XVII LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 5 febbraio 2016.
Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alli, Amendola, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Costa, Crippa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Giampaolo Galli, Garofani, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Merlo, Migliore, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zanetti.
Annunzio di proposte di legge.
In data 4 febbraio 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CARRESCIA: «Modifica dell'articolo 131 della Costituzione, in materia di determinazione delle regioni italiane» (3583);
NIZZI: «Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento» (3584);
BALDASSARRE ed altri: «Modifiche alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, e altre disposizioni in materia di organizzazione della Banca d'Italia, di nomina dei componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa e di procedimento per l'adozione dei provvedimenti delle medesime autorità» (3585);
FUCCI: «Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento» (3586).
Saranno stampate e distribuite.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge MURER ed altri: «Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario» (1432) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Sbrollini.
Assegnazione del disegno di legge di delegazione europea.
A norma degli articoli 72, comma 1, e 126-ter, comma 1, del Regolamento, il seguente disegno di legge è assegnato, in sede referente, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015» (3540).
Trasmissioni dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 29 gennaio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 18/2015 del 21-30 dicembre 2015, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente «La superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta».
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).
Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 2 febbraio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione, approvata dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte stessa il 29 gennaio 2016, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2015 (Doc. XLVIII, n. 11).
Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 2 febbraio 2016, ha trasmesso la relazione, aggiornata al mese di settembre 2015, sul monitoraggio degli incassi e dei pagamenti del bilancio dello Stato e delle spese aventi impatto diretto sul conto delle pubbliche amministrazioni per l'anno 2015.
Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Garante del contribuente per l'Umbria.
Il Garante del contribuente per l'Umbria, con lettera in data 28 gennaio 2016, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Umbria, riferita all'anno 2015, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).
Comunicazione di nomine ministeriali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 febbraio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale nell'ambito del Ministero della giustizia:
alla dottoressa Giovanna Ciardi, l'incarico di direttore della Direzione generale degli affari giuridici e legali, nell'ambito del Dipartimento per gli affari di giustizia;
al dottor Pasquale Liccardo, l'incarico di direttore della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria;
al dottor Antonio Mungo, l'incarico di direttore della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie, nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria.
Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.
ERRATA CORRIGE
Nell’Allegato A ai resoconti della seduta del 18 gennaio 2016, a pagina 2, seconda colonna, dodicesima riga, deve leggersi: «14 giugno 2007» e non: «30 maggio 2007» come stampato.
INTERPELLANZE URGENTI
Iniziative volte a potenziare il sistema di controllo e vigilanza sugli enti appaltanti, con particolare riferimento alla vicenda relativa a Poste Italiane spa e a Gepin Contact spa ed ai connessi risvolti occupazionali – 2-01255
A)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico, per sapere – premesso che:
la Costituzione sancisce «l'inviolabilità, la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione» (articolo 15) e la Corte di cassazione (5 ottobre 1982) ha sentenziato che tra gli esercenti di servizio pubblico possono rientrare i portalettere e i fattorini postali;
per quanto riguarda diversi aspetti della corrispondenza e delle comunicazioni, lo Stato italiano assegna specifici compiti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Garante per la protezione dei dati personali;
la Gepin Contact spa (azienda del gruppo Gepin) dopo il riassetto societario è proprietaria del 70 per cento di Uptime spa, l'altro 30 per cento e di Sda Express Courier (gruppo Poste Italiane) e dal 2003 cura l'assistenza dei clienti Sda Express Courier, per tutto ciò che concerne il servizio «pacchi», la gestione del call center e i servizi di back office (pratiche reclami e altro);
i lavoratori impegnati nell'azienda sono 559 tra la sede di Roma (347) e Napoli (212); vi sono alcune altre unità tra Firenze e Milano;
nel febbraio 2015 il presidente di Gepin Contact è stato oggetto di un provvedimento della magistratura per fatti relativi ad una società da lui gestita in anni precedenti, la Getek Information Communication Technology srl, fallita nel 2012;
nel marzo 2015, presso il Ministero dello sviluppo economico si è tenuto un incontro con il gruppo Gepin, le organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali unitarie. In apertura, il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto all'azienda di dare informazioni precise rispetto ai fatti che stanno coinvolgendo alcuni amministratori del Gruppo. Nel corso della riunione l'azienda, ha evidenziato che i fatti sui quali la magistratura sta svolgendo indagini non riguardano le società del gruppo Gepin e che il collegio sindacale, dopo i passaggi di rito ha comunicato al gruppo dirigenziale le modalità operative da attuare con immediatezza e ha chiesto alle strutture aziendali e ai dipendenti di proseguire le attività secondo i piani aziendali;
per quanto riguarda la situazione finanziaria di Gepin Contact s.p.a., a seguito della perdita delle commesse di Poste Italiane ed Enel, si è aperta una crisi economica che potrebbe portare ad una revisione drastica del numero degli addetti, 60 per cento in meno (130/213);
nell'azienda Gepin, a maggio del 2015, inizia la cassa integrazione ordinaria (CIGO): tredici settimane, dall'11 maggio all'8 agosto 2015 a Roma, nelle sedi di via degli Artificieri 53 e in via Cornelia 498. Ad essere interessate sono state 287 unità su un totale organico di 347 lavoratori, dirigenti inclusi, per un 20 per cento del monte ore. Poi ancora si è proceduto ad altre fasi di Cigo: dal 10 agosto al 7 novembre 201 e dal 9 novembre al 5 dicembre 2015, a zero ore in regime di rotazione. Nella sede di Casavatore (NA) Napoli, fino ad agosto, la cassa integrazione ha coinvolto il 60 per cento degli addetti e si protrarrà fino al 18 gennaio 2016;
Poste Italiane, tra agosto e settembre 2015, tra le altre, ha indetto una gara telematica con scadenza 17 settembre 2015 per l'accordo quadro riguardante «L'erogazione di servizi di Customer Services del gruppo Poste Italiane» per la durata di 24 mesi, per un valore complessivo di euro 59.073.296 divisa in quattro lotti alla quale possono partecipare imprese specializzate in servizi di «Contact Center» multicanale tra i quali: customer care; informazioni sui prodotti del gruppo Poste Italiane; assistenza e tracciatura delle spedizioni; telemarketing; assistenza pre e post vendita; indagini telefoniche – campagne promozionali, nonché gestione dei contatti per e-mail, internet, skype, chat, social network e altro;
il 21 settembre 2015 la Gepin Contact ha inviato una lettera a SDA Express Courier Spa e Poste Italiane, avente ad oggetto «la risoluzione unilaterale da parte del Gruppo Poste Italiane dei contratti di fornitura industriale in essere tra Gruppo Gepin Contact Spa, Uptime Spa e Gruppo Poste Italiane», nella quale l'azienda ha presentato tre proposte per una «risoluzione equilibrata e stragiudiziale del rapporto industriale con Poste Italiane» e dove Gepin ha esternato tutti i propri timori riguardo al modus operandi di Poste, la quale, decidendo di dismettere la propria partecipazione nel gruppo genererebbe una «deflagrazione in termini di avvitamento negativo e di mancate referenze sull'intero gruppo Gepin contact»;
il 16 ottobre 2015 Poste Italiane spa, ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006, ha pubblicato il bando gara per una «Procedura aperta in modalità telematica per l'istituzione di Accordi Quadro per la fornitura di servizi per la gestione integrata delle comunicazioni di atti amministrativi e di servizi a valore aggiunto» suddivisa in due lotti non cumulabili tra loro. La gara riguarda i servizi di categoria n. 7 (servizi informatici e affini) per una durata di 36 mesi con possibilità di un rinnovo per un massimo di 12 mesi ed un valore iniziale complessivo di euro 10.998.720. La scadenza di presentazione era il 26 novembre 2015;
la materia di cui trattasi rientra, almeno in parte, tra i settori strategici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014, il cosiddetto golden power;
gli attuali poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le risorse ad esse destinate potrebbero risultare insufficienti a far fronte al crescente numero di fatti illeciti a danno della collettività, danni morali e materiali alle persone ma anche all'immagine dello Stato italiano;
per quanto riguarda la gara per «l'erogazione di servizi di Customer Services del gruppo Poste Italiane» si lamentano una non corretta ponderazione con riferimento alla qualità dei servizi erogati e all'affidabilità professionale, una generale insufficiente valutazione e/o certificazione circa la professionalità del personale delle imprese candidate, ovvero sia delle singole figure professionali da adibire che dei relativi addetti;
nella successiva gara d'appalto, nonostante la formula della «offerta economicamente più vantaggiosa» prevale l'aspetto economico-finanziario (60 per cento su quello tecnico del (40 per cento). La valutazione sul capitolato tecnico si basa esclusivamente su valori quantitativi (giorni) e non qualitativi. Anche in quest'ultima gara, infatti, i parametri riguardanti ogni aspetto professionale, quindi di know-how appaiono limitati solo alla formale partecipazione dell'azienda ad altre gare ed esperienze, senza specifici, dettagliati e certificabili criteri di valutazioni riguardanti le esperienze acquisite e/o gli studi o approfondimenti d'ogni specifica qualifica del personale adibito;
la logica sottintesa alle gare, quindi, pare agli interpellanti basarsi quasi esclusivamente sull'efficienza, ovvero sulla abilità di espletare il servizio pubblico impiegando le risorse minime, anziché sull'efficacia: relazionare gli obiettivi di tale servizio all'accuratezza e completezza dei risultati raggiunti anche nella tutela dell'utente che appare, anch'essa, solo formale o residuale, come la certezza dei tempi di esecuzione;
per i motivi di cui sopra la soluzione di ogni potenziale turbativa della continuità e qualità del servizio in argomento non può essere rimessa solo alle Poste Italiane, né gli effetti possono ricadere sull'utenza;
il Governo, nel rispetto della garanzia per l'iniziativa privata (Poste Italiane), ha facoltà d'iniziativa politica e legislativa, anche ricorrendo a strumenti d'urgenza quando ne ricorrano i presupposti;
delle responsabilità derivanti dall'esercizio del servizio pubblico svolto da Sda Express Courier per Poste italiane e dagli addetti alle molte funzioni e mansioni previste dalle gare, mansioni dalle quali emergono delicate attività, ma anche altre a queste sottese, possono attraversare o estendersi alle telecomunicazioni e ad altre aree;
in alcuni servizi pubblici la qualità degli stessi non è determinata da enti certificatori terzi, ma dallo stesso aggiudicatore e la stessa qualità, in alcune gare, potrebbe essere rimessa solo alla partecipazione dell'azienda ad altre gare simili o ad una sorta di autocertificazione;
in alcune delle gare in questione, i parametri per il calcolo sulla congruità del prezzo potrebbero condurre a valori inferiori a quelli di mercato trasformando, di fatto, le gare stesse da «offerta economicamente vantaggiosa» a «massimo ribasso»;
va tenuto conto del delicato servizio di garanzia svolto dagli organi e delle autorità di cui in premessa –:
se i Ministri interpellati siano a conoscenza dei fatti e delle dinamiche dei fatti descritti in premessa;
se i Ministri interpellati intendano, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi previsti a seguito dell'approvazione della legge delega in materia di appalti pubblici, assumere iniziative al fine di potenziare il sistema di controllo e vigilanza sugli enti appaltanti;
se intendano adottare iniziative finalizzate a potenziare la sfera di autonomia ed i poteri sanzionatori delle autorità di garanzia, di cui in premessa, per una maggiore e prioritaria tutela degli interessi degli utenti, nonché degli stakeholder;
se intendano intervenire, per quanto di competenza a tutela della dignità degli addetti al servizio pubblico di Poste Italiane, nonché a tutela dei livelli occupazionali delle maestranze di Gepin Contact spa.
(2-01255) «Miccoli, Damiano, Giacobbe, Patrizia Maestri, Vico, Terrosi, Carloni, Mognato, Marzano, Gnecchi, Albanella, Montroni, Minnucci, Gribaudo, Mariano, Giorgio Piccolo, Tidei, Piazzoni, Di Salvo, Rotta, Laforgia, Rostellato, Palma, Rostan, Manfredi, Sgambato, Carra, Cuomo, Baruffi, Marroni, Marrocu, Crivellari».
Interventi per tutelare l'ecosistema fluviale del Ticino colpito da una grave crisi idrica – 2-01245
B)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere – premesso che:
l'ecosistema fluviale del fiume Ticino è a rischio di siccità per la stagione estiva 2016, come riportato dalla relazione tecnica del Parco lombardo, della Valle del Ticino, con conseguenti rischi per sistema economico locale oltre che per l'ambiente;
al 31 dicembre 2015 le rilevazioni sull'intero ecosistema fluviale presentano una riduzione della portata del fiume Po, alimentato anche dai Ticino, che è ora al 25 per cento della portata media, mentre il lago Maggiore si trova a –20 cm rispetto allo 0 idrometrico di Sesto Calende;
la situazione climatica che si sta verificando, caratterizzata dalla scarsità di pioggia, impone che si assumano da subito dei provvedimenti che consentano di mitigare il rischio siccità sfruttando, sin dal mese di marzo e per tutta la stagione primaverile ed estiva, eventuali fenomeni piovosi con l'accumulo preventivo di acqua nel lago;
già nell'estate del 2012, l'ecosistema fluviale del fiume Ticino ha rischiato di venire compromesso da una forte siccità dovuta alla scarsità di piogge, scongiurata grazie all'accumulo preventivo di acqua garantito dal fatto che era stato assunto corno livello di riferimento +1,50 metri sullo zero idrometrico a Sesto Calende, condizione che liberò nel fiume la quantità di acqua in eccesso conservata nel Lago Maggiore, apportando così benefici anche al fiume Po e all'attività agricola ed energetica che ne deriva;
è datata giugno 2014 la nota dei Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che invita il Consorzio dei Ticino (l'ente che gestisce il deflusso dell'acqua dai lago Maggiore) ad adoperare la regolazione dei livelli del lago, nella stagione estiva, entro il limite di 1,00 metri rispetto anno zero idrometrico di Sesto Calende;
l'anno 2015, caratterizzato dalle alte temperature e dalle scarse piogge, aveva fatto rimpiangere il fatto che dopo il 15 marzo si erano «lasciati andare» oltre 104 milioni metri cubi d'acqua, in quanto si era tenuto il lago al livello imposto di 1,00 metri sullo zero idrometrico invece di consentire l'accumulo di più acqua, su presupposti di presunti rischi alluvionali non ancora dimostrati e che non si erano verificati nei 7 anni dai 2007 ai 2013 quando in fase di svaso si era tenuta, come riferimento, la quota tecnicamente più idonea e logica di –1.50 metri sempre sullo zero idrometrico di Sesto Calende;
la situazione dell'anno scorso, pur drammatica, non si è trasformata in catastrofica sia per l'ambiente che per l'agricoltura, solo perché lo zero termico è rimasto per settimane sopra i 4200 metri provocandolo scioglimento dei ghiacciai, fenomeno globalmente negativo, ma che ha consentito al lago di avere un contributo costante d'acqua evitando di andare alla quota di meno 0,50 metri dallo zero idrometrico, situazione che come è noto non permette più alcun termine di controllo; in sostanza non c’è più acqua per il sistema Ticino e di conseguenza nemmeno per il Po;
secondo gli studi riportati dai tavoli tecnici costituiti dall'autorità di bacino l'innalzamento del livello estivo del lago a 1,50 metri, non comporta alcun aumento del rischio di allagamenti anche in presenza di fenomeni meteorologici eccezionali –:
se il Ministro interpellato intenda intervenire per porre rimedio a questa grave crisi idrica e con quali modalità.
(2-01245) «Scuvera, Ferrari, Senaldi, Tentori, Sbrollini, Colaninno, Cominelli, Lavagno, Narduolo, Sanga, Ginato, Berlinghieri, Becattini, Bazoli, Cani, Carocci, Crivellari, Impegno, Marantelli, Marchetti, Mariano, Murer, Tinagli, Sgambato, Francesco Sanna, Paola Bragantini, Vico, Brandolin, Braga, Mariani, Gitti».
Iniziative di competenza volte a garantire ai comuni l'erogazione dei rimborsi relativi alle spese per la gestione degli uffici giudiziari – 2-01240
C)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), all'articolo 1, commi 526 e seguenti ha correttamente riportato all'amministrazione centrale la gestione diretta degli uffici giudiziari a decorrere dal 1o settembre 2015, modificando la disciplina risalente al 1941 che poneva le spese per tali uffici in capo ai comuni;
tali disposizioni hanno finalmente rimosso l'anomalia rappresentata dalla legge 24 aprile 1941, n. 392, recante «Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari», che aveva posto a carico dei bilanci dei comuni le spese per la gestione degli uffici giudiziari, prevedendo rimborsi dal Ministero della giustizia attraverso l'erogazione di un contributo economico annuo;
i comuni, con senso di responsabilità istituzionale, hanno collaborato con il Ministero della giustizia al fine di garantire un ordinato passaggio delle competenze, nell'ambito del quale sono maturate le disposizioni dell'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, in considerazione dell'esperienza pluriennale maturata dai comuni e delle necessità espresse dall'amministrazione della giustizia ovvero da li uffici giudiziari sul territorio;
per il periodo transitorio dal 1o settembre 2015 al 31 dicembre 2016, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 617, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti della convenzione quadro stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Anci il 27 agosto 2015;
i comuni vantano ancora nei confronti del Ministero della giustizia, sia un consistente credito per le spese sostenute negli anni tra il 2012 e l'agosto 2015 – considerato il forte ritardo nell'erogazione dei rimborsi e considerata l'assoluta insufficienza nella dotazione finanziaria del relativo capitolo di bilancio e l'esiguità degli acconti finora erogati – sia un mancato rimborso delle spese relative al personale comunale comandato presso gli uffici giudiziari;
tali risorse sono state anticipate dalle casse comunali solo ed esclusivamente per garantire l'erogazione di un servizio di stretta pertinenza statale;
notizie informali riportano che per il 2012 sarebbe in via di adozione un provvedimento (Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze), che riconosce un rimborso in percentuali minime rispetto alle spese sostenute intorno al 25 per cento;
giusto per fornire un parametro di riferimento delle spese tutte rendicontate per l'anno 2012 da alcuni tra i principali comuni italiani, la situazione si presenta con queste cifre:
a) Bologna: per l'anno 2012 a fronte di una spesa validata dal Ministero della giustizia di euro 14.515.137,63 il rimborso è stato di circa 3.6 milioni di euro;
b) Torino: per l'anno 2012 a fronte di una spesa pari a euro 15.848.488,76 il rimborso è stato di circa 3,9 milioni di euro;
c) Milano: per l'anno 2012 a fronte di una spesa pari a euro 26.122.448,61 il rimborso è stato di circa 65 milioni di euro;
d) Palermo: per l'anno 2012 a fronte di una spesa pari a euro 15.389.441,31 il rimborso è stato di circa 3,8 milioni di euro;
e) Firenze: per l'anno 2012 a fronte di una spesa pari a euro 17.765.650,25 il rimborso è stato di circa 4,4 milioni di euro;
f) Venezia: per l'anno 2012 a fronte di una spesa pari a euro 10.214.134,29 il rimborso è stato di circa 2,5 milioni di euro;
g) Bari: per l'anno 2012 a fronte di una spesa pari a euro 6.803.625,35 il rimborso è stato di circa 1,7 milioni di euro;
le mancate entrate in ciascun comune a fronte di una spesa già sostenuta comportano ripercussioni sulle risorse dei bilanci comunali, non solo in termini di minore entrata specifica, ma anche per effetto dell'obbligo di ridurre i residui attivi iscritti in bilancio con riferimento alle annualità 2013 e successive, in ossequio ai principi della nuova contabilità;
sono destinati ad incidere negativamente sul livello dei servizi ai cittadini e proprio nel momento in cui le famiglie italiane sono più esposte sul progressivo impoverimento e i comuni ricevono le maggiori richieste di sostegno ed intervento per il sociale –:
se il Governo sia a conoscenza che per l'anno 2011 alcuni comuni, tra cui il comune di Lecce, hanno già promosso ricorso al Tar ottenendo una pronuncia positiva con l'accoglimento dei motivi sostenuti e la nomina di un commissario ad acta per determinare la misura del contributo dovuto ai comuni;
se il Governo sia a conoscenza che sul medesimo procedimento contro il Ministero della giustizia altri comuni hanno avviato analoga iniziativa in sede civile, anch'essa accolta, in cui il giudice ha emesso decreto ingiuntivo per il pagamento a favore dei comuni interessati della somma spettante;
se il Governo sia a conoscenza che tale ricorso per la definizione di quanto di diritto, per un comune medio sede di ufficio giudiziario, ha comportato per le sole spese di procedura una quantificazione di oltre euro 7.000 per ciascuna pratica e che, essendo 181 i comuni sede di uffici giudiziari, l'ammontare complessivo per le sole spese di tali procedure a carico del bilancio dello Stato sarebbe pari a oltre 1,2 milioni di euro;
considerate le diverse proposte avanzate dall'Associazione nazionale dei comuni italiani al fine di evitare inutili costi aggiuntivi per i contenziosi che rischiano di insorgere, quali siano le iniziative che i Ministri interpellati intendono assumere, anche con carattere d'urgenza, al fine di determinare un percorso di graduale ristoro delle spese già sostenute dai comuni – comprensive degli oneri relativi al personale comunale comandato presso gli uffici giudiziari – e di ordinata gestione dei residui iscrivibili in bilancio.
(2-01240) «Fragomeli, Cova, Fabbri, Famiglietti, Cinzia Maria Fontana, Peluffo, Bini, Tartaglione, Gadda, Dallai, Coppola, Castricone, Giuseppe Guerini, Crimì, Taricco, Zanin, Rossi, Bergonzi, Lodolini, Amato, Capone, Carnevali, Beni, Albini, Dell'Aringa, Fedi, D'Incecco, Ginefra, Prina, Tidei, Leva, Malisani, Palma, Pelillo».
Iniziative di competenza per la piena attuazione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa alla fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso – 2-01241
D)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:
con sentenza del 14 aprile 2015, ricorso n. 66655/13, Contrada c. Italia (n. 3), la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato, all'unanimità, la violazione del principio di legalità dei delitti e delle pene sancito dall'articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (di seguito «CEDU») con riferimento alla condanna di Bruno Contrada per il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso ai sensi degli articoli 110 e 416-bis del codice penale;
nello specifico, la Corte ha valutato se, all'epoca dei fatti ascritti al ricorrente (ricompresi nell'arco temporale 1979-1988), «la legge applicabile definisse chiaramente il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso», e cioè se, «a partire dal testo delle disposizioni pertinenti e con l'aiuto dell'interpretazione della legge fornita dai tribunali interni, il ricorrente potesse conoscere le conseguenze dei suoi atti sul piano penale» (cfr. ivi, § 64);
dopo aver ricordato le profonde divergenze giurisprudenziali esistenti in merito a tale autonoma figura criminosa, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che soltanto a partire dalla sentenza Demitry resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione il 5 ottobre 1994 quest'ultima avesse «fornito, per la prima volta, una elaborazione della materia controversa, esponendo gli orientamenti che negano e quelli che riconoscono l'esistenza del reato in questione e, nell'intento di porre fine ai conflitti giurisprudenziali in materia, ha finalmente ammesso in maniera esplicita l'esistenza del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso nell'ordinamento giuridico interno» (cfr. ivi, § 69);
all'esito di una valutazione complessiva del quadro normativo e giurisprudenziale italiano concernente il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, la Corte europea è, dunque, giunta alla conclusione che tale figura criminosa «costituisce il risultato di un'evoluzione giurisprudenziale che ha avuto inizio verso la fine degli anni ’80 del secolo scorso e si è consolidata soltanto nel 1994 con la sentenza Demitry» (cfr. ivi, § 74);
dal momento che il contenuto essenziale del diritto convenzionalmente riconosciuto è costituito dall'accessibilità e prevedibilità della norma, ciò che risulta determinante è, infatti, non solo l'intelligibilità della fonte formale, ma anche la sua applicazione giudiziale: ed è proprio da questo ultimo punto di vista che la Corte di Strasburgo rileva come l'evoluzione giurisprudenziale che ha partorito il concorso esterno, dopo un iniziale «silenzio» protrattosi dall'introduzione nel 1982 del delitto di associazione di tipo mafioso fino alla prima sentenza della Corte di cassazione nel 1987, risulta contraddistinta da ripetuti capovolgimenti, almeno fino al 1994 con l'intervento «stabilizzatore» delle Sezioni Unite;
pertanto, alla luce dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza europea in tema di legalità dei reati, «all'epoca in cui sono stati commessi i fatti ascritti al ricorrente (1979-1988), il reato in questione non era sufficientemente chiaro e prevedibile per quest'ultimo», con la conseguenza che egli, non poteva conoscere nel caso di specie la pena cui sarebbe andato incontro per le condotte dallo stesso poste in essere (cfr. ivi, § 75);
tale pronuncia, adottata all'unanimità dai sette giudici della Camera, è divenuta definitiva il 14 settembre 2015, a seguito della decisione con cui un collegio di cinque giudici della Grande Camera ha rigettato l'istanza di riesame del caso formulata dal Governo italiano ai sensi dell'articolo 43 della CEDU;
ai sensi dell'articolo 46 § della CEDU, gli Stati contraenti sono obbligati a conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea sulle controversie nelle quali sono parti, obbligo che non si esaurisce nel pagamento delle somme eventualmente liquidate alla parte lesa a titolo di equa soddisfazione, ma esige altresì l'adozione di tutte le «misure di carattere individuale» necessarie per porre fine alla violazione e per eliminare tutte le conseguenze pregiudizievoli che essa continui eventualmente a produrre ai danni della vittima, nonché di tutte le «misure di carattere generale» necessarie a rimuovere le cause «strutturali» della violazione riscontrata, allorché essa tragga origine da un difetto sistemico dell'ordinamento interno, e ad evitare così il ripetersi di violazioni identiche o analoghe;
allorché la violazione accertata dalla Corte scaturisca, come nel caso Contrada, da una «difetto sistemico» dell'ordinamento interno, e cioè un problema di natura generale o strutturale che trascende il singolo caso oggetto di esame, le autorità statali hanno l'obbligo di adottare le necessarie misure rimediali in favore di tutti i soggetti che abbiano subito gli effetti della stessa violazione, in modo tale che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Corte europea non sia chiamata a reiterare le sue constatazioni di violazione in una serie successiva di casi identici;
l'estensibilità degli effetti delle sentenze della Corte europea nei confronti di tutti i soggetti che versino nella medesima situazione contemplata da tali sentenze e che abbiano, dunque, subito la medesima violazione è stata pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione e della Corte costituzionale (rispettivamente, per tutti, Corte di cassazione Sezioni Unite ordinanza 19 aprile – 20 settembre 2012, Ercolano; e Corte costituzionale, sentenza n. 210 del 3 luglio 2013);
ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come modificato dall'articolo 1 della legge 9 gennaio 2006, n. 12, il Presidente del Consiglio dei ministri, direttamente o conferendone delega ad un ministro, «promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano»;
in occasione della Conferenza di alto livello sul futuro della Corte europea, svoltasi a Brighton il 20 aprile 2012, l'Italia ha assunto l'impegno solenne a dare piena attuazione alle sentenze della Corte europea all'interno del proprio ordinamento, adottando, ove necessario, le misure di carattere generale volte a risolvere i «problemi di natura sistemica» e sviluppando «meccanismi interni per assicurare la pronta esecuzione delle sentenze della Corte» (si confronti la Dichiarazione di Brighton, 20 aprile 2012, paragrafi 26-28);
la sentenza Contrada lascia aperti non pochi interrogativi sul fronte delle conseguenze giuridiche per l'interessato e per tutti coloro che versano nella medesima situazione e, cioè, che siano stati condannati per concorso esterno in associazione mafiosa in relazione a fatti anteriori al 1994 cosiddetti «fratelli minori di Contrada»);
tali interrogativi sono stati ulteriormente accentuati da una recente decisione con cui la corte d'appello di Palermo ha ritenuto che, pur in presenza di situazioni identiche a quella oggetto della sentenza Contrada, non si possa dare luogo alla revoca o declaratoria di ineseguibilità della sentenza di condanna sulla scorta dei principi ivi enunciati per «difetto di una previsione normativa che consenta al Giudice dell'esecuzione di revocare una sentenza di condanna in presenza di una sentenza della Corte EDU, pronunciata (...) nei confronti di un soggetto diverso e nell'ambito di altra procedura» (ordinanza n. 639 del 18-23 novembre 2015);
stando a tale decisione, dunque, l'ordinamento italiano sarebbe carente di un apposito rimedio che permetta di dare piena attuazione alla sentenza della Corte europea rispetto a coloro che abbiano subito la medesima violazione dell'articolo 7 della CEDU, e ciò anche nel caso in cui trattasi di persone tuttora detenute in espiazione pena –:
quali siano le iniziative di competenza che il Governo intende adottare, e con quale tempistica, al fine di porre rimedio alla situazione secondo gli interpellanti di «illegalità convenzionale» venutasi a determinare, per effetto della sentenza Contrada, rispetto a tutti coloro che siano stati condannati in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa per fatti commessi anteriormente al consolidamento giurisprudenziale in materia avutosi a partire dalla sentenza Demitry del 1994, e ciò anche al fine di evitare che l'Italia sia nuovamente condannata per violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
(2-01241) «Brunetta, Palmizio, Archi, Bergamini, Biasotti, Biancofiore, Carfagna, Castiello, Catanoso, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Giacomoni, Giammanco, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Lainati, Martinelli, Milanato, Nizzi, Occhiuto, Palmieri, Petrenga, Picchi, Polidori, Polverini, Prestigiacomo, Ravetto, Romele, Russo, Santelli, Sarro, Sandra Savino, Sisto, Squeri, Valentini, Vella, Vito».
Chiarimenti e iniziative in merito alla mancata adozione del regolamento volto a disciplinare le modalità di accesso alla banca dati SDI (Sistema d'Indagine), anche al fine di consentirne l'utilizzo da parte della polizia locale – 2-01254
E)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:
molti sistemi di videosorveglianza comunale sono dotati di varchi di lettura delle targhe in grado di rilevare anche alcuni tipi di infrazione previsti dal codice della strada, grazie a collegamenti diretti con le banche dati di motorizzazione e pubblico registro automobilistico. Esistono collegamenti analoghi con le banche dati del Ministero dell'interno sui veicoli rubati ma sono limitati per legge;
infatti, a parere del Ministero, tale accesso può avvenire solo attraverso il sistema centralizzato nazionale targhe e transiti attivato per le forze di polizia dello Stato. Dunque, i cosiddetti controlli massivi, necessari per il controllo automatico delle targhe degli autoveicoli che transitano attraverso i varchi, sarebbero riservati alle forze di polizia, secondo una lettura particolare dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1982 n. 378;
questi controlli seriali, sarebbero però contemplati nel successivo articolo 10-bis del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 378 del 1982 che disciplina, invece, l'accesso in banca dati SDI (Sistema d'Indagine) del personale della polizia municipale, addetto ai servizi di polizia stradale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza;
peraltro, lo stesso schema di regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 378 del 1982 (in attuazione degli articoli 16-quater, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993, e 8-bis, comma 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008), sul quale il Garante della privacy, ha espresso parere favorevole con osservazioni, il 3 ottobre 2013, non è mai stato licenziato definitivamente –:
per quale motivo non si sia adottato il regolamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 378 del 1982 che consentirebbe alla polizia locale l'accesso al Sistema d'Indagine per le normali attività istituzionali compresa la consultazione massiva ed automatica delle targhe dei veicoli rubati attraverso i diffusi sistemi di videosorveglianza comunale.
(2-01254) «Pagani, Lattuca, Morassut, Currò, Mura, D'Arienzo, Narduolo, Montroni, Mongiello, Mognato, Carloni, Camani, Peluffo, Pelillo, Paola Boldrini, Petrini, Piccione, Tino Iannuzzi, Iacono, Falcone, Lodolini, Lauricella, Berretta, Giulietti, Laforgia, Zan, Manciulli, Bargero, Arlotti, Paola Bragantini, Baruffi, Romanini, Braga, Mariani».
Intendimenti in merito ad un procedimento disciplinare avviato dalla questura di Bologna nei confronti del segretario generale del Sindacato autonomo di polizia – 2-01256
F)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
la questura di Bologna ha aperto nei confronti del signor Gianni Tonelli, segretario generale del Sindacato autonomo di polizia (SAP), un procedimento disciplinare per la «condotta non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli della pubblica sicurezza» a causa dell'uso promiscuo di capi della divisa con altri non pertinenti alla stessa, proponendo anche l'applicazione di una sanzione pecuniaria;
per un'azione di denuncia pubblica del pessimo stato degli equipaggiamenti in dotazione al comparto sicurezza è stato accusato e sospeso anche un altro rappresentante del sindacato;
per protesta contro la sospensione dello stato di democrazia interna al corpo della polizia di Stato, il signor Tonelli ha messo in atto la misura estrema dello sciopero della fame –:
se non ritenga che si ponga una grande questione democratica e che tali misure disciplinari limitino le libertà sindacali delle donne e degli uomini in divisa.
(2-01256) «Vito, Brunetta».
Iniziative di competenza per tutelare gli interessi degli azionisti di minoranza di Ansaldo STS, alla luce della vendita della partecipazione di Finmeccanica – 2-01252
G)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
in data 24 febbraio 2015 Finmeccanica ed Hitachi hanno annunciato di aver sottoscritto un accordo vincolante in base al quale: Finmeccanica si è impegnata a vendere ad Hitachi la propria partecipazione, pari al 40 per cento del capitale, in Ansaldo STS, società ad azionariato diffuso, quotata alla borsa di Milano, al prezzo di 9,65 euro per azione, successivamente corretto a 9.5 euro per azione, a fronte di un dividendo pagato di 0.15 euro per azione; mentre Hitachi si è impegnata ad acquistare da Finmeccanica la totalità delle attività di Ansaldo Breda Spa («Breda»), società privata controllata al 100 per cento da Finmeccanica, con l'esclusione dello stabilimento di Carini (Palermo) e di alcuni contratti, per un valore di 53 milioni di euro;
secondo i termini dell'accordo concluso tra Finmeccanica ed Hitachi, le due operazioni di acquisto e di vendita di Breda ed Ansaldo STS dovranno essere eseguite contemporaneamente, ossia la vendita da parte di Finmeccanica della partecipazione in una società quotata (Ansaldo STS) è stata subordinata all'acquisto da parte di Hitachi del 100 per cento di una società privata posseduta da Finmeccanica;
successivamente al perfezionamento dell'operazione tra Finmeccanica ed Hitachi, il 2 novembre 2015, in base all'articolo 102 del Testo unico della finanza (TUF), Hitachi è tenuta ad annunciare l'offerta pubblica di acquisto (OPA) rivolta a tutti gli azionisti di Ansaldo STS per la totalità degli strumenti finanziari in loro possesso (articolo 106 del TUF) ad un prezzo «non inferiore a quello più elevato pagato» (articolo 106 del TUF) da Hitachi per acquisire le azioni di Ansaldo STS nei precedenti dodici mesi. Pertanto il prezzo comunicato da Hitachi, a cui sarebbe stato concordato l'acquisto del 40 per cento di azioni Ansaldo STS, posseduto da Finmeccanica (ovvero 9,5 euro per azione) ha diretta rilevanza sulla posizione degli azionisti di minoranza di Ansaldo STS, posto che quel prezzo costituisce il valore minimo a cui Hitachi è obbligata a lanciare l'offerta pubblica di acquisto;
avendo Hitachi già acquisito il controllo acquistando il 40 per cento del capitale di Ansaldo STS, ceduto da Finmeccanica, è un fatto pacifico che Hitachi non avrebbe alcun particolare interesse a fissare un prezzo per l'offerta pubblica di acquisto superiore al prezzo dichiarato di 9,5 euro per azione, a cui avrebbe acquistato le azioni;
in base all'accordo tra Finmeccanica ed Hitachi, Hitachi ha attribuito a Breda un valore positivo di 53 milioni di euro. Breda è una società che, solo negli ultimi cinque anni (2010-2014), ha registrato perdite cumulate (margine operativo lordo) per 1,6 miliardi di euro, ha bruciato cassa per 975 milioni di euro ed ha costretto Finmeccanica a ricapitalizzare la società per 1,3 miliardi di euro. Non può essere seriamente messo in discussione, a quanto consta agli interpellanti, che Breda abbia un valore negativo, come anche riconosciuto da primari analisti finanziari internazionali che attribuiscono a Breda un valore negativo tra 200 milioni e 400 milioni di euro, ovvero fino a 453 milioni di euro più alto del valore che Hitachi, apparentemente, avrebbe accettato per acquistare Breda da Finmeccanica: «Attualmente stimiamo un costo d'uscita negativo da Breda di euro 250 milioni» (Deutsche Bank, 21 marzo 2014). «Le perdite rendono Breda un problema irrisolvibile (le perdite cumulate del margine operativo lordo ammontano a circa 0.9 miliardi negli ultimi 8 anni). Ansaldo Breda ha un valore negativo pari a euro 200 MM. Dal nostro punto di vista è impossibile che riesca a trovare una soluzione in modo indipendente. (Equita, 26 giugno 2014). «Il valore negativo di Breda è tra meno euro 200 e meno euro 400 milioni. Crediamo che Finmeccanica dovrà pagare un “badwill” per facilitare la vendita di Breda» (ESN, 18 September 2014);
come riportato nel bilancio di Ansaldo Breda 2014, le attività acquisite da Hitachi rappresentano circa il 93 per cento delle vendite complessive (in base ai dati del 31 dicembre 2014). D'altra parte, durante una conferenza con gli analisti il 24 febbraio del 2015, il Chief Financial Officer di Finmeccanica, Piero Cutilo ha dichiarato: «Il business che rimane in Finmeccanica sarà solo il piccolo sito di Palermo, con attività nel complesso per non più di euro 30 milioni, euro 40 milioni di ricavi annuali ricorrenti in pareggio a livello operativo. Nessuna passività pensionistica o altri oneri di ristrutturazione. Vorrei anche ribadire che dal 2015 in poi, non ci saranno né attività né effetti significativi sul bilancio del gruppo, sia a livello di EBITDA, sia a livello di flussi di cassa operativi» (Finmeccanica, 24 febbraio 2015). Questo vuol dire per gli interpellanti che tutte le attività in perdita di Breda fanno parte del perimetro ceduto ad Hitachi e che il prezzo più alto pagato da Hitachi, rispetto a quanto stimato dagli analisti, non trova alcun presupposto nel fatto che Finmeccanica possa aver mantenuto la parte improduttiva del business che è stata, invece, interamente trasferita ad Hitachi;
mentre Hitachi ha accettato di pagare per Breda (100 per cento posseduta da Finmeccanica) un prezzo fino a circa 450 milioni di euro in più del valore negativo massimo stimato dagli analisti, Hitachi si è impegnata a corrispondere a Finmeccanica un prezzo (9.5 di euro per azione) per il 40 per cento di Ansaldo STS che valorizza la società – un autentico «gioiello» di tecnologia – circa 450 milioni euro in meno del valore stimato per Ansaldo STS usando le basi di valutazione per operazioni paragonabili nello stesso settore (Siemens Invensys, Alstom/divisione di segnalamento di GE, Wabtec/Faivele Transport);
dai dati sopra riportati sembrerebbe, dunque, emergere, a parere degli interpellanti, che, che nell'operazione concordata tra Hitachi e Finmeccanica il prezzo a cui Hitachi avrebbe acquistato le azioni Ansaldo STS da Finmeccanica risulti significativamente inferiore rispetto al valore stimato, facendo al contempo apparire il prezzo di acquisto di Breda molto più alto del apparire suo valore stimato, con effetti compensativi che si corrispondono in toto (450 milioni si euro). Sebbene l'allocazione del valore tra le due operazioni risulti neutra nei rapporti tra Hitachi e Finmeccanica, ne risulterebbero, invece a giudizio degli interpellanti fortemente penalizzati gli azionisti di minoranza di Ansaldo STS che si vedranno offrire un prezzo di acquisto ai fini dell'offerta pubblica di acquisto;
il prezzo effettivo pagato da Hitachi a Finmeccanica per il 40 per cento di Ansaldo STS, attribuendo a Breda una valutazione di 450 milioni di euro inferiore rispetto a quella dichiarata, in linea con la forchetta indicata dagli analisti ed in linea con il minor valore corrisposto per Ansaldo STS, risulterebbe pari a circa 15.0 euro per azione, ossia il 58 per cento in più del prezzo dichiarato da Hitachi (9,5 euro). Dal punto di vista di Finmeccanica, attribuire una valutazione (a) di 9,5 euro per azione al 40 per cento di Ansaldo STS e 53 milioni di euro a Breda oppure di (b) 15.0 euro per azione al 40 per cento di Ansaldo STS e 450 milioni di euro al 100 per cento di Breda, è perfettamente equivalente, ma non dal punto di vista di Hitachi. Infatti, grazie al modo particolare con cui il valore è stato distribuito tra l'acquisto di Breda ed il 40 per cento di Ansaldo STS, Hitachi potrà lanciare l'offerta pubblica di acquisto agli azionisti di minoranza ad un prezzo non inferiore a 9,5 euro per azione, invece che ad un prezzo non inferiore a 15 euro per azione: tutto questo va, secondo gli interroganti, a discapito degli azionisti di minoranza di Ansaldo STS che ne posseggono il 60 per cento;
a parere degli interpellanti, la vendita congiunta e condizionata delle due attività cedute da Finmeccanica, ossia (a) Breda, una società privata interamente posseduta da Finmeccanica e (b) la quota di controllo (40 per cento) in un'azienda quotata (Ansaldo STS) che, in base al Testo unico della finanza, fa scattare l'obbligo di un'offerta pubblica di acquisto sul 60 per cento del capitale di Ansaldo STS, danneggia gli azionisti di minoranza di Ansaldo STS in quanto: l'aver assoggettato la vendita della partecipazione in Ansaldo STS all'acquisto di Breda non può che aver ridotto il numero di potenziali acquirenti interessati unicamente ad acquisire Ansaldo STS senza acquistare anche il 100 per cento di Breda, tanto più che Breda genera flussi di cassa negativi; l'obiettivo da parte di Finmeccanica di massimizzare il valore aggregato della vendita congiunta di Ansaldo STS e Breda non coincide con l'interesse degli azionisti di minoranza di Ansaldo STS di massimizzare il corrispettivo della sola vendita di Ansaldo STS; la possibile non corretta attribuzione del valore della transazione, tra i due cespiti ceduti da Finmeccanica ed acquisiti da Hitachi, sebbene possa risultare neutrale dal punto di vista di Finmeccanica, incide direttamente sugli interessi degli azionisti di minoranza di Ansaldo STS, perché condiziona il livello del prezzo minimo di acquisto a cui Hitachi è obbligata a lanciare l'offerta pubblica di acquisto sul restante 60 per cento in mano alla minoranza; l'operazione riduce le potenziali «opzioni» a disposizione degli azionisti di minoranza e/o di altri potenziali acquirenti dal momento che, se le quote di controllo di un'azienda quotata vengono acquisite precedentemente all'offerta pubblica d'acquisto ed eccedono 1/3 dei diritti di voto, conferiscono il controllo dell'assemblea straordinaria (esattamente il caso nell'accordo di vendita del 40 per cento della quota di Ansaldo STS), rendendo inefficace qualunque iniziativa a protezione delle minoranza; riduce la trasparenza, rendendo del tutto opaca l'attribuzione del valore alle operazioni concluse privatamente tra Finmeccanica ed Hitachi; potrebbe rappresentare a giudizio degli interpellanti una manipolazione dei prezzi di mercato (ex articolo 185 del TUF) dal momento in cui il prezzo delle azioni Ansaldo STS incorpora il prezzo di 9.5 euro dichiarato da Hitachi per l'acquisto del 40 per cento di Ansaldo STS, ceduto da Finmeccanica ed il conseguente livello dell'offerta pubblica d'acquisto, esattamente come dimostrato dall'andamento di borsa del titolo Ansaldo STS che si tratta intorno a 9,5 euro –:
se il Ministro interpellato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare per tutelare gli interessi degli azionisti di minoranza di Ansaldo STS, per assicurarsi che società tecnologicamente avanzate non siano «svendute» a multinazionali estere a spese delle minoranze, e per tutelare il mercato prima che l'operazione di offerta pubblica di acquisto di Hitachi su Ansaldo STS sia perfezionata.
(2-01252) «Sibilia, Da Villa, Cancelleri, Crippa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cominardi, Corda, Cozzolino, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Dell'Orco, Di Battista, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Silvia Giordano».
Chiarimenti in merito al nuovo sistema per la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento – 2-01249
H)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:
il comma 114 dell'articolo 1 della legge 107 del 2015 ha previsto l'indizione di un concorso per titoli ed esami per l'assunzione di personale docente entro il 1o dicembre 2015;
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha disatteso il termine ordinatorio fissato per l'adozione del bando di concorso dalla disposizione richiamata; la principale causa del ritardo è stata la scelta di procedere preventivamente alla modifica delle classi di concorso;
la fretta e la superficialità hanno guidato, secondo gli interpellanti, la stesura degli atti presupposti all'indizione del concorso come dimostra la scelta della stessa sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nella seduta del 10 settembre 2015, di sospendere l'esame dello schema di regolamento recante la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso e richiedere al Governo una relazione integrativa ove «l'Amministrazione chiarisca l'iter logico seguito nella elaborazione delle proprie scelte ai fini della definizione delle tabelle allegate al provvedimento in esame»;
la relazione integrativa inviata dal Governo non ha pienamente soddisfatto il Consiglio di Stato che nell'esprimere il parere, nella seduta del 22 ottobre 2015, ha auspicato rilevanti modifiche rilevando «come la attuale formulazione dello schema di regolamento, al di là delle argomentazioni contenute nella relazione integrativa trasmessa dall'amministrazione non sembri adeguatamente garantire la salvaguardia delle posizioni e dei titoli acquisiti per effetto dei percorsi formativi sino ad ora in vigore, né di conseguenza le posizioni degli insegnanti attualmente inseriti nelle graduatorie. Non sembra, invero, sufficiente ad assicurare tale salvaguardia la previsione, indicata dall'Amministrazione, della possibilità da parte dei docenti accorpati di poter insegnare nella nuova classe di concorso e, di conseguenza, di poter partecipare alle prossime procedure concorsuali, non facendosi cenno nel provvedimento di quale sorte subiranno le posizioni dei docenti già inseriti in valide graduatorie al momento della entrata in vigore del regolamento»;
lo stesso schema di regolamento è stato, peraltro, adottato senza che si procedesse alle prescritte, in base al combinato disposto dell'articolo 14 della legge 246 del 2005 e dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008, procedure di consultazione come risulta dall'Analisi d'impatto della regolamentazione, redatta dallo stesso Ministero ed allegata al provvedimento trasmesso alle Commissioni parlamentari per l'espressione del parere;
rilevanti sono state, inoltre, le condizioni e le osservazioni apposte dalla stessa maggioranza parlamentare al parere favorevole. Nonostante l'approvazione definitiva in Consiglio dei ministri sia avvenuta il 20 gennaio 2016 il testo definitivo non è ancora stato pubblicato;
un iter, se possibile, ancor più travagliato sta seguendo il bando di concorso. Nonostante i continui annunci e il tempo trascorso dal termine fissato dalla legge n. 107 circolano solo bozze informali. Formale, al contrario, è il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione il 28 gennaio 2016 ove le osservazioni critiche riguardano, per un verso, questioni simmetriche rispetto a quanto rilevato dal Consiglio di Stato rispetto alla necessità di tutelare tutti i soggetti potenzialmente destinatari del provvedimento. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione dubita, infatti, della legittimità della scelta di riservare il concorso ai docenti abilitati, con riferimento, in particolare, agli insegnanti tecnico-pratici per i quali non è mai stato attivato un percorso abilitante ordinario nonché alla questione relativa alle classi di concorso di nuovissima istituzione per le quali naturalmente non vi sono ancora abilitati. Lo stesso parere con riferimento alle prove d'esame e a programmi rileva:
a) l'assenza di qualsivoglia riferimento alla normativa relativa agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento;
b) sui contenuti delle prove, addirittura «si suggerisce di rivedere tutto l'allegato»;
c) sugli aspetti nozionistici-disciplinari, si lamenta la prevalenza dell'aspetto nozionistico a discapito delle competenze didattiche, metodologiche e relazionali;
d) sulle prove in lingua inglese, si chiede di ridurre l'incidenza della verifica della conoscenza di una lingua straniera;
sulla valutazione dei titoli e del servizio, si lamenta l'esiguità del punteggio riconosciuto al servizio (0,5 per anno), la paradossale attribuzione di 0 punti in caso di abilitazione conseguita con un punteggio inferiore a 75 a fronte dell'attribuzione di 2,5 punti in tutti i casi in cui non sia indicato alcun punteggio nonché l'eccessivo valore riconosciuto alle pubblicazioni scientifiche;
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015 si è provveduto ad autorizzare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad avviare le procedure di reclutamento a tempo indeterminato per n. 63712 unità di personale docente della scuola, per il triennio 2016/2018, ai sensi dell'articolo 35, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
il numero di unità da assumere è stato individuato a seguito della nota firmata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, protocollo n. AOOUFGAB.31764 del 3 novembre 2015, con la quale si chiede l'autorizzazione ad avviare la procedura concorsuale di cui sopra al fine di assumere a tempo indeterminato n. 63712 docenti di cui n. 52828 docenti comuni, n. 5766 docenti di sostegno e n. 5118 posti di potenziamento;
non essendo stata la citata nota del Ministro pubblicata online, non è possibile conoscere i dati del fabbisogno stimato, sulla base dei quali il Governo ha calcolato le unità da assumere;
la legge 27 dicembre del 1997, n. 449, al comma 3, prevede che il Consiglio dei ministri provveda alla individuazione del numero massimo complessivo delle assunzioni anche in funzione delle cessazioni relative all'anno precedente;
la legge n. 107 del 13 luglio 2015 prevede, inoltre, al comma 181, lettera b), dell'articolo 1, tra le diverse deleghe, quella relativa al «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria»;
successivamente al concorso a cattedra del 2016, secondo quanto contenuto nel testo della succitata delega inserita nella legge n. 107 del 2015 l'accesso alla professione di docente non avverrà più, attraverso i percorsi abilitanti tuttora vigenti, bensì sostenendo nuove tipologie di concorsi a cui seguiranno periodi di tirocinio a scuola di durata triennale;
infine, il comma 131 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 stabilisce che, a decorrere dal 1o settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi –:
quali iniziative intenda assumere per dar seguito ai pareri espressi dagli organi consultivi;
quale sia il numero di pensionamenti stimati, nel triennio 2017/2019, del personale docente della scuola;
quanti contratti di supplenza annuale al 30 giugno 2016 o al 31 agosto 2016, compresi i posti di sostegno, siano stati assegnati;
quali siano stati i criteri utilizzati per la quantificazione in 63712 delle unità di personale docente da assumere per il triennio 2016/2018;
quale sia il numero dei docenti ancora iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ed in che tempi e con quali modalità si procederà alla loro assunzione;
se non ritenga opportuno prevedere una fase transitoria nel periodo intercorrente tra il concorso 2016 e l'entrata in vigore del nuovo sistema di formazione e reclutamento dei docenti, al fine di garantire la copertura dell'intero fabbisogno delle istituzioni scolastiche e di valorizzare, garantendo nuove procedure concorsuali, le competenze dei docenti in possesso di abilitazione.
(2-01249) «Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Simone Valente, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Agostinelli, Alberti, Baroni, Basilio, Battelli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Ciprini, Colletti, Colonnese».
Elementi in merito al funzionamento e all'attività svolta dalla direzione generale «Arte e architettura contemporanee e periferie urbane» del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – 2-01246
I)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, per sapere – premesso che:
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, è stato emanato il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. (14G00183) (Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 274 del 25 novembre 2014) con entrata in vigore del provvedimento al 10 dicembre 2014;
il decreto, all'articolo 16 istituisce la direzione generale «Arte e architettura contemporanee e periferie urbane»;
il Ministro interpellato ha dichiarato in varie occasioni pubbliche che dopo aver vinto nel secolo scorso la grande sfida dei centri storici delle nostre città, le periferie sono la grande sfida di questo secolo. «Siamo chiamati a riqualificare i luoghi in cui vive, lavora e sogna la gran parte della popolazione del Paese e in questo l'arte contemporanea può essere determinante»;
«rivitalizzare le periferie attraverso l'azione dei giovani e del mondo dell'associazionismo è iniziativa positiva, che va proprio nella direzione dello sforzo che deve intraprendere il Paese per recuperare il forte ritardo nel sostegno e nella valorizzazione del contemporaneo. Un'azione che può e deve essere legata, come i progetti presentati oggi, alla riqualificazione delle periferie delle nostre città. Per questo nel riformare il Ministero ho fortemente voluto una nuova Direzione Generale per l'arte e l'architettura contemporanea e le periferie urbane che a breve varerà un bando di 3 milioni di euro per cofinanziare progetti culturali promossi dai comuni nelle periferie»;
il Touring Club insieme al Ministro interpellato hanno rilasciato dichiarazioni per la rivalutazione del «Patrimonio Periferia» affermando che oggi è necessario iniziare a rivalutare le periferie, luoghi «in cui si può sperimentare e osare di più che nei centri storici anche a livello architettonico. Queste aree, sempre più abitate, dovrebbero diventare sempre più vivibili e amabili», proseguendo poi «(...) le persone vivono in genere più frequentemente fuori dal centro e tornano in periferia solo per dormire. Vorrei contribuire a che questi luoghi diventassero meno dormitori» –:
quale bilancio tragga il Ministro interpellato dell'attività della direzione generale «Arte e architettura contemporanee e periferie urbane» ad oltre un anno dalla sua costituzione, quali programmi siano stati realizzati, quali iniziative e attività siano state intraprese, quali incontri siano stati svolti con i cittadini, gli operatori culturali e sociali ed i cittadini operanti e/o residenti nelle periferie urbane del nostro Paese, come e dove siano state investite le risorse della suddetta direzione generale, quali siano le informazioni sullo stato attuale dell'avanzamento dei progetti di riqualificazione e se esista un coordinamento per una regia comune.
(2-01246) «Costantino, Airaudo, Franco Bordo, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti, Zaccagnini».
Chiarimenti circa la delega all'Ente nazionale per la maccanizzazione agricola per l'attività di coordinamento e controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali – 2-01239
L)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:
i codici OCSE relativi ai trattori agricoli e forestali rappresentano un insieme di regole e procedure tecniche che, attraverso l'aggiornamento delle regole internazionali, permettono di certificare le strutture di protezione dei trattori;
l'implementazione dei codici assicura che le prove sulle predette strutture di protezione siano effettuate seguendo criteri condivisi e riconosciuti dai Paesi aderenti, con l'obiettivo di incrementare la trasparenza e semplificare le procedure per la libera circolazione a livello internazionale dei trattori agricoli o forestali;
i codici OCSE individuano a livello internazionale le procedure di prova per l'effettuazione dei test di resistenza su:
a) dispositivi di prova in caso di capovolgimento (ROPS) da installarsi sui trattori agricoli o forestali e carrelli semoventi a braccio telescopico (telehandler);
b) sistemi di ritenzione del conducente (cinture di sicurezza);
c) dispositivi di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS) da installarsi sui trattori agricoli o forestali;
l'autorità italiana designata in ambito OCSE per i codici relativi alle prove sui trattori agricoli e forestali è il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali attraverso il suo dipartimento delle politiche europee e internazionali, direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato;
l'Enama (Ente nazionale per la meccanizzazione agricola) è una struttura privata all'interno del quale sono rappresentati anche i costruttori di macchine agricole;
l'Enama rappresenta il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in ambito OCSE ed effettua attività di coordinamento e controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli o forestali condotte da centri prove operanti in Italia. Quanto sopra è stato autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tramite il decreto n. 10499 del 19 dicembre 2000;
si legge nel sito www.emana.it che l'Enama è riconosciuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 ed è la struttura operativa creata per offrire al settore meccanico agrario un efficace strumento di supporto per una migliore competitività, tecnologia e riconoscimento delle prestazioni e sicurezza delle macchine agli operatori;
a garanzia di imparzialità e di concertazione del mondo agricolo sono le componenti dell'Enama: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, regioni, Assocap, Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Unacoma, Unacoma, Unima e come struttura operativa il CRA-ING – Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – Istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola. Uno staff di esperti nelle varie problematiche nel settore tra cui si ricordano le complesse norme di prestazioni, sicurezza, protezione ambientale (UNI, EN, ISO, OCSE e altro) e circolazione stradale delle macchine agricole, la certificazione, le nuove tecnologie applicate, i combustibili agevolati, quotidianamente è al servizio del settore. I centri specializzati presso le strutture operative offrono la possibilità di svolgere test e verifiche di ogni tipo dai trattori alle macchine operatrici e alla componentistica a livello internazionale offrendo anche attestati di altri importanti strutture estere aderenti all'Enama;
a oggi le specifiche competenze che il decreto del 2000 attribuisce all'Enama non sono pubblicamente fruibili;
dalla rete internet si apprende che l'Enama è un'associazione tecnica senza scopi di lucro costituita il 5 maggio 1999 tra la «UNACOMA – Unione nazionale costruttori macchine agricole», la «CIA – Confederazione italiana agricoltori», la «Confagricoltura – Confederazione generale dell'agricoltura Italia» e la «UNIMA – Unione nazionale imprese di meccanizzazione agricola» (http://www.enama.it);
l'Enama è la struttura delegata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto ministeriale 19 dicembre 2000, n. 10499, a coordinare l'attività di certificazione nazionale. Tale attività è particolarmente interessante in quanto consente di disporre di dati concreti sulle reali prestazioni delle macchine motrici (http://www.enama.it);
il decreto ministeriale n. 10499 del 2000, però, non risulta agli interroganti agevolmente reperibile;
l'Inail, pur non essendo mai intervenuto direttamente ai lavori dell'OCSE, partecipa attivamente con propri esperti ai gruppi di normazione tecnica internazionali ISO e CEN ove sono trattate le stesse tematiche tecniche relative agli aspetti di sicurezza dei codici OCSE e possiede al suo interno le necessarie risorse umane e tecniche per rappresentare adeguatamente l'Italia ai gruppi di lavoro OCSE;
il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attribuisce all'ex-Ispesl (oggi Inail), specifiche competenze in materia di sicurezza sul lavoro –:
se il Ministro interpellato abbia tenuto conto del conflitto d'interessi che potrebbe verificarsi tra gli interessi dei costruttori di macchine agricole presenti all'interno dell'Enama e gli interessi della collettività che la pubblica amministrazione è tenuta a tutelare;
se, in un'ottica di spending review, non si ritenga opportuno rivedere le competenze interne e/o presenti in enti o istituti pubblici, come quelle dei tecnici dell'ex-Ispels (oggi Inail), prima di affidare a un'associazione privata ruoli di rappresentanza così rilevanti;
se, in attesa di un nuovo intervento normativo nella materia in questione, non ritenga opportuno rendere agevolmente conoscibili i contenuti del decreto ministeriale n. 10499 del 19 dicembre 2000 che concede all'Enama la delega del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a coordinare l'attività di certificazione nazionale.
(2-01239) «Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Benedetti, D'Incà».