XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 17 luglio 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 17 luglio 2017.

      Gioacchino Alfano, Alli, Amendola, Amici, Baldelli, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Bratti, Bressa, Brunetta, Capelli, Casero, Castiglione, Causin, Cirielli, Costa, Costantino, D'Alia, Dambruoso, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Luigi Di Maio, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Migliore, Orlando, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Tabacci, Terzoni, Simone Valente, Valeria Valente, Velo.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 14 luglio 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          PREZIOSI: «Disposizioni in materia di lavoro e di formazione al lavoro delle persone detenute» (4589);
          MOLTENI ed altri: «Modifiche all'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta» (4590).

    Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:        

          II Commissione (Giustizia):
      GRIBAUDO ed altri: «Modifica all'articolo 19 della legge 31 dicembre 2012, n.  247, in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato» (4408) Parere delle Commissioni I, V, VI, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV;
      ARTINI: «Modifica dell'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in materia di infruttuosità dell'espropriazione forzata» (4550) Parere delle Commissioni I e V;
      BERRETTA ed altri: «Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati» (4574) Parere delle Commissioni I, V, X e XIV;
      BERRETTA ed altri: «Disposizioni in materia di equo compenso nell'esercizio delle professioni regolamentate» (4575) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X, XI, XII e XIV.

          X Commissione (Attività produttive):
      FANTINATI ed altri: «Disposizioni per il sostegno delle piccole e medie imprese» (4528) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

          XII Commissione (Affari sociali):
      ARTINI ed altri: «Disposizioni per garantire la prestazione dei servizi sanitari nelle isole minori» (4530) Parere delle Commissioni I, V, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

          XIII Commissione (Agricoltura):
      SCHULLIAN ed altri: «Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n.  313, concernenti la disciplina dell'apicoltura amatoriale» (4557) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.            

          Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):
      PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: «Norme per la regolamentazione legale della produzione, consumo e commercio della cannabis e suoi derivati» (4145) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

        Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive):
      FANTINATI ed altri: «Modifica all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, concernente la concessione dell'esercizio delle attività di gestione e recupero dell'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni a soggetti domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea. Istituzione del Fondo per gli investimenti strategici sul turismo» (4527) Parere delle Commissioni I, V, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

      La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
      Sentenza n.  164 del 3 aprile – 12 luglio 2017 (Doc. VII, n.  852),
          con la quale:
              dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettere a), b) e c), 3, comma 2, e 4 della legge 27 febbraio 2015, n.  18 (Disciplina della responsabilità civile dei magistrati), e dell'articolo 9, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n.  117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), come modificato dall'articolo 6 della legge n.  18 del 2015, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, 25, primo comma, 81, terzo comma, 101, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona;
              dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli «4 e/o 7», 7 e 8, comma 3, della legge n.  117 del 1988, come modificati o sostituiti dalla legge n.  18 del 2015, e dell'articolo 3, comma 2, della legge n.  18 del 2015, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 25, 101, «101 e seguenti», 104 e 113 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Treviso;
              dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 3, 7, 8, comma 3, e 9, comma 1, della legge n.  117 del 1988, come modificati o sostituiti dalla legge n.  18 del 2015, e dell'articolo 3, comma 2, della legge n.  18 del 2015, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, 28, 101, 111 e «101-113» della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania;
              dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge n.  117 del 1988, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della legge n.  18 del 2015, sollevate, in riferimento agli articoli 101, secondo comma, 104, primo comma, 107, terzo comma, e 134 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Enna;
              dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, della legge n.  18 del 2015, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 25, 101, 104 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Genova:
          alla II Commissione (Giustizia);
      Sentenza n.  165 del 9 maggio – 12 luglio 2017 (Doc. VII, n.  853),
          con la quale:
              dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 108, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», promosse dalla regione Puglia, in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, 11, 97, 117, primo, terzo e quarto comma, 118, e 119, primo e quarto comma, della Costituzione:
          alla V Commissione (Bilancio);
      Sentenza n.  166 del 20 giugno – 12 luglio 2017 (Doc. VII, n.  854),
          con la quale:
              dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», sollevata – in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificati e resi esecutivi con legge 4 agosto 1955, n.  848 – dalla Corte di cassazione, sezione lavoro:
          alla XI Commissione (Lavoro);
      Sentenza n.  169 del 21 marzo – 12 luglio 2017 (Doc. VII, n.  855),
          con la quale:
              dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 9-bis;
              9-ter, commi 1, lettere a) e b), 2, 3, 4, 5, 8 e 9;
              9-quater, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7;
              9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.  125, promosse, in riferimento agli articoli 5, 117, quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Veneto;
              dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge n.  78 del 2015, come convertito, promosse, in riferimento agli articoli 118 e 119 della Costituzione, nonché in relazione all'articolo 1, comma 398, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n.  190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», dalla regione Liguria;
              dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9-bis del decreto-legge n.  78 del 2015, come convertito, promossa in riferimento al principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione, dalla regione Veneto;
              dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9-ter, commi 1, lettere a) e b), 2, 3, 4, 5, 8 e 9 del decreto-legge n.  78 del 2015, come convertito, promossa in riferimento agli articoli 3, 32, 97, 117, secondo e terzo comma, della Costituzione nonché al principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione, dalla regione Veneto;
              dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9-quater, commi 1, 2, 4, 5 e 6, del decreto-legge n.  78 del 2015, come convertito, promossa, in riferimento agli articoli 3, 32, 97, 117, secondo e terzo comma, della Costituzione nonché al principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione, dalla regione Veneto;
              dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge n.  78 del 2015, come convertito, promossa, in riferimento all'articolo 77 della Costituzione, dalla regione Liguria;
              dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge n.  78 del 2015, come convertito, promosse, in riferimento agli articoli 3, 32, 97, 117, secondo e terzo comma, e 119, nonché al principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione, dalle regioni Veneto e Liguria:
          alla XII Commissione (Affari sociali);
      Sentenza n.  179 del 7 giugno – 13 luglio 2017 (Doc. VII, n.  864),
          con la quale:
              dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 25 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Ferrara, sezione penale;
              dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.  309 del 1990, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 11, 27, terzo comma, e 117, primo comma, quest'ultimo in relazione agli articoli 4 e 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in relazione all'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Rovereto:
          alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali);
      Sentenza n.  180 del 20 giugno – 13 luglio 2017 (Doc. VII, n.  865),
          con la quale:
              dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n.  164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dal Tribunale ordinario di Trento:
          alla II Commissione (Giustizia);
      Sentenza n.  181 del 21 giugno – 13 luglio 2017 (Doc. VII, n.  866),
          con la quale:
              dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n.  564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.  656, e dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n.  413), sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti, in riferimento agli articoli 3, 23, 24, 53, 97 e 113 della Costituzione:
          alla VI Commissione (Finanze);
      Sentenza n.  182 del 4 – 13 luglio 2017 (Doc. VII, n.  867),
          con la quale:
              dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 giugno 2016, n.  98 (Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA), convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2016, n.  151, promossa, in riferimento agli articoli 3, 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla regione Puglia:
          alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
      Sentenza n.  183 del 4 – 13 luglio 2017 (Doc. VII, n.  868),
          con la quale:
              dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso, nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Perugia, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
          alla I Commissione (Affari costituzionali).

      La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

      Sentenza n.  170 del 23 maggio – 12 luglio 2017 (Doc. VII, n.  856),
          con la quale:
              dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164, nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico con cui sono stabilite le modalità di conferimento del titolo concessorio unico, nonché le modalità di esercizio delle relative attività;
              dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 10, del decreto legislativo n.  133 del 2014, come convertito;
              dichiara inammissibile il ricorso n.  14 del 2015, proposto dalla Regione Calabria avverso l'articolo 38, commi 1, 4, 5 e 6, del decreto-legge n.  133 del 2014, come convertito, in riferimento agli articoli 114, 117, terzo, quarto e quinto comma, 118 e 120 della Costituzione, nonché ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà;
              dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge n.  133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento all'articolo 77 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso n.  6 del 2015;
              dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38 del decreto-legge n.  133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento all'articolo 77 della Costituzione, dalla Regione Abruzzo con il ricorso n.  2 del 2015;
              dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38 del decreto-legge n.  133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento agli articoli 117, secondo e terzo comma, e 118 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso n.  6 del 2015;
              dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38 del decreto-legge n.  133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso n.  6 del 2015;
              dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 1, del decreto-legge n.  133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, dalla Regione Abruzzo con il ricorso n.  2 del 2015;
              dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 1, del decreto-legge n.  133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, 118 e 120 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso n.  10 del 2015;
              dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge n.  133 del 2014, come convertito – promosse in riferimento agli articoli 11, 117, primo, secondo e terzo comma, 118 e 120 della Costituzione ed in relazione agli articoli 3, paragrafo 2, lettera a), 4 e da 5 a 12 della direttiva 27 giugno 2001, n.  2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente), dalle Regioni Abruzzo, Marche, Puglia, Lombardia e Veneto, rispettivamente con i ricorsi n.  2, n.  4, n.  5, n.  6 e n.  10 del 2015 – nonché dell'articolo 1, comma 554, della legge 23 dicembre 2014, n.  190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), promosse, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 della Costituzione, delle Regioni Campania, Abruzzo, Marche e Puglia rispettivamente con i ricorsi n.  32, n.  35, n.  39 e n.  40 del 2015;
              dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 2, del decreto-legge n.  133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso n.  10 del 2015;
              dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 2, del decreto-legge n.  133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento agli articoli 118 e 120 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso n.  10 del 2015;
              dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n.  133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso n.  10 del 2015;
              dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge n.  133 del 2014, come convertito, promosse, in riferimento agli articoli 117, secondo, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, della Costituzione, dalle Regioni Abruzzo, Lombardia e Veneto rispettivamente con i ricorsi n.  2, n.  6 e n.  10 del 2015;
              dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge n.  133 del 2014, come convertito, promosse, in riferimento all'articolo 120 della Costituzione, anche in relazione all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.  131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.  3), dalle Regioni Marche, Puglia e Lombardia rispettivamente con i ricorsi n.  4, n.  5 e n.  6 del 2015;
              dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge n.  133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso n.  10 del 2015;
              dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge n.  133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso n.  6 del 2015;
              dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge n.  133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento all'articolo 119 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso n.  6 del 2015;
              dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 5, del decreto-legge n.  133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione ed in relazione alla direttiva 30 maggio 1994, n.  94/22/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi), dalla Regione Abruzzo con il ricorso n.  2 del 2015;
              dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 5, del decreto-legge n.  133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso n.  10 del 2015;
              dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 6, del decreto-legge n.  133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Abruzzo con il ricorso n.  2 del 2015;
              dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 6, lettera a), del decreto-legge n.  133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento agli articoli 3, 97, 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso n.  10 del 2015;
              dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, lettera b), del decreto-legge n.  133 del 2014, come convertito, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, della Costituzione ed al principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione, dalle Regioni Abruzzo, Marche, Puglia e Veneto rispettivamente con i ricorsi n.  2, n.  4, n.  5 e n.  10 del 2015;
              dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 6, lettera b), del decreto-legge n.  133 del 2014, come convertito, promosse, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalle Regioni Marche e Puglia rispettivamente con i ricorsi n.  4 e n.  5 del 2015;
              dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, commi 6-bis e 6-ter, del decreto-legge n.  133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Abruzzo con il ricorso n.  2 del 2015;
              dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 8, del decreto-legge n.  133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Abruzzo con il ricorso n.  2 del 2015;
              dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 8, del decreto-legge n.  133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione sotto il profilo della retroattività, dalla Regione Veneto con il ricorso n.  10 del 2015;
              dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 8, del decreto-legge n.  133 del 2014, come convertito, promosse, in riferimento agli articoli 3, 97, 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione, dalla Regione Veneto:
          alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
      Sentenza n.  172 del 6 giugno – 13 luglio 2017 (Doc. VII, n.  857),
          con la quale:
              dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge della Regione Liguria 5 luglio 2016, n.  11 (Interventi in favore delle vittime della criminalità):
          alla II Commissione (Giustizia);
      Sentenza n.  173 del 6 giugno – 13 luglio 2017 (Doc. VII, n.  858),
          con la quale:
              dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 2, e 2 della legge della Regione Liguria 23 settembre 2015, n.  17, recante «Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n.  1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)»:
          alla VIII Commissione (Ambiente);
      Sentenza n.  174 del 20 giugno – 13 luglio 2017 (Doc. VII, n.  859),
          con la quale:
              dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 55, comma 1, della legge della Regione Veneto 27 giugno 2016, n.  18 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport);
              dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 65 della legge regionale n.  18 del 2016;
              dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 66, commi 1 e 2, della legge regionale n.  18 del 2016;
              dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 3-bis dell'articolo 20 della legge della Regione Veneto 9 dicembre 1993, n.  50 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio), inserito dall'articolo 69, comma 2, della legge regionale n.  18 del 2016, limitatamente alle parole «e del fucile»;
              dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 71 della legge regionale n.  18 del 2016;
              dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 68, comma 1, della legge regionale n.  18 del 2016, promossa in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
          alla XIII Commissione (Agricoltura);
      Sentenza n.  175 del 4 – 13 luglio 2017 (Doc. VII, n.  860),
          con la quale:
              dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 12, della legge della Regione Lombardia 5 agosto 2015, n.  22 (Assestamento al bilancio 2015/2017; I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);
              dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 13, lettera s), della legge della Regione Lombardia n.  22 del 2015, promossa, in riferimento all'articolo 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
              dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 13, lettera u), della legge della Regione Lombardia n.  22 del 2015, proposta, in riferimento all'articolo 117, commi primo, secondo, lettere e) ed s), e terzo della Costituzione:
          alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XI (Lavoro);
      Sentenza n.  176 del 5 – 13 luglio 2017 (Doc. VII, n.  861),
          con la quale:
              dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 23, comma 39, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111;
              dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2776, terzo comma, del codice civile, come modificato dall'articolo 23, comma 39, del decreto-legge n.  98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  111 del 2011, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, dal giudice istruttore del Tribunale ordinario di Forlì, sezione civile:
          alla II Commissione (Giustizia);
      Sentenza n.  177 del 5 – 13 luglio 2017 (Doc. VII, n.  862),
          con la quale:
              dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, lettera c), della Tariffa, Parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.  131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui assoggetta all'imposta di registro proporzionale, anziché in misura fissa, anche le pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo del fallimento con l'accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto:
          alla VI Commissione (Finanze);
      Sentenza n.  178 del 5- 13 luglio 2017 (Doc. VII, n.  863),
          con la quale:
              dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», come introdotto dall'articolo 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n.  147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'articolo 54 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n.  115 del 2002:
          alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 13 e 14 luglio 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Relazione della Commissione sulla valutazione del metodo di assegnazione di quote a norma del regolamento (UE) n.  517/2014 (COM(2017) 377 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
          Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.  1095/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e il regolamento (UE) n.  648/2012 per quanto riguarda le procedure e le autorità per l'autorizzazione delle controparti centrali e i requisiti per il riconoscimento delle CCP di paesi terzi (COM(2017) 331 final), corredata dai relativi allegati (COM(2017) 331 final – Annex 1) e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2017) 247 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze).

      Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 13 luglio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n.  234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

      Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

      Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

MOZIONI CARFAGNA, LUPI, ABRIGNANI, CASTIELLO, CIRIELLI, CHIARELLI ED ALTRI N.  1-01557, BRIGNONE ED ALTRI N.  1-01661 E SILVIA GIORDANO ED ALTRI N.  1-01665 CONCERNENTI INIZIATIVE IN MATERIA DI RACCOLTA E DONAZIONE DEI FARMACI NON UTILIZZATI

Mozioni

      La Camera,
          premesso che:
              il decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219 – che dà attuazione alla direttiva 2001/83/CE relativa al codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché alla direttiva 2003/94/CE – stabilisce, all'articolo 157 (Sistemi di raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti), che si adottino, tramite un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, misure dirette a predisporre idonei sistemi di raccolta per i medicinali inutilizzati o scaduti;
              lo stesso articolo 157 del suddetto decreto legislativo prevede la possibilità che tali sistemi si basino anche su accordi, a livello nazionale o territoriale, fra le parti interessate alla raccolta, specificando, infine, che con lo stesso decreto legislativo sono individuate modalità che rendono possibile l'utilizzazione, da parte di organizzazioni senza fini di lucro, di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità;
              nel mese di dicembre 2015, nell'ambito del progetto pilota «Un farmaco per tutti», è stato stipulato un protocollo d'intesa tra l'arcidiocesi di Napoli, l'ordine dei farmacisti della provincia di Napoli, Federfarma Napoli e l'azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, avente ad oggetto la creazione di una struttura di assistenza farmaceutica a fini umanitari;
              secondo il sistema stabilito dal protocollo d'intesa in parola, i farmaci, che provengono da una donazione spontanea da parte dei cittadini e aziende farmaceutiche, nonché di privati nei casi di cambio, fine terapia ovvero decesso di un congiunto malato, sono raccolti negli appositi contenitori posti nelle sedi delle farmacie aderenti all'iniziativa, ritirati periodicamente da vettori autorizzati ed alla presenza di un farmacista, trasportati e conservati presso la struttura allocata nei locali messi a disposizione dall'azienda sanitaria ospedaliera. Successivamente, il farmacista responsabile pro tempore del progetto, nominato dall'ordine professionale dei farmacisti della provincia di Napoli, dopo controllo dei requisiti fissati nel protocollo d'intesa dei farmaci raccolti e catalogazione sulla banca dati, provvede a consegnare tali farmaci sulla base del bisogno espresso dagli enti assistenziali che ne facciano richiesta, ferma restando la disponibilità dei farmaci in relazione all'entità delle donazioni ricevute;
              la legge 19 agosto 2016, n.  166, contiene disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, adottata, tra le altre, con la finalità di favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti;
              l'articolo 15 della legge n.  166 del 2016 interviene sulla precedente normativa in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti, modificando il citato articolo 157 del decreto legislativo n.  219 del 2006, mediante, in primo luogo, la soppressione del terzo periodo del comma 1, in tema di modalità di utilizzazione dei medicinali non scaduti da parte delle organizzazioni senza fini di lucro e, secondariamente, l'aggiunta di un ulteriore comma (comma 1-bis);
              il comma 1-bis introdotto dalla legge n.  166 del 2016 demanda ad un successivo decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, concernente:
                  a) l'individuazione delle modalità che rendono possibile la donazione di medicinali non utilizzati a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), nonché l'utilizzazione dei medesimi medicinali da parte delle stesse;
                  b) l'introduzione della previsione secondo cui tali medicinali debbano trovarsi all'interno di confezioni integre, siano correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie;
                  c) la definizione dei requisiti, dei locali e delle attrezzature idonei a garantirne la corretta conservazione e le procedure necessarie per garantire la tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti;
                  d) la possibilità di consentire alle onlus di poter effettuare la distribuzione gratuita di medicinali non utilizzati direttamente ai soggetti indigenti o bisognosi, dietro presentazione di prescrizione medica, ove necessaria, a condizione che esse dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente;
                  e) l'equiparazione, nei limiti del servizio prestato, degli enti che svolgono attività assistenziale al consumatore finale rispetto alla detenzione e alla conservazione dei medicinali;
              attualmente, non risulta che il Ministero della salute abbia approvato il decreto previsto dalla legge n.  166 del 2016, che dovrebbe disciplinare quanto sopra richiamato, introducendo, dunque, una compiuta normativa sul complesso della raccolta e distribuzione dei farmaci non utilizzati,

impegna il Governo:

1)    ad assumere ogni opportuna iniziativa volta a dare seguito al dettato normativo di cui alla legge n.  166 del 2016, affinché sia emanato il decreto ministeriale di cui in premessa, allo scopo di individuare concretamente il sistema di raccolta e donazione dei farmaci non utilizzati;

2)    ad assumere ogni opportuna iniziativa, attraverso l'emanazione della citata normativa ministeriale, diretta a prevedere una reale e decisa attuazione al diritto alla salute sancito costituzionalmente, anche nei confronti di quella parte della popolazione che, vivendo in uno stato di indigenza, si vedrebbe in tal modo riconosciuta la possibilità di poter accedere ai medicinali necessari per le proprie cure;

3)    ad assumere ogni opportuna iniziativa di competenza che abbia la finalità di verificare il possibile adattamento del modello di raccolta e distribuzione farmaceutica per fini sociali messo in campo nel contesto partenopeo all'intero territorio nazionale, nell'ottica di garantire una piena uniformità di tali tipologie di interventi umanitari.
(1-01557) «Carfagna, Lupi, Abrignani, Castiello, Cirielli, Chiarelli, Brunetta, Sarro, Palese, Bergamini, Biancofiore, Catanoso, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gelmini, Genovese, Giammanco, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Marotta, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Elvira Savino, Sisto, Valentini, Vito, Vella, Taglialatela».


      La Camera,
          premesso che:
              la legge 19 agosto 2016, n.  166, «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi», pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.  202 del 30 agosto 2016, è entrata in vigore il 14 settembre 2016;
              il provvedimento, che si compone di 18 articoli, è volto a ridurre gli sprechi nel circuito produttivo e distributivo, favorendo il recupero di eccedenze e prodotti non usati;
              in particolare, l'articolo 15 modifica e integra il decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219 (il cosiddetto «codice dei farmaci»), in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali;
              l'articolo affida a un decreto del Ministero della salute – che doveva essere emanato entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – il compito di individuare e fissare le modalità per rendere possibile la donazione di medicinali non utilizzati a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) e l'utilizzazione dei medesimi medicinali da parte di queste, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie;
              enti e associazioni che svolgono attività assistenziale sono equiparati nei limiti del servizio prestato al consumatore finale e, in base alla normativa, possono utilizzare i farmaci frutto di donazioni solo per la distribuzione gratuita, cioè direttamente ai soggetti indigenti o bisognosi, dietro presentazione di prescrizione medica, ove necessaria e a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente;
              tuttavia, ad oggi, il Ministero della salute non ha ancora provveduto ad emanare il decreto di cui alla legge n.  166 del 2016, finalizzato al sistema di raccolta e modalità di donazione dei farmaci non utilizzati;
              eppure i dati pubblicati dal banco del farmaco sono sconfortanti: meno della metà delle confezioni prescritte (49 per cento) sono state utilizzate del tutto e, nel caso dei farmaci prescritti ai bambini, la quota sprecata è del 65 per cento;
              i farmaci che più frequentemente avanzano sono gli antidolorifici-antinfiammatori, utilizzati comunemente contro dolori di vario tipo e contro la febbre; infatti, l'82 per cento delle confezioni non viene utilizzato interamente; ciò è dovuto al fatto che le scatole contengono più o meno pillole di quelle che servono per completare la terapia;
              con enormi danni ambientali e sul costo della sanità pubblica, il farmaco sprecato ha un costo di circa 1,6 miliardi di euro l'anno; il farmaco nell'89 per cento dei casi viene conservato fino alla scadenza, nell'8 per cento gettato nei contenitori per i farmaci scaduti delle farmacie, mentre nel 3 per cento, violando la normativa sui rifiuti sanitari, viene gettato nella spazzatura domestica;
              occorre quindi anche un maggior impegno da parte del Ministero a sensibilizzare la classe medica e i cittadini verso una maggiore «cultura» del farmaco, indirizzando a un acquisto intelligente che permetterebbe di evitare sprechi dovuti anche a confezionamenti industriali non sempre aderenti alle necessità terapeutiche;
              sarebbe inoltre auspicabile metter in campo iniziative normative che consentano la prescrizione e la vendita solo sulle effettive necessità terapeutiche al fine di evitare sperperi e inutilizzo dei farmaci, ma in attesa di norme che possano regolamentare lo spreco va evidenziato che i farmaci non scaduti rappresentano una risorsa preziosa per coloro che non hanno la possibilità economica per accedere alle cure;
              non è un caso se dall'ultimo rapporto sulla povertà sanitaria del Banco farmaceutico emerge che sempre più cittadini si rivolgono alle associazioni atte alla raccolta del farmaco non scaduto per avere medicine gratuite;
              infine, sarebbe opportuno che la raccolta di medicinali inutilizzati e non scaduti venisse estesa anche all'uso veterinario mediante appositi cassonetti posizionati presso gli ambulatori veterinari per poi essere raccolti dalle associazioni che gestiscono canili, gattili e rifugi che sotto lo stretto controllo veterinario potrebbero essere somministrati agli animali bisognosi di cure,

impegna il Governo:

1)    ad assumere le iniziative di competenza per dar seguito a quanto stabilito dall'articolo 15 della legge n.  166 del 2016, adottando il decreto ministeriale ivi previsto;

2)    ad assumere iniziative per la raccolta e la distribuzione dei farmaci non scaduti anche mediante mirate campagne di sensibilizzazione allo scopo di agevolare il soddisfacimento dei bisogni dei meno abbienti;

3)    ad individuare le modalità di recupero dei farmaci non scaduti, che per la maggior parte vengono conferiti negli appositi cassonetti e che, una volta scaduti, verrebbero gettati tra i rifiuti comuni;

4)    ad assumere iniziative normative volte al confezionamento ottimale dei farmaci sulla base della durata della terapia al fine di evitare sprechi e costi inutili;

5)    ad assumere iniziative per estendere la finalità sociale di raccolta e distribuzione dei farmaci inutilizzati non scaduti anche a quelli ad uso veterinario, mediante l'individuazione di modalità che rendano possibile la donazione di medicinali a organizzazioni non lucrative che gestiscono i canili, i gattili e i rifugi per animali.
(1-01661) «Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Pellegrino, Marcon, Airaudo, Gregori, Fratoianni».


      La Camera,
          premesso che:
              con la legge del 19 agosto 2016, n.  166, sono state introdotte disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi;
              l'articolo 15 della succitata legge, in particolare, modificando l'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219, ha novellato la disciplina concernente la raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti, la donazione di medicinali e il loro successivo impiego per finalità di solidarietà sociale;
              la legge citata ha demandato al Ministero della salute, attraverso l'emanazione di un decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, il compito di definire le modalità che rendano possibile la donazione di medicinali inutilizzati ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e il loro impiego in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie, con esclusione dei medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere;
              il decreto del Ministero della salute, non ancora emanato, deve definire inoltre i requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantire la corretta conservazione dei suddetti medicinali nonché le procedure intese alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti;
              la distribuzione gratuita di medicinali non utilizzati da parte degli enti che svolgono attività assistenziali è consentita direttamente ai soggetti indigenti o bisognosi, dietro presentazione di prescrizione medica, ove necessaria, a condizione che dispongano di personale sanitario ed inoltre gli enti che svolgono attività assistenziale sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, al consumatore finale rispetto alla detenzione e alla conservazione dei medicinali; la legge n.  166 del 2016 ribadisce, infine, che è vietata qualsiasi cessione a titolo oneroso dei medicinali oggetto di donazione;
              i recenti dati dell'Istat, relativi al 2016, confermano l'inesorabile crescita delle persone in condizioni di povertà; sono infatti un milione e 619 mila le famiglie residenti in condizione di povertà assoluta, famiglie nelle quali vivono 4 milioni e 742 mila individui; i numeri sono esattamente il doppio rispetto al 2007;
              anche i dati della spesa farmaceutica sono sintomatici e come si evince dal terzo rapporto dell'Osservatorio donazione farmaci (Odf) del 2016, in Italia si spendono in media 682 euro annui a persona per curarsi, ma per le persone indigenti questa spesa scende a 123 euro e rispetto al totale della spesa media mensile, nelle famiglie non povere si destina il 4,4 per cento del budget domestico per curarsi, in quelle povere si scende al 2,6 per cento. All'interno di questa spesa, le persone povere destinano 72,60 euro all'anno pro capite per comprare farmaci (in media se ne spendono 268,80). Dunque tra gli indigenti quasi 6 euro di spesa su 10 finiscono in farmaci, contro i meno di 4 medi. Le difficoltà non sono solo dei poveri: oltre 12 milioni di italiani hanno dovuto limitare il numero di visite mediche o gli esami di accertamento per motivazioni di tipo economico;
              al tempo stesso, non accenna a diminuire il fenomeno dello spreco dei medicinali e, secondo quanto emerge dal Rapporto sui rifiuti urbani dell'Ispra del 2016, sono migliaia le tonnellate di farmaci scaduti che finiscono nel rifiuti delle famiglie: secondo l'analisi che ha riguardato 1.968 comuni, corrispondenti a 14.300.153 abitanti, sono 1.270,6 tonnellate, costituite da 92,4 tonnellate di farmaci scaduti pericolosi (medicinali citotossici e citostatici) e da 1.178,2 tonnellate farmaci scaduti non pericolosi. I comuni analizzati rappresentano il 24,5 per cento dei comuni italiani e il 23,6 per cento degli abitanti. L'incidenza del costo della fase di raccolta e trasporto sul costo totale della raccolta differenziata di ciascuna frazione ammonta all'81,2 per cento per i farmaci pericolosi e al 72 per cento per i farmaci non pericolosi. I ricavi risultano trascurabili rispetto al costo complessivo di gestione della raccolta differenziata dei farmaci scaduti, in quanto per i medicinali scaduti la destinazione è essenzialmente un trattamento finalizzato allo smaltimento, generalmente in inceneritori per rifiuti speciali pericolosi;
              sulla base dei dati dell'Ispra succitati uno studio, pubblicato dall'Anaao e dal titolo «Costi riducibili e spese riducibili in sanità», fa una stima dei costi dello spreco dei farmaci evidenziando che «al termine del 2014 la spesa sostenuta per lo smaltimento dei farmaci è stata quantificata intorno a 2,3 milioni di euro. Una sottostima, questa, del volume totale andato nei rifiuti, se si pensa che lo studio ha interessato solo il 24,6 per cento dei comuni italiani», mentre, facendo una stima complessiva, si arriva a una cifra che supera i 9 milioni di euro l'anno;
              «Uno studio del British Medical Journal – scrive l'Anaao – affronta il problema del confezionamento di farmaci costosi, come quelli oncologici, distribuiti in fiale contenenti una quantità di principio attivo superiore a quella necessaria e quindi necessariamente sprecata, e calcola che il 10 per cento del volume dei farmaci erogati finirà nel cestino (l'equivalente di 1,6 miliardi di euro)»;
              tra le cause dello spreco dei farmaci c’è senz'altro l'inappropriatezza prescrittiva ed, infatti, secondo il rapporto OsMed 12, nel 2015 il consumo di antibiotici è diminuito del 2,7 per cento, ma il loro impiego inappropriato supera il 40 per cento, secondo i dati del Ministero della salute, nelle condizioni cliniche degli adulti prese in esame (infezioni acute non complicate delle basse vie urinarie e delle vie respiratorie). Quest'ultime, quand'anche nell'80 per cento dei casi si sia riscontrata una patogenesi virale, sono state trattate, in modo inappropriato, soprattutto con fluorochinoloni, cefalosporine e macrolidi. Anche per i farmaci antidiabetici rimane una percentuale non marginale di inappropriatezza;
              ogni anno tonnellate di medicinali non sono più utilizzabili e spesso si tratta di confezioni mai aperte e scadute (con stime che si aggirano intorno al 40 per cento) e spesso si tratta di farmaci autoprescritti o auto-sospesi; secondo l'Aifa, i medicinali che più sono sprecati sono gli antibiotici, gli analgesici, gli sciroppi, i farmaci per l'ipertensione e per lo scompenso cardiaco, gli antiaggreganti e gli anticoagulanti;
              i danni economici di questo spreco sono enormi, poiché per la maggior parte si tratta di medicinali posti a carico del servizio sanitario nazionale, risorse che sono state stimate in oltre 2 miliardi di euro e che ben potrebbero essere reinvestite in salute per i cittadini;
              peraltro, come già indicato nella mozione n.  1-01463, approvata il 24 gennaio 2017, a    prima firma del deputato Mantero, l'uso inappropriato dei farmaci, come gli antibiotici, genera anche il cosiddetto fenomeno dell'antibiotico resistenza (l'uso improprio degli antibiotici che ne determina l'inefficacia terapeutica) che, secondo i dati diffusi dal rapporto « Review on Antimicrobial Resistance», pubblicato nel 2016, entro il 2050, potrà costituire la prima causa di morte al mondo, con un tributo annuo di oltre 10 milioni di vite, più del numero dei decessi attuali per cancro; uno scenario che ha condotto i Paesi membri dell'Onu ad impegnarsi per mettere in atto politiche e iniziative per contrastare l'antibiotico resistenza e, a riguardo, appare virtuosa l'esperienza dei Paesi Bassi che ha affrontato il problema con un differente sistema di confezionamento dei farmaci, consentendo di preparare dosi unitarie e pacchetti personalizzati;
              lo studio Antimicrobial Resistance and causes of Non-prudent use of Antibiotics in human medicine in European Union (Arna), finanziato dall'Unione europea e condotto da un team di ricerca olandese, ha concluso infatti che una delle principali cause del fenomeno dell'automedicazione con antibiotici sono i cosiddetti left-overs, ovvero quelle dosi che superano il numero di quelle prescritte dal medico curante e che rimangono nella disponibilità dei pazienti;
              l'abuso di farmaci non è correlato solo all'ambito ospedaliero o domestico, ma riguarda anche l'uso, ad esempio, degli antibiotici in veterinaria che dovrebbe essere limitato al trattamento delle patologie e non esteso alla prevenzione o alla profilassi di gruppo/allevamento e parimenti anche per i farmaci veterinari dovrebbero essere comunque garantiti e sollecitati un utilizzo più appropriato, nonché forme di donazione per i medicinali non utilizzati;
              evitare lo spreco dei farmaci appare dunque necessario per garantire una salute più equa e più appropriata per tutti i cittadini e, in tal senso, è importante in primis garantire una capillare informazione ed educazione sull'uso appropriato dei medicinali, attraverso il contributo e la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti: medici prescrittori, industrie farmaceutiche, farmacie e consumatori, anche attraverso campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica tutta;
              appare necessario che l'Italia introduca disposizioni normative efficaci sul confezionamento dei farmaci, sia ad uso umano e sia ad uso veterinario, così da evitare una vendita di medicinale che non sia commisurata alle necessità terapeutiche;
              i medicinali inutilizzati sono anche quei farmaci destinati a essere eliminati dal circuito commerciale per diversi motivi come, ad esempio, per difetti di confezionamento o di produzione dovuti al processo produttivo o distributivo oppure a intervenute variazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), tali in ogni caso da non comprometterne l'idoneità di utilizzo in termini di qualità, sicurezza ed efficacia per il consumatore finale; tali medicinali donati a Onlus possono essere dispensati a consumatori finali in Italia oppure all'estero;
              è chiaro che per il trasferimento di tali medicinali non utilizzati è necessario un sistema di efficiente tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti, nonché un rigoroso procedimento di qualificazione degli operatori/soggetti coinvolti così da evitare qualsiasi traffico o commercio non conforme e rischioso per la salute dei beneficiari ed, in tal senso, l'atteso decreto del Ministero della salute, come previsto dalla legge n.  166 del 2016, appare necessario e non ulteriormente procrastinabile;
              le disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati sottendono quindi diverse questioni e problematiche, non solo specificatamente riferibili alla solidarietà sociale ma anche alla tutela della salute e alla tutela ambientale, nonché alla correlata economicità del sistema sanitario, la cui spesa si contraddistingue per un'esponenziale e inappropriata crescita della spesà farmaceutica, da un lato, e per una sperequazione tra le popolazioni diversamente abbienti, dall'altro, sperequazione che uno Stato civile ha comunque il dovere di superare non già e non solo attraverso la cosiddetta filantropia ma con misure dirette a garantire sia il reddito sia l'accesso a tutte le cure necessarie e appropriate;
              le donazioni di quei medicinali che sono sottratti dal circuito commerciale o non sono utilizzati, dunque, sono condivisibili nella misura in cui si atteggiano a strumento sussidiario dei doveri dello Stato, doveri che contemplano le risorse necessarie per assicurare ai cittadini meno abbienti un pieno accesso alle cure;
              solo nel contesto appena esposto, dunque, le donazioni dei farmaci non utilizzati devono essere sollecitate, agevolate e garantite, attraverso procedure che siano trasparenti e soprattutto tutelanti per i soggetti che ne beneficeranno,

impegna il Governo:

1)    ad adottare iniziative efficaci che mirino alla raccolta e alla donazione dei medicinali non utilizzati e, contestualmente, alla riduzione dell'acquisto e del consumo inappropriato dei farmaci sia in ambito domestico e ospedaliero sia in ambito veterinario, attraverso efficaci programmi di formazione dei professionisti della salute nell'ottica di garantire l'appropriatezza prescrittiva;
2)    ad assumere le iniziative di competenza per assicurare, al più presto possibile, la predisposizione di un differente sistema di confezionamento dei farmaci, che preveda l'introduzione di dosi unitarie o pacchetti personalizzati al fine di evitare autoprescrizioni da parte dei cittadini;
3)    ad assumere iniziative, attraverso campagne istituzionali di informazione e di educazione sanitaria sull'uso prudente e appropriato dei farmaci, volte ad incoraggiare tutti i cittadini ad agire in modo proattivo per ridurre sia lo spreco delle risorse sia i rischi per la salute;
4)    ad assumere iniziative per incrementare i controlli e la tracciabilità sulla distribuzione, sulla prescrizione e sull'uso di medicinali, ivi inclusi i medicinali non utilizzati o eliminati dal circuito commerciale;
5)    ad assumere le iniziative previste dalla legge n.  166 del 2016, ovvero ad emanare il prescritto decreto ministeriale al fine di definire una compiuta ed efficace disciplina per la raccolta e la donazione di medicinali non utilizzati o scaduti e il loro successivo impiego per finalità di solidarietà sociale;
6)    ad assumere iniziative per ridurre lo spreco dei farmaci attraverso la coordinata sensibilizzazione di tutti i cittadini sia ad un uso appropriato dei farmaci, sia alla donazione, per finalità di solidarietà sociale, di quelli non utilizzati, anche al fine di ridurre la quantità di medicinali che non confluisce nel sistema di raccolta all'uopo adibito per il corretto reimpiego e utilizzo.
(1-01665) «Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Mantero, Colonnese, Nesci, Baroni, Cecconi».


(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).

RELAZIONE SUL FENOMENO DELLA CONTRAFFAZIONE SUL WEB, APPROVATA DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO (DOC. XXII-BIS, N.  9)

Doc. XXII-bis, n.  9 – Risoluzione

RISOLUZIONE

      La Camera,
          esaminata la Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo sul fenomeno della contraffazione sul web, approvata dalla Commissione nella seduta del 23 marzo 2017 (Doc. XXII-bis, n.  9);
          fa propria la Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo sul fenomeno della contraffazione sul web, e,

impegna il Governo

per quanto di propria competenza, a intraprendere ogni iniziativa utile al fine di risolvere le questioni e i problemi evidenziati nella citata Relazione.
(6-00337) «Baruffi, Gallinella, Russo, Cenni, Mongiello».


MOZIONI MARCON, DURANTI ED ALTRI N.  1-01662 E CORDA ED ALTRI N.  1-01663 CONCERNENTI LA SITUAZIONE DI CRISI NELLO YEMEN, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'EMERGENZA UMANITARIA E ALL'ESPORTAZIONE DI ARMI VERSO I PAESI COINVOLTI NEL CONFLITTO

Mozioni

      La Camera,
          premesso che:
              il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato più risoluzioni sullo Yemen, in particolare le risoluzioni 2216 (2015), 2201 (2015) e 2140 (2014), che qui si intendono richiamate;
              l'attuale crisi nello Yemen è il risultato dell'incapacità dei Governi che si sono succeduti di rispondere alle legittime aspirazioni del popolo yemenita alla democrazia, allo sviluppo economico e sociale, alla stabilità e alla sicurezza; tale incapacità ha creato le condizioni per lo scoppio di un violento conflitto, in quanto non si è riusciti a dare vita a un Governo inclusivo e a garantire un'equa ripartizione dei poteri e sono state sistematicamente ignorate le numerose tensioni tribali, la diffusa insicurezza e la paralisi economica del Paese;
              l'intervento militare a guida saudita nello Yemen, richiesto dal Presidente yemenita Abd Rabbuh Mansur Hadi, compreso l'uso di bombe a grappolo bandite a livello internazionale, ha portato a una situazione umanitaria disastrosa che interessa la popolazione in tutto il Paese, ha gravi implicazioni per la regione e costituisce una minaccia per la pace e la sicurezza a livello internazionale; membri della popolazione civile yemenita, già esposta a condizioni di vita terribili, sono le principali vittime dell'attuale escalation militare;
              i ribelli houthi hanno in passato posto sotto assedio la città di Ta'izz, la terza città dello Yemen, ostacolando la fornitura di aiuti umanitari; una situazione per cui secondo Stephen O'Brien, Sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari e coordinatore degli aiuti d'emergenza, i circa 200.000 civili intrappolati nella città hanno un disperato bisogno di acqua potabile, cibo, cure mediche e altri tipi di assistenza di primo soccorso e protezione;
              dall'inizio del conflitto sono state uccise oltre 10.000 persone (delle quali circa 4.700 civili) e 40.000 sono rimaste ferite (oltre 8.000 civili); tra le vittime si contano centinaia di donne e bambini; l'impatto umanitario sulla popolazione civile degli attuali scontri tra le diverse milizie, dei bombardamenti e dell'interruzione della fornitura dei servizi essenziali ha raggiunto proporzioni intollerabili;
              2 milioni di persone sono attualmente sfollate internamente ai confini a causa dei combattimenti; 2 milioni di bambini non hanno la possibilità di andare a scuola; 18,8 milioni di persone, tra cui 9,6 milioni di bambini, necessitano di assistenza umanitaria, compresi cibo, acqua, rifugio, carburante e servizi sanitari. Oltre a questo, circa 1500 bambini sono stati reclutati come soldati;
              secondo molteplici segnalazioni, gli attacchi aerei della coalizione militare a guida saudita nello Yemen hanno colpito bersagli civili, tra cui ospedali, scuole, mercati, magazzini cerealicoli, porti e un campo di sfollati, danneggiando gravemente infrastrutture essenziali per la fornitura degli aiuti e contribuendo alla grave carenza di generi alimentari e di carburante nel Paese;
              il 10 gennaio 2016 è stato bombardato nello Yemen settentrionale un ospedale finanziato da Medici senza frontiere e ciò ha provocato la morte di almeno sei persone e il ferimento di una dozzina, tra cui membri del personale di Medici senza frontiere, oltre a danneggiare gravemente le strutture mediche; questo è l'ultimo di una serie di attacchi ai danni di strutture mediche, nonché a numerosi monumenti storici e siti archeologici che sono stati distrutti o danneggiati irrimediabilmente;
              stando all'organizzazione Save the children, in almeno 18 dei 22 governatorati del Paese gli ospedali sono stati chiusi o gravemente danneggiati a causa dei combattimenti o della mancanza di carburante; in particolare, sono stati chiusi 153 centri sanitari che in precedenza fornivano nutrimento a oltre 450.000 bambini a rischio, insieme a 158 ambulatori che erogavano servizi di assistenza sanitaria di base a quasi mezzo milione di bambini al di sotto dei cinque anni;
              secondo l'Unicef, il conflitto nello Yemen ha avuto pesanti ricadute anche sull'accesso dei bambini all'istruzione, che ha smesso di funzionare per quasi 2 milioni di minori, con la chiusura di 3.584 scuole, ossia una su quattro; 860 di tali scuole sono danneggiate oppure sono utilizzate come rifugio per gli sfollati;
              la situazione nello Yemen comporta gravi rischi per la stabilità della regione, in particolare nel Corno d'Africa, nel Mar Rosso e nel resto del Medio Oriente; al-Qaeda nella penisola araba (Aqap) è riuscita a sfruttare il deterioramento della situazione politica e di sicurezza nello Yemen, espandendo la propria presenza e aumentando il numero e la portata dei propri attacchi terroristici; il cosiddetto Stato islamico Isis/Daesh ha consolidato la propria presenza nello Yemen e ha sferrato attacchi terroristici contro moschee sciite, uccidendo centinaia di persone;
              alcuni Stati membri dell'Unione europea hanno continuato ad autorizzare il trasferimento di armi e articoli correlati verso l'Arabia Saudita dopo l'inizio della guerra; tali trasferimenti violano la posizione comune 2008/944/PESC sul controllo delle esportazioni di armi, che esclude esplicitamente il rilascio di licenze relative ad armi da parte degli Stati membri, laddove vi sia il rischio evidente che la tecnologia o le attrezzature militari da esportare possano essere utilizzate per commettere gravi violazioni del diritto umanitario internazionale e per compromettere la pace, la sicurezza e la stabilità regionali;
              il 27 gennaio 2017 è stato trasmesso al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il «Rapporto finale del gruppo di esperti sullo Yemen» che evidenzia che «I bombardamenti aerei condotti dalla coalizione guidata dall'Arabia Saudita hanno devastato le infrastrutture civili in Yemen, ma non sono riuscite a scalfire la volontà politica dell'alleanza houthi-Saleh di continuare il conflitto». E soprattutto riporta che «Il conflitto ha visto diffuse violazioni del diritto umanitario internazionale da tutte le parti in conflitto. Il gruppo di esperti ha condotto indagini dettagliate su questi fatti ed ha motivi sufficienti per affermare che la coalizione guidata dall'Arabia Saudita non ha rispettato il diritto umanitario internazionale in almeno 10 attacchi aerei diretti su abitazioni, mercati, fabbriche e su un ospedale»;
              nel medesimo rapporto trasmesso al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si dimostra il ritrovamento, a seguito di due bombardamenti a Sana'a nel settembre 2016, di più di cinque «bombe inerti» sganciate dall'aviazione saudita contrassegnate dalla sigla «Commercial and Government entity (Cage) code A4447». Quest'ultima è riconducibile all'azienda Rwm Italia s.p.a. del gruppo tedesco Rheinmetall, con sede legale in Via Industriale 8/D a Ghedi, in provincia di Brescia. Secondo gli esperti delle Nazioni Unite «l'utilizzo di queste armi rivela una tattica precisa, volta a limitare i danni in aree in cui risulterebbero inaccettabili». Gli esperti spiegano inoltre che «una bomba inerte del tipo Mk 82 ha un impatto pari a quello di 56 veicoli da una tonnellata lanciati a una velocità di circa 160 chilometri all'ora» (si confrontino le pagine 171-172 del rapporto);
              secondo recenti notizie di stampa (riportate in particolare dall’Ansa e da Avvenire) e grazie alle informazioni trasmesse dall'organizzazione non governativa yemenita Mwatana è stato recuperato in Yemen un frammento di ordigno con sigla «A4447», che indica la provenienza dalla Rwm Italia. Il numero di matricola, trasmesso all'ufficio Ansa di Beirut, è stato rinvenuto a Der al Hajari, nella regione nordoccidentale di Hodeida, teatro di un attacco aereo condotto alle 3 di notte dell'8 ottobre 2016: almeno sei civili uccisi, tra cui 4 bambini;
              negli scorsi mesi sono stati esportati materiali di armamento per 257.215.484 euro (tra cui, in particolare, bombe Rwm MK82) verso l'Arabia Saudita, a capo della coalizione composta da Eau, Oman, Bahrain, Egitto, Qatar, Marocco, Kuwait. Come si evince nella relazione al Parlamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n.  185, nel solo 2016 l'Italia ha venduto armi all'Arabia Saudita per un valore di 427,5 milioni di euro, con un incremento del 66 per cento rispetto al 2015. All'Arabia Saudita sono stati venduti aeromobili, bombe, siluri, razzi, missili ed accessori, apparecchiature per la direzione del tiro, esplosivi e combustibili militari, apparecchiature elettroniche, apparecchiature specializzate per l'addestramento militare o per la simulazione di scenari militari, tecnologia per lo sviluppo, produzione o utilizzazione delle armi. Nello stesso anno 2016 ai Paesi del Medio Oriente l'Italia ha venduto armi per un valore di 8,5 miliardi di euro, pari a oltre il 50 per cento delle esportazioni italiane totali;
              nell'ultima relazione al Parlamento ex legge n.  185 del 1990, per l'anno 2016, depositata in Parlamento il 26 aprile 2017, si legge che Rwm Italia è salita al terzo posto per giro d'affari nel settore difesa in Italia. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016 Rwm ha ottenuto 45 nuove autorizzazioni per l'esportazione di armamenti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano, per un totale di 489,5 milioni di euro: 460 milioni di euro in più rispetto al 2015, quando la società aveva ricevuto nuove autorizzazioni per 28 milioni di euro. La relazione del Governo italiano mette in evidenza in particolare una commessa di Rwm, per un totale di 411 milioni di euro, che riguarda l'esportazione di 19.675 bombe in totale (Mk 82, Mk 83 ed Mk 84). Non è però indicato il committente. Non si sa quindi verso quale Paese siano state esportate le bombe. Nella relazione finanziaria di Rheinmetall per l'anno 2016 si legge che c’è stato un ordine «molto significativo» di «munizioni» per 411 milioni di euro da parte di un «cliente della regione Mena (Medio Oriente e Nord Africa)». Di queste 19.675 bombe autorizzate nel 2016 (e di quelle relative ad altre licenze precedenti) ne sono già state effettivamente esportate solo nel 2016 circa 2.150 per controvalore di 32 milioni di euro;
              la risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2016 sulla situazione umanitaria nello Yemen (2016/2515(RSP)) contiene, in particolare, l'invito «al VP/AR ad avviare un'iniziativa finalizzata all'imposizione da parte dell'Unione europea di un embargo sulle armi nei confronti dell'Arabia Saudita, tenuto conto delle gravi accuse di violazione del diritto umanitario internazionale da parte di tale Paese nello Yemen e del fatto che il continuo rilascio di licenze di vendita di armi all'Arabia Saudita violerebbe pertanto la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio dell'8 dicembre 2008»;
              la risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2017 sulla situazione umanitaria nello Yemen (2017/2727(RSP)) richiama la precedente del 25 febbraio 2016 in merito alla proposta di embargo sulle armi e invita ad una soluzione negoziale del conflitto, riaffermando «la necessità che tutti gli Stati membri dell'Unione applichino rigorosamente le disposizioni sancite nella posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio sull'esportazione di armi»;
              il sito «Viaggiare sicuri» del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a proposito dello Yemen, affermava fino ad alcuni mesi fa che «le condizioni umanitarie stanno divenendo insostenibili per larga parte della popolazione civile, come indicato nei report delle Nazioni Unite, che hanno documentato anche arresti arbitrari e violazioni del diritto umanitario da ambe le parti coinvolte nello scontro armato»,

impegna il Governo:

1)    ad esprimere, in ogni consesso internazionale o sede di confronto con rappresentanti di Paesi stranieri:
          a)  la profonda preoccupazione dell'Italia per l'allarmante deterioramento della situazione umanitaria nello Yemen, caratterizzata da una diffusa insicurezza alimentare e una grave malnutrizione in alcune parti del Paese, da attacchi indiscriminati contro civili, personale medico e operatori umanitari e dalla distruzione delle infrastrutture civili e mediche a causa del preesistente conflitto interno, dell'intensificarsi degli attacchi aerei ad opera della coalizione guidata dall'Arabia Saudita, dei combattimenti a terra e dei bombardamenti, nonostante i ripetuti appelli per una nuova cessazione delle ostilità;
          b)  l'angoscia per la perdita di vite umane causata dal conflitto e per le sofferenze delle persone rimaste coinvolte negli scontri, esprimendo altresì il cordoglio dell'Italia alle famiglie delle vittime;
          c)  l'impegno dell'Italia a continuare a sostenere lo Yemen e il popolo yemenita;
          d)  la grave preoccupazione per gli attacchi aerei da parte della coalizione a guida saudita e il blocco de facto da essa imposto allo Yemen, che hanno causato la morte di migliaia di persone, hanno ulteriormente destabilizzato il Paese, stanno distruggendo le sue infrastrutture fisiche, hanno creato un'instabilità che è stata sfruttata dalle organizzazioni terroristiche ed estremiste, quali l'Isis/Daesh e l'Aqap, e hanno aggravato una situazione umanitaria già critica;
          e)  la ferma condanna delle azioni destabilizzanti e violente condotte dai ribelli houthi, che sono sostenuti dall'Iran, compreso l'assedio della città di Ta'izz, che ha avuto, tra l'altro, conseguenze umanitarie disastrose per gli abitanti;
          f)  il convincimento che soltanto una soluzione al conflitto politica, inclusiva e negoziata può ripristinare la pace, nonché l'esortazione a tutte le parti a impegnarsi quanto prima, in buona fede e senza condizioni preliminari, in un nuovo ciclo di negoziati di pace sotto l'egida delle Nazioni Unite, anche superando le loro divergenze attraverso il dialogo e le consultazioni, rifiutando gli atti di violenza finalizzati al raggiungimento di obiettivi politici e astenendosi da provocazioni e da tutte le azioni unilaterali volte a compromettere la soluzione politica;

2)    a richiedere, in ogni consesso internazionale o sede di confronto con rappresentati di Paesi stranieri:
          a)  un'azione umanitaria coordinata sotto la guida delle Nazioni Unite e la partecipazione di tutti i Paesi alle iniziative volte a far fronte alle esigenze umanitarie;
          b)  a tutte le parti di consentire l'ingresso e la distribuzione di generi alimentari, farmaci e carburante di cui vi è un urgente bisogno nonché di altre forme di assistenza necessaria, tramite le Nazioni Unite e i canali umanitari internazionali, al fine di soddisfare le necessità impellenti dei civili colpiti dalla crisi, secondo i princìpi di imparzialità, neutralità e indipendenza;
          c)  una tregua umanitaria affinché l'assistenza di primo soccorso possa essere fornita con urgenza alla popolazione yemenita, anche facilitando ulteriormente l'accesso delle navi mercantili allo Yemen;
          d)  a tutte le parti di rispettare il diritto umanitario internazionale e il diritto internazionale in materia di diritti umani, di garantire la protezione dei civili e di astenersi dall'attaccare direttamente le infrastrutture civili, soprattutto le strutture sanitarie e gli impianti idrici;
          e)  un'indagine imparziale e indipendente su tutte le accuse di abusi, torture, uccisioni mirate di civili e altre violazioni del diritto internazionale in materia di diritti umani e del diritto umanitario internazionale, come pure sui recenti attacchi che hanno preso di mira le infrastrutture e il personale umanitario;
          f)  il rispetto dei diritti umani e delle libertà di tutti i cittadini yemeniti e l'importanza di migliorare la sicurezza di tutti coloro che lavorano per le missioni umanitarie e di pace nel Paese, compresi gli operatori umanitari i medici e i giornalisti;

3)    ad assumere iniziative affinché tutte le parti coinvolte garantiscano che gli ospedali e il personale medico siano tutelati come previsto dal diritto umanitario internazionale, tenendo conto che un attacco deliberato contro i civili e le infrastrutture civili costituisce un crimine di guerra;

4)    a chiedere nelle competenti sedi dell'Unione europea di promuovere con efficacia il rispetto del diritto umanitario internazionale, come stabilito nei pertinenti orientamenti dell'Unione europea, tenendo conto in particolare della necessità che l'Italia e l'Unione europea mettano in evidenza, nel proprio dialogo politico con l'Arabia Saudita, l'esigenza di rispettare il diritto umanitario internazionale e che, qualora tale dialogo risulti infruttuoso, occorre definire ulteriori misure in conformità degli orientamenti dell'Unione europea volti a promuovere l'osservanza del diritto umanitario internazionale;

5)    ad assumere iniziative per bloccare l'esportazione di armi e articoli correlati prodotti in Italia o che transitino per l'Italia, destinati all'Arabia Saudita e a tutti i Paesi coinvolti nel conflitto armato in Yemen, tenuto conto delle gravi accuse di violazione del diritto umanitario internazionale da parte dell'Arabia Saudita nello Yemen, come prevedono recenti risoluzioni del Parlamento europeo, la normativa nazionale (legge n.  185 del 1990) e il Trattato internazionale sul commercio di armamenti;

6)    ad avviare un'iniziativa finalizzata alla previsione da parte dell'Unione europea di un embargo sulle armi nei confronti dell'Arabia Saudita, tenuto conto che il continuo rilascio di licenze di vendita di armi all'Arabia Saudita violerebbe la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio dell'8 dicembre 2008;

7)    ad assumere iniziative affinché l'Arabia Saudita e l'Iran, Paesi che rappresentano la chiave di volta per risolvere la crisi, operino in modo pragmatico e in buona fede per porre fine ai combattimenti nello Yemen.
(1-01662) «Marcon, Duranti, Marazziti, Sberna, Mattiello, Airaudo, Bossa, Brignone, Civati, Carlo Galli, Costantino, Lacquaniti, Daniele Farina, Fassina, Fossati, Martelli, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Melilla, Gregori, Andrea Maestri, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Pastorino, Pellegrino, Ricciatti, Placido, Zaccagnini».


      La Camera,
          premesso che:
              già con la risoluzione n.  7-00677 dell'8 maggio 2015 – non discussa – il gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle della Camera dei deputati poneva il problema della gravissima situazione nello Yemen e del «contributo» italiano a quel conflitto tramite l'invio di bombe prodotte da stabilimenti ubicati sul territorio nazionale; peraltro, su questo argomento, o a esso afferente, sono stati anche depositati svariati atti sia di sindacato ispettivo che di indirizzo (tra gli altri: 5-09723; 3-02546; 3-01874; 7-00677; 7-01043; 4-11199; 3-02584; 5-08939);
              il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato più risoluzioni sullo Yemen, in particolare le risoluzioni 2216 (2015), 2201 (2015) e 2140 (2014), ma nessuna di queste ha contribuito all'abbassamento della violenza e a una soluzione equa e negoziata del conflitto;
              il processo di transizione sostenuto a livello internazionale nello Yemen ha iniziato a mostrare tutta la sua fragilità a partire dal settembre 2014 quando gli houthi, guidati da Abdul-Malik al-Houthi, sono entrati nella capitale Sana'a, capitalizzando le proteste e la rabbia diffusa dopo l'annuncio del Governo di un forte aumento dei prezzi del carburante, accrescendo il loro sostegno anche in aree non sciite grazie all'aver fatto propri i temi che avevano animato le rivolte contro Saleh nel 2011 (lotta alla corruzione delle vecchie élite di regime e ad al-Qaeda) e costringendo il Primo ministro Salem Basindwa alle dimissioni. Il rafforzamento degli houthi nel nord del Paese e la rapida presa della capitale sono state possibili anche grazie all'allineamento tattico con tribù, comandanti militari e alcune unità d’élite della Guardia repubblicana rimaste fedeli all'ex Presidente Saleh e contro nemici comuni, come il partito islamista sunnita Islah, i salafiti e la potente famiglia tribale degli Al-Ahmar;
              l'intervento militare a guida saudita nello Yemen, richiesto dal Presidente yemenita Abd Rabbuh Mansur Hadi, compreso l'uso di bombe a grappolo bandite a livello internazionale, ha portato alla drammatica attuale situazione umanitaria. L’escalation del conflitto, con la partecipazione diretta di potenze regionali, costituisce una minaccia per la pace e la sicurezza a livello internazionale. La stessa attuale crisi tra il mondo sunnita e il Qatar – che pur faceva parte della coalizione anti houthi – è segnata da evidenti approcci diversi tra Doha e Riad su come risolvere il conflitto;
              i ribelli houthi hanno in passato posto sotto assedio la città di Ta'izz, la terza città dello Yemen, ostacolando la fornitura di aiuti umanitari; una situazione per cui secondo Stephen O'Brien, Sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari e coordinatore degli aiuti d'emergenza, i circa 200.000 civili intrappolati nella città hanno un disperato bisogno di acqua potabile, cibo, cure mediche e altri tipi di assistenza di primo soccorso e protezione;
              dall'inizio del conflitto sono state uccise oltre 10.000 persone (delle quali circa 4.700 civili) e 40.000 sono rimaste ferite (oltre 8.000 civili); tra le vittime si contano centinaia di donne e bambini; l'impatto umanitario sulla popolazione civile degli attuali scontri tra le diverse milizie, dei bombardamenti e dell'interruzione della fornitura dei servizi essenziali ha raggiunto proporzioni intollerabili;
              2 milioni di persone sono attualmente sfollate internamente ai confini a causa dei combattimenti; 2 milioni di bambini non hanno la possibilità di andare a scuola; 18,8 milioni di persone, tra cui 9,6 milioni di bambini, necessitano di assistenza umanitaria, compresi cibo, acqua, rifugio, carburante e servizi sanitari. Oltre a questo, circa 1500 bambini sono stati reclutati come soldati;
              gli attacchi aerei della coalizione militare a guida saudita nello Yemen hanno più volte colpito bersagli civili, tra cui ospedali, scuole, mercati, magazzini cerealicoli, porti e un campo di sfollati, danneggiando gravemente infrastrutture essenziali per la fornitura degli aiuti e contribuendo alla grave carenza di generi alimentari e di carburante nel Paese;
              il 10 gennaio 2016 è stato bombardato nello Yemen settentrionale un ospedale gestito da Medici senza frontiere e ciò ha provocato la morte di almeno sei persone e il ferimento di una dozzina, tra cui membri del personale dello stessa organizzazione Medici senza frontiere, oltre a danneggiare gravemente le strutture mediche; questo è l'ultimo di una serie di attacchi ai danni di strutture mediche, nonché a numerosi monumenti storici e siti archeologici che sono stati distrutti o danneggiati irrimediabilmente;
              stando all'organizzazione Save the children, in almeno 18 dei 22 governatorati del Paese gli ospedali sono stati chiusi o gravemente danneggiati a causa dei combattimenti o della mancanza di carburante; in particolare, sono stati chiusi 153 centri sanitari che in precedenza fornivano nutrimento a oltre 450.000 bambini a rischio, insieme a 158 ambulatori che erogavano servizi di assistenza sanitaria di base a quasi mezzo milione di bambini al di sotto dei cinque anni;
              secondo l'Unicef, il conflitto nello Yemen ha avuto pesanti ricadute anche sull'accesso dei bambini all'istruzione, che ha smesso di funzionare per quasi 2 milioni di minori, con la chiusura di 3.584 scuole, ossia una su quattro; 860 di tali scuole sono danneggiate oppure sono utilizzate come rifugio per gli sfollati;
              la situazione nello Yemen comporta gravi rischi per la stabilità della regione, in particolare nel Corno d'Africa, nel Mar Rosso e nel resto del Medio Oriente; al-Qaeda nella penisola araba (Aqap) è riuscita a sfruttare il deterioramento della situazione politica e di sicurezza nello Yemen, espandendo la propria presenza e aumentando il numero e la portata dei propri attacchi terroristici; il cosiddetto Stato islamico Isis/Daesh ha consolidato la propria presenza nello Yemen e ha sferrato attacchi terroristici contro moschee sciite, uccidendo centinaia di persone;
              alcuni Stati membri dell'Unione europea hanno continuato ad autorizzare il trasferimento di armi e articoli correlati verso l'Arabia Saudita dopo l'inizio della guerra; tali trasferimenti violano la posizione comune 2008/944/PESC sul controllo delle esportazioni di armi, che esclude esplicitamente il rilascio di licenze relative ad armi da parte degli Stati membri, laddove vi sia il rischio evidente che la tecnologia o le attrezzature militari da esportare possano essere utilizzate per commettere gravi violazioni del diritto umanitario internazionale e per compromettere la pace, la sicurezza e la stabilità regionali;
              il 27 gennaio 2017 è stato trasmesso al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il «Rapporto finale del gruppo di esperti sullo Yemen» che evidenzia che «I bombardamenti aerei condotti dalla coalizione guidata dall'Arabia Saudita hanno devastato le infrastrutture civili in Yemen, ma non sono riuscite a scalfire la volontà politica dell'alleanza houthi-Saleh di continuare il conflitto». E soprattutto riporta che «Il conflitto ha visto diffuse violazioni del diritto umanitario internazionale da tutte le parti in conflitto. Il gruppo di esperti ha condotto indagini dettagliate su questi fatti ed ha motivi sufficienti per affermare che la coalizione guidata dall'Arabia Saudita non ha rispettato il diritto umanitario internazionale in almeno 10 attacchi aerei diretti su abitazioni, mercati, fabbriche e su un ospedale»;
              nel medesimo rapporto trasmesso al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si dimostra il ritrovamento, a seguito di due bombardamenti a Sana'a nel settembre 2016, di più di cinque «bombe inerti» sganciate dall'aviazione saudita contrassegnate dalla sigla «Commercial and Government entity (Cage) code A4447». Quest'ultima è riconducibile all'azienda Rwm Italia s.p.a., costola del gruppo tedesco Rheinmetall defence, colosso tedesco degli armamenti, con sede legale in via Industriale 8/D a Ghedi, in provincia di Brescia (mentre nella località di Domusnovas dal 2010 si trova la sede operativa dello stabilimento della Rwm Italia, fabbrica di bombe);
              secondo gli esperti delle Nazioni Unite «l'utilizzo di queste armi rivela una tattica precisa, volta a limitare i danni in aree in cui risulterebbero inaccettabili». Gli esperti spiegano inoltre che «una bomba inerte del tipo Mk 82 ha un impatto pari a quello di 56 veicoli da una tonnellata lanciati a una velocità di circa 160 chilometri all'ora» (si confrontino le pagine 171-172 del rapporto);
              secondo recenti notizie di stampa (riportate in particolare dall'agenzia Ansa e dal quotidiano Avvenire) e grazie alle informazioni trasmesse dall'organizzazione non governativa yemenita Mwatana è stato recuperato in Yemen un frammento di ordigno con sigla «A4447», che indica la provenienza dalla Rwm Italia. Il numero di matricola, trasmesso all'ufficio Ansa di Beirut, è stato rinvenuto a Der al Hajari, nella regione nord-occidentale di Hodeida, teatro di un attacco aereo condotto alle 3 di notte dell'8 ottobre 2016: almeno sei civili uccisi, tra cui 4 bambini;
              negli scorsi mesi sono stati esportati materiali di armamento per 257.215.484 euro (tra cui, in particolare, bombe Rwm MK82) verso l'Arabia Saudita, a capo della coalizione composta da EAU, Oman, Bahrain, Egitto, Qatar, Marocco, Kuwait. Come si evince nella relazione al Parlamento ai sensi dell'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n.  185, nel solo 2016 l'Italia ha venduto armi all'Arabia Saudita per un valore di 427,5 milioni di euro, con un incremento del 66 per cento rispetto al 2015. All'Arabia Saudita sono stati venduti aeromobili, bombe, siluri, razzi, missili ed accessori, apparecchiature per la direzione del tiro, esplosivi e combustibili militari, apparecchiature elettroniche, apparecchiature specializzate per l'addestramento militare o per la simulazione di scenari militari, tecnologia per lo sviluppo, produzione o utilizzazione delle armi. Nello stesso 2016 ai Paesi del Medio Oriente l'Italia ha venduto armi per un valore di 8,5 miliardi di euro, pari a oltre il 50 per cento delle esportazioni italiane totali;
              secondo l'ultima relazione al Parlamento ex legge n.  185 del 1990 per l'anno 2016, depositata in Parlamento il 26 aprile 2017, si legge che Rwm Italia è salita al terzo posto per giro d'affari nel settore difesa in Italia. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016 Rwm ha ottenuto 45 nuove autorizzazioni per l'esportazione di armamenti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano, per un totale di 489,5 milioni di euro: 460 milioni di euro in più rispetto al 2015, quando la società aveva ricevuto nuove autorizzazioni per 28 milioni di euro. La relazione del Governo italiano mette in evidenza in particolare una commessa di Rwm, per un totale di 411 milioni di euro, che riguarda l'esportazione di 19.675 bombe in totale (Mk 82, Mk 83 ed Mk 84). Non è però indicato il committente. Non sappiamo quindi verso quale Paese siano state esportate le bombe. Nella relazione finanziaria di Rheinmetall per l'anno 2016 si legge che c’è stato un ordine «molto significativo» di «munizioni» per 411 milioni di euro da parte di un «cliente della regione Mena (Medio-Oriente e Nord Africa)». Di queste 19.675 bombe autorizzate nel 2016 (e di quelle relative a altre licenze precedenti) ne sono già state effettivamente esportate solo nel 2016 circa 2.150, per un controvalore di 32 milioni di euro;
              la risoluzione del Parlamento Europeo del 25 febbraio 2016 sulla situazione umanitaria nello Yemen (2016/2515(RSP) contiene in particolare l'invito «al VP/AR ad avviare un'iniziativa finalizzata all'imposizione da parte dell'Unione europea di un embargo sulle armi nei confronti dell'Arabia Saudita, tenuto conto delle gravi accuse di violazione del diritto umanitario internazionale da parte di tale Paese nello Yemen e del fatto che il continuo rilascio di licenze di vendita di armi all'Arabia Saudita violerebbe pertanto la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio dell'8 dicembre 2008»;
              la risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2017 sulla situazione umanitaria nello Yemen (2017/2727(RSP)) richiama la precedente del 25 febbraio 2016 in merito alla proposta di embargo sulle armi e invita ad una soluzione negoziale del conflitto, riaffermando «la necessità che tutti gli Stati membri dell'Unione europea applichino rigorosamente le disposizioni sancite nella posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio sull'esportazione di armi»;
              il sito «Viaggiare sicuri» del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a proposito dello Yemen, affermava fino a alcuni mesi fa che «le condizioni umanitarie stanno divenendo insostenibili per larga parte della popolazione civile, come indicato nei report delle Nazioni Unite, che hanno documentato anche arresti arbitrari e violazioni del diritto umanitario da ambe le parti coinvolte nello scontro armato»,

impegna il Governo:

1)    a chiedere alle forze belligeranti l'immediato cessate il fuoco e l'interruzione di ogni iniziativa militare nello Yemen;

2)    ad assumere iniziative per impedire, con tutti gli strumenti disponibili, il transito di armi e materiale bellico verso lo Yemen in porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, acque territoriali e spazio aereo italiani, da qualsiasi parte essi provengano;

3)    a rendere disponibili i dati relativi a quante e quali armi usate in questo momento dall'Arabia Saudita nei suoi feroci bombardamenti sullo Yemen (Paese sovrano) siano di provenienza italiana;

4)    ad adoperarsi, di concerto con la comunità internazionale, per:
          a)  la convocazione di una conferenza internazionale di pace, per giungere a una soluzione politica inclusiva nello Yemen, affinché si possa riprendere al più presto la via della democratizzazione e prevenire un'ulteriore diffusione del terrorismo;
          b)  l'avvio di un'iniziativa umanitaria sotto la guida delle Nazioni Unite tesa a portare soccorso e sostegno alla popolazione civile;
          c)  l'avvio di un'inchiesta internazionale sui crimini di guerra contro le infrastrutture civili e sulle responsabilità degli attacchi agli ospedali e al personale medico e di soccorso;

5)    ad assumere iniziative per dare seguito alle richiamate risoluzioni del Parlamento europeo bloccando l'esportazione di armi e articoli correlati prodotti in Italia o che transitino per l'Italia, destinati all'Arabia Saudita e a tutti i Paesi coinvolti nel conflitto armato in Yemen, tenuto conto delle gravi accuse di violazione del diritto umanitario internazionale da parte dell'Arabia Saudita nello Yemen in conformità alle recenti risoluzioni del Parlamento europeo, alla normativa nazionale (legge n.  185 del 1990) e al Trattato internazionale sul commercio di armamenti;

6)    ad assumere questa posizione anche in assenza di una formale dichiarazione di embargo sulle armi da parte delle organizzazioni internazionali;

7)    ad avviare un'iniziativa finalizzata alla previsione da parte dell'Unione europea di un embargo sulle armi nei confronti dell'Arabia Saudita, tenuto conto che il continuo rilascio di licenze di vendita di armi all'Arabia Saudita violerebbe la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio dell'8 dicembre 2008;

8)    ad assumere le iniziative per favorire e supportare la riconversione in produzioni civili delle attività delle aziende attualmente interessate alla produzione di armi destinate al conflitto con lo Yemen o comunque a Paesi in guerra, anche attraverso l'istituzione di un fondo ad hoc e il rifinanziamento degli incentivi per la ristrutturazione e la riconversione dell'industria bellica e la riconversione produttiva nel campo civile e duale, destinati alle imprese che operano nel settore della produzione di materiali di armamento ai sensi dell'articolo 6, commi 7, 8, 8-bis e 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n.  237.
(1-01663) «Corda, Frusone, Scagliusi, Basilio, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Rizzo, Grande, Paolo Bernini, Di Battista, Tofalo, Spadoni».