XVII LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 3 febbraio 2016.
Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Costa, Crippa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Giampaolo Galli, Garofani, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marotta, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Monchiero, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Turco, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zanetti.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Costa, Crippa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Giampaolo Galli, Garofani, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marotta, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Turco, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zanetti.
Annunzio di proposte di legge.
In data 2 febbraio 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
NASTRI: «Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché proroga di termini relativi all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale» (3572);
D'INCECCO: «Norme per la tutela della gravidanza e la promozione del parto fisiologico» (3573);
TONINELLI ed altri: «Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di svolgimento contemporaneo di referendum promossi ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione» (3574).
Saranno stampate e distribuite.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge ARGENTIN ed altri: «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare» (1352) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Coccia.
La proposta di legge CATANIA ed altri: «Modifiche al codice penale e altre disposizioni per il contrasto della contraffazione» (3502) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Molea.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
ZAMPA: «Disposizioni in materia di personalità giuridica e statuto dei partiti politici, modifica al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e delega al Governo per la disciplina dello svolgimento delle elezioni primarie per la designazione dei candidati nei collegi plurinominali» (3494) Parere delle Commissioni II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BIANCONI ed altri: «Modifiche agli articoli 76 e 77 della Costituzione concernenti il divieto di delegazione legislativa al Governo» (3531).
XII Commissione (Affari sociali):
MIOTTO ed altri: «Disposizioni in materia di alleanza terapeutica e di dichiarazioni anticipate di trattamento» (3561) Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).
Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.
La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alla II Commissione (Giustizia), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
Sentenza n. 12 del 12-29 gennaio 2016 (Doc. VII, n. 572), con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 538 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal tribunale ordinario di Firenze;
Sentenza n. 13 del 13-29 gennaio 2016 (Doc. VII, n. 573), con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), e dell'articolo 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), come introdotto dall'articolo 1, comma 606, lettera b), della legge n. 147 del 2013, sollevate, in riferimento agli articolo 3, 35 e 36 della Costituzione, dal tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica.
Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 2 febbraio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 33, quinto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
Sentenza n. 16 del 19 gennaio-2 febbraio 2016 (Doc. VII, n. 574), con la quale:
dichiara estinto il giudizio di ammissibilità delle richieste di referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo 38, commi 1, 1-bis e 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164; dell'articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35 e dell'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia);
Sentenza n. 17 del 19 gennaio-2 febbraio 2016 (Doc. VII, n. 575), con la quale:
dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare dichiarata legittima con ordinanza del 26 novembre 2015 dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, e come trasferita con ordinanza del 7 gennaio 2016 dello stesso Ufficio centrale per il referendum, per l'abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come sostituito dal comma 239 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2016) limitatamente alle seguenti parole: «per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale».
La Corte costituzionale, con lettera in data 29 gennaio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
Sentenza n. 10 del 12-29 gennaio 2016 (Doc. VII, n. 570), con la quale:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014), in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all'unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827, nella parte in cui non consente di attribuire adeguate risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dalla legge della regione Piemonte 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della regione e degli Enti locali) e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, commi 1 e 2, e 3 della legge della regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 2 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016), in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all'unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827, nella parte in cui non consentono di attribuire adeguate risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dalla legge della regione Piemonte n. 34 del 1998 e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della regione Piemonte 1o dicembre 2014, n. 19 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie), in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all'unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827, nella parte in cui non consente di attribuire adeguate risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dalla legge della regione Piemonte n. 34 del 1998 e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano;
4) dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della regione Piemonte 1o agosto 2014, n. 6 (Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016), promosse dalle province di Novara e di Asti:
alla V Commissione (Bilancio);
Sentenza n. 11 del 13-29 gennaio 2016 (Doc. VII, n. 571), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge della regione Campania 28 novembre 2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti), nella parte in cui prevede che il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data del 17 ottobre 2000 possa essere realizzato in deroga alle prescrizioni dei piani paesaggistici e alle prescrizioni a contenuto paesaggistico dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici:
alla VIII Commissione (Ambiente).
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 28 gennaio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 17/2015 del 17-30 dicembre 2015, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente «Gli archivi di deposito delle amministrazioni statali e la spending review».
Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 2 febbraio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2015) 613 final).
Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 2 febbraio 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposte di direttiva del Consiglio recanti rispettivamente modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (COM(2016) 25 final), corredata dal relativo allegato (COM(2016) 25 final – Annex 1), e norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (COM(2016) 26 final), che sono assegnate in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). Tali proposte sono altresì assegnate alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre, per entrambe le proposte, dal 3 febbraio 2016.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (COM(2016) 39 final), corredata dai relativi allegati (COM(2016) 39 final – Annexes 1 to 5) e documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto – Ratifica e attuazione della Convenzione di Minamata sul mercurio (SWD(2016) 14 final), nonché proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione di Minamata sul mercurio (COM(2016) 42 final), corredata dal relativo allegato (COM(2016) 42 final – Annex 1), che sono assegnate in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XII (Affari sociali). La predetta proposta di regolamento COM(2016) 39 final è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 3 febbraio 2016.
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione (COM(2016) 43 final), corredata dal relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016) 19 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 3 febbraio 2016.
Trasmissione dalla regione autonoma della Sardegna.
La Presidenza della regione autonoma della Sardegna, con lettera in data 26 gennaio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, il decreto del Presidente della regione di scioglimento del consiglio comunale di Domusnovas (Carbonia-Iglesias).
Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.
PROPOSTA DI LEGGE: S. 1556 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI: MATURANI ED ALTRI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 2 LUGLIO 2004, N. 165, RECANTE DISPOSIZIONI VOLTE A GARANTIRE L'EQUILIBRIO NELLA RAPPRESENTANZA TRA DONNE E UOMINI NEI CONSIGLI REGIONALI (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 3297) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: MARCO MELONI ED ALTRI; CENTEMERO; MUCCI ED ALTRI (A.C. 1278-3354-3359)
A.C. 3297 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2.
A.C. 3297 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
(Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, in materia di accesso alle candidature per le elezioni dei consigli regionali).
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:
«c-bis) promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, disponendo che:
1) qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima;
2) qualora siano previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale disponga l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale;
3) qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
(Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, in materia di accesso alle candidature per le elezioni dei consigli regionali).
Al comma 1, sostituire il capoverso lettera c-bis) con il seguente:
«c-bis) garanzia dell'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini, disponendo che:
1) nelle liste elettorali nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura superiore a due terzi;
2) nelle liste elettorali si preveda l'obbligo dell'alternanza dei due generi, pena l'inammissibilità delle stesse;
3) l'elettore possa esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome ed il cognome, dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».
1. 1. Costantino, Quaranta, D'Attorre, Nicchi, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.
Al comma 1, capoverso lettera c-bis), alinea, sostituire le parole: delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive con le seguenti: dell'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
1. 3. Mucci, Centemero.
Al comma 1, capoverso lettera c-bis), numero 1), dopo le parole: in ciascuna lista aggiungere le seguenti:, a pena di inammissibilità,.
1. 6. Mucci, Centemero.
Al comma 1, capoverso lettera c-bis), numero 1), sostituire le parole da: 60 per cento fino alla fine del numero, con le seguenti: 50 per cento del totale e sia consentita l'espressione di una sola preferenza, pena l'annullamento di tutte le preferenze espresse.
1. 50. Lauricella.
Al comma 1, capoverso lettera c-bis), numero 1), sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento.
1. 9. Galgano, Capua, Catalano, Matarrese, Pinna, Vargiu, Vezzali, Locatelli, Fitzgerald Nissoli, Pastorelli, Centemero.
Al comma 1, capoverso lettera c-bis), numero 2), sostituire le parole da: in modo tale fino alla fine del numero con le seguenti:, a pena di inammissibilità delle liste;.
1. 15. Mucci, Centemero.
Al comma 1, capoverso lettera c-bis), numero 2), sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento.
1. 16. Galgano, Capua, Catalano, Matarrese, Pinna, Vargiu, Vezzali, Locatelli, Fitzgerald Nissoli, Pastorelli, Centemero.
Al comma 1, capoverso lettera c-bis), numero 2), aggiungere in fine, le seguenti parole:, a pena di inammissibilità delle liste;.
1. 17. Mucci, Centemero.
Al comma 1, capoverso lettera c-bis), numero 3), sostituire le parole da: la legge elettorale disponga fino alla fine della lettera con le seguenti: è obbligatoria la presentazione di liste di candidati contraddistinte dal medesimo simbolo e composte da un uguale numero di candidati dei due generi, a pena di inammissibilità della lista stessa;.
1. 18. Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto, Locatelli, Centemero.
Al comma 1, capoverso lettera c-bis), numero 3), sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento.
1. 21. Galgano, Capua, Catalano, Matarrese, Pinna, Vargiu, Vezzali, Locatelli, Fitzgerald Nissoli, Pastorelli, Centemero.
Al comma 1, capoverso lettera c-bis), numero 3), aggiungere, in fine, le parole:, a pena di inammissibilità delle candidature.
1. 22. Mucci, Centemero.
Al comma 1, capoverso lettera c-bis), aggiungere, in fine, il seguente numero:
4) in caso di riparto delle eventuali risorse spettanti ai gruppi consiliari, previsione di forme di incentivazione in favore dei gruppi in cui la percentuale di componenti del genere sottorappresentato risulti pari o superiore al 40 per cento, secondo modalità stabilite dall'organo rappresentativo.
1. 24. Mucci, Centemero.
Al comma 1, capoverso lettera c-bis), aggiungere, in fine, il seguente numero:
4) presenza paritaria di candidati dei due generi quale condizione di accesso dei soggetti politici ai mezzi di informazione nei programmi di comunicazione politica durante le campagne elettorali.
1. 25. Mucci, Centemero.
Al comma 1, capoverso lettera c-bis), aggiungere, in fine, il seguente numero:
4) in caso di inosservanza delle disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza di genere nella composizione nei consigli regionali, questi vengano immediatamente sciolti.
1. 26. Costantino, D'Attorre, Quaranta, Nicchi, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.
Al comma 1, capoverso lettera c-bis), aggiungere, in fine, il seguente numero:
4) la normativa in materia di equilibrio di genere nella composizione dei consigli regionali sia rispettata anche attraverso l'introduzione di un sistema di monitoraggio e vigilanza e di un adeguato regime sanzionatorio.
1. 27. Costantino, D'Attorre, Quaranta, Nicchi, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.
Al comma 1, capoverso lettera c-bis), aggiungere, in fine, il seguente numero:
4) nel caso di sistemi elettorali che adottino meccanismi diversi da quelli previsti dai numeri 1), 2) e 3), è prevista, in ogni caso, l'applicazione dei principi contenuti nei medesimi numeri.
1. 28. Mucci, Centemero.
Al comma 1, capoverso lettera c-bis), aggiungere, in fine, il seguente numero:
4) dichiarazione di illegittimità della candidatura contemporanea in più circoscrizioni. La presentazione di candidature della medesima persona in più liste, collegi o circoscrizione comporta la decadenza del candidato e la sua ineleggibilità.
1. 29. Mucci, Centemero.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. – (Modifiche alla legge 24 aprile 1998, n. 128, e alla legge 8 aprile 2010, n. 61, per garantire la parità tra i sessi nei consigli di amministrazione dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità). – 1. All'articolo 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni, dopo il comma 17, è inserito il seguente:
«17-bis. Lo statuto dei predetti consorzi prevede ad ogni modo, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali diffida il consorzio interessato affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, il predetto Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto dei consorzi provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma».
2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis) Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dai precedenti periodi, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali diffida il consorzio interessato affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, il predetto Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dalla presente lettera»;
3. I consorzi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 provvedono ad adeguarsi alle medesime disposizioni entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
1. 050. Mongiello, Capozzolo, Iacono, Marchi, Amato, Tidei, Sgambato, Terrosi, Gribaudo, Iori, Antezza, Carloni, D'Incecco, Cimbro, Piccione, Rotta, Capone, Valeria Valente, Romanini.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Equilibrio di genere nella composizione della Giunta regionale).
1. Alla legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:
Art. 4-bis. – Equilibrio di genere nella composizione delle Giunte regionali. – 1. Le regioni disciplinano le modalità di elezione o nomina dei componenti della Giunta regionale, in armonia con l'articolo 51, primo comma, della Costituzione, assicurando una presenza dei componenti di ciascun genere non inferiore al 40 per cento.
1. 01. Mucci, Centemero.
A.C. 3297 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 2.
(Entrata in vigore).
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 3.
(Disposizioni di attuazione).
1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica di diretta attuazione dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione.
2. Le regioni a statuto ordinario provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge entro sei mesi dalla sua data di entrata in vigore. La mancata attuazione costituisce grave violazione di legge e si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 126 della Costituzione.
3. Le regioni a statuto speciale adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui alla presente legge entro sei mesi dalla sua data di entrata in vigore, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
2. 01. Mucci, Centemero.
A.C. 3297 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame prevede la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive dei Consigli regionali;
i princìpi dettati dalla proposta di legge non risultano direttamente applicabili nelle Regioni a statuto speciale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di considerare tali princìpi come princìpi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica di diretta attuazione dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione, a cui le regioni a statuto speciale, nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, adeguano i propri ordinamenti.
9/3297/1. Gregorio Fontana.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge di iniziativa parlamentare approvata in prima lettura dal Senato, introduce, tra i principi fondamentali in base ai quali le regioni sono tenute a disciplinare con legge il sistema elettorale regionale, l'adozione di specifiche misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive;
il provvedimento in oggetto modifica la legge n. 165 del 2004, che – in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione – reca per l'appunto i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali;
la presenza media delle donne nei consigli regionali è molto bassa, attestandosi intorno al 18 per cento, sensibilmente al di sotto del dato delle elezioni nazionali (pari al 30,1 per cento nel 2013), nonché della media UE-28, che risulta pari al 32 per cento (dai tratti dal database della Commissione europea: Women and men in decision making);
nessun sistema elettorale adottato in Italia prevede allo stato collegi uninominali e il provvedimento in oggetto non prevede una «clausola residuale», che detti i principi nel caso in cui la legge elettorale preveda un sistema che non rientri in quella disciplina principi dettati dalla proposta di legge, inoltre, non indicano le sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle disposizioni volte a garantire la rappresentanza di genere; le sanzioni possono infatti configurarsi diversamente, potendosi prevedere l'inammissibilità della lista o una mera sanzione pecuniaria;
le disposizioni vigenti per il nuovo sistema elettorale della Camera, per le elezioni europee e per le elezioni comunali (ad eccezione dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti) prevedono come sanzione l'inammissibilità delle liste;
i principi dettati dalla legge non risultano inoltre applicabili nelle regioni a statuto speciale, per le quali vale quanto stabilito dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, che ha modificato gli statuti speciali della Regione siciliana, della Valle d'Aosta, della Sardegna, del Friuli-Venezia Giulia e del Trentino-Alto Adige, attribuendo a ciascuna regione la competenza legislativa sul proprio sistema di elezione dei consiglieri, del presidente e degli altri componenti della giunta, nonché la disciplina dei casi di ineleggibilità e incompatibilità, senza il limite dei principi stabiliti con legge statale (come previsto per le regioni a statuto ordinario). La legge elettorale regionale deve – tra l'altro – «promuovere condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali»,
impegna il Governo:
a prevedere una «clausola residuale», che detti i principi nel caso in cui la legge elettorale preveda un sistema che non rientri in quelli dettati dalla proposta di legge, indicando le sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle disposizioni volte a garantire la rappresentanza di genere;
a provvedere all'eliminazione della disparità di trattamento rispetto al sistema elettorale dei consiglieri previsto per le regioni a statuto speciale.
9/3297/2. Matarrelli.
La Camera,
premesso che:
nel 1995 la Piattaforma di Beijing ha individuato e stabilito gli obiettivi strategici per promuovere una immagine non stereotipata della donna nei media. Da allora un largo numero di risoluzioni e raccomandazioni sono state indirizzate agli Stati membri dalle organizzazioni internazionali con uno scarso impatto;
è stata riscontrata una inferiore rappresentanza delle donne nei media e uno spazio limitato nelle notizie o nei programmi politici. Le donne impegnate nell'attività politica, sia a livello istituzionale che di partito, risultano inoltre ancora scarsamente menzionate in relazione alla loro attività politica o ai risultati ottenuti in essa e vengono menzionate solo in alcuni ambiti. In particolare nel nostro Paese è stato calcolato che lo spazio dedicato all'attività politica delle donne è pari al 20 per cento e questo in particolare durante le campagne elettorali;
questi dati sono stati riscontrati da organismi internazionali come l'Osce e il Consiglio d'Europa e l'ECPRD. Si segnala inoltre una percentuale superiore di discorsi di odio e di violenza verbale contro le donne attive in politica rispetto agli uomini,
impegna il Governo
a mettere in atto dispositivi e regolamenti che garantiscano una presenza paritaria di candidati donne e uomini, appartenenti a diversi soggetti politici, nei mezzi di informazione e nei programmi di comunicazione politica, in particolare durante le campagne elettorali.
9/3297/3. Centemero.
TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: GRASSI ED ALTRI; ARGENTIN ED ALTRI; MIOTTO ED ALTRI; VARGIU ED ALTRI; BINETTI ED ALTRI; RONDINI ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE (A.C. 698-1352-2205-2456-2578-2682-A)
A.C. 698-A – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.
A.C. 698-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 3, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La dotazione del Fondo di cui al presente comma è determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
All'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2016.
Conseguentemente al comma 2 del medesimo articolo sostituire le parole: valutate in 35,7 milioni di euro per l'anno 2016 e in 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 con le seguenti: valutate in 35,7 milioni di euro per l'anno 2017 e in 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
All'articolo 6 sostituire il comma 8 con il seguente: 8. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017, mentre le agevolazioni di cui al comma 7 si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.
Conseguentemente sostituire il comma 10 del medesimo articolo con il seguente: 10. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4 e 5, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e dal comma 7, valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.
Conseguentemente all'articolo 9 sostituire i commi 1 e 2 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e a 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e alle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6, valutate complessivamente in 51,7 milioni di euro per l'anno 2017 e in 33,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
All'articolo 7 dopo la parola: avvia aggiungere le seguenti: nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
e con la seguente osservazione;
All'articolo 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La relazione illustra altresì l'effettivo andamento delle minori entrate derivanti dalle medesime disposizioni, anche al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 2.10, 2.56, 2.58, 3.1, 3.50, 3.58, 4.50, 4.63, 5.51, 6.2, 6.4, 6.5, 6.13, 6.26, 6.27, 7.50 e 9.50 e sugli articoli aggiuntivi 4.02 e 7.050, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sull'emendamento 8.200 della Commissione e sulle restanti proposte emendative.
A.C. 698-A – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è volta a favorire il benessere, l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità.
2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza. Tali misure sono adottate previa predisposizione o aggiornamento del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e sono assicurate anche in vista del venir meno del sostegno familiare attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri benefici previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone disabili.
3. La presente legge è volta, altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati e la costituzione di trust in favore di persone con disabilità, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 1.
(Finalità).
Al comma 1, sostituire le parole: 2, 30, 32 e 38 della Costituzione con le seguenti: 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione.
1. 50. Baroni, Mantero, Di Vita, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano.
(Approvato)
Al comma 1, sostituire le parole: 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a), con le seguenti: 3, 4, 10, 12, 14, 15, 16, 17 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a), nonché 22, 25 e 28.
1. 51. Di Vita, Silvia Giordano, Mantero, Baroni, Grillo, Lorefice.
Al comma 1, dopo le parole: favorire il benessere, aggiungere le seguenti: la deistituzionalizzazione,.
1. 52. Nicchi, Gregori, Fratoianni.
Al comma 1, sostituire le parole: l'inclusione con le seguenti: la piena inclusione.
1. 53. Grillo, Di Vita, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Lorefice.
(Approvato)
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: disciplina misure di assistenza, fino a: all'articolo 4 della medesima legge. con le seguenti: in applicazione dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 «Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità» linea di intervento 3, disciplina misure volte a garantire il diritto alla vita indipendente e autodeterminata alle persone con disabilità grave. La presente legge regola inoltre che alle medesime sia garantita l'assistenza personale necessaria per consentire loro la personalizzazione degli interventi, l'integrazione sociale e la permanenza nel proprio ambiente di vita in particolare finalizzata a contrastare l'isolamento o la segregazione. Tali interventi sono diretti alle persone con disabilità grave prive di adeguato sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere la responsabilità della loro assistenza.
1. 11. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: misure di assistenza, cura e protezione con le seguenti: misure per la vita indipendente e l'inclusione nella società.
Conseguentemente, all'articolo 3:
comma 2, primo periodo, sostituire le parole: misure di assistenza, cura e protezione con le seguenti: misure per la vita indipendente e l'inclusione nella società.
sostituire la rubrica con la seguente: Incremento del Fondo per la vita indipendente, l'inclusione sociale e l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
1. 54. Nicchi, Gregori, Fratoianni.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: cura e protezione con le seguenti: e cura.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: cura e protezione con le seguenti: e cura.
1. 55. Di Vita, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano.
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: protezione con le seguenti: a tutela dei diritti umani.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: protezione con le seguenti: a tutela dei diritti umani.
1. 56. Baroni, Grillo, Mantero, Di Vita, Lorefice, Silvia Giordano.
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: protezione con le seguenti: a tutela della salute.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: protezione con le seguenti: a tutela della salute.
1. 57. Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Di Vita, Baroni, Lorefice.
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: protezione con la seguente: tutela.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: protezione con la seguente: tutela.
1. 58. Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Di Vita.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, infine, le parole:, in conformità con quanto previsto dal «Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità», in particolare linee di interventi 3 e 6.
1. 59. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Lorefice.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nel rispetto delle competenze, dell'amministratore di sostegno, se nominato.
1. 60. Miotto.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Tali misure aggiungere le seguenti: sono volte a evitare l'istituzionalizzazione delle suddette persone e.
1. 61. Nicchi, Gregori, Fratoianni.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Tali misure aggiungere le seguenti:, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione,.
1. 61.(Testo modificato nel corso della seduta) Nicchi, Gregori, Fratoianni.
(Approvato)
Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, infine, le parole:, in conformità con quanto previsto dal «Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità», in particolare linee di interventi 3 e 6.
1. 70. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Lorefice.
Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Nel caso in cui sia già in atto un'amministrazione di sostegno, oppure venga, con l'attenuarsi o con il venir meno del supporto familiare, dato corso all'apertura della medesima, spetta al giudice tutelare, sentita ove possibile la persona interessata, i genitori o il genitore eventualmente ancora in vita, con l'apporto dei vari esperti di settore, sulla base delle indicazioni dell'amministratore di sostegno, definire o aggiornare i termini del progetto individuale di vita del beneficiario, con le necessarie determinazioni sul terreno esistenziale e familiare, su quello sanitario, su quello patrimoniale.
1. 63. Iori.
Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso in cui venga nominato un amministratore di sostegno, questi, tenuto conto, ove possibile della volontà della persona interessata e dei genitori o del genitore eventualmente in vita, definisce o aggiorna i termini del progetto individuale di vita del beneficiario.
1. 63.(Testo modificato nel corso della seduta) Iori.
(Approvato)
Al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 «Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità».
1. 14. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.
Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: benefici con le seguenti: interventi di cura e di sostegno.
1. 65. Lenzi.
(Approvato)
Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: persone disabili con le seguenti: persone con disabilità.
Conseguentemente:
all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: persone disabili con le seguenti: persone con disabilità;
all'articolo 6:
al comma 2, sostituire le parole: persone disabili con le seguenti: persone con disabilità;
al comma 3, lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: persone disabili con le seguenti: persone con disabilità.
1. 66. Murer, Sbrollini.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: che risultano conseguentemente integrati dalle risorse e dagli interventi di cui alla presente legge.
1. 67. Nicchi, Gregori.
Sopprimere il comma 3.
1. 12. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.
Al comma 3, sostituire le parole: è volta, altresì, ad agevolare erogazioni da parte di soggetti privati e con le seguenti: fornisce precise indicazioni e agevolazioni fiscali per.
1. 68. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Lorefice, Grillo, Mantero.
Al comma 3 sostituire le parole:, altresì, ad agevolare con le seguenti: a disciplinare.
1. 13. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.
Al comma 3, sostituire le parole: le erogazioni da parte di soggetti privati con le seguenti: stipula di polizze di assicurazione.
1. 69. Miotto.
Al comma 3, dopo la parola: privati aggiungere le seguenti:, la stipula di polizze di assicurazione.
1. 69.(Testo modificato nel corso della seduta) Miotto.
(Approvato)
A.C. 698-A – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 2.
(Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale).
1. Nell'ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
2. Nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare ai soggetti di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 3.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 2.
(Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale).
Sopprimere il comma 1.
2. 4. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i livelli delle prestazioni sociali, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. 7. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni sociali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. 5. Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i livelli delle prestazioni sociali, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
2. 51. Di Vita, Lorefice, Mantero, Grillo, Baroni, Silvia Giordano.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni sociali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
2. 53. Mantero, Grillo, Di Vita, Lorefice, Silvia Giordano, Baroni.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i livelli delle prestazioni sociali, ai sensi della 8 novembre 2000, n. 328.
2. 8. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni sociali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. 6. Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e sentito il Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono definiti i livelli delle prestazioni sociali, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
2. 50. Grillo, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Di Vita, Baroni.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i livelli delle prestazioni sociali, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
2. 52. Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Mantero, Di Vita.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni sociali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'articolo 117, lettera m), della Costituzione.
2. 54. Grillo, Baroni, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Di Vita.
Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 1 aggiungere le seguenti:, comma 2.
2. 55. Miotto.
(Approvato)
Sopprimere il comma 2.
2. 9. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.
Al comma 2, dopo le parole: definisce con proprio decreto aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
2. 12. Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice.
Al comma 2, dopo le parole: di cui all'articolo 1 aggiungere le seguenti:, comma 2.
2. 57. Miotto.
(Approvato)
Al comma 2, sopprimere le parole: nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 3.
Conseguentemente:
sopprimere gli articoli 3 e 4;
all'articolo 9, sopprimere il comma 1.
2. 58. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.
Al comma 2, sopprimere le parole: nei limiti delle risorse disponibili.
2. 10. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.
Al comma 2, sostituire le parole: a valere sul Fondo di cui all'articolo 3 con le seguenti: come integrato dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: come integrato dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. 56. Nicchi, Gregori.
A.C. 698-A – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 3.
(Istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare).
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 2, comma 2, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo è determinata ai sensi dell'articolo 9.
2. L'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.
3. Le regioni adottano indirizzi di programmazione e definiscono i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 3.
(Istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare).
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2016. Tali somme sono vincolate al finanziamento esclusivo di progetti per la vita indipendente e l'inclusione nella società, secondo le finalità disposte dalla presente legge.
Conseguentemente:
sostituire la rubrica con la seguente: Incremento del Fondo per la non autosufficienza finalizzato al finanziamento di progetti per la vita indipendente e l'inclusione nella società;
all'articolo 9:
al comma 1, sostituire le parole da: 56,9 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 200 milioni di euro a decorrere dal 2016;
al comma 2,
sostituire le parole: 56,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 66,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 con le seguenti: 200 milioni di euro a decorrere dal 2016;
aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c) quanto a 125 milioni di euro per il 2016, 92 milioni di euro per il 2017 e 95 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: diritti sociali; politiche sociali e famiglia; politiche per il lavoro; tutela della salute.
sopprimere il comma 3.
3. 50. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: all'articolo 2 con le seguenti: per l'attuazione dell'articolo 2.
3. 51. Miotto.
(Approvato)
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: comma 2, aggiungere le seguenti: al fine di potenziare il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.
3. 52. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La dotazione del Fondo di cui al presente comma è determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
3. 100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento)
(Approvato)
Sopprimere il comma 2.
3. 1. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.
Sopprimere il comma 3.
3. 2. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.
Al comma 3, sopprimere le parole: concessione e.
3. 57. Lenzi.
Al comma 3, sopprimere le parole: la concessione e.
3. 57.(Testo modificato nel corso della seduta) Lenzi.
(Approvato)
Al comma 3, dopo le parole: modalità per la pubblicità aggiungere le seguenti: e la tracciabilità.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo definisce altresì il sistema di controllo telematico delle suddette attività di verifica e tracciabilità dei finanziamenti concessi e erogati dalle regioni.
3. 58. Silvia Giordano, Grillo, Baroni, Di Vita, Lorefice, Mantero.
Al comma 3, dopo le parole: modalità per la pubblicità aggiungere le seguenti: e la tracciabilità.
3. 6. Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, nel rispetto delle linee guida emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute, volte a definire trasparenza e pubblicità delle procedure, anche di verifica, nonché criteri e requisiti qualitativi e quantitativi minimi che devono essere garantiti dalle strutture, dagli interventi e dai programmi, anche alla luce delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 1.
3. 59. Nicchi, Gregori, Fratoianni.
A.C. 698-A – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 4.
(Finalità del Fondo).
1. Il Fondo è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2, e, in particolare, alle seguenti finalità:
a) attivare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione, di supporto alla domiciliarità in residenze o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità;
b) realizzare interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza;
c) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone di cui all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di strutture alloggiative di tipo familiare o di analoghe soluzioni residenziali previste dalle normative regionali, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi e delle strutture medesimi;
d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c), programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono compartecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone disabili e le famiglie che si associano per le finalità di cui all'articolo 1.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 4.
(Finalità del Fondo).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, sono destinate all'attuazione delle seguenti finalità, in relazione a quanto previsto dalla linea di intervento 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 «Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità»:
a) incrementare l'autonomia, l'indipendenza e la soddisfazione del disabile, perseguendo come obiettivo primario l'efficacia degli interventi assistenziali di cui alla presente legge;
b) realizzare progetti individuali di vita indipendente, percorsi di supporto alla domiciliarità favorendo l'autogestione dei servizi assistenziali al fine di contrastare il ricorso all'istituzionalizzazione;
c) solo in via residuale, ove gli interventi di cui alle lettere a) e b) non fossero attuabili, realizzare programmi di intervento in residenze che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, con la previsione di eventuale messa in opera di impianti e attrezzature necessari per il funzionamento di tali residenze;
d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e b), programmi di apprendimento, di accrescimento della consapevolezza e di recupero di capacità, acquisizione di nuove competenze necessarie alla gestione della vita quotidiana per il raggiungimento del massimo livello di autonomia personale possibile da parte delle persone di cui all'articolo 1.
4. 14. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Il Fondo è destinato con le seguenti: Le risorse del Fondo, come integrate dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono destinate.
4. 50. Nicchi, Gregori, Fratoianni.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: alle seguenti finalità aggiungere le seguenti:, con priorità per gli interventi per la deistituzionalizzazione, di cui alla lettera a), e per gli interventi di cui alla lettera d).
4. 51. Nicchi, Gregori, Fratoianni.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: alle seguenti finalità aggiungere le seguenti:, in ordine di priorità.
4. 13. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: attivare aggiungere le seguenti: e potenziare.
4. 52. Nicchi, Gregori.
(Approvato)
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di supporto aggiungere le seguenti: domiciliare, laddove possibile, o.
4. 53. Nicchi, Gregori, Fratoianni.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: residenze o gruppi-appartamento con le seguenti: abitazioni, possibilmente scelte dalla persona disabile direttamente interessata.
4. 54. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: residenze con la seguente: abitazioni.
4. 55. Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Baroni, Di Vita, Mantero.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:, di supporto fino a: residenze con le seguenti: e di supporto alla domiciliarità in abitazioni.
4. 55.(Testo modificato nel corso della seduta) Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Baroni, Di Vita, Mantero.
(Approvato)
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: interventi innovativi aggiungere le seguenti: di co-housing, anche su base contrattuale privata assistita, e.
Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: di diritto privato aggiungere le seguenti: senza scopo di lucro e non esercitanti attività di impresa,.
4. 64. Marazziti.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: strutture fino a: familiare con le seguenti: soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing.
4. 64.(Testo modificato nel corso della seduta) Marazziti.
(Approvato)
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: di tipo familiare o aggiungere le seguenti:, solo laddove non possibile,.
4. 56. Nicchi, Gregori, Fratoianni.
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: o di analoghe soluzioni residenziali previste dalle normative regionali.
*4. 8. Nicchi, Gregori, Fratoianni.
(Approvato)
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: o di analoghe soluzioni residenziali previste dalle normative regionali.
*4. 15. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.
(Approvato)
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: analoghe soluzioni residenziali aggiungere le seguenti: che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare.
4. 57. Nicchi, Gregori.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: previste dalla normativa regionale aggiungere le seguenti: e comunque con una capienza massima di accoglienza non superiore a otto persone.
4. 58. Nicchi, Gregori.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: Ove possibile, tali programmi sono svolti, almeno parzialmente, da altre persone con disabilità, anche attraverso agenzie o centri per la vita indipendente, e anche in forma di auto-mutuo aiuto.
4. 59. Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Grillo, Nicchi, Marazziti.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità.
4. 59.(Testo modificato nel corso della seduta) Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Grillo, Nicchi, Marazziti.
(Approvato)
Sopprimere il comma 2.
4. 16. Grillo, Di Vita, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Al finanziamento dei programmi e degli interventi di cui al comma 1, con priorità per gli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono concorrere le regioni e gli enti locali a cui compete l'attuazione, nonché eventuali soggetti di diritto privato, nel rispetto di criteri di trasparenza e garantendo l'assenza di conflitto di interessi.
3. Alla gestione dei suddetti programmi e interventi, in capo alle regioni e agli enti locali, possono partecipare organismi del terzo settore e altri soggetti di diritto privato, con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità, ivi comprese le famiglie che si associano per le finalità di cui all'articolo 1. Gli organismi e i soggetti di diritto privato di cui al precedente periodo sono individuati mediante procedure di bando pubblico e nel rispetto della normativa vigente in materia.
4. 60. Nicchi, Gregori, Fratoianni.
Al comma 2, sopprimere le parole: , nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze,
4. 17. Lorefice, Grillo, Di Vita, Baroni, Silvia Giordano, Mantero.
Al comma 2, sopprimere le parole da: gli enti del terzo settore fino alla fine del comma.
4. 18. Silvia Giordano, Grillo, Di Vita, Baroni, Lorefice, Mantero.
Al comma 2, sostituire le parole: gli enti del terzo settore fino alla fine del comma con le seguenti nonché le famiglie.
4. 19. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tutte le attività di programmazione, realizzazione e monitoraggio del funzionamento dei servizi residenziali e degli interventi di cui al comma 1 devono prevedere il pieno coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità.
4. 62. Nicchi, Gregori.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le attività di programmazione degli interventi di cui al comma 1 prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.
4. 62.(Testo modificato nel corso della seduta) Nicchi, Gregori.
(Approvato)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Le Regioni e gli enti locali, anche tramite le aziende sanitarie e i centri riabilitativi che hanno in carico il disabile, sono tenuti a monitorare i progetti terapeutici, verificare i percorsi di inserimento e il corretto funzionamento delle strutture, nonché gli standard qualitativi e quantitativi delle medesime, nel rispetto delle finalità di cui al comma 1.
4. 63. Nicchi, Gregori.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Oneri deducibili).
1. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di oneri deducibili, sono aggiunte, in fine, le parole: «. Tra le spese di cui alla presente lettera rientrano le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana; le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile».
4. 02. Rondini.
A.C. 698-A – Articolo 5
ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 5.
(Detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave).
1. All'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «o di invalidità permanente.» è inserito il seguente periodo: «A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, l'importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».
2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 35,7 milioni di euro per l'anno 2016 e in 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 9.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 5.
(Detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave).
Sopprimerlo.
5. 50. Nicchi, Gregori, Fratoianni.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 35,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 20,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Tali somme sono vincolate al finanziamento esclusivo di progetti per la vita indipendente e l'inclusione nella società, secondo le finalità della presente legge e come previsto dalla Linea di intervento 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 «Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità».
5. 51. Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Grillo, Baroni.
Al comma 1, sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2016.
Conseguentemente, al comma 2:
sostituire le parole: anno 2016 con le seguenti: anno 2017;
sostituire le parole: dal 2017 con le seguenti: dal 2018.
5. 100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento)
(Approvato)
Al comma 2, sostituire le parole: 35,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 20,4 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 9,5 milioni di euro.
5. 52. Miotto.
A.C. 698-A – Articolo 6
ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 6.
(Agevolazioni tributarie per i trust costituiti in favore di persone con disabilità grave).
1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di trust, all'atto della loro istituzione ovvero anche successivamente, in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è ammessa a condizione che il trust persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza delle persone disabili in favore delle quali il trust è istituito. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust.
3. L'esenzione di cui al comma 1 è ammessa se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:
a) l'istituzione del trust sia fatta per atto pubblico;
b) l'atto istitutivo identifichi in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descriva le funzionalità e i bisogni specifici delle persone disabili in favore delle quali il trust è istituito; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone disabili, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle persone disabili medesime;
c) l'esclusivo beneficiario del trust sia la persona con disabilità grave;
d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust;
e) l'atto istitutivo individui il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del trust da parte del trustee;
f) l'atto istitutivo stabilisca il termine finale di durata del trust nella data della morte della persona con disabilità grave;
g) l'atto istitutivo stabilisca la destinazione del patrimonio residuo.
4. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
6. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust di cui al comma 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
7. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust istituiti ai sensi del comma 1 si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.
8. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.
9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
10. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4 e 5, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, e dal comma 7, valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 6.
(Agevolazioni tributarie per i trust costituiti in favore di persone con disabilità grave).
Al comma 1, sostituire le parole da: a vantaggio di trust fino a: legge 5 febbraio 1992, n. 104 con le seguenti: effettuati attraverso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 «Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità».
Conseguentemente:
sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:
2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il trust persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile in cui favore il trust è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust.
3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:
a) l'istituzione del trust è fatta per atto pubblico;
b) l'atto istitutivo del trust identifica in maniera chiara ed univoca i soggetti i coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive la patologia della persona affetta da disabilità in cui favore il trust è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;
c) l'esclusivo beneficiario del trust è la persona con disabilità grave;
d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust;
e) l'atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo della gestione del trust da parte del trustee.
4. Esaurite le finalità del trust, il patrimonio in trust che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il trustee effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il trust è stato istituito.
5. Qualora il residuo patrimonio in trust sia pervenuto, per causa di morte, al trustee o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.
6. Nei casi di attribuzioni a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, il trustee è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.
7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.
8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del trust, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.
9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei trust di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.
11. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust istituiti ai sensi del comma 1, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 12, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.
12. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 11 rimangono capitalizzati nel patrimonio del trust e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del trust decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del trust, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 11 è necessario che il trustee rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del trust alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del trustee o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.
13. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i trustee e i guardiani dei trust istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in trust e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del trust.
14. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.;
alla rubrica, sostituire la parola: con con le seguenti: affette da.
6. 26. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.
Al comma 1, sostituire le parole da: a vantaggio di trust fino a: legge 5 febbraio 1992, n. 104 con le seguenti: effettuati attraverso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità.
Conseguentemente:
sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:
2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il trust persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile in cui favore il trust è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust.
3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì a condizione che l'atto istitutivo del trust abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:
a) sia fatto per atto pubblico;
b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti i coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità in cui favore il trust è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;
c) individui l'esclusivo beneficiario del trust nella persona con disabilità grave;
d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust;
e) identifichi il soggetto preposto al controllo della gestione del trust da parte del trustee (cd. Guardiano);
f) individui i criteri di successione del trustee e del guardiano;
g) preveda l'obbligo di rendicontazione annuale a carico del trustee;
h) costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in trust.
4. Esaurite le finalità del trust, il patrimonio in trust che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il trustee effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il trust è stato istituito.
5. Qualora il residuo patrimonio in trust sia pervenuto, per causa di morte, al trustee o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.
6. Nei casi di attribuzioni a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, il trustee è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.
7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.
8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del trust, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.
9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei trust di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.
11. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i trustee e i guardiani dei trust istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in trust e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del trust.
12. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.;
alla rubrica, sostituire la parola: con con le seguenti: affette da.
6. 27. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.
Al comma 1, sostituire le parole da: a vantaggio di trust fino a: modalità di cui all'articolo con le seguenti: effettuati attraverso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo.
Conseguentemente:
sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:
2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il trust persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile in cui favore il trust è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust.
3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:
a) l'istituzione del trust è fatta per atto pubblico;
b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti i coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità in cui favore il trust è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;
c) l'esclusivo beneficiario del trust è la persona con disabilità grave;
d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust;
e) l'atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo della gestione del trust da parte del trustee.
4. Esaurite le finalità del trust, il patrimonio in trust che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il trustee effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il trust è stato istituito.
5. Qualora il residuo patrimonio in trust sia pervenuto, per causa di morte, al trustee o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.
6. Nei casi di attribuzioni a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, il trustee è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.
7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.
8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del trust, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.
9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei trust di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.
11. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust istituiti ai sensi del comma 1, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 12, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.
12. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 11 rimangono capitalizzati nel patrimonio del trust e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del trust decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del trust, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 11 è necessario che il trustee rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del trust alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del trustee o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.
13. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i trustee e i guardiani dei trust istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in trust e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del trust.
14. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.;
alla rubrica, sostituire la parola: con con le seguenti: affette da.
6. 4. Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.
Al comma 1, sostituire le parole da: a vantaggio di trust fino a: modalità di cui all'articolo con le seguenti: effettuati attraverso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, il cui stato è accertato ai sensi dell'articolo.
Conseguentemente:
sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:
2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il trust, persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile in cui favore il trust è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust.
3. L'esenzione di cui al comma 1, è ammessa altresì a condizione che l'atto istitutivo del trust abbia, congiuntamente, i seguenti requisiti di forma e di contenuto:
a) sia fatto per atto pubblico;
b) identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti i coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici nonché la patologia della persona affetta da disabilità in cui favore il trust è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e l'assistenza alla persona disabile;
c) individui l'esclusivo beneficiario del trust nella persona con disabilità grave;
d) vincoli i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust;
e) identifichi il soggetto preposto al controllo della gestione del trust da parte del trustee (cosiddetto Guardiano);
f) individui i criteri di successione del trustee e del guardiano;
g) preveda l'obbligo di rendicontazione annuale a carico del trustee;
h) costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in trust.
4. Esaurite le finalità del trust, il patrimonio in trust che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il trustee effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il trust è stato istituito.
5. Qualora il residuo patrimonio in trust sia pervenuto, per causa di morte, al trustee o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.
6. Nei casi di attribuzioni a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, il trustee è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.
7. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1 non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.
8. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del trust, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.
9. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
10. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei trust di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.
11. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i trustee e i guardiani dei trust istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in trust e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del trust.
12. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.;
alla rubrica, sostituire la parola: con con le seguenti: affette da.
6. 5. Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice.
Al comma 1, sopprimere la parola: grave.
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: legge 5 febbraio 1992, n. 104 aggiungere le seguenti: o comunque accertato da una Commissione pubblica preposta all'accertamento degli stati invalidanti.
6. 2. Nicchi, Gregori, Fratoianni.
Al comma 1, dopo le parole: legge 5 febbraio 1992, n. 104 aggiungere le seguenti: tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee, come previsto dalla Linea di intervento 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 «Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità».
6. 8. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: L'esenzione di cui al comma 1 con le seguenti: Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse.
Conseguentemente, al comma 3, alinea, sostituire le parole: L'esenzione di cui al comma 1 con le seguenti: Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse.
6. 50. Patriarca.
(Approvato)
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: finalità esclusiva aggiungere le seguenti: l'inclusione sociale.
6. 51. Marazziti.
(Approvato)
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: comprese le attività fino alla fine della lettera, con le seguenti: escludendo forme di istituzionalizzazione, se non in specifici e certificati casi laddove non sussistono le condizioni che consentono a tali persone di continuare a vivere presso la propria abitazione o in contesti che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare;
6. 53. Nicchi, Gregori, Fratoianni.
Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) l'atto istitutivo individui gli obblighi del trustee, con riguardo, in particolare, al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore della persona con disabilità grave, nonché l'obbligo di amministrare, gestire o disporre dei beni nell'esclusivo interesse del beneficiario, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo indichi inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee.
6. 54. Miotto.
Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) l'atto istitutivo individui gli obblighi del trustee, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo indichi inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee.
6. 54.(Testo modificato nel corso della seduta) Miotto.
(Approvato)
Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: l'esclusivo beneficiario del trust sia la persona con le seguenti: gli esclusivi beneficiari del trust siano le persone.
6. 55. Miotto.
(Approvato)
Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: da parte con le seguenti: a carico.
6. 57. Sbrollini.
(Approvato)
Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) l'atto istitutivo preveda l'obbligo di rendicontazione annuale a carico del trustee.
6. 59. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.
Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) l'atto istitutivo costituisca l'effetto segregativo sui beni costituiti in trust.
6. 60. Grillo, Mantero, Baroni, Lorefice, Silvia Giordano, Di Vita.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Esaurite le finalità del trust, il patrimonio in trust che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il trustee effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il trust è stato istituito.
6. 13. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Qualora il residuo patrimonio in trust sia pervenuto, ai fini della destinazione del patrimonio residuo di cui alla lettera f) del presente articolo, per causa di morte, al trustee o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.
6. 17. Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nel caso di destinazione a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi del comma 3, lettera f), del presente articolo, il trustee è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo, nonché al pagamento della relativa imposta.
6. 18. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nelle ipotesi di trasferimento, ai sensi del comma 3, lettera f), del presente articolo, di beni e di diritti in seno alla gestione ovvero al momento di esaurimento delle finalità del trust istituito in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.
6. 20. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.
Al comma 6, sostituire le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica con le seguenti: nel rispetto degli equilibri di bilancio.
6. 61. Monchiero.
Sopprimere i commi 7 e 8.
6. 62. Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Baroni, Grillo, Di Vita.
Al comma 7, dopo le parole: ai sensi del comma 1 aggiungere le seguenti: qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 7-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 7 rimangono capitalizzati nel patrimonio del trust e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del trust decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del trust, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 7 è necessario che il trustee rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del trust alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del trustee o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.
6. 63. Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 7 rimangono capitalizzati nel patrimonio del trust e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del trust decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del trust, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 7 è necessario che il trustee rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del trust alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del trustee o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.
6. 65. Lorefice, Mantero, Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 7 rimangono capitalizzati nel patrimonio del trust e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del trust decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del trust, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni.
6. 66. Mantero, Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 7 è necessario che il trustee rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del trust alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del trustee o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.
6. 67. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017, mentre le agevolazioni di cui al comma 7 si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.
Conseguentemente:
sostituire il comma 10 con il seguente:
10. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4 e 5, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e dal comma 7, valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.
all'articolo 9 sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e a 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e alle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6, valutate complessivamente in 51,7 milioni di euro per l'anno 2017 e in 33,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
6. 100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento)
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
11. È fatto obbligo di prevedere forme di pubblicità ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441, al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per i membri del Governo, per i parlamentari e per gli amministratori che costituiscano o partecipino a un trust.
6. 68. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Sostituire la rubrica con la seguente: Istituzione di trust a favore di persone con disabilità grave e agevolazioni tributarie.
6. 69. Miotto.
(Approvato)
A.C. 698-A – Articolo 7
ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 7.
(Campagne informative).
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri avvia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave, in modo da consentire un più diretto ed agevole ricorso agli strumenti di tutela previsti per l'assistenza delle persone con disabilità prive del sostegno familiare, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla finalità di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 7.
(Campagne informative).
Al comma 1, dopo la parola: avvia aggiungere le seguenti: nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,.
7. 100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento)
(Approvato)
Al comma 1, sostituire le parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con le seguenti: nei limiti degli stanziamenti di bilancio destinati alla comunicazione.
7. 50. Monchiero.
Al comma 1, dopo le parole: disabilità grave aggiungere le seguenti:, prioritariamente della normativa richiamata all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 2.
7. 51. Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Grillo.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. – (Esclusione dell'ISEE). – 1. Le pensioni di invalidità e le indennità di accompagnamento sono escluse dal computo dei redditi per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze emana uno o più decreti.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
7. 050. Rondini.
(Inammissibile)
A.C. 698-A – Articolo 8
ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 8.
(Relazione alle Camere).
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 8.
(Relazione alle Camere).
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9.
8. 50. Lenzi.
(Approvato)
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La relazione illustra altresì l'effettivo andamento delle minori entrate derivanti dalle medesime disposizioni, anche al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.
8. 200. La Commissione.
(Approvato)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. 1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 406, della legge 2015, n. 208 destinate ai progetti di vita indipendente di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162 vengono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali contemporaneamente al riparto del fondo per la non autosufficienza, nel rispetto della destinazione della quota del fondo per la non autosufficienza già destinato a sostegno della citata legge n. 162 del 1998. Dello stato di attuazione della legge n. 162 del 1998 si dà conto nella relazione al Parlamento prevista dall'articolo 8 della presente legge.
8. 050. Lenzi.
A.C. 698-A – Articolo 9
ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 9.
(Disposizioni finanziarie).
1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, è determinata in 56,9 milioni di euro per l'anno 2016 e in 66,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 66,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, e alle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6, valutate complessivamente in 45,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 36,4 milioni di euro per l'anno 2017 e in 33,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede:
a) quanto a 81,4 milioni di euro per l'anno 2016 e a 60,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 21,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 42,4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 39,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2016, a 24 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; quanto a 4,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 9.
(Disposizioni finanziarie).
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al Fondo confluiscono, altresì, le risorse di cui al comma 400 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
1-ter. Il comma 400 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
9. 50. Nicchi, Gregori.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A integrazione delle risorse di cui al presente articolo, possono essere previste ulteriori risorse che il Fondo sociale europeo fornisce ai progetti che promuovono l'indipendenza delle persone disabili nei loro luoghi di residenza, anche in aree rurali, e le iniziative di deistituzionalizzazione attraverso l'assistenza domiciliare.
9. 1. Nicchi, Matarrelli.
A.C. 698-A – Articolo 10
ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 10.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
A.C. 698-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge all'esame dell'Assemblea disciplina misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere la responsabilità della loro assistenza;
è da sottolineare come la centralità della famiglia nell'assistenza dei portatori di handicap è un elemento ormai consolidato. Ci sono, infatti, leggi che riconoscono il ruolo peculiare della famiglia nella cura della persona, predisponendo un sistema di interventi e servizi proprio per tutelare le persone con disabilità;
è necessario, in ogni caso, tenere conto delle persone che assistono i disabili quotidianamente che molte volte sono impossibilitati a svolgere un'attività lavorativa continua e prolungata proprio perché assistono ogni giorno, anche con difficoltà di ordine economico i familiari portatori di handicap;
è opportuno, altresì, tutelare le persone portatrici di handicap con misure che possono garantire ai familiari assistiti alcune agevolazioni che sono indispensabili anche sotto l'aspetto psicoaffettivo al fine di favorire l'assistenza e la cura delle persone affette da handicap grave presso l'abitazione e non presso istituti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, con un successivo provvedimento legislativo, di prolungare la durata del congedo retribuito del coniuge convivente che assiste il soggetto con handicap, nonché a prevedere per lo stesso di anticipare l'età pensionabile.
9/698-A/1. Minardo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame, all'articolo 6, prevede agevolazioni tributarie per i trust costituiti in favore di persone con disabilità grave,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di aumentare, tramite opportune modifiche legislative, la percentuale di deducibilità delle erogazioni liberali effettuate dai privati nei confronti dei trust di cui in premessa.
9/698-A/2. Gregorio Fontana.
La Camera,
premesso che:
il testo unificato delle proposte in esame ha un contenuto che risulta riconducibile alle materie «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione), e «politiche sociali», di competenza delle regioni (articolo 117, quarto comma, della Costituzione);
condivisibile è la finalità del provvedimento di garantire assistenza alle persone affette da disabilità grave sprovviste di un adeguato sostegno familiare e, nel rispetto del principio costituzionale di leale collaborazione, prevede un adeguato coinvolgimento delle regioni, nella forma dell'intesa in sede di Conferenza unificata, per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare (articolo 2, comma 1, che richiama l'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68), per la determinazione dei requisiti di accesso al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave e per la ripartizione annuale del Fondo (articolo 3, comma 2);
l'articolo 2, comma 2 – che, nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, rimette ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli obiettivi di servizio da erogare alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo – limitandosi a prevedere un intervento consultivo della Conferenza unificata, riconoscendo così un livello di coinvolgimento delle regioni ingiustificatamente inferiore rispetto a quello previsto dalle altre disposizioni del provvedimento nonché a quello previsto dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011, che reca la disciplina generale in materia di definizione degli obiettivi dei servizi da erogare nelle more della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni,
impegna il Governo
a prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata, in luogo del parere, per l'emanazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la determinazione degli obiettivi di servizio da erogare alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, al fine di garantire il rispetto della competenza regionale costituzionalmente garantita in materia di «politiche sociali» e del principio costituzionale di leale collaborazione e di assicurare altresì la coerenza con le altre disposizioni del provvedimento e con la disciplina generale dettata dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011.
9/698-A/3. Matarrelli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame è diretto a favorire il benessere, l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità, in linea con i principi costituzionali, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
in particolare, l'articolo 4 del provvedimento in esame prevede che il Fondo istituito per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare sia destinato, tra l'altro, a realizzare programmi ed interventi innovativi di residenzialità diretti alla creazione di strutture residenziali di tipo familiare, nonché a sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di riabilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile da parte dei soggetti disabili;
i disturbi dello spettro autistico afferiscono allo sviluppo neurologico e sono clinicamente invalidanti ed evidenti fin dalla prima infanzia. Il soggetto autistico grave ha bisogno per tutta la vita di una presa in carico globale e continuativa nei diversi ambienti coinvolti nel processo di crescita: familiare, scolastico e sanitario. Pertanto, sia per questa ragione che per il preoccupante aumento dei casi in tutto il mondo, la disabilità causata dall'autismo sta assumendo una ricaduta sociale sempre più pervasiva;
le recenti statistiche sull'incidenza dell'autismo elaborate dal Centers for Disease Control and Prevention (CDC) riportano che negli Stati Uniti 1 bambino su 88 ha un disturbo dello spettro autistico, con un incremento di 10 volte rispetto agli ultimi 40 anni, arrivando ad interessare circa 2 milioni di individui negli Stati Uniti e decine di milioni in tutto il mondo;
secondo i dati forniti dal Ministero della salute aggiornati al 2015, nel nostro Paese l'incidenza delle malattie dello spettro autistico è di circa il 3-4 per mille (negli Stati Uniti si sale al 12-13 per mille). Attualmente, nel nostro Paese gli autistici sono tra i 350 e i 500 mila. Le statistiche mostrano che i tassi di incidenza sono aumentati dal 10 al 17 per cento ogni anno. L'incremento dei casi di autismo non dipende solo dalla crescita delle diagnosi, ma dall'aumento intrinseco della patologia stessa;
le malattie dello spettro autistico sono molto composite, vale a dire non sono rappresentate da una tipologia unica, ma da tipologie diverse e di diversa gravità e impatto familiare e sociale;
come riconosciuto dall'OMS, la precocità del riconoscimento della patologia riveste un'importanza centrale per consentire di avviare un tempestivo inizio del percorso terapeutico, nonché per assicurare il migliore equilibrio esistenziale possibile ai pazienti e alle famiglie;
la circostanza che il Servizio sanitario nazionale non sia ancora adeguatamente strutturato ed organizzato per consentire una diagnosi precoce ha come conseguenza diretta un fatale ritardo nei differenti percorsi assistenziali dei soggetti autistici e una loro esclusione sociale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di incrementare gli investimenti pubblici per l'identificazione precoce delle patologie dello spettro autistico, con l'obiettivo del reinserimento sociale degli individui affetti da tale condizione, anche attraverso la realizzazione di presidi e percorsi sanitari adeguati al supporto delle attività terapeutiche finalizzate al pieno recupero dei soggetti autistici che presentano problemi curabili e attraverso la previsione di percorsi di assistenza di tipo semiresidenziale e residenziale per i pazienti autistici che presentano problematiche più gravi e strutturate.
9/698-A/4. Vargiu, Matarrese.
La Camera,
considerato che:
l'ultima Legge di Stabilità, approvata in via definitiva dal Senato lo scorso 22 dicembre, risulta essere maggiormente attenta, rispetto al passato, a temi importanti come quello del welfare. Particolare attenzione è stata riservata alla disabilità, a partire dallo stanziamento superiore a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, del Fondo per il cosiddetto «dopo di noi»;
con l'espressione «dopo di noi», ci si riferisce al periodo di vita delle persone con disabilità successivo alla scomparsa dei genitori o dei familiari e al desiderio di assicurare al proprio figlio tutta l'assistenza di cui necessita dopo la loro morte;
l'obiettivo di «dopo di noi» è infatti invertire il dato che vede oltre l'80 per cento di adulti disabili ricoverati in istituti dedicati;
per raggiungere questo obiettivo, le risorse assegnate al fondo saranno destinate ad attivare programmi di intervento e di supporto che riproducano condizioni «familiari», attraverso la realizzazione di nuove strutture volte a sviluppare le competenze e l'autonomia della persona disabile;
la proposta di legge affronta il tema della destinazione del patrimonio familiare a soddisfare le esigenze del disabile;
le norme codicistiche, però, oggi sanciscono l'assoluta parità delle quote destinate ai figli (diritto oltretutto esteso ai figli nati fuori dal matrimonio, che ottengono un riconoscimento successivo) e non consentono di modificare la quota legittima dell'eredità spettante, in favore del figlio più debole e bisognoso di sostegni;
una maggiore elasticità in favore dei soggetti disabili consentirebbe anche di ripartire più facilmente il patrimonio familiare (in caso di beni indivisibili) ed eviterebbe l'insorgere di contenziosi legali i cui effetti sarebbero particolarmente destabilizzanti per la precaria condizione del soggetto più debole;
al fine di completare il quadro giuridico sulla destinazione dei beni familiari,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di una ricognizione dell'intera disciplina in materia di successioni, al fine di renderla più compatibile con la finalità di incentivare il welfare orizzontale e di rimarcare il ruolo dell'intera famiglia nella assoluzione degli obblighi derivanti dalla presenza di una persona con disabilità grave.
9/698-A/5. Binetti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede, tra l'altro, lo stanziamento di risorse finalizzate per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;
dette risorse, negli obiettivi della legge, sono destinate in particolare: a realizzare programmi e percorsi di deistituzionalizzazione; a favorire la domiciliarità in residenze o gruppi appartamento che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare; a interventi innovativi di residenzialità diretti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare; a sviluppare programmi di recupero di capacità e di nuove competenze necessarie per una maggiore autonomia nella vita quotidiana da parte dei soggetti disabili;
si prevede inoltre che al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi suindicati possono concorrere le regioni, gli enti locali, gli organismi del terzo settore, le stesse famiglie, nonché altri soggetti di diritto privato con esperienza in materia di assistenza alle persone disabili;
sotto quest'ultimo aspetto, il testo nulla dice riguardo l'esigenza ineludibile che il coinvolgimento, sia nei finanziamenti che nell'attuazione di detti interventi, dei privati e che degli enti del Terzo settore, avvenga secondo precise modalità e criteri trasparenti e che garantiscano l'assoluta assenza di conflitti di interesse, anche al fine di evitare rischi di clientelismo e di una gestione opaca degli interventi,
impegna il Governo
a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, che il coinvolgimento di soggetti di diritto privato nel finanziamento dei programmi e nell'attuazione degli interventi di cui in premessa, avvenga secondo modalità che garantiscano il rispetto di criteri di trasparenza e l'assenza di conflitti di interesse, nonché, laddove possibile, procedure di bando pubblico per l'individuazione dei soggetti che possono partecipare alla gestione dei suddetti programmi e interventi.
9/698-A/6. Gregori, Nicchi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede, tra l'altro, lo stanziamento di risorse finalizzate per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;
dette risorse, negli obiettivi della legge, sono destinate in particolare: a realizzare programmi e percorsi di deistituzionalizzazione; a favorire la domiciliarità in residenze o gruppi appartamento che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare; a interventi innovativi di residenzialità diretti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare; a sviluppare programmi di recupero di capacità e di nuove competenze necessarie per una maggiore autonomia nella vita quotidiana da parte dei soggetti disabili;
si prevede inoltre che al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi suindicati possono concorrere le regioni, gli enti locali, gli organismi del terzo settore, le stesse famiglie, nonché altri soggetti di diritto privato con esperienza in materia di assistenza alle persone disabili;
sotto quest'ultimo aspetto, il testo nulla dice riguardo l'esigenza ineludibile che il coinvolgimento, sia nei finanziamenti che nell'attuazione di detti interventi, dei privati e che degli enti del Terzo settore, avvenga secondo precise modalità e criteri trasparenti e che garantiscano l'assoluta assenza di conflitti di interesse, anche al fine di evitare rischi di clientelismo e di una gestione opaca degli interventi,
impegna il Governo
a valutare, attraverso ulteriori iniziative normative, che il coinvolgimento di soggetti di diritto privato nel finanziamento dei programmi e nell'attuazione degli interventi di cui in premessa, avvenga secondo modalità che garantiscano il rispetto di criteri di trasparenza e l'assenza di conflitti di interesse, nonché, laddove possibile, procedure di bando pubblico per l'individuazione dei soggetti che possono partecipare alla gestione dei suddetti programmi e interventi.
9/698-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Gregori, Nicchi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame si pone l'obiettivo di fornire una risposta alle famiglie dove sono presenti figli con disabilità, e che vivono con evidente e legittima ansia il momento in cui non potranno più garantire loro l'indispensabile aiuto, anche alla luce del fatto che per il disabile, il sostegno familiare rappresenta ancora oggi la principale e più completa risposta ai suoi bisogni assistenziali e sociali;
seppure in presenza di diverse criticità e di norme migliorabili, il testo fornisce comunque un contributo all'implementazione delle politiche di welfare e di sostegno alle persone non autosufficienti e alle loro famiglie. Un welfare che in questi anni ha visto ridurre complessivamente le risorse ad esso assegnate;
nell'ambito degli interventi normativi che direttamente vedono coinvolte le persone con disabilità o non autosufficienti, non si può non evidenziare l'iniquità e l’«ingiustizia» contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, concernente il «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), laddove vengono conteggiati come reddito ai fini ISEE, provvidenze assistenziali riservate, agli invalidi civili, ciechi, sordi compresa l'indennità di accompagnamento e l'indennità di comunicazione, nonché indennità percepite a titolo di risarcimento, come nel caso di inabilità per infortunio sul lavoro o per malattia professionale;
nell'aprile 2014, un cartello di organizzazioni composto essenzialmente da genitori di persone con disabilità intellettiva, riunite nell'Utim (Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva) e nell'associazione «Promozione Sociale», hanno presentato, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, due ricorsi al TAR del Lazio contro il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, concernente il «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;
l'11 febbraio 2015, la prima sezione del TAR ha accolto, sia pure parzialmente, i suddetti ricorsi con le sentenze n. 2454/15-2458/15-2459/15, che di fatto modificano parzialmente l'impianto di calcolo dell'indicatore della Situazione Reddituale, cioè di una delle due componenti dell'ISEE, previsto dall'articolo 4 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
sostanzialmente i dispositivi delle sentenze del TAR, escludono dal computo dell'Indicatore della Situazione Reddituale i «trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche» (articolo 4, comma 2 lettera f)), ossia in pratica le pensioni, assegni, indennità per minorazioni civili, assegni sociali, indennità per invalidità sul lavoro, assegni di cura, eccetera;
il Governo ha quindi deciso di ricorrere contro la suddetta sentenza del TAR;
lo stesso Governo ha previsto di rivedere l'attuale legislazione in materia di trattamenti, indennità, assegni di natura assistenziale, eccetera;
la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) ha infatti stabilito espressamente, nell'ambito della prevista introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, di rivedere la normativa vigente in termini di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito, assegni di natura assistenziale (anche l'indennità di accompagnamento o l'invalidità civile? Saranno soppresse o riformate?), accesso alle prestazioni sociali, eccetera;
riteniamo che sia questa l'occasione per rivedere i criteri di determinazione dell'ISEE al fine di renderli coerenti alla suddetta sentenza del TAR,
impegna il Governo
a provvedere – nell'ambito della prevista revisione della legislazione in materia di trattamenti, indennità, assegni di natura assistenziale – a una modifica dell'ISEE, al fine di escludere dal calcolo del reddito le provvidenze assistenziali riservate agli invalidi civili, ciechi, sordi compresa l'indennità di accompagnamento e l'indennità di comunicazione, nonché indennità percepite a titolo di risarcimento, come nel caso di inabilità per infortunio sul lavoro o per malattia professionale.
9/698-A/7. Nicchi, Gregori, Paglia, Fassina, Scotto.
La Camera,
premesso che:
la Presidenza del Consiglio dei ministri avvierà campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave, in modo da consentire un più diretto ed agevole ricorso agli strumenti di tutela previsti per l'assistenza delle persone con disabilità prive del sostegno familiare, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla finalità di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità;
la legge attribuisce alle regioni un ruolo importante relativamente all'adozione di indirizzi di programmazione e alla definizione dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti previsti dalla legge;
per consentire ed agevolare l'accesso ai benefici di legge è fondamentale un'ampia conoscenza degli strumenti e dei procedimenti amministrativi che permettano di conseguirli;
che sia le regioni sia le Associazioni di volontariato, Fondazioni e ONLUS che si occupano delle persone affette da disabilità possono svolgere un ruolo positivo ed importante per ampliare la conoscenza della legge;
è importante, a tal fine, un ampio raccordo di tutti i soggetti istituzionali sociali interessati per favorire la più ampia diffusione delle campagne informative della Presidenza del Consiglio dei ministri,
impegna il Governo
a definire le campagne informative per la diffusione della conoscenza delle disposizioni della presente legge, coinvolgendo nelle forme e modi opportuni le regioni, le Associazioni di volontariato, le Fondazioni e le ONLUS più rappresentative che si occupano delle persone affette da disabilità grave.
9/698-A/8. Carrescia.
La Camera,
premesso che:
la Presidenza del Consiglio dei ministri avvierà campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave, in modo da consentire un più diretto ed agevole ricorso agli strumenti di tutela previsti per l'assistenza delle persone con disabilità prive del sostegno familiare, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla finalità di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità;
la legge attribuisce alle regioni un ruolo importante relativamente all'adozione di indirizzi di programmazione e alla definizione dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti previsti dalla legge;
per consentire ed agevolare l'accesso ai benefici di legge è fondamentale un'ampia conoscenza degli strumenti e dei procedimenti amministrativi che permettano di conseguirli;
che sia le regioni sia le Associazioni di volontariato, Fondazioni e ONLUS che si occupano delle persone affette da disabilità possono svolgere un ruolo positivo ed importante per ampliare la conoscenza della legge;
è importante, a tal fine, un ampio raccordo di tutti i soggetti istituzionali sociali interessati per favorire la più ampia diffusione delle campagne informative della Presidenza del Consiglio dei ministri,
impegna il Governo
a valutare le campagne informative per la diffusione della conoscenza delle disposizioni della presente legge, coinvolgendo nelle forme e modi opportuni le regioni, le Associazioni di volontariato, le Fondazioni e le ONLUS più rappresentative che si occupano delle persone affette da disabilità grave.
9/698-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta) Carrescia.
La Camera,
premesso che:
nell'ambito del presente provvedimento, all'articolo 7 è prevista da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri l'avvio di campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni introdotte e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave;
tale strumento dovrebbe consentire in modo maggiormente diretto il ricorso nonché la possibilità di accedere agli strumenti di tutela previsti per l'assistenza delle persone con disabilità prive del sostegno familiare;
tale previsione consente anche l'opportunità di sensibilizzare l'opinione pubblica nel favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità e dei loro familiari;
il Mezzogiorno è l'area del Paese nella quale maggiori carenze si registrano in materia di servizi e presa in carico delle persone con disabilità, compreso l'accesso ai servizi in ambito scolastico;
suddette carenze sono spesso anche legate ad una non conoscenza degli strumenti di legge, previsti e anche alla presenza non trasparente di intermediazioni che alimentano illegalità a danno di chi è in difficoltà,
impegna il Governo
a prevedere nell'ambito delle campagne informative una più attenta e capillare diffusione delle stesse nel Mezzogiorno nonché a monitorare nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza per le prestazioni sociali la qualità dei servizi territoriali del sud prevedendo un capitolo specifico per il Mezzogiorno nella relazione annuale sullo stato di attuazione del presente provvedimento.
9/698-A/9. Covello.
La Camera,
premesso che:
nell'ambito del presente provvedimento, all'articolo 7 è prevista da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri l'avvio di campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni introdotte e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave;
tale strumento dovrebbe consentire in modo maggiormente diretto il ricorso nonché la possibilità di accedere agli strumenti di tutela previsti per l'assistenza delle persone con disabilità prive del sostegno familiare;
tale previsione consente anche l'opportunità di sensibilizzare l'opinione pubblica nel favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità e dei loro familiari;
il Mezzogiorno è l'area del Paese nella quale maggiori carenze si registrano in materia di servizi e presa in carico delle persone con disabilità, compreso l'accesso ai servizi in ambito scolastico;
suddette carenze sono spesso anche legate ad una non conoscenza degli strumenti di legge, previsti e anche alla presenza non trasparente di intermediazioni che alimentano illegalità a danno di chi è in difficoltà,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere nell'ambito delle campagne informative una più attenta e capillare diffusione delle stesse nel Mezzogiorno nonché a monitorare nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza per le prestazioni sociali la qualità dei servizi territoriali del sud prevedendo un capitolo specifico per il Mezzogiorno nella relazione annuale sullo stato di attuazione del presente provvedimento.
9/698-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Covello.
La Camera,
premesso che:
anche nell'annualità 2015, nella regione Sardegna, il Comitato dei familiari per l'attuazione della legge n. 162 del 1998 ha dovuto sollecitare la continuità dei piani dal 1o luglio fino al 31 dicembre 2015;
è stato fortemente richiesto un intervento teso a semplificare il procedimento per favorire la prosecuzione dei servizi per destinatari e per i Comuni, eventualmente con la proroga degli stessi piani in corso ciò a tutela anche di tutti gli operatori del settore;
è indispensabile che la sperimentazione scientifica del nuovo sistema, il cui avvio era indicato da gennaio 2016, venga effettuata sui piani in corso, sempre in continuità col lavoro e apporto dei rappresentanti del comitato dei familiari e tecnici in Commissione;
è indispensabile che non si facciano passi indietro sulla personalizzazione e coprogettazione nei piani personalizzati;
sono da tutelare e rafforzare i sostegni e servizi essenziali per le persone con disabilità grave, e in linea con le più avanzate prospettive dei sistemi sociali e sociosanitari (Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, Orientamenti programmati della Comunità europea (2015) sulla personalizzazione della salute, della cura e il benessere);
va rafforzata la valorizzazione dei progetti di vita indipendente, già in atto in Sardegna, grazie ai progetti di legge n. 162 del 1998, e in linea con l'attuazione dell'articolo 19 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (legge italiana legge n. 18 del 2009) che riconosce il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e si adottino misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società;
occorre migliorare il sistema, deve migliorare la coprogettazione fra persone/famiglie e istituzioni e operatori dei servizi;
va auspicata la valutazione, verifica fatta insieme, fra i diretti interessati e istituzioni e servizi, con rilevazione della qualità percepita, sperimentazione, flessibilità, analisi e riprogrammazione,
impegna il Governo:
a garantire le risorse effettivamente necessarie per rafforzare i sostegni e servizi essenziali per le persone con disabilità grave, e in linea con le più avanzate prospettive dei sistemi sociali e sociosanitari;
a promuovere rafforzare la valorizzazione dei progetti di vita indipendente, già in atto in Sardegna, grazie ai progetti di legge n. 162 del 1998, e in linea con l'attuazione dell'articolo 19 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità;
a salvaguardare, nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse nazionali necessarie, il cosiddetto «Modello Sardegna» sulla non autosufficienza;
a scongiurare gravissimi ritardi e i tagli così come avvenuto nell'ultimo anno, in particolare nella regione Sardegna e garantire la continuità dei piani di assistenza e inclusione che non possono in alcun modo subire ritardi e/o tagli economici.
9/698-A/10. Pili.
La Camera,
premesso che:
i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini e non sono aggiornati dal 2001. Ciò implica che tutta una serie di nuovi ausili non sono a disposizione dei malati;
il Nomenclatore è il documento emanato dal Ministero della salute che stabilisce la tipologia e le modalità di fornitura di protesi e ausili a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Il Nomenclatore Tariffario attualmente in vigore è quello stabilito dal decreto ministeriale n. 332 del 27 agosto 1999 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 1999 («Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe»);
è noto che da anni si attende l'adozione degli atti necessari per aggiornare i Lea, i Livelli essenziali di assistenza e il Nomenclatore Tariffario, anni di rinvii, che hanno complicato ancor di più l'esistenza alle persone disabili, in modo particolari quelle più gravi, negando il diritto di accedere a molteplici servizi e prestazioni;
con l'ultima Legge di stabilità, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 dicembre, sono stati stanziati circa 800 milioni di euro per provvedere all'aggiornamento dei Lea e del Nomenclatore tariffario «con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm), su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni»;
è necessario procedere, dunque, all'adozione di tale provvedimento di aggiornamento in tempi brevi e in modo idoneo, includendo tecnologie di ultima generazione come, comunicatori a comando oculare, finora erogati solo grazie a fondi stanziati ad hoc;
dispositivi ed ausili tecnici come carrozzine basculanti e verticalizzabili, scooter elettrici, protesi acustiche a tecnologia digitale, attrezzature domotiche e di sicurezza per gli assistiti carrozzine e protesi acustiche,
impegna il Governo
a procedere, nel breve ed idoneamente, all'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza e del Nomenclatore Tariffario, provvedendo ad includere ausili e presidi al passo con le attuali innovazioni tecnologiche, con specifica attenzione a coloro affetti da disabilità grave.
9/698-A/11. Rizzetto.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Iniziative in relazione ad illeciti compiuti da dipendenti pubblici – 3-01974
SIMONETTI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, GIANLUCA PINI, RONDINI e SALTAMARTINI. – Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
secondo quanto pubblicato su Il Corriere della Sera di lunedì 1o febbraio 2015, l'attività illecita di circa 7.000 dipendenti pubblici infedeli e corrotti ha creato in dieci mesi un danno record di quasi 4 miliardi di euro (esattamente 3.837.273.698 euro);
500 milioni di euro è la quota di «buco» accumulata in soli quattro mesi, da giugno ad ottobre 2015, per atti illeciti, omissioni e/o abusi d'ufficio, compiuti da dirigenti, funzionari ed impiegati pubblici; cifra inquietante che denuncia un trend di oltre 100 milioni di euro di danno erariale ogni trenta giorni;
le cause sono le più svariate: medici e funzionari assenteisti; truffe nel settore sanitario con falsificazioni di cartelle e di tabulati marcatempo, nonché indebiti rimborsi di medicinali; appalti truccati e gonfiati; consulenze inutili; illegittime erogazioni di pensioni, prestazioni ed indennità varie;
a titolo di esempio si cita il caso del geometra dipendente comunale di Potenza, che nell'orario di servizio svolgeva altrove attività libero-professionale, per una somma «rubata» di 70 mila euro, ma anche il caso dei 500 milioni di euro sottratti alle casse dell'Inps a Viterbo, dove compiacenti impiegati modificavano i moduli di riscatto della laurea o di ricongiunzione di periodi contributivi per «scontare» l'effettiva somma da versare all'Istituto previdenziale;
ciò dimostra, quindi, che la «piaga» della pubblica amministrazione va ben oltre l'assenteismo e che, dunque, il tanto decantato licenziamento in 48 ore dell'assenteista colto in flagrante non è altro che «una piccola goccia in un mare di necessità» –:
se ed in che termini il Governo intenda urgentemente affrontare la complessa problematica di situazioni quali quelle descritte in premessa che sostanzialmente determinano un rilevante danno erariale e quali misure intenda porre in essere per procedere al recupero di quanto indebitamente sottratto alle casse pubbliche. (3-01974)
Problematiche relative al decreto ministeriale n. 850 del 2015 recante disposizioni per le attività di formazione e dell'anno di prova dei docenti neo assunti, con riferimento ai docenti che hanno ottenuto il passaggio ad altro ruolo o ad altro insegnamento – 3-01975
SANTERINI. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
con il decreto ministeriale n. 850 del 2015 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha emanato le disposizioni per le attività di formazione e dell'anno di prova dei docenti neo assunti;
i succitati docenti neo assunti in ruolo sono tenuti a espletare tali attività ai fini dell'immissione definitiva in ruolo;
si tratta di una scelta doverosa e che sottolinea l'importanza della formazione dei docenti neo assunti;
lo stesso vale, però, anche per i docenti che abbiano richiesto e ottenuto, con le operazioni di mobilità, un passaggio di ruolo;
il decreto ministeriale è stato emanato in applicazione dei commi da 115 a 120 della legge n. 107 del 2015, detta comunemente «Buona Scuola»;
la stessa legge richiama gli articoli 437, 438 e 439 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 in quanto compatibili con le nuove norme approvate a luglio 2015;
in base al decreto legislativo n. 297 del 1994 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha sempre dato indicazioni per l'anno di formazione e di prova dei docenti, distinguendo tra docenti neo immessi in ruolo per la prima volta e docenti che già di ruolo avevano ottenuto il passaggio in altro ruolo o in altro insegnamento;
per richiedere il passaggio sopra ricordato, il docente di ruolo doveva aver svolto la formazione iniziale nell'anno di nomina ed era soggetto al giudizio di conferma da parte del dirigente, sentito il comitato di valutazione;
in caso di giudizio sfavorevole poteva essere restituito al ruolo di provenienza;
vi era, come detto, una chiara distinzione tra docenti appena nominati e docenti che avevano chiesto ed ottenuto il passaggio;
al contrario, le disposizioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca obbligano oggi anche i docenti, che hanno ottenuto il passaggio, alla frequenza e allo svolgimento di tutte le attività formative dei neo immessi in ruolo;
tra queste attività è prevista anche la ripetizione dell'anno di prova, già svolto, come detto sopra, al momento dell'assunzione a tempo indeterminato, nonostante i docenti che hanno ottenuto il passaggio abbiano già effettuato l'anno di prova necessario e siano stati immessi in ruolo da tempo;
da sempre in caso di passaggio ad altro ruolo il docente ha avuto l'obbligo di 180 giorni di servizio per superare l'anno di prova, ma non è stato mai obbligato, come invece si prevede ora, all'intera ripetizione dell'anno di prova;
che il docente che per la prima volta è nominato in ruolo sia tenuto alla formazione iniziale e al superamento dell'anno di prova è indiscutibile ed è coerente con tutte le norme del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del pubblico impiego;
tuttavia, in questo caso i docenti che passano da un ruolo all'altro sono assimilati ai docenti neo nominati, obbligando i primi a ripetere l'anno di prova;
il decreto ministeriale n. 850 del 2015 citato in precedenza proprio per questo è stato impugnato dai sindacati rappresentativi della scuola davanti al Tar Lazio, ma sembra necessario non attendere la risposta della magistratura per affrontare concretamente la vicenda;
si ricorda che la legge n. 107 del 2015 non interviene nel merito, anzi il Ministero stesso aveva escluso l'anno di formazione dalla replica per i docenti già di ruolo nel caso di passaggio ad altro ordine di scuola –:
quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda predisporre per evitare che docenti che già hanno effettuato tutte le attività formative necessarie debbano ripetere l'anno di prova. (3-01975)
Iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di violenza nei confronti dei bambini all'interno delle strutture scolastiche – 3-01976
GALATI, PARISI e ABRIGNANI. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
ha suscitato forte turbamento, negli scorsi giorni, la notizia di una maestra coordinatrice di una scuola statale per l'infanzia di Pavullo, in provincia di Modena, arrestata a seguito di ordinanza di custodia cautelare del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Modena perché ritenuta responsabile di maltrattamenti aggravati sui bambini a lei affidati, di età compresa tra i 3 ed i 5 anni. Si tratta di un fatto ancora in fase di accertamento il quale però si configura quale campanello d'allarme rispetto alla questione della violenza nelle scuole e nelle altre strutture educative statali. Milioni di bambini trascorrono infatti più tempo a contatto con gli adulti nelle strutture scolastiche che in qualsiasi altro posto fuori dall'ambiente familiare, pertanto è indispensabile che lo Stato adotti tutte le misure necessarie a garantire che la disciplina scolastica sia impartita in modo da assicurare l'integrità fisica e morale dei bambini nel momento in cui sono affidati alle strutture scolastiche ed educative, istituzionali e statali;
sul caso di Pavullo è dunque necessario che il Ministro interrogato faccia chiarezza e che, in caso di accertamento del reato, l'amministrazione pubblica assicuri, oltre che i profili di risarcimento per i danni fisici e morali ai danni dei bambini e delle famiglie coinvolte, che restano da quantificare, anche un provvedimento sanzionatorio esemplare e che il Ministero adotti tutte le misure necessarie a prevenire con opportuni provvedimenti il ricorso a metodi violenti da parte degli insegnanti nei confronti dei bambini;
il contrasto alla violenza sui bambini in ogni forma ed in ogni luogo, ed in special modo all'interno di strutture statali e pubbliche, è di una questione cruciale, al pari dei provvedimenti adottati per contrastare la violenza sulle donne, che deve essere affrontata prioritariamente per tutelare la società civile in un momento essenziale come quello educativo e scolastico –:
quali provvedimenti il Ministro interrogato ritenga di poter adottare per contrastare ogni forma di violenza contro i bambini all'interno delle istituzioni scolastiche e per prevenire con opportune forme di controllo e prevenzione la tutela dell'integrità fisica e morale dei bambini. (3-01976)
Problematiche relative alla tassazione delle supplenze brevi e saltuarie dei docenti precari relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015 – 3-01977
CAROCCI, COSCIA, ROCCHI, MALPEZZI, ASCANI, D'OTTAVIO, GHIZZONI, BOSSA, SGAMBATO, MALISANI, VENTRICELLI, PES, RAMPI, MANZI, BLAZINA, COCCIA, CRIMÌ, DALLAI, NARDUOLO, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA e BINI. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
con le emissioni di gennaio 2016 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha erogato gli stipendi per le supplenze brevi e saltuarie dei docenti precari relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015. Tuttavia, la procedura e i criteri di tassazione applicati hanno penalizzato alcuni docenti;
le competenze, infatti, sono state assoggettate a tassazione separata, ciò significa che è stato preso in considerazione il solo reddito medio percepito nei due anni precedenti ed è stato escluso il riconoscimento delle detrazioni fiscali spettanti, come, ad esempio, quelle relative alla cosiddetta «produzione del reddito», quelle spettanti per gli eventuali carichi familiari, o anche quelle concernenti l'applicazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 66 del 2014 circa il bonus di 80 euro che è, peraltro, attribuito dal sistema in automatico così come previsto dalle linee guida «NoiPA»;
chi sembra essere maggiormente colpito da tale meccanismo sono i supplenti temporanei con una retribuzione complessiva annua non superiore a euro 8.000: costoro, infatti, con il riconoscimento delle detrazioni fiscali, sarebbero stati totalmente esenti dalla tassazione irpef;
per i redditi a tassazione separata l'Agenzia delle entrate procede autonomamente alla riliquidazione dell'imposta: in caso sia dovuta una imposta maggiore, provvede ad inviare apposito avviso di pagamento al contribuente; in caso le imposte dovute siano di ammontare inferiore a quanto trattenuto dal datore di lavoro, provvede ad effettuare il rimborso dell'eccedenza pagata, ma solo se il credito risulti superiore ad euro 100;
la riliquidazione di cui sopra è effettuata a seguito di dichiarazione dei redditi, che nel caso in esame, poiché le retribuzioni sono state corrisposte nel 2016, potrà essere presentata solo nel 2017 con la conseguenza che la corresponsione del rimborso avverrà ad anni di distanza rispetto alla trattenuta subita;
in tal senso il problema sembra risiedere nel fatto che «NoiPA» abbia liquidato gli stipendi come se si trattasse di «arretrati» –:
come intenda intervenire, per quanto di propria competenza, per favorire una rapida soluzione del problema. (3-01977)
Iniziative per favorire lo scambio culturale tra studenti di Italia e Giappone – 3-01978
DAMBRUOSO. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
nella visita in Giappone del mese di agosto 2015 il Presidente del Consiglio dei ministri ha evidenziato l'importanza dei rapporti tra Italia e Giappone e, come si legge da fonti giornalistiche, ha assicurato l'appoggio del nostro Paese affinché «l'Unione europea dia un'approvazione rapida sia dell'accordo di libero scambio Ue-Giappone sia per il partenariato strategico»;
sulla base di queste premesse un primo passo potrebbe essere fatto proprio sul piano culturale rendendo più semplice il soggiorno studio nei due Paesi e favorendo gli scambi tra università e scuole di specializzazione;
la normativa attuale sui permessi per gli studenti che vogliono trascorrere periodi di studio o di studio/lavoro in Italia prevede una possibilità di soggiorno senza visto per soli 3 mesi e non consente di svolgere attività retributive in quel periodo, per studiare e lavorare per periodi più lunghi, invece, le procedure di ottenimento di un visto sono molto più complesse;
diversamente avviene per altri Paesi europei, tra cui Germania, Francia, Gran Bretagna, Danimarca e Irlanda, con i quali il Giappone ha concluso un accordo sulle vacanze di lavoro (working holiday agreement). Tale accordo prevede che gli studenti dai 18 ai 30 anni possano ottenere un permesso di soggiorno per un anno e incoraggia questi giovani a cercare un lavoro per coprire le spese;
sarebbe, pertanto, opportuno adeguare la normativa nei rapporti bilaterali tra Italia e Giappone anche in questo campo e la celebrazione – ormai prossima – dei 150 anni dalla firma del primo trattato diplomatico tra i due Paesi potrebbe rappresentare l'occasione perfetta per un impulso significativo agli scambi culturali e umani (tra l'altro a costo zero) proprio nell'anno in cui si festeggia l'amicizia italo-nipponica –:
quali iniziative intenda adottare per favorire lo scambio culturale tra studenti dei due Paesi, avviando un'interlocuzione con le autorità giapponesi su questi temi.
(3-01978)
Iniziative in ordine alla riforma dei Conservatori e degli Istituti superiori di studi musicali – 3-01979
VIGNALI. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
i Conservatori sono uno straordinario patrimonio del Paese;
la legge 21 dicembre 1999, n. 508, finalizzata alla riforma del sistema di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), ha disciplinato in modo organico la struttura, l'organizzazione e le finalità delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
al netto delle parti inattuate della riforma del ’99, per quanto riguarda i Conservatori, con riferimento al percorso formativo si riscontrano diverse criticità. Il passaggio da scuola superiore sui generis a livello accademico, non sufficientemente approfondito e monitorato, dimostra oggi tutti i propri limiti. Il test più evidente di questo giudizio è che gli studenti transitati dall'ordinamento precedente all'attuale costituiscono casi eccezionali. Allo stesso modo, il sistema dei crediti formativi, trasposto assai meccanicamente ai conservatori, condiziona significativamente il percorso formativo, in particolare peggiorando fortemente la preparazione dello strumento principale;
pur se poco più della metà degli insegnanti dei conservatori insegnano anche nei corsi preaccademici, in molte realtà si è appaltato a soggetti esterni questo livello di formazione senza alcun controllo didattico. Inoltre, non vi sono garanzie per gli allievi per il passaggio da un preaccademico ad un altro;
le conferenze nazionali dei Conservatori statali e non statali dei presidenti, dei direttori e dei presidenti delle consulte degli studenti, riunite congiuntamente a Roma nella sede del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 27 gennaio 2016, hanno espresso la più grande preoccupazione per la situazione del sistema dei Conservatori statali e non statali italiani e più in generale per la formazione musicale nel nostro Paese;
in particolare le suddette conferenze hanno lamentato il blocco ormai da anni del processo di riforma del sistema avviato dalla legge n. 508 del 1999, cui si accompagna una grave carenza di risorse pubbliche, nonché una problematicità costante nella interlocuzione con il livello politico-istituzionale. Le conferenze hanno denunciato il persistere di un'assenza di progettualità politica e culturale che riguarda il sistema formativo in un contesto di una costante sottovalutazione di fatto del valore della musica nell'intero contesto culturale e sociale complessivo del paese;
a distanza di sedici anni dall'entrata in vigore della legge di riforma mancano ancora fondamentali passaggi normativi, come il decreto sul reclutamento del personale docente, la messa a ordinamento dei bienni, la statizzazione degli Istituti superiori di studi musicali, l'organo consultivo di sistema scaduto e non rinnovato da tre anni (CNAM). Le stesse conferenze riunite hanno ribadito con determinazione la necessità di essere riconosciute e considerate come dai decreti ministeriali istitutivi quali organismi stabili di interlocuzione tra l'amministrazione e i conservatori, statali e non statali;
hanno inoltre espresso la ferma contrarietà all'annuncio di norme che favorirebbero le istituzioni private a discapito delle istituzioni pubbliche;
a tal fine le conferenze nazionali riunite hanno chiesto immediate risposte e azioni concrete alle istanze poste, non oltre il mese di febbraio 2016, da realizzarsi in tempo utile per garantire l'efficacia delle procedure per l'avvio del prossimo anno accademico;
inoltre, il passaggio al sistema universitario ha spinto molte province a disinteressarsi dell'edilizia dei Conservatori (manutenzione ordinaria e straordinaria e utenze) e la carenza di fondi dovuta alla loro soppressione ha costretto anche quelle ben disposte a non sostenere questi costi, senza una conseguente assunzione degli stessi da parte dello Stato. Il recente caso della chiusura dell'Accademia di Firenze per mancanza di riscaldamento è l'emblema di questa situazione;
pare dunque necessario effettuare una ricognizione esaustiva della situazione e cercare soluzioni a brevissimo periodo, per non pregiudicare l'esistenza dei Conservatori, ma nel quadro prospettico della riforma e quindi di una sostenibilità nel medio-lungo periodo –:
come intenda operare il Ministro interrogato per attuare, anche modificandola, la riforma dei Conservatori e degli Istituti superiori di studi musicali, considerando il percorso formativo, la struttura del sistema, il reclutamento e la valutazione, per garantire loro la necessaria autonomia, la funzionalità nell'immediato e la sostenibilità a regime. (3-01979)
Iniziative di competenza volte ad «accorpare» il voto referendario in materia di trivellazioni con il primo turno delle elezioni amministrative previste per giugno 2016 – 3-01980
SCOTTO, PELLEGRINO, ZARATTI, AIRAUDO, FRANCO BORDO, COSTANTINO, D'ATTORRE, DURANTI, DANIELE FARINA, FASSINA, FAVA, FERRARA, FRATOIANNI, CARLO GALLI, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, KRONBICHLER, MARCON, MELILLA, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RICCIATTI, SANNICANDRO e ZACCAGNINI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
in data 19 gennaio 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il referendum contro le trivellazioni in tema di durata delle concessioni;
a breve, in particolare sembrerebbe tra il 10 e 15 febbraio 2016, dovrebbe essere adottata la decisione relativa alla fissazione della data per lo svolgimento di tale referendum;
le elezioni amministrative, pure in programma per il corrente anno, si terranno a giugno 2016;
è evidente che l'accorpamento del voto referendario con le elezioni amministrative garantirebbe, oltre che un risparmio di circa 300 milioni di euro, anche la massima partecipazione rispetto ad una consultazione referendaria attinente un tema particolarmente delicato, quale è quello di un diverso futuro energetico del nostro Paese, che come noto, per la sua validità, richiede il raggiungimento di un quorum;
l'accorpamento del voto referendario con la tornata delle elezioni amministrative, meglio ancora se con il primo turno previsto per il 6 giugno 2016, è opportuno dunque sia per ragioni economiche, soprattutto in tempi di spending review – visto che si raddoppierebbero i costi, in caso di consultazioni in tempi diversi – nonché per la promozione della più ampia partecipazione alle urne rispetto al voto referendario, uno dei più importanti strumenti di democrazia diretta –:
se non ritenga di assumere le iniziative di competenza volte ad «accorpare» il voto referendario sulle trivellazioni con il primo turno delle elezioni amministrative, onde garantire la più ampia partecipazione dei cittadini al voto, nonché un risparmio di circa 300 milioni di euro, che certamente sarebbe impedito, invece, nel caso tali consultazioni si svolgessero in giorni diversi. (3-01980)
Intendimenti del Governo in merito all'insediamento di una commissione di accesso presso il comune di Reggio Emilia, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000 – 3-01981
SARTI, SPADONI, DELL'ORCO, FERRARESI, PAOLO BERNINI, DALL'OSSO, NUTI, CECCONI, COZZOLINO, DADONE, DIENI, D'AMBROSIO, TONINELLI, BONAFEDE, AGOSTINELLI, BUSINAROLO, COLLETTI e D'UVA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
è tuttora in corso il processo Aemilia che riguarda la più grande operazione contro la ’ndrangheta in Emilia Romagna e ha coinvolto anche altre regioni, tra cui Veneto, Lombardia, Piemonte, Calabria e Sicilia. Ad oggi gli imputati sono 219, nove dei quali attualmente sottoposti al regime di 41-bis e 189 i capi di imputazione. Si tratta di un avvenimento senza precedenti per la regione Emilia-Romagna, per i numeri e per le dimensioni dell'inchiesta. Un'indagine, condotta dalle forze dell'ordine e dalla direzione distrettuale antimafia di Bologna, segnata da due momenti fondamentali: il primo, alla fine di gennaio 2015, ha portato a 117 arresti. Il secondo, a metà luglio 2015, ha colpito la cosiddetta «’ndrangheta imprenditrice». Al centro delle indagini, coordinate dall'ex procuratore capo di Bologna, Roberto Alfonso, c’è il clan Grande Aracri, originario di Cutro che aveva costituito una vera e propria organizzazione a delinquere di stampo mafioso autonoma dalla «casa madre» cutrese, con epicentro a Reggio Emilia;
il dibattimento inizierà il 23 marzo 2016, ad oggi si stanno svolgendo le udienze dei riti abbreviati. Fra gli imputati rinviati a giudizio per concorso esterno in associazione mafiosa vi è, fra gli altri, il consigliere comunale di Reggio Emilia Giuseppe Pagliani (Forza Italia), che nel 2012, secondo quanto riportato dalle intercettazioni della richiesta di rinvio a giudizio, si mise completamente a disposizione di alcuni associati alla cosca Grande Aracri, pur consapevole dei precedenti penali di essi, prese parte, inoltre, a diverse riunioni in cui strinse un patto volto ad allontanare i sospetti di appartenenza alla criminalità organizzata pendente su alcuni degli imprenditori colpiti da provvedimenti interdittivi prefettizi e partecipò anche alla cena con imprenditori cutresi presso il ristorante «Antichi Sapori» di Reggio Emilia, summit al quale erano presenti anche vari esponenti della suddetta cosca Grande Aracri come ad esempio Nicolino Sarcone. Pagliani oggi è imputato per concorso esterno in associazione mafiosa, in particolare «per aver concretamente contribuito, pur senza farne formalmente parte, al rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione degli scopi dell'associazione mafiosa sfruttando il suo ruolo di vice-coordinatore vicario provinciale del PDL e capogruppo PDL nel consiglio provinciale di Reggio Emilia che veniva messo al servizio della strategia pubblica dell'associazione (...) consentendo agli associati di affrontare un momento di particolare difficoltà incontrata da molti di loro e dall'associazione stessa, ottenendo anzi un «rilancio» delle possibilità e delle capacità di azione del sodalizio»;
un altro imputato del processo Aemilia è Domenico Mesiano, ex assistente capo della polizia presso la questura di Reggio Emilia, autista del questore, arrestato a fine gennaio 2015 e imputato per associazione mafiosa ex articolo 416-bis c.p. Egli avrebbe partecipato alle riunioni del sodalizio, utilizzando costantemente il rapporto con gli altri associati per allargare la propria influenza e capacità affaristica nonché di inserimento nel sistema economico emiliano;
Domenico Mesiano è anche colui che, durante le primarie del Partito Democratico per la scelta del candidato sindaco alle elezioni amministrative del 2014, fece telefonate dalla questura sconsigliando ad alcuni esponenti della comunità albanese di votare Franco Corradini, ex assessore alla coesione sociale e sicurezza del comune reggiano. Alla fine, le primarie furono vinte da Luca Vecchi, attuale sindaco di Reggio Emilia. Franco Corradini, appena ebbe notizia delle telefonate e delle pressioni di Mesiano, denunciò l'accaduto presentando un esposto alla procura di Reggio Emilia e dopo l'arresto di Mesiano del gennaio 2015 dichiarò: «A primarie svolte, la notizia trapelò, ma non ebbi la solidarietà dei miei concorrenti e nemmeno del PD. Ora, anche alla luce di quel che sta accadendo i miei dubbi rimango più forti che mai: forse le primarie furono inquinate dalla malavita organizzata? A vantaggio di chi? Chi traeva vantaggio dal poliziotto Domenico Mesiano oggi arrestato in occasione della maxi operazione anti Mafia?». Ancora, in un'intervista di pochi giorni fa, Corradini ribadisce le presunte irregolarità di quelle votazioni dichiarando che: «Più passa il tempo e più vi è la consapevolezza che Mesiano che telefona per sconsigliare di votarmi non agiva isolatamente. Al netto dell'onestà personale di Vecchi è chiaro che tutto il sistema di potere – dalle cooperative in procinto di fallire a una Cgil in difficoltà, al Pd ridotto al lumicino, al sindaco uscente Delrio e in questo contesto anche il sistema illegale che esiste e si manifesta con la telefonata del poliziotto – fa scelte precise»;
a quanto sopra esposto si aggiungano i brogli elettorali che hanno toccato le elezioni amministrative del comune di Reggio Emilia nel 2014, precisamente il seggio numero 7 che aveva come presidente Pietro Drammis. Trentuno schede sarebbero state alterate da Drammis per favorire due candidati poi diventati consiglieri comunali nelle file del Pd attualmente componenti della commissione controllo e garanzia del comune, Salvatore Scarpino e Teresa Rivetti, quest'ultima moglie dell'ex consigliere Carmine De Lucia. Per il presunto broglio Drammis è stato l'unico indagato e la procura ha chiesto che venga rinviato a giudizio. Le indagini sono state sollecitate dalle segnalazioni del Movimento 5 Stelle, in particolare sia la consigliera comunale Alessandra Guatteri, rappresentante di lista nel seggio presieduto da Pietro Drammis, e sia la deputata Maria Edera Spadoni avevano depositato interrogazioni ed esposti già in data 10 luglio 2014. Nel visionare le schede, i rappresentanti di lista notarono che la grafia di alcune di esse risultava apparentemente identica e ciò ora ha trovato conferma nell'esito delle indagini portate avanti dal pubblico ministero Isabella Chiesi: «Secondo le analisi degli esperti di grafologia della polizia scientifica di Roma, la mano che ha vergato i nomi di Scarpino e Rivetti sarebbe quella di Drammis»;
in un'intervista del 3 ottobre 2012, l'ex consigliere comunale Antonio Olivo, imprenditore edile cutrese (a cui nel novembre 2005 era stato bruciato il tetto di un edificio di sua proprietà e ciò costituisce uno dei capi di accusa nei confronti di Gaetano Blasco imputato per 416-bis nel processo Aemilia), dichiarò: «Vedrò di organizzarmi con Salvatore Scarpino – attualmente consigliere comunale – per vedere se abbiamo un minimo margine di manovra per aiutare Sarcone e gli amici cutresi. Siamo tutti in difficoltà, mica solo l'amico paesano Sarcone»;
Gianluigi Sarcone, personaggio a cui si riferisce l'ex consigliere comunale Antonio Olivo nell'intervista di cui sopra, è imputato oggi nel processo Aemilia ex articolo 416-bis del codice penale e nel 2012 figuravano già a suo carico due procedimenti penali: il primo per estorsione, usura e appropriazione indebita, il secondo per impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
in data 23 gennaio 2016, ad un anno di distanza dall'arresto di Francesco Macrì nell'indagine Aemilia, è emerso che Maria Sergio, moglie del sindaco Luca Vecchi di Reggio Emilia, dirigente all'urbanistica del comune di Reggio Emilia tra il 2004 ed il 2014, attualmente dirigente presso il comune di Modena, in data 12 maggio 2012 aveva acquistato una casa al grezzo insieme a Luca Vecchi dalla M&F General Service Srl di proprietà del crotonese Francesco Macrì, imputato oggi nel processo Aemilia per ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, reati aggravati perché commessi al fine di agevolare la cosca Grande Aracri. Nel 2013 la Sergio era stata ascoltata come persona informata sui fatti dai magistrati della direzione distrettuale antimafia di Bologna nell'inchiesta Aemilia. Come risulta dai verbali della deposizione, la Sergio, a seguito della domanda dei pubblici ministeri, se conoscesse imprese importanti di calabresi o cutresi, dichiarava: «Rispetto alle ditte cutresi... io non... come dire non ne ho incrociate molte perché poi spesso appunto le ditte cutresi lavorano sugli interventi diretti, che io gestisco di meno...»;
Macrì risulta essere stato, secondo l'accusa, il prestanome compiacente e consapevole degli ’ndranghetisti Nicolino Grande Aracri, Michele Bolognino, Palmo e Giuseppe Vertinelli, attraverso l'utilizzo della società «Il Cenacolo s.r.l.».
il sindaco Vecchi e la moglie Maria Sergio hanno dichiarato che non sapevano nulla su Francesco Macrì al momento dell'acquisto della loro casa (Luca Vecchi il 23 gennaio 2016 dichiarava: «mi cade un muro addosso»). In data 25 gennaio 2016, durante una seduta del consiglio comunale, il sindaco di Reggio Emilia ha dichiarato: «Quando sono usciti i nomi degli arrestati di Aemilia li ho letti, e mi sono interrogato più come amministratore che come un cittadino dal momento che, a tre anni di distanza, il tema della casa per me era derubricato». Il consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle Norberto Vaccari, però, durante lo stesso consiglio comunale gli rispondeva: «Non poteva non sapere e il fatto che non ricordasse chi gli ha venduto la casa risulta difficilmente credibile. Non fosse altro per i dieci anni di garanzia che gravano per legge proprio sul costruttore»;
la figura di Francesco Macrì non è nuova agli occhi dell'amministrazione comunale reggiana. Macrì, infatti, come riportato dagli organi di stampa locali, è stato prima socio amministratore e poi accomandatario della società «F.lli Macrì s.a.s. di Macrì Mario», aggiudicataria dal 2003 al 2012 di 12 appalti pubblici nel territorio reggiano per un valore totale di 339.756 euro e di svariati interventi nel settore privato, tutto ciò quando Maria Sergio era dirigente all'urbanistica del comune; tale società risulta inoltre essere stata invitata nel settembre 2014 ad una procedura negoziata indetta dal comune di Reggio Emilia per l'assegnazione di lavori di manutenzione stradale; inoltre il comune approvò alla stessa M&F General Service un piano particolareggiato nel 2004;
il 18 ottobre 2014, Domenico Lerose, oggi rinviato a giudizio con l'aggravante di aver agito con metodo mafioso, al termine di un comizio in piazza Martiri del 7 luglio a Reggio Emilia, si avvicinava con altre due persone alla deputata del Movimento 5 Stelle Maria Edera Spadoni, dicendole: «Lei Grande Aracri non lo deve neanche nominare». Poco prima, Spadoni aveva ribadito le sue prese di posizione critiche sulla videointervista in cui il sindaco di Brescello, Marcello Coffrini, parlava di Francesco Grande Aracri, condannato in via definitiva per associazione mafiosa. La condotta di Lerose, per i pubblici ministeri, è aggravata dal fatto di aver agito ai danni di un pubblico ufficiale e al fine di costringerlo a modificare le proprie posizioni pubbliche. La deputata Spadoni, dopo essere stata minacciata, replicò fermamente e fece denuncia ai carabinieri;
in data odierna è emerso da notizie di stampa che uno degli imputati ex articolo 416-bis del codice penale nel processo Aemilia, Pasquale Brescia, ha recapitato, tramite il suo legale, alla redazione de Il Resto del Carlino di Reggio Emilia una lettera indirizzata al sindaco Luca Vecchi;
le giornaliste Sabrina Pignedoli e Benedetta Salsi scrivono che Brescia parla di «precedenti penali» ed esclusioni dalla white list per la ricostruzione del dopo terremoto di parenti della Sergio, gli stessi che le avrebbero ultimato la casa. Ricorda anche il funerale del suocero del sindaco, dicendo di essere stato lui stesso presente «così come tanti altri imputati del processo Aemilia» e cita alcuni dei nomi dei presunti esponenti di vertice della cosca. Tornando a chiedere le dimissioni di Vecchi, l'imputato cita a paragone il comportamento dell'ex sindaco di Reggio e attuale Ministro Graziano Delrio che, a suo tempo, «andò dal prefetto De Miro per tutelare i cutresi dalla criminalizzazione mediatica». Nella lettera c’è poi un riferimento alla campagna elettorale di Vecchi dove in un circolo cittadino avrebbe fatto promesse e stretto mani. «A chi c'era in quei circoli – si chiede – sa quali mani ha stretto?». Alcune persone, ora escluse dalla white list, avrebbero fatto campagna elettorale in suo favore, così come per Delrio –:
se in considerazione della gravità dei fatti esposti, si intendano attivare le procedure di insediamento di una commissione di accesso, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, affinché possa essere verificata e accertata l'estraneità dell'operato dell'amministrazione comunale di Reggio Emilia rispetto a condizionamenti da parte della criminalità organizzata. (3-01981)
Iniziative per tutelare gli amministratori locali e le imprese calabresi, in presenza di una escalation di attentati e intimidazioni, garantendo una maggiore presenza dello Stato in Calabria – 3-01982
SANTELLI e OCCHIUTO. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
di recente la regione Calabria è stata interessata da un’escalation di attentati e intimidazioni che ha raggiunto livelli a dir poco allarmanti;
l'ennesimo episodio si è consumato nei giorni scorsi a Locri: all'interno del deposito della società di autolinee «Federico» un incendio ha distrutto 14 mezzi. Non sembrano esserci dubbi sulla natura dolosa del rogo, visto che sarebbe stata trovata una tanica con ancora tracce di benzina;
si sta indagando per capire se, dietro l'intimidazione, c’è una richiesta estorsiva o soggetti legati alla criminalità organizzata. Le modalità, infatti, sono quelle che adotta la ’ndrangheta per piegare imprenditori e commercianti. La stessa società (che opera con oltre 200 dipendenti e 40 automezzi con corse di linea in tutta la Calabria) è stata tra l'altro oggetto di ben quattro attentati negli ultimi tre anni;
a ciò si aggiungano i numerosi episodi intimidatori perpetrati a danno degli amministratori locali che operano nel territorio; sono i dati a confermare che il 60 per cento dei comuni calabresi ha denunciato episodi di micro e macro criminalità ai danni della pubblica amministrazione. Una percentuale che supera di gran lunga la soglia di sopportabilità per un Paese che si possa definire civile;
lo stesso figlio del procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Nicola Gratteri, uno dei magistrati maggiormente esposti nella lotta alla ’ndrangheta, è stato vittima di un episodio non ancora pienamente chiarito, che ha visto lo stesso essere contattato da falsi poliziotti;
è necessario altresì rilevare la non più sopportabile carenza di organico degli uffici giudiziari calabresi: basta citare la direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, che ha competenza su quattro delle cinque province della Calabria, e su sette circondari, rappresentando il terzo distretto italiano, e che registra la presenza di soli sei magistrati. Un presidio, che dovrebbe vigilare su una situazione di criminalità che ha assunto rilievo nazionale per la sua pericolosità, tanto di radicamento nel territorio regionale quanto di collegamento ed estensione nell'intero territorio nazionale e transnazionale, non consente neanche la copertura minima dell'assegnazione di un magistrato per circondario. A tal proposito, una presa di posizione appare non più rinviabile: è pertanto necessario che lo stesso Ministero dell'interno intervenga con una puntuale segnalazione per procedere ad un'integrazione immediata dell'organico degli uffici giudiziari calabresi, senza dover attendere necessariamente la revisione delle piante organiche della magistratura –:
quali misure effettive intenda adottare per innalzare il livello di attenzione sulla regione Calabria, per tutelare maggiormente gli amministratori locali e le imprese dopo gli attentati e le intimidazioni subite, nonché per garantire una maggiore presenza dello Stato in Calabria, e se, a tal proposito, il Governo intenda prevedere un'apposita riunione del Consiglio dei ministri da tenersi in territorio calabrese. (3-01982)
Chiarimenti ed iniziative in merito all'utilizzo di veicoli della Croce rossa italiana per il trasporto di profughi da una struttura di Bresso, in provincia di Milano, a Forlì, presso la commissione per la concessione dello status di rifugiato – 3-01983
LA RUSSA, RAMPELLI, CIRIELLI, MAIETTA, GIORGIA MELONI, NASTRI, TAGLIALATELA e TOTARO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
risulta che i profughi ospitati presso la struttura della Croce rossa italiana di Bresso, in provincia di Milano, siano trasportati quasi quotidianamente da quella struttura verso la città di Forlì al fine di comparire davanti alla commissione per la concessione dello status di rifugiato;
i mezzi di trasporto a tal fine utilizzati sono veicoli della Croce rossa italiana che, a causa di questo servizio, percorrono quasi quotidianamente oltre seicento chilometri tra andata e ritorno;
il 20 novembre 2015 un mezzo della Croce rossa è incorso in un grave incidente in autostrada, nel quale gli occupanti hanno subito gravi lesioni personali e a causa del quale il veicolo è andato distrutto;
non appare chiaro chi sopporti i costi di tali trasferimenti e per quali motivi gli immigrati non siano trasferiti in luogo più vicino alla commissione incaricata di esaminare le loro domande d'asilo, o, viceversa, per quale motivo essi non siano assegnati ad altra commissione, ubicata in luogo più vicino, per la valutazione;
nei trasferimenti è, inoltre, impropriamente impiegato anche il personale della Croce rossa, invece di svolgere le attività istituzionali dell'ente –:
se sia informato dei fatti di cui in premessa e quali urgenti iniziative intenda assumere in merito. (3-01983)