XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 12 luglio 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 12 luglio 2016.

      Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Cancelleri, Caparini, Capelli, Casero, Castelli, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Costa, Culotta, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Greco, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marantelli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Palmizio, Paris, Pes, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Scopelliti, Scotto, Sereni, Sorial, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zampa, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Cancelleri, Caparini, Capelli, Casero, Castelli, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Costa, Culotta, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Greco, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marantelli, Marazziti, Mariani, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Miotto, Nicoletti, Orlando, Palmizio, Paris, Pes, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Scopelliti, Scotto, Sereni, Sorial, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zampa, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 11 luglio 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa delle deputate:
          GIUDITTA PINI: «Disposizioni concernenti i requisiti per il conferimento di incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa nell'area di ginecologia e ostetricia» (3971);
          ELVIRA SAVINO: «Introduzione dell'articolo 572-bis del codice penale, concernente il reato di imposizione di una dieta alimentare priva di elementi essenziali per la crescita a un minore di anni sedici» (3972).

      Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

      In data 11 luglio 2016 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:
          dal Ministro dell'economia e delle finanze:
      «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015» (3973);
      «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016» (3974).
      Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

          III Commissione (Affari esteri):
      «Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010» (3916) Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, XII, XIII e XIV.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

      Il Presidente del Senato, con lettera in data 7 luglio 2016, ha comunicato che la 6a Commissione (Finanze) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di titoli (COM(2015) 583 final) (Atto Senato Doc. XVIII, n.  136).
      Questa risoluzione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 7 luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di studi verdiani, per gli esercizi 2013, 2014 e 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  415).
      Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 7 luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Scuola archeologica italiana di Atene (SAIA), per l'esercizio 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  416).
      Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 11 luglio 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Proposta di decisione del consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (COM(2016) 453 final), corredata dal relativo allegato (COM(2016) 453 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
          Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – Elementi di un quadro strategico dell'UE per sostenere la riforma del settore della sicurezza (JOIN(2016) 31 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa).

Trasmissione dalla Regione Liguria.

      La Regione Liguria, con lettera in data 21 giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n.  157, la relazione sullo stato di attuazione, in Liguria, delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, riferita all'anno 2015.
      Questa relazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

      Il Ministro dell'interno, con lettera in data 4 luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n.  549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2016, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (316).
      Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 1o agosto 2016.

      Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n.  114, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (317).
      Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 21 agosto 2016. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 1o agosto 2016.

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Chiarimenti e iniziative in relazione all'attività della centrale termoelettrica di Napoli Levante della società Tirreno Power – 3-01278

A)

      LUIGI GALLO, BATTELLI, SIBILIA, TOFALO, FICO, COLONNESE, DAGA, ZOLEZZI, MANNINO, SEGONI, BUSTO e MICILLO. – Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. – Per sapere – premesso che:
          la centrale termoelettrica di Napoli Levante, sita in via Stradone Vigliena n.  9, Napoli, di proprietà della Tirreno Power, è entrata in funzione, secondo quando dichiarato dal promotore, in data 9 settembre 2008. Nel punto dove ora sorge la centrale il piano regolatore generale in discussione in quella fase prevedeva di «realizzare una struttura dedicata ai giovani e alla musica». La variante fu poi stravolta nella fase «di adozione delle controdeduzioni alle osservazioni». Venne accolta dal consiglio comunale di Napoli l'osservazione n.  76 alla variante, presentata da Interpower (oggi Tirreno Power s.p.a.), che reclamava di continuare a mantenere l'uso del sito. Di conseguenza si deliberò che a Vigliena doveva essere costruita una nuova centrale termoelettrica a ciclo combinato (delibera del consiglio comunale n.  137 del 22 luglio 2003). L’iter del piano regolatore generale vigente si è concluso con l'approvazione del decreto del presidente della giunta regionale della Campania n.  323 dell'11 giugno 2004;
          la procedura nella fase di adozione del piano regolatore generale non consentì ai residenti nessuna opportunità di intervento rispetto alla novità rappresentata dall'osservazione n.  76 che di fatto cambiava le carte in tavola;
          la Tirreno Power s.p.a., nel giugno del 2004, ha attivato le procedure per costruire la nuova centrale turbogas di Vigliena, chiedendo – ed ottenendo – la non assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  377 del 10 agosto 1988, che testualmente recita: «Il comma 2 non si applica ad eventuali interventi di risanamento ambientale di centrali termoelettriche esistenti, anche accompagnati da interventi di ripotenziamento, da cui derivi un miglioramento dello stato di qualità dell'ambiente connesso alla riduzione delle emissioni». Il richiamato comma 2, che si è chiesto di non utilizzare, stabilisce, in ogni caso, che la valutazione di impatto ambientale «(...) si applica altresì agli interventi su opere già esistenti (...) qualora da tali interventi derivi un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse dalla precedente (...)». Essendo l'impianto effettivamente realizzato sostanzialmente diverso da quello precedente, a giudizio degli interroganti si doveva, e si deve, procedere all'adempimento della valutazione di impatto ambientale. Che quella costruita sia una centrale ex novo, lo si evince dal fatto che la vecchia centrale è stata completamente demolita e quella nuova è stata realizzata su uno spazio adiacente;
          gli stessi elaborati resi noti dalla Tirreno Power s.p.a. evidenziano che l'impianto è radicalmente diverso da quello precedente. Un'ulteriore conferma emerge anche dalla comparazione dei dati tecnici contenuti nel decreto di autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 aprile 2005 dal quale si evidenzia che nel nuovo impianto sono state montate nuove e diverse apparecchiature;
          altra dimostrazione di quanto qui si sostiene può essere rinvenuta dalla lettura del verbale della seduta del 25 maggio 2002 tenutasi nella ex circoscrizione di San Giovanni a Teduccio;
          in tale riunione un dirigente dell'allora Interpower s.p.a. – poi divenuta Tirreno Power s.p.a. – in riferimento alla nuova opera dichiarò: «(...) si tratta di costruire una centrale ex novo perché l'intendimento di Interpower è quello di abbandonare i gruppi esistenti (tranne le opere minori) e costruire radicalmente un impianto a ciclo combinato»; ed ancora: «(...) la valutazione di impatto ambientale è prevista dalla legge. Lei può realizzare la centrale più pulita di questo mondo però, se fa un impianto di generazione, deve assoggettarsi ad una valutazione di impatto ambientale regionale o nazionale. Dunque, noi lo dobbiamo fare perché lo prevede la norma»;
          un'ulteriore conferma che quello costruito a Vigliena è a tutti gli effetti un impianto ex novo, soggetto quindi alla procedura di valutazione di impatto ambientale, venne confermata dal direttore generale della Tirreno Power s.p.a., ingegnere Giovanni Gosio, che in data 18 luglio 2007 nel corso di una audizione della 13o Commissione ambiente del Senato della Repubblica, tenuta «a seguito dell'indagine conoscitiva sui cambiamenti climatici» (resoconto sommario della seduta n.  100 del 18 luglio 2007), dichiarò: «In data 18 maggio 2005 l'allora Ministero delle attività produttive ha autorizzato la trasformazione in ciclo combinato della centrale, originariamente costituita da tre gruppi termoelettrici tradizionali alimentati ad olio combustibile ed a gas naturale, tramite la realizzazione di una nuova unità, da 400 megawatt, alimentata esclusivamente a gas naturale»;
          considerate quindi le caratteristiche dell'installazione di Vigliena – il cui progetto già prevedeva che l'impianto fosse ricostruito di sana pianta –, si ritiene che non poteva essere accolta la richiesta di esclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale che, al contrario, doveva e deve essere obbligatoriamente fatta;
          il punto in questione non è marginale poiché la valutazione di impatto ambientale potrebbe mettere in luce una sicura incompatibilità della struttura con il territorio. Si aggiunga poi che, trattandosi di un nuovo impianto, la Tirreno Power s.p.a. dovrebbe versare i contributi previsti dalla legge 23 agosto 2004, n.  239, articolo 1, comma 36; invece la proprietà, spacciando la nuova opera per «pseudo riconversione» della vecchia centrale, a giudizio degli interroganti riesce ad eludere tale consistente onere economico. Infatti, nella delibera della giunta comunale di Napoli n.  2328 del 20 aprile 2006, avente per oggetto: «Presa d'atto della convenzione del 6 aprile 2006 tra la regione, la provincia, il comune e la Tirreno Power s.p.a., ai sensi di quanto previsto dalla legge del 23 agosto 2004, n.  239 – misure di compensazione e riequilibrio ambientale», si prevede che la Tirreno Power s.p.a. verserà (solo) un milione di euro al comune «per la realizzazione di iniziative e progetti tesi a migliorare la qualità dell'aria, promuovere il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili nella città di Napoli ed in particolare nell'area interessata dalla centrale»;
          tutto ciò è avvenuto ed avviene senza dare seguito alle procedure previste dalle leggi e dalle direttive dell'Unione europea per quanto concerne l'informazione e la partecipazione del pubblico al procedimento (si confronti direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 – prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento – IPPC – accesso all'informazione e partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione; direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001; decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152; legge 7 agosto 1990, n.  241; Convenzione di Aarhus, Danimarca, del 25 giugno 1998 ratificata dall'Unione europea il 17 febbraio 2005 – 2005/370/CE – relativa alla conclusione, a nome della Unione europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale);
          da una relazione del Ministero dello sviluppo economico del 30 aprile 2008, protocollo 1676 (dipartimento per la competitività – direzione generale per l'energia e le risorse minerarie), avente per oggetto le autorizzazioni di quattro centrali termoelettriche per il «riesame ai sensi degli articoli 9, comma 4, e 17, comma 4, del decreto legislativo n.  59 del 2005», figura l'autorizzazione n.  55/01/2005 del 18 maggio 2005 rilasciata alla Tirreno Power s.p.a. per l'impianto di Vigliena. Nel paragrafo «Iter del procedimento amministrativo» si legge che: «In data 27 giugno 2007, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, onorevole Pecoraro Scanio, ha sottoposto all'attenzione del Ministro dello sviluppo economico, onorevole Bersani, la richiesta di verificare la necessità di procedere all'esame delle autorizzazioni alla realizzazione di centrali termoelettriche, adottate ai sensi sia del previgente decreto del Presidente della Repubblica n.  53 del 1998 sia della legge n.  55 del 2002 rilasciate da questa amministrazione precedentemente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo n.  59 del 2005, ivi comprese le centrali di cui all'oggetto». Tale richiesta veniva avanzata ai sensi del combinato disposto degli articoli 9, comma 4, e 17, comma 4, del medesimo decreto legislativo;
          secondo quanto prospettato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le autorizzazioni rilasciate dall'allora Ministro delle attività produttive «non contenevano tutti gli elementi essenziali richiesti dalla normativa comunitaria di IPPC, con riferimento, ad esempio, ai profili riguardanti l'individuazione delle migliori tecnologie disponibili, la gestione dalle situazioni diverse dal normale esercizio, la programmazione di monitoraggi e controlli, la partecipazione del pubblico al procedimento di autorizzazione integrata ambientale»;
          in data 8 giugno 2004, la regione Campania, il comune e la provincia di Napoli sottoscrissero un protocollo d'intesa con la Tirreno Power s.p.a. Gli enti pubblici, nel dare il loro consenso alla realizzazione della centrale, disposero un'indagine epidemiologica (per il particolare degrado dell'area che è compresa nei siti di interesse nazionale). Durante la convocazione in seduta straordinaria del consiglio della VI municipalità (San Giovanni, Barra e Ponticelli) fu ufficialmente consegnato dal presidente della commissione, nel mese di giugno del 2008, un'indagine redatta direttamente dalla Tirreno Power s.p.a.;
          nella variante al piano regolatore generale (centro storico, zona orientale, zona nord-occidentale), approvata con decreto del presidente della giunta regionale della Campania n.  323 dell'11 giugno 2004 – norme d'attuazione – testo coordinato – parte I, disciplina generale –, all'articolo 29 (sottozona Ac – porto storico), al punto 5, lettera a), si era stabilita «la dismissione di tutte le attrezzature e gli impianti riguardanti il traffico petrolifero per le quali si prevede una nuova localizzazione al di fuori del Golfo di Napoli, previo accordo con la regione Campania e le altre amministrazioni competenti. Nelle more della nuova localizzazione e per il tempo a tal fine strettamente necessario, sono consentite trasformazioni orientate esclusivamente al miglioramento della sicurezza e dell'impatto ambientale». Tale determinazione è stata modificata l'11 dicembre 2006 con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra regione Campania, comune di Napoli, Napoli Orientale S.c.p.a., Kuwait raffinazione e chimica s.p.a. L'accordo in questione prevede la permanenza di dette attività per almeno altri venti anni. Ciò significa che la darsena petroli, ubicata a Vigliena, resterà in funzione per analogo periodo e nel sito si continueranno a scaricare tonnellate di carburanti;
          il nuovo terminal di Levante, attualmente in costruzione, costituirà, di fatto, un unicum con l'area della centrale termoelettrica. Si tratta di un'infrastruttura invasiva che presenta molteplici fattori di criticità come pure si evince dalla lettura del relativo decreto di valutazione di impatto ambientale, rilasciato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, protocollo n.  5 del 9 gennaio 2008, parere numero 966 del 24 luglio 2007, avente per oggetto: «Adeguamento darsena di levante a terminal contenitori mediante colmata e conseguenti opere di collegamento nel comune di Napoli per la costruzione del nuovo terminale contenitori di Napoli Levante»;
          dai progetti resi noti dall'autorità portuale di Napoli si dà notizia che sono già in costruzione «megaportacontainer», che dovranno scaricare sui moli di Vigliena le loro merci. Per effetto di questo progetto la centrale si ritroverà ad essere incastonata tra le banchine del porto. Le stesse condotte atte a prelevare e ad immettere acqua del mare, indispensabili per il raffreddamento della centrale, saranno collocate nel punto in cui dovranno essere ormeggiate le navi;
          dal sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare risulta che in data 15 gennaio 2009 (protocollo DSA-2009-0000073), la Tirreno Power s.p.a. ha inoltrato la domanda per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale. La domanda sta seguendo l’iter previsto. Sempre dal sito del Ministero risulta che dal 13 dicembre 2012 la richiesta è in fase istruttoria presso la conferenza dei servizi;
          in pratica si rileva, purtroppo, che anche in questo caso la procedura sinora attuata, nelle diverse fasi espletate, si basa ancora sugli stessi presupposti che consentirono nel 2005 alla Tirreno Power s.p.a. l'autorizzazione per realizzare l'impianto di Vigliena. Cioè, senza assumere le molteplici criticità dell'area, che inducono, invece, a desistere dal riconfermare la permanenza in loco di un simile impianto;
          la conferenza dei servizi che sta vagliando la richiesta dovrebbe recepire il fatto che sul sito della protezione civile è stata pubblicata l'11 gennaio 2013 la mappa della nuova delimitazione del piano nazionale di emergenza per il Vesuvio. La zona di San Giovanni a Teduccio viene ricompresa, dal nuovo piano, nella «zona rossa» ponendo ulteriori vincoli al tema indifferibile della sicurezza;
          i recenti drammatici fatti di Genova dovrebbero indurre ad elevare la soglia della sicurezza che in condizioni come quella descritta deve essere molto elevata;
          altresì, non possono essere rimossi i rischi di esplosione insiti in una centrale termoelettrica. Si ricorderà, infatti, che nella città di Middletown (Connecticut, Usa), il 7 febbraio 2010 esplose la locale centrale turbogas;
          l'esplosione fu udita a 50 chilometri di distanza, causò la morte di 5 operai e decine di feriti, radendo al suolo edifici ed alberi nel raggio di 1 chilometro;
          la Tirreno Power s.p.a., sempre nella documentazione acclusa alla domanda per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (allegato A24, relazione sui vincoli territoriali, urbanistici ed ambientali, al punto 2.3 pianificazione di livello comunale), insiste sullo scarso valore dei luoghi in cui è ubicata la centrale. Scrive, infatti, nel suo elaborato: «Infine è stata consultata la cartografia di piano al fine di verificare la presenza di eventuali vincoli (tavole n.  12, 13 e 14 del piano regolatore generale), da cui si evince che l'area di studio non è classificata come area di interesse archeologico né è assoggettata a vincoli geomorfologici o paesaggistici (...)»;
          con queste sue affermazioni la Tirreno Power s.p.a. continua ad ignorare le prescrizioni contenute nel decreto del Ministro delle attività produttive n.  55-01-2005 con il quale si autorizzava a realizzare la centrale. Le prescrizioni definite dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo restano inapplicate. Se mai le autorità preposte dovessero decidere la loro piena attuazione, l'intero progetto dell'area dovrà essere riscritto;
          lo stesso decreto di valutazione di impatto ambientale, rilasciato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, protocollo n.  5 del 9 gennaio 2008, parere numero 966 del 24 luglio 2007, avente per oggetto «Adeguamento darsena di levante a terminal contenitori mediante colmata e conseguenti opere di collegamento nel comune di Napoli per la costruzione del nuovo terminale contenitori di Napoli Levante», precisa che: «Si richiama, inoltre, l'attenzione di codesto Ministero sulla presenza, a breve distanza, di talune emergenze, quali lo storico Fortino di Vigliena e l'edificio della Cirio, anch'esso sottoposto a tutela ai sensi del decreto legislativo n.  42 del 2004, parte II, titolo I, per il suo particolare interesse culturale (...) questo ufficio, esaminati gli elaborati presentati, fa rilevare che l'area oggetto dell'intervento è posta tra quello che era l'antico territorio di Neapolis e quello delle città distrutte dall'eruzione del Vesuvio del 79 dopo Cristo, con attestazione di insediamenti relativi a ville di epoca romana» –:
          se e come sia disposta, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n.  59 del 2005, la verifica dell’iter seguito per il riesame del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, richiesta dalla Tirreno Power s.p.a. il 15 gennaio 2009 per la centrale turbogas di Vigliena, in considerazione dell'impatto ambientale costituito dall'insieme dei progetti previsti, considerato anche che l’iter per il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale non è ancora concluso, e che è intervenuta una significativa novità costituita dal nuovo piano nazionale di emergenza per il Vesuvio;
          se e come il tema delle partecipazioni del pubblico al procedimento per il rilascio della nuova autorizzazione integrata ambientale si ritenga assolto dalla pubblicazione di un trafiletto nelle pagine di un giornale così come chiesto dalla Tirreno Power s.p.a. con una raccomandata del 2009, protocollata presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (E. prot. DSA – 2009 – 0004111 del 20 febbraio 2009), il quale replicava che: «(...) Tirreno Power s.p.a. (provvederà), entro 15 giorni (...) alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale dell'allegato avviso al pubblico relativo all'avvio della procedura di riesame in oggetto»;
          se e come il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare intenda far partecipare il comitato civico di San Giovanni a Teduccio al procedimento riguardante le determinazioni sulla centrale di Vigliena, considerato che ”Nella Commissione ambiente tenutasi il giorno 6 agosto 2008 presso la sede del consiglio comunale di Napoli in via Verdi, il comitato civico San Giovanni ha chiesto di essere inserito nelle conferenze di servizio relative alla centrale turbogas di Vigliena, al fine di garantire la maggior trasparenza delle procedure e la partecipazione dei cittadini nell'ambito del rispetto delle normative vigenti (legge n.  241 del 1990);
          se e come, alla luce dell'insieme dei progetti presenti nell'area, siano disposte l'effettuazione della valutazione di impatto ambientale e della valutazione ambientale strategica;
          se e come si sia verificata l'applicazione delle prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo contenute nel decreto del Ministro delle attività produttive n.  55-01-2005 e se sia stata sanzionata la loro eventuale inosservanza;
          se ci si appresti realmente a raddoppiare l'impianto di Vigliena, stante quanto riportato nell'articolo «Repowering di Napoli levante» apparso sulla rivista Power generation news – Ansaldo energia, anno XII, trimestrale 2010, posto che nell'articolo si afferma che: «La nuova configurazione della centrale e i serbatoi dell'acqua sono stati progettati in previsione della possibilità di collocare un'altra unità a ciclo combinato in futuro», anche perché, considerato che l'Ansaldo ha costruito l'impianto, la notizia appare più che fondata;
          se il rumore emesso dall'impianto rispetti i limiti definiti dalla normativa, tenuto conto che, nelle abitazioni circostanti la centrale, il rumore prodotto costringe i residenti a vivere barricati in casa;
          se e quali sostanze siano state scaricate in mare nel mese di agosto 2012, considerato che nella relazione allegata alla richiesta della Tirreno Power s.p.a. di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale del 15 gennaio 2009, si evince – allegato B.18 –, che il trattamento previsto per le acque oleose, al punto 1.2.6.1, prevederebbe che: «Tali reflui provengono essenzialmente dai drenaggi dell'area trasformatori, dalle apparecchiature lubrificate con olio, dal lavaggio dei pavimenti, dagli scrubbers del gas naturale e dalle acque meteoriche potenzialmente oleose» e la documentazione Arpac in merito afferma: «I risultati del campionamento di acqua di mare del 23 agosto hanno evidenziato odore di idrocarburi presenti in notevole quantità, un colore giallo chiaro con assenza di schiuma nel campione»;
          perché nel caso di specie non sembra sia osservato l'articolo 142, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, «aree tutelate per legge», che include «i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare», come territori da salvaguardare e tutelare;
          se e come si intendano raccogliere informazioni per conoscere la natura degli allarmi emessi dalle sirene della centrale in diverse occasioni, affinché sia garantita la sicurezza per la popolazione che vive nell'area. (3-01278)


Elementi in ordine ai rischi fitosanitari derivanti dal parassita Popillia japonica e iniziative per contrastarne la diffusione – 3-02376; 3-02381

B)

      TARICCO, CAPOZZOLO, TERROSI e ANTEZZA. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Per sapere – premesso che:
          la Popillia japonica è un coleottero parassita, lungo circa 12 millimetri, con torace verde dorato che mangia le radici delle piante; può attaccare 295 specie vegetali, coltivate o spontanee, di cui almeno cento di forte interesse economico, come il mais, la vite, il pomodoro, alberi da frutto come vite, nocciolo, meli, piccoli frutti e ancora tiglio, acero, faggio, betulla, ontano, soia, erba medica, fagioli, asparagi, zucchine, rose, dalie;
          le sue larve bianche mangiano sottoterra le radici delle piante e, quando sono numerose, possono fare sparire un intero prato, tanto che nella normativa fitosanitaria quest'insetto è inserito fra gli organismi di quarantena, di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione nel territorio dell'Unione europea;
          la Popillia japonica è originaria del Giappone ed è stata scoperta a Turbigo, nel parco del Ticino, non lontano da Malpensa, nel luglio del 2014; era già presente in Europa, ma soltanto nelle isole Azzorre;
          secondo la banca dati mondiale delle specie invasive sono oltre 200 quelle presenti nel nostro Paese e i commerci spregiudicati o incoscienti, il turismo o più semplicemente incauti spostamenti di persone e materiali possono essere causa di calamità;
          è risaputo che negli Stati Uniti, dove è presente dal 1916, il coleottero giapponese rappresenta la specie di insetto infestante più diffusa e, secondo il dipartimento di agricoltura degli Usa, gli interventi di controllo arrivano a costare più di 460 milioni di dollari all'anno; pertanto, nella graduatoria delle specie infestanti più nocive, la Popillia japonica è sul terzo gradino del podio;
          va considerato che durante quest'inverno non c’è stato un vero gelo, così gli insetti che normalmente non passano la stagione vivi, come i pidocchi delle piante, le farfalle dei gerani, le zanzare, sono sopravvissuti e anche quelli che dovrebbero subire una forte riduzione non sono affatto indeboliti;
          per debellare l'attacco di questo parassita, sono state usate trappole attrattive, per catturare migliaia di esemplari e distruggerli, ma anche insetticidi, chiaramente nei limiti consentiti per i trattamenti chimici;
          fondamentale è trovare un antagonista naturale, così come si è fatto con l'insetto parassitoide Torymus contro il cinipide galligeno del castagno, per ricostruire un equilibrio ecologico; ma i tempi per questo risultato sono a tre, cinque o dieci anni;
          i coltivatori sono chiaramente molto preoccupati dalla globalizzazione dei parassiti, in quanto ci si trova a fare i conti con specie originarie dell'Asia o delle Americhe, per le quali l'ambiente italiano non è preparato e non ha predatori naturali;
          così come il dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari dell'Università di Torino sta sperimentando un sistema rada contro la vespa velutina, la cosiddetta vespa «killer» delle api, allo stesso modo è necessario che la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche di monitoraggio e di prevenzione ad ampio raggio tutelino campi e coltivazioni da queste nuove specie aggressive di parassiti (come la Diabrotica del mais, il tarlo asiatico, la Xylella) in tempi utili a preservare raccolti e frutti;
          le organizzazioni di categoria di alcune province del Nord Italia hanno lanciato l'allarme sulla presenza della Popillia japonica in aree, peraltro, dove l'agricoltura è già pesantemente penalizzata dalla presenza con danni ingenti di animali selvatici e, quindi, molto sensibile e preoccupata da ogni nuova potenziale difficoltà che possa pregiudicare le prospettive delle produzioni e del territorio –:
          se il Governo sia in possesso di informazioni circa il problema e la sua pericolosità e i rischi potenziali per i territori;
          se e quali iniziative il Ministro interrogato intenda mettere in atto per affrontare i rischi ed i potenziali danni a colture e territori da questo nuovo aggressivo parassita. (3-02376)


      PARENTELA, L'ABBATE, MASSIMILIANO BERNINI, BENEDETTI, GALLINELLA, DE ROSA, BUSTO, CRIPPA e GAGNARLI. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
          la Popillia japonica è un piccolo scarabeo asiatico in grado di attaccare fino a trecento specie vegetali. L'insetto è giunto in Europa continentale da poco tempo, prima era stato individuato solo nelle Azzorre. Dall'estate 2014 si susseguono gli avvistamenti nel parco del Ticino e in altre zone tra Lombardia e Piemonte;
          negli Stati Uniti, dove è comparso per la prima volta all'inizio del Novecento, «venivano stimati già nel 2004 costi di circa 450 milioni di dollari per la lotta all'insetto e per i danni arrecati», spiega un documento della regione Piemonte pubblicato a fine febbraio 2015. «Per i gravi danni che può arrecare è inserito tra gli organismi di quarantena (direttiva 2000/29/CE e lista A2 dell’Eppo-European and Mediterranean plat protection organization) di cui deve essere vietata l'ulteriore introduzione e diffusione in altre aree europee», scrive Davide Michelatti, dirigente del settore fitosanitario della regione Piemonte. «Gli adulti, che volano da giugno a settembre, sono polifagi e negli Stati Uniti si alimentano su oltre 300 specie vegetali tra cui sono comprese piante spontanee, ornamentali, colture di pieno campo, da frutto e forestali. Tra le specie d'interesse agrario si possono ricordare: mais, melo, pesco, soia, vite e molte altre»;
          «il settore fitosanitario del Piemonte, in collaborazione con l'Ente parco del Ticino, ha subito attivato i primi interventi di monitoraggio sulla diffusione dell'insetto e di contrasto allo sviluppo della sua popolazione mediante raccolta manuale degli adulti sulla vegetazione e sistemazione di una sessantina di trappole per la cattura massaie. Complessivamente sono stati raccolti circa 27.500 esemplari». Da questi dati è partita la decisione di compiere un ulteriore passo avanti: individuare le aree del focolaio e quelle tampone. In tutto sono coinvolti i territori, interi o per alcune parti, dei comuni di Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese, Cameri e Galliate, Romentino, Mezzomerico, Divignano, Varallo Pombia e Novara;
          anche in America, nonostante i massicci investimenti, non è riuscita l'eradicazione dello scarabeo. E come avverte l'agronomo dell'Università di Catania Santi Longo sul periodico dell'Accademia dei georgofili, il pericolo è duplice perché l'insetto attacca le piante da sopra e da sotto: «Gli adulti, lunghi in media 1 centimetro, dal torace verde brillante e dalle ali color rame o bronzo, con caratteristici ciuffi di peli bianchi ai margini dell'addome, si alimentano di foglie, fiori e frutti, mentre le larve terricole rodono le radici di piante erbacee spontanee e coltivate». Non a caso è stata anche descritta come «la larva che può mangiare un prato da sotto» –:
          se non si ritenga opportuno intervenire urgentemente affinché vengano attivate tutte le procedure necessarie per circoscrivere ed eradicare eventuali ulteriori altri focolai, nonché impedire la diffusione della Popillia japonica sul territorio nazionale;
          se non si ritenga altresì opportuno, sentiti i pareri degli enti di ricerca e gli istituti zooprofilattici, elaborare una strategia che preveda un intervento diretto sullo scarabeo asiatico, la limitazione del proliferare delle popolazioni tramite le trappole per il controllo degli adulti, i trattamenti larvici, nonché l'utilizzo della lotta integrata. (3-02381)


Iniziative finalizzate a prevedere l'obbligo di etichettatura in relazione all'origine del latte utilizzato come materia prima nei prodotti lattiero-caseari – 3-02377

C)

      SIMONETTI. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Per sapere – premesso che:
          nel 2015 sono state oltre mille le stalle da latte chiuse, il 60 per cento delle quali in montagna, con una media di una stalla su cinque, con effetti drammatici sull'economia, sulla sicurezza alimentare e sul presidio ambientale, nonché sull'occupazione;
          il latte agli allevatori viene pagato ben al di sotto dei costi di produzione: infatti, nell'ultimo anno il prezzo a loro corrisposto è sceso a 34 centesimi al litro, ben al di sotto dei costi di produzione, stimati in un valore medio compreso tra i 38 e i 41 centesimi;
          con la continua e crescente importazione di latte (circa il 42 per cento del latte consumato) dai Paesi esteri, in particolare dall'Est Europa – che ha costi inferiori ed è di scarsa qualità – si sta verificando una situazione insostenibile per i produttori italiani, in particolare quelli piemontesi. Ogni giorno si assiste al passaggio presso il passo del Brennero di tir, provenienti in particolare da Romania e Ucraina, che trasportano il latte nel nostro Paese;
          in questi Paesi dell'Est europeo sembra che non sussistano normative così rigorose come in Italia. In particolare, sembra che in Ucraina le mucche vivano allo stato brado e che il latte venga raccolto senza un grande rispetto delle norme igieniche. Inoltre, il latte, perché non fermenti durante il viaggio, deve subire un trattamento chimico-termico particolare;
          il Piemonte è la quarta regione in Italia per produzione di latte con i suoi 8 milioni di quintali annui e 2.000 aziende produttrici, con 8.000 posti di lavoro e 390 milioni di produzione lorda vendibile. Oltre il 70 per cento del latte prodotto viene destinato alla trasformazione casearia e il 25 per cento riservato alla preparazione di formaggi dop con oltre 30 caseifici storici;
          il Piemonte si fregia di 6 dop regionali, Bra, Castelmagno, Murazzano, Robiola di Roccaverano, Torna piemontese e una interregionale, il Gorgonzola;
          nel 2015 in provincia di Vercelli si contavano 347 allevamenti bovini per un totale di 11.956 capi, che si sommano ai 570 allevamenti del biellese con i loro 20.841 capi;
          nel vercellese e nel biellese non può esistere agricoltura senza zootecnia. Eppure il rischio è che questo importante patrimonio culturale, economico e identitario vada perduto per sempre, per colpa di una crisi senza precedenti che sta mettendo a rischio il futuro delle imprese del settore lattiero-caseario;
          sembra che dei contributi europei, ripartiti in Piemonte, solo 6 milioni di euro siano stati destinati alle ditte di trasformazione che lavorano prodotto italiano. Sarebbe opportuno che si verificasse attentamente la ripartizione dei fondi del piano di sviluppo rurale e che realmente siano destinati alle imprese che lavorano esclusivamente latte piemontese e italiano;
          tre cartoni di lattea lunga conservazione su quattro venduti in Italia sono stranieri, mentre la metà delle mozzarelle sono fatte con latte o addirittura cagliate provenienti dall'estero, soprattutto dai Paesi dell'Est Europa. Il consumatore finale è allo scuro di tutto ciò perché non esiste l'obbligo di indicare in etichetta l'origine degli alimenti;
          con una consultazione pubblica on line sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari condotta dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali da novembre 2014 a marzo 2015, l'89 per cento dei consumatori ritiene che la mancanza di etichettatura di origine possa essere ingannevole per i prodotti lattiero-caseari;
          per garantire al consumatore un prodotto di qualità e totalmente «made in Italy» è necessaria una corretta e completa informazione sulla provenienza della materia prima, ovvero il latte utilizzato per la produzione di prodotti lattiero-caseari;
          trasparenza e chiarezza sono indispensabili affinché le risorse messe in campo da parte dell'Europa, ma anche dal nostro Paese, siano realmente destinate alla trasformazione del latte, anche per far fronte a questo momento di profonda crisi che sta attraversando il comparto della zootecnia da latte;
          è necessaria e urgente una «boccata d'ossigeno» per non far chiudere per sempre le stalle italiane –:
          se non sia quanto mai necessario ed urgente assumere iniziative per prevedere l'obbligo di etichettatura di origine del latte anche come materia prima nei prodotti lattiero-caseari, al fine di fermare le importazioni dall'estero, che potrebbero essere poi spacciate come «made in Italy», e sostenere i produttori di latte italiani, in particolare piemontesi, che lamentano di essere sottopagati dall'industria anche per la concorrenza del latte dell'Est Europa.
(3-02377)


Chiarimenti in merito al mancato trasferimento alla Cassa di assistenza e previdenza di fantini, allenatori e guidatori di risorse derivanti dalle sanzioni irrogate nell'ambito delle competizioni ippiche – 3-02378

D)

      FANUCCI, COVA e BENI. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Per sapere – premesso che:
          la Cassa di previdenza e assistenza di fantini, guidatori e allenatori, fondata nel 1968, ha lo scopo di assistere i professionisti ippici durante e al termine della propria attività, sia dando supporto nel caso di incidenti dovuti alla pericolosità della professione svolta, sia facendo fronte alla precarie condizioni economiche in cui si venivano e si vengono a trovare allenatori, guidatori e fantini al termine della loro carriera professionale;
          la predetta Cassa viene finanziata, in parte, con contributi diretti dei soci; per una parte maggioritaria, dalle quote provenienti dalle multe erogate dagli organi di disciplina a carico dei professionisti ippici; infine, con una contribuzione annuale disposta dall'ente competente (ora il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) e prelevata dai fondi destinati alle categorie ippiche;
          la delibera del Consiglio d'amministrazione Unire (ora Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) n.  179 del 29 dicembre 2009, dispone che – dal 1o gennaio 2010 – gli importi delle sanzioni pecuniarie inflitte sul campo siano versati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che li destina poi, con apposito provvedimento, al finanziamento della Cassa di previdenza assistenza di fantini, guidatori e allenatori;
          la delibera commissariale Assi (Agenzia dello sviluppo del settore ippico – ex Unire, ora Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) n.  21 del 5 aprile 2012, in adempimento a quanto disposto dalla suddetta delibera n.  179, stabilisce le quote di ripartizione delle multe in questione destinando alla predetta Cassa la quota dell'80 per cento;
          le rilevazioni effettuate dalla «PQAI VII-Corse e manifestazioni ippiche» individuano nell'importo di euro 561.967,44 il montante delle multe comminate sul campo ad allenatori guidatori trotto negli anni dal 2010 al 2014 e di euro 78.561,00 il montante delle multe irrogate sul campo ad allenatori fantini galoppo negli anni 2012-2014, per un totale complessivo di euro 640.528,44;
          con decreto del 30 dicembre 2015, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali provvedeva a impegnare la somma complessiva euro 512.422,75 (quale saldo della quota pari all'80 per cento delle multe inflitte sul campo delle corse ippiche trotto e galoppo) nei confronti della Cassa nazionale di assistenza e previdenza degli allenatori guidatori trotto e allenatori fantini galoppo, somme che, però, non sono ancora state stanziate;
          da marzo 2013 (oltre 3 anni) gli assistiti della Cassa di previdenza e assistenza di fantini, guidatori e allenatori non percepiscono più il loro sussidio –:
          per quali motivi non si sia ancora provveduto al trasferimento degli importi già stanziati dal decreto del 30 dicembre 2015 alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza degli allenatori guidatori trotto e allenatori fantini galoppo. (3-02378)


Iniziative a sostegno della viticoltura irpina in relazione ai danni arrecati dall'ondata di maltempo verificatasi alla fine del mese di aprile 2016 – 3-02379

E)

      CAPOZZOLO e FAMIGLIETTI. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Per sapere – premesso che:
          nei giorni compresi tra il 25 e il 26 aprile 2016 il comprensorio irpino è stato colpito da un'intensa ondata di maltempo;
          la gelata tardiva che ha interessato la suddetta area ha arrecato danni ingentissimi ai vigneti, in particolar modo a quelli ubicati nelle vicinanze dei torrenti d'acqua, nelle vallate e nelle zone più basse;
          si sono registrati ingentissimi danni acuiti dalla stagione che vede le piante giunte nella fase fenologica di «grappoli separati» e pertanto maggiormente vulnerabili alle gelate;
          sulla base delle informazioni raccolte dagli enti locali e dalle organizzazioni di categoria i danni, in particolare alla viticoltura, purtroppo si ripercuoteranno anche sull'annata successiva poiché per le varietà guyot difficilmente si potrà ottenere un tralcio fruttifero, mentre per le varietà allevate a cordone molti speroni non emetteranno germogli;
          i territori colpiti per l'area del Taurasi sono Taurasi, Bonito, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Fontanarosa, Lapio, Luogosano, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemarano, Montemiletto, Paternopoli, Pietradefusi, Sant'Angelo all'Esca, San Mango sul Calore, Torre le Nocelle e Venticano;
          per l'area del Fiano i comuni interessati sono quelli di Avellino, Lapio, Atripalda, Cesinali, Aiello del Sabato, Santo Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Parolise, San Potito Ultra, Candida, Manocalzati, Pratola Serra, Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina, Sant'Angelo a Scala, Summonte, Mercogliano, Forino, Contrada, Monteforte Irpino, Ospedaletto D'Alpinolo, Montefalcione, Santa Lucia di Serino e San Michele di Serino;
          infine per l'area del Greco di Tufo, denominazione di origine controllata e garantita: Tufo, Altavilla Irpina, Chianche, Montefusco, Prata di Principato Ultra, Petruro Irpino, Santa Paolina e Torrioni;
          danni poi si registrano anche in altre realtà sempre dell'Irpinia;
          organizzazioni di categoria, enti locali e anche gli uffici regionali del competente assessorato risultano essersi attivati per valutare l'opportunità di misure di sostegno ad un comparto di assoluta rilevanza dell'economia territoriale –:
          quali iniziative di competenza intenda adottare il Ministro interrogato per il sostegno alla viticoltura irpina, così duramente colpita dalla tardiva ondata di maltempo invernale del 26 aprile 2016, valutando anche l'opportunità di predisporre misure a tutela degli operatori in considerazione dei danni perduranti, anche in vista delle prossime annate.
(3-02379)


Chiarimenti e iniziative in ordine ai ritardi riscontrati nel rilascio dei visti per il ricongiungimento familiare da parte dell'ambasciata italiana a Nairobi – 3-02380

F)

      BENI e QUARTAPELLE PROCOPIO. – Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
          il visto per il ricongiungimento familiare di cittadini stranieri viene concesso dall'autorità consolare o diplomatica italiana, previo nulla osta rilasciato dallo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura competente per il luogo di dimora del richiedente e dopo aver accertato l'autenticità della documentazione comprovante i presupposti richiesti per l'accoglimento dell'istanza;
          la procedura per i titolari di protezione internazionale è di maggior favore e non prevede alcun requisito, se non il vincolo di parentela, per esercitare il diritto all'unità familiare e ricongiungere quindi i propri familiari (figli minori, coniugi, genitori ultra sessantacinquenni);
          per i titolari di protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria), consuetudine vuole che la maggior parte delle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero chiedano, anche in presenza di documenti originali, il test del dna da effettuare tramite l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, con un costo pari a 300 euro, che diventa particolarmente gravoso da sostenere laddove i familiari da ricongiungere siano numerosi;
          l'ambasciata italiana ha tempo sei mesi per esaminare la documentazione richiesta per il rilascio del visto di ricongiungimento familiare, tempistica che coincide con la validità del nulla osta emesso dalle prefetture;
          decorso il periodo di durata del nulla osta senza alcun pronunciamento da parte dell'autorità diplomatica, la procedura per la richiesta di ricongiungimento decade e i familiari devono presentare nuova richiesta alla prefettura competente per il rilascio di un nuovo nulla osta;
          le lungaggini delle procedure mettono in serio rischio l'incolumità delle persone da ricongiungere in quanto familiari di un titolare di protezione internazionale, per il quale lo Stato italiano ha riconosciuto il bisogno e quindi il diritto alla protezione;
          a quanto consta agli interroganti al numero verde per rifugiati e richiedenti asilo, gestito dall'associazione Arci nazionale, sono arrivate numerose segnalazioni di enormi ritardi nelle pratiche di ricongiungimento familiare di cittadini somali presso l'ambasciata italiana a Nairobi;
          le richieste di ricongiungimento familiare, segnalate dall'associazione, che risultano in sospeso presso tale ambasciata, hanno tutte ottenuto il nulla osta necessario per il rilascio del visto, ma ad oggi l'autorità diplomatica non si è ancora pronunciata in merito all'accoglimento o meno dell'istanza;
          nonostante le richieste siano corredate da tutta la documentazione richiesta, ivi compreso il risultato positivo del test del dna ove richiesto, non si comprendono i motivi del ritardo nel pronunciamento dell'autorità diplomatica italiana, che nella maggior parte dei casi supera di gran lunga un anno di attesa;
          inoltre, le segnalazioni ricevute dall'associazione denunciano le numerose difficoltà riscontrate nell'ottenere un appuntamento per l'espletamento dell'istanza presso l'ambasciata, la quale si avvale di un'agenzia di intermediazione (Vsf global), e nelle ingenti somme che dovrebbero essere corrisposte per i servizi che tale agenzia fornisce;
          l'immobilismo burocratico che blocca le pratiche di rilascio del visto di ricongiungimento e le notevoli risorse economiche necessarie per far fronte alle procedure richieste, senza che vi sia stato un pronunciamento da parte dell'autorità diplomatica competente, stanno di fatto costringendo i familiari dei richiedenti a rinunciare alle cosiddette «vie legali» per affidarsi ai trafficanti e raggiungere i propri cari mettendo a rischio la propria vita;
          l'ambasciata italiana a Nairobi, più volte contattata dall'associazione a seguito delle numerose sollecitazioni, avrebbe motivato i ritardi relativi all'espletamento delle procedure di rilascio dei visti attribuendoli ad un «sotto organico» che non permetterebbe di ottemperare alle richieste in tempi certi;
          alla luce degli impegni assunti dall'Italia e dalla stessa Unione europea nella lotta contro i trafficanti di esseri umani, l'operato dell'ambasciata italiana a Nairobi e le motivazioni che avrebbe fornito per giustificare i gravi ritardi burocratici, che stanno bloccando numerose pratiche di rilascio dei visti per il ricongiungimento familiare, di fatto li disattendono, rischiando di favorire, seppur indirettamente, il ricorso alle vie illegali fortemente condannate dal nostro Paese –:
          se siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quante siano ad oggi le richieste di ricongiungimento familiare ancora in sospeso presso l'ambasciata italiana a Nairobi;
          quali siano le cause ostative che hanno generato i gravi ritardi nel rilascio dei visti per il ricongiungimento familiare da parte dell'ambasciata italiana a Nairobi e in che modo intendano ovviare a questo ingiustificato immobilismo burocratico;
          in che modo intendano attivarsi al fine di far luce sulle difficoltà riscontrate nell'ottenere un appuntamento presso l'ambasciata italiana tramite la sopra citata agenzia di intermediazione e sulle tariffe da essa richieste per l'erogazione di tale servizio. (3-02380)


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 2016, N. 117, RECANTE PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO (A.C. 3954)

A.C. 3954 – Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

      La Camera,
          premesso che:
              per l'ennesima volta il Governo utilizza lo strumento della normativa d'urgenza in modo improprio svuotando il Parlamento delle proprie prerogative;
              il ricorso alla decretazione d'urgenza si configura ormai da anni come una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dal dettato costituzionale vigente, che ha spostato di fatto in capo al Governo ogni potere regolatorio ed imposto una compressione dei poteri legislativi delle Camere;
              gli interventi previsti dal decreto-legge riguardano norme afferenti alla proroga dell'entrata in vigore di norme sul processo amministrativo telematico che sarebbero dovute entrare in vigore il 1o luglio 2016;
              non sussistono, infatti, i requisiti di necessità ed urgenza che legittimano ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione l'esercizio del potere del Governo di adottare atti aventi forza di legge. Il Preambolo infine non fa riferimento in modo chiaro ed univoco a circostanze oggettive a supporto della necessità ed urgenza degli interventi che è solo enunciata;
              la stessa Corte Costituzionale si è più volte pronunciata in tal senso: ricordiamo la sentenza n.  171 del 2007 nella quale stabilisce la illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge n.  80 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  140 del 2004 per mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza e la sentenza n.  128 del 2008 attraverso la quale puntualizza l’«evidente mancanza» dei presupposti fattuali del decreto-legge. Inoltre l'illegittimità costituzionale del procedimento legislativo non viene sanata dalla legge di conversione che secondo la richiamata giurisprudenza è a sua volta incostituzionale per un vizio del procedimento;
              inoltre si indica una generica difficoltà nel non essere riusciti a prevedere, per tempo, l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico attraverso un richiamo nella relazione privo di riscontri fattuali a «gravi disservizi anche all'avvocatura, in particolare in materia di autenticazione e di attestazione di conformità all'originale cartaceo»;
              il presente decreto-legge è manifestamente incostituzionale in quanto viola il principio di cui all'articolo 101, primo periodo, della Costituzione, su cui si fonda la giurisdizione, che «La giustizia è amministrata in nome del popolo». Infatti, l'utilizzo della normativa d'urgenza da parte dell'esecutivo esautora, come peraltro già accennato, in sostanza, la funzione legislativa del Parlamento e quindi dell'organo che per Costituzione è chiamato ad esercitare la rappresentanza e il volere popolare;
              infine occorre rilevare che il presente decreto-legge si colloca nel solco di altri provvedimenti, sempre a carattere emergenziale, sulla medesima materia (decreto-legge n.  90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  114 del 2014), e conferma, ove ve ne fosse necessità, sia il richiamo fatto dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel messaggio di fine anno 2013 che occorre porre «(...) termine ad un abnorme ricorso in atto, da non pochi anni, alla decretazione di urgenza », e sia l'assunto sopra evidenziato, che la proroga di termini non può essere inquadrata come emergenza straordinaria in quanto tale problematica è strutturale e la scelta dello strumento del decreto-legge risulta incostituzionale,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n.  3954.
N. 1. Molteni, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Castiello, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 GIUGNO 2016, N. 98, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI CESSIONE DEI COMPLESSI AZIENDALI DEL GRUPPO ILVA (A.C. 3886-A)

A.C. 3886-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n.  1.

A.C. 3886-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

      All'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso comma 8.2-bis, sostituire le parole: senza maggiori oneri a carico dello Stato con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

      Conseguentemente al medesimo capoverso comma 8.2-bis aggiungere in fine il seguente periodo: La partecipazione al coordinamento non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati.

      All'articolo 1, comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 8.2-ter con il seguente: 8.2-ter. In relazione all'assoluta esigenza di assicurare le necessarie attività di vigilanza, controllo, monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici riguardanti l'attuazione del Piano di cui al comma 8.1, potenziando a tal fine la funzionalità e l'efficienza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia, la regione Puglia, valutata prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l'ARPA Puglia a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le attività di cui al presente comma, individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alla medesima Agenzia nel limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le assunzioni sono effettuate in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e previo espletamento delle procedure sulla mobilità del personale delle province, di cui all'articolo 1, commi 423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, e successive modificazioni, attraverso procedure di selezione pubblica disciplinate con provvedimento della regione Puglia.

      Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

      sugli emendamenti 1.5, 1.9, 1.10, 1.11, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.59, 1.100, 1.210, 1.222, 1.223, 2.6 e sugli articoli aggiuntivi 1.0158, 2.02, 2.04 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

      sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3886-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 9 giugno 2016, n.  98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA).

        1. All'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n.  191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2016, n.  13, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 3, il periodo «L'aggiudicatario, individuato all'esito della procedura di cui al comma 2, provvede alla restituzione allo Stato dell'importo erogato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270.» è sostituito dal seguente: «L'amministrazione straordinaria del Gruppo Ilva, provvede, anteponendolo agli altri debiti della procedura, alla restituzione dell'importo erogato dallo Stato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270.»;
            b) il comma 8 è sostituito dai seguenti:
        «8. Qualora le offerte presentate nel termine del 30 giugno 2016 di cui al comma 2, prevedano modifiche o integrazioni, al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli impianti, i relativi progetti di modifica e le proposte di nuovi interventi sono valutati dal comitato di esperti di cui al comma 8.2, che può richiedere a ciascun offerente di integrare la documentazione prodotta in sede di offerta, fornendo gli ulteriori documenti eventualmente necessari per la valutazione delle modifiche o dei nuovi interventi proposti, compresi i documenti progettuali, i cronoprogrammi di realizzazione, comprensivi della richiesta motivata di eventuale differimento, non oltre 18 mesi, del termine di cui all'articolo 2, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n.  20, l'analisi degli effetti ambientali e l'analisi dell'applicazione delle BAT Conclusions, con espresso riferimento alle prestazioni ambientali dei singoli impianti come individuate dall'offerta presentata. Entro il termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza dei commissari straordinari, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria svolta dal comitato degli esperti, sentito il Ministro dello sviluppo economico, esprime il proprio parere, proponendo eventuali integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti. Il parere è immediatamente comunicato ai commissari della procedura di amministrazione straordinaria che ne curano la trasmissione agli offerenti i quali, nei successivi 15 giorni, presentano alla procedura le offerte vincolanti definitive conformando i relativi piani al predetto parere del comitato degli esperti. Sono esclusi dalla procedura gli offerenti che non accettino le risultanze del parere ovvero non confermino o aggiornino di conseguenza l'offerta presentata. L'esperto indipendente nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n.  347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n.  39, redige, nei successivi trenta giorni, una relazione sulla compatibilità delle offerte vincolanti definitive con i criteri di mercato, tenuto conto delle previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie contenute nei rispettivi piani e ne valuta la sostenibilità finanziaria, con particolare riferimento al periodo di affitto e nella prospettiva della definitiva cessione. La relazione dell'esperto indipendente è acquisita dai commissari straordinari in sede di valutazione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione.
        8.1. Dopo l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale, su istanza dei commissari straordinari, è individuato l'aggiudicatario a norma dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n.  347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n.  39, quest'ultimo, in qualità di individuato gestore, può presentare apposita domanda di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, sulla base dello schema di Piano accluso alla propria offerta vincolante definitiva. La domanda, completa dei relativi allegati, è resa disponibile per la consultazione del pubblico sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per un periodo di trenta giorni, ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni. L'istruttoria sugli esiti della consultazione, è svolta dal medesimo Comitato di esperti di cui al comma 8.2 nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, garantendo il pieno rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla normativa dell'Unione Europea. La modifica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, sono disposte, nei quindici giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico. Il decreto, che ha valore di autorizzazione integrata ambientale, tiene luogo ove necessario della valutazione di impatto ambientale e conclude tutti i procedimenti di autorizzazione integrata ambientale in corso presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
        8.2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro cinque giorni dalla istanza dei commissari straordinari di cui al comma 8, primo periodo, nomina un comitato di esperti, composto da tre componenti scelti tra soggetti di comprovata esperienza in materia di tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici. Il comitato può avvalersi della struttura commissariale di Ilva, di ISPRA e delle amministrazioni interessate. A ciascun componente del comitato, oltre al rimborso delle spese di missione, è corrisposto un compenso in misura pari al compenso annuale spettante ai componenti della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale maggiorato del venti per cento, con oneri a carico di Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria.
        8.3. I beni, aziende e rami di azienda individuati dal programma commissariale, una volta approvate le modifiche o integrazioni ai piani ambientali e di bonifica relativi a tali beni o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, ivi comprese quelle richieste dall'aggiudicatario, sono oggetto della previsione di cui all'articolo 253 del Codice dell'Ambiente approvato con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e successive modificazioni, solo nel limite della inottemperanza alle prescrizioni di bonifica previste dai piani ambientali e di bonifica o dagli eventuali ulteriori titoli autorizzativi necessari per l'esercizio dell'impianto che l'aggiudicatario si sia impegnato ad attuare.».
        2. I commi terzo e quinto dell'articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267, e successive modificazioni, richiamati all'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n.  347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n.  39, non trovano applicazione qualora il contratto di affitto preveda l'obbligo, anche sottoposto a condizione o termine, di acquisto dell'azienda o del ramo d'azienda da parte dell'affittuario. Resta fermo l'obbligo dell'affittuario di prestare idonee garanzie per tutte le obbligazioni dal medesimo assunte in base al contratto o derivanti dalla legge.
        3. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n.  207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n.  231, le parole: «la società ILVA S.p.A. di Taranto è immessa» sono sostituite dalle seguenti: «la società ILVA S.p.A. di Taranto e l'affittuario o acquirente dei relativi stabilimenti sono immessi», e le parole: «ed è in ogni caso autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «e sono in ogni caso autorizzati».
        4. All'articolo 2 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n.  20, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 5, dopo le parole: «è fissato al 30 giugno 2017.» sono inseriti i seguenti periodi: «Tale termine può essere prorogato, su istanza dell'aggiudicatario della procedura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 gennaio 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2016, n. 13, formulata con la domanda prevista al comma 8.1 del medesimo articolo 1, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e per un periodo non superiore a 18 mesi, conformemente alle risultanze dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 8 dello stesso articolo 1. Tale termine si applica altresì ad ogni altro adempimento, prescrizione, attività o intervento di gestione ambientale e di smaltimento e gestione dei rifiuti inerente ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e le altre società da essa partecipate anch'esse in amministrazione straordinaria e sostituisce ogni altro diverso termine intermedio o finale che non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsto da norme di legge o da provvedimenti amministrativi comunque denominati.»;
            b) al comma 6, dopo le parole: «del commissario straordinario» sono inserite le seguenti: «, dell'affittuario o acquirente» e le parole: «da questo funzionalmente delegati» sono sostituite dalle seguenti: «da questi funzionalmente delegati».

        5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in relazione alle procedure di amministrazione straordinaria iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2.
(Finanziamenti ad imprese strategiche).

        1. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n.  191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2016, n.  13, il periodo: «I predetti importi sono rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui sono stati erogati, ovvero in altro esercizio qualora si provveda in tal senso con apposita disposizione legislativa» è sostituito dal seguente: «I predetti importi sono rimborsati nell'anno 2018, ovvero successivamente, secondo la procedura di ripartizione dell'attivo stabilita nel presente comma».
        2. Agli oneri di cui al comma 1 in termini di fabbisogno, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante versamento, per un corrispondente importo, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla cassa per i servizi energetici e ambientali su un conto corrente di tesoreria centrale fruttifero appositamente aperto remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica. La giacenza da detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo è estinta o ridotta corrispondentemente alle somme rimborsate ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del citato decreto-legge n.  191 del 2015, così come modificato dal comma 1 del presente articolo.
        3. All'onere derivante dai maggiori interessi passivi di cui al comma 2, pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3886-A – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

        All'articolo 1:
            al comma 1, lettera
b):

      al capoverso 8:
          al primo periodo, la parola: «eventualmente» è soppressa;

        dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale facoltà deve essere esercitata nel rispetto della parità dei diritti dei partecipanti»;

        al terzo periodo, le parole: «del comitato degli esperti» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

        al quarto periodo, dopo le parole: «che non accettino» è inserita la seguente: «tutte»;

      al capoverso 8.1:

        dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Della disponibilità della domanda sul sito web ai fini della consultazione da parte del pubblico è dato tempestivo avviso mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a diffusione regionale»;

        al terzo periodo, dopo le parole: «della domanda» sono inserite le seguenti: «, predisponendo una relazione di sintesi delle osservazioni ricevute, nonché»;

        al quarto periodo, le parole: «La modifica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, sono disposte» sono sostituite dalle seguenti: «Le modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto devono in ogni caso assicurare standard di tutela ambientale coerenti con le previsioni del Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  105 dell'8 maggio 2014, in quanto compatibili, e sono disposte»;

      al capoverso 8.2:

        al secondo periodo, le parole da: «può avvalersi» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «si avvale della struttura commissariale di Ilva, del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e può avvalersi delle altre amministrazioni interessate»;
          al terzo periodo, le parole: «in misura pari» sono sostituite dalle seguenti: «temporalmente parametrato»;
          è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I curricula dei componenti del comitato sono resi pubblici nel sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché mediante link nei siti web della regione e degli enti locali interessati»;

      dopo il capoverso 8.2 sono inseriti i seguenti:
      «8.2-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza maggiori oneri a carico dello Stato, un coordinamento tra la regione Puglia, i Ministeri competenti e i comuni interessati con lo scopo di facilitare lo scambio di informazioni tra dette amministrazioni in relazione all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  105 dell'8 maggio 2014, ivi comprese le eventuali modifiche o integrazioni. Il coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno su richiesta motivata di uno dei componenti.
      8.2-ter. In relazione all'assoluta esigenza di assicurare le necessarie attività di vigilanza, controllo, monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici riguardanti l'attuazione del Piano di cui al comma 8.1, potenziando a tal fine la funzionalità e l'efficienza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia, quest'ultima è autorizzata ad assumere, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, in deroga alla normativa vigente in materia di limitazioni alle assunzioni, e a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con provvedimento della regione Puglia, personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le attività di cui al presente comma, da inquadrare nel rispetto della vigente normativa regionale, nel limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017 a valere sulle risorse stanziate all'uopo nel bilancio della regione Puglia. Le assunzioni possono essere effettuate previo espletamento delle procedure sulla mobilità del personale delle province, di cui all'articolo 1, commi 423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, e successive modificazioni»;

      dopo il comma 1 è inserito il seguente:
          «1-bis. All'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n.  347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n.  39, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le distribuzioni di acconti parziali ai creditori prededucibili sono effettuate dal commissario straordinario dando preferenza al pagamento dei crediti delle imprese fornitrici. Si applica l'articolo 212 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267, intendendosi sostituito all'autorità di vigilanza il giudice delegato alla procedura»;
          al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e anche di inviare alle Camere ogni sei mesi una relazione sull'attività posta in essere con particolare riguardo al piano ambientale e al rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte dall'aggiudicatario»;
          al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
              «b) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) dopo le parole: «del commissario straordinario» sono inserite le seguenti: «dell'affittuario o acquirente» e le parole: «da questo funzionalmente delegati» sono sostituite dalle seguenti: «da questi funzionalmente delegati»;
              2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per quanto attiene all'affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da questi delegati, la disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino alla scadenza del 30 giugno 2017 prevista dal terzo periodo del comma 5 ovvero per un periodo ulteriore non superiore ai diciotto mesi ai sensi del medesimo comma 5».

      Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
      «Art. 1-bis.(Mappatura dei rifiuti presenti all'interno degli stabilimenti della società Ilva S.p.A.) – 1. Entro il 31 dicembre 2016, i commissari straordinari trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la mappatura aggiornata alla data del 30 giugno 2016 dei rifiuti pericolosi o radioattivi e del materiale contenente amianto presenti all'interno degli stabilimenti della società Ilva S.p.A.».

A.C. 3886-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA).

      Sopprimerlo.
*1. 1. Ricciatti, Zaratti, Duranti, Pellegrino, Ferrara.

      Sopprimerlo.
*1. 2. Vallascas, Crippa, Petraroli, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.

          Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) al comma 2, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite con le seguenti: «31 agosto 2016».

      Conseguentemente:
              al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2016 con le seguenti: 31 agosto 2016;
              dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1.1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i commissari del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria espletano, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, un nuovo bando di manifestazioni di interesse al fine di individuare un acquirente che investa in processi di innovazione, nella qualità, e nell'introduzione delle misure e delle tecnologie più avanzate e qualificate per la produzione e l'ambiente.
1. 22. Crippa, Zolezzi, Da Villa, Mannino, Vallascas, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, Petraroli, De Lorenzis.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
          0a) al comma 3 le parole: «alle indilazionabili esigenze finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «alle attività di bonifica dei siti contaminati, secondo quanto previsto dal titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152».
1. 5. Vallascas, Crippa, Petraroli, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.
(Inammissibile)

      Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*1. 6. Sisto, Polidori, Baldelli.

      Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*1. 7. Duranti, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara.

      Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*1. 8. Petraroli, Vallascas, Crippa, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.

      Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*1. 18. Labriola.

      Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: il comma 3, è sostituito dal seguente:
      «3. Al solo scopo della realizzazione delle operazioni di bonifica e/o messa in sicurezza dei siti contaminati e tutela della salute pubblica, nelle more del completamento delle procedure di trasferimento, è disposta in favore dell'amministrazione straordinaria l'erogazione della somma di 300 milioni di euro, da intendersi come interventi di cui all'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, indispensabile per fare fronte alle improrogabili esigenze di tutela della salute pubblica e di risanamento ambientale dell'area inquinata dalle attività del gruppo ILVA spa. L'erogazione della somma di cui al precedente periodo è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze. L'aggiudicatario, individuato all'esito della procedura di cui al comma 2, provvede alla restituzione allo Stato dell'importo erogato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270. I rimborsi del capitale e degli interessi derivanti dall'erogazione di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».
1. 9. Petraroli, Vallascas, Crippa, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.
(Inammissibile)

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: L'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA fino a: erogato dallo Stato con le seguenti: L'amministrazione del Gruppo ILVA provvede, anteponendolo agli altri debiti della procedura, alla restituzione del cinquanta per cento dell'importo erogato dallo Stato.

      Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: L'aggiudicatario provvede alla restituzione del restante cinquanta per cento dell'importo erogato dallo Stato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270.
1. 12. Sisto, Polidori.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: L'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA fino a: erogato dallo Stato con le seguenti: L'amministrazione del Gruppo ILVA provvede, anteponendolo agli altri debiti della procedura, alla restituzione del sessanta per cento dell'importo erogato dallo Stato.

      Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: L'aggiudicatario provvede alla restituzione del restante quaranta per cento dell'importo erogato dallo Stato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270.
1. 13. Sisto, Polidori.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: L'amministrazione straordinaria del Gruppo Ilva, con le seguenti: L'aggiudicatario.
1. 16. Vallascas, Petraroli, Crippa, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: anteponendolo agli altri debiti della procedura con le seguenti: garantendo la parità di trattamento tra i creditori.
1. 17. Petraroli, Vallascas, Crippa, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.

      Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: anteponendolo con la seguente: posponendolo.
1. 19. Allasia, Grimoldi, Castiello, Caparini.

      Al comma 1, lettera a), dopo le parole: anteponendolo agli altri debiti della procedura aggiungere le seguenti: salvo i crediti privilegiati.
1. 10. Sisto, Polidori.

      Al comma 1, lettera a), dopo le parole: anteponendolo agli altri debiti della procedura aggiungere le seguenti: salvo i crediti di imprese e fornitori del Gruppo.
1. 11. Sisto, Polidori.

      Al comma 1, lettera a), dopo le parole: anteponendolo agli altri debiti della procedura aggiungere le seguenti: fatti salvi in ogni caso i crediti dell'indotto ed in particolare delle imprese di trasporto su gomma.
1. 20. Allasia, Grimoldi, Castiello, Caparini.

      Al comma 1, lettera a), dopo le parole: anteponendolo agli altri debiti della procedura aggiungere le seguenti: ma subordinatamente al pagamento dei crediti prededucibili, ivi compresi i crediti strategici maturati per la realizzazione di opere funzionali all'ambientalizzazione, quelli dei fornitori di beni e servizi e delle imprese di trasporto su gomma, quelli funzionali alla continuazione dell'attività della società.
1. 21. Allasia, Grimoldi, Castiello, Caparini.

      Al comma 1, lettera a), dopo le parole: restituzione dell'importo erogato dallo Stato, aggiungere le seguenti: per la quota parte calcolata al 30 giugno 2016,.

      Conseguentemente, alla medesima lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Dal 1o luglio 2016 la quota parte della restituzione, calcolata con le medesime modalità di cui al precedente periodo, è a carico dell'aggiudicatario.
1. 14. Ferrara, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Duranti.

      Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, il processo di trasferimento non pregiudica in alcun modo il mantenimento dei livelli occupazionali, le garanzie contrattuali e la protezione sociale dei lavoratori operanti presso i complessi aziendali del Gruppo ILVA precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»
1. 59. Duranti, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara.

      Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, il processo di trasferimento di cui al presente comma non pregiudica il mantenimento dei livelli occupazionali dei lavoratori operanti presso i complessi aziendali del Gruppo ILVA precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
1. 210. Allasia, Grimoldi, Castiello.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1. 24. Da Villa, Vallascas, Petraroli, Crippa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1. 25. Pellegrino, Ferrara, Zaratti, Ricciatti, Duranti.

      Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma 8 è abrogato.
1. 15. Zaratti, Ricciatti, Duranti, Pellegrino, Ferrara.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, primo periodo, dopo le parole: comma 2 aggiungere le seguenti:, che non possono essere di acquisto parziale dello stabilimento.
1. 211. Crippa, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Vallascas, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, primo periodo, dopo le parole: modifiche o integrazioni aggiungere le seguenti:, che non siano sostanziali.
1. 36. Sisto, Polidori.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, primo periodo, dopo le parole: modifiche o integrazioni, aggiungere le seguenti: in ogni caso formulate nell'integrale e rigoroso rispetto della Valutazione di Impatto Ambientale,
1. 54. Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Duranti.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, primo periodo, dopo le parole: e le proposte di nuovi interventi aggiungere le seguenti:, che devono in ogni caso rispettare ed essere coerenti con il rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS), redatto ai sensi della legge n.  21 del 2012 della regione Puglia,
1. 28. Duranti, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, primo periodo, sostituire le parole: dal comitato di esperti di cui al comma 8.2, che con le seguenti: ai sensi dell'articolo 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152; l'autorità competente.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: svolta dal comitato degli esperti con le seguenti: espletata ai sensi dell'articolo 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.
1. 40. Petraroli, Da Villa, Vallascas, Crippa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, primo periodo, sostituire le parole: dal comitato di esperti di cui al comma 8.2 con le seguenti: dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute e previo parere dell'ARPA.

      Conseguentemente, alla medesima lettera:
              al medesimo capoverso:
                  terzo periodo, sostituire le parole:
sulla base dell'istruttoria svolta dal comitato di esperti con le seguenti: di concerto con il Ministro della salute;
              al capoverso 8.1, quarto periodo, sostituire le parole: medesimo Comitato di esperti di cui al comma 8.2 con le seguenti: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
              sopprimere il capoverso 8.2.
1. 48. Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Duranti, Zaratti.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, primo periodo, sostituire le parole: dal comitato di esperti di cui al comma 8.2 con le seguenti: dalla Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

      Conseguentemente, alla medesima lettera:
              al medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole:
dal comitato di esperti con le seguenti: dalla Commissione AIA;
              al capoverso 8.1, quarto periodo, sostituire le parole: dal medesimo comitato di esperti di cui al comma 8.2 con le seguenti: dalla medesima Commissione AIA;
              sostituire il capoverso 8.2, con il seguente:
      8.2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro cinque giorni dalla istanza dei commissari straordinari di cui al comma 8, primo periodo, trasmette alla Commissione AIA l'istanza medesima per il relativo parere. La Commissione AIA può avvalersi della struttura commissariale di Ilva, di ISPRA e delle amministrazioni interessate.
1. 90. Allasia, Grimoldi, Castiello.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, primo periodo, sostituire le parole: che può richiedere con le seguenti:, nonché dall'ISPRA e dall'ARPA Puglia, che possono richiedere.
1. 29. Zaratti, Ricciatti, Duranti, Pellegrino, Ferrara.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, primo periodo, sopprimere le parole da:, comprensivi della richiesta fino a: legge 4 marzo 2015, n.  20.

      Conseguentemente, al comma 4, sopprimere la lettera a).
1. 30. Pellegrino, Ricciatti, Duranti, Ferrara, Zaratti.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, primo periodo, sopprimere le parole da: comprensivi della richiesta, fino a: legge 4 marzo 2015, n.  20,.
1. 35. Sisto, Polidori.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: privilegiando le offerte che salvaguardano le prospettive di sviluppo dell'intero gruppo Ilva e la conferma del ciclo continuo.
1. 212. Crippa, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Vallascas, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.

      Al comma 1 lettera b), capoverso comma 8, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Le offerte presentate nel termine del 30 giugno 2016 che prevedano modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 o ad altro titolo autorizzativo sono pubblicate sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disponibili per la consultazione e per la presentazione di osservazioni, da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.
1. 51. Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Duranti.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: 120 giorni con le seguenti: 60 giorni.
1. 58. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Ferrara, Duranti.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: 120 giorni con le seguenti: 90 giorni.
1. 60. Ferrara, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Duranti.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, terzo periodo, dopo le parole: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro della salute.
1. 33. Ferrara, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Duranti.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, terzo periodo, sostituire le parole da:, sulla base dell'istruttoria svolta fino alla fine del periodo con le seguenti:, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell'istruttoria svolta dal comitato degli esperti sulle offerte, che presentino modifiche e integrazioni al piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 o ad altro titolo necessario per l'utilizzo degli impianti, esprime il proprio parere proponendo eventuali integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti, dopo aver acquisito entro il termine di 60 giorni i pareri dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS).
1. 34. Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Duranti.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: sentito il Ministro dello sviluppo economico con le seguenti: sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute.
1. 85. Labriola.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, terzo periodo, dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico aggiungere le seguenti: e previo parere vincolante dell'ARPA Puglia.
1. 47. Duranti, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, terzo periodo, dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico, aggiungere le seguenti: e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
1. 45. Ricciatti, Duranti, Zaratti, Ferrara, Pellegrino.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, terzo periodo, dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico, aggiungere le seguenti: e sentita la Commissione istruttoria per l'IPPC di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 e l'ARPA regionale,
1. 31. Pellegrino, Zaratti, Duranti, Ricciatti, Ferrara.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, terzo periodo, dopo le parole: esprime il proprio parere aggiungere le seguenti:, anche sulla base delle risultanze dell'effettuazione della procedura di Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario (VIIAS), di cui alle cui linee guida approvate ad aprile 2015 dal Consiglio federale del Sistema inter-agenziale ISPRA-ARPA-APPA.
1. 46. Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Duranti.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, terzo periodo, sopprimere le parole:, proponendo eventuali integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti.
1. 38. Sisto, Polidori.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, quarto periodo, dopo le parole: immediatamente comunicato aggiungere le seguenti: alle Commissioni competenti di Camera e Senato.
1. 84. Labriola.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, sesto periodo, dopo le parole: legge 18 febbraio 2004, n.  39, aggiungere le seguenti: e con specifica previsione dell'assenza di rapporti con gli offerenti.
1. 41. Petraroli, Da Villa, Vallascas, Crippa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, sesto periodo, dopo le parole: una relazione aggiungere le seguenti:, che ha carattere non vincolante,
1. 39. Sisto, Polidori.

      Al comma 1 lettera b), capoverso comma 8, ultimo periodo, dopo le parole: La relazione dell'esperto indipendente è aggiungere le seguenti: inviata alle competenti Commissioni parlamentari ed.
1. 53. Ferrara, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Duranti.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tutta la documentazione prodotta e tutti gli atti di cui al presente comma e al successivo 8.1, inerenti i progetti di modifica al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, le proposte di nuovi interventi, l'istruttoria svolta dal Comitato di esperti, il parere e le richieste di integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti, la relazione dell'esperto indipendente, sono immediatamente pubblicati e resi disponibili per la consultazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini di osservazioni da parte del pubblico.
1. 52. Zaratti, Ricciatti, Duranti, Pellegrino, Ferrara.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, primo periodo, dopo le parole: può presentare aggiungere le seguenti:, fermo restando l'obbligo del rispetto delle prescrizioni AIA non ancora ottemperate,
1. 106. Allasia, Grimoldi, Castiello.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, primo periodo, sostituire le parole: di modifica del Piano con le seguenti: di integrazione del Piano.

      Conseguentemente, al medesimo comma:
          al medesimo capoverso, quinto periodo, sopprimere le parole:
modifiche o;
          al capoverso 8.2-bis, primo periodo, sopprimere le parole: modifiche o;
          al capoverso 8.3, sopprimere le parole: modifiche o;
          al comma 4, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: delle modifiche del Piano con le seguenti: delle integrazioni al Piano.
1. 97. Labriola.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 8. 1, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.
1. 200. Petraroli, Da Villa, Vallascas, Crippa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, quarto periodo, dopo le parole: è svolta dal medesimo Comitato di esperti di cui al comma 8.2 aggiungere le seguenti: nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 4 aprile 2014, n.  46.
1. 77. Petraroli, Da Villa, Vallascas, Crippa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, quarto periodo, dopo le parole: comma 8.2 aggiungere le seguenti:, sentiti ISPRA e ISS,
1. 64. Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Duranti.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, quarto periodo, dopo le parole: comma 8.2 aggiungere le seguenti: di concerto con l'ARPA Puglia.
1. 68. Duranti, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta.
1. 61. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara, Duranti.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sentiti il Ministero della salute e l'ISPRA.
1. 72. Crippa, Vallascas, Petraroli, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 8. 1, quinto periodo, dopo la parola: impianto aggiungere le seguenti: sono rese disponibili per la consultazione del pubblico sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per un periodo di sessanta giorni, ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni. Tutti gli atti afferenti le proposte di modifica o integrazione al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.
1. 201. Cristian Iannuzzi.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, quinto periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta.
1. 62. Ricciatti, Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Duranti.

      Al comma 1, lettera b), comma 8.1, quinto periodo, sostituire le parole: e del Ministro dello sviluppo economico con le seguenti:, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro della salute, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
1. 66. Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Duranti.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, quinto periodo, dopo le parole: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti:, del Ministro della salute.
1. 74. Ricciatti, Duranti, Pellegrino, Ferrara, Zaratti.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: previo parere obbligatorio dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
1. 75. Zaratti, Pellegrino, Duranti, Ricciatti, Ferrara.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, ultimo periodo, sostituire le parole: tiene luogo ove necessario con le seguenti: opera nel rispetto.
1. 76. Pellegrino, Ricciatti, Duranti, Zaratti, Ferrara.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, ultimo periodo, sostituire le parole: luogo ove necessario con la seguente: conto.
1. 78. Sisto, Polidori, Baldelli.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, ultimo periodo, sostituire la parola: luogo con la seguente: conto.
1. 70. Sisto, Polidori.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, ultimo periodo, sopprimere le parole: ove necessario.
1. 71. Petraroli, Vallascas, Crippa, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, ultimo periodo, sopprimere le parole: e conclude tutti i procedimenti di autorizzazione integrata ambientale in corso presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
1. 67. Pellegrino, Ferrara, Zaratti, Ricciatti, Duranti.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel decreto sono indicate le garanzie finanziarie di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.
1. 123. Petraroli, Da Villa, Vallascas, Crippa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 8.2, premettere le parole: Fatte salve le competenze dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'ARPA Puglia,.
1. 160. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Ferrara.

      Al comma 1, lettera b) capoverso 8.2, primo periodo, dopo la parola: nomina aggiungere le seguenti:, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,.
1. 166. Pellegrino, Ferrara, Zaratti, Ricciatti, Duranti.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 8.2, primo periodo, sostituire le parole: tre componenti scelti tra soggetti di comprovata esperienza in materia di tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici con le seguenti: cinque componenti scelti tra soggetti di comprovata esperienza, di cui due in materia di tutela dell'ambiente, uno in materia di impianti siderurgici e due esperti in materia di epidemiologia, di prevenzione primaria e di tutela sanitaria, che non si trovano in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse.
1. 162. Ricciatti, Zaratti, Duranti, Pellegrino, Ferrara.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 8.2, primo periodo, sostituire le parole: scelti tra soggetti di comprovata esperienza in materia di tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici con le seguenti:, di cui un rappresentante dell'ARPA, uno dell'ISPRA e un rappresentante di comprovata esperienza in materia di tutela ambientale e di impianti siderurgici.
1. 152. Crippa, Vallascas, Petraroli, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 8.2, primo periodo, sostituire le parole: di tutela dell'ambiente con le seguenti: ambientale, sanitaria.
1. 163. Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Duranti.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 8.2, primo periodo, sostituire le parole: e di impianti siderurgici con le seguenti:, di impianti siderurgici e tutela della salute, individuati all'interno del personale ministeriale.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il terzo periodo.
1. 145. Labriola.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 8.2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nell'ambito delle strutture amministrative dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio pubblico.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il terzo periodo.
1. 132. Allasia, Grimoldi, Castiello.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 8.2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: che non si trovano in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse.
1. 161. Ricciatti, Zaratti, Ferrara, Pellegrino, Duranti.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 8.2, terzo periodo, sopprimere le parole: maggiorato del venti per cento.
1. 159. Petraroli, Da Villa, Vallascas, Crippa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 8.2, ultimo periodo, dopo le parole: componenti del comitato aggiungere le seguenti: e i criteri utilizzati per la nomina.
1. 202. Petraroli, Crippa, Vallascas, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.

      All'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso comma 8.2-bis, sostituire le parole: senza maggiori oneri a carico dello Stato con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

      Conseguentemente al medesimo capoverso comma 8.2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La partecipazione al coordinamento non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati.
1. 300.    (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

      Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 8.2-ter.
1. 203. Allasia, Grimoldi, Castiello.

      All'articolo 1, comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 8.2-ter con il seguente: 8.2-ter. In relazione all'assoluta esigenza di assicurare le necessarie attività di vigilanza, controllo, monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici riguardanti l'attuazione del Piano di cui al comma 8.1, potenziando a tal fine la funzionalità e l'efficienza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia, la regione Puglia, valutata prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l'ARPA Puglia a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le attività di cui al presente comma, individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alla medesima Agenzia nel limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le assunzioni sono effettuate in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e previo espletamento delle procedure sulla mobilità del personale delle province, di cui all'articolo 1, commi 423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, e successive modificazioni, attraverso procedure di selezione pubblica disciplinate con provvedimento della regione Puglia.
1. 301.    (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

      Al comma 1, lettera b), capoverso 8.3, sopprimere le parole da:, solo nel limite fino alla fine del comma.
*1. 172. Sisto, Polidori.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 8.3, sopprimere le parole da:, solo nel limite fino alla fine del comma.
*1. 173. Petraroli, Da Villa, Vallascas, Crippa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1.1. È vietato per l’advisor finanziario avere partecipazioni o ricoprire incarichi dirigenziali interni o esterni nel soggetto aggiudicatario acquirente o affittuario.
1. 23. Crippa, Petraroli, Vallascas, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.
(Approvato)

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1.1. All'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n.  347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n.  39, come modificato dal decreto-legge 4 dicembre 2015, n.  191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2016, n.  13, le parole: «di adeguati livelli occupazionali» sono sostituite dalle seguenti: «dei livelli occupazionali delle imprese del gruppo».
1. 174. Allasia, Grimoldi, Castiello.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1.1. All'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n.  347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n.  39, dopo le parole: «livelli occupazionali» sono aggiunte le seguenti: «con preferenza per i soggetti che sono in possesso, alla data di inizio della trattativa, di tecnologie e processi produttivi a basso impatto ambientale e per la tutela della salute pubblica e la promozione dello sviluppo sostenibile».
1. 4. Crippa, Petraroli, Vallascas, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.
(Inammissibile)

      Al comma 1-bis, dopo le parole: imprese fornitrici aggiungere le seguenti: e degli autotrasportatori.
1. 204. Allasia, Grimoldi, Castiello.

      Sopprimere il comma 2.
*1. 83. Sisto, Polidori.

      Sopprimere il comma 2.
*1. 86. Petraroli, Da Villa, Vallascas, Crippa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.

      Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: I commi terzo e quinto con le seguenti: Il comma quinto.

      Conseguentemente, al medesimo periodo,
          sostituire la parola:
richiamati con la seguente: richiamato;
          sostituire le parole: non trovano con le seguenti: non trova.
**1. 88. Crippa, Petraroli, Vallascas, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.

      Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: I commi terzo e quinto con le seguenti: Il comma quinto.

      Conseguentemente, al medesimo periodo,
          sostituire la parola:
richiamati con la seguente: richiamato;
          sostituire le parole: non trovano con le seguenti: non trova.
**1. 96. Sisto, Polidori.

      Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: idonee garanzie con le seguenti: fideiussioni.
1. 95. Crippa, Petraroli, Vallascas, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.

      Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: idonee con le seguenti: valide e verificabili.
1. 98. Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Duranti.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Al fine di consentire all'Azienda sanitaria locale di Taranto, in deroga ai vigenti limiti finanziari e assunzionali, l'avvio di procedure concorsuali che possano permettere il prosieguo delle attività di sorveglianza nella popolazione e nei lavoratori, garantire il monitoraggio ed efficaci ricerche epidemiologiche, nonché proseguire il Piano di sorveglianza della salute della popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte, di cui all'articolo 2, comma 4-quinquies, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.  136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n.  6, alla regione Puglia sono assegnate risorse nei limiti di 6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
1. 100. Duranti, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Palese.

      Al comma 3 dopo le parole: e sono in ogni caso autorizzati aggiungere le seguenti: previa presentazione delle dovute garanzie finanziarie.
1. 108. Petraroli, Da Villa, Vallascas, Crippa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015 n.  191, convertito con modificazioni dalla legge 1o febbraio 2016 n.  13, il secondo periodo è soppresso.

      Conseguentemente, al comma 4 sopprimere la lettera b).
1. 124. Vallascas, Crippa, Petraroli, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.

      Sopprimere il comma 4.
1. 109. Petraroli, Crippa, Vallascas, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.

      Al comma 4, sopprimere la lettera a).
*1. 110. Sisto, Polidori.

      Al comma 4, sopprimere la lettera a).
*1. 112. Petraroli, Crippa, Vallascas, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.

      Al comma 4, sopprimere la lettera a).
*1. 114. Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Zaratti, Duranti.

      Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole da: Tale termine si applica altresì fino alla fine della lettera.
1. 120. Sisto, Polidori.

      Al comma 4, sopprimere la lettera b).
*1. 126. Sisto, Polidori.

      Al comma 4, sopprimere la lettera b).
*1. 128. Ricciatti, Ferrara, Zaratti, Pellegrino, Duranti.

      Al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:
          b) al comma 6 è aggiunto infine il seguente periodo: «Resta ferma la responsabilità amministrativa per le circostanze previste alle lettere b), c) e d) dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231.».
1. 146. Crippa, Petraroli, Vallascas, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.

      Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le condotte poste in essere in attuazione del Piano non possono altresì dare luogo a responsabilità amministrativa dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati».
1. 129. Sisto, Polidori.

      Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le condotte poste in essere in attuazione del Piano non possono altresì dare luogo a responsabilità penale dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati.».
1. 131. Sisto, Polidori.

      Al comma 4, lettera b), numero 1), sostituire le parole:, dell'affittuario o acquirente con le seguenti: o dell'acquirente.

      Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2), sostituire le parole: all'affittuario o acquirente con le seguenti: all'acquirente.
1. 135. Sisto, Polidori.

      Al comma 4, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta ferma la responsabilità penale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
1. 220. Crippa, Petraroli, Vallascas, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      4-bis. Al fine di consentire la ristrutturazione e l'attrezzamento degli ambienti, necessari all'urgente trasferimento nei locali del vecchio ospedale Testa di Taranto, del laboratorio chimico e del Polo Microinquinanti dell'ARPA Puglia, per l'anno 2016 sono stanziati 3,5 milioni di euro. All'onere di cui al presente comma, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
1. 137. Duranti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Zaratti.
(Inammissibile)

      Sopprimere il comma 5.
*1. 151. Sisto, Polidori.

      Sopprimere il comma 5.
*1. 153. Petraroli, Da Villa, Vallascas, Crippa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n.  20, il comma 2-ter è abrogato.
1. 156. Crippa, Zolezzi, Da Villa, Mannino, Vallascas, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, Petraroli.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. All'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n.  20, al primo periodo, dopo le parole: «possono essere recuperati» sono aggiunte le seguenti: «prioritariamente e in quanto possibile secondo le best practices ambientali all'interno dello stabilimento ILVA di Taranto».
1. 221. Carrescia.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. All'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n.  20, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In questo caso, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale provvede ad accertare e ad attestare, preventivamente al trasporto dei rifiuti destinati alle operazioni di recupero, l'assenza di rischi di contaminazione per la falda e per la salute, ai sensi dell'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.».
1. 222. Carrescia.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. All'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n.  20, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le parole: «e previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che provvede ad accertare l'assenza di rischi di contaminazione per la falda e per la salute, ai sensi dell'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.»;
          b) il secondo periodo è soppresso.
1. 223. Crippa, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Vallascas, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.

Subemendamento all'emendamento 1.400. delle Commissioni

      Al comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che provvede ad accertare l'assenza di rischi di contaminazione per la falda e per la salute, ai sensi dell'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.
0. 1. 400. 1.    Crippa, Castelli, Cozzolino, Petraroli, Vallascas, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. All'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n.  1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n.  20, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Qualora i rifiuti in oggetto siano utilizzati fuori dagli stabilimenti Ilva, si applica il test di cessione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n.  72 alla Gazzetta Ufficiale n.  88 del 16 aprile 1998».
1. 400. Le Commissioni.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

      Art. 1.1. 1. All'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n.  257, è aggiunto il seguente periodo: «Il coefficiente è aumentato a 2 se trattasi di stabilimento di interesse strategico nazionale soggetto alle procedure concorsuali».
1. 0158. Petraroli, Da Villa, Vallascas, Crippa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.
(Inammissibile)

ART. 2.
(Finanziamenti ad imprese strategiche).

      Sopprimerlo.
2. 1. Vallascas, Crippa, Petraroli, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.

      Al comma 1, sostituire le parole: nell'anno 2018 con le seguenti: entro e non oltre il 31 dicembre 2018, ovvero successivamente.
2. 200. Crippa, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Vallascas, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.

      Al comma 1 sostituire le parole: anno 2018, ovvero successivamente, secondo la procedura di ripartizione dell'attivo stabilita nel presente comma con le seguenti: anno 2017.
2. 4. Sisto, Polidori.

      Al comma 1 sostituire le parole: anno 2018 con le seguenti: anno 2017.
2. 5. Crippa, Petraroli, Vallascas, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.

      Al comma 1, sopprimere le parole da:, ovvero successivamente fino alla fine del comma.
2. 3. Sisto, Polidori.

      Al comma 1, sopprimere le parole:, ovvero successivamente.
2. 7. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Ferrara, Duranti.

      Dopo il comma 1 inserire il seguente:
      1-bis. Al comma 6-decies, dell'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n.  191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2016, n.  13, al primo periodo, le parole: «non oltre il 30 settembre 2016 e nel limite di spesa di 1,7 milioni di euro per tale anno», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2016 e nel limite di spesa di 2,250 milioni di euro annui», e al secondo periodo, le parole: «1,7 milioni di euro per l'anno 2016», sono sostituite dalle seguenti: «2,250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
2. 6. Allasia, Grimoldi, Castiello.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

      1. Per ogni sito di interesse nazionale per le bonifiche nonché per le aree di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 11 gennaio 2013, n.  7, comprese le aree ad esse contigue e quelle in cui i cittadini sono stati potenzialmente esposti a contaminanti provenienti da tali siti, il Ministero della salute in accordo con le regioni e le province autonome interessate assicurano la costante sorveglianza epidemiologica. Per tali aree entro il 30 dicembre 2016 è obbligatoria la costituzione del Registro dei Tumori e delle malattie da esposizione ambientale rispondenti ai criteri definiti in apposito Regolamento dal Ministero della salute, da emanarsi entro il 28 febbraio 2017 sentita la Conferenza Stato-Regioni. Il Regolamento assicura forme di costante partecipazione dei comitati territoriali di cittadini e delle associazioni dei medici per l'ambiente finalizzata al corretto funzionamento del Registro.
2. 02. Crippa, Zolezzi, Petraroli, Vallascas, Da Villa, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

      1. Il Governo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da approvarsi nel termine di sessanta giorni dalla data conversione del presente decreto-legge, comprensivo di regolamento attuativo, per il territorio ricompreso nel SIN di Taranto, pianifica programmi di defiscalizzazione per la creazione di nuove imprese che investono alla bonifica dell'area attraverso progetti di alta tecnologia, innovazione e di ricerca a impatto ambientale zero in particolare nel campo dell'efficientamento energetico e nei processi tecnologici definito Industria 4.0. Ciascuna delle suddette imprese dovrà assumere personale per le suddette attività da svolgere nel SIN di Taranto, in un numero pari ad almeno 80 per cento del totale dei dipendenti, di cittadini residenti nei Comuni di Taranto e Statte.
      2. Gli sgravi fiscali di cui al comma 1 riguardano:
          a) l'applicazione di un'imposta forfetaria pari al 10 per cento del reddito complessivo;
          b) gli utili di esercizio reinvestiti dalle nuove imprese nella zona del SIN di Taranto, godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi, nazionali e locali, per un periodo di 5 anni.

      3. Ai fini del riconoscimento degli sgravi fiscali di cui al comma 2, il Decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 1 stabilisce i criteri e le modalità per accedere ai programmi di defiscalizzazione in particolare individua la superficie minima da bonificare per la impresa che intenda usufruire dei benefici della presente disposizione.
      4. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Zona no Tax si provvede mediante i finanziamenti dell'Unione europea destinati al sostegno degli investimenti nell'ambito del programma operativo regionale (POR) 2007-2013 e dei POR successivi.
2. 04. Crippa, De Lorenzis, Petraroli, Da Villa, Vallascas, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.
(Inammissibile)