ALLEGATO 1
7-00034 Mariastella Bianchi: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.
7-00086 Cominelli: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.
TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI APPROVATO DALLE COMMISSIONI
Le Commissioni riunite VIII e X,
premesso che:
l'attività di esplorazione e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare o in terraferma ha un rilevante valore economico e contribuisce all'approvvigionamento di combustibili fossili ma comporta per sua natura operazioni invasive e potenziali rischi non eliminabili per l'ambiente e per la salute così come l'aumento di emissioni climalteranti;
di particolare delicatezza sono le operazioni che si svolgono nel bacino del Mar Mediterraneo, un mare piccolo e semichiuso, vulnerabile nel suo complesso agli effetti che attività di esplorazione e coltivazione di idrocarburi possono produrre in qualunque punto del Mediterraneo; è perciò di assoluta importanza la definizione e l'adozione di regole comuni in questa per tutti i paesi che si affacciamo sul bacino del Mediterraneo come previsto dalla direttiva europea 2013/30/UE e dalle norme incluse nella convenzione di Barcellona;
è altresì di particolare delicatezza ogni attività di esplorazione e coltivazione di idrocarburi che si progetti nelle aree di particolare pregio paesaggistico e naturalistico e soggette a rilevante rischio sismico e vulcanico o in aree con vocazioni economiche e produttive che possono essere danneggiate da eventuali attività estrattive come è il caso del turismo, della pesca e dell'agricoltura;
l'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha novellato la normativa relativa alle attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare ed in particolare il regime autorizzatorio connesso alle medesime attività. In particolare, il comma 1 del citato articolo 35 del decreto-legge n. 83 del 2012 ha sostituito l'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come già modificato dal decreto legislativo n. 128 del 2010;
in base alla precedente normativa era vietato cercare ed estrarre gas o petrolio all'interno di aree marine o costiere protette a qualsiasi titolo sulla base di norme nazionali e internazionali. Detto divieto era poi esteso per ulteriori 12 miglia all'esterno di tali aree. Eccezione alla proibizione di cui sopra era prevista per il petrolio, per il quale, lungo tutta la fascia marina della penisola italiana, il divieto di ricerca e coltivazione era limitato entro cinque miglia dalla costa. Tale divieto comprendeva non solo le attività di ricerca e coltivazione già in atto, ma anche i procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo Pag. 31n. 128 del 2010, mentre venivano fatti salvi i titoli già rilasciati alla medesima data;
il nuovo articolo 35 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, fissa un'unica e più rigida fascia per l'estrazione dell'olio e del gas, pari ad un'estensione di dodici miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, per qualunque nuova attività di prospezione, ricerca e coltivazione. Rimane immutato il divieto con riferimento alle attività suddette all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette sulla base di norme nazionali, comunitarie e internazionali (in tal modo aggiungendosi per legge anche i sic e le zps marine e costiere di promanazione comunitaria);
la nuova disciplina nasce quindi con l'evidente intento di perseguire una maggiore tutela ambientale in tema di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi in mare, anche mediante un aumento sia pur contenuto delle relative royalty che restano, comunque, ancora esigue. Da questo buon proposito si genera tuttavia un effetto controproducente: infatti, il nuovo articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, stabilisce che il divieto di ricerca ed estrazione entro i limiti territoriali fissati, faccia salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010. Così disponendo, esso fa salvi in modo retroattivo i procedimenti autorizzatori già in corso prima del 26 agosto 2010;
con l'introduzione dall'articolo 35 del decreto-legge n. 83 del 2012, viene inoltre confermata la disposizione secondo cui le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA). Tuttavia, sono fatte salve, rispetto al regime di sottoposizione alla VIA, le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si tratta delle attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati. Anche in questo caso, le modifiche proposte avranno inevitabili conseguenze sull'ambiente marino, sfuggendo ad ogni preventiva verifica di natura ambientale;
l'estrazione di petrolio è un processo altamente inquinante. Per raggiungere il giacimento le trivelle utilizzano sostanze chimiche dette «fanghi e fluidi perforanti» necessari per eliminare gli strati rocciosi, controllare la pressione, lubrificare e raffreddare lo scalpello delle trivelle e consolidare il foro di perforazione. In particolar modo nei pozzi petroliferi off-shore si usano dei fanghi del tipo SBM (Synthetic Based Mud) costituito da oli sintetici con un certo grado di tossicità. Tali fluidi sono difficili e costosi da smaltire ed hanno la capacità di contaminare acque e terreni. I fanghi devono essere smaltiti con particolari procedure. Generalmente il controllo per le trivellazioni sulla terraferma costringe allo smaltimento. In mare, invece, la prassi ordinaria è quella di rigettarli nelle acque;
secondo gli studi effettuati il petrolio presente nei nostri fondali oltre ad essere esiguo è anche ricco di impurità, e di difficile estrazione. Il petrolio estratto nell'Adriatico si presenta dunque come una fanghiglia corrosiva, melmosa e densa che necessita di una lunga lavorazione per l'utilizzo di destinazione, a processo che inizia già sulle piattaforme marine; Pag. 32
nonostante il prodotto estratto nei mari italiani sia poco e di scarsa qualità, le compagnie petrolifere trovano molto vantaggiose le condizioni fiscali offerte in Italia per le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi: le prime 50 mila tonnellate di olio prodotte annualmente in mare, così come i e i primi 80 milioni di metri cubi di gas, sono esenti dal pagamento di aliquote allo Stato, mentre le royalties sulla produzione sono del 7 per cento per il petrolio e del 10 per cento per il gas;
è noto come la maggior parte degli sversamenti di idrocarburi in mare, circa l'80 per cento, sia dovuto allo svolgimento di attività di routine di manutenzione degli impianti, di estrazione e trasporto degli idrocarburi. Una piattaforma in mare nell'arco della sua vita rilascia mediamente 90.000 tonnellate di sostanze inquinanti; il Mediterraneo ha una densità di catrame pelagico di 38 milligrammi per metro quadro, una percentuale altissima ormai assolutamente insostenibile. Anche gli incidenti sulle piattaforme non sono rari;
i permessi di ricerca di idrocarburi interessano zone costiere di particolare rilevanza naturale, ambientale e paesaggistica la cui tutela verrebbe irrimediabilmente compromessa come la costa teatina, il canale di Sicilia e le isole Tremiti. In Sardegna il «Progetto Eleonora», che prevede trivellazioni per la ricerca di gas naturale ad Arborea, rischia di compromettere il delicato ecosistema dello stagno S'Ena Arrubia, sito di interesse comunitario, tutelato anche per la presenza di uccelli palustri come aironi e fenicotteri rosa;
si è recentemente svolta, a Venezia, la «Conferenza internazionale delle regioni adriatiche e ioniche» dove si è discusso di salvaguardia delle coste delle regioni del mare Mediterraneo dall'estrazione di idrocarburi in mare. Al termine dei lavori le regioni promotrici dell'iniziativa hanno votato un ordine del giorno che invita tra l'altro il Parlamento italiano a sostenere la ratifica da parte dell'Unione europea del protocollo offshore che impone una serie di condizioni da soddisfare prima che sia consentito l'avvio delle attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi, e a promuovere con gli stessi Paesi dell'Unione europea, ma anche altri Paesi che si affacciano su Adriatico e Ionio una cooperazione inter-istituzionale che porti, in breve tempo, a firmare un protocollo di intesa per una regolamentazione comune delle attività estrattive e di esplorazione degli idrocarburi;
le attività di prospezione e di coltivazioni di idrocarburi presentano elementi di impatto potenziale negativo sull'ambiente tale da richiedere nella concessione dei titoli autorizzativi il coinvolgimento del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche in relazione a specifiche criticità ambientali quali la presenza di falde acquifere e di rilevanti fragilità geologiche dei territori e quello degli enti locali dei territori interessati, così come la massima partecipazione dei cittadini e delle comunità coinvolte con le opportune forme di pubblicità,
impegnano il Governo:
1. a definire regole comuni per i paesi che si affacciano sul Mediterraneo a partire dal recepimento della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e dal la ratifica del Protocollo Offshore incluso nella Convenzione di Barcellona;
2. a promuovere durante il semestre di Presidenza Italiana del Consiglio dell'Unione Europea tutte le iniziative necessarie per definire a livello europeo e dell'intero bacino del Mar Mediterraneo una disciplina comune delle attività estrattive e di esplorazione in mare anche con una apposita conferenza dei Paesi rivieraschi, sul modello della citata «Conferenza internazionale delle regioni adriatiche e ioniche», per definire una regolamentazione comune delle attività di sfruttamento degli idrocarburi all'interno del bacino del Mediterraneo; Pag. 33
3. ad operare una ricognizione e valutazione della disciplina in materia, a partire dalla disciplina recata dall'articolo 6, comma 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – come modificato dall'articolo 35 del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 – nella parte in cui sono fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi nel rispetto delle finalità del decreto legislativo n. 128/2010 e dei commi 11 e 13 dell'articolo 6 e del comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 9/1991, nell'ambito di un disegno di legge di iniziativa governativa o parlamentare di riordino delle procedure autorizzative;
4. a valutare le linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale ai fini del divieto entro le 12 miglia delle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare;
5. a non mettere a rischio e a non pregiudicare, neanche potenzialmente, lo stato delle aree di reperimento di parchi costieri e marini e di aree marine protette così come definite dall'articolo 31 della legge n. 979/82, e dagli articolo 34 e 36 della legge 394/91, nonché i beni individuati ai sensi delle leggi n. 184/77, n. 77/2006 e n. 689/1994;
6. a prevedere la sospensione delle attività in zone di elevato rischio sismico, vulcanico, tettonico, così come indicato da indagini scientifiche, preventive di supporto effettuate dagli enti di ricerca INGV, ISPRA e CNR, nonché a prevedere il blocco del rilascio di autorizzazioni in zone di particolare ripopolamento ittico, così come opportunamente indicato da indagini scientifiche preventive di supporto effettuate dagli enti di ricerca INGV, ISPRA e CNR, prevedendo altresì adeguate compensazioni economiche nel caso di danni arrecati agli stock ittici esistenti;
7. ad affiancare alle procedure di valutazione di impatto ambientale una accurata analisi dei costi e benefici in relazione alle future eventuali attività esplorative e di coltivazione da autorizzare in zone di pregio turistico ed economico, con particolare riguardo agli eventuali impatti negativi che tali attività possono avere sull'economia dei territori coinvolti nei diversi settori produttivi;
8. ad adottare le necessarie iniziative volte a una revisione del sistema delle autorizzazioni per le trivellazioni prevedendo il coinvolgimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche redigendo apposite griglie di valutazione in grado di recepire in modo oggettivo specifici punti di criticità quali ad esempio la presenza di falde acquifere o elevati rischi sismici e rilevanti fragilità geologiche dei territori interessati dall'ipotesi di ricerca, esplorazione e coltivazione di idrocarburi, supportate dal contributo delle analisi di ISPRA, INGV e CNR, così come il coinvolgimento degli enti locali e una maggiore trasparenza e pubblicizzazione dei risultati;
9. a incrementare per le nuove concessioni di coltivazione le aliquote delle royalty fino al 50 per cento rispetto a quelle attualmente vigenti in funzione della produttività degli impianti, anche per individuare misure compensative a favore delle comunità rivierasche o comunque interessate, mutuando schemi quali quello dell'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;
10. ad adottare tutte le iniziative necessarie, anche normative, affinché i titolari di concessioni per ricerca ed estrazione di idrocarburi garantiscano gli adeguati Pag. 34piani di emergenza e le risorse economiche per la copertura degli interventi immediati di sicurezza, disinquinamento e bonifica in caso di incidente, anche attraverso il deposito di adeguate cauzioni oltre ad assicurare che le imprese responsabili reperiscano le risorse necessarie a finanziare le attività di decommissioning delle piattaforme da avviare a dismissione;
11. a verificare la sussistenza dei requisiti economici e tecnici delle società titolari di permessi di ricerca in modo da garantire efficienza tecnica, sicurezza e pieno rispetto di tutte le prescrizioni e dei vincoli stabiliti dalle autorità competenti: non solo degli obblighi – stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico – per la gestione degli impianti e la sicurezza mineraria – ma anche, in particolare, dei vincoli disposti da Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dagli enti locali per gli aspetti di compatibilità ambientale nella realizzazione e gestione di impianti e pozzi, tenuto conto delle tecniche e delle conoscenze più avanzate per il «buon governo» dei giacimenti;
12. a prevedere che nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi sia garantito che, durante la fase di rilascio delle autorizzazioni, si proceda ad una scrupolosa verifica del possesso, da parte delle società richiedenti, dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari tali da garantire la disponibilità di risorse fisiche, umane e finanziarie sufficienti per prevenire gli incidenti gravi legati alle attività in mare nel settore degli idrocarburi, lo svolgimento costante di tali attività in modo sicuro, la copertura integrale dei costi derivanti dal verificarsi di un incidente grave, a partire da quelli conseguenti ai danni provocati dall'inquinamento all'ambiente marino e delle economie costiere, l'individuazione certa, fin dal rilascio dell'autorizzazione, dei responsabili del risarcimento dovuto in caso di incidente grave;
13. a prevedere che nella fase di recepimento della direttiva 2013/30/UE sia adeguatamente garantito, in attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di Árhus, il diritto di partecipazione dei cittadini alle attività amministrative in materia di attività in mare nel settore degli idrocarburi, al fine di contribuire a tutelare il diritto dei cittadini di vivere in un ambiente adeguato ad assicurare la salute e il benessere delle persone garantendo quindi con le forme opportune il massimo grado di pubblicità delle attività progettate, in corso di realizzazione e di svolgimento;
14. ad assicurare in ogni momento l'indipendenza e l'obiettività dell'autorità competente nello svolgimento delle funzioni di regolamentazione previste dalla direttiva 2013/30/UE prevedendo, come prescritto dalla direttiva, che le funzioni di regolamentazione dell'autorità competente siano svolte da un'autorità che sia indipendente da qualsiasi delle funzioni in materia di sviluppo economico delle risorse naturali in mare, di rilancio di licenze per le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e di riscossione e gestione degli introiti derivanti da tali operazioni;
15. ad assumere ogni iniziativa, anche normativa, volta a prevedere il divieto della tecnica della fratturazione idraulica, dando così seguito alla Risoluzione 8-00012 approvata il 18 settembre 2013 dalla Commissione VIII della Camera, che ha impegnato il Governo a escludere proprio l'utilizzo della fratturazione idraulica nel territorio italiano;
16. a prevedere in maniera chiara ed univoca che il parere degli enti locali sulle installazioni da assoggettare a VIA sia acquisito e vagliato nell'ambito dello stesso procedimento di VIA al fine di assicurare la previsione e la conseguente valutazione del parere degli enti locali in relazione alle istanze di rilascio di titoli minerari;Pag. 35
17. a far adottare agli impianti autorizzati o in fase di autorizzazione quanto previsto dalla direttiva 2010/75/UE in termini di emissioni industriali per il quale lo stato può avviare e imporre le clausole di salvaguardia;
18. ad assumere iniziative per prevedere che gli impianti di ricerca, sviluppo e coltivazione di idrocarburi siano sottoposti a controllo annuale da parte della autorità competenti con i costi di verifica a carico delle società concessionarie;
19. ad adottare ogni provvedimento anche di natura strategica per promuovere ulteriormente lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dell'efficienza energetica in modo da accelerare in modo significativo la progressiva emancipazione dalle fonti fossili.
(8-00074) «Mariastella Bianchi, Ginefra, Borghi, Realacci, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Del Basso de Caro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Zardini, Scalfarotto, Antezza, Oliverio, Cominelli, Segoni, Famiglietti».
ALLEGATO 2
7-00113 Zan: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.
RISOLUZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI
Le Commissioni VIII e X,
impegnano il Governo
a prevedere la riformulazione decreto interministeriale 12 settembre 2013 al fine di garantire maggiori benefici alle regioni interessate dalle attività estrattive.
(8-00075) «Zan, Pellegrino, Zaratti, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Melilla, Paglia».
ALLEGATO 3
7-00372 Mannino: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.
RISOLUZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI
Le Commissioni riunite VIII e X,
impegnano il Governo:
1. ad includere nella valutazione di impatto ambientale (VIA) le operazioni relative alle esplorazioni, alle ricerche e all'estrazione del gas da scisto;
2. a prevedere che l'istruttoria per le perforazioni in mare e in terraferma – i cui oneri sono posti a carico dei soggetti che inoltrano l'istanza – sia effettuata mediante il contributo di istituti di livello nazionale in possesso delle professionalità tecniche e delle competenze specialistiche, quali l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o il Consiglio nazionale delle ricerche, che devono essere coinvolti, in via ordinaria, nelle procedure finalizzate a tale tipologia di valutazioni;
3. ad assicurare che gli introiti erariali previsti dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, siano integralmente assegnati, ad inizio dell'anno finanziario successivo, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare;
4. ad incrementare le condizioni di sicurezza del trasporto marittimo con particolare riferimento al Mare Adriatico;
5. a prevedere un'analisi epidemiologica effettuata dall'Istituto superiore di sanità, sui rischi della salute umana che andrebbe ad analizzare l'attività di ricerca, esplorazione e coltivazione di idrocarburi e a disporre il blocco e il rilascio di future autorizzazioni qualora siano comprovati i rischi;
6. a porre in essere ogni atto di competenza, anche di carattere normativo, finalizzato ad adeguare i livelli di rilascio di idrogeno solforato attualmente previsti, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), di 0,005 parti per milione (ppm);
7. ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche normativa, tesa a salvaguardare la salute delle popolazioni residenti nelle aree esposte alle emissioni di idrogeno solforato ed ove sussistono attività estrattive, di lavorazione e di stoccaggio di prodotti petroliferi;
8. a normare il sistema di smaltimento previsto dalla normativa vigente per «fanghi e fluidi perforanti» che si generano per raggiungere i giacimenti petroliferi anche per gli impianti offshore al fine di impedire la prassi secondo cui questi fanghi nelle fasi di estrazione marittima vengono dispersi nelle acque.
(8-00076) «Mannino, Crippa, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi».