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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 luglio 2015
473.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie (Nuovo testo C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12a Commissione permanente del Senato).

PARERE APPROVATO

      Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
          esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12a Commissione permanente del Senato, recante «Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie»;
          considerato che le disposizioni contenute nel provvedimento sono riconducibili sia alla competenza legislativa esclusiva, per quanto attiene all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, sia alla competenza legislativa concorrente, per quanto inerisce alla tutela della salute, ex articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
          preso atto favorevolmente del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che emerge, ad esempio, dall'articolo 3, comma 1, che, disponendo l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, rinvia alla procedura richiamata dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n.  158 del 2012, che prevede l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e dall'articolo 3-bis, in tema di aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico, che spetta al Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

5-05919 Naccarato: Sulle infiltrazioni criminali di stampo mafioso nella provincia di Verona.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

      Signor Presidente, onorevoli deputati,
      con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Naccarato, unitamente ad altri deputati, nel richiamare alcune indagini che hanno messo in luce la presenza della ’ndrangheta nella provincia di Verona, chiede l'attivazione di accertamenti volti a verificare se sussistano i presupposti per l'emissione di provvedimenti interdittivi antimafia nei confronti di alcune società operanti in quel territorio.
      Premetto che l'analisi degli elementi di valutazione acquisiti in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica non ha evidenziato finora la presenza di indicatori criminali tipici del radicamento sul territorio di organizzazioni di stampo mafioso, quali, ad esempio, omicidi portati a termine con particolari metodologie o finalità oppure attività estorsiva sistematica ed organizzata.
      Posso comunque assicurare che le Forze di Polizia continuano a monitorare con la massima attenzione le dinamiche del tessuto produttivo veronese, con particolare riferimento ai settori ritenuti «sensibili», considerato che le condizioni economiche del territorio, certamente più favorevoli che in altre zone del Paese, possono attrarre l'interesse delle organizzazioni criminali per operazioni di riciclaggio di denaro.
      L'impegno delle Forze di polizia si indirizza anche verso il controllo di personaggi con gravi precedenti penali che hanno trasferito la residenza nella provincia, per accertare l'attualità dei rapporti con sodalizi della criminalità organizzata di tipo mafioso dei luoghi di origine.
      Nel contesto descritto si inquadrano anche alcune recenti indagini condotte dalle Direzioni distrettuali antimafia di Catanzaro, Reggio Calabria, Bologna e Brescia, nel cui ambito sono stati eseguiti arresti di persone residenti nella provincia di Verona.
      Venendo alla richiesta di notizie circa l'effettuazione di controlli antimafia e l'adozione di provvedimenti interdittivi nei confronti di una serie di imprese espressamente menzionate nell'interrogazione, comunico quanto segue.
      Le società NICOFER, SOVECO e GRIKA COSTRUZIONI sono tuttora oggetto di accertamenti da parte della Prefettura di Verona in relazione alla richiesta di «informazioni» antimafia provenienti da varie Prefetture e stazioni appaltanti.
      La prima delle predette società, la NICOFER, è oggetto di accertamenti anche in relazione all'istanza di iscrizione alla white list presentata alla Prefettura di Reggio Emilia e rimessa per competenza a quella scaligera.
      Per una maggiore speditezza ed efficacia dell'attività istruttoria, la Prefettura di Verona si è avvalsa del Tavolo tecnico di supporto integrato istituito presso di essa, di cui fanno parte le Forze di polizia e la DIA.
      Tale organismo, tenuto conto della complessità degli accertamenti e della necessità di completare il quadro degli elementi informativi anche alla luce di alcuni procedimenti penali in corso, sta svolgendo ulteriori e riservati approfondimenti Pag. 37investigativi ritenuti indispensabili ai fini della definizione dei controlli antimafia avviati dalla Prefettura.
      Per quanto riguarda la TRANZ VEICOM, la Prefettura scaligera aveva avviato un procedimento di certificazione antimafia sulla base di una richiesta presentata dal comune di Nogaròle Rocca, dove l'impresa aveva una sede secondaria.
      A seguito della cessazione dell'attività di quest'ultima sede, la Prefettura ha estinto il procedimento. Va rilevato, comunque, che – come evidenziato dallo stesso interrogante – la TRANZ VEICOM è attualmente destinataria di sequestro preventivo ad opera del Tribunale reggino.
      In merito alla ITALSPEEDY LOGISTIC e alla VEROTRANSPORT, anche esse sottoposte attualmente a sequestro preventivo penale, rappresento che esse non sono state oggetto di verifiche da parte della Prefettura di Verona, poiché nessuna istanza di certificazione antimafia risulta essere mai pervenuta alla medesima.
      Per completezza, informo che due delle società citate nell'interrogazione, la TRANZ VEICOM e la ITALSPEEDY LOGISTIC, hanno sede legale in provincia di Reggio Calabria. In relazione ad esse, la locale Prefettura ha comunicato di non aver mai ricevuto alcuna istanza di certificazione antimafia.

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ALLEGATO 3

5-05920 Dadone: Sulla confisca di un immobile della criminalità organizzata nel comune di Cisliano.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

      Signor Presidente, onorevoli deputati,
      con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Dadone, unitamente ad altri deputati, richiama l'attenzione sulla vicenda del ristorante-masseria confiscato in via definitiva al clan Valle nel territorio di Cisliano, chiedendo al Ministro dell'interno quali iniziative intenda assumere per assicurarne la destinazione all'Amministrazione di quel comune.
      Premetto che tale bene è parte di un più ampio compendio aziendale, denominato «Gestioni Immobiliari Marilena S.r.l.», confiscato in via definitiva con sentenza del Tribunale di Milano-Sezione penale del 13 ottobre 2014. Lo stesso compendio è, altresì, oggetto di un procedimento di prevenzione patrimoniale di confisca presso la Sezione competente dello stesso Tribunale di Milano, non ancora definito con provvedimento passato in giudicato.
      Come ricordato dall'onorevole interrogante, dopo l'emanazione della predetta sentenza penale il ristorante-masseria è stato oggetto di una serie di atti vandalici.
      A seguito di tali eventi, sia l'Amministrazione comunale che i rappresentanti regionali dell'associazione Libera hanno attivato una serie di iniziative per la tutela del bene confiscato.
      Giova rappresentare che solo dopo la pubblicazione della sentenza, avvenuta il 12 gennaio di quest'anno, l'Agenzia nazionale per i beni confiscati è venuta a conoscenza della vicenda e che, inoltre, nel caso in questione, secondo quanto previsto dal Codice antimafia, la competenza gestoria dell'Agenzia è limitata alla sola fase successiva alla confisca definitiva.
      Il 1o aprile scorso il comune di Cisliano ha chiesto l'assegnazione provvisoria del ristorante è del terreno circostante per preservarli dal degrado, dai danneggiamenti e dai furti, nella prospettiva di ottenerne l'affidamento definitivo per il perseguimento di finalità sociali ed assistenziali.
      A fronte di tale richiesta, il 22 maggio l'Agenzia nazionale, verificate la percorribilità giuridica della soluzione proposta e l'assenza di ricadute pregiudizievoli sui beni – verifiche opportune attesa la pendenza del citato procedimento di prevenzione di confisca –, ha autorizzato l'amministratore unico della società «Gestioni Immobiliari Marilena» alla stipula di un contratto di comodato d'uso dei beni medesimi in favore del comune di Cisliano, stipula poi avvenuta il successivo 25 maggio.
      In virtù di tale contratto, avente efficacia fino al provvedimento di destinazione definitiva dei cespiti in questione, il comune si è impegnato ad utilizzare i medesimi – come detto – nel campo sociale e assistenziale, in collaborazione con l'associazione Libera e la Caritas e il coinvolgimento della rete associativa territoriale.
      Quanto al funzionamento dell'Agenzia, problematica anch'essa toccata nell'interrogazione, rappresento che, a seguito di mirate iniziative di acquisizione di nuovo personale in posizione di comando, il numero degli addetti sfiora oggi le cento Pag. 39unità. I nuovi innesti hanno riguardato personale dotato di appropriate competenze tecnico/amministrativo/legali.
      Anche in virtù di tali misure, l'Agenzia nazionale, nell'ultimo anno, ha destinato allo Stato, agli enti territoriali e, tramite questi, ad associazioni e ad altri soggetti operanti nel terzo settore, ben tremilacento tra immobili, aziende e beni mobili.
      Ritengo che l'Agenzia potrà conseguire ulteriori risultati in termini di maggiore efficacia ed efficienza della propria azione amministrativa con l'introduzione delle misure previste dal disegno di legge di iniziativa governativa, attualmente all'esame del Senato (Atto 1687), che prevede un'incisiva riorganizzazione della governance e della struttura dell'ente.

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ALLEGATO 4

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

      La I Commissione,
          esaminato il disegno di legge C.  2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
          rilevato che le disposizioni contenute nel provvedimento in esame possono essere ricondotte prevalentemente alla materia dell'istruzione;
          considerato che la Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato le norme generali (articolo 117, secondo comma, lettera n)), e alla competenza concorrente tra Stato e regioni le norme più specifiche, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (articolo 117, terzo comma);
          osservato che, per le disposizioni che intervengono sulla disciplina del personale scolastico, può richiamarsi anche la materia di competenza esclusiva statale «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (articolo 117, secondo comma, lettera g));
          rilevate, altresì, le materie «sistema tributario e contabile dello Stato» e «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni», anch'esse assegnate alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere e) e m)), e la materia «governo del territorio», assegnata alla competenza concorrente (articolo 117, terzo comma);
          considerato che i commi da 33 a 44 dell'articolo unico del provvedimento prevedono la costituzione presso le Camere di commercio, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, e una maggiore integrazione fra i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e i percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale e che, con riferimento a quest'ultimo profilo, dispongono, fra l'altro, che l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale sia «definita» entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;
          segnalato, al riguardo, che si tratta di una previsione da valutare alla luce del riparto di competenze definito dalla Costituzione, che assegna alle regioni la competenza legislativa in materia di istruzione e formazione professionale, e della giurisprudenza costituzionale in materia;
          considerato che i commi da 109 a 113 dell'articolo unico del provvedimento in esame intervengono sul tema dell'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo della scuola statale, prevedendo che, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento, il medesimo accesso continua ad avvenire secondo Pag. 41quanto dispone l'articolo 399 del decreto legislativo n.  297 del 1994 (50 per cento e 50 per cento);
          osservato che, per quanto concerne i concorsi pubblici, si dispone innanzitutto che questi siano per titoli ed esami, indetti su base regionale, con cadenza triennale, e che, con riguardo ai soggetti che possono accedere alle procedure, si stabilisce che, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto (anche di sostegno) possono partecipare solo i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione mentre non può partecipare il personale docente ed educativo già assunto con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali (comma 110);
          fatto presente che, alla luce dei principi di cui agli articoli 51, primo comma, e 97, quarto comma, della Costituzione, sembrerebbe opportuno chiarire le ragioni della suddetta esclusione dalla partecipazione,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

      valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere, alla luce dei principi di cui agli articoli 51, primo comma, e 97, quarto comma, della Costituzione, il contenuto del comma 110 dell'articolo unico del provvedimento, nella parte in cui, con riferimento ai concorsi pubblici, dispone che questi siano per titoli ed esami, indetti su base regionale, con cadenza triennale, e che, con riguardo ai soggetti che possono accedere alle procedure, stabilisce che per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono partecipare solo i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione mentre non può partecipare il personale docente ed educativo già assunto con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali.

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ALLEGATO 5

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098 Governo, approvato dal Senato).

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 2.

      Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: di assumere con le seguenti: di sollecitare all'Amministrazione precedente.
2. 1000. Il Relatore.

ART. 11.

      Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale per il personale delle Forze armate).

      1. L'articolo 1393 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66 è sostituito del seguente:

Art. 1393.
(Rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale).

      1. In caso di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, si applica la disciplina in materia di rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale di cui all'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.
11. 0100. Il Relatore.

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ALLEGATO 6

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 9

      Al comma 1, dopo le parole: della presente legge aggiungere le seguenti: salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-bis,.

      Conseguentemente, all'articolo 13, apportare le seguenti modifiche:
          a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: dodici mesi dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 9 con le seguenti: diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
          b) aggiungere, in fine, il seguente comma: 1-bis. Le deleghe di cui all'articolo 9 e al presente articolo possono essere esercitate congiuntamente mediante l'adozione di uno o più decreti legislativi secondo la procedura di cui all'articolo 12, purché i decreti siano adottati entro il termine di cui all'articolo 9, comma 1.
9. 1000. Il Relatore.

      Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali, ad esclusione della carriera diplomatica con le seguenti: esclusione dallo stesso ruolo del personale delle carriere ad ordinamento speciale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.
9. 1001. Il Relatore.

      Al comma 1, lettera b), numero 1) dopo le parole: l'indipendenza aggiungere le seguenti: , la terzietà, l'onorabilità e l'assenza di conflitti di interessi, con procedure trasparenti e.
9. 1002. Il Relatore.

      Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: ivi compresa la verifica del rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi, sopprimere le parole: nonché dell'effettiva adozione.
9. 263. Ferrari.

      Al comma 1, lettera b) numero 2, dopo le parole: esclusione dallo stesso inserire le seguenti:, ferma restando l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,.
*9. 210. (Nuova formulazione) Miotto.

      Al comma 1, lettera b) numero 2, dopo le parole: esclusione dallo stesso inserire le seguenti:, ferma restando l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,.
*9.  144. (Nuova formulazione) Centemero, Occhiuto.

      Al comma 1, lettera b) numero 2, dopo le parole: esclusione dallo stesso inserire le seguenti:, ferma restando l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,.
*9. 320. (Nuova formulazione) Giorgis.

Pag. 44

      Al comma 1, lettera b) numero 2, dopo le parole: esclusione dallo stesso inserire le seguenti:, ferma restando l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,.
*9. 520. (Nuova formulazione) Covello.

      Al comma 1, lettera b) numero 4) sostituire le parole: attribuzione alla dirigenza di cui al presente articolo con le seguenti: attribuzione alla dirigenza di cui alla presente lettera.
9. 1003. Il Relatore.

      Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: e per i vincitori di procedure concorsuali aggiungere le seguenti: di ammissione al corso di accesso in carriera. Inoltre, dopo le parole: ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3) aggiungere le seguenti: nonché ai soggetti già iscritti all'albo in fascia C e ai vincitori del corso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge.
*9. 516. (Nuova formulazione) Sgambato.

      Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: e per i vincitori di procedure concorsuali aggiungere le seguenti: di ammissione al corso di accesso in carriera. Inoltre, dopo le parole: ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3) aggiungere le seguenti: nonché ai soggetti già iscritti all'albo in fascia C e ai vincitori del corso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge.
*9. 324. (Nuova formulazione) Tino Iannuzzi, Ferrari, Bonavitacola.

      Al comma 1, lettera b) numero 4) dopo le parole: legalità dell'azione amministrativa; inserire le seguenti: mantenimento della funzione rogante in capo ai dirigenti apicali aventi i relativi requisiti.
9. 388. Fabbri.

      Al comma 1, lettera b) numero 4) dopo le parole: dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; inserire le seguenti: previsione che gli incarichi di funzione dirigenziale apicale cessano se non rinnovati entro novanta giorni dall'insediamento degli organi esecutivi.
9. 380.    (Nuova formulazione) Gasparini.

      Al comma 1, lettera b) numero 4), dopo le parole: dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; inserire le seguenti: previsione della possibilità per i comuni con popolazione superiore a centomila abitanti di nominare, in alternativa al dirigente apicale, un direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267 e previsione, in tale ipotesi, dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa ad un dirigente di ruolo;.
9. 391. Gasparini.

      Al comma 1, lettera b) numero 4), sostituire le parole: obbligo per i comuni con le seguenti: obbligo per gli enti locali privi di direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267.
9. 390. Gasparini.

      Al comma 1, lettera b) numero 4), dopo le parole: apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa inserire le seguenti:, direzione degli uffici.
9. 381. Fabbri.

      Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: per la Regione Trentino-Alto Adige resta ferma la particolare disciplina prevista per i segretari comunali dal Titolo VI della Pag. 45legge 11 marzo 1972, n.  118, nonché dalle leggi regionali 26 aprile 2010, n.  1 e 9 dicembre 2014, n.  11, anche in conformità al Titolo XI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.  670, e alla relativa norma di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.  574, sull'uso della lingua tedesca nei rapporti con la pubblica amministrazione;.
9. 458 (Nuova formulazione) Plangger.

      Al comma 1, lettera c), numero 1) apportare le seguenti modifiche: sostituire la parola: quattro con la seguente: tre e sostituire le parole: previo superamento di un esame con le seguenti: previa valutazione da parte dell'amministrazione presso la quale è stato attribuito l'incarico iniziale.
9. 251.    (Nuova formulazione) Ferrari.

      Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: 3) con le seguenti: c-bis).
9. 387. Gasparini.

      Al comma 1, lettera c), numero 3) aggiungere, in fine, le parole: ridefinizione del trattamento economico dei docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.  114, ferma restando l'abrogazione dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 1o dicembre 2009, n.  178, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;.
9. 386. (Nuova formulazione) Aiello.

      Al comma 1, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: promozione, con il coinvolgimento dell'ANCI, di corsi di formazione inerenti l'esercizio associato delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, e successive modificazioni per dipendenti e dirigenti dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

9. 3. (Nuova formulazione) Borghi

      Al comma 1, lettera e), le parole: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra le amministrazioni pubbliche nonché tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato sono sostituite dalle parole: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra le amministrazioni pubbliche e con il settore privato.
9. 214. Ferrari.

      Al comma 1, lettera e) aggiungere, in fine, le parole: previsione dei casi e delle condizioni nei quali non è richiesto il previo assenso delle amministrazioni di appartenenza per la mobilità della dirigenza medica e sanitaria.
9. 1004. Il Relatore.

      Al comma 1, lettera f), dopo le parole: conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura aggiungere la seguente: comparativa.
9. 567. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

      Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: valutazione di congruità successiva, con le seguenti: verifica successiva del rispetto dei suddetti requisiti e criteri.
9. 264. (Nuova formulazione) Martelli.

      Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: assegnazione degli incarichi con criteri che privilegino la maturazione di esperienze in amministrazioni differenti, Pag. 46con le seguenti: assegnazione degli incarichi con criteri che tengano conto della diversità delle esperienze maturate, anche in amministrazioni differenti.
9. 216. Ferrari.

      Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: fermi restando fino alla fine della lettera con le seguenti: fermi restando i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, con conseguente eventuale revisione delle analoghe discipline e delle relative percentuali, definite in modo sostenibile per le amministrazioni non statali.
9. 1005. Il Relatore.

      Al comma 1, lettera f), aggiungere infine le seguenti parole: prevedere la pubblicizzazione dei posti dirigenziali che si rendono vacanti in ogni singola amministrazione, con congruo anticipo, attraverso la pubblicazione sulla banca dati, di cui al comma 1, lettera a).
9. 57. (Nuova formulazione) Pesco.

ART. 14

      Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: previsione del rilievo dei risultati economici positivi o negativi ottenuti ai fini del compenso economico variabile degli amministratori;.
14. 86. (Nuova formulazione) Cominardi.