XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 23 maggio 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 23 maggio 2017.

      Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Coppola, Costa, Costantino, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Mucci, Orlando, Pannarale, Pes, Pisicchio, Portas, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Terzoni, Velo, Vignali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Coppola, Costa, Costantino, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Guerra, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Molea, Mucci, Orlando, Pannarale, Pes, Pisicchio, Portas, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Terzoni, Velo, Vignali.

Trasmissione dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

      Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera in data 17 maggio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n.  70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), riferita all'anno 2015, corredata dai relativi allegati.

      Questa relazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 22 maggio 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Relazione sullo stato dei lavori relativi all'attuazione della comunicazione della Commissione «Intensificare la lotta contro il contrabbando di sigarette e altre forme di commercio illecito dei prodotti del tabacco – Una strategia globale dell'Unione europea (Com (2013) 324 final del 6.6.2013)» (COM(2017) 235 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
          Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.  1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2017) 244 final), corredata dai relativi allegati (COM(2017) 244 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
          Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.  1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2017) 245 final), corredata dai relativi allegati (COM(2017) 245 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
          Pacchetto conformità – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le condizioni e la procedura con le quali la Commissione può richiedere alle imprese e associazioni di imprese di fornire informazioni in relazione al mercato interno e ai settori correlati (COM(2017) 257 final), corredata dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2017) 217 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 23 maggio 2017;
          Raccomandazione di Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2017 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2017 dell'Italia (COM(2017) 511 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina.

      Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 12 maggio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n.  14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Fausto Giovanelli a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano (106).

      Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

      Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Iniziative per garantire la sicurezza delle strutture ospedaliere nel territorio della provincia di Catania – 2-01597; 3-02791; 3-03033

A) Interpellanza e interrogazioni

      Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
          a seguito della riduzione dei posti di guardia negli ospedali del territorio di Catania, si è registrato un aumento di episodi di violenza e aggressione nei confronti del personale di servizio (medici, infermieri e operatori sanitari) come riportato dalle cronache giornalistiche locali e nazionali;
          in data 1o gennaio 2017 si è verificato, in orario notturno, un violento pestaggio di un medico del pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele di Catania;
          a seguito degli avvenimenti citati si ritiene necessario che il prefetto di Catania convochi celermente il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per stabilire insieme al questore, al sindaco e a tutti i vertici delle forze dell'ordine quali misure urgenti possano essere adottate per garantire sicurezza e serenità agli operatori sanitari del Vittorio Emanuele e degli altri ospedali, oltre che agli utenti;
          la mancanza di sicurezza in luoghi particolarmente sensibili come le strutture di pronto soccorso rischia di produrre una pericolosissima mancanza di serenità e lucidità nello svolgimento delle proprie mansioni da parte del personale ospedaliero –:
          se sia a conoscenza di quanto sopra esposto e se non ritenga necessario intervenire per individuare le opportune misure di supporto per il mantenimento degli standard di sicurezza nelle strutture ospedaliere del territorio catanese.
(2-01597) «Berretta, Burtone».


      BURTONE. – Al Ministro dell'interno, al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
          ancora una volta presso gli ospedali del comprensorio catanese si registrano episodi di violenza ai danni di medici impegnati nei pronto soccorso;
          l'ultimo episodio riguarda un professionista in servizio presso il pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi di Catania;
          l'attribuzione di un codice ad un paziente è ormai un rischio per un medico;
          è un problema che investe l'intera organizzazione e deve essere affrontato con la massima urgenza, perché operare in questi reparti è diventato difficilissimo –:
          quali iniziative di competenza intendano assumere, sia coinvolgendo le Asl competenti sia i responsabili per l'ordine e la sicurezza sul territorio, al fine di potenziare le misure e i dispositivi a tutela degli operatori sanitari presso gli ospedali siciliani. (3-02791)


      CATANOSO. – Al Ministro dell'interno, al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
          il 30 aprile 2017, mentre prestava servizio al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele di Catania, una dottoressa è stata picchiata da una paziente. Lo riferisce e denuncia la Federazione sindacati indipendenti aderente alla Confederazione unione sindacati autonomi europei, come riporta il sito quotidianosanità.it;
          la donna che ha aggredito la dottoressa, sempre secondo quanto riferiscono il sindacato ed il sito in questione, pretendeva di effettuare degli accertamenti non urgenti nello stesso ospedale e subito;
          sarebbe stata aggredita anche una infermiera intervenuta in soccorso del medico;
          a giudizio dell'interrogante e del segretario territoriale dell'Fsi-Usae, Calogero Coniglio, è inconcepibile che, ancora oggi, dopo appelli, denunce, richieste di incontri con i prefetti e comunicati stampa, gli infermieri, medici e tutto il personale sanitario dei pronto soccorso e dei reparti che operano, in prima linea, per la tutela del cittadino, siano oggetto di aggressioni;
          a coloro i quali conoscono solo il linguaggio della violenza, i medici possono solo opporre la propria competenza, serietà e professionalità. A difenderne l'integrità fisica ed il loro diritto/dovere di prestare cure adeguate a tutta la cittadinanza dovrebbero bastare le forze dell'ordine –:
          se il Governo non intenda convocare il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato ai rappresentanti delle strutture sanitarie cittadine e provinciali, al fine di concordare misure per una maggiore e più efficace tutela dell'incolumità fisica dei medici ospedalieri della città e della provincia di Catania. (3-03033)


Elementi in merito al processo di riorganizzazione delle associazioni provinciali di allevatori e alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche ad esse destinate – 3-03034

B) Interrogazione

      TENTORI e COVA. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Per sapere – premesso che:
          si apprende, anche dagli organi di stampa, che sono in corso attività di riorganizzazione delle sedi delle associazioni allevatori provinciali sull'intero territorio nazionale, in un'ottica di razionalizzazione dei costi, conseguenti anche al ridimensionamento delle risorse pubbliche stanziate;
          questo passaggio in molti casi si traduce nella chiusura e/o accorpamento delle sedi provinciali, la cui funzione principale è la raccolta dei dati produttivi, degli eventi riproduttivi e delle genealogie presso gli allevatori che si associano, nonché il ritorno ai soci delle informazioni; infatti presso di esse sono attivi gli uffici provinciali dell'ufficio centrale dei controlli e gli uffici provinciali degli uffici centrali dei libri genealogici delle razze e specie allevate dai soci;
          tali chiusure e/o accorpamenti sembrano in alcuni casi non considerare le peculiarità e la virtuosità dei territori coinvolti e le realtà con maggior numero di capi, oltre a generare preoccupazione in merito al rischio di non riuscire a mantenere la continuità dei servizi di assistenza agli allevatori, soprattutto in aree montane, e al trasferimento del personale;
          la Lombardia, ad esempio, è la regione in cui si controlla la metà dei capi italiani iscritti ai libri genealogici, dove maggiore è la presenza di bovini da latte e si effettua il numero più elevato di controlli e analisi quantitative: in Lombardia sono presenti 450.000 capi bovini controllati, pari a circa il 41 per cento del totale nazionale; 10.000 caprini, pari al 13,4 per cento; 14.300 suini, pari al 57 per cento. I controlli riguardano, inoltre, quasi 5.500 aziende e 4,1 milioni di analisi del latte; il 90 per cento del latte lombardo proviene da vacche singolarmente sottoposte a controllo con prelievo mensile;
          il Ministro interrogato in data 15 aprile 2014 ha decretato una variazione di bilancio con un aumento di 2.169.212,38 euro per le associazioni di allevatori per la tenuta dei libri genealogici e di controlli funzionali –:
          se sia a conoscenza di quanto sopra descritto e se non ritenga opportuno fornire elementi in merito alle modalità e ai criteri in base ai quali tali contributi pubblici vengono utilizzati, verificando che sia tenuto in considerazione il lavoro svolto dalle varie realtà provinciali e che siano rispettati i principi di proporzionalità ed efficienza. (3-03034)


PROPOSTA DI LEGGE: S. 119-1004-1034-1931-2012 — D'INIZIATIVA DEI SENATORI: D'ALÌ; DE PETRIS; CALEO; PANIZZA ED ALTRI; SIMEONI ED ALTRI: MODIFICHE ALLA LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N.  394, E ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AREE PROTETTE (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO) (A.C. 4144-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: TERZONI ED ALTRI; MANNINO ED ALTRI; TERZONI ED ALTRI; BORGHI ED ALTRI (A.C. 1987-2023-2058-3480)

A.C. 4144-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo 9, sugli emendamenti 2.01000, 13.1000 e 28.1000 della Commissione e sul subemendamento 0.2.01000.1.

A.C. 4144-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sul subemendamento 0.24.800.1, sull'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione e sul complesso dei subemendamenti a quest'ultimo riferiti, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 9, non comprese nel fascicolo n. 8 e sugli emendamenti 13.1000 e 28.1000 della Commissione.

A.C. 4144-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 9 della legge n.  394 del 1991).

      1. All'articolo 9 della legge n.  394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) i commi da 1 a 8-bis sono sostituiti dai seguenti:
      « 1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      2. Sono organi dell'Ente parco:
          a) il Presidente;
          b) il Consiglio direttivo;
          c) il Revisore unico dei conti;
          d) la Comunità del parco.

      3. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni e i membri possono essere confermati una sola volta. Nelle nomine degli organi deve essere tenuta in considerazione la rappresentanza di genere.
      4. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti ovvero il proprio dissenso esplicitando le ragioni che motivano il diniego dell'intesa con specifico riferimento a ciascuno dei nomi ricompresi nella terna. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede, motivandola, alla nomina del Presidente, scegliendo prioritariamente tra i nomi compresi nella terna.
      4-bis. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione degli enti pubblici.
      5. Nelle more della nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo ai sensi del comma 8-ter, al fine di assicurare la continuità amministrativa e lo svolgimento delle attività indifferibili dell'Ente parco, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n.  293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n.  444.
      6. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esercita le funzioni di indirizzo e programmazione della stessa, fissa gli obiettivi ed effettua la verifica in merito alla realizzazione degli stessi, attraverso gli strumenti previsti dalla legislazione vigente in materia. Il Presidente esercita altresì le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva, ferme restando le competenze del direttore ai sensi del comma 11.
      7. Per il Presidente e per i componenti del Consiglio direttivo, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, riferite a sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle unioni montane dei comuni, presidenti dei consigli provinciali e comunali con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Il divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, non si applica agli incarichi di Presidente e di membro del Consiglio direttivo dei parchi nazionali, nonché di Presidente delle aree marine protette. Al fine di assicurare la funzionalità degli enti medesimi, le nomine e le designazioni intervenute alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.  95 del 2012 restano efficaci fino alla loro naturale scadenza.
      8. Al Presidente spetta un'indennità onnicomprensiva fissata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.
      8-bis. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a otto.
      8-ter. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del parco, secondo le seguenti modalità:
          a) il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno due dei quali scelti tra i sindaci della stessa Comunità del parco;
          b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno delle associazioni scientifiche maggiormente rappresentative o dell'ISPRA indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno delle associazioni di protezione ambientale indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno delle associazioni agricole e della pesca nazionali più rappresentative individuato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni finalizzate alla maggiore sostenibilità delle attività agro-silvo-pastorali e della pesca nelle aree naturali protette.

      8-quater. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo ai sensi del comma 8-sexies. Per i membri del Consiglio direttivo designati dalla Comunità del parco che ricoprono la carica di sindaco di un comune o di presidente di una unione montana dei comuni, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri dei medesimi enti.
      8-quinquies. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente, scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco, che in caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni.
      8-sexies. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
      8-septies. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
      8-octies. Lo statuto dell'Ente parco è deliberato dal Consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco, ed è trasmesso per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
          b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
      « 9. Lo statuto dell'Ente parco definisce le finalità e funzioni principali dell'Ente, nonché le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti. Lo statuto è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, i relativi pareri si intendono acquisiti. L'organizzazione e il funzionamento dell'Ente sono disciplinati, nel rispetto dello statuto, mediante un regolamento approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
          c) il comma 10 è sostituito dai seguenti:
      « 10. Il Revisore unico dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      10-bis. Il Revisore unico dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è scelto tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel registro dei revisori legali»;
          d) il comma 11 è sostituito dai seguenti:
      « 11. Il direttore del parco assicura la gestione amministrativa complessiva dell'Ente ed esercita le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165. Egli cura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n.  165 del 2001. Ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Presidente all'interno di una rosa di tre candidati in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.  509, nonché di particolare qualificazione professionale, scelti, a seguito di selezione pubblica, da una commissione tecnica costituita da tre soggetti. I membri della commissione sono scelti:
          a) uno tra soggetti esperti di gestione di pubbliche amministrazioni, designato dall'Ente parco;
          b) uno tra soggetti esperti di sviluppo sostenibile o tutela ambientale, designato dall'Ente parco;
          c) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che assume le funzioni di Presidente della commissione.

      11-bis. Alla selezione pubblica possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica di riferimento, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale o ambientale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree marine protette per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il bando di selezione predisposto dall'Ente parco, approvato con delibera del Consiglio direttivo, è sottoposto alla vigilanza ai sensi del comma 1 prima della sua applicazione.
      11-ter. Il Presidente, sentito il Consiglio direttivo, stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.
      11-quater. Annualmente il Presidente, sulla base degli indirizzi del Consiglio direttivo, attribuisce al direttore gli obiettivi di gestione e di performance amministrativa da conseguire.
      11-quinquies. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di comando, fuori ruolo, aspettativa o altri istituti simili previsti dal rispettivo ordinamento di provenienza, per tutta la durata dell'incarico, con decorrenza dell'anzianità di servizio ai soli fini della progressione in carriera. Il direttore, se dipendente privato, è posto in posizione di aspettativa, anche in deroga a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di competenza. Il trattamento economico è, in ogni caso, a carico dell'Ente parco ed è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere reintrodotte, neanche in via regolamentare, forme di contingentamento per la selezione, quali albi, anche se interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165»;
          e) il comma 12 è abrogato;
          f) il comma 12-bis è sostituito dal seguente:
      « 12-bis. Al vice presidente e agli altri componenti del Consiglio direttivo spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco»;
          g) il comma 14 è sostituito dai seguenti:
      « 14. La dotazione organica dell'Ente parco è approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di parere, questo si intende reso favorevolmente. Il direttore costituisce la struttura amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. È consentita la mobilità volontaria del personale tra gli Enti parco, anche attraverso l'attivazione di periodiche procedure per l'immissione in ruolo dei dipendenti che abbiano presentato domanda di trasferimento. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1º gennaio 2017 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      14-bis. Al fine di consentire il monito- raggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati di conservazione della biodiversità e l'efficace utilizzazione a tal fine delle risorse assegnate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del supporto dell'ISPRA, adotta, con proprio decreto, una specifica direttiva rivolta agli Enti parco finalizzata all'individuazione di indicatori dello stato di conservazione, alla tutela e all'elaborazione di rendiconti orientati alla verifica periodica dell'evoluzione dell'ecosistema protetto.
      14-ter. Al fine di ridurre le spese ordinarie derivanti dai costi fissi di struttura e migliorare l'esercizio dei servizi di competenza, gli Enti parco i cui territori di riferimento insistano nella stessa regione o in regioni confinanti possono stipulare convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato o condiviso di funzioni tecniche, amministrative e attinenti alla fruizione e allo sviluppo delle aree protette, o ricorrere ad affidamenti congiunti con procedure ad evidenza pubblica. Gli Enti parco possono stipulare convenzioni, con le finalità indicate nel presente comma, anche con altre amministrazioni dello Stato le cui funzioni siano esercitate nel medesimo territorio regionale».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.
(Modifica all'articolo 9 della legge n.  394 del 1991).

      Al comma 1, lettera d), capoverso 11-ter, sostituire la parola: tre con la parola: uno.
4. 477. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera d), capoverso 11-ter, sostituire la parola: tre con la parola: due.
4. 475. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera d), capoverso 11-ter, sostituire la parola: tre con le parole: trenta mesi.
4. 476. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera d), capoverso 11-ter, sostituire la parola: cinque con la parola: tre.
4. 479. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera d), capoverso 11-ter, sostituire la parola: cinque con la parola: quattro.
4. 478. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera d), capoverso 11-quater, sostituire la parola: Annualmente con le parole: Ogni sei mesi.
4. 480. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera d), capoverso 11-quater, sostituire la parola: Annualmente con le parole: Ogni otto mesi.
4. 481. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera d), capoverso 11-quater, sostituire la parola: Annualmente con le parole: Ogni dieci mesi.
4. 482. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera f), capoverso 12-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, sulla base di valutazioni connesse con l'estensione del parco, con il numero di comuni interessati e con la popolazione residente.
4. 26. Vella, Crimi.

      Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, primo periodo, dopo le parole: Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti:, del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

      Conseguentemente:
          dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:
Il personale del parco è assunto mediante concorso pubblico per titoli ed esami;
          al quarto periodo, dopo la parola: consentita aggiungere la seguente: altresì;
          dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Nella dotazione organica deve comunque essere incluso personale qualificato nelle materie dell'architettura, dell'archeologia e della tutela del paesaggio.
*4. 302. Malisani, Micillo.

      Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, primo periodo, dopo le parole: Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti:, del Ministro dei beni e le attività culturali e del turismo.

      Conseguentemente:
          dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il personale del parco è assunto mediante concorso pubblico per titoli ed esami;
          al quarto periodo, dopo la parola: consentita aggiungere la seguente: altresì
              dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Nella dotazione organica deve comunque essere incluso personale qualificato nelle materie dell'architettura, dell'archeologia e della tutela del paesaggio;.
*4. 305. Kronbichler, Nicchi, Zaratti, Melilla, Formisano, Duranti.

      Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, primo periodo, sopprimere le parole: previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. 498. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, primo periodo, sopprimere le parole: del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e.
4. 501. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, primo periodo sopprimere le parole: del Dipartimento della funzione pubblica.
4. 499. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, primo periodo, sopprimere le parole: e del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. 500. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo la compresenza delle qualifiche professionali di natura tecnica e amministrativa indispensabili per l'efficace svolgimento delle funzioni attribuite.
*4. 46. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

      Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, prevedendo la compresenza delle qualifiche professionali di natura tecnica e amministrativa
indispensabili per l'efficace svolgimento delle funzioni attribuite.
*4. 303. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

      Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la parola: sessanta.
4. 494. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la parola: quarantacinque.
4. 493. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la parola: trentacinque.
4. 492. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Le piante organiche dell'ente parco, in ragione delle funzioni di sorveglianza e gestione delle Riserve naturali statali sinora garantite dal Corpo Forestale dello Stato, sono integrate dagli Enti gestori delle aree protette anche attraverso l'assorbimento degli organici oggi a tal scopo preposti. Tecnici ambientali e addetti alla vigilanza provenienti dal personale in soppressione delle Province o in assorbimento del Corpo Forestale dello Stato sono inquadrati negli organici dei parchi.
*4. 49. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

      Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Le piante organiche dell'ente parco, in ragione delle funzioni di sorveglianza e gestione delle Riserve naturali statali sinora garantite dal Corpo Forestale dello Stato, sono integrate dagli Enti gestori delle aree protette anche attraverso l'assorbimento degli organici oggi a tal scopo preposti. Tecnici ambientali e addetti alla vigilanza provenienti dal personale in soppressione delle Province o in assorbimento del Corpo Forestale dello Stato sono inquadrati negli organici dei parchi.
*4. 304. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

      Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, terzo periodo, sostituire le parole da: Il direttore costituisce fino alla fine del capoverso con le seguenti: La dotazione organica dell'Ente parco deve prevedere le seguenti strutture operative ciascuna articolata in servizi dotati delle specifiche competenze professionali coerenti con le caratteristiche di ciascun parco: struttura tecnico-scientifica coerente con le caratteristiche ecosistemiche, struttura tecnico-urbanistica e di pianificazione coerente con le caratteristiche relative ai beni culturali e ambientali, struttura legale, struttura amministrativa e finanziaria, struttura relazioni col pubblico (URP), protocollo e servizi sul territorio, struttura marketing territoriale, struttura di staff e comunicazione a supporto di direzione e presidenza, struttura di sorveglianza. Il direttore costituisce la struttura naturalistica e amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 31 gennaio 2019 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.

      Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:
          capoverso comma 14-bis, sopprimere le parole:
, avvalendosi del supporto dell'ISPRA,;
          aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
      «14-quater. Al fine di garantire i livelli minimi essenziali di tutela ambientale e di operatività immediata secondo le disposizioni della direzione dell'Ente ciascun parco è dotato di un autonomo servizio di sorveglianza la cui dotazione organica è approvata dal Ministero per l'ambiente, tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione organica della sorveglianza andrà commisurata alle dimensioni e caratteristiche ecosistemiche del parco stesso, con una previsione di unità operative compresa fra un massimo di un guardia parco ogni duemila ettari e un minimo di uno ogni quattromila ettari. Il servizio di sorveglianza opererà ordinariamente in sinergia con la struttura deputata del Coordinamento territoriale carabinieri per l'ambiente secondo i piani operativi predisposti dalla direzione dell'Ente parco.».
4. 483. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, terzo periodo, sostituire le parole da: Il direttore costituisce fino alla fine del capoverso con le seguenti: La dotazione organica dell'Ente parco deve prevedere le seguenti strutture operative ciascuna articolata in servizi dotati delle specifiche competenze professionali coerenti con le caratteristiche di ciascun parco: struttura tecnico-scientifica coerente con le caratteristiche ecosistemiche, struttura tecnico-urbanistica e di pianificazione coerente con le caratteristiche relative ai beni culturali e ambientali, struttura legale, struttura amministrativa e finanziaria, struttura relazioni col pubblico (URP), protocollo e servizi sul territorio, struttura marketing territoriale, struttura di staff e comunicazione a supporto di direzione e presidenza, struttura di sorveglianza. Il direttore costituisce la struttura naturalistica e amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 31 luglio 2018 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.

      Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:
          capoverso comma 14-bis, sopprimere le parole:
, avvalendosi del supporto dell'ISPRA,;
          aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
      «14-quater. Al fine di garantire i livelli minimi essenziali di tutela ambientale e di operatività immediata secondo le disposizioni della direzione dell'Ente ciascun parco è dotato di un autonomo servizio di sorveglianza la cui dotazione organica è approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione organica della sorveglianza andrà commisurata alle dimensioni e caratteristiche ecosistemiche del parco stesso, con una previsione di unità operative compresa fra un massimo di un guardia parco ogni duemila ettari e un minimo di uno ogni quattromila ettari. Il servizio di sorveglianza opererà ordinariamente in sinergia con la struttura deputata del Coordinamento territoriale carabinieri per l'ambiente secondo i piani operativi predisposti dalla direzione dell'Ente parco.».
4. 485. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, terzo periodo, sostituire le parole da: Il direttore costituisce fino alla fine del capoverso con le seguenti: La dotazione organica dell'Ente parco deve prevedere le seguenti strutture operative ciascuna articolata in servizi dotati delle specifiche competenze professionali coerenti con le caratteristiche di ciascun parco: struttura tecnico-scientifica coerente con le caratteristiche ecosistemiche, struttura tecnico-urbanistica e di pianificazione coerente con le caratteristiche relative ai beni culturali e ambientali, struttura legale, struttura amministrativa e finanziaria, struttura relazioni col pubblico (URP), protocollo e servizi sui territorio, struttura marketing territoriale, struttura di staff e comunicazione a supporto di direzione e presidenza, struttura di sorveglianza. Il direttore costituisce la struttura naturalistica e amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 31 gennaio 2018 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.

      Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:
          capoverso comma 14-bis, sopprimere le parole:
, avvalendosi del supporto dell'ISPRA,;
          aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
      «14-quater. Al fine di garantire i livelli minimi essenziali di tutela ambientale e di operatività immediata secondo le disposizioni della direzione dell'Ente ciascun parco è dotato di un autonomo servizio di sorveglianza la cui dotazione organica è approvata dal Ministero per l'ambiente, tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione organica della sorveglianza andrà commisurata alle dimensioni e caratteristiche ecosistemiche del parco stesso, con una previsione di unità operative compresa fra un massimo di un guardia parco ogni duemila ettari e un minimo di uno ogni quattromila ettari. Il servizio di sorveglianza opererà ordinariamente in sinergia con la struttura deputata del Coordinamento territoriale carabinieri per l'ambiente secondo i piani operativi predisposti dalla direzione dell'Ente parco.».
4. 484. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, terzo periodo, sostituire le parole da: Il direttore costituisce fino alla fine del capoverso con le seguenti: La dotazione organica dell'Ente parco deve prevedere le seguenti strutture operative ciascuna articolata in servizi dotati delle specifiche competenze professionali coerenti con le caratteristiche di ciascun parco: struttura tecnico-scientifica coerente con le caratteristiche ecosistemiche, struttura tecnico-urbanistica e di pianificazione coerente con le caratteristiche relative ai beni culturali e ambientali, struttura legale, struttura amministrativa e finanziaria, struttura relazioni col pubblico (URP), protocollo e servizi sul territorio, struttura marketing territoriale, struttura di staff e comunicazione a supporto di direzione e presidenza, struttura di sorveglianza. Il direttore costituisce la struttura naturalistica e amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1o gennaio 2018 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche dei Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.

      Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:
          capoverso comma 14-bis, sopprimere le parole:
, avvalendosi del supporto dell'ISPRA,;
          aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
      «14-quater. Al fine di garantire i livelli minimi essenziali di tutela ambientale e di operatività immediata secondo le disposizioni della direzione dell'Ente ciascun parco è dotato di un autonomo servizio di sorveglianza la cui dotazione organica è approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza dei Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione organica della sorveglianza andrà commisurata alle dimensioni e caratteristiche ecosistemiche del parco stesso, con una previsione di unità operative compresa fra un massimo di un guardia parco ogni mille ettari e un minimo di uno ogni quattromila ettari. Il servizio di sorveglianza opererà ordinariamente in sinergia con la struttura deputata del Coordinamento territoriale carabinieri per l'ambiente secondo i piani operativi predisposti dalla direzione dell'Ente parco.».
4. 486. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, terzo periodo, sostituire le parole da: Il direttore costituisce fino alla fine del capoverso con le seguenti: La dotazione organica dell'Ente parco deve prevedere le seguenti strutture operative ciascuna articolata in servizi dotati delle specifiche competenze professionali coerenti con le caratteristiche di ciascun parco: struttura tecnico-scientifica coerente con le caratteristiche ecosistemiche, struttura tecnico-urbanistica e di pianificazione coerente con le caratteristiche relative ai beni culturali e ambientali, struttura legale, struttura amministrativa e finanziaria, struttura relazioni col pubblico (URP), protocollo e servizi sul territorio, struttura marketing territoriale, struttura di staff e comunicazione a supporto di direzione e presidenza, struttura di sorveglianza. Il direttore costituisce la struttura naturalistica e amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1o gennaio 2018 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.

      Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:
          capoverso comma 14-bis, sopprimere le parole:
, avvalendosi del supporto dell'ISPRA,;
          aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
      «14-quater. Al fine di garantire i livelli minimi essenziali di tutela ambientale e di operatività immediata secondo le disposizioni della direzione dell'Ente ciascun parco è dotato di un autonomo servizio di sorveglianza la cui dotazione organica è approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione organica della sorveglianza andrà commisurata alle dimensioni e caratteristiche ecosistemiche del parco stesso, con una previsione di unità operative compresa fra un massimo di un guardia parco ogni milleduecento ettari e un minimo di uno ogni quattromila ettari. Il servizio di sorveglianza opererà ordinariamente in sinergia con la struttura deputata del Coordinamento territoriale carabinieri per l'ambiente secondo i piani operativi predisposti dalla direzione dell'Ente parco.».
4. 488. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, terzo periodo, sostituire le parole da: Il direttore costituisce fino alla fine del capoverso con le seguenti: La dotazione organica dell'Ente parco deve prevedere le seguenti strutture operative ciascuna articolata in servizi dotati delle specifiche competenze professionali coerenti con le caratteristiche di ciascun parco: struttura tecnico-scientifica coerente con le caratteristiche ecosistemiche, struttura tecnico-urbanistica e di pianificazione coerente con le caratteristiche relative ai beni culturali e ambientali, struttura legale, struttura amministrativa e finanziaria, struttura relazioni col pubblico (URP), protocollo e servizi sui territorio, struttura marketing territoriale, struttura di staff e comunicazione a supporto di direzione e presidenza, struttura di sorveglianza. Il direttore costituisce la struttura naturalistica e amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1o gennaio 2018 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.

      Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:
          capoverso comma 14-bis, sopprimere le parole:
, avvalendosi del supporto dell'ISPRA,;
          aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
      «14-quater. Al fine di garantire i livelli minimi essenziali di tutela ambientale e di operatività immediata secondo le disposizioni della direzione dell'Ente ciascun parco è dotato di un autonomo servizio di sorveglianza la cui dotazione organica è approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione organica della sorveglianza andrà commisurata alle dimensioni e caratteristiche ecosistemiche del parco stesso, con una previsione di unità operative compresa fra un massimo di un guardia parco ogni millecinquecento ettari e un minimo di uno ogni quattromila ettari. Il servizio di sorveglianza opererà ordinariamente in sinergia con la struttura deputata del Coordinamento territoriale carabinieri per l'ambiente secondo i piani operativi predisposti dalla direzione dell'Ente parco.».
4. 487. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, terzo periodo, sostituire le parole da: Il direttore costituisce fino alla fine del capoverso con le seguenti: La dotazione organica dell'Ente parco deve prevedere le seguenti strutture operative ciascuna articolata in servizi dotati delle specifiche competenze professionali coerenti con le caratteristiche di ciascun parco: struttura tecnico-scientifica coerente con le caratteristiche ecosistemiche, struttura tecnico-urbanistica e di pianificazione coerente con le caratteristiche relative ai beni culturali e ambientali, struttura legale, struttura amministrativa e finanziaria, struttura relazioni col pubblico (URP), protocollo e servizi sul territorio, struttura marketing territoriale, struttura di staff e comunicazione a supporto di direzione e presidenza, struttura di sorveglianza. Il direttore costituisce la struttura naturalistica e amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1o gennaio 2018 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.

      Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:
          capoverso comma 14-bis, sopprimere le parole:
, avvalendosi del supporto dell'ISPRA,;
          aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
      «14-quater. Al fine di garantire i livelli minimi essenziali di tutela ambientale e di operatività immediata secondo le disposizioni della direzione dell'Ente ciascun parco è dotato di un autonomo servizio di sorveglianza la cui dotazione organica è approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione organica della sorveglianza andrà commisurata alle dimensioni e caratteristiche ecosistemiche del parco stesso, con una previsione di unità operative compresa fra un massimo di un guardia parco ogni mille ettari e un minimo di uno ogni tremilacinquecento ettari. Il servizio di sorveglianza opererà ordinariamente in sinergia con la struttura deputata del Coordinamento territoriale carabinieri per l'ambiente secondo i piani operativi predisposti dalla direzione dell'Ente parco.».
4. 490. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, terzo periodo, sostituire le parole da: Il direttore costituisce fino alla fine del capoverso con le seguenti: La dotazione organica dell'Ente parco deve prevedere le seguenti strutture operative ciascuna articolata in servizi dotati delle specifiche competenze professionali coerenti con le caratteristiche di ciascun parco: struttura tecnico-scientifica coerente con le caratteristiche ecosistemiche, struttura tecnico-urbanistica e di pianificazione coerente con le caratteristiche relative ai beni culturali e ambientali, struttura legale, struttura amministrativa e finanziaria, struttura relazioni col pubblico (URP), protocollo e servizi sul territorio, struttura marketing territoriale, struttura di staff e comunicazione a supporto di direzione e presidenza, struttura di sorveglianza. Il direttore costituisce la struttura naturalistica e amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1o gennaio 2018 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.

      Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:
          capoverso comma 14-bis, sopprimere le parole:
, avvalendosi del supporto dell'ISPRA,;
          aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
      «14-quater. Al fine di garantire i livelli minimi essenziali di tutela ambientale e di operatività immediata secondo le disposizioni della direzione dell'Ente ciascun parco è dotato di un autonomo servizio di sorveglianza la cui dotazione organica è approvata dal Ministero per l'ambiente, tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione organica della sorveglianza andrà commisurata alle dimensioni e caratteristiche ecosistemiche del parco stesso, con una previsione di unità operative compresa fra un massimo di un guardia parco ogni duemila ettari e un minimo di uno ogni quattromila ettari. Il servizio di sorveglianza opererà ordinariamente in sinergia con la struttura deputata del Coordinamento territoriale carabinieri per l'ambiente secondo i piani operativi predisposti dalla direzione dell'Ente parco.».
4. 82. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, terzo periodo, sostituire le parole da: Il direttore costituisce fino alla fine del capoverso con le seguenti: La dotazione organica dell'Ente parco deve prevedere le seguenti strutture operative ciascuna articolata in servizi dotati delle specifiche competenze professionali coerenti con le caratteristiche di ciascun parco: struttura tecnico-scientifica coerente con le caratteristiche ecosistemiche, struttura tecnico-urbanistica e di pianificazione coerente con le caratteristiche relative ai beni culturali e ambientali, struttura legale, struttura amministrativa e finanziaria, struttura relazioni col pubblico (URP), protocollo e servizi sul territorio, struttura marketing territoriale, struttura di staff e comunicazione a supporto di direzione e presidenza, struttura di sorveglianza. Il direttore costituisce la struttura naturalistica e amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1o gennaio 2018 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche dei Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.

      Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:
          capoverso comma 14-bis, sopprimere le parole:
, avvalendosi del supporto dell'ISPRA,;
          aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
      «14-quater. Al fine di garantire i livelli minimi essenziali di tutela ambientale e di operatività immediata secondo le disposizioni della direzione dell'Ente ciascun parco è dotato di un autonomo servizio di sorveglianza la cui dotazione organica è approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione organica della sorveglianza andrà commisurata alle dimensioni e caratteristiche ecosistemiche del parco stesso, con una previsione di unità operative compresa fra un massimo di un guardia parco ogni mille ettari e un minimo di uno ogni tremila ettari. Il servizio di sorveglianza opererà ordinariamente in sinergia con la struttura deputata del Coordinamento territoriale carabinieri per l'ambiente secondo i piani operativi predisposti dalla direzione dell'Ente parco.».
4. 489. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, terzo periodo, sostituire le parole da: il direttore costituisce fino alla fine del capoverso con le seguenti: La dotazione organica dell'Ente parco deve prevedere le seguenti strutture operative ciascuna articolata in servizi dotati delle specifiche competenze professionali coerenti con le caratteristiche di ciascun parco: struttura tecnico-scientifica coerente con le caratteristiche ecosistemiche, struttura tecnico-urbanistica e di pianificazione coerente con le caratteristiche relative ai beni culturali e ambientali, struttura legale, struttura amministrativa e finanziaria, struttura relazioni col pubblico (URP), protocollo e servizi sul territorio, struttura marketing territoriale, struttura di staff e comunicazione a supporto di direzione e presidenza, struttura di sorveglianza. Il direttore costituisce la struttura naturalistica e amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1o gennaio 2018 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.

      Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:
          capoverso comma 14-bis, sopprimere le parole:
, avvalendosi del supporto dell'ISPRA,;
          aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
      14-quater. Al fine di garantire i livelli minimi essenziali di tutela ambientale e di operatività immediata secondo le disposizioni della direzione dell'Ente ciascun parco è dotato di un autonomo servizio di sorveglianza la cui dotazione organica è approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione organica della sorveglianza andrà commisurata alle dimensioni e caratteristiche ecosistemiche del parco stesso, con una previsione di unità operative compresa fra un massimo di un guardia parco ogni mille ettari e un minimo di uno ogni duemilacinquecento ettari, il servizio di sorveglianza opererà ordinariamente in sinergia con la struttura deputata del Coordinamento territoriale carabinieri per l'ambiente secondo i piani operativi predisposti dalla direzione dell'Ente parco.
4. 491. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, terzo periodo, sostituire le parole da: Il direttore costituisce fino alla fine del capoverso con le seguenti: La dotazione organica dell'Ente parco deve prevedere le seguenti strutture operative ciascuna articolata in servizi dotati delle specifiche competenze professionali coerenti con le caratteristiche di ciascun parco:
          a) struttura tecnico-scientifica coerente con le caratteristiche ecosistemiche;
          b) struttura tecnico-urbanistica e di pianificazione coerente con le caratteristiche relative ai beni culturali e ambientali;
          c) struttura legale;
          d) struttura amministrativa e finanziaria;
          e) struttura relazioni col pubblico (URP), protocollo e servizi sul territorio;
          f) struttura marketing territoriale;
          g) struttura di staff e comunicazione a supporto di direzione e presidenza;

          h) struttura di sorveglianza.

      Il direttore costituisce la struttura naturalistica e amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. E consentita la mobilità volontaria del personale tra gli enti parco, anche attraverso l'attivazione di periodiche procedure per l'immissione in ruolo dei dipendenti che abbiano presentato domanda di trasferimento. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1o gennaio 2018 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.

      Conseguentemente, dopo il capoverso 14-ter, aggiungere il seguente:
      14-quater. Al fine di garantire i livelli minimi essenziali di tutela ambientale e di operatività immediata secondo le disposizioni della direzione dell'Ente ciascun parco è dotato di un autonomo servizio di sorveglianza la cui dotazione organica è approvata dal Ministero per l'ambiente, tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione organica della sorveglianza andrà commisurata alle dimensioni e caratteristiche ecosistemiche del parco stesso, con una previsione di unità operative compresa fra un massimo di un guardiaparco ogni duemila ettari e un minimo di uno ogni quattromila ettari. Il servizio di sorveglianza opererà ordinariamente in sinergia con la struttura deputata del Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente secondo i piani operativi predisposti dalla direzione dell'Ente parco.
*4. 306. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

      Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, terzo periodo, sostituire le parole da: Il direttore costituisce fino alla fine del capoverso con le seguenti: La dotazione organica dell'Ente parco deve prevedere le seguenti strutture operative ciascuna articolata in servizi dotati delle specifiche competenze professionali coerenti con le caratteristiche di ciascun parco:
          a) struttura tecnico-scientifica coerente con le caratteristiche ecosistemiche;

          b) struttura tecnico-urbanistica e di pianificazione coerente con le caratteristiche relative ai beni culturali e ambientali;

          c) struttura legale;

          d) struttura amministrativa e finanziaria;

          e) struttura relazioni col pubblico (URP), protocollo e servizi sul territorio;

          f) struttura marketing territoriale;

          g) struttura di staff e comunicazione a supporto di direzione e presidenza;

          h) struttura di sorveglianza.

      Il direttore costituisce la struttura naturalistica e amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. E consentita la mobilità volontaria del personale tra gli enti parco, anche attraverso l'attivazione di periodiche procedure per l'immissione in ruolo dei dipendenti che abbiano presentato domanda di trasferimento. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1o gennaio 2018 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.

      Conseguentemente, dopo il capoverso 14-ter, aggiungere il seguente:
      14-quater. Al fine di garantire i livelli minimi essenziali di tutela ambientale e
di operatività immediata secondo le disposizioni della direzione dell'Ente ciascun parco è dotato di un autonomo servizio di sorveglianza la cui dotazione organica è approvata dal Ministero per l'ambiente, tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione organica della sorveglianza andrà commisurata alle dimensioni e caratteristiche ecosistemiche del parco stesso, con una previsione di unità operative compresa fra un massimo di un guardiaparco ogni duemila ettari e un minimo di uno ogni quattromila ettari. Il servizio di sorveglianza opererà ordinariamente in sinergia con la struttura deputata del Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente secondo i piani operativi predisposti dalla direzione dell'Ente parco.
*4. 307. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

      Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, quinto periodo, sopprimere le parole:, in considerazione delle peculiari attività da svolgere.
4. 502. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, sesto periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2017 con le parole: 31 luglio 2018.
4. 497. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, sesto periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2017 con le parole: 31 dicembre 2017.
4. 496. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, sesto periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2017 con le parole: 31 luglio 2017.
4. 495. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, sopprimere l'ultimo periodo.
4. 503. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso comma 14, aggiungere il seguente:
      «14.1. La dotazione organica del parco prevede obbligatoriamente la presenza di personale dotato di comprovata competenza in gestione faunistica.».
4. 505. Benedetti.

      Al comma 1, lettera g), sopprimere il capoverso 14-ter.
4. 27. Laffranco, Crimi.

      Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:
      «14-quater. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad individuare, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.   351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.   410, anche valutando le segnalazioni provenienti da associazioni ed enti locali, beni di rilevante interesse naturalistico e ambientale in ordine ai quali ritenga prioritario procedere all'istituzione di aree protette ai sensi della presente legge.
      14-quinquies. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a comunicare al Ministro dell'economia e delle finanze e all'Agenzia del demanio l'avvio del procedimento istitutivo dell'area protetta ai sensi del comma 14-quater. Entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione l'Agenzia del demanio procede conseguentemente alla sospensione e all'annullamento di eventuali procedure di dismissione o conferimento a società di gestione già avviate ai sensi degli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.   351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.   410, e degli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n.   98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.   111.».
4. 48. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

      Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
          h) il comma 15 è sostituito con il seguente:
      «15. Il Consiglio direttivo si avvale di un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive coordinato dal Direttore, che ne cura la convocazione e la verbalizzazione, e composto da sette esperti qualificati nelle materie giuridiche, sociali, economiche, agronomico-forestali, di difesa del suolo, di pianificazione urbanistico-territoriale, di conservazione e tutela della biodiversità. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dal Consiglio direttivo e svolge le sue funzioni fino a quando dura in carica il Consiglio che lo ha nominato. Lo Statuto del parco ne definisce le modalità di designazione, di partecipazione e ogni altra questione riguardante le funzioni e le attività. Il Consiglio direttivo può altresì avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco».
*4. 50. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

      Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
          h) il comma 15 è sostituito con il seguente:
      «15. Il Consiglio direttivo si avvale di un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive coordinato dal Direttore, che ne cura la convocazione e la verbalizzazione, e composto da sette esperti qualificati nelle materie giuridiche, sociali, economiche, agronomico-forestali, di difesa del suolo, di pianificazione urbanistico-territoriale, di conservazione e tutela della biodiversità. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dal Consiglio direttivo e svolge le sue funzioni fino a quando dura in carica il Consiglio che lo ha nominato. Lo Statuto del parco ne definisce le modalità di designazione, di partecipazione e ogni altra questione riguardante le funzioni e le attività. Il Consiglio direttivo può altresì avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco».
*4. 225. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

      Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
          h) il comma 15 è sostituito con il seguente:
      «15. Il Consiglio direttivo si avvale di un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive coordinato dal Direttore, che ne cura la convocazione e la verbalizzazione, e composto da sette esperti qualificati nelle materie giuridiche, sociali, economiche, agronomico-forestali, di difesa del suolo, di pianificazione urbanistico-territoriale, di conservazione e tutela della biodiversità. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dal Consiglio direttivo e svolge le sue funzioni fino a quando dura in carica il Consiglio che lo ha nominato. Lo Statuto del parco ne definisce le modalità di designazione, di partecipazione e ogni altra questione riguardante le funzioni e le attività. Il Consiglio direttivo può altresì avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco».
*4. 87. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      2. All'articolo 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.125, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
      «1-bis. Il personale appartenente ai corpi e ai servizi di polizia provinciale può altresì optare per il transito nei ruoli degli Enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n.   394, operanti nella stessa regione a cui appartiene la provincia di provenienza.».
4. 51. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

      Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
      Art. 4-bis. – (Modifica dell'articolo 10 della legge n.  394 del 1991). – 1. Al comma 1, dell'articolo 10 della legge n.  394 del 1991, dopo le parole: «dai sindaci dei comuni» sono aggiunte le seguenti: «, dai Presidenti delle unioni montane dei comuni».
4. 0600. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 4144-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Modifiche agli articoli 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n.  394 del 1991).

      1. Alla legge n.  394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 11:
              1) al comma 1, dopo le parole: «entro il territorio del parco» sono inserite le seguenti: «e nelle aree ad esso contigue»;
              2) al comma 2, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:
          « h-bis) il sorvolo di velivoli e droni non autorizzato, salvo quanto stabilito dalla disciplina sull'attività di volo;
          h-ter) lo svolgimento di esercitazioni militari»;
              3) al comma 3:
              3.1) alla lettera a) è premessa la seguente:
          « 0a) l'attività venatoria»;
              3.2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
          « b-bis) nel territorio dei parchi e nelle aree contigue, le attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi”»;
              3.3) dopo la lettera g) è inserita la seguente:
          « g-bis) l'attività di eliski»;
              3.4) la lettera h) è abrogata;
              4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
      « 4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g)»;
              5) il comma 6 è sostituito dal seguente:
      « 6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate. A questo fine l'Ente parco, previo parere della Comunità del parco e dei comuni territorialmente interessati alle aree contigue non facenti parte della Comunità del parco, adotta il regolamento e lo trasmette alle regioni interessate e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che può apportare integrazioni e modifiche. Le integrazioni e le modifiche devono essere trasmesse all'Ente parco, il quale, entro due mesi dalla trasmissione, adotta il nuovo testo. Ove il Ministero non ritenga di apportare ulteriori integrazioni e modifiche allo scadere del suddetto termine, entro i successivi trenta giorni la proposta definitiva di regolamento è sottoposta per l'intesa alla regione che si esprime entro tre mesi, decorsi i quali l'intesa si intende acquisita. In ogni caso, decorsi dodici mesi dalla trasmissione, da parte dell'Ente parco, del regolamento adottato senza che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare abbia fatto pervenire all'Ente parco alcuna integrazione o modifica, o che la regione abbia manifestato il proprio dissenso, il regolamento è approvato dal Ministro nel testo adottato dall'Ente parco. Il regolamento acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti e i propri strumenti urbanistici alle previsioni del regolamento. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione»;
          b) all'articolo 12:
              1) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
          « e) valori naturali e culturali presenti nel territorio del parco e valutazione del loro stato di conservazione; servizi ecosistemici forniti dal territorio del parco e loro classificazione dal punto di vista qualitativo nonché valutazione dal punto di vista quantitativo; identificazione e valutazione delle pressioni e delle minacce per i valori naturali e culturali e per i servizi ecosistemici e analisi delle cause, dei fattori e delle tendenze, con particolare riferimento ai cambiamenti globali ed alle attività antropiche presenti nel territorio del parco e nel territorio limitrofo; definizione degli obiettivi di conservazione dei valori naturali e culturali e modalità di valorizzazione dei servizi ecosistemici del parco»;
              2) al comma 1, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
          « e-bis) iniziative atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti;
          e-ter) mantenimento e recupero degli ecosistemi e delle caratteristiche del paesaggio, delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche ed habitat naturali, promozione dell'agricoltura biologica e biodinamica, rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile di prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette, in attuazione della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2009, mantenimento e recupero del patrimonio archeologico e storico-culturale tutelato, nel rispetto delle competenze degli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggi, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, e promozione del turismo naturalistico, culturale e scolastico»;
              2-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      « 1-bis. Il piano promuove anche strategie di sviluppo socio-economico funzionali alla loro primaria finalità di conservazione delle risorse naturali, di assetto del territorio, di preservazione dal consumo di suolo e di rinaturalizzazione di spazi, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e di sostegno al sistema economico, culturale e paesaggistico locale, quali, a titolo esemplificativo, quelle delle energie rinnovabili compatibili, dell'agricoltura e del turismo sostenibili, della mobilità leggera e alternativa. Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente periodo, anche in coerenza con la Strategia nazionale di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n.  221, l'Ente parco definisce su base convenzionale con regioni, province, città metropolitane e comuni, in forma singola o associata, programmi e progetti di valorizzazione, a tal fine utilizzando le risorse che questi ultimi mettono a disposizione a valere sulla programmazione nazionale e dell'Unione europea e nel rispetto delle normative e dei princìpi a tali fini vigenti»;
              3) al comma 2, lettera a), le parole: «riserve integrali» sono sostituite dalle seguenti: «zone di riserva integrale»;
              4) al comma 2, lettera b), le parole: «riserve generali orientate» sono sostituite dalle seguenti: «zone di riserva generale orientata»;
              5) al comma 2, lettera c), le parole: «aree di» sono sostituite dalle seguenti: «zone di»;
              6) al comma 2, lettera d), le parole: «aree di» sono sostituite dalle seguenti: «zone di»;
              7) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
      « 2-bis. Il piano reca altresì l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione. Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentiti la regione e l'ambito territoriale di caccia competenti, acquisito il parere dell'ISPRA, e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue. Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco, sentiti la regione e gli ambiti territoriali di caccia interessati, acquisito il parere dell'ISPRA, può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità e i tempi della caccia. Tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali e la loro violazione è punita con le sanzioni previste dalla legislazione venatoria. Il piano, in attuazione della direttiva 2009/128/CE, prevede, per le aree contigue, le indicazioni per il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette.
      2-ter. Ai fini di cui al comma 1, lettera e-bis), il piano può prevedere in particolare contratti di collaborazione e convenzioni con le aziende agricole singole o associate presenti nel territorio del parco ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228; servizi di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi mediante atti di concessione sulla base di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche o habitat naturali; l'agevolazione o la promozione del restauro dei beni archeologici, storici e culturali e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco e della biodiversità, lo sviluppo del turismo connesso alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili.
      2-quater. Le attività di cui ai commi 2-bis e 2-ter devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
              8) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
      « 3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano indicati dal Consiglio direttivo ed esprime il proprio parere sul piano stesso. L'Ente parco, nella qualità di autorità procedente, dà avvio alla valutazione ambientale strategica del piano, da svolgere da parte dell'autorità regionale competente, secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152. Nell'ambito del relativo procedimento è acquisito il parere vincolante, per i profili di competenza, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. A tal fine, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, la proposta di piano comprende almeno i contenuti di cui al comma 1 del citato articolo 143. Il Consiglio direttivo, dopo aver provveduto alle revisioni del piano ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, procede alla sua adozione e lo trasmette tempestivamente alla regione.
      4. Il piano trasmesso alla regione è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, ivi compresi i comuni delle aree contigue al parco, delle unioni montane dei comuni e delle regioni interessate. Entro tale termine chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro sessanta giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le zone di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, ovvero d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le zone di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, e le aree contigue di cui al comma 2-bis, approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica e nel rispetto del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, acquisito ai sensi del comma 3.
      5. Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, entro centoventi giorni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo»;
          c) i commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 14 sono abrogati;
          d) all'articolo 25:
              1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      « 1. Strumento di attuazione delle finalità del parco naturale regionale è il piano per il parco»;
              2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
      « 3. Nel rispetto delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine nel piano per il parco sono inserite indicazioni per la promozione delle attività compatibili»;
              3) al comma 4, le parole: «Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «Al finanziamento del piano per il parco»;
          e) all'articolo 26, comma 1, le parole: «pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «per il parco di cui all'articolo 25»;
          f) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:
      «Art. 32. – (Pianificazione e regolamentazione delle aree contigue). – 1. Il regolamento per l'area protetta regionale contiene, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, previa acquisizione del parere dell'ISPRA, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue ed esterne al territorio dell'area protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime.
      2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti residenti nel parco o nell'area contigua, salvi i divieti e le prescrizioni che l'ente gestore dell'area protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

(Modifiche agli articoli 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n.  394 del 1991).

      Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
*5. 102. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

      Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
*5. 200. Vella, Laffranco, Crimi.

      Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
*5. 500. Pagani, Montroni.

      Al comma 1, lettera a), numero 2), alinea, sostituire le parole: sono aggiunte le seguenti con le seguenti: è aggiunta la seguente.

      Conseguentemente alla medesima lettera:
          al medesimo numero, sopprimere il capoverso lettera h-bis);
          sostituire il numero 3.4) con il seguente:
3.4) la lettera h) è sostituita dalla seguente: h) il sorvolo dei velivoli e droni non autorizzato, salvo quanto stabilito dalla disciplina sull'attività di volo.
5. 201. Giovanna Sanna.

      Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso lettera h-ter) aggiungere il seguente:
      «h-quater) il divieto di realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia di potenza superiore a 50 kW».
*5. 202. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

      Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso lettera h-ter) aggiungere il seguente:
      «h-quater) il divieto di realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia di potenza superiore a 50 kW».
*5. 203. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

      Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso lettera h-ter), aggiungere il seguente:
      «h-quater) il divieto di realizzazione di nuove linee aeree di distribuzione dell'energia elettrica di tensione superiore a 220 Kv».
5. 52. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

      Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso lettera h-ter) aggiungere il seguente:
      «h-quater) il divieto di esercitare l'allevamento della specie cinghiale (Sus scrofa)».
5. 53. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina, Busto.

      Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
5. 4. Laffranco, Crimi.

      Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3. 1).
5. 204. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

      Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3. 1), aggiungere il seguente:
      3. 1.1) alla lettera a) dopo la parola: «disturbo» sono aggiunte le seguenti: «o il condizionamento dei comportamenti».
5. 235. Venittelli.

      Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3. 1), aggiungere il seguente:
      3. 1.1) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
      «a-bis) l'apertura di impianti per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché la prospezione e la ricerca per tale coltivazione;».

      Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:
          sostituire il numero 3.4 con il seguente:

      3.4) alla lettera h), dopo le parole: «Il sorvolo di velivoli», sono inserite le seguenti: «e droni»;
          dopo il numero 3.4 aggiungere il seguente:
      3.5) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:
          h-bis) il transito fuoristrada con mezzi a motore;
          h-ter) le esercitazioni militari.”;
          al numero 4, capoverso comma 4, sostituire le parole: e g), con le seguenti: g), h), h-bis) e h-ter).
5. 84. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera a), numero 3.2), alinea, sostituire le parole: è inserita la seguente con le seguenti: sono inserite le seguenti.

      Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero, dopo il capoverso lettera b-bis aggiungere i seguenti:
      «b-ter) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere, di discariche, l'asportazione di minerali;
      b-quater) il transito fuoristrada con mezzi a motore, fatte salve le esigenze di emergenza e di pubblica sicurezza;».
5. 211. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

      Al comma 1, lettera a), numero 3.2), sostituire il capoverso lettera b-bis) con il seguente:
      «b-bis) le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi»;

      Conseguentemente, alla medesima lettera:
          dopo il numero 3.4) aggiungere il seguente:

              3.5) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
      «3-bis. Per le attività di cui al comma 3, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale, sono fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati e quelli ad essi conseguenziali, nonché i provvedimenti autorizzativi ad essi conseguenti o connessi. Sono inoltre sempre assicurate le attività finalizzate all'ottimizzazione delle risorse, alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale.»;
          al numero 4), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:
      «4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3.».
*5. 205. Polidori, Squeri, Romele.

      Al comma 1, lettera a), numero 3.2), sostituire il capoverso lettera b-bis) con il seguente:
      «b-bis) le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;»;
          dopo il numero 3.4) aggiungere il seguente:
              3.5) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
      «3-bis. Per le attività di cui al comma 3, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale, sono fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati e quelli ad essi conseguenziali, nonché i provvedimenti autorizzativi ad essi conseguenti o connessi. Sono inoltre sempre assicurate le attività finalizzate all'ottimizzazione delle risorse, alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale.»;
          al numero 4), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:
      «4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3.».
*5. 208. Abrignani.

      Al comma 1, lettera a), numero 3.2), capoverso lettera b-bis), aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale e fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e quelli ad essi consequenziali, nonché i provvedimenti autorizzativi ad essi conseguenti o connessi e assicurando le attività finalizzate all'ottimizzazione delle risorse, alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale.
5. 210. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

      Al comma 1, lettera a), numero 3.2), capoverso lettera b-bis), aggiungere, in fine, le parole:, fatte salve le attività estrattive in corso e quelle ad esse strettamente conseguenti.
5. 800. La Commissione.
(Approvato)

      Al comma 1, lettera a), numero 3.2), capoverso lettera b-bis), aggiungere, in fine, le parole:, fatte salve le attività estrattive in corso.
5. 212. Carrescia.

      Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3.3).
5. 206. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

      Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3.3), aggiungere il seguente:
      3. 3. 1) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) il porto o la detenzione, da parte di privati, di armi, esplosivi o altri mezzi di distruzione o alterazione dei cicli biogeochimici nonché l'utilizzo o la detenzione di qualsivoglia sostanza venefica, indicata nelle ordinanze emesse dal Ministero della salute, in tema di esche e bocconi avvelenati».
5. 236. Venittelli.

      Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3.4).
5. 400. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3.4), aggiungere il seguente:
      3.5) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
      «3-bis. Per le attività di cui al comma 3, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale, sono fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati e quelli ad essi conseguenziali, nonché i provvedimenti autorizzativi ad essi conseguenti o connessi. Sono inoltre sempre assicurate le attività finalizzate all'ottimizzazione delle risorse, alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale.».

      Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera, numero 4), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:
      «4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3.».
*5. 207. Squeri, Romele, Polidori.

      Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3.4), aggiungere il seguente:
      3.5) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
      «3-bis. Per le attività di cui al comma 3, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale, sono fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati e quelli ad essi conseguenziali, nonché i provvedimenti autorizzativi ad essi conseguenti o connessi. Sono inoltre sempre assicurate le attività finalizzate all'ottimizzazione delle risorse, alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale.».

      Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera, numero 4), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:
      «4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3.».
*5. 213. Abrignani.

      Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso comma 4, sopprimere le parole: , lettere a), b), c), d) e), f) e g).
5. 214. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

      Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso comma 4, dopo la parola: lettere aggiungere la seguente: 0a).
5. 9. Laffranco, Crimi.

      Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso comma 4, sopprimere la parola: a),.
5. 401. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso comma 4, sopprimere la parola: b),.
5. 402. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso comma 4, sopprimere la parola: c),.
5. 403. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso comma 4, sopprimere la parola: d),.
5. 404. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso comma 4, sopprimere la parola: e),.
5. 405. De Rosa.

      Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso comma 4, sopprimere la parola:, f).
5. 406. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso comma 4, sopprimere le parole: e g).
5. 407. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso comma 4, aggiungere, in fine, le parole:; per quanto riguarda la lettera a), le deroghe possono ricomprendere esclusivamente azioni gestionali così come disposto dall'articolo 11.1.
*5. 92. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso comma 4, aggiungere, in fine, le parole:; per quanto riguarda la lettera a), le deroghe possono ricomprendere esclusivamente azioni gestionali così come disposto dall'articolo 11.1.
*5. 11. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

      Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso comma 4, aggiungere, in fine, le parole:; per quanto riguarda la lettera a), le deroghe possono ricomprendere esclusivamente azioni gestionali così come disposto dall'articolo 11.1.
*5. 55. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

      Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso comma 4, aggiungere, in fine, le parole:; per quanto riguarda la lettera a), l'ente gestore non può derogare al divieto di uccidere o disturbare le specie animali viventi ai sensi dell'articolo 11.
5. 13. Cristian Iannuzzi.

      Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
      «4. In deroga ai divieti di cui al comma 3 il Consiglio Direttivo può autorizzare l'attività venatoria di quelle specie faunistiche che creano squilibri ecologici accertati dall'Ente Parco. L'autorizzazione è deliberata dal Consiglio direttivo stabilendo il periodo di durata dell'autorizzazione a esercitare l'attività venatoria e le modalità di esercizio dell'attività venatoria che dovrà conformarsi ai calendari venatori regionali e provinciali».
5. 8. Laffranco, Crimi.

      Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, primo periodo, sostituire la parola: interessate con le seguenti: e gli enti locali territorialmente interessati.
5. 14. Laffranco, Crimi.

Subemendamento all'emendamento 5. 600. (nuova formulazione) della Commissione

      All'emendamento 5.600 (nuova formulazione) della Commissione, sostituire le parole: di concerto con con la seguente: sentito.
0. 5. 600. 1. Zaratti, Kronbichler, Duranti, Formisano, Nicchi, Laforgia, Zaccagnini.

      Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e, qualora il territorio del parco ricomprenda siti militari, di concerto con il Ministro della difesa.
5. 600.(Nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

      Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: due mesi con le seguenti: sei mesi.
5. 410. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera a), numero), capoverso comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: due mesi con le seguenti: quattro mesi.
5. 409. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: due mesi con le seguenti: tre mesi.
5. 408. Busto.

      Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
5. 413. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
5. 412. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni con seguenti: quaranta giorni.
5. 411. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera a), punto 5), capoverso comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.
5. 416. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: cinque mesi.
5. 415. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso 6, quarto periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: quattro mesi.
5. 414. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: decorsi i quali l'intesa si intende acquisita con le seguenti: anche formulando modifiche e integrazioni.
5. 106. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

      Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso 6, quinto periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: due anni.
5. 419. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera a), punto 5), capoverso 6, quinto periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: diciotto mesi.
5. 418. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso 6, quinto periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le parole: quindici mesi.
5. 417. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera a), punto 5), capoverso 6, sesto periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sei mesi.
5. 422. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso 6, sesto periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centocinquanta giorni.
5. 421. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso 6, sesto periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
5. 420. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, settimo periodo, sopprimere le parole da: e i propri strumenti urbanistici fino alla fine del capoverso.
5. 215. Vella, Crimi.

      Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In attesa del regolamento definitivo l'Ente parco può approvare regolamenti stralcio per la disciplina di materie specifiche e omogenee per tipologia e problematiche, al fine di garantire un'immediata gestione e un efficace controllo, anche prevedendo le opportune sanzioni. I regolamenti stralcio devono essere coerenti con le norme di salvaguardia e, a seguito dell'adozione del piano del parco, con le disposizioni di questo. I regolamenti stralcio sono approvati con la procedura del regolamento prevista dal presente articolo e, salvo eventuali modificazioni, vengono in esso ricompresi.
*5. 57. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

      Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In attesa del regolamento definitivo l'Ente parco può approvare regolamenti stralcio per la disciplina di materie specifiche e omogenee per tipologia e problematiche, al fine di garantire un'immediata gestione e un efficace controllo, anche prevedendo le opportune sanzioni. I regolamenti stralcio devono essere coerenti con le norme di salvaguardia e, a seguito dell'adozione del piano del parco, con le disposizioni di questo. I regolamenti stralcio sono approvati con la procedura del regolamento prevista dal presente articolo e, salvo eventuali modificazioni, vengono in esso ricompresi.
*5. 86. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In attesa del regolamento definitivo l'Ente parco può approvare regolamenti stralcio per la disciplina di materie specifiche e omogenee per tipologia e problematiche, al fine di garantire un'immediata gestione e un efficace controllo, anche prevedendo le opportune sanzioni. I regolamenti stralcio devono essere coerenti con le norme di salvaguardia e, a seguito dell'adozione del piano del parco, con le disposizioni di questo. I regolamenti stralcio sono approvati con la procedura del regolamento prevista dal presente articolo e, salvo eventuali modificazioni, vengono in esso ricompresi.
*5. 216. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

      Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso lettera e), sopprimere le parole: ed alle attività antropiche presenti nel territorio del parco e nel territorio limitrofo.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso aggiungere, in fine le parole:; identificazione e valutazione delle conseguenze sui valori naturali e culturali derivanti dalle attività antropiche prevedendo, di concerto con i Comuni siti nell'area del parco e nel territorio limitrofo, iniziative e azioni di indirizzo volte a favorire e incentivare lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti in senso ecocompatibile.
5. 217. Vella, Crimi.

      Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso lettera e-ter), aggiungere, in fine, le parole:, mantenimento e recupero dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali.

      Conseguentemente dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
      Art. 5-bis. – (Istituzione del Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali) – 1. Per il pieno recepimento delle attività previste dall'articolo 12 della legge n.  394 del 1991, così come modificata dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n.  195, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, di seguito denominato «Registro», di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2012, n.  17070.
      2. Il Registro è gestito dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2012, n.  17070, secondo le modalità stabilite dall'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n.  17070 del 2012.
      3. Le procedure per l'iscrizione nel Registro sono definite ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2012, n.  17070.
      4. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad apportare le modifiche necessarie al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2012, n.  17070, al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla medesima legge.
      5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
5. 218. Fiorio.

      Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso e-ter), aggiungere, in fine, le parole:, mantenimento e recupero dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali.
5. 18. Fiorio.

      Al comma 1, lettera b), numero 2-bis), capoverso 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: le risorse che questi ultimi aggiungere le seguenti:, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio,
5. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Al comma 1, lettera b), numero 7), sopprimere il capoverso comma 2-bis.
5. 108. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

      Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, sostituire il primo, secondo e terzo periodo con i seguenti: La Regione competente per territorio, d'intesa con l'Ente parco, provvede alla definizione dei confini di aree contigue collocate all'esterno del territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione. Le aree contigue sono indicate nel piano del parco. Le regioni, d'intesa con l'Ente parco e con gli enti locali interessati, possono adottare piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dalla regione competente per territorio, sentito l'Ente parco e l'ambito territoriale di caccia competenti, e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta. Il regolamento del parco si conforma ai piani, programmi e regolamenti regionali per le aree contigue.
5. 219. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

      Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: di aree con le seguenti delle eventuali aree.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e gli enti locali territorialmente interessati.
5. 22. Laffranco, Crimi.

      Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: e individuate d'intesa con la Regione con le seguenti: individuate ai sensi dell'articolo 32.

      Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f), capoverso articolo 32, comma 2, dopo le parole: nell'area contigua aggiungere le seguenti: o nelle aziende faunistiche-venatorie ivi presenti.
5. 501. Pagani, Montroni.

      Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in coerenza con la pianificazione urbanistica.
*5. 23. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

      Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, primo periodo, aggiungere in fine, le parole: in coerenza con la pianificazione urbanistica.
*5. 25. Vella, Crimi.

      Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:
      Nelle aree contigue, il regolamento del parco prevede il divieto di caccia e di pesca. Sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta.

      Conseguentemente al medesimo capoverso sopprimere il quarto, quinto e sesto periodo.
**5. 20. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

      Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:
      Nelle aree contigue, il regolamento del parco prevede il divieto di caccia e di pesca. Sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta.

      Conseguentemente al medesimo capoverso sopprimere il quarto, quinto e sesto periodo.
**5. 60. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

      Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:
      Nelle aree contigue, il regolamento del parco prevede il divieto di caccia e di pesca. Sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta.

      Conseguentemente al medesimo capoverso sopprimere il quarto, quinto e sesto periodo.
**5. 94. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:
      Nelle aree contigue, il regolamento del parco prevede il divieto di caccia e di pesca. Sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta.

      Conseguentemente al medesimo capoverso sopprimere il quarto, quinto e sesto periodo.
**5. 221. Zaratti, Melilla, Kronbichler, Zaccagnini, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

      Al comma 1, lettera b), punto 7), capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Nelle aree contigue, il regolamento del parco prevede il divieto di caccia e di pesca. Sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta.
5. 29. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

      Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Nelle aree contigue dei parchi nazionali e regionali è vietato l'esercizio della caccia e della pesca. Nel regolamento del parco sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente.
*5. 28. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

      Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Nelle aree contigue dei parchi nazionali e regionali è vietato l'esercizio della caccia e della pesca. Nel regolamento del parco sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente.
*5. 93. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: della caccia.
5. 423. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: della pesca.
5. 424. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: delle attività estrattive inserire seguenti:, di ricerca di idrocarburi.
5. 99. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, tenendo conto delle misure già adottate al loro interno in relazione all'attuazione della politica agricola comune ed alla tutela ambientale.
5. 30. Vella, Crimi.

      Al comma 1, lettera b), numero 7, capoverso comma 2-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Regolamento deve prevedere misure di disciplina delle attività estrattive e di ricerca di idrocarburi che possono comportare gravi impatti anche irreversibili sugli ecosistemi tutelati all'interno delle aree naturali protette nelle quali è necessario vietare l'utilizzo di prodotti fitosanitari potenzialmente pericolosi per la conservazione di specie e habitat tutelati dall'area naturale protetta in attuazione del PAN Fitofarmaci.
5. 31. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

      Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il regolamento del parco deve prevedere misure di divieto o di sensibile contenimento e disciplina delle attività estrattive e di ricerca di idrocarburi, in funzione dei gravi impatti anche irreversibili che possono comportare sugli ecosistemi tutelati all'interno delle aree naturali protette.
5. 61. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

      Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il regolamento del parco deve prevedere misure di divieto o di sensibile contenimento e disciplina delle attività estrattive e di ricerca di idrocarburi, in funzione dei gravi impatti anche irreversibili che possono comportare sugli ecosistemi tutelati all'interno delle aree naturali protette.
5. 250. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

      Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Piano prevede, per il parco e le aree contigue, il divieto di introduzione di api ibridate. È autorizzata solo l'introduzione di api autoctone.
5. 312. Zaccagnini.

      Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Piano prevede, per il parco e le aree contigue, il divieto di introduzione di api ibridate. È autorizzata solo l'introduzione di api autoctone (ligustica e sicula).
5. 313. Zaccagnini.

      Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso, in tali aree gestite dall'ente parco, è vietata l'introduzione di api ibridate.
5. 314. Zaccagnini.

      Al comma 1, lettera b), numero 7, capoverso comma 2-bis, sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo.
5. 32. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

      Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, terzo periodo, dopo le parole: dell'area contigua aggiungere le seguenti: già istituita.
5. 502. Pagani, Montroni.

      Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, terzo periodo, sostituire le parole da: sentiti fino alla fine del periodo con le seguenti: sentita la regione competente e acquisito il parere dell'ISPRA, e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nei comuni del parco e dell'area contigua.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: sentiti la regione e gli ambiti territoriali di caccia interessati con le seguenti: sentita la regione interessata;
5. 87. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, terzo periodo, dopo la parola: regione aggiungere le seguenti:, gli enti locali territorialmente interessati.
5. 34. Laffranco, Crimi.

      Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, terzo periodo, sopprimere le parole:, e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue.
5. 220. Laffranco, Crimi.

      Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, terzo periodo, sostituire le parole: solo dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue con le seguenti: dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia, al comprensorio alpino o all'istituto privatistico comprendente l'area contigua.
5. 508. Zoggia.

      Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, terzo periodo, sostituire le parole: residenti nel con le seguenti: residenti nei comuni del
5. 223. Ginoble, Mazzoli, Valiante.

      Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché nei comuni ricompresi anche parzialmente nel parco.
5. 224. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

      Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, quarto periodo, sostituire le parole da sentiti fino a: interessati con le seguenti: sentita la regione interessata.
5. 225. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

      Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, quinto periodo, sostituire le parole: sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali con le seguenti: entrano in vigore dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. 226. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

      Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, quinto periodo, sostituire le parole: sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali con le seguenti: sono immediatamente operativi.
5. 227. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

      Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, sostituire il sesto periodo con il seguente: In tali aree è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari potenzialmente pericolosi per la conservazione di specie e habitat tutelati dall'area naturale protetta in attuazione del PAN Fitofarmaci di cui al decreto ministeriale 22 novembre 2014.
5. 62. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

      Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, sesto periodo, sostituire le parole da, in attuazione fino alla fine del periodo, con le seguenti: deve prevedere per il Parco e le aree contigue, il divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari per un raggio sufficiente a permettere la non contaminazione per prossimità.
5. 308. Zaccagnini, Duranti.

      Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: In ogni caso, in tali aree è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari potenzialmente pericolosi per la conservazione di specie e habitat tutelati dall'area naturale protetta in attuazione del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto interministeriale 22 gennaio 2014.
5. 228. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Zaccagnini, Nicchi, Formisano, Duranti.

      Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Ogni piano di assetto deve individuare una serie di possibili aree contigue finalizzate ad individuare una potenziale «Rete Ecologica» che presenti peculiarità ambientali e faunistiche da salvaguardare non solo in base a quanto previsto dall'articolo 32 della presente legge, ma anche dalle Direttive «Habitat» e «Uccelli».
5. 64. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

      Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: cooperativa, di attività aggiungere le seguenti: artigianali tradizionali,
5. 229. Vella, Crimi.

      Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: sviluppo del turismo aggiungere le seguenti: e delle attività locali.
5. 230. Vella, Crimi.

      Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-ter, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: la concessione di incentivi alle aziende agricole sulle quali ricadono obblighi maggiori o più stringenti rispetto a quelli previsti dalla normativa europea e nazionale.
5. 35. Vella, Crimi.

      Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-quater, sostituire le parole: ai commi 2-bis e 2-ter con le seguenti: al comma 2-bis.
5. 36. Zaccagnini, Duranti.

      Al comma 1, lettera b) numero 8), capoverso comma 3, sopprimere i periodi dal terzo al sesto.
5. 37. Vella, Crimi.

      Al comma 1, lettera b), numero 8), capoverso comma 3, sostituire il quarto periodo con il seguente: La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) è caratterizzata dalle seguenti fasi e attività:
          a) trasmissione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano;
          b) parere delle autorità competenti in materia ambientale sul rapporto preliminare e conseguenti prescrizioni per la redazione del rapporto ambientale che costituisce parte integrante del piano e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione;
          c) nell'ambito del suddetto procedimento è acquisito il parere vincolante, per i profili di competenza, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; a tal fine, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.   42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, il rapporto preliminare comprende almeno i contenuti di cui al comma 1 del citato articolo 143;
          d) redazione della proposta di piano e sua pubblicazione per sessanta giorni, entro il cui termine chiunque può prendere visione sia della proposta di piano che del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;
          e) l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ed esprime il proprio parere motivato, provvedendo alle opportune revisioni del piano, in recepimento delle osservazioni accolte;
          f) il Consiglio direttivo, dopo aver provveduto alle revisioni della proposta di piano ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.   152, procede alla sua adozione e lo trasmette tempestivamente alla regione.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso sopprimere il quinto e sesto periodo.
*5. 65. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

      Al comma 1, lettera b), numero 8), capoverso comma 3, sostituire il quarto periodo con il seguente: La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) è caratterizzata dalle seguenti fasi e attività:
          a) trasmissione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti
significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano;
          b) parere delle autorità competenti in materia ambientale sul rapporto preliminare e conseguenti prescrizioni per la redazione del rapporto ambientale che costituisce parte integrante del piano e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione;

          c) nell'ambito del suddetto procedimento è acquisito il parere vincolante, per i profili di competenza, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; a tal fine, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.   42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, il rapporto preliminare comprende almeno i contenuti di cui al comma 1 del citato articolo 143;
          d) redazione della proposta di piano e sua pubblicazione per sessanta giorni, entro il cui termine chiunque può prendere visione sia della proposta di piano che del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;

          e) l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ed esprime il proprio parere motivato, provvedendo alle opportune revisioni del piano, in recepimento delle osservazioni accolte;
          f) il Consiglio direttivo, dopo aver provveduto alle revisioni della proposta di piano ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.   152, procede alla sua adozione e lo trasmette tempestivamente alla regione.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso sopprimere il quinto e sesto periodo.
*5. 231. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

      Al comma 1, lettera b), numero 8), capoverso comma 3, quinto periodo, sostituire la parola: comprende con le seguenti: deve comprendere.

      Conseguentemente, all'articolo 24, comma 1, lettera a), sostituire la parola: dotato con le seguenti: che deve essere dotato.
5. 601. La Commissione.

      Al comma 1, lettera b), numero 8), dopo il capoverso comma 5, aggiungere, i seguenti:
      «5-bis. A far data dall'adozione del piano non sono consentiti all'interno del parco interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dall'approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.
      5-ter. Il piano approvato, ove non sia già vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, assume valenza di piano paesaggistico e le autorizzazioni rilasciate dall'ente parco hanno efficacia di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio.».
**5. 63. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

      Al comma 1, lettera b), numero 8), dopo il capoverso comma 5, aggiungere, i seguenti:
      «5-bis. A far data dall'adozione del piano non sono consentiti all'interno del parco interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dall'approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.
      5-ter. Il piano approvato, ove non sia già vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, assume valenza di piano paesaggistico e le autorizzazioni rilasciate dall'ente parco hanno efficacia di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio.».
**5. 232. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

      Al comma 1, lettera b), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:
9) il comma 7 è sostituito dal seguente:
      «7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.».
*5. 72. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

      Al comma 1, lettera b), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:
9) il comma 7 è sostituito dal seguente:
      «7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.».
*5. 233. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

      Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
          c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
      «Art. 14 – (Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili). – 1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, l'Ente Parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.
      2. A tal fine la Comunità del parco, contestualmente alla approvazione del piano del parco e del relativo regolamento e in ogni caso non oltre sei mesi dalla approvazione del regolamento, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, non senza promuovere una serie di incontri nei comuni del parco con tutte le categorie economiche e sociali interessate, al fine di fare una analisi dei bisogni e raccogliere indicazioni dalle categorie suddette. Tale piano è sottoposto al parere vincolante del Consiglio direttivo, che lo approva o lo respinge motivando il diniego in modo dettagliato sulla base della osservanza o non osservanza del piano economico e sociale alle norme del piano urbanistico e del relativo regolamento. In caso di non approvazione la Comunità può ripresentare il piano modificato secondo le indicazioni del Consiglio direttivo.
      3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di impianti di depurazione e per il risparmio energetico; la predisposizione di attrezzature, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione regolate da specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali agro-silvo-pastorali, artigianali, culturali e di biblioteche; il restauro di beni culturali, architettonici e naturali; il mantenimento e il recupero del patrimonio archeologico e storico culturale; la promozione del turismo naturalistico, rurale, culturale e scolastico e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo delle attività economiche compatibili. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile e il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione del parco, in particolare per i portatori di handicap.
      4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni, sulla base di specifici regolamenti approvati dal Consiglio direttivo, l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di particolare qualità e che soddisfino le finalità del parco.
      5. Ai fini di una progressiva e completa attuazione del piano pluriennale economico e sociale i relativi progetti di spesa devono entrare a far parte degli annuali bilanci di previsione dell'Ente parco.
      6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato ogni due anni con la stessa procedura della sua formazione.».
5. 311. Bossa, Ricciatti, Zaratti, Duranti.

      Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
          c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
      «Art. 14 – (Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili).1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, l'Ente Parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.
      2. A tal fine il Consiglio Direttivo, d'intesa con la Comunità del parco, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, contestualmente al piano di Assetto di cui costituisce anche strumento di attuazione, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano è sottoposto a valutazione ambientale strategica ed è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.
      3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessioni alla stregua di specifiche convenzioni, l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro silvo-pastorali culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.
      4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.
      5. Ai fini di una progressiva e completa attuazione del piano pluriennale economico e sociale i relativi progetti di spesa devono entrare a far parte man mano degli annuali bilanci di previsione di ogni Ente Parco.
      6. Il piano di cui al comma due ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.».
*5. 74. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

      Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
          c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
      «Art. 14 – (Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili).1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, l'Ente Parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.
      2. A tal fine il Consiglio Direttivo, d'intesa con la Comunità del parco, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, contestualmente al piano di Assetto di cui costituisce anche strumento di attuazione, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano è sottoposto a valutazione ambientale strategica ed è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.
      3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessioni alla stregua di specifiche convenzioni, l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro silvo-pastorali culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.
      4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.
      5. Ai fini di una progressiva e completa attuazione del piano pluriennale economico e sociale i relativi progetti di spesa devono entrare a far parte man mano degli annuali bilanci di previsione di ogni Ente Parco.
      6. Il piano di cui al comma due ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.».
*5. 301. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

      Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
          c-bis)
il comma 5 dell'articolo 14 è sostituito con il seguente:
      5. L'Ente Parco nazionale o regionale organizza specifici corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale di guida del parco. Gli Enti Parco garantiscono la formazione professionale delle risorse umane che nel proprio territorio svolgono attività di guida, interpretazione ed educazione ambientale, attraverso la formazione continua, erogata in proprio o in collaborazione con altri enti o organizzazioni specializzate. Al fine di tutelare ecosistemi fragili o per regolamentare l'accesso ad aree o strutture in cui sia opportuno il contingentamento dei visitatori, il parco può gestire direttamente la fruizione di specifiche aree o delle medesime strutture attraverso guide parco, appositamente formate.
5. 302. Mazzoli.

      Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
          c-bis) il comma 5 dell'articolo 14 è sostituito con il seguente:
      «5. L'Ente parco può organizzare speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo di “Guida del Parco”; tale titolo non costituisce abilitazione professionale, ma attesta una specifica e approfondita conoscenza delle caratteristiche naturali, storiche, culturali, tradizionali del territorio del parco organizzatore. Possono accedere al conseguimento del titolo solo coloro che siano in possesso di una specifica abilitazione o qualifica professionale in materia di accompagnamento turistico in escursioni naturalistiche o che possano dimostrare attività professionale in tal senso, come previsto dalle vigenti leggi.».
*5. 39. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

      Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
          c-bis) il comma 5 dell'articolo 14 è sostituito con il seguente:
      «5. L'Ente parco può organizzare speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo di “Guida del Parco”; tale titolo non costituisce abilitazione professionale, ma attesta una specifica e approfondita conoscenza delle caratteristiche naturali, storiche, culturali, tradizionali del territorio del parco organizzatore. Possono accedere al conseguimento del titolo solo coloro che siano in possesso di una specifica abilitazione o qualifica professionale in materia di accompagnamento turistico in escursioni naturalistiche o che possano dimostrare attività professionale in tal senso, come previsto dalle vigenti leggi.».
*5. 73. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

      Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
          c-bis) dopo il comma 5 dell'articolo 14, è aggiunto il seguente:
      «5-bis. Per svolgere attività di visita guidata all'interno dell'area protetta, occorre possedere il titolo di guida esclusiva del parco».
5. 40. Vella, Crimì.

      Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*5. 111. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

      Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*5. 503. Pagani, Montroni.

      Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, sostituire il comma 1 con il seguente:
      «1. Le regioni adottano il regolamento dell'area protetta regionale, con le eventuali misure, ove necessarie, per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, della disciplina dell'attività venatoria, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue, collocate all'esterno del territorio dell'area protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime. Il regolamento delle aree protette si conforma ai piani, programmi e regolamenti regionali per le aree contigue».
5. 303. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

      Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, sostituire il comma 1 con il seguente:

      1. Le regioni d'intesa con i comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini di caccia, sentiti gli organismi di gestione delle aree naturali protette e gli enti locali interessati, stabiliscono le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue al territorio dell'area protetta.
5. 304. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

      Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 1, sostituire le parole da: ove necessarie per fino a: della pesca con le seguenti: ai fini di assicurare la conservazione del valore dell'area protetta, le misure di disciplina.
*5. 44. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

      Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 1, sostituire le parole da: ove necessarie per fino a: della pesca con le seguenti: ai fini di assicurare la conservazione del valore dell'area protetta, le misure di disciplina.
*5. 95. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 1, sostituire le parole: ove necessarie per con le seguenti: ai fini di.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma:
          sopprimere la parola:
eventuali;
          sopprimere le parole da: dell'attività venatoria fino a: della pesca.
5. 305. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

      Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 1, dopo le parole: del parere aggiungere la seguente: vincolante.
*5. 46. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

      Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 1, dopo le parole: del parere aggiungere la seguente: vincolante.
*5. 97. Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Busto, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dall'organismo di gestione dell'area protetta, che li propone alle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, l'intesa per l'approvazione degli stessi deve essere effettuata entro 12 mesi dalla richiesta.
5. 91. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1 lettera f), capoverso Art. 32, sopprimere il comma 2.
*5. 47. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

      Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, sopprimere il comma 2.
*5. 96. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

      Al comma 1, lettera f), capoversoArt. 32, comma 2, sostituire le parole da: può essere esercitata fino alla fine del comma, con le seguenti: è vietata.
**5. 49. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

      Al comma 1, lettera f), capoversoArt. 32, comma 2, sostituire le parole da: può essere esercitata fino alla fine del comma, con le seguenti: è vietata.
**5. 77. Zaratti, Melilla, Zaccagnini, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

      Al comma 1, lettera f), capoversoArt. 32, comma 2, sostituire le parole da: può essere esercitata fino alla fine del comma, con le seguenti: è vietata.
**5. 307. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

      Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 2, sostituire le parole da: solo dai soggetti residenti fino alla fine del comma, con le seguenti: soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge, salvi i divieti e le prescrizioni che l'ente gestore dell'area protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali.
5. 78. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

      Al comma 1, lettera f), capoversoArt.32, comma 2, sostituire le parole: dai soggetti residenti nel parco o nell'area contigua con le parole dai soggetti residenti nei comuni del parco e dell'area contigua.
5. 306.     Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

      Al comma 1, lettera f), capoversoArt.32, comma 2, dopo le parole: o nell'area contigua aggiungere le seguenti: ad eccezione che nelle aziende faunistico-venatorie autorizzate alla data del 30 marzo 2017 all'interno delle aree contigue già istituite e nel limite numerico dei soci delle medesime alla stessa data.
5. 310. Carrescia.