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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 ottobre 2014
307.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Domini collettivi (S. 968 Pagliari).

PARERE APPROVATO

      La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
          esaminato il disegno di legge S. 968 Pagliari, recante norme in materia di domini collettivi;
      rilevato che:
          la Corte costituzionale, nella recente sentenza n.  210 del 2014, le cui argomentazioni si possono considerare valide anche per i domini collettivi, ha avuto modo di evidenziare come la materia degli usi civici abbia un forte collegamento funzionale con la tutela dell'ambiente e del paesaggio, che, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, spetta alla legislazione esclusiva dello Stato, in aderenza anche all'articolo 9 della Costituzione: sostiene infatti la Corte che, se la legge n.  1766 del 1927 sugli usi civici e gli altri diritti di comune godimento delle terre (cui tuttora deve farsi riferimento) aveva la finalità di liquidare questi ultimi, per una migliore utilizzazione agricola dei relativi terreni, essi sono però sopravvissuti con un ruolo non marginale nell'economia agricola del Paese; anzi – prosegue la Corte – «i profondi mutamenti economici e sociali intervenuti nel secondo dopoguerra hanno inciso anche in questo settore, mettendo in ombra il profilo economico dell'istituto ma ad un tempo evidenziandone la rilevanza quanto ad altri profili e in particolare quanto a quelli ambientali»;
          la materia dei domini collettivi è riconducibile anche all'ordinamento civile, attribuito alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione;
          il provvedimento in esame reca fondamentalmente una disciplina di soli princìpi, chiamando la Repubblica (e quindi anche le autonomie territoriali) a tutelare e valorizzare i domini collettivi, tra l'altro in quanto strumenti per la conservazione del patrimonio naturale nazionale, e a riconoscere e garantire ai cittadini i diritti di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento;
      osservato che:
          le politiche pubbliche e la legislazione più recenti puntano sulla cessione ai privati dei terreni demaniali, anche gravati da usi civici, come mezzo per promuovere l'economia e per favorire l'imprenditoria agricola giovanile;
          i terreni demaniali, compresi quelli gravati da usi civici, costituiscono infatti una grande risorsa e un'importante occasione di sviluppo, in un periodo di difficoltà economica come questo, soprattutto per l'economia delle regioni meridionali;
          appare quindi auspicabile prevedere la ricognizione, da parte dei comuni, dei terreni demaniali gravati da usi civici, ai fini della loro conseguente valorizzazione, attraverso la loro assegnazione, previa approvazione delle regioni, con procedure ad evidenza pubblica, a soggetti qualificati, a fini di utilizzo agricolo, anche per promuovere l'imprenditoria agricola giovanile;
      osservato altresì che:
          l'articolo 3, comma 6, ultimo periodo, nel prevedere che il vincolo paesaggistico imposto sulle zone gravate da usi civici sia mantenuto anche in caso di liquidazione degli stessi usi civici, rischia di rendere Pag. 168illegittime le costruzioni, anche prime abitazioni, realizzate sui terreni affrancati dagli usi civici senza il previo parere delle sovrintendenze competenti per i beni ambientali e paesaggistici,
      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:
          si chiarisca la natura giuridica dei domini collettivi, che l'articolo 1 configura come soggetti istituzionali, nel contempo salvaguardando le competenze dei comuni e delle regioni in materia di valorizzazione e gestione dei terreni gravati da usi civici;

      e con la seguente osservazione:
          all'articolo 3, comma 6, appare opportuno riformulare l'ultimo periodo per esplicitare che il principio del mantenimento del vincolo sulle terre in caso di liquidazione degli usi civici vale solo per il futuro e non riguarda quindi i terreni che sono già stati oggetto di liquidazione, legittimazione o affrancamento.

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ALLEGATO 2

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285 (Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abb.).

PROPOSTA DI PARERE INIZIALE DEL RELATORE

      La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
          esaminato il nuovo testo unificato, risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, delle proposte di legge C. 1512 ed abbinate, recante «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285»;
          rilevato che il provvedimento interviene in una materia – quella della sicurezza stradale – che, sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n.  428 del 2004 e n.  9 del 2009), spetta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in quanto riconducibile alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione,
      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:
          a) considerata la rilevanza che il tema della mobilità riveste per le autonomie territoriali, valuti la commissione di merito l'opportunità di introdurre nel provvedimento anche misure volte a promuovere l'uso delle biciclette, favorendo la circolazione di queste ultime;
          b) per le medesime ragioni, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che gli enti competenti per i diversi livelli di governo rivedano i limiti di velocità secondo criteri di ragionevolezza, al fine di adeguarli alle reali esigenze di sicurezza della circolazione.

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ALLEGATO 3

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285 (Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abb.).

PARERE FAVOREVOLE

      La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
          esaminato il nuovo testo unificato, risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, delle proposte di legge C. 1512 ed abbinate, recante «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285»;
          rilevato che il provvedimento interviene in una materia – quella della sicurezza stradale – che, sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n.  428 del 2004 e n.  9 del 2009), spetta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in quanto riconducibile alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione,
      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:
          a) considerata la rilevanza che il tema della mobilità riveste per le autonomie territoriali, valuti la commissione di merito l'opportunità di introdurre nel provvedimento anche misure volte a promuovere l'uso delle biciclette, favorendo la circolazione di queste ultime;

          b) per le medesime ragioni, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che gli enti competenti per i diversi livelli di governo rivedano i limiti di velocità secondo criteri di ragionevolezza, al fine di adeguarli alle reali esigenze di sicurezza della circolazione;

          c) la Commissione di merito valuti infine l'opportunità di modificare anche l'articolo 185, comma 2, del codice della strada, al fine di prevedere che, in caso di sosta temporanea delle auto-caravan nelle aree adibite al parcheggio, anche nei centri abitati, sia consentito di tenere in funzione l'impianto interno per la conservazione di alimenti e l'impianto di riscaldamento.