XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 6 ottobre 2017

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DDL N. 4620, DOC. LXXXVII, N. 5 E DDL 3868 E ABB.

Ddl n.  4620 – Legge di delegazione europea 2016-2017 e Doc. LXXXVII, n.  5 – Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016

Discussione congiunta sulle linee generali

Tempo complessivo: 8 ore e 30 minuti.

Relatori per la maggioranza 20 minuti
(complessivamente)
Relatore di minoranza 10 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 23 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per ciascun deputato)
Gruppi 6 ore e 7 minuti
    Partito Democratico 54 minuti
    MoVimento 5 Stelle 32 minuti
    Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 31 minuti
    Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista 34 minuti
    Alternativa popolare – Centristi per l'Europa – NCD 32 minuti
    Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 30 minuti
    Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia Libertà – Possibile 30 minuti
    Scelta civica ALA per la Costituente liberale e popolare – MAIE 30 minuti
    Democrazia solidale – Centro Democratico 31 minuti
    Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale 30 minuti
    Misto: 33 minuti
        Civici e Innovatori PER l'Italia 10 minuti
        Direzione Italia 7 minuti
        Minoranze Linguistiche 4 minuti
        UDC-IDEA 4 minuti
        Alternativa Libera – Tutti insieme per l'Italia 3 minuti
        Partito Socialista Italiano (PSI) – Liberali per l'Italia (PLI) – Indipendenti 3 minuti
        FARE! – Pri – Liberali 2 minuti

Ddl n.  4620 – Legge di delegazione europea 2016-2017

Seguito dell'esame: 5 ore.

Relatore per la maggioranza 15 minuti
Relatore di minoranza 10 minuti
Governo 15 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 44 minuti (con il limite massimo di 5 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 3 ore e 16 minuti
    Partito Democratico 41 minuti
    MoVimento 5 Stelle 29 minuti
    Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 22 minuti
    Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista 15 minuti
    Alternativa popolare – Centristi per l'Europa – NCD 12 minuti
    Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 13 minuti
    Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia Libertà – Possibile 12 minuti
    Scelta civica ALA per la Costituente liberale e popolare – MAIE 12 minuti
    Democrazia solidale – Centro Democratico 11 minuti
    Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale 11 minuti
    Misto: 18 minuti
        Civici e Innovatori PER l'Italia 5 minuti
        Direzione Italia 4 minuti
        Minoranze Linguistiche 2 minuti
        UDC-IDEA 2 minuti
        Alternativa Libera – Tutti insieme per l'Italia 2 minuti
        Partito Socialista Italiano (PSI) – Liberali per l'Italia (PLI) – Indipendenti 2 minuti
        FARE! – Pri – Liberali 2 minuti

Doc. LXXXVII, n.  5 – Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016

Seguito dell'esame: 2 ore e 30 minuti.

Relatore 15 minuti
Governo 10 minuti
Richiami al Regolamento e tempi tecnici 10 minuti
Interventi a titolo personale 15 minuti (con il limite massimo di 2 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 40 minuti
    Partito Democratico 25 minuti
    MoVimento 5 Stelle 11 minuti
    Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 9 minuti
    Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista 8 minuti
    Alternativa popolare – Centristi per l'Europa – NCD 6 minuti
    Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 6 minuti
    Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia Libertà – Possibile 6 minuti
    Scelta civica ALA per la Costituente liberale e popolare – MAIE 5 minuti
    Democrazia solidale – Centro Democratico 5 minuti
    Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale 5 minuti
    Misto: 14 minuti
        Civici e Innovatori PER l'Italia 2 minuti
        Direzione Italia 2 minuti
        Minoranze Linguistiche 2 minuti
        UDC-IDEA 2 minuti
        Alternativa Libera – Tutti insieme per l'Italia 2 minuti
        Partito Socialista Italiano (PSI) – Liberali per l'Italia (PLI) – Indipendenti 2 minuti
        FARE! – Pri – Liberali 2 minuti

Ddl 3868 e abb. – Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali

Tempo complessivo: 20 ore e 30 minuti, di cui:
•  discussione generale: 8 ore e 30 minuti;
•  seguito dell'esame: 12 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 20 minuti 30 minuti
Governo 20 minuti 30 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 1 ora
Interventi a titolo personale 1 ora e 25 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per ciascun deputato) 1 ora e 49 minuti (con il limite massimo di 13 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 6 ore e 15 minuti 8 ore e 1 minuto
    Partito Democratico 57 minuti 1 ora e 41 minuti
    MoVimento 5 Stelle 33 minuti 1 ora e 11 minuti
    Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 32 minuti 53 minuti
    Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista 34 minuti 37 minuti
    Alternativa popolare – Centristi per l'Europa – NCD 32 minuti 31 minuti
    Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 31 minuti 31 minuti
    Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia Libertà – Possibile 31 minuti 30 minuti
    Scelta civica ALA per la Costituente liberale e popolare – MAIE 31 minuti 29 minuti
    Democrazia solidale – Centro Democratico 31 minuti 28 minuti
    Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale 30 minuti 26 minuti
    Misto: 33 minuti 44 minuti
        Civici e Innovatori PER l'Italia 10 minuti 13 minuti
        Direzione Italia 7 minuti 10 minuti
        Minoranze Linguistiche 4 minuti 5 minuti
        UDC-IDEA 4 minuti 5 minuti
        Alternativa Libera – Tutti insieme per l'Italia 3 minuti 4 minuti
        Partito Socialista Italiano (PSI) – Liberali per l'Italia (PLI) – Indipendenti 3 minuti 4 minuti
        FARE! – Pri – Liberali 2 minuti 3 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 6 ottobre 2017.

      Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alli, Amendola, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'acqua, Boschi, Bosco, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Censore, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Coppola, Costantino, D'alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, Del Basso De Caro, Dellai, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fauttilli, Fedriga, Ferranti, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Frusone, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Martella, Migliore, Monaco, Morassut, Orlando, Pes, Picchi, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scagliusi, Scalfarotto, Sereni, Tabacci, Simone Valente, Valeria Valente, Velo.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 4 ottobre 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          GUIDESI ed altri: «Incentivi fiscali per la rigenerazione del suolo edificato» (4676);
          GUIDESI ed altri: «Incentivi fiscali per il recupero dei fabbricati rurali» (4677);
          GUIDESI ed altri: «Introduzione dell'insegnamento dell'educazione ambientale nei programmi didattici delle scuole di ogni ordine e grado» (4678).

      In data 5 ottobre 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          FERRARESI ed altri: «Modifica all'articolo 162-ter del codice penale, in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie, a tutela delle vittime di reati contro la persona» (4680);
          LAFFRANCO ed altri: «Modifica dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n.  157, in materia di controllo della fauna selvatica» (4681);
          PREZIOSI ed altri: «Modifica all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, e deleghe al Governo per il riordino e il potenziamento delle misure a sostegno delle famiglie e per l'adozione di disposizioni per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro» (4682);
          SCHIRÒ: «Celebrazione della Giornata di commemorazione del LXX anniversario della partecipazione degli ebrei italiani alla migrazione in Israele (Aliyah Bet)» (4683).

      Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

      La proposta di legge DI SALVO ed altri: «Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa a prodotti igienici, alimentari e accessori per l'infanzia» (4637) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Zanin.

      La proposta di legge costituzionale BORGHESE: «Modifica all'articolo 38 della Costituzione in materia di diritto al trattamento pensionistico e di determinazione dei suoi limiti minimo e massimo» (4654) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Merlo.

Trasmissioni dal Senato.

      In data 4 ottobre 2017 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:
          S. 302-1019-1151-1789-1907. – Senatore DE POLI; senatori FAVERO ed altri; senatori PAGLIARI ed altri; senatore CONSIGLIO; senatore AIELLO: «Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche» (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (4679).

      Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
          I Commissione (Affari costituzionali):
      CAPARINI ed altri: «Modifiche all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n.  936, in materia di composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» (1378) Parere delle Commissioni V, XI e XII.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

      Il Presidente del Senato, con lettera in data 3 ottobre 2017, ha comunicato che la 1a Commissione (Affari costituzionali) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che modifica il regolamento (CE) n.  1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n.  1077/2011 (COM(2017) 352 final) (atto Senato Doc. XVIII, n.  219).

      Questa risoluzione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Ministero dell'interno.

      Il Ministero dell'interno, con lettera del 3 ottobre 2017, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno D'AMBROSIO ed altri n.  9/4127-bis-A/75 e ZARATTI ed altri n.  9/4127-bis-A/211, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 25 novembre 2016, concernenti la stabilizzazione del personale volontario appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

      La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

      Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 3 ottobre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  143, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2016 dalla SIMEST Spa, quale gestore dei Fondi per il sostegno finanziario all'esportazione e all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano (Doc. XXXV-bis, n.  5).

      Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 4 ottobre 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, per quanto riguarda la tabella di marcia completa presentata dalla Repubblica di Moldova in relazione all'attuazione dell'accordo nel settore degli appalti pubblici (COM(2017) 564 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
          Raccomandazione della Commissione del 3.10.2017 relativa alla professionalizzazione degli appalti pubblici – Costruire un'architettura per la professionalizzazione degli appalti pubblici (C(2017) 6654 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
          Parere della Commissione del 3.10.2017 sulla raccomandazione della Banca centrale europea di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'articolo 22 dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (C(2017) 6810 final), corredata dal relativo allegato (C(2017) 6810 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

      La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n.  146, copia delle delibere adottate dalla Commissione nel mese di settembre 2017.

      Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

      Il Ministero dell'interno, con lettera in data 30 settembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Alife (Caserta).

      Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal difensore civico della regione Veneto.

      Il Garante regionale dei diritti della persona della regione Veneto, in qualità di difensore civico, con lettera in data 4 ottobre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n.  127, la relazione sull'attività svolta negli anni 2015 e 2016 (Doc. CXXVIII, n.  54).

      Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Comunicazione di nomine ministeriali.

      La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 4 ottobre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
          alla V Commissione (Bilancio) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
              alla dottoressa Rita Cicchiello, l'incarico di direttore dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
          alla VI Commissione (Finanze) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
              al dottor Alessandro Rivera, l'incarico di direttore della Direzione IV – Sistema bancario e finanziario, affari legali, nell'ambito del Dipartimento del tesoro;
          alla VIII Commissione (Ambiente) la comunicazione concernente i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
              al dottor Vincenzo Cinelli, l'incarico di direttore della Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici;
              all'architetto Maria Lucia Conti, l'incarico di direttore della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici;
          alla IX Commissione (Trasporti) la comunicazione concernente i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
              al dottor Antonio Parente, l'incarico di direttore della Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;
              all'architetto Maurizio Girolamo Vitelli, l'incarico di direttore della Direzione generale per la sicurezza stradale, nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;
              al dottor Enrico Maria Pujia, l'incarico di direttore della Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina.

      Il Ministro della difesa, con lettera in data 4 ottobre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n.  14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del contrammiraglio Piero Fabrizi a vicepresidente della Lega navale italiana (116).

      Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

      Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

      Nell’Allegato A ai resoconti della seduta del 4 ottobre 2017, a pagina 3, seconda colonna, alla terzultima riga, prima della parola: «MARROCU» devono intendersi inserite le seguenti: «PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE».

INTERPELLANZE URGENTI

Intendimenti in merito alla promozione della questione di legittimità costituzionale in relazione a disposizioni in materia di pianificazione paesaggistica ed edilizia di cui alla legge n. 16 del 2017 della Regione siciliana – 2-01965

A)

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:
          con l'articolo 48 della legge 11 agosto 2017, n.  16 – recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I», pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (parte I) n.  35 del 25 agosto 2017 (n.  29) – la Regione siciliana ha introdotto delle modifiche inerenti alla pianificazione paesaggistica;
          la sopra citata disposizione stabilisce, al comma 1, che «i piani paesaggistici territoriali, nell'individuare le specifiche aree di tutela e predisporre le correlate prescrizioni d'uso, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, devono prevedere la possibilità che le opere di pubblica utilità, realizzate da enti pubblici o società concessionarie di servizi pubblici e con esclusione dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti comprese le discariche, siano realizzabili, previa specifica valutazione da effettuarsi caso per caso della concreta compatibilità con i valori paesaggistici oggetto di protezione, considerando nel complesso del progetto anche le possibili soluzioni in grado di ridurre, compensare o eliminare le eventuali incompatibile»;
          il comma 2 del medesimo articolo dispone, poi, che «la procedura di valutazione è avviata con istanza avanzata dal proponente l'opera all'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana. La valutazione si conclude entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza ed è espressa con delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana»;
          il comma 3, infine, stabilisce che «le opere di cui al comma 1 nonché le attività estrattive che, prima della data di adozione dei singoli piani paesaggistici territoriali, abbiano già ricevuto nulla osta, pareri favorevoli o autorizzazioni comunque denominate da parte di una amministrazione regionale o locale competente in materia di tutela paesaggistico territoriale ai sensi del decreto legislativo n.  42 del 2004, ovvero per le quali la regione abbia già rilasciato atti di intesa allo Stato, possono essere realizzate nel rispetto dei tempi, delle forme e delle modalità ivi previste, senza ulteriori valutazioni»;
          le finalità sottese alle suddette modifiche non sembrano, tuttavia, essere in linea con l'esigenza, costituzionalmente garantita, di salvaguardia e di tutela del paesaggio; pur essendo contemplata una previa specifica valutazione da effettuarsi caso per caso della concreta compatibilità con i valori paesaggistici oggetto di protezione, la possibilità che un progetto relativo alla realizzazione di opere di pubblica utilità possa includere delle soluzioni che di fatto sono idonee a superare eventuali incompatibilità – anche laddove queste ultime risultino insanabili – appare agli interpellanti foriera di abusi e suscettibile di violazioni, anche tacite, della vigente disciplina in materia di pianificazione paesaggistica;
          l'articolo 49 della legge 11 agosto 2017, n.  16, apporta, invece, delle modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n.  16, relativa alle disposizioni di recepimento del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380;
          più nello specifico, il comma 2, capoverso secondo, del citato articolo 49 inserisce, dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, come recepito dall'articolo 1 della legge regionale n.  16 del 2016, l'articolo 21-bis, il quale espressamente dispone che «limitatamente agli interventi sostitutivi disposti dall'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n.  66, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'articolo 31, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n.  16, nei confronti delle amministrazioni comunali inadempienti, devono intendersi riferiti esclusivamente agli organi istituzionali di governo dell'ente locale (sindaco, giunta e consiglio comunale)»;
          non si può non osservare come il tenore letterale della suddetta disposizione – proposta dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente Maurizio Croce ed approvata prima all'unanimità dai deputati della IV Commissione territorio ed ambiente dell'Assemblea regionale siciliana in data 27 giugno 2017, poi in Aula in data 9 agosto 2017 durante l'esame del provvedimento de quo – sia tale da essere in grado di limitare ed indebolire, anche in maniera significativa, i poteri sostitutivi di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia che spettano alla regione sulla base delle vigenti norme regionali e nazionali in materia;
          in buona sostanza, in presenza di inerzia dei comuni nella vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, l'intervento sostitutivo regionale, attraverso un commissario ad acta, finora ammesso e previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, deve ritenersi limitato alle omissioni degli organi di governo, che, tuttavia, non sono titolari di alcuna competenza al riguardo, e non anche degli organi dirigenziali che, viceversa, sono gli unici organi preposti all'emanazione delle ingiunzioni di demolizione;
          in virtù di tale modifica normativa, pertanto, il ruolo delle regioni nell'ambito dell'attività di supervisione e tutela del territorio appare grandemente ridotto e spogliato di efficacia ed incisività, nonostante l'ordinamento giuridico attribuisca in maniera espressa a queste ultime specifici poteri sostitutivi di vigilanza e repressione delle violazioni edilizie –:
          se non ritenga di promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, in relazione alle sopra richiamate disposizioni di legge che, ad avviso degli interpellanti, si pongono in contrasto con il principio di tutela del paesaggio di cui all'articolo 9 della Costituzione.
(2-01965) «Mannino, Pisicchio».


Iniziative di competenza volte a favorire l'accesso al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, con particolare riferimento alle garanzie richieste da istituti bancari – 2-01947

B)

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
          con il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, l'Unione europea e lo Stato italiano affiancano le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario, perché non dispongono di sufficienti garanzie;
          lo scopo di tale garanzia pubblica è quello di sostituirsi, in parte, alle costose garanzie altrimenti richieste alle imprese dagli istituti crediti a fronte della concessione di un finanziamento;
          come prescritto al capoverso E3 delle disposizioni operative del fondo, «sulla quota di finanziamento garantita dal fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative e bancarie, il cui valore cauzionale 73 complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nel paragrafo E.3.17, non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del fondo»;
          gli interpellanti, nel corso di incontri con piccole e medie imprese della provincia di Varese, hanno ricevuto segnalazioni da parte di alcune imprese che si sono viste richiedere, in sede di accesso a crediti garantiti dal fondo, ulteriori garanzie di importo notevolmente superiore alla parte di credito non garantita a livello pubblico e anzi talvolta anche superiori al 100 per cento della somma richiesta in finanziamento;
          Il Sole 24 ore, già in data 7 dicembre 2013, aveva dato conto di tale situazione, evidenziando il caso di una startup innovativa alla quale, malgrado l'accesso al fondo di garanzia, l'istituto creditizio ha richiesto una fideiussione personale non soltanto eccedente la quota di finanziamento del 20 per cento non coperta dal fondo di garanzia, ma anzi superiore all'intero ammontare dell'operazione, pari a 700.000 euro, nonché un vincolo per il finanziamento soci infruttifero da 2,5 milioni di euro presente in bilancio;
          a fronte di tali condizioni, la garanzia pubblica pare non avere spiegato il massimo di efficacia possibile, potendosi ipotizzare che essa non abbia goduto di una sufficiente fiducia da parte del mondo bancario, con conseguente pregiudizio per la ratio stessa del fondo di garanzia;
          dall'analisi operata dal working paper pubblicato dalla Banca d'Italia nell'aprile 2017, su «garanzie pubbliche sui prestiti alle piccole e medie imprese: una valutazione RDD» si ricava che il regime sia stato efficace nel migliorare i flussi di credito ma che l'impatto previsto del programma sul costo del credito, sembri materializzarsi solo per le aziende che passano facilmente il cut-off di ammissione –:
          quali siano gli orientamenti del Governo, per quanto di competenza, in relazione a questa prassi da parte degli istituti bancari e quali iniziative intenda adottare al fine di mitigare la richiesta di ulteriori garanzie alle imprese che accedono al fondo di garanzia, per la parte di finanziamento che già risulti coperta dall'intervento pubblico, nonché per aumentare la platea delle aziende capaci di superare il cut-off di ammissione.
(2-01947) «Catalano, Quintarelli, Menorello, Galgano, Mucci, Pisicchio».


Iniziative di competenza in ordine a problematiche relative all'emissione di titoli obbligazionari da parte di Banca popolare di Bari e Credito Valtellinese – 2-01966

C)

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
          «in data 1o agosto 2016 la Banca popolare di Bari», come si apprende dal suo bilancio 2016 «tramite la società veicolo “PBNPLs 2016 Srl” ha ceduto n.  915 posizioni a sofferenza, originate dalla capogruppo e da Tercas e Caripe, con un valore lordo di 471 milioni di euro. Inoltre, “per finanziare l'acquisto del portafoglio di NPLs, in data 12 agosto la SPV ha emesso le seguenti classi di titoli. Senior (rating DBRS BBB+, Moody's Baa 1), per euro 126,5 milioni, tasso Euribor 6 mesi più spread 0,5 per cento; Mezzanine (rating DBRS B+, Moody's B2 Sf) per euro 14 milioni, tasso Euribor 6 mesi più spread 6 per cento; Junior, privo di rating, per euro 10 milioni”»;
          con decreto del 25 gennaio 2017 il Ministero dell'economia e delle finanze ha concesso la garanzia statale sulla nota senior, secondo quanto previsto dal decreto-legge 14 febbraio 2016, n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n.  49;
          da fonti stampa si apprende che il predetto titolo senior sia dotato, per l'intero suo ammontare, della garanzia dello Stato. La normativa prevede che la garanzia divenga «efficace solo quando la società cedente abbia trasferito a titolo oneroso almeno il 50 per cento più 1 dei titoli junior» (...) «la classe di titoli maggiormente subordinata, che non ha diritto a ricevere il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi o altra forma di remunerazione fino al completo rimborso del capitale, dei titoli delle altre classi»;
          tale obbligo rende evidente la ratio della legge, ossia tutelare la garanzia pubblica attraverso un margine di protezione costituito da titoli di credito diversi da quelli garantiti che dovrebbero avere spessore economico congruo. Minore è la grandezza della quota totale di mezzanine e junior, minore sarà la protezione della garanzia pubblica sui titoli senior. La normativa prevede espressamente che la società di rating sia informata sullo spessore dei vari titoli;
          la tranche di obbligazioni mezzanine e junior in questione ha secondo gli interpellanti una dimensione alquanto ridotta, visto che dal bilancio si constata una cessione a terzi ad un prezzo abbondantemente sotto la pari, riducendo in tal modo il margine dei titoli non senior al 3,69 per cento dell'importo lordo di cartolarizzazione rispetto al valore del 27 per cento dei tali senior. Quindi il rischio viene trasferito quasi per intero allo Stato;
          nel 2016 è stata completata la vendita dei titoli mezzanine e junior per 17,4 milioni di euro rispetto ai 24 milioni nominali. Se la differenza è concentrata solo sui titoli junior, lo spessore economico degli stessi risulterebbe 2,6 milioni di euro, confermando l'assoluta mancanza di spessore;
          il montante delle obbligazioni mezzanine è protetto dall'alto tasso di interesse « > 6 per cento » minimo indicizzato rimborsato in 23 anni con priorità rispetto alle obbligazioni senior garantite dallo Stato;
          dal bilancio in merito alla cartolarizzazione si apprende anche che le «garanzie a presidio delle attività cartolarizzate» sono «ipotecarie (circa 70 per cento) e chirografarie (circa 30 per cento)»;
          confrontando queste incidenze con i tipi di titoli emessi dalla società di cartolarizzazione, si nota invece che il peso netto dei titoli mezzanino più junior, i quali dovrebbero essere associati ai crediti di difficile recupero, sia di 17,4 milioni di euro su 144 totali, quindi solo il 12 per cento;
          l'articolo 5 del decreto del 3 agosto 2016, decreto attuativo «GAGS», prevede: «Ai fini dall'ammissione alla garanzia: a) l'agenzia di rating ha accesso almeno alle seguenti informazioni: flussi di cassa attesi, ivi compresi quelli, relativi ai contratti di copertura finanziaria; le commissioni dovute al soggetto incaricato della riscossione dei crediti; le modalità di pagamento degli interessi dei titoli; il corrispettivo della garanzia; ogni altro costo dell'operazione di cartolarizzazione; lo spessore delle classi diversa da quella senior»;
          le agenzie di rating sono state sanzionate per le violazioni normative relativamente alla crisi dei mutui subprime Usa. Gli stessi conflitti di interesse tra banche ed agenzie sono presenti anche in Italia;
          in ultimo si segnala che operazione del tutto simile, con le stesse criticità di spessore degli strumenti finanziari emessi, è stata autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 29 settembre 2017, con riferimento a una richiesta effettuata in data 14 luglio 2017 da Banca Creval tramite la «società veicolo» «Elrond NPL2017Srl» verso la quale sono stati ceduti crediti in sofferenza con un valore lordo di euro 1.400 milioni. Per finanziare l'acquisto del portafoglio di NPLs, la SPV ha emesso le seguenti classi di titoli: senior (rating scope BBB-, Moody's Baa 3) su cui è stata richiesta ed autorizzata la garanzia pubblica, per euro 464 milioni, scadenza 2040, tasso Euribor 6 mesi più spread 0,5 per cento; mezzanine (rating Scope B+, Moody's B1) scadenza 2040, per euro 42,5 milioni; junior, privo di rating, per euro 20 milioni; in data 22 giugno 2017 l'agenzia di rating Fitch riduce il rating a banca Creval a BB- da BB con outlook negativo –:
          se il Ministro interpellato, come membro del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, abbia accesso alle relazioni delle agenzie di rating, in merito alle due operazioni sopra citate, al fine di verificare la valorizzazione delle diverse classi di obbligazioni, oltre all'entità e al dettaglio dei costi della cartolarizzazione in questione e se intenda fornire elementi al riguardo;
          se il Governo intenda fornire elementi sulla data di scadenza delle obbligazioni senior e mezzanine;
          se il Governo sia a conoscenza dell'esatto prezzo netto effettivo di cessione dei soli titoli junior per l'operazione effettuata da Banca popolare di Bari e Creval;
          se si ritenga opportuno che la nomina dell'agenzia di rating, sulla quale è concentrato l'intero potere decisionale della valutazione del sottostante, venga effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze (con spese a carico dell'operazione di cartolarizzazione), invece che dall'istituto bancario a giudizio degli interpellanti in situazione di conflitto di interesse, in modo tale da rispettare il sano principio economico di contrapposizione di interessi;
          se non sia utile assumere iniziative per prevedere un sistema di assicurazione per lo Stato a carico della banca o dell'agenzia di rating nel caso di giudizi rating fuorvianti e inefficaci a danno dello Stato;
          se non si ritenga utile assumere iniziative per prevedere un sistema di assicurazione a favore dello Stato, con importo circa al 10 per cento del valore nominale dei titoli senior e con durata pari alle stesse obbligazioni garantite, a carico dell'agenzia di rating, per i casi accertati di responsabilità civile e penale delle agenzie nell'incarico svolto;
          se il Governo sia a conoscenza dei nomi dei sottoscrittori/acquirenti delle obbligazioni mezzanine e junior e se intenda verificare, per quanto di competenza, se esista corrispondenza temporale con altre operazioni finanziarie o commerciali intrattenute con gli stessi istituti bancari o «società veicolo».
(2-01966) «Pesco, Sibilia, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Villarosa, Cancelleri, Agostinelli, Baroni, Basilio, Battelli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese».


Chiarimenti in merito al perfezionamento dell'intesa volta al riconoscimento giuridico della Congregazione Italiana per la Coscienza di Krishna – 2-01932

D)

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
          in data 29 gennaio 2010 la Confederazione nazionale delle associazioni per la Coscienza di Krishna, avente sede a Roma, in via Sardegna n.  55, presentava al Ministero dell'interno una formale e documentata istanza, volta ad ottenere riconoscimento come ente religioso, ai sensi dell'articolo 2 della legge n.  1159 del 1929 e degli articoli 10 e 11 del regio decreto n.  289 del 1930, con la denominazione di «Congregazione Italiana per la Coscienza di Krishna». Dopo una lunga istruttoria, durata oltre 4 anni, ad ottobre 2014 il Consiglio di Stato esprimeva parere favorevole all'invocato provvedimento e la direzione centrale dei culti presso il Ministero dell'interno predisponeva lo schema del decreto del Presidente della Repubblica, finalizzato al richiesto riconoscimento, su proposta del Ministro dell'interno. Detto schema di decreto del Presidente della Repubblica veniva trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, al dipartimento per gli affari giuridici e legislativi. Il 3 giugno 2015, in assenza di notizie, la Congregazione formulava una richiesta di aggiornamento alla direzione centrale dei culti del Ministero dell'interno, che confermava la giacenza attuale dello schema di decreto del Presidente della Repubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; gli Hare Krishna sono il ramo monoteista dell'Induismo, con decine di milioni di fedeli in India, in Bangladesh e in Indonesia, trapiantato cinquant'anni orsono in Occidente e oggi punto di riferimento e ponte culturale tra le comunità indiane e bengalesi del nostro Paese e l'Italia. Considerando che i ministri di culto sono tutti italiani, questo rende naturale lo scambio, la comprensione tra culture e tradizioni religiose diverse. Il 10 settembre 1998, con decreto del Ministero dell'interno, la Confederazione nazionale delle Associazioni per la coscienza di Krishna è stata riconosciuta come ente morale. Al momento attuale si contano più di 400 templi nel mondo, con circa 50.000 devoti iniziati e consacrati alla missione e milioni di devoti/fedeli che frequentano i templi. In Europa, in particolare, vi sono centri di Krishna in ogni grande città. Negli ultimi vent'anni le comunità indiana, mauriziana e del Bangladesh sono salite in Italia dalle 30.000 alle 90.000 unità e, tra i membri di queste comunità, almeno il 30 per cento sono hinduisti di fede Vaishnava-Krishnaita, che conta oltre 500 milioni di fedeli nel sub-continente indiano. La ragione del riconoscimento come ente di culto ha effetti pratici importanti ed elimina residui ostacoli al pieno riconoscimento della libertà religiosa. Senza tale riconoscimento i devoti di Krishna non possono essere sicuri di assistere malati in ospedali, detenuti nelle carceri e persino partecipare ad incontri nelle scuole o nelle università. Non bisogna dimenticare inoltre le facilitazioni fiscali concesse a qualunque ente no profit e alle onlus ma, senza il riconoscimento, negate al Movimento degli Hare Krishna;
          la legge di epoca fascista del 1929, la cosiddetta legge sui «culti ammessi», non garantiva e non garantisce la libertà religiosa, ma solo una mera tolleranza rispetto alla religione maggioritaria che a quel tempo divenne religione di Stato, cioè quella cattolica. A cambiare le cose è arrivata la democrazia e la Costituzione. Questa riconosce e garantisce la libertà religiosa e lo Stato italiano afferma di essere portatore di una laicità «positiva». Cioè una laicità che mette sullo stesso piano tutte le credenze religiose, ne riconosce le specificità e soprattutto non rimane indifferente al fenomeno religioso come fatto sociale. Per ovviare alle discriminazioni del 1929, sono arrivate molte leggi per rendere attuale il dettato costituzionale. In particolare, nel 1984 si è arrivati ad un nuovo Concordato con la Chiesa cattolica e alla legge sulle intese e sugli enti di culto, che è quella che riguarda il caso in questione. La stipulazione delle intese, a partire dal 1984, ha accorciato le distanze – che erano eccessive – tra la disciplina giuridica della Chiesa cattolica e quella di altre religioni, ma al tempo stesso ha approfondito la distanza tra le comunità che sono riuscite a concludere un'intesa con lo Stato italiano o ad essere almeno riconosciute come enti di culto e quelle che, per un motivo o un altro, ne sono rimaste prive, creando così nuove possibili discriminazioni, in mancanza di una nuova legge sulla libertà religiosa. Nel suo complesso la disparità di disciplina non è stata tanto ridotta ma spostata da un settore a un altro dell'ordinamento giuridico italiano. Nel caso specifico, ad un'analoga interpellanza del 20 gennaio 2017, il rappresentante del Governo, Sottosegretario Davide Faraone, rispondeva che non essendoci più elementi ostativi «la Presidenza del Consiglio dei ministri (...) sta espletando gli adempimenti di competenza necessari al riconoscimento giuridico della Congregazione italiana per la coscienza di Krishna»; da allora, tuttavia, non sono seguiti atti concreti; dopo 7 anni di attesa, dei quali 3 di giacenza della pratica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; il mancato perfezionamento dell'intesa si configura, ad avviso degli interpellanti, come una violazione dei diritti di una rispettata minoranza religiosa del nostro Paese –:
          se il Governo non ritenga necessario indicare una data certa per espletare gli ultimi adempimenti volti al riconoscimento giuridico della Congregazione Italiana per la Coscienza di Krishna.
(2-01932) «Quartapelle Procopio, Bonaccorsi, Giuliani, Piazzoni, Minnucci, Marroni, Tentori, Schirò, Anzaldi, Bergonzi, Venittelli, Narduolo, Sereni, Giachetti, Rampi, Lodolini, Andrea Romano, Causi, Malisani, Zampa, Fragomeli, Coccia, Raciti, Ribaudo, Rocchi, Porta, Cominelli, Ferranti, Gribaudo, Giulietti, Barbanti, Coscia, Di Salvo, Gelli, Iori, Melilli, Tacconi, Tinagli».