XVII LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 1o ottobre 2015.
Aiello, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bergamini, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Centemero, Chaouki, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Dieni, Epifani, Faraone, Fauttilli, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galati, Giampaolo Galli, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Grande, Guerra, La Russa, Lauricella, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Antonio Martino, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pagano, Pes, Piccoli Nardelli, Piepoli, Pisicchio, Portas, Quartapelle Procopio, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sani, Santerini, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sorial, Stumpo, Valeria Valente, Velo, Venittelli, Vignali, Zampa, Zanetti.
Annunzio di proposte di legge.
In data 30 settembre 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
BECHIS: «Modifiche al codice civile concernenti la disciplina del matrimonio» (3335);
BECHIS: «Disposizioni in materia di eutanasia e rifiuto dei trattamenti sanitari» (3336);
CANCELLERI: «Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata» (3337);
BRESCIA: «Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante l'ordinamento della professione di giornalista» (3338);
NESCI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite delle banche e sull'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia» (3339).
Saranno stampate e distribuite.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge ROMANINI ed altri: «Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane» (3265) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Sanga.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
II Commissione (Giustizia):
PRESTIGIACOMO e CARFAGNA: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione e affidamento internazionali» (2866) Parere delle Commissioni I, III, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
VI Commissione (Finanze):
QUINTARELLI ed altri: «Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il contrasto dell'elusione fiscale nelle transazioni eseguite per via telematica» (3076) Parere delle Commissioni I, III, VII, IX, X e XIV.
VIII Commissione (Ambiente):
MANNINO ed altri: «Modifiche al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse» (3232) Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XII Commissione (Affari sociali):
GAGNARLI ed altri: «Disposizioni in materia di tutela della salute dei minori dai rischi alimentari» (2904) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), IX, X, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
ZOLEZZI ed altri: «Introduzione del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione» (2983) Parere delle Commissioni I, V, VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
FUCCI ed altri: «Norme per la promozione del parto fisiologico» (3095) Parere delle Commissioni I, II, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
MERLO e BORGHESE: «Disposizioni per il riconoscimento della professione di mediatore linguistico-culturale» (3219) Parere delle Commissioni I, II, III, V, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
GREGORI ed altri: «Istituzione della figura professionale di operatore socio-sanitario» (3263) Parere delle Commissioni I, V, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
CRIMÌ ed altri: «Disposizioni per la semplificazione delle procedure autorizzative concernenti le apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico» (3267) Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
Commissioni riunite VII (Cultura) e VIII (Ambiente):
LATRONICO ed altri: «Istituzione del Parco archeologico della Magna Grecia nell'area dell'arco ionico lucano» (2991) Parere delle Commissioni I, III, V, X, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.
Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, con lettera in data 1o ottobre 2015, ha inviato – ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 gennaio 2014, n. 1, – la relazione sulla gestione dei rifiuti radioattivi in Italia e sulle attività connesse.
Il predetto documento sarà stampato e distribuito (Doc. XXIII, n. 7).
Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 30 settembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sull'attività svolta dal Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea, riferita all'anno 2014 (Doc. CCXVIII, n. 2).
Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio), alla VI Commissione (Finanze), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione dal Ministro della salute.
Il Ministro della salute, con lettera in data 30 settembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, la relazione sullo stato di attuazione del medesimo decreto legislativo n. 178 del 2012, recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI), aggiornata al 30 giugno 2015 (Doc. CCVI, n. 5).
Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).
Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.
Nel mese di settembre 2015 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.
Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 30 settembre 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a titolo del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia (COM(2015) 465 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia e del relativo protocollo di attuazione (COM(2015) 467 final), corredata dai relativi allegati (COM(2015) 467 final - Annexes 1 to 3), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Valutazione finale del programma comune Eurostars (2008-2013) (COM(2015) 479 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea nel corso della sessantaseiesima sessione del Comitato esecutivo del programma dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (COM(2015) 488 final), corredata dal relativo allegato (COM(2015) 488 final - Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).
Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 settembre 2015, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 9 luglio 2015, n. 114, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 (208).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 10 novembre 2015. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 21 ottobre 2015.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA (A.C. 3012-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CAUSI E BENAMATI; MARCO DI STEFANO ED ALTRI; MORETTO ED ALTRI; COLLETTI ED ALTRI; VIGNALI; RUSSO ED ALTRI; SIMONETTI ED ALTRI (A.C. 2437-2469-2684-2708-2733-3025-3060)
A.C. 3012-A – Articolo 19-septies
ARTICOLO 19-SEPTIES DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 19-septies.
(Riforma del bonus elettrico e gas).
1. Al fine del migliore coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, l'erogazione dei benefìci di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina le modalità di erogazione dei benefìci economici individuali anche alternative rispetto alla compensazione della spesa, individuando in ogni caso una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, e rimodula l'entità degli stessi tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, continua ad applicarsi la disciplina vigente per l'erogazione dei benefìci di cui al medesimo comma 1.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 19-SEPTIES DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 19-septies.
(Riforma del bonus elettrico e gas).
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: previo parere delle Commissioni parlamentari.
19-septies. 1.(ex 0. 19. 22. 70.) Ricciatti, Paglia, Ferrara.
A.C. 3012-A – Articolo 19-octies
ARTICOLO 19-OCTIES DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 19-octies.
(Misure per la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas).
1. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, dal 1o gennaio 2016 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un «Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali»; a decorrere da tale data l'inclusione e la permanenza nell'Elenco è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione nell'Elenco di cui al comma 1.
3. L'Elenco di cui al comma 1 è pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati.
4. Dopo la lettera b) del comma 5 dell'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è inserita la seguente:
«b-bis) i soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi della normativa vigente».
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19-OCTIES DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 19-octies.
(Misure per la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas).
Dopo l'articolo 19-octies, aggiungere il seguente:
Art. 19-nonies.
(Incremento dell'utilizzo della potenzialità di accumulo degli impianti idroelettrici).
1. Al fine di migliorare le condizioni di accesso al mercato dell'energia elettrica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, attraverso l'utilizzo della capacità di accumulo dell'energia da unità idroelettriche di produzione e pompaggio sono apportate le seguenti definizioni:
il sistema di accumulo: un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un'alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo);
le unità idroelettriche di produzione e pompaggio sono unità di produzione aventi assetti con potenze negative nel funzionamento in assorbimento;
la zona della rete rilevante è una porzione di RTN per la quale esistono, ai fini della sicurezza del sistema elettrico, limiti fisici di scambio dell'energia con altre zone confinanti.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2017 nessun soggetto potrà disporre, anche per tramite di società collegate e controllate direttamente o indirettamente, di oltre il trenta per cento della potenza (capacità) nominale degli impianti con unità idroelettriche di produzione e pompaggio. Tale percentuale è calcolata annualmente dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sentita l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema idrico, per ciascuna delle zone della rete rilevante, come definite dal Gestore della rete in conformità a quanto previsto nel D.P.C.M. 11 maggio 2004 e sulla base della delibera dell'AEEGSI n. 250/2004.
3. A tale scopo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sentita l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico identifica, per ogni soggetto che rientra nelle condizioni di cui al comma 2, l'eventuale quota da scorporare. Non concorrono al raggiungimento della soglia di cui al comma 2 gli impianti identificati come essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 63, paragrafo/comma 63.1, dell'Allegato A alla delibera dell'AEEGSI n. 111/06.
4. Entro i successivi sessanta giorni, il Ministero dello sviluppo economico sentita l'AEEGSI, con apposito provvedimento predispone i piani con cui i soggetti produttori di energia elettrica da pompaggio cedono la quota da scorporare, per le finalità di cui al comma 5.
5. I soggetti indicati nel provvedimento di cui al comma 3, assolvono all'obbligo di cedere la disponibilità degli impianti secondo i seguenti principi e criteri:
1) attraverso contratti bilaterali stipulati con produttori di energia da fonti rinnovabili non programmabili, sia in forma singola che associata, ad esclusione delle società collegate e controllate direttamente o indirettamente dai soggetti di cui al comma 2, secondo modalità e principi stabiliti all'AEEGSI;
2) al Gestore del Mercato Energetico, è incaricato di organizzare il mercato dei servizi di accumulo di cui alla lettera b del presente comma secondo criteri di neutralità, trasparenza e obiettività. La disciplina del mercato, predisposta dal gestore del mercato entro un anno dalla data della propria costituzione, è approvata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'AEEGSI;
3) il mercato di cui al punto 2 è riservato agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili non programmabili (FERNP) che non abbiano avuto accesso ad alcun regime incentivante, al fine di accrescerne la possibilità di competere sul mercato elettrico;
4) i proprietari delle unità idroelettriche di produzione e pompaggio di cui al presente articolo sono obbligati a mantenere l'impianto nelle perfette condizioni di funzionamento. A tale scopo l'AEEGSI determina il valore da attribuire quale rimborso dei costi di funzionamento, che in ogni caso, nel suo totale, non potrà superare le somme rese disponibili dalle procedure di cui al numero 3.
6. Nel caso in cui la citata soglia del trenta per cento, calcolata come media su base biennale sia superata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
19-octies. 01.(ex 22. 01.) Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.
Dopo l'articolo 19-octies, aggiungere il seguente:
Art. 19-nonies.
(Contatori elettronici).
1. Per i possessori di strumenti di misura del gas e dell'energia elettrica che non siano stati ancora sottoposti ai controlli di cui al Decreto ministeriale 24 marzo 2015, n. 60 è possibile richiedere tale verifica a un soggetto abilitato, anche tramite associazioni di tutela dei consumatori, senza alcun onere aggiuntivo.
L'Autorità per l'energia vigila che non vi sia trasferimento dei costi dalle società di distribuzione al cliente finale.
19-octies. 02.(ex 22. 04.) Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.
Dopo l'articolo 19-octies, aggiungere il seguente:
Art. 19-nonies.
(Soppressione Capacity Payment).
1. Al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il primo e il secondo periodo sono soppressi.
2. L'articolo 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 è abrogato.
19-octies. 03. ( ex 22. 05.) Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.
Dopo l'articolo 19-octies, aggiungere il seguente:
Art. 19-nonies.
(Disposizioni urgenti per l'affidamento in concessione della distribuzione del gas naturale per ambiti territoriali comunali).
1. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, sono prorogati rispettivamente di sette mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di nove mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di otto mesi per gli ambiti del terzo raggruppamento, di nove mesi per gli ambiti del quarto raggruppamento, di sette mesi per gli ambiti del quinto raggruppamento, di tre mesi per gli ambiti del sesto raggruppamento, di due mesi per gli ambiti del settimo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 1, comma 16, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, all'articolo 30-bis, comma 2, del decreto legge 24 giugno, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e all'articolo 3, comma 3 – quater della legge 27 febbraio 2015, n. 11. Restano esclusi gli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ad eccezione di quelli del primo raggruppamento i cui termini relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara vengono prorogati di ulteriori tre mesi.
2. I commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono abrogati. Al comma 2 del medesimo articolo l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori cinque mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta»
19-octies. 0401. Polidori, Sandra Savino.
A.C. 3012-A – Articolo 22
ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 22.
(Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione).
1. Al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo» sono aggiunte le seguenti: «, come individuati da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 22.
(Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione).
Sopprimerlo.
22. 1.(ex 22. 6.) Ricciatti, Paglia, Ferrara, Pellegrino.
Al comma 1, sopprimere la parola: dopo
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: aggiunte fino alla fine del comma con la seguente: soppresse.
22. 400. Busin, Allasia.
Al comma 1, sostituire le parole da: « , se tale ultimo fino alla fine del comma con le seguenti: «ivi incluso il metano» sono aggiunte le seguenti «e la ricarica elettrica veloce, ovvero ricarica trifase ad almeno 43 kW in corrente alternata oppure ricarica in corrente continua maggiore di 50 kW» e dopo le parole: «finalità dell'obbligo.» è aggiunto il seguente periodo «Le disposizioni relative ai sistemi di ricarica elettrica veloce possono essere estese anche agli impianti esistenti quando interessati da ristrutturazione totale o da aggiunta di nuovo prodotto».
22. 2.(ex 22. 8.) Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.
Al comma 1, aggiungere, in fine, del parole: «L'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti possono essere subordinati all'erogazione obbligatoria di un carburante alternativo di cui all'articolo 2 della direttiva 2014/94/UE, se tale obbligo non comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo secondo i criteri di valutazione stabiliti con le modalità di cui al successivo comma 21».
Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis: Al comma 21 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono aggiunte, infine, le parole: «Inoltre, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono i criteri per la valutazione degli ostacoli tecnici e degli oneri economici di cui al comma 17, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi e di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione dei carburanti.».
22. 3.(ex 0. 22. 28. 11.) Vignali.
A.C. 3012-A – Articolo 22-bis
ARTICOLO 22-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 22-bis.
(Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti).
1. Al fine di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico in attuazione dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è ampliata con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale. A tal fine, in vista dell'interoperabilità tra le banche dati esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico e presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente al settore della distribuzione dei carburanti, da realizzarsi, in attuazione dei princìpi del capo V del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2016, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno, e in prima applicazione entro il 1o febbraio 2016, i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti. All'anagrafe possono accedere, per consultazione, le regioni, l'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Cassa conguaglio GPL. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a riorganizzare il comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti di cui alla delibera del Comitato interministeriale di prezzi n. 18 del 12 settembre 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 1989, riducendone il numero dei componenti e prevedendo la partecipazione di un rappresentante delle regioni e di un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.
2. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, o di concessione, laddove prevista, degli impianti di distribuzione dei carburanti, hanno l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 1 del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti che sono in regolare sospensione dell'attività sulla base della disciplina regionale, con l'evidenza della data di cessazione della sospensiva medesima.
3. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 1 del presente articolo i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla regione competente, all'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attestante che l'impianto di distribuzione carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali e come meglio precisate, ai soli fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai commi 12 e 13 del presente articolo, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegna al relativo adeguamento, da completare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento il titolare dell'autorizzazione presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla compatibilità dell'impianto di cui al presente comma. La dichiarazione di cui al precedente periodo può essere corredata da deroga formale, disposta antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge dall'amministrazione competente sulla base della specifica disciplina regionale. In alternativa alla predetta dichiarazione può essere resa perizia giurata di tecnico abilitato.
4. Qualora l'impianto di distribuzione dei carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 3 e il titolare non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento, lo stesso titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvede allo smantellamento dell'impianto. Contestualmente, l'amministrazione competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio relativo allo stesso impianto, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 1, alla regione e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dichiara la contestuale decadenza della licenza di esercizio. Conseguentemente sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento e l'approvvigionamento degli stessi impianti di distribuzione dei carburanti.
5. Il Ministero dello sviluppo economico riscontra che tutti gli impianti di distribuzione dei carburanti siano iscritti nell'anagrafe di cui al comma 1, sulla base dei dati già in possesso della pubblica amministrazione, dei dati in possesso delle regioni e delle comunicazioni che, periodicamente, ai sensi dei commi 1, 4 e 7, sono inoltrate allo stesso Ministero dalle amministrazioni locali e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
6. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 3 da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e per ciascuna mancata dichiarazione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e diffida il titolare a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione o concessione. I proventi delle sanzioni di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.
7. Decorso inutilmente il nuovo termine il Ministero dello sviluppo economico dà prontamente comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio, alla regione ed all'amministrazione competente per territorio al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, che procedono entro trenta giorni alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e alla decadenza della licenza di esercizio, dandone comunicazione al Ministero stesso. L'iscrizione all'anagrafe di cui al comma 1 è requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio.
8. Il rilascio al gestore dell'impianto del registro annuale di carico e scarico da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio è subordinato alla verifica, accedendo all'anagrafe di cui al comma 1, che l'impianto sia iscritto all'anagrafe stessa e che sia stato dichiarato compatibile ai sensi del comma 3.
9. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o della concessione abbia dichiarato che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 3 e non abbia provveduto alla cessazione dell'attività di vendita dei carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista per la cessazione dell'attività di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto stesso. I proventi delle sanzioni di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, per la quota del 30 per cento e al comune competente per territorio per la quota restante. Il Corpo della guardia di finanza, ovvero altri organi di polizia giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verificano l'effettiva chiusura degli impianti per i quali è stata disposta la cessazione immediata, anche a seguito della conseguente revoca della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di evitare abusi o frodi fiscali.
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi del comma 3 del presente articolo, ovvero sia inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento di cui al comma 4 del presente articolo, l'amministrazione competente per territorio dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio comunicandola alla regione, al Ministero dello sviluppo economico e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contestualmente l'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dichiara la decadenza della licenza di esercizio afferente allo stesso impianto e sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento dell'impianto e l'approvvigionamento di carburante. Nelle fattispecie di cui al presente comma si applica altresì la sanzione di cui al comma 9.
11. Eventuali segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti successivamente alla data di cui al comma 4 sono inviate all'amministrazione territorialmente competente per il rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, alla regione competente e al Ministero dello sviluppo economico.
12. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo, gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:
a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
13. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo, gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:
a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;
b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
14. Le regioni e i comuni, anche attraverso l'anagrafe degli impianti di cui al comma 1, verificano che gli impianti di distribuzione dei carburanti la cui attività è sospesa rispettino le tempistiche e le modalità previste per il regime della sospensiva nelle relative norme regionali o provinciali.
15. L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è abrogato. Sono fatti salvi le autorizzazioni per l'installazione di impianti di distribuzione dei carburanti già rilasciate, le istanze presentate per le quali il relativo procedimento sia ancora in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge e gli interventi relativi a modifiche o ristrutturazioni degli impianti. In relazione alle fattispecie di cui al secondo periodo gli impianti di distribuzione sono da ritenere compatibili con qualsiasi destinazione di zona, salvo l'esistenza di particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché di limitazioni derivanti dalla disciplina delle zone territoriali omogenee A.
16. Fatte salve le norme in materia di prevenzione degli incendi, edilizie, ambientali, igienico-sanitarie e di sicurezza sul lavoro, sono consentite le installazioni degli impianti di distribuzione dei carburanti all'interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto delle strade come definite all'articolo 2 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonché nelle zone definite nei piani regolatori generali vigenti a destinazione commerciale, artigianale e industriale.
17. Agli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l'attività di vendita entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le procedure semplificate di dismissione di cui al comma 19, salvo i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino.
18. Entro trenta giorni dalla data di cessazione definitiva dell'attività di vendita, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti comunicano al comune competente l'avvio delle procedure di dismissione delle strutture di distribuzione, da realizzare con le modalità di cui al comma 19, eseguendole nei successivi centoventi giorni e comunque non oltre il termine di cui al comma 17. La conclusione dei lavori è attestata con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da presentare all'amministrazione comunale competente tramite autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
19. Le attività di dismissione di cui al comma 17, finalizzate a prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrate e, ove si renda necessario a seguito dell'individuazione di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31. In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedono alla rimozione delle strutture interrate.
20. Nell'ambito delle procedure semplificate previste dal regolamento di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31, i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui al comma 17 del presente articolo, qualora individuino delle contaminazioni, si avvalgono degli accordi di programma disciplinati dall'articolo 246 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 22-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 22-bis.
(Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti).
Sopprimerlo.
22-bis. 400. Busin, Allasia.
Al comma 6, sostituire il secondo periodo con i seguenti: I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al riordino dell'attività della Cassa conguaglio GPL, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, conformemente al termine indicato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, tali proventi sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.
22-bis. 500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)
Al comma 9, sostituire il secondo periodo con i seguenti: I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Comune competente per territorio per la quota del 70 per cento e per la quota restante al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al riordino dell'attività della Cassa conguaglio GPL, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, conformemente al termine indicato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, quest'ultima quota è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.
22-bis. 501. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)
Sopprimere i commi 15 e 16.
22-bis. 450. Dell'Aringa.
(Approvato)
Al comma 19, primo periodo, sostituire le parole: e, ove si renda necessario a seguito dell'individuazione di una contaminazione, nell’ con la seguente: ed.
22-bis. 401. Alberti.
Al comma 19, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché nella bonifica del sito in caso di accertato inquinamento.
22-bis. 402. Braga.
Al comma 19, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione.
22-bis. 402.(Testo modificato nel corso della seduta) Braga.
(Approvato)
All'articolo 22-bis, dopo il comma 20 aggiungere il seguente: 20-bis. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
22-bis. 502. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)
Dopo l'articolo 22-bis, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.1. - (Libertà di approvvigionamento carburanti) – 1. In deroga a quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e con l'articolo 105, comma f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai soggetti che gestiscono gli impianti per la distribuzione carburanti per uso di autotrazione non possono essere imposti vincoli unilaterali tesi a limitarne la libertà di approvvigionamento.
2. Sono comunque fatti salvi gli accordi commerciali stipulati con le modalità previste dal già citato articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, aventi ad oggetto la valorizzazione dell'utilizzo commerciale del «marchio» come elemento distintivo degli impianti di distribuzione, nonché quella degli investimenti effettuati dai proprietari dei medesimi impianti.
3. Ai sensi del comma 1, i gestori degli impianti di distribuzione carburanti per uso di autotrazione possono rifornirsi liberamente, in alternativa al servizio assicurato da Acquirente Unico S.p.A., da qualunque produttore e/o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le clausole difformi, contenute nei contratti vigenti, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, sono automaticamente sostituite. Le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento, fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, sono nulle per violazione imperativa della legge, ovvero, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile.
5. Nel caso in cui, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non siano stati stipulati accordi commerciali o rapporti contrattuali che tengano conto di quanto disposto nel presente articolo, i proprietari degli impianti possono chiedere all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas la definizione di un corrispettivo annuale a carico dei rispettivi gestori degli impianti di distribuzione carburanti. Il corrispettivo è determinato in misura tale da assicurare una adeguata remunerazione degli investimenti senza pregiudicare l'economicità della gestione. La mancata corresponsione del corrispettivo determina la risoluzione dei rapporti in essere tra proprietari e gestori degli impianti.
22-bis. 01.(ex 22. 07.) Fantinati, Cancelleri, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Crippa.
A.C. 3012-A – Articolo 22-ter
ARTICOLO 22-TER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Capo V-bis
AMBIENTE
Art. 22-ter.
(Maggiore tutela della concorrenza e della garanzia della possibilità di reale accesso al mercato di gestione autonoma degli imballaggi).
1. All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h)» sono soppresse;
b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h), è sospeso a seguito dell'intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio.»;
c) al sesto periodo, le parole: «dal Consorzio nazionale imballaggi» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ISPRA».
2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale provvede all'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 22-TER DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 22-ter.
(Maggiore tutela della concorrenza e della garanzia della possibilità di reale accesso al mercato di gestione autonoma degli imballaggi).
Sopprimerlo.
22-ter. 400. Polidori, Sandra Savino.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) Dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Resta fermo l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h), fino al provvedimento di accertamento del funzionamento del sistema da parte dell'Osservatorio e della comunicazione al Consorzio.».
Conseguentemente, al medesimo comma,
sopprimere la lettera b);
sopprimere il comma 2.
22-ter. 401. Polidori, Sandra Savino.
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
*22-ter. 402. Vignali.
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
*22-ter. 450. Abrignani.
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
*22-ter. 490. Fragomeli, Lodolini.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) al sesto periodo le parole: «acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti dal Consorzio nazionale imballaggi» sono soppresse.
22-ter. 491. Crippa, Vignaroli, Zolezzi.
Dopo l'articolo 22-ter, aggiungere il seguente:
Art. 22-quater.
(Disposizioni per favorire la concorrenza tra i consorzi dei rifiuti di imballaggio).
1. All'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera a), le parole: «sull'intero territorio nazionale» sono soppresse;
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
3-bis. I produttori che intendano dar vita al sistema di gestione autonomo di cui alla lettera a) del precedente comma 3 sono chiamati a raggiungere gli obiettivi di riciclaggio e di recupero previsti dalla normativa attraverso la gestione dei propri rifiuti di imballaggio, o di rifiuti di imballaggio equivalenti per quantità e qualità.
22-ter. 01.(ex 32. 025.) Crippa, Vignaroli, Zolezzi.
Dopo l'articolo 22-ter, aggiungere il seguente:
Art. 22-quater. – (Disposizioni per favorire la libera iniziativa economica in tema di riutilizzo e riciclo dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti di imballaggio anche in attuazione della Direttiva 94/62/CE). 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 195, comma 2, alla lettera e) sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «, nel rispetto del principio secondo cui il produttore che dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati i propri rifiuti non è tenuto al pagamento della TARI»;
b) All'articolo 222, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
3-bis. In attuazione della Direttiva 94/62/CE, i sistemi di restituzione da parte dei consumatori degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio che assicurino il riutilizzo o il riciclaggio dei medesimi operano in regime di concorrenza e libero mercato in conformità con le regole previste nei Trattati.
22-ter. 02.(ex 32. 023.) Vignaroli, Crippa, Zolezzi.
Dopo l'articolo 22-ter, aggiungere il seguente:
Art. 22-quater.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
1. Dopo l'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:
Art. 178.1.
(Misure per la libera iniziativa economica e per la prevenzione del conflitto d'interesse nelle fasi di gestione dei rifiuti).
1. Al fine di garantire la libera iniziativa economica e di prevenire i conflitti d'interesse tra soggetti impegnati nella gestione dei rifiuti, favorendo un corretto sistema di trattamento di essi, è vietata la contestuale gestione di più di una fase tra quelle previste nel presente articolo da parte di soggetto pubblico o privato.
2. Per fasi di gestione dei rifiuti di cui al presente articolo si intendono:
a) raccolta, riciclaggio e qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze;
b) smaltimento, (ad esempio discarica) e il recupero di energia, nonché il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite ulteriori disposizioni per prevedere l'estensione del divieto di cui al comma 1 anche qualora le attività di cui ai commi a) e b) siano gestite da soggetti diversi, con particolare riferimento alle forme di collegamento societario tra essi.
22-ter. 03.(ex 32. 024.) Zolezzi, Crippa, Vignaroli.
A.C. 3012-A – Articolo 23
ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Capo VI
SERVIZI BANCARI
Art. 23.
(Costo delle chiamate telefoniche ai servizi di assistenza ai clienti).
1. Gli istituti bancari e le società di carte di credito assicurano che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente comma.
1-bis. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro, comminata dall'Autorità di cui al comma 1, e un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 23.
(Costo delle chiamate telefoniche ai servizi di assistenza ai clienti).
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: che l'accesso fino alla fine del periodo con le seguenti: che:
a) l'accesso ai propri servizi di informazione ai clienti avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana;
b) l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti avvenga gratuitamente.
23. 1.(ex 23. 2.) Villarosa.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: anche attraverso chiamata da mobile con le seguenti: e ai servizi di informazione ai clienti, anche mediante chiamata da mobile, avvenga gratuitamente e solo nel caso in cui ci siano specifici motivi espressamente indicati e previa autorizzazione della Banca d'Italia, sentite le associazioni dei consumatori.
23. 400. Villarosa.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana con le seguenti: gratuitamente.
23. 2.(ex 23. 5.) Busin, Allasia.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana con le seguenti: pari alla tariffa ordinaria urbana più bassa ed in ogni caso non superiore al 5 per cento per minuto.
23. 3.(ex 23. 7.) Villarosa.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla tariffa ordinaria urbana con le seguenti: alla media delle tariffe ordinarie urbane ed in ogni caso non superiore al 5 per cento per minuto.
23. 4.(ex 23. 8.) Villarosa.
A.C. 3012-A – Articolo 24
ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 24.
(Strumenti per favorire il confronto tra servizi bancari).
1. In conformità con la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i prodotti bancari più diffusi tra la clientela per i quali è assicurata la possibilità di confrontare le spese a chiunque addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito internet.
2. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì le modalità e i termini secondo i quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione e definisce le modalità per la pubblicazione nel sito internet, nonché i relativi aggiornamenti periodici.
3. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 24.
(Strumenti per favorire il confronto tra servizi bancari).
Al comma 1, sostituire le parole da: centottanta giorni fino a: prodotti bancari con le seguenti: novanta giorni dalla pubblicazione delle norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'EBA ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della direttiva 2014/92/UE, sono individuati i servizi più rappresentativi collegati ad un conto di pagamento.
24. 1.(ex* 24. 2.) Polidori, Sandra Savino.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì:
a) le modalità e i termini secondo i quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione e definisce le modalità per la pubblicazione nel sito internet, nonché i relativi aggiornamenti periodici;
b) le modalità con le quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedano, entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge, a rendere gratuiti i servizi.
24. 2.(ex 24. 6.) Villarosa.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì:
a) le modalità e i termini secondo i quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione e definisce le modalità per la pubblicazione nel sito internet, nonché i relativi aggiornamenti periodici;
b) le modalità con le quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedano, entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge, a ridurre i costi a carico dei clienti.
24. 3.(ex 24. 5.) Villarosa.
A.C. 3012-A – Articolo 25
ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 25.
(Potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui).
1. All'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «sulla vita» sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito»;
2) al secondo periodo, le parole: «sulla vita» sono soppresse;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la mancata presentazione dei due preventivi comporta l'irrogazione da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), a carico delle medesime banche e dei medesimi istituti di credito e intermediari finanziari, di una sanzione in misura pari a quanto stabilito dall'articolo 324 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. In ogni caso le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento se la concessione di quest'ultimo è subordinata o no alla stipula della polizza nonché della possibilità, prevista dal medesimo comma 1, di reperire sul mercato la polizza richiesta. Fatto salvo quanto disposto dal citato comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 25.
(Potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui).
Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis), sostituire le parole da: a quanto stabilito fino alla fine del periodo, con le seguenti: al 4 per cento al valore complessivo del contratto di finanziamento o del mutuo.
25. 1.(ex 25. 7.) Villarosa.
Al comma 1, lettera b), al capoverso comma 1-bis), sostituire le parole da: a quanto stabilito fino alla fine del periodo, con le seguenti: al 3 per cento al valore complessivo del contratto di finanziamento o del mutuo.
25. 2.(ex 25. 8.) Villarosa.
Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3-bis), sostituire le parole: se la concessione di quest'ultimo con le seguenti: con espressa indicazione nel prospetto informativo, ovvero nella proposta contrattuale appositamente sottoscritti dal cliente, se la concessione del finanziamento.
25. 402. Villarosa.
Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3-bis), sostituire le parole: se la concessione di quest'ultimo con le seguenti: con espressa indicazione nel prospetto informativo, ovvero nella proposta contrattuale se la concessione del finanziamento.
25. 403. Villarosa.
Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3-bis), sostituire le parole: se la concessione di quest'ultimo con le seguenti: mediante apposita sottoscrizione se la concessione del finanziamento.
25. 404. Villarosa.
Al comma 1, lettera c), al capoverso 3-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le informative di cui al presente comma devono essere inserite nel prospetto informativo ovvero nella proposta contrattuale e devono essere sottoscritte dal cliente.
25. 3.(ex 25. 11.) Villarosa.
Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le informative di cui al presente comma devono essere inserite nel prospetto informativo ovvero nella proposta contrattuale.
25. 4.(ex 25. 10.) Villarosa.
A.C. 3012-A – Articolo 26
ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Capo VII
SERVIZI PROFESSIONALI
Art. 26.
(Misure per la concorrenza nella professione forense).
1. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 3, il quarto periodo è soppresso;
2) il comma 4 è abrogato;
3) al comma 6, le parole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5»;
b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. – (Esercizio della professione forense in forma societaria). – 1. L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale.
1-bis. Nelle società di cui al comma 1:
a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
b) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale.
2. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.
3. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.
3-bis. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1.
4. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza»;
c) l'articolo 5 è abrogato;
d) all'articolo 13, comma 5, le parole: «a richiesta» sono soppresse.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 26.
(Misure per la concorrenza nella professione forense).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
1. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo, o avvocati iscritti all'albo e altri professionisti iscritti in albi professionali;
b) prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola società di cui alla lettera a);
c) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: «società tra avvocati», eventualmente corredata dell'indicazione delle altre professioni associate;
d) disciplinare l'organo di gestione della società prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;
e) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;
f) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;
g) prevedere che la società sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;
h) regolare la responsabilità disciplinare della società, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;
i) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;
l) qualificare i redditi prodotti dalla società quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
m) stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
n) prevedere che alla società si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio».
26. 1.(ex 26. 2.) Ricciatti, Paglia, Ferrara, Pellegrino.
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'indicazione dei clienti e delle specifiche esperienze professionali dei professionisti è consentita solo con il consenso dei clienti interessati. Le restrizioni previste dai codici deontologici possono riguardare esclusivamente i contenuti della pubblicità come previsto al secondo comma. Le restrizioni riguardanti il mezzo pubblicitario utilizzato, incluse quelle riguardanti l'uso di strumenti telematici, domini o social network, sono nulle».
26. 2.(ex 26. 4.) Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Galgano.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
26. 3.(ex * 26. 6.) Prataviera.
Al comma 1, lettera a), sostituire i numeri 1), 2) e 3) con i seguenti:
1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La professione forense può essere esercitata solo da un avvocato individuale o che partecipa ad associazioni tra avvocati disciplinate dal presente comma»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono essere costituite società multidisciplinari che prevedano, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. Tali società non possono esercitare la professione forense o la difesa tecnica attribuita in via esclusiva all'avvocato.».
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«L'avvocato può essere associato ad una sola associazione tra avvocati ed a massimo tre società multidisciplinari»;
4) il comma 5 è abrogato;
5) al comma 6 le parole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5».
26. 4.(ex 26. 5.) Colletti.
Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: al comma 5 con le seguenti: al comma 4.
26. 5.(ex *26. 10.) Prataviera.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) l'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è sostituito con il seguente:
Art. 5 (Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati.
Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il CNF, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere.
Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo;
b) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: «società tra avvocati»;
c) disciplinare l'organo di gestione della società tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;
d) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;
e) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;
f) prevedere che la società tra avvocati sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;
g) regolare la responsabilità disciplinare della società tra avvocati, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;
h) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;
i) qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
l) stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
m) prevedere che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
3. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
26. 6.(ex **26. 11.) Prataviera.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) l'articolo 5 è così sostituito:
Art. 5. (Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il CNF, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere.
Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo;
b) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: «società tra avvocati»;
c) disciplinare l'organo di gestione della società tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;
d) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;
e) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;
f) prevedere che la società tra avvocati sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;
g) regolare la responsabilità disciplinare della società tra avvocati, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;
h) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;
i) qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
1) stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
m) prevedere che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
3. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
26. 7.(ex 26. 27.) Colletti.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 5:
1) al comma 1 le parole: «entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016»;
2) al comma 2, lettera a) sono aggiunte, in fine, le parole: «o avvocati iscritti all'Albo e altri professionisti iscritti in Albi professionali»;
3) al comma 2, lettera c) sono aggiunte, in fine, le parole: «eventualmente corredata dall'indicazione delle altre professioni associate»;
4) al comma 2, alle lettere d), g), h), l), m), n), sono soppresse, ovunque ricorrano, le parole: «tra avvocati».
26. 8.(ex 26. 20.) Vignali, Pagano.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 13, il comma 4 è abrogato.
26. 9.(ex 26. 21.) Colletti.
Al comma 1, lettera b), capoversoArt. 4-bis, comma 1-bis, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) L'avvocato può essere associato ad una sola associazione tra avvocati ed a massimo tre società multidisciplinari;.
26. 11.(ex 0. 26. 38. 5.) Colletti.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le parole:; agli avvocati che ne facciano parte non si applica l'incompatibilità di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, così come ogni incompatibilità con la carica di amministratore prevista per gli altri soci professionisti.
26. 452. Colletti.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, società anonime, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio.
26. 450. Colletti.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio.
26. 450.(Testo modificato nel corso della seduta) Colletti.
(Approvato)
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4-bis, comma 1-bis, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e almeno due terzi devono essere soci professionisti.
26. 13.(ex 0. 26. 38. 12.) Schullian.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4-bis, comma 1-bis, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c) Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono essere costituite società multidisciplinari che prevedano, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. Tali società non possono esercitare la professione forense o la difesa tecnica attribuita in via esclusiva all'avvocato.
26. 14.(ex 0. 26. 38. 13.) Colletti.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4-bis, comma 1-bis, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c) è vietato alla società di trattare affari che riguardano direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, il socio di capitale o società (o gruppi) a lui collegati o società controllate.
26. 451. Colletti.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole da:, i quali assicurano fino alla fine del comma, con le seguenti:. È vietata alla società l'assunzione di incarico quando questo possa determinare un conflitto con gli interessi di altra parte assistita o altro cliente o, comunque, interferire con lo svolgimento dell'incarico; al socio di capitale o altro socio professionista è vietata qualsiasi ingerenza sulla scelta dell'avvocato o del professionista nella conduzione della pratica e sulla sua gestione ed è altresì vietato accedere a qualsiasi informazione sugli affari trattati coperta dal segreto professionale. I soci all'atto dell'assunzione dell'incarico devono dichiarare possibili conflitti di interesse o incompatibilità. La violazione di tale obblighi comporta di diritto lo scioglimento della società.
26. 453. Colletti.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4-bis, sopprimere il comma 3-bis.
26. 16.(ex *26. 30.) Prataviera.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) all'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma le parole: «e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo» sono soppresse;
2) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.
26. 19.(ex 26. 34.) Colletti.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) all'articolo 38, comma 1, le parole: «gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori» sono sostituite dalle seguenti: «gli avvocati iscritti all'albo da almeno otto anni».
*26. 20.(ex 26. 37.) Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Galgano.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) all'articolo 38, comma 1, le parole: «gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori» sono sostituite dalle seguenti: «gli avvocati iscritti all'albo da almeno otto anni».
*26. 21.(ex 26. 37.) Colletti.
A.C. 3012-A – Articolo 27
ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 27.
(Misure per favorire la concorrenza e la trasparenza nel notariato).
01. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 63 è sostituito dal seguente:
«63. Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:
a) tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e comunque le spese anticipate di cui all'articolo 15, primo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale;
b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64;
c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito;
d) nei casi previsti dalla lettera c) il notaio deve ricusare il suo ministero se le parti non depositano, antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio»;
b) il comma 64 è abrogato;
c) il comma 65 è sostituito dal seguente:
«65. Le somme depositate nel conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile è altresì il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse»;
d) il comma 66 è sostituito dal seguente:
«66. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 63, il notaio o altro pubblico ufficiale può disporre delle somme di cui si tratta solo per gli specifici impieghi per i quali gli sono state depositate, mantenendo di ciò idonea documentazione. Nei casi previsti dalla lettera c) del comma 63, eseguita la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, verificata l'assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto o da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta»;
e) dopo il comma 66 è inserito il seguente:
«66-bis. Il notaio o altro pubblico ufficiale può recuperare dal conto dedicato, a seguito di redazione di apposito prospetto contabile, le somme di cui al comma 63 che abbia eventualmente anticipato con fondi propri, nonché le somme in esso versate diverse da quelle di cui al medesimo comma 63»;
f) il comma 67 è sostituito dal seguente:
«67. Gli interessi maturati su tutte le somme depositate, al netto delle spese e delle imposte relative al conto corrente, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, secondo le modalità e i termini individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro lo stesso termine il Consiglio nazionale del notariato elabora, ai sensi della lettera f) dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni, princìpi di deontologia destinati a individuare le migliori prassi al fine di garantire l'adempimento regolare, tempestivo e trasparente di quanto previsto dai commi 63, 65, 66, 66-bis, nonché dal presente comma. Del pari provvedono gli organi preposti, secondo i rispettivi ordinamenti, alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti».
02. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e in seguito ogni triennio, il Consiglio nazionale del notariato, sentiti gli organi preposti alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti, presenta al Ministro della giustizia una relazione sullo stato di applicazione delle norme di cui ai commi da 63 a 67 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dal comma 01 del presente articolo, segnalando le eventuali criticità e proponendo le modifiche ritenute opportune.
1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto sono determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti»;
b) all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la sede assegnatagli, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa. Il notaio può, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana»;
c) all'articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Egli non può esercitarlo fuori del territorio indicato dal secondo comma dell'articolo 26»;
c-bis) all'articolo 93-bis, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il Consiglio notarile distrettuale procede annualmente al sorteggio di un numero di notai pari almeno a un ventesimo degli iscritti al ruolo, presso i quali sono eseguite ispezioni dirette al controllo della regolare tenuta e dell'impiego dei fondi e dei valori consegnati a ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio, e a tal fine:
a) il notaio mette a disposizione del Consiglio notarile distrettuale, anche in via preventiva all'ispezione presso lo studio e nel più breve tempo possibile, tutta la documentazione contabile in suo possesso che gli è richiesta anche al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 63 a 67, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni;
b) il Consiglio notarile distrettuale nomina ogni due anni in numero congruo i notai incaricati di procedere alle ispezioni contabili, scegliendoli preferibilmente tra i notai appartenenti ad altri distretti della medesima Corte d'appello;
c) le ispezioni contabili sono eseguite congiuntamente da tre notai nominati ai sensi della lettera b), secondo le modalità previste per le ispezioni presso gli studi notarili e con l'obbligo di astensione in ogni caso di conflitto di interessi»;
d) all'articolo 147, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) si serve dell'opera di procacciatori di clienti o di pubblicità non conforme ai princìpi stabiliti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 27.
(Misure per favorire la concorrenza e la trasparenza nel notariato).
Premettere i seguenti commi:
001. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la lettera b-bis) è soppressa.
002. All'articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: «continuativamente dopo la laurea», sono inserite le seguenti: «anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137».
27. 1.(vedi 30. 8.) Bonafede, Colletti, Ferraresi, Businarolo, Sarti, Agostinelli.
Al comma 01, lettera a), capoverso comma 63, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Il notaio è altresì tenuto a depositare, con cadenza semestrale, al consiglio notarile presso il quale è iscritto il relativo rendiconto da cui risulti l'esatto pagamento delle imposte.
27. 400. Colletti.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: una popolazione con le seguenti: un comune.
27. 2.(ex 0. 27. 6. 1.) Vignali.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire la parola: 5000 con la seguente: 3.500.
27. 3.(ex 0. 27. 6. 2.) Crippa, Simone Valente, Ruocco, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Cancelleri, Fantinati.
Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile con le seguenti: uffici secondari, in non più di un Comune sede notarile, nel territorio del distretto notarile.
27. 4.(ex 0. 27. 6. 3.) Taricco.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Semplificazioni nelle procedure ereditarie).
1. L'articolo 52 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 52.
Il registro delle successioni è tenuto dal Consiglio Nazionale del Notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.
Nel registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge, nonché le copie autentiche degli atti di cui la legge prescrive il deposito. Vi sono inoltre inseriti e conservati i certificati successori europei emessi in Italia ai sensi del Regolamento UE n. 650/2012, nonché le domande dirette al loro rilascio. L'inserzione è fatta d'ufficio dal notaio, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o certificati da lui rilasciati; su delega dell'ufficio giudiziario o su istanza di parte, a cura di un notaio, se si tratta di dichiarazioni ricevute dal cancelliere o provvedimenti del tribunale.
Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudiziaria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle successioni tenuti dai cancellieri presso la cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.
Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato.
2. L'articolo 53 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 53. – Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati.».
3. L'articolo 55 delle disposizioni di attuazione del codice civile è abrogato.
27. 0400.(ex *28. 11.) Molteni, Allasia.
A.C. 3012-A – Articolo 28-bis
ARTICOLO 28-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 28-bis.
(Semplificazioni nelle procedure ereditarie).
1. L'articolo 52 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1949, n. 318, è sostituito dal seguente:
«Art. 52. – Il registro delle successioni è tenuto dal Consiglio nazionale del notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.
Nel registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge, nonché le copie autentiche degli atti di cui la legge prescrive il deposito. Vi sono inoltre inseriti e conservati i certificati successori europei emessi in Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, nonché le domande dirette al loro rilascio. L'inserzione è fatta d'ufficio dal notaio, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o certificati da lui rilasciati; su delega dell'ufficio giudiziario o su istanza di parte, a cura di un notaio, se si tratta di dichiarazioni ricevute dal cancelliere o provvedimenti del tribunale. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudiziaria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle successioni tenuti dai cancellieri presso la cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.
Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura di cui al primo comma, escluso ogni onere per lo Stato».
2. L'articolo 53 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:
«Art. 53. – Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati».
3. L'articolo 55 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 28-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 28-bis.
(Semplificazioni nelle procedure ereditarie).
Sopprimerlo.
28-bis. 402. Colletti.
Alla rubrica, sostituire la parola: Semplificazioni con la seguente: Privatizzazione.
28-bis. 406. Colletti.
Dopo l'articolo 28-bis, aggiungere il seguente:
Art. 28-ter.
1. I notai in esercizio hanno diritto di accesso, in modalità informatica e in ragione del loro ufficio, agli archivi di anagrafe e di stato civile dei comuni e degli Enti centrali dello Stato, con facoltà di prenderne visione e rilasciarne estratti e certificati.
2. L'accesso è gratuito, non comporta oneri per lo Stato e avviene sulla base di apposita convenzione da sottoscrivere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge tra il Ministero dell'interno e il Consiglio nazionale del notariato a cui carico rimangono i costi di realizzazione e manutenzione delle connessioni telematiche occorrenti.
28-bis. 0400. Francesco Saverio Romano.
Dopo l'articolo 28-bis, aggiungere il seguente:
Art. 28-ter.
(Ampliamento dell'Albo degli amministratori giudiziari).
1. Al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «c) agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi dell'area tecnica.»;
2) all'articolo 7, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'albo degli avvocati e negli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi dell'area tecnica da almeno cinque anni;».
28-bis. 01.(ex 28. 02.) Pellegrino, Ricciatti.
Dopo l'articolo 28-bis, aggiungere il seguente:
Art. 28-ter.
(Ampliamento della rappresentanza e assistenza dei contribuenti).
1. All'articolo 63, comma 2, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545» sono inserite le seguenti: «o ai soggetti appartenenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 4 del 2013 e dotati dell'attestazione di cui all'articolo 7 della medesima legge».
28-bis. 02.(ex 28. 05.) Paglia, Ricciatti, Ferrara.
Dopo l'articolo 28-bis, aggiungere il seguente:
Art. 28-ter.
(Semplificazione del passaggio di proprietà di masi chiusi).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 28 si applicano anche ai trasferimenti di masi chiusi di cui alla legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, indipendentemente dal valore catastale.
28-bis. 03.(ex 28. 015.) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.
Dopo l'articolo 28-bis, aggiungere il seguente:
Art. 28-ter.
1. Le banche e gli intermediari finanziari non posso detenere, nelle imprese o società che svolgono l'attività di intermediazione immobiliare ai sensi della legge n. 39 del 1989, alcuna partecipazione.
28-bis. 04.(ex 28. 016.) Polidori, Sandra Savino.
A.C. 3012-A – Articolo 29
ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 29.
(Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata).
1. All'articolo 2463-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: «deve essere redatto per atto pubblico» sono inserite le seguenti: «o per scrittura privata»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se l'atto costitutivo è redatto per scrittura privata, gli amministratori, entro venti giorni, devono depositarlo per la sua iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329, numero 3)».
1-bis. Relativamente agli atti di iscrizione al registro delle imprese di società a responsabilità limitata semplificata redatti per scrittura privata, l'adempimento degli obblighi di cui al titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, spetta al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 29.
(Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata).
Sopprimerlo.
29. 1.(ex *29. 1.) Vignali.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 29.
(Modifiche alla legge notarile in materia di sottoscrizione digitale di taluni atti).
1. All'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
2-bis. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore in dividuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio Nazionale del Notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.
2-ter. Il sistema telematico di cui al comma 2-bis, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-bis, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 2-bis, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere. L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.
2-quater. Le regole tecniche e la data inizio di funzionamento del sistema di cui al comma 2-bis sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio Nazionale del Notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale».
*29. 2.(ex **29. 11.) Vignali, Bernardo, Calabrò.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 29.
(Modifiche alla legge notarile in materia di sottoscrizione digitale di taluni atti).
1. All'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
2-bis. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio Nazionale del Notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.
2-ter. Il sistema telematico di cui al comma 2-bis, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-bis, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 2-bis, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere. L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.
2-quater. Le regole tecniche e la data inizio di funzionamento del sistema di cui al comma 2-bis sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio Nazionale del Notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale».
*29. 3. (ex **29. 12.) Molteni, Allasia.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 29.
(Modifiche alla legge notarile in materia di sottoscrizione digitale di taluni atti).
1. All'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
2-bis. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio Nazionale del Notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.
2-ter. Il sistema telematico di cui al comma 2-bis, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-bis, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 2-bis, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere. L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.
2-quater. Le regole tecniche e la data inizio di funzionamento del sistema di cui al comma 2-bis sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio Nazionale del Notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale».
*29. 4.(ex **29. 13.) Pisicchio.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 29.
(Modifiche alla legge notarile in materia di sottoscrizione digitale di taluni atti).
1. All'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
2-bis. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio Nazionale del Notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.
2-ter. Il sistema telematico di cui al comma 2-bis, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-bis, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 2-bis, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere. L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.
2-quater. Le regole tecniche e la data inizio di funzionamento del sistema di cui al comma 2-bis sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio Nazionale del Notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale».
*29. 5.(ex **29. 15.) Scotto, Ricciatti, Paglia, Ferrara.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Semplificazione normativa per l'acquisto della personalità giuridica delle società a responsabilità).
1. All'articolo 2463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni di cui agli articoli 2329, 2330, 2332 e 2341».
b) dopo il terzo comma, è inserito il seguente:
«La società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. In quest'ultimo caso si applica l'articolo 2331. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano dalla stipula dell'atto costitutivo».
29. 01.(ex 29. 02.) Fantinati, Cancelleri, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Crippa.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Modifiche alla legge notarile in materia di sottoscrizione digitale di taluni atti).
1. All'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:
«2-bis. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio Nazionale del Notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.
2-ter. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-bis, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere. L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.
2-quater. Le regole tecniche e la data inizio di funzionamento del sistema di cui al comma 3 sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio Nazionale del Notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale».
29. 02.(ex 29. 03.) Librandi, Sottanelli, Galgano.