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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 settembre 2014
291.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) C. 2093 Governo.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI ESAMINATI

Subemendamenti all'emendamento 2.0102 dei Relatori.

      Al comma 1, sostituire le parole: degli enti locali con le seguenti: di uno o più enti locali riferiti a un ambito territoriale.
0. 2. 0102. 1. Mannino, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
(Approvato)

      Al comma 1, sostituire le parole: 100.000 abitanti con le seguenti: 50.000 abitanti.
0. 2. 0102. 2. Grimoldi.

      Al comma 2 sostituire le parole: il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto con le parole: con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito per i profili di competenza il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si e al secondo periodo le parole: con successivo decreto con le parole: con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito per i profili di competenza il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
0. 2. 0102. 3. Dorina Bianchi, Piccone.
(Approvato)

      Al comma 2, dopo le parole: per la presentazione inserire le seguenti: e la selezione mediante procedura ad evidenza pubblica e conseguentemente dopo le parole: dei progetti sono inserite le seguenti: e la partecipazione del pubblico.
0. 2. 0102. 4. Mannino, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

ART. 2.

      Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Programma di mobilità sostenibile).

      1. Per la realizzazione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro, è autorizzata la spesa di euro 35 milioni per l'anno 2015 per il finanziamento di progetti degli enti locali con popolazione superiore ai 100.000 abitanti diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di car-pooling e bike-pooling, la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, casa-scuola a piedi o in bicicletta, di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta delle auto in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro. Tali programmi possono includere la cessione a titolo gratuito di «buoni mobilità» ai lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili.
      2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, provvede Pag. 15alla definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro, delle modalità e dei criteri per la presentazione dei progetti. Entro sessanta giorni dalla presentazione delle istanze provvede con successivo decreto alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari. Al relativo onere si provvede, quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo dei proventi delle aste di cui all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.  30.
2. 0102. I Relatori.
(Approvato)

Subemendamenti all'emendamento 5.0100 dei Relatori.

      Al capoverso articolo 5-bis, al comma 1, sostituire il comma 5-bis con il seguente:
      5-bis. Nei provvedimenti concernenti i progetti di cui all'allegato II del presente decreto, sono contenute anche valutazioni e prescrizioni che attengono aspetti di impatto sanitario oggetto di valutazioni da inserire nello studio di impatto ambientale in ordine alle possibili conseguenze sanitarie del progetto. Per le attività di controllo e di monitoraggio degli aspetti di impatto sanitario di cui al presente comma, l'autorità competente si avvale dell'istituto Superiore di Sanità».
0. 5. 0100. 1. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

      Al capoverso articolo 5-bis, al comma 1, dopo la parola: anche inserire le seguenti: valutazioni e.
0. 5. 0100. 2. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

      Al capoverso articolo 5-bis, al comma 1, dopo le parole: impatto sanitario inserire le seguenti: oggetto di valutazioni da inserire nello studio di impatto ambientale in ordine alle possibili conseguenze sanitarie del progetto.
0. 5. 0100. 3. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

      Al capoverso articolo 5-bis, sopprimere il comma 2.
0. 5. 0100. 4. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

      Al comma 1 sostituire le parole: di almeno con le seguenti: superiori a e al comma 2 sostituire le parole: ai procedimenti avviati con le seguenti: alle domande, relative ai procedimenti di cui al punto 1) del comma 5, presentate.
0. 5. 0100. 5. Carrescia.

ART. 5.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

      1. All'articolo 26, dopo il comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
      «5-bis. Nei provvedimenti concernenti i progetti di cui al punto 1) ed i progetti riguardanti le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) dell'allegato II del presente decreto, può essere prevista la predisposizione di una valutazione di impatto sanitario (VIS) da parte dell'Istituto Superiore di Sanità ovvero da parte degli organismi ed enti competenti. Per le attività di controllo e di monitoraggio di cui al presente comma la autorità competente si avvale dell'Istituto superiore di sanità».
      2. La disposizione di cui al precedente comma si applica ai procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore della presente legge.
5. 0100. (nuova formulazione) I Relatori.
(Approvato)

Pag. 16

ART. 9.

      Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
          a)    dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del trenta per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al periodo precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione EMAS, sistema comunitario di ecogestione e audit ambientale, ai sensi del regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio 25 novembre 2009 n.  1221/2009 e del venti per cento per operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del venti per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento delle prestazioni oggetto del contratto, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel) ai sensi del regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio 25 novembre 2009 n.  66/2010.»
9. 11. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Ballai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.
(Approvato)

      Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: Nei contratti relativi a eliminare le seguenti: lavori,.
9. 18. Matarrese, D'Agostino, Causin, Molea, Vezzali.

      Al comma 1, lettera a), primo periodo, apportare le seguenti modifiche:
          a)    sostituire le parole: «del 20 per cento» con le seguenti: «del 40 per cento»;
          b)    dopo le parole «25 novembre 2009, e» inserire le seguenti: «del 20 per cento per gli operatori economici in possesso».
9. 13. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

      Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: ridotto del 20 per cento, con le parole: ridotto del 30 per cento, sostituire le parole: e di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 con le parole: e del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
9. 37. Zaratti, Pellegrino.

      Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.

      Conseguentemente, alla medesima lettera, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 60 per cento.
9. 29. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Zolezzi.

      Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.
9. 5. Grimoldi.

      Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: e di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN Pag. 17ISO 14001 con le seguenti: o di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

      Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
      «3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».
*  9. 4. Ginoble.

      Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: e di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 con le seguenti: o di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

      Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
      «3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».
*  9. 20. Dorina Bianchi, Vignali.

      Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: e di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 con le seguenti: o di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

      Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
      «3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».
*  9. 17. Matarrese, D'Agostino, Causin, Molea, Vezzali.

      Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: il 50 per cento delle prestazioni oggetto del contratto, con le parole: il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso.
9. 38. Zaratti, Pellegrino.
(Approvato)

      Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o Carbon footprint di prodotto ai sensi della norma UNI EN ISO/TS 14067.
9. 27. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

      Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
      1-bis. Le riduzioni di garanzie da prestare per le spedizioni di rifiuti ai sensi dell'articolo 194, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n.  152 del 2006, previste per le imprese certificate ISO 14001:2004 e/o EMAS (REG. 2009/1221/CE), si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nelle more dell'approvazione del previsto decreto ministeriale.
9. 12. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

      Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
          a) al comma 1, lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole; «l'esistenza di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel) in relazione ai beni o servizi oggetti dei contratto, Pag. 18in misura pari o superiore al trenta per cento del valore dei beni oggetto del contratto stesso;».
9. 10. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

      Al comma 2, lettera a), sostituire numero 1) con il seguente:
          la lettera e) è sostituita dalla seguente:
          «e) le caratteristiche ambientali, il carattere innovativo e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto e il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento delle prestazioni oggetto del contratto stesso;».
9. 30. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

      Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: e il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) aggiungere le seguenti: laddove esso esista e sia previsto,.
*  9. 24. Castiello, Vella, Romele, Distaso.

      Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: e il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) aggiungere le seguenti: laddove esso esista e sia previsto,.
*  9. 3. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

      Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: e il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) aggiungere le seguenti: laddove esso esista e sia previsto,.
*  9. 46. Dallai, Mariani, Covello.

      Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: e il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) aggiungere le seguenti: laddove esso esista e sia previsto,.
*  9. 22. Piccone, Dorina Bianchi.

      Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: e il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) aggiungere le seguenti: laddove esso esista e sia previsto,.
*  9. 40. Cera.

      Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) aggiungere le seguenti: o la dimostrazione di prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia.
9. 15. Cominelli, Covello, Zardini.

      Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
9. 6. Grimoldi.

      Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire le parole: 30 per cento delle prestazioni oggetto del contratto, con le seguenti: 30 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto.
*  9. 19. Zan, Di Salvo, Fava, Migliore, Labriola, Lavagno, Lacquaniti, Nardi, Piazzoni, Pilozzi.

      Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire le parole: 30 per cento delle prestazioni oggetto del contratto, con le Pag. 19seguenti: 30 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto.
*  9. 39. Zaratti, Pellegrino.

      Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire le parole: 30 per cento delle prestazioni oggetto del contratto stesso con le seguenti: 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni del contratto stesso.
9. 34. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
(Approvato)

      Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2.

      Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere la lettera b).
*  9. 7. Grimoldi.

      Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2.

      Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere la lettera b).
*  9. 41. Cera.

      Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2.

      Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere la lettera b).
*  9. 16. Matarrese, D'Agostino, Causin, Molea, Vezzali.

      Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2.

      Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere la lettera b).
*  9. 9. Cominelli.

      Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2.

      Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere la lettera b).
*  9. 21. Dorina Bianchi, Piccone.

      Al comma 2, lettera a) numero 2), dopo le parole: avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inserire le seguenti: e immissioni.
9. 31. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

      Al comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole: bene o servizio, aggiungere le seguenti:, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione.
*  9. 45. Mariani, Dallai.
(Approvato)

      Al comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole: bene o servizio, aggiungere le seguenti:, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione.
*  9. 2. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.
(Approvato)

      Al comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole: bene o servizio, aggiungere le seguenti:, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione.
*  9. 25. Castiello, Vella, Romele, Distaso.
(Approvato)

Pag. 20

      Al comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole: bene o servizio, aggiungere le seguenti:, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione.
*  9. 42. Cera.
(Approvato)

Subemendamento all'emendamento 9.100 dei Relatori.

      Dopo le parole: e delle organizzazioni inserire le seguenti: e le azioni finalizzate a limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione ovvero la riduzione delle prestazioni ecosistemiche del suolo utilizzato.
0. 9. 100. 1. Mannino, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

      Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:
          3) al comma 1, dopo la lettera f), è inserita la seguente:
      «f-bis) la compensazione delle emissioni di gas serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi che saranno stabiliti in base alla raccomandazione della Commissione europea 2013/179/UE concernente le prestazioni ambientali dei prodotti e delle organizzazioni»;
9. 100. I Relatori.
(Approvato)

      Al comma 2 lettera b), primo periodo, dopo le parole: i costi del ciclo di vita, inserire le seguenti: inclusa la fase di smaltimento e recupero.
9. 28. (nuova formulazione) Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.
(Approvato)

      Al comma 2, lettera b), numero 1) dopo le parole: si basa inserire le seguenti: su informazioni di carattere tecnico scientifico o.
9. 32. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

      Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 3), con il seguente:
      3) si basa su dati che ragionevolmente possono essere forniti dagli operatori economici.
9. 8. Grimoldi.

      Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 3, con il seguente: si basa su dati terzi, verificabili, pubblici e recenti, dove per recenti si intende che gli ultimi dati disponibili siano riferiti all'anno immediatamente precedente quello del bando in oggetto.
9. 35. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

      Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 3, con il seguente: si basa su un'applicazione ripetuta e continua.
9. 33. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

      Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:
          c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «2-bis). In ogni caso le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento o ad una certificazione di tipo ambientale se l'offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche o dalla certificazione ambientale».
* 9. 1. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

Pag. 21

      Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:
          c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «2-bis). In ogni caso le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento o ad una certificazione di tipo ambientale se l'offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche o dalla certificazione ambientale».
*9. 23. Piccone, Dorina Bianchi.

      Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:
          c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «2-bis). In ogni caso le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento o ad una certificazione di tipo ambientale se l'offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche o dalla certificazione ambientale».
*9. 14. Arlotti.

      Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:
          c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «2-bis). In ogni caso le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento o ad una certificazione di tipo ambientale se l'offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche o dalla certificazione ambientale».
*9. 26. Castiello, Vella, Romele, Distaso.

      Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:
          c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «2-bis). In ogni caso le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento o ad una certificazione di tipo ambientale se l'offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche o dalla certificazione ambientale».
*9. 43. Cera.

      Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:
          c)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «2-bis). In ogni caso le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento o ad una certificazione di tipo ambientale se l'offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche o dalla certificazione ambientale».
*9. 44. Dallai, Mariani, Covello.

      Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni per agevolare l'adozione del sistema comunitario di ecogestione e audit ambientale EMAS).

      1. Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituisce elemento di preferenza la registrazione EMAS delle organizzazioni Pag. 22pubbliche e private e, in misura minore, la certificazione ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
9. 03. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

      Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni per agevolare l'adozione del sistema comunitario di ecogestione e audit ambientale EMAS e il sistema comunitario di etichettatura ecologica ECOLABEL).

      1. Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituisce elemento di preferenza la registrazione EMAS delle organizzazioni pubbliche e private e la richiesta di contributi per l'ottenimento della certificazione Ecolabel di prodotti e servizi. Tale disposizione trova applicazione prioritaria nella programmazione dei fondi comunitari 2014-2020.
9. 01. Zaratti, Pellegrino.
(Approvato)

      Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Istituzione centrali d'acquisto regionali – Modifica Legge n.  296 del 27 dicembre 2006 Articolo 1, comma 455).

      Il comma 445 è sostituito con il seguente:
      «455. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni devono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio, aventi anche la finalità di contribuire al perseguimento degli obiettivi previsti dal Piano d'Azione Nazionale adottato con decreto ministeriale 11 aprile 2008, n.  135 aggiornato con decreto 10 aprile 2013 (Gazzetta Ufficiale n.  102 del 3 maggio 2013).
      Il contributo di tali soggetti consiste nell'esperire gare aggregate per gli EE. LL. con gli opportuni criteri ambientali e le relative certificazioni, al fine di garantire la sostenibilità degli acquisti di beni, servizi e lavori in una logica di LCC (Life Cycle Costing).
      In particolare utilizzano nell'ambito delle modalità consentite dalle Direttive Europee e della legislazione nazionale:
          la registrazione delle organizzazioni secondo il Regolamento EMAS (Reg. 2009/1221/CE);
          la certificazione del sistema di gestione ambientale delle organizzazioni secondo la norma UNI EN ISO 14001: 2004;
          il marchio ecologico dei prodotti dell'Unione europea rilasciato secondo il Regolamento 2010/661 UE Ecolabel;
          la Raccomandazione 2013/179/CE relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni.
9. 02. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Pag. 23

Subemendamento all'emendamento dei relatori 11.100.

      All'articolo 11, capoverso articolo 206-sexties, comma 3 dopo la lettera c) inserire la seguente:
          d) i materiali post consumo che non possono essere utilizzati senza operazioni di pre-trattamento finalizzate ad escludere effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana.
0. 11. 100. 1. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.
(Approvato)

ART. 11.

      Al comma 1, aggiungere in fine il seguente capoverso:
      Art. 206-sexies.(Azioni premianti l'utilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo negli interventi di mitigazione dell'inquinamento acustico e nell'efficientamento energetico, costruzione o ristrutturazione degli edifici scolastici). – 1. Le amministrazioni pubbliche, nelle more dell'adozione da parte delle Regioni di specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi negli edifici scolastici, ai fini di consentirne la piena fruibilità dal punto di vista acustico, prevedono nelle gare d'appalto per l'efficientamento energetico delle scuole e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione, l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonee al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma UNI 11367. Nei bandi di gara sono previsti criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 83 comma 1 lettera e) del decreto legislativo n.  163 del 12 aprile 2006 con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo nelle percentuali fissate con il decreto di cui al comma 3.
      2. Nelle gare d'appalto per la realizzazione di pavimentazioni stradali e barriere acustiche, anche ai fini della realizzazione degli interventi di risanamento acustico ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 2000, le amministrazioni pubbliche e gli enti gestori delle infrastrutture prevedono criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 83 comma 1 lettera e) del decreto legislativo n.  163 del 12 aprile 2006 con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post-consumo nelle percentuali fissate con il decreto di cui al comma 3.
      3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con uno o più decreti, anche attraverso i decreti di attuazione del Piano d'azione nazionale adottato con decreto dello stesso Ministero dell'11 aprile 2008, definisce:
          a) l'entità dei punteggi premianti e le caratteristiche dei materiali che ne beneficeranno, quali quelli indicati all'articolo 206-ter, comma 2, lettera a) e quelli derivanti dall'utilizzo di polverino da pneumatici fuori uso;
          b) i descrittori acustici, e i relativi valori di riferimento, da tenere in considerazione nei bandi di gara;
          c) le percentuali minime di residui di produzione e di materiali post-consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere assegnati i punteggi premianti, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riutilizzando i materiali, tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti.

      4. Le amministrazioni pubbliche, nelle more del riordino ed aggiornamento della normativa in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n.  447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico», prevedono nelle gare d'appalto per l'efficientamento energetico delle scuole a tutti i livelli, degli ospedali e delle destinazioni d'uso ad entrambi Pag. 24assimilabili e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione, ai fini di consentirne la piena fruibilità dal punto di vista acustico, l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonee al raggiungimento dei valori dei requisiti acustici come definiti nella norma UNI 11367, e riportati nell'allegato 2.
      Nei bandi di gara sono previsti criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 83 comma 1 lettera e) del decreto legislativo n.  163 del 12 aprile 2006 con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo nelle percentuali fissate con il decreto di cui al comma 3.

Allegato 2
(articolo 206-sexies, comma 4)

11. 100. I Relatori.
(Approvato)

      Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche al decreto ministeriale 6 luglio 2012).

      1. Al decreto ministeriale 6 luglio 2012 recante «Attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici» sono apportate le seguenti modifiche:
          a) nella tabella 1-A punto 4, dopo le parole: «produzione di mobili e relativi componenti» sono aggiunte le seguenti: «limitatamente al legno non trattato»;
          b) nella tabella 6.A sono soppressi i seguenti codici CER:
          170201 – Legno proveniente da attività di demolizione (ad esempio assi, travi, solai, casse da costruzione, impalcature, ausili per la costruzione/demolizione);
          191207 – Legno da trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio legno di risulta da attività di selezione/cernita);Pag. 25
          c) all'Allegato 2 alla fine del punto 6.2 sono aggiunte le seguenti parole: «I rifiuti provenienti da raccolta differenziata identificati con il codice CER 200138 e i rifiuti pericolosi, ad eccezione dei codici CER 180103* e 180202*, sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili previsti dal presente decreto».
12. 0102. I Relatori.
(Approvato)

Subemendamenti all'emendamento 12.0100 dei Relatori.

      All'emendamento 12.0100, aggiuntivo dell'articolo 12-bis, dopo le parole: Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti:, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

      Conseguentemente, dopo le parole: Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
0. 12. 0100. 2. Dorina Bianchi, Piccone.
(Approvato)

      Al comma 1, sostituire le parole: alcuni porti con le seguenti: i porti.
0. 12. 0100. 3. Carrescia.
(Approvato)

      Al capoverso articolo 12-bis, al comma 1 dopo le parole: alcuni porti marittimi inserire le seguenti: dotati di siti idonei.
0. 12. 0100. 4. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.
(Approvato)

      Al capoverso articolo 12-bis, comma 1, dopo la parola: avviare inserire le seguenti: senza pregiudizio per la salute pubblica e l'ambiente.
0. 12. 0100. 5. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

      Al capoverso articolo 12-bis, comma 1, dopo le parole: associazioni sportive inserire seguente: ambientaliste.
0. 12. 0100. 6. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.
(Approvato)

      All'articolo 12-bis, comma 2, sostituire le parole: ad altri porti con le seguenti: a tutti i porti del territorio nazionale.
0. 12. 0100. 7. Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Pulizia dei fondali marini).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del Reparto Ambientale Marino, può individuare alcuni porti marittimi nei quali avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive e culturali, tramite appositi accordi di programma nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente stipulati con la competente Capitaneria di Porto, l'Autorità portuale, se costituita, le imprese ittiche, le associazioni citate e il Comune territorialmente competente.
      Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dei risultati dell'attività di cui al comma 1 sono disciplinate le Pag. 26procedure, le modalità e le condizioni per l'estensione di dette attività ad altri porti.
12. 0100. (nuova formulazione) I Relatori.
(Approvato)

      Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche al decreto ministeriale 161 del 2012 in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo).

      1. Al decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n.  161 «Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo», all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono soppresse le seguenti parole: residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o policrilamide).
12. 0101. I Relatori.
(Approvato)

ART. 13.

      Sopprimerlo.
*13. 1. Grimoldi.

      Sopprimerlo.
*13. 2. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Subemendamenti all'emendamento dei relatori 13.100.

      Al comma 1, sostituire la lettera b) numero 2), sostituire la lettera g-bis) con la seguente:
      g-bis). elaborazione dei parametri per l'individuazione dei costi standard e la definizione di un sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio comunitario «chi inquina paga» e sulla responsabilità estesa del produttore.
0. 13. 100. 1. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

      Al comma 1, lettera b), numero 2), alla lettera g-quinquies dopo le parole: verifica del raggiungimento degli obiettivi comunitari in materia di rifiuti inserire le seguenti:, appura che il conferimento in discarica avvenga secondo quanto stabilito dall'articolo 6, lettera a) della direttiva 1999/31/CE.
0. 13. 100. 2. Mannino, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

      Sostituire il comma 1, con il seguente:
      1. All'articolo 206-bis sono apportate le seguenti modifiche:
          a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: 06-bis. (Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti);
          b) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) le parole da: «è istituito, presso» fino alle parole: «l'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare svolge, in particolare, le seguenti funzioni»;
              2) dopo la lettera g, sono aggiunte le seguenti lettere:
      g-bis). elaborazione dei parametri per l'individuazione dei costi standard e la definizione di un sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio comunitario «chi inquina paga» e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento;
      g-ter), elaborazione di uno o più schemi tipo di contratto di servizio di cui all'articolo 203;
      g-quater). verifica del rispetto dei termini di cui all'articolo 204, segnalando le inadempienze al Presidente del Consiglio dei ministri;
      g-quinquies). verifica del raggiungimento degli obiettivi comunitari in materia di rifiuti ed accerta il rispetto della Pag. 27responsabilità estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni.
          c) il comma 2 è soppresso;
          d) il comma 3 è soppresso;
          e) il comma 4 è sostituito dal seguente comma: 4. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'Ispra, a tal fine utilizzando le risorse di cui al comma 6.
          f) il comma 5 è soppresso.
          g) al comma 6 le parole: «dalla costituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio» fino alle parole: «della Segreteria Tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al presente articolo».
13. 100. I Relatori.
(Approvato)

      Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2 con il seguente:
      2) la lettera g) è sostituita dalle seguenti:
          g) verifica la funzionalità della corretta operatività dei sistemi autonomi di cui alle lettere a) e c), comma 3, dell'articolo 221, riconosciuti, e qualora accerti che non soddisfano più i presupposti di legge procede alla revoca del provvedimento di riconoscimento:
          g-bis) acquisisce i bilanci del CONAI, dei consorzi di filiera e dei sistemi autonomi, e formula sugli stessi osservazioni e richieste di chiarimenti.
13. 7. Pellegrino, Zaratti.

      Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
      2) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
          g) elabora lo standard «open data» da utilizzare per la gestione dei dati riguardanti i rifiuti. Questo standard dovrà rispettare le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n.  82 e successive modificazioni e integrazioni e dovrà essere utilizzato dagli enti pubblici e privati che gestiscono i rifiuti.

      Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
          f) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
      7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per adempiere alle disposizioni di cui al presente articolo, si avvale della rete degli osservatori provinciali sui rifiuti.
13. 10. Catalano.

      Al comma 1, lettera d), capoverso 4), sostituire le parole da: di una segreteria tecnica fino a: al comma 6 con le seguenti: dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA e del Sistema delle Agenzie regionali.

      Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera e) con la seguente:
          e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
      6. Al fine di incentivare il mercato dei materiali riciclati il Ministero dell'ambiente destina due milioni di euro annui, aggiornati annualmente al tasso di inflazione, mediante contributi di pari importo complessivo, del Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 224, dei soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e dei Consorzi di cui agli articoli 233, 234, 235, 236 nonché di quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228, all'erogazione di incentivi in favore delle imprese che commercializzano prodotti derivanti da materiali post consumo recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti e dei soggetti economici e pubblici che acquistano tali prodotti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto da emanarsi entro novanta Pag. 28giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, determina l'entità del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e soggetti predetti. Dette somme sono versate dal Consorzio Nazionale Imballaggi e dagli altri soggetti e Consorzi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con le modalità di cui all'articolo 2, commi 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      sopprimere il comma 2.
13. 4. Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

      Dopo il comma 3, inserire il seguente:
      4. Al fine di accelerare lo svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, può richiedere, non oltre il 31 dicembre 2014, di essere inquadrato nei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei posti vacanti in dotazione organica, e delle facoltà assunzionali e nel presupposto che il transito non comporti un aumento del trattamento economico, previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici in cui detto personale opera; l'inquadramento viene disposto nell'area funzionale del personale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposita tabella di equiparazione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In deroga a quanto previsto dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, limitatamente all'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 luglio 2014, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2017, il limite previsto del 15 per cento è sostituito dal 30 per cento ed il limite del 10 per cento è sostituito dal 20 per cento.
13. 101. (nuova formulazione) I Relatori.
(Approvato)

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      4. Il comma 12 dell'articolo 199 (Piani Regionali) del decreto legislativo n.  152 del 2006, è sostituito dai seguenti:
      12. Le regioni e le province autonome assicurano, attraverso propria deliberazione, la pubblicazione annuale sul proprio sito WEB di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei programmi di cui al presente articolo.
      12-bis. L'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti, quindi, viene garantita quantomeno dalla fruibilità delle seguenti informazioni:
          a) la produzione totale e pro-capite dei rifiuti solidi urbani;
          b) la percentuale di raccolta differenziata totale;
          c) le piattaforme per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata: ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica;Pag. 29
          d) gli impianti di selezione del multi materiale: ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica;
          e) gli impianti di trattamento meccanico biologico, ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica. Per ogni impianto la quantità di rifiuti in ingresso e la quantità di prodotti in uscita suddivisa per codice CER;
          f) gli impianti di compostaggio, ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica;
          g) per ogni ulteriore tipo di impiantistica riguardante il trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati sono riportate le seguenti informazioni: ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica. Per ogni impianto la quantità di rifiuti in ingresso e la quantità di prodotti in uscita suddivisa per codice CER;
          h) per gli inceneritori ed i coinceneritori: ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica, totale input impianto per codice CER;
          i) per le discariche, ubicazione, proprietà, autorizzazioni, capacità volumetrica autorizzata e capacità volumetrica residua disponibile, quantità di materiale ricevuto annualmente distinto per tipologia (codice CER).
13. 6. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.
(Approvato)

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      4. Il componente di nomina ministeriale di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale 26 aprile 2013 del Ministero dell'Ambiente, recante approvazione dello schema tipo dello statuto dei Consorzi costituiti per la gestione degli imballaggi, non ha diritto di voto.
*13. 3. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      4. Il componente di nomina ministeriale di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale 26 aprile 2013 del Ministero dell'Ambiente, recante approvazione dello schema tipo dello statuto dei Consorzi costituiti per la gestione degli imballaggi, non ha diritto di voto.
*13. 5. Castiello, Vella, Romele, Distaso.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      4. Il componente di nomina ministeriale di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale 26 aprile 2013 del Ministero dell'Ambiente, recante approvazione dello schema tipo dello statuto dei Consorzi costituiti per la gestione degli imballaggi, non ha diritto di voto.
*13. 8. Cera.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      4. Il componente di nomina ministeriale di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale 26 aprile 2013 del Ministero dell'Ambiente, recante approvazione dello schema tipo dello statuto dei Consorzi costituiti per la gestione degli imballaggi, non ha diritto di voto.
*13. 9. Mariani, Dallai.

Subemendamenti all'emendamento 13.0100 dei Relatori.

      Al comma 1, dopo le parole: 220 aggiungere le seguenti:, comma 1.
0. 13. 0100. 2. Carrescia.
(Approvato)

Pag. 30

      Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche agli articoli 220, 221, 222, 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

      1. All'articolo 220 del decreto legislativo n.  152 del 2006, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «in particolare al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata».
      2. All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo n.  152 del 2006 le parole: «Osservatorio» sono sostituite dalle parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
      3. All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo n.  152 del 2006 le parole: «di cui all'articolo 220» sono sostituite dalle parole: «di cui al comma 2».
      4. All'articolo 221, comma 10, del decreto legislativo n.  152 del 2006 dopo le parole: «ritiro» sono aggiunte le parole: «e raccolta differenziata».
      5. All'articolo 222, comma 2, del decreto legislativo n.   152 del 2006 le parole da: «Qualora il Consorzio Nazionale» fino alle parole: «oggettiva e documentata di aggiudicazione» sono sostituite dalle seguenti: «Il CONAI adempie alla richiesta entro i successivi tre mesi».
      6. All'articolo 223, comma 2, del decreto legislativo n.   152 del 2006 dopo le parole: «senza fini di lucro» sono aggiunte le seguenti parole: «, sono incaricati di pubblico servizio».
      7. All'articolo 223, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma « 2-bis. L'attività dei Consorzi è sussidiaria e non può in alcun modo limitare le attività di soggetti che operano secondo le regole del mercato nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti, e deve garantire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, con priorità per quelli provenienti dalla raccolta differenziata, indipendentemente dalle contingenti condizioni di mercato».
      8. All'articolo comma 224, comma 1, del decreto legislativo n.   152 del 2006 dopo le parole: «senza fini di lucro» sono aggiunte le seguenti parole: «, sono incaricati di pubblico servizio».
      9. All'articolo 224, comma 2, del decreto legislativo n.  152 del 2006 le parole: «Entro il 30 giugno 2008» sono sostituite dalle parole: «Entro il 31 dicembre 2014».
13. 0100. I Relatori.
(Approvato)

Subemendamenti all'emendamento 14.0100 dei Relatori.

      Sostituirlo con il seguente:
      1. Al fine di dare attuazione al principio comunitario «chi inquina paga» sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i Piani regionali di gestione dei rifiuti urbani dovranno essere adeguati:
          a) con la previsione di misure di indirizzo per favorire l'applicazione di sistemi finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa puntuale;
          b) con la prospettiva di misure economiche più stringenti riguardanti il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti.
0. 14. 0100. 1. Mannino, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

      Sostituire le parole da: i Piani regionali fino alla fine con le seguenti: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilisce criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo Pag. 31del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.
0. 14. 0100. 2. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
(Approvato)

      Sopprimere la parola: graduale.
0. 14. 0100. 3. Mannino, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

      Sostituire le parole: tariffa commisurata al servizio reso con le seguenti: tariffa commisurata alla produzione di rifiuti indifferenziati.
0. 14. 0100. 4. Mannino, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

      Sostituire le parole: tariffa commisurata al servizio reso con le seguenti: tariffa puntuale.
0. 14. 0100. 5. Mannino, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

      Sostituire le parole: tariffa commisurata al servizio reso con le seguente: tariffazione puntuale, commisurata alla effettiva produzione dei rifiuti degli utenti.
0. 14. 0100. 6. Zaratti, Pellegrino.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alla quantità dei rifiuti non differenziati prodotti.
0. 14. 0100. 7. Grimoldi.

      Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure in materia di tariffa di gestione dei rifiuti urbani e assimilati).

      1. Al fine di dare attuazione al principio comunitario «chi inquina paga» sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, ed in applicazione di quanto previsto dal comma 667 dell'articolo 1 della legge n.  147 del 2013, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i Piani regionali di gestione dei rifiuti urbani dovranno essere adeguati con la previsione di misure di indirizzo per favorire l'applicazione graduale di sistemi finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso.
14.  0100.    I Relatori.
(Approvato)

Subemendamenti all'emendamento 14.0101 dei Relatori.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:
      1. All'articolo 214 del decreto legislativo n.  152 del 2006, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:
      « 7-bis. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma 7, e ferme le disposizioni delle direttive e dei regolamenti comunitari, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili di cucine, mense, mercati, da giardini e parchi, che hanno una capacità annuale di trattamento non eccedente le ottanta tonnellate e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove detti rifiuti sono raccolti, possono essere realizzati con denunzia di inizio di attività ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, anche Pag. 32in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, nonché delle disposizioni del codice dei beni e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42».
0.  14.  0101.  1.    Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

      Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
      3. Gli impianti di cui al comma 1 sono gestiti sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
0.  14.  0101.  5.    Carrescia.

      Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica).

      1. All'articolo 214 del decreto legislativo n.  152 del 2006, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:
      « 7-bis. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma 7, e ferme le disposizioni delle direttive e dei regolamenti comunitari, gli impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica di rifiuti biodegradabili di cucine, mense, mercati, da giardini e parchi, che hanno una capacità annuale di trattamento non eccedente le ottanta tonnellate e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove detti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, possono essere realizzati con denunzia di inizio di attività ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42».

      2. All'articolo 208 del decreto legislativo n.  152 del 2006 dopo il comma 19 è inserito il seguente comma:
      « 19-bis. E autorizzato il compostaggio aerobico individuale effettuato da utenze domestiche esclusivamente per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, che utilizzano una compostiera con una capacità massima non superiore a 900 litri, a tali utenze domestiche è applicata una riduzione sulla tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani».
14.  0101.    I Relatori.
(Approvato)

      Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Gestione del «fine vita» di pannelli fotovoltaici).

      1. All'articolo 40, comma 3 del decreto legislativo n.  49 del 2014 dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Limitatamente ai pannelli fotovoltaici immessi a consumo successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, sia come comparto domestico che professionale, al fine di una corretta gestione del loro fine vita, i sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo immesso a consumo, adottano un sistema di garanzia finanziaria ed un sistema di geo-localizzazione delle medesime tipologie di quelle disposte da GSE nel Disciplinare Tecnico di dicembre 2012 in attuazione delle “Regole applicative per il Pag. 33riconoscimento delle tariffe incentivanti” (decreto ministeriale 5 maggio 2011 e decreto ministeriale 5 luglio 2012)».
14.  0102.    I Relatori.
(Approvato)

Subemendamenti all'emendamento 14.0103 dei Relatori.

      Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: in via sperimentale.
0.  14.  0103.  1.    Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

      Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: di birra e di acqua minerale.

      Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le seguenti parole: per la vendita di acque minerali e birra.
0.  14.  0103.  2.    Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

      Al comma 1, al quarto periodo, dopo le parole: ad altre tipologie d'imballaggi inserire le seguenti: con particolare riferimento a quelli realizzati in plastica ed alluminio.
0.  14.  0103.  3.    Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Entro 6 mesi dall'avvio della fase sperimentale del sistema del vuoto a rendere, i produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali possono aderire ad una filiera di recupero per il riutilizzo degli imballaggi di cui al presente comma, costituita attraverso un consorzio, un'associazione temporanea d'imprese o mediante altro tipo di contratto, prevedendo, ove possibile, un numero minimo e massimo di riutilizzazioni dello stesso imballaggio, compatibile con il materiale di cui esso è composto e calcolato in base all'intero ciclo di vita del manufatto. Il contratto istitutivo della filiera è approvato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio ed è aperto all'adesione di tutti gli operatori economici interessati. Gli aderenti alla filiera istituiscono appositi marchi da apporre nell'etichetta degli imballaggi e stabiliscono la quota del rimborso spettante ai consumatori, da indicare nell'etichetta in modo ben visibile al fine di incentivare la restituzione degli stessi imballaggi.
0.  14.  0103.  4.    Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

      Al comma 2, dopo le parole: In caso di violazione del divieto di cui al comma 1, inserire le seguenti: alla fine del periodo sperimentale,.
0.  14.  0103.  5.    Grimoldi.

      Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare).

      1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.  152 è inserito il seguente:
      «Art. 219-bis. – (Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare). – 1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e al fine di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, in via sperimentale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli Pag. 34imballaggi in vetro di birra e acqua minerale servite al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.
      2. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio pieno l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.
      3. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni per le utenze commerciali obbligate o che decidono di utilizzare imballaggi in vetro per la distribuzione al pubblico di bevande, e applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione.
      4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto di natura regolamentare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico disciplina le modalità della sperimentazione e l'applicazione di incentivi e penalizzazioni.
14. 0103.    (nuova formulazione) I Relatori.
(Approvato)

      Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

      1. Al comma 3 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
          i) i mozziconi dei prodotti da fumo.

      2. E obbligatoria la raccolta e lo smaltimento dei mozziconi di prodotti da fumo.
      3. In base al principio di responsabilità estesa del produttore, di cui all'articolo 178-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 i produttori di prodotti da fumo sono responsabili del corretto smaltimento dei mozziconi di cui al presente articolo.
      4. Gli utilizzatori di prodotti da fumo sono tenuti a gettare tali prodotti, una volta consumati, presso i punti di raccolta presenti sul territorio, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo comma 12. In ogni ambito territoriale deve essere assicurata la raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo. A tale fine, entro il 31 dicembre 2015, i comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale raccoglitori per la raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo. I mozziconi dei prodotti da fumo raccolti ai sensi del presente comma sono sottoposti a forme di trattamento differenziato rispettose dell'ambiente e della salute.
      5. È istituito il Consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento dei mozziconi dei prodotti da fumo. Il consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:
          a) assicurare la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e organizzare lo stoccaggio;
          b) cedere i prodotti di cui alla lettera a) alle imprese che ne effettuano lo smaltimento;
          c) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo di smaltimento;
          d) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei consumatori sulle tematiche della raccolta e dell'eliminazione dei mozziconi dei prodotti da fumo in particolare per quanto concerne; gli effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti dalle sostanze chimiche presenti nei mozziconi dei prodotti da fumo; l'obbligo di non smaltire i mozziconi dei prodotti da fumo come rifiuti indifferenziati e di effettuare, per tali mozziconi, una raccolta differenziata; sistemi di raccolta differenziata, con le relative modalità di trattamento, dei mozziconi dei prodotti da fumo;

      6. Al Consorzio, che è dotato di personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro, partecipano:Pag. 35
          a) le imprese che effettuano la raccolta e lo smaltimento dei mozziconi dei prodotti da fumo;
          b) le associazioni dei consumatori e le associazioni di tutela ambientale più rappresentative sul territorio nazionale;
          c) i fabbricanti e commercializzatori di prodotti da fumo.

      7. Il consorzio è retto da uno statuto adottato con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico adottato conformemente ai principi di efficienza, economicità, trasparenza e libera concorrenza nelle attività di settore da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2014.
      8. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Nel consiglio di amministrazione del Consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere maggioritario rispetto a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori e delle associazioni di tutela. Lo statuto adottato dal consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il Consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il Consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del Consorzio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
      9. Al fine di assicurare al Consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti è istituito un contributo ambientale sulla vendita dei prodotti da fumo da applicarsi da parte di tutti i produttori e importatori che immettono tali prodotti nel mercato italiano. I produttori e gli importatori versano direttamente al consorzio i proventi del contributo ambientale.
      10. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, sono determinati; il sovrapprezzo e la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo.
      11. Il Consorzio può stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) o con le Autorità d'ambito al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni. In particolare tale accordo stabilisce:
          a) l'entità dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti da prodotti da filmo da versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinati secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza di gestione del servizio medesimo;
          b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti; le modalità di raccolta dei rifiuti derivanti da prodotti da fumo in relazione alle esigenze delle attività connesse alla raccolta e allo smaltimento.
      L'accordo di programma di cui al presente comma è trasmesso all'Autorità di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, che può richiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro i successivi sessanta giorni.

Pag. 36

      12. Entro il 31 dicembre 2015 le confezioni di prodotti da fumo sono immesse sul mercato solo se contrassegnate in modo visibile, leggibile e indelebile con un simbolo, determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che indica il divieto di gettare i mozziconi dei prodotti da fumo nei raccoglitori per la raccolta indifferenziata dei rifiuti.
      13. Restano comunque applicabili le disposizioni nazionali e regionali che disciplinano la materia dei rifiuti.
      14. Chiunque disperde nel suolo o nelle acque mozziconi dei prodotti da fumo è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 100 a 500 euro.
14.  08.    Pastorelli, Catalano, Di Lello, Furnari, Labriola, Zaccagnini, Nesi, Tacconi.

      Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

      Art. 14-bis.
(Rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare).

      1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) dopo l'articolo 232 è inserito il seguente:

      «Art. 232-bis. (Rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare). – 1. I comuni provvedono ad installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale, appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e gomme da masticare.
      2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo e gomme da masticare, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.
      3. Per le attività di cui ai commi 1 e 2 è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo alimentato dalle somme di cui al comma 4.
      4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinato l'aumento delle aliquote di base dell'accisa sul consumo dei tabacchi lavorati previste dall'allegato 1 annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504, e successive modificazioni.
      5. A decorrere dal 1o luglio 2015 è vietato l'abbandono di mozziconi da prodotti da fumo e di gomme da masticare sul suolo, nelle acque e negli scarichi».
          b) All'articolo 255, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
      «1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-bis, comma 5, è punito con una sanzione amministrativa da 30 a 150 euro».
          c) All'articolo 263 del decreto legislativo n.  152 del 2006, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
      «2-bis. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis, sono versate all'entrata dei bilanci dei Comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni e sono destinate alle attività di cui al comma 1 e, per apposite campagne di sensibilizzazione da parte dei Comuni, al comma 2 dell'articolo 232-bis, nonché per la pulizia del sistema fognario urbano».
14. 08. (Nuova formulazione) Pastorelli, Catalano, Di Lello, Furnari, Labriola, Zaccagnini, Nesi, Tacconi.
(Approvato)

Pag. 37

ART. 15.

      Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici).

      1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:
      1-septies. Al fine di ridurre il più possibile la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni incentivano le pratiche del compostaggio effettuate sul luogo stesso di produzione dei rifiuti come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni applicano una riduzione sul tributo di cui all'articolo 14 comma 1 del decreto-legge n.  201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n.  214 del 22 dicembre 2011 alle utenze che effettuano l'auto compostaggio o il compostaggio di comunità. Tale riduzione può arrivare al 50 per cento della quota della tariffa rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione di cui al comma 11 dell'articolo 14 del decreto-legge n.  201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n.  214 del 22 dicembre 2011. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute sono stabiliti entro 90 giorni, i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Tale decreto indica i tipi ed i quantitativi di rifiuti organici ed il metodo di trattamento da utilizzare. Le attività di compostaggio di comunità che alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministero dell'ambiente, sono autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto possono continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa.
      2. Al comma 1, dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) alla lettera e) dopo le parole: «domestiche» sono aggiunte le seguenti: «e non domestiche»;
          b) dopo la lettera qq) è aggiunta la seguente: qq-bis) compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.
15.  02.    Pellegrino, Zaratti.

Subemendamenti all'emendamento 19.0100 dei Relatori.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure per incrementare la raccolta differenziata e minimizzare i rifiuti non riciclati).

      1. Le regioni promuovono misure economiche di incentivo da corrispondere con modalità automatiche e progressive per i comuni che oltre a conseguire gli obiettivi minimi di riciclaggio previsti per legge attuano misure di prevenzione della procedura dei rifiuti in applicazione dei principi e delle misure previste dalle «linee guida Europee per la preparazione dei piani di prevenzione dei rifiuti» (European waste prevention guidelines) e riducono i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento. Gli incentivi dovranno riguardare la tariffa del servizio di igiene urbana.
0.  19.  0100.  1.    Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Pag. 38

      Al comma 1 sostituire le parole: possono promuovere con la seguente: promuovono.
0.  19.  0100.  2.    De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

      Al comma 1, sostituire le parole da: attuano misure fino a: da avviare allo smaltimento con le seguenti: raggiungono anche quelli di prevenzione secondo quanto prefissato dai rispettivi programmi regionali previsti dall'articolo 199 comma 3 lettera r) del decreto legislativo n.  152 del 2006.
0.  19.  0100.  3.    Mannino, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

      Al comma 1, sostituire le parole da: attuano misure fino a: da avviare allo smaltimento con le seguenti: attuano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti in applicazione dei principi e delle misure previste dal «Programma Nazionale di Prevenzione» e dai rispettivi Piani regionali ovvero riducano i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento.
0.  19.  0100.  4.    Mannino, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

      Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: la riduzione delle tariffe di trattamento-smaltimento dei rifiuti non inviati a riciclaggio e/o.
0.  19.  0100.  5.    Carrescia.
(Approvato)

      Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
      2. Le Regioni sulla base delle misure previste dal «Programma Nazionale di Prevenzione» adottano propri Programmi Regionali di Prevenzione della produzione dei rifiuti.
0.  19.  0100.  6.    Zaratti, Pellegrino.
(Approvato)

      Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure per incrementare la raccolta differenziata e minimizzare i rifiuti non riciclati).

      1. Le regioni possono promuovere misure economiche di incentivo da corrispondere con modalità automatiche e progressive per i comuni che oltre a conseguire gli obiettivi minimi di riciclaggio previsti per legge attuano misure di prevenzione della procedura dei rifiuti in applicazione dei principi e delle misure previste dal «Programma Nazionale di Prevenzione» e riducono i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento. Gli incentivi dovranno riguardare la riduzione delle tariffe di trattamento-smaltimento dei rifiuti non inviati a riciclaggio o la tariffa del servizio di igiene urbana.
19.  0100.    I Relatori.
(Approvato)

ART. 21.

      Dopo l'articolo 21, aggiungere i seguenti:

Art. 21-bis.
(Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152).

      1. Al comma 2 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
          f-bis) i mozziconi dei prodotti da fumo.

Art. 21-ter.
(Istituzione della raccolta differenziata dei mozziconi).

      1. In ogni ambito territoriale è assicurata la raccolta differenziata dei mozziconi Pag. 39dei prodotti da fumo. A tale fine, entro il 31 dicembre 2014, i comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale raccoglitori per la raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo. I mozziconi dei prodotti da fumo raccolti ai sensi del presente comma sono sottoposti a forme di trattamento differenziato rispettose dell'ambiente e della salute.
      2. I raccoglitori per la raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo di cui al comma 1 sono realizzati con caratteristiche fisiche e merceologiche che garantiscono un conferimento dei mozziconi al loro interno in condizioni di sicurezza e sono resi riconoscibili attraverso un'apposita colorazione bianca e arancione. La posizione dei punti di raccolta, dovrà essere pubblicizzata sul sito internet del Ministero dell'Ambiente. La gestione dei dati dovrà rispettare le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n.  82 e successive modificazioni e integrazioni.
      3. Le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo sono stabilite, anche in base alle indicazioni tecniche fornite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. I prodotti ricavati dal recupero della materia prima dei mozziconi dei prodotti da fumo, di cui alla lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, sono da considerarsi prodotti derivanti da materiali post consumo e possono beneficiare delle disposizioni dell'articolo 206-ter, articolo 206-quater e articolo 206-quinquies. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, inoltre, è istituito un fondo finalizzato alla concessione di contributi ai comuni per l'installazione dei raccoglitori dei mozziconi dei prodotti da fumo di cui al comma 1.
      5. La dotazione del fondo di cui al comma 4 è stabilita in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Per provvedere ai maggiori oneri derivanti dall'istituzione del fondo, a decorrere dal 1o gennaio 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di base dell'accisa sul consumo dei tabacchi lavorati previste dall'allegato 1 annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504, e successive modificazioni.
      6. Concorrono altresì alla dotazione del Fondo di cui al comma 5, in misura ulteriore al previsto, gli introiti derivanti dalla sanzioni di cui all'articolo 21-sexies.
      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21-quater.
(Obiettivi della raccolta differenziata dei mozziconi).

      1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli obiettivi minimi necessari ad assicurare l'adeguatezza e l'uniformità dei sistemi di raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo nel territorio nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica i livelli di qualità da parte dei comuni nella raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo. In base a tali verifiche, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può emanare specifiche linee guida per i comuni finalizzate a garantire un servizio ottimale.

Art. 21-quinquies.
(Informazioni agli utilizzatori finali e obblighi per i produttori di prodotti da fumo).

      1. Entro il primo aprile 2015 le confezioni di prodotti da fumo sono immesse Pag. 40nel mercato solo se contrassegnate in modo visibile, leggibile e indelebile con un simbolo, stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che indica il divieto di gettare i mozziconi dei prodotti da fumo nei raccoglitori per la raccolta indifferenziata dei rifiuti.
      2. I produttori dei prodotti da fumo, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione per informare gli utilizzatori finali su:
          a) gli effetti nocivi sull'ambiente e sulla salate umana derivanti dalle sostanze chimiche presenti nei mozziconi dei prodotti da fumo;
          b) l'obbligo di non smaltire i mozziconi dei prodotti da fumo come rifiuti indifferenziati e di effettuare, per tali mozziconi, una raccolta differenziata;
          c) i sistemi di raccolta differenziata, con le relative modalità di trattamento, dei mozziconi dei prodotti da fumo;
          d) il significato del simbolo di cui al comma 1.

      3. I rivenditori dei prodotti da fumo espongono in evidenza, in prossimità dei banchi di vendita e dei distributori automatici, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico con indicato l'obbligo della raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo. L'avviso informa, altresì, sui pericoli e sui danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento dei mozziconi dei prodotti da fumo al di fuori dei contenitori per la raccolta differenziata, nonché sul significato del simbolo apposto, ai sensi del comma 1, sulle confezioni dei prodotti da fumo.

Art. 21-sexies.
(Sanzioni per l'abbandono di mozziconi e gomme da masticare).

      1. All'articolo 255 del decreto legislativo n.  152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:
      1-bis. Chiunque abbandona nel suolo, nelle acque, all'interno di edifici pubblici o aperti al pubblico e su veicoli di trasporto pubblico mozziconi dei prodotti da fumo o gomme da masticare è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 50 a 400 euro.
21.  0.  11.    Catalano.

Subemendamenti all'emendamento 22.101 dei Relatori.

      Al comma 2, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte terza con le seguenti: le regioni attribuiscono alla medesima Autorità di bacino distrettuale le proprie competenze di cui alla presente parte terza.
0.  22.  101.  1.    Grimoldi.

      Al comma 2, capoverso, comma 2, dopo le parole: Autorità di bacino di cui al aggiungere le parole: comma 1 del.
0. 22. 101. 2. Giovanna Sanna.
(Approvato)

      Al comma 2, capoverso, comma 6, prima delle parole: Il segretario generale inserire le parole: Per le autorità di bacino di'cui al comma 1 del presente articolo.
0. 22. 101. 3. Giovanna Sanna.

      Dopo il comma 2 inserire il seguente:
      «2-bis. Per assicurare continuità alla sperimentazione, di cui all'articolo 30 della legge 18 maggio 1989, n.  183, avviata con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici emanato di intesa con il Pag. 41Ministro dell'ambiente in data 1o luglio 1989, considerate le particolari condizioni di dissesto idrogeologico caratterizzanti il bacino idrografico del fiume Serchio, è mantenuta la sede operativa esistente al fine di garantire il necessario presidio e la pianificazione del territorio.»
0. 22. 101. 4. Mariani.
(Approvato)

      Al comma 4, capoverso, comma 1 alla lettera c sopprimere il numero 2 e dopo la lettera c) inserire la seguente:
          c-bis) distretto idrografico pilota del Serchio comprendente il bacino idrografico del Serchio;
0. 22. 101. 5. Mariani.

      Al comma 9 le parole: dei fiumi e dei corsi d'acqua inserire le seguenti: anche predisponendo superfici filtranti in tutte le aree ove è possibile al fine di preservare l'invarianza idraulica nel bacino idrologico del fiume.
0. 22. 101. 6. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

ART. 22.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 22.
(Norme in materia di Autorità di bacino).

      1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, dopo la lettera z) sono aggiunte le seguenti:
          «z-bis) Autorità di bacino distrettuale o Autorità di bacino; l'autorità competente ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.  49;
          z-ter) Piano di bacino distrettuale o Piano di bacino: il Piano di distretto.

      2. L'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, è sostituito dal seguente:

      «Art. 63. – (Autorità di bacino distrettuale). – 1. In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata «Autorità di bacino», ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.
      1-bis. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, dell'efficienza e della riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai principi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte terza. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assume le funzioni di indirizzo e coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuale.
      2. Sono organi dell'Autorità di bacino; la Conferenza Istituzionale Permanente, il Segretario Generale, la Conferenza Operativa, la Segreteria tecnica operativa e il Collegio dei revisori dei conti, quest'ultimo in conformità alle previsioni del comma 3-bis del successivo articolo n.  119. Agli oneri connessi al funzionamento degli organi dell'Autorità di bacino si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle stesse e di sussidiarietà. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della Pag. 42tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.  183. salvaguardando l'attuale organizzazione, i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012. n.  135. e successive modificazioni. Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni dell'Autorità di bacino, il decreto può prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino regionale e interregionale
      3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
      4. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino di cui al comma 1 sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla conferenza istituzionale permanente partecipano il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole, il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Dipartimento della Protezione civile, o i sottosegretari dagli stessi delegati, e i presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati. La Conferenza Istituzionale Permanente delibera a maggioranza dei presenti ed è legittimamente costituita con la presenza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Le delibere della conferenza istituzionale sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta salva la procedura di adozione ed approvazione dei Piani di bacino. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
      5. La Conferenza Istituzionale Permanente:
          a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;
          b) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino, che può articolarsi in piani riferiti a sotto-bacini e/o sub-distretti;Pag. 43
          c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole Regioni e quali costituiscono interessi comuni a più Regioni;
          d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino;
          e) adotta gli stralci del Piano di bacino;
          f) controlla l'attuazione dei programmi di intervento sulla base delle relazioni regionali sui progressi realizzati nell'attuazione degli interventi stessi e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Regione interessata, che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
          g) delibera, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle stesse e di sussidiarietà, lo statuto dell'Autorità di bacino in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle Amministrazioni interessate, che è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonché le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze.
      6. Il Segretario Generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      7. Il Segretario Generale, la cui carica ha durata quinquennale:
          a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;
          b) cura l'istruttoria degli atti di competenza della Conferenza Istituzionale Permanente, cui formula proposte;
          c) promuove la collaborazione tra le amministrazioni statali, regionali e locali, ai fini del coordinamento delle rispettive attività;
          d) cura l'attuazione delle direttive della Conferenza Operativa;
          e) riferisce semestralmente alla conferenza istituzionale permanente sullo stato di attuazione del Piano di bacino;
          f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e attuati nonché alle risorse stanziate per le finalità del Piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del distretto, qualora abbiano attinenza con le finalità del piano medesimo, rendendoli accessibili alla libera consultazione sul sito dell'Autorità;
      8. La conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella Conferenza Istituzionale Permanente; è convocata dal Segretario Generale che la presiede. La conferenza operativa delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti e può essere integrata, per le attività istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche, designati dalla Conferenza Istituzionale Permanente e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza della spesa. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui al comma 9, lettera a), ed emana direttive, Pag. 44anche tecniche qualora pertinenti, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 9, lettera b).
      9. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:
          a)    a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il Piano di gestione ex articolo 13 della direttiva 2000/60/CE e il Piano di gestione del rischio alluvioni ex articolo 7 direttiva 2007/60/CE nonché i programmi di intervento;
          b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.
      10. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 62 del presente decreto, le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933. n.  215. nonché del Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione».

      3. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo n.  152 del 2006 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989. n.  183; in fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010 n.  219 che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionale e interregionali comprese nel proprio distretto. Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo n.  63 del decreto legislativo n.  152 del 2006, i segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del 10 dicembre 2010 n.  219 sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 6 dell'articolo 63 del citato decreto.
      4. L'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, è sostituito dal seguente:

      «Art. 64. – (Distretti idrografici). – 1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici;
          a) distretto idrografico delle Alpi orientali, comprendente i seguenti bacini idrografici;
              1) Adige, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              2) Alto Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              3) bacini del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              4) Lemene, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
          b)    distretto idrografico del Fiume Po, comprendente i seguenti bacini idrografici;Pag. 45
              1) Po, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              2) Reno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              3) Fissero Tartaro Canalbianco, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              4) Conca Marecchia, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              5) Lamone, già bacino regionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              6) Fiumi Uniti (Montone, Ronco), Savio, Rubicone e Uso, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              7) bacini minori afferenti alla costa romagnola, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
          c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, comprendente i seguenti bacini idrografici;
              1) Arno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              2) Serchio, già bacino pilota ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              3) Magra, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              4) bacini della Liguria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              5) bacini della Toscana, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
          d)    distretto idrografico dell'Appennino centrale, comprendente i seguenti bacini idrografici;
              1) Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              2) Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              3) Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              4) bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              5) bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              7) Fiora, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              8) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
          e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
              1) Liri-Garigliaino, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              2) Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              3) Seie, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              4) Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              5) Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              6) Saccione, Fortore e Bifemo, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              7) Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              8) Lao, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              9) Trigno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              10) bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;Pag. 46
              11) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              12) bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              13) bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              14) bacini del Molise, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
          f) distretto idrografico della Sardegna, comprendente i bacini della Sardegna, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
          g) distretto idrografico della Sicilia, comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183».
      5. Il comma 1 dell'articolo 118 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, è sostituito dal seguente:
      «1. Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano di gestione di cui all'articolo 117, le Regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo, nonché alla raccolta dei dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque, secondo quanto previsto dall'Allegato 10 alla presente parte terza. Le risultanze delle attività di cui al primo periodo sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle competenti Autorità di bacino e al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale».
      6. All'articolo 119, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
      3-bis. Fino all'emanazione del decreto di cui al successivo articolo 154, comma 3, il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e le Regioni mediante la stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267 determinano la quota parte delle entrate dei canoni derivanti dalle concessioni del demanio idrico nonché le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del principio «chi inquina paga» di cui al precedente comma 1, e in particolare dal recupero dei costi ambientali e di quelli relativi alla risorsa, da destinare al finanziamento delle misure e delle funzioni previste al precedente articolo 116, e delle funzioni di studio e progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 71 del presente decreto legislativo.
      7. All'articolo 121, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, le parole: «31 dicembre 2008» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
      8. All'articolo 170, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.  208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.  13, le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
      9. Al fine di coniugare la prevenzione del rischio idraulico con la tutela degli ecosistemi fluviali, gli enti competenti predispongono il Programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, che contiene il bilancio del trasporto solido con l'individuazione dei tratti in erosione, in deposito e in equilibrio e il conseguente programma generale di manutenzione delle aste fluviali che contiene le azioni e gli interventi relativi alla sistemazione idraulica e morfologica dei corsi d'acqua, gli interventi sulle opere idrauliche e idrogeologiche dei versanti e gli interventi di rimaturazione e ripristino ecologico degli ambiti fluviali necessari al conseguimento di buone condizioni di efficienza idraulica, morfologica e ambientale Pag. 47dei fiumi e dei corsi d'acqua. Il programma generale di manutenzione terrà conto delle risultanze del Piano di gestione dei sedimenti relativamente alla estrazione e movimentazione dei sedimenti ed in linea con quanto già previsto dall'articolo 4-comma 10-bis del decreto-legge n.  576 del 1996 convertito con modifiche in legge 677 del 1996. Tali Programmi sono redatti in ottemperanza agli obiettivi individuati dalle Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n.  2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che ha istituito un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e n.  2007/60/CE del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, e concorrono all'attuazione, a scala di bacino e sotto-bacino idrografico, degli strumenti di pianificazione di distretto da esse discendenti.
22. 101. I Relatori.
(Approvato)

      Al comma 2, capoverso Art. 63, sostituire il comma 1 con i seguenti:
      1. Nei distretti idrografici di cui all'articolo 64 il cui territorio interessa più regioni è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata «Autorità di bacino», ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità. Le Autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n.  183, sono soppresse e le relative funzioni sono esercitate dalle Autorità di bacino di cui al presente articolo.
      1-bis. Nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, dell'efficienza e della riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge adeguano il loro ordinamento istituendo l'Autorità di bacino distrettuale, secondo i princìpi della presente legge ed assegnandole i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assume le funzioni di indirizzo e coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuale. Al medesimo organismo sono attribuite le competenze delle regioni di cui alla parte terza – Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche – del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.

      Conseguentemente:
          al medesimo capoverso, sostituire il comma 4 con il seguente:
      4. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino di cui al comma 1 sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla conferenza istituzionale permanente partecipano il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e i presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati. Le delibere della conferenza istituzionale sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta salva la procedura di adozione ed approvazione dei Piani di bacino. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
          Sostituire il comma 6 con il seguente:
      6. Nelle Autorità di bacino di cui al comma 1 il segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
          Al comma 8, sostituire le parole: 8. La conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal Pag. 48distretto idrografico, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: 8. Nelle Autorità di bacino di cui al comma 1 la conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
22. 28. Giovanna Sanna.

      Al comma 2, capoverso Art. 63, comma 1, premettere le seguenti parole: Dalla data dell'entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3,.

      Conseguentemente, sopprimere il comma 9.
22. 1. Grimoldi.

      Al comma 2, capoverso Art. 63, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nel distretti idrografici costituiti prevalentemente dall'aggregazione di una pluralità di bacini idrografici già interregionali e regionali, l'Autorità di bacino distrettuale per i bacini idrografici già nazionali esercita in forma diretta funzioni di difesa del suolo; per l'intero distretto esercita funzioni di coordinamento, facendo comunque salve le funzioni in materia di difesa del suolo già esercitate dalle Regioni, anche avvalendosi delle attuali autorità di bacino regionali ed interregionali ove ritenute operative. Con l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 del presente articolo, sono disciplinate forme e modalità di coordinamento ed organizzazione per i distretti idrografici costituiti prevalentemente dall'aggregazione di una pluralità di bacini idrografici già interregionali e regionali, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
22. 27. Iannuzzi, Manfredi, D'Agostino, Covello.

      Al comma 2, capoverso Art. 63, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Sono fatte salve le funzioni in materia di difesa del suolo esercitate dalle Regioni in coordinamento con le Autorità di bacino distrettuali.
22. 26. Iannuzzi, Manfredi, D'Agostino, Covello.

      Al comma 2, capoverso Art. 63, comma 1, dopo le parole: legge 18 maggio 1989, n.  183, sono soppresse aggiungere le seguenti: a far data dall'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 2.
22. 17. Zaratti, Pellegrino.

      Al comma 2, capoverso Art. 63, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: la semplificazione, da emanare inserire le seguenti: entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge.
22. 8. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

      Al comma 2, capoverso Art. 63, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: la semplificazione, da emanare aggiungere le Pag. 49parole: entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
*  22. 18. Zaratti, Pellegrino.

      Al comma 2, capoverso articolo 63, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: la semplificazione, da emanare aggiungere le parole: entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
*  22. 2. Grimoldi.

      Al comma 2, capoverso Art. 63, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sentita la conferenza con le seguenti: d'intesa con la Conferenza.
22. 3. Grimoldi.

      Al comma 2, capoverso Art. 63, comma 4, sopprimere il penultimo periodo.
22. 4. Grimoldi.

      Al comma 2, capoverso Art. 63, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Gli atti di indirizzo, delle Autorità di bacino sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente convocata e presieduta, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o dal Segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
22. 9. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

      Al comma 2, capoverso articolo 63, comma 5, sostituire la lettera e) con la seguente: adotta il Piano di bacino e i suoi stralci.
*  22. 19. Zaratti, Pellegrino.

      Al comma 2, capoverso articolo 63, comma 5, sostituire la lettera e) con la seguente: adotta il Piano di bacino e i suoi stralci.
*  22. 10. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

      Al comma 2, capoverso articolo 63, sostituire il comma 6, con le seguenti:
      Il segretario generale viene scelto in seduta congiunta dai membri delle Commissioni ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati e la Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato della Repubblica tra personalità aventi comprovata esperienza, alta qualificazione scientifica, indubbie capacità di merito e adeguate competenza e professionalità nel settore disciplinato dalla presente legge.
22. 11. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

      Al comma 2, capoverso articolo 63, comma 6 aggiungere dopo le parole: e della tutela del territorio e del mare le seguenti: motivatamente sulla base di procedura selettiva ad evidenza pubblica, secondo criteri di comprovata esperienza e qualificazione professionale nel settore della difesa del suolo.
22. 25. Iannuzzi, Manfredi, Covello.

      Al comma 2, capoverso articolo 63, comma 6, aggiungere in fine, le seguenti:, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
22. 29. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

      Al comma 2, capoverso articolo 63, dopo il comma 7 inserire il seguente:
      7-bis. Il segretario generale, avvalendosi della collaborazione della struttura interna competente, delibera i bilanci preventivi Pag. 50e i conti consuntivi, nonché le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica e gli atti organizzativi, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze.
22. 12. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

      Al comma 2, capoverso articolo 63, comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: La conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; è convocata dal segretario generale che la presiede.
22. 13. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

      Al comma 2, capoverso articolo 63, comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.
22. 14. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

      Al comma 2, capoverso articolo 63, dopo il comma 8 inserire il seguente:
      8-bis. Al fine di garantire il coordinamento tra le competenze dell'Autorità di bacino e quelle spettanti alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, è mantenuto un ufficio distaccato dell'autorità sul territorio della Provincia in cui aveva sede l'autorità di bacino nazionale del fiume Adige.
22. 24. Cera, Dellai.

      Al comma 2, capoverso articolo 63, comma 9, lettera e), dopo le parole: specifiche tecniche indicate negli allegati alla presente parte aggiungere le seguenti: coerentemente con quanto previsto dalla Direttiva 2000/60/CE.
22. 20. Pellegrino, Zaratti.

      Al comma 2, capoverso articolo 63, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
      10-bis. È istituito presso ogni Autorità di bacino un Comitato consultivo di cui sono chiamati a far parte i Consorzi di bonifica integrale il cui territorio ricade nell'ambito del relativo distretto idrografico allo scopo di consentire la partecipazione al processo di elaborazione del piano di bacino e dei relativi stralci relativamente alle direttive concernenti la difesa del suolo e la gestione delle risorse idriche.
22. 21. Zaratti, Pellegrino.

      Al comma 3, capoverso articolo 64, comma 1, sostituire le lettere d) ed e), con le seguenti:
          d) distretto idrografico dell'Appennino centrale-Tirreno, comprendente i seguenti bacini idrografici:
              1) Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio n.  183;
              2) bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              3) Mora, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
          d-bis) distretto idrografico dell'Appennino centrale-Adriatico, comprendente i seguenti bacini idrografici:
              1) Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              2) Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;Pag. 51
              3) bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              4) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              8) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
          e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale Tirreno Ionico, comprendente i seguenti bacini idrografici:
              1) Liri-Garigliano, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              2) Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              3) Sele, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              4) Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              5) Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              6) Lao, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              7) bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              8) bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              9) bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
          e-bis) distretto idrografico dell'Appennino meridionale Adriatico, comprendente i seguenti bacini idrografici:
              1) Saccione, Fortore e Bilerno, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              2) Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              3) Trigno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              4) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.  183;
              14) bacini del Molise, già bacini regionali al sensi della 18 maggio 1989, n.  183.
22.  22.    Pellegrino, Zaratti.

      Sopprimere il comma 4.
22.  15.    Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      4-bis. Dopo l'articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, aggiungere il seguente:
      Art. 68-bis. – (Contratto di fiume e di lago). – 1. I contratti di fiume concorrono all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e sotto-bacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategico negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dai rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.
*22.  23.    Zaratti, Pellegrino.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      4-bis. Dopo l'articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, aggiungere il seguente:
      Art. 68-bis. – (Contratto di fiume e di lago). – 1. I contratti di fiume concorrono all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e sotto-bacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategico Pag. 52negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dai rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.
*22.  7.    Zan, Di Salvo, Fava, Migliore, Labriola, Lavagno, Lacquaniti, Nardi, Piazzoni, Pilozzi.

      Al comma 6, capoverso sostituire le parole: sentite le province con le seguenti: d'intesa con le province.
22.  30.    Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

      Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
      7-bis. Al fine di coniugare la prevenzione dei rischio idraulico con la tutela degli ecosistemi fluviali, gli enti competenti predispongono il Programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, che contiene il bilancio del trasporto solido con l'individuazione dei tratti in erosione, in deposito e in equilibrio e le conseguenti azioni necessarie al conseguimento di buone condizioni di officiosità idraulica, morfologica e ambientale dei fiumi e dei corsi d'acqua. Tali Programmi sono redatti in ottemperanza agli obiettivi individuati dalle Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n.  2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che ha istituito un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e n.  2007/60/CE del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, e concorrono all'attuazione, a scala di bacino e sotto-bacino idrografico, degli strumenti di pianificazione di distretto da esse discendenti.
      7-ter. La programmazione degli interventi di estrazione e movimentazione dei sedimenti, e di ripristino morfologico degli alvei tiene conto prioritariamente degli indirizzi del Programma di gestione dei sedimenti di cui al comma 7-bis.
22.  5.    Arlotti.

      Sopprimere il comma 9.
22.  16.    Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

      Al comma 9, sostituire le parole: e le province con le seguenti: d'intesa con le province.
22.  31.    Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

      Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.

      All'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
      3-bis. Per le finalità di difesa del suolo di cui al precedente comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 per la programmazione di interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico.
      3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      3-quater. Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 57, comma 2 provvederà ad attivare il programma di interventi di cui al citato comma 3.
      3-quinquies. Le entrate e le spese connesse alla realizzazione degli interventi di difesa del suolo sono escluse dal conteggio dei saldi ai fini del Patto di stabilità interni dei comuni finanziati.
22.  05.    Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Pag. 53

ART. 23.

      Al comma 1, capoverso Art. 72-bis, dopo le parole: permesso di costruire aggiungere le seguenti: e nello stato di previsione per le entrate è istituito un capitolo per la riscossione delle somme che i destinatari di provvedimenti esecutivi di rimozione o di demolizione eseguiti a valere sulle risorse presenti nel capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono tenuti a versare con le modalità previste nel comma 3.

      Conseguentemente:
          a) al comma 1, capoverso Art. 72-
bis, sostituire il comma 3 con il seguente:
      3. Ferme restando le disposizioni in materia di acquisizione dell'area di sedime ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, i destinatari di provvedimenti esecutivi di rimozione o di demolizione eseguiti a valere sulle risorse presenti nel capitolo sono tenuti, dietro comunicazione del Comune, a versare nell'apposito capitolo istituito nello stato di previsione per le entrate, le spese sostenute dallo stesso comune comprensive di rivalutazioni e interessi. Il comune, entro trenta giorni dall'ultimazione dell'intervento di rimozione o demolizione dell'immobile abusivo trasmette ai destinatari dei provvedimenti esecutivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, il bollettino di conto corrente postale ovvero il modello F24 con l'indicazione delle somme dovute, al fine di eseguire il versamento a beneficio all'apposito capitolo all'entrata del bilancio dello Stato e con la richiesta di trasmettere la quietanza di versamento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché le stesse siano integralmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo di cui al comma 1 del presente articolo;
          b) al comma 1, capoverso Art. 72-bis, dopo le parole: finanziamenti concessi inserire le seguenti: e nei casi di mancato recapito del bollettino di conto corrente postale ovvero il modello F24, di cui al comma 3, entro sessanta giorni dall'ultimazione degli stessi interventi di rimozione e di demolizione.
23.  8.    Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 72-bis, dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:
      8. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, sostituire le parole: «e salvo che» con le seguenti: «ancorché».
23.  9.    De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

      Al comma 1, capoverso Art. 72-bis, dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:
      8. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, articolo 3, comma 1, lettera e.5) sono soppresse le parole da: «e salvo» a: «turisti» e sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico».
23.  9.    (nuova formulazione) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.
(Approvato)

ART. 26.

      Sopprimerlo.
26.  1.    Grimoldi.

      Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:
      1. Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n.  481, l'Autorità Pag. 54per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, sulla base dei princìpi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, garantendo il quantitativo di acqua minimo vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura di acqua per gli utenti morosi.
      2. L'erogazione del quantitativo minimo vitale, non può essere sospesa. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede a installare un apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri giornalieri per persona.
      3. Nel caso di inadempimento dell'utente, fermo restando quanto previsto dal comma 2, il soggetto gestore del servizio idrico integrato può procedere alla limitazione della fornitura idrica a condizione che:
          a) abbia preavvertito l'utente mediante comunicazione avente valore legale recante l'indicazione del giorno a partire dal quale procederà alla limitazione della fornitura;
          b) la limitazione della fornitura avvenga almeno trenta giorni dopo il ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a).

      4. Nel caso di utenze domestiche, il soggetto gestore non può procedere alla limitazione della fornitura idrica, anche nelle forme della riduzione del flusso, se non previo accertamento giudiziale dell'inadempimento dell'utente, anche nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile. Il presente comma si applica anche nel caso di utenze condominiali. Ai fini della determinazione della tariffa, gli enti competenti tengono conto delle utenze disagiate.
      5. In caso di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo, l'autorità giudiziaria, indipendentemente dall'accertamento dell'inadempimento dell'utente, ordina al soggetto gestore, anche nelle forme di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile, l'allaccio immediato della fornitura idrica. Sono nulle tutte le disposizioni contrattuali e regolamentari incompatibili con il presente articolo.
      6. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un capitolo finalizzato alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Al relativo onere si provvede nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno dei suddetti anni, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88, come rideterminato dall'articolo 1, comma 6, della legge 7 dicembre 2013, n.  147.
26.  3.    Pellegrino, Zaratti.

      Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:
      1. Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n.  481, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, garantendo il quantitativo di acqua minimo vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura di acqua per gli utenti morosi.
      2. L'erogazione del quantitativo minimo vitale, non può essere sospesa. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede Pag. 55a installare un apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri giornalieri per persona.
      3. Nel caso di inadempimento dell'utente, fermo restando quanto previsto dal comma 2, il soggetto gestore del servizio idrico integrato può procedere alla limitazione della fornitura idrica a condizione che:
          a) abbia preavvertito l'utente mediante comunicazione avente valore legale recante l'indicazione del giorno a partire dal quale procederà alla limitazione della fornitura;
          b) la limitazione della fornitura avvenga almeno trenta giorni dopo il ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a).

      4. Nel caso di utenze domestiche, il soggetto gestore non può procedere alla limitazione della fornitura idrica, anche nelle forme della riduzione del flusso, se non previo accertamento giudiziale dell'inadempimento dell'utente, anche nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile. Il presente comma si applica anche nel caso di utenze condominiali. Ai fini della determinazione della tariffa, gli enti competenti tengono conto delle utenze disagiate.
      5. In caso di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo, l'autorità giudiziaria, indipendentemente dall'accertamento dell'inadempimento dell'utente, ordina al soggetto gestore, anche nelle forme di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile, l'allaccio immediato della fornitura idrica. Sono nulle tutte le disposizioni contrattuali e regolamentari incompatibili con il presente articolo.
      6. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un capitolo finalizzato alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, con una dotazione di 90 milioni di euro annui. Detto capitolo è alimentato dalle risorse di cui al successivo comma 7.
      7. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n.  488, è sostituito dal seguente:
      « 9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
          a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
          b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
              1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
              2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
              3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale.».
26.  4.    Pellegrino, Zaratti.

      Al comma 1 dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico inserire le seguenti: previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.  281 del 1997,.

      Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi con le seguenti: senza gravare sulle utenze domestiche.
26.  5.    Grimoldi.
(Approvato)

      Al comma 1, sopprimere le parole: per gli utenti morosi.
26.  2.    Grimoldi.
(Approvato)

Pag. 56

      Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
      3. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche mediante limitazione della fornitura, garantendo comunque l'erogazione del quantitativo minimo vitale di 50 litri al giorno di acqua, che non può essere sospesa, per ciascun residente nell'immobile relativo all'utenza idrica. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede ad installare apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona residente.
26.  6.    (nuova formulazione) Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.
(Approvato)

      Sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. Ai fini dei comma 1,1 Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il servizio idrico definisce le procedure per la gestione del fenomeno della morosità e per la limitazione della fornitura, garantendo comunque l'erogazione del quantitativo minimo vitale, ovvero 50 litri al giorno per persona e assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi.
26.  7.    Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

      Al comma 2, sostituire le parole: e per la sospensione della fornitura, con le seguenti: per la limitazione della fornitura, garantendo comunque l'erogazione del quantitativo minimo vitale, ovvero di 50 litri al giorno per persona.
26.  8.    Pellegrino, Zaratti.

      Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di sovra canone di bacino idrico montano).

      1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n.  959 e dalla legge 22 dicembre 1980, n.  925, il sovra canone di cui alle suddette leggi è corrisposto per gli impianti con potenza nominale media superiore ai 220 chilowatt.
      2. L'applicazione del sovra canone stabilito dalle leggi di cui al comma 1 viene estesa a tutti gli impianti di produzione idroelettrica le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei Comuni compresi all'interno di un Bacino Imbrifero Montano.
26.  0100.    I Relatori.
(Approvato)

ART. 26.

      Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni particolari per le Province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Sono fatte salve le competenze in materia di servizio idrico delle Province autonome delle Province autonome di Trento e di Bolzano le quali provvedono alle finalità di questo titolo, per i rispettivi territori, ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
26. 01. Cera, Dellai.

Pag. 57

      Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. 26-bis.

      1. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
      4-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene il rischio sismico e la prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietate le tecniche di stimolazione idraulica del giacimento mediante iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati gli idrocarburi. 1 titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano entro il 31 dicembre 2014 al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente i dati e le informazioni relative all'utilizzo pregresso di tali tecniche per ciascun titolo, anche in via sperimentale, comprese quelle sugli additivi utilizzati precisandone la composizione chimica. Le violazioni concernenti il primo periodo o la mancata comunicazione di cui al secondo periodo del presente comma, determinano l'automatico decadimento del relativo titolo.
26. 02. De Rosa, Daga, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

      Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

      Art. 26-bis.
(Divieto di tecniche di stimolazione idraulica mediante iniezione in pressione nel sottosuolo).

      All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
      4-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene il rischio sismico e la prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietate le tecniche di stimolazione idraulica del giacimento mediante iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati gli idrocarburi. I titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano entro il 31 dicembre 2014 al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, i dati e le informazioni relative all'utilizzo pregresso di tali tecniche per ciascun titolo, anche in via sperimentale, comprese quelle sugli additivi utilizzati precisandone la composizione chimica. Le violazioni delle prescrizioni previste dal presente articolo determinano l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso.
26. 02. (nuova formulazione) De Rosa, Daga, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.
(Approvato)

      Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

Art. 26-bis.
(Clausola di salvaguardia per la Regione autonoma Valle d'Aosta).

      1. Sono fatte salve le competenze in materia di servizio idrico della Regione autonoma Valle d'Aosta, la quale provvede alle finalità di questo Titolo, per il proprio territorio, ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
26. 03. Marguerettaz, Grimoldi, Alfreider.

Pag. 58

ART. 28.

      Sopprimerlo.
*  28. 1. Dorina Bianchi, Piccone.

      Sopprimerlo.
*  28. 2. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Zolezzi.

      Sopprimerlo.
*  28. 3. Zaratti, Pellegrino.

      Sopprimerlo.
*  28. 4. Carrescia, Covello.

Subemendamento all'emendamento dei relatori 28.100

      Dopo le parole: può essere ammesso inserire le seguenti: ove i Sindaci dei Comuni dei comprensori non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertiirrigazione non siano agevolmente praticabili.
0. 28. 100. 1. Zolezzi, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.
(Approvato)

      Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: è sempre ammesso nel con le seguenti: può essere ammesso previo idoneo trattamento che garantisce il.
28. 100. I Relatori.
(Approvato)

ART. 29.

      Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
      1. All'articolo 184. Comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.  152, alla lettera e) sono aggiunte in fine le seguenti parole: ad eccezione degli sfalci e delle potature destinate alla produzione di energia attraverso processi e metodi che non costituiscono pericolo per l'ambiente né danno per la salute che sono escluse dal campo di applicazione della presente parte IV ai sensi dell'articolo 185, comma 1 lettera f).
29. 0100. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 31.100 dei Relatori.

      Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:, ad esclusione dei casi in cui disposizioni di legge o di regolamento prevedano il pagamento di canoni, diritti, oneri, royalties, contributi o tributi a fronte del rilascio o dello sfruttamento di concessioni, autorizzazioni, licenze, permessi o nulla osta comunque denominati.
0. 31. 0100. 1. Matarrese.

      Al comma 2 lettera d), dopo le parole: della biodiversità sono inserite le seguenti: delle prestazioni ecosistemiche.
0. 31. 0100. 2. Mannino, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
(Approvato)

Pag. 59

      Al comma 2, lettera e), dopo le parole: dall'agricoltura inserire le seguenti: delle aree non urbanizzate e/o di quelle libere nello stato di fatto interstiziali o di margine rispetto all'edificato.

      Conseguentemente dopo le parole: imprenditori agricoli sono inserite le seguenti: ovvero i soggetti che a diverso titolo.
0. 31. 0100. 3. Mannino, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

      Al comma 2, sostituire la lettera h), con la seguente:
      h) introdurre forme di premialità a beneficio dei Comuni che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa.
0. 31. 0100. 4. Mannino, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
(Approvato)

      Al comma 2, lettera h), sopprimere la parola: piccoli.

      Conseguentemente le parole: dei territori rurali e montani sono soppresse.
0. 31. 0100. 5. Mannino, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

      Al camma 2, sostituire la lettera i), con la seguente:
      i) prevedere che i decreti legislativi attuativi siano adottati d'intesa con la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
0. 31. 0100. 6. Mannino, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
(Approvato)

ART. 31.

      Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).
      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
          a) prevedere che il PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore;
          b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione di diritti di proprietà o di sfruttamento di un bene naturalistico di interesse comune;
          c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;
          d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste di proprietà demaniale e collettiva, regimazione delle acque nei bacini montani, salvaguardia della biodiversità e delle qualità paesaggistiche e utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche;
          e) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi eco sistemici, prevedendo meccanismi di incentivi attraverso cui il pubblico operatore Pag. 60possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;
          f) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;
          g) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;
          h) prevedere che i piccoli comuni vengano incentivati alla diffusione di strumenti di rendicontazione basati su indicatori di sostenibilità e in generale di qualità della vita dei territori rurali e montani;
          i) prevedere che l'adozione dei decreti legislativi attuativi sia preceduta dalla formulazione di un parere in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali.
31. 0100. I Relatori.
(Approvato)

Subemendamenti all'emendamento 31.0101 dei Relatori.

      Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le aree naturali protette di cui all'articolo 2 di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.  394 si considerano Oil Free Zone.
0. 31. 0101. 1. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

      Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: 7. In tali aree definite «Oil free zone» nonché nelle aree marine prospicienti entro le 12 miglia marine dalla costa sono vietate nuove installazioni per la ricerca, prospezione e sfruttamento di idrocarburi. Il mancato raggiungimento degli obiettivi temporali contenuti nell'atto di indirizzo di cui al comma 2 determina la decadenza di tale divieto.
0. 31. 0101. 2. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

      Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Aree Oil Free Zone).

      1. Al fine di promuovere su base sperimentale e sussidiaria la progressiva fuoriuscita dall'economia basata sul ciclo del carbonio, e di raggiungere gli standard europei in materia di sostenibilità ambientale, vengono istituite e promosse le «Oil Free Zone».
      2. Si intende per «Oil Free Zone» un'area territoriale nella quale, entro un determinato arco temporale e sulla base di specifico atto di indirizzo adottato dai Comuni del territorio di riferimento, si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili.
      3. La costituzione di tali aree viene promossa dai Comuni interessati, per il tramite delle Unioni di Comuni e delle Unioni di Comuni montani di riferimento.
      4. In tali aree si avviano sperimentazioni, realizzazione di prototipi e implementazione sul piano industriale di nuove ipotesi di utilizzo dei beni comuni, con particolare riguardo a quelli provenienti dalle zone montane, attraverso prospetti di valutazione del valore delle risorse presenti sul territorio.
      5. Nell'ambito delle proprie legislazioni di settore, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano dispongono le modalità di organizzazione delle «aree oil free zone», con particolare riguardo agli aspetti connessi con l'innovazione tecnologica applicata alla produzione di energie rinnovabili a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e Pag. 61alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia.
      6. Ai fini degli obiettivi di cui al comma 5, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono assicurare specifiche linee di sostegno finanziario alle attività di ricerca, sperimentazione e implementazione delle attività produttive connesse con l'indipendenza dei cicli produttivi del petrolio e dei suoi derivati, con particolare attenzione all'impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di riferimento.
31. 0101. I Relatori.
(Approvato)

Subemendamento all'emendamento 31.102 dei Relatori.

      Sostituire il comma 2, con il seguente:
      2. Essa individua il valore dei territori rurali e di montagna che intendano sfruttare in modo da garantire la sostenibilità ambientale le risorse principali di cui dispone (acqua, boschi e paesaggio in primo luogo) e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare una pianificazione integrata sulla base degli effettivi fabbisogni, al netto dei risparmi realizzabili tramite efficientamento, nei seguenti campi:
          gestione del patrimonio «agro-forestale» (cattura della CO2, gestione della biodiversità, certificazione della filiera legno...);
          mantenimento e miglioramento della quantità, della qualità e della accessibilità delle risorse idriche;
          produzione di energia da fonti rinnovabili locali (micro-idro, biomasse, eolico, cogenerazione, ecc...);
          sviluppo di un turismo ambientalmente sostenibile e valorizzazione delle produzioni locali;
          amministrazione del patrimonio edilizio esistente e manutenzione delle infrastrutture di una montagna moderna;
          efficienza energetica e integrazione degli impianti e delle reti;
          sostenibilità ambientale delle attività produttive;
          integrazione dei servizi di mobilità.
0. 31. 0102. 1. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

      Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Strategia nazionale Green Communities).

      1. La Presidenza del Consiglio, presso il Dipartimento degli Affari Regionali, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e sentiti il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il Ministero dei Beni e Attività Culturali, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e il Ministero dell'Ambiente e la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali, promuove la costituzione della Strategia nazionale delle Green Communities.
      2. Essa individua il valore dei territori rurali e di montagna che intendano sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispone (acqua, boschi e paesaggio in primo luogo) e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare, nella fase della green economy, un piano di sviluppo sostenibile non solo dal punto di vista energetico,, ambientale ed economico nei seguenti campi:
          gestione integrata e certificata del patrimonio «agro-forestale» (trading dei crediti derivanti dalla cattura della CO2, gestione della biodiversità, certificazione della filiera legno...);Pag. 62
          gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
          produzione di energia da fonti rinnovabili locali (micro-idro, biomasse, eolico, cogenerazione, ecc...);
          sviluppo di un turismo sostenibile, capaci di valorizzare le produzioni locali;
          costruzione e gestione «sostenibile» del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;
          efficienza energetica e integrazione ”intelligente” degli impianti e delle reti;
          sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production);
          integrazione dei servizi di mobilità.

      3. Nell'ambito delle proprie legislazioni di settore, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare modalità, tempistiche e coperture finanziarie sulla base delle quali le Unioni dei Comuni e le Unioni dei Comuni montani promuovono l'attuazione della strategia nazionale di cui al presente articolo.
31.  0102.    I Relatori.
(Approvato)

      Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Fondo Italiano Investimenti «Green Communities»).

      1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti, è autorizzato alla costituzione del «Fondo Italiano Investimenti Green Communities SGR S.p.A.» ai sensi dell’ articolo 35, primo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58, riservato ad Investitori Qualificati.
      2. La sottoscrizione delle Quote è riservata alle seguenti categorie di investitori qualificati:
          (i) imprese di investimento, banche, agenti di cambio, società di gestione del risparmio (SGR), società di investimento a capitale variabile (SICAV), fondi pensione, imprese di assicurazione, società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del Decreto Legislativo del 10 settembre 1993, n.  385, contenente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
          (ii) fondazioni bancarie, nonché fondazioni aventi per oggetto di attività la promozione dello sviluppo sostenibile delle aree montane e rurali;
          (iii) le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente, con particolare riguardo ai soggetti con esperienze nel campo della tutela, dello sviluppo e della valorizzazione delle aree montane e rurali.

      3. Il Fondo di cui al comma 1 ha come scopo la valorizzazione del patrimonio del Fondo, con l'obiettivo di garantire una redditività adeguata del capitale investito, attraverso operazioni ed interventi di sostegno finanziario, diretto ed indiretto, a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonché degli enti locali, ivi comprese le società da essi controllate c/o partecipate, per investimenti nel campo della green economy, con particolare riferimento a quelli interessanti i territori montani e rurali italiani, e con peculiare riguardo per il sostegno agli investimenti nel campo dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo nei territori a cosiddetto «fallimento di mercato» al fine di ammortizzare e annullare i deficit strutturali permanenti di tali territori.
      4. In particolare, il Fondo, mediante l'investimento del proprio patrimonio, persegue i seguenti obiettivi:
          (a) favorire la patrimonializzazione delle imprese di piccole e medie dimensioni Pag. 63per permettere un più facile accesso al credito e sostenere progetti di sviluppo a medio-lungo termine, comprendendo in essi anche il sostegno ad aggregazioni di imprese che mettono in comune know how, brevetti e innovazioni a beneficio dello sviluppo del territorio, nonché costituzione di label (brand o marchi), e-commerce e piattaforme di distribuzione/acquisto specialmente al fine di favorire una più ampia presenza sui mercati esteri;
          (b) incentivare il processo di aggregazione tra imprese di piccole e medie dimensioni (i) appartenenti allo stesso settore od operanti nello stesso distretto industriale; (ii) appartenenti a settori adiacenti (integrazione c.d. orizzontale); (iii) operanti a monte o a valle di un medesimo processo produttivo o di servizi (integrazione c.d. verticale), permettendo la nascita di realtà caratterizzate da una dimensione più significativa, in grado di rafforzare la propria competitività nei rispettivi settori e di indirizzarsi sempre più verso i mercati internazionali. Più in dettaglio, il Fondo potrà fornire a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, tramite investimenti, diretti o indiretti, nel capitale di rischio, un sostegno finanziario nell'ambito di operazioni di expansion, finalizzate a finanziare lo sviluppo di imprese già avviate al fine di consentirne l'espansione geografica e/o merceologica, anche tramite acquisizioni.

      5. Il Fondo fornisce a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonché dei Comuni, delle loro Unioni dei Comuni, delle Province di cui all'articolo 1, comma 3 della legge n.  56 del 2014 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» nonché delle società da essi partecipate e/o controllate tramite investimenti, diretti o indiretti, nel capitale di rischio, un sostegno finanziario nell'ambito di operazioni di expansion, finalizzate a finanziare lo sviluppo di imprese o di investimenti in patrimoni pubblici e/o collettivi al fine di valorizzazione delle risorse naturali montane in un'ottica di sviluppo sostenibile, anche tramite acquisizioni. Attenzione è altresì riservata alle operazioni di replacement, finalizzate alla ristrutturazione della base azionaria, in cui il Fondo potrà costituirsi o sostituirsi ai soci di minoranza, non più interessati a proseguire l'attività, nonché di management buy in/buy out, finalizzate a sostenere l'acquisizione di imprese condizionate da difficoltà gestionali legate al dimensionamento e a sviluppare possibili aggregazioni, con riguardo in particolare alle società controllate e/o partecipate dagli enti locali.
      6. Il Fondo di cui al comma 1, altresì, può svolgere attività di Società di Gestione del Risparmio specializzata nell'istituzione e gestione di Fondi comuni d'Investimento Immobiliari, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231 e successive modificazioni e integrazioni.
      7. L'ammontare complessivo del fondo è pari a 1.000.000.000 di euro, di cui almeno il 51 per cento assicurato attraverso apposito stanziamento da parte di Cassa Depositi e Prestiti e almeno il 20 per cento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che si avvale in proposito di risorse disponibili sui quadro di programmazione UE 2014/2020. La restante parte è allocata sul mercato nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, con diritto di prelazione per gli investitori istituzionali di cui alla lettera iii) del medesimo comma 2.
      8. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, al fine di perseguire congiuntamente obiettivi di sviluppo dell'economia del territorio nelle aree montane e nello stesso tempo tutelare la qualità della vita, dell'ambiente e del territorio, il Fondo potrà contribuire a promuovere e finanziare studi di fattibilità in materia di riqualificazione del patrimonio edilizio a scopo residenziale, servizi, ricettività o simili, che valorizzino edifici e borghi a valenza storica e testimoniale, e partecipare all'attuazione degli interventi stessi. Tali interventi devono essere elaborati in base a una documentata la validità economica e progettati nonché realizzati almeno in conformità con quanto previsto Pag. 64dalle direttive europee in materia di riqualificazione edilizia e urbana e di efficienza energetica.
      9. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, sono privilegiati e incentivati i progetti che, tanto in fase di progettazione quanto di realizzazione, si avvalgono di sistemi di verifica e certificazione trasparenti, la cui documentazione sia pubblicamente disponibile e gestiti da parte terza, riconosciuti dal mercato a livello nazionale ovvero internazionale, che documentino e certifichino attraverso procedure indipendenti aspetti, qui elencati a titolo indicativo non esaustivo, come l'efficienza energetica, la sostenibilità idrica, il benessere termico, acustico, visivo e respiratorio interno, il rapporto tra edifici e contesto, l'uso di materiali sostenibili, il rispetto della valenza storica e testimoniale dell'edificio.
31.  0110.    I Relatori.
(Approvato)