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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 febbraio 2015
381.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2803 Governo).

EMENDAMENTI DEL GOVERNO

ART. 4.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      «5-bis. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, sono differiti al 31 dicembre 2015.»
4. 95. Il Governo.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. Per l'anno 2015 sono confermate le modalità di riparto alle province del Fondo sperimentale di riequilibrio già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire per l'anno 2015 si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Per l'anno 2015 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n.  16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n.  68. All'articolo 1, comma 418, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, dopo le parole: «al periodo precedente» sono aggiunte le seguenti: «ripartite nella misura del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento agli enti delle regioni Siciliana e Sardegna.
4. 96. Il Governo.

Pag. 16

ALLEGATO 2

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2803 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

      Al comma 8, sostituire le parole: 30 giugno 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015.
1. 19. Causi.

      Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
      8-bis. All'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, le parole: «Per il quinquennio 2011-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2020».
      8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatte salve le disposizioni in materia di locazione e manutenzione di immobili delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89.
1. 21. (Nuova formulazione) Causi.

      Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
      11-bis. All'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014 n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  116, le parole: «e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 maggio 2015».
1. 108. (Nuova formulazione) Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

      Al comma 12, sostituire le parole: 28 febbraio 2015 con le seguenti: 30 aprile 2015.
1. 159. Molteni, Caparini, Guidesi, Matteo Bragantini.

ART. 2.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga di interventi in materia di contratti di solidarietà).

      1. L'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102, è prorogato per l'anno 2015 nel limite di 50 milioni di euro. A tal fine, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.  726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.  863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Le Pag. 17risorse di cui al primo periodo sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nell'anno 2015 in forza di contratti di solidarietà stipulati nell'anno 2014. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2.
*2.04. (Nuova formulazione) Baruffi, Damiano, Gnecchi, Giacobbe, Cinzia Maria Fontana, Incerti, Maestri, Venittelli, Gasparini, Fabbri, Carnevali, Cominelli.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga di interventi in materia di contratti di solidarietà).

      1. L'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102, è prorogato per l'anno 2015 nel limite di 50 milioni di euro. A tal fine, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.  726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.  863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nell'anno 2015 in forza di contratti di solidarietà stipulati nell'anno 2014. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2.
*2. 05. (Nuova formulazione) Damiano, Baruffi, Gnecchi, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Incerti, Maestri, Venittelli, Gasparini, Fabbri, Rubinato, Carnevali.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga della disciplina transitoria per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato).

      1. All'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n.  247, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quattro».
2. 09. Centemero.

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