ALLEGATO
Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini.
TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE
Art. 1.
1. All'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 le parole: «L'adottato» sono sostituite dalle seguenti: «L'adottato, o il figlio non riconosciuto alla nascita nel caso di revoca della dichiarazione della madre di non volere essere nominata,»;
b) al comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Può essere presentata al tribunale dei minorenni del luogo di nascita del figlio, nei casi in cui la madre abbia revocato la dichiarazione di non volere essere nominata. L'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né dà diritto a rivendicazioni di carattere patrimoniale o successorio.»;
c) il comma 7 è sostituito con il seguente:
«7. L'accesso alle informazioni è consentito nei confronti della madre che, avendo dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, abbia successivamente revocato tale dichiarazione ovvero sia deceduta. La revoca può essere sempre resa dalla madre all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita del figlio.»;
d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, e del figlio non riconosciuto alla nascita in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non volere essere nominata, il tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, anche avvalendosi del personale dei servizi sociali, contatta la madre senza formalità per verificare se intenda mantenere l'anonimato di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. L'istanza deve essere presentata al tribunale dei minorenni del luogo di residenza del figlio.».