XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 10 aprile 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 10 aprile 2017.

      Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alli, Amendola, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Manlio Di Stefano, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fiorio, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Migliore, Mucci, Orlando, Pannarale, Pes, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Russo, Sanga, Sani, Scalfarotto, Sereni, Tabacci, Terzoni, Valeria Valente, Velo.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 7 aprile 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          PAGLIA ed altri: «Delega al Governo per l'introduzione di strumenti di controllo e di garanzia del prestito sociale cooperativo» (4415);
          ALBERTI: «Disposizioni concernenti l'applicazione della contabilità semplificata alle imprese minori costituite in forma di società di capitali» (4416);
          RUSSO: «Riconoscimento del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta e dei siti di relativa produzione quali patrimonio culturale nazionale» (4417);
          TURCO ed altri: «Disposizioni concernenti il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» (4418);
          VENITTELLI ed altri: «Interventi per il settore ittico nonché deleghe al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca e acquacoltura e per il sostegno dei lavoratori addetti alla pesca professionale» (4419).

      Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

      La proposta di legge GELMINI: «Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima» (3427) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Calabria e Vito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

          I Commissione (Affari costituzionali):
      PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MAZZIOTTI DI CELSO ed altri: «Modifica all'articolo 38 della Costituzione per assicurare l'equità intergenerazionale nei trattamenti previdenziali e assistenziali» (3478) Parere delle Commissioni XI e XII;
      MATTIELLO ed altri: «Modifiche alla legge 25 gennaio 1982, n.  17, e altre disposizioni in materia di associazioni segrete» (4328) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), III, IV, V e VII.

          X Commissione (Attività produttive):
      FANUCCI ed altri: «Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n.  323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia» (4407) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

          Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive):
      FEDRIGA ed altri: «Disposizioni per contrastare la delocalizzazione delle attività produttive» (4361) Parere delle Commissioni I, V, XI e XIV.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 7 aprile 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla Finlandia – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems) (COM(2017) 157 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
          Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea riguardo alle proposte di emendamento degli allegati I e II della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica in occasione della dodicesima riunione della conferenza delle parti (COM(2017) 166 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

MOZIONI GRILLO ED ALTRI N. 1-01563, RONDINI ED ALTRI N. 1-01581, PALESE ED ALTRI N. 1-01584, BINETTI ED ALTRI N. 1-01585, BRIGNONE ED ALTRI N. 1-01586, FOSSATI ED ALTRI N. 1-01587 E VARGIU ED ALTRI N. 1-01588 IN MATERIA DI LISTE D'ATTESA PER LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ED ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA

Mozioni

      La Camera,
          premesso che:
              i dirigenti dell'area medica e sanitaria del Servizio sanitario nazionale, in deroga al generale divieto posto per i pubblici dipendenti, hanno la possibilità di esercitare l'attività libero professionale medica in due diverse forme:
                  a) intramoenia o intramuraria, se in rapporto esclusivo con il Servizio sanitario nazionale;
                  b) extramoenia o extramuraria se in rapporto non esclusivo con il Servizio sanitario nazionale;
              l'attività libero-professionale intramuraria di tali dirigenti è rappresentata dall'attività che detto personale, individualmente o in équipe esercita fuori dall'orario di lavoro e dall'impegno di servizio istituzionale sia in regime ambulatoriale (comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, di day surgery) che di ricovero, nonché dalle prestazioni farmaceutiche ad esso collegate. Tale attività può essere esercitata nelle strutture ospedaliere o territoriali, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso, su richiesta di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n.  502 del 1992;
              l'esclusività del rapporto con il Servizio sanitario nazionale, da una parte, comporta un trattamento economico aggiuntivo per la rinuncia all'esercizio di attività libero professionale extramoenia e, dall'altra, consente al professionista dipendente del Servizio sanitario nazionale di esercitare la propria attività libero professionale intramoenia, con oneri a carico del cittadino che lo richieda liberamente, al di fuori dell'orario di lavoro, in misura non superiore all'attività che il professionista sanitario è tenuto ad erogare in ragione del suo ruolo di dipendente pubblico della medesima struttura;
              l'attività libero-professionale e aggiuntiva può essere svolta, sia individualmente che in équipe, all'interno o all'esterno delle strutture sanitarie ospedaliere o territoriali, sia pubbliche che private convenzionate e concerne ogni tipo di prestazione (ambulatoriale, diagnostica strumentale e di laboratorio, di ricovero sia diurno che ordinario, farmaceutiche);
              l’intramoenia può essere anche richiesta dalla direzione strategica della stessa struttura di appartenenza del dipendente per esigenze specifiche connesse alla necessità di ridurre le liste di attesa e rispondere alla domanda degli utenti ed è utilizzata a patto che non incrementi le liste di attesa, non contrasti con gli interessi o le finalità pubbliche e con gli obiettivi della struttura sanitaria;
              l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria non deve contrastare con le finalità istituzionali dell'azienda e il suo svolgimento deve essere organizzato al di fuori dell'orario di lavoro, in modo da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e assicurando la piena funzionalità dei servizi: per questo l'attività libero professionale intramuraria non può globalmente comportare un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali;
              l’intramoenia può essere effettuata nel rispetto dell'equilibrio tra attività istituzionali e libero-professionali e compete alle regioni il controllo sulle modalità di svolgimento dell'attività intramoenia e sul rispetto del limite quantitativo consentito. Ogni struttura sanitaria deve quindi regolamentare l'attività intramoenia nell'ambito del piano aziendale, con l'indicazione dei volumi consentiti, della rilevazione oraria, del monitoraggio, del controllo e della verifica tramite appositi organismi paritetici con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le organizzazioni degli utenti e di tutela dei diritti;
              le tipologie di attività libero professionale consentite sono così sintetizzabili:
                  a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta del professionista da parte dell'utente;
                  b) attività libero professionale a pagamento svolta in équipe, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato, all’équipe;
                  c) partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti, svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
                  d) partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richiesta da terzi all'azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa. Sono considerate tali anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo o di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, specie nei casi di carenza di organico o di impossibilità anche momentanea di coprire i posti con personale in possesso dei requisiti di legge;
              sono, altresì, consentite altre forme di attività a pagamento dei dirigenti sanitari ai sensi dell'articolo 58 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000 – quadriennio normativo 1998-2001 – biennio economico 1998-1999;
              infine, per attività libero-professionale, cosiddetta «allargata», si intende l'attività svolta in studi privati professionali;
              le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) di diritto pubblico gestiscono, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio;
              l'attività intramoenia è consentita anche presso il proprio studio professionale, secondo precise modalità ed in via transitoria ed eccezionale, solo in caso di carenza di strutture e spazi aziendali idonei e a riguardo le regioni, per superare la carenza degli spazi, devono programmare interventi di ristrutturazione edilizia o la realizzazione e/o acquisizione di strutture sanitarie per l'attività libero-professionale intramuraria, utilizzando i fondi destinati all'edilizia sanitaria e comunque nei limiti introdotti dalle misure sulla spending review e sulla riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale; in tali casi si configura la tipologia di attività intramoenia «allargata» che può essere svolta, previa autorizzazione dell'azienda e nel rispetto di apposito regolamento emanato dalla stessa azienda comprendente anche le tariffe e le quote di distribuzione, in studi privati professionali non accreditati/convenzionati con il Servizio sanitario nazionale;
              il decreto-legge n.  158 del 2012 (cosiddetto «decreto Balduzzi») ha proceduto ad un riordino dell'attività intramoenia nell'intento di garantire, entro il mese di febbraio 2015, il passaggio di tale istituto da un regime transitorio ad un regime ordinario e, in tal senso, ha previsto la necessità di procedere ad una ricognizione degli spazi, prevedendo anche un programma sperimentale per consentire l’intramoenia negli studi privati dei professionisti collegati in rete anche con le aziende sanitarie e a condizione che nello studio non vi siano medici che svolgano attività privata o non in regime di esclusività o, qualora vi siano, che assicurino anch'essi la tracciabilità delle prestazioni;
              il sopra citato decreto ha previsto anche la necessità di realizzare la tracciabilità dei pagamenti e la rideterminazione delle tariffe per gli assistiti, a copertura sia del compenso del professionista e degli eventuali componenti dell’équipe sia dei costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende; nell'ambito delle tariffe, una quota pari al 5 per cento del compenso del professionista è trattenuta per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa, ai fini del progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramoenia. Il sistema sanzionatorio prevede, nell'ipotesi di gravità, il potere sostituivo o la destituzione del direttore generale o la decurtazione del 20 per cento sulla retribuzione di risultato;
              la legge 3 agosto 2007, n.  120, «Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria», all'articolo 1, comma 4, lettera g), recita «progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale. A tal fine, il Ministro della salute presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'esercizio della libera professione medica intramuraria, ai sensi dell'articolo 15-quaterdecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità nell'accesso ai servizi sanitari pubblici»;
              la determina dell'Anac 28 ottobre 2015, n.  12, sul Piano nazionale anticorruzione – aggiornamento 2015 (Gazzetta Ufficiale 16 novembre 2015, n.  267) recita: «Fra gli eventi rischiosi della fase di esercizio dell'attività libero professionale intramuraria possono configurarsi l'errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale, la violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione, lo svolgimento della libera professione in orario di servizio, il trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione. Misure di contrasto possono individuarsi, ad esempio, nell'informatizzazione delle liste di attesa; nell'obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il cup aziendale o sovra-aziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravità della patologia; nell'aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali; nella verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione; nell'adozione di un sistema di gestione informatica dell'attività libero professionale intramuraria dalla prenotazione alla fatturazione; nel prevedere nel regolamento aziendale una disciplina dei ricoveri in regime di libera professione e specifiche sanzioni»;
              per quanto concerne l'attività libero professionale intramuraria espletata presso «studi professionali in rete», al fine di evitare la violazione degli obblighi di fatturazione e la mancata prenotazione tramite il servizio aziendale, occorre rafforzare i controlli e le verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia;
              non risulta ancora pubblicato il nuovo piano nazionale per il Governo delle liste di attesa 2016-2018 e l'ultimo piano nazionale di Governo delle liste di attesa (Pngla) 2010-2012 è del 28 ottobre 2010;
              l'ultima relazione annuale al Parlamento sull'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, relativa all'anno 2014 e presentata nel settembre 2016, ha messo in evidenza diffuse criticità attuative di tutte le condizioni che consentono l'intramoenia; infatti, rispetto alle novità introdotte dal cosiddetto «decreto Balduzzi», solo 13 regioni hanno provveduto ad emanare/aggiornare le linee guida regionali, mentre sono solo 10 le regioni in cui tutte le aziende presenti hanno dichiarato di aver attivato l'infrastruttura di rete e solo in 5 regioni si garantiscono spazi idonei e sufficienti per esercitare la libera professione e pertanto la maggior parte delle regioni ha proceduto all'acquisizione di spazi tramite acquisto, locazione e stipula di convenzioni e/o all'attivazione del programma sperimentale per lo svolgimento dell'attività libero-professionale, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete;
              la relazione, citando il conto annuale della Ragioneria generale dello Stato, ha evidenziato che, mediamente, circa il 94 per cento dei dirigenti medici e sanitari non medici è legato alla propria azienda da un rapporto di esclusività, seppur con percentuali diverse per le singole figure professionali, e ha altresì rilevato che il numero dei medici che hanno optato per l'attività libero professionale intramuraria è passato da 59.000 unità relative all'anno 2012, pari al 48 per cento del totale dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, a 53.000 unità nel 2014, pari al 44 per cento circa del totale dei dirigenti medici stessi. In media, dunque, nel Servizio sanitario nazionale il 48,7 per cento dei dirigenti medici, con rapporto esclusivo, esercita la libera professione intramuraria;
              la medesima relazione ha però precisato che il riscontro sul numero dei medici che hanno optato per l'attività libero professionale intramuraria non tiene conto degli universitari, ossia i medici che pur fornendo prestazioni assistenziali nelle strutture del servizio sanitario regionale, sono dipendenti dell'università, gli specialisti ambulatoriali convenzionati, i cosiddetti «sumaisti» ed altre tipologie di personale non legate al Servizio sanitario nazionale da un rapporto di lavoro dipendente;
              il ricorso all’intramoenia è sempre più spesso una conseguenza obbligata per il cittadino dinanzi alle lunghe liste di attesa e alle inefficienze del Servizio sanitario nazionale, in netto contrasto con quanto previsto dalle norme che avevano introdotto tale istituto;
              è necessario dunque garantire che, nella valutazione dei parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, si tenga conto del rispetto del progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria, come previsto dalla sopra citata legge 3 agosto 2007, n.  120;
              è altresì necessario dare concreta attuazione alla determina Anac 28 ottobre 2015, n.  12, prevedendo che, in caso di mancato rispetto di tutte le disposizioni e condizioni che consentono l'esercizio dell'attività libero-professionale intramoenia, la stessa non sia in alcun modo autorizzata, prospettando reali conseguenze penalizzanti per le strutture sanitarie e per i soggetti responsabili;
              la giunta della regione Emilia-Romagna, in data 27 luglio 2015 (progr. num. 1056/2015), ha deliberato la proposta di deliberazione ad oggetto: «Riduzione delle liste di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie». L'assessore alla sanità della regione Emilia-Romagna, Sergio Venturi, ha recentemente dichiarato che: «il nostro piano regionale contro le liste di attesa è partito a luglio del 2015. Dopo poco più di un anno a regime possiamo dire di riuscire a garantire le prestazioni sanitarie entro i tempi stabiliti in circa il 98 per cento dei casi»,

impegna il Governo:

1)    ad emanare i decreti del Ministro della salute per la definizione della metodologia di valutazione dei parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, previsti all'articolo 1, commi 526 e 536, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, tenendo conto dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 3 agosto 2007, n.  120, «Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria», nonché dell'attuazione della determina Anac 28 ottobre 2015, n.  12, Piano nazionale anticorruzione – aggiornamento 2015 (Gazzetta Ufficiale 16 novembre 2015, n.  267);
2)    ad assumere iniziative normative affinché il mancato rispetto delle indicazioni previste dalla legge 3 agosto 2007, n.  120, «Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria», nonché della determina dell'Anac 28 ottobre 2015, n.  12, Piano nazionale anticorruzione – aggiornamento 2015 (Gazzetta Ufficiale 16 novembre 2015 n.  267), determini reali conseguenze penalizzanti per le strutture sanitarie e per i soggetti responsabili delle strutture sanitarie, prevedendo che il sistema sanzionatorio di cui al comma 7 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.  120, specificatamente la destituzione del direttore generale e la decurtazione, pari ad almeno il 20 per cento, della sua retribuzione di risultato, nonché l'automatismo dei poteri sostitutivi susseguenti alla mera rilevazione dell'inadempienza, come certificata dall'attività di monitoraggio prodromica alla relazione che il Ministro della salute invia annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, secondo quanto disposto dalla medesima legge n.  120 del 2007;
3)    ad assumere iniziative, anche normative, affinché le regioni e le province autonome provvedano a non autorizzare e comunque a sospendere l'attività libero-professionale, laddove non si siano realizzate, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.  120, le seguenti condizioni:
          a)  avvenuta attivazione dell'infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e lo studio del professionista con le modalità tecniche di realizzazione individuate dal decreto del Ministro della salute del 21 febbraio 2013, «Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a-bis), della legge 3 agosto 2007, n.  120, e successive modifiche ed integrazioni»;
          b)  avvenuta attivazione del servizio di prenotazione esclusivamente mediante l'infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati e che, attraverso la medesima, siano inseriti e comunicati in tempo reale i dati tra l'ente o l'azienda e le singole strutture, interne o esterne, e/o gli studi professionali in rete, ossia i dati concernenti l'impegno orario del sanitario, i pazienti visitati, le prescrizioni e gli estremi dei pagamenti, escludendo in ogni caso che l'agenda dell'attività libero professionale sia tenuta dal professionista;
          c)  avvenuta attivazione dei sistemi e dei moduli organizzativi e tecnologici che consentono il controllo dei volumi delle prestazioni libero professionali e accertamento che gli stessi, globalmente considerati, non abbiano superato quelli eseguiti nell'orario di lavoro;
          d)  avvenuta adozione della strumentazione necessaria ad assicurare la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo per il pagamento di prestazioni direttamente all'ente o azienda del Servizio sanitario nazionale;

4)    ad assumere iniziative affinché lo specifico monitoraggio, finalizzato a presentare una relazione al Parlamento concernente un quadro complessivo del fenomeno attività libero professionale intramuraria, il grado di adeguamento alla norma nazionale, le disomogeneità presenti e le criticità che impediscono o rallentano il percorso attuativo della legge nazionale sull'attività libero professionale intramuraria, includa anche l'attività libero professionale svolta da tutto il personale medico, ivi inclusi i medici universitari, ossia quei medici che, pur essendo dipendenti dell'università, forniscono prestazioni assistenziali al Servizio sanitario nazionale in regime di convenzione, nonché i medici specialisti ambulatoriali convenzionati, i cosiddetti «sumaisti», anch'essi operanti in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale e qualsiasi altra tipologia di personale non legato all'azienda da un rapporto di lavoro dipendente;
5)    ad assumere iniziative affinché il monitoraggio periodico sullo stato di attuazione dell'esercizio dell'attività libero professionale intra ed extramuraria e la susseguente relazione al Parlamento rispettino le tempistiche previste dalla legislazione vigente, prevedendo che, in caso di inadempienza nella partecipazione alle rilevazioni da parte delle aziende o strutture sanitarie, sia inibita o sospesa la possibilità di svolgere attività libero professionale nell'azienda o struttura sanitaria inadempiente;
6)    ad assumere iniziative normative affinché, entro il più breve tempo possibile, venga presentato alle Commissioni competenti di Camera e Senato una bozza del «nuovo» piano nazionale per il governo dei tempi di attesa che contempli l'implementazione, a livello nazionale, delle iniziative approvate dalla regione Emilia-Romagna, tra cui l'analisi e le conseguenze rispetto alla possibilità di interruzione dell'attività libero professionale intramuraria, prevedendo, altresì, che l'approvazione definitiva del nuovo piano nazionale per il governo dei tempi di attesa, attraverso un parere obbligatorio delle Commissioni competenti di Camera e Senato, avvenga entro e non oltre il 30 settembre 2017;
7)    ad assumere iniziative normative affinché il piano nazionale 2016-2018 per il governo dei tempi di attesa includa anche la possibilità di accesso alle prestazioni nei giorni festivi e nelle ore serali, soprattutto per quelle prestazioni che presentano tempi di attesa eccessivamente critici, prevedendo che gli ambulatori delle cure primarie siano specificatamente finalizzati anche all'abbattimento delle liste di attesa, oltre che a regolare in maniera più efficace l'accesso ai pronto soccorso e a garantire la continuità dell'assistenza;
8)    ad assumere iniziative affinché il piano nazionale per il governo dei tempi di attesa sia adeguato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che, in attuazione del combinato disposto degli articoli 32 e 117 della Costituzione, definisce i nuovi livelli essenziali di assistenza e dunque le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale deve garantire, gratuitamente o tramite compartecipazione, a tutela della salute individuale e collettiva, attraverso le strutture pubbliche o private accreditate, che quindi devono garantire un accesso adeguato all'elenco delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera per le quali il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si è limitato, invece, solo a definirne l'appropriatezza ma non anche l'adeguata accessibilità;
9)    ad assumere iniziative affinché il «nuovo» piano nazionale per il Governo dei tempi di attesa contempli, con il supporto dell'Agenzia per l'Italia digitale, la realizzazione di una piattaforma tecnologica, sul modello del Programma nazionale esiti, per il monitoraggio e l'implementazione del rispetto dei tempi di attesa delle prestazioni di tutti gli enti del sistema sanitario nazionale, considerato che i dati forniti da questi ultimi, a livello di singolo professionista o équipe professionale, devono rappresentare un importante indicatore da inserire nella griglia di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza per gli anni a partire dal 2018, facendo in modo tale che l'accesso alla piattaforma tecnologica sia di facile fruizione e garantito a tutti i cittadini e che l'aggiornamento dei dati sia a cadenza massimo mensile;
10)    ad assumere iniziative affinché il piano nazionale per il Governo dei tempi di attesa e il suo monitoraggio siano debitamente inseriti in una relazione annuale al Parlamento e contempli che, in caso di mancata informatizzazione del sistema di prenotazione e in caso di mancata realizzazione delle misure indicate nel «Piano e-government 2012 obiettivo 4 – progetto “Rete centri di prenotazione”», finalizzato a realizzare il centro unico di prenotazione, siano previste forme di penalizzazione sulla possibilità di realizzare l'attività libero professionale intramoenia per quelle regioni che non abbiano realizzato l'informatizzazione completa del sistema di prenotazione, partitamente separato per le prestazioni istituzionali e per le prestazioni libero professionali e accessibile on line nei siti istituzionali della regione e delle aziende sanitarie pubbliche e private accreditate, a garanzia della trasparenza e dell'accesso alle informazioni su liste e tempi di attesa, garantendo, altresì, funzionalità automatizzate per la gestione del processo di prescrizione, prenotazione e refertazione digitale, sistemi per l'accesso informatizzato ai referti e uso della telemedicina;
11)    ad assumere iniziative, per quanto di competenza, affinché presso tutti gli enti del Servizio sanitario nazionale le visite specialistiche, le prestazioni diagnostiche ambulatoriali, nonché i ricoveri di elezione siano garantiti secondo le normative in vigore, assicurando, se necessario anche attraverso nuove iniziative normative, che in caso di inadempienza, il direttore generale dell'ente del Servizio sanitario nazionale provveda tempestivamente alla sospensione di tutte le prestazioni rese in regime libero professionale sino al rientro di queste nei tempi di attesa previsti dalle normative e prevedendo, altresì, che il mancato intervento da parte del direttore generale sia da intendersi grave inadempienza con automatica decadenza dell'incarico;
12)    ad assumere iniziative affinché il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza contempli il coinvolgimento delle associazioni dei cittadini e pazienti;
13)    a prevedere già nel prossimo documento di economia e finanze una valutazione di investimento, da approvare d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, su reti digitali dei centri unici di prenotazione per raggiungere, ove ancora non sia avvenuto, la completa applicazione delle linee guida per i sistemi dei centri unici di prenotazione stessi;
14)    ad assumere iniziative di competenza, nell'ambito dell'esercizio dei poteri di indirizzo nei confronti dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran), affinché siano disposte regole più stringenti ai fini del rinnovo contrattuale dell'area della dirigenza medica e sanitaria, in linea con quanto espresso nella presente mozione per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria.
(1-01563) (Nuova formulazione) «Grillo, Nesci, Cecconi, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Di Vita, Baroni, Dall'Osso».


      La Camera,
          premesso che:
              alla fine degli anni novanta dal Ministro della sanità pro tempore Bindi veniva introdotto il sistema della libera professione «intramoenia» nelle aziende sanitarie pubbliche con il quale, alle aziende sanitarie pubbliche e private classificate, veniva attribuito il compito di governare direttamente le prestazioni sanitarie rese a favore dei cittadini sia in regime istituzionale gratuitamente che in regime libero professionale intramoenia, promettendo a tutti un'assistenza congrua e certa;
              la previsione era che, con il nuovo sistema della libera professione intramoenia, si sarebbe assistito all'abbattimento delle liste d'attesa per le prestazioni sanitarie. Con questa innovazione si garantiva altresì un più corretto utilizzo delle risorse umane finalizzato al miglioramento della qualità e della efficienza dei servizi sanitari;
              a distanza di circa vent'anni si deve purtroppo constatare che questi obiettivi sono stati largamente disattesi: le liste d'attesa per le prestazioni specialistiche nell'ambito delle cure primarie si sono enormemente allungate, esattamente come quelle per le prestazioni in regime di ricovero. Inoltre, sia le prestazioni ambulatoriali che quelle in regime di ricovero, hanno visto esplodere le prestazioni rese nel settore profit del Servizio sanitario nazionale sia convenzionato-accreditato che privato puro, con la conseguenza che il settore pubblico del Servizio sanitario nazionale ha subito fenomeni di fuga di professionalità che hanno determinato un impoverimento sia in termini di qualità che di efficienza;
              allo stato le prestazioni sanitarie sono, in gran parte del territorio nazionale e, per quanto consta ai firmatari del presente atto, per ammissione dello stesso Ministero della salute, al di sotto dei livelli minimi di assistenza, le risorse sono male utilizzate, la Corte dei conti valuta un 20 per cento della spesa sanitaria dissipata in sprechi o altro, il personale dipendente è in costante diminuzione ed ha un'età media che supera i 55 anni e della rete delle cure primarie ancora non si scorge traccia concreta;
              la gestione diretta della libera attività professionale dei medici è naufragata miseramente perché non sono stati resi disponibili spazi pubblici adeguati per questa attività, perché sono stati imposti balzelli sempre più gravosi, perché sono stati erti ostacoli burocratici ma, soprattutto, perché non sono state adeguatamente curate e organizzate le attività istituzionali, le quali in questi venti anni avrebbero dovuto essere sottoposte ad un profondo processo di riorganizzazione coerente con il cambiamento del comparto della sanità;
              in sostanza le aziende sanitarie pubbliche che assumevano il compito di governare direttamente anche la libera professione dei propri dipendenti, oltre a continuare a garantire le prestazioni e i servizi istituzionalmente dovuti, al fine di migliorare i servizi stessi, hanno finito per determinare un fallimento totale di entrambi gli obiettivi, ormai certificato;
              molti medici sono stati costretti ad abbandonare il rapporto esclusivo per poter svolgere liberamente la propria professione, con la conseguenza che subiscono pesanti penalizzazioni economiche che si proiettano drammaticamente anche sul futuro previdenziale. Il cittadino, nella confusione e nei gravi disservizi che si sono determinati, si vede oggettivamente costretto a ricorrere a prestazioni «intramoenia» dell'azienda in quanto la stessa azienda gli prospetta liste d'attesa improponibili, oppure si deve rivolgere al settore privato profit e, se non ha nessuna possibilità economica, si riversa disperatamente nei pronto soccorsi ospedalieri. Il sistema qui richiamato sta sostanzialmente negando ai cittadini i servizi istituzionali dovuti e, allo stesso tempo, sta limitando di fatto il diritto di libertà di cura agli stessi;
              la grave carenza di prestazioni e servizi pubblici, le liste di attesa e gli ostacoli, spesso a parere dei firmatari del presente atto demagogicamente posti alla libera professione dei medici pubblici, oltre a favorire le strutture sanitarie profit, sta incrementando notevolmente e pericolosamente il fenomeno emergente della medicina « low cost». Al danno si aggiunge la beffa, infatti si ripropone ciclicamente sui media il tentativo, ridicolo e truffaldino, da parte di esponenti politici, di correlare ancora le liste di attesa con l'attività professionale privata dei medici pubblici;
              tutto ciò è assurdo e fuorviante ci si chiede perché mai il malfunzionamento delle aziende sanitarie, che per loro carenze organizzative producono liste di attesa, dovrebbe essere collegato a quello che i medici pubblici fanno nel loro tempo libero,

impegna il Governo:

1)    ad attivarsi affinché le aziende sanitarie pubbliche si concentrino a svolgere unicamente i compiti istituzionali previsti dall'articolo 32 della Costituzione nelle finalità individuate dalla legge n.  833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, assicurando l'universalità delle cure in un sistema solidale e finanziato con la fiscalità generale, garantendo ai cittadini la libertà di cura, affrancandoli dalla costrizione di dover ricorrere alla «prestazione intramoenia» per aggirare le liste d'attesa, in quanto il cittadino ha il diritto di rivolgersi privatamente ai medici di provata esperienza ma in modo libero;
2)    a predisporre una riforma del sistema per vincolare rigorosamente le aziende sanitarie pubbliche ad una corretta gestione dei servizi sanitari, assolvendo ai propri compiti istituzionali e assicurando puntualmente tutti i Lea di cui il Servizio sanitario nazionale si fa garante, pena la decadenza degli amministratori incapaci e/o incompetenti;
3)    a predisporre interventi normativi al fine di rendere nuovamente «libera» la libera professione dei medici pubblici che, dopo aver assolto, ineccepibilmente e correttamente il proprio lavoro istituzionale, debbono poter svolgere la libera professione con il solo vincolo di agire nel rispetto della legge riguardante tutte le professioni e delle norme deontologiche.
(1-01581) «Rondini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Castiello, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Pagano, Picchi, Gianluca Pini, Saltamartini, Simonetti».


      La Camera,
          premesso che:
              la regolamentazione del complesso fenomeno della libera professione intramuraria è stata oggetto di molteplici interventi normativi, stratificatisi nel tempo, con l'obiettivo prioritario di garantire il corretto esercizio della libera professione intramuraria, in conformità alle finalità proprie che la caratterizzano, riconducibili essenzialmente alla necessità di assicurare la scelta fiduciaria del medico e di valorizzare le professionalità;
              l'attività intramoenia può essere definita come l'attività libero-professionale intramuraria che il personale medico intende svolgere, sia individualmente che in équipe, fuori dall'orario di servizio, in regime di diagnostica strumentale di laboratorio, day hospital, day surgery o di ricovero in strutture territoriali-ospedaliere a favore e su richiesta del paziente, con i relativi oneri a suo carico o di assicurazione o di eventuali fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto legislativo n.  502 del 1992;
              l'articolo 2 del decreto-legge 13 settembre 2012, n.  158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.  189, (il cosiddetto «decreto Balduzzi») ha modificato la legge n.  120 del 2007 in materia di attività professionale intramoenia dei medici. L'articolo 1, comma 1, della legge n.  120 del 2007 ha stabilito che, per garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovevano assumere le più idonee iniziative volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) di diritto pubblico, necessari per rendere disponibili i locali destinati a tale attività. Come noto, il regime provvisorio, fissato dalla citata legge, era già stato prorogato al 31 dicembre 2012 dal decreto-legge 28 giugno 2012, n.  89, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  132. Il carattere di urgenza dell'intervento legislativo era stato dettato anche dal fatto che il processo di riduzione della rete di offerta strutturale ospedaliera ha imposto una disciplina innovativa dell'attività libero-professionale, al fine di ampliare l'offerta assistenziale e superare le criticità emerse negli ultimi anni e legate soprattutto alla carenza di spazi idonei;
              la nuova regolamentazione ha quindi previsto, da parte delle aziende sanitarie, una ricognizione degli spazi interni effettivamente disponibili per le attività libero professionali. In mancanza di tale disponibilità, il legislatore ha previsto la possibilità di poter acquistare o prendere in locazione ulteriori spazi presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate o stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici. Inoltre, si è puntato alla creazione di un sistema in rete tra professionista ed azienda di appartenenza per consentire la comunicazione di dati sanitari ed economici al fine di dare trasparenza e avere tracciabilità di tutti i pagamenti effettuati dai pazienti, rendendo possibile un effettivo controllo del numero delle prestazioni che il professionista svolge sia durante il servizio ordinario, sia in regime di intramoenia. È, inoltre, previsto che parte degli importi riscossi siano destinati, oltre che per i compensi dei medici e del personale di supporto, anche per la copertura dei costi sostenuti dalle aziende;
              la lettera c) dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto-legge n.  158 del 2012 ha stabilito la definizione, d'intesa con i dirigenti interessati e previa contrattazione integrativa aziendale, degli importi che consentiranno di coprire, per ciascuna prestazione, i compensi del professionista, dell’équipe, del personale di supporto, nonché tutti i costi relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete, atteso che gli oneri per la strumentazione e il collegamento devono essere a carico del medico;
              i dati sull'attività libero-professionale intramuraria (Alpi) dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale, contenuti nella relazione del Ministero della salute presentata al Parlamento nell'ottobre 2016 e riferiti al 2014 evidenziano, tra l'altro, che il numero di medici che esercitano l'Alpi è passato dalle 59.000 unità del 2012 (pari al 48 per cento del totale dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale), a 53.000 unità del 2014 (pari al 44 per cento circa del totale dei dirigenti medici stessi). In media, nel Servizio sanitario nazionale il 48,7 per cento dei dirigenti medici, operanti a tempo determinato e a tempo indeterminato con rapporto esclusivo, esercita la libera professione intramuraria, con punte che superano quota 58 per cento in Piemonte, Lazio, Liguria, Valle d'Aosta e Marche, e valori minimi in regioni come la Sardegna (29 per cento), il Molise (30 per cento) e Bolzano (18 per cento). In generale, al di sotto della media nazionale si colloca gran parte del Sud e delle isole. Sempre in media, nel 2014, il 76 per cento dei dirigenti medici esercita l'Alpi esclusivamente all'interno degli spazi aziendali, il 15 per cento circa esercita al di fuori della struttura ed il 9 per cento svolge attività libero-professionale sia all'interno, che all'esterno delle mura aziendali;
              dalla relazione emerge che solo 4 tra ragioni e province autonome hanno definito, in tutte le aziende sanitarie, i volumi libero-professionali di attività complessivamente erogabili e che non possono superare quelli istituzionali, né prevedere un impegno orario superiore a quello contrattualmente dovuto;
              nonostante nelle diverse aziende si registrino miglioramenti e buoni risultati su una serie di indicatori importanti – dalla determinazione degli importi delle prestazioni con i dirigenti, all'adozione di misure volte a prevenire l'insorgenza del conflitto d'interessi, fino all'impiego di mezzi che garantiscano la tracciabilità del pagamento delle prestazioni – nessuna regione e pubblica amministrazione risulta adempiente su tutti i 12 indicatori considerati (3 regionali e 9 aziendali);
              delle 16 regioni/province autonome che hanno presentato il programma di investimento, previsto dal decreto legislativo n.  254 del 2000, solo 5 dichiarano di aver completato, entro la data del 31 dicembre 2014, tutti gli interventi di ristrutturazione ammessi al finanziamento. Per le restanti regioni si registra una criticità, importante in considerazione della scadenza del termine stabilito dalla norma per la conclusione delle procedure;
              solo in 5 regioni sono garantiti in tutte le aziende gli spazi interni all'azienda per l'esercizio dell’intramoenia: in tutti gli altri si ricorre ancora a spazi esterni (11 regioni) o agli stessi studi privati collegati in rete (in 12 regioni);
              il costo totale dell’intramoenia è stato in leggero calo: gli incassi complessivi sono stati pari a 1,141 miliardi di euro contro 1,151 del 2013. La quota dei medici è stata di 926 milioni (933 l'anno prima), mentre al Servizio sanitario nazionale sono rimasti 216,8 milioni (contro 218,4). A fare da traino e l'area specialistica, che ha realizzato il 67,4 per cento (+2 per cento) dei ricavi totali dell’intramoenia, seguita dagli interventi in ospedale al 20,4 per cento (–1,2 per cento);
              per le aziende sanitarie il settore Alpi rappresenta un valore aggiunto, dal quale traggono una apprezzabile fonte di finanziamento. Sulla quota rimanente, di 926 milioni di euro, versata dalle aziende ai professionisti, lo Stato incassa per la tassazione Irpef circa 400 milioni di euro. Complessivamente, un flusso di entrate che alimenta le casse aziendali con denaro fresco, contribuisce all'ammortamento degli investimenti effettuati attraverso un maggiore utilizzo delle strutture e delle tecnologie, anche con orari prolungati serali, determina possibili utili aziendali e rappresenta una attività a imposizione fiscale certa;
              i ricoveri in regime di libera professione sono stati nel 2014 circa 28.000 a fronte di 8,630 milioni in regime ordinario o di day hospital, lo 0,32 per cento di tutti i ricoveri in strutture pubbliche nel 2014. Sul versante delle attività ambulatoriali, il rapporto tra regime libero-professionale e istituzionale è dell'8 per cento con circa 60 milioni di prestazioni in regime istituzionale, a fronte di 4,8 milioni in libera professione per le 34 tipologie oggetto di monitoraggio;
          tali numeri, per la loro esiguità, sfatano le accuse, che da più parti si levano, che vogliono la Alpi responsabile delle importanti attese presenti nel nostro sistema sanitario, per esempio in tutta la chirurgia di bassa complessità o per l'impianto di protesi in campo ortopedico. Una maggiore influenza è da attribuire, invece, al taglio dei posti letto (–71.000 negli ultimi 15 anni) e al taglio del personale (–25.000 addetti tra medici ed infermieri dal 2009 al 2014), cui si è assistito in questi ultimi decenni;
              i dati della relazione dimostrano come l'attività istituzionale sia ampiamente prevalente su quella libero-professionale, con rapporti molto lontani dai limiti massimi indicati dalle leggi e dai contratti. La Alpi piuttosto, contribuisce a contenere il fenomeno delle liste d'attesa, permettendo l'accesso a un canale sostenuto dal lavoro aggiuntivo dei professionisti e rappresenta per le aziende sanitarie una delle possibilità per acquisire, con il proprio personale, prestazioni aggiuntive a quelle istituzionali, intercettando e introitando denaro che altrimenti andrebbe ad alimentare il settore privato;
          dal rapporto di Censis-Rbm Salute del giugno 2016 emerge che undici milioni di italiani – erano 9 milioni nel 2012 – rinviano le cure o vi rinunciano del tutto per cause economiche e, contestualmente, che la spesa privata per la salute pagata di tasca propria dagli assistiti ha raggiunto i 34,5 miliardi di euro, il 3,2 per cento (circa 80 euro a testa);
              lo stesso rapporto evidenzia le criticità del Servizio sanitario nazionale, a partire dalle liste d'attesa, una delle cause principali che provocano la fuga dal Servizio sanitario nazionale verso strutture e ambulatori privati, più rapidi nei servizi e non di rado più convenienti per via dei ticket per la salute: il 72,6 per cento degli intervistati si è rivolto al privato o all’intramoenia per evitare lunghe attese; in aumento anche i pazienti che dicono che, rivolgendosi al pubblico, avrebbero speso per il ticket più o meno quanto spendono nel privato e il numero di chi, non potendoselo permettere, rinuncia o rimanda le cure;
              a fronte della crescita della spesa privata, la quota intermediata dalle assicurazioni rimane esigua, la quota di spesa per la sanità mediante i sistemi assicurativi è passata dal 14 al 13 per cento del totale; pur essendoci un crescente interesse dei cittadini per la sanità integrativa, l'assenza di una regolamentazione chiara, e di un panorama confuso e frammentato, nonché i costi elevati scoraggiano i cittadini;
              dei Fondi sanitari integrativi si è parlato per la prima volta nella legge di riforma sanitaria, legge n.  833 del 1978. Con il decreto legislativo n.  229 del 1999 sono state delineate meglio le caratteristiche dei fondi, che hanno come fine quello di preservare le caratteristiche di solidarietà e universalismo della sanità pubblica ma, al contempo, incoraggiare la copertura di quei servizi che non rientrano nei livelli essenziali di assistenza in tutto o in parte;
              proprio come venne fatto per la previdenza complementare nel 2005, e ormai irrimandabile, un aggiornamento della normativa sulla sanità integrativa che definisca l'obbligo o meno di adesione, le modalità istitutive e le tipologie delle forme di assistenza complementare, la vigilanza ed altro. La mancanza di un quadro normativo organico di riferimento ha prodotto une serie di incongruenze, che vanno superate, facendo chiarezza all'interno della «galassia» dei fondi;
              l'invecchiamento della popolazione, il problema dell'autosufficienza e i progressi nell'ambito dell'innovazione tecnica e farmaceutica suggeriscono la necessità di un profondo ammodernamento del Servizio sanitario nazionale, anche attraverso una crescente integrazione tra il pubblico e la sanità complementare. Il servizio sanitario universalistico è un imprescindibile ammortizzatore sociale, ma ha dei limiti che vanno corretti e, in questo, il secondo pilastro su cui si basa il Servizio sanitario nazionale, quello della sanità collettiva integrativo-sostitutiva, può avere un ruolo fondamentale,

impegna il Governo:

1)    a valutare l'opportunità di porre in essere, per quanto di competenza, tutte le iniziative volte a eliminare le ancora eccessive disparità di applicazione a livello regionale delle disposizioni relative all'Alpi, con particolare riferimento alla disponibilità di spazi interni alle aziende per l'esercizio dell’intramoenia;
2)    a valutare l'opportunità di garantire che le aziende sanitarie pubbliche assolvano ai propri compiti istituzionali, assicurando puntualmente tutti i Lea, di cui il Servizio sanitario nazionale si fa garante, garantendo ai cittadini un'effettiva libertà di cura;
3)    a valutare l'opportunità di presentare quanto prima alle Camere il nuovo Piano nazionale di governo delle liste di attesa;
4)    a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative volte ad agevolare la Alpi, anche attraverso processi di sburocratizzazione e di riduzione dei costi generali;
5)    a valutare l'opportunità di implementare le attività dell’«osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale», cui sono state trasferite le funzioni precedentemente esercitate dall'Osservatorio nazionale per l'attività libero-professionale, anche al fine di poter disporre di dati aggregati parziali con cadenze più frequenti rispetto a quella della pubblicazione del previsto rapporto del suddetto osservatorio;
6)    a valutare l'opportunità di assumere iniziative per una revisione organica della normativa sulla sanità integrativa, volta a creare un coerente quadro di riferimento che superi le incongruenze esistenti e dia chiarezza all'intero pilastro della sanità collettiva integrativo-sostitutiva.
(1-01584) «Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 32 della Costituzione garantisce il diritto alla salute di tutti i cittadini e la legge 23 dicembre 1978, n.  833, istituendo il Servizio sanitario nazionale, e stabilisce criteri «equi ed universali» di garanzia delle prestazioni sanitarie;
              prendendo atto che, finalmente, il 18 marzo di quest'anno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che fissa i Livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale, vincolando il Ministro della salute a verificarne l'effettiva omogeneità di applicazione;
              va tenuto conto che, in Italia, il sistema sanitario pubblico è finanziato attraverso la fiscalità generale e l'importo complessivo della spesa sanitaria pubblica, nel 2016, è stato intorno ai 114 miliardi di euro, attestandosi in questo modo intorno al 7 per cento del Pil;
              ricordando che la dirigenza sanitaria pubblica, in deroga al generale divieto posto per i pubblici dipendenti, ha la possibilità di esercitare l'attività libero-professionale medica in due diverse forme: in rapporto esclusivo con il Servizio sanitario nazionale, la cosiddetta attività intramoenia o intramuraria, oppure in rapporto non esclusivo con il Servizio sanitario nazionale, la cosiddetta attività extramoenia o extramuraria;
              va precisato che la libera professione intramuraria, chiamata anche «intramoenia», si riferisce alle prestazioni erogate al di fuori del normale orario di lavoro dai medici di un ospedale, che utilizzano le strutture ambulatoriali e diagnostiche dell'ospedale a fronte del pagamento, da parte del paziente, di una tariffa, per cui il medico è tenuto al rilascio di regolare fattura. La spesa, come tutte le spese sanitarie, è detraibile dalle imposte;
          va sottolineato che le prestazioni sono generalmente le medesime che il medico deve erogare, sulla base del suo contratto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale, attraverso la normale operatività come medico ospedaliero, e appare utile precisare che le prestazioni erogate in regime di intramoenia garantiscono al cittadino la possibilità di scegliere il medico a cui rivolgersi per una prestazione, con l'obbligo di partecipare ai costi in modo aggiuntivo e personale;
              va ricordato che, in Italia, la spesa sanitaria privata delle famiglie ha carattere prevalentemente integrativo rispetto ai livelli essenziali di assistenza garantiti dal sistema sanitario pubblico e che, nel 2016, ha raggiunto la ragguardevole cifra di 36 miliardi di euro; costo che le famiglie sostengono di tasca loro, essendo ancora poche, percentualmente, le famiglie che hanno sottoscritto una polizza assicurativa che consenta loro di integrare le spese sanitarie che eccedono quanto previsto dal Ssn attraverso il sistema assicurativo;
              d'altra parte, la legge 8 novembre 2012, n.  189, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.  158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», per la libera attività intramuraria prevedeva la proroga al 31 dicembre 2014 della realizzazione di strutture per l'attività libero-professionale intramuraria (Alpi). Le regioni avrebbero dovuto provvedere ad una ricognizione degli spazi disponibili e ad una valutazione dei volumi delle prestazioni effettuate negli ultimi due anni entro il 31 dicembre 2012. Le regioni, dove non erano disponibili spazi ad hoc, avrebbero potuto adottare un programma sperimentale per svolgere l'Alpi presso studi professionali privati collegati in rete, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni;
              la legge n.  189 del 2012 precedeva inoltre l'attivazione, entro il 31 marzo 2013, di un'infrastruttura telematica per il collegamento delle strutture che avrebbero erogato le prestazioni in Alpi, con l'obiettivo di gestire prenotazioni, impegno orario del medico, pazienti visitati, prescrizioni ed estremi dei pagamenti, anche in raccordo con il fascicolo sanitario elettronico. Le modalità tecniche per la realizzazione di tale infrastruttura avrebbero dovuto essere determinate entro il 30 novembre 2012 con decreto del Ministro della salute, previa intesa in Conferenza Stato-regioni; la consapevolezza che molto probabilmente tale rete non sarebbe stata disponibile alla data prevista, induceva il legislatore ad estendere il termine per la temporanea prosecuzione dello svolgimento di attività libero-professionali presso studi professionali già autorizzati fino e comunque non oltre il 30 aprile 2013; come è noto tale termine è stato ulteriormente prorogato e ancora oggi è in vigore il clima di prorogatio;
              la norma allora prevedeva anche che il pagamento delle prestazioni avvenisse direttamente alla competente struttura, tramite mezzi di pagamento che assicurassero la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo. Nel caso di singoli studi professionali in rete, la necessaria strumentazione avrebbe dovuto essere acquisita dal titolare dello studio a suo carico entro il 30 aprile 2013;
              la suddetta legge, tuttora inapplicata, prevedeva anche la determinazione delle tariffe sulla base di importi idonei a remunerare il professionista, l’équipe, il personale di supporto, i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende;
              la legge specificava chiaramente il divieto di svolgere attività libero-professionale presso studi professionali collegati in rete, dove operavano anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del Ssn, ovvero dipendenti non in regime di esclusività, a meno che non ci fosse una deroga dell'azienda del Ssn e a condizione che fosse garantita la completa tracciabilità delle singole prestazioni. Per i direttori generali che non si fossero prodigati per organizzare l'attività libero-professionale intramoenia era, ed è, prevista la decurtazione dalla retribuzione di risultato pari ad almeno il 20 per cento o, nel caso di grave inadempienza, la destituzione dell'incarico;
              in sintesi: l'Attività libero professionale intramuraria (Alpi), riferita alle prestazioni erogate al di fuori del normale orario di lavoro dai medici di un ospedale, che utilizzano le strutture ambulatoriali e diagnostiche dell'ospedale stesso, dovrebbe garantire al cittadino:
                  la possibilità di scegliere il nominativo del medico a cui rivolgersi;
                  la possibilità di prenotare la prestazione senza la richiesta del medico curante;
                  la possibilità di effettuare la prestazione in orari più consoni alle proprie esigenze a fronte del pagamento di un compenso da effettuare con regolare fattura, detraibile dalle imposte;
              evidentemente il legislatore, istituendo l'Alpi, intendeva garantire in modo equilibrato i diritti del paziente a ricorrere più velocemente alle prestazioni di cui aveva bisogno, accorciando di molto le liste di attesa; scegliendo inoltre, personalmente, il medico da cui farsi curare; pagando in modo adeguato la prestazione ricevuta, in cui oltre all'intervento del professionista sono inclusi, almeno in parte, i costi generali relativi alla prestazione stessa. Il medico, da parte sua, avrebbe ottemperato ai doveri che ne discendevano anche sotto il profilo amministrativo, evitando ogni possibile forma di evasione fiscale. Alla direzione generale ed amministrativa il compito di garantire diritti e doveri di tutti;
          esiste inoltre un'altra forma di intramoenia, la cosiddetta intramoenia allargata, che permette ai medici ospedalieri di esercitare la libera attività professionale fuori del normale luogo di lavoro, l'ospedale. Il medico, in questo modo, può esercitare la sua professione anche in altre strutture, purché convenzionate con l'ospedale in cui è strutturato il professionista, nel caso in cui non gli si mettano a disposizione gli spazi per attuare l’intramoenia dentro le mura del nosocomio;
              escludendo la maggioranza dei medici che applicano con rigore le regole, l’intramoenia allargata può creare situazioni scorrette sotto il profilo deontologico, ancor prima che sotto il profilo burocratico-amministrativo, se mancano i dovuti controlli, perché le Asl non sono in condizioni di farli, anche perché bypassare le norme è molto facile; lo scandalo dell’intramoenia allargata ha comunque molti responsabili;
              l’intramoenia in questo caso potrebbe diventare, e di fatto in alcuni casi diventa, fonte di iniquità, se discrimina i pazienti in base alle possibilità economiche. E poiché oggi, in Italia, dieci milioni di persone sono alle soglie della povertà, ciò significa che una parte di queste – non si saprà mai quante – non riesce a curarsi perché le liste di attesa sono lunghissime e perché non ha i mezzi per ricorrere all’intramoenia. Così chi non può si rassegna ad aspettare, con gravi conseguenze per la propria salute; conseguenze che possono rendere la vita molto più difficile;
              le Asl hanno comunque imparato a farsi concorrenza tra di loro, ricorrendo all’intramoenia e permettendo ai medici del Servizio sanitario nazionale di eseguire diagnosi e cure in intramoenia a costi più bassi del ticket, con tempi di attesa più brevi. Così, sempre più spesso, i cittadini ricorrono all'assistenza privata tra le mura ospedaliere, rinunciando a quella istituzionale, troppo lenta e spesso soggetta ad un turn over molto rapido dei medici che gestiscono l'ambulatorio. Il paziente apprezza quindi il risparmio di tempo e di soldi;
              qualche esempio può essere utile a capire il meccanismo che si è creato: se il ticket per un'ecografia alla tiroide costa, per esempio, 42.41 euro, con attese fino all'agosto 2017, il costo per la stessa prestazione in intramoenia è di 40 euro: accade, ad esempio, nell'ospedale di Latina e di Bracciano e in altri centri dove per sottoporsi a questo esame occorrono solo quattro giorni in intramoenia e quattro mesi per le vie ordinarie. Una radiografia alla spalla in intramoenia nella Asl di Latina (ospedali di Fondi e Terracina) costa 26,40 euro, con un risparmio di 5,42 euro sul ticket e con solo qualche settimana di attesa. Nella Asl di Viterbo, per una radiografia alla colonna cervicale eseguita in libera professione ospedaliera (a Tarquinia), occorrono 28,40 euro, 3,68 in meno del costo del ticket per quell'esame;
              così i cittadini ricorrono all’intramoenia a prezzi di poco superiori al costo del ticket e, soprattutto, accorciando i tempi che, per alcune patologie, potrebbero rivelarsi davvero fatali. La regione Lazio, dopo ripetute denunce, almeno in teoria, ha deciso di far rispettare le prescrizioni nazionali sui tempi lunghi di attesa. La legge c’è già: il decreto legislativo 29 aprile 1998, n.  124, al comma 13, dell'articolo 3 prescrive che se un cittadino è costretto ad aspettare più di un mese per le visite specialistiche e oltre due mesi per gli esami diagnostici, si può sottoporre a queste prestazioni in libera professione con il pagamento del solo ticket. La legge n.  189 del 2012, prevede l'allineamento progressivo dei tempi di esecuzione delle prestazioni nell'attività istituzionale a quelli medi dell’intramoenia. Ma sembra che dopo la promulgazione di suddetta legge le attese si siano invece allungate;
              ci sono esami, soprattutto quelli eseguiti attraverso le immagini, dalla risonanza all'ecografia, alla tac, che sono spariti dalle agende degli ospedali pubblici. Non ci si può neanche prenotare per alcuni accertamenti diagnostici, perché occorrono almeno 180 giorni in alcune Asl romane. E, di questo passo, si possono fare molti altri esempi;
              non c’è dubbio che l’intramoenia abbia vantaggi concreti per il cittadino, primo tra tutti la possibilità di scegliere il medico e garantire la continuità del rapporto nel processo di diagnosi e cura, e subito dopo quello di accorciare le file di attesa, ma è altrettanto evidente che può prestarsi ad una serie di abusi, sotto il profilo della gestione economico-fiscale, soprattutto nel caso della intramoenia allargata,

impegna il Governo:

1)      a garantire l'adozione più rapida possibile del nuovo Piano nazionale di governo delle liste d'attesa, Pngla, indispensabile per consentire un complessivo miglioramento dell'assistenza e una più adeguata «qualità percepita» da parte del cittadino;
2)      ad emanare i decreti del Ministro della salute per la definizione della metodologia di valutazione dei parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, previsti all'articolo 1, commi 526 e 536, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, tenendo conto dell'articolo 1, comma 4, lettera g) della legge 3 agosto 2007, n.  120 «Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria», nonché dell'attuazione dalla determina dell'Anac 28 ottobre 2015, n.  12 Piano nazionale anticorruzione – aggiornamento 2015 (Gazzetta Ufficiale 16 novembre 2015, n.  267);
3)      ad assumere iniziative normative affinché, entro il più breve tempo possibile, venga presentato alle commissioni competenti di Camera e Senato il «nuovo» Piano nazionale per il governo dei tempi di attesa, prevedendo il primo parere obbligatorio delle commissioni competenti di Camera e Senato, affinché il Piano sia adottato definitivamente entro e non oltre il 30 settembre 2017;
4)      ad assumere iniziative affinché il «nuovo» Piano nazionale per il governo dei tempi di attesa contempli, con il supporto dell'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) la realizzazione di una piattaforma tecnologica per il monitoraggio e l'implementazione del rispetto dei tempi di attesa delle prestazioni di tutti gli enti del Sistema sanitario nazionale, facendo in modo che l'accesso alla piattaforma tecnologica sia di facile fruizione e sia garantito a tutti i cittadini, e che l'aggiornamento dei dati abbia cadenza mensile;
5)      ad assumere iniziative, per quanto di competenza, affinché presso tutti gli enti del Ssn, le visite specialistiche, e le prestazioni diagnostiche ambulatoriali, nonché i ricoveri di elezione siano garantiti secondo le normative in vigore, promuovendo, se necessario, precisi cambiamenti organizzativi, che consentano di razionalizzare i tempi di esecuzione e di ridurre gli spazi morti;
6)      ad assumere iniziative affinché il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza contempli il coinvolgimento delle associazioni dei cittadini e pazienti;
7)      ad assumere iniziative per rendere più efficace l'aggiornamento e la consapevolezza di tutte le figure professionali, che devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Piano soprarichiamato;
8)      ad incoraggiare la piena collaborazione con le associazioni di tutela dei diritti del malato, la cui collaborazione è indispensabile per la percezione di tali diritti e della domanda di assistenza;
9)      ad attivare la verifica e certificazione di tutti i percorsi di raccolta dati che abbiano l'obiettivo di garantire flussi di informazioni adeguati per l'orientamento delle azioni decisionali e per la loro eventuale revisione in progress;
10)    ad individuare le principali criticità del Sistema, in modo da orientare la priorità delle nuove azioni di intervento;
11)    ad assumere iniziative per investire adeguate risorse economiche, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del nuovo Piano sopra citato e quantitativamente adeguate rispetto alle sue ambizioni.
(1-01585) «Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Pisicchio».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).


      La Camera,
          premesso che:
              l'attività libero-professionale, detta intramoenia, è stata introdotta nel sistema sanitario nazionale dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, con il quale, come noto, si delineava il quadro normativo del riordino del Servizio sanitario nazionale in attuazione della legge delega 23 ottobre 1992, n.  421;
              la libera professione chiamata intramoenia si riferisce alle prestazioni erogate al di fuori del normale orario di lavoro dai medici ospedalieri, i quali utilizzano le strutture ambulatoriali e diagnostiche dell'ospedale stesso a fronte del pagamento da parte del paziente di una tariffa;
              le prestazioni fornite in intramoenia sono, generalmente, le medesime che il medico deve erogare sulla base del suo contratto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale, attraverso la normale operatività come medico;
              nelle attività di intramoenia, sono comprese anche le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, di day surgery e di ricovero, nonché le prestazioni farmaceutiche a esso collegate, sia nelle strutture ospedaliere, sia territoriali, con oneri a carico dell'assistito, di assicurazioni o dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n.  502 del 1992;
              il malato ha diritto alle prestazioni mediche entro tempi certi, uno dei principali problemi del sistema sanitario nazionale è l'entità e la gestione delle liste di attesa per visite, prestazioni, esami diagnostici ed interventi chirurgici, anche nelle più virtuose strutture ospedaliere e sanitarie;
              molto spesso, a causa della lungaggine dei tempi di attesa per l'accesso a molte prestazioni diagnostiche e terapeutiche, i cittadini – il cui stato di salute richiederebbe interventi tempestivi – sono costretti a richiedere le prestazioni necessarie a pagamento presso strutture private o presso le stesse strutture pubbliche in regime di intramoenia, poiché attendere mesi se non addirittura anni di attesa, con il normale servizio pubblico, potrebbe aggravare il proprio stato di salute;
              i fattori che causano liste e tempi di attesa sono diversi: errata o insufficiente distribuzione delle risorse, prescrizioni improprie, modalità organizzative che tengono conto più delle esigenze degli operatori che di quelle degli utenti;
              più lunghi sono i tempi di attesa, maggiore è la propensione degli utenti – rassegnati all'idea che il diritto alla salute non viene per nulla tutelato da una sanità pubblica – a pagare le prestazioni di cui hanno bisogno, favorendo in tal modo l'attività intramoenia dei medici pubblici;
              esistono molti casi di utenti con ricetta medica per vista urgente che non si trovano ad aver erogata la prestazione nei tempi prescritti;
              non va dimenticato che l'affollarsi dei pronto soccorso, molto spesso è dovuto proprio alla mancata certezza di poter accedere a esami o visite entro i tempi stabiliti per codice, causando quindi un disservizio per gli utenti del pronto soccorso, carico di lavoro per il personale medico e paramedico, inappropriatezza e aggravio anche di costi inutili;
              solo una rete regionale complessiva delle prestazioni ambulatoriali potrebbe garantire l'offerta in tempi certi, anche per le urgenze ambulatoriali differibili. Tale rete dovrebbe includere tutti i Servizi sanitari accreditati pubblici o privati presenti sul territorio, poiché le lunghe liste d'attesa aumentano il rischio clinico, tanto più se si tratta di livelli essenziali di assistenza (Lea) sia in senso assoluto, per il possibile peggioramento clinico del paziente, sia per possibile insorgenza di eventuali contenziosi futuri (in caso di danni per prestazioni tardive o non garantite) e se un accertamento o una prestazione è ritenuto un Lea, inevitabilmente può essere considerato tale solo se è erogato anche in tempo utile;
              il decreto-legge n.  158 del 2012 ha precisato aspetti già precedentemente normati e ha introdotto alcuni cambiamenti con l'intento di delineare il passaggio a regime dell'Alpi (Attività libero professionale intramuraria): la ricognizione, da parte delle regioni, entro il 31 dicembre 2012, degli spazi per lo svolgimento dell'Alpi e l'adozione, entro il 30 aprile 2013, di un programma sperimentale che prevedeva lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete. Dal 28 febbraio 2015 l'intramoenia è allargata e posta a regime, previa verifica della sua funzionalità tramite strumenti di controllo, in parte già previsti dalla legge n.  120 del 2007. Eppure, ad oggi, pare non sia adeguatamente applicata, considerati i tempi di attesa per l'utente;
              se l'erogazione della prestazione nei tempi utili in relazione alla patologia, non è possibile nell'ordinario orario di lavoro dei medici significa, per la singola azienda, ma anche per il sistema regionale, che il personale dedicato a tale attività è del tutto sottostimato, come oramai sempre più spesso accade. S'imporrebbe, quindi, una revisione della dotazione di personale con eventuali nuove assunzioni;
              la riduzione a limiti accettabili per patologia delle liste d'attesa dovrebbe essere vissuto come un problema regionale dei vari servizi sanitari regionali, quindi, di sistema e non della singola azienda, che, comunque una volta che ha raggiunto il massimo della propria capacità erogativa di prestazioni non può andare oltre;
              occorrerebbe una sorta di portale unico al quale i cittadini possano rivolgersi a livello regionale per cercare in tempo reale dove prenotare la prestazione per quella particolare patologia, a seconda della gravità della patologia stessa, diagnosticata o presunta, stabilendo le massime tempistiche accettabili per l'erogazione delle prestazioni correlate;
              la garanzia dell'abbattimento delle liste può solo essere nella sinergia fra i vari erogatori, quindi deve ricadere in un sistema che accorpi, in una rete regionale, tutti i servizi sanitari, con un coordinamento degli stessi, sia che siano pubblici, sia che siano privati accreditati, in modo da garantire tempi definiti per le prestazioni coerenti con il livello di urgenza definito dal prescrittore;
              va ricordato, infine, che le liste d'attesa eccessive configurano anche una grave violazione del principio costituzionale del diritto alla salute e in termini di sistema, il paziente che non accede alle cure o le ritarda a causa delle liste d'attesa eccessive, non produce affatto un risparmio per la società, bensì diventa poi, al manifestarsi conclamato dell'evento patologico, un importante costo, sia in termini di inevitabile cura ormai tardiva e più onerosa in tutti i sensi, sia in termini sociali, con inabilità lavorativa e costi sociali e familiari correlati al livello assistenziale necessario,

impegna il Governo:

1)    ad assumere iniziative di competenza, in raccordo con le regioni, propedeutiche all'istituzione di un osservatorio delle liste d'attesa, ove, ogni ente accreditato debba aggiornare in tempo reale le proprie liste, al fine di monitorare e controllare, le liste d'attesa stesse, al fine di consentire, all'interno della rete del servizio sanitario regionale, la distribuzione dei pazienti verso gli ambulatori con liste d'attesa minori, congrue alla urgenza o meno della patologia di cui si tratta;
2)    a relazionare presso le Commissioni competenti di Camera e Senato, sulla grave situazione relativa alle liste d'attesa e all'istituto dell'intramoenia delle regioni italiane;
3)    ad assumere iniziative affinché siano stabiliti per ogni patologia o sospetto diagnostico un tempo massimo di erogazione della prestazione, e quindi della lista d'attesa ammissibile;
4)    ad assumere iniziative volte a garantire, adeguati finanziamenti ai nuovi Lea, finalizzati alla riduzione delle liste d'attesa eccessive che altrimenti non possono essere assicurati;
5)    ad assumere iniziative, per quanto di competenza, affinché i servizi sanitari regionali garantiscano la copertura dei servizi erogati entro certi limiti temporali determinati in relazione alla malattia di cui si tratta;
6)    a dare concreta attuazione alla determina dell'Anac 28 ottobre 2015, n.  12, prevedendo che, in caso di mancato rispetto di tutte le disposizioni e condizioni che consentono l'esercizio dell'attività libero-professionale intramoenia, la stessa non sia in alcun modo autorizzata, assumendo iniziative volte a prospettare reali conseguenze penalizzanti per le strutture sanitarie e per i soggetti responsabili.
(1-01586) «Brignone, Marcon, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Costantino, Gregori, Pellegrino, Paglia, Pannarale».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).


      La Camera,
          premesso che:
              a trentanove anni dalla sua istituzione, il servizio sanitario pubblico, nazionale ed universale, continua a rappresentare un pilastro fondamentale del nostro sistema di welfare;
              negli ultimi anni, a fronte di un sostanziale sottofinanziamento, si sono diffuse criticità e difficoltà del sistema nell'assicurare sull'intero territorio nazionale ed in modo equo i livelli essenziali di assistenza previsti dalla legge;
              per garantire universalità ed equità, la sanità pubblica ha dunque bisogno di maggiori risorse finanziarie e di un coraggioso rinnovamento, che rilanci il ruolo e la funzione degli operatori e delle strutture del sistema sanitario nazionale e che contrasti il ricorso improprio, spesso incentivato con risorse pubbliche, al mercato privato delle cure;
              in questi anni, invece, le risorse assegnate al Servizio sanitario nazionale hanno visto gradualmente ridurre la loro incidenza rispetto a Pil. L'ultima Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2016 ha purtroppo confermato questa tendenza alla riduzione. La spesa sanitaria che viene stimata al 6,8 per cento in rapporto al Pil per il 2017, vede ridursi al 6,7 per cento nel 2018, e quindi al 6,6 per cento nel 2019. Per gli anni successivi, continua a fare fede quanto già riportato nel Documento di economia e finanza 2016, dove si evince che per ritornare ai livelli spesa sanitaria-Pil del 2010, che era del 7 per cento, si dovrà aspettare il 2030-2035. Ossia bisognerà attendere 15-20 anni;
              è ancora più grave che questo costante definanziamento del Servizio sanitario nazionale, avvenga nonostante che nel rapporto spesa sanitaria-Pil siamo da tempo al sotto la media dei rispettivi valori dell'Unione europea a 15. Dopo l'Italia ci sono solo Spagna, Grecia e Portogallo. Una forbice che si allarga anno dopo anno;
              si corre il rischio di portare il nostro Paese verso un sistema sanitario definanziato e sempre più a due binari: uno pubblico, inefficiente e inadeguato, destinato sempre più alle fasce sociali medie e basse, e uno misto, pubblico-privato di sanità integrativa, finanziato con assicurazioni sanitarie private o di categoria, con prestazioni spesso migliori destinate ai cittadini con redditi più elevati;
              i sistemi sanitari regionali non riescono a garantire la stessa equità di accesso e uniformità dei livelli di assistenza sul territorio nazionale, e l'allungamento delle liste d'attesa produce inevitabilmente il dirottamento sempre maggiore dei malati verso il privato o l'attività professionale intramoenia;
              sempre di più i cittadini considerano il privato e l’intramoenia come prima scelta. Per tempi e costo dei ticket, spesso si fa prima ad andare in intramoenia o nel privato. L'assurdo è che, come ricorda «Cittadinanzattiva», frequentemente si tratta di prestazioni previste nei Livelli essenziali di assistenza, quindi un diritto esigibile;
              a tutto questo contribuiscono in maniera decisiva i tagli e il blocco del turn over nella sanità pubblica, che hanno prodotto una grave carenza di personale. Questo conseguentemente si traduce in una riduzione insostenibile nella quantità e nella qualità dei servizi sanitari garantiti ai cittadini. Si parla di un comparto della pubblica amministrazione che necessiterebbe perlomeno di un piano per i prossimi tre anni di assunzione/stabilizzazione di 18 mila medici e di oltre 47 mila infermieri;
              l'indagine promossa dall'Anaao nel 2016 «SSN cercasi: il progressivo impoverimento dell'offerta sanitaria e le conseguenze sulla salute della popolazione», ha evidenziato come, dal 2009 al 2014, per far quadrare i bilanci, le aziende sanitarie hanno tagliato 25 mila posti letto; bloccato il turn-over del personale (-24.000 addetti dal 2009 al 2014, considerando sia medici che infermieri); ridotto l'investimento in ammodernamento delle strutture e delle tecnologie. Si è contratta, di conseguenza, l'offerta di prestazioni diagnostiche, di interventi chirurgici e di ricoveri. Le liste d'attesa sono aumentate diventando una vera e propria barriera fisica per il diritto di accesso alle cure da parte dei cittadini. Chi ha disponibilità economiche si rivolge al privato. La spesa out of pocket è arrivata a 33 miliardi di euro nel 2014;
              il 50o Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2016, ha ricordato come gli effetti socialmente regressivi delle manovre di contenimento si traducono in un crescente numero di italiani (11 milioni circa) che, nel 2016, hanno dichiarato di aver dovuto rinunciare o rinviare alcune prestazioni sanitarie, specialmente odontoiatriche, specialistiche e diagnostiche;
              tutto questo fa sì che 10 milioni di italiani ricorrono di più al privato e 7 milioni all’intramoenia, perché non possono permettersi di aspettare;
              il confronto fra pubblico e privato su tempi e costi delle prestazioni dice, per esempio, che per una risonanza magnetica le strutture private richiedono in media 142 euro, per un'attesa di 5 giorni, mentre, nel pubblico, si pagano 63 euro di ticket, ma l'attesa sale a 74 giorni. Tradotto: 79 euro di spesa in più e 69 giorni in meno nel confronto fra pubblico e privato;
              il livello e l'aumento della partecipazione alla spesa per l'assistenza ambulatoriale e diagnostica, l'allungamento, a volte di mesi, delle liste di attesa, la mancata programmazione dell'offerta a livello territoriale, sono quindi i principali fattori della fuga di massa quasi obbligata dal ricorso alle cure del Servizio sanitario nazionale pubblico verso le cure a pagamento offerte dalle strutture private e dalle attività in libera professione (intramoenia) nei servizi pubblici;
              anche il Censis ricorda come la lunghezza delle liste d'attesa nel pubblico «raziona l'accesso ai servizi sanitari pubblici e genera un flusso intenso verso il privato e verso l'intramoenia. Pagare per acquistare prestazioni sanitarie diventa un gesto quotidiano, ordinario»;
              tra l'altro, i lunghi tempi delle liste di attesa comportano un conseguente allungamento anche dei tempi di erogazione di quelle prestazioni sanitarie più importanti e a più elevato indice di priorità, con inevitabili gravi ripercussioni sullo stato di salute per quei pazienti che avrebbe invece bisogno di interventi medici e diagnostici urgenti;
              nel 2014, il settore dell’intramoenia ha comportato un giro d'affari di oltre 1,1 miliardi di euro, mentre la quota a favore delle aziende sanitarie è stata di circa 217 milioni di euro;
              riguardo all'attività libero-professionale intramoenia, si rammenta che il decreto legislativo n.  254 del 2000 ha demandato alle regioni/province autonome il compito di definire uno specifico programma per la realizzazione di strutture sanitarie dedicate all'attività libero-professionale intramuraria, finanziato con fondi specifici della legge n.  20 del 1988. A distanza di molti anni, sono 16 le regioni e province autonome che hanno presentato il programma di investimento. Di queste, solamente 5 hanno completato, entro il 2014, il collaudo di tutti gli interventi di ristrutturazione ammessi al finanziamento. Solamente in 5 regioni tutte le aziende sanitarie garantiscono ai dirigenti medici spazi idonei e sufficienti per esercitare la libera professione;
              si ricorda che il decreto-legge n.  158 del 2012, ha previsto la possibilità di svolgere l’intramoenia negli studi privati (in forma residuale e sperimentale in attesa dell'allestimento di spazi intraospedalieri), con modalità precise di controllo e di prenotazioni telematiche. Detto decreto-legge, ha, infatti, modificato le modalità di esercizio della libera professione, prevedendo la possibilità per le regioni di autorizzare le aziende sanitarie, attraverso una ricognizione degli spazi aziendali disponibili e dei volumi di attività erogati, ad adottare un programma sperimentale per lo svolgimento dell'attività libero-professionale presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete. Ebbene, dalla relazione al Governo sull'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria presentata al Parlamento nel 2016 e relativa all'anno 2014, risulta che ben la metà delle regioni ha autorizzato l'adozione del programma sperimentale per lo svolgimento dell'attività libero-professionale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete;
              dalla medesima relazione al Governo, emerge che solo 13 regioni hanno dichiarato di aver provveduto a emanare o ad aggiornare le previste linee guida sulle modalità di gestione dell'attività libero-professionale intramuraria. Si ricorda che l'adozione di indirizzi chiari e definiti è elemento indispensabile per garantire un efficace coordinamento delle strategie, degli interventi e delle misure necessarie per la corretta gestione del fenomeno;
              nel 2014, la relazione evidenzia una ulteriore criticità per quel che concerne l'esercizio della libera professione al di fuori delle mura aziendali: in 10 regioni su 21 erano ancora presenti studi privati non collegati in rete o convenzioni con strutture private non accreditate, modalità di esercizio non più contemplate dalla normativa;
              nella maggior parte delle regioni, meno della metà delle aziende sanitarie sono in grado di garantire gli spazi idonei per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria;
          con riferimento al 2014, il 76 per cento dei dirigenti medici esercita l'Alpi esclusivamente all'interno degli spazi aziendali, il 15 per cento circa esercita al di fuori della struttura ed il 9 per cento svolge attività libero-professionale sia all'interno, che all'esterno delle mura azienda;
              nell'ambito del fenomeno degli illeciti e della corruzione in sanità – che si ricorda drena ogni anno 6 miliardi di euro di risorse – le liste di attesa e l'attività libero-professionale intramoenia (Alpi), rientrano in quegli ambiti sanitari potenzialmente esposti a rischi corruttivi;
              questo aspetto è ben presente nella stessa determinazione n.  12 del 28 ottobre 2015 dell'Autorità nazionale Anticorruzione (Anac), nella quale l'attività libero-professionale e le liste d'attesa vengono ricomprese espressamente tra le «aree di rischio specifiche». Nel provvedimento citato, si segnala tra l'altro come «l'attività libero-professionale, specie con riferimento alle connessioni con il sistema di gestione delle liste di attesa e alla trasparenza delle procedure di gestione delle prenotazioni e di identificazione dei livelli di priorità delle prestazioni, può rappresentare un'area di rischio di comportamenti opportunistici che possono favorire posizioni di privilegio e/o di profitti indebiti, a svantaggio dei cittadini»,

impegna il Governo:

1)    ad assumere iniziative per interrompere e invertire la progressiva riduzione della spesa sanitaria rispetto al Pil in atto già da troppi anni, quale condizione imprescindibile e necessaria per dotare di adeguate risorse il Servizio sanitario nazionale, ridurre le inefficienze e i disservizi, e garantire l'universalità, il diritto alla salute, l'accesso alle prestazioni sanitarie per tutti i cittadini;
2)    ad assumere iniziative per stanziare, per le medesime suddette finalità, adeguate risorse finanziarie per lo sblocco del turn-over nel Servizio sanitario nazionale, anche attraverso eventuali deroghe alla normativa vigente in materia, in particolare per il personale medico, infermieristico, tecnico e socio-sanitario di supporto, e per la stabilizzazione dei precari, al fine di consentire realmente la riorganizzazione e la riqualificazione dei servizi sanitari e ridurre il forte divario tra la domanda sempre crescente di prestazioni sanitarie, e l'offerta sempre meno adeguata;
3)    ad avviare tutte le iniziative di competenza efficaci per ridurre sensibilmente le liste d'attesa, garantendo una gestione trasparente, informatizzata e centralizzata delle liste di attesa di tutte le strutture pubbliche e convenzionate per prestazioni, esami, visite specialistiche e ricoveri, e prevedendo il rispetto di tempi massimi di attesa tra i criteri di valutazione dei direttori generali;
4)    ad adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere un incremento della vigente quota del compenso del professionista che svolge attività libero-professionale intramuraria e trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale e che viene vincolata per interventi volti alla riduzione delle liste d'attesa;
5)    ad assumere iniziative per prevedere adeguate risorse finanziarie per la definitiva realizzazione, da parte delle regioni, di spazi e strutture sanitarie dedicate all'attività libero-professionale intramuraria, come previsto dalla normativa vigente;
6)    a prevedere conseguentemente, il definitivo superamento dell'attività libero-professionale presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, attualmente vigente, ma che era prevista come sperimentale dal decreto-legge n.  158 del 2012, e ciò al fine di ricondurre tutta l'attività libero professionale nell'ambito delle strutture e spazi delle Aziende sanitarie e garantire l'effettiva attività intramoenia;
7)    a procedere al rinnovo del contratto della dirigenza medica, fermo da otto anni e in quella sede intraprendere tutte le iniziative utili, di concerto con i soggetti e le categorie interessate, volte alla revisione dell'istituto dell’intramoenia nel quadro di un rafforzamento e qualificazione del rapporto di esclusività dei dirigenti medici con il sistema sanitario nazionale;
8)    a presentare entro il 30 settembre 2017 il Piano nazionale di governo delle liste d'attesa, la cui ultima redazione risale al 2012, tenendo conto delle migliori pratiche prodotte dalle regioni.
(1-01587) «Fossati, Murer, Fontanelli, Roberta Agostini, Albini, Bersani, Franco Bordo, Bossa, Capodicasa, Cimbro, D'Attorre, Duranti, Epifani, Fava, Ferrara, Folino, Formisano, Carlo Galli, Kronbichler, Laforgia, Leva, Martelli, Matarrelli, Melilla, Mognato, Nicchi, Giorgio Piccolo, Piras, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Rostan, Sannicandro, Scotto, Speranza, Stumpo, Zaccagnini, Zaratti, Zoggia».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).


      La Camera,
          premesso che:
              nel nostro Paese, il diritto alla salute è garantito attraverso l'enunciato dell'articolo 32 della Carta costituzionale e attraverso la legge n.  833 del 1978 di istituzione del Servizio sanitario nazionale e successive modifiche, che stabilisce i criteri «equi ed universali» di garanzia delle prestazioni sanitarie e pone in capo allo Stato la tutela di omogenei Livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 2002 e ulteriormente precisato dall'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n.  311 che pone in capo al Ministro della salute la verifica sulla effettiva omogeneità dell'erogazione dei Lea;
              in Italia, il sistema sanitario pubblico, finanziato attraverso la fiscalità generale, eroga dunque prestazioni di assistenza a tutti i cittadini italiani, attraverso la ripartizione annuale dei finanziamenti del Fondo sanitario nazionale, che possono essere integrati con risorse proprie regionali, che garantiscano attività eccedenti rispetto ai Lea;
              in Italia, la spesa sanitaria privata delle famiglie ha dunque carattere prevalentemente integrativo rispetto ai Lea garantiti dal sistema sanitario pubblico e rappresenta la quota cosiddetta « out of pocket» che, nel 2016, si è attestata intorno ai 36 miliardi di euro;
              la spesa out of pocket italiana si differenzia da quella della maggior parte degli altri Paesi europei in quanto è quasi completamente «disintermediata» (appena il 10,1 per cento di tale spesa è canalizzato attraverso sistemi di trasferimento del rischio), a causa della scarsa penetrazione dell'azione del sistema dei fondi integrativi e delle assicurazioni sanitarie nel nostro Paese;
              l'importo complessivo della spesa sanitaria pubblica italiana nel 2016 è stato intorno ai 114 miliardi di euro, attestandosi in questo modo vicino al 7 per cento del Pil;
              secondo i dati del Crea di Roma Tor Vergata, la spesa sanitaria pubblica italiana, nell'ultimo decennio, ha avuto un incremento annuo pari all'1 per cento, contro il 3,8 per cento medio degli altri Paesi dell'Europa occidentale, consolidando il dato che vede la spesa sanitaria pubblica italiana inferiore di circa il 36 per cento rispetto a quella media pro capite degli altri Paesi di raffronto;
              sempre secondo i rapporti del Crea, in Italia, appare notevolissimo il divario di spesa pubblica pro capite tra le regioni settentrionali e quelle meridionali a basso reddito, raggiungendo differenziali intorno al 40 per cento tra le regioni a più alta spesa sanitaria (pubblica amministrazione di Bolzano) e quelle a spesa più bassa (Calabria);
              anche il Cergas della Università Bocconi, nel contesto del rapporto OASI 2016, ha sottolineato il rischio che l'universalità e l'equità del nostro sistema sanitario pubblico possano saltare per effetto della contrazione dei finanziamenti complessivi e per la crescita delle differenze tra gli erogatori regionali;
              appare del tutto evidente come, in questo contesto frastagliato e denso di gap infrastrutturali, diventi davvero difficile garantire qualità ed equità delle prestazioni su tutto il territorio nazionale anche perché l'attuale testo costituzionale riserva alla competenza statale la sola attività di programmazione e di verifica, attribuendo alle regioni tutte le competenze gestionali;
              tale autonomia gestionale regionale, che avrebbe dovuto garantire l'adeguamento della erogazione delle prestazioni alle variabili di contesto locali, rischia, invece, sempre più spesso di essere un ulteriore fattore di sperequazione sia per la differente capacità regionale di garantire risorse aggiuntive, che per la diversità dei modelli organizzativi e delle modalità di erogazione delle prestazioni che non consente di valorizzare adeguatamente le best practices regionali;
              tale differente capacità nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni rischia di essere pagata dai cittadini delle regioni più deboli che si vedono negare una parte crescente dei loro diritti e alimentano fenomeni di mobilità passiva interregionale che sono spesso la spia del malfunzionamento complessivo del sistema;
              uno dei sensori di qualità delle prestazioni erogate, che viene maggiormente avvertito da parte del cittadino/paziente, è senz'altro rappresentato dalla lunghezza delle liste d'attesa per la fruizione delle prestazioni sanitarie che, quando esce da ogni fisiologia, finisce con il negare l'accesso alla prestazione, alimentando un doppio mercato che mortifica la stessa funzione del sistema di assistenza pubblico;
              in passato, sono stati più volte segnalati casi di rallentamento delle prestazioni sanitarie erogate dal sistema pubblico che, più o meno surrettiziamente, finivano con l'alimentare il mercato sanitario privato, venendo spesso soddisfatte dagli stessi attori che avrebbero avuto il dovere di erogarle all'interno del sistema sanitario regionale;
              il rischio di una deriva verso l'illegalità, associato alla dilatazione delle liste d'attesa nel settore pubblico, è stato parzialmente risolto attraverso la normativa che regola l'autorizzazione all'erogazione della prestazione in regime di intramoenia, che consente di creare un doppio binario di erogazione del servizio richiesto che avviene comunque all'interno e sotto il controllo del sistema sanitario pubblico da cui dipende l'operatore che, attraverso la propria libera scelta, decide di aggiungere un secondo canale aggiuntivo e integrativo di offerta della propria prestazione professionale, nel rispetto del disposto della legge n.  120 del 3 agosto 2007;
              appare del tutto ovvio come il canale della libera professione intramuraria debba essere (come è) soggetto a verifiche e controlli attraverso parametri ed indicatori oggettivi che consentano di mantenere nelle piena fisiologia il sistema, evitando di alimentare sospetti di distorto funzionamento o, addirittura, vere e proprie pratiche illegittime e/o illegali;
              l'obiettivo del sistema resta, dunque, quello di offrire liste d'attesa per la fruizione delle prestazioni sanitarie che siano le più brevi possibili, garantendo la piena accessibilità in emergenza ed urgenza e mantenendo la «doppia opportunità» per le attività di routine che beneficiano complessivamente del «doppio canale», garantito dalla libera professione intramoenia che, riducendo la complessiva lunghezza dell'attesa, favorisce anche coloro che scelgono – o sono costretti a scegliere – di rivolgersi esclusivamente al percorso pubblico;
              la esclusione di aree crescenti di popolazione italiana dalla opportunità di ricorrere a prestazioni sanitarie in regime di pronta solvibilità è certificata anche dai più recenti rapporti Istat e Censis che registrano tutti un numero crescente di famiglie che è costretta a rinunciare ad una parte delle prestazioni sanitarie utili o indispensabili (ad esempio quelle nel settore odontoiatrico) perché non possiede le risorse economiche indispensabili per la loro fruizione;
              appare chiaro come, in questa situazione di grave difficoltà generale, sia indispensabile ricorrere ad interventi regolatori centrali che abbiano funzione di indirizzo e di verifica, come del resto stabilito attraverso la norma dell'articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n.  266, che prevede la realizzazione da parte delle regioni degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa;
              coerentemente a tale previsione legislativa è stato definito il ruolo del Piano nazionale per il contenimento dei tempi di attesa 2006-2008, successivamente superato dal nuovo Piano nazionale di Governo delle liste di attesa (Pngla) 2010-2012, approvato dalla Conferenza Stato regioni ed operativo dal 28 ottobre 2010;
              la verifica della realizzazione su tutto il territorio nazionale degli obiettivi enunciati dal Pngla 2010-2012 è stata affidata ad Agenas, a cui è stato chiesto in particolare di selezionare le batterie di indicatori indispensabili a dare oggettività alla rilevazione del buon funzionamento del sistema, sia per quanto riguarda la efficacia complementare delle attività di libera professione intramoenia e intramoenia allargata, che per quanto attiene alla erogazione di prestazioni ambulatoriali dirette e all'attuazione dei Pdta da parte del Servizio sanitario nazionale;
              dal 2012, Agenas collabora dunque attivamente con le regioni per monitorare i tempi di attesa nell'attività cosiddetta Alpi e in quella istituzionale;
              l'esperienza sul campo acquisita da Agenas ne ha fatto un componente fondamentale del tavolo di lavoro interistituzionale che opera per la stesura del nuovo Pngla 2016-2018;
              modernamente, le azioni di contenimento delle liste di attesa passano attraverso la individuazione delle priorità cliniche che, secondo il modello di riferimento dei Rao (raggruppamenti di attesa omogenei), consenta di omogeneizzare i tempi di attesa sulla base di criteriologie coerenti, stabilite nazionalmente, con possibili variazioni contestuali regionali, attraverso la collaborazione dell'esperienza dei Mmg, dei Pls e dei medici specialisti ambulatoriali ed ospedalieri;
              lo scostamento aziendale rispetto ai parametri nazionali e alle eventuali specificità decise su base regionale, può consentire la verifica di eventuali anomalie di funzionamento del sistema, permettendo l'eliminazione delle discrasie;
              il complessivo obiettivo del Pngla non può ovviamente essere quello di aumentare l'offerta, ma deve necessariamente essere quello di garantire l'appropriatezza, agendo sul versante del governo della domanda, intervenendo sulle criticità e organizzando l'offerta secondo il criterio della priorità clinica e del rispetto delle linee guida nella gestione dei Pdta;
              la prima delle azioni condivise riguarda dunque l'aggiornamento e la crescita di consapevolezza del personale sanitario che, sia sul versante prescrittivo, che su quello operativo deve avere chiari gli obiettivi di sistema e i percorsi metodologici coerenti, in modo da poter adeguare la propria opera professionale alle necessità dei nuovi modelli assistenziali proposti;
              analoga attenzione andrà posta sulle nuove opportunità informatiche, sia per quanto attiene alla informatizzazione delle attività di prenotazione secondo la criteriologia della priorità clinica, anche con la collaborazione delle nuove funzioni della farmacia clinica e attraverso l'attività sempre più raffinata dei Cup, che per quanto attiene alle azioni di consegna del referto e di pagamento on line di eventuali ticket sulla prestazione;
              il supporto informatico appare indispensabile anche per garantire la trasparenza delle azioni e della attuazione degli indirizzi, che possa permettere al cittadino di rilevare personalmente e direttamente sul sito web aziendale la effettiva rispondenza agli obiettivi declinati delle azioni messe in campo;
              il precedente Pngla individuava le prestazioni sanitarie ambulatoriali e i Pdta, indicando i range dei corrispondenti tempi di attesa a garanzia dei diritti del paziente, selezionando altresì la batteria degli strumenti di rilevazione e degli indicatori da utilizzare per valutare la capacità delle singole regioni ad ottemperare alle prescrizioni del piano stesso;
              il precedente Pngla andava anche ad indicare risorse economiche specifiche per la realizzazione degli obiettivi del piano (ex articolo 1, comma 34, della legge n.  662 del 23 dicembre 1996) e stabiliva la criteriologia per l'acquisizione di prestazioni sanitarie esterne in regime di accreditamento, eventualmente necessarie alla equilibrata gestione del complessivo governo della domanda;
              il precedente Pngla aveva altresì selezionato due «aree sensibili» (oncologia e cardiovascolare), su cui concentrare massimamente lo sforzo per il governo della rapidità e della appropriatezza delle prestazioni;
              le esperienze dei più avanzati sistemi sanitari regionali italiani (vedasi in tal senso l'azione della regione Emilia Romagna che, nel 2015, ha potuto affermare di aver centrato il 98 per cento dei propri obiettivi) confermano che la miglior gestione delle liste di attesa si realizza attraverso il governo della domanda, secondo classi di priorità cliniche, che consentano di canalizzare in modo diverso l'urgenza, la cronicità e la routine, portando in fisiologia i relativi flussi e monitorandone costantemente l'evoluzione, che deve essere trasmessa con puntualità ai centri aziendali e regionali di raccolta e organizzazione della lettura del dato;
              in particolare, la classificazione proposta nel precedente Pngla per le prestazioni, urgenti, brevi, differibili e programmate, ha sicuramente consentito di garantire a ciascuna esigenza sanitaria il canale più appropriato di soddisfazione;
              lo sviluppo e l'implementazione delle attività di medicina di iniziativa, che consentono di migliorare la sicurezza delle cure e la gestione del paziente nel territorio rappresentano un ulteriore meccanismo di azione virtuoso sulle liste di attesa;
              anche lo sviluppo delle attività della Medicina 2.0 e, in particolare, il monitoraggio del paziente cronico da remoto, rappresentano un'ulteriore opportunità del rafforzamento della medicina nel territorio, che consente la migliore programmazione dell'accesso ad eventuali prestazioni sanitarie specialistiche;
              per tutti questi motivi, la definitiva stesura del nuovo Pngla è molto attesa, sia per le aspettative generate nella fase preparatoria del piano stesso, sia per l'effettiva necessità di un aggiornamento del piano precedente, che tenga conto delle best practices regionali, della esperienza maturata negli anni e delle informazioni raccolte nel tempo, conseguentemente andando ad individuare i campi prioritari di azione per le nuove strategie e le indispensabili, nuove risorse disponibili per la realizzazione degli obiettivi di sistema,

impegna il Governo:

1)    a garantire l'adozione più rapida possibile del nuovo Piano nazionale di governo delle liste d'attesa, indispensabile per consentire un complessivo miglioramento dell'assistenza e una più adeguata «qualità percepita» da parte del cittadino, curando in particolar modo:
          a) l'aggiornamento specifico e la crescita di consapevolezza di tutte le figure professionali, in particolare dei prescrittori, che devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi del piano;
          b) l'attivazione di percorsi condivisi con le rappresentanze dei medici che garantiscono la Alpi e dei soggetti erogatori esterni, la cui collaborazione è indispensabile sul versante dell'organizzazione dell'offerta;
          c) la piena collaborazione con le associazioni di tutela dei diritti del malato, la cui collaborazione è indispensabile per la percezione dei diritti della domanda;
          d) la verifica e certificazione, per quanto di competenza, di tutti i percorsi di raccolta dati che abbiano l'obiettivo di garantire flussi di informazioni adeguati per l'orientamento delle azioni decisionali e per la loro eventuale revisione in progress;
          e) l'individuazione delle principali criticità del sistema, in modo da orientare la priorità delle nuove azioni di intervento;
          f) la previsione di adeguati investimenti per l'innovazione tecnologica, che appare indispensabile sia per la corretta attivazione della cascata prescrizione/prenotazione/refertazione, che per il potenziamento delle azioni di gestione territoriale del paziente, in particolare nel monitoraggio di parametri sanitari da remoto e nella tutela della programmazione dei controlli per la cronicità;
          g) la individuazione di complessive risorse economiche, specificamente finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del nuovo piano e quantitativamente adeguate rispetto alle sue ambizioni.
(1-01588) «Vargiu, Monchiero, Matarrese, Librandi, Dambruoso, Galgano, Menorello, Oliaro, Quintarelli».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).


DISEGNO DI LEGGE: S. 2705 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO 2017, N.  13, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ACCELERAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, NONCHÉ PER IL CONTRASTO DELL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4394)

A.C. 4394 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.150, 2.9, 6.2, 6.8, 6.10, 6.23, 6.27, 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46, 6.48, 6.106, 8.14, 8.4, 8.30, 9.10, 9.11, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.10, 12.11, 12.16, 13.3, 17.6, 17.10, 17.21, 17.25, 17.26, 18.2, 18.3, 18.4, 19.18, 19.23, 19.27, 19.28, 19.29, 19.38, 19.39, 19-bis.2 e 20.3 e sugli articoli aggiuntivi 5.01, 13.01, 18.06, 19.01 e 20.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 4394 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 17 febbraio 2017, n.  13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
ISTITUZIONE DI SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 1.
(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea).

      1. Sono istituite presso i tribunali ordinari di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.

Articolo 2.
(Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti).

      1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. La Scuola superiore della magistratura organizza, in collaborazione con l'ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n.  439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, corsi di formazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia. Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate, è data preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti alla trattazione dei procedimenti di cui all'articolo 3 per almeno due anni ovvero per avere partecipato ai corsi di cui al periodo precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia. È considerata positivamente, per le finalità di cui al periodo precedente, la conoscenza della lingua inglese. Nei tre anni successivi all'assegnazione alla sezione specializzata, i giudici devono partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale organizzate a norma del secondo periodo del presente comma. Per gli anni successivi, i medesimi giudici hanno l'obbligo di partecipare, almeno una volta ogni biennio, ad un corso di aggiornamento professionale organizzato ai sensi del presente comma. I corsi prevedono specifiche sessioni dedicate alla valutazione delle prove, ivi incluse le tecniche di svolgimento del colloquio.
      2. All'organizzazione delle sezioni specializzate provvede, nel rispetto del principio di specializzazione e anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni e fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria, il Consiglio superiore della magistratura, con delibera da adottarsi entro la scadenza del termine di cui all'articolo 21, comma 1.
      3. Con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sono stabilite le modalità con cui è assicurato, con cadenza annuale, lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi applicative tra i presidenti delle sezioni specializzate. A tal fine è autorizzata la spesa di 6.785 euro a decorrere dall'anno 2017.

Articolo 3.
(Competenza per materia delle sezioni specializzate).

      1. Le sezioni specializzate sono competenti:
          a) per le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.  30;
          b) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.  30, ovvero per i motivi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, nonché per i procedimenti di convalida dei provvedimenti previsti dall'articolo 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.  30;
          c) per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25, per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottati a norma dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, e dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, come introdotto dal presente decreto, nonché dell'articolo 28 del regolamento UE n.  604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nonché per la convalida dei provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 6, del predetto decreto legislativo n.  142 del 2015;
          d) per le controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25;
          e) per le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286.

      2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia.
      3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.
      4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica.

Articolo 4.
(Competenza territoriale delle sezioni).

      1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnate alle sezioni specializzate secondo il seguente criterio:
          a) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio del distretto della Corte di appello di Bari è competente la sezione specializzata di Bari;
          b) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna e Marche è competente la sezione specializzata di Bologna;
          c) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio del distretto della Corte di appello di Brescia è competente la sezione specializzata di Brescia;
          d) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio della Regione Sardegna è competente la sezione specializzata di Cagliari;
          e) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa: è competente la sezione specializzata di Catania;
          f) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio della Regione Calabria è competente la sezione specializzata di Catanzaro;
          g) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle Regioni Toscana e Umbria è competente la sezione specializzata di Firenze;
          h) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio della Regione Basilicata e del distretto della Corte di appello di Lecce è competente la sezione specializzata di Lecce;
          i) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio del distretto della Corte di appello di Milano è competente la sezione specializzata di Milano;
          l) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani: è competente la sezione specializzata di Palermo;
          m) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio della Regione Lazio e della Regione Abruzzo è competente la sezione specializzata di Roma;
          n) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle Regioni Campania e Molise è competente la sezione specializzata di Napoli;
          o) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle Regioni Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta è competente la sezione specializzata di Torino;
          p) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino e Veneto è competente la sezione specializzata di Venezia.

      2. Per l'assegnazione delle controversie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25, l'autorità di cui al comma 1 è costituita dalla commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o dalla sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato ovvero il provvedimento del quale è stata dichiarata la revoca o la cessazione.
      3. Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, si applica il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha sede.
      4. Per l'assegnazione dei procedimenti di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, si applica il criterio di cui al comma 1, avendo riguardo al luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento soggetto a convalida.
      5. Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora.

Articolo 5.
(Competenze del Presidente della sezione specializzata).

      1. Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale spettano al Presidente delle rispettive sezioni specializzate.

Capo II
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'EFFICIENZA DELLE PROCEDURE INNANZI ALLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI NONCHÉ PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'EFFICIENZA DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI PERSONA INTERNAZIONALMENTE PROTETTA E DEGLI ALTRI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI CONNESSI AI FENOMENI DELL'IMMIGRAZIONE. MISURE DI SUPPORTO AD INTERVENTI EDUCATIVI NELLA MATERIA DELL'ESECUZIONE PENALE ESTERNA E DI MESSA ALLA PROVA

Articolo 6.
(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25).

      1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
      « 3. Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono validamente effettuate nell'ultimo domicilio comunicato dal richiedente ai sensi del comma 2 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, ovvero presso il centro o la struttura in cui il richiedente è accolto o trattenuto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
      3-bis. Salvo quanto previsto ai commi 3-ter e 3-quater, le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale all'ultimo domicilio comunicato dal richiedente sono effettuate da parte della Commissione territoriale a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della legge 20 novembre 1982, n.  890, e successive modificazioni. In caso di inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, la notificazione si intende eseguita nel momento in cui perviene alla Commissione territoriale l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione.
      3-ter. Quando il richiedente è accolto o trattenuto nei centri o nelle strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, gli atti e i provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono notificati, in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia informatica per immagine del documento cartaceo, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del responsabile del centro o della struttura, il quale ne cura la consegna al destinatario, facendone sottoscrivere ricevuta. Dell'avvenuta notificazione il responsabile del centro o della struttura dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante messaggio di posta elettronica certificata contenente la data e l'ora della notificazione medesima. Ove il richiedente rifiuti di ricevere l'atto o di sottoscrivere la ricevuta ovvero la consegna di copia dell'atto al richiedente sia impossibile per irreperibilità dello stesso, il responsabile del centro o della struttura ne dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante posta elettronica certificata. La notificazione si intende eseguita nel momento in cui il messaggio di posta elettronica certificata di cui al periodo precedente diviene disponibile nella casella di posta elettronica certificata della Commissione territoriale.
      3-quater. Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento possono altresì eseguirsi, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata a tal fine indicato dal richiedente. L'atto o il provvedimento è notificato nelle forme del documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia per immagine del documento cartaceo. Quando il messaggio di posta elettronica certificata non è consegnabile per causa imputabile al destinatario, la comunicazione si intende eseguita nel momento in cui nella casella di posta elettronica della Commissione territoriale diviene disponibile l'avviso di mancata consegna a norma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.  68.
      3-quinquies. Quando la notificazione è eseguita ai sensi dei commi 3-bis, secondo periodo, 3-ter, quarto periodo, e 3-quater, terzo periodo, copia dell'atto notificato è reso disponibile al richiedente presso la Commissione territoriale.
      3-sexies. Ai fini di cui al presente articolo, il richiedente è informato, a cura della questura, al momento della dichiarazione di domicilio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, che in caso di inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo. Allo stesso modo si procede quando il richiedente dichiara di voler ricevere le notificazioni ad un indirizzo di posta elettronica certificata. Al momento dell'ingresso nei centri o nelle strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, il richiedente è informato, a cura del responsabile del centro o della struttura, che le notificazioni saranno effettuate presso il centro o la struttura e che, in caso di allontanamento ingiustificato o di sottrazione alla misura del trattenimento, le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo.
      3-septies. Nello svolgimento delle operazioni di notificazione di cui al comma 3-ter, il responsabile del centro o della struttura è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge.»;
          b) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:
          « 1. Le Commissioni territoriali dispongono l'audizione dell'interessato tramite comunicazione effettuata con le modalità di cui all'articolo 11, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.»;
          c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
          «Art. 14. – (Verbale del colloquio personale). – 1. Il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con l'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Della trascrizione del colloquio è data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e in ogni caso tramite interprete. L'interprete, subito dopo la conclusione del colloquio, verifica la correttezza della trascrizione ed apporta le correzioni necessarie, tenuto conto delle osservazioni dell'interessato, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o di traduzione, delle quali è, in ogni caso, dato atto in calce al verbale di trascrizione.
          2. Il verbale della trascrizione è sottoscritto dal presidente o dal componente della Commissione territoriale che ha condotto il colloquio e dall'interprete. Il richiedente sottoscrive eventuali osservazioni riportate in calce ai sensi del comma 1.
          3. Copia informatica del file contenente la videoregistrazione e del verbale della trascrizione sono conservati, per almeno tre anni, in un apposito archivio informatico del Ministero dell'interno, con modalità che ne garantiscono l'integrità, la non modificabilità e la certezza temporale del momento in cui sono stati formati.
          4. Il richiedente riceve copia della trascrizione in lingua italiana.
          5. In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale, la videoregistrazione e il verbale di trascrizione sono resi disponibili all'autorità giudiziaria in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 8 ed è consentito al richiedente l'accesso alla videoregistrazione.
          6. La commissione territoriale adotta idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni dei richiedenti.
          7. Quando il colloquio non può essere videoregistrato, per motivi tecnici, dell'audizione è redatto verbale sottoscritto dal richiedente e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Del motivo per cui il colloquio non può essere videoregistrato è dato atto nel verbale. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e non ostano a che l'autorità decidente adotti una decisione.
          8. Le specifiche tecniche di cui al comma 5 sono stabilite d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi Ministeri. Il provvedimento è adottato sentito, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali.»;
          d) all'articolo 32, comma 4, le parole: «salvo gli effetti dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1º settembre 2011, n.  150» sono sostituite dalle seguenti: «salvo gli effetti dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4»;
          e) all'articolo 33, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
          « 3-bis. La Commissione nazionale provvede alle notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento di revoca o cessazione della protezione internazionale con le modalità di cui all'articolo 11. Ove ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero di sicurezza nazionale, le notificazioni possono essere eseguite a mezzo delle forze di polizia.»;
          f) all'articolo 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) al comma 2, le parole: «dall'articolo 19 del decreto legislativo 1º settembre 2011, n.  150» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 35-bis»;
              2) al comma 2-bis, le parole: «dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto legislativo 1º settembre 2011, n.  150» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 35-bis, commi 4 e 13»;
          g) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:
          «Art. 35-bis. – (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale). – 1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
          2. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare. Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della metà.
          3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:
          a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286;
          b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
          c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis);
          d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera c).
          4. Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato, pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della controparte. Il decreto con il quale è concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato è notificato, a cura della cancelleria e con le modalità di cui al comma 6, unitamente all'istanza di sospensione. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del terzo e quarto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettersi entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabile. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), del comma 3 quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.
          5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara, per la seconda volta, inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b).
          6. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno, presso la commissione o la sezione che ha adottato l'atto impugnato, nonché, limitatamente ai casi di cessazione o revoca della protezione internazionale, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo; il ricorso è trasmesso al pubblico ministero, che, entro venti giorni, stende le sue conclusioni, a norma dell'articolo 738, secondo comma, del codice di procedura civile, rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.
          7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dal presidente della Commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile. Il Ministero dell'interno può depositare, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva.
          8. La Commissione che ha adottato l'atto impugnato è tenuta a rendere disponibili con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, copia della domanda di protezione internazionale presentata, della videoregistrazione di cui all'articolo 14, comma 1, del verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, nonché dell'intera documentazione comunque acquisita nel corso della procedura di esame di cui al Capo III, ivi compresa l'indicazione della documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di provenienza dei richiedenti di cui all'articolo 8, comma 3, utilizzata.
          9. Il procedimento è trattato in camera di consiglio. Per la decisione il giudice si avvale anche delle informazioni sulla situazione socio-politica-economica del Paese di provenienza previste dall'articolo 8, comma 3 che la Commissione nazionale aggiorna costantemente e rende disponibili all'autorità giudiziaria con modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.
          10. È fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice:
              a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8, ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato;
              b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti;
              c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova.
          11. L'udienza è altresì disposta quando la videoregistrazione non è resa disponibile ovvero l'impugnazione si fonda su elementi non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado.
          12. Il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 7, terzo periodo.
          13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. Il decreto non è reclamabile. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3, viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche relativamente agli effetti del provvedimento cautelare pronunciato a norma del comma 4. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere apposta in calce o a margine del medesimo ricorso e, qualora sia stata conferita al momento della proposizione del ricorso innanzi al tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità, nelle forme di cui al presente periodo. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi, il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato può disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto, con conseguente ripristino, in caso di sospensione di decreto di rigetto, della sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.
          14. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente articolo.
          15. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.
          16. Le specifiche tecniche di cui al comma 8 sono stabilite d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi Ministeri.
          17. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29 e 32, comma 1, lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento adottato a norma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n.  115, le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui all'articolo 74, comma 2, del predetto decreto.
          18. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi con riguardo ai procedimenti di cui al presente articolo, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Resta salva la facoltà del ricorrente che risieda all'estero di effettuare il deposito con modalità non telematiche. In ogni caso, il giudice può autorizzare il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza.».

Articolo 7.
(Modifiche al decreto legislativo 1º settembre 2011, n.  150).

      1. Al decreto legislativo 1º settembre 2011, n.  150, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 16, comma 2, le parole: «del luogo ove dimora il ricorrente» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora»;
          b) all'articolo 17, comma 2, le parole: «, in composizione monocratica,» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»;
          c) l'articolo 19 è abrogato;
          d) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:
          «Art. 19-bis. – (Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia). – 1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia sono regolate dal rito sommario di cognizione.
          2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora.»;
          e) all'articolo 20, comma 2, le parole: «in composizione monocratica del luogo in cui il ricorrente ha la residenza» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato».

Articolo 8.
(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142).

      1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142 sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 4, comma 1, le parole: «dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1º settembre 2011, n.  150» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25»;
          b) all'articolo 6:
              1) al comma 3, le parole: «in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione»;
              2) al comma 5 le parole, ovunque ricorrano, «tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»;
              3) al comma 5, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «La partecipazione del richiedente all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286 nel quale egli è trattenuto. Il collegamento audiovisivo si svolge in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. È sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all'articolo 39, secondo comma, della legge 1º aprile 1981, n.  121, è presente nel luogo ove si trova il richiedente e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al quarto periodo del presente comma nonché, se ha luogo l'audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle operazioni svolte è redatto verbale a cura del medesimo operatore della polizia di Stato.»;
              4) il comma 7 è sostituito dal seguente:
          «7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3 che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto.»;
          c) all'articolo 14:
              1) al comma 4, secondo periodo le parole: «ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1º settembre 2011, n.  150» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25»;
              2) al comma 4, terzo periodo, le parole: «Nei casi di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1º settembre 2011, n.  150» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui all'articolo 35-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25»;
              3) al comma 5, le parole: «ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1º settembre 2011, n.  150,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 35-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25, e successive modificazioni,»;
              4) al comma 6, le parole: «tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea;»;
          d) dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:
          «Art. 22-bis. – (Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale). – 1. I prefetti promuovono, d'intesa con i Comuni, anche nell'ambito dell'attività dei Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, e successive modificazioni, ogni iniziativa utile all'implementazione dell'impiego di richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali, nel quadro delle disposizioni normative vigenti.
          2. Ai fini di cui al comma 1, i prefetti promuovono la diffusione delle buone prassi e di strategie congiunte con i Comuni e le organizzazioni del terzo settore, anche attraverso la stipula di appositi protocolli di intesa.
          3. Per il coinvolgimento dei richiedenti protezione internazionale nelle attività di cui al comma 1, i Comuni possono predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee destinate al settore dell'immigrazione e dell'asilo. I progetti presentati dai Comuni che prestano i servizi di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, sono esaminati con priorità ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui al presente comma.».

Articolo 9.
(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286 in materia di permesso per motivi umanitari e di protezione internazionale).

      1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 9:
              1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
          « 1-bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.  251, reca, nella rubrica ”annotazioni”, la dicitura ”protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]”. Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo allo straniero titolare di protezione internazionale, la responsabilità della protezione internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il trasferimento, è trasferita ad altro Stato membro prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, la dicitura ”protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]” è aggiornata, entro tre mesi dalla richiesta, con l'indicazione dello Stato membro a cui la stessa è stata trasferita e la data del trasferimento. Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, un altro Stato membro riconosce al soggiornante la protezione internazionale prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, entro tre mesi dalla richiesta, nella rubrica ”annotazioni” è apposta la dicitura ”protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]”»;
              2) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
          « 11-bis. Nei confronti dello straniero, il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo riporta l'annotazione relativa alla titolarità di protezione internazionale, e dei suoi familiari, l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale Stato della attualità della protezione. Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.  251, l'allontanamento può essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo restando il rispetto del principio di cui all'articolo 19, comma 1.»;
          b) all'articolo 29:
              1) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente:
          «7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta»;
              2) al comma 8, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni».

Articolo 10.
(Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007. n.  30).

      1. All'articolo 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.  30, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) le parole: «in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»;
          b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando l'interessato è trattenuto in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, la sua partecipazione all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza, mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro. Il collegamento audiovisivo si svolge in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. È sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all'articolo 39, secondo comma, della legge 1º aprile 1981, n.  121, è presente nel luogo ove si trova il richiedente e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al secondo periodo del presente comma nonché, se ha luogo l'audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle operazioni svolte è redatto verbale a cura del medesimo operatore della polizia di Stato.».

Articolo 11.
(Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione).

      1. In deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.  12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tale fine il Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari sede della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea interessati dal maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione.
      2. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.  12, e successive modificazioni, l'applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi.
      3. Il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con riferimento agli interpelli di cui al comma 1 ha diritto, ai fini di futuri trasferimenti, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni oltre alla misura del 50 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n.  133, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 391.209 per l'anno 2017, di euro 521.612 per l'anno 2018 e di euro 130.403 per l'anno 2019.

Articolo 12.
(Assunzione di personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo).

      1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2017-2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato, altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente alla terza area funzionale dell'Amministrazione civile dell'Interno, nel limite complessivo di 250 unità, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165. A tal fine, è autorizzata la spesa di 2.566.538 euro per l'anno 2017 e di 10.266.150 euro a decorrere dall'anno 2018.

Articolo 13.
(Assunzione di funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale).

      1. Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo, misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia, è autorizzato ad avviare nel biennio 2017-2018 le procedure concorsuali, anche previo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'assunzione di un numero massimo di 60 unità di personale da inquadrare nella Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale e, comunque, nell'ambito dell'attuale dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
      2. Le procedure di cui al comma 1, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n.  101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125, nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n.  165 del 2001.
      3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2017 e di euro 2.400.000 a decorrere dall'anno 2018.

Articolo 14.
(Disposizioni urgenti per la sicurezza e l'operatività della rete diplomatica e consolare).

      1. Per il potenziamento della rete diplomatica e consolare nel continente africano, il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18, è incrementato di dieci unità. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 101.500 per l'anno 2017, di euro 207.060 per l'anno 2018, di euro 242.604 a decorrere dall'anno 2019.

Capo III
MISURE PER L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE E PER LA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE GIURIDICA DEI CITTADINI DI PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA NONCHÉ PER IL CONTRASTO DELL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE E DEL TRAFFICO DI MIGRANTI

Articolo 15.
(Rifiuto di ingresso).

      1. All'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
          « 6-bis. Nei casi di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n.  1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, la decisione di inserimento della segnalazione nel sistema di informazione Schengen, ai fini del rifiuto di ingresso ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del predetto regolamento, è adottata dal Direttore della Direzione Centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'interno, su parere del comitato di analisi strategica antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n.  124.».

      2. All'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104, dopo la lettera q-quater), è inserita la seguente: « q-quinquies) le controversie relative alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n.  1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).».

Articolo 16.
(Disposizioni in materia di ricorso avverso il decreto di espulsione per motivi di sicurezza nazionale e di prevenzione del terrorismo).

      1. All'articolo 119, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104, dopo la lettera m-quinquies) è inserita la seguente:
          « m-sexies) i provvedimenti di espulsione dello straniero adottati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, e quelli adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n.  144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.  155:».

Articolo 17.
(Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare).

      1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, dopo l'articolo 10-bis è inserito il seguente:
          «Art. 10-ter. – (Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare). – 1. Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n.  451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n.  563, e delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n.  603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed è assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.
          2. Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico sono eseguite, in adempimento degli obblighi di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n.  603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, anche nei confronti degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale.
          3. Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2 configura rischio di fuga ai fini del trattenimento nei centri di cui all'articolo 14. Il trattenimento è disposto caso per caso, con provvedimento del questore, e conserva la sua efficacia per una durata massima di trenta giorni dalla sua adozione, salvo che non cessino prima le esigenze per le quali è stato disposto. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 14, commi 2, 3 e 4. Se il trattenimento è disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.  251, è competente alla convalida il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
          4. L'interessato è informato delle conseguenze del rifiuto di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2.».

Articolo 18.
(Misure di contrasto dell'immigrazione illegale).

      1. All'articolo 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, dopo il comma 9-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente:
          « 9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle attività di contrasto dell'immigrazione irregolare, la gestione e il monitoraggio, con modalità informatiche, dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati interforze di cui all'articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n.  121, con il Sistema informativo Schengen di cui al regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonché con il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte ed è assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del medesimo Ministero dell'interno.».

      2. Per l'attivazione del Sistema informativo automatizzato di cui al comma 1 si provvede, per 0,75 milioni di euro per l'anno 2017, 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 0,75 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulle risorse del Fondo per la sicurezza interna cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020.
      3. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale dopo le parole: «416, sesto e settimo comma,» sono inserite le seguenti: «416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,».

Articolo 19.
(Disposizioni urgenti per assicurare l'effettività delle espulsioni e il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri).

      1. La denominazione: «centro di identificazione ed espulsione» di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, è sostituita, ovunque presente in disposizioni di legge o regolamento, dalla seguente: «centro di permanenza per i rimpatri».
      2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 14, comma 5, dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «Tale termine è prorogabile di ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice di pace, nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio.»;
          b) all'articolo 16, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
          « 9-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, quando non è possibile effettuare il rimpatrio dello straniero per cause di forza maggiore, l'autorità giudiziaria dispone il ripristino dello stato di detenzione per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di espulsione.».

      3. Al fine di assicurare la più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le iniziative per garantire l'ampliamento della rete dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, in modo da assicurare la distribuzione delle strutture sull'intero territorio nazionale. La dislocazione dei centri di nuova istituzione avviene, sentito il presidente della regione interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri urbani che risultino più facilmente raggiungibili e nei quali siano presenti strutture di proprietà pubblica che possano essere, anche mediante interventi di adeguamento o ristrutturazione, resi idonei allo scopo, tenendo conto della necessità di realizzare strutture di capienza limitata idonee a garantire condizioni di trattenimento che assicurino l'assoluto rispetto della dignità della persona. Nei centri di cui al presente comma il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale esercita tutti i poteri di verifica e di accesso di cui all'articolo 7, comma 5, lettera e), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  10.
      Per le spese di realizzazione dei centri, pari a 13 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.  232. Per le spese di gestione dei centri è autorizzata la spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090 a decorrere dal 2019.
      Per le spese di realizzazione dei centri, pari a 13 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.  232. Per le spese di gestione dei centri è autorizzata la spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090 a decorrere dal 2019.
      4. Al fine di garantire l'esecuzione delle procedure di espulsione, respingimento o allontanamento degli stranieri irregolari dal territorio dello Stato, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri provenienti dal Nord Africa, è autorizzata in favore del Ministero dell'interno per l'anno 2017, la spesa di euro 19.125.000 a valere sulle risorse del programma FAMI – Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020.
      5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività umanitarie presso i centri per i rimpatri dei cittadini stranieri e garantire la gestione dei predetti centri e di quelli per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo, all'articolo 6, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.  178, le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo».

Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI

Articolo 20.
(Relazione del Governo sullo stato di attuazione).

      1. Entro il 30 giugno di ciascuno dei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo presenta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione che evidenzia lo stato di attuazione delle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti.

Articolo 21.
(Disposizioni transitorie).

      1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 6, comma 1, lettere d), f) e g), 7, comma 1, lettere a), b), d) ed e), 8, comma 1, lettere a), b), numeri 2), 3) e 4), e c), e 10 si applicano alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
      2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), si applicano relativamente alle domande di protezione internazionale presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le domande di protezione internazionale presentate anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
      3. Ai fini dell'adeguamento delle specifiche tecniche connesse all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) ed e), le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale effettuate fino al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono effettuate con le modalità in vigore prima della predetta data.
      4. Ai fini dei necessari adeguamenti del sistema informatico, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), si applicano alle domande presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 22.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, 6, comma 1, lettera a), b) ed e), 11, comma 3, 12, 13, 14 e 19, comma 3, pari a 8.293.766 euro per l'anno 2017, a 25.990.691 euro per l'anno 2018, a 31.450.766 euro per l'anno 2019 e a 31.320.363 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
          a) quanto a 184.734 euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi di cui all'articolo 9-bis, della legge 5 febbraio 1992, n.  91, già iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 12 maggio 2016, n.  90;
          b) quanto a 6.409.538 euro per l'anno 2017, a 22.670.500 euro per l'anno 2018 e a 28.486.240 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n.  44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'Erario;
          c) quanto a 1.699.494 euro per l'anno 2017, a 3.135.457 euro per l'anno 2018, a 2.779.792 euro per l'anno 2019 e a 2.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 6.785 euro a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.591.209 euro per l'anno 2017, per 2.921.612 euro per l'anno 2018, per 2.530.403 per l'anno 2019 e per 2.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 101.500 euro per l'anno 2017, per 207.060 euro per l'anno 2018 e per 242.604 euro a decorrere dall'anno 2019.

      2. Le restanti disposizioni del provvedimento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 23.
(Entrata in vigore).

      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 4394 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

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A.C. 4394 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea).

      All'articolo 1, premettere il seguente:

Capo 01
ABROGAZIONE DEI REATI DI INGRESSO E SOGGIORNO IRREGOLARE

Art. 01.
(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno irregolare).

      1. L'articolo 10-bis del decreto legislativo 26 luglio 1998, n.  286 è abrogato.
      2. In considerazione dell'abrogazione di cui al comma 1, al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 13, comma 3-septies le parole: «di cui all'articolo 10-bis» sono soppresse;
          b) all'articolo 13, comma 5, il penultimo periodo è soppresso;
          c) all'articolo 14-ter, comma 3, il secondo periodo è soppresso;
          d) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis» sono soppresse;
          e) all'articolo 16, comma 1-bis le parole: «all'articolo 10-bis» sono soppresse.
01. 01. Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni, Civati.

      Sopprimere gli articoli 1, 2, 3, 4, 5.

      Conseguentemente, sopprimere l'articolo 22.
1. 1. Costantino, Daniele Farina, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni, Civati.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Competenze del giudice di pace in materia di protezione internazionale).

      1. Al fine di rendere più efficiente, rapido ed economico l'accertamento del diritto alla protezione internazionale con il presente decreto viene attribuita la competenza per l'esame delle relative domande in prima istanza ai giudici di pace.
      2. Sono istituite presso gli uffici dei giudici di pace circondariali in ogni distretto di Corte di Appello sezioni specializzate in materia di protezione internazionale.
      3. All'articolo 9, secondo comma, del codice di procedura civile le parole: «allo stato e», sono soppresse;

      Conseguentemente:
          all'articolo 3:
              al comma 1, sopprimere le lettere: a)
e b);
              sopprimere i commi 2 e 4.
          all'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente delle rispettive sezioni specializzate spettano al Presidente del Tribunale.
          all'articolo 6, comma 1:
              alla lettera a):
                   sostituire le parole:
commissione territoriale ovunque ricorrano, con le seguenti giudice di pace circondariale;
                   sostituire le parole: commissioni territoriali ovunque ricorrano, con le seguenti giudici di pace circondariali;
              sopprimere le lettere b), c) e d);
              sostituire la lettera e), con la seguente:

          e) l'articolo 33 è sostituito dal seguente: «Art. 33 – (Revoca o cessazione della protezione internazionale riconosciuta).1. Il Ministero dell'interno può presentare istanza di revoca o di cessazione dello status di protezione internazionale all'ufficio del giudice di pace che ha pronunciato la sentenza di cui all'articolo 32. 2. Ricevuta l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 8-bis.»;
               sostituire la lettera g) con la seguente:
          g)
dopo l'articolo 35 sono aggiunti i seguenti: «Art. 35-bis. – (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale). – (Procedura di presentazione e di valutazione delle domande). – 1. Le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui al titolo I e al titolo III del libro secondo del codice di procedura civile. 2. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione. 3. La presentazione della domanda comporta la sospensione dell'esecuzione dell'espulsione, salvo che il giudice ne dichiari la manifesta infondatezza. 4. L'istante è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito degli avvocati iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.  271. 5. La domanda, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza deve essere notificata a cura della cancelleria all'istante presso il difensore e al Ministero dell'interno presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo in cui è stata presentata la domanda. 6. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 417-bis del codice di procedura civile. 7. Le parti possono depositare tutti gli atti e la documentazione necessari ai fini della decisione; il giudice può procedere d'ufficio a tutti gli atti di istruzione necessari per la definizione del processo. 8. Gli atti del procedimento sono esenti da ogni tassa e imposta. 9. Il giudizio è definito, in ogni caso, entro sei mesi dalla domanda. 10. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile.

      Art. 35-ter. – (Casi di inammissibilità della domanda). – 1. Il giudice di pace dichiara inammissibile la domanda e non procede alla fissazione dell'udienza nei seguenti casi: a) il richiedente sia stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione; b) il richiedente abbia reiterato l'identica domanda dopo che questa sia stata decisa, senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine; c) quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n.  251»;
          le parole: “Tribunale” e “Tribunali”, ovunque ricorrono, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “Uffici del giudice di pace circondariale competenti per territorio” e “Ufficio del giudice di pace circondariale competente per territorio”.»;
          all'articolo 7, comma 1:
              sopprimere la lettera a);
               alla lettera b) sopprimere le parole:
libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea;
              sopprimere le lettere d) e e).
          all'articolo 8, comma 1:
              alla lettera b):
                  al numero 2, sostituire le parole:
Tribunale con le seguenti: Ufficio del giudice di pace e sopprimere le parole: libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea;
                  sostituire il numero 4, con il seguente:
          4) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3, che presenta domanda di protezione internazionale, rimane nel centro per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza della domanda proposta»;
               alla lettera c), sostituire le parole: Tribunali in composizione monocratica e Tribunale in composizione monocratica ovunque ricorrono, con le seguenti: giudici di pace circondariale competenti per territorio e giudice di pace circondariale competente per territorio.
          all'articolo 10, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
          all'articolo 11, comma 3, sopprimere le parole: a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0.10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni.
          all'articolo 12, comma 1:
              sostituire le parole:
uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale con le seguenti: Uffici circondariali del Giudice di Pace;
              sostituire le parole: Ministero dell'interno con le seguenti: Ministero della giustizia;
              sostituire le parole: appartenente alla terza area funzionale dell'Amministrazione civile dell'interno con le seguenti: da destinarsi esclusivamente agli uffici circondariali del Giudice di Pace, con divieto di applicazione presso altri uffici, giudiziari del distretto.
          all'articolo 17, comma 3:
              sostituire le parole:
il Tribunale con le seguenti: il Giudice di Pace circondariale;
              sopprimere le parole: libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
1. 4. Invernizzi, Molteni, Rondini.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di protezione internazionale).

      1. Al fine di rendere più efficiente, rapido ed economico l'accertamento del diritto alla protezione internazionale con il presente decreto viene attribuita la competenza per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale ai giudici di pace.
      2. Sono istituite presso gli uffici dei giudici di pace circondariali di ogni distretto di Corte di Appello sezioni specializzate in materia di protezione internazionale.
      3. All'articolo 9, secondo comma, del codice di procedura civile le parole: «allo stato e», sono soppresse;

      Conseguentemente:
          all'articolo 3:
              al comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

              sopprimere i commi 2 e 4.
          all'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente:
      1. Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente delle rispettive sezioni specializzate spettano al Presidente del Tribunale.
          all'articolo 6, comma 1:
              sostituire la lettera e) con la seguente:
e) l'articolo 33 è sostituito dal seguente: «Art. 33. – (Revoca o cessazione della protezione internazionale riconosciuta). – 1. Il Ministero dell'interno può presentare istanza di revoca o di cessazione dello status di protezione internazionale all'ufficio del giudice di pace che ha pronunciato la sentenza di cui all'articolo 32. 2. Ricevuta l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 8-bis.»;
               sostituire la lettera g) con la seguente: g) dopo l'articolo 35 sono inseriti i seguenti: «Art. 35-bis. – (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale).(Procedura di presentazione e di valutazione delle domande). – 1. Le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui al titolo I e al titolo III del libro secondo del codice di procedura civile. 2. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione. 3. La presentazione della domanda comporta la sospensione dell'esecuzione dell'espulsione, salvo che il giudice ne dichiari la manifesta infondatezza. 4. L'istante è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito degli avvocati iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.  271. 5. La domanda, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza deve essere notificata a cura della cancelleria all'istante presso il difensore e al Ministero dell'interno presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo in cui è stata presentata la domanda. 6. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 417-bis del codice di procedura civile. 7. Le parti possono depositare tutti gli atti e la documentazione necessari ai fini della decisione; il giudice può procedere d'ufficio a tutti gli atti di istruzione necessari per la definizione del processo. 8. Gli atti del procedimento sono esenti da ogni tassa e imposta. 9. Il giudizio è definito, in ogni caso, entro sei mesi dalla domanda. 10. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile»;

      Art. 35-ter: (Casi di inammissibilità della domanda). – 1. Il giudice di pace dichiara inammissibile la domanda e non procede alla fissazione dell'udienza nei seguenti casi: a) il richiedente sia stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione; b) il richiedente abbia reiterato l'identica domanda dopo che questa sia stata decisa, senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine; c) quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; c) le parole: «Tribunale» e «Tribunali», ovunque ricorrono, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «Uffici del giudice di pace circondariale competenti per territorio» e «Ufficio del giudice di pace circondariale competente per territorio»;
          all'articolo 7, comma 1:
              sopprimere la lettera a);
              alla lettera b) sopprimere le parole:
libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea;
              sopprimere le lettere d) ed e).
          all'articolo 8, comma 1:
              alla lettera b):
                  numero 2, sostituire le parole:
Tribunale con le seguenti: Ufficio del giudice di pace circondariale e sopprimere le parole: libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea;
                  sostituire il numero 4, con il seguente: 4) il comma 7 è sostituito dal seguente: 7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3, che presenta domanda di protezione internazionale, rimane nel centro per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza della domanda proposta;
              alla lettera c) sostituire le parole: Tribunali in composizione monocratica e Tribunale in composizione monocratica, ovunque ricorrono, con le seguenti: giudici di pace circondariali competenti per territorio e giudice di pace circondariale competente per territorio.
          All'articolo 10, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
              all'articolo 11, comma 3, sopprimere le parole: a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0.10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni.
          all'articolo 12, comma 1:
              sostituire le parole:
uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale con le seguenti: Uffici circondariali del Giudice di Pace”, ovunque ricorrono;
              sostituire le parole:
Ministero dell'interno con le seguenti: Ministero della giustizia;
              sostituire le parole: appartenente alla terza area funzionale dell'Amministrazione civile dell'interno con le seguenti: da destinarsi esclusivamente agli uffici circondariali del Giudice di Pace, con divieto di applicazione presso altri uffici giudiziari del distretto.
          all'articolo 17, comma 3, sostituire le parole: il Tribunale con le seguenti: il Giudice di Pace circondariale e sopprimere le parole: libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
1. 3. Molteni, Invernizzi, Rondini.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea).

      1. Sono istituite presso i tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
      2. L'istituzione avviene senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, né incrementi di dotazioni organiche, all'uopo utilizzando i risparmi derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18-bis.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno irregolare).

      1. L'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286 è abrogato.
2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286 sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 13, comma 3-septies, le parole: «di cui all'articolo 10-bis» sono soppresse;
          b) all'articolo 13, comma 5, il penultimo periodo è soppresso;
          c) all'articolo 14-ter, comma 3, il secondo periodo è soppresso;
          d) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis» sono soppresse;
          e) all'articolo 16, comma 1-bis, le parole: «all'articolo 10-bis» sono soppresse.
1. 5. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea).

      1. Sono istituite presso i tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
      2. L'istituzione avviene senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, né incrementi di dotazioni organiche, anche in considerazione delle minori spese per la finanza pubblica derivanti dal trasferimento a tali sezioni di funzioni in precedenza spettanti ai giudici amministrativi e ai giudici di pace e dalla mancata apertura e dall'archiviazione dei procedimenti penali concernenti l'abrogazione del reato di cui all'articolo 10-bis del decreto legislativo 25.7.1998 n.  286.
      3. Al fine del finanziamento del funzionamento delle 26 sezioni specializzate si provvede altresì utilizzando gli stanziamenti di bilancio che erano stati previsti per finanziare le operazioni di videoconferenza originariamente istituite nell'articolo 8, al comma 1, la lettera b), numero 3) e nell'articolo 10, al comma 1, la lettera b), soppressi dalla presente legge di conversione in legge del decreto-legge.
1. 6. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

      «1. Sono istituite presso tutti i tribunali ordinari dei capoluoghi di provincia sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.»
1. 2. Bruno Bossio.

      Al comma 2, sopprimere le parole: né incrementi di dotazioni organiche.
1. 150. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: anche in considerazione delle minori spese per la finanza pubblica derivanti dal trasferimento a tali sezioni di funzioni in precedenza spettanti ai giudici amministrativi e ai giudici di pace e dalla mancata apertura e dall'archiviazione dei procedimenti penali concernenti l'abrogazione del reato di cui all'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286 disposta dall'articolo 18-bis.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno irregolare).

      1. L'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286 è abrogato.
2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286 sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 13, comma 3-septies, le parole: «di cui all'articolo 10-bis» sono soppresse;
          b) all'articolo 13, comma 5, il penultimo periodo è soppresso;
          c) all'articolo 14-ter, comma 3, il secondo periodo è soppresso;
          d) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis» sono soppresse;
          e) all'articolo 16, comma 1-bis, le parole: «all'articolo 10-bis» sono soppresse.
1. 7. Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Andrea Maestri, Palazzotto.

ART. 2.
(Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti).

      Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: in collaborazione sino a: rifugiati.
2. 2. Invernizzi, Molteni, Rondini.

      Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: per i rifugiati inserire le seguenti:, con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), con Eurojust, con la Organizzazione internazionale per le migrazioni, col Garante per la protezione dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, con qualificati esperti sulle materie del diritto degli stranieri.
*2. 3. D'Attorre, Sannicandro, Roberta Agostini, Leva, Quaranta, Rostan, Fossati, Nicchi, Folino, Ricciatti, Melilla, Murer, Cimbro, Albini, Carlo Galli, Duranti, Piras, Ragosta.

      Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: per i rifugiati inserire le seguenti:, con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), con Eurojust, con la Organizzazione internazionale per le migrazioni, col Garante per la protezione dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, con qualificati esperti sulle materie del diritto degli stranieri.
*2. 5. Dadone, Brescia, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: per i rifugiati inserire le seguenti:, con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), con Eurojust, con la Organizzazione internazionale per le migrazioni, col Garante per la protezione dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, con qualificati esperti sulle materie del diritto degli stranieri.
*2. 10. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

      Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: per i rifugiati, inserire le seguenti: nonché con l'Agenzia dell'Unione europea dei diritti fondamentali, con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale,.
2. 7. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: In particolare, i corsi forniscono specifica formazione in materia di raccolta di informazioni sulla situazione dei Paesi di origine degli stranieri, di diritto di asilo, di tratta delle persone, nonché sulla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e dell'allontanamento degli stranieri, sull'accertamento dell'apolidia e in materia di cittadinanza italiana.
2. 12. Marcon, Civati, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Fratoianni.

      Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: considerata positivamente con le seguenti: considerato requisito necessario.
2. 1. Molteni, Invernizzi, Rondini.

      Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: specifiche sessioni dedicate inserire le seguenti: al diritto d'asilo, agli aspetti relativi alla condizione delle persone in stato di vulnerabilità e disagio psico-fisico, alla libertà personale, alla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e degli allontanamenti degli stranieri, nonché.
2. 8. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e alla situazione dei Paesi di origine degli stranieri, nonché specifiche sessioni dedicate al diritto di asilo, al diritto all'unità familiare, alla condizione delle persone più vulnerabili, alla tratta delle persone, alla libertà personale, alla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e degli allontanamenti degli stranieri e all'accertamento dell'apolidia e alla disciplina della cittadinanza italiana.
*2. 4. Sannicandro, Quaranta, D'Attorre, Rostan, Roberta Agostini, Leva, Fossati, Nicchi, Folino, Ricciatti, Melilla, Murer, Cimbro, Albini, Carlo Galli, Duranti, Piras, Ragosta.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e alla situazione dei Paesi di origine degli stranieri, nonché specifiche sessioni dedicate al diritto di asilo, al diritto all'unità familiare, alla condizione delle persone più vulnerabili, alla tratta delle persone, alla libertà personale, alla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e degli allontanamenti degli stranieri e all'accertamento dell'apolidia e alla disciplina della cittadinanza italiana.
*2. 11. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e alla raccolta di informazioni sulla situazione dei Paesi di origine degli stranieri, nonché specifiche sessioni dedicate al diritto di asilo, al diritto all'unità familiare, alla condizione delle persone più vulnerabili, alla tratta delle persone, alla libertà personale, alla disciplina dell'ingresso, del soggiorno e degli allontanamenti degli stranieri e all'accertamento dell'apolidia e alla disciplina della cittadinanza italiana.
2. 6. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 2, dopo le parole: da adottarsi aggiungere la seguente: perentoriamente.

      Conseguentemente, nel testo del decreto-legge, dopo la parola: entro ovunque ricorra, aggiungere la seguente: perentoriamente.
2. 14. Invernizzi, Molteni, Rondini.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli organici degli uffici giudiziari nei quali sono costituite le sezioni specializzate, sono aumentati di un numero pari al numero dei magistrati assegnati alla sezione specializzata.
2. 9. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

ART. 3.
(Competenza per materia delle sezioni specializzate).

      Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
          a) per le materie previste dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n.  286 del 1998 in materia di convalida e proroga dei trattenimenti degli stranieri espulsi e respinti nei centri di permanenza e di ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione disposti dal prefetto, di convalida degli allontanamenti, di convalida delle misure accessorie personali all'espulsione con partenza volontaria;
          b) per le materie previste dall'articolo 6 del decreto legislativo n.286 del 1998 circa i provvedimenti in materia di ingresso e soggiorno, per le materie previste dall'articolo 13, comma 11, decreto legislativo n.286 del 1998 dei ricorsi contro le espulsioni ministeriali per motivi di ordine pubblico e sicurezza, sui ricorsi contro le decisioni di determinazione dello Stato competente ad esaminare le domande di protezione internazionale, sui ricorsi contro i dinieghi della cittadinanza per motivi di sicurezza nazionale o della concessione della cittadinanza, sui ricorsi contro la cessazione o limitazione delle misure di accoglienza dei richiedenti asilo previste dal decreto legislativo n.142 del 2015 e in generale sui ricorsi avverso le decisioni prese nell'ambito dell'applicazione del Regolamento UE 604/2013 nonché sui ricorsi avverso il mancato rilascio dei documenti e titoli di viaggio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251;
          b-bis) per la materia dei ricorsi contro i respingimenti, di azioni civili e dei ricorsi sui rigetti contro i provvedimenti di diniego della concessione della cittadinanza.
3. 16. Fratoianni, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati.

      Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza.
*3. 8. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza.
*3. 17. Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Andrea Maestri, Daniele Farina, Palazzotto.

      Al comma 1, sopprimere la lettera d).

      Conseguentemente all'articolo 21:
          aggiungere, in fine, il seguente comma:
      «4-bis. Sono abrogati il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286, il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25, la lettera c-ter) del comma 1, dell'articolo 11 e le parole: «, in particolare di carattere umanitario o» dell'articolo 13, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394, nonché le ulteriori disposizioni attuative e i provvedimenti emanati e derivanti dalle disposizioni abrogate».
          sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni transitorie e finali»;
3. 11. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.

      Al comma 1, sopprimere la lettera d).

      Conseguentemente, all'articolo 6 comma 1, lettera d) premettere la seguente:
          0d) all'articolo 32 il comma 3 è abrogato;
3. 18. Invernizzi, Molteni, Rondini.

      Al comma 1, sopprimere la lettera d).
3. 2. Molteni, Invernizzi, Rondini.

      Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
          «d) per le controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25. In tali controversie il Tribunale terrà conto ai fini della decisione anche del positivo percorso di inserimento sociale compiuto dal ricorrente nel periodo successivo alla proposizione della domanda desumibile da una delle seguenti circostanze:
              1) svolgimento di un regolare rapporto di lavoro, acquisizione di conoscenze linguistiche pari almeno al livello A1 del Quadro comune del Consiglio d'Europa;
              2) effettuazione di attività di volontariato realizzata su sollecitazione della struttura di accoglienza o mediante convenzioni stipulate con la Prefettura territorialmente competente, anche ai sensi dell'articolo 22-bis decreto legislativo n.145 del 2015;
              3) effettuazione di attività di volontariato presso un'associazione facente parte del Consiglio territoriale per l'immigrazione oppure riconosciuta come associazione di volontariato a livello regionale o nazionale».
3. 5. Santerini.

      Al comma 1, sostituire la lettera e-bis) con le seguenti:
          «e-bis) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti di diniego o di revoca o di annullamento dei visti di ingresso, di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri;
          e-ter) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti di respingimento disposti nei confronti degli stranieri ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286;
          e-quater) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi di espulsione disposti dal Ministro dell'interno e dai Prefetti nei confronti degli stranieri ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286;
          e-quinquies) per le controversie aventi ad oggetto la convalida dei provvedimenti di allontanamento del Questore e la convalida delle misure alternative disposti in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di espulsione, da effettuarsi rispettivamente ai sensi dell'articolo 13, commi 5.2 e 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286;
          e-sexies) per le controversie aventi ad oggetto la convalida e la proroga dei provvedimenti di trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza e dei provvedimenti alternativi, previsti nell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286;
          e-septies) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza del richiedente la protezione internazionale ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142;
          e-octies) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dal Ministero dell'interno che determinano la competenza di un determinato altro Stato dell'Unione europea per l'esame della domanda di protezione internazionale e che dispongono il conseguente trasferimento in tale Stato del richiedente ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25 e contro i conseguenti provvedimenti della commissione territoriale che dichiarano l'estinzione dei procedimenti ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo».
3. 12. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

      Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti lettere:
          «e-ter) per i giudizi contro i provvedimenti di diniego o di revoca o di annullamento dei visti di ingresso, di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri;
          e-quater) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di respingimento disposti nei confronti degli stranieri ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286;
          e-quinquies) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione disposti dal Ministro dell'interno e dai Prefetti nei confronti degli stranieri ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286;
          e-sexies) per i giudizi di convalida dei provvedimenti di allontanamento del Questore e di convalida delle misure alternative disposti in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di espulsione, da effettuarsi rispettivamente ai sensi dell'articolo 13, commi 5.2 e 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286;
          e-septies) per i giudizi di convalida e di proroga dei provvedimenti di trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza e dei provvedimenti alternativi, previsti nell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
          e-octies) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza del richiedente la protezione internazionale ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142;
          e-novies) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti adottati dal Ministero dell'interno che determinano la competenza di un determinato altro Stato dell'Unione europea per l'esame della domanda di protezione internazionale e che dispongono il conseguente trasferimento in tale Stato del richiedente ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25 e contro i conseguenti provvedimenti della commissione territoriale che dichiarano l'estinzione dei procedimenti ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo».
*3. 3. Sannicandro, D'Attorre, Quaranta, Rostan, Roberta Agostini, Leva, Fossati, Nicchi, Folino, Ricciatti, Melilla, Murer, Cimbro, Albini, Carlo Galli, Duranti, Piras, Ragosta.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
          «e-ter) per i giudizi contro i provvedimenti di diniego o di revoca o di annullamento dei visti di ingresso, di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri;
          e-quater) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di respingimento disposti nei confronti degli stranieri ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286;
          e-quinquies) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione disposti dal Ministro dell'interno e dai Prefetti nei confronti degli stranieri ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286;
          e-sexies) per i giudizi di convalida dei provvedimenti di allontanamento del Questore e di convalida delle misure alternative disposti in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di espulsione, da effettuarsi rispettivamente ai sensi dell'articolo 13, commi 5.2 e 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286;
          e-septies) per i giudizi di convalida e di proroga dei provvedimenti di trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza e dei provvedimenti alternativi, previsti nell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286;
          e-octies) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza del richiedente la protezione internazionale ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142;
          e-novies) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti adottati dal Ministero dell'interno che determinano la competenza di un determinato altro Stato dell'Unione europea per l'esame della domanda di protezione internazionale e che dispongono il conseguente trasferimento in tale Stato del richiedente ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25 e contro i conseguenti provvedimenti della commissione territoriale che dichiarano l'estinzione dei procedimenti ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo».
*3. 9. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
          «e-ter) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego e di revoca delle misure di accoglienza del richiedente la protezione internazionale ai sensi degli articoli 15 e 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142 ;
          e-quater) per i giudizi sui ricorsi avverso il mancato rilascio ai titolari di protezione internazionale dei documenti e titoli di viaggio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.  251;
          e-quinquies) per i giudizi sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego o di revoca o di annullamento dei visti di ingresso degli stranieri, di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri;
          e-sexies) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti di respingimento disposti nei confronti degli stranieri ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286;
          e-septies) per i giudizi sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione disposti dal Ministro dell'interno e dai Prefetti nei confronti degli stranieri ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e del decreto-legge 27 luglio 2005, n.144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n.  155;
          e-octies) per i giudizi di convalida dei provvedimenti di allontanamento del Questore e di convalida delle misure alternative disposti in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di espulsione, da effettuarsi rispettivamente ai sensi dell'articolo 13, commi 5.2 e 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286;
          e-novies) per i giudizi di convalida e di proroga dei provvedimenti di trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza e dei provvedimenti alternativi, disposti nei casi previsti negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286;».
3. 13. Marcon, Civati, Fratoianni, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Palazzotto.

      Sopprimere il comma 4.
3. 7. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. Nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione collegiale».
3. 4. Sannicandro, Quaranta, D'Attorre, Fossati, Roberta Agostini, Rostan, Leva, Nicchi, Folino, Ricciatti, Melilla, Murer, Cimbro, Albini, Carlo Galli, Duranti, Piras, Ragosta.

      Al comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole da: Le controversie in materia fino a n.  25, con le seguenti: Le controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria, quelle in materia di riconoscimento della protezione internazionale, di cui agli articoli 32, comma 3, e 35, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25,.
3. 10. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 4-bis sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti: Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata almeno un componente del collegio nell'ambito dei magistrati appartenenti alla sezione, il quale in ogni caso è il relatore della controversia. Il collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione e nei casi in cui non si debba disporre l'udienza ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142.
3. 14. Civati, Fratoianni, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Palazzotto.

ART. 4.
(Competenza territoriale delle sezioni).

      Sostituire il comma 1 con il seguente:
      1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1 sono assegnati alla sezione specializzata operante nel distretto di Corte d'appello nel cui territorio ha residenza o, in mancanza, domicilio effettivo o dimora abituale il ricorrente ovvero, qualora non si trovi in Italia, nel cui territorio ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento.
*4. 6. Fratoianni, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Palazzotto.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:
      1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1 sono assegnati alla sezione specializzata operante nel distretto di Corte d'appello nel cui territorio ha residenza o, in mancanza, domicilio effettivo o dimora abituale il ricorrente ovvero, qualora non si trovi in Italia, nel cui territorio ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento.
*4. 1. D'Attorre, Sannicandro, Rostan, Roberta Agostini, Fossati, Leva, Quaranta, Nicchi, Folino, Ricciatti, Melilla, Murer, Cimbro, Albini, Carlo Galli, Duranti, Piras, Ragosta.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Nel caso di eventuali conflitti di competenza tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate dello stesso Tribunale, l'assegnazione è decisa dal presidente del tribunale.
4. 3. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 3, dopo le parole: ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, aggiungere le seguenti: o sottoposti alle misure alternative previste nell'articolo 13, comma 52, e nell'articolo 14, comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero ospitati in una struttura straordinaria di accoglienza di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142.
*4. 2. Roberta Agostini, D'Attorre, Quaranta, Sannicandro, Fossati, Rostan, Leva, Nicchi, Folino, Ricciatti, Melilla, Murer, Cimbro, Albini, Carlo Galli, Duranti, Piras, Ragosta.

      Al comma 3, dopo le parole: ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, aggiungere le seguenti: o sottoposti alle misure alternative previste nell'articolo 13, comma 52, e nell'articolo 14, comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero ospitati in una struttura straordinaria di accoglienza di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142.
*4. 7. Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

      Al comma 3, dopo le parole: ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, aggiungere le seguenti: o sottoposti alle misure alternative previste nell'articolo 13, comma 52, e nell'articolo 14, comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero ospitati in una struttura straordinaria di accoglienza di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142.
*4. 4. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

ART. 5.
(Competenze del Presidente della sezione specializzata).

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Adeguamento delle piante organiche).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con propri decreti alla rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziari, relativamente al personale di magistratura, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione delle disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4, entro i limiti del ruolo organico di cui alla Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n.  71.
      2. Dalle disposizioni del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e all'attuazione delle medesime si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
5. 01. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

ART. 6.
(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25.).

      Al comma 1, alla lettera 0a) premettere la seguente:
      00a) all'articolo 3, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: I provvedimenti di tale autorità che stabiliscono la competenza di un altro Stato membro dell'Unione europea per l'esame della domanda di protezione internazionale e che dispongono il conseguente trasferimento del richiedente nel territorio di tale Stato devono indicare i contatti presi e le risposte ricevute dalle autorità dell'altro Stato membro dell'Unione circa l'effettiva accettazione della presa in carico dell'interessato e dell'esame della sua domanda di protezione internazionale, circa i tempi e i modi del trasferimento e circa le condizioni di accoglienza che saranno effettivamente riservate allo straniero nell'altro Stato. Essi sono impugnabili entro trenta giorni dalla comunicazione con ricorso presentato alla competente sezione specializzata del tribunale in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si applica il rito sommario di cognizione e lo straniero ha diritto di chiedere di essere ascoltato, di disporre di un difensore e di un interprete. Il giudice si pronuncia entro il termine di tre mesi dalla presentazione del ricorso. Il trasferimento del richiedente nel territorio dell'altro Stato è sospeso fino alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso o, in caso di presentazione del ricorso, fino alla comunicazione della decisione del giudice.
6. 57. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, alla lettera 0a) premettere la seguente:
      00a) all'articolo 3, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: I provvedimenti di tale autorità che stabiliscono la competenza di un altro Stato membro dell'Unione europea per l'esame della domanda di protezione internazionale e che dispongono il conseguente trasferimento del richiedente nel territorio di tale Stato devono indicare i contatti presi e le risposte ricevute dalle autorità dell'altro Stato membro dell'Unione circa l'effettiva accettazione della presa in carico dell'interessato e dell'esame della sua domanda di protezione internazionale; circa i tempi e i modi del trasferimento e circa le condizioni di accoglienza che saranno effettivamente riservate allo straniero nell'altro Stato.
6. 28. D'Attorre, Sannicandro, Quaranta, Roberta Agostini, Rostan, Leva, Fossati, Nicchi, Folino, Ricciatti, Melilla, Murer, Cimbro, Albini, Carlo Galli, Duranti, Piras, Ragosta.

      Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
      0a) all'articolo 3, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I provvedimenti di tale autorità che stabiliscono la competenza di un altro Stato membro dell'Unione europea per l'esame della domanda di protezione internazionale e che dispongono il conseguente trasferimento del richiedente nel territorio di tale Stato devono indicare i contatti presi e le risposte ricevute dalle autorità dell'altro Stato membro dell'Unione circa l'effettiva accettazione della presa in carico l'interessato e dell'esame della sua domanda di protezione internazionale, circa i tempi e i modi del trasferimento e circa le condizioni di accoglienza che saranno effettivamente riservate allo straniero nell'altro Stato. Essi sono impugnabili entro trenta giorni dalla comunicazione con ricorso presentato alla competente sezione specializzata del tribunale in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si applica il rito sommario di cognizione e lo straniero ha diritto di chiedere di essere ascoltato, di disporre di un difensore e di un interprete. Il giudice si pronuncia entro il termine di tre mesi dalla presentazione del ricorso. Il trasferimento del richiedente nel territorio dell'altro Stato è sospeso fino alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso o, in caso di presentazione del ricorso, fino alla comunicazione della decisione del giudice.».
6. 123. Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni, Civati.

      Al comma 1, lettera 0a), capoverso 3-bis sostituire le parole: e si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dai commi seguenti con le seguenti: e si applica il rito sommario di cognizione. Il ricorrente ha diritto di chiedere di essere ascoltato, di disporre di un difensore e di un interprete;

      Conseguentemente, al medesimo comma, alla medesima lettera:
          sostituire il capoverso 3-quater) con il seguente:
      3-quater. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è sospesa fino alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso o, in caso di presentazione del ricorso, fino alla comunicazione della decisione del giudice, dalla cui data decorre il termine per il trasferimento del ricorrente previsto dall'articolo 29 del regolamento (UE) n.  604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nel caso di provvedimento di rigetto del ricorso.
          al capoverso 3-quinquies dopo le parole: posti a fondamento della decisione di trasferimento aggiungere le seguenti: , in particolare deve indicare i contatti presi e le risposte ricevute dalle autorità dell'altro Stato dell'Unione circa l'effettiva accettazione della presa in carico dell'interessato e dell'esame della sua domanda di protezione internazionale, circa i tempi e i modi del trasferimento e circa le condizioni di accoglienza che saranno effettivamente riservate allo straniero nell'altro Stato.
          sostituire il capoverso 3-septies con il seguente:
      3-septies. Il giudice si pronuncia entro il termine di tre mesi dalla presentazione del ricorso.
          sopprimere il capoverso 3-octies.
6. 85. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

      Al comma 1, lettera 0a), capoverso 3-ter, sostituire la parola: trenta con la seguente: quarantacinque.
6. 63. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, lettera 0a), capoverso 3-quater, primo periodo, sopprimere le parole da: quando ricorrono fino a: ragioni.
6. 64. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, lettera 0a), capoverso 3-sexies, sostituire la parola: dieci con la seguente: venti.
6. 65. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, lettera 0a), sostituire il capoverso 3-septies con il seguente:
      3-septies. Il procedimento è trattato in camera di consiglio. L'udienza per la comparizione delle parti è fissata quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione o quando il ricorrente ne faccia motivata richiesta nel ricorso. Il procedimento è definito entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Il decreto è reclamabile al tribunale in composizione collegiale composto di magistrati della sezione specializzata diversi da quello che aveva deciso il decreto. Il reclamo può essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto che si pronuncia sul ricorso ovvero entro quindici giorni se il ricorrente sia trattenuto in un centro di permanenza temporanea. La decisione sul reclamo deve essere adottata entro sessanta giorni dal deposito del reclamo. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di trenta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto che decide sul reclamo, da effettuarsi a cura della cancelleria anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto che decide sul reclamo; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto del reclamo, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro due mesi dal deposito del ricorso.
6. 95. Costantino, Andrea Maestri, Daniele Farina, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

      Al comma 1, lettera 0a), capoverso 3-septies, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: Il procedimento è trattato in camera di consiglio, previo svolgimento dell'udienza per la comparizione delle parti.
6. 66. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, lettera 0a), sopprimere il capoverso 3-undecies.
6. 67. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:
      0a-bis). all'articolo 5, comma 1-bis, le parole: «può individuare periodicamente i» sono sostituite dalle seguenti: «trasmette l'elenco predisposto con cadenza trimestrale dal Ministero dell'interno, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, dei paesi di origine o parte di tali Paesi considerati sicuri, ai sensi dell'articolo 37 e dell'allegato I della direttiva 2013/32/UE, ai fini dell'articolo 28-bis e dei»

      Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
          c-bis)
all'articolo 28-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) al comma 2, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
                  d) il richiedente proviene da un paese di origine sicuro a norma dell'articolo 5, comma 1-bis;
                  e) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità e/o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente;
                  f) è probabile che, in mala fede, il richiedente abbia distrutto o comunque fatto sparire un documento d'identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza;
                  g) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie, palesemente false o evidentemente improbabili che contraddicono informazioni sufficientemente verificate sul paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE;
                  h) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio dello Stato o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e, senza un valido motivo, non si è presentato alle autorità o non ha presentato la domanda di protezione internazionale entro 120 giorni dal suo ingresso;
          2) al comma 3, le parole: «fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-bis, sono ridotti ad un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «per un massimo di ulteriori sette giorni».
6. 15. Molteni, Invernizzi, Rondini.

      Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:
      0a-bis). All'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente nel territorio del proprio Stato di origine presso le rappresentanze consolari e diplomatiche dello Stato al quale intende richiedere la misura.»
6. 150. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

      Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:
          0aa) All'articolo 10, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Le commissioni territoriali assicurano ai richiedenti asilo la cui domanda sia pendente dinanzi ad esse un servizio informativo, se necessario con assistenza di interprete ai sensi del comma precedente, al fine di agevolare la loro piena comprensione dello stato del procedimento, degli adempimenti ad essi eventualmente richiesti, nonché dell'esatto contenuto delle decisioni adottate e delle motivazioni alla base delle stesse».
*6. 23. Roberta Agostini, D'Attorre, Sannicandro, Quaranta, Rostan, Leva, Fossati, Nicchi, Folino, Ricciatti, Melilla, Murer, Cimbro, Albini, Carlo Galli, Duranti, Piras, Ragosta.

      Al comma 1, dopo la lettera 0a) inserire la seguente lettera:
          0aa) All'articolo 10, dopo il comma 4 è inserito il seguente: « 4-bis: Le commissioni territoriali assicurano ai richiedenti asilo la cui domanda sia pendente dinanzi ad esse un servizio informativo, se necessario con assistenza di interprete ai sensi del comma precedente, al fine di agevolare la loro piena comprensione dello stato del procedimento, degli adempimenti ad essi eventualmente richiesti, nonché dell'esatto contenuto delle decisioni adottate e delle motivazioni alla base delle stesse.».
*6. 2. Bruno Bossio.

      Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:
          0a-bis) l'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 10-bis.
(Informazione e servizi di accoglienza ai valichi di frontiera).

      1. Presso i valichi di frontiera, è disponibile materiale informativo, anche in forma audiovisiva, sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale.
      2. Qualora vi siano indicazioni che lo straniero presente ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere, abbia esigenze di protezione internazionale o desideri presentare una domanda di protezione internazionale, il personale della Polizia fornisce le informazioni sulla possibilità di farlo. A tal fine, si avvale, ove possibile, dei servizi di assistenza di cui all'articolo 11 comma 6 del testo unico immigrazione, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286.
      3. La volontà di chiedere protezione internazionale non deve essere manifestata in una forma particolare, ma può essere espressa in qualsiasi forma dalla quale si possa desumere un timore in caso di ritorno nel paese d'origine o di provenienza.
      4. Le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono fornite allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell'ambito dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286. I servizi di assistenza tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili di cui all'articolo 17, comma 1.
      5. È assicurato l'accesso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, dei rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa, l'accesso può essere limitato purché non impedito completamente.
      6. È prevista la formazione e l'aggiornamento periodico sulla protezione internazionale, del personale delle autorità preposte a ricevere la domanda di protezione.».
**6. 106. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Fratoianni, Civati.

      Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:
          0a-bis) l'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 10-bis.
(Informazione e servizi di accoglienza ai valichi di frontiera).

      1. Presso i valichi di frontiera, è disponibile materiale informativo, anche in forma audiovisiva, sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale.
      2. Qualora vi siano indicazioni che lo straniero presente ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere, abbia esigenze di protezione internazionale o desideri presentare una domanda di protezione internazionale, il personale della Polizia fornisce le informazioni sulla possibilità di farlo. A tal fine, si avvale, ove possibile, dei servizi di assistenza di cui all'articolo 11 comma 6 del testo unico immigrazione, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286.
      3. La volontà di chiedere protezione internazionale non deve essere manifestata in una forma particolare, ma può essere espressa in qualsiasi forma dalla quale si possa desumere un timore in caso di ritorno nel paese d'origine o di provenienza.
      4. Le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono fornite allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell'ambito dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286. I servizi di assistenza tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili di cui all'articolo 17, comma 1.
      5. È assicurato l'accesso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, dei rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa, l'accesso può essere limitato purché non impedito completamente.
      6. È prevista la formazione e l'aggiornamento periodico sulla protezione internazionale, del personale delle autorità preposte a ricevere la domanda di protezione.».
**6. 27. Roberta Agostini, D'Attorre, Sannicandro, Rostan, Quaranta, Leva, Fossati, Nicchi, Folino, Ricciatti, Melilla, Murer, Cimbro, Albini, Carlo Galli, Duranti, Piras, Ragosta.

      Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:
          0a-bis) l'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 10-bis.
(Informazione e servizi di accoglienza ai valichi di frontiera).

      1. Presso i valichi di frontiera, è disponibile materiale informativo, anche in forma audiovisiva, sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale.
      2. Qualora vi siano indicazioni che lo straniero presente ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere, abbia esigenze di protezione internazionale o desideri presentare una domanda di protezione internazionale, il personale della Polizia fornisce le informazioni sulla possibilità di farlo. A tal fine, si avvale, ove possibile, dei servizi di assistenza di cui all'articolo 11 comma 6 del testo unico immigrazione, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286.
      3. La volontà di chiedere protezione internazionale non deve essere manifestata in una forma particolare, ma può essere espressa in qualsiasi forma dalla quale si possa desumere un timore in caso di ritorno nel paese d'origine o di provenienza.
      4. Le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono fornite allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell'ambito dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286. I servizi di assistenza tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili di cui all'articolo 17, comma 1.
      5. È assicurato l'accesso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, dei rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa, l'accesso può essere limitato purché non impedito completamente.
      6. È prevista la formazione e l'aggiornamento periodico sulla protezione internazionale, del personale delle autorità preposte a ricevere la domanda di protezione.».
**6. 8. Bruno Bossio.

      Al comma 1 sopprimere la lettera a).
6. 68. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, sostituire i periodi dal secondo fino alla fine del capoverso con i seguenti: La notificazione viene effettuata per il tramite della Questura, facendone sottoscrivere ricevuta al destinatario. Dell'avvenuta notificazione il Questore dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale, anche mediante messaggio di posta elettronica certificata, contenente la data e l'ora della notificazione medesima. Ove il richiedente rifiuti di ricevere l'atto o di sottoscrivere la ricevuta il Questore ne dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale, anche mediante messaggio di posta elettronica certificata.

      Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera,
          al capoverso comma 3-
ter sostituire le parole: da parte del responsabile del centro o della struttura con le seguenti: per il tramite della Questura.
          sopprimere il capoverso comma 3-sexies.
6. 70. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, lettera a) capoverso comma 3, secondo periodo, dopo le parole: in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia informatica per immagine del documento cartaceo, inserire le seguenti: in lingua italiana ed in inglese o francese, a seconda della nazionalità del soggetto destinatario dello stesso.
6. 48. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso comma 3-bis con il seguente:
      3-bis. Nelle ipotesi in cui il richiedente sia irreperibile nell'ultimo domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142 e nelle ipotesi di allontanamento ingiustificato dai centri e di revoca delle condizioni di accoglienza previste negli articoli 13 e 23 del medesimo decreto legislativo, la notificazione si intende eseguita nel momento in cui perviene alla Commissione territoriale l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione o il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza disposto dal prefetto, fermo restando che in tali ipotesi il richiedente può presentarsi presso l'ufficio della questura territorialmente competente per ritirare la decisione notificata, entro sessanta giorni dalla data della sua adozione da parte della Commissione, decorsi inutilmente i quali la notifica si intende effettuata.
6. 122. Costantino, Civati, Daniele Farina, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni.

      Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis, aggiungere, in fine, le parole: In caso di irreperibilità del richiedente, la notificazione degli atti e dei provvedimenti avviene con deposito presso la Questura territorialmente competente in base al domicilio dichiarato dal richiedente, fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del permesso di soggiorno per richiesta asilo. Allo scadere di detto termine gli atti e i provvedimenti si intendono notificati.
*6. 22. Sannicandro, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Rostan, Leva, Fossati, Nicchi, Folino, Ricciatti, Melilla, Murer, Cimbro, Albini, Carlo Galli, Duranti, Piras, Ragosta.

      Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis, aggiungere, in fine, le parole: In caso di irreperibilità del richiedente, la notificazione degli atti e dei provvedimenti avviene con deposito presso la Questura territorialmente competente in base al domicilio dichiarato dal richiedente, fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del permesso di soggiorno per richiesta asilo. Allo scadere di detto termine gli atti e i provvedimenti si intendono notificati.
*6. 1. Bruno Bossio.

      Al comma 1, lettera a), capoverso 3-ter, primo periodo, dopo le parole: inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142 aggiungere le seguenti: a seguito di revoca delle condizioni di accoglienza ai sensi degli articoli 13 e 23 del medesimo decreto legislativo.
6. 96. Daniele Farina, Andrea Maestri, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

      Al comma 1, lettera a), capoverso 3-ter, secondo periodo, sostituire le parole: Decorsi venti giorni con le seguenti: Decorsi sessanta giorni.
6. 86. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

      Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-quater aggiungere, in fine, le parole: e nel caso di rifiuto o irreperibilità del richiedente la domanda di protezione internazionale sarà dichiarata infondata.
6. 17. Molteni, Invernizzi, Rondini.

      Al comma 1, lettera a), sopprimere il comma 3-sexies.
*6. 121. Marcon, Daniele Farina, Andrea Maestri, Costantino, Fratoianni, Civati.

      Al comma 1, lettera a), sopprimere il comma 3-sexies.
*6. 58. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
          a-bis) all'articolo 10 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
      «4-bis. Le commissioni territoriali assicurano ai richiedenti asilo, la cui domanda sia pendente dinanzi ad esse, un servizio informativo, se necessario con assistenza di interprete ai sensi del comma precedente, al fine di agevolare la loro piena comprensione dello stato del procedimento, degli adempimenti ed essi eventualmente richiesti, nonché dell'esatto contenuto delle decisioni adottate e delle motivazioni alla base delle stesse».
6. 120. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Fratoianni, Civati.

      Al comma 1 sopprimere la lettera b).
6. 69. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) all'articolo 12, comma 1-bis, le parole: «alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «alla presenza di almeno due componenti della Commissione».
6. 55. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1 sopprimere la lettera c).
6. 71. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, comma 1, primo periodo, dopo le parole: Il colloquio, inserire le seguenti:, previo consenso rilasciato in forma scritta dal richiedente,.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso:
          sopprimere il comma 6-bis;
           al comma 7 sostituire le parole: o nei casi di cui al comma 6-bis con le seguenti: o nel caso di mancato consenso da parte del richiedente di cui al comma 1,.
6. 72. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, comma 1, primo periodo, dopo le parole: e trascritto in lingua italiana inserire le seguenti: e in inglese o francese.
6. 43. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: in ogni caso con le seguenti: ove necessario.
6. 83. Ravetto, Sisto, Gregorio Fontana.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: della lingua/idioma del richiedente o, in mancanza, tramite modello precompilato nella lingua/idioma del richiedente.
6. 10. Bruno Bossio.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. Il richiedente sottoscrive il verbale della trascrizione dopo che gli sia stata tradotta, se non ha usato la lingua italiana, nonché eventuali osservazioni o integrazioni riportate in calce ai sensi del comma 1. Il verbale è altresì sottoscritto dall'avvocato che ha presenziato al colloquio con riferimento alle domande da lui poste.
6. 87. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: e dall'interprete fino alla fine del comma con le seguenti:, dall'interprete e dal richiedente. Il richiedente, inoltre, sottoscrive eventuali osservazioni riportate in calce ai sensi del comma 1.
6. 73. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Il richiedente sottoscrive il verbale della trascrizione dopo che gli sia stata tradotta, se non ha usato la lingua italiana, nonché eventuali osservazioni o integrazioni riportate in calce ai sensi del comma 1. Il verbale è altresì sottoscritto dall'avvocato che ha presenziato al colloquio con riferimento alle domande da lui poste.
*6. 97. Costantino, Andrea Maestri, Daniele Farina, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Il richiedente sottoscrive il verbale della trascrizione dopo che gli sia stata tradotta, se non ha usato la lingua italiana, nonché eventuali osservazioni o integrazioni riportate in calce ai sensi del comma 1. Il verbale è altresì sottoscritto dall'avvocato che ha presenziato al colloquio con riferimento alle domande da lui poste.
*6. 54. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Il richiedente sottoscrive il verbale della trascrizione dopo che gli sia stata tradotta, se non ha usato la lingua italiana, nonché eventuali osservazioni o integrazioni riportate in calce ai sensi del comma 1. Il verbale è altresì sottoscritto dall'avvocato che ha presenziato al colloquio con riferimento alle domande da lui poste.
*6. 29. Roberta Agostini, Sannicandro, D'Attorre, Quaranta, Fossati, Rostan, Leva, Nicchi, Folino, Ricciatti, Melilla, Murer, Cimbro, Albini, Carlo Galli, Duranti, Piras, Ragosta.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, comma 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.
6. 47. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, comma 3 dopo le parole: del momento in cui sono formati aggiungere le seguenti:, garantendo, altresì, la sicurezza delle registrazioni al fine di evitare che in modo illegale o accidentale le copie informatiche delle videoregistrazioni subiscano qualsiasi tipo di distruzione o di alterazione o di sottrazione o di riproduzione che possa creare rischi o timori per la sicurezza dei richiedenti asilo o dei loro familiari.
6. 98. Marcon, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: garantendo, altresì, la sicurezza delle registrazioni al fine di evitare che attacchi mirati alle copie informatiche delle videoregistrazioni stesse mettano in pericolo la sicurezza dei richiedenti asilo a rischio di persecuzione.
6. 118. Fratoianni, Andrea Maestri, Costantino, Daniele Farina, Marcon, Civati.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, nonché sono adottate adeguate soluzioni tecniche affinché per la documentazione video sia garantita la riservatezza e l'accesso unicamente ai soggetti autorizzati, sia limitata la diffusione e sia protetta da eventuali intrusioni informatiche.
6. 46. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, nonché sono adottate adeguate soluzioni tecniche per la tutela dei documenti dai reati informatici.
6. 45. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al richiedente e al suo difensore è garantita l'immediata disponibilità della videoregistrazione.
6. 117. Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni, Civati.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, comma 4, sostituire le parole: della trascrizione con le seguenti: del verbale della trascrizione.
6. 74. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e copia informatica del file contenente la videoregistrazione.
6. 75. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e in inglese o francese e nella lingua utilizzata dal soggetto richiedente per lo svolgimento del colloquio.
6. 44. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e in inglese o francese.
6. 42. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: il richiedente e il suo difensore possono in ogni momento ottenere copia informatica del file contenente la videoregistrazione del colloquio.
*6. 88. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: il richiedente e il suo difensore possono in ogni momento ottenere copia informatica del file contenente la videoregistrazione del colloquio.
*6. 53. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: il richiedente e il suo difensore possono in ogni momento ottenere copia informatica del file contenente la videoregistrazione del colloquio.
*6. 30. Sannicandro, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Fossati, Rostan, Leva, Nicchi, Folino, Ricciatti, Melilla, Murer, Cimbro, Albini, Carlo Galli, Duranti, Piras, Ragosta.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il richiedente ha la facoltà di rifiutare la videoregistrazione del colloquio per gravi ragioni di salute, religiose o per timori persecutori.
6. 116. Fratoianni, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, sostituire il comma 5 con il seguente:
5. In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale, la videoregistrazione ed il verbale di trascrizione sono acquisiti dall'autorità giudiziaria in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 8. Il richiedente ha il diritto di accedere alla videoregistrazione del colloquio, e di estrarne copia, secondo le modalità e le istruzioni che a tale fine verranno comunicate alla fine del colloquio
*6. 115. Costantino, Daniele Farina, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni, Civati.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, sostituire il comma 5 con il seguente:
5. In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale, la videoregistrazione ed il verbale di trascrizione sono acquisiti dall'autorità giudiziaria in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 8. Il richiedente ha il diritto di accedere alla videoregistrazione del colloquio, e di estrarne copia, secondo le modalità e le istruzioni che a tale fine verranno comunicate alla fine del colloquio
*6. 24. Sannicandro, D'Attorre, Roberta Agostini, Rostan, Quaranta, Fossati, Leva, Nicchi, Folino, Ricciatti, Melilla, Murer, Cimbro, Albini, Carlo Galli, Duranti, Piras, Ragosta.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, sostituire il comma 5 con il seguente:
5. In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale, la videoregistrazione ed il verbale di trascrizione sono acquisiti dall'autorità giudiziaria in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 8. Il richiedente ha il diritto di accedere alla videoregistrazione del colloquio, e di estrarne copia, secondo le modalità e le istruzioni che a tale fine verranno comunicate alla fine del colloquio.
*6. 4. Bruno Bossio.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, dopo il comma 5, inserire il seguente:
      5-bis. La videoregistrazione di cui al precedente comma costituisce argomento di prova ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116 comma secondo del codice civile.
6. 41. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, sostituire il comma 6-bis, con il seguente:
      6-bis. Lo straniero può fare istanza motivata, scritta o orale, di non avvalersi della videoregistrazione per motivi connessi al suo stato di salute fisica o psichica certificati da struttura sanitaria o per le difficoltà connesse alle esigenze di particolare riservatezza in ragione della sua età o delle sue condizioni di particolare vulnerabilità o per le sue convinzioni religiose o per il timore fondato che la videoregistrazione possa essere in qualsiasi modo e tempo accessibile da chi nel Paese di origine o di provenienza possa perseguitare o maltrattare il richiedente o i suoi familiari rimasti in tale Stato. Nella convocazione del colloquio e prima del suo inizio il richiedente è informato in lingua a lui comprensibile che il colloquio sarà videoregistrato e della facoltà di presentare istanza scritta o orale di non avvalersene per uno dei motivi indicati nel periodo precedente. Sull'istanza decide la Commissione territoriale o la sezione della stessa competente ad esaminare la domanda e l'eventuale diniego deve essere scritto e motivato e tradotto in lingua comprensibile all'interessato, deve essere allegato alla decisione sulla domanda di protezione internazionale ed è impugnabile nel medesimo ricorso giurisdizionale avverso tale decisione.
6. 101. Daniele Farina, Costantino, Fratoianni, Civati, Marcon, Andrea Maestri, Palazzotto.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, comma 6-bis, sopprimere il secondo periodo.
6. 76. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
      Il presente comma si applica altresì nelle ipotesi in cui la videoregistrazione non sia disposta su richiesta dello straniero per motivi connessi allo stato di salute fisica o psichica del richiedente certificati da struttura sanitaria o per le difficoltà connesse alle esigenze di particolare riservatezza in ragione dell'età o dello stato di salute o a condizioni di particolare vulnerabilità del richiedente ovvero allorché il richiedente vi si opponga per inderogabili motivi connessi alle sue convinzioni religiose o al timore che la videoregistrazione sia in qualche modo riprodotta e accessibile a chi possa contribuire alle persecuzioni del richiedente o dei suoi familiari. A tali fini nella convocazione del colloquio e prima del suo inizio il richiedente è informato in lingua a lui comprensibile che il colloquio sarà videoregistrato se non sussistono i motivi indicati nel periodo precedente.
*6. 89. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
      Il presente comma si applica altresì nelle ipotesi in cui la videoregistrazione non sia disposta su richiesta dello straniero per motivi connessi allo stato di salute fisica o psichica del richiedente certificati da struttura sanitaria o per le difficoltà connesse alle esigenze di particolare riservatezza in ragione dell'età o dello stato di salute o a condizioni di particolare vulnerabilità del richiedente ovvero allorché il richiedente vi si opponga per inderogabili motivi connessi alle sue convinzioni religiose o al timore che la videoregistrazione sia in qualche modo riprodotta e accessibile a chi possa contribuire alle persecuzioni del richiedente o dei suoi familiari. A tali fini nella convocazione del colloquio e prima del suo inizio il richiedente è informato in lingua a lui comprensibile che il colloquio sarà videoregistrato se non sussistono i motivi indicati nel periodo precedente.
*6. 52. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
      Il presente comma si applica altresì nelle ipotesi in cui la videoregistrazione non sia disposta su richiesta dello straniero per motivi connessi allo stato di salute fisica o psichica del richiedente certificati da struttura sanitaria o per le difficoltà connesse alle esigenze di particolare riservatezza in ragione dell'età o dello stato di salute o a condizioni di particolare vulnerabilità del richiedente ovvero allorché il richiedente vi si opponga per inderogabili motivi connessi alle sue convinzioni religiose o al timore che la videoregistrazione sia in qualche modo riprodotta e accessibile a chi possa contribuire alle persecuzioni del richiedente o dei suoi familiari. A tali fini nella convocazione del colloquio e prima del suo inizio il richiedente è informato in lingua a lui comprensibile che il colloquio sarà videoregistrato se non sussistono i motivi indicati nel periodo precedente.
*6. 31. D'Attorre, Roberta Agostini, Sannicandro, Fossati, Quaranta, Rostan, Leva, Nicchi, Folino, Ricciatti, Melilla, Murer, Cimbro, Albini, Carlo Galli, Duranti, Piras, Ragosta.

      Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
          c-bis) all'articolo 23-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) le parole: «sospende l'esame della» sono sostituite dalle seguenti: «rigetta la»
              b) dopo la parola: «domanda» sono aggiunte le seguenti: «dandone immediata comunicazione alle competenti autorità per gli adempimenti di cui agli articoli 10, 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286»
          c) il comma 2 è abrogato.
6. 18. Invernizzi, Molteni, Rondini.

      Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
          c-bis) all'articolo 29, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
          «c) il richiedente ha commesso o commetta un reato di qualsiasi natura, anche tra quelli che non comportino una pena detentiva o per i quali sia prevista la reclusione domiciliare, la messa alla prova o altre misure alternative al carcere».
6. 19. Molteni, Invernizzi, Rondini.

      Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
          c-bis) all'articolo 32 il comma 3 è abrogato.

      Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
      0a) all'articolo 5, comma 6, le parole: «salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», sono sostituite dalle seguenti: «salvo che si tratti di minori, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del minore adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, di cui alla legge 20 marzo 2003, n.  77».
6. 84. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.

      Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
          d) all'articolo 32, comma 1, lettera b), dopo le parole: «decreto legislativo» sono aggiunte le seguenti: «o il richiedente nel corso della procedura abbia commesso o commetta un reato di qualsiasi natura, anche tra quelli che non comportino una pena detentiva o per i quali sia prevista la reclusione domiciliare, la messa alla prova o altre misure alternative al carcere. »
6. 20. Invernizzi, Molteni, Rondini.

      Al comma 1 sopprimere la lettera e).
6. 77. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1 sopprimere le lettere f) e g).

      Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sopprimere la lettera c).
6. 78. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, sopprimere la lettera g).

      Conseguentemente:
          all'articolo 8, comma 1:
              sopprimere la lettera a);
              alla lettera b), sopprimere il numero 4);
          all'articolo 19 sopprimere il comma 3.
6. 113. Civati, Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni.

      Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, sopprimere il comma 1.
6. 79. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: dieci giorni.

      Conseguentemente al medesimo capoverso:
          al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: dieci giorni.
          al comma 8, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: dieci giorni.
          al comma 12, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: dieci giorni.
          al comma 13:
              primo periodo, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: quarantacinque giorni.
              quinto periodo, sopprimere le parole da: Il termine per proporre fino alla fine del comma.
          sopprimere il comma 17

6. 151. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

      Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale, aggiungere le seguenti: o anche per mezzo di posta elettronica certificata ad uno degli indirizzi risultanti dai pubblici registri.
6. 38. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:
      3. La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso:
          sopprimere il comma 4;
          al comma 13, sopprimere gli ultimi quattro periodi.

6. 13. Molteni, Invernizzi, Rondini.

      Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, comma 3 sopprimere la lettera a).

      Conseguentemente, al comma 4 sopprimere la parola: a).
6. 80. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, comma 3, sopprimere la lettera d).

      Conseguentemente, articolo 19 sopprimere il comma 3.
6. 112. Marcon, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Fratoianni, Civati.

      Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, comma 3, sopprimere la lettera d).
*6. 25. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Rostan, Leva, Fossati, Sannicandro, Nicchi, Folino, Ricciatti, Melilla, Murer, Cimbro, Albini, Carlo Galli, Duranti, Piras, Ragosta.

      Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, comma 3, sopprimere la lettera d).
*6. 5. Bruno Bossio.

      Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, comma 3, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
          e) da parte di un soggetto che abbia commesso o commetta un reato di qualsiasi natura, anche tra quelli che non comportino una pena detentiva o per i quali sia prevista la reclusione domiciliare, la messa alla prova o altre misure alternative al carcere;
          f) da parte di un soggetto che abbia rifiutato di ricevere atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale o si sia reso irreperibile per la loro comunicazione e notifica di cui all'articolo 11 commi 3 e seguenti;
          g) da soggetto nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale.
6. 16. Invernizzi, Molteni, Rondini.

      Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, sopprimere il comma 4.
6. 12. Invernizzi, Molteni, Rondini.

Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, comma 6, sopprimere le seguenti parole: rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione internazionale.
*6. 100. Civati, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Fratoianni.

      Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, comma 6, sopprimere le seguenti parole: rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione internazionale.
*6. 51. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, comma 8, sostituire le parole: entro venti giorni dalla notificazione del ricorso con le seguenti: fin dal momento della notifica della propria decisione al richiedente e all'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione e, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, al giudice e al pubblico ministero, nonché al difensore se non è l'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione.
**6. 90. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

      Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, comma 8, sostituire le parole: entro venti giorni dalla notificazione del ricorso con le seguenti: fin dal momento della notifica della propria decisione al richiedente e all'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione e, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, al giudice e al pubblico ministero, nonché al difensore se non è l'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione.
**6. 50. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, comma 8, sostituire le parole: entro venti giorni dalla notificazione del ricorso con le seguenti: fin dal momento della notifica della propria decisione al richiedente e all'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione e, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, al giudice e al pubblico ministero, nonché al difensore se non è l'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione.
**6. 32. Sannicandro, D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Fossati, Rostan, Leva, Nicchi, Folino, Ricciatti, Melilla, Murer, Cimbro, Albini, Carlo Galli, Duranti, Piras, Ragosta.

      Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In sede decisionale è acquisito parere obbligatorio del rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite (UNHCR), componente della Commissione territoriale competente per il caso in esame, e della decisione adeguatamente motivata della stessa Commissione territoriale in questione nel caso si fosse discostata dal predetto parere.
6. 11. Bruno Bossio.

      Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, dopo il comma 9 inserire il seguente:
      9-bis. Ai fini dell'adozione del provvedimento il giudice tiene conto della circostanza che durante l'eventuale periodo di detenzione le competenti amministrazioni abbiano omesso di accertare la provenienza del richiedente.
6. 40. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, sopprimere i commi 10 e 11.

      Conseguentemente, all'articolo 19 sopprimere il comma 3.
6. 110. Costantino, Andrea Maestri, Daniele Farina, Marcon, Fratoianni, Civati.

      Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, sostituire i commi 10 e 11 con il seguente:
      10. Il giudizio relativo al riconoscimento della protezione internazionale non può prescindere dalla personale comparizione della parte.

      Conseguentemente, all'articolo 19 sopprimere il comma 3.
6. 108. Marcon, Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Fratoianni, Civati.

      Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, sostituire il comma 10 con il seguente:
      10. Il giudice, salvo che ritenga di disporre di elementi di prova sufficienti per riconoscere lo status di rifugiato al ricorrente, fissa l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio tra loro per:
          a) l'audizione dell'interessato;
          b) l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti;
          c) l'assunzione dei mezzi di prova disposti d'ufficio.
6. 37. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, sostituire il comma 10 con il seguente:
      10. Il giudice, se ritiene necessario richiedere chiarimenti alle parti o disporre consulenze tecniche o acquisire, anche d'ufficio, mezzi di prova ovvero se il ricorrente chieda di essere ascoltato, fissa l'udienza per la comparizione delle parti, salvo che ritenga di disporre già di elementi sufficienti per riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato.
*6. 91. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

      Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, sostituire il comma 10 con il seguente:
      10. Il giudice, se ritiene necessario richiedere chiarimenti alle parti o disporre consulenze tecniche o acquisire, anche d'ufficio, mezzi di prova ovvero se il ricorrente chieda di essere ascoltato, fissa l'udienza per la comparizione delle parti, salvo che ritenga di disporre già di elementi sufficienti per riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato.
*6. 49. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, sostituire il comma 10 con il seguente:
      10. Il giudice, se ritiene necessario richiedere chiarimenti alle parti o disporre consulenze tecniche o acquisire, anche d'ufficio, mezzi di prova ovvero se il ricorrente chieda di essere ascoltato, fissa l'udienza per la comparizione delle parti, salvo che ritenga di disporre già di elementi sufficienti per riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato.
*6. 33. D'Attorre, Sannicandro, Roberta Agostini, Quaranta, Fossati, Rostan, Leva, Nicchi, Folino, Ricciatti, Melilla, Murer, Cimbro, Albini, Carlo Galli, Duranti, Piras, Ragosta.

      Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, sostituire il comma 10 con il seguente:
      10. Il giudice provvede alla fissazione dell'udienza per la convocazione delle parti.
6. 9. Bruno Bossio.

      Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, sostituire il comma 10 con il seguente:
      10. È fissata udienza per la comparizione delle parti in tutti i casi in cui il giudice lo ritenga necessario.
6. 81. Dadone, Brescia, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, comma 10, alinea, sopprimere la parola: esclusivamente.

      Conseguentemente:
          al medesimo capoverso:
              al medesimo comma, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis)
su richiesta motivata delle parti;.
              sostituire il comma 11 con il seguente: 11. L'udienza è disposta ai fini dell'audizione del richiedente in ogni caso quando la videoregistrazione non è prodotta in giudizio, l'impugnazione si fonda su elementi non dedotti, o non sufficientemente approfonditi, nel corso della procedura amministrativa di primo grado ovvero dall'esame della videoregistrazione sia emersa una significativa discrepanza fra la medesima e la trascrizione del colloquio.
              all'articolo 19 sopprimere il comma 3.
6. 107. Fratoianni, Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Civati.

      Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, comma 10, alinea, sopprimere la parola: esclusivamente.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso:
              al medesimo comma, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis)
su richiesta motivata delle parti;
              al comma 11, lettera c):
                   dopo la parola:
dedotti aggiungere le seguenti: «, o non sufficientemente approfonditi»;
                  dopo le parole: primo grado, aggiungere le seguenti: ovvero dall'esame della videoregistrazione sia emersa una significativa discrepanza fra la medesima e la trascrizione del colloquio.
6. 26. D'Attorre, Roberta Agostini, Sannicandro, Quaranta, Rostan, Fossati, Leva, Nicchi, Folino, Ricciatti, Melilla, Murer, Cimbro, Albini, Carlo Galli, Duranti, Piras, Ragosta.

      Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, comma 10, alinea, sostituire la parola: esclusivamente con le seguenti: su richiesta dell'interessato ovvero.
6. 34. Roberta Agostini, D'Attorre, Sannicandro, Fossati, Quaranta, Rostan, Leva, Nicchi, Folino, Ricciatti, Melilla, Murer, Cimbro, Albini, Carlo Galli, Duranti, Piras, Ragosta.

      Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, comma 10, sopprimere le lettere a) e c).
6. 21. Molteni, Invernizzi, Rondini.

      Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, comma 10, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
          c-bis) ritenga sussistenti i gravi motivi richiesti dall'interessato ai fini della fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti.
6. 60. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, comma 10, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
          e-bis) riceve motivata richiesta di audizione da parte dell'interessato, salvo che ritenga di disporre già di elementi sufficienti per riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato.
6. 36. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, comma 11, alinea, aggiungere, in fine, le parole: nonché su istanza del richiedente.
6. 59. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, comma 11, lettera a), dopo la parola: disponibile aggiungere le seguenti: o non è prodotta in giudizio.
6. 6. Bruno Bossio.

      Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, comma 11, sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, anche sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga di non disporre già di elementi sufficienti per riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato.
6. 93. Civati, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Fratoianni.

      Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, sostituire il comma 13 con il seguente:
      13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero afferma che sussistono le condizioni per il rilascio al ricorrente di un permesso per motivi umanitari. Contro il decreto è ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, al Tribunale in composizione collegiale, composto da magistrati della medesima sezione specializzata, escluso il magistrato che ha deciso il decreto oggetto del reclamo. La pronuncia sul reclamo avviene con decreto da adottarsi entro tre mesi dalla presentazione. Nel giudizio sul reclamo si applicano i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 e 18. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3 e il provvedimento cautelare pronunciato ai sensi del comma 4 vengono meno se con decreto il ricorso è rigettato ovvero se non è stato presentato reclamo ovvero se non è reclamabile ovvero in caso di rigetto del reclamo. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, se non è reclamabile, ovvero del decreto che decide sul reclamo, a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve esser apposta in calce o a margine del medesimo ricorso e, qualora sia stata confermata al momento della proposizione del reclamo innanzi al tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità, nelle forme di cui al presente periodo. La Corte di cassazione decide sull'impugnazione del decreto non reclamabile ovvero si pronuncia sul reclamo entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi sopravvenuti dopo l'udienza in cui è stato deciso il ricorso o il reclamo, anche riferiti a specifici motivi umanitari o sanitari o al pericolo concreto e attuale per il ricorrente di subire nel Paese di invio rischi per la propria vita o per la propria incolumità personale anche derivanti da torture o da condanne a morte o da pene o trattamenti inumani o degradanti, il presidente della sezione specializzata del tribunale che ha pronunciato il decreto che ha deciso sul ricorso o sul reclamo contro cui è stato proposto ricorso per cassazione, dispone degli effetti del predetto decreto, con conseguente sospensione dell'efficacia della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il presidente della sezione decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.
*6. 92. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

      Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, sostituire il comma 13 con il seguente:
      13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero afferma che sussistono le condizioni per il rilascio al ricorrente di un permesso per motivi umanitari. Contro il decreto è ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, al Tribunale in composizione collegiale, composto da magistrati della medesima sezione specializzata, escluso il magistrato che ha deciso il decreto oggetto del reclamo. La pronuncia sul reclamo avviene con decreto da adottarsi entro tre mesi dalla presentazione. Nel giudizio sul reclamo si applicano i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 e 18. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3 e il provvedimento cautelare pronunciato ai sensi del comma 4 vengono meno se con decreto il ricorso è rigettato ovvero se non è stato presentato reclamo ovvero se non è reclamabile ovvero in caso di rigetto del reclamo. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, se non è reclamabile, ovvero del decreto che decide sul reclamo, a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle reti per la proposizione del ricorso per cassazione deve esser apposta in calce o a margine del medesimo ricorso e, qualora sia stata confermata al momento della proposizione del reclamo innanzi al tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità, nelle forme di cui al presente periodo. La Corte di cassazione decide sull'impugnazione del decreto non reclamabile ovvero si pronuncia sul reclamo entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi sopravvenuti dopo l'udienza in cui è stato deciso il ricorso o il reclamo, anche riferiti a specifici motivi umanitari o sanitari o al pericolo concreto e attuale per il ricorrente di subire nel Paese di invio rischi per la propria vita o per la propria incolumità personale anche derivanti da torture o da condanne a morte o da pene o trattamenti inumani o degradanti, il presidente della sezione specializzata del tribunale che ha pronunciato il decreto che ha deciso sul ricorso o sul reclamo contro cui è stato proposto ricorso per cassazione, dispone degli effetti del predetto decreto, con conseguente sospensione dell'efficacia della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il presidente della sezione decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.
*6. 61. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, sostituire il comma 13 con il seguente:
      13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero afferma che sussistono le condizioni per il rilascio al ricorrente di un permesso per motivi umanitari. Contro il decreto è ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, al Tribunale in composizione collegiale, composto da magistrati della medesima sezione specializzata, escluso il magistrato che ha deciso il decreto oggetto del reclamo. La pronuncia sul reclamo avviene con decreto da adattarsi entro tre mesi dalla presentazione. Nel giudizio sul reclamo si applicano i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 e 18. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3 e il provvedimento cautelare pronunciato ai sensi del comma 4 vengono meno se con decreto il ricorso è rigettato ovvero se non è stato presentato reclamo ovvero se non è reclamabile ovvero in caso di rigetto del reclamo. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, se non è reclamabile, ovvero del decreto che decide sul reclamo, a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere apposta in calce o a margine del medesimo ricorso e, qualora sia stata confermata al momento della proposizione del reclamo innanzi al tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità, nelle forme di cui al presente periodo, La Corte di cassazione decide sull'impugnazione del decreto non reclamabile ovvero si pronuncia sul reclamo entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi sopravvenuti dopo l'udienza in cui è stato deciso il ricorso o il reclamo, anche riferiti a specifici motivi umanitari o sanitari o al pericolo concreto e attuale per il ricorrente di subire nel Paese di invio rischi per la propria vita o per la propria incolumità personale anche derivanti da torture o da condanne a morte o da pene o trattamenti inumani o degradanti, il presidente della sezione specializzata del tribunale che ha pronunciato il decreto che ha deciso sul ricorso o sul reclamo contro cui è stato proposto ricorso per cassazione, dispone degli effetti del predetto decreto, con conseguente sospensione dell'efficacia della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il presidente della sezione decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.
6. 35. Sannicandro, D'Attorre, Roberta Agostini, Rostan, Quaranta, Fossati, Leva, Nicchi, Folino, Ricciatti, Melilla, Murer, Cimbro, Albini, Carlo Galli, Duranti, Piras, Ragosta.

      Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», sostituire il comma 13 con il seguente:
      13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero afferma che sussistono le condizioni per il rilascio al ricorrente di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Contro il decreto è ammesso reclamo al Tribunale in composizione collegiale, composto soltanto da magistrati della medesima sezione specializzata, diversi da quelli che componevano il collegio che ha deciso il decreto oggetto del reclamo. Il reclamo può essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto che si pronuncia sul ricorso ovvero entro quindici giorni se il ricorrente sia trattenuto in un centro di permanenza temporanea. La pronuncia sul reclamo avviene con decreto da adottarsi entro tre mesi dal suo deposito. Nel giudizio sul reclamo si applicano i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 e 18. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3 e il provvedimento cautelare pronunciato ai sensi del comma 4 vengono meno se con decreto il ricorso è rigettato ovvero se non è stato presentato reclamo ovvero in caso di rigetto del reclamo. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto che decide sul reclamo, a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto che decide sul reclamo; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. La Corte di cassazione decide sull'impugnazione del reclamo entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi sopravvenuti dopo l'udienza in cui è stato deciso il reclamo, anche riferiti a specifici motivi umanitari o sanitari o al pericolo concreto e attuale per il ricorrente di subire nel Paese di invio rischi per la propria vita o per la propria incolumità personale anche derivanti da torture o da condanne a morte o da pene o trattamenti inumani o degradanti, il presidente della sezione specializzata del tribunale che ha pronunciato il decreto che ha deciso sul reclamo contro cui è stato proposto ricorso per cassazione, dispone degli effetti del predetto decreto, con conseguente sospensione dell'efficacia della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il presidente della sezione decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.
6. 94. Costantino, Andrea Maestri, Daniele Farina, Marcon, Civati, Fratoianni.

      Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», sostituire il comma 13 con il seguente:
      13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero afferma che sussistono le condizioni per il rilascio al ricorrente di un permesso per motivi umanitari. Il decreto è reclamabile entro trenta giorni dalla sua comunicazione, al Tribunale in composizione collegiale, composto da magistrati della medesima sezione specializzata, escluso il magistrato che ha deciso il decreto oggetto del reclamo. La pronuncia sul reclamo avviene con decreto da adottarsi entro tre mesi dalla presentazione. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3, viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato, ovvero se non è stato presentato reclamo. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche relativamente agli effetti del provvedimento cautelare pronunciato a norma del comma 4. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere apposta in calce o a margine del medesimo ricorso e, qualora sia stata conferita al momento della proposizione del ricorso innanzi al tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità, nelle forme di cui al presente periodo. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi, sopravvenuti dopo l'udienza in cui è stato deciso il ricorso o il reclamo, anche riferiti a specifici motivi umanitari o sanitari o al pericolo concreto e attuale per il ricorrente di subire nel Paese di invio rischi per la propria vita o per la propria incolumità personale anche derivanti da torture o da condanne a morte o da pene o trattamenti inumani o degradanti il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato dispone la sospensione degli effetti del predetto decreto, con conseguente ripristino, in caso di sospensione di decreto di rigetto, della sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.
6. 104. Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni, Civati.

      Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis» comma 13, ottavo periodo, sostituire le parole da: Quando sussistono fondati motivi fino a: impugnabile con le seguenti: La proposizione del ricorso in Cassazione sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3.
6. 56. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», sopprimere il comma 14.
*6. 39. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», sopprimere il comma 14.
*6. 7. Bruno Bossio.

      Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», sopprimere il comma 14.
*6. 105. Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni, Civati, Daniele Farina.

      Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», sopprimere il comma 17.
6. 82. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

ART. 7.
(Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 2011, n.  150).

      Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
          a) all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. È competente la sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea».
          b) all'articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. È competente la sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea».
*7. 3. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
          a) all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. È competente la sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea».
          b) all'articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. È competente la sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea».
*7. 5. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

      Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso articolo 19-bis con il seguente:
      «Art. 19-bis.(Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di cittadinanza italiana). – 1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di accertamento della cittadinanza italiana, inclusi i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di diniego di riconoscimento o di acquisto o di riacquisto o di concessione o di revoca della cittadinanza italiana, sono regolate dal rito sommario di cognizione. Il ricorrente può comunque chiedere di essere ascoltato dal giudice. È consentita altresì l'assunzione di prove testimoniali.
      2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora.»;
**7. 1. Roberta Agostini, D'Attorre, Sannicandro, Quaranta, Rostan, Leva, Fossati, Nicchi, Folino, Ricciatti, Melilla, Murer, Cimbro, Albini, Carlo Galli, Duranti, Piras, Ragosta.

      Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso articolo 19-bis con il seguente:
      «Art. 19-bis.(Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di cittadinanza italiana). – 1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di accertamento della cittadinanza italiana, inclusi i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di diniego di riconoscimento o di acquisto o di riacquisto o di concessione o di revoca della cittadinanza italiana, sono regolate dal rito sommario di cognizione. Il ricorrente può comunque chiedere di essere ascoltato dal giudice. È consentita altresì l'assunzione di prove testimoniali.
      2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora.»;
**7. 2. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso articolo 19-bis con il seguente:
      «Art. 19-bis.(Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di cittadinanza italiana). – 1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di accertamento della cittadinanza italiana, inclusi i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di diniego di riconoscimento o di acquisto o di riacquisto o di concessione o di revoca della cittadinanza italiana, sono regolate dal rito sommario di cognizione. Il ricorrente può comunque chiedere di essere ascoltato dal giudice. È consentita altresì l'assunzione di prove testimoniali.
      2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora.»;
**7. 4. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

      Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: dal rito sommario di cognizione con le seguenti: dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
7. 9. Invernizzi, Molteni, Rondini.

      Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 19-bis», dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
      2-bis. Al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per attesa apolidia, valido per sei mesi e rinnovabile fino al raggiungimento di una decisione definitiva sulla domanda di riconoscimento dello status di apolide.
      2-ter. L'esame è svolto in cooperazione con il ricorrente e riguarda tutti gli elementi significativi dell'istanza. A seguito dell'accoglimento dell'istanza, è rilasciato un permesso di soggiorno per apolidia con validità quinquennale e rinnovabile fino all'acquisto di una cittadinanza o alla revoca dello status di apolide.
*7. 7. Fratoianni, Civati, Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon.

      Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 19-bis», dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
      2-bis. Al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per attesa apolidia, valido per sei mesi e rinnovabile fino al raggiungimento di una decisione definitiva sulla domanda di riconoscimento dello status di apolide.
      2-ter. L'esame è svolto in cooperazione con il ricorrente e riguarda tutti gli elementi significativi dell'istanza. A seguito dell'accoglimento dell'istanza, è rilasciato un permesso di soggiorno per apolidia con validità quinquennale e rinnovabile fino all'acquisto di una cittadinanza o alla revoca dello status di apolide.
*7. 8. Bruno Bossio.

      Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 19-bis», dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
      2-bis. Al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per attesa apolidia, valido per sei mesi e rinnovabile fino al raggiungimento di una decisione definitiva sulla domanda di riconoscimento dello status di apolide.
      2-ter. L'esame è svolto in cooperazione con il ricorrente e riguarda tutti gli elementi significativi dell'istanza. A seguito dell'accoglimento dell'istanza, è rilasciato un permesso di soggiorno per apolidia con validità quinquennale e rinnovabile fino all'acquisto di una cittadinanza o alla revoca dello status di apolide.
*7. 10. Roberta Agostini, D'Attorre, Sannicandro, Quaranta, Rostan, Fossati, Leva, Nicchi, Folino, Ricciatti, Melilla, Murer, Cimbro, Albini, Carlo Galli, Duranti, Piras, Ragosta.

ART. 8.
(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142).

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
      a.1) all'articolo 5, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      «3-bis. La semplice iscrizione anagrafica non costituisce presupposto per il rilascio della carta di identità, la quale può essere rilasciata solo successivamente all'accoglimento della domanda di protezione internazionale.»
8. 3. Molteni, Invernizzi, Rondini.

      Al comma 1, sopprimere la lettera a-bis).

      Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di anagrafe dei migranti richiedenti protezione internazionale).
      1. È istituito il Registro nazionale degli stranieri richiedenti protezione internazionale.
      2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196.
      3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n.  21, recante «Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25», dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Lo straniero che richiede la protezione internazionale è identificato ed è sottoposto a rilievi foto dattiloscopici. I suoi dati vengono inseriti nel Registro nazionale degli stranieri richiedenti protezione internazionale e tempestivamente aggiornati dalle questure competenti in caso di novità inerenti la concessione o la revoca del permesso di soggiorno.».
      4. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
      «1-bis. Il rilascio della Carta di identità allo straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato ai fini di protezione internazionale è di esclusiva competenza dell'Ufficio territoriale del Governo.
      1-ter. Il prefetto competente per territorio verifica il diritto al rilascio o al mantenimento della carta di identità, vincolando la sua durata al permesso di soggiorno.
      1-quater. Ove lo straniero non disponga di dimora abituale, la residenza anagrafica è fissata presso la sede dell'Ufficio territoriale del Governo competente. Il Prefetto individua a tal fine apposite sedi ove collocare il domicilio dello straniero, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142».
8. 30. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.

      Al comma 1, sopprimere la lettera a-bis).
8. 20. Roberta Agostini, D'Attorre, Sannicandro, Fossati, Quaranta, Rostan, Leva, Nicchi, Folino, Ricciatti, Melilla, Murer, Cimbro, Albini, Carlo Galli, Duranti, Piras, Ragosta.

      Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
*8. 34. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

      Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
*8. 17. D'Attorre, Roberta Agostini, Fossati, Sannicandro, Rostan, Quaranta, Leva, Nicchi, Folino, Ricciatti, Melilla, Murer, Cimbro, Albini, Carlo Galli, Duranti, Piras, Ragosta.

      Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole da: quando fino a: espulsione.
8. 8. Invernizzi, Molteni, Rondini.

      Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).
8. 38. Daniele Farina, Andrea Maestri, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

      Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: e la possibilità di udire quanto vi viene detto aggiungere le seguenti: nonché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa di cui, rispettivamente, agli articoli 111 e 24 Cost.
8. 24. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
      3-bis) al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale in composizione monocratica per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda e, in caso di decisione di rigetto della Commissione territoriale, per consentire l'eventuale presentazione del relativo ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 2 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25.»
*8. 42. Daniele Farina, Andrea Maestri, Costantino, Marcon, Fratoianni, Civati.

      Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
      3-bis) Al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale in composizione monocratica per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda e, in caso di decisione di rigetto della Commissione territoriale, per consentire l'eventuale presentazione del relativo ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 2 e 4, del Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n.  25».
*8. 150. Bruno Bossio

      Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).
8. 44. Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni, Daniele Farina, Costantino, Civati.

      Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:
4) il comma 7 è abrogato.
*8. 45. Marcon, Fratoianni, Civati, Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri.

      Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:
          4) il comma 7 è abrogato.
*8. 15. Sannicandro, D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Rostan, Fossati, Leva, Nicchi, Folino, Ricciatti, Melilla, Murer, Cimbro, Albini, Carlo Galli, Duranti, Piras, Ragosta.

      Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:
          4) il comma 7 è abrogato.
*8. 151. Bruno Bossio.

      Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso comma 7, sopprimere le parole da: nonché fino a: proposto.
8. 9. Molteni, Invernizzi, Rondini.

      Al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:
          b-ter) all'articolo 7, comma 5, dopo le parole: «le cui condizioni di salute» sono aggiunte le seguenti: «o di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 17, comma 1»
8. 152. Bruno Bossio.

      Al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:
b-ter) all'articolo 8.
      1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale di cui all'articolo 16 e si articola in una fase di prima accoglienza assicurata nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 e una fase di seconda accoglienza disposta nelle strutture di cui agli articoli 14 e 11».
          2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «2-bis. Lo straniero è accolto nelle strutture di cui al comma 2 ai fini dell'espletamento delle operazioni di primo soccorso ed assistenza nonché di identificazione ed accesso alle informazioni di cui all'articolo 10-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25. La permanenza è comunque limitata al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di cui al primo periodo, alla valutazione delle condizioni di salute ed alla verifica della sussistenza delle condizioni di vulnerabilità di cui all'articolo 17. Sono garantiti i servizi alla persona per l'espletamento delle funzioni di cui al primo e secondo paragrafo».
8. 21. D'Attorre, Sannicandro, Roberta Agostini, Fossati, Rostan, Leva, Quaranta, Nicchi, Folino, Ricciatti, Melilla, Murer, Cimbro, Albini, Carlo Galli, Duranti, Piras, Ragosta.

      Al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:
          b-ter) all'articolo 11, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora si ravvisi che la struttura individuata non ottemperi ai parametri previsti dal decreto ministeriale 5 luglio 1975, principalmente in riferimento al carico antropico per vano utilizzato, l'ente locale nel cui territorio è situata la stessa procederà alla sua immediata chiusura con propria ordinanza.»
8. 13. Simonetti, Invernizzi, Molteni, Rondini.

      Al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:
          b-ter) all'articolo 11, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'occupazione e assegnazione di immobili pubblici e privati, ad uso non residenziale, da destinare a centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale o a ciò adibiti anche conseguentemente al provvedimento di cui all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n.  2248, allegato E, non è consentita qualora vi sia parere contrario da parte dell'ente locale nel cui territorio si trovi la struttura, che deve essere sempre preventivamente consultato».
8. 12. Simonetti, Molteni, Invernizzi, Rondini.

      Al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:
          b-ter) all'articolo 11, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
      «L'occupazione e assegnazione di immobili pubblici e privati, a destinazione catastale non residenziale, da destinare a centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale o a ciò adibiti anche conseguentemente al provvedimento di cui all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n.  2248, allegato E, non è consentita qualora vi sia parere contrario da parte dell'ente locale nel cui territorio si trovi la struttura, che deve essere sempre preventivamente consultato».
8. 11. Simonetti, Invernizzi, Molteni, Rondini.

      Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
          c-bis) all'articolo 15, il comma 6 è sostituito dal seguente:
      «6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato».
*8. 18. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Sannicandro, Rostan, Leva, Fossati, Nicchi, Folino, Ricciatti, Melilla, Murer, Cimbro, Albini, Carlo Galli, Duranti, Piras, Ragosta.

      Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
          c-bis) all'articolo 15, il comma 6 è sostituito dal seguente:
      «6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato».
*8. 25. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
          c-bis) all'articolo 15, il comma 6 è sostituito dal seguente:
      «6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato».
*8. 39. Civati, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Fratoianni, Palazzotto.

      Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 22-bis, comma 1, sostituire le parole da: all'implementazione fino alla fine del comma con le seguenti: a favorire, per i richiedenti protezione internazionale, la partecipazione su base volontaria ad attività sociali e culturali al fine di facilitare percorsi di integrazione.
8. 47. Daniele Farina, Civati, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni.

      Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 22-bis, comma 1, sostituire la parola: richiedenti con le seguenti: cittadini stranieri a cui è stata riconosciuta la.
8. 2. Rondini, Molteni, Invernizzi, Rondini.

      Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 22-bis, comma 1, sostituire la parola: richiedenti con le seguenti: titolari di.
8. 33. Ravetto, Sisto, Gregorio Fontana.

      Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 22-bis, comma 1, dopo le parole: base volontaria aggiungere le seguenti: e a titolo gratuito.
8. 6. Invernizzi, Molteni, Rondini.

      Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 22-bis, aggiungere, in fine, le parole:, senza alcun onere o spesa a carico del comune interessato.
8. 5. Molteni, Invernizzi, Rondini.

      Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 22-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: solo in caso di necessità, previa verifica e accertamento della mancanza di cittadini residenti a svolgere le medesime attività.
8. 7. Molteni, Invernizzi, Rondini.

      Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 22-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali attività non possono sostituire rapporti di lavoro o forniture già esistenti, anche temporanei.
8. 32. Ravetto, Sisto, Gregorio Fontana.

      Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 22-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I comuni sono esentati da qualsiasi onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni dei richiedenti coinvolti, il cui obbligo rimane totalmente a carico dello Stato.
8. 4. Invernizzi, Molteni, Rondini.

      Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 22-bis, sopprimere i commi 2 e 3.
8. 10. Invernizzi, Molteni, Rondini.

      Al comma 1, capoverso Art. 22-bis, comma 2, sopprimere le parole: e le organizzazioni del terzo settore.
8. 28. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, capoverso Art. 22-bis, comma 3, sopprimere le parole:, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore.
8. 29. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
      3-bis. L'accoglienza presso i centri di cui agli articoli 8, comma 2, 9, 11, 14, 19 e 19-bis non può mai essere subordinata all'adesione alle attività di utilità sociale di cui al presente articolo.
      3-ter. Verifiche specifiche sull'applicazione del comma 3-bis sono poste in essere dalle Prefetture nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 20, comma 1.
8. 48. Costantino, Daniele Farina, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni, Civati.

      Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. L'accoglienza presso i centri di cui agli articoli 9, 11, 14 e 19 non può mai essere subordinata all'adesione alle attività di utilità sociale di cui al presente articolo.
8. 16. Roberta Agostini, D'Attorre, Sannicandro, Rostan, Quaranta, Fossati, Leva, Nicchi, Folino, Ricciatti, Melilla, Murer, Cimbro, Albini, Carlo Galli, Duranti, Piras, Ragosta.

      Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. L'attuazione del presente articolo non può comportare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
8. 31. Ravetto, Sisto, Gregorio Fontana.

      Al comma 1, lettera d) capoverso Art. 22-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. I prefetti inviano annualmente al Ministero dell'interno una relazione contenente i dati sul monitoraggio dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo.

      Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché le relazioni dei prefetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d).
8. 27. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso Art. 22-bis, aggiungere il seguente:

Art. 22-ter.
(Agevolazioni fiscali per i beneficiari di protezione internazionale).
      1. Le agevolazioni fiscali previste dalla legge n.  381 del 1991 in riferimento alle cooperative sociali sono estese ai beneficiari di protezione internazionale per un periodo di due anni successivi al riconoscimento della protezione.
8. 14. Roberta Agostini, D'Attorre, Sannicandro, Quaranta, Rostan, Fossati, Leva, Nicchi, Folino, Ricciatti, Melilla, Murer, Cimbro, Albini, Carlo Galli, Duranti, Piras, Ragosta.

      Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente lettera:
          d-bis) all'articolo 23, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Avverso il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato.»
*8. 19. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Sannicandro, Rostan, Leva, Fossati, Nicchi, Folino, Ricciatti, Melilla, Murer, Cimbro, Albini, Carlo Galli, Duranti, Piras, Ragosta.

      Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
          d-bis) all'articolo 23, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Avverso il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato.»
*8. 26. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
          d-bis) all'articolo 23, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Avverso il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato.»
*8. 40. Marcon, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

ART. 9.
(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286 in materia di permesso per motivi umanitari e di protezione internazionale).

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
      0a) sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «motivi umanitari».

      Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286.
9. 7. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
      0a) all'articolo 5, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il questore procede al rinnovo del titolo di soggiorno, acquisito il parere positivo della competente Commissione territoriale.».
9. 8. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
      0a) all'articolo 5, dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente:
      «9-ter. Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato allo straniero o all'apolide che nei cinque anni precedenti la richiesta sia stato condannato per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale. Allo straniero o all'apolide titolare di permesso di soggiorno, che venga condannato per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, il permesso di soggiorno è revocato per la durata di cinque anni dalla data di esecuzione della pena.».

      Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  28).
9. 9. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis) all'articolo 12:
              1) al comma 1, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni»;
              2) al comma 3, le parole: «da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro»;
              3) al comma 3, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti:
          «f) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
          g) tra le persone trasportate ci siano minori non accompagnati;
          h) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.»;
              4) Il comma 3-bis, è sostituito dal seguente: «Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del medesimo comma si applica la pena dell'ergastolo. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo».
              5) il comma 3-ter è soppresso;
              6) al comma 3-quater le parole: «ai commi 3-bis e 3-ter», sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3-bis.»;
              7) al comma 3-sexies le parole: «commi 3, 3-bis e 3-ter», sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 3-bis.».
9. 1. Molteni, Invernizzi, Rondini.

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
          a-bis) all'articolo 13, comma 13-bis:
              1) sono sostituite le parole: «da uno a quattro anni» con le seguenti: «da tre a otto anni» e le parole: «da uno a cinque anni» con le seguenti: «da tre a dieci anni»;
              2) infine è aggiunto il seguente periodo: «In nessun caso, nei confronti del condannato ai sensi del presente articolo, può essere nuovamente adottato un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico. I condannati ai sensi del presente comma sono esclusi dai benefici di cui alla legge sull'ordinamento penitenziario.»;
          a-ter) all'articolo 16:
              1) al comma 1 sono sostituite le parole: «entro il limite di due anni e» con le seguenti: «entro il limite di tre anni e, ove la pena sia inferiore ad anni due, e»;
              2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4. Qualora sia impossibile reperire il vettore o altro mezzo di trasporto idoneo ai sensi dell'articolo 14 comma 1 del presente testo unico, il giudice dispone comunque l'espulsione ai sensi del primo comma della presente legge, disponendo altresì che essa rimanga sospesa fino al reperimento del vettore medesimo, fatte salve, nelle more, le misure cautelari eventualmente adottate. Nei casi di cui al precedente periodo, la sentenza è immediatamente comunicata al Questore, affinché, nella gestione delle risorse di cui all'articolo 14-bis del presente testo unico, provveda con la massima priorità all'esecuzione della relativa espulsione;
              3) al comma 5, primo periodo sono sostituite le parole: «due anni», con le seguenti: «tre anni»;
              4) al comma 8 sono sostituite le parole: «della pena» con le seguenti: «della pena, senza che siano concedibili al condannato rientrato illegalmente i benefici di cui alla legge sull'ordinamento penitenziario»;
          e) all'articolo 22, comma 12 le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a dieci anni e con la multa di 50.000 euro per ogni lavoratore impiegato».
9. 2. Invernizzi, Molteni, Rondini.

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis) all'articolo 19, comma 2, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora permangano fondati dubbi in merito alla minore età dello straniero o dell'apolide, questo è sottoposto tempestivamente a idonea visita socio sanitaria e a tutte le indagini mediche strumentali, non invasive, volte ad appurare la minore età. Il rifiuto dello straniero o apolide non accompagnato a sottoporsi alle indagini fa venire meno la presunzione della minore età.»

      Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286.
9. 11. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis) all'articolo 19, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
          «d) delle donne in stato di gravidanza e, previo esame del DNA (acido desossiribonucleico), delle donne nei sei mesi successivi alla nascita del minore cui si accompagnano».

      Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286).
9. 10. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis) l'articolo 20 è abrogato.
9. 150. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

      Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
      2) il comma 8 è sostituito dal seguente:
      «8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione richiesta. Trascorso tale termine senza che sia stato comunicato al richiedente un provvedimento scritto e motivato di diniego, l'interessato può presentare entro i successivi novanta giorni domanda di visto di ingresso per ricongiungimento familiare, completa di tutta la documentazione richiesta direttamente alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero competente per il suo Paese, dietro esibizione della ricevuta della domanda di nulla osta rilasciata dallo Sportello unico, da cui risulti la data di presentazione della domanda e la documentazione ad essa allegata».
*9. 4. D'Attorre, Sannicandro, Roberta Agostini, Quaranta, Rostan, Fossati, Leva, Nicchi, Folino, Ricciatti, Melilla, Murer, Cimbro, Albini, Carlo Galli, Duranti, Piras, Ragosta.

      Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
      2) il comma 8 è sostituito dal seguente:
      «8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione richiesta. Trascorso tale termine senza che sia stato comunicato al richiedente un provvedimento scritto e motivato di diniego, l'interessato può presentare entro i successivi novanta giorni domanda di visto di ingresso per ricongiungimento familiare, completa di tutta la documentazione richiesta, direttamente alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero competente per il suo Paese, dietro esibizione della ricevuta della domanda di nulla-osta rilasciata dallo Sportello unico, da cui risulti la data di presentazione della domanda e la documentazione ad essa allegata.».
*9. 12. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

«Art. 42-bis.
(Disposizioni concernenti il finanziamento per la realizzazione di nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi).
      1. Gli enti, nonché associazioni e comunità, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa, che intendano realizzare edifici di culto e attrezzature destinate a servizi religiosi hanno l'obbligo di redigere il bilancio non in forma semplificata e depositarlo, ai fini della loro pubblicità, presso la Camera di Commercio dove hanno sede.
      2. Gli enti di cui al comma 1 possono ricevere finanziamenti per la realizzazione degli edifici di culto e delle attrezzature destinate a servizi religiosi solo da altri enti, persone fisiche o comunque da parti terze, purché tutti residenti nel territorio nazionale.
      3. Ai fini della presente legge sono considerate attrezzature di interesse comune per servizi religiosi:
          a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l'area destinata a sagrato;
          b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;
          c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di congregazione e similari che non abbiano fini di lucro;
          d) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.

      4. Gli enti di altre confessioni religiose rispetto a quelle con le quali lo Stato ha già approvato con legge la relativa intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione devono prevedere all'interno dei relativi statuti, oltre al carattere religioso delle loro finalità istituzionali, anche il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione italiana.».
9. 3. Guidesi, Molteni, Invernizzi, Rondini.

      Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
      1-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, il comma 10 è sostituito dal seguente:
      «10. Contro i provvedimenti di respingimento ovvero di diniego o di revoca o di annullamento del visto di ingresso ovvero di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente presente in Italia può comunque richiedere di essere ascoltato dal giudice. Tutti i provvedimenti di diniego di rinnovo o di conversione o di revoca o di annullamento dei permessi di soggiorno e del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disposti per motivi diversi dall'ordine pubblico e dalla sicurezza e fuori dei casi disposti a seguito di pronunce dell'autorità giudiziaria penale, divengono efficaci soltanto dopo che siano trascorsi i termini per l'impugnazione senza che sia stato proposto ricorso al tribunale ordinario ovvero soltanto dopo che sia non più impugnabile la sentenza sul ricorso giurisdizionale presentato. Il giudice che si pronuncia sul ricorso riconosce altresì la sussistenza o meno del diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del visto o il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno.».

      1-ter. Sono abrogati l'articolo 13, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, e gli articoli 119, comma 1, lettera m)-sexies, e 135, comma 1, lettera i), del codice del processo amministrativo approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, e successive modificazioni e integrazioni. La presente disposizione si applica per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione emanati dal Ministro dell'interno.
      1-quater. Negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, e nell'articolo 18 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n.  150, le parole: «autorità giudiziaria ordinaria» e «giudice di pace», ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole: «sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea». La presente disposizione si applica per i giudizi sulle convalide o sulle proroghe dei trattenimenti, di ogni misura alternativa e degli allontanamenti e per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione concernenti provvedimenti adottati dopo la data di entrata in funzione delle sezioni specializzate dei tribunali ordinari in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
      1-quinquies. L'articolo 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, è abrogato.
*9. 5. D'Attorre, Sannicandro, Quaranta, Roberta Agostini, Rostan, Leva, Fossati, Nicchi, Folino, Ricciatti, Melilla, Murer, Cimbro, Albini, Carlo Galli, Duranti, Piras, Ragosta.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
      1-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, il comma 10 è sostituito dal seguente:
      «10. Contro i provvedimenti di respingimento ovvero di diniego o di revoca o di annullamento del visto di ingresso ovvero di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente presente in Italia può comunque richiedere di essere ascoltato dal giudice. Tutti i provvedimenti di diniego di rinnovo o di conversione o di revoca o di annullamento dei permessi di soggiorno e del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disposti per motivi diversi dall'ordine pubblico e dalla sicurezza e fuori dei casi disposti a seguito di pronunce dell'autorità giudiziaria penale, divengono efficaci soltanto dopo che siano trascorsi i termini per l'impugnazione senza che sia stato proposto ricorso al tribunale ordinario ovvero soltanto dopo che sia non più impugnabile la sentenza sul ricorso giurisdizionale presentato. Il giudice che si pronuncia sul ricorso riconosce altresì la sussistenza o meno del diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del visto o il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno.».
      1-ter. Sono abrogati l'articolo 13, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, e gli articoli 119, comma 1, lettera m)-sexies, e 135, comma 1, lettera i), del codice del processo amministrativo approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104 e successive modificazioni e integrazioni. La presente disposizione si applica per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione emanati dal Ministro dell'interno.
      1-quater. Negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, e nell'articolo 18 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n.  150 le parole: «autorità giudiziaria ordinaria» e «giudice di pace», ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole: «sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea». La presente disposizione si applica per i giudizi sulle convalide o sulle proroghe dei
trattenimenti, di ogni misura alternativa e degli allontanamenti e per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione concernenti provvedimenti adottati dopo la data di entrata in funzione delle sezioni specializzate dei tribunali ordinari in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
      1-quinquies. L'articolo 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, è abrogato.
*9. 6. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
      1-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, il comma 10 è sostituito dal seguente:
      «10. Contro i provvedimenti di respingimento ovvero di diniego o di revoca o di annullamento del visto di ingresso ovvero di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente presente in Italia può comunque richiedere di essere ascoltato dal giudice. Tutti i provvedimenti di diniego di rinnovo o di conversione o di revoca o di annullamento dei permessi di soggiorno e del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disposti per motivi diversi dall'ordine pubblico e dalla sicurezza e fuori dei casi disposti a seguito di pronunce dell'autorità giudiziaria penale, divengono efficaci soltanto dopo che siano trascorsi i termini per l'impugnazione senza che sia stato proposto ricorso al tribunale ordinario ovvero soltanto dopo che sia non più impugnabile la sentenza sul ricorso giurisdizionale presentato. Il giudice che si pronuncia sul ricorso riconosce altresì la sussistenza o meno del diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del visto o il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno.».
      1-ter. Sono abrogati l'articolo 13, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, e gli articoli 119, comma 1, lettera m)-sexies, e 135, comma 1, lettera i), del codice del processo amministrativo approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104 e successive modificazioni e integrazioni. La presente disposizione si applica per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione emanati dal Ministro dell'interno.
      1-quater. Negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, e nell'articolo 18 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n.  150 le parole: «autorità giudiziaria ordinaria» e «giudice di pace», ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole: «sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea». La presente disposizione si applica per i giudizi sulle convalide o sulle proroghe dei trattenimenti, di ogni misura alternativa e degli allontanamenti e per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione concernenti provvedimenti adottati dopo la data di entrata in funzione delle sezioni specializzate dei tribunali ordinari in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
      1-quinquies. L'articolo 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, è abrogato.
*9. 13. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
      1-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, il comma 10 è sostituito dal seguente:
      «10. Contro i provvedimenti di respingimento ovvero di diniego o di revoca o di annullamento del visto di ingresso ovvero di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente presente in Italia può comunque richiedere di essere ascoltato dal giudice. Tutti i provvedimenti di diniego di rinnovo o di conversione o di revoca o di annullamento dei permessi di soggiorno e del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disposti per motivi diversi dall'ordine pubblico e dalla sicurezza e fuori dei casi disposti a seguito di pronunce dell'autorità giudiziaria penale, divengono efficaci soltanto dopo che siano trascorsi i termini per l'impugnazione senza che sia stato proposto ricorso al tribunale ordinario ovvero soltanto dopo che sia non più impugnabile la decisione sul ricorso giurisdizionale presentato. La decisione che si pronuncia sul ricorso riconosce altresì la sussistenza o meno del diritto del ricorrente ad ottenere rispettivamente il rilascio del visto di ingresso o il rilascio o il rinnovo o la conversione del titolo di soggiorno».
      1-ter. Sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, e gli articoli 119, comma 1, lettera m-sexies) e 135, comma 1, lettera i) del codice del processo amministrativo approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104 e successive modificazioni e integrazioni.
      1-quater. Negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, e nell'articolo 18 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n.  150, le parole: «autorità giudiziaria ordinaria» e: «giudice di pace», ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole: «sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea».
9. 15. Costantino, Andrea Maestri, Daniele Farina, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

      Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Diniego dello status di rifugiato).
      1. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.  251, le parole: «essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «avendo il pubblico ministero competente esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del medesimo codice di procedura».
9. 01. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

      Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale).
      1. All'alinea del comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
      2. All'articolo 19 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n.  150, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 3, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni» e le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;
          b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

      «9. Entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, il tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. Entro lo stesso termine, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dal tribunale.»
9. 02. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

ART. 10.
(Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.  30).

      Al comma 1, premettere il seguente:
      01. All'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.  30, le parole: «autorità giudiziaria ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.»;

      Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.  30, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
      «1. Avverso i provvedimenti di allontanamento di cui agli articoli 20 e 21 può essere presentato ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
      2. Le controversie di cui al presente articolo sono disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n.  150.»
10. 2. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, premettere il seguente:
      01. All'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.  30, le parole: «autorità giudiziaria ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea».
10. 5. Fratoianni, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Palazzotto.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).
10. 6. Marcon, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.  30, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
      1. Avverso i provvedimenti di allontanamento di cui agli articoli 20 e 21 può essere presentato ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
      2. Le controversie di cui al presente articolo sono disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n.  150.
*10. 1. D'Attorre, Sannicandro, Roberta Agostini, Quaranta, Fossati, Rostan, Leva, Nicchi, Folino, Ricciatti, Melilla, Murer, Cimbro, Albini, Carlo Galli, Duranti, Piras, Ragosta.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.  30, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
      1. Avverso i provvedimenti di allontanamento di cui agli articoli 20 e 21 può essere presentato ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
      2. Le controversie di cui al presente articolo sono disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n.  150.
*10. 7. Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

ART. 12.
(Assunzioni di personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo nonché disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno).

      Al comma 1, premettere il seguente:
      01. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25, sono apportate le seguenti modificazioni:
          1) al comma 3, sostituire le parole: «un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante designato dall'UNHCR.» con le seguenti: «un funzionario della carriera prefettizia, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da un rappresentante designato dall'UNHCR e da un rappresentante delle associazione e degli enti di tutela dei migranti. Il Presidente viene eletto a maggioranza semplice dai componenti della Commissione, tra i membri della Commissione stessa».
          2) al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
12. 16. Costantino, Fratoianni, Daniele Farina, Andrea Maestri, Marcon, Civati.

      Al comma 1, dopo le parole: altamente qualificato aggiungere le seguenti:, con il ruolo di componente a tutti gli effetti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale;

      Conseguentemente:
          al medesimo comma,
              sostituire le parole
: 250 unità con le seguenti: 400 unità;
              sostituire le parole: 2.766.538 euro per l'anno 2017 e di 10.266.150 euro a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 5.533.076 euro per l'anno 2017 e di 20.532.300 euro a decorrere dall'anno 2018.
          all'articolo 22, comma 1, lettera c), sostituire le parole: quanto a 4.306.774 euro per l'anno 2017, a 8.348.297 euro per l'anno 2018 e a 8.028.176 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 12.565 euro a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: quanto a 7.073.312 euro per l'anno 2017, a 18.614.447 euro per l'anno 2018, a 18.294.326« a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 2.753.973 euro per l'anno 2017, e per 10.253.585 euro a decorrere dall'anno 2018,
12. 8. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di carattere specialistico aggiungere le seguenti: che abbia, in particolare, la documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri, nonché la documentata conoscenza delle lingue straniere e aggiungere in fine il seguente periodo: La Commissione nazionale per il diritto di asilo predispone criteri e modalità per l'impiego del personale selezionato e può anche destinarlo a svolgere funzioni di raccolta, di elaborazione e di aggiornamento delle informazioni sui Paesi di origine dei richiedenti asilo e ad integrare le Commissioni territoriali ai fini dello svolgimento dei colloqui e delle decisioni, in modo da assicurare che ogni Commissione e ogni sezione delle Commissioni svolga riunioni tutti i giorni feriali ove sussistano particolari esigenze aggiuntive connesse all'esigenza di assicurare l'esame di tutte le domande nei termini previsti dalle norme in vigore.
12. 14. Civati, Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Amministrazione civile dell'interno aggiungere le seguenti:, finalizzato alla creazione di un corpo specializzato di istruttori intervistatori a supporto delle Commissioni territoriali e della Commissione nazionale per il diritto di asilo.
12. 9. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 250 unità con le seguenti: 500 unità.

      Conseguentemente:
          al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:
2.766.538 euro per l'anno 2017 e 10.266.150 euro con le seguenti: 5.133.076 euro per l'anno 2017 e 20.532.300.

          all'articolo 22, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
              a) all'alinea, sostituire le parole: 11.101.046 euro per l'anno 2017, a 31.203.531 euro per l'anno 2018, a 36.636.344 euro per l'anno 2019, a 36.514.389 euro con le seguenti: 10.860.304 euro per l'anno 2017, a 36.256.841 euro per l'anno 2018, a 41.716.916 euro per l'anno 2019, a 41.586.513 euro;
              b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
              c.1) quanto a 2.566.538 euro per l'anno 2017 e a 10.266.150 euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n.  232.
12. 6. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 250 unità con le seguenti: 500 unità.

      Conseguentemente:
          al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:
2.766.538 euro per l'anno 2017 e 10.266.150 euro con le seguenti: 5.133.076 euro per l'anno 2017 e 20.532.300.
          all'articolo 22, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
              a) all'alinea, sostituire le parole: 11.101.046 euro per l'anno 2017, a 31.203.531 euro per l'anno 2018, a 36.636.344 euro per l'anno 2019, a 36.514.389 euro con le seguenti: 10.860.304 euro per l'anno 2017, a 36.256.841 euro per l'anno 2018, a 41.716.916 euro per l'anno 2019, a 41.586.513 euro;
          b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
              c.1) quanto a 2.566.538 euro per l'anno 2017 e a 10.266.150 euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione, in misura lineare, delle dotazioni finanziarie residue di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n.  196 del 2009, nei programmi del Ministero della difesa, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
12. 5. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
      1.1. Ai fini della selezione del personale ai sensi del comma 1 costituisce requisito di ammissione la documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri e la documentata conoscenza delle lingue straniere.
      1.2. La Commissione nazionale per il diritto di asilo istituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25 predispone criteri e modalità per l'impiego del personale selezionato ai commi 1 e 2 e, previa formazione e costante aggiornamento disposto dalla stessa Commissione nazionale ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, può anche destinarlo a svolgere funzioni di raccolta, di elaborazione e di aggiornamento delle informazioni sui Paesi di origine dei richiedenti asilo e ad integrare le Commissioni territoriali ai fini dello svolgimento dei colloqui e delle decisioni in modo da assicurare che ogni Commissione e ogni sezione delle Commissioni svolga riunioni tutti i giorni feriali ove sussistano particolari esigenze aggiuntive connesse all'esigenza di assicurare l'esame di tutte le domande nei termini previsti dalle norme in vigore”.
*12. 2. Roberta Agostini, Sannicandro, D'Attorre, Quaranta, Rostan, Fossati, Leva, Nicchi, Folino, Ricciatti, Melilla, Murer, Cimbro, Albini, Carlo Galli, Duranti, Piras, Ragosta.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
      1.1. Ai fini della selezione del personale ai sensi del comma 1 costituisce requisito di ammissione la documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri e la documentata conoscenza delle lingue straniere.
      1.2. La Commissione nazionale per il diritto di asilo istituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25 predispone criteri e modalità per l'impiego del personale selezionato ai commi 1 e 2 e, previa formazione e costante aggiornamento disposto dalla stessa Commissione nazionale ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, può anche destinarlo a svolgere funzioni di raccolta, di elaborazione e di aggiornamento delle informazioni sui Paesi di origine dei richiedenti asilo e ad integrare le Commissioni territoriali ai fini dello svolgimento dei colloqui e delle decisioni in modo da assicurare che ogni Commissione e ogni sezione delle Commissioni svolga riunioni tutti i giorni feriali ove sussistano particolari esigenze aggiuntive connesse all'esigenza di assicurare l'esame di tutte le domande nei termini previsti dalle norme in vigore.
*12. 4. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
      1.1. Ai fini della selezione del personale ai sensi del comma 1 costituisce requisito di ammissione la documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri e la documentata conoscenza delle lingue straniere.
      1.2. La Commissione nazionale per il diritto di asilo istituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25 predispone criteri e modalità per l'impiego del personale selezionato ai commi 1 e 2 e, previa formazione e costante aggiornamento disposto dalla stessa Commissione nazionale ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, può anche destinarlo a svolgere funzioni di raccolta, di elaborazione e di aggiornamento delle informazioni sui Paesi di origine dei richiedenti asilo e ad integrare le Commissioni territoriali ai fini dello svolgimento dei colloqui e delle decisioni in modo da assicurare che ogni Commissione e ogni sezione delle Commissioni svolga riunioni tutti i giorni feriali ove sussistano particolari esigenze aggiuntive connesse all'esigenza di assicurare l'esame di tutte le domande nei termini previsti dalle norme in vigore.
*12. 12. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
      1.1. Ai fini della selezione del personale mediante procedura concorsuale di cui al precedente comma, costituisce requisito essenziale di ammissione al concorso la comprovata esperienza e preparazione in materia di diritto d'asilo, diritto dell'immigrazione e diritti umani, nonché la documentata conoscenza della lingua inglese e della lingua francese.
      1.2. La Commissione nazionale per il diritto d'asilo, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del 28 gennaio 2008 n.  25, stabilisce i criteri per l'organizzazione di corsi periodici per l'aggiornamento e la formazione costante del personale di cui al precedente comma. I corsi prevedono specifiche sessioni dedicate alla valutazione della permanenza dei requisiti richiesti.
12. 3. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
      1.1. Ai fini della selezione del personale ai sensi del comma 1 costituisce requisito di ammissione la documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri e la documentata conoscenza delle lingue straniere, tra cui almeno la lingua inglese o la lingua francese.
      1.2. Il personale selezionato ai sensi dei commi 1 e 1-bis deve partecipare alle attività di formazione e di aggiornamento disposto ai sensi degli articoli 4 e 15 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25 dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo istituita ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo; essa può destinarlo a svolgere funzioni di raccolta, di elaborazione e di aggiornamento delle informazioni sui Paesi di origine dei richiedenti asilo oltre che a integrare la composizione delle Commissioni territoriali e delle loro sezioni per lo svolgimento dei colloqui e delle decisioni, al fine di assicurare l'effettivo rispetto dei termini previsti dalle norme in vigore per la decisione di ogni domanda.
12. 13. Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
      1.1. Per la selezione del personale di cui al comma 1 sono criteri di ammissibilità l'esperienza pluriennale nel campo della protezione internazionale o della tutela dei diritti umani e la conoscenza della lingua inglese.
      1.2. Il personale selezionato deve partecipare alle sessioni di formazione professionale organizzate dalla Commissione Nazionale ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25.
12. 1. D'Attorre, Sannicandro, Roberta Agostini, Quaranta, Fossati, Rostan, Leva, Nicchi, Folino, Ricciatti, Melilla, Murer, Cimbro, Albini, Carlo Galli, Duranti, Piras, Ragosta.

      Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
      1.1. Per la selezione del personale di cui al comma 1 sono criteri di ammissibilità l'esperienza pluriennale nel campo della protezione internazionale o della tutela dei diritti umani e la conoscenza della lingua inglese o francese.
12. 15. Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni, Civati.

      Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
      1-ter. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25, al comma 2, primo periodo, le parole: «massimo di venti», sono sostituite dalle seguenti: «di almeno una per ogni provincia».
12. 7. Gregorio Fontana, Sisto, Ravetto.

      Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
      1-ter. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25, al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo periodo, le parole: «da un funzionario della Polizia di Stato», sono sostituite dalle seguenti: «da un funzionario delle Forze di polizia avente qualifica pari o superiore a quella di cui all'articolo 632, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66»;
          b) al quinto periodo, le parole: «da un funzionario», sono sostituite dalle seguenti: «da uno o più funzionari».
12. 10. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.

      Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:
      1-ter. Per le finalità di cui al comma 1, a supporto del contingente di personale attualmente operativo presso gli uffici della Commissione nazionale per il diritto d'asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché a supporto del personale assunto con le procedure concorsuali di cui al comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2017-2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato, con mansioni di assistente amministrativo appartenente alla seconda area funzionale dell'amministrazione civile dell'interno, nel limite complessivo di 340 unità, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165. Il personale così assunto ha il compito di coadiuvare i collegi giudicanti della Commissione nazionale e delle Commissioni territoriali, svolgendo in particolare le seguenti attività:
          a) attività di collaborazione in compiti di natura tecnica o amministrativa;
          b) attività di aggiornamento e cura per la corretta conservazione di atti e fascicoli;
          c) attività di preparazione o formazione di atti per il corretto svolgimento del procedimento di esame delle domande di protezione internazionale, con particolare riguardo al momento del colloquio con il richiedente;
          d) assistenza del collegio giudicante, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali.
      1-quater. Per le finalità di cui al comma 1-ter, è autorizzata la spesa pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

      Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, lettera c), sostituire le parole: quanto 4.306.774 euro per l'anno 2017, a 8.348.297 euro per l'anno 2018, a 8.028.176 euro a decorrere dell'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 12.565 euro a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: quanto a 6.699.494 euro per l'anno 2017, a 13.135.457 euro per l'anno 2018, a 12.779.792 euro per l'anno 2019 e a 12.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 16.785 euro a decorrere dall'anno 2017.
12. 11. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.

ART. 13.
(Assunzione di funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale).

      Sopprimerlo.
13. 1. Molteni, Invernizzi, Rondini.

      Al comma 1, sostituire le parole: 60 unità con le seguenti: 30 unità.

      Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 1.200.000 per l'anno 2017 e di euro 2.400.000 con le seguenti: 600.000 per l'anno 2017 e di euro 1.200.000.
13. 150. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

      Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
      3.1. Il Ministero della giustizia è autorizzato, nel biennio 2017-2018, ad assumere un contingente di personale amministrativo della qualifica di assistente giudiziario, a tempo indeterminato, nel limite massimo di ulteriori 250 unità, nell'ambito della procedura selettiva prevista dall'articolo 1, commi 2-bis e 2-quater, del decreto-legge 30 giugno 2016, n.  117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n.  161, nel rispetto di quanto stabilito dal medesimo articolo 1 del citato decreto-legge n.  177 del 2016.
      3.2. Le procedure di cui al comma 3.1, sono disposte in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. Le medesime procedure hanno carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'Amministrazione della giustizia in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali. Il reclutamento mediante le procedure concorsuali di cui ai commi 2-bis e 2-quater è disposto in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125.
      3.3. Per le finalità di cui al comma 3.1, è autorizzata la spesa di euro 1.422.657 per l'anno 2017 e di euro 8.409.486 a decorrere dall'anno 2018, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n.  232.

      Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: diritto di asilo aggiungere le seguenti: e di personale amministrativo della qualifica di assistente giudiziario.
13. 3. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
      3.1. Ai fini della selezione del personale di cui al comma 1, costituisce requisito essenziale la comprovata conoscenza dei processi e delle dinamiche psicologiche delle persone, in particolare minori, in stato di vulnerabilità e disagio psico-fisico.
      3.2. Ai fini della selezione del personale funzionario della professionalità di mediatore culturale, costituisce requisito essenziale la documentata conoscenza delle dinamiche di accoglienza, di integrazione sociale, culturale ed economica, nonché dei diversi codici linguistici e culturali.
13. 4. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3.1. Al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale l'uniformità dei percorsi formativi per l'espletamento della professionalità di mediatore culturale, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, specifiche linee guida sulle competenze, capacità e conoscenze di base necessarie per l'espletamento della professionalità di mediatore culturale.
13. 2. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente:
      3-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, si provvede a determinare le sedi a cui assegnare i candidati risultanti vincitori delle procedure concorsuali di cui al comma 1.
13. 5. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

      Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Assunzioni straordinarie nel comparto difesa e sicurezza).

      1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi anche all'aumento dei flussi migratori, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, di 20.000 unità nel Comparto difesa e sicurezza, adeguatamente distribuite tra Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria, Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza, per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulle relative facoltà assunzionali.
13. 01. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

ART. 14.
(Disposizioni urgenti per la sicurezza e l'operatività della rete diplomatica e consolare).

      Sopprimerlo.
14. 1. Invernizzi, Molteni, Rondini.

ART. 15.
(Rifiuto di ingresso).

      Al comma 1, sostituire le parole da: dopo il comma 6 fino alla fine dell'articolo con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
      «1-bis. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero che attesti, sotto la propria responsabilità:
          a) di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per violazione delle disposizioni in materia di armi e stupefacenti o per un delitto di cui all'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale;
          b) di non essere coinvolto o di non essere stato coinvolto in attività di sabotaggio o spionaggio, di genocidio o di terrorismo e di non essere in contatto con persone aderenti o contigue a gruppi terroristici;
          c) di non essere stato espulso o rifiutato dallo Stato italiano o da qualsiasi altro Stato.

      1-ter. La falsa dichiarazione relativa all'attestazione di cui al comma 1-bis è punita con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 10.000 euro. In ogni caso, l'attestazione di false dichiarazioni di cui al citato comma 1-bis comporta l'arresto obbligatorio e l'espulsione dello straniero dal territorio italiano, previa espiazione della pena detentiva, se non sussistono accordi internazionali tra i Paesi interessati; nonché il diniego di concessione del visto di ingresso per i successivi cinque anni. Lo straniero deve altresì dichiarare di impegnarsi, per la durata del periodo di permanenza nel territorio italiano, a riconoscere e a rispettare la Costituzione, a non compiere atti di violenza, criminali, di istigazione all'odio razziale o religioso. La violazione degli impegni di cui al presente comma comporta l'espulsione ai sensi dell'articolo 13. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, sono disciplinate le procedure e le modalità di attestazione di cui al presente comma, individuando l'ente preposto a svolgere tali attività. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di cui agli articoli 5 e 9, nonché allo straniero che faccia domanda di protezione internazionale»;
          b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
      «6-bis. Nei casi di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n.  1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, la decisione di inserimento della segnalazione nel sistema di informazione Schengen, ai fini del rifiuto di ingresso ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del predetto regolamento, è adottata dal Direttore della Direzione Centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'interno, su parere del comitato di analisi strategica antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n.  124.».
15. 1. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

ART. 16.
(Disposizioni in materia di ricorso avverso il decreto di espulsione per motivi di sicurezza nazionale e di prevenzione del terrorismo).

      Sopprimerlo.
16. 1. Costantino, Daniele Farina, Civati, Marcon, Andrea Maestri, Fratoianni, Palazzotto.

ART. 17.
(Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare).

      Sopprimerlo.
17. 24. Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni, Civati, Daniele Farina, Costantino.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.
(Disposizioni per l'identificazione e le informazioni da fornire ai cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare).

      1. Le attività di soccorso di migranti ritrovati o che entrino nel territorio dello Stato in situazione di soggiorno irregolare comprendono una completa informazione, in lingua comprensibile, della facoltà di manifestare la volontà di presentare domanda di asilo, e dei suoi diritti, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2013/32/UE e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. L'informazione deve essere accurata, fatta attraverso un mediatore culturale, in lingua comprensibile e fornita immediatamente dopo che il richiedente abbia ricevuto un primo aiuto e sia stato posto in condizioni di ricevere le informazioni medesime in modo consapevole. L'attività informativa può essere fornita dallo Stato o da soggetti terzi di provata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con lo Stato, garantendo che a tali soggetti non siano contestualmente affidate attività di monitoraggio o garanzia, nello stesso centro di prima accoglienza o in altri centri di eguale natura.
      2. In mancanza delle informazioni di cui al comma 1 ogni eventuale provvedimento di respingimento o di espulsione deve intendersi nullo.
      3. Le operazioni di identificazione sono effettuate da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza nelle ipotesi, nei modi, nei limiti e nei termini previsti dalla legge per la generalità dei cittadini nonché dal Regolamento (UE) n.  603/2013 che istituisce EURODAC.
      4. Alle organizzazioni e alle persone che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 2 della direttiva 2013/32/UE è garantito l'accesso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne. È garantito altresì l'accesso alle strutture di accoglienza o di trattenimento ad enti indipendenti che monitorino l'effettivo rispetto del diritto all'informazione. Tali organizzazioni hanno accesso a tutti i luoghi in cui sono presenti o transitano gli stranieri. L'accesso ai centri e alle singole parti di questi non può essere sottoposto a previa autorizzazione. Tali organizzazioni, in occasione dei loro accessi, possono altresì fornire informazioni direttamente ai richiedenti asilo. Tali organizzazioni non possono svolgere in convenzione con la Pubblica Amministrazione, sul territorio italiano, le attività di cui al paragrafo 2-ter dell'articolo 8 della direttiva 2013/32/UE ovvero altre attività in convenzione con pubblica Amministrazione nei centri di primo soccorso di cui all'articolo 8 paragrafo 2 o di prima accoglienza di cui all'articolo 9 della direttiva 2013/32/UE o nei centri di identificazione ed espulsione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286.
      5. Per evitare il riprodursi delle criticità nei centri di accoglienza previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n.  451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n.  563, che si riferiva ad una emergenzialità circoscritta in termini geografici e temporali, risulta necessario fissare dei termini massimi di accoglienza (24 ore), dei minimi standard di accoglienza e una modalità legittima di istituzione dei centri medesimi.
17. 25. Marcon, Fratoianni, Civati, Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri.

      Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole: di prima assistenza aggiungere le seguenti: e per essere sottoposti ad accertamenti sanitari.
17. 150. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

      Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole: punti di crisi, aggiungere le seguenti: o, in mancanza, presso la locale Questura.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: punti di crisi, aggiungere le seguenti: o, in mancanza, presso la locale Questura.
*17. 5. D'Attorre, Sannicandro, Quaranta, Roberta Agostini, Rostan, Leva, Fossati, Nicchi, Folino, Ricciatti, Melilla, Murer, Cimbro, Albini, Carlo Galli, Duranti, Piras, Ragosta.

      Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole: punti di crisi, aggiungere le seguenti: o, in mancanza, presso la locale Questura.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: punti di crisi, aggiungere le seguenti: o, in mancanza, presso la locale Questura.
*17. 9. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole: punti di crisi, aggiungere le seguenti: o, in mancanza, presso la locale Questura.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: punti di crisi, aggiungere le seguenti: o, in mancanza, presso la locale Questura.
*17. 16. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

      Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: come previsto e disciplinato dal decreto ministeriale 27 ottobre 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  304 del 31 dicembre 2011.
17. 8. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, capoverso Art. 10-ter dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
      1-bis. Le operazioni di primo soccorso, che si svolgono nei centri di primo soccorso e accoglienza o nelle unità navali che prendono a bordo persone alla deriva o in difficoltà in mare comprendono l'assistenza medica che si rende necessaria, l'accertamento di situazioni di bisogni particolari, la fornitura di vitto e alloggio e di vestiti e gli accertamenti sanitari generali, l'assistenza di un mediatore linguistico-culturale per i primi contatti e per l'illustrazione delle operazioni di soccorso. Ogni straniero soccorso in mare o nelle vicinanze dei valichi di frontiera è ospitato insieme con i suoi familiari nell'ambito di un centro di accoglienza durante tutte le operazioni di soccorso, di identificazione e lo svolgimento dei colloqui, fatte salve le norme a tutela dei minori non accompagnati, delle persone più vulnerabili o vittime di violenza o di tratta delle persone. Lo straniero soccorso e bisognoso di cure mediche deve essere prioritariamente avviato alle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e ricevere da esse le cure necessarie ai sensi dell'articolo 35 fino all'esito dell'evento morboso prima di svolgere l'identificazione e il colloquio previsto dal presente articolo.
      1-ter. Il colloquio indicato al comma 1 prende in effettiva considerazione la situazione complessiva della persona e mira a definire la situazione personale, familiare, sociale e sanitaria in cui si trova lo straniero in Italia, inclusi gli eventuali atti di violenza o di sfruttamento subiti, a raccogliere tutti gli elementi utili ad accertarne l'identità e la nazionalità, a reperire i suoi documenti di viaggio e i suoi effettivi mezzi di sostentamento, gli eventuali rapporti di lavoro svolti in Italia, anche in modo irregolare, e i suoi legami familiari e sociali nel paese di origine. Durante il colloquio deve essere fornita alla persona una completa informazione, in lingua a lui comprensibile, della sua condizione giuridica, delle misure previste dal presente testo unico a tutela delle vittime di reato, di violenze e di sfruttamento, anche lavorativo e sessuale, della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale e della successiva procedura, dei suoi diritti e dei suoi doveri in caso di presentazione della domanda, degli effetti della mancata presentazione della domanda di protezione internazionale e della facoltà dell'interessato di presentare la domanda in qualsiasi momento successivo e l'illustrazione delle successive procedure concernenti i rilievi fotodattiloscopici e l'identificazione che si svolgeranno nel centro o in Questura, nonché della successiva verbalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte della Questura stessa e delle possibilità di ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno.
      1-quater. Il colloquio indicato nel comma 1 è svolto da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ma può essere adempiuto da soggetti terzi di comprovata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con il Ministero dell'interno e che non svolgano attività di monitoraggio o di garanzia nell'ambito del medesimo centro o struttura o in altri centri di eguale natura. In ogni caso il colloquio si svolge con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana e ad esso può presenziare, se lo straniero ne dispone, un difensore o un rappresentante di ente o associazione operante in favore degli stranieri.
      1-quinquies. Del colloquio è redatto un verbale contenente le informazioni raccolte, che deve essere immediatamente riletto, integrato e sottoscritto anche dallo straniero e deve essere rilasciato in copia anche allo straniero a conclusione del colloquio stesso.
      1-sexies. Le operazioni di identificazione e di svolgimento del colloquio e di firma del relativo verbale che si svolgano sulla terraferma in un determinato locale pubblico o privato o nei locali della questura o in un determinato centro, comunque denominato, devono durare complessivamente non più di 24 ore dall'ingresso nel centro o nel locale o nei locali della questura.
      1-septies. Nei confronti dello straniero che non abbia manifestato la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e che non abbia i requisiti per ottenere il rilascio di alcun altro tipo di titolo di soggiorno possono essere disposti eventuali provvedimenti di respingimento o di espulsione o di allontanamento o di trattenimento soltanto dopo il completamento delle operazioni di soccorso e di identificazione e dopo la firma della verbalizzazione del colloquio effettivamente svolto salvo che si verifichino le circostanze indicate nel comma 1-ter.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, aggiungere il seguente periodo: Tali operazioni si svolgono nei locali della questura dopo che sia stato svolto il colloquio. Si osservano le disposizioni previste nei commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies.
*17. 6. Roberta Agostini, Sannicandro, D'Attorre, Quaranta, Rostan, Fossati, Leva, Nicchi, Folino, Ricciatti, Melilla, Murer, Cimbro, Albini, Carlo Galli, Duranti, Piras, Ragosta.

      Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
      1-bis. Le operazioni di primo soccorso, che si svolgono nei centri di primo soccorso e accoglienza o nelle unità navali che prendono a bordo persone alla deriva o in difficoltà in mare comprendono l'assistenza medica che si rende necessaria, l'accertamento di situazioni di bisogni particolari, la fornitura di vitto e alloggio e di vestiti e gli accertamenti sanitari generali, l'assistenza di un mediatore linguistico-culturale per i primi contatti e per l'illustrazione delle operazioni di soccorso. Ogni straniero soccorso in mare o nelle vicinanze dei valichi di frontiera è ospitato insieme con i suoi familiari nell'ambito di un centro di accoglienza durante tutte le operazioni di soccorso, di identificazione e lo svolgimento dei colloqui, fatte salve le norme a tutela dei minori non accompagnati, delle persone più vulnerabili o vittime di violenza o di tratta delle persone. Lo straniero soccorso e bisognoso di cure mediche deve essere prioritariamente avviato alle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e ricevere da esse le cure necessarie ai sensi dell'articolo 35 fino all'esito dell'evento morboso prima di svolgere l'identificazione e il colloquio previsto dal presente articolo.
      1-ter. Il colloquio indicato al comma 1 prende in effettiva considerazione la situazione complessiva della persona e mira a definire la situazione personale, familiare, sociale e sanitaria in cui si trova lo straniero in Italia, inclusi gli eventuali atti di violenza o di sfruttamento subiti, a raccogliere tutti gli elementi utili ad accertarne l'identità e la nazionalità, a reperire i suoi documenti di viaggio e i suoi effettivi mezzi di sostentamento, gli eventuali rapporti di lavoro svolti in Italia, anche in modo irregolare, e i suoi legami familiari e sociali nel Paese di origine. Durante il colloquio deve essere fornita alla persona una completa informazione, in lingua a lui comprensibile, della sua condizione giuridica, delle misure previste dal presente testo unico a tutela delle vittime di reato, di violenze e di sfruttamento, anche lavorativo e sessuale, della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale e della successiva procedura, dei suoi diritti e dei suoi doveri in caso di presentazione della domanda, degli effetti della mancata presentazione della domanda di protezione internazionale e della facoltà dell'interessato di presentare la domanda in qualsiasi momento successivo e l'illustrazione delle successive procedure concernenti i rilievi fotodattiloscopici e l'identificazione che si svolgeranno nel centro o in Questura, nonché della successiva verbalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte della Questura stessa e delle possibilità di ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno.
      1-quater. Il colloquio indicato nel comma 1 è svolto da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ma può essere adempiuto da soggetti terzi di comprovata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con il Ministero dell'interno e che non svolgano attività di monitoraggio o di garanzia nell'ambito del medesimo centro o struttura o in altri centri di eguale natura. In ogni caso il colloquio si svolge con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana e ad esso può presenziare, se lo straniero ne dispone, un difensore o un rappresentante di ente o associazione operante in favore degli stranieri.
      1-quinquies. Del colloquio è redatto un verbale contenente le informazioni raccolte, che deve essere immediatamente riletto, integrato e sottoscritto anche dallo straniero e deve essere rilasciato in copia anche allo straniero a conclusione del colloquio stesso.
      1-sexies. Le operazioni di identificazione e di svolgimento del colloquio e di firma del relativo verbale che si svolgano sulla terraferma in un determinato locale pubblico o privato o nei locali della questura o in un determinato centro, comunque denominato, devono durare complessivamente non più di 24 ore dall'ingresso nel centro o nel locale o nei locali della questura.
      1-septies. Nei confronti dello straniero che non abbia manifestato la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e che non abbia i requisiti per ottenere il rilascio di alcun altro tipo di titolo di soggiorno possono essere disposti eventuali provvedimenti di respingimento o di espulsione o di allontanamento o di trattenimento soltanto dopo il completamento delle operazioni di soccorso e di identificazione e dopo la firma della verbalizzazione del colloquio effettivamente svolto salvo che si verifichino le circostanze indicate nel comma 1-ter.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2 aggiungere il seguente periodo: Tali operazioni si svolgono nei locali della questura dopo che sia stato svolto il colloquio. Si osservano le disposizioni previste nei commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies.
*17. 10. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
      1-bis. Le operazioni di primo soccorso, che si svolgono nei centri di primo soccorso e accoglienza o nelle unità navali che prendono a bordo persone alla deriva o in difficoltà in mare comprendono l'assistenza medica che si rende necessaria, l'accertamento di situazioni di bisogni particolari, la fornitura di vitto e alloggio e di vestiti e gli accertamenti sanitari generali, l'assistenza di un mediatore linguistico-culturale per i primi contatti e per l'illustrazione delle operazioni di soccorso. Ogni straniero soccorso in mare o nelle vicinanze dei valichi di frontiera è ospitato insieme con i suoi familiari nell'ambito di un centro di accoglienza durante tutte le operazioni di soccorso, di identificazione e lo svolgimento dei colloqui, fatte salve le norme a tutela dei minori non accompagnati, delle persone più vulnerabili o vittime di violenza o di tratta delle persone. Lo straniero soccorso e bisognoso di cure mediche deve essere prioritariamente avviato alle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e ricevere da esse le cure necessarie ai sensi dell'articolo 35 fino all'esito dell'evento morboso prima di svolgere l'identificazione e il colloquio previsto dal presente articolo.
      1-ter. Il colloquio indicato al comma 1 prende in effettiva considerazione la situazione complessiva della persona e mira a definire la situazione personale, familiare, sociale e sanitaria in cui si trova lo straniero in Italia, inclusi gli eventuali atti di violenza o di sfruttamento subiti, a raccogliere tutti gli elementi utili ad accertarne l'identità e la nazionalità, a reperire i suoi documenti di viaggio e i suoi effettivi mezzi di sostentamento, gli eventuali rapporti di lavoro svolti in Italia, anche in modo irregolare, e i suoi legami familiari e sociali nel Paese di origine. Durante il colloquio deve essere fornita alla persona una completa informazione, in lingua a lui comprensibile, della sua condizione giuridica, delle misure previste dal presente testo unico a tutela delle vittime di reato, di violenze e di sfruttamento, anche lavorativo e sessuale, della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale e della successiva procedura, dei suoi diritti e dei suoi doveri in caso di presentazione della domanda, degli effetti della mancata presentazione della domanda di protezione internazionale e della facoltà dell'interessato di presentare la domanda in qualsiasi momento successivo e l'illustrazione delle successive procedure concernenti i rilievi fotodattiloscopici e l'identificazione che si svolgeranno nel centro o in Questura, nonché della successiva verbalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte della Questura stessa e delle possibilità di ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno.
      1-quater. Il colloquio indicato nel comma 1 è svolto da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ma può essere adempiuto da soggetti terzi di comprovata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con il Ministero dell'interno e che non svolgano attività di monitoraggio o di garanzia nell'ambito del medesimo centro o struttura o in altri centri di eguale natura. In ogni caso il colloquio si svolge con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana e ad esso può presenziare, se lo straniero ne dispone, un difensore o un rappresentante di ente o associazione operante in favore degli stranieri.
      1-quinquies. Del colloquio è redatto un verbale contenente le informazioni raccolte, che deve essere immediatamente riletto, integrato e sottoscritto anche dallo straniero e deve essere rilasciato in copia anche allo straniero a conclusione del colloquio stesso.
      1-sexies. Le operazioni di identificazione e di svolgimento del colloquio e di firma del relativo verbale che si svolgano sulla terraferma in un determinato locale pubblico o privato o nei locali della questura o in un determinato centro, comunque denominato, devono durare complessivamente non più di 24 ore dall'ingresso nel centro o nel locale o nei locali della questura
      1-septies. Nei confronti dello straniero che non abbia manifestato la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e che non abbia i requisiti per ottenere il rilascio di alcun altro tipo di titolo di soggiorno possono essere disposti eventuali provvedimenti di respingimento o di espulsione o di allontanamento o di trattenimento soltanto dopo il completamento delle operazioni di soccorso e di identificazione e dopo la firma della verbalizzazione del colloquio effettivamente svolto salvo che si verifichino le circostanze indicate nel comma 1-ter.
17. 21. Daniele Farina, Andrea Maestri, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

      Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
      1-bis. Le operazioni di primo soccorso, che si svolgono nei centri di primo soccorso e accoglienza o nelle unità navali che prendono a bordo persone alla deriva o in difficoltà in mare comprendono l'assistenza medica che si rende necessaria, l'accertamento di situazioni di bisogni particolari, la fornitura di vitto e alloggio e di vestiti e gli accertamenti sanitari generali, l'assistenza di un mediatore linguistico-culturale per i primi contatti e per l'illustrazione delle operazioni di soccorso. Ogni straniero soccorso in mare o nelle vicinanze dei valichi di frontiera è ospitato insieme con i suoi familiari nell'ambito di un centro di accoglienza durante tutte le operazioni di soccorso, di identificazione e lo svolgimento dei colloqui, fatte salve le norme a tutela dei minori non accompagnati, delle persone più vulnerabili o vittime di violenza o di tratta delle persone. Lo straniero soccorso e bisognoso di cure mediche deve essere prioritariamente avviato alle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e ricevere da esse le cure necessarie ai sensi dell'articolo 35 fino all'esito dell'evento morboso prima di svolgere l'identificazione e il colloquio previsto dal presente articolo.
      1-ter. Il colloquio indicato al comma 1 prende in effettiva considerazione la situazione complessiva della persona e mira a definire la situazione personale, familiare, sociale e sanitaria in cui si trova lo straniero in Italia, inclusi gli eventuali atti di violenza o di sfruttamento subiti, a raccogliere tutti gli elementi utili ad accertarne l'identità e la nazionalità, a reperire i suoi documenti di viaggio e i suoi effettivi mezzi di sostentamento, gli eventuali rapporti di lavoro svolti in Italia, anche in modo irregolare, e i suoi legami familiari e sociali nel Paese di origine. Durante il colloquio deve essere fornita alla persona una completa informazione, in lingua a lui comprensibile, della sua condizione giuridica, delle misure previste dal presente testo unico a tutela delle vittime di reato, di violenze e di sfruttamento, anche lavorativo e sessuale, della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale e della successiva procedura, dei suoi diritti e dei suoi doveri in caso di presentazione della domanda, degli effetti della mancata presentazione della domanda di protezione internazionale e della facoltà dell'interessato di presentare la domanda in qualsiasi momento successivo e l'illustrazione delle successive procedure concernenti i rilievi fotodattiloscopici e l'identificazione che si svolgeranno nel centro o in Questura, nonché della successiva verbalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte della Questura stessa e delle possibilità di ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno.
      1-quater. Il colloquio indicato nel comma 1 è svolto da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ma può essere adempiuto da soggetti terzi di comprovata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con il Ministero dell'interno e che non svolgano attività di monitoraggio o di garanzia nell'ambito del medesimo centro o struttura o in altri centri di eguale natura. In ogni caso il colloquio si svolge con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana e ad esso può presenziare, se lo straniero ne dispone, un difensore o un rappresentante di ente o associazione operante in favore degli stranieri.
      1-quinquies. Del colloquio è redatto un verbale contenente le informazioni raccolte, che deve essere immediatamente riletto, integrato e sottoscritto anche dallo straniero e deve essere rilasciato in copia anche allo straniero a conclusione del colloquio stesso.
      1-sexies. Le operazioni di identificazione e di svolgimento del colloquio e di firma del relativo verbale che si svolgano sulla terraferma in un determinato locale pubblico o privato o nei locali della questura o in un determinato centro, comunque denominato, devono durare complessivamente non più di 24 ore dall'ingresso nel centro o nel locale o nei locali della questura.
17. 26. Fratoianni, Civati, Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon.

      Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Al termine delle procedure di identificazione dello straniero di cui ai commi 1 e 2, il personale delle forze di polizia in servizio presso i punti di crisi effettua una verifica in merito ad eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico in Italia o in altro Stato e in merito ad eventuali segnalazioni sullo stesso giunte da parte di altri Stati per sospetti di attività o legami con esponenti o organizzazioni terroristiche.
17. 151. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

      Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, sopprimere il comma 3.
17. 27. Civati, Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni.

      Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: reiterato.
*17. 1. Molteni, Invernizzi, Rondini.

      Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: reiterato.
*17. 14. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

      Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: caso per caso.
**17. 2. Invernizzi, Molteni, Rondini.

      Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: caso per caso.
**17. 15. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

      Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: dieci giorni.
17. 28. Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni, Civati.

      Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, comma 3 sostituire il terzo e il quarto periodo con le seguenti parole: in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286.
17. 3. Molteni, Invernizzi, Rondini.

      Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, comma 3, sostituire il quarto periodo con il seguente: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli stranieri richiedenti protezioni internazionale nonché alle persone vulnerabili di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142.
17. 29. Costantino, Andrea Maestri, Daniele Farina, Marcon, Fratoianni, Civati.

      Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      5. È sempre consentito l'accesso libero e senza preavviso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne, ai centri menzionati nel presente articolo e ai locali delle Questure e dei posti di polizia di frontiera e a tutti i locali pubblici o privati in cui lo straniero si trova sotto il controllo delle forze di polizia, al fine di verificare l'effettivo rispetto di diritto all'informazione e delle altre garanzie previste dal presente articolo ai rappresentanti dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, al Garante nazionale e regionale dei detenuti e delle persone private della libertà personale ai rappresentanti di associazioni od enti, diversi da quelli dell'ente gestore del centro, che non svolgono in convenzione a titolo oneroso con la Pubblica Amministrazione, sul territorio italiano, le attività presso i centri di servizio alle frontiere o presso centri di accoglienza comunque denominati o presso i centri di permanenza temporanea e che siano iscritti nel registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286.
*17. 7. D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Sannicandro, Rostan, Leva, Fossati, Nicchi, Folino, Ricciatti, Melilla, Murer, Cimbro, Albini, Carlo Galli, Duranti, Piras, Ragosta.

      Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
      5. È sempre consentito l'accesso libero e senza preavviso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne, ai centri menzionati nel presente articolo e ai locali delle Questure e dei posti di polizia di frontiera e a tutti i locali pubblici o privati in cui lo straniero si trova sotto il controllo delle forze di polizia, al fine di verificare l'effettivo rispetto di diritto all'informazione e delle altre garanzie previste dal presente articolo ai rappresentanti dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, al Garante nazionale e regionale dei detenuti e delle persone private della libertà personale ai rappresentanti di associazioni od enti, diversi da quelli dell'ente gestore del centro, che non svolgono in convenzione a titolo oneroso con la Pubblica Amministrazione, sul territorio italiano, le attività presso i centri di servizio alle frontiere o presso centri di accoglienza comunque denominati o presso i centri di permanenza temporanea e che siano iscritti nel registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286.
*17. 23. Fratoianni, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Palazzotto.

      Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      5. Il comma 3 non si applica ai richiedenti asilo e alle persone vulnerabili ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142.
17. 4. D'Attorre, Sannicandro, Roberta Agostini, Quaranta, Fossati, Rostan, Leva, Nicchi, Folino, Ricciatti, Melilla, Murer, Cimbro, Albini, Carlo Galli, Duranti, Piras, Ragosta.

      Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      4-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n.  59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n.  191, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo comma, le parole: «e comunque non oltre le ventiquattro ore» sono soppresse;
          b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
      «3. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data notizia entro ventiquattro ore al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi primo e secondo, ordina il rilascio della persona accompagnata entro le successive quarantotto ore.».
17. 13. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.

      Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      4-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n.  59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n.  191, sostituire il secondo comma con il seguente: «Quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti di identità da essi esibiti, il trattenimento è consentito per non più di 48 ore».
17. 12. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.

      Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      4-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n.  59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n.  191, sostituire il secondo comma con il seguente: «Quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti di identità da essi esibiti, il trattenimento è consentito per non più di 36 ore».
17. 11. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

ART. 18.
(Misure di contrasto dell'immigrazione illegale).

      Al comma 1, premettere il seguente:
      01. All'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, il comma 1 è sostituito dal seguente:
      1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle dell'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n.  68, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.
18. 8. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

      Al comma 1 premettere il seguente:
      01. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
      1-bis. È punito ai sensi del comma 1 chiunque trasporti nel territorio dello Stato stranieri raccolti in acque territoriali di uno Stato diverso da quello italiano.
18. 5. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, dopo il capoverso 9-septies, aggiungere il seguente:
      ”9-octies. Nell'ambito delle attività di contrasto all'immigrazione irregolare e delle operazioni di soccorso di migranti effettuate in alto mare, il comandante dell'unità navale militare operante, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali, può procedere, in luogo del sequestro di cui al comma 9-quater, all'affondamento del natante utilizzato per il trasporto, nei casi eccezionali in cui tale misura risulti indispensabile per fronteggiare un pericolo concreto ed attuale per la salvaguardia della vita umana degli stranieri soccorsi o dell'equipaggio dell'unità navale ovvero per la sicurezza della navigazione e non siano praticabili in concreto altri interventi, assicurando, ove possibile, ogni fonte di prova. Il comandante dell'unità navale militare che ha proceduto all'affondamento informa, senza ritardo, il pubblico ministero competente, trasmettendo, entro le quarantotto ore successive, il verbale delle operazioni compiute. Il verbale contiene l'indicazione delle circostanze di fatto che hanno legittimato il ricorso all'affondamento. La misura dell'affondamento prevista dal presente comma si applica solo ai natanti di stazza lorda (GT) inferiore a cinquecento.
18. 1. Invernizzi, Molteni, Rondini.

      Al comma 2, sostituire le parole: 0,75 milioni di euro per l'anno 2017, 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 0,75 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 1 milione di euro per l'anno 2017, 3,25 milioni di euro per l'anno 2018 e 1 milione di euro per l'anno 2019.

      Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le dotazioni finanziarie residue di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n.  196 del 2009, nei programmi del Ministero della difesa, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte, in misura lineare, per un ammontare pari a 0,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
18. 4. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Al fine di incrementare la dotazione organica dei magistrati delle direzioni distrettuali antimafia in misura pari ad almeno il 20 per cento del ruolo organico assegnato alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, provvede con propri decreti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla rideterminazione delle piante organiche delle direzioni distrettuali antimafia, così come determinato dall'allegato 1 di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n.  143. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n.  232.
18. 3. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Al fine di assicurare l'espletamento dei nuovi compiti assegnati, il Consiglio Superiore della Magistratura provvede a potenziare il contingente di magistrati assegnati alle direzioni distrettuali antimafia, fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria.
18. 2. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. All'articolo 1235, primo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n.  327, recante il Codice della navigazione, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
      1-bis) Gli ufficiali della Guardia costiera impegnati nelle operazioni di salvataggio in mare per l'accertamento dei reati connessi con l'immigrazione illegale e il traffico di esseri umani;
18. 9. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Fratoianni, Civati.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. All'articolo 496 del Codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
La condanna dello straniero o apolide per la dichiarazione mendace determina la revoca del permesso di soggiorno per un periodo di cinque anni dalla data di deposito della sentenza nella cancelleria del giudice che la ha pronunciata”.
18. 7. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      «3-bis. All'articolo 496 del Codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: La condanna dello straniero o apolide per la dichiarazione mendace determina l'impossibilità di rinnovare il permesso di soggiorno alla sua scadenza per un periodo di 5 anni».
18. 6. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

      Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno irregolare).

      1. È abrogato l'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286.
      2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 13, comma 3-septies sono abrogate le parole: «di cui all'articolo 10-bis»;
          b) all'articolo 13, comma 5 è abrogato il penultimo periodo;
          c) all'articolo 14-ter, comma 3 è abrogato il quarto periodo;
          d) all'articolo 16, nel comma 1 sono abrogate le parole: «ovvero nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis»;
          e) all'articolo 16, comma 1-bis sono abrogate le parole: «di cui all'articolo 10-bis».

      3. Nei confronti degli stranieri che sono entrati irregolarmente nel territorio dello Stato e che non abbiano il presupposto per ottenere il rilascio o il rinnovo di alcun titolo di soggiorno restano applicabili nelle norme vigenti in materia di respingimenti e di espulsioni.
      4. I risparmi derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono resi disponibili per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale nonché ai fini delle operazioni di respingimento, espulsione e rimpatrio di cui al presente decreto-legge.
18. 03. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno illegale).

      1. È abrogato l'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286.
      2. In considerazione dell'abrogazione prevista nel comma 1 al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 13, comma 3-septies sono abrogate le parole: «di cui all'articolo 10-bis»;
          b) all'articolo 13, comma 5, è abrogato il penultimo periodo;
          c) all'articolo 14-ter, comma 3, è abrogato il quarto periodo;
          d) all'articolo 16; comma 1, sono abrogate le parole: «ovvero nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis»;
          e) all'articolo 16, comma 1-bis, sono abrogate le parole: «di cui all'articolo 10-bis».

      3. Nei confronti degli stranieri che sono entrati irregolarmente nel territorio dello Stato e che non abbiano il presupposto per ottenere il rilascio o il rinnovo di alcun titolo di soggiorno restano applicabili nelle norme vigenti in materia di respingimenti e di espulsioni.
18. 02. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

      Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno illegale).

      1. È abrogato l'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286.
      2. In considerazione dell'abrogazione prevista nel comma 1 al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 13, comma 3-septies sono abrogate le parole: «di cui all'articolo 10-bis»;
          b) all'articolo 13, comma 5, è abrogato il penultimo periodo;
          c) all'articolo 14-ter, comma 3, è abrogato il quarto periodo;
          d) all'articolo 16; comma 1, sono abrogate le parole: «ovvero nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis»;
          e) all'articolo 16, comma 1-bis, sono abrogate le parole: «di cui all'articolo 10-bis».
18. 04. D'Attorre, Luciano Agostini, Quaranta, Sannicandro, Rostan, Leva, Fossati, Nicchi, Folino, Ricciatti, Melilla, Murer, Cimbro, Albini, Carlo Galli, Duranti, Piras, Ragosta.

      Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Abrogazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato).

      1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, l'articolo 10-bis è abrogato.
18. 05. Sannicandro, Roberta Agostini, D'Attorre, Quaranta, Rostan, Leva, Fossati, Nicchi, Folino, Ricciatti, Melilla, Murer, Cimbro, Albini, Carlo Galli, Duranti, Piras, Ragosta.

      Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni concernenti la polizia locale).

      1. Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge 1o aprile 1981, n.  121, sono inseriti i seguenti:
      L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli agenti ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla polizia locale autorizzati, ai sensi dell'articolo 11, con apposito regolamento di attuazione. È escluso, per i sottufficiali e agenti di polizia locale di cui al terzo comma del presente articolo, l'accesso ai dati e alle informazioni secretati di cui all'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n.  128. Il regolamento di cui al terzo comma garantisce comunque l'accesso ai dati relativi ai veicoli rubati, ai documenti d'identità rubati o smarriti, alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, ai precedenti penali nonché ai provvedimenti amministrativi penali pendenti riguardanti persone e cose. Gli appartenenti alla polizia locale conferiscono al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, senza ritardo, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e di repressione dei reati nonché di quelle amministrative, secondo modalità tecniche individuate con il regolamento di cui al terzo comma«.
      2. Il regolamento di attuazione di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge 1o aprile 1981, n.  121, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Il comma 1 dell'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.  8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.  68, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «1. Gli operatori di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico, della Direzione generale della motorizzazione civile e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».
18. 06. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

ART. 19
(Disposizioni urgenti per assicurare l'effettività delle espulsioni e il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri)

      Sopprimerlo.
19. 41. Marcon, Civati, Fratoianni, Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri.

      Sopprimere il comma 1.
19. 42. Fratoianni, Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. All'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A tal fine, il Comune può avvalersi di strutture per l'autonomia di piccole dimensioni, concepite per accogliere minori prossimi alla maggiore età, valutati individualmente dai servizi sociali come idonei per essere avviati progressivamente alla vita autonoma attraverso un accompagnamento educativo mirato. Le Regioni, nell'ambito delle loro competenze di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali si impegnano a promuovere, anche sperimentalmente, strutture con tali caratteristiche su tutti i territori definendone i requisiti strutturali e organizzativi».
19. 40. Andrea Maestri, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

      Sopprimere il comma 2.
19. 43. Civati, Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni.

      Al comma 2, premettere la seguente lettera:
      0a) All'articolo 14, comma 5 al quinto periodo le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalla seguenti: «centottanta giorni.» ed è inserito il seguente periodo: «Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi».
19. 3. Invernizzi, Molteni, Rondini.

      Al comma 2, premettere la seguente lettera:
      0a) All'articolo 14, comma 5 al quinto periodo le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni.» ed è inserito il seguente periodo: «Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori sei mesi».
19. 4. Molteni, Invernizzi, Rondini.

      Al comma 2, premettere la seguente lettera:
      0a) All'articolo 14, comma 5 al quinto periodo le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
19. 5. Invernizzi, Molteni, Rondini.

      Al comma 2, sopprimere la lettera a).
19. 17. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: di ulteriori 15 giorni con le seguenti:, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori quattordici mesi.
19. 9. Invernizzi, Molteni, Rondini.

      Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: di ulteriori 15 giorni con le seguenti:, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori otto mesi.
19. 8. Molteni, Invernizzi, Rondini.

      Al comma 2, lettera a) sostituire la parola: 15 con la seguente: 90.
19. 7. Invernizzi, Molteni, Rondini.

      Al comma 2, lettera a) sostituire la parola: 15 con la seguente: 60.
19. 6. Molteni, Invernizzi.

      Al comma 2, sopprimere la lettera b).
19. 1. Bruno Bossio.

      Sopprimere il comma 3.
19. 44. Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni, Civati.

      Sostituire il comma 3 con il seguente:
      3. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività umanitarie presso i centri per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo è autorizzata, per la loro gestione, la spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090 a decorrere dal 2019. Per interventi strutturali finalizzati al miglioramento qualitativo della vivibilità dei centri per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo le spese di realizzazione dei centri è autorizzata, inoltre, la spesa di 13 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.  232.
19. 45. Costantino, Andrea Maestri, Daniele Farina, Marcon, Fratoianni, Civati.

      Sostituire il comma 3 con il seguente:
      3. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività dei progetti della rete del sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati è autorizzata, la spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090 a decorrere dal 2019. Per interventi strutturali finalizzati al miglioramento dei luoghi di accoglienza inseriti nei progetti della rete del sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati è autorizzata, inoltre, la spesa di 13 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.  232.
19. 46. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Fratoianni, Civati.

      Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: la distribuzione aggiungere le seguenti: e un'equilibrata distribuzione.
19. 150. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

      Al comma 3, primo periodo dopo le parole: delle strutture aggiungere le seguenti: e una loro capienza effettiva tale da garantire il trattenimento di tutti i cittadini di paesi terzi il cui ingresso o soggiorno sia irregolare presenti.
19. 13. Invernizzi, Molteni, Rondini.

      Al comma 3, primo periodo dopo le parole: delle strutture aggiungere le seguenti: con una capienza effettiva per ciascuna non inferiore a duecentocinquanta.
19. 12. Molteni, Invernizzi, Rondini.

      Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: delle strutture aggiungere le seguenti: con una capienza effettiva per ciascuna non inferiore a duecento.
19. 11. Invernizzi, Molteni, Rondini.

      Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: delle strutture aggiungere le seguenti: con una capienza effettiva per ciascuna non inferiore a centocinquanta.
19. 10. Molteni, Invernizzi, Rondini.

      Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: La dislocazione dei con le seguenti: L'individuazione dei siti e delle aree ove saranno dislocati i

      Conseguentemente, al medesimo periodo sostituire le parole da: sentito fino a: interessata con le seguenti: d'intesa con il presidente della regione o della provincia autonoma interessata e con i sindaci dei comuni interessati.
19. 14. Molteni, Invernizzi, Rondini.

      Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sentito il presidente della regione o della provincia autonoma interessata con le seguenti: d'intesa con la regione o la provincia autonoma interessata.
19. 30. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sentito il presidente della regione o della provincia autonoma interessata con le seguenti: sentita la regione o la provincia autonoma interessata.
19. 25. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sentito il presidente della regione o della provincia autonoma interessata con le seguenti: acquisito il parere del consiglio regionale.
19. 31. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: il presidente della regione o provincia autonoma interessata, aggiungere le seguenti: previo parere dei sindaci dei comuni interessati

      Conseguentemente, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nell'individuazione dei siti e delle aree sulle quali dislocare i centri nonché nelle procedure di trasferimento dei migranti nel territorio dei rispettivi comuni, è richiesto il parere vincolante dei sindaci dei comuni interessati.
19. 36. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.

      Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: privilegiando con le seguenti: esclusivamente presso.
19. 20. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: I membri del Parlamento e, per i territori di competenza, i consiglieri regionali possono ispezionare, senza autorizzazione, i centri di cui al presente comma, al fine di acquisire tutte le informazioni relative alla struttura e verificarne le condizioni, ed incontrare altresì, durante le visite, il personale e le persone presenti nei centri medesimi. L'autorizzazione non è altresì necessaria per coloro che accompagnano le persone sopraindicate per ragioni del loro ufficio.
19. 26. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) vigila sulle procedure di gara per gli appalti di lavori di adeguamento e ristrutturazione dei centri di nuova istituzione di cui al presente comma, nonché sulle modalità di affidamento dei medesimi centri e sulla relativa gestione da parte degli enti gestori, e, a tal fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede qualsiasi documento ritenuto necessario. Al fine di garantire forme e modalità per la verifica degli adempimenti contrattuali da parte degli enti gestori, ivi compreso il mantenimento dei livelli qualitativi concordati, ed i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto, tutti gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente comma vengono comunque trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative. L'ANAC trasmette annualmente al Governo e al Parlamento apposita relazione sull'attività svolta dagli enti gestori dei centri e segnala fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici.
19. 27. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Ministro dell'interno adotta, con proprio decreto, le iniziative idonee a garantire che le stazioni appaltanti, nell'affidamento dei servizi per la gestione dei centri di cui al presente comma, assicurino il rispetto della normativa vigente in materia di aggiudicazione di contratti pubblici e il rispetto dei principi di concorsualità, trasparenza, economicità, par condicio e buona amministrazione, anche in situazioni di estrema urgenza o di emergenza, e favoriscano la massima partecipazione, attraverso l'utilizzo di accordi-quadro che consentano di individuare preventivamente, mediante procedure ad evidenza pubblica, un elenco di possibili erogatori dei servizi con i quali stipulare apposite convenzioni finalizzate a far fronte alle esigenze di accoglienza. Il Ministro dell'interno adotta altresì le opportune iniziative volte a garantire azioni di monitoraggio della corretta esecuzione dei contratti e ad assicurare la verifica periodica dell'efficacia, efficienza e qualità delle prestazioni fornite, nonché del raggiungimento degli obiettivi previsti.
19. 21. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nei centri di cui al presente comma è consentito l'accesso ai rappresentanti di associazioni od enti, diversi da quelli dell'ente gestore del centro, che non svolgano in convenzione a titolo oneroso con la Pubblica Amministrazione, sul territorio italiano, le attività presso i centri di servizio alle frontiere o presso i centri di accoglienza comunque denominati o presso i centri di permanenza temporanea e che siano iscritti nel registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286.
19. 22. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Nei centri possono accedervi in qualsiasi momento, senza autorizzazione, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali della regione in cui ha sede il centro, nonché coloro che li accompagnano per ragioni del loro ufficio, al fine di verificare i requisiti della struttura e le condizioni di trattenimento anche attraverso incontri con il personale e le persone presenti nei centri.
19. 47. Daniele Farina, Costantino, Andrea Maestri, Marcon, Fratoianni, Civati.

      Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: I centri di nuova istituzione non possono essere gestiti da soggetti privati.
19. 29. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Nelle regioni nel cui territorio sia presente un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, l'istituzione di nuovi centri ai sensi del presente articolo determina la chiusura dei centri già esistenti.
19. 34. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dei centri di nuova istituzione di cui al presente articolo, il Ministro dell'interno, provvede, con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le associazioni sindacali di categoria, ad incrementare il personale di polizia in servizio presso i centri medesimi, a fronte della corrispondente riduzione dell'utilizzo del personale di polizia per funzioni di notificazione e altri servizi connessi alla fase di ricorso giudiziario già prevista dal presente decreto-legge. Con il medesimo decreto di cui al presente comma viene stabilita, per il personale di polizia impiegato presso i centri di nuova istituzione, una indennità specifica di servizio, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 141 della legge 11 dicembre 2016, n.232.
19. 28. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
      «7-bis. Previa comunicazione alle Prefetture – Uffici territoriali del governo competenti per territorio, da inviare anche solo per via telematica, ai parlamentari nazionali ed europei è consentito in qualsiasi momento il diritto di accesso alle strutture di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286».
19. 35. Gregorio Fontana, Sisto, Ravetto.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. La gestione dei centri di cui al presente articolo è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono stabilite le modalità relative alla gestione esclusivamente pubblica dei centri di cui al presente articolo.
19. 18. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. La gestione dei centri di nuova istituzione non può essere affidata a soggetti, enti o associazioni che gestiscano centri di accoglienza.
19. 19. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Sostituire il comma 4 con il seguente:
      4. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività umanitarie presso i centri per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo è autorizzata, per la loro gestione, la spesa di euro 19.125.000 a valere sulle risorse del programma FAMI – Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020.
19. 48. Costantino, Andrea Maestri, Daniele Farina, Marcon, Fratoianni, Civati.

      Al comma 4 sostituire le parole: Ministero dell'interno con le seguenti: Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286.
19. 2. Molteni, Invernizzi, Rondini.

      Al comma 4, sostituire le parole da: euro 19.125.000 fino alla fine del comma, con le seguenti: 30 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma si provvede:
          a) quanto a 19.125.000 euro per l'anno 2017, a valere sulle risorse del programma FAMI – Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020;
          b) quanto a 10.875.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n.  232.
19. 23. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali risorse sono interamente destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286.
19. 39. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

      Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
      5-bis. È istituito, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, un Organismo di controllo con il compito di verificare e monitorare il corretto adempimento di quanto previsto dalle convenzioni che disciplinano la gestione dell'accoglienza dei migranti richiedenti asilo da parte dei gestori dei centri, nonché la qualità dei servizi, i livelli di assistenza e accoglienza e la gestione contabile nei centri governativi, soprattutto di accoglienza temporanea.
      5-ter. L'Organismo si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato.
      5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Organismo.
19. 38. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      5-bis. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente, i centri di cui al presente articolo devono in ogni caso assicurare la necessaria assistenza dello straniero, il pieno rispetto della sua dignità e gli strumenti atti a rendere effettiva la libertà di corrispondenza con l'esterno. Durante la permanenza dei centri, il trattamento delle persone straniere deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, tenendo conto, per quanto attiene alla assegnazione e alle modalità di convivenza, anche delle caratteristiche derivanti dalla provenienza, dal sesso, dall'età e dalla religione professata dalla persona. Deve essere assicurata e periodicamente verificata la tutela della salute psicofisica delle persone trattenute, favorendo per quanto possibile la loro collaborazione alle attività dei centri, nel rispetto delle cautele imposte dalla legge.
19. 32. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      5-bis. Il questore decide la destinazione al centro le cui caratteristiche sono più idonee ad ospitare le persone di cui si dispone il trattenimento, sulla base di protocolli che il Ministro dell'interno, al fine di assicurare un trattamento dignitoso alle persone, trasmette a ciascuna questura sul territorio.
19. 33. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      5-bis. Nell'ambito del sistema di ripartizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale, il prefetto richiede, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto all'avvio delle procedure di allocazione, il parere dei sindaci degli enti locali coinvolti. Il parere del sindaco è vincolante ai fini delle decisioni relative alla distribuzione dei migranti. Se il parere non è reso, il prefetto è autorizzato ad avviare le procedure di distribuzione predeterminate.
19. 37. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.

      Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19. 1.
(Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam).

      1. Per assicurare il rispetto delle esigenze di sicurezza urbana, e al fine di salvaguardare l'identità e il ruolo delle moschee e degli imam in Italia, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 3, 8, 19 e 20 della Costituzione, sono istituiti il Registro pubblico delle moschee e l'Albo nazionale degli imam.
      2. È istituito presso il Ministero dell'interno il Registro pubblico delle moschee presenti nel territorio nazionale, di seguito denominato «Registro».
      3. Coloro che esercitano la funzione di imam o sono comunque responsabili della direzione del luogo di culto chiedono al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel Registro, mediante apposita domanda presentata alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è ubicato il luogo di culto, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
      4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n.  400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le ulteriori norme necessarie per la sua attuazione.
      5. La domanda di iscrizione nel Registro, corredata della documentazione edilizia e catastale relativa all'immobile adibito a luogo di culto, del piano economico-finanziario per la sua gestione e dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani ed esteri, deve essere sottoscritta, con firma autenticata da un notaio, da chi esercita la funzione di imam o è responsabile della direzione del luogo di culto ed essere accompagnata dalle firme autenticate di un numero di aderenti al culto nella misura del 5 per cento del numero delle persone professanti la religione musulmana legalmente residenti nella provincia.
      6. La domanda di iscrizione deve contenere, a pena di nullità:
          a) l'indicazione della denominazione e della sede della moschea;
          b) l'indicazione della natura giuridica del soggetto che la gestisce;
          c) la dichiarazione di chi esercita la funzione di imam o è responsabile della direzione del luogo di culto, attestante il possesso della cittadinanza italiana e il domicilio in Italia;
          d) l'elenco della documentazione allegata.

      7. Alla domanda di iscrizione sono allegate:
          a) una relazione contenente:
              1) l'esposizione dei princìpi religiosi cui si ispira l'attività svolta all'interno della moschea;
              2) l'indicazione, qualora i princìpi religiosi comportino, oltre che l'esercizio di riti, anche attività di insegnamento (madrasa), delle materie e dei princìpi oggetto dell'insegnamento;
              3) qualora sia prevista la presenza di un soggetto che esercita la funzione di imam o funzioni analoghe, le generalità del titolare;
              4) l'autorità religiosa da cui l'ente dipende;
              5) l'elenco delle altre sedi italiane ed estere con i nomi dei responsabili;
              6) la consistenza numerica dei fedeli;
          b) copia dell'atto o del contratto relativo alla disponibilità della sede. La disponibilità dei locali deve essere garantita per un congruo periodo di tempo;
          c) dichiarazione bancaria o di un istituto di credito comprovante la consistenza del patrimonio mobiliare eventualmente a disposizione del luogo di culto.

      8. La domanda è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642.
      9. La prefettura-ufficio territoriale del Governo cura l'istruttoria della domanda di iscrizione nel Registro, assumendo i pareri e le informazioni degli organi di pubblica sicurezza.
      10. In particolare, la prefettura – ufficio territoriale del Governo, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche:
          a) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali e indica le misure e le cautele eventualmente ritenute necessarie;
          b) verifica la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
          c) esprime parere motivato sull'impatto sociale derivante dall'autorizzazione all'iscrizione nel Registro.

      11. Per i locali aventi capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al comma 10 sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri, che attesta la rispondenza del locale alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
      12. Il prefetto, accertata la regolarità della domanda di iscrizione nel Registro e verificato l'esito favorevole di tutti gli accertamenti prescritti dalla presente legge, propone al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel Registro.
      13. Il Ministro dell'interno dispone l'iscrizione nel Registro se sono rispettate tutte le condizioni stabilite dalla presente legge e se la moschea è realizzata nel rispetto dei piani urbanistici approvati dal comune nel cui territorio essa è ubicata.
      14. Il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, vigila sullo svolgimento delle attività compiute all'interno della moschea, segnala le variazioni di chi esercita la funzione di imam o funzioni analoghe presso la medesima e comunica i fatti di particolare importanza al Ministro dell'interno. Cura altresì il controllo periodico sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, segnalando all'autorità competente le eventuali carenze.
      15. Chi esercita la funzione di imam o il responsabile della direzione del luogo di culto presenta annualmente il bilancio della gestione economico-finanziaria della moschea e l'aggiornamento dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani ed esteri, debitamente documentato, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, che ne cura la trasmissione al Ministro dell'interno.
      16. Ove per qualsiasi causa cambi il titolare della funzione di imam o il responsabile della direzione del luogo di culto, il subentrante deve presentare al prefetto, entro le successive quarantotto ore, la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.
      17. Il prefetto, qualora la moschea abbia cessato di possedere uno dei requisiti o non sia stato adempiuto uno degli obblighi previsti dalla presente legge, propone al Ministro dell'interno la revoca dell'iscrizione e, nei casi di particolare gravità, dispone provvisoriamente la chiusura del luogo di culto in attesa della decisione del Ministro.
      18. È istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Albo nazionale degli imam, di seguito denominato «Albo».
      19. Chi intende esercitare la funzione di imam o funzioni analoghe chiede l'iscrizione all'Albo presentando domanda al Ministro dell'interno tramite la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza. L'iscrizione è obbligatoria ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
          a) residenza e domicilio in Italia;
          b) conoscenza della lingua italiana;
          c) maggiore età;
          d) assenza di sentenze di condanna definitiva, pronunziate o riconosciute in Italia, per delitti non colposi punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, o di sottoposizione a procedimento penale per i medesimi reati;
          e) sufficiente livello di istruzione, preparazione, competenza ed esperienza coerenti con il profilo da ricoprire, secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione per l'Albo degli imam di cui al comma 25;
          f) conoscenza e condivisione dei princìpi ispiratori del processo di integrazione delle comunità di immigrati di fede musulmana nella comunità nazionale italiana;
          g) conoscenza e condivisione dei diritti e dei doveri contenuti nella Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione elaborata dalla Consulta per l'Islam italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  250 del 26 ottobre 2005;
          h) attestato di idoneità rilasciato dalla Commissione per l'Albo degli imam di cui al comma 25.

      20. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, verifica, in particolare, l'estraneità del richiedente a ogni collegamento con organizzazioni terroristiche ovvero legate o contigue al terrorismo.
      21. In qualsiasi momento il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, può verificare il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge da parte di un soggetto iscritto all'Albo. In caso di mancanza dei requisiti, il prefetto ne informa il Ministro dell'interno e chiede la revoca dell'iscrizione all'Albo.
      22. Nel caso in cui chi è iscritto all'Albo sia imputato per un delitto non colposo, punibile con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, il prefetto della provincia in cui è stato commesso il reato chiede al Ministro dell'interno di sospendere l'iscrizione all'Albo.
      23. Nei casi in cui il comportamento di chi è iscritto all'Albo costituisca minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, tenuto anche conto di eventuali procedimenti penali in corso, il prefetto competente chiede al Ministro dell'interno di revocare l'iscrizione all'Albo.
      24. La revoca dell'iscrizione comporta l'impossibilità definitiva di presentare nuova richiesta di iscrizione all'Albo.
      25. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita la Commissione per l'Albo degli imam, di seguito denominata «Commissione», competente per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta dell'Albo. La Commissione collabora con le istituzioni e con le autorità accademiche delle maggiori università dei Paesi arabi dell'area del mare Mediterraneo.
      26. La Commissione ha carattere interreligioso ed è composta da dieci membri nominati per metà dal Ministro dell'interno e per metà dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il presidente è eletto dalla Commissione tra i membri nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'interno può disporre lo scioglimento della Commissione in caso di impossibilità di funzionamento o per gravi mancanze nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite.
      27. La Commissione ha il compito di:
          a) esaminare le domande di iscrizione all'Albo ed esprimere parere su di esse al Ministro dell'interno;
          b) promuovere iniziative atte a elevare la qualificazione e l'aggiornamento degli imam iscritti all'Albo e favorire il dialogo e la collaborazione con i responsabili delle moschee e con le comunità degli immigrati di religione musulmana.

      28. Per chi esercita la funzione di imam o funzioni analoghe, senza essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere e), f), g) e h) del comma 19, e per coloro che intendono esercitare le funzioni di imam, sono istituiti appositi corsi di formazione e di studio presso le facoltà di lettere e filosofia delle principali università presso cui esistano corsi di specializzazione in storia e civiltà orientali.
      29. I criteri e le modalità per disciplinare e razionalizzare l'accesso ai corsi di cui al comma 1, anche con riferimento alla disponibilità di strutture, attrezzature e servizi, nonché al numero dei docenti e alla qualità dell'offerta didattica, sono determinati ai sensi della legge 19 novembre 1990, n.  341, d'intesa con la Commissione e in accordo con le università interessate.
      30. Al termine del corso di formazione e di studio, l'università trasmette l'attestato di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n.  341, con l'indicazione delle ore di frequenza e della verifica finale delle competenze acquisite, alla Commissione, che provvede a rilasciare un attestato con il quale certifica l'idoneità del titolare all'esercizio della funzione di imam nelle moschee italiane.
      31. I soggetti ai quali si applica la presente disposizione entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo ed entro sei mesi dalla stessa data adeguano i rispettivi edifici di culto e nominano i responsabili ai sensi delle disposizioni della presente legge.
19. 01. Garnero Santanchè, Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

      Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19. 1.

      1. Il richiedente protezione internazionale ospitato in uno dei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n.  142 viene iscritto all'interno delle liste di convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n.  223, quando non iscritto autonomamente all'anagrafe della popolazione residente.
      2. Il responsabile della convivenza anagrafica deve essere individuato nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa nel centro o nella struttura di accoglienza ed è tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n.  223. È tuttavia fatto obbligo per il responsabile della convivenza anagrafica di dare formale comunicazione della variazione della convivenza al competente Ufficio di anagrafe entro dieci giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.
      3. La comunicazione da parte del responsabile della convivenza anagrafica di revoca delle misure di accoglienza o di allontanamento non giustificato del richiedente protezione danno luogo a motivo di cancellazione dalla lista della convivenza anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente ammesso nell'ipotesi di cui all'articolo 23-bis comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n.  25 e successive modificazioni o di essere iscritto in altra lista di convivenza anagrafica.
      4. Restano immutate tutte le altre disposizioni di cui alla legge 1228 del 1954 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n.  223.
19. 02. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

      Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

Art. 19. 1.
(Diritto di accesso presso le strutture di prima e seconda accoglienza).

      1. Previa comunicazione alle Prefetture – Uffici territoriali del governo competenti per territorio, da inviare anche solo per via telematica, è consentito in qualsiasi momento il diritto di accesso nelle strutture di accoglienza di cui, rispettivamente, agli articoli 9, 11 e 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, ai seguenti soggetti:
          a) Parlamentari nazionali ed europei;
          b) Presidenti e componenti della giunta regionale in relazione al territorio di competenza;
          c) Consiglieri regionali in relazione al territorio di competenza;
          d) Sindaci, assessori e consiglieri comunali in relazione al territorio di competenza;
          e) Garanti dei detenuti o comunque titolari di competenze in materia di tutela dei diritti nella privazione della libertà in relazione al territorio di competenza;
          f) Garante nazionale dell'infanzia e garanti dell'infanzia e dell'adolescenza in relazione al territorio di competenza e se in presenza di minori presso le strutture.

      2.Con decreto direttoriale del Ministero dell'interno, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con riferimento alle strutture di accoglienza di cui, rispettivamente, agli articoli 9, 11 e 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, è predisposto ed adottato un apposito regolamento che statuisce e regolamenta il diritto di accesso per i seguenti soggetti:
          a) soggetti del privato sociale che operano in relazione alle condizioni di vita e all'effettività della garanzia dei diritti degli stranieri;
          b) giornalisti e foto cineoperatori.
19. 03. Gregorio Fontana, Sisto, Ravetto.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 19. 1.
(Sospensione straordinaria dell'applicazione di alcune disposizioni del testo unico immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286).

      1. Per arginare la crescita esponenziale dei flussi migratori nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2 e 52 della Costituzione anche con l'intento di evitare misure discriminatorie nei confronti dei cittadini italiani in stato di grave disagio economico e abitativo, per un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono sospese le seguenti disposizioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286:
          a) il comma 5, articolo 35 relativamente alla segnalazione dell'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno;
          b) l'articolo 40 relativamente ai programmi di accesso all'abitazione, ad esclusione dei territori dove non vi siano condizioni di emergenza abitativa dei cittadini italiani;
          c) articolo 41 relativamente alle provvidenze e alle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, ad esclusione dei soli stranieri titolari della carta di soggiorno;
          d) le quote di ingresso annualmente definite con decreto di cui all'articolo 21.
19. 04. Invernizzi, Molteni, Rondini.

ART. 19-bis.
(Minori non accompagnati)

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Per ciascuno degli gli anni 2017 e 2018 è istituito un fondo di euro 1.000.000 da destinare a progetti volti a favorire l'integrazione culturale e sociale, e l'apprendimento della lingua italiana da parte dei minori stranieri non accompagnati.
      1-ter. Il ministro dell'interno, con proprio decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a dare attuazione al comma 1-bis.
      1-quater. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2017 e 2018.
      1-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
19-bis. 1. Dadone, Brescia, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. All'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n.  243, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      3-bis. Al fine di garantire i servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, i comuni dispongono dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinati allo Stato, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n.  228. A tal fine, ogni anno i comuni comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la somma di cui al periodo precedente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, per ciascun comune che abbia disposto dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinata allo Stato al fine di garantire servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, viene stornata somma equivalente in favore dello Stato a titolo di compensazione.
19-bis. 2. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      2. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142 dopo le parole: «Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata,» sono inserite le seguenti: «non ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'articolo 403 del codice civile».
19-bis. 3. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      2. All'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142 le parole: «In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite con le seguenti parole: «In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui al comma 2».
19-bis. 4. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, Palazzotto.

ART. 20.
(Relazione del Governo sullo stato di attuazione).

      Sostituire le parole: di ciascuno dei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con le seguenti: di ogni anno

      Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La relazione di cui al periodo precedente è integrata da una relazione redatta dal Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, dall'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), con il contributo di associazioni od enti che operano in favore degli immigrati previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, ed esperti del diritto dello straniero.
20. 2. Brescia, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Al comma 1, aggiungere in fine le parole:, nonché al numero delle procedure di espulsione, respingimento o allontanamento degli stranieri irregolari dal territorio dello Stato, effettuate a fronte delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 19, comma 4.
20. 5. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

      Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Alla relazione è accluso un dossier statistico dettagliato, contenente:
          a) i dati numerici relativi ai migranti giunti sul territorio italiano, con riferimento alle nazionalità di provenienza;
          b) i dati numerici relativi alle richieste di protezione internazionale, con specifici riferimenti agli esiti delle procedure, al numero dei casi pendenti e ai rinnovi dei permessi di soggiorno rilasciati ai richiedenti protezione;
          c) i costi sostenuti dallo Stato analiticamente considerati, con riferimento specifico alle attività di primo soccorso, alla gestione dei centri di permanenza, alle operazioni di rimpatrio, al funzionamento delle Commissioni territoriali e alle spese di giustizia.
20. 4. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. È costituito presso il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle strutture del predetto Ministero, un comitato di esperti sul monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto-legge, avente anche il compito di analizzare dati e informazioni sulle migliori prassi per la gestione dei procedimenti in materia di protezione internazionale. Il comitato, sulla base del lavoro svolto, formula proposte di intervento e progetti, ove opportuno anche in forma di modifiche alla legislazione vigente, volte ad assicurare il pieno rispetto delle garanzie processuali dei richiedenti protezione internazionale. Le proposte del comitato di cui al presente comma sono allegate alla relazione di cui al presente articolo. Con decreto del Ministro dell'interno è disciplinata la costituzione e il funzionamento del comitato, al quale partecipano anche giuristi di comprovata competenza in materia di diritto di asilo, diritti umani e diritto processuale civile. La partecipazione alle attività del comitato non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese di qualunque natura.
20. 3. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brescia, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.

      Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2007, n.  251).

      1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n.  251, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 13, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nelle ipotesi di reato di cui alla lettera b) del comma 1 e nelle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), la revoca prevede la traduzione immediata dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri e la sua espulsione con accompagnamento entro le successive 48 ore.»;
          b) all'articolo 18, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 16, commi 1, lettera a), b), primo periodo, c), d), d-bis) e comma 2. In questi casi la revoca prevede la traduzione immediata dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri e la sua espulsione con accompagnamento entro le successive 48 ore;».
20. 01. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

      Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Commissione tecnica permanente).

      1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che procede:
          a) al monitoraggio delle situazioni di crisi e instabilità politica negli Stati confinanti e nei Paesi del Nord Africa di sponda mediterranea che potrebbero determinare un eccezionale afflusso migratorio verso l'Italia;
          b) al monitoraggio dei dati relativi ai reati commessi da cittadini immigrati;
          c) al fine di applicare efficacemente le disposizioni di cui al comma 3, articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.  286, alla compilazione e all'aggiornamento di una lista di Paesi UE fortemente interessati dal fenomeno migratorio verso l'Italia, con relativo studio del fenomeno per individuare le reali motivazioni ed avviare, attraverso accordi bilaterali con gli Stati interessati, modalità di accesso alle banche dati della pubblica sicurezza per schedare e identificare preventivamente i cittadini comunitari che rappresentano un rischio per il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza interna;
          d) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente nel nostro Paese e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di Paesi extracomunitari e comunitari, nonché sui rimpatri;
          e) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno, alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori e all'elaborazione di misure atte ad incentivarne i rimpatri;
          f) all'analisi della capacità recettiva del Paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento alla disponibilità di posti di lavoro nei diversi settori occupazionali, di alloggi, e rispetto alla reale sostenibilità dei costi e dei servizi garantiti;
          g) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;
          h) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai Paesi di provenienza;
          i) al monitoraggio dei reali effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4-bis (accordo di integrazione) così come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n.  179;
          j) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, finalizzate ad una immigrazione di qualità, includendo nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di ricongiungimento familiare”.
20. 02. Molteni, Invernizzi, Rondini.

ART. 21.
(Disposizioni transitorie)

      Sostituire il comma 4 con il seguente:
      4. Ai fini dei necessari adeguamenti del sistema informatico, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), si applicano alle domande presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Successivamente al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche a fini deflattivi del contenzioso, è rilasciato, salva diversa e motivata decisione della questura territorialmente competente, un permesso di soggiorno per motivi umanitari a coloro che siano in grado di dimostrare, alternativamente, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b):
          a) essere già presenti in Italia alla data del 28 febbraio 2017; avere un rapporto di lavoro in corso pari, nel minimo, a 20 ore lavorative alla settimana; possedere una buona conoscenza della lingua italiana, pari almeno al livello A2, certificabile entro tre mesi dalla domanda secondo le medesime modalità previste per il rilascio del permesso di soggiorno Ue;
          b) essere od essere stati richiedenti la protezione internazionale; possedere una conoscenza della lingua italiana, pari almeno al livello A1, certificabile entro tre mesi dalla domanda mediante certificazione proveniente da uno degli enti legittimati dalla disciplina dell'accordo di integrazione o da quella relativa al rilascio del permesso di soggiorno Ue; svolgere un rapporto di lavoro pari almeno a venti ore a settimana oppure svolgere un'attività di volontariato certificata, sino al compimento di 90 giorni dalla domanda, mediante attestazione di positivo apprezzamento rilasciata da un'associazione facente parte del Consiglio territoriale per l'immigrazione oppure riconosciuta come associazione di volontariato a livello regionale o nazionale.
21. 1. Santerini.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      4-bis. Il comma 6, dell'articolo 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, è sostituito dal seguente:
      6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfa le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

      Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Disposizioni transitorie e finali.
21. 2. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      4-bis. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n.  91, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 2-bis. Allo straniero che incorre in una delle ipotesi delittuose previste dall'articolo 16, commi 1, lettere a), b), primo periodo, c), d), d-bis), e comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.  251, nei 5 anni successivi dalla data della sua concessione è disposta, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, la revoca della stessa con le medesime modalità previste per la sua concessione.

      Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Disposizioni transitorie e finali.
21. 3. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      4-bis. All'articolo 349 del Codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
      4. Se taluna delle persone indicate nel presente articolo rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le 24 ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le 48 ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete, ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente.
      4-bis. Nel caso si tratti di persona straniera o apolide, trascorso il termine di cui al comma 4 senza che si sia potuto identificarla ma è certo il Paese di origine, questa è tradotta presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, per il trattenimento se minore di età e per l'espulsione se maggiorenne. L'espulsione non può avvenire se lede garanzie previste da Convenzioni e protocolli internazionali e la persona rimane presso il centro di permanenza per i rimpatri.
      4-ter. La legge disciplina le modalità di applicazione delle disposizioni del comma 2-bis.

      Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Disposizioni transitorie e finali.
21. 5. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      4-bis. All'articolo 349 del Codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
      4. Se taluna delle persone indicate nel presente articolo rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le 24 ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le 36 ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete, ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente.
      4-bis. Nel caso si tratti di persona straniera o apolide, trascorso il termine di cui al comma 4 senza che si sia potuto identificarla ma è certo il Paese di origine, questa è tradotta presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, per il trattenimento se minore di età e per l'espulsione se maggiorenne. L'espulsione non può avvenire se lede garanzie previste da Convenzioni e protocolli internazionali e la persona rimane presso il centro di permanenza per i rimpatri.
      4-ter. La legge disciplina le modalità di applicazione delle disposizioni del comma 2-bis.

      Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Disposizioni transitorie e finali.
21. 4. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto.

ART. 22.
(Disposizioni finanziarie).

      Al comma 1, sopprimere la lettera b), conseguentemente alla lettera c), sostituire le parole: 4.306.774 euro per l'anno 2017, a 8.348.297 euro per l'anno 2018 e a 8.028.176 euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 10.716.312 euro per l'anno 2017, a 31.018.797 euro per l'anno 2018, a 36.514.416 a decorrere dall'anno 2019 e sostituire le parole: 12.565 euro a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 6.416.323 euro per l'anno 2017, 22.677.285 euro per l'anno 2018 e 28.493.025 euro a decorrere dall'anno 2019.
22. 1. Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Fratoianni, Civati.