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CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 31 luglio 2015
494.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 Russo e C. 3060 Simonetti).

SUBEMENDAMENTI ALLA NUOVA FORMULAZIONE DELL'EMENDAMENTO 7.97 DEI RELATORI

      Sostituire la lettera a), con le seguenti:
          a) dopo l'articolo 2058 del codice civile, sono aggiunti i seguenti:
      «Art. 2059. – (Danno non patrimoniale). – Il danno non patrimoniale è risarcibile qualora il fatto illecito abbia leso interessi o valori della persona costituzionalmente tutelati. Il risarcimento del danno non patrimoniale ha ad oggetto sia la sofferenza morale interiore sia l'alterazione dei precedenti aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto leso.
      Art. 2059-bis. – (Risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesione del diritto alla salute). – Il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito, è determinato in base ai criteri di cui all'articolo 84-bis delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. La sofferenza morale può essere liquidata, se allegata e provata, in una percentuale del danno biologico, da determinarsi equitativamente da parte del giudice.
      Art. 2059-ter. – (Risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesione di altri diritti). – Il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di interessi o valori della persona tutelati dalla Costituzione e diversi dal diritto alla salute è determinato dal giudice secondo i criteri di valutazione previsti dalla legge.
      In assenza dei criteri di valutazione previsti dalla legge, il giudice determina il risarcimento del danno non patrimoniale di cui al primo comma mediante valutazione equitativa»;
          a-bis) nella sezione IV del capo I delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n.  318, dopo l'articolo 84 è aggiunto il seguente:
      «Art. 84-bis. – (Determinazione del danno non patrimoniale). – La determinazione del danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059-bis del codice è effettuata in base alle tabelle di cui all'allegato A alle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.
      In caso di morte del soggetto danneggiato, il risarcimento del danno non patrimoniale da quest'ultimo subito è stabilito nella misura dell'80 per cento del danno non patrimoniale indicato nelle tabelle di cui al primo comma.
      Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, qualora la menomazione accertata abbia inciso, nel periodo intercorso tra la lesione e la morte, in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi del primo comma può essere dal giudice aumentato o diminuito.
      Al fine di favorire l'uniformità nella valutazione dei danni non patrimoniali di cui agli articoli 2059-bis e 2059-ter del codice, il Ministero della giustizia provvede, nel mese di gennaio di ogni anno, Pag. 22alla pubblicazione di una raccolta di sentenze emesse nell'anno precedente concernenti la determinazione dei danni non patrimoniali»;

      sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis) Alle disposizioni per l'attuazione del codice civile è aggiunto, infine, l'allegato A, di cui all'allegato 1 annesso al presente articolo.»;

      sostituire la lettera c) con le seguenti:
          c) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
      «6-bis. Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale derivante dalla lesione all'intangibilità e all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà familiari è determinato in base alla tabella di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.
      6-ter. Con equo e motivato apprezzamento, può essere risarcito anche il danno a rapporti parentali o di convivenza non compresi nell'allegato 2 di cui al primo comma.
      6-quater. Al fine di favorire l'uniformità nella valutazione dei danni non patrimoniali di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia provvede, nel mese di gennaio di ogni anno, alla pubblicazione di una raccolta di sentenze emesse nell'anno precedente concernenti la determinazione dei danni non patrimoniali.»;
          c-bis) gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, sono sostituiti dai seguenti:
      «Art. 138. – (Danno non patrimoniale temporaneo da lesione alla persona). – 1. Il risarcimento del danno non patrimoniale temporaneo da lesione alla persona, inclusi quelli derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è determinato in misura corrispondente a ciascun giorno di inabilità assoluta in base alle tabelle di cui all'allegato A alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n.  318.
      2. Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, l'ammontare del danno determinato ai sensi del primo comma può essere dal giudice aumentato o diminuito fino al 50 per cento.
      Art. 139. – (Danno non patrimoniale permanente da lesione alla persona). – 1. Il risarcimento del danno non patrimoniale permanente da lesione alla persona, inclusi quelli derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è determinato in base alle tabelle di cui all'allegato A alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n.  318.
      2. Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, l'ammontare del danno determinato ai sensi del primo comma può essere dal giudice aumentato o diminuito fino al 50 per cento.»;
          c-ter) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
      «4-bis. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.  158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.  189, è abrogato.
      4-ter. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le fattispecie in cui il risarcimento del danno non è stato già determinato in via transattiva ovvero non è stato ancora liquidato dal giudice con sentenza, anche non passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge medesima.
      4-quater. Gli importi indicati nelle tabelle di cui agli allegati 1 e 2 annessi al presente articolo sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della salute, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)».

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0. 7. 97. 185. Bonafede.

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      Sostituire la lettera a) con la seguente:
          a) Sostituire il comma 1 con il seguente:
      «1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con del decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica per tutto il territorio della Repubblica delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità aggiornata ai valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n.  12408 del 2011. Entro il termine di cui al precedente periodo, l'IVASS effettua un monitoraggio dell'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e dei premi delle polizze dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti distinti per tipologie omogenee di assicurati in relazione ai principali profili di rischio e per aree territoriali. Alla formazione della banca dati per il monitoraggio di cui al precedente periodo collaborano, oltre che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero dello sviluppo economico e l'Istituto nazionale di statistica, anche le imprese di assicurazione che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali sono calcolate le tariffe applicate da ciascuna impresa di assicurazione ed il premio delle polizze RC Auto per provincia di residenza.
      2. I risultati del monitoraggio di cui al comma 1 sono riportati in un rapporto contenente, oltre alla descrizione dei dati, una valutazione in merito all'effettiva riduzione dei premi assicurativi derivante dall'applicazione della tabella prevista dal medesimo comma 1. Il rapporto è trasmesso semestralmente alle Camere.
      3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora accerti, anche a seguito del monitoraggio di cui al comma 1 o su segnalazione dell'IVASS, il mancato adeguamento delle tariffe alle riduzioni di costo consentite dalle disposizioni di cui alla presente legge e delle ulteriori misure previste dalle medesime disposizioni, applica alle imprese di assicurazione interessate e alle loro società controllanti una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del loro fatturato per l'anno precedente relativo al ramo assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti secondo l'entità percentuale degli scostamenti rilevati. I relativi importi sono devoluti per la metà al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per la metà a misure di informazione e di prevenzione in materia di sicurezza stradale con particolare riguardo ai comportamenti alla guida e all'uso delle cinture di sicurezza e degli altri dispositivi di protezione, secondo modalità fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con lo stesso decreto la percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n.  190, è elevata al 30 per cento e sono modificate le percentuali previste dall'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modificazioni».

      Sostituire la lettera c) con la seguente:
          c) Sopprimere il comma 3.
0. 7. 97. 186. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

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      Sostituire la lettera a) con la seguente:
          a) Sostituire il comma 1 con il seguente:
      «
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, emanato ai sensi degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, e successive modificazioni, aggiornata ai valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n.  12408 del 2011, l'IVASS effettua un monitoraggio dell'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e dei premi delle polizze dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti distinti per tipologie omogenee di assicurati in relazione ai principali profili di rischio e per aree territoriali. Alla formazione della banca dati per il monitoraggio di cui al precedente periodo collaborano, oltre che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero dello sviluppo economico e l'Istituto nazionale di statistica, anche le imprese di assicurazione che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali sono calcolate le tariffe applicate da ciascuna impresa di assicurazione ed il premio delle polizze RC Auto per provincia di residenza.
      2. I risultati del monitoraggio di cui al comma 1 sono riportati in un rapporto contenente, oltre alla descrizione dei dati, una valutazione in merito all'effettiva riduzione dei premi assicurativi derivante dall'applicazione della tabella prevista dal medesimo comma 1. Il rapporto è trasmesso semestralmente alle Camere.
      3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora accerti, anche a seguito del monitoraggio di cui al comma 1 o su segnalazione dell'IVASS, il mancato adeguamento delle tariffe alle riduzioni di costo consentite dalle disposizioni di cui alla presente legge e delle ulteriori misure previste dalle medesime disposizioni, applica alle imprese di assicurazione interessate e alle loro società controllanti una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del loro fatturato per l'anno precedente relativo al ramo assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti secondo l'entità percentuale degli scostamenti rilevati. I relativi importi sono devoluti per la metà al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per la metà a misure di informazione e di prevenzione in materia di sicurezza stradale con particolare riguardo ai comportamenti alla guida e all'uso delle cinture di sicurezza e degli altri dispositivi di protezione, secondo modalità fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con lo stesso decreto la percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n.  190, è elevata al 30 per cento e sono modificate le percentuali previste dall'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modificazioni».

      Sostituire la lettera c) con la seguente:
          c) Sopprimere il comma 3.
0. 7. 97. 187. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

      Sostituire la lettera a) con la seguente:
          a) sopprimere il comma 1.

      Sostituire la lettera c) con la seguente:
          c) sopprimere il comma 3.
0. 7. 97. 188. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

      Sostituire la lettera a) con la seguente:
          a) L'articolo 138 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, Pag. 41n.  209, e successive modificazioni, è abrogato. Il decreto del Ministro della salute 3 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  211 dell'11 settembre 2003, è abrogato. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n.  158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.  189, è abrogato.
0. 7. 97. 189. Colletti, Bonafede.

      Sostituire la lettera a) con la seguente:
          a) il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n.  158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.  189, è abrogato.
0. 7. 97. 190. Colletti, Bonafede.

      Alla lettera a), capoverso Art. 138, sostituire la rubrica: Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità con la seguente: Danno biologico per lesioni di non lieve entità.
* 0. 7. 97. 191. Laffranco.

      Alla lettera a), capoverso Art. 138, sostituire la rubrica: Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità con la seguente: Danno biologico per lesioni di non lieve entità.
* 0. 7. 97. 192. Artini, Barbanti, Prodani.

      Alla lettera a), capoverso Art. 138, sostituire la rubrica: Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità con la seguente: Danno biologico per lesioni di non lieve entità.
* 0. 7. 97. 193. Colletti, Bonafede.

      Alla lettera a), capoverso Art. 138, sostituire la rubrica: Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità con la seguente: Danno biologico per lesioni di non lieve entità.
* 0. 7. 97. 194. Parisi.

      Alla lettera a), capoverso Art. 138, sostituire la rubrica: Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità con la seguente: Danno biologico per lesioni di non lieve entità.
* 0. 7. 97. 195. Russo.

      Al capoverso Art. 138, sostituire, nella rubrica le parole: danno non patrimoniale con le seguenti: danno biologico.
* 0. 7. 97. 196. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

      Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 1, sostituire le parole: ad un pieno con la seguente: al.
*0. 7. 97. 197. Sottanelli, Galgano.

      Alla lettera a), capoverso Art. 138, comma 1, sopprimere le parole: e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori.
0. 7. 97. 198. Colletti, Bonafede.

      Apportare le seguenti modificazioni:
          1) alla lettera a), capoverso articolo 138, comma 1, dopo le parole: con decreto del Presidente della Repubblica, inserire le seguenti; da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,;
          2) alla lettera a), capoverso articolo 138, comma 2, dopo la parola: criteri inserire le seguenti: relativi al danno biologico;
          3) alla lettera a), capoverso articolo 138, comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, fermi restando gli aggiornamenti annuali Pag. 42di cui al comma 4, è pari a quello previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 139.;
          4) alla lettera
a), capoverso articolo 138, comma 4, sostituire le parole: del danno conseguente alle lesioni fisiche con le seguenti parole: di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona;
          5) sopprimere la lettera c).
0. 7. 97. 199. Sottanelli, Galgano.

      Apportare le seguenti modificazioni:
          1) alla lettera a), capoverso articolo 138, comma 1, dopo le parole: con decreto del Presidente della Repubblica, inserire le seguenti: da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,;
          2) alla lettera a), capoverso articolo 138, comma 2, dopo la parola: criteri inserire le seguenti: relativi al danno biologico;
          3) alla lettera a), capoverso articolo 138, comma 4, sostituire le parole: del danno conseguente alle lesioni fisiche con le seguenti: di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona;.
0. 7. 97. 200. Alberto Giorgetti.

      Alla lettera a), capoverso articolo 138, al comma 1, dopo le parole: con decreto del Presidente della Repubblica, inserire le seguenti: da adottarsi entro cento venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,.
*0. 7. 97. 201. Boccadutri.
(Approvato)

      Alla lettera a), capoverso articolo 138, al comma 1, dopo le parole: con decreto del Presidente della Repubblica, inserire le seguenti: da adottarsi entro cento venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,.
*0. 7. 97. 202. Polidori, Sandra Savino.
(Approvato)

      Al capoverso Art. 138, al comma 1, sostituire le parole: su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute con le seguenti: su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
0. 7. 97. 203. Lenzi, Miotto, Burtone.

      Alla lettera a), capoverso Art. 138, comma 1, dopo le parole: Ministro della giustizia, inserire le seguenti: sentite le associazioni forensi più rappresentative e le associazioni che tutelano le vittime della strada.
0. 7. 97. 204. Colletti, Bonafede.

      Alla lettera a), capoverso Art. 138, comma 1, dopo le parole: Ministro della giustizia inserire le seguenti: sentito il CNF e l'Organismo di cui all'articolo 39 della legge n.247 del 2012 e le associazioni che tutelano le vittime della strada.
*0. 7. 97. 205. Artini, Barbanti, Prodani.

      Alla lettera a), capoverso Art. 138, comma 1, dopo le parole: Ministro della giustizia inserire le seguenti: sentito il CNF e l'Organismo di cui all'articolo 39 della legge n.247 del 2012 e le associazioni che tutelano le vittime della strada.
*0. 7. 97. 206. Parisi.

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      Alla lettera a), capoverso Art. 138, comma 1, dopo le parole: Ministro della giustizia inserire le seguenti: sentito il CNF e l'Organismo di cui all'articolo 39 della legge n.247 del 2012 e le associazioni che tutelano le vittime della strada.
*0. 7. 97. 207. Laffranco.

      Alla lettera a), capoverso Art. 138, comma 1, dopo le parole: Ministro della giustizia inserire le seguenti: sentito il CNF e l'Organismo di cui all'articolo 39 della legge n.247 del 2012 e le associazioni che tutelano le vittime della strada.
*0. 7. 97. 208. Russo.

      Alla lettera a), capoverso Art. 138, comma 1, dopo le parole: su tutto il territorio della Repubblica inserire le seguenti: tenendo conto delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in conformità con la sentenza n.  12408 del 7 giugno 2011 della III Sezione civile della Corte di Cassazione.
0. 7. 97. 209. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ribaudo.

      Al capoverso Art. 138, comma 1, dopo le parole: su tutto il territorio della Repubblica inserire le seguenti: nel rispetto delle tabelle elaborate dal 12408 del 7 giugno 2011 Tribunale di Milano, in conformità con la sentenza n.  della III Sezione civile della Corte di cassazione.
0. 7. 97. 210. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

      Al capoverso Art. 138, dopo il comma 1, inserire il seguente:
      1-bis. I parametri previsti dalla tabella di cui al comma 1 si applicano anche alle richieste di risarcimento del danno pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui nel giudizio di primo grado sia stata emessa la sentenza che stabilisce l'entità del risarcimento ovvero, nel caso in cui la richiesta sia stata formulata in sede extragiudiziale, l'assicuratore, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia formalmente comunicato al danneggiato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, l'offerta indicante l'entità del risarcimento proposto, la valutazione del danno continuerà ad essere effettuata secondo i parametri applicabili alla data in cui si è verificato il sinistro.
*0. 7. 97. 211. Sottanelli, Galgano.

      Al capoverso Art. 138, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. I parametri previsti dalla tabella di cui al comma i si applicano anche alle richieste di risarcimento del danno pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui nel giudizio di primo grado sia stata emessa la sentenza che stabilisce l'entità del risarcimento ovvero, nel caso in cui la richiesta sia stata formulata in sede extragiudiziale, l'assicuratore, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia formalmente comunicato al danneggiato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, l'offerta indicante l'entità del risarcimento proposto, la valutazione del danno continuerà ad essere effettuata secondo i parametri applicabili alla data in cui si è verificato il sinistro.
*0. 7. 97. 212. Fucci.

      Al capoverso articolo 138, comma 2, sostituire le parole: La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri valutativi del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti principi e criteri, con le seguenti: La tabella unica nazionale è aggiornata ai valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n.  12408 del 2011 ed è redatta secondo i seguenti principi e criteri:.
0. 7. 97. 213. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

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      Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 2, sopprimere le parole:, tenuto conto dei criteri valutativi del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e, conseguentemente, alla lettera a) premettere la seguente:
          0a) la tabella recepisce i criteri valutativi del danno biologico ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità;.
0. 7. 97. 214. Sottanelli, Galgano.

      Alla lettera a), capoverso Art. 138, secondo comma, sopprimere le parole:, tenuto conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

      Conseguentemente, prima della lettera a), inserire la seguente:
          0a) la tabella recepisce i valori ed i criteri valutativi del danno biologico previsti dalla tabella del Tribunale di Milano ritenuta congrua dalla sentenza della Corte di cassazione n.  12408 del 2011.
0. 7. 97. 215. Colletti, Bonafede.

      Alla lettera a), capoverso «Art. 138.», comma 2, sostituire le parole: tenuto conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità con le seguenti: recependo i criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e tenendo conto delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.
0. 7. 97. 216. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ribaudo.

      Alla lettera a), capoverso articolo 138, comma 2, dopo la parola: criteri inserire le seguenti: relativi al danno biologico.
0. 7. 97. 217. Polidori, Sandra Savino.

      Alla lettera a), capoverso «Art. 138», comma 2, dopo le parole: criteri valutativi inserire le seguenti: e degli importi.
*0. 7. 97. 218. Artini, Barbanti, Prodani.

      Alla lettera a), capoverso «Art. 138», comma 2, dopo le parole: criteri valutativi inserire le seguenti: e degli importi.
*0. 7. 97. 219. Russo.

      Alla lettera a), capoverso «Art. 138», comma 2, dopo le parole: criteri valutativi inserire le seguenti: e degli importi.
*0. 7. 97. 220. Parisi.

      Alla lettera a), capoverso «Art. 138», comma 2, dopo le parole: criteri valutativi inserire le seguenti: e degli importi.
*0. 7. 97. 221. Colletti, Bonafede.

      Alla lettera a), capoverso «Art. 138», comma 2, dopo le parole: criteri valutativi inserire seguenti: e degli importi.
*0. 7. 97. 222. Laffranco.

      Alla lettera a), capoverso «Art. 138», comma 2, sostituire le parole: non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità con le seguenti: biologico secondo i valori monetari proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di cassazione n.  12408 del 2011.
0. 7. 97. 223. Colletti, Bonafede.

      Alla lettera a), capoverso «Art. 138», comma 2, sostituire le parole: non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità con le seguenti: Pag. 45biologico e morale secondo i valori monetari ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
*0. 7. 97. 224. Laffranco.

      Alla lettera a), capoverso «Art. 138», comma 2, sostituire le parole: non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità con le seguenti: biologico e morale secondo i valori monetari ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
*0. 7. 97. 225. Russo.

      Alla lettera a), capoverso «Art. 138», comma 2, sostituire le parole: non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità con le seguenti: biologico e morale secondo i valori monetari ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
*0. 7. 97. 226. Artini, Barbanti, Prodani.

      Alla lettera a), capoverso «Art. 138», comma 2, sostituire le parole: non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità con le seguenti: biologico e morale secondo i valori monetari ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
*0. 7. 97. 227. Parisi.

      Alla capoverso «Art. 138», comma 2, sopprimere le parole: ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
**0. 7. 97. 228. Sottanelli, Galgano.

      Al capoverso «Art. 138», comma 2, sopprimere le parole: ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
**0. 7. 97. 229. Fucci.

      Al capoverso «Art. 138», comma 2, dopo le parole: tenuto conto dei criteri valutativi del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità inserire le seguenti: nel rispetto dei valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n.  12408 del 2011.
0. 7. 97. 230. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

      Alla lettera a), capoverso «Art. 138», comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: il danno non patrimoniale viene risarcito in proporzione del danno biologico accertato;
0. 7. 97. 231. Sottanelli, Galgano.

      Al comma 1, capoverso «Art. 138», comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La valutazione è stabilita con riferimento alla media, ponderata rispetto al prodotto interno lordo, dei parametri risarcitori medi applicati nei sei principali Stati dell'area Euro.
0. 7. 97. 232. Vargiu, Galgano, Sottanelli.

      Al comma 1, capoverso «Art. 138», comma 2, sopprimere le lettere c) e d).
0. 7. 97. 233. Sottanelli, Galgano.

      Al capoverso «Art. 138», comma 2, sopprimere la lettera c).
0. 7. 97. 234. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

      Al capoverso «Art. 138», comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
          c)
il valore economico del punto per il danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari di cui alle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.
0. 7. 97. 235. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Pag. 46

      Apportare le seguenti modificazioni:
          a) alla lettera a) capoverso «Art. 138», comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;»;
          b) alla lettera a), capoverso «Art. 138», sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al trenta per cento.»;
          c) sostituire la lettera b) con la seguente: b) sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del Codice delle assicurazioni private, come sostituito dal presente articolo, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.»
0. 7. 97. 236. Vazio, Ermini, Verini, Morani, Marco Di Maio, Giuseppe Guerini, Capozzolo, Coppola, Crimì, Gadda, Moretto, Donati, Amoddio, Dallai, Rostan, Piccoli Nardelli, Iori, Maestri, Fanucci, Parrini, Blazina, Lodolini, Fiorio, Pelillo, Patriarca, Zan, Giuliani, Tartaglione.

(Approvato)

      Alla lettera a) capoverso «Art. 138», comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:
          d-bis)
al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;»
0. 7. 97. 237. Vazio, Ermini, Verini, Morani, Marco Di Maio, Giuseppe Guerini, Capozzolo, Coppola, Crimì, Gadda, Moretto, Donati, Amoddio, Dallai, Rostan, Piccoli Nardelli, Iori, Maestri, Fanucci, Parrini, Blazina, Lodolini, Fiorio, Pelillo, Patriarca, Zan, Giuliani, Tartaglione.

      Al capoverso «Art. 138», comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:
          d-bis) il valore economico del punto per il danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari di cui alle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e ritenuti congrui dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dalla sentenza della Corte di Cassazione n.  12408 del 2011;
*0. 7. 97. 238. Artini, Barbanti, Prodani.

      Al capoverso «Art. 138», comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:
          d-bis)
il valore economico del punto per il danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari di cui alle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e ritenuti congrui dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dalla sentenza della Corte di Cassazione n.  12408 del 2011;
*0. 7. 97. 239. Laffranco.

Pag. 47

      Al capoverso «Art. 138», comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:
          d-bis)
il valore economico del punto per il danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari di cui alle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e ritenuti congrui dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dalla sentenza della Corte di Cassazione n.  12408 del 2011;
*0. 7. 97. 240. Parisi.

      Al capoverso «Art. 138», comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:
          d-bis)
il valore economico del punto per il danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari di cui alle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e ritenuti congrui dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dalla sentenza della Corte di Cassazione n.  12408 del 2011;
*0. 7. 97. 241. Russo.

      Al capoverso «Art. 138», comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:
          d-bis)
il valore economico del punto per il danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari di cui alle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e ritenuti congrui dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dalla sentenza della Corte di Cassazione n.  12408 del 2011;
*0. 7. 97. 242. Colletti, Bonafede.

      Al capoverso «Art. 138», comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:
          d-bis)
il valore del decimo punto per un soggetto di anni 1 è pari ad euro 27.603,00.
0. 7. 97. 243. Colletti, Bonafede.

      Alla lettera a), capoverso «Art. 138», comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:
          d-bis)
il valore del decimo punto è pari ad euro 2.760,00.
0. 7. 97. 244. Colletti, Bonafede.

      Al capoverso «Art. 138», comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:
          f) è prevista la liquidazione del danno morale da lesione dell'integrità fisica in una quota parte del danno biologico da liquidarsi secondo i criteri di cui alle lettere da a) a d), quota da incrementarsi in via percentuale e progressiva per punto, individuando altresì la percentuale di aumento dei valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;
*0. 7. 97. 245. Russo.

      Al capoverso «Art. 138», comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:
          f) è prevista la liquidazione del danno morale da lesione dell'integrità fisica in una quota parte del danno biologico da liquidarsi secondo i criteri di cui alle lettere da a) a d), quota da incrementarsi in via percentuale e progressiva per punto, individuando altresì la percentuale di aumento dei valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;
*0. 7. 97. 246. Parisi.

      Al primo capoverso Art. 138. comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:
          f) è prevista la liquidazione del danno morale da lesione dell'integrità fisica in una quota parte del danno biologico da liquidarsi secondo i criteri di cui alle lettere da a) a d), quota da incrementarsi in via percentuale e progressiva per punto, individuando altresì la percentuale di aumento dei valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione.    
*0. 7. 97. 247. Laffranco.

Pag. 48

      Al primo capoverso Art. 138. comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:
          f) è prevista la liquidazione del danno morale da lesione dell'integrità fisica in una quota parte del danno biologico da liquidarsi secondo i criteri di cui alle lettere da a) a d), quota da incrementarsi in via percentuale e progressiva per punto, individuando altresì la percentuale di aumento dei valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione.    
*0. 7. 97. 248. Artini, Barbanti, Prodani.

      Alla lettera a), capoverso Art. 138., secondo comma, sopprimere la lettera e).
0. 7. 97. 249. Colletti, Bonafede.

      Alla lettera a), capoverso Art. 138., comma 2, sostituire la lettera e), con la seguente:
          e) il danno non patrimoniale temporaneo inferiore al cento per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, fermi gli aggiornamenti annuali di cui al comma 4, è pari a quello previsto dalle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e ritenuti congrui dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dalla sentenza della Corte di Cassazione n.  12408 del 2011.
0. 7. 97. 250. Colletti, Bonafede.

      Alla lettera a), capoverso Art. 138., comma 2, sostituire la lettera e), con la seguente:
          e) L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta e relativa è pari a quello ritenuto congruo dalla giurisprudenza di legittimità.
0. 7. 97. 251. Colletti, Bonafede.

      Alla lettera a), capoverso Art. 138., comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
          e) L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta è variabile tra gli euro novanta e gli euro centotrenta in base alle condizioni soggettive del danneggiato.
0. 7. 97. 252. Colletti, Bonafede.

      Alla lettera a), capoverso Art. 138., comma 2, lettera e), aggiungere, infine, il seguente periodo: L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta e relativa è pari a quello ritenuto congruo dalla giurisprudenza di legittimità.    
*0. 7. 97. 253. Laffranco.

      Alla lettera a), capoverso Art. 138., comma 2, lettera e), aggiungere, infine, il seguente periodo: L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta e relativa è pari a quello ritenuto congruo dalla giurisprudenza di legittimità.    
*0. 7. 97. 254. Russo.

      Alla lettera a), capoverso Art. 138., comma 2, lettera e), aggiungere, infine, il seguente periodo: L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta e relativa è pari a quello ritenuto congruo dalla giurisprudenza di legittimità.    
*0. 7. 97. 255. Parisi.

      Alla lettera a), capoverso Art. 138., comma 2, lettera e), aggiungere, infine, il seguente periodo: L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta e relativa è pari a quello ritenuto congruo dalla giurisprudenza di legittimità.    
*0. 7. 97. 256. Artini, Barbanti, Prodani.

      Alla lettera a), capoverso articolo 138., comma 2, lettera e), aggiungere in fine il Pag. 49seguente periodo: L'importo dovuto per ogni di inabilità temporanea assoluta, fermi gli aggiornamenti annuali di cui al comma 4, è pari a quello previsto dal comma 1, lettera b) dell'articolo 139.
**0.7. 97. 257. Polidori, Sandra Savino.

      Alla lettera a), capoverso articolo 138, comma 2, lettera e), aggiungere in fine il seguente periodo: L'importo dovuto per ogni di inabilità temporanea assoluta, fermi gli aggiornamenti annuali di cui al comma 4, è pari a quello previsto dal comma 1, lettera b) dell'articolo 139.
**0.7. 97. 258. Sottanelli, Galgano.

      Al capoverso Art. 138., comma 3, sopprimere le parole: personali documentati e obiettivamente accertati.
*0.7. 97. 259. Artini, Barbanti, Prodani.

      Al capoverso Art. 138., comma 3, sopprimere le parole: personali documentati e obiettivamente accertati.
*0.7. 97. 260. Russo.

      Al capoverso Art. 138., comma 3, sopprimere le parole: personali documentati e obiettivamente accertati.
*0.7. 97. 261. Laffranco.

      Al capoverso Art. 138., comma 3, sopprimere le parole: personali documentati e obiettivamente accertati.
*0.7. 97. 262. Parisi.

      Al capoverso Art. 138., comma 3, sopprimere le parole: personali documentati e obiettivamente accertati.
*0.7. 97. 263. Colletti, Bonafede.

      Al capoverso Art. 138., comma 3, sopprimere le parole: documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità.
0.7. 97. 264. Lenzi, Miotto, Burtone.

      Al capoverso Art. 138., comma 3, sopprimere le parole: obiettivamente accertati.
0.7. 97. 265. Colletti, Bonafede.

      Al capoverso Art. 138., comma 3, sostituire le parole: documentati e obiettivamente accertati con le seguenti: allegati.
*0.7. 97. 266. Artini, Barbanti, Prodani.

      Al capoverso Art. 138., comma 3, sostituire le parole: documentati e obiettivamente accertati con le seguenti: allegati.
*0.7. 97. 267. Laffranco.

      Al capoverso Art. 138., comma 3, sostituire le parole: documentati e obiettivamente accertati con le seguenti: allegati.
*0.7. 97. 268. Russo.

      Al capoverso Art. 138., comma 3, sostituire le parole: documentati e obiettivamente accertati con le seguenti: allegati.
*0.7. 97. 269. Parisi.

      Al capoverso Art. 138., comma 3, sostituire le parole: documentati e obiettivamente accertati con le seguenti: allegati.
*0.7. 97. 270. Colletti, Bonafede.

Pag. 50

      Alla lettera a), capoverso Art. 138., comma 3, sopprimere le parole: ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico fisica di particolare intensità.
0. 7. 97. 271. Vazio, Ermini, Verini, Morani, Marco Di Maio, Giuseppe Guerini, Capozzolo, Coppola, Crimì, Gadda, Moretto, Donati, Amoddio, Dallai, Rostan, Piccoli Nardelli, Iori, Maestri, Fanucci, Parrini, Blazina, Lodolini, Fiorio, Pelillo, Patriarca, Zan, Giuliani, Tartaglione.

      Al comma 1, capoverso Art. 138., comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
          a)    al primo periodo, dopo le parole: «risarcimento del danno», inserire la seguente: «biologico»;
          b)    al primo periodo, sostituire la parola: «40» con la seguente: «30».
0. 7. 97. 272. Sottanelli, Galgano.

      Alla lettera a), capoverso Art. 138., comma 3, sopprimere le parole: , fino al quaranta per cento.
*0. 7. 97. 273. Gebhard.

      Alla lettera a), capoverso Art. 138., comma 3, sopprimere le parole: , fino al quaranta per cento.
*0. 7. 97. 274. Colletti, Bonafede.

      Al capoverso Art. 138, al comma 3, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 50 per cento.
**0. 7. 97. 275. Burtone.

      Alla lettera a), capoverso Art. 138., comma 3, sostituire la parola: 40 per cento con le seguenti: 50 per cento.
**0. 7. 97. 276. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

      Alla lettera a), capoverso Art. 138., comma 3, sostituire la parola: 40 con la seguente: 30.
0. 7. 97. 277. Vazio, Ermini, Verini, Morani, Marco Di Maio, Giuseppe Guerini, Capozzolo, Coppola, Crimì, Gadda, Moretto, Donati, Amoddio, Dallai, Rostan, Piccoli Nardelli, Iori, Maestri, Fanucci, Parrini, Blazina, Lodolini, Fiorio, Pelillo, Patriarca, Zan, Giuliani, Tartaglione.

      Alla lettera a), capoverso Art. 138, dopo il terzo comma inserire il seguente:
      3-bis) Resta ferma la possibilità, in caso di fattispecie del tutto eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti di pervenire ad una liquidazione oltre i valori massimi previsti dalla tabella ci cui al presente articolo.
0. 7. 97. 278.    Colletti, Bonafede.

      Alla lettera a), capoverso Art. 138, sopprimere il comma 4.
*0. 7. 97. 279.    Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

      Alla lettera a), capoverso Art. 138, sopprimere il comma 4.
*0. 7. 97. 280.    Russo.

      Alla lettera a), capoverso Art. 138, sopprimere il comma 4.
*0. 7. 97. 281.    Artini, Barbanti, Prodani.

      Alla lettera a), capoverso Art. 138, sopprimere il comma 4.
*0. 7. 97. 282.    Laffranco.

      Alla lettera a), capoverso Art. 138, sopprimere il comma 4.
*0. 7. 97. 283.    Molteni, Allasia, Busin, Rondini.

Pag. 51

      Alla lettera a), capoverso Art. 138, sopprimere il comma 4.
*0. 7. 97. 284.    Parisi.

      Alla lettera a), capoverso Art. 138, sopprimere il comma 4.
*0. 7. 97. 285.    Colletti, Bonafede.

      Alla capoverso Art. 138, sostituire il comma 4 con il seguente:
      4) Resta ferma la possibilità, in caso di fattispecie del tutto eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti di pervenire ad una liquidazione oltre i valori massimi previsti dalla tabella di cui al presente articolo.
0. 7. 97. 286.    Colletti, Bonafede.

      Alla lettera a), capoverso Art. 138, comma 4, sostituire le parole: del danno conseguente alle lesioni fisiche con le seguenti: di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.
0. 7. 97. 287.    Polidori, Sandra Savino.

      Alla lettera a), capoverso Art. 138, comma 4, dopo le parole: risarcimento del danno inserire le seguenti: non patrimoniale.
0. 7. 97. 288.    Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

      Al capoverso Art. 138, comma 5, sostituire le parole: Ministro dello sviluppo economico con le seguenti: Con Ministro della salute.
0. 7. 97. 289.    Lenzi, Miotto, Burtone.

      Sopprimere la lettera b).
0. 7. 97. 290.    Paglia, Ricciatti, Ferrara.

      Sostituire la lettera b), con la seguente:
          b) sostituire il comma 2, con il seguente:
      2. La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del Codice delle assicurazioni private, come sostituito dal presente articolo, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
0. 7. 97. 291.    Vazio, Ermini, Verini, Morani, Marco Di Maio, Giuseppe Guerini, Capozzolo, Coppola, Crimì, Gadda, Moretto, Donati, Amoddio, Dallai, Rostan, Piccoli Nardelli, Iori, Maestri, Fanucci, Parrini, Blazina, Lodolini, Fiorio, Pelillo, Patriarca, Zan, Giuliani, Tartaglione.

      Sostituire la lettera b), con la seguente:
          b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
      2. I parametri previsti dalla tabella di cui al capoverso 138 si applicano a tutti i sinistri e agli eventi occorsi successivamente alla data di entrata in vigore della citata tabella. Fino all'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138 n.  1 le liquidazioni avvengono secondo i criteri ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
*0. 7. 97. 292.    Colletti, Bonafede.

      Sostituire la lettera b), con la seguente:
          b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
      2. I parametri previsti dalla tabella di cui al capoverso 138 si applicano a tutti i sinistri e agli eventi occorsi successivamente Pag. 52alla data di entrata in vigore della citata tabella. Fino all'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138 n.  1 le liquidazioni avvengono secondo i criteri ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
*0. 7. 97. 293.    Artini, Barbanti, Prodani.

      Sostituire la lettera b), con la seguente:
          b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
      2. I parametri previsti dalla tabella di cui al capoverso 138 si applicano a tutti i sinistri e agli eventi occorsi successivamente alla data di entrata in vigore della citata tabella. Fino all'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138 n.  1 le liquidazioni avvengono secondo i criteri ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
*0. 7. 97. 294.    Laffranco.

      Sostituire la lettera b), con la seguente:
          b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
      2. I parametri previsti dalla tabella di cui al capoverso 138 si applicano a tutti i sinistri e agli eventi occorsi successivamente alla data di entrata in vigore della citata tabella. Fino all'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138 n.  1 le liquidazioni avvengono secondo i criteri ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
*0. 7. 97. 295.    Russo.

      Sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. I parametri previsti dalla tabella di cui al capoverso 138 si applicano a tutti i sinistri e agli eventi occorsi successivamente alla data di entrata in vigore della citata tabella. Fino all'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138 n.  1 le liquidazioni avvengono secondo i criteri ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
*  0.  7.  97.  296. Parisi.

      Sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. I parametri previsti dalla tabella di cui al comma 1 si applicano in ogni caso alle richieste di risarcimento del danno verificatosi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
0.  7.  97.  297. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

      Sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. I parametri previsti dalla tabella di cui al capoverso 138 si applicano a tutti i sinistri e agli eventi occorsi successivamente alla data di entrata in vigore della citata tabella.
*  0.  7.  97.  298. Artini, Barbanti, Prodani.

      Sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. I parametri previsti dalla tabella di cui al capoverso 138 si applicano a tutti i sinistri e agli eventi occorsi successivamente alla data di entrata in vigore della citata tabella.
*  0.  7.  97.  299. Laffranco.

Pag. 53

      Sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. I parametri previsti dalla tabella di cui al capoverso 138 si applicano a tutti i sinistri e agli eventi occorsi successivamente alla data di entrata in vigore della citata tabella.
*  0.  7.  97.  300. Russo.

      Sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. I parametri previsti dalla tabella di cui al capoverso 138 si applicano a tutti i sinistri e agli eventi occorsi successivamente alla data di entrata in vigore della citata tabella.
*  0.  7.  97.  301. Parisi.

      Sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. I parametri previsti dalla tabella di cui al capoverso 138 si applicano a tutti i sinistri e agli eventi occorsi successivamente alla data di entrata in vigore della citata tabella.
0.  7.  97.  302. Colletti, Bonafede.

      Sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) I parametri per il risarcimento del danno non patrimoniale di cui al presente articolo si applicano alle richieste di risarcimento del danno verificatosi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
0.  7.  97.  303. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

      Sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. Le disposizioni previste dalla tabella di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del Codice delle assicurazioni private, come modificato dalla presente legge.
0.  7.  97.  304. Colletti, Bonafede.

      Sopprimere la lettera c).
0.  7.  97.  305. Polidori, Sandra Savino.

      Sostituire la lettera c) con la seguente:
          c) al comma 3, capoverso Art. 139, comma 2, dopo le parole: strumentale obiettivo inserire le seguenti:; ovvero visivo, con riferimento alle lesioni quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni.
0.  7.  97.  305.     (Nuova formulazione). Polidori, Sandra Savino.
(Approvato)

      Sostituire la lettera c) con la seguente:
          c) al comma 3, capoverso Art. 139, alla rubrica sostituire le parole: Danno non patrimoniale con le seguenti: Danno biologico e al comma 2, sopprimere la parola: strumentale.
0.  7.  97.  306. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

      Sostituire la lettera c) con la seguente:
          c) al comma 3, capoverso Art. 139, comma 2, dopo la parola: accertamento inserire le seguenti:, esclusivamente ad opera di specialista, nonché sopprimere la parola: strumentale.
0.  7.  97.  307. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Pag. 54

      Sostituire la lettera c) con la seguente:
          c) al comma 3, capoverso Art. 139, comma 2, sostituire le parole: clinico strumentale obiettivo con le seguenti: secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale e al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: fino al 20 per cento.
0.  7.  97.  308. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

      Sostituire la lettera c) con la seguente:
          c) al comma 3, capoverso Art. 139, comma 2, sostituire le parole: clinico strumentale obiettivo con le seguenti: secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale e al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
0.  7.  97.  309. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

      Sostituire la lettera c) con la seguente:
          c) al comma 3, capoverso Art. 139, comma 2, sostituire le parole: clinico strumentale obiettivo con le seguenti: secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale.
0.  7.  97.  310. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

      Dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
          c-bis) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Il comma 3-quinquies, dell'articolo 32, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, è sostituito dal seguente:
      3-quinquies. Per le classi di massimo sconto, a parità di condizioni soggettive e oggettive, ciascuna delle compagnie di assicurazione deve praticare tariffe uniche a livello nazionale.
0.  7.  97.  311. Russo.
(Inammissibile)

      Dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
          c-bis) al capoverso Art. 139, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
      3-bis. Le nuove disposizioni di cui al presente articolo in materia di risarcimento del danno non patrimoniale si applicano ai danni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
0.  7.  97.  312. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

NUOVA FORMULAZIONE DELL'EMENDAMENTO 7.97 DEI RELATORI

      All'articolo 7 apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, sostituire il capoverso «Articolo 138 – (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità)» con il seguente:

Art. 138.
(Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità).

      1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:Pag. 55
          a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti;
          b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

      2. La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti principi e criteri:
          a) agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
          b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;
          c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
          d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;
          e) il danno biologico temporaneo inferiore al cento per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

      3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 40 per cento.
      4. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.
      5. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.»;
          b) sopprimere il comma 2;
          c) al comma 3, capoverso articolo 139, comma 2, sopprimere la parola: «strumentale».
7. 97. (Nuova formulazione) I Relatori.
(Approvato)

Pag. 56

ALLEGATO 2

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 Russo e C. 3060 Simonetti).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE NELLA SEDUTA ODIERNA

ART. 5.

      Apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le certificazioni dello stato di famiglia rilasciate per le finalità di cui al presente comma sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642.
          b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
      1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), quantificati in euro 500 mila a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio», nella missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. 11. Giuseppe Guerini.

ART. 6.

      Al comma 1, capoverso 3-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149 o dall'invito alla stipula della negoziazione assistita ovvero, qualora sia intervenuta specifica richiesta di indicazione dei testimoni da parte dell'assicurazione, che deve avvenire entro sessanta giorni dalla denuncia di sinistro, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La parte che riceve la richiesta da parte dell'assicurazione effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi nel termine di sessanta giorni. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione ed alla comunicazione di eventuali ed ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni.
6. 27. (Nuova formulazione) Vazio, Gadda, Morani, Fanucci, Amoddio, Moretto, Marco Di Maio, Crimì, Donati, Dallai, Capozzolo, Coppola.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

      1. L'IVASS provvede alla verifica trimestrale sui dati relativi ai sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute ad inserire nella banca dati sinistri di cui all'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n.  209 del 2005, al fine di assicurare l'omogenea e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei dati medesimi. All'esito delle verifiche periodiche, l'IVASS Pag. 57redige apposita relazione le cui risultanze sono considerate anche al fine della definizione della significatività degli sconti di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del codice delle assicurazioni private.
      2. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno 5 anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.
*6. 010. (ex 3.97) (Nuova formulazione) Impegno, Valeria Valente, Rostan, Iacono, Ribaudo, Tino Iannuzzi, Bossa, Grassi, Folino, Salvatore Piccolo, Bruno, Carloni, Palma.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

      1. L'IVASS provvede alla verifica trimestrale sui dati relativi ai sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute ad inserire nella banca dati sinistri di cui all'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n.  209 del 2005, al fine di assicurare l'omogenea e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei dati medesimi. All'esito delle verifiche periodiche, l'IVASS redige apposita relazione le cui risultanze sono considerate anche al fine della definizione della significatività degli sconti di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del codice delle assicurazioni private.
      2. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno 5 anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.
*6. 04. (Nuova formulazione) Luigi Di Maio, Pesco, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Vallascas, Ruocco.

ART. 7.

      Alla lettera a), capoverso Articolo 138, comma 1, dopo le parole: con decreto del Presidente della Repubblica, inserire le seguenti: da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,.
*0. 7. 97. 201. Boccadutri.

      Alla lettera a), capoverso Articolo 138, comma 1, dopo le parole: con decreto del Presidente della Repubblica, inserire le seguenti: da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,.
*0. 7. 97. 202. Polidori, Sandra Savino.

      Apportare le seguenti modificazioni:
          a) alla lettera a), capoverso «Articolo 138», comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando Pag. 58la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;»;
          b) alla lettera a) capoverso Articolo 138, sostituire il comma 3, con il seguente: «3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al trenta per cento.»;
          c) sostituire la lettera b) con la seguente:
      «b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      “2. La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del Codice delle assicurazioni private, come sostituito dal presente articolo, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto”».
0. 7. 97. 236. Vazio, Ermini, Verini, Morani, Marco Di Maio, Giuseppe Guerini, Capozzolo, Coppola, Crimì, Gadda, Moretto, Donati, Amoddio, Dallai, Rostan, Piccoli Nardelli, Iori, Maestri, Fanucci, Parrini, Blazina, Lodolini, Fiorio, Pelillo, Patriarca, Zan, Giuliani, Tartaglione.

      Sostituire la lettera c) con la seguente:
          c) al comma 3, capoverso Articolo 139, comma 2, dopo le parole: «strumentale obiettivo» inserire le seguenti: «, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni».
0. 7. 97. 305. (Nuova formulazione) Polidori, Sandra Savino.

      All'articolo 7 apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, sostituire il capoverso Articolo 138 – (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità) con il seguente:

Art. 138.
(Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità).

      1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:
          a) delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti;
          b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

      2. La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti principi e criteri:
          a) agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;Pag. 59
          b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;
          c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
          d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;
          e) il danno biologico temporaneo inferiore al cento per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

      3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 40 per cento.
      4. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.
      5. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.;
          b) sopprimere il comma 2;
          c) al comma 3, capoverso articolo 139, comma 2, sopprimere la parola: «strumentale».
7. 97. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 8.

      Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le medesime sono rese fruibili alle parti.
8. 20. (Nuova formulazione) Allasia, Busin, Abrignani, Polidori.

      Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 5, all'inizio del secondo periodo, premettere le seguenti parole: Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo,.
*8. 7. Abrignani.

      Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 5, all'inizio del secondo periodo, premettere le seguenti parole: Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo,.
*8. 10. Sottanelli, Galgano.

      Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 5, all'inizio del secondo periodo, premettere le seguenti parole: Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo,.
*8. 59. Causi.

      Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 5, all'inizio del secondo periodo, premettere le seguenti parole: Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo,.
*8. 60. Bargero.

Pag. 60

      Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 5, all'inizio del secondo periodo, premettere le seguenti parole: Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo,.
*8. 76. Pagano.

ART. 9.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

      1. All'articolo 148, comma 2-bis, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n.  209 del 2005, il primo periodo è sostituito dal seguente: »Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, e qualora, dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di anomalia definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, o segnalati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132-ter, comma 1, o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.
9. 3. (Nuova formulazione) Sottanelli, Galgano.

      Dopo il comma 1, inserire il seguente:

      1-bis. Al Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 201, comma 1-bis, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
      «g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.  27»;
          b) all'articolo 201, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
      «1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.  689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 193».
9. 27. (Nuova formulazione) Causi, Benamati, Taranto, Senaldi, Peluffo, Scuvera, Arlotti, Cani, Tidei, Carella, Zoggia, Lodolini, Ribaudo, De Maria, Catalano.

Pag. 61

ART. 13.

      Al comma 2, lettera a), capoverso b-bis, sostituire le parole: 10.000.000, con le seguenti: 15.000.000.
13. 5. (Nuova formulazione) Causi, Benamati, Taranto, Senaldi, Peluffo, Scuvera, Arlotti, Cani, Tidei, Carella, Zoggia, Lodolini, Ribaudo, Moretto, De Maria.

      Al comma 2, lettera b), capoverso comma 2, dopo le parole: dell'articolo 286, aggiungere le seguenti: nonché i sinistri gestiti dall'Ufficio Centrale Italiano ai sensi dell'articolo 125, comma 5, e dell'articolo 296,
13. 3. Sottanelli, Galgano.

      Al comma 2, lettera f), capoverso Art. 316, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 154, commi 4 e 5, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.
13. 4. Sottanelli, Galgano.

      Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:; con l'archivio dei carichi pendenti istituito presso lo stesso Ministero; con l'Anagrafe Tributaria, limitatamente alle informazioni di natura anagrafica, incluso il codice fiscale o la partita IVA; con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente istituita con decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221; con il Casellario Centrale Infortuni istituito dal Regio decreto 23 marzo 1922, n.  387, presso il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, trasferito dal decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n.  877, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL, riordinato con decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.  38 e relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 settembre 2012, n.  10546.
13. 23. Sottanelli, Galgano.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n.  179 del 2012 è aggiunto il seguente periodo: «L'IVASS può richiedere alle imprese di assicurazione i dati relativi alle querele presentate all'Autorità Giudiziaria per frode assicurativa o reati collegati ed utilizzare tali informazioni esclusivamente per attività di contrasto di tali frodi all'interno dell'Archivio Informatico Integrato».
13. 25. Sottanelli, Galgano.

ART. 14.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Poteri dell'IVASS per l'applicazione delle norme introdotte).

      1 L'IVASS esercita poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione, all'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione, anche in fase di offerta contrattuale. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo Pag. 6213, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, è dato conto specificamente dell'esito dell'attività svolta.
      2 Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono, l'entità della riduzione dei premi secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì, entro i trenta giorni successivi, i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione nei rispettivi siti internet.
      3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
      4. Il comma 4 dell'articolo 328 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, è sostituto dal seguente:
      «4. Gli importi delle sanzioni inflitte in applicazione dell'articolo 145-bis e del capo III del presente titolo sono devoluti alla CONSAP Spa – Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada».

      5. L'IVASS, d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, monitora le variazioni dei premi assicurativi offerti al consumatore e l'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
      6. All'attuazione del presente capo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*14. 1. (Nuova formulazione) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Poteri dell'IVASS per l'applicazione delle norme introdotte).

      1. L'IVASS esercita poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione, all'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione, anche in fase di offerta contrattuale. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, è dato conto specificamente dell'esito dell'attività svolta.
      2 Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono, l'entità della riduzione dei premi secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì, entro i trenta giorni successivi, i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione nei rispettivi siti internet.
      3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
      4. Il comma 4 dell'articolo 328 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, è sostituto dal seguente:
      «4. Gli importi delle sanzioni inflitte in applicazione dell'articolo 145-bis e del capo III del presente titolo sono devoluti alla CONSAP Spa – Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada».

      5. L'IVASS, d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Pag. 63monitora le variazioni dei premi assicurativi offerti al consumatore e l'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
      6. All'attuazione del presente capo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*14. 2. (Nuova formulazione) Causi, Benamati, Taranto, Senaldi, Peluffo, Scuvera, Arlotti, Cani, Tidei, Carella, Zoggia, Lodolini, Ribaudo, Moretto, De Maria.

ART. 15.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Al fine di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche complementari collettive di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252, e di quelle di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca un tavolo di consultazione cui partecipano le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, nonché esperti della materia previdenziale, finalizzato ad avviare un processo di riforma delle medesime forme pensionistiche secondo le seguenti linee guida:
          a) revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione, fondata su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali e internazionali, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e degli altri organi collegiali;
          b) fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati, nonché dei regimi gestionali;
          c) individuazione di procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi.
15. 8. (Nuova formulazione) Causi.

      Al comma 1, sopprimere la lettera a) e il numero 2 della lettera c).
*15. 14. Rostellato.

      Al comma 1, sopprimere la lettera a) e il numero 2 della lettera c).
*15. 39. Taranto.

      Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:

      4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche o parti di esse siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e che in tal caso possano essere erogate, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. I regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l'anticipo di cui al periodo precedente fino a un massimo di dieci anni.
15. 38. (Nuova formulazione) Taranto.

Pag. 64

ART. 27.

      Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, premettere i seguenti:
      01. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) il comma 63 è sostituito dal seguente:
      63. Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:
          a) tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e comunque le spese anticipate di cui all'articolo 15, primo comma, numero 3) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale;
          b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n.  64;
          c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito;
          b) il comma 64 è abrogato;
          c) il comma 65 è sostituito dal seguente:
      65. Le somme depositate nel conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile è altresì il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse;
          d) il comma 66 è sostituito dal seguente:
      66. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 66, il notaio o altro pubblico ufficiale può disporre delle somme di cui si tratta solo per gli specifici impieghi per i quali gli sono state depositate, mantenendo di ciò idonea documentazione. Nei casi previsti dalla lettera c) del comma 63, eseguita la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, verificata l'assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto o da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta;
          e) dopo il comma 66 è aggiunto il seguente:
      66-bis. Il notaio o altro pubblico ufficiale può recuperare dal conto dedicato, a seguito di redazione di apposito prospetto contabile, le somme di cui al comma 63 che abbia eventualmente anticipato con fondi propri, nonché le somme in esso versate diverse da quelle di cui al comma 63;
          f) il comma 67 è sostituito dal seguente:
      67. Gli interessi maturati su tutte le somme depositate, al netto delle spese e delle imposte relative al conto corrente, Pag. 65sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, secondo le modalità e i termini individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine il Consiglio nazionale del notariato elabora, ai sensi della lettera f) dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n.  577, e successive modificazioni, principi di deontologia destinati ad individuare le migliori prassi al fine di garantire l'adempimento regolare, tempestivo e trasparente di quanto previsto dalla presente legge. Del pari provvedono gli organi preposti, secondo i rispettivi ordinamenti, alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti.«
02. Entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, e in seguito di triennio in triennio, il Consiglio nazionale del notariato, sentiti gli organi preposti alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti, presenta al Ministro della giustizia una relazione sullo stato di applicazione delle norme di cui ai commi da 63 a 67 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147, segnalando le eventuali criticità e proponendo le modifiche ritenute opportune;
          b) al comma 1, dopo la lettera c) inserire le seguenti:
      c-bis) l'articolo 28, terzo comma, è sostituito dal seguente:
      Il notaio deve ricusare il suo ministero se le parti non depositano antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, oppure di testamenti;
          c-ter) all'articolo 93-bis dopo il secondo comma è inserito il seguente:
      Il Consiglio notarile distrettuale procede annualmente al sorteggio di un numero di notai pari almeno ad un ventesimo degli iscritti al ruolo, presso i quali sono eseguite ispezioni dirette al controllo della regolare tenuta e dell'impiego dei fondi e dei valori consegnati ad ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio, e a tal fine:
          a) il notaio mette a disposizione del Consiglio notarile distrettuale, anche in via preventiva all'ispezione presso lo studio e nel più breve tempo possibile, tutta la documentazione contabile in suo possesso che gli è richiesta anche al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 63 a 67, della legge 27 dicembre 2013, n.  147;
          b) il Consiglio notarile distrettuale nomina ogni due anni in numero congruo i notai incaricati di procedere alle ispezioni contabili, scegliendoli preferibilmente tra i notai appartenenti ad altri distretti della medesima Corte d'appello;
          c) le ispezioni contabili sono eseguite congiuntamente da tre notai nominati come alla precedente lettera b), secondo le modalità previste per le ispezioni presso gli studi notarili e con l'obbligo di astensione in ogni caso di conflitto di interessi.

      Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure per favorire la concorrenza e la trasparenza nel notariato.
27. 5. I Relatori.

      Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
      a) sostituire la lettera a) con la seguente:
          a) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:
      1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che Pag. 66di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti;
          b) sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:
      «il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la sede assegnatagli, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa. Il notaio può, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana.».
27. 6. I Relatori.

ART. 28.

      Sopprimerlo.
*28. 1. Abrignani, Polidori, Sandra Savino.

      Sopprimerlo.
*28. 2. Giuseppe Guerini, Amoddio, Vazio, Morani, Fanucci, Moretto, Marco Di Maio, Crimì, Donati, Dallai, Capozzolo, Coppola.

      Sopprimerlo.
*28. 3. Pelillo, Petrini.

      Sopprimerlo.
*28. 4. Bargero, Basso.

      Sopprimerlo.
*28. 5. Bonafede.

      Sopprimerlo.
*28. 6. Rampelli, Giorgia Meloni, La Russa, Cirielli, Maietta, Nastri, Taglialatela, Totaro.

      Sopprimerlo.
*28. 7. Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Fucci, Latronico.

      Sopprimerlo.
*28. 8. Benamati, Causi, Senaldi, Tidei, Carella, Zoggia, Lodolini, De Maria, Bargero.

      Sopprimerlo.

*28. 9. Ricciatti, Paglia, Ferrara, Pellegrino.

      Sopprimerlo.
*28. 10. Cani.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Semplificazioni nelle procedure ereditarie).

      1. L'articolo 52 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

      Art. 52. – Il registro delle successioni è tenuto dal Consiglio Nazionale del Notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n.89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.
      Nel registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge, nonché le copie autentiche degli atti di cui la legge prescrive il deposito. Vi sono inoltre inseriti e conservati Pag. 67i certificati successori europei emessi in Italia ai sensi del Regolamento UE n.  650/2012, nonché le domande dirette al loro rilascio. L'inserzione è fatta d'ufficio dal notaio, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o certificati da lui rilasciati; su delega dell'ufficio giudiziario o su istanza di parte, a cura di un notaio, se si tratta di dichiarazioni ricevute dal cancelliere o provvedimenti del tribunale. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudiziaria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle successioni tenuti dai cancellieri presso la cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.
      Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato.
      2. L'articolo 53 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:
      Art. 53. – Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati.
      3. L'articolo 55 delle disposizioni di attuazione del codice civile è abrogato.
28. 01. Librandi, Sottanelli, Galgano.

ART. 29.

      Dopo il comma 2, inserire il seguente:
      2-bis, Gli adempimenti di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231, relativi agli atti di iscrizione al registro delle imprese di società a responsabilità limitata semplificata redatti per scrittura privata sono effettuati dal conservatore del registro delle imprese territorialmente competente.
29. 19. I Relatori.