XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 20 giugno 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 20 giugno 2017.

Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Basilio, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Centemero, Antimo Cesaro, Cirielli, Coppola, Costa, Costantino, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Giuliani, Gozi, La Russa, Laffranco, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marantelli, Marazziti, Marcon, Matarrese, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Orlando, Pagano, Pannarale, Peluffo, Pes, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Terzoni, Valeria Valente, Vargiu, Velo, Vignali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Basilio, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Coppola, Costa, Costantino, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Giuliani, Gozi, Lorenzo Guerini, La Russa, Laffranco, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marantelli, Marazziti, Marcon, Matarrese, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Orlando, Pagano, Palma, Pannarale, Peluffo, Pes, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Sereni, Sottanelli, Speranza, Tabacci, Terzoni, Tofalo, Valeria Valente, Vargiu, Velo, Vignali, Villecco Calipari.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 19 giugno 2017 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
          FAUTTILLI: «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, in materia di sanzioni relative all'utilizzo di apparecchi radiotelefonici e cuffie sonore alla guida, di sistemi di sicurezza dei seggiolini per bambini, di utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e di limiti alle emissioni acustiche dei quadricicli leggeri» (4555).

      Sarà stampata e distribuita.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 16 giugno 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS), per gli esercizi 2014 e 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  539).

      Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 16 giugno 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), per l'esercizio 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  540).

      Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 19 giugno 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) e nella sessione plenaria della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) sull'adozione di norme relative ai requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e sulla modifica delle disposizioni transitorie riguardanti tali navi (COM(2017) 273 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Conseguenze sul bilancio dell'Unione europea per il 2018 e gli esercizi successivi in caso di mancata adozione della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 (COM(2017) 290 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relazione sullo stato di attuazione della rete TEN-T nel 2014 e 2015 (COM(2017) 327 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

      La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 giugno 2017, ha dato comunicazione, ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n.  12, delle seguenti sentenze pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, divenute definitive nel mese di maggio 2017, che sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché alla III Commissione (Affari esteri):
          sentenza del 9 febbraio 2017, Messana n.  26128/04, in materia di espropriazione indiretta. Constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n.  1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica (Doc. CLXXIV, n.  115) – alla VIII Commissione (Ambiente);
          sentenza del 9 febbraio 2017, Solarino n.  76171/13, in materia di affidamento di minori. Constata la violazione dell'articolo 8 della CEDU, per l'immotivata limitazione da parte delle autorità italiane del diritto di visita da parte di un uomo che, separatosi dalla moglie, per alcuni anni non aveva potuto esercitare il diritto di visita della figlia minore, in quanto le autorità giudiziarie italiane avevano dapprima affidato la figlia alla madre, negando il diritto di visita anche sulla base di denunce della madre medesima di abusi sessuali in danno della figlia, denunce da cui l'uomo era stato successivamente prosciolto (Doc. CLXXIV, n.  116) – alla II Commissione (Giustizia);
          sentenza del 23 febbraio 2017, D'Alconzo n.  64297/12, in materia di affidamento di minori. Constata la violazione dell'articolo 8 della CEDU, sotto il profilo procedurale, in quanto i procedimenti inerenti sia alla valutazione dell'idoneità dei genitori a esercitare la relativa responsabilità, sia all'affidamento dei figli, si sono protratti in modo non ragionevole, in relazione a una vicenda di separazione tra genitori, a seguito della quale il padre aveva adìto la Corte lamentando l'eccessiva durata dei diversi procedimenti, sia della pretesa lesione del suo diritto di visita ai figli. La Corte ha invece rigettato le doglianze del ricorrente sotto il profilo dell'effettività del diritto, avendo verificato che, anche se in modo discontinuo, il ricorrente ha comunque esercitato il diritto di visita (Doc. CLXXIV, n.  117) – alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dalla regione Toscana.

      La Vicepresidente della regione Toscana, con lettera pervenuta in data 20 giugno 2017, ha trasmesso un voto, approvato dal Consiglio regionale della Toscana, volto a chiedere l'inasprimento delle pene previste dall'articolo 404 del codice penale, al fine di tutelare la sensibilità degli individui e delle collettività aderenti a confessioni religiose.

      Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

      Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 14 giugno 2017, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n.  14, della nomina della professoressa Sonia Ferrari a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale della Sila.

      Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

      Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 16 giugno 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, la comunicazione concernente il conferimento all'ingegner Alberto Chiovelli, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

      Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

      Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 9 giugno 2017, integrata da successiva documentazione pervenuta in data 19 giugno 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1992, n.  180, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di individuazione per l'anno 2017 delle organizzazioni e degli enti di rilievo internazionale che possono essere destinatari dei contributi previsti dalla legge 6 febbraio 1992, n.  180, in materia di partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale (426).

      Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 10 luglio 2017.

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Elementi ed iniziative in merito ai contributi annuali a favore dell'emittenza radiotelevisiva locale – 3-03085; 3-03090

A)

      CAPARINI, BORGHESI, INVERNIZZI, ALLASIA, SIMONETTI, MOLTENI e RONDINI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:
          ad oggi non è stato ancora emanato il bando per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei contributi relativi all'anno 2016 per le emittenti radiofoniche e televisive locali (il termine per la relativa emanazione scadeva il 31 gennaio 2016);
          non è ancora stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri lo schema di decreto del Presidente della Repubblica relativo al nuovo regolamento (previsto dall'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n.  208) per il riconoscimento dei contributi annuali all'emittenza locale;
          tale situazione è insostenibile per le imprese televisive locali il cui settore sta affrontando un momento di grande difficoltà conseguente alla crisi del mercato pubblicitario, ai cambiamenti tecnologici e alla concorrenza delle nuove piattaforme  –:
          come il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro interrogato, per quanto di competenza, intendano procedere per erogare i contributi annuali per le emittenti televisive locali. (3-03085)


      D'INCÀ. – Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:
          la situazione relativa ai contributi annuali per le tv locali è molto grave;
          infatti: non sono stati ancora erogati i contributi statali relativi all'anno 2015; non è stato ancora emanato il bando per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei contributi relativi all'anno 2016 (il termine per la relativa emanazione scadeva il 31 gennaio 2016);
          non è stato ancora approvato dal Consiglio dei ministri lo schema di decreto del Presidente della Repubblica relativo al nuovo regolamento (previsto dall'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n.  208) per il riconoscimento dei contributi annuali all'emittenza locale;
          tale situazione è insostenibile per le imprese televisive locali, cui settore sta affrontando un momento di grande difficoltà conseguente alla crisi del mercato pubblicitario, ai cambiamenti tecnologici e alla concorrenza delle nuove piattaforme  –:
          come il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per quanto di competenza, intendano procedere per dare soluzione alle problematiche sopra richiamate.
(3-03090)


Chiarimenti in merito allo stanziamento dei fondi previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016 relativi all'adeguamento del parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – 3-02777

B)

      TERZONI e CECCONI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:
          l'articolo 51, comma 4, del decreto-legge n.  189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  229 del 2016, ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 45 milioni di euro per l'anno 2017 al fine di ripristinare l'integrità del parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per garantire l'attività di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo degli edifici nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016, nonché per assicurare lo svolgimento dell'attività di rimozione e trasporto delle macerie dai predetti territori;
          ad oggi, anche secondo quanto riferito dalla Ragioneria generale dello Stato, risulta che le somme stanziate, comprese quelle per il 2016, non siano ancora state messe a disposizione; in particolare per lo stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2016 sarebbe stato disposto il trasferimento sul bilancio del Ministero dell'interno, mentre per lo stanziamento di 45 milioni di euro per l'anno 2017 risulta che il trasferimento sia ancora da effettuare  –:
          quali siano le ragioni del ritardo registrato nell'utilizzo dei fondi di cui in premessa, stante anche l'aggravarsi dell'emergenza a causa degli ultimi eventi calamitosi;
          se non si ritenga urgente intervenire per garantire che tali somme siano messe a disposizione nel più breve tempo possibile;
          se sia stato predisposto un elenco dei mezzi necessari e se siano già state avviate le procedure per il loro acquisto. (3-02777)


Iniziative per garantire l'ordine pubblico nel comune di Scanzano Jonico (Matera) e nell'area del metapontino – 3-02922; 3-03088

C)

      LATRONICO. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
          nel comune di Scanzano Jonico (Matera) e nell'area del metapontino continuano a verificarsi numerosi episodi criminali a danno di attività economiche nei settori agricolo, artigianale, edilizio e turistico che lasciano presagire strutture delinquenziali organizzate;
          si rileva che il territorio del comune di Scanzano Jonico è attraversato dalla strada statale n.  106 Jonica, asse viario fondamentale per il Mezzogiorno, dove si verificano da anni episodi criminosi di varia natura;
          l'ultimo episodio incendiario mette in risalto la difficoltà che i cittadini sono costretti ad affrontare, che rischia di soffocare le energie e lo stesso spirito imprenditoriale, e sollecita una sempre maggiore attenzione sulle condizioni di sicurezza che devono essere garantite agli operatori economici ed a tutta la collettività;
          l'interrogante ha presentato altri atti di sindacato ispettivo dove evidenziava l'accrescersi di vari fenomeni malavitosi che si verificavano nel comune e la mancanza di un presidio di pubblica sicurezza nella cittadina lucana;
          dopo mesi di rapine, furti, incendi dolosi è necessario istituire in loco un presidio permanente di sicurezza, visto che il comune di Scanzano è rimasto senza alcun presidio in pianta stabile delle forze dell'ordine dopo il trasferimento del commissariato a Policoro;
          dopo gli ultimi accadimenti, i cittadini del comune lucano chiedono con insistenza misure concrete per contrastare ogni tipo di violenza ed evitare possibili episodi di giustizia «fai da te» per una maggiore tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, anche attraverso l'installazione di impianti di videosorveglianza, vista l'estensione del territorio del comune dove insistono numerose attività economiche ed aziende agricole disseminate nelle aree rurali;
          il problema della sicurezza nell'area del metapontino deve essere affrontata con immediatezza, visto l'approssimarsi della stagione estiva e l'incrementarsi del flusso turistico, che porta ad un'autentica crescita esponenziale della popolazione e che rende ancor più evidente come debba essere garantita la tranquillità e la sicurezza del territorio  –:
          se sia a conoscenza della situazione descritta e quali iniziative intenda assumere per intensificare l'azione di controllo delle forze dell'ordine, per contrastare questi episodi e garantire più sicurezza ai cittadini, anche attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza nei punti nevralgici della cittadina lucana. (3-02922)


      LATRONICO. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
          nella notte del 25 febbraio 2016 si è verificato l'ennesimo episodio incendiario ai danni del magazzino ortofrutticolo della Prometas, azienda leader negli anni ’80 per la lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli, chiuso da 3 anni, nel territorio del comune di Scanzano Jonico che è attraversato dalla strada statale n.  106 Jonica, arteria di collegamento tra la Puglia e la Calabria;
          da indiscrezioni giornalistiche si apprende che si è trattato di un atto doloso che ha interessato un'area di 5.000 metri quadri e le fiamme si sono propagate nel lato est del magazzino dove vi erano mezzi industriali e grossi cassoni in plastica utilizzati per la raccolta della frutta nei campi;
          i vigili del fuoco, oltre a spegnere il rogo, hanno dovuto mettere in sicurezza gli impianti della struttura, rilevando che quelli elettrici erano già stati depredati dei loro cavi di rame nella notte precedente;
          l'area del materano ed il comune di Scanzano Jonico continuano ad essere costantemente vittime di attentati incendiari notturni dolosi a danno di attività economiche nei settori agricolo, artigianale, edilizio e turistico. L'unico presidio delle forze dell'ordine, presente nel centro ionico, il commissariato della polizia di Stato, è stato trasferito negli ultimi anni nella città di Policoro;
          l'ultimo episodio incendiario mette in risalto la difficoltà che gli imprenditori dell'area jonica sono costretti ad affrontare, difficoltà che rischia di soffocare le energie e lo stesso spirito imprenditoriale, e sollecita una sempre maggiore attenzione sulle condizioni di sicurezza che devono essere garantite agli operatori economici ed a tutta la collettività;
          i fenomeni malavitosi connessi al racket delle estorsioni nel metapontino registrano una preoccupante recrudescenza e dal 2004 a oggi si è verificato un lungo elenco di atti intimidatori e attentati incendiari a Scanzano Jonico e sulla costa ionica lucana purtroppo rimasti ancora impuniti  –:
          se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione descritta e quali iniziative intenda assumere per intensificare l'azione di controllo delle forze dell'ordine per contrastare questi episodi e garantire più sicurezza ai cittadini.
(3-03088)


Elementi ed iniziative in merito al piano di razionalizzazione dei presidi della polizia postale – 3-00670; 3-02797; 3-03086; 3-03087; 3-03089

D)

      MOLEA. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
          la paventata chiusura della polizia postale di Forlì-Cesena, così come delle altre sezioni provinciali, per demandare le funzioni ad un livello regionale sarebbe un grave errore;
          soprattutto in un momento nel quale web ed in particolare social network sono strumenti sempre più utilizzati nella vita quotidiana, anche purtroppo per perpetrare truffe e reati di vario tipo;
          il tema della sicurezza è oggi più che mai profondamente sentito ed occorre intervenire sempre con molta attenzione, affinché anche le ipotesi di riorganizzazione non privino i territori di presidi essenziali;
          crimini come la pedopornografia, i furti di identità e frodi informatiche sono in continua e rapida espansione e in questo contesto internet offre ampie possibilità di delinquere;
          la polizia postale, anche a livello locale, rappresenta un fondamentale strumento a tutela dei cittadini e della loro sicurezza, sotto ogni sua forma;
          come testimoniano i dati comunicati dal Siulp relativi proprio alla sezione forlivese: quasi 500 denunce ricevute ed oltre 100 persone denunciate in un anno, senza contare le oltre 500 richieste di collaborazione pervenute dalle altre forze di polizia e la diffusa attività di prevenzione, svolta anche negli istituti scolastici; ciononostante, la sezione forlivese vanta un solo ufficiale di polizia giudiziaria in organico;
          la situazione della polizia postale si inserisce purtroppo in un quadro complessivo che coinvolge a livello locale tutte le forze dell'ordine, che stanno vedendo assottigliarsi da una parte gli organici per effetto dell'attuazione del blocco del turnover, dall'altra i fondi assegnati per nuovi mezzi, strumenti, dotazioni tecnologiche e sedi più accoglienti;
          la necessaria esigenza di razionalizzazione, che oggi interessa l'apparato pubblico e che coinvolge anche le forze dell'ordine, non può andare a discapito della sicurezza dei cittadini, a maggior ragione in un ambito strategico per la sburocratizzazione e l'innovazione del Paese come il web  –:
          se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione descritta e, nel caso, quali interventi tempestivi ritenga utile assumere al fine di scongiurare tale possibile chiusura, che andrebbe sicuramente a scapito della sicurezza di molti cittadini e di molti giovani. (3-00670)


      IORI. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
          in una società sempre più «informatizzata» sono in costante aumento i crimini via web, soprattutto in danno dei minorenni, quali diffusione della pedopornografia e della pedofilia online, l'adescamento, il cyberbullismo, le minacce, lo stalking, le diffamazioni sulla rete, le truffe e la pirateria informatica, i furti di identità ed altri;
          l'evoluzione tecnologia ha portato e porterà in futuro alla nascita di nuove fattispecie criminose attuate tramite la rete internet;
          la ricerca svolta nel febbraio 2014 da Ipsos per Save the children su un campione di ragazzi dai 12 ai 17 anni mette in luce una diffusione capillare degli strumenti informatici fra i minori, oltre a rilevare che per ben il 72 per cento degli adolescenti il cyberbullismo è il fenomeno sociale più pericoloso del proprio tempo;
          la polizia postale svolge un ruolo indispensabile, essendo l'unica forza dell'ordine addetta allo studio, alla prevenzione, alla repressione e al contrasto dei reati commessi tramite la rete internet, in particolare quando le vittime sono minorenni;
          proprio in questi giorni presso il Senato della Repubblica è stata approvata una proposta di legge sul cyberbullismo (la proposta di legge n.  3139 che sta per arrivare alla Camera in quarta lettura) in cui si prevede che vengano privilegiati gli aspetti educativi e rieducativi, stanziando fondi specifici proprio per il lavoro nelle scuole della polizia postale nel triennio 2017-2019;
          in questa prospettiva la specialità della polizia postale e delle comunicazioni, oltre alla repressione ed al contrasto dei crimini perpetrati tramite la rete internet, attua un'attività di prevenzione e formazione, rivolta ai ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori italiane, per fornire agli studenti ed alle famiglie, oltre che agli insegnanti, conoscenze idonee a garantire una navigazione in rete consapevole e sicura;
          questo ruolo educativo è previsto anche dalla legge n.  107 del 2015 (la cosiddetta «buona scuola») laddove si premette l'importanza di prevenire i rischi e i pericoli della rete, attraverso collaudati progetti di sensibilizzazione e formazione degli insegnanti e workshop gratuiti presso le scuole che ne fanno richiesta;
          già nel 2014 era stata presentata dall'interrogante al Ministro dell'interno un'interrogazione parlamentare per evitare la soppressione di 74 sezioni provinciali di polizia postale e delle comunicazioni, la cui chiusura venne poi evitata;
          ora si ripresenta questa evenienza, difficilmente comprensibile, anche in una logica di contenimento della spesa, poiché tale specialità consente di intercettare reati e prevenire conseguenze e costi anche molto pesanti;
          la razionalizzazione delle risorse umane, a cui è finalizzata detta chiusura, vanifica in gran parte l'esperienza e la professionalità acquisita nel corso degli anni dal personale specializzato delle sezioni di polizia postale e delle comunicazioni destinate alla chiusura;
          infine, gli uffici delle sezioni di polizia postale sono sovvenzionati da Poste italiane spa, che assume sul proprio bilancio i costi di gestione, non gravando quindi su quelli del Ministero dell'interno  –:
          se il Ministro interrogato non ritenga opportuno evitare la soppressione delle sezioni di polizia postale e delle comunicazioni di cui in premessa che porterebbe al depotenziamento di una specialità resa sempre più necessaria dalla crescente esigenza di prevenzione e contrasto dei reati informatici commessi tramite la rete internet, soprattutto a danno dei minorenni;
          se non ritenga il Ministro interrogato di assumere iniziative affinché tale specialità sia potenziata, implementata e dotata dei migliori e più avanzati mezzi tecnologici per prevenire, contrastare e reprimere i reati via web, in particolare considerando che le sezioni presenti sul territorio, oltre alla prevenzione e al contrasto del fenomeno, garantiscono un rapporto diretto con i cittadini attraverso la quotidiana attività per acquisire denunce, esposti e richieste sui reati online.
(3-02797)


      FABBRI, IORI, MARCHI e ARLOTTI. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
          nella prima settimana di marzo 2014 il Ministero dell'interno ha sottoposto all'attenzione dei questori della Repubblica un progetto di razionalizzazione della dislocazione dei presidi di polizia sul territorio, in un'ottica di rivisitazione ed ottimizzazione dei commissariati di polizia di Stato (nelle sue quattro specialità: stradale, ferroviaria, postale e di frontiera) e delle stazioni del Corpo carabinieri e delle forze speciali a carattere sussidiario;
          nell'ambito di detta spending review è prevista la soppressione di ben 74 sezioni provinciali di polizia postale e delle comunicazioni, unica specialità addetta allo studio, repressione e contrasto dei reati commessi tramite la rete internet, in particolare a danno dei minorenni;
          nella sola regione Emilia-Romagna verranno soppresse le sezioni di Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia. Quest'ultima sezione verrà chiusa già nei primi mesi del 2015;
          il rapporto di Inhope-International Association of internet hotlines rilevava nel 2010 ben 24.000 segnalazioni di siti contenenti immagini e video pedopornografici;
          il fenomeno dell'adescamento di minorenne di cui all'articolo 609-undecies del codice penale perpetrato tramite l'utilizzo degli strumenti telefonici e telematici è in costante aumento ed a seguito della diffusione dei social network coinvolge vittime con fasce di età sempre più basse;
          tra il 1o aprile 2010 ed il 30 settembre 2011, grazie al lavoro della polizia postale e delle comunicazioni, sono stati monitorati 31.432 siti sospetti. Solo nel corso del 2010 le operazioni sotto copertura hanno determinato l'apertura di 63 indagini con sottoposizione a provvedimenti restrittivi e alla denuncia di altre 582 persone per reati connessi alla pornografia minorile;
          la ricerca svolta nel febbraio 2014 da Ipsos per Save the children su un campione di ragazzi dai 12 ai 17 anni mette in luce una diffusione capillare degli strumenti informatici fra i minori, oltre a rilevare che per ben il 72 per cento degli adolescenti il cyber bullismo è il fenomeno sociale più pericoloso del proprio tempo;
          l'indagine conoscitiva sulle condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza di Telefono azzurro ed Eurispes del 2012 evidenzia i pericoli e l'inadeguatezza della rete internet per i minorenni, riferendo un incremento delle denunce relative alla diffusione (minacciata o attuata) di foto e video «intimi» tramite le tecnologie informatiche ed i social network: un adolescente su 5 ha trovato online proprie foto imbarazzanti senza averne precedentemente autorizzato la pubblicazione. Più di un bambino su 4 (25,9 per cento) ammette di essersi imbattuto in pagine internet contenenti immagini di violenza, il 16 per cento dei bambini ha trovato in rete immagini di nudo, il 13 per cento siti che esaltano la magrezza, il 12,2 per cento siti con contenuti razzisti. Inoltre, più di un bambino su 10 riferisce di aver trovato online sue foto private (12,4 per cento) o sue foto che lo mettevano in imbarazzo (10,8 per cento); l'8,3 per cento ha visto pubblicati in rete video privati, il 7,1 per cento rivelazioni su propri fatti personali, il 6,7 per cento video imbarazzanti in cui egli stesso era presente;
          la polizia postale e delle comunicazioni è l'unica specialità della polizia di Stato idonea a prevenire, contrastare e reprimere la diffusione delle pedopornografia e della pedofilia tramite la rete internet, la pubblicazione di contenuti inappropriati per minorenni, l'adescamento online, il cyberbullismo, le minacce, lo stalking e le diffamazioni sulla rete, le truffe e la pirateria informatica, i furti di identità, il phishing e in ultimo la diffusione di virus, worm, trojan horses, spyware e programmi concepiti per invadere, danneggiare, sottrarre e nei casi più estremi cancellare dati personali. In una società sempre più «informatizzata» tali crimini sono in costante aumento. L'evoluzione tecnologia, inoltre, ha portato e porterà in futuro alla nascita di nuove fattispecie criminose attuate tramite la rete internet;
          in tale prospettiva la specialità della polizia postale e delle comunicazioni andrebbe implementata, dotata dei migliori e più avanzati mezzi tecnologici e potenziata. In particolare, non risponde ad una maggiore efficacia la soppressione delle sezioni presenti sul territorio, le quali, oltre alla prevenzione e al contrasto del fenomeno, attuano il rapporto diretto con il cittadino attraverso la quotidiana attività di front office per acquisire denunce, esposti e richieste di ogni genere;
          la polizia postale, oltre alla repressione ed al contrasto dei crimini perpetrati tramite la rete, attua un'attività di prevenzione e formazione, rivolta ai ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori italiane, per fornire agli studenti ed alle famiglie conoscenze idonee a garantire una navigazione in internet consapevole e sicura. Predispone altresì collaudati progetti di sensibilizzazione e formazione degli insegnanti circa i rischi e pericoli della rete e svolge workshop gratuiti presso le scuole che ne fanno richiesta;
          la razionalizzazione delle risorse umane, a cui è finalizzata detta chiusura, è inoltre vanificante in gran parte dell'esperienza e della professionalità acquisita nel corso degli anni dal personale specializzato delle sezioni di polizia, postale e delle comunicazioni destinate alla chiusura;
          sebbene il dipartimento di pubblica sicurezza abbia previsto la ricollocazione del personale di polizia postale e delle comunicazioni presso gli uffici investigativi delle questure, per svolgere indagini in tema di reati informatici, rimane incomprensibile il sistema di direzione, coordinamento e aggiornamento del personale in tali strutture non specializzate;
          le sezioni della polizia postale e delle comunicazioni sono sovvenzionate, ad eccezione che per gli stipendi, dalla società Poste italiane spa, società privata che assume sul proprio bilancio tutti i costi di gestione che non vanno a gravare, conseguentemente, su quelli del Ministero dell'interno. La soppressione delle sezioni non produrrebbe dunque alcun beneficio economico per lo Stato. La chiusura comporterebbe, invece, un aggravio di spesa per dotare il personale trasferito di locali, computer, attrezzature tecnologiche ed informatiche, arredi, autovetture di servizio ed ogni altro strumento necessario, il cui costo, ad oggi, è a carico della società privata Poste Italiane spa  –:
          se il Ministro interrogato non ritenga opportuno preservare le sezioni di polizia postale e delle comunicazioni, considerato che:
              a) il beneficio economico per lo Stato derivante dalle soppressioni di dette sezioni è irrisorio, stanti il sovvenzionamento di Poste italiane spa e l'aggravio di spesa per dotare il personale trasferito nelle questure di locali, attrezzature informatiche ed ogni altro strumento necessario;
              b) il depotenziamento di questa specialità, resa sempre più necessaria dal numero crescente di reati informatici commessi tramite la rete internet soprattutto a danno di minorenni, comporta una diminuita attività di contrasto, protezione e prevenzione. (3-03086)


      IORI, MARCHI e GANDOLFI. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
          a quanto risulta dalla riunione del servizio della polizia delle comunicazioni tenutasi il 5 aprile 2017 per presentare il piano di razionalizzazione dei presidi della suddetta polizia postale, nonostante il continuo incremento dei reati perpetrati tramite il web, verranno chiuse 54 sezioni della polizia delle comunicazioni delle 72 tuttora esistenti; se il piano prospettato nel 2016 prevedeva il mantenimento degli uffici sede di procure distrettuali competenti in materia di reati di esclusiva pertinenza della polizia postale, non si comprende come mai alcune città debbano avere un ufficio della polizia postale ed altre no;
          in Emilia-Romagna verranno chiuse 5 sezioni su 7 e ben 35 dipendenti, specializzatisi da almeno un decennio con indagini e corsi di aggiornamento, verranno destinati ad un non ancora noto tipo di servizio che potrebbe anche non aver nulla a che fare con i reati informatici;
          per l'Emilia-Romagna è prevista la salvaguardia, oltre che della sede compartimentale di Bologna (procura distrettuale presente), anche degli uffici di Parma e Rimini (procura distrettuale non presente); e non appare plausibile pensare ad una ripartizione territoriale con una sezione per l'Emilia ed una per la Romagna, poiché in realtà non potranno essere variate le competenze territoriali per i moltissimi reati compiuti tramite il web e pertanto i cittadini di Parma avranno un ufficio specializzato su indagini di tale tipo, a differenza di quelli di Reggio Emilia o di Modena;
          è di fondamentale importanza l'acquisizione delle notizie di reato dove è preminente l'utilizzo di sistemi informatici. Senza le opportune conoscenze si rischia di omettere particolari riferimenti informatici che successivamente renderanno impossibili le indagini. Cosa accaduta più volte alla sezione di Reggio Emilia nelle indagini delegate da altri uffici;
          la sezione di Reggio Emilia, nonostante l'ormai numero esiguo di dipendenti, 4, contro gli 8 di tre anni fa, mai sostituiti, ha comunque trattato nel 2016 ben 580 fascicoli di indagine e denunciato 100 persone. Riceve inoltre quotidianamente decine di telefonate e mail da cittadini incappati in truffe, estorsioni, frodi informatiche, attacchi di virus, problematiche con i social network e altro, smistate molte volte dalla questura o dalle stazioni dei carabinieri alle quali viene fornita sempre una risposta esaustiva anche per aumentare il senso di sicurezza dei cittadini;
          altro aspetto rilevante e meritevole di attenzione è costituito dagli incontri con le scolaresche: nel 2017 oltre 28 incontri con gli alunni reggiani e due con la cittadinanza, che sarà quasi impossibile ripetere;
          infine è imminente la firma del rinnovo della convenzione con Poste italiane spa, che proseguirà quella ormai esistente da tantissimi anni, con la quale Poste italiane spa forniva e fornirà uffici, autoveicoli e strumenti informatici per l'operatività della polizia postale; a tale riguardo non si capisce perché il dipartimento di pubblica sicurezza voglia perdere una parte delle forniture, dato che un punto della summenzionata convenzione prevede che l'accordo subirà modifiche parziali o totali a seconda del numero dei presidi che verranno chiusi  –:
          se il Ministro interrogato non ritenga opportuno, a fronte delle considerazioni sopra riportate, evitare la soppressione delle sezioni di polizia postale e delle comunicazioni di cui in premessa che porterebbe al depotenziamento di una specialità resa sempre più necessaria, in particolare considerando che le sezioni presenti sul territorio di Reggio Emilia, oltre alla prevenzione e al contrasto del fenomeno, garantiscono un rapporto diretto con i cittadini attraverso la quotidiana attività per acquisire denunce, esposti e richieste sui reati online, nonché costituiscono una risposta alla crescente esigenza di prevenzione e contrasto dei reati informatici commessi tramite la rete internet soprattutto a danno dei minorenni. (3-03087)


      RICCIATTI, QUARANTA, D'ATTORRE, ROBERTA AGOSTINI, PIRAS, MELILLA, DURANTI, SANNICANDRO, KRONBICHLER, SCOTTO e NICCHI. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
          il piano nazionale di razionalizzazione della polizia di Stato prevede la chiusura di 54 sedi di polizia postale dislocate su tutto il territorio nazionale;
          saranno pertanto soppressi numerosi presidi con conseguente redistribuzione del personale addetto alle questure;
          gli uffici di polizia postale svolgono una delicatissima e qualificata funzione di contrasto alle crescenti attività criminali perpetrate attraverso gli strumenti informatici, quali accessi abusivi a sistemi informatici, frodi informatiche e truffe e-commerce, furti d'identità, diffamazioni e minacce sui social network, pedopornografia;
          tra le sedi interessate dal piano di razionalizzazione e che potrebbero essere chiuse nei prossimi mesi figura quella di Pesaro;
          come per altri presidi, i dati relativi alle denunce effettuate presso gli uffici di polizia postale di Pesaro mostrano un'attività con volumi significativi (con oltre 400 denunce all'anno), che andranno a sovraccaricare, in caso di chiusura, l'unico presidio che residuerà nella regione: quello di Ancona;
          la redistribuzione del personale attualmente in servizio presso i presidi di polizia postale nelle questure comporterà, inoltre, una dispersione di professionalità che andrebbero al contrario sostenute e potenziate, considerato il costante aumento, nel numero e nel grado di offensività, dei reati informatici;
          sebbene il piano di razionalizzazione abbia il corretto obiettivo di ridurre i costi amministrativi, questo non può avvenire a discapito delle attività di istituto della polizia;
          ad avviso degli interroganti, lo smantellamento della sede della polizia postale di Pesaro priverà il territorio di un importante presidio di sicurezza e prevenzione per i cittadini, considerato che, oltre all'attività di repressione dei reati, la polizia postale svolge anche un'importantissima attività a contatto diretto con i cittadini, con iniziative educative, di formazione ed informazione;
          tra queste attività risulta particolarmente meritoria quella svolta presso le scuole, nei confronti sia di studenti e docenti che di genitori, per prevenire reati che destano un forte allarme sociale, come il cyberbullismo, la pedopornografia e l'adescamento di minori  –:
          se il Ministro interrogato non intenda, anche alla luce delle criticità illustrate in premessa, rivedere il piano di ridimensionamento, al fine di scongiurare la perdita delle attività svolte dalla polizia postale di Pesaro;
          quali misure intenda promuovere per garantire il prezioso e insostituibile lavoro che i presidi territoriali hanno sino ad oggi svolto in ordine alle attività di prevenzione, educazione e formazione contro i rischi della rete internet. (3-03089)


PROPOSTA DI LEGGE: S. 119-1004-1034-1931-2012 — D'INIZIATIVA DEI SENATORI: D'ALÌ; DE PETRIS; CALEO; PANIZZA ED ALTRI; SIMEONI ED ALTRI: MODIFICHE ALLA LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N.  394, E ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AREE PROTETTE (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO) (A.C. 4144-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: TERZONI ED ALTRI; MANNINO ED ALTRI; TERZONI ED ALTRI; BORGHI ED ALTRI (A.C. 1987-2023-2058-3480)

A.C. 4144-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

      sull'articolo aggiuntivo 2.01000 (nuova formulazione) e sul complesso dei subemendamenti a quest'ultimo riferiti.
      Si intende conseguentemente revocato il parere contrario espresso in data 23 maggio 2017 sull'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione e sui relativi subemendamenti.

A.C. 4144-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Contributo di sbarco a favore delle aree protette).

      1. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori in cui sono presenti aree protette terrestri o marine ed i comuni nel cui territorio insistono isole minori ove sono presenti aree protette terrestri o marine possono destinare il gettito del contributo di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23, per finanziare, in accordo con l'ente gestore dell'area protetta, interventi volti alla tutela ambientale, alla conservazione della biodiversità, al ripristino o al restauro di ecosistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale, alla promozione del turismo sostenibile del territorio, nonché ad attività di educazione ambientale.
      2. I comuni di cui al comma 1 possono inoltre deliberare, esclusivamente per le finalità di cui al medesimo comma 1, una maggiorazione, fino ad un massimo di 2 euro, del contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23, nelle medesime forme ivi previste.
      3. I comuni facenti parte di un'area marina protetta possono richiedere un contributo di sbarco con le stesse finalità e modalità di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Contributo di sbarco a favore delle aree protette).

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione

      All'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 7, comma 1, lettera a), dopo la parola: restauro aggiungere la seguente: conservativo.
0. 2. 01000. 2. Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Spadoni, D'Uva.
(Approvato)

      All'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 7, comma 1, lettera a), sopprimere la parola: particolare.
0. 2. 01000. 3. Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Spadoni, D'Uva.

      All'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 7, comma 1, lettera b), dopo la parola: recupero aggiungere le seguenti: e valorizzazione.
0. 2. 01000. 4. Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Spadoni, D'Uva.
(Approvato)

      All'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 7, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: senza incremento delle superfici e delle volumetrie e nelle condizioni originarie per sedime e tipologia.
0. 2. 01000. 16. Kronbichler, Zaratti, Formisano, Duranti, Melilla, Laforgia, Pellegrino.

      All'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 7, comma 1, sopprimere la lettera c).
0. 2. 01000. 5. Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Spadoni, D'Uva.

      All'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 7, comma 1, lettera d), sostituire la parola: restauro con la seguente: riqualificazione.
0. 2. 01000. 6. Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Spadoni, D'Uva.
(Approvato)

      All'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 7, comma 1, lettera e), sostituire le parole: nei campi di interesse del parco con le seguenti: legate alla tutela ambientale e alla valorizzazione dell'area protetta.
0. 2. 01000. 7. Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Spadoni, D'Uva.
(Approvato)

      All'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 7, comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto dell'ambiente e degli ecosistemi.
0. 2. 01000. 8. Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Spadoni, D'Uva.

      All'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 7, comma 1, lettera g), dopo la parola: sportive aggiungere la seguente: pienamente.
0. 2. 01000. 9. Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Spadoni, D'Uva.

      All'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 7, comma 1, sopprimere la lettera h).
0. 2. 01000. 10. Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Spadoni, D'Uva.

      All'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 7, comma 1, lettera h), sopprimere le parole: strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, nonché.
0. 2. 01000. 1. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti.
(Approvato)

      All'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 7, comma 1, lettera i), sopprimere le parole: nell'erogazione
0. 2. 01000. 11. Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Spadoni, D'Uva.

      All'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 7, comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole:, con interventi rispettosi dell'ambiente e del paesaggio.
0. 2. 01000. 12. Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Spadoni, D'Uva.
(Approvato)

      All'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 7, comma 1, lettera m), dopo la parola: sostegno aggiungere le seguenti: tecnico e organizzativo.
0. 2. 01000. 13. Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Spadoni, D'Uva.

      All'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 7, comma 1, lettera n), dopo la parola: paesaggio aggiungere la seguente: agricolo.
0. 2. 01000. 14. Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Spadoni, D'Uva.

      All'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 7, comma 1, lettera o), sostituire le parole: a basso impatto paesaggistico con le seguenti: a impatto zero, sia sotto il profilo ambientale che paesaggistico.
0. 2. 01000. 15. Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Spadoni, D'Uva.

      All'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 devono comunque avvenire senza incremento delle superfici e delle volumetrie, nonché senza ulteriore incremento delle superfici impermeabilizzate esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
0. 2. 01000. 20. Zaratti, Kronbichler, Formisano, Duranti, Melilla, Laforgia, Pellegrino.

      All'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 7, sopprimere il comma 2.
0. 2. 01000. 21. Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Spadoni, D'Uva.

      All'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 7, comma 2, dopo le parole: che intendano realizzare aggiungere le seguenti:, nel rispetto delle previsioni e dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco,
0. 2. 01000. 17. Zaratti, Kronbichler, Formisano, Duranti, Melilla, Laforgia, Pellegrino.
(Approvato)

      All'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 7, comma 2, dopo le parole: che intendano realizzare aggiungere le seguenti:, previo assenso dell'ente di gestione,
0. 2. 01000. 18. Zaratti, Kronbichler, Formisano, Duranti, Melilla, Laforgia, Pellegrino.

      All'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione, comma 1, capoverso Art. 7, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente, periodo: Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile e il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione del parco, in particolare per i portatori di handicap.
0. 2. 01000. 19. Bossa, Zaratti, Kronbichler, Formisano, Duranti, Melilla, Ricciatti, Laforgia, Pellegrino.
(Approvato)

      Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2.1
(Modifica dell'articolo 7 della legge n.  394 del 1991).

      1. L'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n.  394 è sostituito dal seguente:

      «Art. 7 (Misure di incentivazione). – 1. Le Regioni destinano prioritariamente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel quadro della programmazione dei Fondi per lo sviluppo ad esse attribuiti dall'Unione europea, una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, per i seguenti obiettivi:
          a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
          b) recupero dei nuclei abitati rurali;
          c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
          d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
          e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
          f) agriturismo;
          g) attività sportive compatibili;
          h) strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili;
          i) mantenimento dei livelli essenziali nell'erogazione dei servizi pubblici;
          l) copertura della rete di telefonia mobile e ADSL;
          m) sostegno alla pianificazione territoriale dei Comuni;
          n) restauro e riqualificazione del paesaggio, urbano e rurale, volto al recupero dei connotati identitari del territorio;
          o) realizzazione di fonti di energie rinnovabili a basso impatto paesaggistico;
          p) sostegno all'imprenditoria in agricoltura;
          q) sostegno alle attività culturali formative e di educazione in campo ambientale e a quelle volte alla valorizzazione del territorio;
          r) riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani.

      2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale».
2. 01000.(Nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

      Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Modifica dell'articolo 7 della legge n.  394 del 1991).

      1. L'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n.  394 è sostituito dal seguente:

«Art. 7.
(Misure di incentivazione).

      1. Le Regioni destinano prioritariamente una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, per i seguenti obiettivi:
          a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
          b) recupero dei nuclei abitati rurali;
c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
          d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
          e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
          f) agriturismo;
          g) attività sportive compatibili;
          h) strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili;
          i) mantenimento dei livelli essenziali nell'erogazione dei servizi pubblici;
          l) copertura della rete di telefonia mobile e ADSL;
          m) sostegno alla pianificazione territoriale dei Comuni;
          n) restauro e riqualificazione del paesaggio, urbano e rurale, volto al recupero dei connotati identitari del territorio;
          o) opere igieniche, idropotabili, di risanamento ambientale;
          p) realizzazione di fonti di energie rinnovabili a basso impatto paesaggistico;
          q) sostegno all'imprenditoria in agricoltura;
          r) sostegno alle attività culturali e a quelle volte alla valorizzazione del territorio;
          s) riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani.

      2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale».
2. 0200. Venittelli.

      Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Modifica dell'articolo 7 della legge n.   394 del 1991).

      1. L'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n.  394 è sostituito dal seguente:

Art. 7.
(Misure di incentivazione).

      1. Le Regioni destinano prioritariamente una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, per i seguenti obiettivi:
          a) mantenimento dei livelli essenziali nell'erogazione dei servizi pubblici;
          b) copertura della rete di telefonia mobile e ADSL;
          c) sostegno alla pianificazione territoriale dei Comuni;
          d) restauro e riqualificazione del paesaggio, urbano e rurale, volto al recupero dei connotati identitari del territorio;
          e) opere igieniche, idropotabili, di risanamento ambientale;
          f) realizzazione di fonti di energie rinnovabili a basso impatto paesaggistico;
          g) sostegno all'imprenditoria in agricoltura;
          h) sostegno alle attività culturali e a quelle volte alla valorizzazione del territorio;
          i) riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani.
2. 0201. Venittelli.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Modifica all'articolo 7 della legge n.  394 del 1991).

1. All'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n.  394, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      «2-bis. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, nel rispetto delle finalità istitutive e dei piani di gestione delle aree protette, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno dell'area protetta, che avviano un'attività d'impresa a decorrere dal 1o gennaio 2018, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.
      2-ter. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.   917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 2-bis è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
      2-quater. L'agevolazione di cui al comma 2-bis è riconosciuta esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:
          a) educazione e formazione ambientale;
          b) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area protetta;
          c) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;
          d) manutenzione e ripristino degli ecosistemi, gestione forestale;
          e) restauro ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

      2-quinquies. L'agevolazione fiscale di cui al comma 2-bis è concessa nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 20 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2018, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.  625».
2. 04. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

A.C. 4144-A – Articolo 28

ARTICOLO 28 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 28.
(Delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di emunerazione dei servizi ecosistemici).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema volontario di pagamento dei servizi ecosistemici (PSE).
      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
          a) prevedere che il sistema di PSE sia definito su base volontaria, quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante dalla fornitura dei servizi ecosistemici secondo meccanismi di carattere negoziale tra fornitori e beneficiari, fermi restando la salvaguardia nel tempo degli ecosistemi nonché l'eventuale incremento della loro funzionalità, ovvero il loro ripristino, ove necessario;
          b) prevedere che il sistema di PSE sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni, nonché per le fattispecie di cui all'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies, della legge n.  394 del 1991;
          c) prevedere che nello strumento negoziale siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione e il loro valore, nonché definiti i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;
          d) prevedere in ogni caso che il sistema di PSE possa essere attivato per i seguenti servizi: formazione e rigenerazione del suolo; fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione e regolazione delle acque nei bacini idrici; salvaguardia della biodiversità con specifico riguardo alla funzione di conservazione delle specie e degli habitat, delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche, anche tenendo conto del ruolo delle infrastrutture verdi di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2013) 249 final; utilizzazione di proprietà demaniali, collettive e private per produzioni energetiche; servizi ricreativi e del tempo libero legati al turismo ambientale, paesaggistico e culturale, nonché servizi educativi concernenti il capitale naturale; servizi ecosistemici generati dagli agricoltori, dai selvicoltori e dagli altri gestori del territorio agroforestale nell'esercizio delle proprie attività, anche mediante meccanismi di incentivazione previsti nei programmi territoriali;
          e) prevedere che nel sistema di PSE siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti, nonché interventi di salvaguardia e ripristino della biodiversità;
          f) coordinare e razionalizzare gli istituti esistenti in materia;
          g) prevedere, in particolare, forme di remunerazione di servizi ecosistemici forniti dai comuni, dalle loro unioni, dalle aree protette e dalle organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate, e prevedere, conseguentemente, idonee forme di rendicontazione;
          h) prevedere che gli introiti finanziari derivanti dal sistema di PSE siano destinati anche all'adeguata manutenzione del capitale naturale, disponendo per i fornitori e i beneficiari di servizi ecosistemici l'onere di adottare appositi strumenti volti ad assicurare tale vincolo di destinazione;
          i) introdurre forme di premialità a beneficio degli enti territoriali e degli enti gestori delle aree protette che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale in conformità alla normativa dell'Unione europea e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;
          l) ritenere precluse dal sistema di PSE le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi, nonché la funzione di risorsa genetica in considerazione dell'attuazione del protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativa all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefìci derivanti dalla loro utilizzazione;
          m) tener conto dei compiti del Comitato per il capitale naturale previsto dall'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n.  221, provvedendo al coordinamento delle norme introdotte dai decreti legislativi con quelle contenute in tale disposizione.
          n) prevedere che alla realizzazione di sistemi di PSE possano concorrere in veste di finanziatori o di intermediari anche gli istituti di credito, nonché le fondazioni bancarie, di natura pubblica o privata.

      3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alle Camere affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.
      4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, nonché della procedura di cui al comma 3.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 28 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 28.
(Delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici)

      Sopprimerlo.
28. 1. Vella, Crimi.

      Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: quindici mesi.

      Conseguentemente, al comma 3, sopprimere il terzo periodo.
28. 600. La Commissione.
(Approvato)

      Al comma 2, sopprimere la lettera m).
28. 2. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

      Al comma 2, lettera n), sopprimere le parole:, di natura pubblica o privata.
28. 1000. La Commissione.
(Approvato)

      Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
28. 3. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

      Al comma 4, sostituire le parole: dell'ultimo con le seguenti: di ciascuno.
28. 601. La Commissione.
(Approvato)

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. L'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n.  221, è abrogato.
28. 4. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

A.C. 4144-A – Articolo 28-bis

ARTICOLO 28-BIS DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 28-bis.
(Disciplina transitoria).

      1. Con lo scopo di allineare le scadenze degli incarichi dei Presidenti e dei membri del Consiglio direttivo degli Enti parco nazionali, in deroga a quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 9 della legge n.  394 del 1991, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della presente legge, i predetti incarichi, in sede di prima applicazione della presente legge, sono prorogati fino alla scadenza dell'incarico conferito in data più recente.

A.C. 4144-A – Articolo 29

ARTICOLO 29 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 29.
(Clausola di salvaguardia).

      1. Le norme della presente legge e della legge 6 dicembre 1991, n.  394, si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 29 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 29.
(Clausola di salvaguardia)

      Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Copertura finanziaria).

      1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nelle more dell'entrata a regime delle disposizioni di cui all'articolo 8, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2018-2020 da assegnare al Ministero dell'ambiente. Alla copertura degli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.   282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
29. 01. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

A.C. 4144-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              con l'articolo 27 della presente legge si avvia il percorso verso la creazione di un parco unico del Delta del Po;
              più nel dettaglio, il Governo è delegato ad adottare, «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'assetto ordinamentale e organizzativo e delle finalità e dei criteri di gestione delle aree naturali protette del Delta del Po nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto, quale fondamentale risorsa del bacino del Po e fattore determinante per la valorizzazione economica e ambientale dell'alto Adriatico, mediante l'istituzione di un unico Parco del Delta del Po»;
              appare realmente decisivo, per l'equilibrio di un territorio unico, che la governance del nuovo parco possa nascere attraverso un coinvolgimento «dal basso» della società civile, delle realtà sociali, economiche e culturali e, in particolare, delle amministrazioni locali che rappresentano il Delta veneto ed emiliano,

impegna il Governo

a sottolineare e a lavorare per un effettivo riconoscimento della dimensione propriamente interregionale del parco del Delta, favorendo nel percorso di attivazione della nuova «governance» la partecipazione attiva e un pieno e reale coinvolgimento delle comunità locali.
9/4144-A/1. Crivellari.


      La Camera,
          premesso che:
              alcune categorie di dipendenti del Dipartimento di Protezione Civile subiscono le ripercussioni derivanti dal susseguirsi di interventi legislativi che hanno prodotto disparità di trattamento e hanno determinato una situazione per cui ciò che hanno maturato come trattamento economico accumulato non corrisponde al livello di inquadramento professionale;
              la professionalità di questo personale si esplica nelle attività emergenziali e in tal senso appare fondamentale che si proceda ad una razionalizzazione organizzativa e al miglioramento della funzionalità degli uffici in cui questo personale agisce così come ad una sua qualificazione;
              la misura non comporterebbe alcun aggravio di spesa in quanto il personale in oggetto già usufruisce degli assegni pensionabili riassorbibili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel quadro dei processi di razionalizzazione organizzativa e di miglioramento della funzionalità degli uffici e dei servizi da impegnare nelle attività emergenziali e della qualificazione del personale non dirigenziale di ruolo del Dipartimento della protezione civile, di attivare la ricomposizione dei processi lavorativi per il riassorbimento degli assegni in godimento derivanti da parametri retributivi per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su categorie diverse, entro i limiti degli assegni stessi con le modalità dell'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n.  183.
9/4144-A/2. Santelli, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 8, dell'atto Camera 4144-A recante «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n.  394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette», al comma 1-duodecies, consente all'ente di gestione dell'area protetta di concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di ecocompatibilità, sostenibilità ambientale e tipicità territoriale. In tal caso, l'ente di gestione è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità garantiti, nonché a predisporre attività di controllo;
              ad oggi, diverse aree protette hanno istituito un loro marchio. Nell'Elenco dei marchi di qualità pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico sono inclusi: la «Carta di qualità del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi»; il «Marchio del Parco Naturale Regionale Sirente Velino»; il «Marchio di Qualità Ambientale (Parco delle Madonie)»; il «Marchio di Qualità Ambientale (Parco nazionale delle Cinque Terre)»; il «Marchio di Qualità ambientale della rete parchi della Sardegna e della Corsica»; il «Marchio di Qualità Ambientale e Tipicità (Parco delle Madonie)»; il «Marchio di Qualità del Parco Alto Garda Bresciano»; il «Marchio di Qualità del Parco Naturale delle Prealpi Giulie»; il «Marchio di Qualità Gran Paradiso»; il «Marchio Nazionale di Qualità Ambiente Area Marina Protetta Porto Cesareo»; il marchio «Parco di Veio»; il marchio «Parco Naturale Regionale Bracciano – Martignano»; il marchio «Parco Nazionale dei Monti Sibillini»; il marchio «Qualità Parco» (del Parco naturale Adamello Brenta); nonché il marchio «Servizi Turistici dell'Area Marina Protetta Isole Egadi»,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine di istituire il marchio di qualità del sistema nazionale delle aree protette e che disciplini i requisiti minimi e criteri uniformi per il rilascio del marchio da parte degli enti gestori delle aree protette per i servizi ed i prodotti locali.
9/4144-A/3. Cristian Iannuzzi.


      La Camera,
          premesso che:
              in sede di approvazione del provvedimento: «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n.  394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette» si evidenzia la volontà del legislatore in ordine alla conservazione dei territori naturali che ancora mantengono inalterate le matrici ecosistemiche attraverso l'istituzione di aree naturali protette;
              in particolare, rilevano le disposizioni dell'articolo 9 che introducono nel testo della legge quadro sulle aree protette (legge n.  394 del 1991), una serie di norme finalizzate alla redazione, da parte dell'ente gestore dell'area protetta, di appositi piani di gestione della fauna selvatica, finalizzati al contenimento della fauna selvatica che possono determinare un impatto negativo sulle specie e sugli habitat protetti della rete «Natura 2000» o ritenuti vulnerabili;
              in altre parole, i piani di cui sopra da un lato tendono a conservare specie e habitat della rete «Natura 2000» (cioè quelle di cui alle direttive 2009/147/CE, cosiddetta direttiva uccelli, e 92/43/CEE, cosiddetta direttiva habitat) presenti nell'area protetta; dall'altro lato le specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili. Non si fa, dunque, alcuna menzione o riferimento all'impatto di siffatti piani sulle attività agricole o comunque sui terreni agricoli attigui alle zone protette che usano metodi di lavorazione biologici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'inserimento nelle valutazioni da parte degli enti gestori delle aree protette di quegli aspetti che riguardano le eventuali ricadute con riferimento alla presenza della fauna selvatica sui piccoli coltivatori presenti nelle immediate vicinanze delle aree di cui sopra i quali comunque svolgono un'azione estremamente utile ai fini del contenimento del rischio idrogeologico con le loro attività prettamente improntate al biologico e all'utilizzo di metodi eco sostenibili.
9/4144-A/4. Pastorelli, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              la presente proposta di legge reca una rivisitazione generale della legge n. 394 del 1991, in materia di aree protette, con importanti modifiche nella definizione delle caratteristiche dei parchi nazionali e con precisazioni riguardo le procedure della loro istituzione e la loro organizzazione interna; si disciplina, inoltre, la possibilità di creare aree protette transfrontaliere;
              il testo presenta altresì norme di carattere particolare, in primo luogo all'articolo 19 con l'istituzione dei Parchi nazionali del Matese e di Portofino; all'articolo 27 con la delega al Governo ad adottare un decreto legislativo per l'istituzione di un unico Parco del Delta del Po; contemporaneamente, sussistono articoli di disciplina puntuale per regolare aspetti specifici di parchi già esistenti, quali il Parco Nazionale dello Stelvio o il Parco Nazionale del Gran Paradiso;
              non si è ritenuto possibile, in sede di analisi del provvedimento in Commissione Ambiente alla Camera, disciplinare l'istituzione di ulteriori Parchi Nazionali rispetto a quanto già approvato dal Senato;
              la Giunta regionale piemontese, in attuazione dei Piano Regionale Amianto, in data 20 febbraio 2017 ha deliberato un approfondimento relativo alla presenza di aree di cava e miniere inattive potenzialmente idonee all'ubicazione di impianti autorizzati al conferimento di manufatti contenente amianto; dalla presa in considerazione di 1700 siti estrattivi inattivi sono risultate oltre 600 aree estrattive di interesse potenziale, delle quali due situate nel comune di Roaschia, il cui territorio ricade nel Parco Regionale delle Alpi Marittime; tale possibilità ha destato grande preoccupazione nella popolazione della Valle Gesso e di tutta la provincia di Cuneo;
              l'assessore regionale ha precisato che la destinazione della discarica di amianto potrebbe essere prevista soltanto con l'assenso e l'accordo del comune di Roaschia, non esistendo dunque un pericolo di imposizione del sito di smaltimento nel territorio comunale;
              il Parco Regionale delle Alpi Marittime, con delibera approvata il giorno 15 giugno 2017, ha espresso parere contrario all'apertura di discariche di materiali contenenti amianto (RCA, rifiuti speciali pericolosi), nei comuni facenti parte dell'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime,

impegna il Governo

a salvaguardare le aree protette dal pericolo di farvi insistere siti di smaltimento di rifiuti pericolosi, anche attraverso l'istituzione di nuovi parchi nazionali e nuove aree protette transfrontaliere a partire dalla platea esistente delle aree protette, sulla base dei criteri di cui alla legge n. 394 del 1991, così come modificati dal presente testo di legge, riservando specifica attenzione al Parco Regionale delle Alpi Marittime, nell'ottica di una miglior tutela dell'ambiente e del patrimonio paesaggistico, faunistico e floristico.
9/4144-A/5(versione corretta)Gribaudo.


      La Camera,
          premesso che:
              i parchi nazionali rappresentano per il nostro Paese una fonte straordinaria di ricchezza, un patrimonio storico, culturale e naturalistico da preservare e di cui beneficiare;
              il sistema delle aree protette e dei parchi nazionali ha come obiettivo primario la tutela del patrimonio naturalistico, ma vuole anche garantire una migliore qualità della vita e promuovere il turismo e l'economia locale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative volte a tenere conto delle volontà espresse dagli enti e dalle istituzioni locali che amministrano i territori sui quali si trovano le aree protette ed i parchi nazionali.
9/4144-A/6. Gregorio Fontana, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              Il progetto di legge all'esame dell'Assemblea sulle aree protette prevede una delega al Governo per l'istituzione del Parco del Delta del Po;
              l'articolo 26, comma 4-septies della legge n.  222 del 2007 prevedeva l'istituzione di 4 parchi nazionali in Sicilia tra cui il Parco degli Iblei;
              la Corte Costituzionale, tra l'altro, con la sentenza n.  12 del 2009 ha stabilito che la competenza per l'istituzione di Parchi nazionali è dello Stato. Ciò vale con riferimento anche per le Regioni a statuto speciale;
              la fase istruttoria per il costituendo Parco degli Iblei, propedeutica all'adozione di uno schema di provvedimento istitutivo e di disciplina del parco, non è stata ancora completamente definita;
              l'istituzione del Parco degli Iblei rappresenterebbe un enorme volano di sviluppo di una zona di territorio particolarmente importante per la Regione Sicilia. Con l'istituzione del Parco, pertanto, si potrebbero implementare il turismo e l'occupazione dell'intera Sicilia,

impegna il Governo

ad avviare ogni utile azione per istituire, una volta completata la fase istruttoria propedeutica all'istituzione a livello nazionale del parco degli Iblei, il medesimo Parco che rappresenterebbe una grande risorsa aggiunta per il rilancio turistico ed economico siciliano.
9/4144-A/7. Minardo.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 8, al capoverso comma 1-duodecies, consente all'ente di gestione dell'area protetta di concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di ecocompatibilità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale;
              l'ente gestore è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità e di ecocompatibilità da garantire nonché a svolgere attività di controllo;
              è opportuna un'uniformità di comportamenti fra tutti gli Enti gestori dei Parchi anche per rafforzare l'unitarietà del sistema delle aree protette,

impegna il Governo

il Governo a valutare l'opportunità che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predisponga specifiche Linee Guida per l'elaborazione dei regolamenti recanti i requisiti minimi di qualità e di ecocompatibilità da garantire per la concessione da parte degli Enti Parco, anche a titolo oneroso, del proprio marchio di qualità a servizi e a prodotti tipici locali.
9/4144-A/8. Carrescia.


      La Camera,
          premesso che:
              in Basilicata insiste nell'ambito del territorio compreso tra i comuni di Montalbano Jonico, Tursi, Pisticci e Craco un'area «calanchiva» unica al mondo per aspetti geologici e paleontologici di grande richiamo per ricercatori e studiosi;
              è anche un'area di particolare pregio paesaggistico, ambientale, archeologico e culturale dal sito di Craco Vecchia al Santuario di Anglona dalle case bianche di Pisticci alla «Rabatana» di Tursi fino al centro storico di Montalbano Jonico solo per citare alcuni attrattori anche turistici;
              con legge regionale del 3 gennaio 2011 la Basilicata ha istituito la Riserva naturale speciale dei «Calanchi di Montalbano Jonico»;
              la rilevanza naturalistica dell'area e la sua specificità necessitano di adeguato riconoscimento nazionale al fine di preservarne la sua unicità;
              la sola normativa regionale risulta non sufficiente in relazione alla unicità del patrimonio naturalistico in questione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivare d'intesa con la Regione Basilicata un celere percorso per il riconoscimento dell'area calanchiva quale Parco nazionale al fine di una più efficace tutela del patrimonio ambientale e naturalistico presente in suddetto comprensorio.
9/4144-A/9. Burtone.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 9 del provvedimento introduce un articolo alla legge n.  394 del 1991, che disciplina la gestione della fauna selvatica e che la stessa viene quindi per legge demandata specifici piani redatti dall'ente gestore dell'area naturale protetta, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA;
              ritenuto che il cinghiale (sus scrofa) rappresenta una delle specie più problematiche della fauna selvatica di interesse gestionale presente nel nostro Paese, e che attualmente è l'ungulato più diffuso in Italia, con un areale di circa 190.000 km2, corrispondente al 64 per cento del territorio nazionale;
              preso atto che tale espansione rapida e apparentemente inarrestabile, ha comportato l'esplosione in tutte le regioni ove presente di vere e proprie situazioni critiche, aggravate dagli effetti contraddittori sul piano ecologico, gestionale e sociale;
              visto che le continue denunce da parte del mondo agricolo, che chiede alle Istituzioni di intervenire sia per porre fine all'aumento esponenziale dei cinghiali (sus scrofa) attraverso un'efficace politica di controllo della fauna selvatica, sia nel concedere risarcimenti rapidi agli agricoltori che hanno subito danni, hanno reso la problematica ancor più seria ed urgente;
              considerato che nella Regione Veneto, con la singolare motivazione di contenere la proliferazione di questa specie selvatica si è approvata una legge nel collegato alla finanziaria che vuole, previo un confronto con le rappresentanze istituzionali del territorio modificare la superficie del Parco dei Colli Euganei inserendo le aree contigue all'interno dell'area parco. Ciò consentirebbe la libera caccia in tali territori, resa possibile da questa modifica;
              ritenuto che ridurre i territori delle aree protette significa, sostanzialmente, «regalare» altre porzioni di territorio alle diffuse conseguenze del bracconaggio e delle azioni illegali del mondo venatorio, incorrere in procedure d'infrazione, bloccare una discussione di merito sul problema del contenimento delle popolazioni di fauna selvatica alloctona e dannosa, senza minimamente diminuire i danni all'agricoltura, e sottrarne controllo e gestione ad un Ente pubblico regionale che invece può perseguire coerentemente piani di controllo effettivi su specie che causano danni alla biodiversità e alle attività agricole,

impegna il Governo

a vigilare affinché le Regioni si attengano alle disposizioni di cui al presente provvedimento ai fini del contenimento della fauna selvatica impedendo scelte drastiche come quella del Veneto di ridurre i confini dei parchi regionali adducendo come scusa quella del contenimento.
9/4144-A/10. Rostellato, Narduolo.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento inerente le modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n.  394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette prevede all'articolo 1 la modifica l'articolo 2 della legge n.  394 del 1991 disponendo, in particolare, con il nuovo comma 5-ter dell'articolo 2 che, alle aree del territorio nazionale, rientranti nella rete «Natura 2000» si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica n.  357 del 1997 (regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
              in altre parole, le aree del territorio nazionale inserite nella rete ecologica europea denominata «Natura 2000» concorrono ai fini della conservazione della biodiversità, insieme al sistema delle aree naturali protette;
              si ricorda che «Natura 2000» è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE « Habitat» per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitari;
              inoltre, l'articolo 1-bis, sostituisce l'articolo 4 della legge quadro, prevedendo, tra l'altro alla lettera b) che il Piano in oggetto definisca le linee strategiche, finalità, programmi operativi e progetti coerenti con le politiche di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico per le aree naturali protette e con l'implementazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati in sede internazionale e contenuti nell'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile 2030, nonché l'attuazione, per quanto di competenza, della strategia nazionale delle Green community di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n.  221,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nell'ambito della definizione delle linee strategiche di cui sopra anche finalità di protezione integrale della natura allo stato «originale» (cosiddetto wilderness) per la conservazione di quegli habitat.
9/4144-A/11. Nesi.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1, modificando in più punti l'articolo 2 della legge quadro sulle aree protette (legge n.  394 del 1991), con il nuovo comma 9-quater interviene anche sull'istituzione di un nuovo parco, attribuendo all'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) le funzioni di supporto tecnico-scientifico, di monitoraggio, di controllo, di ricerca per le aree naturali protette, la biodiversità e la protezione degli ambienti marini e costieri, che saranno individuate con un decreto del Ministero dell'ambiente nell'ambito delle proprie attività istituzionali;
              al fine di massimizzare le funzioni attribuite all'ISPRA si ritiene opportuno prevedere anche la collaborazione con l'istituto delle strutture regionali, come l'ARPA, l'osservatorio faunistico o della biodiversità, che hanno il valore aggiunto di essere presenti sul territorio e di conoscerlo più approfonditamente,

impegna il Governo

a prevedere che l'ISPRA si avvalga anche della collaborazione delle strutture regionali indicate in premessa per lo svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-scientifico, di monitoraggio, di controllo, di ricerca per le aree naturali protette, la biodiversità e la protezione degli ambienti marini e costieri.
9/4144-A/12. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 6, modificando l'articolo 13 della legge quadro sulle aree protette (legge n.  394 del 1991), prevede una nuova procedura per il rilascio del nulla osta da parte dell'Ente parco per concessioni o autorizzazioni di interventi ed opere all'interno del parco;
              il rilascio del nulla osta deve avvenire previa verifica della conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento e, avverso il diniego o il rilascio condizionato, chi vi abbia interesse può proporre un ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR;
              il ricorso al TAR è oneroso e, talvolta, la spesa è sproporzionata agli interessi da difendere;
              tale obbligo di ricorrere al TAR, peraltro, è solo a carico di chi si trova nel territorio del Parco, mentre i cittadini che vivono fuori dal Parco possono prima percorrere la strada del ricorso gerarchico, gratuito, agli organismi regionali competenti e tale differenza è un'evidente disparità di trattamento,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere la possibilità di un preventivo ricorso gerarchico, come illustrato in premessa, avverso il diniego di nulla osta o di nulla osta condizionato emesso dall'Autorità competente per il Parco prima di ricorrere al TAR al fine di garantire il pari trattamento dei cittadini nel rispetto della Costituzione.
9/4144-A/13. Gebhard, Plangger, Schullian, Alfreider, Ottobre, Marguerettaz.


      La Camera,
          premesso che:
              con l'articolo 28 della presente proposta di legge il Governo è delegato con uno o più decreti legislativi all'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici (PSE);
              al comma 2, punto b) dell'articolo 28 si dispone di prevedere che il sistema di PSE sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, e di prevedere in particolare forme di remunerazione di servizi ecosistemi forniti dai Comuni e dalle loro unioni;
              i consorzi tra i Comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM), costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n.  959, sono storicamente già destinatari di remunerazione di servizi ecosistemici (sovra canone rivierasco) nel bacino imbrifero di un determinato corso d'acqua o di una intera Provincia o Vallata,

impegna il Governo

a valutare, per i servizi ecosistemici collegati all'utilizzo di acque pubbliche, l'impegno dell'ambito territoriale dei consorzi BIM di cui alla legge n.  959 del 1953.
9/4144-A/14. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.


      La Camera,
          premesso che:
              ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n.  394 e dell'articolo 7, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  177 l'Arma dei Carabinieri, attraverso il Comando Unità per la Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare (CUTFAA) – Ufficio per la Biodiversità – gestisce 130 riserve naturali distribuite su gran parte del territorio nazionale per una superficie di oltre 90.000 ettari;
              questa rete di aree protette, avviata nel 1959, salvaguarda un patrimonio naturalistico ed ambientale di inestimabile valore e costituisce spesso il nucleo centrale e più integro dei parchi nazionali e del sistema delle aree protette del nostro Paese e, in particolare, tra queste, le riserve naturali biogenetiche garantiscono la salvaguardia del patrimonio genetico forestale nazionale;
              tali ecosistemi, per la loro valenza naturalistica, sono stati riconosciuti habitat di interesse prioritario dall'Unione Europea ed inseriti nella Rete Natura 2000, contribuendo, in modo rilevante, alla conservazione della biodiversità in conformità ai criteri della Convenzione internazionale stipulata a Rio de Janeiro nel 1992,
              il comma 3 del citato articolo 31, come modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n.  426 prevede che la gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprietà pubbliche, che ricadono all'interno dei parchi nazionali venga affidata agli Enti parco;
              delle 130 riserve naturali, 59 sono ricadenti in parchi nazionali per una superficie equivalente a circa 55.000 ettari;
              tale rete di aree protette necessita di un quadro di riferimento programmatico di carattere nazionale che tenga conto delle singole realtà territoriali basate sia sulle peculiarità di tipo naturalistico, sia sulle realtà socio-economico locali, anche contemperando la vocazione turistico-ricreativa di tali aree con il mantenimento degli standard conservazionistici, anche al fine di poter dare attuazione all'articolo 4, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n.  36 che prevede che le modalità di trasferimento delle 59 riserve naturali agli Enti parco per le finalità esclusivamente gestionali venga effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al termine di una procedura di concertazione tra le Amministrazioni competenti;
              all'interno delle riserve naturali statali e degli altri territori finalizzati alla conservazione della biodiversità, dal 1o gennaio 2017 affidati all'Arma dei Carabinieri (CUTFAA – Ufficio per la Biodiversità), operano 1.350 operai a tempo indeterminato e determinato, personale altamente specializzato con un bagaglio di esperienza professionale unico che va preservato per la salvaguardia dei livelli occupazionali e perché non fungibile se non in un cospicuo numero di anni e con rilevanti costi aggiuntivi,

impegna il Governo

a far sì che venga assicurata a livello locale l'integrazione delle singole componenti di sviluppo socio-economico, di raggiungimento di obiettivi scientifici, educativi e di conservazione naturalistica, nonché di mantenimento dei livelli occupazionali, attraverso accordi convenzionali tra gli Enti parco e l'attuale organismo di gestione, sulla base di un quadro di riferimento unitario, preciso ed organico su scala nazionale definito da un Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Arma dei Carabinieri e la Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali.

9/4144-A/15. Mazzoli, Realacci, Tino Iannuzzi, Valiante, Zardini, Mariani, Giovanna Sanna, Borghi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento inerente le modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n.  394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette prevede all'articolo 1 la modifica l'articolo 2 della legge n.  394 del 1991 disponendo, in particolare, con il nuovo comma 5-ter dell'articolo 2 che, alle aree del territorio nazionale, rientranti nella rete «Natura 2000» si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica n.  357 del 1997 (regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
              in altre parole, le aree del territorio nazionale inserite nella rete ecologica europea denominata «Natura 2000» concorrono ai fini della conservazione della biodiversità, insieme al sistema delle aree naturali protette;
              si ricorda che Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE «Habitat» per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitari;
              è con riferimento a quest'ultimo aspetto che si vuole porre l'accento sulla perdita di biodiversità delle popolazioni Apis mellifera ligustica dovuta sostanzialmente all'introduzione, nel nostro Paese di specie alloctone e, per favorire l'aumento di produttività, l'uso degli incroci tra sottospecie già il legislatore, con la legge n.  313 del 24 dicembre 2004 ha intravisto il pericolo, e all'articolo 5 ha disposto la «salvaguardia e selezione in purezza dell'ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e dell'Apis mellifera sicula Montagano e incentivazione dell'impiego di api regine italiane con provenienza da centri di selezione genetica». Anche il Decreto Ministeriale n.  18354 del 27 novembre 2009 impone agli apicoltori biologici di «privilegiare le razze autoctone secondo la loro naturale distribuzione geografica: Apis mellifera ligustica, Apis mellifera sicula (limitatamente alla Sicilia) e, limitatamente alle zone di confine, gli ibridi risultanti dal libero incrocio con le razze proprie dei paesi confinanti». Non avendo previsto nessun obbligo né sanzione, ma solo incentivi, gli apicoltori si sono sentiti liberi di sostituire le loro regine con quelle ibride o di razze non autoctone e recentemente questo fenomeno sta divenendo sempre più diffuso, tanto da rendere legittimo il dubbio circa l'appartenenza in purezza alla sottospecie Ligustica delle api allevate nella gran parte del territorio italiano. Quindi la normativa vigente non è riuscita a frenare il proliferare degli ibridi e permane forte il rischio di perdere rapidamente la sottospecie italiana Apis mellifera ligustica;
              si ricorda che le api svolgono, un ruolo di grande importanza in quello che è il biomonitoraggio, che consiste nella valutazione ambientale globale, attraverso l'utilizzo di bioindicatori, cioè di organismi capaci di avvertire con certezza le alterazioni ecologiche dell'ambiente in cui vivono, alterazioni causate da vari tipi di inquinamento o da fattori di stress ambientale. Un indicatore biologico, infatti, è un organismo che reagisce in maniera osservabile, macroscopicamente o microscopicamente, alle modificazioni della sua nicchia ecologica o più in generale del suo biotopo. L'ape è considerata un eccellente organismo indicatore dello stato di inquinamento di un determinato territorio, perché oltre alla facile reperibilità e all'economicità di impiego, è dotata di un efficace apparato sensoriale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito della rete ecologica per la conservazione della biodiversità al fine di garantire la salvaguardia della specie di cui in premessa, azioni efficaci tali da vietare l'introduzione e l'utilizzo di api di sottospecie diverse attuando così una strategia per la tutela della biodiversità aree protette.

9/4144-A/16. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n.  394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette» (AC 4144-A) presenta disposizioni relative, anche tramite legge delega al governo, per l'istituzione ed il riconoscimento di nuovi parchi nazionali;
              sul territorio italiano a partire dal secondo dopoguerra, comparti tradizionali della produzione industriale hanno subito significative trasformazioni e pesanti contrazioni; in alcuni casi attività caratteristiche di territori geograficamente, marginali hanno subito il sostanziale abbandono; un esempio rappresentativo di questo progressivo abbandono è costituito dalle attività estrattive e di processo connesse con l'industria mineraria del nostro Paese;
              giacimenti minerari, miniere antiche e moderne, impianti e architetture della produzione, insediamenti umani e paesaggi che conservano le tracce antiche e recenti della storia della lavorazione dei metalli racchiudono dunque un valore storico, sociale e costituiscono un patrimonio culturale da valorizzare;
              tuttavia, a causa della rapidità e della vastità dei processi di dismissione delle attività industriali, gli strumenti, le metodologie e le strutture materiali connesse alla produzione, sono inevitabilmente soggette ad abbandono;
              poiché la vastità dei processi di dismissione e la complessità strutturale dei luoghi edificati a fini industriali, così come del sottosuolo, non consentono l'integrale conservazione dei beni minerari, occorre definire un quadro legislativo finalizzato a conoscere approfonditamente il patrimonio archeo-minerario, catalogarne gli elementi costitutivi, analizzarne i profili di interesse culturale. Dunque, in prima istanza, selezionare siti, impianti, architetture e paesaggi d'interesse storico per i quali è necessario intervenire con gli strumenti propri della tutela e della valorizzazione;
              in mancanza, in forma sistemica, di un indirizzo legislativo di livello nazionale, sono state numerose le iniziative locali volte alla conservazione della cultura archeo-mineraria. In alcuni casi sono state le regioni a promuovere ricerche sulle attività minerarie dismesse con lo scopo di suscitare attenzioni di tipo storico e possibili processi di recupero turistico-culturale;
              nel corso degli anni novanta e nei primi anni duemila si sono registrate infatti iniziative diffuse in molte zone d'Italia (come ad esempio Piemonte, Lombardia, Toscana, Sardegna, Marche, Sicilia) con l'obiettivo di mantenere viva la memoria del lavoro minerario, prefigurando possibili scenari di recupero e di valorizzazione di tipo culturale;
              negli anni scorsi, in mancanza di una normativa organica, sono stati comunque istituiti, attraverso singoli decreti ministeriali, alcuni parchi di carattere «minerario»:
                  il Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane (istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  107 del 9 maggio 2002);
                  il Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche (istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  156 del 7 luglio 2005);
                  il Parco museo delle miniere dell'Amiata (istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  102 del 3 maggio 2002);
                  il Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna (istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  265 del 14 novembre 2001);
              va comunque specificato che tali organismi, pur godendo del riconoscimento di parchi nazionali, sono però estranei alla legge quadro nazionale sui parchi (la cui riforma è oggetto del provvedimento in esame);
              appaiono, quindi, evidenti i limiti della legislazione nazionale del settore che, anche quando ha previsto la possibilità di istituire parchi minerari, non ha concesso la possibilità a questi enti di approvare un proprio piano, prevalente su quello dei comuni che ricadono nel perimetro del parco. Anche i parchi minerari, dunque, a differenza dei parchi istituiti ai sensi della Legge numero 394 del 1991, non dispongono di uno strumento autonomo di pianificazione e di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico per il quale sono stati istituiti;
              emerge con tutta la sua urgenza la necessità di colmare quindi la lacuna normativa dei parchi minerari istituiti con decreti ministeriali attraverso il pieno riconoscimento di tali siti quali parchi nazionali, ai sensi della Legge numero 394 del 1991, consentendo a tali istituzioni una dotazione di strumenti finanziari, direttivi e di programmazione stabili nel tempo per poter elaborare un piano gestionale, di attività e di recupero concreto, efficace e strutturato;
              su questa tematica specifica sono già stati presentati alla Camera dei deputati appositi atti di indirizzo come ad esempio l'ordine del giorno numero 9/02629-AR/024 (accolto dal governo nella seduta del 29 ottobre 2014) e la risoluzione in Commissione numero 7-00444,

impegna il Governo

a favorire il pieno riconoscimento legislativo e giuridico, coerentemente con quanto disposto dall'ordine del giorno numero 9/02629-AR/024, dei «parchi geominerari» di interesse nazionale, al fine di consentire una programmazione funzionale delle attività e delle finalità degli enti stessi.

9/4144-A/17. Sani, Dallai.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n.  394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette» (AC 4144-A) presenta disposizioni anche in merito alla salvaguardia del patrimonio paesaggistico nazionale;
              con il Decreto Ministeriale numero 17070 del 12 Novembre 2012 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è stato costituito l'Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale. Contestualmente nello stesso decreto è stato istituito il «Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici, delle Pratiche Agricole e delle Conoscenze Tradizionali» e sono state definite le modalità per la sua gestione e la selezione delle candidature. Questo Registro ha come obiettivo la salvaguardia di paesaggi agricoli, forestali e pastorali, che hanno conservato i caratteri storici legati alle permanenza di forme di produzione, tecniche di allevamento, sistemazioni del terreno, mosaici paesistici e manufatti, collegati a produzioni alimentari di qualità;
              l'istituzione del Registro fa seguito alla introduzione del paesaggio all'interno del Piano Strategico Nazionale di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 e alla assunzione di competenze da parte del MIPAAF per le politiche sul paesaggio rurale, come indicato da Decreto del Presidente della Repubblica del 14 Febbraio 2012, relativo alla riorganizzazione dello stesso Dicastero. L'obiettivo era di contribuire alla competitività dell'agricoltura italiana, al miglioramento della qualità ambientale e della qualità della vita nelle aree rurali, individuando nel paesaggio un valore aggiunto non riproducibile dalla concorrenza del nostro sistema paese;
              la nascita del Registro prende le mosse da una indagine conoscitiva promossa dal Ministero delle Politiche agricole e svolta in tutte le Regioni italiane nel 2010. Tale indagine ha identificato non soltanto una prima serie di 20 aree di paesaggio storico che sono state sottoposte a monitoraggio, ma anche un ulteriore vasto patrimonio di paesaggi storici da valorizzare, evidenziando oltre al loro valore identitario, economico, ambientale e sociale, le criticità e le minacce relative ad una non corretta conservazione. È stato infatti segnalato, in primo luogo, l'abbandono, che avanza a più di 120.000 ettari all'anno su scala nazionale, particolarmente nelle are montane e collinari: una perdita di suolo coltivato che comporta gravi conseguenze per il rischio idrogeologico e la perdita di biodiversità agricola, e che testimonia una tendenza alla industrializzazione eccessiva dell'agricoltura che mette progressivamente fuori mercato le produzioni tipiche, oltre a degradare la qualità del paesaggio. In termini di estensione territoriale l'abbandono coinvolge superfici molto superiori a quello soggette alla urbanizzazione;
              la stessa indagine ha anche rilevato l'assenza di strumenti di tutela adeguati, dimostrando come l'attuale sistema normativo «vincolistico» tenda a favorire e mantenere tale abbandono rurale ed a promuovere processi di riforestazione non idonei, in particolare nelle aree a vincolo paesaggistico e all'interno del sistema delle aree protette. Tale fenomeno si registra anche riguardo a forme di gestione storica dei boschi che vengono spesso limitate per effetto del regime vincolistico esistente. Questo mette a rischio non solo la possibilità di ripristinare i paesaggi abbandonati, ma anche di difendere quelli esistenti, in quanto non esistono strumenti normativi rivolti a contenere gli effetti dell'abbandono assegnando un valore prioritario alla difesa del paesaggio agrario;
              dopo un necessario periodo di affinamento dei criteri di selezione e degli studi preparatori il Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici ha iscritto ad oggi formalmente tre territori al suo interno (le «Colline di Valdobbiadene» in provincia di Treviso, le «Colline di Soave» in provincia di Verona, i «Paesaggi Silvopastorali di Moscheta» in provincia di Firenze), mentre oltre 100 comuni in tutta Italia hanno fatto domanda di iscrizione nel corso dell'anno 2016. Si tratta indiscutibilmente di un grande successo che conferma come la proposta abbia risposto ad una esigenza specifica di tanti territori, sia quelli già affermati sia soprattutto quelli marginali presenti nelle aree interne, a cui vanno date risposte adeguate;
              per assicurare continuità, risorse certe e solidità politica ed istituzionale a questo progetto sarebbe quindi auspicabile rafforzare le norme attuali (ed in particolare il «Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici, delle Pratiche Agricole e delle Conoscenze Tradizionali») trasformandole da fonti di diritto secondario a primario. Le motivazioni che giustificano tale provvedimento sono quindi le seguenti:
                  assicurare che nei territori iscritti nel registro l'obiettivo della conservazione delle colture storiche e delle relative pratiche agricole sia prevalente rispetto ad altre forme di tutela (come ad esempio la conservazione della natura, il vincolo paesistico e idrogeologico);
                  cautelare, nelle aree iscritte nel registro, l'automatica applicazione delle modifiche apportate dal «Decreto Legislativo 18 maggio 2001, numero 227 Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, numero 57» per quanto riguarda il recupero dei paesaggi rurali abbandonati soggetti a riforestazione, escludendo la necessità di procedure autorizzative a livello regionale o nazionale, ma vincolando i terreni alla destinazione agricola;
                  assegnare al Registro il ruolo di lista nazionale per la preselezione dei paesaggi rurali che vogliono candidarsi alla « World Heritage List» dell'Unesco e al programma Fao « Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS)»;
                  istituire un marchio di qualità «paesaggi storico» che certifichi il rapporto fra prodotti tipici e paesaggi storici, definendo un nuovo concetto di qualità nel quale la qualità del paesaggio è parte integrante della qualità dei prodotti tipici, anche a fini di promozione turistica;
                  assicurare il sostegno economico proveniente dai Programmi di Sviluppo Rurale regionali a quegli agricoltori presenti nei territori iscritti nel Registro, con azioni e misure specifiche legate alla conservazione e ripristino dei paesaggi storici nelle aree iscritte;
                  favorire la promozione turistica e la collocazione sul mercato dei prodotti agricoli certificati con il marchio «Paesaggio storico»;
                  istituire un sistema di monitoraggio nazionale della qualità del paesaggio rurale storico,

impegna il Governo

a promuovere l'istituzione, con un atto normativo primario nel rispetto delle prerogative del Parlamento e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, del «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali» secondo le modalità e le procedure già presenti nel Decreto Ministeriale numero 17070 del 2012.
9/4144-A/18. Fiorio.


      La Camera,
          premesso che:
              la proposta di legge prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento di misure di incentivazione fiscale al fine di sostenere iniziative compatibili con le finalità delle aree protette,

impegna il Governo

a prevedere attività e iniziative volte a massimizzare la diffusione e la conoscenza dell'esistenza dei suddetti incentivi, anche prevedendone la pubblicazione sui siti web dei comuni e delle aree protette interessate dal provvedimento.
9/4144-A/19. Tinagli, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              la proposta di legge n.  4144-A contiene modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n.  394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette, prevede l'introduzione di un Fondo per il finanziamento di misure di incentivazione fiscale nelle aree protette, da adottare con successivi provvedimenti legislativi;
              sarebbe opportuno, in ottica di sussidiarietà, coinvolgere in questo iter di definizione delle agevolazioni fiscali gli attori istituzionali dei vari territori individuati dalla presente legge, al fine di promuovere adeguate strategie di sviluppo e valorizzazione del patrimonio naturalistico e di sostegno al sistema economico, culturale, paesaggistico e sociale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di coinvolgere in merito all'individuazione delle agevolazioni fiscali, anche al solo fine di presentare proposte e/o di formulare pareri, gli enti pubblici territoriali.
9/4144-A/20. Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              con la legge n.  344 del 1997 (articolo 4, comma 3), la «Costa Teatina» viene inserita (su proposta del Sen.  Staniscia) tra le «prioritarie aree di reperimento» previste dalla legge n.  394 del 1991 (lettera 1-bis, comma 6, articolo 34) e sulle quali si dovevano realizzare Parchi Nazionali;
              il Commissario ad acta dell'istituendo Parco, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 agosto 2015, ne ha definito e consegnato alla Presidenza del Consiglio nel mese di maggio 2015 la perimetrazione provvisoria propedeutica alla emanazione del Decreto Istitutivo,

impegna il Governo

ad attivarsi per la conclusione dell’iter procedurale per l'istituzione del Parco della Costa Teatina.
9/4144-A/21. Amato, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              L'Area Marina Protetta Isole Pelagie interessa e riguarda un'area di 4.136 ettari intorno le coste delle tre isole dell'arcipelago. È stata istituita nel 2002, e fonda il proprio obiettivo prioritario nella protezione della flora, la vegetazione marina, la fauna con particolare riguardo a rettili e mammiferi marini e nella tutela delle risorse biologiche e geomorfologiche dell'area;
              l'Area Marina Protetta Isole Pelagie rappresenta un patrimonio per la biodiversità del Mediterraneo e un baluardo per la tutela delle specie d'importanza conservazionista quali balenottere comuni delfini comuni e tursiopi, grampi, berte minori, tartarughe marine e squali che regolarmente raggiungono le coste e le acquee di Lampedusa, Linosa e Lampione;
              la diversità è, senza dubbio, la caratteristica che colpisce maggiormente nell'arcipelago delle Pelagie. Ad una diversità di origine geologica, paesaggistica, costiera e morfologica-subacquea, corrisponde una diversità di habitat costieri, infra litorali e circa litorali, con comunità biologiche peculiari e diversificate che fanno di questo Arcipelago un patrimonio per la biodiversità del Mediterraneo;
              l'isola di Lampedusa, insieme a Linosa e Lampione possono trovare nello sviluppo di un turismo consapevole e sostenibile una possibilità per rappresentare quella porta dell'Europa oggi più nota al mondo per i frequenti sbarchi di migranti,

impegna il Governo

ad assumere uno specifico impegno per il sostegno economico e finanziario a favore dell'Area Marina Protetta Isole Pelagie al fine di garantire strutture e personale adeguato.
9/4144-A/22. D'Ottavio, Fabbri.


      La Camera,
          premesso che:
              il testo unificato, di una serie di proposte di legge d'iniziativa parlamentare, che modifica la legge quadro sulle aree protette, n.  394 del 1991, in diversi ambiti d'intervento, a partire dalla governance, fino alla disciplina riguardante le entrate degli enti parco, contiene un gruppo di disposizioni riguardanti le aree marine protette;
              l'articolo 12 in particolare, prevede, attraverso il comma 1, l'aggiunta dell'articolo 19-bis, alla legge quadro in precedenza riportata, al fine di disciplinare il programma triennale per le aree marine protette e i vari aspetti gestionali;
              nel corso dell'esame in sede referente, sono stati inseriti nuovi commi, finalizzati al potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite, con 1’ incremento di 3 milioni di euro, a decorrere dal 2018, e la norma relativa alla necessaria copertura finanziaria;
              il sistema delle aree marine protette e delle riserve marine, istituite ai sensi delle leggi n.  979 del 1982 e n.  394 del 1991, che costituisce un elemento di notevole importanza a scala mediterranea, nel nostro Paese, è interessato da un degrado ambientale grave e pericoloso, caratterizzato da uno sviluppo incontrollato delle attività umane lungo la fascia costiera dei mari italiani;
              ad avviso del sottoscrittore del presente atto, risulta conseguentemente urgente e necessario, implementare le risorse finanziarie previste dal presente provvedimento, in favore dell'ambiente marino, in considerazione dei livelli di degrado presenti in larga parte nelle coste del Paese, causati dall'inquinamento (impatto della plastica in generale e delle buste in particolare), l'urbanizzazione e dal trasporto marittimo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili ed i vincoli di bilancio, un intervento normativo ad hoc, volto ad incrementare i fondi in favore della gestione e del funzionamento delle aree marine protette, che rappresentano una straordinaria opportunità di protezione, di sviluppo economico e di educazione.
9/4144-A/23. Nastri.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1 interviene sulla classificazione delle aree naturali protette, inserendo quelle riguardanti le aree protette marine, disciplina l'istituzione di aree protette transfrontaliere e la destinazione di parchi nazionali con estensione a mare, reca misure per le aree protette inserite nella rete «Natura 2000» e per l'istituzione di un nuovo parco, nonché l'attribuzione di funzioni all'Ispra,

impegna il Governo

a interpretare la norma di cui al comma 5-quater, come chiarito dall'emendamento 1.800 approvato dall'Assemblea, nel senso che la competenza degli enti gestori delle aree naturali protette opera anche per le aree Natura 2000 o porzioni di esse che ricadano nell'ambito delle ridette aree mentre l'assegnazione agli stessi anche di aree ulteriori deve essere effettuata con specifiche disposizioni da parte delle autorità competenti.
9/4144-A/24. Montroni, Pagani.


      La Camera,
          premesso che:
              attualmente la superficie protetta nazionale riconosciuta, raggiunge il 10,5 per cento del nostro territorio;
              sono 871 le aree protette, così suddivise: 24 parchi nazionali; 147 riserve naturali statali; 27 aree marine protette (più due parchi sommersi e il santuario internazionale dei mammiferi marini); 134 parchi naturali regionali; 365 riserve naturali regionali; 171 ulteriori aree protette di diversa classificazione e denominazione;
              i parchi e le aree protette rappresentano prioritariamente un importantissimo strumento per la tutela e la valorizzazione delle biodiversità e del relativo patrimonio naturalistico, nonché un importante volano di sviluppo economico ecosostenibile per i territori interessati e non solo, come peraltro dimostrano i dati in costante crescita relativi all'ecoturismo; in questo contesto, è decisivo il tema delle risorse ad esse assegnate. I finanziamenti statali sono assolutamente insufficienti soprattutto se si vogliono estendere le aree protette e garantire efficacemente la loro valorizzazione, cura e manutenzione;
              le risorse attuali sono ormai talmente insufficienti e inadeguate, da compromettere il minimo funzionamento degli enti parco;
              le risorse che il provvedimento in esame assegna al Piano nazionale triennale per le aree naturali protette, ossia il finanziamento per il triennio 2018-2020 di 10 milioni di euro l'anno, seppure va valutato positivamente, certamente non risolve la carenza ormai cronica di risorse necessarie a garantire un minimo di programmazione e una vera attività di gestione delle aree protette;
              così come non sono sufficienti le somme in favore dell'ente gestore dell'area protetta, in capo ai titolari di determinate concessioni, autorizzazioni e attività svolte all'interno dell'area protetta,

impegna il Governo

a prevedere un incremento complessivo delle risorse, attualmente del tutto insufficienti, che sono destinate alle aree protette e ai parchi, affinché possano svolgere realmente la loro indispensabile funzione, e migliorare la qualità e la fruibilità dei propri servizi e delle proprie strutture.
9/4144-A/25. Kronbichler, Zaratti, Melilla, Formisano, Duranti, Nicchi.


      La Camera,
          premesso che:
              la proposta di legge C. 4144 e abbinate reca modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n.394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;
              l'articolo 5, comma 1, lettera a), n.  3.2) nel testo approvato in sede referente dalla Commissione Ambiente novella l'articolo 11 della legge n.  394 del 1991, introducendo nello specifico il divieto all'interno del territorio dei parchi e nelle aree contigue delle attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi;
              tale divieto è stato introdotto a seguito di un ampio e trasversale consenso dei gruppi parlamentari in commissione, essendo incompatibile l'attività di estrazione di idrocarburi con la finalità di tutela di un territorio ritenuto di grande valore ambientale e naturale al punto da inserirlo all'interno di un parco, poiché tra le attività produttive svolte all'interno delle aree protette, quella relativa alla ricerca e all'estrazione degli idrocarburi è certamente quella più impattante dal punto di vista ambientale. E questo in funzione dei gravi impatti, anche irreversibili che possono comportare sugli ecosistemi tutelati all'interno delle aree naturali protette;
              nel corso dell'esame in aula tale norma di divieto è stata integrata con l'introduzione di una specifica che fa salve dal divieto le attività estrattive in corso e quelle ad esse strettamente conseguenti;
              tale integrazione della disposizione, come paventato nel corso del dibattito in aula da diversi gruppi parlamentari, potrebbe comportare il rischio di depotenziare, anche in maniera rilevante, la portata del divieto previsto nei confronti delle attività estrattive all'interno dei parchi,

impegna il Governo:

          a fornire, anche ricorrendo all'adozione di una norma di interpretazione autentica, un'interpretazione che delimiti e chiarisca quali siano le attività strettamente conseguenti alle attività estrattive in corso all'interno dei parchi;
          a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a tenere fermo, senza concedere proroghe di alcun genere, il termine di scadenza delle concessioni attualmente in essere relative alle attività oggetto di concessione di cui in premessa, in corso all'interno dei parchi;
          prevedere che le concessioni per la prospezione ricerca estrazione e sfruttamento di idrocarburi all'interno delle aree protette, non possano prevedere alcun aumento della produzione o ampliamento delle attività oggetto della concessione, rispetto a quelle vigenti.
9/4144-A/26. Zaratti, Melilla, Kronbichler, Formisano, Duranti, Nicchi, Realacci, Pellegrino.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, modificando il vigente articolo 2 della legge quadro sulle aree protette prevede, tra le altre cose, che la gestione dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle previste zone speciali di conservazione (ZSC), nonché delle zone di protezione speciale, ricadenti, interamente o parzialmente in un Parco nazionale o regionale, in una riserva naturale statale o regionale, debba essere competenza del corrispondente ente gestore del Parco;
              la citata previsione della gestione all'ente gestore del Parco delle suddette aree di interesse ambientale qualora anche solo parzialmente ricadenti in un'area protetta, è eccessivamente generica e suscettibile di interpretazioni, non prevedendo, tra l'altro, perlomeno una percentuale di territorio minimo che deve ricadere nel Parco affinché detto territorio venga gestito dall'ente gestore;
              il medesimo articolo, prevede inoltre che possono essere affidate ai medesimi enti gestori delle aree protette, anche le aree del territorio inserite nella rete ecologica europea «Natura 2000», e questo con evidenti possibili conseguenze negative per le attività già operanti in queste aree, come per esempio per quelle aziende faunistico venatorie il cui territorio è ricompreso nei siti della rete Natura 2000, ossia aziende che comunque garantiscono un obiettivo naturalistico e faunistico;
              riguardo alle aree contigue, il provvedimento prevede che l'Ente parco regolamenti l'attività venatoria in dette aree, e che comunque può essere esercitata solamente dai soggetti residenti nel parco o nelle medesime aree contigue;
              il provvedimento interviene inoltre modificando l'articolo 15 della legge 394/1991, relativamente all'obbligo di ristoro per l'Ente parco per i danni provocati dalla fauna selvatica del parco. Con la modifica ora introdotta, l'Ente parco deve istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, per il pagamento dei soli indennizzi, e non più, come ora prevede la vigente legge 394/1991, il pagamento degli indennizzi e dei risarcimenti, con il conseguente rischio che i danni provocati dalla fauna selvatica del parco avranno un ristoro alquanto parziale se non addirittura simbolico,

impegna il Governo:

          a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che la gestione dei siti di importanza comunitaria e delle previste zone speciali di conservazione, nonché delle zone di protezione speciale, debba essere competenza del corrispondente ente gestore del Parco, solo se detti territori ricadano completamente in un Parco o una riserva, o comunque solo per la parte di quei territori che effettivamente ricadono in un Parco nazionale o regionale, in una riserva naturale statale o regionale o in un'area protetta marina;
          ad escludere la previsione che possano essere affidate agli enti gestori delle aree protette, anche le aree del territorio inserite nella rete ecologica europea «Natura 2000»;
          a prevedere, con riferimento alla gestione dell'attività venatoria nelle aree contigue, l'estensione dei soggetti autorizzati all'attività venatoria in dette aree, anche ai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia, al comprensorio alpino o all'Istituto privatistico comprendente l'area contigua;
          a confermare la normativa vigente circa il dovuto pagamento da parte dell'Ente parco, sia degli indennizzi che dei risarcimenti in conseguenza dei danni provocati dalla fauna selvatica del parco medesimo;
          a prevedere, nell'ambito dei componenti del previsto Comitato nazionale per le aree protette, la presenza di rappresentanti dei vallicoltori, delle associazioni venatorie e dei rappresentanti delle associazioni agricole maggiormente rappresentative.
9/4144-A/27. Zoggia.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1 della proposta di legge reca modifiche all'articolo 2 della legge 394 del 1991, in materia di classificazione delle aree naturali protette;
              tale articolo istituisce le aree protette marine, costituite da ambienti marini, dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere, e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono;
              il comma 5-bis, come dal testo approvato dal Senato, prevede che le aree marine protette contigue ai parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente negli stessi parchi nazionali;
              il testo approvato dalla Camera prevede un'analoga disposizione per le aree marine protette contigue ai parchi terrestri regionali;
              tuttavia, nonostante la tutela delle coste rientri proprio nella competenza regionale, il testo non prevede la possibilità per le Regioni di istituire aree marine protette,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, di carattere legislativo, finalizzate ad attribuire anche alle Regioni la possibilità di istituire riserve marine o aree marine protette regionali.
9/4144-A/28. Busin, Castiello, Grimoldi, Borghesi, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 5 della proposta di legge reca modifiche all'articolo 11 della legge 394 del 1991 che fissa gli obiettivi e le questioni che vengono disciplinate con il regolamento del Parco, ampliando la disciplina del regolamento anche ai territori contigui al Parco;
              tale ampliamento delle competenze dell'Ente parco, anche al di fuori del perimetro del parco rischia di vincolare eccessivamente i comuni che, in quanto non rientranti nel perimetro del parco, non dispongono di vantaggi generati dall'istituzione del parco,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, nell'ambito dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 5 e di approvazione dei regolamenti dei parchi nazionali, per non penalizzare i territori delle aree contigue dei parchi con norme regolamentari vincolanti e non condivise dai comuni interessati.
9/4144-A/29. Castiello, Grimoldi, Borghesi, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 9 della proposta di legge inserisce un nuovo articolo 11.1 nella legge n.  394 del 1991, in materia di gestione della fauna selvatica nelle aree protette;
              gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi sono definiti con specifici piani e con protocolli pluriennali di intesa, stipulati con l'ISPRA;
              tali piani prevedono anche l'impiego di tecniche selettive e devono valutare la possibilità di intervenire tramite catture;
              la normativa vigente, ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n.  221, vieta l'immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aziende agricole, delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate, prevedendo piani faunistico-venatori nelle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e immettere la specie cinghiale;
              lo    stesso articolo 7 della legge n.  221/2017 prevede il controllo delle popolazioni e l'eradicazione di specie come talpe, ratti, topi propriamente detti e nutrie,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative indirizzate a prevedere la possibilità di abbattimento e non la semplice cattura degli animali per i quali si ritiene opportuno il contenimento.
9/4144-A/30. Allasia, Castiello, Grimoldi, Borghesi, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 9 della proposta di legge inserisce un nuovo articolo 11.1 nella legge n.  394 del 1991, in materia di gestione della fauna selvatica nelle aree protette;
              gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi sono definiti con specifici piani e con protocolli pluriennali di intesa stipulati con l'ISPRA;
              gli enti gestori nell'ambito degli interventi di gestione della fauna selvatica dispongono degli animali catturati o abbattuti,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché negli atti di attuazione dell'articolo 9 sia previsto che i capi abbattuti possano essere posti in vendita solo attraverso asta pubblica, in quanto patrimonio indisponibile dello Stato.
9/4144-A/31. Rondini, Castiello, Grimoldi, Borghesi, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 4 della proposta di legge reca modifiche all'articolo 9 della legge n.  394 del 1991 che stabilisce gli organi dell'Ente parco;
              in particolare il comma 4 disciplina la nomina del Presidente del parco e il comma 8-ter disciplina la nomina dei componenti del Consiglio direttivo, da nominare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

impegna il Governo

nell'ambito dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 4, ad adottare le opportune iniziative per tutelare e potenziare, nelle scelte gestionali dell'Ente parco, il ruolo della Comunità del Parco, quale organo preposto alla partecipazione delle comunità locali alla vita del parco.
9/4144-A/32. Caparini, Castiello, Grimoldi, Borghesi, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 6 della proposta di legge reca modifiche all'articolo 13 della legge n.  394 del 1991 che disciplina il rilascio del nulla osta da parte dell'Ente parco su concessioni o autorizzazioni relative ad interventi edilizi ed opere all'interno del parco;
              la nuova formulazione dell'articolo 13 elimina il silenzio assenso per decorrenza dei termini, in caso di inerzia dell'Ente parco, e tale previsione potrebbe bloccare qualsiasi attività all'interno del perimetro del parco,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di carattere legislativo per introdurre misure di semplificazione amministrativa per la realizzazione di opere e interventi edilizi «minori» non sostanziali, e compatibili con gli strumenti urbanistici comunali, come le manutenzioni e ristrutturazioni edilizie, la realizzazione di reti tecnologiche ed impianti interrati o la manutenzione straordinaria della viabilità, dei parcheggi e delle aree di sosta, che prescindano dal nulla osta del parco, così da snellire i relativi iter e il carico delle amministrazioni competenti.
9/4144-A/33. Simonetti, Castiello, Grimoldi, Borghesi, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 26 reca delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici;
              l'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n.  221 – «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», introduce il «Sistema PSEA» contenendo «Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali»;
              il testo dell'articolo 26 riprende il testo dell'articolo 70 della legge 221 del 2015, correggendolo e integrandolo;
              tutte le norme del citato articolo 70 della legge 221 del 2015 si riferiscono a servizi ecosistemici, nonostante sia presente anche la locuzione «ambientali», come anche l'articolo 26 del presente provvedimento che tratta servizi per i quali resterebbe più facile calcolarne il valore aggiunto,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di carattere legislativo ai fini del coordinamento delle norme previste dall'articolo 26 del presente provvedimento con quelle dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n.  221.
9/4144-A/34. Guidesi, Castiello, Grimoldi, Borghesi, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 5 della proposta di legge reca modifiche all'articolo 11 comma 3 lettera 0a) della legge n.  394 del 1991 vieta l'attività venatoria e questa scelta, oltre ad essere contraria ai principi comunitari, porterà di fatto a costituire vasti quanto incontrollabili ambiti territoriali che si trasformeranno in serbatoi senza fine di specie nocive e/o alloctone nonché di ungulati il cui proliferare porrà gravi problemi di gestione e di controllo rappresentando progressivamente pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della disposizione in premessa anche al fine di adottare ulteriori iniziative normative indirizzate a prevedere la possibilità di autorizzare una caccia sostenibile a determinate specie, con l'obiettivo di garantire il giusto equilibrio nella gestione degli habitat e della biodiversità.
9/4144-A/35. Borghesi, Castiello, Grimoldi, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 14, recante modifiche all'articolo 22 della legge n.  394 del 1991, al nuovo comma 6, dispone tout court che nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata;
              si tratta di una norma di principio, eccessivamente restrittiva, che limita le competenze già riconosciute a Regioni e provincie;
              l'originaria formulazione della norma consentiva, seppure per particolari esigenze, l'esercizio dell'attività venatoria,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa, anche al fine di adottare le opportune iniziative normative indirizzate a prevedere la possibilità per le Regioni e Provincie di autorizzare una caccia sostenibile a determinate specie, con l'obiettivo di garantire il giusto equilibrio nella gestione degli habitat e della biodiversità.
9/4144-A/36. Grimoldi, Borghesi, Castiello, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              il Parco del Partenio è un'area naturale protetta a carattere regionale situata in Campania e istituita con Deliberazione della Giunta Regionale n.  1405 del 12/04/2002;
              occupa una superficie pari 14.870,34 ettari, con una popolazione di 104.481 abitanti, estendendosi sui Monti del Partenio, tra le province di Avellino, nella quale ha la sua massima estensione, Benevento, Caserta e Napoli;
              tale parco rientra nel sito «Dorsale dei Monti del Partenio» di importanza comunitaria, ed è situato sulla catena montuosa del Partenio che comprende «Montevergine» (Comune di Mercogliano) sul quale sorge un Santuario rinomato a livello nazionale;
              al suo interno, nel territorio del Comune di Pannarano, si trova l'Oasi del WWF «Montagna di Sopra»;
              il Parco del Partenio è caratterizzato dalla pressoché totale copertura boschiva con un mantello continuo, che vede la presenza di castagneti, faggeti e che ricopre tutte le aree montane; è inoltre, ancora molto alta la biodiversità faunistica;
              si tratta di una vera e propria isola biogeografica, un prezioso polmone di verde e di natura del quale beneficiano non solo i numerosi abitanti di tutta la regione Campania, ma di tutto il Paese;
              la fauna presente nel Parco del Partenio è molto varia: sono presenti 12 specie di anfibi, alcune delle quali considerate di grande pregio come la Salamandrina dagli occhiali, considerata molto rara e di rilevante interesse naturalistico, e la Salamandra pezzata, presente nel parco con la sottospecie appenninica;
              sono presenti, inoltre, 3 specie di tritoni, dell'ululone dal ventre giallo, del Rospo comune, del Rospo smeraldino e della Raganella italica;
              sono numerose, inoltre, le specie di uccelli presenti nel Parco: la Taccola, il Rondone e il Balestruccio, lo Sparviere, il Colombaccio, l'Allocco, il Cuculo, il Picchio rosso maggiore, il Picchio verde, il Picchio muratore, la Cinciarella. Il Pettirosso, la Capinera, il Rampichino e la Ghiandaia. E poi il Gheppio, il Barbagianni, l'Upupa, l'Averla piccola, la Passera mattugia, il Verzellino, lo Zigolo;
              la Flora del Parco del Partenio è decisamente vasta e variabile secondo la quota altimetrica; a quote basse si trovano boschi di Leccio; molte sono, inoltre, le specie arboree come la Roverella, il Fico, l'olmo e il Cerro; tra le specie arbustive è possibile trovare il Ligustro, l'Alaterno il Prugnolo e l'Orniello;
              di rilievo, inoltre, il fiore con più storia del Parco del Partenio è l'Anthemis del Partenio (Matricaria parthenium) che veniva usato nel Medioevo dai monaci benedettini di Montevergine per produrre il tipico e rinomato liquore «Anthemis» con notevoli qualità tonico-stomatiche;
              il    Parco Regionale del Partenio vanta una significativa produzione agricola di qualità unica nel panorama nazionale, tra cui i Tartufi neri del Partenio, e i funghi porcini; di rilievo, inoltre, le «Castagne del prete»;
              sono presenti, inoltre, varie produzioni di formaggi e insaccati oltre alle pregiate carni e salumi di produzione pastorale;
              i vini prodotti nel Parco del Partenio sono di grande pregio; particolarmente noti soprattutto il Piano di Avellino Docg, la Falanghina, il Coda di Volpe e l'Aglianico. A completare il quadro troviamo il liquore Anthemis, prodotto fin dall'antichità dai monaci benedettini dell'abbazia di Montevergine;
              i Parchi Nazionali sono aree naturali protette terrestri, marine, fluviali o lacustri che contengono ecosistemi intatti, o anche solo parzialmente alterati da interventi antropici e formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche d'interesse nazionale o internazionale per valori naturalistici, scientifici, culturali, educativi tali da giustificare la loro conservazione attraverso l'intervento dello Stato;
              a giudizio dello scrivente, il parco del Partenio presenta tali caratteristiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire il Parco Nazionale del Partenio.
9/4144-A/37. D'Agostino.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame interviene con numerose modifiche alla legge quadro sulle aree protette (legge n.  394 del 1991);
              oltre al gran numero di competenze e compiti che già ad oggi, la normativa vigente assegna all'ISPRA in materia di monitoraggio e controlli ambientali e di ricerca, si aggiungono quelle introdotte dal testo in esame. Numerose sono infatti le disposizioni che prevedono il coinvolgimento dell'ISPRA e il suo supporto tecnico-scientifico;
              si prevede il coinvolgimento dell'ISPRA per il supporto all'ente gestore di un'area protetta, ai fini della gestione dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle previste zone speciali di conservazione (ZSC), nonché delle zone di protezione speciale (ZPS), se ricadenti, interamente o parzialmente, nella medesima area protetta;
              si prevede il coinvolgimento dell'ISPRA per la predisposizione di una direttiva del Ministro dell'ambiente rivolta agli Enti parco finalizzata all'individuazione di indicatori dello stato di conservazione, nonché alla tutela e all'elaborazione di rendiconti per verificare l'evoluzione dell'ecosistema protetto;
              si dispone il parere obbligatorio dell'ISPRA riguardo l'attività venatoria nell'area contigua, regolamentata dall'Ente parco;
              si prevede che gli interventi di gestione di uccelli e mammiferi nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti con specifici piani di gestione affidati all'ente gestore dell'area naturale protetta, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA;
              gli interventi di gestione della fauna selvatica, sia di cattura che di abbattimento devono essere attuati dal personale dipendente dell'ente gestore o da persone autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA;
              con riferimento alla nuova procedura per l'istituzione di un'area marina protetta, un ruolo centrale viene assegnato all'ISPRA riguardo l'istruttoria tecnico-scientifica necessaria ai fini dell'istituzione, della valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in area marina protetta;
              già in sede di audizioni parlamentari collegate al provvedimento in esame, i rappresentanti dell'ISPRA hanno evidenziate delle perplessità proprio riguardo alla previsione di nuove funzioni assegnate all'istituto, senza la previsione di nuove risorse finanziarie,

impegna il Governo

a prevedere un incremento di risorse a favore dell'ISPRA, anche alla luce dei nuovi ulteriori compiti assegnati dal provvedimento in esame, al fine di garantire all'istituto di poter svolgere efficacemente i suoi sempre più ampi compiti istituzionali.
9/4144-A/38. Matarrelli, Zaratti, Kronbichler, Melilla, Formisano, Duranti.


      La Camera,
          premesso che:
              la legge 6 dicembre 1991, n.  394, fissa i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese, in particolare all'articolo 9 prevede che l'esercizio delle attività consentite e vietate entro il territorio del parco siano definite attraverso la predisposizione di un piano di gestione e intervento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità d'intervenire, anche con idonee misure normative, ovvero regolamentari al fine di prevedere che gli interventi di contenimento delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue siano definiti, in conformità alla Direttiva europea 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla Direttiva europea 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche detta Direttiva «Habitat», con specifici piani redatti dall'ente di gestione dell'area naturale protetta, con il parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, anche delle previsioni di cui all'articolo 19-bis della legge 157/1992 e che, tali piani, indichino gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste e degli obiettivi di conservazione, anche stipulando protocolli pluriennali d'intesa e di collaborazione con Università ed Enti di ricerca iscritti nello schedario dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, perché siano finalizzati al contenimento dei danni della fauna selvatica indicando gli obiettivi, le modalità, le aree, ed il numero di capi su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi, nonché i tempi e i modi di verifica del piano, preferibilmente con l'impiego di metodi non cruenti, ovvero se inefficaci, anche prevedendo interventi selettivi che prevedano anche la cattura e traslocazione, che possano essere eseguiti direttamente dal personale interno e sotto la responsabilità diretta del parco ovvero dalle forze di pubblica sicurezza, escludendo comunque gli eventuali interventi di abbattimento tutte le specie indicate all'articolo 2 della legge 157/1992 predisponendo adeguate sanzioni di cui agli articoli 30 e 31 della legge 157/1992 e all'articolo 30 della presente legge nei confronti dei soggetti coinvolti che agiscano in modo non conforme alle modalità predeterminate.
9/4144-A/39. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.


      La Camera,
          premesso che:
              l'AC 4144 recante «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n.  394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette», demanda le funzioni di controllo e vigilanza nell'area protetta all'Ente Parco stesso;
              occorre tuttavia segnalare che l'esercizio di controllo e vigilanza andrebbe affrontato adeguatamente, poiché nel dispositivo non si è tenuto in debito conto la riduzione sempre maggiore delle Forze di polizia ambientale incaricate di prevenire i reati ambientali e tutelare i Parchi e le Aree protette;
              va segnalato che il solo controllo da parte del personale interno al Parco non potrà garantire un capillare monitoraggio delle aree di pertinenza tale da garantire la prevenzione di reati;
              si ritiene opportuno rafforzare e migliorare l'organizzazione dell'Arma dei Carabinieri, ove per effetto della legge Madia di riforma della pubblica amministrazione dal primo gennaio scorso, le funzioni del Corpo Forestale dello Stato sono state trasferite all'Arma dei Carabinieri, con l'obiettivo di estendere l'esercizio di controllo dei Parchi e delle Aree protette,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare la vigilanza anche mediante una migliore organizzazione dell'Arma dei Carabinieri, quale forza di polizia ora incaricata anche del controllo delle aree protette e dei parchi, al fine di reprimere in maniera efficace eventuali reati connessi all'attività illecita di caccia nell'area protetta e in materia di tutela dell'ambiente.
9/4144-A/40. Brignone.


      La Camera,
          premesso che:
              l'AC 4144 recante «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n.  394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette», demanda le funzioni di controllo e vigilanza nell'area protetta all'Ente Parco stesso;
              occorre tuttavia segnalare che l'esercizio di controllo e vigilanza andrebbe affrontato adeguatamente, poiché nel dispositivo non si è tenuto in debito conto la riduzione sempre maggiore delle Forze di polizia ambientale incaricate di prevenire i reati ambientali e tutelare i Parchi e le Aree protette;
              va segnalato che il solo controllo da parte del personale interno al Parco non potrà garantire un capillare monitoraggio delle aree di pertinenza tale da garantire la prevenzione di reati;
              si ritiene opportuno rafforzare e migliorare l'organizzazione dell'Arma dei Carabinieri, ove per effetto della legge Madia di riforma della pubblica amministrazione dal primo gennaio scorso, le funzioni del Corpo Forestale dello Stato sono state trasferite all'Arma dei Carabinieri, con l'obiettivo di estendere l'esercizio di controllo dei Parchi e delle Aree protette,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare la vigilanza al fine di reprimere in maniera efficace eventuali reati connessi all'attività illecita di caccia nell'area protetta e in materia di tutela dell'ambiente.
9/4144-A/40.    (Testo modificato nel corso della seduta) Brignone.


      La Camera,
          premesso che:
              all'articolo 18 del presente provvedimento viene previsto che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenti annualmente alle Camere la relazione predisposta dal Comitato nazionale per le aree protette sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree protette di rilievo nazionale e internazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che, nella relazione presentata alle Camere, siano illustrati anche i risultati perseguiti attraverso lo strumento del piano di gestione delle aree marine protette al fine di tutelare i valori naturali e ambientali così come previsto all'articolo 11 del presente provvedimento.
9/4144-A/41. Marzano.


      La Camera,
          premesso che:
              i danni causati all'agricoltura e alla zootecnia da alcune specie di fauna selvatica o inselvatichita hanno assunto negli ultimi anni dimensioni notevoli, con ripercussioni allarmanti che incidono negativamente, oltre che sui bilanci economici delle aziende agricole, più in generale sull'equilibrata coesistenza tra attività umane e specie animali;
              la Commissione Agricoltura della Camera dei deputati ha svolto, nel corso della XVI legislatura, una specifica indagine conoscitiva dedicata al fenomeno, e nella XVII legislatura la Commissione Agricoltura della Camera ha approvato una risoluzione sullo stesso tema nel corso del 2013;
              le modifiche normative effettuate nel 2014 livello comunitario hanno mutato il quadro legislativo entro il quale possono essere erogati contributi per il rimborso dei danni. Con il documento informativo UE 2014/C 204/1 «Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo forestale nelle zone rurali 2014-2020» si stabilisce che il ristoro dei danni alle colture agricole causati da fauna selvatica debbano rientrare tra gli aiuti di Stato erogati in regime de minimis;
              le nuove modifiche normative attuate dall'Unione Europea con l'inserimento dei danni da fauna nel «de minimis» sta penalizzando le aziende zootecniche e agricole;
              il fenomeno dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche assume tuttavia, in alcuni casi denunciati costantemente dagli agricoltori, i connotati di una vera e propria emergenza, che sollecita l'avvio urgente di iniziative da parte delle istituzioni pubbliche, volte a prevedere un sistema adeguato di misure preventive e di contrasto, ma anche di equo indennizzo dei danni subiti;
              i problemi di gestione del territorio e gli strumenti per prevenire e ridurre i possibili conflitti tra le esigenze di tutela ambientale e quelle connesse all'esercizio delle attività economiche travalicano i confini regionali o di aree protette e chiamano in causa le responsabilità nazionali e anche quelle delle istituzioni europee, alla cui competenza normativa appartengono diversi aspetti coinvolti nel fenomeno;
              la presenza dei pascoli e dell'uso dei pascoli per le specie zootecniche domestiche svolge un indubbio aiuto e contributo a mantenere fertile il territorio e impedire l'avanzamento dei boschi,

impegna il Governo:

          ad attuare tutte le procedure per modificare il Documento UE 2014/C 204/1 per fare sì che i danni da fauna selvatica e i relativi indennizzi non siano più ricompresi nel regime del «de minimis» con il conseguente danno economico degli agricoltori;
          a predisporre una adeguata procedura di verifica e di quantificazione dei danni diretti, indiretti e indotti causati da fauna selvatica.
9/4144-A/42. Cova, Tentori.


      La Camera,
          premesso che:
              la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato secondo la legge 157/1992 e allo stato compete la sua tutela e gestione;
          considerato che: un quadro normativo non omogeneo regola la gestione della fauna selvatica tramite i centri di recupero e non esiste un sistematico coordinamento tra gli stessi e le forze di polizia,

impegna il Governo

a predisporre un quadro normativo ad hoc per la gestione della fauna selvatica ferita o bisognosa di cure, per la riabilitazione e la sua reintroduzione in ambiente, da attuarsi tramite centri di recupero di fauna selvatica, prevedendo vieppiù accordi specifici con i corpi di polizia nonché un opportuno finanziamento degli stessi ai fini dell'espletamento dei propri compiti.
9/4144-A/43. Paolo Bernini, Rizzetto, Tripiedi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, già approvato dal Senato, interviene sulla disciplina vigente in materia di aree protette, apportando modificazioni alla legge n.  394 del 1991 (cosiddetta legge quadro sulle aree protette);
              in particolare, all'articolo 8, disciplinando le entrate dell'Ente parco, la proposta di legge in discussione introduce altresì talune modifiche che incidono anche sulla disciplina delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e sul relativo divieto;
              la normativa, tuttavia, risulta inadeguata alla migliore tutela dell'intera costa italiana dalle attività di ricerca e sfruttamento di idrocarburi in quanto i rischi derivanti da dette attività potrebbero infatti manifestarsi ben prima dell'estrazione degli stessi, ma già nella fase di «prospezione» e di «ricerca» a causa delle indagini geofisiche condotte con gli air gun che potrebbero recare danno alle preziose coste nazionali;
              si impone pertanto la necessità di un'estensione dell'area di vigenza del divieto;
              la normativa in materia ha subito numerose modifiche fin dal 2010 quando, a causa dell'ennesimo disastro ambientale – quella volta ricordato come il più grave della storia americana – che interessò la piattaforma petrolifera Deepwater Horizon con uno sversamento massiccio di petrolio nelle acque del Golfo del Messico terminato 106 giorni più tardi, si introdusse il divieto nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, e, per i soli idrocarburi liquidi, nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Tuttavia, nel 2011 il Governo Berlusconi con decreto legislativo n.  121 previde che, per il solo Golfo di Taranto, il divieto relativo agli idrocarburi liquidi fosse stabilito entro le cinque miglia dalla linea di costa. E nel 2012 (con decreto-legge n.  83) il Governo Monti impose il divieto nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette;
              la legge di stabilità 2016 (legge n.  208 del 2015) è intervenuta sul divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in alcune zone di mare sopprimendo una serie di deroghe al divieto (contenute nel secondo e nel terzo periodo del comma 17 dell'articolo n.  6 del decreto legislativo n.  152 del 2006), ma ha confermato la parte della disposizione che fa salvi i titoli abilitativi già rilasciati specificando però che essi operino per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale;
              occorre pertanto reintrodurre come parametro di riferimento per il calcolo dell'area di divieto «il perimetro delle linee di base» e non quello delle linee di costa che di fatto riduce l'area oggetto di divieto,

impegna il Governo

a modificare il disposto di cui all'articolo 6, comma 17 del Decreto Legislativo n.  152 del 2006, nella parte in cui fa riferimento alle linee di costa disponendo invece che il divieto di attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi viga dalla costa alle dodici miglia del perimetro esterno delle linee di base di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  816 del 1977, lungo l'intero perimetro costiero nazionale e nelle zone di mare poste entro dodici miglia.
9/4144-A/44. De Rosa, De Lorenzis.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, già approvato dal Senato, interviene sulla disciplina vigente in materia di aree protette, apportando modificazioni alla legge n.  394 del 1991 (cosiddetta legge quadro sulle aree protette);
              detta legge quadro, attraverso l'istituzione di aree naturali protette, persegue l'obiettivo della conservazione dei territori naturali che ancora mantengono inalterate le matrici ecosistemiche e, dall'ultima relazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sullo stato di attuazione con riferimento alla aree protette, emerge che la superficie protetta nazionale riconosciuta si è incrementata fino a raggiungere il 10,50 per cento del territorio nazionale e che il numero delle aree protette è di 871, per un totale circa di 3.163.590,71 ettari a terra, 2.853.033,93 ettari a mare e 658,02 chilometri di coste. Tuttavia, nel 2015 è stata avviata la procedura per la predisposizione del 7o aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree protette;
              la proposta di legge ora in discussione, tra le altre misure, interviene sulla classificazione delle aree naturali protette e sulla definizione di parchi nazionali con estensione a mare e disciplina il procedimento per l'istituzione di parchi nazionali e riserve naturali. In particolare, all'articolo 10 disciplina l'istituzione di aree protette marine e all'articolo 21 reca alcune modifiche all'articolo 36 della legge quadro al fine di prevedere che l'istituzione di parchi e riserve marine nelle aree marine di reperimento debba avvenire sulla base delle indicazioni del programma triennale per le aree marine protette (AMP), nonché al fine di ridenominare alcune aree marine di reperimento (Capo d'Otranto – Grotte Zinzulusa e Romanelli e Capo Sparavento);
              nell'ambito delle aree marine di reperimento devono, tuttavia, essere incluse anche le Isole Cheradi e il Mar Piccolo, da istituirsi anche separatamente. Le Isole Cheradi, invero, sarebbero dovute esser già parco protetto così come stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica del 23 Aprile del 1998 «Approvazione del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Taranto», ma il parco marino non si è mai realizzato. Questa istituzione, invece, consentirebbe l'esecuzione di tutte quelle attività previste dal citato Decreto volte alla protezione della riserva naturale, attraverso la reintroduzione di piante arbustive ed arboree, la realizzazione di sentieri naturalistici, la costituzione di piccoli bacini d'acqua per fronteggiare i periodi secchi e tutte quelle altre misure che consentano anche il coinvolgimento cooperative giovanili e strutture di volontariato;
              con la medesima finalità di estendere la tutela delle aree marine a zone e territori che risultano bisognevoli di maggiore protezione, occorre altresì, nell'ambito della proposta di legge in discussione, inserire anche il Golfo di Taranto nel novero di quei golfi in cui vige il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (insieme al Golfo di Napoli, di Salerno e di Venezia, a mente del disposto di cui all'articolo 4 comma 1 della Legge n.  9 del 9 Gennaio 1991 che prevede norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale). Attualmente infatti il Golfo di Taranto costituisce l'unica baia storica in Italia nella quale è ancora consentita l'attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi, ma i rischi delle attività legate agli idrocarburi potrebbero manifestarsi anche ben prima dell'estrazione degli stessi, già nella fase di «prospezione» e di «ricerca» in ragione delle indagini geofisiche condotte con gli air gun che potrebbero recare danno alle colonie di delfini e di capodogli che popolano il Golfo,

impegna il Governo

ad istituire, nell'ambito delle aree marine di reperimento già riconosciute dalla normativa vigente, l'area protetta delle Isole Cheradi e del Mar Piccolo, se del caso anche separatamente, e ad inserire nel novero dei golfi in cui vige il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi anche il Golfo di Taranto.
9/4144-A/45. De Lorenzis.


      La Camera,
          premesso che:
              la proposta di legge AC 4144-A recante: «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n.  394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette» approvata, in un testo unificato, dal Senato), all'articolo 4 comma 1 lettera d) capoverso 11 prevede che:
                  «11. Il direttore del parco assicura la gestione amministrativa complessiva dell'Ente ed esercita le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165. Egli cura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n.  165 del 2001. Ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Presidente all'interno di una rosa di tre candidati in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.  509, nonché di particolare qualificazione professionale, scelti, a seguito di selezione pubblica, da una commissione tecnica costituita da tre soggetti. I membri della commissione sono scelti:
                      a) uno tra soggetti esperti di gestione di pubbliche amministrazioni, designato dall'Ente parco;
                      b) uno tra soggetti esperti di sviluppo sostenibile o tutela ambientale, designato dall'Ente parco;
                      c) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che assume le funzioni di Presidente della Commissione»;
              il dettato normativo, così come formulato, non sembra essere sufficientemente attento alle modalità di nomina di una figura importante come quella del Direttore del Parco. Infatti il Direttore è un soggetto incaricato di uffici dirigenziali in un ente pubblico particolarmente complesso ancorché di dimensioni piccole o medie.
              Oltre tutto è, attualmente, l'unica figura dirigenziale di un parco nazionale;
              diventa pertanto necessario che tale figura venga scelta tramite selezione pubblica aperta a persone di alto livello e di ampia esperienza le cui competenze siano complesse perché spaziano in diversi campi, da quelle naturalistiche a quelle amministrative, e che pertanto vi sia una commissione di sicura competenza in grado di valutare i titoli e di esaminare i candidati;
              risulta assolutamente necessario che una tale figura venga nominata direttamente dal Ministero dell'Ambiente,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative finalizzate a fare in modo che la gestione dei parchi nazionali sia affidata a un Direttore, il quale assicuri l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, e che tale Direttore sia nominato dal Ministro dell'Ambiente nell'ambito di una terna di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.  509, nonché di particolare qualificazione professionale in materia di tutela della biodiversità o delle aree protette. Allo stesso tempo, fare in modo che il procedimento di selezione di tale figura sia improntato al rispetto dei criteri della selezione pubblica aperta a dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo.
9/4144-A/46. Micillo.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 9 della proposta di legge 4144 «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n.  394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette» introduce disposizioni finalizzate alla redazione di appositi piani di gestione della fauna selvatica finalizzati al contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulla conservazione delle specie e degli habitat protetti. Tali piani contemplano, tra le altre disposizioni, la possibilità di esercitare un'attività venatoria all'interno della «aree contigue»;
              le aree contigue rappresentano aree cuscinetto tra il parco ed il resto del territorio non soggetto a protezione, dove naturalmente potrebbero spingersi animali, anche quelli appartenenti a specie tutelate da direttive internazionali come la direttiva « Habitat» e «Uccelli» e per i quali il parco rappresenta un'indiscussa zona di protezione;
          considerato che:
              il fenomeno del bracconaggio assume in Italia dimensioni preoccupanti tali da avanzare la necessità di elaborare una forte strategia di contrasto a tale fenomeno illegale responsabile di compromettere la conservazione della biodiversità animale,

impegna il Governo

prevedere misure straordinarie di contrasto al fenomeno del bracconaggio nelle zone limitrofe ai parchi in cui viene assicurata la tutela di specie protette e particolarmente vulnerabili residenti all'interno delle aree protette.
9/4144-A/47. Battelli.


      La Camera,
          premesso che:
              la proposta di legge AC 4144-A recante: «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n.  394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette» (approvata, in un testo unificato, dal Senato), all'articolo 4 comma 1 lettera d) capoverso 11 prevede che: «11. Il direttore del parco assicura la gestione amministrativa complessiva dell'Ente ed esercita le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165. Egli cura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n.  165 del 2001. Ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Presidente all'interno di una rosa di tre candidati in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.  509, nonché di particolare qualificazione professionale, scelti, a seguito di selezione pubblica, da una commissione tecnica costituita da tre soggetti. I membri della commissione sono scelti:
          a) uno tra soggetti esperti di gestione di pubbliche amministrazioni, designato dall'Ente parco;
          b) uno tra soggetti esperti di sviluppo sostenibile o tutela ambientale, designato dall'Ente parco;
          c) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che assume le funzioni di Presidente della Commissione;
              il dettato normativo, così come formulato, non sembra essere sufficientemente attento alle modalità di nomina di una figura importante come quella del Direttore del Parco. Risulta infatti assolutamente necessario che una tale figura venga nominata direttamente dal Ministero dell'Ambiente, soprattutto per evitare che interessi tipicamente localistici possano deviare la nomina di siffatta importante figura,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative finalizzate a fare in modo che la figura del Direttore sia nominata direttamente con provvedimento del Ministro dell'Ambiente.
9/4144-A/48. Terzoni, Micillo.


      La Camera,
          premesso che:
              la proposta di legge AC 4144-A recante: «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n.  394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette» (approvata, in un testo unificato, dal Senato), all'articolo 4 comma 1, lettera a), capoverso 3 prevede che: «3. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni e i membri possono essere confermati una sola volta»;
              si ritiene che la riconferma degli organi si possa effettuare solo nel caso in cui essi realizzino in pieno gli obiettivi di gestione in quanto solo così è possibile valutarne l'operato. Solo così, inoltre, è possibile garantire appieno l'ottimo funzionamento dell'ente parco e dunque della conservazione del patrimonio ivi presente

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti finalizzati a rendere gli organi dell'Ente parco confermabili solo in caso di conseguimento degli obbiettivi di gestione.
9/4144-A/49. Gallinella.


      La Camera,
          premesso che:
              le aree marine protette, nella cui definizione confluiscono le riserve marine di cui alla legge n.  979 del 1982, le aree definite tali dal protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo e dalla Strategia nazionale per la biodiversità 2013, le aree Natura 2000 etc. rivestono un ruolo importante nella tutela della biodiversità e della protezione degli ambienti marini e costieri;
          considerato che:
              la proposta di legge 4144 «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n.  394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette» nella fattispecie nell'articolo 1 interviene sulla classificazione delle aree naturali protette inserendo le aree protette marine senza predisporre una effettiva valorizzazione delle stesse,

impegna il Governo

a individuare gli opportuni criteri per l'attribuzione, tramite relativi strumenti normativi, della stessa dignità riconosciuta alle aree protette di terra a quelle marine, contemplando vieppiù una opportuna distinzione tra parchi (parchi nazionali marini) e riserve (riserve marine).
9/4144-A/50. Benedetti.


      La Camera,
          premesso che:
              la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato secondo la legge n.  157 del 1992;
              l'articolo 5 della pdl 4144 «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n.  394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette» deroga divieti vigenti tra i quali la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali ai fini del contenimento delle specie considerate dannose;
          considerato che:
              invece che una reale prevenzione degli eventuali problemi legati alla conservazione della biodiversità vegetale o animale presente nel parco e delle pressioni o danneggiamenti di talune specie, in sovrannumero, nelle zone agricole limitrofe ai parchi, viene sposata la filosofia dell'abbattimento degli animali «scomodi», che di fatto permette un'apertura alla caccia all'interno delle aree protette,

impegna il Governo

a predisporre un nuovo sistema di gestione della fauna, con l'ausilio di opportuni strumenti normativi, che riesca efficacemente a contenere numericamente le popolazioni di animali selvatici alle quali sono imputati i maggiori danni all'agricoltura, che sia eticamente e socialmente accettato, in linea con il regime di tutela del patrimonio naturalistico e preveda una pluralità di tipologie di intervento quali la limitazione della «produzione» e dello sfruttamento della fauna, una migliore gestione degli habitat, protezione dei raccolti, rimborsi correttamente valutati e rapidamente assegnati agli agricoltori.
9/4144-A/51. Busto.


      La Camera,
          premesso che:
              il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti ovvero il proprio dissenso esplicitando le ragioni che motivano il diniego dell'intesa con specifico riferimento a ciascuno dei nomi ricompresi nella terna. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede, motivandola, alla nomina del Presidente, scegliendo prioritariamente tra i nomi compresi nella tema;
              si ritiene che questa formulazione normativa non assicuri quell'elevata e specifica qualificazione del Presidente che è condizione necessaria per dare a tale figura non solo l'autorevolezza richiesta dal ruolo, ma anche la capacità di indicare le prospettive generali del parco e di affrontare i problemi concreti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative finalizzate a fare in modo che il Presidente venga scelto in considerazione dell'alto livello culturale e della specifica competenza in materia di ambiente e di aree protette e tutela della biodiversità e che sia nominato su proposta e con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco e comunque sentite le competenti, commissioni parlamentari.
9/4144-A/52. Massimiliano Bernini.


      La Camera,
          premesso che:
              la tutela degli habitat naturali, grande successo delle politiche di conservazione della fauna (testimoniata dall'attuale diffusione del lupo, dell'orso e del camoscio appenninico), riduzione del consumo di suolo, gestione forestale sostenibile, attività di educazione ambientale, informazione scientifica e diffusione della cultura ecologica i Parchi italiani sono uno tra gli strumenti più efficaci per conservare la natura, arrestare il declino della biodiversità, contrastare l'espandersi della cementificazione, difendere il paesaggio e i preziosi beni culturali in essi custoditi e contribuire grazie al 62 per cento della superficie forestale nazionale e ad oltre 63 milioni di tonnellate di carbonio accumulate nei loro territori alla lotta ai mutamenti climatici;
          una fotografia in positivo delle aree protette italiane dovrebbe servire da stimolo per rafforzare le politiche di conservazione della natura e avviare seriamente una politica di valorizzazione delle eccellenze in termini di benessere ed economia circolare. In un mondo sempre più in crisi, Parco significa biodiversità, paesaggio, identità di luoghi e di comunità, difesa del suolo, servizi ecosistemici, economia, cultura. Azione sul clima. Visione strategica. Connessione con le politiche globali per la salvezza del Pianeta. Parco significa Bellezza, quel diritto che vive sempre più forte nella coscienza collettiva;
              l'articolo 6 del provvedimento in esame prevede che Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta è rilasciato previa verifica della conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta»;
              è necessario promuovere un utilizzo parsimonioso della risorsa, che venga utilizzata prioritariamente per usi idropotabili e che promuova meccanismi di cooperazione all'interno dei territori che fanno riferimento al medesimo bacino idrografico, invece che di Ato unici regionali e relativamente al tema delle concessioni di derivazione è fondamentale rivedere la normativa e limitarne la durata;
              il regio decreto 11 dicembre 1933 n.  1775 prevede che le concessioni di derivazione siano tutte temporanee e limitate in base alla disponibilità di acqua,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di approfondire e aggiornare la legislazione sulle concessioni di derivazione con un provvedimento da porre all'attenzione delle camere che riveda, riducendola, la durata, che ridiscuta i canoni, che verifichi i limiti e preveda un ampliamento dello spettro delle istituzioni che devono essere coinvolte nel rilascio di tali concessioni.
9/4144-A/53. Daga.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 4 modifica la disciplina con particolare riferimento alla governance dell'ente parco. Nella fattispecie il capoverso comma 4 modifica la procedura di nomina del Presidente attraverso apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale, nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti ovvero il proprio dissenso esplicitando le ragioni che motivano il diniego dell'intesa con specifico riferimento a ciascuno dei nomi ricompresi nella terna;
              a tutti gli effetti la nomina del Presidente si allontana dalla «missione» di gestione dell'ente parco a cui non necessita più alcun titolo concernente la conservazione, tutela e valorizzazione dell'ecosistema naturale, ma solo una generica «esperienza in campo ambientale, nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche e private»;
              è evidente pertanto come la sussistenza dell'indirizzo tecnico sia obiettivamente marginale rispetto a quello politico.
              Il beneficio del dubbio porta a considerare un pericoloso scivolamento verso favoritismi e scelte clientelari rispetto ai più corretti metodi di scelta concorsuale o quanto meno sulla base di fondamenti tecnico scientifici attinenti alla natura del compito specifico assunto. Fondamentale è definire scopi e traguardi nella programmazione dell'ente parco che daranno un limite e un obiettivo a chi dovrà necessariamente gestire un sistema complesso e fragile come quello naturale che si gioverà di criteri di trasparenza e meritocrazia,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a stabilire i criteri di nomina del Presidente dell'Ente parco secondo precisi requisiti legati a specifica competenza e titoli in materia di ambiente, tutela e conservazione del patrimonio naturale, aree protette e tutela della biodiversità; a provvedere a stilare graduatorie pubbliche per queste figure.
9/4144-A/54. Zolezzi.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 12 prevede che l'organico di un'area marina protetta sia costituito da una dotazione di personale per le finalità di funzionamento essenziale;
              nell'ottica di una sburocratizzazione anche in questo campo,

impegna il Governo

affinché gli enti gestori dell'area marina protetta si avvalgano delle procedure informatiche del Mef per il pagamento al personale delle competenze fisse ed accessorie.
9/4144-A/55. Mucci.


      La Camera,
          premesso che:
              all'articolo 8 i commi da 1-bis a 1-septies prescrivono, per i titolari di determinate concessioni nel territorio dell'area marina protetta, l'obbligo di versare determinate somme una tantum all'ente gestore dell'area protetta a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità;
              tale obbligo si applica, in particolare, alle concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico per impianti di potenza superiore a 100 kw in esercizio alla data di entrata in vigore della legge, con opere di presa collocate all'interno di aree protette alle autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, già esistenti all'entrata in vigore della legge, nelle aree contigue a quella protetta; agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata superiore a 50 kilowatt, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della disposizione; alle concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, già esistenti alla data di entrata in vigore della legge, nel territorio dell'area protetta e in quelle contigue; agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da derivazioni d'acqua e biomasse, di potenza superiore a 100 kw, ubicati nel territorio dell'area protetta e già esistenti alla data di entrata in vigore della disposizione; in particolare i titolari di tali impianti sono tenuti a versare una tantum, in favore dell'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione, una somma pari a 1 euro per kw di potenza; alle autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti e elettrodotti non interrati, ubicati nel territorio dell'area protetta ed esistenti alla data di entrata in vigore della relativa norma;
              talune aree protette interessano l'intera estensione – o buona parte – del territorio di un'isola minore; pur non avendo impianti di produzione di energia elettrica ubicati nel territorio dell'area protetta o in quelle contigue (sono circondate dal mare) subiscono rilevanti ricadute ambientali da impianti di produzione di energia elettrica alimentati a carbone o ad altri combustibili fossili localizzati sulla terraferma in prossimità delle aree sottoposte a tutela,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità – quando ricorrano le condizioni considerate – di destinare quota parte del gettito annuale della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, di cui all'articolo 17, comma 29, della legge n.  449 del 1997, a carico dei titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a carbone o ad altri combustibili fossili, esistenti alla data di entrata in vigore del progetto di legge in esame, ubicati ad una distanza in linea d'aria inferiore a 25 km da un'area protetta, all'ente gestore della medesima area a titolo di concorso alla spesa per il recupero ambientale e della naturalità;
          ad adottare ogni iniziativa necessaria per l'avvio, a regime, del sistema volontario di pagamento dei servizi ecosistemici (PSE), di cui all'articolo 28 del provvedimento in esame, allo scopo di remunerare in misura particolarmente adeguata i servizi ecosistemici forniti dalle aree marine protette delle piccole isole di straordinario valore naturalistico ed ambientale.
9/4144-A/56. Giovanna Sanna, Borghi.


      La Camera,
          premesso che:
              la proposta di legge recante modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n.  394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette, prevede la promozione di strategie di sviluppo socioeconomiche funzionali alla conservazione delle risorse naturali, di assetto del territorio, di preservazione dal consumo di suolo e di rinaturalizzazione di spazi, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e di sostegno al sistema economico, culturale e paesaggistico locale;
              oggi nei 23 Parchi nazionali solo un presidente e due direttori sono donne. I membri dei consigli direttivi sono 230 e solo 14 di sesso femminile, vale a dire il 6 per cento delle cariche assegnate;
          le donne rappresentano la metà del talento e delle energie disponibili, è, pertanto, interesse delle istituzioni promuoverne l'effettiva parità nella vita lavorativa e politica. La rappresentanza di genere è indice del tasso di democrazia del nostro Paese;
          l'articolo 4, comma 3, del provvedimento, stabilisce che nella nomina degli organi direttivi deve essere tenuta in considerazione la rappresentanza di genere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire con una normativa più incisiva al fine di arrivare quanto più velocemente possibile, alla parità, di genere negli organi direttivi.
9/4144-A/57. Galgano, Catalano, Mucci, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              lo    scorso 23 maggio la Camera ha approvato l'emendamento 5.800, precisando che il divieto di attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio dei parchi e nelle aree contigue non riguarda le attività estrattive in corso e quelle ad essa strettamente conseguenti, quali ad esempio le attività di messa in sicurezza o di manutenzione di pozzi esistenti, oltre ovviamente al ripristino ambientale;
              la norma approvata, salvaguardando le attività esistenti ed esplicitando il divieto di nuove attività, risponde a un principio minimo di razionalità nell'ambito della certezza del diritto di fronte ad investimenti su attività strategiche già presenti,

impegna il Governo

ad adottare ogni strumento amministrativo e altra iniziativa finalizzata a garantire l'attuazione e il rispetto della norma e il necessario equilibrio tra tutela dell'ambiente e delle attività economiche.
9/4144-A/58. Mazziotti Di Celso, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              il paesaggio è il risultato di millenni di storia in cui civiltà e culture diverse si sono succedute e intersecate costituendone l'identità culturale;
              ciò che costituisce la complessità dei caratteri storici del paesaggio italiano è la molteplicità e la stratificazione delle impronte che le molte civiltà hanno lasciato nel territorio, quali tecniche di coltivazione, manufatti architettonici di pregio, antiche strutture che contribuiscono a modellare la morfologia del suolo;
              considerato quindi che non sarebbe possibile né corretto svolgere valutazioni o individuare misure per la salvaguardia del paesaggio senza tener conto di questa profonda compenetrazione tra intervento dell'uomo e ambiente naturale;
              le disposizioni introdotte dall'articolo 24 del provvedimento in esame conferiscono agli enti parco le procedure di autorizzazione paesaggistica rispetto a interventi da realizzarsi all'interno delle aree protette e che ciò non può comportare in alcun caso un'attenuata tutela del paesaggio;
              ritenuto altresì che per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche in zone di particolare bellezza e delicatezza ci vogliano competenze specialistiche,

impegna il Governo

a prevedere nella dotazione organica degli enti parco personale qualificato nelle materie dell'architettura, dell'archeologia e della tutela del paesaggio.
9/4144-A/59. Malisani, Tino Iannuzzi, Pellegrino.


      La Camera,
          premesso che:
              la competitività delle aziende agricole italiane ove ricadenti nel territorio di aree protette deve essere garantita e salvaguardata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di verificare la possibilità di riclassificare alcune aree protette nazionali e regionali sulla base delle categorie internazionali adottate dall'Unione Mondiale per la conservazione della natura – IUCN.
9/4144-A/60. Catanoso, Occhiuto, Crimi, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame interviene in materia di aree del territorio nazionale inserite nella rete ecologica denominata «Natura 2000»;
              in particolare, prevede che la gestione dei siti di importanza comunitaria, così come delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale siano affidate all'ente gestore del parco dove le suddette zone rientrino in tutto o parzialmente nel territorio di un parco nazionale o regionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere ai privati che esercitano la loro attività in tali aree, adeguati sistemi di incentivazione o compensazione al fine di non pregiudicare il loro operato e di promuovere sinergie virtuose tra enti di gestione e aziende e al fine di garantire la competitività delle aziende agricole che ricadono nelle aree protette e nelle zone ad esse limitrofe.
9/4144-A/61. Martinelli, Laffranco, Vella, Crimi, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge approvato affida la gestione dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) all'ente gestore dell'area protetta, ove anche una minima parte di queste zone rientrino nella stessa area protetta;
          al fine di non contrarre eccessivamente l'autonomia e le competenze di governo del territorio agli enti locali interessati,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa anche al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a valutare l'opportunità che questa eventualità sia limitata esclusivamente ai casi in cui la maggior parte del territorio delle aree Natura 2000 ricada all'interno della zona protetta.
9/4144-A/62. Giammanco, Occhiuto, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede l'estensione delle competenze gestionali dell'Ente Parco alle aree esterne alla perimetrazione del parco e alle stesse aree contigue al territorio del parco;
              l'introduzione del concetto di aree esterne non si accompagna con la previsione di una procedura omogenea di individuazione, definizione e perimetrazione delle stesse aree esterne,

impegna il Governo

a coinvolgere, così come previsto dalla normativa vigente in materia di individuazione delle aree contigue alle aree del parco, le Regioni nel processo di perimetrazione delle aree esterne e che decidono di concerto con gli enti locati sul territorio dei quali insiste il parco.
9/4144-A/63. Occhiuto, Vella, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame amplia il perimetro territoriale delle competenze gestionali dell'Ente Parco e le estende anche alle aree ad esso contigue e alle aree esterne alla perimetrazione del Parco stesso;
              l'estensione della normativa vigente in materia di attività vietate o di cui è limitata la fattibilità rischia di apportare danni alle aziende locali già in essere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure di incentivazione fiscale, nell'ambito di attività compatibili con la sostenibilità ambientale e con le finalità dell'area, volte a sostenere le piccole e medie aziende del territorio al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale delle aree coinvolte.
9/4144-A/64. Palmieri, Occhiuto, Laffranco, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'ampliamento dell'estensione territoriale delle zone in cui trova applicazione la normativa vigente all'interno delle aree protette in materia di attività consentite;
              in alcuni di questi territori già poco popolati si assiste alla fuga dei giovani che non trovano sbocchi professionali e occupazione dovuta anche alla difficoltà di avviare nuove imprese,

impegna il Governo

a prevedere misure di incentivazione volte a sostenere l'avvio di nuove attività economiche da parte di giovani residenti nei territori delle aree protette, delle aree contigue alle aree protette nonché alle aree esterne alle aree contigue alle aree protette.
9/4144-A/65. Palese, Vella.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede un assetto legislativo che estende le competenze dell'Ente Parco alle aree ad esso contigue esterne alla perimetrazione del Parco;
              nella Regione Lazio alcune di queste aree non sono mai state legittimate ma nel corso degli anni sono state interessate da numerosi investimenti economici di carattere agricolo, artigianale, forestale e di aziende faunistiche venatorie nate con l'obiettivo di limitare e controllare l'esercizio dell'attività venatoria stessa;
              questo insieme di attività sono state fonte di sviluppo economico per i cittadini delle zone interessate e per gli enti locali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere momenti di confronto con i piccoli enti locali compresi nei territori delle aree contigue e delle aree esterne alle aree protette in merito agli investimenti economici già intrapresi a sostegno di attività agricole, forestali, turistiche e di turismo venatorio al fine di evitare conseguenze negative sullo sviluppo di questi territori.
9/4144-A/66. Luigi Cesaro, Vella, Crimi, Occhiuto, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame estende anche alle aree contigue alle aree protette la disciplina dei divieti per attività esplicitamente elencate;
              questo rischia di determinare disparità di trattamento tra settori economici e imprenditoriali diversamente regolamentate;
              l'estensione delle aree contigue non risponde a criteri di individuazione omogenei sul territorio nazionale con conseguenti differenze tra territorio e territorio in merito all'estensione delle zone di interdizione delle attività vietate al loro interno,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa anche al fine di adottare ulteriori iniziative normative per salvaguardare nelle aree contigue quelle attività che, anche se rientranti tra le attività individuate come non consentite, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame risultano, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale, aver già esperito le procedure di abilitazione e di autorizzazione previste dalla normativa precedentemente vigente.
9/4144-A/67. Alberto Giorgetti, Occhiuto, Vella, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              la normativa in esame disciplina le attività non consentite nelle aree protette nonché nelle aree contigue ad esse;
              prevede inoltre deroghe puntualmente definite al divieto di esercitare alcune delle attività non consentite,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in caso di evidenti squilibri ecologici accertati dall'ente parco dovuti alla presenza eccezionale di determinate specie faunistiche, di autorizzare lo svolgimento dell'attività venatoria per un periodo e con modalità definite in conformità con i calendari venatori locali.
9/4144-A/68. Laffranco, Fabrizio Di Stefano, Vella, Crimi, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento, nell'apportare alcune modificazioni alla disciplina dell'Ente Parco, introduce cambiamenti alle procedure di nomina del Presidente;
              è auspicabile il potenziamento del ruolo della comunità del Parco e la sua possibilità di incidere in modo più significativo nelle scelte gestionali dell'Ente;
              sarebbe inoltre di forte impulso allo sviluppo delle attività del Parco e all'avvio di una stretta collaborazione con gli enti e le popolazioni locali se il Presidente dell'ente fosse espresso dalla comunità del parco e, possibilmente, scelto fra sindaci e amministratori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che nella nomina del Presidente sia coinvolta la comunità del parco considerato che questa rappresenta l'organo preposto alla partecipazione delle comunità locali alla vita del parco.
9/4144-A/69. Prestigiacomo, Occhiuto, Vella, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento prevede che al Presidente dell'ente parco spetti una indennità onnicomprensiva che dovrà essere fissata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che la quantificazione di questa indennità tenga conto dell'estensione territoriale del parco, del numero dei comuni compresi nel territorio del parco nonché della quantificazione della popolazione residente.
9/4144-A/70. Sarro, Occhiuto, Vella, Crimi, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento, nell'apportare alcune modificazioni alla disciplina dell'Ente Parco, introduce cambiamenti alle procedure di nomina e composizione del Consiglio direttivo;
              appare di fondamentale importanza ai fini dello sviluppo economico e sociale delle aree interessate di incrementare all'interno delle aree protette le attività turistiche compatibili con la protezione ambientale e di approfondimento della conoscenza delle realtà legate alla natura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'esperienza in materia di promozione turistica naturalistica tra le qualifiche di competenza per i candidati al Consiglio direttivo.
9/4144-A/71. Polverini, Occhiuto, Crimi, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 27 del provvedimento in esame prevede l'istituzione del Parco del Delta del Po comprendente le aree del perimetro del Parco naturale del Delta del Po istituito con legge regionale del Veneto n.  36 del 1997 e le aree del perimetro del Parco regionale del Delta del Po istituito con legge regionale dell'Emilia Romagna n.  27 del 1988;
              il provvedimento stabilisce che i siti Natura 2000 e le ZPS confinanti con i due parchi su citati sono considerati aree contigue al Parco di nuova istituzione;
              tra i principi e i criteri direttivi indicati è prevista l'integrazione del piano per il parco con il piano di azione dell'area Riserva di Biosfera Delta del Po - MAB UNESCO così come riconosciuta nel 2015 e che a tal fine dovranno essere considerate le diverse aree in cui il Delta del Po Veneto è stato suddiviso: core areas, buffer areas e tansition areas;
              si stabiliscono nuove aree diverse e vincoli nuovi rispetto a quelle individuate dall'ultimo Piano del Parco adottato nel 2012;
              l'indicazione delle aree contigue ed esterne richiede la partecipazione della regione al relativo processo di individuazione di tali superfici,

impegna il Governo

a prevedere il coinvolgimento delle regioni Veneto e Emilia Romagna nella individuazione delle aree contigue all'istituendo Parco del Delta del Po.
9/4144-A/72. Milanato, Palmizio, Occhiuto, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 27 del provvedimento in esame prevede l'istituzione del Parco del Delta del Po comprendente le aree del perimetro del Parco naturale del Delta del Po istituito con legge regionale del Veneto n.  36 del 1997 e le aree del perimetro del Parco regionale del Delta del Po istituito con legge regionale dell'Emilia Romagna n.  27 del 1988;
              contestualmente all'istituzione del Parco del Po è necessario tutelare le popolazioni residenti e in particolar modo non penalizzare le attività umane già avviate nel territorio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in sede di adozione dei decreti legislativi per l'istituzione del nuovo Parco del Delta del Po, di prevedere tavoli di confronto con i rappresentanti degli enti locali siti nei territori compresi nelle aree degli attuali due parchi del Delta del Po di cui in premessa, al fine di tutelare i cittadini delle zone sulle quali insisterebbe il parco nonché a prevedere misure specifiche che tutelino la piccola pesca e la pesca turismo e garantiscano un maggior controllo, nel tentativo di scongiurare le attività di pesca illegale con conseguente inasprimento della crisi del settore.
9/4144-A/73. Palmizio, Milanato, Occhiuto, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame si propone di disegnare una nuova concezione delle aree protette, della loro funzione sul territorio nazionale e soprattutto sull'economia e sullo sviluppo socioeconomico del Paese;
              appare fondamentale porsi l'obiettivo di superare la conflittualità tra chi interpreta il concetto di difesa dell'ambiente che presuppone la presenza dell'uomo solo in termini negativi;
              la vera sfida per lo sviluppo e il mantenimento di vastissime aree presuppone l'incentivazione del ripopolamento antropico e la necessità di arginare il fenomeno di abbandono da parte non solo dei giovani di molte aree soprattutto nel Sud,

impegna il Governo

nel presupposto del superamento della contrapposizione tra la difesa dell'ambiente e sviluppo socio-economico dei territori a valutare l'opportunità di consentire i cambi di destinazione d'uso agli ex fabbricati rurali, al fine di utilizzarli come strutture ricettive turistiche.
9/4144-A/74. Vella, Occhiuto, Crimi, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              alcune disposizioni contenute nel provvedimento in esame sembrano partire dal presupposto che dalla produzione di energia da fonti rinnovabili derivi un impatto negativo sull'ambiente;
              in tal senso si introducono obblighi di versamento di somme in favore dell'ente gestore dell'area protetta al fine di contribuire alle spese di recupero ambientale e della naturalità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, al fine di evitare una duplicità di esborsi per la medesima finalità, di tener conto, ai fini della determinazione dell'importo da versare a titolo di contributo delle somme sostenute dai titolari di autorizzazioni a favore dell'ente di gestione dell'area protetta per la realizzazione di misure necessarie alla salvaguardia dell'ambiente e della naturalità dell'area.
9/4144-A/75. Polidori, Crimi, Occhiuto, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 9-ter interviene in materia di divieto di immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale già previsto dal cosiddetto collegato ambientale (articolo 7, comma 1, della legge n.  221 del 2015);
              a tal fine rinvia ad un regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute la disciplina del divieto;
              in passato sono stati inseriti sul territorio italiano esemplari di cinghiali provenienti dall'est europeo che si sono adattati così bene da richiedere interventi di riequilibrio;
              i cinghiali sono pericolosi per le persone e rappresentano un grosso problema per agricoltori e allevatori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire tavoli locali di concertazione tra i diversi attori coinvolti, compreso le associazioni venatorie del territorio interessato, ove si presenti la necessità di avviare una campagna di abbattimento di cinghiali, prevedendo a tal fine l'autorizzazione straordinaria dell'attività venatoria.
9/4144-A/76. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Crimi, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame amplia la portata e la sfera di gestione degli enti gestori delle aree protette, delle zone contigue e delle aree esterne alle aree contigue;
              la difesa dell'ambiente naturale in un Paese come l'Italia ricco di biodiversità e custode di specie uniche;
              appare necessario che nel quadro della difesa dell'ambiente naturale sia dato ascolto anche ai soggetti che risiedono nei territori compresi nelle aree protette,

impegna il Governo

a incentivare e sostenere forme di collaborazione tra i parchi presenti sul territorio nazionale al fine di adottare strategie comuni per lo sviluppo delle attività economiche, per la crescita dei territori e la contestuale difesa del patrimonio ambientale.
9/4144-A/77. Crimi, Vella, Occhiuto.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame introduce modifiche in materia di redazione e contenuti del Piano del parco;
              amplia il territorio sul quale si esplicano i poteri di governo degli enti gestori delle aree protette, delle zone contigue e delle aree esterne alle aree contigue,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che in sede di definizione delle aree contigue e delle aree esterne alle aree contigue i confini siano rimodulati tenendo conto dell'assetto territoriale e della relativa pianificazione urbanistica.
9/4144-A/78. Romele, Squeri, Crimi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento interviene in materia di attività vietate nelle aree dei parchi;
              considerato che appare necessario garantire il completamento delle attività autorizzate ed il completamento dei relativi investimenti effettuati e programmati, indipendentemente dalle fasi autorizzative, completate ed ancora da svolgere, necessarie per la loro realizzazione;
              queste fasi si differenziano da settore a settore in base alla peculiarità di ciascuna attività,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa anche ai fini dell'adozione di ulteriori iniziative normative volte a prevedere forme di salvaguardia, in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, di quelle attività per i quali i titoli abilitativi siano stati già rilasciati o siano state già avviate le procedure di richiesta delle necessarie autorizzazioni, nel rispetto della sicurezza degli impianti e nel rispetto dell'ambiente.
9/4144-A/79. Squeri, Polidori, Romele, Crimi.


      La Camera,
          premesso che:
              in molte aree del Paese la presenza di ungulati ha raggiunto numeri incalcolabili;
              oltre ai danni a cose e proprietà private, le aggressioni hanno causato danni anche a persone. L'ultima tragica notizia risale all'agosto del 2015, a Cefalù, dentro il Parco delle Madonie;
              dove arrivano i cinghiali non cresce più nulla, poiché sradicano la volontà e i sacrifici dei privati cittadini nonché delle imprese agricole;
              gli enti locali non hanno da soli gli strumenti per fronteggiare il problema,

impegna il Governo

a monitorare l'attuazione del provvedimento anche al fine di adottare ulteriori iniziative volte, in deroga al generale divieto di abbattimento di fauna selvatica al fine di limitare l'eccessiva proliferazione di tale fauna, nelle aree protette regionali, a consentire d'esercitare la caccia di selezione agli ungulati secondo piani di abbattimento definiti dall'Ente gestore dell'area protetta, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); all'attuazione del piano partecipano esclusivamente i cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria negli ambiti territoriali di caccia limitrofi all'area protetta.
9/4144-A/80. Culotta.


      La Camera,
          premesso che:
              in molte aree del Paese la presenza di ungulati ha raggiunto numeri incalcolabili;
              oltre ai danni a cose e proprietà private, le aggressioni hanno causato danni anche a persone. L'ultima tragica notizia risale all'agosto del 2015, a Cefalù, dentro il Parco delle Madonie;
              dove arrivano i cinghiali non cresce più nulla, poiché sradicano la volontà e i sacrifici dei privati cittadini nonché delle imprese agricole;
              gli enti locali non hanno da soli gli strumenti per fronteggiare il problema,

impegna il Governo

a monitorare l'attuazione del provvedimento anche al fine di adottare ulteriori iniziative volte, in deroga al generale divieto di abbattimento di fauna selvatica al fine di limitare l'eccessiva proliferazione di tale fauna, nelle aree protette regionali, a consentire d'esercitare la caccia di selezione agli ungulati secondo piani di abbattimento definiti dall'Ente gestore dell'area protetta, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
9/4144-A/80.    (Testo modificato nel corso della seduta) Culotta.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 22 modifica una serie di articoli della legge quadro sulle aree protette (legge n.  394 del 1991), allo scopo di sostituire i riferimenti a disposizioni abrogate ovvero a operare interventi di coordinamento tra le innovazioni introdotte dal provvedimento in esame e le norme vigenti;
              la sostituzione di riferimenti normativi riguardanti la demolizione delle opere (commi 1 e 6) e, in particolare, il comma 1, che modifica il comma 6 dell'articolo 6 della legge quadro, è volto a sostituire, nell'ambito delle norme che prevedono sanzioni per l'inosservanza delle misure di salvaguardia disposte per la protezione di aree naturali, il riferimento alla procedura di demolizione delle opere dettata dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 47/1985 (legge sul condono edilizio) con quello alla disciplina sulla demolizione delle opere abusive prevista dall'articolo 41 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;
              i citati commi dell'articolo 27 sono stati abrogati dall'articolo 136, comma 2, lettera f), del testo unico e dall'articolo 136, comma 2, lettera f), Decreto legislativo n.  378 del 2001, mentre l'articolo 41 del medesimo testo unico, oggetto della novella in esame, è stato sostituito dall'articolo 32, comma 49-ter, del decreto-legge n.  269 del 2003;
              si affida la disciplina delle demolizioni delle opere abusive costruite in aree naturali a una vecchia legge che è stata dichiarata incostituzionale e che pertanto non esiste;
              tale rimando ad una legge che non c’è più comporta che venga applicata una norma che c'era prima di quella che è stata cassata dalla Consulta visto che la norma cancellata dalla Corte costituzionale abrogava la precedente procedura per gli abbattimenti;
              tale reviviscenza comporta che il potere di fare gli abbattimenti spetti al dirigente responsabile del Comune in base a una valutazione che deve essere approvata dalla Giunta Comunale implicando che la giunta Comunale eletta da cittadini deve votare l'abbattimento delle case dei suoi elettori,

impegna il Governo

a valutare, anche in successivi interventi normativi, la congruenza della novella in esame, tenuto conto del fatto che l'articolo 32, comma 49-ter del decreto-legge 269/2003, che ha sostituito l'articolo 41 del testo unico in materia edilizia, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con la sentenza n.  196 del 2004.
9/4144-A/81. Segoni, Baldassarre, Bechis, Turco, Artini.


      La Camera,
          premesso che:
              la proposta di legge «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n.  394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette» (AC 41441) consente di scaricare liquidi o solidi nelle Aree Marine Protette purché questi scarichi siano «in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente»;
              in particolare l'articolo 11 interviene infatti sulla disciplina relativa alla gestione delle Aree Marine Protette (AMP) contenuta nell'articolo 19 della legge 394/91, riscrivendo questo articolo prevedendo l'elenco delle attività che è vietato svolgere nelle AMP e in massima parte confermando i divieti previsti dal testo vigente (contenuti originariamente nel comma 3), integrandoli con l'aggiunta di ulteriori attività vietate. Rispetto al testo vigente viene chiarito che i divieti contemplati si applicano non solo nelle AMP, ma anche nelle estensioni a mare dei parchi nazionali;
              sebbene nel nuovo testo alcune attività vietate vengano circostanziate meglio rispetto alla legge vigente, vi è un passaggio (contenuto nella lettera d)) che appare in qualche modo controverso perché si vieta esplicitamente «l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente», precisazione che aprirebbe dunque alla possibilità di scaricare materiale che formalmente sia in regola con le prescrizioni previste dalla normativa vigente, ma che potrebbe in qualche modo alterare l'equilibrio biochimico della AMP;
              tale precisazione tuttavia denota la volontà di allargare le maglie rispetto alla normativa vigente che invece vieta «ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre, anche in successivi interventi normativi, una disciplina più stringente che non faccia venir meno il divieto di scaricare liquidi o solidi nelle Aree Marine Protette.
9/4144-A/82. Segoni, Turco, Artini, Baldassarre, Bechis.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 5, comma 1, lettere dalla a) alla f), modificando diversi articoli della legge-quadro, interviene sulla disciplina riguardante il regolamento del parco, anche allo scopo di integrarne i contenuti, esplicitando in particolare l'estensione della sua competenza alle aree contigue al parco, e sui contenuti disciplinati dal piano del parco;
              il Regolamento del Parco (comma 6, articolo 11, legge 394/91) prevede che lo stesso, approvato dal Ministro dell'ambiente, sia adottato dall'Ente parco, previo parere, oltre che della Comunità del parco, anche dei comuni territorialmente interessati alle aree contigue non facenti parte della Comunità del parco;
              l'articolo 5 interviene inoltre sulla disciplina del piano per il parco, che deve indicare anche le aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco;
              nell'ambito dei contenuti disciplinati dal Piano per il parco (comma 1, articolo 12, legge 394/91) al comma 1, lettera b), tuttavia non vengono prese in considerazione attività estrattive e di ricerca di idrocarburi che possono comportare gravi impatti anche irreversibili sugli ecosistemi tutelati all'interno delle aree naturali protette nelle quali è necessario vietare l'utilizzo di prodotti fitosanitari potenzialmente pericolosi per la conservazione di specie e habitat tutelati dall'area naturale protetta in attuazione del PAN Fitofarmaci,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi interventi normativi, che nel regolamento del parco vengano disciplinate anche le attività di estrazione degli idrocarburi.
9/4144-A/83. Artini, Bechis, Baldassarre, Segoni, Turco.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 14 interviene sulla disciplina riguardante le aree naturali protette regionali di cui all'articolo 22 della legge quadro sulle aree protette (legge n.  394/1991), allo scopo di confermare il divieto di attività venatoria nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali, che è già previsto dalla normativa vigente, e di sottoporre i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi alla nuova disciplina prevista dall'articolo 11.1 (introdotto dall'articolo 9 della proposta di legge in esame);
              il provvedimento tuttavia non prevede una formazione per acquisire la competenza di Guida del parco che attesti la conoscenza delle caratteristiche naturali, storiche, culturali, tradizionali del territorio del parco organizzatore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi interventi normativi, lo svolgimento di corsi di formazione che, pur non costituendo abilitazione professionale, possano tuttavia dimostrare l'idoneità all'attività professionale in tal senso.
9/4144-A/84. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 8, comma 1, apporta numerose integrazioni all'articolo 16 della legge quadro, relativo alle entrate 6 dell'ente parco e alle agevolazioni fiscali, e reca l'inserimento, dopo il comma 1 dell'articolo 16 della citata legge, dei commi da 1-bis a 1-septiesdecies. Il comma 2 modifica il Codice antimafia, inserendo l'ente parco tra i soggetti cui possono essere dati in uso pubblico i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata;
              non è tuttavia previsto un Fondo Nazionale dei parchi a cui affluiscono tutti i ricavi economici e finanziari derivanti dalle concessioni dei parchi definite nell'articolo 16 presso il Ministero dell'ambiente il Fondo Nazionale dei Parchi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi interventi normativi, un Fondo Nazionale dei Parchi.
9/4144-A/85. Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.


PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: ALFREIDER ED ALTRI: MODIFICHE ALLO STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL IN MATERIA DI TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA LADINA (APPROVATA, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA E MODIFICATA, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO) (A.C. 56-B)

A.C. 56-B – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 56-B – Articolo 8

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Modifica all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.  670, in materia di tutela delle minoranze linguistiche).

      1. All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.  670, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
          «Al Comun General de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio coincidente con quello dei comuni di cui all'articolo 48, terzo comma, la regione e la provincia di Trento possono attribuire, trasferire o delegare funzioni amministrative, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina».

A.C. 56-B – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame dell'Aula modifica lo Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige Südtirol per soddisfare le aspettative della piena parità di rappresentanza dei cittadini e delle cittadine appartenenti al gruppo linguistico ladino della Provincia, i quali richiedono e rivendicano il compimento della progressiva parificazione dei tre gruppi linguistici, che ha ispirato le riforme statutarie del 1971 e del 2001;
              l'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n.  28, prevede che la trasmissione dei messaggi autogestiti è obbligatoria per la concessionaria pubblica, la quale provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi. Il medesimo articolo prevede inoltre che alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Aggiunge inoltre che la somma annualmente stanziata è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma;
              il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle economia e delle finanze, con decreto 30 ottobre 2015, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2015, con n.  Reg.ne Prev. 4189, ha definito lo stanziamento complessivo di euro 1.439.140,00 dei fondi da destinare per il 2015 al rimborso delle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettino di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie, ai sensi della legge n.  28 del 2000. Le somme rese indisponibili per le province di Trento e Bolzano corrispondono rispettivamente a euro 12.451,71 e euro 11.654,76;
              mediante il succitato decreto, lo Stato, in una materia di competenza esclusiva statale, ha confermato il blocco degli stanziamenti che dovrebbero essere messi a disposizione per garantire i livelli minimi essenziali in un campo pertinente alla comunicazione politica e al diritto degli elettori di essere informati sulle proposte dei soggetti politici durante le competizioni elettorali e referendarie nazionali;
              la seconda edizione dello studio Kolipsi dell'Eurac, sintesi dei test effettuati nel 2014/15 su circa 1.700 alunni, e cioè il 45 per cento degli studenti delle quarte classi superiori, elaborato dalle linguiste Andrea Abel e Chiara Vettori «ha certificato che il sistema di istruzione della provincia di Bolzano garantisce spazi in cui i gruppi sono tutelati nel mantenimento della propria lingua, ma non ne promuove l'incontro, finendo con il creare dei mondi paralleli, due realtà separate da mura invisibili»;
              con l'interrogazione 4-14451 sono stati portati a conoscenza del Governo: a) i rilievi del comitato provinciale per le comunicazioni di Bolzano nella Relazione sull'attività svolta nel 2015 in ordine agli accenti diversi fra le emittenti tedesche e quelle italiane in materia di comunicazione politica in televisione all'opportunità di porvi rimedio; b) la proposta di ordine del giorno n.  1/18-23/XV approvato all'unanimità dal Consiglio della provincia autonoma di Trento in data 5 ottobre 2016,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative di competenza con riferimento ai rapporti finanziari fra Stato e province autonome di Trento e di Bolzano, assegnando a queste ultime gli stanziamenti previsti dalla legge n.  28 del 2000 al fine di assicurare, in forma omogenea su tutto il territorio nazionale, l'esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini, compresi i cittadini appartenenti ai gruppi linguistici tedesco e ladino, di partecipare alla politica nazionale e di essere informati.
9/56-B/1. Fraccaro, Biancofiore.


      La Camera,
          premesso che:
              in sede di approvazione della proposta di legge costituzionale inerente alcune modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina si rammenta che, su tale proposta sono stati acquisiti i pareri del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, espresso in data 18 luglio 2016, nonché del Consiglio della Provincia autonoma di Trento e del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, entrambi espressi in data 5 aprile 2016;
              in tale sede è opportuno rilevare come l'articolo 2 introduca il potere, per i consiglieri appartenenti al gruppo linguistico ladino, di richiedere all'unanimità la convocazione del Consiglio regionale per questioni che riguardano i diritti delle minoranze linguistiche;
              sicuramente le modifiche introdotte dalla presente disposizione potranno contribuire a garantire pari opportunità ai cittadini di tale regione autonoma anche se, il nuovo «Statuto» potrebbe non solo proteggere ma anche sviluppare tale peculiarità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere ulteriori misure per valorizzare e promuovere il carattere plurilinguistico del Trentino Alto Adige come risorsa non solo di quella regione ma come peculiarità della nostra Penisola.
9/56-B/2. Nesi.


      La Camera,
          premesso che:
              attualmente, né lo Statuto né le norme di attuazione, riconoscono e assicurano tutela alla più antica e consistente minoranza linguistica del Trentino, quella dei ladini retici, insediati nelle Valli di Non e di Sole. Sono popolazioni che nella lingua e negli assetti culturali e politici conservano ancora l'impronta dell'innesto della lingua e della cultura romana su quelle genti retiche che popolavano le due valli da mezzo millennio avanti Cristo;
              in sede di censimento delle minoranze linguistiche della Provincia autonoma di Trento, collegato al censimento nazionale del 2001, più del 15 per cento dei censiti si dichiarò, con voto personale diretto e segreto, appartenente al gruppo linguistico ladino (evidentemente quello ladino-retico delle Valli del Noce);
              dieci anni dopo, nel censimento 2011, il 25 per cento dei censiti nell'Anaunia si dichiarò ladino, ed anche se l'adesione delle popolazioni solandre fu più ridotta, su scala provinciale si verificò il sorpasso nei confronti del gruppo dei ladini dolomitici di Fassa;
              le cifre sono eloquenti: i ladini di Fassa ottennero su scala provinciale 8.447 dichiarazioni di appartenenza, quelli ladino-retici della Valle del Noce 10.103;
              essi rappresentano, oggi, un quarto dei ladini censiti nella Regione a Statuto speciale del Trentino Alto Adige e costituiscono la più consistente minoranza linguistica del Trentino, minoranza che è destinata a crescere ulteriormente;
              dal punto di vista costituzionale, oltre a una violazione dell'articolo 6 della Costituzione, che tutela le minoranze linguistiche, la presente situazione contrasta anche con l'articolo 2 dello Statuto speciale che sancisce la parità di diritti dei gruppi linguistici in Regione e con l'articolo 15, ultimo comma, il quale afferma il diritto dei ladini a veder salvaguardato il loro patrimonio identitario e garantito il loro sviluppo economico e sociale;
              è da sottolineare che lo Statuto, salvo particolari norme destinate specificatamente ai ladini dolomitici, non distingue per il resto fra ladini dolomitici e ladini retici,

impegna il Governo

a rendersi disponibile per intraprendere un percorso, unitamente alla Provincia autonoma di Trento, nel quale venga valutata la possibilità di porre in essere azioni volte a veder riconosciuti i diritti della minoranza linguistica ladino-retica delle Valli del Noce.
9/56-B/3. Ottobre.