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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 agosto 2013
70.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-00371 Fragomeli: Pensioni indebitamente percepite da parenti di persone defunte.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Fragomeli – inerente a presunte anomalie verificatesi nella erogazione dei trattamenti pensionistici nella provincia di Lecco – passo ad illustrare gli elementi informativi forniti dall'INPS nonché quelli acquisiti presso il competente ufficio territoriale del Ministero che rappresento.
      Preliminarmente, è opportuno ricordare che l'intero processo di trasmissione, acquisizione/modifica dei dati relativi alla regolarità nella erogazione delle prestazioni, nonché di verifica degli stessi, si sviluppa in conformità alle disposizioni normative che lo regolano e, in particolare, all'articolo 20, commi 12 e 13, della legge n.  133/2008.
      Tale disposizione stabilisce che le comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di stato civile debbano effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento e che – in caso di ritardo nella trasmissione delle stesse – il responsabile dell'Ufficio Anagrafe del Comune, ove ne derivi pregiudizio, debba rispondere, a titolo di danno erariale, con una sanzione il cui importo varia da 100 a 300 euro.
      Conseguentemente, in attuazione della predetta disposizione, l'INPS ha individuato e messo in pratica apposite procedure telematiche per l'acquisizione dei dati relativi ai decessi e ad altre variazioni anagrafiche relative ai soggetti percettori di prestazioni.
      In particolare, a decorrere dal 2003, si sono rese disponibili le prime funzionalità del portale Inps – accessibile attraverso un Pin assegnato ad personam – previa richiesta da parte del Comune interessato. Successivamente, a decorrere dal 2007, con l'avvento del sistema INA-SAIA (Indice Nazionale delle Anagrafi – Sistema di Accesso e Interscambio Anagrafico) del Ministero dell'interno, il portale INPS è stato trasformato in un «canale alternativo» in conformità a quanto disciplinato dalla circolare congiunta Ministero dell'interno – Inps del 15 febbraio 2010.
      Tanto premesso, con riferimento all'operazione effettuata dalla Guardia di Finanza, in sinergia con l'INPS, nella provincia di Lecco, l'Istituto ha preliminarmente precisato che la stessa si colloca nell'ambito di un sistema di controllo integrato e finalizzato a ridurre il rischio di frode, a garanzia della legalità nell'erogazione delle prestazioni.
      Nello specifico, gli accertamenti hanno individuato un solo caso – non rilevato dall'Istituto – di percezione indebita dei ratei successivamente al decesso. Per gli altri casi, invece, l'INPS aveva già provveduto agli adempimenti amministrativi relativi alla eliminazione delle prestazioni in godimento e – in caso di pagamenti indebitamente effettuati post mortem – di aver avviato le azioni di recupero degli indebiti.
      Da ultimo, riguardo poi al periodo in cui i decessi in questione si sono verificati, la Direzione Territoriale del lavoro di Lecco del Ministero che rappresento ha reso noto che – salvo poche eccezioni – la maggior parte di essi si riferisce al periodo antecedente al 2008, quindi prima dell'entrata in vigore delle nuove procedure telematiche di comunicazione dei decessi e delle variazioni di stato civile.

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ALLEGATO 2

5-00632 Bergamini: Sull'attuazione delle misure relative alle cosiddette «pensioni d'oro».

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con l'interrogazione cui passo ora a rispondere, l'onorevole Bergamini richiama l'attenzione del Governo sulle cosiddette «pensioni d'oro», ovvero su quei trattamenti pensionistici il cui elevato importo appare stridente nell'attuale contesto socio economico e di sacrifici imposti alla generalità della popolazione.
      Come ha evidenziato l'Onorevole interrogante nel presente atto parlamentare, il Ministro Giovannini, intervenendo – qualche mese fa – presso l'Assemblea, ha riconosciuto l'estrema rilevanza della questione, invitando, nel contempo, a tenere sul punto un atteggiamento di cautela per le molteplici implicazioni coinvolte da ogni intervento in questa delicata materia.
      In tale occasione, infatti, il Ministro ha osservato che misure di carattere para-fiscale, volte in modo diretto ed immediato a ridurre l'ammontare delle pensioni in godimento, avrebbero potuto incorrere in profili di incostituzionalità.
      Ebbene, quella cautela si è rivelata fondata in quanto la Consulta in più pronunce ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni finalizzate al risanamento dei conti pubblici.
      In particolare, con la recentissima sentenza n.  116/2013, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del contributo di perequazione (cosiddetto contributo di solidarietà) sulle pensioni di importo superiore a 90.000 euro, ravvisando nello stesso la natura di prelievo tributario e non di contributo in favore delle gestioni previdenziali in quanto – ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n.  138 del 2011 – tale contributo è trattenuto dagli enti previdenziali e versato all'entrata del bilancio dello Stato.
      L'orientamento della Corte costituzionale è denso di implicazioni e non può pertanto in alcun modo essere sottovalutato.
      In tale prospettiva, intendo rassicurare gli onorevoli interroganti che il sistema di tipo contributivo (che costituisce uno dei capisaldi della recente riforma pensionistica basata su di un principio di equità inter-generazionale), direttamente commisurato agli importi di contribuzione realmente versati, attenuerà progressivamente il fenomeno fino ad eliminarlo, rendendo così trasparente e lineare la corrispettività.
      Tanto premesso mi preme ricordare come nel corso degli anni il legislatore è già intervenuto su tale tipologia di pensioni attraverso:
          l'introduzione della aliquota di rendimento (ossia la percentuale di retribuzione pensionabile da considerare per ciascun anno di anzianità contributiva del lavoratore) fissata in misura diversa in relazione a fasce di retribuzione pensionabile;
          l'introduzione di uno speciale contributo di solidarietà posto a carico degli iscritti e dei pensionati dei Fondi confluiti nell'assicurazione generale obbligatoria e del Fondo Volo (ai sensi del comma 21 della legge di riforma delle pensioni n.  214 del 2011);
          la previsione del blocco della perequazione automatica per le pensioni di importo superiore a 3 volte il trattamento minimo stabilito ogni anno.

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      In conclusione, posso certamente confermare la volontà di affrontare la questione segnalata dall'onorevole interrogante, che deve essere tuttavia attentamente valutata alla luce del quadro giuridico esistente e ponendo la massima attenzione ai profili di compatibilità costituzionale.
      Al riguardo, il Ministero che rappresento ha avviato una riflessione sulla possibilità di non limitarsi a riguardare i trattamenti pensionistici quali ordinarie fonti di reddito, ma di enfatizzare gli aspetti solidaristici (propri di un sistema a ripartizione) i quali sono sottesi alle disposizioni che hanno sino ad oggi consentito di erogare, mediante il sistema retributivo, trattamenti talora di elevatissimo ammontare.
      Un'ultima notazione riguarda il passaggio della sentenza della Corte in cui si afferma che, al posto del contributo di solidarietà dichiarato costituzionalmente illegittimo, il Legislatore avrebbe potuto introdurre misure di fiscalità generale che – verosimilmente – avrebbero assicurato un gettito addirittura maggiore.
      Da ultimo fornisco i dati comunicati dall'Inps relativi ai trattamenti pensionistici con gli imponibili mensili lordi più elevati erogati dall'Istituto. Importo pensione:
          1) 91.337,18;
          2) 66.436,88;
          3) 51.781,93;
          4) 50.885,43;
          5) 47.934,61;
          6) 46.811,50;
          7) 46.773,61;
          8) 44.258,87;
          9) 43.235,96;
          10) 41.707,54.