Scarica il PDF
CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 gennaio 2015
372.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali relativi al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa (Atto n.  128).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

      La IV Commissione (Difesa),
          esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali relativi al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa (atto n.  128);
          rilevato che lo schema di decreto concerne l'utilizzo dei contributi pluriennali previsti dall'articolo 1, comma 37, della legge n.  147 del 2014 (legge di stabilità per l'anno 2014), come successivamente rimodulati, relativi alla realizzazione del Programma pluriennale navale per la tutela della capacità marittima della Difesa A/R n.  SMD 01/2014 (atto n.  116);
          richiamato il parere espresso dalla Commissione sul predetto Programma pluriennale nella seduta dello scorso 4 dicembre, che è stato favorevole con le seguenti condizioni:
              «1) il Governo trasmetta alla Commissione l'elenco delle singole unità navali da dismettere nel prossimo decennio, precisando per ognuna di esse la data di entrata in linea operativa e la data della prevista cessazione;
              2) il Governo assicuri che le imprese che risulteranno assegnatarie dei programmi oggetto del parere parlamentare si impegnino contrattualmente con il committente a fornire tutto ciò che riguarda il supporto logistico integrato e l'accrescimento delle capacità di supporto in house;
              3) il Governo trasmetta alla Commissione, non appena disponibili, i contenuti essenziali degli accordi negoziali tra il Ministero della difesa e le imprese assegnatarie dei programmi oggetto del parere parlamentare, comprensivi delle eventuali varianti apportabili in corso d'opera e delle eventuali penali, nonché i relativi capitolati tecnici, corredati dei costi unitari previsti e dei tempi di consegna;
              4) posto che, secondo quanto previsto, da ultimo, dalla legge n.  244 del 2012 sulla revisione dello strumento militare, la spesa per investimenti su sistemi d'arma, comprensiva degli stanziamenti previsti nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, deve essere contenuta nella misura del 25 per cento della spesa complessiva per la funzione Difesa, il Governo chiarisca all'interno del prossimo Documento programmatico pluriennale in che modo intenda garantire tale obiettivo, nell'intero arco temporale di riferimento del programma stesso;
              5) considerato che le nostre Forze armate partecipano all'estero ad operazioni congiunte con le Forze armate di Paesi alleati, nell'ambito delle missioni internazionali, si garantisca che le unità navali che la Marina intende acquisire siano in grado di operare integrandosi con i mezzi delle Forze armate dei principali Paesi alleati»;
          rilevato che il Governo non ha ancora soddisfatto la condizione 1) e ribadita pertanto la necessità di acquisire tali dati quanto prima;Pag. 35
          premesso che:
              lo schema del decreto interministeriale in esame disciplina le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali autorizzati di cui al predetto articolo 1, comma 37, della legge di stabilità per il 2014, per l'importo complessivo di euro 5.427.908.654;
              l'articolo 2, comma 2, e il connesso allegato 1 dello schema definiscono un piano di erogazioni a favore dei soggetti affidatari della realizzazione dei singoli programmi articolato in parte su erogazioni dirette e per la restante parte sull'erogazione del netto ricavi attivabile a seguito delle operazioni finanziarie che il beneficiario dei contributi è autorizzato a perfezionare con gli istituti finanziari abilitati;
              l'articolo 7 dello schema stabilisce che qualora le risorse dei contributi pluriennali, a seguito di rimodulazione, siano allocate in bilancio quale spesa ripartita su più anni, potranno essere utilizzate secondo le ordinarie procedure di spesa;
              il costo di realizzazione dei singoli programmi risulta complessivamente pari a euro 3.829.000.000 (articolo 2, comma 1, e allegato), i quali – nell'ipotesi di ricorso a istituti finanziari – sono erogati in parte con contributi diretti (per complessivi 36.377.429 euro) e per la restante parte con il netto ricavo (per complessivi euro 3.792.622.571) stimato a seguito della attualizzazione della quota di contributi residua (pari a 5.391.531.225): in tale ipotesi risultano quindi imputate ad oneri di finanziamento 1.598.908.654, pari a circa il 30 per cento dell'importo complessivo stanziato per il programma navale;
              a seguito dell'avvenuta rimodulazione delle risorse stanziate per i contributi, risulta allo stato possibile finanziare il programma navale in modo diretto, evitando il ricorso agli istituti finanziari e il conseguente impegno delle somme inizialmente preventivate per gli oneri di finanziamento, le quali si rendono quindi disponibili per altri utilizzi;
              espresso l'auspicio che in futuro il Governo individui modalità di finanziamento dei programmi d'armamento che limitino il più possibile il ricorso al finanziamento da parte di istituti finanziari, riducendo o addirittura eliminando la componente degli oneri di finanziamento;
          premesso altresì che:
              l'articolo 3 prevede che spetti al Ministero della difesa provvedere, tra l'altro, alla individuazione dei soggetti ai quali affidare la realizzazione dei programmi e al perfezionamento dei relativi contratti;
              secondo quanto specificato nel Programma pluriennale navale per la tutela della capacità marittima della Difesa A/R n.  SMD 01/2014 (atto n.  116), il programma stesso, per quanto riguarda i rapporti con l'industria, «si traduce in investimenti nel settore della cantieristica navale nazionale, nella sua più ampia accezione e rilevanza socio-economica», anche se, sotto il profilo della cooperazione internazionale, «sono in fase di valutazione di fattibilità amministrativa soluzioni eventualmente perseguibili per lo sviluppo di parte del programma nell'ambito delle sinergie della politica europea di sicurezza e difesa, di cooperazioni internazionali bilaterali ovvero nel contesto dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR)»,
          preso atto dei rilievi trasmessi dalla Commissione Bilancio sulle conseguenze di carattere finanziario dell'atto in esame,
          esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:
          1) sia rideterminato l'ammontare dei contributi pluriennali indicati all'articolo 1, in conformità con la rimodulazione delle risorse disposta dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n.  190 (legge di stabilità 2015);Pag. 36
          2) le risorse stanziate per gli oneri di finanziamento non più necessarie per tale finalità siano destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica oppure, ove necessario e in ogni caso informandone le competenti Commissioni parlamentari, siano utilizzate per l'implementazione del Programma pluriennale navale per la tutela della capacità marittima della Difesa A/R n.  SMD 01/2014. In tale ultima ipotesi, all'articolo 7, dopo il comma 1, sia inserito il seguente: «2. Le risorse stanziate per gli oneri di finanziamento, non più necessarie per tale finalità, sono utilizzate per l'implementazione del Programma pluriennale navale per la tutela della capacità marittima della Difesa A/R n.  SMD 01/2014, esclusivamente ai fini dell'acquisto, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, delle costruzioni navali previste dal citato programma, ivi inclusi i quattro pattugliatori di altura opzionali.»;
          3) il testo definitivo del decreto, una volta adottato, sia trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti;
          4) il Governo renda noti al Parlamento i soggetti che risulteranno affidatari della realizzazione dei singoli programmi di cui allo schema in esame, unitamente ai criteri adottati per la loro individuazione;
          5) il Governo garantisca che gli effetti positivi, in termini di occupazione e di sviluppo industriale, derivanti dalla realizzazione del programma riguardino le imprese operanti nella cantieristica nazionale.

Pag. 37

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali relativi al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa (Atto n.  128)

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL DEPUTATO FRUSONE

      La IV Commissione (Difesa),
          rilevato che:
          lo schema di decreto concerne l'utilizzo dei contributi pluriennali previsti dall'articolo 1, comma 37, della legge n.  147 del 2013 (legge di stabilità per l'anno 2014), come successivamente rimodulati, relativi alla realizzazione del Programma pluriennale navale per la tutela della capacità marittima della Difesa A/R n.  SMD 01/2014 (atto n.  116);
          il predetto Programma pluriennale prevedeva l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di sei pattugliatori polivalenti d'altura (PPA), 1 Unità d'altura di Supporto logistico (Logistic Support Ship – LSS), una Unità anfibia multiruolo (Landing Helicopter Dock LHD) e due Unità polifunzionali ad elevata velocità;
          oltre a questi materiali, definiti nel programma, sono stati inseriti in opzione quattro ulteriori PPA, per ovviare a limiti di bilancio;
          tale elenco è direttamente richiamato nelle premesse dello schema di decreto oggetto di parere, senza i quattro pattugliatori opzionali;
          premesso che:
              il costo di realizzazione dei singoli programmi risulta complessivamente pari a euro 3.829.000.000 (articolo 2, comma 1, e allegato), senza i 4 pattugliatori in opzione;
              nell'ipotesi di ricorso a istituti finanziari, così come inizialmente previsto dall'articolo 1, comma 37, della legge n.  147 del 2013, sono erogati in parte con contributi diretti (per complessivi 36.377.429 euro) e per la restante parte con il netto ricavo (per complessivi euro 3.792.622.571) stimato a seguito della attualizzazione della quota di contributi residua (pari a 5.391.531.225) e risultano quindi imputate ad oneri di finanziamento circa il 30 per cento dell'importo complessivo stanziato per il programma navale;
              lo schema del decreto interministeriale in esame disciplina le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali autorizzati di cui al predetto articolo 1, comma 37, della legge di stabilità per il 2014, per l'importo complessivo di euro 5.427.908.654;
              l'articolo 2, comma 2, e il connesso allegato 1 dello schema definiscono un piano di erogazioni a favore dei soggetti affidatari della realizzazione dei singoli programmi articolato in parte su erogazioni dirette e per la restante parte sull'erogazione del netto ricavi attivabile a seguito delle operazioni finanziarie che il beneficiario dei contributi è autorizzato a perfezionare con gli istituti finanziari abilitati;
              l'articolo 6 prevede che il Ministero della difesa possa adottare differenti soluzioni tecniche, ma non prevedere con questo decreto l'acquisizione di ulteriori materiali rispetto alla lista elencata precedentemente; Pag. 38
              l'articolo 7 dello schema stabilisce che qualora le risorse dei contributi pluriennali, a seguito di rimodulazione, siano allocate in bilancio quale spesa ripartita su più anni, potranno essere utilizzate secondo le ordinarie procedure di spesa;
              secondo quanto chiarito dal rappresentante del Governo nella seduta del 13 gennaio 2015, a seguito dell'avvenuta rimodulazione delle risorse stanziate per i contributi, risulta allo stato possibile finanziare il programma navale in modo diretto, evitando il ricorso agli istituti finanziari e il conseguente impegno delle somme inizialmente preventivate per gli oneri di finanziamento, le quali si rendono quindi disponibili per altri utilizzi;
              sarebbe auspicabile che in futuro il Governo individui modalità di finanziamento dei programmi d'armamento che limitino il più possibile il ricorso al finanziamento da parte di istituti finanziari, riducendo o addirittura eliminando la componente degli oneri di finanziamento;
          premesso, altresì, che:
              l'articolo 3 prevede che spetti al Ministero della difesa provvedere, tra l'altro, alla individuazione dei soggetti ai quali affidare la realizzazione dei programmi e al perfezionamento dei relativi contratti;
              secondo quanto specificato nel Programma pluriennale navale per la tutela della capacità marittima della Difesa A/R n.  SMD 01/2014 (atto n.  116), il programma stesso, per quanto riguarda i rapporti con l'industria, «si traduce in investimenti nel settore della cantieristica navale nazionale, nella sua più ampia accezione e rilevanza socio-economica», anche se, sotto il profilo della cooperazione internazionale, «sono in fase di valutazione di fattibilità amministrativa soluzioni eventualmente perseguibili per lo sviluppo di parte del programma nell'ambito delle sinergie della politica europea di sicurezza e difesa, di cooperazioni internazionali bilaterali ovvero nel contesto dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR)»,
          esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:
          il provvedimento sia riformulato per tenere conto delle modifiche inserite nella legge n.  190 del 2014 (Legge di stabilità 2015), a seguito del venire meno dell'esigenza di ricorso ad istituti di finanziamento;
          le risorse stanziate per gli oneri di finanziamento, non più necessarie per tale finalità, siano restituite all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in quanto lo schema di decreto non prevede l'acquisizione di ulteriori mezzi, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del presente schema di decreto e dello stesso articolo 6;
          siano definiti i soggetti che risulteranno affidatari della realizzazione dei singoli programmi di cui allo schema in esame, indicando l'eventuale partecipazione ai programmi di altri stati, anche attraverso agenzie come l'OCCAR e siano comunicati al Parlamento, unitamente ai criteri adottati per la loro individuazione;
          all'articolo 6, venga prevista la comunicazione, qualora sussistano le condizioni specificate nel medesimo articolo, alle Commissioni parlamentari competenti.

Pag. 39

ALLEGATO 3

Programma pluriennale di A/R n.  SMD 02/2014, relativo all'acquisizione di veicoli blindati medi 8x8 «Freccia» (Atto n.  126)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

      La IV Commissione (Difesa),
          esaminato il Programma pluriennale di A/R n.  SMD 02/2014, relativo all'acquisizione di veicoli blindati medi 8x8 «Freccia»;
          rilevato che il programma pluriennale in esame è finalizzato all'acquisizione di una piattaforma idonea all'impiego operativo in ambiente digitalizzato in grado di garantire la massima protezione possibile sia al personale dell'equipaggio sia a quello trasportato, di coprire un ampio spettro di missioni nonché, infine, di operare congiuntamente con i principali Paesi partner in ambito UE e NATO;
          sottolineato che tale piattaforma si è rivelata una scelta evolutiva estremamente performante, come è stato dimostrato nei molteplici impegni italiani sia all'estero che in Patria e che le unità di nuova acquisizione andranno a sostituire i veicoli da trasporto truppa blindati attualmente in servizio, che rispondono a caratteristiche tecniche e operative non più adeguate e sostenibili;
          evidenziato come la nota illustrativa che accompagna il programma reputi essenziale il programma in esame anche in relazione al quadro geostrategico di forte instabilità che si va determinando;
          preso atto dei rilievi espressi dalla Commissione bilancio,
          esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:
          sia sostituito al punto 6 il secondo periodo con il seguente: «Per gli anni successivi al 2017, alla copertura dell'intero programma si provvederà a valere sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio» programma «pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari» dello stato di previsione del Ministero della difesa ed eventualmente, qualora ricorrano le condizioni programmatiche ed economico finanziarie, su quelle individuate con successivi provvedimenti normativi»;

      e con la seguente osservazione:
          si valuti l'opportunità di garantire, nei contratti, che le risorse per l'assistenza logistica siano comprensive dell'addestramento del personale e delle prestazioni da fornire anche fuori area, secondo una percentuale di efficienza che tenga conto delle vigenti prescrizioni normative che, per il fuori area, è fissata al 90 per cento.

Pag. 40

ALLEGATO 4

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2803 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

      La IV Commissione (Difesa),
          esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n.  192 del 2014, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;
          rilevato positivamente che l'articolo 1, comma 3, proroga anche per l'anno 2015 le autorizzazioni alle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2013 relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, adottate in deroga alle percentuali del turn over previste dalla legislazione vigente, già prorogate per il 2014 dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n.  150 del 2013, e che il successivo comma 4 proroga al 31 dicembre 2015 le autorizzazioni alle assunzioni relative agli stessi settori per l'anno 2014, previste dall'articolo 1, comma 464, della legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n.  147);
          rilevato, altresì, che l'articolo 4, comma 4, proroga al 30 giugno 2015 il termine fino al quale è ammesso l'impiego di guardie giurate nel contrasto alla pirateria a bordo delle navi mercantili italiane in acque internazionali, ancorché non abbiano frequentato i previsti corsi tecnico-pratici previsti dalla legge;
          considerato che l'articolo 4, comma 6, proroga, limitatamente al primo trimestre 2015, l'operatività del piano di impiego concernente l'utilizzo di un contingente massimo di 3.000 unità di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia, con un impiego limitato ai soli servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, precisando che il contingente è altresì posto a disposizione dei prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale;
          espressa preoccupazione per il fatto che il medesimo articolo 4, comma 6, dopo aver quantificato in 10 milioni di euro gli oneri dell'intervento, precisa che a tale spesa si provvede mediante il ricorso alle risorse finanziarie stanziate dalla legge di stabilità per l'anno 2015 per la prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio nelle province della Campania interessate dal fenomeno dei roghi tossici (cosiddetta Terra dei fuochi) per l'anno 2015 (articolo 1, comma 199, legge n.  190 del 2014), qualificato come intervento indifferibile;
          preso atto positivamente del fatto che per effetto del rinvio di un anno, rispetto ai tempi attualmente previsti, dell'avviato processo di privatizzazione delle strutture centrali della Croce Rossa italiana, disposto dall'articolo 7, comma 2, il personale del Corpo militare della Croce Rossa in servizio attivo dovrà transitare nel ruolo civile dell'Ente non oltre il 31 dicembre 2017;
          ritenuto auspicabile che siano salvaguardati i livelli occupazionali del personale del Corpo militare presso la CRI in servizio temporaneo al 31 dicembre con Pag. 41particolare riguardo al contingente militare previsto di 300 unità per assicurare la funzionalità e il pronto impiego dei servizi ausiliari alle Forze armate resi dai Corpi ausiliari, ampliando di 150 unità la riserva ad hoc costituita nell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n.  178 del 2012,
          esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:
          all'articolo 4, comma 6, sia individuata la modalità per garantire la prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio nelle province della Campania della cosiddetta Terra dei fuochi non solo per il primo trimestre 2015, ma anche per i restanti nove mesi del medesimo anno, conformemente a quanto stabilito dal Parlamento con la legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 199);

      e con la seguente osservazione:
          valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che eventuali ulteriori proroghe delle disposizioni relative all'impiego di guardie giurate nel contrasto alla pirateria a bordo delle navi mercantili italiane in acque internazionali siano previste nell'ambito dei decreti-legge sulle missioni, in quanto provvedimento più idoneo rispetto alla ratio della previsione.

Pag. 42

ALLEGATO 5

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2803 Governo).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL DEPUTATO BASILIO

#8195;  La IV Commissione (Difesa),
          esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n.  192 del 2014, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;
          considerato che:
              il Governo con questi ormai consueti «milleproroghe» compie l'operazione di rinviare, differire o sospendere la vigenza di numerose disposizioni approvate dal Parlamento, con un effetto improprio di «sistemazione» della legislazione vigente, in quanto lo strumento della decretazione d'urgenza è eccezionale e, per sua natura, dovrebbe essere temporaneo e tendenzialmente non ripetibile;
              si arriva all'assurdo per esempio che con il comma 6 dell'articolo 4 si smonta a meno di un mese dalla sua approvazione da parte delle Camere, il finanziamento per il pattugliamento ed il contrasto della criminalità organizzata in Campania (Terra dei fuochi) dirottando quelle risorse verso altri obiettivi non tutti meritevoli di un dispiegamento – che va sempre considerato straordinario e limitato nel tempo – delle Forze armate in funzione di ordine pubblico;
              ricordato in particolare come la Commissione difesa della Camera dei deputati ha approvato il 17 dicembre 2014 la risoluzione unitaria (firmata dai deputati Rizzo, Sammarco e Scanu) nella quale si impegna il Governo «ad avviare un'istruttoria interministeriale per verificare se sia possibile sotto il profilo tecnico-operativo e opportuno o vantaggioso sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici utilizzare aeromobili a pilotaggio remoto (APR) civili o militari (e in questo caso eventualmente anche di classe strategica «Predator») per il monitoraggio, la sorveglianza e il controllo – in concorso con le Forze armate e di polizia dislocate in loco – del territorio campano della cosiddetta «Terra dei fuochi», a fini di prevenzione e repressione dei delitti a carattere ambientale»;
              il dirottamento di queste risorse (secondo la relazione che accompagna il decreto si tratterebbe addirittura di 9,7 milioni sui 10 stanziati per il 2015) dalla Terra dei fuochi ad altre zone del Paese vanifica di fatto gli effetti della risoluzione sopra citata prosciugando le risorse anche per la sperimentazione di forme di pattugliamento del territorio alternative a quelle classiche e presumibilmente più efficaci;
              tra gli obiettivi sensibili da vigilare da parte delle Forze armate sono stati introdotti inopportunamente anche i cantieri della TAV in Val di Susa, dove esiste un legittimo dissenso della popolazione a questa grande ed invasiva opera, che non può essere mai affrontato con la militarizzazione del territorio e con la contrapposizione delle Forze armate con la popolazione;
              sarebbe inoltre opportuno che per i compiti di cui al comma 6 dell'articolo 4 del decreto in esame venisse individuata una copertura finanziaria diversa (per Pag. 43esempio attingendo ai fondi di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n.296 come rifinanziata dall'articolo 1, comma 178 della legge 23 dicembre 2014, n.  190 per l'anno 2015 – Fondo per le missioni internazionali);
              appare inopportuno reiterare ancora una volta per le guardie giurate impiegate a bordo delle navi battenti bandiera italiana e in funzione antipirateria la deroga a non effettuare i corsi teorico-pratici previsti dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n.  154,
          esprime

PARERE CONTRARIO.