XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 8 giugno 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'8 giugno 2016.

      Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Calabria, Cancelleri, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, D'Incà, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Paris, Pes, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scopelliti, Scotto, Sereni, Tabacci, Velo, Vignali, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Calabria, Cancelleri, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, D'Incà, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Gozi, Lorenzo Guerini, Guerra, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Paris, Pes, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scopelliti, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 7 giugno 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          MINARDO: «Disposizioni per il recupero degli esami universitari nel caso di rinuncia o di abbandono degli studi» (3878);
          FASSINA ed altri: «Modifica all'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali» (3879).

      Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

      In data 7 giugno 2016 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
          dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale:
      «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015» (3880).

      Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

      La proposta di legge CAPELLI ed altri: «Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici» (3772) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Baradello.

      La proposta di legge FERRANTI ed altri: «Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne» (3862) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Bini, Giuliani, Greco, Romanini, Sani e Terrosi.

Assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
          II Commissione (Giustizia):
      S. 1627-984. – BOLOGNESI ed altri: «Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio» (approvata dalla Camera e modificata dal Senato con l'unificazione della proposta di legge n.  984, d'iniziativa dei senatori Lo Giudice ed altri) (559-B) Parere delle Commissioni I e III;
      BRIGNONE ed altri: «Istituzione di un Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati di violenza di genere e di un Fondo per l'indennizzo degli orfani delle vittime di reati di violenza di genere» (3803) Parere delle Commissioni I, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di una proposta di modificazione al Regolamento della Giunta delle elezioni.

      In data 8 giugno 2016 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al Regolamento della Giunta delle elezioni d'iniziativa del deputato:
          GREGORIO FONTANA: «Modifica all'articolo 3 in materia di disciplina dei Comitati permanenti e temporanei» (Doc. II-bis n.  1).

      Sarà pubblicata e trasmessa alla Giunta per il Regolamento.

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

      Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 7 giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n.  234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n.  767/2008 e il regolamento (UE) n.  1077/2011 (COM(2016) 194 final);
          proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite (COM(2016) 196 final), corredata dal relativo allegato (COM(2016) 196 final).

      Queste relazioni sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

      Il Parlamento europeo ha trasmesso il testo di dieci risoluzioni e una decisione approvate nella tornata dal 27 al 28 aprile 2016, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
          Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tenere conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia (Doc. XII, n.  943) - alla III Commissione (Affari esteri);
          Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo dello Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (Doc. XII, n.  944) – alla III Commissione (Affari esteri);
          Risoluzione sulla salvaguardia dell'interesse superiore del minore in tutta l'Unione europea sulla base delle petizioni presentate al Parlamento europeo (Doc. XII, n.  945) – alla II Commissione (Giustizia);
          Risoluzione legislativa relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n.  881/2004 (Doc. XII, n.  946) – alla IX Commissione (Trasporti);
          Risoluzione legislativa relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione) (Doc. XII, n.  947) – alla IX Commissione (Trasporti);
          Risoluzione legislativa relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione) (Doc. XII, n.  948) – alla IX Commissione (Trasporti);
          Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli indici usati come valori di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari (Doc. XII, n.  949) – alla VI Commissione (Finanze);
          Decisione del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014, sezione III – Commissione (Doc. XII, n.  950) – alla V Commissione (Bilancio);
          Risoluzione sulla Banca europea per gli investimenti (BEI) – Relazione annuale 2014 (Doc. XII, n.  951) – alla V Commissione (Bilancio);
          Risoluzione sugli attacchi contro ospedali e scuole quali violazioni del diritto internazionale umanitario (Doc. XII, n.  952) – alla III Commissione (Affari esteri);
          Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 sull'accesso del pubblico ai documenti (articolo 116, paragrafo 7, del regolamento) per gli anni 2014-2015 (Doc. XII, n.  953) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 7 giugno 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione UE-America centrale in merito alle note esplicative dell'articolo 15 dell'allegato II dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (COM(2016) 262 final), corredata dal relativo allegato (COM(2016) 262 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Quarta relazione sui progressi compiuti dal Kosovo nella realizzazione delle condizioni previste dalla tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti (COM(2016) 276 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
          Proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che sostituisce gli elenchi delle procedure di insolvenza, delle procedure di liquidazione e dei curatori negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n.  1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza (COM(2016) 366 final), corredata dal relativo allegato (COM(2016) 366 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
          Proposte di decisione del Consiglio che autorizzano taluni Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori da parte, rispettivamente, del Perù (COM(2016) 367 final), del Kazakhstan (COM(2016) 368 final) e della Repubblica di Corea (COM(2016) 372 final), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
          Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito ad alcune decisioni da adottare in sede di Consiglio oleicolo internazionale (COI) (COM(2016) 373 final), corredata dal relativo allegato (COM(2016) 373 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
          Proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra (JOIN(2016) 26 final), corredata dal relativo allegato (JOIN(2016) 26 final- Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di documenti dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

      Il Segretario generale dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ha trasmesso la Dichiarazione di Baku e le risoluzioni approvate nel corso della 23a Sessione annuale, svoltasi a Baku dal 28 giugno al 2 luglio 2014,e la Dichiarazione di Helsinki e le risoluzioni approvate nel corso della 24a Sessione annuale, svoltasi a Helsinki dal 5 al 9 luglio 2015, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
          Dichiarazione di Baku: affari politici e sicurezza (Doc. XII-quinquies, n.  25) – alla III Commissione (Affari esteri);
          Dichiarazione di Baku: affari economici, scienza, tecnologia e ambiente (Doc. XII-quinquies, n.  26) – alla III Commissione (Affari esteri);
          Dichiarazione di Baku: democrazia, diritti umani e questioni umanitarie (Doc. XII-quinquies, n.  27) – alla III Commissione (Affari esteri);
          Risoluzione sulle violazioni evidenti, gravi e non corrette dei princìpi di Helsinki da parte della Federazione russa (Doc. XII-quinquies, n.  28) – alla III Commissione (Affari esteri);
          Risoluzione sullo sviluppo della capacità di mediazione nell'area dell'OSCE (Doc. XII-quinquies, n.  29) – alla III Commissione (Affari esteri);
          Risoluzione sulla cooperazione regionale nell'Europa sud-orientale (Doc. XII-quinquies, n.  30) – alla III Commissione (Affari esteri);
          Risoluzione sulla lotta al terrorismo (Doc. XII-quinquies, n.  31) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri);
          Risoluzione sulla continuazione dell'impegno dell'OSCE nei confronti dell'Afghanistan (Doc. XII-quinquies, n.  32) – alla III Commissione (Affari esteri);
          Risoluzione sulla tutela e la promozione dei diritti socio-economici nell'area dell'OSCE (Doc. XII-quinquies, n.  33) – alla XII Commissione (Affari sociali);
          Risoluzione sull'OSCE a quarant'anni – una regione di fiducia e di convivenza con benefìci reciproci (Doc. XII-quinquies, n.  34) – alla III Commissione (Affari esteri);
          Risoluzione su sicurezza alimentare, risorse idriche limitate e stabilità nell'area dell'OSCE (Doc. XII-quinquies, n. 35) – alla III Commissione (Affari esteri);
          Risoluzione sulla riforma generale dell'immigrazione (Doc. XII-quinquies, n.  36) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
          Risoluzione sulla situazione dei rifugiati nell'area dell'OSCE (Doc. XII-quinquies, n.  37) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
          Risoluzione sulla protezione dei beni culturali nell'area dell'OSCE (Doc. XII-quinquies, n.  38) – alla VII Commissione (Cultura);
          Risoluzione sulle misure per prevenire e perseguire la tratta dei minori a fini di sfruttamento sessuale (Doc. XII-quinquies, n.  39) – alla II Commissione (Giustizia);
          Risoluzione sulla lotta alla tortura (Doc. XII-quinquies, n.  40) – alla II Commissione (Giustizia);
          Risoluzione sul controllo democratico nel settore pubblico e privato della sicurezza (Doc. XII-quinquies, n.  41) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa);
          Dichiarazione di Helsinki: affari politici e sicurezza (Doc. XII-quinquies, n.  42) – alla III Commissione (Affari esteri);
          Dichiarazione di Helsinki: affari economici, scienza, tecnologia e ambiente (Doc. XII-quinquies, n.  43) – alla III Commissione (Affari esteri);
          Dichiarazione di Helsinki: democrazia, diritti umani e questioni umanitarie (Doc. XII-quinquies, n.  44) – alla III Commissione (Affari esteri);
          Risoluzione su Helsinki +40 – ricostruire l'OSCE del futuro (Doc. XII-quinquies, n.  45) – alla III Commissione (Affari esteri);
          Risoluzione sulle violazioni evidenti, gravi e non corrette degli impegni dell'OSCE e delle norme internazionali da parte della Federazione russa (Doc. XII-quinquies, n.  46) – alla III Commissione (Affari esteri);
          Risoluzione sull'adesione ai princìpi di Helsinki nelle relazioni tra gli Stati in tutta la regione dell'OSCE (Doc. XII-quinquies, n.  47) – alla III Commissione (Affari esteri);
          Risoluzione sul codice di condotta dell'OSCE sugli aspetti politico-militari della sicurezza: sensibilizzazione, diffusione, miglioramento dell'attuazione e della portata (Doc. XII-quinquies, n.  48) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa);
          Risoluzione sulla fase di cooperazione alle frontiere nel periodo successivo ad un conflitto: nuovi strumenti e nuovi attori per un'ottica più ampia del ciclo del conflitto (Doc. XII-quinquies, n.  49) – alla III Commissione (Affari esteri);
          Risoluzione su una riforma legislativa globale riguardante i combattenti terroristi stranieri provenienti dalla regione dell'OSCE (Doc. XII-quinquies, n.  50) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri);
          Risoluzione sul dovere di lottare contro la tratta di esseri umani negli appalti pubblici per beni e servizi (Doc. XII-quinquies, n.  51) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XI (Lavoro);
          Risoluzioni sulle sfide ambientali e le opportunità economiche nel Grande Nord (Doc. XII-quinquies, n.  52) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e VIII (Ambiente);
          Risoluzione sulla modernizzazione del sistema dei contributi nazionali al bilancio dell'OSCE (Doc. XII-quinquies, n.  53) – alla III Commissione (Affari esteri);
          Risoluzione sulle persone scomparse a seguito di conflitti armati (Doc. XII-quinquies, n.  54) – alla III Commissione (Affari esteri);
          Risoluzioni sui cittadini ucraini rapiti e detenuti illegittimamente nella Federazione russa (Doc. XII-quinquies, n.  55) – alla III Commissione (Affari esteri);
          Risoluzione sulla necessità urgente di trovare soluzioni alla tragedia delle morti nel Mediterraneo (Doc. XII-quinquies, n.  56) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
          Risoluzione sulle donne e sulle ragazze rese vulnerabili a causa di un conflitto armato, di una crisi o del loro status di minoranza (Doc. XII-quinquies, n.  57) – alla III Commissione (Affari esteri).

Richieste di parere parlamentare su proposte di nomina.

      Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 6 giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 2010, n.  76, le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina del professor Fabio Beltram (70) e della professoressa Maria Luisa Meneghetti (71) a componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

      Queste richieste sono assegnate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

      Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 7 giugno 2016, a pagina 6, prima colonna, tredicesima riga, dopo la parola: «XI» si intende inserita la seguente: «, XIV».

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: MARCO MELONI ED ALTRI; FONTANELLI ED ALTRI; FORMISANO; LORENZO GUERINI ED ALTRI; PALESE; ROBERTA AGOSTINI ED ALTRI; ZAMPA; D'ALIA; ROCCELLA ED ALTRI; CENTEMERO; CARLONI ED ALTRI; GIGLI ED ALTRI; PARRINI ED ALTRI; QUARANTA ED ALTRI; MAZZIOTTI DI CELSO ED ALTRI; TONINELLI ED ALTRI; D'ATTORRE ED ALTRI; MUCCI E PRODANI; VARGIU ED ALTRI; CRISTIAN IANNUZZI; MISURACA; PISICCHIO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTITI POLITICI. NORME PER FAVORIRE LA TRASPARENZA E LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA (A.C. 2839-3004-3006-3147-3172-3438-3494-3610-3663-3693-3694-3708-3709-3724-3731-3732- 3733-3735-3740-3788-3790-3811-A)

A.C. 2839-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Trasparenza dei finanziamenti, contributi, beni o servizi).

      1. Nella apposita sezione del sito internet, denominata «Trasparenza», di cui all'articolo 5, di ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, è pubblicato in maniera facilmente accessibile l'elenco di tutti i beni immobili, dei beni mobili registrati e degli strumenti finanziari, indicati dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58, di cui sia intestatario il partito, movimento e gruppo politico organizzato medesimo. Tale elenco è aggiornato dal partito, movimento e gruppo politico organizzato entro il 15 luglio di ogni anno.
      2. In caso di inadempimento, anche parziale, dell'obbligo di cui al comma 1 o in caso di mancato aggiornamento dei dati di cui al comma 1, la Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n.  96, applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.
      3. Nel caso di erogazione di finanziamenti o di contributi in favore dei soggetti di cui al comma 4 di importo che nell'anno sia pari o superiore ad euro 5.000 sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga e il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a tutti i finanziamenti direttamente concessi da banche o intermediari finanziari, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.
      4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle erogazioni effettuate in favore dei seguenti soggetti:
          a) partiti, movimenti e gruppi politici organizzati nonché loro articolazioni politico-organizzative;
          b) gruppi parlamentari;
          c) membri del Parlamento nazionale;
          d) membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
          e) consiglieri regionali, metropolitani, provinciali e comunali;
          f) candidati alle cariche di cui alle lettere c), d) ed e), nonché coloro che sono indicati come capo della forza politica ai sensi dell'articolo 14-bis del testo unico per l'elezione della Camera;
          g) titolari di cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa nei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati a livello nazionale, regionale, metropolitano, provinciale e comunale.

      5. L'erogazione dei finanziamenti, contributi o servizi di cui al comma 3 può essere attestata dal solo beneficiario mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445, nel caso in cui tale erogazione sia stata effettuata a favore dei candidati di cui al comma 4, lettera f) del presente articolo, ovvero sia stata effettuata da parte di soggetti residenti o domiciliati, anche temporaneamente, fuori del territorio nazionale.
      6. Le erogazioni di cui al comma 3, effettuate in favore dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati, realizzate con mezzi di pagamento che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore, possono essere dichiarate mediante attestazione del rappresentante legale o del tesoriere del partito, recante l'elenco dei soggetti che hanno effettuato le erogazioni, l'importo corrispondente e, in allegato, la documentazione contabile relativa alle erogazioni medesime.
      7. Le dichiarazioni di cui ai commi 3 e 5 e le attestazioni di cui al comma 6, entro tre mesi dalla percezione dell'erogazione, sono depositate presso la Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n.  96, ovvero a questa trasmesse mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di erogazioni in favore di uno stesso soggetto che superino l'ammontare di euro 5.000 esclusivamente nella loro somma annuale, le dichiarazioni e le attestazioni di cui al primo periodo sono depositate o trasmesse alla Commissione entro il 31 marzo dell'anno successivo.
      8. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati, che ne facciano richiesta, anche per via telematica, alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n.  96, hanno diritto di conoscere le erogazioni di cui al comma 3 del presente articolo, anche ove effettuate nelle forme previste dai commi 5 e 6. Le erogazioni in favore di partiti, movimenti e gruppi politici organizzati, di importo complessivo annuo compreso tra euro 5.000 ed euro 15.000, possono essere oggetto di accesso esclusivamente previo consenso del soggetto erogante, prestato ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196.
      9. All'allegato B alla legge 2 gennaio 1997, n.  2, dopo il numero 5) è inserito il seguente:
      «5-bis) le erogazioni di finanziamenti, contributi o servizi di importo inferiore ad euro 5.000 percepite nel corso dell'anno cui si riferisce il rendiconto, sulla base di aggregazioni che diano conto della loro provenienza».

      10. Nella sezione del sito internet di ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato denominata «Trasparenza» sono pubblicate le erogazioni di finanziamenti, contributi e servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000 dagli stessi percepite nel corso di ciascun anno, assicurando distinta evidenza alle erogazioni per le quali sia stata predisposta la dichiarazione congiunta di cui al comma 3, anche nella forma di cui al comma 5, e alle erogazioni per le quali sia stata predisposta l'attestazione di cui al comma 6. Per ciascuna erogazione sono riportati il nominativo del soggetto erogante, il relativo ammontare e l'anno in cui la medesima è stata percepita. Le erogazioni di importo complessivo annuo compreso tra euro 5.000 ed euro 15.000 possono essere pubblicate nella sezione di cui al presente comma esclusivamente previo consenso del soggetto erogante, prestato ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196. La pubblicazione delle erogazioni nella sezione di cui al presente comma perdura sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'erogazione è stata effettuata.
      11. Entro il 15 luglio di ciascun anno i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati trasmettono alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n.  96, una dichiarazione in cui attestano l'avvenuta pubblicazione nei siti internet dei rispettivi partiti di tutte le erogazioni di cui al presente articolo percepite nell'anno precedente.
      12. Ai partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che non abbiano adempiuto all'obbligo di cui al comma 11, la Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n.  96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 30.000. Ai partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano pubblicato nei rispettivi siti internet erogazioni per un ammontare inferiore a quello risultante dalle dichiarazioni e dalle attestazioni trasmesse alla Commissione ai sensi del comma 7, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari alla differenza tra l'importo pubblicato nei siti internet e quello risultante alla Commissione.
      13. Chiunque non adempie agli obblighi di cui al comma 3, anche nella forma prevista dai commi 5 e 6, e di cui al comma 7 ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero è punito con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale.
      14. Ai fini di cui all'articolo 5, comma 2, e di cui ai commi 1, 10, 11 e 12 del presente articolo, per partiti, movimenti e gruppi politici organizzati si intendono quelli iscritti nel registro dei partiti politici ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati all'inizio della legislatura o che, nel corso della medesima, abbiano costituito, secondo le norme del regolamento, un gruppo parlamentare o una componente politica interna al Gruppo misto.
      15. Ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato può essere collegato formalmente a fondazioni o associazioni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13. I rapporti tra il partito, movimento e gruppo politico organizzato e le fondazioni o associazioni ad esso formalmente collegate devono conformarsi ai princìpi di trasparenza, autonomia finanziaria e separazione contabile.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.
(Trasparenza dei finanziamenti, contributi, beni o servizi).

      Al comma 4, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
          h) fondazioni riferibili ai soggetti di cui alla lettera g).
*6. 29. Centemero.

      Al comma 4, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
          h) fondazioni riferibili ai soggetti di cui alla lettera g).
*6. 20. Simonetti.

      Al comma 4, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
          h) fondazioni riferibili a membri del Governo.
6. 103. Simonetti.

      Al comma 4, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
          h) fondazioni i cui organi direttivi sono composti da membri del Governo.
6. 104. Simonetti.

      Al comma 4, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
          h) membri del Governo.
6. 102. Simonetti.

      Al comma 5, sopprimere le parole da:, ovvero fino alla fine del comma.
6. 31. Nuti, Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cecconi, Cozzolino.

      Al comma 5, sostituire la parola: soggetti con le seguenti: cittadini italiani.
6. 30. Cozzolino, Nuti, Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

      Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: ovvero l'estratto conto.
6. 32. Invernizzi, Simonetti.

      Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: tre mesi dalla con le seguenti: il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello della.
*6. 35. Centemero.

      Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: tre mesi dalla con le seguenti: il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello della.
*6. 78. Invernizzi, Simonetti.

      Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
6. 37. Cecconi, Nuti, Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      7-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 7, le dichiarazioni relative ai contributi ricevuti nei tre mesi antecedenti alla data delle elezioni per il rinnovo delle Camere sono depositate presso la suddetta Commissione entro i dieci giorni successivi al loro ricevimento.
6. 114. Dieni, Toninelli, Cecconi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      7-bis. All'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n.  195, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La delibera dell'organo sociale competente è richiesta per i soli finanziamenti e contributi del valore superiore a cinquantamila euro».
          b) al terzo comma, dopo le parole: «senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario» sono aggiunte le seguenti: «per i contributi superiori a cinquantamila euro,».
6. 38. Sisto.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      7-bis. All'articolo 10, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 7, le parole: «100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 euro».
          a) al comma 8, primo periodo, le parole: «euro 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «euro 200.000».
6. 36. Sisto.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      7-bis. All'articolo 10, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 7, le parole: «100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «18.000 euro».
          a) al comma 8, primo periodo, le parole: «euro 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «euro 18.000».
6. 115. Cecconi, Dieni, Toninelli, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti.

      Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

      Conseguentemente, al comma 10, sopprimere il terzo periodo.
6. 118. Cozzolino, Cecconi, Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Dadone.

      Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.
6. 101. Quaranta, D'Attorre, Costantino, Duranti, Scotto.

      Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: euro 5.000 ed euro 15.000 con le seguenti: euro 500 ed euro 5.000.
6. 144. Mucci, Prodani.

      Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: euro 15.000 con le seguenti: euro 8.000.

      Conseguentemente, al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: euro 15.000 con le seguenti: 8.000.
6. 119. Nuti, Dadone, Cecconi, Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Cozzolino.

      Sopprimere il comma 9.
6. 45. Gregorio Fontana, Sisto.

      Al comma 9, capoverso 5-bis), sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 1.000.
6. 42. Cozzolino, Nuti, Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

      Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: sito internet aggiungere le seguenti:, ove attivato,.

      Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: sono pubblicate con le seguenti: possono essere pubblicate.
6. 54. Sisto.

      Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: ad euro 5.000 con le seguenti: ad euro 1.000.
6. 48. Cecconi, Nuti, Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino.

      Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: nel corso di ciascun anno aggiungere le seguenti: oltre che gli eventuali proventi derivanti da servizi di promozione pubblicitaria sul sito stesso a scopo di autofinanziamento.
6. 120. Baldassarre, Cristian Iannuzzi, Turco, Bechis, Segoni, Artini, Furnari, Civati, Brignone, Pastorino, Andrea Maestri, Matarrelli.

      Al comma 10, sopprimere il terzo periodo.
*6. 58. Quaranta, Costantino, D'Attorre, Duranti, Scotto.

      Al comma 10, sopprimere il terzo periodo.
*6. 62. Dadone, Cecconi, Nuti, Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Cozzolino.

      Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: euro 5000 ed euro 15.000 con le seguenti: euro 500 ed euro 5.000.
6. 121. Mucci, Prodani.

      Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole da: possono fino alla fine del periodo con le seguenti: devono essere pubblicate nella sezione di cui al presente comma.
6. 122. Cristian Iannuzzi, Baldassarre, Turco, Bechis, Segoni, Artini, Furnari, Civati, Brignone, Pastorino, Andrea Maestri, Matarrelli.

      Al comma 10, sopprimere l'ultimo periodo.
6. 63. Cecconi, Nuti, Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino.

      Al comma 10, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le erogazioni sono rese pubbliche nella sezione del sito internet di cui al presente comma sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'erogazione è stata effettuata.
6. 123. Fabbri.
(Approvato)

      Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
      10-bis. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, il settimo periodo è soppresso.

      Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere la lettera d)
6. 61. Quaranta, Costantino, D'Attorre, Duranti, Scotto.

      Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole da: comma 11 fino alla fine del periodo, con le seguenti: comma 10, la Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n.  96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 50.000.
6. 124. Gasparini.
(Approvato)

      Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 60.000.
6. 125. Mucci, Prodani.

      Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: pari alla differenza con le seguenti: pari al triplo della differenza.
6. 80. Dadone, Toninelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.

      Al comma 13, dopo le parole: l'ammontare non dichiarato e aggiungere le seguenti:, qualora tale ammontare sia superiore a 5.000 euro,.
6. 182. Gregorio Fontana.

      Al comma 14, sopprimere le parole:, comma 2,.
6. 128. Gasparini.
(Approvato)

      Dopo il comma 14, aggiungere, il seguente:
      14-bis. Qualora la Commissione accerti la violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e controllo previste dalla presente legge o dalle altre leggi in materia di finanziamento dei partiti, dei movimenti e dei gruppi politici organizzati in relazione a un importo superiore a euro 50.000, ferme restando le sanzioni pecuniarie ivi disposte, vieta altresì al partito, movimento o gruppo politico organizzato di ricevere qualsiasi tipo di contributo pubblico o privato, per qualsiasi finalità erogato o ricevuto, per un tempo non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni.
6. 76. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

      Al comma 15, primo periodo sostituire le parole da:, movimento fino alla fine del comma, con le seguenti: o movimento politico può essere collegato formalmente ad una sola delle fondazioni o associazioni di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13. Nei rapporti tra il partito o movimento politico e la fondazione o associazione ad esso formalmente collegata devono essere garantite la separazione e la reciproca indipendenza tra le strutture direttive e di gestione corrente e la contabilità finanziaria del partito o movimento politico e le strutture direttive e di gestione corrente e la contabilità finanziaria della fondazione o associazione ad esso formalmente collegata.
6. 75. Cecconi, Toninelli, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

      Al comma 15, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le fondazioni o associazioni formalmente collegate ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati o quelle che comunque contribuiscono, attraverso l'erogazione di finanziamenti o il conferimento in qualsiasi utilità, compresa la fornitura anche temporanea di beni o servizi, alle attività di partiti, movimenti o gruppi politici organizzati o dei loro iscritti o candidati a cariche elettive sono soggette agli obblighi di trasparenza di cui alla presente legge e alle disposizioni in materia di finanziamento all'attività politica.
6. 129. Toninelli, Cecconi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Nuti.

      Al comma 15, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le fondazioni o associazioni non formalmente collegate ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati non possono in alcun modo contribuire, attraverso l'erogazione di finanziamenti o il conferimento in qualsiasi utilità, compresa la fornitura anche temporanea di beni o servizi, all'attività politica di partiti, movimenti o gruppi politici organizzati o dei loro iscritti o candidati a cariche elettive. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente è punita con sanzione amministrativa pari al triplo del valore del contributo fornito.
6. 130. Toninelli, Cecconi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Nuti.

      Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:
      16. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, è sostituito dal seguente:
      «4. Ai fini del presente decreto sono equiparate ai partiti e movimenti politici le istituzioni, fondazioni e associazioni che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche o che siano presiedute o dirette da persone che siano titolari di incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale, o siano membri del Parlamento nazionale o europeo ovvero di assemblee elettive regionali o locali, o che lo siano stati nei dieci anni precedenti.».

      17. Al fine di garantire la trasparenza dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati e il rafforzamento dei loro requisiti di democraticità è fatto divieto a enti, aziende e società partecipate da enti pubblici ovvero che siano titolari di concessioni pubbliche o affidatari di appalti pubblici di lavori, servizi o forniture, di finanziare con contributi, donazioni, sponsorizzazioni o inserzioni pubblicitarie, anche attraverso i loro dirigenti, le istituzioni, fondazioni e associazioni che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche o che siano presiedute o dirette da persone che siano titolari di incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale, o siano membri del Parlamento nazionale o europeo ovvero di assemblee elettive regionali o locali, o che lo siano stati nei dieci anni precedenti. Lo stesso divieto si applica allorché le predette istituzioni, fondazioni o associazioni, pur non essendo presiedute o dirette dalle persone di cui al periodo precedente, dedicano la loro attività prevalente al supporto politico-culturale o organizzativo di una o più delle persone stesse, di un partito o di una corrente di partito.
      18. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, come sostituito dal comma 16 del presente articolo si applicano anche allorché le predette istituzioni, fondazioni o associazioni, pur non essendo presiedute o dirette dalle persone di cui al medesimo comma 4, dedicano la loro attività prevalente al supporto politico-culturale o organizzativo di una o più delle persone stesse, di un partito o di una corrente di partito.
      19. È fatto divieto a dirigenti, amministratori o manager di enti, aziende e società sulla cui nomina abbiano poteri di influenza organi di governo o assemblee elettive di elargire contributi, sotto qualsiasi forma, alle istituzioni, fondazioni e associazioni di cui al citato comma 4 dell'articolo 5 del decreto legge 28 dicembre 2013, n.  149, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
      20. È fatto divieto alle istituzioni, fondazioni e associazioni di cui al citato comma 4 dell'articolo 5 del decreto legge 28 dicembre 2013, n.  149, come sostituito dal comma 16 del presente articolo di accettare contributi nella forma di erogazione di finanziamenti o in altre forme, compresa la fornitura anche temporanea di beni o servizi, da quanti non prestino il consenso alle forme di pubblicità disposte dalla presente legge.
      21. Le disposizioni in materia di trasparenza, contributi, beni e servizi di cui all'articolo 6 e le sanzioni di cui all'articolo 9 a cui sono soggetti i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati si applicano alle istituzioni, fondazioni e associazioni di cui al presente articolo.
6. 143. Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti.

      Dopo il comma 15, aggiungere, i seguenti:
      16. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, è sostituito dal seguente:
      «4. Ai fini del presente decreto, sono equiparate ai partiti e movimenti politici le istituzioni, fondazioni e associazioni che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche o che siano presiedute o dirette da persone che siano titolari di incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale, o siano membri del Parlamento nazionale o europeo ovvero di assemblee elettive regionali o locali, o che lo siano stati nei dieci anni precedenti».
      17. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, come sostituito dal comma 16 del presente articolo si applicano anche allorché le predette istituzioni, fondazioni o associazioni, pur non essendo presiedute o dirette dalle persone di cui al medesimo comma 4, dedicano la loro attività prevalente al supporto politico-culturale o organizzativo di una o più delle persone stesse, di un partito o di una corrente di partito.
6. 132. Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti.

      Dopo il comma 15, aggiungere, il seguente:
      16. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, è sostituito dal seguente:
      «4. Ai fini del presente decreto, sono equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni e le associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata, in tutto o in parte, da deliberazioni di partiti o movimenti politici o i cui organi direttivi siano composti, in tutto o in parte, da persone che rivestono la qualità di esponente di un partito o movimento politico, quali membri di organi di partiti o movimenti politici o soggetti che ricoprono incarichi istituzionali per esservi stati eletti o nominati in virtù della loro appartenenza a un partito o movimento politico, nonché le fondazioni e le associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 al finanziamento di iniziative o servizi resi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di persone che rivestono la qualità di esponente di un partito o movimento politico, quali membri di organi di partiti o movimenti politici o soggetti che ricoprono incarichi istituzionali per esservi stati eletti o nominati in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, ovvero di candidati a cariche istituzionali elettive».
6. 133. Toninelli, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

      Dopo il comma 15, aggiungere, il seguente:
      16. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, e successive modificazioni, dopo le parole: «deliberazioni di partiti o movimenti politici,» sono aggiunte le seguenti: «alle fondazioni i cui organi direttivi sono composti da membri del Governo».
6. 105. Simonetti.

      Dopo il comma 15, aggiungere, il seguente:
      16. Dopo il comma 4 dell'articolo 5, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13 è aggiunto il seguente:
      «4-bis. Le stesse prescrizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle fondazioni e alle associazioni la cui attività prevalente è dedicata al supporto politico-culturale o organizzativo di un partito, di una corrente di partito o di una o più delle persone che siano titolari di incarichi di governi a livello nazionale, regionale o locale, o siano membri del Parlamento nazionale o europeo ovvero di assemblee elettive regionali o locali, o che lo siano stati nei dieci anni precedenti».
6. 135. Nuti, Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio.

      Dopo il comma 15 aggiungere il seguente
      16. Agli obblighi di trasparenza di cui alla presente legge e a tutte le disposizioni in materia di finanziamento ai partiti, movimenti e gruppi politici organizzati sono soggetti tutti gli enti privati nonché le imprese sociali costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità di produzione e scambio di beni e servizi.
6. 137. Dadone, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Nuti.

      Dopo il comma 15 aggiungere il seguente
      16. Agli obblighi di trasparenza di cui alla presente legge e a tutte le disposizioni in materia di finanziamento ai partiti, movimenti e gruppi politici organizzati sono soggetti gli enti privati nonché le imprese sociali costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi, nel caso in cui essi contribuiscano, attraverso l'erogazione di finanziamenti o il conferimento di qualsiasi utilità, compresa la fornitura anche temporanea di beni o servizi, alle attività di partiti, movimenti o gruppi politici organizzati o dei loro iscritti o candidati a cariche elettive nonché di fondazioni o associazioni che contribuiscono nelle medesime forme alle attività di partiti, movimenti o gruppi politici organizzati o dei loro iscritti o candidati a cariche elettive.
6. 136. Cecconi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli.

      Dopo il comma 15 aggiungere il seguente
      16. Le disposizioni in materia di trasparenza dei finanziamenti, contributi, beni e servizi di cui all'articolo 6 e le sanzioni di cui all'articolo 9 a cui sono soggetti i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati si applicano alle istituzioni, fondazioni e associazioni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13.
6. 138. Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti.

      Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
      16. Al fine di garantire la trasparenza dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati e il rafforzamento dei loro requisiti di democraticità è fatto divieto a enti, aziende e società partecipate da enti pubblici ovvero che siano titolari di concessioni pubbliche o affidatari di appalti pubblici di lavori, servizi o forniture, di finanziare con contributi, donazioni, sponsorizzazioni o inserzioni pubblicitarie, anche attraverso i loro dirigenti, le istituzioni, fondazioni e associazioni che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche o che siano presiedute o dirette da persone che siano titolari di incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale, o siano membri del Parlamento nazionale o europeo ovvero di assemblee elettive regionali o locali, o che lo siano stati nei dieci anni precedenti. Lo stesso divieto si applica allorché le predette istituzioni, fondazioni o associazioni, pur non essendo presiedute o dirette dalle persone di cui al periodo precedente, dedicano la loro attività prevalente al supporto politico-culturale o organizzativo di una o più delle persone stesse, di un partito o di una corrente di partito.
6. 139. Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti.

      Dopo il comma 15 aggiungere il seguente
      16. È fatto divieto a dirigenti, amministratori o manager di enti, aziende e società alla cui nomina partecipino organi di governo di livello nazionale, regionale o locale, o assemblee elettive, di erogare contributi, sotto qualsiasi forma, alle fondazioni o alle associazioni la cui attività prevalente è dedicata al supporto politico-culturale o organizzativo di un partito, di una corrente di partito o di una o più delle persone che siano titolari di incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale, o siano membri del Parlamento nazionale o europeo ovvero di assemblee elettive regionali o locali, o che lo siano stati nei dieci anni precedenti.
6. 140. Cecconi, Nuti, Toninelli, Dadone, Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio.

      Dopo il comma 15 aggiungere il seguente
      16. È fatto divieto a istituzioni, fondazioni e associazioni che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche o che siano presiedute o dirette da persone che siano titolari di incarichi di governo o membri del Parlamento o di altre assemblee elettive, o che lo siano stati nei dieci anni precedenti, di accettare contributi nella forma di erogazione di finanziamenti o in altre forme, compresa la fornitura anche temporanea di beni o servizi, da quanti non prestino il consenso alle forme di pubblicità disposte dalla presente legge.
6. 141. D'Ambrosio, Cecconi, Nuti, Toninelli, Dadone, Dieni, Cozzolino.

      Dopo il comma 15, aggiungere, il seguente:
      16. I rapporti tra il partito, movimento o gruppo politico organizzato e le fondazioni o associazioni ad esso formalmente collegate o nelle quali ricoprano incarichi direttivi persone che ricoprono o hanno ricoperto nei precedenti due anni, essendo ancora iscritti, ruoli negli organi nazionali del partito devono conformarsi ai principi di trasparenza, autonomia finanziaria e separazione contabile.
6. 126. Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.

      Dopo il comma 15, aggiungere, il seguente:
      16. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13 è sostituito dal seguente: «Gli oneri di pubblicazione di cui al presente comma hanno rilievo pubblicistico. Ad essi non può essere opposta la tutela della riservatezza dei singoli finanziatori».

      Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere la lettera d).
6. 131. Mucci, Prodani.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
      Art. 6-bis – (Limiti al finanziamento dei partiti e dei movimenti politici). – 1. Il finanziamento privato ai partiti politici, e o fondazioni o altri soggetti ad essi collegati, è consentito per le sole persone fisiche nel limite massimo di euro 50.000 annui.
      2. Non è consentito finanziare, nello stesso anno, più di un partito politico o fondazioni o soggetti ad essi collegati.
      3. È vietato il finanziamento diretto o indiretto da parte di soggetti che abbiano in essere concessioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti pubblici ovvero di società a partecipazione pubblica diretta o indiretta a:
          a) partiti e movimenti politici;
          b) chi ricopra, o abbia ricoperto nei dieci anni precedenti, cariche elettive o di nomina politica in comuni, province o regioni, o chi sia membro del Governo, o lo sia stato nei precedenti dieci anni;
          c) fondazioni o altri enti collegati ai soggetti di cui alle lettere a) e b).
6. 07. Quaranta, Costantino, D'Attorre, Duranti, Scotto.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
      Art. 6-bis – (Limiti al finanziamento dei partiti e dei movimenti politici). – 1. Il finanziamento privato ai partiti politici, e/o fondazioni o altri soggetti ad essi collegati, è consentito per le sole persone fisiche nel limite massimo di 50.000 euro annui.
6. 0102. D'Attorre, Quaranta, Costantino, Duranti, Scotto.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
      Art. 6-bis – (Limiti al finanziamento dei partiti e dei movimenti politici). – 1. Non è consentito finanziare, nello stesso anno, più di un partito o fondazioni o soggetti ad essi collegati.
6. 0101. Quaranta, Costantino, D'Attorre, Duranti, Scotto.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
      Art. 6-bis – (Limiti al finanziamento dei partiti e dei movimenti politici). – 1. È vietato il finanziamento diretto o indiretto da parte di soggetti che abbiano in essere concessioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti pubblici ovvero di società a partecipazione pubblica diretta o indiretta a:
          a) partiti e movimenti politici;
          b) chi ricopra, o abbia ricoperto nei dieci anni precedenti, cariche elettive o di nomina politica in comuni, province o regioni, o chi sia membro del Governo, o lo sia stato nei precedenti dieci anni;
          c) fondazioni o altri enti collegati ai soggetti di cui alle lettere a) e b).
6. 0100. D'Attorre, Quaranta, Costantino, Duranti, Scotto.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

      1. Al comma 2-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13 sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'ammontare complessivo delle risorse corrispondenti alle opzioni espresse sono corrisposte in proporzione alle opzioni espresse ai partiti a titolo di acconto entro il successivo 31 agosto, comunque entro un limite complessivo pari al 40 per cento della somma autorizzata per ciascun anno ai sensi del comma 4.»;
          b) al secondo periodo, dopo le parole: «corrisposte ai partiti», inserire le seguenti: «in proporzione alle opzioni espresse».
6. 03. D'Attorre, Quaranta, Costantino, Duranti, Scotto.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n.  441).

      1. All'articolo 1 della legge 5 luglio 1982, n.  441 sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 1, primo comma, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente: «3-bis) ai consiglieri metropolitani».
          b) sostituire l'articolo 11 con il seguente:
«Articolo 11.
      Le disposizioni degli articoli da 2 a 9 si applicano anche ai soggetti indicati nei numeri 3), 3-bis), 4), 5) e 5-bis) dell'articolo 1, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli. La pubblicazione prevista nell'articolo 9 viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e in un'apposita sezione sul sito internet istituzionale, per quanto riguarda i consigli metropolitani, provinciali e comunali su apposito bollettino e in un'apposita sezione sul sito internet istituzionale.».
6. 01. Cozzolino, Nuti, Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

A.C. 2839-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Promozione dello svolgimento delle attività politiche in favore dei partiti iscritti nel registro).

      1. Gli enti territoriali, previa disciplina della materia con apposito regolamento, anche attraverso convenzioni con istituzioni pubbliche o private, possono fornire beni o servizi ai partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13. Gli enti territoriali possono altresì stipulare con i medesimi soggetti di cui al presente articolo convenzioni per la messa a disposizione di locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica. Il rimborso delle spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento di attività politiche, per il tempo per il quale essi se ne avvalgono, secondo tariffari definiti dalle amministrazioni locali, è a carico dei medesimi soggetti utilizzatori.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 7.
(Promozione dello svolgimento delle attività politiche in favore dei partiti iscritti nel registro).

      Sopprimerlo.

      Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere la lettera c).
*7. 1. Invernizzi, Simonetti.

      Sopprimerlo.

      Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere la lettera c).
*7. 3. Sisto, Centemero.

      Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

      Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: altresì stipulare con i medesimi soggetti di cui al presente articolo con le seguenti: stipulare con i partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, in condizioni di parità politica e nel rispetto del principio del pluralismo,.
7. 4. Centemero, Sisto.

      Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

      Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: altresì stipulare con i medesimi soggetti di cui al presente articolo con le seguenti: stipulare con i partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13.
7. 6. Simonetti.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: disciplina della materia fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: approvazione di uno specifico regolamento, possono fornire beni o servizi ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, al fine di agevolarne lo svolgimento dell'attività politica, anche attraverso convenzioni con istituzioni pubbliche o private.
      2. Gli enti territoriali prevedono nei loro regolamenti la messa a disposizione, a titolo gratuito, ai soggetti di cui al primo comma, di locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica.
      3. Per le occupazioni di suolo pubblico di modeste entità effettuate tramite l'utilizzo di tavolini, sedie, cavalletti, gazebo, i soggetti di cui al primo comma sono esentati dal pagamento della tassa o del canone di occupazione e dal pagamento dell'imposta di bollo.
7. 5. Parisi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: apposito regolamento aggiungere le seguenti: nel rispetto del principio di parità di trattamento di tutte le ideologie politiche,.
7. 50. Simonetti.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: possono fornire aggiungere le seguenti:, in condizioni di parità politica e nel rispetto del principio del pluralismo,.
      Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: presente articolo, aggiungere le seguenti: , in condizioni di parità politica e nel rispetto del principio del pluralismo,.
7. 7. Sisto, Centemero.

      Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: che siano iscritti fino alla fine del periodo.
7. 9. Nuti, Cecconi, D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Toninelli.

      Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero che abbiano all'inizio della legislatura almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati.
7. 10. Cozzolino, Nuti, Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

      Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: senza discriminazione politica alcuna, pena il commissariamento ad acta dell'ente da parte degli organi competenti in materia
7. 51. Simonetti.

      Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di cui al presente articolo aggiungere le seguenti:, senza discriminazione politica alcuna, pena il commissariamento ad acta dell'ente da parte degli organi competenti in materia
7. 52. Simonetti.

      Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
      Art. 7-bis. (Disciplina fiscale ed agevolazioni). – 1. Alla legge 3 giugno 1999, n.  157, all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, dopo il capoverso comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
      «1-ter. Sono inoltre esenti dalle tasse sulle concessioni governative tutti gli atti compiuti dai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13»;
          b) al comma 2, dopo il capoverso Art. 27-ter, è aggiunto il seguente:
      «Art. 27-quater – 1.Tutti gli atti compiuti dai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13»;
          c) al comma 3, dopo il capoverso Art. 11-ter, è aggiunto il seguente:
      «Art. 11-quater. Tutti gli atti compiuti dai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13»;
          d) al comma 6, primo periodo, le parole «in base alle norme previste dalla legge 8 giugno 1990, n.  142, possono prevedere» sono sostituite dalle seguenti: «prevedono».
7. 04. Parisi.

      Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
      Art. 7-bis. – (Cauzione per la presentazione delle liste di candidati). – 1. I partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al momento della convocazione dei comizi elettorali, per la presentazione delle liste di candidati in occasione di consultazioni elettorali di qualsiasi livello, se non già esentati da altra disposizione legislativa, in luogo delle sottoscrizioni, possono depositare una cauzione pecuniaria di entità stabilita con apposito decreto del Ministro degli interni. Con tale decreto sono fissati anche i casi e le modalità di rimborso della cauzione.
      2. Alla legge 25 marzo 1993, n.  81, all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, lettera a), le parole: «1.000 e da non più di 1.500» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 e da non più di 3.000»;
          b) al comma 1, lettera b), le parole: «500 e da non più di 1.000» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 e da non più di 2.000»;
          c) al comma 1, lettera c), le parole: «350 e da non più di 700» sono sostituite dalle seguenti: «700 e da non più di 1.400»;
          d) al comma 1, lettera d), le parole: «200 e da non più di 400» sono sostituite dalle seguenti: «400 e da non più di 800»;
          e) al comma 1, lettera e), le parole: «175 e da non più di 350» sono sostituite dalle seguenti: «350 e da non più di 700»;
          f) al comma 1, lettera f), le parole: «100 e da non più di 200» sono sostituite dalle seguenti: «150 e da non più di 300»;
          g) al comma 1, lettera g), le parole: «60 e da non più di 120» sono sostituite dalle seguenti: «100 e da non più di 200»;
          h) al comma 1, lettera h), le parole: «30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001» sono sostituite dalle seguenti: «50 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.001»;
          i) al comma 1, lettera i), le parole: «tra 1.000 e 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «tra 500 e 1.000»;
          l) al comma 2, le parole: «1.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «500 abitanti».
7. 053. Parisi.

      Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
      Art. 7-bis. – (Sottoscrizione delle liste di candidati). – 1. Ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al momento della convocazione dei comizi elettorali, non è richiesta alcuna sottoscrizione per la presentazione delle liste di candidati in occasione di consultazioni elettorali di qualsiasi livello.
      2. Alla legge 25 marzo 1993, n.  81, all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, lettera a), le parole: «1.000 e da non più di 1.500» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 e da non più di 3.000»;
          b) al comma 1, lettera b), le parole: «500 e da non più di 1.000» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 e da non più di 2.000»;
          c) al comma 1, lettera c), le parole: «350 e da non più di 700» sono sostituite dalle seguenti: «700 e da non più di 1.400»;
          d) al comma 1, lettera d), le parole: «200 e da non più di 400» sono sostituite dalle seguenti: «400 e da non più di 800»;
          e) al comma 1, lettera e), le parole: «175 e da non più di 350» sono sostituite dalle seguenti: «350 e da non più di 700»;
          f) al comma 1, lettera f), le parole: «100 e da non più di 200» sono sostituite dalle seguenti: «150 e da non più di 300»;
          g) al comma 1, lettera g), le parole: «60 e da non più di 120» sono sostituite dalle seguenti: «100 e da non più di 200»;
          h) al comma 1, lettera h), le parole: «30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001» sono sostituite dalle seguenti: «50 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.001»;
          i) al comma 1, lettera i), le parole: «tra 1.000 e 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «tra 500 e 1.000»;
          l) al comma 2, le parole: «1.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «500 abitanti».
7. 052. Parisi.

A.C. 2839-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n.  96, in materia di revisione dei bilanci).

      1. All'articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge 6 luglio 2012, n.  96, le parole: «che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero» sono soppresse, le parole: «alla Camera medesima» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati» e le parole: «o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano,» sono soppresse.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 8.
(Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n.  96, in materia di revisione dei bilanci).

      Al comma 1, dopo le parole: articolo 9, comma 1, primo periodo aggiungere le seguenti: e comma 4, secondo periodo.

      Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 6 luglio 2012, n.  96.
8. 50. Nardi.

      Al comma 1, dopo le parole: articolo 9, comma 1, primo periodo aggiungere le seguenti: e comma 4, secondo periodo.
8. 51. Gasparini.
(Approvato)

      Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
      Art. 8-bis. – (Divieto dell'utilizzazione a scopo di lucro dei siti internet riconducibili ai movimenti di partito o ai partiti politici). – 1. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n.  96, dopo il comma 22, è aggiunto il seguente:
      «22-bis. È vietata la visualizzazione, attraverso la rete internet, di informazioni, immagini e video, effettuata a scopo di lucro, nei siti dei partiti e dei movimenti politici, nonché nei siti, blog, o portali comunque denominati, riconducibili ad un partito o movimento politico, o ad un singolo esponente politico, anche se di proprietà di persone fisiche. A tal proposito la Commissione effettua il controllo e invita gli interessati a sanare, entro e non oltre trenta giorni dalla contestazione, le eventuali irregolarità riscontrate».
8. 050. Ottobre.

A.C. 2839-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Sanzioni in materia di trasparenza dei bilanci).

      1. All'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 40.000»;
          b) al comma 4, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, e applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 40.000»;
          c) al comma 4, secondo periodo, le parole: «la sanzione amministrativa pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti: «una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500 e procede alla decurtazione»;
          d) al comma 5, le parole: «la sanzione amministrativa pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti: «una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500 e procede, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, alla decurtazione».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 9.
(Sanzioni in materia di trasparenza dei bilanci).

      All'articolo 9, premettere il seguente:
      Art. 09. (Iscrizione nel Registro dei partiti politici). – 1. L'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13 è sostituito dal seguente:
      «Art. 4. – (Registro dei partiti politici). – 1. Il legale rappresentante del partito politico è tenuto a trasmettere copia autentica dello statuto alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n.  96, la quale assume la denominazione di «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici», di seguito denominata «Commissione», anche ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 3.
      2. La Commissione, entro sessanta giorni dalla ricezione dello Statuto, verifica la presenza in esso degli elementi indicati all'articolo 3 e procede quindi all'iscrizione del partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici riconosciuti ai sensi del presente decreto. Ne rilascia quindi apposita attestazione, su richiesta del legale rappresentante del partito politico.
      3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, la Commissione, invita il partito, tramite il legale rappresentante, ad apportare le modifiche necessarie e a depositarle, in copia autentica, entro un termine non prorogabile che non può essere inferiore a trenta giorni né superiore a sessanta giorni.
      4. Qualora le modifiche apportate ai sensi del comma 3 non siano ritenute conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3 o il termine di cui al citato comma 3 non sia rispettato, la Commissione nega, con provvedimento motivato, l'iscrizione al registro di cui al comma 2. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al giudice amministrativo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione di copia integrale del provvedimento stesso.
      5. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione secondo la procedura di cui al presente articolo.
      6. Lo statuto dei partiti politici e le relative modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel registro di cui al comma 2 ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni.
      7. I partiti politici costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto, sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla medesima data.
      8. L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 tutelano la trasparenza dell'attività del partito e la effettiva partecipazione delle persone iscritte alla determinazione della politica nazionale ed europea e sono condizioni necessarie per l'ammissione dei partiti politici ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11, 12 e 16 del presente decreto. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, possono comunque usufruire del beneficio di cui all'articolo 16, nonché dei benefici di cui agli articoli 11 e 12, purché in tale ultimo caso siano in possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 10.
      9. Nel registro di cui al comma 2 sono evidenziate due separate sezioni, recanti l'indicazione dei partiti politici che soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10.
09. 050. Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.

      All'articolo 9, premettere il seguente:
      Art. 09. – 1. All'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n.  14, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro».
09. 051. D'Ambrosio, Dadone, Toninelli, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dieni.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
          e) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «sanzioni applicate» sono aggiunte le seguenti: «consistenti nella decurtazione delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 12».
          f) il comma 7 è abrogato;
          g) al comma 8, primo periodo, le parole: «previste dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «da parte della Commissione»;
          h) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Le sanzioni di cui ai commi da 3 a 6 sono notificate al partito politico interessato. Per i partiti politici che fruiscono della contribuzione volontaria ai sensi dell'articolo 12, le sanzioni sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, che riduce, nella misura disposta dalla Commissione, le somme di cui all'articolo 12 spettanti per l'anno in corso; per la parte eventualmente eccedente le somme spettanti ai sensi dell'articolo 12, le sanzioni sono applicate dalla Commissione in via diretta. Per gli altri partiti politici le sanzioni sono applicate in via diretta».
9. 50. Gasparini.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
          e) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «sanzioni applicate» sono aggiunte le seguenti: «consistenti nella decurtazione delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 12».
          f) il comma 7 è abrogato;
          g) al comma 8, primo periodo, le parole: «previste dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «da parte della Commissione»;
          h) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Le sanzioni di cui ai commi da 3 a 6 applicate in forma di decurtazione del contributo di cui all'articolo 12 sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, che riduce, nella misura disposta dalla Commissione, le somme spettanti a tale titolo per l'anno in corso. Le restanti sanzioni sono applicate dalla Commissione in via diretta nei confronti di ciascun partito politico interessato».
9. 50.(Testo modificato nel corso della seduta) Gasparini.
(Approvato)

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      2. Le somme rinvenienti dalle sanzioni pecuniarie comminate ai partiti ai sensi della presente legge e delle altre leggi in materia ivi richiamate sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.  398.
9. 3. Cecconi, D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Toninelli, Nuti.

      Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
      Art. 9-bis. – (Clausola di invarianza finanziaria). – 1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. 0300.    (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

      Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
      Art. 9-bis. 1. All'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n.  14, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 2, le parole: «30.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annui»;
          b) al comma 6, le parole: «30.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annui».
9. 050. Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dieni.

      Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
      Art. 9-bis. – 1. Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, all'articolo 11, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. La detrazione di cui al comma 2 non si applica alle erogazioni liberali effettuate dagli eletti e dai candidati a cariche elettive in favore di partiti e movimenti politici».
9. 051. D'Ambrosio, Dadone, Dieni, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Nuti.

      Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
      Art. 9-bis. – 1. All'articolo 11, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, il comma 4-bis è abrogato.
9. 053. D'Ambrosio, Toninelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni.

      Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
      Art. 9-bis. (Norme transitorie e finali). – 1. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i partiti già registrati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, adeguano i propri statuti a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto-legge, come modificato dalla presente legge.
      2. Ai fini di cui all'articolo 6, comma 8, secondo modalità individuate dalla Camera dei deputati, secondo le norme del proprio Regolamento, sono poste a disposizione della Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n.  96, le dichiarazioni rese, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n.  659, e dell'articolo 5, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13.
9. 052. Ferrari.
(Approvato)

A.C. 2839-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Abrogazioni).

      1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
          a) i commi terzo, quarto, quinto dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n.  659;
          b) il secondo comma dell'articolo 8 della legge 5 luglio 1982, n.  441;
          c) l'articolo 8 della legge 6 luglio 2012, n.  96;
          d) il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 10.
(Abrogazioni).

      Dopo l'articolo 10, aggiungere i seguenti:
      Art. 11. (Elezioni primarie). – 1. Per la designazione dei candidati alle cariche monocratiche di sindaco, di sindaco metropolitano, ove ne sia prevista l'elezione a suffragio universale e diretto, di presidente della giunta regionale, presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle persone indicate come capo della forza politica ai sensi dell'articolo 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361, i partiti e movimenti politici e le coalizioni tra i medesimi possono svolgere elezioni primarie dirette, organizzate secondo le disposizioni degli articoli da 11 a 25.
      2. Le elezioni primarie, di cui al comma 1, hanno luogo entro il sessantesimo giorno antecedente la prima data utile per il rinnovo delle cariche indicate nel medesimo comma o per l'elezione della Camera dei deputati.
      3. In caso di elezioni anticipate, il decreto di convocazione dei comizi elettorali stabilisce la data delle elezioni anteponendo un periodo di almeno quarantacinque giorni a quello previsto dalle norme vigenti per gli adempimenti relativi alla presentazione delle liste e allo svolgimento della campagna elettorale, al fine di consentire lo svolgimento delle elezioni primarie che devono tenersi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni. Per l'elezione della Camera dei deputati tale periodo è di almeno sessanta giorni.

      Art. 12. (Applicabilità delle disposizioni vigenti). – 1. Alle elezioni primarie si applicano le disposizioni vigenti in materia di elezioni e di reati elettorali, in quanto compatibili.

      Art. 13. (Forme di elezioni primarie ed elettorato attivo e passivo). – 1. Le elezioni primarie possono essere chiuse se riservate ai soli iscritti ai partiti o movimenti politici ovvero semiaperte se riservate anche ai sostenitori dei medesimi che si iscrivono in un apposito registro entro una data determinata antecedente a quella della votazione ovvero aperte se estese anche agli elettori che si iscrivono nel registro dei sostenitori al momento della votazione stessa, in base a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 14.
      2. In caso di elezioni primarie di coalizione, esse sono riservate agli iscritti a uno dei partiti o movimenti politici della coalizione organizzatrice ovvero anche ai sostenitori che si iscrivono nell'apposito registro di uno dei medesimi partiti o movimenti.
      3. Alle elezioni primarie si applicano le disposizioni vigenti limitative dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo previste per le corrispondenti consultazioni elettorali.
      4. È vietato partecipare a elezioni primarie organizzate da due o più partiti o movimenti politici o coalizioni dei medesimi in relazione alla stessa consultazione elettorale.
      5. Per esercitare il diritto di voto è necessario esibire un documento di identità valido e la tessera elettorale sulla quale devono essere impressi, a cura della sezione elettorale, il timbro con la dicitura «Elezioni primarie» e l'indicazione della consultazione elettorale alla quale si riferiscono, con la relativa data.

      Art. 14. – (Commissioni elettorali). – 1. Ai fini dello svolgimento delle elezioni primarie, l'organo direttivo di ciascun partito o movimento politico provvede, anche mediante delega all'organo direttivo territoriale competente, alla nomina delle commissioni elettorali, garantendo la rappresentanza di eventuali minoranze, nonché alla definizione del regolamento per le elezioni primarie, entro il cinquantaquattresimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni medesime per quanto riguarda le elezioni regionali e comunali ed entro il settantesimo giorno per quanto riguarda l'elezione della Camera dei deputati.

      Art. 15. (Regolamenti). – 1. I regolamenti di cui all'articolo 14 disciplinano i criteri, le modalità e i tempi per l'iscrizione nel registro dei sostenitori del partito o movimento politico, di cui all'articolo 13, anche attraverso il sito internet istituzionale del partito o movimento.
      2. I regolamenti assicurano altresì il diritto alla consultazione del registro degli iscritti e dei sostenitori, nonché di quello dei votanti, almeno da parte di tutti i candidati alle elezioni primarie.
      3. I medesimi regolamenti, pubblicati nel sito internet istituzionale del partito o movimento politico, prevedono altresì i criteri per l'individuazione delle sedi di seggio elettorale in base al numero di iscritti e di sostenitori e al tipo di elezioni, nonché per lo svolgimento ordinato e non discriminatorio dell'accesso ai seggi e delle operazioni di voto.

      Art. 16. – (Ricorso avverso la mancata iscrizione nei registri degli iscritti e dei sostenitori). – 1. Ciascun iscritto e sostenitore può chiedere alla commissione elettorale del partito o movimento politico competente la verifica della propria effettiva iscrizione negli appositi registri e proporre ricorso al collegio dei probiviri territorialmente competente avverso l'eventuale mancata iscrizione.
      2. Il collegio dei probiviri decide sul ricorso di cui al comma 1 entro due giorni dalla sua presentazione.
      3. Il provvedimento dei probiviri è comunicato alla commissione elettorale del partito o movimento politico competente e al presidente della commissione elettorale di sezione, responsabile dell'esecuzione.

      Art. 17. – (Presentazione delle candidature alle elezioni primarie). – 1. Ogni cittadino che intenda proporre la propria candidatura alle elezioni primarie presenta richiesta alla commissione elettorale del partito o movimento competente, corredata del certificato di nascita e del certificato di iscrizione nelle liste elettorali, a decorrere dal quarantesimo giorno e fino al trentesimo giorno antecedenti la data fissata per le elezioni primarie.
      2. La richiesta di cui al comma 1 è sottoscritta dal candidato e, per adesione, da un numero di iscritti al partito o movimento politico definito dal regolamento di cui all'articolo 14, con sottoscrizioni autenticate.
      3. Nessuno può presentare la propria candidatura in più partiti o movimenti politici, né sottoscrivere l'adesione alla candidatura di più di un candidato per la medesima elezione primaria.

      Art. 18. (Esclusione delle candidature). – 1. La commissione elettorale del partito o movimento politico competente accerta la regolarità delle richieste di candidatura ed esclude quelle che non presentino i requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 17.
      2. L'eventuale esclusione è comunicata all'interessato entro il secondo giorno dalla scadenza del termine di cui all'articolo 17, comma 1.

      Art. 19. – (Ricorso avverso l'esclusione della candidatura). – 1. Avverso l'esclusione della candidatura ai sensi dell'articolo 18 l'interessato, entro due giorni dalla comunicazione, può proporre ricorso al collegio dei probiviri territorialmente competente, previa comunicazione alla commissione elettorale del partito o movimento politico competente.
      2. Il collegio dei probiviri decide sul ricorso entro quattro giorni dalla sua presentazione, comunicando la decisione assunta alla commissione elettorale del partito o movimento politico competente, responsabile della esecuzione.

      Art. 20. – (Operazioni di voto). – 1. Il voto è libero e segreto.
      2. I regolamenti di cui all'articolo 14 determinano i criteri e le modalità per la fissazione delle giornate di votazione, per la durata dell'apertura delle urne e per garantire la segretezza del voto.

      Art. 21. – (Chiusura delle operazioni di voto). – 1. Dopo la chiusura delle operazioni di voto si procede allo spoglio immediato delle schede, allo scrutinio dei voti espressi e alla verbalizzazione dei risultati.

      Art. 22. – (Proclamazione dei candidati designati). – 1. La commissione elettorale del partito o movimento politico competente verifica la regolarità delle operazioni elettorali svoltesi presso le sezioni elettorali e proclama il soggetto designato alla candidatura. Copia del relativo verbale è depositata presso l'ufficio elettorale competente, unitamente alla dichiarazione di presentazione delle candidature.
      2. I regolamenti di cui all'articolo 14 determinano, in caso di parità di voti, i criteri di prevalenza.

      Art. 23. – (Ricorso avverso la proclamazione dei designati). – 1. Avverso la proclamazione dei designati o in caso di irregolarità nello svolgimento delle operazioni di scrutinio, gli interessati, o qualsiasi soggetto avente diritto al voto, possono, entro due giorni dalla proclamazione, proporre ricorso al collegio dei probiviri, che decide nei successivi due giorni, fatta salva in ogni caso la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in merito a fattispecie che integrino ipotesi di reato.

      Art. 24. – (Elezioni primarie di coalizione). – 1. In caso di liste unitarie di coalizione o di coalizioni di liste di partiti e movimenti politici per la presentazione di candidati comuni, la designazione dei candidati di coalizione può avvenire attraverso elezioni primarie cui partecipano gli iscritti e i sostenitori dei partiti e movimenti che formano la coalizione.
      2. Nel caso di cui al comma 1, ciascun partito o movimento politico aderente alla lista unitaria o alla coalizione di liste partecipa alla nomina della commissione elettorale del partito o movimento politico per lo svolgimento delle elezioni primarie.
      3. Alle elezioni primarie di cui al comma 1 si applicano le disposizioni degli articoli da 11 a 25 in quanto compatibili. Gli organi dei partiti o movimenti politici che formano la lista unitaria o la coalizione di liste, individuati in base alle disposizioni dei rispettivi statuti, definiscono le disposizioni regolamentari comuni per lo svolgimento delle elezioni primarie di cui al citato comma 1, nel rispetto delle disposizioni in materia di elezioni primarie, ove disciplinate dai rispettivi statuti.

      Art. 25. – (Elezioni primarie per la selezione del vertice esecutivo di un partito o movimento politico). – 1. Le disposizioni degli articoli da 11 a 25 possono applicarsi anche alla procedura di selezione della carica del vertice esecutivo, sia esso denominato segretario, presidente o con un altro termine atto a indicare il titolare della carica apicale monocratica a livello nazionale, dei partiti o movimenti politici.
10. 02. Misuraca.

      Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

      Art. 10-bis. – (Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riordino e il coordinamento delle disposizioni riguardanti i partiti politici). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale siano riunite le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di:
          a) disciplina dei partiti politici;
          b) forme di contribuzione in favore dei partiti politici;
          c) trasparenza delle informazioni e controllo dei bilanci e dei rendiconti dei partiti politici.

      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
          a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
          b) risoluzione delle antinomie in base ai principi dell'ordinamento;
          c) indicazione esplicita delle norme abrogate.

      3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento, previo parere del Consiglio di Stato, che si esprime nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema del decreto è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
10. 01. Tabacci, Mucci, Taricco, Prodani.

A.C. 2839-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              la proposta di legge in esame reca una disciplina relativa alla trasparenza dei finanziamenti pari o superiori a 5.000 euro effettuati in favore di partiti, movimenti, gruppi politici organizzati o loro articolazioni politico-organizzative, gruppi parlamentari, titolari di cariche elettive nazionali, regionali e locali candidati a tali cariche elettive e titolari di cariche di livello nazionale, regionale e locale in partiti politici ma non include, nell'ambito delle istituzioni regionali e locali, i componenti degli organi di governo regionali e locali quindi l'articolato appare incompleto poiché le medesime esigenze di trasparenza valgono anche per essi;
              si evidenzia altresì che la materia è giù parzialmente disciplinata dalla normativa statale, con il quale il testo sottoposto al nostro esame andrebbe coordinata,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte ad estendere la disciplina relativa alla trasparenza dei finanziamenti pari o superiori a 5.000 euro, ai titolari di cariche di governo regionali e locali e a valutare l'opportunità di coordinare la disciplina sottoposta al nostro esame con la normativa statale richiamate in premessa.
9/2839-A/1. Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Segoni, Turco, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              la ratio della presente proposta di legge è quella di promuovere la trasparenza dell'attività dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati e del rafforzamento dei loro requisiti di democraticità, allo scopo di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica;
              la riforma costituzionale letta in combinato disposto con la legge elettorale approvata, farà si che un partito del 25 per cento scelga il Presidente della Repubblica, i cinque membri della Corte costituzionale ad appannaggio del Parlamento e, attraverso il Presidente della Repubblica, anche gli altri cinque e, quindi, dieci su quindici; nomina le authority e il CSM. Un sistema per dirlo con un eufemismo certamente non equilibrato. Istituzioni deboli al loro interno, ma con un primo partito che diventa fortissimo, senza contrappesi;
              le disposizioni introdotte dalla legge elettorale daranno vita ad un sistema elettorale incapace di garantire il principio democratico della rappresentanza, vanificando la finalità di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica di cui all'articolo 1 del provvedimento in corso di approvazione;
              sarebbe di fondamentale importanza garantire, anche attraverso interventi legislativi correttivi dell'attuale testo della legge elettorale, appropriate misure finalizzate a far sì che per accedere al ballottaggio le due liste che hanno preso più voti devono complessivamente avere un numero di voti validi pari ad almeno il 50 per cento dei voti espressi;
              è necessario assicurare un metodo di elezione conforme alla Costituzione e di favorire le condizioni per una riforma complessiva del sistema istituzionale concernente, in particolare, l'assetto parlamentare e la forma di governo;
              se da un lato, anche e soprattutto a seguito della sentenza della Corte costituzionale, si era reso improcrastinabile un intervento legislativo, dall'altro lato la ragione vorrebbe che le modifiche normative oltre ad essere frutto di una larga condivisione da parte di tutti gli schieramenti politici, fossero in grado di superare in modo incontestabile quei profili di incostituzionalità che chiaramente erano stati delineati nel dispositivo dalla Consulta,

impegna il Governo

ad adottare, in coerenza con le finalità del provvedimento in esame, opportune iniziative per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica al fine di rafforzare il principio costituzionale di democraticità, anche attraverso l'implementazione dell'equilibrio rappresentativo istituzionale dei diversi partiti politici.
9/2839-A/2. Borghesi, Invernizzi, Simonetti, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              ai sensi del disposto di cui all'articolo 51 della Costituzione, è necessario che il nostro Paese metta in atto le dovute misure finalizzate a rafforzare l'equilibrio di genere, in coerenza con le esperienze di altri Paesi europei e con l'evoluzione della società italiana anche in merito alle disposizioni vigenti della legge elettorale per l'elezione del Parlamento europeo;
              rilevato il comune proposito di far maturare una estesa condivisione dei fondamenti essenziali delle nuove regole elettorali;
              considerato, tuttavia, che tra le maggiori formazioni politiche persistono divergenze non componibili per la definizione di un sistema elettorale impostato secondo canoni finora inediti;
              nel proposito di assicurare un metodo di elezione conforme alla Costituzione e di favorire le condizioni per una riforma complessiva del sistema istituzionale concernente, in particolare, l'assetto parlamentare e la forma di governo,

impegna il Governo

a promuovere, con gli strumenti a propria disposizione una modifica al testo della vigente legge elettorale finalizzata a rafforzare l'equilibrio di genere;
9/2839-A/3. Busin, Invernizzi, Simonetti, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              la vigente legge elettorale crea un sistema incapace di garantire il principio democratico della rappresentanza;
              rilevato il comune proposito di far maturare una estesa condivisione dei fondamenti essenziali delle nuove regole di trasparenza e democraticità dei partiti politici;
              nell'intento di assicurare un metodo di elezione conforme alla Costituzione e di favorire le condizioni per una riforma complessiva del sistema istituzionale concernente, in particolare, l'assetto parlamentare e la forma di governo;
              se da un lato, anche e soprattutto a seguito della sentenza della Corte costituzionale, si rende improcrastinabile un intervento legislativo volto a modificare l'attuale legge elettorale, dall'altro lato la ragione vorrebbe che le modifiche normative oltre ad essere frutto di una larga condivisione da parte di tutti gli schieramenti politici, siano in grado di superare in modo incontestabile quei profili di incostituzionalità che chiaramente sono stati delineati nel dispositivo dalla Consulta;
              le soglie per il premio di maggioranza ledono il principio di rappresentanza e il principio che tutti i voti debbano avere peso uguale, compromettendo di fatto ogni intento di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione della politica nazionale, che invero è alla base dell'intervento normativo recato dal presente provvedimento;
              invocare la governabilità è un trucco usato proprio per uccidere la rappresentanza; se il sistema democratico non funziona, nel senso che non si riesce a governare, la colpa non è detto sia necessariamente delle regole bensì potrebbe esserlo dei giocatori,

impegna il Governo

a garantire la massima partecipazione dei cittadini nella vita politica, estendendo il criterio di democraticità, che è alla base del provvedimento in esame, alle norme volte a disciplinare la rappresentanza dei cittadini in Parlamento, anche valutando la possibilità di rivedere, aumentandola, la soglia per accedere al premio di maggioranza.
9/2839-A/4. Invernizzi, Simonetti.


      La Camera,
          premesso che:
              a seguito della recente decisione della Consulta che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previgente legge elettorale in merito alle disposizioni che prevedono l'assegnazione di un premio di maggioranza e che stabiliscono la presentazione di liste elettorali bloccate non consentendo all'elettore di esprimere una preferenza;
              rilevato il comune proposito di far maturare una estesa condivisione dei fondamenti essenziali delle nuove regole elettorali;
              se da un lato, anche e soprattutto a seguito della sentenza della Corte costituzionale, si rende improcrastinabile un intervento legislativo volto a modificare la legge elettorale, dall'altro lato la ragione vorrebbe che le modifiche normative oltre ad essere frutto di una larga condivisione da parte di tutti gli schieramenti politici, siano in grado di superare in modo incontestabile quei profili di incostituzionalità che chiaramente sono stati delineati nel dispositivo dalla Consulta;
              è necessario prevedere un sistema elettorale capace di garantire il principio democratico della rappresentanza anche evitando che le liste o coalizioni di liste possano presentare simboli elettorali fuorvianti per l'elettore,

impegna il Governo

a promuovere, con gli strumenti a propria disposizione, una modifica finalizzata a far sì che le liste, non già rappresentate in Parlamento, devono registrare il proprio simbolo, sottoscritto da un numero minimo di elettori, prima dell'indizione delle consultazioni elettorali presso il Ministero dell'interno.

9/2839-A/5. Molteni, Simonetti, Invernizzi, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              la ratio della presente proposta di legge è quella di promuovere la trasparenza dell'attività dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati e del rafforzamento dei loro requisiti di democraticità, allo scopo di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica, come richiamato nell'articolo 1 del provvedimento;
              se è vero che i partiti politici sono stati oggetto di numerosi interventi legislativi, non può dirsi altrettanto per i sindacati, ad oggi ancora non soggetti ad alcun obbligo di rendicontazione che possa favorirne la trasparenza e rafforzarne i requisiti di democraticità rappresentativa, pur costituendo, al pari dei partiti politici, un ponte fra i cittadini e le istituzioni;
              ogni forma di automatica trattenuta sindacale, anche se derivante da contratto di lavoro sottoscritto, rappresenta una palese ingiustizia,

impegna il Governo

a farsi promotore, in linea con le finalità del provvedimento in corso di approvazione, di interventi di propria competenza atti ad assoggettare i sindacati alla disciplina del versamento diretto volontario da parte del lavoratore dipendente o autonomo, al fine di rafforzare i caratteri di trasparenza e democraticità di cui essi sono espressione, al pari dei partiti, movimenti e gruppi politici.

9/2839-A/6. Allasia, Simonetti, Invernizzi.


      La Camera,
          premesso che:
              la ratio della presente proposta di legge è quella di promuovere la trasparenza dell'attività dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati e del rafforzamento dei loro requisiti di democraticità, allo scopo di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica;
              se i partiti politici sono stati oggetto di numerosi interventi legislativi ad oggi ancora non sono state stabilite norme certe finalizzate a regolamentare in modo trasparente l'attività dei sindacati;
              al pari dei partiti politici i sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, devono essere tenuti alla redazione del bilancio di esercizio e alla sua pubblicazione,

impegna il Governo

a promuovere interventi normativi finalizzati ad estendere i princìpi in materia di trasparenza e democraticità contenuti nel provvedimento in esame anche per i sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva.

9/2839-A/7. Grimoldi, Guidesi, Simonetti, Invernizzi, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              il presente provvedimento precisa all'articolo 1 che le disposizioni in esso recate sono finalizzate a favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica;
              tale finalità deve essere perseguita a 360 gradi, intervenendo su tutti quei fattori e tutte quelle distorsioni ancora in essere che, di fatto, alimentando l'antipolitica allontanano sempre più il cittadino dalla classe politica che lo rappresenta;
              tra questi fattori, rientra indubbiamente il persistere di anacronistici e vetusti privilegi, come quella del vitalizio, che finiscono con il consolidare nell'opinione pubblica l'idea che i parlamentari non siano al servizio dei cittadini, bensì rappresentino una casta;
              l'istituto del vitalizio, si ricorda, nasce, nel dopoguerra, con l'intento di consentire a deputati e senatori di qualunque rango sociale di poter svolgere il proprio mandato senza condizionamenti economici di alcun genere, che gli avrebbero impedito di essere effettivamente liberi di esprimersi; purtroppo, però, è a tutti noto come nel tempo tale nobile principio si sia trasformato in un vero e proprio privilegio che ha appunto creato nel comune cittadino solo malcontento e contrarietà;
              attualmente l'equiparazione dei parlamentari, ai fini previdenziali, ai cittadini elettori è avvenuta solo per coloro che hanno ricoperto la carica dal 2012 in poi; nulla per gli altri in nome dei «diritti quesiti»;
              sulla base del principio di rappresentatività che viene rafforzato nel provvedimento in esame, i partiti politici hanno il dovere di presentare le istanze dei cittadini all'interno delle istituzioni e di agire in rappresentanza dei propri elettori, i quali, in questo momento storico di crisi economica e di disaffezione generale nei confronti della politica, chiedono di armonizzare la rendita pensionistica dei parlamentari nazionali e dei consiglieri regionali al trattamento riconosciuto a tutti i cittadini lavoratori, secondo il principio che ciascuno percepisce in base a quanto versa,

impegna il Governo

sulla base del principio di rappresentatività che viene rafforzato nel provvedimento in esame, a promuovere nelle sedi competenti un'azione di sensibilizzazione finalizzata al riconoscimento per tutti coloro che hanno ricoperto incarichi elettivi, in luogo dell'attuale vitalizio, una rendita calcolata con il sistema contributivo, al fine di armonizzare la rendita pensionistica dei parlamentari nazionali e dei consiglieri regionali al trattamento riconosciuto a tutti i cittadini lavoratori.
9/2839-A/8. Caparini.


      La Camera,
          premesso che:
              la ratio del provvedimento all'esame è quella di promuovere la trasparenza dell'attività dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati e del rafforzamento dei loro requisiti di democraticità, allo scopo di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica;
              le fondazioni politiche che hanno di fatto sostituito le vecchie correnti dei partiti sono dotate di regolamenti inadeguati che impediscono di monitorare l'ammontare delle entrate e delle uscite dalle rispettive casse;
              sono circa sessanta le fondazioni in Italia dal 1950 a oggi; a quantità, superano di gran lunga i partiti politici presenti in Parlamento;
              inoltre vi sono fondazioni che pur non essendo caratterizzate da una stretta vicinanza ai partiti sono gestite nelle loro strutture dirigenziali da esponenti del governo nazionale;
              se quindi è doveroso fornire ai cittadini la massima trasparenza dei finanziamenti, contributi, beni o servizi percepiti dai partiti politici, dai gruppi parlamentari, dai membri delle assemblee parlamentari, dai consiglieri regionali, metropolitani, provinciali e comunali, dai candidati a queste cariche istituzionali, attraverso il deposito di una dichiarazione congiunta nel caso di erogazione a questi da parte di terzi di finanziamenti o di contributi, la stessa trasparenza deve essere dovuta da quelle fondazioni che direttamente o indirettamente si intrecciano con l'attività politica dei partiti, con i gruppi parlamentari e/o con il Governo,

impegna il Governo

a promuovere, nelle more di attuazione del provvedimento, interventi finalizzati a stabilire regole di trasparenza per i finanziamenti e le contribuzioni ricevuti ed effettuati, per le attività di fornitura di beni e servizi resi, per le attività in genere svolte dalle fondazioni politiche e dalle fondazioni i cui organi statutari sono ricoperti da membri del Governo nazionale.
9/2839-A/9. Simonetti.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in corso di approvazione, intervenendo sulla disciplina dei partiti politici, intende perseguire la finalità di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica;
              tale finalità si ritiene possa essere concretamente e realisticamente raggiunta solo rimuovendo tutti gli ostacoli che ancora oggi animano di risentimento l'elettorato verso gli eletti, in quanto visti come una casta che gode di privilegi incomprensibili, anacronistici ed ingiusti, specie in confronto ai sacrifici economici e pensionistici richiesti alla collettività,

impegna il Governo

nelle more di attuazione del provvedimento, in coerenza col principio di rappresentatività rafforzato nel provvedimento in esame e con la finalità di garantire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica, a promuovere nelle sedi competenti un'azione di sensibilizzazione finalizzata ad armonizzare la rendita pensionistica dei consiglieri regionali al trattamento riconosciuto a tutti i cittadini lavoratori, introducendo anche dei tagli ai trasferimenti statali alle regioni che non si adeguano a tale principio.

9/2839-A/10. Gianluca Pini, Caparini.


      La Camera,
          premesso che:
              in sede di approvazione del testo riguardante le «Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica» si rileva che il provvedimento interviene, su di una materia oggetto di una rilevante stratificazione normativa;
              anche se, dal punto di vista del contenuto, esso risulta omogeneo – in quanto prevede un complesso di interventi in materia di disciplina dei partiti politici e contiene in particolare misure volte a favorire la partecipazione democratica, disposizioni finalizzate ad incentivare la trasparenza dell'attività e del finanziamento dei partiti politici, nonché a favorire la trasparenza in occasione della presentazione, da parte dei partiti medesimi, delle liste in competizioni elettorali – tale disciplina interviene, comunque, su una materia che ha subito negli ultimi anni profonde rivisitazioni che hanno generato rimandi, affiancamenti di norme ad altre norme e mancate abrogazioni che invece sarebbero state necessarie;
              allora, tale stratificazione normativa comporta necessariamente una difficoltosa individuazione della disciplina concretamente applicabile con la conseguenza del progressivo frammentarsi del quadro normativo. A fronte di ciò sarebbe necessaria l'adozione di un testo unico che raccogliesse in modo organico tutte le disposizioni vigenti in materia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire nell'ampio complesso normativo che regola la materia inerente la disciplina dei partiti, le forme di contribuzione in loro favore e la trasparenza delle informazioni ed il controllo dei bilanci e dei rendiconti al fine di predisporre uno strumento funzionale alla trasparenza e al miglioramento della qualità della normazione.
9/2839-A/11. Mucci.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame ha come finalità la promozione della trasparenza dell'attività dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati nonché il rafforzamento dei loro requisiti di democraticità allo scopo di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica;
              il provvedimento interviene su un settore che è stato oggetto, anche recentemente, di una significativa stratificazione normativa che rende in alcuni casi difficoltosa l'individuazione della disciplina concretamente applicabile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative volte a raccogliere in un testo unico la normativa in materia di disciplina, contribuzione e trasparenza dei partiti, movimenti e gruppi politici.
9/2839-A/12. Marzano.


      La Camera,
          premesso che:
              il presente provvedimento interviene sulla disciplina dei partiti politici nell'ottica, come espressamente richiamato all'articolo 1 del testo, di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica;
              la motivazione sottesa ai diversi interventi normativi sui partiti politici, incluso quest'ultimo, è che sono lo strumento predisposto dalla Costituzione per la partecipazione attiva dei cittadini alla gestione della res pubblica;
              al pari dei partiti politici, anche i sindacati rappresentano, sia pure per altri versi, un ponte di collegamento tra cittadini ed istituzioni, e pertanto dovrebbero essere oggetto anch'essi di interventi legislativi volti a rafforzarne i requisiti di democraticità anche attraverso l'abrogazione di privilegi vetusti ed anacronistici;
              tra questi si ricorda la vigenza della legge 11 giugno 1974, n.  252, c.d. «Legge Mosca», nata con l'intento di garantire la copertura previdenziale a coloro che nei decenni successivi al dopoguerra avevano prestato la loro attività lavorativa nei sindacati e nei partiti senza vedersi accreditato alcun contributo ai fini pensionistici e trasformatasi, nel tempo, in una sorta di vero e proprio beneficio previdenziale in termini di quantum,

impegna il Governo

ad adottare opportuni provvedimenti di propria competenza, in linea con le finalità del provvedimento in corso di approvazione e nell'ottica di rafforzare i caratteri di trasparenza e democraticità atti al superamento definitivo della legge n.  252 del 1974, per quanto concerne i dipendenti dei partiti, movimenti e gruppi politici.
9/2839-A/13. Guidesi, Simonetti, Invernizzi.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unificato stabilisce che i partiti o i gruppi politici che intendano presentare liste di candidati, devono contestualmente depositare presso il Ministero dell'interno il proprio Statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione con sottoscrizione autenticata del legale rappresentante che indichi 1) il legale rappresentante e la sede del dichiarante, 2) gli organi del partito, movimento o gruppo politico organizzato, la loro composizione e le relative attribuzioni e 3) le modalità di selezione delle candidature;
              la lettera b) del medesimo articolo 3, comma 1, prevede che il Ministero dell'interno abbia facoltà di invitare il depositante ad integrare la dichiarazione contenente gli elementi minimi di trasparenza di cui al paragrafo precedente,

impegna il Governo

ad assicurare che la verifica da parte del Ministero dell'interno della documentazione presentata ai sensi del richiamato articolo 3, comma 1, lettera a), si limiti a un controllo formale della completezza e correttezza della documentazione presentata, senza alcuna valutazione di merito sul contenuto dello statuto o della dichiarazione contenente gli elementi minimi di trasparenza.
9/2839-A/14. Mazziotti di Celso, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1 del provvedimento in esame promuove i criteri della trasparenza dell'attività dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati e del rafforzamento dei loro requisiti di democraticità, allo scopo di favorire la più ampia partecipazione del cittadini alla vita politica;
              l'articolo 2 del testo afferma il diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti, movimenti o gruppi politici organizzati per concorrere: alla formazione dell'indirizzo politico, all'elaborazione di programmi per il governo nazionale e locale, alla selezione e al sostegno di candidati alle elezioni per le cariche pubbliche, nel rispetto del principio della parità di genere, «in conformità alla Costituzione e ai principi fondamentali dell'ordinamento democratico»;
              l'articolo 51 della Costituzione sancisce la parità di accesso alle cariche elettive ed agli uffici pubblici ed assicura, a tal fine, la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini;
              la crisi del modelli tradizionali di partito e la disaffezione degli elettori, con conseguente scarsa legittimazione degli eletti, pone la classe politica davanti ad un ineluttabile percorso di autoriforma consapevole e strutturato, attraverso l'apertura dei processi di formazione della volontà politica, iniziando dalla scelta dei candidati alle cariche pubbliche di tipo elettivo, con un'attenzione particolare verso le giovani generazioni;
              la diffusione di un clima culturale positivo e favorevole al ricorso costante alle elezioni primarie gioverebbe a riattivare un circolo virtuoso di fiducia nei partiti politici, a metterne in crisi i pesanti e tradizionali apparati, ad ampliare la platea dei cittadini coinvolti nei meccanismi decisionali e a cancellare definitivamente nei partiti il senso di onnipotenza nelle decisioni;
              in alcune regioni come la Sardegna la volontà di una partecipazione «dal basso» (di cittadini e comunità locali) è stata espressa con il referendum del maggio 2012, in cui 503.249 cittadini sardi, pari al 96,85 per cento dei votanti, hanno espresso la propria volontà di eleggere candidati alla carica di presidente della regione, proprio attraverso il sistema delle elezioni primarie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative utili per introdurre negli statuti dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati criteri di reale competitività, trasparenza e democraticità nelle scelte attraverso la previsione dell'utilizzo dello strumento delle elezioni primarie come modalità di selezione delle candidature nell'ambito dei diversi contesti elettorali, nonché attraverso disposizioni che garantiscano, oltre alla parità di genere, anche la partecipazione dei giovani negli organismi collegiali e per le cariche elettive.
9/2839-A/15. Vargiu, Matarrese, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame ha tra le proprie finalità di favorire la trasparenza dell'attività delle organizzazioni partitiche e dei gruppi politici organizzati nonché rafforzare il livello di democraticità dei medesimi;
              l'articolo 5 del disegno di legge in esame stabilisce al comma 1 che i partiti e i movimenti politici pubblichino all'interno dei propri siti internet una sezione apposita, denominata «Trasparenza», in cui siano resi accessibili lo statuto, il rendiconto di esercizio, l'elenco dei beni e le erogazioni destinate ai partiti medesimi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere con future iniziative normative nella stessa sezione di cui all'articolo 5 comma 1 anche forme di pubblicazione dei dati patrimoniali degli eletti nelle istituzioni e dei soggetti nominati negli organi esecutivi o amministrativi degli enti partecipati.

9/2839-A/16. Giuseppe Guerini, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame ha tra le proprie finalità di favorire la trasparenza dell'attività delle organizzazioni partitiche e dei gruppi politici organizzati nonché rafforzare il livello di democraticità dei medesimi;
              l'articolo 5 del disegno di legge in esame stabilisce al comma 1 che i partiti e i movimenti politici pubblichino all'interno dei propri siti internet una sezione apposita, denominata «Trasparenza», in cui siano resi accessibili lo statuto, il rendiconto di esercizio, l'elenco dei beni e le erogazioni destinate ai partiti medesimi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere con future iniziative normative nella stessa sezione di cui all'articolo 5 comma 1 anche forme di pubblicazione dei dati patrimoniali dei propri eletti nelle istituzioni e dei soggetti nominati negli organi esecutivi o amministrativi degli enti partecipati.

9/2839-A/16.    (Testo modificato nel corso della seduta) Giuseppe Guerini, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame tratta della disciplina dei partiti, con particolare riferimento ai temi della trasparenza e della partecipazione democratica;
              al fine di consentire che la politica, e dunque l'attività dei soggetti che il provvedimento in esame disciplina, sia libera da ogni condizionamento, secondo il dettato costituzionale, sarebbe opportuno introdurre norme che limitino i finanziamenti privati potenzialmente opachi sotto il profilo dell'interesse che li genera,

impegna il Governo

a intervenire normativamente al fine di introdurre limite al finanziamento dei partiti e dei movimenti politici, fondazioni e altri soggetti ad essi collegati, in particolare tesi ad evitare la possibilità di finanziamenti, nello stesso anno, per più di un partito politico o fondazioni o soggetti ad essi collegati, nonché quello diretto o indiretto da parte di soggetti che abbiano in essere concessioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti pubblici ovvero di società a partecipazione pubblica diretta o indiretta a partiti e movimenti politici; a chi ricopra, o abbia ricoperto nei dieci anni precedenti, cariche elettive o di nomina politica in comuni, province o regioni; a chi sia membro del Governo, o lo sia stato nei precedenti dieci anni, nonché a fondazioni o altri enti collegati ai predetti soggetti, nel contempo prevedendo che il finanziamento privato ai partiti politici, e/o fondazioni o altri soggetti ad essi collegati, sia consentito per le sole persone fisiche nel limite massimo di euro 50.000 annui.
9/2839-A/17. Quaranta, Costantino, D'Attorre, Duranti, Scotto.


      La Camera,
          premesso che:
              è indispensabile garantire la rappresentanza nella vita pubblica ed il diritto di partecipazione politica agli appartenenti a minoranze linguistiche e identitarie che va ben oltre il semplice desiderio di influenzare gli esiti di un processo decisionale basato sulla regola di maggioranza;
              i meccanismi di partecipazione e di rappresentanza politica previsti dagli ordinamenti europei per le minoranze mirano a facilitare l'inclusione delle stesse garantendo l'identità e le caratteristiche distintive delle minoranze;
              la condizione indispensabile per la partecipazione politica delle minoranze sono il diritto di associazione nonché il diritto di fondare proprie organizzazioni, in particolare movimenti e partiti politici;
              è evidente che solamente una minoranza identitaria o linguistica organizzata ha la possibilità di negoziare con lo Stato per rivendicare la realizzazione di misure necessarie per la sua tutela;
              sono indispensabili norme di tutela positiva per queste organizzazioni politiche identitarie, come è avvenuto, ad esempio, per i sindacati identitari dell'Alto Adige/Südtirol e della Valle d'Aosta;
              la libertà di associazione è prevista in tutti gli ordinamenti costituzionali europei, e generalmente non risulta essere soggetta a limiti o particolari autorizzazioni, ma in alcuni rari ordinamenti sono rinvenibili restrizioni e divieti espliciti a fondare partiti che siano espressione di una minoranza linguistica o identitaria;
              risultano rare le previsioni normative che proteggono esplicitamente le associazioni delle minoranze;
              un esempio è la norma contenuta nel Trattato di Stato austriaco che tutela esplicitamente le associazioni e le organizzazioni delle minoranze croata e slovena;
              nei nuovi ordinamenti creati in seguito alla caduta dei regimi comunisti, sono aumentate le leggi sulla protezione delle minoranze nazionali che tutelano, fra tutte le altre misure, anche esplicitamente la libertà di fondare associazioni delle minoranze nazionali (disposizioni di questo genere si trovano, ad esempio, nella legge per la protezione delle minoranze della Albania, della Lettonia, dell'Ucraina, dell'Ungheria e della Polonia);
              il quadro delle possibilità di associazione politica della rappresentanza delle minoranze etniche, oltre alla generale facoltà di associazione, c’è anche la facoltà di fondare partiti e/o movimenti politici su base identitaria;
              sono le associazioni e i partiti portatori di interessi propri delle minoranze a costituire uno strumento fondamentale attraverso il quale si possono tutelare gli interessi e le concezioni particolari del gruppo identitario minoritario anche nella sfera politica e istituzionale;
              la formazione di movimento e/o partiti politici delle minoranze costituisce un tema sensibile anche nel quadro dell'autodeterminazione dei popoli e delle identità culturali economiche e sociali;
              rispecchia l'esigenza fondamentale di tutela delle identità che appaiono molto spesso discriminate sia sul piano culturale che economico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire con le minoranze linguistiche e identitarie, anche attraverso le regioni a statuto speciale, modalità di tutela dell'associazionismo politico di natura identitaria, di minoranza linguistica e espressione di territori discriminati e non tutelati nelle principali condizioni economiche, sociali e culturali.
9/2839-A/18. Pili.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame tratta della disciplina dei partiti, con particolare riferimento ai temi della trasparenza e della partecipazione democratica;
              ai sensi del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico;
              è del tutto evidente che il meccanismo della destinazione di una quota individuale dell'imposta dovuta non può che tradursi in un ingiusto automatismo legato al censo, con la conseguenza di alterare la finalità di parità di condizioni che qualsiasi norma sul finanziamento pubblico dei partiti, anche indiretto, dovrebbe garantire;
              sarebbe conseguentemente opportuno prevedere invece che l'ammontare delle predette risorse sia corrisposto ai partiti in proporzione alle opzioni espresse,

impegna il Governo

a intervenire normativamente sulla disciplina che regola la distribuzione del 2 per mille, prevedendo che l'ammontare delle risorse siano corrisposte ai partiti in proporzione alle opzioni espresse.
9/2839-A/19. D'Attorre, Quaranta, Costantino, Duranti, Scotto.


      La Camera,
          premesso che:
              la proposta di legge in discussione prevede all'articolo 5 comma 3 e all'articolo 9 comma 1, l'applicazione da parte della Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n.  96 di sanzioni in caso di inadempimento agli obblighi di trasparenza previsti;
              il comma 1-bis dell'articolo 16 della legge n.  96 del 2012 recante «Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali» prevede che «Nel caso in cui si verifichi l'estinzione di movimenti o partiti politici, le residue risorse inerenti agli eventuali avanzi registrati dai relativi rendiconti inerenti ai contributi erariali ricevuti, come certificati all'esito dei controlli previsti dall'articolo 9 possono essere versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle finalità di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n.  266».
              il comma 337 sopra richiamato individua la destinazione del 5 per mille dei contribuenti alle seguenti finalità: a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3, 4 della legge 7 dicembre 2000, n.  383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  460; b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università; c) finanziamento della ricerca sanitaria; d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
              è opportuno mantenere la medesima finalizzazione anche per i proventi derivanti dalle sanzioni applicate per la violazione alla proposta di legge in discussione,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di adottare gli atti necessari affinché i proventi delle sanzioni introitate per la violazione della legge di disciplina dei Partiti politici in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione sia destinata alle seguenti finalità:
              a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n.  383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  460;
              b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
              c) finanziamento della ricerca sanitaria.
9/2839-A/20. Carrescia.


      La Camera,
          premesso che:
              significative sono state negli ultimi anni le norme introdotte nel nostro ordinamento con l'obiettivo di accrescere il più possibile la partecipazione attiva delle donne, non solo sostenendole attraverso azioni che ne rafforzassero la presenza nella vita politica, economica e sociale del Paese, ma anche attraverso il concreto riconoscimento di garanzie o risorse destinate a questo scopo;
              tra le norme più significative non si può non menzionare l'avvenuta modifica nel 2000 dell'articolo 51 della Costituzione, che ha previsto che tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possano accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive, in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge;
              più recentemente, proprio in materia di partiti, il decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, ha previsto innanzitutto all'articolo 3, che gli statuti dei partiti che intendano avvalersi del meccanismo del 2 per mille e degli altri benefici fiscali previsti dalla legge debbano indicare le modalità per promuovere, attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione;
              il Parlamento, poi, durante la conversione in legge del sopra-citato decreto ha poi stabilito all'articolo 9 che, nel caso in cui nel numero complessivo dei candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, le risorse spettanti al partito politico in base al meccanismo del 2 per mille siano ridotte in misura percentuale pari allo 0,50 per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e la percentuale dei candidati del sesso meno rappresentato, nel limite massimo complessivo del 10 per cento;
              il citato articolo 9 ha anche previsto che i partiti politici debbano destinare una quota pari almeno al 10 per cento delle somme ad essi spettanti in base al cosiddetto meccanismo del 2 per mille ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica; in caso di inosservanza di questa disposizione, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a un quinto delle somme che ad essi spetterebbero;
              anche grazie ai progressivi interventi normativi, sono stati raggiunti importanti risultati in particolare in questa legislatura, come testimoniato dal deciso incremento della presenza femminile non solo nelle aule parlamentari) ma anche in rilevanti posizioni all'interno del Governo;
              tuttavia, molto ancora occorre fare, anche per Consolidare i risultati raggiunti,

impegna il Governo

per quanto di sua competenza, ad adottare ogni iniziativa utile ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, anche in applicazione delle norme citate e in particolare di quanto previsto dall'articolo 9 decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, nonché a garantire adeguati spazi alla presenza femminile nella comunicazione politica ed elettorale, al fine di consolidare i risultati fin qui raggiunti.
9/2839-A/21. Roberta Agostini, Palese.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Chiarimenti in merito alle finalità del fondo per le adozioni internazionali, con particolare riferimento al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione – 3-02295

      BECHIS, ARTINI, BALDASSARRE, SEGONI, TURCO, BRIGNONE, CIVATI, ANDREA MAESTRI, MATARRELLI e PASTORINO. — Al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. — Per sapere – premesso che:
          il fondo per le politiche della famiglia istituito nel 2007 prevedeva inizialmente anche il sostegno alle adozioni internazionali, mentre adesso tale sostegno dovrebbe essere coperto dal fondo per le adozioni internazionali istituito appositamente assieme alla relativa Commissione;
          attualmente la Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è l'autorità centrale in materia di adozioni internazionali nel nostro Paese e garantisce che le adozioni dei bambini stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione dell'Aja del 1993;
          il fondo per le adozioni internazionali aveva come unica finalità il rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione del minore straniero e, come ribadito dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in audizione in Commissione giustizia alla Camera dei deputati, è necessario «valutare con attenzione la necessità di sostenere lo sforzo delle famiglie per giungere alle adozioni rafforzando le specifiche agevolazioni fiscali già previste per le spese sostenute nei casi di adozioni internazionali (...) come occorrerebbe garantire sul piano ordinamentale la rimozione di ogni ostacolo economico e sociale che possa rendersi d'impedimento all'accesso all'adozione, in armonia con il disposto dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione»;
          nel corso dell'audizione di cui in premessa si è inoltre sottolineata «la necessità di un efficientamento delle procedure di adozione, in una prospettiva di semplificazione e di riduzione delle tempistiche e di contenimento della spesa»;
          essendo stato costituita la Commissione per le adozioni internazionali, il fondo per le adozioni internazionali si sarebbe dovuto utilizzare per lo scopo per il quale è stato istituito e già nel 2013 le famiglie che hanno adottato minori nell'anno 2011 – che hanno regolarmente depositato nei tempi previsti dalla legge la documentazione necessaria al fine di vedersi corrisposta la quota parziale di rimborso – hanno chiesto alla Commissione per le adozioni internazionali informazioni circa i tempi e le modalità previsti per il rimborso delle spese per le adozioni internazionali sostenute, ricevendo in risposta dalla Commissione per le adozioni internazionali che era stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il «fondo per il sostegno delle adozioni internazionali», finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione;
          tuttavia i genitori adottivi sono dovuti spesso ricorrere ad altre forme di finanziamento vista la farraginosità e il costo elevato del percorso adottivo  –:
          se il Ministro interrogato possa garantire che il fondo per le adozioni internazionali mantenga la finalità di rimborsare le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione del minore straniero. (3-02295)


Chiarimenti in ordine all'impatto economico – in termini di risparmi per la finanza pubblica – del testo della riforma costituzionale – 3-02296

      SCOTTO, QUARANTA, D'ATTORRE, COSTANTINO, AIRAUDO, FRANCO BORDO, DURANTI, DANIELE FARINA, FASSINA, FAVA, FERRARA, FOLINO, FRATOIANNI, CARLO GALLI, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, KRONBICHLER, MARCON, MARTELLI, MELILLA, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIRAS, PLACIDO, RICCIATTI, SANNICANDRO, ZARATTI e ZACCAGNINI. — Al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. — Per sapere – premesso che:
          in data 20 ottobre 2014, quando la I Commissione della Camera dei deputati stava ancora esaminando il testo della riforma costituzionale in sede referente, il Ministero dell'economia e delle finanze (dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) ha ricevuto una nota da parte del gabinetto del Ministro interrogato relativa all'atto Camera n.  2613, «Disposizioni per superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del titolo V della seconda parte della Costituzione», nell'ambito della quale venivano richiesti elementi informativi relativi all'impatto economico del provvedimento in termini di risparmi per la finanza pubblica;
          il successivo 28 ottobre 2014, il Ragioniere generale dello Stato, con nota protocollo n.83572, ha rappresentato una serie di informazioni dalle quali si desume che, in termini di risparmi diretti e accertati, l'impatto economico del testo di riforma costituzionale poteva essere stimato in soli 57,7 milioni di euro;
          in particolare, il Ragioniere generale dello Stato ha evidenziato che, con riferimento alle modifiche derivanti dalla riduzione del numero dei componenti del Senato (esclusi quelli nominati dal Presidente della Repubblica) da 315 a 95 e dalla limitazione dell'attribuzione delle indennità solo ai componenti della Camera dei deputati, la minore spesa conseguente è stimabile in circa 49 milioni di euro;
          con riguardo alla prevista soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel) si legge che essa produrrebbe risparmi ulteriori pari a 8,7 milioni di euro, rispetto a quelli già previsti ed indicati nella relazione tecnica del disegno di legge di stabilità per il 2015 pari a euro 10.019.227 annui;
          circa la stima dei risparmi di spesa che deriverebbero alla finanza pubblica dalla soppressione delle province prevista dall'articolo 28, il Ragioniere generale dello Stato segnalava che gli stessi non erano allo stato quantificabili e che i risparmi di spesa in questione potranno essere quantificati solo a completa attuazione della legge n.  56 del 2014 con cui si prevede il riordino del comparto;
          e anche con riferimento ai possibili risparmi derivanti dalle disposizioni che intendono fissare l'indennità dei consiglieri regionali pari a quella prevista per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e l'abolizione di rimborsi o analoghi trasferimenti monetari in favore dei gruppi politici presenti nei consigli regionali, ha rappresentato di non disporre di elementi utili da fornire in merito;
          nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2016 è stato pubblicato il testo della legge costituzionale (C.  2613-D) approvato da entrambe le Camere, in seconda deliberazione, a maggioranza assoluta dei componenti  –:
          se il Ministro interrogato confermi quanto descritto in premessa e sia in grado di fornire con la massima sollecitudine al Parlamento una nota evidentemente successiva ma in ogni caso asseverata dal Ragioniere generale dello Stato, dalla quale emerga in modo inconfutabile il dato, ribadito in più di una occasione alla stampa nazionale dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, di 1 miliardo di euro di risparmi ottenuti dalla riforma costituzionale.
(3-02296)


Iniziative, in ambito europeo ed internazionale, in relazione alla questione del commercio e del consumo della carne di cane nei Paesi dell'Estremo Oriente – 3-02297

      BRAMBILLA. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
          in molti Paesi asiatici – come la Cina, il Vietnam e la Corea del Sud – è culturalmente accettabile, legale o tollerato consumare carne di cane. In alcuni casi la tradizione risale a 4-5 secoli fa e comunque solo in tempi relativamente recenti i cani sono stati considerati e trattati come animali da compagnia;
          secondo l'organizzazione World dog alliance (Wda), con sede ad Hong Kong, 30 milioni di cani all'anno sono macellati, cotti e mangiati in Asia. Circa 70 su cento sono animali da compagnia sottratti alle famiglie;
          Paesi come le Filippine (già da decenni) e Taiwan (nel 2001) hanno approvato leggi che vietano il commercio e il consumo di carne di cane. Il divieto è in vigore anche ad Hong Kong, mentre è rimasto a livello di proposta (2010) in Cina, tuttavia le numerose organizzazioni protezioniste locali impegnate nella campagna contro questo business fanno notare che, anche laddove esistono divieti, i controlli sono scarsi e la legge frequentemente elusa;
          a Yulin, città-prefettura della regione autonoma di Guangxi, nella Repubblica popolare cinese, si svolge ogni anno, il 21 giugno, il «Festival della carne di cane al solstizio d'estate» – un'iniziativa privata nata in anni recenti ma fondata su vecchie usanze – durante il quale sono macellati, cotti e mangiati oltre 10 mila cani: animali detenuti in gabbie piccolissime e affollatissime, uccisi con metodi crudeli e spesso scuoiati ancora vivi. Per la prima volta nel 2015 sono stati aggiunti al menu anche i gatti. Ciò che avviene a Yulin è ampiamente documentato, con sanguinosa evidenza, dai media di tutto il mondo, da filmati di turisti, da video facilmente reperibili su Youtube o servizi analoghi;
          il festival di Yulin è oggetto di una protesta globale, che coinvolge milioni di persone con numerose petizioni lanciate (o rilanciate) su internet. Tra queste la campagna della Lega italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente, rappresentante per l'Italia della Wda. Al presidente della Wda, Genlin, si deve anche uno sconvolgente documentario di 90 minuti sul fenomeno del traffico e del consumo di carne di cane in Asia, «Eating happiness», del 2015;
          secondo il quotidiano inglese Express, nell'edizione del 25 maggio 2016, un gruppo di attivisti cinesi ha intercettato sulla superstrada di Tianjin, nei pressi di Pechino, un camion stracarico di gabbie con cani malati e feriti diretto a Yulin, l'ha bloccato e tenuto «sotto assedio» per tre giorni, finché i cani non sono stati liberati. Gli animali erano allo stremo, disidratati, coperti di ferite e di pustole. Moltissimi portavano collari e medagliette, chiaro segno del fatto che si trattava di animali da compagnia rubati;
          cadono invece tra luglio e agosto in Corea del Sud – Paese che nel 2018 ospiterà i XXIII Giochi olimpici invernali – i cosiddetti Bok Nal, i «giorni del cane». Secondo il calendario lunare sono i più caldi dell'anno. In questo periodo è costume mangiare carne di cane che, stando alla superstizione locale, «rinfresca e rinvigorisce» il corpo. Non si sa esattamente quanti animali perdano la vita, ma stime prudenziali parlano di 1-2 milioni sui 5 consumati ogni anno: cani sottratti alle case, catturati per strada, trasportati dai villaggi o dagli allevamenti in condizioni igieniche spaventose, spesso torturati (alcuni credono che la carne così diventi più tenera), uccisi a mazzate e macellati con metodi crudeli;
          nel novembre 2015 il Governo britannico, su sollecitazione di alcuni membri del Parlamento, ha assunto alla Camera dei Comuni l'impegno di rappresentare ai Governi interessati, anche tramite gli ambasciatori, le preoccupazioni e le istanze emerse durante il dibattito parlamentare sul commercio e il consumo della carne di cane;
          nei giorni scorsi è stata presentata al Congresso degli Stati Uniti d'America una risoluzione che condanna il festival di Yulin e chiede alle autorità cinesi di mettere fine al commercio della carne di cane  –:
          se non ritenga di compiere tutti i passi opportuni, possibilmente coinvolgendo i partner europei e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, per sollevare la questione del commercio e del consumo della carne di cane con i Governi dei Paesi dell'Estremo Oriente dov’è diffusa tale pratica, in particolare per chiedere alle autorità cinesi di porre fine al massacro di Yulin e a quelle coreane, anche in relazione agli imminenti Giochi di Pyeongchang, di vietare il consumo e il commercio della carne di cane, causa di abusi ripugnanti e di ingiustificabili sofferenze. (3-02297)


Intendimenti in ordine alla sostituzione del comandante nazionale del Corpo forestale dello Stato, anche alla luce di recenti inchieste giudiziarie e in considerazione del progetto di riorganizzazione del medesimo Corpo – 3-02298

      TERZONI, MASSIMILIANO BERNINI, BENEDETTI e ZOLEZZI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
          si è appreso da fonti di stampa, in data 2 giugno 2016, che la procura di Novara ha chiesto ventisette rinvii a giudizio per il «caso Est Sesia». Al vaglio del giudice ci sarebbero 41 capi di imputazione per reati dall'associazione per delinquere alla truffa, dal peculato al falso in atto pubblico, dalla turbativa d'asta all'abuso d'ufficio;

          tra i personaggi rinviati a giudizio risulta esserci anche il comandante nazionale del Corpo forestale dello Stato, Cesare Anselmo Patrone, che nel 2012 nel ruolo di componente di una commissione di collaudo per lavori ai ponti sul canale Quintino Sella avrebbe redatto un verbale falso; nell'ambito del procedimento penale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha manifestato l'intenzione di costituirsi parte civile;

          già dal 2015 erano stati presentati diversi atti di sindacato ispettivo nei quali si evidenziavano le criticità connesse alla modalità della sua nomina a capo del Corpo forestale dello Stato, alla permanenza al vertice della struttura per oltre 12 anni a partire dal 2004, alla circostanza che durante tale arco temporale sia risultato coinvolto in inchieste e procedimenti giudiziari dai quali emergono molteplici profili che avrebbero reso consigliabile un suo avvicendamento;
          il 27 settembre 2015 il Fatto quotidiano ha pubblicato un'intercettazione telefonica risalente al 24 agosto 1994, che vedrebbe coinvolti l'avvocato Cipriano Chianese, considerato dalla procura di Napoli il presunto inventore dell'ecomafia in Campania, e l'attuale capo del Corpo forestale dello Stato, Cesare Patrone, da cui emergerebbe una certa familiarità tra i due; familiarità denunciata per la prima volta in un'informativa depositata nel 2013 dal poliziotto Roberto Mancini, ammalatosi di tumore per aver fronteggiato la criminalità ambientale e morto nell'aprile 2014. Nel gennaio 2015, il Ministero dell'interno lo ha riconosciuto vittima del dovere;
          nel 1994 Cesare Patrone era già un funzionario del Corpo forestale dello Stato e Cipriano Chianese era un avvocato imprenditore della provincia di Caserta, che, seppur prosciolto dal giudice dell'udienza preliminare, nonostante «il contributo causale reso dallo stesso fosse stato pacificamente ammesso», era già stato arrestato per associazione mafiosa, perché coinvolto nel traffico illecito dei rifiuti campani;
          ad una richiesta di chiarimenti in Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, da parte del deputato del MoVimento 5 Stelle, Francesco D'Uva, in merito ai suoi rapporti con Chianese, a luglio 2015 Cesare Patrone rispose «non ricordo assolutamente chi sia Chianese, non ricordo di averlo incontrato venti o trent'anni fa». Un'affermazione che, alla luce di quanto documentato da il Fatto quotidiano, parrebbe essere del tutto falsa;
          oltre a quanto sopra esposto, si ricorda che in data 13 agosto 2015, sulla Gazzetta Ufficiale n.  187, è stata pubblicata la legge 7 agosto 2015, n.  124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», il cui articolo 8, comma 1, lettera a), prevede, tra l'altro, l'eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra forza di polizia;
          il Consiglio dei ministri, nel corso della riunione n.  101 del 20 gennaio 2016, ha approvato, in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo recante l'assorbimento di parte del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri. L'articolo 12, comma 2, di tale schema di decreto stabilisce che: «Il Capo del Corpo forestale dello Stato, con proprio provvedimento (...) individua, sulla base dello stato matricolare, l'Amministrazione, tra quelle indicate al comma 1, presso la quale ciascuna unità di personale è destinata a transitare (...)»; questo significa che l'ingegner Cesare Patrone deciderà autonomamente il destino di circa 7.000 uomini e donne del Corpo forestale dello Stato;
          tutte le sigle sindacali rappresentanti gli uomini e le donne del Corpo forestale dello Stato, per quanto sopra citato, hanno espresso forti perplessità sul ruolo di Cesare Anselmo Patrone quale comandante nazionale del Corpo forestale dello Stato e sulla sua responsabilità nella gestione della fase di transizione;
          il citato schema di decreto legislativo è stato annunciato all'Assemblea della Camera dei deputati il 26 maggio 2016 (atto n.  306) ed assegnato alle Commissioni I affari costituzionali e IV difesa, V bilancio, Commissione parlamentare per la semplificazione e il termine dell’iter è stato fissato al 25 luglio 2016  –:
          se, anche alla luce degli ultimi eventi giudiziari di cui in premessa, non ritenga opportuno assumere le iniziative di competenza per procedere all'immediata sostituzione dell'ingegnere Cesare Patrone nell'incarico di comandante nazionale del Corpo forestale dello Stato in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti del decreto sopra citato e alla revoca immediata dell'incarico dell'ingegner Cesare Patrone quale coordinatore del gruppo di lavoro sulla «Terra dei fuochi». (3-02298)


Iniziative di competenza volte alla revisione del sistema di funzionamento della Commissione unica nazionale (Cun) suini – 3-02299

      COVA, CARRA, OLIVERIO, LUCIANO AGOSTINI, ANTEZZA, CAPOZZOLO, CUOMO, DAL MORO, FALCONE, FIORIO, LAVAGNO, MARROCU, MONGIELLO, PALMA, PRINA, ROMANINI, SANI, TARICCO, TERROSI, VENITTELLI, ZANIN, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA e BINI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
          la filiera nazionale suinicola, con circa 4.000 allevamenti, 70 macelli e 200 prosciuttifici è un settore di forte rilevanza economica, ma sta vivendo negli ultimi anni un periodo di grande difficoltà con continue chiusure di allevamenti; si è assistito anche ad una contrazione della consistenza delle scrofe attive nel circuito tutelato, dovuta in parte all'adeguamento alle normative europee in materia di protezione e benessere animale introdotte dalla direttiva 2008/120/CE;
          ad un aumento complessivo dei capi macellati, ad un peso vivo superiore a 160 chilogrammi, ha corrisposto un andamento in controtendenza delle macellazioni di suini pesanti certificati per la produzione dei salumi dop. Infatti, le macellazioni dei dop sono diminuite nel 2014 del 3 per cento;
          il valore della produzione suinicola è stata superiore ai 2 miliardi di euro e nell'anno 2014 l’export di salumi ha raggiunto un valore di circa 1,2 miliardi di euro, con un bilancio attivo di circa 1 miliardo di euro; in Italia, nel 2014, sono stati allevati, macellati circa 8.700.000 suini e di questi sono stati certificati 7.930.000 suini del circuito dop;
          risulta evidente la rilevanza economica e numerica della filiera dop e la conseguente necessità di migliorare la gestione aziendale attraverso una diffusa consulenza agronomica e veterinaria per consentire agli allevatori dei suini di migliorare le proprie produzioni, valorizzare gli investimenti, aumentare le produzioni, ridurre i costi di gestione e contemporaneamente migliorare la riproduzione delle scrofe, il contenimento della mortalità neonatale dei suinetti, garantire il loro accrescimento secondo i disciplinari per evitare scarti;
          il prosciutto dop arriva a coprire poco più del 50 per cento dell'intera carcassa suina macella, è necessario valorizzare anche i tagli differenti dai prosciutti nella filiera delle dop, poiché, se anche i prosciutti cotti, pancette, salumi e mortadelle acquistassero un valore aggiunto come prodotti provenienti da una filiera dop o inseriti come igp, il valore finale della carcassa dei suini sarebbe maggiore e gli allevatori avrebbero un maggiore ritorno economico;
          è necessario promuovere anche una filiera suinicola che non si basi solamente sul «suino pesante italiano» e che offra al consumatore dei tagli, salumi, insaccati o prosciutti di qualità provenienti da allevamenti italiani e trasformati in Italia;
          l'istituzione della Commissione unica nazionale suini non sta dando i risultati attesi e il prezzo viene fissato in modo unilaterale da parte degli allevatori e non viene poi rispettato, soprattutto da parte dei macellatori e dei trasformatori  –:
          se il Ministro interrogato non ritenga di adottare le iniziative di competenza volte alla revisione del sistema di funzionamento della Commissione unica nazionale suini per ridare slancio alla filiera, attraverso soprattutto un rafforzamento delle gestioni aziendali e la valorizzazione dell'intero animale sul mercato di qualità.
(3-02299)


Politiche a favore della natalità – 3-02300

      BINETTI. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:
          le recenti notizie, pubblicate anche dalla stampa, forniscono purtroppo un quadro allarmante circa lo stato ed il trend della natalità nel nostro Paese;
          si fa cenno alla discesa continua delle nascite, anche al di sotto di soglie ritenute psicologiche;
          risulta quindi in diminuzione, nonostante il crescente apporto degli stranieri, la popolazione totale e, soprattutto, diminuisce la forza lavoro, la parte attiva della popolazione stessa, considerando anche che sempre più nostri connazionali in fase attiva decidono di trasferirsi all'estero  –:
          a fronte di dati così drammatici, nella consapevolezza della gravità del fenomeno, che rischia di determinare un impoverimento ed un'inevitabile involuzione della società italiana, quali siano le linee di azione ed i settori in cui il Governo intende intervenire, al fine di interrompere un trend così stabilmente negativo e sostenere la famiglia nella decisione di procreare. (3-02300)


Iniziative di competenza in relazione ad una legge regionale del Friuli Venezia Giulia in materia di unioni di comuni – 3-02301

      GIGLI. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:
          la regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali;
          questa autonomia, però, deve essere esercitata entro precisi limiti, ai sensi dell'articolo 4 dello statuto regionale;
          detti limiti riguardano, in particolare i principi sanciti dalla Costituzione, i principi generali dell'ordinamento giuridico, gli obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano (una per tutte la Carta europea delle autonomie locali ratificata dall'Italia nel 1989);
          ora, la legge regionale n.  26 del 2014 ha previsto, fra l'altro, l'unione obbligatoria dei comuni, esautorando, a tutti gli effetti, i comuni stessi della loro autonomia costituzionalmente garantita dall'articolo 5 della Costituzione;
          quindi, nessuna concertazione è stata effettuata in tal senso, tanto è vero che gli enti locali non sono stati nemmeno consultati, in palese violazione dell'articolo 114 della Costituzione che sancisce che sono enti costitutivi della Repubblica i comuni, le province, le città metropolitane, le regioni, equiordinandoli tra loro  –:
          quali iniziative di competenza intenda intraprendere il Ministro interrogato. (3-02301)


Iniziative urgenti per la pulizia degli alvei dei fiumi e dei torrenti, al fine di garantire un'effettiva prevenzione dei rischi del dissesto idrogeologico – 3-02302

      GUIDESI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, INVERNIZZI, MOLTENI, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
          il nostro è un Paese con un territorio estremamente fragile e in crescente pericolo di dissesto idrogeologico;
          l'abbandono dei terreni montani, il disboscamento, la forte espansione edilizia soprattutto negli anni ’70 e ’80, la costruzione, spesso abusiva, sui versanti a rischio, la mancata pulizia dei corsi d'acqua, la forte antropizzazione e la cementificazione di lunghi tratti dei fiumi e dei torrenti contribuiscono all'aumento dell'esposizione della popolazione al rischio idrogeologico e ad alluvioni;
          i problemi sono aggravati negli ultimi anni a causa degli eventi meteo-climatici anomali che ripetutamente colpiscono il Paese; gli ultimi eventi alluvionali dell'Europa centrale hanno posto alla ribalta i pericoli cui è esposto il territorio;
          si tratta di un'emergenza nazionale; se non si procederà al più presto ad effettuare un vasto piano di prevenzione e messa in sicurezza del territorio, sarà sempre più difficile ed insostenibile fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di danni provocati dalle alluvioni;
          la maggior parte dei problemi sarebbe risolta con una manutenzione costante dei corsi d'acqua, liberandoli dai tronchi d'albero e dal materiale vegetale che ne impediscono il regolare deflusso, e con una pulizia del fondale dei fiumi e dei torrenti dalla deposizione della sabbia e della ghiaia trascinate dalla corrente, che ripristini la storica condizione dell'alveo e la sezione originale di deflusso;
          per raggiungere risultati concreti serve la sinergia tra amministrazioni centrali e locali per il finanziamento degli interventi; gli enti locali, i veri conoscitori dello stato di salute del territorio e delle relative necessità di interventi per la messa in sicurezza e per la prevenzione dei pericoli da rischio, non sono in grado di risolvere da soli i problemi anche per le regole stringenti del patto di stabilità e crescita imposte dalla Commissione europea e per le conseguenti norme nazionali che hanno costituito un vincolo insormontabile alla spesa delle amministrazioni locali, anche nei casi di disponibilità di risorse;
          appare necessaria una revisione delle norme vigenti in campo di prevenzione e di lotta al dissesto idrogeologico provocato dallo straripamento dei corsi d'acqua, soprattutto in direzione della semplificazione delle procedure per l'esecuzione degli interventi e l'assegnazione delle risorse, ma anche in direzione dell'eliminazione delle disposizioni che, di fatto, rendono impossibile la spesa;
          la legge di stabilità per il 2016 ha previsto finanziamenti nella tabella E contro il dissesto idrogeologico che, tuttavia, sono realmente insufficienti a far fronte alle esigenze del Paese;
          anche la legge 28 dicembre 2015, n.  221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», cosiddetto collegato ambientale alla legge di stabilità per il 2014, prevede una serie di programmi per la definizione del quadro conoscitivo del demanio idrico, ma mancano azioni concrete verso misure gestionali capaci di ripristinare la continuità idromorfologica longitudinale, laterale e verticale degli alvei dei fiumi e dei torrenti ed evitare l'inondazione delle nostre pianure;
          purtroppo, attualmente, la pulizia dei fiumi e dei torrenti è bloccata da una legislazione obsoleta e da una burocrazia insostenibile che mette in situazioni critiche i cittadini;
          si ritiene che la situazione ha raggiunto ormai un tale livello di gravità che solo una norma di carattere straordinario potrà risolvere i problemi; proprio su questi temi la Lega Nord e autonomie, Lega dei popoli, Noi con Salvini ha presentato anche una proposta di legge su questi temi che prevede un programma sperimentale per la massima accelerazione delle procedure per risolvere in tempi rapidi le situazioni di emergenza;
          il Ministro interrogato in più occasioni ha riferito in Assemblea sui programmi del Governo contro il dissesto idrogeologico  –:
          quali interventi urgenti il Ministro interrogato intenda adottare per la pulizia degli alvei dei fiumi e dei torrenti dai tronchi d'albero, dal materiale vegetale e dalla deposizione della sabbia e della ghiaia trascinate dalla corrente, allo scopo di ripristinare la storica condizione dell'alveo e la sezione originale di deflusso e garantire un'effettiva prevenzione dai pericoli di dissesto idrogeologico da straripamento dei corsi d'acqua. (3-02302)


Stato di attuazione degli interventi per il contrasto del dissesto idrogeologico e iniziative per l'impiego immediato e concreto delle risorse individuate – 3-02303

      MATARRESE, PIEPOLI, VARGIU e DAMBRUOSO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
          il recente rapporto «Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio (2015)» dell'Ispra ed il rapporto di Legambiente «Ecosistema rischio 2016 – Monitoraggio sulle attività nelle amministrazioni comunali per la mitigazione del rischio idrogeologico» evidenziano un quadro puntuale e preoccupante del pericolo al quale è sottoposta la popolazione italiana che vive in zone a rischio da dissesto idrogeologico;
          la mappatura delle zone a rischio elaborata dall'Ispra risulta di particolare importanza per la prevenzione e la mitigazione del fenomeno del dissesto idrogeologico. Attualmente, sono 7.145 (oltre l'88 per cento del totale) i comuni nei quali sono presenti aree a pericolosità idraulica e 1.640 i comuni nei quali sono state perimetrate aree esposte a pericolo di frana, 1.607 quelli in cui sono presenti aree a pericolosità idraulica. La superficie delle zone perimetrate corrisponde in totale a quasi il 16 per cento dell'intero territorio nazionale;
          il rapporto di Legambiente, invece, al quale si riferisce il seguito della presente interrogazione, riporta dati che, per quanto ancora parziali, evidenziano maggiormente il pericolo evidente al quale sono sottoposti milioni di cittadini italiani che vivono proprio in alcune delle aree perimetrate e rischiose;
          in particolare, i dati del suddetto rapporto sono stati ricavati dalle risposte ai questionari inviati a 6.174 amministrazioni comunali nelle quali sono state perimetrate aree a rischio di dissesto idrogeologico. Allo stato sono 1.444 i comuni che hanno risposto al questionario di «Ecosistema rischio» tra giugno e dicembre 2015 (il 23 per cento dei comuni a rischio d'Italia), evidenziando situazioni di particolare criticità;
          da quanto si evince dai dati del rapporto, 7 milioni di cittadini vivono quotidianamente in zone esposte al pericolo di frane o alluvioni;
          il dato riferito ai cittadini che vivono in aree a rischio desta particolari preoccupazioni se si considera che «nel 48 per cento dei comuni intervistati sono meno di 100 le persone presenti in aree a rischio; nel 24 per cento dei casi questo numero è compreso fra le 100 e le 1.000 unità e nel 6 per cento delle situazioni sale nella fascia fra 1.000 e 10.000 persone. Per quel che riguarda i comuni più grandi e densamente popolati fra quelli che hanno partecipato all'indagine, sono 15 quelli in cui la popolazione residente in aree a rischio è compresa fra 10.000 e 50.000, 3 quello in cui è compresa fra 50.000 e 100.000: Genova, Ferrara e Reggio Emilia e 3 quelli in cui sono presenti oltre 100.000 persone in zone esposte a pericolo: Roma, Napoli e Rimini (...)»;
          la dimensione del rischio al quale è sottoposto il nostro Paese è data dall'intensa urbanizzazione delle zone soggette a pericolo di frane e alluvioni: in 1.075 comuni (il 77 per cento del totale analizzato dal report) sono presenti abitazioni in aree golenali, in prossimità degli alvei e in aree a rischio frana, e nel 29 per cento dei casi (401 comuni) in tali zone sono presenti addirittura interi quartieri. Nel 51 per cento dei comuni campione dell'indagine in aree a rischio sono presenti fabbricati industriali;
          nel 18 per cento dei comuni intervistati, invece, sono state costruite in aree a rischio idrogeologico strutture sensibili come scuole e ospedali e nel 25 per cento dei casi in aree a rischio sono state costruite strutture ricettive turistiche o strutture commerciali;
          un dato decisamente preoccupante è quello che testimonia l'eccessiva e recente antropizzazione delle aree a rischio, soprattutto negli ultimi dieci anni e nonostante i pericoli evidenti. Infatti, nell'ultimo decennio, sono stati costruiti edifici in aree a rischio nel 10 per cento dei comuni intervistati (146 fra quelli intervistati) e solo il 4 per cento delle amministrazioni ha intrapreso interventi di delocalizzazione di edifici abitativi e l'1 per cento di insediamenti industriali;
          tra i comuni in cui si è costruito in aree a rischio idrogeologico nell'ultimo decennio, nell'88 per cento dei casi sono state urbanizzate aree a rischio di esondazione o a rischio di frana con la costruzione di abitazioni (in 128 comuni su 146), nel 14 per cento dei casi in tali aree sono sorti addirittura interi quartieri (in 20 comuni). Nel 38 per cento dei casi l'edificazione recente ha riguardato fabbricati industriali (55 comuni). Nel 12 per cento dei casi (17 comuni), invece, sono state costruite di recente in aree a rischio idrogeologico strutture sensibili come scuole e ospedali, nel 18 per cento (26 comuni) strutture ricettive e nel 23 per cento (33 comuni) strutture commerciali;
          il rapporto evidenzia, altresì, il forte ritardo delle attività finalizzate all'informazione dei cittadini sul rischio e i comportamenti da adottare in caso di emergenza. L'84 per cento dei comuni, infatti, ha un piano di emergenza che prende in considerazione il rischio idrogeologico, ma solo il 46 per cento lo ha aggiornato e solo il 30 per cento dei comuni intervistati ha svolto attività di informazione e di esercitazione rivolte ai cittadini;
          c’è da evidenziare ancora una volta, purtroppo, che solo nel 2015 frane e alluvioni hanno causato nel nostro Paese 18 vittime, 1 disperso e 25 feriti, con 3.694 persone evacuate o rimaste senzatetto in 19 regioni, 56 province, 115 comuni e 133 località; secondo l'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica (Irpi) del Cnr, nel periodo 2010-2014 le vittime sono state 145 con 44.528 persone evacuate o senzatetto, con eventi che si sono verificati in tutte le regioni italiane, nella quasi totalità delle province (97) e in 625 comuni, per un totale di 880 località colpite;
          la situazione delineata dai due rapporti desta preoccupazione e, malgrado vi sia la percezione da parte dei cittadini di una certa inerzia da parte delle istituzioni nel porre in essere atti concreti alla risoluzione della problematica evidenziata, risulta invece evidente l'impegno del Governo in carica che, nel corso della XVII legislatura e facendo seguito agli impegni assunti in sede di approvazione degli atti di indirizzo del Parlamento, ha individuato risorse da destinare al contrasto del dissesto idrogeologico ed ha adottato misure e provvedimenti che hanno interessato la disciplina della governance, il coordinamento e la gestione degli interventi, nonché le risorse finanziarie da allocare;
          nel documento di economia e finanza 2016 si sottolinea, a supporto ulteriore del contrasto al fenomeno del rischio da dissesto idrogeologico, che «entro il 2017 per completare l'azione di sostegno alla sostenibilità ambientale è in fase di definizione un provvedimento legislativo (green act) contenente misure finalizzate alla decarbonizzazione dell'economia, all'efficienza nell'utilizzo delle risorse, alla protezione e al ripristino degli ecosistemi naturali e alla finanza per lo sviluppo (...)»;
          è altresì evidente, purtroppo, che i processi di individuazione dei rischi e degli interventi da realizzare, di individuazione delle risorse da impiegare e di predisposizione dei provvedimenti normativi da adottare, necessitano tutti di tempi molto lunghi per essere completati e, purtroppo, sempre troppo spesso a questi si aggiungono elementi ostativi all'effettiva esecuzione dei lavori che sembrerebbero attribuibili alla scarsa capacità di gestione e di spesa delle risorse da parte delle regioni e degli enti preposti e che quasi mai risultano immediate per problemi di natura diversa;
          di contro, si verifica spesso che siano le regioni a lamentare carenza di risorse e ritardi nei finanziamenti da parte dello Stato. Singolare, ad esempio, è il caso della regione Puglia che, secondo quanto si evince da propri comunicati stampa, avrebbe invocato più collaborazione da parte del Governo chiedendo 2,3 miliardi di euro a fronte di un fabbisogno evidenziato proprio dal sistema Rendis (Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo) per interventi di mitigazione del fenomeno del dissesto idrogeologico su progetti immediatamente cantierizzabili;
          compito dello Stato è sicuramente quello di individuare tutti gli elementi ostativi all'effettivo impiego delle risorse al fine di rimuoverli e di consentire l'immediata esecuzione degli interventi più urgenti, così da poter mettere in sicurezza le aree di rischio individuate e dare risposte concrete ai cittadini che richiedono soluzioni immediate a problemi di questa entità  –:
          quale sia lo stato di attuazione della programmazione e della pianificazione degli interventi per il contrasto al fenomeno del rischio da dissesto idrogeologico in Italia, quali siano le risorse disponibili e gli elementi maggiormente ostativi all'impiego immediato e concreto delle risorse individuate da parte delle regioni e quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di rimuoverli per accelerarne la spesa. (3-02303)


Iniziative di competenza per la bonifica e il risanamento della cosiddetta Terra dei fuochi – 3-02304

      PETRENGA, TAGLIALATELA, LA RUSSA, GIORGIA MELONI, RIZZETTO, RAMPELLI, CIRIELLI, MAIETTA, NASTRI e TOTARO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
          dopo oltre due anni dalla conversione del decreto-legge volto a fronteggiare l'emergenza nel territorio della Terra dei fuochi, che interessa quasi novanta comuni nelle province di Napoli e Caserta e nel quale sono stati scaricati illecitamente oltre dieci milioni di tonnellate di veleni, nulla è stato fatto;
          a dispetto dei proclami della nuova giunta regionale, la quale ha festeggiato proprio due giorni fa la rimozione della prima ecoballa, inizio di un percorso ideato dalla stessa giunta che secondo le associazioni ambientaliste dovrebbe durare quasi tredici anni nelle previsioni più rosee, e del Governo, che aveva annunciato lo stanziamento per il 2016 di duecento milioni di euro poi subito corretto in centocinquanta, la situazione rimane critica;
          il sistema dello smaltimento illecito dei rifiuti e il drammatico fenomeno dei roghi non si sono ancora fermati, le ecoballe sono ancora lì, non sono state completate le analisi sui terreni, le bonifiche non sono neanche iniziate e in molti casi mancano ancora addirittura i progetti, non sono state previste le attività di risanamento delle falde contaminate e nelle zone agricole delle aree potenzialmente inquinate e vicine ad impianti di smaltimento rifiuti, mentre i dati epidemiologici rimangono preoccupanti e continuano a moltiplicarsi le patologie tumorali, soprattutto nei bambini  –:
          in che modo intenda intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di realizzare con urgenza le operazioni di bonifica e di risanamento territoriale nei territori della Terra dei fuochi, recuperando la loro valenza ambientale e agricola e tutelando la salute della cittadinanza. (3-02304)


PROPOSTA DI LEGGE: S. 54-B – D'INIZIATIVA DEI SENATORI: AMATI ED ALTRI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 OTTOBRE 1975, N.  654, IN MATERIA DI CONTRASTO E REPRESSIONE DEI CRIMINI DI GENOCIDIO, CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ E CRIMINI DI GUERRA, COME DEFINITI DAGLI ARTICOLI 6, 7 E 8 DELLO STATUTO DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE (APPROVATA DAL SENATO, MODIFICATA DALLA CAMERA E NUOVAMENTE MODIFICATA DAL SENATO) (A.C. 2874-B)

A.C. 2874-B – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n.  1.

A.C. 2874-B – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

      1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n.  654, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
      « 3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n.  232».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

      Al comma 1, capoverso comma 3-bis, sopprimere le parole: Si applica.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso:
          sostituire le parole:
della reclusione da due a sei anni con le seguenti: è aumentata;
          sostituire le parole: in modo che derivi concreto pericolo di diffusione con la seguente: pubblicamente;
          aggiungere, in fine, il seguente periodo: e la cui responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, da un organo di giustizia internazionale, ovvero riconosciuti da decisioni adottate da organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro.
1. 9. Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Sarti, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Spadoni.

      Al comma 1, capoverso comma 3-bis, sopprimere le parole: Si applica.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso:
          sostituire le parole: della reclusione da due a sei anni con le seguenti: è aumentata;
          sostituire le parole: in modo che derivi concreto pericolo di diffusione con la seguente: pubblicamente;
          aggiungere, in fine, le seguenti parole:, tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro.
1. 10. Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Sarti, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Spadoni.

      Al comma 1, capoverso comma 3-bis, sopprimere le parole: Si applica.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso:
          sostituire le parole: della reclusione da due a sei anni con le seguenti: è aumentata;
          sostituire le parole: in modo che derivi concreto pericolo di diffusione con la seguente: pubblicamente.
1. 4. Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Sarti, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Spadoni.

      Al comma 1, capoverso comma 3-bis, sopprimere le parole: Si applica.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso sostituire le parole: della reclusione da due a sei anni con le seguenti: è aumentata.
1. 5. Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Sarti, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Spadoni.

      Al comma 1, capoverso comma 3-bis, sopprimere le parole:, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione,.
1. 6. Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Sarti, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Spadoni.

      Al comma 1, capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: in modo che derivi concreto pericolo di diffusione con la seguente: pubblicamente.
1. 7. Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Sarti, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Spadoni.

      Al comma 1, capoverso comma 3-bis, sopprimere la parola: concreto.
1. 8. Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Sarti, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Spadoni.

      Al comma 1, capoverso comma 3-bis, aggiungere, in fine, le parole: e la cui responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, da un organo di giustizia internazionale, ovvero riconosciuti da decisioni adottate da organismi internazionali dei quali l'Italia è membro.
1. 11. Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Sarti, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Spadoni.

      Al comma 1, capoverso comma 3-bis, aggiungere, in fine, le parole:, tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro.
*1. 18. Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Sarti, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Spadoni.

      Al comma 1, capoverso comma 3-bis, aggiungere, in fine, le parole:, tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro.
*1. 20. Daniele Farina, Sannicandro.

A.C. 2874-B – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in epigrafe, all'articolo 1, lettera c), prevede che per i fatti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3 della legge 13 ottobre 1975, n.  654, la pena sia aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondino in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n.  232;
              in base all'articolo 7 della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, ratificata con legge 13 ottobre 1975, n.  654, «gli Stati contraenti si impegnano ad adottare immediate ed efficaci misure, in particolare nei campi dell'insegnamento, dell'educazione, della cultura e dell'informazione, per lottare contro i pregiudizi che portano alla discriminazione razziale e a favorire la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra le Nazioni ed i gruppi razziali ed etnici, nonché a promuovere gli scopi ed i principi dello Statuto delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e della presente Convenzione»;
              il negazionismo, come risulta da numerosi studi, è spesso frutto non solo di malafede, ma anche di ignoranza, ovvero, come ha più volte ribadito lo storico francese Yves Ternon, il negazionismo è «menzogna deliberata», diffusa da persone che «sanno di mentire», ma coloro che credono a tali menzogne «sono spesso vittime di un abuso»;
              gli effetti dell'ignoranza di cui al punto precedente sono oggi paradossalmente amplificati dalla rete, alla quale molti giovani, ma anche a volte alcuni operatori dei media, accedono senza avere sviluppato adeguati strumenti di selezione delle informazioni, tanto che è stata autorevolmente rilevata una connessione tra «le fortune odierne del negazionismo» e «la fabbricazione di bufale in rete» (Sergio Luzzato, «La neo-ignoranza è un digital divide: la crescente difficoltà a distinguere il vero dal falso pone interrogativi sull'utilizzo della rete come fonte certa, unica e credibile», il Sole 24 Ore, 31 ottobre 2010),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di fare quanto di propria competenza per avviare una campagna di informazione diretta soprattutto a denunciare la pericolosità della disinformazione di natura negazionista circolante sulla rete internet in merito alla Shoah ovvero ai crimini di genocidio, ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra.
9/2874-B/1. Gregorio Fontana, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'obiettivo di rimettere in discussione l'Olocausto non è ricerca della verità ma abietto tentativo di riabilitare il regime nazionalsocialista e, di conseguenza, accusare di falsificazione storica le vittime di quel nefasto regime;
              come ha anche ritenuto la Corte di Giustizia Europea, affermazioni di questo genere, mettono in discussione i valori che fondano la lotta contro il razzismo e l'antisemitismo e sono tali da turbare gravemente l'ordine pubblico;
              questi comportamenti sono incompatibili con la democrazia e con i diritti umani, contrastano con i valori fondamentali della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; sono un'offesa alla memoria di quanti sono stati vittime di quei crimini e di quanti, civili e militari, internati nei campi di sterminio nazisti sono sopravvissuti all'Olocausto;
              è opportuna una forte azione culturale e di formazione delle nuove generazioni contro i tentativi di una cosciente distorsione della verità sulle tematiche relative alla Shoah, ai crimini di guerra, di genocidio e contro l'umanità, con particolare riferimento a quelli avvenuti nel corso del ventesimo secolo,

impegna il Governo

ad impartire, tramite il MIUR, le opportune direttive affinché nelle scuole pubbliche e paritarie, di ogni ordine e grado, nel rispetto della loro autonomia, siano annualmente promosse iniziative di educazione contro la negazione della Shoah e di approfondimento sui crimini di genocidio, di quelli di guerra e contro l'umanità.
9/2874-B/2. Carrescia, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              nella proposta di legge sottoposta al nostro esame è meritoriamente prevista la pena della reclusione o della multa verso chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Punisce altresì chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
              la proposta vieta, inoltre, ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, e ne sanziona con pene detentive la partecipazione e la promozione o direzione;
              la pena della reclusione è prevista anche nei casi in cui la propaganda o l'istigazione si fondino in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale ratificato dall'Italia con la legge n.  232 del 1989,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a meglio definire l'oggetto del pericolo di diffusione delle idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, indicate nel provvedimento ma specificamente riferite alla sola propaganda, ad avviso del proponente necessarie per chiarire meglio la ratio della norma la quale, se così approvata, potrebbe lasciar intendere che siano possibili condotte di propaganda, istigazione e incitamento dalle quali non derivi un pericolo di diffusione di idee fondate sulla superiorità, sull'odio razziale o etnico.
9/2874-B/3. Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Segoni, Turco, Palese.


      La Camera
          premesso che:
              il 26 gennaio 2007, su proposta degli Stati Uniti e con la sola opposizione dell'Iran, è stata approvata dall'ONU una risoluzione che «condanna senza alcuna riserva qualunque negazione dell'Olocausto» e «chiede a tutti gli Stati membri di respingere senza riserve ogni negazione, totale o parziale, dell'Olocausto come fatto storico e tutte le attività che hanno questo fine»;
              la decisione quadro del Consiglio dell'unione Europea sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia (ora Decisione quadro 2008/913/GAI) mira all'estensione a tutti gli Stati membri della punizione del razzismo e della negazione dei genocidi, in particolare della negazione dell'Olocausto;
              il negazionismo è attualmente punito espressamente in Germania, in Francia, in Austria, in Belgio, in Spagna, in Portogallo e in Svizzera;
              la presente proposta di legge modifica l'articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n.  654, prevedendo la pena della reclusione da 2 a 6 anni nei casi in cui la propaganda, l'istigazione e l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, si fondino «in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra» come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge n.  232 del 1989;
              la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ritiene la sanzione imposta dagli ordinamenti degli Stati membri del Consiglio d'Europa all'espressione di opinioni offensive della memoria e dell'identità dei sopravvissuti dell'Olocausto non in contrasto con l'articolo 10 della CEDU; così, con riferimento diretto alla questione del negazionismo, è di particolare rilievo la sentenza Garaudy c. Francia del 1998 in cui la Corte dichiara irricevibile la richiesta presentata dai ricorrente (autore di un libro in cui propugnava tesi negazioniste), ritenendo possibile per gli Stati, in presenza di certe condizioni, una limitazione della libera manifestazione del pensiero;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere campagne di informazione e di sensibilizzazione circa la gravità del negazionismo, spiegando come la negazione della Shoah, dei crimini di genocidio e dei crimini contro l'umanità, mettendo in discussione i valori che fondano la lotta contro il razzismo e l'antisemitismo, sono incompatibili con la democrazia e con i diritti umani.
9/2874-B/4. Marzano, Palese.


      La Camera
          premesso che:
              il disegno di legge in esame intende introdurre nell'ordinamento penale, specificamente all'articolo 3 della legge 654 del 1975, un comma aggiuntivo che stabilisca una pena specifica per i casi di propaganda, istigazione e incitamento fondati in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra;
              in sede di approvazione del provvedimento, il Senato ha eliminato il riferimento alla «pubblica» istigazione e al «pubblico» incitamento, che sono stati sostituiti dal requisito della commissione delle condotte di propaganda, istigazione e incitamento, «commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione»;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere con successivi interventi normativi o interpretativi ad una definizione puntuale del concetto di concreto pericolo di diffusione, in modo da individuare con maggiore facilità i casi di punibilità delle condotte.
9/2874-B/5. Giuseppe Guerini, Palese.