XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 7 giugno 2016

TESTO AGGIORNATO AL 21 GIUGNO 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 7 giugno 2016.

      Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Calabria, Cancelleri, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, De Micheli, Del Basso De Caro, Dell'Orco, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Paris, Pes, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scopelliti, Scotto, Sereni, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Calabria, Cancelleri, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dell'Orco, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Paris, Pes, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scopelliti, Scotto, Sereni, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 26 maggio 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          FERRANTI ed altri: «Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne» (3862);
          MATARRESE: «Modifiche all'articolo 727 del codice penale in materia di abbandono di animali» (3863);
          SANI: «Disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle piante officinali» (3864);
          ALBANELLA: «Disposizioni per il calcolo della popolazione residente ai fini della determinazione della dotazione organica di personale in relazione alla classe demografica dei comuni» (3865);
          PREZIOSI: «Deleghe al Governo per l'incremento dei benefìci a sostegno delle persone con figli a carico e per il riordino delle relative disposizioni legislative, nonché per l'adozione di disposizioni per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro» (3866).

      In data 27 maggio 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MELILLA ed altri: «Modifiche alla disciplina concernente la destinazione dell'importo corrispondente alle scelte non espresse da parte dei contribuenti nella ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla Chiesa cattolica e alle altre confessioni religiose» (3869);
          MATARRELLI: «Norme per la concessione di permessi retribuiti ai lavoratori sottoposti a trattamenti terapeutici iterativi» (3870).

      In data 31 maggio 2016 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
          RAMPELLI ed altri: «Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio» (3872).

      In data 1o giugno 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          BECHIS: «Modifica all'articolo 609-septies del codice penale, concernente il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne» (3873);
          TURCO ed altri: «Modifiche all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.  12, in materia di funzioni dei magistrati onorari e altre disposizioni nonché delega al Governo per la riduzione dell'arretrato giudiziario e per assicurare la ragionevole durata dei processi» (3874).

      In data 6 giugno 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          CATANOSO GENOESE: «Obbligo di utilizzazione del miscelatore fisso per la produzione di calcestruzzo» (3875);
          ANDREA MAESTRI ed altri: «Istituzione dell'insegnamento di cultura civica ed educazione alla cittadinanza nella scuola primaria e secondaria» (3876);
          BRIGNONE ed altri: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.  184, in materia di adozioni internazionali» (3877).

      Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

      In data 26 maggio 2016 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

          dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale:
      «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013» (3867).

      Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di proposte di legge d'iniziativa regionale.

      In data 31 maggio 2016 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:
          PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO: «Introduzione del principio della separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari» (3871).

Annunzio di proposte di inchiesta parlamentare.

      In data 27 maggio 2016 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:
          COSTANTINO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di disagio sociale e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie» (Doc. XXII, n.  69).

Trasmissioni dal Senato.

      In data 26 maggio 2016 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:
          S. 1324. – «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute» (approvato dal Senato) (3868);
          S. 2232. – GRASSI ed altri; ARGENTIN ed altri; MIOTTO ed altri; VARGIU ed altri; BINETTI ed altri; RONDINI ed altri: «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare» (approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato) (698-1352-2205-2456-2578-2682-B).

      In data 27 maggio 2016 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:
          S. 1627-984. – BOLOGNESI ed altri: «Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio» (approvata dalla Camera e modificata dal Senato con l'unificazione della proposta di legge n.  984, d'iniziativa dei senatori Lo Giudice ed altri) (559-B).

      Saranno stampati e distribuiti.

Adesione di deputati a proposte di legge.

      La proposta di legge FONTANELLI ed altri: «Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riordino delle disposizioni riguardanti i partiti politici» (3004) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Scuvera.

      La proposta di legge ROBERTA AGOSTINI ed altri: «Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, e alla legge 22 febbraio 2000, n.  28, per la promozione dell'equilibrio di genere nei partiti politici e nell'accesso alla comunicazione politica nei mezzi di informazione» (3438) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Scuvera.

      La proposta di legge BOCCIA ed altri: «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n.  196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n.  243» (3828) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Luciano Agostini, Amato, Baruffi, Becattini, Camani, Carloni, Castricone, Cenni, Ciracì, D'Incecco, D'Ottavio, Fanucci, Fauttilli, Fedi, Fitzgerald Nissoli, Cinzia Maria Fontana, Fragomeli, Fregolent, Giulietti, Guerra, Iori, Locatelli, Martella, Massa, Melilla, Melilli, Mongiello, Montroni, Petrini, Pinna, Prestigiacomo, Romanini, Sani, Schirò, Senaldi, Sereni, Taranto, Venittelli, Vico.

      La proposta di legge RAVETTO: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.  184, in materia di adozione da parte di persone singole» (3832) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Biancofiore e Longo.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
          II Commissione (Giustizia):
      SANDRA SAVINO: «Delega al Governo per la revisione della disciplina e dell'organizzazione del processo tributario e della giurisdizione tributaria» (1936) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
      FERRANTI ed altri: «Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne» (3862) Parere delle Commissioni I e XII.
          VII Commissione (Cultura):
      BORGHI: «Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n.  6, in materia di ordinamento delle professioni di montagna» (3847) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
          X Commissione (Attività produttive):
      BALDELLI ed altri: «Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici» (3792) Parere delle Commissioni I, II, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
      CASTIELLO ed altri: «Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri» (3808) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
          XII Commissione (Affari sociali):
      S. 2232. – GRASSI ed altri; ARGENTIN ed altri; MIOTTO ed altri; VARGIU ed altri; BINETTI ed altri; RONDINI ed altri: «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato) (698-1352-2205-2456-2578-2682-B) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
      BRIGNONE ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante» (3810) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
      NICCHI ed altri: «Disposizioni per la tutela delle scelte procreative delle donne e per la promozione del parto fisiologico» (3839) Parere delle Commissioni I, II, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
      S. 1324. – «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute» (approvato dal Senato) (3868) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, VI, VII, VIII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
          Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa):
      FABBRI ed altri: «Istituzione della Giornata dell'internato militare italiano» (3786) Parere delle Commissioni V e VII.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

      La Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, con lettere in data 31 maggio 2016 ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge 19 luglio 2013, n.  87 – la relazione sulla situazione dei comuni, sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o sottoposti ad accesso ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, di San Sostene (CZ), Joppolo (VV), Badolato (CZ), Sant'Oreste (RM), Platì (RC), Ricadi (VV), Diano Marina (IM), Villa di Briano (CE), Morlupo (RM), Scalea (CS), Finale Emilia (MO), Battipaglia (SA) e Roma, in vista delle elezioni del 5 giugno 2016 (Doc. XXIII, n.  16).

      Il predetto documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

      La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 maggio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303, e dell'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, il conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2015, approvato in data 20 maggio 2016.

      Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei.

      Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 19 maggio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, commi 3 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n.  234, la documentazione relativa alle procedure d'infrazione e ai casi di pre-infrazione, in quanto posti alla base di disposizioni, introdotte nel corso dell'esame al Senato, del disegno di legge S. 2228 – «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016» (approvato dal Senato) (Atto Camera n.  3821).

      Questa documentazione è stata trasmessa alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 24 maggio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per gli esercizi 2012 e 2013. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  392).

      Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 27 maggio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), per l'esercizio 2014. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  393).

      Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 31 maggio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per l'esercizio 2014, e le connesse determinazione e relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della CONI Servizi Spa, per il medesimo esercizio. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  394).
      Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 1o giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Lega italiana per la lotta contro i tumori, per gli esercizi 2013 e 2014. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  395).
      Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 1o giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» (INDAM), per l'esercizio 2014. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  396).
      Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

      Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 24 maggio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, la relazione, approvata dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte stessa il 23 maggio 2016, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio-aprile 2016 (Doc. XLVIII, n.  12).

      Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

      La Corte dei conti, con lettera in data 26 maggio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n.  20, il conto finanziario della Corte per l'anno 2015, corredato dalla relazione illustrativa, approvato in data 26 maggio 2016.

      Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissioni dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento.

      Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 maggio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n.  66, la relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo concernente l'incidente occorso a due aeromobili in località Tortoreto Lido (Teramo), il 31 maggio 2015.

      Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

      Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 maggio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis della legge 21 giugno 1986, n.  317, una comunicazione della Commissione europea avente ad oggetto l'articolo 1 del disegno di legge S. 2228 – «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016» (approvato dal Senato) (Atto Camera n.  3821), in materia di termine minimo di conservazione e presentazione degli oli di oliva.

      Questa comunicazione è stata trasmessa alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministro della salute.

      Il Ministro della salute, con lettera in data 25 maggio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n.  234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n.  2016/2013, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione in riferimento al non corretto recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

      Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

      Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con lettera in data 27 maggio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.  322, la relazione sull'attività dell'Istituto nazionale di statistica, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione e sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale, riferita all'anno 2015, cui è allegato il rapporto redatto dalla Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica a norma dell'articolo 12, comma 6, del citato decreto legislativo n.  322 del 1989, riferito al medesimo anno (Doc. LXIX, n.  4).

      Questi documenti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

      Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 31 maggio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, riferita all'anno 2015 (Doc. CLXIV, n.  37).

      Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

      Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 1o giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riferita all'anno 2015 (Doc. CLXIV, n.  38).
      Questa relazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio), alla XI Commissione (Lavoro) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

      Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 1o giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge 14 gennaio 2013, n.  10, la relazione concernente i risultati del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni con finalità di incremento del verde pubblico e privato, predisposta dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, aggiornata al mese di maggio 2016 (Doc. CCXV, n.  3).

      Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro della difesa.

      Il Ministro della difesa, con lettera del 1o giugno 2016, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno MATARRELLI ed altri n.  9/3393-A/8, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 novembre 2015, concernente l'opportunità di prorogare anche per il 2016 l'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi.

      La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) competente per materia.

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

      Nel mese di maggio 2016 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

      Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

      Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 31 maggio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n.  234, la relazione in merito alla proposta di direttiva del Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dalla Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dall'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) del 21 maggio 2012, modificato l'8 maggio 2013, relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (COM(2016) 235 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

      Questa relazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 26, 27, 30 e 31 maggio e 1, 2, 3 e 6 giugno 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

      alla I Commissione (Affari costituzionali):
          Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.  539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Kosovo) (COM(2016) 277 final);
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Terza relazione sui progressi compiuti dalla Turchia per soddisfare i requisiti della tabella di marcia per un regime di esenzione dal visto (COM(2016) 278 final);

      alla II Commissione (Giustizia):
          Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che sostituisce gli elenchi delle procedure di insolvenza e degli amministratori delle procedure di insolvenza negli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza (COM(2016) 317 final), corredata del relativo allegato (COM(2016) 317 final – Annex 1);

      alla III Commissione (Affari esteri):
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Onorare gli impegni della politica dell'Unione europea in materia di sicurezza alimentare e nutrizionale: seconda relazione biennale (COM(2016) 244 final);
          Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'istituzione di un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca (COM(2016) 286 final), corredata del relativo allegato (COM(2016) 286 final – Annex 1);
          Proposte di decisione del Consiglio relative alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e la Repubblica delle Filippine (COM(2016) 302 final), corredata del relativo allegato (COM(2016) 302 final – Annex 1), nonché alla conclusione del medesimo accordo (COM(2016) 303 final);
          Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti a cittadini della Georgia, sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo (COM(2016) 304 final), corredata del relativo allegato (COM(2016) 304 final – Annex 1);
          Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE con riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linea di bilancio 33 02 03 01 – Diritto societario) (COM(2016) 362 final), corredata del relativo allegato (COM(2016) 362 final – Annex 1);

      alla V Commissione (Bilancio):
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione dal regolamento (UE) n.  473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (COM(2016) 281 final);
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti europea sulla gestione del fondo di garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici nel 2015 (COM(2016) 353 final);
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – L'Europa ricomincia a investire. Bilancio del piano di investimenti per l'Europa e prossimi passi (COM(2016) 359 final);

      alla VI Commissione (Finanze):
          Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della decisione di esecuzione 2013/676/UE che autorizza la Romania a prorogare l'applicazione di una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2016) 354 final);
          Comunicazione della Commissione al Consiglio a norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (COM(2016) 355 final);

      alla IX Commissione (Trasporti):
          Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi (COM(2016) 285 final), corredata dei relativi allegato (COM(2016) 285 final – Annex 1) e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016) 167 final). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 30 maggio 2016;
          Proposta di decisione del Consiglio che definisce la posizione da assumere a nome dell'Unione europea in seno al pertinente comitato della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardo alle proposte di modifiche dei regolamenti UN nn.  9, 11, 13, 13-H, 14, 16, 30, 41, 44, 49, 54, 55, 60, 64, 75, 78, 79, 83, 90, 106, 113, 115, 117, 129 e 134, le proposte di modifiche dei regolamenti tecnici mondiali UN nn.  15 e 16, quattro proposte per altrettanti nuovi regolamenti UN sui sistemi di assistenza alla frenata (BAS), sul controllo elettronico della stabilità (ESC), sui sistemi di controllo della pressione dei pneumatici (TPMS) e sul montaggio dei pneumatici, una proposta di nuovo regolamento tecnico mondiale UN sulle procedure di misurazione delle emissioni dei veicoli a motore a due o tre ruote e una proposta di nuova risoluzione speciale n.  2 (S.R.2) mirante a migliorare l'attuazione dell'accordo globale del 1998 (COM(2016) 351 final), corredata del relativo allegato (COM(2016) 351 final – Annex 1);
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio sull'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (COM(2016) 363 final);
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Valutazione finale del programma pluriennale dell'Unione europea per la protezione dei bambini che usano internet e altre tecnologie di comunicazione (programma Safer Internet) (COM(2016) 364 final);
          Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/45/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (COM(2016) 369 final). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 7 giugno 2016;
          Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità e che abroga la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri (COM(2016) 370 final). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 7 giugno 2016;
          Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti ro-ro e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al controllo da parte dello Stato di approdo e abroga la direttiva 1999/35/CE (COM(2016) 371 final), corredata dai relativi allegati (COM(2016) 371 final – Annexes 1 to 4). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 7 giugno 2016;

      alla X Commissione (Attività produttive):
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (UE) n.  1025/2012 dal 2013 al 2015 (COM(2016) 212 final);
          Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (COM(2016) 283 final), corredata dei relativi allegato (COM(2016) 283 final – Annex 1) e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016) 165 final). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 6 giugno 2016;
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Valutazione dell'efficacia del regolamento (CE) n.  2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (COM(2016) 284 final);
          Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell'ambito del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n.  2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (COM(2016) 289 final), corredata del relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016) 174/2 final). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 31 maggio 2016;
          Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.  1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2016) 299 final), corredata dei relativi allegati (COM(2016) 299 final – Annexes 1 to 2);
          Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.  1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2016) 301 final), corredata dei relativi allegati (COM(2016) 301 final – Annexes 1 to 2);
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Concretizzare il programma del mercato unico per l'occupazione, la crescita e gli investimenti (COM(2016) 361 final), corredata dei relativi allegati (COM(2016) 361 final – Annexes 1 to 2);

      alla XIII Commissione (Agricoltura):
          Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2015/2265 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2016-2018 (COM(2016) 315 final);

      alle Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti):
          Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (COM(2016) 287 final), corredata del relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016) 169 final). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 31 maggio 2016;

      alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive):
          Relazione della Commissione sull'adeguatezza delle risorse in termini di esperti nazionali per la conformità alle funzioni di regolamentazione in applicazione dell'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2013/30/UE (COM(2016) 318 final);

      alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive):
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Le piattaforme online e il mercato unico digitale – Opportunità e sfide per l'Europa (COM(2016) 288 final);
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un approccio globale per stimolare il commercio elettronico transfrontaliero per i cittadini e le imprese in Europa (COM(2016) 320 final).

      Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 26 e 31 maggio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n.  234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
      Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
      Con le predette comunicazioni, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione 2015 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (COM(2016)265 final);
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione 2016 sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani a norma dell'articolo 20 della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (COM(2016)267 final);
          Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce le caratteristiche dei pescherecci (Rifusione) (COM(2016)273 final);
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione sull'applicazione del regolamento (UE) n.  1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n.  2006/2004 (COM(2016)274 final).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

      Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera pervenuta in data 1o giugno 2016, ha trasmesso un parere, adottato ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n.  287, concernente osservazioni in merito all'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.

      Questo documento è trasmesso alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dalla regione Piemonte.

      Il Presidente della regione Piemonte, con lettera in data 23 maggio 2016, ha trasmesso un ordine del giorno, approvato dal Consiglio regionale della medesima regione il 3 maggio 2016, concernente la vicenda di Giulio Regeni.
      Questo documento è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissioni dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

      Il Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, con lettera pervenuta in data 25 maggio 2016, ha trasmesso un voto, approvato dal medesimo Consiglio il 18 maggio 2016, volto a chiedere l'introduzione di modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione e di programmi di riduzione del danno.

      Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla XII Commissione (Affari sociali).

      Il Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, con lettera pervenuta in data 25 maggio 2016, ha trasmesso un voto, approvato dal medesimo Consiglio il 28 aprile 2016, volto a chiedere che il Monumento alla Resistenza di piazzale XXVI luglio a Udine sia dichiarato monumento nazionale.

      Questo documento è trasmesso alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Garante del contribuente per l'Abruzzo.

      Il Garante del contribuente per l'Abruzzo, con lettera in data 25 maggio 2016, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Abruzzo, per l'anno 2015, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n.  212.

      Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

      Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 19 maggio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.  213, il decreto ministeriale di nomina del professor Diederik Sybolt Wiersma a presidente dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica.

      Questo decreto è trasmesso alla VII Commissione (Cultura).

      Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 27 maggio 2016, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n.  14, della nomina della professoressa Sonia Ferrari a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale della Sila.

      Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

      Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 maggio 2016, integrata da successiva comunicazione in data 1o giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n.  124, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82 (307).

      Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), nonché, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, alla Commissione parlamentare per la semplificazione. Le predette Commissioni dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 6 agosto 2016.

      Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1o giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 16 e 19 della legge 7 agosto 2015, n.  124, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (308).

      Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), nonché, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, alla Commissione parlamentare per la semplificazione. Le predette Commissioni dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 6 agosto 2016.

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

      Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Iniziative volte al completamento e all'aggiornamento dei dati necessari per il piano nazionale amianto, nonché all'avvio delle relative bonifiche – 3-02124

A)

      TERZONI, ZOLEZZI, MICILLO, DAGA, DE ROSA, MANNINO, BUSTO, VIGNAROLI, AGOSTINELLI e CECCONI. – Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
          nella regione Marche, come nel resto del territorio nazionale, si susseguono notizie di ritrovamenti di discariche abusive nelle quali, oltre ad altri materiali, vengono molto spesso individuati inerti contenenti amianto;
          è del 3 marzo 2016 la notizia dell'ultima individuazione, in ordine di tempo, di una discarica abusiva lungo le rive del fiume Esino in località Sant'Elena del comune di Serra San Quirico in provincia di Ancona, nella quale erano appunto presenti residui di amianto. In questo caso gli agenti del Corpo forestale dello Stato di Genga hanno posto sotto sequestro un'area di circa 2 mila metri quadri adiacenti il corso del fiume;
          benché in Italia sia vietato l'impiego di amianto dal 1992, ai sensi della legge 27 marzo 1992, n.  257, compresa la sua importazione, sussistono su tutto il territorio nazionale diversi milioni di tonnellate di materiali contenenti amianto, localizzati in siti industriali e residenziali, pubblici e privati;
          in attuazione della citata legge sono stati emanati numerosi provvedimenti volti, tra l'altro, a definire le modalità di predisposizione dei «piani regionali amianto» (previsti dall'articolo 10 della legge), di valutazione del rischio amianto e di gestione dei manufatti contenenti amianto, nonché le tipologie di interventi per la bonifica;
          ai fini della mappatura, di cui alla legge n.  93 del 2001, e successive integrazioni e modifiche, le regioni e le province autonome hanno obbligo di trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i dati relativi alla presenza di amianto, aggiornando i dati entro il 30 giugno di ogni anno, ed inoltre è stata predisposta dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (Inail), su apposita convenzione con il Ministero, una banca dati relativa all'amianto;
          nel marzo 2013 il Governo ha effettuato un'analisi che si muove in 3 direzioni: tutela della salute, tutela dell'ambiente e aspetti di sicurezza sul lavoro e previdenziali. Dal punto di vista ambientale, nel definire gli obiettivi e le azioni contro l'amianto da intraprendere a tutti i livelli, sia nazionale che locale, il piano individua tra le priorità la mappatura dei materiali contenenti amianto, l'accelerazione dei processi di bonifica, l'individuazione dei siti di smaltimento e la razionalizzare della normativa di settore;
          dai dati in possesso degli interroganti sembrerebbe che il piano nazionale amianto predisposto all'inizio del 2013 sia stato successivamente sospeso per mancanza di copertura finanziaria;
          dai dati resi noti dal sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella sezione dedicata al piano nazionale amianto, aggiornato a novembre 2014, risulterebbe che i siti di amianto in Italia attualmente censiti sono 38.000. I dati sono ampiamente incompleti a causa dell'incompletezza delle informazioni relative a molte regioni e per l'assenza dei dati relativi ai siti attualmente esistenti nelle regioni Calabria e Sicilia, perché le suddette regioni non hanno trasmesso alcun dato in merito; di questi 38.000 siti solo 1.957 sono stati bonificati, 571 parzialmente bonificati ed oltre 35.000 sono i siti da bonificare;
          tra l'altro, dal dossier elaborato dall'associazione Legambiente («Liberi dall'amianto», Roma, 28 marzo 2015) si evince che non tutte le regioni hanno approvato il piano regionale amianto, a distanza di 23 anni dalla legge n.  257 del 1992 che lo prevedeva entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore: mancano ancora all'appello l'Abruzzo, la Calabria, il Lazio, il Molise, la Puglia e la Sardegna;
          il censimento delle coperture in amianto resta uno strumento imprescindibile che consente di ottenere la fotografia reale della situazione su tutto il territorio nazionale e poter così controllare eventuali smaltimenti illeciti;
          ogni anno in Italia muoiono circa 4.000 persone per malattie asbesto correlate, con oltre 15.000 casi di mesotelioma maligno diagnosticato dal 1993 al 2008 secondo i dati del registro nazionale mesotelioma di Inail;
          il Governo in tema di interventi a favore dei lavoratori colpiti da patologie correlate all'amianto e per la bonifica dei siti a rischio ha accolto, tra gli altri, i seguenti ordini del giorno:
              a) 9/02679-bis-B/07 a prima firma Terzoni, con il quale il Governo si è impegnato «a verificare che sia terminata la mappatura dell'amianto in tutti gli altri locali pubblici e aperti al pubblico entro il 31 dicembre 2016»;
              b) 9/03444-A/185 a prima firma Zolezzi, con il quale il Governo si è impegnato «a valutare l'opportunità di prevedere una strategia di defiscalizzazione eventualmente utilizzando anche il credito fiscale per gli interventi che riguardino la rimozione e la bonifica dell'amianto nell'intero comparto di edilizia privata, purché le regioni interessate siano dotate di un piano di gestione amianto, comprensivo in particolare di mappatura e di siti di inertizzazione o discarica di capienza adeguata ai quantitativi di amianto stimati sul rispettivo territorio regionale»;
              c) 9/02679-bis-B/073 a prima firma Busto, con il quale il Governo si è impegnato «a verificare, d'intesa con le regioni, che entro il 30 giugno 2015 sia eseguita la mappatura dell'amianto contenuto nelle scuole, per tutte le regioni italiane, e si proceda entro il 1o gennaio 2020 alla rimozione dello stesso»;
              d) 0/2111/7/13 presentato da Vilma Moronese il 3 novembre 2015 e modificato mercoledì 4 novembre 2015, seduta n.  185, con il quale il Governo si è impegnato ad assumere iniziative per incrementare, compatibilmente con gli attuali vincoli di finanza pubblica, le risorse assegnate al fondo per le vittime dell'amianto, istituito dalla legge n.  244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), per garantire benefici ai lavoratori colpiti da patologie correlate all'amianto, nonché per estendere le prestazioni del fondo non solo a coloro che abbiano contratto una patologia correlata per esposizione professionale all'amianto, ma anche ai familiari delle vittime o a coloro che, pur non lavorando direttamente con l'amianto, siano stati comunque esposti, avendo poi contratto tali patologie; ad approvare definitivamente il piano nazionale amianto, con una conseguente mappatura della sua presenza sul territorio nazionale, e ad attivarsi, per quanto di competenza, in accordo con le regioni, affinché, in tempi congrui, sia concluso il programma dettagliato di censimento dei materiali contaminati tramite i piani regionali amianto;
              e) 9/1676/23 presentato da Vilma Moronese il 3 novembre 2015, seduta n.  534, con il quale il Governo si è impegnato a far sì che il Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare e il Ministero della salute procedano alla pubblicazione, in «open data» sul proprio sito ufficiale, della mappa dettagliata di tutti i siti a rischio censiti dalle regioni, anche se incompleta, insieme a una precisa e scadenzata «road map» per il completamento della mappatura nazionale; alla predisposizione di un'area web sul proprio sito istituzionale, dedicata ai cittadini, al fine di offrire loro strumenti di informazione adeguati –:
          se intendano assumere ogni iniziativa di competenza per avere un quadro completo e aggiornato dei dati necessari per il completamento del piano nazionale amianto, in modo da poter avere una completa catalogazione e gestione delle informazioni sulle reali situazioni di rischio amianto presenti su tutto il territorio nazionale, come richiesto anche dall'Unione europea in materia di censimento;
          se reputino opportuno predisporre un'area web dedicata ai cittadini, al fine di offrire loro strumenti adeguati, ad esempio attraverso procedure informative semplificate e frequently asked questions (faq) con moduli per la raccolta delle segnalazioni, per permettere agli stessi di riconoscere e denunciare la presenza sul territorio di prodotti contenenti amianto, e conseguentemente intervenire nel modo più efficiente possibile rimuovendo e bonificando le zone dei ritrovamenti;
          quali iniziative, nei limiti delle proprie competenze, intendano intraprendere per promuovere l'avvio delle bonifiche dei siti industriali e la rimozione dell'amianto dagli edifici, attraverso l'attuazione di quanto previsto nel piano nazionale, con priorità per le aree ad alta frequentazione pubblica (scuole, impianti sportivi e infrastrutture) con la più alta priorità di rischio (classe di priorità del rischio 1);
          se non ritengano necessario assumere iniziative, anche a livello normativo, per uniformare su tutto il territorio nazionale i metodi di censimento delle coperture in amianto;
          se siano in grado di relazionare rispetto allo stato di attuazione delle misure e degli impegni derivanti dagli ordini del giorno accolti dal Governo ricordati in premessa. (3-02124)


Iniziative di competenza in relazione a discariche abusive oggetto di un procedimento presso la Corte di giustizia dell'Unione europea – 3-02293

B)

      VENTRICELLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Per sapere – premesso che:
          è notizia attuale, riportata in questi ultimi giorni dalle maggiori testate giornalistiche nazionali, che già da sette anni l'Unione europea solleciterebbe l'Italia a prendere misure finalizzate a risolvere il problema delle discariche abusive, attualmente concentrate soprattutto a sud della penisola;
          a seguito di una richiesta di condanna della Corte di giustizia europea da parte dell'avvocato generale dell'Unione europea per la continua utilizzazione delle discariche abusive, il nostro Paese corre il rischio di pagare una multa giornaliera di 158.200 euro fino alla piena esecuzione della sentenza del 2007, oltre a una sanzione forfettaria di 60 milioni di euro;
          tale richiesta è stata determinata dall'entrata in vigore della direttiva europea del 2006, in base alla quale gli Stati membri dell'Unione europea avevano l'obbligo di creare una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento: impegno mai rispettato dall'Italia;
          l'Italia ha violato la direttiva comunitaria in materia di smaltimento di rifiuti e, sempre secondo quanto appreso, la richiesta di Bruxelles avrebbe potuto essere retroattiva con un conto enorme per le casse dello Stato, ma la Commissione europea ha preferito procedere per gradi: prima la censura, poi il taglio dei fondi e, infine, dopo i solleciti caduti nel vuoto, una multa che scatterà con il passaggio in giudicato della causa avviata a fine marzo 2015, motivo per il quale è essenziale agire con la massima celerità per porre rimedio a tale situazione;
          le norme violate sono la vecchia direttiva in materia di rifiuti, la direttiva relativa ai rifiuti pericolosi e quella sulle discariche, e, a quanto appreso, la Commissione europea avrebbe inizialmente individuato la presenza di 422 discariche illegali, contestandone in battuta finale solo due, ovvero quella di Matera/Altamura Sgarrane, al confine tra Puglia e Basilicata, e un'ex discarica comunale, la Reggio Calabria/Malderiti in Calabria;
          secondo quanto risulta anche nelle conclusioni di Juliane Kokott, avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione europea, è riportata la controreplica secondo cui l'Italia specificava che nell'area della presunta discarica Matera/Altamura Sgarrane, alla luce di più recenti analisi condotte in situ, non sarebbe stata constatata alcuna ex discarica; mentre, nel caso della presunta discarica Reggio Calabria/Malderiti, l'Italia riferiva che in passato vi erano stati abbandonati effettivamente rifiuti, che però già da molto tempo erano stati rimossi –:
          se non ritengano necessario, dopo aver fatto tutte le verifiche del caso soprattutto rispetto alla reale esistenza delle discariche in oggetto, intervenire affinché vengano messe al più presto in atto tutte le specifiche del caso per debellare le due discariche abusive ed evitare così che la Corte di giustizia dell'Unione europea accolga le conclusioni dell'accusa, determinando il pagamento richiesto. (3-02293)


Elementi ed iniziative in merito al piano di conservazione e gestione del lupo in Italia – 3-02288, 3-02289, 3-02290, 3-02291, 3-02292, 3-02294

C)

      GAGNARLI, GALLINELLA, L'ABBATE, MASSIMILIANO BERNINI e TERZONI. – Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Per sapere – premesso che:
          dopo anni in cui il lupo in Italia ha rischiato di estinguersi, numericamente ridotto a pochi branchi insediati prevalentemente in Appennino centrale, oggi è presente dalla Calabria fino a diversi settori delle Alpi, si possono distinguere una popolazione appenninica e una alpina con situazioni ecologiche e dinamiche diverse ma che necessiterebbero comunque una gestione coordinata e a larga scala;
          la direttiva «habitat» (92/43/CEE), recepita dall'Italia con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n.  357, inserisce il lupo negli allegati B, specie la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione, e D, specie prioritaria, di interesse comunitario che richiede una protezione rigorosa, proibendone la cattura, l'uccisione, il disturbo, la detenzione, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione;
          la convenzione di Berna inserisce il lupo nell'allegato II (specie strettamente protette), prevedendone quindi una speciale protezione e proibendone in particolare la cattura, l'uccisione, la detenzione ed il commercio;
          l'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.  157, recante «norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», stabilisce che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. All'articolo 2, comma 1, lettera a), inoltre, si riconosce il lupo tra le specie «particolarmente protette»;
          nel 1995 il Wwf internazionale ed il Consiglio d'Europa hanno istituito un gruppo di esperti «Large carnivore initiative for europe» (Lcie) dedicato alla gestione e conservazione dei grandi carnivori del nostro continente. Il Lcie ha lo scopo di «conservare, in coesistenza con l'uomo, popolazioni vitali di grandi carnivori come parte integrante degli ecosistemi e dei paesaggi europei»;
          la consistente presenza di cani vaganti costituisce un pericolo per il rischio di ibridazione ed aumenta il conflitto con gli allevatori per i danni che possono essere attribuiti erroneamente al lupo;
          l'attuale quadro normativo, di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 1991, n.  281, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, prevede: «Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente». Al successivo articolo 2, comma 6, si stabilisce che i cani ricoverati in canili e rifugi per cani «possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità»;
          in Italia il lupo è stato oggetto dello svolgimento di 18 progetti cofinanziati dalla Commissione europea, concentrati su due aspetti principali: la qualità dell’habitat ed il conflitto con le attività umane;
          nei rilievi effettuati nell'ambito del progetto Life Medwolf (LIFE11 NAT/IT/069) risulta che sul territorio toscano, per buona parte interessato, le predazioni sono messe in atto da cani mal gestiti e tra le aziende zootecniche che hanno subito predazioni nel 2014 il 98 per cento non è sorvegliata dal pastore, l'85 per cento non ha recinti anti predatore, il 57 per cento non ha cani da guardia, il 41 per cento ha solo 2 cani ogni 500 pecore;
          il medesimo progetto Life Medwolf, sulla base del registro ufficiale delle predazioni, indica in appena 0,3 per cento la percentuale del patrimonio zootecnico ovino colpito dalle predazioni nel 2014;
          già nel febbraio 2014 la Commissione europea ha espresso la sua preoccupazione considerando le azioni nei confronti dei lupi «una minaccia per la salute dell'ambiente naturale, in particolare per il conseguimento degli obiettivi della direttiva habitat e del primo obiettivo della strategia dell'Unione europea per la biodiversità. È di competenza degli Stati membri assicurare il rispetto delle norme sulla protezione delle specie previste dalla direttiva habitat»;
          la Commissione europea garantisce che gli Stati membri si conformino a tale obbligo. Essa ha condotto una serie di attività volte a promuovere un dialogo costruttivo tra le parti interessate nella speranza di ridurre i conflitti sulla questione dei grandi carnivori e ha direttamente sostenuto vari progetti e misure con il medesimo obiettivo. Inoltre, ha finanziato diversi progetti nell'ambito del programma Life, mirati specificamente alla conservazione del lupo in Italia (risposta all'interrogazione parlamentare E-002258-14);
          negli ultimi tempi, come denunciato dalla prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo nell'interrogazione n.  5-06442 del 28 settembre 2015, ancora in attesa di risposta, si sono registrati un aumento degli atti di bracconaggio, che rappresenta probabilmente la principale causa di mortalità del lupo in Italia, del numero complessivo di lupi rinvenuti morti e della successiva esposizione intimidatoria delle carcasse;
          manca uno schema di monitoraggio nazionale e quindi un quadro univoco e condiviso della popolazione del lupo, in termini numerici e di distribuzione reale;
          il primo piano quinquennale d'azione nazionale per la conservazione del lupo, redatto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, già scaduto nel 2007, non è stato ancora rinnovato, ma è rimasto praticamente inapplicato. È attualmente in corso la revisione del piano di azione su iniziativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dove sembra prospettarsi la concessione di deroghe come soluzione alla gestione delle popolazioni di lupi –:
          quali iniziative intenda mettere in atto al fine di prevenire azioni di bracconaggio nei confronti di lupi e ibridi;
          quali iniziative intenda, intraprendere al fine di garantire, anche all'interno della revisione del piano di azione, la tutela dei lupi. (3-02288)


      GAGNARLI, L'ABBATE, GALLINELLA, PARENTELA, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO ROSSI, BUSTO, CIRACÌ, PESCO, LUPO, SPESSOTTO, LA MARCA, CARLONI, LOREFICE, COLONNESE, SIBILIA, D'UVA, CRISTIAN IANNUZZI e TERZONI. – Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
          il fenomeno degli attacchi alle greggi da parte di lupi e canidi è recentemente utilizzato come pretesto per richiedere la possibilità di operare abbattimenti delle specie in questione;
          numerose sono le pressioni da parte di rappresentanti del mondo allevatoriale e di politici, in particolare dalla Toscana, ma non solo, per ottenere deroghe alla direttiva «habitat» al fine di definire quote di abbattimento di lupi o persino modificare la normativa europea in materia di tutela del lupo;
          il bracconaggio nei confronti del lupo e degli ibridi lupo-cane è già di per sé un fenomeno dalla portata certamente maggiore rispetto a quanto evidenziato dai ritrovamenti di carcasse esposte a scopo intimidatorio;
          il fenomeno dei danni da predazione da parte di lupi e ibridi alle attività zootecniche è da inquadrarsi nell'ambito di una presenza naturale della specie lupo sul territorio, tornata a crescere spontaneamente sulla base di misure di tutela e di buona gestione ambientale in tutta Europa, come attestato dalla Commissione europea nelle Key actions for large carnivore populations in Europe del gennaio 2015 («All populations are the results of natural dynamics as no wolf reintroduction has ever been carried out in Europe»);
          nel medesimo documento la Commissione europea stima in circa 800 animali la popolazione di lupi presente nella penisola italiana, includendo la specie nella categoria VU (vulnerabile);
          il lupo (canis lupus) è inserito tra le specie particolarmente protette nella legge n.  157 del 1992, specie protetta dalla direttiva 92/43 (direttiva «habitat») recepita in Italia con decreto del Presidente della Repubblica n.  357 del 1997 (modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n.  120 del 2003);
          il cane – e conseguentemente tutti gli «ibridi» successivi fino alla quarta generazione – è tutelato dalla legge nazionale italiana n.  281 del 1991 e ne è vietata l'uccisione se non per elencati e comprovati motivi, in maniera eutanasica;
          in una lettera ai membri dell'Unione zoologica italiana del 25 febbraio 2015, a firma del professor Luigi Boitani, si è fatto riferimento a una richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di valutare eventuali quote di lupi abbattibili;
          nei rilievi effettuati nell'ambito del progetto Life Medwolf (LIFE11 NAT/IT/069) risulta che sul territorio toscano interessato una buona parte delle predazioni è messa in atto da cani mal gestiti e tra le aziende zootecniche che hanno subito predazioni nel 2014 il 98 per cento non è sorvegliato dal pastore, l'85 per cento non ha recinti anti predatore, il 57 per cento non ha cani da guardia, il 41 per cento ha solo 2 cani ogni 500 pecore;
          il medesimo progetto Life Medwolf, sulla base del registro ufficiale delle predazioni, indica in appena 0,3 per cento la percentuale del patrimonio zootecnico ovino colpito dalle predazioni nel 2014;
          già nel febbraio 2014 la Commissione europea ha espresso la sua preoccupazione considerando le azioni nei confronti dei lupi «una minaccia per la salute dell'ambiente naturale, in particolare per il conseguimento degli obiettivi della direttiva habitat e del primo obiettivo della strategia dell'Unione europea per la biodiversità» (in risposta all'interrogazione parlamentare E-002258-14) –:
          quale sia la posizione dei Ministri interrogati sulle proposte di deroghe alla direttiva «habitat» al fine di determinare eventuali quote di lupi abbattibili;
          quali siano le iniziative messe in atto dai Ministri interrogati per tutelare gli ibridi lupo-cane;
          quali iniziative intendano mettere in atto al fine di prevenire azioni di bracconaggio nei confronti di lupi e ibridi.
(3-02289)


      BENEDETTI e GAGNARLI. – Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Per sapere – premesso che:
          all'ordinanza emessa dal sindaco di Verona Flavio Tosi, che consente l'abbattimento dei lupi per 90 giorni a partire dal 25 settembre 2014, è seguita la denuncia del Corpo forestale dello Stato per avere autorizzato l'abbattimento di specie protetta;
          a mezzo stampa il sindaco difende il proprio operato, motivato dalla volontà di dare maggiori garanzie di sicurezza, riconoscendo al cittadino la libertà di difendersi in caso di attacchi o di situazioni di pericolo;
          con protocollo 0019543/PNM del 29 settembre 2014 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inviava una lettera alla regione Veneto, alla provincia di Verona, al Corpo forestale dello Stato e per conoscenza all'Ispra, chiedendo di «fornire ogni utile elemento informativo, anche in merito alle eventuali iniziative adottate sulla questione dalle amministrazioni in indirizzo alla luce dei compiti e responsabilità attribuiti dalla normativa vigente»;
          è parere degli interroganti che, nonostante gli avvenimenti siano di competenza regionale e provinciale, in tali gravi casi di emanazione di provvedimenti contrari a qualsiasi normativa vigente, l'autorità ministeriale possa e debba intervenire con risolutezza, anche al fine di evitare epiloghi tragici come la recente uccisione dell'orsa Daniza in Trentino –:
          se siano stati forniti gli elementi richiesti dal Ministro interrogato e se non ritenga di dover intervenire, nei limiti di competenza, in modo più incisivo nei confronti della delibera emanata dal primo cittadino di Verona, che appare agli interroganti contraria a qualsiasi normativa vigente per la tutela delle specie protette, al fine di scongiurare la sua attuazione.
(3-02290)


      DALLAI e SANI. – Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Per sapere – premesso che:
          le rilevanti criticità determinate dai danni causati all'agricoltura ed alla zootecnia dagli animali selvatici hanno assunto negli ultimi anni dimensioni notevoli, con ripercussioni allarmanti che incidono negativamente, oltre che sui bilanci economici delle aziende agricole, anche sull'equilibrata coesistenza tra attività umane e specie animali;
          in particolare, da anni, si registrano ormai in tutta Italia attacchi di lupi e di ibridi ad aziende con particolare frequenza in Toscana, con particolare intensità nella provincia di Grosseto, ma con episodi che caratterizzano quasi tutte le province della regione;
          secondo i dati resi noti dal Corpo forestale dello Stato nel «2015, nella provincia di Grosseto, ci sono state 476 denunce di episodi di predazione, con mille e 210 capi morti (pecore e agnelli)»; «le aziende che hanno subito attacchi nel 2015 sono 193 su un totale di mille e trecento registrate». Nei primi quattro mesi del 2016 le denunce sono però dimezzate: «dalle 202 tra gennaio e aprile 2015 alle 101 dei primi quattro mesi di quest'anno»;
          l'incremento della frequenza di attacchi da parte di lupi agli allevamenti sta causando un inasprimento della tensione sociale, soprattutto tra le imprese e gli addetti interessati. Tale fenomeno assume, quindi, i connotati di una vera e propria emergenza, che sollecita l'avvio urgente di iniziative da parte delle istituzioni pubbliche, volte a prevedere un sistema adeguato di misure preventive e di contrasto;
          la regione Toscana sta mettendo in campo misure per ricercare un equilibrio tra le esigenze delle attività degli allevatori, che sono parte costitutiva dell'economia e dell'identità territoriale, e la tutela della biodiversità;
          a livello europeo, il lupo (definizione ufficiale canis lupus) è una specie identificata e tutelata dalla direttiva 92/43CE (cosiddetta direttiva habitat);
          nonostante l'articolo 12 di tale direttiva vieti «qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata sulle specie», è permesso comunque agli Stati membri di mettere in atto delle azioni di gestione in deroga. Azioni già intraprese, peraltro, negli anni scorsi, da Francia e Spagna;
          non esiste in Italia una legge nazionale che regoli la conservazione o la gestione delle specie protette. La legge n.  157 del 1992, infatti, indica solamente che le specie protette non possano essere sottoposte a prelievo venatorio;
          si apprende, da organi di informazione, che «la Conferenza Stato-regioni» stia «per decidere se autorizzare una quota annuale di abbattimenti di lupi. Nella bozza presentata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del nuovo piano di conservazione e gestione del lupo in Italia, si parla infatti della possibilità di autorizzarne l'eliminazione del 5 per cento del totale: in tutto, circolano circa 1.500 di lupi nella penisola (dopo il ripopolamento degli anni ’70), disseminati nelle aree protette dell'Appennino e delle Alpi. Con il via libera si potrebbe arrivare fino a un massimo di 60 esemplari in meno l'anno»;
          tali abbattimenti, sempre secondo la stampa, sarebbero disposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per attenuare «il conflitto sociale connesso alla coesistenza uomo-lupo: conflitto che in questi anni si è manifestato in molteplici ambiti geografici e che ha concorso all'aumento di episodi di bracconaggio»;
          la presenza di lupi, legata alla crescita del randagismo dei canidi anche nelle campagne e nelle zone boschive, sta inoltre causando un notevole aumento del fenomeno dell'ibridazione, che rappresenta inevitabilmente una seria minaccia alla sopravvivenza stessa della specie genetica del lupo;
          uno studio effettuato dall'università La Sapienza di Roma ha, infatti, accertato la presenza di molti di questi esemplari nei boschi e nelle campagne del nostro Paese;
          in Toscana, esemplari ibridi sono stati confermati nel Mugello, nel Senese, nell'Amiata e nel Parco della Maremma;
          a causa degli incroci con il cane, il lupo rischia di perdere la sua identità genetica. Questo può comportare la perdita degli adattamenti acquisiti dal lupo nel corso di milioni di anni attraverso la selezione naturale. Il comportamento degli ibridi è del tutto simile a quello dei lupi, ma le caratteristiche degli ibridi, spesso simili a quelle di un cane, consentono a questi animali di avvicinarsi a paesi e animali domestici senza destare allarme. In tal modo, gli ibridi hanno un vantaggio sui lupi nell'attaccare il bestiame, mostrando un comportamento temerario;
          i danni causati dagli ibridi e dai cani vaganti sono del tutto simili a quelli causati dal lupo ed è oggettivamente difficile distinguerli; di conseguenza, la gran parte dei danni viene attribuita al lupo anche quando questo non ne è responsabile;
          gli ibridi non sono chiaramente identificati nell'attuale quadro normativo: non sono protetti dalla legge quadro sulla caccia (legge n.  157 del 1992), non sono contemplati dalla legge sul randagismo canino (legge n.  281 del 1991), né dai regolamenti per l'indennizzo dei danni, e ciò pone quindi seri problemi legali per la gestione sia degli animali ibridi, che dei danni da loro causati;
          è attivo il progetto «Ibriwolf», unico nel continente, le cui attività sono comprese nel piano d'azione per la gestione dei lupi in Europa (pubblicato dal Consiglio d'Europa nel 2000) e sono previste dal piano di gestione del lupo italiano in fase di sviluppo da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
          il progetto «Ibriwolf» ha i seguenti obiettivi:
              a) identificare e rimuovere tutti gli ibridi da due aree pilota in Toscana, dove ne è stata riscontrata la presenza;
              b) diminuire la presenza di cani vaganti attraverso la loro rimozione ove possibile, sterilizzando e custodendo tutti gli individui catturati;
              c) aumentare nel pubblico la consapevolezza della minaccia rappresentata dagli ibridi – e dai cani vaganti – per i lupi e per la fauna in genere;
              d) creare una rete per contribuire allo sviluppo delle migliori soluzioni per affrontare il problema dell'ibridazione, anche nel lungo periodo;
              e) sviluppare linee guida per la gestione di ibridi lupo-cane;
              f) attrezzare delle aree in cui gli ibridi catturati possano essere tenuti in cattività ed essere visti dal pubblico;
              g) creare una rete di amministrazioni pubbliche, dove la presenza di ibridi è stata riscontrata, al fine di stimolare la replica di esperienze di successo e il miglioramento di queste attività sperimentali –:
          quali iniziative urgenti intenda intraprendere, anche di concerto con gli enti territoriali coinvolti, al fine di introdurre gli strumenti più idonei a garantire un giusto equilibrio tra la presenza del lupo e quella degli allevatori, per salvaguardare al tempo stesso le attività di reddito per le comunità locali e la conservazione e la valorizzazione delle peculiarità faunistiche ed ambientali del territorio;
          se le notizie citate in premessa e relative alle anticipazioni di stampa sul nuovo piano di conservazione e gestione del lupo in Italia corrispondano al vero;
          quali interventi urgenti, sempre in relazione a quanto esposto in premessa, stia promuovendo il Ministro interrogato per prevenire e contrastare il fenomeno dell'ibridazione lupo-cane e quali siano stati, fino ad oggi, i risultati ottenuti.
(3-02291)


      SANI e FAENZI. – Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Per sapere – premesso che:
          le rilevanti criticità determinate dai danni causati all'agricoltura ed alla zootecnia dai lupi hanno assunto negli ultimi anni dimensioni notevoli, con ripercussioni allarmanti che incidono negativamente, oltre che sui bilanci economici delle aziende agricole, anche sull'equilibrata coesistenza tra attività umane e specie animali;
          l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), attraverso l'elaborazione di specifiche ricerche, ha rilevato che nel nostro Paese i lupi, dopo aver rischiato l'estinzione, si sono riadattati a sopravvivere in raggruppamenti, localizzabili in alcune aree isolate dell'Appennino centrale e meridionale, riapparendo successivamente in vaste zone lungo l'intera dorsale appenninica e sulle Alpi marittime, interessando anche aree con grande vocazione rurale e densamente popolate dall'uomo e da attività zootecniche;
          si sono registrati, negli ultimi mesi, attacchi di lupi ad aziende soprattutto nel Centro Italia, ultima in ordine di tempo quella che ha colpito nel mese di ottobre 2013 un allevamento ovino nel comune di Scansano (provincia di Grosseto) dove sono state uccise oltre 70 pecore;
          dalla dinamica di tali episodi (verificatisi in strutture protette da appositi recinti rinforzati) e dalle conseguenze spesso drammatiche degli attacchi (interi allevamenti vengono distrutti se ai capi uccisi si aggiungono quelli feriti gravemente ed i conseguenti problemi di riproduzione) risulta evidente che non si tratta di incursioni di lupi isolati, ma di veri e propri branchi che potrebbero, se tale fenomeno venisse sottovalutato, rappresentare un problema di sicurezza anche per l'uomo, soprattutto nelle zone marginali;
          in alcune aree del territorio nazionale ad alta vocazione agricola, l'incremento della frequenza di attacchi da parte di lupi agli allevamenti sta quindi causando un inasprimento della tensione sociale, soprattutto tra le imprese e gli addetti interessati;
          tale fenomeno assume quindi i connotati di una vera e propria emergenza, che sollecita l'avvio urgente di iniziative da parte delle istituzioni pubbliche, volte a prevedere un sistema adeguato di misure preventive e di contrasto;
          è utile inoltre ricordare che il fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle aziende zootecniche ed agricole ha già indotto la Commissione agricoltura della Camera dei deputati a svolgere, nel corso della XVI legislatura, una specifica indagine conoscitiva dedicata al fenomeno, alla quale ha fatto seguito l'avvio dell'esame di proposte di legge volte ad adeguare il quadro normativo vigente, che tuttavia non è stato possibile portare a conclusione entro la fine della legislatura;
          il lupo è tutelato, a livello internazionale, dalla convenzione di Berna («Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa»). L'articolo 9 della convenzione permette, in presenza di determinati presupposti, alcune deroghe alle rigorose disposizioni contemplate per le specie animali elencate; qualora non vi sia altra soluzione soddisfacente e la deroga non debba nuocere alla sopravvivenza della popolazione interessata, gli animali delle specie in questione possono essere abbattuti per prevenire, tra l'altro, danni significativi al bestiame;
          in base all'articolo 9 sopra citato, la Svizzera ha autorizzato l'abbattimento di alcuni lupi appartenenti alla popolazione presente nell'arco alpino e responsabili di gravi danni ad animali da reddito;
          a livello europeo il lupo (definizione ufficiale canis lupus) è una specie identificata e tutelata dalla direttiva 92/43CE (cosiddetta direttiva habitat);
          nonostante l'articolo 12 di tale direttiva vieti «qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata sulle specie», è permesso comunque agli Stati membri di mettere in atto delle azioni di gestione in deroga. L'uso di deroghe dipende interamente dalle autorità competenti degli Stati membri (in questo caso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) e deve soddisfare tre condizioni:
              a) dimostrare che la deroga è necessaria;
              b) dimostrare che non ci sia alternativa soddisfacente all'azione in deroga;
              c) dimostrare che l'azione in deroga non abbia impatto negativo sullo stato di conservazione della specie;
          in Francia (altra nazione dove sono frequenti attacchi di lupi alle aziende agricole e zootecniche) è stato recentemente presentato dal Governo il «piano per il lupo 2013-2017», dove è stata introdotta la possibilità di catturare gli «esemplari» per scopo «educativo». Comunque, sulla base dei parametri stabiliti dalla convenzione di Berna, in Francia non si potranno abbattere più di 11 lupi l'anno;
          non esiste in Italia una legge nazionale che regoli la conservazione o la gestione delle specie protette. La legge n.  157 del 1992, infatti, indica solamente che le specie protette non possono essere sottoposte a prelievo venatorio;
          in Italia «il piano di azione nazionale per la conservazione dei lupi», redatto dall'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, vigilato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), nel 2012 raccoglie una serie di raccomandazioni per gli enti locali da attuare in maniera sinergica e concordata. La sua validità era di 5 anni ed è quindi quanto mai necessario un aggiornamento capace di analizzare la situazione pregressa, anche al fine di elaborare protocolli di intervento che prevedano un monitoraggio continuo della popolazione ed azioni di prevenzione e salvaguardia capace di promuovere un'effettiva e persistente sostenibilità territoriale della presenza del lupo;
          è comunque necessario che ogni politica territoriale sulla gestione dei lupi sia basata su conoscenze scientifiche comprovate, su una pianificazione territoriale ampia e condivisa da tutti gli enti e le istituzioni preposte e su un compromesso sostenibile con l'ambiente, l'insediamento umano e le attività economiche e produttive inerenti;
          la Commissione agricoltura della Camera dei deputati ha approvato il 19 giugno 2013 una risoluzione congiunta (n.  8-00003: «Iniziative in materia di danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica o inselvatichita») che impegna il Governo, anche per ciò che concerne le politiche di gestione dei lupi, a proseguire iniziative di monitoraggio, studio e ricerca a livello nazionale coinvolgendo anche le istituzioni territoriali e le associazioni interessate, per promuovere misure efficaci e concordate di prevenzione e sostegno per i danneggiamenti subiti dalle aziende, utilizzando anche fondi europei. La risoluzione impegna inoltre l'Esecutivo ad «assumere in sede europea, previa verifica delle misure adottate da altri Paesi europei per fronteggiare problemi analoghi, le iniziative eventualmente necessarie per adeguare il quadro normativo vigente alle esigenze dell'agricoltura italiana, al fine di assicurare la sostenibilità delle attività agricole e zootecniche nel rispetto delle esigenze di tutela delle specie animali» –:
          se, alla luce di quanto espresso in premessa, non sia prioritario dare mandato all'Ispra di aggiornare «il piano di azione nazionale per la conservazione dei lupi» – comprensivo di un censimento dell'attuale presenza in Italia di tale specie animale – quale documento scientifico propedeutico a qualsiasi efficace e corretta politica di gestione di tale fenomeno;
          se non ritenga conseguentemente necessario, coerentemente con la risoluzione n.  8-00003, assumere provvedimenti urgenti al fine di introdurre gli strumenti più idonei a garantire un giusto equilibrio tra la presenza del lupo e quella degli allevatori, per salvaguardare al tempo stesso le attività di reddito per le comunità locali e la conservazione e la valorizzazione delle peculiarità faunistiche ed ambientali del territorio. (3-02292)


      TURCO, ARTINI e SEGONI. – Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Per sapere – premesso che:
          nei comuni dell'Alta Lessinia in provincia di Verona viene segnalata sempre più spesso una progressiva presenza di lupi che si avvicinano alle abitazioni in cerca di cibo, attratti dagli allevamenti di bestiame che insistono nella zona;
          sempre più di frequente si assiste ad attacchi ai capi di bestiame portati, specialmente nelle ore notturne, da un branco di lupi che si è insediato nella zona da qualche anno e che a quanto è dato conoscere sarebbe giunto a 13 unità;
          la situazione rischia di divenire via via sempre più preoccupante in quanto nell'ultimo biennio sono stati 102 i capi di bestiame predati sui monti veronesi, numero quadruplicato rispetto alle annate 2012-2013, e gli allevatori sentono la presenza dei lupi come una crescente e concreta minaccia alla propria attività, nonché alla propria incolumità;
          il 22 febbraio 2016 si è svolto presso la provincia di Verona un incontro a cui hanno partecipato il presidente della provincia, il Sottosegretario per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani, oltre a deputati e consiglieri regionali e provinciali, il vicedirettore dell'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), rappresentanti di molte associazioni ambientaliste e di allevatori, nonché i sindaci dei comuni montani veronesi interessati dagli attacchi del branco di lupi;
          l'incontro sicuramente è servito a mettere al corrente anche il Governo centrale della situazione che si sta vivendo nella zona veronese, della specificità della Lessinia e della difficile convivenza con la presenza di un branco di lupi così aggressivo;
          i soggetti coinvolti, tuttavia, non avrebbero manifestato ampia soddisfazione a seguito dell'incontro;
          il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la consulenza dell'Unione zoologica italiana, sta terminando di predisporre il piano di conservazione e gestione del lupo in Italia, che, a quanto riportato da alcuni media, sembrerebbe autorizzare l'uccisione di circa 60 esemplari ogni anno;
          la proposta andrà discussa nei prossimi mesi nella Conferenza Stato-regioni ed ha già attirato numerose polemiche e prese di posizione da parte di varie associazioni ambientaliste e associazioni di allevatori;
          i lupi sono tutelati dalla direttiva comunitaria «habitat» del 1992, recepita dall'ordinamento italiano con il decreto del Presidente della Repubblica n.  357 del 1997, che contiene norme relative a tutte le specie protette e che non verrebbero modificate;
          il nuovo piano del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungerebbe una serie di indirizzi per la gestione specifica del lupo sul territorio italiano e tra questi sarebbe inserita la possibilità di abbattimenti selettivi di esemplari particolarmente problematici;
          questa possibilità è già contemplata dalle leggi comunitarie, che consentono la richiesta di concessione, da parte degli Stati membri, di deroghe al divieto di abbattimento in presenza di quattro requisiti: negli ultimi anni Francia, Spagna e Svezia, se ne sono servite, ma, ad oggi, l'Italia non ha ancora applicato questo strumento;
          il piano del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungerebbe tre ulteriori requisiti, prevedendo che ogni singola richiesta venga trattata comunque come un caso speciale e fissando un limite preciso agli abbattimenti, anche nel caso in cui tutti i presupposti di legge fossero integrati: per ciascun anno il numero non potrebbe superare il 5 per cento della stima più conservativa sulla popolazione dei lupi e, quindi, verosimilmente mai più di 50/60 esemplari per anno;
          la popolazione di lupi in Italia, è stato stimato, si concentra principalmente nelle zone appenniniche dove il lupo è sempre stato presente, mentre nella zona alpina dagli anni ’20 non si rilevava più la presenza di questo predatore, riapparso, invece, negli ultimi anni;
          la sua presenza sui monti veronesi della Lessinia è relativamente recente, risale, infatti, al 2012, ma viene ad interferire con l'attività di allevamento che qui è particolarmente sviluppata;
          nella situazione attuale appare, quindi, quanto mai necessario un tentativo di mediazione tra chi vorrebbe arrivare all'eradicazione completa di questi animali dal nostro Paese e chi, al contrario, chiede che non siano toccati;
          ci si augura che nella Conferenza Stato-regioni possa essere implementato un percorso di mediazione che sia rivolto alla definizione di un accordo tra le parti interessate e ad oggi del tutto contrapposte, attraverso la ricerca di un punto di equilibrio fondato sulle esigenze della cittadinanza ed i valori ambientali, anche facilitando l'accesso ai rimborsi dei capi perduti da parte degli allevatori, per suddividere sulla collettività i costi della presenza di questo animale selvatico sul territorio italiano, al tempo stesso tutelandolo nella sua biodiversità e garantendo una convivenza pacifica tra lupi ed esseri umani –:
          se quanto esposto in premessa trovi conferma e in quali tempi il Ministro interrogato ritenga di poter rendere effettivo il piano di conservazione e gestione del lupo in Italia;
          se ed attraverso quali strumenti intenda facilitare i rimborsi a favore degli allevatori per i capi perduti a seguito della predazione da parte dei lupi;
          se e per mezzo di quali progetti intenda sviluppare azioni di prevenzione da parte dello Stato, con l'investimento di risorse e programmi di informazione che aiutino a garantire la convivenza pacifica tra questi animali e la specie umana.
(3-02294)


Iniziative in ordine al riconoscimento del periodo di precariato ai fini della ricostruzione di carriera dei docenti immessi in ruolo – 3-02237

D)

      BRUGNEROTTO e D'INCÀ. – Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. – Per sapere – premesso che:
          la legge 13 luglio 2015, n.  107 – recante la riforma nota come «la buona scuola» – stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 è costituito annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia, né disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo. Inoltre, si prevede che per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico, ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è altresì autorizzato a coprire gli ulteriori posti di cui alla tabella 1 allegata alla suddetta legge;
          con l'interrogazione n.  4-10970 si sottoponeva all'attenzione del Governo il contrasto tra l'articolo 485 del decreto legislativo n.  297 del 1994, che prevede che, all'atto della ricostruzione di carriera di cui usufruiscono i docenti immessi in ruolo che hanno superato l'anno di prova, il periodo di precariato sia «riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero, per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo» e la direttiva comunitaria 1999/70/CE che prescrive il principio di non discriminazione del lavoro precario rispetto a quello a tempo indeterminato se non per ragioni oggettive;
          a seguito di detto contrasto tra la norma nazionale e comunitaria, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca è risultato più volte soccombente in sede giurisdizionale, avendo i giudici ritenuto che la richiamata normativa sia lesiva delle norme comunitarie sulla parità di trattamento del personale, a partire dalla direttiva suddetta;
          con l'interrogazione sopra citata si chiedeva ai Ministri se e quali iniziative normative il Governo intendesse adottare al fine di riconoscere per intero il periodo pre-ruolo per il personale della scuola neo-immesso in ruolo, ai fini della ricostruzione della carriera e della relativa progressione, così come previsto dalla normativa comunitaria, rivedendo conseguentemente gli effetti, anche ai fini contributivi, su pensioni e trattamento di fine rapporto;
          successivamente con l'accoglimento dell'ordine del giorno n.  9/03444-A/230, nella seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati del 19 dicembre 2015, il Governo assumeva l'impegno a valutare l'opportunità di porre in essere tutte le iniziative, anche di carattere normativo, volte a garantire il diritto alla ricostruzione di carriera per intero dei docenti immessi in ruolo;
          essendo trascorsi quasi 5 mesi dall'approvazione dell'ordine del giorno citato ed in vista del passaggio di ruolo di numerosi insegnanti dal prossimo settembre 2016 previsto dal piano di assunzioni della legge 13 luglio 2015, n.  107 – recante la riforma de «la buona scuola» – non risultano agli interroganti attività concrete volte all'attuazione ed al rispetto degli impegni assunti dal Governo –:
          quale sia lo stato di attuazione dell'impegno assunto a seguito dell'accoglimento dell'ordine del giorno n.  9/03444-A/230, a garanzia del diritto alla ricostruzione di carriera per intero dei docenti immessi in ruolo, e quali iniziative normative intendano assumere al riguardo.
(3-02237)


TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: MARCO MELONI ED ALTRI; FONTANELLI ED ALTRI; FORMISANO; LORENZO GUERINI ED ALTRI; PALESE; ROBERTA AGOSTINI ED ALTRI; ZAMPA; D'ALIA; ROCCELLA ED ALTRI; CENTEMERO; CARLONI ED ALTRI; GIGLI ED ALTRI; PARRINI ED ALTRI; QUARANTA ED ALTRI; MAZZIOTTI DI CELSO ED ALTRI; TONINELLI ED ALTRI; D'ATTORRE ED ALTRI; MUCCI E PRODANI; VARGIU ED ALTRI; CRISTIAN IANNUZZI; MISURACA; PISICCHIO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTITI POLITICI. NORME PER FAVORIRE LA TRASPARENZA E LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA (A.C. 2839-3004-3006-3147-3172-3438-3494-3610-3663-3693-3694-3708-3709-3724-3731-3732-3733-3735-3740-3788-3790-3811-A)

A.C. 2839-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

      Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

      Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
      9-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

      Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

      sugli emendamenti 6. 108 e 7. 5 e sugli articoli aggiuntivi 2. 050, 7. 04 e 09. 050, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

      sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2839-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge reca disposizioni per la promozione della trasparenza dell'attività dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati e per il rafforzamento dei loro requisiti di democraticità, al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Finalità).

      Al comma 1, sostituire le parole: la promozione della con le seguenti: garantire la.
1. 50. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

      Al comma 1, sostituire le parole: il rafforzamento dei con le seguenti: garantire i.

      Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: vita politica con le seguenti: determinazione della politica nazionale.
1. 51. Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.

      Al comma 1, dopo le parole: dei cittadini aggiungere le seguenti: e delle cittadine.

      Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: I cittadini aggiungere le seguenti: e le cittadine.
1. 1. Centemero.

A.C. 2839-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Norme in materia di partecipazione politica).

      1. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti, movimenti e gruppi politici organizzati per concorrere alla formazione dell'indirizzo politico, all'elaborazione di programmi per il governo nazionale e locale nonché alla selezione e al sostegno di candidati alle elezioni per le cariche pubbliche, nel rispetto del principio della parità di genere, in conformità alla Costituzione e ai princìpi fondamentali dell'ordinamento democratico.
      2. L'organizzazione e il funzionamento dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati sono improntati al principio della trasparenza e al metodo democratico, la cui osservanza, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, è assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni della presente legge. È diritto di tutti gli iscritti partecipare, senza discriminazioni, alla determinazione delle scelte politiche che impegnano il partito.
      3. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
              «d) le forme e le modalità di iscrizione; i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti alle fasi di formazione della proposta politica del partito, compresa la selezione dei candidati alle elezioni, nonché le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, consultabile da ogni iscritto nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;»;
          b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
              «h) i criteri di ripartizione delle risorse tra gli organi centrali e le eventuali articolazioni territoriali;».

      4. Salva diversa disposizione di legge, dello statuto o dell'accordo associativo, l'organizzazione e il funzionamento dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati sono regolati dalle norme che disciplinano le associazioni non riconosciute.
      5. La denominazione e il simbolo usati dai soggetti politici organizzati sono regolati dall'articolo 7 del codice civile. Salva diversa disposizione dello statuto o dell'accordo associativo:
          a) il partito, movimento e gruppo politico organizzato ha l'esclusiva titolarità della denominazione e del simbolo di cui fa uso;
          b) ogni modifica e ogni atto di disposizione o di concessione in uso della denominazione e del simbolo è di competenza dell'assemblea degli associati o iscritti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.
(Norme in materia di partecipazione politica).

      Al comma 1, sostituire le parole: alla formazione dell'indirizzo politico con le seguenti: con metodo democratico alla determinazione della politica nazionale.
2. 53. Simonetti.

      Al comma 1, dopo le parole: governo nazionale aggiungere le seguenti:, europeo, regionale.
2. 54. Simonetti.

      Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: sono improntati fino alla fine del comma con le seguenti: si fondano sul rispetto dei principi democratico e pluralista, sulla massima trasparenza interna e sulla contendibilità dell'indirizzo politico e delle cariche interne. È diritto degli iscritti partecipare, in modo uguale e senza discriminazioni, in tutti i livelli territoriali, alla determinazione delle scelte politiche che impegnano il partito e alle deliberazioni riguardanti: le modifiche statutarie, i diritti e i doveri degli iscritti, l'organizzazione interna, le cariche di partito e le candidature.
2. 61. Catalano, Mucci, Prodani.

      Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: principio della trasparenza aggiungere le seguenti:, di eguaglianza, di sovranità popolare, di partecipazione.
2. 57. Cristian Iannuzzi, Baldassarre, Turco, Bechis, Segoni, Artini, Furnari, Civati, Brignone, Pastorino, Andrea Maestri, Matarrelli.

      Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e al metodo democratico con le seguenti:, al metodo democratico e al rispetto dell'equilibrio di genere.
2. 6. Centemero.

      Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, secondo le norme dei propri statuti e regolamenti.
2. 55. Simonetti.

      Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e alla definizione delle regole. Ogni iscritto al partito o al movimento ha eguale diritto alla partecipazione alla vita politica ed amministrativa del partito o del movimento politico, ha uguale importanza ed uguale diritto di voto, di proposta e di candidatura.
2. 62. Cristian Iannuzzi, Baldassarre, Turco, Bechis, Segoni, Artini, Furnari, Civati, Brignone, Pastorino, Andrea Maestri, Matarrelli.

      Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, attraverso la possibilità di confrontarsi e di essere in formati utilizzando la piattaforma digitale del partito stesso al fine di raggiungere una politica condivisa.
2. 63. Artini, Cristian Iannuzzi, Baldassarre, Turco, Bechis, Segoni, Furnari, Civati, Brignone, Pastorino, Andrea Maestri, Matarrelli.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, le parole: «ai sensi dell'articolo 49» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 49 e 51».
2. 7. Centemero.

      Sostituire il comma 3 con il seguente:
      
3. All'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, il comma 2 è sostituito dal seguente:
          «2. Lo statuto, nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea, indica:
              a) l'indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato;
              b) i diritti e i doveri delle persone iscritte ed eventualmente delle altre alle quali ritenga di aprire forme di partecipazione. A tal proposito lo statuto deve in ogni caso riconoscere alle persone iscritte il diritto di:
          1) partecipare alla determinazione della linea politica e programmatica, assunta ai diversi livelli territoriali, direttamente o attraverso propri rappresentanti, ma comunque dopo avere avuto la possibilità di partecipare, con le modalità indicate nello statuto, alla discussione;
          2) esercitare il proprio voto, anche in forma telematica, prevedendo che esso sia uguale e libero e delegabile in forme che assicurino al delegante il pieno rispetto della propria volontà, oltre che segreto nei casi di elezione di titolari di cariche di partito;
          3) essere candidate nell'elezione degli organismi del partito;
          4) conoscere le determinazioni di tutti gli organismi del partito;
          5) ricorrere agli organismi di garanzia previsti dallo statuto;
          6) accedere all'anagrafe degli iscritti, nelle forme e nei termini previsti dallo statuto stesso e in ogni caso nel rispetto della normativa vigente in materia di rispetto dei dati personali;
              c) la previsione di referendum generali tra gli iscritti, secondo modalità disciplinate dallo statuto stesso, su richiesta di una quota degli iscritti medesimi, non inferiore al 5 e non superiore al 12 per cento del totale degli iscritti nell'anno precedente a quello in cui la consultazione è richiesta e senza previsione di un quorum di validità della consultazione stessa;
              d) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi, consultivi e di controllo, dei diversi livelli territoriali, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, che non può eccedere in ogni caso la durata di cinque anni, fermo restando che nessuno può ricoprire una carica per più di tre mandati consecutivi e in ogni caso per non più di dieci anni. Il mancato rispetto dei suddetti limiti equivale al venire meno di uno dei requisiti richiesti per la validità dello statuto ai fini di cui al presente decreto;
              e) l'organo o comunque il soggetto titolare della rappresentanza legale;
              f) le forme di pubblicità, che può essere limitata agli iscritti, degli interessi patrimoniali, economici e finanziari del legale rappresentante e dei componenti degli organi esecutivi capaci di impegnare, con i propri atti, il partito politico stesso;
              g) l'organo di garanzia statutaria, che assicura la corretta applicazione dello statuto e dei regolamenti ed è eletto dall'assemblea di più ampia partecipazione con una maggioranza qualificata dei due terzi nei primi due scrutini. Esso deve essere composto da persone, in numero non inferiore a cinque, eventualmente anche non iscritte, almeno i due terzi delle quali abbiano competenze giuridiche, comprovate da titoli di studio e/o professionali, tra le quali è individuato il Presidente. La carica di componente dell'organo di garanzia è incompatibile con qualunque altra carica di partito e i componenti non possono essere tra loro conviventi, coniugi o parenti o affini fino al terzo grado. Si applicano in ogni caso ai componenti dell'organo le cause di astensione e ricusazione previste dal codice di procedura civile;
              h) i criteri con i quali è promossa la presenza delle minoranze, ove presenti, negli organi collegiali non esecutivi;
              i) la cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali;
              1) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;
              m) le modalità per promuovere, attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità di genere negli organismi collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione;
              n) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito;
              o) i criteri con i quali sono assicurate le risorse finanziarie e/o strumentali alle eventuali articolazioni territoriali;
              p) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;
              q) le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, delle Camere, dei Consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma;
              r) le procedure, necessariamente aggravate, per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;
              s) l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri;
              t) l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio;
              u) le regole che assicurano la trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, nonché il rispetto della vita privata e familiare e la protezione dei dati personali;
              v) il divieto di distribuire agli iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, risorse o capitale, per tutta la durata dell'associazione, salvo diverse disposizioni di legge. In caso di scioglimento del partito, l'eventuale patrimonio e/o avanzo sarà devoluto ad altri enti o associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità. In caso di scioglimento di un'articolazione territoriale eventualmente costituita il patrimonio e/o l'avanzo è devoluto all'associazione nazionale e nel caso di contestuale scioglimento di questa ad altri enti o associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità;
              z) la intrasmissibilità della quota associativa.»
2. 64. Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi, Zaccagnini.

      Al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente:
          0a) dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
              «a-bis) un sistema di garanzia democratica, ovvero la previsione di primarie fra tesserati del partito, ovvero assemblee con voto a maggioranza, o altra maggioranza qualificata fra membri del partito, per la nomina alle seguenti cariche interne ai partiti:
          1) Segreteria;
          2) Presidenza;
          3) Organo di garanzia;
          4) Tesoreria.»

      Conseguentemente, all'articolo 3:
          comma 1, lettera a), sostituire le parole da: ove iscritti fino alla fine della lettera, con le seguenti: previa iscrizione obbligatoria nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, il proprio statuto che deve essere conforme al sistema di garanzia democratica di cui alla lettera a-bis), comma 2, dell'articolo 3;
          sopprimere la lettera b);
          lettera c), sostituire il capoverso 1-bis), con il seguente:
              «1-bis) ricusa le liste presentate da partiti, o gruppi politici organizzati che non siano iscritti al registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, o che abbiano depositato uno statuto non conforme a quanto previsto dalla lettera a-bis), comma 2, dell'articolo 3 del medesimo decreto-legge»;
          dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
              2. Le norme di trasparenza previste dal presente articolo si applicano anche in riferimento alle elezioni del Senato della Repubblica, nonché alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.;
          alla rubrica dell'articolo 3, aggiungere, in fine, le parole: e del Senato della Repubblica, nonché dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
2. 37. Zaccagnini.

      Al comma 3, lettera a), sostituire il capoverso lettera d) con il seguente:
          
«d) i diritti e i doveri delle persone iscritte ed eventualmente delle altre alle quali ritenga di aprire forme di partecipazione. A tal proposito lo statuto deve in ogni caso riconoscere alle persone iscritte il diritto di:
              1) partecipare alla determinazione della linea politica e programmatica, assunta ai diversi livelli territoriali, direttamente o attraverso propri rappresentanti, ma comunque dopo avere avuto la possibilità di partecipare, con le modalità indicate nello statuto, alla discussione;
              2) esercitare il proprio voto, anche in forma telematica, prevedendo che esso sia uguale e libero e delegabile in forme che assicurino al delegante il pieno rispetto della propria volontà, oltre che segreto nei casi di elezione di titolari di cariche di partito;
              3) essere candidate nell'elezione degli organismi del partito;
              4) conoscere le determinazioni di tutti gli organismi del partito;
              5) ricorrere agli organismi di garanzia previsti dallo statuto;
              6) accedere all'anagrafe degli iscritti, nelle forme e nei termini previsti dallo statuto stesso e in ogni caso nel rispetto della normativa vigente in materia di rispetto dei dati personali;».

      Conseguentemente, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
          c)
dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:
              «h-bis) il divieto di distribuire agli iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, risorse o capitale, per tutta la durata dell'associazione, salvo diverse disposizioni di legge. In caso di scioglimento del partito, l'eventuale patrimonio e/o avanzo è devoluto ad altri enti o associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità. In caso di scioglimento di un'articolazione territoriale eventualmente costituita il patrimonio e/o l'avanzo è devoluto all'associazione nazionale e nel caso di contestuale scioglimento di questa ad altri enti o associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità;
              h-ter) la intrasmissibilità della quota associativa;»
2. 65. Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Cristian Iannuzzi, Segoni, Turco.

      Al comma 3, lettera a), capoverso lettera d), sostituire le parole da: i relativi organi di garanzia fino alla fine della lettera con le seguenti: le garanzie interne di tutela ed effettività, i relativi organi di garanzia e le condizioni che ne assicurano terzietà e imparzialità; le modalità che assicurano la partecipazione democratica degli iscritti alle fasi di formazione della proposta politica del partito, compresa la selezione democratica delle cariche di partito e dei candidati alle elezioni, nonché le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere nella disponibilità di ogni iscritto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
*2. 21. Mucci, Prodani, Cristian Iannuzzi.

      Al comma 3, lettera a), capoverso lettera d), sostituire le parole da: i relativi organi di garanzia fino alla fine della lettera con le seguenti: le garanzie interne di tutela ed effettività, i relativi organi di garanzia e le condizioni che ne assicurano terzietà e imparzialità; le modalità che assicurano la partecipazione democratica degli iscritti alle fasi di formazione della proposta politica del partito, compresa la selezione democratica delle cariche di partito e dei candidati alle elezioni, nonché le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere nella disponibilità di ogni iscritto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;”;
*2. 24. Quaranta, Costantino, D'Attorre, Duranti, Scotto.

      Al comma 3, lettera a), capoverso lettera d), dopo le parole: organi di garanzia; aggiungere le seguenti: la previsione del carattere temporaneo delle cariche interne e della durata del mandato non superiore a cinque anni, con un limite massimo di due mandati e il divieto di cumulo delle cariche;
2. 66. Cristian Iannuzzi, Baldassarre, Turco, Bechis, Segoni, Artini, Furnari, Civati, Brignone, Pastorino, Andrea Maestri, Matarrelli.

      Al comma 3, lettera a), capoverso lettera d), sostituire le parole: della proposta politica con le seguenti: delle scelte politiche.
2. 59. Mazziotti Di Celso.

      Al comma 3, lettera a), capoverso lettera d), dopo le parole: del partito aggiungere le seguenti: e alle votazioni con voto libero ed uguale, anche con modalità telematiche.
2. 58. Bechis, Cristian Iannuzzi, Baldassarre, Turco, Segoni, Artini, Furnari, Civati, Brignone, Pastorino, Andrea Maestri, Matarrelli.

      Al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
          a-bis) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
          «f) le modalità per assicurare la parità tra i sessi e la partecipazione dei giovani negli organismi collegiali e per le cariche elettive, anche in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione;».
2. 29. Vargiu.

      Al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
          a-bis) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
          «f) le modalità e gli strumenti per promuovere e assicurare l'equilibrio di genere nelle candidature, nelle cariche elettive e negli organismi collegiali e direttivi, a tutti i livelli, in attuazione dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione;».
2. 8. Centemero.

      Al comma 3, sopprimere la lettera b).
*2. 11. Centemero.

      Al comma 3, sopprimere la lettera b).
*2. 23. Invernizzi.

      Al comma 3, lettera b), capoverso lettera h), dopo le parole: delle risorse aggiungere le seguenti: economiche e delle altre utilità.
**2. 25. Mucci, Prodani.

      Al comma 3, lettera b), capoverso lettera h), dopo le parole: delle risorse aggiungere le seguenti: economiche e delle altre utilità.
**2. 26. Quaranta, Costantino, D'Attorre, Duranti, Scotto.

      Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
          c) dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:
          «h-bis) le modalità con cui sono assicurate le risorse per l'attuazione e il sostegno dell'equilibrio di genere;».
2. 9. Centemero.

      Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
          c) la lettera l) è sostituita dalla seguente:
          «l) le elezioni primarie come strumento di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, della Camera dei deputati, per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma e di designazione del capo del partito politico o della coalizione dei partiti alle elezioni politiche e, facoltativamente, per i candidati ai consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e ai consigli comunali».
2. 30. Vargiu.

      Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
          c) alla lettera l) sono aggiunte, in fine, le parole: « , nel rispetto dell'equilibrio di genere».
2. 5. Centemero.

      Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
          c) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
          «o-ter) le modalità di elezione delle/dei componenti degli organismi collegiali attraverso il voto segreto».
2. 50. Marcon, Costantino, Duranti, Zaccagnini.

      Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
          c) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
          «o-ter) le modalità per prevedere negli organismi collegiali una quota non inferiore al 10 per cento dei componenti selezionati attraverso il sorteggio tra gli iscritti che si candidano a farne parte».
2. 51. Marcon, Quaranta, Costantino, Duranti, Zaccagnini.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «al funzionamento interno» sono aggiunte le seguenti: «, all'equilibrio di genere»;
          b) all'articolo 9:
              1) al comma 2, dopo le parole: «dei candidati», ovunque ricorrono, sono aggiunte le seguenti: «e degli eletti»;
              2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
          «3. I partiti politici sono tenuti a destinare una quota pari ad almeno il 10 per cento delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12 ad iniziative volte a sostenere la formazione, la rappresentanza e l'effettiva partecipazione delle donne alla vita politica e alle campagne elettorali. In caso di inosservanza, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo delle somme distolte dalla destinazione di cui al presente comma».
2. 4. Centemero.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il fondo è utilizzato per sostenere e accrescere la formazione, la partecipazione e la rappresentanza delle donne nella vita politica.»;
          b) al comma 5, dopo le parole: «sono annualmente suddivise» sono aggiunte le seguenti: «dalla Commissione»;
          c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
      «5-bis. Le risorse assegnate ai sensi del comma 5 sono iscritte in un distinto capitolo del bilancio del partito; le spese sostenute attraverso l'utilizzo delle medesime risorse sono illustrate in apposito allegato al rendiconto di esercizio».
2. 1. Centemero.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I partiti politici promuovono l'equilibrio di genere nelle cariche pubbliche elettive, in modo che nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento.
2. 2. Centemero.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Al comma 3 dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, lettera c), della legge 6 maggio 2015, n.  52, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al terzo periodo, le parole: «nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascuna lista di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali»;
          b) al quarto periodo, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
2. 3. Centemero.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I gestori telefonici comunicano i dati identificativi ed i recapiti relativi ai donatori, ivi compreso il numero di telefono utilizzato, ai partiti o movimenti destinatari dei fondi raccolti ai sensi del presente articolo, che possono utilizzarli per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica nonché per le altre finalità previste dai rispettivi statuti o ordinamenti interni. Il consenso di cui agli articoli 23 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196, si intende conferito all'atto dell'effettuazione della donazione, previa informativa semplificata di cui all'articolo 13, comma 3, del medesimo decreto legislativo. Il donatore può opporsi in ogni momento a tale trattamento ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196.»
2. 67. Nardi.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      4-bis. All'articolo 26, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196, dopo le parole: «l'associazione, ente od organismo», sono aggiunte le seguenti: «o hanno aderito ad iniziative promosse dagli stessi».
2. 68. Nardi.

      Sostituire il comma 5 con il seguente:
      5. Il partito, il movimento o il gruppo politico organizzato ha l'esclusiva titolarità della denominazione e del simbolo di cui fa uso. Ogni modifica e ogni atto di disposizione o di concessione in uso della denominazione e del simbolo è di competenza dell'assemblea degli associati o iscritti, con le modalità previste dallo statuto, ovvero dalla dichiarazione di trasparenza.

      Conseguentemente:
          all'articolo 3, comma 1, lettera
a), sopprimere le parole:, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato;
          all'articolo 5, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
2. 52. D'Attorre, Costantino, Quaranta, Duranti, Scotto.      

Al comma 5, alinea, secondo periodo, sostituire le parole:. Salva diversa disposizione dello statuto o dell'accordo associativo con le seguenti: e in particolare.
*2. 69. Prodani, Mucci.

      Al comma 5, alinea, secondo periodo, sostituire le parole:. Salva diversa disposizione dello statuto o dell'accordo associativo con le seguenti: e in particolare.
*2. 70. Turco, Cristian Iannuzzi, Baldassarre, Bechis, Segoni, Artini, Furnari, Civati, Brignone, Pastorino, Andrea Maestri, Matarrelli.

      Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:
      a)
l'assemblea degli iscritti al partito, al movimento o al gruppo politico organizzato ha l'esclusiva titolarità della denominazione e del simbolo di cui fa uso;

      Conseguentemente:
          all'articolo 3, lettera
a), sostituire le parole: il soggetto con le seguenti: il legale rappresentante dell'assemblea degli iscritti;
          all'articolo 4, lettera a), sostituire le parole: che ha con le seguenti: al quale è stato;
          all'articolo 5, comma 2, secondo periodo:
              sostituire, ovunque ricorra, la parola:
soggetto con le seguenti: legale rappresentante;
              sostituire le parole: abilitano il partito con le seguenti: abilitano l'assemblea degli iscritti al partito.
2. 60. Segoni, Cristian Iannuzzi, Baldassarre, Turco, Bechis, Artini, Furnari, Civati, Brignone, Pastorino, Andrea Maestri, Matarrelli.

      Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: dell'assemblea degli associati o iscritti con le seguenti: dell'organo statutariamente preposto a tale potere.
2. 56. Simonetti.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
      Art. 2-bis. (Funzionamento democratico e partecipazione degli iscritti).

      1. A garanzia del funzionamento democratico e della piena partecipazione degli iscritti alla vita e alle scelte del partito politico, lo Statuto deve indicare:
          a) i principi e i valori che definiscono l'identità del partito, le forze sociali o gli interessi che si intendono rappresentare, gli obiettivi programmatici dell'azione politica, nonché gli strumenti interni che vincolino i suoi organi e rappresentanti al loro rispetto, in tutti i livelli territoriali;
          b) le modalità di iscrizione al partito, comprensive di termini certi per l'accettazione della domanda, i casi di esclusione;
          c) l'indicazione dell'incompatibilità fra cariche di vertice del partito e: a) cariche di governo a livello nazionale e locale; b) incarichi di alta amministrazione dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.  165; membri della Corte dei conti e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; c) membri delle Autorità indipendenti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214; membri componenti della CONSOB;
          d) strumenti a garanzia della pubblicità delle cariche interne, degli elenchi degli iscritti, dei sostenitori e dei finanziatori, dello stato patrimoniale del partito e dei suoi bilanci in tutte le sue articolazioni organizzative e territoriali;
          e) i diritti e i doveri degli iscritti;
          f) l'espresso riconoscimento del diritto: 1) ad una informazione completa e trasparente sulle modalità di partecipazione e sulle attività del partito; 2) di esprimere le proprie opinioni in tutte le fasi della formazione della volontà del partito; 3) di proporre documenti di indirizzo, mozioni e ordini del giorno; 4) di candidarsi alle cariche monocratiche o assembleari; 5) di votare, anche con scrutinio segreto: modifiche statutarie, mozioni congressuali, ordini del giorno; 6) di eleggere democraticamente: membri degli organismi assembleari, esecutivi, di garanzia, cariche di vertice, candidature alle elezioni; 7) di ricorrere all'organo di garanzia per violazioni dello statuto o dei regolamenti;
          g) le sanzioni e le misure disciplinari previste in caso di violazione di diritti e doveri;
          h) il rappresentante legale, il numero e la composizione degli organi del partito e delle cariche monocratiche, a livello nazionale e territoriale, delle rispettive funzioni, competenze e responsabilità, con espressa indicazione: 1) delle modalità di elezione, convocazione, durata, rinnovo e revoca di ogni organo o carica; 2) dei doveri di pubblicità e rendicontazione periodica delle attività degli organi con funzioni esecutive e di rappresentanza; 3) delle misure a garanzia dell'imparzialità e l'indipendenza degli organi di garanzia rispetto agli organismi esecutivi e alle cariche rappresentative del partito; 4) delle procedure di controllo su poteri e funzioni degli organi esecutivi e di garanzia; 5) dell'incompatibilità fra funzioni di garanzia e ruoli esecutivi o cariche direttive o di vertice;
          i) le procedure per la convocazione e la partecipazione libera e democratica degli iscritti alle assemblee congressuali, la cadenza e le modalità di regolamentazione delle assemblee congressuali nazionali e locali, la garanzia di congrui intervalli temporali fra la previa celebrazione dei congressi locali e il congresso nazionale;
          l) le procedure specifiche e aggravate per modificare lo Statuto, il simbolo, la denominazione del partito politico, quale esclusiva competenza dell'organismo assembleare degli iscritti;
          m) i casi e le modalità di accesso agli organi di garanzia, in modo che siano assicurati celerità e trasparenza del procedimento, doppio grado di giudizio, diritto di difesa e contraddittorio fra le parti;
          n) misure volte a garantire l'equilibrata rappresentanza dei generi in tutti gli organismi del partito e nelle candidature per le competizioni elettorali, a tutti i livelli territoriali e istituzionali;
          o) diritti delle minoranze e misure che ne garantiscono la rappresentanza proporzionale negli organismi di partito, nonché il riconoscimento della Presidenza negli organi di garanzia, in tutti i livelli territoriali;
          p) procedure e criteri trasparenti e verificabili di selezione delle candidature per le elezioni in tutti i livelli territoriali, che assicurino il diritto di elettorato passivo e la partecipazione libera e attiva di tutti gli iscritti, da effettuarsi nel rispetto del massimo pluralismo democratico;
          q) modalità e strumenti di finanziamento del partito, norme e procedure di rendicontazione e pubblicità interna della gestione finanziaria, partecipazioni esterne e collegamenti a fondazioni o altri soggetti che svolgano attività di formazione, promozione o informazione a carattere politico;
          r) norme a garanzia dell'autonomia finanziaria delle articolazioni territoriali e criteri di ripartizione delle risorse fra le strutture centrali e periferiche del partito;
          s) i casi e le procedure di scioglimento, chiusura, commissariamento delle articolazioni territoriali e successivo rinnovo democratico delle cariche, da garantirsi in tempi certi e con modalità che ne garantiscano la massima trasparenza, partecipazione e controllo da parte degli iscritti.
2. 02. Quaranta, D'Attorre, Costantino, Duranti, Zaccagnini, Scotto.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Istituzione di una Commissione per l'individuazione del sistema di garanzia democratica all'interno dei partiti e dei gruppi politici organizzati).

      1. È istituita, presso il Ministero dell'interno, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la «Commissione per l'individuazione del sistema di garanzia democratica all'interno dei partiti e dei gruppi politici organizzati», di seguito denominata Commissione.
      2. La Commissione è composta da cinque membri esperti in materia di diritto costituzionale, con il compito di individuare, entro sei mesi dall'istituzione della stessa, sistemi vincolanti di garanzia democratica all'interno dei partiti e gruppi politici organizzati, in particolare in riferimento all'elezione delle principali cariche interne, quali Segreteria, Presidenza, Organi di garanzia, nonché Tesoreria, che assicurino la piena conformità a quanto stabilito dall'articolo 49 della Costituzione in tema di trasparenza e democrazia interna ai partiti e ai gruppi politici organizzati.
      3. Il Presidente e i componenti della Commissione sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente è nominato su proposta del Ministro dell'interno.
      4. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità di alcun tipo.
2. 03. Zaccagnini.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Norme in materia di elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni politiche, regionali e comunali).

      1. La designazione dei candidati dei partiti politici, dei movimenti politici e delle coalizioni tra i medesimi che intendono prendere parte alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dei Consigli regionali e dei Presidenti di Regione, dei Consigli e dei Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, dei sindaci e dei Consigli comunali e metropolitani, con specifico riferimento ai candidati a cariche monocratiche quali sindaco, sindaco metropolitano nei casi in cui lo statuto della città metropolitana ne preveda l'elezione diretta, presidente della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle proposte di candidatura, nel rispetto dell'articolo 92 della Costituzione, alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri e ai candidati alle assemblee rappresentative a livello nazionale, regionale, comunale o metropolitano nei casi in cui è prevista l'elezione nell'ambito di collegi uninominali ovvero di collegi o circoscrizioni plurinominali con liste totalmente o parzialmente bloccate avviene attraverso elezioni primarie da svolgere almeno due mesi prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In caso di scioglimento anticipato delle Camere il termine è ridotto a quarantacinque giorni.
      2. Le elezioni primarie sono pubbliche e statali.
      3. Ai giudizi sulla validità delle elezioni primarie per la selezione di candidati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica si applica l'articolo 66 della Costituzione. Nei casi diversi da quelli di cui al presente comma i giudizi di validità sono affidati alla competenza del Consiglio di Stato, che si pronuncia in unica istanza inappellabile. Il regolamento di cui al comma 5 stabilisce i termini per la presentazione dei ricorsi e per la decisione sui medesimi, in modo da garantire che quest'ultima abbia luogo entro il quinto giorno antecedente il termine per la presentazione delle liste elettorali.
      4. Le elezioni primarie per l'individuazione dei candidati alle consultazioni elettorali di cui al comma 1 sono indette con il medesimo provvedimento con il quale sono indette tali consultazioni e si tengono entro sessanta giorni prima della data di presentazione delle liste; il termine può essere ridotto a quarantacinque giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.
      5. L'esercizio dell'elettorato attivo alle elezioni primarie è riservato ai cittadini iscritti nelle liste elettorali. Gli elettori possono partecipare alle elezioni primarie del partito, del movimento politico o della coalizione tra i medesimi di cui dichiarano di essere elettori, previa iscrizione nel registro degli elettori delle elezioni primarie di cui al secondo periodo. È istituito, presso il Ministero dell'interno, il registro degli elettori delle elezioni primarie, di seguito «registro», al quale sono automaticamente iscritti i cittadini iscritti ai partiti o ai movimenti politici che hanno depositato lo statuto ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13. L'iscrizione è valida per l'anno solare nel quale è effettuata ed è tacitamente rinnovata per gli anni successivi. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità e le procedure di iscrizione nel registro. Il regolamento disciplina, altresì, la modalità di trasmissione alle prefetture – uffici territoriali del Governo degli elenchi dei nominativi dei cittadini iscritti ai partiti o movimenti politici che prendono parte alla consultazione elettorale alle quali le elezioni primarie sono riferite. La trasmissione deve avvenire entro il medesimo termine previsto per l'iscrizione dei cittadini nel registro. È fatto divieto di iscrizione contemporanea al registro di più di un partito, movimento politico o coalizione dei medesimi, ovvero a più di un partito politico. I cittadini che dichiarano di essere elettori di più partiti, movimenti politici o coalizione, o che risultano iscritti a più di un partito o movimento politico, non possono partecipare alle elezioni primarie. Il regolamento di cui al presente comma disciplina altresì i casi nei quali gli statuti dei partiti e dei movimenti politici depositati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, possono limitare l'iscrizione nel registro, per ragioni inerenti all'iscrizione ad altri partiti e movimenti politici, ovvero a pregressi incarichi di natura istituzionale ricoperti entro un limite temporale non superiore ai cinque anni precedenti, e le modalità attraverso le quali i partiti e i movimenti politici interessati possono richiedere al Ministero dell'interno che i soggetti che ricadono in tali fattispecie di esclusione siano cancellati dal registro per il periodo previsto dagli statuti medesimi.
      6. La facoltà di presentare la propria candidatura alle elezioni primarie di cui alla presente legge è sottoposta alla sottoscrizione della medesima da parte di un numero minimo di cittadini determinato, per le diverse consultazioni elettorali, dal regolamento di cui al comma 5, entro limiti minimi non superiori a un decimo del numero di sottoscrizioni previste per la partecipazione alla consultazione elettorale.
      7. Gli statuti dei partiti o dei movimenti o gruppi politici di cui all'articolo 1 e le coalizioni tra i medesimi possono prevedere che l'elettorato passivo sia riservato ai soli iscritti al partito o movimento politico ovvero ai partiti che compongono la coalizione che promuove le elezioni primarie. Gli statuti possono altresì prevedere che la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti o sia attribuita, in via comunque non esclusiva, a un numero qualificato di componenti degli organismi dirigenti. Qualora la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti, il numero massimo delle sottoscrizioni richieste non può essere superiore al 20 per cento degli aventi diritto. Qualora la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia attribuita anche a un numero qualificato di componenti di un organo dirigente del partito o movimento politico o della coalizione dei medesimi che promuove le elezioni primarie, il numero massimo delle sottoscrizioni non può essere superiore al 35 per cento dei componenti del medesimo organo. Il regolamento di cui al comma 5 assicura pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature. Nella composizione delle liste dei candidati alle medesime elezioni primarie deve essere rispettato, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, l'equilibrio di genere, attraverso la previsione di un numero equivalente di candidature per ciascun genere.
      8. Alle elezioni primarie si applicano le norme di legge limitative dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo previste per le corrispondenti consultazioni elettorali. L'elettorato passivo può essere sottoposto a ulteriori limitazioni previste dagli statuti dei partiti e movimenti politici depositati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, nei confronti di soggetti che risultano condannati per reati di corruzione, concussione o appartenenza ad associazioni di tipo mafioso ovvero per reati contro la pubblica amministrazione ovvero nei casi di cui alla legge 6 novembre 2012, n.  190.
      9. Il regolamento di cui al comma 5 disciplina, altresì, i tempi e i modi di presentazione delle candidature nonché le modalità di organizzazione delle elezioni primarie e di selezione dei candidati che, in quanto vincitori, ottengono la candidatura o l'inserimento in una lista plurinominale nel caso in cui non sia previsto il voto di preferenza, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
          a) il voto è espresso a scrutinio segreto;
          b) nel caso di elezioni primarie per la selezione di candidati alle cariche monocratiche di cui al comma 1, di candidati che competono in collegi uninominali o di candidati inseriti in posizione fissa nell'ambito di liste plurinominali, ciascun elettore esprime il proprio voto per un solo candidato. È selezionato l'aspirante candidato che ottiene il numero più alto di voti;
          c) nel caso di liste plurinominali totalmente o parzialmente bloccate, l'espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare nella corrispondente circoscrizione, collegio o livello territoriale corrispondente, avviene, limitatamente alle posizioni in lista non sottoposte all'espressione del voto di preferenza, attraverso l'indicazione di uno o due dei candidati alle elezioni primarie; l'espressione del voto per due candidati deve riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento del voto; le liste dei candidati sono composte secondo l'ordine dei voti conseguiti alle elezioni primarie dai candidati del medesimo soggetto in tale circoscrizione, collegio o livello territoriale corrispondente;
          d) in caso di rinuncia, di impedimento o di morte dell'aspirante selezionato subentra l'aspirante candidato che ha ottenuto il numero più alto di voti tra gli altri candidati alla medesima elezione.

      10. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature di cui al comma 1. Tali termini sono ridotti rispettivamente a sessanta e a quarantacinque giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.
      11. Qualora, nei tempi e nei modi prescritti dal regolamento di cui al comma 5 sia stata avanzata una sola candidatura per la selezione di candidati alle cariche apicali di cui al comma 1, di candidati in collegi uninominali o dei candidati inseriti in posizione fissa e in numero non superiore all'unità nell'ambito di liste plurinominali, non si svolgono le ulteriori fasi del procedimento elettorale e l'organismo competente procede a dichiarare il vincitore.
      12. Alle elezioni primarie si applica la legislazione vigente sulla propaganda politica e sulle spese elettorali. Le spese dei candidati alle elezioni primarie non possono superare un terzo delle spese previste per la partecipazione alle elezioni stesse.
2. 050. Marco Meloni, Zampa, Lattuca.

A.C. 2839-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Norme di trasparenza in materia di partecipazione alle elezioni della Camera dei deputati).

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361, di seguito denominato «testo unico per l'elezione della Camera», sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 14, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali, devono contestualmente depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali nonché, ove iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, il proprio statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indica i seguenti elementi minimi di trasparenza: 1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni; 3) le modalità di selezione dei candidati per la presentazione delle liste.»;
          b) all'articolo 16:
              1) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Inoltre, qualora la dichiarazione che indica gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma, sia incompleta, il Ministero dell'interno invita il depositante ad integrarla nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.»;
              2) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero ad integrare la dichiarazione che individua gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma.»;
          c) all'articolo 22, primo comma, dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:
              «1-bis) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che, in assenza del deposito dello statuto, non abbiano presentato la dichiarazione di trasparenza in conformità all'articolo 14, primo comma;
              1-ter) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato il proprio programma elettorale ai sensi dell'articolo 14-bis».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.
(Norme di trasparenza in materia di partecipazione alle elezioni della Camera dei deputati)

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: i partiti fino a: collegi plurinominali nonché, con le seguenti: Le liste o coalizioni di liste, per partecipare alla competizione elettorale, devono aver registrato il simbolo presso il Ministero dell'interno almeno 10 giorni prima della data di indizione della consultazione elettorale. Con proprio regolamento, il Ministero dell'interno definisce le modalità di registro, deposito, controllo, autenticazione e validazione del simbolo che rappresenta la lista o la coalizione di liste che intende partecipare alla competizione elettorale. I simboli, per essere presentati presso il Ministero dell'interno, devono essere sottoscritti da almeno 5.000 cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali. Ogni elettore non può sottoscrivere più di un simbolo. I simboli riconosciuti ufficialmente negli statuti di partiti, gruppi o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere, non sono soggetti alla raccolta delle sottoscrizioni di cui sopra, nonché
3. 1. Invernizzi.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: i partiti fino a: con il quale dichiarano con le seguenti: Ciascun partito, movimento o gruppo politico organizzato, che intende presentare liste di candidati nei collegi plurinominali, deve contestualmente depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiara
3. 52. Mazziotti Di Celso.

      Al comma 1, lettera a), dopo le parole: partiti aggiungere le seguenti:, i movimenti.

       Conseguentemente:
           alla medesima lettera
a):
               al numero 1), dopo le parole: del partito aggiungere le seguenti:, del movimento;
               al numero 2), dopo le parole: del partito aggiungere le seguenti:, del movimento.
           al medesimo comma, lettera c), capoversi 1-bis e 1-ter dopo la parola: partiti aggiungere la seguente:, movimenti.
3. 53. Cristian Iannuzzi, Baldassarre, Turco, Bechis, Segoni, Artini, Furnari, Civati, Brignone, Pastorino, Andrea Maestri, Matarrelli.

      Al comma 1, lettera a), dopo le parole: intendono presentare aggiungere le seguenti:, anche in forma aggregata,

      Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di partecipazione in forma aggregata alla competizione elettorale mediante la presentazione di liste comuni di candidati, ciascuno dei relativi partiti e gruppi politici organizzati deve presentare il proprio statuto ovvero la dichiarazione di cui al precedente periodo e, per quanto riguarda il requisito di cui al numero 3), le modalità di selezione dei candidati comuni.
3. 14. Misuraca.

      Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: liste di candidati nei collegi plurinominali con le seguenti: candidati o liste di candidati e.

      Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: le liste medesime nei singoli collegi plurinominali con le seguenti: i medesimi candidati o le medesime liste.
3. 54. Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.

      Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: nei collegi plurinominali.
3. 10. Invernizzi, Simonetti.

      Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: ovvero, in mancanza con le seguenti: dal notaio.

      Conseguentemente,
          al medesimo comma, lettera
b),
              al numero 1), sostituire le parole da: la dichiarazione fino a: incompleta con le seguenti: lo statuto, di cui all'articolo 14, primo comma, sia incompleto;
              al, numero 2), sostituire le parole da: la dichiarazione fino a: trasparenza con le seguenti: lo statuto;
          al medesimo comma, lettera c), sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
      «1-bis) ricusa le liste presentate da partiti, movimenti o gruppi politici organizzati in assenza del deposito dello statuto in conformità all'articolo 14, primo comma».
3. 57. Cristian Iannuzzi, Baldassarre, Turco, Bechis, Segoni, Artini, Furnari, Civati, Brignone, Pastorino, Andrea Maestri, Matarrelli.

      Al comma 1, lettera a), dopo le parole: ovvero, in mancanza aggiungere le seguenti; il proprio accordo associativo e.

      Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera b), dopo le parole: lo statuto, ovvero aggiungere le seguenti: l'accordo associativo e.
3. 50. Misuraca.

      Al comma 1, lettera a), dopo la parola: dichiarazione aggiungere le seguenti:, al fine esclusivo di darne conoscenza all'esterno.
3. 3. D'Ambrosio, Toninelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni.

      Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: 4) l'incompatibilità fra cariche di vertice del partito e: a) cariche di governo a livello nazionale e locale; b) incarichi di alta amministrazione nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.  165; c) membri della Corte dei conti e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; d) membri delle Autorità indipendenti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214; e) membri della Commissione nazionale per la società e la borsa; 5) le modalità atte ad escludere i casi di conflitto di interesse.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

      Art. 6-bis. – (Accesso ai benefici di cui agli articoli 11, 12 e 16 del decreto-legge 28 dicembre 2013 n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13). – 1. Per l'ammissione dei partiti e dei gruppi politici organizzati ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11, 12 e 16 del decreto-legge 28 dicembre 2013 n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, è necessario che nello statuto o nella dichiarazione di trasparenza, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della presente legge ricorra quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 4).
3. 24. D'Attorre, Quaranta, Costantino, Duranti.

      Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le parole:, comunque esplicitate attraverso un regolamento ispirato a criteri democratici e competitivi.
3. 18. Vargiu.

      Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le parole: nel rispetto dell'equilibrio di genere.
3. 4. Centemero.

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis) all'articolo 14-bis, le parole: «che si candidano a governare» sono soppresse.
3. 51. Simonetti.

      Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: ad integrarla aggiungere le seguenti: indicando con precisione quali ritenga essere gli elementi mancanti.
3. 55. Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.

      Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: 48 ore con le seguenti: cinque giorni.
3. 5. Toninelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

      Al comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, sostituire le parole da:, in assenza fino alla fine del capoverso con le seguenti: non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione di trasparenza in conformità all'articolo 14, primo comma, primo periodo.
3. 56. Ferrari.
(Approvato)

      Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

      1. Alla legge 6 maggio 2015, n.  52 sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 1, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato per sesso, nessuno può essere candidato in più collegi, neppure di altra circoscrizione»;
          b) all'articolo 1, comma 1, lettera c), le parole: «tra quelli che non sono capolista» sono soppresse;
          c) all'articolo 1, comma 1, lettera g), le parole: «, dapprima i capolista nei collegi, quindi» sono soppresse;
          d) all'articolo 2, comma 4 , capoverso comma 2, le parole: «e il nominativo del candidato capolista» sono soppresse;
          e) all'articolo 2, comma 10, lettera c), capoverso comma 3, le parole: «da un candidato capolista e» sono soppresse;
          f) all'articolo 2, comma 26, capoverso Art. 84, le parole: «a partire dal candidato capolista e successivamente» sono soppresse.
3. 01. Invernizzi.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

      1. Alla legge 6 maggio 2015, n.  52 sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 2, comma 1, capoverso «ART. 1», comma 2, dopo la parola: «ballottaggio» inserire le seguenti: «da tenersi solo nel caso in cui la percentuale dei voti validi delle liste o coalizioni di liste ammesse al secondo turno, sia complessivamente pari ad almeno il 50 per cento dei voti validi, anche sommando i voti validi delle eventuali liste apparentate»;
          b) all'articolo 2, comma 8, capoverso «ART. 14-ter» sopprimere la parola: «non» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Anche le liste che non hanno superato gli sbarramenti previsti dal comma 16 della presente legge, se apparentate, in caso di vittoria, accedono alla ripartizione dei seggi limitatamente alla quota percentuale del premio di maggioranza».
3. 02. Invernizzi.
(Inammissibile)

A.C. 2839-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Elezioni trasparenti).

      1. In apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti», entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito del contrassegno di cui all'articolo 15, primo comma, del testo unico per l'elezione della Camera, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato sono pubblicati in maniera facilmente accessibile:
          a) il contrassegno depositato, con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del testo unico per l'elezione della Camera;
          b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza, depositati ai sensi dell'articolo 14, primo comma, del testo unico per l'elezione della Camera, come modificato dalla presente legge;
          c) il programma elettorale, depositato ai sensi dell'articolo 14-bis del testo unico per l'elezione della Camera, con il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica, in quanto previsto dal medesimo articolo 14-bis.

      2. Nella medesima sezione sono pubblicate, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle liste dei candidati per le elezioni della Camera dei deputati, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, le liste di candidati presentate per ciascun collegio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.
(Elezioni trasparenti)

      Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
          d) l'elenco dei finanziatori del partito o movimento politico, risultanti negli ultimi tre anni di esercizio antecedenti alle elezioni.
4. 5. Quaranta, D'Attorre, Costantino, Duranti, Zaccagnini.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
          d) ove disponibile, il bilancio dell'ultimo anno e l'elenco di tutti i beni immobili, dei beni mobili registrati e degli strumenti finanziari, indicati dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58, di cui siano intestatari i partiti, movimenti o gruppi politici organizzati medesimi.
4. 6. Vargiu.

      Sopprimere il comma 2.
4. 8. Invernizzi, Simonetti.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: corredate del curriculum vitae di ciascun candidato ed il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre sessanta giorni prima della data di svolgimento dell'elezione.
4. 9. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e il curriculum vitae di ogni singolo candidato, qualora depositato all'atto della presentazione della lista.
4. 10. Vargiu.

      Al comma 2, aggiungere in fine le parole: nel rispetto dell'equilibrio di genere.
4. 7. Centemero.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, è sostituita dalla seguente:
          «l) le modalità di selezione delle candidature, anche attraverso lo svolgimento di elezioni primarie, per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma;».
4. 11. Mucci, Prodani.

A.C. 2839-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Trasparenza degli organi, delle regole interne e delle modalità di selezione delle candidature).

      1. Nei rispettivi siti internet i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati istituiscono un'apposita sezione, denominata «Trasparenza», che rispetti i princìpi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità e di semplicità di consultazione. In tale sezione sono pubblicati lo statuto, il rendiconto di esercizio e tutti gli altri dati richiesti dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, nonché l'elenco dei beni di cui all'articolo 6, comma 1, e le erogazioni di cui all'articolo 6, comma 10, della presente legge.
      2. Per i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati non iscritti nel registro dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, sono pubblicati nella medesima sezione del sito internet di cui al comma 1 del presente articolo le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito, movimento e gruppo politico organizzato, e il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la loro durata, le modalità di selezione delle candidature nonché l'organo comunque investito della rappresentanza legale. È inoltre pubblicata l'indicazione del soggetto titolare del simbolo del partito, movimento e gruppo politico organizzato; se il soggetto titolare del simbolo è diverso dal partito, movimento e gruppo politico organizzato, sono pubblicati anche i documenti che abilitano il partito, movimento e gruppo politico organizzato ad utilizzare il simbolo.
      3. In caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi di cui al comma 2, la Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n.  96, applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.
(Trasparenza degli organi, delle regole interne e delle modalità di selezione delle candidature).

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: rispettivi siti internet aggiungere le seguenti: ove attivati,.

      Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire la parola: istituiscono con la seguente: possono istituire.
5. 3. Sisto.

      Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: lo statuto, aggiungere le seguenti: ove registrato,.
5. 51. Gasparini.

      Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: lo statuto, aggiungere le seguenti: ove il partito sia iscritto nel registro dei partiti politici,.
5. 51.(Testo modificato nel corso della seduta)    Gasparini.
(Approvato)

      Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In tale sezione sono altresì pubblicate le Anagrafi patrimoniali degli eletti ai vari livelli istituzionali e dei nominati negli organi amministrativi o esecutivi delle istituzioni e negli enti partecipati, aggiornate entro il 31 dicembre di ogni anno. Tali Anagrafi sono composte: di una dichiarazione contenente la formula «sul mio onore affermo che questa dichiarazione corrisponde al vero», concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, le funzioni di amministratore o sindaco di società; copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche; una dichiarazione contenente la formula «sul mio onore affermo che questa dichiarazione corrisponde al vero», concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, oppure l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti o messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte. Alle dichiarazioni debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n.  659, e successive modificazioni, relative agli eventuali contributi ricevuti; le dichiarazioni concernenti anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentano, nelle dichiarazioni è fatta specifica menzione del diniego di consenso.
5. 53. Morassut.

      Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: n.  13, aggiungere le seguenti: fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
*5. 54. Gasparini.
(Approvato)

      Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: n.  13, aggiungere le seguenti: fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
*5. 55. Simonetti.

      Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:, sono pubblicati fino alla fine del comma con le seguenti: è pubblicata la dichiarazione contenente gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361, come modificato dalla presente legge.
5. 7. Nuti, Cecconi, Dieni, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.

      Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1 del presente articolo aggiungere le seguenti: lo statuto ovvero l'accordo associativo,.
5. 50. Misuraca.

      Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: deliberativi, esecutivi e di controllo.
5. 57. Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.

      Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: selezione delle candidature aggiungere le seguenti: nel rispetto dell'equilibrio di genere.
5. 5. Centemero.

      Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e il rendiconto di esercizio redatto e revisionato in base alle disposizioni di cui al decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13.
*5. 6. Centemero.

      Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e il rendiconto di esercizio redatto e revisionato in base alle disposizioni di cui al decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13.
*5. 9. Invernizzi, Simonetti.

      Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e quello responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale.
5. 11. Misuraca.

      Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: soggetto titolare del simbolo con le seguenti: nominativo del rappresentante legale del simbolo.
5. 58. Mucci, Prodani.

      Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: A tal fine si devono osservare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge.
5. 10. Mucci, Prodani.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      2-bis. In occasione delle elezioni di qualsiasi tipo, i partiti e i movimenti politici hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae di ciascun candidato e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre sessanta giorni prima della data di svolgimento dell'elezione.
5. 59. Nuti, Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cecconi, Cozzolino.

      Sostituire il comma 3 con il seguente:
      3. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n.  96, verifica il rispetto degli obblighi di cui al comma 2 e, ove ravvisi un inadempimento totale o parziale, indica con esattezza al partito politico quali integrazioni siano necessarie. Il partito politico deve conformarsi alle suddette indicazioni entro i successivi quindici giorni. Ove l'inadempimento permanga la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il 2 per cento e il 5 per cento dei finanziamenti ricevuti nel precedente anno solare, in ogni caso non inferiore a 5.000 euro. Tale ultima somma è comminata ai partiti politici che non abbiano ricevuto nel precedente anno solare finanziamenti ai sensi di legge.
5. 60. Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.

      Sostituire il comma 3 con il seguente:
      3. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n.  96, verifica il rispetto degli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo e, ove ravvisi un inadempimento totale o parziale, indica al partito, movimento e gruppo politico organizzato quali integrazioni siano necessarie. Il partito, movimento e gruppo politico organizzato deve conformarsi alle suddette indicazioni entro i successivi quindici giorni. Ove l'inadempimento permanga la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 15.000.
5. 60.(Testo modificato nel corso della seduta)    Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.
(Approvato)

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

      1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n.  81, dopo il comma 1 inserire il seguente:
      «1-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti, movimenti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi, e che siano iscritti nel registro dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13. Per ottenere l'esonero dalla sottoscrizione di cui al comma 1, i partiti, movimenti o gruppi politici di cui al periodo precedente devono altresì essere costituiti in gruppo consiliare all'inizio della consiliatura in corso al momento della convocazione dei comizi, ovvero devono aver conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il rinnovo del consiglio comunale, con contrassegno che richiami in tutto o in parte quello depositato. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta da chi ne ha titolo sulla base dello statuto del partito, movimento o gruppo politico ovvero da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte da chi ne ha titolo sulla base dello statuto del partito, movimento o gruppo politico. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale.».
5. 01. Gregorio Fontana, Sisto.

      Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Iscritti e anagrafe degli iscritti).

      1. L'iscrizione al partito politico è disciplinata dallo Statuto e si realizza mediante la presentazione di una domanda e il pagamento di una quota di iscrizione, salvo gli eventuali casi di esenzione espressamente previsti.
      2. L'iscrizione è necessaria per l'esercizio dei diritti previsti dalla legge e dallo statuto come riservati agli iscritti.
      3. I partiti politici possono prevedere l'iscrizione di minori di età non inferiore agli anni quattordici.
      4. I partiti politici tengono un'anagrafe degli iscritti.
      5. L'anagrafe degli iscritti comprende l'indicazione, per ogni iscritto, del nome e cognome, del luogo e della data di nascita e della residenza nonché delle altre informazioni eventualmente contenute nello statuto o in apposito regolamento.
      6. L'anagrafe degli iscritti è aggiornata a seguito di ogni rinnovo delle iscrizioni.
      7. L'anagrafe degli iscritti definisce i titolari di tutti i diritti e i doveri conseguenti alla appartenenza al partito politico. L'inserimento nella stessa è pertanto condizione per l'esercizio da parte dell'iscritto dei diritti previsti dalle disposizioni della presente legge o delle altre leggi in materia e dallo statuto o dalle altre fonti di regolazione interna del partito stesso.
      8. Ad ogni iscritto è attribuita una chiave individuale per l'accesso telematico a servizi offerti dal partito e per l'esercizio dei diritti esercitabili, a norma di legge o di statuto, anche in via telematica.
      9. Ciascun iscritto ha diritto di accedere ai dati dell'anagrafe, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
5. 051. Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Organi esecutivi).

      1. Lo statuto del partito o del movimento politico prevede organi esecutivi monocratico e collegiale.
      2. L'organo esecutivo monocratico è eletto secondo le modalità stabilite dallo statuto e ad esso spettano la rappresentanza legale del partito o del movimento politico e l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea degli iscritti all'anagrafe del partito o del movimento stesso. Ha l'obbligo di presenziare all'assemblea degli iscritti.
      3. L'organo esecutivo collegiale è scelto dall'assemblea degli iscritti all'anagrafe del partito o del movimento politico, alla quale spettano la programmazione della linea politica e la formulazione delle candidature alle elezioni.
      4. Lo statuto prevede le modalità per la revoca degli organi esecutivi monocratico e collegiale da parte delle assemblee degli iscritti. Alla revoca si procede per voto, su iniziativa di una quota di iscritti non inferiore al 10 per cento. Contestualmente alla revoca si procede all'elezione dei nuovi organi.
      5. La convocazione dell'assemblea può essere richiesta da qualsiasi iscritto ma deve essere sottoscritta da una quota di iscritti non inferiore al 10 per cento.
5. 053. Cristian Iannuzzi, Baldassarre, Turco, Bechis, Segoni, Artini, Furnari, Civati, Brignone, Pastorino, Andrea Maestri, Matarrelli.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Anagrafe degli iscritti).

      1. Il partito o il movimento politico istituisce un'anagrafe degli iscritti in cui sono indicati, per ogni iscritto, il nome e il cognome, la data di nascita, il luogo di residenza e il luogo di iscrizione o dominio del sito internet del partito o del movimento politico.
      2. L'anagrafe degli iscritti è gestita nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, ed è aggiornata mensilmente.
      3. L'iscrizione nell'anagrafe degli iscritti è condizione per l'esercizio da parte dell'iscritto dei diritti previsti dalla presente legge e dallo statuto del partito o del movimento politico.
      4. Ogni iscritto ha il diritto di consultare l'anagrafe degli iscritti stessi.
5. 054. Cristian Iannuzzi, Baldassarre, Turco, Bechis, Segoni, Artini, Furnari.

A.C. 2839-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Trasparenza dei finanziamenti, contributi, beni o servizi).

      1. Nella apposita sezione del sito internet, denominata «Trasparenza», di cui all'articolo 5, di ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, è pubblicato in maniera facilmente accessibile l'elenco di tutti i beni immobili, dei beni mobili registrati e degli strumenti finanziari, indicati dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58, di cui sia intestatario il partito, movimento e gruppo politico organizzato medesimo. Tale elenco è aggiornato dal partito, movimento e gruppo politico organizzato entro il 15 luglio di ogni anno.
      2. In caso di inadempimento, anche parziale, dell'obbligo di cui al comma 1 o in caso di mancato aggiornamento dei dati di cui al comma 1, la Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n.  96, applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.
      3. Nel caso di erogazione di finanziamenti o di contributi in favore dei soggetti di cui al comma 4 di importo che nell'anno sia pari o superiore ad euro 5.000 sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga e il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a tutti i finanziamenti direttamente concessi da banche o intermediari finanziari, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.
      4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle erogazioni effettuate in favore dei seguenti soggetti:
          a) partiti, movimenti e gruppi politici organizzati nonché loro articolazioni politico-organizzative;
          b) gruppi parlamentari;
          c) membri del Parlamento nazionale;
          d) membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
          e) consiglieri regionali, metropolitani, provinciali e comunali;
          f) candidati alle cariche di cui alle lettere c), d) ed e), nonché coloro che sono indicati come capo della forza politica ai sensi dell'articolo 14-bis del testo unico per l'elezione della Camera;
          g) titolari di cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa nei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati a livello nazionale, regionale, metropolitano, provinciale e comunale.

      5. L'erogazione dei finanziamenti, contributi o servizi di cui al comma 3 può essere attestata dal solo beneficiario mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445, nel caso in cui tale erogazione sia stata effettuata a favore dei candidati di cui al comma 4, lettera f) del presente articolo, ovvero sia stata effettuata da parte di soggetti residenti o domiciliati, anche temporaneamente, fuori del territorio nazionale.
      6. Le erogazioni di cui al comma 3, effettuate in favore dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati, realizzate con mezzi di pagamento che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore, possono essere dichiarate mediante attestazione del rappresentante legale o del tesoriere del partito, recante l'elenco dei soggetti che hanno effettuato le erogazioni, l'importo corrispondente e, in allegato, la documentazione contabile relativa alle erogazioni medesime.
      7. Le dichiarazioni di cui ai commi 3 e 5 e le attestazioni di cui al comma 6, entro tre mesi dalla percezione dell'erogazione, sono depositate presso la Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n.  96, ovvero a questa trasmesse mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di erogazioni in favore di uno stesso soggetto che superino l'ammontare di euro 5.000 esclusivamente nella loro somma annuale, le dichiarazioni e le attestazioni di cui al primo periodo sono depositate o trasmesse alla Commissione entro il 31 marzo dell'anno successivo.
      8. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati, che ne facciano richiesta, anche per via telematica, alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n.  96, hanno diritto di conoscere le erogazioni di cui al comma 3 del presente articolo, anche ove effettuate nelle forme previste dai commi 5 e 6. Le erogazioni in favore di partiti, movimenti e gruppi politici organizzati, di importo complessivo annuo compreso tra euro 5.000 ed euro 15.000, possono essere oggetto di accesso esclusivamente previo consenso del soggetto erogante, prestato ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196.
      9. All'allegato B alla legge 2 gennaio 1997, n.  2, dopo il numero 5) è inserito il seguente:
      «5-bis) le erogazioni di finanziamenti, contributi o servizi di importo inferiore ad euro 5.000 percepite nel corso dell'anno cui si riferisce il rendiconto, sulla base di aggregazioni che diano conto della loro provenienza».

      10. Nella sezione del sito internet di ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato denominata «Trasparenza» sono pubblicate le erogazioni di finanziamenti, contributi e servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000 dagli stessi percepite nel corso di ciascun anno, assicurando distinta evidenza alle erogazioni per le quali sia stata predisposta la dichiarazione congiunta di cui al comma 3, anche nella forma di cui al comma 5, e alle erogazioni per le quali sia stata predisposta l'attestazione di cui al comma 6. Per ciascuna erogazione sono riportati il nominativo del soggetto erogante, il relativo ammontare e l'anno in cui la medesima è stata percepita. Le erogazioni di importo complessivo annuo compreso tra euro 5.000 ed euro 15.000 possono essere pubblicate nella sezione di cui al presente comma esclusivamente previo consenso del soggetto erogante, prestato ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196. La pubblicazione delle erogazioni nella sezione di cui al presente comma perdura sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'erogazione è stata effettuata.
      11. Entro il 15 luglio di ciascun anno i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati trasmettono alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n.  96, una dichiarazione in cui attestano l'avvenuta pubblicazione nei siti internet dei rispettivi partiti di tutte le erogazioni di cui al presente articolo percepite nell'anno precedente.
      12. Ai partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che non abbiano adempiuto all'obbligo di cui al comma 11, la Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n.  96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 30.000. Ai partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano pubblicato nei rispettivi siti internet erogazioni per un ammontare inferiore a quello risultante dalle dichiarazioni e dalle attestazioni trasmesse alla Commissione ai sensi del comma 7, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari alla differenza tra l'importo pubblicato nei siti internet e quello risultante alla Commissione.
      13. Chiunque non adempie agli obblighi di cui al comma 3, anche nella forma prevista dai commi 5 e 6, e di cui al comma 7 ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero è punito con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale.
      14. Ai fini di cui all'articolo 5, comma 2, e di cui ai commi 1, 10, 11 e 12 del presente articolo, per partiti, movimenti e gruppi politici organizzati si intendono quelli iscritti nel registro dei partiti politici ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati all'inizio della legislatura o che, nel corso della medesima, abbiano costituito, secondo le norme del regolamento, un gruppo parlamentare o una componente politica interna al Gruppo misto.
      15. Ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato può essere collegato formalmente a fondazioni o associazioni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13. I rapporti tra il partito, movimento e gruppo politico organizzato e le fondazioni o associazioni ad esso formalmente collegate devono conformarsi ai princìpi di trasparenza, autonomia finanziaria e separazione contabile.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.
(Trasparenza dei finanziamenti, contributi, beni o servizi).

      Al comma 1, premettere il seguente:
      01. Ai partiti o movimenti politici è vietato accettare contributi o altre forme di sostegno, erogati in qualsiasi forma e modo, compresa la messa a disposizione di servizi, da parte di persone fisiche o giuridiche che non acconsentano alla pubblicità dei relativi dati. Per le donazioni di qualsiasi importo è annotata l'identità dell'erogante.
6. 110. Dadone, Cozzolino, Cecconi, Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Nuti.

      Al comma 1, premettere il seguente:

      01. Ai partiti o movimenti politici è vietato accettare contributi provenienti da Stati esteri o da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero o da persone fisiche non iscritte nelle liste elettorali o comunque private del diritto di voto alle elezioni nazionali.
6. 106. D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Cecconi, Toninelli, Dieni, Nuti.

      Al comma 1, premettere il seguente:

      01. I contributi a qualunque titolo erogati ai partiti e ai movimenti politici da soggetti pubblici o privati possono essere utilizzati esclusivamente per spese amministrative, spese per attrezzature tecniche, manifestazioni, riunioni, studi, informazioni e pubblicazioni o per altre spese comunque strettamente connesse alla realizzazione degli obiettivi previsti dallo statuto.
6. 107. Cecconi, Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Dadone, Cozzolino.

      Al comma 1, premettere il seguente:

      01. I partiti e i movimenti politici trasmettono annualmente alla Corte dei conti, per il controllo sulla gestione, i rendiconti di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n.  2, e i relativi allegati, corredati della certificazione e del giudizio del revisore legale redatti ai sensi della normativa vigente. Per il controllo di cui al presente comma è istituita, ferma restando l'attuale dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una apposita sezione della Corte dei conti, composta dai componenti del collegio di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n.  515, cui sono aggiunti altri tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da sei addetti alla revisione.
6. 108. Nuti, Cecconi, Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sito internet aggiungere le seguenti:, ove attivato,.

      Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo sostituire le parole: è pubblicato con le seguenti: può essere pubblicato.
6. 8. Sisto.

      Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e le loro articolazioni politico-organizzative.
6. 1. Dadone, Nuti, Cecconi, Dieni, Toninelli, Cozzolino, D'Ambrosio.

      Sostituire il comma 2, con il seguente:

      2. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n.  96, verifica il rispetto degli obblighi di cui al comma 1 e, ove ravvisi un inadempimento totale o parziale, indica con esattezza al partito politico quali integrazioni siano necessarie. Il partito politico deve conformarsi alle suddette indicazioni entro i successivi trenta giorni. Ove l'inadempimento permanga, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il 2 per cento e il 5 per cento dei finanziamenti ricevuti nel precedente anno solare, in ogni caso non inferiore a 5.000 euro. Tale ultima somma è comminata ai partiti politici che non abbiano ricevuto nel precedente anno solare finanziamenti ai sensi della legge.
6. 116. Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.

      Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 500.

      Conseguentemente:
          al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole:
euro 5.000 con le seguenti: euro 500.
          al comma 9, capoverso 5-bis), sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 500.
          al comma 10:
              primo periodo, sostituire le parole:
euro 5.000 con le seguenti: euro 500.
              terzo periodo, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 500.
6. 109. Furnari, Cristian Iannuzzi, Baldassarre, Turco, Bechis, Segoni, Artini, Civati, Brignone, Pastorino, Andrea Maestri, Matarrelli.

      Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 1.000.

      Conseguentemente:
          al comma 9, capoverso comma 5-bis), sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 1.000;
          al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 1.000.
6. 10. D'Attorre, Quaranta, Costantino, Duranti, Scotto.

      Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 1.000.
6. 12. Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Dieni.

      Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 2.500.

      Conseguentemente:
          al medesimo articolo:
              al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole:
euro 5.000 con le seguenti: euro 2.500.
              al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 2.500.
              al comma 9, capoverso 5-bis), sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 2.500.
              al comma 10:
                  primo periodo, sostituire le parole:
euro 5.000 con le seguenti: euro 2500.
                  terzo periodo, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 2500.
              dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
      12-bis. Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 5, comma 3, primo periodo, le parole: «euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500.000»;
          b) all'articolo 10:
              1) al comma 7, le parole: «100.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro annui»;
              2) al comma 8, le parole «euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500.000».
          all'articolo 10, comma 1, sopprimere la lettera d).
6. 73. Parisi.

      Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 2.500.

      Conseguentemente:
          al medesimo articolo:
              al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole:
euro 5.000 con le seguenti: euro 2.500.
              al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 2.500.
              al comma 9, capoverso 5-bis), sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 2.500.
              al comma 10:
                  primo periodo, sostituire le parole:
euro 5.000 con le seguenti: euro 2.500.
                  terzo periodo, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 2.500.
              dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

      12-bis. Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 5, comma 3, primo periodo, le parole: «euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450.000»;
          b) all'articolo 10:
              1) al comma 7, le parole: « 100.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «450.000 euro annui»;
              2) al comma 8, le parole: «euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450.000».

          all'articolo 10, comma 1, sopprimere la lettera d).
6. 72. Parisi.

      Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 2.500.

      Conseguentemente:
          al medesimo articolo:
              al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole:
euro 5.000 con le seguenti: euro 2.500.
              al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 2.500.
              al comma 9, capoverso 5-bis), sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 2.500.
              al comma 10:
                  primo periodo, sostituire le parole:
euro 5.000 con le seguenti: euro 2.500.
                  terzo periodo, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 2.500.
              dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
      12-bis. Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 5, comma 3, primo periodo, le parole «euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 400.000»;
          b) all'articolo 10:
              1) al comma 7, le parole «100.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «400.000 euro annui»;
              2) al comma 8, le parole «euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 400.000».

          all'articolo 10, comma 1, sopprimere la lettera d).
6. 71. Parisi.

      Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 2.500.

      Conseguentemente:
          al medesimo articolo:
              al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole:
euro 5.000 con le seguenti: euro 2.500.
              al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 2.500.
              al comma 9, capoverso 5-bis), sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 2.500.
              al comma 10:
                  primo periodo, sostituire le parole:
euro 5.000 con le seguenti: euro 2.500.
                  terzo periodo, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 2.500.
              dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
      12-bis. Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 5, comma 3, primo periodo, le parole: «euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 350.000»;
          b) all'articolo 10:
              1) al comma 7, le parole: «100.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «350.000 euro annui»;
              2) al comma 8, le parole: «euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 350.000».

          all'articolo 10, comma 1, sopprimere la lettera d).
6. 70. Parisi.

      Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 2500.

      Conseguentemente:
          al medesimo articolo:
              al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole:
euro 5.000 con le seguenti: euro 2500.
              al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 2500.
              al comma 9, capoverso 5-bis), sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 2500.
              al comma 10:
                  primo periodo, sostituire le parole:
euro 5.000 con le seguenti: euro 2500.
                  terzo periodo, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 2500.
              dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
      12-bis. Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 5, comma 3, primo periodo, le parole: «euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300.000»;
          b) all'articolo 10:
              1) al comma 7, le parole: «100.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «300.000 euro annui»;
              2) al comma 8, le parole: «euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300.000».

          all'articolo 10, comma 1, sopprimere la lettera d).
6. 69. Parisi.

      Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 2500.

      Conseguentemente:
          al medesimo articolo:
              al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole:
euro 5.000 con le seguenti: euro 2500.
              al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 2500.
              al comma 9, capoverso 5-bis), sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 2500.
              al comma 10:
                  primo periodo, sostituire le parole:
euro 5.000 con le seguenti: euro 2500.
                  terzo periodo, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 2500.
              dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
      12-bis. Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 5, comma 3, primo periodo, le parole: «euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250.000»;
          b) all'articolo 10:
              1) al comma 7, le parole: «100.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «250.000 euro annui»;
              2) al comma 8, le parole: «euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250.000».

          all'articolo 10, comma 1, sopprimere la lettera d).
6. 68. Parisi.

      Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: che contenga un'apposita sezione nella quale il soggetto erogante possa prestare il proprio consenso, con le modalità di cui agli articoli 22, comma 12, e 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196, alla pubblicazione dello stesso con le modalità di cui al comma 10.
6. 15. Cozzolino, Nuti, Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

      Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: ai soggetti di cui alle lettere da c) a g) del comma 4.
6. 111. Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Dadone, Cecconi, Cozzolino.

      Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:. I contributi, le donazioni, la messa a disposizione di servizi erogati ai partiti ed ai movimenti politici da soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, previo consenso alla pubblicità dei dati, possono essere utilizzati esclusivamente per spese strettamente connesse alla realizzazione degli obiettivi previsti dallo statuto.
6. 112. Cristian Iannuzzi, Baldassarre, Turco, Bechis, Segoni, Artini, Furnari, Civati, Brignone, Pastorino, Andrea Maestri, Matarrelli.

      Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:
      3-bis. Gli importi raccolti con gli strumenti di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, non sono computati ai fini di quanto disposto dal comma 3.
6. 142. Nardi.
(Approvato)

      Al comma 4, lettera e), sostituire le parole: provinciali e comunali con le seguenti: provinciali, comunali e sindaci.
6. 18. Simonetti.

      Al comma 4, sopprimere la lettera f).
*6. 23. Invernizzi.

      Al comma 4, sopprimere la lettera f).
*6. 28. Centemero.

      Al comma 4, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
          h) fondazioni e associazioni aventi come oggetto lo svolgimento di attività politiche sotto ogni forma, compresa la ricerca e la formazione, costituite e/o promosse da parlamentari in corso di mandato o cessati dalla carica, da chi ha svolto o svolge incarichi di Governo, o componenti di organismi di partiti o di movimenti politici.

      Conseguentemente:
          al comma 8, sopprimere il secondo periodo;
          al comma 10:
              primo periodo, dopo le parole:
politico organizzato aggiungere le seguenti: nonché di fondazioni e associazioni di cui al comma 4, lettera h);
              terzo periodo, sostituire le parole da: compreso tra fino alla fine del periodo, con le seguenti: superiore a 5000 euro a favore di partiti, movimenti, gruppi politici organizzati, nonché fondazioni e associazioni di cui al comma 4, lettera h), sono soggette all'obbligo di pubblicazione e conoscibilità circa l'identità dell'erogante.
6. 100. D'Attorre, Quaranta, Costantino, Duranti, Scotto.

      Al comma 4, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
          h) fondazioni e associazioni aventi come oggetto lo svolgimento di attività politiche sotto ogni forma, compresa la ricerca e la formazione, costituite e/o promosse da parlamentari in corso di mandato o cessati dalla carica, da chi ha svolto o svolge incarichi di Governo, o componenti di organismi di partiti o di movimenti politici.
6. 26. Quaranta, Costantino, D'Attorre, Duranti, Zaccagnini, Scotto.

      Al comma 4, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
          h) fondazioni.
6. 25. Mucci, Prodani.

      Al comma 4, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
          h) fondazioni riferibili ai soggetti di cui alle lettere a) e g).
6. 24. Simonetti.

      Al comma 4, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
          h) fondazioni riferibili ai soggetti di cui alla lettera g).
*6. 29. Centemero.

      Al comma 4, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
          h) fondazioni riferibili ai soggetti di cui alla lettera g).
*6. 20. Simonetti.

      Al comma 4, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
          h) fondazioni riferibili a membri del Governo.
6. 103. Simonetti.

      Al comma 4, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
          h) fondazioni i cui organi direttivi sono composti da membri del Governo.
6. 104. Simonetti.

      Al comma 4, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
          h) membri del Governo.
6. 102. Simonetti.

      Al comma 5, sostituire le parole: lettera f) con le seguenti: lettere c), d), e), f) e g).
6. 113. Nardi.

      Al comma 5, sopprimere le parole da:, ovvero fino alla fine del comma.
6. 31. Nuti, Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cecconi, Cozzolino.

      Al comma 5, sostituire la parola: soggetti con le seguenti: cittadini italiani.
6. 30. Cozzolino, Nuti, Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

      Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: ovvero l'estratto conto.
6. 32. Invernizzi, Simonetti.

      Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: tre mesi dalla con le seguenti: il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello della.
*6. 35. Centemero.

      Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: tre mesi dalla con le seguenti: il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello della.
*6. 78. Invernizzi, Simonetti.

      Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
6. 37. Cecconi, Nuti, Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      7-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 7, le dichiarazioni relative ai contributi ricevuti nei tre mesi antecedenti alla data delle elezioni per il rinnovo delle Camere sono depositate presso la suddetta Commissione entro i dieci giorni successivi al loro ricevimento.
6. 114. Dieni, Toninelli, Cecconi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      7-bis. All'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n.  195, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La delibera dell'organo sociale competente è richiesta per i soli finanziamenti e contributi del valore superiore a cinquantamila euro».
          b) al terzo comma, dopo le parole: «senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario» sono aggiunte le seguenti: «per i contributi superiori a cinquantamila euro,».
6. 38. Sisto.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      7-bis. All'articolo 10, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 7, le parole: «100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 euro».
          a) al comma 8, primo periodo, le parole: «euro 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «euro 200.000».
6. 36. Sisto.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      7-bis. All'articolo 10, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 7, le parole: «100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «18.000 euro».
          a) al comma 8, primo periodo, le parole: «euro 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «euro 18.000».
6. 115. Cecconi, Dieni, Toninelli, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti.

      Al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: erogazioni con la seguente: dichiarazioni.
6. 117. Ferrari.

      Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

      Conseguentemente, al comma 10, sopprimere il terzo periodo.
6. 118. Cozzolino, Cecconi, Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Dadone.

      Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.
6. 101. Quaranta, D'Attorre, Costantino, Duranti, Scotto.

      Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: euro 5.000 ed euro 15.000 con le seguenti: euro 500 ed euro 5.000.
6. 144. Mucci, Prodani.

      Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: euro 15.000 con le seguenti: euro 8.000.

      Conseguentemente, al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: euro 15.000 con le seguenti: 8.000
6. 119. Nuti, Dadone, Cecconi, Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Cozzolino.

      Sopprimere il comma 9.
6. 45. Gregorio Fontana, Sisto.

      Al comma 9, capoverso 5-bis), sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 1.000.
6. 42. Cozzolino, Nuti, Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

      Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: sito internet aggiungere le seguenti:, ove attivato,.

      Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: sono pubblicate con le seguenti: possono essere pubblicate.
6. 54. Sisto.

      Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: ad euro 5.000 con le seguenti: ad euro 1.000.
6. 48. Cecconi, Nuti, Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino.

      Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: nel corso di ciascun anno aggiungere le seguenti: oltre che gli eventuali proventi derivanti da servizi di promozione pubblicitaria sul sito stesso a scopo di autofinanziamento.
6. 120. Baldassarre, Cristian Iannuzzi, Turco, Bechis, Segoni, Artini, Furnari, Civati, Brignone, Pastorino, Andrea Maestri, Matarrelli.

      Al comma 10, sopprimere il terzo periodo.
*6. 58. Quaranta, Costantino, D'Attorre, Duranti, Scotto.

      Al comma 10, sopprimere il terzo periodo.
*6. 62. Dadone, Cecconi, Nuti, Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Cozzolino.

      Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: euro 5000 ed euro 15.000 con le seguenti: euro 500 ed euro 5.000.
6. 121. Mucci, Prodani.

      Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole da: possono fino alla fine del periodo con le seguenti: devono essere pubblicate nella sezione di cui al presente comma.
6. 122. Cristian Iannuzzi, Baldassarre, Turco, Bechis, Segoni, Artini, Furnari, Civati, Brignone, Pastorino, Andrea Maestri, Matarrelli.

      Al comma 10, sopprimere l'ultimo periodo.
6. 63. Cecconi, Nuti, Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino.

      Al comma 10, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le erogazioni sono rese pubbliche nella sezione del sito internet di cui al presente comma sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'erogazione è stata effettuata.
6. 123. Fabbri.

      Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
      10-bis. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, il settimo periodo è soppresso.
      Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere la lettera d).
6. 61. Quaranta, Costantino, D'Attorre, Duranti, Scotto.

      Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole da: comma 11 fino alla fine del periodo, con le seguenti: comma 10, la Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n.  96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 50.000.
6. 124. Gasparini.

      Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 60.000.
6. 125. Mucci, Prodani.

      Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: pari alla differenza con le seguenti: pari al triplo della differenza.
6. 80. Dadone, Toninelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.

      Al comma 13, dopo le parole: l'ammontare non dichiarato e aggiungere le seguenti:, qualora tale ammontare sia superiore a 5.000 euro,.
6. 182. Gregorio Fontana.

      Al comma 13, dopo le parole: l'ammontare non dichiarato e aggiungere le seguenti:, qualora tale ammontare non dichiarato sia superiore a 1.000 euro,.
6. 127. Misuraca.

      Al comma 14, sopprimere le parole:, comma 2,.
6. 128. Gasparini.

      Dopo il comma 14, aggiungere, il seguente:
      14-bis. Qualora la Commissione accerti la violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e controllo previste dalla presente legge o dalle altre leggi in materia di finanziamento dei partiti, dei movimenti e dei gruppi politici organizzati in relazione a un importo superiore a euro 50.000, ferme restando le sanzioni pecuniarie ivi disposte, vieta altresì al partito, movimento o gruppo politico organizzato di ricevere qualsiasi tipo di contributo pubblico o privato, per qualsiasi finalità erogato o ricevuto, per un tempo non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni.
6. 76. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

      Al comma 15, primo periodo sostituire le parole da:, movimento fino alla fine del comma, con le seguenti: o movimento politico può essere collegato formalmente ad una sola delle fondazioni o associazioni di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13. Nei rapporti tra il partito o movimento politico e la fondazione o associazione ad esso formalmente collegata devono essere garantite la separazione e la reciproca indipendenza tra le strutture direttive e di gestione corrente e la contabilità finanziaria del partito o movimento politico e le strutture direttive e di gestione corrente e la contabilità finanziaria della fondazione o associazione ad esso formalmente collegata.
6. 75. Cecconi, Toninelli, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

      Al comma 15, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le fondazioni o associazioni formalmente collegate ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati o quelle che comunque contribuiscono, attraverso l'erogazione di finanziamenti o il conferimento in qualsiasi utilità, compresa la fornitura anche temporanea di beni o servizi, alle attività di partiti, movimenti o gruppi politici organizzati o dei loro iscritti o candidati a cariche elettive sono soggette agli obblighi di trasparenza di cui alla presente legge e alle disposizioni in materia di finanziamento all'attività politica.
6. 129. Toninelli, Cecconi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Nuti.

      Al comma 15, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le fondazioni o associazioni non formalmente collegate ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati non possono in alcun modo contribuire, attraverso l'erogazione di finanziamenti o il conferimento in qualsiasi utilità, compresa la fornitura anche temporanea di beni o servizi, all'attività politica di partiti, movimenti o gruppi politici organizzati o dei loro iscritti o candidati a cariche elettive. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente è punita con sanzione amministrativa pari al triplo del valore del contributo fornito.
6. 130. Toninelli, Cecconi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Nuti.

      Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:
      16. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, è sostituito dal seguente:
      «4. Ai fini del presente decreto sono equiparate ai partiti e movimenti politici le istituzioni, fondazioni e associazioni che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche o che siano presiedute o dirette da persone che siano titolari di incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale, o siano membri del Parlamento nazionale o europeo ovvero di assemblee elettive regionali o locali, o che lo siano stati nei dieci anni precedenti.».
      17. Al fine di garantire la trasparenza dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati e il rafforzamento dei loro requisiti di democraticità è fatto divieto a enti, aziende e società partecipate da enti pubblici ovvero che siano titolari di concessioni pubbliche o affidatari di appalti pubblici di lavori, servizi o forniture, di finanziare con contributi, donazioni, sponsorizzazioni o inserzioni pubblicitarie, anche attraverso i loro dirigenti, le istituzioni, fondazioni e associazioni che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche o che siano presiedute o dirette da persone che siano titolari di incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale, o siano membri del Parlamento nazionale o europeo ovvero di assemblee elettive regionali o locali, o che lo siano stati nei dieci anni precedenti. Lo stesso divieto si applica allorché le predette istituzioni, fondazioni o associazioni, pur non essendo presiedute o dirette dalle persone di cui al periodo precedente, dedicano la loro attività prevalente al supporto politico-culturale o organizzativo di una o più delle persone stesse, di un partito o di una corrente di partito.
      18. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, come sostituito dal comma 16 del presente articolo si applicano anche allorché le predette istituzioni, fondazioni o associazioni, pur non essendo presiedute o dirette dalle persone di cui al medesimo comma 4, dedicano la loro attività prevalente al supporto politico-culturale o organizzativo di una o più delle persone stesse, di un partito o di una corrente di partito.
      19. È fatto divieto a dirigenti, amministratori o manager di enti, aziende e società sulla cui nomina abbiano poteri di influenza organi di governo o assemblee elettive di elargire contributi, sotto qualsiasi forma, alle istituzioni, fondazioni e associazioni di cui al citato comma 4 dell'articolo 5 del decreto legge 28 dicembre 2013, n.  149, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
      20. È fatto divieto alle istituzioni, fondazioni e associazioni di cui al citato comma 4 dell'articolo 5 del decreto legge 28 dicembre 2013, n.  149, come sostituito dal comma 16 del presente articolo di accettare contributi nella forma di erogazione di finanziamenti o in altre forme, compresa la fornitura anche temporanea di beni o servizi, da quanti non prestino il consenso alle forme di pubblicità disposte dalla presente legge.
      21. Le disposizioni in materia di trasparenza, contributi, beni e servizi di cui all'articolo 6 e le sanzioni di cui all'articolo 9 a cui sono soggetti i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati si applicano alle istituzioni, fondazioni e associazioni di cui al presente articolo.
6. 143. Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti.

      Dopo il comma 15, aggiungere, i seguenti:

      16. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, è sostituito dal seguente:
      «4. Ai fini del presente decreto, sono equiparate ai partiti e movimenti politici le istituzioni, fondazioni e associazioni che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche o che siano presiedute o dirette da persone che siano titolari di incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale, o siano membri del Parlamento nazionale o europeo ovvero di assemblee elettive regionali o locali, o che lo siano stati nei dieci anni precedenti».

      17. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, come sostituito dal comma 16 del presente articolo si applicano anche allorché le predette istituzioni, fondazioni o associazioni, pur non essendo presiedute o dirette dalle persone di cui al medesimo comma 4, dedicano la loro attività prevalente al supporto politico-culturale o organizzativo di una o più delle persone stesse, di un partito o di una corrente di partito.
6. 132. Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti.

      Dopo il comma 15, aggiungere, il seguente:
      16. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, è sostituito dal seguente:
      «4. Ai fini del presente decreto, sono equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni e le associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata, in tutto o in parte, da deliberazioni di partiti o movimenti politici o i cui organi direttivi siano composti, in tutto o in parte, da persone che rivestono la qualità di esponente di un partito o movimento politico, quali membri di organi di partiti o movimenti politici o soggetti che ricoprono incarichi istituzionali per esservi stati eletti o nominati in virtù della loro appartenenza a un partito o movimento politico, nonché le fondazioni e le associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 al finanziamento di iniziative o servizi resi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di persone che rivestono la qualità di esponente di un partito o movimento politico, quali membri di organi di partiti o movimenti politici o soggetti che ricoprono incarichi istituzionali per esservi stati eletti o nominati in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, ovvero di candidati a cariche istituzionali elettive».
6. 133. Toninelli, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

      Dopo il comma 15, aggiungere, il seguente:
16. Il comma 4 dell'articolo 5, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13 è sostituito dal seguente:
      «4. Alle fondazioni e alle associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, nonché alle fondazioni o alle associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne politiche o territoriali o di parlamentari o consiglieri regionali e comunali si applicano le prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo, relative alla trasparenza e alla pubblicità degli statuti e dei bilanci.»
6. 134. Morassut.

      Dopo il comma 15, aggiungere, il seguente:
      16. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, e successive modificazioni, dopo le parole: «deliberazioni di partiti o movimenti politici,» sono aggiunte le seguenti: «alle fondazioni i cui organi direttivi sono composti da membri del Governo».
6. 105. Simonetti.

      Dopo il comma 15, aggiungere, il seguente:
      16. Dopo il comma 4 dell'articolo 5, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13 è aggiunto il seguente:
      «4-bis. Le stesse prescrizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle fondazioni e alle associazioni la cui attività prevalente è dedicata al supporto politico-culturale o organizzativo di un partito, di una corrente di partito o di una o più delle persone che siano titolari di incarichi di governi a livello nazionale, regionale o locale, o siano membri del Parlamento nazionale o europeo ovvero di assemblee elettive regionali o locali, o che lo siano stati nei dieci anni precedenti».
6. 135. Nuti, Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio.

      Dopo il comma 15 aggiungere il seguente
      16. Agli obblighi di trasparenza di cui alla presente legge e a tutte le disposizioni in materia di finanziamento ai partiti, movimenti e gruppi politici organizzati sono soggetti tutti gli enti privati nonché le imprese sociali costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità di produzione e scambio di beni e servizi.
6. 137. Dadone, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Nuti.

      Dopo il comma 15 aggiungere il seguente
      16. Agli obblighi di trasparenza di cui alla presente legge e a tutte le disposizioni in materia di finanziamento ai partiti, movimenti e gruppi politici organizzati sono soggetti gli enti privati nonché le imprese sociali costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi, nel caso in cui essi contribuiscano, attraverso l'erogazione di finanziamenti o il conferimento di qualsiasi utilità, compresa la fornitura anche temporanea di beni o servizi, alle attività di partiti, movimenti o gruppi politici organizzati o dei loro iscritti o candidati a cariche elettive nonché di fondazioni o associazioni che contribuiscono nelle medesime forme alle attività di partiti, movimenti o gruppi politici organizzati o dei loro iscritti o candidati a cariche elettive.
6. 136. Cecconi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli.

      Dopo il comma 15 aggiungere il seguente
      16. Le disposizioni in materia di trasparenza dei finanziamenti, contributi, beni e servizi di cui all'articolo 6 e le sanzioni di cui all'articolo 9 a cui sono soggetti i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati si applicano alle istituzioni, fondazioni e associazioni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13.
6. 138. Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti.

      Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
      16. Al fine di garantire la trasparenza dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati e il rafforzamento dei loro requisiti di democraticità è fatto divieto a enti, aziende e società partecipate da enti pubblici ovvero che siano titolari di concessioni pubbliche o affidatari di appalti pubblici di lavori, servizi o forniture, di finanziare con contributi, donazioni, sponsorizzazioni o inserzioni pubblicitarie, anche attraverso i loro dirigenti, le istituzioni, fondazioni e associazioni che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche o che siano presiedute o dirette da persone che siano titolari di incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale, o siano membri del Parlamento nazionale o europeo ovvero di assemblee elettive regionali o locali, o che lo siano stati nei dieci anni precedenti. Lo stesso divieto si applica allorché le predette istituzioni, fondazioni o associazioni, pur non essendo presiedute o dirette dalle persone di cui al periodo precedente, dedicano la loro attività prevalente al supporto politico-culturale o organizzativo di una o più delle persone stesse, di un partito o di una corrente di partito.
6. 139. Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti.

      Dopo il comma 15 aggiungere il seguente
      16. È fatto divieto a dirigenti, amministratori o manager di enti, aziende e società alla cui nomina partecipino organi di governo di livello nazionale, regionale o locale, o assemblee elettive, di erogare contributi, sotto qualsiasi forma, alle fondazioni o alle associazioni la cui attività prevalente è dedicata al supporto politico-culturale o organizzativo di un partito, di una corrente di partito o di una o più delle persone che siano titolari di incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale, o siano membri del Parlamento nazionale o europeo ovvero di assemblee elettive regionali o locali, o che lo siano stati nei dieci anni precedenti.
6. 140. Cecconi, Nuti, Toninelli, Dadone, Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio.

      Dopo il comma 15 aggiungere il seguente
      16. È fatto divieto a istituzioni, fondazioni e associazioni che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche o che siano presiedute o dirette da persone che siano titolari di incarichi di governo o membri del Parlamento o di altre assemblee elettive, o che lo siano stati nei dieci anni precedenti, di accettare contributi nella forma di erogazione di finanziamenti o in altre forme, compresa la fornitura anche temporanea di beni o servizi, da quanti non prestino il consenso alle forme di pubblicità disposte dalla presente legge.
6. 141. D'Ambrosio, Cecconi, Nuti, Toninelli, Dadone, Dieni, Cozzolino.

      Dopo il comma 15, aggiungere, il seguente:
      16. I rapporti tra il partito, movimento o gruppo politico organizzato e le fondazioni o associazioni ad esso formalmente collegate o nelle quali ricoprano incarichi direttivi persone che ricoprono o hanno ricoperto nei precedenti due anni, essendo ancora iscritti, ruoli negli organi nazionali del partito devono conformarsi ai principi di trasparenza, autonomia finanziaria e separazione contabile.
6. 126. Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.

      Dopo il comma 15, aggiungere, il seguente:
      16. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13 è sostituito dal seguente: «Gli oneri di pubblicazione di cui al presente comma hanno rilievo pubblicistico. Ad essi non può essere opposta la tutela della riservatezza dei singoli finanziatori».

      Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere la lettera d).
6. 131. Mucci, Prodani.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

      Art. 6-bis – (Limiti al finanziamento dei partiti e dei movimenti politici). – 1. Il finanziamento privato ai partiti politici, e o fondazioni o altri soggetti ad essi collegati, è consentito per le sole persone fisiche nel limite massimo di euro 50.000 annui.
      2. Non è consentito finanziare, nello stesso anno, più di un partito politico o fondazioni o soggetti ad essi collegati.
      3. È vietato il finanziamento diretto o indiretto da parte di soggetti che abbiano in essere concessioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti pubblici ovvero di società a partecipazione pubblica diretta o indiretta a:
          a) partiti e movimenti politici;
          b) chi ricopra, o abbia ricoperto nei dieci anni precedenti, cariche elettive o di nomina politica in comuni, province o regioni, o chi sia membro del Governo, o lo sia stato nei precedenti dieci anni;
          c) fondazioni o altri enti collegati ai soggetti di cui alle lettere a) e b).
6. 07. Quaranta, Costantino, D'Attorre, Duranti, Scotto.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

      Art. 6-bis – (Limiti al finanziamento dei partiti e dei movimenti politici). – 1. Il finanziamento privato ai partiti politici, e/o fondazioni o altri soggetti ad essi collegati, è consentito per le sole persone fisiche nel limite massimo di 50.000 euro annui.
6. 0102. D'Attorre, Quaranta, Costantino, Duranti, Scotto.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

      Art. 6-bis – (Limiti al finanziamento dei partiti e dei movimenti politici). – 1. Non è consentito finanziare, nello stesso anno, più di un partito o fondazioni o soggetti ad essi collegati.
6. 0101. Quaranta, Costantino, D'Attorre, Duranti, Scotto.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

      Art. 6-bis – (Limiti al finanziamento dei partiti e dei movimenti politici). – 1. È vietato il finanziamento diretto o indiretto da parte di soggetti che abbiano in essere concessioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti pubblici ovvero di società a partecipazione pubblica diretta o indiretta a:
          a) partiti e movimenti politici;
          b) chi ricopra, o abbia ricoperto nei dieci anni precedenti, cariche elettive o di nomina politica in comuni, province o regioni, o chi sia membro del Governo, o lo sia stato nei precedenti dieci anni;
          c) fondazioni o altri enti collegati ai soggetti di cui alle lettere a) e b).
6. 0100. D'Attorre, Quaranta, Costantino, Duranti, Scotto.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

      1. Al comma 2-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13 sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'ammontare complessivo delle risorse corrispondenti alle opzioni espresse sono corrisposte in proporzione alle opzioni espresse ai partiti a titolo di acconto entro il successivo 31 agosto, comunque entro un limite complessivo pari al 40 per cento della somma autorizzata per ciascun anno ai sensi del comma 4.»;
          b) al secondo periodo, dopo le parole: «corrisposte ai partiti», inserire le seguenti: «in proporzione alle opzioni espresse».
6. 03. D'Attorre, Quaranta, Costantino, Duranti, Scotto.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assegno vitalizio dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali in carica e di quelli già cessati dal mandato è abolito.
      2. Al fine di armonizzare i trattamenti pensionistici tra eletti ed elettori, ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuta una rendita calcolata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive modificazioni.
      3. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano le necessarie deliberazioni di propria competenza per l'attuazione dei commi 1 e 2.
      4. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei rispettivi consiglieri regionali e delle province autonome a quanto previsto dal presente articolo.
6. 04. Caparini, Invernizzi.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Obbligo di redazione e di pubblicazione del bilancio di esercizio per i sindacati).

      1. I sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio e alla sua pubblicazione nei termini e secondo le modalità definite con decreto del ministro dell'interno di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, da adottare entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione della presente legge.
      2. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma 1 il tribunale competente, su ricorso di un cittadino iscritto nelle liste elettorali di un comune, assunte informazioni e sentite le parti, irroga, con decreto, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.800 euro a 51.600 euro.
      3. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 è disposta, altresì, la sospensione delle contribuzioni a favore del sindacato o dell'associazione inadempiente sino all'ottemperanza degli obblighi di cui al comma 1.

      Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: Disposizioni in materia di disciplina dei partiti politici e dei sindacati. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica.
6. 06. Invernizzi, Simonetti.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Trattenute sindacali).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata ogni forma di trattenuta sindacale, anche se derivante da contratto di lavoro.
      2. Il pagamento delle quote associative ai sindacati, da parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso diretto versamento volontario.
      3. La legge 4 giugno 1973, n.  311, è abrogata.

      Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: Disposizioni in materia di disciplina dei partiti politici e dei sindacati. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica.
6. 05. Invernizzi, Simonetti.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n.  441.

      1. All'articolo 1 della legge 5 luglio 1982, n.  441 sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 1, primo comma, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente: «3-bis) ai consiglieri metropolitani».
          b) sostituire l'articolo 11 con il seguente:

«Articolo 11.

      Le disposizioni degli articoli da 2 a 9 si applicano anche ai soggetti indicati nei numeri 3), 3-bis), 4), 5) e 5-bis) dell'articolo 1, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli. La pubblicazione prevista nell'articolo 9 viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e in un'apposita sezione sul sito internet istituzionale, per quanto riguarda i consigli metropolitani, provinciali e comunali su apposito bollettino e in un'apposita sezione sul sito internet istituzionale.».
6. 01. Cozzolino, Nuti, Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.