XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 24 maggio 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 24 maggio 2016.

      Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bolognesi, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Calabria, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Costa, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Del Grosso, Dell'Orco, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Palazzotto, Paris, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Santerini, Scanu, Scopelliti, Scotto, Sereni, Tabacci, Velo, Vignali, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bolognesi, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Calabria, Caparini, Capelli, Carbone, Casero, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Costa, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Del Grosso, Dell'Orco, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Lorenzo Guerini, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Palazzotto, Paris, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Santerini, Scanu, Scopelliti, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 23 maggio 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          BONAFEDE: «Introduzione della confisca di denaro, beni e utilità in caso di condanna per delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nonché modifiche alla disciplina in materia di sanzioni penali per i reati tributari e riduzione del limite per l'uso del contante e dei titoli al portatore» (3848);
          CATANOSO GENOESE: «Conferimento della qualità di forza di polizia al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riconoscimento della qualità di lavoro usurante per le attività svolte dal personale appartenente al medesimo Corpo e delega al Governo per la riforma del trattamento economico del personale, per la riforma del servizio volontario nonché per l'immissione del personale volontario nei ruoli» (3849);
          MELILLA: «Istituzione dell'insegnamento di storia e civiltà del vino e disposizioni per l'educazione al suo consumo» (3850);
          MIOTTO: «Disposizioni concernenti la promozione e la valorizzazione dell'invecchiamento attivo della popolazione attraverso l'impiego delle persone anziane in attività di utilità sociale» (3851);
          REALACCI: «Introduzione del divieto di utilizzo di microparticelle di plastica nei prodotti cosmetici» (3852);
          AIRAUDO ed altri: «Modifiche agli articoli 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e 48 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81, concernenti l'esclusione del ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte delle pubbliche amministrazioni» (3853).

      Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

          La proposta di legge PATRIARCA ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare» (3527) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Luciano Agostini, Amato, Arlotti, Baruffi, Basso, Becattini, Bergonzi, Berlinghieri, Capone, Carrescia, Censore, Chaouki, Crivellari, Culotta, De Maria, Di Salvo, Fedi, Cinzia Maria Fontana, Gadda, Gnecchi, Grassi, Marchetti, Marchi, Montroni, Moretto, Palma, Petrini, Salvatore Piccolo, Preziosi, Romanini, Paolo Rossi, Senaldi, Sgambato, Zoggia.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
          II Commissione (Giustizia):
      MINARDO e CALABRÒ: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.  184, in materia di semplificazione delle procedure per le adozioni nazionali» (3743) Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
      FORMISANO e PORTAS: «Modifiche agli articoli 55 e 614 del codice penale in materia di legittima difesa e di violazione di domicilio» (3774) Parere delle Commissioni I e X;
      RAVETTO: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.  184, in materia di adozione da parte di persone singole» (3832) Parere delle Commissioni I, III, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
      RAVETTO: «Modifica all'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n.  184, concernente l'adozione in casi particolari» (3833) Parere delle Commissioni I e XII.
          VI Commissione (Finanze):
      PREZIOSI ed altri: «Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58, in materia di protezione del risparmio» (3698)       Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XI e XIV.
          VII Commissione (Cultura):
      MINARDO ed altri: «Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e monumentale dei centri urbani del Val di Noto» (3422) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
          X Commissione (Attività produttive):
      MINARDO: «Norme per favorire il ricambio generazionale nelle imprese artigiane» (3668) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
          MINARDO: «Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n.  625, concernenti la disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi dovute dai titolari delle concessioni» (3688) Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
          Commissioni riunite VII (Cultura) e VIII (Ambiente):
      MINARDO: «Disposizioni per il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico e privato nonché artistico del centro storico di Scicli» (3751)       Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

      Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 24 maggio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 ottobre 1991, n.  344, la relazione sullo stato di attuazione della legge 26 dicembre 1981, n.  763, recante provvedimenti in favore dei profughi italiani, riferita all'anno 2015 (Doc. CVI, n.  4).

      Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 23 maggio 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione 2015 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (COM(2016) 265 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
          Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce le caratteristiche dei pescherecci (Rifusione) (COM(2016) 273 final), corredata dai relativi allegati (COM(2016) 273 final – Annexes 1 to 3), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura). La predetta proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 24 maggio 2016;
          Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo dall'altra, in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione che adotta il suo regolamento interno (COM(2016) 280 final), corredata dai relativi allegati (COM(2016) 280 final – Annex 1 e Annex 2), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
          Raccomandazioni di decisione del Consiglio che abrogano le decisioni 2010/401/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo a Cipro (COM(2016) 295 final), 2010/289/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovenia (COM(2016) 296 final) e 2009/416/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Irlanda (COM(2016) 297 final), che sono assegnate in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
          Relazione della Commissione – Italia – Relazione elaborata a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, del Trattato (COM(2016) 305 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Semestre europeo 2016: raccomandazioni specifiche per paese (COM(2016) 321 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
          Raccomandazioni di raccomandazioni del Consiglio sui programmi nazionali di riforma 2016 e che formulano i pareri del Consiglio sui programmi di stabilità o di convergenza 2016 del Belgio (COM(2016) 322 final), della Bulgaria (COM(2016) 323 final), della Repubblica ceca (COM(2016) 324 final), della Danimarca (COM(2016) 325 final), della Germania (COM(2016) 326 final), dell'Estonia (COM(2016) 327 final), dell'Irlanda (COM(2016) 328 final), della Spagna (COM(2016) 329 final), della Francia (COM(2016) 330 final), della Croazia (COM(2016) 331 final), di Cipro (COM(2016) 333 final), della Lettonia (COM(2016) 334 final), della Lituania (COM(2016) 335 final), del Lussemburgo (COM(2016) 336 final), dell'Ungheria (COM(2016) 337 final), di Malta (COM(2016) 338 final), dei Paesi Bassi (COM(2016) 339 final), dell'Austria (COM(2016) 340 final), della Polonia (COM(2016) 341 final), del Portogallo (COM(2016) 342 final), della Romania (COM(2016) 343 final), della Slovenia (COM(2016) 344 final), della Slovacchia (COM(2016) 345 final), della Finlandia (COM(2016) 346 final), della Svezia (COM(2016) 347 final) e del Regno Unito (COM(2016) 348 final), che sono assegnate in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

      Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2299 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 2016, N.  42, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA SCOLASTICO E DELLA RICERCA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3822)

A.C. 3822 – Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

      La Camera,
          premesso che:
              i sottoscrittori del presente atto esprimono una profonda critica al metodo utilizzato dal governo per affrontare le tematiche e le problematiche relative al settore della scuola;
              pur ravvisando, forzosamente, un blando profilo di urgenza nell'articolo 1, comma 1, del provvedimento, dovuto alla necessità di garantire il proseguimento degli interventi per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, altrimenti destinati a cessare alla scadenza del 31 marzo 2016, non si riscontra alcun caso di straordinaria necessità ex articolo 77 della Costituzione, nella proroga prevista al comma 2 del medesimo articolo, in quanto ogni anno il Governo ricorre alla decretazione di urgenza per procrastinare – senza alcuna proposta di soluzione definitiva – problemi irrisolti;
              ancor meno si ravvisano i presupposti di costituzionalità in un provvedimento che proroga i servizi di pulizia nelle scuole che avevano stipulato la vecchia convenzione, alla luce dello scandalo emerso intorno al «cartello» costituitosi per «restringere la concorrenza» e «condizionare gli esiti della gara» Consip da 1,6 miliardi, secondo quanto ricostruito dall'Antitrust;
              piuttosto che continuare a riproporre un sistema palesemente inadeguato ed inefficiente, sarebbe opportuno attivarsi per la ricerca di una soluzione strutturale che contemperi le esigenze del risparmio di spesa con la qualità del servizio; soluzione che non può essere garantita dal sistema di appalti costantemente assegnati sempre alle medesime imprese, utilizzatrici di lavoratori socialmente utili, e che spesso ricorrono a «cartelli» per aggiudicarsi servizi e lavori, il tutto a danno degli utenti, ovvero gli alunni costretti a studiare in scuole sempre meno pulite e meno decorose e con scarso servizio di sorveglianza;
              è opinione dei firmatari del presente atto che problemi come la manutenzione delle scuole debbano essere risolti in via ordinaria, con la buona amministrazione, e non essere oggetto di decretazione d'urgenza di evidente dubbia costituzionalità;
              si ritiene, inoltre, alquanto anomala e irrituale l'istituzione, per decreto-legge, di una nuova università, la Gran Sasso Science Institute, la cui missione è di svolgere ricerche formando giovani ricercatori, insieme all'Università di l'Aquila e ai Laboratori del Gran Sasso dell'Infn;
              non si ravvisa in tale intervento alcuna urgenza rispondente all'articolo 77 della Costituzione, a parte rimediare last minute ad un'inadempienza del Ministero, che era ovviamente a conoscenza della scadenza dei finanziamenti della sperimentazione ed avrebbe pertanto potuto utilizzare più correttamente gli strumenti di programmazione adatti per decidere, nei tempi, con procedure ordinarie;
              si pone, peraltro, il dubbio se si vadano a sottrarre fondi ad altre realtà accademiche per finanziare la nuova università ovvero ove si reperiscono le risorse, palesandosi una violazione anche dell'articolo 81 della Costituzione;
              la presentazione del decreto-legge in esame, inoltre, appare come un pretesto per apportare correzioni alla legge n.  107 del 2015, i cui effetti negativi hanno avuto nel frattempo il loro esito, come l'imposizione ai precari delle graduatorie ad esaurimento (GAE) di fare domanda in ambito nazionale ai fini dell'assunzione, invece che regionale, con la conseguenza di ritrovarsi trasferiti centinaia di chilometri lontano dalle proprie famiglie e richiederne l'avvicinamento (sono circa 45.000 gli insegnanti delle GAE che hanno preferito non presentare domanda di assunzione per non subire pesanti trasferimenti);
              con la citata legge n.  107 del 2015 non è stata fatta alcuna assunzione dei precari delle scuole dell'infanzia presenti nelle GAE, per cui era immaginabile che presto si sarebbe aperto un problema di giustizia sociale e carenza di personale in queste scuole ed ora si utilizza la decretazione d'urgenza quale strada per inserire articoli aggiuntivi, come nella fattispecie l'articolo 1-quater che possano sanare, o almeno compensare, precedenti lacune;
              considerato infine che decreto-legge è rimasto fermo in Senato per molte settimane, non per l'ostruzionismo delle opposizioni, ma per i continui rinvii del Governo, che ha modificato notevolmente il testo originale, ma nonostante ciò, nessuno spazio è stato lasciato per un confronto aperto e leale con le opposizioni per affrontare i gravi problemi creati dalla legge n.  107 del 2015, come dimostra l'ennesima fiducia chiesta al Senato,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n.  3822.
N.  1. Borghesi, Grimoldi, Simonetti, Guidesi, Fedriga, Invernizzi, Allasia, Molteni, Attaguile, Picchi, Bossi, Gianluca Pini, Busin, Rondini, Caparini, Saltamartini, Giancarlo Giorgetti.

A.C. 3822 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n.  1.

A.C. 3822 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

      Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

      Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.17, 1.18, 1-bis.1, 1-bis.2, 1-ter.1, 1-quater.4, 1-quater.7, 1-quater.8, 1-quinquies.3, 1-quinquies.6, 1-sexies.1, 1-sexies.2, 1-sexies.3, 1-sexies.4, 2-quater.1, 2-quater.2, 2-quinquies.2, 2-sexies.1, 2-sexies.2, 2-sexies.3, 2-sexies.9, 2-sexies.10, 2-sexies.11, 3.1, e sugli articoli aggiuntivi 1.01, 1.03, 1.010, 1-ter.01, 1-quater.03, 1-quater.04, 1-quater.06, 1-quinquies.01, 1-sexies.01, 02.01, 2-bis.01, 2-bis.02, 2-bis.03, 2-bis.04, 2-bis.05, 2-bis.06, 2-bis.07, 2-bis.08, 2-bis.09, 2-bis.010, 2-ter.01, 2-sexies.01, 2-sexies.02, 2-sexies.05, 2-sexies.06, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3822 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. All'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015, n.  107, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) alla lettera b), numero 3.2), la parola: «apprendistato» è sostituita dalla seguente: «tirocinio»;
          b) alla lettera e), le parole: «livelli essenziali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «fabbisogni standard».

      3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Disposizioni per il decoro degli edifici scolastici e per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole).

        1. Al fine di assicurare la prosecuzione dal 1o aprile 2016 al 30 novembre 2016 degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali di cui all'articolo 2, commi 2-bis e 2-bis.1, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, è autorizzata la spesa di 64 milioni di euro per l'anno 2016.
        2. All'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, le parole: «nell'anno scolastico 2015/2016» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno scolastico 2016/2017»; dopo le parole: «ovvero sia stata sospesa» sono inserite le seguenti: «o sia scaduta» e le parole: «e comunque fino a non oltre il 31 luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2016»;
            b) al comma 2-bis.1 dopo le parole: «la convenzione-quadro Consip» sono inserite le seguenti: «ovvero la stessa sia scaduta».

Articolo 2.
(Disposizioni per la stabilizzazione e il riconoscimento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute).

        1. Per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI), di cui all'articolo 31-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e per il riconoscimento delle sue attività, è assegnato un contributo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ad integrazione delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015.
        2. La Scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi del comma 6, dell'articolo 31-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35, a seguito del quale è reso disponibile il finanziamento di cui al comma 1, assume carattere di stabilità come istituto universitario a ordinamento speciale.
        3. Fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di spesa, pari all'80 per cento dei contributi ordinari statali ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.  49, la Scuola può procedere al reclutamento di personale anche in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2015, n.  66.
        4. All'articolo 31-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, i commi 2-bis e 5-bis sono abrogati e al comma 6 le parole: «di cui al comma 2-bis» sono soppresse.

Articolo 3.
(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, pari a 64 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede:
            a) per 15 milioni di euro mediante parziale utilizzo delle economie di cui all'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
            b) per 49 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per il funzionamento, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2016.

        2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, si provvede, a decorrere dal 2016, quanto a 2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Articolo 4.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3822 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

        All'articolo 1, comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
        «a-bis) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nei territori ove la convenzione Consip sia scaduta trovano applicazione in via provvisoria le condizioni tecniche ed economiche già previste nella medesima convenzione scaduta”».

        Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
        «Art. 1-bis. – (Disposizioni in materia di assegnazione provvisoria). – 1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n.  107, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al quarto periodo, le parole: “Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016” sono sostituite dalle seguenti: “Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017” e le parole: “2014/2015” sono sostituite dalle seguenti: “2015/2016”;
            b) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: “Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo”.

        Art. 1-ter. – (Misure urgenti in materia di assunzioni del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017). – 1. Per l'anno scolastico 2016/2017, le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale sono effettuate entro il 15 settembre 2016. La decorrenza economica del contratto di lavoro consegue alla presa di servizio. Le funzioni connesse all'avvio dell'anno scolastico e alla nomina del personale docente attribuite ai dirigenti territorialmente competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono conseguentemente prorogate al 15 settembre 2016.
        2. Per il concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n.  107, il triennio di validità delle graduatorie, se approvate entro il 15 settembre 2016, decorre dall'anno scolastico 2016/2017, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 400, comma 01, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297, e successive modificazioni.

        Art. 1-quater. – (Disposizioni riguardanti i docenti della scuola dell'infanzia). – 1. Fino all'approvazione delle graduatorie della scuola dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n.  107, i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.  82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.  75 del 25 settembre 2012, che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297, e successive modificazioni, sono assunti, in deroga all'articolo 399, comma 2, del medesimo decreto legislativo n.  297 del 1994, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso e nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della citata legge n.  107 del 2015, con le seguenti condizioni e modalità:
            a) le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale massima per ciascuna regione del 50 per cento dei posti, riservata allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, e comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per cento, rispetto ai posti disponibili per ciascuna regione, individuata con il decreto di cui al comma 2;
            b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 2, possono presentare apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale indicano l'ordine di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale.

        2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e le modalità attuative del comma 1.
        3. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al comma 1 sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento.
        4. All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti, anche in caso di incompleto assorbimento dei soggetti di cui al comma 1, le graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.  82 del 24 settembre 2012 sono soppresse.
        5. Le graduatorie di merito delle scuole dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n.  107, per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, in deroga all'articolo 400, comma 19, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297, e successive modificazioni, sono valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, in luogo di quelli messi a concorso. All'assunzione dalle medesime graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria.

        Art. 1-quinquies. – (Contribuzione alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità). – 1. A decorrere dall'anno 2017, è corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.  62, in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti, nel limite di spesa di 12,2 milioni di euro annui.
        2. Ai fini della verifica del mantenimento della parità, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca accerta annualmente, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il rispetto del requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 10 marzo 2000, n.  62.
        3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n.  107.

        Art. 1-sexies. – (Incarichi di supplenza breve e saltuaria). – 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n.  311, e dall'articolo 1, commi 79 e 85, della legge 13 luglio 2015, n.  107, le istituzioni scolastiche e le competenti articolazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze agiscono attivando ogni opportuna forma di cooperazione al fine di garantire, ciascuna per la parte di competenza, la tempestiva assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche ed il pagamento mensile delle somme spettanti al personale a tempo determinato per le prestazioni di lavoro rese, con particolare riferimento agli incarichi di supplenza breve e saltuaria, nel rispetto dei termini previsti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il pagamento deve comunque avvenire entro il trentesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento, ferma restando la disponibilità delle risorse iscritte in bilancio per il pagamento delle spese per i predetti incarichi di supplenza breve e saltuaria. Gli adempimenti e il rispetto dei termini previsti dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concorrono alla valutazione dei dirigenti scolastici e di quelli delle amministrazioni coinvolte e sono fonte di responsabilità dirigenziale ove le violazioni riscontrate siano riconducibili a cause imputabili al loro operato.
        2. Al fine di assicurare un'efficiente e corretta gestione del personale supplente, è assegnato un codice identificativo univoco al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), individuato quale destinatario di incarichi di supplenza breve e saltuaria, che resta invariato per tutta la durata del contratto ed accompagna la vita lavorativa del supplente breve e saltuario fino all'eventuale immissione in ruolo del medesimo nel comparto scuola e conseguente ottenimento della partita di spesa fissa. È garantita la corrispondenza tra i codici univoci e le partite stipendiali del supplente breve e saltuario in modo da semplificare ed ottimizzare le procedure di gestione di stato giuridico del personale scolastico.

        Art. 1-septies. – (Disposizioni in materia di ordinamento professionale dei periti industriali). – 1. Alla legge 2 febbraio 1990, n.  17, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 1, comma 1, le parole: “ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici” sono sostituite dalle seguenti: “a coloro che siano in possesso della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.  328”;
            b) all'articolo 2, comma 1, lettera e), le parole: “del diploma di perito industriale” sono sostituite dalle seguenti: “della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.  328”;
            c) all'articolo 2, i commi 3 e 4 sono abrogati;
            d) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato.

        2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n.  17, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente».

        Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
        «Art. 2-bis. – (Scuole di specializzazione non mediche). – 1. Nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.  162, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n.  401. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        Art. 2-ter. – (Riconoscimento di crediti formativi universitari negli istituti tecnici superiori). – 1. All'articolo 1, comma 51, della legge 13 luglio 2015, n.  107, all'ultimo periodo, la parola: “cento” è sostituita dalla seguente: “quaranta” e la parola: “centocinquanta” è sostituita dalla seguente: “sessantadue”.

        Art. 2-quater. – (Incremento dei compensi ai commissari del concorso per docenti). – 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi per i componenti delle commissioni di esame del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n.  107, entro il limite di spesa determinato dagli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, incluse le risorse di cui all'articolo 1, comma 112, della medesima legge n.  107 del 2015, incrementati di ulteriori 8 milioni di euro per l'anno 2016.
        2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2016, del fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.
        3. Il fondo di cui al secondo periodo del comma 2 è incrementato di 8 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n.  107.

        Art. 2-quinquies. – (Modifica all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n.  208). – 1. All'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, al primo periodo, le parole: “cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea” sono soppresse e dopo le parole: “territorio nazionale,” sono inserite le seguenti: “in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità,”.

        Art. 2-sexies. – (ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità). – 1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.  159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, nn.  00841, 00842 e 00838 del 2016, nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, come definite dall'allegato 3 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159 del 2013, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF;
            b) in luogo di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, lettere b), c) e d), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159 del 2013, è applicata la maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del predetto decreto n.  159 del 2013 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.

        2. I trattamenti di cui al comma 1, lettera a), percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità, restano inclusi nel reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge n.  201 del 2011. Gli enti erogatori di tali trattamenti, anche con riferimento a prestazioni per il diritto allo studio universitario, ai fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, sottraggono dal valore dell'ISEE l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.
        3. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente articolo, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.
        4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessa a far data dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.  159, di cui al medesimo comma 1.
        5. Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente articolo, per gli effetti stimati sul numero dei beneficiari delle prestazioni che costituiscono diritti soggettivi, pari a 300.000 euro annui con riferimento all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n.  448, e pari a 700.000 euro annui con riferimento all'assegno di maternità di base, di cui all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151, per complessivi 1 milione di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.  328.
        6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

A.C. 3822 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 1. – 1. A decorrere dal 1o settembre 2016, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Entro il 1o giugno 2016 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati.
      Il personale utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.  468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n.  56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n.  144, e occupato, alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni con qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali, ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n.  66, è inserito, a domanda, nelle relative graduatorie provinciali. Al personale di cui al precedente periodo è riconosciuto, ai fini dell'inserimento a pettine nelle graduatorie, il solo servizio prestato nella qualifica ATA.
1. 1. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, D'Uva.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Al fine di accelerare gli interventi di bonifica da amianto e di messa in sicurezza degli edifici scolastici, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, è incrementato di 1 miliardo di euro nell'anno 2016 e di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017 e 1,5 milioni per il 2018. I criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse, sono analoghi e proporzionali a quelli previsti dai commi 8-quater e 8-quinquies dell'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98.

      Conseguentemente:
          alla rubrica, dopo le parole: Disposizioni per il decoro aggiungere le seguenti: gli interventi di bonifica da amianto e di messa in sicurezza;
          all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. All'onere derivante dal comma 1-bis, valutato in 1 miliardo di euro nell'anno 2016 e di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante la soppressione del numero 2 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504.
1. 3. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
      1-bis. Al fine di accelerare gli interventi di bonifica da amianto degli edifici scolastici entro il 30 settembre 2016 è predisposto con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, il Piano nazionale per la bonifica dell'amianto nelle scuole, per il censimento, la bonifica e lo smaltimento dei materiali contaminati rinvenuti negli edifici scolastici.
      1-ter. Al fine di consentire l'avvio degli interventi di bonifica relativi al Piano nazionale di cui al comma 1-bis, entro il 30 giugno 2016 l'Anagrafe dell'edilizia scolastica di cui alla legge 11 gennaio 1996, n.  23, viene completata e aggiornata attraverso i dati relativi alla presenza di amianto negli edifici scolastici del territorio nazionale. I dati vengono contestualmente resi pubblici sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, per una spesa massima di 150 milioni nel 2016 e 250 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante il comma 2-bis dell'articolo 3.

      Conseguentemente:
          alla rubrica, dopo le parole: Disposizioni per il decoro aggiungere le seguenti: e gli interventi di bonifica da amianto;
          all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.  190, è abrogato.
1. 2. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

      Sopprimere il comma 2.
1. 4. Borghesi, Simonetti.

      Sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. Al fine di evitare che gli appalti per le pulizie e gli altri servizi ausiliari riducano l'organico dei collaboratori scolastici cui contrattualmente spettano detti servizi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana una normativa volta a disciplinare definitivamente la materia, senza riduzione dell'organico del personale ausiliario.
1. 5. Borghesi, Simonetti.

      Al comma 2, sopprimere le lettere a) e a-bis).
1. 7. Borghesi, Simonetti.

      Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).
1. 8. Borghesi, Simonetti.

      Al comma 2, sopprimere la lettera a).
*1. 9. Borghesi, Simonetti.

      Al comma 2, sopprimere la lettera a).
*1. 10. Baldassarre, Civati, Artini, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

      Al comma 2, sopprimere la lettera a-bis).
1. 11. Borghesi, Simonetti.

      Al comma 2, sostituire la lettera a-bis), con la seguente:
          a-bis) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Consip è tenuta ad indire immediatamente nuove gare per l'assegnazione delle convenzioni scadute ed entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione per quelle non ancora attive o che siano state sospese. Novanta giorni prima della scadenza delle convenzioni, la Consip è tenuta ad indire nuove gare per la pulizia e il decoro delle scuole».
1. 12. Baldassarre, Civati, Artini, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

      Al comma 2, dopo la lettera a-bis), aggiungere le seguenti:
          a-bis.1) al comma 2-bis.1, le parole: «di cui al comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2» e dopo le parole: «alla citata convenzione Consip.» sono aggiunte le seguenti: «La Consip è tenuta ad indire immediatamente nuove gare per l'assegnazione delle convenzioni scadute ed entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione per quelle non ancora attive o che siano state sospese. Novanta giorni prima della scadenza delle convenzioni, la Consip è tenuta ad indire nuove gare per la pulizia e il decoro delle scuole».
          a-bis.2) dopo il comma 2-bis.1, è aggiunto il seguente:
      «2-bis.2. È vietata qualunque forma di proroga delle convenzioni-quadro Consip.»
1. 13. Baldassarre, Civati, Artini, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

      Al comma 2, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:
          a-bis.1) al comma 2-bis.1, le parole: «di cui al comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2» e dopo le parole: «alla citata convenzione Consip.» sono aggiunte le seguenti: «La Consip è tenuta ad indire immediatamente nuove gare per l'assegnazione delle convenzioni scadute ed entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione per quelle non ancora attive o che siano state sospese. Novanta giorni prima della scadenza delle convenzioni, la Consip è tenuta ad indire nuove gare per la pulizia e il decoro delle scuole».
1. 14. Baldassarre, Civati, Artini, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

      Al comma 2, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:
          a-bis.1) dopo il comma 2-bis.1, è aggiunto il seguente:
      «2-bis.2. È vietata qualunque forma di proroga delle convenzioni quadro-Consip».
1. 15. Baldassarre, Civati, Artini, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

      Al comma 2, sopprimere la lettera b).
1. 16. Borghesi, Simonetti.

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2-bis. A decorrere dal termine degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n.  21, i servizi svolti da personale estraneo all'amministrazione scolastica per l'attuazione di compiti propri del personale ATA sono ricondotti al Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca e di conseguenza non sono più accantonati i posti relativi di personale dagli organici provinciali del personale statale.
      2-ter. Il personale già occupato e quello che svolge funzioni riconducibili a quelle del persona ATA è gradualmente assunto nei ruoli del corrispondente personale delle scuole statali a seguito di provvedimento da definire con il confronto con le parti sociali interessate, assicurando comunque la soluzione di continuità occupazionale e nei limiti delle risorse di cui al comma 2-quater.
      2-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, valutati in una spesa massima di 300 milioni di euro nel 2016 e 463 milioni a decorrere dal 2017, si provvede mediante il comma 2-bis dell'articolo 3.

      Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.  208, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 918, le parole: «17,5 per cento» sostituite dalle seguenti: «18,5 per cento»;
          b) al comma 919, le parole: «5,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6,5 per cento».
1. 17. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2-bis. Al comma 95, quinto periodo, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.  107, dopo le parole: «posti per il potenziamento» sono aggiunte le seguenti: «anche presso la scuola dell'infanzia».
      2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, per una spesa massima di 150 milioni nel 2016 e 250 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2-bis, della presente legge.

      Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.  190, è abrogato.
1. 18. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Chimienti.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. All'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n.  107, le parole: «che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili» sono soppresse.
1. 19. Di Benedetto, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Simone Valente, D'Uva.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Disposizioni in materia di assegnazione provvisoria).

      1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n.  107, le parole: «Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015», sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016».
1. 01. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n.  107).

      1. All'articolo 1, comma 129, della legge 13 luglio 2015, n.  107, le parole: «Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno scolastico 2017/2018».
1. 02. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifiche all'articolo 1, comma 181, della legge n.  107 del 2015, in materia di istituzione del sistema integrato di educazione ed istruzione per l'infanzia).

      1. All'articolo 1, comma 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.  107, dopo il numero 8), aggiungere i seguenti:
          «8-bis) la generalizzazione qualitativa e quantitativa della scuola dell'infanzia, mediante un piano quinquennale che preveda l'istituzione di cinquecento nuove sezioni all'anno di scuole dell'infanzia statali, dai tre ai sei anni introducendo gradualmente l'obbligo scolastico a partire dai tre anni di età;
          8-ter) l'identificazione della scuola dell'infanzia statale, come normata dalla legge n.  444 del 1968, dal decreto del Presidente della Repubblica n.  275 del 1999, dalla legge n.  53 del 2003, dal decreto legislativo n.  59 del 2004, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica n.  81 del 2009, quale diritto di tutte le bambine e i bambini, la cui frequenza sia gratuita ai sensi dell'articolo 99 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297, il cui orario di funzionamento sia pari a otto ore, potendo raggiungere un massimo di dieci ore, la cui attività didattica sia definita dagli Orientamenti e dalle Indicazioni nazionali per il curriculum del 2012».

      Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2-bis. All'onere derivante dall'articolo 1.1, valutato in 1,5 miliardi di euro nell'anno 2016 e di 2,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede, per l'importo di 1,5 miliardi a decorrere dal 2016, mediante la soppressione del numero 2 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504 e, per l'importo di 1 miliardo a decorrere dal 2017, ai sensi del comma 2-ter.
      2-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.  208, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 918, primo periodo, sono aggiunte le parole: «e in misura pari al 19,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1o gennaio 2017»;
          b) al comma 919, primo periodo, sono aggiunte le parole: «e in misura pari al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1o gennaio 2017».
1. 010. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n.  107).

      1. All'articolo 1, comma 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.  107, dopo il numero 8) sono aggiunti i seguenti:
          «8-bis) la generalizzazione qualitativa e quantitativa della scuola dell'infanzia, mediante un piano quinquennale che preveda l'istituzione di 500 nuove sezioni all'anno di scuole dell'infanzia statali, dai tre ai sei anni introducendo gradualmente l'obbligo scolastico a partire, dai tre anni di età;
          8-ter) l'identificazione della scuola dell'infanzia statale quale diritto di tutte le bambine e i bambini, la cui frequenza è gratuita ai sensi dell'articolo 99 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297. Ai sensi dell'articolo 104 del medesimo decreto legislativo l'orario di funzionamento è di 8 ore e può raggiungere un massimo di 10 ore. L'attività didattica della scuola dell'infanzia è definita dagli Orientamenti e dalle Indicazioni nazionali per il curriculum del 2012. La scuola dell'infanzia è altresì normata attraverso la legge n.  444 del 1968, dal decreto del Presidente della Repubblica n.  275 del 1999, dalla legge n.  53 del 2003, dal decreto legislativo n.  59 del 2004, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica n.  81 del 2009.»

      Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. All'onere derivante dall'articolo 1-bis, valutato in 1 miliardo di euro nell'anno 2016 e di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante la soppressione del numero 2 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504.
1. 03. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.
(Inammissibile)

ART. 1-bis.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni per garantire la funzionalità del sistema di mobilità, anche temporanea, del personale docente della scuola).

      1. Limitatamente all'anno scolastico 2016/2017, al fine di garantire adeguatamente l'assistenza ai familiari disabili e la vicinanza con il nucleo familiare, è prioritariamente consentita, in via straordinaria, nell'ambito delle ordinarie procedure di mobilità, e prima del piano di mobilità straordinaria di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n.  107, per l'anno scolastico 2016/2017, l'assegnazione definitiva della titolarità, sui posti dell'organico dell'autonomia, comprensivi dei posti e degli spezzoni dell'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, nell'ambito delle risorse disponibili, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nell'anno scolastico 2015/2016, previa opzione, da parte degli interessati, tra la titolarità attuale e quella della Scuola e/o Istituto di assegnazione. L'opzione di cui al precedente periodo può essere esercitata anche su spezzoni diversi di posto, compatibili tra loro, oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione.
      2. Allo scopo di garantire la regolarità e la correttezza dell'espletamento delle procedure di mobilità del personale docente, per l'anno scolastico 2016/2017, nell'ambito del piano di mobilità straordinaria di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n.  107, in ogni fase del procedimento di trasferimento e assegnazione sede definitiva, ai soggetti assunti in seguito al superamento del concorso di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n.  82 del 24 settembre 2012, è riconosciuta assoluta priorità, allo scopo di ottenere l'assegnazione della sede nell'ambito della regione nella quale sono risultati vincitori del predetto concorso.
      3. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n.  107, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al quarto periodo, le parole: «Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017» e le parole: «2014/2015» sono sostituite dalle seguenti: «2015/2016»;
          b) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: «Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti, e quella prevista in ambito provinciale, può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia, nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo».

      4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-bis. 1. Centemero, Occhiuto, Palmieri.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni per garantire la funzionalità del sistema di mobilità, anche temporanea, del personale docente della scuola).

      1. Limitatamente all'anno scolastico 2016/2017, al fine di garantire adeguatamente l'assistenza ai familiari disabili e la vicinanza con il nucleo familiare, è prioritariamente consentita, in via straordinaria, nell'ambito delle ordinarie procedure di mobilità, e prima del piano di mobilità straordinaria di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n.  107, per l'anno scolastico 2016/2017, la assegnazione definitiva della titolarità, sui posti dell'organico dell'autonomia, comprensivi dei posti e degli spezzoni dell'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, nell'ambito delle risorse disponibili, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nell'anno scolastico 2015/2016, previa opzione, da parte degli interessati, tra la titolarità attuale e quella della Scuola e/o Istituto di assegnazione. L'opzione di cui al precedente periodo può essere esercitata anche su spezzoni diversi di posto, compatibili tra loro, oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione.
      2. Allo scopo di garantire la regolarità e la correttezza dell'espletamento delle procedure di mobilità del personale docente, per l'anno scolastico 2016/2017, nell'ambito del piano di mobilità straordinaria di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n.  107, in ogni fase del procedimento di trasferimento e assegnazione della sede definitiva, ai soggetti assunti in seguito al superamento del concorso di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n.  82 del 24 settembre 2012, è riconosciuta assoluta priorità, allo scopo di ottenere l'assegnazione della sede nell'ambito della regione nella quale sono risultati vincitori del predetto concorso.
      3. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297, che non abbiano ottenuto il trasferimento nell'ambito del piano straordinario di mobilità di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n.  107, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.
      4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-bis. 2. Centemero, Palmieri, Occhiuto.

ART. 1-ter.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 15 settembre 2016 con le seguenti: 31 agosto 2016.

      Conseguentemente:
           al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:
15 settembre 2016 con le seguenti: 31 agosto 2016;
           al comma 2, sostituire le parole: 15 settembre 2016 con le seguenti: 31 agosto 2016.
1-ter. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      2-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.  107, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) i commi 18, 79, 80 e 81 sono abrogati;
          b) al comma 82, il primo e il secondo periodo sono soppressi;
          c) al comma 82, terzo periodo, le parole da: «che non abbiano ricevuto» fino alla fine del comma sono soppresse;
          d) al comma 109, lettera a), le parole: «ai commi da 79 a» sono sostituite dalle seguenti: «al comma».
1-ter. 2. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      2-bis. All'articolo 1, comma 73, della legge 13 luglio 2015, n.  107, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al secondo periodo, dopo le parole: «2015/2016» sono aggiunte le seguenti: «nonché nell'anno scolastico 2016/2017»;
          b) le parole: «2016/2017», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «2017/2018».
1-ter. 3. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      2-bis. All'articolo 1, comma 79, della legge 13 luglio 2015, n.  107, le parole: «2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «2017/2018».
1-ter. 4. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

      Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.1.
(Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n.  107).

      1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.  107, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) i commi da 95 a 101 sono sostituiti dai seguenti:
      «95. A partire dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo incluso nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.  296, e successive modificazioni, nelle graduatorie di merito in vigore, nonché di abilitati con PAS, TFA o comunque abilitati in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.  124, per tre anni scolastici anche non consecutivi, atteso che il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando servizi prestati, nello stesso anno e sul medesimo insegnamento, incluso il sostegno, nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale.
      96. In sede di prima attuazione, ai fini del comma 95, l'organico dell'autonomia è determinato entro il 15 giugno 2016 ai sensi delle disposizioni della presente legge. Tale organico è finalizzato alla promozione dell'autonomia delle scuole per il recupero di discipline, il recupero della dispersione, per i percorsi laboratoriali, la generalizzazione della scuola dell'infanzia statale e il rafforzamento dell'offerta formativa nelle aree del Sud.
      97. Le assunzioni sono effettuate in base ai decreti legislativi attualmente vigenti.
      98. Con apposito decreto ministeriale è indetto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un tirocinio formativo attivo speciale per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto ministeriale n.  249 del 2010, ovvero iscritti nella graduatoria ad esaurimento con riserva e per gli attuali iscritti nella graduatoria di terza fascia di istituto in possesso di un servizio prestato a tempo determinato per oltre 36 mesi.
      99. Nella fase di transizione verso il sistema di formazione iniziale di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b), si prevede il mantenimento del percorso di tirocinio formativo attivo al fine di consentire a chi è già laureato o laureando la possibilità di acquisire l'abilitazione attraverso tale percorso.
      100. Le assunzioni sono disposte sulla base dei decreti legislativi allo stato vigenti e, per la fase transitoria, avvengono attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e da una erigenda graduatoria regionale degli abilitati.
      101. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, l'accesso del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni.»;
          b) i commi da 102 a 108 sono soppressi.

      Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
      2-bis. All'onere derivante dall'articolo 1-ter.1, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2016 e di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante la soppressione del numero 2 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504.
1-ter. 01. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

      Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.1.
(Graduatorie di circolo e di istituto).

      1. All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n.  107, le parole: «2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «2020/2021».
1-ter. 02. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

ART. 1-quater.

      Sopprimerlo.
1-quater. 1. Borghesi, Simonetti.

      Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: in regioni fino alla fine del comma.

      Conseguentemente sopprimere i commi 2, 3 e 4.
1-quater. 2. Bechis, Civati, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

      Sopprimere il comma 3.
1-quater. 3. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

      Al comma 3, sostituire le parole: sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento con le seguenti: sono assunti sui posti per il potenziamento di cui al comma 95 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.  107.

      Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-bis, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
1-quater. 4. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

      Sostituire il comma 4 con il seguente:
      4. Al fine di equiparare la situazione dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria di merito della scuola dell'infanzia costituita a seguito del concorso di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico 24 settembre 2012, n.  82, alle situazioni dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie della predetta procedura concorsuale per le scuole primaria, secondaria di primo e secondo grado, le cui immissioni in ruolo sono state implementate dai posti di potenziamento di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n.  107, è prorogata la validità, fino ad esaurimento, delle graduatorie in essere concernenti il concorso a posti per la scuola dell'infanzia predetto, per l'assunzione dei soggetti ivi inseriti.
1-quater. 5. Centemero, Palmieri, Occhiuto.

      Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: delle scuole dell'infanzia.
1-quater. 6. Centemero, Occhiuto, Palmieri.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      5-bis. Contestualmente all'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015, n.  107, è avviato un piano straordinario di immissioni in ruolo rivolto ai soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria valevoli per il triennio 2014/2017, subordinato ad un censimento che attesti l'effettiva consistenza numerica degli iscritti nella suddetta graduatoria e ad una revisione dei numeri minimi e massimi di alunni per classe nella scuola dell'infanzia di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.  81.
1-quater. 7. Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      5-bis. Contestualmente all'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015, n.  107, al fine di garantire l'ampliamento del tempo scuola e delle compresenze nella scuola dell'infanzia, è avviato un piano straordinario di immissioni in ruolo.
1-quater. 8. Marzana, Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

      Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.1.

      1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 13 luglio 2015, n.  107, è prorogato fino a ventiquattro mesi per l'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera e) della predetta legge.
1-quater. 01. Centemero, Palmieri, Occhiuto.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.1.
(Vigilanza nelle strutture socio assistenziali educative).

      1. Gli asili nido e le scuole dell'infanzia, pubblici e privati, le strutture socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dotano di un sistema di telecamere a circuito chiuso, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti delle medesime strutture.
      2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di gestione e funzionamento degli strumenti di videosorveglianza di cui al comma 1.
      3. Presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo, denominato «Fondo per la video-sorveglianza nelle strutture socio assistenziali educative», con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2016, per l'installazione delle apparecchiature di video-sorveglianza, e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, per le spese di manutenzione.
      4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le Regioni.
      5. I decreti di cui al comma 1 definiscono i criteri e le modalità per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti e le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte.

      Conseguentemente, all'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:
      2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-quater.1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente avente la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21 comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1-quater. 03. Simonetti, Borghesi.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 1-quater aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.1.
(Introduzione per i docenti della scuola dell'infanzia di test psico-attitudinali per la valutazione dell'idoneità all'insegnamento).

      1. Si istituiscono test di valutazione psicoattitudinali quale prova concorsuale per i docenti della scuola dell'infanzia.
      2. Per i soggetti in graduatoria si prevedono test psicoattitudinali, da espletarsi a partire dall'anno 2017, quale requisito indispensabile per l'ingresso all'insegnamento.
      3. Per il personale docente già inserito, supplente o di ruolo, nella scuola dell'infanzia, sono previsti test di valutazione psico-emotiva ogni sei mesi a partire dall'anno 2017.
      4. In attuazione di quanto disposto dai precedenti commi e al maggior onere derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca.
1-quater. 04. Labriola.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 1-quater aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.1.
(Valutazione dei docenti).

      All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.  107, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 126, le parole: «del merito» sono soppresse;
          b) il comma 127 è abrogato;
          c) al comma 128, le parole: «di cui al comma 127, definita bonus, è», le parole: «merito del» e le parole: «di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e» sono soppresse;
          d) al comma 129, capoverso, comma 2, le lettere b) e c) sono soppresse;
          e) al comma 129, capoverso, il comma 3 è abrogato;
          f) al comma 129, capoverso, comma 4, la parola: «altresì» è soppressa;
          g) il comma 130 è abrogato.
1-quater. 05. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

      Dopo l'articolo 1-quater aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.1.
(Fondo per il risarcimento dei danni conseguenti dalla mancata ricostruzione di carriera).

      1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata ricostruzione completa di carriera avvenuta in applicazione del comma 1 dell'articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297, con la dotazione di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Al fine di garantire il diritto alla ricostruzione di carriera per intero ai futuri immessi in ruolo, al comma 1 dell'articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297, le parole da: «per i primi quattro anni» fino alla fine del periodo sono soppresse.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
1-quater. 06. Brugnerotto, Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
(Inammissibile)

ART. 1-quinquies.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-quinquies.
(Istituzione del fondo per l'inclusione).

      1. Al fine di garantire la massima inclusività nelle scuole e la proficua relazione educativa con alunni con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento e bisogni educativi speciali, basata su una corresponsabilità educativa diffusa, con priorità nelle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo scolastico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo, denominato «Fondo per l'inclusione», con una dotazione iniziale di 12,2 milioni di euro.
      2. Le risorse del fondo di cui al comma precedente sono utilizzate per progetti di didattica inclusiva. L'assegnazione delle risorse è effettuata sulla base di una selezione di progetti, presentati dalle singole istituzioni scolastiche statali, che prevedano l'istituzione di sezioni e classi sperimentali in cui si adottano metodi didattici non tradizionali in ambienti strutturalmente idonei. Il progetto può prevedere la collaborazione di enti locali, di educatori professionali, di associazioni senza scopo di lucro tra le cui finalità statutarie rientrino lo studio e la sperimentazione di metodologie didattiche non tradizionali.
      3. La selezione di cui al comma precedente è avviata con successivo bando, adottato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
      4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n.  107.
1-quinquies. 8. Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-quinquies.
(Istituzione del fondo per l'integrazione degli alunni con disabilità).

      1. Al fine di garantire la massima inclusività nelle scuole e la proficua relazione educativa con alunni con disabilità, basata su una corresponsabilità educativa diffusa, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Fondo, denominato «Fondo per l'integrazione degli alunni con disabilità», con una dotazione iniziale di 12,2 milioni di euro.
      2. Le risorse del fondo di cui al comma precedente sono utilizzate per progetti di didattica inclusiva. L'assegnazione delle risorse è effettuata sulla base di una selezione di progetti, presentati dalle singole istituzioni scolastiche statali, che indicano le strategie e metodologie «favorenti» che si intenda adottare, quali l'apprendimento cooperativo; il lavoro di gruppo o a coppie; il tutoring; l'apprendimento per scoperta; la suddivisione del tempo in tempi; l'utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici.
      3. La selezione di cui al comma precedente è avviata con successivo bando, adottato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
      4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n.  107.
1-quinquies. 1. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-quinquies.
(Contribuzione alle scuole statali e paritarie che accolgono alunni con disabilità).

      1. A decorrere dall'anno 2017, è corrisposto un contributo alle scuole statali e alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.  62, in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti, nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui.
      2. Ai fini della verifica del mantenimento della parità, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca accerta annualmente, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il rispetto del requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 10 marzo 2000, n.  62.
      3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.
1-quinquies. 3. Bechis, Civati, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

      Al comma 1, sostituire le parole da: è corrisposto fino alla fine del comma con le seguenti: ai sensi dell'articolo 33, terzo comma, della Costituzione, è abolito ogni contributo pubblico alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.  62, e successive modificazioni, ad esclusione di quelle non statali degli enti locali.

      Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
1-quinquies. 4. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

      Al comma 1, dopo la parola: paritarie aggiungere le seguenti: degli enti locali.

      Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dal contributo le scuole paritarie private.
1-quinquies. 5. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

      Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
      2-bis. A decorrere dall'anno 2016/2017, le scuole di ogni ordine e grado pubbliche e paritarie degli enti locali possono procedere al reclutamento di personale di sostegno anche in deroga alle limitazioni di cui al patto di stabilità.

      Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
      2-bis. All'onere derivante dall'articolo 1-quinquies valutato in 250 milioni a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante quota parte dei risparmi derivanti dalla soppressione del numero 2 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504.
1-quinquies. 6. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

      Al comma 3, sostituire le parole: di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n.  107, con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
1-quinquies. 7. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

      Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 1-quinquies.1.
(Finanziamenti privati in favore del sistema nazionale d'istruzione).

      1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.  107, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 145, le parole: «destinate agli investimenti», le parole: «di tutti gli istituti» e le parole: «per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti,» sono soppresse;
          b) al comma 148, le parole da: «beneficiarie» fino alla fine del comma sono soppresse.
1-quinquies. 01. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

ART. 1-sexies.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di ritardo nel pagamento, pari o superiore a 30 giorni, al lavoratore è dovuta un'indennità pari al 20 per cento della somma spettante.».
1-sexies. 1. Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
      1-bis. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emessi tutti i pagamenti arretrati nei confronti del personale destinatario di incarichi supplenza breve e saltuaria.
      1-ter. Il personale destinatario di incarichi di supplenza breve e saltuaria che abbia ricevuto il pagamento in ritardo, oltre il trentesimo giorno successivo al mese di riferimento, ha diritto ad un risarcimento pari a 100 euro per ogni mensilità di pagamento corrisposta in ritardo.

      Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
      2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1-ter, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n.  107.
1-sexies. 2. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emessi tutti i pagamenti arretrati nei confronti del personale destinatario di incarichi supplenza breve e saltuaria.
1-sexies. 3. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2-bis. Per l'anno scolastico 2016/2017, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale Ata per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto.
      2-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, è istituito l'organico dell'autonomia per il personale Ata, che comprende l'organico di diritto e l'organico funzionale.
      2-quater. Ai fini dell'attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 13 luglio 2015, n.  107, nonché per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, è altresì costituito l'organico di rete, che prevede l'inserimento del profilo di Assistente Tecnico nella scuola del primo ciclo.

      Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
      2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-sexies, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
1-sexies. 4. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2-bis. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione degli alunni, tenendo conto dell'esigenza di valorizzare i principi dell'autonomia scolastica e della comunità didattica, di assicurare la coerenza degli standard valutativi e di garantire uno sviluppo ottimale della professione di docente in termini di conoscenze, competenze e approcci didattici e pedagogici e di verifica dell'efficacia delle pratiche educative, con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono eliminati, con effetto dall'anno 2016, i test Invalsi dagli esami di licenza media.
      2-ter. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 2-bis del presente articolo sono destinati al Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n.  107.
1-sexies. 5. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 1-sexies aggiungere il seguente:

Art. 1-sexies. 1.
(Disposizioni per il conferimento di incarichi di supplenza).

      1. All'articolo 1, comma 131 della legge 13 luglio 2015, n.  107, le parole: «A decorrere dal 1o settembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal primo concorso bandito ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b), n.  2».
      2. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.  107, dopo il comma 131, è aggiunto il seguente:
      «131-bis. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.  400, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana un regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di supplenza del personale docente, nel rispetto dei seguenti criteri:
          a) gli incarichi di supplenza sono attribuiti dal dirigente scolastico ad aspiranti non assunti con contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione; la stipula di un contratto a tempo indeterminato comporta la decadenza dalle graduatorie di cui alla lettera b);
          b) a ciascuno degli ambiti territoriali di cui al comma 66, ai fini dell'individuazione dei docenti aventi titolo a incarichi di supplenza, corrisponde:
              1) una graduatoria di ambito di I fascia riservata ad aspiranti in possesso del titolo di abilitazione, articolata per gradi di istruzione e classi di concorso;
              2) una graduatoria di ambito riservata ad aspiranti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, articolata per gradi di istruzione;
              3) relativamente alla scuola secondaria di I e II grado, una graduatoria di ambito di II fascia, ad esaurimento, riservata ad aspiranti in possesso del solo titolo di studio già inseriti nelle vigenti graduatorie di istituto di III fascia;
          c) ciascun aspirante può richiedere l'inserimento in una o più graduatorie di ambito ricomprese nella stessa provincia per ciascuna classe di concorso per cui sia in possesso del titolo di abilitazione, di specializzazione sul sostegno o, nei casi di cui alla lettera b), numero 3), del titolo di studio;
          d) gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di ambito di I fascia e nella graduatoria di ambito per il sostegno cui alla lettera a) possono altresì presentare domande di messa a disposizione, per i relativi posti e classi di concorso presso istituzioni scolastiche non ricomprese nella provincia della graduatoria di inserimento, al fine dell'attribuzione di incarichi di supplenza, in subordine allo scorrimento della relativa graduatoria territoriale di cui alla lettera a) e con priorità rispetto agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui alla lettera b), numero 3);
          e) con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le tabelle di valutazione dei titoli concernenti le graduatorie di cui alla lettera a);
          f) in prima applicazione del presente articolo, le graduatorie sono istituite a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 e sono altresì ricostituite ogni triennio;
          g) nelle more degli aggiornamenti di cui alla lettera f), entro il 31 luglio di ciascun anno le graduatorie di cui al comma 3, lettere a) e c) sono integrate da un elenco aggiuntivo, relativo a ciascun anno di inserimento, ove sono inseriti gli aspiranti che hanno conseguito, entro tale termine, il titolo di abilitazione e di specializzazione; gli aspiranti ivi inseriti hanno diritto all'attribuzione di incarichi di supplenza in subordine agli aspiranti collocati nelle relative graduatorie di I fascia e con priorità sugli aspiranti collocati in II fascia;
          h) la sanzione del licenziamento da un incarico di supplenza comporta l'immediato depennamento dell'aspirante da tutte le graduatorie territoriali e l'inconferibilità di incarichi di supplenza fermo restando, ove non ricorrano ulteriori condizioni ostative, la possibilità di partecipare ai concorsi per esami e titoli. Se trattasi di personale inserito nelle graduatorie di cui alla lettera b), numero 3), resta fermo il successivo diritto di inserimento nelle graduatorie territoriali di cui alla lettera b), numeri 2) e 3) una volta acquisiti i relativi titoli».
1-sexies. 01. Centemero, Palmieri, Occhiuto.

      Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 1-sexies. 1
(Disposizioni in materia di limite dei contratti a tempo determinato).

      1. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n.  107, le parole: «A decorrere dal 1o settembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o settembre 2018».
1-sexies. 02. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

      Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 1-sexies. 1
(Disposizioni in materia di limite dei contratti a tempo determinato).

      1. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n.  107, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017».
1-sexies. 012. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

      Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 1-sexies. 1
(Disposizioni in materia di limite dei contratti a tempo determinato).

      1. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015 n.  107, le parole: «A decorrere dal 1o settembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal primo concorso bandito ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b), n.  2».
1-sexies. 011. Centemero, Palmieri, Occhiuto.

ART. 1-septies.

      Sopprimerlo.
*1-septies. 1. Borghesi, Simonetti.

      Sopprimerlo.
*1-septies.2. Bechis, Civati, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

      Sopprimerlo.
*1-septies.3. Centemero, Palmieri, Occhiuto.

      Sopprimerlo.
*1-septies. 4. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

ART. 2.

      All'articolo 2, premettere il seguente:

Art. 02.
(Finanziamento dell'Istituto superiore per le industrie artistiche – ISIA – di Pescara).

      1. Al fine di consentire una compiuta realizzazione del processo di autonomia dell'Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara, costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 262, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, è autorizzata la spesa di 610.000 euro annui a decorrere dall'anno accademico 2016-2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2016.
      2. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
02. 01. Melilla, Giancarlo Giordano, Pannarale.
(Inammissibile)

      All'articolo 2, premettere il seguente:

Art. 02.
(Contributo per gli istituti musicali pareggiati).

      1. All'articolo 1, comma 170 della legge 23 dicembre 2014, n.  140, le parole: «Nell'anno 2015», sono sostituite dalle seguenti: «In ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017». Conseguentemente all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128, le parole:« per l'anno finanziario 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017».
      2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
02. 02. Duranti, Carlo Galli, Pannarale, Giancarlo Giordano.
(Inammissibile)

ART. 2-bis.

      Dopo l'articolo 2-bis aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. 1.
(Esaurimento graduatorie personale docente AFAM e progressione di carriera del personale docente di seconda fascia).

      1. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104, convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2013, n.  128, è così sostituito:
      «2. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca;».

      2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di consentire il passaggio alla prima fascia, mediante concorso riservato per titoli, dei docenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica con contratto a tempo indeterminato nella seconda fascia, con almeno 8 anni di servizio di ruolo nella medesima disciplina, riserva annualmente una quota dei posti di insegnamento vacanti e disponibili non superiore al 50 per cento per le Accademie di belle arti e al 20 per cento per i Conservatori di musica e per le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. Le restanti quote si intendono assegnate alle assunzioni a tempo indeterminato del personale incluso nelle graduatorie nazionali vigenti.
      3. La quota dei posti vacanti e disponibili delle Accademie di belle arti di cui al comma 2 si intende riferita esclusivamente alle cattedre di prima fascia relative agli insegnamenti articolati in due fasce. Per le altre istituzioni la quota si intende riferita alle cattedre degli insegnamenti del corrispondente settore disciplinare.
      4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si definiscono le modalità di svolgimento delle procedure di cui al comma 2. Tali modalità non possono dare luogo a soppressioni di cattedre uniche.
      5. I posti resisi vacanti a seguito delle progressioni di carriera di cui al comma 2 nelle Accademie di belle arti sono contestualmente messi a disposizione per gli incarichi di insegnamento a tempo determinato e indeterminato del personale docente avente titolo incluso nelle graduatorie nazionali della seconda fascia e, in subordine, del personale docente incluso nelle graduatorie nazionali delle corrispondenti discipline della prima fascia che ne facciano richiesta.
2-bis. 01. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. 1.
(Deroghe alle limitazioni di cui all'articolo 1 del DPCM 31 dicembre 2014, in materia di assunzioni di ricercatori nonché di professori di prima e seconda fascia).

      1. A partire dall'anno 2016 è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2010, n.  240 nonché di professori di prima e seconda fascia anche in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2015, n.  66.

      Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
      2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, si provvede per gli anni 2016, 2017 e 2018 e per una quota pari a 270 milioni con i risparmi derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 2-ter e per la quota parte rimanente, per i medesimi anni e per gli anni a decorrere dal 2019, con parte dei risparmi derivanti dal successivo comma 2-quater.
      2-ter. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge n.  190 del 2014 è abrogato.
      2-quater. All'articolo 1, comma 61, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, sostituire le parole: «24 per cento» con le seguenti: «25 per cento».
2-bis. 02. Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Pannarale.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. 1.
(Deroghe alle limitazioni di cui all'articolo 1 del DPCM 31 dicembre 2014, in materia di assunzioni di ricercatori nonché di professori di prima e seconda fascia).

      1. A partire dall'anno 2016 è consentito, nel limite massimo di spesa di 1,2 miliardi annui, procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2010, n.  240, di professori di prima e seconda fascia, anche in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2015, n.  66.

      Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
      2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis si provvede mediante quota parte dei risparmi derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 2-ter.
      2-ter. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504, il numero 2 è soppresso.
2-bis. 03. Pannarale, Carlo Galli, Giancarlo Giordano.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. 1.
(Incremento della dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali).

      1. Il Fondo per il Finanziamento Ordinario delle università statali è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2016, di 540 milioni di euro per l'anno 2017, di 840 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1.140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

      Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
      2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis pari a 220 milioni di euro per l'anno 2016, a 540 milioni di euro per l'anno 2017, a 840 milioni di euro per l'anno 2018 e a 1.140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede con i risparmi derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-ter.
      2-ter. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504, il numero 2 è soppresso.
2-bis. 04. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. 1.
(Incremento della dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali).

      1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2017.

      Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
      2-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.  208, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) al comma 918 le parole: «17,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «18,5 per cento»;
          b) al comma 919 le parole: «5,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6,5 per cento».

      2-ter. Il comma 4-bis dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n.  917 del 1986 (TUIR) è soppresso.
2-bis. 05. Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Pannarale.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. 1.
(Norme in materia di ricercatori a tempo determinato).

      1. All'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n.  240, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
          «b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia ovvero che hanno usufruito o sono titolari di contratti di cui alla lettera a), ovvero, sono stati titolari, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.  449, e successive modificazioni, o di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n.  398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri».
2-bis. 06. Carlo Galli, Pannarale, Giancarlo Giordano.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. 1.
(Incremento della dotazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica).

      1. Il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, è incrementato, a decorrere dal 2016, di 20 milioni di euro da destinare esclusivamente al finanziamento dei progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 172, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.

      Conseguentemente all'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:
      2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis. 1, si provvede, a decorrere dal 2016, mediante riduzione di 20 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n.  266.
2-bis. 07. Carlo Galli, Pannarale, Giancarlo Giordano.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. 1
(Bando per la progettazione e la realizzazione di un'iniziativa nazionale di ricerca scientifica e tecnologica).

      1. In deroga alla previsione di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 novembre 2015, n.  185 convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n.  9, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è emanato un bando per la progettazione e la realizzazione di un'iniziativa nazionale di ricerca scientifica e tecnologica da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove e necessario previo loro adattamento.
      2. Al bando di cui al precedente comma possono partecipare università ed enti pubblici di ricerca. Il progetto esecutivo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è successivamente sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'Istituto italiano di tecnologia (IIT).
2-bis. 08. Pannarale, Carlo Galli, Giancarlo Giordano.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. 1.
(Contributo a favore dell'Istituto nazionale di Astrofisica).

      1. Al fine di garantire il mantenimento di infrastrutture a valenza internazionale di cui l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) è proprietario o comproprietario, quali il Large Binocular Telescope in Arizona (LBT), il Telescopio Nazionale Galileo alle Canarie (TNG), e la rete delle antenne VLBI di cui fa anche parte anche il nuovo radiotelescopio della Sardegna SRT, e di consentire alla comunità scientifica italiana e alla comunità internazionale la continuità dell'utilizzo, organico e sistematico di queste facility, nonché di consentire il proseguimento della partecipazione dell'Italia al progetto internazionale E-ELT – European Extremely Large Telescope è assegnato all'INAF un contributo annuale di 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

      Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
      2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis. 1 pari a 12 milioni di euro a partire dall'anno 2016 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spese di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307, di 12 milioni di euro a partire dall'anno 2016.
2-bis. 09. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. 1.
(Incremento della dotazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica).

      1. Il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del quadriennio 2016-2019 da destinare esclusivamente al finanziamento dei progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 172, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n.  190. Conseguentemente l'autorizzazione alla spesa di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n.  266, è rideterminata in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019.
2-bis. 010. Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Pannarale.

ART. 2-ter.

      Sopprimerlo.
2-ter. 1. Centemero, Palmieri, Occhiuto.

      Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.1.
(Status giuridico dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca e del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica).

      1. A decorrere dall'anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca è regolato sotto il profilo giuridico in analogia con i criteri del sistema pubblicistico universitario. Conseguentemente viene soppresso, per i soli ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca, il relativo comparto di contrattazione di cui all'articolo del Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n.  593, e relative applicazioni.
      2. Ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della legge 21 dicembre 1999, n.  508, nonché dell'articolo 21 del CCNL AFAM 2002-2005 e dell'articolo 12 del CCNL AFAM 2006-2009, l'attività di ricerca connessa alla funzione docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica verrà favorita e semplificata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro e non oltre il 31 luglio 2016, anche in riferimento all'inquadramento nel sistema pubblicistico del personale docente di dette istituzioni. Conseguentemente, viene soppresso il relativo comparto di contrattazione di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n.  508, e relative applicazioni. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988 n.  400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e Ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici anche in riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n.  232.
      3. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione.
2-ter. 01. Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Pannarale.

      Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.1.
(Modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro).

      All'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n.  107, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) le parole: «Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti,» sono soppresse;
          b) le parole: «sono attuati,» sono soppresse;
          c) le parole: «, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore» sono soppresse;
          d) le parole da: «, per una durata complessiva» fino a: «I percorsi di alternanza» sono soppresse.
2-ter. 02. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

ART. 2-quater.

      Al comma 1, sostituire le parole: ulteriori 8 con le seguenti: ulteriori 24.

      Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2016, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
2-quater. 1. Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

      Sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2016, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
2-quater. 2. Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

      Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: comma 202 della legge 13 luglio 2015, n.107 con le seguenti: comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
2-quater. 3. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

ART. 2-quinquies.

      Sopprimerlo.
2-quinquies. 1. Borghesi, Simonetti.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 2-quinquies.
(Modifiche all'articolo 1, commi 979 e 984 della legge 28 dicembre 2015, n.  208).

      1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.  208, comma 979, al primo periodo, le parole: «cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea» sono soppresse e dopo le parole: «territorio nazionale,» sono inserite le seguenti: «in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità,».
      2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.  208, comma 984, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo periodo le parole: «iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento», sono sostituite dalle seguenti: «iscritti ai corsi secondo il precedente ordinamento»;
          b) al primo periodo le parole: «nel limite complessivo di 15 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «nel limite complessivo di 30 milioni di euro»;
          c) al secondo periodo le parole: «codice fiscale e corso di strumento cui lo studente è iscritto.», sono sostituite dalle seguenti: «codice fiscale e corso cui lo studente è iscritto».

      Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Il comma 991 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.  208 è soppresso. Per la quota parte rimanente, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
2-quinquies. 2. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

      Al comma 1, sostituire le parole da: «le parole: “cittadini italiani” fino alla fine del comma, con le seguenti: prima delle parole: “, a tutti i cittadini italiani”, è inserita la seguente: “italiano”».
2-quinquies. 3. Palmieri, Occhiuto.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e che, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n.  286 del 1998 recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, abbiano accumulato almeno 30 punti dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione.
2-quinquies. 4. Borghesi, Simonetti.

      Al comma 1, aggiungere in fine le parole: e dell'attestato di estinzione per adempimento dell'Accordo di integrazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica il 14 settembre 2011, n.  179, rilasciato dallo sportello unico della Prefettura competente.
2-quinquies. 5. Borghesi, Simonetti.

ART. 2-sexies.

      Al comma 1, sostituire le parole da: delle modifiche fino a: del 2016 con le seguenti: di un nuovo regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente che recepisca le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, n.  00841,00842 e 00838 del 2016 e preveda altresì la totale esclusione dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214 dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, da emanare secondo le modalità di cui al medesimo articolo 5 del decreto-legge n.  201 del 2011,.

      Conseguentemente:
          al comma 4, sostituire le parole da: delle modifiche, fino alla fine del comma, con le seguenti: del nuovo Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al comma 1;
          al comma 5:
              sostituire le parole: 300 mila euro annui con le seguenti: 600 mila euro annui;
              sostituire le parole: 700 mila euro annui con le seguenti: 1,4 milioni di euro annui;
              sostituire le parole: complessivi 1 milione di euro annui con le seguenti: complessivi 2 milioni di euro annui;
              dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti: quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2016;
              aggiungere, in fine, le parole: e quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2-sexies. 1. Grillo, Di Vita, Mantero, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Lorefice, Dall'Osso, Vacca, Marzana, Luigi Gallo.

          Al comma 1, sostituire le parole da: delle modifiche fino a n.  159, volte con le seguenti: di un nuovo Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente, volto;.

      Conseguentemente:
          dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
      1-bis. Il Regolamento di cui al comma 1 è adottato altresì nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 1) previsione di misure di detrazione delle quote di partecipazione alla spesa per servizi socio-sanitari e socio-assistenziali; 2) differenziazione nella maggiorazione del parametro di cui al comma 1, lettera b), con maggiorazioni superiori allo 0,5 per cento nei casi di disabilità grave o non auto sufficienza; 3) introduzione di previsioni che valorizzino il ruolo dei caregiver familiari”; 4) introduzione di forme di detrazione delle spese assistenziali anche agli incapienti;
          al comma 4, sostituire le parole da: delle modifiche, fino alla fine del comma, con le seguenti: del nuovo Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al medesimo comma 1;
          al comma 5:
              sostituire le parole: 300 mila euro annui con le seguenti: 600 mila euro annui;
              sostituire le parole: 700 mila euro annui con le seguenti: 1,4 milioni di euro annui;
              sostituire le parole: 1 milione di euro annui con le seguenti: 2 milioni di euro annui;
              dopo le parole: si provvede, aggiungere le seguenti: quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2016;
              aggiungere, in fine, le parole: e quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
2-sexies. 3. Baroni, Di Vita, Grillo, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Lorefice, Dall'Osso, Vacca, Marzana, Luigi Gallo.

      Al comma 1, sostituire le parole da: delle modifiche fino a n.  159, volte con le seguenti: di un nuovo Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente, volto;.

      Conseguentemente:
          dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
      1-bis. Il Regolamento di cui al comma 1 è adottato altresì nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 1) previsione di misure di detrazione delle quote di partecipazione alla spesa per servizi socio-sanitari e socio-assistenziali; 2) differenziazione nella maggiorazione del parametro di cui al comma 1, lettera b), con maggiorazioni superiori allo 0,5 per cento nei casi di disabilità grave o non auto sufficienza; 3) introduzione di previsioni che valorizzino il ruolo dei caregiver familiari;
          al comma 4, sostituire le parole da: delle modifiche, fino alla fine del comma, con le seguenti: del nuovo Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al medesimo comma 1;
          al comma 5:
              sostituire le parole: 300 mila euro annui con le seguenti: 600 mila euro annui;
              sostituire le parole: 700 mila euro annui con le seguenti: 1,4 milioni di euro annui;
              sostituire le parole: 1 milione di euro annui con le seguenti: 2 milioni di euro annui;
              dopo le parole: si provvede, aggiungere le seguenti: quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2016;
              aggiungere, in fine, le parole: e quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
2-sexies. 2. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Nicchi, Gregori.

      Al comma 1, dopo le parole: 5 dicembre 2013, n.  159, aggiungere le seguenti: da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
*2-sexies. 4. Mantero, Di Vita, Grillo, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Lorefice, Dall'Osso, Vacca, Marzana, Luigi Gallo.

      Al comma 1, dopo le parole: 5 dicembre 2013, n.  159, aggiungere le seguenti: da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
*2-sexies. 5. Pannarale, Giancarlo Giordano, Nicchi, Gregori.

      Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: in ragione della condizione di disabilità.
2-sexies. 6. Lorefice, Di Vita, Grillo, Mantero, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Dall'Osso, Vacca, Marzana, Luigi Gallo.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*2-sexies. 7. Pannarale, Giancarlo Giordano, Nicchi, Gregori.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*2-sexies. 8. Colonnese, Di Vita, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Dall'Osso, Vacca, Marzana, Luigi Gallo.

      Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: al parametro fino alla fine della lettera con le seguenti: per ogni componente con disabilità media, dello 0,75 per cento per ogni componente con disabilità grave e dell'1 per cento per ogni componente in condizioni di non autosufficienza.

      Conseguentemente, al comma 5:
          sostituire le parole: 300 mila euro annui con le seguenti: 600 mila euro annui;
          sostituire le parole: 700 mila euro annui con le seguenti: 1,4 milioni di euro annui;
          sostituire le parole: 1 milione di euro annui con le seguenti: 2 milioni di euro annui;
          dopo le parole: si provvede, aggiungere le seguenti: quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2016;
          aggiungere, in fine, le parole: e quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
**2-sexies. 9. Di Vita, Grillo, Mantero, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Lorefice, Dall'Osso, Vacca, Marzana, Luigi Gallo.

      Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: al parametro fino alla fine della lettera con le seguenti: per ogni componente con disabilità media, dello 0,75 per cento per ogni componente con disabilità grave e dell'1 per cento per ogni componente in condizioni di non autosufficienza.

      Conseguentemente, al comma 5:
          sostituire le parole: 300 mila euro annui con le seguenti: 600 mila euro annui;
          sostituire le parole: 700 mila euro annui con le seguenti: 1,4 milioni di euro annui;
          sostituire le parole: 1 milione di euro annui con le seguenti: 2 milioni di euro annui;
          dopo le parole: si provvede, aggiungere le seguenti: quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2016;
          aggiungere, in fine, le parole: e quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
**2-sexies.10. Pannarale, Giancarlo Giordano, Nicchi, Gregori.

      Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: al parametro fino alla fine della lettera con le seguenti: dello 0,75 e dell'1 al parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del predetto decreto n.  159 del 2013 rispettivamente per ogni componente con disabilità media, grave e non autosufficiente.
2-sexies. 11. Pannarale, Giancarlo Giordano, Nicchi, Gregori.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, anche minorenne.
2-sexies. 12. Pannarale, Giancarlo Giordano, Nicchi, Gregori.

      Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: programmati con le seguenti:, fermo restando il mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni.
2-sexies. 13. Silvia Giordano, Di Vita, Grillo, Mantero, Baroni, Colonnese, Lorefice, Dall'Osso, Vacca, Marzana, Luigi Gallo.

      Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 2-septies.
(Disposizioni per la valorizzazione dei ricercatori a tempo indeterminato).

      1. Allo scopo di valorizzare l'attività accademica e di ricerca svolte dai ricercatori a tempo indeterminato e nelle more della riforma del reclutamento dei ricercatori, all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, dopo il comma 13-bis sono inseriti i seguenti commi:
      «13-ter. A decorrere dall'anno 2016, le sole Università che si trovano nella condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.  49, nell'ambito delle risorse di bilancio d'ateneo finalizzate al reclutamento dei professori universitari, previo giudizio di idoneità per l'attribuzione del titolo di professore di seconda fascia secondo la procedura di cui al seguente comma, possono procedere alla chiamata di professori di seconda fascia in deroga alle modalità stabilite dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n.  240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over. L'ammissione al giudizio di idoneità di cui al precedente periodo è riservata a soggetti, in forza presso l'università che promuove lo stesso giudizio di idoneità, in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
          a) titolo di professore aggregato ai sensi dell'articolo 1, comma 11, legge 4 novembre 2005, n.  230; ovvero di ricercatore universitario a tempo indeterminato, ai sensi del decreto del Presidente Repubblica 11 luglio 1980, n.  382;
          b) titolarità di corsi di insegnamento universitari, presso università statali o equiparate, per almeno sei negli ultimi dieci anni dalla data di presentazione della domanda di ammissione al giudizio di idoneità.

      13-quater. Il giudizio di idoneità di cui al precedente comma, finalizzato alla chiamata di cui al comma successivo, viene promosso con decreto rettorale, su proposta del Dipartimento, con il quale viene nominata una commissione composta da cinque professori di prima e seconda fascia, di cui almeno tre professori di prima fascia, anche fuori ruolo, afferenti al macro settore concorsuale relativo al giudizio di idoneità. Può far parte della commissione un docente appartenente all'università che promuove il procedimento di idoneità di cui al comma precedente. La commissione attribuisce il giudizio di idoneità di professore di seconda fascia valutando le pubblicazioni scientifiche, i curricula e l'attività didattica e di ricerca degli studiosi ammessi al procedimento di idoneità.
      13-quinquies. La proposta di chiamata nel ruolo di professore associato degli idonei di cui al comma precedente è formulata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia del Dipartimento ed approvata e resa esecutiva da parte dei competenti organi dell'Università.
      13-sexies. I professori di seconda fascia chiamati ai sensi del comma 13-quinquies, sono immessi ed inquadrati nei ruoli dei professori associati.
      13-septies. Le disposizioni di cui ai commi da 13-ter a 13-sexies non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
2-sexies. 01. Centemero, Occhiuto, Palmieri.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 2-septies.
(Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità del sistema dei collegi universitari di merito).

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.  68, è inserito il seguente:
      «3-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 3, i collegi universitari non ancora riconosciuti possono chiedere il riconoscimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data del 1o giugno 2016. Il Ministero, valutato il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, concede o nega il riconoscimento entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. La valutazione è effettuata da apposita commissione ministeriale nominata dal Direttore generale della Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, che la presiede. Il riconoscimento eventualmente concesso secondo le modalità di cui al presente comma è soggetto a rivalutazione a seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 3.»
2-sexies. 02. Centemero, Occhiuto, Palmieri.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 2-septies.
(Modifiche alla disciplina relativa alla destinazione dell'otto per mille).

      All'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n.  107, dopo il comma 172, è inserito il seguente:
      «172-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da approvare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i nuovi criteri di redazione dei modelli relativi alla dichiarazione dei redditi al fine di prevedere, per la destinazione dell'8 per mille allo Stato, la facoltà del dichiarante di destinare l'8 per mille ad una delle cinque sottocategorie di destinazione.»
2-sexies. 03. Brescia, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Simone Valente, D'Uva.

      Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 2-septies.
(Modifiche alla disciplina relativa alla destinazione dell'otto per mille).

      All'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n.  107, dopo il comma 172, è inserito il seguente:
      «172-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da approvare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i nuovi criteri di redazione dei modelli relativi alla dichiarazione dei redditi al fine di prevedere, per la destinazione dell'8 per mille allo Stato, la facoltà del dichiarante di destinare l'8 per mille ad una delle cinque sottocategorie di destinazione. Le risorse destinate allo Stato, per le quali non sia stata indicata alcuna sottocategoria, sono destinate all'edilizia scolastica.»
2-sexies. 04. Di Benedetto, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Simone Valente, D'Uva.

      Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 2-septies.
(Conservatorio di musica di Lecce – sezione staccata di Ceglie Messapica).

      1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.  43, la spesa prevista dal comma 2 è incrementata di 330.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2016, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
      2. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-sexies. 05. Ciracì, Altieri.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 2-septies.

      1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emessi tutti i pagamenti arretrati nei confronti del personale supplente ad incarichi brevi o saltuari.
2-sexies. 06. Ciracì.

ART. 3.

      Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da:, per il funzionamento fino alla fine della lettera con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
3. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

      Al comma 2, sopprimere la lettera b).
*Dis. 1. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

      Al comma 2, sopprimere la lettera b).
*Dis. 1. 2. Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva.

      Al comma 2, sopprimere la lettera b).
*Dis. 1. 6. Bechis, Civati, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

      Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) alla lettera b), numero 5), le parole: «in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione della competenza e della professionalità per coloro» sono sostituite dalle seguenti: «per il reclutamento dei docenti» e sono aggiunte, in fine, le parole: «La disciplina transitoria di cui al precedente periodo trova applicazione sino all'immissione in ruolo, da garantirsi anche mediante concorsi per titoli e servizio, di tutti i soggetti in possesso di abilitazione conseguita prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera».
Dis. 1. 3. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Di Benedetto, D'Uva.

      Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) alla lettera b), numero 5, sono aggiunte, in fine, le parole: «Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui alla presente lettera possono essere attivati percorsi abilitanti per le sole classi di concorso in cui i docenti, titolari di contratti di supplenza, già in possesso di abilitazione all'insegnamento non risultino sufficienti al soddisfacimento del fabbisogno.»
Dis. 1. 4. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva.

      Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) alla lettera b), numero 3.3), dopo le parole: «dei concorsi nazionali» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei docenti che abbiano avuto contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, i quali sono assegnati ad un'istituzione scolastica ovvero ad una rete di scuole dopo il conseguimento del diploma di specializzazione».
Dis. 1. 5. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva.

A.C. 3822 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              appare praticamente certo il fatto che il concorso bandito non riuscirà a coprire tutti i 63.712 posti disponibili, perché in diverse regioni non vi è numero sufficiente di candidati per alcune classi di concorso, nonostante vi sia un'eccedenza di candidati in altre regioni per le medesime classi;
              sono poco più di 2000 i posti che fin da questo momento possono essere certamente considerati non coperti a causa della squilibrata distribuzione di candidati sopra ricordata;
              in particolare, la situazione si presenta preoccupante per quel che riguarda i posti di sostegno, dove si ritiene che più di 1100 saranno i posti che rimarranno vacanti;
              tra qualche mese, e a concorso concluso, si conoscerà esattamente quanti posti e per quali classi non potranno essere assegnati nelle varie regioni;
              nel primo e nel secondo anno di triennio di validità del concorso quel vuoto, forse, non sarà avvertito con durezza, ma esaurite le graduatorie di merito, nel terzo anno non si avranno più candidati vincitori cui assegnare i posti a concorso, con un vuoto evidente e molto pesante;
              nelle regioni dove, invece, vi saranno troppi vincitori per determinate classi di concorso, molti iscritti nelle graduatorie di merito non potranno essere assunti, dopo la nomina di tutti i vincitori;
              appare, quindi, evidente la necessità di prevedere una temporanea graduatoria nazionale nella quale sarebbe possibile per i candidati inseriti nelle graduatorie di merito della propria regione iscriversi a domanda;
              sarebbe una soluzione utile che ridurrebbe gli oneri delle procedure concorsuali attuali, stabilizzerebbe un ulteriore numero di candidati, assicurerebbe la piena attuazione del reclutamento programmato e concorrerebbe a ridurre la precarietà degli organici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prendere iniziative, anche di carattere legislativo, per affrontare concretamente la situazione sopra esposta, evitando nuovi fenomeni di precarizzazione, oltre all'assurdo di avere regioni con eccesso di vincitori in determinate classi, ed altre con deficit nelle stesse classi.
9/3822/1. Santerini.


      La Camera,
          premesso che:
              appare praticamente certo il fatto che il concorso bandito non riuscirà a coprire tutti i 63.712 posti disponibili, perché in diverse regioni non vi è numero sufficiente di candidati per alcune classi di concorso, nonostante vi sia un'eccedenza di candidati in altre regioni per le medesime classi;
              sono poco più di 2000 i posti che fin da questo momento possono essere certamente considerati non coperti a causa della squilibrata distribuzione di candidati sopra ricordata;
              in particolare, la situazione si presenta preoccupante per quel che riguarda i posti di sostegno, dove si ritiene che più di 1100 saranno i posti che rimarranno vacanti;
              tra qualche mese, e a concorso concluso, si conoscerà esattamente quanti posti e per quali classi non potranno essere assegnati nelle varie regioni;
              nel primo e nel secondo anno di triennio di validità del concorso quel vuoto, forse, non sarà avvertito con durezza, ma esaurite le graduatorie di merito, nel terzo anno non si avranno più candidati vincitori cui assegnare i posti a concorso, con un vuoto evidente e molto pesante;
              nelle regioni dove, invece, vi saranno troppi vincitori per determinate classi di concorso, molti iscritti nelle graduatorie di merito non potranno essere assunti, dopo la nomina di tutti i vincitori;
              appare, quindi, evidente la necessità di prevedere una temporanea graduatoria nazionale nella quale sarebbe possibile per i candidati inseriti nelle graduatorie di merito della propria regione iscriversi a domanda;
              sarebbe una soluzione utile che ridurrebbe gli oneri delle procedure concorsuali attuali, stabilizzerebbe un ulteriore numero di candidati, assicurerebbe la piena attuazione del reclutamento programmato e concorrerebbe a ridurre la precarietà degli organici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prendere iniziative, anche di carattere legislativo, fermo restando il principio dell'accesso tramite concorso, per affrontare concretamente la situazione sopra esposta, evitando nuovi fenomeni di precarizzazione, oltre all'assurdo di avere regioni con eccesso di vincitori in determinate classi, ed altre con deficit nelle stesse classi.
9/3822/1.    (Testo modificato nel corso della seduta)     Santerini.


      La Camera,
          premesso che:
              da notizie di stampa si apprende che sempre più spesso le Forze dell'ordine scoprano casi di violenza perpetrati a danno di bambini nelle scuole, in particolare scuole dell'infanzia e asili nido;
              negli ultimi mesi si è parlato di moltissimi casi di maltrattamento perpetrati a danno di minori nelle scuole dell'infanzia ed in particolare dei casi occorsi di Roma, Rimini, Grosseto, Orvieto, Pisa, Pavullo nel Frignano e Taranto;
              gli episodi di violenza su bambini nelle nostre scuole non possono essere tollerati, la scuola deve essere luogo di accoglienza e di socializzazione oltre che di crescita cognitiva che insieme alle famiglie ha il compito di formare il bene più prezioso della nostra società: i giovani,

impegna il Governo

a prevedere l'istituzione di test psicoattitudinali d'ingresso per il personale scolastico al fine di esercitare la professione di docente, preside e personale ausiliare oltre che a valutare periodicamente lo stato di salute psicofisica del personale scolastico per prevenire azioni lesive della salute degli alunni.
9/3822/2. Labriola.


      La Camera,
          premesso che:
              da notizie di stampa si apprende che sempre più spesso le Forze dell'ordine scoprano casi di violenza perpetrati a danno di bambini nelle scuole, in particolare scuole dell'infanzia e asili nido;
              negli ultimi mesi si è parlato di moltissimi casi di maltrattamento perpetrati a danno di minori nelle scuole dell'infanzia ed in particolare dei casi occorsi di Roma, Rimini, Grosseto, Orvieto, Pisa, Pavullo nel Frignano e Taranto;
              gli episodi di violenza su bambini nelle nostre scuole non possono essere tollerati, la scuola deve essere luogo di accoglienza e di socializzazione oltre che di crescita cognitiva che insieme alle famiglie ha il compito di formare il bene più prezioso della nostra società: i giovani,

impegna il Governo

a valutare l'istituzione di test psicoattitudinali d'ingresso per il personale scolastico al fine di esercitare la professione di docente, preside e personale ausiliare oltre che a valutare periodicamente lo stato di salute psicofisica del personale scolastico per prevenire azioni lesive della salute degli alunni.
9/3822/2.    (Testo modificato nel corso della seduta)     Labriola.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1 comma 2 lettera a del disegno di legge di conversione in epigrafe dispone, tra l'altro, che all'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015, n.  107, alla lettera b), numero 3.2), la parola: «apprendistato» sia sostituita dalla parola «tirocinio»;
              con la disposizione di cui al punto precedente, si interviene sulla delega in materia di riordino del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, recata dall'articolo 1, comma 180 e 181, lettera b), della legge n.  107 del 2015, con riferimento al criterio direttivo relativo alla determinazione degli standard nazionali per la valutazione, determinando un adeguamento terminologico del criterio direttivo indicato, recato dal punto 3.2. della citata lettera b), alla terminologia indicata negli altri criteri direttivi, in quanto riferisce la determinazione degli standard nazionali per la valutazione – oltre che al conseguimento del diploma di specializzazione – al periodo di tirocinio (e non di apprendistato);
              è utile, ai fini della qualità dei processi formativi, incentivare i docenti a svolgere attività di ricerca e di aggiornamento sulle discipline da essi insegnate;
              uno strumento particolarmente efficace per l'attestazione dell'attività di ricerca e di aggiornamento costituito dalla pubblicazione di articoli in riviste scientifiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'esercizio della delega in materia di riordino del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, di fare quanto di propria competenza per far sì che nella determinazione di standard nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione e del periodo di apprendistato (o tirocinio), sia fatto riferimento anche all'attività scientifico-editoriale eventualmente svolta dal docente.
9/3822/3. Gregorio Fontana.


      La Camera,
          premesso che:
              il comma 331 dell'articolo 1 della legge di Stabilità 2015 ha introdotto il divieto per il personale del comparto scuola di essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196;
              l'articolo 1, comma 134 della legge n.  107 del 2015 («Buona scuola») ha successivamente previsto, per l'anno scolastico 2015/2016, la disapplicazione della suddetta disposizione;
              tenuto conto del perdurante blocco del turn over, è opportuno garantire l'operatività delle Pubbliche Amministrazioni beneficiarie dell'utilizzazione del personale del comparto scuola pervenuto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata in base alla citata norma della «Buona scuola»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare la disposizione dell'articolo 1, comma 134 della legge n.  107 del 2015 anche per l'anno scolastico 2016/2017 per consentire la proroga per il personale del comparto scuola di comandi, distacchi, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso altre pubbliche amministrazioni.
9/3822/4. Carrescia.


      La Camera,
          premesso che:
              il TESTO UNICO SCUOLA (decreto legislativo 297/94) PARTE I, TITOLO III, al CAPO I dispone: Trasferimento delle funzioni amministrative in materia di istruzione: indicazioni normative, Art. 78 – Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna in materia di istruzione – 1. La regione Sardegna esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975 n.  480 e 19 giugno 1979 n.  348;
              l'Art. 117 della Legge Costituzionale 3 del 2003 dispone: sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; ISTRUZIONE, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione;
              ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;
              produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione del beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato;
              la legge 53 del 2003 Art. 6 comma 1 dispone: Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.  3;
              l'articolo 21 comma 20 legge n.  59 del 1997 dispone: Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione;
              il Titolo V legge Regionale 27 del 15 Ottobre 2006 articolo 23 comma 1 dispone; Con riguardo ai compiti di tutela, valorizzazione, diffusione culturale e linguistica previsti dagli articoli 6 e 9 della Costituzione della Repubblica e sulla base della competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali attribuita alla Regione autonoma della Sardegna dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n.  2, nelle assemblee e negli altri collegi deliberativi regionali e locali che lo contemplino nei rispettivi regolamenti e statuti, potrà essere liberamente usata, nella fase della discussione, la lingua sarda. Le relative amministrazioni garantiscono, ove venga richiesta, la traduzione di tali interventi;
              l'articolo 5 Statuto Regione Sardegna recita: Salva la competenza prevista nei due precedenti articoli, la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie; a) istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi; b) lavoro; previdenza ed assistenza sociale; c) antichità e belle arti; d) nelle altre materie previste da leggi dello Stato;
              è stata ribadita dalla Regione Sardegna con più atti, normativi e amministrativi, la volontà di promuovere e tutelare, anche attraverso il sostegno della sperimentazione dell'insegnamento e dell'uso nelle scuole, a partire da quelle per l'infanzia e primarie, tutte le varietà linguistiche presenti nel territorio regionale;
              le disposizioni normative reiteratamente sostenute e proposte dal Governo in materia di riforma della scuola risultano con tutta evidenza, incostituzionali, in quanto escludono dalle assunzioni a tempo indeterminato quanti siano stati inseriti nelle graduatorie di merito del concorso pubblico svoltosi a seguito del decreto direttoriale n.  82/2012, e prevede invece l'assunzione (oltre che dei cosiddetti vincitori dello stesso concorso), dei soli iscritti nelle definite «graduatorie ad esaurimento»;
              in tal senso si chiarisce che l'articolo 97 della Costituzione, e l'intero sistema normativo, comprese le leggi succedutesi nel tempo nel settore specifico, compreso il T.U. del 1994 sulla scuola, danno assoluta preminenza alle assunzioni di nuovo personale tramite concorso pubblico, cioè al principio, per dette finalità, del merito, rispetto ad altri indirizzi costituzionali di tutela (come il diritto al lavoro, all'assistenza pubblica, e similari);
              come è noto, secondo i principi costituzionali, è dovere del legislatore garantire la buona amministrazione, l'imparzialità dei poteri pubblici (articolo 97 della Costituzione) e quindi assicurare da un lato che i pubblici ufficiali siano scelti in base alla loro competenza, al merito, per assicurare l'efficacia e la qualità della loro azione; dell'altra che sia riconosciuto «a ciascuno il suo» e quindi che chi merita, all'interno di procedimenti, i concorsi, a ciò dedicati, non sia pretermesso rispetto ad altri che reclamino analoghi diritti;
              appare fin troppo evidente che sia per quanto riguarda gli aspetti costituzionali qui richiamati, che quelli di natura strettamente statutaria della Regione Sardegna, non possono essere sottratte alle regioni a Statuto speciale e in particolar modo alla Regione Sardegna le prerogative richiamate e il diritto riconosciuto di articolare in materia di assunzione di personale docente ed educativo in considerazione alle rispettive specifiche esigenze riferite agli organici regionali e provinciali,

impegna il Governo

          ad emanare apposite disposizioni in materia di stabilizzazione dei docenti precari del comparto AFAM prevedendo l'attivazione entro l'Anno Accademico 2015/2016 delle procedure di stabilizzazione, con assunzione a tempo indeterminato, del personale docente precario del comparto dell'Alta Formazione Artistica e Musicale inserito nelle graduatorie nazionali di cui alla Legge n.  128 del 2013;
          a prevedere apposite norme in materia di tutela dei docenti residenti in regioni insulari con particolare riferimento alle regioni Sardegna e Sicilia (Regioni a Statuto Speciale) a cui si deve riconoscere in modo inequivocabile l'insularità come concreta ed indiscutibile fonte di reali ed innumerevoli disagi attribuendo ai docenti che risiedono nelle predette regioni il diritto di precedenza assoluta nelle fasi di reclutamento, mobilità, assegnazioni provvisorie, utilizzazioni, etc. al fine di poter operare nelle regioni di residenza ed evitare i molteplici disagi determinati da insostenibili e impraticabili trasferimenti oltremare;
          a porre in essere atti tali da garantire il rispetto delle peculiarità e competenze statutarie e costituzionali della Regione autonoma della Sardegna in materia di reclutamento di personale docente ed educativo anche in considerazione della sua condizione insulare;
          a proporre le necessarie modifiche per superare il vulnus che vede l'esclusione della Regione Sardegna nella tutela speciale per la scuola e la gestione dello stesso reclutamento degli insegnanti contemplata, invece, in forma autonoma per Trentino e Val d'Aosta;
          a salvaguardare le competenze professionali nell'ambito delle stesse regioni a statuto speciale al fine di valorizzare il legame sociale, cultura tra la scuola e l'entroterra scolastico, a partire dal corpo docente.
9/3822/5. Pili.


      La Camera,
          premesso che:
              in sede di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n.  42 recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, e, nelle more dell'espletamento del nuovo concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n.  107 si rileva che rimangono aperte alcune questioni che riguardano diversi docenti che hanno superato le prove del penultimo concorso sulla scuola, indetto dal Ministero dell'Istruzione nel 2012 (DDG 82/2012). Essi sono risultati, in parte, collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito e, sono stati qualificati con il termine «riservisti sotto soglia 35» in quanto, al test preselettivo del Concorso a Cattedra, hanno ottenuto, alle prove preselettive, una votazione tra i 30 e i 34,5 cinquantesimi. A seguito di ricorso da questi presentato, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio gli ha consentito di partecipare, in via cautelare, alle restanti prove del concorso stesso, quelle utili alla formazione del punteggio finale, entrando così di diritto nella graduatoria di merito da cui attingere successivamente alle assunzioni;
              in altre parole, questi docenti sono stati ammessi, in prima istanza, con riserva nelle graduatorie di merito del concorso ordinario 2012, poi con la sentenza di primo grado tale riserva è stata sciolta e questi docenti sono entrati in ruolo ed alcuni stanno terminando quest'anno anche l'anno di prova;
              lo scorso 20 maggio, però, è stata depositata un'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato che sospende l'efficacia di una sentenza del TAR Lazio concernente il concorso per esami e titoli per il reclutamento del personale docente della scuola indetto con DDG n.  82 del 24 settembre 2012. Così, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha disposto, sul ricorso numero di registro generale 8886 del 2015, proposto dal Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca contro: «la riforma della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III BIS n.  10515/2015, resa tra le parti, concernente concorso per titoli ed esami per reclutamento personale docente della scuola – scioglimento della riserva e inserimento nella graduatoria finale», che: «la soglia di 21/30 prevista ai fini del superamento della prova preselettiva non appare irragionevole; rilevato che, in questa fase, prevale l'esigenza di evitare il consolidamento di posizioni che potrebbero essere poi travolte dalla sentenza di merito, anche tenendo conto della pari dignità dell'interesse dei controinteressati;
              il Consiglio di Stato, dunque, in sede giurisdizionale accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata. Fissa per il merito l'udienza pubblica del 20 dicembre 2016;
              ci si trova, dunque, di fronte ad una situazione paradossale dove diversi docenti immessi in ruolo che hanno svolto uno o due anni di servizio e che, comunque, non hanno potuto partecipare, perché assunti in ruolo dalle graduatorie di merito del concorso 2012, al nuovo concorso a cattedra bandito con DDG 105 del 23 febbraio 2016 si ritrovano cancellati dal ruolo;
              si rileva infine che la sospensione dell'efficacia riguarda solo determinati docenti, cioè quelli cui si riferisce il ricorso, mentre per molti altri ciò non vale di conseguenza si sta verificando una situazione a dir poco paradossale dove alcuni rischiano l'immissione in ruolo mentre gli altri, a meno di nuove impugnazioni, potranno continuare ad insegnare,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di natura normativa, che preveda un superamento, in tempi certi, della situazione di incertezza che tali docenti stanno vivendo con riguardo al loro futuro lavorativo.
9/3822/6. Di Lello.


      La Camera,
          premesso che:
              in sede di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n.  42 recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, e, nelle more dell'espletamento del nuovo concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n.  107 si rileva che rimangono aperte alcune questioni che riguardano diversi docenti che hanno superato le prove del penultimo concorso sulla scuola, indetto dal Ministero dell'Istruzione nel 2012 (DDG 82/2012). Essi sono risultati, in parte, collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito e, sono stati qualificati con il termine «riservisti sotto soglia 35» in quanto, al test preselettivo del Concorso a Cattedra, hanno ottenuto, alle prove preselettive, una votazione tra i 30 e i 34,5 cinquantesimi. A seguito di ricorso da questi presentato, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio gli ha consentito di partecipare, in via cautelare, alle restanti prove del concorso stesso, quelle utili alla formazione del punteggio finale, entrando così di diritto nella graduatoria di merito da cui attingere successivamente alle assunzioni;
              in altre parole, questi docenti sono stati ammessi, in prima istanza, con riserva nelle graduatorie di merito del concorso ordinario 2012, poi con la sentenza di primo grado tale riserva è stata sciolta e questi docenti sono entrati in ruolo ed alcuni stanno terminando quest'anno anche l'anno di prova;
              lo scorso 20 maggio, però, è stata depositata un'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato che sospende l'efficacia di una sentenza del TAR Lazio concernente il concorso per esami e titoli per il reclutamento del personale docente della scuola indetto con DDG n.  82 del 24 settembre 2012. Così, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha disposto, sul ricorso numero di registro generale 8886 del 2015, proposto dal Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca contro: «la riforma della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III BIS n.  10515/2015, resa tra le parti, concernente concorso per titoli ed esami per reclutamento personale docente della scuola – scioglimento della riserva e inserimento nella graduatoria finale», che: «la soglia di 21/30 prevista ai fini del superamento della prova preselettiva non appare irragionevole; rilevato che, in questa fase, prevale l'esigenza di evitare il consolidamento di posizioni che potrebbero essere poi travolte dalla sentenza di merito, anche tenendo conto della pari dignità dell'interesse dei controinteressati;
              il Consiglio di Stato, dunque, in sede giurisdizionale accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata. Fissa per il merito l'udienza pubblica del 20 dicembre 2016;
              ci si trova, dunque, di fronte ad una situazione paradossale dove diversi docenti immessi in ruolo che hanno svolto uno o due anni di servizio e che, comunque, non hanno potuto partecipare, perché assunti in ruolo dalle graduatorie di merito del concorso 2012, al nuovo concorso a cattedra bandito con DDG 105 del 23 febbraio 2016 si ritrovano cancellati dal ruolo;
              si rileva infine che la sospensione dell'efficacia riguarda solo determinati docenti, cioè quelli cui si riferisce il ricorso, mentre per molti altri ciò non vale di conseguenza si sta verificando una situazione a dir poco paradossale dove alcuni rischiano l'immissione in ruolo mentre gli altri, a meno di nuove impugnazioni, potranno continuare ad insegnare,

impegna il Governo

a valutare ogni iniziativa utile, anche di natura normativa, che preveda un superamento, in tempi certi, della situazione di incertezza che tali docenti stanno vivendo con riguardo al loro futuro lavorativo.
9/3822/6.    (Testo modificato nel corso della seduta)     Di Lello.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il riconoscimento dei collegi universitari di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.  68, da adottare come previsto dal successivo articolo 16, comma 3, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, deve essere ancora approvato;
              tale decreto ministeriale deve indicare le modalità di dimostrazione dei requisiti necessari al riconoscimento, previsti dal comma 2, lettere a), b), c), dell'articolo 16 del predetto decreto legislativo n.  68 del 2012, stabilire le modalità di verifica della permanenza dei requisiti medesimi e i casi di revoca del riconoscimento all'esito negativo della predetta verifica,

impegna il Governo

      a valutare l'opportunità, in deroga, di consentire ai collegi universitari non ancora riconosciuti di chiedere il riconoscimento al Ministero in questione entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, eventualmente prevedendo allo scopo la formazione di una apposita commissione ministeriale e comunque non precludendo una successiva rivalutazione del riconoscimento a seguito dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo n.  68 del 2012.
9/3822/7. Milanato, Centemero, Palmieri.


      La Camera,
          premesso che:
              secondo l'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.  49, gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua non superiore al 20 per cento di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente, maggiorata di un importo pari al 15 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente;
              l'articolo 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n.  45 elenca i requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato di ricerca,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di consentire, per un massimo di un triennio, alle università statali o non statali, che si trovano nella condizione descritta dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo n.  49 del 2012, di procedere all'attivazione di cicli di dottorati di ricerca, anche in deroga a quanto previsto dal citato decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n.  45, che riguardino tematiche di alto contenuto innovativo e valore scientifico-sperimentale, eventualmente anche da svolgersi anche in convenzione con atenei esteri;
              a valutare l'opportunità di consentire, per un massimo di un triennio, alle università non statali, che si trovano nella condizione descritta dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo n.  49 del 2012 e che non ricevano i contributi statali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n.  243, di procedere all'attivazione di cicli di dottorati di ricerca, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate all'uopo da ciascun ateneo, in deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n.  45.
9/3822/8. Crimi, Palmieri, Centemero.


      La Camera,
          premesso che:
              secondo l'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n.  240, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, prevedendo l'ammissione alle procedure selettive dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
              secondo l'articolo 22 della citata legge n.  240 del 2010, le università, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca a studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di consentire alle università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di attribuire a coloro che sono stati titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi del citato articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n.  240, anche incarichi triennali rinnovabili, che comunque non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli, per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa, di ricerca e di servizio agli studenti, con trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a titolo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto;
          al valutare l'opportunità di consentire alle università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di attribuire a coloro che sono stati titolari di assegni di ricerca del citato articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n.  240, anche incarichi triennali rinnovabili, che comunque non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli, per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa, di ricerca e di servizio agli studenti, con trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore non confermato a tempo definito in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto.
9/3822/9. Palmieri, Centemero.


      La Camera,
          premesso che:
              da anni ormai i ricercatori universitari assunti a tempo indeterminato sono in attesa di una riforma che consenta loro l'accesso al ruolo di professore universitario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che gli atenei con una spesa di personale inferiore all'80 per cento possano, in deroga ai limiti posti dalla legislazione vigente al turn over, reclutare professori universitari di seconda fascia tra coloro che posseggano il titolo di professore aggregato, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge n.  230 del 2005, e siano titolari di corsi di insegnamento universitari da almeno sei anni al momento della presentazione della domanda.
9/3822/10. Occhiuto, Centemero.


      La Camera,
          premesso che:
              la legge regionale Siciliana n.  200 del 1979, all'articolo 4, obbliga le scuole di servizio sociale a destinare un docente a tempo pieno (oggi tutor di tirocinio) ogni trenta allievi, con responsabilità di guida e di coordinamento della formazione professionale;
              le scuole universitarie in Sicilia quindi, sono caratterizzate dalla vocazione professionalizzante, per il cui impegno destinano cospicue risorse in bilancio;
              in ragione di ciò non sono in grado di soddisfare in pieno i requisiti ministeriali – improntati a indici meramente burocratici – quanto alle docenze di ruolo, poiché il costo di tre tutor a tempo pieno equivale al costo di un docente di prima fascia, o di diversi docenti di seconda fascia,

impegna il Governo

allo scopo di garantire la funzionalità accademica delle scuole di servizio sociale di cui alla legge regionale Sicilia 13 agosto 1979, n.  200, nelle more di una riforma nella formazione accademica nell'ambito dell'assistenza sociale, nei soli casi in cui esse costituiscono sedi principali, decentrate o di didattica a distanza, o di didattica integrata, di corsi di laurea in servizio sociale triennale e corsi di laurea magistrale, in convenzione con le Università statali o non statali, a valutare l'opportunità per quanto di competenza che i docenti reclutati a tempo pieno ai sensi all'articolo 4 della legge n.  200 del 1979 siano considerati come docenti ai fini dei requisiti ministeriali di docenza previsti per l'accreditamento iniziale e periodico dei costi di studio.
9/3822/11. Centemero, Occhiuto, Palmieri.


      La Camera,
          premesso che:
              le norme previste dal provvedimento in esame riguardano anche il funzionamento scolastico e le procedure di assunzione avviate dalla legge 13 luglio 2015, n.  107;
              il comma 63 della legge 13 luglio 2015, n.  107 definisce la composizione dall'organico dell'autonomia, finalizzato alle esigenze curricolari, extracurricolari, educative e organizzative previste dalla riforma;
              il comma 69 della sopra citata legge, costituisce un ulteriore contingente di posti non facente parte dell'organico dell'autonomia, né disponibile per le assunzioni in ruolo e la mobilità (c.d. organico di fatto);
              per un più efficace impiego delle risorse di personale docente si ritiene necessaria una ridefinizione dell'organico dell'autonomia attraverso il superamento della distinzione tra l'organico di diritto e l'organico di fatto,

impegna il Governo

ad intervenire – in fase di approvazione del primo provvedimento utile – affinché sia superata la distinzione tra organico di fatto e organico di diritto, attraverso l'ampliamento della dotazione dell'organico dell'autonomia al fine di includervi anche i posti di cui al comma 69 della legge 13 luglio 2015, n.  107 riconducibili a posto intero.
9/3822/12. Malpezzi, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Iori, Antezza, Amoddio.


      La Camera,
          premesso che:
              le norme previste dal provvedimento in esame riguardano anche il funzionamento scolastico e le procedure di assunzione avviate dalla legge 13 luglio 2015, n.  107;
              il comma 63 della legge 13 luglio 2015, n.  107 definisce la composizione dall'organico dell'autonomia, finalizzato alle esigenze curricolari, extracurricolari, educative e organizzative previste dalla riforma;
              il comma 69 della sopra citata legge, costituisce un ulteriore contingente di posti non facente parte dell'organico dell'autonomia, né disponibile per le assunzioni in ruolo e la mobilità (c.d. organico di fatto);
              per un più efficace impiego delle risorse di personale docente si ritiene necessaria una ridefinizione dell'organico dell'autonomia attraverso il superamento della distinzione tra l'organico di diritto e l'organico di fatto,

impegna il Governo

ad intervenire – in fase di approvazione del primo provvedimento utile – affinché sia superata la distinzione tra organico di fatto e organico di diritto, attraverso l'ampliamento della dotazione dell'organico dell'autonomia al fine di includervi anche i posti di cui al comma 69 della legge 13 luglio 2015, n.  107.
9/3822/12.    (Testo modificato nel corso della seduta)     Malpezzi, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Iori, Antezza, Amoddio.


      La Camera,
          premesso che:

il provvedimento in esame interviene su alcune norme relative alla legge 13 luglio 2015, n.  107;
              parte dei docenti assunti dalle graduatorie di merito del concorso 2012 risultano immessi in ruolo in regione diversa da quella in cui hanno espletato il concorso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni misura utile a ricollocare i docenti assunti dalle graduatorie di merito nella regione in cui hanno espletato il concorso.
9/3822/13. Sgambato, Coscia, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Ventricelli, Iori, Tino Iannuzzi, Famiglietti, Rostan, Bossa, Tartaglione, Manfredi, Antezza, Amoddio.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, all'articolo 1-septies individua nuove disposizioni in materia di ordinamento professionale dei periti industriali, a modifica della legge 2 febbraio 1990, n.  17;
              il sopra citato articolo 1-septies, al comma 2 prevede una disciplina transitoria, in base alla quale, per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione, vengono fatti salvi gli effetti della normativa previgente,

impegna il Governo

a finalizzare il periodo di transizione di cui all'articolo 1-septies, comma 2, per il complessivo riordino della disciplina in materia di accesso alle professioni intermedie come libere professioni e, conformemente agli standards europei, prevedendo percorsi formativi specifici ed uniformi.
9/3822/14. Ascani, Coscia, Coccia, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Manzi, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Rocchi, Ventricelli, Blazina, Senaldi, Carocci, Tinagli, Arlotti, Bonomo.


      La Camera,
          premesso che:
              attualmente il riconoscimento della abilitazione professionale di estetista non prevede l'obbligo di un percorso di studi quinquennale parificato ai percorsi di studio degli istituti tecnici attualmente riconosciuti, ma è concesso in base ai requisiti dettati dalla legge n.  1 del 1990. Nello specifico l'abilitazione professionale di estetista si consegue attraverso un corso di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore per anno, seguito da un corso di specializzazione di un anno o da un anno di esperienza lavorativa presso un'azienda del settore oppure da un periodo di apprendistato più un anno di lavoro come operaio qualificato a tempo pieno e da un corso regionale di formazione teorica di 300 ore con esame finale o in alternativa un periodo di lavoro a tempo pieno non inferiore a tre anni presso un'impresa di estetica accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita da un corso regionale di 300 ore con esame finale, (ai sensi della legge 19 gennaio 1955 n.  25);
              l'attività di estetista, è uno di quei mestieri in cui si è a contatto fisico diretto con le persone e chi lavora nel campo dell'estetica deve essere necessariamente abilitato, conoscere in maniera approfondita la struttura della pelle, del corpo e i rischi probabili che possono scaturire da cure non professionali, ad esempio dermatiti e altre malattie della pelle (micosi, funghi, allergie, macchie cutanee) o ancora traumi muscolari o danni ai capillari derivanti da massaggi non professionali;
              ritenuto che i percorsi attualmente disponibili ai fini della qualifica professionale, non prevedono approfondimenti in ambito dermatologico, chimico, fisico, anatomico;
              tenuto conto che attualmente tutte le mansioni professionali legate al mondo dell'impresa e dell'agricoltura sono ormai entrate nei percorsi scolastici statali di tre/cinque anni di frequenza come istituti di scuola media superiore,

impegna il Governo

a prevedere, anche al fine di avviare un processo di riqualificazione della professione di estetista e parrucchiera, che il titolo di abilitazione alle attività imprenditoriali/artigianali di estetista e parrucchiera, sia portato a cinque anni di scuola media superiore in ambito professionale alla stregua dei percorsi di studio degli istituti tecnici attualmente riconosciuti.
9/3822/15. Rostellato.


      La Camera,
          premesso che:
              attualmente il riconoscimento della abilitazione professionale di estetista non prevede l'obbligo di un percorso di studi quinquennale parificato ai percorsi di studio degli istituti tecnici attualmente riconosciuti, ma è concesso in base ai requisiti dettati dalla legge n.  1 del 1990. Nello specifico l'abilitazione professionale di estetista si consegue attraverso un corso di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore per anno, seguito da un corso di specializzazione di un anno o da un anno di esperienza lavorativa presso un'azienda del settore oppure da un periodo di apprendistato più un anno di lavoro come operaio qualificato a tempo pieno e da un corso regionale di formazione teorica di 300 ore con esame finale o in alternativa un periodo di lavoro a tempo pieno non inferiore a tre anni presso un'impresa di estetica accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita da un corso regionale di 300 ore con esame finale, (ai sensi della legge 19 gennaio 1955 n.  25);
              l'attività di estetista, è uno di quei mestieri in cui si è a contatto fisico diretto con le persone e chi lavora nel campo dell'estetica deve essere necessariamente abilitato, conoscere in maniera approfondita la struttura della pelle, del corpo e i rischi probabili che possono scaturire da cure non professionali, ad esempio dermatiti e altre malattie della pelle (micosi, funghi, allergie, macchie cutanee) o ancora traumi muscolari o danni ai capillari derivanti da massaggi non professionali;
              ritenuto che i percorsi attualmente disponibili ai fini della qualifica professionale, non prevedono approfondimenti in ambito dermatologico, chimico, fisico, anatomico;
              tenuto conto che attualmente tutte le mansioni professionali legate al mondo dell'impresa e dell'agricoltura sono ormai entrate nei percorsi scolastici statali di tre/cinque anni di frequenza come istituti di scuola media superiore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità, anche al fine di avviare un processo di riqualificazione della professione di estetista e parrucchiera, che il titolo di abilitazione alle attività imprenditoriali/artigianali di estetista e parrucchiera, sia portato a cinque anni di scuola media superiore in ambito professionale alla stregua dei percorsi di studio degli istituti tecnici attualmente riconosciuti.
9/3822/15.    (Testo modificato nel corso della seduta)     Rostellato.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n.  104 del 2013 ha introdotto il corso-concorso selettivo di formazione, disponendo l'abrogazione della disciplina previgente, che prevedeva lo svolgimento delle procedure su base regionale (articolo 1, comma 618, della legge n.  296 del 2006 e decreto del Presidente della Repubblica n.  140 del 2008);
              il comma 217 modifica e sostituisce l'articolo 29 del decreto legislativo n.  165 del 2001, novellato dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n.  104 del 2013;
              la nuova procedura di reclutamento, a seguito delle modifiche citate in premessa, consiste nell'affidare l'emanazione del bando per il corso-concorso selettivo di formazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il vigente meccanismo di autorizzazione delle assunzioni (articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge n.  449 del 1997) – e non più alla scuola nazionale dell'amministrazione. Si conferma che al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, entro un limite massimo del 20 per cento;
              si prevede ora che tale limite, nonché la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, della durata del corso e delle forme di valutazione dei candidati ammessi allo stesso è stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
              il comma 88 dell'articolo 1 della legge n.  107 del 13 luglio 2015, interviene sulla materia concorsuale per la dirigenza scolastica normando procedure per talune categorie di partecipanti a pregresse procedure concorsuali;
              nonostante l'intervento normativo permangono ancora situazioni di contenzioso connesse, in particolare, al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n.  56 del 3 luglio 2011 che generano incertezza sull'esito e sulle ripercussioni di sentenze che possano vedere la soccombenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

impegna il Governo

al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, in attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, a valutare l'opportunità di promuovere interventi tesi a dare risposte al contenzioso ancora in corso anche, ove si ravvisi la necessità ed opportunità, attuando le disposizioni di cui al comma 88 dell'articolo 1 della legge n.  107 del 13 luglio 2015.
9/3822/16. Rocchi, Carocci, Sgambato, Antezza, Amoddio, Albanella.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n.  104 del 2013 ha introdotto il corso-concorso selettivo di formazione, disponendo l'abrogazione della disciplina previgente, che prevedeva lo svolgimento delle procedure su base regionale (articolo 1, comma 618, della legge n.  296 del 2006 e decreto del Presidente della Repubblica n.  140 del 2008);
              il comma 217 modifica e sostituisce l'articolo 29 del decreto legislativo n.  165 del 2001, novellato dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n.  104 del 2013;
              la nuova procedura di reclutamento, a seguito delle modifiche citate in premessa, consiste nell'affidare l'emanazione del bando per il corso-concorso selettivo di formazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il vigente meccanismo di autorizzazione delle assunzioni (articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge n.  449 del 1997) – e non più alla scuola nazionale dell'amministrazione. Si conferma che al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, entro un limite massimo del 20 per cento;
              si prevede ora che tale limite, nonché la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, della durata del corso e delle forme di valutazione dei candidati ammessi allo stesso è stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
              il comma 88 dell'articolo 1 della legge n.  107 del 13 luglio 2015, interviene sulla materia concorsuale per la dirigenza scolastica normando procedure per talune categorie di partecipanti a pregresse procedure concorsuali;
              nonostante l'intervento normativo permangono ancora situazioni di contenzioso connesse, in particolare, al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n.  56 del 3 luglio 2011 che generano incertezza sull'esito e sulle ripercussioni di sentenze che possano vedere la soccombenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

impegna il Governo

al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, in attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, a valutare la possibilità e l'opportunità di promuovere interventi tesi a dare risposte al contenzioso ancora in corso anche, ove si ravvisi la necessità ed opportunità, attuando le disposizioni di cui al comma 88 dell'articolo 1 della legge n.  107 del 13 luglio 2015.
9/3822/16.    (Testo modificato nel corso della seduta)     Rocchi, Carocci, Sgambato, Antezza, Amoddio, Albanella.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n.  104 del 2013 ha introdotto il corso-concorso selettivo di formazione, disponendo l'abrogazione della disciplina previgente, che prevedeva lo svolgimento delle procedure su base regionale (articolo 1, comma 618, della legge n.  296 del 2006 e decreto del Presidente della Repubblica n.  140 del 2008);
              il comma 217 modifica e sostituisce l'articolo 29 del decreto legislativo n.  165 del 2001, novellato dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n.  104 del 2013;
              la nuova procedura di reclutamento, a seguito delle modifiche citate in premessa, consiste nell'affidare l'emanazione del bando per il corso-concorso selettivo di formazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il vigente meccanismo di autorizzazione delle assunzioni (articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge n.  449 del 1997) – e non più alla scuola nazionale dell'amministrazione, con ciò restituendo alle prerogative del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca le corrispondenti risorse;
              si prevede ora che tale limite, nonché la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, della durata del corso e delle forme di valutazione dei candidati ammessi allo stesso è stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
              il decreto-legge n.  58 del 2014, convertito nella legge n.  87 del 2014 è intervenuto sui tempi di emanazione e all'articolo 1 comma 2-ter stabilendo che, entro il 31 dicembre 2014, sarebbe stato bandito il primo concorso;
              tuttavia, con la legge n.  11 del 2015 la scadenza dell'emanazione del bando è stata prorogata dal 31 dicembre 2014 al 31 marzo 2015;
              recenti rilevazioni confermano che, in assenza di nuova procedura di reclutamento, nell'anno scolastico 2016-2017 oltre il 25 per cento delle 8500 IS saranno assegnate in reggenza con ciò rendendo assai difficile garantire la necessaria continuità dirigenziale, condizione indispensabile per garantire la funzionalità delle IS e la concreta attuazione delle innovazioni previste dalla legge n.  107 del 2015,

impegna il Governo

a dare seguito alle norme citate in premessa e a procedere all'emanazione del bando per lo svolgimento delle prove concorsuali entro l'anno 2016.
9/3822/17. Carocci, Rocchi, Sgambato, Albanella.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca norme finalizzate a prorogare il finanziamento del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità, degli edifici scolastici per la prosecuzione degli interventi sino alla data del 30 novembre 2016, autorizzando una spesa pari a 64 milioni di euro nell'anno 2016;
              al fine di tutelare le esigenze di economicità e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso perdente relativo al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.  56,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale – n.  56 del 3 luglio 2011 al fine dell'immissione in ruolo dei soggetti che abbiano partecipato, con esito positivo, al corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n.  499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015 n.  107, al quale sono ammessi coloro che abbiano superato la prova preselettiva ed abbiano un contenzioso in corso relativo al sopracitato concorso, alla data di entrata in vigore della predetta legge 107 del 13 luglio 2015.
9/3822/18. Cimbro.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame introduce transitoriamente una nuova modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo ai nuclei familiari con componenti con disabilità, resasi necessaria a seguito delle recenti sentenze del Consiglio di Stato che hanno avuto l'effetto di annullare, in parte, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159 del 2013, tornando alla disciplina precedente, rivelatasi ad avviso del proponente il presente atto più adeguata. Si rileva, altresì, l'esigenza di superare, in tempi brevi il carattere transitorio della predetta norma,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare le necessarie modifiche al regolamento citato in premessa, auspicando in ogni caso che la condizione di transitorietà prosegua non oltre un periodo congruo.
9/3822/19. Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Segoni, Turco.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 2, al comma 1 del decreto-legge n.  58 del 2014, come modificato dal decreto-legge in esame, prevede, tra l'altro, che al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2016/2017, nelle regioni ove non è ancora attiva – ovvero sia stata sospesa – la convenzione quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, dal 1o aprile 2014 alla data di effettiva attivazione della citata convenzione e comunque non oltre il 31 luglio 2016, le istituzioni scolastiche ed educative provvedano all'acquisto dei servizi di pulizia ed ausiliari dai medesimi aggruppamenti e imprese che li assicuravano alla data del 31 marzo 2014;
              il provvedimento in esame autorizza la spesa di 64 milioni di euro per l'anno 2016 per la prosecuzione, dal 1o aprile 2016 al 30 novembre 2016, degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative, di cui all'articolo 2, commi 2-bis 2-bis 1, del decreto-legge n.  8 del 2014 (comma 1);
              si prevede una modifica dell'articolo 2 del decreto-legge n.  58 del 2014, rideterminando al 31 dicembre 2016 la data fino alla quale le istituzioni scolastiche possono acquistare i servizi di pulizia e ausiliari direttamente dalle medesime imprese che li assicuravano al 31 marzo 2014. Tale facoltà è prevista non solo nelle regioni in cui la convenzione Consip non è ancora attiva o sia stata sospesa ma, in base al decreto-legge in esame, anche in quelle in cui sia scaduta, fino alla data di attivazione della convenzione Consip (comma 2);
              il provvedimento in esame dispone che, nei territori ove la convenzione Consip sia scaduta, trovino applicazione in via provvisoria le condizioni tecniche, ed economiche già previste nella medesima convenzione scaduta (comma 2, articolo 1, lettera a-bis),

impegna il Governo

          a prevedere, anche in successivi interventi normativi, un obbligo per la Consip per indire nuove gare per l'assegnazione delle convenzioni che sia immediato, nel caso di convenzioni scadute, e sia pari a 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, per le convenzioni novi attive o sospese;
          a predisporre, per le convenzioni non ancora scadute, un obbligo per le Consip di indire nuove gare per la pulizia e il decoro delle scuole 90 giorni prima della scadenza delle stesse.
9/3822/20. Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede norme finalizzate a prorogare il finanziamento del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici per la prosecuzione di interventi sino alla data del 30 novembre 2016, autorizzando la spesa pari a 64 milioni di euro nell'anno 2016;
              dall'avvio del progetto «Scuole belle» si è registrata una contrazione del numero di lavoratori coinvolti nelle attività di pulizia nonché il ripristino del decoro delle istituzioni scolastiche statali. Infatti, a fronte di 19.843 lavoratori rilevati a maggio 2014, oggi ne risultano in servizio 18.148, corrispondenti a 12.846 full time equivalenti(FTE), considerando tutte le regioni;
              per una stima del costo complessivo da sostenere per garantire i livelli occupazionali in essere alla data del 31 marzo 2016, in tutte le regioni presso le quali risultino impiegati lavoratori dai consorzi che erogano i servizi di pulizia nelle scuole, considerando sia i servizi di pulizia nonché il progetto «Scuole belle», è stato moltiplicato il numero di FTE complessivo per il costo medio anno di una unità di personale inquadrata al secondo livello in base al contratto collettivo relativo al personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati, pari ad euro 24.471,50 rivalutato del 6,5 per cento per i costi di gestione e per gli utili d'impresa delle aziende nonché del 22 per cento per l'IVA, come da convenzione Consip attualmente in essere;
              la relazione tecnica relativa al provvedimento in oggetto stima il costo complessivo per sostenere i livelli occupazionali in essere alla data del 31 marzo 2016 in euro 485.153,160, dai quali va sottratto l'importo di 92,2 milioni di euro riferito al limite di spesa già previsto a legislazione vigente dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n.  69 del 2013;
              la relazione tecnica allegata al medesimo decreto tuttavia stabiliva tale limite in 280,2 milioni evidenziando una differenza tra i due importi pari a circa 12 milioni,

impegna il Governo

a prevedere, anche in successivi interventi normativi, un divieto di ulteriori proroghe delle convenzioni-quadro Consip provvedendo a garantire un sostegno per i livelli occupazionali in essere.
9/3822/21. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede norme finalizzate a prorogare il finanziamento del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici per la prosecuzione di interventi sino alla data del 30 novembre 2016, autorizzando la spesa pari a 64 milioni di euro nell'anno 2016;
              dall'avvio del progetto «Scuole belle» si è registrata una contrazione del numero di lavoratori coinvolti nelle attività di pulizia nonché il ripristino del decoro delle istituzioni scolastiche statali. Infatti, a fronte di 19.843 lavoratori rilevati a maggio 2014, oggi ne risultano in servizio 18.148, corrispondenti a 12.846 full time equivalenti(FTE), considerando tutte le regioni;
              per una stima del costo complessivo da sostenere per garantire i livelli occupazionali in essere alla data del 31 marzo 2016, in tutte le regioni presso le quali risultino impiegati lavoratori dai consorzi che erogano i servizi di pulizia nelle scuole, considerando sia i servizi di pulizia nonché il progetto «Scuole belle», è stato moltiplicato il numero di FTE complessivo per il costo medio anno di una unità di personale inquadrata al secondo livello in base al contratto collettivo relativo al personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati, pari ad euro 24.471,50 rivalutato del 6,5 per cento per i costi di gestione e per gli utili d'impresa delle aziende nonché del 22 per cento per l'IVA, come da convenzione Consip attualmente in essere;
              la relazione tecnica relativa al provvedimento in oggetto stima il costo complessivo per sostenere i livelli occupazionali in essere alla data del 31 marzo 2016 in euro 485.153,160, dai quali va sottratto l'importo di 92,2 milioni di euro riferito al limite di spesa già previsto a legislazione vigente dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n.  69 del 2013;
              la relazione tecnica allegata al medesimo decreto tuttavia stabiliva tale limite in 280,2 milioni evidenziando una differenza tra i due importi pari a circa 12 milioni,

impegna il Governo

a prevedere, anche in successivi interventi normativi, la tempestiva indizione di nuove gare in coincidenza del termine di quelle esistenti, tenuto conto dei livelli occupazionali.
9/3822/21.    (Testo modificato nel corso della seduta)     Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in oggetto prevede che fino all'approvazione delle graduatorie della scuola dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n.  107 del 2015, i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.  82 del 24 settembre 2012, che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti a loro riservati ai sensi del comma 1, dell'articolo 399, del decreto legislativo n.  297 del 1994, sono assunti in regione diverse da quella per cui hanno concorso;
              le assunzioni di cui al primo punto in premessa avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale massima per ciascuna regione del 50 per cento di posti, riservata allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per cento, rispetto ai posti disponibili per ciascuna regione, individuata con apposito decreto del Ministro comma 1, lettera a); previa presentazione di apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale i soggetti interessati indicano l'ordine di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale (comma 1, lettera b)). Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti i termini e le modalità attuative del comma 1 (comma 2);
              si dispone inoltre che i soggetti che non accettano la proposta di assunzione sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento e le graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.  82 del 24 settembre 2012, sono soppresse,

impegna il Governo

a prevedere, anche in successivi interventi normativi, una disciplina che garantisca le assunzioni nelle regioni e per i ruoli per le quali si è sostenuto il concorso.
9/3822/22. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in oggetto prevede che fino all'approvazione delle graduatorie della scuola dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n.  107 del 2015, i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.  82 del 24 settembre 2012, che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti a loro riservati ai sensi del comma 1, dell'articolo 399, del decreto legislativo n.  297 del 1994, sono assunti in regione diverse da quella per cui hanno concorso;
              le assunzioni di cui al primo punto in premessa avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale massima per ciascuna regione del 50 per cento di posti, riservata allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per cento, rispetto ai posti disponibili per ciascuna regione, individuata con apposito decreto del Ministro comma 1, lettera a); previa presentazione di apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale i soggetti interessati indicano l'ordine di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale (comma 1, lettera b)). Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti i termini e le modalità attuative del comma 1 (comma 2);
              si dispone inoltre che i soggetti che non accettano la proposta di assunzione sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento e le graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.  82 del 24 settembre 2012, sono soppresse,

impegna il Governo

a valutare la possibilità e l'opportunità di una disciplina che garantisca le assunzioni nelle regioni e per i ruoli per le quali si è sostenuto il concorso.
9/3822/22.    (Testo modificato nel corso della seduta)     Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede che il titolo di perito industriale spetti a coloro che siano in possesso della laurea e non più del titolo rilasciato dagli istituti tecnici e che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici;
              si dispone che per essere iscritto nell'albo dei periti industriali sia necessario, tra l'altro, essere in possesso della laurea prevista e non più del diploma di perito industriale,

impegna il Governo

a predisporre, anche in successivi interventi normativi, misure di sostegno economico dirette a facilitare l'accesso agli studi universitari e il relativo percorso per coloro che hanno già conseguito il diploma di perito industriale.
9/3822/23. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede che il titolo di perito industriale spetti a coloro che siano in possesso della laurea e non più del titolo rilasciato dagli istituti tecnici e che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici;
              si dispone che per essere iscritto nell'albo dei periti industriali sia necessario, tra l'altro, essere in possesso della laurea prevista e non più del diploma di perito industriale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di misure di sostegno economico dirette a facilitare l'accesso agli studi universitari e il relativo percorso per coloro che hanno già conseguito il diploma di perito industriale.
9/3822/23.    (Testo modificato nel corso della seduta)     Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.


      La Camera,
          premesso che:
              al comma 2, lettera b), del disegno di legge di conversione (Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni), introdotto durante l'esame al Senato, si interviene sulla delega in materia di istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni (di cui all'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge n.  107 del 2015), costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, e finalizzato, in particolare, a garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali;
              nello specifico, novellando l'alinea del punto 1) e i punti 4) e 5) della lettera e) del citato articolo 1, comma 181, si dispone inoltre che l'istituzione del sistema integrato avviene, tra l'altro — fermi restando gli ulteriori principi e criteri direttivi recati dalla delega —, mediante la definizione dei fabbisogni standard (e non più dei livelli essenziali) delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali;
              il provvedimento inoltre prevede l'istituzione di una quota capitaria per il «raggiungimento dei fabbisogni standard» (e non più dei livelli essenziali), prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato, finalizzato, anche in questo caso, al «raggiungimento dei fabbisogni standard» (e non più dei livelli essenziali),

impegna il Governo

a chiarire, anche in successivi interventi normativi, se nel definire i fabbisogni standard (definizione già prevista nell'ambito della rideterminazione annuale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2015, emanato in attuazione del decreto legislativo n.  216 del 2010), con il riferimento al Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, si intenda stabilire una procedura di determinazione degli stessi di tipo specifico, diversa da quella generale ora vigente, fornendo anche la definizione del raggiungimento dei fabbisogni suddetti.
9/3822/24. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame dispone che, a decorrere dal 2017, sia prevista la corresponsione di un contributo per le scuole paritarie in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti, nel limite di spesa di euro 12,2 milioni di euro annui (comma 1);
              alla copertura del relativo onere il provvedimento prevede che si provveda mediante corrispondente riduzione del «Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» (di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n.  107 del 2015),

impegna il Governo

a prevedere, anche in successivi interventi normativi, che venga corrisposto un contributo anche per le scuole statali in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti.
9/3822/25. Brignone, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.


      La Camera,
          premesso che:
              la Corte costituzionale, a partire dalla Sentenza n.  215/87, ha costantemente dichiarato il diritto pieno e incondizionato di tutti gli alunni con disabilità alla frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado;
              la legge n.  104 del 5 febbraio 1992, e successive modifiche, prevede che vengano rimosse le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo delle persone con disabilità, sia sul piano della partecipazione sociale sia su quello dei deficit sensoriali e psico-motori per i quali prevede interventi riabilitativi. E questo principio si applica anche all'integrazione scolastica, per la quale la legge prevede un atteggiamento di «cura educativa» nei confronti degli alunni con disabilità che si esplichi in un percorso formativo individualizzato;
              con la legge n.  18 del 3 marzo 2009, il Parlamento italiano ha ratificato la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità che all'articolo 24 riconosce «il diritto all'istruzione delle persone con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità» garantendo «un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, finalizzati: (a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana; (b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità; (c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera»;
              la legge n.  170 dell'8 ottobre 2010 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento (DSA) assegnando al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo e insistendo più volte sul tema della didattica individualizzata e personalizzata come strumento di garanzia del diritto allo studio;
              la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 riconosce come rilevante l'apporto, anche sul piano culturale, del modello diagnostico ICF (International Classification of Functioning) dell'OMS, che considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale e che, fondandosi sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto, consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell'alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni;
              il provvedimento in esame non solo prevede, a decorrere dal 2017, la corresponsione di un contributo per le scuole paritarie in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti, ma prevede anche che, ai fini della verifica del mantenimento della parità, il MIUR accerti annualmente il rispetto del requisito relativo all'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità o in condizioni di svantaggio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare la formazione iniziale dei docenti curricolari e di sostegno con particolare riferimento ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) e agli altri bisogni educativi speciali (BES) in modo da consentire ai docenti di individuare i BES degli alunni prescindendo da preclusive tipizzazioni e garantire loro una completa integrazione scolastica.
9/3822/26. Marzano.


      La Camera,
          premesso che:
              nella legge del 13 luglio 2015, n.  107, la «Buona Scuola», il Governo si è speso in favore della valorizzazione dell'istruzione tecnica e professionale anche tramite i nuovi corsi ITS - Istituti Tecnici Superiori;
              la chiusura dell'albo dei periti industriali ai giovani diplomati non è un provvedimento in linea con quanto previsto per altre professioni quali geometri, periti agrari e agrotecnici;
              impedire l'accesso agli ordini professionali ridurrebbe le possibilità occupazionali di migliaia di giovani;
              la disciplina per l'accesso negli albi professionali è normata dall'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n.  328 del 2001 che fa riferimento alle classi di laurea triennali post-riforma universitaria, attuata con decreto ministeriale n.  509 del 1999, lasciando invariati i precedenti titoli di studio che consentivano l'accesso agli albi professionali;
              il differimento di 5 anni nell'entrata in vigore delle nuove norme, fa ritenere che la materia sia priva dei requisiti di «straordinarietà e necessità» richiesti dall'articolo 77 secondo comma della Costituzione;
              la riduzione dei crediti universitari riconosciuti agli studenti tecnici superiori, discrimina l'accesso agli stessi da parte degli studenti a favore di un solo percorso accademico e li penalizza;
              è coerente con un diploma di un Istituto secondario superiore di durata quinquennale un tirocinio della durata di 18 mesi che è ridotto a 6 mesi se è successivo al conseguimento di una delle lauree indicate all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n.  328 del 2001,

impegna il Governo:

          a rimanere coerente con quanto auspicato con la legge n.  107 del 2015 circa la valorizzazione dell'istruzione tecnica e professionale;
          a evitare interventi che penalizzino una sola delle 4 professioni richiamate nell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n.  328 del 2001 (Agrotecnici e Agrotecnici laureati, Geometri, Periti Agrari e Periti industriali);
          a rinviare un più complessivo riordino delle politiche di accesso agli albi professionali a una successiva legge ordinaria.
9/3822/27. Vezzali.


      La Camera,
          premesso che:
              nel testo di conversione del decreto-legge 29 marzo 2016, n.  42 è stato inserito l'articolo 2-sexies al fine di introdurre una nuova modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in recepimento delle sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, nn.  00841, 00842 e 00838 del 29/2/2016, nelle more di successive modifiche da apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.  159;
              tali disposizioni riguardano i nuclei familiari che hanno tra i loro componenti persone con disabilità e si prevede che vengano escluse dal reddito disponibile i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito laddove non rientrino nel reddito complessivo ai fini IRPEF e quindi esenti;
              tali disposizioni inoltre sopprimono le franchigie precedentemente previste e differenziate per disabilità medie, gravi e non autosufficienze ed inoltre eliminano la possibilità di detrarre dall'ISR le spese assistenziali documentate; in sostituzione viene introdotta una maggiorazione alla scala di equivalenza pari a 0,5 per ciascun componente con disabilità;
          considerato che:
              tali disposizioni sono ispirate dalla necessità ed urgenza di dare attuazione alle citate sentenze del Consiglio di Stato, ma evitano di fissare tempi certi per una più attenta revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159 del 2013 con il rischio di prolungare nel tempo la fase transitoria;
              dalla applicazione delle nuove norme appare evidente un appiattimento di situazioni reddituali e patrimoniali diverse e ciò provoca un indebolimento rilevante dei principi di selettività ed equità che rappresentano i principi sui quali è stato costruito l'ISEE;
              lo strumento di misurazione che emerge dalle nuove norme, al contrario dal precedente, non distingue situazioni familiari molto disomogenee fra loro in particolare quanto alla gravità della disabilità; non considera inoltre adeguatamente le spese effettivamente sostenute dalle famiglie e dalle persone con disabilità;
              l'applicazione di una indistinta maggiorazione della scala di equivalenza - lo 0,5 - genera una indesiderata sperequazione fra situazioni simili o uguale trattamento di situazioni molto diverse, agendo peraltro ben poco selettivamente sia sull'Indicatore della situazione patrimoniale che su quella reddituale, con l'esito di favorire di più, ad esempio, chi ha maggiori patrimoni, oppure chi non sostiene, o le sostiene in modo irregolare, spese per assistenti personali;
              dall'avvio dell'applicazione dell'ISEE ex decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159 del 2013 è stato assicurato un attento monitoraggio che può restituire molte informazioni circa l'effettivo impatto presente e futuro dello strumento, pur in presenza di disomogeneità applicative da parte degli enti erogatori, compresi gli enti locali;
              l'esperienza maturata consente di affrontare anche alcuni aspetti che già in sede di esame della bozza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159 del 2013 furono oggetto di rilievi da parte della Commissione permanente Affari sociali,

impegna il Governo:

          ad avviare tempestivamente la procedura per la revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159 del 2013 ed indicare fin d'ora tempi certi per il completamento dell'intero percorso di approvazione della nuova regolamentazione dell'ISEE;
          a tenere in considerazione nella stesura del nuovo provvedimento, della necessità di valorizzare gli aspetti che hanno connotato in chiave di equità l'originario ISEE ed in particolare: la differenziazione fra disabilità medie, gravi e non autosufficienze, la valorizzazione della presenza di disabilità plurime all'interno del nucleo; la valorizzazione delle spese di assistenza documentate e certificate ed infine considerare l'opportunità di non inserire nel calcolo dell'ISR e dell'ISP i valori riferibili ad accantonamenti destinati al «dopo di noi».
9/3822/28. Miotto, Antezza, Amoddio.


      La Camera,
          premesso che:
              tra le molte deleghe comprese nella legge n.  107 del 2015, una di queste prevede l'emanazione di un decreto legislativo contenente il riordino del segmento di istruzione/educazione 0-6 anni, considerato un servizio integrato, la modifica degli assetti della scuola dell'infanzia (segmento 3-6 anni) e dei nidi (segmento 0-3 anni);
              le graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola dell'infanzia sono arrivate a contare oltre 20 mila iscritti, docenti qualificati, con anni di esperienza e destinatari per legge di procedura assunzionale;
              ad oggi non si hanno certezze in merito alla consistenza numerica dei docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell'infanzia;
              il piano straordinario di immissioni in ruolo varato dalla legge n.  107 del 2015 non ha riguardato i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell'infanzia, cui è stata negata sia la mobilità interregionale (la cosiddetta fase B varata dalla legge in questione), sia la partecipazione alla successiva fase C, consistente nell'assunzione sui posti per il potenziamento dell'offerta formativa;
              il disegno di legge di conversione all'esame prevede, all'articolo 1-quater, la proroga delle graduatorie del concorso per la scuola dell'infanzia bandito nel 2012 fino all'approvazione di nuove graduatorie e la conseguente possibilità, per gli idonei iscritti nelle suddette graduatorie di merito, di partecipare alla procedura assunzionale e di chiedere l'eventuale trasferimento in altre regioni qualora non venissero immessi in ruolo nella loro regione di appartenenza, nel rispetto del limite del 15 per cento dei posti disponibili messi a bando dalla nuova procedura concorsuale del 2016;
              si concretizza, in tal modo, una disparità di trattamento con i docenti iscritti da anni nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell'infanzia, che non possono produrre domanda di assunzione al di fuori della regione di appartenenza e a cui, di fatto, vengono sottratti il 15 per cento di posti disponibili nelle regioni in cui le graduatorie di merito del concorso 2012 risultano vuote;
              com’è noto, il sistema statale di scuola dell'infanzia è assolutamente inadeguato a dare risposte soddisfacenti al fabbisogno;
              necessarie risultano, infatti, le tante scuole paritarie degli enti locali presenti sul territorio nazionale che sopperiscono alle carenze del sistema,

impegna il Governo

al fine di garantire l'efficienza dell'offerta pubblica dei servizi per l'infanzia, a porre in essere tutte le iniziative, anche normative, necessarie all'avvio di un piano straordinario di immissioni in ruolo rivolto a tutti i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola dell'infanzia statale nonché a ricercare soluzioni volte a garantire il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche degli enti locali, anche prevedendo meccanismi che consentano a queste ultime la stabilizzazione dei propri docenti.
9/3822/29. Chimienti.


      La Camera,
          premesso che:
              tra le molte deleghe comprese nella legge n.  107 del 2015, una di queste prevede l'emanazione di un decreto legislativo contenente il riordino del segmento di istruzione/educazione 0-6 anni, considerato un servizio integrato, la modifica degli assetti della scuola dell'infanzia (segmento 3-6 anni) e dei nidi (segmento 0-3 anni);
              le graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola dell'infanzia sono arrivate a contare oltre 20 mila iscritti, docenti qualificati, con anni di esperienza e destinatari per legge di procedura assunzionale;
              ad oggi non si hanno certezze in merito alla consistenza numerica dei docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell'infanzia;
              il piano straordinario di immissioni in ruolo varato dalla legge n.  107 del 2015 non ha riguardato i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell'infanzia, cui è stata negata sia la mobilità interregionale (la cosiddetta fase B varata dalla legge in questione), sia la partecipazione alla successiva fase C, consistente nell'assunzione sui posti per il potenziamento dell'offerta formativa;
              il disegno di legge di conversione all'esame prevede, all'articolo 1-quater, la proroga delle graduatorie del concorso per la scuola dell'infanzia bandito nel 2012 fino all'approvazione di nuove graduatorie e la conseguente possibilità, per gli idonei iscritti nelle suddette graduatorie di merito, di partecipare alla procedura assunzionale e di chiedere l'eventuale trasferimento in altre regioni qualora non venissero immessi in ruolo nella loro regione di appartenenza, nel rispetto del limite del 15 per cento dei posti disponibili messi a bando dalla nuova procedura concorsuale del 2016;
              si concretizza, in tal modo, una disparità di trattamento con i docenti iscritti da anni nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell'infanzia, che non possono produrre domanda di assunzione al di fuori della regione di appartenenza e a cui, di fatto, vengono sottratti il 15 per cento di posti disponibili nelle regioni in cui le graduatorie di merito del concorso 2012 risultano vuote;
              com’è noto, il sistema statale di scuola dell'infanzia è assolutamente inadeguato a dare risposte soddisfacenti al fabbisogno;
              necessarie risultano, infatti, le tante scuole paritarie degli enti locali presenti sul territorio nazionale che sopperiscono alle carenze del sistema,

impegna il Governo

al fine di garantire l'efficienza dell'offerta pubblica dei servizi per l'infanzia, a porre in essere tutte le iniziative, anche normative, necessarie all'avvio di un piano straordinario di immissioni in ruolo rivolto a tutti i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola dell'infanzia statale nonché a ricercare soluzioni volte a garantire il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche degli enti locali.
9/3822/29.    (Testo modificato nel corso della seduta)     Chimienti.


      La Camera,
          premesso che:
              tra le deleghe conferite al Governo dalla legge n.  107 del 2015, figura il riordino del segmento di istruzione/educazione 0-6 anni, considerato un servizio integrato, la modifica degli assetti della scuola dell'infanzia (segmento 3-6 anni) e dei nidi (segmento 0-3 anni);
              il disegno di legge di conversione all'esame, all'articolo 1, comma 2, interviene modificando la citata delega;
              la stessa delega mira a garantire «pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando diseguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie»;
              necessari, al fine di dare reale attuazione ai condivisibili propositi, risulta il potenziamento dell'offerta e la garanzia di compresenze e tempo pieno,

impegna il Governo

a porre in essere tutte le iniziative, anche normative, necessarie a garantire, nella scuola dell'infanzia, tempo pieno e compresenze, anche attraverso un piano straordinario di immissioni in ruolo.
9/3822/30. Marzana.


      La Camera,
          premesso che:
              tra le deleghe conferite al Governo dalla legge n.  107 del 2015, figura il riordino del segmento di istruzione/educazione 0-6 anni, considerato un servizio integrato, la modifica degli assetti della scuola dell'infanzia (segmento 3-6 anni) e dei nidi (segmento 0-3 anni);
              il disegno di legge di conversione all'esame, all'articolo 1, comma 2, interviene modificando la citata delega;
              la stessa delega mira a garantire «pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando diseguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie»;
              necessari, al fine di dare reale attuazione ai condivisibili propositi, risulta il potenziamento dell'offerta e la garanzia di compresenze e tempo pieno,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intendere, nella scuola dell'infanzia, il modello a tempo pieno.
9/3822/30.    (Testo modificato nel corso della seduta)     Marzana.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame, all'articolo 1, destina 64 milioni di euro al fine di prorogare il programma «scuolebelle»;
              com’è noto, il citato programma è solo strumentalmente collegato all'edilizia scolastica e alla sicurezza degli edifici, trattandosi invero di una mera esternalizzazione dei servizi di pulizia;
              nulla questo provvedimento stanzia per gli interventi strutturali di edilizia scolastica;
              lo stato degli edifici delle nostre scuole impone un intervento programmatico ed impegni finanziari certamente superiori a quelli registrati sino ad oggi;
              il comma 206 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147, ha introdotto la categoria «edilizia scolastica» quale destinataria di parte della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale,

impegna il Governo

al fine di aumentare le risorse destinate all'edilizia scolastica, a prevedere la facoltà del dichiarante di destinare l'8 per mille ad una delle cinque sottocategorie di destinazione nonché a porre in essere tutte le iniziative, anche normative, tese a destinare la residuale quota di inoptato alla sottocategoria «edilizia scolastica».
9/3822/31. Di Benedetto.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame, all'articolo 1, destina 64 milioni di euro al fine di prorogare il programma «scuolebelle»;
              com’è noto, il citato programma è solo strumentalmente collegato all'edilizia scolastica e alla sicurezza degli edifici, trattandosi invero di una mera esternalizzazione dei servizi di pulizia;
              nulla questo provvedimento stanzia per gli interventi strutturali di edilizia scolastica;
              lo stato degli edifici delle nostre scuole impone un intervento programmatico ed impegni finanziari certamente superiori a quelli registrati sino ad oggi;
              il comma 206 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147, ha introdotto la categoria «edilizia scolastica» quale destinataria di parte della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale,

impegna il Governo

al fine di aumentare le risorse destinate all'edilizia scolastica, a valutare la possibilità di prevedere la facoltà del dichiarante di destinare l'8 per mille ad una delle cinque sottocategorie di destinazione nonché a porre in essere tutte le iniziative, anche normative, tese a destinare la residuale quota di inoptato alla sottocategoria «edilizia scolastica».
9/3822/31.    (Testo modificato nel corso della seduta)     Di Benedetto.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame, all'articolo 1, destina 64 milioni di euro al fine di prorogare il programma «scuolebelle»;
              com’è noto, il citato programma è solo strumentalmente collegato all'edilizia scolastica e alla sicurezza degli edifici, trattandosi invero di una mera esternalizzazione dei servizi di pulizia;
              nulla questo provvedimento stanzia per gli interventi strutturali di edilizia scolastica;
              secondo i dati forniti dall'Osservatorio Nazionale sull'Amianto – ONA Onlus ha stimato che in Italia ci siano circa 2.400 scuole con materiali contenenti amianto, con conseguente rischio espositivo di circa 350.000 studenti e 50.000 del personale docente e non docente;
              secondo le stime di Legambiente, mantenendo costante il trend di avanzamento dei lavori, saranno necessari non meno di 85 anni per completare le bonifiche,

impegna il Governo

al fine di garantire la celere conclusione dei processi di bonifica da amianto e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche, ad incrementare gli stanziamenti destinati alle richiamate finalità.
9/3822/32. Brescia.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge di cui si discute la conversione reca disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema della ricerca;
              la reale funzionalità del sistema di ricerca deve essere finalizzata al rendere il nostro sistema competitivo anche sul piano internazionale necessita di una burocrazia snella;
              agli istituti di ricerca e agli atenei è richiesto di ricorrere alte convenzioni quadro Consip e al Mepa per la fornitura di tutti i beni e servizi necessari per il proprio funzionamento;
              la difficoltà di operare in questo sistema è aggravata da una procedura eccessivamente farraginosa in applicazione della quale ove sia necessario l'acquisto di un bene o di un servizio, non presente nelle convenzioni quadro Consip, è necessaria l'autorizzazione della Corte dei conti;
              un sistema tanto complesso pone gli enti di ricerca e gli atenei statali in una posizione iniqua rispetto al mercato concorrenziale dei competitors privati, ai quali naturalmente non si applicano le disposizioni richiamate,

impegna il Governo

al fine di semplificare l'attività degli enti coinvolti nel sistema della ricerca, a porre in essere iniziative, anche normative, volte a rivedere, per gli atenei e gli enti di ricerca, la disciplina relativa all'obbligatorietà del ricorso al MEPA relativamente agli acquisti di beni e servizi che gravano sui fondi di ricerca e alla Consip per la fornitura dei beni e servizi necessari al proprio funzionamento.
9/3822/33. D'Uva.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge di cui si discute la conversione reca disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema della ricerca;
              la reale funzionalità del sistema di ricerca deve essere finalizzata al rendere il nostro sistema competitivo anche sul piano internazionale necessita di una burocrazia snella;
              agli istituti di ricerca e agli atenei è richiesto di ricorrere alte convenzioni quadro Consip e al Mepa per la fornitura di tutti i beni e servizi necessari per il proprio funzionamento;
              la difficoltà di operare in questo sistema è aggravata da una procedura eccessivamente farraginosa in applicazione della quale ove sia necessario l'acquisto di un bene o di un servizio, non presente nelle convenzioni quadro Consip, è necessaria l'autorizzazione della Corte dei conti;
              un sistema tanto complesso pone gli enti di ricerca e gli atenei statali in una posizione iniqua rispetto al mercato concorrenziale dei competitors privati, ai quali naturalmente non si applicano le disposizioni richiamate,

impegna il Governo

al fine di semplificare l'attività degli enti coinvolti nel sistema della ricerca, a valutare la possibilità di porre in essere iniziative, anche normative, volte a rivedere, per gli atenei e gli enti di ricerca, la disciplina relativa all'obbligatorietà del ricorso al MEPA relativamente agli acquisti di beni e servizi che gravano sui fondi di ricerca e alla Consip per la fornitura dei beni e servizi necessari al proprio funzionamento.
9/3822/33.    (Testo modificato nel corso della seduta)     D'Uva.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  42 del 2016 ha ad oggetto disposizioni volte al miglioramento dei funzionamento del sistema scolastico e della ricerca;
              in merito alla ricerca all'articolo 2, introduce una disciplina per la stabilizzazione e il riconoscimento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI), alla cui copertura finanziaria provvede attingendo con fondi ordinari, privando altri enti di parte delle risorse;
              in altra occasione e con ben altri ordini di grandezza il Governo ha reperito risorse ad hoc senza attingere al fondo ordinario, in particolare con il decreto-legge 25 novembre 2015, n.  185 – Misure urgenti per interventi nel territorio, convertito nella legge n.  9 del 22 gennaio 2016, prevedendo all'articolo 5 – Iniziative per la valorizzazione dell'area utilizzata per l'Expo, l'attribuzione all'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) «un primo contributo dell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate» che IIT elabori «un progetto esecutivo che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze»;
              tale modo di procedere da parte del Governo sfugge ad ogni logica di programmazione e funzionalità del «sistema ricerca Italia» che invece dovrebbe evitare e, nel caso, impedire scelte improvvisate quali quelle descritte;
              più volte si è contestato il meccanismo di realizzazione dello Human Technopole, di cui al decreto-legge n.  185 del 2015, privilegiando un bando nazionale e non una decisione top down e prevedendosi ad esempio che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si emanasse un bando per la progettazione e la realizzazione di un'iniziativa nazionale di ricerca scientifica e tecnologica da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento, cui potessero partecipare liberamente università ed enti pubblici di ricerca nazionali interessati;
              ad oggi la scelta discrezionale del Governo dell'ente IIT cui demandare la realizzazione di un progetto scientifico di ricerca con contestuale erogazione diretta di 80 milioni di euro benché oggetto di forti critiche da parte della comunità scientifica puntualmente ripresi da atti parlamentari di sindacato ispettivo e d'indirizzo mai riscontrati dal Governo né esaminati in Parlamento, sembra non essere in discussione;
              con comunicato del 22 marzo i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca Stefania Giannini e il Ministro dell'agricoltura con delega a Expo Maurizio Martina hanno annunciato che;
                  1) è stato avviato il processo di valutazione dello «Human Technopole»;
                  2) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, «nel suo ruolo di coordinatore degli attori coinvolti, ha inviato la proposta progettuale ad un panel di valutatori internazionali di altissimo profilo»;
                  3) il panel è composto da «soggetti indipendenti» chiamati a dare «un giudizio sul piano di lavoro, comprensivo di tutte le prescrizioni utili per la finalizzazione del programma, secondo quanto previsto dai migliori standard internazionali»;
                  4) la valutazione si concluderà entro la seconda metà di aprile;
                  5) al termine della valutazione «il Governo definirà il livello d'investimento e le modalità operative della gestione del progetto esecutivo, attraverso provvedimenti che saranno vagliati dal Parlamento»;

impegna il Governo

a presentare una relazione al Parlamento per rendere note le ragioni che hanno portato il Governo a richiedere espressamente all'IIT un progetto di ricerca con contestuale erogazione diretta di 80 milioni, ente sprovvisto delle competenze specifiche nelle materie e i contenuti di scienze della vita e nutrizione oggetto del progetto stesso.
9/3822/34. Vacca.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  42 del 2016 ha ad oggetto disposizioni volte al miglioramento dei funzionamento del sistema scolastico e della ricerca;
              in merito alla ricerca all'articolo 2, introduce una disciplina per la stabilizzazione e il riconoscimento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI), alla cui copertura finanziaria provvede attingendo con fondi ordinari, privando altri enti di parte delle risorse;
              in altra occasione e con ben altri ordini di grandezza il Governo ha reperito risorse ad hoc senza attingere al fondo ordinario, in particolare con il decreto-legge 25 novembre 2015, n.  185 – Misure urgenti per interventi nel territorio, convertito nella legge n.  9 del 22 gennaio 2016, prevedendo all'articolo 5 – Iniziative per la valorizzazione dell'area utilizzata per l'Expo, l'attribuzione all'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) «un primo contributo dell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate» che IIT elabori «un progetto esecutivo che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze»;
              tale modo di procedere da parte del Governo sfugge ad ogni logica di programmazione e funzionalità del «sistema ricerca Italia» che invece dovrebbe evitare e, nel caso, impedire scelte improvvisate quali quelle descritte;
              più volte si è contestato il meccanismo di realizzazione dello Human Technopole, di cui al decreto-legge n.  185 del 2015, privilegiando un bando nazionale e non una decisione top down e prevedendosi ad esempio che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si emanasse un bando per la progettazione e la realizzazione di un'iniziativa nazionale di ricerca scientifica e tecnologica da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento, cui potessero partecipare liberamente università ed enti pubblici di ricerca nazionali interessati;
              ad oggi la scelta discrezionale del Governo dell'ente IIT cui demandare la realizzazione di un progetto scientifico di ricerca con contestuale erogazione diretta di 80 milioni di euro benché oggetto di forti critiche da parte della comunità scientifica puntualmente ripresi da atti parlamentari di sindacato ispettivo e d'indirizzo mai riscontrati dal Governo né esaminati in Parlamento, sembra non essere in discussione;
              con comunicato del 22 marzo i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca Stefania Giannini e il Ministro dell'agricoltura con delega a Expo Maurizio Martina hanno annunciato che;
                  1) è stato avviato il processo di valutazione dello «Human Technopole»;
                  2) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, «nel suo ruolo di coordinatore degli attori coinvolti, ha inviato la proposta progettuale ad un panel di valutatori internazionali di altissimo profilo»;
                  3) il panel è composto da «soggetti indipendenti» chiamati a dare «un giudizio sul piano di lavoro, comprensivo di tutte le prescrizioni utili per la finalizzazione del programma, secondo quanto previsto dai migliori standard internazionali»;
                  4) la valutazione si concluderà entro la seconda metà di aprile;
                  5) al termine della valutazione «il Governo definirà il livello d'investimento e le modalità operative della gestione del progetto esecutivo, attraverso provvedimenti che saranno vagliati dal Parlamento»,

impegna il Governo

a presentare una relazione al Parlamento per rendere note le ragioni che hanno portato il Governo a richiedere espressamente all'IIT un progetto di ricerca con contestuale erogazione diretta di 80 milioni.
9/3822/34.    (Testo modificato nel corso della seduta)     Vacca.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 2-sexies, del provvedimento introduce transitoriamente una nuova modalità di calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo ai nuclei familiari con componenti con disabilità. L'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è stato ricalcolato ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, in attesa dell'adozione delle modifiche al regolamento vigente volte a recepire le recenti sentenze del Consiglio di Stato n.  00841, 00842 e 00838 del 2016 del febbraio scorso che hanno dichiarato illegittimo il computo delle provvidenze economiche a favore delle persone con disabilità all'interno dell'ISEE e la differenziazione delle franchigie tra minorenni e maggiorenni;
              l'intento è quello di modificare l'attuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159 del 2013, inserendo di fatto nel provvedimento all'esame un elemento assai rilevante, benché del tutto estraneo e non omogeneo rispetto alla materia trattata; in caso di approvazione definitiva della disposizione in questione l'Indicatore ne uscirebbe profondamente ridisegnato;
              il 31 marzo scorso è stata votata in Aula alla Camera la mozione del M5S n.  1-01196, presentata dal Movimento 5 Stelle, riguardante proprio la revisione del sistema di calcolo dell'ISEE in seguito alle succitate sentenze;
              secondo quanto sostenuto da esperti del settore, associazioni di categoria e dagli stessi ricorrenti, in particolare, nella sua attuale formulazione la disposizione di cui all'articolo 2-sexies trasgredirebbe, stravolgendole, le sentenze del giudice amministrativo, che imponevano invece l'eliminazione di alcuni aspetti discriminatori delle franchigie rivolte alle persone con disabilità;
              invero, dette franchigie verrebbero del tutto cancellate e sostituite con una scala di equivalenza, per il computo del reddito ISEE, pari a 0,5 ma uguale per ogni condizione di disabilità, un elemento che cancellerebbe di fatto uno dei pochissimi aspetti positivi inseriti nella riforma dell'ISEE, ossia la possibilità di parametrare lo strumento sul diverso grado di disabilità, da quella media alla non autosufficienza;
              in base a precise simulazioni effettuate, la misura correrebbe peraltro il rischio di favorire esclusivamente i redditi più alti: in particolare, ad essere penalizzate sarebbero proprio le persone con disabilità a più alta intensità di sostegni e basso patrimonio. Infatti, eliminando il sistema delle franchigie e sostituendolo con la maggiorazione del parametro di equivalenza, paradossalmente si andranno a premiare le situazioni in cui ci saranno maggiori risorse reddituali e patrimoniali, senza alcuna selettività tra i diversi gradi di disabilità, provocando situazioni anche molto distorsive;
              il calcolo dell'Isee deve invece essere effettuato tutelando realmente i soggetti più deboli della nostra società in maniera del tutto conforme alle citate pronunce del giudice amministrativo e non valutando invece soluzioni temporanee, seppur per ragioni di contingenze economiche, che eludano parzialmente quanto puntualmente stabilito dalle sentenze medesime;
              la disposizione prevede una successiva revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159 del 2013 cioè del regolamento che ha disciplinato l'ISEE; tale previsione è espressa in premessa senza che tuttavia venga indicata alcuna scadenza o termine,

impegna il Governo

ad adottare le modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n.  159, fissando un preciso termine non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca.
9/3822/35. Grillo, Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Mantero, Dall'Osso.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 2-sexies, del provvedimento introduce transitoriamente una nuova modalità di calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo ai nuclei familiari con componenti con disabilità. L'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è stato ricalcolato ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, in attesa dell'adozione delle modifiche al regolamento vigente volte a recepire le recenti sentenze del Consiglio di Stato n.  00841, 00842 e 00838 del 2016 del febbraio scorso che hanno dichiarato illegittimo il computo delle provvidenze economiche a favore delle persone con disabilità all'interno dell'ISEE e la differenziazione delle franchigie tra minorenni e maggiorenni;
              l'intento è quello di modificare l'attuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159 del 2013, inserendo di fatto nel provvedimento all'esame un elemento assai rilevante, benché del tutto estraneo e non omogeneo rispetto alla materia trattata; in caso di approvazione definitiva della disposizione in questione l'Indicatore ne uscirebbe profondamente ridisegnato;
              il 31 marzo scorso è stata votata in Aula alla Camera la mozione del M5S n.  1-01196, presentata dal Movimento 5 Stelle, riguardante proprio la revisione del sistema di calcolo dell'ISEE in seguito alle succitate sentenze;
              secondo quanto sostenuto da esperti del settore, associazioni di categoria e dagli stessi ricorrenti, in particolare, nella sua attuale formulazione la disposizione di cui all'articolo 2-sexies trasgredirebbe, stravolgendole, le sentenze del giudice amministrativo, che imponevano invece l'eliminazione di alcuni aspetti discriminatori delle franchigie rivolte alle persone con disabilità;
              invero, dette franchigie verrebbero del tutto cancellate e sostituite con una scala di equivalenza, per il computo del reddito ISEE, pari a 0,5 ma uguale per ogni condizione di disabilità, un elemento che cancellerebbe di fatto uno dei pochissimi aspetti positivi inseriti nella riforma dell'ISEE, ossia la possibilità di parametrare lo strumento sul diverso grado di disabilità, da quella media alla non autosufficienza;
              in base a precise simulazioni effettuate, la misura correrebbe peraltro il rischio di favorire esclusivamente i redditi più alti: in particolare, ad essere penalizzate sarebbero proprio le persone con disabilità a più alta intensità di sostegni e basso patrimonio. Infatti, eliminando il sistema delle franchigie e sostituendolo con la maggiorazione del parametro di equivalenza, paradossalmente si andranno a premiare le situazioni in cui ci saranno maggiori risorse reddituali e patrimoniali, senza alcuna selettività tra i diversi gradi di disabilità, provocando situazioni anche molto distorsive;
              il calcolo dell'Isee deve invece essere effettuato tutelando realmente i soggetti più deboli della nostra società in maniera del tutto conforme alle citate pronunce del giudice amministrativo e non valutando invece soluzioni temporanee, seppur per ragioni di contingenze economiche, che eludano parzialmente quanto puntualmente stabilito dalle sentenze medesime;
              le nuove norme dispongono, giustamente, l'esclusione di tutti i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari connessi alla disabilità, incluse le carte di debito. Oltre quindi alle «classiche» provvidenze economiche (p.e. pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, ecc.) saranno esclusi dal calcolo ISEE anche i contributi per la vita indipendente e ogni alta forma di sostegno economico purché connesso alla disabilità. Altri trasferimenti monetari, come ad esempio quelli per il sostegno ai nuclei familiari, per l'inclusione, per il contrasto alla povertà, per l'alloggio o ad integrazione del reddito familiare ecc., se concessi non in relazione alla disabilità, ma alla condizione economica (magari rilevata dall'ISEE) rimarrebbe conteggiata nel reddito disponibile e quindi avrebbe influenza nel calcolo,

impegna il Governo

a provvedere all'esclusione dal reddito disponibile di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201 delle provvidenze e dei sostegni assistenziali comunque mirati, più in generale, all'inclusione, al contrasto alla povertà e all'impoverimento, seppur non in ragione della condizione di disabilità.
9/3822/36. Lorefice, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Mantero, Dall'Osso.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 2-sexies, del provvedimento introduce transitoriamente una nuova modalità di calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo ai nuclei familiari con componenti con disabilità. L'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è stato ricalcolato ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, in attesa dell'adozione delle modifiche al regolamento vigente volte a recepire le recenti sentenze del Consiglio di Stato n.  00841, 00842 e 00838 del 2016 del febbraio scorso che hanno dichiarato illegittimo il computo delle provvidenze economiche a favore delle persone con disabilità all'interno dell'ISEE e la differenziazione delle franchigie tra minorenni e maggiorenni;
              l'intento è quello di modificare l'attuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159 del 2013, inserendo di fatto nel provvedimento all'esame un elemento assai rilevante, benché del tutto estraneo e non omogeneo rispetto alla materia trattata; in caso di approvazione definitiva della disposizione in questione l'Indicatore ne uscirebbe profondamente ridisegnato;
              il 31 marzo scorso è stata votata in Aula alla Camera la mozione del M5S n.  1-01196, presentata dal Movimento 5 Stelle, riguardante proprio la revisione del sistema di calcolo dell'ISEE in seguito alle succitate sentenze;
              secondo quanto sostenuto da esperti del settore, associazioni di categoria e dagli stessi ricorrenti, in particolare, nella sua attuale formulazione la disposizione di cui all'articolo 2-sexies trasgredirebbe, stravolgendole, le sentenze del giudice amministrativo, che imponevano invece l'eliminazione di alcuni aspetti discriminatori delle franchigie rivolte alle persone con disabilità;
              invero, dette franchigie verrebbero del tutto cancellate e sostituite con una scala di equivalenza, per il computo del reddito ISEE, pari a 0,5 ma uguale per ogni condizione di disabilità, un elemento che cancellerebbe di fatto uno dei pochissimi aspetti positivi inseriti nella riforma dell'ISEE, ossia la possibilità di parametrare lo strumento sul diverso grado di disabilità, da quella media alla non autosufficienza;
              in base a precise simulazioni effettuate, la misura correrebbe peraltro il rischio di favorire esclusivamente i redditi più alti: in particolare, ad essere penalizzate sarebbero proprio le persone con disabilità a più alta intensità di sostegni e basso patrimonio. Infatti, eliminando il sistema delle franchigie e sostituendolo con la maggiorazione del parametro di equivalenza, paradossalmente si andranno a premiare le situazioni in cui ci saranno maggiori risorse reddituali e patrimoniali, senza alcuna selettività tra i diversi gradi di disabilità, provocando situazioni anche molto distorsive;
              il calcolo dell'Isee deve invece essere effettuato tutelando realmente i soggetti più deboli della nostra società in maniera del tutto conforme alle citate pronunce del giudice amministrativo e non valutando invece soluzioni temporanee, seppur per ragioni di contingenze economiche, che eludano parzialmente quanto puntualmente stabilito dalle sentenze medesime;
              le nuove norme dispongono, giustamente, l'esclusione di tutti i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari connessi alla disabilità, incluse le carte di debito. Oltre quindi alle «classiche» provvidenze economiche (p.e. pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, ecc.) saranno esclusi dal calcolo ISEE anche i contributi per la vita indipendente e ogni alta forma di sostegno economico purché connesso alla disabilità. Altri trasferimenti monetari, come ad esempio quelli per il sostegno ai nuclei familiari, per l'inclusione, per il contrasto alla povertà, per l'alloggio o ad integrazione del reddito familiare ecc., se concessi non in relazione alla disabilità, ma alla condizione economica (magari rilevata dall'ISEE) rimarrebbe conteggiata nel reddito disponibile e quindi avrebbe influenza nel calcolo,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di provvedere all'esclusione dal reddito disponibile di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201 delle provvidenze e dei sostegni assistenziali comunque mirati, più in generale, all'inclusione, al contrasto alla povertà e all'impoverimento, seppur non in ragione della condizione di disabilità.
9/3822/36.    (Testo modificato nel corso della seduta)     Lorefice, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Mantero, Dall'Osso.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 2-sexies, del provvedimento introduce transitoriamente una nuova modalità di calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo ai nuclei familiari con componenti con disabilità. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è stato ricalcolato ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, in attesa dell'adozione delle modifiche al regolamento vigente volte a recepire le recenti sentenze del Consiglio di Stato n.  00841, 00842 e 00838 del 2016 del febbraio scorso che hanno dichiarato illegittimo il computo delle provvidenze economiche a favore delle persone con disabilità all'interno dell'ISEE e la differenziazione delle franchigie tra minorenni e maggiorenni;
              l'intento è quello di modificare l'attuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159 del 2013, inserendo di fatto nel provvedimento all'esame un elemento assai rilevante, benché del tutto estraneo e non omogeneo rispetto alla materia trattata; in caso di approvazione definitiva della disposizione in questione l'Indicatore ne uscirebbe profondamente ridisegnato;
              il 31 marzo scorso è stata votata in Aula alla Camera la mozione del M5S n.  1-01196, presentata dal Movimento 5 Stelle, riguardante proprio la revisione del sistema di calcolo dell'ISEE in seguito alle succitate sentenze;
              secondo quanto sostenuto da esperti del settore, associazioni di categoria e dagli stessi ricorrenti, in particolare, nella sua attuale formulazione la disposizione di cui all'articolo 2-sexies trasgredirebbe, stravolgendole, le sentenze del giudice amministrativo, che imponevano invece l'eliminazione di alcuni aspetti discriminatori delle franchigie rivolte alle persone con disabilità;
              invero, dette franchigie verrebbero del tutto cancellate e sostituite con una scala di equivalenza, per il computo del reddito ISEE, pari a 0,5 ma uguale per ogni condizione di disabilità, un elemento che cancellerebbe di fatto uno dei pochissimi aspetti positivi inseriti nella riforma dell'ISEE, ossia la possibilità di parametrare lo strumento sul diverso grado di disabilità, da quella media alla non autosufficienza;
              in base a precise simulazioni effettuate, la misura correrebbe peraltro il rischio di favorire esclusivamente i redditi più alti: in particolare, ad essere penalizzate sarebbero proprio le persone con disabilità a più alta intensità di sostegni e basso patrimonio. Infatti, eliminando il sistema delle franchigie e sostituendolo con la maggiorazione del parametro di equivalenza, paradossalmente si andranno a premiare le situazioni in cui ci saranno maggiori risorse reddituali e patrimoniali, senza alcuna selettività tra i diversi gradi di disabilità, provocando situazioni anche molto distorsive;
              il calcolo dell'Isee deve invece essere effettuato tutelando realmente i soggetti più deboli della nostra società in maniera del tutto conforme alle citate pronunce del giudice amministrativo e non valutando invece soluzioni temporanee, seppur per ragioni di contingenze economiche, che eludano parzialmente quanto puntualmente stabilito dalle sentenze medesime;
              le nuove norme fanno, erroneamente, scomparire il sistema delle franchigie che, seppure da rivedere nei valori, ha avuto il merito di selezionare con una certa equità le diverse condizioni di disabilità e non autosufficienza, abbassando maggiormente l'ISR di chi ha, in astratto e in via pratica, maggiori carichi assistenziali. La scala di equivalenza prevista dalla norma, invece, incidendo sia sui redditi che sui patrimoni, e agendo in modo indistinto nelle diverse condizioni di disabilità, «premia» maggiormente le condizioni economiche medio-alte, mentre riduce proporzionalmente in modo inferiore le condizioni medio-basse, a discapito dei criteri di equità che erano e dovrebbero essere alla base dell'ISEE,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a provvedere all'applicazione della maggiorazione dello 0,5 per cento per ogni componente con disabilità media, dello 0,6 per cento per ogni componente con disabilità grave e dello 0,7 per cento per ogni componente in condizioni di non autosufficienza al parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato I del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.  159.
9/3822/37. Di Vita, Lorefice, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Mantero, Dall'Osso.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 2-sexies, del provvedimento introduce transitoriamente una nuova modalità di calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo ai nuclei familiari con componenti con disabilità. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è stato ricalcolato ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, in attesa dell'adozione delle modifiche al regolamento vigente volte a recepire le recenti sentenze del Consiglio di Stato n.  00841, 00842 e 00838 del 2016 del febbraio scorso che hanno dichiarato illegittimo il computo delle provvidenze economiche a favore delle persone con disabilità all'interno dell'ISEE e la differenziazione delle franchigie tra minorenni e maggiorenni;
              l'intento è quello di modificare l'attuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159 del 2013, inserendo di fatto nel provvedimento all'esame un elemento assai rilevante, benché del tutto estraneo e non omogeneo rispetto alla materia trattata; in caso di approvazione definitiva della disposizione in questione l'Indicatore ne uscirebbe profondamente ridisegnato;
              il 31 marzo scorso è stata votata in Aula alla Camera la mozione del M5S n.  1-01196, presentata dal Movimento 5 Stelle, riguardante proprio la revisione del sistema di calcolo dell'ISEE in seguito alle succitate sentenze;
              secondo quanto sostenuto da esperti del settore, associazioni di categoria e dagli stessi ricorrenti, in particolare, nella sua attuale formulazione la disposizione di cui all'articolo 2-sexies trasgredirebbe, stravolgendole, le sentenze del giudice amministrativo, che imponevano invece l'eliminazione di alcuni aspetti discriminatori delle franchigie rivolte alle persone con disabilità;
              invero, dette franchigie verrebbero del tutto cancellate e sostituite con una scala di equivalenza, per il computo del reddito ISEE, pari a 0,5 ma uguale per ogni condizione di disabilità, un elemento che cancellerebbe di fatto uno dei pochissimi aspetti positivi inseriti nella riforma dell'ISEE, ossia la possibilità di parametrare lo strumento sul diverso grado di disabilità, da quella media alla non autosufficienza;
              in base a precise simulazioni effettuate, la misura correrebbe peraltro il rischio di favorire esclusivamente i redditi più alti: in particolare, ad essere penalizzate sarebbero proprio le persone con disabilità a più alta intensità di sostegni e basso patrimonio. Infatti, eliminando il sistema delle franchigie e sostituendolo con la maggiorazione del parametro di equivalenza, paradossalmente si andranno a premiare le situazioni in cui ci saranno maggiori risorse reddituali e patrimoniali, senza alcuna selettività tra i diversi gradi di disabilità, provocando situazioni anche molto distorsive;
              il calcolo dell'Isee deve invece essere effettuato tutelando realmente i soggetti più deboli della nostra società in maniera del tutto conforme alle citate pronunce del giudice amministrativo e non valutando invece soluzioni temporanee, seppur per ragioni di contingenze economiche, che eludano parzialmente quanto puntualmente stabilito dalle sentenze medesime;
              le nuove norme fanno, erroneamente, scomparire il sistema delle franchigie che, seppure da rivedere nei valori, ha avuto il merito di selezionare con una certa equità le diverse condizioni di disabilità e non autosufficienza, abbassando maggiormente l'ISR di chi ha, in astratto e in via pratica, maggiori carichi assistenziali. La scala di equivalenza prevista dalla norma, invece, incidendo sia sui redditi che sui patrimoni, e agendo in modo indistinto nelle diverse condizioni di disabilità, «premia» maggiormente le condizioni economiche medio-alte, mentre riduce proporzionalmente in modo inferiore le condizioni medio-basse, a discapito dei criteri di equità che erano e dovrebbero essere alla base dell'ISEE,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di valutare gli effetti applicativi della norma richiamata al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a provvedere all'applicazione della maggiorazione dello 0,5 per cento per ogni componente con disabilità media, dello 0,6 per cento per ogni componente con disabilità grave e dello 0,7 per cento per ogni componente in condizioni di non autosufficienza al parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato I del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.  159.
9/3822/37.    (Testo modificato nel corso della seduta)     Di Vita, Lorefice, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Mantero, Dall'Osso.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 2-sexies, del provvedimento introduce transitoriamente una nuova modalità di calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo ai nuclei familiari con componenti con disabilità. L'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è stato ricalcolato ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, in attesa dell'adozione delle modifiche al regolamento vigente volte a recepire le recenti sentenze del Consiglio di Stato n.  00841, 00842 e 00838 del 2016 del febbraio scorso che hanno dichiarato illegittimo il computo delle provvidenze economiche a favore delle persone con disabilità all'interno dell'ISEE e la differenziazione delle franchigie tra minorenni e maggiorenni;
              l'intento è quello di modificare l'attuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159 del 2013, inserendo di fatto nel provvedimento all'esame un elemento assai rilevante, benché del tutto estraneo e non omogeneo rispetto alla materia trattata; in caso di approvazione definitiva della disposizione in questione l'Indicatore ne uscirebbe profondamente ridisegnato;
              il 31 marzo scorso è stata votata in Aula alla Camera la mozione del M5S n.  1-01196, presentata dal Movimento 5 Stelle, riguardante proprio la revisione del sistema di calcolo dell'ISEE in seguito alle succitate sentenze;
              secondo quanto sostenuto da esperti del settore, associazioni di categoria e dagli stessi ricorrenti, in particolare, nella sua attuale formulazione la disposizione di cui all'articolo 2-sexies trasgredirebbe, stravolgendole, le sentenze del giudice amministrativo, che imponevano invece l'eliminazione di alcuni aspetti discriminatori delle franchigie rivolte alle persone con disabilità;
              invero, dette franchigie verrebbero del tutto cancellate e sostituite con una scala di equivalenza, per il computo del reddito ISEE, pari a 0,5 ma uguale per ogni condizione di disabilità, un elemento che cancellerebbe di fatto uno dei pochissimi aspetti positivi inseriti nella riforma dell'ISEE, ossia la possibilità di parametrare lo strumento sul diverso grado di disabilità, da quella media alla non autosufficienza;
              in base a precise simulazioni effettuate, la misura correrebbe peraltro il rischio di favorire esclusivamente i redditi più alti: in particolare, ad essere penalizzate sarebbero proprio le persone con disabilità a più alta intensità di sostegni e basso patrimonio. Infatti, eliminando il sistema delle franchigie e sostituendolo con la maggiorazione del parametro di equivalenza, paradossalmente si andranno a premiare le situazioni in cui ci saranno maggiori risorse reddituali e patrimoniali, senza alcuna selettività tra i diversi gradi di disabilità, provocando situazioni anche molto distorsive;
              il calcolo dell'Isee deve invece essere effettuato tutelando realmente i soggetti più deboli della nostra società in maniera del tutto conforme alle citate pronunce del giudice amministrativo e non valutando invece soluzioni temporanee, seppur per ragioni di contingenze economiche, che eludano parzialmente quanto puntualmente stabilito dalle sentenze medesime,

impegna il Governo

ad adottare entro un ragionevole termine, le opportune modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.  159, che recepiscano integralmente le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, n.  00841, 00842 e 00838 del 2016 e prevedere la totale esclusione dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214 dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, da emanare secondo le modalità di cui al medesimo articolo 5 del decreto-legge n.  201 del 2011.
9/3822/38. Baroni, Lorefice, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Di Vita, Mantero, Dall'Osso.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 2-sexies, del provvedimento introduce transitoriamente una nuova modalità di calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo ai nuclei familiari con componenti con disabilità. L'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è stato ricalcolato ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, in attesa dell'adozione delle modifiche al regolamento vigente volte a recepire le recenti sentenze del Consiglio di Stato n.  00841, 00842 e 00838 del 2016 del febbraio scorso che hanno dichiarato illegittimo il computo delle provvidenze economiche a favore delle persone con disabilità all'interno dell'ISEE e la differenziazione delle franchigie tra minorenni e maggiorenni;
              l'intento è quello di modificare l'attuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159 del 2013, inserendo di fatto nel provvedimento all'esame un elemento assai rilevante, benché del tutto estraneo e non omogeneo rispetto alla materia trattata; in caso di approvazione definitiva della disposizione in questione l'Indicatore ne uscirebbe profondamente ridisegnato;
              il 31 marzo scorso è stata votata in Aula alla Camera la mozione del M5S n.  1-01196, presentata dal Movimento 5 Stelle, riguardante proprio la revisione del sistema di calcolo dell'ISEE in seguito alle succitate sentenze;
              secondo quanto sostenuto da esperti del settore, associazioni di categoria e dagli stessi ricorrenti, in particolare, nella sua attuale formulazione la disposizione di cui all'articolo 2-sexies trasgredirebbe, stravolgendole, le sentenze del giudice amministrativo, che imponevano invece l'eliminazione di alcuni aspetti discriminatori delle franchigie rivolte alle persone con disabilità;
              invero, dette franchigie verrebbero del tutto cancellate e sostituite con una scala di equivalenza, per il computo del reddito ISEE, pari a 0,5 ma uguale per ogni condizione di disabilità, un elemento che cancellerebbe di fatto uno dei pochissimi aspetti positivi inseriti nella riforma dell'ISEE, ossia la possibilità di parametrare lo strumento sul diverso grado di disabilità, da quella media alla non autosufficienza;
              in base a precise simulazioni effettuate, la misura correrebbe peraltro il rischio di favorire esclusivamente i redditi più alti: in particolare, ad essere penalizzate sarebbero proprio le persone con disabilità a più alta intensità di sostegni e basso patrimonio. Infatti, eliminando il sistema delle franchigie e sostituendolo con la maggiorazione del parametro di equivalenza, paradossalmente si andranno a premiare le situazioni in cui ci saranno maggiori risorse reddituali e patrimoniali, senza alcuna selettività tra i diversi gradi di disabilità, provocando situazioni anche molto distorsive;
              il calcolo dell'Isee deve invece essere effettuato tutelando realmente i soggetti più deboli della nostra società in maniera del tutto conforme alle citate pronunce del giudice amministrativo e non valutando invece soluzioni temporanee, seppur per ragioni di contingenze economiche, che eludano parzialmente quanto puntualmente stabilito dalle sentenze medesime,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare entro un ragionevole termine, le opportune modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.  159, che recepiscano integralmente le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, n.  00841, 00842 e 00838 del 2016 e prevedere la totale esclusione dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214 dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, da emanare secondo le modalità di cui al medesimo articolo 5 del decreto-legge n.  201 del 2011.
9/3822/38.    (Testo modificato nel corso della seduta)     Baroni, Lorefice, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Di Vita, Mantero, Dall'Osso.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 2-sexies, del provvedimento introduce transitoriamente una nuova modalità di calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (fSEE) relativo ai nuclei familiari con componenti con disabilità. L'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è stato ricalcolato ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, in attesa dell'adozione delle modifiche al regolamento vigente volte a recepire le recenti sentenze del Consiglio di Stato n.  00841, 00842 e 00838 del 2016 del febbraio scorso che hanno dichiarato illegittimo il computo delle provvidenze economiche a favore delle persone con disabilità all'interno dell'ISEE e la differenziazione delle franchigie tra minorenni e maggiorenni;
              l'intento è quello di modificare l'attuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159 del 2013, inserendo di fatto nel provvedimento all'esame un elemento assai rilevante, benché del tutto estraneo e non omogeneo rispetto alla materia trattata; in caso di approvazione definitiva della disposizione in questione l'Indicatore ne uscirebbe profondamente disegnato;
              il 31 marzo scorso è stata votata in Aula alla Camera la mozione del M5S n.  1-01196, presentata dal Movimento 5 Stelle, riguardante proprio la revisione del sistema di calcolo dell'ISEE in seguito alle succitate sentenze;
              secondo quanto sostenuto da esperti del settore, associazioni di categoria e dagli stessi ricorrenti, in particolare, nella sua attuale formulazione la disposizione di cui all'articolo 2-sexies trasgredirebbe, stravolgendole, le sentenze del giudice amministrativo, che imponevano invece l'eliminazione di alcuni aspetti discriminatori delle franchigie rivolte alle persone con disabilità;
              invero, dette franchigie verrebbero del tutto cancellate e sostituite con una scala di equivalenza, per il computo del reddito ISEE, pari a 0,5 ma uguale per ogni condizione di disabilità, un elemento che cancellerebbe di fatto uno dei pochissimi aspetti positivi inseriti nella riforma dell'ISEE, ossia la possibilità di parametrare lo strumento sul diverso grado di disabilità, da quella media alla non autosufficienza;
              in base a precise simulazioni effettuate, la misura correrebbe peraltro il rischio di favorire esclusivamente i redditi più alti: in particolare, ad essere penalizzate sarebbero proprio le persone con disabilità a più alta intensità di sostegni e basso patrimonio. Infatti, eliminando il sistema delle franchigie e sostituendolo con la maggiorazione del parametro di equivalenza, paradossalmente si andranno a premiare le situazioni in cui ci saranno maggiori risorse reddituali e patrimoniali, senza alcuna selettività tra i diversi gradi di disabilità, provocando situazioni anche molto distorsive;
              lo scenario in cui si inserisce la succitata disposizione è limitato temporalmente ed emergenziale ed è sintetizzabile con i rilievi meramente contingenti sollevati da ANCI, Ragioneria dello Stato e altri: non computando le provvidenze assistenziali e applicando le franchigie al loro livello più elevato sulla base delle Sentenze del Consiglio di Stato si rischierebbe di aumentare notevolmente il numero degli ISEE pari a zero con conseguenze sui servizi erogabili e sui conti degli enti locali;    
              la revisione privilegiata della norma in questione va decisamente in questa direzione impattando però, come detto, soprattutto sui redditi e patrimoni più bassi e sulle disabilità più gravi (non autosufficienti);
              si sottolinea dunque ancora una volta che il calcolo deve essere effettuato tutelando realmente i soggetti più deboli della nostra società in maniera del tutto conforme alle citate pronunce del giudice amministrativo e non valutando invece soluzioni temporanee, seppur per ragioni di contingenze economiche, che eludano parzialmente quanto puntualmente stabilito dalle sentenze medesime e non garantiscano il pieno mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni,

impegna il Governo

nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.  159, a garantire comunque il mantenimento dei livelli essenziali concernenti le prestazioni degli utenti dei servizi sociali (LIVEAS).
9/3822/39. Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Colonnese, Baroni, Di Vita, Mantero, Dall'Osso.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 2-sexies, del provvedimento introduce transitoriamente una nuova modalità di calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (fSEE) relativo ai nuclei familiari con componenti con disabilità. L'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è stato ricalcolato ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, in attesa dell'adozione delle modifiche al regolamento vigente volte a recepire le recenti sentenze del Consiglio di Stato n.  00841, 00842 e 00838 del 2016 del febbraio scorso che hanno dichiarato illegittimo il computo delle provvidenze economiche a favore delle persone con disabilità all'interno dell'ISEE e la differenziazione delle franchigie tra minorenni e maggiorenni;
              l'intento è quello di modificare l'attuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159 del 2013, inserendo di fatto nel provvedimento all'esame un elemento assai rilevante, benché del tutto estraneo e non omogeneo rispetto alla materia trattata; in caso di approvazione definitiva della disposizione in questione l'Indicatore ne uscirebbe profondamente disegnato;
              il 31 marzo scorso è stata votata in Aula alla Camera la mozione del M5S n.  1-01196, presentata dal Movimento 5 Stelle, riguardante proprio la revisione del sistema di calcolo dell'ISEE in seguito alle succitate sentenze;
              secondo quanto sostenuto da esperti del settore, associazioni di categoria e dagli stessi ricorrenti, in particolare, nella sua attuale formulazione la disposizione di cui all'articolo 2-sexies trasgredirebbe, stravolgendole, le sentenze del giudice amministrativo, che imponevano invece l'eliminazione di alcuni aspetti discriminatori delle franchigie rivolte alle persone con disabilità;
              invero, dette franchigie verrebbero del tutto cancellate e sostituite con una scala di equivalenza, per il computo del reddito ISEE, pari a 0,5 ma uguale per ogni condizione di disabilità, un elemento che cancellerebbe di fatto uno dei pochissimi aspetti positivi inseriti nella riforma dell'ISEE, ossia la possibilità di parametrare lo strumento sul diverso grado di disabilità, da quella media alla non autosufficienza;
              in base a precise simulazioni effettuate, la misura correrebbe peraltro il rischio di favorire esclusivamente i redditi più alti: in particolare, ad essere penalizzate sarebbero proprio le persone con disabilità a più alta intensità di sostegni e basso patrimonio. Infatti, eliminando il sistema delle franchigie e sostituendolo con la maggiorazione del parametro di equivalenza, paradossalmente si andranno a premiare le situazioni in cui ci saranno maggiori risorse reddituali e patrimoniali, senza alcuna selettività tra i diversi gradi di disabilità, provocando situazioni anche molto distorsive;
              lo scenario in cui si inserisce la succitata disposizione è limitato temporalmente ed emergenziale ed è sintetizzabile con i rilievi meramente contingenti sollevati da ANCI, Ragioneria dello Stato e altri: non computando le provvidenze assistenziali e applicando le franchigie al loro livello più elevato sulla base delle Sentenze del Consiglio di Stato si rischierebbe di aumentare notevolmente il numero degli ISEE pari a zero con conseguenze sui servizi erogabili e sui conti degli enti locali;    
              la revisione privilegiata della norma in questione va decisamente in questa direzione impattando però, come detto, soprattutto sui redditi e patrimoni più bassi e sulle disabilità più gravi (non autosufficienti);
              si sottolinea dunque ancora una volta che il calcolo deve essere effettuato tutelando realmente i soggetti più deboli della nostra società in maniera del tutto conforme alle citate pronunce del giudice amministrativo e non valutando invece soluzioni temporanee, seppur per ragioni di contingenze economiche, che eludano parzialmente quanto puntualmente stabilito dalle sentenze medesime e non garantiscano il pieno mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni,

impegna il Governo

nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.  159, a garantire comunque il mantenimento degli attuali livelli essenziali concernenti le prestazioni degli utenti dei servizi sociali (LIVEAS).
9/3822/39.    (Testo modificato nel corso della seduta)     Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Colonnese, Baroni, Di Vita, Mantero, Dall'Osso.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 2-sexies, del provvedimento introduce transitoriamente una nuova modalità di calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo ai nuclei familiari con componenti con disabilità. L'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è stato ricalcolato ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, in attesa dell'adozione delle modifiche al regolamento vigente volte a recepire le recenti sentenze del Consiglio di Stato n.  00841, 00842 e 00838 del 2016 del febbraio scorso che hanno dichiarato illegittimo il computo delle provvidenze economiche a favore delle persone con disabilità all'interno dell'ISEE e la differenziazione delle franchigie tra minorenni e maggiorenni;
              l'intento è quello di modificare l'attuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159 del 2013, inserendo di fatto nel provvedimento all'esame un elemento assai rilevante benché del tutto estraneo e non omogeneo rispetto alla materia trattata; in caso di approvazione definitiva della disposizione in questione l'Indicatore ne uscirebbe profondamente ridisegnato;
              il 31 marzo scorso è stata votata in Aula alla Camera la mozione del M5S n.  1-01196, presentata dal Movimento 5 Stelle, riguardante proprio la revisione del sistema di calcolo dell'ISEE in seguito alle succitate sentenze;
              secondo quanto sostenuto da esperti del settore, associazioni di categoria e dagli stessi ricorrenti, in particolare, nella sua attuale formulazione la disposizione di cui all'articolo 2-sexies trasgredirebbe, stravolgendole, le sentenze del giudice amministrativo, che imponevano invece l'eliminazione di alcuni aspetti discriminatori delle franchigie rivolte alle persone con disabilità;
              invero, dette franchigie verrebbero del tutto cancellate e sostituite con una scala di equivalenza, per il computo del reddito ISEE, pari a 0,5 ma uguale per ogni condizione di disabilità, un elemento che cancellerebbe di fatto uno dei pochissimi aspetti positivi inseriti nella riforma dell'ISEE, ossia la possibilità di parametrare lo strumento sul diverso grado di disabilità, da quella media alla non autosufficienza;
              in base a precise simulazioni effettuate, la misura correrebbe peraltro il rischio di favorire esclusivamente i redditi più alti; in particolare, ad essere penalizzate sarebbero proprio le persone con disabilità a più alta intensità di sostegni e basso patrimonio. Infatti, eliminando il sistema delle franchigie e sostituendolo con la maggiorazione del parametro di equivalenza, paradossalmente si andranno a premiare le situazioni in cui ci saranno maggiori risorse reddituali e patrimoniali, senza alcuna selettività tra i diversi gradi di disabilità, provocando situazioni anche molto distorsive;
              il calcolo dell'Isee deve invece essere effettuato tutelando realmente i soggetti più deboli della nostra società in maniera del tutto conforme alle citate pronunce del giudice amministrativo e non valutando invece soluzioni temporanee, seppur per ragioni di contingenze economiche, che eludano parzialmente quanto puntualmente stabilito dalle sentenze medesime,

impegna il Governo

ad adottare le modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.  159 prevedendo misure di detrazione delle quote di partecipazione alla spesa per servizi socio-sanitari e socio-assistenziali; prevedendo altresì una differenziazione nella maggiorazione del parametro di cui al comma 1, lettera b), con maggiorazioni superiori allo 0,5 per cento nei casi di disabilità grave o non auto sufficienza; introducendo previsioni che valorizzino il ruolo dei caregiver familiari e infine introducendo forme di detrazione delle spese assistenziali anche agli incapienti.
9/3822/40. Mantero, Lorefice, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Dall'Osso.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 2-sexies, del provvedimento introduce transitoriamente una nuova modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo ai nuclei familiari con componenti con disabilità. L'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è stato ricalcolato ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, in attesa dell'adozione delle modifiche al regolamento vigente volte a recepire le recenti sentenze del Consiglio di Stato n.  00841, 00842 e 00838 del 2016 del febbraio scorso che hanno dichiarato illegittimo il computo delle provvidenze economiche a favore delle persone con disabilità all'interno dell'ISEE e la differenziazione delle franchigie tra minorenni e maggiorenni;
              l'intento è quello di modificare l'attuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159 del 2013, inserendo di fatto nel provvedimento all'esame un elemento assai rilevante, benché del tutto estraneo e non omogeneo rispetto alla materia trattata; in caso di approvazione definitiva della disposizione in questione l'indicatore ne uscirebbe profondamente ridisegnato;
              il 31 marzo scorso è stata votata in Aula alla Camera la mozione del M5S n.  1-01196, presentata dal Movimento 5 Stelle, riguardante proprio la revisione del sistema di calcolo dell'ISEE in seguito alle succitate sentenze;
              secondo quanto sostenuto da esperti del settore, associazioni di categoria e dagli stessi ricorrenti, in particolare, nella sua attuale formulazione la disposizione di cui all'articolo 2-sexies trasgredirebbe, stravolgendole, le sentenze del giudice amministrativo, che imponevano invece l'eliminazione di alcuni aspetti discriminatori delle franchigie rivolte alle persone con disabilità;
              invero, dette franchigie verrebbero del tutto cancellate e sostituite con una scala di equivalenza, per il computo del reddito ISEE, pari a 0,5 ma uguale per ogni condizione di disabilità, un elemento che cancellerebbe di fatto uno dei pochissimi aspetti positivi inseriti nella riforma dell'ISEE, ossia la possibilità di parametrare lo strumento sul diverso grado di disabilità, da quella media alla non autosufficienza;
              in base a precise simulazioni effettuate, la misura, correrebbe peraltro il rischio di favorire esclusivamente i redditi più alti: in particolare, ad essere penalizzate sarebbero proprio le persone con disabilità a più alta intensità di sostegni e basso patrimonio. Infatti, eliminando il sistema delle franchigie e sostituendolo con la maggiorazione del parametro di equivalenza, paradossalmente si andranno a premiare le situazioni in cui ci saranno maggiori risorse reddituali e patrimoniali, senza alcuna selettività tra i diversi gradi di disabilità, provocando situazioni anche molto distorsive;
          il calcolo dell'ISEE deve invece essere effettuato tutelando realmente i soggetti più deboli della nostra società in maniera del tutto conforme alle citate pronunce del giudice amministrativo e non valutando invece soluzioni temporanee, seppur per ragioni di contingenze economiche, che eludano parzialmente quanto puntualmente stabilito dalle sentenze medesime,

impegna il Governo     

a provvedere all'applicazione di un'equa differenziazione del parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.  159, con maggiorazioni superiori allo 0,5 per cento nei casi di disabilità grave o non auto sufficienza.
9/3822/41. Colonnese, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Mantero, Dall'Osso.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 2-sexies, del provvedimento introduce transitoriamente una nuova modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo ai nuclei familiari con componenti con disabilità. L'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è stato ricalcolato ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, in attesa dell'adozione delle modifiche al regolamento vigente volte a recepire le recenti sentenze del Consiglio di Stato n.  00841, 00842 e 00838 del 2016 del febbraio scorso che hanno dichiarato illegittimo il computo delle provvidenze economiche a favore delle persone con disabilità all'interno dell'ISEE e la differenziazione delle franchigie tra minorenni e maggiorenni;
              l'intento è quello di modificare l'attuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159 del 2013, inserendo di fatto nel provvedimento all'esame un elemento assai rilevante, benché del tutto estraneo e non omogeneo rispetto alla materia trattata; in caso di approvazione definitiva della disposizione in questione l'indicatore ne uscirebbe profondamente ridisegnato;
              il 31 marzo scorso è stata votata in Aula alla Camera la mozione del M5S n.  1-01196, presentata dal Movimento 5 Stelle, riguardante proprio la revisione del sistema di calcolo dell'ISEE in seguito alle succitate sentenze;
              secondo quanto sostenuto da esperti del settore, associazioni di categoria e dagli stessi ricorrenti, in particolare, nella sua attuale formulazione la disposizione di cui all'articolo 2-sexies trasgredirebbe, stravolgendole, le sentenze del giudice amministrativo, che imponevano invece l'eliminazione di alcuni aspetti discriminatori delle franchigie rivolte alle persone con disabilità;
              invero, dette franchigie verrebbero del tutto cancellate e sostituite con una scala di equivalenza, per il computo del reddito ISEE, pari a 0,5 ma uguale per ogni condizione di disabilità, un elemento che cancellerebbe di fatto uno dei pochissimi aspetti positivi inseriti nella riforma dell'ISEE, ossia la possibilità di parametrare lo strumento sul diverso grado di disabilità, da quella media alla non autosufficienza;
              in base a precise simulazioni effettuate, la misura, correrebbe peraltro il rischio di favorire esclusivamente i redditi più alti: in particolare, ad essere penalizzate sarebbero proprio le persone con disabilità a più alta intensità di sostegni e basso patrimonio. Infatti, eliminando il sistema delle franchigie e sostituendolo con la maggiorazione del parametro di equivalenza, paradossalmente si andranno a premiare le situazioni in cui ci saranno maggiori risorse reddituali e patrimoniali, senza alcuna selettività tra i diversi gradi di disabilità, provocando situazioni anche molto distorsive;
          il calcolo dell'ISEE deve invece essere effettuato tutelando realmente i soggetti più deboli della nostra società in maniera del tutto conforme alle citate pronunce del giudice amministrativo e non valutando invece soluzioni temporanee, seppur per ragioni di contingenze economiche, che eludano parzialmente quanto puntualmente stabilito dalle sentenze medesime,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere all'applicazione di un'equa differenziazione del parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.  159, con maggiorazioni superiori allo 0,5 per cento nei casi di disabilità grave o non auto sufficienza.
9/3822/41.    (Testo modificato nel corso della seduta)     Colonnese, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Mantero, Dall'Osso.


      La Camera,
          premesso che:
              le problematiche questioni relative al reclutamento del personale docente al fabbisogno delle istituzioni scolastiche e alla formazione iniziale degli insegnanti italiani continuano a dover essere al centro del dibattito parlamentare sia per la drammatica assenza di risposte governative che per la pendenza delle deleghe in materia;
              la legge n.  107 del 13 luglio 2015, al comma 181, lettera b), dell'articolo 1, delega, infatti, al Governo l'esercizio della funzione legislativa in materia di «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria»;
              il disegno di legge di conversione all'esame, all'articolo 1, comma 2, interviene modificando la citata delega;
              il Governo è delegato anche ad introdurre una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione della competenza e della professionalità per coloro che hanno già conseguito l'abilitazione,

impegna il Governo

a porre in essere tutte le iniziative, anche normative, necessarie a disciplinare la fase transitoria di cui al comma 181, lettera b), dell'articolo 1 della legge 107 del 2015, garantendo l'accesso ai ruoli a tutti gli abilitati attraverso concorsi per titoli e servizio.
9/3822/42. Luigi Gallo.


      La Camera,
          premesso che:
              l'11 febbraio 2015 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto, in parte, tre ricorsi presentati contro il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159 del 2013 recante il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) entrato in vigore il 1o gennaio 2015;
              le tre sentenze della sezione prima del Tar del Lazio, n.  2454 del 2015, n.  2458 del 2015 e n.  2459 del 2015, di fatto, modificavano parzialmente l'impianto per il calcolo dell'Indicatore della situazione reddituale (ISR);
              in data 29 febbraio 2016 il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso presentato dal Governo a seguito delle sentenze del Tar del Lazio. La sentenza del Consiglio di Stato (n.  00838/2016), ha sancito che «l'indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie» non sono reddito e, come tali, non possono rientrare nel calcolo della condizione economica;
              l'articolo 2-sexies del provvedimento in esame, interviene con nuove transitorie modalità di calcolo dell'ISEE relativo ai nuclei familiari con componenti con disabilità, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, nelle more dell'adozione delle modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159 del 2013, necessarie a recepire la citata sentenze del Consiglio di Stato;
              con l'articolo suddetto, il calcolo è effettuato escludendo dal reddito disponibile ai fini ISEE, tutti i trattamenti della pubblica amministrazione già esenti ai fini IRPEF, percepiti in ragione della condizione di disabilità e prevedendo un unico parametro di maggiorazione della scala di equivalenza con riferimento alle spese e alle franchigie per i soggetti disabili o non autosufficienti, indipendentemente dalla loro età anagrafica;
              in pratica oltre all'esclusione dal reddito disponibile dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari qualora già esclusi a fini IRPEF, si prevede l'abolizione delle franchigie che garantivano una riduzione del reddito del nucleo familiare in funzione della gravità della disabilità, e l'applicazione di una maggiorazione pari a 0,50 del parametro di equivalenza indipendentemente dalla gravità della disabilità;
              i risultati effettivi di queste modifiche, seppur transitorie, non sono affatto, come denunciato da molte associazioni di disabili ed esperti del settore, universalmente migliorativi, ma possono risultare positivi per alcuni e peggiorativi per altri. Inoltre con l'abrogazione del preesistente sistema delle franchigie e con l'applicazione della maggiorazione del parametro di equivalenza paradossalmente, si premiano le situazioni in cui sono maggiori le risorse patrimoniali e reddituali e senza selettività tra i diversi stadi di gravità,

impegna il Governo:

          ad approvare quanto prima le modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159 del 2013, superando così le norme transitorie contenute nell'articolo 2-sexies del provvedimento in esame, al fine di garantire un sistema più equo di calcolo ISEE e superando le gravi criticità esposte in premessa, con particolare riguardo alla prevista soppressione delle franchigie e per l'individuazione di idonei parametri che prendano in considerazione i diversi gradi di disabilità;
              a prevedere fin da subito un confronto e un coinvolgimento delle principali associazioni sulla disabilità, ai fini della predisposizione delle modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159 del 2013;
              ad introdurre opportune previsioni volte a valorizzare il ruolo dei caregiver familiari;
              a prevedere misure di detrazione delle quote di partecipazione alla spesa per i servizi socio-sanitari e socio-assistenziali.
9/3822/43. Nicchi, Gregori, Pannarale, Giancarlo Giordano, Paglia.


      La Camera,
          premesso che:
              quella di cui all'articolo 1 del provvedimento si appalesa come un'ennesima misura tampone, incapace di porre fine al calvario occupazionale che fino ad oggi hanno subìto quei lavoratori impiegati sia dagli anni Ottanta nei cc.dd. «appalti storici» dei servizi di pulizia e manutenzione degli edifici scolastici;
              in particolare, l'articolo 1, comma 1, autorizza la spesa di 64 milioni di euro per l'anno 2016 per assicurare la prosecuzione dal 1o aprile 2016 al 30 novembre 2016 del c.d. programma «Scuole belle»;
              il programma «Scuole belle» è stato elaborato a seguito dell'accordo sottoscritta il 28 marzo 2014 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di avviare a definitiva soluzione alla suddetta problematica occupazionale conseguente alle riduzioni degli affidamenti derivanti dalle espletate gare CONSIP e riguardante i lavoratori ex LSU e quelli appartenenti alle ditte dei c.d. «appalti storici». A tale scopo il MIUR nell'ambito del più ampio programma per l'edilizia scolastica facente capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri – avrebbe utilizzato risorse complessive pari a 450 milioni di euro, a decorrere dal 1o luglio 2014 e fino al 30 marzo 2016, da impiegare per lo svolgimento, da parte del personale adibito alla pulizia nelle scuole, di ulteriori attività consistenti in interventi di ripristino del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti ad edifici scolastici;
              i suddetti lavoratori costituiscono una platea di oltre 21.000 persone concentrate per oltre il 50 per cento nelle regioni del Sud. Alcuni di loro provengono dai cosiddetti «appalti storici», essendo impiegati in questo settore sin dagli anni Ottanta, mentre altri, la maggior parte, sono appunto gli ex LSU, e cioè lavoratori disoccupati o cassaintegrati che nel 2001 il governo Prodi decise di stabilizzare all'interno delle scuole per i lavori di pulizia, impegnandosi a stanziare ogni anno le risorse necessarie per mantenerli;
              la loro condizione occupazionale nel corso degli anni è andata complicando: le opere di pulizia all'interno degli edifici scolastici sono state infatti, prima sottratte agli enti locali e poi, nel 2007, esternalizzate; a ciò deve aggiungersi che l'ultima gara Consip, quella del 2011, si è svolta al massimo ribasso (in alcuni casi anche del 30-50 per cento) inducendo le ditte aggiudicatarie a presentare un piano di consistente riduzione dell'orario di lavoro: si tratta della Dussmann in Puglia e Toscana; della Manutencoop in Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Lombardia e Trentino Alto-Adige; e del consorzio Rti in Sardegna, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Valle D'Aosta, Piemonte e Liguria; nelle rimanenti regioni la gara non è stata completata;
              la riduzione delle ore di impegno e, di conseguenza, della retribuzione del personale di pulizia, hanno ulteriormente aggravato la situazione, così che gli interventi hanno interessato, a partire dal 1o luglio 2014, soltanto quelle scuole che avevano esternalizzato il servizio (circa 18.000 plessi scolastici su un totale di oltre 41.000, pari a circa il 43 per cento), ed avevano sottoscritto contratti con consorzi e ditte di pulizie che a loro volta, dal 1o gennaio 2000 ed a seguito della legge n.  124 del 1999, avevano preso in carico per legge «provvisoriamente» tutti quegli ex LSU già assunti dagli enti locali ed utilizzati nelle scuole come addetti alle pulizie;
              questi ultimi interventi, proprio in quanto finalizzati al mantenimento del trattamento economico dei lavoratori ex LSU, ne hanno rispecchiato più o meno fedelmente la distribuzione numerica sul territorio a prescindere dall'effettivo fabbisogno di «bellezza/manutenzione» dei singoli edifici scolastici, spesso neppure richiesti dai dirigenti scolastici;
              dal mese di luglio 2014, dunque, sono state queste scuole, i direttori dei servizi generali e amministrativi e i dirigenti scolastici a gestire e utilizzare le lavoratrici e i lavoratori degli stessi consorzi e ditte vincitrici degli appalti Consip 2014, «formate/i per l'occasione» a prestare servizio anche in qualità di improvvisati «manutentori», in lavori di piccola manutenzione pagati con risorse gestite direttamente dalle scuole stesse secondo un piano di interventi/distribuzione di risorse predisposto e gestito centralmente dal Miur;
              in seguito, c’è stato un susseguirsi di interventi e temporanei tutti a seguito e sull'orlo della mobilitazione delle lavoratrici e lavoratori tra cassa integrazione e senza certezze di un futuro lavorativo, nonché scuole lasciate sole e in serie in difficoltà;
              l'8 marzo 2016 nel corso di un tavolo di conciliazione MIUR, Presidenza del Consiglio e Organizzazioni sindacali, tenutosi in vista della scadenza del 31 marzo 2016 del programma «Scuole Belle», che nel frattempo ha determinato l'avvio delle procedure di licenziamento per circa 9 mila esuberi, è stato siglato un accordo che contempla una serie di misure quali la proroga del progetto di cui all'articolo 1 del provvedimento «Scuole Belle» e il ricorso agli ammortizzatori sociali sarà possibile dare continuità occupazionale e di tutela del reddito fino al 30 novembre prossimo;
              il fallimento delle esternalizzazioni è indiscutibile sul piano della qualità dei servizi, della trasparenza, della stabilità contrattuale e su quello della sicurezza del lavoro, perché questi lavoratori vengono troppo spesso adibiti a delle mansioni che sono inappropriate e per le quali non hanno la formazione adeguata;
              la questione dei lavoratori socialmente utili impiegati nelle scuole italiane ha pertanto assunto i contorni di un'emergenza sociale alla quale occorre dare una precisa, risolutiva e definitiva risposta, capace di coniugare qualità dei servizi nelle scuole e stabilità del lavoro,

impegna il Governo

a dare definitiva risoluzione alla questione rappresentata in premessa attraverso la reinternalizzazione dei servizi di pulizia e manutenzione degli edifici scolastici e la stabilizzazione di tutti quei lavoratori precari fino ad oggi impiegati in interventi di mantenimento del decoro e funzionalità degli stessi, attraverso un piano straordinario di assunzione che coinvolga anche il personale ATA escluso dalle assunzioni di cui alla legge n.  107 del 2015.
9/3822/44. Duranti, Pannarale, Giancarlo Giordano, Scotto.


      La Camera,
          premesso che:
              la scuola dell'infanzia, quale luogo dove si realizza la più forte e armoniosa integrazione sociale e culturale, dove si apprende nella pluralità e nella condivisione e dove si sviluppano il senso di sé ed il valore degli altri, rappresenta un percorso ineludibile per sviluppare in modo globale ed equilibrato la personalità dei bambini;
              è ormai largamente condiviso che l'investimento nel segmento scolastico che accoglie i bambini dai 3 ai 5 anni costituisce un beneficio per l'intero sistema Paese stante anche la rilevanza, ampiamente dimostrata, che assume la frequenza della scuola dell'infanzia ai fini della prevenzione della dispersione e degli abbandoni scolastici;
              a riconoscere tutto questo non è solo la ricerca pedagogica ma anche il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca laddove sottolinea, (con propria nota n.  14/2014): «...l'importanza del coinvolgimento degli alunni della scuola dell'infanzia poiché le cause della dispersione e dei successivi abbandoni (...) hanno le loro radici proprio nei primi anni della scolarizzazione, ove spesso si determina il futuro di ogni alunno in termini di successo o di insuccesso formativo»;
              eppure, nonostante numerosi studi di settore dimostrino che nella quasi totalità dei Paesi dell'OCSE    gli studenti esposti all'arricchimento educativo precoce a partire già dell'asilo nido ottengano risultati migliori rispetto agli altri, di contro, nel nostro Paese la questione scuola dell'infanzia sembra essere stata lasciata ai margini dell'agenda politico-istituzionale degli ultimi Governi;
              la generalizzazione della scuola dell'infanzia già contenuta nell'articolo 2, comma 2 della legge 10 febbraio 2000, n.  30 (cosiddetta legge Berlinguer di riforma dei cicli scolastici) è rimasta sulla carta poco più che un'affermazione di principio, piuttosto che un obbiettivo volto ad aiutare l'offerta a crescere e a distribuirsi razionalmente sul territorio secondo princìpi di sussidiarietà;
              è necessario quindi perseguire l'obiettivo dell'obbligatorietà della scuola dell'infanzia quale premessa ineludibile di un generale innalzamento dei livelli di istruzione;
              secondo dati del Miur riferibili agli ultimi anni scolastici il 93 per cento dei bambini di tre anni, il 96,6 per cento dei bambini di 4 anni e l'89 per cento dei bambini di cinque anni, frequenta la scuola dell'infanzia, percentuali che dimostrano quanto, in un futuro prossimo, la prospettiva che la quasi totalità dei bambini frequenti la scuola dell'infanzia sia a portata di mano;
              il suddetto risultato è ampiamente raggiungibile implementando, attraverso un intervento statale in grado di correggere le varianze territoriali in termini di offerta formativa, il numero attuali delle sezioni statali, prevedendone 500 l'anno in più per cinque anni;
              il rilancio del sistema scolastico italiano non può prescindere dal rilancio del segmento scolastico dedicato alla fascia di età 0-6 anni,

impegna il Governo:

a valorizzare e rafforzare all'interno del sistema integrato di istruzione la scuola dell'infanzia attraverso un piano quinquennale di generalizzazione sia qualitativa che quantitativa della stessa che preveda l'istituzione di 500 nuove sezioni all'anno di scuole dell'infanzia statali, dai tre ai sei anni introducendo gradualmente l'obbligo scolastico a partire dai tre anni di età.
9/3822/45. Pannarale, Giancarlo Giordano, Nicchi, Gregori.


      La Camera,
          premesso che:
              la scuola dell'infanzia, quale luogo dove si realizza la più forte e armoniosa integrazione sociale e culturale, dove si apprende nella pluralità e nella condivisione e dove si sviluppano il senso di sé ed il valore degli altri, rappresenta un percorso ineludibile per sviluppare in modo globale ed equilibrato la personalità dei bambini;
              è ormai largamente condiviso che l'investimento nel segmento scolastico che accoglie i bambini dai 3 ai 5 anni costituisce un beneficio per l'intero sistema Paese stante anche la rilevanza, ampiamente dimostrata, che assume la frequenza della scuola dell'infanzia ai fini della prevenzione della dispersione e degli abbandoni scolastici;
              a riconoscere tutto questo non è solo la ricerca pedagogica ma anche il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca laddove sottolinea, (con propria nota n.  14/2014): «...l'importanza del coinvolgimento degli alunni della scuola dell'infanzia poiché le cause della dispersione e dei successivi abbandoni (...) hanno le loro radici proprio nei primi anni della scolarizzazione, ove spesso si determina il futuro di ogni alunno in termini di successo o di insuccesso formativo»;
              eppure, nonostante numerosi studi di settore dimostrino che nella quasi totalità dei Paesi dell'OCSE    gli studenti esposti all'arricchimento educativo precoce a partire già dell'asilo nido ottengano risultati migliori rispetto agli altri, di contro, nel nostro Paese la questione scuola dell'infanzia sembra essere stata lasciata ai margini dell'agenda politico-istituzionale degli ultimi Governi;
              la generalizzazione della scuola dell'infanzia già contenuta nell'articolo 2, comma 2 della legge 10 febbraio 2000, n.  30 (cosiddetta legge Berlinguer di riforma dei cicli scolastici) è rimasta sulla carta poco più che un'affermazione di principio, piuttosto che un obbiettivo volto ad aiutare l'offerta a crescere e a distribuirsi razionalmente sul territorio secondo princìpi di sussidarietà;
              è necessario quindi perseguire l'obiettivo dell'obbligatorietà della scuola dell'infanzia quale premessa ineludibile di un generale innalzamento dei livelli di istruzione;
              secondo dati del Miur riferibili agli ultimi anni scolastici il 93 per cento dei bambini di tre anni, il 96,6 per cento dei bambini di 4 anni e l'89 per cento dei bambini di cinque anni, frequenta la scuola dell'infanzia, percentuali che dimostrano quanto, in un futuro prossimo, la prospettiva che la quasi totalità dei bambini frequenti la scuola dell'infanzia sia a portata di mano;
              il suddetto risultato è ampiamente raggiungibile implementando, attraverso un intervento statale in grado di correggere le varianze territoriali in termini di offerta formativa, il numero attuali delle sezioni statali, prevedendone 500 l'anno in più per cinque anni;
              il rilancio del sistema scolastico italiano non può prescindere dal rilancio del segmento scolastico dedicato alla fascia di età 0-6 anni,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di valorizzare e rafforzare all'interno del sistema integrato di istruzione la scuola dell'infanzia attraverso un piano quinquennale di generalizzazione sia qualitativa che quantitativa della stessa che preveda l'istituzione di 500 nuove sezioni all'anno di scuole dell'infanzia statali, dai tre ai sei anni introducendo gradualmente l'obbligo scolastico a partire dai tre anni di età.
9/3822/45.    (Testo modificato nel corso della seduta)     Pannarale, Giancarlo Giordano, Nicchi, Gregori.


      La Camera,
          premesso che:
              nel nostro Paese operano oltre 13.000 scuole paritarie che offrono risposta alla necessità educativa di oltre un milione di bambini e ragazzi, dei quali oltre 830.000 afferiscono alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria, ed in moltissimi casi queste realtà rappresentano l'unica risposta alle necessità di tante famiglie risiedenti in aree rurali o comunque meno urbanizzate;
              in dette scuole sono presenti oltre 12.000 bambini e ragazzi certificati disabili che necessitano di sostegno;
              a decorrere dall'anno 2017, la norma in approvazione prevede che sia corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.  62, in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti, nel limite di spesa di 12,2 milioni di euro annui;
              ai fini della verifica del mantenimento della parità, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca accerta annualmente, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a vigente, il rispetto del requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 10 marzo 2000, n.  62,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere annualmente una relazione alle Commissioni competenti sull'efficacia e la proporzionalità di tale misura, anche per avere ulteriori elementi per eventualmente ritarare l'entità dell'intervento alla effettiva necessità della problematica in esame.
9/3822/46. Taricco.


      La Camera,
          premesso che:
              numerose sentenze pronunciate dai tribunali dei lavoro di diverse regioni d'Italia hanno riconosciuto il diritto ai lavoratori con contratto di lavoro parasubordinato, alla trasformazione in contratto di lavoro dipendente nonché le differenze retribuzioni e relativa posizione assicurativa nel regime obg;
              la questione è stata sollevata dai lavoratori ricorrenti alla Corte di giustizia europea invocando l'abuso di precariato adottato da troppi anni in Italia nei confronti di chi ha svolto più di 36 mesi di servizio in violazione della normativa europea in materia;
              tenuto conto delle conseguenze dell'annunciata sentenza della Corte di giustizia europea che si pronunzierà nei prossimi giorni, contro l'abuso da parte dei Governo italiano per la reiterazione dei contratti a termine oltre i 36 mesi, in violazione della direttiva comunitaria 1999/70/Ce, le cui motivazioni definiscono: «arbitrario e vessatorio il comportamento dell'Amministrazione pubblica italiana nei confronti dei personale da anni in attesa di stabilizzazione»;
          considerato che:
              la stessa pubblica amministrazione (enti locali, stato, regione ...) dovrà procedere entro il 31 dicembre 2016 alla trasformazione di tale tipologia contrattuale in lavoro dipendente e comunque a tempo indeterminato, essendo incompatibile la proroga;
              che i 900 lavoratori ATA dislocati nelle scuole di tutta Italia svolgono le mansioni essenziali per il funzionamento delle scuole;
          visto l'articolo 1, comma 7, lettere a) e b), del «Jobs Act» che prevede, il superamento delle forme contrattuali di precariato in essere (Co.co.co. e Co.co.pro.), attraverso decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi che tengano altresì conto degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupazione;
          in attuazione dall'articolo 1, comma 7, lettere a) e b), del «Jobs act»,

impegna il Governo

a procedere alla trasformazione forme contrattuali esistenti (Co.co.co, Co.copro.) che riguardano (Ministero pubblica istruzione) personale ATA amministrativo ex Isu, in rapporti di lavoro dipendente, avviando altresì il processo di stabilizzazione per i posti disponibili accantonati ai sensi della del 124/, prima dell'applicazione delle sentenze che aggraverebbero l'onere per la stessa pubblica amministrazione.
9/3822/47. Ribaudo.


      La Camera,
          esaminato il decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca;
          preso atto dei continui e ripetuti fatti di cronaca di maltrattamenti di minori in strutture dell'infanzia ed asili nido ad opera di chi, invero, dovrebbe averne cura,

impegna il Governo

a prevedere l'obbligo per le strutture pubbliche e private che accolgono bambini (asili nido, scuole dell'infanzia) di dotarsi di strumenti di videosorveglianza a circuito chiuso al fine, da un lato, di costituire un deterrente a tali crimini e, dall'altro, di garantire maggiore sicurezza alle famiglie che affidano i propri cari a tali strutture.
9/3822/48. Simonetti, Borghesi.


      La Camera,
          premesso che:
              gli appalti per le pulizie e gli altri servizi ausiliari riducono l'organico dei collaboratori scolastici cui contrattualmente spettano i servizi ausiliari e di pulizia,

impegna il Governo

entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ad individuare una soluzione definitiva, considerato che l'esternalizzazione dei servizi comporta una corrispondente riduzione dell'organico del personale ausiliario e un costo notevole che non giustifica il ricorso a tale tipologia di reclutamento del personale.
9/3822/49. Borghesi.


      La Camera,
          premesso che:
              gli appalti per le pulizie e gli altri servizi ausiliari riducono l'organico dei collaboratori scolastici cui contrattualmente spettano i servizi ausiliari e di pulizia,

impegna il Governo

entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ad individuare una soluzione definitiva.
9/3822/49.    (Testo modificato nel corso della seduta) Borghesi.