XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 1 marzo 2017

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DEGLI ARGOMENTI IN CALENDARIO

Relazione delle Commissioni III (affari esteri e comunitari) e IV (difesa) sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali adottata il 14 gennaio 2017 (Doc XVI, n.  3)

Tempo complessivo, escluse le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Relatori 30 minuti (complessivamente)
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 53 minuti (con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 2 minuti
    Partito Democratico 1 ora e 4 minuti
    MoVimento 5 Stelle 28 minuti
    Forza Italia – Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 20 minuti
    Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista 17 minuti
    Area Popolare - NCD – Centristi per l'Europa 15 minuti
    Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 14 minuti
    Civici e Innovatori 13 minuti
    Scelta Civica – ALA per la Costituente Liberale e Popolare - MAIE 13 minuti
    Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà 13 minuti
    Democrazia Solidale – Centro
    Democratico
13 minuti
    Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale 12 minuti
    Misto: 20 minuti
        Conservatori e Riformisti 5 minuti
        Alternativa Libera - Possibile 4 minuti
        Minoranze Linguistiche 3 minuti
        UDC 2 minuti
        USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani) 2 minuti
        FARE! – Pri 2 minuti
        Partito Socialista Italiano (PSI) –
        Liberali per l'Italia (PLI)
2 minuti

(*) Per le dichiarazioni di voto sono attribuiti a ciascun gruppo 10 minuti e al gruppo misto 14 minuti.

Pdl n.  3500 – Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia

Seguito dell'esame: 8 ore e 30 minuti.

Relatori 30 minuti (complessivamente)
Governo 15 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 45 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 17 minuti (con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 33 minuti
    Partito Democratico 1 ora e 31 minuti
    MoVimento 5 Stelle 38 minuti
    Forza Italia – Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 27 minuti
    Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista 24 minuti
    Area Popolare - NCD – Centristi per l'Europa 21 minuti
    Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 19 minuti
    Civici e Innovatori 18 minuti
    Scelta Civica – ALA per la Costituente Liberale e Popolare - MAIE 18 minuti
    Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà 18 minuti
    Democrazia Solidale – Centro
    Democratico
18 minuti
    Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale 17 minuti
    Misto: 24 minuti
        Conservatori e Riformisti 6 minuti
        Alternativa Libera - Possibile 6 minuti
        Minoranze Linguistiche 4 minuti
        UDC 2 minuti
        USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani) 2 minuti
        FARE! – Pri 2 minuti
        Partito Socialista Italiano (PSI) –
        Liberali per l'Italia (PLI)
2 minuti

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 9 e 10 marzo 2017

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 4 ore e 30 minuti.

Governo 30 minuti
Interventi a titolo personale 10 minuti 10 minuti
Gruppi 1 ora e 36 minuti (per la discussione) 2 ora e 4 minuti (per le dichiarazioni di voto)
    Partito Democratico 20 minuti 10 minuti
    MoVimento 5 Stelle 10 minuti 10 minuti
    Forza Italia – Popolo della
    Libertà – Berlusconi Presidente
8 minuti 10 minuti
    Articolo 1 – Movimento
    Democratico e Progressista
7 minuti 10 minuti
    Area Popolare - NCD – Centristi per l'Europa 6 minuti 10 minuti
    Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 6 minuti 10 minuti
    Civici e Innovatori 5 minuti 10 minuti
    Scelta Civica – ALA per la Costituente Liberale e Popolare - MAIE 5 minuti 10 minuti
    Sinistra Italiana - Sinistra
    Ecologia Libertà
5 minuti 10 minuti
    Democrazia Solidale – Centro
    Democratico
5 minuti 10 minuti
    Fratelli d'Italia – Alleanza
    Nazionale
5 minuti 10 minuti
    Misto: 14 minuti 14 minuti
        Conservatori e Riformisti 2 minuti 2 minuti
        Alternativa Libera - Possibile 2 minuti 2 minuti
        Minoranze Linguistiche 2 minuti 2 minuti
        UDC 2 minuti 2 minuti
        USEI-IDEA (Unione Sudameri cana Emigrati Italiani) 2 minuti 2 minuti
        FARE! - Pri 2 minuti 2 minuti
        Partito Socialista Italiano (PSI) – Liberali per l'Italia (PLI) 2 minuti 2 minuti

Ddl di ratifica n.  4109

Tempo complessivo: 2 ore e 30 minuti.

Relatore per la maggioranza 5 minuti
Governo 5 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 18 minuti (con il limite massimo di 2 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 52 minuti
    Partito Democratico 28 minuti
    MoVimento 5 Stelle 11 minuti
    Forza Italia – Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 9 minuti
    Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista 8 minuti
    Area Popolare - NCD – Centristi per l'Europa 7 minuti
    Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 6 minuti
    Civici e Innovatori 6 minuti
    Scelta Civica – ALA per la Costituente Liberale e Popolare - MAIE 6 minuti
    Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà 6 minuti
    Democrazia Solidale – Centro
    Democratico
6 minuti
    Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale 5 minuti
    Misto: 14 minuti
        Conservatori e Riformisti 2 minuti
        Alternativa Libera - Possibile 2 minuti
        Minoranze Linguistiche 2 minuti
        UDC 2 minuti
        USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani) 2 minuti
        FARE! – Pri 2 minuti
        Partito Socialista Italiano (PSI) –
        Liberali per l'Italia (PLI)
2 minuti

Mozione n.  1-01319 – Iniziative in materia di politiche attive del lavoro, con particolare riferimento al potenziamento dei centri per l'impiego

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti (con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 22 minuti
    Partito Democratico 1 ora e 11 minuti
    MoVimento 5 Stelle 31 minuti
    Forza Italia – Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 21 minuti
    Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista 18 minuti
    Area Popolare - NCD – Centristi per l'Europa 16 minuti
    Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 15 minuti
    Civici e Innovatori 14 minuti
    Scelta Civica – ALA per la Costituente Liberale e Popolare - MAIE 14 minuti
    Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà 14 minuti
    Democrazia Solidale – Centro
    Democratico
14 minuti
    Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale 13 minuti
    Misto: 21 minuti
        Conservatori e Riformisti 5 minuti
        Alternativa Libera - Possibile 5 minuti
        Minoranze Linguistiche 3 minuti
        UDC 2 minuti
        USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani) 2 minuti
        FARE! – Pri 2 minuti
        Partito Socialista Italiano (PSI) –
        Liberali per l'Italia (PLI)
2 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

Mozione n.  1-01435 – Iniziative volte all'identificazione dei migranti deceduti nella traversata del Mediterraneo

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti (con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 22 minuti
    Partito Democratico 1 ora e 11 minuti
    MoVimento 5 Stelle 31 minuti
    Forza Italia – Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 21 minuti
    Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista 18 minuti
    Area Popolare - NCD – Centristi per l'Europa 16 minuti
    Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 15 minuti
    Civici e Innovatori 14 minuti
    Scelta Civica – ALA per la Costituente Liberale e Popolare - MAIE 14 minuti
    Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà 14 minuti
    Democrazia Solidale – Centro
    Democratico
14 minuti
    Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale 13 minuti
    Misto: 21 minuti
        Conservatori e Riformisti 5 minuti
        Alternativa Libera - Possibile 5 minuti
        Minoranze Linguistiche 3 minuti
        UDC 2 minuti
        USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani) 2 minuti
        FARE! – Pri 2 minuti
        Partito Socialista Italiano (PSI) –
        Liberali per l'Italia (PLI)
2 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

Mozione n.  1-01525 – Iniziative volte all'estensione dei cosiddetti poteri speciali del Governo al fine di salvaguardare gli assetti proprietari delle aziende italiane di rilevanza strategica

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti (con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 22 minuti
    Partito Democratico 1 ora e 11 minuti
    MoVimento 5 Stelle 31 minuti
    Forza Italia – Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 21 minuti
    Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista 18 minuti
    Area Popolare - NCD – Centristi per l'Europa 16 minuti
    Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 15 minuti
    Civici e Innovatori 14 minuti
    Scelta Civica – ALA per la Costituente Liberale e Popolare - MAIE 14 minuti
    Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà 14 minuti
    Democrazia Solidale – Centro
    Democratico
14 minuti
    Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale 13 minuti
    Misto: 21 minuti
        Conservatori e Riformisti 5 minuti
        Alternativa Libera - Possibile 5 minuti
        Minoranze Linguistiche 3 minuti
        UDC 2 minuti
        USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani) 2 minuti
        FARE! – Pri 2 minuti
        Partito Socialista Italiano (PSI) –
        Liberali per l'Italia (PLI)
2 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

Mozione n.  1-01508 – Robotica ed intelligenza artificiale

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti (con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 22 minuti
    Partito Democratico 1 ora e 11 minuti
    MoVimento 5 Stelle 31 minuti
    Forza Italia – Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 21 minuti
    Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista 18 minuti
    Area Popolare - NCD – Centristi per l'Europa 16 minuti
    Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 15 minuti
    Civici e Innovatori 14 minuti
    Scelta Civica – ALA per la Costituente Liberale e Popolare - MAIE 14 minuti
    Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà 14 minuti
    Democrazia Solidale – Centro
    Democratico
14 minuti
    Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale 13 minuti
    Misto: 21 minuti
        Conservatori e Riformisti 5 minuti
        Alternativa Libera - Possibile 5 minuti
        Minoranze Linguistiche 3 minuti
        UDC 2 minuti
        USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani) 2 minuti
        FARE! – Pri 2 minuti
        Partito Socialista Italiano (PSI) –
        Liberali per l'Italia (PLI)
2 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 1o marzo 2017.

      Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Braga, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Casero, Caso, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Colonnese, Cominelli, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Molea, Mucci, Orlando, Pannarale, Pes, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Terzoni, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zolezzi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Braga, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Casero, Caso, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Colonnese, Cominelli, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Lorenzo Guerini, Guerra, Laforgia, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Molea, Mucci, Orlando, Pannarale, Pes, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sottanelli, Speranza, Tabacci, Terzoni, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zolezzi.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 28 febbraio 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          GALGANO ed altri: «Disposizioni in materia di concordanza dei titoli funzionali in base al sesso della persona cui sono attribuiti negli atti delle pubbliche amministrazioni» (4335);
          MARTELLI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2003, n.  66, in materia di riduzione dell'orario di lavoro» (4336).

      Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

      La proposta di legge FANUCCI ed altri: «Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n.  323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia» (4165) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Zaccagnini.

Assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:        

          I Commissione (Affari costituzionali):
      QUARANTA: «Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.  533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali» (4323) Parere delle Commissioni III, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
      MENORELLO ed altri: «Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.  533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» (4326) Parere della V Commissione;
      BRUNETTA ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361, in materia di elezione della Camera dei deputati, al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.  533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, e alla legge 27 dicembre 2001, n.  459, in materia di diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi circoscrizionali e uninominali» (4327) Parere delle Commissioni III e V.

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

      Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 24 febbraio 2017, ha trasmesso la relazione, aggiornata al mese di settembre 2016, sul monitoraggio degli incassi e dei pagamenti del bilancio dello Stato e delle spese aventi impatto diretto sul conto delle pubbliche amministrazioni per l'anno 2016.

      Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento.

      La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 febbraio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n.  66, la relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo concernente l'incidente occorso a un aeromobile sull'aeroporto di Siena Ampugnano il 12 aprile 2016.

      Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

      Nel mese di febbraio 2017 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.
      Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 28 febbraio 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
      Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione da parte degli Stati membri della direttiva 2000/30/EC del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità – Periodo di dichiarazione 2013-2014 (COM(2017) 99 final), corredata dai relativi allegati (COM(2017) 99 final – Annexes 1 to 4), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
      Relazione della Commissione alla Corte dei conti europea, al Consiglio e al Parlamento europeo – Risposte degli Stati membri alla relazione annuale 2015 della Corte dei conti europea (COM(2017) 120 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

      Il Ministero dell'interno, con lettere in data 23 febbraio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Acri (Cosenza), Argentera (Cuneo), Bardello (Varese), Brossasco (Cuneo), Riparbella (Pisa), Savigliano (Cuneo), Somma Vesuviana (Napoli) e Val Masino (Sondrio).

      Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina.

      La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 febbraio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n.  14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del generale di corpo d'armata Massimiliano Del Casale a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate (100).

      Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

      La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 febbraio 2017, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 4, e 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n.  124, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n.  124 (391).

      Questa richiesta, in data 28 febbraio 2017, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), nonché, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, alla Commissione parlamentare per la semplificazione. Le predette Commissioni dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 29 aprile 2017.

      La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 febbraio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera d), e 5, della legge 7 agosto 2015, n.  124, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico (392).

      Questa richiesta, in data 28 febbraio 2017, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), nonché, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, alla Commissione parlamentare per la semplificazione. Le predette Commissioni dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 29 aprile 2017.

      La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 febbraio 2017, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), 2, lettere b), c), d) ed e), e 4, e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n.  124, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165 (393).

      Questa richiesta, in data 28 febbraio 2017, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XI Commissione (Lavoro) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), nonché, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, alla Commissione parlamentare per la semplificazione. Le predette Commissioni dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 29 aprile 2017.

      La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 febbraio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera a), e 5, della legge 7 agosto 2015, n.  124, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n.  139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (394).

      Questa richiesta, in data 28 febbraio 2017, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), nonché, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, alla Commissione parlamentare per la semplificazione. Le predette Commissioni dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 29 aprile 2017.

      La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 febbraio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera a), e 5, della legge 7 agosto 2015, n.  124, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (395).

      Questa richiesta, in data 28 febbraio 2017, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), nonché, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, alla Commissione parlamentare per la semplificazione. Le predette Commissioni dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 29 aprile 2017.

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 1894 -D'INIZIATIVA DEI SENATORI: DIRINDIN ED ALTRI: ISTITUZIONE DELLA «GIORNATA NAZIONALE DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME DELLE MAFIE» (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 3683) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: SPERANZA ED ALTRI; VERINI ED ALTRI (A.C. 460-540)

A.C. 3683 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

      1. La Repubblica riconosce il giorno 21 marzo quale «Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie».
      2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n.  260.
      3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono, nell'ambito della propria autonomia e competenza nonché delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative volte alla sensibilizzazione sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta alle mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie. Al fine di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche, possono essere altresì organizzati manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, nonché iniziative finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria delle vittime delle mafie e degli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia recente e i successi dello Stato nelle politiche di contrasto e di repressione di tutte le mafie. Le iniziative previste dal presente comma sono organizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A.C. 3683 – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              la proposta di legge in esame individua nel 21 marzo la «Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie». La data individuata corrisponde alla giornata in cui l'Associazione «Libera» celebra la memoria delle vittime di mafia;
              il testo prevede che in occasione della Giornata nazionale gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono, nell'ambito della propria autonomia e competenza nonché delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative volte alla sensibilizzazione sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta alle mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa al fine di coinvolgere anche i centri di istruzione e formazione professionale nell'ambito delle attività volte alla sensibilizzazione sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta alle mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie.
9/3683/1. Centemero.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Elementi ed iniziative in merito all'affidamento di lavori nell'ambito della ricostruzione post terremoto nell'area di Amatrice – 3-02831

      TURCO, ARTINI, BALDASSARRE, BECHIS e SEGONI. – Al Ministro per i rapporti con il Parlamento. – Per sapere – premesso che:
          l'inchiesta sul terremoto del mese di agosto 2016, condotta dal gruppo interforze composto dai finanzieri del nucleo di polizia tributaria e dai carabinieri di Rieti, ha avuto come esito preoccupante la scoperta che tre aziende, attualmente operanti nella ricostruzione post sisma nella zona di Amatrice, hanno avuto in passato difficoltà giudiziarie;
          l'aquilana Dsba srl, che si sta occupando della «manutenzione ordinaria e pronto intervento» di due strade regionali che portano ad Amatrice, nel 2015 fu esclusa su segnalazione dell'Anac da un bando di lavori per il Giubileo, in quanto al suddetto bando avevano partecipato due società gemelle (Dsba e Codisab) con nomi diversi, ma sempre riferibili alla famiglia di impresari Di Sabantonio, alterando la concorrenza;
          la Codisab, azienda capofila di Di Sabantonio, nella ricostruzione post terremoto dell'Aquila operò in un'associazione temporanea di imprese, in cui uno dei cui soci risultava in rapporti con i prestanome di Vito Ciancimino;
          la seconda azienda, su cui la procura sta decidendo se aprire un'indagine, è l'Htr bonifiche che ha vinto alcune commesse per la rimozione delle macerie e che fa parte del gruppo Htr, il cui ex consigliere delegato è imputato a Firenze per traffico illecito di rifiuti;
          lavora alla ricostruzione delle zone terremotate, infine, il Consorzio nazionale servizi che ha vinto la gara Consip per la fornitura di casette di legno destinate anche ad Amatrice, a cui era associata anche la cooperativa di Buzzi protagonista dell'inchiesta su «mafia capitale»  –:
          se il Governo sia a conoscenza delle vicende di cui in premessa e se possa fornire rassicurazioni circa il corretto svolgimento delle assegnazioni dei lavori e delle gare in questione, nel pieno rispetto del quadro normativo. (3-02831)


Dati relativi ai casi di suicidio, di tentato suicidio e di autolesionismo verificatisi negli istituti penitenziari e iniziative volte a migliorare le condizioni di vita nelle carceri – 3-02836

      D'ALESSANDRO, FRANCESCO SAVERIO ROMANO, PARISI e VEZZALI. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
          nell'ultima settimana di febbraio 2017 – secondo quanto riporta la stampa – nelle carceri italiane si sono registrati tre suicidi. Nello specifico: il 21 febbraio 2017 un detenuto trentottenne si è tolto la vita nella casa circondariale di Napoli Poggioreale; il 24 febbraio 2017 è stata la volta di un cinquantenne ristretto alla Dozza di Bologna e di un ventiduenne in carcere a Regina Coeli dopo esser fuggito dalla residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza (rems) di Frosinone;
          secondo fonti non ministeriali – associazioni e sindacati di polizia penitenziaria – sarebbero 235 i casi di suicidio in carcere nel quinquennio 2012-2016 e 937 dal 2000 al 2016: una media pressoché costante di circa uno alla settimana;
          ancor più numerosi e costanti negli anni i casi di tentato suicidio e autolesionismo, il cui epilogo non è stato tragico grazie all'intervento degli agenti di polizia penitenziaria: secondo la ricerca Istat più recente relativa ai detenuti nelle carceri italiane, pubblicata nel 2015, il tasso di suicidio tra i detenuti è orientativamente sei volte superiore a quella della popolazione maschile italiana. Il tasso di tentato suicidio è pari a 16,4 per mille, quello di autolesionismo a 106,1 per mille;
          è opinione condivisa da chi opera nelle carceri che le anomale percentuali siano da ricondurre a condizioni carcerarie spesso proibitive, diretta conseguenza del sovraffollamento: al 31 gennaio 2017 la popolazione carceraria ammontava a 55.381 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare dei 191 istituti penitenziali pari a 50.174, con uno scarto di 5.207 unità;
          secondo il medesimo studio il sovraffollamento sarebbe dovuto, in particolare, a una quota consistente di detenuti in attesa di giudizio: il dato relativo al 31 gennaio 2017 indica in 9.729 i detenuti in attesa di primo giudizio e 9.585 quelli condannati non in via definitiva. Complessivamente il 35 per cento dei detenuti risulta soggetto a custodia cautelare;
          gli istituti penitenziari hanno l'obbligo di preservare la salute e la sicurezza dei detenuti, così come gli agenti di polizia penitenziaria hanno il diritto di svolgere le loro mansioni in un contesto non emergenziale  –:
          quanti siano i casi di suicidio, di tentato suicidio e di autolesionismo verificatisi negli istituti penitenziari italiani dal 2014 ad oggi, quali misure si intendano adottare per migliorare le condizioni di vita nelle carceri e per arginare quello che appare agli interroganti un abuso della detenzione preventiva, ormai diventato un anticipo di pena, anche in ragione del gran numero di assoluzioni che intervengono nei vari gradi di giudizio. (3-02836)


Iniziative normative volte ad accelerare i processi relativi ad episodi di violenza contro le donne, nonché per tutelare le vittime di aggressioni che rendono testimonianza in giudizio – 3-02837

      GALGANO, MUCCI, MENORELLO, MOLEA e OLIARO. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
          dall'inizio del 2016 sono 117 le donne uccise da uomini, mariti, fidanzati o compagni (omicidi che rientrano più propriamente nella tipologia del femminicidio);
          nel 2015 in Italia si sono consumati 6.945 atti persecutori a danno delle donne, 3.086 casi di violenza sessuale e ben 6.154 casi di percosse;
          la durezza delle violenze è sempre più grave: aumentano i casi di ferite (dal 26,3 per cento al 40,2 per cento da partner) e il numero di donne che hanno temuto per la propria vita (dal 18,8 per cento del 2006 al 34,5 per cento del 2014); anche le violenze da parte dei non partner sono più gravi;
          il 19 giugno 2013 il Parlamento italiano ha approvato, in via definitiva, la legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa, nota come Convenzione di Istanbul, contro la violenza sulle donne e la violenza domestica;
          la Convenzione di Istanbul pone l'accento su un tema importante, quello della «vittimizzazione secondaria», ovvero la colpevolizzazione della vittima, che consiste nel ritenere chi ha subito una violenza o altre sventure parzialmente o interamente responsabile di ciò che le è accaduto, inducendo la stessa ad autocolpevolizzarsi;
          a Perugia, il 24 dicembre del 2011, una ragazza fu vittima di ripetuti stupri, oltre ad essere massacrata di botte davanti a una macchina parcheggiata fuori da un noto locale cittadino;
          dopo l'immediata denuncia per stupro (a seguito di opportuni accertamenti medici e di varie indagini) l'imputato venne arrestato e poi rilasciato;
          non è stata purtroppo ancora formulata una sentenza di primo grado e questi tempi così lunghi potrebbero portare ad un eventuale prescrizione, come purtroppo accaduto a Torino in un odioso caso di violenza su di una bambina di 7 anni, procedimento non concluso e quindi prescritto dopo 20 anni  –:
          se non ritenga di assumere opportune iniziative normative affinché nei casi di violenza, come quelli citati, i processi abbiano iter più brevi nonché durata certa e le vittime di aggressioni possano usufruire di forme e modalità per rendere testimonianza giudiziale che le tutelino maggiormente, attenuando l'impatto psicologico ed emotivo scaturito dalla violenza subita. (3-02837)


Intendimenti in ordine alla verifica dei presupposti per l'avvio di iniziative ispettive con riferimento ad un magistrato operante presso il tribunale di Milano – 3-02838

      FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, PAGANO, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
          il 22 febbraio 2017 il giudice del tribunale ordinario di Milano, dottoressa Martina Flamini, ha emesso un'ordinanza (ruolo generale n.  47117 del 2016) con cui condannava la Lega Nord, sezione di Saronno, la Lega Nord Lega Lombarda e la Lega Nord Federale al pagamento della somma, in solido fra loro, di euro 10.000, oltre spese legali, per aver utilizzato l'espressione «clandestini» all'interno di manifesti, affissi nell'aprile 2016 a Saronno, «per il carattere discriminatorio e denigratorio»;
          con il termine «clandestino» si definisce colui che si trova od opera in una situazione irregolare, senza l'approvazione dell'autorità o contro il divieto delle leggi vigenti; è inconcepibile, pertanto, per gli interroganti l'intento di modificare il vocabolario della lingua italiana tramite sentenze, che denota un atteggiamento sempre più guidato da un'ideologia che da un'oggettiva azione giudicante;
          tale ricorso è stato promosso da Asgi-Associazioni degli studi giuridici sull'immigrazione e Naga-Associazione volontaria di assistenza sociosanitaria e per i diritti di cittadini stranieri, rom e sinti;
          il magistrato giudicante deve avere comportamenti imparziali e terzi, tali da non sollevare dubbi a nessuna parte in causa che potrebbe potenzialmente trovarsi in un «conflitto di interessi»; è opportuno menzionare come vi è un presupposto processuale dell'imparzialità e terzietà del giudice, collegato ai principi costituzionali dell'obbedienza del giudice solo alla legge (articolo 101 della Costituzione) e del diritto delle parti processuali a che il giudizio sia tenuto da un giudice terzo, nell'ambito di un giusto processo (articolo 111);
          l'articolo 51 del codice di procedura civile contempla i casi in cui il giudice ha l'obbligo di astenersi chiedendone, al capo dell'ufficio, ex articolo 78 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, la relativa autorizzazione;
          emerge che la dottoressa Martina Flamini ha più volte, e con continuità, tenuto conferenze presso uno dei due ricorrenti – l'Asg – su temi attinenti al diritto della protezione internazionale nelle seguenti date: 21 febbraio 2014, 18 marzo 2014, 13 marzo 2015, 25 novembre 2015, 7 marzo 2016 e 13 settembre 2016;
          tenere conferenze, quale relatrice, con continuità, presso una delle associazioni ricorrenti pone il forte dubbio che il giudice possa non essere imparziale e terzo e quindi trovarsi in un «conflitto di interessi» cui porre rimedio promuovendo l'istanza di astensione  –:
          se intenda verificare la sussistenza dei presupposti per l'avvio di un'ispezione, anche ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare, poiché il magistrato a parere degli interroganti doveva promuovere l'istanza d'astensione. (3-02838)


Iniziative in ordine all'inquadramento dal punto di vista lavoristico della magistratura onoraria e di pace – 3-02839

      VERINI, ROSSOMANDO, ERMINI, AMODDIO, BAZOLI, BERRETTA, CAMPANA, DI LELLO, GIORGIS, GIULIANI, GRECO, GIUSEPPE GUERINI, IORI, MAGORNO, MATTIELLO, MORANI, GIUDITTA PINI, ROSTAN, TARTAGLIONE, VAZIO, ZAN, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA e BINI. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
          la legge 28 aprile 2016, n.  57, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace», prevede il riassetto complessivo dell'ordinamento dei magistrati onorari, introducendo alcune significative novità, ad esempio la distinzione tra giudici di pace e giudici onorari di tribunale, che vengono inseriti in un solo ufficio giudiziario, nonché prevedendo, al contempo, un ampliamento significativo delle competenze civili e penali, quali, ad esempio, sul piano della competenza civile, le cause condominiali, i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore;
          la competenza per valore viene estesa fino a 30 mila euro e per gli incidenti stradali fino a 50 mila euro. Il giudice di pace avrà poi la possibilità di decidere, secondo equità, tutte le cause di valore fino a 2.500 euro, mentre sul piano della competenza penale saranno attribuite nuove fattispecie di reato;
          si è, dunque, di fronte ad una funzione, quella esercitata dai giudici di pace, che, soprattutto alla luce della riforma avviata, riveste un ruolo sempre più centrale e importante nell'amministrazione della giustizia, ma che, proprio per le caratteristiche intrinseche di temporaneità, soffre di tale mancanza di stabilità e lamenta carenze di adeguate tutele;
          ancora ad oggi non vi è stato completo esercizio della delega, che dovrebbe avvenire entro il 14 maggio 2017, ma va sottolineato come da tempo, sia in Italia sia in sede europea, si discuta intorno all'inquadramento dal punto di vista lavoristico della magistratura onoraria e di pace, che è caratterizzata proprio, come detto, dalla mancanza di una sufficiente stabilità, proprio in considerazione della natura stessa, a termine, dell'incarico;
          il Comitato europeo dei diritti e delle uguaglianze sociali (Ceds) ha accolto il reclamo n.  103/2013 e ha sancito il diritto al riconoscimento della sicurezza sociale a questa magistratura, oltre al fatto che le funzioni di giudice di pace siano funzionalmente equivalenti ai magistrati di ruolo  –:
          se il Governo abbia attualmente allo studio misure, ed eventualmente quali, anche nell'ambito del completamento dell'esercizio della delega, che forniscano risposte adeguate al tema dell'inquadramento dei giudici onorari di pace, tali da superare in maniera definitiva le criticità esposte. (3-02839)


Intendimenti in merito alla urgente convocazione di tavoli tecnici con le rappresentanze di categoria della magistratura onoraria, anche alla luce di una recente lettera firmata da 82 procuratori della Repubblica – 3-02840

      CIRIELLI, LA RUSSA, RIZZETTO, GIORGIA MELONI, MURGIA, TAGLIALATELA, RAMPELLI, NASTRI, TOTARO e PETRENGA. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
          da fonti di stampa si è appreso che al Ministro interrogato è stata recapitata una lettera firmata da 82 procuratori della Repubblica di tutta Italia per chiedere un'audizione in vista della paventata riforma della magistratura onoraria e solo questo ennesimo allarme sui disagi che tale riforma provocherebbe sembra aver portato finalmente alla convocazione di un incontro;
          il tema da affrontare è quello dell'ulteriore precarizzazione dei magistrati onorari attraverso l'introduzione di pagamenti sul modello dei voucher e la riduzione dell'impegno di lavoro a una sola giornata a settimana;
          prorogati per diciassette anni, senza alcuna tutela previdenziale o assicurativa, già il Consiglio d'Europa e la Commissione europea hanno censurato l'inquadramento precario della categoria, ma ciononostante il Ministro interrogato ha continuato a ribadire il suo diniego alla stabilizzazione della categoria ritenendola incompatibile con la Costituzione, che la riserverebbe ai soli magistrati che abbiano superato il concorso ordinario;
          l'inquadramento a tempo indeterminato dei magistrati onorari è cosa diversa dall'inquadramento nel ruolo ordinario dei magistrati di carriera e non inciderebbe sulle prerogative esclusive della magistratura di carriera, titolare unica di tutte le funzioni diverse da quelle giudiziarie devolvibili a giudici singoli;
          per difendere il proprio diritto a svolgere le funzioni loro affidate, a condizioni economiche rispettose della loro indipendenza e autonomia, e per ribadire la propria volontà di fornire un effettivo e sempre maggiore supporto alla magistratura di ruolo, la categoria ha promosso uno sciopero dal 20 al 24 febbraio 2017;
          nonostante le promesse fatte, ad avviso degli interroganti il Governo non sembra mostrare interesse ad agire in modo incisivo sull'inquadramento della categoria, né verso una distinzione di chi in essa milita da decenni, ben oltre l'originario termine quinquennale previsto dal decreto legislativo n.  51 del 1998, lasciando immutata la temporaneità delle funzioni attribuite e l'assenza di una dignitosa retribuzione corrispettiva dell'impegno profuso;
          la tematica era già stata posta con l'interrogazione n.  4-11417, in attesa di risposta da oltre un anno  –:
          se sia a conoscenza dei fatti esposti e quali urgenti iniziative intenda adottare, anche attraverso la convocazione di tavoli tecnici con le rappresentanze di categoria, per la tutela della magistratura onoraria, che garantisce il funzionamento della macchina giudiziaria, sul presupposto che la natura onorifica dell'iniziale inquadramento formale non può giustificare quello che gli interroganti giudicano uno sprezzante disconoscimento delle responsabilità effettive e delle conseguenti guarentigie minime dovute. (3-02840)


Iniziative volte a tutelare le produzioni agroalimentari italiane attraverso l'obbligo di indicazione in etichetta della provenienza dei prodotti importati, con particolare riferimento al concentrato di pomodoro – 3-02832

      RUSSO, CATANOSO e FABRIZIO DI STEFANO. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Per sapere – premesso che:
          è di recente diffusione l'allarme della Coldiretti, lanciato sulla base dei dati Istat relativi ai primi undici mesi del 2015: le importazioni di concentrato di pomodoro dalla Cina sono aumentate del 680 per cento e hanno raggiunto circa 70 milioni di chili nel 2015, pari a circa il 10 per cento della produzione nazionale in pomodoro fresco equivalente;
          dalla Cina si sta infatti assistendo ad un crescendo di navi che sbarcano fusti di oltre 200 chili di peso con concentrato di pomodoro da rilavorare e confezionare come italiano, poiché nei contenitori al dettaglio è obbligatorio indicare solo il luogo di confezionamento, ma non quello di coltivazione del pomodoro;
          in Italia, l'obbligo di indicare in etichetta l'origine degli alimenti vale solo per la passata di pomodoro, ma non per il concentrato o per i sughi pronti; in pratica, una volta lavorati nel nostro Paese, i prodotti conquistano una fittizia cittadinanza italiana e beneficiano del valore aggiunto di cui godono le eccellenze agroalimentari italiane sui mercati esteri, costituendo un serio attacco al made in Italy;
          l'iniziativa del Governo per la valorizzazione dei prodotti nazionali attraverso il segno unico distintivo agroalimentare ha, di fatto, alimentato un export agroalimentare di prodotti che non sono italiani, ma che semplicemente transitano nel nostro Paese;
          all'aumento record delle importazioni si sommano la riduzione dei prezzi pagati agli agricoltori (di circa il 10-15 per cento) e il taglio delle superfici coltivate, generando una situazione che non è più sostenibile;
          il pomodoro è il condimento maggiormente acquistato dagli italiani: nel settore del pomodoro da industria sono impegnati in Italia oltre 8 mila imprenditori agricoli che coltivano circa 72.000 ettari, 120 industrie di trasformazione in cui trovano lavoro ben 10 mila persone, con un valore della produzione superiore ai 3,3 miliardi di euro;
          la Cina avrebbe conquistato, anche nel 2015, il primato in Europa del numero di notifiche per prodotti alimentari irregolari perché contaminati dalla presenza di micotossine, additivi e coloranti  –:
          quali iniziative urgenti intenda adottare per contrastare questo ennesimo attacco di concorrenza sleale in uno dei settori simbolo del made in Italy nel mondo, oltre che per tutelare il diritto dei consumatori di conoscere cosa acquistano e cosa mangiano, e come intenda agire, attraverso specifiche iniziative di competenza, per rendere il mercato più trasparente e tutelare il made in Italy attraverso l'obbligo di indicare in etichetta la provenienza dei prodotti importati, anche per il concentrato di pomodoro. (3-02832)


Tempi di adozione degli schemi di decreti legislativi previsti dalla legge di riforma del terzo settore – 3-02833

      VIGNALI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:
          il Parlamento ha approvato il 6 giugno 2016 la legge n.  106, «Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»;
          la legge prevede una serie di deleghe al Governo al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono anche in forma associata a perseguire il bene comune e ad elevare i livelli di coesione e protezione sociale, favorendo l'inclusione ed il pieno sviluppo della persona;
          tra le finalità perseguite dalla delega vengono indicate specificatamente quelle di procedere ad una revisione della disciplina contenuta nel codice civile in tema di associazioni e di fondazioni, nonché della disciplina in tema di impresa sociale e di servizio civile nazionale;
          l'articolo 9 della citata legge prevede una delega al Governo per la disciplina delle misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del terzo settore e per il riordino e l'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio nel rispetto della normativa dell'Unione europea. Tra l'altro, questo decreto legislativo dovrebbe contenere le norme sul 5 per mille;
          si tratta di una legge attesa da tempo e che rappresenta una vera e propria svolta nella vita del mondo del terzo settore, che, pertanto, ha acquisito un riconoscimento giuridico che fino ad oggi era mancato;
          il Governo ha tempo un anno dalla data di entrata in vigore della legge per predisporre i decreti legislativi necessari all'attuazione della stessa, pertanto a breve la delega scadrà  –:
          quale sia lo stato di attuazione relativo alla predisposizione degli schemi dei decreti legislativi necessari per rendere subito operativa la legge sul terzo settore in particolare il decreto legislativo che dovrebbe contenere le norme sul 5 per mille) in relazione alla quale si ritiene opportuno accelerare, vista l'importanza che essa riveste per il Paese, la presentazione dei medesimi schemi di decreti legislativi alle Camere per il relativo parere.
(3-02833)


Iniziative di competenza, a tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, in relazione alla disdetta da parte di Tim degli accordi sindacali del 14 e 15 maggio 2008 – 3-02834

      LOMBARDI, CIPRINI, CHIMIENTI, COMINARDI, TRIPIEDI e DALL'OSSO. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:
          il 7 febbraio 2017, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza di esponenti del Governo, si è svolta una riunione tra il direttore delle risorse umane di Tim spa, la responsabile relazioni sindacali dell'azienda e il rappresentante del sindacato Uilcom;
          in quell'occasione, la società riportava una serie di indicatori economici a sostegno dell'asserito andamento negativo della redditività e della produttività aziendale, tra i quali:
              a) ricavi in calo;
              b) costo del lavoro stabile malgrado il ricorso alla solidarietà;
              c) contrattazione di II livello antistorica e/o inadeguata a sostenere la produttività;
          a quanto risulta dalla presentazione ufficiale, da parte dei vertici Tim, del nuovo piano industriale, i suddetti dati non corrisponderebbero a quelli reali che sarebbero invece i seguenti:
              a) nel corso degli ultimi 5 anni i ricavi hanno conosciuto un incremento pari a circa l'1 per cento annuo;
              b) il costo del lavoro è stato ridotto di circa 11 milioni di euro;
              c) la contrattazione di secondo livello in vigore fino a oggi ha prodotto cospicui risultati;
          sulla base degli elementi riportati dai vertici Tim – confutati da parte dei lavoratori – l'azienda ha disdetto gli accordi sindacali del 14 e 15 maggio 2008 e ha emanato un nuovo regolamento aziendale, peggiorativo delle condizioni dei dipendenti, al fine di attenuare i trend sopra evidenziati che, a loro avviso, impatterebbero pesantemente sulla competitività della società  –:
          se il Ministro interrogato, alla luce dei dati in suo possesso, riferiti agli anni 2012-2016, non reputi necessario intervenire allo scopo di sollecitare un nuovo tavolo di incontro tra i manager di Tim e le organizzazioni sindacali dei dipendenti, finalizzato a ripensare un modello di gestione aziendale che tuteli i diritti fondamentali dei lavoratori. (3-02834)


Iniziative volte ad un corretto accredito, ai fini della maturazione del diritto alla pensione, dei contributi provenienti da prestazioni a voucher – 3-02835

      PAGLIA, AIRAUDO, PLACIDO, COSTANTINO, DANIELE FARINA, FASSINA, FRATOIANNI, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, MARCON, PALAZZOTTO, PANNARALE e PELLEGRINO. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:
          ad un lavoratore modenese con 30 anni di contributi versati da lavoratore dipendente e con successivo cumulo di contributi afferenti alla gestione separata (provenienti da prestazioni a voucher), con verificata possibilità di anticipare il requisito da 67 anni a 63 e 7 mesi, la locale sede dell'Inps avrebbe negato la collocazione in pensione a partire dal 1o gennaio 2017, opponendo la mancata maturazione del diritto;
          a seguito di verifica effettuata dal patronato Inca Cgil, sarebbe stata confermata la previsione iniziale, motivata con il fatto che negli ultimi 4 anni l'operaio sia stato pagato a voucher;
          la sede dell'Inps di Modena non sarebbe infatti abilitata all'accredito dei contributi da lavoro a voucher, in attesa di indicazioni da parte della sede nazionale;
          è del tutto evidente che, se confermata, la notizia sarebbe incredibile, perché rappresenterebbe una terribile lesione del diritto dei lavoratori, che, oltre a vedersi costretti a lavorare in assenza di contratto, con la retribuzione affidata a un «buono orario», sarebbero anche privati del diritto alla pensione;
          è inutile aggiungere che anche solo una giornata di pensione negata ad un solo lavoratore sarebbe un arbitrio intollerabile, a fronte di contributi regolarmente versati;
          inoltre, per quanto risulta agli interroganti, le sedi periferiche dell'Inps, come quella di Modena, potrebbero non essere autorizzate ad accreditare i versamenti contributivi derivanti da voucher e ciò rappresenterebbe un fatto di gravità inaudita –:
          se corrisponda al vero quanto descritto in premessa e, in tal caso, quali provvedimenti urgenti si intendano assumere in relazione a quanto si sta verificando presso le sedi dell'Inps che, come quella di Modena, stanno negando un diritto ai lavoratori, chiarendo altresì i motivi per i quali non siano mai state date le opportune e doverose disposizioni per rimediare al più presto ad una lacuna inaccettabile. (3-02835)


PROPOSTA DI LEGGE: CAPELLI ED ALTRI: MODIFICHE AL CODICE CIVILE, AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DEGLI ORFANI PER CRIMINI DOMESTICI (A.C. 3772-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: SPADONI ED ALTRI; FABBRI ED ALTRI (A.C. 2780-3775)

A.C. 3772-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

Sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n.  2, nonché sull'emendamento 6.100 della Commissione e sul subemendamento 0.6.53.100 della Commissione all'emendamento 6.53 Spadoni.

A.C. 3772-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

      Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

      All'articolo 1, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
      1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 10, comma 3.

      Conseguentemente, all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:
          al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: superstiti con le seguenti: minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e aggiungere in fine le seguenti parole:, con esenzione dei beneficiari dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica;
          al comma 1, sopprimere il secondo periodo;
          dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
      1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 64.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 10, comma 3.
      1-ter. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato di 64.000 euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      Conseguentemente, all'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:
          al comma 1 secondo periodo, sopprimere le parole: nonché alla copertura delle spese relative alla loro assistenza psicologica, farmaceutica e sanitaria;
          al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario;
          al comma 3 sostituire le parole: di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di cui agli articoli 1, comma 1-bis e 8, comma 1-bis, nonché di cui al comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 2.074.000 euro e le parole: l'accantonamento relativo al medesimo Ministero con le seguenti:, quanto a 2.064.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

      All'articolo 6, siano approvati l'emendamento 6.53 e il relativo subemendamento 0.6.53.100.

      All'articolo 7 apportare le seguenti modificazioni:
          sopprimere il comma 1;
          al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: In attuazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, lo Stato, le regioni e le autonomie locali, secondo le rispettive attribuzioni;
          al comma 2, lettera a), sostituire le parole: promuovono e sviluppano con le seguenti: possono promuovere e sviluppare;
          al comma 2, lettera c), sostituire la parola: incentivano con la seguente: favoriscono e le parole: orfani di cui alla presente legge con le seguenti: orfani per crimini domestici;
          al comma 2, lettera d), sostituire le parole: orfani di cui alla presente legge con le seguenti: orfani per crimini domestici, nei limiti delle risorse a tal fine destinate ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2;
          aggiungere, in fine, il seguente comma:
      2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 2, lettera d), all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

      Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.50, 2.50 e sugli articoli aggiuntivi 5.053, 10.051 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3772-A – Ulteriore parere della V Commissione

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 10.051 con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato il subemendamento 0.10.051.100 della Commissione.

      Conseguentemente, si intende revocato il parere contrario espresso nell'odierna seduta sull'articolo aggiuntivo 10.051.

A.C. 3772-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Gratuito patrocinio).

      1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      « 4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Gratuito patrocinio).

      Al comma 1, capoverso comma 4-quater, dopo le parole: non autosufficienti aggiungere le seguenti: o in condizioni di disabilità,.
1. 50. Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi.

      Al comma 1, capoverso comma 4-quater, sostituire le parole: , anche in deroga ai limiti di reddito previsti, con le seguenti: , qualora il reddito personale non superi il triplo dei limiti previsti,.
1. 6. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

      Al comma 1, capoverso comma 4-quater, sostituire le parole: , anche in deroga ai limiti di reddito previsti, con le seguenti: , qualora il reddito personale non superi il doppio dei limiti previsti,.
1. 7. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

      Al comma 1, capoverso comma 4-quater, dopo le parole: procedimento aggiungere le seguenti: e processo.
1. 51. Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

      All'articolo 1, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
      1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 10, comma 3.

      Conseguentemente, all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:
          al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: superstiti con le seguenti: minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e aggiungere in fine le seguenti parole:, con esenzione dei beneficiari dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica;
          al comma 1, sopprimere il secondo periodo;
          dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
      1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 64.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 10, comma 3.
      1-ter. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato di 64.000 euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      Conseguentemente, all'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:
          al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché alla copertura delle spese relative alla loro assistenza psicologica, farmaceutica e sanitaria;
          al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario;
          al comma 3 sostituire le parole: di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di cui agli articoli 1, comma 1-bis, e 8, comma 1-bis, nonché di cui al comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 2.074.000 euro e le parole: l'accantonamento relativo al medesimo Ministero con le seguenti:, quanto a 2.064.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 200.    (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 3772-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 577 del codice penale).

      1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo comma, numero 1), dopo le parole: «il discendente» sono aggiunte le seguenti: «o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente»;
          b) al secondo comma, dopo le parole: «il coniuge» sono inserite le seguenti: «divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Modifiche all'articolo 577 del codice penale).

      Sopprimerlo.

      Conseguentemente,
          all'articolo 6, comma 1, capoverso comma 1-
quater, sopprimere le parole:, ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), del codice penale;
          all'articolo 8, comma 1, sopprimere le parole: aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1) e secondo comma.
2. 50. Nicchi, Daniele Farina, Sannicandro.

A.C. 3772-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Sequestro conservativo).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 316 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
      « 1-bis. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.
(Sequestro conservativo).

      Al comma 1, capoverso comma 1-bis, dopo la parola: maggiorenni aggiungere la seguente: economicamente.

      Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, capoverso comma 2-bis, dopo la parola: maggiorenni aggiungere la seguente: economicamente.
3. 50. Fabbri, Gnecchi, Albanella, Baruffi, Benamati, Casellato, Paola Boldrini, Bruno Bossio, Carloni, De Maria, Giacobbe, Iori, Patrizia Maestri, Montroni, Morani, Pagani, Giovanna Sanna, Scuvera, Terrosi, Zampa, Incerti, Malisani, Piccione, Giuliani.
(Approvato)

      Al comma 1, capoverso comma 1-bis, dopo le parole: non autosufficienti aggiungere le seguenti: o in condizioni di disabilità,.
3. 51. Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi.

A.C. 3772-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Provvisionale).

      1. All'articolo 539 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «2-bis. Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per l'omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il giudice, rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi siano beni dell'imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all'articolo 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata».

      2. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 320 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 539».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.
(Provvisionale).

      Al comma 1, capoverso comma 2-bis, dopo le parole: non autosufficienti aggiungere le seguenti: o in condizioni di disabilità,.
4. 50. Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi.

A.C. 3772-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Indegnità a succedere).

      1. Dopo l'articolo 463 del codice civile è inserito il seguente:
      «Art. 463-bis. – (Sospensione dalla successione). – Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte dell'unione civile indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. Si applica l'articolo 528. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell'articolo 463 del presente codice.
      Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella».

      2. Alla sezione II del capo II del titolo III del libro settimo della parte seconda del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
      «Art. 537-bis. – (Indegnità a succedere).1. Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del codice civile, il giudice dichiara l'indegnità dell'imputato a succedere».

      3. Al comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si l'applica l'articolo 537-bis».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.
(Indegnità a succedere).

      Al comma 1, capoverso Art. 463-bis, primo comma, primo periodo, dopo le parole: nonché la parte dell'unione civile aggiungere le seguenti: anche se l'unione civile è cessata,.

      Conseguentemente:
          al medesimo capoverso:
              al medesimo comma:
                  al medesimo periodo, sopprimere le parole:
o tentato;
                  sostituire il secondo periodo con il seguente: In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell'articolo 528;
               dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:
                  Il pubblico ministero, compatibilmente alle esigenze di segretezza delle indagini, comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione l'avvenuta iscrizione nel registro degli indagati, ai fini della sospensione di cui al primo comma.
5. 51. Agostinelli, Spadoni, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

      Sostituire il secondo periodo con il seguente: In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell'articolo 528;
               dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:
                  Il pubblico ministero, compatibilmente alle esigenze di segretezza delle indagini, comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini della sospensione di cui al primo comma.
5. 51.(Testo modificato nel corso della seduta).    Agostinelli, Spadoni, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.
(Approvato)

      Al comma 2, sostituire il capoverso Art. 537-bis, con il seguente:
      Art. 537-bis(Indegnità a succedere). – 1. Quando il giudice pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del codice civile, opera automaticamente l'indegnità a succedere.
5. 50. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Diritto al collocamento obbligatorio in favore di figli superstiti di crimini domestici).

      1. I figli minori, al compimento della maggiore età, o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore, dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza hanno diritto al collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n.  68, ed alle altre vigenti disposizioni in materia, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.
5. 050. Nesi.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Diritto alla quota di riserva in favore di figli orfani per crimini domestici).

      1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n.  68, è attribuita anche ai figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o da persona legata da relazione affettiva e stabile di convivenza, condannati ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), ovvero secondo comma, del codice penale.
5. 051. Gribaudo, Roberta Agostini, Albanella, Amato, Antezza, Stella Bianchi, Braga, Carloni, Centemero, Coccia, Cominelli, Fabbri, Cinzia Maria Fontana, Gadda, Galgano, Garavini, Iori, La Marca, Locatelli, Patrizia Maestri, Malisani, Mariani, Mariano, Milanato, Miotto, Mongiello, Murer, Nicchi, Fitzgerald Nissoli, Paris, Pes, Petrenga, Quartapelle Procopio, Rossomando, Rostellato, Rotta, Rubinato, Sgambato, Sereni, Tidei, Valeria Valente, Vezzali, Villecco Calipari, Zampa, Paola Boldrini, Iacono.
(Approvato)

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Diritto di precedenza nell'assunzione presso le pubbliche amministrazioni).

      1. I figli minori, al compimento della maggiore età, o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore, dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza hanno diritto alla precedenza nell'assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private ai sensi della legge 10 giugno 1997, n.  285 e della legge 12 marzo 1999, n.  68, con precedenza su ogni altra categoria indicata dalle medesime leggi.
5. 052. Nesi.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Esenzione fiscale).

      1. I figli minori di età o economicamente non autosufficienti, rimasti orfani di un genitore a seguito del reato di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale, che succedano per eredità o ad altro titolo nella proprietà di uno o più immobili a seguito del medesimo reato, sono esentati dal pagamento delle imposte, tributi o tariffe comunque denominati relativi all'immobile, fino al raggiungimento della autosufficienza economica. Fino a tale data non è eseguibile alcuna procedura esecutiva relativa all'immobile e sono sospese le procedure esecutive già in corso.
      2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

5. 053. Capelli.

A.C. 3772-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Pensione di reversibilità).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n.  125, sono inseriti i seguenti:
      « 1-bis. Sono altresì sospesi dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità una tantum il coniuge, anche legalmente separato, o divorziato quando sia titolare di assegno alimentare, nonché la parte dell'unione civile, anche cessata quando la parte stessa sia titolare di assegno alimentare, indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. Dal decreto di archiviazione ovvero dal passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento sono dovuti gli arretrati dal giorno di maturazione del diritto.
      1-ter. Nel caso di cui al comma 1-bis, i figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti subentrano nella titolarità della quota di pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità una tantum del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore.
      1-quater. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), del codice penale, il pubblico ministero comunica senza ritardo all'istituto di previdenza l'imputazione, ai fini della sospensione dell'erogazione o del subentro dei figli ai sensi del comma 1-ter nella titolarità della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità una tantum».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.
(Pensione di reversibilità).

      Al comma 1, capoverso comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: o divorziato fino a: la parte stessa sia titolare di assegno alimentare con le seguenti:, separato con addebito o divorziato, quando sia titolare di assegno di mantenimento o divorzile, nonché la parte dell'unione civile, anche cessata, quando la parte stessa sia titolare di assegno.
6. 100. La Commissione.
(Approvato)

Subemendamento all'emendamento 6.53

      All'emendamento 6.53, sostituire la parte consequenziale con la seguente:

      Conseguentemente, al capoverso comma 1-ter:
      sopprimere le parole: Nel caso di cui al comma 1-bis;

      sostituire le parole: subentrano nella titolarità della quota di con le seguenti: sono destinatari, senza obbligo di restituzione e per il solo periodo della sospensione di cui al comma 1-bis e sino a quando sussistono i requisiti di legge per la titolarità in capo a loro del diritto allo stesso tipo di prestazione economica, della.
0. 6. 53. 100. La Commissione.
(Approvato)

      Al comma 1, capoverso comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: indagati per l'omicidio volontario fino alla fine del capoverso, con le seguenti: per i quali sia stato richiesto il rinvio a giudizio per l'omicidio volontario nei confronti dell'altro coniuge, anche legalmente separato o divorziato, ovvero dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, fino alla sentenza definitiva. In caso di passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento, sono dovuti gli arretrati dal giorno della maturazione del diritto, ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma 1-ter.

      Conseguentemente, al capoverso comma 1-ter, sostituire le parole da: minorenni fino a: dell'altro con le seguenti: della vittima, minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, subentrano nella titolarità della quota di pensione di reversibilità o indiretta, ovvero dell'indennità una tantum, spettante alla persona per la quale è stato richiesto il rinvio a giudizio per l'omicidio volontario del.
6. 53. Spadoni, Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.
(Approvato)

      Al comma 1, capoverso comma 1-ter, dopo le parole: non autosufficienti aggiungere le seguenti: o in condizioni di disabilità,.
6. 50. Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi.

      Al comma 1, capoverso comma 1-ter, aggiungere, in fine, le parole:, da imputarsi in quota alimenti senza diritto di ripetizione per le quote già maturate.
6. 51. Fabbri, Gnecchi, Roberta Agostini, Albanella, Baruffi, Benamati, Casellato, Paola Boldrini, Bruno Bossio, Carloni, De Maria, Giacobbe, Iori, Locatelli, Patrizia Maestri, Martelli, Montroni, Morani, Pagani, Rubinato, Giovanna Sanna, Scuvera, Terrosi, Vezzali, Zampa, Incerti, Malisani, Piccione, Centemero, Mariani, Giuliani, Iacono.

      Al comma 1, capoverso comma 1-quater, sostituire le parole: Quando procede con le seguenti: Con la richiesta di rinvio a giudizio o di giudizio immediato.

      Conseguentemente, dopo il capoverso comma 1-quater, aggiungere il seguente:
          1-quinquies. Quando pronuncia sentenza di condanna per il delitto di omicidio, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1) e secondo comma, del codice penale, il giudice dispone la restituzione in favore dei soggetti di cui al comma 1-ter delle somme percepite dal condannato, a titolo di indennità una tantum ovvero a titolo di pensione di reversibilità o indiretta, sino alla data della sospensione di cui al comma 1-bis.
6. 54. Ferraresi, Agostinelli, Spadoni, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

      Al comma 1, capoverso comma 1-quater, sostituire le parole: Quando procede con le seguenti: Con la richiesta di rinvio a giudizio o di giudizio immediato.

      Conseguentemente, dopo il capoverso comma 1-quater, aggiungere il seguente:
          1-quinquies. Quando pronuncia sentenza di condanna per il delitto di omicidio, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1) e secondo comma, del codice penale, il giudice condanna al pagamento in favore dei soggetti di cui al comma 1-ter di una somma di denaro pari a quanto percepito dal condannato, a titolo di indennità una tantum ovvero a titolo di pensione di reversibilità o indiretta, sino alla data della sospensione di cui al comma 1-bis.
6. 54.(Testo modificato nel corso della seduta).    Ferraresi, Agostinelli, Spadoni, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.
(Approvato)

      Al comma 1, capoverso comma 1-quater, sostituire le parole da: ai sensi fino a: numero 1), con le seguenti anche legalmente separato o divorziato, nonché l'altra parte dell'unione civile, anche cessata, ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma.
6. 52. Fabbri, Gnecchi, Albanella, Baruffi, Benamati, Casellato, Paola Boldrini, Bruno Bossio, Carloni, De Maria, Giacobbe, Iori, Patrizia Maestri, Montroni, Morani, Pagani, Giovanna Sanna, Scuvera, Terrosi, Zampa, Incerti, Malisani, Piccione, Giuliani.
(Approvato)

A.C. 3772-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Norme in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza agli orfani per crimini domestici).

      1. In attuazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono, organizzano e curano l'assistenza pronta e gratuita delle vittime di reati intenzionali violenti e dei loro familiari, assicurando loro le informazioni necessarie nonché il necessario sostegno psicologico, morale, sanitario, assistenziale, legale e finanziario, prestato da personale specializzato appositamente formato.
      2. Lo Stato e gli enti di cui al comma 1, secondo le rispettive attribuzioni:
          a) promuovono e sviluppano presìdi e servizi pubblici e gratuiti di informazione e orientamento in materia di diritti e di servizi organizzati in favore delle vittime di reati, nonché di assistenza, consulenza e sostegno in favore della vittima in funzione delle sue specifiche necessità e dell'entità del danno subìto, tenendo conto della sua eventuale condizione di particolare vulnerabilità, anche affidandone la gestione alle associazioni riconosciute operanti nel settore;
          b) favoriscono l'attività delle organizzazioni di volontariato, coordinandola con quella dei servizi pubblici;
          c) incentivano sistemi assicurativi adeguati in favore degli orfani di cui alla presente legge;
          d) predispongono misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro per gli orfani di cui alla presente legge;
          e) acquisiscono dati e monitorano l'applicazione delle norme a protezione delle vittime vulnerabili e dei loro familiari, relativamente alle necessità delle vittime stesse e alla frequenza dei crimini nei riguardi dei gruppi più deboli, al fine di programmare interventi adeguati nel settore anche mediante inchieste e ricerche atte a prevenire i crimini stessi.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.
(Norme in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza agli orfani per crimini domestici).

      All'articolo 7 apportare le seguenti modificazioni:
          sopprimere il comma 1;
          al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: In attuazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, lo Stato, le regioni e le autonomie locali, secondo le rispettive attribuzioni:;
          al comma 2, lettera a), sostituire le parole: promuovono e sviluppano con le seguenti: possono promuovere e sviluppare;
          al comma 2, lettera c), sostituire la parola: incentivano con la seguente: favoriscono e le parole: orfani di cui alla presente legge con le seguenti: orfani per crimini domestici;
          al comma 2, lettera d), sostituire le parole: orfani di cui alla presente legge con le seguenti: orfani per crimini domestici, nei limiti delle risorse a tal fine destinate ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2;
          aggiungere, in fine, il seguente comma:
      2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 2, lettera d), all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. 200.    (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 3772-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica).

      1. In favore dei figli superstiti di vittime del reato di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale è assicurata un'assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del Servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al pieno recupero del loro equilibrio psicologico. I medesimi soggetti sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.
(Disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica).

      Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Sostegno alla formazione scolastica e universitaria).

      1. A valere sul fondo di cui all'articolo 10, agli orfani per crimini domestici è garantito un contributo per il sostegno della formazione scolastica e universitaria nelle seguenti misure:
          a) fino al completamento della scuola dell'obbligo: euro 3.000 annui;
          b) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, euro 4.000 annui;
          c) fino al compimento di un corso di studi universitari presso un'università statale o legalmente riconosciuta, avente sede in Italia o in altro Stato dell'Unione europea, e comunque non oltre il primo anno fuori corso, euro 5.000 annui.

      2. I contributi di cui al comma 1 sono annualmente rivalutati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in misura pari alla variazione positiva dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica per l'anno precedente.
      3. L'erogazione dei contributi cessa a decorrere dalla data in cui il beneficiario intraprenda un'attività di lavoro autonomo o inizi un rapporto di lavoro dipendente.
      4. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 e dall'anno accademico 2017/2018 sono istituite borse di studio riservate agli orfani per crimini domestici, per ogni anno di scuola primaria e secondaria, di primo e di secondo grado, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale.
8. 09. Carfagna.

A.C. 3772-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Affidamento dei minori orfani per crimini domestici).

      1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n.  184, dopo il comma 5-quater sono inseriti i seguenti:
      « 5-quinquies. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, dal convivente o da persona allo stesso legata, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi.
      5-sexies. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma 5-quinquies un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa».

A.C. 3772-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici).

      1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10, come modificato dalla legge 7 luglio 2016, n.  122, è incrementata di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Tale somma è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici, al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa, nonché alla copertura delle spese relative alla loro assistenza psicologica, farmaceutica e sanitaria secondo le disposizioni della presente legge. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.
      2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziati.
      3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti assume la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 10.
(Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici).

      Al comma 2, sostituire le parole: e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti: , con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute.
10. 50. Fabbri, Gnecchi, Roberta Agostini, Albanella, Baruffi, Benamati, Casellato, Paola Boldrini, Bruno Bossio, Carloni, De Maria, Giacobbe, Iori, Locatelli, Patrizia Maestri, Martelli, Montroni, Morani, Pagani, Rubinato, Giovanna Sanna, Scuvera, Terrosi, Vezzali, Zampa, Incerti, Malisani, Piccione, Centemero, Mariani, Giuliani, Iacono.

      Al comma 2, sostituire le parole: e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti: , con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute.
10. 50.(Testo modificato nel corso della seduta) Fabbri, Gnecchi, Roberta Agostini, Albanella, Baruffi, Benamati, Casellato, Paola Boldrini, Bruno Bossio, Carloni, De Maria, Giacobbe, Iori, Locatelli, Patrizia Maestri, Martelli, Montroni, Morani, Pagani, Rubinato, Giovanna Sanna, Scuvera, Terrosi, Vezzali, Zampa, Incerti, Malisani, Piccione, Centemero, Mariani, Giuliani, Iacono.
(Approvato)

      Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 11.
(Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica).

      1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n.  93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.  119, è aggiunto il seguente:
      «Art. 3-bis.(Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica). – 1. In caso di condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 564, 572, 575, 578, 582, 583, 584, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-sexies, 609-octies del codice penale, commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio, di unione civile o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione; in tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto.
      2. La disposizione del comma 1 si applica altresì anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, nei casi di allontanamento dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale, di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-bis del codice di procedura penale e dell'adozione di un ordine di protezione ai sensi degli articoli 342-bis e seguenti del codice civile.
      3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nella regolamentazione dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in conformità alla presente disposizione.
10. 050. Fabbri, Capelli, Gnecchi, Patrizia Maestri, Giacobbe, Roberta Agostini, Albanella, Amato, Baruffi, Benamati, Paola Boldrini, Bruno Bossio, Carra, Carloni, Casellato, Chaouki, Cova, De Maria, Di Salvo, Fedi, Gribaudo, Incerti, Iori, Lenzi, Locatelli, Malisani, Marchetti, Martelli, Mongiello, Montroni, Morani, Murer, Pagani, Patriarca, Piazzoni, Romanini, Rubinato, Giovanna Sanna, Scuvera, Terrosi, Vezzali, Zampa, Piccione, Centemero, Mariani, Giuliani, Iacono.

      Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 11.
(Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica).

      1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n.  93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.  119, è aggiunto il seguente:
      «Art. 3-bis.(Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica). – 1. In caso di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati consumati o tentati di cui agli articoli 564, 572, 575, 578, 582 e 583, 584, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-sexies, 609-octies del codice penale, commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio, di unione civile o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto della coobitazione, anche in passato, con la vittima, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione; in tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto.
      3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nella regolamentazione dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in conformità alla presente disposizione.
10. 050.(Testo così modificato nel corso della seduta) Fabbri, Capelli, Gnecchi, Patrizia Maestri, Giacobbe, Roberta Agostini, Albanella, Amato, Baruffi, Benamati, Paola Boldrini, Bruno Bossio, Carra, Carloni, Casellato, Chaouki, Cova, De Maria, Di Salvo, Fedi, Gribaudo, Incerti, Iori, Lenzi, Locatelli, Malisani, Marchetti, Martelli, Mongiello, Montroni, Morani, Murer, Pagani, Patriarca, Piazzoni, Romanini, Rubinato, Giovanna Sanna, Scuvera, Terrosi, Vezzali, Zampa, Piccione, Centemero, Mariani, Giuliani, Iacono.
(Approvato)

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 10.051.

      Al comma 1, sostituire le parole: anche in via non definitiva con le seguenti: in via definitiva.

      Conseguentemente:
          al comma 5, sopprimere le parole:
le esenzioni previste dall'articolo 93 e.
          sopprimere il comma 6.
0. 10. 051. 100. La Commissione.
(Approvato)

      Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 11.
(Cambio del cognome per orfani di vittime di crimini domestici).

      1. I figli della vittima del reato di cui all'articolo 575 del codice penale, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma del codice penale, possono chiedere la modificazione del proprio cognome, ove coincidente con quello del genitore condannato anche in via non definitiva.
      2. Ai fini del comma 1, la domanda di modificazione del cognome per indegnità del genitore è presentata, a norma dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.  396 e successive modificazioni, personalmente dal figlio maggiorenne o dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare, del figlio minorenne.
      3. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo, sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dell'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario, con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire.
      4. In deroga agli articoli 90, 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.  396 e successive modificazioni, il prefetto, ricevuta la domanda autorizza il richiedente a far affiggere all'albo pretorio del comune di nascita o di sua attuale residenza un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di dieci giorni consecutivi, trascorsi i quali il prefetto provvede sulla domanda con decreto di autorizzazione alla modificazione del cognome.
      5. Alla modificazione del cognome di cui al presente articolo si applicano le esenzioni fiscali previste dall'articolo 93 e le disposizioni di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.  396 e successive modificazioni.
      6. Agli oneri per l'attuazione del presente articolo, valutati in euro 51.200 per l'anno 2017 e in euro 5.120 annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
10. 051. Fabbri, Capelli, Gnecchi, Roberta Agostini, Albanella, Baruffi, Benamati, Casellato, Paola Boldrini, Bruno Bossio, Carloni, De Maria, Giacobbe, Iori, Locatelli, Patrizia Maestri, Martelli, Montroni, Morani, Pagani, Rubinato, Giovanna Sanna, Scuvera, Terrosi, Vezzali, Zampa, Incerti, Malisani, Piccione, Centemero, Mariani, Giuliani.
(Approvato)

A.C. 3772-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 7, della proposta di legge e abbinate «Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici» è stata senza dubbio migliorata con le integrazioni proposte dalle competenti Commissioni;
              tuttavia, va evidenziato che, pur essendo condivisibile in via di principio l'articolo 7, (Norme in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza agli orfani per crimini domestici), comma 2, lettera d), lo stesso articolo appare troppo generico nella formulazione e non in grado di consentire concretamente la garanzia di accesso ai servizi di assistenza;
              in particolare, si rende necessario individuare in maniera chiara le modalità volte a garantire l'effettivo sostegno allo studio e all'attività lavorativa delle vittime di crimini domestici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare le forme più opportune, al fine di garantire l'effettivo sostegno allo studio del percorso scolastico dell'obbligo e del percorso formativo universitario, mediante borse di studio istituite in favore delle vittime di crimini domestici e per quanto attiene all'attività lavorativa, individuare forme che predispongano il diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n.  482, e della legge 1o giugno 1977, n.  285, e successive modificazioni, utilizzando i medesimi criteri previsti per ogni altra categoria indicata nelle predette leggi.
9/3772-A/1. Brignone.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento al voto di quest'Aula, prevede di rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani a seguito di un crimine domestico. In particolare, il campo d'applicazione delle nuove tutele viene ricondotto ai figli minorenni e maggiorenni non economicamente autosufficienti della vittima di un omicidio commesso da: il coniuge, anche legalmente separato o divorziato; la parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata; una persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima;
              per quanto concerne, dunque, il campo di applicazione il provvedimento in esame prevede tutele particolari non solo ai figli minorenni della vittima ma a tutti i figli economicamente non autosufficienti;
              nell'ambito della nuove previsioni normative sembra però che il legislatore non abbia contemplato l'ipotesi che i soggetti danneggiati si trovino in una situazione che comprometta la loro attività lavorativa in quanto portatori di una disabilità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere l'estensione delle misure del provvedimento anche ai casi di disabilità che compromettano o annullino la capacità lavorativa del figlio vittima di tali reati.
9/3772-A/2. Nesi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento al voto di quest'Aula, prevede di rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani a seguito di un crimine domestico. In particolare, il campo d'applicazione delle nuove tutele viene ricondotto ai figli minorenni e maggiorenni non economicamente autosufficienti della vittima di un omicidio commesso da: il coniuge, anche legalmente separato o divorziato; la parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata; una persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima;
              per quanto concerne, dunque, il campo di applicazione il provvedimento in esame prevede tutele particolari non solo ai figli minorenni della vittima ma a tutti i figli economicamente non autosufficienti;
              nell'ambito della nuove previsioni normative sembra però che il legislatore non abbia contemplato l'ipotesi che i soggetti danneggiati si trovino in una situazione che comprometta la loro attività lavorativa in quanto portatori di una disabilità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di una riconsiderazione dell'incidenza che le condizioni di disabilità possono avere come fattore di aggravamento delle situazioni di disagio economico.
9/3772-A/2.    (Testo modificato nel corso della seduta)  Nesi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca diverse misure in favore, oltre che dei figli minori, anche dei figli maggiorenni, economicamente non autosufficienti, rimasti orfani a seguito di crimini domestici;
              il requisito ivi previsto non sembra essere abbastanza determinato né di per sé sufficiente, rilevando l'opportunità di inserire, accanto a quello della non autosufficienza economica, anche la presenza di una disabilità che annulli o comprometta la capacità lavorativa del soggetto rimasto orfano,

impegna il Governo

a prevedere, anche in successivi interventi normativi, misure in favore, oltre che dei figli minori, anche dei figli maggiorenni, economicamente non autosufficienti, rimasti orfani a seguito di crimini domestici, con disabilità che compromette la capacità lavorativa del figlio.
9/3772-A/3. Matarrelli, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca diverse misure in favore, oltre che dei figli minori, anche dei figli maggiorenni, economicamente non autosufficienti, rimasti orfani a seguito di crimini domestici;
              il requisito ivi previsto non sembra essere abbastanza determinato né di per sé sufficiente, rilevando l'opportunità di inserire, accanto a quello della non autosufficienza economica, anche la presenza di una disabilità che annulli o comprometta la capacità lavorativa del soggetto rimasto orfano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di una riconsiderazione dell'incidenza che le condizioni di disabilità possono avere come fattore di aggravamento delle situazioni di disagio economico.
9/3772-A/3.    (Testo modificato nel corso della seduta)  Matarrelli, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede che, in attuazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovano, organizzino e curino l'assistenza pronta e gratuita delle vittime di reati intenzionali violenti e dei loro familiari, assicurando loro le informazioni necessarie nonché il necessario sostegno psicologico, morale, sanitario, assistenziale, legale e finanziario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità di prevedere una campagna informativa non solo per diffondere la conoscenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento a sostegno delle vittime di reati intenzionali violenti e dei loro familiari, ma anche per sensibilizzare l'opinione pubblica al tema della violenza e dei crimini domestici.
9/3772-A/4. Marzano, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              la proposta di legge all'esame incrementa di 2 milioni di euro, a decorrere dal 2017, la dotazione del Fondo di rotazione per le vittime della mafia, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, che viene destinato ora anche agli orfani per crimini domestici e ridenominato di conseguenza. In particolare tale incremento è destinato all'erogazione di borse di studio per gli orfani, al finanziamento del loro reinserimento lavorativo e alla copertura delle spese per l'assistenza psicologica e sanitaria;
              alla luce di quanto previsto è necessario eliminare l'evidente discriminazione esistente ancora oggi in alcune Regioni e Comuni dove il sostegno all'affidamento è lasciato alla discrezionalità di tali enti generando disparità su tutto il territorio nazionale;
              è dunque necessario porre fine a quanto appena riportato e sostenere equamente tutte le famiglie affidatarie che rivestono un ruolo importantissimo all'interno della società e offrono la possibilità a tutti gli orfani di crescere in una famiglia stabile che si occupi con continuità della loro stessa salute, educazione e serenità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire un Osservatorio tecnico Nazionale per gli orfani da crimini domestici al fine di monitorare le modalità con cui vengono utilizzate le stesse risorse, garantendo un adeguato sostegno economico a tutti gli orfani da crimini domestici ed eliminando qualsiasi tipo di discriminazione.
9/3772-A/5. Carfagna, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              la proposta di legge all'esame incrementa di 2 milioni di euro, a decorrere dal 2017, la dotazione del Fondo di rotazione per le vittime della mafia, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, che viene destinato ora anche agli orfani per crimini domestici e ridenominato di conseguenza. In particolare tale incremento è destinato all'erogazione di borse di studio per gli orfani, al finanziamento del loro reinserimento lavorativo e alla copertura delle spese per l'assistenza psicologica e sanitaria;
              alla luce di quanto previsto è necessario eliminare l'evidente discriminazione esistente ancora oggi in alcune Regioni e Comuni dove il sostegno all'affidamento è lasciato alla discrezionalità di tali enti generando disparità su tutto il territorio nazionale;
              è dunque necessario porre fine a quanto appena riportato e sostenere equamente tutte le famiglie affidatarie che rivestono un ruolo importantissimo all'interno della società e offrono la possibilità a tutti gli orfani di crescere in una famiglia stabile che si occupi con continuità della loro stessa salute, educazione e serenità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire un Osservatorio tecnico Nazionale per gli orfani da crimini domestici al fine di monitorare le modalità con cui vengono utilizzate le stesse risorse, garantendo un adeguato sostegno economico a tutti gli orfani da crimini domestici ed eliminando qualsiasi tipo di discriminazione, e che l'istituendo Osservatorio non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9/3772-A/5.    (Testo modificato nel corso della seduta)  Carfagna, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca diverse misure in favore, oltre che dei figli minori, anche dei figli maggiorenni, economicamente non autosufficienti, rimasti orfani a seguito di crimini domestici;
          nello specifico, l'articolo 7 demanda a Stato, regioni e autonomie locali il compito di promuovere e organizzare forme di assistenza delle vittime, di promuovere servizi informativi, assistenziali e di consulenza; di predisporre misure per garantire il diritto allo studio e all'avviamento al lavoro per i figli delle vittime di crimini domestici;
          l'articolo 8 prevede che i figli delle vittime del reato di omicidio in ambito domestico abbiano diritto ad assistenza medico psicologica gratuita e siano esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica;
          l'articolo 9 modifica la disciplina dell'affidamento del minore «temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo», al fine di prevedere che lo stesso che si trovi in tale condizione a seguito della morte del genitore causata volontariamente dal coniuge (anche separato o divorziato), dalla parte dell'unione civile (anche cessata) o da persona legata al genitore da relazione affettiva, debba essere affidato privilegiando la continuità delle relazioni affettive tra il minore e i parenti fino al terzo grado e garantendo, in quanto possibile, in presenza di fratelli o sorelle, la continuità affettiva tra gli stessi;
          le suddette disposizioni appaiono tuttavia troppo generiche nella presente formulazione e non in grado di consentire concretamente l'attivazione dei servizi sociali in favore degli orfani di crimini domestici, non essendo individuati in maniera chiara i presupposti e le modalità di affidamento a tali servizi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre un progetto-obiettivo volto all'individuazione delle modalità per il coinvolgimento dei servizi sociali, al fine di assicurare un'adeguata assistenza ai soggetti orfani di crimini domestici.
9/3772-A/6. Mucci, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              la proposta di legge in esame rappresenta un importante passo in avanti dell'ordinamento giuridico qualificando il profilo della tutela e dell'assistenza in favore degli orfani di crimini domestici;
              si tratta di una evidente esigenza sociale che nasce dalla incontestabile necessità di garantire una più adeguata tutela a chi diviene orfano di un genitore ucciso dall'altro coniuge;
              nella dimensione di welfare va rafforzato il profilo di presa in carico di queste persone spesso minori che si trovano a dover fronteggiare un tale dramma;
              l'attuale rete dei consultori andrebbe rafforzata potenziandola con figure qualificate in grado di affrontare tali problematiche nel supporto psicologico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità d'intesa con le Regioni di potenziare la funzione dei consultori con specifiche professionalità per offrire servizi più adeguati e rispondenti alle esigenze delle vittime di reati.
9/3772-A/7. Giuseppe Guerini, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              la presente proposta di legge mira a rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani a seguito di un crimine domestico. In particolare, il campo di applicazione delle nuove tutele è ricondotto ai figli minorenni e maggiorenni non economicamente autosufficienti della vittima di un omicidio commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dalla parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata o da una persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima;
              il provvedimento interviene sull'articolo 4 della legge n.  184, inserendovi in chiusura due ulteriori commi relativi al minore che si trovi in tale condizione a seguito della morte del genitore causata volontariamente dal coniuge (anche separato o divorziato), dalla parte dell'unione civile (anche l'unione cessata) o da persona legata al genitore da relazione affettiva;
              l'articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n.  184 al comma 1 prevede che «il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario»;
              l'articolo 80 della legge citata stabilisce altresì che «le regioni determinano le condizioni e le modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche»,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di chiarire che l'articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n.  184 si applichi anche agli orfani da crimini domestici.
9/3772-A/8. Occhiuto, Carfagna.