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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 ottobre 2014
314.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per il regolamento
ALLEGATO

ALLEGATO 1

CAMERA DEI DEPUTATI

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Schema di modifica regolamentare predisposta dal Gruppo di lavoro sulle riforme del Regolamento della Camera e adottato come testo base nella seduta dell'8 gennaio 2014.

N. 1.
EMENDAMENTI PRESENTATI PRESSO LA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Il fascicolo è diviso in due parti:
          1) nella prima sono riportati gli emendamenti riferiti a ciascun articolo del Regolamento modificato dallo schema di riforma adottato come testo-base, anch'esso riportato – articolo per articolo – per agevolare la lettura;
          2) nella seconda parte sono pubblicati gli emendamenti riferiti agli articoli del Regolamento, il cui testo è anch'esso qui pubblicato, non trattati dallo schema di riforma.

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Parte I
Articoli del Regolamento modificati dallo schema di riforma adottato come testo-base

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ART. 14.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      01. I Gruppi parlamentari sono associazioni di deputati la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo. Ai Gruppi parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività.

      01. I Gruppi parlamentari sono associazioni di deputati, che vi aderiscono sulla base della manifestazione di volontà di cui al comma 3, la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo. Ai Gruppi parlamentari ed al Gruppo misto, in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività.

      1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati.       1. Identico.
      2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio e una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi.       2. Identico.
      3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono.       3. Entro due giorni dalla conclusione della prima seduta o dalla data di proclamazione, se successiva, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo aderiscono.
      4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 3, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto.       4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 3, o si dimettano da un Gruppo senza dichiarare l'iscrizione ad un altro, o non appartengano ad alcun Gruppo, confluiscono in un unico Gruppo misto, a costituzione necessaria e di carattere permanente.
      5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna       5. Identico.
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consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico, la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.

EMENDAMENTI

      Sostituire l'articolo 14 con il seguente:
      Art. 14 – 1. Per costituire un Gruppo parlamentare, ad eccezione del Gruppo misto, occorre un numero minimo di deputati pari al doppio del numero delle Commissioni permanenti istituite alla Camera ovvero che si verifichino le condizioni previste dal secondo periodo del comma 2 o dal comma 5.
      2. All'inizio di ogni legislatura è costituito un Gruppo per ogni lista alla quale sia stato assegnato il numero minimo di seggi previsto dal comma 1. È altresì istituito un Gruppo per ogni lista che abbia raggiunto su scala nazionale un risultato elettorale pari all'ottenimento del 4 per cento dei voti validamente espressi.
      3. I deputati vengono assegnati d'ufficio ai Gruppi costituiti ai sensi del comma 2, in corrispondenza della lista nella quale sono stati eletti.Pag. 25
      4. I deputati eletti in liste per le quali non si costituiscano Gruppi ai sensi del comma 2, ma appartenenti a coalizioni che contengano almeno una lista per la quale è costituito un Gruppo, sono assegnati al Gruppo della coalizione cui appartengono che ha ottenuto più seggi.
      5. I deputati eletti in liste appartenenti a coalizioni che hanno raggiunto un risultato elettorale pari all'ottenimento del 10 per cento dei voti validamente espressi su scala nazionale ma che non contengono alcuna lista per la quale possa costituirsi un Gruppo ai sensi del comma 2, confluiscono in un unico Gruppo della coalizione appositamente costituito.
      6. Ai deputati subentranti si applica la disciplina di cui ai commi precedenti. Qualora sia stato accertato ai sensi del comma 7 lo scioglimento del Gruppo al quale dovrebbero essere assegnati, i deputati, entro due giorni dal subentro, devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo aderiscono.
      7. L'Ufficio di Presidenza accerta lo scioglimento di un Gruppo qualora venga meno il requisito di cui al comma 1, ovvero, relativamente ai Gruppi istituiti ai sensi dei commi 2, secondo periodo, e 5, qualora più di un quarto dei loro componenti iniziali ne sia uscito.
      8. I deputati i quali escano da un Gruppo senza aderire ad un altro, ovvero provengano da un Gruppo del quale sia stato accertato lo scioglimento ai sensi del comma 7, ovvero non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 6, o comunque non appartengano ad alcun Gruppo, confluiscono in un unico Gruppo misto.
      9. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di un numero di deputati pari almeno al numero delle Commissioni permanenti istituite alla Camera. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate Pag. 26dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.
      10. L'Ufficio di Presidenza accerta lo scioglimento delle componenti politiche formate in seno al Gruppo misto qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 9.
14. 5. Toninelli, Dieni.

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 14.
14. 4. Dieni, Toninelli.

      Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:
      1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre che vi aderiscano almeno venti deputati eletti in liste aventi il medesimo contrassegno. Con riferimento ad un contrassegno non può essere costituito più di un Gruppo parlamentare. I deputati che aderiscono ad un Gruppo non corrispondente al contrassegno con riferimento al quale sono stati eletti non sono computati ai fini del numero minimo richiesto per la costituzione del Gruppo e per la sua permanenza.
      2. L'Ufficio di Presidenza accerta lo scioglimento di un Gruppo quando vengano meno i requisiti di cui al comma 1.
      3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo aderiscono.
      4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 3, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto.
      5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati, i quali rappresentino un partito o movimento politico, la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi Pag. 27certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Può essere autorizzata la costituzione di componenti del Gruppo misto, purché siano decorsi ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura, qualora lo chiedano almeno quindici deputati, già appartenenti al medesimo Gruppo, che rappresentino, in forza di elementi certi ed inequivoci, un partito o un movimento politico organizzato nel Paese. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.
14. 3. Vito.

      Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:
      1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre che vi aderiscano almeno venti deputati e che esso rappresenti un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti, che abbia presentato alle elezioni della Camera dei deputati proprie liste di candidati con lo stesso contrassegno, conseguendovi l'elezione di deputati. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, può essere costituito, con riferimento a tali liste, comunque un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i suddetti partiti o movimenti politici.
      2. L'Ufficio di Presidenza accerta lo scioglimento di un Gruppo quando vengano meno i requisiti di cui al comma 1.
      3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono.
      4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 3, o Pag. 28non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto.
      5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati, i quali rappresentino un partito o movimento politico, la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.
14. 2. Vito.

      Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:
      1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati e che esso rappresenti un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti, che abbia presentato alle elezioni della Camera dei deputati proprie liste di candidati con lo stesso contrassegno, conseguendovi l'elezione di deputati. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, può essere costituito, con riferimento a tali liste, comunque un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i suddetti partiti o movimenti politici.
      2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo, in difetto dei requisiti di cui al comma 1, qualora lo chiedano almeno trenta deputati, già appartenenti al medesimo Gruppo, dopo almeno ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura, purché questo rappresenti, Pag. 29in forza di elementi certi ed inequivoci, un partito organizzato nel Paese.
      3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono.
      4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 3, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto.
      5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati, i quali rappresentino un partito o movimento politico, la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati. Può essere altresì autorizzata la costituzione di componenti del Gruppo misto qualora lo chiedano almeno quindici deputati già appartenenti al medesimo Gruppo, dopo almeno ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura, purché rappresentino, in forza di elementi certi ed inequivoci, un partito o un movimento organizzato nel Paese. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate. La denominazione delle componenti deve corrispondere a quella del soggetto politico rappresentato.
14. 1. Vito.

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ART. 15.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. È altresì assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Il contributo è determinato avendo riguardo alla consistenza numerica di ciascun Gruppo. Le dotazioni ed i contributi assegnati al Gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.

      3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. È altresì assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Il contributo è determinato avendo riguardo alla consistenza numerica di ciascun Gruppo. Le dotazioni ed i contributi assegnati al Gruppo misto sono determinati con specifico riguardo alla sua peculiare natura e composizione ed al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da garantirne l'autonomia funzionale, tenendo conto sia delle esigenze di base comuni che della consistenza numerica di ciascuna componente.

EMENDAMENTI

      Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: I Gruppi parlamentari si avvalgono prioritariamente del personale di cui agli Allegati A e B della delibera n.  227/2012 dell'Ufficio di Presidenza.
15. 1. Pisicchio.
(Ritirato)

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      All'articolo 15, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
15. 3. Dieni, Toninelli.

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 15.
15. 2. Toninelli, Dieni.

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ART. 15-ter.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      8. L'Ufficio di Presidenza disciplina i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo, ivi compresa la disciplina da applicare in caso di scioglimento di un Gruppo. Apposite disposizioni sono dettate per il Gruppo misto.

      8. L'Ufficio di Presidenza disciplina i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo, ivi compresa la disciplina da applicare in caso di scioglimento di un Gruppo. Apposite disposizioni sono dettate per il Gruppo misto, tenuto conto della sua peculiare natura e composizione.

EMENDAMENTI

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 15-ter.
15-ter. 1. Toninelli, Dieni.

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ART. 16.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      1. La Giunta per il Regolamento della Camera è composta di dieci deputati nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa è presieduta dallo stesso Presidente della Camera, il quale, udito il parere della stessa Giunta, può integrarne la composizione ai fini di una più adeguata rappresentatività tenendo presenti, per quanto possibile, criteri di proporzionalità tra i vari Gruppi.

      1. Identico.

      1-bis. Il Presidente della Camera convoca la Giunta per l'esame delle questioni di interpretazione del Regolamento ove ne facciano apposita richiesta uno o più presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ad un terzo dei componenti della Camera.
      2. Alla Giunta sono deferiti lo studio delle proposte relative al Regolamento, i pareri sulle questioni di interpretazione del Regolamento medesimo nonché la soluzione dei conflitti di competenza tra le Commissioni nei casi previsti nel comma 4 dell'articolo 72 e nel comma 4 dell'articolo 93.       2-5. Identici.
      3. La Giunta propone all'Assemblea le modificazioni e le aggiunte al Regolamento che l'esperienza dimostri necessarie.
      3-bis. La proposta della Giunta è discussa secondo le norme del capo VIII. Nel corso della discussione ciascun deputato può presentare una proposta contenente principî e criteri direttivi per la riformulazione del testo della Giunta. Al termine della discussione le proposte possono essere illustrate per non più di dieci minuti ciascuna e sono poste in votazione previa dichiarazione di voto di un deputato per Gruppo per non più di cinque minuti ciascuno. Il Presidente concede la parola ai deputati che intendono esprimere un voto
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diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendone le modalità ed i limiti di tempo. È ammessa la richiesta di votazione per parti separate in relazione a singoli principî e criteri direttivi.
      3-ter. Qualora tutte le proposte contenenti principî e criteri direttivi siano state respinte, si passa alla votazione della proposta della Giunta, previo svolgimento delle dichiarazioni di voto. Ove una o più di tali proposte siano state approvate, la Giunta presenta un nuovo testo che recepisce i principî e i criteri direttivi approvati dall'Assemblea. Nel caso in cui un Presidente di Gruppo o venti deputati esprimano dissenso sul modo in cui le deliberazioni dell'Assemblea sono state recepite, possono presentare proposte interamente sostitutive del testo della Giunta nel senso da essi ritenuto conforme ai principî e criteri direttivi approvati. Per l'ammissibilità delle proposte si applica l'articolo 89.
      4. Il testo della Giunta è approvato a maggioranza assoluta dei componenti la Camera, a norma dell'articolo 64 della Costituzione. In caso di mancata approvazione di tale testo sono poste in votazione, con le stesse modalità, le proposte sostitutive di cui al comma 3-ter, cominciando dalla proposta che più si avvicina al testo della Giunta. È consentita una dichiarazione di voto ad un deputato per Gruppo. Non è ammessa la votazione per parti separate.
      4-bis. La domanda di votazione nominale o per scrutinio segreto deve essere presentata, a norma del comma 2 dell'articolo 51, prima dell'inizio della discussione. Qualora non sia stata richiesta la votazione qualificata, si procede con votazione nominale allorché sia necessario constatare la maggioranza di cui all'articolo 64 della Costituzione.
      5. Le disposizioni modificative e aggiuntive al Regolamento sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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EMENDAMENTI

      All'articolo 16, sopprimere il comma 1-bis.

      Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Ai fini del comma 2 la Giunta è convocata dal Presidente qualora questi lo ritenga opportuno o comunque ove ne faccia apposita richiesta almeno un quinto dei componenti della Camera, anche attraverso la rappresentanza dei presidenti di Gruppo la cui richiesta viene computata a tal fine nella misura del numero dei membri del Gruppo che rappresentano.
16. 4. Toninelli, Dieni.

      All'articolo 16, comma 1-bis, sostituire la parola: convoca con le seguenti: può convocare.
16. 1. Melilla.

      All'articolo 16, comma 1-bis, sostituire le parole da: per l'esame delle questioni di interpretazione fino alla fine del comma con le seguenti: ove ne facciano motivata richiesta uno o più presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ad un terzo dei componenti della Camera per l'esame di specifiche questioni di interpretazione del Regolamento delle quali riconosca la fondatezza. Salva diversa valutazione da parte del Presidente della Camera, la richiesta non determina una modifica dei lavori dell'Assemblea o delle Commissioni o una sospensione delle rispettive sedute.
*16. 2. (ex Leone), Vignali.

      All'articolo 16, comma 1-bis, sostituire le parole da: per l'esame delle questioni di Pag. 36interpretazione fino alla fine del comma con le seguenti: ove ne facciano motivata richiesta uno o più presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ad un terzo dei componenti della Camera per l'esame di specifiche questioni di interpretazione del Regolamento delle quali riconosca la fondatezza. Salva diversa valutazione da parte del Presidente della Camera, la richiesta non determina una modifica dei lavori dell'Assemblea o delle Commissioni o una sospensione delle rispettive sedute.
*16. 3. Giorgis, Cinzia Maria Fontana, D'Attorre, Lenzi.

      Dopo l'articolo 16-bis, aggiungere il seguente:
      Art. 16-ter – 1. Il Comitato di Garanzia è composto di tre membri scelti tra i giudici emeriti della Corte costituzionale ed eletti dall'Assemblea della Camera a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Ciascun membro del Comitato dura in carica sei anni e non è rieleggibile. Entro dieci giorni dalla cessazione dalla carica di uno o più componenti del Comitato, l'elezione dei nuovi componenti è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea. Qualora non si raggiunga la maggioranza prescritta, si procede a nuove elezioni ogni prima seduta di ciascuna delle settimane seguenti.
      2. Il Comitato è presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno. Le decisioni del Comitato non sono valide se non sono approvate da almeno due componenti.
      3. Il Comitato è chiamato ad esprimersi su questioni di interpretazione del Regolamento che siano state tempestivamente sollevate in Assemblea o in Commissione e siano state direttamente o successivamente sottoposte al Presidente della Camera, entro quarantotto ore dalla decisione assunta dal Presidente, quando ne faccia richiesta Pag. 37almeno un quarto dei componenti dell'Assemblea e purché attengano alle seguenti materie:
          a) composizione degli organi della Camera dei deputati;
          b) presentazione dei progetti di legge e loro assegnazione alle Commissioni;
          c) inserimento dei progetti di legge nel programma, nel calendario e nell'ordine del giorno dell'Assemblea e delle Commissioni;
          d) esame istruttorio in Commissione;
          e) formulazione di pareri da parte delle Commissioni e del Comitato per la legislazione;
          f) valutazione sull'ammissibilità degli emendamenti in Commissione e in Assemblea;
          g) modalità della discussione e della deliberazione dei progetti di legge in Commissione e in Assemblea.

      4. Il Comitato di Garanzia, sentita la Giunta per il Regolamento qualora non sia stata già investita della questione dal Presidente della Camera, si esprime nei tempi più celeri e comunque non oltre sette giorni, enunciando la corretta interpretazione del Regolamento e indicando, tra i precedenti che sono stati portati alla sua cognizione, quelli che non risultino conformi al Regolamento, affinché di essi non si possa più tener conto. Qualora il Comitato accerti una violazione del Regolamento che abbia arrecato un grave o permanente pregiudizio ai diritti delle minoranze o alla completezza e trasparenza del procedimento legislativo, esso indica altresì gli atti o l'intera fase procedimentale da ripetere nonché gli atti che possono essere conservati.

      Conseguentemente:
          all'articolo 12, comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
              g) la previsione delle modalità per l'accesso diretto all'archivio dei precedenti e per la loro pubblicazione.Pag. 38
          all'articolo 154, aggiungere, in fine, il seguente comma:
      10. Qualora, entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'articolo 16-ter, l'Assemblea non abbia provveduto all'elezione di almeno due componenti del Comitato di garanzia, il Presidente della Camera provvede alla nomina dei supplenti necessari per la validità delle decisioni dell'organo, che durano in carica per un anno, scegliendoli tra i Presidenti emeriti della Corte costituzionale. Nel frattempo, l'Assemblea è comunque convocata a norma del comma 1 dell'articolo 16-ter per provvedere all'elezione dei componenti effettivi che subentreranno allo scadere dei supplenti nominati dal Presidente.
16-bis. 01. Toninelli, Dieni.

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ART. 16-bis.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      1. Il Comitato per la legislazione è composto di dieci deputati, scelti dal Presidente della Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

      1. Il Comitato per la legislazione è composto da ventuno deputati, nominati dal Presidente della Camera non appena costituiti i Gruppi parlamentari, tenendo presenti, per quanto possibile, criteri di rappresentatività e di proporzionalità.

      2. Il Comitato è presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno.       2. Il Presidente del Comitato è eletto nella prima riunione fra i rappresentanti dei Gruppi di opposizione.
(Ipotesi alternative formulate in seno al Comitato:
– Il Presidente del Comitato è nominato dal Presidente della Camera
– Un componente appartenente ai gruppi della maggioranza ed uno appartenente ai gruppi di opposizione, eletti dal Comitato nella prima riunione, si alternano alla presidenza ed alla vicepresidenza in turni di durata pari a trenta mesi).

      2-bis. Il Comitato elegge altresì un Vicepresidente e due segretari.

      3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui progetti di legge da queste esaminati, secondo quanto previsto dal comma 4. Il parere è espresso entro i termini indicati all'articolo 73, comma 2, decorrenti dal giorno della richiesta formulata dalla Commissione competente. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore e il rappresentante del Governo.       3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui progetti di legge da queste esaminati, secondo quanto previsto dal comma 4. Il parere è espresso entro il termine indicato dalla Commissione competente in sede referente e stabilito in relazione all'organizzazione complessiva del procedimento definita ai sensi del comma 1 dell'articolo 79. Il termine deve essere comunque congruo in relazione alla complessità del testo. Se, alla scadenza del termine indicato, il Comitato non ha espresso il parere, la Commissione competente per il merito non può procedere a deliberazioni conclusive a meno che il progetto di legge sia iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea. La Commissione può rinnovare la richiesta per una sola volta, indicando un nuovo termine, scaduto
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il quale, in assenza del parere del Comitato, essa può comunque procedere anche a deliberazioni conclusive. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore nella Commissione di merito e il rappresentante del Governo.
      4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge affinché esso esprima parere sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Il parere è richiesto non prima della scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame. La richiesta deve essere presentata entro termini compatibili con la programmazione dei lavori della Commissione e dell'Assemblea relativamente al progetto di legge al quale è riferita, e non determina comunque modificazione al calendario dei lavori dell'Assemblea o della Commissione. Al termine dell'esame, il Comitato esprime un parere, sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali e ordinarie e dal Regolamento.       4. Identico.
      5. Il parere reso dal Comitato alle Commissioni in sede referente è stampato e allegato alla relazione per l'Assemblea. Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzienti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni.       5. Identico.
      6. Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Ove il progetto di legge sia esaminato in sede legislativa o redigente, si applicano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 93, comma 3, e 96, comma 4.       6. Ove il parere rechi condizioni formulate in modo specifico e testuale, esse si intendono presentate come emendamenti nella Commissione che procede in sede referente. Qualora questa non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere, respingendo gli emendamenti, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Ove il progetto di legge sia esaminato in sede legislativa o redigente, si applicano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 93, comma 3, e 96, comma 4.
      6-bis. Le Commissioni, immediatamente dopo avere proceduto alla scelta del testo adottato come base per il seguito       6-bis. Le Commissioni, immediatamente dopo avere proceduto alla scelta del testo adottato come base per il seguito
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dell'esame ovvero, in mancanza, a conclusione dell'esame preliminare di cui all'articolo 79, comma 2, trasmettono al Comitato i progetti di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge. Il Comitato esprime il proprio parere a norma dei commi 3, 4 e 5 e con gli effetti di cui al comma 6. dell'esame ovvero, in mancanza, a conclusione dell'esame preliminare di cui all'articolo 79, comma 2, trasmettono al Comitato i progetti di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge e i progetti di legge dichiarati urgenti ai sensi dell'articolo 69. Il Comitato esprime il proprio parere a norma dei commi 3, 4 e 5 e con gli effetti di cui al comma 6.
      7. Il Presidente della Camera, qualora ne ravvisi la necessità, può convocare congiuntamente il Comitato per la legislazione e la Giunta per il Regolamento.       7. Identico.
      8. Il Comitato, sulla base dell'attività consultiva svolta, cura un costante monitoraggio delle politiche della legislazione, con particolare riferimento alla qualità della produzione normativa ed all'uso delle fonti. A tal fine, può procedere all'audizione di Ministri e utilizzare le procedure di cui agli articoli 143, comma 1, e 144 del Regolamento.

EMENDAMENTI

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma ai commi 1, 2, 2-bis e 3 dell'articolo 16-bis.
16-bis. 4. Dieni, Toninelli.

      All'articolo 16-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
      1. Il Comitato per la legislazione è composto da venti deputati, scelti dal Presidente della Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.
16-bis. 2. Melilla.

      All'articolo 16-bis, comma 2, sostituire le parole: eletto nella prima riunione con Pag. 42le seguenti: nominato dal Presidente della Camera.
16-bis. 3. Melilla.

      All'articolo 16-bis, comma 3, quarto periodo, sopprimere le parole da: a meno che il progetto di legge sia iscritto fino alla fine del quinto periodo.
16-bis. 5. Dieni, Toninelli.

      All'articolo 16-bis, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
      9. Nello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, il Comitato ha facoltà di convocare, al fine di interloquirvi, i relatori di progetti di legge in corso di esame da parte delle Commissioni o dell'Assemblea; i relatori si presentano al Comitato nei tempi prescritti dalla convocazione, la quale stabilisce un termine congruo che tenga conto della programmazione dei lavori delle Commissioni interessate o dell'Assemblea. Agli stessi fini, il Comitato può procedere all'audizione dei responsabili degli uffici legislativi dei Ministeri o di loro delegati, i quali sono invitati a presentarsi al Comitato nei tempi prescritti dalla convocazione, la quale stabilisce un termine congruo.
16-bis. 1. Catania.

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ART. 23.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      1. La Camera organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.

      1-4. Identici.

      2. Il programma dei lavori dell'Assemblea è deliberato dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo per un periodo di almeno due mesi e, comunque, non superiore a tre mesi.
      3. Il Presidente della Camera convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo dopo aver preso gli opportuni contatti con il Presidente del Senato e con il Governo, che interviene alla riunione con un proprio rappresentante. Il Presidente della Camera può convocare preliminarmente la Conferenza dei presidenti delle Commissioni permanenti. Il Governo comunica al Presidente della Camera e ai presidenti dei Gruppi le proprie indicazioni, in ordine di priorità, almeno due giorni prima della riunione della Conferenza. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo può trasmettere le proprie proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi.
      4. Il programma, predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi, contiene l'elenco degli argomenti che la Camera intende esaminare, con l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea. Tale indicazione è formulata in modo da garantire tempi congrui per l'esame in rapporto al tempo disponibile e alla complessità degli argomenti.
      5. I progetti di legge sono inseriti nel programma in modo tale da assicurare che la discussione in Assemblea abbia inizio quando siano decorsi i termini previsti dall'articolo 81 per la presentazione della relazione all'Assemblea. Può derogarsi a tali termini soltanto qualora la Commissione abbia già concluso l'esame, ovvero su       5. I progetti di legge non possono essere inseriti nel programma e nel calendario prima che siano interamente decorsi i termini indicati all'articolo 81. Può derogarsi a tali termini soltanto nei seguenti casi:

           a) quando la Commissione, all'atto della definizione del calendario o del programma

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accordo unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, nonché per i progetti di legge esaminati a norma degli articoli 70, comma 2, 71 e 99. o della loro modifica, abbia già concluso l'esame del provvedimento;
           b) quando sull'iscrizione per una data anteriore sussista il consenso di presidenti di gruppo la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti la Camera;
           c) per i progetti di legge esaminati a norma degli articoli 70, comma 2, 71 e 99 e per i disegni di legge di ratifica.

      6. Il programma è approvato con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera. In tal caso, il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga tale maggioranza, il programma è predisposto dal Presidente secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5 e inserendo nel programma stesso le proposte dei Gruppi parlamentari, nel rispetto della riserva di tempi e di argomenti di cui all'articolo 24, comma 3, secondo periodo.

      6-11. Identici.

      7. Il programma formato ai sensi del comma 6 diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo programma.
      8. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel programma al di fuori dei criteri di cui ai commi 3, 4, 5 e 6.
      9. Il programma è aggiornato almeno una volta al mese, secondo la procedura prevista nei commi precedenti, anche in
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relazione all'esigenza dell'effettivo svolgimento dell'istruttoria legislativa nelle Commissioni e ai fini dell'osservanza della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 79.
      10. Il programma dei lavori dell'Assemblea determina la ripartizione dei tempi di lavoro dell'Assemblea e delle Commissioni per il periodo considerato. In ogni mese, con esclusione del periodo di tempo in cui si svolge la sessione di bilancio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 119, è riservata una settimana di sospensione dei lavori della Camera, destinata allo svolgimento delle altre attività inerenti al mandato parlamentare.
      11. In caso di mancata predisposizione del programma ai sensi dei precedenti commi, si procede a norma del comma 1 dell'articolo 26.

EMENDAMENTI

      All'articolo 23, sostituire i commi da 2 a 9 con i seguenti:
      2. Il programma dei lavori dell'Assemblea è deliberato dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo per un periodo di tre mesi.
      2-bis. Almeno due giorni prima della riunione della Conferenza dei presidenti di Gruppo il Governo si presenta all'Assemblea per illustrare i disegni di legge già annunciati ai sensi dell'articolo 68, dei quali richiede l'inserimento nel programma.
      3. Il Presidente della Camera convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo dopo aver preso gli opportuni contatti con il Presidente del Senato e con il Governo, che interviene alla riunione con un proprio rappresentante. Il Presidente della Camera convoca preliminarmente la Conferenza dei presidenti delle Commissioni permanenti al fine di coordinare la programmazione Pag. 46dei lavori dell'Assemblea con i lavori delle Commissioni. Entro due giorni dalla riunione della Conferenza ciascun Gruppo può trasmettere le proprie proposte già annunciate ai sensi dell'articolo 68 al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi.
      4. Il programma, predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi di cui ai commi precedenti, contiene l'elenco dei progetti di legge e degli altri argomenti che la Camera esaminerà nel trimestre successivo. Il programma indica l'ordine di priorità e il periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea. Tale indicazione è formulata in modo da garantire tempi congrui per l'esame in rapporto al tempo disponibile e alla complessità degli argomenti.
      5. I progetti di legge sono inseriti nel programma in modo tale da assicurare che la discussione in Assemblea abbia inizio solo quando siano interamente decorsi i termini minimi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 81 per la presentazione della relazione all'Assemblea. Può derogarsi a tali termini soltanto qualora la Commissione abbia già concluso l'esame e abbia deliberato ai sensi del comma 3 dell'articolo 81.
      5-bis. Nell'inserimento dei progetti di legge nel programma si tiene altresì conto dei termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 81-bis per la votazione finale in Assemblea. Può derogarsi a tali termini solo a seguito della deliberazione di cui al comma 3 dell'articolo 81-bis.
      6. Salvo diverso accordo dei presidenti di Gruppo, delle sedute della Conferenza dei capigruppo è sempre redatto e pubblicato un resoconto stenografico. Il programma è approvato con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera. In tal caso, il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile ai progetti di legge, purché già annunciati ai sensi dell'articolo 68, e agli altri argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla Pag. 47consistenza di questi. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga tale maggioranza, il programma è predisposto dal Presidente. Il Presidente inserisce nel programma i progetti di legge richiesti dai Gruppi di opposizione a norma del comma 3, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato. Ove l'esame di un progetto di legge inserito nel programma su richiesta dei Gruppi di opposizione non si concluda, ed i Gruppi ne richiedano la trattazione nell'ambito di un programma successivo, il Presidente della Camera ne dispone l'iscrizione al di fuori dei criteri di cui al comma 5 e al presente comma. Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel programma su proposta di Gruppi di opposizione sono collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione, salvo il raggiungimento di un diverso accordo con il consenso dei Gruppi richiedenti. Sugli argomenti iscritti su proposta dei Gruppi di opposizione non è ammessa in Assemblea la richiesta di inversione dell'ordine del giorno o di rinvio dell'esame, salvo consenso dei Gruppi interessati. All'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge è destinata non più della metà del tempo complessivamente disponibile.
      7. Il programma formato ai sensi del comma 6 diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo programma.
      8. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge Pag. 48sono inseriti nel programma al di fuori dei criteri di cui ai commi 3, 4, 5 e 6.
      9. Il programma può essere aggiornato soltanto allo scadere di ogni mese, secondo la procedura prevista nei commi precedenti, ed esclusivamente in relazione all'esigenza dell'effettivo svolgimento dell'istruttoria legislativa nelle Commissioni, del rispetto dei termini previsti dal comma 5 e dall'articolo 81, nonché ai fini dell'osservanza della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 79.

      Conseguentemente, sostituire l'articolo 81 con i seguenti:

Art. 81.

      1. Le relazioni delle Commissioni sui progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea non possono essere presentate, nemmeno in forma orale, prima che siano decorsi due mesi dall'effettivo inizio dell'esame in sede referente.
      2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a quindici giorni per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Per i progetti di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza, le Commissioni non possono presentare la relazione all'Assemblea prima che siano decorsi trenta giorni dalla data in cui essa è stata dichiarata. Restano fermi i termini previsti dal capo XXVII.
      3. Tali termini minimi di esame nelle Commissioni in sede referente non possono mai essere derogati senza il consenso unanime dei componenti della Commissione.

Art. 81-bis.

      1. L'Assemblea non può procedere al voto finale sui progetti di legge prima che siano trascorsi tre mesi dall'effettivo inizio dell'esame degli stessi in Commissione.
      2. Il termine minimo di cui al comma 1 è ridotto a sessanta giorni per i disegni di legge dei quali sia dichiarata l'urgenza e a trenta giorni per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 96-bis. Pag. 49
      3. Può derogarsi a tali termini solo con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti la Camera.
23. 4. Dieni, Toninelli.

      All'articolo 23 sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. Il programma dei lavori dell'Assemblea è predisposto dal Presidente della Camera secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5. Esso comprende un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a tre. Il programma, che contiene prioritariamente gli argomenti indicati dal Governo, è sottoposto alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

      Conseguentemente, al medesimo articolo:
          sostituire il comma 6 con il seguente:
      6. Il programma è approvato con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno alla maggioranza assoluta dei componenti della Camera. Il Presidente riserva una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Ove il programma sia approvato con la contrarietà di uno o più presidenti di Gruppi di opposizione la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ad un quarto dei componenti della Camera, il Presidente inserisce le loro proposte in modo da garantire ad essi un quinto degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato.
          al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
23. 1. Vito.

      All'articolo 23, sostituire il comma 5 con il seguente:
      5. I progetti di legge non possono essere inseriti nel programma e nel calendario Pag. 50prima che siano interamente decorsi i termini indicati all'articolo 81. Può derogarsi a tali termini soltanto qualora la Commissione abbia già concluso l'esame e vi sia il consenso unanime dei membri della Commissione.
23. 3. Toninelli, Dieni.

      All'articolo 23:
          al comma 8, sostituire le parole: il disegno di legge comunitaria e con le seguenti: i disegni di legge europea e di delegazione europea, nonché;
          al comma 10, primo periodo, aggiungere in fine le parole:, assicurando che siano destinati ai lavori delle Giunte e delle Commissioni il pomeriggio del martedì e la mattina del mercoledì e del giovedì, per una fascia oraria di almeno tre ore in ciascuna giornata;
          sopprimere il comma 11.
23. 2. (ex Leone), Vignali.

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ART. 24.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      1. Stabilito il programma, il Presidente convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo per definirne le modalità e i tempi di applicazione mediante l'adozione di un calendario per tre settimane. Il Governo, informato della riunione, vi interviene con un proprio rappresentante e comunica al Presidente della Camera e ai presidenti dei Gruppi parlamentari, con almeno ventiquattro ore di anticipo, le proprie indicazioni relativamente alle date per l'iscrizione dei vari argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo può trasmettere le proprie proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi.

      1. Identico.

      2. Il calendario è predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi. Il calendario approvato con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera è definitivo ed è comunicato all'Assemblea. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.       2. Identico.
      3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 2, il calendario è predisposto dal Presidente. Il Presidente inserisce nel calendario le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti       3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 2, il calendario è predisposto dal Presidente. Il Presidente inserisce nel calendario le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti
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da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato. Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione sono di norma collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione. All'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge è destinata non più della metà del tempo complessivamente disponibile. Il calendario così formato diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario. da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato. Ove l'esame di un argomento inserito nel calendario su richiesta dei Gruppi di opposizione non si concluda, ed i Gruppi ne richiedano la trattazione nell'ambito di un calendario successivo, il Presidente della Camera ne dispone l'iscrizione prioritaria al di fuori dei criteri di cui al comma 2 ed al presente comma. Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione sono collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione, salvo diverso accordo con i Gruppi richiedenti. All'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge è destinata non più della metà del tempo complessivamente disponibile. Il calendario così formato diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.
      4. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel calendario e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai commi 2 e 3. Ai fini del calcolo delle quote previste dai suddetti commi non si tiene conto dell'esame dei provvedimenti indicati nel periodo precedente, dell'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e dei progetti di legge di iniziativa popolare, dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni, dell'esame delle proposte formulate dalla Giunta delle elezioni a norma dell'articolo 17 e delle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli 68 e 96 della Costituzione.       4. Identico.
      5. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti       5. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti
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e stabilisce le sedute per la loro trattazione. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è stampato e distribuito. Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni. e stabilisce le sedute per la loro trattazione, indicando i giorni dedicati alla discussione degli argomenti iscritti su richiesta dei Gruppi di opposizione ai sensi del comma 3 dell'articolo 24. Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni, nonché gli orari di inizio e conclusione delle sedute e delle fasi delle stesse in cui si svolgeranno le votazioni. Sono destinati ai lavori delle Giunte e delle Commissioni il pomeriggio del martedì e la mattina del mercoledì e del giovedì, per una fascia oraria di almeno tre ore in ciascuna giornata. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è pubblicato in formato elettronico sul sito internet della Camera.
      6. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario, indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo, si applica la stessa procedura prevista per la sua approvazione. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, possono essere inseriti nel calendario anche argomenti non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile l'esecuzione, stabilendosi, se del caso, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione.       6. Identico.
      7. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessità. Essa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonché quelli per lo svolgimento di richiami al Regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, i quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. Il tempo restante è riservato agli interventi che i deputati chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. Il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche       7. Al fine di assicurare l'effettiva realizzazione delle previsioni contenute nel calendario dei lavori dell'Assemblea, la Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, stabilisce il contingentamento dei tempi della discussione di ciascun argomento iscritto in rapporto alla sua complessità e tenendo conto del totale del tempo disponibile nelle sedute dedicate al loro esame.
      7-bis. La Conferenza dei presidenti di Gruppo stabilisce anzitutto il tempo complessivo da destinare all'esame di un argomento. Essa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonché quelli per lo svolgimento di richiami al Regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, il tempo complessivamente
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in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa del Governo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza. disponibile per le diverse fasi di esame. La Conferenza stabilisce il tempo destinato agli interventi a titolo personale dei deputati appartenenti a ciascun Gruppo in misura non inferiore ad un quinto di quello assegnato al Gruppo stesso per ciascuna fase. Il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa del Governo nonché dei progetti di legge e delle mozioni iscritti nel calendario su richiesta dei Gruppi di opposizione, la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza, di regola non inferiore ai due terzi del tempo complessivamente disponibile, purché la consistenza complessiva dei gruppi di opposizione sia pari almeno a un quarto dei componenti della Camera.
      8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a quello previsto per un intervento dall'articolo 39, comma 1. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.       8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7 -bis , è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore alla durata massima di un intervento nella discussione. Per le fasi successive, è assicurato ad ogni Gruppo un tempo non inferiore a quindici minuti. La ripartizione dei tempi destinati all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali che non abbiano particolare rilevanza politica è effettuata senza distinzioni di fasi ed a ciascun Gruppo è assegnato un tempo minimo di cinque minuti.
      9. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 2, alla determinazione del tempo disponibile per la discussione e alla conseguente ripartizione provvede il Presidente della Camera, osservando i criteri di cui ai commi 7 e 8.       9. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 2, alla determinazione del tempo disponibile per la discussione e alla conseguente ripartizione provvede il Presidente della Camera, osservando i criteri di cui ai commi 7, 7-bis e 8.
      10. Nella ripartizione di cui ai commi 7 e 9, il tempo riservato agli interventi dei relatori è stabilito distintamente per il relatore per la maggioranza e per gli eventuali relatori di minoranza. Il tempo attribuito a questi ultimi è determinato in       10. Nella ripartizione di cui ai commi 7, 7-bis e 9, il tempo riservato agli interventi dei relatori è stabilito distintamente per il relatore per la maggioranza e per gli eventuali relatori di minoranza. Il tempo attribuito a questi ultimi è determinato in Pag. 55
proporzione alla consistenza dei Gruppi che essi rappresentano e, comunque, in misura non inferiore a un terzo di quello attribuito al relatore per la maggioranza. proporzione alla consistenza dei Gruppi che essi rappresentano e, comunque, in misura non inferiore alla metà di quello attribuito al relatore per la maggioranza.
      11. I termini per gli interventi svolti dai deputati a titolo personale o per richiami al Regolamento sono fissati dal Presidente.       11-13. Identici.
      12. Per le fasi successive alla discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale e dei progetti di legge vertenti prevalentemente su una delle materie indicate nell'articolo 49, comma 1, le disposizioni di cui al comma 7 si applicano soltanto su deliberazione unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, ovvero nel caso in cui la discussione non riesca a concludersi e il progetto di legge sia iscritto in un successivo calendario. Il Presidente della Camera dispone che la disciplina di cui al presente comma si applichi, qualora ne sia fatta richiesta da parte di un Gruppo parlamentare, per i progetti di legge riguardanti questioni di eccezionale rilevanza politica, sociale o economica riferite ai diritti previsti dalla prima parte della Costituzione.
      13. Le ripartizioni in quote di tempi e di argomenti sono computate in via tendenziale e con riferimento alle previsioni formulate all'atto della predisposizione del calendario.

EMENDAMENTI

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 24.
24. 8. Dieni, Toninelli.

      All'articolo 24, sostituire i commi da 2 a 12 con i seguenti:
      1-bis. I progetti di legge sono inseriti nel calendario in modo tale da assicurare che la discussione in Assemblea abbia inizio solo quando siano decorsi i termini Pag. 56previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 81 per la presentazione della relazione all'Assemblea. Può derogarsi a tali termini soltanto qualora la Commissione, al momento della predisposizione del calendario, abbia già concluso l'esame e abbia deliberato ai sensi del comma 3 dell'articolo 81.
      1-ter. Nell'inserimento dei progetti di legge nel calendario si tiene altresì conto dei termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 81-bis per la votazione finale in Assemblea. Può derogarsi a tali termini solo a seguito della deliberazione di cui al comma 3 dell'articolo 81-bis.
      2. Il calendario è predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi. Non possono essere inseriti in calendario progetti di legge estranei a quelli stabiliti nel programma dei lavori, fatta esclusivamente eccezione per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge intervenuti successivamente alla predisposizione del programma. A questi ultimi, in ogni caso, non può essere destinato più di un terzo del tempo complessivamente disponibile. Il calendario approvato con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera è definitivo ed è comunicato all'Assemblea. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.
      3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 2, il calendario è predisposto dal Presidente nel rigoroso rispetto dei vincoli fissati nel programma trimestrale di riferimento di cui all'articolo 23.
      4. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla Pag. 57manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel calendario e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai commi 2 e 3. Ai fini del calcolo delle quote previste dai suddetti commi non si tiene conto dell'esame dei provvedimenti indicati nel periodo precedente, dell'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e dei progetti di legge di iniziativa popolare, dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni, dell'esame delle proposte formulate dalla Giunta delle elezioni a norma dell'articolo 17 e delle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli 68 e 96 della Costituzione.
      5. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è stampato e distribuito. Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni.
      6. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti è immodificabile, salvo che per gli adeguamenti resi necessari dalle modifiche da apportate al programma ai sensi del comma 9 dell'articolo 23. Per l'esame e l'approvazione di tali modifiche al calendario si applica la stessa procedura prevista per la sua approvazione.
      7. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessità. Essa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonché quelli per lo svolgimento di richiami al Regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, i quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per le Pag. 58diverse fasi di esame. Il tempo restante è riservato agli interventi che i deputati chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. Il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa del Governo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza.
      8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a trenta minuti. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali qualora vi sia il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera.
      9. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 2, alla determinazione del tempo disponibile per la discussione e alla conseguente ripartizione provvede il Presidente della Camera, osservando i criteri di cui ai commi 7 e 8.
      10. Nella ripartizione di cui ai commi 7 e 9, il tempo riservato agli interventi dei relatori è stabilito distintamente per il relatore per la maggioranza e per gli eventuali relatori di minoranza. Il tempo attribuito a questi ultimi è determinato in proporzione alla consistenza dei Gruppi che essi rappresentano e, comunque, in misura non inferiore a un terzo di quello attribuito al relatore per la maggioranza.
      11. I termini per gli interventi svolti dai deputati a titolo personale o per richiami al Regolamento sono fissati dal Presidente.
      12. Per le fasi successive alla discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale e dei progetti di legge vertenti prevalentemente su una delle materie indicate nell'articolo 49, comma 1, le disposizioni di cui al comma 7 si applicano Pag. 59soltanto su deliberazione unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo. Per le fasi successive alla discussione sulle linee generali dei progetti di legge vertenti prevalentemente su una delle materie indicate nell'articolo 49, comma 1, le disposizioni di cui al comma 7 si applicano altresì nel caso in cui la discussione non riesca a concludersi e il progetto di legge sia iscritto in un successivo programma. Il Presidente della Camera dispone che la disciplina di cui al presente comma si applichi, qualora ne sia fatta richiesta da parte di un Gruppo parlamentare, per i progetti di legge riguardanti questioni di eccezionale rilevanza politica, sociale o economica riferite ai diritti previsti dalla prima parte della Costituzione.

      Conseguentemente, sostituire l'articolo 81 con i seguenti:

Art. 81.

      1. Le relazioni delle Commissioni sui progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea non possono essere presentate, nemmeno in forma orale, prima che siano decorsi due mesi dall'effettivo inizio dell'esame in sede referente.
      2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a quindici giorni per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Per i progetti di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza, le Commissioni non possono presentare la relazione all'Assemblea prima che siano decorsi trenta giorni dalla data in cui essa è stata dichiarata. Restano fermi i termini previsti dal capo XXVII.
      3. Tali termini minimi di esame nelle Commissioni in sede referente non possono mai essere derogati senza il consenso unanime dei componenti della Commissione.

Art. 81-bis.

      1. L'Assemblea non può procedere al voto finale sui progetti di legge prima che siano trascorsi tre mesi dall'effettivo inizio dell'esame degli stessi in Commissione.Pag. 60
      2. Il termine minimo di cui al comma 1 è ridotto a sessanta giorni per i disegni di legge dei quali sia dichiarata l'urgenza e a trenta giorni per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 96-bis.
      3. Può derogarsi a tali termini solo con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti la Camera.
24. 9. Toninelli, Dieni.

      All'articolo 24, sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:
      1. Stabilito il programma, il Presidente convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo per definirne le modalità e i tempi di applicazione mediante l'adozione di un calendario mensile. Il Governo, informato della riunione, vi interviene con un proprio rappresentante. Il Governo comunica al Presidente della Camera e ai presidenti dei Gruppi parlamentari con almeno ventiquattro ore di anticipo, le proprie indicazioni relativamente alle date per l'iscrizione dei vari argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo può trasmettere le proprie proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi.
      2. Il calendario è predisposto dal Presidente della Camera e contiene prioritariamente gli argomenti indicati dal Governo, sulla base delle priorità da esso comunicate e stabilisce le sedute per la loro trattazione. Il calendario è approvato con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno alla maggioranza assoluta dei componenti della Camera. Il Presidente riserva una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Ove il calendario sia approvato con la contrarietà di uno o più presidenti di Gruppi di opposizione la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ad un quarto dei componenti della Camera, il Presidente inserisce le loro proposte in modo da garantire ad essi un quinto degli Pag. 61argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato.
      3. Nel calendario sono determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni, nonché gli orari di inizio e conclusione delle sedute e delle fasi delle stesse in cui si svolgeranno le votazioni. Sono destinati ai lavori delle Giunte e delle Commissioni il pomeriggio del martedì e la mattina del mercoledì e del giovedì, per una fascia oraria di almeno tre ore in ciascuna giornata. Gli argomenti indicati dai Gruppi di opposizione sono svolti nell'ambito di sedute ad essi dedicate. Il calendario prevede tendenzialmente a tale fine due sedute al mese, della durata di mezza giornata ciascuna; ad una di tali sedute, se ne sia fatta richiesta, partecipa il Presidente od un Vicepresidente del Consiglio dei ministri.
      4. I disegni di legge di stabilità e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, i disegni di legge europea e di delegazione europea nonché gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel calendario e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui al comma 2. Ai fini del calcolo delle quote previste dal suddetto comma non si tiene conto dell'esame dei provvedimenti indicati nel periodo precedente, dell'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e dei progetti di legge di iniziativa popolare, dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni, dell'esame delle proposte formulate dalla Giunta delle elezioni a norma dell'articolo 17 e delle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli 68 e 96 della Costituzione.
      5. Dopo la comunicazione all'Assemblea il calendario è pubblicato in formato elettronico sul sito internet della Camera.
24. 2. Vito.

      All'articolo 24, comma 3, quarto periodo, premettere le parole: Ferma restando Pag. 62l'iscrizione prioritaria dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

      Conseguentemente:
          al comma 4, sostituire le parole: il disegno di legge comunitaria e con le seguenti: i disegni di legge europea e di delegazione europea, nonchè:
          al comma 5, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: determinati nel rispetto della riserva dei tempi destinati alle Commissioni ai sensi del comma 10 dell'articolo 23 e sopprimere il terzo periodo.
24. 5. (ex Leone), Vignali.

      All'articolo 24, comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole: il pomeriggio del martedì e la mattina del mercoledì e del giovedì per
24. 4. Giancarlo Giorgetti.

      All'articolo 24, comma 5, ultimo periodo, aggiungere in fine le parole: e stampato.
24. 7. Giorgis, Cinzia Maria Fontana, D'Attorre, Lenzi.

      All'articolo 24, commi 7 e 7-bis, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: La Conferenza dei presidenti di Gruppo e le parole: la Conferenza con le seguenti: Il Presidente.

      Conseguentemente:
          al comma 7, sopprimere le parole: con la maggioranza prevista dal comma 2;
          al comma 7-bis, secondo periodo, sostituire la parola: Essa con le seguenti: Il Presidente;
          sopprimere il comma 9.
24. 3. Vito.

Pag. 63

      All'articolo 24, comma 7, dopo le parole: con la maggioranza prevista dal comma 2 aggiungere le seguenti: e sulla base di criteri da essa definiti all'inizio della legislatura.

      Conseguentemente:
          al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: Il contingentamento costituisce un limite generale e inderogabile al diritto di intervento di ciascun deputato;
          al comma 7-bis, primo periodo, aggiungere in fine le parole: che deve essere comunque congruo in relazione alla sua complessità e portata.
24. 6. (ex Leone), Vignali.

      All'articolo 24, comma 11, aggiungere in fine i seguenti periodi: Per interventi a titolo personale si intendono esclusivamente quelli svolti per esprimere una dichiarazione di voto in dissenso rispetto al gruppo di appartenenza. In tal caso il Presidente verifica che, una volta espresso il voto, questo sia coerente con la dichiarazione predetta; in caso di non corrispondenza, il Presidente richiama l'interessato e può proporre all'Ufficio di Presidenza l'interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da uno a tre giorni di seduta.
24. 1. Catania.

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ART. 26.

Testo vigente Modifiche proposte

      1. Il Presidente della Camera o il presidente della Commissione annunzia, prima di chiudere la seduta l'ordine del giorno e l'ora delle sedute dei due giorni successivi di lavoro, fermo sempre il termine previsto nel comma 2 dell'articolo 82. Se vi è opposizione, l'Assemblea o la Commissione decide per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di dieci minuti ciascuno.

      1. Il Presidente della Camera o il presidente della Commissione annunzia, prima di chiudere la seduta, l'ordine del giorno e l'ora della seduta successiva, sulla base del programma e del calendario vigenti.

      2. Nel caso in cui sia stata stabilita, a norma degli articoli precedenti, l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea o della Commissione, il Presidente forma l'ordine del giorno sulla base del programma e del calendario approvati. Non si applica in questo caso la seconda parte del comma 1.        2. Abrogato

EMENDAMENTI

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 26.
26. 1. Dieni, Toninelli.

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ART. 30.

Testo vigente Modifiche proposte

      5. Salva autorizzazione espressa del Presidente della Camera, le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali vi è seduta dell'Assemblea. In relazione alle esigenze dei lavori di questa, il Presidente della Camera può sempre revocare le convocazioni delle Commissioni.

      5. Salva autorizzazione espressa del Presidente della Camera, le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali hanno luogo sedute con votazioni dell'Assemblea. In relazione alle esigenze dei lavori di questa, il Presidente della Camera può sempre revocare le convocazioni delle Commissioni.

EMENDAMENTI

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 30.
30. 1. Toninelli, Dieni.

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ART. 32.

Testo vigente Modifiche proposte

      1. Il Presidente dell'Assemblea o il presidente della Commissione apre la seduta e la chiude.

      1. Identico

      2. La seduta inizia con la lettura del processo verbale. Quando sul processo verbale non vi sono osservazioni, esso s'intende approvato; se è richiesta una votazione, questa ha luogo per alzata di mano.        2-3. Abrogati.
      3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.

EMENDAMENTI

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 32.
32. 1. Dieni, Toninelli.

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ART. 34.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      1. Delle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni si redige un processo verbale da parte rispettivamente del funzionario estensore del processo verbale e dei funzionari addetti alle singole Commissioni.

      1. Delle sedute dell'Assemblea si redige un processo verbale da parte del funzionario estensore del processo verbale.

      1-bis. Il processo verbale contiene soltanto l'indicazione dei temi trattati, l'elenco dei deputati intervenuti e la menzione delle deliberazioni assunte dalla Camera. Il processo verbale di ciascuna seduta è affisso nell'Aula nella seduta successiva e si intende approvato se, entro la conclusione della seduta in cui esso è stato reso disponibile, non siano formulate per iscritto al Presidente della Camera obiezioni sulla non conformità del verbale a quanto accaduto, con indicazione testuale delle modifiche da apportarvi. Il Presidente, sentiti i deputati segretari, sottopone, ove lo ritenga opportuno, all'Assemblea, entro la seduta successiva, le eventuali proposte di modificazione purchè specificamente formulate. L'Assemblea vota tali proposte per alzata di mano.
      2. I processi verbali, dopo l'approvazione, sono sottoscritti dal Presidente e da uno dei Segretari, raccolti e conservati negli archivi della Camera.       2-3. Identici.
      3. L'Assemblea può deliberare che non vi sia processo verbale della sua seduta segreta.

EMENDAMENTI

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 34.
34. 3. Dieni, Toninelli.

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      All'articolo 34, comma 1-bis:
          al secondo periodo, sostituire le parole: è affisso con le seguenti: è consultabile;
          al terzo periodo, sostituire le parole: Il Presidente, sentiti i deputati segretari, sottopone, ove lo ritenga opportuno, all'Assemblea con le seguenti: Il Presidente, sentiti i deputati segretari che hanno assistito alla seduta in questione, può accogliere direttamente le modifiche proposte, dandone comunicazione all'Assemblea, o, se lo ritenga opportuno, sottoporle al voto dell'Assemblea.
34. 2. (ex Leone), Vignali.

      All'articolo 34, comma 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: è affisso nell'Aula nella seduta successiva aggiungere le seguenti: e inserito nell'area riservata del sito internet della Camera.
34. 1. Melilla.

      All'articolo 34, comma 1-bis, terzo periodo, sopprimere le parole:, ove lo ritenga opportuno,
34. 4. Dieni, Toninelli.

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ART. 39.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      1. Salvo i termini più brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i trenta minuti.

      1. Salvo i termini più brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i quindici minuti.

      2. Trascorso il termine, il Presidente, richiamato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.       2-4. Identici.
      3. Il Presidente può, a suo insindacabile giudizio, interdire la parola ad un oratore che, richiamato due volte alla questione, séguiti a discostarsene.
      4. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.
      5. Il termine previsto dal comma 1 è raddoppiato per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia ed è aumentato a quarantacinque minuti per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. È in ogni caso in facoltà del Presidente della Camera di aumentare, per uno o più oratori di ciascun Gruppo, i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda.       5. Il termine previsto dal comma 1 è raddoppiato per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia ed è aumentato a venti minuti per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale ed elettorale. È in ogni caso in facoltà del Presidente della Camera di aumentare, per uno o più oratori di ciascun Gruppo, i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda.

EMENDAMENTI

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 39.
39. 2. Toninelli, Dieni.

      All'articolo 39, comma 5, sostituire le parole: ed è aumentato a venti minuti con la seguente: e.
39. 1. Giancarlo Giorgetti.

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ART. 40.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo deputato prima che abbia inizio la discussione stessa. Quando, però, questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da dieci deputati in Assemblea e da tre in Commissione in sede legislativa.

      1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, può essere sollevata per motivi di costituzionalità o di merito. Essa deve essere proposta entro la conclusione della discussione stessa da dieci deputati o un presidente di Gruppo in Assemblea e da tre deputati in Commissione in sede legislativa.

      2. Le questioni pregiudiziale e sospensiva sono discusse e poste in votazione prima che abbia inizio la discussione sulle linee generali, se preannunziate nella Conferenza dei presidenti di Gruppo contestualmente alla predisposizione del relativo calendario; negli altri casi, sono discusse e votate al termine della suddetta discussione.       2. Le questioni pregiudiziali sono discusse e poste in votazione una volta conclusa la discussione sulle linee generali e prima di passare all'esame degli articoli.
      3. Uno solo dei proponenti ha facoltà di illustrare la questione per non più di dieci minuti. Può altresì intervenire nella discussione un deputato per ognuno degli altri Gruppi, per non più di cinque minuti.       3. Uno solo dei proponenti ha facoltà di illustrare la questione per non più di cinque minuti. Può altresì intervenire nella discussione un deputato per ognuno degli altri Gruppi, per non più di cinque minuti.
      4. Nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. Nei casi in cui il Presidente ritenga, per il loro contenuto, diversi gli strumenti presentati da deputati dello stesso Gruppo, può intervenire anche più di un proponente del medesimo Gruppo. Chiusa la discussione, l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità e poi, con altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito.       4. Nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. Chiusa la discussione, l'Assemblea o la Commissione in sede legislativa decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità e poi, con altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito.
      5. In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo un'unica discussione e l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione       5. La stessa disciplina si applica alla questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate. In caso di concorso
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sulla sospensiva e poi, se questa è approvata, sulla scadenza. di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo un'unica discussione e l'Assemblea o la Commissione in sede legislativa decide con unica votazione sulla sospensiva e poi, se questa è approvata, sulla scadenza.
      6. Non è ammessa la presentazione di questioni pregiudiziali per motivi di merito e di questioni sospensive riferite ad argomenti iscritti nel calendario dei lavori su richiesta dei Gruppi di opposizione ai sensi dell'articolo 24, comma 3.

EMENDAMENTI

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 40.
40. 3. Toninelli, Dieni.

      All'articolo 40, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dieci deputati con le seguenti: venti deputati.
40. 2. (ex Leone), Vignali.

      All'articolo 40, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È ammesso l'intervento a titolo personale, ai sensi dell'articolo 24, comma 11, per un minuto ciascuno, dei deputati che intendano esprimere una dichiarazione di voto in dissenso rispetto a quella del Gruppo di appartenenza.
40. 1. Catania.

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ART. 41.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla discussione principale. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno. Se l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.

      1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla discussione principale purché vertano in modo diretto e univoco sullo svolgimento e sulle modalità della discussione o della deliberazione o comunque del passaggio procedurale nel quale, al momento in cui vengono proposti, sia impegnata l'Assemblea. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di tre minuti ciascuno. Se l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.

      1-bis. Ogni altro richiamo o intervento, la cui durata non può comunque eccedere i due minuti, ha luogo al termine della seduta ovvero, in casi di particolare importanza e urgenza, quando sia esaurita la trattazione del punto dell'ordine del giorno o prima che si passi ad un nuovo punto del medesimo. Sono in ogni caso svolti al termine della seduta gli interventi per sollecitare la risposta ad atti del sindacato ispettivo e per fatto personale.
      1-ter. Sugli argomenti iscritti in calendario su proposta dei Gruppi di opposizione non sono ammesse in Assemblea richieste di inversione dell'ordine del giorno, di rinvio in Commissione o di rinvio dell'esame, salvo il consenso dei Gruppi interessati.
      2. Se una questione regolamentare o di interpretazione del Regolamento sorge nel corso di sedute di Commissioni in sede legislativa, il presidente della Commissione è tenuto ad informarne il Presidente della Camera, al quale spetta in via esclusiva di adottare le relative decisioni.       2. Identico
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EMENDAMENTI

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 41.
41. 4. Toninelli, Dieni.

      All'articolo 41, comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Se l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su richiami diversi da quelli al Regolamento, la votazione ha luogo per alzata di mano.
41. 2. (ex Leone), Vignali.

      All'articolo 41, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: per alzata di mano con le seguenti: mediante procedimento elettronico.
41. 1. Catania.

      All'articolo 41, comma 1-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: e per fatto personale.
41. 3. Giorgis, Cinzia Maria Fontana, D'Attorre.

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ART. 46.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Per le deliberazioni delle Commissioni in sede diversa da quella legislativa è sufficiente la presenza di un quarto dei loro componenti.

      1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni in sedi nelle quali esse esprimono la volontà definitiva della Camera non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Per le deliberazioni delle Commissioni nelle altre sedi è sufficiente la presenza di un quarto dei loro componenti.

      2. I deputati che sono impegnati per incarico avuto dalla Camera, fuori della sua sede, o, se membri del Governo, per ragioni del loro ufficio sono computati come presenti per fissare il numero legale.       2-5. Identici.
      3. Nelle votazioni per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, i deputati presenti, i quali, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano dichiarato di astenersi, sono computati ai fini del numero legale.
      4. La Presidenza non è obbligata a verificare se l'Assemblea o la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto rispettivamente da venti o quattro deputati e l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano.
      5. Non può essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale, né in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata di mano per espressa disposizione del Regolamento.
      6. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata, così come i richiedenti la verifica del numero legale, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.       6. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata, così come i richiedenti la verifica del numero legale, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale. Quando la richiesta sia stata avanzata da uno o più presidenti di gruppo, è considerato presente un numero di deputati appartenenti ai gruppi richiedenti pari alla differenza fra il quorum prescritto per
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la richiesta e il numero di deputati ad essi appartenenti che abbiano partecipato alla votazione o che siano stati computati nel numero legale a norma del comma 7.
      7. Sono computati nel numero legale, ove indicati nominativamente dalla Presidenza, i deputati che, pur non avendo partecipato alla votazione, siano comunque presenti in Aula al momento della chiusura della votazione ovvero, in alternativa, abbiano, nella stessa seduta, svolto la dichiarazione di voto.

EMENDAMENTI

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 46.
46. 2. Toninelli, Dieni.

      All'articolo 46, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: in sedi nelle quali esse esprimono la volontà definitiva della Camera.

      Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.
46. 4. Toninelli, Dieni.

      All'articolo 46, comma 1, sopprimere la parola: definitiva.
46. 1. Giancarlo Giorgetti.

      All'articolo 46, sopprimere il comma 7.
*46. 5. Giancarlo Giorgetti.

      All'articolo 46, sopprimere il comma 7.
*46. 3. Dieni, Toninelli.

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ART. 47.

Testo vigente Modifiche proposte

      1. Per verificare se l'Assemblea è in numero legale il Presidente dispone l'appello.

      1. Alla verifica del numero legale in Assemblea si procede con registrazione della presenza mediante il procedimento elettronico. In Commissione per la verifica del numero legale il Presidente dispone l'appello.

      2. Se l'Assemblea o la Commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso l'Assemblea o la Commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il seguente giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando l'Assemblea o la Commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.       2. Se l'Assemblea o la Commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di non meno di trenta minuti, oppure toglierla. In quest'ultimo caso l'Assemblea o la Commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il seguente giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando l'Assemblea o la Commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data. In caso di sospensione della seduta, è in facoltà del Presidente, alla ripresa della seduta, apprezzate le circostanze non procedere alla ripetizione della votazione su cui è mancato il numero legale ma rinviarla ad altra seduta. In tal caso l'Assemblea o la Commissione non possono procedere, nella stessa seduta, alla trattazione di argomenti che comportino votazioni.

EMENDAMENTI

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 47.
47. 1. Toninelli, Dieni.

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ART. 49.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone, nonché, quando ne venga fatta richiesta ai sensi dell'articolo 51, quelle che incidono sui principî e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6, da 13 a 22 e da 24 a 27 della Costituzione, sui diritti della famiglia di cui agli articoli 29, 30 e 31, comma secondo, e sui diritti della persona umana di cui all'articolo 32, comma secondo, della Costituzione. Sono altresì effettuate a scrutinio segreto, sempre che ne venga fatta richiesta, le votazioni sulle modifiche al Regolamento, sull'istituzione di Commissioni parlamentari di inchiesta, sulle leggi ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato (Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Corte costituzionale) e agli organi delle regioni, nonché sulle leggi elettorali.

      1-1-sexies. Identici.

      1-bis. Non è consentito lo scrutinio segreto nelle votazioni concernenti la legge finanziaria, le leggi di bilancio, le leggi collegate, previste dalla legge 23 agosto 1988, n.  362, e tutte le deliberazioni che abbiano comunque conseguenze finanziarie.
      1-ter. Nelle Commissioni hanno luogo a scrutinio segreto soltanto le votazioni riguardanti persone.
      1-quater. La votazione finale delle leggi avviene a scrutinio palese, salvo i casi previsti dal comma 1, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi.
      1-quinquies. Lo scrutinio segreto può essere richiesto solo sulle questioni strettamente attinenti ai casi previsti nel comma 1. In relazione al carattere composito dell'oggetto, può essere richiesta la votazione separata della parte da votare a scrutinio segreto.
      1-sexies. In caso di dubbio sull'oggetto della deliberazione, per la quale sia stato richiesto
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lo scrutinio segreto, decide il Presidente della Camera, sentita, qualora lo ritenga necessario, la Giunta per il Regolamento.
      2. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano, per divisione nell'aula o per votazione nominale.       2. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano, con votazione per appello nominale o mediante procedimento elettronico.
      3. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne pallina bianca o pallina nera, ovvero, se si tratta di elezioni, apposita scheda.       3. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi mediante procedimento elettronico, ovvero, se si tratta di elezioni, mediante apposita scheda. Per le deliberazioni a scrutinio segreto in Commissione, è predisposta una scheda recante le possibili opzioni di voto.
      4. Nello scrutinio palese e nello scrutinio segreto i voti possono essere altresì espressi mediante procedimenti elettronici.        4. Abrogato.
      5. Quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno venti minuti di anticipo. Nei casi previsti nei commi 1 e 4 dell'articolo 53 il preavviso è ridotto a 5 minuti. Il preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni mediante procedimento elettronico.       5. Quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno quindici minuti di anticipo. Nei casi previsti nei commi 1 e 4 dell'articolo 53 il preavviso è ridotto a 5 minuti. Il preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni mediante procedimento elettronico.

EMENDAMENTI

      All'articolo 49, sostituire il comma 1-quater con il seguente:
      1-quater. La votazione degli articoli e la votazione finale delle leggi avviene in Assemblea a scrutinio palese, salvo i casi previsti dal comma 1, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi. Il predetto sistema si applica inoltre alla votazione degli articoli ed alla votazione finale delle leggi nelle Commissioni, a decorrere dalla introduzione delle necessarie apparecchiature nei locali delle Commissioni medesime.
49. 1. Catania.

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      All'articolo 49, comma 1-quater, sostituire le parole: La votazione finale delle leggi avviene a scrutinio palese con le seguenti: La votazione degli articoli e la votazione finale delle leggi avviene in Assemblea e in Commissione a scrutinio palese.
49. 4. Toninelli, Dieni.

      All'articolo 49, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      4. Le votazioni mediante procedimento elettronico si svolgono con modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza che assicurino la personalità del voto.
49. 2. (ex Leone), Vignali.

      All'articolo 49, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      4. Nello scrutinio palese e nello scrutinio segreto i voti espressi mediante procedimenti elettronici avvengono con modalità che assicurino la personalità del voto, stabilite dall'Ufficio di Presidenza.
49. 3. Giorgis, Cinzia Maria Fontana, D'Attorre, Lenzi.

      All'articolo 49, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Nelle votazioni a scrutinio segreto che prevedono la scrittura di un nominativo su apposita scheda, affinché il voto sia considerato valido, è necessario scrivere, per esteso, prima il nome e poi il cognome della persona che si vuole indicare. L'apposizione di ogni altro segno idoneo a rendere riconoscibile le schede rende nullo il voto. Prima di procedere a tali votazioni viene data lettura del presente comma.
49. 5. Dieni, Toninelli.

      All'articolo 49, sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma al comma 5.
49. 6. Dieni, Toninelli.

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      All'articolo 49, comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: mediante procedimento elettronico aggiungere le seguenti: in Assemblea o in Commissione.
49. 7. Dieni, Toninelli.

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ART. 50.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      1. Ogni volta che l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione, salvo nei casi in cui la discussione sia limitata per espressa disposizione del Regolamento, i deputati hanno sempre facoltà di parlare, per una pura e succinta spiegazione del proprio voto e per non più di dieci minuti.

      1. Ogni volta che l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione, salva diversa previsione del Regolamento, è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

      2. Se i ministri, dopo tali dichiarazioni, chiedono di essere sentiti a norma dell'articolo 64 della Costituzione, si intende riaperta la discussione relativa all'oggetto della deliberazione.       2. Identico
      3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.       3. Identico

EMENDAMENTI

      All'articolo 50, comma 1, sostituire le parole da: salva diversa previsione del Regolamento fino alla fine del comma con le seguenti: salvo nei casi in cui la discussione sia limitata per espressa disposizione del Regolamento, i deputati hanno sempre facoltà di parlare, per una pura e succinta spiegazione del proprio voto e per non più di quindici minuti.
50. 4. Dieni, Toninelli.

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      All'articolo 50, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: salva diversa previsione fino alla fine del comma con le seguenti: salvo quanto previsto dall'articolo 85, comma 7, è consentita una dichiarazione di voto per non più di dieci minuti.
50. 2. Giancarlo Giorgetti.

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 50.
50. 3. Dieni, Toninelli.

      All'articolo 50, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, nelle dichiarazioni di voto il Presidente attribuisce l'ultimo intervento ad un deputato del maggior Gruppo di opposizione.
50. 1. Melilla.

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ART. 56-bis.

Testo proposto dallo schema di riforma

      1. Ogni volta che la Camera debba procedere all'elezione di membri di collegi, entro il settimo giorno antecedente la seduta in cui è prevista l'elezione il Presidente della Camera trasmette alla Commissione competente per materia le indicazioni dei nominativi pervenute, con i relativi curricula. Non sono ricevibili le indicazioni di nominativi sprovvisti dei requisiti stabiliti per l'elezione.

      2. I nominativi ed i relativi curricula sono pubblicati sul sito internet della Camera.
      3. La Commissione stabilisce di quali fra i soggetti indicati procedere all'audizione; essa procede comunque all'audizione di quelli per cui ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei componenti la Commissione.
      4. Al termine dell'esame la Commissione, con riferimento ai nominativi di cui al comma 1, presenta una relazione sulla sussistenza dei requisiti richiesti per l'elezione, sull'idoneità a ricoprire la carica e sulla assenza di cause di conflitto d'interessi. La relazione è trasmessa al Presidente della Camera entro i due giorni antecedenti lo svolgimento dell'elezione ed è pubblicata in allegato all'ordine del giorno della seduta della Camera.
      5. La Commissione, ove ciò si renda necessario a concludere la sua istruttoria, può chiedere al Presidente della Camera il rinvio della elezione una sola volta e per non più di una settimana.
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EMENDAMENTI

      Sopprimere l'articolo 56-bis.
56-bis. 1. Vito.

      Sostituire l'articolo 56-bis con il seguente:
      Art. 56- bis – 1. Ove in relazione all'elezione di membri di collegi di competenza della Camera siano trasmessi alla Camera medesima curricula, il Presidente ne dispone la pubblicazione sul sito internet, purché l'interessato vi abbia prestato il suo consenso.
56-bis. 2. Vito.

      All'articolo 56-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
      1. Ogni volta che la Camera debba procedere all'elezione di membri di collegi, di regola entro il trentesimo giorno antecedente la seduta in cui è prevista l'elezione il Presidente della Camera, previa comunicazione alla Conferenza dei presidenti di gruppo, pubblica sul sito della Camera stessa un avviso, in cui è stabilito il termine per l'invio delle indicazioni di nominativi ed i relativi curricula, che devono essere accompagnati dal consenso dell'interessato alla relativa pubblicazione. Le indicazioni dei nominativi, con i relativi curricula, sono trasmessi alla Commissione competente per materia entro le due settimane antecedenti l'elezione. Non sono ricevibili le indicazioni di nominativi sprovvisti dei requisiti stabiliti per l'elezione.

      Conseguentemente:
          al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: e sull'assenza di cause di conflitto di interessi con le seguenti: e sulla eventuale presenza di cause di conflitto di interessi;Pag. 85
          aggiungere in fine il seguente comma:
      6. La disciplina del presente articolo non si applica alle elezioni di competenza del Parlamento in seduta comune.
56-bis. 3. Gitti.

      All'articolo 56-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ogni volta che la Camera aggiungere le seguenti:, in base a previsioni di legge ordinaria,
56-bis. 4. Giorgis, Cinzia Maria Fontana, D'Attorre, Lenzi.

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ART. 63.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. La pubblicità dei lavori, nella forma della trasmissione televisiva diretta, è disposta dal Presidente della Camera.

      1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Di esse è assicurata la pubblicità nella forma della trasmissione televisiva diretta sul canale satellitare e attraverso la web-tv sul sito internet della Camera, fatta salva la possibilità che il Presidente della Camera ne richieda altresì la trasmissione da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

      2. Dei lavori dell'Assemblea sono redatti e pubblicati un resoconto sommario e un resoconto stenografico.       2. Dei lavori dell'Assemblea è redatto e pubblicato, secondo le disposizioni dell'articolo 68-bis, un resoconto integrale.
      3. Su richiesta del Governo o di un Presidente di Gruppo, o di dieci deputati, l'Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta.       3. Identico.

EMENDAMENTI

      All'articolo 63, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sul canale satellitare e attraverso la web-tv sul sito internet della Camera con le seguenti: attraverso il canale televisivo e il sito internet della Camera.
63. 1. Melilla.

      All'articolo 63, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sul canale satellitare e attraverso la web-tv sul sito internet della Camera con le seguenti: sul canale televisivo della Camera e su Internet.
63. 2. Pisicchio.

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      All'articolo 63, comma 2, sostituire la parola: integrale con la seguente: stenografico.
63. 3. Toninelli, Dieni.

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ART. 65.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      1. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonché del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, si provvede mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura del Segretario generale della Camera.
      2. La pubblicità dei lavori delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico. La stampa e il pubblico seguono lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

      1. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonché del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, si provvede con i seguenti strumenti:
           a) mediante resoconti sommari pubblicati secondo le disposizioni dell'articolo 68-bis nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura del Segretario generale della Camera;
           b) per le Commissioni in sede legislativa e in sede redigente anche mediante la pubblicazione di un resoconto integrale secondo le disposizioni dell'articolo 68-bis. La Commissione stabilisce di quali sedute dedicate alle audizioni formali e alle indagini conoscitive disporre la pubblicazione di un resoconto sommario ovvero del resoconto integrale, tenendo conto di quanto previsto alla lettera c) e riservando di regola il resoconto integrale alle sedute di maggiore rilevanza politica;
           c) dei lavori delle Commissioni è sempre disposta la trasmissione sulla web-tv e, secondo criteri di rotazione stabiliti dall'Ufficio di Presidenza, sul canale televisivo satellitare della Camera; essi sono altresì trasmessi attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso;
           d) è fatta salva la possibilità che il Presidente della Camera richieda altresì la trasmissione da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo dei lavori delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente.

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      3. La Commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato, debbano rimanere segreti.

      2. La Commissione decide, anche su richiesta del Governo, quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato, debbano rimanere segreti. Decide altresì quali documenti ad essa pervenuti, diversi da quelli pubblicati dalla Camera, possano essere resi disponibili sul sito internet della Camera.

EMENDAMENTI

      All'articolo 65 sostituire il comma 1 con i seguenti:
      1. Le sedute delle Giunte e delle Commissioni sono pubbliche. La pubblicità dei lavori, nella forma della trasmissione televisiva diretta via web e/o satellitare, è disposta dal Presidente della Giunta e della Commissione.
      2. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonché del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, si provvede mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura del Segretario generale della Camera. Quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti della Giunta o della Commissione o del Comitato per la legislazione si provvede alla redazione di un resoconto stenografico.
      3. La pubblicità dei lavori delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico. La stampa e il pubblico seguono lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.
65. 9. Toninelli, Dieni.

      All'articolo 65, comma 1, lettera a), sopprimere la parola: sommari.
65. 1. Catania.

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      All'articolo 65, comma 1, lettera a), sostituire la parola: sommari con la seguente: stenografici.
65. 8. Toninelli, Dieni.

      All'articolo 65, comma 1:
          alla lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: la Commissione con le seguenti: l'ufficio di presidenza della Commissione e sopprimere le parole: e riservando di regola il resoconto integrale alle sedute di maggior rilevanza politica;
          alla lettera c), sostituire le parole: è sempre disposta con le seguenti: è disposta con decisione dell'ufficio di presidenza della Commissione di volta in volta.
65. 2. Lenzi.

      All'articolo 65, comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole da: un resoconto sommario fino alla fine della lettera c) con le seguenti: un resoconto integrale, tenendo conto di quanto previsto alla lettera c) e prevedendolo di regola per le sedute di maggiore rilevanza politica;
          c) delle sedute delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente, nonché di quelle dedicate alle audizioni e alle indagini conoscitive è sempre disposta la trasmissione sul sito internet della Camera. La medesima disciplina si applica a qualunque altra seduta delle Commissioni quando sulla trasmissione vi sia il consenso dei rappresentanti dei gruppi pari ad almeno i tre quarti dei membri della Commissione. L'Ufficio di Presidenza stabilisce i criteri di trasmissione sul canale televisivo della Camera.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 153-quater aggiungere il seguente:
      Art. 153-quinquies. – 1. Le modifiche all'articolo 65 entrano in vigore a partire dalla XVIII legislatura.
*65. 5. Gitti.

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      All'articolo 65, comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole da: un resoconto sommario fino alla fine della lettera c) con le seguenti: un resoconto integrale, tenendo conto di quanto previsto alla lettera c) e prevedendolo di regola per le sedute di maggiore rilevanza politica;
          c) delle sedute delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente, nonché di quelle dedicate alle audizioni e alle indagini conoscitive è sempre disposta la trasmissione sul sito internet della Camera. La medesima disciplina si applica a qualunque altra seduta delle Commissioni quando sulla trasmissione vi sia il consenso dei rappresentanti dei gruppi pari ad almeno i tre quarti dei membri della Commissione. L'Ufficio di Presidenza stabilisce i criteri di trasmissione sul canale televisivo della Camera.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 153-quater aggiungere il seguente:
      Art. 153-quinquies. – 1. Le modifiche all'articolo 65 entrano in vigore a partire dalla XVIII legislatura.
*65. 7. Giorgis, Cinzia Maria Fontana, D'Attorre, Lenzi.

      All'articolo 65, comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole da: un resoconto sommario fino alla fine della lettera c) con le seguenti: un resoconto integrale, tenendo conto di quanto previsto alla lettera c) e prevedendolo di regola per le sedute di maggiore rilevanza politica.
          c) dei lavori delle Commissioni è sempre disposta la trasmissione sul sito internet della Camera; l'Ufficio di Presidenza stabilisce i criteri di trasmissione sul canale televisivo della Camera;
          Conseguentemente, dopo l'articolo 153-quater aggiungere il seguente:
      Art. 153-quinquies. – 1. Le modifiche all'articolo 65 entrano in vigore a partire dalla XVIII legislatura.
65. 3. Melilla.

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      All'articolo 65, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
          c) dei lavori delle Commissioni può essere disposta, a maggioranza dei tre quarti, la trasmissione in diretta su Internet e sul canale televisivo della Camera.
65. 6. Pisicchio.

      All'articolo 65, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nel quale è individuata, per ciascuna Commissione, un'apposita sezione.
65. 4. Melilla.

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ART. 69.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati possono chiedere che ne sia dichiarata l'urgenza.

      1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo o un presidente di Gruppo possono chiedere che ne sia dichiarata l'urgenza e che ne sia fissato un termine per la deliberazione finale.

      2. La dichiarazione d'urgenza è adottata dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6. Qualora non si raggiunga tale maggioranza, la richiesta è sottoposta all'Assemblea, relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori. Sulla richiesta l'Assemblea delibera con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi.       2. Identico
      3. Per ciascun programma dei lavori non possono essere dichiarati urgenti più di cinque progetti di legge, se il programma è predisposto per tre mesi, ovvero più di tre, se il programma è predisposto per due mesi. Non può essere dichiarata l'urgenza dei progetti di legge costituzionale né dei progetti di legge di cui all'articolo 24, comma 12, ultimo periodo.       3. Per ciascun programma dei lavori non possono essere dichiarati urgenti più di cinque progetti di legge, se il programma è predisposto per tre mesi, ovvero più di tre, se il programma è predisposto per due mesi. Se nell'ambito di un programma è dichiarata l'urgenza, su richiesta del Governo o di Gruppi della maggioranza, di un numero di progetti di legge pari al limite massimo sopra indicato, in sede di formazione del programma successivo è assicurata la dichiarazione d'urgenza di almeno un progetto di legge richiesto dai gruppi delle opposizioni, a meno che questi vi rinuncino. Non può essere dichiarata l'urgenza dei progetti di legge costituzionale né dei progetti di legge di cui all'articolo 24, comma 12, né di ogni altro provvedimento del quale la Costituzione o il Regolamento stabiliscano termini specifici per la conclusione dell'esame.
      4. La Commissione esamina in via prioritaria il progetto di legge dichiarato urgente, organizzando i propri lavori in
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modo da assicurare il rispetto del termine fissato. I progetti di legge dichiarati urgenti sono contestualmente deferiti al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis per l'espressione di un parere sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente.
      5. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2 dell'articolo 24 ovvero, in mancanza di questa, il Presidente della Camera, organizza il tempo disponibile per l'esame in Assemblea dei disegni di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza su richiesta del Governo o di un Gruppo della maggioranza assicurando ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza, di regola non inferiore ai due terzi del tempo complessivo. La disposizione di cui al presente comma non si applica se la consistenza numerica complessiva dei gruppi di opposizione è pari o inferiore ad un quarto dei componenti della Camera.

EMENDAMENTI

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 69.
69. 4. Dieni, Toninelli.

      All'articolo 69, comma 1, sopprimere le parole: e che ne sia fissato un termine per la deliberazione finale.
69. 5. Toninelli, Dieni.

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      All'articolo 69:
          al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:, comunque entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione d'urgenza.
          al comma 3, sostituire il primo e secondo periodo con il seguente: Nell'ambito di ciascun programma trimestrale è assicurata la dichiarazione d'urgenza di un progetto di legge indicato dai Gruppi di opposizione.
          al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: La Conferenza dei presidenti di Gruppo fino a: il Presidente della Camera con le seguenti: Il Presidente della Camera.

      Conseguentemente:
          all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: venticinque giorni con le seguenti: venti giorni e le parole: di cui almeno dieci con le seguenti: di cui, di norma, sette.
          all'articolo 123-bis, sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
      2. Il Governo può chiedere che di un progetto di legge collegato sia dichiarata l'urgenza ai sensi dell'articolo 69.
69. 1. Vito.

      All'articolo 69, comma 1, aggiungere in fine le parole: stabilito in modo da assicurare il rispetto dei termini previsti all'articolo 81, comma 2, e comunque entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione d'urgenza.

      Conseguentemente:
          al medesimo articolo, comma 2, sostituire le parole: la dichiarazione d'urgenza è adottata con le seguenti: la dichiarazione d'urgenza e la fissazione della data della deliberazione finale sono adottate.
          all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: venticinque giorni con le seguenti: ventuno giorni.
69. 2. (ex Leone), Vignali.

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      All'articolo 69, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale termine è individuato entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione d'urgenza, assicurando comunque il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 81, comma 2, riservando all'esame in Assemblea, di norma, due giorni.
69. 3. (ex Bressa), Giorgis, Cinzia Maria Fontana, D'Attorre, Lenzi.

      All'articolo 69, sostituire il comma 4 con i seguenti:
      4. I progetti di legge dichiarati urgenti sono contestualmente deferiti al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, che esprime entro cinque giorni un parere sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente.
      4-bis. La Commissione competente non può in ogni caso procedere all'esame prima che sia decorso il termine di cui al comma 4 per la formulazione del parere da parte del Comitato per la legislazione.
69. 6. Dieni, Toninelli.

      All'articolo 69, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
69. 7. Dieni, Toninelli.

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ART. 72.

Testo vigente Modifiche proposte

      1. Il Presidente della Camera assegna alle Commissioni competenti per materia i progetti di legge sui quali esse devono riferire all'Assemblea e ne dà notizia in aula. Se nei due giorni successivi all'annuncio un Presidente di Gruppo o dieci deputati propongono una diversa assegnazione, il Presidente iscrive la questione all'ordine del giorno e l'Assemblea, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.

      1. Il Presidente della Camera assegna alle Commissioni competenti per materia i progetti di legge sui quali esse devono riferire all'Assemblea. L'annuncio della loro assegnazione è pubblicato in allegato al Resoconto delle sedute dell'Assemblea. L'assegnazione dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, dei disegni di legge di bilancio, di stabilità e collegati alla manovra economica è annunciata all'Assemblea.

      2. Non possono essere assegnati alle Commissioni progetti di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione.       2. Non possono essere assegnati alle Commissioni progetti di legge di contenuto identico a quello di progetti precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione.
      3. Dopo l'assegnazione di un progetto di legge, due Commissioni possono chiedere al Presidente della Camera di deliberare in comune.       3. Abrogato .
      4. Qualsiasi questione di competenza, insorta fra due o più Commissioni, è deferita al Presidente della Camera. Questi, se lo ritenga necessario, può sottoporre la questione alla Giunta per il Regolamento.       4. Spetta al Presidente della Camera definire qualsiasi questione di competenza che sia posta da un presidente di gruppo o da una o più Commissioni. Il Presidente, se lo ritiene necessario, può sottoporre la questione alla Giunta per il Regolamento.

EMENDAMENTI

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 72.
72. 2. Toninelli, Dieni.

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      All'articolo 72, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 73, se un progetto di legge reca contenuto eterogeneo investendo in misura consistente la competenza di più Commissioni, il Presidente della Camera, ove non ritenga possibile l'assegnazione a Commissioni riunite in sede referente, deferisce al Comitato per la legislazione la formulazione di una proposta di stralcio delle specifiche disposizioni riguardanti materie estranee a quelle prevalenti, che è comunicata all'Assemblea contestualmente all'assegnazione dei progetti di legge. Il presente comma non si applica ai disegni di legge di conversione di decreti-legge, ai disegni di legge di stabilità e di bilancio, ai disegni di legge collegati e ai disegni di legge europea e di delegazione europea.

      Conseguentemente, all'articolo 123-bis, comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ovvero un contenuto eterogeneo e al terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: al suo oggetto o al suo contenuto prevalente.
72. 1. (ex Bressa), Giorgis, Cinzia Maria Fontana, D'Attorre, Lenzi.

      All'articolo 72, aggiungere, in fine, il seguente comma:
      5. Dall'annuncio all'Assemblea di un progetto di legge ai sensi dell'articolo 68 alla sua presa in considerazione da parte della Commissione competente al quale esso è assegnato a norma dei commi precedenti, devono trascorrere non meno di sette giorni.
72. 3. Dieni, Toninelli.

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ART. 73.

Testo vigente Modifiche proposte

      1. Se il Presidente della Camera ritenga utile acquisire il parere di una Commissione su un progetto di legge assegnato ad altra Commissione, può richiederlo prima che si deliberi sul progetto. La Commissione competente può, previo assenso del Presidente della Camera, chiedere il parere di altra Commissione.

      1. Il Presidente della Camera, nel disporre l'assegnazione di un progetto di legge ai sensi dell'articolo 72, individua le Commissioni competenti ad esprimere un parere sul medesimo progetto di legge. La Commissione competente può, previo assenso del Presidente della Camera, chiedere il parere di altra Commissione.

      1-bis. Se un progetto di legge, assegnato ad una Commissione, reca disposizioni che investono in misura rilevante la competenza di altra Commissione, il Presidente della Camera può stabilire che il parere di quest'ultima Commissione sia stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea.       1-bis. Se un progetto di legge, assegnato ad una Commissione, reca disposizioni che investono in misura rilevante la competenza di altra Commissione, il Presidente della Camera può stabilire che il parere di quest'ultima Commissione sia stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea. Ove il parere rechi condizioni riferite al testo del progetto di legge specificamente formulate, esse si intendono presentate come emendamenti nella Commissione che procede in sede referente. Qualora questa non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, sono sempre acquisiti ai sensi del presente comma i pareri della Commissione giustizia relativamente alle norme recanti sanzioni, quelli della Commissione finanze relativamente alle disposizioni di carattere tributario e quelli della Commissione lavoro pubblico e privato relativamente agli aspetti concernenti il pubblico impiego, alla materia previdenziale e alla tutela degli spazi propri dell'autonomia contrattuale, nonché quelli della Commissione politiche dell'Unione europea.
      1-ter. In caso di progetti di legge contenenti un complesso di disposizioni che investono in misura rilevante la competenza di altra Commissione, ove il parere di quest'ultima rechi condizioni
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riferite al testo del progetto di legge specificamente formulate e la Commissione medesima ne faccia espressa richiesta, esse si intendono incluse nel testo del provvedimento salvo che la Commissione che procede in sede referente non le respinga o le modifichi, indicandone le ragioni nella relazione all'Assemblea.
      2. La Commissione interpellata per il parere lo esprime, di norma, nel termine di otto giorni dall'effettiva distribuzione dello stampato. Il termine è di tre giorni per i progetti di legge dichiarati urgenti e per i disegni di legge di conversione di decreti-legge. La Commissione competente per il merito può concedere una proroga di durata pari al termine ordinario. Ulteriori o maggiori proroghe non sono consentite se non in casi eccezionali e in seguito ad autorizzazione espressa del Presidente della Camera. Se i predetti termini scadono senza che il parere sia pervenuto, la Commissione competente per il merito può procedere nell'esame del progetto.       2. La Commissione in sede consultiva esprime il parere entro il termine indicato dalla Commissione competente in sede referente e stabilito in relazione all'organizzazione complessiva del procedimento definita ai sensi del comma 1 dell'articolo 79. Il termine deve essere comunque congruo in relazione alla complessità del testo. Se il termine scade senza che il parere sia pervenuto, la Commissione competente per il merito può procedere nell'esame del progetto; la Commissione non può procedere a deliberazioni conclusive se, alla scadenza del termine indicato, non sia pervenuto il parere richiesto ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter del presente articolo ovvero ai sensi degli articoli 74 e 75, a meno che il progetto di legge sia iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea. La Commissione può rinnovare la richiesta per una sola volta, indicando un nuovo termine, scaduto il quale, in assenza del parere, essa può comunque procedere anche a deliberazioni conclusive.
      2-bis. All'esame in sede consultiva si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 4, 5 e 6.
      3. Quando un progetto di legge è esaminato per il parere, la discussione ha inizio con l'illustrazione del progetto da parte del relatore designato dal presidente della Commissione. Il relatore conclude proponendo di esprimere: parere favorevole o contrario o favorevole con osservazioni o favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate. Il parere può anche esprimersi con la formula: «nulla osta all'ulteriore corso del progetto».       3. Quando un progetto di legge è esaminato per il parere, la discussione ha inizio con l'illustrazione del progetto da parte del relatore designato dal presidente della Commissione. Il relatore conclude proponendo di esprimere: parere favorevole o contrario o favorevole con osservazioni o favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate. Il parere può anche esprimersi con la formula: «nulla osta all'ulteriore corso del progetto». È posto in votazione per primo il parere proposto dal relatore la cui approvazione preclude le eventuali proposte alternative.
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      4. La Commissione consultata può stabilire che il parere sia illustrato oralmente presso la Commissione alla quale è destinato. Può altresì richiedere, per il parere espresso ad altra Commissione in sede referente, che esso sia stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea.        4. Abrogato.

EMENDAMENTI

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 73.
73. 3. Toninelli, Dieni.

      All'articolo 73, sopprimere il comma 1-ter.
73. 1. (ex Bressa), Giorgis, Cinzia Maria Fontana, D'Attorre.

      All'articolo 73, comma 1-ter:
          premettere le parole: Il Presidente della Camera può stabilire che,;
          sopprimere le parole: e la Commissione medesima ne faccia espressa richiesta.
73. 2. (ex Bressa), Giorgis, Cinzia Maria Fontana, D'Attorre, Lenzi.

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ART. 75.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      1. La Commissione affari costituzionali e la Commissione lavoro, quando ne siano richieste a norma del comma 1 dell'articolo 73, esprimono parere, rispettivamente, sugli aspetti di legittimità costituzionale del progetto di legge e su quelli concernenti il pubblico impiego. La Commissione affari costituzionali può altresì essere chiamata ad esprimere parere sui progetti sotto il profilo delle competenze normative e della legislazione generale dello Stato.

      1. La Commissione affari costituzionali esprime parere sugli aspetti di legittimità costituzionale del progetto di legge. La Commissione affari costituzionali è chiamata altresì ad esprimere parere sui progetti sotto il profilo delle competenze normative, avendo riguardo in particolare al riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, e della legislazione generale dello Stato.

      2. I pareri espressi dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione lavoro sono stampati e allegati alla relazione scritta per l'Assemblea. Qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nei pareri, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.       2. Il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali è stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea. Ove il parere rechi condizioni riferite al testo del progetto di legge specificamente formulate, esse si intendono presentate come emendamenti nella Commissione che procede in sede referente. Qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.

EMENDAMENTI

      All'articolo 75, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La Commissione affari costituzionali deve inoltre essere chiamata a verificare la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione per la emanazione dei decreti-legge.
75. 1. Melilla.

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ART. 79.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      1. Le Commissioni in sede referente organizzano i propri lavori secondo principî di economia procedurale. Per ciascun procedimento, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione determina i modi della sua organizzazione, compreso lo svolgimento di attività conoscitive e istruttorie; stabilisce altresì, di norma dopo la scelta del testo base, i termini per la presentazione e le modalità per l'esame degli emendamenti. Il procedimento è organizzato in modo tale da assicurare che esso si concluda almeno quarantotto ore prima della data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.

      1. Le Commissioni in sede referente organizzano i propri lavori secondo principî di economia procedurale. Per ciascun procedimento, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione predispone un'organizzazione del procedimento idonea a garantire il rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 81 per la conclusione dell'esame in sede referente, indicando anche il termine per la presentazione degli emendamenti, che deve essere congruo rispetto ai tempi complessivamente disponibili, ed il numero massimo di emendamenti da votare, che deve tenere conto di quanto garantito dal comma 10, primo periodo. È di regola riservato almeno un quarto del tempo disponibile allo svolgimento delle attività conoscitive, ivi comprese quelle richieste da uno o più Gruppi di opposizione ai sensi del comma 6. Il procedimento è organizzato in modo tale da assicurare che esso si concluda almeno il giorno precedente alla data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.

      1-bis. Il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge di conversione di decreti-legge è di norma non inferiore a otto giorni dalla data di presentazione alla Camera o dalla data di trasmissione dal Senato, ove questa abbia luogo entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto-legge sulla Gazzetta Ufficiale. Negli altri casi il termine, che deve essere comunque congruo, è stabilito tenendo conto dei tempi complessivamente disponibili.
      2. Il procedimento per l'esame dei progetti di legge in sede referente è costituito       2-9. Identici.
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dall'esame preliminare con l'acquisizione dei necessari elementi informativi, dalla formulazione del testo degli articoli e dalla deliberazione sul conferimento del mandato a riferire all'Assemblea.
      3. La discussione in sede referente è introdotta dal presidente della Commissione o da un relatore da lui incaricato, che richiede al Governo i dati e gli elementi informativi necessari per i fini indicati ai commi 4 e 11.
      4. Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione provvede ad acquisire gli elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità e l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo. L'istruttoria prende a tal fine in considerazione i seguenti aspetti:
          a) la necessità dell'intervento legislativo, con riguardo alla possibilità di conseguirne i fini mediante il ricorso a fonti diverse dalla legge;
          b) la conformità della disciplina proposta alla Costituzione, la sua compatibilità con la normativa dell'Unione europea e il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali;
          c) la definizione degli obiettivi dell'intervento e la congruità dei mezzi individuati per conseguirli, l'adeguatezza dei termini previsti per l'attuazione della disciplina, nonché gli oneri per la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese;
          d) l'inequivocità e la chiarezza del significato delle definizioni e delle disposizioni, nonché la congrua sistemazione della materia in articoli e commi.

      5. Per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 4, la Commissione può richiedere al Governo di fornire dati e informazioni, anche con la predisposizione di apposite relazioni tecniche. La Commissione si avvale inoltre delle procedure di cui al capo XXXIII e agli articoli 146 e 148.

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      6. Le procedure previste dal comma 5 sono promosse quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti della Commissione, salvo che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione giudichi l'oggetto della richiesta non essenziale per il compimento dell'istruttoria legislativa. L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione stabilisce, sentito il Governo, il termine entro il quale il Governo stesso deve comunicare le informazioni e i dati ad esso richiesti relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea. La Commissione non procede alle deliberazioni conclusive riguardanti ciascun articolo fino a quando non siano pervenuti i dati e le informazioni al riguardo richiesti al Governo, salvo che esso dichiari di non poterli fornire, indicandone il motivo.
      7. Qualora il Governo non fornisca nei tempi stabiliti i dati e le informazioni richiesti dalla Commissione senza indicarne il motivo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il Presidente della Camera stabilisce un nuovo termine per la presentazione della relazione all'Assemblea di cui all'articolo 81. Del tardivo o mancato adempimento da parte del Governo è dato conto in tale relazione.
      8. Nell'esame in sede referente eccezioni pregiudiziali, sospensive o comunque volte ad impedire l'adempimento dell'obbligo della Commissione di riferire all'Assemblea non possono essere poste in votazione; di esse dovrà però farsi menzione nella relazione della Commissione.
      9. La Commissione può nominare un Comitato ristretto, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, al quale affida l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria e la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli.
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      9-bis. La Commissione che, nell'esame di un progetto di legge iscritto nel calendario dei lavori su richiesta dei Gruppi di opposizione, abbia approvato, ai sensi dell'articolo 77, comma 4, emendamenti senza il consenso del rappresentante in Commissione del Gruppo richiedente l'iscrizione, riferisce sul testo originario del progetto di legge. In tal caso gli emendamenti approvati sono allegati alla relazione per l'Assemblea, intendendosi ripresentati in Assemblea come emendamenti della Commissione.
      10. Per garantire il rispetto del termine previsto dal comma 1, terzo periodo, le deliberazioni per la formulazione del testo degli articoli possono avere luogo secondo principî di economia procedurale, assicurando comunque che per ogni articolo siano posti in votazione, di norma, almeno due emendamenti, indicati da ciascun Gruppo, anche interamente sostitutivi del testo proposto dal relatore.       10. Per garantire il rispetto del termine previsto dal comma 1, terzo periodo, le deliberazioni per la formulazione del testo degli articoli possono avere luogo secondo principî di economia procedurale, assicurando comunque che per ogni articolo siano posti in votazione, di norma, almeno due emendamenti, indicati da ciascun Gruppo, anche interamente sostitutivi del testo proposto dal relatore. Il Presidente dichiara in ogni caso irricevibili gli emendamenti interamente sostitutivi di un articolo e contestualmente soppressivi di altri o comunque volti a modificare uno o più articoli senza che fra le modifiche proposte sussista una evidente consequenzialità logico-normativa.
      11. La Commissione introduce nel testo norme per il coordinamento della disciplina da esso recata con la normativa vigente, curando che siano espressamente indicate le disposizioni conseguentemente abrogate.       11. Identico.
      12. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore, al quale conferisce il mandato di riferire sul testo da essa predisposto; nomina altresì un Comitato di nove membri, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, per la discussione davanti all'Assemblea e per il compito indicato nel comma 3 dell'articolo 86. I Gruppi dissenzienti possono designare, anche congiuntamente, relatori di minoranza. Ciascuna relazione di minoranza reca un proprio testo, anche parzialmente alternativo al testo della Commissione, formulato in articoli corrispondenti a quest'ultimo.       12. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore, al quale conferisce il mandato di riferire sul testo da essa predisposto; nomina altresì un comitato di nove membri, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, per la discussione davanti all'Assemblea e per il compito indicato nel comma 3 dell'articolo 86. I Gruppi dissenzienti possono designare, anche congiuntamente, relatori di minoranza. Ciascuna relazione di minoranza può recare un proprio testo, anche parzialmente alternativo al testo della Commissione, formulato in articoli corrispondenti a quest'ultimo.
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      13. Le relazioni per l'Assemblea danno conto delle risultanze dell'istruttoria legislativa svolta dalla Commissione con riguardo agli aspetti indicati nel comma 4.       13. Identico
      14. La relazione della maggioranza e, se presentate, quelle di minoranza sono stampate e distribuite almeno ventiquattro ore prima che si apra la discussione, tranne che, per urgenza, l'Assemblea deliberi un termine più breve. Qualora l'Assemblea autorizzi la relazione orale, sono stampati e distribuiti nello stesso termine il testo della Commissione e i testi alternativi eventualmente presentati dai relatori di minoranza.       14. La relazione della maggioranza con il testo della Commissione e, se presentate, quelle di minoranza con i testi alternativi sono stampati e distribuiti almeno un'ora prima che si apra la discussione in Assemblea. La Commissione, per ragioni di urgenza, può chiedere che non si proceda alla stampa delle relazioni e che esse siano direttamente svolte in Assemblea. Sono comunque stampati i pareri espressi ai sensi degli articoli 16-bis, comma 5, 73, commi 1-bis e 1-ter, 74, comma 3, 75, comma 2, e 126, comma 2.

EMENDAMENTI

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 79.
79. 9. Dieni, Toninelli.

      Sostituire l'articolo 79 dell'ipotesi di riforma regolamentare con i seguenti:
      Art. 79. – (Programmazione dell'esame in Commissione). – 1. Le Commissioni in sede referente organizzano i propri lavori secondo principi di economia procedurale, e in modo da assicurare un adeguato approfondimento di tutti gli aspetti interessati dalla proposta di legge.
      2. Per ciascun procedimento, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione determina i modi della sua organizzazione, a partire dallo svolgimento di attività conoscitive e istruttorie. A tali attività sono in ogni caso riservati almeno quindici giorni ed almeno sei sedute della Commissione.Pag. 108
      3. Al termine dell'istruttoria, l'ufficio di presidenza stabilisce altresì, di norma dopo la scelta del testo base, i termini per la presentazione e le modalità per l'esame degli emendamenti. Tali termini dovranno in ogni caso essere fissati lasciando decorrere almeno ventiquattro ore tra la chiusura dell'istruttoria e il deposito degli emendamenti, e prevedendo, inoltre, che tra il deposito degli emendamenti e l'avvio del loro esame in Commissione decorrano almeno ventiquattro ore.
      4. Il procedimento è organizzato in modo tale da assicurare che esso si concluda almeno settantadue ore prima della data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea, purché siano scaduti i termini di cui all'articolo 81 o purché la Commissione ne abbia deliberato la chiusura a norma del terzo comma dell'articolo 81.

      Art. 79-bis.(Fase istruttoria in Commissione). – 1. Il procedimento per l'esame dei progetti di legge in sede referente ha inizio con l'esame istruttorio diretto all'acquisizione dei necessari elementi informativi.
      2. A tal fine ogni Gruppo formula le proprie istanze istruttorie e può chiedere al Governo di fornire i dati e gli elementi informativi necessari ai fini indicati al comma 5, anche con la predisposizione di apposite relazioni tecniche, nonché avvalersi delle procedure conoscitive e di indagine di cui al capo XXXIII e agli articoli 146 e 148. Può inoltre invitare la Commissione Bilancio, tesoro e programmazione e la Commissione Finanze a richiedere analisi e rapporti all'Ufficio parlamentare di bilancio ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge n.  243 del 2012.
      3. Ciascun componente della Commissione può depositare documenti e studi riguardanti il progetto di legge affinché vengano discussi nell'ambito delle sedute dedicate all'istruttoria.
      4. In vista dello svolgimento di audizioni di esperti, sono tempestivamente messi a disposizione dei membri della Commissione dati, schemi, relazioni, ovvero Pag. 109ogni altro materiale che gli esperti da audire abbiano previamente trasmesso alla Commissione. Nel corso dell'audizione i membri della Commissione chiedono chiarimenti, formulano quesiti ed eventualmente richiedono ulteriori approfondimenti dei quali gli esperti potranno dar conto in una relazione o, eventualmente, nel corso di una successiva audizione davanti alla Commissione.
      5. L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione stabilisce, sentito il Governo, il termine entro il quale il Governo stesso deve comunicare le informazioni e i dati ad esso richiesti relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea.
      6. Le sedute previste dal comma 2 dell'articolo 79 sono riservate agli approfondimenti istruttori richiesti dai Gruppi tenendo conto della loro consistenza numerica e destinando a ciascun Gruppo almeno una sessione di seduta della durata di due ore ogni trenta iscritti.
      7. Nel corso dell'esame istruttorio, la Commissione provvede ad acquisire gli elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità e l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo. A tal fine l'istruttoria prende in considerazione i seguenti aspetti:
          a) la necessità dell'intervento legislativo, con riguardo alla possibilità di conseguirne i fini mediante il ricorso a fonti diverse dalla legge;
          b) la conformità della disciplina proposta alla Costituzione, la sua compatibilità con la normativa dell'Unione europea e il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali;
          c) la definizione degli obiettivi dell'intervento e la congruità dei mezzi individuati per conseguirli, l'adeguatezza dei termini previsti per l'attuazione della disciplina, nonché gli oneri per la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese;
          d) l'inequivocità e la chiarezza del significato delle definizioni e delle disposizioni, Pag. 110nonché la congrua sistemazione della materia in articoli e commi.
          e) l'equilibrio tra entrate e spese nonché la qualità e l'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni.

      Art. 79-ter.(Proroga e chiusura dell'istruttoria). – 1. La Commissione non procede all'avvio dell'esame degli articoli a norma dell'articolo 79-quinquies fino a quando non siano pervenuti i dati e le informazioni al riguardo richiesti al Governo, salvo che esso dichiari di non poterli fornire, indicandone il motivo.
      2. Qualora il Governo non fornisca nei tempi stabiliti i dati e le informazioni richiesti dai Gruppi, la Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il Presidente della Camera, stabilisce un nuovo termine per la presentazione della relazione all'Assemblea di cui all'articolo 81, a meno che l'omissione sia dovuta ad eccessiva gravosità della richiesta o qualora si tratti di informazioni segrete, adeguatamente e diffusamente motivando a norma del comma 1. Del tardivo o mancato adempimento da parte del Governo è dato conto in tale relazione.
      3. Quando all'esito delle sedute dedicate all'attività istruttoria si rendano necessari ulteriori approfondimenti, anche in relazione alla proroga concessa alle Commissioni consultate a norma del comma 2 dell'articolo 73, l'ufficio di presidenza della Commissione integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione, può nominare un Comitato ristretto, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, al quale affida l'eventuale ulteriore svolgimento dell'istruttoria e la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli.
      4. Le risultanze dell'attività istruttoria sono esposte in una compiuta relazione redatta congiuntamente o, in caso di disaccordo, separatamente, da due componenti Pag. 111della Commissione indicati, rispettivamente, dalla maggioranza e dalle minoranze. Tale relazione istruttoria è allegata alla relazione per l'Assemblea.

      Art. 79-quater.(Presentazione degli emendamenti in Commissione). – 1. Conclusa l'istruttoria, la Commissione procede all'esame del testo e degli emendamenti ad esso presentati entro i termini di cui al comma 3 dell'articolo 79. Non sono ammessi emendamenti successivi allo scadere di tali termini, tranne nel caso in cui, a seguito dell'esame in Commissione, si renda assolutamente indispensabile intervenire con nuovi emendamenti o articoli aggiuntivi sul testo già approvato ed esclusivamente per ragioni di coerenza interna o di legittimità complessiva dello stesso. In tal caso, il presidente della Commissione fissa un nuovo termine per la presentazione di nuovi emendamenti, dichiarando inammissibili quelli che non siano strettamente conseguenti alle modifiche già approvate, a norma del periodo precedente.
      2. Ciascun emendamento e articolo aggiuntivo deve essere corredato, a pena d'inammissibilità, da una compiuta motivazione redatta sulla base dei risultati dell'istruttoria. Gli emendamenti che comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate devono essere corredati dalla specifica indicazione delle coperture necessarie ai sensi dell'articolo 81, comma 3 della Costituzione. Essa è tempestivamente sottoposta al controllo della Commissione bilancio, tesoro e programmazione a norma del comma 2 dell'articolo 86.
      3. Sono altresì dichiarati inammissibili gli emendamenti che non rispondano ai criteri redazionali di cui al comma 01-bis dell'articolo 85.

      Art. 79-quinquies.(Esame e votazione del testo in Commissione). – 1. La Commissione procede alla formulazione del testo degli articoli, con l'esame e la votazione degli emendamenti, ed alla deliberazione sul conferimento del mandato a riferire all'Assemblea.Pag. 112
      2. La discussione in sede referente è introdotta dal presidente della Commissione o da un relatore da lui incaricato, che espone i contenuti della proposta e riepiloga i risultati dell'istruttoria riportati nella relazione di cui al comma 4 dell'articolo 79-ter.
      3. Nell'esame in sede referente eccezioni pregiudiziali, sospensive o comunque volte ad impedire l'adempimento dell'obbligo della Commissione di riferire all'Assemblea non possono essere poste in votazione; di esse dovrà però farsi menzione nella relazione della Commissione.
      4. L'esame del testo consiste nell'illustrazione di ciascun articolo da parte del presidente o del relatore incaricato a norma del comma 2. Subito dopo, il contenuto di ciascuno degli emendamenti e articoli aggiuntivi che si riferiscono all'articolo in discussione è illustrato, in modo sintetico, da uno dei sottoscrittori della proposta emendativa. Qualora nessuno chieda di intervenire in senso contrario, l'emendamento si dà per approvato. Qualora, invece, un componente della Commissione sia intervenuto in senso contrario, possono intervenire non più di un rappresentante per Gruppo, esponendo le ragioni del voto del proprio Gruppo. Il Governo deve sempre rispondere nel merito alle richieste di chiarimenti o spiegazioni avanzate in sede d'illustrazione degli emendamenti. Prima del voto sull'emendamento o articolo aggiuntivo, uno dei sottoscrittori della proposta emendativa può prendere la parola per una breve replica.
      5. Al solo scopo di garantire il rispetto del termine previsto dal comma 4 dell'articolo 79, le deliberazioni per la formulazione del testo degli articoli possono avere luogo secondo principî di economia procedurale, assicurando comunque che per ogni articolo composto fino a duemila caratteri stampati siano illustrati e posti in votazione, di norma, almeno due emendamenti, indicati da ciascun Gruppo, dal Governo e dal relatore, anche interamente sostitutivi del testo proposto dal relatore. Qualora il testo dell'articolo sia composto da più di duemila caratteri, ogni Gruppo, Pag. 113il Governo e il relatore hanno diritto di illustrare e discutere ulteriori emendamenti nella misura di due per ogni frazione di duemila caratteri del testo dell'articolo.
      6. La Commissione introduce nel testo norme per il coordinamento della disciplina da esso recata con la normativa vigente, curando che siano espressamente indicate le disposizioni conseguentemente abrogate.
      7. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore, al quale conferisce il mandato di riferire sul testo da essa predisposto; nomina altresì un Comitato di nove membri, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, per la discussione davanti all'Assemblea e per il compito indicato nel comma 3 dell'articolo 86. I Gruppi dissenzienti possono designare, anche congiuntamente, relatori di minoranza. Ciascuna relazione di minoranza reca un proprio testo, anche parzialmente alternativo al testo della Commissione, formulato in articoli corrispondenti a quest'ultimo.
      8. Le relazioni per l'Assemblea danno dettagliatamente conto delle risultanze dell'istruttoria legislativa svolta dalla Commissione con riguardo agli aspetti indicati nel comma 7 dell'articolo 79-bis.
      9. La relazione della maggioranza e, se presentate, quelle di minoranza sono stampate e distribuite almeno ventiquattro ore prima che si apra la discussione tranne che, per urgenza, l'Assemblea deliberi, a maggioranza dei tre quarti, un termine più breve. Qualora l'Assemblea, con la stessa maggioranza, autorizzi la relazione orale, sono stampati e distribuiti nello stesso termine il testo della Commissione e i testi alternativi eventualmente presentati dai relatori di minoranza.
      10. Qualora un progetto di legge sia approvato integralmente da una Commissione permanente all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, la Commissione stessa può proporre all'Assemblea che si discuta sul testo del proponente adottandone la relazione.

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      Conseguentemente, all'articolo 77:
          al comma 2, sostituire le parole: articolo 79 con le seguenti: articolo 79-quinquies;
          al comma 3, sostituire la parola: preliminare con la seguente: istruttorio.

      Conseguentemente, sostituire l'articolo 81 con i seguenti:

Art. 81.

      1. Le relazioni delle Commissioni sui progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea non possono essere presentate, nemmeno in forma orale, prima che siano decorsi due mesi dall'effettivo inizio dell'esame in sede referente.
      2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a quindici giorni per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Per i progetti di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza, le Commissioni non possono presentare la relazione all'Assemblea prima che siano decorsi trenta giorni dalla data in cui essa è stata dichiarata. Restano fermi i termini previsti dal capo XXVII.
      3. Tali termini minimi di esame nelle Commissioni in sede referente non possono mai essere derogati senza il consenso unanime dei componenti della Commissione.

Art. 81-bis.

      1. L'Assemblea non può procedere al voto finale sui progetti di legge prima che siano trascorsi tre mesi dall'effettivo inizio dell'esame degli stessi in Commissione.
      2. Il termine minimo di cui al comma 1 è ridotto a sessanta giorni per i disegni di legge dei quali sia dichiarata l'urgenza e a trenta giorni per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 96-bis.
      3. Può derogarsi a tali termini solo con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti la Camera.
79. 12. Toninelli, Dieni.

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      All'articolo 79, comma 1:
          al secondo periodo, dopo le parole: predispone un'organizzazione del procedimento aggiungere le seguenti: e dei tempi delle discussioni; e dopo le parole: termine per la presentazione degli emendamenti aggiungere le seguenti: dei subemendamenti e degli articoli aggiuntivi;
          al terzo periodo, sostituire le parole: È di regola riservato almeno un quarto del tempo disponibile con le seguenti: Un tempo congruo in relazione alla complessità del provvedimento ed alle richieste istruttorie avanzate è riservato.
79. 4. (ex Bressa), Giorgis, Cinzia Maria Fontana, D'Attorre, Lenzi.

      All'articolo 79, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:, ed il numero massimo di emendamenti da votare, che deve tenere conto di quanto garantito dal comma 10, primo periodo.
79. 10. Dieni, Toninelli.

      All'articolo 79, comma 1-bis:
          al primo periodo, sopprimere le parole: di norma;
          al primo periodo, sopprimere le parole da: ove questa abbia luogo fino alla fine del comma.
79. 11. Toninelli, Dieni.

      All'articolo 79, sostituire il comma 3 con il seguente:
      3. La discussione in sede referente è introdotta da un relatore incaricato dal Presidente della Commissione, che richiede al Governo i dati e gli elementi informativi necessari per i fini indicati ai commi 4 e 11. Il Presidente non può, di norma, svolgere l'incarico di relatore.
79. 6. (ex Bressa), Giorgis, Cinzia Maria Fontana, D'Attorre, Lenzi.

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      All'articolo 79, sostituire il comma 3 con il seguente:
      3. La discussione in sede referente è introdotta da un relatore incaricato dal Presidente della Commissione, che richiede al Governo i dati e gli elementi informativi necessari per i fini indicati ai commi 4 e 11. Il Presidente non può svolgere l'incarico di relatore, salvo che la Commissione, a maggioranza, non gli attribuisca tale incarico.
79. 5. (ex Bressa), Giorgis, Cinzia Maria Fontana, D'Attorre, Lenzi.

      Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: e la congruità dei mezzi individuati per conseguirli con le seguenti: e la congruità dei mezzi anche finanziari individuati per conseguirli.

      Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le parole: con riferimento anche agli oneri finanziari e alla individuazione delle relative possibili coperture.
79. 7. Giorgis, (ex Bressa).

      All'articolo 79, comma 10, sopprimere il secondo periodo.
79. 2. Melilla.
(Ritirato)

      All'articolo 79, comma 10, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o che tali modifiche siano strettamente necessarie ad assicurare una più congrua sistemazione della materia ai sensi del comma 4, lettera d).
79. 8. (ex Bressa), Giorgis, Cinzia Maria Fontana, D'Attorre, Lenzi.

      All'articolo 79, comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il relatore e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi solo una volta conclusa la deliberazione Pag. 117su tutti gli emendamenti e subemendamenti relativi a ciascun articolo, purché strettamente attinenti e consequenziali rispetto allo specifico ambito degli argomenti già considerati in emendamenti approvati in relazione a tale articolo.
79. 1. Catania.

      All'articolo 79, aggiungere, in fine, il seguente comma:
      16. Se il Gruppo di opposizione che ne ha richiesto l'iscrizione ritiene che il testo risultante dall'esame in sede referente e dagli emendamenti della Commissione non sia più corrispondente alla propria proposta, può ritirare il progetto di legge prima dell'inizio dell'esame in Assemblea.
79. 3. Giancarlo Giorgetti.

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ART. 81.

Testo vigente Nuova ipotesi di modifica

      1. Le relazioni delle Commissioni sui progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea devono essere presentate nel termine di due mesi dall'inizio dell'esame in sede referente.

      1. Fatti salvi i termini previsti dal Regolamento per i procedimenti speciali, le Commissioni concludono l'esame dei progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea nel termine di due mesi dall'inizio dell'esame in sede referente.

      2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto alla metà per i progetti di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza ed è ridotto a quindici giorni per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Restano fermi i termini previsti dal capo XXVII.       2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a venticinque giorni per i progetti di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza, di cui almeno dieci devono decorrere dalla data della dichiarazione d'urgenza, e a quindici giorni per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

EMENDAMENTI

      Sostituire l'articolo 81 con i seguenti:

Art. 81.

      1. Le relazioni delle Commissioni sui progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea non possono essere presentate, nemmeno in forma orale, prima che siano decorsi due mesi dall'effettivo inizio dell'esame in sede referente.
      2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a quindici giorni per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Per i progetti di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza, le Commissioni non possono presentare la relazione all'Assemblea prima che siano decorsi trenta giorni dalla data in cui essa è stata dichiarata. Restano fermi i termini previsti dal capo XXVII.
      3. Tali termini minimi di esame nelle Commissioni in sede referente non possono Pag. 119mai essere derogati senza il consenso unanime dei componenti della Commissione.

Art. 81-bis.

      1. L'Assemblea non può procedere al voto finale sui progetti di legge prima che siano trascorsi tre mesi dall'effettivo inizio dell'esame degli stessi in Commissione.
      2. Il termine minimo di cui al comma 1 è ridotto a sessanta giorni per i disegni di legge dei quali sia dichiarata l'urgenza e a trenta giorni per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 96-bis.
      3. Può derogarsi a tali termini solo con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti la Camera.
81. 3. Toninelli, Dieni.

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 81.
81. 1. Dieni, Toninelli.

      All'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: venticinque giorni con le seguenti: trenta giorni e le parole: almeno dieci giorni con le seguenti: almeno quindici giorni.
81. 2. Toninelli, Dieni.

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ART. 82.

Testo vigente Modifiche proposte

      1. L'esame in Assemblea dei progetti di legge comprende la discussione sulle linee generali del progetto e le discussione degli articoli.

      1. Identico.

      2. Salvo diverso accordo di tutti i Gruppi, ed a meno che, per urgenza, la Camera non abbia deliberato altrimenti a norma del comma 14 dell'articolo 79, l'ordine del giorno che prevede l'inizio dell'esame di un progetto di legge deve essere annunciato almeno 24 ore prima dell'inizio della discussione sulle linee generali.       2. L'ordine del giorno che prevede l'inizio dell'esame di un progetto di legge deve essere annunciato, di norma, almeno il giorno precedente all'inizio della discussione sulle linee generali.

EMENDAMENTI

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 82.
82. 1. Dieni, Toninelli.

      All'articolo 82, comma 2, sopprimere le parole:, di norma,
82. 2. Toninelli, Dieni.

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ART. 83.

Testo vigente Modifiche proposte

      1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

      1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di quindici minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano intervenire a titolo personale, stabilendo le modalità e i limiti di durata degli interventi tenendo conto del tempo complessivo riservato nel contingentamento a tali interventi ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 24.

      1-bis. I relatori, nello svolgimento della relazione, possono chiedere al Governo di rispondere su questioni determinate attinenti ai presupposti e agli obiettivi dei disegni di legge d'iniziativa del Governo stesso, nonché alle conseguenze di carattere finanziario e ordinamentale derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei progetti di legge. Il Governo può rispondere immediatamente o chiedere di differire la risposta al momento della replica; può chiedere altresì che la seduta o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non più di un'ora, ovvero dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo.       1-bis. Identico.
      2. Quando venti deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ne avanzano specifica richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare, ferme restando le disposizioni degli articoli 36, 44 e 50. La richiesta di ampliamento della discussione va formulata nella Conferenza dei presidenti di Gruppo ovvero presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione in Assemblea.       2. Quando uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di consistenza numerica almeno pari a venti deputati ne avanzano specifica richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare di deputati ad essi appartenenti, ferme restando le disposizioni degli articoli 36, 44 e 50. La richiesta di ampliamento della discussione va formulata nella Conferenza dei presidenti di Gruppo ovvero presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione in Assemblea.
Pag. 122
      3. I relatori e il Governo possono replicare al termine della discussione.       3. Identico.
      4. Il calendario può prevedere che la discussione del progetto di legge sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. In assenza di tale previsione il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati, nonché ciascun relatore o il deputato proponente, possono chiedere preliminarmente che la discussione del progetto sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. Su tale richiesta la Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.        4. Abrogato.
      5. La Conferenza dei presidenti di Gruppo può essere convocata dopo l'inizio della discussione ampliata a norma del comma 2 per stabilire, sentiti anche gli iscritti del Gruppo misto che lo richiedano, l'ordine degli interventi nonché il numero delle sedute necessarie e le loro date.        5. Abrogato.

EMENDAMENTI

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 83.
83. 2. Toninelli, Dieni.

      All'articolo 83, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: formulata nella Conferenza dei presidenti di Gruppo ovvero.
83. 1. Giorgis, Cinzia Maria Fontana, D'Attorre, Lenzi.

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ART. 85.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      1. Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e del complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esso proposti.

      1. Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi proposti a ciascun articolo.

      1-bis. Qualora la Commissione bilancio abbia espresso su una o più disposizioni parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, il Presidente ne avverte l'Assemblea prima di passare all'esame del corrispondente articolo.       1-bis. Identico
      2. Ciascun deputato può intervenire nella discussione una sola volta per non più di venti minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunziandosi sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi da altri presentati. Il termine di venti minuti è raddoppiato per i progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. È in facoltà del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine di venti minuti fino al doppio, per uno o più articoli, se la loro particolare importanza lo richieda.        2. Abrogato
      3. Ciascun deputato può altresì intervenire non oltre l'esaurimento della discussione di cui al comma 2 del presente articolo, per non più di cinque minuti, sul complesso dei subemendamenti che siano stati presentati ai propri emendamenti nel corso della seduta ai sensi dei commi 5 e 10 dell'articolo 86.        3. Abrogato .
      4. Qualora sia deliberata la chiusura della discussione ai sensi dell'articolo 44        4. Abrogato .
Pag. 124
hanno facoltà di intervenire una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno, i primi firmatari o altro proponente degli emendamenti non ancora illustrati, che non siano già intervenuti nella discussione.
      5. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi del comma 5 dell'articolo 86, su ognuno di essi può intervenire un deputato per gruppo per non più di dieci minuti ciascuno. Qualora ne sia fatta richiesta, il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche, costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.        5. Abrogato .
      6. La discussione dell'articolo del disegno di legge che converte un decreto-legge avviene sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti a ciascuno degli articoli del decreto-legge. In tal caso i limiti di tempo previsti dai commi precedenti sono fissati rispettivamente in quindici minuti per gli interventi di cui al comma 2 e in cinque minuti per gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, salvo che il Presidente si avvalga della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 2.        6. Abrogato.
      7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Non possono effettuare la dichiarazione di voto i presentatori dell'emendamento, del subemendamento o dell'articolo aggiuntivo già intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo non sia stato modificato dalle votazioni precedenti. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.       7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti a un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, purchè in numero inferiore alla metà dei componenti del Gruppo stesso, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.
      8. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni       8. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni
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altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente terrà conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano. È altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse. altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente terrà conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. È altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

EMENDAMENTI

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 85.
85. 3. Toninelli, Dieni.

      All'articolo 85, sostituire il comma 1 con i seguenti:
      1. Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e del complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esso proposti che non siano stati dichiarati inammissibili dal Presidente ai sensi del comma 01-bis.
      01-bis. Il Presidente dichiara inammissibili gli articoli aggiuntivi che non rispettino i criteri redazionali di cui al comma 2 dell'articolo 67-ter, salvo che il presentatore sia stato in tal senso autorizzato dal Comitato per la legislazione ai sensi del comma 3 del menzionato articolo ovvero, al più tardi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 86. Il Presidente dichiara altresì Pag. 126inammissibili gli emendamenti ed i subemendamenti che, singolarmente considerati, modificano l'articolo cui si riferiscono in modo da determinare una violazione degli stessi criteri redazionali di cui ai comma 2 dell'articolo 67-ter, sempre salva l'autorizzazione del successivo comma 3, ovvero, al più tardi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 86. Con riguardo ai progetti di legge trasmessi dal Senato, il Presidente, inoltre, dichiara ammissibili i soli emendamenti ed i subemendamenti che, incidendo su un articolo, siano formulati in modo che il testo dell'articolo, una volta modificato, rispetti i limiti redazionali di cui al secondo comma dell'articolo 67-ter, anche attraverso la sua suddivisione in più articoli.

      Conseguentemente, sostituire l'articolo 86 con il seguente:
      Art. 86. – 1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti, che il Presidente di Commissione abbia dichiarato ammissibili ai sensi del comma 01-bis dell'articolo 85, sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo e nel corso dell'istruttoria in Commissione o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione, entro il giorno precedente la seduta nella quale avrà inizio la discussione degli articoli.
      2. Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, devono essere corredati dalla specifica indicazione delle coperture necessarie ai sensi dell'articolo 81, comma 3, della Costituzione. Essi sono trasmessi appena presentati alla Commissione bilancio, tesoro e programmazione affinché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. A tal fine, il Presidente della Camera stabilisce, ove occorra, il termine entro il quale deve essere espresso il parere della Commissione bilancio. Al fine di poter individuare Pag. 127risorse necessarie per le coperture degli emendamenti da essi presentati, i deputati accedono direttamente alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e alle altre fonti informative gestite da soggetti pubblici secondo quanto previsto dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato.
      3. Il Comitato dei nove previsto dall'articolo 79 si riunisce prima della discussione con l'intervento del presidente della Commissione, per esaminare i nuovi emendamenti e articoli aggiuntivi presentati direttamente in Assemblea. Il presidente della Commissione, se ne ravvisa l'opportunità, può convocare per tale esame la Commissione plenaria.
      4. I subemendamenti possono essere presentati fino a un'ora prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono. Essi sono esaminati, a norma del comma 3, dal Comitato dei nove o dalla Commissione, che possono chiedere un breve rinvio della votazione.
      4-bis. Quando un progetto di legge contenga disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, purché dichiarate ammissibili dal Presidente ai sensi del comma 01-bis dell'articolo 85, s'intendono presentate come emendamenti, e sono poste in votazione a norma dell'articolo 87, commi 2 e 3, le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate.
      5. La Commissione a maggioranza dei due terzi può presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi, la cui ammissibilità è valutata dal Presidente ai sensi del comma 01-bis dell'articolo 85, fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli Pag. 128emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Analoga facoltà è attribuita al Governo, con gli stessi limiti redazionali e di contenuto previsti per la Commissione. Sugli emendamenti presentati dal Governo a norma del presente comma il Governo non può porre la questione di fiducia a norma dell'articolo 116. Trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente, che ne giudica l'ammissibilità ai sensi del comma 01-bis dell'articolo 85. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma, la cui ammissibilità è valutata dal Presidente ai sensi del comma 01-bis dell'articolo 85.
85. 4. Dieni, Toninelli.

      All'articolo 85, comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente:
      Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto. Consente altresì ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello già dichiarato dal proprio Gruppo di annunciare il loro voto, dichiarando soltanto se sono favorevoli, contrari o se si astengono, senza specificarne i motivi. Il Presidente, in relazione all'importanza dell'argomento in discussione, al numero di richieste di intervento e al tempo complessivo destinato agli interventi a titolo personale nel contingentamento, aumenta la durata delle dichiarazioni di cui al periodo precedente al fine di consentire di esporre i motivi del voto, stabilendone le modalità e i limiti di tempo.
85. 2. (ex Bressa), Giorgis, Cinzia Maria Fontana, D'Attorre.

Pag. 129

      All'articolo 85, aggiungere, in fine, il seguente comma:
      9. Nel corso dell'esame dei disegni di legge dichiarati urgenti ai sensi dell'articolo 69, dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge e dei disegni di legge di bilancio, di stabilità e collegati alla manovra di finanza pubblica, il rappresentante del Governo può chiedere, prima che l'Assemblea inizi l'esame degli emendamenti riferiti ad un articolo, che sia posto per primo in votazione l'articolo o un emendamento interamente sostituivo dello stesso. In tal caso, la votazione ha luogo nella seduta successiva a quella nella quale è stata avanzata la richiesta di votazione prioritaria. Ciascun Gruppo ha facoltà di presentare un emendamento sostitutivo dell'articolo, che è discusso congiuntamente all'articolo o all'emendamento sostitutivo del quale il Governo ha chiesto la votazione prioritaria. Al termine della discussione congiunta viene posto in votazione per primo l'articolo o l'emendamento sul quale è stata chiesta la votazione prioritaria e, in caso di reiezione, gli altri. In caso di approvazione da parte dell'Assemblea, i restanti emendamenti relativi all'articolo si intendono decaduti.
85. 1. Vito.

Pag. 130

ART. 85-bis.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      1. I Gruppi possono segnalare, prima dell'inizio dell'esame degli articoli, gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti da porre comunque in votazione qualora si proceda, in applicazione del comma 8 dell'articolo 85, a votazioni riassuntive o per principî. In tal caso è garantita, con riferimento al progetto di legge nel suo complesso, la votazione di un numero di emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti, presentati dai deputati appartenenti a ciascuno dei Gruppi che abbiano provveduto a segnalarli a norma del periodo precedente, non inferiore in media, per ciascun articolo, ad un decimo del numero dei componenti del Gruppo stesso.

      1. I Gruppi possono segnalare, prima dell'inizio dell'esame degli articoli, gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti da porre comunque in votazione qualora si proceda, in applicazione del comma 8 dell'articolo 85, a votazioni riassuntive o per principî. In tal caso è garantita a ciascun Gruppo di consistenza numerica pari o inferiore a trenta deputati, con riferimento al progetto di legge nel suo complesso, la votazione di un emendamento per ogni articolo. Per i gruppi di consistenza maggiore, tale quota è aumentata, per ciascun articolo, di un emendamento aggiuntivo ogni ulteriori trenta deputati. Sono in ogni caso posti in votazione, se ne sia fatta richiesta, gli emendamenti presentati ai sensi dell'articolo 87, comma 1-bis.

      1-bis. Ove sia fatta applicazione del comma 1, su ciascun emendamento e articolo aggiuntivo della Commissione e del Governo presentato ai sensi dell'articolo 86, comma 5, è garantita a ciascun Gruppo la presentazione e la votazione di un subemendamento. Per i Gruppi di consistenza superiore a trenta deputati tale quota è aumentata di un ulteriore subemendamento ogni trenta deputati.
      1-ter. Per i progetti di legge di cui all'articolo 24, comma 12, primo periodo, nonché per ogni altro progetto di legge su richiesta, all'atto dell'iscrizione del progetto di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea, di un quarto dei componenti la Camera o di uno o più presidenti di Gruppi che separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, è garantita la votazione, qualora si proceda a votazioni riassuntive o per principî, in applicazione del comma
Pag. 131
8 dell'articolo 85, con riferimento al progetto di legge nel suo complesso, di un numero di emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti, presentati dai deputati appartenenti a ciascuno dei Gruppi che abbiano provveduto a segnalarli a norma del comma 1, non inferiore in media, per ciascun articolo, ad un decimo del numero dei componenti del Gruppo stesso. Salvo accordo unanime dei Gruppi, la richiesta di ampliamento della quota di emendamenti da votare di cui al presente comma non può avere ad oggetto il disegno di legge di bilancio, il disegno di legge di delegazione europea e il disegno di legge europea.

      2. Per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, la quota indicata al comma 1 è elevata ad un quinto del numero dei componenti del Gruppo e si computa con riferimento sia agli articoli del disegno di legge di conversione, sia ai singoli articoli del decreto-legge.

      2. Ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge non si applica il comma 1 e la quota indicata al comma 1-ter è elevata ad un quinto del numero dei componenti del Gruppo. La quota si computa con riferimento sia agli articoli del disegno di legge di conversione, sia ai singoli articoli del decreto-legge.

      3. Il Presidente può inoltre porre in votazione gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti, dei quali riconosca la rilevanza, presentati da deputati che dichiarino di dissentire dai rispettivi Gruppi.       3. identico
      4. Le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 85 non si applicano nella discussione dei progetti di legge costituzionale e di quelli indicati nell'articolo 24, comma 12, ultimo periodo.       4. identico

EMENDAMENTI

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 85-bis.
85-bis. 5. Dieni, Toninelli.

      All'articolo 85-bis, comma 1, secondo periodo:
          sopprimere le parole: di consistenza numerica pari o inferiore a trenta deputatiPag. 132
      sostituire le parole: un emendamento per ogni articolo con le seguenti: almeno due emendamenti per ogni articolo.
85-bis. 1. Giancarlo Giorgetti.

      All'articolo 85-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: trenta deputati aggiungere le seguenti: e a ciascuna componente del Gruppo Misto.
85-bis. 2. Pisicchio.

      All'articolo 85-bis, comma 1-ter, primo periodo, sopprimere le parole: Per i progetti di legge di cui all'articolo 24, comma 12, primo periodo, nonché per ogni altro progetto di legge.

      Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: all'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo con le seguenti all'articolo.
85-bis. 6. Toninelli, Dieni.

      All'articolo 85-bis, comma 1-ter:
          al primo periodo, sostituire le parole: di un quarto dei componenti con le seguenti: di un terzo dei componenti;
          all'ultimo periodo, dopo le parole: disegno di legge di bilancio aggiungere le seguenti: , i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica per i quali sia stato deliberato il termine per la votazione finale ai sensi dell'articolo 123-bis, commi 2 e 3, i progetti di legge dichiarati urgenti ai sensi dell'articolo 69, comma 1.
85-bis. 3. (ex Bressa).
(Decaduto)

      All'articolo 85-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
      5. In caso di progetti di legge originariamente consistenti di più articoli, accorpati in uno solo nel corso dell'esame al Senato, si tiene conto, ai fini del calcolo delle quote indicate nei commi precedenti, Pag. 133del numero di articoli che componevano il provvedimento prima dell'accorpamento.
85-bis. 4. (ex Bressa), Giorgis, Cinzia Maria Fontana, D'Attorre, Lenzi.

Pag. 134

ART. 86.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione, entro il giorno precedente la seduta nella quale avrà inizio la discussione degli articoli.

      1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono presentati e svolti nelle Commissioni. Possono essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purché strettamente attinenti all’ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione, entro il giorno precedente la seduta nella quale avrà inizio la discussione degli articoli.

      1-bis. Il Presidente dichiara in ogni caso irricevibili gli emendamenti interamente sostitutivi di un articolo e contestualmente soppressivi di altri o comunque volti a modificare uno o più articoli senza che fra le modifiche proposte sussista una evidente consequenzialità logico-normativa.

      2. Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, sono trasmessi appena presentati alla Commissione bilancio e programmazione affinché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. A tal fine, il Presidente della Camera stabilisce, ove occorra, il termine entro il quale deve essere espresso il parere della Commissione bilancio.

      2. Identico.

      2-bis. La procedura di cui al comma 2 si applica altresì agli emendamenti da valutare con riferimento al riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, che a tal fine sono trasmessi alla Commissione Affari costituzionali.

      3. Il Comitato dei nove previsto dall'articolo 79 si riunisce prima della discussione con l'intervento del presidente della

      3-4-bis. Identici.

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Commissione, per esaminare i nuovi emendamenti e articoli aggiuntivi presentati direttamente in Assemblea. Il presidente della Commissione, se ne ravvisa l'opportunità, può convocare per tale esame la Commissione plenaria.
      4. I subemendamenti possono essere presentati fino a un'ora prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono. Essi sono esaminati, a norma del comma 3, dal Comitato dei nove o dalla Commissione, che possono chiedere un breve rinvio della votazione.
      4-bis. Quando un progetto di legge contenga disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, s'intendono presentate come emendamenti, e sono poste in votazione a norma dell'articolo 87, commi 2 e 3, le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate.       4-bis. Quando un progetto di legge contenga disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, s'intendono presentate come emendamenti, e sono poste in votazione a norma dell'articolo 87, commi 2 e 3, le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate. La medesima disciplina si applica alle condizioni contenute nel parere reso dal Comitato per la legislazione, purché formulate in modo specifico e testuale.

      5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza

      5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Tali emendamenti sono trasmessi alla Commissione che li esamina ai sensi del comma 3, ultimo periodo, e non possono essere posti in votazione in Assemblea prima del giorno successivo a quello in cui sono stati presentati. Trenta deputati, uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari

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può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma. consistenza numerica ovvero il Presidente del Gruppo misto possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma.
      5-bis. Il Presidente della Camera può rinviare per non più di tre ore l'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati ai sensi del comma 5. Qualora comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, i suddetti emendamenti e articoli aggiuntivi non possono essere esaminati prima del giorno successivo a quello nel quale sono stati presentati. Il Presidente, apprezzate le circostanze, stabilisce a questo fine un termine congruo, entro il quale la Commissione bilancio esprime il proprio parere.       5-bis-7. Identici.

      6. I relatori e il Governo esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione. Nell'esprimere il parere, i relatori possono chiedere al Governo di rispondere su specifiche questioni attinenti alle conseguenze derivanti dall'applicazione delle norme, da esso proposte, contenute nell'articolo in esame o in emendamenti presentati dal Governo medesimo. Il Governo può rispondere immediatamente o chiedere di differire la risposta non oltre la conclusione dell'esame dell'articolo; può chiedere altresì che la seduta o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non più di un'ora, ovvero dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo.

      7. Il relatore illustra all'Assemblea le proposte, deliberate dalla Commissione, di stralciare parti del progetto di legge, o di rinviare il testo alla Commissione medesima; è interpellato su ogni altra proposta, attinente all'ordine dei lavori, che abbia conseguenze sul seguito dell'esame. Sulle proposte di cui al presente comma hanno altresì facoltà di esprimersi i relatori di
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minoranza, per non più di cinque minuti ciascuno.
      8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio soltanto da venti deputati o da un presidente di Gruppo.       8. Chi ritira un emendamento in corso di seduta ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i due minuti. Un emendamento ritirato in corso di seduta dal proponente può essere fatto proprio soltanto da venti deputati o da un presidente di Gruppo. Gli emendamenti ritirati prima della seduta, o durante la seduta ma prima che l'Assemblea passi alla trattazione del provvedimento cui si riferiscono, non possono in nessun caso essere fatti propri.
      9. Gli emendamenti presentati ai sensi del comma 1 si distribuiscono stampati almeno tre ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono.       9-10. Identici
      10. È in facoltà del Presidente della Camera, in casi particolari, anche in relazione al tempo disponibile per la conoscenza delle conclusioni della Commissione, di modificare i termini per la presentazione e la distribuzione degli emendamenti in Assemblea.

EMENDAMENTI

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 86.
86. 6. Dieni, Toninelli.

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma ai commi 1 e 5 dell'articolo 86.
86. 7. Toninelli, Dieni.

      All'articolo 86, sopprimere il comma 1-bis.
86. 2. Melilla.
(Ritirato)

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      All'articolo 86, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: I subemendamenti possono essere presentati fino ad un'ora prima della seduta nella quale avrà inizio la discussione degli articoli.
86. 4. (ex Bressa), Giorgis, Cinzia Maria Fontana, D'Attorre, Lenzi.

      All'articolo 86, comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: abbia espresso con le seguenti: o il Comitato per la legislazione abbiano espresso.
86. 8. Toninelli, Dieni.

      All'articolo 86, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi solo una volta conclusa la votazione di tutti gli emendamenti e subemendamenti relativi a ciascun articolo, purché strettamente attinenti e consequenziali rispetto allo specifico ambito degli argomenti già considerati in emendamenti approvati in relazione a tale articolo.
      Conseguentemente, al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: anche nel corso della seduta con le seguenti: prima della votazione del relativo articolo.
86. 1. Catania.

      All'articolo 86, comma 5, terzo periodo, sostituire le parole da: trenta deputati fino a: consistenza numerica con le seguenti: venti deputati o un Presidente di Gruppo.
86. 3. Giancarlo Giorgetti.

      All'articolo 86, comma 5-bis, sostituire il primo e secondo periodo con il seguente: Qualora gli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi di cui al comma 5 comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, sono trasmessi altresì alla Commissione bilancio.
86. 5. (ex Bressa), Giorgis, Cinzia Maria Fontana, D'Attorre, Lenzi.

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      All'articolo 86, comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.
86. 9. Dieni, Toninelli.

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ART. 88.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      1. Nel corso della discussione degli articoli ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno recante istruzioni al Governo in relazione alla legge in esame. Gli ordini del giorno possono essere illustrati per non più di cinque minuti ciascuno, e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale. Ciascun deputato può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico intervento sul loro complesso per non più di cinque minuti o con non più di due interventi distinti per una durata complessivamente non superiore.

      1. Gli ordini del giorno contengono impegni rivolti al Governo, nell'ambito delle sue competenze, ad assumere determinate iniziative in relazione a specifiche disposizioni della legge in esame. Nel corso della discussione degli articoli, nel termine stabilito dal Presidente, ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno; ciascun Gruppo può segnalare ai fini del parere del Governo e della votazione complessivamente un numero di ordini del giorno non superiore ad un ventesimo della propria consistenza numerica. È garantita comunque la votazione di un ordine del giorno per ciascun Gruppo.

      1-bis. Una volta concluso l'esame degli articoli, il Governo esprime il proprio parere sugli ordini del giorno segnalati dai Gruppi ai fini della votazione. Su ciascun ordine del giorno del quale i proponenti insistano per la votazione è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo, oltre che al proponente. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo Misto e ai deputati che intendano intervenire a titolo personale, stabilendone le modalità e i limiti di durata. Gli ordini del giorno ritirati dai proponenti non possono essere fatti propri da altri deputati.
      2. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano emendamenti o articoli aggiuntivi respinti. In tale caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.       2. Non sono ammissibili ordini del giorno che riproducano emendamenti o articoli aggiuntivi respinti.
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EMENDAMENTI

      Sopprimere l'articolo 88.

      Conseguentemente, all'articolo 89 sopprimere le parole: ordini del giorno.
88. 2. Lenzi.

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 88.
88. 7. Dieni, Toninelli.

      All'articolo 88, sostituire il comma 1 con il seguente:
      1. Prima della conclusione dell'esame degli articoli ciascun Gruppo può presentare un ordine del giorno recante indicazioni volte ad orientare l'azione del Governo, nel rispetto delle competenze del medesimo, in relazione a specifiche problematiche strettamente connesse alla applicazione di una o più disposizioni della legge in esame. La facoltà prevista dal presente comma può essere esercitata da due o più Gruppi mediante la presentazione di un ordine del giorno unitario. Gli ordini del giorno non conformi a quanto disposto dal presente comma sono dichiarati inammissibili dal Presidente.

      Conseguentemente, al comma 1-bis:
          al terzo periodo, sopprimere le parole: e ai deputati che intendano intervenire a titolo personale;
          all'ultimo periodo, sostituire le parole: da altri deputati con le seguenti: da altri Gruppi.
88. 1. Catania.

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      All'articolo 88, comma 1:
          al primo periodo, sostituire le parole: in relazione a specifiche disposizioni della legge in esame con le seguenti: in relazione alla legge in esame
          al secondo periodo, sostituire le parole: ad un ventesimo con le seguenti: ad un quinto.
88. 3. Melilla.

      All'articolo 88, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da:; ciascun Gruppo può segnalare fino alla fine del comma.
88. 10. Toninelli, Dieni.

      All'articolo 88, comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e per ciascuna componente del Gruppo Misto.
88. 4. Pisicchio.

      All'articolo 88, sostituire il comma 1-bis con il seguente:
      1-bis. Una volta concluso l'esame degli articoli, il Governo esprime il proprio parere sugli ordini del giorno. Su ciascun ordine del giorno è consentita a ciascun deputato una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti.
88. 9. Dieni, Toninelli.

      All'articolo 88, comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: dai gruppi aggiungere le seguenti:, nel termine stabilito dal Presidente,
88. 6. Giorgis, Cinzia Maria Fontana, D'Attorre.

      All'articolo 88, comma 1-bis, terzo periodo, sopprimere le parole: e ai deputati che intendano intervenire a titolo personale.
88. 5. Giorgis, Cinzia Maria Fontana, D'Attorre.

      All'articolo 88, comma 1-bis, sopprimere l'ultimo periodo.
88. 8. Dieni, Toninelli.

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ART. 89.

Testo vigente Modifiche proposte

      1. Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il deputato insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.

      1. Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni e può rifiutarsi di metterli in votazione.

EMENDAMENTI

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 89.
89. 1. Dieni, Toninelli.

      All'articolo 89, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il deputato insiste il Presidente consulta l'Assemblea, che decide per alzata di mano.
89. 2. Toninelli, Dieni.

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ART. 91.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      1. La votazione finale sul progetto di legge ha luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli e viene effettuata a norma dell'articolo 49.

      1. La votazione finale sul progetto di legge ha luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli e viene effettuata a norma dell'articolo 49. Hanno facoltà di intervenire per dichiarazione di voto per non più di dieci minuti un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano intervenire a titolo personale, stabilendone le modalità e i limiti di durata.

      2. Il Presidente può però rinviare la votazione finale ad una successiva seduta.       2-3. Identici.
      3. Il Presidente può far procedere alle votazioni contemporanee di più progetti di legge. In tal caso i deputati che intendono astenersi su qualcuno dei progetti in votazione devono dichiararlo ai Segretari prima del voto.

EMENDAMENTI

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 91.
91. 3. Toninelli, Dieni.

      All'articolo 91, comma 1, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: Ogni deputato ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto per non più di dieci minuti.
91. 4. Toninelli, Dieni.

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      All'articolo 91, comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: in ordine crescente di consistenza numerica, iniziando dal minor Gruppo di maggioranza e riservando al rappresentante del maggior Gruppo di opposizione l'ultima dichiarazione di voto.
91. 1. Vito.

      All'articolo 91, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: che intendono intervenire a titolo personale con le seguenti: che intendono esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo
91. 2. Lenzi.

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ART. 96-bis.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di conversione dei decreti-legge alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia all'Assemblea nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. La proposta di diversa assegnazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 72, deve essere formulata all'atto dell'annunzio dell'assegnazione e l'Assemblea delibera per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. I disegni di legge di cui al presente articolo sono altresì assegnati al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, che, nel termine di cinque giorni, esprime parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla vigente legislazione.

      1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di conversione dei decreti-legge alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia all'Assemblea nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. I disegni di legge di cui al presente articolo sono altresì assegnati al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, che, nel termine di cinque giorni, esprime parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla vigente legislazione. Ove ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei componenti della Commissione competente in sede referente, il Comitato per la legislazione esprime un ulteriore parere sui testi del disegno di legge di conversione e del relativo decreto-legge risultanti dall'approvazione degli emendamenti in Commissione, avente ad oggetto le sole modifiche introdotte dalla Commissione. Ove il Comitato non esprima il parere entro i tempi previsti per la conclusione dell'esame in sede referente, esso può essere utilmente reso direttamente all'Assemblea ed è annunciato dal Presidente della Camera. La mancata espressione del parere da parte del Comitato non determina alcun impedimento alla prosecuzione e conclusione dell'esame in Commissione e in Assemblea. Si applica l'articolo 16-bis, comma 6, primo e secondo periodo.

Pag. 147
      2. Nella relazione del Governo, che accompagna il disegno di legge di conversione, è dato conto dei presupposti di necessità e urgenza per l'adozione del decreto-legge e vengono descritti gli effetti attesi dalla sua attuazione e le conseguenze delle norme da esso recate sull'ordinamento. La Commissione, alla quale il disegno di legge di conversione è assegnato ai sensi del comma 1, può chiedere al Governo di integrare gli elementi forniti nella relazione, anche con riferimento a singole disposizioni del decreto-legge.       2-6. Identici.
      3. Entro il quinto giorno dall'annunzio all'Assemblea della presentazione o della trasmissione alla Camera del disegno di legge di conversione, un presidente di Gruppo o venti deputati possono presentare una questione pregiudiziale riferita al contenuto di esso o del relativo decreto-legge. La deliberazione sulla questione pregiudiziale è posta all'ordine del giorno entro il settimo giorno dal suddetto annunzio all'Assemblea. Le questioni pregiudiziali sono discusse secondo le disposizioni dell'articolo 40, commi 3 e 4. Chiusa la discussione, l'Assemblea decide con unica votazione sul complesso delle questioni pregiudiziali presentate. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di cui al presente capo non possono proporsi questioni pregiudiziali o sospensive.
      4. Il disegno di legge di conversione è iscritto al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute della Commissione cui è assegnato. La Commissione riferisce all'Assemblea entro quindici giorni, decorsi i quali il disegno di legge è posto all'ordine del giorno dell'Assemblea, tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 24; prima di tale termine, può essere preso in considerazione per la programmazione dei lavori soltanto qualora la Commissione ne abbia concluso l'esame in sede referente, ovvero con deliberazione assunta all'unanimità dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo.
      5. È in facoltà del Presidente, in casi particolari, anche in relazione alla data di trasmissione del disegno di legge di conversione dal Senato, di modificare i termini di cui ai commi 3 e 4.
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      6. Per l'esame dei disegni di legge di conversione già approvati dalla Camera e modificati dal Senato i termini per l'esame in sede referente di cui al comma 4 sono stabiliti dal Presidente; non si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
      7. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Qualora ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.       7. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge, nonché quelli che risultino in contrasto con i limiti di contenuto dei decreti-legge previsti dalla legislazione vigente. Sono in ogni caso inammissibili gli emendamenti recanti deleghe legislative, anche se riferiti al disegno di legge di conversione.
      8. Gli emendamenti, nei limiti previsti dal comma 7, devono essere presentati in Commissione. Non possono essere ripresentati in Assemblea gli emendamenti già presentati presso la Commissione, ma in quella sede ritirati, nonché i nuovi emendamenti, non previamente presentati presso la Commissione, riferiti a parti del testo non modificate nè introdotte dalla Commissione stessa, o che non risultino consequenziali rispetto alle modifiche apportate in sede referente. Possono essere presentati gli emendamenti che riproducono condizioni poste nel parere del Comitato per la legislazione formulate in modo testuale.

EMENDAMENTI

      Sostituire l'articolo 96-bis con i seguenti:
      Art. 96-bis (Annuncio, assegnazione, stralcio dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge) – 1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di conversione dei decreti-legge alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia all'Assemblea nello stesso giorno o nella prima Pag. 149seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. La proposta di diversa assegnazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 72, deve essere formulata all'atto dell'annunzio dell'assegnazione e l'Assemblea delibera per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. I disegni di legge di cui al presente articolo sono altresì assegnati al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, che, nel termine di cinque giorni, esprime parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla vigente legislazione.
      2. Qualora il disegno di legge di conversione non sia accompagnato dalla documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 68 o essa sia insufficiente, il Comitato per la legislazione, nello stesso termine di cui al comma precedente, si pronuncia anche sulla congruità delle motivazioni espresse dal Governo a norma dei commi 2 e 3 dell'articolo 67-quater e formula le richieste di cui al comma 5 dell'articolo 67-quater. Qualora, inoltre, il testo del decreto legge non sia conforme ai criteri redazionali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 67-ter, il Comitato per la legislazione propone alle Commissioni competenti gli opportuni correttivi.
      3. Nella relazione del Governo, che accompagna il disegno di legge di conversione, è dato conto dei presupposti di necessità e urgenza per l'adozione del decreto-legge e vengono descritti gli effetti attesi dalla sua attuazione e le conseguenze delle norme da esso recate sull'ordinamento. La Commissione, alla quale il disegno di legge di conversione è assegnato ai sensi del comma 1, può chiedere al Governo di integrare gli elementi forniti nella relazione, anche con riferimento a singole disposizioni del decreto-legge.
      4. La Commissione non procede all'esame delle disposizioni del decreto-legge Pag. 150che siano estranee ai presupposti di straordinaria necessità ed urgenza illustrati nella relazione di accompagnamento o nell'integrazione ad essa fornita a norma del comma precedente.
      5. Qualora siano diversi, in tutto o in parte, i presupposti di straordinaria necessità ed urgenza che si riferiscono ad una o più disposizioni del decreto-legge, il presidente della Commissione, su richiesta di un terzo dei componenti della Commissione stessa, procede allo stralcio delle disposizioni fondate su autonomi presupposti. Tali disposizioni vengono allegate ad un nuovo progetto di legge. Esso si intende presentato dai deputati che ne hanno richiesto lo stralcio e dispone la conversione delle sole disposizioni del decreto escluse dal disegno di legge del Governo. Il progetto così formato è riassegnato alla stessa o a diversa Commissione che procede ad un autonomo esame a norma dell'articolo 96-bis.
      6. Quando si proceda a norma del comma precedente, la disposizione del disegno di legge del Governo che stabilisce la conversione del decreto-legge è riformulata con riferimento ai soli articoli del decreto che non sono stati stralciati ed indica che le altre disposizioni del decreto sono state sottoposte a procedimenti di conversione autonomi.

      Art. 96-bis.1 – 1. Entro il quinto giorno dall'annunzio all'Assemblea della presentazione o della trasmissione alla Camera del disegno di legge di conversione, un presidente di Gruppo o venti deputati possono presentare una questione pregiudiziale riferita al contenuto di esso o del relativo decreto-legge. La deliberazione sulla questione pregiudiziale è posta all'ordine del giorno entro il settimo giorno dal suddetto annunzio all'Assemblea. Le questioni pregiudiziali sono discusse secondo le disposizioni dell'articolo 40, commi 3 e 4. Chiusa la discussione, l'Assemblea decide con unica votazione sul complesso delle questioni pregiudiziali presentate. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di cui al Pag. 151presente capo non possono proporsi questioni pregiudiziali o sospensive.
      2. Il disegno di legge di conversione è iscritto al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute della Commissione cui è assegnato. La Commissione riferisce all'Assemblea entro quindici giorni, decorsi i quali il disegno di legge è posto all'ordine del giorno dell'Assemblea, tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 24; prima di tale termine, può essere preso in considerazione per la programmazione dei lavori soltanto qualora la Commissione abbia deliberato all'unanimità la conclusione dell'esame in sede referente. Nel corso dell'istruttoria il Governo dà conto delle norme del decreto-legge che siano state effettivamente applicate a partire dall'entrata in vigore del decreto stesso e di quelle che, invece, non abbiano ancora ricevuto applicazione. In relazione a tale profilo, è in facoltà della Commissione procedere allo stralcio di parti del testo del decreto a norma dei commi 5 e 6 dell'articolo 96-bis.
      2-bis. Qualora il Governo abbia presentato il disegno di legge di conversione al Senato, il Presidente ne dà notizia all'Assemblea ed invia alla Commissione competente per materia il testo del decreto-legge perché proceda ad un'istruttoria preliminare nei termini di cui al comma 2 dell'articolo 79 e secondo le disposizioni di cui all'articolo 79-bis. La Commissione può sentire il parere di altre Commissioni che lo esprimono nel termine ordinario di otto giorni ai sensi del comma 2 dell'articolo 73.
      3. È in facoltà del Presidente, in relazione alla data di trasmissione del disegno di legge di conversione dal Senato, di modificare i termini di cui ai commi 1 e 2 purché la Commissione abbia nel frattempo svolto l'istruttoria preliminare a norma del comma 2-bis.
      4. Per l'esame dei disegni di legge di conversione già approvati dalla Camera e modificati dal Senato i termini per l'esame in sede referente di cui al comma 2 sono stabiliti dal Presidente. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1.Pag. 152
      5. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto legge. Qualora ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano. Il Presidente, inoltre, dichiara ammissibili i soli emendamenti ed i subemendamenti che, incidendo su un articolo, siano formulati in modo che il testo dell'articolo del decreto, una volta modificato, rispetti i limiti redazionali di cui al secondo comma dell'articolo 67-ter, anche attraverso la sua suddivisione in più articoli.
      6. Il Governo non può presentare emendamenti ai disegni di legge di conversione. Può solo presentare subemendamenti agli emendamenti e agli articoli aggiuntivi che siano stati presentati da deputati o dai Gruppi in Commissione o in Assemblea.
      7. Il Governo non può porre la questione di fiducia sulle votazioni inerenti gli articoli del decreto-legge, salvo che si tratti di singoli commi e singoli articoli redatti nel rispetto dei limiti redazionali di cui al secondo comma dell'articolo 67-ter.
96-bis. 5. Dieni, Toninelli.

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 96-bis.
96-bis. 4. Dieni, Toninelli.

      All'articolo 96-bis, comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il disegno di legge di conversione è altresì deferito, entro lo stesso termine, alla Commissione affari costituzionali per la verifica della sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione.
      Conseguentemente:
          al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: è dato conto dei presupposti di necessità ed urgenza per l'adozione del decreto-legge con le seguenti: vengono illustrati i motivi che giustificano l'adozione necessaria ed urgente del decreto-legge;Pag. 153
          sostituire il comma 3 con il seguente:
          3. Qualora la Commissione affari costituzionali esprima parere contrario, l'Assemblea, non oltre sette giorni dalla presentazione o trasmissione del disegno di legge, delibera su una questione pregiudiziale eventualmente presentata da un presidente di Gruppo o da venti deputati, con votazione da cui consegua la verifica del numero legale, sulla esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'emanazione del decreto-legge, sentiti il relatore, il Governo ed un deputato per Gruppo per non più di dieci minuti ciascuno. Hanno altresì diritto di intervenire per non più di cinque minuti ciascuno i deputati dissenzienti dalle posizioni del proprio Gruppo. Qualora la Commissione affari costituzionali esprima parere favorevole, si applica la stessa procedura su richiesta di venti deputati o di uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di pari consistenza numerica, da presentare entro ventiquattro ore dall'espressione del parere. Tra la pubblicazione nelle forme regolamentari del parere contrario della Commissione affari costituzionali o la presentazione della richiesta di venti deputati o di uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di pari consistenza numerica, e la votazione da parte dell'Assemblea deve intercorrere un intervallo di tempo non minore di ventiquattro ore. Qualora la votazione abbia esito negativo, il disegno di legge di conversione si intende respinto. Nel caso che tale deliberazione riguardi parti o singole disposizioni del decreto-legge o del disegno di legge di conversione i suoi effetti operano limitatamente a quelle parti o disposizioni, che si intendono soppresse.
96-bis. 1. Melilla.

      All'articolo 96-bis, comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La proposta di diversa assegnazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 72, deve essere Pag. 154formulata all'atto dell'annunzio dell'assegnazione e l'Assemblea delibera per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.
96-bis. 7. Dieni, Toninelli.

      All'articolo 96-bis, comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: non determina alcun con le seguenti: determina un.
96-bis. 6. Dieni, Toninelli.

      All'articolo 96-bis, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di contestazione il Presidente consulta l'Assemblea che decide per alzata di mano.
96-bis. 8. Toninelli, Dieni.

      All'articolo 96-bis, sopprimere il comma 8.
*96-bis. 2. Melilla.

      All'articolo 96-bis, sopprimere il comma 8.
*96-bis. 3. Giancarlo Giorgetti.

      All'articolo 96-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
      9. In nessun caso si può procedere alla riduzione, alla compressione o al taglio dei diritti di intervento previsti dalle norme regolamentari.
96-bis. 9. Toninelli, Dieni.

      All'articolo 96-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
      9. Non si applicano al procedimento di conversione dei decreti legge le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 24; i disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono inseriti nel programma e nel calendario dei lavori Pag. 155tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 24 e sono esaminati secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85, 85-bis e 96-bis.
      Conseguentemente, all'articolo 154, sopprimere il comma 1.
96-bis. 10. Toninelli, Dieni.

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ART. 96-ter.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      1. Gli schemi di atti normativi del Governo, trasmessi alla Camera per il parere parlamentare, sono assegnati dal Presidente alla Commissione competente per materia secondo le disposizioni dell'articolo 143, comma 4.

      1. Identico

      2. Gli schemi di cui al comma 1, qualora implichino entrate o spese, sono assegnati altresì alla Commissione bilancio, che, nel termine stabilito dal Presidente, trasmette alla Commissione competente per materia i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario.       2. Gli schemi di cui al comma 1, qualora implichino entrate o spese, sono assegnati altresì alla Commissione bilancio, che, nel termine stabilito dal Presidente, trasmette alla Commissione competente per materia i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario. Sono assegnati al Comitato per la legislazione gli schemi di cui al comma 1 recanti testi unici.
      3. Per l'esame degli schemi di cui al comma 1 da parte della Commissione alla quale sono assegnati per il parere si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 9. Ove ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti, la Commissione alla quale i suddetti schemi sono assegnati per il parere ai sensi del comma 1 trasmette gli schemi al Comitato per la legislazione, affinché esso li esamini. Si applicano le disposizioni dell'articolo 16-bis, commi 3, 4 e 5, secondo periodo.       3. Identico
      4. Qualora gli schemi di cui al comma 1 investano in misura rilevante aspetti di competenza di Commissioni diverse da quella alla quale essi sono assegnati, queste possono chiedere al Presidente della Camera di essere autorizzate a trasmettere propri rilievi alla Commissione competente per materia. La Commissione alla quale gli schemi sono assegnati a norma del comma 1 può chiedere al Presidente della Camera di invitare altre Commissioni a formulare propri rilievi sugli aspetti di loro competenza. Qualora il Presidente       4. Identico
Pag. 157
della Camera accolga le richieste avanzate ai sensi del presente comma, i suddetti rilievi possono essere espressi entro i successivi otto giorni, ovvero nel diverso termine fissato dal Presidente medesimo.
      5. La Commissione competente per materia esprime il proprio parere entro il termine stabilito dalla legge a norma della quale esso è stato richiesto o, in mancanza, entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 143, comma 4. Il parere espresso, unitamente ai rilievi formulati dalla Commissione bilancio a norma del comma 2, è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.       5. Identico

EMENDAMENTI

      All'articolo 96-ter, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: testi unici, aggiungere le seguenti: e codici.
96-ter. 3. (ex Bressa), Giorgis, Cinzia Maria Fontana, D'Attorre, Lenzi.

      All'articolo 96-ter, comma 5, primo periodo, dopo le parole: La Commissione competente per materia aggiungere le seguenti: verifica il rispetto da parte del Governo dell'oggetto e dei principi e criteri direttivi della delega stabiliti dalla legge nonché di ogni altro requisito procedurale richiesto dall'ordinamento ed.
96-ter. 1. Gitti.

      All'articolo 96-ter, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
      6. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al presente articolo, comunica alla Camera le ragioni del mancato recepimento.
96-ter. 2. (ex Bressa), Giorgis, Cinzia Maria Fontana, D'Attorre, Lenzi.

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ART. 100-bis.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      1. Le competenti Commissioni, entro un mese dall'assegnazione, deliberano sulla presa in considerazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei progetti di legge d'iniziativa dei consigli regionali loro assegnati. A tal fine, presso ogni Commissione è istituito un apposito comitato permanente ai sensi dell'articolo 22, comma 4, il quale, su ciascun progetto di legge, formula una proposta motivata alla Commissione. È consentita l'audizione di un rappresentante dei promotori del progetto di legge d'iniziativa popolare. Se la deliberazione è favorevole, previe intese, se necessario, con il Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 78, la Commissione ne avvia la discussione che deve concludersi entro due mesi da tale deliberazione, salvi i termini più brevi se ne sia dichiarata l'urgenza ai sensi dell'articolo 69. Se la deliberazione è contraria, ne viene data notizia ai promotori o ai consigli regionali che hanno presentato la proposta.

      2. Decorsi due mesi dalla deliberazione della Commissione favorevole alla presa in considerazione, il progetto di legge è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

EMENDAMENTI

      Sostituire l'articolo 100-bis con il seguente:
      Art. 100-bis. – 1. L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, della Commissione delibera sulla Pag. 159presa in considerazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei progetti di legge di iniziativa dei consigli regionali ad essa assegnati entro un mese dall'assegnazione. Se la deliberazione è favorevole, previe intese, se necessario, con il Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 78, il progetto di legge è iscritto nel calendario dei lavori della Commissione. Si applicano i termini previsti dall'articolo 81. Se la deliberazione è contraria ne viene data notizia ai promotori o ai consigli regionali che hanno presentato la proposta.
      Conseguentemente, all'articolo 109 sostituire il comma 1 con il seguente:
      1. L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, della Commissione valuta le petizioni ad essa trasmesse e le modalità del loro esame.
100-bis. 1. Vito.

      Sostituire l'articolo 100-bis con il seguente:
      Art. 100-bis. – 1. Le competenti Commissioni, entro un mese dall'assegnazione a norma del comma 3 dell'articolo 76, cominciano l'esame dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei progetti di legge d'iniziativa dei consigli regionali loro assegnati. La Commissione avvia la discussione che deve concludersi entro due mesi, salvi i termini più brevi se ne sia dichiarata l'urgenza ai sensi dell'articolo 69. È consentita l'audizione di un rappresentante dei proponenti designato dai primi dieci firmatari del progetto di legge d'iniziativa popolare.
      2. Decorsi due mesi dall'inizio dell'esame della Commissione, la Conferenza dei presidenti di gruppo iscrive il progetto di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea.
      3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107, comma 4, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresì ai progetti di legge di iniziativa popolare pendenti nella legislatura successiva a quella di presentazione.
100-bis. 7. Toninelli, Dieni.

Pag. 160

      All'articolo 100-bis, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: È consentita con le seguenti: È prevista
100-bis. 4. Melilla.

      All'articolo 100-bis, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Se la deliberazione del Comitato è contraria, il progetto di legge è comunque rimesso al voto dell'Assemblea ai fini della sua eventuale riassegnazione alla Commissione competente per materia per l'avvio dell’iter. Il progetto di legge è quindi iscritto nel calendario dei lavori della medesima Assemblea entro trenta giorni dalla suddetta deliberazione del Comitato. Qualora anche l'Assemblea deliberi in senso contrario, ne viene data comunicazione scritta e motivata ai promotori o ai consigli regionali che hanno presentato la proposta.
100-bis. 3. Melilla.

      All'articolo 100-bis, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: ne viene data notizia con le seguenti: ne viene data comunicazione scritta e motivata
100-bis. 5. Melilla.

      All'articolo 100-bis, comma 2, dopo le parole: Decorsi due mesi dalla deliberazione della Commissione favorevole alla presa in considerazione aggiungere le seguenti: ovvero, se la Commissione non abbia deliberato sulla presa in considerazione, decorsi tre mesi dall'assegnazione,
100-bis. 6. Melilla.

      All'articolo 100-bis, comma 2 dopo le parole: presa in considerazione, aggiungere le seguenti: acquisito il parere della Commissione bilancio.
100-bis. 2. Lenzi.

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ART. 102.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      1. All'inizio di ciascuna legislatura, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, nomina, su designazione dei Gruppi e con criteri di proporzionalità, i deputati componenti la Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista nel quarto comma dell'articolo 126 della Costituzione.

      1. Identico.

      2. Nel caso che il Governo promuova davanti alle Camere, su una legge regionale, questione di merito per contrasto di interessi, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, trasmette la questione alla Commissione per le questioni regionali, invitandola ad esprimere il proprio parere entro un termine stabilito nella richiesta. Il Presidente della Camera deferisce quindi la questione alla competente Commissione permanente sulle cui conclusioni l'Assemblea delibera.       2. Abrogato.
      3. I progetti di legge che contengano disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione e in quelle previste dagli statuti speciali delle regioni adottati con leggi costituzionali, o che riguardino l'attività legislativa o amministrativa delle regioni, sono trasmessi anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, la quale esprime il proprio parere nei termini di cui all'articolo 73, comma 2. Il parere è allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.       3. Identico.
Pag. 162

EMENDAMENTI

      All'articolo 102, sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. La Commissione per le questioni regionali ha facoltà di porre all'ordine del giorno valutazioni relative ai ricorsi in via principale promossi ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione. A tal fine può procedere all'audizione di rappresentanti del Governo e delle Regioni interessate. Sull'esito delle valutazioni e delle audizioni la Commissione riferisce ai Presidenti delle Camere. Fermo quanto previsto dall'articolo 108, le sentenze della Corte costituzionale pronunciate su questioni di legittimità costituzionale promosse ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione o su conflitti di attribuzione tra lo Stato e le regioni e tra le regioni sono inviate anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Quest'ultima, almeno ogni sei mesi, espone in una relazione di sintesi il sistema dei princípi costituzionali ricavabili dalle predette sentenze in materia di rapporti tra lo Stato e le regioni, con particolare riguardo al riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, unitamente alle proprie considerazioni in merito all'eventuale necessità di specifiche iniziative legislative. La relazione è trasmessa al Presidente della Camera, che la invia alle Commissioni permanenti perché ne tengano conto nell'ambito dell'istruttoria legislativa che esse svolgono in sede referente per verificare, ai sensi dell'articolo 79, comma 4, lettera b), il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali.

      Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: sono trasmessi anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, la quale esprime il proprio parere nei termini di cui all'articolo 73, comma 2. Il parere è allegato alla relazione Pag. 163che la Commissione competente presenta all'Assemblea con le seguenti: sono trasmessi anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove quest'ultima, nei termini di cui all'articolo 73, comma 2, esprima il proprio parere, questo è allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.
102. 2. Catania.

      All'articolo 102, sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. La Commissione per le questioni regionali ha facoltà di porre all'ordine del giorno valutazioni relative ai ricorsi in via principali promossi ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione. A tal fine può procedere all'audizione di rappresentanti del Governo e delle Regioni interessate. Sull'esito delle valutazioni e delle audizioni la Commissione riferisce ai Presidenti delle Camere.
102. 1. Catania.

Pag. 164

ART. 107.

Testo vigente Modifiche proposte

      1. Qualora nei primi sei mesi dall'inizio della legislatura sia presentato un progetto di legge che riproduca l'identico testo di un progetto approvato dalla Camera nella precedente legislatura, l'Assemblea, quando ne dichiari l'urgenza, può fissare, su richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo, un termine di quindici giorni alla Commissione per riferire.

      1. Identico

      2. Scaduto il predetto termine, il Presidente iscrive senz'altro il progetto all'ordine del giorno dell'Assemblea o della Commissione in sede legislativa a norma del comma 6 dell'articolo 25.       2. Identico
      3. Nel medesimo termine di sei mesi dall'inizio della legislatura, ciascuna Commissione, previo sommario esame preliminare, può deliberare di riferire all'Assemblea sui progetti di legge approvati dalla Commissione stessa in sede referente nel corso della precedente legislatura e di adottare la relazione allora presentata.       3. Identico
      4. Per i progetti di legge di iniziativa popolare non è necessaria la presentazione prevista nel comma 1. Quando tali progetti siano stati approvati dalla Camera nella precedente legislatura o il loro esame sia stato esaurito in Commissione, si applicano, se vi sia richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo, le disposizioni previste nei commi precedenti; diversamente i progetti stessi sono nuovamente deferiti alle Commissioni competenti per materia, secondo la procedura ordinaria.       4. Per i progetti di legge di iniziativa popolare non è necessaria la presentazione prevista nel comma 1. Quando tali progetti siano stati approvati dalla Camera nella precedente legislatura o il loro esame sia stato esaurito in Commissione, si applicano, se vi sia richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo, le disposizioni previste nei commi precedenti; diversamente i progetti stessi sono nuovamente deferiti alle Commissioni competenti per materia, secondo la procedura ordinaria. In tale ultimo caso, si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 100-bis ma il termine di un mese di cui al comma 1, primo periodo, decorre dalla data della costituzione delle Commissioni.
Pag. 165

EMENDAMENTI

      All'articolo 107, comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In tale ultimo caso il termine di un mese di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 100-bis decorre dall'inizio della legislatura.
107. 1. Dieni, Toninelli.

Pag. 166

ART. 108.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      1. Le sentenze della Corte costituzionale sono stampate, distribuite e inviate contemporaneamente alla Commissione competente per materia e alla Commissione affari costituzionali.

      1. Le sentenze della Corte costituzionale sono inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione affari costituzionali.

      2. Entro il termine di trenta giorni, la Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di uno o più relatori designati dalla Commissione affari costituzionali.       2-5. Identici
      3. La Commissione esprime in un documento finale il proprio avviso sulla necessità di iniziative legislative, indicandone i criteri informativi.
      4. Il documento è stampato e distribuito e viene comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato, al Presidente del Consiglio e al Presidente della Corte costituzionale.
      5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un progetto di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame dovrà essere congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4.

EMENDAMENTI

      All'articolo 108, comma 1, dopo le parole: Le sentenze della Corte Costituzionale sono aggiungere le seguenti: pubblicate in formato elettronico sul sito internet della Camera nel più breve tempo possibile e.
108. 1. Catania.

Pag. 167

ART. 109.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      1. Le petizioni pervenute alla Camera sono esaminate dalle Commissioni competenti.

      1. Le petizioni trasmesse alle Commissioni competenti sono valutate nell'ambito del comitato permanente di cui all'articolo 100-bis, comma 1. Il comitato formula proposte alla Commissione in ordine al loro esame; delle decisioni della Commissione è data notizia al primo firmatario.

      2. L'esame in Commissione può concludersi con una risoluzione diretta ad interessare il Governo alle necessità esposte nella petizione ovvero con una decisione di abbinamento con un eventuale progetto di legge all'ordine del giorno.       2. Identico
      3. Quando sia presentata una mozione su una o più petizioni, il testo della petizione è stampato e distribuito congiuntamente al testo della mozione relativa.       3. Quando sia presentata una mozione su una o più petizioni, il testo della petizione è pubblicato secondo le disposizioni dell'articolo 68-bis .

EMENDAMENTI

      All'articolo 109, sostituire il comma 1 con il seguente:
      1. Le petizioni pervenute alla Camera sono trasmesse alle Commissioni competenti che le valutano entro un mese nell'ambito di un apposito comitato permanente istituito presso ogni Commissione ai sensi dell'articolo 22, comma 4. Il comitato formula entro quindici giorni proposte motivate alla Commissione in ordine al loro esame; delle decisioni della Commissione è data notizia al primo firmatario.
109. 1. Dieni, Toninelli.

Pag. 168

      All'articolo 109, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il comitato, entro trenta giorni dal loro ricevimento, formula proposte alla Commissione in ordine al loro esame; delle decisioni della Commissione è data notizia al primo firmatario, il quale può esser audito dalla stessa
109. 2. Dieni, Toninelli.

Pag. 169

ART. 110.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      1. Un presidente di Gruppo o dieci deputati possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.

      1. Un presidente di Gruppo o venti deputati possono presentare una mozione, eventualmente corredata di una parte motiva formulata in modo conciso, al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.

EMENDAMENTI

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 110.
*  110. 7. Dieni, Toninelli.

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 110.
*  110. 5. Melilla.

      All'articolo 110, comma 1, sostituire la parola: eventualmente con la seguente: anche.
110. 6. Gitti.

      All'articolo 110, comma 1, sostituire le parole: parte motiva con la seguente: motivazione.
110. 2. Catania.

Pag. 170

      All'articolo 110, aggiungere in fine il seguente comma:
      2. Le mozioni sono formulate come inviti al Governo o alle regioni, nelle materie di rispettiva competenza, affinchè adottino un determinato orientamento nella propria attività normativa o amministrativa e non possono in alcun modo concernere temi già regolati o suscettibili di essere regolati, anche parzialmente, con legge. Le mozioni non conformi a quanto disposto dal presente comma sono dichiarate inammissibili dal Presidente. Ove una mozione riguardi esclusivamente la competenza di una Commissione permanente essa viene assegnata alla Commissione ed è oggetto della procedura prevista dall'articolo 117.
110. 1. Catania.

      All'articolo 110, aggiungere in fine il seguente comma:
      2. Le mozioni sono formulate come inviti al Governo, nelle materie di sua competenza, affinché adotti un determinato orientamento nella propria attività normativa o amministrativa, e non possono in alcun modo concernere temi già regolati o suscettibili di essere regolati, anche parzialmente, con legge. Le mozioni non conformi a quanto disposto dal presente comma sono dichiarate inammissibili dal Presidente. Ove una mozione riguardi esclusivamente la competenza di una Commissione permanente essa viene assegnata alla Commissione ed è oggetto della procedura prevista dall'articolo 117.
110. 3. Catania.

      All'articolo 110, aggiungere in fine il seguente comma:
      2. Non può essere iscritta nel calendario dei lavori dell'Assemblea la discussione di mozioni vertenti su argomenti che siano già oggetto di discussione in Commissione.
110. 4. Lenzi.

Pag. 171

ART. 111.

Testo vigente Modifiche proposte

      1. Quando chi ha proposto la mozione lo richieda, l'Assemblea, sentiti il Governo e un oratore a favore e uno contro, fissa la data della discussione.

       1. Abrogato.

      2. Quando chi ha proposto la mozione vi rinunzi, essa deve essere egualmente discussa e votata se lo richiedano un presidente di Gruppo o dieci deputati.        2. Abrogato.

EMENDAMENTI

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 111.
111. 1. Toninelli, Dieni.

Pag. 172

ART. 112.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      1. Qualora l'Assemblea lo consenta, più mozioni relative ad argomenti identici, o connessi, possono formare oggetto di una sola discussione.

      1. Più mozioni relative ad argomenti identici, o connessi, possono formare oggetto di una sola discussione.

      2. In questo caso, se una o più mozioni siano ritirate, uno dei loro firmatari ha la parola subito dopo il proponente della mozione su cui si apre la discussione.       2. Identico.
      3. Quando la discussione abbia ad oggetto una mozione iscritta nel calendario dei lavori su richiesta di un Gruppo di opposizione, non si applica il comma 1, né è ammessa la presentazione di risoluzioni ai sensi dell'articolo 118, salvo che il Gruppo richiedente vi consenta. Non sono ammesse richieste di votazione per parti separate senza il consenso del medesimo Gruppo.

EMENDAMENTI

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 112.
112. 2. Toninelli, Dieni.

      All'articolo 112, sopprimere il comma 3.
112. 1. Melilla.
(Ritirato)

Pag. 173

ART. 113.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      1. L'esame di ciascuna mozione comprende la discussione sulle linee generali e la discussione degli emendamenti.

      1. L'esame di ciascuna mozione comprende la discussione, il parere del Governo e le dichiarazioni di voto sul complesso delle mozioni e risoluzioni presentate.

      2. La discussione sulle linee generali si svolge con iscrizioni a parlare a norma dell'articolo 36. Il proponente di una mozione ha diritto alla replica.       2. La discussione di una mozione consiste negli interventi del proponente e di un deputato per Gruppo per non più di quindici minuti ciascuno. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano intervenire a titolo personale, stabilendone le modalità e i limiti di durata tenuto conto del tempo complessivo riservato a tali interventi ai sensi del comma 7 dell'articolo 24. Se all'atto dell'iscrizione in calendario ne faccia richiesta un presidente di Gruppo, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare di deputati appartenenti al Gruppo stesso; in tal caso il tempo assegnato al Gruppo è raddoppiato. Il proponente di una mozione ha diritto alla replica. Il Governo ha facoltà di intervenire al termine della discussione.
      3. Gli emendamenti sono discussi e votati separatamente, secondo l'ordine dell'inciso a cui si riferiscono.       3. Ferma restando la possibilità di presentare risoluzioni ai sensi dell'articolo 118, una volta iniziata la discussione non sono ammesse riformulazioni delle mozioni, salvo il caso in cui la riformulazione sia presentata, prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto, per aderire ad un invito in tal senso formulato dal Governo nel suo parere.
      4. Se l'emendamento è aggiuntivo, si pone ai voti prima della mozione principale; se soppressivo si pone ai voti il mantenimento dell'inciso. Se è sostitutivo, si pone prima ai voti l'inciso che l'emendamento tende a sostituire; se l'inciso è mantenuto, l'emendamento cade; se è abrogato, si pone ai voti l'emendamento.        4. Abrogato.
Pag. 174

EMENDAMENTI

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 113.
113. 5. Toninelli, Dieni.

      All'articolo 113, sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. La discussione di una mozione consiste negli interventi del proponente e di un deputato per ciascuno degli altri Gruppi per non più di cinque minuti ciascuno. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto stabilendone i limiti di durata tenuto conto del tempo complessivo riservato a tali interventi ai sensi del comma 7 dell'articolo 24. Il Governo ha facoltà di intervenire al termine della discussione.
      Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:
      4. Su ciascuna mozione è consentita una dichiarazione di voto per non più di tre minuti ad un deputato per ciascun Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto stabilendone i limiti di durata.
113. 1. Catania.

      All'articolo 113, comma 2, quarto periodo, dopo le parole: ha diritto di replica aggiungere le seguenti: per non più di dieci minuti.
113. 2. Catania.

      All'articolo 113, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il Governo ha facoltà di intervenire ed esprime il proprio parere al termine della discussione.
113. 3. Catania.

Pag. 175

      All'articolo 113, sostituire il comma 3 con il seguente:
      3. Una mozione può essere riformulata dal proponente fino alla conclusione della discussione. Successivamente sono ammesse riformulazioni al solo fine di aderire ad un invito in tal senso formulato dal Governo nel parere.
113. 4. Gitti.

Pag. 176

ART. 114.

Testo vigente Modifiche proposte

      1. Gli emendamenti, anche aggiuntivi, devono di regola essere presentati per iscritto almeno ventiquattro ore prima della discussione della mozione alla quale si riferiscono; se sono firmati da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purché la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta.

       1. Abrogato.

      2. Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.        2. Abrogato.
      3. Il Governo può presentare emendamenti o emendamenti a emendamenti fino a che sia iniziata la votazione della mozione.        3. Abrogato.
      4. Gli ordini del giorno presentati in riferimento alla materia oggetto di una mozione possono essere solo messi ai voti, senza svolgimento, dopo la votazione della mozione.        4. Abrogato.
      5. La votazione di una mozione può farsi per parti separate.       5. Salvo quanto previsto dall'articolo 112, comma 3, la votazione di una mozione può farsi per parti separate.

EMENDAMENTI

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 114.
114. 1. Toninelli, Dieni.

Pag. 177

      Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:
      Art. 114-bis. – 1. Trascorsi sei mesi dall'approvazione di una mozione da parte dell'Assemblea, il Governo è tenuto a riferire alla Commissione competente per materia mediante una relazione sullo stato di attuazione degli impegni assunti, sulle relative politiche adottate e sugli eventuali risultati conseguiti.
114. 01. Melilla.

Pag. 178

ART. 116.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      Se il Governo pone la questione di fiducia sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli di progetti di legge, non è modificato l'ordine degli interventi e delle votazioni stabilito dal Regolamento.

      1. Se il Governo pone la questione di fiducia sul mantenimento di uno o più articoli, ovvero sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli di progetti di legge, si procede prioritariamente alla votazione dell'oggetto al quale la questione di fiducia è riferita. La questione di fiducia può essere posta solo dopo che l'Assemblea sia passata all'esame degli articoli.

      1-bis. La Conferenza dei presidenti di gruppo, con il consenso dei presidenti dei gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera, ovvero, in mancanza di tale maggioranza, il Presidente della Camera, stabiliscono:
           a) i tempi e le modalità di svolgimento della discussione sulla questione di fiducia, limitata ad un rappresentante per Gruppo e per componente politica del Gruppo misto;
           b) l'individuazione delle fasi oggetto di ripresa televisiva diretta da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
           c) l'orario della votazione fiduciaria e i tempi e le modalità delle relative dichiarazioni di voto ai sensi del comma 3;
           d) i tempi e le modalità di svolgimento della discussione degli ordini del giorno nei casi di cui al comma 2-bis.

      2. Se il Governo pone la questione di fiducia sul mantenimento di un articolo, si vota sull'articolo dopo che tutti gli emendamenti presentati siano stati illustrati. Se il voto della Camera è favorevole, l'articolo

      2. Se il voto della Camera sull'approvazione dell'articolo è favorevole si intendono respinti tutti gli emendamenti ad esso riferiti; se è favorevole all'approvazione dell'emendamento sono preclusi tutti

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è approvato e tutti gli emendamenti si intendono respinti. Nello stesso modo si procede se sia posta la questione di fiducia su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione. Se il progetto di legge consiste in un solo articolo, il Governo può porre la questione di fiducia sull'articolo medesimo, salva la votazione finale del progetto. gli emendamenti riferiti alla medesima porzione di testo.
      2-bis. Se il progetto di legge consiste in un solo articolo e il Governo pone la fiducia sulla sua approvazione, l'Assemblea procede direttamente alla votazione finale del progetto, previo svolgimento della discussione di cui al comma 1, comprensiva anche dell'esame degli ordini del giorno di istruzione al Governo. Allo stesso modo si procede, se il Governo, concluso l'esame degli articoli, pone la questione di fiducia sulla approvazione nel suo complesso di un progetto di legge.
      3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di ventiquattro ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi. Ha facoltà di rendere dichiarazione di voto un deputato per ciascun Gruppo. Il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.       3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale. Ha facoltà di rendere dichiarazione di voto un deputato per ciascun Gruppo per dieci minuti. Il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.
      3-bis. Se la questione di fiducia è posta su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione si procede direttamente alla votazione, previo svolgimento delle dichiarazioni di voto ai sensi del comma 3, e si intendono respinti tutti gli altri documenti oggetto di esame congiunto.
      4. La questione di fiducia non può essere posta su proposte di inchieste parlamentari, modificazioni del Regolamento e relative interpretazioni o richiami, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni, nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno della Camera e su tutti quegli argomenti per i quali il Regolamento prescrive votazioni per alzata di mano o per scrutinio segreto.       4. La questione di fiducia non può essere posta su progetti di legge costituzionale o elettorale, proposte di inchieste parlamentari, modificazioni del Regolamento e relative interpretazioni o richiami, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni, nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno della Camera e su tutti quegli argomenti per i quali il Regolamento prescrive votazioni per alzata di mano.
Pag. 180
      5. L'eventuale posizione della questione di fiducia da parte del Governo nel corso dell'esame di un progetto di legge sospende, salvo diverso accordo tra i Gruppi, il decorso dei tempi previsti dal calendario in vigore, che riprendono a decorrere dopo la votazione della questione stessa.

EMENDAMENTI

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma ai commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3 e 3-bis dell'articolo 116.
116. 6. Toninelli, Dieni.

      All'articolo 116, comma 1, sopprimere le parole: sul mantenimento di uno o più articoli, ovvero
116. 7. Dieni, Toninelli.

      All'articolo 116, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La questione di fiducia su una questione pregiudiziale o su una questione sospensiva può essere posta solo al termine della discussione sulle linee generali.
      Conseguentemente:
          al comma 1-bis, sopprimere la lettera d);
          al comma 2-bis, sostituire le parole: previo svolgimento della discussione di cui al comma 1, comprensiva anche dell'esame degli ordini del giorno d'istruzione al Governo con le seguenti: previo svolgimento della discussione di cui al comma 1-bis, lettera a). Non si procede in nessun caso all'esame degli ordini del giorno d'istruzione al Governo;
          al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in ordine crescente di consistenza numerica, iniziando dal Pag. 181minor Gruppo di maggioranza e riservando al rappresentante del maggior Gruppo di opposizione l'ultima dichiarazione di voto.
116. 1. Vito.

      All'articolo 116, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di disegni di legge di conversione di decreti-legge, il Governo può altresì porre la questione di fiducia sul testo del disegno di legge eventualmente indicando le disposizioni che si devono intendere espunte.
116. 3. (ex Leone), Vignali.

      All'articolo 116, comma 1-bis, lettera a), sopprimere le parole:, limitata ad un rappresentante per Gruppo e per componente politica del Gruppo misto.
116. 8. Dieni, Toninelli.

      All'articolo 116, comma 1-bis, lettera c), sopprimere le seguenti parole: l'orario della votazione fiduciaria.
116. 9. Dieni, Toninelli.

      All'articolo 116:
          al comma 2-bis, sostituire le parole: previo svolgimento della discussione di cui al comma 1 con le seguenti: previo svolgimento della discussione di cui al comma 1-bis, lettera a);
          al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Sulla questione di fiducia si vota in ogni caso per appello nominale, anche se ha ad oggetto materie indicate all'articolo 49, comma 1;
          al comma 3-bis, sostituire le parole: e si intendono respinti tutti gli altri documenti oggetto di esame congiunto con le seguenti: ; se il voto della Camera sull'approvazione è favorevole si intendono respinti tutti gli altri documenti oggetto di esame congiunto;Pag. 182
          al comma 4, dopo le parole: su progetti di legge costituzionale o elettorale aggiungere le seguenti: sui progetti di legge recanti il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio fra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.
116. 5. Giorgis, Cinzia Maria Fontana, D'Attorre, Lenzi.

      All'articolo 116, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: non prima di ventiquattro ore.
116. 10. Toninelli, Dieni.

      All'articolo 116, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: dieci minuti con le seguenti: trenta minuti.
*116. 4. Giancarlo Giorgetti.

      All'articolo 116, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: dieci minuti con le seguenti: trenta minuti.
*116. 11. Dieni, Toninelli.

      All'articolo 116, comma 4:
          dopo le parole: su progetti di legge costituzionale o elettorale aggiungere le seguenti:, nei procedimenti di conversione dei decreti-legge, su deleghe legislative;
          aggiungere, in fine, le parole: o per scrutinio segreto.
116. 13. Dieni, Toninelli.

      All'articolo 116, comma 4, sostituire le parole: o elettorale con le seguenti: e su quelli indicati nell'articolo 24, comma 12.
116. 15. Toninelli, Dieni.

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      All'articolo 116, comma 4, dopo le parole: su progetti di legge costituzionale o elettorale aggiungere le seguenti: o riguardanti materie sulle quali è previsto dall'articolo 49 lo scrutinio segreto.
116. 2. Melilla.

      All'articolo 116, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: o per scrutinio segreto.
116. 12. Dieni, Toninelli.

      All'articolo 116, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La questione di fiducia non può essere posta nei procedimenti di conversione dei decreti-legge e su deleghe legislative.
116. 14. Toninelli, Dieni.

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ART. 120, comma 8.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      8. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica un resoconto stenografico.

      8. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio partecipano i Ministri competenti per materia.

EMENDAMENTI

      All'articolo 120, comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Di tali sedute si redige e si pubblica un resoconto stenografico
120. 1. Catania.

Pag. 185

ART. 123-bis.

Testo vigente Ipotesi di riforma

      3-bis. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni cui sono assegnati i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee al loro oggetto, come definito a norma del comma 1, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.

      3-bis. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni cui sono assegnati i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee al loro oggetto, come definito a norma del comma 1, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea. Non possono inoltre essere ripresentati in Assemblea gli emendamenti già presentati presso la Commissione, ma in quella sede ritirati, nonché i nuovi emendamenti, non previamente presentati presso la Commissione, riferiti a parti del testo non modificate dalla Commissione stessa, ovvero che non risultino consequenziali rispetto alle modifiche apportate in sede referente. Possono essere presentati gli emendamenti che riproducono condizioni poste nel parere del Comitato per la legislazione formulate in modo testuale.

EMENDAMENTI

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 123-bis.
123-bis. 2.    Dieni, Toninelli.

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ART. 124.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      1. Le relazioni presentate dal Governo o da altri organi pubblici e ogni altro rapporto previsionale o consuntivo sono assegnati all'esame della Commissione competente per materia.

      1. Le relazioni presentate dal Governo o da altri organi pubblici, comprese le autorità indipendenti, e ogni altro rapporto previsionale o consuntivo sono assegnati all'esame della Commissione competente per materia.

      2. La Commissione nomina su ciascun documento un relatore e procede al suo esame nel periodo previsto nell'articolo 119 se si tratta di documenti programmatici o connessi con l'esame del bilancio e del consuntivo, e in ogni altro caso nel termine di un mese.       2. La Commissione nomina su ciascun documento un relatore e procede al suo esame nel termine di un mese. All'esame si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 4, 5 e 6.
      3. A conclusione dell'esame di documenti programmatici o connessi con l'esame del bilancio o del consuntivo, la Commissione presenta su ciascun documento una relazione da allegare a quella presentata sullo stato di previsione della spesa o sul rendiconto consuntivo. Negli altri casi la Commissione vota una risoluzione a norma dell'articolo 117.       3. A conclusione dell'esame la Commissione vota una risoluzione a norma dell'articolo 117 o approva una relazione all'Assemblea ai sensi dell'articolo 143, comma 1.

EMENDAMENTI

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 124.
124. 3. Dieni, Toninelli.

      All'articolo 124, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Commissione procede comunque all'esame di una relazione se lo richieda un quarto dei suoi componenti.
124. 1. Gitti.

Pag. 187

ART. 125.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      1. Ogniqualvolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni del Parlamento europeo e di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annunzio o lettura all'Assemblea, ne dispone la stampa e il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione politiche dell'Unione europea e alla Commissione affari esteri e comunitari.

      1. Ogniqualvolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annunzio o lettura all'Assemblea, ne dispone il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione affari esteri e comunitari.

      2. Su richiesta del Governo, di un rappresentante di Gruppo o di un componente della delegazione della Camera, la Commissione apre sul documento un dibattito limitato ad un oratore per Gruppo. Qualora ne sia fatta richiesta, il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi. Il dibattito può concludersi con la votazione di una risoluzione a norma dell'articolo 117.       2. Identico

EMENDAMENTI

      All'articolo 125, comma 1, dopo le parole: ne dispone aggiungere le seguenti: la pubblicazione in formato elettronico sul sito internet della Camera nel più breve tempo possibile e.
125. 1. Catania.

Pag. 188

ART. 126.

Testo vigente Modifiche proposte

      1. La Commissione politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti delle Comunità europee e dell'attuazione degli accordi comunitari.

      1. La Commissione politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti dell'Unione europea e dell'attuazione degli accordi relativi all'Unione europea.

      2. Sono assegnati alla Commissione, per l'espressione del parere, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee con le loro successive modificazioni e integrazioni, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo relativi all'attuazione di norme comunitarie e, in generale, tutti i progetti di legge limitatamente ai profili di compatibilità con la normativa comunitaria.       2. Sono assegnati alla Commissione, per l'espressione del parere, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati relativi all'Unione europea con le loro successive modificazioni e integrazioni, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo relativi all'attuazione di norme dell'Unione e, in generale, tutti i progetti di legge limitatamente ai profili di compatibilità con la normativa dell'Unione.

EMENDAMENTI

      All'articolo 126, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      3. Ferme restando le competenze previste al comma 1, la Commissione politiche dell'Unione europea ha competenze generali per i profili connessi alla definizione di regole tecniche ai sensi della legge 21 giugno 1986, n.  317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n.  427, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE.
      4. Qualora un progetto di legge contenente regole tecniche sia oggetto di notifica ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, ne viene data comunicazione alla Commissione Politiche dell'Unione europea alla Pag. 189quale sono altresì assegnate anche le osservazioni eventualmente formulate da uno degli Stati membri dell'Unione europea. La Commissione Politiche dell'Unione europea formula un parere alle Commissioni competenti per il merito relativamente ai profili di rilevanza comunitaria della disciplina recante regole tecniche.
      5. Qualora sia richiesta la valutazione del Paese sulle osservazioni formulate da uno Stato membro dell'Unione Europea su progetti di legge contenenti regole tecniche in corso di esame presso la Camera dei deputati, la Commissione Politiche dell'Unione europea acquisisce, entro il termine di quindici giorni dalla relativa assegnazione, il parere sulle osservazioni di uno Stato membro da parte delle Commissioni competenti per il merito. Nel successivo termine di 15 giorni la Commissione politiche dell'Unione europea predispone una relazione per l'Assemblea che precisa la risposta del Paese nei confronti delle osservazioni. All'esame presso la Commissione Politiche dell'Unione europea interviene il Governo per evidenziare la propria valutazione e gli ambiti nei quali è possibile fornire la risposta.
      6. La discussione della relazione di cui al comma 5 è avviata dall'Assemblea nel termine di 15 giorni dall'approvazione della relazione da parte della Commissione Politiche dell'Unione europea. L'Assemblea esamina il parere e, al termine del dibattito, può approvare o respingere nel suo complesso la relazione deliberata dalla Commissione Politiche dell'Unione europea. Se la relazione è approvata dall'Assemblea, essa rappresenta la risposta del Paese alle osservazioni formulate da uno Stato membro dell'Unione europea.
      7. Qualora sia espresso da uno Stato membro dell'Unione europea un parere circostanziato sullo schema di regola tecnica notificato, si applica il procedimento di cui ai commi 5 e 6.
      8. La relazione approvata dall'Assemblea è trasmessa al Governo per il successivo inoltro alla Commissione Europea.
126. 1. Pisicchio.
(Ritirato)

Pag. 190

ART. 126-bis.

Testo vigente Modifiche proposte

      1. La Commissione politiche dell'Unione europea e le Commissioni permanenti possono disporre che, in relazione a proposte della Commissione delle Comunità europee, in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio delle Comunità europee, o in ordine ad affari attinenti agli accordi sulle Comunità o alle attività di queste e dei loro organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.

      1. La Commissione politiche dell'Unione europea e le Commissioni permanenti possono disporre che, in relazione a proposte della Commissione dell'Unione europea, in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio o in ordine ad affari attinenti agli accordi relativi all'Unione europea o alle attività di queste e dei loro organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.

EMENDAMENTI

      All'articolo 126-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il dibattito può concludersi con la votazione di una risoluzione.
126-bis. 1. Pisicchio.

Pag. 191

ART. 126-ter.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      1. L'esame del disegno di legge di delegazione europea e della relazione consuntiva annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea ha luogo nell'ambito di un'apposita sessione parlamentare.

      2. La sessione di cui al comma 1 ha la durata di quarantacinque giorni a decorrere dall'assegnazione del disegno di legge di delegazione europea.
      1. Il disegno di legge comunitaria e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.       3. Il disegno di legge di delegazione europea e la relazione consuntiva annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.
      2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la Commissione politiche dell'Unione europea può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge e della relazione.       4. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti della relazione consuntiva annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la Commissione politiche dell'Unione europea può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge e della relazione.
Pag. 192
      3. Decorso il termine indicato al comma 2, la Commissione politiche dell'Unione europea, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame del disegno di legge comunitaria, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni approvate dalle Commissioni di cui al comma 2. Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati dalle Commissioni di cui al comma 2.       5. Decorso il termine indicato al comma 4, la Commissione politiche dell'Unione europea, entro i successivi venti giorni, conclude l'esame del disegno di legge di delegazione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni approvate dalle Commissioni di cui al comma 2. Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione consuntiva annuale sulla partecipazione dell'Italia all’Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati dalle Commissioni di cui al comma 2.
      4. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.       6. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge di delegazione europea, come definito dalla legislazione vigente. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.
      5. Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni sono inclusi nella relazione di cui al comma 2, e si ritengono accolti dalla Commissione politiche dell'Unione europea salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.        7. Identico.
      6. La discussione sulle linee generali del disegno di legge comunitaria ha luogo in Assemblea congiuntamente con la discussione della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea. Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulla relazione annuale, ai sensi dell'articolo 118.       8. La discussione sulle linee generali del disegno di legge di delegazione europea ha luogo in Assemblea congiuntamente con la discussione della relazione consuntiva annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea. Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulla relazione annuale, ai sensi dell'articolo 118.
      7. Dopo la votazione finale sul disegno di legge comunitaria, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 6. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo.       9. Dopo la votazione finale sul disegno di legge di delegazione europea, che ha luogo nel termine di dieci giorni dalla conclusione dell'esame in sede referente, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente
Pag. 193
presentate a norma del comma 8. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo.
      10. La programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni nel corso della sessione di cui al comma 1 è finalizzata a consentire la conclusione dell'esame del disegno di legge di delegazione europea nei termini stabiliti.
      11. Salvi i termini specificamente fissati dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche all'esame del disegno di legge di delegazione europea relativo al secondo semestre e al disegno di legge europea.

EMENDAMENTI

      All'articolo 126-ter:
          al comma 3, sostituire le parole: per l'esame generale in sede referente con le seguenti: per l'esame in sede referente e le parole: per l'esame delle con le seguenti: per il parere sulle;
          al comma 4, sostituire ovunque ricorrano le parole: quindici giorni con le seguenti: dieci giorni;
          al comma 5, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: venticinque giorni;
          al comma 6, primo periodo, aggiungere in fine le parole: nonché quelli incompatibili con la normativa dell'Unione europea;
          sostituire il comma 7 con il seguente:
      7. Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni si intendono ripresentati presso la Commissione politiche dell'Unione europea. Gli emendamenti, diversi da quelli di cui al periodo precedente, che la Commissione Politiche dell'Unione europea approva sono trasmessi alle Commissioni competenti per materia Pag. 194che esprimono il loro parere entro il termine di cinque giorni. Si applica l'ultimo periodo del comma 4.

      Al comma 11, dopo le parole: al secondo semestre e aggiungere le seguenti:, in quanto compatibili,;
      aggiungere in fine il seguente comma:
      12. Con riferimento al disegno di legge europea, i termini di cui ai commi 2, 4, 5 e 7 sono ridotti rispettivamente a trenta, sette, venti e tre. Dopo la discussione sulle linee generali, l'Assemblea procede direttamente al voto degli articoli, senza emendamenti, nonché, dopo gli ordini del giorno, al voto finale, previe dichiarazioni di voto.
126-ter . 1.    Gitti.

      Al comma 9, ultimo periodo, aggiungere in fine le parole: che, se approvata, preclude le altre.
126-ter. 2. Pisicchio.

Pag. 195

ART. 127.

Testo vigente Modifiche proposte

      1. Gli atti normativi emanati dal Consiglio dei Ministri e dalla Commissione delle Comunità europee o i progetti di tali atti, non appena pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere della Commissione politiche della Unione europea.

      1. Gli atti e progetti di atti dell'Unione europea nonché gli atti preordinati alla formazione degli stessi, trasmessi alle Camere dal Governo o trasmessi alla Camera dalle Istituzioni dell'Unione europea, nonché le risoluzioni del Parlamento europeo formalmente trasmesse alla Camera, sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere della Commissione politiche della Unione europea e, per gli eventuali effetti finanziari, della Commissione bilancio.

      1-bis. Su richiesta della Commissione competente, dopo l'avvio della discussione su un documento di cui al comma 1, il Presidente della Camera comunica al Governo l'avvenuto inizio dell'esame parlamentare ai fini dell'apposizione della riserva di esame parlamentare nelle sedi previste dalla legge.
      1-ter. La Commissione può consultare i consigli e le assemblee delle regioni e delle province autonome acquisendone eventuali documenti, osservazioni e proposte. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 4, 5 e 6, relative all'istruttoria legislativa.
      2. Entro il termine di trenta giorni, le Commissioni competenti esaminano il testo normativo in questione e possono esprimere in un documento finale il proprio avviso sulla opportunità di possibili iniziative. Il documento è stampato e distribuito ed è comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.       2. Entro il termine di trenta giorni, e comunque tenendo conto del termine previsto dalla legge in caso di apposizione della riserva di esame parlamentare, le Commissioni competenti esaminano il testo in questione e possono votare una risoluzione a norma dell'articolo 117. La risoluzione, con il testo allegato del parere espresso dalla Commissione Politiche dell'Unione europea, è comunicata dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio. Su richiesta della Commissione Politiche dell'Unione europea, il parere da questa espresso è comunque comunicato quando la Commissione competente per materia non si sia espressa.
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EMENDAMENTI

      Sostituire l'articolo 127 con il seguente:
      Art. 127. – 1. Ciascun atto normativo adottato secondo la procedura legislativa ordinaria prevista dai Trattati dell'Unione europea, non appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, è deferito alla Commissione politiche dell'Unione europea.
      2. Entro dieci giorni dal deferimento di cui al comma precedente, la Commissione Politiche dell'Unione europea si riunisce per programmare l'attività normativa necessaria all'attuazione del diritto europeo. A tal fine partecipa alla seduta il Ministro competente per gli affari europei nonché il Ministro competente nella materia oggetto dell'intervento normativo. Intervengono inoltre i membri dell'ufficio di presidenza della Commissione competente nella materia oggetto dell'intervento normativo. Sono altresì invitati ad intervenire i membri italiani al Parlamento europeo che siedono nelle Commissioni intervenute nel procedimento di formazione dell'atto normativo europeo, nonché una delegazione della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali.
      3. Può essere invitato a partecipare un rappresentante del Comitato per la legislazione al fine di illustrare il parere previamente formulato dal Comitato stesso che reca l'indicazione delle norme dell'ordinamento nazionale che risultino in contrasto con le norme contenute nell'atto europeo direttamente applicabili.
      4. All'esito della discussione, il Presidente incarica un relatore di presentare, entro i successivi dieci giorni, una proposta di risoluzione sugli adempimenti necessari a dare attuazione all'atto normativo europeo. La proposta di risoluzione suddivide l'intervento normativo per tipi di fonte, specificando quali parti dell'atto dovranno essere attuate a livello regionale Pag. 197o statale e, in questo caso, se mediante legge, decreto legislativo, ovvero in via regolamentare.
      5. La Commissione si riunisce per deliberare sulla risoluzione entro i successivi quindici giorni. È in facoltà di ciascun Gruppo di presentare una proposta di risoluzione alternativa, in tutto o in parte, a quella avanzata dal relatore.
      6. Entro la prima metà del periodo entro il quale deve essere attuato l'atto normativo europeo, la Commissione politiche dell'Unione europea si riunisce nella composizione integrata di cui ai commi 2 e 3 per valutare lo stato di implementazione delle disposizioni europee. All'esito di tale seduta, la Commissione procede eventualmente all'adozione di una nuova risoluzione ai sensi dei commi 4 e 5.
127. 1. Dieni, Toninelli.

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ART. 127-bis.

  Testo vigente   Modifiche proposte dallo schema di riforma

      1. La Commissione politiche dell'Unione europea verifica la conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, trasmessi ai sensi dei Trattati relativi all'Unione europea e dei protocolli allegati. Alla discussione ai fini di tale verifica è invitato il relatore nominato nella Commissione competente per materia.

      2. La Commissione può consultare i consigli e le assemblee delle regioni e delle province autonome acquisendone eventuali documenti, osservazioni e proposte. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 4, 5 e 6.
      3. La decisione della Commissione è trasmessa direttamente alla Commissione di merito, nonché al Presidente della Camera.
      4. Su richiesta del Governo, di un quinto dei componenti della Commissione Politiche dell'Unione europea o di uno o più rappresentanti di Gruppi che in Commissione, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, di un decimo dei componenti dell'Assemblea ovvero di uno o più presidenti di Gruppi che separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, il documento motivato della Commissione politiche dell'Unione europea contenente la decisione sui profili di sussidiarietà è discusso dall'Assemblea.
      5. La richiesta di rimessione all'Assemblea è avanzata entro cinque giorni dalla data della deliberazione della Commissione politiche dell'Unione europea, da adottare entro quaranta giorni dall'assegnazione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Il Presidente della Camera iscrive il documento della Commissione politiche dell'Unione europea contenente la decisione sui profili di sussidiarietà direttamente
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all'ordine del giorno dell'Assemblea, in modo da consentire che il procedimento si concluda comunque entro il termine di otto settimane stabilito dai Trattati relativi all'Unione europea e dai protocolli allegati ai fini dell'eventuale adozione di un parere motivato.
      6. Nella discussione, oltre che gli interventi del relatore per la maggioranza per dieci minuti, degli eventuali relatori di minoranza per cinque minuti, sono consentiti, a richiesta, l'intervento, per cinque minuti, di uno dei firmatari della richiesta di rimessione all'Assemblea se questa è stata avanzata da un decimo dei componenti della Camera, del rappresentante del Governo per dieci minuti e di un rappresentante per Gruppo per cinque minuti. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.
      7. Al termine della discussione si procede direttamente al voto del documento della Commissione, senza dichiarazioni di voto.
      8. Non sono ammessi questioni pregiudiziali e sospensive, emendamenti, richieste di votazione per parti separate, ordini del giorno d'istruzione al Governo. È ammissibile il rinvio in Commissione, purché non comprometta il rispetto dei termini previsti dai trattati dell'Unione europea. In tal caso, una volta concluso il riesame della questione da parte della Commissione, può essere ulteriormente richiesta la rimessione in Assemblea della nuova decisione. Il Presidente della Camera fissa i termini in modo da assicurare la tempestiva conclusione del procedimento.
      9. Quando la rimessione all'Assemblea ha ad oggetto una decisione favorevole della Commissione politiche dell'Unione europea, almeno un'ora prima dell'inizio della discussione venti deputati o uno o più presidenti di Gruppo che, separatamente o congiuntamente risultino di almeno pari consistenza numerica, presentano un apposito ordine del giorno motivato che espone le ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Se non è presentato alcun
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ordine del giorno, la richiesta di rimessione all'Assemblea si intende ritirata.
      10. Gli ordini del giorno, previo parere del Governo, sono posti in votazione solo ove respinta la decisione favorevole della Commissione, secondo l'ordine di presentazione, salvi preclusioni e assorbimenti.
      11. Ove ne sia fatta richiesta, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, si procede con votazione nominale con procedimento elettronico.

EMENDAMENTI

      All'articolo 127-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. I consigli e le assemblee delle regioni e delle province autonome possono, entro tre settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo dell'Unione al Parlamento, inviare alla Commissione politiche dell'Unione europea un parere motivato circa la violazione delle principio di sussidiarietà.
127-bis. 1. Melilla.

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ART. 127-quater.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      1. Le sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee sono stampate, distribuite ed inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione politiche dell'Unione europea.

      1. Le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea trasmesse dal Governo sono inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione politiche dell'Unione europea.

      2. Entro il termine di 30 giorni, la Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di un relatore designato dalla Commissione politiche dell'Unione europea.       2-5. Identici
      3. La Commissione esprime in un documento finale il proprio avviso sulla necessità di iniziative o adempimenti da parte dell'autorità nazionale, indicandone i criteri informativi.
      4. Il documento è stampato e distribuito e viene comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.
      5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un progetto di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame dovrà essere congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4.

EMENDAMENTI

      All'articolo 127-quater, comma 1, dopo le parole: trasmesse dal Governo sono aggiungere le seguenti: pubblicate in formato elettronico sul sito internet della Camera nel più breve tempo possibile e.
127-quater. 1. Catania.

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      All'articolo 127-quater, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.
127-quater. 2. Pisicchio.

      All'articolo 127-quater, sostituire il comma 4 con il seguente:
      4. Il documento è pubblicato secondo le diposizioni dell'articolo 68-bis e viene comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.
127-quater. 3.    Pisicchio.

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ART. 127-quinquies.

Testo vigente (Art. 127-ter) Modifiche proposte

      2. Le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza.

      2. Le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare componenti della Commissione europea nonché rappresentanti delle altre istituzioni e degli organismi previsti dai Trattati relativi all'Unione europea o istituiti a norma degli stessi a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza. Possono altresì svolgere, dopo l'effettiva assunzione delle funzioni, audizioni dei membri italiani delle istituzioni e organismi previsti dai Trattati relativi all'Unione europea o istituiti a norma degli stessi, designati o proposti dal Governo.

EMENDAMENTI

      Dopo l'articolo 127-quinquies, aggiungere il seguente:
      Art. 127-sexies. – 1. Entro un termine massimo di sei settimane dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea di un atto legislativo europeo, la Commissione Politiche dell'Unione europea può chiedere al Governo di presentare un'azione di annullamento avverso tale atto dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà.

      2. Il Governo può, motivandone la decisione, non proporre l'azione di annullamento dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.
      3. Su richiesta del Presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea Pag. 204o di almeno un quinto dei suoi componenti, il Governo può essere chiamato a riferire oralmente dinanzi alla Commissione stessa circa le motivazioni della decisione di non proporre l'azione.
127-quinquies. 01. Melilla.

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ART. 128.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      1. I deputati presentano le interrogazioni al Presidente della Camera.

      1. Identico.

      2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta per iscritto, se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo, o sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti o notizie o abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato.       2. L'interrogazione, eventualmente corredata di una premessa illustrativa formulata in modo conciso, consiste nella domanda, rivolta per iscritto, se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo, o sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti o notizie o abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato.
      3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 e dagli articoli 135-bis e 135-ter, alle interrogazioni il Governo risponde di regola per iscritto entro un mese dalla loro pubblicazione. La risposta, comunicata al Presidente della Camera, è pubblicata in allegato ai resoconti.
      4. Il Presidente della Camera, su richiesta dell'interrogante, comunica all'Assemblea le interrogazioni per le quali non è pervenuta la risposta del Governo entro il termine indicato al comma 3 e dà notizia della loro trasmissione alla Commissione competente per materia. Di tale trasmissione è data comunicazione anche al Governo. L'interrogazione è posta all'ordine del giorno della prima seduta utile della Commissione.

EMENDAMENTI

      All'articolo 128, comma 2:
          sostituire le parole: eventualmente corredata di una premessa illustrativa formulata Pag. 206in modo conciso con le seguenti:, corredata da una premessa illustrativa;
          dopo le parole: rivolta per iscritto, aggiungere le seguenti: sui motivi o gli intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica.
128. 1. Melilla.
(Ritirato limitatamente
alla seconda parte)

      All'articolo 128:
          al comma 3, sostituire le parole: risponde di regola per iscritto entro un mese con le seguenti: risponde per iscritto di regola entro un mese e sostituire le parole dai commi 4 e 5 con le seguenti: dal comma 4;
          al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: all'ordine del giorno della prima seduta utile della Commissione con le seguenti: all'ordine del giorno della Commissione nel più breve tempo possibile.
128. 2. Gitti.

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ART. 130.

Testo vigente Modifiche proposte

      1. In ciascuna seduta almeno i primi quaranta minuti sono dedicati allo svolgimento delle interrogazioni, a meno che l'ordine del giorno non sia interamente riservato ad altri argomenti.

       1. Abrogato.

      2. Trascorso il tempo indicato nel comma 1, il Presidente rinvia le interrogazioni non svolte alla seduta successiva.        2. Abrogato.

EMENDAMENTI

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 130.
130. 1. Dieni, Toninelli.

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ART. 133.

Testo vigente Modifiche proposte

      1. Nel presentare un'interrogazione, il deputato può dichiarare che intende aver risposta in Commissione.

       1-4. Abrogati.

      2. In tal caso il Presidente della Camera trasmette l'interrogazione al presidente della Commissione competente per materia e ne dà comunicazione al Governo.
      3. L'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta della Commissione, trascorso il termine di quindici giorni dalla presentazione. Si applicano le norme degli articoli 131 e 132.
      4. Dello svolgimento delle interrogazioni è dato conto nel Bollettino delle giunte e delle Commissioni parlamentari.

EMENDAMENTI

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 133.
133. 1. Toninelli, Dieni.

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ART. 134.

Testo vigente Modifiche proposte

      1. Nel presentare un'interrogazione, o successivamente, il deputato può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro venti giorni, il Governo deve dare la risposta e comunicarla al Presidente della Camera. Questa risposta è inserita nel resoconto stenografico della seduta in cui è annunziata alla Camera.

       1-2. Abrogati.

2. Se il Governo non fa pervenire la risposta nel termine previsto nel comma 1, il Presidente della Camera, a richiesta dell'interrogante, pone senz'altro l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta successiva della Commissione competente.

EMENDAMENTI

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 134.
134. 1. Dieni, Toninelli.

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ART. 135-bis.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di norma il mercoledì. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, per due volte il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e per una volta il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate.

      1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di norma il mercoledì. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori: a) per una volta il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, anche in una giornata diversa dal mercoledì definita in sede di predisposizione del calendario;b) per le restanti il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate.

      1-bis. Ove lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata non abbia luogo nella data prevista per ragioni dovute all'indisponibilità del Presidente del Consiglio e il rinvio non sia stato concordato con i Gruppi, il Presidente della Camera ne dà comunicazione alla Assemblea. Sulla comunicazione è consentito l'intervento di un deputato per Gruppo per non più di cinque minuti.

      2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un deputato per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene.

      2-4. Identici

      3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria
Pag. 211
del Presidente del Consiglio dei Ministri, come definita dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente della Camera invita a rispondere il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate: i Gruppi che abbiano presentato interrogazioni vertenti su differenti materie possono presentarne altre, rivolte ai Ministri invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dal Presidente della Camera.
      4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti.
      5. Il Presidente della Camera dispone la trasmissione televisiva dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo.       5. È disposta la trasmissione televisiva dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo, dell'eventuale comunicazione di cui al comma 1-bis e del relativo dibattito.
      6. Restano fermi i poteri attribuiti al Presidente dagli articoli 139 e 139-bis.       6-7. Identici.
      7. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

EMENDAMENTI

      All'articolo 135-bis, comma 1, sostituire il secondo periodo fino alla fine del comma e il comma 1-bis con le seguenti parole: Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, su invito del Presidente della Camera, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori per due volte il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e per una volta il Ministro o i Ministri Pag. 212competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate.
      1-bis. Qualora il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri comunichi al Presidente della Camera, entro il giorno antecedente allo svolgimento delle interrogazioni di cui al presente comma, di non poter intervenire, indicandone il motivo, questi ne da comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione è consentito l'intervento di un deputato per gruppo per non più di cinque minuti. Successivamente il Presidente invita i Gruppi interessati a formulare eventualmente i quesiti agli altri Ministri dei quali sia prevista la partecipazione.
135-bis. 4. Melilla.

      All'articolo 135-bis, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: secondo criteri e modalità stabiliti dal Presidente della Camera, sentita la Conferenza dei presidenti di Gruppo e il Governo.
135-bis. 5. Gitti.

      All'articolo 135-bis, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presenza del Presidente del Consiglio e di ciascun Ministro può essere richiesta una sola volta al mese.
135-bis. 1. Catania.

      All'articolo 135-bis, sopprimere il comma 1-bis.
      Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole: dell'eventuale comunicazione di cui al comma 1-bis e del relativo dibattito.
135-bis. 2. Vito.

      All'articolo 135-bis, comma 1-bis, sopprimere l'ultimo periodo. Pag. 213
      Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole: dell'eventuale comunicazione di cui al comma 1-bis e del relativo dibattito.
135-bis. 3. Vito.

      All'articolo 135-bis, comma 1-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Presidente della Camera mantiene comunque lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno e, salvo che i Gruppi interroganti consentano ad un ulteriore differimento, rinvia la seduta per lo svolgimento delle interrogazioni al giorno successivo e, successivamente, fino a che le interrogazioni non vengano svolte.

      Conseguentemente, al comma 5 sopprimere le parole: dell'eventuale comunicazione di cui al comma 1-bis e del relativo dibattito.
135-bis. 6. Giorgis, Cinzia Maria Fontana, D'Attorre, Lenzi.

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ART. 136.

Testo vigente Modifiche proposte

      1. I deputati presentano le interpellanze al Presidente della Camera.

       1-2. Abrogati.
(v. articolo 138-bis)

      2. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta per iscritto, circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica.

EMENDAMENTI

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 136.
136. 1. Toninelli, Dieni.

Pag. 215

ART. 137.

Testo vigente Modifiche proposte

      1. Le interpellanze sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunziate.

       1-4. Abrogati.

      2. Trascorse due settimane dalla loro presentazione, le interpellanze sono poste senz'altro all'ordine del giorno della seduta del primo lunedì successivo.
      3. Non possono essere poste all'ordine del giorno della stessa seduta più di due interpellanze presentate dallo stesso deputato.
      4. Prima della scadenza del termine previsto nel comma 2 o nel giorno fissato per lo svolgimento, il Governo può dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo, ovvero di voler differire la risposta ad altra data entro le due settimane successive, salvo che l'interpellante consenta a più lungo rinvio. Di fronte ad una richiesta di rinvio o in caso di urgenza, l'interpellante può chiedere all'Assemblea di fissare lo svolgimento nel giorno che egli propone.

EMENDAMENTI

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 137.
137. 1. Toninelli, Dieni.

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ART. 138.

Testo vigente Modifiche proposte

      1. Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di quindici minuti e, dopo le dichiarazioni del Governo, di esporre per non più di dieci minuti le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto. Il Presidente può concedere maggior tempo agli interpellanti se la questione riveste eccezionale rilevanza politica.

       1-2. Abrogati.

      2. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal Governo, può presentare una mozione.

EMENDAMENTI

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 138.
138. 1. Dieni, Toninelli.

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ART. 138-bis.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a trenta possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo può sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare; ciascun deputato può sottoscriverne non più di una per il medesimo periodo.

      1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a trenta possono presentare interpellanze urgenti al Presidente della Camera. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta per iscritto ed eventualmente corredata di una premessa illustrativa formulata in modo conciso, circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica. Ciascun deputato può sottoscrivere non più di una interpellanza urgente per ogni mese di lavoro parlamentare. Ciascun presidente di Gruppo di consistenza numerica pari o inferiore a trenta deputati può sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per il medesimo periodo. Tale quota è aumentata di un'ulteriore interpellanza al mese ogni trenta deputati.

      1-bis. Le interpellanze sono pubblicate in apposito allegato al resoconto della seduta in cui sono annunziate.

      2. Le interpellanze urgenti, presentate ai sensi del presente articolo entro la seduta del martedì precedente, sono svolte di norma in ciascuna settimana nella seduta del giovedì mattina.

      2. La Conferenza dei presidenti di gruppo prevede, per ciascuna settimana di lavoro dell'Assemblea, le giornate e le fasce orarie nelle quali le interpellanze di cui al comma 1 sono svolte. Alle interpellanze urgenti il Governo, salvo accordo con i presentatori, risponde entro i sette giorni successivi alla loro pubblicazione.

      3. Lo svolgimento delle interpellanze urgenti di cui al presente articolo ha luogo a norma dell'articolo 138.       3. Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di cinque minuti e, dopo la risposta del Governo, di esporre per non più di cinque minuti le ragioni per le quali sia o no soddisfatto.
Pag. 218

EMENDAMENTI

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 138-bis.
138-bis. 3. Toninelli, Dieni.

      All'articolo 138-bis, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: venti.
      Conseguentemente:
          al terzo periodo, sostituire le parole: una interpellanza con le seguenti: due interpellanze;
          al quarto periodo, sopprimere le parole: di consistenza numerica pari o inferiore a trenta deputati.
138-bis. 2. Giancarlo Giorgetti.

      All'articolo 138-bis:
          al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: ed eventualmente corredata di una premessa illustrativa formulata in modo conciso circa i motivi con le seguenti: e corredata da una premessa illustrativa sui motivi;
          al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;
          sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. Le interpellanze urgenti, presentate ai sensi del presente articolo entro la seduta del martedì precedente, sono svolte nella stessa settimana nella successiva seduta antimeridiana del giovedì.
138-bis. 1. Melilla.

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ART. 138-ter.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      1. Ove uno o più Gruppi chiedano che il Governo renda alla Camera un'informativa, che non sia possibile ottenere tempestivamente con lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo ed avente ad oggetto un fatto determinato, di rilevanza generale e di particolare urgenza, il Presidente della Camera, sentiti i presidenti di Gruppo, invita il competente rappresentante del Governo ad intervenire nella prima seduta utile dell'Assemblea o della Commissione competente per materia.

      2. La discussione è introdotta dall'intervento del Governo, per non più di dieci minuti; seguono gli interventi di un rappresentante per ciascun Gruppo per non più di cinque minuti e di un rappresentante per ciascuna componente politica del Gruppo misto, nei termini indicati dal Presidente. Non sono ammessi documenti conclusivi del dibattito. Per ciascuna settimana compresa nel calendario dei lavori dell'Assemblea, è individuata una fascia oraria di durata non inferiore a trenta minuti destinata allo svolgimento di tali dibattiti.

EMENDAMENTI

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 138-ter.
138-ter. 4. Dieni, Toninelli.

      All'articolo 138-ter, comma 1, dopo le parole: avente ad oggetto un fatto determinato, Pag. 220di rilevanza generale e di particolare urgenza aggiungere le seguenti: che riguardino aspetti della sua politica e ne coinvolgano le responsabilità
138-ter. 1. Gitti.

      All'articolo 138-ter, comma 1, dopo la parola: sentiti, aggiungere le seguenti: il Presidente del Senato, al fine di verificare se analoga richiesta è stata avanzata presso l'altro ramo del Parlamento e di stabilirne i tempi e le modalità di svolgimento, e
138-ter. 3. Giorgis, Cinzia Maria Fontana, D'Attorre, Lenzi.

      All'articolo 138-ter, comma 1, sostituire le parole: o della Commissione competente per materia con le seguenti: o, sentito il presidente della Commissione competente per materia, nella prima seduta utile della Commissione stessa.
138-ter. 2. Gitti.

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ART. 139.

Testo vigente Modifiche proposte

      1. Per la presentazione di mozioni, di interpellanze e di interrogazioni, si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 89.

      1. Identico.

      2. Lo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni deve avvenire distintamente da ogni altra discussione ad eccezione dei dibattiti relativi alla programmazione, al bilancio e ad inchieste parlamentari.       2. Lo svolgimento delle informative, delle interpellanze urgenti e delle mozioni deve avvenire distintamente da ogni altra discussione.
      3. Il Presidente può disporre a suo insindacabile giudizio che interrogazioni e interpellanze relative ad argomenti identici o strettamente connessi, siano raggruppate e svolte contemporaneamente.       3. Identico.
      4. Qualora su una o più interpellanze e mozioni si faccia una unica discussione, le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze. Gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo i proponenti delle mozioni.       4. Abrogato.

EMENDAMENTI

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 139.
139. 1. Dieni, Toninelli.

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ART. 143.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      1. Le Commissioni presentano all'Assemblea, sulle materie di loro competenza, le relazioni e le proposte che ritengano opportune o che dalla Camera siano richieste, procurandosi a tale effetto, anche su domanda del rappresentante di un Gruppo, direttamente dai Ministri competenti informazioni, notizie e documenti.

      1. Identico.

      2. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'intervento dei Ministri per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alla materia di loro singola competenza e, previa intesa con il Presidente della Camera, hanno facoltà di chiedere che i Ministri competenti dispongano l'intervento dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici anche con ordinamento autonomo       2. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'intervento dei Ministri per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alla materia di loro singola competenza e, previa intesa con il Presidente della Camera, hanno facoltà di chiedere che i Ministri competenti dispongano l'intervento dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici anche con ordinamento autonomo, ovvero a società di diritto privato a integrale partecipazione statale che operino in settori di rilevante interesse pubblico. Per finalità esclusivamente conoscitive, possono inoltre chiedere informazioni e osservazioni su questioni rientranti nelle materie di loro competenza, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, alle autorità indipendenti, alla Corte di cassazione, ai commissari straordinari del Governo, ai soggetti rappresentativi di interessi costituzionalmente tutelati, ai rappresentanti delle Regioni e delle autonomie territoriali. A tal fine le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possono procedere all'audizione dei presidenti o dei legali rappresentanti degli organi e degli enti indicati ovvero di loro delegati nei limiti dei poteri attribuiti dall'ordinamento a ciascun organo.
      3. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per       3. Identico.
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iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data a mozioni, a risoluzioni e a ordini del giorno approvati dalla Camera o accettati dal Governo.
      3-bis. Le procedure di cui ai commi precedenti sono disposte quando lo richieda un quarto dei componenti della Commissione.
      3-ter. Le Commissioni svolgono un costante monitoraggio delle politiche pubbliche nelle materie di loro competenza, avvalendosi di ogni relazione e documento ad esse deferiti ed utilizzando le procedure di cui ai commi precedenti e all'articolo 144. A tal fine possono istituire, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, appositi comitati permanenti. Questi possono presentare alle Commissioni documenti con i quali è dato conto dei risultati del monitoraggio svolto e che sono discussi dalle Commissioni, alla presenza del Governo, con cadenza almeno semestrale.

      4. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. Se la Commissione competente è bicamerale, il Presidente della Camera procede d'intesa con il Presidente del Senato. In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. Ove la richiesta verta su atti di diversa natura, il Presidente della Camera, apprezzatene le circostanze e la complessità, può fissare, d'intesa con il Presidente del Senato, un termine più ampio. Il parere è

      4. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. Se la Commissione competente è bicamerale, il Presidente della Camera procede d'intesa con il Presidente del Senato. In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. È in facoltà della Commissione procedere all'audizione del candidato proposto dal Governo. L'audizione ha luogo, ove possibile, congiuntamente con l'omologa Commissione del Senato, ed è finalizzata esclusivamente

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comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo. sivamente all'accertamento dei requisiti posseduti e senza possibilità di incidere sugli indirizzi gestionali degli enti e organismi interessati. L'audizione è comunque disposta quando lo richieda un quarto dei componenti della Commissione. Ove la richiesta verta su atti di diversa natura, il Presidente della Camera, apprezzatene le circostanze e la complessità, può fissare, d'intesa con il Presidente del Senato, un termine più ampio. Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.

EMENDAMENTI

      All'articolo 143, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: ovvero a società di diritto privato a integrale partecipazione statale che operino in settori di rilevante interesse pubblico con le seguenti: ; previa intesa con il Presidente della Camera, possono altresì procedere all'audizione dei rappresentanti di società di diritto privato a integrale partecipazione statale che operino in settori di rilevante interesse pubblico.
143. 5. Gitti.

      All'articolo 143, comma 2, sostituire le parole: a integrale partecipazione statale con le seguenti: controllate dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti locali.
143. 1. Catania.

      All'articolo 143, comma 2, sopprimere la parola: integrale.
143. 10. Giorgis, Cinzia Maria Fontana, D'Attorre, Lenzi.

      All'articolo 143, comma 2, sostituire le parole: integrale partecipazione con le seguenti: prevalente partecipazione.
*143. 2. Melilla.

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      All'articolo 143, comma 2, sostituire le parole: integrale partecipazione con le seguenti: prevalente partecipazione.
*143. 9. Giorgis, Cinzia Maria Fontana, D'Attorre, Lenzi.

      All'articolo 143, comma 3-bis, dopo le parole: Le procedure di cui ai commi precedenti sono aggiungere la seguente: comunque.
143. 6. Gitti.

      All'articolo 143, comma 3-bis, sostituire le parole: un quarto dei componenti con le seguenti: un quinto dei componenti.
143. 3. Melilla.

      All'articolo 143, comma 3-ter, sostituire l'ultimo periodo col seguente: Questi presentano relazioni con le quali è dato conto dei risultati del monitoraggio svolto e che sono discusse dalle Commissioni, alla presenza del Governo, con cadenza almeno semestrale. Alle riunioni dei Comitati partecipano, ove necessario, i relatori dei progetti di legge definitivamente approvati o, in sostituzione, altro deputato incaricato dal Comitato stesso per una verifica degli effetti prodotti dagli atti normativi approvati.
143. 11. Giorgis, Cinzia Maria Fontana, D'Attorre.

      All'articolo 143, comma 3-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Commissioni possono presentare una relazione all'Assemblea ai sensi dell'articolo 143, comma 1, ovvero votare una risoluzione.
143. 7. Gitti.

      All'articolo 143, comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: È in facoltà della Commissione procedere con le seguenti: Ai fini del presente comma, la Commissione procede sempre.Pag. 226
      Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il settimo periodo.
143. 12. Toninelli, Dieni.

      All'articolo 143, comma 4:
          al sesto periodo, sostituire le parole: è finalizzata esclusivamente all'accertamento dei requisiti posseduti con le seguenti: è finalizzata a verificare l'idoneità del candidato rispetto all'incarico;
      all'ottavo periodo, dopo le parole: Ove la richiesta aggiungere le seguenti: di parere.
143. 8.    Gitti.

      All'articolo 143, comma 4, settimo periodo, sostituire le parole: un quarto dei componenti con le seguenti: un quinto dei componenti
143. 4. Melilla.

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ART. 144.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      1. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, previa intesa con il Presidente della Camera, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alle attività della Camera.

      1-bis. Se ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti della Commissione appartenenti ai Gruppi delle opposizioni, la Commissione medesima, previa intesa con il Presidente della Camera, dispone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva. Per ogni anno non può essere disposta, per ogni Commissione, più di una indagine conoscitiva ai sensi del presente comma.

      2. Nelle sedute dedicate a tali indagini le Commissioni possono invitare qualsiasi persona in grado di fornire elementi utili ai fini dell'indagine.

      2-5. Identici.

      3. L'indagine si conclude con l'approvazione di un documento che dia conto dei risultati acquisiti.
      4. Delle sedute delle Commissioni è redatto, oltre al processo verbale, un resoconto stenografico, a meno che la Commissione non decida diversamente.       4. La pubblicità delle sedute delle Commissioni è stabilita secondo le disposizioni contenute nell'articolo 65, comma 1.
      5. Se anche dal Senato della Repubblica sia stata disposta un'indagine sulla stessa materia, il Presidente della Camera può promuovere le opportune intese con il Presidente del Senato affinché le Commissioni dei due rami del Parlamento procedano congiuntamente.
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EMENDAMENTI

      All'articolo 144, comma 1, sostituire le parole: previa intesa con il Presidente della Camera con le seguenti: previa informazione al Presidente della Camera
144. 1. Lenzi.

      All'articolo 144, comma 1-bis, sostituire le parole da: almeno un terzo dei componenti fino alla fine del comma con le seguenti: almeno un quinto dei componenti della Commissione, la Commissione medesima, previa intesa con il Presidente della Camera, dispone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva.
144. 6. Dieni, Toninelli.

      All'articolo 144, comma 1-bis:
          al primo periodo, sostituire le parole: almeno un terzo dei componenti con le seguenti: almeno un quarto dei componenti;
          al secondo periodo, sostituire le parole: più di una indagine conoscitiva con le seguenti: più di due indagini conoscitive.
144. 2. Melilla.

      All'articolo 144, comma 1-bis, sopprimere l'ultimo periodo.
144. 5. Dieni, Toninelli.

      All'articolo 144, al comma 1-bis sostituire il secondo periodo con il seguente comma:
      1-ter. Ciascuna Commissione, prima della conclusione di un'indagine conoscitiva disposta ai sensi del presente articolo, non può disporre lo svolgimento di una nuova indagine. Dopo la conclusione di un'indagine conoscitiva disposta ai sensi Pag. 229del comma 1, ha priorità di svolgimento un'indagine conoscitiva disposta ai sensi del comma 1-bis.
*144. 3. Gitti.

      All'articolo 144, al comma 1-bis sostituire il secondo periodo con il seguente comma:
      1-ter. Ciascuna Commissione, prima della conclusione di un'indagine conoscitiva disposta ai sensi del presente articolo, non può disporre lo svolgimento di una nuova indagine. Dopo la conclusione di un'indagine conoscitiva disposta ai sensi del comma 1, ha priorità di svolgimento un'indagine conoscitiva disposta ai sensi del comma 1-bis.
*144. 4. Giorgis, Cinzia Maria Fontana, D'Attorre, Lenzi.

      Dopo l'articolo 144 del Regolamento, aggiungere il seguente:

«Art. 144-bis.

      1. Le Commissioni, tramite il Presidente della Camera, possono richiedere l'accesso alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini dell'esercizio delle funzioni di indagine, informazione e controllo di cui al presente Capo.».
144. 01. Toninelli, Dieni.

      Dopo l'articolo 144 del Regolamento, aggiungere il seguente:

«Art. 144-bis.

      1. Le Commissioni possono richiedere l'accesso alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini dell'esercizio delle funzioni di indagine, informazione e controllo di cui al presente Capo.».
144. 02. Toninelli, Dieni.

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ART. 148.

Testo vigente Modifiche proposte dallo schema di riforma

      1. Un presidente di Commissione, per la materia di competenza di questa, o un presidente di Gruppo possono, tramite il Presidente della Camera, avanzare richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti alla Corte dei conti nei limiti dei poteri a questa attribuiti dalle leggi vigenti.

      1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 143, comma 2, un presidente di Commissione, per la materia di competenza di questa, o un presidente di Gruppo possono, tramite il Presidente della Camera, avanzare richiesta di relazioni, informative e altri documenti scritti alla Corte dei conti nei limiti dei poteri a questa attribuiti dalle leggi vigenti.

EMENDAMENTI

      All'articolo 148, sopprimere le parole: un presidente di Commissione, per la materia di competenza di questa, o.
148. 1. Gitti.

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ART. 154.

Testo vigente Modifiche proposte

      2. In via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina della questione di fiducia, l'eventuale posizione di essa da parte del Governo nel corso dell'esame di un progetto di legge sospende, salvo diverso accordo tra i Gruppi, il decorso dei tempi previsti dal calendario in vigore, che riprendono a decorrere dopo la votazione della questione stessa.

       Abrogato. (v. articolo 116, c. 5)

EMENDAMENTI

      Sopprimere le modifiche proposte dallo schema di riforma all'articolo 154.
154. 5. Dieni, Toninelli.

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Parte II
Emendamenti riferiti ad articoli non modificati dallo schema di riforma adottato come testo-base

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ART. 4.

Testo vigente

      1. Dopo gli adempimenti previsti negli articoli precedenti, la Camera procede alla elezione del proprio Presidente.

      2. L'elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti la Camera. Dal secondo scrutinio è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti computando tra i voti anche le schede bianche. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti.

EMENDAMENTI

      All'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo e terzo periodo.
4. 1. Toninelli, Dieni.

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ART. 12.

Testo vigente

      1. Il Presidente della Camera convoca l'Ufficio di Presidenza e ne fissa l'ordine del giorno.

      2. L'Ufficio di Presidenza delibera il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della Camera predisposti dai Questori; decide i ricorsi circa la costituzione o la prima convocazione dei Gruppi, nonché i ricorsi dei Gruppi sulla composizione delle Commissioni parlamentari; approva il regolamento della biblioteca della Camera e vigila sul suo funzionamento attraverso un apposito comitato.
      3. L'Ufficio di Presidenza adotta i regolamenti e le altre norme concernenti:
          a) le condizioni e le modalità per l'ammissione degli estranei nella sede della Camera;
          b) l'amministrazione e la contabilità interna;
          c) l'ordinamento degli uffici e i compiti ad essi attribuiti, strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari;
          d) lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza e la disciplina dei dipendenti della Camera, ivi compresi i doveri relativi al segreto d'ufficio;
          e) i criteri per l'affidamento a soggetti estranei alla Camera di attività non direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari, nonché i doveri di riservatezza e gli altri obblighi alla cui osservanza tali soggetti sono tenuti, anche nei confronti di organi estranei alla Camera;
          f) i ricorsi nelle materie di cui alla lettera d), nonché i ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli altri atti
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di amministrazione della Camera medesima.

      4. L'Ufficio di Presidenza nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale della Camera.

      5. Le deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dei commi 3 e 4 sono rese esecutive mediante decreti del Presidente della Camera.
      6. Con regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza sono istituiti gli organi interni di primo e di secondo grado, composti da deputati in carica, che giudicano in via esclusiva sui ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3. I componenti dell'Ufficio di Presidenza non possono fare parte di tali organi.
      7. L'Ufficio di Presidenza, convocato il deputato interessato, decide sulle sanzioni proposte dal Presidente nei casi previsti nei commi 3 e 4 dell'articolo 60.
      8. L'Ufficio di Presidenza resta in carica, quando viene rinnovata la Camera, fino alla prima riunione della nuova Assemblea.

EMENDAMENTI

      All'articolo 12, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I poteri degli organi di cui al presente comma sono prorogati, nella legislatura successiva, fino alla nomina dei nuovi componenti.
12. 1. (ex Leone), Vignali.

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ART. 18.

Testo vigente

      1. La Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione è composta di ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Assemblea, nel termine tassativo di trenta giorni dalla trasmissione fatta dal Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale e sui provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare riguardanti deputati. Per ciascun caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione. La Giunta, prima di deliberare, invita il deputato interessato a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni.

      2. Trascorso il termine previsto nel comma 1 senza che la relazione sia presentata, né la Giunta abbia richiesto proroga, il Presidente della Camera nomina fra i componenti la Giunta un relatore, autorizzandolo a riferire oralmente, e iscrive senz'altro la domanda al primo punto dell'ordine del giorno nella seconda seduta successiva a quella in cui è scaduto il termine.
      2-bis. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, venti deputati possono formulare proposte motivate in difformità dalle conclusioni della Giunta. Qualora la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte diverse, l'Assemblea non procede a votazioni, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta. L'Assemblea è sempre chiamata a deliberare sulle richieste di autorizzazione relative ai provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare.
      3. La stessa procedura prevista nei precedenti commi si applica quando la
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domanda di autorizzazione a procedere abbia per oggetto il reato di vilipendio delle Assemblee legislative. In tal caso la Giunta può incaricare uno o più componenti per un preventivo esame comune con incaricati della competente Giunta del Senato.
      4. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, due vicepresidenti e tre segretari ed esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'articolo 16.

ART. 18-bis.

Testo vigente

      1. Il Presidente della Camera invia immediatamente alla Giunta di cui all'articolo 18 gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai fini delle deliberazioni sulle richieste di autorizzazione a procedere previste dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.  1.

ART. 18-ter.

Testo vigente

      1. La Giunta di cui all'articolo 18 riferisce all'Assemblea con relazione scritta, nel termine tassativo e improrogabile di trenta giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale concernenti i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione. Prima di deliberare, la Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa

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ritenga utili, consentendogli altresì, qualora ne faccia richiesta, di prendere visione degli atti del procedimento.
      2. Qualora ritenga che alla Camera non spetta deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.  1, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorità giudiziaria.
      3. Al di fuori del caso previsto dal comma 2, la Giunta propone, con riferimento ai singoli inquisiti, la concessione o il diniego dell'autorizzazione.
      4. La richiesta di autorizzazione è iscritta di norma al primo punto dell'ordine del giorno della seconda seduta successiva alla data in cui viene presentata la relazione da parte della Giunta, e comunque osservando quanto disposto dal successivo comma 5. Nel caso di decorso del termine previsto nel comma 1 senza che la relazione sia stata presentata, il Presidente della Camera nomina fra i componenti della Giunta un relatore, autorizzandolo a riferire oralmente all'Assemblea, e iscrive la richiesta di autorizzazione, di norma, al primo punto dell'ordine del giorno della seconda seduta successiva alla data in cui è scaduto il termine, e comunque osservando quanto disposto dal successivo comma 5.
      5. Qualora non risulti possibile, procedendo a norma del comma 4, assicurare l'osservanza del termine di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.  1, la Camera è appositamente convocata entro il termine suddetto per deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere.
      6. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, venti deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.
      7. L'Assemblea è chiamata a votare, in primo luogo, sulle proposte di cui al comma 2. Nel caso in cui queste ultime siano respinte e non siano state formulate
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proposte diverse, la seduta è sospesa per consentire alla Giunta di presentare ulteriori conclusioni. Sono quindi messe in votazione le proposte di diniego dell'autorizzazione, le quali si intendono respinte qualora non abbiano conseguito il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. La reiezione di tali proposte è intesa come deliberazione di concessione dell'autorizzazione.
      8. Qualora la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte diverse, l'Assemblea non procede a votazioni, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta.
      9. Qualora sia stata richiesta l'autorizzazione a procedere contro più soggetti indicati come concorrenti in uno stesso reato, l'Assemblea delibera separatamente nei confronti di ciascuno di tali soggetti.

ART. 18-quater.

Testo vigente

      1. La Giunta di cui all'articolo 18 riferisce all'Assemblea, nel termine tassativo e improrogabile di cinque giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, sulle richieste di autorizzazione formulate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.  1. Prima di deliberare, la Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili.

      2. Qualora ritenga che alla Camera non spetta deliberare sulla richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.  1, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorità giudiziaria. In ogni altro caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione.
Pag. 242
      3. Per l'iscrizione della richiesta di autorizzazione all'ordine del giorno dell'Assemblea si osservano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 18-ter. Qualora non risulti in tal modo possibile assicurare l'osservanza del termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.  1, la Camera è appositamente convocata entro il termine suddetto per deliberare sulla richiesta di autorizzazione.
      4. L'Assemblea è chiamata a votare sulle conclusioni formulate dalla Giunta. Qualora venga respinta la proposta di restituire gli atti all'autorità giudiziaria, di cui al precedente comma 2, la seduta è sospesa per consentire alla Giunta di formulare ulteriori conclusioni.

EMENDAMENTI

      Sostituire gli articoli da 18 a 18-quater con i seguenti:
      Art. 18. – 1. La Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione è composta di ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera non appena costituiti i Gruppi parlamentari. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, due vicepresidenti e due segretari.
      2. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non è presente almeno un quarto dei suoi componenti. La richiesta di verifica del numero legale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 46, deve essere avanzata da almeno tre deputati.
      3. La Giunta riferisce all'Assemblea, formulando le relative proposte, sull'applicazione delle prerogative dei membri della Camera di cui all'articolo 68 della Costituzione, sulle richieste relative ai reati ministeriali di cui all'articolo 96 della Costituzione secondo le disposizioni della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.  1, Pag. 243nonché sulle altre richieste di autorizzazione previste dall'ordinamento. Il Presidente della Camera assegna immediatamente alla Giunta le richieste di sua competenza. La Giunta, prima di deliberare, invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni. Quando le richieste riguardino più soggetti, sono adottate distinte deliberazioni per ciascuno di essi.
      4. La Giunta conclude l'esame delle richieste entro i seguenti termini decorrenti dall'assegnazione:
          a) sessanta giorni per le richieste di deliberazione in materia di insindacabilità;
          b) trenta giorni per le richieste di cui all'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione;
          c) quaranta giorni per le richieste di cui all'articolo 96 della Costituzione;
          d) sette giorni per le richieste di autorizzazione ad eseguire le misure di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n.  1 del 1989.

      5. Decorsi inutilmente i termini senza che sia stata avanzata una richiesta di proroga, ovvero dopo che questa sia scaduta, il Presidente della Camera nomina un relatore tra i componenti la Giunta, autorizzandolo a riferire oralmente e iscrive la richiesta all'ordine del giorno dell'Assemblea in una data comunque compatibile con i termini stabiliti dall'ordinamento per la deliberazione della Camera.
      6. In materia di reati ministeriali, la Camera si pronunzia in presenza della richiesta di autorizzazione trasmessa dal Collegio per i reati ministeriali, di cui all'articolo 5 della legge costituzionale n.  1 del 1989. La Giunta, svolta l'istruttoria, può formulare la proposta di restituzione degli atti per incompetenza ai sensi dell'articolo 5 della legge costituzionale n.  1 del 1989, di concessione o di diniego dell'autorizzazione, per i motivi di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n.  1 del 1989. L'Assemblea, se è proposta la restituzione degli atti per incompetenza Pag. 244e tale proposta è respinta, rinvia gli atti alla Giunta affinché questa avanzi una proposta di merito. L'Assemblea non procede a votazioni ove la proposta sia nel senso della concessione, a meno che non sia avanzata, da trenta deputati o da un Presidente di Gruppo che almeno tanti ne rappresenti ed entro la seduta precedente a quella in cui è fissata la discussione, una proposta in senso contrario, che rechi quali siano i motivi riconducibili all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.  1. In tal caso e nel caso in cui la Giunta proponga il diniego, la proposta di diniego si intende respinta se non è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti.

      Art. 18-bis. – 1. Alla Giunta per le autorizzazioni, ove si tratti di questioni relative alle materie di sua competenza, è deferito l'esame delle richieste di elevazione di un conflitto di attribuzione o delle ordinanze con cui la Corte costituzionale lo ha dichiarato ammissibile. La Giunta, nel termine indicato dal Presidente della Camera, fornisce un orientamento agli organi competenti per le relative deliberazioni.
18. 1. (ex Leone), Vignali.

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ART. 22.

Testo vigente

      1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

          I – Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;
          II – Giustizia;
          III – Affari esteri e comunitari;
          IV – Difesa;
          V – Bilancio, tesoro e programmazione;
          VI – Finanze;
          VII – Cultura, scienza e istruzione;
          VIII – Ambiente, territorio e lavori pubblici;
          IX – Trasporti, poste e telecomunicazioni;
          X – Attività produttive, commercio e turismo;
          XI – Lavoro pubblico e privato;
          XII – Affari sociali;
          XIII – Agricoltura;
          XIV – Politiche dell'Unione europea.

      1-bis. Il Presidente della Camera specifica ulteriormente gli ambiti di competenza di ciascuna Commissione permanente.

      2. La Camera può sempre procedere alla costituzione di Commissioni speciali, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi.
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      3. Le Commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni sulle quali devono riferire all'Assemblea; in sede consultiva per esprimere pareri; in sede legislativa per l'esame e l'approvazione dei progetti di legge; in sede redigente a norma dell'articolo 96. Esse si riuniscono inoltre per ascoltare e discutere comunicazioni del Governo nonché per esercitare le funzioni di indirizzo, di controllo e di informazione secondo le norme della parte terza del presente Regolamento.
      4. Le Commissioni possono istituire nel proprio interno Comitati permanenti per l'esame degli affari di loro competenza. Le relazioni di ciascun Comitato sono distribuite a tutti i componenti la Commissione e di esse vien fatta menzione nell'ordine del giorno della seduta successiva. Ciascun componente la Commissione può chiedere, entro la seconda seduta successiva alla distribuzione, che siano sottoposte alla deliberazione della Commissione plenaria.

EMENDAMENTI

      All'articolo 22, sostituire il comma 1 con il seguente:
      1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:
          I – Affari costituzionali e interni, giustizia;
          II – Affari internazionali e sicurezza dello Stato;
          III – Bilancio, economia e finanze;
          IV – Attività economiche e produttive, innovazione, infrastrutture e trasporti, telecomunicazioni e tecnologie;
          V – Salute e politiche sociali, lavoro, cultura, istruzione e università;
          VI – Ambiente e tutela del territorio, agricoltura.

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      Conseguentemente:
          all'articolo 22, comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: In ogni Commissione è istituito un comitato permanente per l'esame delle questioni attinenti all'esigenza di assicurare la compatibilità della legislazione nazionale con la normativa dell'Unione europea.
          All'articolo 125, comma 1, sopprimere le parole: alla Commissione politiche dell'Unione europea e.
          All'articolo 126:
              sostituire il comma 1, con il seguente:
1. La Commissione Affari esteri e comunitari ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attuazione degli accordi relativi all'Unione europea;
              al comma 2, sostituire le parole: alla Commissione con le seguenti: alle Commissioni competenti per materia;
          All'articolo 126-bis, comma 1, sopprimere le parole: La Commissione politiche dell'Unione europea e.
          All'articolo 126-ter:
              al comma 3, sostituire le parole: per l'esame generale in sede referente alla Commissione politiche dell'Unione europea con le seguenti: per l'esame generale ad una Commissione speciale nominata ai sensi dell'articolo 22, comma 2;
              ai commi 4 e successivi, sostituire ovunque ricorrano le parole: Commissione politiche dell'Unione europea con le seguenti: Commissione speciale di cui al comma 3.
          All'articolo 126-quater, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Commissione politiche dell'Unione europea con le seguenti: Commissione speciale di cui all'articolo 126-ter, comma 3.
          All'articolo 127:
              al comma 1, sopprimere le parole:
con il parere della Commissione politiche dell'Unione europea e; Pag. 248
              al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: con il testo allegato del parere espresso dalla Commissione Politiche dell'Unione europea e sopprimere l'ultimo periodo.
          All'articolo 127-
bis:
              sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Commissione politiche dell'Unione europea con le seguenti: Commissione competente per materia;
              al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;
              al comma 3, sopprimere le parole:
direttamente alla Commissione di merito, nonché;
          All'articolo 127-ter, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Commissione politiche dell'Unione europea con le seguenti: Commissione competente per materia.
          All'articolo 127-quater (ora 127-bis):
              al comma 1, sopprimere le parole:
e alla Commissione politiche dell'Unione europea;
              al comma 2, sopprimere le parole: e di un relatore designato dalla Commissione politiche dell'Unione europea.

      Dopo l'articolo 153-quater aggiungere il seguente:
      Art. 153-quinquies. – 1. Le modifiche all'articolo 22 entrano in vigore dalla XVIII legislatura.
22. 7. (ex Leone), Vignali.

      All'articolo 22, sostituire il comma 1 con il seguente:
      1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:
          I – Affari costituzionali e interni, dello Stato e regionali;
          II – Giustizia;
          III – Affari internazionali e sicurezza dello Stato;Pag. 249
          IV – Bilancio, tesoro e finanze;
          V – Cultura, istruzione e telecomunicazioni;
          VI – Ambiente e tutela del territorio, infrastrutture e trasporti;
          VII – Attività economiche e produttive, innovazione e tecnologie;
          VIII – Politiche sociali, lavoro e pari opportunità;
          IX – Politiche dell'Unione europea.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 153-quater aggiungere il seguente:
          Art. 153-quinquies. – 1. Le modifiche all'articolo 22, comma 1, entrano in vigore dalla XVIII legislatura.
22. 1. Vito.

      All'articolo 22, sostituire il comma 1 con il seguente:
      1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:
          I – Affari costituzionali, dello Stato e regionali;
          II – Giustizia;
          III – Affari interni;
          IV – Affari internazionali e sicurezza dello Stato;
          V – Bilancio, tesoro e finanze;
          VI – Cultura, istruzione e telecomunicazioni;
          VII – Ambiente e tutela del territorio, infrastrutture e trasporti;
          VIII – Attività economiche e produttive, innovazione e tecnologie;
          IX – Politiche sociali, lavoro e pari opportunità;
          X – Politiche dell'Unione europea.

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      Conseguentemente, dopo l'articolo 153-quater aggiungere il seguente:
          Art. 153-quinquies. – 1. Le modifiche all'articolo 22 entrano in vigore a partire dalla XVIII legislatura.
22. 8. Gitti.

      All'articolo 22, sostituire il comma 1 con il seguente:
      1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:
          I – Affari costituzionali, dello Stato e regionali;
          II – Affari interni;
          III – Giustizia;
          IV – Affari esteri;
          V – Difesa;
          VI – Economia e finanze;
          VII – Istruzione, università e ricerca;
          VIII – Beni e attività culturali;
          IX – Ambiente, tutela del territorio e del mare;
          X – Infrastrutture e trasporti, telecomunicazioni;
          XI – Sviluppo economico, innovazione e tecnologie;
          XII – Lavoro, salute e politiche sociali;
          XIII – Politiche agricole, alimentari e forestali;
          XIV – Politiche dell'Unione europea.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 153-quater aggiungere il seguente:
      Art. 153-quinquies. – 1. Le modifiche all'articolo 22, comma 1, entrano in vigore dalla XVIII legislatura.
22. 3. Vito.

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      All'articolo 22, comma 1, sostituire le parole: I – Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni con le seguenti: I – Affari costituzionali e della Presidenza del Consiglio.

      Conseguentemente:
          al medesimo comma, aggiungere in fine le parole
: XV – Affari interni.
          dopo l'articolo 153-quater aggiungere il seguente:
              Art. 153-quinquies. – 1. Le modifiche all'articolo 22, comma 1, entrano in vigore dalla XVIII legislatura.
22. 2. Vito.

      All'articolo 22, comma 1, sostituire le parole da: III Affari esteri e comunitari fino a: IX Trasporti, poste e telecomunicazioni con le seguenti:
          III – Difesa, affari esteri e comunitari;
          IV – Bilancio, tesoro e programmazione;
          V – Finanze;
          VI – Cultura, scienza e istruzione;
          VII – Ambiente, territorio, energia;
          VIII – Infrastrutture, lavori pubblici e trasporti;
          IX – Informazione, poste, telecomunicazioni e nuove tecnologie.
22. 5. Melilla.

      All'articolo 22, comma 1, sostituire le parole: XII – Affari sociali con le seguenti: XII – Salute e politiche sociali.
22. 4. Lenzi.

      All'articolo 22, comma 1, aggiungere in fine, le parole: XV – Diritti delle donne e pari opportunità.
22. 6. Melilla.

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      All'articolo 22, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      4-bis Ai fini dell'espressione dei pareri relativi alle procedure di collegamento con l'Unione Europea e con l'attività di organismi internazionali di cui al capo XXVIII, le Commissioni istituiscono nel proprio interno comitati permanenti che organizzano i propri lavori secondo le disposizioni previste dal comma 4.
22. 9. Giorgis, Cinzia Maria Fontana, D'Attorre.

      Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:
      Art. 22-bis. – 1. Il Presidente della Camera promuove annualmente le opportune iniziative per verificare, d'intesa con il Presidente del Senato, che nella composizione delle Commissioni bicamerali sia garantito il rispetto dei principi di rappresentatività, ove previsto dalle norme istitutive, e di proporzionalità nei rapporti fra i Gruppi.
22. 01. (ex Leone), Vignali.

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ART. 53.

Testo vigente

      1. Il voto per alzata di mano in Assemblea è soggetto a controprova mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, se ne viene fatta richiesta prima della proclamazione.

      2. In caso di difetto dei dispositivi elettronici di voto, la controprova è effettuata mediante divisione nell'Aula. In tal caso, il Presidente indica da quale parte debbano mettersi i favorevoli e da quale parte i contrari.
      3. In Commissione la controprova è effettuata mediante appello nominale a norma del comma 3 dell'articolo 54.
      4. Il Presidente può sempre disporre, per agevolare il computo dei voti in Assemblea, che una votazione la quale dovrebbe aver luogo per alzata di mano sia effettuata invece mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.

EMENDAMENTI

      All'articolo 53, comma 1, dopo le parole: in Assemblea aggiungere le seguenti: e nelle Commissioni.

      Conseguentemente:
          al comma 2, primo periodo, dopo le parole:
nell'Aula aggiungere le seguenti: o nella Commissione;
          sopprimere il comma 3.

      al comma 4, dopo le parole: in Assemblea aggiungere le seguenti: e nelle Commissioni.
53. 1. Dieni, Toninelli.

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ART. 60.

Testo vigente

      1. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nello stesso giorno, ovvero, nei casi più gravi, anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può disporre l'esclusione dall'Aula per il resto della seduta, se un deputato ingiuria uno o più colleghi o membri del Governo.

      2. Se il deputato si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'Aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.
      3. Il Presidente della Camera può altresì proporre all'Ufficio di Presidenza la censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da due a quindici giorni di seduta, se un deputato fa appello alla violenza, o provoca tumulti, o trascorre a minacce o a vie di fatto verso qualsiasi collega o membro del Governo, o usa espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni o del Capo dello Stato. Le decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione. Qualora poi il deputato tenti di rientrare nell'Aula prima che sia spirato il termine di interdizione, la durata dell'esclusione è raddoppiata.
      4. Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nella sede della Camera, ma fuori dell'Aula, il Presidente della Camera può proporre all'Ufficio di Presidenza le sanzioni previste nel comma 3.
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EMENDAMENTI

      Sostituire l'articolo 60 con il seguente:
      Art. 60. – 1. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nello stesso

giorno ovvero, nei casi più gravi, anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può disporre l'esclusione dall'Aula per il resto della seduta se un deputato ingiuria uno o più colleghi o membri del Governo ovvero se, in qualunque altro modo, con il suo contegno turbi la libertà della discussione o l'ordine della seduta ovvero leda il decoro dell'Istituzione.
      2. Se il deputato si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'Aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.
      3. Anche indipendentemente da precedenti richiami all'ordine o dall'esclusione dall'Aula il Presidente della Camera, previa istruttoria del Collegio dei Questori, può proporre all'Ufficio di Presidenza le sanzioni del richiamo, della censura ovvero della censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da due a quarantacinque giorni di seduta, oltre che nei casi più gravi fra quelli riconducibili alle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 se:
          a) un deputato fa appello alla violenza;
          b) provoca tumulti;
          c) trascorre a minacce o a vie di fatto verso qualsiasi collega o membro del Governo;
          d) usa espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni o del Capo dello Stato;
          e) in occasione di elezioni, rende pubblica la propria scheda di voto;
          f) si sostituisce nell'espressione del voto ad un deputato assente.

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      4. La sanzione è aumentata fino ad un terzo se il deputato è già stato sanzionato dall'Ufficio di Presidenza nel corso della legislatura, se riveste un ruolo istituzionale di particolare responsabilità, se il fatto è stato commesso in una fase della seduta oggetto di trasmissione televisiva diretta, se ha determinato una prolungata sospensione della seduta o ne ha impedito lo svolgimento ovvero se, in caso di ingiuria, questa è motivata da intenti di discriminazione razziale, etnica, religiosa, sessuale o di orientamento sessuale. All'irrogazione della sanzione interdittiva consegue in ogni caso la sospensione dell'erogazione della diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno per l'intera decorrenza della sanzione. Ove il comportamento del deputato cagioni alla Camera un danno ingiusto, l'Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio dei Questori, determina la misura del risarcimento a carico del deputato e le modalità del relativo pagamento.
      5. L'istruttoria del Collegio dei Questori non ha luogo ove il comportamento sottoposto all'esame dell'Ufficio di Presidenza consista in espressioni che emergono univocamente negli atti parlamentari. Le decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione. Qualora il deputato tenti di rientrare in Assemblea o nell'aula di qualunque altro organo parlamentare durante una seduta prima che sia spirato il termine di interdizione, la durata della esclusione è raddoppiata.
      6. Salva diversa decisione dell'Ufficio di Presidenza, la sanzione dell'interdizione di partecipare ai lavori parlamentari produce effetto dalla comunicazione all'Assemblea. Essa comporta il divieto di partecipare ai lavori dell'Assemblea e di ogni altro organo della Camera, nonché a missioni per loro conto. Durante il periodo di interdizione è altresì sospesa la pubblicazione delle proposte di legge, degli emendamenti, delle mozioni, risoluzioni, interrogazioni, interpellanze e di ogni altro atto parlamentare presentato dal deputato sanzionato.Pag. 257
      7. Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nella sede della Camera ma fuori dell'Aula o nell'Aula durante la sospensione della seduta, il Presidente della Camera può proporre all'Ufficio di Presidenza le sanzioni previste nel comma 3.
      8. Il Presidente della Camera può altresì proporre all'Ufficio di Presidenza le sanzioni previste nel presente articolo qualora un deputato effettui, con qualunque mezzo, riprese visive o sonore all'interno delle Aule degli organi parlamentari; rappresenta fatto più grave la diffusione all'esterno delle predette riprese. In casi di eccezionale gravità, la medesima sanzione può essere proposta qualora le predette riprese siano effettuate nelle sedi della Camera, ma fuori dalle Aule degli organi parlamentari. Il Collegio dei Questori adotta una regolamentazione dei casi in cui può essere autorizzata l'effettuazione di riprese visive all'interno delle sedi della Camera in deroga a quanto previsto nei periodi precedenti.
60. 2. (ex Leone), Vignali.

      All'articolo 60, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
      5. Il Presidente della Camera può altresì proporre all'Ufficio di Presidenza le sanzioni previste nel comma 3, qualora un deputato effettui, con qualunque mezzo, riprese visive o sonore all'interno delle Aule degli organi parlamentari, rappresenta fatto più grave la diffusione all'esterno delle predette riprese. In casi di eccezionale gravità, la medesima sanzione può essere proposta qualora le predette riprese siano effettuate nelle sedi della Camera, ma fuori dalle Aule degli organi parlamentari. Il Collegio dei Questori adotta una regolamentazione dei casi in cui può essere autorizzata l'effettuazione di riprese visive all'interno delle sedi della Camera in deroga a quanto previsto nei periodi precedenti.
60. 1. Catania.

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      Dopo l'articolo 66 aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.

      1. Le richieste di elevazione di un conflitto di attribuzione sono esaminate dall'organo competente nel merito della richiesta entro il termine stabilito dal Presidente all'atto del deferimento.
      2. Il Presidente dell'organo competente può nominare un relatore con il compito di formulare una proposta, su cui l'organo delibera. Ove la deliberazione sia favorevole all'elevazione del conflitto, si intende formulata la conseguente proposta che è prontamente iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea. Ove la deliberazione dell'organo sia contraria si intende che non sia formulata alcuna proposta all'Assemblea. In caso di parità di voti si intende che l'organo abbia deliberato nel senso di non formulare alcuna proposta. Ove l'organo competente abbia deciso di non formulare una proposta, il Presidente iscrive comunque all'ordine del giorno dell'Assemblea la richiesta qualora lo domandi almeno un terzo dei suoi componenti.
      3. La discussione della proposta in Assemblea comprende la sua illustrazione e l'intervento di un rappresentante per ciascun Gruppo e per ciascuna componente politica del Gruppo misto per non più di cinque minuti. L'Assemblea delibera per alzata di mano, salvo che sia fatta richiesta di votazione nominale ai sensi dell'articolo 51, comma 2. Non è ammessa la presentazione di strumenti incidentali, emendamenti ed ordini del giorno.
      4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche quando alla Camera sia notificata l'ordinanza della Corte costituzionale di ammissibilità di un conflitto sollevato da altro potere dello Stato. L'Assemblea in questo caso è in ogni caso chiamata a deliberare.
66. 01. (ex Leone), Vignali.

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      Dopo l'articolo 67 aggiungere i seguenti:
      Art. 67-bis. – (Formato). – 1. I progetti di legge sono presentati in formato elettronico, secondo le disposizioni del «Regolamento per l'informatizzazione della documentazione parlamentare» di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 12.
      Art. 67-ter (Criteri redazionali). – 1. I progetti di legge sono redatti secondo i requisiti redazionali previsti dalla circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 recante regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi.
      2. I progetti di legge sono redatti in articoli che non eccedano i seguenti limiti redazionali:
          a) ogni articolo deve essere suddiviso in un numero di commi, comunque classificati, non superiore a dieci;
          b) ciascun comma – anche se suddiviso al suo interno in periodi contrassegnati da numeri o lettere – deve contenere un numero di caratteri stampati non superiore a mille.

      3. Qualora il presentatore di un progetto di legge ritenga di non potersi adeguare ai limiti di cui al comma 2, può sottoporre la questione al Comitato per la legislazione, che può autorizzare una deroga esclusivamente quando essa sia necessaria ai fini di una corretta, chiara e compiuta formulazione del testo normativo, specificando quali articoli e commi possano eccedere i suddetti limiti redazionali. L'ampliamento della formulazione delle disposizioni oltre i previsti limiti redazionali deve essere, in ogni caso, il più possibile contenuto.
      Art. 67-quater.(Documentazione accessoria ai progetti di legge del Governo). – 1. I progetti di legge di iniziativa del Governo devono essere corredati della relazione tecnica predisposta per l'esame parlamentare, dell'analisi di impatto della regolamentazione, dell'analisi tecnico-normativa e della relazione tecnico-finanziaria, previamente sottoposte al Consiglio dei Pag. 260ministri in sede di approvazione del disegno di legge secondo la legislazione vigente.
      2. Il Governo può tuttavia spiegare le ragioni per le quali, nei soli casi consentiti dall'ordinamento, non ha predisposto la suddetta documentazione, fornendo dettagliatamente le motivazioni, di fatto e di diritto, poste a fondamento di tale eccezione.
      3. Nei casi di cui al comma 2, prima di annunciare il disegno di legge all'Assemblea a norma del comma 1 dell'articolo 68, il Presidente lo trasmette al Comitato per la legislazione affinché valuti la congruità delle motivazioni esposte dal Governo.
      4. Il Comitato per la legislazione procede a tale verifica non prima di tre giorni dalla trasmissione del disegno di legge da parte del Presidente e si pronuncia entro dieci giorni. Nel corso dell'esame il Governo interviene con un proprio rappresentante.
      5. Qualora il Comitato per la legislazione ritenga ingiustificate le carenze nella documentazione prescritta, richiede al Governo di provvedere a predisporla, in tutto o in parte, quale condizione per il prosieguo del procedimento.
      Art. 67-quinquies.(Relazione accessoria agli altri progetti di legge). – 1. Le proposte di legge di iniziativa non governativa devono essere provviste di una dettagliata relazione illustrativa, con la precisa esposizione dei presupposti e dei dati sui quali si fonda la proposta, nonché di una analisi tecnico-normativa preferibilmente redatta con la collaborazione di un esperto della materia oggetto della proposta.

      Conseguentemente:
          all'articolo 12, comma 3, aggiungere in fine la seguente lettera:
          g) la previsione di procedure informatiche per la presentazione di qualsiasi atto parlamentare, dei progetti di legge, degli emendamenti e della documentazione ad essi allegata, nonché per l'autonomo accesso ai testi e ai documenti da chiunque presentati.

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      Sostituire l'articolo 68 con il seguente:
      Art. 68 – 1. I disegni e le proposte di legge, quando siano conformi ai criteri di cui all'articolo 67-ter e siano provvisti della documentazione di cui agli articoli 67-quater e 67-quinquies, sono annunciati dal Presidente all'Assemblea e sono stampati e distribuiti nel più breve termine possibile. Di essi è fatta subito menzione nell'ordine del giorno generale.
      2. In caso contrario, il Presidente della Camera li dichiara inammissibili, indicandone le ragioni ed invitando il soggetto proponente a riformulare il testo a norma dell'articolo 67-ter o ad integrare le carenze documentali riscontrate. Il Presidente della Camera riceve, nei periodi di aggiornamento dei lavori, i progetti di legge e ne dà notizia alla Camera, secondo le modalità previste dai periodi precedenti, a partire dal primo giorno di riunione.
      3. Sono sempre annunciati e distribuiti i progetti di legge trasmessi dal Senato e i disegni di legge di conversione dei decreti legge.
67. 01. Toninelli, Dieni.

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ART. 76.

Testo vigente

      1. L'ordine di esame dei progetti di legge in Commissione si conforma alle decisioni adottate in applicazione delle norme del capo VI sull'organizzazione dei lavori.

      2. Compatibilmente con il principio stabilito nel comma 1 del presente articolo, l'ordine di esame segue l'ordine di presentazione con priorità per i progetti indicati nel comma 2 dell'articolo 81.
      3. L'esame dei progetti di legge che siano stati fatti propri da un Gruppo parlamentare, mediante formale dichiarazione del rispettivo presidente, all'atto dell'annunzio in Aula, deve essere iniziato dalla Commissione entro e non oltre un mese dall'assegnazione.

EMENDAMENTI

      All'articolo 76, comma 3, dopo le parole: all'atto dell'annunzio in Aula aggiungere le seguenti: dei progetti di legge d'iniziativa popolare e dei progetti di legge d'iniziativa dei consigli regionali,
76. 1. Toninelli, Dieni.

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ART. 96.

Testo vigente

      1. L'Assemblea può decidere, prima di passare all'esame degli articoli, di deferire alla competente Commissione permanente o speciale la formulazione, entro un termine determinato, degli articoli di un progetto di legge, riservando a sé medesima l'approvazione, senza dichiarazioni di voto, dei singoli articoli nonché l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazioni di voto.

      2. Il deferimento del progetto di legge può altresì essere deliberato dall'Assemblea su richiesta unanime dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione medesima, accompagnata dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, che devono essere consultate a norma del comma 2 dell'articolo 93.
      3. L'Assemblea può stabilire, all'atto del deferimento, con apposito ordine del giorno della Commissione, criteri e principî direttivi per la formulazione del testo degli articoli. L'Assemblea delibera per alzata di mano. È consentita una dichiarazione di voto, per non più di cinque minuti, ad un deputato per Gruppo.
      4. Alla discussione nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme dell'articolo 94, commi 1, 2 e 3, primo periodo. Qualora vi sia stato parere negativo della Commissione affari costituzionali, della Commissione bilancio o della Commissione lavoro, anche su singole parti o articoli del progetto di legge, e la Commissione di merito non vi si sia uniformata, il presidente della Commissione che ha dato parere negativo ne fa illustrazione all'Assemblea subito dopo il relatore del progetto di legge, e presenta un apposito ordine del giorno. Su tale ordine del giorno l'Assemblea delibera, sentito un
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oratore a favore e uno contro per non più di cinque minuti ciascuno, con votazione nominale elettronica. In caso di approvazione, la Commissione di merito riesamina il progetto di legge per uniformarlo al parere della Commissione affari costituzionali, bilancio o lavoro e il procedimento in Assemblea ha inizio nella seduta successiva.
      5. Ogni deputato, anche non appartenente alla Commissione, ha il diritto di presentare a questa emendamenti e di partecipare alla loro discussione.
      6. Le norme del presente articolo non si applicano ai progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e a quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

EMENDAMENTI

      Sostituire l'articolo 96 con il seguente:
      Art. 96. – 1. I progetti di legge, ove non siano assegnati alle Commissioni ai sensi dell'articolo 92, comma 1, sono assegnati alla competente Commissione permanente o speciale per la formulazione degli articoli ai fini dell'esame dell'Assemblea ai sensi del presente articolo. Sono in ogni caso assegnati alle competenti Commissioni in sede referente i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi, i disegni di legge di conversione di decreti-legge, i disegni di legge europea e di delegazione europea, nonché i progetti di legge di cui all'articolo 71 e i progetti di legge di cui all'articolo 24, comma 12, ultimo periodo. Pag. 265
      2. Le Commissioni concludono l'esame dei progetti di legge entro quarantacinque giorni dall'inizio della discussione e nominano un relatore che riferisce all'Assemblea sui lavori svolti. Ove sia dichiarata l'urgenza ai sensi dell'articolo 69, il termine è ridotto a venticinque giorni. Un progetto di legge assegnato in sede redigente non può essere iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea prima che sia decorso interamente il termine di cui ai periodi precedenti, salvo che la Commissione non ne abbia concluso l'esame o su accordo unanime della Conferenza dei presidenti di gruppo ovvero quando si tratti di progetti di legge già approvati dalla Camera e modificati dal Senato.
      3. Un progetto di legge, fino alla conclusione dell'esame in sede redigente, è trasferito alla stessa Commissione in sede referente quando ne faccia richiesta il Governo o un quarto dei componenti della Commissione o dei componenti della Camera ovvero uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. Quando si tratti di progetti di legge vertenti prevalentemente su una delle materie indicate dall'articolo 49, comma 1, è sufficiente che la richiesta sia avanzata da un decimo dei componenti della Camera o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di pari consistenza numerica. Il progetto di legge è in ogni caso trasferito alla sede referente se la Commissione Affari costituzionali o la Commissione bilancio esprimano parere contrario sul testo. Ove sia stata deliberata l'urgenza, resta comunque fermo il termine deliberato.
      4. L'esame in Assemblea si articola nella discussione sulle linee generali a norma dell'articolo 83, nella votazione degli articoli, previe dichiarazioni di voto di un deputato per ciascun Gruppo e componente politica del Gruppo Misto, nell'esame degli ordini del giorno di istruzione al Governo a norma dell'articolo 88, nonché nella votazione finale, Pag. 266previe dichiarazioni di voto di un deputato per ciascun Gruppo o componente politica del Gruppo Misto. È ammesso il rinvio in Commissione del progetto di legge in sede redigente ai fini della riformulazione di singoli articoli, indicandone criteri e principî direttivi.
      5. Alla discussione nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme dell'articolo 94, commi 1, 2 e 3, primo periodo. Se la Commissione in sede redigente non ha adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni specificamente formulate ai sensi degli articoli 73, comma 1-bis, 74, comma 3, o 75, comma 2, ovvero dal Comitato per la legislazione, queste si intendono presentate come emendamenti all'Assemblea ai fini delle conseguenti deliberazioni
      6. Ogni deputato, anche non appartenente alla Commissione, ha il diritto di presentare a questa emendamenti e di partecipare alla loro discussione.
96. 3. (ex Bressa), Giorgis, Cinzia Maria Fontana, D'Attorre, Lenzi.

      All'articolo 96, sostituire i commi da 1 a 3 con il seguente:
      1. I progetti di legge non recanti maggiori spese o diminuzione di entrate sono deferiti alla competente Commissione permanente affinché formuli un testo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, senza dichiarazioni di voto, dei singoli articoli. Per l'approvazione finale del progetto di legge l'Assemblea procede secondo le regole ordinarie in materia di dichiarazioni di voto.

      Conseguentemente, al comma 6 aggiungere, in fine, le parole: nonchè a quelli relativi agli organi costituzionali dello Stato e ai disegni di legge di conversione di decreti-legge.
96. 1. Catania.

Pag. 267

      All'articolo 96, comma 2, sostituire le parole: su richiesta unanime dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione medesima con le seguenti: su richiesta dei tre quarti dei componenti la Commissione.
96. 2. Melilla.

Pag. 268

      Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:
      Art. 115-bis. – 1. La mozione di sfiducia al Presidente della Camera deve essere presentata per iscritto e sottoscritta da un numero di deputati pari ad almeno un terzo dei componenti della Camera.
      2. La mozione di sfiducia al Presidente della Camera è iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea entro trenta giorni dalla sua presentazione.
      3. Si procede alla votazione della mozione di sfiducia al Presidente della Camera sempre a scrutinio segreto, senza possibilità di ricorrere ad altre forme di votazione.
      4. La sfiducia è approvata se si esprimono favorevolmente su di essa un numero di deputati pari ad almeno i quattro quinti dei componenti della Camera, esclusi i deputati assenti o in missione.
115. 01. Giancarlo Giorgetti.

Pag. 269

      Al capo XXVII, apportare le seguenti modifiche:

Capo. XXVII.

Testo vigente Modifiche proposte

      Dell'esame del disegno di legge finanziaria, del bilancio, del rendiconto, dei documenti di politica economica e finanziaria e delle relazioni governative.

      Dell'esame dei disegni di legge di stabilità, di bilancio, di assestamento e di rendiconto, dei documenti di politica economica e finanziaria e delle relazioni governative.

ART. 118-bis.

Testo vigente Modifiche proposte

      1. Il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dal Governo è esaminato dalla Commissione bilancio, sentito il parere delle altre Commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, nei termini fissati dal Presidente della Camera. La Commissione bilancio presenta all'Assemblea una relazione. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

      1. Il documento di economia e finanza (DEF) presentato dal Governo è esaminato dalla Commissione bilancio, sentito il parere delle altre Commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, nei termini fissati dal Presidente della Camera. L'esame nelle Commissioni comprende l'individuazione dei provvedimenti legislativi di propria competenza, con indicazione dell'ordine di priorità, dei quali si prevede l'approvazione entro il periodo compreso nel documento programmatico alla cui copertura finanziaria destinare gli accantonamenti dei fondi speciali; ciascuna Commissione può disporre l'audizione del competente rappresentante del Governo. La Commissione bilancio presenta all'Assemblea una relazione che, tenendo conto delle indicazioni provenienti dalle Commissioni, formula una proposta motivata in ordine alla destinazione degli accantonamenti dei fondi speciali. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Pag. 270
      2. La deliberazione della Camera sul documento programmatico ha luogo con una risoluzione, presentata nel corso della discussione, la quale può contenere integrazioni e modifiche del documento stesso. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo. Il documento deve essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni e il suo esame deve concludersi entro il termine massimo di tre giorni.       2. La deliberazione della Camera sul documento di economia e finanza ha luogo con una risoluzione, presentata nel corso della discussione, la quale può contenere integrazioni e modifiche del documento stesso nonché l'individuazione dei provvedimenti legislativi, con l'ordine di priorità, alla cui copertura finanziaria destinare le risorse di cui al comma 1. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo. Il documento deve essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni e il suo esame deve concludersi entro il termine massimo di tre giorni.
      3. Prima dell'inizio dell'esame del documento di programmazione economico       3. Prima dell'inizio dell'esame del documento di economia e finanza o nel corso
finanziaria o nel corso del medesimo, la Commissione bilancio, anche congiuntamente con l'omologa Commissione permanente del Senato, procede ad acquisire i necessari elementi conoscitivi. A tal fine la Commissione delibera, d'intesa con il Presidente della Camera, il programma delle audizioni. del medesimo, la Commissione bilancio, anche congiuntamente con l'omologa Commissione permanente del Senato, procede ad acquisire i necessari elementi conoscitivi. A tal fine la Commissione delibera, d'intesa con il Presidente della Camera, il programma delle audizioni.
Pag. 271
      4. Qualora lo richiedano eventi imprevisti, il Governo presenta alla Camera, prima dell'approvazione della legge finanziaria e del bilancio, un documento recante una proposta di aggiornamento degli obiettivi e delle regole contenuti nel documento approvato. L'esame ha luogo secondo le disposizioni del comma 2, ma deve concludersi in ogni caso nel termine massimo di cinque giorni dalla presentazione del documento, prorogabile, ove il Presidente della Camera lo ritenga opportuno, per non oltre cinque giorni. La discussione in Assemblea è organizzata con l'intervento di un deputato per ciascun Gruppo. Sono altresì riservati tempi per gli interventi di un deputato per ciascuna delle componenti, costituite nel Gruppo misto, che ne facciano richiesta, nonché dei deputati che intendano esprimere posizioni dissenzienti dai rispettivi Gruppi. Se l'Assemblea ha già iniziato la discussione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, questa è sospesa e si passa all'esame del documento presentato dal Governo e della relazione della Commissione bilancio.       4. L'esame della nota di aggiornamento del documento di economia e finanza ha luogo secondo le disposizioni dei commi 1 e 2, esso deve concludersi nel termine fissato dal Presidente compatibilmente con quello previsto dalla legge per la presentazione dei disegni di legge di stabilità e di bilancio. Le medesime disposizioni si applicano per l'esame delle relazioni di aggiornamento degli obiettivi di finanza pubblica previste dalla legislazione contabile, da esaminare entro termini compatibili con le scadenze stabilite dall'Unione europea.

ART. 119.

Testo vigente Modifiche proposte

      1. L'esame del disegno di legge finanziaria, del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione, annuale e pluriennale, dello Stato e dei documenti relativi alla politica economica nazionale e alla gestione del pubblico denaro, collegati alla presentazione dei predetti disegni di legge, ha luogo nell'ambito di una apposita sessione parlamentare di bilancio.

      1. L'esame del disegno di legge di stabilità, del disegno di legge del bilancio dello Stato e dei documenti relativi alla politica economica nazionale e alla gestione del pubblico denaro, collegati alla presentazione dei predetti disegni di legge, ha luogo nell'ambito di una apposita sessione parlamentare di bilancio.

Pag. 272
      2. La sessione di cui al precedente comma ha la durata di quarantacinque giorni a decorrere dalla effettiva distribuzione dei testi dei disegni di legge, delle tabelle allegate relative ai singoli stati di previsione e della relazione previsionale e programmatica, allorché i disegni di legge sono presentati dal Governo alla Camera. Quando essi sono presentati al Senato, la sessione di bilancio, fermo quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 120, ha la durata di trentacinque giorni a decorrere dalla effettiva distribuzione dei testi delle eventuali modifiche apportate dal Senato.       2. La sessione di cui al precedente comma ha la durata di trenta giorni a decorrere dalla effettiva distribuzione dei testi dei disegni di legge e dei documenti ad essi allegati.
      3. Prima dell'inizio della sessione di bilancio, le Commissioni parlamentari iniziano l'esame degli stati di previsione del disegno di legge di bilancio di rispettiva competenza, senza procedere a votazioni, provvedendo ad acquisire i necessari elementi conoscitivi. A tal fine ciascuna Commissione delibera, d'intesa con il Presidente della Camera, il programma delle audizioni. La Commissione bilancio avvia altresì, con le medesime modalità, l'esame generale del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.       3. Prima dell'inizio della sessione di bilancio, le Commissioni parlamentari iniziano l'esame degli stati di previsione del disegno di legge di bilancio di rispettiva competenza, senza procedere a votazioni, provvedendo ad acquisire i necessari elementi conoscitivi. A tal fine ciascuna Commissione delibera, d'intesa con il Presidente della Camera, il programma delle audizioni. La Commissione bilancio avvia altresì, con le medesime modalità, l'esame generale del disegno di legge di bilancio.
      7. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con le votazioni finali sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, con le variazioni conseguenti alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria.       7. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con le votazioni finali sul disegno di legge di stabilità e sul disegno di legge del bilancio dello Stato, con le variazioni conseguenti alle disposizioni contenute nel disegno di legge di stabilità.

ART. 120.

Testo vigente Modifiche proposte

      1. Il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge concernente i bilanci di previsione dello Stato sono assegnati per l'esame generale alla Commissione bilancio e programmazione e per l'esame delle parti di rispettiva competenza e dei singoli stati di previsione alle Commissioni competenti per materia.

      1. Il disegno di legge di stabilità e il disegno di legge del bilancio dello Stato sono assegnati per l'esame generale alla Commissione bilancio e programmazione e per l'esame delle parti di rispettiva competenza e dei singoli stati di previsione alle Commissioni competenti per materia.

Pag. 273
      2. Quando il disegno di legge finanziaria è presentato alla Camera, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Capo, il Presidente della Camera prima dell'assegnazione, accerta che il disegno di legge non rechi disposizioni estranee al suo oggetto cosí come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato. In tal caso, il Presidente della Camera comunica all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni estranee, sentito il parere della Commissione bilancio.       2. Quando il disegno di legge di stabilità è presentato alla Camera, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Capo, il Presidente della Camera prima dell'assegnazione, accerta che il disegno di legge non rechi disposizioni estranee al suo oggetto cosí come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato. In tal caso, il Presidente della Camera comunica all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni estranee, sentito il parere della Commissione bilancio.
      3. Entro i dieci giorni successivi all'assegnazione ciascuna Commissione esamina congiuntamente le parti del disegno di legge finanziaria e del bilancio di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione bilancio e programmazione. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi alle sedute della Commissione bilancio e programmazione.       3. Ciascuna Commissione, di norma, entro i sette giorni successivi all'assegnazione esamina congiuntamente le parti del disegno di legge di stabilità e del bilancio di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione bilancio e programmazione. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi alle sedute della Commissione bilancio e programmazione.
      4. Nel periodo di cui al comma 3, la Commissione bilancio e programmazione provvede ad avviare l'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, con lo svolgimento delle introduzioni dei relatori e delle esposizioni dei Ministri finanziari       4. Nel periodo di cui al comma 3, la Commissione bilancio e programmazione provvede ad avviare l'esame dei disegni di legge di stabilità e di bilancio, con lo svolgimento delle introduzioni dei relatori e delle esposizioni dei Ministri finanziari.
      5. Quando il disegno di legge finanziaria ed il bilancio sono presentati dal Governo al Senato, le Commissioni competenti per materia iniziano l'esame delle parti di rispettiva competenza e dei singoli stati di previsione, senza procedere a votazioni, prima dell'approvazione del Senato.       5. Quando il disegno di legge di stabilità ed il bilancio sono presentati dal Governo al Senato, le Commissioni competenti per materia iniziano l'esame delle parti di rispettiva competenza e dei singoli stati di previsione, senza procedere a votazioni, prima dell'approvazione del Senato.
      6. Scaduto il termine previsto nel precedente comma 3, la Commissione bilancio e programmazione, entro i successivi quattordici giorni, esamina congiuntamente i disegni di legge e i documenti connessi ed approva la relazione generale per il disegno di legge finanziaria e per il bilancio. Entro lo stesso termine possono essere presentate relazioni di minoranza. Alla relazione generale sono allegate le relazioni delle altre Commissioni competenti per materia.       6. Scaduto il termine previsto nel precedente comma 3, la Commissione bilancio e programmazione, di norma, entro i successivi tredici giorni, esamina congiuntamente i disegni di legge e i documenti connessi ed approva la relazione generale per il disegno di legge di stabilità e per il bilancio. Entro lo stesso termine possono essere presentate relazioni di minoranza. Alla relazione generale sono allegate le relazioni delle altre Commissioni competenti per materia.
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      7. Prima della votazione finale del disegno di legge di bilancio, la Commissione bilancio esamina la nota di variazione ai bilanci di previsione, presentata dal Governo, in termini di competenza e di cassa, a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria. La nota di variazione è successivamente votata dall'Assemblea, intendendosi conseguentemente modificati gli articoli del disegno di legge di bilancio e le allegate tabelle in precedenza votati       7. Prima della votazione finale del disegno di legge di bilancio, la Commissione bilancio esamina la nota di variazione ai bilanci di previsione, presentata dal Governo, in termini di competenza e di cassa, a seguito dell'approvazione del disegno di legge di stabilità. La nota di variazione è successivamente votata dall'Assemblea, intendendosi conseguentemente modificati gli articoli del disegno di legge di bilancio e le allegate tabelle in precedenza votati
      8. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio partecipano i Ministri competenti per materia.       8. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame dei disegni di legge di stabilità e di bilancio partecipano i Ministri competenti per materia.
      9. Quando i disegni di legge di cui al comma 1 sono stati approvati dal Senato, e da questo trasmessi alla Camera, il termine previsto dal comma 3 è ridotto a sette giorni.       9. Abrogato.

ART. 121.

Testo vigente Modifiche proposte

       1. Gli emendamenti che riguardano esclusivamente le singole parti del disegno di legge finanziaria di competenza di ciascuna Commissione che comportano variazioni compensative in tale ambito e gli emendamenti al disegno di legge di bilancio che propongono variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione debbono essere presentati nella Commissione competente per materia. In questa sede possono essere, altresì, presentati e votati anche emendamenti concernenti variazioni non compensative. Gli emendamenti approvati sono inclusi nella relazione da trasmettere alla Commissione bilancio

      1. Gli emendamenti che riguardano esclusivamente le singole parti del disegno di legge di stabilità di competenza di ciascuna Commissione che comportano variazioni compensative in tale ambito e gli emendamenti al disegno di legge di bilancio che propongono variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione debbono essere presentati nella Commissione competente per materia. In questa sede possono essere, altresì, presentati e votati anche emendamenti concernenti variazioni non compensative. Gli emendamenti approvati sono inclusi nella relazione da trasmettere alla Commissione bilancio

      4. Gli emendamenti respinti in Commissione possono essere ripresentati in Assemblea, fermo il disposto di cui al comma 5 dell'articolo 86.       4. Fermo il disposto di cui al comma 5 dell'articolo 86 possono essere ripresentati in Assemblea gli emendamenti respinti in Commissione e quelli riferiti a parti del progetto di legge modificate o introdotte dalla Commissione.
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ART. 123.

Testo vigente Modifiche proposte

      1.Qualora la relazione generale sul disegno di legge finanziaria e sul bilancio non sia presentata dalla Commissione bilancio e programmazione nel termine prescritto, la discussione in Assemblea ha luogo sui disegni di legge presentati dal Governo, corredati dalle relazioni delle Commissioni competenti per materia.

      1. Qualora la relazione generale sul disegno di legge di stabilità e sul bilancio non sia presentata dalla Commissione bilancio e programmazione nel termine prescritto, la discussione in Assemblea ha luogo sui disegni di legge presentati dal Governo, corredati dalle relazioni delle Commissioni competenti per materia.

      2. La discussione in Assemblea sulle linee generali del disegno di legge finanziaria e del bilancio si svolge congiuntamente e concerne l'impostazione globale della politica economica e finanziaria, nonché lo stato di attuazione e l'ulteriore corso del programma economico nazionale.       2. La discussione in Assemblea sulle linee generali del disegno di legge di stabilità e del bilancio si svolge congiuntamente e concerne l'impostazione globale della politica economica e finanziaria, nonché lo stato di attuazione.
      3. L'Assemblea procede nell'ordine all'esame degli articoli del disegno di legge di bilancio iniziando da quello di approvazione dello stato di previsione dell'entrata, degli articoli del disegno di legge finanziaria e alla sua votazione finale. Sono successivamente esaminate, nella forma prevista dall'articolo 120, comma 7, e votate, le variazioni al disegno di legge di bilancio conseguenti alle disposizioni approvate nel disegno di legge finanziaria. Si procede quindi alla votazione finale del disegno di legge di bilancio cosí modificato. Quando i disegni di legge finanziaria e di bilancio sono già stati approvati dal Senato, la votazione degli articoli del disegno di legge di bilancio non ha effetti preclusivi sulle votazioni concernenti il disegno di legge finanziaria       3. L'Assemblea procede nell'ordine all'esame degli articoli del disegno di legge di bilancio iniziando da quello di approvazione dello stato di previsione dell'entrata, degli articoli del disegno di legge di stabilità e alla sua votazione finale. Sono successivamente esaminate, nella forma prevista dall'articolo 120, comma 7, e votate, le variazioni al disegno di legge di bilancio conseguenti alle disposizioni approvate nel disegno di legge di stabilità. Si procede quindi alla votazione finale del disegno di legge di bilancio cosí modificato. Quando i disegni di legge di stabilità e di bilancio sono già stati approvati dal Senato, la votazione degli articoli del disegno di legge di bilancio non ha effetti preclusivi sulle votazioni concernenti il disegno di legge finanziaria.

ART. 123-bis.

Testo vigente Modifiche proposte

      1. I progetti di leggi collegati alla manovra di finanza pubblica, indicati nel

      1. I progetti di leggi collegati alla manovra di finanza pubblica, indicati nel

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documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalla risoluzione di cui all'articolo 118-bis, comma 2, e presentati al Parlamento entro il termine stabilito dalla legge, sono assegnati alle Commissioni in sede legislativa, ovvero in sede referente. Quando uno dei progetti di legge di cui al presente articolo è presentato alla Camera, il Presidente, prima dell'assegnazione, accerta che esso non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione sopra richiamata. Il Presidente, sentito il parere della Commissione bilancio, comunica all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni estranee. documento di economia e di finanza o nelle relazioni di aggiornamento degli obiettivi di finanza pubblica previste dalla legislazione contabile, come risultanti dalle deliberazioni parlamentari sono assegnati alle Commissioni in sede legislativa, ovvero in sede referente. Quando uno dei progetti di legge di cui al presente articolo è presentato alla Camera, il Presidente, prima dell'assegnazione, accerta che esso non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e contabilità dello Stato, ovvero un contenuto eterogeneo. Il Presidente, sentito il parere della Commissione bilancio, comunica all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni estranee al suo oggetto o al suo contenuto prevalente.
      3-bis. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni cui sono assegnati i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee al loro oggetto, come definito a norma del comma 1, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.       3-bis. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni cui sono assegnati i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee al loro oggetto, come definito a norma del comma 1, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea, alla quale possono essere ripresentati, fermo il disposto di cui al comma 5 dell'articolo 86, gli emendamenti respinti in Commissione, quelli riferiti a parti del progetto di legge modificate o introdotte dalla Commissione e quelli volti univocamente a recepire condizioni poste nel parere del Comitato per la legislazione e formulate in modo testuale.
      4. Salva diversa decisione adottata all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo l'esame e le votazioni sui progetti di legge di cui al comma 1 non possono avvenire negli stessi giorni nei quali sono discussi i disegni di legge finanziaria e di bilancio ai sensi dei commi 7 e 8 dell'articolo 119.       4. Salva diversa decisione adottata all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo l'esame e le votazioni sui progetti di legge di cui al comma 1 non possono avvenire negli stessi giorni nei quali sono discussi i disegni di legge di stabilità e di bilancio ai sensi dei commi 7 e 8 dell'articolo 119.
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ART. 124.

Testo vigente Modifiche proposte

      2. La Commissione nomina su ciascun documento un relatore e procede al suo esame nel periodo previsto nell'articolo 119 se si tratta di documenti programmatici o connessi con l'esame del bilancio e del consuntivo, e in ogni altro caso nel termine di un mese

      2. La Commissione nomina su ciascun documento un relatore e procede al suo esame nel termine di un mese. All'esame si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 4, 5 e 6.

      3. A conclusione dell'esame di documenti programmatici o connessi con l'esame del bilancio o del consuntivo, la Commissione presenta su ciascun documento una relazione da allegare a quella presentata sullo stato di previsione della spesa o sul rendiconto consuntivo. Negli altri casi la Commissione vota una risoluzione a norma dell'articolo 117.       3. A conclusione dell'esame dei documenti di cui al comma 1, la Commissione vota una risoluzione a norma dell'articolo 117 o approva una relazione all'Assemblea ai sensi dell'articolo 143, comma 1. Qualora si tratti di documenti previsti dalla legge di contabilità e finanza pubblica assegnati alla Commissione bilancio, la Commissione, prima di votare la risoluzione, acquisisce il parere delle altre Commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

ART. 124-bis.

Testo vigente Modifiche proposte

      1. Le procedure per la nomina dei componenti del Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio, sono stabilite dal Presidente della Camera, acquisito il parere della Giunta per il Regolamento.

      2. Il Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio presenta alla Commissione Bilancio il programma annuale delle attività.
      3. Qualora nell'esercizio delle sue funzioni l'Ufficio parlamentare di bilancio esprima valutazioni significativamente divergenti rispetto a quelle del Governo, la Commissione Bilancio, ove ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei componenti, ha facoltà di chiedere l'intervento
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del competente rappresentante del Governo per illustrare i motivi per i quali ritiene di confermare le proprie valutazioni o di conformarle a quelle dell'Ufficio. Può altresì essere richiesta la audizione del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio.
      4. La Commissione Bilancio, ove ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei componenti, ovvero da uno o più Presidenti di Gruppi di consistenza numerica pari ad almeno un quarto della Camera, possono invitare l'Ufficio parlamentare di bilancio a predisporre stime, analisi o rapporti su specifici argomenti nelle materie di competenza dell'Ufficio e chiederne l'audizione del Presidente.

118-bis. 1. Giorgis, (ex Bressa), Lenzi.

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ART. 140.

Testo vigente

      1. Le proposte di inchiesta parlamentare seguono la procedura prevista per i progetti di legge.

EMENDAMENTI

      All'articolo 140, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
      1-bis. Le proposte di inchiesta parlamentare sono altresì approvate in caso di voto favorevole in Assemblea da parte di un terzo dei deputati appartenenti ai Gruppi di opposizione.
140.  1. Melilla.

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ART. 154, comma 1.

Testo vigente

      1. In via transitoria non si applicano al procedimento di conversione dei decreti-legge le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 24; i disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono inseriti nel programma e nel calendario dei lavori tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 24 e sono esaminati secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85, 85-bis e 96-bis.

EMENDAMENTI

      All'articolo 154, sopprimere il comma 1.

      Conseguentemente, all'articolo 24, comma 7-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando quanto previsto nel periodo precedente, per l'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge è assicurato a ciascun Gruppo di opposizione un tempo minimo non inferiore al doppio di quello indicato al comma 8, primo e secondo periodo.
154. 1. Vito.

      All'articolo 154, sopprimere il comma 1.

      Conseguentemente, all'articolo 24, comma 7-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando quanto previsto nel periodo precedente, per l'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge è assicurato a ciascun Gruppo di opposizione un tempo minimo pari al doppio di quelli indicati al comma 8, primo e secondo periodo.
154. 2. (ex Leone), Vignali.

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      All'articolo 154, sopprimere il comma 1.

      Conseguentemente, all'articolo 24, comma 7-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Fermo restando quanto previsto al periodo precedente, nel contingentamento dei tempi di discussione dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge è assicurato a ciascun Gruppo di opposizione un tempo non inferiore a trenta minuti per la discussione sulle linee generali e a venti minuti per le fasi successive. Ove il numero di articoli di un decreto-legge sia superiore a dieci, il tempo minimo assicurato a ciascun Gruppo di opposizione per le fasi successive alla discussione sulle linee generali è aumentato di cinque minuti per ogni articolo ulteriore rispetto a tale soglia.
154. 4. (ex Bressa), Giorgis, Cinzia Maria Fontana, D'Attorre.

      All'articolo 154, sopprimere il comma 1.

      Conseguentemente, all'articolo 24, comma 7-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel contingentamento dei tempi di discussione dei disegni di legge di conversione di decreti-legge è assicurato a ciascun Gruppo di opposizione un tempo non inferiore a trenta minuti per la discussione sulle linee generali e a venti minuti per le fasi successive.
154. 3. Gitti.

      All'articolo 154, comma 1, sopprimere le parole: In via transitoria
154. 6. Toninelli, Dieni.

Pag. 282 Pag. 283

ALLEGATO 2

CAMERA DEI DEPUTATI

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Schema di modifica regolamentare predisposta dal Gruppo di lavoro sulle riforme del Regolamento della Camera e adottato come testo base nella seduta dell'8 gennaio 2014.

NUOVI EMENDAMENTI PRESENTATI DAI RELATORI

(Relativamente a ciascun emendamento è riportata la pagina del fascicolo degli emendamenti in cui sono pubblicati quelli già presentati dai membri della Giunta e riferiti allo stesso articolo; gli emendamenti riferiti ad articoli ulteriori sono collocati al termine del presente fascicolo)

Art. 14.
(pag. 5 del fascicolo).

      All'articolo 14:
          a) sopprimere il comma 2;
          b) al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: tre deputati con le seguenti: cinque deputati e sostituire le parole: ovvero candidature nei collegi uninominali con le seguenti:. A tale partito o movimento politico deve comunque fare esplicito riferimento la denominazione della componente autorizzata.
14. 10. Il Relatore Pisicchio.

Art. 15-ter.
(pag. 14 del fascicolo).

      All'articolo 15-ter, comma 7, apportare le seguenti modifiche:
          a) al primo periodo, aggiungere in fine le parole: ed è tenuto a restituire le somme ricevute a carico del bilancio della Camera e non rendicontate, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza;
          b) al terzo periodo, sostituire le parole da: esso decade dal diritto all'erogazione fino alla fine del comma con le seguenti: si applicano, secondo modalità previste dall'Ufficio di Presidenza, le sanzioni individuate con deliberazione dello stesso organo, su proposta del Collegio dei Questori, in proporzione alla entità delle violazioni riscontrate, compresa, nei casi di maggiore gravità, la decadenza dal diritto all'erogazione del contributo per l'anno in corso e la restituzione delle somme ricevute e non rendicontate in conformità alle norme vigenti.
15-ter. 3.    Il Relatore Pisicchio.

Art. 16-bis.
(pag. 21 del fascicolo).

      All'articolo 16-bis, comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: sulla base dell'attività consultiva svolta.
16-bis. 10. Il Relatore Giorgis.

Pag. 284

Art. 41.
(pag. 54 del fascicolo).

      All'articolo 41:
          a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: hanno la precedenza sulla discussione principale purché con le seguenti: sono ammessi, su decisione inappellabile del Presidente, quando;
          b) sostituire il comma 1-bis con il seguente:
      1-bis. Al termine della seduta, per una durata complessiva non superiore a trenta minuti ripartiti proporzionalmente fra i Gruppi, si svolgono i richiami o gli interventi, di regola per non più di due minuti ciascuno, diversi da quelli di cui al comma 1, ivi compresi quelli volti a sollecitare la risposta ad atti del sindacato ispettivo. Possono essere ammessi, quando sia esaurita la trattazione del punto dell'ordine del giorno e prima che si passi ad un nuovo punto del medesimo, gli interventi che riguardino questioni di particolare importanza e urgenza, nonché gli interventi per fatto personale, esclusi in ogni caso quelli volti a sollecitare la risposta ad atti del sindacato ispettivo.
41. 10. Il Relatore Pisicchio.

Art. 46.
(pag. 56 del fascicolo).

      All'articolo 46:
          a) al comma 1, sostituire le parole: in sedi nelle quali esse esprimono la volontà definitiva della Camera con le seguenti: in sede legislativa, redigente, nella discussione di risoluzioni e nell'esame di atti del Governo, oltre che nelle votazioni elettive di loro competenza;
          b) sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. I deputati che sono impegnati fuori della sede della Camera per incarico da essa avuto o che, se titolari di cariche interne o membri del Governo, sono impegnati per ragioni del loro ufficio, sono computati come presenti per fissare il numero legale. La medesima disciplina, in quanto compatibile, si applica alle deputate che non siano presenti alle sedute nel periodo corrispondente a quello per il quale la legislazione vigente prevede l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite dal Presidente della Camera, sentita la Giunta per il Regolamento.

      Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: in Commissione da quattro deputati con le seguenti: in Commissione, nelle sedi indicate all'articolo 46, comma 1, da quattro deputati.
46. 10. Il Relatore Pisicchio.

Art. 50.
(pag. 63 del fascicolo).

      All'articolo 50, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi con le seguenti: stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi, assicurando altresì tempi e modalità di intervento ai deputati del Gruppo misto non iscritti ad alcuna componente. Consente ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello già dichiarato dal proprio Gruppo, purché in numero complessivamente inferiore alla metà dei componenti del Gruppo stesso, di annunciare il loro voto, dichiarando soltanto se sono favorevoli, contrari o se si astengono, senza specificarne i motivi. Il Presidente, in relazione all'importanza dell'argomento in discussione, al numero di richieste di Pag. 285intervento e al tempo complessivo destinato agli interventi a titolo personale nel contingentamento, aumenta la durata delle dichiarazioni di cui al periodo precedente al fine di consentire di esporre i motivi del voto, stabilendone le modalità e i limiti di tempo.

      Conseguentemente:
          a) all'articolo 85, sostituire il comma 7, con il seguente:
      7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo sono consentite dichiarazioni di voto ai sensi dell'articolo 50, comma 1.

          b) all'articolo 91, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: e ai deputati che intendano intervenire a titolo personale, stabilendone le modalità e i limiti di durata. con le seguenti: stabilendone le modalità e i limiti di durata. Si applica l'articolo 50, comma 1, terzo e quarto periodo.
50. 5. Il Relatore Giorgis.

Art. 72.
(pag. 79 del fascicolo).

      Dopo l'articolo 72 aggiungere il seguente:
      Art. 72-bis. – 1. Non possono essere assegnati alle competenti Commissioni permanenti i progetti di legge di iniziativa governativa, regionale o del CNEL, nonché gli schemi di decreto legislativo che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate e non siano corredati della relazione tecnica, conforme alle prescrizioni di legge, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture.
      2. Sono irricevibili gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate e non siano corredati della relazione tecnica redatta nei termini di cui al comma 1.
      3. Le Commissioni competenti per materia e, in ogni caso, la Commissione Bilancio possono chiedere al Governo la relazione di cui al comma 1 per i progetti di legge di iniziativa popolare o parlamentare e gli emendamenti di iniziativa parlamentare al loro esame, ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione sui progetti di legge deve essere trasmessa dal Governo nel termine indicato dalla Commissione, comunque non superiore a trenta giorni dalla richiesta. Se il Governo dichiara di non poter fornire la relazione di cui al comma 1, deve indicarne il motivo.
72. 01. Il Relatore Giorgis.

Art. 79.
(pag. 85 del fascicolo).

      All'articolo 79, comma 9-bis, primo periodo, dopo le parole: comma 4 aggiungere le seguenti: uno o più; sostituire le parole: riferisce sul testo originario del progetto di legge con le seguenti: riferisce sul testo del progetto di legge senza tali modifiche.

      Conseguentemente, all'articolo 77, comma 4, secondo periodo, e allo stesso comma 9-bis, sostituire le parole: senza il consenso con le seguenti: senza lo specifico consenso.
79. 21. Il Relatore Melilla.

      All'articolo 79, comma 9-bis, sopprimere il secondo periodo.
79. 20. I Relatori Melilla e Giorgis.

Pag. 286

Art. 85-bis.
(pag. 112 del fascicolo).

      All'articolo 85-bis:
          a) ai commi 1 e 1-ter, sopprimere le parole: qualora si proceda a votazioni riassuntive o per principì, in applicazione del comma 8 dell'articolo 85;
          b) al comma 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: su richiesta, all'atto dell'iscrizione del progetto di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea, di un quarto con le seguenti: ove sia avanzata richiesta, all'atto dell'iscrizione del progetto di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea, da parte di un quarto;
          c) al comma 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: un decimo con le seguenti: un ventesimo;
          d) al comma 1-ter, all'ultimo periodo, dopo le parole: disegno di legge di bilancio aggiungere le seguenti:, il disegno di legge di stabilità, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica per i quali sia stato deliberato il termine per la votazione finale ai sensi dell'articolo 123-bis, commi 2 e 3, i progetti di legge dichiarati urgenti ai sensi dell'articolo 69, comma 1;
          e) al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge la quota indicata al comma 1-ter è elevata ad un decimo dei componenti del Gruppo;
          f) al comma 4, dopo le parole: comma 8 dell'articolo 85 aggiungere le seguenti: nonché quelle di cui al presente articolo.
85-bis. 7. Il Relatore Giorgis.

Art. 86.
(pag. 116 del fascicolo).

      All'articolo 86, comma 6, sostituire le parole da: I relatori e il Governo fino a: Nell'esprimere il parere con le seguenti: Il relatore per la maggioranza e il Governo esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione. I relatori di minoranza possono svolgere osservazioni o rilievi su tali pareri per non più di cinque minuti. Nei loro interventi.
86. 10. Il Relatore Giorgis.

Art. 88.
(pag. 122 del fascicolo).

      All'articolo 88, comma 1, dopo le parole: può presentare non più di un ordine del giorno aggiungere le seguenti: di contenuto omogeneo.
88. 20. Il Relatore Giorgis.

Art. 100-bis.
(pag. 140 del fascicolo).

      Sostituire l'articolo 100-bis con il seguente:

Art. 100-bis.

      Quando una proposta di legge di iniziativa popolare è presentata alla Camera, il Presidente, prima di darne annuncio all'Assemblea, dispone la verifica e il computo delle firme degli elettori proponenti al fine di accertare la regolarità della proposta. L'esame dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei progetti di legge d'iniziativa dei consigli regionali deve essere iniziato dalla Commissione entro e non oltre un mese dall'assegnazione, previe intese, se necessario, con il Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 78. La Commissione procede in ogni caso all'audizione di rappresentanti dei promotori dei progetti di legge d'iniziativa popolare e dei Consigli regionali proponenti. Di tale audizione è sempre disposta la trasmissione sul sito internet della Camera.
      2. L'esame in sede referente deve concludersi entro due mesi dal suo avvio, salvi i termini più brevi se sia stata dichiarata l'urgenza ai sensi dell'articolo 69. Se entro tale termine la Commissione non ne abbia Pag. 287concluso l'esame e non abbia avanzato una richiesta di proroga, comunque non superiore a due mesi, il Presidente della Camera inserisce il progetto di legge nel successivo calendario dei lavori dell'Assemblea. La medesima disciplina si applica se, decorsi tre mesi dall'assegnazione, la Commissione non abbia avviato l'esame.

      Conseguentemente, all'articolo 76, comma 2, sono aggiunte in fine le parole: e per i progetti di legge iniziativa popolare.
100-bis. 11. Il Relatore Melilla.

      Sostituire l'articolo 100-bis con il seguente:

Art. 100-bis.

      1. Le competenti Commissioni, entro un mese dall'assegnazione, deliberano sulla presa in considerazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei progetti di legge d'iniziativa dei consigli regionali loro assegnati. A tal fine, presso ogni Commissione può essere istituito, con compiti istruttori, un apposito comitato permanente ai sensi dell'articolo 22, comma 4. La Commissione procede in ogni caso all'audizione di rappresentanti dei promotori dei progetti di legge d'iniziativa popolare e dei consigli regionali proponenti. Se la deliberazione è favorevole, previe intese, se necessario, con il Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 78, la Commissione ne avvia la discussione che deve concludersi entro due mesi da tale deliberazione, salvi i termini più brevi se ne sia dichiarata l'urgenza ai sensi dell'articolo 69. Se la deliberazione è contraria, ne viene data comunicazione scritta e motivata ai promotori o ai consigli regionali che hanno presentato la proposta.
      2. Decorsi due mesi dalla deliberazione della Commissione favorevole alla presa in considerazione, il Presidente della Camera inserisce il progetto di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea. La medesima disciplina si applica se, decorsi tre mesi dall'assegnazione, non sia stata assunta alcuna deliberazione sulla presa in considerazione né sia stata avanzata una richiesta di proroga del termine, comunque non superiore ad un mese.
100-bis. 10. Il Relatore Melilla.

Art. 116.
(pag. 160 del fascicolo).

      All'articolo 116, apportare le seguenti modificazioni:
          a) sostituire il comma 1 con i seguenti:
      01. La questione di fiducia non può essere posta su progetti di legge costituzionale o elettorale, sui progetti di legge recanti il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio fra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, su proposte di inchieste parlamentari, modificazioni del Regolamento e relative interpretazioni o richiami, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni, nomine, fatti personali e votazioni riguardanti le persone, sanzioni disciplinari ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno della Camera e su tutti quegli argomenti per i quali il Regolamento prescrive votazioni per alzata di mano.
      1. Se il Governo pone la questione di fiducia sul mantenimento di uno o più articoli, ovvero sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli di progetti di legge, si procede prioritariamente alla votazione dell'oggetto al quale la questione di fiducia è riferita. La questione di fiducia può essere posta solo dopo che l'Assemblea sia passata all'esame degli articoli. La questione di fiducia su una questione pregiudiziale di merito o su una Pag. 288questione sospensiva può essere posta solo al termine della discussione sulle linee generali. Salva l'ipotesi prevista dal comma 2-bis, la questione di fiducia sulla approvazione di un progetto di legge nel suo complesso può essere posta solo dopo l'esaurimento dell'esame degli articoli e degli ordini del giorno;

          b) al comma 1-bis, sopprimere la lettera d);
          c) sostituire il comma 2-bis con il seguente:
      2-bis. Se il progetto di legge consiste in un solo articolo e il Governo pone la fiducia sulla sua approvazione, l'Assemblea procede direttamente alla votazione finale fiduciaria del progetto, previo svolgimento della discussione di cui al comma 1-bis, lettera a). Non si procede in nessun caso all'esame degli ordini del giorno d'istruzione al Governo.;

          d) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: si vota aggiungere le seguenti: in ogni caso;
          e) al comma 3-bis, sostituire le parole:, e si intendono respinti tutti gli altri documenti oggetto di esame congiunto, con le seguenti:; se il voto della Camera sull'approvazione è favorevole si intendono respinti tutti gli altri documenti oggetto di esame congiunto.;
          f) Sopprimere il comma 4.
116. 20. Il Relatore Giorgis.

Art. 53.
(pag. 235 del fascicolo).

      All'articolo 53, comma 3, dopo le parole: In Commissione aggiungere le seguenti:, ove la Presidenza ritenga che sussistano margini di dubbio sull'esito del voto,.
53. 2. Il Relatore Pisicchio.

Art. 9.

      Sostituire l'articolo 9 con il seguente:
      Art. 9. – 1. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente secondo gli indirizzi e i criteri da questo stabiliti e lo sostituiscono, su sua indicazione, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 8 e nella rappresentanza della Camera nelle pubbliche cerimonie.
      2. I Vicepresidenti possono essere convocati dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Presidente designa il Vicepresidente incaricato di esercitare le sue funzioni in caso di assenza o temporaneo impedimento.
9. 1. Il Relatore Gitti.

Art. 10.

      All'articolo 10, comma 1, aggiungere in fine le parole:; a tal fine essi designano il Questore incaricato di svolgere funzioni di coordinamento del Collegio.
10. 1. Il Relatore Gitti.

Art. 11.

      All'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

      1. I Segretari:
          a) concorrono secondo le disposizioni del Presidente ad assicurare il regolare andamento dei lavori dell'Assemblea;
          b) sovrintendono alla redazione del processo verbale;
          c) danno lettura, anche su incarico del Presidente, di atti e documenti;
          d) procedono agli appelli;
          e) collaborano con il Presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto, che attestano sottoscrivendone i verbali;
          f) registrano, quando occorra, i singoli voti e procedono allo scrutinio nelle votazioni per schede.
11. 1. Il Relatore Gitti.

Pag. 289

ALLEGATO 3

CAMERA DEI DEPUTATI

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Schema di riforma del Regolamento adottata dalla Giunta come testo-base.

EMENDAMENTI ACCOLTI DAI RELATORI CON PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE
(su ogni riformulazione sono evidenziate in carattere sottolineato, le modifiche e le integrazioni rispetto all'emendamento riformulato e sono evidenziate con il carattere barrato le soppressioni)

Pag. 290

ART. 16-bis

      All'articolo 16-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
      1. Il Comitato per la legislazione è composto da venti deputati, scelti dal Presidente della Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.
16-bis. 2. Melilla.

Parere favorevole con riformulazione volta ad aggiungere un comma:
      «1-bis . Ove nel corso della legislatura venga meno la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni, il Presidente della Camera provvede alla modifica della composizione del Comitato per assicurarne il ripristino ».

      All'articolo 16-bis, comma 2, sostituire le parole: eletto nella prima riunione con le seguenti: nominato dal Presidente della Camera.
16-bis. 3. Melilla.

Parere favorevole con riformulazione:

       Sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. Due componenti, scelti dal Presidente della Camera rispettivamente tra quelli che rappresentano la maggioranza e quelli che rappresentano le opposizioni, si alternano alla presidenza ed alla vicepresidenza in turni di durata pari a trenta mesi .

       Conseguentemente al comma 2-bis sopprimere le parole: un vicepresidente e.

Pag. 291

ART. 22

Vito 22. 3.
(14 Commissioni)

riformulazione
dell'emendamento Vito 22. 3.
(11 Commissioni)

I – Affari costituzionali, dello Stato e regionali;

I – Affari costituzionali, dello Stato e regionali; Affari interni;

II – Affari interni; II – Giustizia;
III – Giustizia; III – Affari esteri
IV – Affari esteri; IV – Difesa;
V – Difesa VEconomia e finanze;
VI – Economia e finanze; VI – Istruzione, università e ricerca; Beni e attività culturali ;
VII – Istruzione, università e ricerca; VII – Ambiente, tutela del territorio e del mare;
VIII – Beni e attività culturali; VIII – Infrastrutture e trasporti; lavori pubblici; telecomunicazioni;
IX – Ambiente, tutela del territorio e del mare; IXSviluppo economico, innovazione e tecnologie; Politiche agricole, alimentari e forestali;
X – Infrastrutture e trasporti, telecomunicazioni; XLavoro, salute e politiche sociali;
XISviluppo economico, innovazione e tecnologie; XI – Politiche dell'Unione europea
XII – Lavoro, salute e politiche sociali;
XIII – Politiche agricole, alimentari e forestali;
XIV – Politiche dell'Unione europea.

      Art. 153-quinquies. – 1. Le modifiche all'articolo 22 entrano in vigore dalla XVIII legislatura

      Art. 153-quinquies. – 1. Le modifiche all'articolo 22 entrano in vigore dalla XVIII legislatura

Pag. 292

ART. 23

All'articolo 23:
          al comma 8, sostituire le parole: il disegno di legge comunitaria e con le seguenti: i disegni di legge europea e di delegazione europea, nonché;
          al comma 10, primo periodo, aggiungere in fine le parole:, assicurando che siano destinati ai lavori delle Giunte e delle Commissioni il pomeriggio del martedì e la mattina del mercoledì e del giovedì, per una fascia oraria di almeno tre ore in ciascuna giornata;
          sopprimere il comma 11.
23. 2. (ex Leone), Vignali.

      All'articolo 24, comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole: il pomeriggio del martedì e la mattina del mercoledì e del giovedì per.
24. 4. Giancarlo Giorgetti.

Riformulazione unitaria:

      All'articolo 23:
           al comma 8, sostituire le parole: il disegno di legge comunitaria e con le seguenti: i disegni di legge europea e di delegazione europea, nonché;
          al comma 10, primo periodo, aggiungere in fine le parole:, assicurando che sia destinata ai lavori delle Giunte e delle Commissioni una fascia oraria di almeno tre ore in ciascuna giornata.

sopprimere il comma 11.

(v. anche 24.5)

Pag. 293

ART. 24

      All'articolo 24, comma 7, dopo le parole: con la maggioranza prevista dal comma 2 aggiungere le seguenti: e sulla base di criteri da essa definiti all'inizio della legislatura.

      Conseguentemente:
          al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: Il contingentamento costituisce un limite generale e inderogabile al diritto di intervento di ciascun deputato;
          al comma 7-bis, primo periodo, aggiungere in fine le parole: che deve essere comunque congruo in relazione alla sua complessità e portata.
24. 6. (ex Leone), Vignali.

Parere favorevole con riformulazione integrativa volta ad aggiungere un'ulteriore parte consequenziale:

       al comma 7-bis, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , assicurando altresì una quota di esso per i deputati non iscritti ad alcuna componente.

Pag. 294

ART. 34

      All'articolo 34, comma 1-bis:

          al secondo periodo, sostituire le parole: è affisso con le seguenti: è consultabile;

          al terzo periodo, sostituire le parole: Il Presidente, sentiti i deputati segretari, sottopone, ove lo ritenga opportuno, all'Assemblea con le seguenti: Il Presidente, sentiti i deputati segretari che hanno assistito alla seduta in questione, può accogliere direttamente le modifiche proposte, dandone comunicazione all'Assemblea, o, se lo ritenga opportuno, sottoporle al voto dell'Assemblea.
34. 2. (ex Leone), Vignali.

Parere favorevole con riformulazione:

       All'articolo 34, comma 1-bis:
           al secondo periodo, sostituire le parole: è affisso con le seguenti: è consultabile;
          al terzo periodo, sostituire le parole: Il Presidente, sentiti i deputati segretari, sottopone, ove lo ritenga opportuno, all'Assemblea con le seguenti: Il Presidente, sentiti i deputati segretari che hanno assistito alla seduta in questione, può accogliere direttamente le modifiche proposte, dandone comunicazione all'Assemblea, o, se lo ritenga opportuno, sottoporre al voto dell'Assemblea
.

       All'ultimo periodo, dopo le parole: L'Assemblea aggiungere le seguenti: , previo intervento di un oratore contro ed uno a favore per non più di due minuti,

Pag. 295

ART. 41.

      All'articolo 41, comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Se l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su richiami diversi da quelli al Regolamento, la votazione ha luogo per alzata di mano.
41. 2. (ex Leone), Vignali.

      All'articolo 41, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: per alzata di mano con le seguenti: mediante procedimento elettronico.
41. 1. Catania.

Parere favorevole con riformulazione unitaria:

       All'articolo 41, comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Se l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su richiami diversi da quelli al Regolamento, la votazione ha luogo mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi .

Pag. 296

ART. 56-bis.

      All'articolo 56-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
      1. Ogni volta che la Camera debba procedere all'elezione di membri di collegi, di regola entro il trentesimo giorno antecedente la seduta in cui è prevista l'elezione il Presidente della Camera, previa comunicazione alla Conferenza dei presidenti di gruppo, pubblica sul sito della Camera stessa un avviso, in cui è stabilito il termine per l'invio delle indicazioni di nominativi ed i relativi curricula, che devono essere accompagnati dal consenso dell'interessato alla relativa pubblicazione. Le indicazioni dei nominativi, con i relativi curricula, sono trasmessi alla Commissione competente per materia entro le due settimane antecedenti l'elezione. Non sono ricevibili le indicazioni di nominativi sprovvisti dei requisiti stabiliti per l'elezione.

      Conseguentemente:
          al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: e sull'assenza di cause di conflitto di interessi con le seguenti: e sulla eventuale presenza di cause di conflitto di interessi;
          aggiungere in fine il seguente comma:
      6. La disciplina del presente articolo non si applica alle elezioni di competenza del Parlamento in seduta comune.
56-bis. 3. Gitti.

      All'articolo 56-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ogni volta che la Camera aggiungere le seguenti:, in base a previsioni di legge ordinaria,
56-bis. 4. Giorgis, Cinzia Maria Fontana, D'Attorre, Lenzi.

Parere favorevole con riformulazione unitaria:

       All'articolo 56-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
      1. Ogni volta che la Camera debba procedere, in base a previsioni di legge ordinaria, all'elezione di membri di collegi, di regola entro il trentesimo giorno antecedente la seduta in cui è prevista l'elezione il Presidente della Camera, previa comunicazione alla Conferenza dei presidenti di gruppo, pubblica sul sito della Camera stessa un avviso, in cui è stabilito il termine per l'invio delle indicazioni di nominativi ed i relativi curricula, che devono essere accompagnati dal consenso dell'interessato alla relativa pubblicazione. Le indicazioni dei nominativi, con i relativi curricula, sono trasmessi alla Commissione competente per materia entro le due settimane antecedenti l'elezione. Non sono ricevibili le indicazioni di nominativi sprovvisti dei requisiti stabiliti per l'elezione.

       Conseguentemente sopprimere i commi 2, 4 e 5.

Pag. 297

ART. 60

      Sostituire l'articolo 60 con il seguente:
      Art. 60. – 1. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nello stesso giorno ovvero, nei casi più gravi, anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può disporre l'esclusione dall'Aula per il resto della seduta se un deputato ingiuria uno o più colleghi o membri del Governo ovvero se, in qualunque altro modo, con il suo contegno turbi la libertà della discussione o l'ordine della seduta ovvero leda il decoro dell'Istituzione.
      2. Se il deputato si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'Aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.
      3. Anche indipendentemente da precedenti richiami all'ordine o dall'esclusione dall'Aula il Presidente della Camera, previa istruttoria del Collegio dei Questori, può proporre all'Ufficio di Presidenza le sanzioni del richiamo, della censura ovvero della censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da due a quarantacinque giorni di seduta, oltre che nei casi più gravi fra quelli riconducibili alle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 se:
          a) un deputato fa appello alla violenza;
          b) provoca tumulti;
          c) trascorre a minacce o a vie di fatto verso qualsiasi collega o membro del Governo;
          d) usa espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni o del Capo dello Stato;
          e) in occasione di elezioni, rende pubblica la propria scheda di voto;
          f) si sostituisce nell'espressione del voto ad un deputato assente.

      4. La sanzione è aumentata fino ad un terzo se il deputato è già stato sanzionato dall'Ufficio di Presidenza nel corso della legislatura, se riveste un ruolo istituzionale di particolare responsabilità, se il fatto è stato commesso in una fase della seduta oggetto di trasmissione televisiva diretta, se ha determinato una prolungata sospensione della seduta o ne ha impedito lo svolgimento ovvero se, in caso di ingiuria, questa è motivata da intenti di discriminazione razziale, etnica, religiosa, sessuale o di orientamento sessuale. All'irrogazione della sanzione interdittiva consegue in ogni caso la sospensione dell'erogazione della diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno per l'intera decorrenza della sanzione. Ove il comportamento del deputato cagioni alla Camera un danno ingiusto, l'Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio dei Questori, determina la misura del risarcimento a carico del deputato e le modalità del relativo pagamento.
      5. L'istruttoria del Collegio dei Questori non ha luogo ove il comportamento sottoposto all'esame dell'Ufficio di Presidenza consista in espressioni che emergono univocamente negli atti parlamentari. Le decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione. Qualora il deputato tenti di rientrare in Assemblea o nell'aula di qualunque altro organo parlamentare durante una seduta prima che sia spirato il termine di interdizione, la durata della esclusione è raddoppiata.
      6. Salva diversa decisione dell'Ufficio di Presidenza, la sanzione dell'interdizione di partecipare ai lavori parlamentari produce effetto dalla comunicazione all'Assemblea. Essa comporta il divieto di partecipare ai lavori dell'Assemblea e di ogni altro organo della Camera, nonché a missioni per loro conto. Durante il periodo di interdizione è altresì sospesa la pubblicazione Pag. 298delle proposte di legge, degli emendamenti, delle mozioni, risoluzioni, interrogazioni, interpellanze e di ogni altro atto parlamentare presentato dal deputato sanzionato.
      7. Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nella sede della Camera ma fuori dell'Aula o nell'Aula durante la sospensione della seduta, il Presidente della Camera può proporre all'Ufficio di Presidenza le sanzioni previste nel comma 3.
      8. Il Presidente della Camera può altresì proporre all'Ufficio di Presidenza le sanzioni previste nel presente articolo qualora un deputato effettui, con qualunque mezzo, riprese visive o sonore all'interno delle Aule degli organi parlamentari; rappresenta fatto più grave la diffusione all'esterno delle predette riprese. In casi di eccezionale gravità, la medesima sanzione può essere proposta qualora le predette riprese siano effettuate nelle sedi della Camera, ma fuori dalle Aule degli organi parlamentari. Il Collegio dei Questori adotta una regolamentazione dei casi in cui può essere autorizzata l'effettuazione di riprese visive all'interno delle sedi della Camera in deroga a quanto previsto nei periodi precedenti.
60. 2. (ex Leone), Vignali.

      All'articolo 60, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
      5. Il Presidente della Camera può altresì proporre all'Ufficio di Presidenza le sanzioni previste nel comma 3, qualora un deputato effettui, con qualunque mezzo, riprese visive o sonore all'interno delle Aule degli organi parlamentari, rappresenta fatto più grave la diffusione all'esterno delle predette riprese. In casi di eccezionale gravità, la medesima sanzione può essere proposta qualora le predette riprese siano effettuate nelle sedi della Camera, ma fuori dalle Aule degli organi parlamentari. Il Collegio dei Questori adotta una regolamentazione dei casi in cui può essere autorizzata l'effettuazione di riprese visive all'interno delle sedi della Camera in deroga a quanto previsto nei periodi precedenti.
60. 1. Catania.

Parere favorevole con riformulazione unitaria:

       Sostituire l'articolo 60 con il seguente:
      
1. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nello stesso giorno ovvero, nei casi più gravi, anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può disporre l'esclusione dall'Aula per il resto della seduta se un deputato ingiuria uno o più colleghi o membri del Governo ovvero se, in qualunque altro modo, con il suo contegno turbi la libertà della discussione o l'ordine della seduta ovvero leda il decoro dell'Istituzione.
      2. Se il deputato si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'Aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.
      3. Anche indipendentemente da precedenti richiami all'ordine o dall'esclusione dall'Aula il Presidente della Camera, previa istruttoria del Collegio dei Questori, può proporre all'Ufficio di Presidenza le sanzioni del richiamo, della censura ovvero della censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da due a trenta giorni di seduta, oltre che nei casi più gravi fra quelli riconducibili alle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 se:
          a) un deputato fa appello alla violenza;
          b) provoca tumulti;
          c) trascorre a minacce o a vie di fatto verso qualsiasi collega o membro del Governo;
          d) usa espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni o del Capo dello Stato;
          e) in occasione di elezioni, rende pubblica la propria scheda di voto;Pag. 299
          f) si sostituisce nell'espressione del voto ad un deputato assente.

      4. La sanzione è aumentata fino ad un terzo se il deputato è già stato sanzionato dall'Ufficio di Presidenza nel corso della legislatura, se riveste un ruolo istituzionale di particolare responsabilità, se il fatto è stato commesso in una fase della seduta oggetto di trasmissione televisiva diretta da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, se ha determinato una prolungata sospensione della seduta o ne ha impedito lo svolgimento ovvero se, in caso di ingiuria, questa è motivata da intenti di discriminazione razziale, etnica, religiosa, sessuale o di orientamento sessuale. All'irrogazione della sanzione interdittiva consegue in ogni caso la sospensione dell'erogazione della diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno per l'intera decorrenza della sanzione. Ove il comportamento del deputato cagioni alla Camera un danno materiale ingiusto, l'Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio dei Questori, determina la misura del risarcimento a carico del deputato e le modalità del relativo pagamento.
      5. L'istruttoria del Collegio dei Questori non ha luogo ove il comportamento sottoposto all'esame dell'Ufficio di Presidenza consista in espressioni che emergono univocamente negli atti parlamentari. Le decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione. Qualora il deputato tenti di rientrare in Assemblea o nell'aula di qualunque altro organo parlamentare durante una seduta prima che sia spirato il termine di interdizione, la durata della esclusione è raddoppiata.
      6. Salva diversa decisione dell'Ufficio di Presidenza, la sanzione dell'interdizione di partecipare ai lavori parlamentari produce effetto dalla comunicazione all'Assemblea. Essa comporta il divieto di partecipare ai lavori dell'Assemblea e di ogni altro organo della Camera, nonché a missioni per loro conto. Durante il periodo di interdizione è altresì sospesa la pubblicazione delle proposte di legge, degli emendamenti, delle mozioni, risoluzioni, interrogazioni, interpellanze e di ogni altro atto parlamentare presentato dal deputato sanzionato.
      7. Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nella sede della Camera ma fuori dell'Aula o nell'Aula durante la sospensione della seduta, il Presidente della Camera può proporre all'Ufficio di Presidenza le sanzioni previste nel comma 3.
      8. Il Presidente della Camera può altresì proporre all'Ufficio di Presidenza le sanzioni previste nel presente articolo qualora un deputato effettui, con qualunque mezzo, riprese visive o sonore all'interno delle Aule degli organi parlamentari con modalità tali da turbare l'ordinato andamento dei lavori o violando il diritto alla riservatezza di altri soggetti. La sanzione può essere aumentata ai sensi del comma 4 se vi sia diffusione all'esterno delle predette riprese. In casi di eccezionale gravità, la medesima sanzione può essere proposta qualora le predette riprese siano effettuate nelle sedi della Camera, ma fuori dalle Aule degli organi parlamentari.

Pag. 300

ART. 63.

      All'articolo 63, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sul canale satellitare e attraverso la web-tv sul sito internet della Camera con le seguenti: attraverso il canale televisivo e il sito internet della Camera.
63. 1. Melilla.

      All'articolo 63, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sul canale satellitare e attraverso la web-tv sul sito internet della Camera con le seguenti: sul canale televisivo della Camera e su Internet.
63. 2. Pisicchio.

Parere favorevole con riformulazione unitaria:

       All'articolo 63, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: televisiva diretta sul canale satellitare e attraverso la web-tv sul sito internet della Camera con le seguenti: diretta attraverso il canale televisivo e il sito internet della Camera.

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ART. 65.

      All'articolo 65, comma 1:
          alla lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: la Commissione con le seguenti: l'ufficio di presidenza della Commissione e sopprimere le parole: e riservando di regola il resoconto integrale alle sedute di maggior rilevanza politica;
          alla lettera c), sostituire le parole: è sempre disposta con le seguenti: è disposta con decisione dell'ufficio di presidenza della Commissione di volta in volta.
65. 2. Lenzi.

      All'articolo 65, comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole da: un resoconto sommario fino alla fine della lettera c) con le seguenti: un resoconto integrale, tenendo conto di quanto previsto alla lettera c) e prevedendolo di regola per le sedute di maggiore rilevanza politica;
          c) delle sedute delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente, nonché di quelle dedicate alle audizioni e alle indagini conoscitive è sempre disposta la trasmissione sul sito internet della Camera. La medesima disciplina si applica a qualunque altra seduta delle Commissioni quando sulla trasmissione vi sia il consenso dei rappresentanti dei gruppi pari ad almeno i tre quarti dei membri della Commissione. L'Ufficio di Presidenza stabilisce i criteri di trasmissione sul canale televisivo della Camera.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 153-quater aggiungere il seguente:
      Art. 153-quinquies. – 1. Le modifiche all'articolo 65 entrano in vigore a partire dalla XVIII legislatura.
*65. 5. Gitti.

      All'articolo 65, comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole da: un resoconto sommario fino alla fine della lettera c) con le seguenti: un resoconto integrale, tenendo conto di quanto previsto alla lettera c) e prevedendolo di regola per le sedute di maggiore rilevanza politica;
          c) delle sedute delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente, nonché di quelle dedicate alle audizioni e alle indagini conoscitive è sempre disposta la trasmissione sul sito internet della Camera. La medesima disciplina si applica a qualunque altra seduta delle Commissioni quando sulla trasmissione vi sia il consenso dei rappresentanti dei gruppi pari ad almeno i tre quarti dei membri della Commissione. L'Ufficio di Presidenza stabilisce i criteri di trasmissione sul canale televisivo della Camera.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 153-quater aggiungere il seguente:
      Art. 153-quinquies. – 1. Le modifiche all'articolo 65 entrano in vigore a partire dalla XVIII legislatura.
*65. 7. Giorgis, Cinzia Maria Fontana, D'Attorre, Lenzi.

      All'articolo 65, comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole da: un resoconto sommario fino alla fine della lettera c) con le seguenti: un resoconto integrale, tenendo conto di quanto previsto alla lettera c) e prevedendolo di regola per le sedute di maggiore rilevanza politica.
          c) dei lavori delle Commissioni è sempre disposta la trasmissione sul sito internet della Camera; l'Ufficio di Presidenza stabilisce i criteri di trasmissione sul canale televisivo della Camera;.

Pag. 302

      Conseguentemente, dopo l'articolo 153-quater aggiungere il seguente:
      Art. 153-quinquies. – 1. Le modifiche all'articolo 65 entrano in vigore a partire dalla XVIII legislatura.
65. 3. Melilla.

      All'articolo 65, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
          c) dei lavori delle Commissioni può essere disposta, a maggioranza dei tre quarti, la trasmissione in diretta su Internet e sul canale televisivo della Camera.
65. 6. Pisicchio.

Parere favorevole con riformulazione unitaria:

       All'articolo 65, comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: La Commissione con le seguenti: L'ufficio di Presidenza della Commissione integrato dai rappresentati dei gruppi e le parole da: un resoconto sommario fino alla fine della lettera c) con le seguenti: un resoconto integrale, tenendo conto di quanto previsto alla lettera c) e prevedendolo di regola per le sedute di maggiore rilevanza politica;
           c) delle sedute delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente, nonché di quelle dedicate alle audizioni e alle indagini conoscitive è sempre disposta la trasmissione sul sito internet della Camera. La medesima disciplina si applica a qualunque altra seduta delle Commissioni quando sulla trasmissione vi sia il consenso dei rappresentanti dei gruppi pari ad almeno i tre quarti dei membri della Commissione. L'Ufficio di Presidenza della Camera stabilisce i criteri di trasmissione sul canale televisivo della Camera.

       Conseguentemente, dopo l'articolo 153-quater aggiungere il seguente:
      ART. 153-quinquies. – 1. Le modifiche all'articolo 65 entrano in vigore decorsi due anni dalla data di approvazione delle stesse.

Pag. 303

ART. 69.

      All'articolo 69:
          al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:, comunque entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione d'urgenza.;
          al comma 3, sostituire il primo e secondo periodo con il seguente: Nell'ambito di ciascun programma trimestrale è assicurata la dichiarazione d'urgenza di un progetto di legge indicato dai Gruppi di opposizione.;
          al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: La Conferenza dei presidenti di Gruppo fino a: il Presidente della Camera con le seguenti: Il Presidente della Camera.

      Conseguentemente:
          all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: venticinque giorni con le seguenti: venti giorni e le parole: di cui almeno dieci con le seguenti: di cui, di norma, sette;
          all'articolo 123-bis, sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
      2. Il Governo può chiedere che di un progetto di legge collegato sia dichiarata l'urgenza ai sensi dell'articolo 69.
69. 1. Vito.

      All'articolo 69, comma 1, aggiungere in fine le parole: stabilito in modo da assicurare il rispetto dei termini previsti all'articolo 81, comma 2, e comunque entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione d'urgenza.

      Conseguentemente:
          al medesimo articolo, comma 2, sostituire le parole: la dichiarazione d'urgenza è adottata con le seguenti: la dichiarazione d'urgenza e la fissazione della data della deliberazione finale sono adottate;
          all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: venticinque giorni con le seguenti: ventuno giorni.
69. 2. (ex Leone), Vignali.

      All'articolo 69, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale termine è individuato entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione d'urgenza, assicurando comunque il rispetto       di quanto stabilito dall'articolo 81, comma 2, riservando all'esame in Assemblea, di norma, due giorni.
69. 3. (ex Bressa), Giorgis, Cinzia Maria Fontana, D'Attorre, Lenzi.

Parere favorevole con riformulazione unitaria:

       Al primo periodo del comma 1, sostituire le parole: che ne sia fissato un termine per la deliberazione finale con le seguenti: che sia fissato un termine per la sua deliberazione finale. Tale termine è individuato entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione d'urgenza, assicurando comunque il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 81, comma 2, e riservando all'esame in Assemblea, di norma, due giorni.

       Conseguentemente:
           al comma 2, sostituire le parole: la dichiarazione d'urgenza è adottata con le seguenti: La dichiarazione d'urgenza e la fissazione della data della deliberazione finale sono adottate; Pag. 304
           al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Se nell'ambito di un programma è dichiarata l'urgenza, su richiesta del Governo o di Gruppi della maggioranza, di uno o più progetti di legge, è assicurata comunque nei limiti numerici sopra indicati la dichiarazione d'urgenza e la fissazione della data della deliberazione finale di un progetto di legge richiesto dai gruppi delle opposizioni.

       Sostituire il comma 5 con il seguente:
      5. Ai progetti di legge dichiarati urgenti si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 7-bis dell'articolo 24.

(la riformulazione del c. 5 è di mero coordinamento e di migliore tecnica legislativa)

Pag. 305

ART. 72.

      All'articolo 72, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 73, se un progetto di legge reca contenuto eterogeneo investendo in misura consistente la competenza di più Commissioni, il Presidente della Camera, ove non ritenga possibile l'assegnazione a Commissioni riunite in sede referente, deferisce al Comitato per la legislazione la formulazione di una proposta di stralcio delle specifiche disposizioni riguardanti materie estranee a quelle prevalenti, che è comunicata all'Assemblea contestualmente all'assegnazione dei progetti di legge. Il presente comma non si applica ai disegni di legge di conversione di decreti-legge, ai disegni di legge di stabilità e di bilancio, ai disegni di legge collegati e ai disegni di legge europea e di delegazione europea.

      Conseguentemente, all'articolo 123-bis, comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ovvero un contenuto eterogeneo e al terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: al suo oggetto o al suo contenuto prevalente.
72. 1. (ex Bressa), Giorgis, Cinzia Maria Fontana, D'Attorre, Lenzi.

Parere favorevole con riformulazione:

       All'articolo 72, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 73, se un progetto di legge reca contenuto eterogeneo investendo in misura consistente la competenza di più Commissioni, il Presidente della Camera, ove non ritenga possibile l'assegnazione a Commissioni riunite in sede referente, se ne faccia richiesta un quinto dei componenti la Camera o uno o più presidenti di gruppi di almeno pari consistenza numerica entro i due giorni successivi all'annuncio della assegnazione, deferisce al Comitato per la legislazione la formulazione di una eventuale proposta di stralcio delle specifiche disposizioni riguardanti materie estranee a quelle prevalenti. La eventuale proposta è comunicata all'Assemblea, che ne prende atto, contestualmente alla nuova assegnazione dei progetti di legge. Il presente comma non si applica ai disegni di legge di conversione di decreti-legge, ai disegni di legge di stabilità e di bilancio e ai disegni di legge europea e di delegazione europea.

Pag. 306

ART. 73.

      All'articolo 73, sopprimere il comma 1-ter.
73. 1. (ex Bressa), Giorgis, Cinzia Maria Fontana, D'Attorre.

Parere favorevole con riformulazione integrativa di coordinamento formale volta ad aggiungere la seguente parte consequenziale:

       Conseguentemente, al comma 1-bis, quarto periodo, sopprimere le parole: Salvo quanto previsto dal comma 1-ter e al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter con le seguenti: ai sensi del comma 1-bis.

Pag. 307

ART. 79.

      All'articolo 79, comma 10, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o che tali modifiche siano strettamente necessarie ad assicurare una più congrua sistemazione della materia ai sensi del comma 4, lettera d).
79. 8. (ex Bressa), Giorgis, Cinzia Maria Fontana, D'Attorre, Lenzi.

Parere favorevole con riformulazione:

       All'articolo 79, comma 10, secondo periodo, e all'articolo 86, comma 1-bis, sostituire le parole o comunque volti a modificare con le seguenti: nonché quelli volti a modificare.

Pag. 308

ART. 86.

      All'articolo 86, comma 5, terzo periodo, sostituire le parole da: trenta deputati fino a: consistenza numerica con le seguenti: venti deputati o un Presidente di Gruppo.
86. 3. Giancarlo Giorgetti.

Parere favorevole con riformulazione:

       All'articolo 86, comma 5, terzo periodo, sostituire le parole da: trenta deputati fino a: consistenza numerica con le seguenti: venti deputati o un Presidente di Gruppo di almeno pari consistenza numerica .

Pag. 309

ART. 96.

      Sostituire l'articolo 96 con il seguente:
      Art. 96. – 1. I progetti di legge, ove non siano assegnati alle Commissioni ai sensi dell'articolo 92, comma 1, sono assegnati alla competente Commissione permanente o speciale per la formulazione degli articoli ai fini dell'esame dell'Assemblea ai sensi del presente articolo. Sono in ogni caso assegnati alle competenti Commissioni in sede referente i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi, i disegni di legge di conversione di decreti-legge, i disegni di legge europea e di delegazione europea, nonché i progetti di legge di cui all'articolo 71 e i progetti di legge di cui all'articolo 24, comma 12, ultimo periodo.
      2. Le Commissioni concludono l'esame dei progetti di legge entro quarantacinque giorni dall'inizio della discussione e nominano un relatore che riferisce all'Assemblea sui lavori svolti. Ove sia dichiarata l'urgenza ai sensi dell'articolo 69, il termine è ridotto a venticinque giorni. Un progetto di legge assegnato in sede redigente non può essere iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea prima che sia decorso interamente il termine di cui ai periodi precedenti, salvo che la Commissione non ne abbia concluso l'esame o su accordo unanime della Conferenza dei presidenti di gruppo ovvero quando si tratti di progetti di legge già approvati dalla Camera e modificati dal Senato.
      3. Un progetto di legge, fino alla conclusione dell'esame in sede redigente, è trasferito alla stessa Commissione in sede referente quando ne faccia richiesta il Governo o un quarto dei componenti della Commissione o dei componenti della Camera ovvero uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. Quando si tratti di progetti di legge vertenti prevalentemente su una delle materie indicate dall'articolo 49, comma 1, è sufficiente che la richiesta sia avanzata da un decimo dei componenti della Camera o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di pari consistenza numerica. Il progetto di legge è in ogni caso trasferito alla sede referente se la Commissione Affari costituzionali o la Commissione bilancio esprimano parere contrario sul testo. Ove sia stata deliberata l'urgenza, resta comunque fermo il termine deliberato.
      4. L'esame in Assemblea si articola nella discussione sulle linee generali a norma dell'articolo 83, nella votazione degli articoli, previe dichiarazioni di voto di un deputato per ciascun Gruppo e componente politica del Gruppo Misto, nell'esame degli ordini del giorno di istruzione al Governo a norma dell'articolo 88, nonché nella votazione finale, previe dichiarazioni di voto di un deputato per ciascun Gruppo o componente politica del Gruppo Misto. È ammesso il rinvio in Commissione del progetto di legge in sede redigente ai fini della riformulazione di singoli articoli, indicandone criteri e principî direttivi.
      5. Alla discussione nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme dell'articolo 94, commi 1, 2 e 3, primo periodo. Se la Commissione in sede redigente non ha adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni specificamente formulate ai sensi degli articoli 73, comma 1-bis, 74, comma 3, o 75, comma 2, ovvero dal Comitato per la legislazione, queste si intendono presentate come emendamenti all'Assemblea ai fini delle conseguenti deliberazioni.
      6. Ogni deputato, anche non appartenente alla Commissione, ha il diritto di Pag. 310presentare a questa emendamenti e di partecipare alla loro discussione.
96. 3. (ex Bressa), Giorgis, Cinzia Maria Fontana, D'Attorre, Lenzi.

Emendamento 96.3. accolto dai relatori
con riformulazione al comma 3

      1. I progetti di legge, ove non siano assegnati alle Commissioni ai sensi dell'articolo 92, comma 1, sono assegnati alla competente Commissione permanente o speciale per la formulazione degli articoli ai fini dell'esame dell'Assemblea ai sensi del presente articolo. Sono in ogni caso assegnati alle competenti Commissioni in sede referente i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi, i disegni di legge di conversione di decreti-legge, i disegni di legge europea e di delegazione europea, nonché i progetti di legge di cui all'articolo 71 e i progetti di legge di cui all'articolo 24, comma 12, ultimo periodo.
      2. Le Commissioni concludono l'esame dei progetti di legge entro quarantacinque giorni dall'inizio della discussione e nominano un relatore che riferisce all'Assemblea sui lavori svolti. Ove sia dichiarata l'urgenza ai sensi dell'articolo 69, il termine è ridotto a venticinque giorni. Un progetto di legge assegnato in sede redigente non può essere iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea prima che sia decorso interamente il termine di cui ai periodi precedenti, salvo che la Commissione non ne abbia concluso l'esame o su accordo unanime della Conferenza dei presidenti di gruppo ovvero quando si tratti di progetti di legge già approvati dalla Camera e modificati dal Senato.
      3. Un progetto di legge, fino alla conclusione dell'esame in sede redigente, è trasferito alla stessa Commissione in sede referente quando ne faccia richiesta al Presidente della Commissione il Governo o un quarto dei componenti della Commissione o dei componenti della Camera ovvero uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. Quando si tratti di progetti di legge vertenti prevalentemente su una delle materie indicate dall'articolo 49, comma 1, è sufficiente che la richiesta sia avanzata da un decimo dei componenti della Camera o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di pari consistenza numerica. Il progetto di legge è in ogni caso trasferito alla sede referente se la Commissione Affari costituzionali o la Commissione bilancio esprimano parere contrario sul testo. Ove sia stata deliberata l'urgenza, resta comunque fermo il termine deliberato.
      4. L'esame in Assemblea si articola nella discussione sulle linee generali a norma dell'articolo 83, nella votazione degli articoli, previe dichiarazioni di voto di un deputato per ciascun Gruppo e componente politica del Gruppo Misto, nell'esame degli ordini del giorno di istruzione al Governo a norma dell'articolo 88, nonché nella votazione finale, previe dichiarazioni di voto di un deputato per ciascun Gruppo o componente politica del Gruppo Misto. È ammesso il rinvio in Commissione del progetto di legge in sede redigente ai fini della riformulazione di singoli articoli, indicandone criteri e principî direttivi.

      5. Alla discussione nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme dell'articolo 94, commi 1, 2 e 3, primo periodo. Se la Commissione in sede redigente non ha adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni specificamente formulate ai sensi degli articoli 73, comma 1-bis, 74, comma 3, o 75, comma 2, ovvero dal Comitato per la legislazione, queste si intendono presentate come emendamenti all'Assemblea ai fini delle conseguenti deliberazioni.
      6. Ogni deputato, anche non appartenente alla Commissione, ha il diritto di presentare a questa emendamenti e di partecipare alla loro discussione.

Pag. 311

ART. 96-ter.

      All'articolo 96-ter, comma 5, primo periodo, dopo le parole: La Commissione competente per materia aggiungere le seguenti: verifica il rispetto da parte del Governo dell'oggetto e dei principi e criteri direttivi della delega stabiliti dalla legge nonché di ogni altro requisito procedurale richiesto dall'ordinamento ed.
96-ter. 1. Gitti.

Parere favorevole con riformulazione:

       All'articolo 96-ter, comma 5, primo periodo, dopo le parole: La Commissione competente per materia aggiungere le seguenti: verifica il rispetto da parte del Governo dell'oggetto e dei principi e criteri direttivi della delega stabiliti dalla legge nonché di ogni altro requisito procedurale richiesto dall'ordinamento ed.

Pag. 312

ART. 108

      All'articolo 108, comma 1, dopo le parole: Le sentenze della Corte Costituzionale sono aggiungere le seguenti: pubblicate in formato elettronico sul sito internet della Camera nel più breve tempo possibile e.
108. 1. Catania.

Parere favorevole con riformulazione:
       All'articolo 108, comma 1, sostituire la parola: inviate con le seguenti: rese accessibili in formato elettronico sul sito internet della Camera e deferite.

Pag. 313

ART. 110

      All'articolo 110, comma 1, sostituire la parola: eventualmente con la seguente: anche.
110. 6. Gitti.

Parere favorevole con riformulazione:

       All'articolo 110, comma 1, sopprimere la parola: eventualmente.

All'articolo 110, comma 1, sostituire le parole: parte motiva con la seguente: motivazione.
110. 2. Catania.

Parere favorevole con riformulazione:

       All'articolo 110, comma 1, sostituire le parole: parte motiva con la seguente: premessa.

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ART. 113

      All'articolo 113, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il Governo ha facoltà di intervenire ed esprime il proprio parere al termine della discussione.
113. 3. Catania.

Parere favorevole con riformulazione:

       All'articolo 113, comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed esprime il proprio parere al termine della discussione.

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ART. 114

Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

      Art. 114-bis. – 1. Trascorsi sei mesi dall'approvazione di una mozione da parte dell'Assemblea, il Governo è tenuto a riferire alla Commissione competente per materia mediante una relazione sullo stato di attuazione degli impegni assunti, sulle relative politiche adottate e sugli eventuali risultati conseguiti.

114. 01. Melilla.

Parere favorevole con riformulazione sull'emendamento 114. 01. Melilla da collocare all'articolo143
       All'articolo143, comma 3, sopprimere le parole: a mozioni, a risoluzioni e
       Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo presenta alle Commissioni competenti una relazione semestrale sullo stato di attuazione delle mozioni e risoluzioni approvate nel semestre precedente.

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ART. 126-bis

      All'articolo 126-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il dibattito può concludersi con la votazione di una risoluzione.
126-bis. 1. Pisicchio.

Parere favorevole con riformulazione:

       All'articolo 126-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In occasione di tali dibattiti ciascun componente della Commissione può presentare una proposta di risoluzione che è votata al termine della discussione.

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ART. 126-ter

      Al comma 9, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: che, se approvata, preclude le altre.
126-ter. 2. Pisicchio.

Parere favorevole con riformulazione:

       All'articolo 126-ter, comma 9, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L'approvazione di una risoluzione preclude le altre.

Pag. 318

ART. 127-quater

      All'articolo 127-quater, comma 1, dopo le parole: trasmesse dal Governo sono aggiungere le seguenti: pubblicate in formato elettronico sul sito internet della Camera nel più breve tempo possibile e.
127-quater. 1. Catania.

Parere favorevole con riformulazione:

       All'articolo 127-quater, comma 1, sostituire le parole: trasmesse dal Governo sono inviate con le seguenti: sono rese accessibili in formato elettronico sul sito internet della Camera e, ove trasmesse dal Governo, sono deferite.

      All'articolo 127-quater, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
      1-bis. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.
127-quater. 2. Pisicchio.

Parere favorevole con ricollocazione del comma 1-bis alla fine dell'articolo:

       All'articolo 127-quater, aggiungere, in fine, il seguente comma:
      6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Pag. 319

ART. 128

      All'articolo 128, comma 2:
          sostituire le parole: eventualmente corredata di una premessa illustrativa formulata in modo conciso con le seguenti:, corredata da una premessa illustrativa;
          dopo le parole: rivolta per iscritto, aggiungere le seguenti: sui motivi o gli intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica.
128. 1. Melilla.

Parere favorevole con riformulazione:

       All'articolo 128, comma 2, sopprimere la parola: eventualmente.

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ART. 138-bis

      All'articolo 138-bis:
          al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: ed eventualmente corredata di una premessa illustrativa formulata in modo conciso circa i motivi con le seguenti: e corredata da una premessa illustrativa sui motivi;
          al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;
          sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. Le interpellanze urgenti, presentate ai sensi del presente articolo entro la seduta del martedì precedente, sono svolte nella stessa settimana nella successiva seduta antimeridiana del giovedì.
138-bis. 1. Melilla.

Parere favorevole con riformulazione:

       All'articolo 138-bis:

           al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: eventualmente;

           al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

       Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. Le interpellanze urgenti, presentate ai sensi del presente articolo entro la seduta del martedì precedente, sono svolte di norma nella stessa settimana nella successiva seduta antimeridiana del giovedì o del venerdì.

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ART. 138-ter

      All'articolo 138-ter, comma 1, dopo le parole: avente ad oggetto un fatto determinato, di rilevanza generale e di particolare urgenza aggiungere le seguenti: che riguardino aspetti della sua politica e ne coinvolgano le responsabilità
138-ter. 1. Gitti.

      All'articolo 138-ter, comma 1, dopo la parola: sentiti, aggiungere le seguenti: il Presidente del Senato, al fine di verificare se analoga richiesta è stata avanzata presso l'altro ramo del Parlamento e di stabilirne i tempi e le modalità di svolgimento, e
138-ter. 3. Giorgis, Cinzia Maria Fontana, D'Attorre, Lenzi.

      All'articolo 138-ter, comma 1, sostituire le parole: o della Commissione competente per materia con le seguenti: o, sentito il presidente della Commissione competente per materia, nella prima seduta utile della Commissione stessa.
138-ter. 2. Gitti.

Parere favorevole con riformulazione complessiva:

       Al comma 1, sostituire le parole: il Presidente della Camera, sentiti i presidenti di Gruppo, invita il competente rappresentante del Governo ad intervenire nella prima seduta utile dell'Assemblea o della Commissione competente per materia con le seguenti: che riguardi aspetti della sua politica e ne coinvolga le responsabilità, il Presidente della Camera invita il competente rappresentante del Governo ad intervenire nella prima seduta utile dell'Assemblea o, sentito il presidente della Commissione competente per materia, nella prima seduta utile della Commissione stessa. Al fine di stabilirne i tempi e le modalità di svolgimento in Assemblea il Presidente sente i presidenti di Gruppo e si coordina con il Presidente del Senato qualora analoga richiesta sia stata avanzata presso l'altro ramo del Parlamento.

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ART. 143

      All'articolo 143, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: ovvero a società di diritto privato a integrale partecipazione statale che operino in settori di rilevante interesse pubblico con le seguenti: ; previa intesa con il Presidente della Camera, possono altresì procedere all'audizione dei rappresentanti di società di diritto privato a integrale partecipazione statale che operino in settori di rilevante interesse pubblico.
143. 5. Gitti.

      All'articolo 143, comma 2, sostituire le parole: a integrale partecipazione statale con le seguenti: controllate dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti locali.
143. 1. Catania.

      All'articolo 143, comma 2, sopprimere la parola: integrale.
143. 10. Giorgis, Cinzia Maria Fontana, D'Attorre, Lenzi.

      All'articolo 143, comma 2, sostituire le parole: integrale partecipazione con le seguenti: prevalente partecipazione.
*143. 2. Melilla.

      All'articolo 143, comma 2, sostituire le parole: integrale partecipazione con le seguenti: prevalente partecipazione.
*143. 9. Giorgis, Cinzia Maria Fontana, D'Attorre, Lenzi.

Parere favorevole con riformulazione unitaria:

       All'articolo 143, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: ovvero a società di diritto privato a integrale partecipazione statale che operino in settori di rilevante interesse pubblico con le seguenti: ; previa intesa con il Presidente della Camera, possono altresì procedere all'audizione dei rappresentanti di società di diritto privato a integrale partecipazione statale che operino in settori di rilevante interesse pubblico.

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ART. 148

All'articolo 148, sopprimere le parole: un presidente di Commissione, per la materia di competenza di questa, o.
148. 1. Gitti.

Parere favorevole con riformulazione:.

       All'articolo 148, sopprimere le parole: un presidente di Commissione, per la materia di competenza di questa, o.

       Conseguentemente, sostituire la parola: possono con la seguente: può.

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ALLEGATO 4

CAMERA DEI DEPUTATI

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Schema di riforma del Regolamento adottato dalla Giunta come testo-base.

EMENDAMENTI SU CUI I RELATORI ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE

12. 1. (ex Leone) Vignali
identici *16. 2. (ex Leone) Vignali e *16. 3. Giorgis
18. 1. (ex Leone) Vignali
22. 01. (ex Leone) Vignali
24. 5. (ex Leone) Vignali
39. 1. Giancarlo Giorgetti
40. 2. (ex Leone) Vignali
49. 2. (ex Leone) Vignali (e 49. 3 Giorgis)
65. 4. Melilla
66. 01. (ex Leone) Vignali
79. 4. (ex Bressa) Giorgis
79. 7. Giorgis
83. 1. Giorgis
85-bis. 4. (ex Bressa) Giorgis
86. 4. (ex Bressa) Giorgis
86. 5. (ex Bressa) Giorgis
88. 6. Giorgis
88. 5. Giorgis (e identico Catania 88. 1., limitatamente al capoverso riferito al comma 1-bis, terzo periodo)
96-ter. 3. (ex Bressa) Giorgis
96-ter. 2. (ex Bressa) Giorgis
113. 4. Gitti
124. 1. Gitti
126-ter. 2. Pisicchio
127-quater. 3. Pisicchio
127-quater. 2. Pisicchio
128. 2. Gitti
135-bis. 5. Gitti
143. 6. Gitti
143. 11. Giorgis
143. 7. Gitti
143. 8. Gitti