XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 20 dicembre 2016

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DOC. LVII-TER, N.1 E MOZIONE N. 1-01452

Doc. LVII-ter, n.  1 - Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n.  243

Tempo complessivo: 3 ore.

Relatore per la maggioranza 10 minuti
Relatore di minoranza 5 minuti
Governo 20 minuti
Interventi a titolo personale 10 minuti (con il limite massimo di 5 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 2 ore e 15 minuti
    Partito Democratico 19 minuti
    MoVimento 5 Stelle 13 minuti
    Forza Italia – Popolo della
    Libertà – Berlusconi Presidente
12 minuti
    Sinistra Italiana - Sinistra
    Ecologia Libertà
11 minuti
    Area Popolare - NCD
    – Centristi per l'Italia
11 minuti
    Lega Nord e Autonomie – Lega
    dei Popoli – Noi con Salvini
11 minuti
    Civici e Innovatori 11 minuti
    Scelta Civica – ALA per la Costi-
    tuente Liberale e Popolare - MAIE
11 minuti
    Democrazia Solidale – Centro
    Democratico
10 minuti
    Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale 10 minuti
    Misto: 16 minuti
        Conservatori e Riformisti 2 minuti
        Alternativa Libera - Possibile 2 minuti
        Minoranze Linguistiche 2 minuti
        FARE! – Pri 2 minuti
        UDC 2 minuti
        USEI-IDEA (Unione
        Sudamericana Emigrati Italiani)
2 minuti
        Movimento PPA - Moderati 2 minuti
        Partito Socialista Italiano (PSI)
        – Liberali per l'Italia (PLI)
2 minuti

Mozione n.  1-01452 – Iniziative in relazione alla crisi del sistema bancario

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti (con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 22 minuti
    Partito Democratico 1 ora e 16 minuti
    MoVimento 5 Stelle 31 minuti
    Forza Italia – Popolo della
    Libertà – Berlusconi Presidente
22 minuti
    Sinistra Italiana - Sinistra
    Ecologia Libertà
18 minuti
    Area Popolare - NCD
    – Centristi per l'Italia
17 minuti
    Lega Nord e Autonomie – Lega
    dei Popoli – Noi con Salvini
16 minuti
    Civici e Innovatori 15 minuti
    Scelta Civica – ALA per la Costi-
    tuente Liberale e Popolare - MAIE
15 minuti
    Democrazia Solidale – Centro
    Democratico
15 minuti
    Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale 14 minuti
    Misto: 21 minuti
        Conservatori e Riformisti 5 minuti
        Alternativa Libera - Possibile 5 minuti
        Minoranze Linguistiche 3 minuti
        FARE! – Pri 2 minuti
        UDC 2 minuti
        USEI-IDEA (Unione
        Sudamericana Emigrati Italiani)
2 minuti
        Movimento PPA - Moderati 2 minuti
        Partito Socialista Italiano (PSI)
        – Liberali per l'Italia (PLI)
2 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 20 dicembre 2016.

      Adornato, Angelino Alfano, Alfreider, Artini, Baldelli, Bernardo, Bindi, Boccia, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Brunetta, Bueno, Capelli, Carbone, Catania, Causin, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, Covello, D'Alia, Dambruoso, Damiano, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Galati, Gandolfi, Garofani, Gelli, Giachetti, Giancarlo Giorgetti, Grillo, Guerra, La Russa, Lauricella, Librandi, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Malpezzi, Manciulli, Mannino, Marazziti, Marotta, Giorgia Meloni, Meta, Miccoli, Morassut, Orlando, Parisi, Pes, Piepoli, Pisicchio, Piso, Portas, Quaranta, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Francesco Saverio Romano, Rosato, Rossomando, Sanga, Sani, Santerini, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Turco, Valeria Valente, Vignali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Adornato, Angelino Alfano, Alfreider, Artini, Baldelli, Bernardo, Bindi, Boccia, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Carbone, Catania, Causin, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, Covello, D'Alia, Dambruoso, Damiano, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Galati, Gandolfi, Garofani, Gelli, Giachetti, Giancarlo Giorgetti, Grillo, Guerra, La Russa, Lauricella, Librandi, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Malpezzi, Manciulli, Mannino, Marazziti, Marotta, Giorgia Meloni, Meta, Miccoli, Morassut, Orlando, Parisi, Pes, Piccoli Nardelli, Piepoli, Pisicchio, Piso, Portas, Quaranta, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Francesco Saverio Romano, Rosato, Rossomando, Sanga, Sani, Santerini, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Turco, Valeria Valente, Vignali.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 19 dicembre 2016 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:
          GIAMMANCO: «Modifica all'articolo 2397 del codice civile, in materia di composizione del collegio sindacale delle società» (4178).

      Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

          I Commissione (Affari costituzionali):
      TONINELLI ed altri: «Introduzione dell'articolo 3-bis della legge 6 maggio 2015, n.  52, e modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.  533, in materia di disposizioni applicabili per l'elezione del Senato della Repubblica» (4167) Parere della V Commissione.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

      Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 dicembre 2016, ha trasmesso una relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n.  243 (Doc. LVII-ter, n.  1).

      Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 15 dicembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società italiana per le imprese all'estero – SIMEST Spa, per l'esercizio 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  468).

      Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro della difesa.

      Il Ministro della difesa, con lettera pervenuta in data 13 dicembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della difesa, corredata del rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, riferita all'anno 2015 (Doc. CLXIV, n.  45).

      Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

      Il Ministro della giustizia, con lettera in data 16 dicembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n.  70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici della Cassa delle ammende, riferita all'anno 2015, corredata dai relativi allegati.

      Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 19 dicembre 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Energia pulita per tutti gli europei (COM(2016) 860 final), corredata dagli allegati "Accelerare la transizione verso l'energia pulita negli edifici" (COM(2016) 860 final – Annex 1) e "Azione a favore della transizione verso l'energia pulita" (COM(2016) 860 final – Annex 2), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
      La Commissione europea, in data 19 dicembre 2016, ha trasmesso un nuovo testo degli allegati alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni (Quarto obiettivo della comunicazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 sull'aggiornamento e la semplificazione dell’acquis dell'Unione [COM(2003) 71 def.]) che dichiara formalmente obsoleti alcuni atti del diritto dell'Unione nel settore dell'agricoltura (COM(2013) 874 final/2 – Annexes 1 to 2), che sostituisce il documento COM(2013) 874 final – Annexes 1 to 2, già assegnato, in data 11 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di documenti dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

      L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha trasmesso, in data 5 dicembre 2016, il testo di una raccomandazione e tre risoluzioni, approvate dalla Commissione permanente della medesima Assemblea nel corso della riunione svoltasi a Nicosia il 25 novembre 2016. Questi documenti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnati alle stesse in sede primaria:
          Raccomandazione n.  2096 – La situazione ad Aleppo (Doc. XII-bis, n.  44) – alla III Commissione (Affari esteri);
          Risoluzione n.  2138 – La situazione ad Aleppo (Doc. XII-bis, n.  45) – III Commissione (Affari esteri);
          Risoluzione n.  2139 – Garantire l'accesso di tutti i minori in Europa all'assistenza sanitaria (Doc. XII–bis, n.  46) – alla XII Commissione (Affari sociali);
          Risoluzione n.  2140 – L'esplorazione e lo sfruttamento degli idrocarburi non convenzionali in Europa (Doc. XII-bis, n.  47) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive).

Annunzio di documenti dell'Assemblea parlamentare della NATO.

      L'Assemblea parlamentare della NATO ha trasmesso, in data 1o dicembre 2016, il testo di sei risoluzioni, approvate dall'Assemblea, nel corso della sessione plenaria svoltasi a Istanbul il 21 novembre 2016, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
          Risoluzione n.  429 – L'elaborazione di una risposta concertata al terrorismo nei Paesi dell'Alleanza (Doc. XII-quater, n.  29) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
          Risoluzione n.  430 – Il proseguimento del sostegno internazionale in Afghanistan (Doc. XII-quater, n.  30) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);
          Risoluzione n.  431 – Il sostegno alla postura di difesa e deterrenza della NATO post-Varsavia (Doc. XII-quater, n.  31) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);
          Risoluzione n.  432 – Le spese per la difesa dei Paesi alleati (Doc. XII-quater, n.  32) – alla IV Commissione (Difesa);
          Risoluzione n.  433 – Sconfiggere Daesh (Doc. XII-quater, n.  33) – alla III Commissione (Affari esteri);
          Risoluzione n.  434 – Le capacità di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR) aviotrasportate della NATO (Doc. XII-quater, n.  34) – alla IV Commissione (Difesa).

Comunicazione di nomina governativa.

      La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 dicembre 2016, ha dato comunicazione della nomina del dottor Paolo Aquilanti a Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

      Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2551 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE PER L'AVVIO DEI LAVORI DEFINITIVI DELLA SEZIONE TRANSFRONTALIERA DELLA NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE, FATTO A PARIGI IL 24 FEBBRAIO 2015, E DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE, CON ALLEGATO, FATTO A VENEZIA L'8 MARZO 2016, CON ANNESSO REGOLAMENTO DEI CONTRATTI ADOTTATO A TORINO IL 7 GIUGNO 2016 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4151)

A.C. 4151 – Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI MERITO

      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1 del disegno di legge in titolo prevede al proprio interno l'autorizzazione alla ratifica, in capo al Presidente della Repubblica, di entrambi gli atti pattizi citati alle lettere a) e b). Così facendo i membri della Camera non potranno esprimere il proprio voto in maniera difforme tra il primo e il secondo Trattato di cui si propone la ratifica;
              durante l'esame da parte dell'Assemblea della Camera infatti, per rispettare la disposizione contenuta al primo periodo dell'articolo 72 della Costituzione – prevedente l'approvazione del disegno di legge con votazione articolo per articolo, prima in Commissione e poi in Assemblea – non si permetterà ai deputati di esprimersi, a mero titolo d'esempio, favorevolmente sul Trattato di cui alla lettera a) e contrariamente al trattato di cui alla lettera b);
              il disegno di legge in titolo reca proposta di ratifica dei suddetti trattati bilaterali in attuazione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012, Accordo ratificato con legge del 23 aprile 2014, n.  71. L'accordo citato, a sua volta, rappresenta espressamente il «protocollo addizionale» dell'Accordo quadro del 2001. Con riferimento a questi ultimi atti pattizi, si segnala che il 27 giugno 2013 la Repubblica francese, Commissione Mobilità 21, istituita presso il Ministero dell'ambiente, ha escluso, nella sua relazione finale, di procedere ai raccordi alle linee esistenti: «... date le incertezze sul calendario del tunnel di base, la Commissione non è stata in grado di garantire che il rischio di saturazione della linea e del conflitto sulla linea che giustificherebbero la realizzazione del progetto, avverrebbe prima del 2035-2040. Pertanto, essa classifica il progetto di accesso al collegamento bi-nazionale Torino-Lione come seconda priorità indipendentemente dallo scenario finanziario considerato». Ciò rilevato, occorre ricordare che dunque ogni condizione che infici il primo atto determina la nullità del secondo; questa condizione, la ratifica di un accordo ineseguibile, costituirebbe già di per sé una palese violazione dell'articolo 97 della Costituzione che impone il buon andamento della Pubblica amministrazione;
          considerato inoltre che:
              Italia e Francia il 24 febbraio 2015 hanno sottoscritto l'Accordo «per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione». Detto Accordo prevede un Protocollo addizionale – composto da 4 articoli, avente medesimo oggetto e da concludersi «a mezzo scambio di lettere» ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo medesimo – siglato l'8 marzo 2016. Non risulta, dagli atti forniti al Parlamento, lo scambio di lettere di cui al citato articolo 3 dell'Accordo del 24 febbraio 2015. Il Protocollo risulta siglato congiuntamente, in modo similare all'Accordo;
              ancor più nel dettaglio, il citato articolo 3 dell'Accordo definisce il «costo certificato del progetto ... a valuta gennaio 2012». Detto costo è «validato», come accennato al capoverso precedente, tramite il Protocollo addizionale che si intende ratificare contemporaneamente all'Accordo. Protocollo che si sarebbe dovuto concludere, come disposto dall'articolo 3, a mezzo di «scambio di lettere», scambio di cui non v’è traccia nella documentazione fornita al Parlamento;
              il successivo articolo 5 dell'Accordo del 24 febbraio 2015, invece, emenda l'accordo siglato nel 2012 che rappresenta la fonte normativa degli atti pattizi che si intende ratificare tramite il disegno di legge in titolo. In particolare l'articolo 7.5 dell'atto è modificato prevedendo che «la Commissione dei contratti pronuncia il proprio parere entro i tempi minimi possibili e comunque non oltre i 90 giorni». In precedenza era citato solo il termine di 90 giorni. Il secondo periodo dell'articolo 5 specifica quindi che gli articoli 7.2 e 7.6 – sempre dell'accordo del 2012 e relativo al funzionamento delle citata Commissione dei contratti – si potranno emendare con scambi di lettere. Scambi che sfuggiranno così alla ratifica del legislatore parlamentare. All'uopo si segnala che la relazione illustrativa del disegno di legge AS 1164 (AC 1309) – di ratifica dell'accordo del 2012 – nulla riporta circa quanto disposto in dettaglio dall'articolo 7. Né tanto meno ai commi 2 e 6 che potranno essere modificati a mezzo di un semplice scambio di lettere. Anche i sempre puntuali Servizi studi del Parlamento italiano si sono limitati a riportare – nella nota del 30 luglio 2013 (n.  56) – quanto segue: «L'articolo 7 istituisce in seno al Promotore pubblico una Commissione dei contratti composta di 12 membri nominati per metà da ciascuna Parte, delineandone ambito di competenza, compiti e responsabilità.»;
              continuando nella disamina dell'Accordo attualmente sottoposto al percorso di ratifica parlamentare, l'articolo 6 emenda l'articolo 24 dell'accordo del 2012, eliminando la previsione dei 24 mesi al fine di trasferire – tramite una convenzione tra le Parti – al Promotore pubblico il ruolo di gestore d'infrastruttura della linea storica Bardonecchia-Modane. Da segnalare che sia il rappresentante del Governo italiano che di quello francese hanno firmato l'accordo riportante la data sbagliata, ovvero retro fissata di un anno. È stato necessario un verbale del servizio degli affari giuridici del MAECI, per la correzione dell'errore materiale;
              quanto esposto nei precedenti due capoversi appare in evidente contrasto con il disposto dell'articolo 80 della Costituzione, il quale prevede che «Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.»;

      con riferimento al Protocollo addizionale dell'8 marzo 2016 si rileva che:
          1) come previsto all'articolo 3 dell'Accordo del 24 febbraio, il costo certificato dell'opera è rinviato all'adozione di un Protocollo. Detto protocollo, all'articolo 2, comma 1, prevede che le Parti «fissano il costo di 8.300 milioni di euro della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria ... certificato ai sensi del primo comma dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012 ed espresso alla data di valuta gennaio 2012». All'uopo si segnala che il citato articolo 18 dell'Accordo tra le Parti del 2012, riportava testualmente che «il costo stimato del progetto definitivo» (il cui 57,9 per cento era da intendersi a carico dell'Italia) ... fosse «certificato da un terzo esterno». Il Protocollo di cui trattasi, a firma delle Parti, non riporta riferimenti alla certificazione di un «terzo esterno»;
          2) al comma 2 del medesimo articolo 2 è stabilito che «al fine di stimare il costo previsionale a fine lavori, i costi relativi al costo certificato e stabiliti alla data di valuta gennaio 2012 sono, da tale data, attualizzati, sulla base di un tasso annuo di riferimento dell'1,5 per cento». Conseguentemente il valore di 8,3 miliardi di euro «dovrebbe» esser attualizzato a 9,69 miliardi di euro. Somma di cui non vi è traccia nel complesso dei documenti forniti per procedere alla ratifica ed all'esecuzione del complesso degli atti in commento;
          3) l'articolo 3 dispone quindi – in applicazione dell'articolo 2 dell'Accordo del 24 febbraio – che le Parti s'impegnano a «prevenire ogni rischio o tentativo d'infiltrazione mafiosa nell'ambito della stipulazione e dell'esecuzione dei contratti relativi alla realizzazione della sezione transfrontaliera». All'uopo «conferiscono alla Commissione intergovernativa l'incarico di lavorare all'elaborazione di un regolamento dei contratti estremamente rigoroso in materia». Il regolamento dei contratti di cui trattasi è rappresentato dal terzo atto pattizio di cui alla presente proposta di ratifica che il Governo avanza al Parlamento, con un evidente singolare caso di atti pattizi (l'Accordo e il Protocollo) che producono effetti giuridici internazionali – ovvero l'elaborazione di un regolamento dei contratti – prima ancora che gli stessi siano ratificati e vigenti nell'ordinamento giuridico. Il Parlamento è così tenuto alla valutazione legislativa di un atto (il regolamento) che si intende ratificare prima ancora che la sua fonte (il Protocollo e l'Accordo) sia stata ratificata, ovvero viga nell'ordinamento italiano. La previsione contenuta all'ultimo periodo dell'articolo 3 del Protocollo – «il suddetto regolamento dei contratti verrà allegato al complesso formato dall'Accordo del 24 febbraio e dal presente Protocollo» – appare esser quindi una modalità oggettivamente poco ortodossa, quando non strumentale, per ovviare al necessario decorso temporale utile all'enuclearsi nel tempo degli atti «fonte» che, in questo caso, vigeranno nell'ordinamento, contemporaneamente all'atto che dovrebbe esistere temporalmente e gerarchicamente in modo inferiore e successivo;

      con riferimento al regolamento, di cui al Protocollo dell'8 marzo 2016 si rileva quanto segue:
          i) come disposto dall'articolo 2 dell'accordo innanzi commentato, «le Parti si impegnano ... a dotare il Promotore pubblico di un regolamento dei contratti estremamente rigoroso» – in tema di «fermezza contro ogni pratica mafiosa» – che «sarà validato dalla Commissione intergovernativa». Circa la validazione occorre segnalare che, tra gli atti forniti dal Governo con il presente disegno di legge, risulta un documento (su carta intestata delle due Parti e siglato dai Presidenti delle due delegazioni presso la Commissione intergovernativa) secondo cui la Commissione intergovernativa «ha validato il regolamento dei contratti allegato». La Camera non può che rilevare la non ortodossa modalità di compilazione del documento medesimo, manchevole del luogo e della data in calce; né vi è una firma dell'ente validante, ma le due firme di alcune parti delle delegazioni dell'organo validante;
          ii) il regolamento si compone di 15 articoli e ben due allegati. Si tratta quindi dopo l'Accordo, il Protocollo e il suo allegato – del quarto, quinto e sesto atto pattizio che si intende ratificare con un unico disegno di legge,
              considerato che:
                  con nota dell'ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – indirizzata agli omologhi uffici del MEF e del MAECI e avente per oggetto la valutazione data in Commissione Bilancio del Senato nel corso dell'esame del provvedimento in titolo – si è rilevato che «occorre avere ulteriori chiarimenti in ordine alle risorse che la relazione tecnica indica a disposizione per l'esecuzione dell'opera che sarebbero quantificate in 2564,7 milioni». Lo stanziamento a carico del Bilancio dello Stato è stato ben maggiore – 2.9840 milioni – ma nel tempo rifinanziato e definanziato;
                  la medesima missiva citata al capoverso precedente ha rilevato – come citato al punto 2) delle premesse del presente atto – che «sarebbe opportuna un'integrazione della relazione tecnica che possa fornire i valori nominali, almeno stimati, e non soltanto quelli percentuali in ordine all'articolo 2 del Protocollo addizionale all'Accordo del 24 febbraio 2015. Infatti, poiché la relazione tecnica non fornisce alcun dato al riguardo, non è possibile desumere dall'articolo in questione quali siano le risorse necessarie all'Italia per dare seguito all'accordo posto che non è noto il contributo dell'Unione né risulta possibile il calcolo della rivalutazione per interessi del costo dell'opera»;
                  quanto riportato nei due precedenti paragrafi, appalesa conseguentemente il rischio di violare le disposizioni di cui all'articolo 81 della Costituzione;
          iii) l'intesa italo-francese del 2012 per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione disciplinava la costruzione e la futura gestione della sezione transfrontaliera della parte comune italo-francese dell'opera infrastrutturale, nonché la disciplina della costituzione e del funzionamento del Promotore pubblico. Come già rilevato in sede di esame del disegno di legge che autorizzava l'Accordo del 2012, occorre vigilare affinché non si proceda all'immissione, nell'ordinamento giuridico ratificante – italiano – di norme in contrasto con la Costituzione (si vedano in proposito le sentenze n.  30 e 31 del 1971; le sentenze n.  12 e 195 del 1972; la sentenza n.  175 del 1973; la sentenza n.  16 del 1978; le sentenze n.  16 e 18 del 1982). Con riferimento al Regolamento dei contratti del 7 giugno 2016, oggetto di ratifica nel disegno di legge in esame, occorre rilevare come alcune delle disposizioni ivi contenute suscitino non poche perplessità di ordine costituzionale. In particolare, esso ha ad oggetto la definizione delle regole applicabili al fine di prevenire e contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa e di superare il problema dell'impossibilità di effettuare i controlli antimafia riferiti agli appalti, rilevata da più parti, e in particolare dal Presidente dell'Anac in riferimento all'applicazione dell'Accordo del 2012. Sono stati sollevati dubbi in ordine all'idoneità della procedura scelta dalle parti a rendere effettivamente operative, mediante lo strumento del regolamento in luogo al ricorso ad una modifica dei Trattati, le norme italiane antimafia relative sia ai contratti pubblici conclusi dal Promotore pubblico sia ai subappalti e ai subaffidamenti. Peraltro, nell'Accordo del 2015 si ribadisce il ruolo centrale del medesimo Promotore pubblico, il quale, resta tenuto, secondo quanto già previsto nell'Accordo del 2012, all'osservanza della normativa francese, con possibile conseguente violazione del combinato disposto dagli articoli 3 (principio eguaglianza) e 24 (diritto di difesa) della Costituzione italiana, come già ampiamente rilevato nei lavori parlamentari riferiti al già citato Accordo del 2012;
          nel corso delle audizioni tenute il 13 dicembre 2016 presso la III Commissione della Camera dei deputati, la professoressa Algostino, ordinaria di diritto costituzionale presso l'università di Torino, a proposito della ragionevolezza dell'atto che si intende ratificare, muovendo dal presupposto assodato che la ragionevolezza costituisce un parametro nella valutazione sulla costituzionalità della legge, ha segnalato la presenza di alcune contraddizioni e questioni aperte che emergono dall'esame del percorso negoziale. Si tratta di alcuni profili di irragionevolezza interni all'atto discendenti da considerazioni di ordine sistematico in relazione agli atti aventi per oggetto la linea ferroviaria Torino-Lione, riguardanti la sussistenza di una connessione razionale tra i mezzi predisposti dal legislatore e i fini che questi intende perseguire o legati alla proporzionalità costi/benefici. Uno dei profili di irragionevolezza, evidenziati dalla professoressa Algostino, «riguarda la mancata considerazione di un elemento chiave contenuto in uno dei primi accordi sul collegamento ferroviario Torino-Lione, richiamato nei Considerato che precedono il testo dell'accordo oggi in discussione, ovvero la previsione, nell'articolo 1 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Torino il 29 gennaio 2001 (di cui alla legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione n.  228 del 2002), che «l'entrata in servizio dovrebbe avere luogo alla data di saturazione delle opere esistenti»,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n.  4151.
N. 1. Dadone, Spadoni, Della Valle, Grillo, Agostinelli, Alberti, Baroni, Basilio, Battelli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilia, Sorial, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

A.C. 4151 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

      sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 4151 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

      Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

      sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.19, 3.20, 3.21, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32 e 3.34, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

      sulle restanti proposte emendative.

A.C. 4151 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:
          a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015;
          b) Protocollo addizionale all'Accordo del 24 febbraio 2015 per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016, conformemente all'articolo 3 del Protocollo medesimo.

A.C. 4151 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 4 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

A.C. 4151 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Realizzazione dell'Opera per lotti costruttivi).

      1. La sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione prevista dall'Accordo di cui all'articolo 1, di seguito denominata «Opera», è realizzata con le modalità previste dall'articolo 2, commi 232, lettere b) e c), e 233, della legge 23 dicembre 2009, n.  191, in relazione alle risorse autorizzate dalla legislazione vigente. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il CIPE delibera in ordine all'avvio dei lotti finanziati con le risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n.  228.
      2. Agli oneri per missioni derivanti dal Regolamento dei contratti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), che costituisce parte integrante del Protocollo addizionale, valutati in euro 24.975 annui e pari a euro 1.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
      3. In relazione agli oneri di realizzazione dell'Opera e per le spese di missione di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministri competenti, provvede al monitoraggio ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.  196. Qualora gli oneri siano in procinto di scostarsi rispetto alle previsioni, si provvede ai sensi dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, della medesima legge.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Realizzazione dell'Opera per lotti costruttivi).

      Sopprimerlo.
*3. 1. Fava, Palazzotto, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Folino, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

      Sopprimerlo.
*3. 27. Castelli, Della Valle, Spadoni, Dadone.

      Sopprimere il comma 1.
**3. 2. Airaudo, Fava, Palazzotto, Scotto, Franco Bordo, Folino, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

      Sopprimere il comma 1.
**3. 28. Della Valle, Spadoni, Castelli, Dadone.

      Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
3. 29. Dadone, Della Valle, Castelli, Spadoni.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è realizzata aggiungere le seguenti:, previa verifica del rispetto dei principi contenuti nella Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva per l'Italia con la legge 16 marzo 2001, n.  108,.
*3. 4. Fava, Palazzotto, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Folino, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti, Spadoni, Della Valle.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è realizzata aggiungere le seguenti:, previa verifica del rispetto dei principi contenuti nella Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva per l'Italia con la legge 16 marzo 2001, n.  108,.
*3. 50. Spadoni, Della Valle, Dadone, Castelli.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è realizzata aggiungere le seguenti: previa verifica della regolarità degli appalti in base alla legislazione italiana vigente,.
3. 6. Palazzotto, Airaudo, Fava, Scotto, Franco Bordo, Folino, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti, Spadoni, Della Valle.

      Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*3. 19. Airaudo, Fava, Palazzotto, Scotto, Franco Bordo, Folino, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

      Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*3. 30. Castelli, Della Valle, Spadoni, Dadone.

      Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: 24 mesi.
**3. 20. Palazzotto, Airaudo, Fava, Scotto, Franco Bordo, Folino, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano,Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

      Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: 24 mesi.
**3. 31. Della Valle, Castelli, Spadoni, Dadone.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. L'avvio dell'opera di cui al comma 1 è autorizzato previo il pieno rispetto dell'Accordo fatto a Torino il 29 gennaio 2001, ratificato con legge 27 settembre 2002, n.  228, e dell'Accordo fatto a Roma il 30 gennaio 2012, ratificato con legge 23 aprile 2014, n.  71.
3. 54. Spadoni, Castelli, Dadone, Della Valle.

      Sopprimere il comma 2.

      Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e per le spese di missione di cui al comma 2.
*3. 21. Fava, Palazzotto, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Folino, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

      Sopprimere il comma 2.

      Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e per le spese di missione di cui al comma 2.
*3. 32. Dadone, Castelli, Della Valle, Spadoni.

      Sopprimere il comma 3.
**3. 22. Airaudo, Fava, Palazzotto, Scotto, Franco Bordo, Folino, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

      Sopprimere il comma 3.
**3. 33. Spadoni, Della Valle, Castelli, Dadone.

      Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

      Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
3. 34. Della Valle, Castelli, Spadoni, Dadone.

      Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
3. 23. Palazzotto, Airaudo, Fava, Scotto, Franco Bordo, Folino, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti, Spadoni, Della Valle.

      Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: previsioni aggiungere le seguenti:, o comunque non siano esplicitati nel testo del presente accordo o nel protocollo aggiuntivo,.
3. 36. Castelli, Della Valle, Spadoni, Dadone.

      Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: previsioni aggiungere le seguenti:, previa opportuna rivalutazione del costo dell'Opera,.
3. 35. Spadoni, Della Valle, Castelli, Dadone.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito
alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3.
*3. 25. Airaudo, Fava, Palazzotto, Scotto, Franco Bordo, Folino, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti, Spadoni, Della Valle.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3.
*3. 51. Castelli, Dadone, Della Valle, Spadoni.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Il costo stimato del progetto definitivo deve essere certificato da un soggetto terzo indipendente.
3. 55. Spadoni, Della Valle, Dadone, Castelli.

      Sopprimere il comma 4.
3. 26. Palazzotto, Airaudo, Fava, Scotto, Franco Bordo, Folino, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti, Spadoni, Della Valle.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nella relazione che annualmente presenta alle Camere fornisce un'analisi dettagliata relativa ai risultati apportati dalla linea ferroviaria Torino-Lione in termini infrastrutturali, occupazionali e commerciali e in merito all'impatto ambientale con particolare riferimento alle conseguenze sull'equilibrio idrogeologico del territorio interessato.
3. 53. Cristian Iannuzzi.

A.C. 4151 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Entrata in vigore).

      Sopprimerlo.
*4. 1. Fava, Palazzotto, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Folino, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

      Sopprimerlo.
*4. 2. Dadone, Della Valle, Castelli, Spadoni.

A.C. 4151 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato lo scorso 16 novembre 2016, autorizza la ratifica ed esecuzione di un complesso di atti tra i quali l'Accordo italo-francese del 24 febbraio 2015 per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione;
              la linea Alta Velocità Torino-Lione è inserita nella Rete transeuropea dei trasporti TEN-T (Trans-European Networks-Transport), che l'Unione europea ha progettato con l'obiettivo di realizzare un'effettiva integrazione dei sistemi di trasporto nazionali in un sistema di trasporto europeo e quindi di favorire, attraverso la libera circolazione di persone e merci, il raggiungimento del mercato unico quale presupposto per la crescita economica e per la competitività dell'Europa. Nell'ambito di tale rete, la linea Torino-Lione si inserisce nel Corridoio 5 Lisbona-Kiev, uno dei dieci corridoi ritenuti prioritari;
              l'Unione europea ha deciso di intervenire mediante cofinanziamento nella realizzazione della sezione transfrontaliera della Torino-Lione. In particolare, per le opere da realizzare entro il 2019, del valore totale di circa 1,9 miliardi di euro, secondo il Grant Agreement sottoscritto a dicembre 2015, Francia e Italia beneficeranno di un contributo europeo del 41,08 per cento, pari a 813,8 milioni di euro. L'Unione europea ha inoltre individuato l'Italia per il ruolo di coordinatore del progetto e il promotore pubblico TELT (Tunnel Euroalpin Lyon Turin) in qualità di organo attuatore;
              il Protocollo addizionale dell'8 marzo 2016, composto da una premessa e da quattro articoli, ha per oggetto la validazione del costo certificato del progetto e la definizione dei criteri di attualizzazione monetaria e di evoluzione dei costi dei fattori di produzione dei lavori. L'articolo 2, in particolare, quantifica il costo certificato e attualizzato pari a 8.300 milioni di euro, e definisce la relativa ripartizione fra le parti, che – sottratti il contributo dell'Unione europea e la quota finanziata dai pedaggi versati dalle imprese ferroviarie – è fissata nella misura del 57,9 per cento a carico dell'Italia e del 42,1 per cento a carico della Francia;
              il provvedimento dispone che, oltre la soglia del costo certificato del progetto, la ripartizione dei costi avverrà in parti uguali tra Italia e Francia tuttavia, eventuali costi aggiuntivi per il miglioramento della capacità sulla linea storica nel tratto tra Avigliana e Bussoleno, che superino la somma di 81 milioni di euro, saranno totalmente a carico della Parte italiana,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative di competenza al fine di valutare, nel corso della realizzazione dell'opera, la possibilità di procedere ad una rivalutazione del costo della tratta Torino-Lione per evitare uno spreco di risorse sia nazionali che europee.
9/4151/1. Matarrelli, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato lo scorso 16 novembre 2016, autorizza la ratifica ed esecuzione di un complesso di atti tra i quali l'Accordo italo-francese del 24 febbraio 2015 per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione;
              la linea Alta Velocità Torino-Lione è inserita nella Rete transeuropea dei trasporti TEN-T (Trans-European Networks-Transport), che l'Unione europea ha progettato con l'obiettivo di realizzare un'effettiva integrazione dei sistemi di trasporto nazionali in un sistema di trasporto europeo e quindi di favorire, attraverso la libera circolazione di persone e merci, il raggiungimento del mercato unico quale presupposto per la crescita economica e per la competitività dell'Europa. Nell'ambito di tale rete, la linea Torino-Lione si inserisce nel Corridoio 5 Lisbona-Kiev, uno dei dieci corridoi ritenuti prioritari;
              l'Unione europea ha deciso di intervenire mediante cofinanziamento nella realizzazione della sezione transfrontaliera della Torino-Lione. In particolare, per le opere da realizzare entro il 2019, del valore totale di circa 1,9 miliardi di euro, secondo il Grant Agreement sottoscritto a dicembre 2015, Francia e Italia beneficeranno di un contributo europeo del 41,08 per cento, pari a 813,8 milioni di euro. L'Unione europea ha inoltre individuato l'Italia per il ruolo di coordinatore del progetto e il promotore pubblico TELT (Tunnel Euroalpin Lyon Turin) in qualità di organo attuatore;
              il Protocollo addizionale dell'8 marzo 2016, composto da una premessa e da quattro articoli, ha per oggetto la validazione del costo certificato del progetto e la definizione dei criteri di attualizzazione monetaria e di evoluzione dei costi dei fattori di produzione dei lavori. L'articolo 2, in particolare, quantifica il costo certificato e attualizzato pari a 8.300 milioni di euro, e definisce la relativa ripartizione fra le parti, che – sottratti il contributo dell'Unione europea e la quota finanziata dai pedaggi versati dalle imprese ferroviarie – è fissata nella misura del 57,9 per cento a carico dell'Italia e del 42,1 per cento a carico della Francia;
              il provvedimento dispone che, oltre la soglia del costo certificato del progetto, la ripartizione dei costi avverrà in parti uguali tra Italia e Francia; tuttavia, eventuali costi aggiuntivi per il miglioramento della capacità sulla linea storica nel tratto tra Avigliana e Bussoleno, che superino la somma di 81 milioni di euro, saranno totalmente a carico della Parte italiana,

impegna il Governo

a continuare l'attività di monitoraggio al fine di assicurare una efficace ed efficiente gestione delle risorse pubbliche.
9/4151/1.    (Testo modificato nel corso della seduta) Matarrelli, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              la NLTL (Nuova Linea Torino-Lione) è un progetto di ingegneria civile finalizzato alla realizzazione di una linea ferroviaria internazionale ad alta velocità (TAV) che collegherà Torino a Lione, affiancando la linea già esistente tra le due città, per circa 235 km di percorso;
              a seguito dell'accordo preliminare del 2001 fra i Governi italiano e francese, sono state individuate per l'opera tre sezioni, con relative proposte di tracciato, di cui l'ultima complessiva definita nel 2010. Le due sezioni nazionali sono di competenza di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e di Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF); la prima per la parte italiana, la seconda per la tratta francese. La sezione internazionale comprendente il tunnel di base è di competenza del promotore pubblico TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin) per il 50 per cento rappresentato da Ferrovie dello Stato italiano e per il restante 50 per cento dallo Stato francese, ed ha la responsabilità della gestione della tratta transfrontaliera;
              il costo per la realizzazione della linea descritta è stimato in 8,3 miliardi di euro, di cui il 35 per cento a carico dell'Italia, 25 per cento a carico della Francia e il 40 per cento a carico della Unione europea; nel marzo 2016 dalla Commissione intergovernativa è stato rivalutato a 10 miliardi di euro proiettato nella fase finale dei lavori prevista per il 2028;
              nel loro accordo i Governi francese e italiano hanno più volte ribadito la loro determinazione a lottare con la più grande fermezza contro ogni pratica mafiosa e ad attuare delle disposizioni esigenti nel quadro di stipula degli appalti pubblici e della loro esecuzione; l'idea è quella di istituire un Regolamento dei contratti estremamente rigoroso che sarà valutato dalla Commissione intergovernativa; le regole verranno applicate in base all'articolo 2 dell'Accordo del 24 febbraio 2015;
              come previsto dall'articolo 6.1 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, non si esclude la possibilità per il Promotore pubblico TELT di affidare ai gestori competenti la funzione di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di lavori resi necessari dagli impatti della sezione transfrontaliera sulle infrastrutture e sugli impianti dei suddetti gestori,

impegna il Governo

      a valutare l'opportunità di:
          mettere in campo tutte le strategie e le forze necessarie a contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose durante la realizzazione dell'opera, nel rispetto delle regole previste dagli accordi con il Governo francese e delle disposizioni di legge vigenti in materia di appalti e opere pubbliche, istituendo una Commissione di vigilanza intergovernativa ad hoc permanente per tutto il periodo di realizzazione dei lavori;
          fare il possibile per favorire un equo accesso ai bandi pubblici per gli appalti dei lavori, che saranno emanati in ossequio agli accordi di ratifica tra i due Governi e in previsione dell'inizio effettivo dei lavori stessi, a tutte le aziende che mostreranno interesse e dunque non solo alle grandi società o imprese che dispongono di capitali fisiologicamente maggiori. Questo per garantire una equa distribuzione delle risorse in campo ed una spinta di sviluppo economico per le piccole aziende attualmente in sofferenza, che potrebbero trovare in questo progetto una grande opportunità di rilancio della propria attività.
9/4151/2. Vargiu, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge del Governo C. 4151, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016», approvato dal Senato prevede la realizzazione della linea ferroviaria internazionale Torino-Lione;
              in merito al consumo energetico e ridotte emissioni di anidride carbonica, le politiche dell'Unione europea prevedono la riduzione del 20 per cento entro il 2020 e un'ulteriore maggiore riduzione entro il 2030 e il 2050,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intensificare i rapporti di collaborazione tra gli apparati dei due Paesi al fine di rendere più efficace lo scambio di informazioni nell'ottica di un comune impegno nella prevenzione e nel contrasto al dissesto idrogeologico ed al consumo e contaminazione di suolo e acque, nonché alle emissioni di anidride carbonica.
9/4151/3. Cristian Iannuzzi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede al comma 1 dell'articolo 3 che la sezione transfrontaliera    della nuova linea ferroviaria Torino-Lione prevista dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015 sia realizzata, per quanto    concerne le risorse autorizzate dalla legislazione vigente, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 232 lettere b) e c) e comma 233 della legge 23 dicembre 2009, n.  191 (legge finanziaria 2010). Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delibera sull'avvio dei lotti    finanziati con le risorse finalizzate a legislazione vigente quali previste dall'articolo 1, comma    208 della legge 24 dicembre 2012, n.  228 – legge di stabilità 2013;
              il richiamo ai commi 232 e 233 della legge finanziaria 2010 aggancia il progetto della sezione transfrontaliera della Torino-Lione alle norme che consentono, per i progetti prioritari nell'ambito TEN-T inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche e previa emanazione di apposito decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, la realizzazione per lotti costruttivi e la previsione che il CIPE, con l'autorizzazione al primo lotto costruttivo, assuma l'impegno del finanziamento integrale dell'opera, ovvero di corrispondere nel tempo il contributo di cofinanziamento dovuto;
              le risorse appostate nel bilancio dello Stato per la Torino-Lione sono pari, a legislazione vigente, a 2.564,7 milioni di euro,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di competenza finalizzate ad assicurare che la sezione    transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione prevista dall'Accordo sia realizzata    nel rispetto dei princìpi contenuti nella Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in    materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva per l'Italia con la legge 16 marzo 2001, n.  108.
9/4151/4. Fava, Palazzotto, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Folino, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede al comma 1 dell'articolo 3 che la sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione prevista dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015 sia realizzata, per quanto concerne le risorse autorizzate dalla legislazione vigente, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 232 lettere b) e c) e comma 233 della legge 23 dicembre 2009, n.  191 (legge finanziaria 2010). Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delibera sull'avvio dei lotti finanziati con le risorse finalizzate a legislazione vigente quali previste dall'articolo 1, comma 208 della legge 24 dicembre 2012, n.  228 – legge di stabilità 2013;
              il richiamo ai commi 232 e 233 della legge finanziaria 2010 aggancia il progetto della sezione transfrontaliera della Torino-Lione alle norme che consentono, per i progetti prioritari nell'ambito TEN-T inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche e previa emanazione di apposito decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, la realizzazione per lotti costruttivi e la previsione che il CIPE, con l'autorizzazione al primo lotto costruttivo, assuma l'impegno del finanziamento integrale dell'opera, ovvero di corrispondere nel tempo il contributo di cofinanziamento dovuto;
              le risorse appostate nel bilancio dello Stato per la Torino-Lione sono pari, a legislazione vigente, a 2.564,7 milioni di euro,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa, finalizzata a garantire che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti in relazione agli oneri di realizzazione dell'opera e all'adozione delle misure conseguenti.
9/4151/5. Airaudo, Fava, Palazzotto, Scotto, Franco Bordo, Folino, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede al comma 1 dell'articolo 3 che la sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione prevista dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015 sia realizzata, per quanto concerne le risorse autorizzate dalla legislazione vigente, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 232 lettere b) e c) e comma 233 della legge 23 dicembre 2009, n.  191 (legge finanziaria 2010). Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delibera sull'avvio dei lotti finanziati con le risorse finalizzate a legislazione vigente quali previste dall'articolo 1, comma 208 della legge 24 dicembre 2012, n.  228 – legge di stabilità 2013;
              il richiamo ai commi 232 e 233 della legge finanziaria 2010 aggancia il progetto della sezione transfrontaliera della Torino-Lione alle norme che consentono, per i progetti prioritari nell'ambito TEN-T inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche e previa emanazione di apposito decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, la realizzazione per lotti costruttivi e la previsione che il CIPE, con l'autorizzazione al primo lotto costruttivo, assuma l'impegno del finanziamento integrale dell'opera, ovvero di corrispondere nel tempo il contributo di cofinanziamento dovuto;
              le risorse appostate nel bilancio dello Stato per la Torino-Lione sono pari, a legislazione vigente, a 2.564,7 milioni di euro,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa, finalizzata a garantire che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti in relazione agli oneri di realizzazione dell'opera e all'adozione delle misure conseguenti.
9/4151/5.    (Testo modificato nel corso della seduta) Airaudo, Fava, Palazzotto, Scotto, Franco Bordo, Folino, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016;
              la nuova linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione è stata progettata per raggiungere la Francia attraversando la Val Susa e le Alpi;
              la Valle di Susa è la più ampia valle delle Alpi Occidentali, è un corridoio naturale che si estende da est a ovest e si trova al confine con la Francia, da cui è separata dalle Alpi. È un sito di importanza comunitaria (SIC) secondo la «Direttiva Habitat» (92/43/CEE) nell'ambito della rete Natura 2000;
              come si apprende dal sito di Ferrovie dello Stato, che partecipa in quota pari al 50 per cento alla società responsabile della realizzazione e della gestione della linea transfrontaliera «la sezione transfrontaliera della Torino-Lione ha una lunghezza di circa 65 km tra Susa/Bussoleno in Piemonte e Saint-Jean-de-Maurienne in Savoia. L'elemento principale dell'opera è il nuovo tunnel di base del Moncenisio, a doppia canna di 57 km» utile per superare l'attuale linea di montagna;
              nonostante i 20 anni di continui aggiornamenti e di rielaborazioni del progetto e le rassicurazioni fornite dai documenti di Valutazione di Impatto Ambientale della regione Piemonte, 29 settembre 2014, DGR 12-358, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 2 dicembre 2014 e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 15 dicembre 2014, che autorizzerebbero i lavori necessari alla realizzazione dell'opera, i comitati della Val di Susa contrari alla costruzione della linea ferroviaria, nonché i comitati tecnico scientifici, composti da docenti universitari, hanno da sempre sollevato una grande quantità di problemi economici legati alla costruzione dell'intera linea ferroviaria e di questioni ambientali inerenti la costruzione del tunnel del Moncenisio, denunciando sia la potenziale presenza di amianto e uranio, sia, a fronte di una diminuzione di CO2 nel lungo periodo legata ad una diminuzione del trasporto su gomma, un aumento immediato delle emissioni di anidride carbonica provocate dall'intera durata dei lavori;
              l'articolo 32 della Costituzione italiana «tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività»,

impegna il Governo

          a valutare l'opportunità di prevedere misure di tutela della salute pubblica, in ossequio ai principi di precauzione, dell'azione preventiva e della correzione alla fonte dei danni provocati dall'inquinamento, articolo 11, articolo 191, articolo 192 e articolo 193 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
          elaborare misure di recupero ambientale, anche servendosi delle informazioni dell'indicatore dell'impronta ecologica, che compensino le alterazioni paesaggistiche e dell’habitat, nel rispetto di un urgente sviluppo sostenibile.
9/4151/6. Ciracì, Palese.