ogni altro onere comunque denominato relativi al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono commisurati al valore del contratto e comunque resi noti al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicati, in via generale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica.»;
      b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
      «3-bis. Le modalità utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché in caso di cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell'attivazione o dell'adesione al contratto.
      3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali, non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, terzo periodo, e comunque gli eventuali relativi costi devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.
      3-quater. È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo»;

          c) al comma 4:
              1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del comma 3-quater»;
              2) al secondo periodo, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater».
      1-bis. All'articolo 70, comma 1, lettera f), numero 3), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n.  259, e successive modificazioni, le parole: «eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «eventuali commissioni dovute in caso di recesso anticipato dal contratto».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.
(Eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche).

      Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
          0a)
al comma 1, dopo le parole: «È altresì vietata la previsione di limiti temporali massimi di utilizzo del traffico o del servizio acquistato.» sono aggiunte le seguenti «È in ogni caso fatto divieto agli operatori di telefonia di disattivare carte prepagate in caso di utilizzo delle stesse nell'ultimo anno solare».
16. 1. (ex 16. 19.) Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi.

      Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
          0a)
al comma 2, dopo le parole: «tutte le voci che compongono l'offerta» sono aggiunte le seguenti: «ivi compresa la tassa di concessione governativa eventualmente dovuta,».
16. 2. (ex 16. 20.) Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi.

      Al comma 1, sopprimere la lettera a).
16. 3. (ex 16. 1.) Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche devono consentire la possibilità a consumatori e utenti di comunicare del recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche.
16. 4. (ex 16. 7.) Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche sono tenuti ad offrire a consumatori e utenti almeno due modalità alternative di comunicazione del recesso o del cambio di gestore.
16. 5. (ex 16. 5.) Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche su richiesta del consumatore o dell'utente interessato sono tenuti a fornire fin dal momento della conclusione del contratto per via telefonica copia, su supporto digitale o con modalità telematiche della registrazione della conversazione con la quale si è concluso il contratto.
16. 6. (ex 16. 8.) Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: dodici.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole da: e comunque fino alla fine del periodo.
16. 7. (ex 16. 10.) Ricciatti, Ferrara, Paglia, Pellegrino.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: dodici.
16. 8. (ex 16. 11.) Ricciatti, Ferrara, Paglia, Pellegrino.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, secondo periodo, sostituire le parole da: e comunque fino alla fine del periodo con le seguenti: e si esclude l'applicazione di ogni genere di penale.
16. 9. (ex 16. 9.) Ruocco.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, secondo periodo, sostituire le parole da: e comunque fino a: proporzionati con le seguenti: e si esclude l'applicazione di ogni genere di penale anche se relazionata.
16. 400. Ruocco.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 3-quater, dopo le parole: offerti da terzi aggiungere le seguenti: o dallo stesso operatore.
16. 10. (ex 16. 13.) Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 3-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore o per l'utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore o di terzi senza il previo consenso espresso e documentato all'attivazione di tale tipologia di servizi.
16. 11. (ex 16. 15.) Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi.

      Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 3-quater aggiungere il seguente:

      3-quinquies. Gli operatori di telefonia non possono imporre tariffe differenziate per l'utilizzo di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione in modalità tethering/hotspot Wi-Fi rispetto a quelle applicate ai servizi offerti per l'accesso alla rete internet.
16. 13. (ex 16. 16.) Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi.

      Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

      1-ter). L'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» è sostituito dal seguente:

Art. 130.
(Comunicazioni indesiderate).

      1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.  70, l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso del contraente o utente.
      2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
      3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.
      4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
      5. È vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o in violazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.  70, o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7, oppure esortando i destinatari a visitare siti web che violino il predetto articolo 8 del decreto legislativo n.  70 del 2003.
      6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono state inviate le comunicazioni.
16. 14. (ex 16. 21.) Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi.

      Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

      1-ter) Dopo il comma 4 dell'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» sono aggiunti i seguenti:

      4-bis. Gli operatori e i soggetti terzi che stabiliscono, con chiamate vocali effettuate con addetti, un contatto anche non sollecitato con l'abbonato per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale hanno l'obbligo di far ascoltare, antecedentemente all'intervento di un addetto, una registrazione nella quale vengono forniti i seguenti dati:
          a) gli elementi di identificazione univoca della società che effettua il contatto e del soggetto per conto del quale il contatto avviene;
          b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto;
          c) attraverso quali modalità e archivi sono entrati in possesso dei dati personali dei contraenti.

      4-ter. Il contatto è consentito solo se l'abbonato destinatario della comunicazione, al termine della registrazione, presta un esplicito consenso a ricevere la comunicazione.
16. 15. (ex 16. 22.) Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Simone Valente.

A.C. 3012-A – Articolo 16-bis

ARTICOLO 16-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 16-bis.
(Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione).

      1. Il Ministero dello sviluppo economico individua e iscrive in apposito registro i soggetti, diversi dagli operatori già presenti in altri registri, che per i propri servizi voce e dati al pubblico utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione. Alla tenuta del registro di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n.  249. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri in base ai quali i soggetti iscritti nel registro di cui al primo periodo sono obbligati, con riferimento alla loro attività prevalente, a richiedere l'autorizzazione prevista per tale attività.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16-bis.
(Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione).

      Sopprimerlo.
16-bis. 400. Paolo Nicolò Romano.

      Dopo l'articolo 16-bis, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis. 1.
(Modifiche al Titolo IV del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206, in materia di fornitura di applicazioni elettroniche e relativi marketplace).

      1. Dopo l'articolo 100 del Capo II del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.  229, è aggiunto il seguente:

Capo II-bis.
FORNITURA DI APPLICAZIONI ELETTRONICHE E RELATIVI MARKETPLACE.

      Art. 100-bis. Definizioni.
      Art. 100-ter. Informazioni precontrattuali.
      Art. 100-quater. Informazioni, pubblicità e pratiche commerciali ingannevoli e aggressive.
      Art. 100-quinquies. Gestione dei pagamenti.
      Art. 100-sexies. Divieto di commercializzazione di applicazioni a contenuto informativo preinstallate su device.

Art. 100-bis.
(Definizioni).

      1. Ai fini del presente capo, si intende per:
          a) «applicazione elettronica»: un software, porzione di software o insieme di software realizzato per soddisfare una specifica finalità di carattere informativo, ludico o di altra natura, idoneo a essere utilizzato attraverso dispositivi elettronici fissi o mobili.
          b) «applicazione a contenuto informativo»: un software, porzione di software o insieme di software che replica totalmente o solo in parte i contenuti di una testata editoriale registrata diffusa, anche attraverso la rete internet, idoneo a essere utilizzato attraverso dispositivi elettronici fissi e mobili.
          c) «device»: dispositivo fisso o mobile idoneo a connettere un utente alla rete internet.
          d) «informazioni sull'applicazione»: informazioni rilevanti riferite alle principali caratteristiche dell'applicazione e ogni altra informazione che aiuti il consumatore ad assumere una decisione consapevole prima che quest'ultimo scarichi o effettui l'acquisto dell'applicazione.
          e) «marketplace»: spazio virtuale sulla rete internet dedicato alla distribuzione, pubblicizzazione e commercializzazione di applicazioni elettroniche.
          f) «web banner»: messaggio avente finalità promozionale incluso in una pagina internet e integrato nell'ambito di un'applicazione elettronica.

Art. 100-ter.
(Informazioni precontrattuali).

      1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Titolo II della Parte II del presente codice, i produttori e distributori di applicazioni elettroniche, nonché i gestori di marketplace, devono fornire ai consumatori, in modo chiaro, preciso e visibile, in primo piano, prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto, le seguenti informazioni relative all'applicazione elettronica: una breve descrizione delle caratteristiche dell'applicazione elettronica; dettagliate informazioni sulle funzionalità dell'applicazione tra i quali lingua, durata; tipo di file, dimensioni, risoluzione, aggiornamenti, connessione internet richiesta e restrizioni geografiche; informazioni sulla compatibilità con hardware e software di cui il produttore e o distributore e o gestore di marketplace sia a conoscenza o debba essere a conoscenza, utilizzando la diligenza professionale.
      2. I produttori e distributori di applicazioni elettroniche, nonché i gestori di marketplace, devono fornire ai consumatori, in modo chiaro, preciso e visibile, in primo piano, prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto, informazioni dettagliate sui costi associati ad una applicazione elettronica. In particolare devono essere fornite informazioni relative a: costi di acquisto e download; eventuali costi accessori connessi all'utilizzo dell'applicazione; presenza di eventuali costi opzionali quali, a titolo esemplificativo, costi per acquisti di prodotti e, o servizi inclusi o associati all'applicazione elettronica. Ogni informazione relativa ai costi ed agli acquisti effettuati deve poter essere conservata dal consumatore su supporto durevole.

Art. 100-quater.
(Informazioni, pubblicità e pratiche commerciali ingannevoli e aggressive).

      1. I produttori e distributori di applicazioni elettroniche, nonché i gestori di marketplace, devono fornire ai consumatori, in modo chiaro, preciso e visibile, in primo piano, prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto, informazioni dettagliate sui contenuti commerciali presenti nell'applicazione elettronica. I prodotti pubblicizzati e i contenuti a pagamento devono essere chiaramente distinguibili dal contenuto dell'applicazione elettronica.
      2. Salvo quanto previsto dal Titolo III, Sezione I del presente codice, costituisce, in ogni caso, una pratica commerciale ingannevole dare la falsa impressione che nell'ambito di un'applicazione elettronica dei pagamenti siano necessari per proseguire nell'utilizzo della stessa, allorquando ciò non è chiaramente indicato prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto dell'applicazione elettronica.
      3. Salvo quanto previsto dal Titolo III, Sezione II del presente codice, costituisce, in ogni caso, una pratica commerciale aggressiva l'inserimento nell'ambito di un'applicazione di un web banner riferito a servizi in abbonamento, o per i quali è comunque previsto il pagamento di un corrispettivo, allorquando per le modalità di presentazione o di inserimento del web banner nell'applicazione elettronica il consumatore è indotto ad effettuare un acquisto inconsapevole.
      4. Salvo quanto previsto dal Titolo III, Sezione II del presente codice, costituiscono, in ogni caso, pratiche commerciali aggressive quelle pratiche commerciali che, anche in via potenziale, sono in grado di incidere sull'inesperienza, credulità o vulnerabilità dei minori per indurirli ad effettuare un acquisto di o nell'ambito di un'applicazione elettronica.

Art. 100-quinquies.
(Gestione dei pagamenti).

      1. I gestori di sistemi di pagamento, nonché i produttori e i distributori di applicazioni elettroniche e i gestori di marketplace, adottano tutte le misure tecniche idonee a consentire che i pagamenti legati per l'utilizzo dell'applicazione elettronica siano esclusivamente ed espressamente autorizzati dal titolare del relativo conto. In particolare tali soggetti hanno l'obbligo di richiedere un'espressa autorizzazione all'acquisto delle applicazioni elettroniche da parte del titolare del relativo conto attraverso la richiesta di una password univoca e previamente prescelta dal consumatore interessato.
      2. I produttori e distributori di applicazioni elettroniche, nonché i gestori di marketplace, devono fornire ai consumatori, in modo chiaro, preciso e visibile, in primo piano, prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto di un'applicazione elettronica, informazioni dettagliate sull'ambito di applicazione del contratto e sull'importo da addebitare per l'utilizzo dell'applicazione elettronica.

Art. 100-sexies.
(Diritto di recesso).

      1. Il professionista interessato non può convenzionalmente escludere la possibilità per il consumatore di esercitare il diritto di recesso con riferimento agli acquisti di applicazioni elettroniche in espressa deroga a quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, lettera o) del presente codice.

Art. 100-septies.
(Divieto di commercializzazione di applicazioni a contenuto informativo pre-installate su device).

      1. Ai fini di tutela del pluralismo informativo è fatto divieto di distribuire e/o commercializzare sul territorio italiano device con pre-installate applicazioni a contenuto informativo.
      2. Sono nulle di pieno diritto le clausole contrattuali in contrasto con il divieto di cui al comma 1 presente articolo.
16-bis. 01. (ex 16. 04.) Liuzzi, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi.

A.C. 3012-A – Articolo 16-ter

ARTICOLO 16-TER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 16-ter.
(Tutela della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica).

      1. All'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  28, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      «2-bis. L'Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, nelle modalità previste dalla legge 10 ottobre 1990, n.  287, qualora sul mercato di riferimento un unico soggetto, ivi comprese le agenzie territoriali monomandatarie o plurimandatarie, anche in una sola delle dodici città capozona di cui al comma 1 del presente articolo, detenga, direttamente o indirettamente, una posizione dominante nel mercato della distribuzione cinematografica, con particolare riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche in uno dei seguenti settori:
          a) produzione;
          b) programmazione;
          c) esercizio;
          d) edizione o distribuzione di servizi televisivi, on line o telefonici.

      2-ter. L'Autorità pubblica una relazione annuale sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 16-TER DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16-ter.
(Tutela della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografia).

      Al comma 1, dopo il capoverso comma 2-bis, aggiungere il seguente:

      «2-bis.1. Per le medesime finalità di cui al comma 2-bis e a tutela dei piccoli distributori operanti sul territorio nazionale, la SIAE è tenuta a sottoscrivere, ove richiesto dal distributore, un accordo contenente idoneo mandato e una remunerazione per il servizio non superiore al 2 per cento, secondo i termini stabiliti dal Protocollo d'intesa sottoscritto tra SIAE e distributori il 9 febbraio 2000 e successive modificazioni, tramite il quale è autorizzata ad incassare dagli esercenti la quota di proventi cinematografici da versare al distributore. In caso di mancato incasso la SIAE rilascerà al distributore una dichiarazione specifica sulla base della quale l'Autorità adotta gli opportuni provvedimenti.».
16-ter. 400. Sammarco.

A.C. 3012-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 17.
(Semplificazione delle procedure di identificazione per la portabilità).

      1. Al fine di semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di SIM card aggiuntive o per la sostituzione di SIM card richieste da utenti già clienti di un operatore, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste misure per l'identificazione in via indiretta del cliente, anche utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale previsto dall'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82, e successive modificazioni, in modo da consentire che la richiesta di migrazione e di integrazione di SIM e tutte le operazioni ad essa connesse possano essere svolte per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 3012-A – Articolo 17-bis

ARTICOLO 17-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 17-bis.
(Misure per favorire i pagamenti digitali).

      1. Al fine di promuovere la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici, ivi inclusi i micropagamenti con credito telefonico, dando nuovo impulso allo sviluppo e alla fruizione dei servizi culturali e turistici, per l'acquisto di biglietti per l'accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo e intrattenimento, in deroga alle normative di settore, possono essere applicate le stesse modalità previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221.

A.C. 3012-A – Articolo 17-ter

ARTICOLO 17-TER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 17-ter.
(Aggiornamento del registro delle opposizioni).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.  178, è modificato al fine di dare attuazione all'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196, con riguardo all'impiego della posta cartacea per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n.  196 del 2003.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 17-TER DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 17-ter.
(Aggiornamento del registro delle opposizioni).

      Al comma 1, dopo le parole: posta cartacea aggiungere le seguenti: ed elettronica.
17-ter. 400. Spessotto.

A.C. 3012-A – Articolo 17-quater

ARTICOLO 17-QUATER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 17-quater.
(Tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche).

      1. Per i servizi a pagamento forniti tramite telefonate verso numerazioni non geografiche la tariffazione della chiamata ha inizio solo dalla risposta dell'operatore.

A.C. 3012-A – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo IV
SERVIZI POSTALI

Art. 18.
(Apertura al mercato della comunicazione a mezzo della posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285).

      1. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n.  261, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 2, comma 14, lettera b), le parole: «e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 giugno 2016;
          b) l'articolo 4 è abrogato a decorrere dal 10 giugno 2016;
          c) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n.  890, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi.»;
          d) all'articolo 10, comma 1, le parole: «e dai servizi in esclusiva di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 giugno 2016;
          e) l'articolo 21, comma 3, è abrogato a decorrere dal 10 giugno 2016.

      2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u-quater), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.  261, determina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del predetto decreto legislativo n.  261 del 1999, e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui al medesimo articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n.  261 del 1999, introdotto dal comma 1 del presente articolo; con la stessa modalità l'Autorità determina i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.
(Apertura al mercato della comunicazione a mezzo della posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285).

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.

      1. Nell'ambito dei servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta previste dall'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, svolti dal fornitore del servizio universale, l'avviso di tentata consegna dell'atto notificato è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, in alternativa all'invio per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, dietro autorizzazione depositata dal medesimo destinatario e registrata presso l'ufficio postale. È istituito presso Poste Italiane, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un registro degli utenti possessori di posta elettronica certificata che intendano avvalersi di tale servizio.
      2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di deposito dell'autorizzazione e di gestione del registro di cui al comma 1.
18. 1. (ex 18. 1.) Caparini, Allasia, Busin.

      Al comma 1, sostituire le parole: 10 giugno 2016 con le seguenti: 10 giugno 2017 ovunque ricorrano.
18. 600.    Le Commissioni.
(Approvato)

      Al comma 2, dopo le parole: requisiti e obblighi aggiungere le seguenti:, tra i quali una buona copertura territoriale,.
18. 3. (ex 18. 6.) Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      2-bis. Entro un anno dalla data in vigore della presente legge è avviato il procedimento per l'alienazione quota della residua partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Poste Italiane Spa. Tale alienazione avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n.  332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.  474. Nel rispetto dei suddetti termini, con una o più deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono definiti i tempi, le modalità di presentazione, le condizioni e gli altri elementi dell'offerta, nonché le misure idonee al mantenimento dei livelli occupazionali. L'alienazione della quota di partecipazione potrà essere effettuata, anche in più fasi, attraverso un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del Gruppo Poste Italiane, e/o a investitori istituzionali italiani e internazionali. La vendita dell'intera partecipazione si conclude entro e non oltre 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato delle quote detenute dal Ministero dell'economia di Poste spa, sono destinati per il 100 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.  398.
18. 4. (ex 18. 7.) Vignali.

      Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

      Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.  261, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.
(Obbligo di apposizione timbro di spedizione posta massiva).

      1. Per esigenze di certezza del servizio di spedizione e per tutelare gli utenti è previsto:
          a) il ripristino per la posta massiva – relativamente alla spedizione di bollette e fatture inviate da soggetti gestori di servizi pubblici – della timbratura della data, al fine di evitare che i cittadini debbano sostenere oneri economici aggiuntivi;
          b) l'introduzione – a tutela dei cittadini utenti – del divieto, per le società erogatrici di servizi pubblici, dell'addebito agli utenti del tardivo pagamento nei casi in cui le bollette vengano recapitate prive di timbri postali che dimostrano la data di spedizione o di consegna”.
18. 01. (ex 18. 02.) Prodani, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Rizzetto, Segoni, Turco.

      Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

      Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.  261, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.
(Obbligo di apposizione timbro di spedizione posta massiva).

      1. Per esigenze di certezza del servizio di spedizione e per tutelare gli utenti è previsto: il ripristino per la posta massiva – relativamente alla spedizione di bollette e fatture inviate da soggetti gestori di servizi pubblici – della timbratura della data, al fine di evitare che i cittadini debbano sostenere oneri economici aggiuntivi».
18. 02. (ex 18. 03.) Prodani, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Rizzetto, Segoni, Turco.

      Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

      Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.  261, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.
(Obbligo di apposizione timbro di spedizione posta massiva).

      1. Si prevede l'introduzione – a tutela dei cittadini utenti – del divieto, per le società erogatrici di servizi pubblici, dell'addebito agli utenti del tardivo pagamento nei casi in cui le bollette vengano recapitate prive di timbri postali che dimostrano la data di spedizione o di consegna».
18. 03. (ex 18. 04.) Prodani, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Rizzetto, Segoni, Turco.

A.C. 3012-A – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Capo V
ENERGIA

Art. 19.
(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici).

      1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 19-ter, 19-quater e 19-quinquies, a decorrere dal 1o gennaio 2018, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164, e successive modificazioni, è soppresso.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.
(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici).

      Sopprimerlo.
*19. 1. (ex *19. 3.) Allasia, Busin.

      Sopprimerlo.
*19. 2. (ex *19. 5.) Crippa, Da Villa, Vallascas, Fantinati, Cancelleri, Della Valle, Pesco.

      Al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dal 1o gennaio 2018, con le seguenti: dal raggiungimento della completa apertura del mercato.
19. 3. (ex 19. 17.) Allasia, Busin.

      Al comma 1, sostituire la parola: 2018 con la seguente: 2020.

      Conseguentemente:
          all'articolo 19-bis, comma 1, primo periodo, sostituire la parola:
2018 con la seguente: 2020.
          all'articolo 19-quater, comma 1, alinea, sostituire le parole: 30 aprile 2017 con le seguenti: 30 aprile 2019.
19. 4. (ex 0. 19. 22. 11.) Ricciatti, Paglia, Ferrara.

      Al comma 1, sostituire la parola: 2018, con la seguente: 2020.

      Conseguentemente, all'articolo 19-quater, comma 1, alinea, sostituire le parole: 30 aprile 2017, con le seguenti: 30 aprile 2019.
19. 5. (ex 0. 19. 22. 13.) Ricciatti, Paglia, Ferrara.

      Al comma 1, sostituire la parola: 2018, con la seguente: 2020.
19. 6. (ex 19. 18.) Crippa, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      2. All'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.  102 sono apportate le seguenti modificazioni:
          alla lettera a) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; alla lettera c) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
19. 7. (ex 19. 19.) Allasia.

A.C. 3012-A – Articolo 19-bis

ARTICOLO 19-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 19-bis.
(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica).

      1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 19-ter, 19-quater e 19-quinquies, a decorrere dal 1o gennaio 2018, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n.  93, è abrogato. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina le misure volte a garantire la fornitura del servizio universale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19-bis.
(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica).

      Sopprimerlo.
*19-bis. 1. (ex 0. 19. 22. 19.) Allasia, Busin.

      Sopprimerlo.
*19-bis. 2. (ex 20. 6.) Crippa, Da Villa, Vallascas, Fantinati, Cancelleri, Della Valle, Pesco.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dal 1o gennaio 2018 con le seguenti: dal raggiungimento della completa apertura del mercato.
19-bis. 3. (ex 20. 9.) Allasia, Busin.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 2018, con la seguente: 2020.

      Conseguentemente, all'articolo 19-quater, comma 1, alinea, sostituire le parole: 30 aprile 2017 con le seguenti: 30 aprile 2019.
19-bis. 4. (ex 0. 19. 22. 20.) Ricciatti, Paglia, Ferrara.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 2018 con la seguente: 2020.
19-bis. 5. (ex 20. 10.) Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      2. All'articolo 38 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n.  93, al comma 1, dopo le parole: «legge 3 agosto 2007, n.  125» sono aggiunte le seguenti: «e fatto salvo quanto previsto dal punto 3 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, 22 giugno 2015 296/2015/R/COM».
19-bis. 400. Plangger.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      2. Dopo l'articolo 38 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n.  93, è aggiunto il seguente:
      «Art. 38-bis. – 1. Le imprese elettriche integrate degli enti locali e delle cooperative che riforniscono meno di 10.000 clienti allacciati o che riforniscono piccole reti di distribuzione isolate adottano sistemi di tenuta della contabilità atti a rilevare la destinazione dei fatti amministrativi relativi alle attività di produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica sulla base di dati analitici, verificabili e documentabili. Si applica il regime previsto dal Titolo VII dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 22 maggio 2014, 231/2014/R/COM.
19-bis. 401. Plangger.

A.C. 3012-A – Articolo 19-ter

ARTICOLO 19-TER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 19-ter.
(Comparabilità delle offerte).

      1. Al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico realizza, entro il 30 giugno 2016, un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità open data delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche e alle imprese connesse in bassa tensione. Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico che garantisce l'indipendenza e l'imparzialità dei contenuti inseriti nel portale informatico. Del comitato tecnico fanno parte un rappresentate dell'Autorità, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante designato d'intesa tra loro dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici, un rappresentante designato d'intesa tra loro dagli operatori di mercato e un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. I componenti del comitato non percepiscono alcun compenso o rimborso spese. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      2. A decorrere dal 1o marzo 2016, gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano con più di 50.000 clienti devono fornire almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica o gas a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche e almeno una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche alimentate in bassa tensione. Tali proposte sono inviate periodicamente all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e sono contestualmente pubblicate nel sito internet degli operatori.
      3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per ottemperare agli obblighi di cui al comma 2, stabilendo l'insieme di informazioni minime e i requisiti che gli operatori devono rispettare al fine di garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità.
      4. Ai fini dell'attuazione del comma 3, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico utilizza in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da essa comminate.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19-TER DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19-ter.
(Comparabilità delle offerte).

      Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tutte le offerte di cui al precedente periodo, sono pubblicate anche sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico, nonché sui portali degli operatori della vendita di energia o gas di cui al successivo comma 2.
19-ter. 1. (ex 0. 19. 22. 31.) Ricciatti, Paglia, Ferrara.

      Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: periodicamente con la seguente: mensilmente.
19-ter. 2. (ex 0. 19. 22. 43.) Allasia, Busin.

      Al comma 3, dopo le parole: l'insieme di informazioni minime aggiungere le seguenti: almeno pari alle clausole essenziali del contratto, così come disposte dal Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali.
19-ter. 400. Crippa, Da Villa, Vallascas, Cancelleri, Fantinati, Della Valle.
(Approvato)

A.C. 3012-A – Articolo 19-ter.1

ARTICOLO 19-TER.1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 19-ter.1.
(Promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto).

      1. Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per promuovere le offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto, con particolare riferimento alla confrontabilità, alla trasparenza e alla pubblicità delle offerte.

A.C. 3012-A – Articolo 19-quater

ARTICOLO 19-QUATER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 19-quater.
(Verifica delle condizioni per la piena liberalizzazione dei mercati di vendita al dettaglio).

      1. Entro il 30 aprile 2017, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico trasmette al Ministro dello sviluppo economico un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas, con particolare riguardo a:
          a) l'operatività del portale informatico di cui all'articolo 19-ter, comma 1;
          b) il rispetto delle tempistiche di switching secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e dall'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, come recepite dal decreto legislativo 1o giugno 2011, n.  93;
          c) il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio secondo quanto previsto dall'allegato I, punto 1, lettere i) e j), della citata direttiva 2009/72/CE e dall'allegato I, punto 1, lettere i) e j), della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1o giugno 2011, n.  93;
          d) l'operatività del Sistema informatico integrato, come gestore della banca dati di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n.  105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n.  129;
          e) l'implementazione del brand unbundling tra le imprese di distribuzione e le imprese di vendita verticalmente integrate, secondo quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/72/CE e dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1o giugno 2011, n.  93.

      2. Sulla base dei dati contenuti nel rapporto di cui al comma 1, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del rapporto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, dà conto del raggiungimento degli obiettivi ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica. Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 del presente articolo l'obiettivo non fosse stato raggiunto per il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per quello dell'energia elettrica, con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 19 e 19-bis sono prorogate di sei mesi per ciascun mercato di riferimento.
      3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono definite le misure necessarie a garantire che la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, di cui agli articoli 19 e 19-bis, avvenga secondo meccanismi che favoriscono la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.
      4. Sulla base dell'eventuale aggiornamento semestrale dei dati di cui al comma 1 e con le medesime modalità e procedure di cui ai commi 1 e 2, il Ministro dello sviluppo economico dà atto del raggiungimento degli obiettivi fino al definitivo superamento della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19-QUATER DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19-quater.
(Verifica delle condizioni per la piena liberalizzazione dei mercati di vendita al dettaglio).

      Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
          f) la tutela del disagio economico, nonché l'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei consumatori.
19-quater. 1. (ex 0. 19. 22. 55.) Ricciatti, Paglia, Ferrara.

      Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: che comunque avviene entro due anni dal raggiungimento della piena apertura del mercato.
19-quater. 2. (ex 0. 19. 22. 56.) Allasia, Busin.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e comunque fino al completo raggiungimento dei suddetti obiettivi.
19-quater. 3. (ex 0. 19. 22. 57.) Ricciatti, Paglia, Ferrara.

      Sostituire il comma 3 con il seguente:
      3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti i meccanismi atti a garantire che la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, di cui agli articoli 19 e 19-bis, avvenga nel rispetto del principio della pluralità di offerta e garantendo gradualità nel passaggio dal sistema transitorio di prezzi a quello di libero mercato.
19-quater. 4. (ex *0. 19. 22. 77.) Ricciatti, Paglia, Ferrara.

A.C. 3012-A – Articolo 19-quinquies

ARTICOLO 19-QUINQUIES DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 19-quinquies.
(Comunicazioni obbligatorie dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico).

      1. Qualora uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 19-quater fossero raggiunti prima del 30 giugno 2017, con riferimento al mercato di vendita al dettaglio dell'energia elettrica o del gas naturale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ne dà tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

A.C. 3012-A – Articolo 19-sexies

ARTICOLO 19-SEXIES DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 19-sexies.
(Misure per garantire l'informazione dei consumatori).

      1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico garantisce la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni in merito alla piena apertura del mercato e alle condizioni di svolgimento dei servizi, nonché il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione per tutti i settori oggetto di regolazione e controllo della medesima Autorità, a beneficio dei clienti finali e degli utenti dei predetti settori, anche avvalendosi della società Acquirente unico Spa.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19-SEXIES DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19-sexies.
(Misure per garantire l'informazione dei consumatori).

      Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché per rendere più agevole e trasparente la lettura delle bollette elettriche e del gas.
19-sexies. 1. (ex 0. 19. 22. 63.) Allasia, Busin.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico deve altresì garantire che dalla lettura dei contatori elettronici, che viene verificata con cadenza mensile dai venditori, ai clienti finali sia richiesto il pagamento relativo al consumo effettivo di energia elettrica. Il venditore deve in ogni caso permettere ai clienti finali di effettuare l'autolettura del contatore attivando tutti gli strumenti necessari alla comunicazione dei consumi effettivi. La violazione di quanto disposto al periodo precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro.
19-sexies. 2. ( ex 0. 19. 22. 62.) Allasia, Busin.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. In presenza di procedimenti avviati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico o dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nei riguardi dei gestori dei servizi elettrici, idrici e del gas, relativi a modifiche alle modalità di tariffazione, ivi compresa la periodicità, nonché relativi all'applicazione di conguagli tariffari che comportino maggiori oneri all'utenza, sono sospesi sino a definizione del procedimento:
          a) l'obbligo per gli utenti del pagamento dei suddetti maggiori oneri;
          b) l'applicazione delle modifiche alle modalità di tariffazione;
          c) le eventuali misure dei gestori volte a ridurre o sospendere il servizio, in conseguenza del mancato pagamento delle modifiche tariffarie e dei suddetti maggiori oneri.

      Gli eventuali maggiori oneri già riscossi sono posti a scomputo delle tariffazioni successive. Le suddette Autorità dispongono con propri atti l'applicazione del presente comma.

      Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure per garantire maggior tutela e informazione ai consumatori.
19-sexies. 400. Pagano.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Al fine di garantire la trasparenza della fatturazione dei servizi di fornitura elettrica, idrica, telefonica e del gas, il combinato disposto dell'articolo 2934 e dell'articolo 2948, comma 1, numero 4), del codice civile si interpreta nel senso che il termine di prescrizione di cinque anni ivi previsto concerne anche i suddetti servizi e che esso decorre dal periodo di tariffazione in cui il servizio è stato fornito.

      Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure per garantire maggior tutela e informazione ai consumatori.
19-sexies. 401. Pagano.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. La consegna presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas deve essere certificata mediante timbro recante giorno, luogo, ora e identificativo dell'addetto alla consegna. Qualora la data di avvenuta consegna sia posteriore alla data di scadenza riportata all'interno della bolletta, decorrono venti giorni per regolarizzare il pagamento senza incorrere in more o sanzioni.
19-sexies. 3. (ex 0. 19. 22. 64.) Allasia, Busin.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. La consegna presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas deve essere certificata mediante timbro recante giorno, luogo, ora e identificativo dell'addetto alla consegna. Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta è fissato in sessanta giorni a decorrere dalla data di avvenuta consegna.
19-sexies. 4. (ex 0. 19. 22. 65.) Allasia, Busin.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Le bollette di energia elettrica e gas recano la data in cui è avvenuta la consegna delle stesse presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza. Qualora la data di avvenuta consegna sia posteriore alla data di scadenza riportata all'interno della bolletta, decorrono venti giorni per regolarizzare il pagamento senza incorrere in more o sanzioni.
19-sexies. 5. (ex 0. 19. 22. 66.) Busin, Allasia.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Le bollette di energia elettrica e gas recano la data in cui è avvenuta la consegna delle stesse presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza. Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta è fissato in sessanta giorni a decorre dalla data di avvenuta consegna.
19-sexies. 6. (ex 0. 19. 22. 67.) Busin, Allasia.

      Dopo l'articolo 19-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 19-sexies.1 1.
(Emissione e scadenza delle bollette).

      1. La scadenza per il pagamento delle bollette di energia elettrica e gas deve essere fissata ad almeno 20 giorni dalla data di emissione e stampa in esse riportata.
      2. La consegna presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas deve essere certificata mediante timbro recante giorno, luogo, ora e identificativo dell'addetto alla consegna o prova equivalente nel caso in cui la trasmissione avvenga utilizzando strumenti elettronici. Qualora la data di avvenuta consegna sia posteriore alla data di scadenza riportata all'interno della bolletta, decorrono trenta giorni per regolarizzare il pagamento senza incorrere in more o sanzioni.
19-sexies. 0400. Crippa, Da Villa, Vallascas, Cancelleri, Fantinati, Della Valle.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative volte al rilancio della politica industriale, con particolare riferimento alla digitalizzazione delle filiere dell'industria manifatturiera – 3-01729

      BOMBASSEI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
          il quadro al quale imprese e cittadini sono confrontati evidenzia l'urgenza e la necessità di rimettere al centro dell'agenda politica nazionale ed europea la competitività del sistema industriale. La definizione di un approccio di politica industriale coordinato e coerente costituisce, infatti, un presupposto imprescindibile per migliorare il potenziale di crescita del nostro Paese;
          i dati evidenziati in un recente studio presentato dalla Roland berger strategy consultants (in occasione del convegno «Automotive: progettare il rilancio – made in Italy, smart regulation e competitività, le linee guida per ripartire» svoltosi presso la Camera dei deputati) nel mese di marzo 2015, mostrano come i vari Paesi europei stiano vivendo, più degli altri competitor mondiali, una fase di deindustrializzazione. Nel decennio che va dal 1991 al 2011, se da un lato, a livello globale, la quota di valore aggiunto prodotta dal settore manifatturiero è andata costantemente crescendo, dall'altro lato, il contributo fornito dall'Europa alla realizzazione del valore aggiunto derivante dal settore manifatturiero a livello globale è andato gradualmente riducendosi, passando dal 36 per cento nel 1991 al 25 per cento nel 2011. Di contro, l'Europa si conferma al secondo posto tra i Paesi manifatturieri, anche se è stata superata dal blocco dei Paesi emergenti, che sono passati dal 21 per cento al 40 per cento;
          questa tendenza è confermata dai dati riguardanti i posti di lavoro garantiti dal settore manifatturiero: tra il 2000 e il 2013 la percentuale degli occupati è passata dal 20 per cento al 17 per cento in Germania e dal 21 per cento al 18 per cento in Italia, a fronte di un aumento dal 23 per cento al 31 per cento in Cina e dal 13 per cento al 14 per cento in Brasile. Inoltre, i dati evidenziano anche un profondo deficit di competitività dell'Europa nei confronti dei Paesi emergenti ed evidenzia l'esigenza di invertire il trend negativo europeo, avviando una fase di reindustrializzazione che coinvolga, in primo luogo, Italia e Germania, quali Paesi leader manifatturieri europei;
          Italia e Germania rappresentano, infatti, insieme il secondo cluster di esportazione al mondo, tenuto conto che il 14,4 per cento sul totale del contributo al prodotto interno lordo del manifatturiero è dato dalle esportazioni e sono preceduti soltanto dalla Cina, con il 16,7 per cento. I dati sull’export rivelano come oltre il 90 per cento delle esportazioni dei due Paesi sia composto da beni manufatti e come i due Paesi si collochino in posizioni di leadership nelle esportazioni per ciascun settore manifatturiero in termini di contributo al prodotto interno lordo;
          i dati contenuti nell'analisi sovra menzionata ravvisano, nell'affermarsi dell’«internet degli oggetti e dei servizi», l'avvento di una nuova quarta rivoluzione industriale, successiva a quella dell'automazione attraverso cui entro il 2030 – con una percentuale del 20 per cento dell'attività industriale sul totale del valore aggiunto del vecchio continente – il numero di addetti dell'industria potrà conoscere un incremento dai 25 milioni del 2011 ai 31 milioni della fine del prossimo decennio;
          nel contesto europeo ed internazionale alcuni Paesi stanno da tempo sostenendo la modernizzazione dell'industria manifatturiera 2.0 attraverso programmi di finanziamento e specifiche iniziative di ricerca per adeguare i processi di produzione e sviluppare nuovi prodotti;
          nella fattispecie, «Industrie 4.0» è un'iniziativa strategica del Governo tedesco adottata come parte integrante dell’high-tech strategy 2020 action plan del novembre 2011; l'obiettivo è quello di realizzare la fabbrica intelligente (smart factory), che si caratterizza per la capacità di adattamento, efficienza delle risorse ed ergonomia e vede l'integrazione dei clienti e partner commerciali nei processi di business e di valore;
          in questa direzione, gli Stati Uniti hanno sviluppato la smart manufacturing leadership coalition (smlc), organizzazione no-profit di professionisti di produzione, fornitori e aziende di tecnologia, consorzi di produzione, università, agenzie governative e laboratori che ha l'obiettivo di consentire agli stakeholders del settore manifatturiero di aggregarsi per sviluppare attività di ricerca e sviluppo, standard, piattaforme e infrastrutture condivise che facilitino l'adozione della produzione intelligente diffusa. Inoltre, il programma Networking and information technology research and development (Nitrd) riunisce 18 agenzie di ricerca e coordina la ricerca in diversi domini IT, tra cui human-computer interaction e information management;
          anche nella Repubblica popolare cinese il 12o piano quinquennale (2011-2015) stabilisce l'obiettivo di ridurre la dipendenza dalla tecnologia estera e di perseguire la leadership tecnologica a livello mondiale in sette «settori strategici», tra cui l'high-end equipment manufacturing e new-generation information technology. La Cina ha, inoltre, istituito una «IoT innovation zone» nella città di Wuxi (nella provincia del Jiangsu), con oltre 300 aziende e con una forza lavoro attualmente impegnata pari a circa 70.000 unità;
          ancora, nella Repubblica dell'India il finanziamento per l'innovazione è una delle priorità fondamentali del 12o piano quinquennale (2012-2017) che prevede un aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo pubblica e privata del 2 per cento del prodotto interno lordo. Nel 2011, è stato lanciato il progetto «Cyber-physical systems innovation hub», sotto l'egida del Ministero delle comunicazioni e delle IT per condurre una ricerca in molteplici settori, tra cui la robotica umanoide;
          nell'ambito della «strategia Europa 2020», con la comunicazione del 2010 «Una politica industriale integrata per l'era della globalizzazione» (COM(2010) 0614), successivamente ripresa dalle comunicazioni «Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica» (COM (2012)0582), adottata nell'ottobre del 2012, e «Per una rinascita industriale europea» (COM(2014)0014) del gennaio 2014, l'Unione europea ha indicato le grandi linee per una rinnovata politica industriale proattiva, capace di accrescere la competitività del tessuto produttivo e di porre le basi della reindustrializzazione dell'Europa, proponendo una serie di azioni concrete, dirette a rispondere in modo puntuale ai problemi della crescita, dell'occupazione nel breve/medio termine, ribadendo la centralità del manifatturiero e l'importanza di avanzare verso un approccio integrato ed innovativo di politica industriale;
          il Comitato economico e sociale (Cese), nel parere espresso sul tema della reindustrializzazione dell'Europa e dell'impatto dei servizi alle imprese nell'industria (CCMI/121, 16 ottobre 2014) sottolinea come «(...) l'industria 4.0 offrirà all'Europa l'opportunità unica di perseguire diversi obiettivi investendo in una sola infrastruttura. Rinviare tale investimento significherebbe compromettere la competitività europea. Un investimento di questo tipo dovrebbe, pertanto, essere valutato positivamente anche nel quadro delle raccomandazioni specifiche per Paese emanate ogni anno nel corso del semestre europeo», ed ancora, nella relazione illustrativa sul tema «Trasformazioni economiche nel mondo, conseguenze per la competitività dell'Unione europea» (CCMI/134, 23 luglio 2015), si sottolinea l'importanza del ruolo dell'industria 4.0 e delle tecnologie rivoluzionarie, evidenziando che «(...) Le imprese degli Stati membri con scarse competenze digitali hanno più difficoltà ad applicare le innovazioni di punta, le tecniche di modernizzazione e i modelli aziendali aggiornati»;
          a livello comunitario, la ricerca su «Internet delle cose e dei servizi» (Internet of things and services) ha beneficiato di un importante sostegno attraverso il settimo programma quadro di ricerca (2007-2013) per le attività di ricerca e sviluppo tecnologico nell'ambito del quale sono stati allocati circa 9 miliardi di euro per il settore Ict. Sono stati, altresì, investiti 2,4 miliardi di euro nella piattaforma tecnologica Artemis per promuovere progetti di sviluppo in otto sottoprogrammi che includono sia la manufacturing and production automation che il cyber-physical system;
          sotto gli auspici di questa iniziativa, il progetto «ActionPlanT», co-finanziato dalla Commissione europea nell'ambito dell'iniziativa di partenariato pubblico-privato Factories of the future, ha presentato la sua «Vision for manufacturing 2.0», un documento di discussione per le future iniziative di finanziamento della ricerca nell'ambito del nuovo programma quadro per la ricerca – Horizon 2020 (2014-2020);
          la Commissione europea ha definito gli ambiti di intervento prioritari su cui concentrare l'attenzione nell'individuazione della strategia globale relativa alla creazione del «mercato unico digitale»: con la digital single market strategy la Commissione europea intende «(...) sostenere tutti i settori industriali a integrare nuove tecnologie e gestire la transizione verso un sistema industriale intelligente (Industry 4.0)»;
          il Commissario europeo all'economia digitale Günther Oettinger ha recentemente annunciato la presentazione di un piano di azione – che verrà presentato a inizio 2016 ai Ministri europei – articolato su quattro linee guida: interventi («dal sostegno alla ricerca e alla diffusione di expertise tecnologico sino alla creazione di hub regionali d'innovazione digitale») per favorire l'integrazione delle tecnologie di nuova generazione nei propri processi produttivi, sostegno allo sviluppo di piattaforme digitali di prossima generazione e alla diffusione delle competenze digitali in linea con la strategia già in atto per il mercato unico digitale, un nuovo pacchetto legislativo ed una regolamentazione più smart, partendo dalla libera circolazione dei dati;
          con l'approvazione della «Strategia italiana per la crescita digitale 2014-2020» e della «Strategia italiana per la banda ultra-larga» il Governo intende perseguire l'obiettivo di colmare il ritardo digitale del Paese sul fronte infrastrutturale e nei servizi, concorrendo a delineare un quadro normativo aggiornato ed un ecosistema digitale favorevole alla crescita economica, alla volontà di investire ed innovare, allo sviluppo delle reti tecnologiche e delle reti tra istituzioni e imprese, nonché orientato alla transizione verso un sistema industriale in grado di raccogliere la sfida della competitività digitale globale;
          secondo i dati Istat la produzione industriale è tornata a crescere: a luglio 2015, infatti, si è registrato un aumento tendenziale dell'indice generale dell'1,1 per cento rispetto a giugno 2015 e del 2,7 per cento rispetto al 2014. I dati congiunturali mostrano tutti i principali settori produttivi in miglioramento e nella media dei primi sette mesi la produzione è cresciuta dello 0,7 per cento. Si conferma, dunque, in questa fase, l'esigenza di avviare un nuovo ciclo industriale, in particolare sul modello dell’«Industria 4.0», che si fonda su un rinnovato e riconfigurato legame tra innovazione, competenze e capitale umano, tecnologie digitali e macchinari, nell'ottica di creare sistemi manifatturieri avanzati e riportare le produzioni delocalizzate in Europa  –:
          quali iniziative il Governo ritenga opportuno adottare, in un'ottica di rilancio strategico della politica industriale nazionale, orientata all'adozione pervasiva del paradigma «Industria 4.0» ed alla digitalizzazione delle filiere dell'industria manifatturiera e dei relativi servizi accessori e complementari. (3-01729)


Orientamenti in merito alle misure finalizzate alla riduzione della spesa sanitaria, con particolare riferimento alle cosiddette prescrizioni inappropriate – 3-01730

      SCOTTO, NICCHI e FRATOIANNI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
          il decreto-legge n.  78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  125 del 2015, cosiddetto «decreto enti locali», prevede una serie di norme in materia sanitaria, diverse delle quali non potranno non avere ricadute negative sulla stessa tenuta del servizio sanitario italiano;
          gran parte delle misure sono volte a recepire le misure concordate nell'intesa Stato-regioni del 2 luglio 2015 e si traducono, di fatto, in una nuova riduzione di risorse a favore del fondo sanitario nazionale per 2,352 miliardi di euro all'anno a decorrere dal 2015;
          si continua così a reperire risorse a danno della sanità pubblica, laddove le necessarie risorse da «liberare» al fine di un finanziamento del servizio sanitario nazionale, dovrebbero individuarsi altrove, e prioritariamente in un vero, serio e credibile contrasto alla corruzione presente nel settore, in un controllo realmente rigoroso degli accreditamenti, alle diseconomie, piuttosto che con una riduzione dei diritti e dell'universalismo e nei tagli che da troppi anni stanno interessando il servizio sanitario nazionale;
          il recentissimo «Rapporto sullo stato sociale 2015» del dipartimento di economia e diritto dell'Università di Roma «La Sapienza» ha confermato come i dati della spesa sanitaria italiana, sia in rapporto al prodotto interno lordo (7 per cento) che pro capite, indicano che l'Italia è sotto la media dei rispettivi valori dell'Unione europea a 15 (8,7 per cento); dopo l'Italia ci sono solo Spagna, Grecia e Portogallo;
          nonostante il basso livello di spesa sanitaria dell'Italia rispetto agli altri Paesi, già si ventilano ulteriori riduzioni per il 2016 delle risorse che erano state garantire per il servizio sanitario nazionale. Lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri Renzi ha in questi giorni dichiarato che il fondo sanitario arriverà a 111 miliardi di euro. Con questa dichiarazione, il Presidente del Consiglio dei ministri sancisce, di fatto, un taglio al comparto salute di circa 2 miliardi di euro. L'aumento programmato, frutto dell'accordo in Stato-regioni del 2 luglio 2015, prevede infatti per il 2016 uno stanziamento di circa 113 miliardi di euro, cifra peraltro in linea con l'ultima nota di aggiornamento del documento di economia e finanza ora all'esame del Parlamento. Peraltro, la stessa Ministra Lorenzin, solo pochi giorni fa, ha affermato che per il 2016 sotto i 112 miliardi di euro non si può andare;
          l'articolo 9-quater del suddetto decreto-legge n.  78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  125 del 2015, prevede, in particolare, una serie di misure volte alla riduzione delle prestazioni sanitarie inappropriate. In pratica si interviene su prestazioni specialistiche e riabilitative ritenute non necessarie ma prescritte ugualmente dai medici, con misure penalizzanti (riduzione della retribuzione) per i medici stessi, qualora questi non rispettino le condizioni di erogabilità e le indicazioni per la prescrizione appropriata delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
          sono norme che nelle intenzioni del Governo dovranno produrre dei risparmi, ma che nei fatti finiranno per avere ricadute negative sulla prevenzione e per ridurre il perimetro del servizio sanitario nazionale;
          a pagarne le conseguenze sarà ancora una volta il cittadino che si vedrà «scaricare» la responsabilità di una prestazione sanitaria che gli è stata prescritta, ma che si giudica non appropriata. Al di fuori delle condizioni di erogabilità consentite, le prestazioni saranno infatti poste a totale carico dell'assistito, che si vedrà posto nella condizione di rivolgersi al privato, accollandosi così il relativo costo;
          si tratta di misure che, volendo affrontare il problema reale della medicina difensiva, finiscono per tradursi in disposizioni sostanzialmente punitive nei confronti dei pazienti e dei medici;
          la quasi totalità dei medici hanno criticato fortemente sia le sanzioni, sia la limitazione della loro libertà di agire in scienza e coscienza e in base alla loro esperienza;
          il fondatore di Emergency, Gino Strada, in un'intervista a Il Fatto quotidiano del 25 settembre 2015, ha ben sottolineato: «chi decide se un esame è inutile ? La Lorenzin ? (...) È l'ultimo scempio ai danni della sanità: ormai medici e infermieri fanno il lavoro non grazie alle politiche pubbliche, ma nonostante queste. Nello specifico, alcuni di questi esami si potranno prescrivere solo in caso di anomalia pregressa: ma come posso accertarla se l'esame non si può fare ? (...) Come medico ho il diritto e il dovere di utilizzare le prestazioni necessarie per accertare le condizioni di salute del mio paziente»;
          è in via di emanazione, previo passaggio in conferenza Stato-regioni e a conclusione di un confronto con i soggetti interessati, il previsto decreto del Ministro della salute di attuazione dell'articolo 9-quater del decreto-legge n.  78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  125 del 2015, che individua 208 misure che saranno soggette a condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva;
          le suddette misure riguardano odontoiatria, radiologia, risonanze magnetiche, tac, esami di laboratorio e genetici, test allergici e molte altre. Chi vorrà sottoporsi alle prestazioni elencate nella bozza di decreto ministeriale potrà ottenerle a carico del servizio sanitario nazionale solo a certe precise condizioni, altrimenti dovrà rivolgersi al privato e pagarle di tasca propria;
          tutto questo si inserisce in un contesto dove sono sempre più gli italiani che si vedono costretti a rivolgersi al privato con sacrifici economici considerevoli;
          come ricorda la ricerca Censis-Rbm salute sulla sanità integrativa, del giugno 2015, una risonanza magnetica al ginocchio nel pubblico richiede un ticket di 63 euro e 74 giorni di attesa, 142 euro di costo nel privato con soli 5 giorni di attesa. «Sono 22 milioni gli italiani che nell'ultimo anno hanno fatto almeno un accertamento specialistico (radiografia, ecografia, risonanza magnetica, tac, elettrocardiogramma, pap-test ed altro): 5,4 milioni hanno pagato per intero la prestazione (1,7 milioni di questi sono persone a basso reddito). E sono 4,5 milioni gli italiani (di cui 2,8 milioni a basso reddito) che hanno dovuto rinunciare ad almeno una prestazione. Pagare diventa per tutti, anche per le persone con redditi bassi, la condizione per accedere alla prestazione in tempi realistici»  –:
          se non si ritenga di adottare iniziative volte individuare altre modalità di risparmio rispetto a quanto previsto dal decreto-legge «enti locali», e comunque di modificare l'articolo 9-quater del decreto-legge n.  78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  125 del 2015, sospendendo conseguentemente l'emanazione del decreto ministeriale di cui in premessa, al fine di rivedere profondamente, attraverso un preventivo percorso di consultazioni e di serio confronto con gli operatori e i soggetti interessati, le misure in materia di prescrizioni sanitarie ritenute non appropriate. (3-01730)


Intendimenti del Governo in ordine a iniziative di carattere politico-diplomatico relative alla crisi siriana – 3-01731

      MARAZZITI e DELLAI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
          nella primavera del 2011 è iniziato il sostegno occidentale a coloro che in Siria chiedevano riforme;
          in quel periodo la repressione messa in atto dal regime di Assad aveva causato decine di vittime e centinaia di arresti;
          il sostegno occidentale, americano ed europeo, dei Paesi del Golfo e della Turchia agli insorti ha, però, rivelato presto il carattere ambiguo della ricerca di una soluzione militare che sul terreno era pressoché impossibile e che ha visto crescere esponenzialmente il numero delle vittime civili e il rafforzamento delle componenti jihadiste, dovuto anche al grave errore del riconoscimento da parte francese del cosiddetto «Governo di opposizione siriana» all'estero;
          inoltre, con il processo di Doha si è verificato lo smembramento di ampie zone della Siria e la nascita del califfato che da Rakka ha annullato i confini tra Siria e Iraq, creando per la prima volta nella storia moderna ampi territori controllati dalle milizie terroriste e jihadiste che battono ma bandiera nera del cosiddetto Daesh e che affermano un terrorismo jihadista che vuole espandersi come «Stato»;
          il terribile bilancio di questa guerra mondiale «a pezzetti» ha causato solo in Siria circa 250 mila vittime, quasi dieci milioni di sfollati interni, ricattati e in balia o in fuga dai diversi signori della guerra interni, e 4 milioni di profughi e richiedenti asilo che interrogano la coscienza e la capacità politica e di accoglienza dell'Europa;
          i recenti bombardamenti francesi contro obiettivi del cosiddetto Daesh in Siria rappresentano un ulteriore elemento di preoccupazione;
          ancora una volta a parere dell'interrogante la Francia rischia di creare un’escalation senza idee e una soluzione muscolare senza possibilità di controllo del territorio;
          al contrario, sono necessari interventi per aiutare concretamente iniziative per «piccole paci» nella zona a sud di Damasco e per la città di Aleppo, a rischio di scomparsa, così come sarebbero necessarie iniziative a favore delle millenarie diverse presenze religiose di quell'area;
          inoltre, eventuali attacchi militari in Libia, messi in atto senza un mandato internazionale, sarebbero controproducenti e potrebbero, anzi, favorire il Daesh che potrebbe chiamare masse musulmane non omogenee a riunirsi per difendersi dalla «invasione occidentale»  –:
          cosa il Governo intenda fare per rafforzare l'iniziativa internazionale per l'unica soluzione possibile, di natura politica, e che veda coinvolte tutte le forze dell'area assieme ai grandi Paesi alleati e amici Usa e Russia, ora che anche l'Iran potrebbe giocare un ruolo utile nel concerto delle nazioni ai fini della pace.
(3-01731)


Orientamenti del Governo in ordine alle iniziative intraprese dalla Federazione russa in relazione alla situazione siriana e interventi volti al contenimento del deflusso dei profughi – 3-01732

      FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
          stando ad alcune recenti prese di posizione, l'Italia sarebbe contraria ad iniziative militari in Siria suscettibili di comprometterne l'unità e l'integrità territoriale, trasformando quel Paese in una «seconda Libia»;
          malauguratamente, tuttavia, la Siria ha già perso da tempo i connotati di uno Stato unitario, ospitando sul suo territorio una parte cospicua delle aree occupate dal Daesh, che ha individuato in Raqqa la sede della sua capitale;
          sempre in Siria opera almeno un'altra aggregazione maggiore di forze ribelli, in cui sarebbero presenti anche miliziani del gruppo jihadista denominato al Nusra, affiliato ad al Qaeda;
          in Siria agiscono inoltre i curdi siriani, che aspirano all'indipendenza e potrebbero essere sostenuti anche dagli Stati Uniti, e naturalmente le forze regolari ed irregolari del regime di Bashar el Assad;
          la coalizione che combatte contro il Daesh da oltre un anno conduce una campagna blanda, per il momento tendente più al contenimento che allo sradicamento della nuova formazione, come prova la circostanza che le missioni aeree offensive siano all'incirca venti al giorno e neanche tutte appropriatamente armate;
          l'indebolimento del regime di Assad e della posizione dei curdi siriani non è estraneo all'esodo di profughi che ha investito recentemente l'Europa, abbandonando la Siria e risalendo dalla Turchia i Balcani, fino ad approssimarsi alle frontiere nord-orientali del nostro Paese, improvvidamente sguarnite nei mesi scorsi per destinare personale alla protezione degli aeroporti;
          sembra probabile che l'intervento russo al fianco dell'esercito regolare siriano possa contribuire ad alleviare la pressione migratoria gravante sull'Europa ed anche su di noi;
          il Ministro della difesa ha annunciato l'intenzione di potenziare il contingente distaccato in Iraq per addestrare e sostenere logisticamente i peshmerga curdi, fornendo alcuni carabinieri in più, ma senza considerare alcuna forma di ricorso alla forza da parte del nostro Paese contro lo Stato islamico;
          appare in effetti opportuno agire tanto sul teatro dal quale defluiscono i profughi quanto sui confini italiani, dove a coloro che fuggono da persecuzioni e conflitti si aggiungono migranti economici sotto finte spoglie  –:
          se il Governo non ritenga opportuno appoggiare politicamente gli sforzi intrapresi dalla Russia per prevenire il crollo del regime di Assad ed evitare il successo dello Stato islamico, assumendo contemporaneamente le misure militari e di polizia necessarie al contenimento del deflusso dei profughi dalla Siria ed al respingimento di coloro che non hanno alcun titolo apparente alla tutela internazionale. (3-01732)


Chiarimenti e iniziative in materia di spending review presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e orientamenti in merito all'istituzione del reddito di cittadinanza – 3-01733

      SORIAL, AGOSTINELLI, ALBERTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CANCELLERI, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CASTELLI, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, COZZOLINO, CRIPPA, DA VILLA, DADONE, DAGA, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DE ROSA, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, DIENI, D'INCÀ, D'UVA, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRACCARO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, L'ABBATE, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, NESCI, NUTI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PISANO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SIBILIA, SPADONI, SPESSOTTO, TERZONI, TOFALO, TONINELLI, TRIPIEDI, VACCA, SIMONE VALENTE, VALLASCAS, VIGNAROLI, VILLAROSA e ZOLEZZI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
          nel corso di una recente trasmissione tv, il Presidente del Consiglio dei ministri Renzi ha dichiarato: «Si guardi ai costi di Palazzo Chigi prima e dopo la cura: noi stiamo facendo i tagli sulla spesa pubblica»; tuttavia, nel 2014 il Presidente Renzi risulta aver speso 140 milioni di euro più del 2013 e sforato le previsioni di spesa di mezzo miliardo di euro: il bilancio preventivo 2014, infatti, fissava la spesa massima a 3,1 miliardi di euro, ovvero 570 milioni di euro in meno rispetto a quelli effettivamente spesi;
          anche per quanto riguarda il 2015, non c’è risparmio: secondo il bilancio di previsione 2015 di della Presidenza del Consiglio dei ministri (redatto sulla base di quello del 2014 risultato esser già «sballato» di mezzo miliardo di euro), quasi tutto il risparmio, stimato in 1,75 miliardi di euro (le spese totali passano da 3,11 a 1,33 miliardi di euro), è da attribuirsi in realtà al passaggio a livello contabile della protezione civile e dei suoi mutui al Ministero dell'economia e delle finanze, come spiegato dalle tabelle e dalla «nota preliminare»;
          risulterebbe inoltre che la Presidenza del Consiglio dei ministri abbia preso in leasing un nuovo Airbus, probabilmente un A340, grande il doppio dell'attuale A319, senza rivelare l'entità della spesa, che comunque in media, secondo i prezzi di mercato, dovrebbe essere intorno agli 800 mila euro a settimana, per un totale di una quarantina di milioni di euro l'anno. Secondo il generale Leonardo Tricarico, questa sarebbe «un'operazione finanziaria poco vantaggiosa come dimostrano i precedenti (...) quanto verrebbe usato il super-Airbus? L'attuale A319 può già portare fino a 50 persone fino a 8.500 chilometri senza scalo, quante volte sono necessarie prestazioni maggiori? L'esperienza suggerisce pochissime»;
          tra le voci di spesa vi sarebbero: 118 mila euro per «il servizio di piante interno» e 256 mila euro per l’«anagrafica di postazioni arredi», nonché i quasi 600 mila euro stanziati per i sondaggi, dunque cinque volte più di quanto spese il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore Letta per la stessa voce; inoltre, ci sono i costi per le assunzioni di esterni come i due vicesegretari generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, Raffaele Tiscar e Salvo Nastasi;
          la sbandierata spending review della Presidenza del Consiglio dei ministri si sarebbe concentrata su qualche dipartimento interno, come quello dell'integrazione che è stato soppresso, e su programmi di intervento come «le provvidenze all'editoria», le «politiche per la famiglia» e il servizio civile;
          sempre dal bilancio di previsione 2015, si rileva che il segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, struttura alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, nel 2015 spenderà per il suo solo funzionamento 42,7 milioni di euro in più rispetto al limite 2014, già superato; in generale, il budget della segreteria generale è stimato in crescita di 63,2 milioni di euro;
          infine, nel dicembre 2014 sarebbe stato ordinato un «mega appalto» Consip per il noleggio di circa 6 mila automobili di servizio per la pubblica amministrazione, come riportato da Il Fatto quotidiano, con una base d'asta di 106 milioni di euro, questo nonostante la lotta alle «auto» blu fosse stata uno dei cavalli di battaglia del Presidente del Consiglio dei ministri Renzi, che si vantava di aver fatto abolire 3 mila «auto blu» in pochi mesi; in questo modo, rispetto al 2013, sotto i Governi Monti e Letta, Consip pagherebbe ben 26 milioni di euro in più, per quasi 2 mila vetture in più, senza dimenticare che Mario Monti aveva addirittura cancellato la gara;
          negli ultimi sette anni il numero delle persone in povertà assoluta in Italia è più che raddoppiato, passando dagli 1,8 milioni del 2007 ai 4,1 milioni del 201, e manca ancora una misura universale di sostegno economico contro la povertà, ritenuta «non è più rinviabile» dalla Caritas, nel suo rapporto «Le politiche contro la povertà in Italia – Dopo la crisi costruire il welfare» presentato il 15 settembre 2015, in cui viene rimarcata «la responsabilità dello Stato centrale rispetto alla tutela dei diritti dei poveri, che si sarebbe potuta esercitare, e non si è finora esercitata, attraverso l'introduzione di una misura universale contro la povertà. Questa assenza, all'origine anche dei problemi di frammentazione e parzialità delle misure esistenti, sarebbe più che mai da colmare e il tema sembra solo ora guadagnare attenzione nel dibattito pubblico, grazie a diverse iniziative di movimenti, associazioni e partiti politici»;
          i fondi nazionali per le politiche sociali, dall'inizio della crisi, sono stati più che dimezzati, passando dai 3.169 milioni di euro del 2008 ai 1.233,70 milioni di euro del 2015, mentre nella legge di stabilità per il 2015 si è provveduto alla cancellazione del fondo per l'acquisto dei beni alimentari per i più bisognosi (fead);
          in nome della spending review, il Governo Renzi nel 2015 ha eseguito tagli lineari alle regioni per 4 miliardi di euro, 2,3 dei quali si sono abbattuti sulla sanità, ai comuni per 1,2 miliardi di euro e alle province per 1 miliardo di euro e altri tagli sulla sanità sarebbero in procinto di essere effettuati nell'ambito del disegno di legge di stabilità per il 2016: demolire, in pieno contrasto con l'articolo 32 della Costituzione, il modello di un servizio sanitario nazionale pubblico, equo e universalistico;
          non è stato ancora portato a termine il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, poiché un terzo delle spese arretrate deve ancora essere saldato; infatti, secondo quanto riportato dal sito del Ministero dell'economia e delle finanze, che l'11 agosto 2015 ha inserito i dati nella sezione dedicata del sito che non veniva aggiornata da gennaio 2015, solo 38,6 miliardi di euro su quasi 57 stanziati sono stati girati alle aziende, a cui ora vanno aggiunti i 2,9 miliardi di euro previsti dal «decreto-legge enti locali», e questo nonostante le imprese italiane siano ancora in gravi difficoltà;
          le attività di controllo sugli enti cooperativi, che dal 2006 sono compito del Ministero dello sviluppo economico, sono ferme a causa della legge di stabilità per il 2015 che ha ridotto il trasferimento a un solo milione di euro, dai 12 del 2014;
          anche l'annunciato pacchetto di riduzione delle imposte avrà secondo il rapporto Caritas un'utilità quasi nulla per le fasce di popolazione meno abbiente, dal momento che solo il 35 per cento delle famiglie in povertà assoluta paga la Tasi, mentre la rimodulazione degli scaloni Irpef prevista per il 2018 avrà scarsi effetti per la maggioranza delle famiglie povere, dal momento che, analizzando la percentuale di famiglie che pagano un'Irpef positiva (quella per le quali è zero) e quella delle famiglie che ricevono un credito di imposta dopo l'introduzione del bonus degli 80 euro al mese, si evidenzia come nel primo 5 per cento delle famiglie, tutte di fatto in povertà assoluta, l'attuale sistema di interventi pubblici risulti infatti essere del tutto inadeguato per volume di risorse economiche dedicate, con una distribuzione della spesa pubblica decisamente sfavorevole ai poveri: al 10 per cento della popolazione con minore reddito è destinato il 3 per cento della spesa sociale complessiva e il 7 per cento della spesa per protezione sociale non pensionistica; inoltre, l'Italia ha una percentuale di stanziamenti dedicati alla lotta alla povertà che risulta essere inferiore alla media dei Paesi dell'area-euro: solo lo 0,1 per cento del prodotto interno lordo rispetto allo 0,5 per cento che rappresenta la media dei Paesi dell'eurozona  –:
          alla luce di quanto esposto in premessa, se il Presidente del Consiglio non ritenga di chiarire al più presto le motivazioni di tale mancato taglio delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri, auspicato, necessario e secondo gli interroganti moralmente indifferibile, considerati la situazione economica del Paese ed i sacrifici che il Governo chiede ogni giorno ai cittadini italiani, e se non intenda adottare in tempi brevi azioni che vadano nella direzione dell'istituzione di una misura universale di sostegno economico contro la povertà come il reddito di cittadinanza, volte a contrastare efficacemente l'indigenza e auspicate più volte anche dal rapporto Caritas di cui in premessa. (3-01733)


Chiarimenti in merito all'affermata intenzione dell'Unione europea di consentire un elevato margine di flessibilità relativamente al deficit pubblico italiano – 3-01734

      BRUNETTA e PALESE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
          nel corso del mese di settembre 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri ha affermato in due occasioni (intervista al quotidiano Il Foglio del 12 settembre 2015 e intervista alla trasmissione televisiva Otto e mezzo del 14 settembre 2015) di aver già ottenuto dall'Unione europea di poter fare, nel disegno di legge di stabilità per il 2016, fino a 17 miliardi di euro di deficit in più, pari a oltre un punto di prodotto interno lordo, e di poter usare questo ulteriore deficit per realizzare la politica economica del Governo, fatta soprattutto di tagli fiscali;
          un punto di deficit in più significa uscire dal sentiero di riduzione dell'indebitamento pubblico, dando un segnale assolutamente in controtendenza rispetto alla virtuosità del bilancio italiano;
          tanto le regole europee (Fiscal compact, Six pack, Two pack) quanto la legge di contabilità e di finanza pubblica italiana (legge n.  196 del 2009), nonché l'articolo 81 della Costituzione, non consentono che impegni di spesa di carattere strutturale, quale il taglio delle tasse, siano finanziati da misure una tantum, quale sarebbe la cosiddetta «flessibilità» europea;
          d'altra parte, la Commissione europea e l'Eurogruppo si esprimono sui documenti programmatici degli Stati membri soltanto dopo la presentazione del disegno di legge di stabilità, il cui termine è fissato per il 15 ottobre, e comunque non prima del 30 novembre di ogni anno (articolo 7 del regolamento (CE) n.  473/2013)  –:
          in quali sedi europee ufficiali la Commissione europea e/o l'Eurogruppo abbiano deliberato, già a settembre 2015, la concessione di un margine di flessibilità fino a 17 miliardi di euro all'Italia. (3-01734)


Iniziative volte a rafforzare la ripresa economica, produttiva e occupazionale – 3-01735

      ROSATO, MAURI, MARTELLA, PAOLA BRAGANTINI, DI SALVO, FREGOLENT, GRASSI, GRIBAUDO, MORANI, BINI, CINZIA MARIA FONTANA, MARCO DI MAIO, GARAVINI, GIORGIS, GIUSEPPE GUERINI, POLLASTRINI, STUMPO e MARANTELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
          la previsione di crescita del prodotto interno lordo reale per il 2015 è salita dallo 0,7 per cento del documento di economia e finanza del mese di aprile 2015 allo 0,9 per cento nella nota di aggiornamento all'esame delle Camere;
          la previsione programmatica per il 2016 è migliorata anch'essa dall'1,4 all'1,6 per cento e le proiezioni per gli anni seguenti sono più positive, sia pur nell'ambito di una valutazione che rimane prudenziale dato il pesante lascito della crisi degli ultimi anni;
          a conferma di un generalizzato miglioramento della situazione economica del Paese, i dati diffusi dall'Istat indicano un aumento del clima di fiducia dei consumatori, fatto 100 il dato del 2010, da 109,3 del mese di agosto 2015 a 112,7 per il mese di settembre 2015. L'indice composito del clima di fiducia delle imprese italiane (Iesi, Istat economic sentiment indicator) sale, passando a 106,2 da 103,9 di agosto 2015. Per trovare dati più favorevoli bisogna risalire a 13 anni fa;
          non solo gli indicatori delle cosiddette aspettative degli operatori economici, ma anche i dati concreti della produzione sembrano confermare tale trend, laddove si consideri che sul versante degli ordini questi sono saliti dello 0,6 per cento congiunturale a luglio 2015 e del 10,4 per cento tendenziale, in sette mesi l'indice grezzo è salito del 4,2 per cento. Secondo il rapporto Istat, gli ordini interni solo aumentati del 3,1 per cento su mese e del 14,4 per cento su anno a luglio 2015; si tratta del secondo aumento consecutivo a due cifre su base tendenziale e ancora una volta l'incremento maggiore è per la fabbricazione di mezzi di trasporto (+61,3 per cento);
          le riforme sin qui realizzate stanno contribuendo al rafforzamento dell'economia italiana ed alla credibilità sul piano internazionale del nostro Paese  –:
          quali iniziative il Governo intenda intraprendere, già a partire dal prossimo disegno di legge di stabilità per il 2016, per rafforzare la ripresa economica e produttiva, condizione indispensabile per il consolidamento della ripresa occupazionale e per uno sviluppo più equilibrato della società italiana. (3-01735)


Orientamenti in merito alla tassazione sulla proprietà immobiliare, con particolare riguardo all'abitazione principale – 3-01736

      FRANCESCO SAVERIO ROMANO, ABRIGNANI, D'ALESSANDRO, FAENZI, GALATI, MOTTOLA, PARISI, BORGHESE e MERLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
          secondo l'Istat, in base ai dati del censimento del 2011, le famiglie italiane che dimorano in una casa di proprietà sono 17.666.209 (pari al 72,1 per cento delle famiglie censite);
          la tassazione sulla prima casa, nata nel 1992 come imposta straordinaria sugli immobili, e poi divenuta negli anni prima Ici, poi Imu ed infine Tasi, si configura come una vera tassa patrimoniale sulle famiglie di ogni ceto;
          secondo l'Eurostat, nel 2012, la pressione fiscale in Italia è stata pari al 44 per cento del prodotto interno lordo, ben al di sopra della media dell'Unione europea (39,4 per cento) e dell'eurozona (40,4 per cento);
          la pressione fiscale registrata nel 2012 in Germania è stata pari al 39,1 per cento, in Gran Bretagna al 35,4 per cento ed in Spagna addirittura al 32,5 per cento;
          secondo l'Eures, l'Italia è il secondo Paese europeo per livello di tassazione sugli immobili;
          il Presidente del Consiglio dei ministri ha annunciato l'intenzione di abolire la tassazione sulla prima casa, come a suo tempo fatto nel 2008 dal Governo allora in carica;
          tanti italiani all'estero continuano ancora oggi a pagare l'Imu sulla prima casa posseduta in Italia;
          la Commissione europea ha recentemente invitato i Governi nazionali a concentrare l'attenzione «sui modi appropriati per spostare il carico fiscale dal lavoro e ad altri tipi di tassazione che sono meno dannose alla crescita e all'occupazione come i consumi, la proprietà e le tasse ambientali»;
          non è certo compito delle istituzioni europee decidere in merito ai livelli di tassazione che i Governi dei singoli Stati decidono di imporre e, anzi, l'abolizione della tassa sulla prima casa avrebbe sicuramente il merito di rilanciare un settore, quello dell'edilizia, che, dal 2008 ad oggi, secondo l'Ance – Associazione nazionale costruttori edili ha perso 522 mila posti di lavoro (790 mila contando l'indotto), con 68 mila imprese che sono uscite dal mercato  –:
          quali siano gli orientamenti del Presidente del Consiglio dei ministri in merito alla tassazione sulla prima casa e sugli immobili in generale, per gli italiani residenti in Italia e per quelli residenti all'estero, a partire dal 2016. (3-01736)


Iniziative in merito ai rilievi avanzati in sede di Commissione europea circa gli interventi fiscali annunciati dal Governo – 3-01737

      LUPI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
          negli ultimi giorni il Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi ha preannunciato agli italiani che in sede di manovra economica per l'anno 2016 saranno soppresse due imposte sulla casa, l'Imu e la Tasi dovute per le abitazioni principali, e che, inoltre, per il 2017 il Governo prevede l'abolizione di una buona parte dell'Ires, mentre per il 2018 è in programma la rimodulazione degli scaglioni Irpef;
          nel 2014 il prelievo Imu e Tasi è arrivato a 24,9 miliardi di euro, con un aumento di 15,1 miliardi di euro, pari al 153,5 per cento in più, rispetto ai 9,8 miliardi di euro prelevati nel 2011 con l'Ici. L'Italia negli anni della crisi ha visto un aumento delle tasse sugli immobili del 111 per cento, contro una media europea del 23 per cento;
          secondo i dati Ocse, la ricchezza delle famiglie italiane è maggiormente concentrata, rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea, in asset non finanziari e, in particolare, in asset immobiliari. In Italia, infatti, la ricchezza delle famiglie si concentra per il 65 per cento circa in asset non finanziari, che sono costituiti per quasi l'80 per cento da asset immobiliari; Queste analisi hanno confermato che per l'Italia l'introduzione dell'Imu e della Tasi ha avuto un effetto negativo sulla propensione marginale al consumo delle famiglie. L'inasprimento della tassazione immobiliare ha anche provocato un effetto ricchezza negativo per le famiglie;
          la linea di Governo sopra evidenziata, condivisa anche dalle associazioni dei costruttori e delle imprese, è stata tuttavia oggetto di osservazioni da parte dei tecnici della Commissione europea, che, seguendo un'impostazione costante negli ultimi anni, hanno chiesto che il carico fiscale sia spostato dal lavoro al patrimonio, e quindi in sostanza, per quel che riguarda l'Italia, alla casa;
          giova ricordare che la prima casa è un bene strumentale, non fruttifero di reddito e solo in termini di calcolo del prodotto interno lordo può essere considerata patrimonio. Correttamente il Presidente del Consiglio dei ministri ha osservato che «(...) il compito dell'Unione europea non è mettere bocca su quali scelte fiscali fa uno Stato. Non deve decidere al posto dei singoli Governi quali scelte fiscali vanno fatte. Quali tasse ridurre lo decidono i singoli Stati, non un euroburocrate». L'eliminazione della tassa sulla prima casa per tutti «rappresenta un elemento fondamentale per restituire fiducia agli italiani (...)»;
          si esprime l'apprezzamento di questa parte politica per la linea di condotta del Presidente del Consiglio dei ministri  –:
          con quali modalità il Governo intenda rispondere alle osservazioni avanzate in sede di Unione europea, facendo valere in tale ambito un'impostazione che nel Paese è generalmente condivisa, e come il Governo intenda rispondere alle critiche relative ai problemi di copertura della manovra per il 2016, che giungono dalle opposizioni. (3-01737)


Iniziative per la revisione dei parametri dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al fine di tutelare i nuclei familiari economicamente più deboli – 3-01738

      GIORGIA MELONI, RAMPELLI, CIRIELLI, LA RUSSA, MAIETTA, NASTRI, TAGLIALATELA e TOTARO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
          dal 1o gennaio 2015 è in vigore il nuovo modello Isee – indicatore della situazione economica equivalente – rivisto in base alle indicazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.  159;
          i nuovi criteri introdotti per determinare il reddito delle famiglie, e quindi il diritto ad accedere alle prestazioni sociali agevolate, si stanno tuttavia sostanziando in gravi penalizzazioni per moltissimi soggetti;
          tra le categorie maggiormente in difficoltà in base all'applicazione dei nuovi parametri spiccano le persone affette da disabilità e gli studenti universitari, due categorie che dovrebbero godere della massima protezione sociale;
          per quanto concerne i soggetti con disabilità, infatti, il nuovo indicatore della situazione economica equivalente sta mettendo a rischio l'accesso ai presidi sanitari ed assistenziali;
          alla stessa stregua, per quanto riguarda gli studenti, l'applicazione del nuovo indicatore della situazione economica equivalente sta facendo sì che ben il 30 per cento dei richiedenti un sostegno economico per il proprio percorso di formazione universitaria, da un giorno all'altro, hanno perso il diritto alla borsa di studio e ora rischiano di dover abbandonare gli studi;
          in Italia è in costante aumento il numero delle famiglie che vive in condizioni di difficoltà economica e peggiorano gli indici relativi alla povertà e molte di queste persone si trovano ora anche escluse dall'accesso alle agevolazioni per i servizi sociali  –:
          quali urgenti iniziative, anche normative, intenda assumere per correggere i nuovi parametri dell'indicatore della situazione economica equivalente, al fine di garantire la più completa tutela dei nuclei familiari economicamente più deboli.
(3-01738)