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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 febbraio 2014
173.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Atto n.  50.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

      La XII Commissione (Affari sociali),
          esaminato per le parti di competenza lo schema di Decreto Legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;
          rilevato preliminarmente che l'articolo 2 della direttiva europea non consente di introdurre nella disciplina nazionale misure più rigorose di quelle previste dalla direttiva stessa;
          rilevato che lo schema in esame introduce una parte discrezionale con un livello superiore e più restrittivo di regolazione negli articoli 5, comma 2, 7, 8, 10, 14, 15 e 16, discostandosi dalla direttiva comunitaria soprattutto con particolare riferimento al divieto di utilizzo di animali per xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso;
          considerato altresì che il contenuto degli stessi articoli concerne argomenti nodali per la ricerca, riguardando xenotrapianti e utilizzo di anestesia e analgesia, argomenti che erano stati al centro della relazione approvata dalla XII Commissione in sede di esame in sede consultiva del disegno di legge di delegazione europea 2013, che, in riferimento al recepimento della direttiva 2010/63/UE, ha deliberato di riferire favorevolmente «facendo salva l'esigenza di prevedere che, in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 13 del disegno di legge in titolo, il Governo si attenga alla disposizione di cui al comma 2 dello stesso articolo ovvero l'obbligo di conformarsi alla normativa europea nell'applicazione dei principi e criteri di cui al comma 1 del medesimo articolo»;
          considerato che non risultano rispettati gli impegni assunti dal Governo in sede di accoglimento di numerosi ordini del giorno presentati nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di delegazione europea 2013;
          rilevato inoltre che normative più restrittive condizionano fortemente la possibilità per gli Istituti di ricerca italiani di partecipare a progetti internazionali, non solo di ambito europeo, che prevedano l'utilizzo di animali da laboratorio, con evidenti conseguenze sia sulla credibilità che sullo sviluppo della ricerca italiana;
          evidenziato che il rinvio al 2017 dell'entrata in vigore di alcuni divieti pone in condizione di incertezza quegli studi, anche ricompresi in percorsi internazionali, per il cui risultato atteso sono previsti tempi coincidenti o superiori a tale termine;
          rilevato infine come, pur partendo da presupposti e contenuti in cui è prevalente la centralità della tutela degli animali e la spinta preponderante alla ricerca complementare senza uso degli animali, siano emerse nel corso del dibattito in Commissione posizioni comunque di dissenso rispetto allo schema di decreto in esame,
      esprime

PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Atto n.  50.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAI DEPUTATI MANTERO, CECCONI, GRILLO, LOREFICE, DI VITA, BARONI, DALL'OSSO E SILVIA GIORDANO

      La XII Commissione (Affari sociali),
          esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/63/UE relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (Atto n.  50);
          premesso che:
              viene applicato solo in parte e non con effetto immediato il divieto di esperimenti di Xenotrapianto limitato al solo trapianto di uno o più organi (articolo 3, comma 1, lettera p), con l'inserimento di un termine per l'applicazione dal 2017 (articolo 5, comma 2, lettera d) e articolo 3, comma 1, lettera q), non previsto dai criteri direttivi indicati dall'articolo 13 della legge 6 agosto 2013 n 96;
              non è attuato in maniera integrale il divieto alla didattica in quanto è prevista la possibilità di eseguire esercitazioni nelle facoltà di veterinaria e di fatto rendendo autorizzabile qualsiasi esperimento anche per altre formazioni universitarie (articolo 5, comma 2, lettera f);
              l'articolo 13 della legge 6 agosto 2013, n.  96, prevedeva di stabilire che la generazione di ceppi di animali geneticamente modificati deve tenere conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, della effettiva necessità della manipolazione, dell'impatto sugli animali e valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale nonché per l'ambiente,mentre con l'articolo 10, comma 4, dello schema di decreto legislativo si esprime lo stesso principio ma senza di vincoli o oggettive limitazioni nelle procedure di autorizzazioni e in quelle di controllo;
              l'articolo 10, comma 5, non prevede sanzioni congrue e efficacemente dissuasive nel divieto di allevamento nel territorio nazionale di cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione;
              l'articolo 13 della legge 6 agosto 2013, n.  96, ha vietato gli esperimenti e le procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse comportino dolore all'animale ad eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici. La citata previsione non è stata rispettata e lo schema di decreto legislativo, all'articolo 14, comma 1, esprime una grave mancanza di coerenza con quanto previsto dal citato articolo 13 della legge n.  96 del 2013. L'anestesia e l'analgesia sono, infatti, obbligatorie solo in caso di sperimentazioni che comportino dolore intenso e gravi lesioni, quindi classificabili come dolore «grave» dove la direttiva 2010/63/UE già prevedeva tale obbligo. Il testo del comma 1 dell'articolo 14 dello schema lascia la possibilità di continuare l'attuazione di test dolorosi e angoscianti come ad esempio: irradiazione o chemioterapia in dose sub letale, impianto di cateteri o dispositivi medici, induzione di tumori dolorosi e creazione di animali geneticamente modificati con procedure chirurgiche;
              l'articolo 16, comma 1, dello schema di decreto si sarebbe dovuto riferire Pag. 195alla questione che attiene alla necessità di sottoporre ad altre sperimentazioni un animale che sia stato già utilizzato in una procedura. Nello schema di decreto legislativo si osserva il principio di cui alla legge n.  96 del 2013 ma senza prevedere né vincoli alle procedure di controllo né limitazioni nelle procedure autorizzative;
              l'articolo 13 della legge n.  96 del 2013 prevedeva di orientare la ricerca nell'impiego di metodi alternativi. Nello schema, all'articolo 37, tale principio viene ribadito ma in maniera generica senza specificare i criteri di attuazione. Di fatto non si introduce e non si prevede nessuna misura che incentivi la riconversione dei stabulari o la riconversione di stabulari e lo sviluppo di progetti in questo ambito;
              in relazione allo sviluppo degli approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello o un livello superiore di informazioni, rispetto a quelle ottenute con le procedure che usano animali, ma che non prevedono l'uso di animali o un numero minore di animali o procedure meno dolorose, nello schema di decreto si riproduce il principio ma in forma generica senza criteri di attuazione e soprattutto senza istituire un piano sanzionatorio efficace nel caso di inosservanza del principio;
              in generale tutto il quadro sanzionatorio, recato dall'articolo 40 dello schema di decreto legislativo, non prevede misure sufficientemente dissuasive, le sanzioni pecuniarie sono minime e non coprono neanche tutti i divieti e vincoli. In particolare, nei casi di gravi negligenze da parte del personale le misure non sembrano affatto «appropriate, effettive, proporzionate e dissuasive»;
              per quanto attiene alla destinazione di una quota nell'ambito dei fondi nazionali ed europei finalizzati alla ricerca per lo sviluppo e la convalida dei metodi sostitutivi o per corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti «Autorizzazioni degli allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori» (Art. 20), la quota prevista dall'articolo 41 dello Schema del decreto legislativo è limitata al 16 per cento di 1 milione di euro ovvero 160.000 euro l'anno. Una somma insufficiente per promuovere lo sviluppo e la diffusione delle procedure alternative, ancor più in quanto destinata ai soli Istituti zooprofilattici sperimentali e che non tiene conto affatto che il 33 per cento degli animali usati negli esperimenti viene usato nella ricerca di base, ovvero nelle Università e centri di ricerca dove non vi è un obbligo legislativo ad usare metodi che usano animali perché non sono legati all'ambito regolatorio (farmacopea internazionale etc). In questo modo si penalizzano i centri di ricerca e le Università e non si permette l'integrazione della ricerca che usa metodi in vitro e alternativi sostitutivi alla sperimentazione su animali nella ricerca di base e nella ricerca e sviluppo di farmaci, le aree in cui l'uso di animali è maggiore (33 per cento e 31 per cento rispettivamente in EU). In tale contesto appare anche incongruo destinare una quota rilevante pari all'84 per cento di tutti i fondi destinati alla formazione di chi lavora su gli animali perché questi vengano formati ad usare animali, quando la formazione degli operatori sui metodi alternativi è relegata solo al 16 per cento di questa cifra e solo a quest'area dei lavoratori nel settore (allevamenti, utilizzo, fornitura);
              la realtà italiana è che la ricerca che usa animali si trova anche nella ricerca di base e nella ricerca e sviluppo di farmaci e quindi non si possono ignorare completamente i fondi del Programma Nazionale per la Ricerca del Ministero della Salute (per esempio Ricerca Sanitaria, Ricerca corrente, Ricerca finalizzata, etc) o quelli del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca/ MIUR (per esempio «Futuro in Ricerca 2013» finanziamenti per oltre 29.5 milioni di Euro). Sono questi i fondi della ricerca che il Governo dovrebbe indirizzare allo sviluppo e uso di metodi alternativi sostitutivi e non quelli degli operatori, allevatori e utilizzatori;
              infine ma non di minore importanza non è prevista nell'articolo 41 la Pag. 196«banca dei dati nazionali» finalizzata al recepimento dei metodi alternativi e sostitutivi;
              nell'Allegato VI Schema per la presentazione di un progetto di Ricerca ai sensi dell'art 31 nella descrizione dei passaggi che lo scienziato deve effettuare per chiedere il permesso ad effettuare esperimenti su animali non si menziona la guida di ricerca europea per la ricerca sui metodi alternativi;
              sempre nell'Allegato VI non viene menzionato un responsabile per la verifica che siano stati cercati e preventivati all'uso metodi alternativi, quindi la presenza di un esperto sui metodi alternativi esattamente come è presente responsabile del benessere animale, deve essere presente un responsabile che attesti che quell'esperimento su animali non si può sostituire con un altro esperimento che non usi animali ma apporti almeno lo stesso numero e qualità di informazioni scientifiche;
              il divieto di sperimentazioni su gli animali per le ricerche su sostanze d'abuso è rispettato ma senza alcun effetto immediato, in quanto il divieto entrerà in vigore nel 2017 un termine questo non previsto dall'articolo 13 della legge n.  96 del 2013;
              il Governo nel redigere lo schema del decreto legislativo non ha rispettato in maniera adeguata ed integrale i principi e i criteri dati dal parlamento con la legge di delegazione europea 96 del 2013 e si è reso inottemperante ancora una volta travalicando i poteri del Parlamento;
              la giustificazione che le nostre indicazioni erano più stringenti rispetto a quanto indicato nella direttiva e che l'Italia potrebbe rischiare una procedura d'infrazione è incongrua in quanto se l'Unione Europea avesse voluto norme identiche per tutti gli stati membri avrebbe inviato un regolamento e non delle linee di principio;
              con la direttiva n.  63 del 2010 l'Europa, infatti, chiedeva agli Stati membri di adeguare i livelli di protezione degli animali usati a fini scientifici e di incentivare le tecniche alternative, come indicato anche in due passaggi della considerazioni iniziali: al punto 7 «... l'atteggiamento nei confronti degli animali dipende anche dalla percezione nazionale e in taluni Stati membri vi è l'esigenza di mantenere norme in materia di benessere degli animali più ampie di quelle approvate a livello dell'Unione. Nell'interesse degli animali e purché ciò non pregiudichi il funzionamento del mercato interno, è opportuno consentire agli Stati membri una certa flessibilità nel mantenere le norme nazionali miranti ad una protezione più estesa degli animali...» e al punto 10 «... la presente direttiva rappresenta un passo importante verso il conseguimento dell'obiettivo finale della completa sostituzione delle procedure su animali vivi a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia scientificamente possibile. A tal fine, essa cerca di agevolare e di promuovere lo sviluppo di approcci alternativi.»;
              quanto affermato nei richiamati punti 7 e 10 delle considerazioni iniziali della direttiva è esattamente quello che il Parlamento, dettando principi e criteri precisi, ha tentato di porre in essere con la delega che il Governo ha inteso stravolgere e l'obbiettivo di sostituzione vale per ogni esperimento che usa animali, nel regolatorio (obbligatorio), nella ricerca di base, nella ricerca e sviluppa industriale, non solo nell'ambito del regolatorio come è stata relegata come fondi da questo decreto legislativo ma dovrebbe usare una congrua percentuale di tutti i fondi per la ricerca in Italia;
              si profila una evidente violazione dell'articolo 76 della Costituzione in ragione delle segnalate difformità dai princìpi e criteri direttivi contenuti nella legge 96 del 2013,
      esprime

PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Atto n.  50.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAI DEPUTATI NICCHI, PIAZZONI E AIELLO

      La XII Commissione,
          esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (Atto. n.  50);
          premesso che:
              l'articolo 13 della legge 6 agosto 2013, n.  96, ha previsto una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;
              il medesimo articolo 13, in quanto norma di delega, ha definito i principi e i criteri direttivi volti a coniugare le esigenze scientifiche con quelle di protezione degli animali, che il decreto legislativo avrebbe dovuto puntualmente rispettare e attuare;
              lo schema di decreto in esame presenta invece, come più avanti evidenziato, numerose difformità dai princìpi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega;
              per quanto riguarda i principi e criteri direttivi riguardanti i «metodi alternativi» si segnala in generale l'assenza di misure, a cominciare da quelle relative al sostegno finanziario, volte a incentivare realmente la promozione di metodi alternativi alla sperimentazione animale. In particolare:
          la lettera a) della legge delega, diretta a «orientare la ricerca all'impiego di metodi alternativi», non appare pienamente rispettata dall'articolo 37 dello schema in esame, in quanto estremamente generico e non individua alcun criterio attuativo. Di fatto, non viene introdotta nessuna misura che oggettivamente incentivi la riconversione di stabulari o lo sviluppo di progetti in questo ambito. Ciò è ancora più grave proprio perché attualmente è scientificamente insostenibile la rinuncia totale alla sperimentazione animale, ed è quindi indispensabile promuovere e finanziare lo studio e la ricerca dei metodi alternativi;
          la lettera i) della legge delega, finalizzato a «sviluppare approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello o un livello superiore di informazioni rispetto a quello ottenuto nelle procedure che usano animali, ma che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un numero minore di animali o comportano procedure meno dolorose, nel limite delle risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del criterio di cui alla lettera h), accertate e iscritte in bilancio», non appare pienamente rispettato, dal momento che, con l'articolo 37, comma 1, viene sancito il principio di promozione dei metodi alternativi, ma in modo generico e senza specificare criteri nell'attuazione, né istituire un serio piano sanzionatorio nel caso non venga osservato il principio;
          la lettera l) della legge delega, non è rispettata. I principi e criteri contenuti in della lettera, prevedono di «destinare annualmente una quota nell'ambito di fondi nazionali ed europei finalizzati alla ricerca per lo sviluppo e la convalida di metodi Pag. 198sostitutivi, compatibilmente con gli impegni già assunti a legislazione vigente, a corsi periodici di formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati, nonché adottare tutte le misure ritenute opportune al fine di incoraggiare la ricerca in questo settore con l'obbligo per l'autorità competente di comunicare, tramite la banca dei dati nazionali, il recepimento dei metodi alternativi e sostitutivi», non sono sostanzialmente rispettati in quanto, in base all'articolo 41 dello schema, le risorse sono insufficienti per promuovere lo sviluppo e la diffusione dei metodi alternativi. Inoltre, nulla è previsto per la suddetta «banca dei dati nazionali sul recepimento dei metodi alternativi e sostitutivi»;
              per quanto riguarda i principi e criteri direttivi riguardanti i «divieti», si segnala in particolare:
          la lettera d) della legge delega, prevede il divieto di esperimenti e di procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse comportino dolore all'animale, ad eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici. L'articolo 14, comma 1 dello schema di decreto in esame, non rispetta detto principio contenuto nella lettera d), in quanto si prevede che l'anestesia e analgesia sono obbligatorie solo in caso di sperimentazioni che comportano dolore intenso e gravi lesioni, quindi classificabili come livello di dolore «grave» dove la Direttiva 2010/63/UE (articolo 14 comma 1) già prevedeva tale obbligo. Così come formulata, la norma lascia la possibilità di continuare a attuare test dolorosi e angoscianti come ad esempio: irradiazione o chemioterapia in dose subletale, sospensione di cibo, impianto chirurgico di cateteri o dispositivi biomedici, induzione di tumori dolorosi e creazione di animali geneticamente modificati mediante procedure chirurgiche;
              il principio e criterio direttivo previsto alla lettera f), diretto a «vietare l'utilizzo di animali per gli xenotrapianti», è rispettato solo parzialmente e non con effetto immediato: il divieto di esperimenti di xenotrapianto è infatti circoscritto alla sola ipotesi di trapianto di uno e più organi e, oltre tutto, con applicazione dal 2017, differimento non previsto dai criteri direttivi della delega;
              con riguardo invece il principio e criterio direttivo contenuto sempre alla lettera f), volto a «vietare l'utilizzo di animali per le ricerche su sostanza d'abuso», è rispettato nel merito, ma non quanto alla decorrenza degli effetti, differiti al 2017:
          la lettera g) della legge delega, prevede di «vietare l'allevamento nel territorio nazionale di cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione». Questa disposizione viene correttamente recepita dall'articolo 10, comma 5, dello schema di decreto in esame, seppure va evidenziato che le sanzioni previste non appaiono sufficientemente dissuasive;
              per quanto riguarda i principi e criteri direttivi riguardanti il «riutilizzo di animali», si segnala in particolare:
          la lettera c) della legge delega, prevede di considerare la necessità di sottoporre ad altre sperimentazioni un animale che sia già stato utilizzato in una procedura, fino a quelle in cui l'effettiva gravità delle procedure precedenti era classificata come «moderata» e quella successiva appartenga allo stesso livello di dolore o sia classificata come «lieve» o «non risveglio», ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2010/63/UE». Detta disposizione non appare pienamente rispettato dall'articolo 16, comma 1, dello schema, poiché, nonostante sia sancito un principio di analogo tenore, mancano vincoli e oggettive limitazioni nelle procedure di autorizzazioni e in quelle di controllo;
              per quanto riguarda i principi e criteri direttivi riguardanti gli «animali OGM», si segnala in particolare:
          la lettera e) della legge delega, mira a «stabilire che la generazione di ceppi di animali geneticamente modificati deve tener conto della valutazione del rapporto Pag. 199tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione e del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali, valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente». Anche in questo caso il principio e criterio direttivo contenuto nella suddetta lettera e), non appare pienamente rispettato, poiché all'articolo 10, comma 4, è sancito lo stesso principio, ma, anche in questo caso, senza vincoli o oggettive limitazioni nelle procedure di autorizzazioni e in quelle di controllo;
              per quanto riguarda i principi e criteri direttivi riguardanti il «quadro sanzionatorio», si segnala in particolare:
          la lettera h) della legge delega, è volto a «definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo, anche tenendo conto del titolo IX-bis del libro II del codice penale». I principi e criteri direttivi previsti dalla suddetta lettera h) non si possono considerare rispettati, poiché il quadro sanzionatorio previsto all'articolo 40 dello schema di decreto in esame, non prevede misure sufficientemente dissuasive: le sanzioni pecuniarie sono di lieve entità e le misure previste per i casi di gravi negligenze da parte del personale non appaiono assolutamente «appropriate, effettive, proporzionate e dissuasive»;
              in questo ambito si segnala che all'articolo 40, comma 22, si fa riferimento al medico veterinario che omette la consulenza e l'assistenza al buon mantenimento degli animali e alla buona esecuzione delle procedure o che le effettua con negligenza ed imperizia. In questo caso la norma prevede la sanzione del deferimento all'ordine. Detta sanzione non appare adeguata laddove sarebbe invece opportuno prevedere espressamente una più incisiva articolazione delle sanzioni disciplinari, valutando i termini di durata della sospensione dall'ordine dei medici veterinari;
              inoltre al comma 23 del medesimo articolo 40, al fine di garantire un'effettiva repressione delle condotte illecite si fa riferimento all'utilizzo degli Uffici periferici veterinari e delle aziende sanitarie locali. Sarebbe invece indispensabile, al fine di garantire un'efficace attività di controllo e di repressione degli illeciti, prevedere il coinvolgimento delle competenze specializzate della Polizia giudiziaria e delle guardie zoofile negli accertamenti delle attività sanzionabili. Ciò in ragione delle note difficoltà che gravano sugli organismi di controllo chiamati a fronteggiare un numero significativo di enti, aziende ed operatori commerciali sottoposti ad attività di accertamento,
      esprime

PARERE CONTRARIO.

Pag. 200

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Atto n.  50.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL DEPUTATO BRAMBILLA

      La XII Commissione (Affari sociali),
          esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/63/UE relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (Atto n.  50);
          considerato, in riferimento ai princìpi e criteri direttivi contenuti nelle disposizioni di delega recate dall'articolo 13, della legge 6 agosto 2013, n.  96, che:
              il principio e criterio direttivo previsto alla lettera a), diretto a «orientare la ricerca all'impiego di metodi alternativi», non appare pienamente rispettato dall'articolo 37 dello schema, molto generico e privo di adeguate specificazioni. Di fatto, non viene introdotta alcuna misura che oggettivamente incentivi la riconversione di stabulari o lo sviluppo di progetti in questo ambito;
              il principio e criterio direttivo, previsto alla lettera i), volto a «sviluppare approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello o un livello superiore di informazioni rispetto a quello ottenuto nelle procedure che usano animali, ma che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un numero minore di animali o comportano procedure meno dolorose, nel limite delle risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del criterio di cui alla lettera h), accertate e iscritte in bilancio», non appare pienamente rispettato, dal momento che, con l'articolo 37, comma 1, viene sancito il principio di promozione dei metodi alternativi, ma in modo generico e senza definire criteri per l'attuazione, né istituire un serio piano sanzionatorio qualora il principio non sia rispettato;
              il principio e criterio direttivo, previsto dalla lettera l), finalizzato a «destinare annualmente una quota nell'ambito di fondi nazionali ed europei finalizzati alla ricerca per lo sviluppo e la convalida di metodi sostitutivi, compatibilmente con gli impegni già assunti a legislazione vigente, a corsi periodici di formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati, nonché adottare tutte le misure ritenute opportune al fine di incoraggiare la ricerca in questo settore con l'obbligo per l'autorità competente di comunicare, tramite la banca dei dati nazionali, il recepimento dei metodi alternativi e sostitutivi», non si può ritenere rispettato, poiché, in base all'articolo 41 dello schema, la quota destinata allo sviluppo di metodi alternativi è limitata al 16 per cento, quindi assolutamente non sufficiente per promuoverne lo sviluppo e la diffusione. Inoltre, i finanziamenti sono indirizzati ai soli Istituti zooprofilattici sperimentali, di fatto penalizzando tutti gli altri centri di ricerca e le università che già lavorano in questo ambito o vorrebbero adottare nuove tecniche. L'84 per cento è destinato, invece, alla formazione di chi opera con gli animali: si tratta di una percentuale elevata e non giustificabile. Inoltre, non è prevista la «banca dei dati nazionali sul recepimento dei metodi alternativi e sostitutivi»;
              il principio e criterio direttivo, previsto alla lettera d), teso a «vietare gli Pag. 201esperimenti e le procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse comportino dolore all'animale, ad eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici», non appare rispettato, poiché, con l'articolo 14, comma 1 dello schema, l'anestesia e analgesia sono obbligatorie solo in caso di sperimentazioni che comportano dolore intenso e gravi lesioni, quindi classificabili come livello di dolore «grave». Così formulata, la disposizione consente ancora test dolorosi, come, ad esempio, l'irradiazione o la chemioterapia in dose subletale, la sospensione di cibo, l'impianto chirurgico di cateteri o dispositivi biomedici, l'induzione di tumori dolorosi e la creazione di animali modificati mediante procedure chirurgiche;
              il principio e criterio direttivo previsto alla lettera f), diretto a «vietare l'utilizzo di animali per gli xenotrapianti», è rispettato solo parzialmente e non con effetto immediato: il divieto di esperimenti di xenotrapianto è infatti circoscritto alla sola ipotesi di trapianto di uno e più organi e, oltre tutto, con applicazione dal 2017, differimento non previsto dai criteri direttivi della delega;
              il principio e criterio direttivo di cui alla lettera f), finalizzato a «vietare l'utilizzo di animali per le ricerche su sostanza d'abuso», è rispettato nel merito, ma non quanto alla decorrenza degli effetti, rinviati al 2017;
              il principio e criterio direttivo, previsto alla lettera c), di «considerare la necessità di sottoporre ad altre sperimentazioni un animale che sia già stato utilizzato in una procedura, fino a quelle in cui l'effettiva gravità delle procedure precedenti era classificata come «moderata» e quella successiva appartenga allo stesso livello di dolore o sia classificata come «lieve» o «non risveglio», ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2010/63/UE», non appare pienamente rispettato dall'articolo 16, comma 1, dello schema, poiché, nonostante sia sancito un principio di analogo tenore, mancano vincoli e oggettive limitazioni nelle procedure di autorizzazione e di controllo;
               il principio e criterio direttivo, previsto alla lettera e), diretto a «stabilire che la generazione di ceppi di animali geneticamente modificati deve tener conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione e del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali, valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente», non appare rispettato, poiché all'articolo 10, comma 4, è sancito lo stesso principio, ma, anche in questo caso, senza vincoli o oggettive limitazioni nelle procedure di autorizzazione e di controllo;
              il principio e criterio direttivo di cui alla lettera h), volto a «definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo, anche tenendo conto del titolo IX-bis del libro II del codice penale», non è rispettato, poiché il quadro sanzionatorio previsto all'articolo 40 dello schema non prevede misure sufficientemente dissuasive: le sanzioni pecuniarie sono di lieve entità e le misure previste per i casi di gravi negligenze da parte del personale non risultano «appropriate, effettive, proporzionate e dissuasive»;
              con riferimento al principio e criterio direttivo specifico di cui alla lettera g), di «vietare l'allevamento nel territorio nazionale di cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione», correttamente recepito dall'articolo 10, comma 5, dello schema, si segnala che le sanzioni previste non appaiono sufficientemente dissuasive;
              invitando il Governo a riformulare il testo del decreto,
      esprime

PARERE CONTRARIO.

Pag. 202

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Atto n.  50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

      La XII Commissione (Affari sociali),
          esaminato per le parti di competenza lo schema di Decreto Legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;
          rilevato preliminarmente che l'articolo 2 della direttiva europea non consente di introdurre nella disciplina nazionale misure più rigorose di quelle previste dalla direttiva stessa;
          rilevato che lo schema in esame introduce una parte discrezionale con un livello superiore e più restrittivo di regolazione negli articoli 5, comma 2, 7, 8, 10, 14, 15 e 16, discostandosi dalla direttiva comunitaria soprattutto con particolare riferimento al divieto di utilizzo di animali per xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso e alle limitazioni previste per l'uso di animali geneticamente modificati;
          considerato altresì che il contenuto degli stessi articoli concerne argomenti nodali per la ricerca, riguardando xenotrapianti e utilizzo di anestesia e analgesia, argomenti che erano stati al centro della relazione approvata dalla XII Commissione in sede di esame in sede consultiva del disegno di legge di delegazione europea 2013, che, in riferimento al recepimento della direttiva 2010/63/UE, ha deliberato di riferire favorevolmente «facendo salva l'esigenza di prevedere che, in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 13 del disegno di legge in titolo, il Governo si attenga alla disposizione di cui al comma 2 dello stesso articolo ovvero l'obbligo di conformarsi alla normativa europea nell'applicazione dei principi e criteri di cui al comma 1 del medesimo articolo»;
          considerato che non risultano rispettati gli impegni assunti dal Governo in sede di accoglimento di numerosi ordini del giorno presentati nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di delegazione europea 2013;
          rilevato inoltre che normative più restrittive condizionano fortemente la possibilità per gli Istituti di ricerca italiani di partecipare a progetti internazionali, non solo di ambito europeo, che prevedano l'utilizzo di animali da laboratorio, con evidenti conseguenze sia sulla credibilità che sullo sviluppo della ricerca italiana;
          evidenziato che il rinvio al 2017 dell'entrata in vigore di alcuni divieti pone in condizione di incertezza quegli studi, anche ricompresi in percorsi internazionali, per il cui risultato atteso sono previsti tempi coincidenti o superiori a tale termine;
          rilevato infine come, pur partendo da presupposti e contenuti in cui è prevalente la centralità della tutela degli animali e la spinta preponderante alla ricerca complementare senza uso degli animali, siano emerse nel corso del dibattito in Commissione posizioni comunque di dissenso rispetto allo schema di decreto in esame,
      esprime

PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. Atto n.  54.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

      La XII Commissione (Affari sociali),
          esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (Atto n.  54);
          rilevato, in generale, come l'esercizio effettivo dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera sia subordinato, nella direttiva e nello schema di decreto in oggetto, ad una serie di condizioni e di adempimenti che suscitano alcune perplessità ed evidenziano una certa discrasia fra le intenzioni dichiarate e le norme emanate;
          ritenuto quindi necessario proporre al Governo di modificare quelle parti dello schema di decreto legislativo che limitano il diritto dei pazienti all'accesso alle cure o al rimborso delle spese sostenute, suggerendo integrazioni migliorative o soppressioni di alcuni periodi o commi;
          ravvisata, in particolare, l'esigenza di modificare il comma 8 dell'articolo 8 in quanto, prevedendo che il rimborso delle prestazioni richieste all'estero, in presenza di determinati motivi, possa subire delle limitazioni, anche circoscritte al territorio di una o più regioni, a singole aziende o enti del servizio sanitario nazionale, e su richiesta delle stesse regioni e delle province autonome, rischia di generare profonde discriminazioni sul territorio nazionale con riferimento al diritto dei cittadini a curarsi all'estero;
          rilevata altresì l'esigenza di modificare il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 10, in quanto, prevedendo che la persona assicurata che intende beneficiare dell'assistenza transfrontaliera debba presentare apposita domanda alla ASL territorialmente competente, affinché sia verificato se la medesima prestazione debba essere sottoposta ad autorizzazione preventiva, introduce un ulteriore aggravio procedurale, oltre a dare luogo a incertezze interpretative a causa della sua stessa formulazione in quanto la norma, da una parte, sembra prevedere l'obbligo di presentare apposita domanda per qualunque prestazione di assistenza sanitaria transfrontaliera, mentre dall'altra tale obbligo sembra essere esclusivamente collegato alle procedure relative alla richiesta di autorizzazione preventiva;
          ritenuto altresì necessario, sempre all'articolo 10, modificare il comma 8 – in base al quale l'autorizzazione preventiva all'assistenza transfrontaliera può essere negata perché l'assistenza sanitaria richiesta può essere prestata nel territorio nazionale entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico –, nel senso di prevedere che in tali casi l'ASL competente sia tenuta a comunicare al paziente la struttura sanitaria in grado di erogare la prestazione entro il predetto termine Pag. 204con le dovute garanzie di sicurezza e qualità della prestazione;
          ritenuto non opportuno proporre al Governo di modificare lo schema di decreto legislativo in tutte le parti in cui è conforme, alla lettera, alle Direttiva 2011/24/UE e 2012/52/UE;
          preso atto del parere della Conferenza Stato-regioni, che non si condivide se non in minime parti, in quanto volto a rendere in modo sistematico più complesse le procedure previste dallo schema di decreto in oggetto, al punto da compromettere l'effettivo esercizio dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera;
          preso infine atto dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario espressi dalla Commissione Bilancio,
      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:
          a) all'articolo 9 sia introdotta una disposizione volta a precisare che eventuali danni alla salute derivanti da prestazioni sanitarie transfrontaliere, ancorché preventivamente autorizzate dalle ASL, non possano essere in alcun modo imputati al Servizio sanitario nazionale;
          b) all'articolo 10, comma 3, siano soppressi il secondo e il terzo periodo;
          c) all'articolo 10, comma 8, venga specificato che, nei casi in cui l'autorizzazione preventiva all'assistenza transfrontaliera sia negata per i motivi di cui all'articolo 9, comma 6, lettera d), cioè in ragione del fatto che l'assistenza sanitaria richiesta può essere prestata nel territorio nazionale entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, tenuto presente lo stato di salute e il probabile decorso della malattia, l'ASL competente individui e comunichi al paziente la specifica struttura sanitaria in grado di erogare la prestazione entro il predetto termine con le garanzie di sicurezza e qualità della prestazione offerta;

      e con le seguenti osservazioni:
          a) all'articolo 4, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere le parole «nel rispetto delle scelte etiche fondamentali dello Stato italiano»;
          b) all'articolo 5, comma 7, valuti il Governo l'opportunità, conformemente al parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni, di sostituire la parola: «onorari» con le seguenti: «tariffe ed onorari»;
          c) all'articolo 8, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere dopo le parole: «tariffe regionali vigenti» le parole: «al netto della compartecipazione alla spesa;
          d) articolo 8, comma 8, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il secondo periodo;
          e) all'articolo 13, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che i centri di eccellenza ivi richiamati sono soprattutto quelli del settore delle malattie rare, così come previsto dall'articolo 12, comma 1, della Direttiva 2011/24/UE, in quanto l'eliminazione del riferimento alle malattie rare altererebbe il significato della norma.