XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 27 settembre 2017

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DDL NN. 4638 E 4639 E PDL N. 76-A/R E ABB.

Ddl n.  4638 – Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per il 2016 e Ddl n.  4639 – Assestamento del bilancio dello stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per il 2017

Tempo complessivo: 14 ore, di cui:
•  discussione generale congiunta: 8 ore;
•  seguito dell'esame: 6 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 15 minuti 15 minuti
Governo 15 minuti 15 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 10 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 22 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per ciascun deputato) 55 minuti (con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 58 minuti 4 ore e 15 minuti
    Partito Democratico 42 minuti 50 minuti
    MoVimento 5 Stelle 34 minuti 39 minuti
    Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 33 minuti 30 minuti
    Articolo 1 – Movimento Democra tico e Progressista 32 minuti 18 minuti
    Alternativa popolare – Centristi per l'Europa – NCD 31 minuti 15 minuti
    Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 31 minuti 17 minuti
    Sinistra Italiana – Sinistra Eco logia Libertà – Possibile 31 minuti 16 minuti
    Scelta civica ALA per la Costi tuente liberale e popolare – MAIE 31 minuti 16 minuti
    Democrazia solidale – Centro
    Democratico
31 minuti 14 minuti
    Fratelli d'Italia – Alleanza
    nazionale
30 minuti 15 minuti
    Misto: 32 minuti 25 minuti
        Civici e Innovatori PER l'Italia 10 minuti 8 minuti
        Direzione Italia 7 minuti 5 minuti
        Minoranze Linguistiche 4 minuti 3 minuti
        UDC-IDEA 4 minuti 3 minuti
        Alternativa Libera – Tutti
        insieme per l'Italia
3 minuti 2 minuti
        FARE! – Pri - Liberali 2 minuti 2 minuti
        Partito Socialista Italiano (PSI) – Liberali per l'Italia (PLI) - Indipendenti 2 minuti 2 minuti

Pdl n.  76-A/R e abb. – Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della cannabis ad uso medico

Seguito dell'esame: 12 ore.

Relatori per la maggioranza 40 minuti
Relatore di minoranza 15 minuti
Governo 30 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 1 ora e 25 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 37 minuti (con il limite massimo di 12 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 7 ore e 23 minuti
    Partito Democratico 2 ore e 1 minuto
    MoVimento 5 Stelle 52 minuti
    Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 41 minuti
    Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista 36 minuti
    Alternativa popolare – Centristi per l'Europa – NCD 28 minuti
    Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 27 minuti
    Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia Libertà – Possibile 26 minuti
    Scelta civica ALA per la Costituente liberale e popolare – MAIE 26 minuti
    Democrazia solidale – Centro
    Democratico
25 minuti
    Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale 24 minuti
    Misto: 37 minuti
        Civici e Innovatori PER l'Italia 10 minuti
        Direzione Italia 8 minuti
        Minoranze Linguistiche 5 minuti
        UDC-IDEA 5 minuti
        Alternativa Libera – Tutti insieme per l'Italia 4 minuti
        Partito Socialista Italiano (PSI) –
        Liberali per l'Italia (PLI) - Indipendenti
3 minuti
        FARE! – Pri - Liberali 2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 27 settembre 2017.

      Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Carbone, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Coppola, Costantino, D'Alia, D'Uva, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Garavini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Orlando, Pes, Piepoli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Sereni, Sottanelli, Speranza, Tabacci, Turco, Simone Valente, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Carbone, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costantino, D'Alia, D'Uva, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Garavini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Piepoli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Sereni, Sottanelli, Speranza, Tabacci, Turco, Simone Valente, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari.

Adesione di deputati a proposte di legge.

      La proposta di legge ASCANI ed altri: «Agevolazioni in favore delle start-up culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali» (2950) è stata sottoscritta, in data 26 settembre 2017, dalla deputata Carnevali.

Modifica del titolo di proposte di inchiesta parlamentare.

      La proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n.  81, d'iniziativa dei deputati COPPOLA ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:        

          II Commissione (Giustizia):
      RUOCCO ed altri: «Temporanea impignorabilità delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale o a luogo di lavoro, nonché norme in materia di tutela dei compensi di lavoro dal pignoramento» (953) Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, X e XI;
      GIORGIA MELONI ed altri: «Modifiche all'articolo 2233 del codice civile e al decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, e altre disposizioni in materia di compenso delle prestazioni professionali e di termine di prescrizione per l'azione di responsabilità professionale» (4618) Parere delle Commissioni I, V, X, XII e XIV.

          III Commissione (Affari esteri):
      «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015» (4627) Parere delle Commissioni I, II e V;
      «Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016» (4628) Parere delle Commissioni I, II, V e VI.

          VI Commissione (Finanze):
      RUOCCO ed altri: «Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico delle imprese» (4608) Parere delle Commissioni I, II, V, X e XIV.

          XII Commissione (Affari sociali):
      SBROLLINI: «Disposizioni per la promozione della soggettività femminile» (1518) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

          Commissioni riunite VI (Finanze) e XII (Affari sociali):
      RUOCCO ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  109, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, concernenti la valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate» (1281) Parere delle Commissioni I, II, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
          I Commissione (Affari costituzionali):
      COPPOLA ed altri: «Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione» (Doc XXII, n.  81) – Parere della V Commissione.

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

      Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 27 settembre 2017, ha trasmesso un documento concernente alcune correzioni al testo della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n.  5-bis), trasmesso in data 23 settembre 2017.

      Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) nonché a tutte le altre Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 26 settembre 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Quindicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento (COM(2017) 465), corredata dai relativi allegati (COM(2017) 465 final – Annex 1, 2, 3 e 4), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
          Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dall'Italia – EGF/2017/004 IT/Almaviva) (COM(2017) 496 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
          Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne (codificazione) (COM(2017) 545 final), corredata dai relativi allegati (COM(2017) 545 final – Annexes 1 to 8), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Valutazione intermedia del regolamento (UE) n.  652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n.  178/2002, (CE) n.  882/2004 e (CE) n.  396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n.  1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (COM(2017) 546 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

      Il Ministero dell'interno, con lettere in data 20 e 21 settembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Casamassima (Bari), Castel di Lama (Ascoli Piceno), Lonate Pozzolo (Varese), Santa Cristina d'Aspromonte (Reggio Calabria) e Torre del Greco (Napoli).

      Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Garante del contribuente per la Valle d'Aosta.

      Il Garante del contribuente per la Valle d'Aosta, con lettera pervenuta in data 26 settembre 2017, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Valle d'Aosta, riferita all'anno 2016, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n.  212.

      Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomina governativa.

      La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 settembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.  400, la comunicazione relativa alla nomina della dottoressa Paola De Micheli a Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229.

      Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Comunicazione di nomine.

      La Corte dei conti, con lettera in data 26 settembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, la comunicazione relativa al conferimento dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale:
          al dottor Pasquale Le Noci, l'incarico di preposizione alla Direzione generale gestione risorse umane e formazione;
          alla dottoressa Matilde Farina, l'incarico di preposizione alla Direzione generale programmazione e bilancio;
          alla dottoressa Valeria Sama, l'incarico di preposizione alla Direzione generale gestione affari generali.

      Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

      Il Ministro della difesa, con lettera in data 19 settembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 311, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento alle Forze armate albanesi (463).

      Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 17 ottobre 2017. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 7 ottobre 2017.

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: GADDA ED ALTRI; D'INIZIATIVA POPOLARE; GARAVINI ED ALTRI; VECCHIO ED ALTRI; BINDI ED ALTRI; BINDI ED ALTRI; FORMISANO: MODIFICHE AL CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159, AL CODICE PENALE E ALLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI. DELEGA AL GOVERNO PER LA TUTELA DEL LAVORO NELLE AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (A.C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B)

A.C. 1039-B – Questione pregiudiziale di costituzionalità

QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI COSTITUZIONALITÀ

      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede nelle sue linee qualificanti, prima fra tutte, l'ampliamento della platea dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, includendo in essa, tra gli altri, coloro che siano soltanto «indiziati» del reato di associazione a delinquere finalizzata a numerosi reati contro la pubblica amministrazione;
              nello specifico, durante l'esame presso il Senato della Repubblica del testo approvato dalla Camera dei deputati sono state introdotte importanti modifiche le quali prevedono che le misure di prevenzione personali e patrimoniali potranno essere applicate nei confronti degli indiziati di associazioni a delinquere (articolo 416 del codice penale) finalizzata alla commissione di una serie di delitti contro la pubblica amministrazione quali: peculato (articolo 314, primo comma del codice penale), peculato mediante profitto dell'errore altrui (articolo 316 del codice penale), malversazione a danno dello Stato (articolo 316-bis del codice penale), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316-ter del codice penale), concussione (articolo 317 del codice penale), le diverse ipotesi di corruzione (articoli. 318,319,319-ter, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale), induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater del codice penale);
              nel corso dell'esame della proposta di legge, diversi giuristi hanno avuto modo di sostenere che le modifiche apportate al codice antimafia potrebbero essere persino controproducenti: la legislazione antimafia riveste un suo carattere eccezionale e prevedere un'estensione così ampia a reati non mafiosi potrebbe rendere concreto il rischio di una illegittimità dell'intero impianto normativo;
              in sede di approvazione del testo al Senato non ha trovato adeguata considerazione la recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, depositata il 23 febbraio 2017 (De Tommaso c. Italia) con la quale è stata dichiarata la violazione della libertà di circolazione (articolo 2 del Protocollo 4 alla Convenzione) da parte dello Stato italiano per aver imposto la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (articolo 6 del Codice antimafia, già articolo 3 della legge n.  1423 del 1956) sulla base della generica prognosi di pericolosità (per la sicurezza pubblica);
              come è stato puntualizzato efficacemente dalla dottrina non risulta affatto che la motivazione della Grande Camera abbia contestualmente convalidato il sistema delle cosiddette «fattispecie di pericolosità» né direttamente né implicitamente; infatti, il parametro della previsione legislativa attraverso il quale è stata valutata la normativa non significa soltanto rinvenire la materiale esistenza di una fonte normativa quanto anche considerarne la qualità, in funzione di accessibilità e prevedibilità delle conseguenze. Tale ultimo requisito richiede una misura di precisione tale da consentire al cittadino di orientare i propri comportamenti; dalle legge si deve poter ragionevolmente comprendere quali sono le conseguenze derivanti da una certa condotta, pur se le conseguenze medesime non devono ricavarsi con una certezza assoluta (punti 106-109 sentenza Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, De Tommaso c. Italia);
              il testo risultante dalla proposta di modifica, approvata dal Senato, arriverebbe a prevedere l'applicazione della confisca dell'intero patrimonio a coloro che siano soltanto indiziati di una unica condotta, integrativa di un accordo criminoso, assolutamente priva di vantaggi di natura economica e in assenza anche solo del sospetto che sia mai stato commesso un illecito produttivo di reddito illecito e quindi meramente in presenza di una volontà, espressa in forma plurisoggettiva, di ottenerne in futuro;
              secondo il diritto vigente la confisca antimafia può essere applicata a tutti i soggetti indiziati di essere «abitualmente dediti a traffici delittuosi» (articolo 1, decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159) quale che sia l'attività criminosa che viene in rilievo e, dunque, anche un comportamento delittuoso abituale contro la pubblica amministrazione;
              la volontà del legislatore di estendere il sequestro e la confisca dell'intero patrimonio prescindendo dall'accertamento di una abitualità nell'illecito, ma in presenza anche del reato di associazione a delinquere finalizzata a numerosi reati contro la pubblica amministrazione ravvisa evidenti problematiche di legittimità costituzionale;
              estendere a reati comuni una serie di parametri previsti per i reati a matrice mafiosa è di fatto rischioso poiché, come rilevato dai maggiori costituzionalisti tali misure non hanno dato una prova sicura di successo, considerato che due terzi dei sequestri sono stati annullati nei successivi processi, ma soprattutto poiché tale previsione è da considerarsi in totale contrasto con il principio della personalità della responsabilità penale sancito dall'articolo 27 della Costituzione;
              il codice penale si sostanzia in due principi fondamentali: le sanzioni possono essere applicate solo dopo regolari processi, dove le parti possono difendersi pubblicamente e non possono esservi sanzioni «speciali» che potrebbero portare a trattare in modo uguale situazioni profondamente diverse;
              l'indiziato è in una posizione ben diversa dal condannato con sentenza passata in giudicato magari in seguito a più gradi di giudizio a prescindere dal fatto che anche le misure di prevenzione sono disposte da un giudice all'esito di un procedimento in contraddittorio;
              peraltro proprio la costruzione normativa, dal 1982 in poi, ha fatto sì che la misura più grave, quella della confisca, abbia riguardato beni, e in particolare attività imprenditoriali, riconducibili direttamente o indirettamente, a soggetti indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, circostanza che ha giustificato una particolare severità, tanto sul piano degli effetti quanto su quello del regime probatorio, sia di fronte all'opinione pubblica sia, sotto un profilo strettamente giuridico, davanti alla Corte costituzionale e alla Corte europea dei diritti dell'uomo;
              la ricostruzione sopra citata dovrebbe dunque escludere la possibilità di poter estendere le misure previste per une reato mafioso per le fattispecie corruttive, nei confronti di un soggetto soltanto indiziato a cui si possono applicare le misure cautelari già previste dal codice penale;
              in uno Stato di diritto le misure di prevenzione si possono giustificare soprattutto nei confronti di malviventi professionali o abituali – come i mafiosi – i cui patrimoni, non proporzionati al reddito ufficiale, sono il risultato di attività illecite reiterate;
              spostare sul versante penalistico, come avverrebbe con le nuove disposizioni su confisca e sequestro, l'asse della lotta alla corruzione generalizzando un diritto penale d'eccezione comporterebbe una evidente illegittimità costituzionale e renderebbe vano qualsiasi tentativo posto in essere al fine di prevenire il radicarsi della corruzione stessa,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge nn.  1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B.
N. 1. Sarro, Sisto, Brunetta.

A.C. 1039-B – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n.  1.

A.C. 1039-B – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sulle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 29.1, 29.2, 29.3 e 29.8 e sugli articoli aggiuntivi 18.01 e 18.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1039-B – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo I
MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI

Art. 1.
(Soggetti destinatari).

      1. All'articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159», sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale»;
          b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
          « d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale»;
          c) alla lettera f), dopo le parole: «atti preparatori, obiettivamente rilevanti,» sono inserite le seguenti: «ovvero esecutivi»;
          d) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
          « i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640-bis o del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice;
          i-ter) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Soggetti destinatari).

      Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
              d) a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché a coloro che commettano reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a coloro che prendano parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità di cui all'articolo 270-sexies del codice penale.
1. 1. Sisto, Sarro.

      Al comma 1, lettera b), capoverso lettera d), sostituire la parola: indiziati con la seguente: indagati.
1. 2. Sisto, Sarro.

      Al comma 1, lettera b), capoverso lettera d), sostituire le parole da: alla commissione dei reati con finalità di terrorismo fino a: terroristiche con le seguenti: a coloro che commettano reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a coloro che prendano parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità.
1. 3. Sisto, Sarro.

      Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso lettera i-bis).
1. 51. Sisto, Sarro.

      Al comma 1, lettera d), capoverso lettera i-bis), sopprimere le parole: del delitto di cui all'articolo 640-bis o.
1. 4. Sisto, Sarro.

      Al comma 1, lettera d), capoverso lettera i-bis), sopprimere le parole da: o del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale fino alla fine del capoverso lettera i-bis).
1. 5. Sisto, Costa.

      Al comma 1, lettera d), capoverso lettera i-bis), sopprimere le parole: o del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale.
1. 10. Sisto, Sarro.

      Al comma 1, lettera d), capoverso lettera i-bis), sopprimere le parole: del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno;

      Conseguentemente, al medesimo capoverso:
          sopprimere le parole:
, primo comma;
          sostituire le parole: e 322-bis con le seguenti:, 322-bis e 323.
1. 7. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

      Al comma 1, lettera d), capoverso lettera i-bis), sopprimere le parole: del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno;

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: e 322-bis con le seguenti:, 322-bis e 323.
1. 8. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

      Al comma 1, lettera d), capoverso lettera i-bis), sopprimere le parole: del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno;

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 416 del codice penale.
1. 70. Sarti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Colletti, Agostinelli, D'Uva, Dadone.

      Al comma 1, lettera d), capoverso lettera i-bis), sopprimere le parole: del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno.
1. 9. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

      Al comma 1 lettera d), capoverso lettera i-bis), sostituire le parole da: del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale fino alla fine del capoverso lettera i-bis), con le seguenti: dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale che rientrino nelle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del presente codice.
1. 6. Sarti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Colletti, Agostinelli, D'Uva, Dadone.

      Al comma 1, lettera d) , capoverso lettera i-bis), dopo le parole: di cui all'articolo 416 del codice penale aggiungere le seguenti:, relativamente ai promotori e ai soggetti loro equiparati e comunque nelle ipotesi di cui ai commi 4, 5, 6 e 7,
1. 11. Sisto, Sarro.

      Al comma 1, lettera d), capoverso lettera i-bis), sostituire le parole: e 322-bis con le seguenti:, 322-bis e 323.
1. 12. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

      Al comma 1, lettera d), capoverso lettera i-bis), aggiungere, in fine, le parole: nonché, in ogni caso, a tutti coloro che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi o che, per la condotta o il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.
1. 52. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

      Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso lettera i-ter).
1. 13. Cristian Iannuzzi.

      Al comma 1, lettera d), capoverso lettera i-ter), sostituire la parola: indiziati con la seguente: indagati.
1. 16. Sisto, Sarro.

      Al comma 1, lettera d) capoverso lettera i-ter) aggiungere, in fine, le parole:, commi 2 e 3 e nelle ipotesi di irrevocabilità della querela.
1. 15. Sisto, Sarro.

A.C. 1039-B – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali).

      1. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 2, le parole: «lettera c) e lettera i)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c), i), i-bis) e i-ter», dopo le parole: «sono attribuite» è inserita la seguente: «anche» e dopo le parole: «dimora la persona» sono inserite le seguenti: «previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto»;
          b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
          « 4. La proposta di cui al comma 1 deve essere depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi del tribunale del capoluogo del distretto, nel territorio del quale la persona dimora, previsti dal comma 2-sexies dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.  12. Limitatamente ai tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere, la proposta di cui al comma 1 è depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi specializzati in materia di misure di prevenzione ivi istituiti ai sensi del citato comma 2-sexies, ove la persona dimori nel corrispondente circondario».

      2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, è sostituito dal seguente:
          « 2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni».

      3. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
          « 1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta.
          2. Il presidente fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta e contiene la concisa esposizione dei contenuti della proposta. Se l'interessato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio»;
          b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
          « 4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avviso sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la partecipazione all'udienza è assicurata a distanza mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.  271, salvo che il collegio ritenga necessaria la presenza della parte. Il presidente dispone altresì la traduzione dell'interessato detenuto o internato in caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei.
          4-bis. Il tribunale, dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, ammette le prove rilevanti, escludendo quelle vietate dalla legge o superflue»;
          c) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. L'udienza è rinviata anche se sussiste un legittimo impedimento del difensore»;
          d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
          « 6. Ove l'interessato non intervenga e occorra la sua presenza per essere sentito, il presidente lo invita a comparire, avvisandolo che avrà la facoltà di non rispondere»;
          e) il comma 8 è sostituito dal seguente:
          « 8. Qualora il tribunale debba sentire soggetti informati su fatti rilevanti per il procedimento, il presidente del collegio può disporre l'esame a distanza nei casi e nei modi indicati all'articolo 147-bis, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.  271»;
          f) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
          « 10-bis. Le questioni concernenti la competenza per territorio devono essere rilevate o eccepite, a pena di decadenza, alla prima udienza e comunque subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti e il tribunale le decide immediatamente.
          10-ter. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, la dichiara con decreto e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Le disposizioni del comma 10-bis si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5.
          10-quater. Quando il tribunale dispone ai sensi del comma 10-ter, il sequestro perde efficacia se, entro venti giorni dal deposito del provvedimento che pronuncia l'incompetenza, il tribunale competente non provvede ai sensi dell'articolo 20. Il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla data del decreto di sequestro emesso dal tribunale competente.
          10-quinquies. Il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali.
          10-sexies. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza.
          10-septies. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il tribunale, se ritiene di non poter depositare il decreto nel termine previsto dal comma 10-sexies, dopo le conclusioni delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni.
          10-octies. Al decreto del tribunale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.  271».

      4. All'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
          « 5. Inoltre, può imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori»;
          b) al comma 8, dopo le parole: «all'interessato» sono aggiunte le seguenti: «e al suo difensore».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali).

      Al comma 3, lettera b), sopprimere il capoverso «4-bis».
2. 2. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

      Al comma 3, lettera b), capoverso «4-bis» dopo le parole: vietate dalla legge o aggiungere la seguente: manifestamente.
2. 3. Sisto, Costa.

      Al comma 3, lettera b), dopo il capoverso «4-bis» aggiungere il seguente: «4-ter. Al proposto è riservata la facoltà di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore.»
2. 52. Costa, Sisto.

      Al comma 3, sopprimere la lettera c).
2. 4. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

A.C. 1039-B – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Impugnazione delle misure di prevenzione personali).

      1. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, dopo le parole: «l'interessato» sono inserite le seguenti: «e il suo difensore»;
          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
          « 1-bis. Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Al termine del procedimento di primo grado, il procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore generale»;
          c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
          « 2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado qualora riconosca che il tribunale era incompetente territorialmente e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di impugnazione e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Si applica l'articolo 7, comma 10-quater, primo periodo.
          2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione»;
          d) al comma 3, dopo le parole: «dell'interessato» sono inserite le seguenti: «e del suo difensore».
          e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
          « 3-bis. In caso di ricorso per cassazione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter, ove ricorrano le ipotesi ivi previste».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.
(Impugnazione delle misure di prevenzione personali).

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
      b-bis) al comma 2, primo periodo, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
3. 1. Costa, Sisto.

A.C. 1039-B – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Sorveglianza speciale).

      1. All'articolo 14 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
          « 2-bis. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto stabilito dal comma 2, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi.
          2-ter. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria. Al relativo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione».

A.C. 1039-B – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo II
MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI

Art. 5.
(Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali).

      1. All'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
          « 1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 possono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo»;
          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
          « 2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere c), i), i-bis) e i-ter), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente»;
          c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
          « 3-bis. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, attraverso il raccordo informativo con il questore e con il direttore della Direzione investigativa antimafia relativamente alle misure di prevenzione di cui al presente titolo, cura che non si arrechi pregiudizio alle attività di indagine condotte anche in altri procedimenti. A tal fine, il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia sono tenuti a:
          a) dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali previsti dall'articolo 19;
          b) tenere costantemente aggiornato e informato il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sullo svolgimento delle indagini;
          c) dare comunicazione per iscritto della proposta al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto almeno dieci giorni prima della sua presentazione al tribunale. La mancata comunicazione comporta l'inammissibilità della proposta;
          d) trasmettere al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, ove ritengano che non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione, provvedimento motivato entro dieci giorni dall'adozione dello stesso».

      2. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Possono altresì accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema per l'interscambio di flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere quanto ritenuto utile ai fini delle indagini».

      3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

      4. L'articolo 20 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, è sostituito dal seguente:
          «Art. 20. – (Sequestro). – 1. Il tribunale, anche d'ufficio, con decreto motivato, ordina il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti. Il tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.  271. In ogni caso il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende il sequestro.
          2. Prima di ordinare il sequestro o disporre le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis e di fissare l'udienza, il tribunale restituisce gli atti all'organo proponente quando ritiene che le indagini non siano complete e indica gli ulteriori accertamenti patrimoniali indispensabili per valutare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 per l'applicazione del sequestro o delle misure di cui agli articoli 34 e 34-bis.
          3. Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente o in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese.
          4. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19.
          5. Il decreto di sequestro e il provvedimento di revoca, anche parziale, del sequestro sono comunicati, anche in via telematica, all'Agenzia di cui all'articolo 110 subito dopo la loro esecuzione».

      5. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1:
              1) le parole: «L'ufficiale giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «La polizia giudiziaria»;
              2) le parole: «obbligatoria della polizia giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «, ove ritenuto opportuno, dell'ufficiale giudiziario»;
          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
          « 2. Il giudice delegato alla procedura ai sensi dell'articolo 35, comma 1, sentito l'amministratore giudiziario, valutate le circostanze, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro, mediante l'ausilio della forza pubblica».

      6. All'articolo 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 2, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
          b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
          « 2-bis. Ai fini del computo del termine per la convalida si tiene conto delle cause di sospensione previste dall'articolo 24, comma 2».

      7. All'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, il comma 4 è sostituito dal seguente:
          « 4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano diritti reali o personali di godimento nonché diritti reali di garanzia sui beni in sequestro. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 26, per la liquidazione dei relativi diritti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del presente libro».

      8. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
          « 1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca, può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti.
          1-bis. Il tribunale, quando dispone la confisca di partecipazioni sociali totalitarie, ordina la confisca anche dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende la confisca»;
          b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
          « 2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per sei mesi. Ai fini del computo dei termini suddetti, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili; il termine resta sospeso per un tempo non superiore a novanta giorni ove sia necessario procedere all'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente. Il termine resta altresì sospeso per il tempo necessario per la decisione definitiva sull'istanza di ricusazione presentata dal difensore e per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino all'identificazione e alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2, nonché durante la pendenza dei termini previsti dai commi 10-sexies, 10-septies e 10-octies dell'articolo 7.
          2-bis. Con il provvedimento di revoca o di annullamento definitivi del decreto di confisca è ordinata la cancellazione di tutte le trascrizioni e le annotazioni».

      9. L'articolo 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, è sostituito dal seguente:
          «Art. 25. – (Sequestro e confisca per equivalente).1. Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona.
          2. Nei casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, si procede con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo nei riguardi dei soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.
(Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali).

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire le parole: i-bis) e i-ter) con le seguenti: e i-bis).
5. 1. Sarti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Colletti, Agostinelli, D'Uva, Dadone.

      Al comma 8, lettera b), sopprimere il capoverso comma 2-bis.
5. 2. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

A.C. 1039-B – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Impugnazione delle misure di prevenzione patrimoniali).

      1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
          « 1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, l'applicazione, il diniego o la revoca del sequestro, il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati»;
          b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
          « 3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti l'esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva»;
          c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
          « 6-bis. Nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale, anche ove disposto ai sensi dei commi 2-bis e 3-bis dell'articolo 10, il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 24 decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso».

A.C. 1039-B – Articolo 10

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.
(Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche).

      1. L'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, è sostituito dal seguente:
          «Art. 34. – (L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende). – 1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa, previsti dall'articolo 92, ovvero di quelli compiuti ai sensi dell'articolo 213 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, dall'Autorità nazionale anticorruzione, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale o possa comunque agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 6 e 24 del presente decreto, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e i-bis), del presente decreto, ovvero per i delitti di cui agli articoli 603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 del presente decreto.
      2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un anno e può essere prorogata di ulteriori sei mesi per un periodo comunque non superiore complessivamente a due anni, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, a seguito di relazione dell'amministratore giudiziario che evidenzi la necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che avevano determinato la misura.
      3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa, senza percepire ulteriori emolumenti.
      4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con l'immissione dell'amministratore nel possesso e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a iscrizione in pubblici registri, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto nei medesimi pubblici registri.
      5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo III del presente libro.
      6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I, del presente libro. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.
      7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati, nei casi in cui si ha motivo di ritenere che i beni siano frutto di attività illecite o ne costituiscano l'impiego, i soggetti di cui all'articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 2».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 10.
(Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche).

      Al comma 1, capoverso Art. 34, comma 2, sopprimere le parole: e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che avevano determinato la misura.
10. 3. Sarti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Colletti, Agostinelli, D'Uva, Dadone.

      Al comma 1, capoverso Art. 34, comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: ulteriori.
*10. 2. Nuti.

      Al comma 1, capoverso Art. 34, comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: ulteriori.
*10. 70. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

      Al comma 1, capoverso Art. 34, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: ulteriori emolumenti con le seguenti: alcun emolumento.
10. 1. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

A.C. 1039-B – Articolo 12

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 12.
(Trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale).

      1. Al titolo II del libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, dopo il capo V è aggiunto il seguente:

«Capo V-bis.

TRATTAZIONE PRIORITARIA DEL PROCEDIMENTO
          Art. 34-ter.(Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale).1. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti dagli articoli 16 e seguenti del presente decreto.
      2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e la definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Il dirigente dell'ufficio comunica, sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore della magistratura, con cadenza annuale, a tale organo e al Ministero della giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti indicati al comma 1. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.  12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere in merito alla trattazione dei procedimenti di cui al comma 1 del presente articolo».

A.C. 1039-B – Articolo 13

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo III
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E DESTINAZIONE DI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI

Art. 13.
(Amministrazione dei beni sequestrati).

      1. All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
          « 1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II del presente libro il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario. Qualora la gestione dei beni in stato di sequestro sia particolarmente complessa, anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura dell'attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente.
      2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, tenuto conto della natura e dell'entità dei beni in stato di sequestro, delle caratteristiche dell'attività aziendale da proseguire e delle specifiche competenze connesse alla gestione. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che tengano conto del numero degli incarichi aziendali in corso, comunque non superiore a tre, della natura monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore dei compendi da amministrare, avuto riguardo anche al numero dei lavoratori, della natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul territorio, delle pregresse esperienze professionali specifiche. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo. L'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se conferiti da altra autorità giudiziaria o dall'Agenzia.
      2-bis. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.
      2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis, comma 7, l'amministratore giudiziario di cui ai commi 2 e 2-bis può altresì essere nominato tra il personale dipendente dell'Agenzia, di cui all'articolo 113-bis. In tal caso l'amministratore giudiziario dipendente dell'Agenzia, per lo svolgimento dell'incarico, non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui al comma 9.
      3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n.  267, o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4 del presente decreto o per uno dei reati previsti dal libro II, titolo II, capo I, e titolo III, capo I, del codice penale. Non possono altresì essere nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di coadiutore o di diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario nell'attività di gestione. Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino al quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i conviventi o commensali abituali del magistrato che conferisce l'incarico. Non possono altresì assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, i creditori o debitori del magistrato che conferisce l'incarico, del suo coniuge o dei suoi figli, né le persone legate da uno stabile rapporto di collaborazione professionale con il coniuge o i figli dello stesso magistrato, né i prossimi congiunti, i conviventi, i creditori o debitori del dirigente di cancelleria che assiste lo stesso magistrato.
      4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuzione, la cui composizione e il cui assetto interno devono essere comunicati al giudice delegato indicando altresì se e quali incarichi analoghi abbiano in corso i coadiutori, assicurando la presenza, nel caso in cui si tratti dei beni di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, di uno dei soggetti indicati nell'articolo 9-bis del medesimo codice. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in stato di sequestro e degli oneri che ne conseguono.
      5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi»;
          b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
          « 8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione ai sensi dell'articolo 43».

      2. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, è inserito il seguente:
          «Art. 35-bis.(Responsabilità nella gestione e controlli della pubblica amministrazione).1. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da responsabilità civile l'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi dell'articolo 35, comma 4, e l'amministratore nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, per gli atti di gestione compiuti nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro.
      2. Dalla data del sequestro e sino all'approvazione del programma di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c), gli accertamenti a qualsiasi titolo disposti sull'azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e successive modificazioni, sono notificati all'amministratore giudiziario. Per un periodo di sei mesi dalla notificazione dell'accertamento è sospesa l'irrogazione delle sanzioni ed entro lo stesso termine l'amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica amministrazione interessata, sentito il giudice delegato. Per la durata indicata nel periodo precedente rimangono sospesi i relativi termini di prescrizione.
      3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata o confiscata, il prefetto della provincia rilascia all'amministratore giudiziario la nuova documentazione antimafia di cui all'articolo 84. Tale documentazione ha validità per l'intero periodo di efficacia dei provvedimenti di sequestro e confisca dell'azienda e sino alla destinazione della stessa disposta ai sensi dell'articolo 48».

      3. All'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1:
              1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
          « a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende, nonché i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati»;
              2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
          « e) l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni, anche ai fini delle determinazioni che saranno assunte dal tribunale ai sensi dell'articolo 41»;
          b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
          « 4. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso, il tribunale, se non le ritiene inammissibili, sentite le parti, procede all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni medesimi nelle forme della perizia ai sensi degli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale. Fino alla conclusione della perizia, la gestione prosegue con le modalità stabilite dal giudice delegato».

      4. Al comma 3 dell'articolo 37 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili.».

      5. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, sono sostituiti dai seguenti:
          « 1. Fino al decreto di confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello nei procedimenti di prevenzione, l'Agenzia svolge attività di ausilio e di supporto all'autorità giudiziaria, con le modalità previste dagli articoli 110, 111 e 112, proponendo altresì al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione.
      2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria. L'Agenzia effettua le comunicazioni telematiche con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo, inserendo tutti i dati necessari per consentire quanto previsto dagli articoli 40, comma 3-ter, e 41, comma 2-ter. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33.
      3. Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, che ne cura la gestione fino all'emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale, salvo che ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che sussistano altri giusti motivi. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che intervenga revoca espressa.
      4. L'amministratore giudiziario, dopo il decreto di confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato. Per l'attività di amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia il coadiutore predispone separato conto di gestione. L'Agenzia provvede all'approvazione del nuovo rendiconto della gestione.
      5. L'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di secondo grado, pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto».

      6. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
          « 1-bis. A tal fine, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica all'Avvocatura dello Stato. Ove l'Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni, il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 13.
(Amministrazione dei beni sequestrati).

      Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso comma 2-ter.
13. 1. Nuti.

      Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, aggiungere, in fine, le parole: In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, non si procede alla liquidazione del compenso di cui all'articolo 42, e il Tribunale, su proposta della Agenzia, dispone la revoca dell'incarico, incluso quello del coadiutore, e la sospensione dall'Albo nazionale degli amministratori giudiziari per un periodo non inferiore a un anno.
13. 2. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva, Nuti.

A.C. 1039-B – Articolo 14

ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 14.
(Gestione di beni e aziende sequestrati).

      1. All'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
          « 1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche avvalendosi dell'attività di ausilio e supporto dell'Agenzia ai sensi degli articoli 110, 111 e 112.
      2. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste.
      2-bis. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267, e, comunque, nei casi previsti dal comma 3-ter, primo periodo, del presente articolo, il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare; è esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito.
      3. L'amministratore giudiziario non può stare in giudizio né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti dei terzi, senza autorizzazione scritta del giudice delegato.
      3-bis. L'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, può locare o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione nei casi previsti dal comma 3-ter e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.
      3-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in via prioritaria, concedere in comodato i beni immobili ai soggetti indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera c), con cessazione alla data della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.
      3-quater. In caso di beni immobili concessi in locazione o in comodato sulla scorta di titolo di data certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale.
      4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato, che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale»;
          b) al comma 5-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c)»;
          c) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
          « 5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro e alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, destina alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale dispone la loro distruzione o demolizione».

      2. All'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
          « 1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche per effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Dopo la relazione di cui all'articolo 36, comma 1, l'amministratore giudiziario, entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a sei mesi per giustificati motivi dal giudice delegato, presenta una relazione, che trasmette anche all'Agenzia, contenente:
              a) gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di quelli già esposti nella relazione di cui all'articolo 36, comma 1;
              b) l'esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività;
              c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto e i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell'impresa, della capacità produttiva e del mercato di riferimento nonché degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato, della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267, e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41-bis del presente decreto;
              d) la stima del valore di mercato dell'azienda, tenuto conto degli oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa;
              e) l'indicazione delle attività esercitabili solo con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi»;
          b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
          « 1-bis. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 36 si applicano anche con riferimento a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo.
      1-ter. Alla proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività l'amministratore giudiziario allega l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività d'impresa. L'amministratore giudiziario allega altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione dell'attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda alla data del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con il proprio parere, al giudice delegato. Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le direttive sull'eventuale revoca dell'amministratore della società, che può essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario.
      1-quater. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, nell'attività di gestione degli immobili e dei beni aziendali, conferisce la manutenzione ordinaria o straordinaria di preferenza alle imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi già sequestrate ovvero confiscate.
      1-quinquies. In ogni caso, entro trenta giorni dall'immissione in possesso, l'amministratore giudiziario è autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla, con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma ai sensi del comma 1-sexies, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in stato di sequestro in relazione ai compendi sequestrati.
      1-sexies. Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1, depositata dall'amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale con la partecipazione del pubblico ministero, dei difensori delle parti, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario, che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.
      1-septies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le opportune direttive all'amministratore giudiziario.
      1-octies. Per le società sottoposte a sequestro ai sensi del presente decreto, le cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile non operano dalla data di immissione in possesso sino all'approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile»;
          c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
          « 2-bis. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, può affittare l'azienda o un ramo di azienda, con cessazione di diritto nei casi previsti dal comma 2-ter, primo periodo, del presente articolo in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.
      2-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva, in via prioritaria, affittare l'azienda o un ramo di azienda o concederla in comodato agli enti, associazioni e altri soggetti indicati all'articolo 48, comma 3, lettera c), alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 8, lettera a), o agli imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini di cui all'articolo 41-quater. Nel caso in cui sia prevedibile l'applicazione dell'articolo 48, comma 8-ter, l'azienda può essere anche concessa in comodato con cessazione di diritto nei casi di cui al periodo precedente e, in deroga al disposto dell'articolo 1808 del codice civile, il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese straordinarie, necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione della cosa»;
          d) al comma 5, dopo le parole: «del pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «, dei difensori delle parti»;
          e) il comma 6 è sostituito dai seguenti:
          « 6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato, a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale e di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi dell'impresa in stato di sequestro.
      6-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o di cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali».

A.C. 1039-B – Articolo 15

ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 15.
(Strumenti finanziari in favore delle aziende sequestrate e confiscate).

      1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, è inserito il seguente:
          «Art. 41-bis. – (Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate).
      1. L'accesso alle risorse delle sezioni di cui alle lettere a) e b) del comma 196 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.  208, è richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall'Agenzia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa previsti dall'articolo 41, comma 1-sexies.
      2. I crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla sezione di cui alla lettera b) del comma 196 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.  208, hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.
      3. Il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni in data successiva alle annotazioni di cui al comma 5. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
      4. Il privilegio di cui al presente articolo è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, anche se preesistente alle annotazioni di cui al comma 5, fatta eccezione per i privilegi per spese di giustizia e per quelli di cui all'articolo 2751-bis del codice civile.
      5. Il privilegio è annotato presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti in relazione al luogo in cui si trovano i beni e nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile presso il tribunale competente in relazione al luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
      6. Il tribunale, con il procedimento previsto dall'articolo 41, comma 1-sexies, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'attività dell'azienda sequestrata o confiscata, può impartire le direttive per la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria nelle forme e alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270. Dopo il provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello provvede l'Agenzia.
      7. Qualora il sequestro o la confisca riguardino aziende di straordinario interesse socio-economico, tenuto conto della consistenza patrimoniale e del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi, l'amministratore giudiziario può essere nominato tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, indicati dalla società INVITALIA Spa tra i suoi dipendenti. In tal caso l'amministratore giudiziario, dipendente della società INVITALIA Spa, per lo svolgimento dell'incarico non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui all'articolo 35, comma 9. I dipendenti della società INVITALIA Spa che abbiano svolto, nei tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, attività di gestione diretta di aziende in crisi possono iscriversi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla sezione dell'Albo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n.  14. Il dipendente della società INVITALIA Spa, nominato amministratore giudiziario, svolge le proprie funzioni sotto la direzione del giudice delegato, avvalendosi dell'organizzazione della società INVITALIA Spa.
      8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a), i criteri per l'individuazione delle aziende sequestrate e confiscate di straordinario interesse socio-economico e per la definizione dei piani di valorizzazione».

      2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
          « c-bis) la definizione e l'attuazione dei piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata».

A.C. 1039-B – Articolo 17

ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 17.
(Rendiconto e gestione dei beni confiscati).

      1. All'articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
          « 1. All'esito della procedura, e comunque dopo il provvedimento di confisca di primo grado, entro sessanta giorni dal deposito, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5»;
          b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
          « 5-bis. L'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora il sequestro sia revocato. In ogni altro caso trasmette al giudice delegato una relazione sull'amministrazione dei beni, esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l'indicazione dei limiti previsti dall'articolo 53. Il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione».

      2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 44 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, è sostituito dal seguente: «L'Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva dal decreto di confisca della corte di appello, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n.  559, e, in quanto applicabile, dell'articolo 40 del presente decreto, nonché sulla base degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera d).».

A.C. 1039-B – Articolo 18

ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 18.
(Destinazione dei beni confiscati).

      1. Dopo l'articolo 45 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, è inserito il seguente:
          «Art. 45-bis – (Liberazione degli immobili e delle aziende). – 1. L'Agenzia, ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, qualora l'immobile risulti ancora occupato, con provvedimento revocabile in ogni momento, può differire l'esecuzione dello sgombero o dell'allontanamento nel caso previsto dall'articolo 40, comma 3-ter, ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare».

      2. I commi 1 e 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, sono sostituiti dai seguenti:
          « 1. La restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, può avvenire anche per equivalente, al netto delle migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali o sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 48, comma 3, del presente decreto e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico. In tal caso l'interessato nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato come risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali.
          2. Il comma 1 si applica altresì quando il bene sia stato venduto».

      3. Il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, è sostituito dal seguente:
          « 2. L'Agenzia provvede all'adozione del provvedimento di destinazione entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 45, comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Nel caso di applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimento di destinazione è adottato entro trenta giorni dalla comunicazione del progetto di pagamento effettuata ai sensi dell'articolo 61, comma 4. Anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile».

      4. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie è consentita esclusivamente se la società è priva di beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile o di beni immobili e, comunque, dopo aver assunto le determinazioni previste dai commi seguenti. In ogni caso la vendita delle partecipazioni societarie viene effettuata con modalità tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali preesistenti»;
          b) al comma 3:
              1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
          « b) mantenuti nel patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche»;
              2) alla lettera c):
                  2.1) al primo periodo, dopo la parola: «sociali» sono inserite le seguenti: «ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali»;
                  2.2) al secondo periodo, dopo le parole: «periodicamente aggiornato» sono aggiunte le seguenti: «con cadenza mensile»;
                  2.3) al terzo periodo, le parole: «con adeguate forme e in modo permanente» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale dell'ente»;
                  2.4) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33.»;
                  2.5) al quarto periodo, dopo le parole: «della legge 8 luglio 1986, n.  349, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché agli Enti parco nazionali e regionali»;
                  2.6) al sesto periodo, le parole: «I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro» sono sostituite dalle seguenti: «I beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro»;
                  2.7) al settimo periodo, le parole: «alla destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'assegnazione o all'utilizzazione»;
                  2.8) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «La destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni, nonché il reimpiego per finalità sociali dei proventi derivanti dall'utilizzazione per finalità economiche, sono soggetti a pubblicità nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto»;
              3) dopo la lettera c) è inserita la seguente:
          « c-bis) assegnati, a titolo gratuito, direttamente dall'Agenzia agli enti o alle associazioni indicati alla lettera c), in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.  191, sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei princìpi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia;»;
          c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
          «7-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, i beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati, qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'invito al ritiro da parte dell'Agenzia, sono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo dell'istituto vendite giudiziarie, previa delibera del Consiglio direttivo, mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi del relativo avviso di vendita nel proprio sito internet. Ai fini della destinazione dei proventi derivanti dalla vendita dei beni mobili, si applicano le disposizioni di cui al comma 9. Non si procede alla vendita dei beni che, entro dieci giorni dalla diffusione nel sito informatico, siano richiesti dalle amministrazioni statali o dagli enti territoriali come individuati dal presente articolo. In tale caso, l'Agenzia provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla consegna all'amministrazione richiedente, mediante sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo esperimento negativo della procedura di vendita, l'Agenzia può procedere all'assegnazione dei beni a titolo gratuito ai soggetti previsti dal comma 3, lettera c), o in via residuale alla loro distruzione»;
          d) al comma 8, lettera a):
              1) al primo periodo, le parole: «a titolo gratuito» sono sostituite dalle seguenti: «in comodato»;
              2) al secondo periodo, dopo le parole: «Nella scelta dell'affittuario» sono inserite le seguenti: «o del comodatario»;
              3) al terzo periodo, dopo le parole: «all'affitto» sono inserite le seguenti: «e al comodato»;
          e) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente:
          « 8-ter. Le aziende sono mantenute al patrimonio dello Stato e destinate, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative, al trasferimento per finalità istituzionali agli enti o alle associazioni individuati, quali assegnatari in concessione, dal comma 3, lettera c), con le modalità ivi previste, qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con riferimento all'opportunità della prosecuzione dell'attività da parte dei soggetti indicati»;
          f) al comma 12, le parole: «ad associazioni di volontariato che operano nel sociale» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti previsti dal comma 3, lettera c)»;
          g) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
          « 15-bis. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo e sentito il Comitato consultivo di indirizzo, può altresì disporre il trasferimento dei medesimi beni al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata».
          15-ter. Per la destinazione dei beni immobili confiscati già facenti parte del patrimonio aziendale di società le cui partecipazioni sociali siano state confiscate in via totalitaria o siano comunque tali da assicurare il controllo della società, si applicano le disposizioni di cui al comma 3. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, può dichiarare, tuttavia, la natura aziendale dei predetti immobili, ordinando al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione di tutte le trascrizioni pregiudizievoli al fine di assicurare l'intestazione del bene in capo alla medesima società. In caso di vendita di beni aziendali, si applicano le disposizioni di cui al comma 5».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 18.
(Destinazione dei beni confiscati).

      Al comma 4, lettera c), capoverso comma 7-bis, terzo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: trenta.
18. 1. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

      Al comma 4, lettera g), capoverso comma 15-ter, sopprimere il secondo periodo.
18. 2. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

      Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

      1. Ai dipendenti della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Annate possono essere assegnati beni immobili mediante deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 48, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159.
      2. Tale assegnazione può avvenire mediante contratto di locazione quadriennale prorogabile per un massimo di due volte.
      3. Ai soggetti assegnatari di cui al comma 1 è consentito di procedere, qualora l'Amministrazione di appartenenza non disponga delle risorse necessarie, alla ristrutturazione dell'immobile, anticipando le somme necessarie.
      4. I lavori di ristrutturazione di cui al comma 3 debbono essere oggetto di un accordo scritto con l'Agenzia del Demanio, all'interno del quale devono essere indicati:

          a) le motivazioni per cui è necessario procedere alla ristrutturazione, certificate da una perizia tecnica;

          b) il preventivo dettagliato di spesa;

          c) le modalità e i tempi con i quali l'affidatario potrà scomputare dal canone di locazione l'importo speso per procedere alla ristrutturazione dell'immobile.

      5. In caso di morte ovvero di trasferimento ad altra sede dell'assegnatario, l'assegnatario subentrante versa ai familiari superstiti il canone previsto dall'accordo di cui al comma 4.
18. 01. Sarti, Luigi Di Maio, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Colletti, Agostinelli, Dadone, D'Uva.

      Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.
(Concessione di beni immobili in locazione a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

      1. Dopo l'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, è inserito il seguente:

Art. 48-bis.
(Concessione di beni immobili in locazione a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

      1. I beni immobili mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'articolo 48 possono essere concessi in locazione dall'amministrazione assegnataria dell'immobile, su proposta dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, a personale delle Forze di polizia, delle Forze annate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per un periodo di quattro anni, prorogabile per non più di due volte.
      2. I soggetti di cui al comma 1 possono provvedere a proprie spese alla ristrutturazione degli immobili concessi in locazione, qualora l'amministrazione assegnataria non disponga delle risorse necessarie e approvi il progetto esecutivo dei lavori e il relativo piano dettagliato di spesa, definendo le modalità e i tempi per la compensazione delle spese di ristrutturazione autorizzate ed effettivamente sostenute mediante la loro detrazione dall'importo del canone di locazione. In ogni caso, il piano di compensazione delle spese di ristrutturazione non può prevedere una durata superiore a quella del periodo di locazione.
      3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
18. 02. Sarro, Sisto.

A.C. 1039-B – Articolo 23

ARTICOLO 23 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 23.
(Modifica all'articolo 71 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159).

      1. All'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, dopo le parole: «270-quater.1, 270-quinquies,» sono inserite le seguenti: «314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,» e dopo le parole: «416, 416-bis,» sono inserite le seguenti: «416-ter, 418,».

A.C. 1039-B – Articolo 24

ARTICOLO 24 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 24.
(Modifica all'articolo 76 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159).

      1. All'articolo 76 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, il comma 6 è sostituito dal seguente:
          « 6. Chi omette di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 34-bis nei confronti dell'amministratore giudiziario è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna consegue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione».

      2. All'articolo 76, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, al primo periodo, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 24 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 24.
(Modifica all'articolo 76 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159).

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      «3. All'articolo 76 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, al comma 9, le parole da: “Nel caso in cui” fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: “I condannati per il delitto di cui al comma 8 non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore per la stessa durata della pena detentiva e comunque per un tempo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci. Qualora la causa di incandidabilità sopravvenga o sia accertata nel corso del mandato la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici e della incandidabilità”».
24. 1. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

A.C. 1039-B – Articolo 25

ARTICOLO 25 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 25.
(Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159. Disposizioni in materia di acquisizione della documentazione antimafia per i terreni agricoli e zootecnici che usufruiscono di fondi europei).

      1. All'articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, le parole: «i concessionari di opere pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «i concessionari di lavori o di servizi pubblici»;
          b) al comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
          « e) per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro»;
          c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
          « 3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 25 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 25.
(Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159. Disposizioni in materia di acquisizione della documentazione antimafia per i terreni agricoli e zootecnici che usufruiscono di fondi europei).

      Al comma 1, lettera b), capoverso lettera e), dopo le parole: gli atti aggiungere le seguenti:, le erogazioni.
25. 1. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

      Al comma 1, lettera b), capoverso lettera e), sostituire le parole: 150.000 euro con le seguenti: 50.000 euro.
25. 4. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

      Al comma 1, lettera b), capoverso lettera e), sostituire le parole: 150.000 euro con le seguenti: 80.000 euro.
25. 3. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

      Al comma 1, lettera b), capoverso lettera e), sostituire le parole: 150.000 euro con le seguenti: 100.000 euro.
25. 2. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

      Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: al comma con le seguenti: all'articolo 84, comma.
25. 5. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

A.C. 1039-B – Articolo 27

ARTICOLO 27 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 27.
(Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159).

      1. All'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
          « b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione e a ciascuno dei consorziati».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 27 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 27.
(Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159).

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 27.
(Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159).

      1. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, le parole: «che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un contratto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei consorzi e nelle società consortili».
27. 1. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

      Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Modifiche all'articolo 91, del decreto legislativo 6 settembre 2001 n.  159).

      1. All'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2001 n.  159, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) alla lettera b), la parola: «150.000» è sostituita dalla seguente: «40.000»;
          b) alla lettera c), la parola: «150.000» è sostituita dalla seguente: «40.000».
27. 050. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

A.C. 1039-B – Articolo 28

ARTICOLO 28 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 28.
(Acquisizione dell'informazione antimafia per i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei).

      1. All'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
          « 1-bis. L'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei».

A.C. 1039-B – Articolo 29

ARTICOLO 29 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo V
AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Art. 29.
(Disposizioni sull'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).

      1. L'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, è sostituito dal seguente:

      «Art. 110. — (L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma, la sede secondaria in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno. L'Agenzia dispone, compatibilmente con le sue esigenze di funzionalità, che le proprie sedi siano stabilite all'interno di un immobile confiscato ai sensi del presente decreto.

      2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:
          a) acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali: dati, documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, delle società Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari, con le modalità previste dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n.  233; acquisizione, in particolare, dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti, accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione. Per l'attuazione della presente lettera è autorizzata la spesa di 850.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
          b) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; ausilio finalizzato a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;
          c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356, e successive modificazioni; ausilio svolto al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, del presente decreto, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;
          d) amministrazione e destinazione, ai sensi dell'articolo 38, dei beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;
          e) amministrazione, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nonché di sequestro o confisca emesso dal giudice dell'esecuzione, e destinazione dei beni confiscati, per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356, e successive modificazioni, nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione;
          f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.
          3. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n.  20, e successive modificazioni».

      2. L'articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, è sostituito dal seguente:
          «Art. 111. – (Organi dell'Agenzia).1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta:
          a) il Direttore;
          b) il Consiglio direttivo;
          c) il Collegio dei revisori;
          d) il Comitato consultivo di indirizzo.
          2. Il Direttore è scelto tra figure professionali che abbiano maturato esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella gestione dei beni e delle aziende: prefetti, dirigenti dell'Agenzia del demanio, magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità o delle magistrature superiori. Il soggetto scelto è collocato fuori ruolo o in aspettativa secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il Direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
          3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:
          a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;
          b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;
          c) da un rappresentante del Ministero dell'interno designato dal Ministro dell'interno;
          d) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze;
          e) da un qualificato esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per la politica di coesione.
          4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, sono nominati con decreto del Ministro dell'interno.
          5. Il Collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del Ministro dell'interno fra gli iscritti nel Registro dei revisori legali. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
          6. Il Comitato consultivo di indirizzo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:
          a) da un qualificato esperto in materia di politica di coesione territoriale, designato dal Dipartimento per le politiche di coesione;
          b) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, designato dal medesimo Ministro;
          c) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, designato dal medesimo Ministro;
          d) da un responsabile dei fondi del Programma operativo nazionale ”sicurezza”, designato dal Ministro dell'interno;
          e) da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, designato dal medesimo Ministro;
          f) da un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
          g) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
          h) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati o confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, rappresentatività e rotazione semestrale, specificati nel decreto di nomina;
          i) da un rappresentante delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, designati dalle rispettive associazioni.
          7. Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti degli enti territoriali ove i beni o le aziende sequestrati e confiscati si trovano. I componenti del Comitato consultivo di indirizzo, designati ai sensi del comma 6, sono nominati con decreto del Ministro dell'interno. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.
          8. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti».

      3. L'articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, è sostituito dal seguente:
          «Art. 112. – (Attribuzioni degli organi dell'Agenzia). – 1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca con frequenza periodica il Consiglio direttivo e il Comitato consultivo di indirizzo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede altresì all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida di cui al comma 4, lettera d), e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.
      2. L'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nella gestione fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dal libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.
      3. L'Agenzia, per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva, nonché per il monitoraggio sul corretto utilizzo dei beni assegnati, si avvale delle prefetture-uffici territoriali del Governo territorialmente competenti presso le quali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito nucleo di supporto. Con decreto del Ministro dell'interno sono definiti la composizione di ciascun nucleo di supporto ed il relativo contingente di personale, secondo criteri di flessibilità e modularità che tengano conto anche della presenza significativa, nel territorio di riferimento, di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. I prefetti, con il provvedimento di costituzione del nucleo di supporto, individuano, sulla base di linee guida adottate dal Consiglio direttivo dell'Agenzia, le altre amministrazioni, gli enti e le associazioni che partecipano alle attività del nucleo con propri rappresentanti.
      4. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo:
          a) utilizza i flussi acquisiti attraverso il proprio sistema informativo per facilitare le collaborazioni tra amministratori giudiziari e tra coadiutori e favorire, su tutto il territorio nazionale in modo particolare per le aziende, l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti commerciali tra le imprese sequestrate o confiscate;
          b) predispone meccanismi di intervento per effettuare, ove l'amministratore giudiziario lo richieda, l'analisi aziendale e verificare la possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività imprenditoriale ovvero avviare procedure di liquidazione o di ristrutturazione del debito;
          c) stipula protocolli di intesa con le strutture interessate e con le associazioni di categoria per l'individuazione di professionalità necessarie per la prosecuzione o la ripresa dell'attività d'impresa anche avvalendosi dei nuclei territoriali di supporto istituiti presso le prefetture-uffici territoriali del Governo;
          d) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, emana le linee guida interne che intende seguire sia per fornire ausilio all'autorità giudiziaria, sia per stabilire la destinazione dei beni confiscati; indica, in relazione ai beni aziendali, gli interventi necessari per salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale e i livelli occupazionali e, in relazione, ai beni immobili, gli interventi utili per incrementarne la redditività e per agevolare la loro eventuale devoluzione allo Stato liberi da pesi e oneri, anche prevedendo un'assegnazione provvisoria ai sensi dell'articolo 110, comma 2, lettera b);
          e) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, predispone protocolli operativi su base nazionale per concordare con l'Associazione bancaria italiana (ABI) e con la Banca d'Italia modalità di rinegoziazione dei rapporti bancari già in essere con le aziende sequestrate o confiscate;
          f) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 110, comma 1, l'autorizzazione a utilizzare gli immobili di cui all'articolo 48, comma 3, lettera b);
          g) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;
          h) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
          i) verifica l'utilizzo dei beni da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione; verifica in modo continuo e sistematico, avvalendosi delle prefetture- uffici territoriali del Governo e, ove necessario, delle Forze di polizia, la conformità dell'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione. Il prefetto riferisce semestralmente all'Agenzia sugli esiti degli accertamenti effettuati;
          l) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;
          m) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti e associazioni per le finalità del presente decreto;
          n) adotta un regolamento di organizzazione interna.

      5. Il Comitato consultivo di indirizzo:
          a) esprime parere sugli atti di cui al comma 4, lettere d), e), h) e m);
          b) può presentare proposte e fornire elementi per fare interagire gli amministratori giudiziari delle aziende, ovvero per accertare, su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, la disponibilità degli enti territoriali, delle associazioni e delle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), a prendere in carico i beni immobili, che non facciano parte di compendio aziendale, sin dalla fase del sequestro;
          c) esprime pareri su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati nonché su ogni altra questione che venga sottoposta ad esso dal Consiglio direttivo, dal Direttore dell'Agenzia o dall'autorità giudiziaria.
          6. Il Collegio dei revisori svolge i compiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.  123».

      4. L'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, è sostituito dal seguente:
          «Art. 113. — (Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia).1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 118:
          a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia, selezionando personale con specifica competenza in materia di gestione delle aziende, di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei;
          b) la contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;
          c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria.
          2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all'articolo 110, comma 2, lettere d) ed e), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione, anche onerosa, avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.
      3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia, per l'assolvimento dei suoi compiti, può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, comprese le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni, anche onerose.
      4. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia può conferire, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la società incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell'attività affidata e ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.
          5. L'Agenzia è inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n.  720, e successive modificazioni».

      5. L'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, è sostituito dai seguenti:
          «Art. 113-bis. – (Disposizioni in materia di organico dell'Agenzia). – 1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in duecento unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e no, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1.
      2. Alla copertura dell'incremento della dotazione organica di centosettanta unità, di cui al comma 1, si provvede mediante le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e successive modificazioni. Il passaggio del personale all'Agenzia a seguito della procedura di mobilità determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di provenienza e il contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia e avviene senza maggiori oneri a carico del bilancio medesimo.
      3. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 2, il personale in servizio presso l'Agenzia continua a prestare servizio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte delle amministrazioni di appartenenza. In presenza di professionalità specifiche ed adeguate, il personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e successive modificazioni, nonché dagli enti pubblici economici, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo è inquadrato nei ruoli dell'Agenzia, previa istanza da presentare nei sessanta giorni successivi secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 1. Negli inquadramenti si tiene conto prioritariamente delle istanze presentate dal personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che ha presentato analoga domanda ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n.  235, e dell'articolo 1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n.  228. Il passaggio del personale all'Agenzia determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia medesima.
      4. I nominativi del personale di cui ai commi precedenti sono inseriti nel sito dell'Agenzia in base ai criteri di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33.
      5. Il Direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, può stipulare, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e successive modificazioni, contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e patrimoniali.
          Art. 113-ter. – (Incarichi speciali). – 1. In aggiunta al personale di cui all'articolo 113-bis, presso l'Agenzia e alle dirette dipendenze funzionali del Direttore può operare, in presenza di professionalità specifiche ed adeguate, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, un contingente, fino al limite massimo di dieci unità, di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e successive modificazioni, alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n.  121, nonché ad enti pubblici economici.
          2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.  127.
          3. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio. Per il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n.  121, si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n.  244».

      6. Restano fermi i diritti acquisiti dal personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n.  228.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 29 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 29.
(Disposizioni sull'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).

      Al comma 1, capoverso Art. 110, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del Ministro dell'interno con le seguenti: della Presidenza del Consiglio dei ministri;

      Conseguentemente,
          al medesimo capoverso, comma 2, lettera
a), sopprimere le parole da: Per l'attuazione della presente lettera fino alla fine della lettera
          al comma 2, capoverso Art. 111:
          comma 2, quarto periodo, sostituire le parole:
del Ministro dell'interno con le seguenti: della Presidenza del Consiglio dei ministri;
          comma 3, lettera c), sostituire le parole: designato dal Ministro dell'interno con le seguenti: designato dal Presidente del Consiglio dei ministri;
          comma 4, sostituire le parole: del Ministro dell'interno con le seguenti: del Presidente del Consiglio dei ministri;
          comma 5, primo periodo, sostituire le parole: del Ministro dell'interno con le seguenti: del Presidente del Consiglio dei ministri;
          comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: del Ministro dell'interno con le seguenti: del Presidente del Consiglio dei ministri;
          comma 8, primo periodo, sostituire le parole: del Ministro dell'interno con le seguenti: del Presidente del Consiglio dei ministri;
           al comma 3, capoverso Art. 112, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: ai Ministri dell'interno e della giustizia con le seguenti: alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
29. 1. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

      Al comma 1, capoverso Art. 110, comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: Per l'attuazione della presente lettera fino alla fine della lettera.
*29. 2. Sarro, Sisto.

      Al comma 1, capoverso Art. 110, comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: Per l'attuazione della presente lettera fino alla fine della lettera.
*29. 3. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

      Al comma 2, capoverso Art. 111, comma 2, primo periodo, dopo le parole: nella gestione dei beni e delle aziende: prefetti aggiungere le seguenti: provenienti dalla carriera prefettizia.
29. 4. Nuti.

      Al comma 3, capoverso Art. 112, comma 4, lettera d), sopprimere le parole: previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo,

      Conseguentemente, al medesimo capoverso:
          al medesimo comma:

              lettera e), sopprimere le parole: previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo,;
               lettera h), sopprimere le parole: previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo,;
               lettera m), sopprimere le parole: previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo,.
          al comma 5, sopprimere la lettera a).
29. 6. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva, Nuti.

      Al comma 3, capoverso Art. 112, comma 4, lettera d), sopprimere le parole: previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo,

      Conseguentemente, al medesimo capoverso:
          al medesimo comma:

              lettera e), sopprimere le parole: previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo,;
              lettera h), sopprimere le parole: previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo,;
              lettera m), sopprimere le parole: previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo,.
          al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: lettere d), e), h), m).
29. 5. Nuti.

      Al comma 5, sopprimere il capoverso Art. 113-bis.
29. 7. Sarro, Sisto.

      Al comma 5, capoverso Art. 113-bis, comma 1, sostituire la parola: duecento con la seguente: cento.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso:
          sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

      2. Il reclutamento del personale di cui al comma 1, nella misura non superiore alla metà del contingente ivi previsto, avviene mediante procedure selettive in conformità alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per le qualifiche dirigenziali, è richiesto il possesso di specifiche competenze e professionalità in materia di gestione e valorizzazione dei processi aziendali e patrimoniali. Per l'espletamento delle suddette procedure concorsuali l'Agenzia si avvale della collaborazione del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno.
      3. Il reclutamento della restante parte del contingente indicato al comma 1 può avvenire, in presenza di professionalità specifiche e adeguate mediante le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni. Il passaggio del personale all'Agenzia a seguito della procedura di mobilità determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia.
          aggiungere, in fine, il seguente comma:
      6. Fino al 31 dicembre 2018, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia.
29. 8. Sarro, Sisto.

A.C. 1039-B – Articolo 30

ARTICOLO 30 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo VI
MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLA LEGISLAZIONE COMPLEMENTARE. DELEGHE AL GOVERNO PER LA DISCIPLINA DEL REGIME DI INCOMPATIBILITÀ RELATIVO AGLI UFFICI DI AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO E DI CURATORE FALLIMENTARE E PER LA TUTELA DEL LAVORO NELLE AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE

Art. 30.
(Modifiche al codice penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e all'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231).

      1. All'articolo 640-bis del codice penale, le parole: «da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sette anni».
      2. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.  271, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, le parole: «all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n.  575» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, e successive modificazioni»;
          b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
          « 1-bis. Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, e successive modificazioni.
          1-ter. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, e successive modificazioni».

      3. All'articolo 132-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
          « f-bis) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356, e successive modificazioni».

      4. All'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
          « 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
          1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
          1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

A.C. 1039-B – Articolo 31

ARTICOLO 31 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 31.
(Modifiche all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356).

      1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
          « 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, dall'articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.  43, dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del presente decreto, dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309, e successive modificazioni, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e successive modificazioni, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale»;
          b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati;
          c) al comma 2-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) le parole: «Nel caso previsto dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 1»;
              2) le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «allo stesso comma»;
              3) dopo le parole: «altre utilità» sono inserite le seguenti: «di legittima provenienza»;
          d) i commi 2-quater, 3 e 4 sono abrogati;
          e) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
          « 4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi 1 e 2-ter del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nei procedimenti penali e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n.  159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno»;
          f) dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:
          « 4-quinquies. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in stato di sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.
      4-sexies. Competente a emettere i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2-ter, dopo l'irrevocabilità della sentenza, è il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale. Il giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto.
      4-septies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 2-ter, si applicano quando, pronunziata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.
      4-octies. In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.
      4-novies. L'autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati è il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso. L'opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, è presentata, nelle forme dell'articolo 666 del codice di procedura penale, allo stesso giudice ovvero, nel caso di provvedimento del giudice delegato, al collegio».

A.C. 1039-B – Articolo 32

ARTICOLO 32 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 32.
(Modifica all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n.  512).

      1. All'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n.  512, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
          « 2-ter. Gli enti di cui ai commi 1-bis e 2-bis, ad eccezione delle associazioni iscritte nell'elenco prefettizio di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n.  44, ai fini del rimborso delle spese processuali accedono al Fondo a condizione che l'affidabilità e la capacità operativa in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso siano dimostrate:
          a) dall'atto costitutivo dell'ente, in cui la finalità di assistenza e solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso risulti chiaramente enunciata;
          b) dalla partecipazione, nell'ultimo biennio, ad almeno uno dei giudizi di cui ai predetti commi 1-bis e 2-bis;
          c) dalla effettiva e non occasionale partecipazione a iniziative di diffusione della cultura della legalità e dei valori di solidarietà promossi dalla presente legge;
          d) dall'insussistenza nei confronti del presidente o del rappresentante legale dell'ente delle condizioni ostative di cui ai commi 3 e 4».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 32 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 32.
(Modifica all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n.  512).

      Sopprimerlo.
32. 1. Nuti.

A.C. 1039-B – Articolo 34

ARTICOLO 34 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 34.
(Delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, favorendo l'emersione del lavoro irregolare nonché il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali.

      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato realizzando:
          a) una completa ricognizione della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, di incentivi per l'emersione del lavoro irregolare nonché per il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e di incentivi alle imprese;
          b) l'armonizzazione e il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159;
          c) l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

      3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
          a) tutte le misure di sostegno alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori nonché quelle volte a favorire, per tali imprese, la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e l'adeguamento della loro organizzazione e delle loro attività alle norme vigenti in materia fiscale, contributiva e di sicurezza siano richieste previe elaborazione e approvazione del programma di prosecuzione dell'attività delle imprese, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159;
          b) dalle misure di sostegno ai lavoratori delle imprese di cui alla lettera a) siano esclusi: i dipendenti oggetto di indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a reati aggravati di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.  152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.  203, e successive modificazioni; il proposto; il coniuge o la parte dell'unione civile, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda; i dipendenti che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso;
          c) anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, si applichi, ove necessario, la disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e degli accessi agli ammortizzatori sociali;
          d) il Governo fissi i tempi, le modalità e la copertura della richiesta di integrazione salariale;
          e) la richiesta di copertura salariale riguardi, fatta eccezione per i soggetti di cui alla lettera b), tutti i lavoratori dipendenti già presenti nel giornale di cantiere e quelli che intrattengono o hanno intrattenuto con l'azienda un rapporto di lavoro riconosciuto con il decreto di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa ovvero con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato;
          f) sia data comunicazione al prefetto per l'attivazione del confronto sindacale, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e alla relativa commissione presso l'INPS per l'attivazione delle procedure della cassa integrazione guadagni per quanto di competenza nonché, in caso di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, specifica segnalazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita presso l'INPS dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
          g) a seguito del provvedimento adottato per la prosecuzione dell'impresa ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, e successive modificazioni, l'azienda interessata abbia titolo al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.  210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.  266, e, a decorrere dalla medesima data, non siano opponibili nei confronti dell'amministrazione giudiziaria dell'azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e per condotte anteriori al provvedimento di sequestro.

      4. All'attuazione della delega di cui al presente articolo si provvede nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2.
      5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica che dia conto dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

A.C. 1039-B – Articolo 35

ARTICOLO 35 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo VII
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Art. 35.
(Disposizioni di attuazione relative alle modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159).

      1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore della magistratura adotta i provvedimenti per dare attuazione all'articolo 7-bis, comma 2-sexies, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.  12, introdotto dall'articolo 33 della presente legge. Nei successivi sessanta giorni i dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 34-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, introdotto dall'articolo 12 della presente legge.

      2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
          a) sono emanati i decreti ministeriali e i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ivi compresi quelli relativi al Fondo unico giustizia, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159;
          b) sono istituiti o nominati gli organi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159.

      3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri presenta alle Camere una relazione sull'attuazione della presente legge.
      4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con delibera del Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, adotta i criteri per l'individuazione del personale e degli altri soggetti di cui al comma 2-ter dell'articolo 35 del medesimo decreto legislativo n.  159 del 2011.

A.C. 1039-B – Articolo 36

ARTICOLO 36 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 36.
(Disposizioni transitorie).

      1. Le modifiche alle disposizioni sulla competenza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata non si applicano ai casi nei quali l'amministrazione è stata assunta ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Le modifiche all'articolo 7, commi 10-bis e 10-quater, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. Nei procedimenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in fase successiva alla prima udienza, l'eccezione di incompetenza per territorio di cui all'articolo 7, comma 10-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, può essere proposta alla prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Le modifiche agli articoli 4, comma 1, 7, comma 2, 24, comma 2, per la parte in cui prevede un termine più breve per la pronuncia della confisca senza che si determini l'inefficacia del sequestro, e 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione.
      4. Le disposizioni dell'articolo 45-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che sia già intervenuto il provvedimento di confisca non più soggetto ad impugnazione.

A.C. 1039-B – Articolo 38

ARTICOLO 38 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 38.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Salvo quanto previsto dagli articoli 29, comma 1, e 34, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
      2. Resta ferma l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera c), del decreto-legge 16 settembre 2008, n.  143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.  181.

A.C. 1039-B – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              il Codice delle leggi antimafia amplia, all'articolo 1, il catalogo dei possibili destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali estendendole anche ai reati contro la pubblica amministrazione. Infatti le misure possono essere applicate anche a coloro i quali siano indiziati per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione. Tale misura appare incongrua;
              infatti si deve evitare quello di trattare in modo uguale situazioni profondamente diverse. Ogni norma penale deve rispettare il principio di legalità, sia sotto il profilo della determinatezza o tassatività della fattispecie ma anche quello della ragionevolezza,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti politici della disciplina in esame, al fine rivedere, con un successivo provvedimento legislativo, le norme che prevedono l'estensione del sequestro e della confisca anche nei confronti di chi sia indiziato di reati contro la pubblica amministrazione in modo da evitare l'equiparazione tra reati profondamente diversi come quelli a contenuto mafioso e la corruzione.
9/1039-B/1. Marotta.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame dell'Aula, dopo l'approvazione con modifiche al Senato, riforma la disciplina delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, l'amministrazione, gestione e destinazione di beni sequestrati e confiscati, con particolare riferimento alla tutela dei terzi ed ai rapporti con le procedure concorsuali; l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
              l'articolo 14 della proposta di legge modifica la disciplina della gestione di beni e aziende sequestrate. Nello specifico, un primo intervento sull'articolo 40 del Codice consente l'utilizzo per fini sociali e istituzionali dei beni immobili e delle aziende fin dalla fase del sequestro, con l'ausilio dell'Agenzia nazionale;
              il comma 2 dell'articolo 14 della proposta di legge interviene sull'articolo 41 del Codice in materia di gestione delle aziende sequestrate disciplinando più precisamente i compiti dell'amministratore giudiziario, soprattutto in relazione alla possibile prosecuzione dell'attività d'impresa; prevedendo specifiche forme di sostegno con appositi fondi; modificando la disciplina dei crediti anteriori al sequestro dell'azienda; delegando il Governo all'adozione di normative volte a tutelare i lavoratori delle aziende;
              in merito a quanto stabilito dalle modifiche al codice antimafia è opportuno rilevare che la stragrande maggioranza delle aziende oggetto di misura di prevenzione riversano in uno stato di fallimento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le iniziative al fine di prevedere un monitoraggio dei beni e aziende sequestrate alla luce della modifiche previste dal codice antimafia.
9/1039-B/2. Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              la proposta di legge in discussione prevede la pubblicità nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario della destinazione, assegnazione e utilizzazione dei beni confiscati;
              la restituzione alle comunità dei suddetti beni ha anche un alto valore simbolico ed educativo perché dimostra la capacità dello Stato di contrastare la criminalità organizzata e di trasformare patrimoni generati da attività criminali in utilità per tutti i cittadini che devono perciò essere adeguatamente notiziati delle modalità di accesso a tali immobili;
              la conoscenza della possibilità dell'assegnazione dei beni immobiliari e aziendali confiscati costituisce un'utile informazione per quanti hanno volontà e requisiti per un loro positivo riutilizzo in conformità con gli obiettivi di legge,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di assumere azioni incisive di informazione tali da consentire la conoscenza della localizzazione dei vari beni immobili confiscati, al fine di consentire agli aventi titolo di richiederne l'assegnazione;
          ad attrezzare le competenti amministrazioni affinché siano nelle condizioni di dare sollecita risposta alle richieste di informazione dei cittadini relativamente ai dati aggiornati sui beni confiscati.
9/1039-B/3. Carrescia.


      La Camera,
          premesso che:
              la proposta di legge in discussione prevede la pubblicità nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario della destinazione, assegnazione e utilizzazione dei beni confiscati;
              la restituzione alle comunità dei suddetti beni ha anche un alto valore simbolico ed educativo perché dimostra la capacità dello Stato di contrastare la criminalità organizzata e di trasformare patrimoni generati da attività criminali in utilità per tutti i cittadini che devono perciò essere adeguatamente notiziati delle modalità di accesso a tali immobili;
              la conoscenza della possibilità dell'assegnazione dei beni immobiliari e aziendali confiscati costituisce un'utile informazione per quanti hanno volontà e requisiti per un loro positivo riutilizzo in conformità con gli obiettivi di legge,

impegna il Governo

      a valutare l'opportunità:
          a) di assumere azioni incisive di informazione tali da consentire la conoscenza della localizzazione dei vari beni immobili confiscati, al fine di consentire agli aventi titolo di richiederne l'assegnazione;
          b) di attrezzare, salvo i limiti della finanza pubblica, le competenti amministrazioni affinché siano nelle condizioni di dare sollecita risposta alle richieste di informazione dei cittadini relativamente ai dati aggiornati sui beni confiscati.
9/1039-B/3.    (Testo modificato nel corso della seduta) Carrescia.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché una delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;
              in particolare, l'articolo 34 prevede la delega al Governo per l'adozione di norme su alcuni profili della tutela del lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria. Le disposizioni stabiliscono che la normativa delegata debba sia realizzare misure per l'emersione del lavoro irregolare e per il contrasto del caporalato, sia salvaguardare l'accesso all'integrazione salariale ed agli altri ammortizzatori sociali;
              allo scopo di introdurre misure efficaci per la tutela dei redditi dei lavoratori dipendenti dalle citate aziende e per il finanziamento degli ammortizzatori sociali per i suddetti lavoratori, il medesimo articolo 34 ha previsto lo stanziamento di specifiche risorse per l'attuazione della delega nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 6 milioni di euro per l'anno 2020, reperite a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reperire, anche in futuri provvedimenti, ulteriori risorse per il finanziamento di incentivi fiscali e contributivi a sostegno delle imprese sequestrate o confiscate, al fine di rafforzare le tutele per i loro lavoratori.
9/1039-B/4. Nesi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché una delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;
              in particolare, l'articolo 34 prevede la delega al Governo per l'adozione di norme su alcuni profili della tutela del lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria. Le disposizioni stabiliscono che la normativa delegata debba sia realizzare misure per l'emersione del lavoro irregolare e per il contrasto del caporalato, sia salvaguardare l'accesso all'integrazione salariale ed agli altri ammortizzatori sociali;
              allo scopo di introdurre misure efficaci per la tutela dei redditi dei lavoratori dipendenti dalle citate aziende e per il finanziamento degli ammortizzatori sociali per i suddetti lavoratori, il medesimo articolo 34 ha previsto lo stanziamento di specifiche risorse per l'attuazione della delega nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 6 milioni di euro per l'anno 2020, reperite a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, salvo i limiti di finanza pubblica, di reperire, anche in futuri provvedimenti, ulteriori risorse per il finanziamento di incentivi fiscali e contributivi a sostegno delle imprese sequestrate o confiscate, al fine di rafforzare le tutele per i loro lavoratori.
9/1039-B/4.    (Testo modificato nel corso della seduta) Nesi.


      La Camera,
          premesso che:
              la proposta di legge n.  1039 modifica il codice antimafia in maniera radicale, rivoluzionandone tutto l'impianto normativo. In particolare, viene stravolto tutto il sistema di gestione e utilizzo dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
              è ormai noto che tutt'oggi questo sistema soffre di diverse problematiche con gravi ripercussioni in termini di efficienza;
              non sono infatti rari i casi in cui immobili confiscati sono lasciati in stato di abbandono od occupati abusivamente da soggetti legati alla mafia, le aziende sequestrate falliscono ancor prima di arrivare al decreto di confisca definitiva, i beni destinati ai comuni rimangono inutilizzati così come quelli assegnati ad enti ed associazioni antimafia, mentre alcuni beni finiscono per essere impiegati per fini differenti da quelli disposti dalla normativa, in un contesto generale di assenza di controlli e verifiche;
              particolare rilievo assume la questione degli amministratori giudiziari, cioè i soggetti nominati dai tribunali per amministrare questi beni;
              alcuni recenti scandali giornalistici e giudiziari, come quello che ha coinvolto il magistrato della sezione delle misure di prevenzione del tribunale di Palermo, Silvana Saguto, ed altri suoi colleghi ed amministratori giudiziari e loro parenti, hanno mostrato che il sistema di nomina degli amministratori giudiziari e delle modalità con le quali gestiscono i beni loro affidati, può degenerare verso forme anche delittuose;
              per tali ragioni è fondamentale porre un ulteriore argine alle nomine degli amministratori giudiziari, oltre ai divieti e ai vincoli già introdotti nel testo della proposta di legge: sanzioni nel caso di nomine non conformi alle nuove norme in materia di amministratori giudiziari, e di loro coadiutori e collaboratori,

impegna il Governo

ad adottare tutti quegli atti, anche normativi, volti a prevedere ulteriori sanzioni, anche di natura pecuniaria, a carico degli amministratori giudiziari, in caso di nomine in violazione a quanto disposto dall'articolo 13 della presente proposta di legge, quali la sospensione e la cancellazione dall'albo degli amministratori giudiziari, la revoca degli incarichi di amministrazione giudiziaria illegittimamente ricevuti e la non liquidazione dei relativi compensi maturati.
9/1039-B/5. Mannino, Nuti, Di Vita.


      La Camera,
          premesso che:
              la proposta di legge n. 1039 modifica il codice antimafia in maniera radicale, rivoluzionandone tutto l'impianto normativo. In particolare, viene stravolto tutto il sistema di gestione e utilizzo dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
              è ormai noto che tutt'oggi questo sistema soffre di diverse problematiche con gravi ripercussioni in termini di efficienza;
              l'articolo 16 comma 1 disciplina i tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, introducendo un nuovo articolo 41-ter al codice antimafia, che ne regola anche la composizione e le numerose funzioni;
              tra queste ve ne sono alcune di particolare rilievo che incidono sulla gestione dei beni sequestrati e confiscati, senza tuttavia predisporre contestualmente adeguate forme di trasparenza e pubblicità ai lavori di tale ente;
              ugualmente, avviene per il Comitato Consultivo e di Indirizzo, disciplinato dall'articolo 29 comma 3, il quale assumerà importanti funzioni nel riformando sistema senza tuttavia assicurare adeguate garanzie di trasparenza e pubblicità dei lavori;
              in entrambi i casi, infatti, la composizione non è limitata a rappresentanti istituzionali di ministeri ma è allargata ad esponenti di associazioni antimafia, sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro, rappresentanti degli enti territoriali, rappresentanti delle camere di commercio, ecc.
              l'eventuale presenza anche di soggetti che potrebbero nutrire interessi di categoria o finanche interessi personali nella gestione dei beni sequestrati e confiscati, rende dunque imperativo la necessità di trasparenza e pubblicità,

impegna il Governo

ad adottare tutti quegli atti, anche normativi, volti ad assicurare la pubblicità e la trasparenza dei lavori dei Tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate di cui l'articolo 16 comma 1, nonché del Comitato Consultivo e di Indirizzo di cui all'articolo 29.
9/1039-B/6. Di Vita, Nuti, Mannino.


      La Camera,
          premesso che:
              la proposta di legge n. 1039 modifica il codice antimafia in maniera radicale, rivoluzionandone tutto l'impianto normativo. In particolare, viene stravolto tutto il sistema di gestione e utilizzo dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
              è ormai noto che tutt'oggi questo sistema soffre di diverse problematiche con gravi ripercussioni in termini di efficienza;
              l'articolo 16 comma 1 disciplina i tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, introducendo un nuovo articolo 41-ter al codice antimafia, che ne regola anche la composizione e le numerose funzioni;
              tra queste ve ne sono alcune di particolare rilievo che incidono sulla gestione dei beni sequestrati e confiscati, senza tuttavia predisporre contestualmente adeguate forme di trasparenza e pubblicità ai lavori di tale ente;
              ugualmente, avviene per il Comitato Consultivo e di Indirizzo, disciplinato dall'articolo 29 comma 3, il quale assumerà importanti funzioni nel riformando sistema senza tuttavia assicurare adeguate garanzie di trasparenza e pubblicità dei lavori;
              in entrambi i casi, infatti, la composizione non è limitata a rappresentanti istituzionali di ministeri ma è allargata ad esponenti di associazioni antimafia, sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro, rappresentanti degli enti territoriali, rappresentanti delle camere di commercio, ecc.
              l'eventuale presenza anche di soggetti che potrebbero nutrire interessi di categoria o finanche interessi personali nella gestione dei beni sequestrati e confiscati, rende dunque imperativo la necessità di trasparenza e pubblicità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare atti, anche normativi, volti ad assicurare la pubblicità e la trasparenza dei lavori dei Tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate di cui l'articolo 16 comma 1, nonché del Comitato Consultivo e di Indirizzo di cui all'articolo 29.
9/1039-B/6.    (Testo modificato nel corso della seduta) Di Vita, Nuti, Mannino, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              la proposta di legge 1039 modifica il codice antimafia in maniera radicale, rivoluzionandone tutto l'impianto normativo. In particolare, viene stravolto tutto il sistema di gestione e utilizzo dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
              è ormai noto che tutt'oggi questo sistema soffre di diverse problematiche con gravi ripercussioni in termini di efficienza;
              non sono infatti rari i casi in cui immobili confiscati sono lasciati in stato di abbandono od occupati abusivamente anche da soggetti legati alla mafia. Le aziende sequestrate falliscono ancor prima di arrivare al decreto di confisca definitiva, i beni destinati a enti locali rimangono inutilizzati così come quelli assegnati ad enti ed associazioni antimafia, mentre alcuni beni finiscono per essere impiegati per fini differenti da quelli disposti dalla normativa, in un contesto generale di assenza di controlli e verifiche;
              particolare rilievo assume la questione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata: secondo alcuni dati, più di 9 aziende sequestrate e confiscate su 10 falliscono ancor prima di arrivare al provvedimento di destinazione, con gravissime ripercussioni sociali ed economiche;
              infatti, tenuto conto che la maggior parte di queste imprese ricade in regioni economicamente disagiate, i fallimenti contribuiscono ad aumentare il tasso di disoccupazione e l'impoverimento del tessuto produttivo;
              uno strumento che può prevenire questo fenomeno è la «Destinazione Anticipata», grazie alla quale le aziende potrebbero essere destinate, cioè liquidate, affittate o vendute a terzi, sin dalla confisca di primo grado, cioè al termine della fase di sequestro, assieme a precise garanzie volte ad evitare che l'azienda torni in mano a soggetti legati con la criminalità organizzata, quali il controllo da parte del tribunale, vincoli e divieti di vendita a soggetti contigui, protezione da ritorsioni, accesso a finanziamenti agevolati. In questo modo, queste imprese potrebbero diventare motore di rilancio di alcune delle zone più problematiche del nostro Paese,

impegna il Governo

ad adottare tutti quegli atti, anche normativi, volti ad introdurre, così come previsto dalla commissione governativa presieduta dal consigliere Garofoli e dalla commissione governativa presieduta dal magistrato Gratteri, la possibilità di destinare anticipatamente, secondo legislazione vigente, le aziende sequestrate alla criminalità organizzata a partire dal momento della confisca di primo grado, e prevedere, contestualmente, precise garanzie tese ad evitare che le imprese tornino direttamente o indirettamente nella disponibilità della criminalità organizzata.
9/1039-B/7. Nuti, Di Vita, Mannino.


      La Camera,
          premesso che:
              in sede di esame del disegno di legge recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni nonché delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;
              il disegno di legge in esame è composto da 38 articoli suddivisi in sette capi, e riforma la disciplina delle misure di prevenzione personali e patrimoniali; l'amministrazione, gestione e destinazione di beni sequestrati e confiscati, con particolare riferimento alla tutela dei terzi ed ai rapporti con le procedure concorsuali; l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
              secondo i dati dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc), sono 12.480 i beni sottratti alla mafia e restituiti alla collettività. Il patrimonio è costituito da 11.604 immobili e 876 imprese. A questi vanno aggiunti le cifre dei beni destinabili: 130 mila unità, di cui circa 17 mila classificate come sequestrate, 52.010 come confiscate e 23.692;
              l'articolo 18 del disegno di legge in esame, al comma 4 (modifica l'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159) prevede che la destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni confiscati sono soggette a pubblicità nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33, articoli 6 e 7. È assolutamente necessario valorizzare il tema della trasparenza e del monitoraggio, da parte delle istituzioni, su un patrimonio di così grande valore che deve essere restituito alla collettività. A oggi le informazioni sui beni confiscati per i reati di mafia sono poco aggiornate e comunque frammentate o incomplete,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assicurare in provvedimenti successivi che la pubblicazione dei beni confiscati prevista nel disegno di legge in esame, si inserisca nell'ambito della realizzazione di una vera anagrafe dei beni confiscati, in modo da individuare, censire ed aggiornare l'insieme dei beni sequestrati o confiscati alle organizzazioni mafiose, garantendo a tutti i cittadini la giusta conoscenza delle caratteristiche, dei dati e dei progetti riguardanti il loro utilizzo.
9/1039-B/8. Galgano, Monchiero, Molea, Catalano, Menorello, Mucci, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              in sede di esame del disegno di legge recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni nonché delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;
              il disegno di legge in esame è composto da 38 articoli suddivisi in sette capi, e riforma la disciplina delle misure di prevenzione personali e patrimoniali; l'amministrazione, gestione e destinazione di beni sequestrati e confiscati, con particolare riferimento alla tutela dei terzi ed ai rapporti con le procedure concorsuali; l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
              secondo i dati dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc), sono 12.480 i beni sottratti alla mafia e restituiti alla collettività. Il patrimonio è costituito da 11.604 immobili e 876 imprese. A questi vanno aggiunti le cifre dei beni destinabili: 130mila unità, di cui circa 17mila classificate come sequestrate, 52.010 come confiscate e 23.692;
              l'articolo 18 del disegno di legge in esame, al comma 4 (modifica l'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159) prevede che la destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni confiscati sono soggette a pubblicità nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33, articoli 6 e 7. È assolutamente necessario valorizzare il tema della trasparenza e del monitoraggio, da parte delle istituzioni, su un patrimonio di così grande valore che deve essere restituito alla collettività. A oggi le informazioni sui beni confiscati per i reati di mafia sono poco aggiornate e comunque frammentate o incomplete,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, salvo i limiti di finanza pubblica, di assicurare in provvedimenti successivi che la pubblicazione dei beni confiscati prevista nel disegno di legge in esame, si inserisca nell'ambito della realizzazione di una vera anagrafe dei beni confiscati, in modo da individuare, censire ed aggiornare l'insieme dei beni sequestrati o confiscati alle organizzazioni mafiose, garantendo a tutti i cittadini la giusta conoscenza delle caratteristiche, dei dati e dei progetti riguardanti il loro utilizzo.
9/1039-B/8.    (Testo modificato nel corso della seduta) Galgano, Monchiero, Molea, Catalano, Menorello, Mucci, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              secondo attendibili stime, in Italia l'economia criminale produce 137 miliardi di volume di affari e 100 miliardi di utili, sommata all'economia sommersa vale oltre il 10 per cento del Pil nazionale, mentre la corruzione costa ogni anno al Paese 60 miliardi;
              la lotta alle mafie e alla corruzione, che inquinano interi settori dell'economia e della società, è pertanto un fronte decisivo per il rinnovamento e il rilancio del Paese;
              un'efficace lotta alle mafie si avvale del concorso di azioni diverse, e in questo senso il sequestro, la confisca e l'utilizzo a fini sociali di patrimoni e beni frutto di attività illecite, previsti dalla legge n.  109 del 1996, si sono rivelati uno strumento di straordinaria utilità;
              l'attuazione della Legge n.  109 evidenzia però anche ritardi e lentezze burocratiche che rischiano di inficiarne l'efficacia, con la conseguenza che spesso i beni sequestrati o confiscati, anziché essere valorizzati, finiscono per deperire nell'incuria;
              il problema è ancor più evidente quando il sequestro e la confisca riguardano attività imprenditoriali che danno lavoro a decine di cittadini incolpevoli: spesso queste aziende, dopo che sono state poste in amministrazione giudiziaria, incontrano gravi difficoltà e il 90 per cento di esse finisce per fallire;
              la proposta di legge A.C. 1039-B si propone di dare maggiore efficacia alle misure di sequestro e confisca dei patrimoni e dei beni frutto di attività illecite, con l'obiettivo di superare le attuali criticità, garantire una gestione di tali beni improntata a criteri di efficienza ed economicità;
              il medesimo provvedimento affronta in modo specifico il tema dell'amministrazione giudiziaria e della gestione delle aziende e delle attività produttive sequestrate o confiscate, introducendo strumenti destinati a sostenerle nel loro percorso di emersione alla legalità e creazione di nuova e buona occupazione;
              l'articolo 34 della proposta di legge A.C. 1039-B delega il Governo ad adottare norme a tutela dei lavoratori nelle imprese sequestrate e confiscate soggette ad amministrazione giudiziaria attraverso misure che favoriscano l'emersione del lavoro irregolare, il contrasto dell'intermediazione illecita, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere – previo parere favorevole dell'amministratore giudiziario e verifica dei requisiti di legge, della regolarità delle scritture contabili e delle modalità di gestione – specifiche agevolazioni per aziende sequestrate o confiscate nelle quali i lavoratori si associno in cooperativa allo scopo di rilevare l'impresa e garantire continuità all'attività produttiva.
9/1039-B/9. Beni.


      La Camera,
          premesso che:
              secondo attendibili stime, in Italia l'economia criminale produce 137 miliardi di volume di affari e 100 miliardi di utili, sommata all'economia sommersa vale oltre il 10 per cento del Pil nazionale, mentre la corruzione costa ogni anno al Paese 60 miliardi;
              la lotta alle mafie e alla corruzione, che inquinano interi settori dell'economia e della società, è pertanto un fronte decisivo per il rinnovamento e il rilancio del Paese;
              un'efficace lotta alle mafie si avvale del concorso di azioni diverse, e in questo senso il sequestro, la confisca e l'utilizzo a fini sociali di patrimoni e beni frutto di attività illecite, previsti dalla legge n.  109 del 1996, si sono rivelati uno strumento di straordinaria utilità;
              l'attuazione della Legge n.  109 evidenzia però anche ritardi e lentezze burocratiche che rischiano di inficiarne l'efficacia, con la conseguenza che spesso i beni sequestrati o confiscati, anziché essere valorizzati, finiscono per deperire nell'incuria;
              il problema è ancor più evidente quando il sequestro e la confisca riguardano attività imprenditoriali che danno lavoro a decine di cittadini incolpevoli: spesso queste aziende, dopo che sono state poste in amministrazione giudiziaria, incontrano gravi difficoltà e il 90 per cento di esse finisce per fallire;
              la proposta di legge A.C. 1039-B si propone di dare maggiore efficacia alle misure di sequestro e confisca dei patrimoni e dei beni frutto di attività illecite, con l'obiettivo di superare le attuali criticità, garantire una gestione di tali beni improntata a criteri di efficienza ed economicità;
              il medesimo provvedimento affronta in modo specifico il tema dell'amministrazione giudiziaria e della gestione delle aziende e delle attività produttive sequestrate o confiscate, introducendo strumenti destinati a sostenerle nel loro percorso di emersione alla legalità e creazione di nuova e buona occupazione;
              l'articolo 34 della proposta di legge A.C. 1039-B delega il Governo ad adottare norme a tutela dei lavoratori nelle imprese sequestrate e confiscate soggette ad amministrazione giudiziaria attraverso misure che favoriscano l'emersione del lavoro irregolare, il contrasto dell'intermediazione illecita, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, salvo i limiti di finanza pubblica, di prevedere – previo parere favorevole dell'amministratore giudiziario e verifica dei requisiti di legge, della regolarità delle scritture contabili e delle modalità di gestione – specifiche agevolazioni per aziende sequestrate o confiscate nelle quali i lavoratori si associno in cooperativa allo scopo di rilevare l'impresa e garantire continuità all'attività produttiva.
9/1039-B/9.    (Testo modificato nel corso della seduta) Beni.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento presenta diversi elementi di pregio, frutto della esperienza maturata e delle criticità riscontrate nei primi anni di applicazione del Codice antimafia;
              ulteriore elemento di pregio del provvedimento è rappresentato dall'istituzione, ex articolo 41-ter, di un tavolo permanente di confronto cui partecipano le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, con la specifica finalità di coinvolgere quei soggetti portatori di interessi diffusi che possono sicuramente contribuire al superamento di una altra criticità emersa in questi ultimi anni, rappresentata dall'emersione del lavoro nero cui spesso fanno ricorso le aziende assoggettate a sequestro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nei prossimi interventi legislativi la concessione di sgravi contributivi finalizzati all'emersione e alla regolarizzazione dei «lavoratori in nero» per quelle aziende sequestrate o confiscate ovvero le cooperative che le hanno rilevate.
9/1039-B/10. Mucci, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento presenta diversi elementi di pregio, frutto della esperienza maturata e delle criticità riscontrate nei primi anni di applicazione del Codice antimafia;
              ulteriore elemento di pregio del provvedimento è rappresentato dall'istituzione, ex articolo 41-ter, di un tavolo permanente di confronto cui partecipano le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, con la specifica finalità di coinvolgere quei soggetti portatori di interessi diffusi che possono sicuramente contribuire al superamento di una altra criticità emersa in questi ultimi anni, rappresentata dall'emersione del lavoro nero cui spesso fanno ricorso le aziende assoggettate a sequestro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, salvo i limiti di finanza pubblica, di prevedere nei prossimi interventi legislativi la concessione di sgravi contributivi finalizzati all'emersione e alla regolarizzazione dei «lavoratori in nero» per quelle aziende sequestrate o confiscate ovvero le cooperative che le hanno rilevate.
9/1039-B/10.    (Testo modificato nel corso della seduta) Mucci, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              la presente proposta di legge, reca il titolo: «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate»;
              come dimostrano anche recenti inchieste, si è assistito ad una evoluzione delle mafie tradizionali e ad una accentuata propensione all'espansione in aree di maggiore sviluppo rispetto ai territori di elezione;
              le Forze dell'Ordine sono giornalmente assorbite su tutto il territorio nazionale nel costante sforzo di contrastare i fenomeni criminali di stampo mafioso nonostante troppo spesso risultino carenze sia di organico che di strumenti messi a loro disposizione nella lotta a tali fenomeni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere, nelle sedi opportune, le necessarie misure per un progressivo potenziamento e consolidamento degli strumenti finanziari previsti in favore delle dotazioni economiche finalizzate al contrasto alla criminalità, con particolare riferimento a quella di stampo mafioso, con particolare riferimento agli stanziamenti destinati alle Forze di polizia e alle retribuzioni del personale del comparto della sicurezza e dell'ordine pubblico.
9/1039-B/11. Gregorio Fontana, Sisto, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              la presente proposta di legge, reca il titolo: «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate»;
              come dimostrano anche recenti inchieste, si è assistito ad una evoluzione delle mafie tradizionali e ad una accentuata propensione all'espansione in aree di maggiore sviluppo rispetto ai territori di elezione;
              le Forze dell'Ordine sono giornalmente assorbite su tutto il territorio nazionale nel costante sforzo di contrastare i fenomeni criminali di stampo mafioso nonostante troppo spesso risultino carenze sia di organico che di strumenti messi a loro disposizione nella lotta a tali fenomeni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, salvo i limiti di finanza pubblica, di assumere, nelle sedi opportune, le necessarie misure per un progressivo potenziamento e consolidamento degli strumenti finanziari previsti in favore delle dotazioni economiche finalizzate al contrasto alla criminalità, con particolare riferimento a quella di stampo mafioso, con particolare riferimento agli stanziamenti destinati alle Forze di polizia e alle retribuzioni del personale del comparto della sicurezza e dell'ordine pubblico.
9/1039-B/11.    (Testo modificato nel corso della seduta) Gregorio Fontana, Sisto, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 17 modifica l'articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159 stabilendo che all'esito della procedura di gestione dei beni confiscati e sequestrati, e comunque dopo il provvedimento di confisca di primo grado, entro sessanta giorni dal deposito, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione;
              il comma 2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, non modificato dal presente provvedimento, stabilisce che il conto della gestione dei beni confiscati espone in modo completo e analitico le modalità e i risultati della gestione e contiene, tra l'altro, l'indicazione delle somme pagate e riscosse, la descrizione analitica dei cespiti e il saldo finale. Al conto sono allegati i documenti giustificativi, le relazioni periodiche sull'amministrazione e il registro delle operazioni effettuate,

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative per assicurare la piena trasparenza e conoscibilità di tutte le informazioni riguardanti la gestione dei beni confiscati e sequestrati e della relativa documentazione.
9/1039-B/12. Mazziotti Di Celso, Palese.


      La Camera,
          esaminata la proposta di legge Atto Camera n.  1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché una delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;
          premesso che:
              l'articolo 48 disciplina per la destinazione dei beni e delle somme dopo la confisca, in particolare, per quanto riguarda i beni immobili, il comma 3 prevede quanto segue:
      «3. I beni immobili sono:
          mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
          mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche;
          trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria al patrimonio del comune ove l'immobile è sito ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n.  266 a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n.  381 o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  309 del 1990 nonché ad associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 legge 8 luglio 1986 n.  349 e successive modificazioni, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro»;
              la medesima norma impone agli enti territoriali il rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento per assegnazione in concessione a titolo gratuito dei beni alle comunità o associazioni sopra indicate;
              l'articolo 48 è stato inoltre integrato con la previsione di un'assegnazione diretta da parte dell'Agenzia, a titolo gratuito, alle associazioni indicate al comma 3 lettera c), sempre nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento;
              tanto premesso, l'anticipazione alla fase del sequestro della disciplina come sopra indicata attuata con la modifica dell'articolo 40 comma 3-ter comodato di beni immobili ai soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c) cioè «a comunità anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n.  266 a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n.  381 o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  309 del 1990 nonché ad associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13, legge 8 luglio 1986 n.  349 e successive modificazioni, ad altre tipologie di cooperative, purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro» e dell'articolo 40 comma 5-bis che, in favore dei medesimi enti o associazioni, consente l'affidamento dei beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, non è condivisibile poiché sottrae ingiustificatamente allo Stato e alla procedura disponibilità che potrebbero essere utilizzate per la valorizzazione del bene stesso per la migliore destinazione;
              in altri termini, per i beni immobili si prevede in via prioritaria di concederli in comodato ai soggetti previsti nell'articolo 48 comma 3 lettera c) rinunciando alla locazione o all'indennità normalmente prevista a vantaggio della procedura;
              per i beni mobili anche registrati si equiparano i soggetti previsti nell'articolo 48 comma 3 lettera c), comunque portatori di autonomi interessi, non esclusivamente pubblici, agli organi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai quali vengono affidati per impiego in attività istituzionali o esigenze di polizia giudiziaria, vengono equiparati all'Agenzia o agli enti pubblici, enti territoriali ai quali sono affidati per finalità di giustizia, di soccorso pubblico, di protezione civile o di tutela ambientale;
              a differenza di quanto previsto all'articolo 48 per i casi di assegnazione diretta di beni confiscati, la disciplina dettata dall'articolo 40 comma 3-ter e 5-bis, relativa alla fase del sequestro, non fa riferimento alle modalità di assegnazione e/o di affidamento di beni immobili o di mobili anche registrati ai soggetti previsti nell'articolo 48 comma 3 lettera c) né vi è esplicito riferimento al rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, mediante qualunque provvedimento di competenza, di prevedere una disciplina dettagliata delle procedure di assegnazione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento.
9/1039-B/13. Colletti.


      La Camera,
          esaminata la proposta di legge Atto Camera n.  1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché una delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;
          premesso che:
              l'articolo 13 della proposta di legge interviene sulle norme del Codice antimafia che definiscono i criteri per la scelta degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati e regolano gli adempimenti connessi alla cessazione del loro incarico. Sono introdotte nell'articolo 35 del Codice un complesso di disposizioni che mira a superare le difficoltà connesse alla mancata operatività dell'Albo degli amministratori giudiziari, nonostante l'adozione del decreto ministeriale attuativo del 2013 (v. ultra);
              il comma 1 dell'articolo – recependo una prassi giudiziaria già esistente – modifica l'articolo 35 del Codice sulla nomina e revoca dell'amministratore giudiziario prevedendo che: qualora la gestione dei beni in sequestro sia particolarmente complessa, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari, eventualmente stabilendo se possono operare disgiuntamente;
              l'impugnativa degli atti dell'amministratore giudiziario presenta diverse aporie. Non si distingue infatti tra gli atti autorizzati dal giudice delegato e quelli non autorizzati;
              non si spiega, in ogni caso, come e soprattutto in che termini si possa proporre reclamo al giudice delegato avverso un atto dell'amministratore, già autorizzato dallo stesso giudice delegato cui si rivolge il reclamo; non si stabilisce da
quando decorre il termine per proporre il reclamo, né come la parte debba o possa averne conoscenza;
              le complesse questioni interpretative che ne derivano possono essere fonte di incertezza applicativa e di prassi incoerenti o dissonanti;
              si evidenzia che gli atti reclamabili sono quelli che non siano stati autorizzati dal giudice delegato, pur essendo tale autorizzazione richiesta dalla regolamentazione vigente; non vi sarebbe motivo di impugnare un atto la cui conformità a legge sia stata valutata dal giudice delegato;
              poiché gli atti di gestione non devono essere comunicati alle parti, non essendo stata prevista alcuna norma che imponga tali comunicazioni, il termine decorrerà dal momento in cui la parte abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto compiuto;
              l'articolo 35 del codice antimafia, al comma 7, prevede che «In caso di grave irregolarità o di incapacità il tribunale, su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o d'ufficio, può disporre in ogni tempo la revoca dell'amministratore giudiziario, previa audizione dello stesso. Nei confronti dei coadiutori la revoca è disposta dalla stessa Agenzia»,

impegna il Governo

nel primo provvedimento utile a prevedere sanzioni specifiche, diverse da quelle disciplinari, in presenza di reati compiuti dagli amministratori giudiziari.
9/1039-B/14. Ferraresi, Sarti.


      La Camera,
          esaminata la proposta di legge Atto Camera n.  1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché una delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;
          premesso che:
              nell'articolo 1 del testo in esame, le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere applicate nei confronti degli indiziati di associazione a delinquere (articolo 416 del codice penale) finalizzata alla commissione di taluno dei seguenti delitti contro la pubblica amministrazione: peculato (articolo 314, primo comma), peculato mediante profitto dell'errore altrui (articolo 316), malversazione a danno dello Stato (articolo 316-bis), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316-ter), concussione (articolo 317), le diverse ipotesi di corruzione (articoli 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis), induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater). Si tratta, sostanzialmente, dello stesso catalogo di reati contro la pubblica amministrazione alla cui condanna consegue la confisca allargata di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge n.  306 del 1992;
              è fuorviante affermare che in tal modo si applica ad un cosiddetto «colletto bianco» la normativa prevista per i mafiosi, in quanto chi commette delitti contro la pubblica amministrazione è un «portatore» della cosiddetta pericolosità sociale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n.  159 del 2011, in quanto da ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dedito a traffici delittuosi, ovvero soggetto che, per la condotta ed il tenore di vita, debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Solo la visione organica fornita dal sistema di prevenzione consente di evidenziare la sistematicità e l'abitualità di tali condotte, che così collegate ed interconnesse con fatti per cui è intervenuto l'accertamento penale decretano la pericolosità sociale anche dei cosiddetti colletti bianchi. Occorre pertanto che gli strumenti di contenimento della pericolosità sociale siano capaci di colpire anche tali ricchezze illecite, a prescindere dal tipo di attività delittuosa di provenienza;
              l'obiettivo della prevenzione, perciò, è divenuto non solo e non tanto quello di contenere la pericolosità di un soggetto, quanto piuttosto quello di neutralizzarla privandolo delle ricchezze accumulate illecitamente, ed immettere nuovamente tali beni nel circuito economico sano;
              occorre quanto prima integrare la normativa esistente prevedendo l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione delle misure di prevenzione, ricomprendendovi anche il reato di abuso d'ufficio,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento anche al fine di provvedere, nel primo provvedimento utile, l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione delle misure di prevenzione, ricomprendendovi anche il reato di abuso d'ufficio.
9/1039-B/15. Bonafede.


      La Camera,
          esaminata la proposta di legge Atto Camera n.  1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché una delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;
          premesso che:
              l'articolo 29 della proposta di legge prevede la disciplina dell'Agenzia nazionale e nella modifica dell'articolo 111 del codice antimafia prevede che agli organi dell'Agenzia nazionale (Direttore, Consiglio direttivo e Collegio dei revisori) è aggiunto il «Comitato consultivo di indirizzo», presieduto dal Direttore dell'agenzia e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il nuovo organo dell'Agenzia esprime una serie specifica di pareri motivati e può presentare proposte;
              a seguito di una integrazione introdotta dal Senato si prevede una verifica continua e sistematica della conformità dell'utilizzo dei beni ai relativi provvedimenti di assegnazione e destinazione seppur quale organo consultivo e non decisionale, si ritiene che il Comitato in esame non possa e non debba occuparsi di tutti gli «affari» dell'Agenzia, sia per ragioni di riservatezza sulle quali sovente il Consiglio Direttivo è chiamato ad esprimersi sia per la propria composizione non interamente «istituzionale», che potrebbe in ipotesi far profilare situazioni di conflitto di interessi di taluno dei componenti,

impegna il Governo

alla luce di quanto espresso nelle premesse, a monitorare gli effetti applicativi della disciplina citata in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a escludere il parere del Comitato consultivo di indirizzo, i cui componenti potrebbero avere non pochi interessi nella destinazione dei beni confiscati quando, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo: emana le linee guida interne che intende seguire sia per fornire ausilio all'autorità giudiziaria, sia per stabilire la destinazione dei beni confiscati; indica, in relazione ai beni aziendali, gli interventi necessari per salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale e i livelli occupazionali e, in relazione, ai beni immobili, gli interventi utili per incrementarne la redditività e per agevolare la loro eventuale devoluzione allo Stato liberi da pesi e oneri, anche prevedendo un'assegnazione provvisoria ai sensi dell'articolo 110, comma 2, lettera b).
9/1039-B/16. Dadone.


      La Camera,
          esaminata la proposta di legge Atto Camera n.  1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché una delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;
          premesso che:
              l'articolo 29 della proposta di legge prevede la disciplina dell'Agenzia nazionale e nella modifica dell'articolo 111 del codice antimafia prevede che agli organi dell'Agenzia nazionale (Direttore, Consiglio direttivo e Collegio dei revisori) è aggiunto il «Comitato consultivo di indirizzo», presieduto dal Direttore dell'agenzia e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il nuovo organo dell'Agenzia esprime una serie specifica di pareri motivati e può presentare proposte; il Comitato è composto: da rappresentanti dei Ministeri (sviluppo economico; lavoro; istruzione), di regioni e comuni, delle associazioni del terzo settore, delle associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, delle cooperative, delle associazioni dei datori di lavoro, da un esperto in politica di coesione territoriale (designato dal Dipartimento per le politiche di coesione), da un responsabile dei fondi del Programma operativo nazionale «sicurezza» (designato dal Ministro dell'interno);
              appare superflua l'istituzione di un Comitato consultivo e di indirizzo all'interno dell'Agenzia, organo pensato come «laboratorio propulsivo per il concreto perseguimento delle finalità istituzionali di destinazione sociale dei beni sequestrati e confiscati» e che sarebbe chiamato (articolo 112, comma 5) a svolgere importanti funzioni (tra le quali la formulazione di pareri su tutti gli atti di competenza del Consiglio Direttivo dell'ANBSC);
              seppur quale organo consultivo e non decisionale, si ritiene che il Comitato in esame non possa e non debba occuparsi di tutti gli «affari» dell'Agenzia, sia per ragioni di riservatezza sulle quali sovente il Consiglio Direttivo è chiamato ad esprimersi sia per la propria composizione non interamente «istituzionale», che potrebbe in ipotesi far profilare situazioni di conflitto di interessi di taluno dei componenti;
              in effetti, se la finalità di tale organismo è quella di far perseguire concretamente la destinazione sociale dei beni sequestrati e confiscati, si ritiene che la stessa possa essere ben conseguita approntando degli strumenti organizzativi diversi (ad esempio coinvolgendo direttamente i rappresentati delle Pubbliche Amministrazioni al l'interno del Consiglio Direttivo dell'ANBSC, auspicabilmente facendovi partecipare anche un magistrato della Corte dei conti nonché convogliando all'interno dei «Tavoli Prefettizi permanenti», istituiti a norma dell'articolo 41-ter, le proposte per la «migliore destinazione» provenienti dai soggetti non rappresentativi delle Pubbliche Amministrazioni),

impegna il Governo

alla luce di quanto espresso nelle premesse a monitorare gli effetti applicativi della disposizione ivi citata, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a escludere il parere del Comitato consultivo di indirizzo, i cui componenti potrebbero avere non pochi interessi nella destinazione dei beni confiscati.
9/1039-B/17. Sarti.


      La Camera,
          esaminata la proposta di legge Atto Camera n.  1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché una delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;
          premesso che:
              l'articolo 29 della proposta di legge prevede la disciplina dell'Agenzia nazionale e nella modifica dell'articolo 111 del codice antimafia prevede che agli organi dell'Agenzia nazionale (Direttore, Consiglio direttivo e Collegio dei revisori) è aggiunto il «Comitato consultivo di indirizzo», presieduto dal Direttore dell'agenzia e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il nuovo organo dell'Agenzia esprime una serie specifica di pareri motivati e può presentare proposte;
              a seguito di una integrazione introdotta dal Senato si prevede una verifica continua e sistematica della conformità dell'utilizzo dei beni ai relativi provvedimenti di assegnazione e destinazione seppur quale organo consultivo e non decisionale, si ritiene che il Comitato in esame non possa e non debba occuparsi di tutti gli «affari» dell'Agenzia, sia per ragioni di riservatezza sulle quali sovente il Consiglio Direttivo è chiamato ad esprimersi sia per la propria composizione non interamente «istituzionale», che potrebbe in ipotesi far profilare situazioni di conflitto di interessi di taluno dei componenti,

impegna il Governo

alla luce di quanto espresso nelle premesse, a monitorare gli effetti applicativi della disposizione ivi citata al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a escludere il parere del Comitato consultivo di indirizzo, i cui componenti potrebbero avere non pochi interessi nella destinazione dei beni confiscati quando l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti e associazioni per le finalità del presente procedimento.
9/1039-B/18. D'Ambrosio.


      La Camera,
          esaminata la proposta di legge Atto Camera n.  1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché una delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;
          premesso che:
              l'articolo 29 della proposta di legge prevede la disciplina dell'Agenzia nazionale e nella modifica dell'articolo 111 del codice antimafia prevede che agli organi dell'Agenzia nazionale (Direttore, Consiglio direttivo e Collegio dei revisori) è aggiunto il «Comitato consultivo di indirizzo», presieduto dal Direttore dell'agenzia e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il nuovo organo dell'Agenzia esprime una serie specifica di pareri motivati e può presentare proposte;
              a seguito di una integrazione introdotta dal Senato si prevede una verifica continua e sistematica della conformità dell'utilizzo dei beni ai relativi provvedimenti di assegnazione e destinazione;
              seppur quale organo consultivo e non decisionale, si ritiene che il Comitato in esame non possa e non debba occuparsi di tutti gli «affari» dell'Agenzia, sia per ragioni di riservatezza sulle quali sovente il Consiglio Direttivo è chiamato ad esprimersi sia per la propria composizione non interamente «istituzionale», che potrebbe in ipotesi far profilare situazioni di conflitto di interessi di taluno dei componenti,

impegna il Governo

alla luce di quanto espresso nelle premesse, a monitorare gli effetti applicativi della disposizione ivi citata, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a escludere il parere del Comitato consultivo di indirizzo, i cui componenti potrebbero avere non pochi interessi nella destinazione dei beni confiscati quando l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo.
9/1039-B/19. Cecconi.


      La Camera,
          esaminata la proposta di legge Atto Camera n.  1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché una delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;
          premesso che:
              l'articolo 29 della proposta di legge prevede la disciplina dell'Agenzia nazionale e nella modifica dell'articolo 111 del codice antimafia prevede che agli organi dell'Agenzia nazionale (Direttore, Consiglio direttivo e Collegio dei revisori) è aggiunto il «Comitato consultivo di indirizzo», presieduto dal Direttore dell'agenzia e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il nuovo organo dell'Agenzia esprime una serie specifica di pareri motivati e può presentare proposte;
              a seguito di una integrazione introdotta dal Senato si prevede una verifica continua e sistematica della conformità dell'utilizzo dei beni ai relativi provvedimenti di assegnazione e destinazione;
              seppur quale organo consultivo e non decisionale, si ritiene che il Comitato in esame non possa e non debba occuparsi di tutti gli «affari» dell'Agenzia, sia per ragioni di riservatezza sulle quali sovente il Consiglio Direttivo è chiamato ad esprimersi sia per la propria composizione non interamente «istituzionale», che potrebbe in ipotesi far profilare situazioni di conflitto di interessi di taluno dei componenti,

impegna il Governo

alla luce di quanto espresso nelle premesse, a monitorare gli effetti applicativi della disposizione ivi citata, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a escludere il parere del Comitato consultivo di indirizzo, i cui componenti potrebbero avere non pochi interessi nella destinazione dei beni confiscati quando l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo predispone protocolli operativi su base nazionale per concordare con l'Associazione bancaria italiana (ABI) e con la Banca d'Italia modalità di rinegoziazione dei rapporti bancari già in essere con le aziende sequestrate o confiscate.
9/1039-B/20. Cozzolino.


      La Camera,
          esaminata la proposta di legge Atto Camera n.  1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché una delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;
          premesso che:
              l'articolo 29 della proposta di legge, di riforma della disciplina dell'Agenzia nazionale, è stato oggetto di significative modifiche volte, in particolare, a potenziare le dotazioni organiche dell'ufficio e a coordinarne le disposizioni con le modifiche introdotte dalla riforma;
              viene stabilito che l'Agenzia nazionale, per le attività di competenza, «si avvale» (nel testo vigente del Codice, tale avvalimento è discrezionale) delle prefetture territorialmente competenti. Il testo approvato dal Senato demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'interno la definizione della composizione del nucleo di supporto alle attività connesse ai beni sequestrati e confiscati (nucleo la cui istituzione è già prevista dal Codice) e il relativo contingente di personale in base a criteri flessibili che tengano conto del numero dei beni oggetto di sequestro e confisca antimafia sul territorio di riferimento; si prevede, poi, che i prefetti, in base alle linee guida adottate dal Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale, individuano enti e associazioni che partecipano con propri rappresentanti all'attività del nucleo di supporto,

impegna il Governo

a valutare le modalità per pervenire ad un incremento delle dotazioni organiche dell'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento a magistrati, cancellieri ed esperti informatici anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 33 del provvedimento.
9/1039-B/21. Businarolo.


      La Camera,
          esaminata la proposta di legge Atto Camera n.  1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché una delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;
          premesso che:
              l'articolo 13 del testo in esame interviene sulle norme del Codice antimafia che definiscono i criteri per la scelta degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati e regolano gli adempimenti connessi alla cessazione del loro incarico. Sono introdotte nell'articolo 35 del Codice un complesso di disposizioni che mira a superare le difficoltà connesse alla mancata operatività dell'Albo degli amministratori giudiziari;
              l'individuazione dei criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori viene demandata ad un successivo decreto del Ministro della giustizia (di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dello sviluppo economico) che deve tenere conto del numero degli incarichi aziendali in corso, comunque non superiore a tre. A tale decreto è, altresì, demandata l'individuazione dei casi in cui è vietato il cumulo degli incarichi contraddistinti dalla particolare complessità o dall'eccezionalità del valore del patrimonio immobiliare da amministrare. L'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato e al momento della nomina è tenuto a comunicare al tribunale l'eventuale titolarità di altri incarichi di analoga natura;
              il nuovo comma 2-bis dell'articolo 35 del codice antimafia precisa che l'incarico di amministratore giudiziario di aziende sequestrate deve essere scelto fra i soggetti iscritti nella nell'apposita sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari;
              al comma 2-ter dell'articolo 35 del Codice si prevede che l'amministratore giudiziario può essere anche nominato tra il personale dipendente dell'Agenzia nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di fissare, nell'ambito del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 13, comma 2, della legge in esame, specifici criteri volti ad accertare il possesso, da parte dei soggetti autorizzati ad essere nominati amministratori giudiziari, di puntuali competenze e conoscenze manageriali e di pregresse esperienze professionali.
9/1039-B/22. Agostinelli.


      La Camera,
          esaminata la proposta di legge Atto Camera n.  1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché una delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;
          premesso che:
              i testimoni di giustizia sono cittadini che, di regola, nulla hanno a che fare con la criminalità e che decidono di fornire il loro apporto alle indagini su un fatto-reato, spesso rispondendo ad un dovere civico. Godono per questo di una protezione da parte dello Stato che – come per i pentiti – spazia dalle misure di tutela fisica allargata ai familiari, alle misure economiche e di reinserimento socio-lavorativo; la prassi ha, tuttavia, dimostrato che spesso si tratta di soggetti la cui identità sociale è più sfumata: imprenditori stanchi di pagare il pizzo, soggetti usurati, ma anche parenti e affini di mafiosi che intendono recidere i contatti con l'organizzazione criminale. Secondo quanto emerge dalla prassi, ancora sono esistenti grosse criticità dell'attuale legislazione: insufficiente definizione dello status del testimone; l'applicazione quasi generalizzata al testimone del solo programma di protezione (che comporta lo sradicamento del testimone dal luogo di residenza); il deficit informativo sui suoi diritti doveri; l'inadeguatezza delle diverse misure assistenziali e di reinserimento socio-lavorativo; la condizione di isolamento del testimone derivante dalla mancanza di referenti certi; la mancata previsione di un termine di durata delle misure. Le numerose problematiche applicative hanno fatto ritenere «che il decreto-legge n.  8 del 1991 non possa più costituire il substrato normativo entro cui inserire ulteriori modifiche alla disciplina dei testimoni di giustizia e che, invece, occorra una specifica legge destinata a tale peculiare figura, di cui il nostro ordinamento sebbene all'avanguardia nella legislazione antimafia, finora non si è dotata». Anche per i testimoni di giustizia occorrono e sono indispensabili misure quali: la personalizzazione e gradualità delle misure: in tale ambito dare preferenza nell'adozione di misure di tutela nella località di origine rispetto al trasferimento in località protetta adottato col programma di protezione; la possibilità per il testimone di godere di misure di sostegno economico anche nel luogo di residenza, in presenza di riduzione della capacità di reddito (attualmente garantite dal solo programma di protezione); l'introduzione di misure a salvaguardia dell'impresa del testimone;
              per dare maggiori tutele sia dal punto di vista fisico e quindi un potenziamento delle misure, sarebbe utile anche la scelta come regola, di cercare prima di tutto di proteggere il testimone nel luogo in cui abita e solo come extrema ratio di affidarsi al sistema centrale di protezione e allo spostamento in luoghi protetti, con il cambio delle generalità, ma prima di tutto di cercare di invertire il paradigma e, quindi, di tutelare la persona che denuncia nel luogo in cui abita; ancora: misure di sostegno economico, perché nel momento in cui magari si perde la propria impresa o il proprio lavoro è necessario anche dare un sostegno economico a questi soggetti, il reinserimento sociale e lavorativo,

impegna il Governo

ad integrare, col primo provvedimento utile, le misure volte alla protezione per i testimoni di giustizia al fine della applicazione delle speciali misure di protezione di cui agli articoli 9 e 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.  8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.  82 anche a coloro che, in base a sentenza, siano stati riconosciuti testimoni di giustizia.
9/1039-B/23. D'Uva.


      La Camera,
          in sede di esame del testo unificato delle proposte di legge Gadda ed altri; d'iniziativa popolare; Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Bindi ed altri; Bindi ed altri; Formisano: «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate» (Approvate, in un testo unificato, dalla Camera e modificate dal Senato),
          premesso che:
              il provvedimento in esame, che riforma la disciplina delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, l'amministrazione, gestione e destinazione di beni sequestrati e confiscati, con particolare riferimento alla tutela dei terzi ed ai rapporti con le procedure concorsuali, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, rappresenta il punto di arrivo di un lungo ed articolato lavoro realizzata in entrambi i rami del Parlamento, molto importante e atteso non solo da parte degli operatori del settore ma anche dal vasto mondo dell'associazionismo che si batte per la legalità;
              la approvazione definitiva della riforma in esame costituisce un importante traguardo sul fronte del contrasto alle mafie ed alla criminalità organizzata;
              il provvedimento, intervenendo sul Codice Antimafia del 2011 di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, introduce misure molto importanti, misure che mettono ordine nel complesso sistema delle misure di prevenzione, garantendo un processo giusto anche nella applicazione delle medesime, valorizzando e rendendo più efficiente e forte l'Agenzia per i beni confiscati e sostiene le aziende sane confiscate alla mafia, dando un messaggio importante di legalità nonché di garanzia per i cittadini, i lavoratori e l'intero tessuto sociale ed economico del nostro paese;
              il provvedimento in questione prevede anche l'ampliamento dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali agli indiziati del reato di assistenza agli associati e di associazione a delinquere finalizzata a numerosi reati contro la pubblica amministrazione e di terrorismo, assicura la trattazione prioritaria del procedimento di prevenzione patrimoniale, stabilisce il passaggio della competenza per l'adozione delle misure di prevenzione dal tribunale del capoluogo della provincia al tribunale del distretto; istituisce, in sede distrettuale, sezioni o collegi giudicanti specializzati per le misure di prevenzione, introduce limiti di eccepibilità dell'incompetenza territoriale e della competenza dell'organo proponente la misura; modifica la disciplina delle misure di prevenzione e revisione quella dell'amministrazione giudiziaria, introduce una dettagliata normativa per il controllo giudiziario dell'azienda per assicurare la trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari; dispone in tema di sgombero e liberazione di immobili sequestrati e vara forme di sostegno volte a consentire la ripresa delle aziende sequestrate, la loro continuità produttiva e le misure a tutela dei lavoratori, revisiona la disciplina sulla tutela dei terzi di buona fede e riorganizza e potenzia l'Agenzia nazionale per i beni confiscati, con competenza nell'amministrazione e destinazione dei beni solo dalla confisca di secondo grado; estende, infine, la cosiddetta confisca allargata e sua assimilazione alla disciplina della confisca di prevenzione antimafia,

impegna il Governo

in sede di prima applicazione della riforma del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nell'ambito delle sue proprie prerogative, a mettere in campo tutti gli strumenti che riterrà opportuni ed efficaci al fine di monitorare e verificare le prassi applicative della legge, per quanto riguarda i destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, con particolare riferimento agli indiziati di reato di associazione a delinquere finalizzata ai reati contro la pubblica amministrazione, con lo scopo di valutare l'impatto e l'efficacia delle nuove norme, anche ai fini di eventuali modifiche che si rendano necessarie, nonché, per quanto riguarda l'efficacia e la coerenza della applicazione della intera riforma, in particolare con riferimento al funzionamento dei nuovi istituti, al fine di garantire che la tutela della legalità e l'efficienza del sistema delle misure di prevenzione si realizzi nel pieno rispetto delle garanzie dei diritti dei cittadini e delle imprese.

9/1039-B/24. Verini, Marotta, Dambruoso, Scopelliti, Garavini, Tino Iannuzzi.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Chiarimenti in merito alla possibile modifica dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, al fine di includere le scuole paritarie tra i beneficiari del programma (PON) per la scuola – 3-03266

      LUPI e VIGNALI. – Al Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno. – Per sapere – premesso che:
          l'accordo di partenariato, adottato nel settembre 2014 ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n.  1303/2013, nella sezione I A, alla pagina 258, relativa all'obiettivo tematico 11, prevede espressamente che: «il FSE (Fondo sociale europeo) e il FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) interverranno nel settore dell'educazione pubblica, con esclusione delle private e/o parificate»;
          con il comma 313 della legge di bilancio per l'anno 2017, è stata introdotta una nuova disposizione, che ha individuato le scuole paritarie tra i possibili beneficiari del programma operativo istituzionale (PON) «Per la Scuola». Il comma recita che dove si parla di istituzioni scolastiche si devono intendere tutte le istituzioni scolastiche che costituiscono il sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge n.  62 del 2000;
          con l'entrata in vigore della legge di bilancio, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha effettuato i necessari approfondimenti sulle ricadute che l'attuazione della norma comporta, avviando, dal mese di gennaio 2017 un'interlocuzione con il competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, volta a valutare eventuali iniziative attuative che risultassero già allo stato compatibili con il quadro ordinamentale comunitario;
          in particolare, si chiedeva di verificare l'eventuale modifica dell'accordo di partenariato come previsto dalla legge di bilancio e l'avvio dell’iter previsto per ottenere dalla Commissione europea indicazioni sulle specifiche modifiche, in coerenza con la norma citata dell'accordo di partenariato del PON;
          in attesa della definizione delle suddette procedure, considerata la necessità di attuare il programma operativo in ragione delle scadenze previste per la spesa, sia per l'anno 2017, sia per l'anno 2018, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha ritenuto opportuno procedere all'accantonamento per le scuole paritarie di una quota parte dei finanziamenti disponibili, tramite inserimento in tutti gli avvisi pubblici del Programma PON, di uno specifico riferimento;
          a marzo 2017 risulta all'interrogante che sia stato avviato un confronto tecnico tra il capo di gabinetto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il capo di gabinetto del Ministro per la coesione territoriale e del Mezzogiorno, con esiti positivi –:
          se il Governo abbia avviato la necessaria interlocuzione con la Commissione europea per la modifica dell'accordo di partenariato di cui in premessa e, conseguentemente, ai fini della riprogrammazione del PON. (3-03266)


Chiarimenti in merito ad incarichi e consulenze esterne presso l'Agenzia per la coesione territoriale ed ai relativi costi – 3-03267

      GALATI. – Al Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno. – Per sapere – premesso che:
          l'articolo 10 del decreto-legge n.  101 del 2013 ha istituito l'Agenzia per la coesione territoriale, dotata di autonomia organizzativa e sottoposta alla vigilanza diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha l'obiettivo di sostenere, promuovere ed accompagnare programmi e progetti per lo sviluppo e la coesione territoriale;
          in particolare l'Agenzia persegue la finalità di curare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione;
          secondo fonti riportate recentemente a mezzo stampa, sarebbero numerose le incongruenze connesse al modus operandi della struttura, sulle quali appare opportuno avere dei chiarimenti. Anzitutto emergerebbe una proliferazione abnorme di consulenze di «esperti», con incarichi di durata settennale per un compenso che varia tra i 50.000 e gli 85.000 euro lordi annui;
          i consulenti sarebbero, secondo quanto trapelato dai giornali, circa 150, sebbene sul sito web siano tracciati solamente 85 incarichi. Il che pone prioritariamente un problema di trasparenza: non sarebbe infatti ammissibile, né compatibile con i principi di trasparenza e pubblicità cui dovrebbe informarsi l'azione amministrativa, che le risorse destinate al personale di un'agenzia istituita con legge dello Stato non siano pubblicate puntualmente. Il costo totale relativo solo alla spesa per il personale dell'Agenzia, sarebbe pari a 42,3 milioni di euro e solo una parte di questa spesa, sia in termini correnti che previsionali, sarebbe suscettibile di monitoraggio pubblico;
          l'Agenzia, secondo le medesime fonti, avrebbe indetto un bando per un ammontare di 879 mila euro per l'esternalizzazione del servizio di rendicontazione e amministrazione del personale, pur disponendo di un ufficio apposito per il bilancio e per il personale che assorbe già 30 dipendenti;
          la situazione descrive un quadro organizzativo apparentemente incoerente, con una proliferazione incontrollata di incarichi e consulenze e conseguente lievitazione dei costi di funzionamento, rispetto ai quali non risulterebbe reperibile una rendicontazione della gestione delle risorse disponibili correlata ai livelli delle performance della struttura;
          il tutto aggravato dai dati, non incoraggianti, relativi agli andamenti della spesa e dell'utilizzo dei fondi dell'Unione europea in attuazione del ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, che, secondo le informazioni reperibili sul sito della Commissione europea, si attesterebbero all'1,2 per cento del totale delle risorse in dotazione –:
          se il Ministro sia a conoscenza delle informazioni ivi rappresentate e se consideri il rapporto tra i costi di funzionamento della struttura e i livelli delle performance coerente all'obiettivo strategico del sostegno alla politica di coesione del Paese. (3-03267)


Iniziative tese a dare attuazione alla normativa propedeutica all'operatività delle Zone economiche speciali – 3-03268

      PISICCHIO. – Al Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno. – Per sapere – premesso che:
          il decreto-legge n.  91 del 2017, convertito, con modificazioni dalla legge n.  123 del 2017, ha istituito all'articolo 4 le zone economiche speciali;
          con tale denominazione si intende una zona geograficamente limitata e chiaramente identificata, comprendente almeno un'area portuale avente caratteristiche stabilite da regolamento UE 1315/2013, nella quale le aziende già operative o che si insedieranno potranno usufruire di speciali condizioni per gli investimenti e per lo sviluppo;
          tali vantaggi si traducono in benefici fiscali e amministrativi. In particolare, le imprese che effettuano investimenti all'interno delle zone economiche speciali possono utilizzare il credito di imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali nel Mezzogiorno entro il limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Per il riconoscimento dei benefici le imprese devono mantenere la loro attività nell'area zone economiche speciali per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
          il citato decreto-legge prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro interrogato, siano definiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, modalità e criteri per l'istituzione delle zone economiche speciali;
          quanto alla richiesta di istituzione delle singole zone, si prevede che siano le regioni meno sviluppate e in transizione a presentare la domanda per l'istituzione, specificando le caratteristiche dell'area individuata; la proposta deve essere accompagnata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ciascuna regione può presentare una proposta di istituzione di una zona economica speciale nel proprio territorio, o al massimo due, ove siano presenti più aree portuali. Le regioni che non posseggono aree portuali possono presentare istanza di istituzione di una zona economica speciale solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale;
          le zone economiche speciali si sono affermate a livello mondiale come laboratori per l'attrazione degli investimenti e incubatori di innovazione, capaci di promuovere sviluppo produttivo e occupazionale. Oggi esistono nel mondo oltre 4.500 zone economiche speciali, istituite in 135 nazioni, che occupano circa 70 milioni di posti di lavoro. Nella sola Unione europea sono operative 16 zone economiche speciali, di cui 14 in Polonia con attrazione di investimenti pari a 170 miliardi di euro;
          quali iniziative intenda il Governo adottare per dare presto attuazione alla normativa propedeutica all'operatività delle zone economiche speciali che costituiscono per il Mezzogiorno uno strumento fondamentale per l'attrazione di investimenti produttivi, la creazione di occupazione e il recupero di competitività dei territori. (3-03268)


Intendimenti in ordine alla revisione dei criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale, al fine di riequilibrare l'erogazione di servizi pubblici sul territorio nazionale – 3-03269

      RUSSO, OCCHIUTO e CARFAGNA. – Al Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno. – Per sapere – premesso che:
          il divario tra Nord e Sud del Paese è particolarmente evidente se si osservano i dati relativi ai servizi offerti. I dati relativi al servizio mensa comunale della scuola primaria, ad esempio, mostrano come gli alunni che accedono al servizio siano a Torino l'81 per cento, e a Napoli il 36 per cento; a Piacenza il 95 per cento e a Salerno il 15 per cento; a Monza il 100 per cento e a Reggio Calabria lo 0,07 per cento;
          le carenze non sono dovute alla mancanze di strutture (tutte le scuole hanno un locale mensa dedicato); il tema è la scarsità delle risorse per garantire le prestazioni ed è una questione che coinvolge una serie di altri servizi, tra cui gli asili nido e il trasporto scolastico;
          nel comparto degli asili nido, la distribuzione del servizio mostra come le regioni del Centro-Nord siano caratterizzate da percentuali di copertura prossime o superiori al 15 per cento, mentre le regioni del Sud, ad eccezione dell'Abruzzo e della Basilicata, non superino mai il 5 per cento;
          la beffa ai danni dei diritti dei cittadini che vivono nel Mezzogiorno è dovuta alle modalità di riparto dei trasferimenti perequativi delle spese correnti, avviato nel 2015, nell'ambito del fondo di solidarietà comunale integralmente finanziato con le risorse proprie dei comuni (decreto legislativo n.  23 del 2001);
          per le modalità con cui è strutturato il meccanismo del fondo di solidarietà comunale, nella formula di determinazione di trasferimenti comunali, i fabbisogni standard e le capacità fiscali pesano soltanto per una quota minoritaria, mentre il peso preponderante, nei fatti, è attribuito ai trasferimenti storici;
          in questo modo, l'assenza di un servizio si traduce in uno zero a quel comune per il fabbisogno, lasciando indietro tutte quelle amministrazioni (principalmente al Sud) che non riescono a garantire le prestazioni non per assenza di richiesta, ma per mancanza di risorse –:
          quali siano gli attuali criteri di riparto del fondo di solidarietà comunale, e se il Governo ritenga di dover assumere iniziative volte a rimodulare tali criteri, partendo dai livelli essenziali delle prestazioni e dai fabbisogni standard, e non dalla spesa storica, come sollecitato più volte dal Parlamento. (3-03269)


Iniziative di competenza per l'attuazione del programma di sviluppo rurale 2014-2020 (PSR) della regione Sardegna, con particolare riguardo al «Pacchetto giovani» – 3-03270

      CAPELLI. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Per sapere – premesso che:
          nel programma di sviluppo rurale 2014-2020 (PSR) della regione Sardegna, sono stati pubblicati i bandi della sottomisura 6.1 e «Pacchetto giovani»;
          le direttive per l'attuazione amministrativa delle misure risalgono ormai ad un anno fa e prevedevano l'apertura dello «sportello informatico» sul portale nazionale SIAN per la presentazione delle domande dal 15 settembre 2016 al 16 gennaio 2017, adempimento sul quale si sono registrati ritardi nella predisposizione delle procedure informatiche necessarie per la presentazione delle domande ma anche per l'istruttoria;
          gli applicativi per l'istruttoria non sono stati ancora resi disponibili da AGEA sul portale SIAN, tanto da «costringere» ARGEA a ricorrere provvisoriamente a procedure manuali per le domande presentate da circa 6 mesi;
          solo a partire dal 15 marzo 2017 è stata consentita la presentazione delle domande – che dopo appena una settimana erano 2800 –, mentre il termine di chiusura è scaduto il 14 aprile 2017;
          la dotazione finanziaria prevista per la misura 6.1, che prevede un premio per il primo insediamento in agricoltura di 35.000 euro, è pari a poco più di 20 milioni di euro. Saranno finanziati circa 570 beneficiari;
          più complesso è determinare il numero di ditte finanziabili nell'ambito del «pacchetto giovani», dove la dotazione finanziaria è pari a 50 milioni di euro, ma il premio è associato ad un progetto di investimenti di importo variabile, e la tipologia di investimento si colloca in differenti classi di priorità;
          l'assessorato all'agricoltura della regione Sardegna non è stato in grado di pubblicare e comunicare agli utenti l'elenco delle domande finanziabili a causa di problemi del portale SIAN nel ricostruire secondo l'ordine cronologico di presentazione, l'elenco delle domande finanziabili nel «pacchetto giovani»;
          è inevitabile il rinvio dell'avvio dell'attività istruttoria che dovrebbe essere contestuale alla presentazione della domanda;
          moltissime ditte attendono di sapere se la propria domanda rientra tra quelle che saranno ammesse al finanziamento a seguito della procedura istruttoria, anche questa da condurre sul portale SIAN attraverso un'apposita procedura, ancora inesistente;
          ARGEA Sardegna rilascia alle ditte che lo richiedano un codice da utilizzare per il tracciamento di fatturazioni e pagamenti, a loro «rischio e pericolo», in quanto il codice non sostituisce le procedure sopra ricordate –:
          quali iniziative di competenza intenda intraprendere per risolvere una questione che si trascina da tempo e che danneggia in maniera evidente l'intero sistema produttivo agricolo sardo. (3-03270)


Elementi ed iniziative circa gli effetti del Trattato di libero scambio tra Unione europea e Canada (CETA) sul comparto agricolo e agroalimentare nazionale – 3-03271

      GALLINELLA, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, GAGNARLI, L'ABBATE, LUPO e PARENTELA. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Per sapere – premesso che:
          l'accordo economico e commerciale globale tra il Canada e l'Unione europea e i suoi Stati membri, istituisce tra le parti una zona di libero scambio in materia di beni, servizi ed investimenti;
          l'accordo è stato definito «misto» dalla Commissione europea e, in base a quanto disposto dalla decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, è attualmente applicato a titolo provvisorio dall'Unione europea con esclusione di alcune parti riferite a investimenti, servizi finanziari e proprietà intellettuale;
          sono note le osservazioni, le considerazioni e le polemiche, spesso pretestuose, sorte intorno all'accordo, sia con riferimento alle procedure che hanno portato alla sua negoziazione, che alle tematiche oggetto dell'intesa;
          al netto delle valutazioni inerenti all'opportunità politica di liberalizzare numerosi settori commerciali, è impossibile non rilevare l'esistenza di significative asimmetrie economiche tra il Canada e l'Unione europea derivanti da diversità strutturali destinate ad impattare fortemente sull'economia delle parti;
          ad oggi non è possibile stimare, ancorché in via approssimativa, le conseguenze dell'armonizzazione delle norme regolamentari, né dell'abbattimento delle barriere non tariffarie agli scambi;
          a tal proposito, nel settore agricolo e, più in generale, in quello della sicurezza alimentare, le previsioni circa il meccanismo di equivalenza non appaiono idonee a garantire i più elevati standard di protezione sanitaria e fitosanitaria, assegnando alla parte esportatrice l'onere di dimostrare, ancorché in modo oggettivo, tale equivalenza;
          l'accordo fa riferimento alle disposizioni dell'Omc che consentono un divieto permanente al commercio solo se vi è un consenso scientifico che riconduce il danno ad uno specifico prodotto o ingrediente; in caso di disaccordo, il massimo livello di precauzione adottabile è un divieto temporaneo;
          la suddetta previsione applicata agli organismi geneticamente modificati mette fortemente in discussione la legislazione comunitaria improntata al principio di precauzione;
          la tutela accordata ad alcuni prodotti DOP e IGP, ancorché costituenti una parte significativa del valore complessivo del sistema delle certificazioni, lascia senza protezione un numero considerevole di piccoli produttori di eccellenze che tuttavia contribuiscono in maniera determinante alla formazione del prodotto interno lordo del nostro Paese;
          se e quali studi scientifici siano stati condotti al fine di valutare l'impatto delle disposizioni del Ceta sul comparto agricolo ed agroalimentare nazionale e con quali strumenti di «difesa» si intenda procedere nell'eventualità che le previsioni sulla crescita e sui reciproci benefici siano invece disattese. (3-03271)


Iniziative di competenza a sostegno delle aree agricole presenti all'interno di parchi nazionali colpiti dall’«emergenza incendi» – 3-03272

      MELILLA, STUMPO, LACQUANITI, ZACCAGNINI, LAFORGIA, QUARANTA, RICCIATTI, SPERANZA, SCOTTO, ROBERTA AGOSTINI, ALBINI, BERSANI, FRANCO BORDO, BOSSA, CAPODICASA, CIMBRO, D'ATTORRE, DURANTI, EPIFANI, FAVA, FERRARA, FOLINO, FONTANELLI, FORMISANO, FOSSATI, CARLO GALLI, KRONBICHLER, LEVA, MARTELLI, MATARRELLI, PIERDOMENICO MARTINO, MOGNATO, MURER, NICCHI, GIORGIO PICCOLO, PIRAS, RAGOSTA, ROSTAN, SANNICANDRO, SIMONI, ZACCAGNINI, ZAPPULLA, ZARATTI e ZOGGIA. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Per sapere – premesso che:
          questa estate, secondo una stima della Coldiretti, sono stati bruciati in Italia 120.000 ettari di superficie forestale e agricola;
          gli incendi sono aumentati di tre volte rispetto alla media degli ultimi 10 anni;
          i danni sono calcolati nell'ordine di centinaia di milioni di euro e la Coldiretti ha addirittura stimato danni per 10.000 euro ad ettaro;
          sono state colpite tutte le attività legate all'economia dei boschi, alla zootecnia, all'agricoltura, al turismo, all'escursionismo e all'agriturismo;
          sono morti nei roghi migliaia e migliaia di animali allevati e selvatici;
          vari Parchi nazionali dell'Italia centro-meridionale, a partire dalla Majella-Morrone, ma anche i Parchi del Gran Sasso, del Vesuvio, del Gargano, del Cilento, del Pollino e della Sila sono stati devastati con gravi inevitabili gravissime ripercussioni sul nostro delicato ecosistema;
          ad avviso degli interroganti, appare necessario prevedere un intervento di aiuti straordinari per i parchi devastati da tali incendi, come pure adottare con urgenza un'azione di potenziamento dell'attività di prevenzione degli incendi soprattutto nelle aree a produzione agricola e nelle zone nazionali protette per la loro straordinaria importanza per la tutela delle biodiversità –:
          quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministro interrogato intenda adottare per fronteggiare la drammatica situazione descritta in premessa per tutelare e supportare le aree agricole interne ai Parchi nazionali devastati dagli incendi boschivi. (3-03272)


Interventi volti a favorire l'inserimento dei giovani nel settore delle aziende agricole – 3-03273

      OLIVERIO, SANI, FIORIO, LUCIANO AGOSTINI, ANTEZZA, CARRA, COVA, CUOMO, DAL MORO, DI GIOIA, FALCONE, MARROCU, MONGIELLO, PALMA, PRINA, ROMANINI, TARICCO, TERROSI, VENITTELLI, ZANIN, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA e BINI. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Per sapere – premesso che:
          i dati del Censimento Agricoltura 2010 mostravano la grande difficoltà di ricambio generazionale nel settore agricolo e un processo di senilizzazione che determinava un freno alla competitività (minore propensione all'innovazione – intesa come di prodotto, di processo e di mercato – e agli investimenti) e rischi di carattere ambientale legati all'abbandono e alla conseguente riduzione della gestione del territorio;
          i conduttori over 65 secondo i dati Istat coltivano un quarto della superficie agricola utilizzata nazionale e producono un quinto dell'intera produzione;
          nel 2015 la Coldiretti ha segnalato una inversione di tendenza con un aumento pari al 35 per cento degli agricoltori al di sotto dei 35 anni che, tra imprenditori agricoli, coadiuvanti familiari e soci di cooperative agricole sono arrivati a superare le 70 mila unità;
          si tratta di una nuova generazione di contadini, allevatori, pescatori e pastori che non si limitano a produrre alimenti « made in Italy» ma che stanno contribuendo a difendere cultura e bellezza del Paese;
          secondo dati Ismea la tendenza è confermata anche nel 2016, con un ulteriore aumento dei giovani agricoltori che a settembre 2016 risultavano 16.200 in più rispetto al corrispondente periodo del 2015, crescendo quindi del 9,1 per cento;
          la crescita della componente giovanile in agricoltura rappresenta un fattore competitivo fondamentale confermato, negli ultimi 3 anni, dallo sviluppo del settore primario che ha registrato un aumento dell’export da 33 miliardi a 38,4 miliardi di euro;
          in base ai dati Eurostat, in Italia le aziende agricole guidate da giovani al di sotto dei 35 anni, ottengono un ricavo di 73.000 euro, a fronte di una media di 43.000 con una performance superiore anche ai pari età europei, che si attestano su una media di 44.000 euro;
          è necessario continuare a mantenere alta l'attenzione sul ricambio generazionale, con politiche a servizio dei giovani che facilitino non solo l'ingresso di quest'ultimi nel settore agricolo, ma anche attività di formazione e consulenza che li accompagnino nello sviluppo continuo della propria azienda e nel mantenimento della stessa una volta avviata;
          è necessario, inoltre, semplificare l'accesso alla terra e al credito per i giovani al fine di favorire il loro stabile inserimento nel settore –:
          quali interventi siano stati messi in campo dal Governo, con quali risultati e quali strumenti si intendano attivare nei prossimi mesi. (3-03273)


Chiarimenti sull'effettiva destinazione delle risorse derivanti dagli sms solidali ai territori interessati dagli eventi sismici del 2016 – 3-03274

      SALTAMARTINI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, PAGANO, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI e SIMONETTI. – Al Ministro per i rapporti con il Parlamento. – Per sapere – premesso che:
          ha grande risonanza sui media la questione dell'utilizzo di circa 33 milioni di euro raccolti dagli sms solidali destinati alla ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del Centro Italia;
          a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e 26 e 30 ottobre 2016, che hanno devastato il Centro Italia distruggendo i paesi Amatrice, Accumoli e Pescara del Tronto. Il dipartimento della protezione civile ha aperto un conto corrente bancario, presso Monte dei Paschi di Siena, per raccogliere donazioni in favore delle popolazioni colpite, ed è stato altresì attivato il numero solidale 45500, grazie al quale è stato possibile donare 2 euro inviando un sms o chiamando da rete fissa;
          come disposto dal decreto-legge n.  189 del 2016, convertito dalla legge n.  229 del 2016, le donazioni al numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario sono confluiti nella contabilità speciale del commissario straordinario alla ricostruzione e sono stati gestiti secondo le modalità previste dal protocollo d'intesa per l'attivazione e la diffusione di numeri solidali;
          tale protocollo contempla l'istituzione di un comitato dei garanti al fine di valutare le iniziative da finanziare e assicurare la trasparenza nella gestione delle risorse raccolte;
          il comitato ha destinato l'importo raccolto, circa 33 milioni di euro, alle regioni, in base alla percentuale dei danni subiti e dopo la valutazione delle proposte formulate;
          i progetti approvati nell'incontro del comitato del 17 luglio 2017 per ciascuna delle quattro regioni terremotate sono stati annunciati nel sito della protezione civile;
          risultano finanziati progetti in comuni fuori dal cratere e comunque non interessati da zona rossa, come Poggio Bustone, Collevecchio, Rivodutri nel Lazio, mentre sono stati ignorati comuni completamente distrutti come Amatrice e Accumoli;
          a parere degli interroganti, i fondi raccolti dalla solidarietà degli italiani, che hanno voluto partecipare con il proprio contributo al grave disagio della gente terremotata, dovrebbero essere utilizzati per interventi complementari nelle zone maggiormente colpite dal sisma e non dovrebbero essere destinati a coprire le necessità del Governo per mancanza di fondi statali;
          occorre verificare l'effettiva destinazione dei fondi, per rispetto della volontà popolare e anche in considerazione dei ritardi registrati per la ricostruzione, ormai sotto gli occhi di tutti, e fugare ogni dubbio sulla raccolta dei soldi –:
          se il Governo intenda chiarire l'effettiva destinazione dei 33 milioni di euro raccolti dagli sms solidali e quali criteri siano stati utilizzati dal comitato dei garanti per la scelta dei progetti finanziati.
(3-03274)


Iniziative, anche in ambito europeo, per innalzare le tutele contrattuali nel settore aereo, a garanzia del personale e della qualità dei servizi – 3-03275

      FASSINA, MARCON, CIVATI, FRATOIANNI, AIRAUDO, PELLEGRINO, PLACIDO, PAGLIA e GREGORI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
          la compagnia aerea Ryanair ha previsto la cancellazione tra il 19 settembre e il 28 ottobre 2017 di centinaia di voli su tutto il territorio nazionale creando problemi a circa 400 mila passeggeri, disagi al trasporto aereo e all'economia nazionale ed europea;
          all'origine della decisione della compagnia ci sarebbe un errato calcolo delle ore di riposo e delle ferie non goduto dai piloti della compagnia aerea;
          i piloti in esercizio o che hanno ormai abbandonato l'azienda (oltre il 17 per cento del totale da inizio 2017), hanno rilasciato interviste nelle quali spiegano di subire inaccettabili condizioni contrattuali e di lavoro, con l'impossibilità ad esercitare i propri diritti sindacali. Nella stessa situazione si troverebbero anche i lavoratori dell'azienda che svolgono altre mansioni (primi ufficiali, steward e hostess, e altro);
          l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha aperto una istruttoria, dal momento che le cancellazioni potrebbero configurare una violazione dei doveri di diligenza di cui all'articolo 20 del Codice del consumo, nella misura in cui sarebbero in larga misura riconducibili a ragioni organizzative e gestionali già note all'azienda, quindi non a cause esterne al suo controllo, causando notevoli disagi ai consumatori;
          un secondo profilo di contestazione riguarderebbe il tenore e le modalità delle informazioni con cui i passeggeri sono stati informati della cancellazione dei voli e dei diritti che possono esercitare ai sensi del Reg. CE 261/04, che potrebbero essere idonei a indurli in errore circa l'esistenza e l'esercizio di tali diritti;
          Ryanair avrebbe offerto ai suoi piloti un bonus straordinario in cambio della parziale rinuncia alle ferie, ma i piloti non sembrano disposti ad accettare. Dalle loro dichiarazioni è evidente che la questione delle ferie vada inserita in un contesto più ampio relativo alle condizioni contrattuali e alla eccessiva flessibilità loro richiesta, che ha effetti negativi sulle condizioni di lavoro e di riflesso sul mercato e i diritti dei consumatori;
          la mancanza di insufficienti standard sociali e contrattuali nel mercato unico e della concorrenza crea fenomeni di dumping sociale –:
          quali iniziative intenda intraprendere, in sede nazionale ed europea, per ottenere l'innalzamento di standard sociali e contrattuali di tutela delle condizioni di lavoro nella regolamentazione del settore aereo, al fine di favorire l'applicazione di contratti collettivi che garantendo meglio il lavoro siano in grado di innalzare la qualità dei servizi. (3-03275)


Elementi e iniziative di competenza in merito a fenomeni corruttivi relativi a concorsi universitari, emersi da recenti indagini della Guardia di finanza – 3-03276

      RAMPELLI, CIRIELLI, LA RUSSA, GIORGIA MELONI, MURGIA, NASTRI, PETRENGA, RIZZETTO, TAGLIALATELA e TOTARO. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. – Per sapere – premesso che:
          nell'ambito dell'inchiesta denominata «chiamata alle armi», lunedì 25 settembre 2017 la Guardia di finanza di Firenze ha disposto una trentina di misure cautelari a carico di docenti universitari, tutti accusati di corruzione per concorsi universitari truccati e l'assegnazione fraudolenta di cattedre, sette dei quali sono stati arrestati mentre agli altri è stato interdetto l'esercizio delle funzioni di professore universitario e di quelle connesse ad ogni altro incarico accademico per la durata di dodici mesi;
          nell'inchiesta, nata dal tentativo di alcuni professori universitari di indurre un ricercatore, candidato al concorso per l'abilitazione scientifica nazionale all'insegnamento nel settore del diritto tributario, a ritirare la propria domanda allo scopo di favorire un altro ricercatore in possesso di un curriculum notevolmente inferiore, promettendogli in cambio l'abilitazione nella tornata successiva, sono indagate complessivamente cinquantanove persone su tutto il territorio nazionale;
          le indagini, come affermato dalla Guardia di finanza in una nota, hanno consentito di accertare «sistematici accordi corruttivi tra numerosi professori di diritto tributario», alcuni dei quali pubblici ufficiali poiché componenti di diverse commissioni nazionali nominate dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, finalizzati a rilasciare abilitazioni «secondo logiche di spartizione territoriale e di reciproci scambi di favori» al fine di soddisfare «interessi personali, professionali o associativi»;
          non è la prima volta che il sistema universitario italiano è interessato da gravi scandali, basta ricordare quello di pochi anni fa che aveva rivelato quanto lo stesso fosse afflitto dal nepotismo delle trasmissioni di cattedra di padre in figlio, fenomeno, peraltro, tutt'altro che sconfitto come rivelano i più recenti dati ufficiali;
          l'università italiana sta già attraversando un periodo di profonda crisi, da un lato per la riduzione delle risorse finanziarie e di personale che hanno colpito la quasi totalità degli atenei, e, dall'altro, per la disaffezione mostrata da migliaia di diplomati che scelgono di non intraprendere il percorso universitario –:
          quali siano le sue valutazioni, per quanto di competenza, in merito ai fatti descritti in premessa e quali urgenti iniziative intenda assumere per scongiurare il ripetersi di simili episodi e realizzare un sistema universitario efficiente e trasparente, in grado di formare davvero i giovani italiani. (3-03276)


DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DELL'AJA CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI, FATTO A GINEVRA IL 2 LUGLIO 1999, NONCHÉ NORME DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO (A.C. 3083)

A.C. 3083 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999.

A.C. 3083 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Atto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 dell'Atto stesso.

A.C. 3083 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Modifica dell'articolo 155 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30).

      1. L'articolo 155 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 155. – (Deposito di domande internazionali di disegni e modelli). – 1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o un'effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, di seguito denominato «Accordo del 1999».
      2. La domanda presso l'UIBM può anche essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento.
      3. La data di deposito della domanda è quella stabilita dall'articolo 9, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo del 1999. Se la domanda internazionale è presentata indirettamente ai sensi del citato articolo 9, paragrafo 2, la data di tale deposito presso l'UIBM vale come data di deposito presso l'Ufficio internazionale a condizione che la domanda internazionale sia ricevuta dall'Ufficio internazionale entro un mese dalla data di deposito presso l'UIBM.
      4. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni dell'Accordo del 1999 e del relativo regolamento di esecuzione, oltre che alle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale, ed essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti dall'Ufficio internazionale.
      5. La domanda internazionale designante l'Italia deve contenere gli elementi indicati al paragrafo 1 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1999 e può contenere gli elementi indicati al paragrafo 3 del medesimo articolo 5».

A.C. 3083 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Durata della protezione dei disegni e modelli industriali).

      1. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera (b), dell'Atto di cui all'articolo 1 della presente legge, la protezione internazionale del disegno o modello industriale può durare fino a un massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata, conformemente alla durata massima della protezione disposta dall'articolo 37 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30.

A.C. 3083 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 3083 – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 6.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2027 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA SULLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA DI POLIZIA, FATTO A ZAGABRIA IL 5 LUGLIO 2011 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4224)

A.C. 4224 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

      Sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 4224 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

      Sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1:

PARERE CONTRARIO

      sugli emendamenti 3.1 e 3.2 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

A.C. 4224 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011.

A.C. 4224 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

A.C. 4224 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 5, 7, 8, 9 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 117.879 annui a decorrere dall'anno 2017, e dei restanti articoli, pari a euro 42.108 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Copertura finanziaria).

      Al comma 1, sostituire le parole: euro 117.879 con le seguenti: euro 200.000.
3. 1. Gianluca Pini.

      Al comma 1, sostituire le parole: euro 42.108 con le seguenti: euro 50.000.
3. 2. Gianluca Pini.

A.C. 4224 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 4224 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Croazia segna un importante passo in avanti nella collaborazione tra i due Paesi nel settore della difesa e nella comune lotta contro la criminalità nelle sue varie manifestazioni;
              la collaborazione tra i due Governi si inserisce in un teatro regionale attraversato da molteplici e rilevanti criticità dal punto di vista della sicurezza internazionale e degli interessi italiani e dell'Unione europea;
              è necessario, in questa delicata fase, assicurare perciò la più ampia collaborazione per prevenire attività dei gruppi della criminalità organizzata e di quelli terroristici che possono mettere a repentaglio la sicurezza nei due Stati;
              la cooperazione tra gli apparati di intelligence dei due Paesi può dunque rivelarsi decisiva per massimizzare i risultati dell'Accordo;
              ai sensi dell'articolo 1 della legge n.  124 del 2007 – «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto» – al Presidente del Consiglio dei ministri è attribuita, in via esclusiva, tra l'altro, anche «l'alta direzione e la responsabilità generale della politica dell'informazione per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, per quanto di propria competenza, nell'ambito della cooperazione tra il Governo dalla Repubblica Italiana e quello della Repubblica della Croazia di intensificare i rapporti di collaborazione tra gli apparati di intelligence dei due Paesi, anche con interscambio di esperienze operative, al fine di rendere più efficace lo scambio di informazioni nell'ottica di un comune impegno nella prevenzione e nel contrasto della criminalità e della minaccia terroristica internazionale.
9/4224/1. Carrescia.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame autorizza la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011;
              l'Accordo ha come scopo quello di fornire uno strumento giuridico che permetta di regolamentare la collaborazione di polizia ai fini di una più efficace azione di contrasto al crimine transfrontaliero, in particolare quello connesso all'immigrazione illegale, alla tratta di esseri umani e al traffico illegale di sostanze stupefacenti;
              l'articolo 12 dell'Accordo prevede i dati personali trasmessi nel quadro del presente Accordo siano utilizzate unicamente per gli scopi per i quali siano stati inviati e non possano essere utilizzate per finalità diverse da quelle per le quali sono stati richiesti e forniti se non previa autorizzazione scritta dalla Parte che li ha comunicati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196, al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione per fare quanto di propria competenza per la protezione dei dati personali.
9/4224/2. Marzano.


DISEGNO DI LEGGE: S. 2207 – RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO RECANTE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE DEL 5 DICEMBRE 1980, FATTO A MANILA IL 9 DICEMBRE 2013 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4227)

A.C. 4227 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

      Sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 4227 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

      Sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1:

NULLA OSTA

A.C. 4227 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013.

A.C. 4227 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo V del Protocollo stesso.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

      Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
      Art. 2-bis. – 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle variazioni delle entrate fiscali derivanti dall'esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 1 e comunica entro il 30 giugno di ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari i relativi dati.
2. 01. Gianluca Pini.

A.C. 4227 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 4227 – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              la Convenzione in ratifica tra l'Italia e le Filippine per prevenire le evasioni fiscali richiede un efficace scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati contraenti e necessita di garanzie per la riservatezza delle informazioni ricevute da ciascuna delle Parti;
              l'uso improprio delle informazioni di cui al punto precedente può essere fonte di violazione del diritto alla privacy delle persone, di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.  675, alla direttiva comunitaria 95/46/CE oggi disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati personali e decreto legislativo 30 giugno 2003 n.  196 e successive modificazioni e integrazioni;
              tale uso improprio va evitato con un rigoroso controllo delle procedure inerenti alla trattazione dei dati personali al fine di evitare che il mancato rispetto della normativa sulla privacy vanifichi l'obiettivo della Convenzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivarsi con il Garante per la protezione dei dati personali per definire le più corrette ed efficaci procedure operative per la protezione dei dati personali trattati nell'ambito dell'attuazione della Convenzione Italia e Filippine per prevenire le evasioni fiscali.
9/4227/1. Carrescia.