XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 20 settembre 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 20 settembre 2017.

      Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Braga, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Capelli, Carbone, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Censore, Centemero, Antimo Cesaro, Chaouki, Cicchitto, Cirielli, Cominelli, Coppola, Costantino, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone, Fedi, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Gozi, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Palazzotto, Pannarale, Pes, Piepoli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sorial, Tabacci, Turco, Simone Valente, Valeria Valente, Valentini, Velo, Vignali, Vignaroli.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Braga, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Capelli, Carbone, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Censore, Centemero, Antimo Cesaro, Chaouki, Cicchitto, Cirielli, Cominelli, Coppola, Costantino, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone, Fedi, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Gozi, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Palazzotto, Pannarale, Pes, Piccoli Nardelli, Piepoli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sorial, Tabacci, Simone Valente, Valeria Valente, Valentini, Velo, Vignali, Vignaroli.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 19 settembre 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          REALACCI: «Divieto di commercializzazione di bastoncini per la pulizia delle orecchie con supporto non biodegradabile» (4646);
          SPADONI: «Disciplina dell'esercizio della prostituzione» (4647).

      Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di inchiesta parlamentare.

      In data 19 settembre 2017 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:
          CAUSIN ed altri: «Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie» (Doc. XXII, n.  82).

      Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

      La proposta di legge FANUCCI ed altri: «Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n.  323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia» (4407) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Bruno Bossio.

Ritiro di proposte di legge.

      In data 19 settembre 2017 la deputata Piccoli Nardelli ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:
          PICCOLI NARDELLI: «Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura scientifica dell'area umanistica» (1445).

      La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

          VII Commissione (Cultura):
      BLAZINA ed altri: «Norme in materia di ordinamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena e insegnamento bilingue sloveno-italiano nella regione Friuli Venezia Giulia» (4612) Parere delle Commissioni I, III, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

          Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio):
      PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'ATTORRE ed altri: «Modifiche all'articolo 81 della Costituzione e all'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n.  1, in materia di ricorso all'indebitamento» (4616) Parere della XIV Commissione.

          Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive):
      VALLASCAS: «Disposizioni per favorire la riqualificazione energetica e il rinnovo edilizio degli edifici» (4391) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dalla Sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento.

      La Sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 agosto 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, settimo periodo, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.  216, la relazione concernente le motivazioni per cui il Governo non si è conformato ai pareri parlamentari, con riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2016, recante adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente – servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale – servizi di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione e controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale) ed alle funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido (atto del Governo n.  341).

      Questa relazione è trasmessa, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Essa è altresì trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

      La Sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 agosto 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, settimo periodo, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.  216, la relazione concernente le motivazioni per cui il Governo non si è conformato ai pareri parlamentari, con riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, recante adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane (atto del Governo n.  398).

      Questa relazione è trasmessa, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Essa è altresì trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

      Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 9 maggio 2017, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n.  196.

      Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

      Il Ministro della giustizia, con lettera in data 18 settembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 294 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la relazione sull'applicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato, riferita ai procedimenti civili, per gli anni 2015 e 2016 (Doc. XCVI, n. 5).

      Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 19 settembre 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato esecutivo del programma dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (COM(2017) 544 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 544 final – Annex 1), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

      Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 19 settembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
      Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
      Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio che valuta in che misura gli Stati membri hanno adottato le misure necessarie per conformarsi alla direttiva 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (COM(2017) 474 final);
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente l'elenco 2017 delle materie prime essenziali per l'Unione europea (COM(2017) 490 final).

Trasmissione dal Consiglio regionale del Molise.

      Il Presidente del Consiglio regionale del Molise, con lettera in data 11 agosto 2017, ha trasmesso un voto, approvato dal medesimo Consiglio il 10 agosto 2017, volto a manifestare la contrarietà della regione Molise alla ratifica del Trattato di libero scambio tra Unione europea e Canada (CETA).

      Questo documento è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dalla regione Piemonte.

      Il Presidente della regione Piemonte, con lettera pervenuta in data 19 settembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n.  289, la relazione concernente l'attuazione degli adempimenti in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa, riferita all'anno 2016 (Doc. CLXVII, n.  5).

      Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Comunicazione di nomine ministeriali.

      La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 settembre 2017, ha trasmesso la comunicazione concernente la revoca dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore della Direzione generale di statistica, nell'ambito del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, conferito al dottor Fabio Bartolomeo.

      Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: ERMINI ED ALTRI: MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, CONCERNENTI I DELITTI DI FRODE PATRIMONIALE IN DANNO DI SOGGETTI VULNERABILI E DI CIRCONVENZIONE DI PERSONA INCAPACE (A.C. 4130-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CIRIELLI ED ALTRI; FUCCI; CAPARINI ED ALTRI; FERRARESI ED ALTRI (A.C. 40-257-407-4362)

A.C. 4130-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3.

A.C. 4130-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

NULLA OSTA

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

A.C. 4130-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 643-bis del codice penale in materia di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili).

      1. Dopo l'articolo 643 del codice penale è inserito il seguente:
          «Art. 643-bis. – (Frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili). – Chiunque, con mezzi fraudolenti, induce una persona che versi in situazioni di vulnerabilità psicofisica, in ragione dell'età avanzata, a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altra utilità, commettendo il fatto nell'abitazione della persona offesa o in altro luogo di privata dimora, all'interno o in prossimità di uffici postali o di sedi di istituti di credito, di luoghi di cura o di ritrovo di persone anziane o di case di riposo ovvero simulando un'offerta commerciale di beni o servizi, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 400 a euro 3.000.
          La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al primo comma è commesso con l'utilizzo di strumenti telefonici, informatici o telematici ovvero avvalendosi di dati della vita privata della persona offesa acquisiti fraudolentemente o senza il suo consenso».

      2. All'articolo 640-quater del codice penale, le parole: «e 640-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 640-ter» e dopo le parole: «del sistema,» sono inserite le seguenti: «e 643-bis».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Introduzione dell'articolo 643-bis del codice penale in materia di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili).

      All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 640 del codice penale in materia di truffa).

      1. L'articolo 640 del codice penale è sostituito dal seguente:
      Art. 640 – (Truffa) – Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 102 euro a 2.064 euro.
      La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 618 euro a 3.098 euro:
          1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
          2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.
              2-bis) se il fatto è commesso in presenza delle circostanze di cui all'articolo 61, numeri 5), 7), 9) e 11)
              2-ter) se il fatto è commesso tramite strumenti informatici o telematici.

      Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, numeri 1), 2), 2-bis) 2-ter), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.

      Conseguentemente:
          all'articolo 1, capoverso Art. 643-
bis, primo comma, sostituire la parola: sei con la seguente: sette;
          all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: due a sette con la seguente: tre a ottobre;
          al titolo, dopo la parola: vulnerabili aggiungere la seguente:, truffa.
01. 020. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

      Sopprimerlo.

      Conseguentemente,
          all'articolo 2:
              comma 1, capoverso, sostituire le parole da: per i delitti fino a: 643-bis con le seguenti: per il delitto di cui all'articolo 643.
              alla rubrica del capoverso sostituire le parole da: per i delitti fino a: anziani e con le seguenti: per il delitto.
              alla rubrica dell'articolo sostituire le parole da: per i delitti fino a: persone anziane e con le seguenti: per il delitto.
          sopprimere l'articolo 3
              all'articolo 4, sostituire le parole da:, delitto di circonvenzione fino a: 643-bis, con le seguenti: e delitto di circonvenzione di persone incapaci di cui all'articolo 643.
*1. 1. Sannicandro, Rostan, Leva.

      Sopprimerlo.

      Conseguentemente,
          all'articolo 2:

              comma 1, capoverso, sostituire le parole da: per i delitti fino a: 643-bis con le seguenti: per il delitto di cui all'articolo 643.
              alla rubrica del capoverso sostituire le parole da: per i delitti fino a: anziani e con le seguenti: per il delitto.
              alla rubrica dell'articolo sostituire le parole da: per i delitti fino a: persone anziane e con le seguenti: per il delitto.
          sopprimere l'articolo 3
              all'articolo 4, sostituire le parole da:, delitto di circonvenzione fino a: 643-bis, con le seguenti: e delitto di circonvenzione di persone incapaci di cui all'articolo 643.
*1. 20. Andrea Maestri, Daniele Farina.

      Sopprimerlo.

      Conseguentemente,
          all'articolo 2:
              comma 1, capoverso, sostituire le parole da:
per i delitti fino a: 643-bis con le seguenti: per il delitto di cui all'articolo 643.
              alla rubrica del capoverso sostituire le parole da: per i delitti fino a: anziani e con le seguenti: per il delitto.
              alla rubrica dell'articolo sostituire le parole da: per i delitti fino a: persone anziane e con le seguenti: per il delitto.
          sopprimere l'articolo 3
              all'articolo 4, sostituire le parole da:
, delitto di circonvenzione fino a: 643-bis, con le seguenti: e delitto di circonvenzione di persone incapaci di cui all'articolo 643.
*1. 30. Sisto, Sarro.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 640 del codice penale in materia di truffa).

      1. L'articolo 640 del codice penale è sostituito dal seguente:
      Art. 640 – (Truffa) – Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 102 euro a 2.064 euro.
      La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 618 euro a 3.098 euro:
          1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
          2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.
              2-bis) se il fatto è commesso in presenza delle circostanze di cui all'articolo 61, numeri 5), 7), 9) e 11)
              2-ter) se il fatto è commesso tramite strumenti informatici o telematici.

      Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, numeri 1), 2), 2-bis) 2-ter), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.

      Conseguentemente:
          sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

          all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: due con la seguente: tre
          al titolo sostituire le parole da: e al codice di procedura penale fino alla fine con le seguenti:, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace.
1. 2. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

      Al comma 1, capoverso Art. 643-bis, sostituire il primo comma con il seguente:
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con comportamenti fraudolenti, induce una persona che versi in condizione di minorata difesa in relazione all'età, a dare, promettere, fare, omettere qualcosa, procurando a sé o ad altri ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da euro 618 a euro 3098.
1. 21. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

      Al comma 1, capoverso Art. 643-bis, primo comma, premettere le parole: Salvo che il fatto costituisca più grave reato,.
*1. 22. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.
(Approvato)

      Al comma 1, capoverso Art. 643-bis, primo comma, premettere le parole: Salvo che il fatto costituisca più grave reato,.
*1. 32. Sisto, Sarro.
(Approvato)

      Al comma 1, capoverso Art. 643-bis, primo comma, sostituire la parola: mezzi con la seguente: comportamenti.
1. 23. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

      Al comma 1, capoverso Art. 643-bis, primo comma, dopo le parole: induce una persona aggiungere le seguenti: di età superiore a settanta anni.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sopprimere le parole: in ragione dell'età avanzata.
1. 31. Sisto, Sarro.

      Al comma 1, capoverso Art. 643-bis, primo comma, sostituire le parole: situazioni di vulnerabilità psicofisica, in ragione dell'età avanzata con le seguenti: condizione di minorata difesa in relazione all'età
1. 24. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

      Al comma 1, capoverso Art. 643-bis, primo comma, dopo le parole: situazioni di aggiungere la seguente: particolare
1. 50. La Commissione.
(Approvato)

      Al comma 1, capoverso Art. 643-bis, primo comma, sopprimere le parole: dare o.
1. 33. Sisto, Sarro.

      Al comma 1, capoverso Art. 643-bis, primo comma, dopo la parola: dare aggiungere le seguenti:, fare, omettere
1. 25. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

      Al comma 1, capoverso Art. 643-bis, primo comma, dopo la parola: utilità aggiungere le seguenti:, con altrui danno.
1. 27. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

      Al comma 1, capoverso Art. 643-bis, primo comma, sopprimere le parole da:, commettendo fino a: servizi,.
1. 26. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

      Al comma 1, capoverso Art. 643-bis, primo comma, dopo le parole: in prossimità aggiungere le seguenti: di esercizi commerciali o
1. 51. La Commissione.
(Approvato)

      Al comma 1, capoverso Art. 643-bis, primo comma, sostituire le parole: due a sei con le seguenti: tre a sette.
1. 29. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

      Al comma 1, capoverso Art. 643-bis, primo comma, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: cinque anni.
1. 34. Sisto, Sarro.

      Al comma 1, capoverso Art. 643-bis, primo comma, sostituire le parole: 400 a euro 3000 con le seguenti: 618 a euro 3098.
1. 28. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

A.C. 4130-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 643-ter del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena in caso di condanna per i delitti di frode patrimoniale in danno di persone anziane e di circonvenzione di persone incapaci).

      1. Dopo l'articolo 643-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:
          «Art. 643-ter. – (Sospensione condizionale della pena in caso condanna per i delitti di frode patrimoniale in danno di anziani e di circonvenzione di persone incapaci). – La sospensione condizionale della pena, nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 643 e 643-bis, è subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni e al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso, oltre che all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Introduzione dell'articolo 643-ter del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena in caso di condanna per i delitti di frode patrimoniale in danno di persone anziane e di circonvenzione di persone incapaci).

      Sopprimerlo.
*2. 1. Rostan, Sannicandro, Leva.

      Sopprimerlo.
*2. 20. Daniele Farina, Andrea Maestri.

      Al comma 1, capoverso Art. 643-ter, alla rubrica, sostituire la parola: anziani con le seguenti: soggetti vulnerabili.

      Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, sostituire le parole: persone anziane con le seguenti: soggetti vulnerabili.
2. 21. Sannicandro, Leva, Rostan.
(Approvato)

A.C. 4130-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali).

      1. Al terzo periodo del comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale, le parole: «e 624-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 624-bis e 643-bis».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.
(Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali).

      Sopprimerlo.
*3. 2. Sannicandro, Rostan, Leva.

      Sopprimerlo.
*3. 20. Andrea Maestri, Daniele Farina.

A.C. 4130-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale in materia di arresto obbligatorio in flagranza).

      1. Alla lettera e-bis) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, delitto di circonvenzione di persone incapaci di cui all'articolo 643 del codice penale e delitto di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili di cui all'articolo 643-bis del codice penale».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.
(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale in materia di arresto obbligatorio in flagranza).

      Sopprimerlo.
*4. 1. Sannicandro, Rostan, Leva.

      Sopprimerlo.
*4. 20. Daniele Farina, Andrea Maestri.

A.C. 4130-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Modifica all'articolo 643 del codice penale in materia di circonvenzione di persone incapaci).

      1. All'articolo 643 del codice penale, le parole: «è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da euro 1.302 a euro 3.500».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.
(Modifica all'articolo 643 del codice penale in materia di circonvenzione di persone incapaci).

      Sopprimerlo.
5. 20. Leva, Sannicandro, Rostan.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifica dell'articolo 158 del Codice penale).

      1. Dopo il secondo comma dell'articolo 158 del codice penale è inserito il seguente:

      «Per i reati previsti dagli articoli 643 e 643-bis il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui per la prima volta la persona offesa dal reato o una di esse, in caso di pluralità delle stesse, abbia consapevolezza della condotta fraudolenta o dell'abuso commessi.».
5. 020. Galgano, Menorello.

A.C. 4130-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              la truffa è il classico reato plurioffensivo, lesivo sia della libera formazione del consenso, sia del patrimonio della vittima, poiché l'autore della truffa ottiene, con l'inganno, un ingiusto profitto patrimoniale;
              questo delitto è un crimine odioso che non si limita solo a colpire l'aspetto patrimoniale di persone vulnerabili o incapaci, ma le ferisce profondamente nell'animo, a volte con gravi conseguenze di carattere psicologico e sociale;
              è necessario utilizzare ogni strumento per arginare il sempre più dilagante ed allarmante fenomeno criminale delle truffe, in questi ultimi anni anche on-line, in danno di persone anziane o minori,

impegna il Governo

ad adottare specifiche campagne di sensibilizzazione e comunicazione, coinvolgendo anche le strutture degli enti territoriali, delle forze dell'ordine e del volontariato attive sul territorio, al fine di contrastare con più efficacia tale fenomeno criminale.
9/4130-A/1. Nesi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede l'introduzione del nuovo delitto di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvenzione di persona incapace,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità di prevedere campagne informative non solo per diffondere la conoscenza delle disposizioni di cui alla presente legge, ma anche per sensibilizzare l'opinione pubblica al tema della vulnerabilità psicofisica in cui ci si può trovare in ragione dell'età avanzata.
9/4130-A/2. Marzano.


      La Camera,
          premesso che:
              tre fattori meritano un particolare interesse da parte del legislatore in rapporto a questa legge: l'aumento dell'età media, l'estensione delle patologie di tipo neuro-cognitivo e la frammentazione della famiglia. Questi tre elementi fanno aumentare notevolmente il numero di anziani fragili che non hanno alla spalle una famiglia in grado di sostenerli adeguatamente anche davanti ai cambiamenti dell'ambiente in cui vivono e di proteggerli da mille possibili pericoli, tra cui le frodi di natura patrimoniale;
              con «disturbo neurocognitivo», più comunemente noto come «demenza», si intende un deterioramento delle capacità intellettive, della memoria e dell'apprendimento, spesso associato anche ad alterazioni del comportamento, che impedisce a chi ne soffre di svolgere le più comuni attività quotidiane, mantenere normali relazioni interpersonali produttive, comunicare e condurre una vita autonoma;
              le perdite neurologiche che si osservano nel cervello che invecchia non sono tutte patologiche: in parte, sono legate al naturale avanzare dell'età e si verificano anche in persone soggetti sani che non svilupperanno mai alcuna forma di demenza. Il disturbo neurocognitivo demenza si instaura quando al fisiologico impoverimento cerebrale si sommano fattori dannosi aggravanti quali, per esempio, fattori processi patologici specifici di diverso tipo (produzione di composti tossici endogeni, alterazioni della circolazione cerebrale ecc.), traumi accidentali (in particolare, forti colpi alla testa, soprattutto se ripetuti) o insulti tossici da parte di sostanze o farmaci attivi sul sistema nervoso centrale (alcol, droghe d'abuso, ipnotici, neurolettici ecc.). L'intensità e la velocità con le quali si sviluppano e progrediscono il declino neurologico e il declino cognitivo non sono prestabilite, ma possono variare molto da persona a persona in funzione della combinazione dei fattori patologici e traumatici e delle caratteristiche genetiche individuali;
              purtroppo, nonostante intense ricerche, a oggi, ancora mancano terapie realmente efficaci in grado di arrestare l'evoluzione del declino neurologico e cognitivo una volta che si è instaurato. Tuttavia, esistono alcuni interventi farmacologici e di neuroriabilitazione specialistica che, se intrapresi in fase precoce, possono aiutare a rallentare la progressione del disturbo neurocognitivo, permettendo alla persona interessata di mantenersi autonoma più a lungo;
              non si può però limitare l'assistenza all'anziano solo con misure punitive nei confronti dei soggetti abusanti, occorre intervenire in modo preventivo, proteggendo e tutelando l'anziano prima che incorra nella frode,

impegna il Governo:

          a valutare la possibilità di far sostenere gli anziani fragili attraverso una assistenza concreta nei centri per anziani segnalando la loro condizione ai servizi sociali, per affiancarli opportunamente, soprattutto in mancanza di una famiglia attivamente presente;
          a monitorare attraverso la rete di servizi sociali, anche con la collaborazione di un volontariato dedicato per evitare che nella solitudine incorrano in frodi da raggiro.
9/4130-A/3. Binetti.


      La Camera,
          premesso che:
              tre fattori meritano un particolare interesse da parte del legislatore in rapporto a questa legge: l'aumento dell'età media, l'estensione delle patologie di tipo neuro-cognitivo e la frammentazione della famiglia. Questi tre elementi fanno aumentare notevolmente il numero di anziani fragili che non hanno alla spalle una famiglia in grado di sostenerli adeguatamente anche davanti ai cambiamenti dell'ambiente in cui vivono e di proteggerli da mille possibili pericoli, tra cui le frodi di natura patrimoniale;
              con «disturbo neurocognitivo», più comunemente noto come «demenza», si intende un deterioramento delle capacità intellettive, della memoria e dell'apprendimento, spesso associato anche ad alterazioni del comportamento, che impedisce a chi ne soffre di svolgere le più comuni attività quotidiane, mantenere normali relazioni interpersonali produttive, comunicare e condurre una vita autonoma;
              le perdite neurologiche che si osservano nel cervello che invecchia non sono tutte patologiche: in parte, sono legate al naturale avanzare dell'età e si verificano anche in persone soggetti sani che non svilupperanno mai alcuna forma di demenza. Il disturbo neurocognitivo demenza si instaura quando al fisiologico impoverimento cerebrale si sommano fattori dannosi aggravanti quali, per esempio, fattori processi patologici specifici di diverso tipo (produzione di composti tossici endogeni, alterazioni della circolazione cerebrale ecc.), traumi accidentali (in particolare, forti colpi alla testa, soprattutto se ripetuti) o insulti tossici da parte di sostanze o farmaci attivi sul sistema nervoso centrale (alcol, droghe d'abuso, ipnotici, neurolettici ecc.). L'intensità e la velocità con le quali si sviluppano e progrediscono il declino neurologico e il declino cognitivo non sono prestabilite, ma possono variare molto da persona a persona in funzione della combinazione dei fattori patologici e traumatici e delle caratteristiche genetiche individuali;
              purtroppo, nonostante intense ricerche, a oggi, ancora mancano terapie realmente efficaci in grado di arrestare l'evoluzione del declino neurologico e cognitivo una volta che si è instaurato. Tuttavia, esistono alcuni interventi farmacologici e di neuroriabilitazione specialistica che, se intrapresi in fase precoce, possono aiutare a rallentare la progressione del disturbo neurocognitivo, permettendo alla persona interessata di mantenersi autonoma più a lungo;
              non si può però limitare l'assistenza all'anziano solo con misure punitive nei confronti dei soggetti abusanti, occorre intervenire in modo preventivo, proteggendo e tutelando l'anziano prima che incorra nella frode,

impegna il Governo

a monitorare i fenomeni di isolamento degli anziani che sono prodromici alle frodi ai loro danni anche attraverso il coinvolgimento dei servizi sociali.
9/4130-A/3.    (Testo modificato nel corso della seduta) Binetti.


      La Camera,
          premesso che:
              introduce nel codice penale il nuovo delitto di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili. La fattispecie è inserita all'articolo 643-bis, nel titolo XIII – relativo ai delitti contro il patrimonio – e, in particolare, nel capo II, dedicato ai delitti contro il patrimonio mediante frode;
              l'illecito consiste nella condotta di chiunque (reato comune), con mezzi fraudolenti, induce una persona a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altra utilità. Il reato si caratterizza per le qualità personali della persona offesa, che deve versare in situazioni di vulnerabilità psicofisica in ragione dell'età avanzata;
              non ricorre il reato in presenza di qualsiasi vulnerabilità, ma solo di quella causata («in ragione») dall'età avanzata, che la Commissione Giustizia ha scelto di non collegare a priori al superamento di una specifica età: spetterà al giudice valutare il ricorrere di entrambi i presupposti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le iniziative al fine di prevedere un monitoraggio riguardo l'età della persona offesa dal delitto di frode patrimoniale.
9/4130-A/4. Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              il presente provvedimento introduce nel codice penale il nuovo delitto di frode patrimoniale in danno di soggetti (articolo 643-bis), punito anche con sanzioni pecuniarie (da euro 400 a euro 3.000);
              viene inoltre innalzata la pena prevista per il delitto di circonvenzione di persone incapaci (articolo 643 c.p.), prevedendo, oltre alla reclusione da 2 a 7 anni (oggi da 2 a 6 anni), una multa da 1.302 a 3.500 euro (oggi da 206 a 2.065 euro),

impegna il Governo

a valutare, a un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento, l'entità dei proventi derivanti dalle sanzioni indicate in premessa e, se del caso, destinarli o destinare una quota pari a interventi rivolti a soggetti vulnerabili.
9/4130-A/5. Mazziotti Di Celso.


      La Camera,
          premesso che:
              il presente provvedimento introduce nel codice penale il nuovo delitto di frode patrimoniale in danno di soggetti (articolo 643-bis), punito anche con sanzioni pecuniarie (da euro 400 a euro 3.000);
              viene inoltre innalzata la pena prevista per il delitto di circonvenzione di persone incapaci (articolo 643 c.p.), prevedendo, oltre alla reclusione da 2 a 7 anni (oggi da 2 a 6 anni), una multa da 1.302 a 3.500 euro (oggi da 206 a 2.065 euro),

impegna il Governo

a valutare la possibilità, al primo rendiconto dello Stato utile, di verificare l'entità dei proventi derivanti dalle sanzioni indicate in premessa e, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, valutare la possibilità di destinarli o destinare quote di essi a interventi rivolti a soggetti vulnerabili.
9/4130-A/5.    (Testo modificato nel corso della seduta) Mazziotti Di Celso.


      La Camera,
          premesso che:
              il crescente disvalore sociale del reato di truffe a danno di persone anziane e altri soggetti vulnerabili impone non solo una modifica del codice penale ma anche un'incisiva attività di prevenzione;
              diverse Prefetture o Questure hanno promosso, d'intesa con Enti locali, Istituti scolastici e valorizzando anche la rete di prossimità e di protezione dell'associazionismo locale, efficaci campagne di informazione per fornire consigli utili a difendersi dai malintenzionati;
              è quanto mai opportuno promuovere in modo diffuso e continuativo efficaci campagne di informazione su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere, attraverso un impegno generale di tutte le Prefetture, delle Forze di Polizia e coinvolgendo anche le associazioni locali che si occupano di soggetti vulnerabili, campagne di sensibilizzazione e di informazione finalizzate a prevenire e contrastare truffe ai loro danni.
9/4130-A/6. Carrescia.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, elaborato dalla Commissione Giustizia, introduce nel codice penale un nuovo delitto di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili. Nello specifico, la fattispecie è inserita all'articolo 643-bis, nel titolo XIII relativo ai delitti contro il patrimonio- e, in particolare, nel capo II, dedicato ai delitti contro il patrimonio mediante frode;
              l'illecito consiste nella condotta di chiunque (reato comune), con mezzi fraudolenti, induce una persona a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altra utilità. Il reato si caratterizza per le qualità personali della persona offesa, che deve versare in situazioni di vulnerabilità psicofisica in ragione dell'età avanzata;
              la Commissione Giustizia ha stabilito che non ricorre il reato in presenza di qualsiasi vulnerabilità, ma solo di quella causata (in ragione) dell'età avanzata, pertanto, spetterà al giudice valutare il ricorrere di entrambi i presupposti;
              il principio di tassatività della norma impone al legislatore l'obbligo di scrivere le fattispecie sanzionate penalmente in modo sufficientemente preciso;
              l'attuazione del principio sopra richiamato consente al cittadino di: conoscere esattamente quali sono i comportamenti vietati e le relative sanzioni previste per le trasgressioni a tali divieti; garantire al cittadino di non restare vittima di abusi del potere giudiziario cui, diversamente, resterebbe affidato il compito di stabilire, a fatto ormai commesso, un nuovo divieto e l'applicabilità di una sanzione; e di assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa che diversamente risulterebbe menomato a causa dell'indeterminatezza del confine tra ciò che è lecito e ciò che invece è vietato e penalmente sanzionato,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa nonché ad assumere ogni iniziativa volta a prevedere una precisa individuazione dei soggetti sui quali si riversano gli effetti della nuova fattispecie di reato definendo una specifica età della persona offesa.
9/4130-A/7. Sisto.


      La Camera,
          premesso che:
              il testo della proposta di legge A.C. 4130 e abbinate, reca «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni»;
              il provvedimento risponde a un'esigenza sempre più avvertita dai cittadini, considerato il diffondersi di comportamenti criminosi a danno di persone fragili, spesso anziane, che provoca in esse un profondo stato di turbamento e insicurezza, con conseguenze psicologiche e sociali;
              le vittime di truffa ultrasessantacinquenni sono salite da 15.367 nel 2014 a 20.064 nel 2016: una cifra pari al 20 per cento di tutti i truffati che hanno denunciato il reato l'anno scorso;
              a norma dell'articolo 158 del codice penale «il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato»;
              gli ultimi dati sulla prescrizione dei reati, elaborati dagli uffici del ministero della Giustizia, indicano che nell'ultimo decennio ne sono stati prescritti 1.468.220, di cui: 189.588 nel 2005, 113.671 nel 2012, 123.249 nel 2013 fino ad arrivare a 132.296 nel 2015. Da questi dati sulla prescrizione dei reati è chiaro che c’è un trend crescente;
              è evidente che molti reati vengono prescritti prima della sentenza definitiva. Poiché i termini della prescrizione iniziano a decorrere dal giorno del commesso delitto, per i reati di truffa (essendo connaturata alla fattispecie criminosa la circostanza che la vittima del reato ne prenda coscienza) a volte può passare molto tempo prima che l'offeso si renda conto del raggiro. In questi casi, la possibilità che l'illecito resti impunito è molto alta;
              nel disegno di legge in esame si ipotizza la diminuita capacità di difesa degli anziani, implicando dunque che gli stessi abbiano anche una minor capacità di riconoscere l'esistenza della truffa, dopo la commissione della stessa. Da qui si evince, che se il termine per la prescrizione iniziasse a decorrere dal momento in cui la persona offesa del reato o almeno una di esse, in caso di più persone offese, si rendesse conto dell'esistenza dell'illecito, la possibilità di punire i colpevoli aumenterebbe,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare la disciplina sulla decorrenza del termine della prescrizione, per i reati di cui agli articoli 643 e 643-bis del codice penale, prevedendo che il termine della prescrizione debba decorrere dal giorno in cui per la prima volta la persona offesa dal reato, o una di esse in caso di pluralità delle stesse, abbia consapevolezza della condotta fraudolenta o dell'abuso commessi.
9/4130-A/8. Galgano, Menorello.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative volte ad una proroga del regime agevolato per le cessioni e assegnazioni di beni ai soci – 3-03244

      ALFREIDER, GEBHARD, PLANGGER, SCHULLIAN, OTTOBRE e MARGUERETTAZ. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
          il 30 settembre 2017 scade la possibilità di cedere oppure assegnare i beni ai soci con agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge n.  208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) e prorogate dall'articolo 1, comma 565, della legge n.  232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017);
          i commi da 115 a 120 della legge di stabilità per il 2016 hanno introdotto agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci da parte delle società, incluse quelle cosiddette non operative, prevedendo che si applichi un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e l'imposta di registro ridotta; parimenti tali agevolazioni sono previste anche per le relative trasformazioni societarie;
          la legge di bilancio per il 2017 ha poi prorogato le agevolazioni anche alle cessioni, trasformazioni e assegnazioni effettuate entro il 30 settembre 2017;
          l'assegnazione dei beni costituisce, insieme all'attribuzione di denaro, lo strumento con il quale la società effettua la distribuzione di utili o la restituzione di capitale;
          con tali norme in esame viene riproposta una misura già prevista più volte in passato, che ha sempre riscosso un grande successo nei contribuenti  –:
          se ritenga possibile adottare iniziative volte ad una nuova proroga del regime agevolato per le cessioni e assegnazioni di beni ai soci, eventualmente prima della scadenza già prevista per il 30 settembre 2017. (3-03244)


Iniziative di competenza in ordine alle proposte di concordato ricevute dall'Inps, anche in relazione al piano di razionalizzazione delle società partecipate del comune di Civitavecchia – 3-03245

      CASTELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
          le circolari Inps di automatico diniego alle proposte di concordato ricevute dall'Inps stessa, oltre a non portare beneficio allo Stato, diventano una perdita di soldi pubblici di circa 3 milioni di euro per la sola Civitavecchia;
          è il caso del comune di Civitavecchia, che detiene il 100 per cento del capitale sociale della Holding Civitavecchia servizi, la quale detiene il 100 per cento del capitale sociale di tre società a responsabilità limitata, Città pulita, Argo e Ippocrate, che svolgono servizi per conto dell'amministrazione;
          il comune di Civitavecchia il 31 marzo 2015 ha presentato innanzi la Corte dei conti il proprio «piano operativo di razionalizzazione» delle società partecipate, con il quale ha evidenziato l'esigenza di adottare piani di risanamento del debito pregresso mediante procedure di concordato preventivo ovvero ad accordi di ristrutturazione del debito ex articolo 182-bis della legge fallimentare ed un sistema di riorganizzazione compatibile con la legge di stabilità;
          pendente al tribunale di Civitavecchia la procedura di concordato preventivo di Holding Civitavecchia servizi, Città pulita, Ippocrate e Argo, con domanda di concordato ammessa. Tale proposta, supportata con 10 milioni di euro di «finanza esterna», garantisce la liquidità necessaria per onorare la proposta di concordato;
          non si comprende la posizione ufficiale comunicata dall'Inps, maggior creditore: in caso di omologa delle procedure di concordato, infatti, l'Inps avrebbe certezza di incassare 1.732.229,09 di euro, mentre nella ipotesi di fallimento non incasserebbe nulla e sarebbe tenuta al pagamento del trattamento di fine rapporto dovuto ai lavoratori per 1.540.241,50 di euro;
          il 12 settembre 2017, a quanto consta all'interrogante, il direttore della filiale di coordinamento Roma nord-ovest, dottor Di Bernardo, ha comunicato per conto dell'Inps che la proposta non può trovare accoglimento in quanto non rispetta i requisiti previsti dal decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 4 agosto del 2009, nonché delle circolari Inps nn.  38 del 2010 e 148 del 2015;
          il comune di Civitavecchia aveva già presentato al presidente dell'Inps, dottor Boeri, una relazione che illustrava i vantaggi economici che inequivocabilmente l'Inps avrebbe avuto in caso di omologa dei piani di concordato  –:
          se non ritenga di dover assumere ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, per interrompere questa nociva reiterazione di quanto disposto dalle circolari citate e dare indirizzo all'Inps e ai suoi funzionari di valutare di volta in volta le ragioni di coloro che presentano piani di concordato e dei benefici sulle casse dell'ente, per evitare di incorrere in inutili sprechi di fondi pubblici. (3-03245)


Iniziative di competenza in ordine all'annunciata manifestazione di Forza Nuova in occasione dell'anniversario della marcia su Roma – 3-03246

      FRANCO BORDO, LAFORGIA, MARTELLI, ROBERTA AGOSTINI, BOSSA, CIMBRO, CAPODICASA, DURANTI, FERRARA, FOLINO, FONTANELLI, FORMISANO, FOSSATI, CARLO GALLI, KRONBICHLER, LACQUANITI, MATARRELLI, MELILLA, MOGNATO, MURER, NICCHI, GIORGIO PICCOLO, PIRAS, RAGOSTA, RICCIATTI, ROSTAN, SANNICANDRO, SCOTTO, STUMPO, ZACCAGNINI, ZAPPULLA, ZARATTI, ZOGGIA e ALBINI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
          il 28 ottobre ricorre l'anniversario della triste marcia su Roma durante la quale, nel 1922, 25.000 camicie nere marciarono verso la capitale, dando il via alla stagione più buia, violenta e dolorosa della storia italiana, ovvero la dittatura fascista, condannata dalla storia e dalla Costituzione;
          Forza Nuova, formazione di estrema destra, il 3 settembre 2017 ha lanciato sulla pagina Facebook l'evento «28 ottobre in marcia», nel quale figura un post ove si specifica: «Bandiere, striscioni, auto, pullman, benzina (...) Compatriota, la macchina organizzativa è in moto ed ha bisogno del tuo sostegno concreto. Il 28 ottobre Roma ospiterà la grande marcia forzanovista contro un Governo illegittimo, per dire definitivamente no allo ius soli e per fermare violenze e stupri da parte degli immigrati che hanno preso d'assalto la nostra Patria»;
          nel post compare anche una richiesta di sostegno nella quale si invitano gli utenti a contribuire «alla marcia con una donazione all'indirizzo PayPal inmarcia@forzanuova.info»;
          negli ambienti del partito, capitanato da Roberto Fiore, a quanto riporta la stampa, c’è riserbo su modalità e dettagli della «marcia dei patrioti», anche se la circostanza che sia stata comunicata sui social network fa supporre che i dirigenti forzanovisti abbiano chiesto un'autorizzazione al comune e alla questura;
          la forza rievocativa del 28 ottobre è un segnale non trascurabile negli ambienti dell'estrema destra e, malgrado la legge condanni i tentativi di ricostituzione del partito fascista, vi è chi, nel nostro Paese, attribuisce connotazioni positive all'esperienza della dittatura fascista, rievocandone persino le date simboliche, modalità e parole d'ordine, facendone, altresì, propaganda;
          a seguito della campagna contro lo ius soli, che ha comportato scontri sotto il Senato della Repubblica il 15 giugno 2017, Forza Nuova continua ad alzare il tiro: si registrano, infatti, numerose iniziative sconcertanti, dal manifesto sui migranti stupratori, ispirato alla Repubblica sociale italiana, alle ronde con pugili e ultras;
          la «legge Scelba» sanziona chiunque «promuova od organizzi sotto qualsiasi forma, la costituzione di un'associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità di riorganizzazione del disciolto partito fascista, oppure chiunque pubblicamente esalti esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche»  –:
          quali iniziative urgenti intenda promuovere il Ministro interrogato affinché la marcia fascista, convocata per il 28 ottobre 2017 a Roma da Forza Nuova, non venga consentita. (3-03246)


Chiarimenti in merito a notizie di stampa relative a presunte erogazioni di contributi economici da parte del Governo italiano a favore di milizie libiche, al fine di contenere i flussi migratori – 3-03247

      MARCON, CIVATI, PALAZZOTTO, ANDREA MAESTRI, AIRAUDO, BRIGNONE, COSTANTINO, DANIELE FARINA, FASSINA, FRATOIANNI, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, PAGLIA, PANNARALE, PASTORINO, PELLEGRINO e PLACIDO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
          il 22 agosto 2017 la Reuters ha riportato che gruppi armati impedivano ai barconi di migranti di partire da Zawiya, in Libia, da dove improvvisamente sono cessati i traffici di esseri umani che per anni hanno imperversato nella zona;
          quest'area della Libia, come la vicina Sabrata, sono in mano a milizie (anche di Daesh) che controllano e gestiscono ogni tipo di contrabbando: petrolio, armi, esseri umani;
          un'indagine di Middle East eye rivela che l'improvvisa cessazione delle partenze è stata possibile grazie ad accordi economici con i gruppi armati dei trafficanti e contrabbandieri, perché il Governo di Al-Sarraj non ha il controllo dell'area e dei gruppi armati;
          anche il capo della guardia costiera libica del posto, Bija, sarebbe al soldo di alcune milizie e in patente conflitto di interessi, dovendo ora impedire alle navi delle organizzazioni non governative di entrare in acque territoriali libiche, sulla base del codice di condotta varato dall'Italia. La guardia costiera di Zawiya è la stessa sospettata di aver fatto fuoco su una nave di Medici senza frontiere, in acque internazionali, il 17 agosto 2016;
          la stampa e il direttore generale del dipartimento del Ministero dell'interno libico per la lotta alla migrazione illegale hanno riferito che l'accordo economico con le milizie armate che impediscono ai barconi di partire sia stato fatto direttamente dall'Italia, che fornirebbe ai trafficanti soldi e mezzi per fare il lavoro di contenimento richiesto dal Governo italiano;
          con questa accusa rivolta all'Italia a sei colonne, si apriva la prima pagina di Le Monde del 15 settembre 2017;
          secondo un'inchiesta dell’Associated press, due delle milizie coinvolte nel traffico di esseri umani, Al-Ammu e Brigata 48, sarebbero state «integrate» ufficialmente nelle forze di sicurezza del Governo riconosciuto, per garantire all'Italia di lavorare direttamente con forze che almeno formalmente non siano più considerate milizie o trafficanti;
          la tregua così ottenuta dipenderebbe dal continuo sostegno alle milizie. Si parla di 5 milioni di euro per il blocco delle partenze per un mese;
          se tali notizie fossero confermate il «successo» del Governo italiano nasconderebbe un segreto terribile: starebbe facendo accordi con trafficanti, assassini e torturatori, a parere degli interroganti facendo finta di ignorare che le persone ammassate in Libia dagli stessi trafficanti rimangono preda di torture, stupri e sevizie  –:
          se corrisponda al vero che l'Italia stia corrispondendo fondi o beni di altra natura a milizie e trafficanti che operano sulle coste libiche e in che misura.
(3-03247)


Elementi ed iniziative di competenza in ordine alla delibera della giunta comunale di San Germano Vercellese in materia di gestione del fenomeno migratorio – 3-03248

      GRIBAUDO, FIANO, BARGERO, BONOMO, BORGHI, PAOLA BRAGANTINI, D'OTTAVIO, FIORIO, FREGOLENT, GIORGIS, LAVAGNO, ROSSOMANDO, TARICCO, PIAZZONI, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA e BINI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
          la giunta comunale di San Germano Vercellese (Vercelli) in data 9 agosto 2017 ha adottato la delibera n.  72, avente ad oggetto la «Tutela del territorio sangermanese dall'invasione/immigrazioni delle popolazioni africane e non solo. Provvedimenti», contenente prese d'atto, osservazioni e ricostruzioni dei fatti altamente lesive dell'immagine e della dignità professionale dei soggetti istituzionali e non, in essa citati;
          in particolare, si fa riferimento a frasi quali: «È intollerabile che prefetture, privati organizzazioni (religiose e non), cooperative ed enti in genere facciano business con il sistema dell'accoglienza disinteressandosi (letteralmente fregandosene) dell'amministrazione comunale»; oppure: «Una delocalizzazione avvertita come un'imposizione, che non risponde a progetti di integrazione, ma che invece, favorisce un business di affidamenti e gestioni ad associazioni nate come funghi, senza avere un briciolo di esperienza» o a presunte politiche, definite «scellerate», delle amministrazioni precedenti che avrebbero portato ad una «crisi economica ed a un disagio sociale» e ad un «forte debito per la comunità»;
          a considerazioni secondo le quali l'Italia si sarebbe «trasformata in un campo profughi/clandestini e che ad oggi non si rinvengono soluzioni politiche e normative sia a livello nazionale e sia a livello internazionale» e il Governo, tramite le prefetture o altri organi, attiverebbe direttamente accordi e convenzioni con i privati finalizzati alla gestione e ospitalità dei migranti nei tempi di attesa dell'espletamento delle necessarie procedure e verifiche, «non prevedendo il parere o l'acquiescenza dell'amministrazione comunale»;
          viene deliberata la «non accettazione della proposta di un'accoglienza diffusa sul territorio sangermanese, quale progetto presentato dalla prefettura-utg», nonché l'esclusione della «collocazione ad imperio» di profughi/clandestini, in quanto lederebbe «i principi di autonomia e rappresentatività diretta dei cittadini in seno alle istituzioni locali»  –:
          se il Ministro interrogato sia stato informato di tale deliberazione del comune di San Germano Vercellese, a parere degli interroganti altamente lesiva delle politiche e dei soggetti in essa citati, e quali iniziative di competenza intenda adottare per garantire il rispetto, su tutto il territorio italiano, della sicurezza e della legalità, al fine di tutelare adeguatamente i cittadini italiani, nonché i soggetti immigrati e richiedenti lo status di profugo, e al fine di evitare atti, iniziative e atteggiamenti volti a dividere le comunità residenti sul territorio italiano, favorendo le disuguaglianze e contrastando le politiche di inclusione nazionali, anche attraverso l'annullamento degli effetti della citata delibera comunale che, in alcuni passaggi, a parere degli interroganti indica la volontà del comune di sostituirsi ad altri soggetti istituzionali, competenti da norma di legge all'applicazione della normativa vigente in materia. (3-03248)


Chiarimenti in merito ai dati e ai criteri di rilascio dei permessi di soggiorno per motivi umanitari e iniziative volte a limitare il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale ai casi strettamente previsti dal diritto costituzionale italiano e dalla normativa europea e internazionale – 3-03249

      RAVETTO, BRUNETTA e GREGORIO FONTANA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
          la protezione internazionale è disciplinata nell'ordinamento italiano attraverso tre istituti: il diritto d'asilo, la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria. A differenza degli altri due, che trovano riscontro nella gran parte degli ordinamenti, il terzo costituisce nella sostanza una peculiarità italiana, che presenta diversi profili di problematicità, sia giuridici sia applicativi;
          la protezione umanitaria non nasce né da obblighi internazionali, né dalla necessità di dare adempimento a un principio costituzionale. Essa è una scelta autonoma del legislatore ordinario, introdotta dalla «legge Turco-Napolitano» del 1998 (in un contesto totalmente diverso rispetto allo scenario odierno) e prevede che la questura possa rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari tutte le volte in cui le commissioni territoriali, pur non ravvisando gli estremi per la protezione internazionale, rilevino «gravi motivi di carattere umanitario» a carico del richiedente asilo;
          sulla base delle valutazioni delle commissioni territoriali, il questore non ha alcun potere accertativo circa la sussistenza del diritto ed è tenuto obbligatoriamente al rilascio del titolo;
          è di particolare rilevanza, inoltre, il tema del rinnovo di tali permessi alla loro scadenza, con particolare riferimento alle ulteriori valutazioni di merito che andrebbero effettuate nella concessione del rinnovo;
          ci sono buone ragioni per ritenere necessaria l'abrogazione di tale tipo di protezione in Italia. Essa rappresenta il tipo di protezione che riguarda la maggior parte dei richiedenti presenti sul territorio italiano ed è fonte di un aggravamento della situazione sul fronte immigrazione. Dal 2010 al 2016 sono stati rilasciati ben 75.194 permessi di soggiorno per motivi umanitari, che hanno rappresentato in media il 25,8 per cento delle richieste presentate. Gli stessi immigrati accusati per gli ultimi, terribili episodi di violenza di Roma e Rimini erano titolari di un permesso di soggiorno per motivi umanitari  –:
          se intenda fornire opportuni chiarimenti in merito ai numeri, alle modalità e alle principali motivazioni con le quali vengono rilasciati i permessi di soggiorno per motivi umanitari, nonché alle modalità di rinnovo degli stessi, e se intenda adottare specifiche iniziative, anche normative, volte a limitare il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale ai casi strettamente previsti dal diritto costituzionale italiano e dalla normativa europea e internazionale, istituendo un sistema che preveda il solo il diritto di asilo e la protezione sussidiaria. (3-03249)


Elementi ed iniziative in ordine al trasferimento di trecento persone di etnia rom nella caserma Boscariello di Miano (Napoli), anche in relazione al progetto di trasformazione di tale caserma in una cittadella dello sport – 3-03250

      TAGLIALATELA, RAMPELLI, CIRIELLI, LA RUSSA, GIORGIA MELONI, MURGIA, NASTRI, PETRENGA, RIZZETTO e TOTARO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
          l'amministrazione comunale di Napoli ha deciso di trasferire nella caserma Boscariello di Miano, quartiere della periferia nord della città, circa trecento rom della comunità di Scampia - Cupa Perillo, prima alloggiati in un campo distrutto da un incendio divampato domenica 27 agosto 2017;
          la caserma avrebbe dovuto ospitare la cittadella dello sport, un progetto per trasformare l'area della caserma in un «presidio di sport e legalità», che prevede la realizzazione di quattro palestre, una ludoteca per bambini di duemila metri quadri, che comprende anche spazi all'aperto, e una bocciofila che possa fungere da punto di ritrovo per gli anziani;
          la scorsa settimana, nell'ambito di un'audizione innanzi alla Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, il Ministro per lo sport ha incredibilmente sostenuto che adibire l'area della Boscariello a campo nomadi sia compatibile con l'inizio dei lavori per la realizzazione della cittadella dello sport;
          il trasferimento dei nomadi sta suscitando le forti proteste dei cittadini residenti nella zona, che hanno raccolto oltre duemila firme contro l'iniziativa e hanno promosso manifestazioni e cortei, rivendicando, invece, la realizzazione della cittadella dello sport, fattore essenziale per la riqualificazione sociale dell'area  –:
          come sia possibile conciliare la presenza di oltre trecento nomadi con l'avvio dei lavori per la realizzazione della cittadella dello sport e se non ritenga di trovare per i medesimi una destinazione diversa, permettendo la tempestiva realizzazione della tanto attesa struttura sportiva. (3-03250)


Iniziative di competenza in merito alle modalità di utilizzo da parte degli enti locali dei proventi delle sanzioni relative ad infrazioni del codice della strada – 3-03251

      MOTTOLA e VIGNALI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
          l'ultimo rapporto Aci rileva che nel 2016 gli introiti delle sanzioni per infrazioni al codice della strada sono aumentate del 45 per cento. Su 100 contravvenzioni, 84 sono emesse dalle polizie locali. Tra l'altro, l'europea Transport safety ha attestato che tra il 2010 ed il 2015 il nostro Paese ha segnato un maggior incremento di sanzioni per eccesso di velocità (più 15 per cento: circa 50 multe ogni 1.000 abitanti);
          si tratta di cifre elevatissime pagate dai cittadini ed utilizzate dai comuni, nella stragrande maggioranza dei casi, per rimpinguare i bilanci più che per garantire la sicurezza, la tutela e la salvaguardia dei conducenti di mezzi e dei pedoni;
          in realtà la maggior parte delle amministrazioni sollecita le forze di polizia locali a sanzionare i conducenti di veicoli sulla base di limiti e divieti per lo meno discutibili, proprio al fine di erogare multe elevate nei confronti dell'utenza con il reale intento di «fare cassa», ovvero di implementare le risorse nei loro bilanci;
          questo atteggiamento denota un uso distorto del potere sanzionatorio che dovrebbe invece tendere alla sicurezza dei cittadini (anche attraverso il miglioramento e la messa in sicurezza delle infrastrutture) e non costituire (attraverso quelli che appaiono agli interroganti in sostanza metodi vessatori), un ulteriore balzello usato per risanare i bilanci comunali;
          infatti, il principio che dovrebbe essere sempre tenuto presente è che le multe costituiscono una misura educativa nei confronti dei cittadini che devono rispettare le regole previste dal codice della strada, per la propria e l'altrui sicurezza;
          in questo contesto, il Governo ha già adottato misure agevolative nei confronti degli utenti, prevedendo che il cittadino sanzionato che paghi la multa entro 5 giorni dalla sua notifica possa ottenere uno sconto del 30 per cento sulla cifra da pagare  –:
          quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare affinché gli enti locali evitino di far sì che l'erogazione delle multe costituisca una vera e propria tassazione effettuata solo per implementare i bilanci comunali e non come strumento e misura educativa per i cittadini. (3-03251)


TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: CATANOSO GENOESE*; CATANOSO GENOESE*; OLIVERIO ED ALTRI; CAON ED ALTRI; VENITTELLI ED ALTRI; RAMPELLI ED ALTRI: INTERVENTI PER IL SETTORE ITTICO. DELEGHE AL GOVERNO PER IL RIORDINO E LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA NEL MEDESIMO SETTORE E IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI NEL SETTORE DELLA PESCA PROFESSIONALE (A.C. 338-339-521-1124-4419-4421-A)

*Il presentatore delle proposte di legge ha ritirato la propria sottoscrizione dopo la conclusione dell'esame in sede referente.

A.C. 388-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento Benedetti 5.11.

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n.  1.

A.C. 338-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
      All'articolo 12 aggiungere in fine il seguente comma: 1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 97.200 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

      Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

      sugli emendamenti 4.1, 5.11, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 15.2, 15.3, e sugli articoli aggiuntivi 3.01, 4.01, 5.01, 10.01, 10.02, 17.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative».

A.C. 338-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).

      1. La presente legge reca disposizioni volte a incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche, a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura di rilevanza nazionale e quelle della pesca ricreativa e sportiva, nonché ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le regioni al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca e di acquacoltura, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea, e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

      Al comma 1, dopo le parole: marittima professionale aggiungere le seguenti:, delle acque interne.
1. 1. Catanoso.

A.C. 338-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e di acquacoltura).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la redazione di un testo unico delle norme vigenti in materia di pesca e di acquacoltura, apportandovi le modifiche necessarie per la semplificazione, il riordino e l'aggiornamento della normativa.
      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
          a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni che sono state oggetto di abrogazione tacita o implicita;
          b) coordinamento delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
          c) eliminazione di duplicazioni e risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie, tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali;
          d) coordinamento, adeguamento e integrazione della normativa nazionale con quella internazionale ed europea in materia di pesca e di acquacoltura, anche ai fini di coerenza della disciplina in materia di pesca non professionale con quella in materia di tutela e di protezione dell'ecosistema marino e delle forme tradizionali di pesca e di acquacoltura.

      3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
      4. Lo schema di decreto legislativo adottato in attuazione della delega contenuta nel presente articolo è corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, qualora il decreto determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, il medesimo decreto è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

      Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: Il testo unico deve in particolare introdurre una reale ed efficace semplificazione amministrativa che renda meno penalizzanti gli adempimenti conseguenti all'incrocio tra norme di carattere comunitario e norme di recepimento nazionali.
2. 10. Catanoso.

      Al comma 2 lettera a) sopprimere le parole: tacita o.
2. 1. Placido, Pastorino.
(Approvato)

      Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:
          a-bis) razionalizzazione della normativa in materia di controlli, frodi e sanzioni nel settore ittico e dell'acquacoltura nonché revisione della disciplina tesa alla prevenzione ed eliminazione della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, anche attraverso l'introduzione di maggiori controlli e sanzioni appropriate, efficaci, dissuasive e proporzionate;
2. 2. Cristian Iannuzzi.

      Al comma 2, sopprimere la lettera c).
2. 3. Pagano, Guidesi, Fedriga, Menorello.
(Approvato)

      Al comma 3 primo periodo sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: sessanta giorni.
2. 4. Placido, Pastorino.

      Al comma 3 quinto periodo sostituire le parole: entro dieci giorni con le seguenti: entro trenta giorni.
2. 5. Placido, Pastorino.

A.C. 338-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma del sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca nell'ambito delle risorse assegnate dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).
      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
          a) sostenere il reddito degli operatori della pesca marittima in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità meteomarine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, garantendo una più equa distribuzione delle risorse a disposizione;
          b) favorire la tutela dei livelli occupazionali per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a ristrutturazioni aziendali, a cessazione dell'attività e ad ogni altro evento, imprevisto o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro e del lavoratore;
          c) individuare forme alternative di impiego degli operatori della pesca, anche nell'ambito di progetti pubblici partecipati, in caso di sospensione obbligatoria dell'attività di pesca, con preferenza per quelle volte a tutelare e a valorizzare le risorse ittiche e la loro gestione ecosostenibile.

      3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia è espresso entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
      4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, qualora il decreto determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al suo interno, il medesimo decreto è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

      Al comma 2 lettera b) sostituire la parola: favorire con la seguente: garantire.
3. 1. Placido, Pastorino.

      Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
          d) assicurare, al fine di semplificare le attività degli operatori della pesca tutelando l'ambiente, la raccolta separata delle più diffuse frazioni merceologiche rinvenute in mare, dai manufatti in plastica, acciaio, alluminio e carta al fine di consentire l'avvio a riciclo delle componenti ancora utilizzabili e di ridurre il conferimento in discarica, individuando aree dedicate ai rifiuti prodotti da attività della pesca nonché ai rifiuti pescati accidentalmente.

      Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: politiche sociali aggiungere le seguenti: e ambientali.
3. 10. Benedetti.

      Al comma 3 secondo periodo sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: sessanta giorni.
3. 2. Pastorino, Placido.

      Al comma 3 quinto periodo sostituire le parole: entro dieci con le seguenti: entro trenta.
3. 3. Placido, Pastorino.

      Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Cassa integrazione per le imprese della pesca).

      1. All'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Disposizioni particolari per le imprese del settore agricolo e della pesca)»;
          b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
      «1-bis. Le medesime disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 8 agosto 1972, n.  457, e successive modificazioni, sono estese al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n.  250, di aziende e società cooperative che occupano meno di sei dipendenti.».

      2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1.
3. 01. Benedetti, Lupo, Gagnarli, L'Abbate, Massimiliano Bernini, Gallinella.

A.C. 338-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Fondo per lo sviluppo della filiera ittica).

      1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2018 è istituito il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, destinato a finanziare le iniziative a carattere sperimentale di cui comma 2, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro.
      2. Il Fondo è destinato a finanziare, nell'anno 2018, nel rispetto della vigente normativa europea, le seguenti attività:
          a) stipulazione di convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  226;
          b) ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
          c) svolgimento di campagne di educazione alimentare e di promozione del consumo dei prodotti della pesca marittima nonché interventi per favorire iniziative di accorciamento e razionalizzazione della filiera ittica;
          d) interventi mirati per favorire l'accesso al credito;
          e) attivazione di programmi di formazione professionale e misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza del personale imbarcato;
          f) progetti volti alla tutela, allo sviluppo e all'incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone.

      3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura di cui all'articolo 15, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti concessi con le risorse del Fondo, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:
      1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a decorrere dall'anno 2018 è istituito il «Fondo per lo sviluppo della filiera ittica» di seguito denominato «Fondo» destinato a finanziare le iniziative di cui al comma 2, con una dotazione finanziaria iniziale per l'anno 2018 di 3 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2019 con una dotazione finanziaria non inferiore a 4,5 milioni di euro da stabilirsi ai sensi dell'articolo 18 della presente legge.

      Conseguentemente:
          al comma 2, alinea, sopprimere le parole:
nell'anno 2018;
          all'articolo 18, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2019 la dotazione finanziaria è stabilita in sede di legge di bilancio e comunque in misura non inferiore a 4,5 milioni di euro annui.
4. 1. Placido, Pastorino.

      Al comma 2, lettera b) aggiungere infine le parole: con priorità alle azioni volte alla definizione di metodi di pesca e di gestione basati sul rendimento massimo sostenibile.

      Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), dopo le parole: pesca marittima aggiungere le seguenti: anche incentivando il consumo delle specie meno commercializzate.
4. 11. Benedetti, Lupo, Gagnarli, Massimiliano Bernini.

      Al comma 2, lettera c), dopo le parole: pesca marittima aggiungere le seguenti: anche incentivando il consumo delle specie meno commercializzate.
4. 11.(Testo modificato nel corso della seduta).    Benedetti, Lupo, Gagnarli, Massimiliano Bernini.
(Approvato)

      Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: nonché interventi per favorire iniziative di accorciamento e razionalizzazione della filiera ittica.
4. 2. Squeri.

      Al comma 2, lettera e), dopo la parola: professionale aggiungere le seguenti:, anche a favore degli addetti operanti nell'intera filiera ittica,
4. 12. Catanoso.
(Approvato)

      Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
      4-bis. Per gli anni 2015 e 2016, limitatamente a quanto disposto agli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 luglio 2015 e agli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 luglio 2016, in considerazione dell'obbligatorietà dell'interruzione dell'attività produttiva imposta per esigenze di conservazione delle risorse ittiche, lo strumento della CIGS straordinaria in deroga è esteso agli armatori, proprietari ed amministratori di società proprietarie o armatrici di unità da pesca, a qualsiasi titolo imbarcati.
4. 01. Catanoso.

A.C. 338-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Distretti di pesca).

      1. L'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  226, è sostituito dal seguente: «Art. 4. – (Distretti di pesca). – 1. In attuazione del principio di sostenibilità e al fine di garantire una gestione razionale delle risorse ittiche e di preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali legate all'economia ittica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, sentite le regioni interessate, istituisce i distretti di pesca per aree marine omogenee dal punto di vista ecosistemico. Sono fatti salvi i distretti già riconosciuti dalle regioni.
          2. Costituiscono distretti di pesca i sistemi produttivi locali, i cui criteri di identificazione, delimitazione e gestione sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura e le associazioni nazionali di categoria, sulla base di caratteristiche omogenee sotto il profilo della biodiversità. Il medesimo decreto definisce altresì le attribuzioni ad essi di specifiche competenze ulteriori rispetto a quelle individuate al comma 3.
          3. I distretti di pesca:
          a) sostengono azioni per la promozione di pratiche di pesca sostenibile, anche attraverso l'individuazione di attrezzi alternativi di pesca caratterizzati da elevata selettività di cattura e di metodologie a basso impatto ambientale;
          b) ottimizzano le attività di pesca e di acquacoltura tramite specifici piani di gestione finalizzati ad una maggiore ecosostenibilità, elaborati sulla base della raccolta di informazioni sulle attività di settore e la cui applicazione è oggetto di monitoraggio;
          c) valorizzano i sistemi produttivi locali caratterizzati da identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione tra attività ittica e altre attività locali;
          d) promuovono la qualità, l'igiene e la salubrità delle risorse alieutiche locali anche tramite idonei sistemi di certificazione o marchi di qualità;
          e) promuovono la realizzazione di progetti che abbiano per oggetto la tutela, lo sviluppo e l'incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone con particolare attenzione alle specie di interesse commerciale».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

      1. Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche marine, in attuazione del principio di sostenibilità, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.  154, istituisce, con proprio decreto, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di gestione della pesca (OGP) a livello di ciascuna sub-area geografica del Mediterraneo (GSA), come istituite dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, con le seguenti finalità:
          a) predisporre pareri in ordine allo stato delle risorse biologiche marine presenti nell'ambito della sub-area geografica di pertinenza;
          b) attivare piani di gestione delle risorse ittiche di interesse per la relativa sub-area geografica;
          c) promuovere ogni iniziativa idonea ad eliminare i conflitti fra le attività ed i mestieri di pesca;
          d) monitorare l'osservanza delle norme di autoregolamentazione.

      2. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
5. 11. Benedetti, Massimiliano Bernini, Lupo, Gagnarli.

      Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 2, primo periodo, dopo le parole: e le associazioni nazionali di categoria aggiungere le seguenti: rappresentative della pesca marittima professionale e della pesca sportiva e ricreativa.
5. 1. Pagano, Guidesi, Fedriga, Menorello.

      Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 2, primo periodo, dopo le parole: e le associazioni nazionali di categoria aggiungere le seguenti: rappresentative della pesca marittima professionale e della pesca sportiva.
5. 2. Placido, Pastorino.

      Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
          f) favoriscono la pesca ricreativa e sportiva compatibile ed il turismo pescasportivo, i turismi e quelli sociali quali attività di pesca sportiva ricreativa in mare, nelle aree demaniali costiere avvicinando le Associazioni di pesca sportiva alle Associazioni di pesca professionale ed agli imprenditori singoli o associati e alle associazioni per il turismo sociale e per i diversamente abili.
5. 10. Zaccagnini.

      Al comma 1, capoverso Art. 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:
      4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano pubblicano periodicamente sui loro siti istituzionali le attività svolte nei distretti di pesca in attuazione di quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo.
5. 3. Placido, Pastorino.

      Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
          f) assicurano, al fine di semplificare le attività degli operatori della pesca tutelando l'ambiente, la raccolta separata delle più diffuse frazioni merceologiche rinvenute in mare, dai manufatti in plastica, acciaio, alluminio e carta al fine di consentire l'avvio a riciclo delle componenti ancora utilizzabili e di ridurre il conferimento in discarica, individuando aree dedicate ai rifiuti prodotti da attività della pesca nonché ai rifiuti pescati accidentalmente.
5. 12. Benedetti.

      Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
          f) promuovono la raccolta delle più diffuse frazioni merceologiche rinvenute in mare dei manufatti in plastica, acciaio, alluminio e carta, al fine di fare fronte all'emergenza conseguente all'impatto ambientale dei rifiuti in mare, di consentire l'avvio al riciclo separato delle componenti utilizzabili e di ridurre il conferimento in discarica.
5. 12.(Testo modificato nel corso della seduta).    Benedetti.
(Approvato)

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Organismi di Gestione della Pesca).

      1. Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, in attuazione del principio di sostenibilità e sussidiarietà, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le Regioni interessate, istituisce gli Organismi di Gestione della Pesca (OGP) a livello di ciascuna Geographical Sub Area (GSA) presente nel Mediterraneo, assicurando la partecipazione degli operatori della pesca interessati, con le seguenti finalità:
          a) predisporre pareri in ordine allo stato delle risorse biologiche presenti nell'ambito della GSA di pertinenza;
          b) predisporre piani di gestione delle risorse ittiche di interesse per la relativa GSA;
          c) promuovere ogni iniziativa idonea ad eliminare i conflitti fra le attività dei diversi mestieri di pesca;
          d) controllare l'osservanza delle norme di autoregolamentazione.
5. 01. Catanoso.

A.C. 338-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto delle specifiche competenze riservate ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, può, con apposita convenzione, stipulata senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dare incarico ai centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) di effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di uno specifico mandato scritto, attività di assistenza tecnico-amministrativa alle imprese di pesca, alle loro cooperative e ai loro consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati.
      2. I CASP sono istituiti dalle associazioni rappresentative delle imprese di pesca di cui al comma 5, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dalle organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca e possono anche essere istituiti all'interno di centri di assistenza fiscale già costituiti.
      3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità di istituzione e di funzionamento dei CASP e i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
      4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, i CASP, fermo restando quanto stabilito al comma 1, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del Capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241. L'attività dei CASP è comunque esercitata senza oneri per il bilancio dello Stato.
      5. Ai fini del presente articolo, nonché delle altre norme vigenti in materia, per associazioni rappresentative delle imprese di pesca si intendono le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative di pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura.
      6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.

      Al comma 2, dopo le parole: nel settore della pesca aggiungere le seguenti:, dagli Enti bilaterali previsti da ciascun CCNL di riferimento.
6. 1. Catanoso.

      Al comma 5 sostituire le parole: Ai fini del presente articolo con le seguenti: Ai fini della presente legge.
6. 3. Placido, Pastorino.
(Approvato)

      Al comma 5, sostituire le parole da: riconosciute fino alla fine del comma, con le seguenti: delle cooperative di pesca istituite dalle Centrali Cooperative, le associazioni nazionali delle imprese di pesca stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca e le organizzazioni sindacali partecipanti a ciascun CCNL di riferimento, le associazioni delle imprese di acquacoltura.
6. 2. Catanoso.

      Al comma 5 aggiungere infine le parole: e le associazioni che hanno lo scopo di promuovere, rappresentare, assistere, tutelare e coordinare gli associati nel settore dell'economia ittica e della pesca.
6. 10. Benedetti, Lupo, Massimiliano Bernini.

A.C. 338-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Promozione della cooperazione e dell'associazionismo).

      1. Allo scopo di favorire l'associazionismo tra imprese e la cooperazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, al decreto legislativo 26 maggio 2004, n.  154, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 16, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso la collaborazione di organismi, anche in forma societaria o consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o altre forme di aggregazione, comprese le associazioni che nei tre anni precedenti hanno operato nel settore della piccola pesca»;
          b) all'articolo 17, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso la collaborazione di organismi, anche in forma societaria o consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o altre forme di aggregazione, comprese le associazioni che nei tre anni precedenti hanno operato nel settore della piccola pesca».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 7.

      Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: maggiormente rappresentative.

      Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b) sopprimere le parole: maggiormente rappresentative.
7. 1. Catanoso.

A.C. 338-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Prodotti della pesca).

      1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'articolo 60 del regolamento (CE) n.  1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, e di semplificare le operazioni relative alla pesatura ed all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n.  1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, gli operatori hanno facoltà di utilizzare cassette standard. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuate le caratteristiche tecniche e le certificazioni delle cassette standard nonché le specie ittiche per le quali esse possono essere utilizzate.
      2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative degli articoli 60 e 61 del regolamento (CE) n.  1224/2009, con particolare riferimento all'attuazione della facoltà di deroga all'obbligo di pesatura dei prodotti della pesca nel luogo di sbarco.
      3. Al fine di garantire l'osservanza degli adempimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del citato regolamento (CE) n.  1224/2009 e all'articolo 67, paragrafo 6, del regolamento (UE) n.  404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, nonché al fine dell'individuazione delle migliori pratiche, gli operatori devono apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre o un codice QR ovvero altri strumenti di identificazione individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 8.

      Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: hanno facoltà di utilizzare con la seguente: utilizzano.
8. 1. Pastorino, Placido.

      Al comma 3, dopo la parola: utilizzando aggiungere le seguenti: ferme restando le disposizioni dell'articolo 67, comma 5, del regolamento UE n.  404/2011.
8. 10. Catania.
(Approvato)

      Al comma 3, sostituire le parole da: di identificazione fino a: forestali con le seguenti: informatici di identificazione individuati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le associazioni di categoria del settore della pesca e dell'acquacoltura.
8. 2. Placido, Pastorino.

A.C. 338-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Attività di pesca-turismo e ittiturismo).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dà attuazione alle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.  4, sulla base dei seguenti criteri:
          a) prevedere che le attività di pesca-turismo e di ittiturismo di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del citato decreto legislativo n.  4 del 2012, comprendano le seguenti iniziative:
              1) l'osservazione dell'attività di pesca professionale praticata esclusivamente con l'attrezzo denominato sciabica e con gli attrezzi consentiti per l'esercizio della piccola pesca;
              2) lo svolgimento dell'attività di pesca occasionale mediante l'impiego degli attrezzi di cui all'articolo 138 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.  1639;
              3) lo svolgimento di attività turistico-ricreative volte alla divulgazione della cultura del mare e della pesca, quali, in particolare, escursioni lungo le coste, ristorazione a bordo e a terra;
              4) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e, ove autorizzate dalla regione competente per territorio, delle acque interne, nonché ad avvicinare gli utenti al mondo della pesca professionale e dell'acquacoltura;
          b) prevedere che le iniziative di pesca-turismo possano essere svolte anche nei giorni festivi nell'arco delle ventiquattro ore, nei limiti di distanza dalla costa previsti dall'autorizzazione concessa dalla competente capitaneria di porto in base alle certificazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico, per tutto l'arco dell'anno, nell'ambito del compartimento marittimo di iscrizione e in quelli limitrofi, in presenza di condizioni meteomarine favorevoli;
          c) stabilire che, per essere autorizzate a operare nel periodo invernale e per effettuare uscite notturne, le unità adibite all'esercizio dell'attività di pesca-turismo debbano essere dotate di sistemazioni, anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate;
          d) prevedere che le unità adibite all'esercizio dell'attività di pesca-turismo debbano ricondurre le persone imbarcate nel porto di partenza, ovvero, in caso di necessità, in altro porto, consentendo altresì lo sbarco di turisti in luoghi diversi da quello di partenza qualora l'attività di pesca-turismo sia inserita in un'articolata offerta turistica;
          e) permettere l'imbarco di minori di quattordici anni se accompagnati da persone di maggiore età;
          f) prevedere che gli armatori di unità munite di licenza di pesca comprendente l'uso di sistemi a traino possano esercitare l'attività di pesca-turismo con l'attrezzo denominato sciabica e con gli attrezzi di pesca compresi nel sistema di pesca previsti dalla vigente normativa europea. Prevedere altresì che i predetti sistemi a traino debbano essere sbarcati o riposti a bordo prima dell'inizio dell'attività senza determinare intralcio o pericolo per i turisti imbarcati;
          g) stabilire che l'autorizzazione all'attività di pesca-turismo rilasciata dal capo del compartimento marittimo di iscrizione dell'unità di pesca abbia validità triennale corrispondente alle date di rilascio e di scadenza del certificato delle annotazioni di sicurezza rilasciato dall'ente tecnico;
          h) prevedere che i sistemi di comunicazione a bordo debbano comprendere un telefono satellitare, un apparato di controllo e satellitare e un apparato VHF.

      2. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n.  561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.  655, è abrogato. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le conseguenti modifiche alla relativa regolamentazione attuativa.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 9.

      Al comma 1, lettera a) alinea, dopo la parola: comprendano aggiungere le seguenti:, nel rispetto della tutela degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca,
9. 2. Placido, Pastorino.
(Approvato)

      Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) prevedere che le iniziative di pesca turismo, ad eccezione della pesca con la sciabica, possono essere svolte anche nei giorni festivi nell'arco delle 24 ore, nei limiti di distanza dalla costa prevista dall'autorizzazione della Capitaneria di Porto concessa in base alle certificazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico, per tutto l'arco dell'anno nell'ambito del compartimento di iscrizione ed in quelli limitrofi, in presenza di condizioni meteomarine favorevoli; nei giorni festivi potranno essere impiegati esclusivamente gli attrezzi di cui all'articolo 138 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968 n.  1639 e successive modificazioni e nei limiti dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica previsti;
9. 1. Pastorino, Placido.

      Al comma 1, lettera h) aggiungere in fine le parole: anche portatile.
9. 11. Zaccagnini.
(Approvato)

      Sopprimere il comma 2.
9. 3. Oliverio.
(Approvato)

A.C. 338-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Esenzione dall'imposta di bollo).

      1. All'articolo 21-bis dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642, concernente gli atti, i documenti e i registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo le parole: «al settore agricolo» sono inserite le seguenti: «e ai settori della pesca e dell'acquacoltura».
      2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 10.

      Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Esenzione dalla tassa sulle concessioni Governative sulla licenza di pesca).

      1. La tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n.  641 è dovuta nella sola ipotesi del primo rilascio o rinnovo della licenza di pesca.
      2. La tassa di cui al comma 1 mantiene la sua validità temporale e non è pertanto dovuto il pagamento di una nuova tassa, in tutte le ipotesi di variazioni tecniche, anche sostanziali, apportate sulla licenza di pesca, anche laddove per dette variazioni si debba procedere al rilascio di un nuovo titolo.
10. 01. Benedetti, Lupo, Gagnarli, Massimiliano Bernini.

      Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Esclusione degli apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca dalla tassa di concessione governativa).

      1. Gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativi ad apparecchi installati a bordo di natanti adibiti alla attività di pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n.  641, e successive modificazioni.
10. 02. Benedetti, Lupo, Gagnarli, Massimiliano Bernini.

A.C. 338-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Vendita diretta).

      1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, ferma restando l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale e nel rispetto della disciplina di cui al regolamento (CE) n.  1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, e al regolamento (UE) n.  404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011.
      2. La disciplina del presente articolo si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici.
      3. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nello svolgimento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode.
      4. Per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal titolo V del regolamento (CE) n.  1224/2009, all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
          « g) ai cacciatori, singoli o associati, che vendono al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività».

      5. Se la vendita diretta dei prodotti ittici o dell'acquacoltura avviene, rispettivamente, a bordo di barche da pesca oppure presso l'impianto di allevamento, il venditore può cedere esclusivamente i prodotti della propria attività di pesca professionale o del proprio impianto di allevamento.
      6. Sono abrogati i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n.  99.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 11.

      Sopprimere i commi da 1 a 5.
11. 1. Squeri.

      Sostituire il comma 3, con il seguente:
      3. Agli imprenditori ittici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228.
11. 2. Oliverio.
(Approvato)

      Sopprimere il comma 6.
11. 3. Oliverio.
(Approvato)

A.C. 338-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette).

      1. All'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, le parole: «dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); da tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative, uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno in rappresentanza delle cooperative di pesca e uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 12.

      Al comma 1, sostituire le parole da: tre esperti locali fino alla fine del comma, con le seguenti: un rappresentante delle associazioni di pesca sportiva, tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno in rappresentanza delle cooperative di pesca ed uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura, senza diritto di voto.
12. 10. Benedetti, Massimiliano Bernini, Lupo, Gagnarli.

      Al comma 1, aggiungere in fine le parole: nonché dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti nazionali di riferimento nel settore della pesca.
12. 5. Placido, Pastorino.

      Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: nonché dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti nazionali di riferimento nel settore della pesca senza diritto di voto.
12. 4. Placido, Pastorino.

      Al comma 1, aggiungere in fine, le parole: nonché da due esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca sportiva e ricreativa comparativamente più rappresentative.
*12. 1. Pastorino, Placido.

      Al comma 1, aggiungere in fine, le parole: nonché da due esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca sportiva e ricreativa comparativamente più rappresentative.
*12. 2. Pagano, Guidesi, Fedriga, Menorello.

      Al comma 1, aggiungere in fine, le parole: nonché da un esperto locale designato dalle associazioni di pesca sportiva.
12. 3. Placido, Pastorino.

      All'articolo 12 aggiungere in fine il seguente comma: 1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 97.200 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. 100.(Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 338-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva e il suo adeguamento alle disposizioni dell'Unione europea.
      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
          a) modificare la normativa vigente in materia di pesca marittima includendo la pesca sportiva tra le attività di valorizzazione della risorsa ittica, anche nell'ambito dei distretti di pesca;
          b) prevedere un sistema di rilascio delle licenze che tenga conto del sistema di pesca praticato, della tipologia e delle dimensioni delle imbarcazioni utilizzate e del soggetto richiedente, anche ai fini di un censimento volto ad accertare il numero dei pescatori sportivi e il quantitativo del pesce pescato;
          c) adeguare le disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.  1639, alla normativa europea in materia di attrezzi e di limiti alla strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva;
          d) provvedere al riassetto e al coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo.

      3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia è espresso entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
      4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 13.

      Sopprimerlo.
*13. 1. Pagano, Guidesi, Fedriga, Menorello.

      Sopprimerlo.
*13. 2. Pastorino, Placido.

      Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: anche ai fini fino alla fine della lettera con le seguenti: ai fini di ricerca scientifica volta ad accertare il numero dei pescatori sportivi, le spese da essi sostenute, il quantitativo del pesce pescato e l'economia collegata generata con beneficio delle comunità locali;.
13. 3. Guidesi, Fedriga, Pagano.

      Al comma 2, sopprimere la lettera c).
13. 4. Pastorino, Placido.

      Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
          c) mantenere le disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.  1639, in materia di attrezzi e di limiti alla strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva.
13. 7. Pastorino, Placido.

      Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
          c) mantenere le disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.  1639, nel rispetto dell'articolo 17 del Regolamento (CE) n.  1967/2006 e successive modificazioni e dei limiti ivi esplicitamente menzionati in materia di strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva.
13. 5. Pastorino, Placido.

      Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
          c) verificare la corrispondenza tra le disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.  1639, con quelle dell'articolo 17 del Regolamento (CE) n.  1967/2006 e dei limiti ivi esplicitamente menzionati in materia di strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva.
13. 6. Pastorino, Placido.

      Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: attrezzi e di limiti alla.

      Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sopprimere le parole da: utilizzabile fino alla fine della lettera.
13. 8. Sani.
(Approvato)