ALLEGATO
DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo.
EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
ART. 1.
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*1. 125. Paglia, Ricciatti, Ferrara.
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*1. 285. Busin, Allasia, Prataviera, Saltamartini.
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*1. 286. De Girolamo.
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*1. 287. Pagano.
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*1. 289. Laffranco.
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*1. 288. Vignali.
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*1. 291. Cariello.
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*1. 292. Fassina, Boccia, Civati, Cuperlo, D'Attorre, Zoggia.
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*1. 293. Alberto Giorgetti.
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*1. 294. Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Mucci, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.
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*1. 295. Di Gioia.
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*1. 296. Formisano.
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*1. 297. Mazzoli.
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*1. 298. Maietta, Rampelli.
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*1. 299. Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
Art. 1.
(Banche popolari).
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:
Art. 29.
(Norme Generali).
1. Le Banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa ovvero di società cooperativa europea, ai sensi del regolamento (UE) n. 1435/2003, ad eccezione di quelle con attivo superiore ad Euro 8.000.000.000 (otto miliardi) che possono essere costituite anche in forma di società per azioni. In ogni caso la forma della società per azioni è obbligatoria per le Banche popolari che non soddisfino i requisiti di patrimonializzazione previsti dall'autorità di vigilanza, qualora non ristabiliti entro 12 mesi o entro il minor termine eventualmente disposto dalla stessa autorità di vigilanza.
2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro.
3. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.
4. Le Banche popolari costituite in forma di società cooperativa il cui attivo sia superiore ad Euro 8.000.000.000 (otto miliardi) possono emettere strumenti finanziari previsti dall'articolo 2526 codice civile, denominati azioni di investimento, con caratteristiche di strumenti di capitale primario di classe 1 ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) n. 575/2013. Ai possessori delle azioni di investimento non si applica il successivo articolo 30. Le azioni di investimento, aventi valore nominale uguale alle azione ordinarie, sono liberamente trasferibili e possono essere ammesse alle negoziazioni su uno o più mercati regolamentati anche qualora le azioni ordinarie della società non risultino negoziate. In caso di trasformazione in società per azioni, le azioni di investimento sono convertiti in azioni ordinarie.
5. Nessuno può detenere, direttamente o indirettamente, azioni di investimento in misura eccedente il 10 per cento delle azioni di investimento emesse. Il diritto di voto inerente alle partecipazioni eccedenti non può essere esercitato e alle azioni eccedenti si applica l'articolo 30, comma 2, secondo e terzo periodo. Ai possessori delle azioni di investimento è attribuito il diritto di eleggere un numero di componenti l'organo di amministrazione e l'organo di controllo della società comunque non superiore ad un terzo del totale dei componenti. Il limite al possesso ed al diritto di voto decadono automaticamente, e le azioni di investimento sono convertite in azioni ordinarie, qualora sia promossa un'offerta pubblica di acquisto totalitaria sia sulle azioni di investimento che sulle azioni ordinarie, a condizione che l'offerente venga a detenere, in esito all'offerta, una partecipazione almeno pari al 75 per cento del capitale rappresentato dalle azioni ordinarie.
6. Alle Banche popolari costituite in forma di società cooperativa europea si applicano le disposizioni della presente sezione in quanto compatibili e conformi al regolamento (UE) n. 1435/2003.
d) dopo l'articolo 30, è aggiunto il seguente:
Art. 30-bis.
(Banche popolari costituite in forma di società per azioni).
1. Ogni azione ordinaria della società attribuisce il diritto ad un voto.
2. La nomina dei membri dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo hanno luogo secondo quanto previsto ai commi che seguono, in parziale deroga a quanto indicato al comma 1.Pag. 11
3. Un quinto dei componenti l'organo amministrativo, arrotondato per eccesso, viene eletto dall'Assemblea sulla base di liste presentate da almeno 500 soci, attribuendo ad ogni socio un voto, fatta salva la possibilità che lo Statuto preveda limiti o scaglionamenti al voto di cui all'articolo 2351 comma 3 codice civile. I componenti così eletti assumono la qualifica di Consiglieri eletti di minoranza, qualora le azioni ordinarie della società siano ammesse alle negoziazioni su uno o più mercati regolamentati. I restanti componenti, eccettuato il Presidente di cui in appresso, vengono eletti sempre dall'Assemblea sulla base di liste presentate da soci titolari di azioni ordinarie almeno pari allo 0,5 per cento del capitale sociale, attribuendo un voto ad ogni azione ordinaria; lo statuto potrà prevedere in questo caso maggiorazioni di voto in conformità a quanto previsto dall'articolo 127-quinquies del decreto legislativo n. 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato. L'Assemblea nomina altresì, con separata votazione, oltre ai componenti predetti, il Presidente dell'organo di amministrazione nel candidato che, presentato da almeno 500 soci e/o da soci titolari di azioni ordinarie almeno pari allo 0,5 per cento del capitale sociale, abbia ottenuto il maggior numero di voti espressi, attribuendo ad ogni socio un voto, fatta salva la possibilità che lo Statuto preveda limiti o scaglionamenti al voto di cui all'articolo 2351 comma 3 codice civile.
4. Il Presidente ed un componente dell'organo di controllo vengono eletti dall'Assemblea sulla base di liste presentate da almeno 500 soci, attribuendo ad ogni socio un voto, fatta salva la possibilità che lo Statuto preveda limiti o scaglionamenti al voto di cui all'articolo 2351 comma 3 codice civile I componenti così eletti assumono la qualifica di Sindaci eletti dalla minoranza, qualora le azioni ordinarie della società siano ammesse alle negoziazioni su uno o più mercati regolamentati. I restanti componenti vengono eletti sempre dall'Assemblea sulla base di liste presentate da soci titolari di azioni ordinarie almeno pari allo 0,5 per cento del capitale sociale, attribuendo un voto ad ogni azione ordinaria; lo statuto potrà prevedere in questo caso maggiorazioni di voto in conformità a quanto previsto dall'articolo 127-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato.
1. 147. Pagano.
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
Art. 1.
(Banche popolari).
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:
«2-bis. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, in misura prevalente a favore di imprese non finanziarie, piccole, medie e micro imprese, famiglie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie e privati consumatori, localizzate in determinato territorio. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.
2-ter. In caso di superamento dei limiti di cui alle disposizioni del precedente comma, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro ventiquattro mesi non viene ripristinato il requisito della prevalenza né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31-bis o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca Pag. 12dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo.
2-quater. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione.
2-quinquies. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo».
b) all'articolo 150-bis:
1) al comma 1 le parole: «2514, secondo comma» sono soppresse;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«2. Alle banche popolari non si applicano gli articoli 2512 e 2530, primo comma, del codice civile. Trova applicazione l'articolo 2527, secondo e terzo comma, e l'articolo 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma»;
c) all'articolo 150-bis, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 5 e non è superiore a 10»;
d) l'articolo 150-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 150-ter. (Disposizioni in tema di partecipazione a banche popolari e banche di credito cooperativo). – 1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.
2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.
3. Per le banche di credito cooperative le azioni di cui al comma 1 sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.
4. Per le banche popolari di cui al comma 1 sono sottoscrivibili solo da parte di investitori appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione europea.
5. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 29, comma 3, e dell'articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.
6. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca popolare o della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia».
1. 136. Villarosa, Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
Art. 1.
(Banche popolari).
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:
«2-bis. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, in misura prevalente a favore di imprese non finanziarie, piccole, medie e micro imprese, famiglie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie e privati consumatori, localizzate in un determinato territorio. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.
2-ter. In caso di superamento dei limiti di cui alle disposizioni del precedente comma, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro ventiquattro mesi non viene ripristinato il requisito della prevalenza né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31-bis o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo.
2-quater. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione.
2-quinquies. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo»;
b) all'articolo 150-bis:
1) al comma 1 le parole: «2514, secondo comma» sono soppresse;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«2. Alle banche popolari non si applicano gli articoli 2512 e 2530, primo comma, del codice civile. Trova applicazione l'articolo 2527, secondo e terzo comma, e l'articolo 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma»;
c) all'articolo 150-bis, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 5 e non è superiore a 10»;
d) l'articolo 150-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 150-ter. – (Disposizioni in tema di partecipazione a banche popolari e banche di credito cooperativo). – 1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.
2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.
3. Per le banche di credito cooperative le azioni di cui al comma 1 sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, Pag. 14del Fondo di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.
4. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 29, comma 3, e dell'articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.
5. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca popolare o della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.”».
1. 307. Villarosa, Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
Art. 1.
(Banche popolari).
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:
«2-bis. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, in misura prevalente a favore di imprese non finanziarie, piccole, medie e micro imprese, famiglie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie e privati consumatori, localizzate in determinato territorio. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.
2-ter. In caso di superamento dei limiti di cui alle disposizioni del precedente comma, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro ventiquattro mesi non viene ripristinato il requisito della prevalenza né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31-bis o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo.
2-quater. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione.
2-quinquies. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo»;
b) all'articolo 150-bis:
1) al comma 1 le parole: «2514, secondo comma» sono soppresse;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«2. Alle banche popolari non si applicano gli articoli 2512 e 2530, primo comma, del codice civile. Trova applicazione l'articolo 2527, secondo e terzo comma, e l'articolo 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma»;Pag. 15
c) all'articolo 150-bis, il comma 2-bis è sostituito dal seguente;
«2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 10 e non è superiore a 20»;
d) l'articolo 150-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 150-ter. (Disposizioni in tema di partecipazione a banche popolari e banche di credito cooperativo). – 1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, remissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.
2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.
3. Per le banche di credito cooperative le azioni di cui al comma 1 sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.
4. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 29, comma 3, e dell'articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.
5. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca popolare o della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia».
1. 308. Villarosa, Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
Art. 1.
(Banche popolari).
1. Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
Art. 1.
(Banche popolari).
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi: «2-bis. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, in misura prevalente a favore di imprese non finanziarie, piccole, medie e micro imprese, famiglie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie e privati consumatori, localizzate in determinato territorio. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.Pag. 16
2-ter. In caso di superamento dei limiti di cui alle disposizioni del precedente comma, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro ventiquattro mesi non viene ripristinato il requisito della prevalenza né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31-bis o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo.
2-quater. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione.
2-quinquies. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo»;
b) all'articolo 150-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente: «2. Alle banche popolari non si applicano gli articoli 2512, 2514 e 2530, primo comma, del codice civile. Trova applicazione l'articolo 2527, secondo e terzo comma, e l'articolo 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma»;
c) all'articolo 150-bis, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 5 e non è superiore a 10»;
d) l'articolo 150-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 150-ter. (Disposizioni in tema di partecipazione a banche popolari e banche di credito cooperativo). – 1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.
2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.
3. Per le banche di credito cooperative le azioni di cui al comma 1 sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.
4. Per le banche popolari di cui al comma 1 sono sottoscrivibili solo da parte di operatori aventi sede legale all'interno dello Spazio Economico Europeo.
5. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 29, comma 3, e dell'articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.
6. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca popolare o della banca di credito cooperativo.Pag. 17
L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia».
1. 141. Villarosa, Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
Art. 1.
(Banche popolari).
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:
«2-bis. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, in misura prevalente a favore di imprese non finanziarie, piccole, medie e micro imprese, famiglie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie e privati consumatori, localizzate in determinato territorio. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.
2-ter. In caso di superamento dei limiti di cui alle disposizioni del precedente comma, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro ventiquattro mesi non viene ripristinato il requisito della prevalenza né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31-bis o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo.
2-quater. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione.
2-quinquies. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo»;
b) all'articolo 150-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«2. Alle banche popolari non si applicano gli articoli 2512, 2514 e 2530, primo comma, del codice civile. Trova applicazione l'articolo 2527, secondo e terzo comma, e l'articolo 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma»;
c) all'articolo 150-bis, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 5 e non è superiore a 15»;
d) l'articolo 150-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 150-ter. (Disposizioni in tema di partecipazione a banche popolari e banche di credito cooperativo). – 1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.
2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.Pag. 18
3. Per le banche di credito cooperative le azioni di cui al comma 1 sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 39, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.
4. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 29, comma 3, e dell'articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.
5. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca popolare o della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia».
1. 131. Villarosa, Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
Art. 1.
(Banche popolari).
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:
«2-bis. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, in misura prevalente a favore di imprese non finanziarie, piccole, medie e micro imprese, famiglie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie e privati consumatori, localizzate in un determinato territorio. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.
2-ter. In caso di superamento dei limiti di cui alle disposizioni del precedente comma, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro ventiquattro mesi non viene ripristinato il requisito della prevalenza né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31-bis o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo.
2-quater. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione.
2-quinquies. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo»;
b) all'articolo 150-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«2. Alle banche popolari non si applicano gli articoli 2512, 2514 e 2530, primo comma, del codice civile. Trova applicazione l'articolo 2527, secondo e terzo comma, e l'articolo 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma»;Pag. 19
c) all'articolo 150-bis, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 5 e non è superiore a 10»;
d) l'articolo 150-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 150-ter. – (Disposizioni in tema di partecipazione a banche popolari e banche di credito cooperativo). – 1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.
2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.
3. Per le banche di credito cooperative le azioni di cui al comma 1 sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.
4. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 29, comma 3, e dell'articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.
5. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca popolare o della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia».
1. 306. Villarosa, Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
Art. 1.
(Banche popolari).
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria è creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:
«2-bis. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, in misura prevalente a favore di imprese non finanziarie, piccole, medie e micro imprese, famiglie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie e privati consumatori. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.
2-ter. In caso di superamento dei limiti di cui alle disposizioni del precedente comma, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro ventiquattro mesi non viene Pag. 20ripristinato il requisito della prevalenza né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31-bis o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo.
2-quater. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione.
2-quinquies. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo».
b) l'articolo 150-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 150-ter. (Disposizioni in tema di partecipazione a banche popolari e banche di credito cooperativo). – 1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.
2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.
3. Per le banche di credito cooperative le azioni di cui al comma 1 sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.
4. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 29, comma 3, e dell'articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.
5. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca popolare o della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia».
1. 310. Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
Art. 1.
(Banche popolari).
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:
«2-bis. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, in misura prevalente a favore di imprese non finanziarie, piccole, medie e micro imprese, famiglie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie e Pag. 21privati consumatori. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.
2-ter. In caso di superamento dei limiti di cui alle disposizioni del precedente comma, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro diciotto mesi non viene ripristinato il requisito della prevalenza né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31-bis o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione 1, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo.
2-quater. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione.
2-quinquies. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo».
b) l'articolo 150-ter è sostituito dal seguente;
«Art. 150-ter. (Disposizioni in tema di partecipazione a banche popolari e banche di credito cooperativo). – 1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.
2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.
3. Per le banche di credito cooperative le azioni di cui al comma 1 sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.
4. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 29, comma 3, e dell'articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.
5. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca popolare o della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia».
1. 311. Cancelleri, Pesco, Alberti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
Art. 1.
(Banche popolari).
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto Pag. 22legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:
«2-bis. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, in misura prevalente a favore di imprese non finanziarie, piccole, medie e micro imprese, famiglie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie e privati consumatori. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.
2-ter. In caso di superamento dei limiti di cui alle disposizioni del precedente comma, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno non viene ripristinato il requisito della prevalenza né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31-bis o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo.
2-quater. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione.
2-quinquies. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo»;
b) l'articolo 150-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 150-ter. – (Disposizioni in tema di partecipazione a banche popolari e banche di credito cooperativo). – 1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.
2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.
3. Per le banche di credito cooperative le azioni di cui al comma 1 sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.
4. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 29, comma 3, e dell'articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.
5. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca popolare o della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.».
1. 300. Alberti, Cancelleri, Pesco, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
Art. 1.
(Banche popolari).
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:
«2-bis. Nei soli casi di cui all'articolo 31 le banche popolari possono deliberare la trasformazione in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni.
2-ter. All'esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi»;
b) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:
«Art. 29-bis. – (Operatività). – 1. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, con particolare riguardo alle seguenti categorie di soggetti:
a) imprese non finanziarie;
b) imprese cooperative;
c) piccole, medie e micro imprese;
d) famiglie produttrici;
e) istituzioni senza scopo di lucro;
f) professionisti e imprenditori individuali;
g) famiglie e privati consumatori.
2. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.
3. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione»;
c) all'articolo 31:
1) il comma 2 è sostituito con il seguente:
«2. Salvo diversa disposizione statutaria, le trasformazioni e le fusioni di cui al precedente comma sono deliberate:
a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca;
b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea»;
2) il comma 3 è sostituito con il seguente:
«3. Si applicano gli articoli 56 e 57»;
d) l'articolo 150-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 150-ter. – (Disposizioni in tema di partecipazione a banche popolari e banche di credito cooperativo). – 1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.
2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia.
3. Per le banche di credito cooperative le azioni di cui al comma 1 sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Pag. 24europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.
4. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 29, comma 3, e dell'articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.
5. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca popolare o della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia».
2. In sede di prima applicazione del presente decreto, le banche popolari autorizzate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si adeguano a quanto introdotto dal presente articolo, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto».
1. 302. Alberti, Cancelleri, Pesco, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
Art. 1.
(Banche popolari).
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:
2-bis. Nei soli casi di cui all'articolo 31 le banche popolari possono deliberare la trasformazione in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni.
2-ter. All'esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi»;
b) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente articolo:
«Art. 29-bis. – (Operatività). – 1. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, in misura prevalente a favore di imprese non finanziarie, piccole, medie e micro imprese, famiglie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie e privati consumatori. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione.
2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia»;
c) all'articolo 31:
1) il comma 2 è sostituito con il seguente:
«2. Salvo diversa disposizione statutaria, le trasformazioni e le fusioni di cui al precedente comma sono deliberate:
a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca;
b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea»;Pag. 25
2) il comma 3 è sostituito con il seguente:
«3. Si applicano gli articoli 56 e 57»;
d) l'articolo 150-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 150-ter. – (Disposizioni in tema di partecipazione a banche popolari e banche di credito cooperativo). – 1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.
2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia.
3. Per le banche di credito cooperative le azioni di cui al comma 1 sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.
4. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 29, comma 3, e dell'articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.
5. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca popolare o della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto, le banche popolari autorizzate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si adeguano a quanto introdotto dal presente articolo, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto».
1. 301. Pesco, Cancelleri, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
Art. 1.
(Banche popolari).
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:
«2-bis. Nei soli casi di cui all'articolo 31 le banche popolari possono deliberare la trasformazione in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni.
2-ter. All'esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi»;
b) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:
«Art. 29-bis. – (Operatività). – 1. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti Pag. 26dei propri soci quanto dei non soci, in misura prevalente a favore di imprese non finanziarie, piccole, medie e micro imprese, famiglie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie e privati consumatori. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione.
2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia»;
c) all'articolo 31:
1) il comma 2 è sostituito con il seguente:
«2. Salvo diversa disposizione statutaria, le trasformazioni e le fusioni di cui al precedente comma sono deliberate:
a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca;
b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea»;
2) il comma 3 è sostituito con il seguente:
«3. Si applicano gli articoli 56 e 57.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto, le banche popolari autorizzate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si adeguano a quanto introdotto dal presente articolo, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
1. 304. Cancelleri, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
Art. 1.
(Banche popolari).
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:
«2-bis. Nei soli casi di cui all'articolo 31 le banche popolari possono deliberare la trasformazione in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni.
2-ter. All'esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi»;
b) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:
«Art. 29-bis. – (Operatività). – 1. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, con particolare riguardo a favore di imprese non finanziarie, piccole, medie e micro imprese, famiglie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie e privati consumatori. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione.
2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.;
c) all'articolo 31:
1) il comma 2 è sostituito con il seguente:
«2. Salvo diversa disposizione statutaria, le trasformazioni e le fusioni di cui al precedente comma sono deliberate:
a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, Pag. 27purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca;
b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea»;
2) il comma 3 è sostituito con il seguente:
«3. Si applicano gli articoli 56 e 57».
2. In sede di prima applicazione del presente decreto, le banche popolari autorizzate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si adeguano a quanto introdotto dal presente articolo, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
1. 305. Pesco, Cancelleri, Villarosa, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
Art. 1.
(Banche popolari).
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:
«2-bis. Nei soli casi di cui all'articolo 31 le banche popolari possono deliberare la trasformazione in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni.
2-ter. All'esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi»;
b) all'articolo 31:
1) il comma 2 è sostituito con il seguente:
«2. Salvo diversa disposizione statutaria, le trasformazioni e le fusioni di cui al precedente comma sono deliberate:
a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca;
b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea»;
2) il comma 3 è sostituito con il seguente:
«3. Si applicano gli articoli 56 e 57»;
c) l'articolo 150-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 150-ter. – (Disposizioni in tema di partecipazione a banche popolari e banche di credito cooperativo). – 1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.
2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia.
3. Per le banche di credito cooperative le azioni di cui al comma 1 sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.
4. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice Pag. 28civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 29, comma 3, e dell'articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.
5. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca popolare o della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia».
1. 303. Cancelleri, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
Art. 1.
(Banche popolari).
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 150 bis è inserito il seguente:
«Art. 150-ter. (Disposizioni in tema di partecipazione a banche popolari). – 1. Alle banche popolari che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.
2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia.
3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 29, comma 3, e dell'articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.
4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca popolare o della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia».
1. 309. Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
Art. 1.
(Disposizioni urgenti a tutela del consumatore nel settore creditizio).
1. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, sostituire il comma 4 con il seguente;
«4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 per le categorie di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 3 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a cinque punti percentuali».
1. 127. Cariello.
(Inammissibile)
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere la lettera a);
b) sopprimere la lettera b);
c) alla lettera d), numero 2), capoverso 2, sopprimere le parole: «2545-octies»;
1. 74. Villarosa, Cancelleri, Pesco, Alberti, Pisano, Ruocco, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).
1. 314. Alberti, Villarosa, Pesco, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
1) sopprimere la lettera a);
2) alla lettera c), capoverso articolo 31, al comma 1, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: e fatto salvo il diritto di recesso dei soci;
3) alla lettera c), capoverso articolo 31, sopprimere il comma 2.
1. 320. Villarosa, Cancelleri, Pesco, Alberti, Pisano, Ruocco, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, alla lettera c), capoverso Art. 31, sopprimere il comma 2.
1. 315. Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 312. Paglia, Ricciatti, Ferrara.
Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) all'articolo 29, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:
«2-bis. Nei soli casi di cui all'articolo 31 le banche popolari possono deliberare la trasformazione in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni.
2-ter. All'esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi»;
b) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente articolo:
«Art. 29-bis. – (Operatività). – 1. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, in misura prevalente a favore di imprese non finanziarie, piccole, medie e micro imprese, famiglie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie e privati consumatori. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione.
2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia».
1. 325. Cancelleri, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) all'articolo 29, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:
«2-bis. Nei soli casi di cui all'articolo 31 le banche popolari possono deliberare la trasformazione in società per azioni o le Pag. 30fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni.
2-ter. All'esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi»;
b) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente articolo:
«Art. 29-bis. – (Operatività). – 1. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, con particolare riguardo a favore di imprese non finanziarie, piccole, medie e micro imprese, famiglie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie e privati consumatori. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione.
2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia».
1. 328. Cancelleri, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) all'articolo 29, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:
«2-bis. Nei soli casi di cui all'articolo 31 le banche popolari possono deliberare la trasformazione in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni.
2-ter. All'esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi»;
b) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente articolo:
«Art. 29-bis. – (Operatività). – 1. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, con particolare riguardo alle seguenti categorie di soggetti:
a) imprese non finanziarie;
b) imprese cooperative;
c) micro, piccole e medie imprese;
d) famiglie produttrici;
e) istituzioni senza scopo di lucro;
f) professionisti e imprenditori individuali;
g) famiglie e privati consumatori.
2. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.
3. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione».
1. 324. Pesco, Villarosa, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, alla lettera a), sostituire il capoverso 2-ter con il seguente:
2-ter. Nelle banche popolari il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, non può essere in ogni caso limitato, neanche in deroga a norme di legge, seppur ciò è necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia non può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi».
1. 317. Pesco, Cancelleri, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sopprimere la parola: morte.
1. 316. Ginato.
Al comma, lettera a), capoverso 2-ter, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: limitato secondo quanto previsto con le seguenti: anticipato;
b) al secondo periodo, sostituire la parola: limitare con la seguente: anticipare.
1. 321. Pesco, Cancelleri, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire la parola: laddove con le seguenti: nella misura in cui;
b) dopo le parole: Agli stessi fini aggiungere le seguenti: e con gli stessi criteri.
1. 330. Fauttilli, Sberna, Caruso.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 28 al comma 2 la parola: «non» è soppressa.
1. 319. Pesco, Cancelleri, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 28 il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo si applicano, in coordinamento con l'attività di vigilanza della Banca d'Italia, i controlli sulle società cooperative attribuiti all'autorità governativa dal codice civile».
1. 318. Pesco, Cancelleri, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1 sopprimere le lettere b), c), d) e conseguentemente sopprimere il comma 2.
1. 313. Cariello.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 342. Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti, Cancelleri, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:
«Art. 29-bis. – (Operatività). – 1. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, con particolare riguardo alle seguenti categorie di soggetti:
a) imprese non finanziarie;
b) imprese cooperative;
c) piccole, medie e micro imprese;
d) famiglie produttrici;
e) istituzioni senza scopo di lucro;
f) professionisti e imprenditori individuali;
g) famiglie e privati consumatori.
2. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.
3. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione».
1. 346. Pesco, Villarosa, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:
«Art. 29-bis. – (Operatività). – 1. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, in misura prevalente a favore di imprese non finanziarie, piccole, medie e micro imprese, famiglie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie e privati consumatori. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione».
1. 345. Alberti, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 29, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:
«2-bis. Nei soli casi di cui all'articolo 31 le banche popolari possono deliberare la trasformazione in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni.
2-ter. All'esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi».
1. 344. Cancelleri, Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le banche popolari che hanno un attivo superiore a 8 miliardi di euro, determinato a livello consolidato qualora la banca sia capogruppo di un gruppo bancario, devono adeguare i loro statuti entro il termine di 18 mesi, prevedendo in essi una categoria di azioni speciali a voto capitano riconosciuta ai soci titolari di diritto di voto maggiorato. Tale categoria di azioni speciali a voto capitano permette ai soci detentori di avere diritto:
a) ad una quota percentuale maggiore di dividendo stabilità dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie;
b) ad una quota di Consiglieri di Amministrazione, o del Consiglio di Sorveglianza, non inferiore al 30 per cento dei componenti;
c) una presenza maggioritaria di rappresentanti, stabilita dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie, in un apposito comitato che gestisce gli interventi di natura sociale e territoriale con finalità di mutualità e cooperazione.
2-ter. Lo statuto deve altresì essere adeguato, entro lo stesso termine di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di prevedere:
a) maggioranze qualificate per gli atti di straordinaria amministrazione quali fusioni, incorporazioni, trasformazioni e cessioni;
b) l'obbligo di destinazione di una quota di utile, stabilita dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutaria, da destinare ad interventi di natura sociale e territoriale, interventi di natura sociale e territoriale con finalità di mutualità e cooperazione.
2-quater. Riguardo la destinazione degli utili restano ferme le disposizioni dell'articolo 32.
2-quinquies. La Banca d'Italia, d'intesa con la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, detta disposizioni di attuazione del presente articolo».
1. 260. Busin, Allasia, Prataviera.
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, in misura prevalente a favore di imprese non finanziarie, piccole, medie e micro imprese, famiglie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie e privati consumatori. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.
2-ter. In caso di superamento dei limiti di cui alle disposizioni dei precedente comma, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno non viene ripristinato il requisito della prevalenza né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31 o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nei titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo.
2-quater. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione.
2-quinquies. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo».
1. 353. Pesco, Cancelleri, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 2-bis.
Conseguentemente al capoverso comma 2-ter sostituire le parole da: in caso di superamento sino a: Ne è stata deliberata la con le seguenti:. Le banche popolari il cui attivo superi 8 miliardi di euro, da considerare a livello consolidato nel caso in cui la banca popolare sia capogruppo di un gruppo bancario, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono tenute a riformare i propri statuti per assicurare una più trasparente contendibilità delle cariche sociali tramite un equo e proporzionale diritto dei voti dei soci, rafforzando il portafoglio patrimoniale attraverso una maggiore reperibilità delle quote societarie ovvero a ridurre l'attivo al di sotto del suddetto limite. Decorso tale termine, previa convocazione dell'assemblea dei soci a procedere alla.
1. 249. De Girolamo, Buttiglione, Pagano.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 2-bis.
Conseguentemente al capoverso comma 2-ter sostituire le parole da: in caso di superamento sino a: Ne è stata deliberata la con le seguenti:. Le banche popolari il cui attivo superi 8 miliardi di euro, da considerare a livello consolidato nei caso in cui la banca popolare sia capogruppo di un gruppo bancario, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono tenute a riformare i propri statuti per assicurare una più trasparente contendibilità delle cariche sociali con la finalità di facilitare il rafforzando patrimoniale ovvero a ridurre l'attivo al di sotto del suddetto limite. Decorso tale termine, previa convocazione dell'assemblea dei soci a procedere alla.
1. 239. De Girolamo, Buttiglione, Pagano.
Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire i capoversi 2-bis e 2-ter, con i seguenti:
2-bis. Le banche popolari non possono essere quotate in mercati regolamentati o far parte di un gruppo bancario all'interno del quale vi siano banche costituite in forma di società per azioni.
2-ter. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Decorsi inutilmente dodici mesi senza che siano state rimosse le cause della violazione o che sia stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31 o a liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo.
1. 13. Ginato, Petrini.
Al comma 1, lettera b), punto 1, sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
2-bis. Le banche popolari che intendono quotarsi in borsa devono trasformarsi in società per azioni.
Conseguentemente al paragrafo 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: del limite con le seguenti: di decisione di quotarsi in borsa.
Conseguentemente al paragrafo 2-ter, secondo periodo sostituire le parole: dal superamento del limite dell'attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia né con le seguenti: dalla decisione di quotarsi in borsa non.
1. 331. Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Mucci, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.
Al comma 1, lettera b), punto 1, sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
2-bis. Il numero dei soci della banca popolare non può superare i 100.000.
Conseguentemente, al capoverso 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole: l'attivo con le seguenti: il numero dei soci.
1. 14. Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Mucci, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), numero 1), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
«2-bis. Qualora l'attivo della banca popolare superi 8 miliardi di euro, la banca opera una ridefinizione della partecipazioni dei soci alle decisioni assembleari attraverso una innovativa formulazione della validità del voto ponderata secondo un criterio che non sia esclusivamente basato sul voto capitano ma anche proporzionale al numero di azioni possedute. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato»;
b) sopprimere la lettera c).
1. 280. Busin, Allasia, Prataviera.
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
2-bis. Le banche popolari che hanno un attivo superiore a 8 miliardi di euro, determinato a livello consolidato qualora la banca sia capogruppo di un gruppo bancario, devono adeguare i loro statuti entro il termine di 36 mesi, prevedendo in essi:
e) un limite al possesso azionario, diretto o indiretto, non inferiore al 3 per cento e non superiore al 5 per cento del capitale; tale limite non si applica agli organismi di investimento collettivo per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina Pag. 35propria di ciascuno di essi. Il rispetto del limite sopra previsto si valuta tenendo conto di tutte le partecipazioni riferibili, direttamente o indirettamente, ai soci e alle società o altre persone giuridiche controllate o collegate ai soci medesimi, siano essi persone fisiche o persone giuridiche. La Banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore o ai detentori il superamento del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i diritti patrimoniali, relativi alle azioni il cui acquisto ha determinato il superamento del limite, maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca;
f) la possibilità che le liste per l'elezione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale vengano presentate, oltre che da un prestabilito numero minimo di soci, anche da tanti soci che rappresentino una quota del capitale sociale pari ad almeno il 3 per cento;
g) che nel caso della presentazione di più liste, il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a criteri idonei ad assicurare che qualora una lista, risultata di minoranza nel numero di voti espressi per teste, abbia conseguito il voto di tanti soci che rappresentino almeno il 10 per cento del capitale sociale, tale lista ottenga almeno un quinto degli amministratori eletti;
h) la chiara individuazione dei criteri mutualistici e sociali cui la banca deve attenersi nello svolgimento della propria attività.
1. 257. Busin, Allasia, Prataviera.
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
2-bis. Le banche popolari che hanno un attivo superiore a 8 miliardi di euro, determinato a livello consolidato qualora la banca sia capogruppo di un gruppo bancario, devono adeguare i loro statuti entro il termine di 36 mesi, prevedendo in essi:
a) un limite al possesso azionario, diretto o indiretto, non inferiore al 3 per cento e non superiore al 4 per cento del capitale; tale limite non si applica agli organismi di investimento collettivo per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi. Il rispetto del limite sopra previsto si valuta tenendo conto di tutte le partecipazioni riferibili, direttamente o indirettamente, ai soci e alle società o altre persone giuridiche controllate o collegate ai soci medesimi, siano essi persone fisiche o persone giuridiche. La Banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore o ai detentori il superamento del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i diritti patrimoniali, relativi alle azioni il cui acquisto ha determinato il superamento del limite, maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca;
b) la possibilità che le liste per l'elezione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale vengano presentate, oltre che da un prestabilito numero minimo di soci, anche da tanti soci che rappresentino una quota del capitale sociale pari ad almeno il 3 per cento;
c) che nel caso della presentazione di più liste, il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a criteri idonei ad assicurare che qualora una lista, risultata di minoranza nel numero di voti espressi per teste, abbia conseguito il voto di tanti soci che rappresentino almeno il 10 per cento del capitale sociale, tale lista ottenga almeno un quinto degli amministratori eletti;
d) la chiara individuazione dei criteri mutualistici e sociali cui la banca deve attenersi nello svolgimento della propria attività.
1. 255. Busin, Allasia, Prataviera.
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
2-bis. Le banche popolari che hanno un attivo superiore a 8 miliardi di euro, determinato a livello consolidato qualora la banca sia capogruppo di un gruppo bancario, devono adeguare i loro statuti entro il termine di 18 mesi, prevedendo in essi:
e) un limite al possesso azionario, diretto o indiretto, non inferiore al 3 per cento e non superiore al 5 per cento del capitale; tale limite non si applica agli organismi di investimento collettivo per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi. Il rispetto del limite sopra previsto si valuta tenendo conto di tutte le partecipazioni riferibili, direttamente o indirettamente, ai soci e alle società o altre persone giuridiche controllate o collegate ai soci medesimi, siano essi persone fisiche o persone giuridiche. La Banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore o ai detentori il superamento del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i diritti patrimoniali, relativi alle azioni il cui acquisto ha determinato il superamento del limite, maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca;
f) la possibilità che le liste per l'elezione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale vengano presentate, oltre che da un prestabilito numero minimo di soci, anche da tanti soci che rappresentino una quota del capitale sociale pari ad almeno il 3 per cento;
g) che nel caso della presentazione di più liste, il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a criteri idonei ad assicurare che qualora una lista, risultata di minoranza nel numero di voti espressi per teste, abbia conseguito il voto di tanti soci che rappresentino almeno il 10 per cento del capitale sociale, tale lista ottenga almeno un quinto degli amministratori eletti;
h) la chiara individuazione dei criteri mutualistici e sociali cui la banca deve attenersi nello svolgimento della propria attività.
1. 256. Busin, Allasia, Prataviera.
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
2-bis. Le banche popolari che hanno un attivo superiore a 8 miliardi di euro, determinato a livello consolidato qualora la banca sia capogruppo di un gruppo bancario, devono adeguare i loro statuti entro il termine di 18 mesi, prevedendo in essi:
a) un limite al possesso azionario, diretto o indiretto, non inferiore al 3 per cento e non superiore al 4 per cento del capitale; tale limite non si applica agli organismi di investimento collettivo per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi. Il rispetto del limite sopra previsto si valuta tenendo conto di tutte le partecipazioni riferibili, direttamente o indirettamente, ai soci e alle società o altre persone giuridiche controllate o collegate ai soci medesimi, siano essi persone fisiche o persone giuridiche. La Banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore o ai detentori il superamento del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i diritti patrimoniali, relativi alle azioni il cui acquisto ha determinato il superamento del limite, maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca;
b) la possibilità che le liste per l'elezione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale vengano presentate, oltre che da un prestabilito numero minimo di soci, anche da tanti soci che rappresentino una quota del capitale sociale pari ad almeno il 3 per cento;
c) che nel caso della presentazione di più liste, il riparto degli amministratori da Pag. 37eleggere sia effettuato in base a criteri idonei ad assicurare che qualora una lista, risultata di minoranza nel numero di voti espressi per teste, abbia conseguito il voto di tanti soci che rappresentino almeno il 10 per cento del capitale sociale, tale lista ottenga almeno un quinto degli amministratori eletti;
d) la chiara individuazione dei criteri mutualistici e sociali cui la banca deve attenersi nello svolgimento della propria attività.
1. 254. Busin, Allasia, Prataviera.
Al comma 1, alla lettera b), numero 1), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
2-bis. Qualora l'attivo della banca popolare superi 8 miliardi di euro, la banca opera una ridefinizione della partecipazioni dei soci alle decisioni assembleari attraverso una innovativa formulazione della validità del voto ponderata secondo un criterio che non sia esclusivamente basato sul voto capitano ma anche proporzionale al numero di azioni possedute. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato.
1. 281. Busin, Allasia, Prataviera.
Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
2-bis. Il tasso di copertura con accantonamenti in bilancio (coverage ratio) non può essere inferiore di 7 punti percentuali alla media del sistema. La Banca d'Italia vigila sull'osservanza del detto limite.
1. 11. Villarosa, Pesco, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
2-bis. Il tasso di copertura con accantonamenti in bilancio (coverage ratio) non può essere inferiore di 5 punti percentuali alla media del sistema. La Banca d'Italia vigila sull'osservanza del detto limite.
1. 2. Villarosa, Pesco, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
2-bis. Il tasso di copertura con accantonamenti in bilancio (coverage ratio) non può essere inferiore di 3 punti percentuali alla media del sistema. La Banca d'Italia vigila sull'osservanza del detto limite.
1. 3. Villarosa, Pesco, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
2-bis. Il totale del valore crediti verso clienti non può essere superiore al 70 per cento del totale degli attivi. La Banca d'Italia vigila sull'osservanza del detto limite.
1. 5. Villarosa, Pesco, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
2-bis. Il totale del valore crediti verso clienti non può essere superiore al 65 per cento del totale degli attivi. La Banca d'Italia vigila sull'osservanza del detto limite.
1. 4. Villarosa, Pesco, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
2-bis. L'ammontare dei crediti deteriorati della banca popolare non può superare Pag. 38la metà del totale dei suoi impieghi risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
1. 9. Pesco, Cancelleri, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
2-bis. L'ammontare dei crediti deteriorati della banca popolare non può superare la metà del totale dei suoi impieghi risultanti dai dati di bilancio.
1. 8. Pesco, Cancelleri, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso 2-bis, alle parole: L'attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro premettere le seguenti: Fatta eccezione per quanto previsto al comma 2-quater.
1. 64. Fauttilli, Sberna, Caruso.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sostituire le parole: L'attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro con le seguenti: Il patrimonio netto della banca popolare non può essere pari o superiore a due miliardi di euro.
1. 327. Boccia, Fassina, Civati.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sostituire le parole: L'attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro, con le seguenti: L'attivo delle banche popolari con azioni quotate in mercati regolamentati non può superare i 30 miliardi di euro.
1. 352. Villarosa, Pesco, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sostituire le parole: L'attivo della banca popolare con le seguenti: L'attivo delle banche popolari con azioni quotate in mercati regolamentati o appartenenti ad un gruppo bancario all'interno del quale vi sono società in forma di società quotate nei mercati regolamentati.
1. 351. Pesco, Villarosa, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 2-bis, sostituire le parole: L'attivo della banca popolare, con le seguenti: L'attivo delle banche popolari con azioni quotate in mercati regolamentati.
1. 349. Villarosa, Cancelleri, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2-bis, dopo la parola: L'attivo, inserire le seguenti: patrimoniale netto.
1. 243. De Girolamo, Pagano.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis dopo le parole: banca popolare, aggiungere le seguenti: con azioni quotate nei mercati regolamentati o appartenente ad un gruppo bancario all'interno del quale partecipano società in forma di società per azioni quotate nei mercati regolamentati.
1. 37. Paglia, Ricciatti, Ferrara.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis dopo le parole: banca popolare, aggiungere le seguenti: con azioni quotate nei mercati regolamentati.
*1. 332. Laffranco, Palese.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis dopo le parole: banca popolare, aggiungere le seguenti: con azioni quotate nei mercati regolamentati.
*1. 28. Fassina, Boccia, Civati, Cuperlo, D'Attorre, Zoggia.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis dopo le parole: banca popolare, aggiungere le seguenti: con azioni quotate nei mercati regolamentati.
*1. 38. Paglia, Ricciatti, Ferrara.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis dopo le parole: banca popolare, aggiungere le seguenti: con azioni quotate nei mercati regolamentati.
*1. 39. Alberto Giorgetti.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis dopo le parole: banca popolare, inserire le seguenti: con azioni quotate nei mercati regolamentati.
*1. 40. Maietta, Rampelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis dopo le parole: banca popolare, aggiungere le seguenti: con azioni quotate nei mercati regolamentati.
*1. 41. Di Gioia.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis dopo le parole: banca popolare, aggiungere le seguenti: con azioni quotate nei mercati regolamentati.
*1. 42. Formisano.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis dopo le parole: banca popolare, aggiungere le seguenti: con azioni quotate nei mercati regolamentati.
*1. 43. Mazzoli.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis dopo le parole: banca popolare, aggiungere le seguenti: con azioni quotate nei mercati regolamentati.
*1. 231. Pagano.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis dopo le parole: banca popolare, aggiungere le seguenti: con azioni quotate nei mercati regolamentati.
*1. 268. Busin, Allasia, Prataviera, Saltamartini.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b) capoverso 2-bis sostituire le parole: 8 miliardi con: il limite di cui all'articolo 6 paragrafo 4 del Regolamento UE n. 1024/2013.
b) al comma 1, lettera b) dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente comma:
2-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater si applicano anche alle banche popolari con azioni quotate nei mercati regolamentati qualunque sia la dimensione dell'attivo.
c) al comma 2 dopo le parole: 2-bis, sostituire le parole: e 2-ter, con le parole: 2-ter e 2-quinquies.
**1. 12. Boccia, Fassina, Civati.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b) capoverso 2-bis sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: il limite di cui all'articolo 6 paragrafo 4 del Regolamento UE n. 1024/2013.
b) al comma 1, lettera b) dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:
2-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater si applicano anche alle banche popolari con azioni quotate nei mercati regolamentati qualunque sia la dimensione dell'attivo.Pag. 40
c) al comma 2 dopo le parole: 2-bis, sostituire le parole: e 2-ter, con le seguenti: 2-ter e 2-quinquies.
**1. 35. Mazzoli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b) capoverso 2-bis sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: il limite di cui all'articolo 6 paragrafo 4 del Regolamento UE n. 1024/2013.
b) al comma 1, lettera b) dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente comma:
2-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater si applicano anche alle banche popolari con azioni quotate nei mercati regolamentati qualunque sia la dimensione dell'attivo.
c) al comma 2 dopo le parole: 2-bis, sostituire le parole: e 2-ter, con le seguenti: 2-ter e 2-quinquies.
**1. 62. Alberto Giorgetti.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b) capoverso 2-bis sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: il limite di cui all'articolo 6 paragrafo 4 del Regolamento UE n. 1024/2013.
b) al comma 1, lettera b) dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:
2-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater si applicano anche alle banche popolari con azioni quotate nei mercati regolamentati qualunque sia la dimensione dell'attivo.
c) al comma 2 dopo le parole: 2-bis, sostituire le parole: e 2-ter, con le seguenti: 2-ter e 2-quinquies.
**1. 72. De Girolamo, Bernardo, Tancredi, Pagano.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b) capoverso 2-bis sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: il limite di cui all'articolo 6 paragrafo 4 del Regolamento UE n. 1024/2013.
b) al comma 1, lettera b) dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:
2-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater si applicano anche alle banche popolari con azioni quotate nei mercati regolamentati qualunque sia la dimensione dell'attivo.
c) al comma 2 dopo le parole: 2-bis, sostituire le parole: e 2-ter, con le parole: 2-ter e 2-quinquies.
**1. 63. Di Gioia.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b) capoverso 2-bis sostituire le parole: 8 miliardi con: il limite di cui all'articolo 6 paragrafo 4 del Regolamento UE n. 1024/2013.
b) al comma 1, lettera b) dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente comma:
2-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater si applicano anche alle banche popolari con azioni quotate nei mercati regolamentati qualunque sia la dimensione dell'attivo.
c) al comma 2 dopo le parole: 2-bis, sostituire le parole: e 2-ter, con le parole: 2-ter e 2-quinquies.
**1. 73. Laffranco, Palese.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b) capoverso 2-bis sostituire le parole: 8 miliardi con: il limite di cui all'articolo 6 paragrafo 4 del Regolamento UE n. 1024/2013.
b) al comma 1, lettera b) dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente comma:
2-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater si applicano anche Pag. 41alle banche popolari con azioni quotate nei mercati regolamentati qualunque sia la dimensione dell'attivo.
c) al comma 2 dopo le parole: 2-bis, sostituire le parole: e 2-ter, con le parole: 2-ter e 2-quinquies.
**1. 277. Busin, Allasia, Prataviera, Saltamartini.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis sostituire: «8 miliardi» con: «il limite di cui all'articolo 6 paragrafo 4 del Regolamento UE n. 1024/2013»;
b) al comma 1, lettera b) dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente comma: 2-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater si applicano anche alle banche popolari con azioni quotate nei mercati regolamentati qualunque sia la dimensione dell'attivo;
c) al comma 2, sostituire le parole: e 2-ter con le seguenti: 2-ter e 2-quinquies».
**1. 350. Villarosa, Cancelleri, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b) numero 1 capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole 8 miliardi» con le seguenti: il limite di cui all'articolo 6 paragrafo 4 del Regolamento UE n. 1024 del 2013;
b) al comma 1, lettera b), numero 1, dopo il capoverso 2-quater aggiungere il seguente:
2-quinquies. Le disposizioni concernenti l'obbligo di trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31 si applicano altresì alle banche popolari con azioni quotate nei mercati regolamentati qualunque sia la dimensione dell'attivo;
c) al comma 2 sostituire le parole «commi 2-bis e 2-ter con le seguenti: «commi 2-bis, 2-ter e 2-quinquies.
1. 322. Sottanelli, Bombassei, Falcone.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 2-bis, sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: il limite di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013;
b) al comma 1, lettera d), numero 1, dopo il capoverso 2-quater inserire il seguente: 2-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater si applicano anche alle banche popolari con azioni quotate nei mercati regolamentati indipendentemente dalla dimensione dell'attivo.;
c) al comma 2 sostituire le parole e 2-ter con le seguenti: , 2-ter e 2-quinquies.
1. 71. Fassina, Boccia, Civati, Cuperlo, D'Attorre, Zoggia.
Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 2-bis, sostituire le parole: 8 miliardi di euro con le seguenti: il limite di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013.
1. 102. Ginato.
Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 2-bis, sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: 100 miliardi.
1. 354. Villarosa, Cancelleri, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 2-bis, sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: 61,5 miliardi.
1. 355. Villarosa, Cancelleri, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 2-bis, sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: 48 miliardi.
1. 356. Villarosa, Cancelleri, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: 30 miliardi.
*1. 30. Fassina, Boccia, Civati, Cuperlo, D'Attorre, Zoggia.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: 30 miliardi.
*1. 44. Paglia, Ricciatti, Ferrara.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: 30 miliardi.
*1. 45. Alberto Giorgetti.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: 30 miliardi.
*1. 46. Di Gioia.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: 30 miliardi.
*1. 47. Formisano.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: 30 miliardi.
*1. 48. Mazzoli.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: 30 miliardi.
*1. 49. Maietta, Rampelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: 30 miliardi.
*1. 336. Laffranco, Palese.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: 30 miliardi.
*1. 357. Villarosa, Cancelleri, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: 30 miliardi.
*1. 270. Busin, Allasia, Prataviera, Saltamartini.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: 30 miliardi.
*1. 343. Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Bombassei, Falcone.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: 30 miliardi.
*1. 233. Pagano.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: 20 miliardi.
**1. 31. Fassina, Boccia, Civati, Cuperlo, D'Attorre, Zoggia.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: 20 miliardi.
**1. 52. Paglia, Ricciatti, Ferrara.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: 20 miliardi.
**1. 53. Alberto Giorgetti.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: 20 miliardi.
**1. 54. Maietta, Rampelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: 20 miliardi.
**1. 55. Di Gioia.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: 20 miliardi.
**1. 56. Formisano.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: 20 miliardi.
**1. 271. Busin, Allasia, Prataviera, Saltamartini.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: 20 miliardi.
**1. 232. Pagano.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: 20 miliardi.
**1. 337. Laffranco, Palese.
Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: 16 miliardi.
1. 6. Pesco, Cancelleri, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b) capoverso 2-bis dopo le parole: «L'attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro», inserire le seguenti: «se quotata, ovvero il limite previsto dall'articolo 6 paragrafo 4 del Regolamento UE n. 1024/2013 se non quotata, fatta eccezione per quanto previsto al comma 2-quater»;
b) al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter sostituire le parole: «in caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis inserire le seguenti: Fatta eccezione per quanto previsto dal comma 2-quater, in caso di superamento dei limiti previsti dal comma 2-bis»;
c) al comma 1, lettera b) dopo il capoverso 2-ter;
«2-ter.1. I commi 2-bis e 2-ter non si applicano alle banche popolari il cui attivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 era superiore ai limiti previsti dal comma 2-bis che abbiano approvato una o più operazioni, incluse eventuali fusioni con o in altre banche, che, singolarmente considerate o nel loro insieme, comportino per tale banca popolare un incremento degli attivi calcolati ai sensi del comma 2-bis non inferiore al 50 per cento e che abbiano approvato, con le maggioranze applicabili alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, la modifica dello statuto sociale mediante introduzione di disposizioni che prevedano che almeno 1/4 dei componenti il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Sorveglianza, a seconda del caso, sia eletto tramite voto di lista sulla base della percentuale del capitale rappresentato dai soci aventi diritto al voto»;
d) al comma 1, lettera c) capoverso «Art.31» prima delle parole: «le trasformazioni di banche popolari in società per azioni» inserire le seguenti: «Nel caso previsto dal comma 2-ter dell'articolo 29»;Pag. 44
e) al comma 1, lettera c) capoverso «Art. 31», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Nel caso previsto dal comma 2-ter dell'articolo 29, gli Statuti delle banche popolari che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, prevedono un limite al diritto di voto, non esercitabile, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al [tre] per cento del capitale sociale avente diritto al voto. A tal fine, si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate; non si tiene conto, invece, delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento gestiti da società controllate o collegate. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma codice civile. Il collegamento ricorre nei casi di cui all'articolo 2359, terzo comma, codice civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del Codice Civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Le assemblee delle banche popolari che approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, possono con le medesime maggioranze di cui al comma 1 approvare l'adozione di uno statuto speciale che preveda:
a) l'attribuzione di un voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenente al medesimo soggetto che dimostri di aver mantenuto continuativamente la piena proprietà delle azioni per un periodo non inferiore a 24 mesi. Nel calcolo dei 24 mesi si terrà conto anche del periodo di ininterrotta iscrizione a libro soci della banca precedente la data di efficacia della trasformazione o della fusione da cui risulti la società per azioni; [il voto maggiorato non si applica ai patti parasociali previsti dall'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o alle associazioni tra soci previste dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
b) che il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Sorveglianza, a seconda dei casi, siano eletti secondo il meccanismo del voto di lista e una parte dei componenti tali organi sia tratta dalla lista che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai soci cui, ai sensi della precedente lettera (a), lo statuto sociale attribuisce il voto maggiorato. Nell'ipotesi di cui alla lettera (a) che precede, ove la banca risultante dalla trasformazione o dalla fusione abbia emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, la Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione relative all'attribuzione di un voto maggiorato, al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.
1-ter. Fuori dal caso di cui al comma 1, le trasformazioni di banche popolari in società per azioni ovvero le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, per le quali sussistano ragioni di interesse dei creditori ovvero esigenze di rafforzamento patrimoniale attestate nei provvedimenti di competenza della Banca d'Italia, sono deliberate con le maggioranze meno elevate tra quelle previste dagli statuti per la costituzione Pag. 45e per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria».
f) al comma 1, lettera d) dell'articolo 1:
al numero 2) dopo le parole: «2538, secondo comma, secondo periodo» aggiungere le seguenti: «terzo»;
sopprimere il numero 3);
g) al comma 2:
sostituire le parole: «18 mesi» con le seguenti: «24 mesi»;
aggiungere in fine il seguente periodo: «Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche popolari alle disposizioni inderogabili introdotte dal presente articolo è fissato al 30 giugno 2017».
1. 340. Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Mucci, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) capoverso 2-bis aggiungere dopo le parole: «L'attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro», le seguenti: «se quotata ovvero il limite previsto dall'articolo 6 paragrafo 4 del Regolamento UE n. 1024/2013 se non quotata, fatta eccezione per quanto previsto al comma 2-quater»;
b) alla lettera b) capoverso 2-ter sostituire le parole: «in caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis» con le seguenti: «fatta eccezione per quanto previsto dal comma 2-quater, in caso di superamento dei limiti previsti dal comma 2-bis»;
c) alla lettera b) dopo il capoverso 2-ter inserire il seguente:
«2-ter.1. I commi 2-bis e 2-ter non si applicano alle banche popolari il cui attivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 era superiore ai limiti previsti dal comma 2-bis che abbiano approvato una o più operazioni, incluse eventuali fusioni con o in altre banche, che, singolarmente considerate o nel loro insieme, comportino per tale banca popolare un incremento degli attivi calcolati ai sensi del comma 2-bis non inferiore al 50 per cento e che abbiano approvato, con le maggioranze applicabili alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, la modifica dello statuto sociale mediante introduzione di disposizioni che prevedano che almeno 1/4 dei componenti il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Sorveglianza, a seconda del caso, sia eletto tramite voto di lista sulla base della percentuale del capitale rappresentato dai soci aventi diritto voto».
1. 341. Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Mucci, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.
Al comma 1, lettera b), numero 1) apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «2-bis» dopo le parole: «8 miliardi di euro», inserire le seguenti: «se quotata ovvero il limite previsto all'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 se non quotata, fatta eccezione per quanto previsto al comma 2-ter.1»;
b) al capoverso «2-ter» sostituire le parole: «In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis» con le seguenti: «Fatta eccezione per quanto previsto dal comma 2-ter.1, in caso di superamento dei limiti previsti dal comma 2-bis»;
c) dopo il capoverso «2-ter» inserire il seguente:
«2-ter.1. I commi 2-bis e 2-ter non si applicano alle banche popolari il cui attivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3 era superiore ai limiti previsti dal comma 2-bis che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, abbiano approvato una o più operazioni, incluse eventuali fusioni con o in altre banche, che, singolarmente Pag. 46considerate o nel loro insieme, comportino per tale banca popolare un incremento degli attivi calcolati ai sensi del comma 2-bis non inferiore ai 50 per cento e che abbiano approvato, con le maggioranze applicabili alla data di entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, la modifica dello statuto sociale mediante introduzione di disposizioni che prevedano che almeno un quarto dei componenti il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Sorveglianza, a seconda del caso, sia eletto tramite voto di lista sulla base della percentuale del capitale rappresentato dai soci aventi diritto al voto».
1. 23. Fassina, Boccia, Civati, Cuperlo, D'Attorre, Zoggia.
Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis dopo le parole: L'attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro, inserire le seguenti: se quotata ovvero, se non quotata, il numero dei soci non può essere superiore a cinquantamila, fatta eccezione per quanto previsto al comma 2-quater, e dopo le parole: Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, inserire le seguenti: il limite riferito all'attivo è determinato a livello consolidato.
1. 66. Civati, Pastorino, Boccia.
Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «2-bis» dopo le parole: 8 miliardi di euro, inserire le seguenti: se quotata ovvero il limite previsto all'articolo 6 paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 se non quotata.
* 1. 24. Fassina, Boccia, Civati, Cuperlo, D'Attorre, Zoggia.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis primo periodo aggiungere, in fine, le parole: se quotata ovvero il limite previsto all'articolo 6 paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 se non quotata, fatta eccezione per quanto previsto al successivo comma 2-quater.
* 1. 65. Paglia, Ricciatti, Ferrara.
Al comma 1, lettera b) capoverso comma 2-bis dopo le parole: L'attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro, inserire le seguenti: se quotata ovvero il limite se non quotata, fatta eccezione per quanto previsto al comma 2-quater.
* 1. 68. Palese.
Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «2-bis» dopo le parole: 8 miliardi di euro inserire le seguenti: se quotata ovvero il limite previsto all'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 se non quotata.
* 1. 101. Pelillo, Ginefra.
Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, dopo le parole: l'attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro, inserire le seguenti: se quotata ovvero il limite previsto all'articolo 6 paragrafo 4, del Regolamento UE n. 1024/2013 se non quotata, fatta eccezione per quanto previsto al comma 2-quater.
* 1. 230. Pagano.
Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis» dopo le parole: 8 miliardi di euro inserire le seguenti: se quotata e 30 miliardi di euro se non quotata.
**1. 29. Fassina, Boccia, Civati, Cuperlo, D'Attorre, Zoggia.
Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis» dopo le parole: 8 miliardi di euro inserire le seguenti: se quotata, e 30 miliardi di euro se non quotata.
**1. 50. Maietta, Rampelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis dopo le parole: 8 miliardi di euro inserire le seguenti: se quotata e 30 miliardi di euro se non quotata.
**1. 51. Mazzoli.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis dopo le parole: 8 miliardi di euro inserire le seguenti: se quotata e 30 miliardi di euro se non quotata.
**1. 57. Paglia, Ricciatti, Ferrara.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis dopo le parole: 8 miliardi di euro inserire le seguenti: se quotata e 30 miliardi di euro se non quotata.
**1. 58. Alberto Giorgetti.
Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis» dopo le parole: 8 miliardi di euro inserire le seguenti: se quotata e 30 miliardi di euro se non quotata.
**1. 60. Di Gioia.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis dopo le parole: 8 miliardi di euro inserire le seguenti: se quotata e 30 miliardi di euro se non quotata.
**1. 61. Formisano.
Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis» dopo le parole: 8 miliardi di euro inserire le seguenti: se quotata e 30 miliardi di euro se non quotata.
**1. 235. Pagano.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis dopo le parole: 8 miliardi di euro inserire le seguenti: se quotata e 30 miliardi di euro se non quotata.
**1. 269. Busin, Allasia, Prataviera, Saltamartini.
Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis» dopo le parole: 8 miliardi di euro inserire le seguenti: se quotata e 30 miliardi di euro se non quotata.
**1. 333. Laffranco, Palese.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis dopo le parole: 8 miliardi inserire le seguenti: se quotata e 30 miliardi di euro se non quotata.
**1. 358. Pesco, Cancelleri, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso 2-bis, sopprimere il secondo periodo.
1. 359. Villarosa, Pesco, Alberti, Cancelleri, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole: il limite è determinato con le seguenti: il limite non è determinato.
1. 7. Pesco, Cancelleri, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 2-bis» aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se la banca ha effettuato acquisizioni e/o fusioni a decorrere dall'anno 2014, il limite di cui al primo periodo è di 30 miliardi di euro.
1. 323. Palese.
Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 2-bis» aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se la banca ha effettuato acquisizioni e/o fusioni a decorrere dall'anno 2014, il limite di cui al primo periodo è di 30 miliardi di euro.
1. 1. Palese.
Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire il comma 2-ter con il seguente:
«2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'arrivo non è stato ridotto al di sotto della soglia anche attraverso scissioni o conferimenti né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni o la fusione da cui risulti una società per azioni ai sensi dell'articolo 31 o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo».
1. 10. Pagano.
Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire il capoverso 2-ter con il seguente:
2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31 o la liquidazione, la Banca d'Italia, propone al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione ai soci del valore delle quote risultanti dall'analisi di bilancio, e la pubblicizzazione della banca.
1. 80. Pesco, Villarosa, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire il capoverso 2-ter con il seguente:
2-ter. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31 o la liquidazione, la Banca d'Italia, propone al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione ai soci del valore delle quote risultanti dall'analisi di bilancio, e la pubblicizzazione della banca.
1. 78. Pesco, Villarosa, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «2-ter» con il seguente:
2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia deve essere deliberata la trasformazione in società per azioni.
*1. 34. Fassina, Boccia, Civati, Cuperlo, D'Attorre, Zoggia.
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «2-ter» con il seguente:
2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia deve essere deliberata la trasformazione in società per azioni.
*1. 67. Paglia, Ricciatti, Ferrara.
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «2-ter» con il seguente:
2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l'organo di Pag. 49amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia deve essere deliberata la trasformazione in società per azioni.
*1. 275. Busin, Allasia, Prataviera, Saltamartini.
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «2-ter» con il seguente:
2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia deve essere deliberata la trasformazione in società per azioni.
*1. 338. Laffranco, Palese.
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «2-ter» con il seguente:
2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia deve essere deliberata la trasformazione in società per azioni.
*1. 209. Alberto Giorgetti.
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «2-ter» con il seguente:
2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia deve essere deliberata la trasformazione in società per azioni.
*1. 211. Mazzoli.
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «2-ter» con il seguente:
2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia deve essere deliberata la trasformazione in società per azioni.
*1. 214. Maietta, Rampelli.
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «2-ter» con il seguente:
2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia deve essere deliberata la trasformazione in società per azioni.
*1. 217. Di Gioia.
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «2-ter» con il seguente:
2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia deve essere deliberata la trasformazione in società per azioni.
*1. 219. Formisano.
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «2-ter» con il seguente:
2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo Pag. 50non è stato ridotto al di sotto della soglia deve essere deliberata la trasformazione in società per azioni.
*1. 222. Fauttilli, Sberna, Caruso.
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «2-ter» con il seguente:
2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia deve essere deliberata la trasformazione in società per azioni.
*1. 246. Pagano.
Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso 2-ter sopprimere le parole: In caso di superamento dei limite di cui al comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso.
Conseguentemente, sopprimere il capoverso 2-quater.
1. 79. Pesco, Villarosa, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, alle parole: In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, premettere le seguenti: Fatta eccezione per quanto previsto dal comma 2-quater.
1. 224. Fauttilli, Sberna, Caruso.
Al comma 1, lettera b), numero 1) apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «2-ter» sostituire le parole: «In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis» con le seguenti: «Fatta eccezione per quanto previsto dal comma 2-ter.1, in caso di superamento dei limiti previsti dal comma 2-bis»;
b) dopo il capoverso «2-ter» inserire il seguente:
2-ter.1. I commi 2-bis e 2-ter non si applicano alle banche popolari il cui attivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3 era superiore ai limiti previsti dal comma 2-bis che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, abbiano approvato una o più operazioni, incluse eventuali fusioni con o in altre banche, che, singolarmente considerate o nel loro insieme, comportino per tale banca popolare un incremento degli attivi calcolati ai sensi del comma 2-bis non inferiore al 50 per cento e che abbiano approvato, con le maggioranze applicabili alla data di entrata in vigore del decreto legge. 24 gennaio 2015, n. 3, la modifica dello statuto sociale mediante introduzione di disposizioni che prevedano che almeno un quarto dei componenti il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Sorveglianza, a seconda del caso, sia eletto tramite voto di lista sulla base della percentuale del capitale rappresentato dai soci aventi diritto al voto».
1. 26. Fassina, Boccia, Civati, Cuperlo, D'Attorre, Zoggia.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, con le seguenti: «Fatta eccezione per quanto previsto dal comma 2-quater, in caso di superamento dei limiti previsti dal comma 2-bis».
*1. 89. Paglia, Ricciatti, Ferrara.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, con le seguenti: «Fatta eccezione per quanto previsto dal comma 2-quater, in caso di superamento dei limiti previsti dal comma 2-bis».
*1. 69. Palese.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, con le seguenti: «Fatta eccezione per quanto previsto dal comma 2-quater, in caso di superamento dei limiti previsti dal comma 2-bis».
*1. 250. Pagano.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: Se entro un anno, con le seguenti: Se entro ventiquattro mesi.
**1. 87. Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Mucci, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: Se entro un anno, con le seguenti: Se entro ventiquattro mesi.
**1. 339. Villarosa, Cancelleri, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso 2-ter, sostituire le parole: un anno con le seguenti: diciotto mesi.
1. 335. Villarosa, Cancelleri, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), numero 1), capoverso 2-ter, sostituire le parole: la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31 o la liquidazione con le seguenti: la liquidazione o una ridefinizione della partecipazioni dei soci alle decisioni assembleari attraverso una innovativa formulazione della validità del voto ponderata secondo un criterio che non sia esclusivamente basato sul voto capitario ma anche proporzionale al numero di azioni possedute;
b) sopprimere la lettera c).
1. 282. Busin, Allasia, Prataviera.
Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 2-ter, sostituire le parole: la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31 o la liquidazione con le seguenti: la liquidazione o una ridefinizione della partecipazioni dei soci alle decisioni assembleari attraverso una innovativa formulazione della validità del voto ponderata secondo un criterio che non sia esclusivamente basato sul voto capitario ma anche proporzionale al numero di azioni possedute.
1. 283. Busin, Allasia, Prataviera.
Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-ter, sostituire le parole da: tenuto conto delle circostanze sino alla fine del comma, con le seguenti: può proporre alla Banca centrale europea l'avvio di un procedimento revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria.
1. 245. Pagano.
Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso 2-ter inserire il seguente:
2-ter.1 In caso di trasformazione deliberata ai sensi del comma 2-ter, lo statuto della società per azioni risultante dalla trasformazione può prevedere, per le azioni possedute da uno stesso soggetto, che il diritto di voto sia limitato, per un periodo non superiore a cinque anni dalla delibera di trasformazione, ad una misura massima non inferiore al 5 per cento del capitale sociale.
1. 84. Capezzone, Altieri, Bianconi, Castiello, Ciracì, Fabrizio Di Stefano, Galati, Laffranco, Latronico, Picchi, Francesco Saverio Romano.
Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso 2-ter inserire il seguente:
2-ter.1 In caso di trasformazione deliberata ai sensi del comma 2-ter, lo statuto Pag. 52della società per azioni risultante dalla trasformazione può prevedere, per le azioni possedute da uno stesso soggetto, che il diritto di voto sia limitato ad una misura massima non inferiore al 5 per cento del capitale sociale.
1. 83. Capezzone, Altieri, Bianconi, Castiello, Ciracì, Fabrizio Di Stefano, Galati, Laffranco, Latronico, Picchi, Francesco Saverio Romano.
Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso 2-ter inserire il seguente:
2-ter.1 In caso di trasformazione deliberata ai sensi del comma 2-ter, lo statuto della società per azioni risultante dalla trasformazione può prevedere, per le azioni possedute da uno stesso soggetto, che il diritto di voto sia limitato, per un periodo non superiore a cinque anni dalla delibera di trasformazione, ad una misura massima non inferiore al 3 per cento del capitale sociale.
1. 82. Capezzone, Altieri, Bianconi, Castiello, Ciracì, Fabrizio Di Stefano, Galati, Laffranco, Latronico, Picchi, Francesco Saverio Romano.
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 2-ter inserire il seguente:
2-ter.1 In caso di trasformazione deliberata ai sensi del comma 2-ter, lo statuto della società per azioni risultante dalla trasformazione può prevedere, per le azioni possedute da uno stesso soggetto, che il diritto di voto sia limitato ad una misura massima non inferiore al 3 per cento del capitale sociale.
1. 226. Capezzone, Altieri, Bianconi, Castiello, Ciracì, Fabrizio Di Stefano, Galati, Laffranco, Latronico, Picchi, Francesco Saverio Romano.
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 2-ter, inserire il seguente:
2-quater. Lo statuto delle banche di cui al comma 2-ter può prevedere, per un periodo massimo di cinque anni dalla delibera di trasformazione, il divieto di esercitare il diritto di voto per un quantitativo di azioni possedute da uno stesso soggetto superiore al 3 per cento del capitale sociale.
1. 85. Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Mucci, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.
Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso 2-ter, inserire il seguente:
2-ter.1. Gli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione o dalla fusione delle banche popolari ai sensi del comma 2-ter, prevedono un limite al diritto di voto, non esercitabile, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al tre per cento del capitale sociale avente diritto al voto. A tal fine, si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate non si tiene conto, invece, delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento gestiti da società controllate o collegate. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile. Il collegamento ricorre nei casi di cui all'articolo 2359, terzo comma, del codice civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie o interposta persona o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 dei codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta Pag. 53senza tale violazione, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.
*1. 77. Sanga, Fragomeli, Galperti, Gitti, Misiani, Carnevali.
Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso 2-ter, inserire il seguente:
2-ter.1. Gli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione o dalla fusione delle banche popolari ai sensi del comma 2-ter, prevedono un limite al diritto di voto, non esercitabile, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al tre per cento del capitale sociale avente diritto al voto. A tal fine, si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate non si tiene conto, invece, delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento gestiti da società controllate o collegate. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile. Il collegamento ricorre nei casi di cui all'articolo 2359, terzo comma, del codice civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie o interposta persona o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 dei codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.
*1. 76. Ginato, Moretto, De Menech, Dal Moro, Sbrollini, Mognato, Crivellari.
Al comma 1, lettera b) dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-ter.1 I commi 2-bis e 2-ter non si applicano alle banche popolari il cui attivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, era superiore ai limiti previsti dal comma 2-bis che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, abbiano approvato una o più operazioni, incluse eventuali fusioni con o in altre banche, che, singolarmente considerate o nel loro insieme, comportino per tale banca popolare un incremento degli attivi calcolati ai sensi del comma 2-bis non inferiore al 50 per cento e che abbiano approvato, con le maggioranze applicabili alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, la modifica dello statuto sociale mediante introduzione di disposizioni che prevedano che almeno 1/4 dei componenti il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Sorveglianza, a seconda del caso, sia eletto tramite voto di lista alla base della percentuale del capitale rappresentato dai soci aventi diritto al voto.
**1. 70. Palese.
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-ter.1. I commi 2-bis e 2-ter non si applicano alle banche popolari il cui attivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 era superiore ai limiti previsti dal comma 2-bis che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, abbiano approvato una o più operazioni, incluse eventuali fusioni con o in altre banche, che, singolarmente considerate o nel loro insieme, comportino per tale banca popolare un incremento degli attivi calcolati ai sensi del comma 2-bis non inferiore al 50 per cento e che abbiano approvato, con le maggioranze applicabili alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, la modifica dello statuto sociale mediante Pag. 54introduzione di disposizioni che prevedano che almeno 1/4 dei componenti il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Sorveglianza, a seconda del caso, sia eletto tramite voto di lista sulla base della percentuale del capitale rappresentato dai soci aventi diritto al voto.
**1. 251. Pagano.
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-ter.1. I commi 2-bis e 2-ter non si applicano alle banche popolari il cui attivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 era superiore ai limiti previsti dal comma 2-bis che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, abbiano approvato una o più operazioni, incluse eventuali fusioni con o in altre banche, che, singolarmente considerate o nel loro insieme, comportino per tale banca popolare un incremento degli attivi calcolati ai sensi del comma 2-bis non inferiore al 50 per cento e che abbiano approvato, con le maggioranze applicabili alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, la modifica dello statuto sociale mediante introduzione di disposizioni che prevedano che almeno 1/4 dei componenti il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Sorveglianza, a seconda del caso, sia eletto tramite voto di lista sulla base della percentuale del capitale rappresentato dai soci aventi diritto al voto.
**1. 25. Fassina, Boccia, Civati, Cuperlo, D'Attorre, Zoggia.
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 2-ter aggiungere il seguente:
2-ter.1. Per le banche popolari trasformate in società per azioni restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32.
1. 266. Busin, Allasia, Prataviera.
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 2-ter aggiungere il seguente:
2-ter.1. Le banche popolari trasformate in società per azioni devono impiegare, in ragione d'anno, una percentuale non inferiore alla metà dei prestiti ricevuti dagli istituti di credito nazionali da parte della Banca Centrale Europea con tasso agevolato dell'uno per cento, al fine di erogare finanziamenti alle famiglie e alle piccole e medie imprese, con l'applicazione di un tasso di interesse non superiore al tasso ufficiale di sconto maggiorato del 2,5 per cento.
1. 267. Busin, Allasia, Prataviera.
Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso comma 2-quater con i seguenti:
2-quater. I commi 2-bis e 2-ter non si applicano alle banche popolari il cui attivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 era superiore ai limiti previsti dal comma 2-bis che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, abbiano approvato una o più operazioni, incluse eventuali fusioni con o in altre banche, che, singolarmente considerate o nel loro insieme, comportino per tale banca popolare un incremento degli attivi calcolati ai sensi del comma 2-bis non inferiore al 50 per cento e che abbiano approvato, con le maggioranze applicabili alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, la modifica dello statuto sociale mediante introduzione di disposizioni che prevedano che almeno 1/4 dei componenti il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Sorveglianza, a seconda del caso, sia eletto tramite voto di lista sulla base della percentuale del capitale rappresentato dai soci aventi diritto al voto.
2-quinquies. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo.
1. 90. Paglia, Ricciatti, Ferrara.
Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 2-quater, dopo le parole: Banca d'Italia aggiungere le seguenti:, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio,.
1. 261. Busin, Allasia, Prataviera.
Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 2-quater, dopo le parole: Banca d'Italia aggiungere le seguenti:, di concerto con la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa,.
1. 262. Busin, Allasia, Prataviera.
Al comma 1, lettera b) al capoverso comma 2-quater inserire le parole:, prevedendo che ciascun socio abbia diritto ad azioni ordinarie per un valore non superiore al 40 per cento delle azioni o partecipazioni possedute e che la parte residua sia trasformata nelle azioni di cui all'articolo 2353 del codice civile per un corrispondente valore.
1. 240. Buttiglione, Pagano.
Al comma 1, lettera b), al capoverso comma 2-quater, inserire, in fine, le parole:, prevedendo che ciascun socio abbia diritto ad azioni ordinarie per un valore non superiore al 30 per cento delle azioni o partecipazioni possedute e che la parte residua sia trasformata nelle azioni di cui all'articolo 2353 del codice civile per un corrispondente valore.
1. 241. Buttiglione, Pagano.
Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-quater, inserire, in fine, le parole:, prevedendo che ciascun socio abbia diritto ad azioni ordinarie per un valore non superiore al 20 per cento delle azioni o partecipazioni possedute e che la parte residua sia trasformata nelle azioni di cui all'articolo 2353 del codice civile per un corrispondente valore.
1. 247. Buttiglione, Pagano.
Al comma 1, lettera b), al capoverso comma 2-quater, inserire, in fine, le parole:, prevedendo che ciascun socio abbia diritto ad una azione ordinaria e che le restanti azioni o partecipazioni siano trasformate nelle azioni di cui all'articolo 2353 del codice civile per un corrispondente valore.
1. 248. Buttiglione, Pagano.
Alla lettera b), numero 1), dopo il capoverso comma 2-quater, aggiungere il seguente:
2-quinquies. Con riferimento alle banche che acquisiscono lo stato di società per azioni in virtù del precedente comma 2-ter, nessun avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al cinque per cento del capitale sociale avente diritto a voto. A tal fine si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate.
1. 91. Paglia, Ricciatti, Ferrara.
Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso comma 2-quater, aggiungere il seguente:
2-quinquies. Con riferimento alle banche che acquisiscono lo stato di società per azioni in virtù del precedente comma 2-ter, non può essere esercitato il diritto di voto da parte del soggetto che detiene, direttamente o indirettamente, azioni in misura eccedente il cinque per cento del capitale sociale.
1. 96. Paglia, Ricciatti, Ferrara.
Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso comma 2-quater, aggiungere il seguente:
2-quinquies. Con riferimento alle banche che acquisiscono lo stato di società per Pag. 56azioni in virtù del precedente comma 2-ter, nessun avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al quattro per cento del capitale sociale avente diritto a voto. A tal fine si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate.
1. 92. Paglia, Ricciatti, Ferrara.
Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso comma 2-quater, aggiungere il seguente:
2-quinquies. Con riferimento alle banche che acquisiscono lo stato di società per azioni in virtù del precedente comma 2-ter, non può essere esercitato il diritto di voto da parte del soggetto che detiene, direttamente o indirettamente, azioni in misura eccedente il quattro per cento del capitale sociale.
1. 97. Paglia, Ricciatti, Ferrara.
Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso comma 2-quater, aggiungere il seguente:
2-quinquies. Con riferimento alle banche che acquisiscono lo stato di società per azioni in virtù del precedente comma 2-ter, nessun avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al tre per cento del capitale sociale avente diritto a voto. A tal fine si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate.
1. 93. Paglia, Ricciatti, Ferrara.
Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso comma 2-quater, aggiungere il seguente:
2-quinquies. Con riferimento alle banche che acquisiscono lo stato di società per azioni in virtù del precedente comma 2-ter, non può essere esercitato il diritto di voto da parte del soggetto che detiene, direttamente o indirettamente, azioni in misura eccedente il tre per cento del capitale sociale.
1. 98. Paglia, Ricciatti, Ferrara.
Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso comma 2-quater, aggiungere il seguente:
2-quinquies. Con riferimento alle banche che acquisiscono lo stato di società per azioni in virtù del precedente comma 2-ter, nessun avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al due per cento del capitale sociale avente diritto a voto. A tal fine si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate.
1. 94. Paglia, Ricciatti, Ferrara.
Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso comma 2-quater, aggiungere il seguente:
2-quinquies. Con riferimento alle banche che acquisiscono lo stato di società per azioni in virtù del precedente comma 2-ter, non può essere esercitato il diritto di voto da parte del soggetto che detiene, direttamente o indirettamente, azioni in misura eccedente il due per cento del capitale sociale.
1. 99. Paglia, Ricciatti, Ferrara.
Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso comma 2-quater, aggiungere il seguente:
2-quinquies. Con riferimento alle banche che acquisiscono lo stato di società per azioni in virtù del precedente comma Pag. 572-ter, nessun avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore all'uno per cento del capitale sociale avente diritto a voto. A tal fine si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate.
1. 95. Paglia, Ricciatti, Ferrara.
Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso comma 2-quater, aggiungere il seguente:
2-quinquies. Con riferimento alle banche che acquisiscono lo stato di società per azioni in virtù del precedente comma 2-ter, non può essere esercitato il diritto di voto da parte del soggetto che detiene, direttamente o indirettamente, azioni in misura eccedente l'1 per cento del capitale sociale.
1. 100. Paglia, Ricciatti, Ferrara.
Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso comma 2-quater, aggiungere il seguente:
2-quinquies. Lo statuto delle banche di cui al comma 2-ter può prevedere, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data della delibera di trasformazione, a coloro i quali risultavano soci della banca popolare oggetto di trasformazione alla data della delibera di trasformazione medesima, l'esercizio del diritto di voto plurimo, ai sensi dell'articolo 2351, comma quarto, del codice civile.
1. 227. Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Mucci, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.
Al comma 1, lettera b) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le banche popolari possono determinare nei propri atti costitutivi o nei propri statuti forme e modalità di partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, nonché dei piccoli azionisti dipendenti, negli organismi di sorveglianza.
1. 103. Tidei.
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:
«Art. 29-bis. – (Operatività). – 1. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, in misura prevalente a favore di imprese non finanziarie, piccole, medie e micro imprese, famiglie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie e privati consumatori, localizzate in un determinato territorio. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione.
2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia».
1. 104. Villarosa, Cancelleri, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente:
«Art. 29-bis. – (Divieto di operazioni speculative). – 1. In nessun caso le banche popolari possono porre in essere operazioni meramente speculative».
1. 348. Alberti, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
c-bis) All'articolo 30, comma 1, dopo le parole: «qualunque sia il numero delle azioni possedute» sono aggiunte le seguenti: «e, se stabilito dallo statuto, può esercitarlo anche a distanza».
Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole; dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, inserire le seguenti: e dell'articolo 30, comma 1.
1. 105. Pesco, Villarosa, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) All'articolo 30, comma 1, dopo le parole: «qualunque sia il numero delle azioni possedute» sono aggiunte le seguenti: «e, alle condizioni stabilite dallo statuto, può esercitarlo anche a distanza».
Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, inserire le seguenti: e dell'articolo 30, comma 1.
1. 347. Cancelleri, Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 30, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In deroga al comma 1, le disposizioni statutarie possono attribuire ad ogni socio un numero di voti proporzionali al numero di azioni possedute ma non oltre lo 0,2 per cento del capitale sociale».
1. 106. Cancelleri, Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere la lettera c);
b) al comma 1, lettera d):
1) al numero 2) dopo le parole: «2538, secondo comma, secondo periodo» aggiungere le seguenti: «terzo»;
2) sopprimere il numero 3).
c) al comma 2 aggiungere, in fine il seguente periodo:
«Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche popolari alle altre disposizioni inderogabili introdotte dal presente articolo è fissato al 30 giugno 2017».
*1. 36. Laffranco, Palese.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere la lettera c);
b) al comma 1, lettera d):
1) al numero 2) dopo le parole: «2538, secondo comma, secondo periodo» aggiungere le seguenti: «terzo»;
2) sopprimere il numero 3).
c) al comma 2 aggiungere, in fine il seguente periodo:
«Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche popolari alle altre disposizioni inderogabili introdotte dal presente articolo è fissato al 30 giugno 2017».
*1. 114. Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Mucci, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere la lettera c);
b) al comma 1, lettera d):
1) al numero 2) dopo le parole: «2538, secondo comma, secondo periodo» aggiungere le seguenti: «terzo»;Pag. 59
2) sopprimere il numero 3).
c) al comma 2 aggiungere, in fine il seguente periodo:
«Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche popolari alle altre disposizioni inderogabili introdotte dal presente articolo è fissato al 30 giugno 2017».
*1. 115. Mazzoli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere la lettera c);
b) al comma 1, lettera d):
1) al numero 2) dopo le parole: «2538, secondo comma, secondo periodo» aggiungere le seguenti: «terzo»;
2) sopprimere il numero 3).
c) al comma 2 aggiungere, in fine il seguente periodo:
«Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche popolari alle altre disposizioni inderogabili introdotte dal presente articolo è fissato al 30 giugno 2017».
*1. 150. Pagano.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere la lettera c);
b) al comma 1, lettera d):
1) al numero 2) dopo le parole: «2538, secondo comma, secondo periodo» aggiungere le seguenti: «terzo»;
2) sopprimere il numero 3).
c) al comma 2 aggiungere, in fine il seguente periodo:
«Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche popolari alle altre disposizioni inderogabili introdotte dal presente articolo è fissato al 30 giugno 2017».
*1. 276. Busin, Allasia, Prataviera, Saltamartini.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere la lettera c);
b) al comma 1, lettera d):
1) al numero 2) dopo le parole: «2538, secondo comma, secondo periodo» aggiungere le seguenti: «terzo»;
2) sopprimere il numero 3).
c) al comma 2 aggiungere, in fine il seguente periodo:
«Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche popolari alle altre disposizioni inderogabili introdotte dal presente articolo è fissato al 30 giugno 2017».
*1. 110. Alberto Giorgetti.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere la lettera c);
b) al comma 1, lettera d):
1) al numero 2) dopo le parole: «2538, secondo comma, secondo periodo» aggiungere le seguenti: «terzo»;
2) sopprimere il numero 3).
c) al comma 2 aggiungere, in fine il seguente periodo:
«Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche popolari alle altre disposizioni inderogabili introdotte dal presente articolo è fissato al 30 giugno 2017».
*1. 109. Di Gioia.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere la lettera c);
b) al comma 1, lettera d), al numero 2) dopo le parole: «2538, secondo comma, secondo periodo» aggiungere le seguenti: «terzo» e sopprimere il numero 3).
c) al comma 2 aggiungere, in fine il seguente periodo:
«Le banche popolari adeguano i propri statuti alle disposizioni introdotte dal presente articolo entro il 30 giugno 2017».
1. 111. Fassina, Boccia, Civati, Cuperlo, D'Attorre, Zoggia.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*1. 284. Busin, Allasia, Prataviera, Saltamartini.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*1. 228. Pesco, Villarosa, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:
c) all'articolo 31:
1) il comma 2 è sostituito con il seguente:
«2. Salvo diversa disposizione statutaria, le trasformazioni e le fusioni di cui al precedente comma sono deliberate:
a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca;
b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea»;
2) il comma 3 è sostituito con il seguente:
«3. Si applicano gli articoli 56 e 57»;
d) l'articolo 150-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 150-bis. (Disposizioni in tema di partecipazione a banche popolari e banche di credito cooperativo). – 1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.
2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia.
3. Per le banche di credito cooperative le azioni di cui al comma 1 sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.
3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 29, comma 3, e dell'articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.
4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, Pag. 61finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca popolare o della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia».
1. 184. Villarosa, Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:
«Art. 31. (Trasformazioni e fusioni) – 1. La Banca d'Italia, nell'interesse dei creditori ovvero per esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema, autorizza le trasformazioni di banche popolari in società per azioni ovvero le fusioni alle quali prendono parte banche popolari e da cui risultino società per azioni.
2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci.
3. Si applicano l'articolo 56, comma 2, e l'articolo 57, commi 2, 3 e 4»;
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 265. Busin, Allasia, Prataviera.
Al comma 1, sostituire lettera c) con la seguente:
c) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:
«Art. 31. (Trasformazioni e fusioni). – 1. Le trasformazioni di banche popolari in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni sono deliberate:
a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto;
b) in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
2. In caso di recesso resta fermo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter.
3. Si applicano gli articoli 56 e 57».
1. 182. Pesco, Villarosa, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 31:
1) il comma 2 è sostituito con il seguente:
«2. Salvo diversa disposizione statutaria, le trasformazioni e le fusioni di cui al precedente comma sono deliberate:
a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca;
b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea»;
2) il comma 3 è sostituito con il seguente:
«3. Si applicano gli articoli 56 e 57».
1. 186. Pesco, Villarosa, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera c), capoverso Articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente: «Le deliberazioni che riguardino le trasformazioni di banche popolari in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui Pag. 62risultino società per azioni devono essere approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto, ma in nessun caso con meno di duecento voti»;
b) sopprimere il comma 2.
1. 158. Alberti, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 31, sostituire il comma 1 con il seguente: «Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci».
1. 169. Pesco, Alberti, Villarosa, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera c), capoverso Articolo 31, premettere al primo periodo le seguenti parole: Esclusivamente nel caso previsto dal comma 2-ter dell'articolo 29.
1. 116. Paglia, Ricciatti, Ferrara.
Al comma 1, capoverso articolo 31 comma 1, alinea prima di: Le trasformazioni di banche popolari in società per azioni inserire le parole: Nel caso previsto dal comma 2-ter dell'articolo 29».
*1. 188. Palese.
Al comma 1, capoverso articolo 31 comma 1, alinea prima di: Le trasformazioni di banche popolari in società per azioni inserire le parole: Nel caso previsto dal comma 2-ter dell'articolo 29».
*1. 173. Pagano.
Al comma 1, alla lettera c), capoverso Articolo 31, comma 1, alinea prima delle parole: Le trasformazioni di banche aggiungere le seguenti: Previa autorizzazione della Banca d'Italia,.
1. 153. Pesco, Alberti, Villarosa, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, alinea, alla lettera c), capoverso «Art. 31», prima delle parole: Le trasformazioni di banche inserire le seguenti: Nell'interesse dei creditori ovvero per esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema, previa autorizzazione della Banca d'Italia,.
1. 155. Cancelleri, Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera c), alinea «Art. 31», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole:
Le trasformazioni di banche popolari in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni sono deliberate» sono sostituite dalle seguenti: «Le trasformazioni di banche popolari o, le fusioni cui prendono parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, le operazioni di conferimento contestuali alle operazioni di cui sopra, le determinazioni di cui all'articolo 29, comma 2-ter sono deliberate;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Nelle banche in forma di società per azioni risultanti da trasformazione di banche popolari di cui all'articolo 29, comma 2-bis e 2-ter e da fusioni a cui prendono parte banche popolari di cui alle predette norme, per la durata di almeno 5 anni dalla data di efficacia della trasformazione o della fusione, nessuno direttamente o indirettamente può disporre di Pag. 63diritti di voto in misura eccedente il 3 per cento del capitale sociale, salva la facoltà statutaria di prevedere limiti più elevati, comunque non superiori al 5 per cento.
1-ter. Alle banche di cui al comma 1-bis si applicano, per la durata di almeno 5 anni, il comma 2, secondo e terzo periodo, 2-bis, 3 dell'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
1-quater. In deroga a quanto previsto al comma 1-bis i limiti di voto possono essere derogati per un periodo non superiore al doppio della misura prevista dallo statuto ove vengano superati per effetto di operazioni di aggregazione.
1-quinquies. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 104 TU 58/1998 ed i poteri dell'Autorità di Vigilanza, i limiti di voto di cui al comma 1-bis, ter, quater, possono essere aumentati o eliminati, decorso il periodo di cui al comma 1-bis, con delibera dell'assemblea straordinaria assunta con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.
1-sexies. In occasione della delibera di trasformazione o fusione di cui al comma 1-bis gli statuti, anche se la società non è ammessa a quotazione, possono introdurre la maggiorazione di voto di cui all'articolo 127-quinquies TU 58/1998, con riduzione del periodo di appartenenza delle azioni necessario per l'attribuzione del voto maggiorato stesso ad almeno 18 mesi a partire dal sesto mese antecedente l'entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2015.
1-septies. Gli statuti delle banche di cui al comma 1-bis prevedono, per un periodo di almeno sei anni, il voto per lista con attribuzione proporzionale dei seggi e premio non maggiore al 20 per cento arrotondato per eccesso alla lista che ottenga il maggior numero di voti, ferma ogni altra disposizione applicabile»;
c) al comma 2 dopo le parole: «2-bis e 2-ter» aggiungere le seguenti: «e dell'articolo 150-bis, comma 2-bis».
1. 112. Pagano.
Al comma 1, lettera c) capoverso Art. 31, comma 1, alinea dopo le parole: Le trasformazioni di banche popolari aggiungere la seguente: quotate.
1. 237. Pagano.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 31», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «Le trasformazioni di banche popolari in società per azioni» aggiungere le seguenti: «ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 29»;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Fuori dal caso di cui al comma 1, le trasformazioni di banche popolari in società per azioni ovvero le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, per le quali sussistano ragioni di interesse dei creditori ovvero esigenze di rafforzamento patrimoniale attestate nei provvedimenti di competenza della Banca d'Italia, sono deliberate con le maggioranze meno elevate tra quelle previste dagli statuti per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria.
1. 15. Fassina, Boccia, Civati, Cuperlo, D'Attorre, Zoggia.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 31», comma 1, alinea dopo le parole: Le trasformazioni di banche popolari in società per azioni aggiungere le seguenti: ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 29,.
1. 27. Fassina, Boccia, Civati, Cuperlo, D'Attorre, Zoggia.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 31», apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi del numero dei soci»;Pag. 64
b) sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) in seconda convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca».
1. 258. Busin, Allasia, Prataviera.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 31», comma 1, lettera a), sostituire le parole: dei voti espressi purché nell'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca con le seguenti: dei voti degli aventi diritto.
Conseguentemente nel medesimo «Art. 31», comma 1, lettera b) sostituire le parole: qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea con le seguenti: purché nell'assemblea sia rappresentato almeno la metà più uno dei soci della banca.
1. 238. Pagano.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 31», apportare le seguenti modificazioni:
«a) alla lettera a) sostituire le parole: «almeno un decimo» con le seguenti: «almeno due terzi»;
b) alla lettera 1b) sostituire le parole: «qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea con le seguenti: purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca.
1. 259. Busin, Allasia, Prataviera.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 31», apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sostituire le parole: «almeno un decimo» con le seguenti: «almeno un terzo»;
b) alla lettera b) sostituire le parole: «qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea» con le seguenti: «purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca».
1. 244. Busin, Allasia, Prataviera.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 31», al comma 1 sopprimere la lettera b).
1. 163. Villarosa, Cancelleri, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 31», al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: e fatto salvo il diritto di recesso dei soci,.
Conseguentemente sopprimere il comma 2 del capoverso «Art. 31».
1. 165. Villarosa, Cancelleri, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 31, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
« 1-bis. Nelle banche in forma di società per azioni risultanti da trasformazione di banche popolari di cui all'articolo 29, comma 2-bis e 2-ter e da fusioni a cui prendono parte banche popolari di cui alle predette norme, nessuno, direttamente o indirettamente, può disporre di diritti di voto in misura eccedente il 13 per cento del capitale sociale, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati, comunque non superiori al 15 per cento, con delibera di modifica dello statuto approvata con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, comunque non prima di 5 anni della delibera di trasformazione o fusione.
1-ter. In sede di trasformazione o fusione di cui al comma 1-bis lo statuto della società, anche se le azioni della medesima non sono ammesse alla negoziazione su uno o più mercati regolamentati, può Pag. 65introdurre la maggiorazione di voto di cui all'articolo 127-quinquies del decreto legislativo n. 58 del 1998.
1-quater. L'organo di amministrazione è nominato secondo il meccanismo del voto di lista; un terzo dei suoi componenti è nominato con attribuzione ad ogni socio di diritto di voto per ogni azione posseduta, con un limite massimo di n. 10.000 diritti di voto che possono essere validamente espressi. Con analogo criterio è nominato il Presidente del Collegio Sindacale ovvero il Presidente del Consiglio di Sorveglianza in presenza del sistema di amministrazione e di controllo dualistico.
1. 113. Dorina Bianchi.
Al comma 1, lettera c) capoverso «Art. 31», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Nel caso previsto dal comma 2-ter dell'articolo 29, gli Statuti delle banche popolari che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, approvino la trasformazione o la fusione da cui risaltino società per azioni, prevedono un limite al diritto di voto, non esercitabile, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al tre per cento del capitale sociale avente diritto al voto. A tal fine, si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate; non si tiene conto, invece, delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento gestiti da società controllate o collegate. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma codice civile Il collegamento ricorre nei casi di cui all'articolo 2359, terzo comma, codice civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del Codice Civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.
1-ter. Le assemblee delle banche popolari che approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, possono con le medesime maggioranze di cui al comma 1 approvare l'adozione di uno statuto speciale che preveda:
a) l'attribuzione di un voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenente al medesimo soggetto che dimostri di aver mantenuto continuativamente la piena proprietà delle azioni per un periodo non inferiore a 24 mesi. Nel calcolo dei 24 mesi si terrà conto anche del periodo di ininterrotta iscrizione a libro soci della banca precedente la data di efficacia della trasformazione o della fusione da cui risulti la società per azioni;
b) che il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Sorveglianza, a seconda dei casi, siano eletti secondo il meccanismo del voto di lista e una parte dei componenti tali organi sia tratta dalla lista che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai soci cui, ai sensi della precedente lettera a), lo statuto sociale attribuisce il voto maggiorato.
1-quater. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1-ter, ove la banca risultante dalla trasformazione o dalla fusione abbia emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, la Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione relative all'attribuzione di un voto maggiorato, al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni.
Pag. 66 Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: e 2-ter, aggiungere le seguenti: nonché 1-ter dell'articolo 31.
1. 175. Pagano.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 31», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Nel caso previsto dal comma 2-ter dell'articolo 29, gli Statuti delle banche popolari che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, prevedono un limite al diritto di voto, non esercitabile, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al tre per cento del capitale sociale avente diritto al voto. A tal fine si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate; non si tiene conto, invece, delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento gestiti da società controllate o collegate. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma del codice civile. Il collegamento ricorre nei casi di cui all'articolo 2359, terzo comma, del codice civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dai titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.
1-ter. Le assemblee delle banche popolari che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, possono con le medesime maggioranze di cui al comma 1 approvare l'adozione di uno statuto speciale che preveda:
a) l'attribuzione di un voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenente al medesimo soggetto che dimostri di aver mantenuto continuativamente la piena proprietà delle azioni per un periodo non inferiore a 24 mesi. Nel calcolo dei 24 mesi si terrà conto anche del periodo di ininterrotta iscrizione a libro soci della banca precedente la data di efficacia della trasformazione o della fusione da cui risulti la società per azioni;
b) che il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Sorveglianza, a seconda dei casi, siano eletti secondo il meccanismo del voto di lista e una parte dei componenti tali organi sia tratta dalla lista che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai soci cui, ai sensi della lettera a), lo statuto sociale attribuisce il voto maggiorato.
1-quater. Nell'ipotesi di cui al comma 1-ter, lettera a), ove la banca risultante dalla trasformazione o dalla fusione abbia emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, la Commissione nazionale per le società e la Borsa stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione relative all'attribuzione di un voto maggiorato, al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni.
1. 16. Fassina, Boccia, Civati, Cuperlo, D'Attorre, Zoggia.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 31», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Nel caso previsto dal comma 2-ter dell'articolo 29, gli Statuti delle banche Pag. 67popolari che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, prevedono un limite al diritto di voto, non esercitabile, ad alcun, titolo, per un quantitativo di azioni superiore al tre per cento del capitale sociale avente diritto al voto. A tal fine, si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate; non si tiene conto, invece, delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento gestiti da società controllate o collegate. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile. Il collegamento ricorre nei casi di cui all'articolo 2359, terzo comma, del codice civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.
1-ter. Le assemblee delle banche popolari che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge del 24 gennaio 2015, n. 3, approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, possono con le medesime maggioranze di cui al comma 1 approvare l'adozione di uno statuto speciale che preveda:
a) l'attribuzione di un voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenente al medesimo soggetto che dimostri di aver mantenuto continuativamente la piena proprietà delle azioni per un periodo non inferiore a 24 mesi. Nel calcolo dei 24 mesi si terrà conto anche del periodo di ininterrotta iscrizione a libro soci della banca precedente la data di efficacia della trasformazione o della fusione da cui risulti la società per azioni;
b) che il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Sorveglianza, a seconda dei casi, siano eletti secondo il meccanismo del voto di lista e una parte dei componenti tali organi sia tratta dalla lista che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai soci cui, ai sensi della precedente lettera a), lo statuto sociale attribuisce il voto maggiorato.
Nell'ipotesi di cui alla precedente lettera a), ove la banca risultante dalla trasformazione o dalla fusione abbia emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, la Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione relative all'attribuzione di un voto maggiorato, al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni.
1. 117. Paglia, Ricciatti, Ferrara.
Al comma 1, lettera c), capoverso Articolo 31, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. L'assemblea della società per azioni risultante dalla fusione o dalla trasformazione può, ai sensi dell'articolo 29, comma 2-ter, con le medesime maggioranze di cui al comma 1 approvare l'adozione di uno statuto speciale che preveda:
a) l'attribuzione di un voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per Pag. 68ciascuna azione appartenente al medesimo soggetto che dimostri di aver mantenuto continuativamente la piena proprietà delle azioni per un periodo non inferiore a 24 mesi. Nel calcolo dei 24 mesi si terrà conto anche del periodo di ininterrotta iscrizione a libro soci della banca precedente la data di efficacia della trasformazione o della fusione da cui risulti la società per azioni;
b) che il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Sorveglianza, a seconda dei casi, siano eletti secondo il meccanismo del voto di lista e una parte dei componenti tali organi sia tratta dalla lista che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai soci cui, ai sensi della lettera a), lo statuto sociale attribuisce il voto maggiorato.
1-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), ove la banca risultante dalla trasformazione o dalla fusione abbia emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, la Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione relative all'attribuzione di un voto maggiorato, al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.
1. 253. Gitti.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 31», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nel caso previsto dal comma 2-ter dell'articolo 29, gli Statuti delle banche popolari che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, prevedono un limite al diritto di voto, non esercitabile, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al tre per cento del capitale sociale avente diritto al voto. A tal fine, si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate; non si tiene conto, invece, delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento gestiti da società controllate o collegate. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma del codice civile. Il collegamento ricorre nei casi di cui all'articolo 2359, terzo comma del codice civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.
Le assemblee delle banche popolari che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, possono con le medesime maggioranze di cui al comma 1 approvare l'adozione di uno statuto speciale che preveda:
a) l'attribuzione di un voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenente al medesimo soggetto che dimostri di aver mantenuto continuativamente la piena proprietà delle azioni per un periodo non inferiore a 24 mesi. Nel calcolo dei 24 mesi si terrà conto anche del periodo di ininterrotta iscrizione a libro soci della banca precedente la data di efficacia della trasformazione o della fusione da cui Pag. 69risulti la società per azioni; il voto maggiorato non si applica ai patti parasociali previsti dall'articolo 122, primo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o alle associazioni tra soci previste dall'articolo 20, secondo comma, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
b) che il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Sorveglianza, a seconda dei casi, siano eletti secondo il meccanismo del voto di lista e una parte dei componenti tali organi sia tratta dalla lista che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai soci cui, ai sensi della precedente lettera a), lo statuto sociale attribuisce il voto maggiorato.
Nell'ipotesi di cui alla lettera a) che precede, ove la banca risultante dalla trasformazione o dalla fusione abbia emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, la Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione relative all'attribuzione di un voto maggiorato, al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.
1. 197. Palese.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 31», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nel caso previsto dal comma 2-ter dell'articolo 29, gli Statuti delle banche popolari che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, prevedono un limite al diritto di voto, non esercitabile, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al tre per cento del capitale sociale avente diritto al voto. A tal fine, si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate; non si tiene conto, invece, delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento gestiti da società controllate o collegate. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma del codice civile. Il collegamento ricorre nei casi di cui all'articolo 2359, terzo comma del codice civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.
Le assemblee delle banche popolari che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, possono con le medesime maggioranze di cui al comma 1 approvare l'adozione di uno statuto speciale che preveda:
a) l'attribuzione di un voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenente al medesimo soggetto che dimostri di aver mantenuto continuativamente la piena proprietà delle azioni per un periodo non inferiore a 24 mesi. Nel calcolo dei 24 mesi si terrà conto anche del periodo di ininterrotta iscrizione a libro soci della banca precedente la data di efficacia della trasformazione o della fusione da cui risulti la società per azioni; il voto maggiorato non si applica ai patti parasociali previsti dall'articolo 122, primo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o alle associazioni tra soci previste dall'articolo 20, secondo comma, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;Pag. 70
b) che il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Sorveglianza, a seconda dei casi, siano eletti secondo il meccanismo del voto di lista e una parte dei componenti tali organi sia tratta dalla lista che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai soci cui, ai sensi della precedente lettera a), lo statuto sociale attribuisce il voto maggiorato.
Nell'ipotesi di cui alla lettera a) che precede, ove la banca risultante dalla trasformazione o dalla fusione abbia emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, la Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione relative all'attribuzione di un voto maggiorato, al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.
1. 192. Palese.
Al comma 1, lettera c), capoverso Articolo 31, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Gli Statuti delle banche popolari che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, prevedono un limite al numero di azioni detenibili, direttamente o indirettamente, da qualunque azionista non superiore al 3 per cento del capitale sociale avente diritto al voto; il limite previsto dal presente comma non si applica agli organismi di investimento collettivi per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.
1-ter. Le assemblee delle banche popolari che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, possono con le medesime maggioranze di cui al comma 1 approvare l'adozione di uno statuto speciale che preveda che alle azioni e a qualunque altro strumento finanziario che attribuisca il diritto di voto nell'assemblea ordinaria o straordinaria ancorché su specifici argomenti, si applichino scaglionamenti al diritto di voto in misura proporzionalmente decrescente al crescere del possesso azionario sino ad un massimo, per lo scaglione più elevato, di 1 voto ogni 5 azioni possedute.
1-quater. Alle società di cui ai commi 1-bis e 1-ter non si applica l'articolo 2351, quarto comma, del codice civile e l'articolo 104-bis del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
1-quinquies. Ai fini dei commi da 1-bis a 1-quater, si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate; non si tiene conto, invece, delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento gestiti da società controllate o collegate. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma del codice civile. Il collegamento ricorre nei casi di cui all'articolo 2359, terzo comma, del codice civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza Pag. 71e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.
1-sexies. Le azioni eccedenti il limite di cui al comma 1-bis non hanno diritti di voto né diritti patrimoniali che sono destinati ad una riserva che, per disposizione di legge o dello statuto, non può essere ripartita tra gli azionisti fatto salvo quanto previsto per gli organismi di investimento collettivi.
1. 107. Sanga, Galperti, Fragomeli, Misiani, Carnevali.
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 31», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Nel caso previsto dal comma 2-ter dell'articolo 29, gli Statuti delle banche popolari che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, prevedono un limite al numero di azioni detenibili, direttamente o indirettamente, da qualunque azionista pari al tre per cento del capitale sociale avente diritto al voto; il limite previsto dal presente comma non si applica agli organismi di investimento collettivi per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.
1-ter. Le assemblee delle banche popolari che approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, possono con le medesime maggioranze di cui al comma 1 approvare l'adozione di uno statuto speciale che preveda che alle azioni e a qualunque altro strumento finanziario che attribuisca il diritto di voto nell'assemblea ordinaria o straordinaria ancorché su specifici argomenti, si applichino scaglionamenti al diritto di voto in misura proporzionalmente decrescente al crescere del possesso azionario sino ad un massimo, per lo scaglione più elevato, di 1 voto ogni 5 azioni possedute.
1-quater. Ai fini dei commi che precedono, si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate; non si tiene conto, invece, delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento gestiti da società controllate o collegate. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma codice civile. Il collegamento ricorre nei casi di cui all'articolo 2359, terzo comma, codice civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Le azioni eccedenti il limite di cui al primo comma non hanno diritti di voto né diritti patrimoniali che sono destinati ad una riserva che, per disposizione di legge o dello statuto, non può essere ripartita tra gli azionisti, fatto salvo quanto previsto per gli organismi di investimento collettivi.
Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: e 2-ter, aggiungere le seguenti: nonché 1-ter dell'articolo 31.
1. 178. Pagano.
Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 31, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Nel caso previsto dal comma 2-ter dell'articolo 29, gli Statuti delle banche popolari che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, prevedono Pag. 72un limite al numero di azioni detenibili, direttamente o indirettamente, da qualunque azionista pari altre per cento del capitale sociale avente diritto al voto; il limite previsto dal presente comma non si applica agli organismi di investimento collettivi per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.
1-ter. Le assemblee delle banche popolari che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, possono con le medesime maggioranze di cui al precedente comma 1 approvare l'adozione di uno statuto speciale che preveda che alle azioni e a qualunque altro strumento finanziario che attribuisca il diritto di voto nell'assemblea ordinaria o straordinaria ancorché su specifici argomenti, si applichino scaglionamenti al diritto di voto in misura proporzionalmente decrescente al crescere del possesso azionario sino ad un massimo, per lo scaglione più elevato, di un voto ogni cinque azioni possedute.
1-quater. Ai fini di cui ai commi precedenti, si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate; non si tiene conto, invece, delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento gestiti da società controllate o collegate. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma del codice civile. Il collegamento ricorre nei casi di cui all'articolo 2359, terzo comma, del codice civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.
1-quinquies. Le azioni eccedenti il limite di cui al precedente comma 1 non hanno diritti di voto né diritti patrimoniali che sono destinati ad una riserva che, per disposizione di legge o dello statuto, non può essere ripartita tra gli azionisti, fatto salvo quanto previsto per gli organismi di investimento collettivi.
1. 118. Paglia, Ricciatti, Ferrara.
Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 31, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Nel caso previsto dal comma 2-ter dell'articolo 29, gli Statuti delle banche popolari che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, prevedono un limite al numero di azioni detenibili, direttamente o indirettamente, da qualunque azionista pari al tre per cento del capitale sociale avente diritto al voto; il limite previsto dal presente comma non si applica agli organismi di investimento collettivi per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.
1-ter. Le assemblee delle banche popolari che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, possono con le medesime maggioranze di cui al comma 1 approvare l'adozione di uno statuto speciale che preveda che alle azioni e a qualunque altro strumento finanziario che attribuisca il diritto di voto nell'assemblea ordinaria o straordinaria ancorché su specifici argomenti, si applichino scaglionamenti al diritto di voto in misura proporzionalmente decrescente al crescere del Pag. 73possesso azionario sino ad un massimo, per lo scaglione più elevato, di 1 voto ogni 5 azioni possedute.
1-quater. Ai fini dei commi precedenti, si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate; non si tiene conto, invece, delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento gestiti da società controllate o collegate. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma del codice civile. Il collegamento ricorre nei casi di cui all'articolo 2359, terzo comma, del codice civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.
1-quinquies. Le azioni eccedenti il limite di cui al comma 1-bis non hanno diritti di voto né diritti patrimoniali che sono destinati ad una riserva che, per disposizione di legge o dello statuto, non può essere ripartita tra gli azionisti, fatto salvo quanto previsto per gli organismi di investimento collettivi.
1. 17. Fassina, Boccia, Civati, Cuperlo, D'Attorre, Zoggia.
Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 31, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nel caso previsto dal comma 2-ter dell'articolo 29, gli Statuti delle banche popolari che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, approvino la trasformazione o a fusione da cui risultino società per azioni, prevedono un limite al numero di azioni detenibili, direttamente o indirettamente, da qualunque azionista pari al 10 per cento del capitale sociale avente diritto al voto; il limite previsto dal presente comma non si applica agli organismi di investimento collettivi per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi. Le assemblee delle banche popolari che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, possono con le medesime maggioranze di cui al comma 1 approvare l'adozione di uno statuto speciale che preveda che alle azioni e a qualunque altro strumento finanziario che attribuisca il diritto di voto nell'assemblea ordinaria o straordinaria ancorché su specifici argomenti, si applichino scaglionamenti al diritto di voto in misura proporzionalmente decrescente al crescere del possesso azionario sino ad un massimo, per lo scaglione più elevato, di 1 voto ogni 5 azioni possedute. Ai fini dei commi che precedono, si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate; non si tiene conto, invece, delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento gestiti da società controllate o collegate. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma del codice civile. Il collegamento ricorre nei casi di cui all'articolo 2359, terzo comma, del codice civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare Pag. 74eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai finì della regolare costituzione dell'Assemblea ma non sono computate ai finì del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione. Le azioni eccedenti il limite di cui al primo comma non hanno diritti di voto né diritti patrimoniali che sono destinati ad una riserva che, per disposizione di legge o dello statuto, non può essere ripartita tra gli azionisti, fatto salvo quanto previsto per gli organismi di investimento collettivi.
1. 124. Pastorino, Civati.
Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 31, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nel caso previsto dal comma 2-ter dell'articolo 29, gli Statuti delle banche popolari che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, prevedono un limite al numero di azioni detenibili, direttamente o indirettamente, da qualunque azionista pari al tre per cento del capitale sociale avente diritto al voto; il limite previsto dal presente comma non si applica agli organismi di investimento collettivi per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.
Le assemblee delle banche popolari che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, possono con le medesime maggioranze di cui al comma 1 approvare l'adozione di uno statuto speciale che preveda che alle azioni e a qualunque altro strumento finanziario che attribuisca il diritto di voto nell'assemblea ordinaria o straordinaria ancorché su specifici argomenti, si applichino scaglionamenti al diritto di voto in misura proporzionalmente decrescente al crescere del possesso azionario sino ad un massimo, per lo scaglione più elevato, di 1 voto ogni 5 azioni possedute.
Ai fini dei commi che precedono, si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate; non si tiene conto, invece, delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento gestiti da società controllate o collegate. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma del codice civile. Il collegamento ricorre nei casi di cui all'articolo 2359, terzo comma, del codice civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.
Le azioni eccedenti il limite di cui al primo comma non hanno diritti di voto né diritti patrimoniali che sono destinati ad una riserva che, per disposizione di legge o dello statuto, non può essere ripartita tra gli azionisti, fatto salvo quanto previsto per gli organismi di investimento collettivi.
1. 200. Palese.
Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 31, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nel caso previsto dal comma 2-ter dell'articolo 29, gli Statuti delle banche Pag. 75popolari che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, prevedono un limite al numero di azioni detenibili, direttamente o indirettamente, da qualunque azionista pari al tre per cento del capitale sociale avente diritto al voto; il limite previsto dal presente comma non si applica agli organismi di investimento collettivi per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.
Le assemblee delle banche popolari che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, possono con le medesime maggioranze di cui al comma 1 approvare l'adozione di uno statuto speciale che preveda che alle azioni e a qualunque altro strumento finanziario che attribuisca il diritto di voto nell'assemblea ordinaria o straordinaria ancorché su specifici argomenti, si applichino scaglionamenti al diritto di voto in misura proporzionalmente decrescente al crescere del possesso azionario sino ad un massimo, per lo scaglione più elevato, di 1 voto ogni 5 azioni possedute.
Ai fini dei commi che precedono, si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate; non si tiene conto, invece, delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento gestiti da società controllate o collegate. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma del codice civile. Il collegamento ricorre nei casi di cui all'articolo 2359, terzo comma, del codice civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.
Le azioni eccedenti il limite di cui al primo comma non hanno diritti di voto né diritti patrimoniali che sono destinati ad una riserva che, per disposizione di legge o dello statuto, non può essere ripartita tra gli azionisti, fatto salvo quanto previsto per gli organismi di investimento collettivi.
1. 201. Palese.
Al comma 1, lettera c), capoverso Articolo 31, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nel caso previsto dal comma 2-ter dell'articolo 29, gli Statuti delle banche popolari che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, prevedono un limite al diritto di voto, non esercitabile, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al tre per cento del capitale sociale avente diritto al voto. A tal fine, si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate; non si tiene conto, invece, delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento gestiti da società controllate o collegate. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma del codice civile. Il collegamento ricorre nei casi di cui all'articolo 2359, terzo comma, del codice civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite Pag. 76fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.
1. 122. Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Mucci, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.
Al comma 1, lettera c), capoverso Articolo 31, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le assemblee delle banche popolari che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, potranno con le medesime maggioranze di cui al comma 1 approvare l'adozione di uno statuto sociale che preveda:
a) un limite al diritto di voto, non esercitabile, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al quattro per cento del capitale sociale avente diritto al voto. A tal fine, si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate; non si tiene conto, invece, delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento gestiti da società controllate o collegate. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma del codice civile. Il collegamento ricorre nei casi di cui all'articolo 2359, terzo comma, del codice civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare;
b) l'attribuzione di un voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenente al medesimo soggetto che dimostri di aver mantenuto continuativamente la piena proprietà delle azioni per un periodo non inferiore a 24 mesi. Nel calcolo dei 24 mesi si terrà conto anche del periodo di ininterrotta iscrizione a libro soci della banca precedente la data di efficacia della trasformazione o della fusione da cui risulti la società per azioni;
c) che il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Sorveglianza, a seconda dei casi, siano eletti secondo il meccanismo del voto di lista e una parte dei componenti tali organi sia tratta dalla lista che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai soci cui, ai sensi della precedente lettera b), lo statuto sociale attribuisce il voto maggiorato.
Alle società di cui al comma che precede non si applica l'articolo 2351, 3o comma, del codice civile.
Nell'ipotesi di cui alla lettera b) che precede, ove la banca risultante dalla trasformazione o dalla fusione abbia emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, la Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione relative all'attribuzione di un voto maggiorato, al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.
1. 119. Fauttilli, Sberna, Caruso.
Al comma 1, lettera c), capoverso Articolo 31, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le assemblee delle banche popolari che approvino la trasformazione o la Pag. 77fusione da cui risultino società per azioni, possono con le medesime maggioranze di cui al comma 1 approvare l'adozione di uno statuto speciale che preveda:
a) l'attribuzione di un voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenente al medesimo soggetto che dimostri di aver mantenuto continuativamente la piena proprietà delle azioni per un periodo non inferiore a 24 mesi. Nel calcolo dei 24 mesi si terrà conto anche del periodo di ininterrotta iscrizione a libro soci della banca precedente la data di efficacia della trasformazione o della fusione da cui risulti la società per azioni; [il voto maggiorato non si applica ai patti parasociali previsti dall'articolo 122, primo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o alle associazioni tra soci previste dall'articolo 20, secondo comma, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.;
b) che il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Sorveglianza, a seconda dei casi, siano eletti secondo il meccanismo del voto di lista e una parte dei componenti tali organi sia tratta dalla lista che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai soci cui, ai sensi della precedente lettera a), lo statuto sociale attribuisce il voto maggiorato.
Nell'ipotesi di cui alla lettera a) che precede, ove la banca risultante dalla trasformazione o dalla fusione abbia emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, la Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione relative all'attribuzione di un voto maggiorato, al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.
1. 123. Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Mucci, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.
Al comma 1, lettera c), capoverso Articolo 31, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. L'assemblea della società per azioni risultante dalla fusione o dalla trasformazione può, ai sensi dell'articolo 29, comma 2-ter, con le medesime maggioranze di cui al comma 1 approvare l'adozione di uno statuto speciale che preveda l'attribuzione di un voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenente al medesimo soggetto che dimostri di aver mantenuto continuativamente la piena proprietà delle azioni per un periodo non inferiore a 24 mesi. Nel calcolo dei 24 mesi si tiene conto anche del periodo di ininterrotta iscrizione a libro soci della banca antecedente la data di efficacia della trasformazione o della fusione da cui risulti la società per azioni. Il voto maggiorato non può comunque essere attribuito, in capo a ciascun soggetto, per un numero di azioni eccedente lo 0,1 per cento del totale delle azioni emesse. Ove la banca risultante dalla trasformazione o dalla fusione abbia emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, la Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione relative all'attribuzione di un voto maggiorato, al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
1. 75. Ginato, Dal Moro.
Al comma 1, lettera c), capoverso Articolo 31, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Fuori dal caso di cui al comma 1, le trasformazioni di banche popolari in società per azioni ovvero le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, per le quali sussistano ragioni di interesse dei creditori ovvero esigenze di rafforzamento patrimoniale attestate nei provvedimenti di competenza della Banca d'Italia, sono deliberate Pag. 78con le maggioranze meno elevate tra quelle previste dagli statuti per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria.
* 1. 18. Fassina, Boccia, Civati, Cuperlo, D'Attorre, Zoggia.
Al comma 1, lettera c), capoverso Articolo 31, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Fuori dal caso di cui al comma 1, le trasformazioni di banche popolari in società per azioni ovvero le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, per le quali sussistano ragioni di interesse dei creditori ovvero esigenze di rafforzamento patrimoniale attestate nei provvedimenti di competenza della Banca d'Italia, sono deliberate con le maggioranze meno elevate tra quelle previste dagli statuti per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria.
* 1. 120. Paglia, Ricciatti, Ferrara.
Al comma 1, lettera c), capoverso Articolo 31, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Fuori dal caso di cui al comma 1, le trasformazioni di banche popolari in società per azioni ovvero le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, per le quali sussistano ragioni di interesse dei creditori ovvero esigenze di rafforzamento patrimoniale attestate nei provvedimenti di competenza della Banca d'Italia, sono deliberate con le maggioranze meno elevate tra quelle previste dagli statuti per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria.
* 1. 180. Pagano.
Al comma 1, lettera c), capoverso Articolo 31, dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Fuori dal caso di cui al comma 1, le trasformazioni di banche popolari in società per azioni ovvero le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, per le quali sussistano ragioni di interesse dei creditori ovvero esigenze di rafforzamento patrimoniale attestate nei provvedimenti di competenza della Banca d'Italia, sono deliberate con le maggioranze meno elevate tra quelle previste dagli statuti per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria.
* 1. 203. Palese.
Al comma 1, lettera c), capoverso Articolo 31, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Le maggioranze di cui al comma 1 si applicano anche alla trasformazione di banche di credito cooperativo in banche popolari o in società per azioni.
1. 171. Mazziotti Di Celso, Vitelli, Bombassei, Falcone.
Al comma 1, lettera c), capoverso Articolo 31, sopprimere il comma 2.
1. 167. Pesco, Villarosa, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 32, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Lo statuto deve altresì prevedere che almeno una quota di utile, in percentuale da definire, venga inderogabilmente riservata al finanziamento di interventi sul territorio ed in ambito sociale».
1. 121. Paglia, Ricciatti, Ferrara.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 32, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Gli statuti prevedono per i consiglieri di gestione e per i consiglieri di sorveglianza un limite massimo di tre mandati».
1. 252. Dal Moro, Gitti.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 32, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Gli statuti prevedono la destinazione di una quota degli utili annuali non inferiore al 2 per cento, destinata al sostegno di azioni meritevoli nei settori di cui all'articolo 1, lettera c-bis) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni. Le decisioni in merito all'utilizzo di detto fondo autonomo vengono assunte da una commissione, eletta dall'assemblea dei soci con voto capitano, e presieduta dal presidente della società per azioni».
1. 108. Sanga, Ginato, Fragomeli, Moretto, Misiani, Galperti, Carnevali.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
1. 135. Cancelleri, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) l'articolo 150-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 150-ter. – (Disposizioni in tema di partecipazione a banche popolari e banche di credito cooperativo). – 1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.
2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia.
3. Per le banche di credito cooperative le azioni di cui al comma 1 sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.
4. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 29, comma 3, e dell'articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.
5. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca popolare o della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia».
1. 137. Pesco, Villarosa, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) all'articolo 150-bis:
1) al comma 1, le parole: «banche popolari e alle» sono soppresse;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2513, 2519, secondo comma, 2522, 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma. 2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma, 2543, primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquies-decies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-duodevicies»;
3) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 10 e non è superiore a 20».
1. 138. Pesco, Cancelleri, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera d), sopprimere i numeri 1) e 3).
1. 154. Pesco, Cancelleri, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il numero 1);
b) sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) il comma 2 è sostituito con il seguente: “2. Alle banche popolari non si applicano gli articoli 2512, 2514 e 2530, primo comma, del codice civile”.»;
c) sostituire il numero 3) con il seguente:
«3) il comma 3-bis è sostituito con il seguente:
“2-bis. Gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio, fermo restando il limite di dieci, previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile”.»;
1. 263. Busin, Allasia, Prataviera.
Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2512, 2513, 2514, 2525, primo, secondo, tetto e quarto comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto comma, 2540, secondo e quarto comma, 2543, primo e secondo comma, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-duodevicies».
1. 156. Alberti, Pesco, Cancelleri, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2514, Pag. 812519, secondo comma, primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-duodevicies».
1. 159. Pesco, Cancelleri, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni dei codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2513, 2514, 2519, secondo comma, 2522, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-duodevicies.
1. 157. Pesco, Cancelleri, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera d) sostituire il numero 3) con il seguente:
3) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio: in ogni caso, questo numero non è superiore a 50».
1. 162. Pesco, Cancelleri, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 2 e non è superiore a 30».
1. 161. Pesco, Cancelleri, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera d) sostituire il numero 3) con il seguente:
3) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è superiore a 20».
1. 160. Pesco, Cancelleri, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari Pag. 82determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio;».
1. 164. Pesco, Cancelleri, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 2) dopo le parole: «2538, secondo comma, secondo periodo» inserire la seguente: «terzo»;
b) sopprimere il numero 3).
* 1. 20. Fassina, Boccia, Civati, Cuperlo, D'Attorre, Zoggia.
Al comma 1, lettera d) capoverso articolo 150-bis:
al numero 2) dopo le parole: 2538, secondo comma, secondo periodo inserire la seguente: terzo;
sopprimere il numero 3).
* 1. 205. Palese.
Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 2), dopo le parole: «2538, secondo comma, secondo periodo», inserire la seguente: «terzo»;
b) sopprimere il numero 3).
* 1. 126. Paglia, Ricciatti, Ferrara.
Al comma 1, lettera d) numero 2), capoverso «2», sopprimere la parola: 2514.
1. 139. Pesco, Cancelleri, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera d) numero 2), capoverso 2, sopprimere le parole: 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma; 2540, secondo comma; 2545-quinquies.
1. 132. De Girolamo, Pagano.
Al comma 1, lettera d) numero 2), sopprimere le parole: 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma.
1. 130. De Girolamo, Pagano.
Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:
1) al numero 2), capoverso 2, sopprimere le parole: «2527, secondo e terzo comma»;
2) al numero 2), capoverso 2, dopo le parole: «2538, secondo comma, secondo periodo,» aggiungere le seguenti: «terzo,»;
3) al numero 3) capoverso 2-bis, sostituire le parole: «non è inferiore a 10 e non è superiore a 21» con le seguenti: «non è inferiore a 5 e non è superiore a 10».
1. 146. Villarosa, Cancelleri, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera d), numero 2), sopprimere le parole: 2527, secondo e terzo comma.
1. 142. Villarosa, Cancelleri, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: 2527, secondo e terzo comma, con le seguenti: 2527, secondo comma.
1. 143. Villarosa, Cancelleri, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: 2527, secondo e terzo comma, con le seguenti: 2527, terzo comma.
1. 144. Villarosa, Cancelleri, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:
1) al numero 2), dopo le parole: «2538, secondo comma, secondo periodo,» aggiungere le seguenti: «terzo,»;
2) al numero 3), sostituire le parole: «non è inferiore a 10 e non è superiore a 20» con le seguenti: «non è inferiore a 5 e non è superiore a 10».
1. 148. Villarosa, Cancelleri, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo le parole: 2538, secondo comma, secondo periodo, aggiungere le seguenti: terzo,.
1. 145. Villarosa, Cancelleri, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera d), numero 2, sopprimere le parole: 2540, secondo comma.
1. 129. De Girolamo, Pagano.
Al comma 1, lettera d), numero 2, sopprimere le parole: 2545-quinquies.
1. 128. De Girolamo, Pagano.
Al comma 1, lettera d), numero 2), sopprimere le parole: 2545-octies.
1. 140. Villarosa, Cancelleri, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).
* 1. 19. Fassina, Boccia, Civati, Cuperlo, D'Attorre, Zoggia.
Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).
* 1. 133. Pagano.
Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).
* 1. 134. Laffranco, Palese.
Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).
* 1. 152. Pesco, Villarosa, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).
* 1. 174. Capezzone, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marti, Palese, Picchi, Francesco Saverio Romano.
Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).
* 1. 176. Alberto Giorgetti.
Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).
* 1. 179. Mazzoli.
Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).
* 1. 181. Di Gioia.
Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).
* 1. 177. Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Mucci, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.
Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).
* 1. 279. Busin, Allasia, Prataviera, Saltamartini.
Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 3 con il seguente:
3) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
2-bis. Gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio, fermo restando il limite di dieci, previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile; in ogni caso, il numero di deleghe non è inferiore a 5.
1. 172. Palese.
Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) il comma 3-bis è sostituito con il seguente:
«2-bis. Gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio, fermo restando il limite di dieci, previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile».
1. 264. Busin, Allasia, Prataviera.
Al comma 1, lettera d), al numero 3), sostituire le parole: non è superiore a 20 sono sostituite con le seguenti: non è superiore a 30.
1. 170. Centemero.
Al comma 1, lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deleghe possono essere conferite solo tramite posta elettronica certificata.
1. 151. Pesco, Cancelleri, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3) inserire il seguente:
4) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
2-ter. L'applicazione dell'articolo 2526 del codice civile alle banche popolari è ammessa a condizione che le risorse finanziarie acquisite attraverso l'emissione di strumenti finanziari vengano destinate in misura prevalente all'esercizio del credito in favore delle seguenti categorie di soggetti:
a) imprese non finanziarie;
b) imprese cooperative;
c) micro, piccole e medie imprese;
d) famiglie produttrici;
e) istituzioni senza scopo di lucro;
f) professionisti e imprenditori individuali;
g) famiglie e privati consumatori.
1. 149. Pesco, Villarosa, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
e) all'articolo 26, il comma 2-bis è abrogato.
1. 166. Pesco, Cancelleri, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Sopprimere il comma 2.
1. 183. Pesco, Cancelleri, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il limite di cui all'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, introdotti dal presente articolo, trova applicazione per le Pag. 85banche popolari costituite a seguito dell'entrata in vigore della presente legge di conversione.
1. 81. Villarosa, Cancelleri, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. In sede di prima applicazione del presente decreto, le banche popolari autorizzate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si adeguano a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, e dell'articolo 150-bis, comma 2-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, introdotti dal presente articolo, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29.
1. 204. Dorina Bianchi.
Al comma 2, dopo le parole: commi 2-bis e 2-ter, inserire le seguenti: e dell'articolo 150-bis, comma 2-bis e sostituire la parola: introdotti con le seguenti: come modificati.
1. 220. Ginato.
Al comma 2, dopo le parole: commi 2-bis e 2-ter, inserire le seguenti: e dell'articolo 150-bis, comma 2-bis.
1. 22. Fassina, Boccia, Civati, Cuperlo, D'Attorre, Zoggia.
Al comma 2, sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 36 mesi.
* 1. 33. Fassina, Boccia, Civati, Cuperlo, D'Attorre, Zoggia.
Al comma 2, sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 36 mesi.
* 1. 86. Maietta, Rampelli.
Al comma 2, sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 36 mesi.
* 1. 361. Di Gioia.
Al comma 2, sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 36 mesi.
* 1. 274. Busin, Allasia, Prataviera, Saltamartini.
Al comma 2, sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 36 mesi.
* 1. 185. Paglia, Ricciatti, Ferrara.
Al comma 2, sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 36 mesi.
* 1. 187. Alberto Giorgetti.
Al comma 2, sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 36 mesi.
* 1. 189. Formisano.
Al comma 2, sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 36 mesi.
* 1. 190. Mazzoli.
Al comma 2, sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 36 mesi.
* 1. 196. Pagano.
Al comma 2, sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 36 mesi.
* 1. 212. Palese.
Al comma 2, sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 36 mesi.
* 1. 208. Laffranco, Palese.
Al comma 2, sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 24 mesi e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche popolari alle disposizioni introdotte dal presente articolo è fissato al 30 giugno 2017.
**1. 202. Pagano.
Al comma 2, sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 24 mesi e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche popolari alle disposizioni introdotte dal presente articolo è fissato al 30 giugno 2017.
**1. 206. Palese.
Al comma 2, sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 24 mesi e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche popolari alle disposizioni introdotte dal presente articolo è fissato al 30 giugno 2017.
**1. 207. Dorina Bianchi.
Al comma 2, sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 24 mesi e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche popolari alle disposizioni introdotte dal presente articolo è fissato al 30 giugno 2017.
**1. 213. Civati, Pastorino, Boccia.
Al comma 2, sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 24 mesi e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche popolari alle disposizioni introdotte dal presente articolo è fissato al 30 giugno 2017.
**1. 21. Fassina, Boccia, Civati, Cuperlo, D'Attorre, Zoggia.
Al comma 2, sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 24 mesi.
*1. 32. Fassina, Boccia, Civati, Cuperlo, D'Attorre, Zoggia.
Al comma 2 sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 24 mesi.
*1. 88. Maietta, Rampelli.
Al comma 2 sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 24 mesi.
*1. 215. Di Gioia.
Al comma 2 sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 24 mesi.
*1. 273. Busin, Allasia, Prataviera, Saltamartini.
Al comma 2 sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 24 mesi.
*1. 191. Capezzone, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marti, Palese, Picchi, Francesco Saverio Romano.
Al comma 2 sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 24 mesi.
*1. 193. Paglia, Ricciatti, Ferrara.
Al comma 2 sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 24 mesi.
*1. 194. Alberto Giorgetti.
Al comma 2 sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 24 mesi.
*1. 198. Pagano.
Al comma 2 sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 24 mesi.
*1. 210. Laffranco, Abrignani, Palese.
Al comma 2 sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 24 mesi.
*1. 216. Formisano.
Al comma 2 sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 24 mesi.
*1. 218. Fauttilli, Sberna, Caruso.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: in caso di trasformazione e 30 mesi in caso di fusione.
1. 195. Ginato.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: di concerto con il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.
1. 223. Paglia, Ricciatti, Ferrara.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se le banche hanno effettuato acquisizioni e/o fusioni a decorrere dall'anno 2014, il termine di cui al periodo precedente è elevato a quattro anni.
1. 221. Palese.
Al comma 2 aggiungere, infine, il seguente periodo: Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche popolari alle disposizioni inderogabili introdotte dal presente articolo è fissato al 30 giugno 2017.
*1. 199. Pagano.
Al comma 2 aggiungere, infine, il seguente periodo: Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche popolari alle disposizioni inderogabili introdotte dal presente articolo è fissato al 30 giugno 2017.
*1. 234. Fauttilli, Sberna, Caruso.
Al comma 2 aggiungere, infine, il seguente periodo: Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche popolari alle disposizioni inderogabili introdotte dal presente articolo è fissato al 30 giugno 2017.
*1. 278. Busin, Allasia, Prataviera, Saltamartini.
Al comma 2 aggiungere, infine, il seguente periodo: Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche popolari alle disposizioni inderogabili introdotte dal presente articolo è fissato al 30 giugno 2017.
* 1. 236. Mazzoli.
Al comma 2 aggiungere, infine, il seguente periodo: Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche popolari alle disposizioni inderogabili introdotte dal presente articolo è fissato al 30 giugno 2017.
* 1. 242. Laffranco, Palese.
Al comma 2 aggiungere, infine, il seguente periodo: Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche popolari alle disposizioni inderogabili introdotte dal presente articolo è fissato al 30 giugno 2017.
* 1. 225. Alberto Giorgetti.
Al comma 2 aggiungere, infine, il seguente periodo: Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche popolari alle disposizioni inderogabili introdotte dal presente articolo è fissato al 30 giugno 2017.
* 1. 229. Di Gioia.
Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le banche popolari adeguano i propri statuti alle disposizioni introdotte dal presente articolo entro il 30 giugno 2017.
1. 59. Fassina, Boccia, Civati, Cuperlo, D'Attorre, Zoggia.
Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
Articolo 1-bis.
1. All'articolo 10 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente comma: «3-bis. Le banche che svolgono attività di commercio in proprio di strumenti finanziari non possono svolgere anche le altre attività previste dal presente articolo».
2. Le banche che operano ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge devono dichiarare quale tipo di attività intendono svolgere e procedere, ove necessario, alla riorganizzazione del proprio assetto societario.
1. 02. Maietta, Rampelli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Regolamentazione del mercato dei capitali).
Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 è sostituito dal seguente:
«Per banche commerciali si intendono le banche che esercitano l'attività di credito nei confronti dei cittadini, delle imprese, delle famiglie e delle comunità e che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione per l'esercizio dell'attività di credito. Per banche d'affari si intendono quelle che investono nel mercato finanziario. È fatto divieto alle prime di svolgere l'attività esercitata dalle seconde e comunque qualsivoglia attività legata alla negoziazione di valori mobiliari in genere. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione uno o più decreti legislativi recanti i principi ed i criteri direttivi di cui al presente comma».
1. 03. Di Lello.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 137 del decreto legislativo 1o settembre 1983, n. 385).
1. All'articolo 137 del decreto legislativo 1o settembre 1983, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis:
1) le parole: «la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da un anno a tre anni e con la multa fino ad euro 25.000»;
2) le parole: «Nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario, si applica la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino ad euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «La stessa pena si applica nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario»;
b) al comma 2, le parole: «puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda fino a lire venti milioni» sono sostituite con le seguenti: «puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da fino a 20.000 euro».
1. 01. Pesco.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme in materia di fondazioni bancarie).
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le fondazioni bancarie conformano i propri statuti ai principi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e g-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, inviando apposita relazione alla Banca d'Italia, che si esprime entro sessanta giorni. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di cui al primo periodo, si applica una sanzione fino all'1 per cento del rendimento del fondo nell'ultimo esercizio.
2. A far data dal 1o gennaio 2016, all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché negli ulteriori casi previsti dall'articolo 7, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni». L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla corretta applicazione della presente disposizione.
1. 04. Librandi, Vargiu, Sottanelli, Bombassei.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Divieto di partecipazione a gare d'appalto pubbliche ai soggetti che esercitano attività di speculazione ad elevata rischiosità).
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Non sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di tutti i servizi bancari e finanziari delle Pubbliche Amministrazioni tutti i soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, in bilancio e fuori bilancio.
2-ter. L'attività di speculazione ad elevata rischiosità, intesa come qualsiasi attività finanziaria che fa uso di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici, è definita con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli Interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa.
2-quater. Entro il 1o gennaio di ogni anno la Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita la Banca d'Italia, pubblica sul suo sito istituzionale, con carattere di ufficialità, l'elenco aggiornato di tutti i soggetti bancari e finanziari, al fine di segnalare, in maniera certa ed inequivocabile, quali, tra i suddetti soggetti bancari e finanziari del presente articolo, esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità.
2-quinquies. Ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare d'appalto di cui al comma 2-bis del presente articolo, gli enti appaltanti sono tenuti a verificare l'elenco compilato della Commissione nazionale per le società e la borsa di cui al comma precedente».
2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché le modalità di esclusione dei suddetti soggetti bancari e finanziari dalla procedure di affidamento di servizi bancari e finanziari, nonché l'indice massimo di leva finanziaria, in bilancio e fuori bilancio, accumulabile dai soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione, rispondente a requisiti di trasparenza e sicurezza, entro cui i soggetti bancari e finanziari possono accedere alle procedure di affidamento di servizi bancari e finanziari di cui al comma 1 del presente articolo e l'indicizzazione dei titoli tossici, come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione, sono definiti con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia Pag. 90e delle finanze e con il Ministro degli Interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, da emanare entro trenta giorni dalla data in vigore della presente legge.
3. Ogni anno il Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli Interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, revisiona con decreto l'indice massimo di leva finanziaria e l'indicizzazione dei titoli tossici di cui al comma precedente.
1. 07. Busin, Allasia, Prataviera.
ART. 2.
Sopprimerlo.
2. 1. Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Mucci, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.
Sostituirlo con i seguenti:
Articolo 2. – (Attuazione dell'articolo 10 della direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 – portabilità conti correnti). – 1. In attuazione cui all'articolo 10, paragrafi da 2 a 6, della direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento situati nel territorio dello Stato italiano o in altro Stato comunitario, in caso di richiesta del cliente di trasferire un conto di pagamento o un conto corrente presso altro istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento anch'esso situato nel territorio dello Stato italiano o in altro Stato comunitario, adottano e concludono la procedura di trasferimento entro i termini ivi previsti, senza oneri e spese di portabilità a carico del cliente.
2. L'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento al quale vengono trasferite le informazioni necessarie per effettuare il trasferimento esegue il servizio di trasferimento dopo aver ricevuto l'autorizzazione scritta del cliente. Nel caso in cui il conto sia intestato a due o più soggetti, l'autorizzazione è fornita da ciascuno di essi.
3. Con l'autorizzazione di cui al comma 2, cliente dà il consenso all'esecuzione delle operazioni di cui ai paragrafi 3 e 5 dell'articolo 10 della direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
4. Le operazioni di trasferimento del conto e l'esecuzione delle operazioni richieste dal cliente devono essere eseguite nei termini previsto dai paragrafi da 2 a 6 della direttiva.
5. In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini di cui al comma 1, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a risarcire il cliente con il pagamento di un importo pari al cinque per cento della disponibilità esistente sul conto al momento della richiesta di trasferimento per ogni giorno di ritardo e per un periodo massimo di trenta giorni. La misura del risarcimento di cui al precedente comma è raddoppiata per ogni giorno di ritardo successivo al trentesimo giorno.
6. In caso di richiesta di trasferimento del conto, unitamente alla richiesta di trasferimento di strumenti finanziari, di ordini di pagamento e di ulteriori servizi e strumenti ad esso associati, la portabilità si conclude senza ulteriori oneri e spese per il cliente.
7. All'articolo 116 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso remoto ai servizi bancari».
Articolo 2-bis. – (Attuazione dell'articolo 11 della direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 – Agevolazione dell'apertura di un conto transfrontaliero da parte dei consumatori). – 1. In caso di richiesta di trasferimento del conto di pagamento o del conto corrente presso un istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento di uno Stato membro comunitario diverso da quello in cui ha sede l'istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento, l'istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento fornisce al cliente, in seguito alla sua richiesta e nei termini di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva Pag. 92n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, la seguente assistenza:
a) fornire gratuitamente al cliente un elenco di tutti gli ordini permanenti di bonifico e degli addebiti diretti ordinati dal debitore al momento attivi, ove disponibile, e le informazioni disponibili sui bonifici in entrata ricorrenti e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto del cliente nei precedenti 13 mesi. Tale elenco non comporta per il nuovo prestatore di servizi di pagamento alcun obbligo di attivare servizi che non fornisce;
b) trasferire l'eventuale saldo positivo del conto di pagamento detenuto dal cliente sul conto aperto o detenuto dal cliente presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purché tale richiesta contenga informazioni complete che consentano l'identificazione del nuovo prestatore di servizi di pagamento e del conto di pagamento del cliente;
c) chiudere il conto di pagamento o conto corrente detenuto dal cliente.
Articolo 2-ter. – (Perdite finanziarie per il cliente). – 1. In caso di eventuali perdite finanziarie, compresi le spese e gli interessi, subite dal cliente e causate direttamente dal mancato rispetto, per dolo o colpa, degli obblighi di cui ai precedenti articoli, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento partecipante alla procedura di trasferimento è tenuto a rimborsare il cliente della perdita subìta nel termine massimo di venti giorni.
Articolo 2-quater. – (Informazioni sul servizio di trasferimento). – 1. L'istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento fornisce al cliente, gratuitamente e su supporto cartaceo o elettronico, le seguenti informazioni riguardanti il servizio di trasferimento:
a) i compiti del prestatore di servizi di pagamento trasferente e del ricevente in ogni fase della procedura di trasferimento, come indicato all'articolo 10;
b) i termini per la conclusione delle rispettive fasi procedurali;
c) le eventuali spese addebitate per la procedura di trasferimento;
d) ogni informazione che al cliente sia richiesto di fornire;
e) le procedure di risoluzione alternativa delle controversie di cui all'articolo 24.
Articolo 2-quinquies. – (Controlli). – 1. La Banca d'Italia verifica e controlla la corretta applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.
2. 2. Pesco, Villarosa, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Sostituirlo con il seguente:
Articolo 2 – (Portabilità conti correnti e servizi di trasferimento su conto di pagamento). – 1. Gli istituti bancari e gli altri prestatori di servizi di pagamento, in caso di trasferimento di un conto di pagamento, effettuano il servizio di trasferimento secondo quanto previsto al Capo III della Direttiva 23 luglio 2014 n. 2014/92/UE, e concludono la procedura entro i termini e con le modalità ivi previsti senza oneri e spese a carico del consumatore.
2. In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini di cui al comma 1, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a risarcire il consumatore secondo quanto disposto dall'articolo 13 della Direttiva 23 luglio 2014 n. 2014/92/UE.
3. In caso di richiesta di trasferimento del conto di pagamento, unitamente alla richiesta di trasferimento di strumenti finanziari, di ordini di pagamento e o di ulteriori servizi e strumenti ad esso associati al conto, il trasferimento si conclude senza ulteriori oneri e spese per il consumatore.
4. All'articolo 116 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di Pag. 93cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente dei propri conti correnti offerti ai consumatori, anche attraverso gli strumenti di accesso via internet ai propri servizi.
5. All'articolo 120-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le parole da: «Il CICR recesso» sono sostituite dalle seguenti: «Il rimborso agli intermediari delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi chiesti dal cliente che recede da un contratto ai sensi del presente articolo, è possibile solo in relazione a servizi non necessari per l'esercizio del recesso o, se necessari, solo quando il servizio presuppone l'intervento di un soggetto terzo e le relative spese sono state pubblicizzate e riportate nel contratto».
6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati, in stretta coerenza con le previsioni della Direttiva 23 luglio 2014 n. 2014/92/UE e con quanto disposto in tema di pubblicità dall'articolo 16 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e relativa normativa di attuazione, modalità e tempi di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti e i casi in cui servizio trasferito di cui al precedente comma 3, con l'esclusione delle carte di pagamento, presuppone l'intervento di un soggetto terzo e le relative spese sono state pubblicizzate e riportate in contratto.
2. 3. Boccadutri.
Sostituirlo con il seguente:
Articolo 2 – (Portabilità conti correnti e servizi di trasferimento su conto di pagamento). – 1. Gli istituti bancari e gli altri prestatori di servizi di pagamento, in caso di trasferimento di un conto di pagamento, effettuano il servizio di trasferimento secondo quanto previsto al Capo III della Direttiva 23 luglio 2014 n. 2014/92/UE, e concludono la procedura entro i termini e con le modalità ivi previsti senza oneri e spese a carico del consumatore.
2. In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini di cui al comma 1, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a risarcire il consumatore secondo quanto disposto dall'articolo 13 della Direttiva 23 luglio 2014 n. 2014/92/UE.
3. In caso di richiesta di trasferimento del conto di pagamento, unitamente alla richiesta di trasferimento di strumenti finanziari, di ordini di pagamento e o di ulteriori servizi e strumenti ad esso associati al conto, la portabilità il trasferimento si conclude senza ulteriori oneri e spese per il consumatore.
4. All'articolo 116 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente dei propri conti correnti offerti ai consumatori, anche attraverso gli strumenti di accesso via internet ai propri servizi.
5. All'articolo 120-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le parole da «Il CICR» alla parola «recesso» sono sostituite dalle seguenti: «Il rimborso agli intermediari delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi chiesti dal cliente che recede da un contratto ai sensi del presente articolo, è possibile solo in relazione a servizi non necessari per l'esercizio del recesso o, se necessari, solo quando il servizio presuppone l'intervento di un soggetto terzo e le relative spese sono state pubblicizzate e riportate nel contratto».Pag. 94
6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati, in stretta coerenza con le previsioni della Direttiva 23 luglio 2014 n. 2014/92/UE e con quanto disposto in tema di pubblicità dall'articolo 116 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e relativa normativa di attuazione, i casi in cui servizio trasferito di cui al precedente comma 3, con l'esclusione delle carte di pagamento, presuppone l'intervento di un soggetto terzo e le relative spese sono state pubblicizzate e riportate in contratto.
2. 4. Boccadutri.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Portabilità conti correnti).
1. Gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, in caso di trasferimento di un conto di pagamento, effettuano il servizio di trasferimento secondo quanto previsto al Capo III della Direttiva 23 luglio 2014 n. 2014/92/UE, e concludono la procedura entro i termini e con le modalità ivi previsti senza oneri e spese a carico del consumatore.
2. In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini di cui al comma 1, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento è tenuto al risarcimento del consumatore secondo quanto disposto dall'articolo 13 della Direttiva 23 luglio 2014 n. 2014/92/UE.
3. In caso di richiesta di trasferimento di strumenti finanziari o di ulteriori servizi e strumenti associati al conto, il trasferimento si conclude senza oneri e spese per il consumatore, salvo il caso in cui il servizio trasferito presuppone l'intervento di un soggetto terzo e le relative spese sono state pubblicizzate e riportate in contratto.
4. All'articolo 116 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari, anche attraverso gli strumenti di accesso via internet ai servizi bancari, rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, dei propri conti correnti offerti ai consumatori, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente».
5. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinate, in coerenza con le previsioni della Direttiva 23 luglio 2014 n. 2014/92/UE e con quanto disposto in tema di pubblicità dall'articolo 116 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e relativa normativa di attuazione, le modalità e i termini di adeguamento alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo.
6. All'articolo 120-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono soppresse le parole da: «Il CICR», fino a: «recesso».
2. 5. Pagano.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Servizi di trasferimento su conto di pagamento).
1. I prestatori di servizi di pagamento, in caso di trasferimento di un conto di pagamento, effettuano il servizio di trasferimento di cui al Capo III della Direttiva 23 luglio 2014 n. 2014/92/UE, e concludono la procedura entro i termini e con le modalità ivi previsti.
2. In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini di cui al comma 1, il prestatore di servizi di pagamento è tenuto al risarcimento del consumatore Pag. 95secondo quanto disposto dall'articolo 13 della Direttiva 23 luglio 2014 n. 2014/92/UE.
3. In caso di richiesta di trasferimento di strumenti finanziari o di ulteriori servizi e strumenti associati al conto, il trasferimento si conclude senza oneri e spese per il consumatore, salvo il caso in cui il servizio trasferito presupponga l'intervento di un soggetto terzo e le relative spese siano state pubblicizzate e riportate in contratto.
4. All'articolo 116 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente, dei propri conti correnti offerti ai consumatori, anche attraverso gli strumenti di accesso via internet ai servizi bancari».
5. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da emanarsi entro il 30 giugno 2016 sono disciplinate, in stretta coerenza con le previsioni della Direttiva 23 luglio 2014 n. 2014/92/UE e con quanto disposto in tema di pubblicità dall'articolo 116 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e relativa normativa di attuazione, le modalità e i termini di adeguamento alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo.
2. 52. Petrini.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. In attuazione cui all'articolo 10, paragrafi da 2 a 6, della direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento situati nel territorio dello Stato italiano o in altro Stato comunitario, in caso di richiesta del cliente di trasferire un conto di pagamento o un conto corrente presso altro istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento anch'esso situato nel territorio dello Stato italiano o in altro Stato comunitario, adottano e concludono la procedura di trasferimento entro i termini ivi previsti, senza oneri e spese di portabilità a carico del cliente.
2. 6. Cancelleri, Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Sostituire la rubrica con la seguente: (Servizi di trasferimento su conto di pagamento)
al comma 1 sopprimere le parole: Gli istituti bancari e sostituire le parole: Adottano e concludono la procedura di cui all'articolo 10, paragrafi da 2 a 6, della Direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, entro i termini ivi previsti, senza oneri e spese di portabilità a carico del cliente, con le seguenti: effettuano il servizio di trasferimento di cui al Capo III della Direttiva 23 luglio 2014 n. 2014/92/UE, e concludono la procedura entro i termini e con le modalità ivi previsti;
al comma 2, sostituire le parole: l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a risarcire il cliente in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento con le seguenti: il prestatore di servizi di pagamento è tenuto al risarcimento del consumatore secondo quanto disposto dall'articolo 13 della Direttiva 23 luglio 2014 n. 2014/92/UE.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. In caso di richiesta di trasferimento di strumenti finanziari o di ulteriori servizi e strumenti associati al conto, il trasferimento si conclude senza oneri e spese per il consumatore, salvo il caso in cui il servizio trasferito presupponga l'intervento Pag. 96di un soggetto terzo e le relative spese siano state pubblicizzate e riportate in contratto;
al comma 4, capoverso 1-bis, sostituire le parole: anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso remoto ai servizi bancari con le seguenti: dei propri conti correnti offerti ai consumatori, anche attraverso gli strumenti di accesso via internet ai servizi bancari.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da emanarsi entro il 30 giugno 2016 vengono disciplinate, in stretta coerenza con le previsioni della Direttiva 23 luglio 2014 n. 2014/92/UE e con quanto disposto in tema di pubblicità dall'articolo 116 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e relativa normativa di attuazione, le modalità e i termini di adeguamento alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo.
2. 7. Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Mucci, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.
Al comma 1, sopprimere le parole: Gli istituti bancari e e sostituire le parole: adottano e concludono la procedura di cui all'articolo 10, paragrafi da 2 a 6, della Direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, entro i termini ivi previsti, senza oneri e spese di portabilità a carico del cliente, con le seguenti: effettuano il servizio di trasferimento di cui al Capo III della Direttiva 23 luglio 2014 n. 2014/92/UE, e concludono la procedura entro i termini e con le modalità ivi previsti.
2. 8. Sberna, Caruso.
Al comma 1, dopo le parole: conto di pagamento inserire le seguenti: o di un conto corrente semplice;
al comma 2, dopo le parole: conto di pagamento inserire le seguenti: o sul conto corrente semplice;
al comma 3, dopo le parole: conto di pagamento inserire le seguenti: o del conto corrente semplice.
2. 9. Cancelleri, Pesco, Alberti, Pisano, Villarosa, Ruocco, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, dopo le parole: conto di pagamento inserire le seguenti: o di un conto corrente di base;
al comma 2, dopo le parole: conto di pagamento inserire le seguenti: o sul conto corrente di base;
al comma 3, dopo le parole: conto di pagamento inserire le seguenti: o del conto corrente di base.
2. 10. Cancelleri, Alberti, Pesco, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, dopo le parole: conto di pagamento inserire le seguenti: o di un conto corrente;
al comma 2, dopo le parole: conto di pagamento inserire le seguenti: o sul conto corrente;
al comma 3, dopo le parole: conto di pagamento inserire le seguenti: o del conto corrente.
2. 11. Pesco, Villarosa, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, dopo le parole: trasferimento di un conto di pagamento inserire le seguenti: o di un conto corrente, espressamente autorizzato dal relativo titolare o titolari.
2. 12. Alberti, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, dopo le parole: trasferimento di un conto di pagamento, inserire le seguenti: o di un conto corrente, espressamente autorizzato dal cliente.
2. 13. Cancelleri, Alberti, Pesco, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, dopo le parole: trasferimento di un conto di pagamento, inserire le seguenti: o di un conto corrente su richiesta scritta del cliente.
2. 14. Alberti, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, dopo le parole: trasferimento di un conto di pagamento, inserire le seguenti: o di un conto corrente su richiesta del cliente.
2. 15. Pesco, Villarosa, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, dopo le parole: trasferimento di un conto di pagamento, inserire le seguenti: o di un conto corrente su richiesta scritta del relativo titolare.
2. 16. Villarosa, Alberti, Pesco, Cancelleri, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, dopo le parole: trasferimento di un conto di pagamento, inserire le seguenti: o di un conto corrente su richiesta del relativo titolare.
2. 17. Alberti, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, dopo le parole: di un conto di pagamento, inserire le seguenti: o di un conto corrente ordinario.
2. 18. Allasia, Prataviera, Busin.
Al comma 1, dopo le parole: trasferimento di un conto di pagamento inserire le seguenti: corrente su richiesta del relativo titolare.
2. 19. Alberti, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, dopo le parole: in caso di trasferimento di un conto di pagamento inserire le seguenti:, previa autorizzazione scritta da parte del cliente a ciascuno dei prestatori di servizi di pagamento coinvolti nella procedura.
2. 20. Petrini.
Al comma 1, dopo le parole: trasferimento di un conto di pagamento, inserire le seguenti: espressamente autorizzato dal relativo titolare o titolari.
2. 21. Alberti, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, dopo le parole: trasferimento di un conto di pagamento, inserire le seguenti: espressamente autorizzato dal cliente.
2. 22. Cancelleri, Alberti, Pesco, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, dopo le parole: trasferimento di un conto di pagamento inserire le seguenti: su richiesta scritta del cliente.
2. 23. Alberti, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, dopo le parole: trasferimento di un conto di pagamento inserire le seguenti: su richiesta del cliente.
2. 24. Pesco, Villarosa, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1, dopo le parole: trasferimento di un conto di pagamento inserire le seguenti: su richiesta scritta del relativo titolare.
2. 25. Alberti, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 1 sostituire la parola: cliente con la seguente: consumatore;
al comma 2 sostituire la parola: cliente con la seguente: consumatore;
al comma 3 sopprimere le parole: di strumenti finanziari;
dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. L'efficacia delle disposizioni contenute nei precedenti commi 1, 2 e 3 decorre dal 1o gennaio 2016. La portabilità di cui al presente articolo si svolge secondo procedure di collaborazione interbancaria;
alla rubrica aggiungere in fine le parole: dei consumatori;
2. 26. Sanga.
Al comma 1 sostituire la parola: cliente con la seguente: consumatore;
al comma 2 sostituire la parola: cliente con la seguente: consumatore.
alla rubrica dopo le parole: conti correnti inserire le seguenti: dei consumatori;
*2. 27. Pagano.
Al comma 1 sostituire la parola: cliente con la seguente: consumatore;
al comma 2 sostituire la parola: cliente con la seguente: consumatore.
alla rubrica dopo le parole: conti correnti inserire le seguenti: dei consumatori;
*2. 28. Formisano.
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. L'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento al quale vengono trasferite le informazioni necessarie per effettuare il trasferimento esegue il servizio di trasferimento dopo aver ricevuto l'autorizzazione scritta del cliente. Nel caso in cui il conto sia intestato a due o più soggetti, l'autorizzazione è fornita da ciascuno di essi.
2. 29. Cancelleri, Alberti, Pesco, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Il trasferimento di cui al precedente comma non può avvenire senza l'autorizzazione scritta del titolare del conto con la quale il cliente dà il consenso all'esecuzione delle operazioni di cui ai paragrafi 3 e 5 dell'articolo 10 della direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
2. 30. Alberti, Pesco, Cancelleri, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini di cui al comma 1, anche limitatamente ad una sola delle operazioni richieste dal cliente, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a risarcire il cliente con il pagamento di un importo pari al cinque per cento della disponibilità esistente sul conto al momento della richiesta di trasferimento per ogni giorno di ritardo e per in periodo massimo di trenta giorni. La misura del risarcimento di cui al precedente comma è raddoppiata per ogni giorno di ritardo successivo al trentesimo giorno.
2. 31. Villarosa, Cancelleri, Alberti, Pesco, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. In caso di inadempimento o ritardo nell'esecuzione del trasferimento richiesto, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a risarcire il cliente con il pagamento di un importo pari al cinque per cento della disponibilità esistente sul conto al momento della richiesta di trasferimento per ogni giorno di ritardo e per in periodo massimo di trenta giorni. La misura del risarcimento di cui al precedente comma è raddoppiata per ogni giorno di ritardo successivo al trentesimo giorno.
2. 32. Pesco, Cancelleri, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 2, sostituire le parole: In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini di cui al comma 1, con le seguenti: In caso di inadempimento o ritardo nel trasferimento del conto e nelle esecuzione delle operazioni autorizzate ai sensi del precedente comma.
2. 33. Cancelleri, Alberti, Pesco, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 2, dopo le parole: e dei termini di cui al comma 1, inserire le seguenti: per causa imputabile all'istituto bancario o al prestatore di servizi di pagamento.
2. 34. Cancelleri, Alberti, Pesco, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 2, dopo le parole: e dei termini di cui al comma 1, inserire le seguenti: anche limitatamente ad una sola operazione richiesta dal cliente.
2. 35. Pesco, Cancelleri, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 2, sostituire le parole: l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento e tenuto a risarcire il cliente in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento con le seguenti: il prestatore di servizi di pagamento è tenuto al risarcimento del consumatore secondo quanto disposto dall'articolo 13 della Direttiva 23 luglio 2014 n. 2014/92/UE.
2. 36. Sberna, Caruso.
Al comma 2, dopo le parole: l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento inserire le seguenti:, a cui è imputabile il mancato rispetto o il ritardo.
2. 37. Pesco, Cancelleri, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: In ogni caso, nei confronti dell'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento tenuto al risarcimento è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento della disponibilità esistente sul conto e in ogni caso in misura non inferiore a 5.000 euro.
2. 38. Pesco, Cancelleri, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Le eventuali perdite finanziarie, compresi le spese e gli interessi, subite dal consumatore e causate direttamente dal mancato rispetto, da parte di un prestatore di servizi di pagamento partecipante alla procedura di trasferimento, degli obblighi a lui imposti dall'articolo 10 della Pag. 100direttiva n. 2014/92/UE sono rimborsate senza indugio da detto prestatore di servizi di pagamento
2. 39. Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Mucci, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. In caso di richiesta di trasferimento di strumenti finanziari o di ulteriori servizi e strumenti associati al conto, il trasferimento si conclude senza oneri e spese per il consumatore, salvo il caso in cui il servizio trasferito presupponga l'intervento di un soggetto terzo e le relative spese siano state pubblicizzate e riportate in contratto.
2. 40. Sberna, Caruso.
Al comma 3 sopprimere le parole: unitamente alla richiesta di trasferimento di strumenti finanziari, di ordini di pagamento e di ulteriori servizi e strumenti ad esso associati.
2. 41. Cancelleri, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 3 sopprimere le parole: di strumenti finanziari.
*2. 42. Pagano.
Al comma 3 sopprimere le parole: di strumenti finanziari.
*2. 43. Formisano.
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. L'efficacia delle disposizioni contenute nei precedenti commi 1, 2 e 3 decorre dal 1o gennaio 2016. La portabilità di cui al presente articolo si svolge secondo procedure di collaborazione interbancaria.
**2. 44. Formisano.
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. L'efficacia delle disposizioni contenute nei precedenti commi 1, 2 e 3 decorre dal 1o aprile 2016. La portabilità di cui al presente articolo si svolge secondo procedure di collaborazione interbancaria.
**2. 45. Pagano.
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. L'efficacia delle disposizioni contenute nei precedenti commi 1, 2 e 3 decorre dal 31 dicembre 2015. La portabilità di cui al presente articolo si svolge secondo procedure di collaborazione interbancaria.
2. 46. Pagano.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, entrano in vigore dopo 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge.
2. 47. Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Mucci, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.
Al comma 4, capoverso 1-bis, sostituire le parole: anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso remoto ai servizi bancari;
con le seguenti: dei propri conti correnti offerti ai consumatori, anche attraverso gli strumenti di accesso via internet ai servizi bancari.
2. 48. Sberna, Caruso.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita Pag. 101la Banca d'Italia, da emanarsi entro il 30 giugno 2016 vengono disciplinate, in stretta coerenza con le previsioni della Direttiva 23 luglio 2014 n. 2014/92/UE e con quanto disposto in tema di pubblicità dall'articolo 116 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e relativa normativa di attuazione, le modalità e i termini di adeguamento alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo.
2. 49. Sberna, Caruso.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da emanarsi entro il 30 giugno 2015 sono disciplinate, in stretta coerenza con le previsioni della Direttiva 23 luglio 2014 n. 2014/92/UE e con quanto disposto in tema di pubblicità dall'articolo 116 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le modalità e i termini di adeguamento alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo.
2. 50. Petrini.
Sostituire la rubrica con la seguente: servizi di trasferimento su conto di pagamento.
2. 51. Sberna, Caruso.
Dopo l'articolo 2 aggiungere i seguenti:
Articolo 2-bis. – (Attuazione dell'articolo 11 della direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 – Agevolazione dell'apertura di un conto transfrontaliero da parte dei consumatori). – 1. In caso di richiesta di trasferimento del conto di pagamento o del conto corrente presso un istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento di uno Stato membro comunitario diverso da quello in cui ha sede l'istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento, l'istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento fornisce al cliente, in seguito alla sua richiesta e nei termini di cui al paragrafo 2 del dell'articolo 11 della direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, la seguente assistenza:
a) fornire gratuitamente al cliente un elenco di tutti gli ordini permanenti di bonifico e degli addebiti diretti ordinati dal debitore al momento attivi, ove disponibile, e le informazioni disponibili sui bonifici in entrata ricorrenti e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto del cliente nei precedenti 13 mesi. Tale elenco non comporta per il nuovo prestatore di servizi di pagamento alcun obbligo di attivare servizi che non fornisce;
b) trasferire l'eventuale saldo positivo del conto di detenuto dal cliente sul conto aperto o detenuto dal cliente presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purché tale richiesta contenga informazioni complete che consentano l'identificazione del nuovo prestatore di servizi di pagamento e del conto del cliente;
c) chiudere il conto detenuto dal cliente.
Articolo 2-ter. – (Perdite finanziarie per il cliente). – 1. In caso di eventuali perdite finanziarie, compresi le spese e gli interessi, subite dal cliente e causate direttamente dal mancato rispetto, per dolo o colpa, degli obblighi di cui ai precedenti articoli, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento partecipante alla procedura di trasferimento è tenuto a rimborsare il cliente della perdita subita nel termine massimo di venti giorni.
Articolo 2-quater. – (Informazioni sul servizio di trasferimento). – 1. L'istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento fornisce al cliente, gratuitamente e su supporto cartaceo o elettronico, le seguenti informazioni riguardanti il servizio di trasferimento:
a) i compiti del prestatore di servizi di pagamento trasferente e del ricevente in ogni fase della procedura di trasferimento;Pag. 102
b) i termini per la conclusione delle rispettive fasi procedurali;
c) le eventuali spese addebitate per la procedura di trasferimento;
d) ogni informazione che al cliente sia richiesto di fornire e;
e) le procedure di risoluzione alternativa delle controversie.
Articolo 2-quinquies. – (Controlli). – 1. La Banca d'Italia verifica la corretta applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.
2. 01. Pesco, Cancelleri, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Articolo 2-bis. – (Attuazione dell'articolo 11 della direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 – Agevolazione dell'apertura di un conto transfrontaliero da parte dei consumatori). – 1. In caso di richiesta di trasferimento del conto di pagamento del conto corrente presso un istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento di uno Stato membro comunitario diverso da quello in cui ha sede l'istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento, l'istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento fornisce al cliente, in seguito alla sua richiesta e nei termini di cui al paragrafo 2 del dell'articolo 11 della direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, la seguente assistenza:
a) fornire gratuitamente al cliente un elenco di tutti gli ordini permanenti di bonifico e degli addebiti diretti ordinati dal debitore al momento attivi, ove disponibile, e le informazioni disponibili sui bonifici in entrata ricorrenti e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto del cliente nei precedenti 13 mesi. Tale elenco non comporta per il nuovo prestatore di servizi di pagamento alcun obbligo di attivare servizi che non fornisce;
b) trasferire l'eventuale saldo positivo del conto detenuto dal cliente sul conto di pagamento o conto corrente aperto o detenuto dal cliente presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purché tale richiesta contenga informazioni complete che consentano l'identificazione del nuovo prestatore di servizi di pagamento e del conto del cliente;
c) chiudere il conto detenuto dal cliente.
2. 03. Pesco, Cancelleri, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Articolo 2-bis. – (Informazioni sul servizio di trasferimento). – 1. L'istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento fornisce al cliente, gratuitamente e su supporto cartaceo o elettronico, le seguenti informazioni riguardanti il servizio di trasferimento:
a) i compiti del prestatore di servizi di pagamento trasferente e del ricevente in ogni fase della procedura di trasferimento;
b) i termini per la conclusione delle rispettive fasi procedurali;
c) le eventuali spese addebitate per la procedura di trasferimento;
d) ogni informazione che al cliente sia richiesto di fornire;
e) le procedure di risoluzione alternativa delle controversie.
2. 04. Pesco, Cancelleri, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Articolo 2-bis. – (Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito). All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate. Al medesimo obbligo osservato presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi, si aprano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,1 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.
2. 05. Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Articolo 2-bis. – (Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito). All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano commissioni onnicomprensive nella gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.
2. 06. Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Articolo 2-bis. – (Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito). All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, quando osservato presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi, si applicano commissioni omnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito ne la misura massima pari allo 0,1 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.
2. 07. Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Articolo 2-bis. – (Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito). All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, quando osservato presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito ne la misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.
2. 08. Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Articolo 2-bis. – (Riduzione delle asimmetrie informative). – 1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 196 del 2003, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i contratti di somministrazione nonché i contratti di fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 che prevedono un pagamento differito rispetto alla fornitura sono considerati concessione di credito. I soggetti esercenti attività di fornitura di servizi di pubblica utilità nonché i citati fornitori di servizi di comunicazione elettronica possono partecipare ai sistemi informativi di cui al comma 1 per le finalità di gestione della fornitura e con le specifiche modalità individuate al comma 1».
2. Banca d'Italia verifica gli effetti delle misure di cui al comma 1 in termini di costi del credito effettivamente applicati.
2. 09. Galperti, Marco Di Maio, Donati, Ermini, Morani.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Articolo 2-bis. – (Perdite finanziarie per il cliente). – 1. In caso di eventuali perdite finanziarie, compresi le spese e gli interessi, subite dal cliente e causate direttamente dal mancato rispetto, per dolo o colpa, degli obblighi di cui ai precedenti articoli, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento partecipante alla procedura di trasferimento è tenuto a rimborsare il cliente della perdita subita nel termine massimo di venti giorni.
2. 010. Cancelleri, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
ART. 3.
Sopprimerlo.
*3. 1. Da Villa, Crippa, Della Valle, Lupo, Vallascas.
Sopprimerlo.
*3. 2. Bargero.
Sopprimerlo.
*3. 3. Ricciatti, Ferrara, Paglia.
Sopprimerlo.
*3. 4. Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.
Sopprimerlo.
*3. 5. Pisano, Pesco, Cancelleri, Alberti, Villarosa, Ruocco, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Sostituirlo con il seguente:
«Art. 3.
(Esercizio del credito a supporto dell’export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A).
1. Al fine di rafforzare l'attività a supporto dell’export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto alle altre entità che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, Cassa depositi e prestiti S.p.A., direttamente o tramite SACE S.p.A. o altra società del Gruppo, svolge il proprio intervento anche attraverso l'esercizio del credito diretto, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Ove Cassa depositi e prestiti S.p.A non provveda direttamente, l'attività è svolta previa autorizzazione della Banca d'Italia, nel rispetto delle normative internazionali, europee e nazionali in materia. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: “quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE SpA o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantire da uno Stato” sono soppresse».
3. 6. Gutgeld.
Sostituirlo con il seguente:
«Art. 3.
(Esercizio del credito a supporto dell’export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A).
1. Al fine di rafforzare l'attività a supporto dell’export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto alle altre entità che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, Cassa depositi e prestiti S.p.A., direttamente o tramite SACE S.p.A. o altra società del Gruppo, svolge il proprio intervento anche attraverso l'esercizio del credito diretto, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, delle normative internazionali, europee e nazionali in materia, e, ove occorra, previa autorizzazione della Banca d'Italia. All'articolo 8 del decreto-legge 1o luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono soppresse le parole “quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.a. o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato”.».
3. 7. Benamati.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
1. Al fine di rafforzare l'attività a supporto dell’export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto alle altre entità che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, SACE S.p.A. svolge il proprio intervento anche attraverso l'esercizio del credito diretto. Tale attività può essere svolta da SACE S.p.A. anche tramite una società controllata, in questo caso previa autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nel rispetto delle normative internazionali, europee e nazionali in materia. SACE S.p.A. in conformità alla citata normativa, definisce le modalità operative più idonee relativamente a quanto previsto nel presente articolo.
*3. 8. Librandi, Sottanelli, Bombassei.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
1. Al fine di rafforzare l'attività a supporto dell’export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto alle altre entità che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, SACE S.p.A. svolge il proprio intervento anche attraverso l'esercizio del credito diretto. Tale attività può essere svolta da SACE S.p.A. anche tramite una società controllata, in questo caso previa autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nel rispetto delle normative internazionali, europee e nazionali in materia. SACE S.p.A. in conformità alla citata normativa, definisce le modalità operative più idonee relativamente a quanto previsto nel presente articolo.
*3. 9. Abrignani.
Dopo le parole: a supporto inserire le seguenti: della promozione del made in Italy.
3. 10. Fantinati, Da Villa, Vallascas, Lupo, Della Valle, Crippa, Pesco, Alberti, Ruocco, Villarosa, Cancelleri.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: attraverso l'esercizio del credito diretto, con le seguenti: attraverso l'esercizio del prestito diretto in operazioni di credito all'esportazione che abbiano rilevanza strategica, facendo ricorso a risorse proprie, ferma restando l'esclusione dall'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico,.
3. 11. Fragomeli.
Dopo le parole: del credito diretto, inserire le seguenti: a sostegno di operazioni di esportazione relative a forniture di merci, servizi o esecuzione di lavori poste in essere da imprese italiane, ovvero verso imprese estere relativamente a operazioni che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto il profilo dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia.
3. 12. Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Dopo le parole: del credito diretto, inserire le seguenti: a sostegno di operazioni di esportazione relative a forniture di merci, servizi o esecuzione di lavori poste in essere da imprese italiane.
3. 13. Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo;
b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico definisce con uno o più decreti criteri, condizioni e modalità Pag. 107operative affinché l'intervento di SACE rivesta natura sussidiaria rispetto a quello delle banche e degli intermediari finanziari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e sia coerente con la normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato e concorrenza.
3. 14. Ginato.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti concessi da SACE SpA non possono essere utilizzati per favorire attività di delocalizzazione della produzione, pena la restituzione alla medesima SACE SpA dei crediti concessi.
3. 15. Allasia, Prataviera, Busin.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'efficacia della disposizione è subordinata al parere preventivo dei competenti organi dell'Unione europea.
3. 16. Allasia, Prataviera, Busin.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: in collaborazione con Simest Spa.
3. 17. Mucci, Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo un canale di accesso privilegiato al credito in favore delle micro, piccole e medie imprese.
3. 18. Allasia, Prataviera, Busin.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per favorire l'azione di sostegno sui mercati internazionali; 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 sono assegnati al Ministero dello sviluppo economico per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e la promozione del made in Italy di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
1-ter. All'onere derivante dai comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 19. Pagano.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le imprese beneficiare del credito di cui al comma 1 decadano dal beneficio qualora, entro 5 anni dalla concessione dello stesso, delocalizzino in un Paese non appartenente all'Unione Europea.
3. 20. Fantinati, Da Villa, Vallascas, Lupo, Della Valle, Crippa, Pesco, Alberti, Ruocco.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 è ammessa a condizione che l'intero capitale sociale di SACE spa sia detenuto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.
3. 21. Pesco, Cancelleri, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La Sace pubblica sul proprio sito istituzionale i beneficiari del credito e i relativi investimenti finanziati.
3. 22. Fantinati, Da Villa, Vallascas, Lupo, Della Valle, Crippa, Pesco, Alberti, Ruocco, Villarosa, Cancelleri.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito non bancario, viene estesa alla SACE S.p.A., la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni a fronte di operazioni finanziarie rientranti tra quelle ammissibili alla garanzia del medesimo Fondo sulla base della normativa vigente nazionale e comunitaria.
3. 23. Cariello.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2, al comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «estera» sono inserite le seguenti: «o italiana»;
b) le parole «25 per cento del valore» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento del valore»;
c) le parole «a prezzo non inferiore a valori correnti» sono sostituite dalle seguenti: «a prezzo prefissato secondo valori correnti».
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: SACE e Finest.
3. 24. Rosato.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 12 dell'articolo 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è sostituito dal seguente:
«12. I benefìci e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento nel territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo e direzione commerciale nonché delle attività produttive, assicurando la salvaguardia dei medesimi livelli occupazionali e la protezione sociale dei lavoratori».
3. 25. Ricciatti, Ferrara, Paglia.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e a quelle dalle stesse controllate che operano nel settore della gestione di strumenti per il sostegno dell'economia e finanziamento di operazioni legate all'internazionalizzazione delle imprese».
3. 26. Ricciatti, Ferrara, Paglia.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Per favorire l'azione di sostegno alle piccole e medie imprese sui mercati internazionali, all'articolo 1, comma 202, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole «A valere sulle risorse di cui al primo periodo, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A valere sulle risorse di cui al primo periodo, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».
3. 27. Pagano.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Articolo 3-bis.
1. Entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è soppressa.
2. Le funzioni attribuite all'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane dalla Pag. 109normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro il 31 dicembre 2015 è conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Ai sensi delle medesime disposizioni e dentro la stessa data è altresì riorganizzato il Ministero degli affari esteri per effetto delle disposizioni di cui ai predetti commi. Le risorse già destinate ai sensi dell'articolo 22, comma 6, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011 sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. La dotazione del Fondo è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. I poteri di indirizzo e vigilanza in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese sono esercitati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo strategico per l'utilizzo delle relative risorse in materia di promozione ed internalizzazione delle imprese sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri, co-presieduta dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico e composta, oltre che dal Ministro dell'economia e delle finanze o da persona dallo stesso designata, da un rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, Rete impresa, della Confederazione generale dell'industria italiana e della Associazione bancaria italiana.
4. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per le materie di sua competenza, si provvede, all'individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla soppressa Agenzia da trasferire al Ministero dello sviluppo economico o su base volontaria alla SACE S.p.a. Con i medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 01. Vallascas, Fantinati, Da Villa, Lupo, Della Valle, Crippa, Pesco, Alberti, Ruocco, Villarosa.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Contrasto alla contraffazione).
1. Il comma 49-bis dell'articolo 4 della legge 350 del 2003 è sostituito dal seguente:
49-bis. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa dell'Unione Europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento dei consumatore sull'effettiva origine del prodotto. Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale. Il contravventore è punito ai sensi dell'articolo 517-quater del codice penale.
3. 02. Fantinati, Da Villa, Vallascas, Lupo, Della Valle, Crippa, Pesco, Alberti, Ruocco, Villarosa, Cancelleri.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Contrasto alla contraffazione).
1. Al comma 49-bis dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 al primo periodo, sono soppresse le parole: ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.
3. 03. Fantinati, Da Villa, Vallascas, Lupo, Della Valle, Crippa, Pesco, Alberti, Ruocco, Villarosa, Cancelleri.
(Inammissibile)
ART. 4.
Al comma 1, lettera a), sostituire le seguenti parole: una sede produttiva o una filiale in Italia con le parole: una sede fiscale Italia.
4. 1. Della Valle, Liuzzi, Alberti, D'Incà, Luigi Gallo, Grillo, Sorial, Nesci, De Lorenzis, Fantinati, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, De Lorenzis.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere la lettera b);
b) alla lettera c) sopprimere le parole: o su un sistema multilaterale di negoziazione.
4. 2. Vignali.
Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b.1) al comma 2 lettera h) sostituire le parole: «almeno uno dei» con le seguenti: «tutti e tre».
4. 3. Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Mucci, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: l'assenza di possesso di azioni con le seguenti: le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono.
4. 4. Scuvera.
Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:
e) comprovata realizzazione di un'innovazione di prodotto, servizio o processo. Il requisito è senz'altro posseduto dalle imprese con titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato o in via di registrazione presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa;
e-bis) almeno uno dei seguenti requisiti:
1) volume di spesa in ricerca e sviluppo in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto di beni immobili. Ai fini del presente decreto, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati come definiti dall'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore Pag. 112a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
4. 5. Scuvera, Basso.
Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: almeno due dei seguenti requisiti: con le seguenti: utilizzo di metodologie e di pratiche di lavoro che fanno uso esteso della digitalizzazione, favoriscono la circolazione e condivisione delle informazioni, la capacità di crescita delle conoscenze e di apprendimento collettivo, la gestione dei progetti, la condivisione e la ripetibilità dei risultati, l'inserimento di giovani, la capacità di coinvolgere gruppi diversificati della popolazione giovane ed adulta, la creatività e le nuove iniziative, la relazione con le realtà esterne all'impresa e con il territorio. Inoltre, almeno due dei seguenti requisiti.
4. 6. Basso, Scuvera, Bargero.
All'articolo 4, lettera e), sostituire le parole: almeno due con la seguente: uno.
*4. 7. Allasia, Prataviera, Busin.
Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: almeno due con la seguente: uno.
*4. 8. Palmieri, Abrignani, Palese.
Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: almeno due con la seguente: uno.
*4. 9. Quintarelli, Sottanelli, Bombassei, Falcone.
Al comma 1, lettere e), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) volume di spesa in innovazione, ricerca e sviluppo, in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto di beni immobili. Ai fini del presente decreto, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in innovazione, ricerca e sviluppo: le spese relative all'innovazione di prodotto e di processo, allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati come definiti dall'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso, i costi per i broker tecnologici nazionali ed internazionali. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa;
4. 10. Basso, Scuvera, Bargero.
Al comma 1, lettera e), al punto n. 1) dopo le parole: volume di spesa in aggiungere le seguenti: innovazione, ivi compresi gli investimenti per acquistare tecnologie ad alto profilo innovativo o altre spese per realizzare altre attività innovative.
4. 11. Ricciatti, Ferrara, Paglia.
Al comma 1, lettera e), al punto n. 1) dopo le parole: volume di spesa in aggiungere la seguente: innovazione.
4. 12. Ricciatti, Ferrara, Paglia.
Al comma 1, lettera e), numero 1) appartare le seguenti modificazioni:
a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «ricerca e sviluppo» con le seguenti: «ricerca, sviluppo e innovazione»;Pag. 113
b) dopo le parole: «beni immobili» aggiungere le seguenti: «e sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo»;
c) dopo le parole: «sviluppo del piano industriale;» aggiungere le seguenti: «le spese per la formazione del personale e l'organizzazione finalizzate a introdurre prodotti o servizi o processi tecnologicamente nuovi o significativamente migliorati. Tali costi comprendono l'acquisto di servizi di formazione all'esterno dell'impresa e le spese per attività formative svolte con risorse interne».
*4. 13. Giampaolo Galli.
Al comma 1, lettera e), numero 1) apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «ricerca e sviluppo» con le seguenti: «ricerca, sviluppo e innovazione»;
b) dopo le parole: «beni immobili» aggiungere le seguenti: «e sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo»;
c) dopo le parole: «sviluppo del piano industriale;» inserire le seguenti: «le spese per la formazione del personale e l'organizzazione finalizzate a introdurre prodotti o servizi o processi tecnologicamente nuovi o significativamente migliorati. Tali costi comprendono l'acquisto di servizi di formazione all'esterno dell'impresa e le spese per attività formative svolte con risorse interne».
*4. 14. Vignali.
Al comma 1, lettera e), numero 1) appartare le seguenti modificazioni:
a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «ricerca e sviluppo» con le seguenti: «ricerca, sviluppo e innovazione»;
b) dopo le parole: «beni immobili» aggiungere le seguenti: «e sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo»;
c) dopo le parole: «sviluppo del piano industriale»; aggiungere le seguenti: «le spese per la formazione del personale e l'organizzazione finalizzate a introdurre prodotti o servizi o processi tecnologicamente nuovi o significativamente migliorati. Tali costi comprendono l'acquisto di servizi di formazione all'esterno dell'impresa e le spese per attività formative svolte con risorse interne».
*4. 15. Sberna, Caruso.
Al comma 1, lettera e), punto 1) apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole: «ricerca e sviluppo», ovunque ricorrano, con le seguenti: «ricerca, sviluppo e innovazione»;
2) dopo le parole: «licenze d'uso» inserire il seguente periodo: «Si intendono altresì come innovative le spese relative ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione di un bene o di un servizio, utilizzando tecnologia abilitante e nuovi metodi di business, di marketing e organizzativi».
**4. 16. Ricciatti, Ferrara, Paglia.
Al comma 1, lettera e), punto 1) apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole: «ricerca e sviluppo», ovunque ricorrano, con le seguenti: «ricerca, sviluppo e innovazione»;
2) dopo le parole: «licenze d'uso» inserire il seguente periodo: «Si intendono altresì come innovative le spese relative ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione di un bene o di un servizio, utilizzando tecnologia abilitante e nuovi metodi di business, di marketing e organizzativi».
**4. 17. Polidori, Palese.
Al comma 1, lettera e), punto 1) apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole: «ricerca e sviluppo», ovunque ricorrano, con le seguenti: «ricerca, sviluppo e innovazione»;
2) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Si intendono altresì come innovative le spese relative ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione di un bene o di un servizio, utilizzando tecnologia abilitante e nuovi metodi di business, di marketing e organizzativi».
**4. 18. Marco Di Maio, Giulietti, Galperti, Moretto.
Al comma 1, lettera e), punto 1) apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole: «ricerca e sviluppo», ovunque ricorrano con le seguenti: «ricerca, sviluppo e innovazione»;
2) dopo le parole: «licenze d'uso» inserire il seguente periodo: «Si intendono altresì come innovative le spese relative ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione di un bene o di un servizio, utilizzando tecnologia abilitante e nuovi metodi di business, di marketing e organizzativi».
**4. 19. Donati, Boccadutri, Gadda, Morani, Dallai, Nardi, Crimì, Vazio, Coppola.
Al comma 1, lettera e), punto 1) apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole: «ricerca e sviluppo», ovunque ricorrano con le seguenti: «ricerca, sviluppo e innovazione»;
2) dopo le parole: «licenze d'uso» inserire il seguente periodo: «Si intendono altresì come innovative le spese relative ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione di un bene o di un servizio, utilizzando tecnologia abilitante e nuovi metodi di business, di marketing e organizzativi».
**4. 20. Allasia, Prataviera, Busin.
Al comma 1, lettera e), punto 1) apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole: «ricerca e sviluppo», ovunque ricorrano, con le seguenti: «ricerca, sviluppo e innovazione»;
2) dopo le parole: «licenze d'uso» inserire il seguente periodo: «Si intendono altresì come innovative le spese relative ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione di un bene o di un servizio, utilizzando tecnologia abilitante e nuovi metodi di business, di marketing e organizzativi».
**4. 21. Sottanelli, Bombassei, Falcone.
Al comma 1, lettera e), punto 1) apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole: «ricerca e sviluppo», ovunque ricorrano, con le seguenti: «ricerca, sviluppo e innovazione»;
2) dopo le parole: «licenze d'uso» inserire il seguente periodo: «Si intendono altresì come innovative le spese relative ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione di un bene o di un servizio, utilizzando tecnologia abilitante e nuovi metodi di business, di marketing e organizzativi».
**4. 22. Vignali.
Al comma 1, lettera e), numero 1) apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «ricerca e sviluppo» con le seguenti: «ricerca, sviluppo e innovazione»;
b) dopo le parole: «beni immobili» aggiungere le seguenti: «e sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo».
4. 23. Basso, Scuvera, Bargero.
Al comma 1, lettera e), punto 1), dopo le parole: della PMI innovativa, inserire le seguenti:, ovvero che investono in tecnologie Pag. 115per il miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici.
Conseguentemente, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 24. Prataviera, Allasia, Busin.
Al comma 1, lettera e), punto 1), dopo le parole: della PMI innovativa, inserire le seguenti:, ovvero che investono in tecnologie per la produzione del bilancio energetico zero.
Conseguentemente, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 25. Prataviera, Allasia, Busin.
Al comma 1, lettera e), punto 1), dopo le parole: della PMI innovativa, inserire le seguenti:, ovvero che investono in tecnologie per la cattura o il confinamento totale o parziale delle emissioni inquinanti nell'ambiente.
Conseguentemente, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 26. Prataviera, Allasia, Busin.
Al comma 1, lettera e), punto 1), dopo le parole: della PMI innovativa, inserire le seguenti:, ovvero che investono nell'ammodenamento software e nello sviluppo informatico interno all'azienda.
Conseguentemente, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 27. Guidesi, Allasia, Prataviera, Busin.
Al comma 1, lettera e), punto 1), dopo le parole: della PMI innovativa, inserire le seguenti:, ovvero volume di spesa in investimenti innovativi per un importo non inferiore a 5.000 euro.
Conseguentemente, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione Pag. 116dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 28. Allasia, Prataviera, Busin.
Al comma 1, lettera e), numero 1), al secondo periodo dopo le parole: le spese per l'acquisto aggiungere le seguenti: e di locazione.
4. 29. Scuvera.
Al comma 1, lettera e), al numero 1) terzo periodo, dopo le parole: ricerca e sviluppo aggiungere le seguenti:, nonché le spese per l'acquisto di tecnologie ad alto profilo innovativo e quelle necessarie alla realizzazione di altre attività innovative.
4. 30. Tidei.
Al comma 1, lettera e), punto 1), dopo le parole: soci ed amministratori inserire le seguenti: per un importo che non può superare il doppio del costo lordo del personale interno assunto con contratto a tempo indeterminato.
4. 31. Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Mucci, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.
Al comma 1, lettera e), numero 1, alla fine del terzo periodo, dopo le parole: termini e licenze d'uso inserire le seguenti: investimenti per acquisire tecnologie ad alto profilo innovativo nonché le spese per realizzare altre attività innovative e/o investimenti in altre PMI innovative.
4. 32. Mucci, Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.
Al comma 1, lettera e), numero 1, alla fine del terzo periodo, dopo le parole: termini e licenze d'uso inserire le seguenti: gli investimenti per acquisire tecnologie ad alto profilo innovativo nonché le spese per realizzare altre attività innovative.
4. 33. Mucci, Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.
Al comma 1, lettera e), sopprimere il punto 2).
4. 34. Allasia, Prataviera, Busin.
Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, oppure di personale in possesso di laurea magistrale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e che lavori da almeno tre anni nell'ambito strategico di interesse per la PMI.
4. 35. Basso, Scuvera, Bargero.
Al comma 1, lettera e), punto 2), sostituire le parole: al quinto con le seguenti: a un decimo.
4. 36. Allasia, Prataviera, Busin.
Al comma 1, lettera e), punto 2, dopo le parole: o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale, inserire le seguenti: che abbia acquisito esperienza Pag. 117e professionalità al servizio di imprese che operano nel settore della ricerca e sviluppo.
4. 37. Allasia, Prataviera, Busin.
Al comma 1, lettera e), punto 2), dopo le parole: n. 270 inserire le seguenti: in materie strettamente attinenti alle attività di ricerca.
4. 38. Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Mucci, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.
Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi a programmi per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa, o avere funzione di promozione o coordinamento nello sviluppo di metodologie, processi o artefatti di utilizzo collettivo, requisito soddisfatto se nell'ultimo triennio si può dimostrare un incremento delle titolarità o delle funzioni rispetto al triennio precedente.
4. 39. Basso, Scuvera, Bargero.
Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) comprovata realizzazione di un'innovazione di prodotto, servizio o processo. Il requisito è senz'altro posseduto dalle imprese con titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato o in via di registrazione presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.
4. 40. Scuvera, Basso.
Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3) con il seguente:
a) 3-bis) impiego, con riferimento alle società cooperative di inserimento lavorativo, di personale diversamente abile con grado di invalidità civile superiore al 45 per cento, ed aventi un rapporto pari al 30 per cento tra costo per addetti diversamente abili e costo totale degli addetti.
4. 41. Tidei.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e.1) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
4. 42. Della Valle, Liuzzi, Alberti, D'Incà, Luigi Gallo, Grillo, Sorial, Nesci, De Lorenzis, Fantinati, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, De Lorenzis.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Rientrano nella definizione di piccole e medie imprese innovative anche le imprese a conduzione familiare che investono risorse di importo non inferiore a 5.000 euro nel ricambio generazionale dell'attività. In favore delle suddette imprese si applicano i commi 9 e seguenti del presente articolo.
Conseguentemente, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede Pag. 118mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 125. Prataviera, Allasia, Busin.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, al comma 7, del medesimo articolo, sopprimere le parole: speciale del registro delle imprese di cui al comma 1, permanendo l'iscrizione alla sezione.
4. 43. Allasia, Prataviera, Busin.
All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
«Le PMI innovative e le start-up innovative e gli incubatori certificati di cui all'articolo 25 decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, sono annotate, con rispettivo contrassegno riconoscitivo, nel REA di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 per l'implementazione del fascicolo informatico di impresa di cui all'articolo 9 comma 4 della legge 180 del 2011 e all'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; l'annotazione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per le PMI innovative; all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori di filiera».
Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: l'iscrizione con le seguenti: l'annotazione.
Conseguentemente, è introdotto il seguente comma:
11-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, i commi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, sono abrogati;
b) dopo il comma 2, inserire il seguente comma 2-bis: «Ai fini del processo di annotazione di cui al comma 2, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo per le PMI innovative è attestata mediante autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Ai fini del processo di annotazione di cui al comma 2, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 per le start-up innovative e per gli incubatori certificati di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese»;
c) al comma 3, all'inizio inserire le parole: «Per le PMI innovative e per le start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni»;
d) al comma 3, la lettera g) è sostituita con la seguente: «g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;»;
e) al comma 3, lettera m), alla fine aggiungere le parole: «, qualora esistente».
Dopo il comma 3, introdurre il seguente comma:
3-bis. L'incubatore certificato di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, è automaticamente iscritto al registro delle imprese, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni recanti i valori degli indicatori, di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, conseguiti dall'incubatore certificato alla data di iscrizione:
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
c) oggetto sociale;
d) breve descrizione dell'attività svolta;
e) elenco delle strutture e attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attività;
f) indicazione delle esperienze professionali del personale che amministra e dirige l'incubatore certificato, esclusi eventuali dati sensibili;
g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con università e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari;
h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attività di sostegno a start-up innovative.
f) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«Le informazioni di cui ai commi 3 e 3-bis, per le start-up innovative e per gli incubatori certificati all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e per le PMI innovative di cui al presente articolo sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilità, per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le imprese start-up innovative e per gli incubatori certificati all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni e le PMI innovative di cui al presente articolo assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito internet, qualora esistente.
Le informazioni di cui ai commi 3 e 3-bis debbono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e per le PMI innovative di cui al presente articolo: all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori o investitori; per gli incubatori certificati, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni: all'anagrafica, all'attività svolta, al bilancio»;
g) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e gli incubatori certificati di cui al comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, i quali, risultino iscritti alla sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono annotate entro 60 giorni dalla data di conversione del Pag. 120presente decreto-legge, con rispettivo contrassegno riconoscitivo, nel REA di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 per l'implementazione del fascicolo informatico di impresa di cui all'articolo 9 comma 4 della legge 180 del 2011 e all'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
h) dopo il comma 5 conseguentemente aggiungere i seguenti commi:
5-bis: Dopo sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, la sezione spedale di cui articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, è soppressa.
All'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: «alla sezione speciale del registro delle imprese» sono sostituite dalle parole: «al registro delle imprese».
5-ter. All'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: «alla sezione speciale del registro delle imprese» sono sostituite dalle parole: «al registro delle imprese»;
i) il comma 7 è sostituito dal seguente:
Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni per la start-up innovativa o l'incubatore certificato e di cui al presente articolo per le PMI innovative, si dispone la cancellazione d'ufficio dell'annotazione di cui al comma 2. Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito delle dichiarazioni di cui alla presente disposizione.
4. 44. Da Villa, Della Valle.
Apportare le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Le PMI innovative sono annotate nei REA di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 per l'implementazione del fascicolo informatico di impresa di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 180 del 2011 e all'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; l'annotazione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, per le PMI innovative, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera;
2) conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: L'iscrizione con le seguenti: L'annotazione;
3) conseguentemente al comma 7 sostituire le parole: dalla sezione speciale del registro delle imprese con le seguenti: dal REA e dal fascicolo informatico di impresa;
4) conseguentemente sopprimere il comma 8;
5) conseguentemente sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Alle PMI innovative così come definite dall'articolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano gli articoli 26, fatto salvo l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché del pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio, 27, 27-bis, 30, commi 6, 7 e 8, 31, commi 1, 2 e 3 e 32 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; l'articolo 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, si applica alle PMI innovative nel rispetto delle condizioni e Pag. 121dei limiti previsti dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
4. 46. Ricciatti, Ferrara, Paglia.
Apportare le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Le PMI innovative sono annotate nei REA di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 per l'implementazione del fascicolo informatico di impresa di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 180 del 2011 e all'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; l'annotazione consente la condivisione, nei rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, per le PMI innovative, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera;
b) conseguentemente al comma 3 le parole: L'iscrizione sono sostituite dalle seguenti: L'annotazione;
c) conseguentemente al comma 7 le parole: dalla sezione speciale del registro delle imprese sono sostituite dalle seguenti: dal REA e dal fascicolo informatico di impresa;
d) conseguentemente sopprimere il comma 8;
e) conseguentemente al comma 9, dopo le parole: gli articoli 26, sono inserite le seguenti:, fatto salvo l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché del pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio.
4. 47. Ricciatti, Ferrara, Paglia.
Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Le PMI innovative sono annotate nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 per l'implementazione del fascicolo informatico di impresa di cui all'articolo 9, comma 4 della legge 180 del 2011 e all'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; l'annotazione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per le PMI innovative: all'anagrafica, ;all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera.
Conseguentemente, al comma 3 le parole: L'iscrizione con le seguenti: L'annotazione.
Conseguentemente, sostituire le parole: dalla sezione speciale del registro delle imprese con le seguenti: dal REA e dal fascicolo informatico di impresa.
*4. 48. Vignali.
Il comma 2 è sostituito dal seguente:
Le PMI innovative sono annotate nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 per l'implementazione del fascicolo informatico di impresa di cui all'articolo 9, comma 4 della legge 180 del 2011 e all'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; l'annotazione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per le PMI innovative: all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera.
Conseguentemente, al comma 3 le parole: L'iscrizione con le seguenti: L'annotazione.
Pag. 122 Conseguentemente, sostituire le parole: dalla sezione speciale del registro delle imprese con le seguenti: dal REA e dal fascicolo informatico di impresa.
*4. 49. Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
Le PMI innovative sono annotate nel REA di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995 n. 581 per l'implementazione del fascicolo informatico di impresa di cui all'articolo 9, comma 4 della legge 11 novembre 2011 n. 180 e all'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. L'annotazione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per le PMI innovative:
a) all'anagrafica;
b) all'attività svolta;
c) ai soci fondatori e agli altri collaboratori;
d) al fatturato;
e) al patrimonio netto;
f) al sito internet;
g) ai rapporti con gli altri attori della filiera.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: L'iscrizione con le seguenti: L'annotazione, sostituire la parola: domanda con la parola: comunicazione e sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo, la qualifica di PMI innovativa dell'impresa è cancellata d'ufficio dal REA e dal fascicolo informatico di impresa di cui al comma 2, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6, Si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.
4. 45. Scuvera, Basso.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le PMI innovative sono annotate nel REA di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 per l'implemetanzione del fascicolo informatico di impresa di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 180 del 2011 e all'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; l'annotazione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, per le PMI innovative, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera.
4. 50. Ricciatti, Ferrara, Paglia.
Al comma 3 sostituire le parole: L'iscrizione con le seguenti: L'annotazione;
4. 51. Ricciatti, Ferrara, Paglia.
Al comma 3, lettera a), prima delle parole: data e luogo inserire le seguenti: ragione sociale, codice fiscale, atto costitutivo e statuto.
4. 52. Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Mucci, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: elenco dei soci aggiungere le seguenti: corredati da autocertificazione antimafia.
4. 53. Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Mucci, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.
Al comma 3, lettera e), dopo la parola: holding sono inserite le seguenti: ove non iscritte al registro imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580.
*4. 54. Palmieri, Abrignani, Palese.
Al comma 3, lettera e), dopo la parola: holding inserire le seguenti: ove non iscritte al registro imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580.
*4. 55. Coppola, Marco Di Maio.
Al comma 3, lettera e), dopo la parola: holding inserire le seguenti: ove non iscritte al registro imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580.
*4. 56. Quintarelli, Sottanelli, Bombassei, Falcone.
Al comma 4, sopprimere le parole: e il 31 dicembre.
4. 57. Allasia, Prataviera, Busin.
Al comma 4, sostituire le parole: comma 3, ovunque ricorrono, con le seguenti: comma 2 e 3.
4. 58. Mucci, Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.
Al comma 7 sopprimere le parole: dalla sezione speciale del registro delle imprese sono sostituite dalle seguenti: dal REA e dal fascicolo informatico di impresa.
4. 60. Ricciatti, Ferrara, Paglia.
Al comma 7 sopprimere l'ultimo periodo.
*4. 59. Quintarelli, Sottanelli, Bombassei, Falcone.
Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: Si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.
*4. 61. Coppola, Marco Di Maio.
Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: Si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.
*4. 62. Palmieri, Abrignani, Palese.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei benefici di cui al presente articolo per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme spettanti.
4. 63. Prataviera, Allasia, Busin.
Sopprimere il comma 8.
*4. 64. Ricciatti, Ferrara, Paglia.
Sopprimere il comma 8.
*4. 65. Vignali.
Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Alle PMI innovative così come definite dall'articolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano gli articoli 26, fatto salvo l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché del pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio, 27, 27-bis, 30, commi 6, 7 e 8, 31, commi 1, 2 e 3 e 32 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, Pag. 124n. 221; l'articolo 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, si applica alle PMI innovative nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
4. 66. Ricciatti, Ferrara, Paglia.
Al comma 9, dopo le parole: gli articoli 26, sono inserite le seguenti: fatto salvo l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché del pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio.
4. 68. Ricciatti, Ferrara, Paglia.
Al comma 9, sostituire le parole da: l'articolo 29 fino alla fine del periodo, con le seguenti: gli articoli 29 e 30 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, si applica alle PMI innovative, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Dopo il comma 5 dell'articolo 30 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è inserito il seguente: 5-bis. La Consob stabilisce, altresì, il valore massimo di 5.000 euro per ogni singolo ordine e di 10.000 euro per il totale annuale degli ordini per le persone fisiche nonché di 50.000 euro per ogni singolo ordine a di 100.000 euro per il totale annuale degli ordini per le persone giuridiche.
4. 67. Mucci, Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.
Al comma 9, sopprimere le seguenti parole: costituite da non oltre 7 anni.
* 4. 69. Mucci, Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.
Al comma 9, sopprimere le seguenti parole: costituite da non oltre 7 anni.
* 4. 70. Ricciatti, Ferrara, Paglia.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, sostituire le parole: costituite da non oltre 7 anni con le seguenti: che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;
b) dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Alle PMI innovative che operano sul mercato da più di 7 anni dalla prima vendita commerciale, l'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applica qualora siano in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato. Il piano di sviluppo è valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell'associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico;
c) al comma 12, sostituire le parole: dal comma 9 con le seguenti: dai commi 9 e 9-bis;
d) dopo il comma 12, aggiungere in fine i seguenti:
12-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni e i requisiti degli organismi di cui al comma 9-bis del presente articolo.
12-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 9-bis del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione Pag. 125della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo economico.
**4. 71. Basso, Scuvera, Bargero, Giampaolo Galli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, sostituire le parole: costituite da non oltre 7 anni con le seguenti: che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;
b) dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Alle PMI innovative che operano sul mercato da più di 7 anni dalla prima vendita commerciale, l'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applica qualora siano in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato. Il piano di sviluppo è valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell'associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico;
c) al comma 12, sostituire le parole: dal comma 9 con le seguenti: dai commi 9 e 9-bis;
d) dopo il comma 12, aggiungere in fine i seguenti:
12-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni e i requisiti degli organismi di cui al comma 9-bis del presente articolo.
12-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 9-bis del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico.
**4. 72. Vignali.
Al comma 9 le parole: costituite da non oltre 7 anni sono sostituite dalle seguenti; che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale.
4. 73. Sberna, Caruso.
Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazioni finanziarie di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'articolo 100-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 100-ter. – (Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali). – 1. Le offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle start-up innovative e devono avere un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera c).
2. La Consob determina la disciplina applicabile alle offerte di cui al comma precedente, anche in conformità a quanto previsto dai commi seguenti, al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della start-up innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta.
3. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, comma 2, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del Pag. 126decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la sottoscrizione o l'acquisto, e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata:
a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b), e); Gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale;
b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta gli intermediari abilitati comunicano al Registro delle Imprese la loro titolarità di soci per conto terzi sopportando il relativo costo. Allo scopo le condizioni di adesione pubblicate sul portale dovranno espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:
1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;
2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o dell'acquirente, un attestato di conferma comprovante la titolarità delle quote, fermo restando che tale attestato di conferma rivestirà natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, sarà nominativamente riferito al sottoscrittore o all'acquirente, non sarà trasferibile, neppure in via temporanea e a qualsiasi titolo, a terzi e non potrà costituire valido strumento per il trasferimento di proprietà delle quote;
3) consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto specificato alla lettera c) del presente comma;
4) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta in capo a se stessi delle quote di loro pertinenza;
c) La successiva alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o acquirente di cui alla lettera b), numero 3) avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario. La scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante. La successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma del codice civile.
4. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 3 deve essere chiaramente indicato sul portale, dove sarà altresì prevista apposita casella o altra idonea modalità per esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, comma 2, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5. Ferma ogni altra disposizione della Parte II, Titolo II, Capo II, l'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da start-up innovative ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuate secondo le modalità previste al comma 3, lettere b) e c), non necessitano della stipulazione di un contratto scritto a norma dell'articolo 23, comma 1. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravanti sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In difetto nulla è dovuto agli intermediari.Pag. 127
6. Trascorsi due anni dal momento in cui la società interessata abbia cessato di essere una start-up innovativa per decorso del termine previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera b) e comma 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli intermediari provvedono a intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori e degli acquirenti direttamente agli stessi. L'intestazione ha luogo mediante comunicazione al Registro delle imprese dell'elenco dei titolari delle partecipazioni sconta un diritto di segreteria unico, a carico dell'intermediario. Nel caso si sia optato per il regime di cui al comma 3, la successiva registrazione effettuata dal Registro delle Imprese sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, comma 2, del codice civile.
4. 74. Fregolent, Braga.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 10 dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 18-bis sono abrogati i commi 2, 3, 4 e 5;
b) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
10-bis. Le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla Consob dal decreto legislativo di cui al comma 10 sono trasferite all'Organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto, che assume anche le funzioni dell'Organismo di cui agli articoli 18-bis, comma 6 e 18-ter, comma 3 nonché la denominazione di «Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo unico dei Consulenti finanziari». Tale Organismo, i cui organi statutari alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge restano in carica fino al 30 aprile 2019 al fine di assicurare la massima stabilità al nuovo assetto organizzativo, opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla Consob con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima. I riferimenti all'Organismo di Tenuta dell'Albo dei promotori finanziari nonché alla Consob, contenuti agli articoli 18-bis, comma 6, 31 comma 7, 55 e 196, comma 2 del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono riferiti all'Organismo di cui al primo periodo.
10-ter. L'Albo unico dei promotori finanziari di cui al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, assume la denominazione di «Albo unico dei consulenti finanziari», nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari indipendenti e le società di consulenza. I «promotori finanziari» di cui all'articolo 31 del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» e i «consulenti finanziari» di cui all'articolo 18-bis del citato decreto assumono la denominazione di «consulenti finanziari indipendenti». Agli articoli 30, 31, 55, 166, 187-quater, 190, 191 e 196 del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «promotori finanziari» o «promotore finanziario» ovunque ricorrenti sono sostituite dalle seguenti: «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» o «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede» e negli articoli 18-bis e 190 del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998 le parole: «consulenti finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «consulenti finanziari indipendenti».
10-quater. L'Organismo si avvale del proprio personale e di un contingente di personale anche con qualifica dirigenziale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto, da amministrazioni pubbliche incluse le Autorità amministrative indipendenti. L'Organismo rimborsa alle amministrazioni di appartenenza gli oneri relativi al citato personale, restando a carico dell'Organismo anche l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo. Al termine del periodo di distacco, comando o altro analogo istituto e degli eventuali rinnovi, il predetto personale rientra nell'amministrazione di appartenenza, salvo Pag. 128che, a richiesta del personale interessato, l'Organismo non lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato. A tal fine le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui al primo periodo dell'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005 n. 262 sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al quarto periodo del citato articolo 29-bis della legge n. 262 del 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro i successivi 60 giorni. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
10-quinquies. Entro sei mesi dall'adozione del regolamento di cui al comma 10-bis la Consob e l'Organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative ed i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario ed organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria. Con successive delibere da adottarsi, anche disgiuntamente, in conformità al predetto regolamento di cui al comma 3 ed al protocollo d'intesa, la Consob stabilisce:
a) la data di avvio di operatività dell’«Albo unico dei consulenti finanziari»;
b) la data di avvio di operatività dell’«Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo unico dei Consulenti finanziari».
* 4. 75. Abrignani, Palese.
(Inammissibile)
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 10 dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 18-bis sono abrogati i commi 2, 3, 4 e 5;
b) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
10-bis. Le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla Consob dal decreto legislativo di cui al comma 10 sono trasferite all'Organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto, che assume anche le funzioni dell'Organismo di cui agli articoli 18-bis, comma 6 e 18-ter, comma 3 nonché la denominazione di «Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo unico dei Consulenti finanziari». Tale Organismo, i cui organi statutari alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge restano in carica fino al 30 aprile 2019 al fine di assicurare la massima stabilità al nuovo assetto organizzativo, opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla Consob con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima. I riferimenti all'Organismo di Tenuta dell'Albo dei promotori finanziari nonché alla Consob, contenuti agli articoli 18-bis, comma 6, 31 comma 7, 55 e 196, comma 2 del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono riferiti all'Organismo di cui al primo periodo.
10-ter. L'Albo unico dei promotori finanziari di cui al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, assume la denominazione di «Albo unico dei consulenti finanziari», nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari indipendenti e le società di consulenza. I «promotori finanziari» di cui all'articolo 31 del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» e i «consulenti finanziari» di cui all'articolo 18-bis del citato decreto assumono la denominazione di «consulenti finanziari indipendenti». Agli articoli 30, 31, 55, 166, 187-quater, 190, 191 e 196 del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «promotori finanziari» o «promotore finanziario» ovunque ricorrenti sono sostituite dalle seguenti: «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» o «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede» e negli articoli 18-bis e 190 del medesimo Pag. 129decreto legislativo n. 58 del 1998 le parole: «consulenti finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «consulenti finanziari indipendenti».
10-quater. L'Organismo si avvale del proprio personale e di un contingente di personale anche con qualifica dirigenziale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto, da amministrazioni pubbliche incluse le Autorità amministrative indipendenti. L'Organismo rimborsa alle amministrazioni di appartenenza gli oneri relativi al citato personale, restando a carico dell'Organismo anche l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo. Al termine del periodo di distacco, comando o altro analogo istituto e degli eventuali rinnovi, il predetto personale rientra nell'amministrazione di appartenenza, salvo che, a richiesta del personale interessato, l'Organismo non lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato. A tal fine le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui al primo periodo dell'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005 n. 262 sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al quarto periodo del citato articolo 29-bis della legge n. 262 del 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro i successivi 60 giorni. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
10-quinquies. Entro sei mesi dall'adozione del regolamento di cui al comma 10-bis la Consob e l'Organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative ed i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario ed organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria. Con successive delibere da adottarsi, anche disgiuntamente, in conformità al predetto regolamento di cui al comma 3 ed al protocollo d'intesa, la Consob stabilisce:
a) la data di avvio di operatività dell’«Albo unico dei consulenti finanziari»;
b) la data di avvio di operatività dell’«Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo unico dei Consulenti finanziari».
* 4. 76. Bargero.
(Inammissibile)
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 10 dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 18-bis sono abrogati i commi 2, 3, 4 e 5;
b) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
10-bis. Le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla Consob dal decreto legislativo di cui al comma 10 sono trasferite all'Organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto, che assume anche le funzioni dell'Organismo di cui agli articoli 18-bis, comma 6 e 18-ter, comma 3 nonché la denominazione di «Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo unico dei Consulenti finanziari». Tale Organismo, i cui organi statutari alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge restano in carica fino al 30 aprile 2019 al fine di assicurare la massima stabilità al nuovo assetto organizzativo, opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla Consob con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima. I riferimenti all'Organismo di Tenuta dell'Albo dei promotori finanziari nonché alla Consob, contenuti agli articoli 18-bis, comma 6, 31 comma 7, 55 e 196, comma 2 del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono riferiti all'Organismo di cui al primo periodo.
10-ter. L'Albo unico dei promotori finanziari di cui al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, assume la denominazione di «Albo unico dei consulenti finanziari», nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori Pag. 130sede, i consulenti finanziari indipendenti e le società di consulenza. I «promotori finanziari» di cui all'articolo 31 del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» e i «consulenti finanziari» di cui all'articolo 18-bis del citato decreto assumono la denominazione di «consulenti finanziari indipendenti «. Agli articoli 30, 31, 55, 166, 187-quater, 190, 191 e 196 del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «promotori finanziari» o «promotore finanziario» ovunque ricorrenti sono sostituite dalle seguenti: «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» o «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede» e negli articoli 18-bis e 190 del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998 le parole: «consulenti finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «consulenti finanziari indipendenti».
10-quater. L'Organismo si avvale del proprio personale e di un contingente di personale anche con qualifica dirigenziale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto, da amministrazioni pubbliche incluse le Autorità amministrative indipendenti. L'Organismo rimborsa alle amministrazioni di appartenenza gli oneri relativi al citato personale, restando a carico dell'Organismo anche l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo. Al termine del periodo di distacco, comando o altro analogo istituto e degli eventuali rinnovi, il predetto personale rientra nell'amministrazione di appartenenza, salvo che, a richiesta del personale interessato, l'Organismo non lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato. A tal fine le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui al primo periodo dell'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005 n. 262 sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al quarto periodo del citato articolo 29-bis della legge n. 262 del 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro i successivi 60 giorni. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
10-quinquies. Entro sei mesi dall'adozione del regolamento di cui al comma 10-bis la Consob e l'Organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative ed i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario ed organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria. Con successive delibere da adottarsi, anche disgiuntamente, in conformità al predetto regolamento di cui al comma 3 ed al protocollo d'intesa, la Consob stabilisce:
a) la data di avvio di operatività dell’«Albo unico dei consulenti finanziari»;
b) la data di avvio di operatività dell’«Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo unico dei Consulenti finanziari».
* 4. 77. Pagano.
(Inammissibile)
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 10 dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 18-bis sono abrogati i commi 2, 3, 4 e 5;
b) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
10-bis. Le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla Consob dal decreto legislativo di cui al comma 10 sono trasferite all'Organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto, che assume anche le funzioni dell'Organismo di cui agli articoli 18-bis, comma 6 e 18-ter, comma 3 nonché la denominazione di «Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo unico dei Consulenti finanziari». Tale Organismo, i cui organi statutari alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge restano in carica fino al 30 aprile 2019 al Pag. 131fine di assicurare la massima stabilità al nuovo assetto organizzativo, opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla Consob con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima. I riferimenti all'Organismo di Tenuta dell'Albo dei promotori finanziari nonché alla Consob, contenuti agli articoli 18-bis, comma 6, 31 comma 7, 55 e 196, comma 2 del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono riferiti all'Organismo di cui al primo periodo.
10-ter. L'Albo unico dei promotori finanziari di cui al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, assume la denominazione di «Albo unico dei consulenti finanziari», nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari indipendenti e le società di consulenza. I «promotori finanziari» di cui all'articolo 31 del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» e i «consulenti finanziari» di cui all'articolo 18-bis del citato decreto assumono la denominazione di «consulenti finanziari indipendenti». Agli articoli 30, 31, 55, 166, 187-quater, 190, 191 e 196 del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «promotori finanziari» o «promotore finanziario» ovunque ricorrenti sono sostituite dalle seguenti: «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» o «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede» e negli articoli 18-bis e 190 del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998 le parole: «consulenti finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «consulenti finanziari indipendenti».
10-quater. L'Organismo si avvale del proprio personale e di un contingente di personale anche con qualifica dirigenziale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto, da amministrazioni pubbliche incluse le Autorità amministrative indipendenti. L'Organismo rimborsa alle amministrazioni di appartenenza gli oneri relativi al citato personale, restando a carico dell'Organismo anche l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo. Al termine del periodo di distacco, comando o altro analogo istituto e degli eventuali rinnovi, il predetto personale rientra nell'amministrazione di appartenenza, salvo che, a richiesta del personale interessato, l'Organismo non lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato. A tal fine le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui al primo periodo dell'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005 n. 262 sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al quarto periodo del citato articolo 29-bis della legge n. 262 del 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro i successivi 60 giorni. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
10-quinquies. Entro sei mesi dall'adozione del regolamento di cui al comma 10-bis la Consob e l'Organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative ed i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario ed organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria. Con successive delibere da adottarsi, anche disgiuntamente, in conformità al predetto regolamento di cui al comma 3 ed al protocollo d'intesa, la Consob stabilisce:
a) la data di avvio di operatività dell’«Albo unico dei consulenti finanziari»;
b) la data di avvio di operatività dell’«Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo unico dei Consulenti finanziari».
* 4. 78. Schullian, Gebhard.
(Inammissibile)
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 10 dopo la lettera a) inserire la seguente: a-bis) all'articolo 18-bis sono abrogati i commi 2, 3, 4 e 5;Pag. 132
b) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
10-bis. Le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla Consob dal decreto legislativo di cui al comma 10 sono trasferite all'Organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto, che assume anche le funzioni dell'Organismo di cui agli articoli 18-bis, comma 6 e 18-ter, comma 3 nonché la denominazione di «Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo unico dei Consulenti finanziari». Tale Organismo, i cui organi statutari alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge restano in carica fino al 30 aprile 2019 al fine di assicurare la massima stabilità al nuovo assetto organizzativo, opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla Consob con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima. I riferimenti all'Organismo di Tenuta dell'Albo dei promotori finanziari nonché alla Consob, contenuti agli articoli 18-bis, comma 6, 31 comma 7, 55 e 196, comma 2 del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono riferiti all'Organismo di cui al primo periodo.
10-ter. L'Albo unico dei promotori finanziari di cui al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, assume la denominazione di «Albo unico dei consulenti finanziari», nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari indipendenti e le società di consulenza. I «promotori finanziari» di cui all'articolo 31 del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» e i «consulenti finanziari» di cui all'articolo 18-bis del citato decreto assumono la denominazione di «consulenti finanziari indipendenti». Agli articoli 30, 31, 55, 166, 187-quater, 190, 191 e 196 del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «promotori finanziari» o «promotore finanziario» ovunque ricorrenti sono sostituite dalle seguenti: «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» o «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede» e negli articoli 18-bis e 190 del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998 le parole: «consulenti finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «consulenti finanziari indipendenti».
10-quater. L'Organismo si avvale del proprio personale e di un contingente di personale anche con qualifica dirigenziale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto, da amministrazioni pubbliche incluse le Autorità amministrative indipendenti. L'Organismo rimborsa alle amministrazioni di appartenenza gli oneri relativi al citato personale, restando a carico dell'Organismo anche l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo. Al termine del periodo di distacco, comando o altro analogo istituto e degli eventuali rinnovi, il predetto personale rientra nell'amministrazione di appartenenza, salvo che, a richiesta del personale interessato, l'Organismo non lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato. A tal fine le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui al primo periodo dell'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005 n. 262 sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al quarto periodo del citato articolo 29-bis della legge n. 262 del 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro i successivi 60 giorni. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
10-quinquies. Entro sei mesi dall'adozione del regolamento di cui al comma 10-bis la Consob e l'Organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative ed i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario ed organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria. Con successive delibere da adottarsi, anche disgiuntamente, Pag. 133in conformità al predetto regolamento di cui al comma 3 ed al protocollo d'intesa, la Consob stabilisce:
a) la data di avvio di operatività dell’«Albo unico dei consulenti finanziari»;
b) la data di avvio di operatività dell’«Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo unico dei Consulenti finanziari».
* 4. 79. Moretto.
(Inammissibile)
Al comma 10, lettera c) aggiungere, in fine le seguenti parole: Al comma 2 dopo le parole: start-up innovativa sono aggiunte le seguenti: o PMI innovativa.
4. 80. Mucci, Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.
Al comma 10, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 100-ter, comma 2, le parole: «di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e» sono soppresse.
* 4. 81. Vignali.
Al comma 10, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 100-ter, comma 2, le parole: «di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e» sono soppresse.
* 4. 82. Basso, Scuvera, Bargero, Giampaolo Galli.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché la Commissione Nazionale per la Società e la Borsa, definisce le linee guida volte alla promozione dello strumento dell’equity crowdfunding anche per le ristrutturazioni aziendali e per le crisi aziende in crisi o fallite al fine di valorizzare il capitale umano attraverso l'implementazione di progetti di innovazione di processo o di prodotto, previa valutazione della possibilità di estendere il perimetro applicativo dell’equity crowdfunding anche a tipologie di imprese diverse dalle start-up e dalle PMI innovative introdotte dal presente articolo.
4. 83. Ricciatti, Ferrara, Paglia.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis) Al solo fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e incubatori certificati, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico, ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo il modello standard tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e trasmesso al competente ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
4. 84. Della Valle, Liuzzi, Alberti, D'Incà, Luigi Gallo, Grillo, Sorial, Nesci, De Lorenzis, Fantinati, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, De Lorenzis.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Il Ministero dello sviluppo economico istituisce presso il sito istituzionale un portale nel quale sono indicate tutte le informazioni e i documenti necessari per accedere ai bandi di finanziamento pubblici e privati diretti ed indiretti a favore delle piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 e delle start-up innovative di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre, 2012, n. 179. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 85. Della Valle, Liuzzi, Alberti, D'Incà, Luigi Gallo, Grillo, Sorial, Nesci, De Lorenzis, Fantinati, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, De Lorenzis.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di conversione del presente decreto-legge, definisce uno standard per i requisiti e le procedure per l'accesso ad un bando di finanziamento pubblico da parte di una piccola e media impresa innovativa di cui all'articolo 4 o di una start-up innovativa di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
4. 86. Della Valle, Liuzzi, Alberti, D'Incà, Luigi Gallo, Grillo, Sorial, Nesci, De Lorenzis, Fantinati, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri.
Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
10-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 2015, un fondo finalizzato a escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive le start-up innovative di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni. La dotazione annua del fondo è di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
10-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi Pag. 135di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
4. 87. Della Valle, Liuzzi, Alberti, D'Incà, Luigi Gallo, Grillo, Sorial, Nesci, De Lorenzis, Fantinati, Ruocco, Pesco, Cancelleri, Villarosa, De Lorenzis.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Ai soci amministratori delle imprese di start-up innovative non si applica il contributo minimale di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e al comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.
10-ter. Le imprese di cui al comma 10-bis possono chiedere senza limiti di anni il rimborso dei contributi versati.
4. 88. Della Valle, Liuzzi, Alberti, D'Incà, Luigi Gallo, Grillo, Sorial, Nesci, De Lorenzis, Fantinati, Ruocco, Pesco, Villarosa, De Lorenzis.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Dopo l'articolo 27-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è inserito il seguente:
Art. 27-ter.
(Misure per la riduzione degli oneri amministrativi per start-up innovative).
1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito il modello standard dell'atto costitutivo e dello statuto per la costituzione di imprese start-up innovative in forma di società a responsabilità limitata o a responsabilità limitata semplificata di cui al libro quinto, titolo V, capo VII, del codice civile.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di conversione della presente disposizione, è definito il modello standard per l'uso di strumenti finanziari partecipativi per le start-up innovative di cui al comma 1 del presente articolo ai sensi dell'articolo 27.
3. Il segretario comunale, nel rispetto delle disposizioni notarili, può autenticare l'atto costitutivo e lo start-up di cui al comma 10-bis e l'atto di trasferimento di quote di partecipazione di cui al comma 10-ter e trasmettere, entro venti giorni, gli atti all'ufficio del registro delle imprese.
4. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 1o luglio 1009, n. 18 convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, aggiungere il seguente:
«7-bis. sono escluse dalle disposizioni di cui al precedente comma le start-up innovative di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni».
5. Ai fini della vidimazione obbligatoria dei libri sociali prevista dell'articolo 2461 del codice civile non dovrà essere corrisposto alcun importo a titolo di diritti di segreteria alle competenti camere di Commercio per la prima vidimazione dei libri sociali fino ad un massimo di mille pagine.
6. Le start-up innovative di cui all'articolo 25, per il primo anno d'inizio attività sono esentate dalla tassa di concessione governativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1971.
7. All'onere derivante dei commi 5 e 6 pari a 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge Pag. 13629 novembre 2004 n. 287, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 89. Della Valle, Liuzzi, Alberti, D'Incà, Luigi Gallo, Grillo, Sorial, Nesci, De Lorenzis, Fantinati, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, De Lorenzis.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Dopo l'articolo 27-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è inserito il seguente:
Art. 27-ter.
(Misure per la riduzione degli oneri amministrativi per start-up innovative).
1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito il modello standard dell'atto costitutivo e dello statuto per la costituzione di imprese start-up innovative in forma di società a responsabilità limitata o a responsabilità limitata semplificata di cui al libro quinto, titolo V, capo VII, del codice civile.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di conversione della presente disposizione, è definito il modello standard per l'uso di strumenti finanziari partecipativi per le start-up innovative di cui al comma 1 del presente articolo ai sensi dell'articolo 27.
3. Il segretario comunale, nel rispetto delle disposizioni notarili, può autenticare l'atto costitutivo e lo statuto di cui al comma 10-bis e l'atto di trasferimento di quote di partecipazione di cui al comma 10-ter e trasmettere, entro venti giorni, gli atti all'ufficio del registro delle imprese.
4. 90. Della Valle, Liuzzi, Alberti, D'Incà, Luigi Gallo, Grillo, Sorial, Nesci, De Lorenzis, Fantinati, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, De Lorenzis.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Dopo l'articolo 27-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è inserito il seguente:
Art. 27-ter.
(Misure per la riduzione degli oneri amministrativi per start-up innovative).
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, aggiungere il seguente:
«7-bis. Sono escluse dalle disposizioni di cui al precedente comma le start-up innovative di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni».
4. 91. Della Valle, Liuzzi, Alberti, D'Incà, Luigi Gallo, Grillo, Sorial, Nesci, De Lorenzis, Fantinati, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, De Lorenzis.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Dopo l'articolo 27-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è inserito il seguente:
Art. 27-ter.
(Misure per la riduzione degli oneri amministrativi per start-up innovative).
1. Ai fini della vidimazione obbligatoria dei libri sociali prevista dell'articolo 2461 Pag. 137del codice civile non dovrà essere corrisposto alcun importo a titolo di diritti di segreteria alle competenti camere di Commercio per la prima vidimazione dei libri sociali e fino ad un massimo di mille pagine.
2. Le start-up innovative di cui all'articolo 25, per il primo anno d'inizio attività sono esentate dalla tassa di concessione governativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641.
3. All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 287, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 92. Della Valle, Liuzzi, Alberti, D'Incà, Luigi Gallo, Grillo, Sorial, Nesci, De Lorenzis, Fantinati, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, De Lorenzis.
(Inammissibile limitatamente al comma 1)
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25:
1) alla lettera b) del comma 2, la parola: «quarantotto» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;
2) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di quattro anni se è stata costituita entro i tre anni precedenti e di tre anni se è stata costituita entro i cinque anni precedenti»;
b) all'articolo 28:
1) al comma 1, le parole: «4 anni» sono sostituite dalle seguenti: «5 anni»;
2) ai commi 3 e 4, la parola: «trentasei», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «quarantotto».
4. 93. Della Valle, Liuzzi, Alberti, D'Incà, Luigi Gallo, Grillo, Sorial, Nesci, De Lorenzis, Fantinati, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, De Lorenzis.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020»;
2) le parole: «19 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;
b) al comma 4:
1) le parole: «e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020»;
2) le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso del termine previsto, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali»;
d) i commi 6 e 7 sono abrogati.
Al relativo onere, valutato in 80 milioni per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 si provvede ai sensi della presente disposizione.
I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 80 milioni di euro per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
Per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
4. 94. Della Valle, Liuzzi, Alberti, D'Incà, Luigi Gallo, Grillo, Sorial, Nesci, De Lorenzis, Fantinati, Ruocco, Pesco, Villarosa, Cancelleri, De Lorenzis.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Nei limiti di spesa pari a 50 milioni di euro, alle start-up innovative è riconosciuto l'esclusione dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi beni strumentali fatti entrare dalla data di conversione del presente decreto-legge e fino ai 30 giugno 2020.
10-ter. L'agevolazione di cui al comma 10-bis può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti. L'agevolazione è revocata se la start-up innovativa cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio d'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo al loro acquisto.
10-quater. L'agevolazione è altresì revocata se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo spazio economico europeo.
10-quinquies. Al relativo onere, valutato in 50 milioni per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 si provvede ai sensi della presente disposizione.
I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, Pag. 139in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 50 milioni di euro per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
4. 95. Della Valle, Liuzzi, Alberti, D'Incà, Luigi Gallo, Grillo, Sorial, Nesci, De Lorenzis, Fantinati, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, De Lorenzis.
Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
10-bis. Alle start-up innovative è riconosciuto l'esclusione dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi beni strumentali fatti entrare dalla data di conversione del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2020.
10-ter. L'agevolazione di cui al comma 10-bis può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti. L'agevolazione è revocata se la start-up innovativa cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio d'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo al loro acquisto.
10-quater. L'agevolazione è altresì revocata se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo spazio economico europeo.
4. 96. Della Valle, Liuzzi, Alberti, D'Incà, Luigi Gallo, Grillo, Sorial, Nesci, De Lorenzis, Fantinati, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, De Lorenzis.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Ai fini della vidimazione obbligatoria dei libri sociali prevista dell'articolo 2461 del codice civile non dovrà essere corrisposto alcun importo a titolo di diritti di segreteria alle competenti camere di commercio per la prima vidimazione dei libri sociali e fino ad un massimo di mille pagine. All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 97. Della Valle, Liuzzi, Alberti, D'Incà, Luigi Gallo, Grillo, Sorial, Nesci, De Lorenzis, Fantinati, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, De Lorenzis.
(Inammissibile limitatamente al comma 1)
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
Le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il primo anno d'inizio attività sono esentate dalla tassa di concessione governativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641. All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 98. Della Valle, Liuzzi, Alberti, D'Incà, Luigi Gallo, Grillo, Sorial, Nesci, De Lorenzis, Fantinati, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, De Lorenzis.
Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di sessanta mesi».
2) dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
b-bis) al comma 2, lettera e) è premesso il seguente periodo: «e) nel caso di start-up innovativa che eserciti le attività di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155»;
b-ter) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di quattro anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di tre anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti»;
3) all'articolo 26, comma 8, all'ultimo periodo le parole: quarto anno sono sostituite dalle seguenti: quinto anno.
Conseguentemente, al comma 12, sostituire le cifre: 7 e 39,6 con le seguenti: 17 e 49,6.
4. 99. Sberna, Caruso.
Al comma 11, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) è costituita da non più di sessanta mesi».
4. 100. Ricciatti, Ferrara, Paglia.
Al comma 11, aggiungere in fine la seguente lettera:
b-bis) il comma 2, lettera h), inserire, dopo il punto 3), il seguente: «4) aver vinto un bando di concorso indetto da un incubatore di cui al successivo comma 5 o da enti non aventi finalità di lucro e aventi come oggetto della propria attività la promozione, lo sviluppo e il finanziamento di start-up innovative, ed essere incubati presso il medesimo ente per un periodo di tempo non eccedente i quarantotto mesi».
4. 101. Palmieri, Abrignani, Palese.
Al comma 11, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 2 lettera h) le parole: «almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «almeno due dei seguenti ulteriori requisiti di cui, comunque, quello al punto 2) è da considerarsi obbligatorio».
4. 102. Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Mucci, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.
Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
11-bis. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni della legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di sessanta mesi»;
b) all'articolo 25, comma 2, lettera e) è premesso il seguente periodo: «e) nel caso di start-up innovativa che eserciti le attività di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155»;
c) all'articolo 25, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di quattro anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di tre anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti»;
d) all'articolo 26, comma 8, all'ultimo periodo le parole: «quarto anno» sono sostituite con le seguenti: «quinto anno».
11-ter. Agli oneri derivanti dal comma 11-bis lettere a), b), c) e d) si provvede mediante riduzione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 4. 103. Vignali.
Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
11-bis. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni della legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di sessanta mesi»;
b) all'articolo 25, comma 2, lettera e) è premesso il seguente periodo: «e) nel caso di start-up innovativa che eserciti le attività di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155»;
c) all'articolo 25, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di quattro anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di tre anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti»;
d) all'articolo 26, comma 8, all'ultimo periodo le parole: «quarto anno» sono sostituite con le seguenti: «quinto anno».
11-ter. Agli oneri derivanti dal comma 11-bis lettere a), b), c) e d) si provvede mediante riduzione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 4. 104. Basso, Scuvera, Bargero.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni Pag. 142dalla legge 17 dicembre 2012, n. 211, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 25, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) è costituita da non più di sessanta mesi;».
b) all'articolo 26, comma 8, all'ultimo periodo le parole: «quarto anno» sono sostituite con le seguenti: «quinto anno»;
c) all'articolo 26, dopo il comma 8 e aggiunto il seguente:
«9. Ai soci delle start-up innovative, di cui al comma 2 dell'articolo 25, tenuti per tale motivo all'iscrizione alle gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 77 a 84 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello nel quale la società partecipata perde i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 25».
**4. 105. Palmieri, Abrignani, Palese.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 211, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 25, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) è costituita da non più di sessanta mesi;».
b) all'articolo 26, comma 8, all'ultimo periodo le parole: «quarto anno» sono sostituite con le seguenti: «quinto anno»;
c) all'articolo 26, dopo il comma 8 e aggiunto il seguente:
«9. Ai soci delle start-up innovative, di cui al comma 2 dell'articolo 25, tenuti per tale motivo all'iscrizione alle gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 77 a 84 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello nel quale la società partecipata perde i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 25».
**4. 106. Quintarelli, Sottanelli, Bombassei, Falcone.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 211, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 25, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) è costituita da non più di sessanta mesi;»;
b) all'articolo 26, comma 8, all'ultimo periodo le parole: «quarto anno» sono sostituite con le seguenti: «quinto anno»;
c) all'articolo 26, dopo il comma 8 e aggiunto il seguente:
«9. Ai soci delle start-up innovative, di cui al comma 2 dell'articolo 25, tenuti per tale motivo all'iscrizione alle gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 77 a 84 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello nel quale la società partecipata perde i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 25».
**4. 107. Coppola, Marco Di Maio.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, lettera e), dopo la parola: «holding» sono inserite le seguenti Pag. 143parole: «ove non iscritte al registro imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580»;
b) al comma 16, sono cancellate le seguenti parole: «Si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247»;
c) dopo il comma 16, è inserito il seguente comma:
16-bis. Al solo fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up e incubatori certificati, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative e di incubatori certificati sono redatti per atto pubblico, ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo e le successive modificazioni, sottoscritti con le modalità previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono redatti secondo il modello standard tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e trasmesso al competente ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
11-ter. All'articolo 32, comma 7, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, le parole: «entro il primo marzo di ogni anno» sono sostituite con le seguenti: «entro il primo settembre di ogni anno».
11-quater. In deroga alle vigenti disposizioni, le partecipazioni nel capitale delle imprese assunte beneficiando dell'anticipazione finanziaria di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni e integrazioni devono essere limitate nel tempo e smobilizzate non appena consentito dal mercato. La cessione delle azioni o delle quote acquisite deve in ogni caso avvenire entro un periodo massimo di dieci anni dalla data di acquisizione ovvero, qualora l'investitore sia una Società di gestione del risparmio, entro la data di effettiva scadenza del fondo mobiliare dalla stessa gestito che ha acquisito la partecipazione. Le commissioni di gestione di cui al punto 12.1 delle Disposizioni Generali dovute all'investitore non sono versate per il periodo eccedente i 7 anni. Restano ferme le ulteriori disposizioni previste dalla normativa di riferimento degli interventi di cui al presente comma.
11-quinquies. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con la legge 3 agosto 2009, n. 102, è aggiunto il seguente:
«7-bis) per le start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel periodo di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8 dello stesso decreto, gli importi di cui al precedente comma sono innalzati da euro 15.000 ad euro 50.000».
* 4. 108. Quintarelli, Sottanelli, Falcone, Bombassei.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, lettera e), dopo la parola: «holding» sono inserite le seguenti parole: «ove non iscritte al registro imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580»;
b) al comma 16, sono cancellate le seguenti parole: «Si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247»;
c) dopo il comma 16, è inserito il seguente comma:
16-bis. Al solo fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up e incubatori certificati, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative Pag. 144e di incubatori certificati sono redatti per atto pubblico, ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo e le successive modificazioni, sottoscritti con le modalità previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono redatti secondo il modello standard tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e trasmesso al competente ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
11-ter. All'articolo 32, comma 7, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, le parole: «entro il primo marzo di ogni anno» sono sostituite con le seguenti: «entro il primo settembre di ogni anno».
11-quater. In deroga alle vigenti disposizioni, le partecipazioni nel capitale delle imprese assunte beneficiando dell'anticipazione finanziaria di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni e integrazioni devono essere limitate nel tempo e smobilizzate non appena consentito dal mercato. La cessione delle azioni o delle quote acquisite deve in ogni caso avvenire entro un periodo massimo di dieci anni dalla data di acquisizione ovvero, qualora l'investitore sia una Società di gestione del risparmio, entro la data di effettiva scadenza del fondo mobiliare dalla stessa gestito che ha acquisito la partecipazione. Le commissioni di gestione di cui al punto 12.1 delle Disposizioni Generali dovute all'investitore non sono versate per il periodo eccedente i 7 anni. Restano ferme le ulteriori disposizioni previste dalla normativa di riferimento degli interventi di cui al presente comma.
11-quinquies. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con la legge 3 agosto 2009, n. 102, è aggiunto il seguente:
«7-bis) per le start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel periodo di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8 dello stesso decreto, gli importi di cui al precedente comma sono innalzati da euro 15.000 ad euro 50.000».
* 4. 109. Palmieri, Abrignani, Palese.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, lettera e), dopo la parola: «holding» sono inserite le seguenti parole: «ove non iscritte al registro imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580»;
b) Al comma 16, sono cancellate le seguenti parole: «Si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247»;
c) dopo il comma 16, è inserito il seguente comma:
16-bis. Al solo fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up e incubatori certificati, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative e di incubatori certificati sono redatti per atto pubblico, ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo e le successive modificazioni, sottoscritti con le modalità previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono redatti secondo il modello standard tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e trasmesso al competente ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
11-ter. All'articolo 32, comma 7, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, le parole: «entro il primo marzo di Pag. 145ogni anno» sono sostituite con le seguenti: «entro il primo settembre di ogni anno».
11-quater. In deroga alle vigenti disposizioni, le partecipazioni nel capitale delle imprese assunte beneficiando dell'anticipazione finanziaria di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni e integrazioni devono essere limitate nel tempo e smobilizzate non appena consentito dal mercato. La cessione delle azioni o delle quote acquisite deve in ogni caso avvenire entro un periodo massimo di dieci anni dalla data di acquisizione ovvero, qualora l'investitore sia una Società di gestione del risparmio, entro la data di effettiva scadenza del fondo mobiliare dalla stessa gestito che ha acquisito la partecipazione. Le commissioni di gestione di cui al punto 12.1 delle Disposizioni Generali dovute all'investitore non sono versate per il periodo eccedente i 7 anni. Restano ferme le ulteriori disposizioni previste dalla normativa di riferimento degli interventi di cui al presente comma.
11-quinquies. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con la legge 3 agosto 2009, n. 102, è aggiunto il seguente:
«7-bis) per le start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel periodo di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8 dello stesso decreto, gli importi di cui al precedente comma sono innalzati da euro 15.000 ad euro 50.000».
* 4. 113. Coppola, Marco Di Maio.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 8, dopo le parole: «dell'imposta di bollo e» sono inserite le seguenti: «, per le società con fatturato non superiore a 250 mila euro».
4. 110. Vignali.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 27-bis, comma 1, dopo le parole: «start up innovative» aggiungere le seguenti: «, PMI innovative»;
b) all'articolo 28, dopo le parole: «start up innovative», ovunque ricorra, inserire le seguenti: «e PMI innovative».
4. 111. Mucci, Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 31, dopo le parole: «start up innovative» ovunque ricorrano inserire le seguenti: «e PMI innovative».
4. 112. Mucci, Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del medesimo testo unico, qualora non si avvalgano, se non in modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzino beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per Pag. 146l'esercizio dell'attività. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività».
11-ter. Al relativo onere, valutato in 300 milioni a decorrere dall'anno 2015 si provvede ai sensi della presente disposizione. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 dei decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
4. 114. Fantinati, Da Villa, Vallascas, Lupo, Della Valle, Crippa, Pesco, Alberti, Ruocco, Villarosa, Cancelleri.
(Inammissibile)
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 30 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è inserito il seguente:
«6-bis. L'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è garantito in via prioritaria per le PMI innovative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e), punto 3), di cui al presente punto».
4. 115. Mucci, Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.
Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
«11-bis. Al fine di favorire la diffusione di forme di autoimpiego attraverso strumenti di promozione del lavoro autonomo e dell'autoimprenditorialità, secondo i criteri previsti dal Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, il fondo istituito ai sensi dell'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è rifinanziato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, Pag. 147ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183».
4. 116. Carfagna, Bergamini.
(Inammissibile)
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. È istituito, entro il 30 luglio 2015, presso il Ministero dello sviluppo economico, un portale informatico che raccoglie tutti gli interventi normativi relativi al settore delle SUI-Start-Up Innovative. Il portale-web deve fornire chiare informazioni rispetto alle modalità di accesso ai bandi, ai finanziamenti e a tutte le forme di sostegno offerte al settore dalle strutture governative, indicando anche gli enti di riferimento preposti come interlocutori dei vari utilizzatori. Il portale deve altresì, avere una sezione dedicata ai territori, nella quale siano indicati tutti i riferimenti regionali e locali, con particolare attenzione ad una mappatura dettagliata di incubatori e strutture di sostegno alle start-up stesse.
4. 117. Vitelli, Sottanelli, Bombassei, Falcone.
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
3-bis. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori con qualifica di dirigente, investite in start-up o in partecipazioni nel capitale sociale delle piccole e medie imprese, l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16.
12-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente, pari a 19 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 118. Galgano, Sottanelli, Bombassei, Falcone.
(Inammissibile)
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e successive modificazioni, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Alle micro, piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo di entità pari o superiore al 10 per cento del proprio bilancio di esercizio, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 25 per cento della media delle spese sostenute con continuità nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Per le finalità del presente comma è riservata una quota, pari a 75 milioni di euro annui per il triennio 2015-2018, delle risorse destinate al credito di imposta di cui al presente articolo.
4. 119. Pagano.
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. I costi di ricerca e sviluppo, sostenuti nell'anno 2015 iscritti nell'attivo di bilancio in base alla corretta applicazione dei principi contabili possono essere Pag. 148dedotti, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 108, comma 1 e 109, comma 4, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 917, in un'unica soluzione nell'esercizio di sostenimento. La disposizione del precedente comma si applica nel limite di spesa di 40 milioni di euro, fermo restando l'applicazione delle regole ordinarie di deducibilità per i costi sostenuti nei precedenti periodi d'imposta.
12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, si provvede mediante riduzione di 40 milioni di euro per l'anno 2016, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 120. Vignali.
Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
12-bis. I costi di ricerca e sviluppo iscritti nell'attivo di bilancio in base alla corretta applicazione dei principi contabili possono essere dedotti, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 108, comma 1, e 109, comma 4, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 917, in un'unica soluzione nell'esercizio in cui sono sostenuti.
12-ter. La disposizione di cui al comma 12-bis si applica ai costi della specie sostenuti a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, fermo restando l'applicazione delle regole ordinarie di deducibilità per i costi sostenuti nei precedenti periodi d'imposta.
4. 121. Basso, Scuvera, Bargero, Giampaolo Galli.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Al fine di favorire gli investimenti e di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse comune fra più pubbliche amministrazioni, la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra Enti pubblici è operata in regime di esenzione fiscale.
4. 122. Ricciatti, Ferrara, Paglia.
(Inammissibile)
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Al fine di favorire gli investimenti, alla «Tabella Articolo 1» del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Atti posti in essere dalla amministrazione dello Stato, dalle Regioni, province e comuni aventi ad oggetto traslazioni reciproche di beni immobili, a titolo non oneroso, poste in essere per finalità connesse alla realizzazione di progetti di valorizzazione d'interesse comune».
4. 123. Ricciatti, Ferrara, Paglia.
(Inammissibile)
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. Al fine di rafforzare le attività delle piccole e medie imprese sui mercati internazionali e sostenere l'azione di internazionalizzazione delle imprese e la promozione del made in Italy, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, in favore delle Camere di Commercio Italiane all'estero.
12-ter. All'onere derivante dal comma 12-bis, valutato in 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2015-2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e Pag. 149successive integrazioni e modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni bilancio.
4. 124. Fedi, Porta, Gianni Farina, Garavini, La Marca.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure per agevolare gli investimenti delle reti di impresa).
1. L'agevolazione per le reti d'impresa di cui all'articolo 42, comma 2-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge del 20 luglio 2010, n. 122, può essere fruita in relazione agli utili conseguiti a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, nel limite complessivo di 50 milioni. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può superare il limite annuale per ciascuna impresa di euro 2 milioni.
2. All'articolo 42, comma 2-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010; n. 78, convertito dalla legge del 20 luglio 2010, n. 122, al primo periodo sono soppresse le parole da: «preventivamente asseverato» a: «medesimo decreto». Al secondo periodo sono soppresse le parole da: «L'asseverazione è rilasciata» fino a: «che lo hanno sottoscritto».
3. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al punto 3), prima delle parole: «entro due mesi» sono inserite le seguenti: «qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater».
4. Agli oneri derivanti dalle norme del presente articolo, pari a 24,1 milioni di euro nel 2016, 13,8 milioni di euro nel 2017 e 13,8 milioni di euro nel 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 01. Ricciatti, Ferrara, Paglia.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Industrial Development Bond).
1. Un industrial development bond è un titolo obbligazionario quotato, anche convertibile, emesso da una rete di imprese, dotata di soggettività giuridica e tributaria ai sensi dell'articolo 3 comma 4-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, o da altre persone giuridiche a questa collegata con vincolo statutario, sottoscritto e detenuto esclusivamente da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. L’industrial development bond è emesso per un importo non inferiore a euro 5 milioni per finanziare progetti di investimento con le seguenti finalità:
a) consolidamento industriale anche attraverso operazioni di acquisizione, aggregazione e fusione,
b) digitalizzazione dei rapporti fra le imprese fornitrici o appartenenti alla filiera o al distretto,
c) ottimizzazione finanziaria dei rapporti di credito volta comunque a garantire una percentuale significativa di nuova finanza aggiuntiva,
d) internazionalizzazione di prodotti e servizi generati dalle imprese o all'interno della filiera o del distretto,
e) innovazione e ricerca industriale finalizzati alla prototipazione e industrializzazione di beni e servizi complessi, anche in collaborazione con Università e centri di ricerca pubblici e privati,
f) sviluppo di progetti di rete orientati ad innovazione, digitalizzazione e internazionalizzazione Pag. 150nei processi produttivi, delle catene commerciali e dei canali distributivi.
3. Gli interessi derivanti dalle obbligazioni di cui al comma 1, sono soggetti allo stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico.
4. Gli altri proventi derivanti dalle obbligazioni di cui al comma 1 non sono soggetti a tassazione qualora detenuti per un periodo superiore a 2 anni ovvero, qualora detenuti per un periodo inferiore a 2 anni, saranno soggetti allo stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico.
5. Le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle emissioni di obbligazioni di cui al comma 1, nonché le relative eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni, nonché i trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni e titoli di debito, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa di cui rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347. 28.
4. 02. Ricciatti, Ferrara, Paglia.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Investimenti per il turismo sostenibile).
1. Al fine di sostenere le misure di incentivazione per lo sviluppo delle aree naturali protette, nonché di agevolare lo svolgimento delle attività e del movimento turistico nelle aree naturali protette secondo i principi e le finalità della Carta europea per il turismo sostenibile nelle aree protette, adottata a Lanzarote il 28 aprile 1995, la Cassa dei depositi e prestiti Spa istituisce, a valere sulle disponibilità del Fondo strategico italiano, un apposito Fondo speciale, denominato «Fondo per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette» con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro annui, volto a finanziare iniziative progettuali di sviluppo all'interno dei confini amministrativi delle relative aree naturali protette.
2. Ai fini del comma 1, per aree naturali protette si intendono le aree naturali protette nazionali, costituite dai parchi nazionali e dalle riserve naturali statali, nonché le aree naturali protette marine, di cui al titolo II della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
3. Nell'ambito dei finanziamenti erogabili a valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere concessi contributi in favore di imprenditori titolari di attività turistico-alberghiere nelle aree naturali protette per la realizzazione, attraverso la collaborazione di enti e associazioni di protezione ambientale riconosciuti ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, di promozione sociale e turistica, dei soggetti organizzatori di viaggi di istruzione e di esperienze ascrivibili al turismo sostenibile delle seguenti azioni di:
a) interventi di allestimento, ampliamento, miglioramento, arredamento, abbattimento delle barriere architettoniche in favore di esercizi dediti alla ristorazione, alla ricettività, alla cultura, alla ricreazione e allo sport;
b) interventi di recupero, manutenzione, salvaguardia e allestimento di percorsi naturalistici ed escursionistici in aree pubbliche o ad uso pubblico;
c) interventi di sensibilizzazione, educazione e divulgazione in ordine alle caratteristiche e alle finalità delle aree naturali protette, con particolare riferimento, oltre che agli aspetti naturalistici, alle tradizioni etnografiche ed enogastronomiche e alla cultura locale;
d) attività di ideazione, organizzazione e promozione di itinerari didattici, di viaggi di istruzione e di altre iniziative Pag. 151afferenti al turismo sostenibile che prevedono il pernottamento in strutture ricettive dell'area naturale protetta ovvero promuovono la conoscenza e la pratica del turismo sostenibile nelle aree naturali protette.
4. La durata del finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti Spa, non può essere superiore a dieci anni. La remunerazione riconosciuta alla Cassa depositi e prestiti Spa per il finanziamento di cui al comma 3 non può essere superiore a quella corrispondente al tasso Euribor rilevato alla data della concessione del finanziamento più 1 punto percentuale per ciascun anno di durata del finanziamento.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e del Ministro delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, i criteri di assegnazione dei contributi e le modalità di presentazione delle domande relative al Fondo di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 03. Ricciatti, Ferrara, Paglia.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Istituzione finanziaria per lo sviluppo della green economy).
1. La società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per lo sviluppo della green economy.
2. Il Ministero dello sviluppo economico può stipulare apposita convenzione con la società Cassa depositi e prestiti Spa al fine di avvalersi della medesima e delle società da essa partecipate per l'istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di investimenti relativi ad operazioni ed interventi di sostegno finanziario diretto ed indiretto e dei quali deve essere garantita una redditività adeguata del capitale investito, a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonché degli enti locali, ivi comprese le società da essi controllate e/o partecipate, per investimenti nel campo della green economy, con particolare riferimento a quelli interessanti i territori montani e rurali italiani, e con peculiare riguardo per il sostegno agli investimenti nel campo dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo nei territori a cosiddetto «fallimento di mercato» al fine di ammortizzare e annullare i deficit strutturali permanenti di tali territori, perseguendo, in particolare, i seguenti obiettivi:
a) favorire la patrimonializzazione delle imprese di piccole e medie dimensioni per permettere un più facile accesso al credito e sostenere progetti di sviluppo a medio-lungo termine, comprendendo in essi anche il sostegno ad aggregazioni di imprese che mettono in comune know how, brevetti e innovazioni a beneficio dello sviluppo del territorio, nonché costituzione di label (brand o marchi), e-commerce e piattaforme di distribuzione/acquisto specialmente al fine di favorire una più ampia presenza sui mercati esteri;
b) incentivare il processo di aggregazione tra imprese di piccole e medie dimensioni: (i) appartenenti allo stesso settore od operanti nello stesso distretto industriale; (ii) appartenenti a settori adiacenti (integrazione cosiddetta orizzontale); (iii) operanti a monte o a valle di un medesimo processo produttivo o di servizi (integrazione cosiddetta verticale), permettendo la nascita di realtà caratterizzate da una dimensione più significativa, in grado di rafforzare la propria competitività nei rispettivi settori e di indirizzarsi sempre più verso i mercati internazionali.
3. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 2 sono a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, Pag. 152n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre, n. 307.
4. La società Cassa depositi e prestiti Spa può destinare, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze, risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità del presente articolo, anche in regime di co-finanziamento con soggetti privati e pubblici.
5. Con la convenzione di cui al comma 2 sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
4. 04. Ricciatti, Ferrara, Paglia.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Fondo venture capital per l'industria).
1. La Cassa dei depositi e prestiti Spa è autorizzata ad istituire un apposito Fondo speciale, denominato «Fondo venture capital per l'industria», con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro annuo a valere sulle disponibilità del Fondo strategico italiano istituito nell'ambito della medesima Cassa, destinato all'integrazione di ulteriori fondi di investimento privati di venture capital tesi a dotare di maggiore capitale di rischio i progetti imprenditoriali che hanno come oggetto lo sviluppo di nuove tecnologie ad elevato potenziale di crescita elaborati attraverso il coinvolgimento di università e centri di ricerca pubblica. Tali progetti presentano le seguenti caratteristiche:
a) elevato contenuto tecnologico (high tech);
b) progetto imprenditoriale in fase precompetitiva;
c) elevato rischio connesso allo sviluppo della tecnologia in progetto;
d) incertezza relativa alla connessione tra contenuto tecnologico e mercato;
e) periodo di rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo.
2. Il finanziamento erogato dalla Cassa depositi e prestiti Spa, mediante il Fondo di cui al comma 1, ad uno o più fondi di investimento privati di venture capital non deve superare l'ammontare del 50 per cento del totale del patrimonio del fondo da integrare.
3. La durata del finanziamento di ciascun fondo di cui al comma 2, da parte della Cassa depositi e prestiti Spa, non può essere superiore a dieci anni.
4. La remunerazione riconosciuta alla Cassa depositi e prestiti Spa per il finanziamento di cui al comma 2 non può essere superiore a quella corrispondente al tasso Euribor rilevato alla data della concessione del finanziamento più 2 punti percentuali per ciascun anno di durata del finanziamento.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono le modalità di attuazione del presente articolo ed individuati i fondi di investimento privati di venture capital da integrare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 05. Ricciatti, Ferrara, Paglia.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Semplificazione della normativa relativa al commercio elettronico diretto).
1. Dopo l'articolo 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: «Art. 74-sexies. – (Prestazioni di commercio elettronico diretto regolate con l'intervento di intermediari finanziari abilitati). – 1. Per le prestazioni di commercio elettronico Pag. 153diretto, regolate con l'intervento di intermediari finanziari abilitati, l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente.
2. I corrispettivi relativi alle prestazioni indicate al comma 1 devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 24, con le modalità e nel termine ivi stabiliti.
3. Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche quelli relativi alle prestazioni indicate al comma 1 effettuate con emissione di fattura, includendo nel corrispettivo anche l'imposta».
*4. 06. Palmieri, Abrignani, Palese.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Semplificazione della normativa relativa al commercio elettronico diretto).
1. Dopo l'articolo 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: «Art. 74-sexies. — (Prestazioni di commercio elettronico diretto regolate con l'intervento di intermediari finanziari abilitati). – 1. Per le prestazioni di commercio elettronico diretto, regolate con l'intervento di intermediari finanziari abilitati, l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente.
2. I corrispettivi relativi alle prestazioni indicate al comma 1 devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 24, con le modalità e nel termine ivi stabiliti.
3. Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche quelli relativi alle prestazioni indicate al comma 1 effettuate con emissione di fattura, includendo nel corrispettivo anche l'imposta».
*4. 015. Quintarelli, Sottanelli, Bombassei, Falcone.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche alla raccolta di capitali di rischio tramite portali on line).
1. Le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 17 del regolamento Consob di cui alla delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2013, non si applicano quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) gli ordini siano impartiti da investitori-persone fisiche e il relativo controvalore sia inferiore a cinquemila euro per singolo ordine e a diecimila euro considerando gli ordini complessivi annuali;
b) gli ordini siano impartiti da investitori-persone giuridiche e il relativo controvalore sia inferiore a cinquantamila euro per singolo ordine, e a centomila euro considerando gli ordini complessivi annuali.
2. Ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale per la raccolta di capitali di rischio da parte delle start-up innovative e PMI innovative, non è prevista la sottoscrizione di strumenti finanziari da parte di investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative previsto all'articolo 25, comma 5, del decreto.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Consob adegua il Regolamento di cui al primo comma alle disposizioni di cui al presente articolo.
4. 07. Villarosa, Pesco, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche alla raccolta di capitali di rischio tramite portali on line).
1. Ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale per la raccolta di capitali Pag. 154di rischio da parte delle start-up innovative e PMI innovative, non è prevista la sottoscrizione di strumenti finanziari da parte di investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative previsto all'articolo 25, comma 5, del decreto.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Consob adegua il Regolamento di cui al primo comma alle disposizioni di cui al presente articolo.
4. 09. Villarosa, Pesco, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Credito d'imposta per promuovere l'offerta on line di opere dell'ingegno).
1. Al fine di migliorare l'offerta legale di opere dell'ingegno mediante le reti di comunicazione elettronica, è riconosciuto un credito d'imposta del 25 per cento dei costi sostenuti, nel rispetto dei limiti della regola de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, alle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, nel limite di spesa di 10.000.000 di euro annui e fino a esaurimento delle risorse disponibili.
3. L'agevolazione di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Essa non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 del presente articolo sono state sostenute. L'agevolazione non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte spettante ad altro titolo. L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
*4. 011. Palmieri, Abrignani, Palese.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Credito d'imposta per promuovere l'offerta on line di opere dell'ingegno).
1. Al fine di migliorare l'offerta legale di opere dell'ingegno mediante le reti di comunicazione elettronica, è riconosciuto un credito d'imposta del 25 per cento dei costi sostenuti, nel rispetto dei limiti della regola de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, alle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, nel limite di spesa di 10.000.000 di euro annui e fino a esaurimento delle risorse disponibili.
3. L'agevolazione di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Essa non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le Pag. 155spese di cui al comma 1 del presente articolo sono state sostenute. L'agevolazione non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte spettante ad altro titolo. L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
*4. 010. Quintarelli, Sottanelli, Bombassei, Falcone.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Internazionalizzazione delle PMI).
1. Al fine di rafforzare l'attività di esportazione delle piccole e medie imprese e la internazionalizzazione dell'economia italiana, sono assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dal 2015, risorse finanziarie pari a 2 milioni di euro annui, destinate alla istituzione di un Executive Master per la formazione di manager di piccole e medie imprese impegnate in progetti esportazione ed internazionalizzazione.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:
a) è individuata, in ragione della specifica esperienza maturata nel settore della formazione manageriale, l'Università destinataria del finanziamento di cui al primo comma;
b) sono indicati i requisiti che devono possedere i candidati all'ammissione al master, tra i quali una esperienza lavorativa in azienda almeno triennale;
c) è istituita una commissione, operante a titolo gratuito, composta da un massimo di 10 manager di comprovata esperienza nel settore delle esportazioni e della internazionalizzazione, volta alla selezione dei manager che avranno accesso al master.
3. Agli oneri di cui al camma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministero dell'economia e finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 012. Carbone.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico ai fini del coworking).
1. Lo Stato promuove l'utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico non utilizzato, previa riqualificazione energetica e antisismica dell'edificio interessato, al fine di istituire spazi di coworking,
2. Sono ammissibili progetti con finalità di cui al comma 1, attraverso accordi di programma ai sensi del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o dai singoli enti locali.
3. In caso di esistenza di immobili del patrimonio immobiliare pubblico non utilizzato per il quale l'amministrazione locale nel cui territorio l'immobile stesso insiste, l'approvazione di apposito accordo di programma ai sensi del dlgs 18 agosto 2000, n. 267, ha valenza di variante urbanistica. Allo scopo di individuare i contenuti dell'accordo di programma, il Comune presenta un proprio progetto di mutamento di destinazione d'uso al Ministero titolare del bene che è tenuto a valutarlo salvo opponga diversa ipotesi di utilizzo finanziata o in corso di finanziamento. La variante urbanistica costituisce titolo per l'agenzia del demanio all'alienazione, Pag. 156concessione o costituzione del diritto di superficie sull'immobile interessato.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di conversione del presente decreto-legge, promuove la ricognizione degli edifici e degli immobili pubblici e privati di cui al comma 1, e ne redige il relativo elenco.
5. Le regioni, nel rispetto delle rispettive competenze, sentite le competenti commissioni consiliari, possono esercitare sugli edifici e sugli immobili di cui al comma 1, iscritti nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, il diritto di prelazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
6. I comuni, nella redazione dei nuovi piani urbanistici generali, prevedono prioritariamente disposizioni relative al riutilizzo funzionale degli edifici e degli immobili di cui al comma 1.
7. Gli enti locali che intendono acquisire o utilizzare gli edifici e gli immobili di cui all'articolo 1 ubicati nel loro territorio presentano alla regione, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita domanda di contributo corredata da una relazione che indichi la destinazione d'uso nonché il preventivo di spesa per l'acquisto e per gli interventi necessari a garantire il pieno utilizzo dell'immobile.
8. Le regioni trasmettono le domande di contributo di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze che, con apposito decreto, entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce criteri e modalità per la loro presentazione. Entro la medesima data il Ministero dell'economia e delle finanze individua altresì, d'intesa con le regioni, i criteri di priorità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, tenuto conto della destinazione d'uso e dell'entità demografica degli enti locali interessati.
9. È istituito presso il Ministero dell'economia un Fondo pari 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 per l'erogazione di contributi volti alla realizzazione di opere di sistemazione per il riutilizzo degli edifici e degli immobili di cui al comma 1. Le regioni concedono agli enti locali i contributi per importi fino ad un massimo di 500.000 euro.
10. All'onere derivante dal comma 7 pari a 30 milioni di euro per gli anni 2015, 2016 e 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni.
4. 013. Della Valle, Liuzzi, Alberti, D'Incà, Luigi Gallo, Grillo, Sorial, Nesci, De Lorenzis, Fantinati, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri, De Lorenzis.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Semplificazione normativa per l'acquisto della personalità giuridica delle società a responsabilità limitata).
1. All'articolo 2463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni di cui agli articoli 2329, 2330, 2332 e 2341».
b) dopo il terzo comma è inserito il seguente: «La società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. In quest'ultimo caso si applica l'articolo 2331. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla Pag. 157metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano dalla stipula dell'atto costitutivo».
4. 014. Fantinati, Da Villa, Vallascas, Lupo, Della Valle, Crippa, Pesco, Alberti, Ruocco, Villarosa, Cancelleri.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. All'articolo 25, comma 2, lettera h), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, dopo il punto 3) è inserito il seguente:
4) aver vinto un bando di concorso indetto da un incubatore di cui al successivo comma 5 o da una istituzione non avente finalità di lucro e avente come oggetto della sua attività la promozione, lo sviluppo e il finanziamento di start-up innovative, ed essere incubati presso la medesima istituzione per un periodo di tempo non eccedente i quarantotto mesi.
4. 016. Quintarelli, Sottanelli, Bombassei, Falcone.
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure di sostegno fiscale alle aziende video ludiche italiane: credito d'imposta e detrazione degli utili reinvestiti).
1. In considerazione dell'alto tasso di innovazione tecnologia e digitalizzazione dei settore del software video ludico e allo scopo di incentivarne lo sviluppo e di favorirne gli investimenti, per l'anno 2015 e per i due esercizi successivi, alle imprese di produzione di software video ludico è riconosciuto un credito d'imposta ai fini delle imposte sui redditi, pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione delle opere video ludiche realizzate nel territorio italiano, fino all'ammontare massimo di 2.500.000 euro.
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1 alle imprese di distribuzione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere realizzate nel territorio italiano ed espresse in lingua originale italiana quale prima lingua, con un limite massimo annuo di 1.500.000 euro per ciascun periodo d'imposta.
3. Ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore del software video ludico, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto, per gli anni 2015, 2016 e 2017, un credito d'imposta nella misura del 40 per cento, fino all'importo massimo di 500.000 euro per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere video ludiche realizzate nel territorio italiano. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.
4. I crediti d'imposta di cui ai commi 1, 2 e 3 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini dei rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il Ministro per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.
5. Per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2016 e per i due periodi successivi non concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, gli utili dell'esercizio accantonati dalle imprese di sviluppo di software video ludico, in regime di contabilità ordinaria, Pag. 158e investiti negli esercizi successivi nella produzione di opere video ludiche. L'agevolazione prevista dal presente comma non è cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3 e 4 con riguardo alla medesima opera video ludica.
6. Per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2016 e per i due periodi successivi non concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, le somme investite da persone fisiche o giuridiche in quote di fondi mobiliari chiusi o in società di investimento di venture capital e dedicati alle imprese del settore video ludico ad alto contenuto tecnologico, per una somma pari al 30 per cento del reddito medesimo e fino a un importo massimo pari a 500.000 euro.
7. È riconosciuto, per gli anni 2015 e 2016, un credito d'imposta in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca dedicati al settore del software video ludico delle università o degli enti pubblici di ricerca. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
*4. 017. Quintarelli, Sottanelli, Bombassei, Falcone.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure di sostegno fiscale alle aziende video ludiche italiane: credito d'imposta e detrazione degli utili reinvestiti).
1. In considerazione dell'alto tasso di innovazione tecnologica e digitalizzazione del settore del software video ludico e allo scopo di incentivarne lo sviluppo e di favorirne gli investimenti, per l'anno 2015 e per i due esercizi successivi, alle imprese di produzione di software video ludico è riconosciuto un credito d'imposta ai fini delle imposte sui redditi, pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione delle opere video ludiche realizzate nel territorio italiano, fino all'ammontare massimo di 2.500.000 euro.
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1 alle imprese di distribuzione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere realizzate nel territorio italiano ed espresse in lingua originale italiana quale prima lingua, con un limite massimo annuo di 1.500.000 euro per ciascun periodo d'imposta.
3. Ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore del software video ludico, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto, per gli anni 2015, 2016 e 2017, un credito d'imposta nella misura del 40 per cento, fino all'importo massimo di 500.000 euro per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere video ludiche realizzate nel territorio italiano. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.
4. I crediti d'imposta di cui ai commi 1, 2 e 3 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini dei rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il Ministro per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.
5. Per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2016 e per i due periodi successivi non concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, gli utili dell'esercizio accantonati Pag. 159dalle imprese di sviluppo di software video ludico, in regime di contabilità ordinaria, e investiti negli esercizi successivi nella produzione di opere video ludiche. L'agevolazione prevista dal presente comma non è cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3 e 4 con riguardo alla medesima opera video ludica.
6. Per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2016 e per i due periodi successivi non concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, le somme investite da persone fisiche o giuridiche in quote di fondi mobiliari chiusi o in società di investimento di venture capital e dedicati alle imprese del settore video ludico ad alto contenuto tecnologico, per una somma pari al 30 per cento del reddito medesimo e fino a un importo massimo pari a 500.000 euro.
7. È riconosciuto, per gli anni 2015 e 2016, un credito d'imposta in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca dedicati al settore del software video ludico delle università o degli enti pubblici di ricerca. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
*4. 018. Palmieri, Abrignani, Palese.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Investimenti in capitale PMI a seguito di esodo di lavoratori).
1. All'articolo 17, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. L'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori con qualifica di dirigente, investite in start-up o in partecipazioni nel capitale sociale delle piccole e medie imprese.
2. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. 019. Pagano.
(Inammissibile)
ART. 5.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente: «0a) al comma 37, dopo la parola: «irrevocabile» aggiungere le seguenti: «e rinnovabile»;
b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis All'articolo 1, comma 39, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aggiungere, dopo il primo periodo, il seguente: «Per brevetti industriali si intendono i brevetti nazionali e i brevetti europei; per marchi di impresa si intendono i marchi nazionali e quelli comunitari».
*5. 1. Vignali.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente: «0a) al comma 37, dopo la parola: «irrevocabile» aggiungere le seguenti: «e rinnovabile»;
b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis All'articolo 1, comma 39, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aggiungere, dopo il primo periodo, il seguente: «Per brevetti industriali si intendono i brevetti nazionali e i brevetti europei; per marchi di impresa si intendono i marchi nazionali e quelli comunitari».
*5. 2. Sberna, Caruso.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
a) al comma 37, dopo la parola: «irrevocabile» aggiungere le seguenti: «e rinnovabile»;
a-bis) il comma 39 è sostituito dal seguente: «39. I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. In caso di utilizzo diretto dei beni indicati, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell'esclusione di cui al presente comma a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. In tali ipotesi la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate, dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, gli stessi possono essere determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Per brevetti industriali si intendono i brevetti nazionali e i brevetti europei; per marchi di impresa si intendono i marchi nazionali e quelli comunitari».
5. 3. Basso, Scuvera, Bargero.
Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) Al comma 39, al primo periodo, le parole: «funzionalmente equivalenti ai brevetti» sono sostituite dalle seguenti: «, da disegni e modelli».
5. 4. Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.
Al comma 1, capoverso articolo 1, lettera a) le parole:, da disegni e modelli sono sostituite dalle seguenti:, da disegni, modelli, brevetti europei e marchi comunitari.
5. 5. Mucci, Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
5. 6. Ricciatti, Ferrara, Paglia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 a Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007 sono sostituite dalle seguenti: macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali, ovvero per lo sfruttamento di brevetti per la produzione di beni che comportino elevati consumi d'energia e le parole: 30 giugno 2015 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2015;
b) al comma 2 le parole: strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO sono sostituite dalle seguenti: di cui al comma 1;
c) conseguentemente al comma 9 sostituire le parole: 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 304 milioni di euro per il 2016, 608 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, 608 milioni di euro per l'anno 2020.
5. 7. Ricciatti, Ferrara, Paglia.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: 30 giugno 2015 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2015.
b) sopprimere il comma 3.
c) conseguentemente al comma 9 sostituire le parole: 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 304 milioni di euro per il 2016, 608 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, 608 milioni di euro per l'anno 2019 e 204 milioni di euro per l'anno 2020.
5. 8. Ricciatti, Ferrara, Paglia.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
Al comma 1 sostituire le parole: fino al 30 giugno 2015 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2015.
Conseguentemente, al comma 9 sostituire le parole: 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 304 milioni di euro per il 2016, 608 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, 608 milioni di euro per l'anno 2019 e 204 milioni di euro per l'anno 2020.
5. 9. Ricciatti, Ferrara, Paglia.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni Pag. 162dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, al comma 9 sostituire le parole: 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 304 milioni di euro per il 2016, 608 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 304 milioni di euro per l'anno 2019.
5. 10. Ricciatti, Ferrara, Paglia.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:
Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettiva realizzazione dell'investimento;
2) conseguentemente al comma 9 sostituire le parole: 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 612 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
5. 11. Ricciatti, Ferrara, Paglia.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Al fine di semplificare le prestazioni di commercio elettronico, dopo l'articolo 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:
Art. 74-sexies.
(Prestazioni di commercio elettronico diretto regolate con l'intervento di intermediari finanziari abilitati).
1. Per le prestazioni di commercio elettronico diretto regolate con l'intervento di intermediari finanziari abilitati, l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente.
2. I corrispettivi relativi alle prestazioni indicate al comma 1 devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 24, con le modalità e nel termine ivi stabiliti.
3. Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche quelli relativi alle prestazioni indicate al comma 1 effettuate con emissione di fattura, includendo nel corrispettivo anche l'imposta.
5. 12. Vignali.
(Inammissibile)
Sopprimere i commi 2 e 3.
*5. 13. Vacca, Da Villa, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Vallascas, Lupo, Fantinati, Crippa, Della Valle, Pesco, Alberti, Ruocco, Cancelleri.
Sopprimere i commi 2 e 3.
*5. 14. Ricciatti, Ferrara, Paglia.
Sopprimere i commi 2 e 3.
*5. 15. Gigli, Sberna, Caruso.
Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazione nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può costituire ovvero partecipare a start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 e Pag. 163altre società, anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni, da parte delle Amministrazioni vigilanti l'autorizzazione si intende concessa.
3. Nel caso in cui le finalità di cui al comma 2 sono realizzate a valere sul contributo di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può destinare alla realizzazione delle stesse, una quota fino ad un massimo del 10 per cento dell'assegnazione annuale, previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte delle Amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia approva apposite linee guida da trasmettersi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla ricezione di tali linee guida, in assenza di osservazioni da parte delle Amministrazioni vigilanti, le stesse si intendono approvate.
5. 16. Paglia, Ricciatti, Ferrara.
Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Al fine di diffondere l'innovazione e di stimolare la competitività del sistema produttivo, in particolare delle piccole e medie imprese, e per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può costituire ovvero partecipare a start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 e altre società, anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni, da parte delle Amministrazioni vigilanti l'autorizzazione si intende concessa.
3. Nel caso in cui le finalità di cui al comma precedente sono realizzate a valere sul contributo di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può destinare alla realizzazione delle stesse, una quota fino ad un massimo del 10 per cento dell'assegnazione annuale, previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte delle Amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia approva apposite linee guida da trasmettersi al Ministero dell'istruzione, dell'Università e Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Decorsi trenta giorni dalla ricezione di tali linee guida, in assenza di osservazioni da parte delle Amministrazioni vigilanti, le stesse si intendono approvate.
5. 17. Palese, Marti.
Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, costituisce ovvero partecipa a start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e ad altre società, operanti in settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici, eventualmente destinando una quota, non superiore al 10 per cento, del contributo annuale di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte delle Amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia emana apposite linee guida da trasmettersi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla ricezione di tali linee guida, in assenza di osservazioni da parte delle Amministrazioni vigilanti, le stesse si intendono approvate.
5. 18. Benamati.
Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, come previsto all'articolo 4, comma 1, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può costituire ovvero partecipare a start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e altre società, anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, l'autorizzazione si intende concessa.
3. Nel caso in cui le finalità di cui al comma 2 siano realizzate a valere sul contributo di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la Fondazione Istituto italiano di Tecnologia può destinare alla realizzazione delle stesse, una quota fino ad un massimo del 20 per cento dell'assegnazione annuale, previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte dei Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca, l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in PMI innovative di cui all'articolo 4 del presente decreto e altre società con apporto al capitale sociale superiore a un milione di euro o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale è inoltre richiesto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze che deve esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende favorevole.
5. 19. Basso, Palmieri, Quintarelli, Paglia, Biasotti, Carrozza, Coppola, Tentori, Tullo, Ascani, Gribaudo, Bargero, Carocci, Marco Meloni, Scuvera, Donati, Quaranta, Ginato, Boccadutri, Bruno Bossio, Bonomo, Pastorino, Mariani, Ginefra, Cani.
Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. Al fine di valorizzare la ricerca pubblica e migliorare l'accesso delle piccole e medie imprese e delle start-up innovative all'utilizzo dei brevetti di enti di ricerca, università e di altri organismi pubblici di ricerca, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipulano una convenzione-quadro con il sistema camerale e con il CNR per la diffusione della conoscenza dei brevetti necessari alle loro innovazioni di processo e di prodotto. In base alla convenzione-quadro sono sottoscritti gli accordi operativi con gli enti di ricerca, le università e gli altri organismi della ricerca pubblica titolari di brevetti valutati positivamente per la loro potenziale utilizzabilità. A tali accordi possono anche aderire le associazioni delle imprese di tutti i settori di rilievo nazionale. Agli oneri derivanti dalle norme del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 20. Ricciatti, Ferrara, Paglia.
Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. Al fine di sostenere le attività di valorizzazione e commercializzazione dei brevetti e/o di ogni altro titolo di proprietà intellettuale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca il Fondo per il potenziamento delle strutture amministrative interne agli Atenei o le strutture partecipate dagli Atenei, ivi compresi gli Uffici di Ricerca, gli Uffici di trasferimento tecnologico e le Fondazioni Universitarie, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2015, 2016 e 2017, volto a finanziare iniziative progettuali e strutturali di promozione e di diffusione dell'innovazione attraverso la cooperazione strategica tra ambito imprenditoriale e universitario. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono determinati i criteri di riparto di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo. Agli oneri derivanti dalle norme del presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 21. Ricciatti, Ferrara, Paglia.
Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì alle attività realizzate dalle Università e gli altri Enti pubblici di Ricerca finalizzate a:
a) sistematizzare a scopi informativi e di vendita i risultati della ricerca scientifica e tecnologica svolta al loro interno;
b) commercializzare il diritto d'uso di un brevetto o di un altro titolo di proprietà intellettuale frutto delle attività di ricercatori del sistema pubblico;
c) costituire reti tecnologiche o di ricerca tra esse e sistemi coordinati per la commercializzazione dei brevetti registrati al loro interno ai fini dell'utilizzazione da parte delle imprese
d) valorizzazione i risultati della ricerca scientifica e tecnologica, attraverso la creazione di start up innovative;
e) stipulare accordi, convenzioni e contratti, comunque denominati, con il Pag. 166sistema camerale, con le associazioni delle imprese, con i distretti industriali e con le reti d'impresa.
Conseguentemente, al comma 4 sostituire le cifre: 36,9, 33,3, 40,3 e 35 con le seguenti: 40,9, 37,3, 44,3 e 39.
5. 22. Gigli, Sberna, Caruso.
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: scopi informativi sopprimere le seguenti: e di vendita.
5. 23. Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Mucci, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
5. 24. Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Mucci, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: commercializzazione dei con le seguenti: diffusione delle informazioni sui.
5. 25. Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Mucci, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Nei limiti di spesa di 50 milioni euro, al fine di diffondere l'innovazione nonché di implementare e valorizzare la formazione in tema di sviluppo aziendale, al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «e) formazione studenti di scuola secondaria superiore e universitari nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, apprendistato e tirocini allo scopo della diffusione delle conoscenze non solo teoriche, ma, soprattutto pratiche del processo di ricerca e sviluppo aziendale. Al relativo onere pari a 50 milioni di euro dagli 2015 al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni».
5. 26. Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia, Marzana, Di Benedetto.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Al fine di diffondere l'innovazione nonché di implementare e valorizzare la formazione in tema di sviluppo aziendale, al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «e) formazione studenti di scuola secondaria superiore e universitari nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, apprendistato e tirocini allo scopo della diffusione delle conoscenze non solo teoriche, ma, soprattutto pratiche del processo di ricerca e sviluppo aziendale».
5. 27. Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia, Marzana, Di Benedetto.
(Inammissibile)
Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
5. 31. Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Mucci, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.
Al comma 3, dopo le parole: che le abbia conferito mandato per la vendita o la cessione, aggiungere le seguenti:, trattenendo per se al massimo un 15 per cento dei ricavi. La restante quota dei proventi della vendita o cessione del diritto d'uso di un brevetto sarà equamente divisa al 50 per cento tra l'ente pubblico di ricerca di provenienza del brevetto stesso e il ricercatore o i ricercatori che abbiano realizzato il brevetto.
5. 28. Vignali.
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Si definiscono spin-off universitari le start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aventi i seguenti requisiti:
a) siano finalizzate all'utilizzazione industriale o commerciale dei risultati della ricerca;
b) presentino all'interno della compagine azionaria, ovvero impieghino come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, almeno un giovane di età inferiore a 35 anni in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che stanno svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbiano svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero.
3-ter. Decorsi quattro anni dalla data di costituzione o, se applicabile, del diverso termine previsto dall'articolo 25, comma 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli effetti previsti dall'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto sono sospesi per ulteriori quattro anni, in presenza di uno dei seguenti requisiti:
a) lo spin-off universitario presenta una partecipazione azionaria in ogni caso superiore al dieci per cento da parte di università, enti di ricerca, centri di ricerca aventi personalità giuridica, ENEA, ASI, società di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2 della legge 31 luglio 1991, n. 317, fondi mobiliari chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Tale misura è ridotta al cinque per cento se hanno sede nelle aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 5 b), di cui al regolamento (CEE) 2052/88 del consiglio del 24 giugno 1988, relativo ai fondi strutturali dell'Unione europea e successive modificazioni, nonché le zone ammesse a deroga ai sensi dell'articolo 92.3, lettere a) e c), del Trattato di Roma;
b) lo spin-off universitario risulta titolare o depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori, a una nuova varietà vegetale o a un software direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa ovvero gli amministratori o uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma primo, lettera b) hanno depositato la relativa domanda presso i competenti uffici, salvo esito negativo del procedimento.
Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: All'onere derivante dal comma 1, valutato in 36,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 33,3 milioni di euro per l'anno 2017, 40,3 milioni di euro per l'anno 2018 e in 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, con le seguenti: All'onere derivante dai comma 1 e 3-ter, valutato in 10 milioni di euro per il 2015, 46,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 43,3 milioni di euro per l'anno 2017, 50,3 milioni di euro per l'anno 2018 e in 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2019,.
5. 29. Bargero, Basso, Bruno Bossio.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Al fine di una valorizzazione economica dei risultati della ricerca, nei concorsi pubblici per titoli o esami svolti Pag. 168dalle università e dai centri di ricerca pubblici, ai brevetti effettivamente industrializzati, anche se successivamente ceduti, è assegnato il punteggio massimo riservato alle pubblicazioni scientifiche. La disposizione del presente comma si applica anche con riferimento alla creazione di spin-off accademici.
5. 30. Vignali.
(Inammissibile)
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole «fino al 30 giugno 2015» sono sostituite con le seguenti «fino al 31 dicembre 2015». Al relativo onere, valutato in 204 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 32. Vignali.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici).
All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2 sono inseriti i seguente commi:
2-bis. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai consorziati nei confronti di consorzi che, in nome proprio e per conto dei consorziati, effettuano operazioni nei confronti degli enti pubblici di cui al comma 1, al versamento dell'imposta sono tenuti gli stessi consorzi acquirenti. Le disposizioni del periodo precedente si applicano a condizione che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ivi indicate rese dai consorziati afferiscono ad operazioni effettuate dai consorzi ai sensi del comma 1.
2-ter. I consorzi di cui al comma 2-bis che acquistano dai propri consorziati beni e servizi afferenti operazioni di cui al comma 1 annotano le relative fatture nel registro di cui all'articolo 23 del presente decreto entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese e computano l'imposta ivi indicata nella liquidazione periodica; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato dal consorzio anche nel registro di cui all'articolo 25 del presente decreto.
2-quater. Ai consorziati che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui al comma 2-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2015.
5. 01. Palese, Marti.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Misure in materia di reti d'impresa).
1. L'agevolazione per le reti d'impresa di cui all'articolo 42, comma 2-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può essere fruita in relazione agli utili destinati dalle imprese alle finalità di cui al primo periodo del predetto comma a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017.
2. All'articolo 42, comma 2-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al primo periodo sono soppresse le parole da: «, preventivamente asseverato» a: «medesimo decreto», il secondo periodo è Pag. 169soppresso e al terzo periodo le parole: «euro 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2 milioni».
3. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al numero 3), prima delle parole: «entro due mesi» sono aggiunte le seguenti: «qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater».
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 02. Giampaolo Galli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002 n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguente periodi:
Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi della lettera c-bis), comma 1, dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. La facoltà si esercita con il versamento di detta ritenuta, che dovrà essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare.
2. La suddetta ritenuta può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.
5. 03. Ginato.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 26 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto n. 116 sostituire le parole «30 giugno 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2015».
5. 04. Fantinati, Da Villa, Vallascas, Lupo, Della Valle, Crippa, Pesco, Alberti, Ruocco.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
Al comma 19 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni: le parole «nell'anno 2015» e «per l'anno 2015», sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2015 e 2016» e «per l'anno 2015 e 2016».
5. 05. Fantinati, Da Villa, Vallascas, Lupo, Della Valle, Crippa, Pesco, Alberti, Ruocco.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
Al comma 19 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni: le parole «nell'anno 2015» e «per l'anno 2015», sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2015» e «a decorrere dall'anno 2015».
5. 06. Fantinati, Da Villa, Vallascas, Lupo, Della Valle, Crippa, Pesco, Alberti, Ruocco.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Esenzione Irap microimprese).
1. A decorrere dall'anno 2015 sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese che hanno meno di dieci occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
3. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 aprile 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del secondo periodo del comma 1 del presente articolo. I regolamenti determinano risparmi pari a 2 miliardi di euro annui a partire dal 2015.
4. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3 le disposizioni che prevedono incentivi:
a) finanziabili con fondi europei;
b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.
5. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3 le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.
6. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3 e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 4 e 5, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. 07. Fantinati, Da Villa, Vallascas, Lupo, Della Valle, Crippa, Pesco, Alberti, Ruocco, Villarosa, Cancelleri.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Innalzamento Franchigia Irap).
1. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sostituire la lettera d-bis) con la seguente: «d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 17.000, di euro 12.750, di euro 8.500 e di euro 4.250».
2. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive Pag. 171dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
4. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 aprile 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3 del presente articolo. I regolamenti determinano risparmi pari a 1.290 milioni di euro annui a partire dal 2015.
5. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 4 le disposizioni che prevedono incentivi:
a) finanziabili con fondi europei;
b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.
6. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 4 le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.
7. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 4 e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 5 e 6, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di ima situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. 08. Fantinati, Da Villa, Vallascas, Lupo, Della Valle, Crippa, Pesco, Alberti, Ruocco, Villarosa, Cancelleri.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-quater, è aggiunto il seguente:
Art. 28-quinquies. (Compensazioni di crediti verso pubbliche amministrazioni). 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazioni e degli enti individuati con le modalità di cui al successivo comma 2, possono essere compensati con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 «Fondi di bilancio» l'importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle entrate, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all'amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il Pag. 172recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne da comunicazione al Ministeri dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.
2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. 09. Fantinati, Da Villa, Vallascas, Lupo, Della Valle, Crippa, Pesco, Alberti, Ruocco, Villarosa, Cancelleri.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23 è sostituito dal seguente: «L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento».
2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
3. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 aprile 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 2 del presente articolo. I regolamenti determinano risparmi pari a 475 milioni di euro annui a partire dal 2015.
4. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 4 le disposizioni che prevedono incentivi:
a) finanziabili con fondi europei;
b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.
5. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 4 le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.
6. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3 e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 4 e 5, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. 010. Fantinati, Da Villa, Vallascas, Lupo, Della Valle, Crippa, Pesco, Alberti, Ruocco, Villarosa, Cancelleri.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Misure urgenti per incentivare la vendita di pacchetti turistici attraverso la semplificazione degli adempimenti fiscali).
1. In deroga all'articolo 109, comma 2, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente Pag. 173della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per le agenzie di viaggi e di turismo i corrispettivi derivanti dall'organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale, si considerano conseguiti all'atto del pagamento integrale del corrispettivo ovvero, se antecedente, alla data di inizio del viaggio o del soggiorno.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corrispettivi conseguiti, ai sensi del medesimo comma, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. 011. Fantinati, Da Villa, Vallascas, Lupo, Della Valle, Crippa, Pesco, Alberti, Ruocco, Villarosa, Cancelleri.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Reti d'impresa).
1. L'agevolazione per le reti d'impresa di cui all'articolo 42 comma 2-quater del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge del 20 luglio 2010, n. 122, può essere fruita in relazione agli utili conseguiti a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, nel limite complessivo di 50 milioni. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può superare il limite annuale per ciascuna impresa di euro 2 milioni.
2. All'articolo 42 comma 2-quater del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge del 20 luglio 2010, n. 122, al primo periodo sono soppresse le parole da «, preventivamente asseverato» a «medesimo decreto». Al secondo periodo sono soppresse le parole da «L'asseverazione è rilasciata» fino a «che lo hanno sottoscritto».
3. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al punto 3), prima delle parole «entro due mesi» sono inserite le seguenti «qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater».
4. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 24,1 milioni di euro per l'anno 2016, 14 milioni per l'anno 2017 e 14 milioni per l'anno 2018.
5. 012. Fantinati, Da Villa, Vallascas, Lupo, Della Valle, Crippa, Pesco, Alberti, Ruocco.
(Inammissibile)
ART. 6.
Sopprimerlo.
6. 1. Pesco.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 6.
1. Al comma 5-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea sono soppresse.
6. 2. Pesco.
Sostituirlo con il seguente:
«Articolo 6. – (Abrogazioni). – 1. Il comma 5-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è abrogato».
6. 4. Pesco.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. All'articolo 1, comma 1-ter della legge del 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a.) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati:
da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, i quali possono svolgere altresì i compiti indicati all'articolo 2, comma 3, lettera c);
ovvero da una società di gestione del risparmio o da un gestore di FIA UE, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o) e p) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a condizione che: gestiscano organismi di investimento collettivo del risparmio, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera k) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano come politica di investimento, esclusiva o prevalente, la concessione di finanziamenti; comunichino tale intenzione alla Banca d'Italia; nel caso di GEFIA UE, l'autorità competente del paese di origine attesti che il gestore svolge tale attività nel paese di origine e sia in possesso di un'adeguata struttura tecnico-organizzativa;
b) alla lettera c) le parole: «la banca o l'intermediario finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «la banca, l'intermediario finanziario, la società di gestione del risparmio o il gestore di FIA UE».
6. 3. Gutgeld.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Supporto allo sviluppo delle operazioni di sostituzione prima casa).
1. L'aliquota del 2 per cento di cui alla tariffa 1, parte prima, articolo 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché l'aliquota dello 0,25 per cento di cui all'articolo 18 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applicano anche in caso di acquisto di un altro immobile, da destinare a prima abitazione, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti di cui alla nota II-bis all'articolo 1, Tariffa, Parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e che l'immobile su cui si è già goduto delle agevolazioni sia poi alienato entro un anno dall'acquisto del nuovo immobile agevolato.
*6. 01. Abrignani.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Supporto allo sviluppo delle operazioni di sostituzione prima casa).
1. L'aliquota del 2 per cento di cui alla tariffa 1, parte prima, articolo 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché l'aliquota dello 0,25 per cento di cui all'articolo 18 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applicano anche in caso di acquisto di un altro immobile, da destinare a prima abitazione, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti di cui alla nota II-bis all'articolo 1, Tariffa, Parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e che l'immobile su cui si è già goduto delle agevolazioni sia poi alienato entro un anno dall'acquisto del nuovo immobile agevolato.
*6. 06. Marco Di Maio, Ascani, Moretto, Vazio, Patriarca, Galperti, Coppola, Lodolini, Morani, Donati.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Modifica articolo 1 nota II-bis, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986).
1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla nota II-bis, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro cinque anni dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda ad esercitare il riscatto dell'immobile, a condizione che il patto di riscatto sia contenuto nel contratto di vendita e sempre che l'alienazione sia avvenuta per far fronte ad una situazione di sovraindebitamento finanziario. La stessa disposizione si applica anche al caso in cui il contribuente abbia ceduto una quota del proprio diritto di proprietà dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo».
**6. 03. Marco Di Maio, Ascani, Moretto, Vazio, Patriarca, Galperti, Fragomeli, Coppola, Lodolini, Morani, Donati.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Modifica articolo 1 nota II-bis, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986).
All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla nota II-bis, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro cinque anni dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda ad esercitare il riscatto dell'immobile, a condizione che il patto di riscatto sia contenuto nel contratto di vendita e sempre che l'alienazione sia avvenuta per far fronte ad una situazione di sovraindebitamento finanziario. La stessa disposizione si applica anche al caso in cui il contribuente abbia ceduto una quota del proprio diritto di proprietà dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo».
**6. 04. Abrignani.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Trasferimento al costruttore dell'agevolazione immobili di nuova costruzione o incisivamente ristrutturati dietro l'assicurazione di uno sconto di prezzo).
1. All'articolo 21 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta solo al venditore, per un importo corrispondente alla riduzione di corrispettivo riconosciuta all'acquirente ai sensi del comma 7 del presente comma, nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:
a) il corrispettivo pattuito sia ridotto di un importo non superiore alla deduzione massima spettante ai sensi del comma 1;
b) nel contratto di compravendita l'acquirente dichiari espressamente di rinunciare alla deduzione di cui ai commi precedenti, a fronte della riduzione di prezzo di cui alla lettera a);
c) l'acquirente dia al venditore mandato irrevocabile a procedere alla locazione dell'immobile;
d) siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f);
e) l'unità immobiliare sia destinata alla locazione entro un periodo massimo di trentasei mesi complessivi, anche se non continuativi, determinati a partire dall'acquisto ovvero dalla eventuale risoluzione del contratto di locazione per motivi non imputabili al locatore».
*6. 02. Abrignani.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Trasferimento al costruttore dell'agevolazione immobili di nuova costruzione o incisivamente ristrutturati dietro l'assicurazione di uno sconto di prezzo).
1. All'articolo 21 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta solo al venditore, per un importo corrispondente alla riduzione di corrispettivo riconosciuta all'acquirente ai sensi del comma 7 del presente comma, nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:
a) il corrispettivo pattuito sia ridotto di un importo non superiore alla deduzione massima spettante ai sensi del comma 1;
b) nel contratto di compravendita l'acquirente dichiari espressamente di rinunciare alla deduzione di cui ai commi precedenti, a fronte della riduzione di prezzo di cui alla lettera a);
c) l'acquirente dia al venditore mandato irrevocabile a procedere alla locazione dell'immobile;
d) siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f);
e) l'unità immobiliare sia destinata alla locazione entro un periodo massimo di trentasei mesi complessivi, anche se non continuativi, determinati a partire dall'acquisto ovvero dalla eventuale risoluzione del contratto di locazione per motivi non imputabili al locatore».
*6. 05. Marco Di Maio, Ascani, Moretto, Vazio, Patriarca, Galperti, Coppola, Lodolini, Morani, Donati.
(Inammissibile)
ART. 7.
Sopprimerlo.
7. 1. Capezzone, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fabrizio Di Stefano, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marti, Palese, Picchi, Francesco Saverio Romano.
Al comma 1, capoverso articolo 15, comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Il Governo, al fine dell'Istituzione di una società per azioni (di seguito, la «Società») per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese e micro e piccole medie imprese con sede in Italia, promuove la sottoscrizione del capitale da parte di investitori istituzionali e professionali. La Società intraprende iniziative per il rilancio di imprese industriali o gruppi di imprese e micro e piccole medie imprese con sede in Italia (di seguito, le «Imprese») che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato, ma necessitino di ridefinizione della struttura finanziaria o di adeguata patrimonializzazione o comunque di interventi di ristrutturazione.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso articolo 15, dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. La Società, nell'ambito delle proprie funzioni disciplinate al comma 2 del presente articolo, può succedere nel rapporto esistente, anche ridefinendone le condizioni e i termini, tra le micro e piccole medie imprese con le Banche nei casi dell'esercizio da parte delle micro e piccole medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, della sospensione del pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017 ai sensi del comma 246 dell'articolo 1 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, per la quota parte di aumento di interessi derivanti dalla sospensione della quota capitale del mutuo e dei finanziamenti e della conseguente loro dilazione.
A tal fine la Società provvederà attraverso risorse proprie derivanti dalle attività da essa poste in essere ai sensi dei comma 2 del presente articolo e dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni.
sostituire la rubrica del capoverso articolo 15 con la seguente: (Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese» e delle micro e piccole medie imprese);
sostituire la rubrica dell'articolo 7 con la seguente: (Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese e delle micro e piccole medie imprese).
7. 2. Cariello.
Al comma 1, capoverso Articolo 15, comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Il Governo, al fine dell'Istituzione di una società per azioni (di seguito, la «Società») per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese e micro e piccole medie imprese con sede in Italia, promuove la sottoscrizione del capitale da parte di investitori istituzionali e professionali. La Società intraprende iniziative per il rilancio di imprese industriali o gruppi di imprese e micro e piccole medie imprese con sede in Italia (di seguito, le «Imprese») che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato, ma necessitino di ridefinizione della struttura finanziaria o di adeguata patrimonializzazione o comunque di interventi di ristrutturazione.
Conseguentemente:
sostituire la rubrica del medesimo capoverso articolo 15 con la seguente: (Società Pag. 178di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese e delle micro e piccole medie imprese).
sostituire la rubrica dell'articolo 7 con la seguente: (Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese e delle micro e piccole medie imprese).
7. 3. Cariello.
Al comma 1, capoverso articolo 15, comma 1, primo periodo, dopo la parola: imprese aggiungere le seguenti: , anche di servizi, commerciali e cooperative, nonché delle filiere di imprese.
7. 4. Tidei.
Al comma 1, capoverso Art. 15, comma 1, secondo periodo, dopo rilancio di imprese industriali aggiungere le seguente: commerciali, di servizi ed agroindustriali.
7. 5. Sberna, Caruso.
Al comma 1, capoverso Art. 15, comma 1, secondo periodo, dopo le parole gruppi di imprese inserire le seguenti fino a 250 dipendenti.
7. 6. Fantinati, Da Villa, Vallascas, Lupo, Della Valle, Crippa, Pesco, Alberti, Ruocco, Villarosa, Cancelleri.
Al comma 1, capoverso articolo 15, comma 1, secondo periodo, dopo le parole sede in Italia aggiungere le parole:, selezionati sulla base di criteri stabiliti nello Statuto avuto riguardo alla rilevanza economica, industriale o tecnologica delle imprese interessate,.
7. 7. Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Bombassei, Falcone.
Al comma 1, capoverso articolo 15, comma 1, secondo periodo dopo le parole: da adeguate prospettive industriali inserire le seguenti:, occupazionali.
7. 8. Allasia, Prataviera, Busin.
Al comma 1, capoverso articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: comunque di interventi di ristrutturazione inserire le seguenti: La Società promuove altresì la quotazione delle PMI, come definite all'articolo 1, comma 1, lettera W-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) al comma 2, dopo le parole struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese inserire le seguenti: e di incentivare la quotazione delle PMI, e dopo le parole compiere operazioni di finanziamento inserire le seguenti: sottoscrivere quote di organismi d'investimento collettivo specializzati nell'investimento in PMI ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati;
c) al comma 3, dopo le parole: investitori istituzionali e professionali, inserire le seguenti: inclusi i fondi pensione.
*7. 9. Bargero, Basso, Baruffi.
Al comma 1, capoverso articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: comunque di interventi di ristrutturazione inserire le seguenti: La Società promuove altresì la quotazione delle PMI, come definite all'articolo 1, comma 1, lettera W-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) al comma 2, dopo le parole struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese inserire le seguenti: e di incentivare la quotazione delle PMI, e dopo le parole compiere operazioni di finanziamento inserire le seguenti: sottoscrivere quote di organismi d'investimento collettivo specializzati Pag. 179nell'investimento in PMI ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati;
c) al comma 3, dopo le parole: investitori istituzionali e professionali, inserire le seguenti: inclusi i fondi pensione.
*7. 10. Alberto Giorgetti.
Al comma 1, capoverso articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: comunque di interventi di ristrutturazione inserire le seguenti: La Società promuove altresì la quotazione delle PMI, come definite all'articolo 1, comma 1, lettera W-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) al comma 2, dopo le parole struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese inserire le seguenti: e di incentivare la quotazione delle PMI, e dopo le parole compiere operazioni di finanziamento inserire le seguenti: sottoscrivere quote di organismi d'investimento collettivo specializzati nell'investimento in PMI ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati;
c) al comma 3, dopo le parole: investitori istituzionali e professionali, inserire le seguenti: inclusi i fondi pensione.
*7. 11. Pagano.
Al comma 1, capoverso articolo 15, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le imprese industriali o gruppi industriali ai fini dell'intervento della Società per la patrimonializzazione e la ristrutturazione devono presentare un piano di sviluppo o investimenti che prevedano di mettere in atto al fine di raggiungere le prospettive di mercato richieste.
7. 25. Fantinati, Da Villa, Vallascas, Lupo, Della Valle, Crippa, Pesco, Alberti, Ruocco.
Al comma 1, capoverso articolo 15, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: sono volte a favorire aggiungere le seguenti: la partecipazione al capitale di investitori privati rispetto a investitori pubblici e.
7. 12. Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Bombassei, Falcone.
Al comma 1, capoverso articolo 15 comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
7. 13. Ricciatti, Ferrara, Paglia.
Al comma 1, capoverso articolo 15, comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, incluso il diritto di approvare come separata categoria azionaria ciascun investimento.
7. 14. Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Bombassei, Falcone.
Al comma 1, capoverso articolo 15, comma 5, sostituire il primo periodo con i seguenti: L'organo amministrativo della Società, il direttore generale e gli altri soggetti che concorrono alla gestione della Società sono nominati secondo criteri e procedure previsti dallo Statuto che prevedono la necessità del voto favorevole della maggioranza degli azionisti che non si avvalgono della garanzia dello Stato. L'organo amministrativo e gli altri soggetti che concorrono alla gestione della Società operano in conformità ai principi di neutralità, imparzialità e trasparenza.
7. 15. Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Bombassei, Falcone.
Al comma 1, capoverso articolo 15, comma 6, sostituire il primo periodo con i seguenti: Lo Statuto prevede che obiettivo della Società è la cessione delle partecipazioni ovvero il trasferimento dei beni e rapporti oggetto di ciascun investimento entro il termine più breve possibile dopo il superamento della situazione di temporaneo squilibrio patrimoniale o finanziario Pag. 180e comunque entro il termine previsto dallo Statuto medesimo che non può essere superiore a cinque anni. Il mantenimento della partecipazione per un periodo superiore a cinque anni è consentito solo in presenza di circostanze eccezionali e deve essere espressamente autorizzato dall'assemblea dei soci, e con l'approvazione come categoria separata dei soci che non si avvalgono della garanzia dello Stato.
7. 16. Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Bombassei, Falcone.
Al comma 1, capoverso articolo 15, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: La Società con cadenza annuale, presenta una relazione al Parlamento sul programma e sullo stato di avanzamento dei procedimenti di cessione in corso.
7. 17. Allasia, Prataviera, Busin.
Al comma 1, capoverso articolo 15, comma 7, dopo le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri inserire le seguenti: da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.
7. 18. Peluffo.
Al comma 1, capoverso articolo 15, comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'efficacia della disposizione del presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
7. 19. Tidei.
Al comma 1, capoverso articolo 15, comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
7. 20. Ricciatti, Ferrara, Paglia.
Al comma 1, capoverso articolo 15, comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Lo schema di decreto è trasmesso ai competenti organi dell'Unione europea per il rilascio, ove necessario, del preventivo assenso ai sensi della disciplina in materia di aiuti di stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
7. 21. Benamati.
Al comma 1, capoverso articolo 15, comma 7, dopo le parole: Lo schema di decreto è trasmesso inserire le seguenti: per il parere alle competenti Commissioni parlamentari.
7. 22. Allasia, Prataviera, Busin.
Dopo il comma 1, capoverso articolo 15, comma 7, inserire il seguente:
7-bis. Presso la Società di cui al comma 1 è, altresì, istituita una Sezione Speciale per le piccole e medie imprese volta a promuovere:
1) strumenti di consolidamento dei debiti;
2) istituti che veicolano il capitale delle piccole e medie imprese anche sotto forma di prestiti partecipativi, in ottica di rete, di consorzi, e di filiera;
3) consulenze per piani di riconversione delle attività.
7. 23. Ricciatti, Ferrara, Paglia.
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto-legge, il Pag. 181Governo invia alle Camere una relazione che descrive gli effetti dell'applicazione del presente articolo.
7. 24. Fantinati, Da Villa, Vallascas, Lupo, Della Valle, Crippa, Pesco, Alberti, Ruocco, Villarosa, Cancelleri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis: All'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la parola: «immobili» inserire le seguenti parole: «e dei contratti di locazione finanziaria»;
b) dopo il comma 8 inserire i seguenti commi:
«8-bis. Per locazione finanziaria s'intende il contratto diverso da quello di cui al comma 1, con il quale la banca o l'intermediario finanziario si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.
8-ter. La risoluzione del contratto per inadempimento non si estende alle prestazioni già eseguite. Se la risoluzione dei contratto ha luogo per l'inadempimento dell'utilizzatore, questi deve restituire il bene alla banca o all'intermediario finanziario e a sua volta la banca o l'intermediario finanziario deve corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o dalla ricollocazione del bene, dedotto la somma dei canoni scaduti fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale dei acquisto. L'eventuale differenza negativa deve essere invece corrisposta dall'utilizzatore alla banca o all'intermediario finanziario».
Conseguentemente, alla rubrica inserire le seguenti parole: ed interventi in materia di società e contratti di leasing.
7. 26. Abrignani.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Articolo 7-bis.
(Disciplina delle società di leasing e dei contratti leasing).
1. Al fine di sostenere la ripresa degli investimenti da parte delle imprese allineando la disciplina delle banche e degli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di locazione finanziaria a quella vigente negli altri paesi europei, all'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la parola: «immobili» inserire le seguenti: «e dei contratti di locazione finanziaria»;
b) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Per locazione finanziaria si intende il contratto, diverso da quello di cui al comma 1, con il quale la banca o l'intermediario finanziario si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e io mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza dei contratto l'utilizzatore ha facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.
8-ter. La risoluzione del contratto per inadempimento non si estende alle prestazioni già eseguite. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento dell'utilizzatore, questi deve restituire il bene alla banca o all'intermediario finanziario; Pag. 182a sua volta la banca o l'intermediario finanziario deve corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o dalla ricollocazione del bene dedotto la somma dei canoni scaduti fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto; l'eventuale differenza negativa deve essere invece corrisposta dall'utilizzatore alla banca o all'intermediario finanziario».
7. 01. Marco Di Maio, Fregolent, Ascani, Moretto, Vazio, Patriarca, Galperti, Coppola, Lodolini, Morani, Donati.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. (Modifiche alla legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre). 1. All'articolo 3 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera b) è sostituita con la seguente:
b) prevedere, solo se necessario, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) secondo le rispettive competenze ed in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE; nell'esercizio dei poteri regolamentari le autorità di vigilanza tengono conto dei princìpi di vigilanza adottati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea;».
7. 02. Busin, Allasia, Prataviera, Saltamartini.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. – (Modifiche alla Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre). – 1. All'articolo 3, comma 1, della legge 7 ottobre 2014, n. 154, la lettera b) è soppressa.
7. 03. Busin, Allasia, Prataviera, Saltamartini.
(Inammissibile)
ART. 8.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente norma anche le imprese beneficiarie che abbiano ottenuto dei finanziamenti con le stesse caratteristiche previste dal Decreto Ministeriale 27 novembre 2013.
8. 1. Fantinati, Da Villa, Vallascas, Lupo, Della Valle, Crippa, Pesco, Alberti, Ruocco.
Al comma 2, premettere le parole: Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
8. 4. Allasia, Prataviera, Busin.
Al comma 2, dopo le parole: da adottare inserire le seguenti:, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. 2. Tidei.
Al comma 2, dopo le parole: da adottare, inserire le parole:, entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge.
8. 3. Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.
Al comma 2, inserire, in fine, le parole: È fatto salvo quanto previsto dal decreto ministeriale 27 novembre 2013, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2014, n. 19.
8. 5. Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Mucci, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito non bancario da parte delle piccole e medie imprese, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa anche a favore di imprese di assicurazione per le attività di cui all'articolo 114, comma 2-bis, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nonché degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, lettera q-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a fronte di operazioni finanziarie rientranti tra quelle ammissibili alla garanzia del medesimo Fondo sulla base della vigente normativa, nazionale e comunitaria.
8. 6. Petrini, Giampaolo Galli.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. In vista dell'approssimarsi dell'inizio dell'Esposizione Universale di Milano Expo 2015, il comma 3 dell'articolo 54 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato al fine di rendere più celeri le procedure di utilizzo del personale a supporto dello svolgimento dell'Evento.
8. 7. Scuvera.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Misure per la promozione degli investimenti pubblici).
1. Per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici per le sole regioni che non hanno utilizzato le anticipazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non rilevano gli impegni in conto capitale per investimenti nel saldo di competenza di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*8. 01. Montroni.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Misure per la promozione degli investimenti pubblici).
1. Per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici per le sole regioni che non hanno utilizzato le anticipazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non rilevano gli impegni in conto capitale per investimenti nel saldo di competenza di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*8. 02. Vignali.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Misure per la promozione degli investimenti pubblici).
1. Per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici per le sole regioni che non hanno utilizzato le anticipazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non rilevano gli impegni in conto capitale per investimenti nel saldo di competenza di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*8. 032. Allasia, Guidesi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia).
1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: «il rilascio della garanzia» sono inserite le seguenti: «diretta ai sensi dell'articolo 2 del decreto 31 maggio 1999, n. 248».
2. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'ultimo periodo è soppresso.
3. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La garanzia diretta su singola operazione non può essere concessa per un ammontare superiore al 60 per cento dell'operazione».
4. L'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:
«a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un Comitato, composto da: due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente; due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze di cui uno con funzione di vice presidente, un rappresentante della Unità di valutazione di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430; un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente dei rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese commerciali, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese artigiane, un rappresentante dell'Associazione Bancaria Italiana, un rappresentante delle organizzazioni Pag. 185rappresentative a livello nazionale dei confidi».
5. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del comitato, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del comitato da parte del gestore decade l'attuale organo di amministrazione del Fondo».
**8. 019. Marco Di Maio, Giulietti, Galperti, Moretto.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia).
1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: «il rilascio della garanzia» sono inserite le seguenti: «diretta ai sensi dell'articolo 2 del decreto 31 maggio 1999, n. 248».
2. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'ultimo periodo è soppresso.
3. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La garanzia diretta su singola operazione non può essere concessa per un ammontare superiore al 60 per cento dell'operazione».
4. L'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:
«a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un Comitato, composto da: due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente; due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze di cui uno con funzione di vice presidente, un rappresentante della Unità di valutazione di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430; un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente dei rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese commerciali, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese artigiane, un rappresentante dell'Associazione Bancaria Italiana, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale dei confidi».
5. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del comitato, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del comitato da parte del gestore decade l'attuale organo di amministrazione del Fondo.
**8. 017. Vignali.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia).
1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: «il Pag. 186rilascio della garanzia» sono inserite le seguenti: «diretta ai sensi dell'articolo 2 del decreto 31 maggio 1999, n. 248».
2. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'ultimo periodo è soppresso.
3. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La garanzia diretta su singola operazione non può essere concessa per un ammontare superiore al 60 per cento dell'operazione».
4. L'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:
«a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un Comitato, composto da: due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente; due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze di cui uno con funzione di vice presidente, un rappresentante della Unità di valutazione di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430; un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente dei rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese commerciali, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese artigiane, un rappresentante dell'Associazione Bancaria Italiana, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale dei confidi».
5. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del comitato, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del comitato da parte del gestore decade l'attuale organo di amministrazione del Fondo.
**8. 018. Ricciatti, Ferrara, Paglia.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia).
1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: «il rilascio della garanzia» sono inserite le seguenti: «diretta ai sensi dell'articolo 2 del decreto 31 maggio 1999, n. 248».
2. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'ultimo periodo è soppresso.
3. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La garanzia diretta su singola operazione non può essere concessa per un ammontare superiore al 60 per cento dell'operazione».
4. L'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:
«a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un Comitato, composto da: due rappresentanti del Ministero Pag. 187dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente; due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze di cui uno con funzione di vice presidente, un rappresentante della Unità di valutazione di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430; un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente dei rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese commerciali, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese artigiane, un rappresentante dell'Associazione Bancaria Italiana, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale dei confidi».
Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del comitato, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del comitato da parte del gestore decade l'attuale organo di amministrazione del Fondo.
**8. 021. Sottanelli, Bombassei, Falcone.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia).
1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: «il rilascio della garanzia» sono inserite le seguenti: «diretta ai sensi dell'articolo 2 del decreto 31 maggio 1999, n. 248».
2. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'ultimo periodo è soppresso.
3. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La garanzia diretta su singola operazione non può essere concessa per un ammontare superiore al 60 per cento dell'operazione».
4. L'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:
«a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un Comitato, composto da: due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente; due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze di cui uno con funzione di vice presidente, un rappresentante della Unità di valutazione di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430; un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente dei rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese commerciali, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese artigiane, un rappresentante dell'Associazione Bancaria Italiana, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale dei confidi».
5. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del comitato, Pag. 188che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del comitato da parte del gestore decade l'attuale organo di amministrazione del Fondo.
**8. 022. Donati, Boccadutri, Gadda, Morani, Dallai, Nardi, Crimì, Vazio, Coppola, Capozzolo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia).
1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: «il rilascio della garanzia» sono inserite le seguenti: «diretta ai sensi dell'articolo 2 del decreto 31 maggio 1999, n. 248».
2. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'ultimo periodo è soppresso.
3. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La garanzia diretta su singola operazione non può essere concessa per un ammontare superiore al 60 per cento dell'operazione».
4. L'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:
«a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un Comitato, composto da: due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente; due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze di cui uno con funzione di vice presidente, un rappresentante della Unità di valutazione di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430; un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente dei rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese commerciali, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese artigiane, un rappresentante dell'Associazione Bancaria Italiana, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale dei confidi».
Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del comitato, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del comitato da parte del gestore decade l'attuale organo di amministrazione del Fondo.
**8. 023. Polidori, Palese.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Amministrazione del Fondo di garanzia per le PMI).
1. La lettera a) del comma 48, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituita dalla seguente:
«a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del Pag. 189testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un Comitato, composto da: due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente; due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze di cui uno con funzione di vice presidente, un rappresentante della Unità di valutazione di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430; un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente dei rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese commerciali, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese artigiane, un rappresentante dell'Associazione Bancaria Italiana, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale dei confidi. 11 Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del comitato, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del comitato da parte del gestore decade l'attuale organo di amministrazione del Fondo;».
8. 03. Moretto.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche all'operatività del Fondo di garanzia per le PMI).
1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: «il rilascio della garanzia» sono inserite le seguenti: «diretta ai sensi dell'articolo 2 del decreto 31 maggio 1999, n. 248».
*8. 04. Vignali.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche all'operatività del Fondo di garanzia per le PMI).
1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: «il rilascio della garanzia» sono inserite le seguenti: «diretta ai sensi dell'articolo 2 del decreto 31 maggio 1999, n. 248».
*8. 05. Marco Di Maio, Giulietti, Galperti, Moretto.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche all'operatività del Fondo di garanzia per le PMI).
1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: «il rilascio della garanzia» sono inserite le seguenti: «diretta ai sensi dell'articolo 2 del decreto 31 maggio 1999, n. 248».
*8. 06. Ricciatti, Ferrara, Paglia.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche all'operatività del Fondo di garanzia per le PMI).
1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: «il rilascio della garanzia» sono inserite le Pag. 190seguenti: «diretta ai sensi dell'articolo 2 del decreto 31 maggio 1999, n. 248».
*8. 07. Donati, Boccadutri, Gadda, Morani, Dallai, Nardi, Crimì, Famiglietti, Vazio, Coppola, Capozzolo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche all'operatività del Fondo di garanzia per le PMI).
1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: «il rilascio della garanzia» sono inserite le seguenti: «diretta ai sensi dell'articolo 2 del decreto 31 maggio 1999, n. 248».
*8. 015. Sottanelli, Bombassei, Falcone.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche all'operatività del Fondo di garanzia per le PMI).
1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: «il rilascio della garanzia» sono inserite le seguenti: «diretta ai sensi dell'articolo 2 del decreto 31 maggio 1999, n. 248».
*8. 016. Polidori, Palese.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Percentuali di intervento del Fondo di garanzia per le PMI).
1. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La garanzia diretta su singola operazione non può essere concessa per un ammontare superiore al 60 per cento dell'operazione».
**8. 08. Donati, Boccadutri, Gadda, Morani, Dallai, Nardi, Crimì, Vazio, Coppola, Capozzolo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Percentuali di intervento del Fondo di garanzia per le PMI).
1. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La garanzia diretta su singola operazione non può essere concessa per un ammontare superiore al 60 per cento dell'operazione».
**8. 09. Ricciatti, Ferrara, Paglia.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Percentuali di intervento del Fondo di garanzia per le PMI).
1. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La garanzia diretta su singola operazione non può essere concessa per un ammontare superiore al 60 per cento dell'operazione».
**8. 010. Vignali.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Percentuali di intervento del Fondo di garanzia per le PMI).
1. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, Pag. 191con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La garanzia diretta su singola operazione non può essere concessa per un ammontare superiore al 60 per cento dell'operazione».
**8. 011. Marco Di Maio, Giulietti, Galperti, Moretto.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Percentuali di intervento del Fondo di garanzia per le PMI).
1. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La garanzia diretta su singola operazione non può essere concessa per un ammontare superiore al 60 per cento dell'operazione».
**8. 012. Sottanelli, Bombassei, Falcone.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Percentuali di intervento del Fondo di garanzia per le PMI).
1. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La garanzia diretta su singola operazione non può essere concessa per un ammontare superiore al 60 per cento dell'operazione».
**8. 013. Polidori, Palese.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Percentuali di intervento del Fondo di garanzia per le PMI).
1. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La garanzia diretta su singola operazione non può essere concessa per un ammontare superiore al 60 per cento dell'operazione».
**8. 014. Vignali.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Applicabilità a nuove fattispecie dell'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).
1. Al fine di facilitare gli investimenti privati per la realizzazione di progetti di pubblica utilità, all'articolo 153, comma 20, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-bis» sono aggiunte le seguenti: «, oppure, il contratto di disponibilità, di cui all'articolo 160-ter. Nel caso in cui la proposta riguardi un contratto di disponibilità, questa non contiene il piano economico-finanziario».
8. 024. Donati, Galperti, Marco Di Maio, Coppola, Capozzolo.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni fiscali in favore del Parco di Monza).
1. Al fine di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse comune fra più pubbliche amministrazioni, la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra enti pubblici è operata in regime di esenzione fiscale.
*8. 025. Rampi, Scuvera, Mauri.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni fiscali in favore del Parco di Monza).
1. Al fine di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse comune fra più pubbliche amministrazioni, la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra enti pubblici è operata in regime di esenzione fiscale.
*8. 026. Centemero.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. Alla Tabella, articolo 1 (Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, è aggiunto il seguente comma:
«2. Atti posti in essere dalla amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni aventi ad oggetto traslazioni reciproche di beni immobili, a titolo non oneroso, poste in essere per finalità connesse alla realizzazione di progetti di valorizzazione d'interesse comune».
8. 027. Centemero.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Investimenti per la valorizzazione del patrimonio pubblico).
1 Al fine di favorire gli investimenti e di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse comune fra più pubbliche Amministrazioni, la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra Enti pubblici è operata in regime di esenzione fiscale.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 029. Grimoldi, Allasia.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Misure per l'incentivazione del settore dell'edilizia).
1. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere il diritto di superficie di aree demaniali e infrastrutture in proprio uso ai fondi di investimento immobiliare di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero a fondi di investimento immobiliare gestiti da società a prevalente capitale pubblico oppure selezionate mediante procedura ad evidenza pubblica, ai fini della realizzazione di alloggi di servizio per il personale militare e civile della difesa, anche da assegnare con possibilità di acquisto mediante riscatto, ai sensi dell'articolo 402 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
8. 028. Boccadutri.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Investimenti connessi ad EXPO 2015).
1. Anche per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici non rilevano gli impegni e i Pag. 193pagamenti in conto capitale nei saldi di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per investimenti regionali connessi e necessari ad opere e mezzi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, così come integrato e sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, e opere necessarie per l'accessibilità ad EXPO 2015 individuate dal Tavolo Lombardia istituito dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, nonché interventi atti a migliorare l'accessibilità ad EXPO 2015 per favorire la mobilità dei visitatori e la fruizione turistica, nei limiti di 150 milioni. Agli effetti finanziari in termini di indebitamento netto si provvede per 80 milioni a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 12-sexiesdecies, dell'articolo 10, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, e per 70 milioni tramite riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
*8. 030. Vignali.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Investimenti connessi ad EXPO 2015).
1. Anche per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici non rilevano gli impegni e i pagamenti in conto capitale nei saldi di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per investimenti regionali connessi e necessari ad opere e mezzi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, così come integrato e sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, e opere necessarie per l'accessibilità ad EXPO 2015 individuate dal Tavolo Lombardia istituito dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, nonché interventi atti a migliorare l'accessibilità ad EXPO 2015 per favorire la mobilità dei visitatori e la fruizione turistica, nei limiti di 150 milioni. Agli effetti finanziari in termini di indebitamento netto si provvede per 80 milioni a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 12-sexies-decies, dell'articolo 10, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, e per 70 milioni tramite riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
*8. 031. Allasia, Guidesi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disciplina orari esercizi commerciali).
1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:
«d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio nonché quello di chiusura domenicale e festiva, ad eccezione dei seguenti giorni:
1) il 1o gennaio, primo giorno dell'anno;
2) il 6 gennaio, festa dell'Epifania;
3) il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
4) la domenica di Pasqua;Pag. 194
5) il lunedì dopo Pasqua;
6) il 1o maggio, festa del lavoro;
7) il 2 giugno, festa della Repubblica;
8) il 15 agosto, festa dell'Assunzione della beata Vergine Maria;
9) il 1o novembre, festa di Ognissanti;
10) l'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione;
11) il 25 dicembre, festa di Natale;
12) il 26 dicembre, festa di santo Stefano»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ciascun esercente l'attività di vendita al dettaglio può liberamente, per motivate ragioni e caratteristiche socio-economiche e territoriali, sostituire fino a un massimo di sei giorni di chiusura obbligatoria di cui al comma 1, lettera d-bis), con un pari numero di chiusure domenicali, dandone preventiva comunicazione al comune competente per territorio secondo termini e modalità stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-ter. Le tipologie di attività di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e le attività di somministrazione di alimenti e bevande non sono soggette ad alcun obbligo di chiusura domenicale o festiva».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ciascun comune, anche in coordinamento con altri comuni contigui, in particolare nelle aree metropolitane, secondo le previsioni di cui ai commi da 4 a 7, può predisporre accordi territoriali non vincolanti per la definizione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali, ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal comma 1, e nel rispetto dell'interesse pubblico generale, al fine di assicurare elevati livelli di fruibilità dei servizi commerciali da parte dei consumatori e degli utenti, di promuovere un'offerta complessiva in grado di aumentare l'attrattività del territorio e di valorizzare specifiche zone aventi più marcata vocazione commerciale, anche attraverso l'integrazione degli orari degli esercizi relativi a funzioni e servizi affini e complementari, fornendo agli operatori indicazioni su possibili interventi atti a migliorare l'accesso e la fruibilità dei servizi da parte dei consumatori e degli utenti.
4. Gli accordi territoriali di cui al comma 3 sono adottati per la prima volta entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e sono eventualmente aggiornati mediante la procedura di cui al comma 5.
5. Per la predisposizione degli accordi territoriali di cui al comma 3, i comuni consultano le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti e, almeno sessanta giorni prima della data di entrata in vigore dell'accordo, avviano, anche in forma telematica, la consultazione pubblica della popolazione residente, che deve terminare entro il trentesimo giorno antecedente la data di inizio dell'applicazione dell'accordo.
6. Sulla base degli accordi territoriali di cui al comma 3, i comuni predispongono un documento informativo sugli orari dei servizi destinati ai consumatori e degli esercizi commerciali, esistenti nel rispettivo territorio. Tale documento è redatto sulla base delle informazioni rese disponibili dagli operatori, dalle loro organizzazioni di categoria o da altre fonti.
7. Al fine di favorire l'adesione agli accordi territoriali di cui al comma 3 da parte delle micro, piccole e medie imprese Pag. 195del commercio, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le regioni e i comuni possono stabilire incentivi, anche nella forma di agevolazioni fiscali relative ai tributi di propria competenza.
8. Nel rispetto del principio della libera concorrenza e ai fini del coordinamento degli accordi territoriali di cui al comma 3, le regioni, previa consultazione delle organizzazioni regionali rappresentative delle categorie di cui al comma 5, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono:
a) criteri, parametri e strumenti per l'individuazione di aree ove gli accordi territoriali in materia di orari degli esercizi commerciali possono essere adottati in forma coordinata tra i comuni interessati;
b) i criteri generali di determinazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo e dei trasporti.
9. Ciascuna regione può istituire un osservatorio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di verificare gli effetti derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 8 del presente articolo. All'osservatorio partecipano rappresentanti delle amministrazioni pubbliche regionali e locali competenti, delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori dei settori interessati e dei consumatori. Al funzionamento degli osservatori di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione agli osservatori non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
10. All'articolo 50, comma 7, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il sindaco, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, definisce inoltre, per un periodo non superiore a tre mesi, gli orari di apertura dei pubblici esercizi e delle attività commerciali e artigianali in determinate zone del territorio comunale interessate da fenomeni di aggregazione notturna, qualora esigenze di sostenibilità ambientale o sociale, di tutela dei beni culturali, di viabilità o di tutela del diritto dei residenti alla sicurezza o al riposo, alle quali non possa altrimenti provvedersi, rendano necessario limitare l'afflusso di pubblico in tali zone e orari».
11. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000 e, in caso di particolare gravità e recidiva, con la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio da uno a dieci giorni. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 della presente legge sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
12. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio, come definite dall'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
13. Ai fini del finanziamento del Fondo di cui al comma 12, sono autorizzate la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 per l'erogazione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 14 e la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per l'erogazione dei contributi di cui alla lettera b) del medesimo comma 14.
14. Il Fondo di cui al comma 12 è utilizzato, nei limiti delle risorse ivi iscritte, per il finanziamento:
a) di contributi per le spese sostenute per l'ampliamento dell'attività, per la dotazione di strumentazioni nuove, comprese Pag. 196quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica, e di sistemi di sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica;
b) di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, e di contributi per l'acquisizione di servizi.
15. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, nei limiti delle risorse iscritte nel Fondo di cui al comma 12, i requisiti per beneficiare dei contributi di cui al comma 14 e i criteri per la determinazione dell'entità degli stessi.
16. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 12 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in rapporto alla quota delle risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.
17. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2015 e 2016, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2015 e 2016, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 033. Da Villa, Dell'Orco, Della Valle, Fantinati, Crippa, Vallascas, Lupo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Articolo 8-bis. – (Garanzia dello Stato su titoli ABS). – 1. Al fine di favorire la concessione di credito bancario all'economia reale ai sensi della Decisione (UE) 2015/5 della Banca Centrale Europea del 19 novembre 2014 sull'attuazione di un programma di acquisto di titoli garantiti da attività (BCE/2014/45), il Ministro dell'economia e delle finanze può concedere, a titolo oneroso, la garanzia dello Stato su titoli di tipo mezzanino emessi da società di cui alle legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte di operazioni di cartolarizzazione di portafogli di crediti bancari in bonis, anche già erogati, ammissibili all'acquisto da parte della Banca Centrale Europea.
2. L'ammontare delle operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 non può superare per ciascun anno i 30 miliardi di euro di nozionale e almeno i due terzi del controvalore nozionale di ciascuna operazione di cartolarizzazione è destinato alla concessione di credito bancario all'economia Pag. 197reale. Le banche includono nella nota integrativa di cui all'articolo 2427 del codice civile un'informativa sintetica circa la destinazione dei proventi delle operazioni di cartolarizzazione. La Banca d'Italia verifica il rispetto del requisito di destinazione e ne comunica i relativi esiti al Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Ai fini della concessione della garanzia di cui ai commi precedenti la Banca d'Italia valuta l'ammissibilità dei crediti e la Commissione nazionale per le società e la Borsa definisce la rischiosità dei titoli emessi e la congruità nella quantificazione degli oneri a carico delle banche beneficiarie, ai sensi delle determinazioni delle competenti Autorità Europee.
8. 034. Petrini, Giampaolo Galli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Investimenti per la valorizzazione del patrimonio pubblico).
1. Al fine di favorire gli investimenti, nel decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 alla Tabella: Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione. Articolo 1, dopo il numero 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Atti posti in essere dalla amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni aventi ad oggetto traslazioni reciproche di beni immobili, a titolo non oneroso, poste in essere per finalità connesse alla realizzazione di progetti di valorizzazione d'interesse comune».
8. 035. Vignali.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Zone franche urbane – Emilia).
1. Nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge n. 74 del 2012 con zone rosse nei centri storici, è istituita la zona franca ai sensi della legge n. 296 del 2006. La perimetrazione della zona franca è la seguente: comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, S. Prospero, S. Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente alle frazioni di La Rocca, S. Matteo, Navicello, Albareto, e i centri storici dei comuni con zone rosse: Cavezze, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, S. Agostino.
2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma precedente con le seguenti caratteristiche:
a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;
b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo articolo 16, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;
c) svolgere la propria attività all'interno della ZFU, ai sensi di quanto previsto al comma 3;
d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
3. Gli aiuti di stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli Pag. 198107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) e dal Regolamento (CE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) nel settore agricolo.
4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della ZFU e rispettare limiti e le procedure previsti dai Regolamenti comunitari di cui al comma precedente.
5. Quanto previsto al comma 3 è attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 nonché dei limiti previsti al successivo comma 7 e della dotazione finanziaria del fondo di cui al successivo comma 8, delle agevolazioni previste alle lettere a), b), c) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e consistenti in:
a) esenzione dalle imposte sui redditi;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive;
c) esenzione dall'imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.
7. L'agevolazione è riconosciuta con riferimento al comma 6 lettera a) sui redditi relativi ai periodi di imposta 2015 e 2016 e per le esenzioni di cui alle lettere b) e c) per il periodo di imposta 2015 e 2016.
8. Nell'ambito delle risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.
9. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'1o luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
8. 036. Ghizzoni, Baruffi, Richetti, Lenzi, Fabbri.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Finanziamenti concessi dalle società di cartolarizzazione).
1. All'articolo 1, comma 1-ter, della legge del 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero da una società di gestione del risparmio (SGR) o da un gestore di PIA UE (GEFIA UE), di cui all'articolo 1, comma 1, lettere o) e p) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a condizione che: gestiscano organismi di investimento collettivo del risparmio, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera k) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; abbiano come politica di investimento, esclusiva o prevalente, la concessione di finanziamenti; comunichino tale intenzione alla Banca d'Italia; nel caso di GEFIA UE, l'autorità competente del Paese di origine attesti che il gestore svolge tale Pag. 199attività nel paese di origine e sia in possesso di un'adeguata struttura tecnico-organizzativa»;
b) alla lettera c) le parole: «la banca o l'intermediario finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «la banca, l'intermediario finanziario, la società di gestione del risparmio o il gestore di PIA UE».
8. 037. Gutgeld.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Svolgimento in forma associata di attività professionali).
1. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali, intercorsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile.
8. 038. Bonomo, Marco Di Maio, Carrescia, Bergonzi, Montroni, Bargero, Cova, Benamati.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. All'articolo 8 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e successive modificazioni, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3. Con riferimento alla proposta di accordo o del piano del consumatore presentata da parte di chi svolge attività d'impresa, sono autorizzate a prestare garanzie di cui al comma 2, i Consorzi Fidi regolati dal decreto legislativo 1o settembre, 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché le associazioni Antiracket ed Antiusura iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero dell'interno. Queste ultime sono autorizzate a prestare garanzia anche nei confronti del soggetto sovraindebitato persona fisica di cui alla presente legge».
8. 039. Ribaudo, Raciti, Burtone.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. All'articolo 12-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. All'interno del percorso di recupero delle famiglie e delle piccole e medie imprese di cui alla presente legge, il Giudice, nel caso in cui ritenga non siano state rispettate le condizioni previste dall'articolo 124-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni nonché della direttiva della Comunità Europea n. 2008/48/CE del 23 aprile 2008, può irrogare una sanzione agli Istituti eroganti il credito pari alla concorrenza del credito stesso o con l'annullamento del relativo contratto».
8. 040. Ribaudo, Raciti, Burtone.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 651 è sostituito dal seguente:
«651. A partire dal 2015, nella determinazione della tariffa, il comune tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro Pag. 200dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti principi:
a) il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del Comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi standard) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo;
b) la ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul Comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata);
c) la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo;
d) il comune, con proprio regolamento, deve prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il Comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato autonomamente al recupero»;
2) il comma 653 è sostituito dal seguente:
«653. A partire dal 2015, nella determinazione dei costi del servizio, il comune deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard»;
3) il comma 658 è sostituito dal seguente:
«658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche e non domestiche».
8. 041. Fantinati, Da Villa, Vallascas, Lupo, Della Valle, Crippa, Pesco, Alberti, Ruocco, Villarosa, Cancelleri.
(Inammissibile)