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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 luglio 2014
278.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n.  5-02930 Crippa: Possibili connessioni tra attività di fracking e terremoti.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Si conferma che il Ministro è a conoscenza dei risultati della International Commission on Hydrocarbon Exploration and Seismicity in the Emilia Region, detta Commissione ICHESE.
      La Commissione ICHESE è stata incaricata di valutare le possibili relazioni tra attività di esplorazione per idrocarburi e aumento dell'attività sismica nell'area colpita dal terremoto dell'Emilia-Romagna nel mese di maggio 2012. La Commissione è stata costituita nel Dicembre 2012 con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, su richiesta del Presidente della Regione Emilia Romagna nella sua veste di Commissario delegato per la Ricostruzione, e ha terminato i suoi lavori nel Febbraio 2014, consegnando alla Protezione Civile il Rapporto ICHESE nei tempi e nei modi previsti. Il rapporto è stato consegnato immediatamente al Presidente della Regione Emilia Romagna.
      Si sottolinea, al riguardo, che la Commissione ha escluso, che la sequenza sismica dell'Emilia sia stata indotta, ossia provocata completamente dalle attività antropiche svolte nelle tre concessioni di sfruttamento di idrocarburi di Mirandola (con incluso il campo di Cavone), Spilamberto e Recovato, nel campo geotermico di Casaglia (Ferrara) e nel giacimento di stoccaggio di gas naturale di Minerbio, tutte concessioni insistenti in un'area di circa 4000 Km2, definita d'interesse, su basi sismo-tettoniche, per l'analisi in oggetto e che include la zona nella quale si è manifestata attività sismica del 2012.
      Le attuali conoscenze tecnico-scientifiche, tuttavia, non consentono di avere un quadro completo per poter escludere o confermare che le attività del sottosuolo, con particolare riferimento al sito produttivo di «Cavone», Mirandola (MO), possano aver anticipato il momento in cui il terremoto sarebbe comunque avvenuto in maniera naturale a causa dell'energia già accumulata nelle faglie.
      Per questi motivi, la Commissione ha previsto una serie di «Raccomandazioni», tese a reperire un congruo quantitativo di dati e di elementi di studio, derivabili, ad esempio, da idonei sistemi «di monitoraggio ad alta tecnologia finalizzati a seguire l'evoluzione nel tempo dei tre aspetti fondamentali: l'attività microsismica, le deformazioni del suolo e la pressione di poro».
      Il Ministero dello sviluppo economico, pertanto, si è tempestivamente attivato costituendo, in data 27 Febbraio u.s., un Gruppo di Lavoro di esperti nazionali di chiara fama (nominati da Protezione Civile, INGV, enti di ricerca, Università) per la definizione di indirizzi e linee guida dell'attività di monitoraggio. La predisposizione delle linee guida, pressoché ultimate, ha permesso d'individuare le modalità per assicurare la massima trasparenza e oggettività dei monitoraggi stessi e della divulgazione delle informazioni, nonché i criteri e le procedure per l'individuazione delle strutture che, in base alle proprie competenze, potranno gestire le reti di monitoraggio, analizzare i dati che verranno raccolti e renderli disponibili alle società che svolgono attività di coltivazione e stoccaggio di idrocarburi.
      Riguardo all'intenzione del MiSE di trasmettere la documentazione della Commissione ICHESE e fornire gli elementi a riguardo, si rappresenta che il Rapporto Pag. 141ICHESE è liberamente consultabile da chiunque in quanto pubblicato integralmente sul sito della Regione EmiliaRomagna (http://ambiente.regione.emiliaromagna.it/geologia/notizie/primo-piano/com-
missione-ichese-on-line-il-rapporto-integrale)
,
oltre che sul sito istituzionale dello stesso Ministero dello sviluppo economico (http://unmig.mise.gov.it/unmig/agenda/dettaglionotizia.asp ?id=175).
      Per quanto riguarda, invece, i progetti di ricerca e coltivazione d'idrocarburi a terra, si rappresenta che è compito delle Regioni valutarne la compatibilità ambientale. I programmi di lavoro, relativi ai progetti di ricerca e coltivazioni, sono invece autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico e devono essere congruenti con la documentazione necessaria alla valutazione di compatibilità ambientale. Si segnala in particolare che, per quanto riguarda la tecnica di fratturazione idraulica, essa viene utilizzata per l'estrazione dello shale gas e che, anche in considerazione delle raccomandazioni della Commissione Europea, essa va distinta dal processo di stimolazione dei pozzi tramite fluidi pressurizzati.
      Nella tecnica petrolifera si parla genericamente di «fratturazione idraulica», ogni volta che si verifica il superamento del regime di iniettività delle rocce ovvero ogni volta che si inietta in sotterraneo del fluido ad una pressione superiore a quella di fratturazione della roccia, indipendentemente dalle pressioni utilizzate e dalle quantità iniettate: tuttavia agendo su questi due parametri di governo si ottengono scenari di processo completamente diversi.
      Per una trattazione rigorosa della problematica, è doveroso fare una distinzione tra il fracking o fratturazione idraulica ad alto volume utilizzata per la coltivazione d'idrocarburi da shale rocks (la tecnica produttiva che, come riportano gli Onorevoli Interroganti, sta destando molteplici preoccupazioni nel mondo) e la stimolazione tramite fluidi pressurizzati, in uso anche nei «giacimenti convenzionali» – gli unici coltivati in Italia. Le due attività in oggetto presentano metodologie operative non paragonabili tra loro, finalità totalmente diverse ma, soprattutto, hanno un impatto sul territorio notevolmente differente.
      Infatti, lo scopo della «stimolazione tramite fluidi pressurizzati», è quello di migliorare le proprietà petrofisiche della roccia nel limitato spazio dell'intorno pozzo e di ripristinare l'efficienza dei pozzi già in produzione. Si tratta di interventi di limitata invasività laterale, sostanzialmente limitati ai primi metri di roccia nell'intorno del pozzo (circa max 20 m).
      Tale tecnica è ben conosciuta ed è normalmente applicata nell'industria petrolifera fin dagli anni ’50. Un intervento di «stimolazione del giacimento» è localizzato al di sotto della copertura impermeabile, le fratture indotte rimangono ben all'interno del giacimento non compromettendo l'integrità delle rocce sovrastanti.
      Discorso diverso deve essere fatto per quanto riguarda l'utilizzo della tecnica di fratturazione idraulica ad alto volume che si applica per la coltivazione del gas e dell'olio imprigionati dagli scisti argillosi, rocce che non erano considerate sfruttabili fino a pochi anni fa a causa della loro permeabilità praticamente nulla, e che hanno assunto rilievo economico soprattutto nel Nord America.
      In questo caso la fratturazione idraulica massiva è una vera e propria metodologia di coltivazione e viene applicata in modo continuo e ripetuto per produrre artificialmente la permeabilità che, naturalmente, la roccia non ha. Inoltre le formazioni geologiche denominate «shale rock» sono caratterizzate da limitati spessori e, per essere di rilievo commerciale, devono avere ampie estensioni superficiali. È quindi necessaria la perforazione di molteplici pozzi, tipicamente con rami orizzontali di grande estensione (dell'ordine dei chilometri) e un'attività di fratturazione molto spinta. Le circostanze enunciate determinano forti impatti sul territorio e nel contesto ambientale in cui si trova il giacimento.
      Per i suddetti motivi, in considerazione del fatto che le due tecnologie presentano metodologie operative, tempi di esecuzione, Pag. 142volumi impiegati, scopi e impatti sul territorio non paragonabili tra loro, non risulta possibile rinvenire caratteri analoghi tra le tecniche di «stimolazione con fluidi pressurizzati» e «fratturazione idraulica ad alto volume» in uso per la coltivazione di shale gas.
      Per quanto riguarda la Concessione di coltivazione «TERTIVERI», che ha come rappresentante unico la società ENI S.p.A., si rappresenta quanto segue.
      Il giacimento convenzionale a gas di Roseto-Montestillo è situato vicino al margine nord orientale del cosiddetto bacino Pugliese ed è attualmente in produzione sotto la gestione di ENI E&P, in particolare tramite gli uffici del Distretto Meridionale (DIME).
      Nella concessione di coltivazione «Tertiveri» sono stati eseguiti interventi di stimolazione mediante fluidi pressurizzati, come sopra illustrato, mentre si esclude che si sia proceduto alla fratturazione idraulica ad alto volume per la coltivazione di gas da scisto.
      L'operazione è consistita nell'iniezione di un fluido a base acquosa con aggiunta di anidride carbonica (un gas inerte), al fine di minimizzare l'immissione di fluidi nel sottosuolo e garantire le migliori proprietà di viscosità in termini di efficienza di intervento. Per questa tipologia di interventi convenzionali, con la stimolazione in oggetto, non sono state interessate né la copertura rocciosa impermeabile né le altre sequenze litologiche più superficiali.
      Per quanto riguarda «FIUME BRUNA», di cui è titolare la INDEPENDENT ENERGY SOLUTIONS, si rappresenta quanto segue.
      Attualmente è vigente solo un permesso di ricerca, quindi non vi è stata alcuna produzione d'idrocarburi. Sono stati eseguiti interventi di stimolazione di un pozzo connessi ad una prova di produzione nei quali è stata autorizzata l'iniezione di una quantità di acqua pari a 90 metri cubi nell'intero processo, quantità nettamente inferiore ai 10000 metri cubi indicati dalla Commissione Europea per identificare il processo di fratturazione ad alto volume sopra citato.
      Per quanto riguarda la domanda su quanti e quali siano i pozzi presenti in Italia nei quali venga utilizzata la modalità definita fracking al fine di estrarre shale gas e shale oil come sperimentazione o ricerca d'idrocarburi si rappresenta, infine, quanto segue.
      Il Ministero dello Sviluppo Economico non ha mai autorizzato sul territorio Nazionale la ricerca e la coltivazione di «shale gas» tramite fratturazione idraulica e, ad oggi, non sono pervenute istanze per la ricerca o la coltivazione di gas o olio da «shale rock». Risulta quindi pari a zero il numero di pozzi autorizzati in Italia nei quali è utilizzata la tecnica di fracking per la produzione di shale gas o shale oil.
      Si specifica che, secondo le conoscenze geologiche attuali, non esistono, sul territorio Nazionale, giacimenti di gas o olio da scisto di rilevanza commerciale e che, comunque, la significativa urbanizzazione dello stesso territorio renderebbe impraticabile la tecnologia della fratturazione idraulica ad alto volume.
      Pertanto, allo stato attuale, nel nostro Paese la fratturazione idraulica per la coltivazione di shale gas è esclusa dalla Strategia Energetica Nazionale, approvata con Decreto Interministeriale MISE – MATTM, l'8 marzo 2013, nella quale è chiaramente indicato che «il Governo non intende perseguire lo sviluppo di progetti in aree sensibili in mare o in terraferma, ed in particolare quelli di «shale gas».

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ALLEGATO 2

Interrogazione n.  5-02986 Braga: Definizione del quadro normativo sulle modalità di connessione alla rete elettrica dei sistemi di accumulo a batteria abbinati a impianti rinnovabili.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con riferimento all'atto proposto, si rappresenta quanto segue.
      L'impiego crescente di fonti rinnovabili non programmabili ha inevitabilmente imposto l'attenzione sulla necessità di adattare le reti elettriche, rendendo pertanto centrale, anche il tema dell'impiego dei sistemi di accumulo di elettricità.
      Le fonti rinnovabili più prossime al raggiungimento della grid parity e più idonee alla generazione distribuita sono proprio quelle non programmabili, e in particolare fotovoltaico ed eolico: proprio per questo, il Governo, con i decreti legislativi n.  28 e 93 del 2011, ha introdotto le prime misure per promuovere e disciplinare l'utilizzo dei sistemi di accumulo, rafforzandole e precisandole poi opportunamente, con l'ultimo decreto di disciplina degli incentivi al fotovoltaico (DM 5 luglio 2012).
      Come evidenziato dagli interroganti, con tale decreto è stato attribuito all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito anche AEEGSI) i compiti di:
          definire le modalità con le quali i soggetti responsabili possono utilizzare dispositivi di accumulo – anche integrati con gli inverter –, per migliorare la gestione dell'energia prodotta e per immagazzinare la produzione degli impianti;
          definire le modalità con le quali i gestori di rete possono mettere a disposizione dei singoli soggetti responsabili, eventualmente in alternativa alla soluzione precedente, capacità di accumulo presso cabine primarie.

      Il Governo ha manifestato, pertanto, evidente attenzione riguardo alla possibilità che i sistemi di accumulo possano integrarsi nel sistema elettrico, contribuendo a garantire la sicurezza e l'efficienza del sistema.
      Ciò premesso, si ritiene opportuno in primo luogo precisare che il comunicato del GSE del 20 settembre 2013, citato in premessa, fa riferimento esclusivo alla possibilità di integrare sistemi di accumulo in esistenti impianti che accedono a tariffe incentivanti e risponde al fine specifico e condivisibile di garantire la correttezza della gestione del sistema di sostegno, in modo che l'incentivo, a carico dei consumatori elettrici sia effettivamente destinato alla sola energia già ammessa all'incentivo medesimo, esigenza che verrebbe a essere pregiudicata da un inserimento di sistemi di accumulo secondo regole e sistemi non codificati.
      Si ricorda in proposito che la totalità degli impianti incentivati, quasi 18.000 MW, non erano dotati, all'atto dell'ammissione agli incentivi, di sistemi di accumulo. L'onere annuo di incentivazione per tali impianti ammonta a circa 6,7 miliardi di euro: è dunque comprensibile che, fino all'attuazione della disposizione da parte dell'AEEGSI, il GSE sia costretto ad adottare in via temporanea tutte le cautele necessarie alla corretta contabilizzazione dell'energia da incentivare.
      In relazione alle preoccupazioni manifestate dagli interroganti circa l'urgenza di un'esaustiva regolamentazione dei sistemi di accumulo, che richiede il contributo di più soggetti, si fa presente che il Governo Pag. 144considera una priorità per gli impianti a fonte rinnovabile non programmabile la realizzazione di configurazioni che consentano di migliorare la loro integrazione con il sistema elettrico e con le ordinarie regole di mercato, vista la particolare capacità di penetrazione dimostrata sul mercato nazionale. Al fine di perseguire questo obiettivo, il Ministero dello Sviluppo Economico, nei limiti consentiti dalle prerogative di indipendenza del regolatore, ha sensibilizzato gli Uffici dell'Autorità circa la necessità di dare piena attuazione alle previsioni di cui al citato decreto ministeriale 5 luglio 2012, allo scopo di consentire l'ordinato sviluppo del settore e delle relative tecnologie. Ci si attende quindi che, anche nelle more del completamento da parte del CEI (Comitato Elettrico Italiano) della definizione dei requisiti tecnici dei sistemi di accumulo, entro l'estate questa disciplina sull'inserimento di sistemi di accumulo in impianti connessi alla rete sia definita e siano, anche, dettate le disposizioni essenziali per regolare la prestazione di servizi di rete. Parimenti, dopo l'emanazione della predetta delibera, il MiSE vigilerà affinché il GSE si attivi sollecitamente per la sua attuazione, adottando i conseguenti provvedimenti di dettaglio e le regole applicative necessarie per consentire l'ordinato sviluppo del settore e delle relative tecnologie, nel rispetto delle esigenze di corretta gestione degli incentivi.

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ALLEGATO 3

Interrogazioni n.  5-03011 Colletti: Oneri relativi all'installazione obbligatoria dei POS da parte dei professionisti.

TESTO DELLA RISPOSTA

      L'interrogante chiede di conoscere le ragioni per le quali il Ministero dello sviluppo economico non abbia ancora introdotto le soglie e i limiti minimi di fatturato di coloro che debbano effettivamente installare i POS, nonché se lo stesso abbia effettivamente valutato il rischio che l'obbligo del POS possa gravare quale tassa occulta in favore del sistema bancario e a danno degli stessi professionisti.
      Ciò premesso, alla luce di quanto recentemente evidenziato, si formulano le seguenti ulteriori osservazioni.
      Come pur ricordato negli ultimi interventi del Ministro Guidi, alle assemblee di Confcommercio e Confesercenti, la scelta effettuata dal precedente Governo di promuovere la diffusione e l'uso dei pagamenti con carte di debito e credito su vasta scala non può essere posta in discussione. Ciò, in considerazione della scarsa incidenza dei pagamenti elettronici in Italia rispetto alla media degli altri Paesi europei, nonché alla luce dell'elevato costo dell'uso del contante per il sistema economico e per i singoli imprenditori.
      Tuttavia, al fine di massimizzare i vantaggi connessi all'implementazione della tecnologia nei sistemi di pagamento e, contemporaneamente, di minimizzare l'incidenza degli oneri a carico delle imprese, commercianti e professionisti, il Ministero si è impegnato ad affrontare il tema dei costi legati all'installazione e all'utilizzo dei Pos, ponendolo al centro dei lavori di un apposito tavolo tecnico, al quale partecipano anche la Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Questo tavolo si è già riunito due volte, il 16 e il 22 luglio.
      L'obiettivo dei lavori è quello di fare il punto della situazione, individuando le migliori strategie per una più ampia diffusione dei pagamenti elettronici, ambito su cui l'Italia è in forte ritardo, bilanciandone costi e benefici per tutte le categorie coinvolte.
      Nel corso delle due riunioni già effettuate sono state incontrate le rappresentanze del mondo bancario e dei sistemi di pagamento, nonché dei principali operatori di settore, acquisendo elementi utili a verificare la percorribilità di iniziative volte a rendere meno onerosa la disponibilità e l'utilizzo dei POS.
      Seguiranno ulteriori incontri, che vedranno la partecipazione anche delle rappresentanze delle categorie professionali e del commercio, allo scopo di concertare le migliori soluzioni alle criticità rappresentate e, nel contempo, dare la più ampia e corretta informativa agli operatori ed ai consumatori.
      Al riguardo, per quanto di competenza, il Ministero dell'economia e delle finanze, comunica quanto segue.
      Secondo quanto si evince da un'indagine promossa dall'Eurosistema e realizzata dalla Banca d'Italia, nel nostro Paese la carta di debito viene ancora utilizzata prevalentemente per l'approvvigionamento di contante, anziché per le operazioni via POS. Il ricorso prevalente alla funzionalità di prelievo ATM, sebbene abbia avuto un impatto positivo sui costi di distribuzione del contante per il sistema bancario, denota comunque un uso distorto e socialmente inefficiente della carta di debito da parte della clientela. La carta di debito assicura il buon fine dell'operazione di Pag. 146pagamento (cosiddetto payment guarantee) e richiede minori attività procedurali e di riconciliazione contabile rispetto agli altri strumenti elettronici (es. bonifico). Inoltre, all'uso del contante, degli assegni e degli altri strumenti cartacei sono associati dei costi variabili, connessi con le esigenze di movimentazione e di sicurezza, mentre per le carte di debito è invece prevalente la quota dei costi fissi di emissione degli strumenti e di gestione delle infrastrutture. Ne deriva che, al crescere delle operazioni con carte di debito, si ridurranno più che proporzionalmente i costi unitari (economie di scala). Sulla base della diversa struttura dei costi, sono state calcolate anche le soglie di importo di convenienza per i diversi strumenti di pagamento: per le operazioni superiori a 20-30 euro, la carta di debito si conferma essere lo strumento più conveniente sia rispetto al contante sia rispetto agli altri strumenti di pagamento. Numerosi studi, peraltro, confermano che le carte di debito sono il principale strumento sostitutivo del contante perché offrono la possibilità di ricevere pagamenti sicuri, rapidi e direttamente presso il punto vendita dell'esercente o professionista, senza necessità di un accordo preventivo sull'istruzione di pagamento. Il «decreto POS» si inserisce così nell'ambito dei recenti provvedimenti governativi, volti a sostenere una maggiore diffusione dei terminali di accettazione di strumenti elettronici, anche con tecnologie innovative, e ad accrescere la trasparenza e la riduzione delle commissioni di accettazione di carte di pagamento, come avvenuto con il cosiddetto decreto «Merchant fee», decreto ministeriale 14/02/2014 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.
      Tale decreto, emanato ai sensi dell'articolo 12, commi 9 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, il. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, definisce le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza, favorendo in tal modo una maggior comparabilità tra le offerte dei prestatori di servizi di pagamento. Il predetto decreto si applica alle transazioni con carta di pagamento effettuate presso esercenti per l'acquisto di beni o servizi, con esclusione delle transazioni in contanti e delle operazioni di prelievo di contante. I prestatori dei servizi di pagamento che sottoscrivono gli accordi contrattuali anche in qualità di intermediari per l'accettazione, da parte degli esercenti, di carte di pagamento, differenziano l'importo delle commissioni applicate e le sottopongono a revisione al fine della riduzione delle commissioni stesse. A tal proposito, l'articolato in parola predispone un meccanismo di revisione periodica, almeno annuale, delle commissioni correlata, tra l'altro, al volume e al valore delle operazioni di pagamento effettuate presso l'esercente nonché alla revisione delle eventuali commissioni d'interscambio, incentivando così un più diffuso utilizzo degli strumenti elettronici. Inoltre, al fine di incentivare gli investimenti in tecnologie innovative e più avanzate rispetto ai tradizionali POS, è stato previsto che ai pagamenti di importo non superiore a trenta euro, effettuati con terminali evoluti di accettazione multipla, siano applicate commissioni inferiori a quelle generalmente applicate.
      Le banche, inoltre, offrendo la possibilità di effettuare operazioni via POS, offrono un servizio soggetto alle regole del mercato. A tal fine il predetto studio fa presente che per le carte di debito la parte più rilevante dei costi è costituita dalla componente fissa di emissione degli strumenti e di gestione delle infrastrutture con possibilità di notevole riduzione dei costi attraverso le economie di scala che si verrebbero a generare con la diffusione del servizio. Pertanto, il costo che gli esercenti devono sostenere per le installazioni dei POS non può essere considerato Pag. 147una «tassa occulta», in quanto, in un mercato competitivo, le commissioni applicate dagli intermediari devono comunque garantire, così come in ogni altro servizio commerciale, almeno la copertura dei costi di offerta e ciò anche al fine di non far diffondere pratiche distorsive in contrasto con i principi della trasparenza (ad esempio, sussidio incrociato con altri servizi finanziari o forme di tariffazione implicita).
      In tale direzione si muove anche la Commissione Europea con la proposta di regolamento sulle commissioni interbancarie relative alle operazioni effettuate tramite carte di pagamento. Il negoziato in corso si indirizza verso un tetto alle commissioni sia per le carte di debito che per le carte di credito, lasciando alla concorrenza il ruolo di spingere verso il basso il costo per i clienti e gli esercenti.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n.  5-03117 Abrignani: Misure per la razionalizzazione della rete dei carburanti.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Il Ministero dello sviluppo economico, attraverso il Tavolo tecnico sulla distribuzione dei carburanti, ha elaborato nel tempo diverse possibili misure volte alla razionalizzazione della rete di distribuzione sia ordinaria che autostradale. Tali misure sono state inserite nel disegno di legge citato dall'On.le Interrogante e costituiscono il risultato di un approfondito dibattito all'interno del predetto Tavolo tecnico cui partecipano tutti gli operatori del settore, Regioni, ANCI, Organizzazioni sindacali (FAIB CONFESERCENTI, FE.GI.CA CISL e FIGISC CONFCOMMERCIO) e le Associazioni di settore (ASSOPETROLI, ANCC COOP, ANCD CONAD, FEDERDISTRIBUZIONE, GRANDI RETI e UNIONE PETROLIFERA). Lo scopo è quello di realizzare un'ampia condivisione e concertazione di norme tese ad avviare una più incisiva ristrutturazione del settore.
      Tale ristrutturazione è ritenuta da molti non più rinviabile, a causa del forte calo dei consumi di carburante e della numerosità dei punti vendita: infatti da una parte vi è una piena liberalizzazione per l'apertura di nuovi punti vendita e dall'altra il mercato è in sofferenza per l'eccessiva numerosità degli stessi, tra cui alcuni ancora aperti benché incompatibili, come osservato dall'onorevole interrogante.
      Se vi sono ancora impianti aperti «incompatibili», significa che non è stata compiutamente applicata la normativa che è stata introdotta nel 2011 e nel 2012, finalizzata a un'accelerazione della chiusura dei suddetti impianti.
      A tal proposito si segnala l'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011 n.  98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n.  111 che, al comma 3, prevede che «entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano emanano indirizzi ai Comuni per la chiusura effettiva degli impianti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre 2001, nonché ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore». Al comma 4, invece, si prevede che «comunque, i Comuni che non abbiano già provveduto all'individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre 2001 o ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore, provvedono in tal senso entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione alla Regione ed al Ministero dello sviluppo economico».
      Inoltre poi con il decreto-legge 24 gennaio 2012 n.  1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n.  27, con le disposizioni dell'articolo 17 si è ulteriormente inciso in materia, introducendo un'aggiuntiva prescrizione al predetto comma 4 dell'articolo 28, sancendo che «I Comuni non rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili».
      Circa la ristrutturazione della rete si evidenzia, inoltre, che anche la posizione espressa dall'Autorità Garante per la Concorrenza Pag. 149ed il Mercato, nella recente segnalazione al Governo e al Parlamento per la legge annuale sulla concorrenza, vede con favore il processo avviato dal MiSE per la liberalizzazione del settore.
      In particolare l'Autorità ritiene che sia necessario proseguire nel processo di eliminazione degli ultimi ostacoli ad una piena libertà di entrata ed uscita dal settore, di abbattimento dei costi connessi all'inefficienza della rete di distribuzione, di eliminazione dei residui vincoli alla selfizzazione e alla vendita di prodotti non oil presso gli impianti di distribuzione, soprattutto nel settore della vendita dei tabacchi.
      Nella citata segnalazione l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato osserva che le misure reintrodotte per la vendita dei tabacchi (in particolare dall'articolo 28, comma 8, lettera b) del decreto-legge n.  98/11, come modificato dall'articolo 8, comma 22-bis, del D.L: n.  16/2012, e del decreto ministeriale n.  38/2013 del MEF) sono in evidente contrasto con le misure di liberalizzazione contenute nel decreto-legge n.  201/2011 (c.d. Salva Italia), convertito dalla Legge n.  214/2011, dal momento che introducono di fatto un requisito di superficie minima qualora presso il locale siano commercializzati anche altri beni oltre ai tabacchi.
      Tenuto conto dei suggerimenti pro concorrenziali dell'Antitrust, si ritiene, quindi, necessario per la ristrutturazione della rete ripartire da quel primo risultato del lavoro ministeriale del Tavolo tecnico sulla distribuzione carburanti che era approdato nel Consiglio dei Ministri a fine 2013, proprio per realizzare le finalità auspicate dall'onorevole interrogante.
      In particolare si ritiene necessario riavviare la concertazione dalle misure sulle quali si era riscontrato un consenso di base.
      La ristrutturazione dovrà tener conto:
          delle fattispecie di impianti incompatibili o insicuri;
          di un obbiettivo di ristrutturazione comprendente la chiusura di n.  5.000 impianti della rete ordinaria;
          di un accompagnamento, cioè di un sostegno sociale e ambientale, alle chiusure degli impianti attraverso indennizzi ai gestori uscenti e contributi per costi ambientali di ripristino dei luoghi;
          di un rifinanziamento del Fondo per la ristrutturazione della rete dei carburanti, per accompagnare la chiusura degli impianti.

      Su tale ultimo punto si evidenzia, infine, relativamente al contributo ai costi di smantellamento e bonifica degli impianti a valere sul predetto Fondo, che, contrariamente a quanto riportato nel testo dell'atto in esame, la misura è pienamente operativa. Si registra già la presentazione di circa n.  600 domande di contribuzione per impianti già chiusi, di cui n.  250 domande con istruttoria già completata per la fase di accantonamento dei contributi richiesti.

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ALLEGATO 5

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013 (C. 2541 Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA X COMMISSIONE

      La X Commissione,
          esaminato il disegno di legge (C. 2541 Governo) recante il «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013», relativamente alle parti di propria competenza;
          richiamato, in linea generale, quanto segnalato dalla Corte dei Conti, in sede di giudizio di parificazione sul suddetto Rendiconto, circa:
              il fatto che «nel periodo più recente, l'Italia appare aver impresso un'intonazione “virtuosa” alla gestione della finanza pubblica, testimoniata dal livello dell'avanzo primario...», anche se l'onere del debito accumulato in passato «rende comunque il nostro Paese più vulnerabile dei grandi Paesi europei»;
              il permanere della preoccupazione, in materia di spesa pubblica, «sull'evidente utilizzazione della componente in conto capitale quasi solo a fini di quadratura dei conti pubblici, nel rispetto degli obiettivi di saldo: ciò che pregiudica, però, il mantenimento e il rinnovamento del capitale infrastrutturale del Paese»;
              una «inattesa flessione del gettito», che «se da un lato ha reso più difficile il conseguimento degli obiettivi di saldo, dall'altro ha prodotto una riduzione della pressione fiscale, discesa, nel 2013, di due decimi di punto», ma non accompagnata da «una redistribuzione del carico tributario, intesa a favorire i fattori produttivi»;
              un andamento delle spese per consumi intermedi che, «al netto delle somme relative ai debiti pregressi e agli aggi», evidenzia «una contenuta flessione rispetto al precedente esercizio, cui hanno contribuito le riduzioni disposte dalle manovre di finanza pubblica», ferma restando la necessità di «realizzare da parte delle Amministrazioni una più attendibile programmazione finanziaria»;
              richiamate altresì le considerazioni finali della requisitoria orale del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, rese sempre in occasione del giudizio di parificazione del suddetto Rendiconto e dedicate ai contorni generali di un'efficace azione di contrasto della corruzione, in specie laddove vi si osserva che «...si sostiene che la corruzione è agevolata dall'eccesso di leggi, che causa la moltiplicazione delle competenze e delle responsabilità ed aumenta l'opacità dell'azione amministrativa. L'osservazione è giusta, le norme vanno semplificate e i centri decisionali ridotti all'essenziale ma ciò non deve giustificare la soppressione di regole e controlli»;
              evidenziato, in particolare, che il bilancio del Ministero dello sviluppo economico si articola in dieci missioni e diciassette programmi, nel cui ambito la missione 28 – Sviluppo e riequilibrio territoriale (ricomprendente il Fondo sviluppo e coesione) presenta i maggiori stanziamenti definitivi di competenza (in migliaia di euro, 8.138.572,2 pari al 60,8 per cento del totale ministeriale), seguita dalla missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese (con stanziamenti definitivi Pag. 151di competenza pari, in migliaia di euro, a 4.260.823,4 cioè al 31,9 per cento del totale ministeriale);
              evidenziati altresì – in riferimento a missioni e programmi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca concernenti le competenze di questa Commissione – la flessione, nell'ambito del programma relativo alla ricerca di base, della quota destinata al Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (63,1 milioni nel 2013 a fronte di 82,2 milioni nel 2012 e di 369, 9 milioni nel 2009) e la crescente rilevanza del Fondo di funzionamento degli Enti di Ricerca (1.768,5 milioni di euro – tra cui gli stanziamenti a favore dell'Agenzia Spaziale Italiana – pari ad oltre l'88 per cento del totale delle risorse assegnate al programma «Ricerca scientifica e tecnologica di base»), nonché lo specifico referto della Corte dei Conti sul contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma di Ricerche Aerospaziali PRO.R.A.;
              evidenziata ancora la necessità della messa in opera di una compiuta strategia di sistema per la valorizzazione della risorsa turismo e di conseguenti investimenti, che consentano – secondo le stime prudenziali al 2020 accolte dal Piano strategico 2013 per lo sviluppo del turismo in Italia – di cogliere l'opportunità di un contributo aggiuntivo del settore al PIL nell'ordine dei 30 miliardi di euro ed all'occupazione nell'ordine delle 500 mila unità,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti osservazioni:
          a) anche in riferimento alle richiamate notazioni della Corte dei Conti, segnali la Commissione di merito al Governo la centralità del cronoprogramma di attuazione del complessivo disegno riformatore finalizzato al rafforzamento della competitività del sistema-Paese, nel quadro di un'Unione europea capace di fondare la stessa stabilità delle finanze pubbliche dei suoi Stati membri sulle ragioni della crescita e dell'occupazione;
          b) segnali la Commissione di merito – al Governo nel suo complesso ed al Ministero dello sviluppo economico per quanto di sua specifica competenza – l'esigenza di: contenere il ricorso e costantemente monitorare ed accelerare i processi di emanazione di atti normativi di natura non regolamentare attuativi di discipline di rango primario e di disposizioni regolamentari, i cui ritardi hanno inciso, anche nel corso del 2013, sulla tempestività operativa di misure – varate in via legislativa per il sostegno di innovazione e produttività, crescita ed occupazione – largamente afferenti alla missione 11 del Ministero dello sviluppo economico; perseverare nell'accelerazione dei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese (circa 40 miliardi di euro di pagamenti effettivi effettivi nel biennio 2013-2014, di cui oltre 19 miliardi nell'anno 2013); assicurare la compiuta osservanza di quanto disposto dalla Legge 11 novembre 2011, n.  180 (Statuto delle imprese), in specie al Capo II in materia di rapporti con le istituzioni ed al Capo III recante disposizioni in materia di micro, piccole e medie imprese e di politiche pubbliche;
          c) segnali la Commissione di merito al Governo l'esigenza di portare a compimento il disegno di riforma organizzativa del Ministero dello sviluppo economico – avviato con il DPCM 5 dicembre 2013 – ed il trasferimento – avviato con il decreto-legge n.  101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  125 del 2013 – dell'azione in materia di politica di coesione – fin qui afferente alla missione 28 del Ministero – all’ Agenzia per la Coesione territoriale;
          d) segnali la Commissione di merito al Ministero dello sviluppo economico l'esigenza di procedere – tempestivamente ed in connessione con il completamento del disegno di riforma organizzativa del Ministero medesimo – al già annunciato Pag. 152riesame del suo Piano triennale 2013-2016 per la prevenzione della corruzione;
          e) segnali la Commissione di merito al Ministero dello sviluppo economico l'esigenza di accelerare l'opera di razionalizzazione delle sue sedi operative; sviluppare una pianificazione finanziaria che consenta di prevenire la formazione di situazioni debitorie di rilievo; migliorare l'attività di recupero di crediti extratributari;
          f) segnali la Commissione di merito – al Governo nel suo complesso ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed al Ministero dello sviluppo economico per quanto di loro rispettiva e specifica competenza – l'esigenza di perseguire ottimizzazione e rafforzamento del programma relativo alla ricerca di base – in coerenza con l'obiettivo di un livello di spesa in ricerca e sviluppo pari, nel 2020, all'1,53 del PIL – e di sviluppare i processi di rinnovamento e riforma dell'Agenzia Spaziale Italiana e dell'ENEA, nonché l'opportunità di una attenta valutazione dell'ipotesi di costituzione di un'Agenzia di finanziamento della ricerca allo scopo di assicurare maggiore fluidità e rapidità ai processi di assegnazione ed erogazione delle risorse tempo per tempo disponibili;
          g) segnali la Commissione di merito al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'esigenza di adeguata e tempestiva risposta alle criticità del progetto PRO.R.A. emergenti dal cennato referto della Corte dei Conti;
          h) segnali la Commissione di merito – al Governo nel suo complesso ed al Ministero dei beni e attività culturali e del turismo per quanto di sua specifica competenza – l'esigenza di perseguire ottimizzazione e rafforzamento del programma 31.1 – Sviluppo e competitività del turismo (unico programma della missione Turismo), i cui capitoli di spesa – collocati, per il 2013, nella tabella n.  2 del Ministero dell'economia e delle finanze – recano dotazioni complessive per l'esercizio di 37,1 milioni di euro.

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ALLEGATO 6

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014 (C. 2542 Governo).

Tabella n.  2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n.  3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n.  7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n.  13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA X COMMISSIONE

      La X Commissione,
          esaminato il disegno di legge (C. 2542 Governo) recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014» con riferimento: alla Tabella n.  2 recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza; alla Tabella n.  3 recante lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, limitatamente alle parti di competenza; alla Tabella n.  7 recante lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, limitatamente alle parti di competenza;
          rimarcato che, sul piano generale, il miglioramento del saldo per 605 milioni di euro dovuto alle proposte di assestamento «sintetizza – come si legge nella relazione di accompagnamento del provvedimento – una riduzione delle spese (-2615 milioni di euro) maggiore di quella delle entrate (-2010 milioni di euro). Per queste ultime, la diminuzione è ascrivibile all'andamento delle entrate tributarie (- 4152 milioni di euro) che sconta il nuovo quadro macroeconomico per l'anno corrente...e l'andamento effettivo del gettito», mentre «per le spese, la riduzione dovuta alle proposte di assestamento (-2615 milioni di euro) si riferisce unicamente a quelle di natura corrente e in particolare agli interessi, la cui diminuzione di 3904 milioni di euro è connessa per 2500 milioni alla dinamica dei tassi di interesse»;
          osservato – in riferimento alla Tabella n.  3 – che, per quel che riguarda le spese in conto capitale, i residui passivi di maggiore consistenza riguardano « gli altri trasferimenti in conto capitale, per 13.358 milioni di euro, che sono relativi – annota la relazione – in larga misura al Fondo Pag. 154per lo sviluppo e la coesione iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (10.300 milioni circa) e al Fondo per le opere strategiche, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (2400 milioni circa)», nonché «i contributi agli investimenti alle imprese per 5563 milioni di euro, relativi principalmente al Ministero dell'economia e delle finanze (3386 milioni), al Ministero dello sviluppo economico (1069 milioni) e a quello delle infrastrutture e dei trasporti (844 milioni)»;
          osservato altresì – sempre con particolare riferimento alla Tabella n.  3 – che ammonta a 25067 milioni di euro lo scostamento complessivo per le amministrazioni dello Stato tra consistenza presunta (al momento della definizione della legge di bilancio) e consistenza effettiva (risultante dal rendiconto d'esercizio finanziario) dei residui passivi al 1 gennaio 2014 e che tale scostamento complessivo incorpora uno scostamento dei residui passivi MISE per 11472 milioni,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti osservazioni:
          a) anche in riferimento alle considerazioni in tema di spesa in conto capitale sviluppate dalla Corte dei Conti in sede di giudizio di parificazione del Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013 e già richiamate da questa Commissione in sede di deliberazione concernente il disegno di legge C. 2541, segnali la Commissione di merito – al Governo nel suo complesso ed al Ministero dello sviluppo economico per quanto di sua specifica competenza – l'esigenza di porre in essere ogni iniziativa – normativa e procedimentale, di programmazione finanziaria e di capacity-building delle amministrazioni ad ogni livello interessate – utile all'accelerazione dei processi di attivazione della spesa in conto capitale, contestualmente sospingendo processi di riforma del patto di stabilità e crescita europeo e del patto di stabilità interno, che consentano maggiore agibilità della spesa per investimenti;
          b) tenuto conto di quanto rilevato dalla Corte dei Conti circa la mancata operatività dello sportello unico per l'attrazione degli investimenti esteri (desk Italia), previsto dalla legge n.  221 del 2012, segnali la Commissione di merito al Ministero dello sviluppo economico tale situazione di stallo, contestualmente valutando l'opportunità di una conseguente ottimizzazione delle risorse intanto assegnate al capitolo di bilancio 2535 – Fondo da assegnare all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

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