XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 22 novembre 2017

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL NN. 4376 E 2976 ED ABB.

Pdl 4376 – Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, nonché modifica all'articolo 69 del codice penale, in materia di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti

Discussione generale: 8 ore.

Relatori 30 minuti (complessivamente)
Governo 15 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 19 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 46 minuti
    Partito Democratico 38 minuti
    MoVimento 5 Stelle 32 minuti
    Forza Italia – Il Popolo
    della Libertà – Berlusconi Presidente
32 minuti
    Articolo 1 – Movimento
    Democratico e Progressista
31 minuti
    Alternativa popolare – Centristi
    per l'Europa – NCD
31 minuti
    Lega Nord e Autonomie – Lega dei
    Popoli – Noi con Salvini
31 minuti
    Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia
    Libertà – Possibile
30 minuti
    Scelta civica ALA per la Costituente
    liberale e popolare – MAIE
30 minuti
    Democrazia solidale – Centro
    Democratico
30 minuti
    Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale 30 minuti
    Misto: 31 minuti
        Civici e Innovatori – Energie
        PER l'Italia
9 minuti
        Direzione Italia 7 minuti
        Minoranze Linguistiche 4 minuti
        UDC-IDEA 4 minuti
        Alternativa Libera – Tutti insieme
        per l'Italia
3 minuti
        FARE! – Pri - Liberali 2 minuti
        Partito Socialista Italiano (PSI) –
        Liberali per l'Italia (PLI) - Indipendenti
2 minuti

Pdl 2976 e abb. – Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam

Tempo complessivo: 14 ore, di cui:
•  discussione generale: 8 ore;
•  seguito dell'esame: 6 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore per la maggioranza 20 minuti 20 minuti
Relatori di minoranza 20 minuti (complessivamente) 20 minuti (complessivamente)
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 30 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 12 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per ciascun deputato) 42 minuti (con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 38 minuti 3 ore e 38 minuti
    Partito Democratico 34 minuti 59 minuti
    MoVimento 5 Stelle 32 minuti 25 minuti
    Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 31 minuti 20 minuti
    Articolo 1 – Movimento
    Democratico e Progressista
31 minuti 17 minuti
    Alternativa popolare – Centristi per l'Europa – NCD 30 minuti 14 minuti
    Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 30 minuti 13 minuti
    Sinistra Italiana – Sinistra
    Ecologia Libertà – Possibile
30 minuti 13 minuti
    Scelta civica ALA per la Costi tuente liberale e popolare – MAIE 30 minuti 13 minuti
    Democrazia solidale – Centro
    Democratico
30 minuti 12 minuti
    Fratelli d'Italia – Alleanza
    nazionale
30 minuti 12 minuti
    Misto: 30 minuti 20 minuti
        Civici e Innovatori – Energie PER l'Italia 8 minuti 6 minuti
        Direzione Italia 7 minuti 4 minuti
        Minoranze Linguistiche 4 minuti 2 minuti
        UDC-IDEA 4 minuti 2 minuti
        Alternativa Libera – Tutti
        insieme per l'Italia
3 minuti 2 minuti
        FARE! – Pri - Liberali 2 minuti 2 minuti
        Partito Socialista Italiano (PSI) – Liberali per l'Italia (PLI) – Indipendenti 2 minuti 2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 22 novembre 2017.

      Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Capezzone, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Cenni, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Colletti, Coppola, D'Alia, Dal Moro, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Marco Di Maio, Epifani, Faraone, Gianni Farina, Fedi, Fedriga, Ferranti, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Garavini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giuliani, Gozi, Guerra, Kronbichler, La Marca, Laforgia, Lauricella, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Malpezzi, Manciulli, Marazziti, Marcon, Marotta, Antonio Martino, Mazziotti Di Celso, Giorgia Meloni, Meta, Migliore, Monchiero, Nicoletti, Orfini, Orlando, Paglia, Pes, Piepoli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Francesco Saverio Romano, Rosato, Rughetti, Ruocco, Sanga, Sani, Sandra Savino, Scalfarotto, Scanu, Sereni, Sibilia, Sottanelli, Spadoni, Tabacci, Tacconi, Tancredi, Taranto, Turco, Valeria Valente, Vazio, Velo, Venittelli, Vignali, Villarosa, Zanetti, Zoggia.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Capezzone, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Cenni, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Colletti, Coppola, D'Alia, D'Ottavio, Dal Moro, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Marco Di Maio, Epifani, Faraone, Gianni Farina, Fedi, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giuliani, Gozi, Lorenzo Guerini, Guerra, Kronbichler, Laforgia, Lauricella, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Marotta, Antonio Martino, Mazziotti Di Celso, Giorgia Meloni, Meta, Migliore, Nicoletti, Orfini, Orlando, Paglia, Pes, Piccoli Nardelli, Piepoli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Francesco Saverio Romano, Rosato, Rossomando, Rughetti, Ruocco, Sanga, Sani, Sandra Savino, Scalfarotto, Scanu, Sereni, Sibilia, Sottanelli, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tancredi, Taranto, Tofalo, Turco, Valeria Valente, Vazio, Velo, Venittelli, Vignali, Villarosa, Villecco Calipari, Zanetti, Zoggia.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 21 novembre 2017 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
          PAGLIA: «Istituzione dell'Autorità per la tutela del risparmio e delega al Governo per la disciplina del suo funzionamento, per il coordinamento delle funzioni di vigilanza nel settore finanziario nonché per l'adozione di un testo unico delle leggi per la tutela del risparmio» (4746).

      Sarà stampata e distribuita.

Ritiro di proposte di legge.

      In data 21 novembre 2017 la deputata Gullo ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:
          GULLO: «Attribuzione agli avvocati del potere di autenticazione delle scritture private» (2491).

      La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo.

      Il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo, con lettera in data 22 novembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della deliberazione istitutiva, la «Relazione sul contrasto al fenomeno della contraffazione in sede internazionale».

      Il predetto documento sarà stampato e distribuito (doc. XXII-bis, n.  16).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 21 novembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Salerno, per l'esercizio 2016. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  577).

      Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

      Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 21 novembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n.  70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici dall'Aero Club d'Italia, riferita all'anno 2016, corredata dai relativi allegati.

      Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro della salute.

      Il Ministro della salute, con lettera in data 21 novembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 16 marzo 1987, n.  115, la relazione sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di diabete mellito con particolare riferimento ai problemi concernenti la prevenzione, aggiornata al 31 dicembre 2016 (Doc. LXIII, n.  3).

      Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 21 novembre 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso l'uso più ampio possibile di combustibili alternativi: un piano d'azione sulle infrastrutture per i combustibili alternativi a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/94/UE, compresa la valutazione di quadri strategici a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/94/UE (COM(2017) 652 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive);
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Conseguire la prosperità attraverso gli scambi e gli investimenti – Aggiornare la strategia congiunta 2007 dell'Unione europea in materia di aiuti al commercio (COM(2017) 667 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);
          Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (COM(2017) 672 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 672 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (CE) n.  428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (COM(2017) 679 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti dalla Bulgaria in base al meccanismo di cooperazione e verifica (COM(2017) 750 final), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti dalla Romania in base al meccanismo di cooperazione e verifica (COM(2017) 751 final), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 951-1082 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI: DE MONTE; BELLOT ED ALTRI: DISTACCO DEL COMUNE DI SAPPADA DALLA REGIONE VENETO E AGGREGAZIONE ALLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO) (A.C. 4653)

A.C. 4653 – Questione sospensiva

QUESTIONE SOSPENSIVA

      La Camera,
          premesso che:
              la regione del Veneto ha inoltrato il 17 marzo 2016 una domanda di avvio del negoziato per ottenere maggiori competenze, ai sensi dell'articolo 116 Costituzione;
              il Governo con nota del 16 maggio 2016 ha manifestato la disponibilità ad avviare la procedura di carattere concertativo prevista dal citato articolo 116 della Costituzione;
              il 22 ottobre 2017 la popolazione veneta ha approvato la procedura in corso per ottenere particolari condizioni di autonomia;
              il Governo ha già indicato una delegazione deputata al concreto svolgimento dell'istruttoria dell'intesa;
              le diciotto consultazioni popolari che, dal 2005, hanno approvato le richieste di altrettanti comuni veneti di essere aggregati ad una delle confinanti regioni a statuto speciale hanno, fra le proprie cause, un livello di autonomia regionale considerato incongruo rispetto alle esigenze del territorio, soprattutto comparando situazioni del tutto analoghe che ricadono in ambiti regionali speciali dotati di maggiore capacità di autogoverno;
              allo stato, alle numerose richieste di distacco dalla regione Veneto non è mai stato dato riscontro dal Parlamento italiano;
              la prospettata intesa ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione potrà, seppur parzialmente, attenuare il deficit di autonomia esistente fra il Veneto e le regioni confinanti del nord est italiano, cosicché appare necessario attendere le risultanze della relativa istruttoria in corso, prima di valutare l'opportunità istituzionale di accogliere domande comunali di distacco, fra cui quella di Sappada;
              l'argomento riguardante la modifica dei confini del Veneto propone temi istituzionali sensibili e complessi, che abbisognano di provvedimenti legislativi che considerino il quadro istituzionale globale dell'area veneta e garantiscano un paritetico trattamento a tutti gli enti locali con specifico riferimento ai comuni che hanno proposte istanze simili a quella di cui alla proposta di legge in oggetto;
              nella nota del Presidente della Provincia di Belluno del 6 ottobre 2017, si paventa il concreto rischio di effetto domino che potenzialmente può portare alla scomparsa della provincia stessa;
              nella relazione illustrativa dell'A.C. 1427 della XV Legislatura (riguardante il comune di Lamon), il Governo riteneva di «procedere mediante lo strumento della legge costituzionale, quale fonte di diritto pariordinata a quella che definisce l'autonomia speciale»,

delibera

di sospendere l'esame della proposta di legge n.  4653 fino alla definizione dell'intesa con la regione Veneto e comunque fino al 31 maggio 2018.
N. 1. Menorello, Rubinato, Secco.

A.C. 4653 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

sulle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.21, 1.22, 1.23 e sugli articoli aggiuntivi 1.021, 1.022, 1.023, 1.024, 1.025, 1.026, 1.027, 1.028, 1.029, 1.030, 1.031, 1.032, 1.033, 1.034, 1.035, 1.036, 1.037, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

A.C. 4653 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

      1. Il comune di Sappada è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i riferimenti alla regione Veneto e alla provincia di Belluno, contenuti in disposizioni di legge concernenti il comune di Sappada, si intendono sostituiti da riferimenti, rispettivamente, alla regione Friuli Venezia Giulia e alla provincia di Udine.
      3. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.
      4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, valutati in euro 705.000 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

      Sopprimerlo.
1. 20. Naccarato.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione del presente articolo.

      Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:
      3. Il commissario di cui al comma 1-bis è nominato dal Ministro dell'interno, sentite la regione Veneto e la regione Friuli Venezia Giulia, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, ha il compito di sostenere gli oneri, derivanti dall'attività dello stesso commissario. Le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia e le province di Belluno e Udine provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di due o più tra i citati enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del comma 1-bis. Gli enti istituzionali interessati concorrono, nel rispetto del principio di leale collaborazione, agli adempimenti necessari all'attuazione del presente articolo per mezzo di accordi, intese e atti congiunti, garantendo continuità, nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi e definendo e regolando i profili successori, anche in materia di beni demaniali e patrimoniali disponibili e indisponibili e in materia fiscale e finanziaria. Gli enti interessati, nella fase transitoria, garantiscono la piena conoscibilità delle normative da applicare e delle procedure da seguire nei diversi ambiti di loro competenza e prestano ai residenti, agli enti e alle imprese l'assistenza necessaria affinché il processo di distacco e aggregazione arrechi ad essi il minor disagio possibile. Gli enti interessati devono comunque assicurare, nella fase transitoria, l'incolumità pubblica, la tutela della salute, la parità di accesso alle prestazioni e ogni altro interesse primario dei residenti nel territorio del comune di Sappada. Le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia e le province di Belluno e Udine provvedono agli adempimenti di cui sopra entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al citato comma 1-bis fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Belluno o della regione Veneto e relativi a cittadini e a enti compresi nel territorio del comune di cui al presente articolo sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Udine o della regione Friuli Venezia Giulia.
1. 2. De Menech.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dalla modifica delle norme dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia che definiscono il territorio della Regione medesima e, in mancanza della predetta modifica, si applicano trascorso un anno dalla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
1. 4. Rubinato.

      Sostituire il comma 4 con il seguente:
      4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né deroghe ai vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno. Tutti gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico del bilancio della regione Friuli Venezia Giulia.
1. 5. De Menech.

      Al comma 4, sostituire le parole da: dalle disposizioni fino alla fine del comma con le seguenti: dalla presente legge provvede la regione cui il comune di Sappada viene aggregato.
1. 21. Menorello.

      Al comma 4, sostituire la parola: 705.000 con la seguente: 110.000.000.
1. 22. De Menech.

      Al comma 4, sostituire la parola: 705.000 con la seguente: 9.000.000.
1. 23. De Menech.

      Al comma 4, sostituire la parola: 705.000 con la seguente: 710.000.
1. 7. De Menech.

      Al comma 4, sostituire la parola: 705.000 con la seguente: 700.000.
1. 6. De Menech.

      Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
      4-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della propria autonomia, adotta le iniziative ritenute più opportune per verificare la congruità degli strumenti legislativi regionali con i contenuti della presente legge.
1. 24. De Menech.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

      Il Comune di Cortina d'Ampezzo è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Trentino Alto Adige nell'ambito della provincia di Bolzano.
      A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i riferimenti alla regione Veneto e alla provincia di originaria appartenenza contenuti in disposizioni di legge concernenti il comune citato al comma precedente, si intendono sostituiti da riferimenti individuati nella regione e nella provincia di nuova aggregazione del medesimo.
      Il Governo è autorizzato ad adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.
      Agli oneri derivanti dalla presente legge provvede la Regione cui il Comune di cui al comma 1 viene aggregato.
1. 021. Menorello.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

      Il Comune di Livinallongo del Col di Lana è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Trentino Alto Adige nell'ambito della provincia di Bolzano.
      A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i riferimenti alla regione Veneto e alla provincia di originaria appartenenza contenuti in disposizioni di legge concernenti il comune citato al comma precedente, si intendono sostituiti da riferimenti individuati nella regione e nella provincia di nuova aggregazione del medesimo.
      Il Governo è autorizzato ad adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.
      Agli oneri derivanti dalla presente legge provvede la Regione cui il Comune di cui al comma 1 viene aggregato.
1. 022. Menorello.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

      Il Comune di Colle Santa Lucia è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Trentino Alto Adige nell'ambito della provincia di Bolzano.
      A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i riferimenti alla regione Veneto e alla provincia di originaria appartenenza contenuti in disposizioni di legge concernenti il comune citato al comma precedente, si intendono sostituiti da riferimenti individuati nella regione e nella provincia di nuova aggregazione del medesimo.
      Il Governo è autorizzato ad adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.
      Agli oneri derivanti dalla presente legge provvede la Regione cui il Comune di cui al comma 1 viene aggregato.
1. 023. Menorello.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

      Il Comune di Lamon è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Trentino Alto Adige nell'ambito della provincia di Trento.
      A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i riferimenti alla regione Veneto e alla provincia di originaria appartenenza contenuti in disposizioni di legge concernenti il comune citato al comma precedente, si intendono sostituiti da riferimenti individuati nella regione e nella provincia di nuova aggregazione del medesimo.
      Il Governo è autorizzato ad adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.
      Agli oneri derivanti dalla presente legge provvede la Regione cui il Comune di cui al comma 1 viene aggregato.
1. 024. Menorello.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

      Il Comune di Sovramonte è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Trentino Alto Adige nell'ambito della provincia di Trento.
      A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i riferimenti alla regione Veneto e alla provincia di originaria appartenenza contenuti in disposizioni di legge concernenti il comune citato al comma precedente, si intendono sostituiti da riferimenti individuati nella regione e nella provincia di nuova aggregazione del medesimo.
      Il Governo è autorizzato ad adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.
      Agli oneri derivanti dalla presente legge provvede la Regione cui il Comune di cui al comma 1 viene aggregato.
1. 025. Menorello.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

      Il Comune di Asiago è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Trentino Alto Adige nell'ambito della provincia di Trento.
      A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i riferimenti alla regione Veneto e alla provincia di originaria appartenenza contenuti in disposizioni di legge concernenti il comune citato al comma precedente, si intendono sostituiti da riferimenti individuati nella regione e nella provincia di nuova aggregazione del medesimo.
      Il Governo è autorizzato ad adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.
      Agli oneri derivanti dalla presente legge provvede la Regione cui il Comune di cui al comma 1 viene aggregato.
1. 026. Menorello.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

      Il Comune di Conco è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Trentino Alto Adige nell'ambito della provincia di Trento.
      A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i riferimenti alla regione Veneto e alla provincia di originaria appartenenza contenuti in disposizioni di legge concernenti il comune citato al comma precedente, si intendono sostituiti da riferimenti individuati nella regione e nella provincia di nuova aggregazione del medesimo.
      Il Governo è autorizzato ad adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.
      Agli oneri derivanti dalla presente legge provvede la Regione cui il Comune di cui al comma 1 viene aggregato.
1. 027. Menorello.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

      Il Comune di Enego è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Trentino Alto Adige nell'ambito della provincia di Trento.
      A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i riferimenti alla regione Veneto e alla provincia di originaria appartenenza contenuti in disposizioni di legge concernenti il comune citato al comma precedente, si intendono sostituiti da riferimenti individuati nella regione e nella provincia di nuova aggregazione del medesimo.
      Il Governo è autorizzato ad adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.
      Agli oneri derivanti dalla presente legge provvede la Regione cui il Comune di cui al comma 1 viene aggregato.
1. 028. Menorello.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

      Il Comune di Foza è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Trentino Alto Adige nell'ambito della provincia di Trento.
      A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i riferimenti alla regione Veneto e alla provincia di originaria appartenenza contenuti in disposizioni di legge concernenti il comune citato al comma precedente, si intendono sostituiti da riferimenti individuati nella regione e nella provincia di nuova aggregazione del medesimo.
      Il Governo è autorizzato ad adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.
      Agli oneri derivanti dalla presente legge provvede la Regione cui il Comune di cui al comma 1 viene aggregato.
1. 029. Menorello.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

      Il Comune di Gallio è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Trentino Alto Adige nell'ambito della provincia di Trento.
      A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i riferimenti alla regione Veneto e alla provincia di originaria appartenenza contenuti in disposizioni di legge concernenti il comune citato al comma precedente, si intendono sostituiti da riferimenti individuati nella regione e nella provincia di nuova aggregazione del medesimo.
      Il Governo è autorizzato ad adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.
      Agli oneri derivanti dalla presente legge provvede la Regione cui il Comune di cui al comma 1 viene aggregato.
1. 030. Menorello.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

      Il Comune di Roana è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Trentino Alto Adige nell'ambito della provincia di Trento.
      A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i riferimenti alla regione Veneto e alla provincia di originaria appartenenza contenuti in disposizioni di legge concernenti il comune citato al comma precedente, si intendono sostituiti da riferimenti individuati nella regione e nella provincia di nuova aggregazione del medesimo.
      Il Governo è autorizzato ad adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.
      Agli oneri derivanti dalla presente legge provvede la Regione cui il Comune di cui al comma 1 viene aggregato.
1. 031. Menorello.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

      Il Comune di Lusiana è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Trentino Alto Adige nell'ambito della provincia di Trento.
      A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i riferimenti alla regione Veneto e alla provincia di originaria appartenenza contenuti in disposizioni di legge concernenti il comune citato al comma precedente, si intendono sostituiti da riferimenti individuati nella regione e nella provincia di nuova aggregazione del medesimo.
      Il Governo è autorizzato ad adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.
      Agli oneri derivanti dalla presente legge provvede la Regione cui il Comune di cui al comma 1 viene aggregato.
1. 032. Menorello.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

      Il Comune di Rotzo è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Trentino Alto Adige nell'ambito della provincia di Trento.
      A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i riferimenti alla regione Veneto e alla provincia di originaria appartenenza contenuti in disposizioni di legge concernenti il comune citato al comma precedente, si intendono sostituiti da riferimenti individuati nella regione e nella provincia di nuova aggregazione del medesimo.
      Il Governo è autorizzato ad adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.
      Agli oneri derivanti dalla presente legge provvede la Regione cui il Comune di cui al comma 1 viene aggregato.
1. 033. Menorello.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

      Il Comune di Pedemonte è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Trentino Alto Adige nell'ambito della provincia di Trento.
      A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i riferimenti alla regione Veneto e alla provincia di originaria appartenenza contenuti in disposizioni di legge concernenti il comune citato al comma precedente, si intendono sostituiti da riferimenti individuati nella regione e nella provincia di nuova aggregazione del medesimo.
      Il Governo è autorizzato ad adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.
      Agli oneri derivanti dalla presente legge provvede la Regione cui il Comune di cui al comma 1 viene aggregato.
1. 034. Menorello.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

      Il Comune di Taibon Agordino è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Trentino Alto Adige nell'ambito della provincia di Trento.
      A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i riferimenti alla regione Veneto e alla provincia di originaria appartenenza contenuti in disposizioni di legge concernenti il comune citato al comma precedente, si intendono sostituiti da riferimenti individuati nella regione e nella provincia di nuova aggregazione del medesimo.
      Il Governo è autorizzato ad adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.
      Agli oneri derivanti dalla presente legge provvede la Regione cui il Comune di cui al comma 1 viene aggregato.
1. 035. Menorello.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

      Il Comune di Voltago Agordino è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Trentino Alto Adige nell'ambito della provincia di Trento.
      A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i riferimenti alla regione Veneto e alla provincia di originaria appartenenza contenuti in disposizioni di legge concernenti il comune citato al comma precedente, si intendono sostituiti da riferimenti individuati nella regione e nella provincia di nuova aggregazione del medesimo.
      Governo è autorizzato ad adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.
      Agli oneri derivanti dalla presente legge provvede la Regione cui il Comune di cui al comma 1 viene aggregato.
1. 036. Menorello.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

      Il Comune di Cinto Caomaggiore è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito della provincia di Pordenone.
      A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i riferimenti alla regione Veneto e alla provincia di originaria appartenenza contenuti in disposizioni di legge concernenti il comune citato al comma precedente, si intendono sostituiti da riferimenti individuati nella regione e nella provincia di nuova aggregazione del medesimo.
      Il Governo è autorizzato ad adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.
      Agli oneri derivanti dalla presente legge provvede la Regione cui il Comune di cui al comma 1 viene aggregato.
1. 037. Menorello.
(Inammissibile)

A.C. 4653 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              il 21 e 22 settembre 2008 si è svolto il referendum popolare con il quale i cittadini di Valvestino e di Magasa, in provincia di Brescia, hanno espresso la volontà di essere riaggregati alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nell'ambito della provincia autonoma di Trento, secondo la previsione dell'articolo 132 secondo comma, della Costituzione;
              l'esito positivo del referendum è stato proclamato rispettivamente il 2 febbraio 2008 e il 23 febbraio 2008 dall'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione e da quel momento sono decorsi sessanta giorni – oggi ampiamente scaduti – entro i quali il Ministro dell'interno avrebbe dovuto presentare il disegno di legge costituzionale al Parlamento, ai sensi dell'articolo 45, quarto comma della legge 25 maggio 1970, n.  352;
              nei giorni del 9 e 10 marzo 2008, si è svolto anche il referendum popolare con il quale il 76 per cento dei cittadini di Pedemonte, in provincia di Vicenza, ha espresso la volontà di ritornare alla provincia autonoma di Trento, secondo la previsione dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione;
              l'esito positivo anche di questo referendum, proclamato dall'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  74 del 28 marzo 2008 e da quel momento sono decorsi i sessanta giorni – oggi ampiamente scaduti – entro i quali il Ministro dell'interno avrebbe dovuto presentare il disegno di legge costituzionale al Parlamento, ai sensi dell'articolo 45 quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n.  352;
              non da ultimo, il 22 novembre 2012 la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ha trasmesso al Parlamento il voto favorevole alla mozione per l'annessione del comune di Pedemonte;
              il sottoscritto, in data 7 maggio 2013, ha presentato due proposte di legge costituzionali, l'A.C. 890 e 891, che sono state assegnate alla I Commissione Affari costituzionali in sede referente il 9 agosto 2013 ma che non hanno mai visto la loro discussione;
              la proposta di legge ordinaria che stiamo discutendo per il Comune di Sappada, come affermato dal suo presentatore può avvalersi della natura ordinaria in quanto si fonda nella Costituzione e precisamente nel secondo comma dell'articolo 132. Infatti tale articolo non pone una riserva di legge costituzionale dato che afferma che «Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della provincia o delle province interessate e del comune o dei comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, ...» e non legge costituzionale, e a chiarirne ulteriormente la natura è l'articolo 46 terzo comma, della citata legge n.  352 del 1970, in cui, definendo le caratteristiche dell'atto normativo con cui si dispone l'aggregazione del comune ad altra regione, si stabilisce che tale atto debba essere una legge ordinaria,

impegna il Governo

a predisporre il prima possibile il disegno di legge volto a soddisfare la volontà popolare espressa con i referendum dai Comuni di cui in premessa, in ottemperanza all'articolo 45, quarto comma, della legge 25 gennaio 1970, n.  352.
9/4653/1. Ottobre.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame disciplina il distacco del comune di Sappada dalla provincia veneta di Belluno e la conseguente aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia nell'ambito della provincia di Udine;
              tale annessione è conseguenza della peculiare collocazione geografica del comune sappadino, situato nel confine orientale del Veneto e del bellunese e collegato con il resto della provincia da un'unica via di accesso attraverso il valico dell'Acquatona, per cui il suo naturale sviluppo socioeconomico si colloca logicamente e storicamente nella confinante area Carnia-Val Degano, situata nella provincia di Udine. La popolazione sappadina si ritiene infatti da sempre più affine alle vicine comunità carniche con cui condivide idee, valori, territorio;
              il presente disegno di legge è stato adottato a seguito dell'esito favorevole (pari al 95 per cento dei voti espressi) del referendum tenutosi il 9 e 10 ottobre 2008, la cui indizione è stata deliberata dal consiglio comunale di Sappada nel luglio 2007;
              l'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, relativo al distacco di comuni e province da una regione e la loro successiva aggregazione ad un'altra regione, prevede infatti: 1) la richiesta degli enti locali interessati, previa approvazione della stessa con referendum da parte della maggioranza delle popolazioni interessate; 2) il parere dei consigli regionali coinvolti; 3) l'adozione di una legge statale ordinaria;
              analogamente al comune di Sappada, anche quello di Lamon, attualmente ricompreso nella provincia di Belluno, ha espresso da tempo la volontà di distacco dalla regione Veneto e la conseguente aggregazione alla regione Trentino Alto Adige, nell'ambito della provincia di Trento;
              il consiglio comunale di Lamon, con la delibera n.  6 del 24 marzo 2004 ha richiesto il referendum di distacco regionale del comune, ai sensi dell'articolo 132, comma 2, della Costituzione. Il referendum si è svolto il 3 maggio 2005, al quale hanno partecipato 2.558 elettori su 4.151 aventi diritto al voto, pari al 61,6 per cento, esprimendo 2.377 voti favorevoli, 155 voti negativi, 10 schede bianche e 16 nulle;
              il trasferimento regionale del comune di Lemon è giustificato dalla sua collocazione geografica, in quanto unico comune veneto posto oltre il torrente Cismon, che ne ha di fatto impedito la comunicazione con la pianura bellunese a valle ed ha indotto la popolazione a costanti rapporti socio-economici con la vicina provincia di Trento, anziché con la restante provincia di Belluno;
              sul distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e la conseguente aggregazione alla regione Trentino Alto Adige già nella XV legislatura era stato presentato, su iniziativa governativa, un disegno di legge costituzionale che era stato approvato dalla Commissione affari costituzionali della Camera il 26 luglio 2007, ma poi decaduto per scioglimento anticipato delle Camere. Il testo approvato era stato riproposto nella XVI legislatura da due disegni di legge costituzionali d'iniziativa parlamentare, per i quali la Commissione Affari costituzionali aveva deliberato la procedura speciale di cui all'articolo 107, comma 3, del Regolamento. Il provvedimento, calendarizzato per l'Aula il 24 settembre 2012, era stato poi rinviato in Commissione per approfondimenti in ordine ai riflessi finanziari di bilancio. Nel corso dell'attuale legislatura sono state formulate diverse proposte di legge parlamentari sul distacco del comune di Lamon, il cui iter non è tuttavia iniziato,

impegna il Governo

alla luce delle motivazioni citate in premessa, ad adottare per quanto di competenza urgenti iniziative volte ad accelerare l’iter del distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e la sua conseguente aggregazione alla regione Trentino Alto Adige, nell'ambito della provincia di Trento, al fine di dare seguito alla volontà popolare emersa in modo inequivocabile con l'esito positivo del referendum del 2005.
9/4653/2. Matteo Bragantini, Prataviera.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame disciplina il distacco del comune di Sappada dalla provincia veneta di Belluno e la conseguente aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia nell'ambito della provincia di Udine;
              tale annessione è conseguenza della peculiare collocazione geografica del comune sappadino, situato nel confine orientale del Veneto e del bellunese e collegato con il resto della provincia da un'unica via di accesso attraverso il valico dell'Acquatona, per cui il suo naturale sviluppo socioeconomico si colloca logicamente e storicamente nella confinante area Carnia-Val Degano, situata nella provincia di Udine. La popolazione sappadina si ritiene infatti da sempre più affine alle vicine comunità carniche con cui condivide idee, valori, territorio;
              il presente disegno di legge è stato adottato a seguito dell'esito favorevole (pari al 95 per cento dei voti espressi) del Referendum tenutosi il 9 e 10 ottobre 2008, la cui indizione è stata deliberata dal consiglio comunale di Sappada nel luglio 2007;
              l'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, relativo al distacco di comuni e province da una regione e la loro successiva aggregazione ad un'altra regione, prevede infatti:
                  1) la richiesta degli enti locali interessati, previa approvazione della stessa con Referendum da parte della maggioranza delle popolazioni interessate;
                  2) il parere dei consigli regionali coinvolti;
                  3) l'adozione di una legge statale ordinaria;
              analogamente al comune di Sappada, anche quello di Cinto Caomaggiore, attualmente ricompreso nella città metropolitana di Venezia, ha espresso da tempo la volontà di distacco dalla regione Veneto e la conseguente aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Pordenone;
              l’iter del passaggio di Cinto Caomaggiore al Friuli Venezia Giulia si è avviato con il Referendum del 26 e 27 marzo 2006 al quale ha partecipato oltre il 65 per cento della popolazione avente diritto, esprimendo il 91,5 per cento di voti favorevoli. Dopo il via libera espresso anche dalle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, sono stati formulati tanto alla Camera quanto al Senato due disegni di legge il cui iter non è ancora iniziato;
              tale distacco è giustificato sia dalla collocazione territoriale di Cinto Caomaggiore, sia dalla peculiarità dei legami storici, economici, culturali, linguistici e religiosi con i comuni limitrofi della provincia pordenonese;
              per quanto riguarda la collocazione territoriale, si rileva che Cinto Caomaggiore è un comune della provincia di Venezia, incuneato tra due comuni friulani: Chions e Sesto al Reghena, per cui è evidente lo stretto legame con la regione Friuli Venezia Giulia. Da tale legame consegue la totale complementarità sotto il profilo geomorfologico, ambientale, agricolo, dei trasporti;
              è evidente poi la distanza geografica tra Cinto Caomaggiore e la città di Venezia, pari a ben 81 chilometri, mentre quella tra il comune e la città di Pordenone è solo 22 chilometri e quella tra il comune e la città di Udine 54 chilometri. Pertanto la distanza che separa Cinto Caomaggiore da Venezia, abbinata alle caratteristiche geomorfologiche, costituiscono per i cintesi un ostacolo oggettivo all'espletamento delle varie procedure amministrative che implicano uno spostamento fisico dal comune verso il capoluogo veneto. Il comune cintese è invece ben collegato con la provincia di Pordenone sia dalla rete stradale sia dal trasporto pubblico;
              analoghe considerazioni possono svolgersi con riferimento ai legami storici, economici e persino religiosi con i vicini comuni pordenonesi (la località cintese appartiene infatti parte alla diocesi di Concordia-Pordenone fin dalla costituzione della stessa, avvenuta nel 388);
              dal 2006 ad oggi il consiglio comunale di Cinto Caomaggiore in più occasioni si è espresso a favore del passaggio di regione ed ha sollecitato le istituzioni coinvolte ad esprimersi sull’iter ex articolo 132, comma 2;
              preso atto che il comune attende da ben prima di Sappada che il proprio iter sia concluso e che gli attuali tempi della legislatura sono ormai compressi alla trattazione dei provvedimenti finali,

impegna il Governo

alla luce delle motivazioni citate in premessa, che confermano lo stretto legame con il territorio friulano, ad adottare per quanto di competenza urgenti iniziative, anche prevedendo di inserire le disposizioni che consentano l'aggregazione nella legge di bilancio in discussione, volte ad accelerare l’iter del distacco del comune di Cinto, Caomaggiore dalla regione Veneto e la sua conseguente aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia nell'ambito della provincia di Udine, al fine di dare seguito alla volontà popolare emersa in modo inequivocabile con l'esito positivo del Referendum del 2006.
9/4653/3. Prataviera, Matteo Bragantini.


      La Camera,
          premesso che:
              l'approvazione del distacco di uno dei comuni bellunesi dalla regione Veneto verso una regione a statuto speciale quale il Friuli Venezia Giulia, può generare nel breve e soprattutto nel medio termine sulla stessa provincia di Belluno e sui territori veneti con essa confinanti un quadro di tensioni che a cascata sarà sempre più difficile riportare ad uno stadio di sereno equilibrio;
              tra il 2005 e il 2014, in provincia di Belluno si sono svolti ben 18 Referendum per il passaggio di comuni ad altra regione, 8 dei quali approvati a maggioranza dai cittadini: Lamon, Sovramonte, Taibon Agordino e Voltago Agordino hanno espresso la volontà di essere aggregati alla provincia autonoma di Trento; Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia alla provincia autonoma di Bolzano; Sappada alla regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia;
              se questo processo di separazione dal Veneto iniziasse, attivato con le procedure di cui all'articolo 132 della Costituzione, è facile prevedere che una palla di neve diventerà ben presto una valanga;
              la provincia montana di confine di Belluno, così riconosciuta dalla legge Delrio n.  56 del 2014, è interessata, se supportata dalle connesse risorse finanziarie, a sviluppare le potenzialità che le derivano dalle funzioni aggiuntive attribuite, in particolare per quanto riguarda la cura dello sviluppo strategico del territorio e la gestione di servizi in base alla specificità del territorio medesimo;
              dal 2010 è stato istituito un fondo speciale (Fondo Comuni Confinanti) che ha consentito di attivare positivamente politiche di riequilibrio e solidarietà fra le comunità dei comuni confinanti e contigui con le province autonome di Trento e Bolzano. Tale fondo ha sviluppato importanti progetti che hanno interessato oltre i 48 comuni confinanti anche 86 comuni ad essi contigui, ricompresi nelle province di Sondrio e Brescia per la Regione Lombardia, Verona, Vicenza e Belluno per la Regione del Veneto. Il territorio di riferimento è prevalentemente montano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire un fondo speciale e stabile per i comuni della provincia di Belluno, che non sono attualmente interessati dal fondo comuni di confine.
9/4653/4. De Menech.


      La Camera,
          premesso che:
              la presente proposta di legge dispone il distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine;
              e che la Corte costituzionale, nella sentenza 246 del 2010 ha delineato la finalità del parere prescritto dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. La Corte ha precisato, infatti, come il distacco di comuni previsto dal citato secondo comma dell'articolo 132 «avvenga solo attraverso un procedimento speciale, plurifasico, aggravato dal previo svolgimento di due adempimenti ulteriori rispetto a quelli legislativi ordinari»;
              e che è previsto che sia dapprima acquisita, tramite l'esperimento di un'apposita — consultazione popolare condotta solo le forme del Referendum, l'approvazione della maggioranza delle popolazioni degli enti territoriali interessati all'operazione di distacco e di aggregazione e che, quindi, siano, altresì, «sentiti i Consigli regionali» delle due regioni coinvolte dall'operazione,
          considerato che:
              nel corso della XIV e della XV legislatura, quando la questione si è posta con riferimento alle regioni a statuto speciale, sono emerse opinioni diverse in ordine alle modalità di applicazione della disciplina qualora il distacco o l'aggregazione di province o comuni incida sul territorio di regioni ad autonomia differenziata, i cui statuti speciali sono adottati con legge costituzionale,

impegna il Governo

a monitorare le modalità di attuazione della normativa approvata, riferendo alle Camere i dettagli procedurali al fine di realizzare una particolareggiata analisi sull'impatto della regolamentazione.
9/4653/5. Nesi.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Chiarimenti in ordine al rinnovo della concessione alla società Lottomatica riguardante la gestione del cosiddetto Gratta e Vinci – 3-03376

      GIANLUCA PINI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, LO MONTE, MOLTENI, PAGANO, PICCHI, RONDINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:
          recentemente il Governo ha assunto una politica fortemente contraddittoria in tema di concessioni pubbliche: per alcune, ha rinnovato le licenze senza alcun espletamento di gara o attraverso importanti proroghe temporali; per altre, ha invece rispettato diligentemente le regole sulla messa a gara imposte dall'Unione europea;
          tale pratica, ovviamente, comporta degli squilibri economici importanti, che, più che rispondere a logiche di mercato e di efficienza della gestione delle risorse statali, sembrano essere assoggettate ad altri interessi non chiaramente intellegibili, dato che rinnovi e proroghe sicuramente determinano benefici per i soggetti concessionari che le ricevono, con un corrispondente onere per lo Stato;
          prova ne sono: il rinnovo automatico della gestione del «Gratta e Vinci» alla società Lottomatica-Igt;
          al contrario, ha ritenuto di non accogliere le richieste della categoria dei balneari, probabilmente meno strutturati come categoria e non rientranti nei cosiddetti poteri forti, che non sono invece riusciti ad ottenere le suddette proroghe, restando tra quelle concessioni per cui si rispettano i dettami europei;
          si ricorda, infatti, che l'Unione europea ha spesso richiamato i Paesi membri, nonché legiferato sulle modalità di attribuzione delle concessioni pubbliche al fine di evitare proroghe e rinnovi automatici;
          in particolare, sul rinnovo della concessione del «Gratta e Vinci» a Lottomatica, non si comprende per quale motivo sia stata scelta dal Governo la strada del rinnovo della concessione, con il pagamento di soli 800 milioni di euro (50 nel 2017 e i restanti 750 nel 2018), quando invece avrebbe potuto indire una gara e ottenere condizioni molto più vantaggiose;
          si consideri il fatto che, in seguito all'avvio del contingentamento del numero delle slot machine, il mercato del «Gratta e Vinci» crescerà in maniera esponenziale: nel terzo trimestre del 2017, secondo i dati resi noti da Lottomatica, le vendite sono aumentate del 5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2016 –:
          quali siano le motivazioni che hanno spinto il Governo a scegliere il rinnovo governativo della concessione a Lottomatica, senza rispettare le regole sulla concorrenza e sull'obbligo di messa a gara previsto dalla normativa europea, applicando quest'ultimo soltanto per il rinnovo delle concessioni demaniali. (3-03376)


Elementi in merito allo stato di attuazione del piano straordinario di assunzioni del personale docente di cui alla legge n.  107 del 2015 – 3-03377

      CENTEMERO. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. – Per sapere – premesso che:
          la legge n.  107 del 2015 ha previsto un piano straordinario di assunzioni del personale docente, per tutti gli ordini e gradi, ad eccezione della scuola dell'infanzia, su posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili e per creare il nuovo organico dell'autonomia per dotare ogni scuola di maggiori risorse professionali per proporre un'offerta formativa più ricca e flessibile ai propri studenti;
          all'inizio dell'anno scolastico 2017/2018, la situazione appare confusa e approssimativa;
          si registrano cattedre non assegnate, graduatorie vuote con impossibilità di immissioni in ruolo su alcune classi di concorso, ricorso alle supplenze per oltre 80 mila posti;
          si rende necessario conoscere, in modo chiaro e trasparente, quale sia lo stato di attuazione della legge n.  107 del 2018 mediante l'assunzione di dati, con particolare attenzione agli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, in merito a:
              a) quanti docenti sono ancora inseriti nelle graduatorie di merito del 2012 e quanti nelle graduatorie ad esaurimento, per regione, per classi di concorso e diversi ordini e gradi di scuola;
              b) quante assegnazioni provvisorie e utilizzi e, di conseguenza, quante supplenze sono state assegnate su posti lasciati scoperti, da utilizzi e assegnazioni e mancata presa di servizio per ogni ordine e grado di scuole e per ogni regione;
              c) quanti posti di sostegno sono stati attribuiti in supplenza a personale non avente titolo per ogni ordine e grado di scuole e per ogni regione;
              d) la ripartizione degli organici, su posti comuni e di sostegno, per ogni ordine e grado di scuole e per ogni regione e i criteri di detta ripartizione –:
          quali siano i dati relativi a quanto indicato in premessa. (3-03377)


Chiarimenti in merito ai tempi di riapertura del carcere di Alba – 3-03378

      RABINO, FRANCESCO SAVERIO ROMANO e PARISI. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
          il carcere Giuseppe Montalto di Alba è già stato oggetto di atti di sindacato ispettivo inerenti ai necessari interventi di bonifica e sanificazione dell'istituto in seguito all'accertamento di tre casi di legionellosi;
          il 10 febbraio 2016 il Ministro interrogato ha affermato che i dovuti interventi erano stati inseriti dall'amministrazione penitenziaria nel programma triennale 2016-2018;
          il 15 luglio 2016 la Sottosegretaria di Stato per la giustizia ha confermato lo stanziamento di 2 milioni di euro e la previsione che ipotizzava la completa riapertura dell'istituto entro la fine del 2017;
          nel maggio 2017 alcune celle dell'istituto, quelle rivolte all'accoglienza dei collaboratori di giustizia, sono state riaperte;
          la riapertura parziale ha consentito il rientro di parte del personale di polizia penitenziaria precedentemente in missione in diversi istituti del distretto;
          il 6 ottobre 2017 gli uffici del Ministero della giustizia hanno comunicato al primo firmatario della presente interrogazione il cronoprogramma per la completa riapertura del carcere;
          detto cronoprogramma, inerente al rifacimento degli impianti meccanici, all'adeguamento dei servizi igienici e alle opere connesse, prevedeva il termine per la progettazione entro il mese di ottobre 2017 e la riapertura completa dell'istituto entro il 2018;
          il 13 ottobre 2017 il garante comunale dei detenuti di Alba Alessandro Prandi, dopo aver visionato il cronoprogramma, ha affermato che «pare difficile individuare la fine del 2018 come riapertura anche solo parziale degli attuali padiglioni fuori servizio»;
          la riapertura completa dell'istituto Montalto è necessaria a ripristinare il corretto funzionamento del sistema carcerario dell'intero distretto ed a consentire il rientro di tutto il personale attualmente in missione –:
          se le fasi del cronoprogramma siano state ad oggi rispettate e per quando sia ufficialmente prevista la completa riapertura del carcere di Alba. (3-03378)


Iniziative, anche normative, volte a contrastare il radicamento e lo sviluppo della criminalità organizzata – 3-03379

      VERINI, MATTIELLO, FERRANTI, BAZOLI, BERRETTA, CAMPANA, DI LELLO, ERMINI, GIULIANI, GIUSEPPE GUERINI, GRECO, IORI, MAGORNO, MORANI, GIUDITTA PINI, ROSSOMANDO, TARTAGLIONE, VAZIO, ZAN, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA e BINI. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
          Totò Riina, l'ultimo vero capo dei capi riconosciuto, è stato titolare di un «regno mafioso» lunghissimo ed estremamente sanguinario, durato dai primi anni ’80, cioè dopo la cosiddetta seconda guerra di mafia, fino alla sua morte, avvenuta il 17 novembre 2017;
          con la morte in carcere, prima di Provenzano, poi di Riina, si aprono, necessariamente, interrogativi e scenari che interrogano lo Stato e tutte le forze democratiche del nostro Paese;
          va ricordato che, nel frattempo, la lotta alla criminalità organizzata ha condotto all'arresto di pericolosi latitanti capi di camorra e ’ndrangheta e che, sul piano repressivo, lo Stato ha inferto colpi durissimi alle organizzazioni criminali, che pure rimangono una minaccia, ben oltre i territori di provenienza tradizionale; basti, ad esempio, ricordare la presenza, accertata e documentata, delle mafie nelle regioni settentrionali, in particolare in Emilia-Romagna, Toscana, Liguria, Lombardia, Umbria, Piemonte e Veneto, ma anche la situazione del Foggiano, del Garganico e della zona di Cerignola (centinaia di omicidi negli ultimi 20 anni sostanzialmente senza colpevoli e accordi criminali con organizzazioni come Cosa nostra, camorra e ’ndrangheta);
          catturare i capi, abbattere le leadership cui fanno capo i cartelli criminali appaiono, dunque, fondamentali, ma non basta, come ricordato anche dal nuovo Procuratore nazionale antimafia, che ha sottolineato come sia, nel nostro Paese ma anche a livello internazionale, necessario individuare «le casseforti, circoscrivere le alleanze delle organizzazioni tra politica ed economia e individuare i complici anche nei ceti professionali» –:
          quali siano gli ambiti che il Governo ritiene di dover presidiare con maggiore forza, al fine di evitare che divengano terreno fertile per il radicamento e lo sviluppo della criminalità organizzata, e se non ritenga il Ministro interrogato, nell'ambito delle proprie prerogative, opportuno e necessario verificare l'attualità e l'adeguatezza degli strumenti normativi a disposizione, anche alla luce delle recenti innovazioni, in considerazione del mutare delle forme tradizionali delle medesime organizzazioni, nonché quali iniziative ritenga necessarie al fine di proseguire con decisione nella lotta alle mafie, oltre che sul piano strettamente normativo, anche dal punto di vista delle risorse, dell'organizzazione, dal punto di vista carcerario e da quello più prettamente preventivo.
(3-03379)


Iniziative per salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità produttiva dello stabilimento Honeywell di Atessa, in provincia di Chieti – 3-03380

      BERSANI, MELILLA, EPIFANI, MARTELLI, ZAPPULLA, SPERANZA, SCOTTO, LAFORGIA, GIORGIO PICCOLO, RICCIATTI, QUARANTA, PIRAS, SANNICANDRO, KRONBICHLER, DURANTI, ALBINI, STUMPO, FERRARA, ZARATTI, CIMBRO, ZACCAGNINI, D'ATTORRE, ZOGGIA, FONTANELLI, NICCHI, FRANCO BORDO, MOGNATO, FORMISANO, FOLINO, RAGOSTA, ROBERTA AGOSTINI, BOSSA, CAPODICASA, FAVA, FOSSATI, CARLO GALLI, LACQUANITI, LEVA, PIERDOMENICO MARTINO, MURER, MATARRELLI, ROSTAN e SIMONI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:
          la multinazionale Honeywell ha comunicato la sua scelta di dismettere il sito industriale di Atessa in Abruzzo che occupa 420 lavoratori;
          contro questa sciagurata ipotesi i lavoratori sono in sciopero ormai da 2 mesi;
          questa conclusione drammatica della vertenza rappresenta un duro colpo non solo per i 420 lavoratori e le loro famiglie, ma per l'economia della provincia di Chieti e della regione Abruzzo, con una caduta brusca dell'occupazione, del reddito e dei consumi;
          occorre un intervento del Governo nazionale e della regione Abruzzo per portare la Honeywell ad una valutazione più responsabile della scelta annunciata e lavorare insieme ad una soluzione diversa che salvaguardi la presenza produttiva ed occupazionale di questa multinazionale in Abruzzo –:
          quali iniziative intenda assumere con urgenza il Governo affinché venga aperto un tavolo negoziale che individui le giuste soluzioni produttive e occupazionali per il sito industriale di Honeywell di Atessa (Chieti). (3-03380)


Iniziative di competenza finalizzate ad evitare fenomeni di «dumping sociale» ai danni del personale italiano della compagnia aerea Ryanair – 3-03381

      SORIAL, PAOLO NICOLÒ ROMANO, DALL'OSSO, SPESSOTTO, LIUZZI, NICOLA BIANCHI, CARINELLI, DELL'ORCO, DE LORENZIS, CHIMIENTI, CIPRINI, COMINARDI, LOMBARDI e TRIPIEDI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:
          il 12 novembre 2017, in un servizio de Le Iene sulle violazioni dei diritti dei lavoratori italiani da parte della compagnia Ryanair, Monica Piccirillo, dirigente Enac (Ente nazionale aviazione civile), faceva intendere che gli strumenti normativi e giuridici per intervenire ci sarebbero ma che Ryanair godrebbe di protezioni politiche ad alto livello;
          tali affermazioni sono coerenti con quelle di Vito Riggio, presidente Enac, che in occasione dell'audizione svoltasi al Senato il 5 ottobre 2017, ha ricordato come, pur non essendo direttamente competente in materia di lavoro, da anni Enac chiede al Governo, ripetutamente ma senza alcun effetto, di intervenire contro il vettore irlandese;
          la compagnia stipula contratti di lavoro tramite un'agenzia interinale irlandese cosicché il personale, seppur residente e effettivamente impiegato in Italia, viene sottoposto alle norme del diritto irlandese. Per i lavoratori italiani significa una duplice disparità rispetto a quelli assunti con contratto di diritto italiano da altre compagnie: ridotta contribuzione previdenziale e peggiori condizioni di lavoro;
          nel giugno 2016 la sentenza di appello di Bologna, Inps contro Ryanair, per il recupero di oltre 9 milioni di euro di contributi non versati a favore del personale assunto tra il 2006 e il 2010 confermò la disparità previdenziale;
          in Norvegia la sentenza Cocca contro Ryanair, 16 ottobre 2016, dichiarò Ryanair responsabile di sottoporre la lavoratrice a condizioni di lavoro che violavano la disciplina del Paese in cui risiedeva e lavorava abitualmente;
          prima il 27 aprile 2017, l'Avvocato generale della Corte di giustizia europea, poi il 14 settembre la seconda sezione della stessa Corte ribadiscono che «il luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività non è equiparabile alla «base di servizio» ma si deve riferire allo «Stato in cui si trovi il luogo da cui il lavoratore effettua le sue missioni di trasporto, dove ritorna dopo le sue missioni, dove riceve le istruzioni e organizza il suo lavoro», introducendo così una nozione di «luogo di lavoro», non ridotta esclusivamente alla «nazionalità degli aeromobili», definendo così il perimetro normativo entro cui le società come Ryanair devono muoversi;
          non risulta che il Governo abbia assunto finora misure nei confronti del vettore irlandese a tutela dei lavoratori italiani –:
          quali iniziative, per quanto di competenza, il Governo intenda assumere per porre fine al dumping sociale a danno dei dipendenti italiani e garantire parità di trattamento nel rispetto dei diritti e della disciplina italiana ed europea. (3-03381)


Iniziative di competenza per evitare il trasferimento di 153 dipendenti di Almaviva Contact dalla sede di Roma a quella di Catania, in relazione a pronunce giudiziarie di reintegro – 3-03382

      FASSINA, AIRAUDO, MARCON, FRATOIANNI e CIVATI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:
          il tribunale di Roma, sezione lavoro, con più provvedimenti, ha ritenuto illegittimo il licenziamento di 153 dipendenti della sede di Roma di Almaviva contact spa con mansioni di operatore di call center cosiddetto «in bound»;
          le ordinanze tribunalizie hanno riconosciuto che, in caso di licenziamenti collettivi, non si può addurre, come valida motivazione della scelta dei lavoratori da licenziare, un accordo che contenga criteri contrari a norme o principi costituzionali. Nel caso specifico, il licenziamento del 22 dicembre 2016 aveva riguardato arbitrariamente solo i lavoratori della sede romana e non di altre sedi italiane della stessa società;
          è emerso che «l'unica cosa che distingueva la sede romana era il costo del lavoro dei dipendenti» perché, a differenza dei lavoratori di Napoli, quelli di Roma non avevano sottoscritto l'accordo in base al quale sarebbe scattata una riduzione della retribuzione;
          quindi, si legge nelle ordinanze, «chi non accetta(va) di vedersi abbattere la retribuzione (a parità di orario e di mansioni) e lo stesso trattamento di fine rapporto, (veniva) licenziato e chi accetta(va) (veniva) invece salvato. Un messaggio davvero inquietante anche per il futuro»;
          i 1.063 lavoratori licenziati furono sostituiti immediatamente dopo con 1.068 precari (145 somministrati e 503 collaboratori coordinati e continuativi a Catania; 157 somministrati e 71 collaboratori coordinati e continuativi a Rende; 112 somministrati e 50 collaboratori coordinati e continuativi a Milano);
          l'azienda, in attesa di presentare ricorso, ha comunicato di aver disposto la reintegrazione dei 153 lavoratori, ma sostenendo di non avere più un «sito operativo a Roma», ha disposto che entro pochi giorni i lavoratori romani prendano servizio nella sede di Catania;
          in realtà a Roma l'azienda dispone ancora almeno di un «sito» nel quale impiega circa 10 dipendenti e 400 lavoratori a progetto;
          la scelta del trasferimento a Catania è pertanto ritorsiva e, inoltre, in violazione delle norme sui trasferimenti collettivi, sia in termini di preavviso che di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali;
          Almaviva è l'operatore che presta i suoi servizi a numerosi soggetti pubblici e il fatto che metta in atto licenziamenti discriminatori e, comunque, in spregio a regole che attuano precisi principi costituzionali, dovrebbe determinare l'esclusione dalle commesse e dai bandi futuri, in attuazione degli articoli 30, comma 3, e 80, comma 1, lettera a), del codice degli appalti –:
          quali strumenti sia possibile attivare per ottenere il blocco del trasferimento dei lavoratori e delle lavoratrici a Catania, al fine della coerente attuazione delle pronunce giudiziarie di reintegro. (3-03382)


Iniziative volte a modificare la disciplina dell'indennità di disoccupazione «Naspi» a tutela dei lavoratori stagionali – 3-03383

      RIZZETTO, RAMPELLI, CIRIELLI, LA RUSSA, GIORGIA MELONI, MURGIA, NASTRI, PETRENGA, TAGLIALATELA e TOTARO. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:
          i lavoratori stagionali sono più di trecentomila soltanto nel settore turistico e, generalmente, non hanno un'occupazione per più di sei mesi l'anno, poiché caratteristica di tale tipologia di attività è la peculiare esigenza di forza lavoro, in particolari periodi dell'anno, per far fronte ai picchi di attività del comparto;
          il lavoro stagionale è una risorsa fondamentale per le aziende del nostro Paese, le quali ricavano significativi introiti nella stagione interessata; inoltre, in tale ambito trovano possibilità di inserimento molti giovani che accumulano importanti esperienze lavorative;
          è necessario promuovere specifici interventi a salvaguardia di questi lavoratori, soprattutto considerando la mancanza di continuità dell'attività esercitata, ossia l'alternarsi – nel corso dell'anno – di periodi di attività lavorativa a periodi di non lavoro;
          in particolare, va modificato il sistema di computo dell'indennità di disoccupazione, cosiddetta «Naspi», poiché tale istituto pregiudica considerevolmente gli stagionali;
          con l'introduzione del Jobs Act, dal 2015, infatti, sono state apportate rilevanti modifiche rispetto alla precedente normativa in materia, sulla durata e sui requisiti contributivi, in presenza dei quali si ha diritto all'erogazione dell'indennità;
          in pratica l'indennità è stata dimezzata, poiché la nuova normativa prevede che coloro che si trovano in stato di disoccupazione involontaria possono usufruirne qualora abbiano versato nei quattro anni precedenti, rispetto all'inizio del periodo di disoccupazione, tredici settimane di contributi e possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. La durata dell'indennità è pari alla metà dei mesi lavorati negli ultimi 4 anni, per un massimo di due anni; tuttavia, a differenza della previgente normativa, in tale calcolo non vengono considerati i periodi contributivi per i quali è già stata erogata una prestazione di disoccupazione;
          ciò pregiudica notevolmente i lavoratori stagionali, poiché questi lavoratori percepiranno, come assegno di disoccupazione, solo la metà dei mesi lavorati nell'ultimo anno, ossia soli tre mesi in luogo dei sei –:
          se e quali iniziative intenda adottare per la modifica della disciplina vigente della «Naspi», in particolare in riferimento al calcolo della durata del sussidio, per garantire ai lavoratori stagionali maggiore tutela e un'adeguata indennità durante il periodo di disoccupazione involontaria. (3-03383)


Iniziative per l'efficienza delle procedure volte al rilascio delle autorizzazioni al transito di veicoli eccezionali – 3-03384

      GAROFALO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
          a seguito del grave incidente occorso il 28 ottobre 2016 sulla strada statale n.  36 Milano-Lecco, che ha visto il crollo di un cavalcavia, gli enti proprietari o gestori della rete stradale ed autostradale hanno proceduto, di fatto, alla paralisi del rilascio delle autorizzazioni al transito di veicoli eccezionali (o in condizioni di eccezionalità) in numerosi tratti caratterizzati dalla presenza di ponti o cavalcavia, provocando rilevanti danni di natura economica;
          si parla di un comparto, quello dei trasporti eccezionali, nel quale operano settemila addetti, con un parco veicolare di sei/settemila mezzi ed un fatturato di 3 miliardi di euro;
          il passaggio di convogli eccezionali viene ormai consentito soltanto previa verifica della staticità e della portata di ponti e cavalcavia, anche a diretto carico dell'utenza, oppure applicando oneri forfettari aggiuntivi di verifica tecnica (come nel caso di alcune concessionarie autostradali), con tempi di rilascio che si sono sensibilmente allungati;
          lo stallo conseguente al rilascio delle autorizzazioni finisce inevitabilmente per ripercuotersi sulle imprese, che rischiano la paralisi della propria attività con effetti molto pesanti in termini di penali, laddove non dovessero rispettare i tempi previsti dai contratti stipulati con i clienti;
          una direttiva del marzo 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dispone che gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di trasporti eccezionali istituiscano il catasto stradale della rete viaria di loro competenza, procedendo, quindi, all'aggiornamento dei dati relativi allo stato tecnico e giuridico della medesima;
          la direttiva prevede, inoltre, un'attività istruttorio/conoscitiva che deve essere condotta da personale tecnico appositamente formato ed addestrato, con specifico riferimento anche ai controlli da effettuare sulla documentazione necessaria per ottenere l'autorizzazione e, in particolare, quella di cui all'articolo 14, commi 3, 4 e 7, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;
          gli operatori del settore riconoscono l'importanza della direttiva, ma ravvisano ancora, nei fatti, un'operatività non celere e priva di termini temporali adeguati –:
          se il Governo non ritenga opportuno procedere ad un confronto immediato con tutti gli enti interessati alla materia, in modo da pervenire ad una procedura ancora più chiara e rapida per il rilascio delle autorizzazioni al transito di veicoli eccezionali in numerosi tratti caratterizzati dalla presenza di ponti o cavalcavia. (3-03384)


Iniziative finalizzate al superamento delle criticità relative alle infrastrutture stradali e autostradali a nord di Bologna, note come «nodo bolognese» – 3-03385

      CATANIA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
          convergono su Bologna quattro tronchi autostradali: la Bologna-Milano, la Bologna-Firenze, la Bologna-Padova e la Bologna-Ancona, collegati fra loro dal sistema tangenziale di Bologna. Per decongestionare questo nodo della rete viaria italiana sono state proposte diverse soluzioni che non hanno avuto seguito;
          a novembre 2015, dopo anni di discussioni, viene definitivamente bocciata la proposta di realizzare una bretella esterna a nord di Bologna, un nuovo tratto autostradale denominato «Passante nord», che allungava il percorso di ben 16 chilometri, con enorme spreco di suolo (oltre 500 ettari), prosciugando le risorse economiche senza completare il reticolo delle opere viarie minori esistenti;
          gli enti locali hanno successivamente accettato la soluzione alternativa promossa dal comitato di cittadini per risolvere la criticità del nodo bolognese, mediante l'aggiunta di due corsie per senso di marcia all'asse tangenziale senza uscire dal sedime attuale;
          finalmente il problema si avvia a soluzione, viene firmato a Bologna un accordo tra Governo ed enti locali, basato sulla nuova pianificazione territoriale a consumo zero di territorio, che accantona il progetto denominato «Passante nord» e riconosce la proposta del sopra menzionato comitato, inserendo nell'accordo che le risorse restanti rispetto al «Passante nord» vengano destinate al completamento di importanti arterie a nord di Bologna, denominate poi «opere di adduzione al Passante di Bologna»;
          mentre il progetto è ora alla valutazione d'impatto ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la discussione è aperta sulle opere «complementari» che Autostrade sembrerebbe considerare di rango minore. Infatti, secondo i comitati dei cittadini, Autostrade non vorrebbe migliorare, allargandolo, il ponte della Trasversale di Pianura (strada provinciale n.  3) sulla A13 denominato Nodo di Funo, che rimarrebbe ad una sola corsia per senso di marcia nel punto più trafficato e congestionato per flussi merci di Interporto e Centergross;
          è previsto, inoltre, che una parte del budget sia impiegata per il nuovo tracciato dell'Intermedia di Pianura, pur in presenza di una valida alternativa esistente – solo da adeguare – già illustrata dal sopra citato comitato che da anni si occupa in modo propositivo della pianificazione territoriale locale –:
          se il Ministro interrogato intenda valutare, per quanto di sua competenza, questi aspetti importanti per la sistemazione definitiva del nodo bolognese, senza compromettere il principio di consumo di suolo zero unito alla massima funzionalità, anche avviando un dialogo con il sopra menzionato comitato di cittadini per l'alternativa al «Passante nord».
(3-03385)


Chiarimenti in merito ai tempi e allo stato di avanzamento degli interventi infrastrutturali da realizzare in vista dell'evento «Matera capitale europea della cultura 2019» – 3-03386

      LATRONICO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
          il sistema infrastrutturale lucano presenta molte carenze sul piano viario, della sicurezza e della manutenzione, nonostante gli ingenti finanziamenti stanziati;
          tale stato di cose rappresenta un forte disagio non solo per i singoli utenti, ma anche e soprattutto per le aziende di tutti i settori che non trovano competitivo investire sul territorio lucano a causa dell'inadeguatezza infrastrutturale;
          la designazione di Matera capitale europea della cultura 2019 ha posto in evidenza tali carenze, che determinano un vero isolamento verso le direttrici più vicine;
          fin dal 2016 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha definito un piano di interventi per i collegamenti strategici di Matera, in vista del citato avvenimento internazionale. In particolare, fra le priorità si annoverava il collegamento della strada statale n.  407 Basentana all'autostrada A14, il collegamento mediano Murgia-Pollino, già dichiarato strategico e di interesse nel 2001 e inserito tra gli interventi previsti dalla delibera del Cipe n.  130 del 6 aprile 2006;
          in forza di tale riconosciuta priorità, l'Anas ha predisposto un progetto preliminare, corredato dallo studio di impatto ambientale, relativo al collegamento Gioia del Colle-Matera-Ferrandina-Pisticci-Montalbano-Valsinni-Lauria. Dopo tale impennata di interesse la questione è rimasta inspiegabilmente ferma e insoluta;
          il 17 gennaio 2017 il comitato di indirizzo e controllo per la gestione del patto per lo sviluppo della regione Basilicata ha illustrato i 70 interventi in infrastrutture programmati dalla regione Basilicata, quelli già avviati ed altri da realizzare nel 2017 nell'ambito del patto per la Basilicata;
          fra gli interventi viabilistici si ritrovano, con indicazioni generiche sui finanziamenti reali e sui tempi di realizzazione, i progetti già approvati come la «Matera-Ferrandina-Pisticci» e la «Gioia del Colle-Matera» sul corridoio «Murgia-Pollino»;
          ad inizio ottobre 2017 è stato esperito il bando per l'affidamento della progettazione di fattibilità nell'ambito dell'opera che dovrebbe ricalcare il progetto ventennale della Murgia-Pollino;
          ne consegue che la fine dei lavori sarà successiva al 2019, continuando, ad avviso dell'interrogante, una politica di annunci e proclami –:
          quali siano i tempi effettivamente previsti per il completamento dell'opera e quale sia lo stato di avanzamento dei lavori infrastrutturali collegati a «Matera 2019» e, in generale, alla mobilità della regione Basilicata e per Matera, volti a garantire al territorio quell'accessibilità necessaria per il proprio sviluppo.
(3-03386)


PROPOSTA DI LEGGE: LAFORGIA ED ALTRI: MODIFICA DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, E ALTRE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI IN CASO DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO (A.C. 4388-A) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: AIRAUDO ED ALTRI (A.C. 4610)*

      *La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) ha deliberato di riferire in senso contrario sulla proposta di legge.

A.C. 4388-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n.  1.

A.C. 4388-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

PROPOSTA DI LEGGE: S. 2227 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI: FABBRI ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER LA CELEBRAZIONE DEI CENTOCINQUANTA ANNI DALLA MORTE DI GIOACHINO ROSSINI (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 4665)

A.C. 4665 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n.  1.

A.C. 4665 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sugli emendamenti contenuti nel fascicolo 1:

NULLA OSTA

A.C. 4665 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e musicale, celebra la figura di Gioachino Rossini nella ricorrenza dei centocinquanta anni dalla sua morte e ne valorizza l'opera.
      2. L'anno 2018, ricorrenza dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini, è dichiarato «anno rossiniano».

A.C. 4665 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Interventi).

      1. Lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento gli interventi, da realizzare negli anni 2018 e 2019, di promozione, diffusione, approfondimento e salvaguardia della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Gioachino Rossini, finalizzati ai seguenti obiettivi:
          a) sostegno, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, alle attività formative, anche di carattere didattico, editoriali, espositive, congressuali, seminariali, scientifiche, culturali e di spettacolo, incluse quelle dell'Accademia Rossiniana del Rossini Opera Festival e della Fondazione Rossini, volte a promuovere in Italia, in Europa e nel mondo la conoscenza, anche mediante l'utilizzazione di tecnologie digitali, del patrimonio musicale, artistico e documentario relativo alla figura e all'opera di Gioachino Rossini, anche in relazione ai riconoscimenti conseguiti sul piano nazionale ed internazionale;
          b) recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico e culturale riguardante la figura di Gioachino Rossini nonché recupero edilizio e restauro conservativo dei luoghi rossiniani, incluso il conservatorio, ubicati nella provincia di Pesaro e Urbino, anche con finalità di promozione turistica. A tali iniziative è destinata una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui all'articolo 4;
          c) promozione della ricerca scientifica in materia di studi rossiniani, anche attraverso l'istituzione di borse di studio per l'elaborazione di saggi sull'opera di Gioachino Rossini, in favore degli studenti dei conservatori e delle accademie musicali;
          d) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente legge.

      2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito del contributo straordinario di cui all'articolo 4.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Interventi).

      Al comma 1, lettera b), dopo le parole: di promozione turistica aggiungere le seguenti: purché senza aumento delle superfici e delle volumetrie esistenti, e comunque nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti.
2. 10. Bossa, Nicchi, Scotto.

      Al comma 1, sopprimere la lettera d).
2. 2. Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Simone Valente, Brescia.

A.C. 4665 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Comitato promotore delle celebrazioni rossiniane).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituito il Comitato promotore delle celebrazioni rossiniane, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o da loro delegati, dal presidente della regione Marche, dal sindaco del comune di Pesaro, nonché da quattro insigni esponenti della cultura e dell'arte musicali italiane ed europee, esperti della vita e delle opere di Gioachino Rossini, nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il Comitato, anche attraverso la collaborazione di soggetti privati, valorizza e diffonde in Italia e all'estero la conoscenza della figura e dell'opera di Gioachino Rossini mediante gli interventi di cui all'articolo 2, da realizzare avvalendosi del contributo straordinario di cui all'articolo 4.
      3. Entro novanta giorni dal termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2019, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei contributi ricevuti, che trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'invio alle Camere.
      4. Il Comitato costituisce un comitato scientifico, composto da non più di dieci personalità di chiara fama, esperti della vita e delle opere di Gioachino Rossini, che formula gli indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2. Sono componenti di diritto del comitato scientifico i quattro insigni esponenti della cultura e dell'arte musicali nominati ai sensi del comma 1, tra i quali il medesimo comitato elegge il proprio coordinatore.
      5. Il Comitato, sulla base degli indirizzi del comitato scientifico, redige un programma delle attività, ne monitora l'attuazione e individua i soggetti attuatori di ogni specifica attività.
      6. Ai componenti dei comitati di cui al presente articolo non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza comunque denominati. Eventuali costi di funzionamento dei comitati, inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti, sono posti a carico del contributo straordinario di cui all'articolo 4.

A.C. 4665 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Contributo straordinario).

      1. Per le iniziative celebrative dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini è attribuito al Comitato un contributo straordinario di 680.000 euro per l'anno 2018 e di 20.000 euro per l'anno 2019. A valere sul predetto contributo straordinario il Comitato provvede altresì alla realizzazione di un proprio sito internet istituzionale.

A.C. 4665 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a 680.000 euro per l'anno 2018 e a 20.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n.  208.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.
(Copertura finanziaria).

      Al comma 1, sostituire le parole: dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n.  208 con le seguenti: dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*5. 1. Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Simone Valente, Brescia.
*5. 2. Nicchi, Bossa, Scotto.

A.C. 4665 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 2 del provvedimento in esame, prevede che gli interventi, da realizzare negli anni 2018 e 2019, e oggetto di finanziamento pubblico, siano finalizzati a una serie di obiettivi volti alla valorizzazione della figura di Gioachino Rossini;
              tra gli interventi oggetto di finanziamenti sono ricompresi anche quelli inerenti il recupero edilizio e restauro conservativo dei luoghi rossiniani, anche con finalità di promozione turistica,

impegna il Governo

a prevedere che l'assegnazione dei lavori di restauro e recupero edilizio dei luoghi rossiniani di cui in premessa, avvenga secondo criteri di trasparenza, assenza di conflitti di interesse e nel rispetto della normativa vigente in materia.
9/4665/1. Matarrelli, Bossa, Nicchi, Scotto.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede il finanziamento di una serie di interventi, da realizzare negli anni 2018 e 2019, per la promozione e la valorizzazione della figura di Gioachino Rossini;
              tra i diversi ambiti di intervento individuati dal provvedimento, viene sostanzialmente trascurata tutta l'importante attività di sensibilizzazione e di conoscenza di questo grande musicista da promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado, riducendo il tutto all'istituzione di borse di studio per l'elaborazione di saggi su Rossini, comunque indirizzate ai soli studenti dei conservatori e delle accademie musicali,

impegna il Governo

a prevedere esplicite attività di sensibilizzazione e di conoscenza della figura di Gioachino Rossini da promuovere diffusamente nelle scuole di ogni ordine e grado.
9/4665/2. Nicchi, Bossa, Scotto.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, reca disposizioni per la celebrazione dei 150 anni dalla morte di Gioachino Rossini e prevede l'istituzione di un Comitato nazionale che ha il compito, tra l'altro, di elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e diffusione della conoscenza della vita e dell'opera dell'artista, e i programmi volti a promuovere attività da realizzare grazie al coinvolgimento di soggetti, pubblici o privati, che apportino contributi o risorse economiche;
              il Comitato è composto anche da quattro insigni esponenti della cultura e dell'arte musicali italiane ed europee, esperti della vita e delle opere di Gioachino Rossini, nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
              a Pesaro, dal 1882, opera il Conservatorio Rossini, uno dei più antichi e prestigiosi Conservatori italiani, creato per precisa volontà testamentaria di Gioachino Rossini che nel suo testamento del 5 luglio 1858 aveva disposto: «...Quale erede della proprietà nomino il comune di Pesaro, mia patria, per fondare e dotare un liceo musicale in quella città...»;
              attualmente il Conservatorio Statale di Musica «Gioachino Rossini» di Pesaro è Istituto Superiore di Studi Musicali inquadrato nell'area dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che annovera esperti di chiara fama dell'arte musicale e della vita ed opere dell'artista pesarese;
              sarebbe quanto mai opportuno un coinvolgimento nel Comitato Nazionale e/o nel Comitato scientifico previsto dall'atto in esame di rappresentanti del Conservatorio «G. Rossini» di Pesaro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di coinvolgere fra i componenti nel Comitato Nazionale o del Comitato scientifico rappresentanti del Conservatorio «Gioachino Rossini» di Pesaro.
9/4665/3. Carrescia.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, recando disposizioni per la celebrazione dei 150 anni dalla morte di Gioachino Rossini, prevede l'istituzione di un Comitato promotore delle celebrazioni rossiniane;
              l'articolo 3 prevede che il Comitato promotore non solo rediga un programma delle attività da realizzare ma predisponga anche, entro 90 giorni dal termine delle celebrazioni, una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzo dei contributi ricevuti da trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'invio alle Camere,

impegna il Governo

      a valutare l'opportunità che, nella relazione inviata alle Camere, sia specificato anche il modo attraverso il quale sia stata in particolar modo promossa la ricerca scientifica in materia di studi rossiniani.
9/4665/4. Marzano.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge concernente disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini prevede stanziamenti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale;
              per le iniziative che nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e musicale, prevedono la celebrazione della figura e dell'opera di Gioachino Rossini, è attribuito un contributo statale straordinario di 680.000 euro per l'anno 2018, e di 20.000 euro per l'anno 2019;
              per l'erogazione e l'assegnazione delle somme finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal provvedimento, e relativi al recupero, al restauro e al riordino del materiale storico, alle attività formative, nonché agli interventi edilizi e di restauro dei luoghi rossiniani, non viene prevista alcuna specifica forma di trasparenza e di pubblicità;
              la necessità di rendere pubbliche le spese effettuate a valere su fondi pubblici per celebrazioni nazionali e anniversari, così come predisposti nell'ambito delle finalità già richiamate, appare un'esigenza indifferibile, sia con riferimento al provvedimento in esame, nelle more della sua attuazione, sia in relazione ad ogni altro provvedimento normativo analogo,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché per gli stanziamenti destinati ad iniziative di carattere culturale attinente celebrazioni nazionali e anniversari, anche con riferimento alla proposta in esame, si garantiscano adeguate forme di trasparenza e pubblicità, assicurando che tutte le somme a vario titolo assegnate ed erogate a valere su contributi statali siano rese note ai cittadini.
9/4665/5. Di Benedetto.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, dichiarando l'anno 2018, nel quale ricorrono 150 anni dalla morte di Gioachino Rossini, «anno rossiniano», mira a celebrare la figura del musicista ed a valorizzarne l'opera;
              a tal fine sono riconosciuti meritevoli di finanziamento statale i progetti relativi alla promozione, diffusione, approfondimento e salvaguardia della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Rossini, da realizzare nel 2018 e nel 2019;
              in particolare, tra gli ambiti di intervento rientrano: 1) il sostegno, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, alle attività formative, anche di carattere didattico, editoriali, espositive, congressuali, seminariali, scientifiche, culturali e di spettacolo, per promuovere in Italia e all'estero la conoscenza del patrimonio artistico e documentario relativo alla figura e all'opera di Rossini; 2) il recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico riguardante la figura di Rossini, nonché il recupero edilizio e restauro conservativo dei luoghi rossiniani; 3) la promozione della ricerca scientifica in materia di studi rossiniani, anche attraverso l'istituzione di borse di studio per l'elaborazione di saggi sull'opera di Rossini, rivolte a studenti dei conservatori e delle accademie musicali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di realizzare iniziative che coinvolgano prioritariamente le istituzioni scolastiche, al fine di sensibilizzare gli studenti alla promozione scientifica degli studi rossiniani.
9/4665/6. Nesi.


      La Camera,
          premesso che:
              il testo in esame reca disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini, nominando il 2018 «anno rossiniano»;
              lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento i progetti di promozione, diffusione, approfondimento e salvaguardia della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Rossini, da realizzare nel 2018 e nel 2019. In particolare, tra gli ambiti di intervento rientra il sostegno alle attività formative, anche di carattere didattico;
              il medesimo testo prevede, inoltre, la costituzione di un Comitato promotore delle celebrazioni rossiniane, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e, conseguentemente, di un Comitato scientifico preposto a formulare gli indirizzi generali per le iniziative per le celebrazioni;
              l'Italia vanta i natali di grandi uomini e donne di lustro in ogni ambito, letterario, pittorico, musicale e scientifico;
              Raffaele Attilio Amedeo Schipa, detto «Tito», è conosciuto come il più grande tenore di grazia della storia dell'opera, famoso in tutto il mondo per un timbro personale e inconfondibile, per una tecnica superlativa, per il colore di voce speciale. La sua fama, legata anche all'interpretazione di opere rossiniane, si diffuse rapidamente anche oltre i confini nazionali, tanto che il 14 gennaio 1918 debuttò, con un trionfo, al teatro Real di Madrid, fino ad arrivare in pochi anni al Metropolitan opera di New York;
              al fine di celebrare parimenti un genio italico conosciuto in tutto il mondo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire una giornata in ricordo del grande tenore italiano Tito Schipa, anche attraverso la promozione di attività formative all'ambito dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, contribuendo così a diffondere la cultura musicale e del canto lirico, in particolare incentivando le nuove generazioni ad avvicinarsi a questa importante forma artistica.
9/4665/7. Ciracì.


      La Camera,
          premesso che:    
              il provvedimento all'esame dell'Aula dichiara il 2018, nel quale ricorrono 150 anni dalla morte di Gioachino Rossini, «anno rossiniano» e, come indicato dall'articolo 1, mira a celebrare la figura del musicista e valorizzarne l'opera;
              nello specifico, l'articolo 2 del provvedimento specifica che lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento i progetti di promozione, diffusione, approfondimento e salvaguardia della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Rossini, da realizzare nel 2018 e nel 2019,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le iniziative al fine di prevedere una campagna informativa in merito alla celebrazione della figura di Gioachino Rossini stabilita dal presente provvedimento.
9/4665/8. Palese.


DISEGNO DI LEGGE: S. 2823 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DI UN SERVIZIO DI AUTOSTRADA FERROVIARIA TRA L'ITALIA E LA FRANCIA, FATTO A LUSSEMBURGO IL 9 OTTOBRE 2009 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4685)

A.C. 4685 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009.

A.C. 4685 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

A.C. 4685 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante utilizzo delle risorse già stanziate, per le medesime finalità, dall'articolo 1, comma 654, della legge 28 dicembre 2015, n.  208.
      2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5 e 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
      3. Agli oneri derivanti dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 7.740 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 4685 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 4685 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              Il provvedimento in esame prevede la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia;
              l'Accordo ha come obiettivo non solo quello di assicurare la prosecuzione di un trasporto più sicuro delle merci pericolose, che già rappresenta un terzo delle merci trasportate dall'Autostrada Ferroviaria Alpina, ma anche quello di risparmiare l'emissione di circa 5.000 tonnellate di anidride carbonica l'anno, come risultato della minore utilizzazione dei motori dei camion;
              l'articolo 2 dell'Accordo, sui diritti e obblighi delle Parti, contiene il loro impegno alla realizzazione di un servizio gestito da una o più imprese e alle condizioni previste nell'Accordo nonché da uno o più contratti conclusi tra i due Governi e l'impresa o le imprese di gestione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere adeguate iniziative per monitorare l'effettivo recepimento delle disposizioni previste dal provvedimento in esame.
9/4685/1. Marzano.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge all'esame dell'Aula reca la ratifica dell'Accordo tra Italia e Francia relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009;
              il provvedimento, finalizzato ad attuare un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, è corredato di relazione tecnica, vidimata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato;
              la relazione illustrativa sintetizza i principali obiettivi dell'Accordo come segue: assicurare la prosecuzione di un trasporto più sicuro delle merci pericolose, che già rappresenta un terzo delle merci trasportate dall'Autostrada Ferroviaria Alpina; nonché risparmiare l'emissione di circa 5.000 tonnellate di anidride carbonica l'anno, come risultato della minore utilizzazione dei motori dei camion,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le iniziative al fine di prevedere un adeguato monitoraggio sull'effettivo recepimento delle disposizioni previste dal provvedimento in esame.
9/4685/2. Palese.


DISEGNO DI LEGGE: S. 2673 – RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITÀ DEL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI, FATTO A BRUXELLES IL 29 GIUGNO 2016 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4469)

A.C. 4469 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016.

A.C. 4469 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del Protocollo stesso.

A.C. 4469 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 4469 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame autorizza la ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016;
              il Protocollo è destinato a completare le previsioni dell'Accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti disciplinando gli aspetti relativi ai privilegi fiscali e alle immunità dalla giurisdizionale per le diverse sedi del tribunale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere adeguate iniziative per monitorare l'effettivo recepimento delle disposizioni previste dal provvedimento in esame.
9/4469/1. Marzano.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge all'esame dell'Aula, già approvato dal Senato, reca la ratifica e l'esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016;
              il Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti – TUB –, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016 è destinato a completare le previsioni dell'Accordo istitutivo del TUB, disciplinando gli aspetti relativi ai privilegi fiscali e alle immunità dalla giurisdizionale per le diverse sedi del tribunale – attualmente previste in Francia, Germania, Regno Unito e Lussemburgo, nonché per le eventuali divisioni locali e regionali attraverso cui il tribunale possa trovarsi ad operare;
              si rammenta che l'Accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti – TUB è stato firmato il 19 febbraio 2013 da 25 Stati membri dell'Unione europea, parte di una cooperazione rafforzata normalizzata nel marzo 2011,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le iniziative al fine di prevedere un adeguato monitoraggio sull'effettivo recepimento delle disposizioni previste dal provvedimento in esame.
9/4469/2. Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              con l'approvazione del disegno di legge di Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016, si completano le previsioni dell'Accordo istitutivo del tribunale unificato (TUB), ratificato con la legge n.  214 del 2016; il Protocollo disciplina gli aspetti relativi ai privilegi fiscali e alle immunità dalla giurisdizione per le diverse sedi del tribunale – attualmente previste in Francia, Germania, Regno Unito e Lussemburgo – disponendo l'inviolabilità delle sedi, degli archivi e dei documenti del tribunale, nonché l'immunità dalla giurisdizione dei suoi beni e delle sue risorse finanziarie, con estensione anche ai componenti dei comitati amministrativo, di bilancio e consultivo e ai loro atti e documenti;
              dopo anni di ritardi l'Italia ha, nel corso della presente legislatura, finalmente aderito all’European Patent System (brevetto unitario europeo e tribunale unico brevetti), dando piena esecuzione alla ratifica dell'accordo sul tribunale unificato dei brevetti, con allegati (Bruxelles, 19 febbraio 2013), configurandosi il nuovo tribunale specializzato nelle controversie in materia di brevetti quale strumento migliore atto a garantire, con una procedura unica, la protezione semplificata delle invenzioni su tutto il territorio europeo;
              in seguito all'avvio dei negoziati su «Brexit», si è posto il tema della ridefinizione delle istituzioni con sede attuale o programmata a Londra, tra cui quella della sezione della divisione centrale del TUB;
              anche il Protocollo in esame riveste una particolare rilevanza per il lavoro di ricerca delle imprese e dei centri universitari italiani, nonché dei professionisti italiani, per cui un sistema di mediazione e di gestione delle controversie legali a livello unificato (sistema dal quale, in precedenza gli operatori economici italiani erano esclusi) potrebbe apportare grandi benefici,

impegna il Governo

a proseguire, come da diversi atti di indirizzo accolti, nell'ambito della negoziazione in sede europea tra i 25 Stati parte dell'Accordo TUB, in favore della candidatura italiana con sede a Milano in subentro a quella originaria di Londra, in considerazione dell'importanza che tale scelta può rappresentare per la riaffermazione di interessi strategici italiani, riconoscendo un ruolo insostituibile che il nostro Paese può svolgere, anche di raccordo e coesione tra le aree del nord e del sud del continente europeo.
9/4469/3. Scuvera, Quartapelle Procopio.


DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI: A) ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DI DIRITTO PER LO SVILUPPO (IDLO) RELATIVO ALLA SEDE DELL'ORGANIZZAZIONE, FATTO A ROMA IL 14 GIUGNO 2017; B) SCAMBIO DI LETTERE TRA REPUBBLICA ITALIANA E ICCROM AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PARIGI DEL 27 APRILE 1957 E ALLO SCAMBIO DI NOTE DEL 7 GENNAIO 1963 SULL'ISTITUZIONE E LO STATUS GIURIDICO DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI, FATTO A ROMA IL 17 MARZO 2017; C) SCAMBIO DI NOTE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA MULTINATIONAL FORCE AND OBSERVERS (MFO) EMENDATIVO DELL'ACCORDO DI SEDE DEL 12 GIUGNO 1982, FATTO A ROMA IL 7 E 8 GIUGNO 2017; D) CARTA ISTITUTIVA DEL FORUM INTERNAZIONALE DELL'ENERGIA (IEF), CON ALLEGATO, FATTA A RIAD IL 22 FEBBRAIO 2011; E) MEMORANDUM D'INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO D'EUROPA CIRCA L'UFFICIO DEL CONSIGLIO D'EUROPA A VENEZIA E IL SUO STATUS GIURIDICO, FATTO A STRASBURGO IL 14 GIUGNO 2017 (A.C. 4609-A)

A.C. 4609-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 4609-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi:
          a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017;
          b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017;
          c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica Italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017;
          d) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011;
          e) Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017.

A.C. 4609-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo XVIII dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dallo Scambio di lettere di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), dallo Scambio di note di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), dalla sezione XVI della Carta di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e dal paragrafo 27 del Memorandum d'intesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e).

A.C. 4609-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è valutato un onere di 242.032 euro annui a decorrere dall'anno 2018.
      2. Per lo Scambio di lettere di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2018 e valutato un onere di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018.
      3. Per lo Scambio di note di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), è valutato un onere di 42.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018.
      4. Per la Carta di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), è valutato un onere di 100.000 euro per l'anno 2017 e di 151.920 euro annui a decorrere dall'anno 2018.
      5. Per il Memorandum d'intesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), è valutato un onere di 40.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018.
      6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 100.000 euro per l'anno 2017 e in 975.952 euro annui a decorrere dall'anno 2018 e pari a un milione di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 4609-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 4609-A – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge all'esame dell'Aula concerne l'autorizzazione alla ratifica di cinque accordi tra l'Italia ed altrettante organizzazioni internazionali, di cui tre presenti sul territorio nazionale: si tratta dell'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO), del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali (ICCROM) e della Multinational Force and Observers (MFO) hanno già la propria sede a Roma in forza di precedenti intese che ora necessitano di essere rinegoziate;
              gli altri due accordi riguardano la Carta istitutiva del Forum Internazionale dell'energia IEF e il Memorandum d'intesa con il Consiglio d'Europa sull'Ufficio CdE di Venezia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le iniziative al fine di prevedere un adeguato monitoraggio sull'effettivo recepimento delle disposizioni previste dal provvedimento in esame.
9/4609-A/1. Palese.


DISEGNO DI LEGGE: S. 2772 – RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI: A) CONVENZIONE RELATIVA ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO LASER EUROPEO A ELETTRONI LIBERI A RAGGI X, CON ALLEGATI, FATTA AD AMBURGO IL 30 NOVEMBRE 2009; B) PROTOCOLLO DI ADESIONE DEL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA ALLA CONVENZIONE DEL 16 DICEMBRE 1988 SULLA COSTRUZIONE E SULLA GESTIONE DEL LABORATORIO EUROPEO DI RADIAZIONE DI SINCROTRONE (ESRF), FATTO A GRENOBLE IL 23 GIUGNO 2014 E A PARIGI IL 15 LUGLIO 2014; C) PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO LASER EUROPEO A ELETTRONI LIBERI A RAGGI X RIGUARDANTE L'ADESIONE DEL GOVERNO DEL REGNO DI SPAGNA, CON ALLEGATO, FATTO A BERLINO IL 6 OTTOBRE 2011 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4684)

A.C.  4684 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti trattati:
          a) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009;
          b) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014;
          c) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011.

A.C.  4684 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data ai trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 13 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dall'articolo 5 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e dall'articolo 3 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).

A.C.  4684 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Partecipazione alla società per la costruzione e l'esercizio dell'Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X).

      1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) sono autorizzati a sottoscrivere quote della società per la costruzione e l'esercizio dell'Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X in misura rispettivamente pari a due terzi e a un terzo della partecipazione italiana alla medesima società.

A.C.  4684 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), pari a euro 3.042.751 per l'anno 2017, e ai maggiori oneri di cui all'articolo 3 e all'articolo 5, paragrafo 5, della medesima Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), pari a euro 1.701.623 per l'anno 2017, a euro 3.431.038 per l'anno 2018 e a euro 3.495.247 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      3. Agli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dell'articolo 12 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si provvede con apposito provvedimento legislativo.

A.C.  4684 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 4684 – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame dell'Aula, approvato dal Senato il 4 ottobre 2017, ha per oggetto la ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009 (Convenzione XFEL); nonché del Protocollo di adesione della Russia alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e gestione del Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, Protocollo fatto a Grenoble il 23 giugno e a Parigi il 15 luglio 2014 (Convenzione ESRF);
              nel corso dell'esame al Senato apposito emendamento della Commissione Affari esteri ha aggiunto al disegno di legge anche la ratifica del Protocollo alla Convenzione XFEL, Protocollo concernente l'adesione della Spagna, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le iniziative al fine di prevedere un adeguato monitoraggio sull'effettivo recepimento delle disposizioni previste dal provvedimento in esame.
9/4684/1. Palese.


DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULLA MANIPOLAZIONE DI COMPETIZIONI SPORTIVE, FATTA A MAGGLINGEN IL 18 SETTEMBRE 2014 (A.C. 4303)

A.C. 4303 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n.  1.

A.C. 4303 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n.  1:

NULLA OSTA

A.C. 4303 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONi IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.

A.C. 4303 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 32 della medesima Convenzione.

A.C. 4303 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Autorità per la regolamentazione delle scommesse sportive ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione).

      1. L'autorità per la regolamentazione delle scommesse sportive ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge è l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

A.C. 4303 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Applicazione di pene accessorie).

      1. Dopo l'articolo 5 della legge 13 dicembre 1989, n.  401, è inserito il seguente:
          «Art. 5-bis. – (Confisca). – 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 1 e 4 della presente legge, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato medesimo.
          2. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter del codice penale».

A.C. 4303 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 5.
(Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati).

      1. Dopo l'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231, è inserito il seguente:
          «Art. 25-terdecies. – (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati). – 1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n.  401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
          a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
          b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
          2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.
(Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati).

      Al comma 1, capoverso Art. 25-terdecies, lettera a), dopo la parola: delitti aggiungere le seguenti:, anche tentati.
5. 1. Sarti, Agostinelli, Spadoni, Manlio Di Stefano, Ferraresi, Grande, Bonafede, Scagliusi, Businarolo, Di Battista, Colletti, Del Grosso.

      Al comma 1, capoverso Art. 25-terdecies, lettera a), sostituire la parola: cinquecento con la seguente: mille.
5. 2. Agostinelli, Spadoni, Sarti, Manlio Di Stefano, Ferraresi, Grande, Bonafede, Scagliusi, Businarolo, Di Battista, Colletti, Del Grosso.

      Al comma 1, capoverso Art. 25-terdecies, lettera a), sostituire la parola: cinquecento con la seguente: settecento.
5. 3. Agostinelli, Spadoni, Sarti, Manlio Di Stefano, Ferraresi, Grande, Bonafede, Scagliusi, Businarolo, Di Battista, Colletti, Del Grosso.

      Al comma 1, capoverso Art. 25-terdecies, lettera b), sostituire la parola: duecentosessanta con la seguente: cinquecento.
5. 4. Agostinelli, Spadoni, Sarti, Manlio Di Stefano, Ferraresi, Grande, Bonafede, Scagliusi, Businarolo, Di Battista, Colletti, Del Grosso.

      Al comma 1, capoverso Art. 25-terdecies, lettera b), sostituire la parola: duecentosessanta con la seguente: trecento.
5. 5. Agostinelli, Spadoni, Sarti, Manlio Di Stefano, Ferraresi, Grande, Bonafede, Scagliusi, Businarolo, Di Battista, Colletti, Del Grosso.

      Al comma 2, dopo la parola: condanna aggiungere le seguenti: o di patteggiamento.
5. 6. Sarti, Agostinelli, Spadoni, Manlio Di Stefano, Ferraresi, Grande, Bonafede, Scagliusi, Businarolo, Di Battista, Colletti, Del Grosso.

      Al comma 2, sostituire le parole: un anno con le seguenti: quattro anni.
5. 7. Agostinelli, Spadoni, Sarti, Manlio Di Stefano, Ferraresi, Grande, Bonafede, Scagliusi, Businarolo, Di Battista, Colletti, Del Grosso.

      Al comma 2, sostituire le parole: un anno con le seguenti: tre anni.
5. 8. Agostinelli, Spadoni, Sarti, Manlio Di Stefano, Ferraresi, Grande, Bonafede, Scagliusi, Businarolo, Di Battista, Colletti, Del Grosso.

      Al comma 2, sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.
5. 9. Agostinelli, Spadoni, Sarti, Manlio Di Stefano, Ferraresi, Grande, Bonafede, Scagliusi, Businarolo, Di Battista, Colletti, Del Grosso.

A.C. 4303 – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 4303 – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 7.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 4303 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame autorizza la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014;
              scopo della Convenzione è combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport;
              l'espressione «manipolazione di competizioni sportive», testo della Convenzione, non si riferisce esclusivamente alla competizione che vede il confronto di atleti o squadre, e nemmeno alla sola manipolazione del risultato finale di una competizione sportiva, ma più in generale a tutte le possibili modifiche intenzionali e irregolari dello svolgimento o del risultato di una competizione sportiva, volte a interferire in tutto o in parte con il carattere imprevedibile della competizione stessa per ottenere un indebito vantaggio personale o in favore di terzi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità di prevedere campagne informative di sensibilizzazione sull'importanza di combattere attitudini e comportamenti contrari all'etica dello sport affinché le competizioni sportive, caratterizzate dall'imprevedibilità dei risultati, restino competizioni eque e giuste.
9/4303/1. Marzano.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge all'esame dell'Aula autorizza la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014, e detta disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno alla Convenzione;
              la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014, è finalizzata a prevenire, individuare e sanzionare la manipolazione delle competizioni sportive, coinvolgendo tutte le parti interessate a tale obiettivo, ossia le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori di scommesse sportive;
              la Convenzione è stata aperta alla firma non solo dei Paesi membri del Consiglio d'Europa, ma anche degli Stati aderenti alla Convenzione culturale europea, degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione o che godano dello status di osservatore presso il Consiglio d'Europa, nonché di ogni altro Paese non membro su invito del Comitato dei ministri,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le iniziative al fine di prevedere un adeguato monitoraggio sull'effettivo recepimento delle disposizioni previste dal provvedimento in esame.
9/4303/2. Palese.


DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO E COSTIERO DI UNA ZONA DEL MARE MEDITERRANEO (ACCORDO RAMOGE) TRA ITALIA, FRANCIA E PRINCIPATO DI MONACO, FATTO A MONACO IL 10 MAGGIO 1976 ED EMENDATO A MONACO IL 27 NOVEMBRE 2003 (A.C. 4475)

A.C. 4475 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003.

A.C. 4475 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo medesimo.

A.C. 4475 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

A.C. 4475 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 4475 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame autorizza la ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003;
              l'articolo 4 dell'Accordo elenca dettagliatamente i compiti della Commissione RAMOGE, tra i quali figurano quelli di promuovere studi, ricerche e scambi di informazione, tenere aggiornato il Piano di prevenzione e di intervento italo-franco-monegasco sugli inquinamenti marini (Piano RAMOGEPOL), favorire l'informazione e la partecipazione del pubblico all'attuazione degli obiettivi dell'Accordo, assicurare il necessario coordinamento con gli organismi internazionali e, infine, raccomandare ai tre Governi e alle collettività territoriali interessate ogni misura atta a perseguire gli scopi dell'Accordo, fornendo altresì ogni anno alle Parti contraenti un rapporto sulla gestione complessiva dell'Accordo,

impegna il Governo

valutare l'opportunità e la possibilità di presentare annualmente alle Camere una relazione che precisi i risultati conseguiti dalla Commissione RAMOGE, specificando in particolare quali studi, ricerche e scambi di informazione siano stati effettivamente promossi sugli inquinamenti marini.
9/4475/1. Marzano.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame dell'Aula reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo Italo-franco-monegasco concernente l'ambiente marino costiero di una zona del Mar Mediterraneo (cosiddetto Accordo RAMOGE) concluso il 10 maggio 1976, come emendato nella stessa sede il 27 novembre 2003;
              il testo emendato nel novembre 2003 introduce elementi di novità quali l'allargamento ulteriore della zona RAMOGE e l'estensione degli obiettivi dell'Accordo anche al contrasto del degrado marino costiero e alla tutela della biodiversità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le iniziative al fine di prevedere un adeguato monitoraggio sull'effettivo recepimento delle disposizioni previste dal provvedimento in esame.
9/4475/2. Palese.


DISEGNO DI LEGGE: S. 2674 – RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI EMENDAMENTI ALL'ACCORDO ISTITUTIVO DEL FONDO COMUNE DEI PRODOTTI DI BASE DEL 27 GIUGNO 1980, ADOTTATI A L'AJA L'11 DICEMBRE 2014 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4470)

A.C. 4470 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014.

A.C. 4470 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 51 dell'Accordo istitutivo.

A.C. 4470 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 4470 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame autorizza la ratifica ed esecuzione degli emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014;
              gli emendamenti al testo dell'Accordo istitutivo del Fondo Comune per i Prodotti di Base rispondono all'esigenza di porre il Fondo in condizione di reperire risorse presso la comunità dei donatori su base volontaria, dal momento che si sono esaurite le contribuzioni degli Stati membri,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità di prevedere campagne informative di sensibilizzazione sull'importanza di sostenere lo sviluppo del settore dei prodotti di base in una prospettiva di sostenibilità sociale, economica e ambientale.
9/4470/1. Marzano.


      La Camera,
          premesso che:
              il testo dell'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base, all'esame dell'Aula e come risultante dall'adozione degli emendamenti consta di un preambolo, 58 articoli organizzati in 12 capitoli e 6 allegati;
              il Fondo comune dei prodotti di base (Common Fund for Commodities-CFC), con sede ad Amsterdam, è un organismo finanziario intergovernativo il cui accordo istitutivo, negoziato in seno all'UNCTAD (United Nation Conference on Trade and Development) tra il 1976 ed il 1980, fu firmato a Ginevra il 27 giugno 1980 ed è in vigore dal 19 giugno 1989 e l'Italia ne ha autorizzato la ratifica con legge 6 agosto 1984, n.  584;
              finalità primaria del CFC è il consolidamento dello sviluppo socio-economico dei Paesi in via di sviluppo (PVS) e dei Paesi meno avanzati (PMA) produttori di materie prime, attraverso il finanziamento o cofinanziamento di progetti pilota net settore delle materie prime destinati al miglioramento della produzione e del commercio di tali prodotti, rilevanti per le economie dei Paesi produttori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le iniziative al fine di prevedere un adeguato monitoraggio sull'effettivo recepimento delle disposizioni previste dal provvedimento in esame.
9/4470/2. Palese.


DISEGNO DI LEGGE: S. 2709 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 124 DELLO STATUTO ISTITUTIVO DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE, ADOTTATO A L'AJA CON RISOLUZIONE ICC N.  2 DEL 26 NOVEMBRE 2015 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4471)

A.C. 4471 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L'Aja con risoluzione ICC n.  2 del 26 novembre 2015.

A.C. 4471 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 121 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale.

A.C. 4471 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 4471 – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame dell'Aula reca la ratifica ed esecuzione dell'emendamento soppressivo dell'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, emendamento adottato a L'Aja con Risoluzione ICC n.  2 del 26 novembre 2015;
              la decisione di riesaminare l'articolo 124 era stata presa nel corso della sessione dell'Assemblea degli Stati Parte, tenutasi a New York nel dicembre 2014: a seguito del lavoro da parte del Working Group sugli Emendamenti del Bureau dell'Assemblea degli Stati Parte, la proposta di emendamento dell'articolo 124 è giunta allo stato di decisione in plenaria nel novembre dell'anno successivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le iniziative al fine di prevedere un adeguato monitoraggio sull'effettivo recepimento delle disposizioni previste dal provvedimento in esame.
9/4471/1. Palese.