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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 maggio 2014
228.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-02517 Gallo Luigi: Sul finanziamento delle istituzioni concertistico-orchestrali.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Gallo chiede in particolare quali iniziative questo Ministero intenda assumere per assicurare una più equa distribuzione regionale dei fondi destinati alle istituzioni concertistico-orchestrali.
      Vorrei premettere che l'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n.  800, istituì sei Istituzioni concertistico-orchestrali, lasciando al Ministro, sentita la competente Commissione Consultiva per la Musica, la possibilità di conferire tale qualifica a nuovi complessi stabili o semi-stabili a carattere professionale che svolgono annualmente almeno cinque mesi di attività, con il compito di promuovere, agevolare e coordinare le attività musicali che si svolgano nel territorio delle rispettive province.
      Nel corso di questi decenni il numero delle Istituzioni riconosciute è salito a 13.
      A tale settore di attività musicale, anche in ragione della relativa carenza in Italia di orchestre stabili o semi-stabili, sono stati conferiti congrui fondi a valere sul capitolo di bilancio stanziato a favore della Musica.
      Occorre rammentare che a seguito della riforma costituzionale del 2001, con la modifica dell'articolo 117 della Costituzione, l'Amministrazione ha tenuto nella dovuta considerazione il rapporto con le Regioni.
      A termini del decreto ministeriale 9 novembre 2007, la competente Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, sulla base dello stanziamento a favore della Musica stabilito con decreto del Ministro (sentita la Consulta dello Spettacolo dal vivo), determina, conseguentemente, il valore delle quote di contributo da destinare ai singoli settori nei quali si articola la produzione e la programmazione musicale in Italia. A tal fine, nella prima seduta utile di ogni singolo esercizio della competente commissione consultiva per la musica, vengono proposti, in ragione delle domande pervenute e dello stanziamento stabilito dal Ministro, i singoli valori finanziari di settore.
      Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 9 novembre 2007, viene acquisito il parere della conferenza delle Regioni, dell'Unione delle Province italiane e dell'Associazione nazionale dei comuni di Italia, in ordine all'ammontare di tali quote.
      Nonostante la flessione subita negli ultimi anni dal Fondo unico per lo spettacolo il settore delle istituzioni concertistico-orchestrali ha sofferto riduzioni proporzionalmente inferiori rispetto a quelle di altri.
      Tanto premesso, le regioni nelle quali storicamente risiedono dette Istituzioni sono: Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Lazio e Veneto.
      Le regioni hanno piena contezza delle istanze presentate dalle Istituzioni, essendo proprio tali enti territoriali i destinatari delle istanze; il parere espresso dalle Regioni sul ruolo, la coerenza e Pag. 83l'efficacia dei progetti medesimi, con riferimento alle linee di programmazione regionale in materia, viene tenuto in considerazione dalla commissione consultiva secondo precisa disposizione dell'articolo 5 comma 2, lettera b) del decreto ministeriale citato, in materia di valutazione qualitativa delle domande.
      Appare evidente che, nel settore musicale, il numero degli organismi potenzialmente interessati a produrre istanza di contributo, offrendo idonei progetti di attività, è virtualmente illimitato. Quello delle Istituzioni concertistico-orchestrali costituisce invece un «orto chiuso» al quale si accede, come accennato in premessa, dietro apposita richiesta dell'orchestra e su riconoscimento, operato dal Ministro, del livello artistico della stessa, della sua attitudine a porsi quale catalizzatore di iniziative musicali nell'ambito territoriale e dietro presentazione di una documentazione attestante l'attività professionale svolta nel tempo.
      La più equilibrata distribuzione territoriale delle risorse, richiamata dagli onorevoli interroganti, non tiene conto del dato storico costituito dalla insistenza di ogni singola Istituzione concertistico-orchestrale, già da tempo riconosciuta, sul proprio territorio; i criteri di attribuzione dei contributi tengono conto, coniugandoli, sia dei cosiddetti elementi quantitativi delle produzioni ovvero dei costi sostenuti, sia degli elementi qualitativi intrinseci dei programmi proposti: non risulta siano stati mai presentati ricorsi avverso questa Amministrazione, con riguardo alla ripartizione dei contributi fra le tredici Istituzioni concertistico-orchestrali, a comprova della riconosciuta, sostanziale equità nella distribuzione delle risorse.
      Il Ministero che rappresento e al quale, per legge, compete il compito di diffondere la cultura musicale, ha sempre vagliato con la massima attenzione ogni istanza volta ad un nuovo riconoscimento di una Istituzione, dovendo però mediare l'esigenza effettivamente avvertita di nuove orchestre con la opportunità di ammettere in tale novero solo quegli organismi che diano compiute garanzie di stabilità occupazionale, capacità organizzativa, volume di attività, serietà nel rispetto dei programmi proposti.
      Per quanto attiene ad una condivisibile esigenza di maggiore diffusione dello spettacolo dal vivo nelle regioni meridionali, nell'evidenziare che le Istituzioni concertistico-orchestrali non sono comunque astrette allo svolgimento della produzione nella sola regione di residenza, si fa presente che sono state avanzate, da ultimo, sei istanze di riconoscimento (Toscana, Lazio, Campania, Lombardia, Veneto,) di cui due presentate da complessi orchestrali napoletani. La competente commissione consultiva, nell'ambito delle prerogative ad essa spettanti per legge, valutata la documentazione presentata dagli istanti, ha ritenuto, anche nelle sedute del 2013, di rinviare la proposta di riconoscimento, così da poterla ripresentare all'attenzione del Ministro. Questo indica, da parte della Commissione, l'applicazione di un principio che non è di rigetto assoluto di tali istanze, ma di mantenimento dell'opportunità di una riconsiderazione, di una valutazione successiva della continuità gestionale e produttiva dell'Istituzione. Tali Istituzioni sono state comunque congruamente sovvenzionate ad altro titolo.
      Si fa inoltre osservare che, sulla base di quanto disposto dal decreto «Valore cultura» questo Ministero dovrà riconsiderare l'intera materia della ripartizione dei contributi allo spettacolo dal vivo; in tal senso ha già inviato, alla Conferenza unificata, uno schema di decreto ministeriale contenente nuovi criteri per la considerazione di tutte le attività di spettacolo: in tale ambito, proprio in ragione della esigenza di incentivare, promuovere, valorizzare i complessi orchestrali stabili e semistabili, ed in attesa di una pur opportuna riforma della legge 800/67, ha prospettato la istituzione di un nuovo settore di attività produttiva musicale denominata «complessi orchestrali» inteso a sovvenzionare quel numero emergente di orchestre che comunque svolgono lodevole attività produttiva concertistica e Pag. 84sinfonica. Tale disposizione consentirà di rilanciare anche l'attività dei complessi strumentali.
      Concludo sottolineando che non appare del tutto chiara l'osservazione circa «l'avanzo, calcolato in euro 1.390.000 rispetto allo stanziamento 2013». Vorrei infatti precisare che, dagli atti degli uffici, non si evince a quale voce contabile si riferisca tale informazione, in quanto il FUS di settore è stato totalmente utilizzato.
      Qualora tale dato sia riferibile alle variazioni di stanziamento nel corso degli ultimi esercizi (es. 2008 = euro 14.210.000, es. 2013 = 12.870.000, differenza = 1.340.000) tale variazione è da attribuire alla flessione generale subita dal Fondo unico per lo spettacolo.

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ALLEGATO 2

5-01986 Gribaudo: Sull'impatto di alcune scelte dell'ente provinciale di Cuneo sull'offerta formativa degli istituti scolastici locali.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con riferimento a quanto prospettato dall'Onorevole interrogante, relativamente alla decisione assunta dalla Provincia di Cuneo di non garantire il servizio di trasporto su gomma nella giornata del sabato, sono state acquisite informazioni presso il competente ufficio dell'amministrazione scolastica per il Piemonte.
      Il direttore regionale ha riferito che del fenomeno descritto, che riguarda anche altre zone della regione, si era avuta contezza e l'ufficio territoriale scolastico era intervenuto al riguardo, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, svolgendo un'azione di vigilanza continua e costante nonché di raccordo tra i diversi soggetti interessati alla vicenda.
      Più in dettaglio, la provincia di Cuneo aveva comunicato alle scuole secondarie di secondo grado, in relazione alle difficoltà finanziarie, l'intenzione di ridurre il servizio di trasporto già dall'anno scolastico 2013/2014. A seguito delle rimostranze manifestate da molti istituti scolastici, la provincia medesima aveva poi riorganizzato il servizio comprendendovi la giornata del sabato, pur ribadendo la necessità da parte delle scuole di verificare la possibilità di rimodulare l'orario su cinque giorni per l'anno scolastico successivo.
      In data 14 gennaio 2014, dopo apposito incontro con i dirigenti scolastici interessati, la provincia ha comunicato di non poter più assicurare nel 2014/2015 il servizio nella giornata del sabato e, contestualmente, ha invitato i dirigenti a definire una conseguente articolazione dell'orario settimanale, con ciò sottolineando la possibilità di un ulteriore risparmio correlato al riscaldamento.
      Come già rilevato nell'atto parlamentare in discussione, la questione investe le competenze dei diversi soggetti pubblici coinvolti, anche con riferimento al quadro di riparto tra lo Stato e le regioni indicato dall'articolo 117 della Costituzione, come riformulato dalla legge costituzionale n.  3 del 2001, che attribuisce allo Stato il potere di definire le norme generali sull'istruzione e alle regioni e agli enti locali quello di organizzare il servizio di istruzione e formazione sul territorio, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche.
      In tale ambito, spettano alle singole istituzioni scolastiche, in base alla legge n.  59 del 1997 e al regolamento sull'autonomia approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.  275 del 1999, tutte le scelte didattiche e organizzative, ivi compresa la definizione dell'orario settimanale delle lezioni nel rispetto del monte ore previsto per ciascun indirizzo e delle esigenze e motivazioni condivise tra scuola e famiglia. L'amministrazione scolastica, nella materia in discorso, ha il compito di vigilare che sia garantita, la frequenza oraria annua prevista per Pag. 86legge, e che siano rispettati sia il monte ore annuo di lezioni che l'orario di servizio dei docenti.
      L'ufficio territoriale scolastico di Cuneo ha specificato e chiarito alla Provincia le competenze esclusive delle isti- tuzioni scolastiche autonome in materia di programmazione, come sopra descritte. Inoltre, in attesa che ciascuna scuola comunicasse direttamente alla Provincia le proprie determinazioni, ha proposto alle stesse un sondaggio per conoscere l'opinione degli studenti in merito. Dai dati in possesso, è risultato che, nel complesso, il 52 per cento degli studenti non sono favorevoli alla settimana corta.

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ALLEGATO 3

5-02461 Bossa: Sul concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici in Campania.

TESTO DELLA RISPOSTA

      È notorio che le procedure del concorso a posti, di dirigente scolastico bandito con decreto direttoriale del 13 luglio 2011 siano state alquanto travagliate a seguito di un nutrito contenzioso che, in alcuni casi, ne ha fortemente rallentato i tempi di conclusione.
      Come è stato anche rilevato dal Sig. Ministro nelle sue linee programmatiche, il sistema normativo alla base del suddetto bando di concorso presentava dei limiti che, da un lato hanno favorito gli inconvenienti verificatisi in determinate regioni, dall'altro hanno evidenziato la necessità dell'introduzione di nuove regole. Tale esigenza era, del resto, già stata fatta propria dal precedente Governo e dallo stesso Legislatore che, con l'articolo 17 del decreto-legge n.  104 del 2013 – convertito dalla legge n.  128 dell'8 novembre 2013, ha stabilito per il futuro che il reclutamento dei dirigenti scolastici sia gestito dalla Scuola nazionale della pubblica amministrazione, a garanzia di uniformità e omogeneità delle procedure.
      Ciò detto, l'Onorevole interrogante sottopone oggi la situazione determinatasi in Campania, ove la procedura è allo stato sospesa, né è possibile ancora ipotizzare una previsione circa i tempi della conclusione.
      Nel caso specifico, la questione riveste sia aspetti di contenzioso amministrativo sia risvolti legati a indagini penali. L'Onorevole interrogante ha ripercorso, con l'atto cui si risponde, la cronologia delle varie fasi in cui il contenzioso si è articolato fino ad oggi. Confermo che, per quanto riguarda la parte amministrativa, è prevista per il prossimo mese di luglio 2014 la discussione innanzi, al Consiglio di Stato del ricorso presentato avverso le sentenze pronunciate dal TAR Campania in senso favorevole all'amministrazione, a seguito delle quali era ripreso l'espletamento delle prove orali, a partire dal 3 ottobre 2013 e conclusesi il 25 febbraio 2014.
      Il successivo 25 febbraio, poi, venivano notificati al direttore generale della Campania un decreto di esibizione ed uno di sequestro preventivo, successivamente convalidato dal GIP, con cui si sottraeva la materiale disponibilità di tutti gli atti concorsuali relativi ad alcuni candidati. Poiché gli atti consistevano in registri unici dai quali non era possibile estrapolare le pagine relative ai soli candidati in questione, le forze dell'ordine procedevano al sequestro di tutti i registri dei verbali delle prove scritte ed orali dell'intero concorso.
      A quel punto l'amministrazione ha ritenuto, anche in considerazione delle numerose diffide di segno contrapposto che continuano a tutt'oggi a pervenire, di richiedere un formale parere all'Avvocatura generale dello Stato e all'Avvocatura distrettuale di Napoli al fine sia di definire alcuni fondamentali aspetti della questione, Pag. 88sia di valutare quale sia la condotta da assumere maggiormente rispettosa della normativa vigente, una volta che l'Autorità giudiziaria avrà eventualmente rilasciato le copie degli atti necessarie per la prosecuzione dei lavori.
      Tutto ciò, ovviamente, nell'ottica del- l'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico generale. Il Ministero continuerà a seguire attentamente la questione per il perseguimento di una definitiva quanto sollecita risoluzione della stessa.

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ALLEGATO 4

5-02483 Binetti: Sulle iniziative di contrasto al «cyberbullismo».

TESTO DELLA RISPOSTA

      Preliminarmente faccio presente che il Ministero dedica grande attenzione alle iniziative per la prevenzione e il contrasto del bullismo e in particolare del cyber bullismo mettendo a disposizione delle istituzioni scolastiche, delle famiglie e delle vittime del fenomeno una serie di strumenti, a cominciare dalla direttiva n.  16 del 5 febbraio 2007, contenente le «Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo».
      Tra le iniziative già intraprese, ricordo:
          l'istituzione del numero verde 800.66.96.96 e l'indirizzo e-mail «bullismo@istruzione.it» riservato a genitori e studenti per segnalazioni di casi, richieste di informazioni e consigli;
          una nuova versione aggiornata del sito internet «smontailbullo.it» che si occupa di inquadrare il fenomeno da un punto di vista psico-sociologico e culturale fornendo suggerimenti per fronteggiarlo;
          gli Osservatori regionali permanenti sul bullismo attivi presso gli Uffici scolastici regionali che a breve verranno trasformati in più snelli Nuclei Territoriali di azione e prevenzione del fenomeno che opereranno in stretto raccordo con la Strategia Nazionale per la prevenzione del Bullismo guidata dal Ministero. I Nuclei saranno integrati negli attuali CTS – Centri Territoriali di Supporto già attivati presso ciascun Ufficio scolastico regionale. L'intento sarà quello di creare un sistema di governance territoriale per la gestione del fenomeno e per fornire alle scuole un sistema inter-istituzionale di supporto.

      Rispetto al tema più specifico del cyber bullismo faccio presente che il Ministero ha promosso e sostenuto azioni volte al contrasto di tale fenomeno nel Piano nazionale denominato «Più scuola meno mafia», realizzando, a partire dal 2010, le seguenti iniziative:
          a) il progetto di Milano «Open Eyes: safenet use», un Osservatorio per informare e formare studenti, famiglie e scuole sull'uso e l'abuso della rete informatica e per la gestione dei casi di stalking, cyber bullismo, e, in generale, per il sostegno alle vittime di comportamenti persecutori;
          b) il progetto di Caserta «Nausicaa», un Osservatorio di ricerca, formazione, e uno Sportello per il sostegno psicologico agli studenti e alle le vittime di reati di bullismo e cyber bullismo.

      Il Ministero ha poi aderito nel 2010 al progetto europeo «Tabby in internet» (Threat Assessment of Bullying Behaviour: Valutazione della minaccia di cyber bullismo nei giovani) approvato nel quadro del programma Daphne III (2007-2013) e finalizzato a promuovere una cultura della rete «sana», ad accrescere la conoscenza delle minacce derivanti dall'uso di Internet e/o di altri mezzi di comunicazione informatizzata e ad attivare strategie e interventi mirati alla prevenzione di comportamenti devianti.
      Per quanto riguarda le iniziative realizzate recentemente, il Ministero ha lanciato il progetto «Safer Internet-Generazioni Connesse» per un utilizzo consapevole di internet e dei new media.Pag. 90
      Poiché anche le scuole sono luoghi strategici e deputati a dare risposte adeguate al problema del cyberbullismo, il Ministero ha realizzato sia il portale «smontailbullo.it» che il portale «URP Social», primo social tematico che una pubblica amministrazione realizza, nei quali vengono offerte alle scuole opportunità di approfondimento e di orientamento rispetto a questo fenomeno sociale, sempre più dilagante.
      Nell'ottica del processo di rinnovazione della didattica educativa e della formazione segnato dall'interazione fra tecnologia mobile e concetto di rete, il Ministero ha realizzato due social tematici: «www.webimparoweb.eu» e «www.ilsocial.eu», rivolti ai ragazzi under 13 e over 14, i quali sono espressione di una piazza virtuale dove poter comunicare e socializzare le proprie esperienze, emozioni nel rispetto delle regole sulla sicurezza informatica, della netiquette e delle norme sulla privacy. Nella fase di prima attivazione (9 settembre 2013-9 ottobre 2013) ha registrato 1.449 visite e 6.038 visualizzazioni di pagina.
      I portali sono un punto di riferimento per moltissimi giovani e docenti che desiderano saperne di più, ma che cercano anche un canale di comunicazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che tramite la Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione offre assistenza in rete con gli Ufficio Territoriali competenti e i Dirigenti Scolastici operativi nelle istituzioni scolastiche del Paese.