XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 4 maggio 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 4 maggio 2016.

      Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria, Caparini, Capelli, Carbone, Casero, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dell'Orco, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Lorenzo Guerini, La Russa, Leva, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marotta, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Miotto, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scopelliti, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Turco, Velo, Venittelli, Villecco Calipari, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Abrignani, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dell'Orco, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Ginefra, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Leva, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marotta, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scopelliti, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Turco, Velo, Venittelli, Villecco Calipari, Zanetti

Annunzio di proposte di legge.

      In data 3 maggio 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          BORGHESE e MERLO: «Concessione di un credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo» (3798);
          ARTINI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario delle banche Monte dei Paschi di Siena Spa, Cassa di risparmio di Ferrara Spa, Banca delle Marche Spa, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa e Banca popolare di Vicenza» (3799);
          BERNARDO: «Introduzione dell'articolo 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, in materia di detrazione delle spese per interventi straordinari di “sistemazione a verde” di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari private» (3800);
          SCOTTO: «Disciplina dell'autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria del comune di Napoli» (3801);
          ANDREA MAESTRI ed altri: «Modifica all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, in materia di concessione della carta elettronica per lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale a tutti i residenti nel territorio nazionale che compiono diciotto anni nel 2016» (3802);
          BRIGNONE ed altri: «Istituzione di un Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati di violenza di genere e di un Fondo per l'indennizzo degli orfani delle vittime di reati di violenza di genere» (3803).

      Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

      La proposta di legge VEZZALI ed altri: «Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio» (2705) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Carrescia.

Ritiro di proposte di legge.

      In data 4 maggio 2016 il deputato Artini ha comunicato, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:
          ARTINI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario delle banche Monte dei Paschi di Siena Spa, Cassa di risparmio di Ferrara Spa, Banca delle Marche Spa, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa» (3509).

      La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

          I Commissione (Affari costituzionali):
      BALDASSARRE ed altri: «Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari» (3776) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VII, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministro della salute.

      Il Ministro della salute, con lettera del 27 aprile 2016, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno ARTINI ed altri n.  9/3444-A/137, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2015, concernente l'esclusione dall'applicazione della metodologia di valutazione dello scostamento tra costi e ricavi delle Aziende del Servizio sanitario nazionale per i presìdi sanitari localizzati in zone disagiate o con una particolare incidenza di popolazione anziana e/o non autosufficiente.

      La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) competente per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 3 maggio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n.  234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

      Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

      Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sulla comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – Una politica integrata dell'Unione europea per l'Artico (JOIN(2016) 21 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnato alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO E RIUSO DEL SUOLO EDIFICATO (A.C. 2039-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: FRANCO BORDO E PALAZZOTTO; CATANIA ED ALTRI; FAENZI ED ALTRI; DE ROSA ED ALTRI (A.C. 902-948-1176-1909)

A.C. 2039-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 8.8 con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato il subemendamento 0.8.8.1 delle Commissioni.

A.C. 2039-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 5.
(Delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a semplificare, nel rispetto delle norme sulla difesa del suolo e sulla riduzione del rischio idrogeologico, le procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate dal punto di vista urbanistico, socio-economico, paesaggistico e ambientale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
          a) garantire forme di intervento volte alla rigenerazione delle aree urbanizzate degradate attraverso progetti organici relativi a edifici e spazi pubblici e privati, basati sul riuso del suolo, sulla riqualificazione, sulla demolizione, sulla ricostruzione e sulla sostituzione degli edifici esistenti, sulla creazione di aree verdi, aree pedonalizzate e piste ciclabili e sull'inserimento di funzioni pubbliche e private diversificate volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti;
          b) prevedere che i progetti di cui alla lettera a) garantiscano elevati livelli di qualità, minimo impatto ambientale e risparmio energetico, attraverso l'indicazione di precisi obiettivi prestazionali degli edifici, di qualità architettonica perseguita anche attraverso bandi e concorsi rivolti a professionisti con requisiti idonei, di informazione e di partecipazione dei cittadini;
          c) garantire il rispetto dei limiti di contenimento del consumo di suolo di cui agli articoli 2 e 3;
          d) individuare misure tali da determinare per un congruo periodo una fiscalità di vantaggio, al fine di incentivare gli interventi di rigenerazione con particolare riferimento alle aree a destinazione produttiva dismesse e soggette a bonifica;
          e) assicurare il coordinamento con la normativa vigente;
          f) prevedere che la nuova disciplina non si applichi ai centri storici, alle aree urbane ad essi equiparate, nonché agli immobili e alle aree di cui agli articoli 10 e 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, salva espressa autorizzazione della competente soprintendenza.

      2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al presente articolo, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.
(Delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate).

      Sopprimerlo.
*5. 1. Zaratti, Zaccagnini, Pellegrino, Franco Bordo.

      Sopprimerlo.
*5. 2. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole: volte a semplificare con le seguenti: inerenti.
5. 3. Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Franco Bordo.

      Al comma 1, alinea, sostituire la parola: semplificare con la seguente: definire.
5. 4. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

      Al comma 1, alinea, dopo le parole: nel rispetto delle norme aggiungere le seguenti: in materia urbanistica nonché.
5. 5. Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Franco Bordo.

      Al comma 1, alinea, dopo le parole: paesaggistico e ambientale aggiungere le seguenti: e introdurre incentivi fiscali.
*5. 6. Russo.

      Al comma 1, alinea, dopo le parole: paesaggistico e ambientale aggiungere le seguenti: e introdurre incentivi fiscali.
*5. 7. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Vecchio, Dambruoso, Nesi.

      Al comma 1, alinea, dopo le parole: paesaggistico e ambientale aggiungere le seguenti: e introdurre incentivi fiscali.
*5. 8. Zaratti, Zaccagnini, Pellegrino, Franco Bordo.

      Al comma 1, alinea, dopo le parole: paesaggistico e ambientale aggiungere le seguenti: e introdurre incentivi fiscali.
*5. 9. Fauttilli.

      Al comma 1, alinea, dopo le parole: paesaggistico e ambientale aggiungere le seguenti: e introdurre incentivi fiscali.
*5. 35. Grimoldi, Guidesi.

      Al comma 1, alinea, dopo le parole: paesaggistico e ambientale aggiungere le seguenti: che comprenda anche un procedimento in grado di garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana,
5. 10. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Franco Bordo.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: progetti organici fino alla fine della lettera, con le seguenti: prioritariamente la creazione di aree verdi, aree pedonali e piste ciclabili con progetti organici basati sul riuso del suolo, sulla riqualificazione sulla demolizione e ricostruzione a volume e sagoma invariati e sull'inserimento di funzioni pubbliche e private diversificate volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti.
5. 11. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

      Al comma 1, lettera a), dopo le parole: progetti organici aggiungere le seguenti: che non comportino l'impermeabilizzazione di porzioni libere di suolo.
5. 12. Zaccagnini, Zaratti, Pellegrino, Franco Bordo.

      Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sul riuso del suolo aggiungere le seguenti: nonché sulla rigenerazione delle funzioni ecologiche,.
5. 13. Ciracì.

      Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sostituzione degli edifici esistenti, aggiungere le seguenti: salvaguardando gli spazi verdi interstiziali.
5. 14. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Franco Bordo.

      Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sostituzione degli edifici esistenti aggiungere le parole senza aumento delle superfici e delle volumetrie esistenti.
5. 15. Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Franco Bordo.

      Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:; ai suddetti edifici oggetto di riqualificazione, demolizione, ricostruzione e sostituzione, è data priorità nelle previsioni urbanistiche di nuove edificazioni.
5. 16. Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Franco Bordo.

      Al comma 1, lettera b), dopo le parole: elevati livelli di qualità, aggiungere le seguenti: sicurezza idrogeomorfologica e sismica;
5. 50.(parte consequenziale dell'emendamento 4. 50) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.
(Approvato)

      Al comma 1, lettera b), dopo le parole: impatto ambientale aggiungere le seguenti: e paesaggistico.
*5. 17. Pellegrino, Zaccagnini, Zaratti, Franco Bordo.

      Al comma 1, lettera b), dopo le parole: impatto ambientale aggiungere le seguenti: e paesaggistico.
*5. 18. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

      Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
          b-bis) prevedere che per i progetti di cui alle lettere a) e b) siano garantite forme di partecipazione e consultazione preventiva dei cittadini.
5. 19. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) prevedere che i progetti di cui alla lettera a) determino una riduzione del rischio idrogeologico, anche per mezzo di interventi di demolizione e ricostruzione in area sicura, o interessino aree classificate come «pericolosità moderata» dai piani di assetto idrogeologico.
5. 20. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

      Al comma 1, lettera e), dopo la parola: assicurare aggiungere le seguenti: il rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380 e.
5. 21. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

      Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
          e-bis) introdurre incentivi fiscali per il recupero del patrimonio edilizio esistente.
5. 22. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

      Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole:; sono in ogni caso fatte salve le a specifiche disposizioni di maggior tutela contenute nei piani paesaggistici.
5. 23. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

      Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del parere aggiungere la seguente: vincolante.
5. 24. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I decreti di cui al comma 1, dettano altresì disposizioni per l'istituzione, la redazione e l'aggiornamento del «Fascicolo del fabbricato», quale documento tecnico contenente tutte le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico e geologico di un edificio.

      Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e di istituzione del fascicolo del fabbricato.
5. 25. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco, Pellegrino.

      Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
      3. All'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380 dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «2. Gli edifici esistenti, che siano oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione urbana, di recupero funzionale ovvero di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale o regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti anche in deroga all'articolo 41-quinquies, comma 6 della legge 17 agosto 1942, n.  1150 e ai limiti di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.  1444, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico, architettonico e culturale. Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con la sopraelevazione dell'edificio originario, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n.  1444 del 1968, nonché con ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario laddove siano comunque rispettate le condizioni previste nel periodo precedente. Le disposizioni del presente comma prevalgono sulle diverse previsioni di densità edilizia, altezza e di distanze tra fabbricati contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale».

      4. Il comma 6 dell'articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n.  1150 è abrogato.
5. 40. Russo, Sarro.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      3. All'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380 dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «2. Gli edifici esistenti, che siano oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione urbana, di recupero funzionale ovvero di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale o regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti anche in deroga all'articolo 41-quinquies, comma 6 della legge 17 agosto 1942, n.  1150 e ai limiti di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n.  1444, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico, architettonico e culturale. Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con la sopraelevazione dell'edificio originario, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n.  1444 del 1968, nonché con ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario laddove siano comunque rispettate le condizioni previste nel periodo precedente. Le disposizioni del presente comma prevalgono sulle diverse previsioni di densità edilizia, altezza e di distanze tra fabbricati contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale».
5. 41. Russo, Sarro.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      3. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 1, al fine di consentire l'immediata attivazione della sostituzione degli edifici esistenti di cui al comma 1, lettera a), gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n.  380 del 2001 consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria, ma diversa sagoma, dell'immobile preesistente sono soggetti alle seguenti disposizioni:
          a) il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n.  380 del 2001 è corrisposto nella misura determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.  380 del 2001 anche qualora il cambio di destinazione d'uso non comporti variante urbanistica e gli oneri di urbanizzazione sono dovuti solo nel caso in cui vi sia aumento del carico urbanistico;
          b) è consentita la modifica dei prospetti nel rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio di cui alla successiva lettera f);
          c) si applica l'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo n.  102 del 2014. Nel caso in cui l'intervento di ricostruzione preveda il conseguimento della classe energetica A così come definita dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 «Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici», dal calcolo del volume dell'immobile ricostruito sono scomputati i volumi degli elementi edilizi che delimitano il volume climatizzato e si applica l'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.  102, limitatamente al penultimo e ultimo periodo;
          d) si applica l'articolo 14, comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.  380 del 2001 nel caso in cui lo strumento urbanistico non consenta interventi di ristrutturazione edilizia e/o cambio di destinazione d'uso;
          e) l'articolo 16, comma 4, lettera d-ter) del decreto del Presidente della Repubblica n.  380 del 2001 si applica solo nel caso in cui l'intervento comporti variante urbanistica;
          f) gli interventi su immobili siti nelle zone omogenee di cui al decreto ministeriale 1444/1968 e soggetti alla parte III del decreto legislativo n.  42 del 2004 sono ammessi previa autorizzazione rilasciata dalla competente autorità;
          g) non si applicano l'articolo 41-quinquies, comma 6 della legge n.  1150 del 1942 e gli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n.  1444 del 1968, salvo diverse disposizioni regionali;
          h) è ammessa la monetizzazione degli standard secondo le disposizioni regionali, qualora l'intervento comporti la loro realizzazione e venga dimostrata l'impossibilità di reperire aree idonee.
5. 26. Russo, Sarro.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      3. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 1, al fine di consentire l'immediata attivazione della sostituzione degli edifici esistenti di cui al comma 1, lettera a), gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria, ma diversa sagoma, dell'immobile preesistente sono soggetti alle seguenti disposizioni:
          a) ferma restando la facoltà dei comuni di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, è corrisposto nella misura determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, anche qualora il cambio di destinazione d'uso non comporti variante urbanistica e gli oneri di urbanizzazione sono dovuti solo nel caso in cui vi sia aumento del carico urbanistico;
          b) non si applicano l'articolo 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n.  1150, e gli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n.  1444, salvo diverse disposizioni regionali.
5. 33. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Vecchio, Dambruoso, Nesi.

A.C. 2039-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 6.
(Compendi agricoli neorurali).

      1. Al fine di favorire lo sviluppo economico sostenibile del territorio, anche attraverso la riqualificazione degli insediamenti rurali locali e il consolidamento e lo sviluppo dell'attività agroforestale nel territorio rurale, le regioni e i comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici di propria competenza, ferme restando le disposizioni di tutela di cui all'articolo 10, comma 4, lettera l), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, nonché le norme contenute nei piani paesaggistici sovraordinati, possono prevedere la possibilità di qualificare i predetti insediamenti rurali come compendi agricoli neorurali. Presupposti dell'ammissibilità di tale destinazione urbanistica sono il recupero edilizio, comprese la demolizione e la ricostruzione, fatti salvi i casi di cui al comma 3 del presente articolo, unitamente al recupero e alla riqualificazione del patrimonio agricolo e ambientale, nonché la compatibilità degli interventi edilizi con il paesaggio a dominanza rurale e l'esistenza di condizioni di adeguata accessibilità.
      2. Per compendio agricolo neorurale si intende l'insediamento rurale oggetto dell'attività di recupero e di riqualificazione che viene provvisto delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e di trasmissione di dati, in modo da offrire nuovo sviluppo economico e occupazionale.
      3. Gli interventi edilizi connessi al progetto di compendio agricolo neorurale devono avere ad oggetto il riuso o la riqualificazione, anche con la demolizione e la ricostruzione, di fabbricati esistenti, qualora non più funzionali all'attività agricola, con le modalità previste al comma 4. La demolizione e la ricostruzione non possono interessare manufatti di valore storico-culturale. Gli interventi edilizi complessivamente realizzati non devono comportare maggior consumo di suolo all'interno del compendio agricolo alla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni e i comuni definiscono la percentuale di superficie ricostruibile, a seconda delle tipologie da recuperare e riqualificare, della peculiarità dei contesti ambientali e territoriali e del carico urbanistico generato dalle nuove funzioni. Tale superficie, debitamente accertata e certificata dal comune territorialmente competente, non può in ogni caso superare la consistenza complessiva delle superfici edificate esistenti e non può essere ceduta a terreni agricoli non confinanti che eventualmente concorrano a costituire il compendio.
      4. I nuovi fabbricati devono essere realizzati con tipologie, morfologie e scelte materiche e architettoniche tali da consentire un inserimento paesaggistico adeguato e migliorativo rispetto al contesto dell'intervento, secondo i criteri stabiliti dall'ente territoriale competente nel rispetto della normativa e della pianificazione urbanistica, territoriale, paesaggistica e paesistica vigenti e del valore storico-culturale o testimoniale dei manufatti, ferme restando le competenze di tutela attribuite al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
      5. All'interno del compendio agricolo neorurale, in conformità ai presupposti di cui ai commi precedenti e sulla base di valutazioni di sostenibilità territoriale e ambientale, ferma restando la prevalente destinazione ad uso agricolo, possono essere previste anche le seguenti destinazioni d'uso:
          a) attività amministrative;
          b) servizi ludico-ricreativi;
          c) servizi turistico-ricettivi;
          d) servizi dedicati all'istruzione;
          e) attività di agricoltura sociale;
          f) servizi medici e di cura;
          g) servizi sociali;
          h) attività di vendita diretta dei prodotti agricoli o ambientali locali.

      6. Sono comunque escluse le seguenti destinazioni d'uso:
          a) residenziale, ad esclusione di quello già esistente alla data di entrata in vigore della presente legge o dell'eventuale alloggio per il custode, ovvero di un'unità abitativa, da prevedersi nel recupero degli edifici esistenti;
          b) produttiva di tipo industriale o artigianale.

      7. Il progetto di compendio agricolo neorurale è accompagnato da un progetto unitario convenzionato nonché dall'obbligo di trascrivere il vincolo a conservare indivisa la superficie del compendio per almeno venti anni. Tale vincolo è oggetto di registrazione nei registri immobiliari e catastali. Per il periodo ventennale di cui al primo periodo, la proprietà del compendio agricolo può essere ceduta solo integralmente. Nel caso di successione, il compendio agricolo neorurale è considerato come un bene indivisibile sino alla decorrenza del ventesimo anno dalla trascrizione.
      8. Il progetto di compendio agricolo neorurale prevede interventi di mitigazione e compensazione ambientale preventivi volti a mantenere, recuperare e valorizzare il paesaggio, l'economia locale e l'ambiente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.
(Compendi agricoli neorurali).

      Sopprimerlo.
*6. 1. Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Franco Bordo.

      Sopprimerlo.
*6. 2. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: favorire lo sviluppo economico sostenibile del territorio aggiungere le seguenti: e il consolidamento e lo sviluppo dell'attività agroforestale nel territorio rurale.
6. 3. Franco Bordo, Zaccagnini, Pellegrino, Zaratti.

      Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: anche.
6. 4. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

      Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
6. 44. Gadda, Carra.
(Approvato)

      Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: comprese fino a: del presente articolo.
6. 6. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

      Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: la demolizione e la ricostruzione aggiungere le seguenti: volume e sagoma invariati.

      Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, dopo le parole: anche la demolizione e la ricostruzione aggiungere le seguenti: a volume e sagoma invariati.
6. 7. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

      Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del patrimonio agricolo e ambientale aggiungere le seguenti: e ad un utilizzo del terreno compreso nella zona dell'insediamento rurale che garantisca il mantenimento dell'attività agricola o, in alternativa, servizi di tutela e valorizzazione della biodiversità, aree a focus ecologico, aree verdi.
6. 8. Zaccagnini, Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti.

      Al comma 2, sopprimere le parole: che viene provvisto delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e trasmissione dati,
6. 11. Russo, Sarro.

      Al comma 2, sostituire le parole da: che viene provvisto fino alla fine del comma con le seguenti: nel rispetto dei princìpi della presente legge.
6. 9. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

      Sostituire il comma 3, con il seguente:
      3. Gli interventi edilizi connessi alla proposta di progetto di compendio agricolo neorurale devono avere ad oggetto il riuso e la riqualificazione di fabbricati esistenti, qualora non più funzionali all'attività agricola. Gli interventi edilizi complessivamente realizzati non devono comportare maggiore consumo di suolo all'interno del compendio agricolo alla data di approvazione della presente legge.
6. 12. Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Franco Bordo.

      Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:, anche con la demolizione e la ricostruzione,
6. 13. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

      Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: storico-culturale aggiungere le seguenti: e testimoniale.
*6. 14. Zaccagnini, Zaratti, Pellegrino, Franco Bordo.

      Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: storico-culturale aggiungere le seguenti: e testimoniale.
*6. 15. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

      Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: non devono comportare aggiungere le seguenti: aumento delle volumetrie e.
6. 16. Zaratti, Zaccagnini, Pellegrino, Franco Bordo.

      Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: compendio agricolo aggiungere le seguenti: rispetto alla situazione esistente
6. 300. Le Commissioni.
(Approvato)

      Al comma 3, sopprimere il quarto e il quinto periodo.
6. 17. Russo, Sarro.

      Al comma 3, quinto periodo, sostituire le parole non può essere ceduta con le seguenti: può essere ceduta.
6. 18. Sarro, Russo.

      Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta comunque ferma la destinazione di almeno il 30 per cento della volumetria complessiva ad attività o servizi ad uso sociale e con accesso pubblico e servizi di manutenzione garantiti dall'affidatario della volumetria medesima.
6. 19. Zaccagnini, Pellegrino, Zaratti, Franco Bordo.

      Sostituire il comma 4, con il seguente:
      4. Prima di concedere l'autorizzazione ad interventi edilizi diversi dal restauro conservativo, i comuni provvedono ad individuare gli edifici di pregio storico, artistico, ambientale e comunque complessi e singoli edifici e manufatti, non solo di antica formazione, che abbiano i caratteri tipologici dell'edilizia rurale, anche se non di particolare pregio architettonico, ma rappresentativi della storia e della cultura delle comunità agricole. L'individuazione di tali edifici comporta l'automatica esclusione da interventi di sostituzione edilizia e la priorità dei finanziamenti destinati al loro restauro, consolidamento statico e dotazione dei requisiti di igiene e benessere.
6. 20. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Franco Bordo.

      Al comma 4, dopo la parola: realizzati aggiungere le seguenti: senza incremento di consumo di suolo e.
6. 21. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Franco Bordo.

      Al comma 4, dopo la parola: realizzati aggiungere le seguenti: esclusivamente su superfici già edificate,
6. 22. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

      Al comma 4, dopo le parole: dell'intervento aggiungere le seguenti: e coerenti con l'architettura rurale tradizionale anche ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n.  378.
*6. 23. Pellegrino, Zaccagnini, Zaratti, Franco Bordo.

      Al comma 4, dopo le parole: dell'intervento aggiungere le seguenti: e coerenti con l'architettura rurale tradizionale anche ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n.  378.
*6. 24. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela, Pellegrino.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      4-bis. Gli interventi di cui ai precedenti commi devono conseguire il massimo della prestazione energetica compatibilmente con i vincoli di tutela previsti ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42.
6. 25. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

      Al comma 5, sopprimere le lettere a), b), c) e h).
6. 26. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

      Al comma 5, sopprimere la lettera c).
6. 27. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

      Al comma 5, sopprimere la lettera h).
6. 29. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

      Al comma 5, lettera h), sopprimere le parole: o ambientali
6. 301. Le Commissioni.
(Approvato)

      Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
          i) artigianato di servizio.
6. 30. Russo, Sarro.

      Al comma 6, sopprimere la lettera a).
6. 31. Russo, Sarro.

      Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole:, ovvero di un'unità abitativa, da prevedersi nel recupero degli edifici esistenti.
6. 32. Russo, Sarro.

      Al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: aventi altra destinazione d'uso.
6. 33. Sarro, Russo.

      Al comma 6, sopprimere la lettera b).
6. 34. Sarro, Russo.

      Al comma 6, lettera b), sopprimere le parole: o artigianale.
6. 35. Russo, Sarro.

Subemendamento all'emendamento 6.302. delle Commissioni.

      All'emendamento 6.302. delle Commissioni, sopprimere l'ultimo periodo.
0. 6. 302. 1. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

      Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da:, nonché dall'obbligo fino alla fine del comma, con le seguenti: che preveda l'impegno a conservare immutate le destinazioni d'uso prescelte. Il compendio di cui al comma 2 comporta l'obbligo di conservare indivisa la superficie del compendio per almeno venti anni. Tale vincolo è oggetto di registrazione nei registri immobiliari e catastali. Nel caso di successione, il compendio agricolo neorurale è considerato come un bene indivisibile sino alla decorrenza del ventesimo anno dalla trascrizione. Nei casi di proprietà in comunione del compendio, resta ferma la facoltà di disporre della propria quota.
6. 302. Le Commissioni.
(Approvato)

      Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: venti anni con le seguenti: venticinque anni.

      Conseguentemente, al medesimo comma:
          al terzo periodo, sostituire la parola: ventennale con la seguente: venticinquennale;
          al quarto periodo, sostituire la parola: ventesimo con la seguente: venticinquesimo.
6. 36. Zaccagnini, Pellegrino, Zaratti, Franco Bordo.

      Sopprimere il comma 8.
6. 37. Sarro, Russo.

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
      8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente previa approvazione dei piani paesaggistici regionali di cui agli articoli 135, 143 e 156 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42.
*6. 39. Zaratti, Zaccagnini, Pellegrino, Franco Bordo.

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
      8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente previa approvazione dei piani paesaggistici regionali di cui agli articoli 135, 143 e 156 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42.
*6. 40. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

A.C. 2039-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 7.
(Divieto di mutamento di destinazione).

      1. Per le superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti dell'Unione europea previsti dalla politica agricola comune o dalla politica di sviluppo rurale sono vietati, per almeno cinque anni dall'ultima erogazione, usi diversi da quello agricolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, e l'adozione di atti amministrativi finalizzati al cambiamento della destinazione d'uso, fatta salva l'applicazione di eventuali disposizioni più restrittive. Sono altresì vietati nelle stesse aree, per la medesima durata, gli interventi di trasformazione urbanistica, nonché quelli di trasformazione edilizia non funzionali all'attività agricola, ad eccezione della realizzazione di opere pubbliche. L'autorità competente all'erogazione degli aiuti di cui al presente comma pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei terreni, suddivisi per comune, per i quali sono stati erogati gli aiuti, ai fini della conseguente annotazione del vincolo, da parte del comune, nel certificato di destinazione urbanistica.
      2. Negli atti di trasferimento della proprietà e nei contratti aventi ad oggetto la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento o di diritti personali di godimento ovvero lo scioglimento delle comunioni e, comunque, in tutti i negozi aventi ad oggetto la modifica soggettiva nella conduzione della superficie agricola, deve essere espressamente richiamato, a pena di nullità, il vincolo indicato nel comma 1. Sono esclusi gli atti di trasferimento dei diritti di cui al periodo precedente derivanti da procedure esecutive e concorsuali.
      3. Nel caso di violazione del divieto di cui al comma 1, il comune applica al trasgressore, per le finalità della presente legge, la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro e la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi. Si applicano in ogni caso le disposizioni del titolo IV della parte I del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, e successive modificazioni, e le disposizioni regionali in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.
(Divieto di mutamento di destinazione).

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: venti anni.
7. 2. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

      Al comma 1, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: dieci anni.
7. 3. Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sette anni.
7. 4. Zaccagnini, Pellegrino, Zaratti, Franco Bordo.

      Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: per la medesima durata con le seguenti: per non meno di sette anni.
7. 6. Zaccagnini, Pellegrino, Zaratti, Franco Bordo.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I comuni pubblicano nei propri siti web istituzionali, l'elenco dei terreni vincolati ai sensi del precedente periodo con indicazione del termine di durata del regime vincolistico.
7. 7. Sarro, Russo.

      Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: 5.000 euro fino a: 50.000 euro con le seguenti: 20.000 euro e non superiore a 200.000 euro.
7. 8. Catania.

      Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le sanzioni amministrative pecuniarie sopraindicate si applicano anche al pubblico funzionario che abbia violato o abbia concorso nella violazione dei divieti di cui al comma 1.
7. 9. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

      Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le sanzioni di cui al precedente periodo si applicano anche al pubblico funzionario che abbia violato o concorso nella violazione dei divieti di cui al comma 1.
7. 5. Zaccagnini, Pellegrino, Zaratti, Franco Bordo.

      Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le sanzioni amministrative pecuniarie sopraindicate si applicano anche al pubblico funzionario che abbia concorso nella violazione dei divieti di cui al comma 1.
7. 10. Catania.

A.C. 2039-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 8.
(Misure di incentivazione).

      1. Ai comuni iscritti nel registro di cui all'articolo 9 è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali per gli interventi di rigenerazione urbana e di bonifica dei siti contaminati a tal fine necessaria, nel rispetto della disciplina di settore, e per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati, inutilizzati o non più sfruttati ai fini agricoli.
      2. Lo stesso ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito anche ai soggetti privati, singoli o associati, che intendono realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali, mediante gli interventi di cui al comma 1, nonché il recupero del suolo ad uso agricolo mediante la demolizione di capannoni e altri fabbricati rurali strumentali abbandonati.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le finalità di cui all'articolo 1, nei limiti delle proprie competenze, possono adottare misure di semplificazione e misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente, al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e di favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.
(Misure di incentivazione).

      Al comma 1, sostituire le parole: di rigenerazione urbana e di bonifica dei siti contaminati a tal fine necessaria, nel rispetto della disciplina di settore, e per gli interventi volti con le seguenti: volti a prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e a bonificare i siti inquinati, nel rispetto delle discipline di settore, e.
8. 1. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

      Al comma 3, dopo le parole: per le finalità di cui all'articolo 1 aggiungere le seguenti: e di cui all'articolo 10, comma 1.

      Conseguentemente, al medesimo comma:
          sostituire le parole: possono adottare con la seguente: adottano;
          aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine sono comunque assicurati l'esonero dalla corresponsione del contributo di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, nella quota relativa agli oneri di urbanizzazione e l'assegnazione di una premialità volumetrica, da intendersi come una ulteriore quantità edificatoria rispetto a quella di base spettante, che può essere utilizzata anche in altre zone edificabili.
8. 2. Russo, Sarro.

      Al comma 3, dopo le parole: edilizio esistente, aggiungere la seguente: anche
8. 300. Le Commissioni.
(Approvato)

      Al comma 3, sopprimere le parole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono.
8. 3. Sarro, Russo.

      Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le incentivazioni di cui al periodo precedente, nonché i finanziamenti di cui al comma 1, sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.
8. 4. Pellegrino, Zaccagnini, Zaratti, Franco Bordo.

      Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
      4. Le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, per le finalità di cui all'articolo 1, possono prevedere l'assegnazione, attraverso bandi pubblici, di patrimonio edilizio pubblico inutilizzato ad apposite «cooperative di autorecupero», costituitesi da almeno un anno e formate da soci non proprietari di immobili sul territorio nazionale, al fine di alleviare l'emergenza abitativa.
      5. Le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, sono tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a emanare propri atti normativi in materia di «autorecupero» ed emanare gli appositi regolamenti attuativi.
8. 5. Zaccagnini, Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      4. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le agevolazioni e gli incentivi, anche di natura fiscale, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato, nonché i criteri e le modalità attuative, a favore di giovani imprenditori agricoli, anche associati in forma cooperativa, come definiti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n.  1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, e successive modificazioni, che avviano un'attività d'impresa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 6. Grimoldi, Guidesi.

      Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
      4. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le agevolazioni e gli incentivi, anche di natura fiscale, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato, nonché i criteri e le modalità attuative, a favore di giovani imprenditori agricoli, anche associati in forma cooperativa, come definiti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n.  1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, e successive modificazioni, che avviano un'attività d'impresa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. 7. Ciracì.

Subemendamento all'emendamento 8.8.

      All'emendamento 8.8, sostituire il comma 5, con il seguente:
      5. Le regioni, nella determinazione della quota del costo di costruzione di cui all'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, e nella definizione delle tabelle parametriche per stabilire l'incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui al comma 4 del medesimo articolo, possono prevedere valori tali da garantire un regime di favore per gli interventi di cui al comma precedente, assicurando comunque che dall'attuazione di tale disposizione non devono derivare minori entrate per la finanza pubblica.
0. 8. 8. 1. Le Commissioni.
(Approvato)

      Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
      4. Allo scopo di favorire la sicurezza e l'efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, per gli edifici residenziali in classe energetica E, F o G, o inadeguati dal punto di vista sismico o del rischio idrogeologico, è consentita la demolizione e ricostruzione, all'interno della medesima proprietà, di un edificio di pari volumetria e superficie utile, che preveda prestazione energetica di classe A o superiore e un'occupazione e un'impermeabilizzazione del suolo pari o minore rispetto a quelle antecedenti la demolizione.
      5. Gli interventi di cui al comma 4 non sono considerati interventi di nuova costruzione e sono, pertanto, esonerati dal pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n.  380 del 2001, fatta salva la parte eccedente la volumetria esistente, qualora le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento e nel caso comporti aumento del carico urbanistico, la volumetria eccedente è commensurata all'incidenza delle sole opere di urbanizzazione.
      6. La disciplina di cui ai commi 4 e 5 non è applicabile ai centri storici, alle aree e agli immobili di cui agli articoli 10 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, salvo espressa autorizzazione della competente sovrintendenza.
8. 8. Mariani, Borghi, Oliverio, Massa, Prina, Tino Iannuzzi, Taricco, Zanin, Carrescia, Giovanna Sanna, Nesi.
(Approvato)

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      4. All'articolo 16, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il costo di costruzione determinato dai comuni è commisurato all'entità del consumo di suolo con facoltà di prevedere costi di costruzione inferiori e misure di incentivazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente».
8. 27. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      4. All'articolo 16, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I comuni entro il 31 marzo di ciascun anno deliberano, per gli interventi di cui al presente comma, che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni ed adeguano le proprie disposizioni regolamentari al fine di incentivare gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d)».
*8. 28. Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Franco Bordo.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      4. All'articolo 16, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I comuni entro il 31 marzo di ciascun anno deliberano, per gli interventi di cui al presente comma, che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni ed adeguano le proprie disposizioni regolamentari al fine di incentivare gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d)».
*8. 29. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      4. All'articolo 16, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I comuni entro il 31 marzo di ciascun anno deliberano, per gli interventi di cui al presente comma, che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni ed adeguano le proprie disposizioni regolamentari al fine di incentivare gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d)».
*8. 30. Russo, Sarro.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      4. All'articolo 16, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente i comuni provvedono a modulare la determinazione dei costi di costruzione in modo da garantire un regime di favore per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), assicurando comunque che dall'attuazione di tale disposizione non devono derivare minori entrate per la finanza pubblica.».
8. 9. Borghi, Oliverio, Mariani, Prina, Massa, Giovanna Sanna, De Menech, Taricco, Tino Iannuzzi, Zanin, Carrescia, Nesi.
(Approvato)

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      4. All'articolo 16, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I comuni determinano i costi di costruzione relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto agli interventi di nuova costruzione. Dall'attuazione di tale disposizione non devono derivare minori entrate per la finanza pubblica.»
8. 10. Borghi, Oliverio, Mariani, Prina, Massa, Giovanna Sanna, De Menech, Taricco, Tino Iannuzzi, Zanin, Carrescia, Nesi.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      4. All'articolo 16, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, i comuni deliberano che i costi di costruzione relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni assicurando comunque che dall'attuazione di tale disposizione non devono derivare minori entrate per la finanza pubblica.»
8. 11. Borghi, Oliverio, Mariani, Prina, Massa, Giovanna Sanna, De Menech, Taricco, Tino Iannuzzi, Zanin, Nesi.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      4. All'articolo 16, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, al secondo periodo, dopo le parole: «i comuni» sono aggiunte le seguenti: «adeguano i propri regolamenti tecnici e».
8. 31. Garofalo, Tancredi.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      4. Al fine di incentivare il riutilizzo degli immobili esistenti e limitare il consumo di suolo, il mutamento di destinazione d'uso di cui all'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, è esente dal pagamento di oneri quando preveda il riutilizzo dell'immobile per una destinazione cui il bene sia già stato regolarmente adibito in passato.
8. 12. Parisi.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      4. Le leggi regionali dispongono che le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici siano destinate a specifica sottozona agricola con vincolo di inalienabilità e di inedificabilità dei manufatti non strettamente funzionali all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, nonché di eliminazione della sdemanializzazione di tali aree, da assegnare prioritariamente a cooperative di giovani disoccupati residenti nel comune di competenza, tramite fondi di assegnazione dei quali è assicurata una capillare pubblicazione.
8. 13. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      4. Le leggi regionali dispongono il divieto assoluto di realizzazione di impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra e delle opere connesse nelle aree agricole e nelle aree a vocazione ambientale.
8. 14. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      4. I comuni hanno l'obbligo di recepire nei propri piani regolatori, entro 18 mesi dalla ricezione di formale richiesta scritta inoltrata da parte dei proprietari, le variazioni d'uso da terreno edificabile a terreno agricolo, con vincolo di destinazione per almeno 10 anni.
8. 15. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

      Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Interventi di riqualificazione incentivata e recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente).

      1. Al fine di agevolare la riqualificazione di aree urbane in condizione di particolare degrado, in presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché di edifici ad uso non residenziale dismessi o in via di dismissione o da riutilizzare in deroga alla normativa vigente in materia urbanistica è consentito:
          a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
          b) l'accorpamento e la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse già costruite;
          c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, a condizione che siano compatibili o complementari agli strumenti urbanistici locali;
          d) l'ammissibilità delle modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi preesistenti, purché nei limiti delle superfici coperte.

      2. Ai fini della presente legge resta inteso che gli interventi di cui al comma 1 non possono essere ammessi nei riguardi di opere abusive ad eccezione di quelle di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n.  47, e successive modificazioni, o situate nei centri storici o in aree a inedificabilità assoluta.
8. 01. Russo, Sarro.

A.C. 2039-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 9.
(Registro degli enti locali).

      1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un registro in cui sono iscritti i comuni che hanno adeguato gli strumenti urbanistici comunali secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 3, comma 8, nei quali non è previsto consumo di suolo o è prevista una riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità di cui al medesimo articolo 3, comma 8.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.
(Registro degli enti locali).

      Al comma 1, sostituire le parole: non è previsto consumo di suolo o è prevista una riduzione del consumo di suolo superiore alla qualità con le seguenti: sia stato raggiunto l'obiettivo di riduzione del consumo di suolo.
9. 1. Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

A.C. 2039-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 10.
(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi).

      1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui all'articolo 7 della presente legge nonché quelli delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte alla prevenzione e alla mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.
      2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.  244, e successive modificazioni, è abrogato. Sono comunque fatte salve le previsioni di spesa contenute nei bilanci annuali approvati sulla base della norma abrogata.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.
(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi).

      Al comma 1, dopo le parole: 6 giugno 2001, n.  380, aggiungere le seguenti: confluiscono in un Fondo comunale vincolato e.
10. 1. Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini.

      Al comma 1, dopo le parole: vincoli temporali aggiungere le seguenti:, secondo l'ordine di priorità definito da ogni singolo comune,
10. 2. Sarro, Russo.

      Al comma 1, dopo le parole: opere di urbanizzazione primaria e secondaria aggiungere le seguenti: e del patrimonio comunale.
10. 3. Simonetti, Guidesi, Grimoldi.

      Al comma 1, dopo le parole: nei centri storici aggiungere le seguenti: e nelle periferie degradate.
10. 4. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Vecchio, Dambruoso, Nesi.
(Approvato)

      Al comma 1, dopo le parole: nei centri storici aggiungere le seguenti: e nei borghi rurali.
10. 5. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

      Al comma 1, dopo le parole: nei centri storici, aggiungere le seguenti: al risanamento e al recupero di immobili di proprietà pubblica da destinare, qualora inutilizzati e inabitati, ad edilizia residenziale pubblica.
10. 6. Zaccagnini, Zaratti, Pellegrino, Franco Bordo.

      Al comma 1, sostituire le parole da: messa in sicurezza fino a: alla mitigazione con le seguenti: prevenzione e della mitigazione
10. 300. Le Commissioni.
(Approvato)

      Al comma 1, sostituire le parole: patrimonio rurale pubblico con le seguenti: patrimonio rurale.
10. 7. Sarro, Russo.

      Al comma 1, dopo le parole: attività di agricoltura aggiungere la seguente: anche.
10. 8. Sarro, Russo.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. È istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il fondo di rotazione, pari a euro 50.000.000, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione da parte dei comuni di opere abusive realizzate sui territori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, sono definite le modalità di erogazione dei finanziamenti a carico del fondo di rotazione sulla base delle richieste adeguatamente corredate dalla documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero dalle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione al patrimonio dei manufatti abusivi, da parte dei comuni e delle regioni. L'erogazione delle risorse finanziarie è garantita da apposita convenzione di restituzione entro 10 anni dall'erogazione stessa. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. 9. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

      Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Piano straordinario di verifica delle istanze di sanatoria).

      1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti avvia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario di verifica delle istanze di sanatoria della durata di 4 anni. Entro il 31 dicembre 2020, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta al Parlamento una relazione recante l'illustrazione degli esiti delle attività di verifica. La mancata o tardiva conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. Per l'attuazione del presente piano le amministrazioni comunali si avvalgono delle risorse di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326.
10. 01. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

      Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni sanzionatorie e finanziarie).

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze sospende l'erogazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n.  228, nei confronti dei comuni inadempienti rispetto alle disposizioni dell'articolo 4 della presente legge.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze sospende l'erogazione delle risorse di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.  56, nei confronti delle regioni inadempienti rispetto alle disposizioni degli articoli 3 e 4 della presente legge.
      3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
10. 02. Zaratti, Zaccagnini, Pellegrino, Franco Bordo.

      Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni sanzionatorie e finanziarie).

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze sospende l'erogazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n.  228, nei confronti dei comuni inadempienti rispetto alle disposizioni dell'articolo 4 della presente legge.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze sospende l'erogazione delle risorse di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.  56, nei confronti delle regioni inadempienti rispetto alle disposizioni degli articoli 3 e 4 della presente legge.
*10. 03. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

      Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni sanzionatorie e finanziarie).

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze sospende l'erogazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.  228, nei confronti dei comuni inadempienti rispetto agli obiettivi di riduzione del consumo di suolo.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze sospende l'erogazione delle risorse di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.  56, nei confronti delle regioni inadempienti rispetto agli obiettivi di riduzione del consumo di suolo.
*10. 05. Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

      Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Assoggettabilità a valutazione ambientale strategica del piano regolatore generale a seguito di varianti).

      1. Le varianti di piano regolatore generale sono ammissibili solo previa nuova valutazione ambientale strategica (VAS) dell'intero piano regolatore, anche nei casi in cui la variante richiesta è definita necessaria e funzionale ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, ovvero mediante ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri. La mancata assoggettabilità a valutazione ambientale strategica del suddetto piano regolatore generale a seguito di variante costituisce fattispecie penale ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380.
10. 04. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

A.C. 2039-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 11.
(Disposizioni transitorie e finali).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 8, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 128 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, e per le infrastrutture prioritarie, ai sensi dell'articolo 161, comma 1-bis, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n.  163 del 2006, elencate nel Documento di economia e finanza. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato, nonché gli interventi e i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi, comunque denominati, adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n.  1150. Restano comunque fermi i termini di validità degli strumenti urbanistici attuativi già fissati dai piani paesaggistici in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente il termine di tre anni di cui al primo periodo, nelle regioni e nelle province autonome non è consentito il consumo di suolo in misura superiore al 50 per cento della media del consumo di suolo di ciascuna regione nei cinque anni antecedenti.
      2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare quanto previsto dalla presente legge, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.
(Disposizioni transitorie e finali).

      Sopprimere il comma 1.
11. 1. Sarro, Russo.

      Sostituire il comma 1, con il seguente:
      1. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici da parte delle regioni e dei comuni determinati dalla presente legge, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono regolati dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. 2. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Vecchio, Dambruoso, Nesi.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e fino alla adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 8, e comunque non oltre il termine di tre anni, con le seguenti: e, per ciascuna regione, fino alla completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, e comunque non oltre il termine di cinque anni.

      Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.
11. 3. Zaratti, Zaccagnini, Pellegrino, Franco Bordo.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dei provvedimenti di cui fino alla fine del comma, con le seguenti: del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici. Sono fatti comunque salvi i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato, approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
11. 4. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dei provvedimenti di cui fino alla fine del periodo, con le seguenti: del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici.
11. 5. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.

      Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
*11. 6. Catania.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.

      Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
*11. 7. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: consumo di suolo aggiungere le seguenti: per la realizzazione di lavori e opere pubbliche.
11. 8. Russo, Sarro.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: inseriti negli strumenti fino alla fine del periodo con le seguenti: pubbliche o di pubblica utilità, compresi gli interventi relativi alle infrastrutture ed agli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale; per le opere pubbliche o di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, non inserite negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici vigenti al momento della entrata in vigore della presente legge, è comunque obbligatoria la valutazione, prevista dal comma 2 dell'articolo 1, delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo.

      Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: previsti nei piani attuativi fino alla fine del periodo con le seguenti: con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n.  1150 previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione prima della data di entrata in vigore della presente legge.
11. 9. Massa, Borghi, Oliverio, Taricco, Giovanna Sanna, Carrescia, Nesi.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: inseriti negli strumenti fino alla fine dei periodo con le seguenti: pubbliche o di pubblica utilità, inserite negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per gli interventi relativi alle infrastrutture e agli insediamenti prioritari di cui alla Parte V del decreto legislativo 19 aprile 2016, n.  50. Le opere pubbliche o di pubblica utilità, diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla citata Parte V del decreto legislativo n.  50 del 2016, non inserite negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono consentite previa obbligatoria valutazione, prevista dal comma 2 dell'articolo 1, delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo.

      Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: nonché gli interventi fino alla fine del periodo con le seguenti: gli interventi e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n.  1150, previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino modifiche di dimensionamento dei piani attuativi.
11. 9.(Testo modificato nel corso della seduta) Massa, Borghi, Oliverio, Taricco, Giovanna Sanna, Carrescia, Nesi.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: aggiudicatrici di cui all'articolo 128 fino alla fine del comma, con le seguenti: pubbliche. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge sono comunque mantenute le previsioni ed i programmi edificatori contenuti negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
*11. 10. Russo, Sarro.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: aggiudicatrici di cui all'articolo 128 fino alla fine del comma, con le seguenti: pubbliche. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge sono comunque mantenute le previsioni ed i programmi edificatori contenuti negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
*11. 11. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Vecchio, Dambruoso, Nesi.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: aggiudicatrici di cui all'articolo 128, fino alla fine del comma, con le seguenti: pubbliche. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge sono comunque mantenute le previsioni ed i programmi edificatori contenuti negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
*11. 12. Montroni.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: di cui all'articolo 128, fino alla fine del comma, con le seguenti: e nei piani economici e finanziari dei concessionari di lavori pubblici e di servizi. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge sono comunque mantenute le previsioni ed i programmi edificatori contenuti negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. 15. Grimoldi, Guidesi.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: di cui all'articolo 128 fino alla fine del periodo, con le seguenti: e nei piani economici e finanziari dei concessionari e per le opere prioritarie, già individuate alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 161, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, e per le infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese individuati dalle regioni ai sensi del comma 5 dell'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, recante il nuovo codice dei contratti pubblici e delle concessioni.
11. 16. Grimoldi, Guidesi.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 128 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, e per le infrastrutture prioritarie, ai sensi dell'articolo 161, comma 1-bis, del medesimo codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n.  163 con le seguenti: di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, e per le infrastrutture prioritarie di cui alla parte V del medesimo decreto.
11. 18. Mariani, Borghi, Oliverio, Prina, Massa, Giovanna Sanna, De Menech, Taricco, Tino Iannuzzi, Zanin.

      Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: e per le infrastrutture prioritarie, fino alla fine del periodo.
11. 19. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per le infrastrutture con le seguenti: per le 25 infrastrutture.
11. 20. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: infrastrutture con la seguente: opere.

      Conseguentemente:
          al medesimo comma, al secondo periodo, sostituire le parole: previsti nei piani attuativi, comunque denominati, adottati prima della con le seguenti: di cui ai piani attuativi comunque denominati previsti dagli strumenti urbanistici generali vigenti alla;
          dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle regioni che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già approvato propria legge regionale avente i contenuti di cui al comma 8 dell'articolo 3.
11. 21. Russo, Sarro.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: infrastrutture con la seguente: opere.

      Conseguentemente:
          al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: adottati con la seguente: presentati;
          dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle regioni che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già approvato propria legge regionale avente i contenuti di cui al comma 8 dell'articolo 3.
11. 22. Russo, Sarro.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: infrastrutture con la seguente: opere.

      Conseguentemente, al medesimo comma:
          al secondo periodo, sostituire le parole da: previsti nei piani attuativi fino alla fine del periodo con le seguenti: con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n.  1150, previsti nei piani attuativi comunque denominati per i quali l'avvio del procedimento sia avvenuto prima della data di entrata in vigore della presente legge.;
          sopprimere il quarto periodo.
*11. 23. Ciracì.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: infrastrutture con la seguente: opere.

      Conseguentemente, al medesimo comma:
          al secondo periodo, sostituire le parole da: previsti nei piani attuativi fino alla fine del periodo con le seguenti: con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n.  1150 previsti nei piani attuativi comunque denominati per i quali l'avvio del procedimento sia avvenuto prima della data di entrata in vigore della presente legge.;
          sopprimere il quarto periodo.
*11. 24. Russo.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: infrastrutture con la seguente: opere.

      Conseguentemente, al medesimo comma:
          al secondo periodo, sostituire le parole da: previsti nei piani attuativi fino alla fine del periodo con le seguenti: con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n.  1150 previsti nei piani attuativi comunque denominati per i quali l'avvio del procedimento sia avvenuto prima della data di entrata in vigore della presente legge.;
          sopprimere il quarto periodo.
*11. 25. Fauttilli.

      Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: di cui il CIPE abbia approvato il progetto esecutivo e il relativo finanziamento.

      Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ogni regione e provincia autonoma provvederà alla ripartizione tra i comuni della quota di consumo di suolo ammissibile, applicando a tal fine un calcolo basato sul dato comunale di incremento della popolazione residente rilevato su base decennale.
11. 26. Zaratti, Zaccagnini, Pellegrino, Franco Bordo.

      Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché per le opere e i lavori nelle aree destinate ad attività definite di interesse strategico o di pubblica utilità, nelle aree destinate ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, nelle aree situate all'interno del perimetro di insediamenti produttivi e logistici e in quelle per l'ampliamento in aderenza di tali insediamenti, nonché nelle aree interessate dalla realizzazione delle opere e delle infrastrutture logistiche ad essi connesse.
11. 27. Russo, Sarro.

      Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché gli interventi da realizzarsi in partenariato pubblico-privato, di cui alla vigente disciplina dei contratti pubblici, e dichiarati di pubblico interesse dal competente organo dell'ente locale, singolo o associato.
11. 28. Russo, Sarro.

      Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il comune applica agli amministratori ed ai funzionari comunali che violano il predetto divieto la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 50.000 euro e non superiore a 500.000 euro.
11. 29. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

      Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il comune applica agli amministratori ed ai funzionari comunali che adottano atti in contrasto con il predetto divieto la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 50.000 e non superiore a 500.000 euro.
11. 30. Catania.

      Al comma 1, sostituire il secondo, terzo e quarto periodo con il seguente: Fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3, e comunque fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici da parte delle regioni e dei comuni, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono regolati dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. 31. Russo, Sarro.

      Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nonché i titoli abilitativi edilizi richiesti sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
*11. 32. Ciracì.

      Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nonché i titoli abilitativi edilizi richiesti sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
*11. 34. Russo.

      Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: i procedimenti fino alla fine del periodo con le seguenti: gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e provvisti di titolo abilitativo edilizio non decaduto né annullato alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. 35. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

      Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: procedimenti fino a: consumo di suolo inedificato con le seguenti: titoli abilitativi edilizi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380 e successive modificazioni, aventi per oggetto il consumo di suolo inedificato rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
11. 36. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Franco Bordo.

      Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: in corso fino alla fine del periodo, con le seguenti: relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato, approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
11. 37. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

      Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: corso inserire le seguenti: ovvero tutti gli atti inerenti alle procedure necessarie a completare le trasformazioni edilizie già attivate.

      Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, sostituire le parole: cinque anni antecedenti con le seguenti: tre anni antecedenti. Sono altresì fatte salve le eventuali nuove procedure di sanatoria edilizia che non hanno previsto consumo del suolo.
11. 38. Russo, Sarro.

      Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: alla data fino alla fine del periodo con le seguenti: e quelli avviati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato, nonché gli interventi ed i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n.  1150 previsti nei piani attuativi comunque denominati per i quali l'avvio del procedimento sia avvenuto prima della data di entrata in vigore della presente legge nonché le varianti che non comportino modifiche al dimensionamento di piani attuativi il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge.
11. 39. Grimoldi, Guidesi.

      Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: alla data con le seguenti: e quelli avviati entro un anno dalla data.
11. 40. Grimoldi, Guidesi.

      Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: il consumo di suolo inedificato, aggiungere le seguenti: di cui non siano scaduti i termini per l'inizio lavori.
11. 41. Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini.

      Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: consumo di suolo inedificato aggiungere le seguenti: ed ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati riferiti ad interventi che non comportano consumo di suolo ovvero da rilasciare in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali riferiti a contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. 42. Sarro, Russo.

      Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: nonché gli interventi fino alla fine del periodo.
11. 43. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

      Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: previsti nei piani attuativi fino alla fine del periodo con le seguenti: con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n.  1150 previsti nei piani attuativi comunque denominati per i quali l'avvio del procedimento sia avvenuto prima della entrata in vigore della presente legge nonché le varianti che non comportino modifiche al dimensionamento di piani attuativi il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge.
*11. 45. Russo, Sarro.

      Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: previsti nei piani attuativi fino alla fine del periodo con le seguenti: con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n.  1150 previsti nei piani attuativi comunque denominati per i quali l'avvio del procedimento sia avvenuto prima della entrata in vigore della presente legge nonché le varianti che non comportino modifiche al dimensionamento di piani attuativi il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge.
*11. 46. Garofalo, Tancredi.

      Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: previsti nei piani attuativi fino alla fine del periodo con le seguenti: con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n.  1150 previsti nei piani attuativi comunque denominati per i quali l'avvio del procedimento sia avvenuto prima della entrata in vigore della presente legge nonché le varianti che non comportino modifiche al dimensionamento di piani attuativi il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge.
*11. 47. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Vecchio, Dambruoso, Nesi.

      Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: previsti nei piani attuativi fino alla fine del periodo con le seguenti: con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n.  1150 previsti nei piani attuativi comunque denominati per i quali l'avvio del procedimento sia avvenuto prima della data di entrata in vigore della presente legge nonché le varianti che non comportino modifiche al dimensionamento di piani attuativi il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge.
*11. 48. Grimoldi, Guidesi.

      Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: previsti nei piani attuativi fino alla fine del periodo, con le seguenti: con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n.  1150 previsti nei piani attuativi comunque denominati per i quali l'avvio del procedimento sia avvenuto prima della data di entrata in vigore della presente legge.
11. 49. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

      Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: piani inserire le seguenti: generali o.
11. 51. Russo, Sarro.

      Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: adottati prima della con le seguenti: in relazione ai quali sia stato avviato procedimento di formazione alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero il cui procedimento di formazione sia avviato nei 36 mesi successivi alla.
11. 53. Russo, Sarro.

      Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: adottati prima della con le seguenti: previsti dagli strumenti urbanistici generali vigenti alla.
11. 54. Russo, Sarro.

      Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: adottati con la seguente: presentati.
11. 55. Russo, Sarro.

      Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: adottati con la seguente: approvati.
*11. 56. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

      Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: adottati con la seguente: approvati.
*11. 52. Zaratti, Pellegrino, Franco Bordo, Zaccagnini.

      Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: adottati con la seguente: approvati.
*11. 57. Catania.

      Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
**11. 63. Grimoldi, Guidesi.

      Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
**11. 64. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Vecchio, Dambruoso, Nesi.

      Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente:
      Decorso il termine di tre anni di cui al primo periodo, in ciascun comune non è consentito consumo di suolo in misura superiore al 30 per cento della media di consumo di suolo dello stesso comune nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
11. 65. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

      Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da:, nelle regioni e nelle province autonome fino alla fine del comma con le seguenti: regioni e province autonome saranno sanzionate.
11. 66. Russo, Sarro.

      Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 20 per cento.
11. 68. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Tancredi, Turco.

      Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento.
11. 69. De Rosa, Mannino, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

      Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: di ciascuna regione con le seguenti: a livello nazionale.
11. 70. Grimoldi.

      Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: la data di entrata in vigore della presente legge.
11. 71. Sarro, Russo.

      Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: e in ogni comune non è consentito il consumo di suolo in misura superiore al 50 per cento della media del consumo di suolo nel comune stesso nei cinque anni antecedenti.
11. 73. Labriola, Segoni.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Il comune applica agli amministratori ed ai funzionari comunali che violano le prescrizioni riportate al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 50.000 euro e non superiore a 500.000 euro.
11. 74. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis
. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle regioni che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già approvato propria legge regionale avente i contenuti di cui al comma 8 dell'articolo 3.
11. 75. Russo, Sarro.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative per portare a compimento le opere pubbliche da tempo in corso di realizzazione, con particolare riferimento all'autostrada A33 Asti-Cuneo – 3-02227

      MONCHIERO e RABINO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
          l'annosa ed irrisolta vicenda dell'autostrada A33, Asti-Cuneo, è emblematica delle difficoltà che il Paese incontra nella realizzazione di opere pubbliche;
          pensata decenni fa, intrapresa su iniziativa dell'Anas, successivamente affidata ad una società concessionaria compartecipata, con quota di minoranza, dal medesimo ente, l'opera è rimasta incompiuta per la mancata realizzazione di due lotti centrali, 2.5 e 2.6, ed è concretamente inutilizzabile;
          con le conferenze dei servizi svoltesi il 14 marzo e il 19 aprile 2012 venne concordata tra enti locali, concessionario ed Anas una sostanziale modifica al lotto 2.5, che riduceva sensibilmente il costo dell'opera, ma da allora nessun atto concreto è stato compiuto;
          nemmeno l'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133 (il cosiddetto decreto-legge «sblocca Italia»), finalizzato a rivedere la complessa tematica delle concessioni autostradali, ha avuto l'effetto sperato e, nonostante il personale interessamento dei Ministri succedutisi nella XVII legislatura, l'opera rimane uno degli esempi più eclatanti di grande opera incompiuta;
          le concessioni autostradali si caratterizzano, infatti, per una serie di difficoltà specifiche: carenza di risorse pubbliche effettivamente disponibili; contesti normativi complessi; sottostima dei costi e sovrastima dei ricavi al momento dell'aggiudicazione; clausole contrattuali tendenzialmente volte a tutelare il concessionario anche a scapito dell'interesse pubblico;
          gli interroganti ritengono che, al di là di ogni specificità delle singole situazioni, il problema del completamento delle opere pubbliche incompiute rivesta una priorità assoluta, sia sotto l'aspetto strettamente economico sia sotto quello dell'immagine della pubblica amministrazione, spesso associata all'idea stessa di inefficienza;
          gli investimenti, come volano della ripresa economica, e l'efficacia dell'azione amministrativa, come fondamento del ritrovato slancio del Paese, sono due punti irrinunciabili per uscire definitivamente dalla crisi che richiedono uno specifico, risolutivo intervento da parte dello Stato  –:
          quali iniziative straordinarie intenda assumere il Governo per portare a compimento le numerose opere pubbliche da anni in corso di realizzazione – a partire dall'opera di cui in premessa – e dare così un segno di reale cambiamento del Paese. (3-02227)


Iniziative di competenza con riguardo alla decisione dell'Austria di ripristinare i controlli al valico del Brennero – 3-02228

      DELLAI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
          la decisione dell'Austria di ripristinare i controlli al passo del Brennero per impedire eventuali nuovi flussi di profughi ha suscitato grande discussione in Europa e a livello internazionale e ha provocato forte allarme sociale soprattutto nella regione Trentino-Alto Adige/Süedtirol;
          da più parti si è sottolineato che tale decisione, risultata totalmente immotivata, contrasta con i principi umanitari e le regole europee in tema di libera circolazione delle persone e delle merci e provocherebbe – ove attuata – pesanti disagi logistici e non secondarie ricadute negative sul piano economico;
          per le popolazioni locali il ripristino del «muro del Brennero» rappresenta anche un passo indietro nella storia, posta l'alta valenza simbolica che la libera circolazione ha avuto nel percorso di cooperazione transfrontaliera tra Trento, Bolzano e Innsbruck;
          il Governo italiano si è subito espresso in maniera chiara contro tale decisione austriaca e numerosi sono stati gli incontri bilaterali al riguardo  –:
          quali ulteriori iniziative di competenza il Governo intenda mettere in campo, sia nei rapporti con l'Austria sia in sede comunitaria, per affrontare la questione su esposta. (3-02228)


Iniziative per una revisione delle politiche del Governo in materia di immigrazione – 3-02229

      MOLTENI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
          i risultati delle politiche in tema di accoglienza, adottate da questo Governo, denotano un vero e proprio fallimento;
          i dati degli arrivi di immigrati nel nostro Paese clandestinamente con le navi (solo via mare 153.842 ingressi nel 2015 e per i primi tre mesi del 2016 già 19.932, con un aumento del 50 per cento rispetto allo stesso periodo del 2015) e della mancata attivazione degli strumenti di respingimento ed espulsione previsti dall'ordinamento nazionale e da quello comunitario (articoli 10 e 13 del decreto legislativo n.  286 del 1998 e della direttiva 2008/115/CE) evidenziano come il fenomeno immigratorio abbia assunto ormai la dimensione di una vera e propria invasione programmata del territorio italiano;
          il sistema di accoglienza, a seguito anche delle ultime modifiche apportate con il decreto legislativo n.  142 del 2015, si articola in un sistema complesso che, oltre alla primissima accoglienza nei cosiddetti hotspot, si distingue in «prima accoglienza» assicurata nelle strutture governative di cui all'articolo 9, in «seconda accoglienza» nelle strutture di cui all'articolo 14 e, nei casi di emergenza e di indisponibilità nelle precedenti strutture, in quelle di cui all'articolo 11 (CAS), che, dovrebbero essere temporanee ma che di fatto sono diventate le più numerose ed utilizzate, registrando all'11 aprile 2016 139.215 presenze su un totale di 168.750 immigrati accolti nel sistema di accoglienza;
          chiunque arriva nel nostro Paese, indipendentemente dalla nazionalità e dalle modalità di ingresso, può presentare, in qualsiasi momento e senza limiti di tempo o preventivo controllo di ammissibilità, una domanda di protezione internazionale che di fatto blocca qualsiasi procedura di espulsione e il mantenimento gratuito del richiedente fino alla conclusione della procedura d'esame della domanda, che dura in media circa nove mesi;
          alla presentazione della domanda di protezione internazionale il richiedente asilo nelle strutture di accoglienza ha diritto, secondo quanto previsto già dalla circolare del Ministero dell'interno dell'8 gennaio 2014, ad una serie di servizi comprensivi di pulizia dei locali e lavanderia, erogazione dei pasti, prodotti per l'igiene personale, vestiario adeguato alla stagione, una ricarica telefonica di 15 euro all'ingresso, assistenza linguistica e culturale, sostegno socio-psicologico, assistenza sanitaria, «orientamento al territorio» e un pocket money di euro 2,5 al giorno per le spese personali;
          lo Stato corrisponde agli enti gestori delle strutture di accoglienza in media 35 euro al giorno per ogni richiedente ospitato e spesso si registrano situazioni di mancanza di meccanismi di controllo e monopoli da parte di associazioni e cooperative che gestiscono, anche in diverse province e regioni, numerosi centri di accoglienza e in alcuni casi senza partecipare ad alcun bando, ma per assegnazione diretta da parte delle prefetture;
          tale giro di denaro ha creato un vero e proprio business intorno al fenomeno migratorio;
          secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2016, fino ad aprile, di tutte le domande di asilo solo al 3 per cento dei richiedenti è stato riconosciuto lo status di rifugiato;
          pare che il fallimento della procedura di ricollocazione (decisioni n.  2015/1523 del Consiglio del 14 settembre 2015 e n.  2015/1601 del Consiglio del 22 luglio 2015) – che avrebbe dovuto comportare il trasferimento presso altri Paesi europei in totale di 160.000 richiedenti asilo di nazionalità siriana, irachena ed eritrea, di cui 39.600 dall'Italia – sarebbe da ricondurre anche al fatto che nel nostro Paese giungono, sempre in maggior numero, «richiedenti asilo» ivoriani, senegalesi e gambiani, nazionalità non indicate nel programma di ricollocazione e con i cui Stati l'Italia non ha attivato accordi di identificazione e riammissione;
          dall'avvio del piano di ricollocamento cosiddetto Junker gli Stati membri dell'Unione europea hanno rinviato in Italia, a fronte dei 580 ricollocati in Germania, Romania, Francia, Portogallo, Finlandia e Olanda, ben 1.101 immigrati irregolari, ossia circa il doppio. Nei primi sette mesi del piano pare siano 23.468 gli immigrati clandestini rintracciati nello spazio europeo che, secondo quanto dispone «Dublino III» (regolamento n.  604/2013), devono essere riammessi in Italia e di conseguenza le richieste in tal senso avanzate sono 4.219 dalla Germania, 4.704 dalla Svizzera, 1.921 dalla Francia e 1.669 dall'Austria;
          dunque, sebbene lungo la rotta ovest dei Balcani la situazione sembra risolta grazie alla volontà e alle iniziative dei Paesi posti su tale confine a difesa del proprio territorio a fronte dell'inerzia dell'Unione europea, perdurando però il massiccio arrivo di immigrati, agevolato dal permeabile confine marittimo italiano, sei Paesi dell'Unione europea, ossia Germania, Francia, Austria, Belgio, Svezia e Danimarca, chiederanno alla Commissione europea di prolungare di sei mesi, a partire dalla metà di maggio 2016, i controlli alle loro frontiere;
          secondo i dati forniti da Frontex, dopo la chiusura della rotta cosiddetta balcanica gli arrivi via mare nel nostro Paese a marzo 2016 sono stati 9.600, oltre il doppio rispetto a febbraio, con un incremento anche dall'Egitto;
          gli ottemperanti agli ordini di allontanamento del questore sono stati 169 nel 2014 e 176 nel 2015, a fronte, rispettivamente, di 14.375 e 17.164 inottemperanti, mentre, tra i provvedimenti di rimpatrio in seguito ai quali i clandestini siano effettivamente rimpatriati, il respingimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n.  286 del 1998 si è rivelato quello più efficace;
          secondo i dati dell'ufficio statistico europeo, l'Italia è, tra i Paesi maggiormente coinvolti nel problema immigrazione, quello che rimpatria meno immigrati clandestini: nel 2015 in Italia le espulsioni sono state 26.058, ma gli effettivi rimpatri 11.944, a fronte, ad esempio, degli 86.000 della Francia e dei 65.000 della Gran Bretagna;
          a parere degli interroganti, un'ulteriore azione disastrosa di questo Governo è l'aver sostenuto l'assurdo accordo con la Turchia in tema di reinsediamenti, che ha portato all'Italia un esborso di 224,9 milioni di euro e la soppressione dell'obbligo del visto per i cittadini turchi, al più tardi entro la fine del giugno 2016, con conseguente ingresso di ulteriori cittadini stranieri nel nostro Paese  –:
          se il Governo, alla luce di quanto evidenziato in premessa, non riconosca il fallimento di quanto attuato finora in tema di immigrazione e non ritenga opportuno provvedere urgentemente ad una virata d'azione, a tutela del territorio italiano, dell'economia e della sicurezza della popolazione, ma soprattutto per garantire l'effettivo controllo e la possibile chiusura di tutte le frontiere, principalmente di quelle marittime, anche mediante azioni di respingimento previste dall'ordinamento nazionale, nonché il ricorso alle espulsioni e ai rimpatri, come imposto dalla normativa comunitaria sopra richiamata.
(3-02229)


Iniziative per garantire la sicurezza delle frontiere italiane, anche alla luce della richiesta di prosecuzione della sospensione del Trattato di Schengen avanzata da sei Paesi dell'Unione europea – 3-02230

      RAMPELLI, CIRIELLI, LA RUSSA, MAIETTA, GIORGIA MELONI, NASTRI, PETRENGA, RIZZETTO, TAGLIALATELA e TOTARO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
          entro il 12 maggio 2016 la Commissione europea dovrà pronunciarsi sulla richiesta della sospensione di ulteriori sei mesi del Trattato di Schengen, avanzata dalla Germania con altri cinque Paesi dell'area dell'Unione europea;
          la continua disapplicazione delle regole di Schengen sta dimostrando tutti i limiti dell'Europa nella gestione comune della crisi migratoria e penalizza quei Paesi che hanno molti tratti di costa, come l'Italia o la Grecia, oltre a rappresentare un grave fallimento politico;
          in questo quadro l'incapacità dell'attuale Esecutivo nel far valere le ragioni della nostra nazione rispetto alla emergenza immigrazione appare in modo ancora più evidente, posto che l'Italia, secondo gli interroganti, è sempre solo relegata al ruolo di chi subisce le imposizioni provenienti dall'Unione europea, senza contribuire in alcun modo efficace alla gestione dei processi decisionali di maggiore rilievo politico  –:
          quali urgenti iniziative intenda assumere per garantire la sicurezza delle frontiere italiane, soprattutto quelle dell'Italia meridionale e insulare, ed evitare che il peso di un'eventuale prosecuzione della sospensione del Trattato di Schengen ricada esclusivamente sull'Italia, con rilevanti conseguenze in termini di squilibri sociali e di impatto sui conti pubblici.
(3-02230)


Intendimenti del Governo in merito alla eliminazione dello strumento del voucher nel mondo del lavoro – 3-02231

      SCOTTO, AIRAUDO, FRANCO BORDO, COSTANTINO, D'ATTORRE, DURANTI, DANIELE FARINA, FASSINA, FAVA, FERRARA, FOLINO, FRATOIANNI, CARLO GALLI, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, KRONBICHLER, MARCON, MARTELLI, MELILLA, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RICCIATTI, SANNICANDRO, ZARATTI e ZACCAGNINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
          secondo quanto risulta agli interroganti i voucher sembrerebbero essere sempre più utilizzati per nascondere l'utilizzo di lavoratori in nero e infortuni sul lavoro, nel quadro di un sistema imperniato sulla proliferazione di quelle che appaiono agli interroganti vere e proprie forme di schiavismo che favoriscono l'evasione fiscale sulla «pelle» dei lavoratori, soprattutto più giovani;
          recentemente la banca dati dell'Inps sul lavoro accessorio ha rilevato come nel 2015 siano stati venduti 115.079.713 voucher (di cui 78.139.845 presso i tabaccai, 11.366.442 presso gli uffici postali, 10.529.842 attraverso la procedura telematica, 8.237.617 presso le banche e 6.805.967 mediante le sedi Inps), rispetto ai 69.181.075 venduti nel 2014 (+66,35 per cento) e ai 40.787.817 venduti del 2013 (+182,14 per cento), evidenziando tuttavia come ne siano stai riscossi solo 87.981.801 (rispetto ai 63.878.306 del 2014 e ai 36.337.978 del 2013);
          si tratta di una differenza inspiegabile di circa 30 milioni di voucher in meno (del valore nominale di circa 10 euro l'uno) che corrispondono a 300 milioni di euro, ovvero 600 miliardi di vecchie lire, di lavoro prenotato e non pagato di cui non si sa nulla e che, soprattutto, nessuno si è preoccupato di tracciare e controllare nel 2015, come peraltro negli anni precedenti;
          nel 2015, peraltro, la quota di lavoratori che hanno effettuato prestazioni di lavoro accessorio risulta, sempre secondo i dati dell'Inps, cresciuta in modo esponenziale rispetto agli anni precedenti, tanto da risultare pari a 1.380.030 (rispetto ai 1.017.220 nel 2014 e ai 617.615 nel 2013), con una media annua di 303.210 (218.726 nel 2014 e 120.275 nel 2013);
          le cattive notizie sull'utilizzo dei voucher non finiscono qui. Nonostante questo strumento sia nato per far emergere il lavoro nero, da un articolo pubblicato dal sito www.repubblica.it alla pagina «Economia», in data 23 aprile 2016, si è appreso che all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) sia scattato un vero e proprio «allarme voucher». In particolare, risulterebbe che gli incidenti relativi a lavoratori retribuiti con voucher abbiano subito un'impennata; infatti, nel 2012 erano stati 436 mentre nel 2014 sono triplicati, arrivando a circa 1.400. Altro dato preoccupante è quello in relazione al numero degli infortuni sul lavoro, che in generale si stanno riducendo, anche a causa della crisi economica che ha prodotto una riduzione dei lavoratori occupati, ma che in relazione ai lavoratori retribuiti con voucher, nei quali è contenuta una quota destinata all'assicurazione e previdenza, tendono a crescere rispetto al 2012 di oltre il 200 per cento;
          infine, il rapporto pubblicato il 22 marzo 2016 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali consegna un quadro relativo all'utilizzo dei voucher per le prestazioni di lavoro accessorio ancora più disastroso. In base ai dati resi disponibili dall'Inps il numero delle persone retribuite con almeno un voucher è in costante crescita; infatti, queste sono passate dalle 24.437 del 2008 a 1.392.906 nel 2015 (nel 2014 erano stati 1.015.448). Con un'evidente accelerazione a partire dal 2012;
          nel 2013 i percettori di voucher erano 609.036, mentre nel 2012 l'utilizzo aveva riguardato 353.985 lavoratori, un dato, quest'ultimo, di poco superiore a un quarto rispetto a quello registrato nel 2015;
          in una tabella dell'Inps inserita anch'essa nel recente report del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativa al ricorso al lavoro accessorio emerge che la percentuale maggiore di voucher, il 44 per cento, è stata venduta in settori non meglio precisati, settori dove nel 2015 c’è stato un incremento del 251,6 per cento rispetto al 2014. In particolare, nel commercio, settore al secondo posto nell'utilizzo dei voucher, è stato acquistato circa il 15 per cento dei voucher, con un aumento rispetto all'anno precedente del 22,5 per cento;
          la quota di donne tra i percettori è cresciuta in maniera progressiva, passando dal 22 per cento del 2008 al 52 per cento del 2015, con un dato in linea con quello registrato nel 2014 quando, per la prima volta, il numero delle donne retribuite con almeno un voucher nel corso dell'anno ha superato quello degli uomini;
          i voucher nati come strumento per retribuire lavori occasionali, aggettivo del resto non più rintracciabile, nei testi legislativi si stanno estendendo in modo spropositato, diventando nella realtà uno strumento di destrutturazione e dispersione del lavoro, copertura del sommerso e generale peggioramento delle condizioni di lavoro delle persone;
          dai dati forniti si evidenzia un evidente abuso nell'utilizzo dello strumento dei voucher, nel quale sembra, peraltro, celarsi un evidente passaggio da contratti parasubordinati ai cosiddetti voucher;
          illustri esponenti che sostengono l'attuale maggioranza di Governo hanno messo in discussione l'attuale utilizzo dei voucher e la Cgil ha avviato la raccolta delle firme per addivenire all'indizione dei referendum sui temi del lavoro tra i quali si annovera, tra gli altri, quello sui voucher  –:
          quali iniziative urgenti intenda assumere il Governo per cancellare definitivamente quello che appare con tutta evidenza un sistema inaccettabile di gestione o organizzazione del lavoro, soprattutto dei più giovani, basato sull'utilizzo dell'istituto del voucher. (3-02231)


Intendimenti del Governo in ordine ad iniziative volte alla crescita del Mezzogiorno, con particolare riferimento alla costituzione di un polo strategico permanente di ricerca scientifica per la cultura mediterranea – 3-02232

      GALATI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
          il 30 aprile 2016 a Reggio Calabria il Presidente del Consiglio dei ministri ha siglato due importanti documenti, il patto per la Calabria ed il patto per la città metropolitana di Reggio Calabria;
          si tratta di due atti di indirizzo molto attesi che rientrano nel progetto più vasto dei «patti per il Sud» e di una politica economica orientata al rilancio del Mezzogiorno, che denotano al contempo una rinnovata consapevolezza ed attenzione da parte del Governo verso un tema cruciale, quello della crescita, dell'innovazione e dello svecchiamento sistemico delle strutture economiche, amministrative e burocratiche del Sud, pilastro indispensabile di una politica economica coesa ed orientata alla crescita e fondamentale per contribuire in modo deciso allo slancio economico di un'economia nazionale, le cui opportunità possono e devono essere esaltate e messe in valore;
          la situazione economica del Mezzogiorno è d'altra parte un tema che non cessa di generare preoccupazione, per il grave divario economico che ha interessato i territori regionali del Meridione, le cui relative stime su occupazione, crescita e sviluppo, nonché di migrazione giovanile e «fuga dei cervelli», descrivono un quadro di emergenza ed urgenza;
          i patti per il Sud in tal senso rappresentano una prima importante risposta del Governo, da tempo attesa;
          i punti cardine della strategia degli impegni che il Governo si assume interessano molteplici aree e punti di intervento, dal sistema di infrastrutture nodali, alle questioni ambientali, allo sviluppo economico e produttivo, alla scuola, all'università e al lavoro, al turismo e al patrimonio culturale, all'edilizia sanitaria, alla sicurezza e alla legalità;
          si tratta di un elenco di impegni strategici ed obiettivi di medio periodo, che possono essere certamente funzionali a garantire uno sviluppo positivo e durevole dell'economia e dell'occupazione nel Mezzogiorno, con tutti i relativi benefici ed impatto positivo sul sistema-Paese;
          nel quadro degli obiettivi fissati è importante rimarcare, però, il ruolo preminente che può e deve rivestire, in questo ambizioso progetto ed in specie nel Mezzogiorno, la ricerca scientifica, fattore-chiave per la crescita e lo sviluppo dell'economia, il quale tuttavia non appare sufficientemente marcato nel patto per la Calabria;
          è opportuno rimarcare la valenza di questo fattore cruciale, in virtù della propria capacità di fornire innovazione attraverso l'applicazione tecnologica e la sperimentazione, favorendo in modo trasversale il progresso sociale, tecnico e scientifico;
          al riguardo, si segnala come sia già attivo un progetto, di cui al decreto direttoriale n.  713/ric. del 29 ottobre 2010 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rivolto proprio al potenziamento e al consolidamento di distretti e laboratori già esistenti, con l'obiettivo di realizzare sistemi integrati e coerenti di ricerca-formazione-innovazione per innescare un processo di crescita competitiva e sostenibile dell'economia delle cosiddette «regioni convergenza» (Puglia, Sicilia, Calabria e Campania);
          il Ministero ha invitato grandi imprese, piccole e medie imprese, università, enti pubblici di ricerca ed organismi di ricerca a presentare proposte progettuali;
          un processo interessante per le stime relative alle proprie ricadute positive sull'innovazione nei settori agrifood, salute dell'uomo e biotecnologie, tecnologie per le cosiddette smart communities, materiali, energia e ambiente, che consentirebbe di rafforzare la presenza di competenze scientifico-tecnologiche di accoglienza, ma che registra alcune criticità;
          in particolare, si registrano ritardi nell'apertura del sistema informatico Sirio sul quale caricare i progetti elaborati e nella concessione delle proroghe ai soggetti gestori di progetti già finanziati; criticità e ritardi che potrebbero essere superati proprio cogliendo l'occasione del nuovo slancio economico insito nei nuovi patti per il Sud;
          è questa, infatti, la nuova frontiera della cosiddetta «economia della scienza e della conoscenza», che deve essere implementata specialmente al Sud in considerazione delle possibili ricadute positive sull'occupazione, sull'attrattività economica del territorio, sul prodotto interno lordo pro capite e sull'economia generale, a partire dalla valorizzazione delle risorse endogene e delle positività presenti sul territorio;
          d'altra parte, l'attenzione del Governo verso la cultura emerge anche dal nuovo piano di finanziamenti per la cultura e la ricerca approvato recentemente dal Cipe, con lo stanziamento di 1 miliardo di euro a carico del fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 per il potenziamento del piano «turismo e cultura», finalizzato al potenziamento della fruizione turistica e per la messa in rete delle risorse culturali materiali e immateriali  –:
          se ed in quale misura il Presidente del Consiglio dei ministri, compatibilmente con i nuovi indirizzi di Governo orientati alla crescita del Mezzogiorno, ritenga di poter supportare le azioni di Governo appena avviate mediante la costituzione di un polo strategico permanente di ricerca scientifica per la cultura mediterranea, anche conformemente alle nuove dotazioni finanziarie assegnate dal Cipe e destinate alla ricerca, consolidando il progetto di potenziamento dei distretti e laboratori ad alta tecnologia di cui al decreto direttoriale n.  713/ric. del 29 ottobre 2010 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. (3-02232)


Iniziative di competenza, nell'ambito dell'Unione europea, volte a riconsiderare le sanzioni comminate alla Federazione russa – 3-02233

      BRUNETTA, BERGAMINI, CARFAGNA, GIAMMANCO, OCCHIUTO, POLIDORI, VALENTINI e BALDELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
          a seguito delle «chiare violazioni della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina causata dagli atti di aggressione delle forze armate russe» (così si era espresso il Consiglio europeo del 3 marzo 2014), l'Unione europea ha deciso, a partire dal marzo 2014, l'introduzione di sanzioni mirate volte al congelamento dei beni ed a restrizioni per la concessione di visti per alcune persone individuate come responsabili di violazioni dei diritti umani, violenza e uso eccessivo della forza. Con successive decisioni tale lista è stata estesa ad un'ulteriore serie di persone fisiche ed allargata anche a persone giuridiche;
          nel giugno 2014 l'Unione europea ha deciso la sospensione dei negoziati con la Federazione russa per l'adesione all'Ocse e all'Agenzia internazionale per l'energia. Sono inoltre stati sospesi i summit bilaterali periodici Unione europea-Federazione russa;
          il Consiglio europeo del 16 luglio 2014 ha, inoltre, chiesto alla Banca europea per gli investimenti di sospendere la conclusione di nuove operazioni finanziarie in Federazione russa;
          a questo si è aggiunta, il 31 luglio e l'8 settembre 2014, anche l'adozione di sanzioni economiche nei confronti della Federazione russa, relative all'accesso ai mercati dei capitali, alla difesa, ai beni a duplice uso e alle tecnologie sensibili. Le sanzioni, adottate in risposta alle azioni della Russia nell'Ucraina orientale, erano state inizialmente introdotte per un anno, fino al 31 luglio 2015;
          il 22 giugno 2015 il Consiglio ha prorogato la durata delle sanzioni economiche di sei mesi, fino al 31 gennaio 2016. La decisione fa seguito ad un accordo preso in sede di Consiglio europeo nel marzo 2015, quando i leader dell'Unione europea hanno associato la durata delle sanzioni alla piena attuazione degli accordi di Minsk, stabilendo che le misure possono essere modificate, sospese o revocate completamente o parzialmente in base alla valutazione dell'attuazione del piano di pace in Ucraina;
          il 9 dicembre 2015, in seno al Coreper, che riunisce gli ambasciatori dei 28 Paesi dell'Unione europea, l'Italia ha chiesto un «dibattito politico» sul rinnovo delle sanzioni dell'Unione europea nei confronti della Federazione russa, invece di un rinnovo automatico delle stesse ogni sei mesi. Purtroppo, però, nel dibattito che ne è seguito in seno al Consiglio europeo, il nostro Paese non è stato in grado di far prevalere la linea della cancellazione definitiva delle sanzioni e si è deciso per il rinnovo; una decisione che, tra l'altro, necessita dell'unanimità dei consensi, su cui, quindi, l'Italia avrebbe potuto esercitare il proprio diritto di veto;
          ne è derivato che il Consiglio del 21 dicembre 2015 ha prorogato l'applicazione delle sanzioni economiche nei confronti della Federazione russa al 31 luglio 2016;
          infine, il 10 marzo 2016 il Consiglio ha ulteriormente prorogato le misure restrittive nei confronti di 146 persone e 37 entità fino al 15 settembre 2016;
          per quanto riguarda gli effetti delle sanzioni sull'economia dell'Unione europea, la Commissione europea rileva che nel solo anno 2015 le esportazioni verso la Federazione russa sono crollate del 28 per cento rispetto al 2014 e le importazioni del 26 per cento. Con particolare riferimento all'Italia, le esportazioni si sono ridotte del 17,5 per cento e le importazioni del 20,2 per cento;
          l'impatto è stato particolarmente negativo sul settore agricolo. Le esportazioni di prodotti agroalimentari dall'Unione europea verso la Federazione russa si sono, infatti, quasi dimezzate (-43 per cento), comportando una perdita pari a 5,1 miliardi di euro nel 2015. In Italia il crollo delle esportazioni di prodotti agroalimentari verso la Federazione russa si è ridotto del 38 per cento, generando una perdita di circa 250 milioni di euro;
          anche il turismo ha risentito, infine, delle sanzioni ed il numero di arrivi dalla Federazione russa in Europa per turismo nel 2015 si è ridotto di 2 milioni di unità (-18 per cento);
          gli interroganti esprimono grande apprezzamento per la risoluzione approvata il 28 aprile 2016 dall'Assemblea nazionale francese, con cui si è chiesto di cancellare le sanzioni dell'Unione europea contro la Federazione russa. Risoluzione molto simile nei contenuti alle mozioni presentate da Forza Italia il 12 giugno e il 21 dicembre 2015; contenuti che si è avuto modo di esprimere anche all'interno delle risoluzioni presentate dal gruppo il 10 settembre e il 16 dicembre 2015 e il 17 febbraio 2016;
          da mesi, infatti, Forza Italia in Parlamento chiede al Presidente del Consiglio dei ministri e al suo Governo di farsi promotori di un'iniziativa nel senso della cancellazione delle sanzioni, anche alla luce della situazione geopolitica attuale, come primo fondamentale passo per il disgelo e per costruire l'unità contro il terrorismo, in un momento in cui la minaccia del terrorismo islamico può essere combattuta solo da una grande coalizione internazionale che sotto l'egida dell'Onu metta insieme Europa, Cina, Paesi arabi, Federazione russa e Stati Uniti, coinvolgendo, in particolare, il ruolo di questi ultimi nel favorire processi di pace nel mondo;
          il Governo ha sempre respinto tali posizioni, limitandosi, in Europa, a richiedere una discussione politica su questo tema, escludendo un automatismo nel rinnovo delle sanzioni;
          a parere degli interroganti, tale decisione rimane, sin ad ora, l'unica decisione di politica estera di un qualche significato presa dall'Unione europea: la scelta dell'Europa è quindi stata quella di «farsi del male» da sola, colpendo la Federazione russa con le sanzioni. In questi mesi difficilissimi, l'Unione europea ha colpevolmente dato priorità alle questioni relative alla frontiera est, dimostrando cecità nel mancato coinvolgimento della Federazione russa quale alleata preziosa per pacificare i Paesi del Mediterraneo, continuando ad insistere sulle sanzioni, dannose innanzitutto per l'economia e le imprese anzitutto del nostro Paese, mostrandosi «unita» solo su questioni che hanno recato danni all'immagine, all'economia e ai rapporti dell'Europa stessa. Opporsi alle sanzioni non significa acquiescenza nei confronti di quanto avvenuto in Ucraina e in Crimea, ma, alla luce dei dati emersi e delle conseguenze che hanno fatto seguito all'applicazione delle misure, il bilancio dello strumento introdotto è certamente negativo; la questione avrebbe, quindi, richiesto una valutazione maggiormente ponderata e approfondita, considerando soluzioni alternative;
          la responsabilità dell'Italia è anzitutto quella di rispettare la sua tradizionale attitudine ad essere un ponte di pace con la Federazione russa, sulla scia di quanto realizzato a seguito degli accordi di Pratica di Mare, nati su impulso del Presidente Silvio Berlusconi, consentendo, nel 2002, una partnership strategica tra Nato e Federazione russa  –:
          anche alla luce del dibattito avviato in Francia, se il Governo intenda riconsiderare, nell'ambito dell'Unione europea, la posizione dell'Italia con riguardo alle sanzioni comminate alla Federazione russa, perché controproducenti per la convivenza pacifica e dannose per l'economia anzitutto del nostro Paese, nonché adoperarsi affinché questo esempio sia seguito da un numero crescente di Paesi, al fine di raggiungere un accordo unanime che porti all'annullamento delle sanzioni in vigore contro la Federazione russa, anche valutando l'ipotesi di esercitare sul punto il proprio diritto di veto. (3-02233)


Tempi e modalità attuative dei progetti in materia di ricerca e cultura recentemente approvati dal Governo – 3-02234

      MARTELLA, COSCIA, ASCANI, BLAZINA, BONACCORSI, CAROCCI, COCCIA, CRIMÌ, DALLAI, D'OTTAVIO, GHIZZONI, IORI, MALISANI, MALPEZZI, MANZI, NARDUOLO, ORFINI, PES, PICCOLI NARDELLI, RAMPI, ROCCHI, SGAMBATO, VENTRICELLI, CINZIA MARIA FONTANA e BINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
          per rafforzare e consolidare i segnali di ripresa dell'economia, dopo la più grave e prolungata crisi globale dal secondo dopoguerra, è necessaria un'azione di Governo improntata al sostegno degli investimenti pubblici su settori strategici come la ricerca, la cultura e le infrastrutture. Questo il segnale che è emerso, spesso in maniera ripetitiva, in tanti convegni, analisi e articoli di giornali in questi ultimi anni;
          domenica 1o maggio 2016, con una riunione straordinaria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe), è stata offerta una risposta concreta a tale obiettivo, approvando un piano di finanziamenti per la cultura e la ricerca, con 1 miliardo di euro di risorse per i beni culturali e la valorizzazione del turismo e 2,5 miliardi per la ricerca;
          le risorse destinate alla ricerca finanzieranno il programma nazionale per la ricerca, con l'obiettivo di finalizzare oltre il 40 per cento degli stanziamenti per il capitale umano;
          l'intervento sui beni culturali rappresenta la più grande operazione di investimento sul patrimonio culturale pubblico dell'Italia repubblicana che segue l'aumento delle risorse nella legge di stabilità per il 2016, con un complesso di 33 interventi, immediatamente cantierabili, nell'intera penisola che consentirà di portare a conclusione programmi rimasti in sospeso per mancanza di fondi e che in gran parte interessano i principali musei nazionali o siti di interesse storico;
          in coerenza con lo sforzo profuso dal Governo in questi ultimi due anni, gli interventi in questione si inseriscono nell'ampia azione di stimolo alla crescita e di miglioramento della competitività e di sostegno agli investimenti privati e pubblici, cui corrispondono i primi segnali positivi sul fronte dell'occupazione  –:
          quali siano le iniziative conseguenti che il Governo intenda adottare per la definizione dei tempi e delle procedure attuative dei progetti in materia di ricerca e cultura, al fine di assicurarne la tempestiva operatività e la verificabilità in termini di occupazione e crescita. (3-02234)


Iniziative, anche di carattere normativo, volte ad assicurare trasparenza in materia di finanziamento delle fondazioni legate a soggetti o personaggi politici, anche in relazione alla vicenda delle fondazioni Big Bang e Open – 3-02235

      DELL'ORCO, SIBILIA, CASTELLI, D'INCÀ, COZZOLINO, DEL GROSSO, BATTELLI, PESCO, AGOSTINELLI, ALBERTI, BARONI, BASILIO, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CANCELLERI, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, CRIPPA, DA VILLA, DADONE, DAGA, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DE ROSA, DELLA VALLE, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, DIENI, D'UVA, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRACCARO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, L'ABBATE, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, NESCI, NUTI, PARENTELA, PETRAROLI, PISANO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SORIAL, SPADONI, SPESSOTTO, TERZONI, TOFALO, TONINELLI, TRIPIEDI, VACCA, SIMONE VALENTE, VALLASCAS, VIGNAROLI, VILLAROSA e ZOLEZZI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
          la trasparenza è essenza stessa della democrazia italiana ed è uno strumento volto ad assicurare l'attuazione dei principi costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sanciti dall'articolo 97 della Costituzione;
          negli ultimi anni questo principio sta riformando la pubblica amministrazione rispetto ad un arcaico sistema organizzativo delle istituzioni pubbliche basato sull'autoreferenzialità e sull'inaccessibilità al mondo esterno. Mediante il principio di trasparenza il legislatore impone alle pubbliche amministrazioni di assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni all'interno del sistema amministrativo, ma anche fra quest'ultimo ed il mondo esterno;
          mentre dunque negli ultimi anni la pubblica amministrazione sta facendo uno sforzo di apertura, sulla scena politica si sono affacciati nuovi importanti centri politico-decisionali extra-istituzionali che sfuggono sempre più alla trasparenza, ma che di fatto finanziano campagne elettorali e attività politica. Si tratta di soggetti privati che assumono per lo più la forma giuridica di fondazione e affiancano gli stessi partiti o i singoli personaggi politici per sostenere progetti o idee con la ricerca, con eventi o anche solo con un'attività per lo più di fund raising;
          secondo una ricerca pubblicata da Openpolis nel 2015, in Italia sarebbero 65 le fondazioni legate ad un personaggio politico nate per lo più negli ultimi 15 anni. Lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, come riportano numerose notizie stampa, è stato sostenuto nella sua ascesa politica dalle associazioni Link e Festina Lente prima e dalle fondazioni Big Bang e Open in un secondo momento;
          come già evidenziato in altre interrogazioni parlamentari, l'elenco in chiaro dei finanziatori di Open e Big Bang evidenzia che molti dei soggetti finanziatori abbiano avuto incarichi in società partecipate dallo Stato. Ma le fondazioni di riferimento del Presidente del Consiglio dei ministri, nel rispetto della legge sulla privacy, pubblicano ovviamente solo l'elenco dei finanziatori che abbiano dato assenso. Ciò quindi non permette di avere un quadro completo delle possibili relazioni che intercorrono tra soggetti economici più o meno forti e soggetti istituzionali che, con tutta evidenza, possono influenzare la politica del Paese;
          secondo quanto emerso sulla stampa, anche Banca Etruria sarebbe tra i finanziatori di Open e ciò potrebbe far pensare che ci sia un legame tra questo fatto e il salvataggio della banca deciso dal Governo;
          l'opinione pubblica è sempre più sensibile al tema della trasparenza dei processi decisionali e, proprio in tale ottica, si sta ponendo anche all'interno del Parlamento estrema attenzione al rapporto con i gruppi di potere o lobby e, al riguardo, è stato recentemente approvato un nuovo regolamento della «attività di rappresentanza di interessi», svolta all'interno delle sedi della Camera dei deputati che, sebbene ad avviso degli interroganti non sia del tutto soddisfacente, può rappresentare un primo passo nel percorso di trasparenza del Parlamento. Similmente, il Governo dovrebbe dunque porre maggiore attenzione al tema della trasparenza, della corruzione politica e dei rapporti intercorrenti tra i suoi membri e i soggetti portatori di interessi particolari  –:
          se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di rendere pubblico l'elenco completo dei finanziatori delle fondazioni Big Bang e Open, anche assumendo iniziative per modificare la normativa vigente, dal momento che, alla luce dei provvedimenti approvati durante il suo mandato e in considerazione degli ultimi accadimenti, sembrerebbe agli interroganti che il Governo, nella propria azione normativa, sia influenzato da centri di interesse privati e poco trasparenti. (3-02235)


Misure di sostegno fiscale alle famiglie e per la ripresa della natalità, nonché iniziative volte alla revisione dell'Isee, al fine di ridimensionare i valori della prima casa di abitazione e introdurre un quoziente Isee familiare – 3-02236

      LUPI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
          innumerevoli prese di posizione pubbliche del Presidente del Consiglio dei ministri e di altri esponenti del Governo hanno evidenziato che la soppressione dell'imu sulla prima casa d'abitazione è ormai una scelta consolidata e caratterizzante l'azione di Governo;
          questa scelta deriva dalla consapevolezza che l'aumento sproporzionato della tassazione della casa realizzato nel 2012, per quanto indotto da una situazione straordinaria di emergenza, abbia comunque rappresentato una scelta di politica economica disastrosa – per la struttura dell'impresa, del risparmio e della società – e abbia contribuito ad accentuare una pericolosissima tendenza recessiva;
          questa linea chiara sulla tutela della prima casa – che ha un preciso radicamento nella politica economica complessiva che il Governo sta tenendo – configura un impegno anche a favore delle famiglie italiane e sarà mantenuto anche in sede di riforma del nuovo catasto, in relazione alla quale è prevista, com’è noto, l'invarianza del gettito;
          la risoluzione approvata sul documento di economia e finanza contiene, tra i suoi obiettivi prioritari, il sostegno alla natalità e la riduzione del carico fiscale sulle famiglie, quale risultato coerente di un'analisi dei punti deboli del nostro Paese che – se non affrontati con energia e visione – rischiano di minare le nostre prospettive di crescita di medio e lungo termine;
          è significativo – come sottolineato dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri – che interventi a sostegno dei consumi siano richiesti anche dalle imprese, ben consapevoli del ruolo prioritario della domanda in questa delicata fase economica;
          il sostegno alla famiglia e la ripresa della natalità sono elementi centrali e strategici nel rilancio della domanda interna e nel recupero di quella fiducia nel futuro che rappresenta oggi il bene più prezioso;
          in tale ambito è opportuno considerare l'impatto che ha avuto sulle famiglie la riforma dell'indicatore della situazione economica equivalente (isee), prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201 (cosiddetto «salva Italia»), e contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n.  159 del 2013;
          si tratta di un provvedimento che interessa milioni di cittadini italiani, poiché la dichiarazione isee viene richiesta per l'accesso alle prestazioni di welfare, tra cui le prestazioni sociali e i servizi sanitari agevolati o gli importi delle tasse universitarie;
          poiché oltre l'80 per cento delle famiglie italiane è proprietaria della casa di abitazione, le nuove modalità di calcolo hanno colpito un'ampia fascia di popolazione; nel nuovo indicatore contano, infatti, i valori imu dell'abitazione di proprietà, superiori del 60 per cento rispetto a quelli dell'ici: il valore, quindi, viene abbattuto di un terzo, ma resta decisamente più alto del vecchio;
          questo ha avuto un impatto rilevante su pensionati, studenti e, più in generale, sulle famiglie; innumerevoli pensionati anche a basso reddito sono stati esclusi dalle prestazioni sociali gratuite; si rileva – fra l'altro – che questa circostanza potrebbe aver contribuito addirittura al calo della vita media degli italiani registratosi nel 2015;
          è certo, invece, che l'aumento delle tasse universitarie e l'esclusione di circa il 20 per cento di quanti avevano precedentemente diritto dal beneficio della borsa di studio ha contribuito al forte calo (15 per cento) delle immatricolazioni universitarie; il Ministro Giannini di fronte a tale calo – in controtendenza in Europa e del tutto opposto a quello che è uno degli obiettivi prioritari del futuro del sistema italiano di formazione del capitale umano – è intervenuto autonomamente, innalzando le soglie isee;
          infine, per poter usufruire, tramite l'isee, dei servizi pubblici in regime privilegiato, si assiste addirittura a fenomeni di «spacchettamento» delle famiglie, con false separazioni coniugali e attribuzione di residenze e quote di reddito fittizi; il nuovo modello isee in sostanza è talmente inadeguato da favorire anche lo smembramento delle famiglie medie italiane  –:
          se non ritenga opportuno, a fronte delle rilevanti problematiche esposte, assumere iniziative volte a proporre un insieme organico di misure che diano esecuzione al citato indirizzo espresso nella risoluzione sul documento di economia e finanza approvata dalle Camere di sostegno fiscale alla famiglia e per la ripresa della natalità e, in questo ambito, rivedere i criteri di costruzione dell'indicatore della situazione economica equivalente (isee), ridimensionando i valori della prima casa di abitazione ed eventualmente introducendo un quoziente isee familiare, per evitare fenomeni di «spacchettamento fiscale» delle famiglie, riportando tali importanti decisioni nella loro sede naturale – il Parlamento – anche al fine di valorizzarne la portata di politica economica generale. (3-02236)


MOZIONI LUPI ED ALTRI N. 1-01195, CARFAGNA ED ALTRI N. 1-01187, ROCCELLA ED ALTRI N. 1-01218, SPADONI ED ALTRI N. 1-01223, DELLAI ED ALTRI N. 1-01225, RONDINI ED ALTRI N. 1-01226, VEZZALI E MONCHIERO N. 1-01227, RAMPELLI ED ALTRI N. 1-01228, NICCHI ED ALTRI N. 1-01230, PALESE ED ALTRI N. 1-01233 E ROSATO ED ALTRI N. 1-01248 CONCERNENTI INIZIATIVE, IN AMBITO NAZIONALE E SOVRANAZIONALE, PER IL CONTRASTO DI TUTTE LE FORME DI SURROGAZIONE DI MATERNITÀ

Mozioni

      La Camera,
          premesso che:
              la surrogazione della maternità consiste nella cessione a terzi, e per sempre, di un neonato da parte della donna che lo ha partorito; una cessione puntualmente regolata da apposito contratto stipulato fra gestante e committenti in un momento precedente al concepimento del nato;
              il contratto che regola la gestazione e la successiva cessione del bambino non può che essere intrinsecamente vessatorio nei confronti della gestante, considerando che l'obiettivo è quello di far consegnare ai committenti il neonato, imponendo alla donna di portare avanti la gravidanza secondo modalità che i committenti arbitrariamente decidono essere le migliori per il nascituro: oltre a regolare dettagliatamente la vita della gestante per tutto il periodo della gravidanza, vengono quindi imposti esami clinici e comportamenti personali della madre surrogata che includono anche importanti restrizioni della libertà personale e che prevedono sia l'aborto in caso di malformazioni del feto, sia la cosiddetta riduzione fetale in presenza di gravidanze gemellari non richieste;
              il contratto di maternità surrogata, per sua stessa natura, ha contenuto patrimoniale e carattere oneroso, tenuto conto della gravosità del periodo di gravidanza e dell'evento del parto, cui si sottopone la mamma surrogata: il corrispettivo previsto nel contratto in favore della madre surrogata è infatti diretto a retribuire il sacrificio richiesto a quest'ultima;
              tale contratto, nella forma di surroga ad oggi maggiormente diffusa, include anche l'acquisto di gameti femminili da una donna diversa dalla madre surrogata, perché senza legame genetico con il nascituro sia più facile per la gestante considerarlo appartenente ai committenti, e cederlo alla nascita: il nato in questo caso ha due madri biologiche (una genetica e una gestazionale) e di solito la madre legalmente riconosciuta è ancora una terza, il che determina un'inquietante frammentazione della figura materna e associa la maternità surrogata alla compravendita di gameti, con tutti gli aspetti economici, antropologici e sociali connessi, primo fra tutti la «scelta» dei «donatori» su appositi cataloghi di, biobanche in base al fenotipo (colore della pelle, di occhi e capelli, aspetto fisico);
              una donna che cede a terzi, dietro corrispettivo in denaro, il proprio neonato, a prescindere dalla presenza di un contratto di diritto privato vincolante fra le parti, compie un gesto perseguito come reato in gran parte del mondo, pertanto il contratto di surrogazione, nei Paesi in cui è ammesso, rappresenta a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo un'ingiustificata e incomprensibile eccezione;
              sottrarre un neonato alla donna che lo ha tenuto in gestazione e partorito integra in tutto il mondo a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo, oltre che un crimine, una condotta di estrema crudeltà, una sorte generalmente destinata alle schiave nelle civiltà arcaiche;
              il legittimo desiderio di avere bambini non è un diritto esigibile;
              il contratto di surrogazione di maternità è evidentemente una nuova forma di mercato di esseri umani, e rientra per i firmatari del presente atto di indirizzo nella «tratta degli esseri umani», così come definita dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, quando indica che «il reclutamento (...) di persone (...) con l'abuso (...) della condizione di vulnerabilità (...) a fini di sfruttamento (che) comprende pratiche simili alla schiavitù e specifica che, in questi casi, il consenso della vittima allo sfruttamento è irrilevante»;
              la surrogazione di maternità viola altresì secondo i firmatari del presente atto di indirizzo la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948: all'articolo 1, che recita: «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti», visto che per i nati da maternità surrogata, a differenza di tutti gli altri bambini del mondo, si decide fin da prima del concepimento che non cresceranno con la donna che li ha partoriti, cioè la madre, ma con persone che vi hanno stipulato un contratto commerciale e l'hanno indotta ad abbandonarlo alla nascita; all'articolo 4, ove si afferma che «Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma», considerando le condizioni vessatorie contrattuali che stabiliscono nei minimi dettagli la vita della gestante e ne definiscono gli obblighi, primo fra tutti la cessione del neonato alla nascita;
              la surrogazione di maternità viola altresì per i firmatari del presente atto di indirizzo la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, che, all'articolo 8, stabilisce che «Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità», e che, all'articolo 32, dispone che «Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico»;
              la surrogazione di maternità costituisce inoltre per i firmatari del presente atto di indirizzo una forma di violenza contro le donne secondo la definizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (la cosiddetta Convenzione di Istanbul), in cui, con l'espressione «violenza nei confronti delle donne», si intende designare una violazione dei diritti umani comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica;
              la surrogazione di maternità contrasta a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo esplicitamente con convenzioni internazionali e pronunciamenti di istituzioni europee: la Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina (1997), che, all'articolo 21 stabilisce che «Il corpo umano e le sue parti non debbono essere, in quanto tali, fonte di profitto»; principio ribadito dall'articolo 3 della Carta europea dei diritti fondamentali (2000) sul diritto all'integrità della persona, in particolare quando prevede che si rispetti «il divieto di fare del corpo umano e sue parti in quanto tali una fonte di lucro»; la risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 che impegna gli Stati membri a «riconoscere il grave problema della surrogazione di maternità, che costituisce uno sfruttamento del corpo e degli organi riproduttivi femminili»;
              il Comitato nazionale per la bioetica, riunito in seduta plenaria, ha approvato il documento «mozione su maternità surrogata a titolo oneroso». Il Comitato nazionale per la bioetica, che si è espresso più volte contro la mercificazione del corpo umano (mozione sulla compravendita di organi a fini di trapianto, 18 giugno 2004; mozione sulla compravendita di ovociti, 13 luglio 2007; parere sul traffico illegale di organi umani tra viventi, 23 maggio 2013), ritiene che la maternità surrogata sia un contratto lesivo della dignità della donna e del figlio sottoposto come un oggetto a un atto di cessione. Il Comitato nazionale per la bioetica ritiene inoltre che l'ipotesi di commercializzazione e di sfruttamento del corpo della donna nelle sue capacità riproduttive, sotto qualsiasi forma di pagamento, esplicita o surrettizia, sia in netto contrasto con i principi bioetici fondamentali che emergono anche dai documenti sopra citati;
              va tenuto conto del divieto della maternità surrogata previsto dalla legge n.  40 del 2004, articolo 6,

impegna il Governo:

          a dare attuazione alla risoluzione approvata dal Parlamento europeo in Assemblea plenaria (2015/2229) sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo (paragrafo 115), in cui si condanna la pratica della maternità surrogata, che mina la dignità umana della donna, visto che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usate come una merce e si afferma che la pratica della maternità surrogata, che implica lo sfruttamento riproduttivo e l'uso del corpo umano per profitti finanziari o di altro tipo, in particolare il caso delle donne vulnerabili nei Paesi in via di sviluppo, sia vietato e trattato come questione di urgenza negli strumenti per i diritti umani;
          ad attivarsi nelle forme e nelle sedi opportune per il pieno rispetto da parte dei Paesi che ne sono firmatari delle convezioni internazionali per la protezione dei diritti umani e del bambino e a promuovere iniziative che conducano al riconoscimento del diritto dei bambini alla loro identità personale e alla loro tutela.
(1-01195)
(Nuova formulazione) «Lupi, Buttiglione, Binetti, Gigli, Calabrò, Bosco, Pagano, Scopelliti, Sberna, Baradello».


      La Camera,
          premesso che:
              con il termine maternità surrogata, o utero in affitto, oppure gestazione per altri, si intende quella pratica basata sulla disponibilità del corpo di una donna, per realizzare un progetto di genitorialità altrui, per cui si intraprende una gravidanza con l'intento di affidare il nascituro a terzi all'atto della nascita;
              molti sono i Paesi nel mondo in cui non vige un divieto generalizzato di tale pratica. A voler riportare la situazione a livello comunitario, da alcuni dati del Parlamento europeo (resi pubblici a maggio 2013) si rivela che in quasi più della metà degli Stati membri dell'Unione europea non vi è un espresso divieto (è il caso del Belgio, della Danimarca, della Grecia, del Regno Unito, dei Paesi Bassi, solo per citarne alcuni), così come in quasi nessuno degli Stati esiste una legge specifica che disciplini il fenomeno;
              se la situazione europea ancora oggi presenta numerose disomogeneità, altrettanto variegata e complessa sembra essere la situazione nel resto del mondo, dove la maternità surrogata è ammessa e praticata in Paesi estremamente diversi per cultura e ricchezza – si pensi alla Thailandia, al Messico, all'India, al Nepal rispetto agli Usa e al Canada – e dove altrettanto diversi sono gli orientamenti giuridici e le leggi in materia;
              in Canada e negli Stati Uniti, per esempio, la materia è regolamentata in modo dettagliato, affrontando la questione soprattutto da un punto di vista commerciale e creando dei distinguo tra «gestazione altruistica» e «gestazione lucrativa»; così, se nel caso canadese è permesso solo il primo tipo, in alcuni degli otto Stati degli Usa in cui tale pratica è ammessa, si può ricorrere ad entrambe le formule (ad esempio, California e Florida);
              la pratica della maternità surrogata non è solo una tecnica riproduttiva, ma tocca molti diritti umani e temi etici;
              secondo il principio dell'indisponibilità del corpo umano, l'acquisto, la vendita o l'affitto dello stesso sono fondamentalmente contrari al rispetto della sua dignità. La mercificazione del bambino e la strumentalizzazione del corpo della donna sono anch'essi contrari alla dignità umana. Tuttavia, alcune donne acconsentono ad impegnarsi in un contratto che aliena la loro salute e la loro dignità, a vantaggio dell'industria e dei mercati della riproduzione, sotto la spinta di molteplici pressioni, spesso di natura esclusivamente economica. E, in particolare in quei Paesi dove vige una regolamentazione molto dettagliata, si è sviluppato un fiorente «mercato della riproduzione» che vanta un fatturato annuo di svariati miliardi di dollari;
              la pratica della maternità surrogata viene realizzata da imprese che si occupano di riproduzione umana, in un sistema fortemente organizzato che comprende cliniche, medici, avvocati e agenzie di intermediazione. Questo sistema ha bisogno di donne come mezzi di produzione in modo che la gravidanza e il parto diventino delle procedure funzionali, dotate di un valore d'uso e di un valore di scambio, e si iscrivano nella cornice della globalizzazione dei mercati che hanno per oggetto il corpo umano;
              la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 ha affermato il principio della difesa della dignità umana come obiettivo primario da perseguire, oltre che nel perimetro di sovranità dei singoli Stati, anche nello spazio delle relazioni internazionali, con ciò escludendo la legittimità di ogni pratica mercantile di scambio che abbia ad oggetto gli esseri umani;
              la Convenzione sui diritti dell'infanzia approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 (ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991, n.  176) impegna gli Stati ad adottare tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla stessa Convenzione e, in particolare, il diritto dei bambini a non essere privati degli elementi costitutivi della loro identità (articolo 8) e il diritto ad essere protetti contro ogni forma di sfruttamento economico (articolo 32);
              la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce, all'articolo 3, il «divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro»;
              la Convenzione di Oviedo, sottoscritta il 4 aprile 1997, sui diritti dell'uomo e la biomedicina, all'articolo 21, stabilisce che «Il corpo umano e le sue parti non debbono essere, in quanto tali, fonte di profitto»;
              la risoluzione del Parlamento europeo sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'Unione europea in materia di lotta alla violenza contro le donne del 5 aprile 2011 (2010/2209(INI)), impegna gli Stati membri a «riconoscere il grave problema della surrogazione di maternità, che costituisce uno sfruttamento del corpo e degli organi riproduttivi femminili»;
              il 17 dicembre 2015, il Parlamento europeo ha discusso e approvato la risoluzione per la Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica dell'Unione europea in materia; al paragrafo 115 della risoluzione approvata, il Parlamento europeo «condanna la pratica della surrogazione, che compromette la dignità umana della donna dal momento che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usati come una merce; ritiene che la pratica della gestazione surrogata che prevede lo sfruttamento riproduttivo e l'uso del corpo umano per un ritorno economico o di altro genere, in particolare nel caso delle donne vulnerabili nei Paesi in via di sviluppo, debba essere proibita e trattata come questione urgente negli strumenti per i diritti umani»;
              nella Commissione affari sociali, sanità e sviluppo sostenibile del Consiglio d'Europa si sta discutendo il rapporto «Human rights and ethical issues related to surrogacy», da cui emerge che l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa dovrebbe scoraggiare ogni forma di maternità surrogata per profitto;
              nel diritto internazionale ed europeo, non è comunque prevista alcuna disposizione giuridica che vieti in maniera universale la maternità surrogata;
              in Italia, la legge n.  40 del 2004 prevede espressamente il divieto di pratiche riconducibili al cosiddetto utero in affitto. Recita infatti l'articolo 12, comma 6, della citata legge: «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro»;
              le conseguenze sociali, economiche e giuridiche che derivano dal ricorso di sempre più coppie alla surrogata sono molteplici e di difficile gestione, anche in Italia, dove la pratica è formalmente vietata;
              è necessario attivarsi in tutte le sedi opportune per riconoscere e tutelare in maniera omogenea negli ordinamenti nazionali e internazionali i diritti delle donne e dei bambini oggetto di sfruttamento e di mercificazione e porre fine a questa moderna forma di schiavitù,

impegna il Governo:

          a richiedere, nelle opportune forme e sedi internazionali, il rispetto, da parte dei Paesi firmatari, delle convenzioni internazionali per la protezione dei diritti umani e del bambino;
          a promuovere la messa al bando universale di tutte le forme di legalizzazione della maternità surrogata, attraverso l'adozione di un'apposita convenzione internazionale, per sancire definitivamente i principi di indisponibilità del corpo umano e della protezione della vita e dell'infanzia.
(1-01187) «Carfagna, Centemero, Prestigiacomo, Occhiuto, Brunetta, Archi, Biancofiore, Biasotti, Calabria, Castiello, Fabrizio Di Stefano, Garnero Santanchè, Gelmini, Giacomoni, Gullo, Laffranco, Palmieri, Polidori, Romele, Santelli, Elvira Savino, Squeri, Vella».


      La Camera,

impegna il Governo:

          a richiedere, nelle opportune forme e sedi internazionali, il rispetto, da parte dei Paesi firmatari, delle convenzioni internazionali per la protezione dei diritti umani e del bambino.
(1-01187) (Testo risultante dalla votazione per parti separate) «Carfagna, Centemero, Prestigiacomo, Occhiuto, Brunetta, Archi, Biancofiore, Biasotti, Calabria, Castiello, Fabrizio Di Stefano, Garnero Santanchè, Gelmini, Giacomoni, Gullo, Laffranco, Palmieri, Polidori, Romele, Santelli, Elvira Savino, Squeri, Vella».


      La Camera,
          premesso che:
              l'utero in affitto è una pratica per cui una donna si impegna mediante contratto a sottoporsi a fecondazione assistita e a cedere per sempre a terzi il nato appena partorito;
              tali contratti di surrogazione di maternità dettagliano comportamenti personali ed obblighi della madre surrogata per tutto il periodo della gravidanza e sono finalizzati a garantire la salute del nascituro secondo criteri stabiliti dalla coppia (o singola persona) che commissiona la gravidanza, criteri che determinano un controllo strettissimo della vita della gestante e solitamente includono anche l'aborto nel caso di malformazioni del feto o l'aborto selettivo in caso di gravidanza multipla non prevista;
              è evidente che solo donne in condizioni di subalternità sociale, di vulnerabilità e di necessità economica possono consentire a tali pratiche, profondamente irrispettose della dignità della donna e lesive dei diritti del nascituro;
              i nati da surrogazione di maternità hanno sempre – a parte rarissime eccezioni – una madre genetica diversa da quella gestazionale, in modo che la madre che partorisce non possa rivendicare, in caso di ripensamento, il bimbo come proprio, dato che esiste anche una madre biologica; il contratto di surroga prevede solitamente, quindi, anche l'acquisto di ovociti da parte dei committenti;
              i contratti di surroga hanno spesso connotazioni razziste: la scelta della madre genetica avviene a seconda delle caratteristiche desiderate (colore della pelle, degli occhi, qualità estetica, quoziente intellettivo, livello degli studi) e tali caratteristiche determinano il prezzo dei gameti, mentre per le madri surrogate è sufficiente un buono stato di salute, anzi sono spesso scelte tra donne di Paesi terzi, per motivi di convenienza economica e di minori garanzie per le gestanti;
              mentre la madre genetica, mediante analisi del dna, può teoricamente essere sempre rintracciabile da parte del nato, per le madri surrogate questo non può ovviamente avvenire e va ricordato che nella gran parte dei casi dei contratti di surroga non resta alcuna traccia nell'anagrafe dei nati;
              la surrogazione di maternità, per la molteplicità di figure committenti e genitoriali coinvolte a vario titolo, è una nuova forma di tratta di donne e bambini al di fuori di qualsiasi controllo, anche negli Stati dove è regolata da leggi, tanto che non esistono dati attendibili neppure sul numero dei nati con questa procedura e gli studi in proposito sono scarsi;
              le stime parlano comunque di un mercato internazionale fiorente e in continua crescita, intorno a vere e proprie organizzazioni internazionali con team di medici, legali e mediatori di vario tipo, che hanno basi anche nel nostro Paese, in aperta violazione della legge n.  40 del 2004, che, al comma 6 dell'articolo 12, recita: «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro»;
              il divieto e le sanzioni previste dalla legge vigente non sembrano essere applicate né alle coppie italiane che fanno ricorso all'utero in affitto all'estero (nonostante il reato commesso all'estero sia perseguibile attraverso il ricorso all'articolo 9 del codice penale anche quando la pena prevista sia inferiore ai tre anni), né a chi organizzi e pubblicizzi in Italia la maternità surrogata, predisponendo il ricorso alla pratica fuori dal nostro Paese;
              si assiste all'assidua presenza sui media di coppie che hanno fatto ricorso a una pratica vietata, aggirando o violando la legge italiana, in popolari trasmissioni di approfondimento e di intrattenimento, in cui della procedura di surrogazione di maternità si offre un'immagine nettamente positiva, ignorando tutti gli aspetti contrattuali, commerciali e di sfruttamento finora illustrati;
              in Italia si sta consolidando una prassi per cui i tribunali interpellati consentono alle coppie che hanno fatto ricorso all'utero in affitto all'estero di trascrivere l'atto di nascita dei nati con questa procedura senza incorrere in alcuna sanzione, ma, al contrario, riconoscendo le coppie committenti come genitori legali del nato,

impegna il Governo:

          ad assumere tutte le iniziative di propria competenza, in particolare alla luce dell'articolo 9 del codice penale, per far sì che possano essere applicate le sanzioni già previste dalla legge n.  40 del 2004 per la surrogazione di maternità;
          ad adottare iniziative per intervenire sul comma 6 dell'articolo 12 della legge n.  40 del 2004 al fine di evitare interpretazioni ambigue, estendendo in modo esplicito le sanzioni previste a chi realizzi e organizzi la pratica della surrogazione di maternità per se stesso;
          ad assumere iniziative volte a prevedere che, per consentire la trascrizione in Italia dell'atto di nascita dei nati a seguito di surrogazione di maternità all'estero, sia necessario fornire copia originale del contratto di surroga, da depositare all'anagrafe del nato, dal quale si evincano con chiarezza sia l'identità della madre surrogata sia gli estremi degli eventuali fornitori di gameti, in modo che al nato sia sempre garantita la possibilità di conoscere le modalità del proprio concepimento e le proprie origini biologiche, perché non vi siano discriminazioni in merito al diritto alle origini.
(1-01218) «Roccella, Piso, Caon, Bueno, Prataviera, Matteo Bragantini, Vaccaro, Distaso, Fucci, Corsaro, Chiarelli, Palese, Laffranco, Palmieri».


      La Camera,
          premesso che:
              con l'espressione «procreazione medicalmente assistita» la legge 19 febbraio 2004, n.  40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), si riferisce a quel fenomeno comunemente conosciuto con il nome di «fecondazione artificiale», che può essere sinteticamente definito come l'insieme delle tecniche mediche che consentono di dare luogo al concepimento di un essere umano senza la congiunzione fisica di un uomo e di una donna, operando all'interno (fecondazione artificiale intracorporea o in vitro) oppure al di fuori (fecondazione artificiale extracorporea o in vitro o, come si dice più comunemente, in provetta) delle vie genitali della donna e impiegando gameti appartenenti alla stessa coppia che si sottopone alle tecniche (fecondazione omologa) oppure provenienti in tutto o in parte da donatori esterni (fecondazione eterologa);
              secondo l'articolo 12, comma 6, «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro»;
              allo stato attuale la maternità surrogata è consentita dalla legge con modalità differenti nei seguenti Paesi: Stati Uniti, Brasile, Canada, Repubblica ceca, Romania, Ucraina, Russia, Sudafrica, Armenia, India, Cambogia, Thailandia, Australia; mentre tra i Paesi membri dell'Unione europea la maternità surrogata a titolo gratuito è consentita con modalità legislative diverse in Danimarca, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio e Grecia;
              tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa, la Russia non ha ancora firmato la Convenzione di Istanbul, mentre la Romania e l'Ucraina hanno provveduto solo a firmarla;
              la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) è entrata in vigore in Italia nel giugno 2013;
              ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 (capitolo III – prevenzione), della suddetta Convenzione «Tutte le misure adottate ai sensi del presente capitolo devono prendere in considerazione e soddisfare i bisogni specifici delle persone in circostanze di particolare vulnerabilità, e concentrarsi sui diritti umani di tutte le vittime»;
              ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3 (capitolo IV – sostegno e protezione), le Parti si accertano che le misure adottate in virtù del presente capitolo: siano basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza domestica e si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima; mirino ad accrescere l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne vittime di violenze; soddisfino i bisogni specifici delle persone vulnerabili, compresi i minori vittime di violenze e siano loro accessibili»;
              secondo l'articolo 47 (Condanne pronunciate sul territorio di un'altra Parte contraente) «Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per prevedere la possibilità di prendere in considerazione, al momento della decisione relativa alla pena, le condanne definitive pronunciate da un'altra Parte contraente in relazione ai reati previsti in base alla presente Convenzione»;
              il Consiglio dell'Unione europea ha approvato il rapporto annuale «Diritti umani e democrazia nel mondo nel 2014», redatto dal Servizio europeo per l'azione esterna. Il rapporto illustra il ruolo dell'Unione europea nel panorama comunitario e internazionale rispetto alla promozione dei diritti umani, sottolineando i risultati raggiunti e gli ostacoli incontrati;
              in primo luogo, il rapporto sottolinea il costante impegno dell'Unione europea nel promuovere, con 37 Paesi terzi e gruppi regionali, dialoghi e consultazioni sul tema dei diritti umani, così come indicato nelle linee guida del giugno 2001 sulla «Promozione dei diritti umani nelle azioni esterne dell'Unione europea». Lo stesso è stato fatto con la maggior parte dei 79 Paesi dall'Africa, Pacifico e Caraibi che sono parte della Convenzione di Cotonou;
              il 17 dicembre 2015, il Parlamento europeo ha discusso e approvato la risoluzione riguardo alla sopra citata relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica dell'Unione europea in materia;
              nell'ambito della tutela delle donne e delle ragazze, al paragrafo 115 della risoluzione approvata, il Parlamento europeo «condanna la pratica della surrogazione, che compromette la dignità umana della donna dal momento che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usati come una merce; ritiene che la pratica della gestazione surrogata che prevede lo sfruttamento riproduttivo e l'uso del corpo umano per un ritorno economico o di altro genere, in particolare nel caso delle donne vulnerabili nei Paesi in via di sviluppo, debba essere proibita e trattata come questione urgente negli strumenti per i diritti umani»,

impegna il Governo:

          ad assumere iniziative affinché i Paesi membri e non del Consiglio d'Europa firmino, ratifichino e rispettino la Convenzione sulla prevenzione e sulla lotta alla violenza contro le donne e contro la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), in particolare i Governi membri rumeno, ucraino e russo, prendendo in considerazione nello specifico l'articolo 47 della suddetta Convenzione;
          ad intervenire nelle sedi opportune affinché, nell'ambito del più ampio dialogo sul rispetto dei diritti umani e della tutela della donna, sia favorito, con i Paesi membri e non, un confronto riguardo alla pratica della maternità surrogata, come descritta nel citato paragrafo 115 della risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 17 dicembre 2015.
(1-01223) «Spadoni, Di Vita, Grillo, Colonnese, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, D'Incà, Agostinelli, Alberti, Basilio, Battelli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Dieni, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Grande, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lupo, Mannino, Marzana, Micillo, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilia, Sorial, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi».


      La Camera,
          premesso che:
              la discussione sul tema delle unioni civili e i recenti fatti di cronaca che hanno riguardato note figure politiche hanno riproposto all'attenzione dell'opinione pubblica la pratica aberrante della maternità surrogata;
              la maternità surrogata rappresenta indubbiamente un tema complesso e delicato e con numerose zone d'ombra;
              oggi, infatti, mediante la surrogazione di maternità, risulta concepibile che una donna esterna alla coppia possa portare nel proprio grembo un bimbo che sarà poi, a tutti gli effetti legali, figlio della coppia committente, sulla base di un «contratto» che può essere a titolo gratuito oppure oneroso. Dunque, la madre surrogata si obbliga a provvedere alla gestazione e al parto di un bambino che sarà poi «consegnato» alla coppia committente, rinunciando così a ogni diritto sul nascituro. Quali che siano le ragioni che spingono coppie e singoli a rivolgersi a questa pratica, resta il fatto che alla base vi è una sovrapposizione non condivisibile tra aspirazioni e diritti, che annulla ogni riferimento alla dimensione comunitaria e confina la maternità ad una prospettiva totalmente individualistica;
              nella maternità surrogata si chiede a una donna di portare in grembo un bambino, per poi darlo via appena nato. Le si chiede anche di mutare il suo comportamento e di rischiare di diventare poi sterile; di accettare le eventuali patologie legate allo stato di gravidanza, potenzialmente anche molto pericolose e talora mortali. La donna deve mettere a disposizione il suo metabolismo per il desiderio di genitorialità di altre persone, dalle quali è usata come un contenitore e un'incubatrice;
              in un mondo occidentale in cui, anche per le difficoltà economiche che gravano sulle famiglie, è sempre più difficile fare figli, la madre perde il diritto anche a essere chiamata mamma, costretta a sottoporsi totalmente alle esigenze del mercato, mentre, per chi può permetterselo, la «produzione» dei figli è appaltata in outsourcing, secondo criteri di convenienza industriale;
              la maternità surrogata o «gestazione per altri» o «utero in affitto» istituisce un contratto che stabilisce la proprietà del bambino come oggetto, di cui risulta molto difficile evitare la mercificazione, anche nel caso si dichiari la scelta libera della madre naturale; la natura commerciale del contratto è provata, in particolare, dall'obbligo di distinguere tra la donna che dona l'ovocita e la donna che effettivamente conduce la gravidanza;
              nella maternità surrogata il bambino, oltre ad essere sottratto alla propria madre biologica, viene espropriato del diritto a conoscere le proprie origini;
              è tempo dunque che i Paesi occidentali, dai quali partono i ricchi compratori, si assumano le loro responsabilità ponendo in atto iniziative e leggi per scoraggiare la domanda;
              la pratica della maternità surrogata si sta infatti diffondendo nel mondo, creando una pericolosa deriva verso quello che potremmo definire «diritto al figlio», senza alcun rispetto per i diritti umani e i principi etici fondamentali. L'Europa, in particolare, deve assumere un ruolo guida nella difesa dei diritti umani, anche e soprattutto in virtù dei suoi motivi fondanti;
              la maternità surrogata o «gestazione per altri» o «utero in affitto» risulta essere in contraddizione con i principi delle stesse istituzioni europee, contro lo sfruttamento del corpo umano, il diritto del bambino ad avere una madre, nonché con la Convenzione su diritti umani e biomedicina (Convenzione d'Oviedo) che prevede: «Il corpo umano e le sue parti non devono essere in quanto tali fonte di profitto» (articolo 21), con il diritto a conoscere le proprie origini o con la Convenzione sulle adozioni che stabilisce che le madri abbiano tempo dopo il parto prima del consenso all'adozione;
              la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla quale l'articolo 6 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, ha attribuito lo stesso valore giuridico vincolante dei trattati, è sicuramente il punto di riferimento in questo contesto;
              si segnala a questo proposito la condanna da parte del Parlamento europeo della pratica della surrogazione senza distinzione tra «altruistica» e «per profitto», e la richiesta, nella risoluzione adottata il 5 aprile 2011, agli Stati membri di riconoscere il grave problema della surrogazione della maternità, quale sfruttamento del corpo e degli organi produttivi, rilevando, allo stesso tempo, come nella surrogazione di maternità si ravvisi chiaramente il pericolo di considerare donne e bambini quali merci sul mercato internazionale della riproduzione sino a produrre l'effetto di incrementare la tratta di tali soggetti, nonché le adozioni illegali transnazionali;
              il 30 novembre 2015, la «Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica dell'Unione europea in materia» del Parlamento europeo, al comma 114, nella parte sui diritti delle donne e delle ragazze ha condannato «la pratica della surrogazione, che compromette la dignità umana della donna dal momento che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usati come una merce; ritiene che la pratica della gestazione surrogata che prevede lo sfruttamento riproduttivo e l'uso del corpo umano per un ritorno economico o di altro genere, in particolare nel caso delle donne vulnerabili nei Paesi in via di sviluppo, debba essere proibita e trattata come questione urgente negli strumenti per i diritti umani»;
              il 15 marzo 2016 la Commissione questioni sociali e salute del Consiglio d'Europa ha respinto l'adozione di un progetto di risoluzione e di un progetto di raccomandazione su «Diritti umani e questioni etiche relative alla gestazione per altri», in cui si chiedeva di regolare la gestazione per altri, evitando lo sfruttamento a scopo di lucro ma senza incoraggiare gli Stati membri del Consiglio a evitare tale pratica;
              il 2 febbraio 2016 si è costituita presso il Parlamento francese, su iniziativa tra le altre della filosofa Sylvaine Agacinski l'assise mondiale contro la pratica della maternità surrogata, ed è stata firmata la Carta per l'abolizione universale della maternità surrogata che esplicitamente chiede il bando dal mondo intero;
              anche l'Italia, dove la surrogazione di maternità è vietata, è chiamata a fare la sua parte, essendo ipocrita e inaccettabile per i presentatori del presente atto di indirizzo che il divieto di questa pratica sul suolo nazionale possa essere aggirato grazie all'impossibilità di sanzionarlo se la maternità surrogata è eseguita all'estero;
              sta accadendo in questo campo quanto accade già per la vendita di gameti per la fecondazione eterologa – un'altra modalità di commercializzazione del corpo umano e di sfruttamento del corpo delle donne – per la quale il divieto previsto dalla legge italiana è aggirato da alcune regioni con l'acquisto da altri Paesi, nei quali stranamente a differenza dell'Italia le donatrici sembrano abbondare;
              in realtà, nella surrogazione della maternità, come e più che nella «donazione» di gameti, si concretizza una crudele forma di sfruttamento della donna e del suo corpo (e non solo di esso); tali donne risultano vittime, in massima parte inconsapevoli, di un vero e proprio «turismo procreativo» e come tale da condannare e da perseguire al pari secondo i firmatari del presente atto del cosiddetto «turismo sessuale», perpetrato a danno di minori;
              in questo quadro fattuale, così articolato, è evidente come non siano poche le problematiche che sorgono sia dal punto di vista etico, che da quello giuridico. Difatti, sono pochi i Paesi in cui tale pratica risulta legale e molti quelli in cui, al contrario, non è consentita o addirittura non considerata affatto dall'ordinamento giuridico, nel senso che non è regolata da nessuna norma;
              una pratica che la legge n.  40 del 2004 vieta già in Italia, ma per la quale l'entità della pena prevista non consente l'automatica perseguibilità del reato quando questo sia commesso all'estero. Taluni Paesi, infatti, considerano tale pratica illecita, mentre altri, al contrario, ritenendola lecita, la regolamentano mediante apposite leggi;
              in generale, la maggior parte dei sistemi giuridici occidentali è orientata ad evitare gli atti dispositivi del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica, quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o quando rappresentino forme di possibile sfruttamento di condizioni di bisogno;
              per effetto delle pratiche surrogatorie (in particolar modo di quelle eterologhe), la maternità assume caratteri di sempre più marcata «procedimentalizzazione», che ne intaccano la naturale fisionomia «unitaria», a causa del coinvolgimento di figure diverse (la madre genetica, la madre biologica e la «committente»), tutte potenzialmente idonee a rivendicare un titolo di genitura esclusiva sul nato. Il diritto si muove quindi attualmente in un mare periglioso, essendo chiamato con maggior frequenza a stabilire quale, tra i diversi soggetti che pure hanno dato un contributo causale alla realizzazione di quell'articolato «procedimento medico-legale», in cui si risolve la maternità surrogata, debba essere considerato «genitore» agli effetti legali, con tutto quel che ne deriva in termini di assunzione dei diritti e delle connesse responsabilità sul nato. In particolare, ci si chiede se la prevalenza dovrà essere data in via di principio al fattore naturalistico o a quello volontaristico-sociale e, all'interno dello stesso fattore naturalistico, in caso di conflitto tra la madre genetica e quella uterina, quale sia quella a cui l'ordinamento debba accordare preferenza;
              nel nostro Paese, attualmente, la materia non è disciplinata in modo organico, ovvero con una legge apposita; il quadro di riferimento della normativa vigente è costituito unicamente dalla previsione contenuta al comma 6 dell'articolo 12 delle legge 19 febbraio 2004, n.  40, che punisce con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 ad un milione di euro chi organizza o pubblicizza la surrogazione di maternità;
              il divieto di maternità surrogata posto dalla legge italiana, disposto ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 delle legge n.  40 del 2004, benché presidiato da una sanzione penale (reclusione da tre mesi a due anni e multa da 600.000 a un milione di euro) – sanzione applicabile, oltre che alle cliniche e al personale sanitario coinvolto nella procedura, anche ai soggetti che vi ricorrono (coppia committente e madre surrogata) – non risolve i problemi sopra accennati (potendo al massimo contribuire a prevenirli in virtù della forza deterrente della norma incriminante), dato che questi sono destinati a ripresentarsi tutte le volte che la maternità surrogata sia eseguita nonostante e contro il divieto legale;
              la disposizione citata si presta, infatti, ad essere facilmente elusa dal momento che essa non prevede che la surrogazione di maternità realizzata da un cittadino italiano possa essere perseguita anche se effettuata all'estero;
              non risultano infatti casi nel nostro territorio in cui il reato sia stato effettivamente commesso e quindi punito. In vari casi, anzi, i tribunali trascrivono gli atti di nascita di bambini nati all'estero la cui origine non è chiara, nel nome dell'interesse del minore a restare inserito nella coppia che ne ha chiesto l'ingresso in Italia, contestando invece altri tipi di reato come la falsa dichiarazione a pubblico ufficiale;
              né risulta che il Ministro della giustizia sia mai intervenuto per rendere perseguibile il reato commesso all'estero in singoli casi, come pure il codice penale gli avrebbe consentito;
              se, dunque, la legge n.  40 del 2004 ha ritenuto di dover vietare la pratica della surrogazione di maternità commessa in Italia, applicando addirittura ad essa una sanzione penale, è necessario prevedere che, in ossequio ai principi dell'universalità e della personalità della legge penale, tale reato sia punito, altresì, nel momento in cui sia commesso sul suolo estero dal cittadino italiano,

impegna il Governo:

          ad assumere iniziative per mettere in atto tutti gli strumenti necessari per evitare la legittimazione della pratica della maternità surrogata in sede europea ed internazionale, intervenendo in particolare in sede di Onu, di Parlamento europeo e di Consiglio d'Europa, con particolare riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000, alla Convenzione dei diritti del bambino del 1989, con annesso protocollo sulla vendita dei bambini (2000), alla Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 con la quale viene condannata la pratica della surrogazione, alla Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica della Unione europea in materia, adottata dalla planaria del Parlamento europeo il 30 novembre 2015, valutando anche l'opportunità di promuovere l'adozione, in ambito internazionale, di un protocollo aggiuntivo alla Cedaw (Carta contro lo sfruttamento e la schiavitù delle donne) che condanni la pratica della maternità surrogata;
          ad assumere iniziative normative volte a far sì che i fatti previsti dal comma 6 dell'articolo 12, della legge 19 febbraio 2004, n.  40, limitatamente alla fattispecie della surrogazione di maternità, siano puniti anche quando commessi all'estero da cittadino italiano;
          a valutare l'opportunità di ricorrere, nel frattempo e per il tramite del Ministro di giustizia, al dispositivo dell'articolo 9 del codice penale, secondo il quale il cittadino che commette in territorio estero un reato per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di durata inferiore ai tre anni (come nel caso della maternità surrogata) può essere punito su richiesta del Ministro della giustizia;
          ad assumere iniziative volte a prevedere – in ogni caso – che la trascrizione in Italia dell'atto di nascita dei bambini nati all'estero attraverso le tecniche di maternità surrogata possa avvenire solo fornendo la copia originale del contratto di surroga, da depositare all'anagrafe del nato, dalla quale si evincano con chiarezza sia l'identità della madre surrogata, sia le generalità di eventuali fornitori di gameti, in moda da garantire al bambino la possibilità di conoscere in ogni momento le proprie origini biologiche.
(1-01225) «Dellai, Gigli, Santerini, Fauttilli, Capelli, Piepoli, Sberna, Baradello, Calabrò».


      La Camera,
          premesso che:
              in concomitanza con la discussione sul riconoscimento dei matrimoni omosessuali, (presumibilmente anche con finalità strumentali volte a distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dal tema principale, ossia la violazione manifesta del riconoscimento della famiglia quale nucleo fondamentale della società ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione), è tornata di estrema attualità la questione della pratica disumana della maternità surrogata;
              il legislatore già nel 2004 con l'approvazione della legge n.  40 aveva fissato il divieto della pratica della maternità surrogata. L'articolo 12, comma 6, della legge n.  40 del 2004 ha sancito che chiunque in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizzata la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro;
              la legge n.  40 che, di fatto, è stata depotenziata a «colpi» di sentenze, anche in relazione al divieto di maternità surrogata non trova piena applicazione. Il divieto e le sanzioni previste dalla legge vigente non sono applicate né alle coppie italiane che fanno ricorso all'utero in affitto all'estero né a chi organizza e pubblicizza in Italia la maternità surrogata, predisponendo il ricorso alla pratica fuori dal nostro Paese;
              fa riflettere ad esempio come personaggi pubblici, noti anche per i loro incarichi di responsabilità politica istituzionale, abbiano reso palese, attraverso i canali mediatici, di aver violato la legge, avallando, così, la tesi di una impunità di fatto;
              appare irragionevole ai firmatari del presente atto di indirizzo come il Parlamento e il Governo, al fine di chiarire l'appartenenza della materia alla sfera tipica della discrezionalità legislativa, non abbiano mai sollevato un conflitto di attribuzione nei confronti di sentenze dove l'autorità giudiziaria ha proceduto all'auto-produzione della disposizione normativa introducendo, di fatto, il riconoscimento della step child adoption anche in casi di ricorso alla maternità surrogata;
              il business della maternità surrogata si è rapidamente esteso ed organizzato. Le aree principali dove opera questa rete sono il Canada, gli Stati Uniti, l'India e l'Ucraina. Negli USA si spendono in media 89 mila euro, in Ucraina 43 mila euro, in India 42 mila euro. In Ucraina può scendere anche a 5-8 mila euro. Alcuni «cataloghi» permettono di scegliere il corredo genetico – colore degli occhi, capelli, e altro – del nascituro. Il punto non è solo la gestational surrogacy, ma anche la cosiddetta third-party reproduction, dove madre e padre legalmente riconosciuti non entrano mai in gioco coi loro corpi e il loro corredo genetico e l'alterità del figlio è integrale. Ogni anno si stima che circa 4.000 coppie italiane si rivolgano a centri ucraini;
              si avverte che sta accadendo qualcosa di poco chiaro, si percepisce che ci sono forze che utilizzano strategie articolate per giungere al proprio obiettivo. L'obbiettivo è quello antico, di scardinare le tradizioni, l'identità culturale, sociale e religiosa del nostro Popolo;
              si tratta di una strategia più volte collaudata che si fonda ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo sulla reiterazione della menzogna, sullo sfruttamento di singoli casi che non possono non colpire la sensibilità umana, sul bombardamento mediatico, sulla imposizione di uno standard culturale;
              questo metodo apologetico, già sperimentato tante volte in passato, ha l'obbiettivo di ottenere una crescente adesione alle tesi di un gruppo inizialmente piccolo usando la leva della emotività anziché quella della ragione;
              l'accelerazione dei fenomeni di degenerazione nell'educazione sfocia, oggi giorno, in un vero e proprio allarme educativo. Sempre più in modo repentino si diffonde un pensiero unico laicista che trova sostegno anche in iniziative legislative, secondo i firmatari del presente atto di indirizzo, irragionevoli; alcune amministrazioni comunali, ad esempio, hanno approvato proposte finalizzate a cancellare dai documenti ufficiali la definizione di padre e madre per sostituirla con espressioni quali genitore 1 e genitore 2, oppure genitore richiedente o altro genitore;
              Chesterton scriveva: «La grande marcia della distruzione culturale proseguirà. Tutto verrà negato. Tutto diventerà un credo. Accenderemo fuochi per testimoniare che due più due fa quattro». Con queste parole Chesterton intendeva dire che ciò che fino ad allora era stata un'affermazione di buon senso e di razionalità – per esempio che tutti nasciamo da un uomo e da una donna – in futuro sarebbe diventata una tesi da bigotti, un dogmatismo da condannare e sanzionare. Sosteneva che ci si doveva preparare alla grande battaglia in difesa del buon senso;
              fa riflettere pensare che coloro che sostengono che sia giusto anteporre la libertà di scelta della donna rispetto alla tutela della vita nascente siano gli stessi che da un lato, si impegnano affinché, ad esempio, si preveda anche per legge che i cuccioli di animale non debbano essere separati dalle proprie madri e, dall'altro lato, vogliono che il desiderio alla genitorialità sia riconosciuto senza alcun limite e che si possa realizzare anche attraverso la compravendita dell'utero di donne disperate;
              alla luce delle considerazioni esposte, fa riflettere come in questi giorni il Consiglio d'Europa abbia accolto un ricorso della Cgil per la mancata applicazione della norma sull'interruzione volontaria di gravidanza e stabilito che nel nostro Paese le pazienti continuano a incontrare «notevoli difficoltà» nell'accesso ai servizi, nonostante quanto previsto dalla legge n.  194. La sentenza ha inoltre sancito che l'Italia discrimina medici e personale sanitario che non hanno optato per l'obiezione di coscienza. Questa decisione del Consiglio d'Europa potrebbe mettere a rischio il diritto all'obiezione di coscienza;
              con l'ampliamento – determinato dal trattato di Maastricht – delle competenze e degli obiettivi comunitari anche al di là di quelli strettamente mercantilistici, sono però apparse evidenti e non più trascurabili le interferenze tra la realizzazione del mercato unico e la disciplina dello status delle persone e dei rapporti di famiglia. Così, pur sempre difettando di una diretta competenza comunitaria a regolare, sul piano sostanziale, tale tipo di rapporti, l'azione delle istituzioni ha assunto una crescente incidenza sul diritto di famiglia, fino a condizionare pesantemente la disciplina al riguardo vigente nei singoli Stati membri;
              ad una prima fase, contrassegnata dall'emanazione di atti non vincolanti, specialmente del Parlamento europeo, quali ad esempio le numerose risoluzioni in materia di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui, tra cui quelle sulla parità dei diritti per gli omosessuali nell'Unione europea, è seguita una seconda fase in cui l'impatto del processo di integrazione europea è andato facendosi sempre più pregnante, sia per la natura degli atti che hanno assunto la forma di strumenti comunitari vincolanti, sia per le finalità perseguite;
              l'incidenza del diritto dell'Unione europea sulla disciplina nazionale si è realizzata anche attraverso la tutela dei diritti fondamentali di cui la Corte del Lussemburgo si è resa principale promotrice;
              oggi, a seguito dell'entrata in vigore della riforma di Lisbona, una codificazione dei diritti fondamentali, per di più con forza giuridica pari a quella dei trattati, esiste anche a livello dell'Unione europea e si identifica, come noto, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
              in questa Europa, dove prevale esclusivamente la ragione economica, una politica interna occasionale e una politica estera ondivaga, la difesa della sovranità nazionale su temi di tale rilevanza politica deve essere considerata una priorità;
              le decisioni prese in Europa non possono condizionare in alcun modo il diritto alla sovranità nazionale di ogni Stato membro di legiferare in piena autonomia in ambiti etici di tale importanza. Notizie che apparentemente possono essere colte come segnali positivi; si pensi al voto contrario espresso dalla Commissione affari sociali del Consiglio d'Europa sul rapporto «Diritti umani ed i problemi etici legati alla surrogacy», presentato dalla deputata belga Petra de Sutter, ginecologa, favorevole da sempre alla regolamentazione della gpa, vanno considerate sempre, a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo, nel loro complesso, come vere e proprie ingerenze su tematiche che non devono essere affrontate da questa Europa, incapace, ad oggi, di riconoscere le sue stesse radici;
              la pratica disumana della maternità surrogata o utero in affitto che rappresenta la mercificazione dei bambini e lo sfruttamento del corpo delle donne deve essere condannata come un crimine nei confronti dell'umanità;
              in questa occasione bisogna, con coerenza, ricordare che qualsiasi intervento legislativo volto a garantire il rispetto della donne nell'esercizio dei loro diritti, al fine di raggiungere una piena pari opportunità, non è nulla se si contrappone, nei fatti, ad un totale disinteresse delle istituzioni dinnanzi a casi di recrudescenza di una violenza sistematica nei confronti delle donne, umiliate e sfruttate attraverso pratiche orribili come il ricorso alla maternità surrogata;
              è necessario quindi che si promuova a livello internazionale una moratoria per bandire questo crimine,

impegna il Governo:

          a farsi promotore, in tutte le sedi competenti, di una moratoria internazionale della pratica, a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo disumana, della maternità surrogata;
          ad assumere tutte le iniziative di competenza per far sì che possano essere applicate le sanzioni previste dalla legge n.  40 del 2004 per la surrogazione di maternità;
          a promuovere una maggiore consapevolezza sul tema e ad adottare ogni iniziativa di competenza, in sede europea, affinché si possa diffondere una cultura di tutela dei diritti del nascituro e del minore che sarebbero lesi dal ricorso a pratiche di maternità surrogata.
(1-01226) «Rondini, Saltamartini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Picchi, Gianluca Pini, Simonetti».


      La Camera,
          premesso che:
              «la gestazione per altri (gpa) o maternità surrogata è la pratica attraverso la quale una donna decide di portare avanti una gravidanza per conto di altre persone (single o coppie etero e omosessuali»;
              nel mondo, la regolamentazione delle donatrici di gameti e della gestazione per altri, variano da Paese a Paese, spaziando dal divieto assoluto ai modelli basati sul vincolo del dono o a quelli basati sui rimborsi minimi, fino alla completa assenza di limiti giuridici;
              in Italia, la maternità surrogata è illegale; la legge n.  40 del 2004 prevede espressamente il divieto di pratiche riconducibili al cosiddetto utero in affitto. Recita infatti l'articolo 12, comma 6, della citata legge: «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro»;
              il divieto e le sanzioni previste dalla legge vigente, sono sistematicamente disattesi. Infatti, le coppie che fanno ricorso all'utero in affitto all'estero (nonostante il reato commesso all'estero sia perseguibile attraverso il ricorso all'articolo 9 del codice penale anche quando la pena prevista sia inferiore ai tre anni), e chi organizza e pubblicizza in Italia la maternità surrogata, fuori dal nostro Paese, non subiscono alcuna restrizione o condanna;
              i tribunali interpellati consentono, invece, alle coppie che hanno fatto ricorso all'utero in affitto all'estero di trascrivere l'atto di nascita dei neonati, riconoscendo le coppie committenti come genitori legali;
              oggi, medicina riproduttiva e medicina rigenerativa hanno aperto nuovi mercati globali, direttamente legati alle potenzialità generative e riproduttive dei corpi. Cresce, infatti, a livello mondiale, la domanda di ovociti, uteri, sperma, placenta, sangue del cordone ombelicale, cellule staminali, embrioni da utilizzare anche nell'industria farmaceutica e nel campo della ricerca. Prolificano cliniche specializzate in fecondazione assistita e maternità sostitutiva e si stanno diffondendo agenzie intermediarie capaci di reperire nel mercato questi materiali in vivo;
              solo per citare alcuni esempi, il prezzo medio di ovociti negli Stati Uniti si aggira intorno ai 10.000 dollari, mentre le madri surrogate sono pagate dai 20.000 a 150.000 dollari circa. I genitori committenti, quasi sempre devono sostenere costi molto elevati per l'aggiunta di procedure cliniche e spese legali;
              in India il contratto più diffuso comprende il pagamento di uno stipendio a intervalli regolari per la donna che si impegna a portare a termine una gravidanza per una coppia committente. Il compenso è fino a 7 volte maggiore del loro reddito annuale medio, per questo le donne acconsentono alla trasformazione del loro utero in una risorsa, capace di proporre rendita;
              la maternità surrogata o di sostituzione (altrimenti detta surrogazione di maternità, in inglese surrogate mother o surrogacy), rispetto alle ordinarie procedure di fecondazione artificiale (omologa o eterologa) richiede la collaborazione di una donna estranea alla coppia (che può essere la stessa donatrice dell'ovulo impiegato per la fecondazione o una donna diversa) che mette a disposizione il proprio utero per condurre la gravidanza e si impegna a consegnare il bambino, una volta nato, alla coppia «committente» (ossia alla coppia che ha manifestato la volontà di assumersi la responsabilità genitoriale nei confronti del nato);
              a seconda che la madre surrogata si limiti ad accogliere in grembo un embrione che le è geneticamente estraneo o contribuisca alla procreazione dello stesso, fornendo ai «committenti» i propri gameti, si distingue tra «surrogazione per sola gestazione» (si parla in tal caso anche di «donazione», se a titolo gratuito, o di «locazione» o «affitto» d'utero, se è pattuito un corrispettivo) e «surrogazione per concepimento e gestazione»;
              la surrogazione per sola gestazione può essere, «omologa» (in questo caso la madre sostituita accoglie un embrione formato dai gameti forniti dai genitori naturali) o «eterologa» (quando l'embrione da impiantare nell'utero della surrogata è il frutto dell'incontro tra il gamete di un membro della coppia richiedente e quello di un terzo donatore di seme o di una ovo donatrice); nella surrogazione «eterologa» i gameti da cui deriva l'embrione impiantato nel grembo della madre sostituta possono essere forniti da terze persone, estranee tanto alla coppia committente quanto alla stessa madre surrogata;
              la surrogazione di maternità porta con sé i limiti di un contratto che potrebbe imporre l'interruzione di gravidanza in caso di malformazioni del feto o la soppressione di uno o più feti nel caso la gravidanza si presenti come gemellare o multipla;
              il contratto di maternità surrogata di solito prevede un compenso che risarcisca per l'impegno assunto e sostenga economicamente fino al parto la mamma surrogata;
              la pratica della maternità surrogata non di rado porta il nascituro ad avere due madri biologiche (una genetica e una gestazionale) ma può accadere che la madre legalmente riconosciuta sia una terza donna, fatto questo che ha implicazioni antropologiche e sociali;
              il legittimo desiderio di avere bambini non è un diritto esigibile;
              la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, ritiene lesiva dei diritti «il reclutamento (...) di persone (...) con l'abuso (...) della condizione di vulnerabilità (...) a fini di sfruttamento (che) comprende pratiche simili alla schiavitù e specifica che, in questi casi, il consenso della vittima allo sfruttamento è irrilevante»;
              la surrogazione di maternità è a giudizio dei firmatari del presente atto di sindacato ispettivo in contrasto con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 che, all'articolo 1, recita: «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti», perché i nati da maternità surrogata, a differenza di tutti gli altri bambini del mondo, non cresceranno con la donna che li ha partoriti, cioè la madre, ma con persone che vi hanno stipulato un contratto e l'hanno costretta ad abbandonarlo alla nascita;
              la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, all'articolo 8, stabilisce che «Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità», e all'articolo 32, dispone che «Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico»;
              la pratica della maternità surrogata contrasta per i firmatari del presente atto con la cosiddetta Convenzione di Istanbul, in cui, con l'espressione «violenza nei confronti delle donne», si intende designare una violazione dei diritti umani comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica; e con la Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina (1997), che, all'articolo 21 stabilisce che «Il corpo umano e le sue parti non debbono essere, in quanto tali, fonte di profitto»; principio ribadito dall'articolo 3 della Carta europea dei diritti fondamentali (2000) sul diritto all'integrità della persona, in particolare quando prevede che si rispetti «il divieto di fare del corpo umano e sue parti in quanto tali una fonte di lucro»;
              la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce, all'articolo 3 il «divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro»;
              la risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 impegna gli Stati membri a «riconoscere il grave problema della surrogazione di maternità, che costituisce uno sfruttamento del corpo e degli organi riproduttivi femminili»;
              il Parlamento europeo nella risoluzione sulla Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 «condanna la pratica della surrogazione, che compromette la dignità umana della donna dal momento che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usati come una merce; ritiene che la pratica della gestazione surrogata che prevede lo sfruttamento riproduttivo e l'uso del corpo umano per un ritorno economico o di altro genere, in particolare nel caso delle donne vulnerabili nei Paesi in via di sviluppo, debba essere proibita e trattata come questione urgente negli strumenti per i diritti umani»;
              anche il Consiglio d'Europa che sta discutendo il rapporto «Human rights and ethical issues related to surrogacy», dovrebbe pronunciarsi, a quanto consta ai firmatari del presente atto, scoraggiando ogni forma di maternità surrogata per profitto;
              il Comitato nazionale per la bioetica, ha approvato la «mozione su maternità surrogata a titolo oneroso» ritenendo che la maternità surrogata sia un contratto lesivo della dignità della donna e del figlio sottoposto come un oggetto a un atto di cessione e si è espresso contro la mercificazione del corpo umano con le mozioni sulla compravendita di organi a fini di trapianto, del 18 giugno 2004; sulla compravendita di ovociti, del 13 luglio 2007; ha espresso un parere sul traffico illegale di organi umani tra viventi, il 23 maggio 2013; e ritiene che l'ipotesi di commercializzazione e di sfruttamento del corpo della donna nelle sue capacità riproduttive, sotto qualsiasi forma di pagamento, esplicita o surrettizia, sia in netto contrasto con i principi bioetici fondamentali;
              nel diritto internazionale ed europeo, non è comunque prevista alcuna disposizione giuridica che vieti in maniera universale la maternità surrogata,

impegna il Governo:

          ad assumere iniziative, a livello nazionale e internazionale, affinché la surrogazione di maternità sia considerata reato universalmente perseguibile;
          ad attivarsi in tutte le sedi opportune per riconoscere e tutelare in maniera omogenea negli ordinamenti nazionali e internazionali i diritti delle donne e dei bambini oggetto di sfruttamento e di mercificazione nei casi di ricorso a pratiche di maternità surrogata.
(1-01227) «Vezzali, Monchiero».


      La Camera,
          premesso che:
              negli ultimi anni si è assistito ad una diffusione del cosiddetto turismo procreativo, vale a dire di quel fenomeno per cui coppie italiane che non possono avere figli si avvalgono della tecnica della surrogazione di maternità in un Paese estero in cui la stessa è consentita;
              questa pratica è, infatti, illegale nel nostro e nella maggior parte dei Paesi europei, con eccezione di Regno Unito, Grecia, Paesi Bassi, Romania, Russia e Ucraina;
              la surrogazione di maternità può assumere due forme distinte: nella prima si tratta specificamente di una surrogazione di concepimento e gestazione, ossia la situazione in cui l'aspirante madre demanda ad un'altra donna sia la produzione di ovociti, sia la gestazione, non fornendo alcun apporto biologico;
              nella seconda si dà corso, invece, a una surrogazione di gestazione, comunemente detta «affitto di utero» o «surrogazione di utero», nella quale l'aspirante madre produce l'ovocita il quale, una volta fecondato dallo spermatozoo dell'aspirante padre, viene impiantato nell'utero di un'altra donna che fungerà esclusivamente da gestante;
              la diffusione del turismo procreativo discende dal divieto di surrogazione di maternità previsto nel nostro ordinamento dalla legge 19 febbraio 2004, n.  40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», che all'articolo 12 stabilisce che «chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro»;
              il ricorso a pratiche di surrogazione di maternità effettuato all'estero, tuttavia, non è in Italia penalmente sanzionabile per effetto di tale norma;
              di conseguenza, sotto il profilo della responsabilità penale afferente alla surrogazione di utero effettuata all'estero la giurisprudenza ha utilizzato approcci diversi, concentrandosi prevalentemente, almeno in una prima fase, sull'analisi della configurabilità del reato di alterazione di stato, di cui al secondo comma dell'articolo 567 del codice penale, che punisce con la reclusione da cinque a quindici anni «chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità»;
              in dottrina si è ampiamente discusso se l'indicazione della madre biologica nel certificato di nascita rilasciato nel Paese estero sia circostanza idonea ad integrare la fattispecie di cui al citato articolo, posto che nel certificato di nascita rilasciato dall'autorità straniera appare il nome della madre biologica, anziché quello della donna che ha partorito, e la parte maggioritaria ha ritenuto applicabile tale fattispecie di reato alla surrogazione di utero;
              in via generale, la dottrina italiana maggioritaria si è, infatti, mostrata restia ad accettare un'attribuzione della qualifica di madre alla donna non gestante, adottando come parametro fondante il concetto giuridico di madre l'esperienza della maternità e non il mero dato biologico, come anche sembra discendere dal citato articolo 269 c.c.;
              si è quindi ritenuto che per integrare il concetto giuridico di madre non sia sufficiente il mero dato biologico, ma sia necessario non solo considerare lo strettissimo legame che intercorre durante la gravidanza, ma anche che l'apporto biologico sia accompagnato dalla decisione responsabile di giungere alla generazione di una nuova vita;
              la giurisprudenza, sinora, si è pronunciata in rare occasione sul tema generale della surrogazione di maternità e, solo recentemente, si è trovata a far fronte alle conseguenze giuridiche del cosiddetto turismo procreativo;
              con riferimento all'applicabilità del reato di cui al citato articolo 567 del codice penale, una interpretazione diversa è stata fornita nell'aprile dal 2014 con una sentenza del tribunale di Milano, nella quale si è affermato che la trascrizione del certificato di nascita estero non avrebbe effetto costitutivo dello status filiationis, ma solamente un mero effetto di pubblicità del registro di stato civile dell'atto formatosi all'estero, negando, di conseguenza, la configurabilità del delitto di alterazione di stato nella mera richiesta di trascrizione del certificato di nascita estero;
              di contro, la sentenza del tribunale di Milano ha, invece, riconosciuto i due coniugi indagati colpevoli del reato di cui all'articolo 495 del codice penale, «Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri», il quale punisce con la reclusione da uno a sei anni «chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o le altre qualità della propria o dell'altrui persona» a causa della falsa dichiarazione resa dal marito in ordine alla qualifica di madre biologica della moglie;
              in base alla sentenza, la falsa dichiarazione che si effettua nei casi di surrogazione di maternità sarebbe diretta a sottrarre al patrimonio conoscitivo dell'ufficiale d'anagrafe un elemento potenzialmente valutabile ai fini del rifiuto della trascrizione, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.  396, in forza del quale gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico;
              il giudice di Milano nella sentenza ha, inoltre, rilevato come seppure sia vero che il desiderio di genitorialità è pregevole e che la famiglia, intesa in senso lato, sia oggetto di specifica tutela costituzionale, tanto non vale «allorché tale desiderio sia soddisfatto ad ogni costo, anche a probabile discapito del nascituro»;
              la legislazione nazionale sul tema della filiazione, dalla Costituzione in poi, e quella sulle adozioni, dedicano grandissima attenzione a che il desiderio di genitorialità non urti contro i diritti del minore e non travalichi il dato materiale, cioè, per dirla con il giudice di Milano, «le condizioni per mezzo delle quali due soggetti possono naturalmente generare»;
              la maternità surrogata sta diventando un vero e proprio business, basato sullo sfruttamento del corpo delle donne e realizzato in spregio dei diritti più elementari dei bambini che sono trasformati in merci sul mercato internazionale della riproduzione;
              in India il business della maternità surrogata vale oltre due miliardi di dollari l'anno: le «volontarie» sono reclutate nelle zone più povere e producono più di millecinquecento bambini all'anno; la maggior parte della domanda viene dall'estero, spinta dai prezzi bassi: tra i venticinquemila e i trentamila dollari, rispetto ai cinquantamila dollari del trattamento in Usa;
              le «volontarie» che entrano nel circuito legale delle cliniche per la maternità surrogata guadagnano tra gli ottomila e i novemila dollari a gestazione, una cifra che in India corrisponde a dieci anni di lavoro di un operaio non specializzato, mentre quelle che ne rimangono al di fuori sono reclutate da veri e propri « scout», attivi nelle zone più povere, sono pagate molto meno – tra tre e cinquemila dollari – e sono costrette a firmare dei contratti che non prevedono alcun supporto medico post-parto;
              anche negli Stati Uniti il business della maternità surrogata aumenta a ritmo esponenziale, con un numero di nascite di oltre duemila bambini ogni anno, ma i costi complessivi sono molto più elevati e si assestano tra centotrentamila e duecentomila dollari;
              le madri surrogate non hanno alcun diritto sui bambini che pure portano in grembo, e tantomeno sono tutelati in alcun modo quelli dei neonati, costretti a separarsi dalla madre biologica subito dopo il parto, evento assolutamente traumatico;
              il 17 dicembre 2015, nel corso dell'assemblea plenaria del Parlamento europeo, è stato approvato il «Rapporto annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo riguardo il 2014 e le politiche dell'Unione europea in materia»;
              nel Rapporto è stato recepito un emendamento con il quale si afferma che il Parlamento europeo «condanna la pratica della maternità surrogata, che mina la dignità umana della donna, visto che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usate come una merce; considera che la pratica della maternità surrogata, che implica lo sfruttamento riproduttivo e l'uso del corpo umano per profitti finanziari o di altro tipo, in particolare il caso delle donne vulnerabili nei Paesi in via di sviluppo, debba esser vietato e trattato come questione di urgenza negli strumenti per i diritti umani» a disposizione dell'Unione europea nel dialogo con i Paesi terzi;
              il 18 marzo 2016, il Comitato nazionale per la bioetica, organo di consulenza al Governo, al Parlamento e alle altre istituzioni, ha approvato una mozione con la quale definisce la maternità surrogata come «un contratto lesivo della dignità della donna e del figlio sottoposto come un oggetto a un atto di cessione», ritenendo che «l'ipotesi di commercializzazione e di sfruttamento del corpo della donna nelle sue capacità riproduttive, sotto qualsiasi forma di pagamento, esplicita o surrettizia, sia in netto contrasto con i princìpi bioetici fondamentali»;
              la legge sulla procreazione medicalmente assistita ha lasciato un vuoto normativo, nulla prevedendo in ordine alla liceità o meno della surrogazione di utero, e più in generale di maternità, attuata all'estero da cittadini italiani;
              appare doveroso affermare dei princìpi chiari e ideare strumenti legali in ambito nazionale e internazionale allo scopo di prevenire l'abuso di diritti umani come lo sfruttamento delle donne e il traffico di essere umani, con messi alla pratica della maternità surrogata e realizzare, al contrario, la protezione dei diritti e il benessere dei bambini,

impegna il Governo:

          ad adottare le opportune iniziative normative volte a far sì che il reato di surrogazione di maternità, di cui alla legge n.  40 del 2004, sia in ogni caso punibile anche se commesso all'estero da cittadini italiani;
          a sostenere ogni iniziativa in ambito europeo e internazionale volta a prevenire e contrastare il ricorso a pratiche di surrogazione di maternità, e a riaffermare in ogni sede la tutela e il rispetto per i diritti delle donne e dei bambini;
          nel rispetto dell'autonomia scolastica, a favorire la realizzazione nelle scuole superiori di iniziative di informazione e comunicazione sulla maternità e paternità come scelta consapevole e responsabile, anche attraverso il coinvolgimento degli alunni e delle famiglie.
(1-01228) «Rampelli, Cirielli, La Russa, Maietta, Giorgia Meloni, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro».


      La Camera,
          premesso che:
              in Italia la maternità surrogata è vietata dalla legge 19 febbraio 2004, n.  40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), legge, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, fra le più oscurantiste dei Paesi che hanno la nostra stessa tradizione giuridica. La Corte costituzionale più volte ha dichiarato l'incostituzionalità di alcune sue parti, a riprova che la scelta legislativa è stata fatta non per regolamentare l'ambito della fecondazione assistita, come si dovrebbe, ma allo scopo di introdurre divieti che contrastano con i principi della Costituzione italiana;
              la Corte europea dei diritti Umani è intervenuta più volte in materia di maternità surrogata precisando che allo stato attuale delle legislazioni dei Paesi del Consiglio d'Europa, tra le quali non esiste una armonizzazione, gli Stati membri hanno la discrezionalità di mantenere una legislazione che vieti la maternità surrogata (2014, sentenze Mennesson e Labassee contro Francia);
              al contempo, la Corte ha stabilito che il figlio nato mediante surrogazione di maternità in un Paese dove ciò è lecito non può essere sottratto alla coppia dei genitori la cui filiazione è stata legalmente stabilita all'estero. In questo caso, deve essere tutelato il preminente interesse del minore che è innanzitutto quello al rispetto della propria vita familiare e all'identità personale;
              condannando l'Italia (2015, sentenza Paradiso e Campanelli), la Corte ha stabilito che al minore deve essere garantito il diritto fondamentale alla vita famigliare con i propri genitori, anche quando questi lo sono solo di fatto, se con loro ha stabilito e consolidato un rapporto genitore-figlio/a. Laddove è accertata l'esistenza di un legame famigliare, lo Stato deve adottare misure che permettono a tale legame di svilupparsi, favorendo innanzitutto il ricongiungimento tra i genitori e il figlio/a interessati/e. Non può al contrario, sottrarre il figlio ai genitori;
              secondo la Corte, nei predetti casi di maternità surrogata, il riferimento all'ordine pubblico non può essere preso come una carta bianca che giustifichi qualsiasi misura, in quanto lo Stato ha l'obbligo di tenere in considerazione l'interesse superiore del minore indipendentemente dalla natura del legame genitoriale, genetico o di altro tipo (par. 80);
              condannando la Francia (2014, sentenze Mennesson e Labassee), invece, la Corte ha stabilito che non può essere negata la trascrizione dell'atto di nascita di un minore, nato da maternità surrogata all'estero, nonostante tale pratica sia vietata e penalmente perseguita in Francia. La mancata trascrizione, infatti, provoca incertezza giuridica nella vita del minore e determina una violazione del suo diritto all'identità personale. Secondo la Corte, la legge dello Stato non può far ricadere, nella sfera giuridica di figli/e, il cui interesse è sempre preminente, gli effetti della scelta dei genitori di ricorrere a una tecnica di fecondazione vietata nel loro Paese;
              in Italia si è sviluppato un dibattito ideologico sulla gestazione per altri/e, che invoca interventi normativi che vadano oltre il divieto già esistente, facendo ricorso anche ad argomenti già utilizzati in occasione della legge 40/2004. Si invoca l'introduzione di un «reato universale» e il non riconoscimento giuridico dei figli/e alle coppie italiane che fanno ricorso all'estero a tale pratica;
              questo dibattito ignora del tutto la giurisprudenza innanzi citata, che evidenzia l'obbligo di tutelare il preminente interesse del minore, che non può essere sottratto alla sua famiglia; così come ignora il tema della permeabilità degli ordinamenti giuridici e della necessità di regolare fenomeni altrove leciti, non di punirli;
              la libertà di scelta delle donne che vogliono portare avanti una gravidanza consentendo a una vita di venire al mondo e di essere amorevolmente accolta da altre coppie di genitori, comporta che la loro scelta non sia costretta dal ricatto economico o dallo sfruttamento, e che abbiano la possibilità di ripensamento, nel corso della gravidanza e dopo il parto;
              c’è un mutamento sociale e umano dei rapporti di filiazione, della genitorialità e più in generale della vita familiare non più basati sulla coincidenza tra dato biologico, genetico, sociale e su un presunto unico modello «naturale» di famiglia, ma fondati sulla qualità delle relazioni. Tale cambiamento sociale è già stato riconosciuto giuridicamente, ma deve esserlo pienamente, perché vi è la priorità di assicurare gli stessi diritti ai figli e alle figlie a prescindere da come sono venuti al mondo;
              a tal proposito è utile ricordare che la recente sentenza della Corte Costituzionale n.  162 del 2014 ha ribadito, sotto il profilo sostanziale dei valori e dei principi, l'estensione del confine della «vita familiare» che sinora riguardava la coppia eterosessuale, ai figli generati naturalmente e con la procreazione assistita anche eterologa;
              con la legge n.  154 del 2013 il legislatore ha individuato come caratterizzante il rapporto di filiazione, il concetto di responsabilità genitoriale non sempre rispondente alla coincidenza della figura genetica e/o biologica;
              la Corte di Cassazione, con la decisione sul divieto di disconoscimento di paternità da parte del marito della coppia che ha dato il consenso all'inseminazione eterologa della moglie (sentenza n.  2315 del 1999), ha sovvertito il principio secondo il quale la verità biologica fonda il rapporto di filiazione;
              anche con riferimento alla genitorialità delle persone omosessuali, la giurisprudenza riconosce che costituisce pregiudizio il ritenere che un minore cresciuto da una coppia omosessuale possa non crescere bene (Corte di Cassazione civile, Sez. I, n.  601 del 2013), e la giurisprudenza più recente del Tribunale dei minori, nel consentire l'adozione del figlio del partner, lo ha constatato con approfondite indagini (tra le altre: Tribunale per i minorenni di Roma, sentenza 30 giugno 2014, confermata da Corte d'appello di Roma con sentenza del 23 dicembre 2015; stesso Tribunale, sentenze 22 settembre 2015 e 26 gennaio 2016);
              stigmatizzare le scelte non conformi al cosiddetto modello «naturale» di famiglia, ha ispirato l'esclusione nella proposta di legge in materia di unioni civili dell'adozione perfino dei «propri» bambini delle coppie omosessuali già nati. Esclusione che colpisce anche le persone singole che vogliano assumersi responsabilità genitoriali, come ha dimostrato la discussione nel corso dell'iter di approvazione della legge n.  173 del 2015, sulla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare di lungo periodo, che le ha escluse dall'adozione in tale specifica situazione;
              non va sottovalutata la correlazione tra il ricorso alla maternità surrogata e l'attuale disciplina italiana in materia di adozione. Occorre approvare una legge che renda più rapido l'iter per l'adozione, per garantire a tutti i minori in stato di abbandono il diritto ad avere una famiglia in tempi più brevi, estendendo la possibilità di adottare anche alle coppie dello stesso sesso, alle coppie non sposate e ai single. Ciò consentirebbe anche una riduzione del ricorso alla maternità surrogata;
              la proibizione universale è vana, sbagliata, pericolosa. Vana nella sua ambizione fuori misura di valere globalmente anche per altri Paesi; sbagliata perché ha l'irresponsabile effetto di alimentare un mercato clandestino; pericolosa per la portata simbolica di un divieto usato per i reati contro l'umanità, tipo i genocidi che stigmatizza la donna e segna pesantemente chi nasce;
              a questo proposito la legge 40 del 2004, come ricordato incostituzionale in molte parti, mostra gli effetti perversi della linea proibizionista. Il costoso turismo procreativo che i tanti assurdi e disumani divieti hanno incentivato, ha in sé una evidente impronta di classe a conferma che libertà civili e diritti sociali sono strettamente connessi;
              il ricorso alla proibizione, come dimostra la legge 40 del 2004, mette in questione il principio di laicità perché un personale convincimento morale non può prevaricare quelli di altri/e;
              il principio di libertà di scelta e responsabilità delle donne nella procreazione è intangibile: a una donna non si può imporre né di essere o non essere madre, né di usare o non usare il suo corpo a fini riproduttivi;
              la gestazione per altri/e è pratica antica quanto il mondo, molto diffusa anche in Italia fino a pochissimi anni fa;
              la novità sta nelle forme attraverso le quali si realizza, a seguito dello sviluppo delle tecniche di procreazione assistita, ma anche della possibilità di regolamentare il rapporto tra le persone coinvolte;
              la libertà di scelta della gestante e la regolamentazione del rapporto tra le parti sono concreti capisaldi della possibilità di gestazione per altri/e, nei paesi – come ad esempio Stati Uniti o Canada –, dove la pratica è lecita e non vi è sfruttamento delle donne;
              è riprovevole e da contrastare con forza, quando dietro questa pratica ci siano rischi di ricatto e di costrizione alla mercificazione delle donne e del loro corpo, o quando si sia in assenza di ogni forme di tutela di ciò che ogni donna possa decidere di e per se stessa. Rischio moltiplicato dalle diseguaglianze prodotte dalla globalizzazione del mercato del biolavoro, dell'uso del materiale genetico e delle capacità riproduttive dei corpi;
              la gestazione per altri/e, come la fecondazione assistita, è una realtà delicata e complessa talvolta troppo spesso semplificata anche attraverso un linguaggio che rispecchia stereotipi che colpiscono le persone coinvolte: donne, uomini, bambini/e nati attraverso questa pratica. Ad esempio, anche l'espressione «utero in affitto» veicola un pregiudizio verso le gestanti, uomini omosessuali e bambini/e nati attraverso questa pratica;
              le donne subiscono violenza anche in famiglia, sono private di diritti umani fondamentali a causa di valori, credenze religiose e tribali. Ma non per questo ci sogniamo di mettere al bando universale famiglia e religione che sono, invece, diritti fondamentali della persona;
              contrastare ogni possibile sfruttamento non significa normare, in nome del bene delle donne, il corpo femminile: nessuna donna può essere obbligata a procreare o ad abortire;
              è la soggettività di una donna con la sua libera scelta di portare avanti una gravidanza che dà la misura e il limite ai desideri di genitorialità, visto che il corpo femminile continua ad essere il tramite indispensabile per la nascita,

impegna il Governo:

          ad affermare in ogni atto e in ogni sede nazionale ed internazionale il riconoscimento del principio di responsabilità e libertà di scelta delle donne nella procreazione, anche attraverso iniziative per:
              a) una regolamentazione mite della gestazione per altri/e, che riconosca il rispetto la soggettività della donna in tutto il percorso della gestazione, la possibilità di un suo ripensamento e quella di mantenere il legame con il nascituro e gli altri soggetti coinvolti;
              b) il contrasto di ogni eventuale forma di pratica sommersa e clandestina a causa dell'impossibilità di accedere alla gestazione per altri/e;
          a colmare il deficit informativo attraverso un osservatorio di analisi del fenomeno, in modo da programmare politiche pubbliche adeguate per le tutele giuridiche, sanitarie, sociali di tutti i soggetti coinvolti in una realtà che di fatto esiste;
          a stabilire accordi bilaterali sul fronte internazionale con i Paesi che hanno introdotto e normato la gestazione per altri/e, e programmi di cooperazione allo sviluppo per i Paesi a rischio di sfruttamento delle donne a fini riproduttivi;
          ad assumere iniziative per prevedere il riconoscimento anagrafico nel nostro Paese, relativamente ai soli nati in quegli Stati dove esiste una legislazione che regolamenta la gestazione per altri/e;
          a rilanciare, attraverso l'investimento di risorse economiche pubbliche, l'offerta di protezione pubblica a partire dalla rete dei consultori familiari per l'accompagnamento di tutti i soggetti coinvolti, prima e durante la gestazione ed il parto, aggiornando le prestazioni e la qualità dei servizi a sostegno della soggettività delle donne e le nuove domande di genitorialità;
          a tutelare i diritti della/del minore, in particolare con la trascrizione dei loro atti di nascita formali all'estero;
          ad assumere iniziative per punire ogni forma di costrizione alla procreazione, anche in attuazione dei principi della Convenzione di Istanbul.
(1-01230) «Nicchi, Costantino, Duranti, Gregori, Martelli, Pannarale, Pellegrino, Ricciatti, Bechis, Brignone, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Civati, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Andrea Maestri, Melilla, Marcon, Palazzotto, Pastorino, Piras, Placido, Quaranta, Sannicandro, Zaratti».


      La Camera,

impegna il Governo:

          ad affermare in ogni atto e in ogni sede nazionale ed internazionale il riconoscimento del principio di responsabilità e libertà di scelta delle donne nella procreazione, anche attraverso iniziative per: il contrasto di ogni eventuale forma di pratica sommersa e clandestina a causa dell'impossibilità di accedere alla gestazione per altri/e;
          a colmare il deficit informativo attraverso un osservatorio di analisi del fenomeno, in modo da programmare politiche pubbliche adeguate per le tutele giuridiche, sanitarie, sociali di tutti i soggetti coinvolti in una realtà che di fatto esiste;
          a stabilire accordi bilaterali sul fronte internazionale con i Paesi che hanno introdotto e normato la gestazione per altri/e, e programmi di cooperazione allo sviluppo per i Paesi a rischio di sfruttamento delle donne a fini riproduttivi;
          ad assumere iniziative per prevedere il riconoscimento anagrafico nel nostro Paese, relativamente ai soli nati in quegli Stati dove esiste una legislazione che regolamenta la gestazione per altri/e;
          a rilanciare, attraverso l'investimento di risorse economiche pubbliche, l'offerta di protezione pubblica a partire dalla rete dei consultori familiari per l'accompagnamento di tutti i soggetti coinvolti, prima e durante la gestazione ed il parto, aggiornando le prestazioni e la qualità dei servizi a sostegno della soggettività delle donne e le nuove domande di genitorialità;
          a tutelare i diritti della/del minore, in particolare con la trascrizione dei loro atti di nascita formali all'estero;
          ad assumere iniziative per punire ogni forma di costrizione alla procreazione, anche in attuazione dei principi della Convenzione di Istanbul.
(1-01230) (Testo risultante dalla votazione per parti separate) «Nicchi, Costantino, Duranti, Gregori, Martelli, Pannarale, Pellegrino, Ricciatti, Bechis, Brignone, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Civati, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Andrea Maestri, Melilla, Marcon, Palazzotto, Pastorino, Piras, Placido, Quaranta, Sannicandro, Zaratti».


      La Camera,
          premesso che:
              con la dizione «utero in affitto», o maternità surrogata o gestazione per altri si intende quella pratica basata sulla disponibilità del corpo di una donna, per realizzare una genitorialità altrui, per cui si dà l'avvio ad una gravidanza con l'obiettivo di affidare il nascituro a terzi all'atto della nascita;
              in molti Paesi non vige un espresso divieto generalizzato di tale pratica, né tanto meno si riscontra la presenza di specifiche disposizioni legislative per la disciplina del suddetto fenomeno;
              la maternità surrogata di fatto istituisce un contratto per stabilire la proprietà del bambino come oggetto, pertanto è molto difficile evitare la mercificazione, anche nel caso si dichiari la scelta libera della madre naturale; la natura commerciale del contratto è di fatto provata dall'obbligo di distinguere tra la donna che dona l'ovocita e la donna che effettivamente conduce la gravidanza;
              la maternità surrogata è in contraddizione con i princìpi dell'Unione europea, contro lo sfruttamento del corpo umano, il diritto del bambino ad avere una madre, nonché con la Convenzione sui diritti umani fondamentali;
              l'Unione europea prevede espressamente che «il corpo umano e le sue parti non devono essere fonte di lucro»;
              la Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, sui diritti dell'uomo e la biomedicina, all'articolo 21, stabilisce che «il corpo umano e le sue parti non debbano essere, in quanto tali, fonte di profitto»;
              la risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 nell'affrontare in tema della lotta alla violenza contro le donne, impegna gli Stati membri a «riconoscere il grave problema della surrogazione di maternità, che costituisce uno sfruttamento del corpo e degli organi riproduttivi femminili»;
              la pratica della maternità surrogata non è solo una tecnica riproduttiva, ma riguarda anche molti diritti umani e diversi temi etici;
              secondo il principio dell'indisponibilità del corpo umano, l'acquisto, la vendita o l'affitto dello stesso sono fondamentalmente contrari al rispetto della sua dignità;
              in Italia, la surrogazione di maternità è vietata e negli ultimi tempi purtroppo si cerca di aggirare tale divieto grazie all'impossibilità di sanzionarlo nel caso in cui la maternità surrogata sia eseguita all'estero;
              la legge n.  40 del 2004 prevede il divieto della maternità surrogata, ma l'entità della pena prevista non consente l'automatica perseguibilità del reato quando questo sia commesso all'estero,

impegna il Governo:

          ad assumere ogni utile iniziativa, in tutte le sedi competenti, perché si possa giungere ad una moratoria internazionale della pratica della maternità surrogata;
          ad attivare tutte le iniziative di competenza per l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge n.  40 del 2004 per la surrogazione di maternità;
          a promuovere una campagna di corretta informazione sul tema, affinché si possa diffondere una cultura della tutela dei diritti del nascituro e del minore che sarebbero violati nel caso di ricorso a pratiche di maternità surrogata;
          ad assumere iniziative, a livello nazionale e internazionale, affinché la surrogazione di maternità sia considerata reato universalmente perseguibile.
(1-01233) «Palese, Fucci, Pisicchio».


      La Camera,
          premesso che:
              per maternità surrogata (secondo la terminologia utilizzata dall'articolo 12, comma 6, della legge n.  40 del 2014) altrimenti detta «gestazione per altri» - gpa (secondo la terminologia utilizzata dalla Corte europea dei diritti umani), si intende una pratica fondata sulla disponibilità di una donna a portare a termine la gravidanza per realizzare un progetto di genitorialità altrui;
              la pratica è vietata in Svezia, Norvegia, Finlandia, Germania, Austria, Francia, Spagna, Portogallo e consentita se gratuita e con un articolato livello di restrizioni in Canada, Inghilterra, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Australia e alcuni Stati Usa e dell'est Europa come Armenia, Georgia, Ungheria, Bielorussia, Ucraina e Russia, ammessa in Asia India, Nepal, Thailandia, Hong Kong e in Sudafrica;
              in Grecia è consentita in forma gratuita e previa autorizzazione di un tribunale;
              relazioni recenti hanno mostrato un incremento diffuso di tale pratica, documentando il flusso della domanda verso i Paesi che ne consentono l'attuazione a condizioni economiche e giuridiche più vantaggiose;
              tale documentazione evidenzia l'inserimento della maternità surrogata in un sistema di produzione gestito da agenzie di intermediazione, in cui il processo della gestazione e il neonato sono oggetto di sfruttamento;
              il 15 marzo 2016 la Commissione Affari sociali del Consiglio d'Europa ha respinto la relazione «Diritti umani e problemi etici legati alla surrogacy» della senatrice e ginecologa belga Petra De Sutter, volta a regolamentare la maternità surrogata nei 47 Stati membri, in virtù dell'apporto della delegazione italiana presso il Consiglio;
              il 15 dicembre del 2015 il Parlamento europeo, in assemblea plenaria, ha condannato la pratica della gestazione per altri, approvando una risoluzione (2015/2229(INI)) sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica dell'Unione europea in materia, il quale (testo votato, paragrafo 115) «condanna la pratica della maternità surrogata, che mina la dignità umana della donna, visto che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usate come una merce; considera che la pratica della maternità surrogata che implica lo sfruttamento riproduttivo e l'uso del corpo umano per profitti finanziari o di altro tipo, in particolare il caso delle donne vulnerabili nei Paesi in via di sviluppo, debba esser vietato e trattato come questione di urgenza negli strumenti per i diritti umani»;
              la «Convenzione sui diritti dell'infanzia», approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 (ratificata dall'Italia con la legge del 27 maggio 1991, n.  176), impegna gli Stati ad adottare tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla stessa Convenzione e, in particolare, il diritto dei bambini a non essere privati degli elementi costitutivi della loro identità (articolo 8) e il diritto ad essere protetti contro ogni forma di sfruttamento economico (articolo 32);
              conseguentemente, gli ordinamenti, nazionali ed internazionali, non possono contenere previsioni che violino il diritto del minore all'identità personale, indipendentemente dalle modalità con cui è venuto al mondo;
              la Corte europea dei diritti umani ha stabilito, condannando la Francia, nel 2014, sentenze Mennesson e Labasse, che non può essere negata la trascrizione dell'atto di nascita di un minore, nato da maternità surrogata all'estero, nonostante tale pratica sia vietata e penalmente perseguita in quel Paese;
              la mancata trascrizione, infatti, provoca incertezza giuridica nella vita del minore e determina una violazione del suo diritto all'identità personale; secondo la Corte, la legge dello Stato non può far ricadere nella sfera giuridica dei bambini, il cui interesse è sempre preminente, gli effetti della scelta dei genitori di ricorrere ad una tecnica di fecondazione vietata nel loro paese;
              nella sentenza Paradiso - Campanelli, del gennaio 2015, anche l'Italia è stata condannata per aver sottratto e dato in adozione il figlio di nove mesi di una coppia eterosessuale che aveva fatto ricorso in Russia alla fecondazione eterologa e alla maternità per altri, con la motivazione del preminente interesse del minore alla stabilità affettiva indipendentemente dall'esistenza di una genitorialità biologica;
              il principio della non commerciabilità del corpo umano, ribadita dall'articolo 21 della Convenzione di Oviedo, sottoscritta nel 1997, e ratificata dall'Italia nel 2001, prevede che il corpo umano e le sue parti non debbano essere fonte di profitto; la Convenzione sottolinea anche come il principio della indisponibilità del corpo umano non sia assoluto e che donare organi o parti del proprio corpo non è quindi contrario al principio di dignità;
              il principio della non commerciabilità del corpo umano e delle sue parti è inoltre espressamente sancito dall'articolo 3, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che stabilisce: «il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro»;
              conseguentemente, la commercializzazione e lo sfruttamento della capacità riproduttiva del corpo della donna rappresentano lesioni del principio universale di rispetto della dignità umana, nonché violazione dei diritti umani;
              in Italia il comma 6 dell'articolo 12 della legge 40 sancisce che «chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro»;
              in alcuni dei Paesi dove la maternità surrogata è consentita, i rapporti tra le persone coinvolte vengono regolamentati da accordi privati, come i contratti pre-nascita frequenti negli Usa, mentre in Paesi, come la Cambogia, la Thailandia o il Nepal, si verificano con frequenza fenomeni di sfruttamento di donne in stato di difficoltà economica, fenomeno diffuso anche in alcuni Paesi dell'est Europa;
              in alcuni Paesi la maternità surrogata è consentita soltanto in presenza di protocolli specifici (gravidanza altruistica); nei Paesi in cui la gestazione per altri è consentita se gratuita, ed è chiamata altruistica, il fondamento teorico e culturale richiamato è quello del dono, che vede la donna mettere a disposizione il proprio corpo e la propria gestazione in modo libero, volontario e gratuito, come scelta solidale in aiuto a chi non può avere figli in relazione a problemi fisici;
              si è sviluppato un dibattito che sottolinea come le relazioni che si stabiliscono attraverso la gratuità del dono siano coerenti con la tradizione giuridica dell'Unione europea, in particolare con la Carta dei diritti fondamentali che ribadisce il divieto, nell'ambito della medicina e della biologia di fare del corpo umano e delle sue parti una fonte di lucro, senza però vietarne la sua utilizzazione a titolo gratuito;
              a livello nazionale e internazionale si sono moltiplicati gli appelli per la messa al bando della maternità surrogata, nei quali si è affermato che gravidanza altruistica è un fenomeno limitato a rarissimi casi e si è denunciata come la scomposizione in segmenti indipendenti della gravidanza, del parto e della nascita, porti ad un impoverimento del valore affettivo simbolico e culturale della maternità e dell'evento umano della nascita, consentendo la loro riduzione a merce e la loro scambiabilità;
              il Comitato nazionale di bioetica, il 18 marzo 2016, ha approvato una mozione sulla maternità surrogata a titolo oneroso, in cui si afferma che la commercializzazione e lo sfruttamento del corpo della donna nelle sue capacità riproduttive sotto qualsiasi forma di pagamento sia in contrasto con i principi bioetici fondamentali e ha rimandato ad una successiva trattazione l'argomento della surrogazione di maternità senza corrispettivo economico;
              la Corte costituzionale definisce la scelta di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli come espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi, libertà riconducibile agli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione: conseguentemente le limitazioni di tale libertà sono ragionevolmente giustificate dalla impossibilità di tutelare altrimenti interessi di pari rango (sentenza n.  162 del 2014);
              la riforma dunque, della normativa sulle adozioni appare sempre più urgente e necessaria al fine di superare i meccanismi farraginosi che la rendono spesso poco accessibile,

impegna il Governo:

          a fronte del divieto della maternità surrogata, previsto dalla legge n.  40 del 2004, ad avviare un confronto sulla base del paragrafo 115 della risoluzione del Parlamento europeo (2015/2229 (INI)) sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica dell'Unione europea in materia, approvata in assemblea plenaria il 17 dicembre 2015, di cui in premessa;
          ad attivarsi nelle forme e nelle sedi opportune, per il pieno rispetto, da parte dei Paesi che ne sono firmatari, delle convenzioni internazionali per la protezione dei diritti umani e del bambino e a promuovere a livello nazionale e internazionale, iniziative che conducano al riconoscimento del diritto dei bambini alla identità personale e alla loro tutela, indipendentemente dalla modalità in cui sono venuti al mondo;
          ad attivarsi per completare il recepimento della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica.
(1-01248) «Rosato, Mauri, Di Salvo, Fregolent, Grassi, Gribaudo, Martella, Morani, Bini, Marco Di Maio, Cinzia Maria Fontana, Garavini, Giorgis, Giuseppe Guerini, Pollastrini, Stumpo, Marantelli, Gebhard, Paola Bragantini».