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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 marzo 2016
606.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.  141 (Atto n.  256).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

      La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
      esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.  141 (Atto n.  256);
      preso atto di come il termine di scadenza per l'esercizio della delega relativa alla direttiva 2014/17/UE debba calcolarsi facendo riferimento alla originaria formulazione dell'articolo 31 della predetta legge n.  234 del 2012 (due mesi antecedenti al termine di recepimento indicato nelle singole direttive), in quanto tale formulazione continua ad applicarsi per le deleghe contenute nelle leggi di delegazione europea (tra cui la legge n.  114 del 2015, in forza della quale è stato predisposto lo schema di decreto legislativo) entrate in vigore prima delle modifiche al predetto articolo 31 operata dall'articolo 29 della legge n.  115 del 2015 (che ha anticipato il termine di scadenza delle rispettive deleghe a quattro mesi antecedenti il termine di recepimento indicato nelle direttive), e di come pertanto il termine per il recepimento della direttiva 2014/17/UE debba ritenersi fissato al 21 gennaio 2016, prorogato al 21 aprile 2016 ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 31 della legge n.  234 del 2012, il quale stabilisce che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, esso slitta appunto di tre mesi;
      evidenziato come la direttiva 2014/17/UE sul credito ipotecario (cosiddetta Mortgage Credit Directive – MCD), che lo schema di decreto legislativo intende recepire, si ponga l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivano contratti di credito relativi a beni immobili (mutui ipotecari), migliorando il livello di protezione assicurato ai consumatori stessi dalla normativa previgente;
      considerato che il recepimento della Direttiva nell'ordinamento nazionale interviene in un momento delicato dei rapporti fra consumatori e sistema bancario, con l'obiettivo di costituire un rapporto di fiducia ora spesso messo in discussione;
      rilevato come il legislatore comunitario intenda agevolare la nascita di un mercato comunitario dei crediti immobiliari originati nei singoli Stati membri, prevedendo procedure per l'erogazione dei crediti immobiliari, procedure informative (verso il consumatore e da questi verso l'intermediario), nonché procedure per valutare le garanzie immobiliari, così da uniformare la procedura di erogazione del credito;Pag. 87
      evidenziato come l'attuazione della Direttiva possa contribuire, sotto il profilo economico, a porre le basi affinché le banche italiane migliorino la loro capacità di erogazione del credito immobiliare e possano anche meglio collocare (cioè cartolarizzare) i propri crediti immobiliari sul mercato comunitario;
      sottolineato altresì come la Direttiva promuova anche l'erogazione responsabile del credito ed una maggiore e più efficiente informativa nei confronti del consumatore, soprattutto con riguardo ai costi effettivi del credito;
      evidenziato come le norme recate dallo schema di decreto legislativo creeranno una disciplina specifica per i mutui immobiliari destinati ai consumatori, nel quadro della disciplina speciale del credito ai consumatori che, a sua volta, si pone come disciplina speciale all'interno della normativa generale della trasparenza bancaria, con la quale deve dunque rimanere coordinata;
      rilevato come tra le novità della nuova normativa si segnali la possibilità di introdurre il «servizio di consulenza» ai consumatori, in base alla quale l'intermediario che decidesse di prestare tale servizio, dovrà consigliare solo il prodotto di credito adatto al profilo del consumatore;
      rilevata altresì la portata innovativa del comma 3 del nuovo articolo 120-quinquiesdecies del TUB, il quale, nel consentire alle parti del contratto di credito di convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto di credito o successivamente, che in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione del debito, corrisponde alla ratio di snellire e abbreviare le procedure nel caso di inadempimento del debitore, senza dover far necessariamente ricorso a procedure esecutive giudiziali molto lunghe e complesse, riducendo pertanto il rischio e i costi esecutivi gravanti sul finanziatore in caso di inadempimento del debitore e nel contempo tutelando il diritto del consumatore a non far deprezzare il bene immobile oggetto della garanzia e a ottenere una perizia congrua del bene stesso, nonché assecondando l'esigenza di estinguere il debito;
      evidenziata in particolare la necessità di specificare meglio, sotto alcuni aspetti, la portata della norma di cui al predetto comma 3 del nuovo articolo 120-quinquiesdecies, al fine di assicurarne la piena applicabilità, garantendo un adeguato bilanciamento tra gli interessi delle parti ed evitando l'insorgere di contenzioso in materia;
      si segnala l'opportunità di procedere ulteriormente nel processo di riforma delle procedure esecutive, al fine di semplificarle, superare le attuale incertezze interpretative e applicative in materia, nonché di renderle più rapide e incisive;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:
          1) con riferimento all'articolo 120-quinquiesdecies del TUB, il quale prevede, al comma 3, che le parti del contratto di credito possono convenire espressamente, che in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all'eccedenza, considerato che l'articolo 28 della direttiva 2014/17/UE non consente agli Stati membri di impedire alle «parti di un contratto di credito di convenire espressamente che la restituzione o il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della vendita della garanzia reale è sufficiente a rimborsare il credito», provveda il Governo a recepire tale cogente previsione comunitaria formalizzando in norma di rango primario quanto già sostanzialmente sancito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (per la quale si può richiamare in particolare Pag. 88la sentenza della Cassazione civile, Sezione II, del 9 maggio 2013, n.  10986), la quale considera lecito in materia il ricorso al cosiddetto «patto marciano», in quanto, a differenza del patto commissorio, vietato dall'articolo 2744 del codice civile, in tale patto non sussiste sproporzione tra l'entità del debito e il valore del bene dato in garanzia, si procede alla stima del bene oggetto di garanzia e si prevede l'obbligo per il creditore di restituire al debitore l'importo eccedente l'entità del credito;
          2) provveda il Governo a emanare un atto di normativa secondaria attuativo del medesimo comma 3 dell'articolo 120-quinquiesdecies del TUB, per specificare i profili attuativi della disposizione, al fine di fugare incertezze rispetto al concreto atteggiarsi giuridico di tale meccanismo, nonché per assicurare adeguata tutela ai diritti dei consumatori e garantire che il debitore sia pienamente avvertito e consapevole del contenuto dell'accordo previsto dal comma 3 e dei suoi possibili esiti, evitando in tal modo squilibri o asimmetrie informative tra le parti;
          3) sempre con riferimento all'articolo 120-quinquiesdecies del TUB, provveda in particolare il Governo:
              a) a chiarire che la disposizione del predetto comma 3 non costituisce deroga al divieto di patto commissorio di cui al già richiamato articolo 2744 del codice civile, il quale dispone la nullità del patto col quale si conviene che «in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore», e di specificare, nell'atto di normativa secondaria attuativo dello stesso comma 3, la nozione e l'entità quantitativa e temporale dell'inadempimento (comunque per una morosità non inferiore a 18 rate), al ricorrere del quale si prevede la restituzione o il trasferimento del bene oggetto di garanzia reale ovvero dei proventi della vendita del medesimo bene, chiarendo nel decreto legislativo che non costituisce a tali fini inadempimento il ritardo nel pagamento di cui l'articolo 40, comma 2, del TUB;
              b) a chiarire come la previsione del comma 3 dell'articolo 120-quinquiesdecies del TUB comporti che la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia o dei proventi della vendita del bene stesso determina comunque l'estinzione del debito stesso, anche nel caso in cui il valore del bene trasferito o l'ammontare dei proventi della vendita sia inferiore all'ammontare del debito e come, conseguentemente, la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 120-quinquiesdecies non sia in alcun modo riferibile a tale fattispecie, ma alla diversa ipotesi di ricorso alla procedura esecutiva: provveda quindi il Governo a sopprimere il predetto comma 4 dell'articolo 120-quinquiesdecies, ovvero a collocarlo in altro articolo, al fine di evitare qualsiasi equivoco;
              c) a specificare, nel medesimo comma 3 dell'articolo 120-quinquiesdecies, che, in caso di inadempimento, il trasferimento dell'immobile oggetto della garanzia avviene mediante separato atto di disposizione del bene stesso da parte del debitore;
              d) a sopprimere le parole «o successivamente» dal predetto comma 3, in quanto tale previsione non trova esplicita corrispondenza nel dettato dell'articolo 28 della direttiva 2014/17/UE, escludendo inoltre la possibilità di inserire la clausola di cui al comma 3 anche nell'ipotesi di surroga;
              e) a specificare che il finanziatore non può condizionare l'erogazione del mutuo all'inserimento nel contratto di credito della clausola di cui al comma 3 dell'articolo 120-quinquiesdecies;
              f) a prevedere che, in caso di stipula della clausola contemplata dal citato comma 3, il consumatore debba essere assistito da un consulente, al fine di poter valutare appieno la convenienza a stipulare tale clausola;
              g) a prevedere che il perito scelto dalle parti per stimare il valore dell'immobile oggetto della garanzia, ai sensi del comma 3 dell'articolo 120-quinquiesdecies, Pag. 89deve possedere requisiti che ne assicurino l'indipendenza, prevedendo a tal fine che il potere di nomina del perito stesso sia attribuita al Presidente del Tribunale territorialmente competente;
          4) provveda il Governo, con riferimento al comma 1 dell'articolo 120-quinquiesdecies del TUB, il quale prevede che «il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti», a stabilire che l'adozione, da parte della Banca d'Italia, di disposizioni di attuazione in materia, costituisce un obbligo e non una mera facoltà;
      e con le seguenti osservazioni:
          a) con riferimento all'articolo 120-quinquies del TUB, recante le definizioni di termini utilizzati dallo schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di introdurre in tale ambito la definizione di banche dati creditizie, intese quali centrali rischi pubbliche e private utilizzate a supporto della valutazione del merito creditizio;
          b) con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 120-septies del TUB, inserita dall'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto, la quale indica i principi generali che devono guidare l'agire del finanziatore e dell'intermediario del credito, prevedendo che essi «si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori», valuti il Governo l'opportunità di specificare maggiormente tali principi comportamentali, nel senso di chiarire che tali soggetti sono tenuti a curare o salvaguardare i diritti e gli interessi del consumatore;
          c) con riferimento al comma 1 dell'articolo 120-undecies del TUB, il quale prevede che prima della conclusione del contratto di credito il finanziatore valuti in maniera approfondita il merito creditizio del consumatore «tenendo conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito», valuti il Governo l'opportunità di specificare quali siano i «fattori pertinenti» rilevanti a tal fine, esplicitando in tale ambito il riferimento alla situazione economica e finanziaria del consumatore, ovvero rinviando quantomeno tale specificazione ai provvedimenti attuativi della Banca d'Italia;
          d) ancora con riferimento all'articolo 120-undecies del TUB, valuti il Governo l'opportunità di inserire in tale ambito un esplicito riferimento alla consultazione di una banca dati creditizia al fine della corretta valutazione del merito creditizio, informando immediatamente e gratuitamente il consumatore del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati consultata, nonché chiarendo al riguardo che tale consultazione non determina di per sé il rifiuto della domanda di credito in quanto le informazioni in esse contenute possono esprimere solo la probabilità di inadempimento del debitore;
          e) con riferimento all'articolo 120-duodecies del TUB, il quale stabilisce che la valutazione degli immobili, ai fini della concessione del credito garantito da ipoteca, deve essere eseguita secondo standard affidabili e deve essere condotta da «persone competenti sotto il profilo professionale ed indipendenti dal processo di commercializzazione del credito», valuti il Governo l'opportunità di sostituire – coerentemente con il dettato delle normativa europea – la nozione di persona con quella di «valutatore»;
          f) con riferimento al comma 1 dell'articolo 120-terdecies del TUB, il quale disciplina i servizi di consulenza, valuti il Governo l'opportunità di meglio definire l'ambito di tale attività, specificando, alla lettera c) del comma 3, che essa riguarda anche i prodotti finanziari eventualmente collegati ai contratti di credito, ovvero i contratti accessori ai medesimi contratti di credito, in considerazione del fatto che spesso i contratti di credito risultano collegati a contratti o prodotti finanziari derivati, quali derivati su tassi o su valute;
          g) ancora con riferimento al tema dei servizi di consulenza finanziaria, valuti il Pag. 90Governo l'opportunità di prevedere che la consulenza al credito sia fornita obbligatoriamente nel caso in cui il consumatore stipuli un contratto di mutuo per la prima volta, e in tal caso se la consulenza debba essere prestata dal finanziatore con oneri a carico di quest'ultimo;
          h) con riferimento al nuovo articolo 12-quaterdecies del TUB, relativo ai finanziamenti in valuta estera, valuti il Governo l'opportunità di prevedere espressamente che i prospetti informativi dedicati alla clientela, oltre a illustrare i rischi di cambio e di interesse, nella sezione dedicata ai rischi tipici dell'operazione forniscano esemplificazioni chiare e utili per comprendere il possibile impatto di tali rischi sulle somme che il debitore deve ripagare.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.  141 (Atto n.  256).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL DEPUTATO PESCO E ALTRI

      La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
          premesso che:
              lo schema di decreto legislativo reca disposizioni di attuazione della direttiva sul credito ipotecario 2014/17/UE, cosiddetta Mortage Credit Directive – MCD: lo schema di decreto legislativo intende attuare la delega contenuta nell'Allegato B, numero 13), della legge 9 luglio 2015, n.  114, «Legge di delegazione europea 2014»: in realtà si osserva che l'articolo 12 del disegno di legge di delegazione europea 2015 (A.C. 3540) detta nuovi principi e nuovi criteri direttivi preposti al recepimento della Direttiva 2014/17/UE; altresì non si esclude che a seguito dell'iter legislativo al quale risulta essere subordinato il richiamato disegno di legge i principi ed i criteri direttivi ivi contenuti possano essere modificati e per tale ragione si ritiene che lo schema di decreto legislativo in oggetto potrebbe non essere conforme con i nuovi principi e criteri direttivi. Sulla base di tale valutazione sarebbe preferibile non precedere all'esame dello schema di decreto legislativo ed attendere l'esito dell'iter legislativo del disegno di legge di delegazione europea 2015;
          considerato che:
              lo schema di decreto legislativo propone alcune modifiche al Testo Unico Bancario, provvedendo ad introdurre al Titolo VI un nuovo Capo I-bis rubricato «Credito immobiliare ai consumatori» comprendente gli articoli da 120-quinquies a 120-noviesdecies;
              il nuovo articolo 120-quinquiesdecies del TUB dà attuazione all'articolo 28 della direttiva 2014/17/UE, provvedendo a disciplinare i casi in cui il consumatore sia in ritardo nei pagamenti delle rate di rimborso del credito e le connesse procedure esecutive. In particolar modo il nuovo articolo prevede che le parti del contratto di credito possano convenire, sia in fase di conclusione del contratto di credito sia successivamente, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo determini l'estinzione del debito (fermo restando il diritto del consumatore all'eventuale eccedenza). La presunta semplificazione delle procedure relative ai casi di inadempimenti del debitore, con conseguente esclusione delle procedure esecutive giudiziali, sembrerebbe essere motivata dalla riduzione dei rischi e dei costi esecutivi che gravano sul finanziatore e quanto asserito dovrebbe contribuire ad ampliare la disponibilità di credito da parte delle banche e migliorare le condizioni di prestito. In realtà tali previsioni risultano essere mere supposizioni teoriche, in quanto nulla si dispone in materia Pag. 92di miglioramento delle condizioni di prestito a favore dei consumatori che dovessero prestarsi alla sottoscrizione di procedure alternative alle esecuzioni giudiziali da avviarsi nelle ipotesi di inadempimento. Infatti si osserva che il tasso di interesse effettivo applicato al debitore è parametrato anche ad eventuali insolvenze sistemiche, quindi parte del tasso di interesse pagato dal debitore è utile a compensare eventuali insolvenze da parte di altri debitori. Una semplificazione delle procedure da avviarsi nelle ipotesi di inadempimento del debitore non può che presupporre una sensibile riduzione dei tassi di interesse applicati dalle banche. Altresì, al fine di tutelare il consumatore ed indurre le banche ad applicare realmente condizioni di prestito migliori sarebbe opportuno individuare un nuovo limite per il calcolo dell'usura bancaria, nuovo limite che in linea di principio dovrebbe essere inferiore rispetto ai contratti nei quali non siano previste procedure alternative alle esecuzioni giudiziali. Una previsione normativa di questo genere sembrerebbe maggiormente coerente ad un ipotetico equilibrio – anche se non condiviso dagli scriventi – tra le esigenze in termini di patrimonio di vigilanza delle banche ed il miglioramento delle condizioni di accesso al credito, diversamente, l'assenza di una riduzione del tasso di interesse applicato al consumatore tradurrebbe l'iniziativa in un'ennesima agevolazione concessa alle banche ed al sistema bancario nel suo complesso non coerente con il comma 2 dell'articolo 47 della Costituzione in materia di accesso (e tutela) del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione;
              altresì si osserva che le disposizioni di cui all'articolo 2744 del codice civile sanciscono la nullità del cosiddetto patto commissorio ovvero del patto con il quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà del bene ipotecato o dato in pegno passi al creditore ed in particolar modo, le stesse disposizioni, sanciscono la nullità del patto anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno. Altresì, da un'analisi della giurisprudenza di merito e delle recenti sentenze della Corte di Cassazione si evincerebbe una legittimazione del cosiddetto patto marciano – rectius la non sussistenza di una fattispecie elusiva del divieto di patto commissorio ex articolo 2744 del codice civile – nell'ipotesi in cui vi sia una proporzionalità tra l'importo del debito ed il valore della garanzia. Una rilevante capienza del bene oggetto di garanzia rispetto all'entità del debito configura certamente una fattispecie di patto commissorio occulto (dissimulato o indiretto). Quindi il configurarsi di una fattispecie di patto commissorio si manifesta non solo nelle ipotesi in cui non sarebbe in alcun modo previsto il diritto del consumatore all'eccedenza dei proventi derivanti dalla vendita del bene posto a garanzia del debito, ma ulteriormente nell'ipotesi in cui la differenza tra il debito (originario o residuo) ed il valore della garanzia sia eccessivo in quanto in questo caso si esporrebbe il debitore in una eccessiva responsabilità patrimoniale. Infatti non sembra giuridicamente sostenibile dare attuazione alle procedure intrinseche del patto marciano (particolarmente semplificate) nell'ipotesi di insolvenza da parte del debitore per – ad esempio – il 10 per cento del valore originario del debito e quindi procedere alla vendita del bene posto a garanzia per soddisfare una minima percentuale residua del debito originario;
              altresì si evidenzia come la garanzia risponde all'interesse creditorio all'adempimento e non all'interesse creditorio all'appropriazione. Quindi, un'alienazione in funzione non di garanzia ma di adempimento, determinerebbe comunque l'invalidità del patto marciano anche se soddisfatti l'esigenza della proporzionalità e i valori della garanzia e del credito, in quanto tale proporzionalità non può supplire all'inettitudine causale di un negozio di garanzia attributivo della proprietà;
              in fine si evidenzia che il patto marciano non implica una forma di controllo giudiziale «a priori» delle procedure esecutive e quindi non esclude l'avvio delle procedure esecutive nelle ipotesi in Pag. 93cui si accerti – giudizialmente – la violazione della normativa in materia di anatocismo ed usura bancaria. Quindi, paradossalmente, con il patto marciano la banca avvia una procedura esecutiva semplificata anche se in linea di principio abbia violato la normativa in materia di anatocismo ed usura bancaria e quindi anche se non abbia titolo al debito residuo ma al contrario debba essa stessa risarcire il debitore. In conclusione il patto marciano esclude ogni forma di tutela e guarentigia statuale e giudiziale posta a garanzia dei cittadini;
          ritenuto che:
              occorrono interventi di sostegno ai consumatori al fine di favorire il rientro dall'esposizione debitoria nei confronti delle banche, scongiurando il rischio di espropriazione forzate dell'immobile (che semmai costituisce nella maggioranza dei casi l'unica abitazione di proprietà), o che mirino quantomeno a limitare il danno patrimoniale che conseguirebbe dalle vendite forzate, sempre più indirizzate ad ottimizzare il recupero del debito attraverso la svalutazione dell'immobile (venduto a prezzi ben al di sotto al valore di mercato);
              in tale ottica, sarebbe auspicabile l'introduzione di specifiche procedure concordate di composizione della crisi debitoria ovvero di potenziamento di quelle già esistenti: si pensi alla normativa di cui alla legge n.  3 del 27 gennaio 2012, che ha introdotto la possibilità per il consumatore di proporre un accordo con i creditori (avallato dall'omologazione del Tribunale) per la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri. Viceversa, nel caso di comprovata impossibilità di recupero del debito, sarebbero opportune misure che tutelino il debitore sottoposto a procedure esecutive, introducendo ad esempio limiti di valore alla possibilità di esproprio (rapportati semmai al valore del debito residuo) nonché limiti alla vendita quando essa avviene ad un prezzo ben al di sotto del valore effettivo dell'immobile, generando pertanto un danno patrimoniale al debitore non più recuperabile (oltre alla privazione dell'abitazione familiare);
              all'esatto contrario, sono da contrastare e limitare tutte quelle pratiche, frutto della prassi contrattuale del settore creditizio (e che il decreto in esame intende agevolare e regolamentare), volte a favorire la vendita dell'immobile o il trasferimento immediato della proprietà del bene in favore degli istituti di credito (si pensi al cd. patto marciano). Tali procedure, oltre ad essere in evidente contrasto con il divieto del patto commissorio di cui all'articolo 2744 c.c., comprimono le garanzie e le tutele per il debitore. Anche se frutto della volontà contrattuale delle parti, l'inserimento di tali clausole nel contratto è quasi sempre posto dalla banca come condizione per l'erogazione del credito, sfruttando pertanto la posizione debole del consumatore. La vendita o il trasferimento sulla base del valore di mercato dell'immobile, nemmeno rappresenta una concreta tutela per il debitore considerato che la stima è spesso eseguita da un perito nominato dall'istituto di credito e che le oscillazioni del mercato potrebbero addirittura portare ad un deprezzamento del bene (sicché il debitore, oltre a vedersi privato della proprietà del bene, resterebbe ancora esposto verso la banca per il pagamento del debito residuo);
              ma ciò che più preoccupa, è la privazione della tutela giudiziaria che non consentirebbe al debitore di far valere eventuali illegittimità del contratto e, conseguentemente, della pretesa creditoria. Non va dimenticato, infatti, che proprio le tutele giudiziarie hanno condotto negli ultimi anni a storiche pronunce in favore dei consumatori in materia di accesso al credito. Si pensi all'ammortamento del finanziamento secondo il metodo «alla francese»: tale espediente è stato giudicato illecito da numerose sentenze dei tribunali di merito secondo i quali il calcolo dell'interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito secondo Pag. 94le regole matematiche dell'interesse semplice. Si pensi ancora alle note pronunce in materia di anatocismo bancario e quelle in materia di violazione degli obblighi informativi;
              appare chiaro quindi che privare il consumatore della tutela giudiziaria, in favore di procedure stragiudiziali volte ad accelerare il recupero del credito, significherebbe limitare la possibilità di far valere numerosi casi di illegittimità e abusi contrattuali e, soprattutto, di ottenere una tutela fondamentale per il proprietari sottoposto ad esecuzione ovvero la sospensione della procedura esecutiva. Sul punto, si rammenta la storica pronuncia della Corte di Giustizia UE (C-34/13 del 10 settembre 2014) che ha sancito il principio di diritto secondo il quale «il Giudice può bloccare provvisoriamente la Banca o la Finanziaria che mette all'asta la casa se nel contratto sono presenti delle clausole abusive», ovvero tutte quelle clausole vietate dalle direttive UE e che la banca o la finanziaria hanno fatto comunque firmare al cliente;
              non servirebbero a mitigare la portata lesiva del provvedimento nemmeno le proposte emendative avanzate dalla maggioranza, in relazione alle quali si esprime sin da ora piena contrarietà. Si pensi all'ipotizzato prolungamento delle rate non pagate, che non risolve affatto la problematica connessa alla necessaria correlazione tra valore dell'immobile e debito residuo; all'attribuzione dell'incarico peritale ad un soggetto terzo che, sebbene nominato dal Tribunale, comunque non garantisce l'imparzialità e l'assenza di conflitto di interesse (con conseguente necessità del privato di nominare un proprio consulente, con aggravio di oneri e spese); così come a nulla servirebbe la garanzia dell'estinzione del debito in caso di realizzo della vendita insufficiente a coprire il debito residuo, essendo già previste dall'ordinamento procedure volte a garantire tale effetto (si pensi alla citata procedura di cui alla legge n.  3 del 2012). Inoltre, si evidenzia come le dette modifiche (che snaturando la portata della normativa in esame andrebbero riportate in un nuovo schema di decreto legislativo da sottoporre al vaglio della Commissione, previo ritiro dell'attuale) verrebbero introdotte solo con il decreto definitivo attuativo della delega, comprimendo pertanto la funzione di controllo della Commissione, o addirittura in un provvedimento di natura regolamentare (lasciato alla piena discrezionalità del Governo);
      esprime

PARERE CONTRARIO

Pesco, Villarosa, Ruocco, Alberti, Pisano.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.  141 (Atto n.  256).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DALLA DEPUTATA SANDRA SAVINO E ALTRI

      La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati;
          esaminato lo schema di decreto legislativo (Atto del Governo n.  256) per il recepimento della direttiva 2014/17/UE (cosiddetta, direttiva MCD – Mortgage Credit Directive) in materia di protezione dei consumatori e del livello di professionalità dei creditori ed intermediari al credito nel mercato dei mutui per l'acquisto di immobili residenziali;
          il disegno di legge di delegazione europea 2015 (C. 3540), presentato alla Camera il 18 gennaio 2016 e assegnato alle Commissioni per l'esame il successivo 5 febbraio, elenca – all'articolo 12 – principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa per il recepimento della direttiva 2014/17/UE, delega già conferita dalla legge 9 luglio 2015, n.  114 (legge di delegazione europea 2014);
          risulta quindi evidente una sovrapposizione tra le disposizioni recate dal provvedimento in titolo, emanato sulla scorta della delega prevista dalla legge di delegazione europea per il 2014, e l'articolo 12 del disegno di legge di delegazione europea per il 2015;
          l'articolo 1 novella il testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385, introducendo nel Titolo VI, in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, il nuovo Capo I-bis, rubricato Credito immobiliare ai consumatori, comprendente gli articoli da 120-quinquies a 120-noviesdecies;
          in particolare il nuovo articolo 120-quinquiesdecies del TUB, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame (in attuazione all'articolo 28 della direttiva), disciplina i casi in cui il consumatore è inadempiente nel pagamento delle rate di rimborso del debito. Il comma 1 stabilisce che, ferma restando la risoluzione del contratto in caso di ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte (ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Testo Unico Bancario del 1993), il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti. Il comma 2, vieta al finanziatore di imporre al consumatore oneri, derivanti dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell'inadempimento stesso. Il comma 3 prevede che le parti del contratto di credito possono convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto di credito o successivamente, che, in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione del debito, fermo restando il diritto del Pag. 96consumatore all'eccedenza. Il valore della garanzia è stimato con una perizia successivamente all'inadempimento, da parte di un perito scelto dalle parti di comune accordo, sulla base di quanto previsto dal nuovo articolo 120-duodecies in materia di valutazione dei beni immobili;
          l'articolo 120-quinquiesdecies introduce quindi un criterio volto a snellire e abbreviare le procedure nel caso di inadempimento del debitore, senza dover far necessariamente ricorso a procedure esecutive giudiziali. Tale «semplificazione», se da una parte riduce il rischio e i costi esecutivi gravanti sul finanziatore in caso di inadempimento del debitore, dall'altra prefigura chiaramente una situazione di inadeguata ed insufficiente tutela del cittadino-debitore, anche se la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta la completa estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all'eccedenza;
          è altrettanto evidente che una simile «semplificazione» non contribuisca in alcun modo ad ampliare la disponibilità di credito da parte delle banche, né tantomeno a migliorare le condizioni di prestito, a vantaggio dei debitori, non soddisfacendo quindi gli obiettivi della direttiva;
          il tema del rapporto tra banche e debitori è una questione più complessa, per cui è strategica la creazione di un quadro regolamentare unitario, trasparente e completo in materia di accesso al credito;
          il credito è uno strumento importante per i consumatori e per le famiglie che permette loro di affrontare spese indispensabili per una normale ed ordinata esistenza. In tal senso, l'accesso al credito, a costi ragionevoli, è uno strumento fondamentale per l'inclusione sociale;
          la più grande sfida della politica economica, fiscale e sociale è quella d'assicurare l'accesso responsabile al credito, attraverso un quadro normativo finalizzato ad evitare attività irresponsabili di erogazione di prestiti e di assunzione di prestiti, contrastando tutte le forme di informazione asimmetrica tra prestatori e consumatori;
          il provvedimento in titolo non risponde agli obiettivi citati, e, accelerando al massimo il recupero dei crediti inesigibili da parte degli istituti di credito, nei fatti, si pone in contrasto con il codice civile sotto il profilo del rispetto del divieto di patto commissorio. L'articolo 2744 del codice civile vieta infatti il cosiddetto «patto commissorio», ovvero «il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore»;
          vale la pena ricordare che già la vigente disciplina in materia di prestito vitalizio ipotecario prevede strumenti molto incisivi a favore del creditore in caso di inadempimento del debitore, consentendo in tal caso al creditore stesso di porre in vendita direttamente l'immobile gravato da ipoteca a garanzia del finanziamento. Infatti il comma 12-quater dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge n.  203 del 2005, stabilisce che «qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi degli eventi di cui al citato comma 12, il finanziatore vende l'immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso»;
          anche nel caso in cui la prospettiva di cui al nuovo articolo 120-quinquiesdecies dovesse ricadere nell'ipotesi di cosiddetto «patto marciano», la questione rileva comunque tutta la sua gravità: se la ratio del divieto di patto commissorio è l'esigenza di evitare che il debitore venga capziosamente spogliato del bene da un creditore oggettivamente più forte che si approfitta di una condizione di debolezza, questo rischio c’è anche nel patto marciano applicato Pag. 97al contratto di mutuo ipotecario, dove la clausola di stima posteriore e affidata a un terzo, incidendo unicamente sull'aspetto patrimoniale del negozio, e potrebbe non essere sufficiente ad escludere a priori l'equivalenza al risultato coercitivo;
          lo    squilibrio tra le parti nella stipula del contratto è evidente non vi è nulla che garantisce che il debitore sia pienamente avvertito e consapevole dell'accordo e dei suoi possibili esiti; non vi sono infatti disposizioni volte in particolare ad assicurare apposite iniziative per informare i consumatori in merito alle nuove disposizioni;
          inoltre, il fatto che la norma preveda che le parti del contratto di credito possano convenire, espressamente, la restituzione o il trasferimento del bene immobile, in caso di inadempimento del debitore, anche «successivamente» alla conclusione del contratto di credito, pone una serie di questioni relative ai contratti in corso;
          tra l'altro è bene chiarire che l'espressa previsione della possibilità di prevedere il patto in oggetto «successivamente» alla stipula del contratto non è presente nel testo dell'articolo 28 della direttiva. Pertanto è necessario quantomeno un chiarimento in ordine alle implicazioni di tale disposizione sui contratti di mutuo già stipulati;
          da ultimo, si rilevano altresì problematicità rispetto del criterio della par condicio tra i creditori: l'immediato trasferimento della proprietà dell'immobile alla banca, infatti, vincolando il bene al soddisfacimento del creditore stipulante, lo sottrae all'aggressione degli altri eventuali creditori, per di più, mantenendo al privilegiato la garanzia patrimoniale ordinaria per l'eventuale residuo creditorio;
          lo    schema di decreto legislativo in titolo non soddisfa quindi gli obiettivi della direttiva che intende recepire, in quanto non favorisce l'accesso al credito, né migliora le condizioni dei debitori, e, accentuando in maniera decisiva lo squilibrio tra le parti nella stipula del contratto, non tutela i diritti dei consumatori, privandoli delle poche tutele ad oggi esistenti, con il rischio di modifiche unilaterali delle condizioni anche per i mutui già stipulati; in maniera più corretta, avrebbe potuto invece provvedere anche ad un rafforzamento degli strumenti che già oggi sono volti a tutelare i mutuatari in difficoltà, come l'accesso al Fondo di Solidarietà per i Mutui per l'Acquisto della prima Casa, che, in determinati casi, permette la sospensione della rata mensile del mutuo sino ad un massimo di 18 mesi;

      esprime:

PARERE CONTRARIO

Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco.

Pag. 98

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.  141 (Atto n.  256).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI PAGLIA E FASSINA

      La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati;
          con lo schema di decreto legislativo n.  256, che modifica alcuni punti salienti del Testo Unico della Finanza, il Governo, con il pretesto di recepire la direttiva europea 2014/17/EU, volta a garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivano contratti di credito relativi a beni immobili (mutui ipotecari) e a potenziare i presidi prudenziali riguardanti la valutazione del merito di credito dei consumatori stessi, sembra, di contro, voler agevolare ulteriormente le vendite forzose da parte degli istituti di credito degli immobili oggetto di mutuo, al fine di accelerare il recupero dei crediti inesigibili senza dover far necessariamente ricorso a procedure esecutive giudiziali che si dimostrano molto lunghe e complesse, riducendo pertanto il rischio e i costi esecutivi gravanti sul finanziatore per la procedura esecutiva, muovendosi, tra l'altro, in parallelo, con le disposizioni di cui al decreto-legge n.  18 del 2016, che ha introdotto disposizioni in materia di garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze bancarie;
          l'accelerazione al suddetto recupero, che ridurrebbe il rischio e i costi esecutivi gravanti sul finanziatore in caso di inadempimento del debitore, è impressa dalla previsione esplicita all'articolo 1, Capo I-bis, articolo 120-quinquiesdecies, secondo il quale le parti del contratto possono convenire espressamente al momento della conclusione del contratto di credito o successivamente, che, in caso di inadempimento del debitore (cioè il ritardo nel pagamento di 7 rate anche non consecutive, così come definito dall'articolo 40 del TUF) la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione del debito, fermo restando il diritto del debitore all'eccedenza, se ovviamente positiva, se invece la differenza dovesse risultare negativa, cioè il prezzo di vendita non è sufficiente a estinguere il debito, il relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura esecutiva;
          inoltre viene riconosciuta alle banche anche la possibilità di vendere gli immobili a qualsiasi prezzo pur di recuperare i propri crediti;
          la richiamata disposizione inserisce di fatto nell'ordinamento il cosiddetto «patto marciano», contiguo a quel patto commissorio espressamente vietato ex articolo 2744 del codice civile;
          tale articolo vieta infatti le pattuizioni in cui, in caso di inadempimento del credito garantito, si conviene che la cosa data in pegno o in ipoteca passi in proprietà del creditore, permettendo in tal Pag. 99modo agli istituti di credito di entrare direttamente in possesso dell'immobile e metterlo in vendita per soddisfare il proprio credito qualora il mutuatario sia inadempiente;
          il patto marciano (istituto di millenaria tradizione dogmatica che permette al creditore insoddisfatto di appropriarsi della cosa ricevuta in garanzia, purché stimata al giusto prezzo) si differenzia da tale previsione per la presenza di una stima, effettuata da perito scelto di comune accordo dalle parti contraenti, del valore del bene immobile oggetto della garanzia e per l'eventuale versamento di conguaglio, che fa superare il problema della sproporzione tra il valore del bene in garanzia e l'entità del credito garantito;
          inoltre, la stessa disposizione di cui all'articolo 120-quinquiesdecies, comma 3, secondo periodo, prevedendo che il patto possa avvenire anche successivamente alla conclusione del contratto di credito, (previsione peraltro non contenuta nella Direttiva da recepire) apre la strada, in barba ai più elementari principi di serietà e trasparenza delle condizioni contrattuali, alla legittimazione di eventuali modifiche unilaterali delle stesse anche con riferimento ai mutui già erogati, spogliando consumatori e famiglie di quelle poche tutele ad oggi ancora vigenti ed esponendoli al rischio di forme coatte di esproprio della propria abitazione, con incalcolabili ripercussioni, stante anche l'attuale stato di crisi, potenzialmente devastanti sul piano economico e sociale;
          la stessa disposizione sulla quale si discute non contempla:
              1)    la contestuale previsione del diritto unilaterale del debitore di vedersi accordata, in caso di comprovata e sensibile variazione nella capacità di rimborso, una sospensione temporanea del pagamento dei ratei;
              2)    a quali condizioni e sulla base di quali valori di riferimento, (se cioè quelli catastali, quelli di mercato o quelli dell'Osservatorio del mercato immobiliare) si debba fare la stima del valore dell'immobile di cui all'articolo 120-quinquiesdecies, comma 3, secondo periodo;
              3)    una clausola di salvaguardia che preveda che la responsabilità di cessione del bene sia in capo al debitore piuttosto che in capo al creditore, almeno per un primo periodo di tempo;
          la disposizione è indubbiamente funzionale a tutti quegli istituti di credito e a tutte quelle società che stanno nel frattempo valutando se investire nel tristemente fiorente mercato dei crediti deteriorati: un accesso rapido alle garanzie sottostanti ai mutui in sofferenza consente di conseguire guadagni più rapidi e sicuri;
          con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 1, Capo I-bis, articolo 120-quaterdecies, rubricato «Finanziamento denominati in valuta estera», che disciplina l'offerta di contratti di credito in valuta estera prevedendo che il consumatore abbia in qualsiasi momento e in determinate condizioni il diritto di convertire il contratto di credito in una valuta alternativa, non si è scelta la strada di prevedere l'obbligo di inserire nel contratto di finanziamento in valuta alcuni meccanismi volti a limitare il rischio di cambio a cui il consumatore può essere esposto, con la conseguenza di far conflagrare il sistema finanziario di altri Paesi membri dell'Unione europea così come avvenuto in passato anche in Italia;
          inoltre, nel 2011 lo European Systemic Risk Board ha adottato una raccomandazione sui finanziamenti in valuta estera (CERS/2011/1) al fine di prevenire una serie di rischi manifestatesi in alcuni paesi dell'Unione europea. Tra gli accorgimenti raccomandati agli Stati membri vi è quello di richiedere agli intermediari finanziari di attirare l'attenzione della clientela sui rischi tipicamente connessi a questa tipologia di operazioni, con specifico riguardo a possibili oscillazioni sfavorevoli del tasso di cambio e di quello di interesse, fornendole esemplificazioni utili per comprendere il possibile impatto di tali rischi sulle somme che la stessa dovrà Pag. 100ripagare. Si tratta di chiarimenti non rintracciabili all'interno della disposizione di cui all'articolo 1, Capo I-bis, articolo 120-quaterdecies, dello schema di decreto;
          lo    schema di decreto legislativo intende attuare la delega contenuta nell'Allegato B, punto 13), della legge 9 luglio 2015, n.  114 (legge di delegazione europea 2014), sulla base dei principi e criteri generali contenuti nella legge stessa, successivamente grazie al disegno di legge di delegazione europea 2015 (AC. 3540) che, all'articolo 12, detta principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa, già conferita al Governo con la citata la legge di delegazione europea 2014, compiendo, in tal modo, una sovrapposizione di disposizioni pressoché identiche, e senza consentire al Parlamento di meglio specificare i criteri di delega di recepimento della richiamata direttiva 2014/17/UE, nonché di approfondire maggiormente il contenuto della stessa;
          al fine di evitare i rischi per i consumatori derivanti dall'attenuazione delle tutele rispetto alla banca mutuante derivante dalle suddette disposizioni dello schema di decreto n.  256 e di assicurare a questi ultimi la massima trasparenza possibile rispetto al contenuto e alle conseguenze dei contratti di credito già stipulati;    

      esprime:

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:
          1) venga soppressa la disposizione di cui all'articolo 1, Capo I-bis, articolo 120-quinquiesdecies;
          2) venga espressamente previsto, con riferimento ai finanziamenti denominati in valuta estera di cui all'articolo 1, Capo I-bis, articolo 120-quaterdecies, che i prospettivi informativi dedicati alla clientela, oltre a illustrare i rischi di cambio e di interesse nella sezione dedicata ai rischi tipici dell'operazione, forniscano esemplificazioni chiare ed utili per comprendere il possibile impatto di tali rischi sulle somme che il debitore dovrà ripagare.

Paglia, Fassina.

Pag. 101

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.  141 (Atto n.  256).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL DEPUTATO BALDASSARRE E ALTRI

      La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati;
          rilevato che la Commissione finanze della Camera dei deputati il 3 febbraio 2016 è stata chiamata ad esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.  141 (Atto n.  256);
          considerato che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi della delega recata dalla legge n.  114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014), la quale, al numero 13) dell'Allegato B, la annovera tra le direttive per il cui recepimento si conferisce delega al Governo, sulla base dei principi e criteri generali contenuti nella legge stessa;
          rilevato che, per quanto riguarda il contenuto della direttiva che si intende attuare, la direttiva 2014/17/UE sul credito ipotecario (cosiddetta Mortgage Credit Directive – MCD), adottata il 4 febbraio 2014, si pone l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivano contratti di credito relativi a beni immobili (mutui ipotecari) e che lo scopo dell'atto del Governo dovrebbe essere quello di definire un quadro comune per alcuni aspetti concernenti i contratti di credito garantiti da un'ipoteca o altrimenti relativi a beni immobili residenziali, al fine di proteggere il consumatore;
          considerato che nel decreto legislativo in oggetto vengono quindi definiti standard qualitativi per alcuni servizi, in particolare per quanto riguarda la distribuzione e l'erogazione di crediti attraverso creditori e intermediari del credito e che sono inoltre dettate disposizioni in materia di abilitazione, vigilanza e requisiti prudenziali per gli intermediari;
          rilevato che il termine di recepimento a livello nazionale della direttiva è fissato per il 21 marzo 2016 e che la direttiva dovrebbe trovare applicazione solo con riferimento ai contratti di credito sorti successivamente al 21 marzo 2016;
          considerato che, in realtà, analizzando alcune disposizioni dell'atto del Governo, si ha l'impressione che, per quanto riguarda la tutela del consumatore, si sia concentrata l'attenzione sull'incremento della trasparenza nell'attività d'informativa da parte degli intermediari finanziari, Pag. 102ma come contropartita, nell'ambito dei contratti di mutuo, la posizione del consumatore ne esca svantaggiata;
          rilevato che l'atto del Governo in esame apporta alcune modifiche all'articolo 120-quinquiesdecies del TUB dando attuazione all'articolo 28 della direttiva MCD, il quale disciplina i casi in cui il consumatore è in ritardo nei pagamenti delle rate di rimborso del credito dando luogo pertanto all'avvio di procedure esecutive;
          considerato che l'articolo 28 della direttiva suddetta dispone che «Gli Stati membri adottano misure per incoraggiare i creditori ad esercitare un ragionevole grado di tolleranza prima di dare avvio a procedure di escussione della garanzia(...) possono imporre che, qualora al creditore sia consentito definire e imporre al consumatore oneri derivanti dall'inadempimento, tali oneri non siano superiori a quanto necessario per compensare il creditore dei costi sostenuti a causa dell'inadempimento», che è possibile «consentire ai creditori di imporre oneri aggiuntivi al consumatore in caso di inadempimento» e che «Gli Stati membri non impediscono alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che la restituzione o il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della vendita della garanzia reale è sufficiente a rimborsare il credito»;
          considerato tuttavia che il comma 3 del nuovo articolo 120-quinquiesdecies prevede che le parti del contratto di credito possono convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto di credito, che in caso di inadempimento del consumatore di almeno 18 rate, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all'eccedenza;
          rilevato che è dunque evidente che quest'ultimo comma sia distante dalla tutela prevista dalla direttiva MCD dal momento che, in caso di inadempimento, si può prevedere il trasferimento del bene immobile all'intermediario finanziario senza che sia prevista alcuna procedura di esecuzione giudiziaria;
          rilevato che l'atto del Governo è stato modificato con una nuova normativa sull'inadempimento prevedendo che non si applica ai contratti già in essere neanche in caso di surroga e predispone che la clausola di inadempimento sia facoltativa non potendo la banca obbligare il cittadino a sottoscriverla ma non è tuttavia specificato cosa accade se il consumatore non la dovesse accettare;
          considerato che è reputato inadempimento la morosità di almeno 18 rate e che in tale evenienza la casa può essere messa in vendita solo con uno specifico atto di disposizione dell'immobile da parte del consumatore;
          ritenuto che viene disciplinato per legge il cosiddetto «patto marciano» prevedendo che la banca può trattenere, dopo la vendita della casa, solo quanto ancora dovuto ed è obbligata a restituire al consumatore l'eventuale eccedenza ma non è previsto che siano escluse altre garanzie in caso di inadempimento del consumatore sul bene oggetto del contratto oltre la possibilità per la banca di venderlo;
          considerato che il trasferimento del bene immobile alla banca, a seguito dell'inadempimento, comporta l'estinzione del debito anche se il valore dell'immobile è inferiore a quello del debito residuo evitando la procedura giudiziaria e il deprezzamento del bene immobile dal momento che la valutazione della casa, successivamente all'inadempimento, deve essere effettuata da un perito indipendente nominato dal tribunale e che il consumatore deve essere assistito da un esperto di sua fiducia;

      esprime:

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:
              1) venga eliminata la previsione che, in caso di inadempimento del consumatore, Pag. 103sia prevista la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia, in favore del creditore o di persona da nominare senza far ricorso al tribunale;
              2) in caso di inadempimento, venga prevista la possibilità che la casa venga messa in vendita solo con uno specifico atto di disposizione dell'immobile da parte del consumatore da rendersi in data successiva all'inadempimento davanti a un ufficiale dello stato civile e vengano apprestate idonee garanzie affinché non venga lesa la par condicio creditorum.

Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco, Matarrelli, Brignone, Civati, Maestri, Pastorino.

Pag. 104

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.  141 (Atto n.  256).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL DEPUTATO PILI

      La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati;
      premesso che:
          l'articolo 120-quinquiesdecies TUB dà attuazione all'articolo 28 della MCD, il quale disciplina i casi in cui il consumatore è in ritardo nei pagamenti delle rate di rimborso del credito e si procede pertanto all'avvio di procedure esecutive;
          il comma 1 stabilisce che, ferma restando la risoluzione del contratto in caso di ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte (ai sensi dell'articolo 40, comma 2), il finanziatore adotterebbe procedure indefinite e comunque aleatorie per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti. Nel provvedimento si delega in modo unilaterale, senza alcun tipo di valutazione preventiva da parte dello stesso Parlamento, alla Banca d'Italia la possibilità di adottare disposizioni di attuazione del comma richiamato;
          il comma 2 dell'atto del Governo solo apparentemente vieta al finanziatore di imporre al consumatore oneri, derivanti dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell'inadempimento stesso ma in questo caso la formulazione appare generica e indefinita sia sul piano procedurale che sostanziale, considerato che i costi sostenuti sono sempre discrezionali da parte del finanziatore;
          appare chiaro ed evidente che la ratio della disposizione mira solo ed esclusivamente ad abbreviare e semplificare le procedure nel caso di inadempimento del debitore, senza dover far necessariamente ricorso a procedure esecutive giudiziali che gli istituti di credito hanno giudicato e giudicano molto lunghe e complesse;
          si tratta di un testo totalmente proteso a soddisfare le esigenze del finanziatore, riducendo pertanto il rischio e i costi esecutivi gravanti sul solo finanziatore in caso di inadempimento del debitore ignorando totalmente le condizioni di crisi sociale ed economica che grava sulle famiglie;
          è semplicemente falso che tale semplificazione contribuisca ad ampliare la disponibilità di credito da parte delle banche, migliorando inoltre le condizioni di prestito, a vantaggio dei debitori, ma il risultato sarà esattamente il contrario perché costituirà un restringimento delle possibilità di contrarre prestiti e mutui;
          tale provvedimento mira solo ed esclusivamente a sottrarre il patrimonio immobiliare con il solo obiettivo di affrontare le sofferenze bancarie;
          la formulazione del provvedimento vorrebbe introdurre la fattispecie di un'ipotesi di cosiddetto patto marciano che, pur non avendo al momento ancora un riconoscimento legislativo codificato, ma Pag. 105nella sostanza viola la norma che dispone la nullità del patto col quale si conviene che «in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore»;
          merita altresì ricordare che già la vigente disciplina in materia di prestito vitalizio ipotecario prevede strumenti molto incisivi a favore del creditore in caso di inadempimento del debitore, consentendo in tal caso al creditore stesso di porre in vendita direttamente l'immobile gravato da ipoteca a garanzia del finanziamento. Infatti il comma 12-quater dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge n.  203 del 2005, stabilisce che «qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi degli eventi di cui al citato comma 12, il finanziatore vende l'immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso»;
          il comma 4 stabilisce che, qualora a seguito di inadempimento e successiva escussione della garanzia residui un debito del consumatore, il relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura esecutiva;
          la disposizione che prevede che dopo sette rate inevase del mutuo le banche possono portar via senza perdere tempo in procedure esecutive la casa della famiglia in difficoltà è un fatto acquisito ed evidente;
          in Italia e in Sardegna in particolar modo sono in migliaia le famiglie a rischio;
          la Banca d'Italia rivela che solo in Sardegna sono il 32 per cento le famiglie indebitate e cresce il numero di quelle che vengono considerate insolventi o potenzialmente in difficoltà;
          per la Sardegna, ma non solo, si tratterebbe di un atto di una gravità inaudita;
          alla crisi economica e occupazionale che mina alla radice la vita familiare si aggiunge quest'ultimo provvedimento che rischia di portare via la casa a migliaia di famiglie in difficoltà scavalcando di fatto le procedure esecutive che erano state rese più complesse sia per Equitalia che altri soggetti di riscossione;
          con il pretesto di un finto recepimento della direttiva europea per la tutela dei consumatori nei contratti di credito il Governo persegue l'obiettivo contrario agevolando in ogni modo le vendite forzose degli immobili da parte delle banche nell'eventualità in cui il cittadino/cliente abbia 7 rate arretrate del mutuo;
          l'atto del Governo n.  256 modifica alcuni punti cardine del Testo Unico della Finanza;
          si cancella ogni ostacolo di procedura per il recupero dei crediti inesigibili da parte degli istituti di credito, il Governo ha sostanzialmente, infatti, cancellato l'articolo 2744 del codice civile, che vieta il cosiddetto «patto commissorio» ovvero «il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore»;
          con tale provvedimento vengono in modo subdolo di fatto reintrodotte pratiche invasive e illegali come interessi su interessi con aggravi ulteriori sulla gestione del credito;

      esprime:

PARERE CONTRARIO

Pili.