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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 aprile 2016
622.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo. Atto n.  279.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

      La VIII Commissione,
          esaminato lo schema di Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;
      premesso che:
          l'articolo 2, comma 1, lettera b), nella definizione delle terre e rocce da scavo, prevede che esse possono contenere una concentrazione di amianto nel limite massimo di 100 mg/kg, mentre la normativa europea e il decreto legislativo n.  152 del 2006 prevedono il valore di 1000 mg/kg di amianto quale limite di riferimento per la pericolosità del rifiuto e per la bonifica sia dei siti a destinazione commerciale sia dei siti a destinazione d'uso residenziale, in linea con la filosofia comunitaria e nazionale sulla gerarchia dei rifiuti orientata a promuovere il riutilizzo di sottoprodotti prima ancora del riciclo o il recupero dei rifiuti stessi, in modo da diminuire l'approvvigionamento di materie prime e lo smaltimento in discarica; la riduzione del valore di riferimento sull'amianto da 1000 mg/kg a 100 mg/kg comporterebbe la necessità di smaltimento dei materiali di zone «amiantifere» con imponenti aumenti di costi;
          l'articolo 2, comma 1, lettera b) attribuisce all'Istituto Superiore di Sanità il potere di indicare limiti di riferimento per le concentrazioni di sostanze inquinanti, anche derogatori rispetto a quelli previsti dal decreto legislativo n.  152 del 2006, esercitando così una funzione legislativa, quale quella di modifica di un decreto legislativo, che sicuramente non compete a tale Istituto;
          l'articolo 2, comma 1, lettera c), reca una definizione di «matrice materiale di riporto» che rischia di non prendere in considerazione tutte le ipotesi necessarie a garantire un'efficace e sostenibile gestione dei materiali da riporto senza l'introduzione di discipline speciali anche per consentire l'avvio di un processo non più rinviabile di rigenerazione urbana e di «bilancio zero» nel consumo di suolo; sarebbe pertanto opportuno mantenere la definizione di matrici materiali di riporto recata dall'articolo 41 del decreto-legge n.  69 del 2013 e di sopprimere l'ultimo periodo della lettera c), che, disciplinando le quantità dei materiali di origine antropica rinvenibili nella matrice di riporto presenti in peso rende tecnicamente incerte le indagini ambientali e non garantisce sul profilo ambientale;
          l'articolo 2, comma 1, lettera d) definisce «materiale di riporto conforme» le matrici materiali di riporto che, all'esito del test di cessione, non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee; sarebbe opportuno sostituire l'espressione «materiale di riporto conforme» con una più chiara che meglio ne espliciti la ratio legis, ossia l'inserimento di tali materiali, qualora destinati al riutilizzo, fra i sottoprodotti;
          l'articolo 2, comma 1, lettera o) contiene la definizione di «sito di produzione» quale uno o più siti perimetrati in cui sono generate le terre e rocce da scavo, Pag. 84nella quale non viene contemplato l'intero cantiere di realizzazione dell'opera; tale definizione va meglio precisata per ricomprendere, ferme restando tutte le tutele ambientali, anche le strutture logistiche serventi;
          l'articolo 2, comma 1, lettera z), contiene una definizione di «cantiere di piccole dimensioni» poco esaustiva, considerata la presenza di tanti «microcantieri» nella gestione delle infrastrutture a rete;
          l'articolo 5 detta la disciplina per il deposito intermedio, prevedendo che il deposito delle terre e rocce da scavo conforme alle previsioni del piano di utilizzo deve essere identificato tramite apposita segnaletica;
          l'articolo 6 detta la disciplina relativa al trasporto fuori dal sito di produzione delle terre e rocce da scavo, qualificate sottoprodotti, prevedendo che la documentazione di trasporto, predisposta in triplica copia, una per il proponente o per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, è conservata dai predetti soggetti, per tre anni ed è resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo;
          l'articolo 7 prevede, quali destinatari della dichiarazione di avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'autorità competente, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) o l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA), il comune del sito di produzione e il comune del sito di utilizzo; andrebbe valutata la possibilità di maggiore semplificazione riconoscendo al comune destinatario delle terre e rocce da scavo il compito di trasmettere la dichiarazione agli altri enti;
          l'articolo 10, relativo alle terre e rocce da scavo conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione, prevede che le ARPA, su proposta dell'autorità competente, possono effettuare analisi aggiuntive; ai sensi ai sensi dell'articolo 197 del decreto legislativo n.  152 del 2006, in materia di rifiuti, è la Provincia l'organo preposto ai controlli, la quale può avvalersi di altri organismi pubblici, fra i quali le stesse Agenzie regionali per il controllo ambientale;
          sarebbe necessario integrare l'articolo 11 richiamando, per un verso, il ricorso ad interventi di sicurezza permanente ai fini del riutilizzo del materiale escavato allo stato naturale e, per l'altro, il riferimento ai dati delle agenzie ambientali ai fini della dimostrazione dei valori di fondo esistenti;
          andrebbe, inoltre, meglio definito il concetto di qualificazione e capacità tecnica equipollenti per individuare gli enti ai quali è demandato lo svolgimento dei controlli previsti nell'ambito della procedura di utilizzo ai sensi dell'articolo 13 nei casi di inerzia dell'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale valutando il ricorso anche a soggetti privati accreditati;
          sarebbe opportuno prevedere un'efficacia maggiore nel caso di lavori più complessi che richiedono tempi lunghi per la loro realizzazione;
      rilevata, altresì, la necessità di:
          prevedere, una disciplina semplificata di dettaglio per i «microcantieri», nei quali sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 300 metri cubi;
          modificare il contenuto dell'allegato 1 (Caratterizzazione ambientale terre e rocce da scavo), al fine, tra l'altro, di prevedere che il sito di deposito intermedio, laddove non vi siano in prossimità aree con la stessa destinazione urbanistica o sia motivatamente impossibile la sua realizzazione, possa avere una destinazione d'uso urbanistica diversa da quella del sito di produzione, subordinando tale possibilità, laddove necessario, all'adozione di accorgimenti atti a garantire il controllo delle acque di percolazione e la separazione fisica tra i materiali depositati e quelli presenti in situ;Pag. 85
          modificare il contenuto dell'allegato 3 (Normale pratica industriale), al fine di evitare fenomeni di gold plating, assicurare coerenza con l'evoluzione della giurisprudenza comunitaria e con atti della Commissione Europea (COM 2007) 59 DEF o la «Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98 del 2012» e consentire, come pratica industriale, la stabilizzazione a calce a determinate condizioni, che consentano di superare i rilievi avanzati nell'ambito della procedura EU Pilot 554/13/ENVI;
          modificare il contenuto dell'allegato 4 (Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali), al fine di consentire un approfondimento tecnico-scientifico in merito alle procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e all'accertamento delle qualità ambientali, descritte nell'allegato, valutando, altresì, le conseguenze derivanti dalla mancata espressione nei termini di legge dei pareri dell'ISS e dell'ISPRA;
          modificare il contenuto dell'allegato 5 (Piano di utilizzo) al fine, tra l'altro, di integrare i contenuti del Piano medesimo con ulteriori dati tecnici;
      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:
          1) valuti il Governo l'opportunità di riformulare l'articolo 2, comma 1, lettera b) stabilendo un valore soglia per l'amianto pari allo 0,1 per cento (1.000 mg/kg), corrispondente al limite di classificazione previsto per le sostanze/miscele non pericolose;
          2) valuti il Governo l'opportunità di prevedere una definizione per i «microcantieri», intesi quali cantieri nei quali sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 300 metri cubi;
          3) valuti il Governo l'opportunità di introdurre una disciplina semplificata per i cantieri di micro dimensioni, da coordinare con gli articoli 20 e 21, prevedendo che le rocce e terre da scavo, provenienti da cantieri finalizzati alla costruzione/manutenzione di reti o infrastrutture, la cui produzione non superi i trecento metri cubi per singolo cantiere, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 possano essere riutilizzate nello stesso sito in cui sono state scavate a condizione che lo scavo non abbia impatti significativi sull'ambiente;
          4) valuti il Governo, in relazione a quanto previsto dall'Allegato 3, la possibilità di ricomprendere la stabilizzazione a calce nel novero dei trattamenti di normale pratica industriale, prevedendo una preventiva caratterizzazione del materiale prima di qualsiasi trattamento di stabilizzazione a calce, che assicuri il non inglobamento di eventuali contaminanti, e il rispetto di determinate condizioni volte a indicare, tra l'altro, nel Piano di utilizzo la verifica del rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione con le modalità di cui agli allegati 2, 4 e 8, l'eventuale necessità del trattamento di stabilizzazione e la specificazione dei benefici in termini di prestazioni geo-meccaniche, nonché la procedura da osservare per l'esecuzione della stabilizzazione con leganti idraulici al fine di garantire il corretto dosaggio del legante idraulico stesso;
          5) valuti il Governo, in relazione a quanto previsto dall'Allegato 4, l'opportunità di sopprimere il riferimento, nella caratterizzazione ambientale, alla esecuzione previa porfirizzazione totale del campione in modo da ottenere la concentrazione totale o assoluta e di prevedere, nelle more della emanazione di una nuova disciplina da definire entro dodici mesi con il supporto tecnico scientifico del sistema delle Agenzie ambientali, l'applicazione delle procedure del decreto ministeriale 161/2012 e di quelle di preparazione analitiche classiche;

      e con le seguenti osservazioni:
          a) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere, all'articolo 2, comma 1, lettera Pag. 86b), le parole «o ai limiti di riferimento indicati dall'Istituto superiore di sanità», attesa la natura tipicamente normativa delle funzioni ivi riconosciute all'Istituto Superiore di Sanità;
          b) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere, all'articolo 2, comma 1, lettera c), l'ultimo periodo – considerata la mancanza di uno standard tecnico per la valutazione del limite massimo del 20 per cento in peso dei materiali di origine antropica rinvenibili nella matrice di riporto, frammisti al suolo e sottosuolo – mantenendo, quindi, la definizione di riporto di cui al decreto-legge n.  2 del 2012, successivamente modificato dall'articolo 41 del decreto-legge n.  69 del 2013 o di definire in altri termini i sopra indicati standard;
          c) valuti il Governo l'opportunità di sostituire, all'articolo 2, comma 1, lettera d), l'espressione «materiale di riporto conforme» con una definizione più chiara per meglio esplicitare la ratio della norma, ossia l'inserimento di tali materiali, qualora destinati al riutilizzo, tra i sottoprodotti;
          d) valuti il Governo, altresì, l'opportunità, per i limiti cui riferirsi per la valutazione del test di cessione, da effettuare comunque sul materiale «tal quale», di fare riferimento solo all'Allegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, provvedendo anche a rivedere tale decreto con i suoi allegati al fine di risolvere le incongruenze presenti rispetto alle successive disposizioni europee;
          e) valuti il Governo l'opportunità di estendere il concetto di sito di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), anche alle strutture logistiche serventi;
          f) valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, all'articolo 5, comma 1, la lettera a-bis), volta a prevedere che siano attuate misure di tutela sufficienti ad evitare la contaminazione delle matrici ambientali, nonché di eliminare, al medesimo articolo 5, comma 1, lettera e), l'identificazione tramite apposita segnaletica del deposito effettuato nel sito stesso di produzione delle terre;
          g) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in relazione all'articolo 6, ulteriori provvedimenti per la dematerializzazione della documentazione relativa al trasporto fuori dal sito di produzione delle terre e rocce da scavo, qualificate sottoprodotti;
          h) valuti il Governo l'opportunità di semplificare la procedura di cui all'articolo 7, riducendo la platea dei soggetti destinatari della dichiarazione di avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo, eventualmente prevedendo che il comune destinatario delle terre e rocce da scavo provveda ad effettuare la trasmissione della dichiarazione agli altri enti coinvolti ed interessati, in ottemperanza anche agli orientamenti di semplificazione;
          i) valuti il Governo l'opportunità del pieno coinvolgimento delle Province nelle procedure di controllo;
          j) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 11, nel senso di prevedere che, nel caso in cui per le specifiche caratteristiche geologiche, i valori di fondo naturale del suolo risultino superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo n.  152 del 2006 e le modalità di riutilizzo previste possano comportare una diffusione nell'ambiente di tali sostanze in grado di produrre un pericolo concreto per l'ambiente, il riutilizzo del materiale escavato allo stato naturale possa avvenire anche ricorrendo ad interventi di messa in sicurezza permanente;
          k) valuti il Governo, al medesimo articolo 11, l'opportunità di prevedere, altresì, che il proponente del piano di utilizzo e della dichiarazione di utilizzo possa dimostrare i valori di fondo esistenti tramite il riferimento a dati validati e pubblicati dall'Agenzia regionale o provinciale di protezione ambientale;Pag. 87
          l) valuti il Governo l'opportunità di meglio definire i concetti di qualificazione e capacità tecnica equipollenti a cui è demandato lo svolgimento dei controlli previsti nell'ambito della procedura di utilizzo ai sensi dell'articolo 13 nei casi di inerzia dell'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale valutando il ricorso anche a soggetti privati accreditati;
          m) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, all'articolo 14, un'efficacia maggiore del Piano di utilizzo nel caso di lavori complessi che richiedono tempi lunghi per la loro realizzazione;
          n) valuti il Governo, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1, l'opportunità di prevedere un facsimile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei casi in cui essa è prevista;
          o) valuti il Governo l'opportunità, al medesimo comma 1 dell'articolo 21, di concedere al produttore e all'utilizzatore tempi di riutilizzo maggiori rispetto al limite di un anno previsto dal comma 1 dell'articolo 21;
          p) valuti il Governo l'opportunità, al comma 4 dell'articolo 21, di prevedere una proroga per dodici mesi anziché per sei mesi;
          q) valuti il Governo la riformulazione dell'articolo 26 affinché si evinca con chiarezza che la caratterizzazione di cui al comma 1, lettera a) è da riferirsi al piano di gestione degli scavi effettuato in aree di bonifica successivamente alla caratterizzazione effettuata ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152;
          r) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 27, comma 1, nel senso di prevedere che i procedimenti in corso, avviati ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n.  161 o dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98 o di norme precedenti sulla base delle quali sono stati approvati i piani di utilizzo ovvero si prevede l'approvazione dei piani stessi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono assoggettati alla normativa previgente, come pure le eventuali modifiche che successivamente potranno essere apportate ai medesimi piani; di prevedere comunque che sia facoltà del proponente di un piano già approvato o del quale sia in corso il procedimento di approvazione o di modifica chiedere che sia applicata la normativa del regolamento;
          s) valuti il Governo l'opportunità, al comma 3 dell'articolo 27, di sostituire la parola «deve» con la parola «può»;
          t) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'Allegato 1 prevedendo che la caratterizzazione ambientale – che è svolta dal proponente e a sue spese in fase progettuale e comunque prima dell'inizio dello scavo, nel rispetto di quanto riportato agli allegati 2 e 4 – deve essere eseguita unicamente sui siti dai quali provengono le terre e rocce da scavo e sui siti di destinazione delle stesse, salvo motivata richiesta di caratterizzazioni sito specifiche da parte dell'autorità competente all'approvazione del Piano, nell'ambito della procedura di approvazione dello stesso. In merito ai siti di deposito intermedio, prevedere che il sito di deposito intermedio, laddove non vi siano in prossimità aree con la stessa destinazione urbanistica o sia motivatamente impossibile la loro realizzazione, possano avere una destinazione d'uso urbanistica diversa da quella del sito di produzione, subordinando tale possibilità, laddove necessario, all'adozione di accorgimenti atti a garantire il controllo delle acque di percolazione e la separazione fisica tra i materiali depositati e quelli presenti in situ;
          u) valuti il Governo l'opportunità di un coordinamento fra la previsione che inserisce nelle normali pratiche industriali operazioni quali «la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con eventuale eliminazione degli elementi antropici» e «la riduzione volumetrica mediante macinazione» e quanto precisato Pag. 88nella Nota dell'All. C al D.Lgs. 152/2006 che inserisce espressamente operazioni come la cernita, la frammentazione, la compattazione ecc. fra le operazioni di Recupero di rifiuti;
          v) valuti il Governo, in relazione a quanto previsto dall'Allegato 4, l'opportunità di prevedere nel caso di mancata comunicazione da parte dell'Autorità competente degli esiti dei pareri dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la ricerca ambientale, la possibilità di avvio delle attività in conformità al Piano di utilizzo presentato;
          w) valuti, altresì, il Governo, in relazione al medesimo Allegato 5, di integrare il primo capoverso del punto 4 dell'Allegato facendo riferimento alle caratteristiche geologiche-idrogeologiche naturali dei siti, nonché di sostituire il sottopunto 1 di cui al punto 6 con il seguente:
      «1. inquadramento territoriale e topo-cartografico:
          1.1 denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo;
          1.2 ubicazione dei siti (comune, via, numero civico se presente, estremi catastali);
          1.3 estremi cartografici da Carta Tecnica Regionale (CTR);
          1.4 corografia (preferibilmente scala 1:5.000);
          1.5 planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da realizzare (preferibilmente scala 1:5.000 1:2000), con capisaldi topografici (riferiti alla rete trigonometrica catastale o a quella I.G.M., in relazione all'estensione del sito, o altri riferimenti stabili inseriti nella banca dati nazionale ISPRA);
          1.6 planimetria quotata (in scala adeguata in relazione alla tipologia geometrica dell'area interessata allo scavo o del sito: sviluppo lineare, ecc.);
          1.7 profili di scavo e/o di riempimento (pre e post opera);
          1.8 schema/tabella riportante i volumi di sterro e di riporto».

      Valuti, infine, il Governo, in relazione al medesimo Allegato 5, di aggiungere, in fine, il seguente punto:
          «6. specifiche tecniche:
              6.1 Il piano di utilizzo, sottoscritto dall'esecutore e, per la parte tecnica, da liberi professionisti iscritti negli Albi delle professioni regolamentate, secondo l'ambito di competenza, deve essere predisposto in cartaceo e digitale (in formati compatibili con specifiche informatiche comunemente in uso (ad esempio dxf, dwg, ecc.) o su espressa indicazione del committente, secondo le specifiche INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe – Infrastruttura per l'Informazione Territoriale in Europa).».

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ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo. Atto n.  279.

PARERE ALTERNATIVO DEL GRUPPO MISTO ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE

      Il Gruppo Alternativa Libera-Possibile,
          rilevato che uno degli obbiettivi del provvedimento è quello di semplificare la normativa regolatrice della materia delle rocce da scavo contenuta del decreto ministeriale n.  161 del 2012, prevedendo una procedura più spedita per attestare che le terre e rocce da scavo, generate nei cantieri di grandi dimensioni, soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate sottoprodotti. Tale procedura, che opera con meccanismi analoghi a quelli della segnalazione certificata di inizio attività, in coerenza alle previsioni della direttiva 2008/98/UE, non subordina più la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti alla preventiva approvazione del piano di utilizzo da parte dell'autorità competente, ma prevede che «il proponente, decorsi novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo all'Autorità competente, possa avviare la gestione delle terre e delle rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell'articolo 4 comma 2» (articolo 9);
          considerato che è stata prevista una procedura più spedita per apportare modifiche sostanziali al piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto generate nei cantieri di grandi dimensioni e che tale procedura riprende quella definita nell'articolo 9 e si sostanzia nella trasmissione all'autorità competente di una dichiarazione redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 delineando una speditezza consistente nell'aver eliminato, rispetto alle previsioni contenute nel decreto ministeriale 161/2012, la fase della necessaria approvazione del piano di utilizzo modificato;
          rilevato che lo schema di regolamento in oggetto, diversamente dall'articolo 4 comma 3 del decreto ministeriale n.  161/2012, non prevede l'adozione di un apposito decreto per definire le modalità di stipula «di idonee garanzie finanziarie qualora l'opera di progettazione e il relativo piano di utilizzo non vada a buon fine, previsione non confermata in quanto non prevista dalla vigente normativa europea e non giustificata da esigenze di tutela ambientale e sanitaria»;
          considerato che all'articolo 1 del decreto ministeriale n.  161/2012, nell'ambito delle definizioni previste dal regolamento per «materiali da scavo» si intendono «il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.), perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.»;
          rilevato che per «materiale inerte di origine antropica» si intendono i materiali di cui all'Allegato 9 del DM n.  161/2012 tra i quali rientrano i riporti che «si configurano come orizzonti stratigrafici costituiti da materiali di origine antropica, ossia derivanti da attività quali attività di scavo, di demolizione edilizia, ecc, che si possono presentare variamente frammisti al suolo e al sottosuolo. In particolare, i Pag. 90riporti sono per lo più una miscela eterogenea di terreno naturale di materiali di origine antropica, anche di derivazione edilizio-urbanistica pregressa che, utilizzati nel corso dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti del terreno, si sono stratificati e sedimentati nel suolo fino a profondità variabili e che, compattandosi con il terreno naturale, si sono assestati determinando un nuovo orizzonte stratigrafico»;
          considerato quindi che sono state semplificate le procedure dirette ad attestare che le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate sottoprodotti e che, come già messo in evidenza, operano con meccanismi analoghi a quelli della segnalazione certificata di inizio attività e non subordina più la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti alla preventiva approvazione del piano di utilizzo da parte dell'autorità competente, ma prevedono la possibilità per il proponente che ha presentato il piano di utilizzo all'Autorità competente, possa avviare la gestione delle terre e delle rocce da scavo se non ha ricevuto risposta entro novanta giorni;
          rilevato che la semplificazione delle procedure può tuttavia comportare uno scavalcamento delle realtà locali e territoriali dal punto di vista decisionale, come già avvenuto nella legge di stabilità 2016, laddove, dopo l'approvazione dell'emendamento del Governo, il comma 1 dell'articolo 38 del dl 133/2014 è stato trasformato nel senso di prevedere che «Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale sono di pubblica utilità. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità», eliminando in tal modo la previsione dei relativi decreti autorizzativi, emanati dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate; inoltre si deve considerare che i decreti autorizzativi sostituivano (prima della modifica apportata con la Stabilità 2016), anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, e costituivano titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti e per il rilascio dell'autorizzazione, inoltre, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, era obbligatorio richiedere il parere motivato degli enti locali (eliminato con la legge di stabilità 2016) nel cui territorio ricadevano le opere da realizzare;
          rilevato che, sempre nell'ottica di velocizzare le procedure a scapito del potere di intervento e di decisione degli enti locali, in sede di approvazione della legge di stabilità 2016, con l'emendamento del Governo si è voluto aggiungere il comma 241, con il quale si è previsto che, relativamente al rilascio delle autorizzazioni relative alle infrastrutture energetiche strategiche, rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le regioni interessate, qualora non si riuscisse ad addivenire a tali intese, non si provvede con la procedura prevista dall'articolo 1 comma 8-bis della legge 239/2004 (il Ministero dello sviluppo economico invita le medesime a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate, lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri), ma con la procedura prevista dall'articolo 14-quater, comma 3 della legge 7 agosto n.  241/1990 che prevede che «Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione (La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazioni di organi comuni), e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi Pag. 91strategici e di preminente interesse nazionale (...) nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali, motivando un'eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso. Se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata» sempre a scapito di una decisione a livello locale;
          rilevato che il Consiglio di Stato ha evidenziato «che – in relazione alla delicatezza della materia in esame soprattutto per ciò che concerne il labile confine sussistente tra rifiuti e sottoprodotti – sarebbe necessario integrare il regime dei controlli previsto dalla norma «de qua» con un sistema di controlli randomizzati al fine di rendere l'intervento statale più efficace e penetrante in un settore che presenta anche rilevanti riflessi d'ordine penale»;
          considerato che, per i grandi cantieri non sottoposti a VIA/AIA, nonché per i piccoli cantieri (in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiore a 6.000 metri cubi), invece del piano di utilizzo, l'articolo 21 prevede ai commi 1 e 2, la presentazione di un'autodichiarazione circa la sussistenza dei requisiti previsti all'articolo 4 comma 2, che qualificano quantità e qualità dei sottoprodotti, che deve essere trasmessa, anche solo per via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio del lavori di scavo, al Comune del luogo di produzione e all'ARPA/APPA territorialmente competente;
          ritenuto che, per quanto concerne l'articolo 15 che disciplina la procedura di aggiornamento del piano di utilizzo in caso di modifiche sostanziali e, rispetto al testo vigente, che prevede per l'aggiornamento del piano, la stessa procedura di approvazione del piano iniziale ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 15, secondo i quali, decorsi 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente, le terre e le rocce da scavo eccedenti il volume del piano originario possono essere utilizzate e gestite in modo conforme al piano aggiornato;
          considerato che l'articolo 16, comma 2, prevede che, nel caso, di aggiornamento o proroga del piano di utilizzo, l'autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, dispone con provvedimento motivato il divieto di gestire le terre e le rocce da scavo senza indicare tuttavia quando si debba effettuare la verifica;
          considerato inoltre che il regolamento contiene una serie di disposizioni atte a disciplinare il contenuto dell'amianto prevedendo che le terre e rocce da scavo possano contenerne nel limite massimo di 100 mg/kg corrispondente al limite di rilevabilità analitico, nonché all'esclusione del parametro «amianto» dall'applicazione del test di cessione;
          rilevato che il Consiglio di Stato ha sottolineato come il superamento del divieto della presenza di amianto nelle terre e rocce da scavo non risulta adeguatamente motivato nella relazione ministeriale che si è limitata a specificare che tale modifica si è resa necessaria in quanto «la formulazione pregressa, consistente nel divieto assoluto, non era verificabile in concreto» Pag. 92e dunque sarebbe necessario espungere dal testo del regolamento in esame la scelta operata dall'Amministrazione suddetta;
          considerato che nella definizione di «matrice materiale di riporto» nel testo attuale non trova corrispondenza la definizione di «materiale di riporto conforme», già prevista dal DM n.  161/2012, che permette di stabilire quando non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, disponendo che tale condizione è rispettata quando l'eluato del test di cessione garantisce il rispetto delle concentrazioni soglie di contaminazione (CSC) delle acque sotterranee, mentre non sussiste tuttavia un criterio per identificare tali materiali univocamente mediante un codice CER che ne identifichi con precisione l'origine e le modalità di recupero, ai sensi del DM 5 febbraio 1988, ma si considera come unico criterio di identificazione dei parametri per ricercare i limiti di eluato, un criterio di «ragionevole conservatività» consistente nella non compromissione, con l'apporto di tali materiali, di un utilizzo idropotabile della risorsa;
          rilevato che nelle disposizioni transitorie e finali si prevede una disciplina transitoria per i materiali già scavati, raccolti o depositati in cumuli che dispone che tali materiali anche utilizzati per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati o opere in terra, anche anteriormente, non sono da considerare rifiuti e non rientrano nella nozione di discarica;
          considerato che per garantire che non vi sia soluzione di continuità tra la normativa preesistente e quella contenuta nel regolamento è possibile (dunque facoltativo) l'assoggettamento dei progetti per i quali è in corso una procedura ai sensi della disciplina prevista dal precedente DM 161/2012, alla nuova disciplina contenuta nel regolamento in esame con la presentazione di un piano di utilizzo adeguato alle nuove disposizioni, comportando che i soggetti singoli interessati hanno la facoltà di scelta di quale normativa applicare, inconcepibile in materia ambientale,
      esprime parere favorevole

      con le seguenti condizioni:
          a) si preveda comunque un controllo nei dieci giorni successivi dall'inizio dell'attività del proponente, da parte dell'Autorità competente che la gestione di terre e rocce da scavo rispetti il piano di utilizzo e i requisiti indicati nell'articolo 4 comma 2;
          b) venga ripristinata la fase della necessaria approvazione del piano di utilizzo modificato delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto generate nei cantieri di grandi dimensioni, anche successiva alla trasmissione all'autorità competente della dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000;
          c) venga prevista la stipula di idonee garanzie finanziarie qualora l'opera di progettazione e il relativo piano di utilizzo non andassero a buon fine, anche se non prevista dalla normativa europea;
          d) sia ripristinata la necessità di procedere ad attività riguardanti la gestione delle terre e rocce da scavo previo raggiungimento dell'intesa con gli enti locali predisponendo eventualmente un termine di 30 giorni prorogabile di ulteriori dieci giorni al fine di non scavalcare la valutazione a livello locale;
          e) venga integrato il regime dei controlli previsto dalla norma «de qua» con un sistema di controlli randomizzati al fine di rendere l'intervento statale più efficace e penetrante in un settore che presenta anche rilevanti riflessi d'ordine penale»;
          f) sia previsto anche per i grandi cantieri non sottoposti a VIA/AIA, nonché per i piccoli cantieri (in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiore a 6.000 metri cubi), il piano di utilizzo e non un'autodichiarazione circa Pag. 93la sussistenza dei requisiti previsti all'articolo 4 comma 2, che qualificano quantità e qualità dei sottoprodotti o eventualmente che l'autorità competente disponga una verifica della sussistenza dei requisiti di cui sopra entro 7 giorni;
          g) sia adeguatamente motivato il superamento del divieto della presenza di amianto nelle terre e rocce da scavo e venga individuato un criterio univoco per individuare i materiali che possono contaminare le acque sotterranee e il limite di eluato che gli stessi possono contenere senza compromettere l'uso idropotabile della risorsa;
          h) siano soppressi i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 27.

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ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. Emendamenti C. 3540 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

      La VIII Commissione,
      esaminati gli emendamenti Mazzoli 1.7, gli identici Capelli 1.6, Castricone 1.8, Piso, 1.9 e Giammanco 1.10, Piccone 1.11, Taglialatela 1.12, gli identici Capelli 1.13, Piccone 1.14, Piso 1.15, Giammanco 1.16 e Taglialatela 1.17, Guidesi 1.18, gli identici Capelli 1.19, Piso 1.20 e Giammanco 1.21, Piccone 1.22, Taglialatela 1.23, Guidesi 1.24, gli articoli aggiuntivi Stella Bianchi 3.08 e Gianluca Pini 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06 e 3.07, nonché l'emendamento 1.28 del Governo e i relativi subemendamenti Terzoni 0.1.28.1 e Micillo 0.1.28.2 (Legge di delegazione europea 2015»), presentati presso la XIV Commissione;
      esprime

PARERE FAVOREVOLE

          1) sull'emendamento Mazzoli 1.7 a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente: 7) UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017).

      Conseguentemente, dopo l'articolo 14 inserire il seguente: Art. 15. (Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili). 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nel rispetto dei principi e criteri della direttiva medesima, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti:
              a) adottare le definizioni di residui di processo e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura come introdotte dalla Direttiva (EU) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, al fine di consentire di massimizzare le opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti;
              b) prendere in considerazione la possibilità di concorrere al raggiungimento degli obblighi di cui alla Direttiva 98/70/CE anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, come previsto dalla Direttiva 98/70/CE modificata dalla direttiva 2015/1513/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, attraverso una regolamentazione Pag. 95specifica che eviti la competizione tra biocarburanti e risorse alimentari».
          2) sul subemendamento Terzoni 0.1.28.1, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «alla lettera d) sostituire le parole nonché del minore impatto emissivo degli stabilimenti da disciplinare con le seguenti nonché dello specifico impatto emissivo degli stabilimenti da disciplinare»;
          3) sul subemendamento Micillo 0.1.28.2, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «sostituire la lettera b) con la seguente: b) razionalizzare le procedure autorizzative degli stabilimenti di cui alla lettera a), anche al fine di garantire il coordinamento con la normativa in materia di autorizzazione unica ambientale»;
          4) sull'emendamento 1.28 del Governo;
          5) sull'articolo aggiuntivo Stella Bianchi 3.08, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: ART. 3-bis (Termini, procedure, principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero). 1. Il Governo è delegato ad adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 1 in quanto compatibili con il presente articolo, il decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, su proposta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire prioritariamente i seguenti principi e criteri direttivi specifici, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1 in quanto compatibili con il presente articolo:
              a) garanzia del medesimo livello di tutela ambientale assicurato dalla legislazione già adottata in materia, prevedendo il divieto di commercializzazione, le tipologie di sacchi in plastica commercializzabili e gli spessori già stabiliti;
              b) divieto di fornitura a titolo gratuito dei sacchi in plastica ammessi al commercio;
              c) progressiva riduzione della commercializzazione dei sacchi in plastica forniti a fini di igiene o come imballaggio primario per alimenti sfusi diversi da quelli compostabili e realizzati, in tutto o in parte, con materia prima rinnovabile;
              d) abrogazione espressa, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo recante attuazione della predetta Direttiva (UE) 2015/720, dei commi 1129, 1130 e 1131 della legge 27 dicembre 2006, n.  296 e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n.  2, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n.  28 e successive modificazioni».
          6) sugli articoli aggiuntivi Gianluca Pini 3.04 e 3.05.

PARERE CONTRARIO

      sugli identici emendamenti Capelli 1.6, Castricone 1.8, Piso 1.9 e Giammanco 1.10, nonché sugli emendamenti Piccone 1.11 e Taglialatela 1.12, sugli identici emendamenti Capelli 1.13, Piccone 1.14, Piso 1.15, Giammanco 1.16 e Taglialatela 1.17, sull'emendamento Guidesi 1.18, sugli identici emendamenti Capelli 1.19, Piso 1.20 e Giammanco 1.21, sugli emendamenti Piccone 1.22, Taglialatela 1.23 e Guidesi 1.24, e sugli articoli aggiuntivi Gianluca Pini 3.02, 3.03, 3.06 e 3.07.

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto 283.

ULTERIORE PROPOSTA DI PARERE RIFORMULATA DAI RELATORI

      La VIII Commissione,
          esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Atto n.  283);
      premesso che:
          si esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal Governo, che ha deciso di attuare le deleghe di cui alla legge 11/2016 attraverso un unico provvedimento, che provvede a recepire le direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE e a riordinare complessivamente la disciplina vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
          l'approfondito e articolato parere espresso dal Consiglio di Stato, di cui si condividono in larga parte i contenuti e i rilievi espressi, arricchisce il lavoro istruttorio delle competenti Commissioni parlamentari consentendo di disporre di rilevanti considerazioni ai fini della valutazione dello schema di decreto legislativo;
          appare necessario, attesa la complessità e l'articolazione del provvedimento, apportare una serie di modificazioni volte, tra l'altro, a meglio esplicitare l'applicazione della nuova normativa, il coordinamento con la normativa vigente, l'ordinato passaggio tra la vecchia e la nuova disciplina;
          appare, altresì, opportuno veicolare, nell'ambito dei decreti correttivi che potranno essere adottati ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 della citata legge delega, gli aggiustamenti che si renderanno necessari in esito a un accurato monitoraggio che dovrà essere svolto a partire dall'entrata in vigore della nuova regolazione;
          l'articolo 217 reca l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.  207 recante il regolamento di attuazione del vigente codice;
          l'articolo 216 prevede per specifiche fattispecie la «sopravvivenza» di puntuali disposizioni del citato regolamento fino alla data di entrata in vigore della fonte sostitutiva espressamente prevista;
          al fine di evitare vuoti normativi o incertezza legislativa, foriera di contenzioso, andrebbe comunque previsto in via generale il principio della cedevolezza dell'abrogazione delle disposizioni del regolamento attuativo di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n.  207 del Pag. 972010, in virtù del quale le norme dell'abrogato regolamento rimarranno efficaci ed operanti fino al momento in cui la fonte sostitutiva, cui il nuovo codice degli appalti fa espresso rinvio, entrerà in vigore;
      considerato che:
          debbono concorrere agli obiettivi fondamentali della semplificazione normativa, della trasparenza e dell'efficienza amministrativa sia il nuovo codice degli appalti, destinato a includere tutte le disposizioni di rango legislativo – con una positiva e considerevole riduzione dell'articolato rispetto alla vecchia disciplina – sia le linee guida, elaborate secondo un modello di soft law, ben più agile e snello e di più immediata applicazione per le imprese e per le amministrazioni, rispetto al macchinoso e iper-burocratico modello del tradizionale e superato regolamento di esecuzione ed attuazione dei lavori pubblici;
          ciononostante, desta al contempo preoccupazione l'eccessivo numero di rinvii – sovente per di più senza la fissazione di alcun termine per l'adozione – a provvedimenti attuativi di secondo livello di diversa tipologia (decreti ministeriali di varia natura e con differente procedimento; le differenti linee guida), che rischia di determinare incertezza applicativa;
          sarebbe, pertanto, opportuno, per un verso, normare espressamente in un apposito articolo dello schema le diverse tipologie di linee guida, tipizzandole con precisione e specificando gli oggetti su cui debbono o possono intervenire e la loro efficacia giuridica e, per l'altro, estendere le fattispecie nelle quali tali linee guida debbano avere efficacia vincolante, atteso che, ad esempio, esse debbono con le disposizioni legislative del Codice integrare la lex specialis per le procedure di gara, che, come tale, non può essere rimessa ad un generico apprezzamento discrezionale delle stazioni appaltanti;
      rilevato che:
          l'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge delega 28 gennaio 2016 n.  11 prevede, in relazione all'affidamento dei contratti nei settori speciali, la puntuale indicazione delle disposizioni ad essi applicabili, anche al fine di favorire la trasparenza nel settore e la piena apertura e contendibilità dei relativi mercati;
          andrebbero quindi definiti puntualmente gli ambiti e le modalità di applicazione delle disposizioni relative ai settori speciali, nonché dei settori esclusi, così come definiti dalle direttive europee e, a tal fine, sarebbe necessario affidare alla Cabina di regia di cui all'articolo 212 il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni relative ai sopra richiamati settori, in modo peraltro da individuare chiaramente nei medesimi settori il residuo ambito di applicazione delle disposizioni ordinarie del codice;
          nei settori speciali occorre garantire in ogni caso l'applicazione delle clausole sociali di cui all'articolo 50 del presente codice;
          non è stata data attuazione a specifici criteri di delega, quale il criterio di cui alla lettera hhh) nella parte in cui prevede la disciplina organica della materia dei contratti di concessione nel rispetto dell'esito del referendum abrogativo del giugno 2001 per le concessioni nel settore idrico e nella parte in cui prevede una specifica disciplina per le concessioni relative agli approvvigionamenti industriali in autoconsumo elettrico da fonti rinnovabili nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
          il mancato recepimento di una parte della delega entro il termine di scadenza consuma – come ben sottolineato dal Consiglio di Stato – il relativo potere, che non potrà essere recuperato in sede di esercizio della delega integrativa e correttiva;
          andrebbe pertanto attentamente preso in considerazione il suggerimento del Consiglio di Stato di valutare l'opportunità di un esercizio «minimale» della Pag. 98delega in ordine ai criteri sopra richiamati, in modo da poter successivamente integrare la base normativa così introdotta;
          l'articolo 219 del codice prevede la clausola di invarianza finanziaria, per cui dall'attuazione del codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni provvedono agli adempimenti conseguenti con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
          andrebbe attentamente considerato che vi sono disposizioni del codice, quali quelle relative alla qualificazione e alla formazione delle stazioni appaltanti, all'implementazione delle funzioni dell'ANAC e dell'interoperabilità delle banche dati, per le quali le risorse disponibili a legislazione vigente per le amministrazioni potrebbero risultare insufficienti;
          andrebbe ulteriormente esplicitata la specifica disciplina riguardante i contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea anche richiamando in maniera più chiara e puntuale le disposizioni valide per i contratti di importo superiore alla soglia che, con gli opportuni accorgimenti, si applicano a quelli sotto soglia;
          l'articolo 32, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/24/UE consente il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, tra l'altro, nella misura strettamente necessaria quando. per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dell'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati;
          in tal senso, le modifiche degli articoli 63 e 163 contenute nel presente parere, relativamente agli interventi di protezione civile, sono volte a esplicitare le circostanze di estrema urgenza nelle quali è possibile il ricorso a tale procedura e: provvedono a distinguere le misure e le procedure da adottare immediatamente dopo l'evento e per il superamento dell'emergenza; consentono di operare con immediatezza, senza bisogno di attendere l'intervento di atti specifici, responsabilizzando in modo pieno gli operatori; introducono un meccanismo lineare di attività immediata e di controlli successivi, prevedendo uno specifico coinvolgimento di ANAC; affrontano il tema sia sotto il profilo dei lavori che sotto il profilo delle acquisizioni di servizi e forniture;
          in coerenza con la raccomandazione del Consiglio di Stato occorre valutare con cautela l'opportunità di prevedere in termini generali che le pubbliche amministrazioni possano ricorrere a contratti di partenariato pubblico-privato atipici, rimettendo tutti i livelli di progettazione al partner privato, onde evitare di aggirare uno dei principi ispiratori della riforma, ossia la separazione tra chi progetta e chi realizza le opere;
          valutata la piena conformità del presente schema di decreto legislativo ai criteri e ai principi direttivi della legge delega, ferma restando l'opportunità di apportare alcuni aggiustamenti ed integrazioni;
          tenuto conto del parere reso dalla Conferenza unificata;
          tenuto conto, altresì, dei contributi pervenuti alle competenti Commissioni parlamentari dai vari soggetti pubblici e privati interessati;
          valutati anche preso atto dei rilievi della Commissione Lavoro e della Commissione Affari sociali, ampiamente condivisi;
      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:
      all'articolo 1, comma 2, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:
          a) al secondo periodo, sostituire le parole: un progetto di fattibilità tecnica ed Pag. 99economica con le seguenti: il progetto definitivo;
          b) al terzo periodo, sostituire le parole: progetto di fattibilità tecnica ed economica con le seguenti: progetto definitivo;
          c) al quarto periodo, sopprimere le seguenti parole:, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta,;

      all'articolo 3, comma 1:
          a) sostituire la lettera ddd) con la seguente:
          ddd) «concorsi di progettazione», le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi;
          b) il Governo renda coerente la definizione del contratto di partenariato pubblico privato di cui alla lettera eee) con la definizione dello stesso contratto di cui all'articolo 180, comma 1, con particolare riguardo all'inclusione delle cosiddette opere a caldo;
          c) il Governo chiarisca in modo inequivoco, nella definizione di cui alla lettera zz), il concetto di «condizioni operative normali» al fine di evitare possibili ambiguità e incertezze interpretative;
          d) dopo la lettera vvvv) aggiungere le seguenti:
          zzzz) «categorie di opere generali» le opere e i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte;
          aaaaa) «categorie di opere specializzate» le lavorazioni che, nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e professionalità;
          bbbbb) «opere e lavori puntuali» quelli che interessano una limitata area di territorio;
          ccccc) «opere e lavori a rete» quelli che, destinati al movimento di persone e beni materiali e immateriali, presentano prevalente sviluppo unidimensionale e interessano vaste estensioni di territorio;
          ddddd) «appalto a corpo» qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto;
          eeeee) «appalto a misura» qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto;

      all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica; al medesimo articolo, dopo il comma 1, inserire il seguente: 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, anche all'esito del monitoraggio sui settori esclusi e sui settori speciali effettuato dalla Cabina di regia ai sensi dell'articolo 212, comma 1, lettera e), sono individuati ulteriori criteri volti a precisare gli ambiti, le procedure e le modalità di applicazione delle disposizioni relative ai settori esclusi e ai settori speciali, al fine di garantire il puntuale rispetto della disciplina dell'Unione europea vigente in materia.

      Conseguentemente, all'articolo 212, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
          e)
monitorare l'attuazione delle disposizioni del presente codice relative ai settori esclusi e ai settori speciali, al fine di verificare il puntuale rispetto degli ambiti, Pag. 100delle procedure e delle modalità di applicazione previsti dalla disciplina dell'Unione europea vigente in materia;
          si riformuli l'articolo 20, alla luce dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato, considerato che l'attuale formulazione risulta eccessivamente generica e non chiarisce le finalità e le modalità attuative, risultando peraltro necessario definire in dettaglio l'ambito di applicazione anche in relazione alle necessarie qualificazioni del privato per la realizzazione delle opere;

      all'articolo 22, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del presente codice, sono fissati i criteri per l'individuazione delle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto rilevante sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresì definite le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera qqq), della legge 28 gennaio 2016, n.  11.
      3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore proponente l'opera soggetta a dibattito pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura esclusivamente sulla base delle modalità individuate dal decreto di cui al comma 2;

      all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:
          a)
al comma 1, lettera b), dopo le parole: tecnico funzionale aggiungere le seguenti: e di relazione nel contesto;
          b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: beni culturali e paesaggistici aggiungere le seguenti:, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
          c) al comma 1, lettera f), premettere le seguenti parole: il risparmio e e aggiungere, in fine, le seguenti: , nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
          d) al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti :i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera; l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;
          e) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: materie oggetto del progetto, aggiungere le seguenti: fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'articolo 113 in relazione alla destinazione delle risorse finanziarie del fondo incentivante per le funzioni tecniche,;
          f) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dell'intervento indica inserire le seguenti: le caratteristiche, i requisiti in relazione ai fabbisogni dell'opera e;
          g) al comma 13, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: L'uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato nel tempo mediante specifici corsi di formazione. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 31 luglio 2016 è istituita una Commissione che definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni;
          h) al comma 14, primo periodo, dopo la parola: progettazione aggiungere le seguenti: relativa agli appalti e aggiungere, in Pag. 101fine, le seguenti: ,fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'articolo 113 in relazione alla destinazione delle risorse finanziarie del fondo incentivante per le funzioni tecniche.;
          i) dopo il comma 14, aggiungere i seguenti: «15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico – illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n.  81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per quanto riguarda in particolare i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica (facility and energy management), i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme UNI.

      16. Ai fini del comma 14 del presente articolo il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia»;
      all'articolo 24, apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: d) dai soggetti di cui all'articolo 46;
          b) al comma 1, sopprimere le lettere e), f), g), h) ed i).
          c) sopprimere il comma 2;
          d)
al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore del presente codice, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.
          e) al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il decreto di cui all'articolo 46, comma 2, individua anche i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell'aggiudicazione.; conseguentemente, all'articolo 46, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC, sono definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1;Pag. 102
          f) al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: deve essere dimostrato il possesso dei requisiti generali con le seguenti: i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni;
          g) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: con proprio decreto inserire le seguenti: da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice e dopo le parole: le tabelle dei corrispettivi inserire le seguenti: commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e;
          h) al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: possono con la seguente: devono; al medesimo periodo sopprimere le seguenti parole: ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento e sostituire le parole: da porre a base con le seguenti: da porre a oggetto;

      all'articolo 25, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è stabilito in sessanta giorni;

      all'articolo 27, comma 5, sostituire le parole: dal ricevimento del progetto con le seguenti: dalla chiusura delle conferenza dei servizi di cui al comma 3;

      all'articolo 30, comma 1, primo periodo, dopo la parola: concessioni inserire le seguenti:, nonché la scelta del socio privato nelle società miste,;

      all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: con proprio atto definisce aggiungere le seguenti:, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,;
          b) al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
          c) al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: , anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento;
          d) dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

      9-bis. Nel caso in cui l'organico delle stazioni appaltanti presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente su proposta del responsabile del procedimento, i compiti di supporto all'attività del responsabile possono essere affidati, con le procedure previste dal presente decreto per l'affidamento di carichi di servizi ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice.
      9-ter. Anche per gli affidatari di servizi di supporto di cui al comma precedente sono da applicarsi le disposizioni di compatibilità di cui all'articolo 24, comma 7;
          e) al comma 11, dopo le parole: contraente generale aggiungere le seguenti: e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato; sostituire le parole responsabile unico del procedimento con le seguenti responsabile dei lavori e sostituire le parole: o soggetto collegato con le seguenti: o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato o soggetti ad essi collegati;

      all'articolo 34, comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo : e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari a quanto specificamente previsto nel successivo articolo 144;

      all'articolo 35, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma: 7-bis. Sul Pag. 103valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

      Conseguentemente, all'articolo 217, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
          a)
alla lettera ii), dopo le parole: articolo 26-bis aggiungere le seguenti: articolo 26-ter;
          b) dopo la lettera rr), aggiungere le seguenti:
          rr-bis) l'articolo 8, commi 3 e 3-bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n.  192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n.  11;
          rr-ter) l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n.  210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n.  21;

      all'articolo 36, comma 1, inserisca il Governo disposizioni atte a garantire il rispetto delle vigenti normative speciali a tutela della multifunzionalità dell'imprenditore agricolo e forestale, ivi inclusa la disciplina ivi prevista per le zone montane;

      all'articolo 36 comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
          a)
alla lettera b), primo periodo, sostituire le parole: almeno tre operatori economici con le seguenti: almeno cinque operatori economici; al secondo periodo, dopo le parole: amministrazione diretta inserire le seguenti:, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente;
          b) sostituire la lettera c) con la seguente: c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura ristretta di cui all'articolo 61, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, ovvero mediante la procedura aperta di cui all'articolo 60, escludendo comunque in entrambi i casi il ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo;
          c) alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole:, escludendo comunque il ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo,;
          d) al comma 3, sostituire le parole da: procedura negoziata fino alla fine del comma con le seguenti: procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara;
          e) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: linee guida inserire le seguenti:, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,;

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      all'articolo 36, sopprimere il comma 8;

      all'articolo 37, apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 4 dopo la lettera b) inserire la seguente: c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.  56;
          b) al comma 5 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56.
          c) al comma 6, sostituire le parole: possono acquisire con le seguenti: acquisiscono;
          d) al comma 8, aggiungere , in fine, le seguenti parole: e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.;
          e) al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole;, anche cumulativamente,;

      all'articolo 38, apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: sopprimere le parole: ,ivi compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, dopo le parole: CONSIP S.p.a, inserire le seguenti: INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a, e sopprimere, infine; le seguenti parole:, e le città metropolitane;
          b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sentite l'ANAC e con le seguenti: sentita; al medesimo periodo, sostituire le parole: sono definiti con le seguenti: sono individuati e dopo le parole: l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, inserire le seguenti: come definiti in apposite linee guida dall'ANAC, predisposte entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;
          c) al comma 3, lettera c), dopo le parole: capacità di aggiungere le seguenti: verifica sull’ e aggiungere, infine, le seguenti parole: dell'intera procedura amministrativa, ivi incluso il collaudo e la messa in opera;
          d) al comma 4, lettera a), numero 4) aggiungere, infine, le seguenti parole: con riferimento al numero di varianti approvate, alla verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e al consuntivo delle spese sostenute, al rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo; alla medesima lettera, dopo il numero 4), aggiungere il seguente: 5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come previsto dalla vigente normativa, ovvero lo scostamento calcolato in giorni solari per la corresponsione degli importi dovuti, adeguatamente corredato dalle motivazioni del ritardo accumulato;
          e) al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: per porre fino a: professionalizzazione;
          f) al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole da: per l'attuazione fino alla fine del comma con le seguenti: per dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione;
          g) sopprimere il comma 9;
          h)
sopprimere il comma 10. Conseguentemente all'articolo 213, sopprimere il comma 14;

      all'articolo 42, comma 3, primo periodo, dopo le parole: è tenuto aggiungere le seguenti: a darne comunicazione alla stazione appaltante, secondo modalità definite con linee guida dell'ANAC, e.

      all'articolo 46, apportare le seguenti modificazioni:
          a)
al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;Pag. 105
          b)
dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
      2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società costituite dopo la data di entrata in vigore del presente codice, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali;

      all'articolo 47, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      2. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione del consorzio alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio;
      - all'articolo 48: al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: lettera b) con le seguenti: lettere b) e c); al comma 14, aggiungere in fine le seguenti parole: queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti io requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA;

      all'articolo 50, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
          a)
al primo periodo, sostituire le parole: possono prevedere con le seguenti: devono prevedere;
          b) sopprimere il comma 3;

      all'articolo 51 apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: lettera qq) inserire le seguenti:, ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq-bis) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture; conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera qq), inserire la seguente: qq-bis) «lotto prestazionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto;
          b) al comma 2, sostituire le parole da: per uno fino alla fine del comma con le seguenti: per uno o , comunque separatamente, per più lotti;
          c) sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
      3. Le stazioni appaltanti indicano altresì, nei medesimi atti, il numero massimo di lotti per i quali può essere presentata l'offerta ed il numero massimo, non superiore ad un terzo del numero complessivo, per i quali può essere mantenuta l'aggiudicazione. Il concorrente che si sia aggiudicato un numero di lotti superiore a quello massimo consentito esercita il diritto di scelta e, in ciascun lotto per il quale viene effettuata la rinuncia, l'aggiudicazione è effettuata in favore del concorrente che segue in graduatoria.
      4. Le previsioni di cui al comma 3 possono essere derogate solo nel caso in cui il numero dei concorrenti non consenta il rispetto della disciplina di cui al medesimo comma 3; per tale evenienza gli atti di gara indicano i criteri oggettivi e non discriminatori che saranno applicati per l'aggiudicazione di tutti i lotti.

      all'articolo 58, comma 10, dopo le parole: emana inserire le seguenti:, entro il 31 luglio 2016,;

      all'articolo 59, apportare le seguenti modificazioni:
          a)
al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le amministrazioni aggiudicatrici con le seguenti: le stazioni appaltanti;Pag. 106
          b)
al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: , di regola,;

      all'articolo 63, apportare le seguenti modificazioni:
          a)
al comma 2, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole: ivi comprese le emergenze di protezione civile e sostituire le parole: di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati ai sensi della normativa ambientale con le seguenti: di incolumità pubblica;
          b) aggiungere la seguente lettera: d) al fine di favorire il più rapido ritorno alle normali condizioni di vita nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.  225, per le tipologie di attività ed interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 5 realizzati sotto il coordinamento del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ricompresi in appositi piani di interventi urgenti predisposti dai Commissari delegati da questi nominati ai sensi di quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 5, limitatamente alla durata dello stato di emergenza;
          c) al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: Nel caso di cui alla lettera d) del comma 2 gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.  445 , il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione e i relativi controlli possono essere effettuati dalle amministrazioni aggiudicatrici entro 60 giorni dall'affidamento. Qualora, a seguito del controllo successivo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità;

      all'articolo 66, comma 1, sostituire le parole: possono svolgere con le seguenti: svolgono;

      all'articolo 71, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando tipo;

      all'articolo 73, apportare le seguenti modificazioni:
          a)
al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: prevedendo il ricorso a strumenti di pubblicità di tipo informatico con le seguenti: anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata;

          b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      2. Fino al 31 dicembre 2016, si applica il regime di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dall'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2016, n.  66, come modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n.  210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n.  21.;

      all'articolo 77, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
          a)
al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.A, INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo di cui all'articolo 78, comma 2, non Pag. 107appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale;
          b) al terzo periodo, sopprimere le parole da: con le modalità fino a: di norma;
          c) sostituire il quarto e quinto periodo con il seguente: La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore a 150.000 euro o per contratti svolti attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58, nominare componenti interni alla stazione appaltante.;

      all'articolo 77, comma 10, apportare le seguenti modificazioni:
          a)
al secondo periodo, sostituire le parole: sentita l'Autorità con le seguenti: sentita l'ANAC;
          b) al terzo periodo, sopprimere le parole da: e ad essi fino alla fine del periodo;

      all'articolo 78, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da adottare da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice; dopo il comma 1, inserire il seguente: 2. L'Albo di cui al comma 1 include una apposita sezione speciale in cui sono iscritti i dipendenti di CONSIP S.p.A. e dei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89, che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti definiti dall'ANAC con l'atto di cui al comma 1;

      all'articolo 80, comma 1, lettera b) dopo le parole: 346-bis inserire le seguenti: 353, 353-bis; al medesimo articolo, comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; al medesimo articolo, comma 12, sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni;

      all'articolo 83, apportare le seguenti modificazioni:
          a) comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dal concorrente inserire le seguenti:, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, lettere b) e c),;
          b) al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: può essere valutata con le seguenti: è valutata;
          c) sostituire il comma 9 con i seguenti:
      «9. Le carenze di qualsiasi elemento della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui ai successivi commi da 9-bis a 9-quater. Il soccorso istruttorio non può supplire a carenze dell'offerta tecnica ed economica.
      9-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della domanda obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. Ai fini del presente comma costituisce carenza essenziale della domanda qualsiasi omissione, incompletezza e irregolarità della domanda che determina l'impossibilità di stabilire se il singolo requisito contemplato dal comma 1 sia posseduto o meno e da quali soggetti.
      9-ter. Nel caso del precedente comma 9-bis, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.Pag. 108
      9-quater. Nei casi di irregolarità non essenziali che afferiscono ad elementi indispensabili della domanda, se considerati sotto il profilo della celere e sicura verifica del possesso dei requisiti in capo ai concorrenti, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui ai commi precedenti, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.».

          d) il comma 10 è sostituito dai seguenti:
      10. È istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative penalità e premialità, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione. Il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e di affidabilità dell'impresa. L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. Rientra nell'ambito dell'attività di gestione del suddetto sistema la determinazione da parte di ANAC di misure sanzionatorie amministrative nei casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi.
      11. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al comma 10 tengono conto, in particolare, del rating di legalità rilevato dall'ANAC in collaborazione con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 213, comma 7, nonché dei precedenti comportamentali dell'impresa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti, all'incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto. Tengono conto altresì della regolarità contributiva, ivi compresi i versamenti alle Casse edili, valutata con riferimento ai tre anni precedenti;

      Conseguentemente:
          a) all'articolo 84, comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente: d) certificazione del rating di impresa, rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'articolo 83, comma 10.
          b) all'articolo 213, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il rating di legalità concorre anche alla determinazione del rating di impresa di cui all'articolo 83, commi 10 e 11;

      all'articolo 84, al comma 7, aggiungere i seguenti periodi: In alternativa al requisito di cui alla lettera a), la stazione appaltante può richiedere una cifra d'affari in lavori pari a 2,5 volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Il requisito di cui alla lettera b) si applica solo agli appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro.

      all'articolo 89, apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: all'articolo 83 aggiungere le seguenti:, lettere b) e c);
          b) al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e a tal fine produce il contratto di avvalimento, il quale deve indicare specificatamente le risorse e i mezzi che l'impresa ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione dell'appaltatore per l'esecuzione dell'appalto;Pag. 109
          c) al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: quindici per cento con le seguenti: dieci per cento e dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti:, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

      all'articolo 93, apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 7 aggiungere in fine le seguenti parole: e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
          b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione definitiva, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo e/o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo»;
          c) dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
      9-bis. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento;

      all'articolo 95, apportare le seguenti modificazioni:
          a)
al comma 3, lettera b), sostituire le parole: di ingegneria e architettura con le seguenti: di natura tecnica o intellettuale;
          b) al comma 4, sostituire le parole: ai sensi del comma 3 con le seguenti: ai sensi del comma 5;
          c) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo;
          a) per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
          b) per i servizi e le forniture di importo pari o inferiore a 150.000 euro con caratteristiche standardizzate;
          c) per i servizi e le forniture di importo pari o inferiore a 150.000 euro, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo»;
          d) al comma 9, al primo e al secondo periodo, sostituire le parole: amministrazioni aggiudicatrici con le seguenti: stazioni appaltanti e aggiungere in fine i seguenti periodi: Le metodologie sono definite con linee guida di carattere generale proposte dall'ANAC e approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che sono trasmesse prima dell'adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere. Fino all'emanazione di tali linee guida continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli allegati G, I, L, M, P del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n.  207. Con le medesime linee guida sono definiti i criteri premiali che le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, in relazione a beni, lavori e servizi che presentano un minore impatto sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori e sull'ambiente, nonché al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione, e che devono essere applicati in maniera omogenea e compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;
          e) al comma 14, sostituire le parole: amministrazioni aggiudicatrici con le seguenti: stazioni appaltanti;Pag. 110
          f)
sopprimere il comma 15.

      Conseguentemente, all'articolo 106, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
      10-bis. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e i provvedimenti di competenza. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13;

      all'articolo 96, comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: costi di raccolta inserire le altre: , di smaltimento;

      sostituire l'articolo 97 con il seguente:
«Art. 97.

      1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
      2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:
          a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
          b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
          c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;
          d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;
          e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4.

      3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è Pag. 111valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
      4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a:
          a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
          b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
          c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

      5. La stazione appaltante valuta le informazioni fornite consultando l'offerente. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
          a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;
          b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;
          c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 il rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
          d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e integrati dalle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello relative al costo del lavoro.

      6. La stazione appaltante che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto in questione era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. Quando la stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione europea.
      7. La Cabina di regia di cui all'articolo 212, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione amministrativa, tutte le informazioni a disposizione, quali leggi, regolamenti, contratti collettivi applicabili o norme tecniche nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5».

      all'articolo 102, apportare le seguenti modificazioni:
          a)
al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sono sostituiti con le seguenti:, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 9, possono essere sostituiti;
          b) al comma 3, sostituire le parole: dalle linee guida di cui all'articolo 100, comma 2, con le seguenti: dal decreto di cui al comma 9 del presente articolo;
          c) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 10 dell'articolo 23 con le seguenti: di cui all'articolo 113;
          d) al comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono disciplinate le modalità di iscrizione all'albo e di nomina, nonché i compensi da corrispondere che non devono superare i limiti di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, Pag. 112dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive modificazioni, e all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89;
          e) al comma 9, sostituire le parole: su proposta del con le seguenti: sentiti l'ANAC e il
          f) al comma 10, lettera a), sostituire le parole: e, nel caso con le seguenti: o, nel caso.

      all'articolo 103, apportare le seguenti modificazioni: al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: dieci per cento con le seguenti: venti per cento.; al comma 1, aggiungere, in fine ,il seguente periodo: Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;

      all'articolo 105, apportare le seguenti modificazioni:
          a)
sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto d'appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto. È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. È fatto obbligo altresì di comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subcontratto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.;
          b) al comma 2,dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.;
          c) al comma 5, sostituire le parole: comma 10 con le seguenti: comma 11 e, dopo le parole: medesimo comma inserire le altre: e dal comma 2 del presente articolo;
          d) al comma 6: al primo periodo, sostituire le parole: alle soglie di cui all'articolo 35 con le seguenti: a 1.000.000 di euro; al terzo periodo, sostituire le parole: le soglie di cui all'articolo 35 con le seguenti: 1.000.000 di euro;
          e) al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: comma 16 con le seguenti: comma 17;
          g) al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:
              1) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nelle fattispecie individuate, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice;
              2) alla lettera b), sopprimere le parole da: o anche fino a: lo consente;
              3) dopo la lettera b), inserire la seguente:
          c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.Pag. 113
          h) dopo il comma 13, inserire il seguente:
      13-bis Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettera a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al comma 8.
          i) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: della sicurezza inserire le seguenti: e della manodopera;

      all'articolo 106, ai fini dell'applicazione del comma 1, adotti il Governo le iniziative necessarie a istituire presso l'ISTAT una sezione speciale preposta alla rilevazione e all'aggiornamento, su base annuale, dei prezzi e dei costi standard in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, validi per tutto il territorio nazionale, assicurando i necessari adeguamenti delle disposizioni vigenti; al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Le modifiche dei contratti di appalto in corso di validità devono sempre essere autorizzate dal responsabile unico del procedimento. I contratti di appalto, nei settori ordinari e nei settori speciali, possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento a norma del presente codice nei casi seguenti:;
          b) al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3);
          c) sopprimere il comma 12;

      all'articolo 107, comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: all'Autorità con le seguenti: all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa al RUP di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo;

      all'articolo 108, provveda il Governo a coordinare la disposizione di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b) con quella di cui all'articolo 80, secondo quanto indicato dal parere del Consiglio di Stato;

      all'articolo 109, apportare le seguenti modificazioni;
          a) al comma 1, sostituire le parole da: utili fino alla fine del comma con le seguenti: approvvigionati e presenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi e della eventuale progettazione sostenuta, dei costi connessi all'eventuale studio di impatto ambientale e all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative eventualmente acquisite, oltre ad un importo corrispondente all'utile esposto dall'impresa nel procedimento ad evidenza pubblica che ha condotto all'aggiudicazione o nella diversa procedura che ha condotto all'affidamento.
          b) sostituire il comma 2 con il seguente: Nell'ipotesi di cui al comma precedente, laddove sia mancata nel corso della procedura di affidamento, si procede ad una analisi e scomposizione del prezzo di contratto, ex post, che evidenzi la percentuale di utile di spettanza dell'appaltatore in base alle attività svolte. L'eventuale contestazione in sede giudiziale della legittimità del procedimento di determinazione dell'importo delle spese sopra elencate e dell'utile d'impresa, in ogni caso non impedisce che il provvedimento di recesso spieghi la sua efficacia.

      all'articolo 110, apportare le seguenti modificazioni:
          a)
al comma 1, sostituire la parola: interpellano con le seguenti: possono interpellare;
          b) sostituire il comma 3 con i seguenti:
      3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:
          a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;Pag. 114
          b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

      3-bis. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.;

      all'articolo 111, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: Con decreto fino a: sono approvate con le seguenti: Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono altresì approvate;

      all'articolo 112, comma 1, dopo le parole: di imprese sociali, inserire le seguenti: nel rispetto dei criteri di affidamento, delle soglie di valore e delle tipologie dei contratti oggetti di appalto, stabiliti con apposite linee guida, approvate con decreto del Ministro del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,;

      all'articolo 113, apportare le seguenti modificazioni:
          a)
al comma 2, dopo le parole: al 2 per cento inserire le seguenti:, modulate sull'importo dei lavori, e dopo le parole: della spesa per investimenti inserire le seguenti: della verifica preventiva dei progetti;
          b) al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: con esclusione del collaudo ovvero della verifica di conformità;
          c) al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
          d) sopprimere il comma 5;

      all'articolo 106, comma 14, sostituire le parole: che, previa comunicazione all'ANAC, le rendono efficaci e opponibili a seguito di espressa accettazione, con le seguenti: Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato;

      agli articoli 115, comma 1, 116, comma 1, 117, comma 1, 118, comma 1, 119, comma 1, 120, comma 1 e 121, comma 1, sostituire le parole: presente codice, con le seguenti: presente Capo.

      all'articolo 118, al comma 1, dopo le parole: servizio al pubblico inserire le seguenti: di interesse generale;

      all'articolo 121, apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti parole: o di petrolio;
          b) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: nonché di produzione di petrolio;

      all'articolo 122, riformulare la parte relativa al termine minimo riferita all'articolo 61, commi 1 e 2, e all'articolo 64 nei termini indicati dal parere del Consiglio di Stato;

      all'articolo 123, comma 8, provveda il Governo a inserire il riferimento mancante del titolo ivi citato;

Pag. 115

      all'articolo 128, comma 3, sostituire le parole: importo superiore con le seguenti: importo pari o superiore e sostituire le parole: articolo 36 con le seguenti: articolo 35;

      all'articolo 130, comma 2, dopo le parole: loro trasmissione inserire le seguenti: salve le disposizioni sulla loro pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea;

      all'articolo 132, in relazione al comma 2, si adotti la formulazione fornita dal Consiglio di Stato; al medesimo articolo, ai commi 3 e 4, sostituire le parole: all'articolo 128 con le seguenti: agli articolo 134 e 136;

      agli articoli 133, 135, 136, 137, 139, 140 e 141 siano accolte le modifiche e le integrazioni proposte dal Consiglio di Stato;

      dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:
      «Art. 139-bis (Appalti di importo inferiore alla soglia comunitari) – 1. Salvo quanto previsto dai commi da 2 a 4 del presente articolo, gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici applicano le disposizioni della presente parte per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, che rientrano nell'ambito delle attività previste dagli articoli da 115 a 121
      2. L'avviso di preinformazione di cui agli articoli 127 e 128, sotto le soglie ivi indicate è facoltativo, e va pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 73, con le modalità ivi previste.
      3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo 129, è pubblicato sul profilo di committente e sui siti informatici di cui all'articolo 73, con le modalità ivi previste.
      4. Gli avvisi con cui si indice una gara e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.
      5. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza. I regolamenti sono comunicati all'ANAC e alle autorità competenti per i rispettivi settori di riferimento.»;

      all'articolo 142, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Il comma 1 non si applica, allorché sia utilizzata per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizio una procedura negoziata senza previa pubblicazione in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 63;

      all'articolo 144, comma 2, dopo le parole: di concerto con inserire le seguenti: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,;

      Conseguentemente, all'articolo 34, comma 2, sostituire le parole: L'obbligo di cui al comma 1 con le seguenti: I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1 sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 94, comma 6. Nel caso dei contratti relativi ai servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica e sociale di cui all'articolo 95, comma 3, lettera a), e dei contratti relativi ai servizi di ristorazione di cui all'articolo 144, il suddetto decreto può stabilire che l'obbligo di cui al comma 1 si applichi anche per una quota inferiore al 50 per cento del valore a base d'asta. Negli altri casi il medesimo obbligo;

      all'articolo 147, comma 3, dopo le parole: campionature d'intervento sopprimere la seguente: quando; al medesimo articolo, Pag. 116al comma 5, dopo la parola: esaustivi inserire le seguenti: o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d'opera;

      all'articolo 148, comma 7, primo periodo, sostituire la parola: trecentomila con la seguente: centocinquantamila;

      all'articolo 150, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more dell'adozione del decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.  207.;

      all'articolo 154, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 156, comma 5 con le seguenti: 24, comma 5; al medesimo articolo, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: progetto definitivo inserire le seguenti: a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica;

      all'articolo 156, apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 7, sostituire il secondo periodo con i seguenti: La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto di fattibilità, ovvero di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica, si svolge tra i soggetti individuati sino ad un massimo di dieci, attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Tra i soggetti selezionati a partecipare alla seconda fase devono essere presenti almeno il 30 per cento di soggetti incaricati, singoli o in forma associata, con meno di cinque anni di iscrizione ai relativi albi professionali. Nel caso di raggruppamento, il suddetto requisito deve essere posseduto dal capogruppo. Ai soggetti selezionati aventi meno di cinque anni di iscrizione è corrisposto un rimborso spese pari al 50 per cento degli importi previsti per le spese come determinati dal decreto per i corrispettivi professionali di cui al comma 8 dell'articolo 24. Per gli altri soggetti selezionati, in forma singola o associata, il predetto rimborso è pari al 25 per cento.

      all'articolo 157, comma 2, sostituire le parole: inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 con le seguenti: superiori a 40.000 e inferiore a 100.000 euro e sostituire le parole: 66, comma 6 con le seguenti: 36, comma 2, lettera b); al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli incarichi di importo superiore a 100.000 euro sono affidati con procedura aperta o ristretta ai sensi degli articolo 60 e 61;

      all'articolo 158: al comma 1, sostituire le parole: si applica con le seguenti: si applicano; dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del presente decreto, agli appalti pubblici pre-commerciali, destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della sua attività e per i quali la prestazione del servizio non è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'ente aggiudicatore, così come definiti nella comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007, nelle ipotesi in cui l'esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato.;

      all'articolo 162, sostituire il comma 5 con i seguenti:
      5. I contratti di cui al presente articolo sono immediatamente trasmessi, per il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità amministrativo-contabile, a un ufficio speciale della Corte dei conti, organizzato ai sensi dell'articolo 98 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n.  1214, anche in deroga alle norme richiamate dall'articolo 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n.  117, in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza. Lo stesso ufficio speciale, Pag. 117composto da un numero massimo di cinque magistrati dotati di specifica esperienza nel settore, nominati dal Presidente della Corte dei conti, è competente anche per il referto annuale sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione relativa ai contratti medesimi, da rassegnare entro il 30 giugno di ciascun anno al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei Ministri. I magistrati e il personale amministrativo che operano per l'ufficio speciale restano vincolati al segreto.
      6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, i contratti di cui al presente articolo sono altresì assoggettati, per i profili di competenza, al controllo dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera a). L'ANAC assume, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le misure atte ad assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza. La Corte dei Conti e l'ANAC assumono intese per garantire il necessario coordinamento operativo nelle rispettive attività di controllo.

      Conseguentemente, all'articolo 213, comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: . Per i contratti secretati, si applica l'articolo 162, comma 6.

      all'articolo 163, apportare le seguenti modificazioni:
          a)
alla rubrica sopprimere le parole: e di protezione civile;
          b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il tecnico inserire le seguenti: dell'amministrazione competente;
          c) al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: dell'amministrazione competente;
          d) al comma 3, sostituire la parola: prezzo con la seguente: corrispettivo e sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 23, comma 7 con le seguenti: mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimenti e ridotti del 20%;
          e) al comma 4, dopo le parole: il tecnico inserire le seguenti: dell'amministrazione competente e aggiungere in fine il seguente periodo: Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.  267 e successive modificazioni e integrazioni;
          f) al comma 5, dopo le parole: si procede inserire le seguenti: previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e;
          g) sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.  445, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che l'amministratore aggiudicatrice controllo in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a 60 giorni dall'affidamento. Qualora, a seguito del controllo successivo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità;
          h) sopprimere i commi da 7 a 11;

      dopo l'articolo 163 inserire il seguente: «Art. 163-bis (Procedure di somma urgenze per interventi di protezione civile) – 1. Il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.  225, ovvero la prevedibilità del loro imminente verificarsi, costituiscono circostanze di somma urgenza. In tali circostanze le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, con le procedure previste dall'articolo 163, integrate come previsto dal presente articolo. 2. Limitatamente Pag. 118agli appalti pubblici di forniture e servizi per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si potrà procedere al pagamento del 50 per cento del prezzo provvisorio. 3. Gli adempimenti da effettuarsi in via preliminare ai fini dell'affidamento possono essere espletati successivamente, entro un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a 60 giorni dall'affidamento. Qualora, a seguito del controllo successivo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei requisiti necessari per la partecipazione ad appalti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità. 4. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.»;

      all'articolo 164, al comma 1, sostituire le parole: indette dalle amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori con le seguenti: indette dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché dagli enti aggiudicatori, qualora i lavori o i servizi siano destinati a una delle attività di cui all'allegato II. In ogni caso, le disposizioni della presente Parte non si applicano ai provvedimenti, comunque denominati, con cui le amministrazioni aggiudicatrici, a richiesta di un operatore economico, autorizzano, stabilendone le modalità e le condizioni, l'esercizio di un'attività economica che può svolgersi anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici.

      Conseguentemente, modificare il titolo dell'allegato II facendo riferimento ai soli enti aggiudicatori;

      all'articolo 165, apportare le seguenti modificazioni:
          a)
al comma 1, chiarire il rapporto tra la nozione di rischio operativo e le definizioni di rischio di disponibilità e rischio di domanda;
          b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento;
          c) al comma 3, sopprimere il secondo periodo;
          d) al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: intendendosi per tali la remunerabilità dell'opera sul mercato finanziario con le seguenti: intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito;
          e) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: mancata sottoscrizione aggiungere le seguenti: del contratto di finanziamento;

      sostituire l'articolo 166 con il seguente: «Art. 166 (Procedure per la scelta del concessionario) – 1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori individuano Pag. 119il concessionario attraverso procedure a evidenza pubblica nel rispetto delle norme di cui alla presente parte.»;

      all'articolo 167, apportare le seguenti modificazioni:
          a) sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Il valore stimato è calcolato al momento dell'invio del bando di concessione;
          b) al comma 5, specificare le modalità e le finalità della considerazione degli atti di regolazione delle Autorità indipendenti;
          c) al comma 6, indicare il soggetto che valuta le ragioni oggettive che giustificano il frazionamento della concessione;

      all'articolo 168, apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: massima;
          b) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: ed è definita dall'offerta aggiudicatrice;
          c) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: da parte del concessionario aggiungere le seguenti: individuato sulla base di criteri di ragionevolezza;

      all'articolo 173, apportare le seguenti modificazioni:
          a)
sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Termini, principi e criteri di aggiudicazione;
          b) al comma 1, sostituire la parola: criteri con la seguente: principi;
          c) al comma 2, dopo le parole: dal comma 1 inserire le seguenti: e comunque in deroga all'articolo 95;
          d) al comma 3: al secondo periodo, dopo le parole: modifica dell'ordine di importanza inserire le seguenti: dei criteri e sostituire le parole: comma 2, secondo periodo con le seguenti: comma 2, terzo periodo; al terzo periodo, sostituire le parole: comma 2, primo periodo con le seguenti: comma 2, secondo periodo;

      all'articolo 175, apportare le seguenti modificazioni:
          a)
al comma 1, lettera a), dopo le parole: in clausole aggiungere le seguenti: chiare, precise e inequivocabili;
          b) al comma 1, lettera b), prevedere il ricorso congiunto delle condizioni di cui ai numeri 1) e 2);
          c) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: stazionale appaltante con le seguenti: amministrazioni aggiudicatrici;
          d) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: quando altera considerevolmente le condizioni contrattuali originariamente pattuite con le seguenti: quanto muta sostanzialmente la natura della concessione rispetto a quella inizialmente conclusa;
          e) al comma 7, secondo periodo, lettera d), sostituire le parole: lettera d) con le seguenti: lettere d) ed e);

      all'articolo 176, apportare le seguenti modificazioni:
          a)
al comma 1, considerato che l'annullamento d'ufficio può intervenire a distanza di molti anni e che la direttiva prevede la possibilità di porre termine alla concessione, stabilire se l'annullamento operi ex nunc o ex tunc;
          b)
al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione;
          c) al comma 3, stabilire le modalità di regolazione dei rapporti tra le parti nel caso in cui il vizio sia imputabile al concessionario;
          d) al comma 4, prevedere in aggiunta alla risoluzione la revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;

Pag. 120

      all'articolo 177, apportare le seguenti modificazioni:
          a)
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dell'Unione europea inserire le seguenti: se non eseguiti direttamente, sostituire le parole: relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro con le seguenti: di importo superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni e, dopo le parole: clausole sociali inserire le seguenti: come previste dall'articolo 50;
          b) sostituire il comma 3 con il seguente: 3. La verifica del rispetto del limite di cui al comma 1, pari all'ottanta per cento, da parte dell'ANAC, viene effettuata annualmente secondo le modalità indicate dall'ANAC stessa in apposite linee guida, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto al limite indicato devono essere riequilibrate entro l'anno successivo. Nel caso di reiterate situazioni di squilibrio per due anni consecutivi sono irrogate sanzioni in misura pari al 10 per cento dell'importo complessivo dell'appalto.;

      all'articolo 178, apportare le seguenti modificazioni:
          a)
al comma 1, dopo la parola: concessioni inserire la seguente: autostradali; dopo la parola: procede inserire la seguente: tassativamente e sostituire le parole: di evidenza pubblica, entro con le seguenti: di evidenza pubblica di cui all'articolo 173, nel termine perentorio di; aggiungere infine il seguente periodo: Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento delle concessioni di cui all'articolo 5 del presente codice, è vietata la proroga delle concessioni autostradali;
          b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: mediante apposito atto fino alla fine del comma con le seguenti: sulla base delle condizioni contrattuali vigenti.;
          c)
al comma 3, primo periodo, dopo la parola: concessioni inserire la seguente: autostradali e sostituire le parole: in conformità alle disposizioni del presente codice con le seguenti: secondo le procedure di cui all'articolo 173;
          d)
al comma 7, sostituire la parola: ANAC con le seguenti: Autorità di regolazione dei trasporti;

      al medesimo articolo, si preveda un'apposta disciplina transitoria anche per le concessioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sul concessionario un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi, al fine di assicurare altresì il massimo rispetto dei principi desumibili dall'articolo 17 della direttiva 2014/23/UE, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera mmm) della legge 28 gennaio 2016, n.  11;

      all'articolo 179, apportare le seguenti modificazioni:
          a)
al comma 1, sostituire le parole: parte IV con le seguenti: parte III;
          b) al comma 2, richiamare i titoli della parte II che si applicano alle disposizioni riguardanti il partenariato pubblico e privato e il contraente generale;

      all'articolo 180, apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 3: al primo periodo, dopo le parole: il trasferimento del rischio inserire le seguenti: operativo definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) e sostituire le parole: dall'articolo 3 comma 1 lettere bbb) e ccc) con le seguenti: rispettivamente dall'articolo 3, comma 1, lettere aaa), bbb) e ccc); all'ultimo periodo, sostituire le parole da: Con il contratto fino a: disciplinati con le seguenti: Sulla base di criteri individuati con linee guida a carattere vincolante adottate dall'ANAC, il contratto di partenariato pubblico privato può altresì disciplinare;Pag. 121
          b) al comma 6, sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trenta per cento;

      all'articolo 181, comma 4, dopo le parole: sistemi di monitoraggio aggiungere le seguenti: secondo modalità definite da linee guida adottate dall'ANAC;

      all'articolo 182, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
          a)
al primo periodo, sostituire le parole: il verificarsi con le seguenti: Nei casi specificamente individuati mediante criteri definiti con linee guida a carattere vincolante adottate dall'ANAC, il verificarsi e sostituire la parola: comportano con la seguente: può comportare;
          b) all'ultimo periodo, dopo le parole: il valore inserire la seguente: residuo;

      all'articolo 183, apportare le seguenti modificazioni:
          a)
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La suddetta formula della finanza di progetto non può, in ogni caso, essere utilizzata per il rinnovo di una concessione in essere.
          b) Al comma 15, sostituire il sesto periodo con i seguenti: L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. Qualora l'amministrazione non provveda entro il suddetto termine, si applicano le sanzioni di cui agli articolo 2-bis, commi 1 e 1-bis, della legge 7 agosto 1990, n.  241.

      all'articolo 188, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: un capitolato prestazionale con le seguenti: un progetto di fattibilità tecnica ed economica;

      all'articolo 194, al comma 1, dopo le parole: posto a base di gara inserire le seguenti: ai sensi dell'articolo 195, comma 2;

      all'articolo 200, apportare le seguenti modificazioni:
          a) sostituire il comma 3 con il seguente:
      3. In sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice, nonché di tutti gli interventi per i quali, alla stessa data, siano stati comunque avviati i procedimenti finalizzati all'inserimento nei suddetti strumenti di pianificazione e programmazione. All'esito di tale ricognizione, il Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo documento pluriennale di pianificazione, che è adottato in via definitiva secondo le procedure di cui all'articolo 201, commi 4 e 5. Sono in ogni caso fatti salvi gli interventi per i quali sono in essere obbligazioni giuridicamente vincolanti, ovvero che costituiscono oggetto di accordi internazionali sottoscritti dall'Italia.;
          b) sostituire il comma 4 con il seguente:
      4. Il DPP è redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 8 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 aprile 2011, n.  39 ed ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo n.228 del 2011. Il DPP; adottato è approvato secondo le procedure e nel rispetto della tempistica di cui all'articolo 2, comma 5 e 6, del citato decreto legislativo n.  228 del 2011, sentita la Conferenza unificata, che si esprime ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281.

      all'articolo 201, sostituire il comma 9 con il seguente: 9. Fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque Pag. 122denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice;

      all'articolo 212, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere in fine la seguente: f) monitorare a livello centrale i contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 180, avvalendosi anche degli organismi già costituiti a tal fine ed effettuando altresì la raccolta delle informazioni relative alla stipula dei contratti, alla loro definizione sotto il profilo finanziario e alla gestione delle opere;

      all'articolo 213, sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di regolazione a carattere vincolante e gli altri atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l'impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall'Autorità innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L'ANAC, per l'emanazione degli atti di competenza, e in particolare per l'emanazione delle linee guida a carattere vincolante, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge n.  11 del 2016 e dal presente codice.

      all'articolo 216, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: In relazione agli articoli 200 e seguenti, sono fatti salvi gli atti, le attività e i provvedimenti adottati in base alla previgente disciplina di cui agli articoli da 161 a 185 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163; al medesimo articolo, dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis. I progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità riguardanti proposte di concessione ai sensi dell'articolo 153 ovvero dell'articolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.  163, per le quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati alla data di entrata in vigore del presente codice, sono oggetto di valutazione di fattibilità economica e finanziaria e di approvazione da parte dell'amministrazione ai sensi delle norme del presente codice. La mancata approvazione determina la revoca delle procedure avviate e degli eventuali soggetti promotori, ai quali è riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati per l'integrazione del progetto a base di gara, qualora dovuti, relativi allo studio di impatto ambientale ed alla localizzazione urbanistica; al medesimo articolo, sopprima il Governo il comma 4 e provveda a coordinare la normativa vigente riguardante i contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., di cui all'articolo 49-bis del decreto legislativo 31 luglio 31 luglio 2005, n.  177, introdotto dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 2015, n.  220, relativamente alle fattispecie escluse dal codice e a quelle di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, con le norme del presente schema di decreto, al fine di adeguare la normativa vigente alle nuove disposizioni ed assicurare, per l'affidamento dei contratti sottosoglia non esclusi dal codice, l'applicazione delle procedure ad evidenza pubblica;

Pag. 123

      tenuto conto della specialità della disciplina relativa all'affidamento del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché di quanto recentemente disposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 18 dicembre 2015, n.  220 – in virtù del quale, in vista dell'affidamento della concessione del predetto servizio pubblico, il Ministero dello sviluppo economico è tenuto ad avviare una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo, garantendone la più ampia partecipazione –, provveda il Governo a disporre la proroga dell'attuale concessione del servizio pubblico radiotelevisivo – che viene a scadere il prossimo 6 maggio 2016 – per il periodo di tempo strettamente necessario ad esperire la predetta consultazione pubblica e a procedere all'aggiornamento del quadro normativo in materia di affidamento della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo multimediale, e comunque non oltre il termine del 31 ottobre 2016;

      si preveda l'entrata in vigore dello schema di decreto legislativo in esame lo stesso giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

      e con le seguenti osservazioni:
          a) all'articolo 30, comma 5, valuti il Governo l'opportunità di determinare una sanzione per le imprese che, nello svolgimento dell'appalto, siano risultate inadempienti rispetto al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;
          b) valuti il Governo la possibilità di escludere le acquisizioni in «amministrazione diretta», in particolare per quel che riguarda le risorse proprie di materiali, di mezzi e di personale messe a disposizione dalle stazioni appaltanti, dal computo degli importi utili ai fini del raggiungimento delle soglie di cui agli articoli 35 e 36;
          c) agli articoli 83 e 84, in materia di criteri di selezione e qualificazione, si raccomanda al Governo di assicurare un effettivo coordinamento tra i compiti attribuiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'ANAC e all'Autorità Antitrust in materia di gestione delle banche dati e dei sistemi di qualificazione, ai fini del rilascio delle relative certificazioni, evitando duplicazioni e sovrapposizioni e, di riflesso, un aggravio procedurale ed economico a carico degli operatori;
          d) comma 9, all'articolo 95, valuti il Governo l'opportunità di inserire, nelle linee guida ivi previste, anche criteri atti a precisare i casi in cui può farsi luogo all'esclusione automatica delle offerte anomale, con particolare riguardo ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
          e) all'articolo 159, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di precisare il riferimento alle «misure meno invasive» che potrebbero essere adottate dall'amministrazione della difesa, qualora la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato giustifichi la non applicazione delle disposizioni del codice;
          f) all'articolo 102, comma 6, ultimo periodo, valuti il Governo l'esattezza del richiamo alle procedure di cui all'articolo 31, comma 9, stante che in tale disposizione non sono previste procedure;
          g) all'articolo 144, si preveda che le società emettitrici dei buoni pasto devono prestare una fideiussione esclusivamente in numerario, per una somma non inferiore al 10 per cento dei buoni pasto in circolazione alla fine dell'esercizio precedente a quello di entrata in vigore dello schema di decreto legislativo, e integrarla per la medesima percentuale entro trenta giorni dall'aggiudicazione di ogni nuovo appalto;
          h) valuti il Governo, in considerazione della specificità dei servizi di architettura e di ingegneria e delle attività tecniche ad essi connesse, di predisporre all'interno del nuovo codice una sezione dedicata, che disciplini in modo organico i ruoli e le qualificazioni dei soggetti coinvolti in tutta la filiera, le procedure di affidamento degli stessi servizi (ivi compresi i concorsi di progettazione e di idee) nonché le modalità di espletamento delle connesse attività professionali;Pag. 124
          i) valuti il Governo l'opportunità di adeguare il riferimento normativo agli intermediari finanziari contenuto negli articoli 103 e 104 dello schema alla normativa vigente, tenuto conto dell'imminente fine del periodo transitorio e della istituzione di un albo unico degli intermediari, ai sensi dell'articolo 106 del Testo unico bancario;
          j) valuti il Governo la possibilità di prevedere esplicitamente che in tutti i contratti di partenariato pubblico privato, qualora il partner privato non garantisca le prestazioni derivanti dalla gestione dell'opera entro un determinato livello minimo di servizio, l'amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di risolvere il contratto;
          k) valuti il Governo, al fine di meglio assicurare l'effettiva accessibilità delle persone con disabilità, l'opportunità di prevedere che nelle procedure di appalto le tecnologie dell'informazione e della comunicazione vengano scelte conformemente agli standard europei vigenti adottati dagli enti di normazione italiani, e che l'elenco degli standard aggiornati sia poi pubblicato secondo modalità stabilite dall'Agenzia per l'Italia digitale;
          l) si valuti l'opportunità di inserire, al comma 7 dell'articolo 95, i seguenti periodi: «Al fine di garantire la continuità e l'appropriatezza terapeutico-assistenziale, la sicurezza e la qualità per le gare di approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche o degenerative, si adotta l'accordo quadro di cui all'articolo 59, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, ad un prezzo fisso, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), sulla base del quale gli operatori economici competono solo in base a criteri qualitativi. La determinazione del prezzo fisso è demandata alla Cabina di regia sull'Health Technology Assessment (HTA) dei dispositivi medici prevista dal Patto per la salute e istituita con decreto del Ministro della salute del 12 marzo 2015.»;
          m) si valuti l'opportunità di inserire, dopo l'articolo 142, il seguente: «Art. 142-bis(Principi per l'aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici.). 1. Nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici, l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto servizi sociali ed altri servizi specifici di cui all'allegato IX, avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed è disciplinata esclusivamente dagli articoli 64, 97 e 98. È esclusa in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta anche al di sotto della soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d). 2. L'aggiudicazione degli appalti di cui al comma 1, anche di importo inferiore alla soglia prevista all'articolo 35, comma 1, lettera d), avviene ai sensi della legge 8 novembre 2000, n.  328, e delle leggi nazionali e regionali di settore e, comunque, con modalità tali da garantire la qualità, l'appropriatezza terapeutico-assistenziale, la continuità, l'accessibilità anche economica, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle persone svantaggiate.»;
          n) si valuti l'opportunità di inserire il criterio dell'accreditamento dei soggetti aggiudicatari di appalti pubblici in materia di servizi sociali, come previsto dalla riforma (in via di approvazione) del Terzo Settore;
          o) si valuti l'opportunità di prevedere flussi informativi finalizzati alla verifica degli standard di qualità per i dispositivi medici.

Pag. 125

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto 283.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEL GRUPPO SI-SEL

      La Commissione VIII della Camera, esaminato lo Schema di decreto legislativo sul nuovo Codice dei contratti pubblici (A.G. n.  283),
          premesso che:
              la legge n.  11 del 2016, di delega al Governo per la riscrittura del codice appalti e il recepimento di direttive europee in materia, seppur con diverse criticità, ha rappresentato indubbiamente un positivo cambio di rotta rispetto alla normativa attuale sugli appalti pubblici;
              come già sottolineato in sede di approvazione parlamentare della suddetta legge delega, era evidente che, al di là della condivisione di buona parte dei principi e criteri direttivi ivi contenuti, la partita decisiva sarebbe stata soprattutto quella di verificare la reale rispondenza dei decreti legislativi attuativi, ai principi e criteri direttivi previsti nel testo della delega stessa;
              lo schema di decreto legislativo in esame, contiene il nuovo codice dei contratti pubblici e delle concessioni, che andrà a sostituire l'attuale decreto legislativo n.  163/2006, e provvede a recepire tre direttive europee (2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) sulle procedure d'appalto e sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, il cui termine di recepimento scade il prossimo 18 aprile;
              la legge delega 11/2016 ha previsto l'emanazione di due distinti decreti legislativi: il primo, da adottare entro il 18 aprile 2016, per recepire le direttive europee, il secondo decreto, da adottare entro il 31 luglio 2016, per la riscrittura del Codice appalti in sostituzione del vigente decreto legislativo n.  163 del 2006;
              il Governo ha invece deciso di concentrare in unico provvedimento sia il recepimento delle tre direttive, che il riordino della disciplina vigente, al fine di consentire l'entrata in vigore di un'unica nuova disciplina nel settore degli appalti e delle concessioni. Il termine ultimo per l'esercizio della delega, e quindi per l'adozione dello schema di decreto in esame, è quindi fissato al 18 aprile prossimo, in coincidenza con la scadenza per il recepimento delle direttive europee;
              lo schema di decreto in esame si compone di 219 articoli, raggruppati in sei parti, a loro volta suddivise in titoli, capi e sezioni, a cui si aggiungono 25 allegati tecnici;
              come evidenziato più volte, al fine di evitare vuoti normativi e un coerente passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, è indispensabile valutare bene l'adozione, l'entrata in vigore e la piena operatività della disciplina ora introdotta, peraltro collegata all'adozione di numerosi atti fra i quali le linee guida sostitutive Pag. 126dell'attuale regolamento, nonché numerosissimi decreti ministeriali e provvedimenti di competenza dell'ANAC;
              sotto questo aspetto non agevola, ma anzi solleva molte perplessità la quantità davvero imponente di provvedimenti attuativi (ben 52) : 27 decreti ministeriali; 4 DPCM; 7 Linee guida dell'ANAC; 4 provvedimenti dell'ANAC; 1 decreto del Presidente della Repubblica; 9 provvedimenti di varia natura;
              peraltro è da valutare con criticità il fatto che quasi tutti i provvedimenti attuativi siano previsti senza l'indicazione di una data entro la quale dovranno essere emanati;
              il testo in esame evidenzia una quantità veramente considerevole di lacune, criticità e carenze: norme spesso poco chiare; disposizioni troppo generiche e conseguentemente di difficile applicabilità; una quantità eccessiva di rimandi a provvedimenti attuativi; norme introdotte ma non previste dalla legge delega, o poco aderenti ai principi e criteri direttivi ivi contenuti; ecc.;
              a seguire segnaliamo solo alcune delle maggiori criticità emerse dall'esame del testo;
              la quasi totalità dei previsti provvedimenti attuativi, non riportano un termine entro il quale ciascuno di essi deve essere emanato, con il rischio di compromettere la piena operatività di numerose norme;
              la prevista abrogazione della legge obiettivo (legge n.  443 del 2001), necessiterebbe di essere estesa anche a tutti i provvedimenti attuativi della medesima legge o confluiti in altri provvedimenti legislativi, al fine di «sterilizzare» completamente gli effetti negativi conseguenti alla medesima legge n.  443 del 2001;
              come sottolineato dallo stesso Raffaele Cantone, Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), è indispensabile modificare le norme (articolo 194 e segg.) relative alle disposizioni sul «contraente generale», al fine di renderli pienamente coerenti all'articolo 1, comma 1, lettera sss), della legge delega n.  11 del 2016 che prevede «l'espresso superamento delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.  443», cd. «legge obiettivo». Sono queste norme estremamente importanti con le quali si sancisce il divieto, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, di attribuzione dei compiti di responsabile o direttore dei lavori allo stesso contraente generale o soggetto collegato;
              l'articolo 31, comma 11 dello schema in esame, dispone, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, il «divieto di attribuzione dei compiti di Responsabile unico del procedimento (RUP) o direttore dei lavori al medesimo contraente generale o soggetto collegato». Il comma in esame vuole essere conseguenziale alla lettera ll), comma 1, articolo 1, della legge n.  11 del 2016. In realtà però, la citata lettera ll) fa riferimento esplicito al divieto dell'attribuzione «dei compiti di responsabile o direttore dei lavori allo stesso contraente generale o soggetto collegato», intendendosi implicitamente che il «responsabile» sia il «responsabile dei lavori». Nel testo in esame invece si cita il «Responsabile unico del procedimento» e non il «responsabile dei lavori» come nella legge delega;
              sempre con riferimento al comma 11, al fine di garantire il pieno rispetto della normativa sulla sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, nonché garantire piena trasparenza e correttezza nelle procedure e nei compiti attribuiti ai diversi soggetti, è indispensabile che all'interno del suddetto comma 11, venga previsto il divieto di attribuzione al contraente generale anche dei compiti attualmente assegnati a due ulteriori soggetti fondamentali per la sicurezza, ossia il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), ossia colui il quale redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento, e quindi il progetto della sicurezza di un'opera, e il Pag. 127Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), ossia il soggetto che affianca il Direttore dei Lavori per il controllo dell'attuazione delle misure di sicurezza contenute nel progetto della sicurezza;
              riguardo ai previsti (articolo 200 e segg.) strumenti di programmazione (Piano generale dei trasporti e della logistica, e Documenti pluriennali di pianificazione), è necessario dare piena attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera sss) della legge delega 11/2016, riguardo all'applicazione delle procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006;
              al fine di evitare l'eccessiva debolezza dei vari atti che l'ANAC dovrà emanare, è necessario prevedere che detti atti siano vincolanti, e che i bandi-tipo prevedano espressamente le cause tassative di esclusione;
              è necessario rafforzare le norme riguardanti il dibattito pubblico sulle grandi opere infrastrutturali e di architettura a rilevanza sociale, prevedendo intanto un termine entro il quale deve essere emanato il decreto ministeriale che dovrà individuare le caratteristiche delle opere infrastrutturali che devono essere obbligatoriamente sottoposte a dibattito pubblico. Inoltre la norma va modificata al fine di prevedere che a convocare e gestire il dibattito pubblico sulle grandi opere infrastrutturali e di architettura a rilevanza sociale, non siano le stesse parti pubbliche proponenti, ma l'ANAC. Ricordiamo infatti che al contrario di quanto succede in Francia (Paese d'origine del debàt public) che ha codificato dalla metà degli anni ’90 questo processo, nel nostro Paese non sarebbe un soggetto terzo indipendente a convocare e a gestire il dibattito pubblico sulle grandi opere ma le stesse parti pubbliche proponenti (amministrazioni aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore), che certamente non possono fornire garanzie di autonomia e indipendenza;
              riguardo alle previste «clausole sociali», è necessario integrare le norme, al fine di dare piena attuazione ai principi e criteri direttivi previsti dal comma 1, lettere ddd), fff), ggg), della legge delega n.  11 del 2016, con particolare riguardo alla tutela occupazionale, all'impiego di manodopera locale e ai criteri premiali dell'offerta. Inoltre va modificata la previsione in base alla quale i bandi «possono prevedere clausole sociali», sostituendola con le parole «devono prevedere clausole sociali», per renderle effettivamente vincolanti e applicabili. Va quindi introdotta la previsione in base alla quale, qualora vi siano più contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, va preso come riferimento quello che presenta le migliori condizioni per i lavoratori, così come prevede la legge delega n.  11 del 2016;
              con riferimento alle norme sul subappalto, è necessario prevedere che il previsto limite del 30 per cento dei lavori subappaltabili, venga previsto come limite generale e non solamente per le categorie superspecialistiche. Così come è necessario rendere obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori nei contratti di lavori, servizi e forniture, per tutte le lavorazioni indicate in progetto, e non solamente qualora, come prevede ora la norma, qualora l'appalto sia superiore alla soglia di rilevanza comunitaria. Infatti l'obbligatorietà della terna di subappaltatori determina una condizione di effettiva trasparenza e di contrasto efficace alla penetrazione delle mafie nel sistema degli appalti. Per essere tale è necessario quindi che l'obbligatorietà sia prevista non solo per gli appalti sopra soglia ma anche per gli appalti sotto soglia;
              nell'ambito dei motivi di esclusione dalla partecipazione di un operatore a una procedura d'appalto, manca tra i requisiti per poter accedere alla gara, la disciplina antimafia. Va inoltre prevista, tra i motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto, l'omissione da parte dell'operatore economico nella dichiarazione di gara delle pregresse ed accertate violazioni della legislazione del lavoro e Pag. 128dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale;
              è necessario integrare le norme riguardanti l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara, da parte delle stazioni appaltanti, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, al fine di aggiungere anche la categoria relativa «acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada, di cui al decreto legislativo n.  24 del 2011 per la promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico», tra le categorie di appalto per le quali le stazioni appaltanti devono inserire nella documentazione progettuale e di gara, le specifiche e le clausole contenute nei criteri ambientali minimi. Le norme andrebbero inoltre integrate al fine di introdurre un riferimento riguardo al rispetto anche delle disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 della legge n.  221 del 2015 (Collegato ambientale). Infine bisognerebbe prevedere che sia l'ANAC a monitorare l'applicazione dei Criteri Ambientali minimi, e provveda a introdurre nella redazione dei bandi-tipo, detti criteri;
              è utile prevedere che l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, sia esteso anche ai contratti di servizio con le società in house. Va quindi previsto espressamente – nell'ambito del regime speciale degli affidamenti in house – che detti affidamenti per la gestione dei servizi debbano rispettare i criteri ambientali minimi normati dall'articolo 34;
              andrebbero inclusi – tra i criteri sulla base dei quali individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa, anche i «criteri di sostenibilità energetica ed ambientale indicati nei Criteri ambientali minimi di cui all'articolo 34;
              relativamente alla disciplina prevista relativa ai principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, nulla si dice riguardo ai casi in cui è consentita la costituzione di società miste per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica o di un servizio. In questi casi, come peraltro già prevede l'attuale codice appalti, deve essere previsto che la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica;
              riguardo alla Commissione di aggiudicazione di contratti di appalti, andrebbero soppresse le norme circa alla possibilità di ricorrere (per valori sotto soglia) anche a commissari interni alla stazione appaltante. Questa soppressione è conseguente al fatto che il suddetto ricorso a commissari interni alla stazione appaltante, non è previsto dalla lettera hh) della legge delega n.  11 del 2016. Inoltre il ricorso a commissari interni non favorisce e non garantisce trasparenza anche nelle gare per gli affidamenti di lavori, di importo stimato inferiore alle soglie comunitarie. Andrebbe inoltre previsto che anche per dette gare si provveda alla costituzione delle commissioni giudicatrici sulla base di un pubblico sorteggio, tra gli esperti di cui all'elenco tenuto dall'ANAC;
              è necessario recuperare l'articolo contro lo «spreco alimentare» che era presente nel testo della PdL (C 3057-A) approvata recentemente dalla Camera, e poi stralciato con la motivazione che interveniva sul Codice appalti (decreto legislativo n.  163 del 2006) e quindi su un codice che sta per essere sostituito. È necessario quindi integrare l'attuale schema di decreto prevedendo con riferimento ai criteri di valutazione relativamente all'offerta economicamente più vantaggiosa, aggiungere il criterio relativo alla «cessione a titolo gratuito delle eccedenze alimentari a fini di beneficenza»;
              è necessario espungere dal testo l'articolo 20, concernente la possibilità di un'amministrazione pubblica di stipulare una convenzione con un privato per la realizzazione di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale, realizzata a spese del privato. Questo perché detta previsione non ha alcun riscontro nei principi e criteri direttivi previsti dalla legge delega n.  11 del 2016;Pag. 129
              è indispensabile stabilire (articolo 178, comma 5) che il previsto contraddittorio del concedente con il concessionario, per verificare e valutare lo stato tecnico dell'infrastruttura e il rispetto degli impegni da parte del concessionario, avvenga a cadenza annuale e non solo alla scadenza della concessione (come invece prevede la norma);

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
          1) prevedere, per i numerosi provvedimenti attuativi previsti, un termine entro il quale ciascun provvedimento deve essere emanato;
          2) all'articolo 4, prevedere che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione del codice in esame, avvenga, tra l'altro, anche nel rispetto dei principi di tutela ambientale e di efficienza energetica;
          3) sopprimere l'articolo 20 in quanto la previsione di un'opera pubblica realizzata a spese del privato, non ha riscontro nei principi e criteri direttivi previsti dalla legge delega n.  11 del 2016;
          4) all'articolo 22:
              a) al comma 2, prevedere un termine entro il quale deve essere emanato il decreto del Ministero delle Infrastrutture che dovrà individuare le caratteristiche delle opere infrastrutturali che devono essere obbligatoriamente sottoposte a dibattito pubblico;
              b) al comma 3, prevedere che a convocare e gestire il dibattito pubblico sulle grandi opere infrastrutturali e di architettura a rilevanza sociale, non siano le stesse parti pubbliche proponenti, ma l'ANAC. Conseguentemente a detta previsione, sono integrati i poteri attribuiti all'ANAC di cui all'articolo 213, comma 3;
              c) al comma 4, dopo le parole «e le osservazioni raccolte», aggiungere le parole: «, lasciando impregiudicata la procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n.  152 e sue successive modificazioni e integrazioni,»;
          5) all'articolo 23, comma 5, primo periodo, dopo le parole «Il progetto di fattibilità tecnica ed economica», aggiungere le parole «dimostra con dettagliati Piani economico-finanziari la redditività ed utilità dell'opera, e». Inoltre sopprimere l'ultimo periodo. Conseguentemente, al comma 6, dopo le parole «Il progetto di fattibilità», aggiungere le parole: «, di cui sia dimostrata ai sensi del comma 5 la redditività e la fattibilità dell'opera,»;
          6) all'articolo 24:
              a) al comma 3, prevedere che i dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione che devono firmare i progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), debbano essere non solo abilitati all'esercizio della professione, ma anche iscritti al relativo albo professionale;
              b) al comma 8, prevedere che le tabelle dei corrispettivi delle attività debbano essere (in luogo di «possono essere») utilizzati dalle stazioni appaltanti, quale criterio di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, anche nel caso di appalti misti di progettazione ed esecuzione;
              c) dopo il comma 8, inserire il seguente comma: «8-bis. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento degli incarichi di cui al presente articolo i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita l'ANAC. Tali requisiti non devono prevedere limiti temporali per la comprovata esperienza, devono essere proporzionati all'appalto ed in linea con le previsioni di cui all'articolo 58 della direttiva 2014/24/UE, al fine di consentire un più facile accesso alle procedure di selezione per i micro, piccoli e Pag. 130medi operatori economici dell'area tecnica e per i giovani professionisti. Negli affidamenti di cui al presente articolo sono nulli ulteriori requisiti di partecipazione diversi da quelli che saranno stabiliti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita l'ANAC.»;
          7) all'articolo 28, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti commi: «12-bis. Nel caso di appalti misti che prevedono la progettazione e l'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti ricorrono alle procedure di cui al presente articolo, a seguito di una preliminare redazione del progetto definitivo, prevedendo dunque la messa a gara del progetto esecutivo, e solo nei casi in cui l'elemento tecnologico ed innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.
      12-ter. Nel caso di appalti misti di cui al comma precedente, i corrispettivi relativi alla progettazione vengono liquidati direttamente dalla Stazione Appaltante ai soggetti dell'operatore economico aggiudicatario, responsabili delle stesse prestazioni professionali.»;
          8) all'articolo 30:
              a) al comma 1:
          1) prevedere espressamente che nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti debbano subordinare il principio di economicità ai criteri, previsti nel bando, relativi anche alle condizioni di lavoro, oltre che a quelli già previsti ispirati a esigenze sociali, tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile;
          2) prevedere inoltre un esplicito riferimento a quanto già previsto e normato dalla legge n.  221 del 2015 (Collegato ambientale);
              b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica o di un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.»;
              c) al comma 4, sostituire le parole «rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito», con le parole «rappresentative sul piano nazionale il cui ambito»;
              d) dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6, si applicano anche ai soggetti pubblici e privati, già titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici, o di forniture in essere all'entrata in vigore del presente decreto.»;
          9) all'articolo 31, comma 11, sostituire le parole «attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento o direttore dei lavori», con le parole «attribuzione dei compiti di responsabile dei lavori e direttore dei lavori»;
          10) al medesimo comma 11, al fine di garantire il pieno rispetto della normativa sulla sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, nonché garantire piena trasparenza e correttezza nelle procedure e nei compiti attribuiti ai diversi soggetti, è necessario prevedere il divieto di attribuzione al contraente generale anche dei compiti attualmente assegnati a due ulteriori soggetti fondamentali per la sicurezza, ossia il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), ossia colui il quale redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento, e quindi il progetto della sicurezza di un'opera, e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), ossia il soggetto che affianca il Direttore dei Lavori per il controllo dell'attuazione delle misure di sicurezza contenute nel progetto della sicurezza;
          11) a prevedere conseguentemente che all'articolo 102, il previsto albo nazionale dei soggetti che possono ricoprire ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore, sia esteso anche ai ruoli professionali di coordinatore in fase di progettazione, e di coordinatore in fase di esecuzione;Pag. 131
          12) all'articolo 34:
              a) al comma 1, estendere anche agli affidamenti ai soggetti di cui all'articolo 5, l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara da parte delle stazioni appaltanti, delle specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi;
              b) al medesimo comma 1, prevedere che gli obblighi ivi previsti, si applichino anche alle categorie di appalto oggetto di ulteriori Criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministro dell'ambiente, che specificherà se la categoria debba intendersi connessa o meno agli usi finali di energia;
              c) introdurre un riferimento riguardo al rispetto anche delle disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 della legge 221/2015 (Collegato ambientale);
              d) al comma 2, aggiungere la categoria relativa «acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada, di cui al D.Lgs. 24/2011 per la promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico», tra le categorie di appalto per le quali le stazioni appaltanti devono inserire nella documentazione progettuale e di gara, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi;
              e) prevedere che l'ANAC monitori l'applicazione dei Criteri Ambientali minimi, e provveda a introdurre nella redazione dei bandi-tipo, detti criteri;
          13) all'articolo 36, comma 2, lettera b), sostituire le parole «almeno tre operatori», con le parole «almeno cinque operatori», inoltre, alla lettera c) sostituire le parole «almeno cinque operatori», con le parole «almeno dieci operatori»;
          14) all'articolo 50:
              a) integrare l'articolo in esame al fine di dare piena attuazione ai principi e criteri direttivi previsti dal comma 1, lettere ddd), fff), ggg), della legge delega 11/2016, con particolare riguardo alla tutela occupazionale, all'impiego di manodopera locale e ai criteri premiali dell'offerta;
              b) al comma 1, sostituire le parole «possono prevedere clausole sociali», con le parole «devono prevedere clausole sociali»;
              c) al comma 2, prevedere che qualora vi siano più contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, di assumere come riferimento quello che presenta le migliori condizioni per i lavoratori;
              d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano a tutti i bandi, gli avvisi e gli inviti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.»;
          15) all'articolo 59, comma 1, stabilire che – riguardo alla scelta da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle procedure da utilizzare nell'ambito dell'aggiudicazione di appalti pubblici – debba essere sempre prevista l'applicazione dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale previsti dall'articolo 34;
          16) all'articolo 77, comma 3 sopprimere gli ultimi due periodi del medesimo comma, in quanto la possibilità di ricorrere anche a commissari interni alla stazione appaltante non è prevista dalla lettera hh) della legge delega n.  11 del 2016, e questo anche al fine di garantire maggiore trasparenza anche nelle gare per gli affidamenti di lavori, di importo stimato inferiore alle soglie comunitarie. Inoltre prevedere anche per dette gare la costituzione delle commissioni giudicatrici sulla base di un pubblico sorteggio, tra gli esperti di cui all'elenco tenuto dall'ANAC;
          17) all'articolo 80:
              a) introdurre, tra i requisiti per poter accedere alla gara, la disciplina antimafia;
              b) al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis). L'omissione da parte dell'operatore economico nella dichiarazione di gara delle pregresse ed accertate violazioni della legislazione Pag. 132del lavoro e dei Contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, comporta l'esclusione della gara con contestuale segnalazione all'Anac»;
          18) all'articolo 84;
              a) al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole «con certificazione emessa non oltre 30 giorni antecedenti il bando di gara interessato»;
              b) al comma 4, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole «, e delle violazioni dei principi di rappresentanza nella applicazione dei contratti collettivi»;
          19) all'articolo 93, prevedere che le norme e la cauzione prevista dall'articolo in esame per la partecipazione alle procedure di selezione, non si applichino ai servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento, e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento;
          20) all'articolo 94, comma 2, prevedere espressamente che la stazione appaltante possa inoltre decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato inoltre che l'offerta non soddisfa i criteri ambientali minimi normati dall'articolo 34;
          21) all'articolo 95:
              a) al comma 6, con riferimento ai criteri di valutazione relativamente all'offerta economicamente più vantaggiosa, aggiungere il criterio relativo alla «cessione a titolo gratuito delle eccedenze alimentari a fini di beneficenza». Conseguentemente all'articolo 144, comma 6, dopo la lettera e), aggiungere la seguente lettera: «e-bis) la cessione a titolo gratuito delle eccedenze alimentari a fini di beneficenza.»;
              b) al comma 10, specificare che nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali riguardanti non solo il previsto adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ma anche il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti nazionali;
          22) all'articolo 104, prevedere – riguardo alle garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore – uno specifico potere dell'ANAC di emanare specifiche Linee guida, previa consultazione preliminare degli operatori di settore;
          23) all'articolo 105:
              a) al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, è definita la quota subappaltabile nella misura massima del trenta per cento.»;
              b) al comma 5, prevedere che il limite del 30 per cento dei lavori subappaltabili, venga previsto come limite generale e non solo per le categorie superspecialistiche;
              c) sostituire il comma 6, con il seguente: «6. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori nei contratti di lavori, servizi e forniture, per tutte le lavorazioni indicate in progetto.»;
              d) al comma 14, primo periodo, sostituire le parole «con ribasso non superiore al venti per cento», con le parole «con ribasso non superiore al dieci per cento»;
          24) all'articolo 121, comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole « , nonché di ricerca, prospezione, coltivazione e produzione di idrocarburi liquidi e gassosi». Conseguentemente sopprimere il comma 2:
          25) all'articolo 144, dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. Nell'ambito delle gare d'appalto riferite alla ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, le amministrazioni pubbliche sono tenute all'inserimento delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali che prevedono l'obbligo di assegnare punteggi premianti all'offerente che si impegna a recuperare il cibo non somministrato e a Pag. 133destinarlo a ONLUS che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti.»;
          26) all'articolo 152, sostituire il comma 5, con il seguente: «Con il pagamento del premio, le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso sono prioritariamente affidati i successivi livelli di progettazione e la direzione dei lavori. Il relativo corrispettivo e le modalità di affidamento sono stabilite nel bando. Al fine di dimostrare i requisiti previsti per l'affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 24, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti. La stazione appaltante, in casi particolari e previa adeguata motivazione, può porre il progetto premiato a base di una procedura di appalto di servizi per l'affidamento dei livelli successivi della progettazione e direzione lavori. A dette procedure sono ammessi a partecipare i soggetti premiati nella fase concorsuale.»
          27) all'articolo 154, conseguentemente alle modifiche proposte al comma 5 dell'articolo 152:
              a) al comma 4 dell'articolo in esame, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Al vincitore del concorso sono prioritariamente affidati i successivi livelli di progettazione e direzione lavori con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 152, comma 5.»;
              b) al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Al vincitore della seconda fase è affidata prioritariamente la progettazione esecutiva con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 152, comma 5. Il bando può altresì prevedere l'affidamento diretto dell'incarico relativo alla progettazione esecutiva al soggetto vincitore della seconda fase.»;
              c) aggiungere il fine il seguente comma: «5-bis. 5.La stazione appaltante, in casi particolari e previa adeguata motivazione, può porre il progetto premiato a base di una procedura di appalto di servizi per l'affidamento dei livelli successivi della progettazione e direzione lavori. A dette procedure sono ammessi a partecipare i soggetti premiati nella fase concorsuale.»;
          28) all'articolo 156, conseguentemente alle modifiche proposte al comma 5 dell'articolo 152:
              a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante, che affida prioritariamente al vincitore del concorso di idee i successivi livelli di progettazione e direzione lavori con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 152, comma 5.»;
              b) il comma 6 è soppresso;
              c) il comma 7 è sostituito dal presente: «In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità la stazione appaltante, può indire un concorso di idee articolato in due fasi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, sono affidati prioritariamente i successivi livelli di progettazione e direzione lavori con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 152, comma 5.»;
              d) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. La stazione appaltante, previa adeguata motivazione, nei casi di cui ai commi 5 e 6, può porre le idee selezionate a base di un concorso di progettazione o di una procedura di appalto di servizi di progettazione e direzione lavori. A dette procedure sono ammessi a partecipare i premiati.»;
          29) all'articolo 177:
              a) al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole «anche attraverso la gestione diretta di lavori e servizi»;Pag. 134
              b) al comma 3 – al fine di garantire l'effettivo affidamento con procedura di evidenza pubblica di una quota dell'80 per cento dei contratti di lavoro da parte del titolare di concessioni – prevedere adeguate sanzioni a carico dei concessionari che non garantiscono il rispetto di detto limite percentuale, e in caso di reiterazioni di violazioni, la possibilità che il concedente revochi la concessione;
          30) all'articolo 178, comma 5, stabilire che il contraddittorio del concedente con il concessionario per verificare e valutare lo stato tecnico dell'infrastruttura e il rispetto degli impegni da parte del concessionario, avvenga a cadenza annuale e non solo alla scadenza della concessione;
          31) all'articolo 180, comma 4, prevedere la possibilità per l'amministrazione aggiudicatrice, di poter rescindere il contratto o comunque di sanzionare l'operatore economico in caso di mancata esecuzione del contratto stesso;
          32) all'articolo 192:
              a) al comma 3, prevedere che l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, sia esteso anche ai contratti di servizio con le società in house;
              b) prevedere espressamente – nell'ambito del regime speciale degli affidamenti in house – che detti affidamenti per la gestione dei servizi debbano rispettare i criteri ambientali minimi normati dall'articolo 34;
          33) all'articolo 194 modificare l'articolo e successivi, relativi alle disposizioni sul «contraente generale», al fine di renderli pienamente coerenti all'articolo 1, comma 1, lettera sss), della legge delega 11/2016 che prevede “l'espresso superamento delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.  443”, cd. Legge Obiettivo;
          34) all'articolo 195, comma 4, aggiungere un'ulteriore lettera al fine di includere tra i criteri sulla base dei quali individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa, anche i «criteri di sostenibilità energetica ed ambientale indicati nei Criteri ambientali minimi di cui all'articolo 34»;
          35) all'articolo 200 e seguenti, riguardo ai previsti strumenti di programmazione (Piano generale dei trasporti e della logistica, e Documenti pluriennali di pianificazione), dare piena attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera sss) della legge delega 11/2016, riguardo all'aggiornamento e la revisione del piano generale dei trasporti e della logistica, alla riprogrammazione dell'allocazione delle risorse alle opere in base ai criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione, e in particolare all'applicazione delle procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006;
          36) all'articolo 203, prevedere che il Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere, istituito con il decreto ministeriale 14 marzo 2013, continui ad operare anche successivamente al previsto periodo transitorio;
          37) sopprimere l'articolo 207, in quanto le norme sul «collegio consultivo tecnico» in esso contenute, non solo non sono previste tra i principi e criteri direttivi di cui alla legge delega 11/2016, ma anche perché rischiano di vanificare l'istituto dell'accordo bonario previsto dall'articolo 205;
          38) all'articolo 212, comma 5, prevedere che nell'individuazione della composizione della prevista Cabina di regia, vengano comunque previste le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
          39) all'articolo 213, comma 2, prevedere che gli atti che l'ANAC è tenuto ad emanare siano vincolanti, e che i bandi-tipo prevedano espressamente le cause tassative di esclusione;Pag. 135
          40) all'articolo 216, comma 1, dopo le parole «successivamente alla data della sua entrata in vigore», inserire « e delle linee guida di cui all'articolo 213, comma 2, del presente codice»;
          41) all'articolo 217, comma 1, lettera d), prevedere conseguentemente l'abrogazione anche dei provvedimenti attuativi della medesima legge 443/2001 o confluiti in altri provvedimenti legislativi;

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ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto 283.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

      La VIII Commissione,
          premesso che:
              l'articolo 1, lettera e) della legge delega del 28 gennaio 2016, n.  11 ha previsto la «semplificazione e riordino del quadro normativo vigente allo scopo di predisporre procedure non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessione e di conseguire una significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara e alla realizzazione delle opere pubbliche»;
              il provvedimento in esame è finalizzato al recepimento delle tre direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, di modifica della normativa dell'Unione europea su appalti pubblici e concessioni, e al contestuale riordino della disciplina nazionale vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
              nell'esercizio della facoltà prevista nell'articolo 1, comma 1, della predetta legge delega, il Governo ha scelto di attuare la delega attraverso un unico decreto legislativo sia per il recepimento delle direttive sia per il riordino della normativa vigente anziché mediante due distinti decreti che avrebbero consentito presumibilmente una istruttoria più approfondita ed articolata degli interventi;
              infatti, durante le fasi di scrittura della delega si è registrata una notevole partecipazione dei principali soggetti coinvolti (architetti e ingegneri in primis) ma durante la fase di conversione della delega in decreto legislativo si è riscontrata una totale chiusura dei rapporti tra la «Commissione Manzione» ed i portatori di interesse. Tali problematiche e il limitato tempo a disposizione avrebbero dovuto portare alla necessaria considerazione che la migliore strada percorribile non fosse quella della definizione di un unico decreto ma quella prevista dalla citata legge delega stessa che all'articolo 1, comma 1), prevede la possibilità di emanare due decreti legislativi: il primo, entro il 18 aprile 2016, per il recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; il secondo, entro il 31 luglio 2016, per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
              in questo modo, il Governo, le Commissioni, il Parlamento e tutti gli attori coinvolti avrebbero avuto a disposizione un periodo di tempo più ragionevole per formulare considerazioni al fine di migliorare un provvedimento normativo che inciderà sul sistema Italia per i prossimi 10/15 anni e al fine di evitare le stesse problematiche riscontrate nell'attuale apparato normativo (decreto legislativo Pag. 137n.  163 del 2006 e decreto del Presidente della Repubblica n.  207 del 2010) che sin dalla sua pubblicazione in Gazzetta ha subito continue modifiche che lo hanno reso di difficile comprensione ed applicazione, con conseguenze sotto gli occhi di tutti;
              si ritiene opportuno, pertanto, che il Governo valuti con attenzione i numerosi contributi giunti nelle ultime settimane da parte dei portatori di interesse al fine di migliorare l'impianto complessivo del testo ed il tenore delle disposizioni che appaiono incomplete o poco chiare;
              nel merito, lo schema di decreto legislativo, nel recepire le tre direttive europee e nel riordinare la disciplina in vigore, abroga contestualmente, oltre a varie disposizioni correlate, il codice dei contratti pubblici vigente di cui al decreto legislativo n.  163 del 2006 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n.  207 del 2010) recando, ad eccezioni di alcune disposizioni specifiche che rimangono in vigore in via transitoria nelle more dell'adozione delle nuove disposizioni, il nuovo codice dei contratti pubblici;
              in realtà, il testo del nuovo decreto legislativo è composto da 219 articoli sviluppati su 302 pagine e corredato da una corposa relazione illustrativa ed esplicativa. Nonostante il numero inferiore di articoli, esiste un numero ipertrofico di provvedimenti attuativi, necessari per rendere operativo il nuovo articolato: si tratta di un totale di 51 provvedimenti – 16 decreti del MIT, 15 tra linee guida ed altri atti ANAC, 4 DPCM, 15 decreti di altri ministeri ed un atto CONSIP – che dovranno essere predisposti al più presto e che, con molta probabilità, renderanno il sistema degli appalti più complesso e iperstatico rispetto a quello attuale. Nel testo del decreto, inoltre, risultano assenti specifiche disposizioni in ordine al regime transitorio che siano in grado di regolare in maniera adeguata il mercato nelle more dell'attuazione dei suddetti provvedimenti attuativi;
              ad avviso degli scriventi, il rinvio a date non ben precisate di provvedimenti che contengono rilevanti indirizzi delle direttive non rispetta il principio di recepimento dettato dalle procedure europee stesse, poiché si rischia di non poter applicare i criteri delle direttive per un periodo non precisato. È quindi auspicabile, ai fini di un effettivo recepimento delle direttive in oggetto, che tutti i soggetti coinvolti e delegati dal presente decreto legislativo fissino una scadenza entro cui daranno seguito ai ruoli assegnatigli (non superiore a 6 mesi dalla pubblicazione del presente decreto), stabilendo altresì quale sarà l'ordine di priorità per ciascuna singola materia; anche alla luce del parere del Consiglio di Stato, è auspicabile che il regolamento resti in vigore fino alla pubblicazione dei diversi atti che MIT ed ANAC sono delegati a redigere. In alternativa, seguendo le modalità con cui le direttive europee vengono aggiornate o sostituite, si ritiene opportuno elaborare, in allegato al presente schema di decreto legislativo, una tabella comparativa (o tavola di concordanza così come indicato nelle direttive pubblicate sulla Gazzetta dell'Unione Europea) di facile lettura da cui si evincano le modifiche degli articoli del vecchio decreto legislativo e del regolamento rispetto al nuovo decreto legislativo ed ai provvedimenti attuativi emanati da ministeri ed ANAC, e le relative date di pubblicazione;
              a tal fine è auspicabile che le commissioni competenti di Camera e Senato avviino immediatamente il puntuale monitoraggio degli atti delegati al fine di valorizzare ed ottimizzare gli ostacoli che si vuole superare. Inoltre, per ogni parte che rinvia a futuri provvedimenti attuativi, appare necessario da subito indicare le norme transitorie, comprese quelle parti che rimandano a normative regionali che possono generarsi degli statuti speciali e dalle province autonome di Bolzano e Trento che le riforme costituzionali in itinere dovrebbero modificare;
              si auspica, infine, che le numerose disposizioni attuative demandate dal decreto Pag. 138legislativo siano strutturate in forma di «capitoli» al fine di essere utilizzate come chiaro strumento di riferimento per ciascuna materia per ridurre i continui rinvii presenti nella proposta di decreto legislativo;
          premesso, inoltre, che:
              in ordine alla transizione tra la disciplina vigente e la nuova, l'articolo 1, lettera b) della legge delega ha previsto che, nel caso di adozione di un unico decreto di riordino (come ne caso di specie), si sarebbe dovuto garantire l'effettivo coordinamento e l'ordinata transizione tra la previgente e la nuova disciplina. L'attuale regolamento di attuazione decreto del Presidente della Repubblica n.  207/2010 non verrà sostituito integralmente dalle linee guida predisposte dall'ANAC. Alcune parti del regolamento resteranno in vigore sino all'emanazione di una serie di decreti che dovranno essere predisposti da vari Ministeri. Fino all'emanazione di questi decreti (di cui non è stata prevista alcuna tempistica di emanazione) non sarà, dunque, garantita l'ordinata transizione dalla previgente alla nuova disciplina;
          considerato che:
              in relazione all'istituto dell'appalto integrato, l'articolo 1, lettera oo) della legge delega ha previsto la valorizzazione della fase progettuale e una radicale limitazione al ricorso all'appalto integrato. Tale limitazione non è stata minimamente prevista all'interno del nuovo decreto legislativo (articolo 28) e viene lasciata ampia scelta alle Amministrazioni aggiudicatrici per il ricorso all'appalto integrato;
              in tema di concorsi di progettazione – a cui sono dedicati gli articoli 152-155 che ricalcano gli articoli 78-81 della Direttiva 2014/24/UE – e di concorsi di idee – delineati all'articolo 156 che ricalca l'articolo 108 dell'attuale Codice dei contratti – non viene né affrontato né tantomeno risolto il problema della «valorizzazione della fase progettuale con una adeguata promozione della qualità architettonica e tecnico-funzionale» così come indicato nella legge citata delega (articolo 1, lettera oo)). Si ritiene opportuno evidenziare che, rispetto alla attuale normativa, nel nuovo decreto legislativo scompare il primo livello di progettazione e cioè il progetto preliminare che viene sostituito dal progetto di fattibilità tecnica ed economica. A tale riguardo, occorrerà attendere le Linee Guida per comprendere il senso di tale sostituzione considerando che la normativa vigente già prevede (articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 270/2010) lo studio di fattibilità e il documento preliminare alla progettazione che costituiscono elementi essenziali per la programmazione e l'accesso ai finanziamenti;
              in tema di contratti di concessione, partenariato, affidamento in house, affidamento a contraente generale sarebbe opportuno innalzare il livello progettuale da porre a base di gara per tutti gli articoli che vanno dall'articolo 164 al 199;
              in tema di attestazione SOA, si ritiene necessaria una riflessione nella misura in cui tali attestazioni non sono previste da alcuna direttiva; Occorre, in tal senso, una valutazione politica e tecnico-giuridica in ordine alla relazione tra il meccanismo di qualificazione SOA ed il principio di concorrenza;
              in tema di regime sanzionatorio, si rileva l'opportunità di introdurre sanzioni anche per le stazioni appaltanti che pubblicano bandi di gara che presentano inesattezze. È altresì auspicabile introdurre sanzioni disciplinari per il mancato raggiungimento degli obiettivi promozionali per i dipendenti pubblici che entro un termine prestabilito, e comunque non superiore a 90 giorni, non eseguono o non avviano le procedure amministrative di gara assegnategli;
              nella legge delega le varianti sono state disciplinate dalla lettera rr): al comma 13 dell'articolo 22 del decreto legislativo si parla di varianti prioritariamente per opere complesse mentre l'articolo 106 sembra non porre particolari Pag. 139limiti se non quelli legati all'imprevedibilità ed alla variazione percentuale dei costi che non deve superare il 50 per cento. All'articolo 106, comma 1, la lettera e) e il comma 2, lettera b) risulterebbero in contrasto con il punto 3) della lettera c). Delle due l'una: o sono ammesse varianti fino al 50 per cento del prezzo iniziale oppure è data la disponibilità alle stazioni appaltanti di prevedere nei bandi percentuali di varianti oppure la lettera e) dovrebbe comunque avere il limite del punto 3) lettera c). Non appare dunque chiaro se il comma 2 si riferisce solo ai casi in cui vi siano errori o omissioni, né da quale soggetto siano compiuti. Al citato comma 2 sarebbe auspicabile che così come le aziende sono sanzionate nel caso di errori formali, anche la stazione appaltante possa essere sanzionata in caso di errori o omissioni; tali sanzioni potrebbero essere destinate ad ANAC, fermo restando che se fosse realmente realizzata la digitalizzazione delle procedure e si adottasse il bando tipo, tali errori sarebbero certamente eliminati sia da parte della stazione appaltante che da parte del contraente. In rispetto di tale principio una sanzione applicabile potrebbe essere quella di non riconoscere il 2 per cento alla progettazione previsto dall'ultimo periodo della lettera rr) della delega: «al fine di incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d'opera, e’ destinata una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara per le attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e ai collaudi, con particolare riferimento al profilo dei tempi e dei costi, escludendo l'applicazione degli incentivi alla progettazione;»;
              in ordine ai criteri di aggiudicazione dell'appalto l'articolo 95 declina nel dettaglio le modalità di esecuzione delle varianti senza tuttavia fare riferimento alcuno all'articolo 106. Il comma 5 dell'articolo 106 introduce la pubblicazione delle gare dovute a varianti nella gazzetta ufficiale europea senza fare riferimento ne al tipo di gara, né se la gara è sopra soglia né alla pubblicazione sul sito unico indicato nella delega (digitalizzazione);
              in tema di risoluzione dei contratti sarebbe opportuno introdurre espressamente il tema della risoluzione dei contratti per eccessiva onerosità delle grandi concessioni «mangia-soldi», nonché un eventuale argine più efficace alle «varianti-selvagge» con penali ad hoc anche sulle retribuzioni di risultato di dirigenti compiacenti;
          considerato, infine, che:
              si ritiene opportuno provvedere, nelle more dell'attuazione delle nuove norme, all'unificazione di tutte le banche dati esistenti, attraverso l'implementazione di una piattaforma unica;
              è necessario eliminare qualunque criterio di discrezionalità soggettiva da parte delle pubbliche amministrazioni per assegnare gli incarichi diretti o con gara, nonché di ogni trattativa ristretta e negoziata. A tal fine, i criteri devono essere oggettivi, unici e uguali su tutto il territorio nazionale a prescindere dall'importo o dal tipo di procedura;
              è necessario eliminare qualunque soglia di fatturato o di dichiarazione medio annua del personale. Tutte le società di ingegneria devono dichiarare chi sono i propri soci, gli eventuali rapporti con le imprese, con la stazione appaltante od ogni altro elemento di interesse, nonché le dichiarazioni in ordine allo stato patrimoniale prima e dopo l'appalto, anche per professionisti singoli o associati. Un identico criterio deve essere trovato per le società estere;
              è necessario eliminare la parola giovani professionisti, in quanto discriminatoria per quanti ad oggi, a causa di questa legge sugli appalti non hanno avuto la possibilità di accedere agli incarichi pubblici;Pag. 140
              è necessario rimodulare il criterio di valutazione dei requisiti professionali, a tale riguardo garantendo la possibilità di accesso a bandi di lavori pubblici;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
          in merito alle esclusioni specifiche nel settore idrico, di cui all'articolo 12 del codice, non appare opportuna la soluzione che si evince dal combinato disposto del comma 1 e 2 che escluderebbe dall'applicazione delle disposizioni del codice le concessioni relative alla realizzazione di acquedotti, fognature, e depurazioni relative alle reti di acqua potabile;
          in riferimento all'articolo 19, il comma 1, ultimo capoverso, dispone che al termine del periodo di pubblicazione il contratto possa essere liberamente negoziato, senza tuttavia definire i criteri ai quali attenersi ma limitandosi ad indicare, in termini generali, il rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori;
          con riferimento al ruolo e alle funzioni del responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo 31, è opportuno che siano richieste non solo competenze professionali adeguate ma anche una idonea formazione assunta all'esito di un corso di laurea almeno triennale;
          al fine di garantire una adeguata rotazione degli affidamenti e di assicurare maggiore partecipazione, soprattutto delle PMI, alle procedure di gara per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, si chiede di modificare l'articolo 36 recante »contratti sotto soglia», in modo che sia previsto un incremento del numero degli operatori economici da consultare in fase di indagine preventiva. A tal proposito, si ritiene indispensabile fornire una disciplina più completa e dettagliata in materia di affidamenti sotto la soglia di rilievo comunitario, attualmente sprovvista di adeguate disposizioni normative ad hoc. Si rileva, inoltre, che, un più ampio confronto concorrenziale in ordine agli affidamenti di cui in oggetto rappresenterebbe un vantaggio, anche e soprattutto in termini di risparmio, per la pubblica amministrazione la quale avrebbe la possibilità di effettuare una valutazione comparativa tra un numero maggiore di offerte. Infine, occorre sottolineare che il comma 7 del suddetto articolo non fissa alcuna scadenza per l'emanazione delle linee guida di ANAC finalizzate all'individuazione delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Si richiede, pertanto, di inserire un termine specifico per l'emanazione di queste linee guida per evitare che il mercato degli affidamenti sotto soglia rimanga sprovvisto di una adeguata disciplina di regolazione. Con riferimento al comma 2, lettera b) si ravvisa l'opportunità di aumentare gli operatori almeno a 10 per gli appalti sotto il milione di euro e, comunque, al fine di garantire l'accesso alle PMI sarebbe auspicabile la libera partecipazione alle imprese in possesso delle SOA anche alla luce di quanto suggerito alle presenti osservazione sugli articoli 40 e 44;
          con particolare riferimento alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 36, comma 4, il quale rinvia all'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, si ritiene opportuno portare la soglia ad 1 milione di euro al di sopra del quale le opere devono essere messe a gara. La soglia dovrà essere valutata sulla totalità delle opere di urbanizzazione previste dalla concessione edilizia rilasciata al titolare del permesso di costruire. Conseguentemente l'eventuale la suddivisione in lotti dovrebbe essere fatta o avallata dall'ente che rilascia il permesso di costruire e comunque l'esecutore delle opere di urbanizzazione primaria e gli eventuali subappaltanti dovrebbero possedere le qualifiche SOA attinenti alle opere stesse;Pag. 141
          in merito all'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380 le modalità di determinazione dell'importo globale delle opere di urbanizzazione connesse ad un intervento urbanistico sembrerebbero porsi in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 5, comma 8, della direttiva 2014/24/UE secondo il quale quando un'opera prevista o una prestazione di servizi prevista può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, è computato il valore stimato complessivo della totalità di tali lotti. L'operatività dell'articolo 16, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica. 380 del 2001 – che consente il frazionamento del complesso delle opere di urbanizzazione/attrezzature da realizzare nell'ambito di un intervento urbanistico-edilizio convenzionato – comporta, di fatto, la mancata applicazione, ad una parte o al complesso delle opere sopra citate, delle norme del codice appalti che disciplinano le procedure di gara ad evidenza pubblica (per gli appalti sopra la soglia comunitaria) e delle disposizioni relative ad una idonea rotazione degli affidamenti ed alla valutazione comparativa delle offerte per gli appalti sotto soglia, nonostante la legge delega 28 gennaio 2016, n.  11 – di attuazione delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici e concessioni – preveda espressamente il divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie;
          si rileva, pertanto, un conflitto tra l'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380 – che, così come già evidenziato, ammette che si possa procedere ad eseguire direttamente opere di urbanizzazione primaria fino a 5 milioni di euro, anche scorporandole dall'insieme delle opere di urbanizzazione e di quelle pubbliche affidandole convenzionalmente ai titolari dei permessi di costruire – e l'articolo 5, comma 8, della direttiva 2014/24/UE, ora richiamato dall'articolo 35 dello schema di decreto (norma che prevede, ad ogni modo, una deroga nei casi in cui il valore stimato del lotto sia inferiore a euro 1.000.000 per i lavori e laddove il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui è stata frazionata l'opera prevista). In considerazione di quanto sopra evidenziato – ed in ossequio alle norme contenute nei Trattati Europei – si ritiene opportuno prevedere un coordinamento tra la norma di cui all'articolo 16, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica. N. 380 del 2001 e le nuove disposizioni del Codice che disciplinano la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria sotto-soglia funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica al fine di assicurare, in ogni caso, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità nelle procedure di affidamento;
          in riferimento all'uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione di cui agli articoli 40 e seguenti si ritiene che il rinvio al 2018 delle comunicazioni in digitale sia eccessivo anche alla luce dei recenti provvedimenti sull'agenda digitale e sulla smaterializzazione dei documenti della PA. Si ritiene auspicabile che sul modello del sito dell'Agenzia delle entrate o del Catasto o anche della sezione trasparenza già presente nel sito di ANAC (http://portaletrasparenza.avcp.it/microstrategy/html/index.htm) si realizzi un coordinamento tra i soggetti coinvolti della delega (MIT, ANAC e Garante della Privacy) al fine di realizzare un unico sito istituzionale strutturato in 3 livelli: livello 1) in cui le stazioni appaltanti con apposito ingresso certificato (qualificazione delle stazioni appaltanti) pubblicano tutti i requisiti e documenti di gara ed in cui possono vedere le certificazioni degli operatori economici che partecipano alle loro gare senza dover ricorrere a documenti cartacei; livello 2) in cui gli operatori economici con apposito ingresso certificano: possono vedere e scaricare tutti i documenti di gara; una volta l'anno caricare tutte le certificazioni (a meno di specifiche richieste date dalle stazioni appaltanti) d'impresa, compreso il loro contributo/iscrizione Pag. 142all'ANAC necessaria per partecipare alle gare; caricano tutti i documenti di gara compresa l'offerta economica che sarebbe l'unico documento da inviare anche in formato cartaceo; livello 3) in cui tutti i cittadini possono vedere tutti i documenti di gara (previa registrazione): estratto del bando, importo, categoria, polizza, soggetti coinvolti, scadenze;
          con riferimento alle clausole sociali del bando di gara e degli avvisi di cui all'articolo 50 del codice, si ritiene opportuno verificare il coordinamento con l'articolo 213, comma 3 ed il rispetto dei principi e criteri direttive della legge delega n.  11 del 2016, lettere ddd), fff), ggg). Occorre, infatti, rilevare una sostanziale debolezza del dettato dell'articolo 50 rispetto a quanto delineato dai principi e criteri della legge delega che richiederebbero disposizioni di maggiore dettaglio al fine di rendere il testo più completo ed esaustivo. Più nello specifico, il termine contenuto nel comma 3 – termine entro il quale l'ANAC è chiamata a pronunciarsi sulle clausole sociali – appare troppo ampio e, pertanto, suscettibile di generare un non trascurabile rallentamento delle attività amministrative inerenti alla elaborazione e predisposizione della gara. Si propone, dunque, di espungere questo riferimento all'interno dell'articolo 50 o, in subordine, di provvedere a dimezzare il termine indicato nella norma. Infine, si ritiene utile specificare che la valutazione dell'ANAC in ordine alle clausole sociali comunicate dalle stazioni appaltanti abbia ad oggetto la compatibilità di esse con il diritto dell'Unione europea. Infine, si chiede di estendere il parere dell'ANAC non solo alle clausole sociali ma anche alle clausole ambientali;
          in merito alle garanzie per la partecipazione alle procedure, l'articolo 93, comma 1, dello schema di decreto stabilisce che: «L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria di natura accessoria, denominata «garanzia provvisoria» pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente». Il dettato della norma sopra richiamata non prevede nessuna esclusione per i servizi di progettazione, a differenza di quanto stabilito dalle attuali disposizioni del codice. Difatti, ai sensi del decreto legislativo n.  163 del 2006, le uniche garanzie che devono prestare i professionisti sono quelle contenute nell'articolo 111 recante «garanzie che devono prestare i progettisti». In base a questa norma, nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
      A tal riguardo, l'ANAC ha precisato che la previsione contenuta nei bandi di gara circa l'obbligo per i progettisti di prestare la cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 dell'attuale codice dei contratti non può trovare applicazione in quanto in contrasto con la normativa vigente e la consolidata giurisprudenza di settore. Per gli affidamenti di incarichi tecnici sussiste, dunque, una specifica disciplina delle relative garanzie che, coprendo i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale, porta ad escludere l'applicazione delle ulteriori garanzie previste negli articolo 75 e 113 del decreto legislativo n.  163 del 2006. La richiesta di ulteriori garanzie al progettista rispetto alla polizza di responsabilità civile non solo è un duplicato di garanzie a favore dell'Amministrazione, ma anche una violazione dell'illustrata ratio normativa tesa a distinguere, in ragione delle differenti finalità, le relative discipline. La richiesta al progettista delle predette ulteriori garanzie sostanzierebbe un onere economico aggiuntivo a carico dello stesso, con aggravamento degli adempimenti di accesso alla gara, sì da minare l'effettivo svolgimento della concorrenza in tale settore, soprattutto Pag. 143con riferimento ai giovani professionisti – Determinazione n.  6 dell'11 luglio 2007. A sostegno di quanto sopra evidenziato, vi è anche una pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza della Sez. V del 13 marzo 2007 n.  1231) nella quale il Collegio espressamente rileva che «Il legislatore, invero, ha inteso disciplinare in maniera differente le garanzie che devono essere presentate dall'esecutore dei lavori pubblici rispetto a quelle che devono essere presentate dai progettisti degli stessi».In considerazione di ciò, si ritiene che le stazioni appaltanti non possano richiedere garanzie aggiuntive o difformi da quelle espressamente previste e disciplinate per i progettisti. In riferimento al comma 7, relativamente alla riduzione dell'importo della garanzia, sarebbe preferibile che la somma di tali riduzioni non superino il 75 per cento: certificazione UNI CEI EN 45000 E ISO 17000 E 9000 (riduzione del 50 per cento), EMAS (riduzione di ulteriore 30 per cento), Impronta climatica e gas serra (ulteriori 15 per cento);
          infine relativamente alle certificazioni, in un momento di profonda innovazione e digitalizzazione delle procedure (anche a garanzia di criteri di accessibilità, sostenibilità, tracciabilità, semplificazione/sburocratizzazione e trasparenza) sarebbe opportuno prevedere un «luogo» digitale dove una volta l'anno (vedi osservazioni agli articoli 40 e 44) i soggetti economici devono pubblicare/inviare/caricare tutte le loro certificazioni che la stazione appaltante potrà così verificare in maniera digitale immediatamente. Al contempo i soggetti economici vedrebbero semplificata e ridotta la quantità di documenti da inviare ad ogni procedura di gara. (articolo 74 ed articolo 105 comma 9);
          si ritiene, che tra le garanzie siano riconosciuti gli anni di attività maturati dagli operatori economici che, nonostante il momento di crisi attuale, mantengono la stessa P.IVA da più di 15 anni;
          si ritiene, altresì, auspicabile un più puntuale recepimento della direttiva 2014/24/UE con particolare riferimento al considerato 64 nel quale si precisa che le richieste di partecipazione dovrebbero essere analizzate entro 10 giorni lavorativi; al considerato 80 che indica chiaramente che la digitalizzazione semplifica le procedure e garantisce maggiore partecipazione; al considerato 84 in merito al digitalizzazione di tutti i documenti; al considerato 87 sulla banca europea dei certificati. Si rileva, infine, che nella direttiva 2014/24/UE non vi è traccia di garanzie per la partecipazione alla procedura e quindi in ottemperanza a quando approvato dalla lettera a) comma 1 della legge n.  11 del 2016 tale obbligo non dovrebbe essere presente;
          in merito ai criteri di aggiudicazione dell'appalto, di cui all'articolo 95, sarebbe opportuno inserire (per le gare fatte al massimo ribasso di cui al comma 5) l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, ovvero oltre la soglia di anomalia, come determinate ai sensi del comma 1 articolo 97. Pur essendo assolutamente condivisibile la scelta, dettata dalle direttive, di attribuire carattere «preferenziale» al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – e preso atto che la valutazione degli elementi qualitativi ha, di per sé, natura prettamente soggettiva – si ritiene utile prevedere delle specifiche disposizioni finalizzate ad evitare di estendere oltremodo la discrezionalità della stazione appaltante nella valutazione delle offerte tecniche presentate in sede di gara. Sarebbe opportuno individuare delle metodologie che siano in grado di mitigare la sostanziale discrezionalità della scelta operata dalla PA e, conseguentemente, di produrre una maggiore oggettività in sede di valutazione (in tal senso, appare indispensabile che le linee guida emanate dall'ANAC forniscano delle indicazioni a riguardo per orientare le scelte delle stazioni appaltanti);
          con riferimento al subappalto si rileva, preliminarmente, che l'obbligo di indicazione in gara dei nominativi dei subappaltatori, di cui all'articolo 105, comma 6, costituisce un onere particolarmente gravoso per i concorrenti – soprattutto Pag. 144per le piccole e medie imprese – considerato il notevole lasso di tempo che può intercorrere tra l'aggiudicazione del contratto di appalto e l'esecuzione dei lavori in subappalto (si evidenzia, peraltro, che l'articolo 71, paragrafo 5, della direttiva 2014/24/UE contiene una particolare previsione che inserisce l'obbligo di indicare i nominativi dei subappaltatori dopo l'aggiudicazione dell'appalto e, al più tardi, all'inizio dell'esecuzione del contratto).
          l'eliminazione della soglia limite ai subappalti – comunque consentita dalle direttive europee e fissata al 30 per cento nelle normative precedenti – potrebbe dar luogo ad un'eccessiva frammentazione delle ditte alle quali sono affidati i lavori e ad un conseguente indebolimento dei meccanismi di controllo sulle imprese; appare, in tal senso, opportuno prevedere una soluzione di maggiore equilibrio che sia in grado di tenere in debita considerazione sia i profili inerenti alla sicurezza ed alla continuità occupazionale dei lavoratori che quelli relativi al rischio di infiltrazioni mafiose negli affidamenti di lavori;
          in riferimento all'articolo 106 recante la disciplina di modifica dei contratti, nella legge delega alla lettera v) del comma 1 viene espresso il criterio della «previsione delle modalità e dei soggetti preposti alla rilevazione e alla determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavoro, di servizio e di fornitura». Nello schema di decreto legislativo approvato dal Governo non vi è alcun riferimento alla determinazione dei costi standard, così come delle modalità di attuazione (criteri e metodi di calcolo ed individuazione), né tantomeno dei soggetti che dovranno essere incaricati della definizione dei costi standard. Sarebbe auspicabile, al riguardo, una distinzione tra servizi/forniture e opere/manodopera, con il supporto dell'ISTAT o introducendo un Prezziario nazionale con possibilità di correzioni percentuali per le voci che a livello locale possono portare a delle variazioni del prezzo standard;
          si rileva inoltre che nello schema di decreto recante «Modifica di contratti durante il periodo di validità», nulla viene definito in merito ad un principio espressamente richiamato all'interno dell'articolo 1, comma 1, lettera ee) della legge delega 28 gennaio 2016, n.  11. Tale norma prevede, difatti, che si provveda alla «introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera, distinguendo in modo dettagliato tra variazioni sostanziali e non sostanziali, in particolare nella fase esecutiva». Sembrerebbe, dunque, non esserci un espresso riferimento inerente alla distinzione tra variazioni sostanziali e non sostanziali. Si ritiene infine opportuno verificare la congruità del combinato disposto dei commi 1, lettera c), punto 3), comma 1 lettera e) e commi 2 – 7 – 9 – 10 – 11 e 13;
          in riferimento alle procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile di cui all'articolo 163, il comma 6 dello schema di decreto prevede che «costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n.  225, ovvero l'imminente previsione del loro verificarsi. La circostanza di cui al comma 1 è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento calamitoso che ha comportato la declaratoria dello stato di calamità di cui all'articolo 5 della medesima legge n.  225 del 1992»;
          la norma, così come formulata, presenta un alveo di applicazione incerto e non sembra offrire una chiara ed univoca definizione delle circostanze di somma urgenza: si stabilisce, infatti, che costituiscono circostanza di somma urgenza tutti gli eventi di cui all'articolo 2 della legge n.  225 del 1992 ma, al tempo stesso, si prevede che la circostanza di somma urgenza è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose derivanti dagli eventi che hanno comportato la dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 5, ossia solo Pag. 145gli eventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge n.  225 del 1992 – ovvero, calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo. Il comma 8, inoltre, stabilisce che «l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di importo stabiliti per la somma urgenza, per lavori, servizi e forniture, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni, per singole specifiche fattispecie e nei limiti di importo individuate nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 5 della citata legge n.  225 del 1992». I suddetti riferimenti normativi appaiono discordanti tra loro e, pertanto – al fine di evitare dubbi interpretativi – sarebbe opportuno chiarire meglio l'ambito di applicazione dell'articolo 163 e, in riferimento al comma 6, verificare la congruità con il considerato 80 della direttiva 2014/24/UE;
          in merito alla disciplina degli affidamenti dei contratti pubblici relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro di cui all'articolo 177 dello schema di decreto, occorre sottolineare che, in materia di in house, la norma non definisce in maniera specifica quali siano le procedure ad evidenza pubblica di tipo semplificato che possono essere utilizzate per l'individuazione degli operatori economici che realizzeranno gli interventi;
          in riferimento alla disciplina dei ricorsi giurisdizionali, l'articolo 204 dello schema di decreto apporta rilevanti modifiche all'articolo 120 del Codice del Processo Amministrativo (decreto legislativo 104 del 2010). Più nello specifico, il comma 2 dell'articolo 204 prevede che «al fine di razionalizzare il processo in materia di gare pubbliche, i vizi relativi alla composizione della commissione di gara, all'ammissione e all'esclusione dalla gara per carenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali di cui all'articolo 76 del codice degli appalti pubblici e delle concessioni, sono considerati immediatamente lesivi e sono ricorribili dinanzi al giudice amministrativo nel termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione della composizione della commissione, dell'elenco degli esclusi e degli ammessi sul profilo del committente della stazione appaltante. L'omessa impugnazione di tali provvedimenti nei termini stabiliti dal presente comma preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti della procedura di gara, anche con ricorso incidentale. È altresì inammissibile l'impugnazione dell'aggiudicazione provvisoria, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività». A tal proposito, occorre evidenziare come il principio di delega di cui alla lettera bbb) non preveda in maniera espressa l'applicazione di tale rito ai contenziosi sui vizi della composizione della commissione di gara. Le modifiche al Codice del processo amministrativo appaiono tanto più significative in riferimento all'introduzione del comma 8-ter nel quale si prevede che nella decisione cautelare il giudice motivi in ordine alla sussistenza di esigenze imperative connesse a un interesse generale alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, con ciò accordando implicitamente la precedenza all'interesse alla sollecita esecuzione del contratto a scapito dei valori costituzionali riferiti alla tutela dell'ambiente, della salute, del patrimonio storico artistico, della sicurezza sul lavoro. Si ritiene opportuno che venga valutata la tenuta dei predetti valori di rango primario e degli interessi pubblici ad essi sottesi rispetto all'impianto complessivo del codice;
          in ordine alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 216 la decisione del Governo, operata sulla base di esigenze di razionalizzazione e semplificazione, nonché di riordino della disciplina degli appalti pubblici, di prevedere l'abrogazione del Regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica. 5 ottobre 2010, n.  207) – salvo la sopravvivenza di alcune norme specifiche che continueranno a trovare applicazione per un limitato periodo di tempo –, potrebbe dare Pag. 146luogo – in attesa che venga predisposta da ANAC la c.d. «regolamentazione flessibile» che, così come previsto dallo schema di decreto, avrà appunto il compito di sostituire le disposizioni del regolamento al fine di rendere la disciplina degli affidamenti più elastica – a dei vuoti normativi in grado di generare effetti di distorsione del mercato per gli operatori. A tal proposito, si evidenzia che lo schema di decreto prevede l'adozione di più provvedimenti – circa 40 tra decreti ministeriali e linee guida ANAC – a cui è demandata in parte l'attuazione della nuova regolazione (si rileva, peraltro, come per alcuni di essi non è prevista nemmeno una specifica tempistica per l'adozione). La mancanza di disposizioni che regolino in maniera dettagliata il periodo transitorio è, di certo, suscettibile di creare non pochi problemi, soprattutto in termini di trasparenza. Sarà necessario – per evitare il pericolo che alcune materie siano sprovviste di un'appropriata disciplina durante questa fase di assestamento – prevedere all'interno dello schema di decreto norme che disciplinino compiutamente, da un lato, la fase di adattamento delle nuove disposizioni del Codice e, dall'altro, l'impatto della regolazione di soft law affidata ad ANAC con riferimento a ciascuna singola materia;
          in riferimento all'articolo 50 relativo all'inserimento di clausole sociali di riassorbimento occupazionale nei bandi di gara e negli avvisi, appare opportuno chiarire l'obbligo a prevedere nel bando le clausole sociali di riassorbimento occupazionale nonché criteri premiali riguardo l'impiego di manodopera locale;
          in riferimento all'articolo 112 relativo a gli appalti e concessioni riservate ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. Appare opportuno valutare se, come indicato dall'articolo 20 della direttiva europea 24/2014 , si debba fare riferimento «a laboratori protetti e ad operatori economici» espungendo dal testo dell'articolo 112 il riferimento a «a cooperative sociali e loro consorzi» così da non alterare l'equilibrio concorrenziale ed eliminare l'ambigua dicitura «fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali» che potrebbe fare salve indebite situazione di «privilegio»;
          in riferimento all'articolo 140 relativo all'aggiudicazione di «appalti di servizi sociali nei settori speciali», si rileva l'opportunità che siano strettamente aggiudicati per lo svolgimento di attività nei c.d. «settori speciali» ovvero che la disciplina speciale trovi applicazione in condizioni di contemporanea presenza sia del requisito soggettivo degli enti che operano nei settori speciali che di quello oggettivo, ossia della riferibilità della concreta attività, oggetto dell'appalto, al settore speciale di attività. Inoltre si rileva l'opportunità che siano meglio specificata e/o indicata la periodicità degli avvisi oppure cosa s'intende esattamente per «pubblicazione in maniera continua»;
          in riferimento all'articolo 142 relativo all'aggiudicazione di «appalti di servizi sociali» nei settori ordinari, non appare condivisibile l'opportunità di demandare alle regioni la trattazione della materia perché in contrasto con l'articolo 76 della direttiva 24/2014 e perché potrebbe aggravare la già esistente disomogeneità tra le diverse regioni dei servizi sociali per i cittadini. Appare invece condivisibile il collegamento con la legge quadro sui servizi sociali n.  328 del 2000;
          in riferimento all'articolo 143 relativo alla possibilità per le stazioni appaltanti di riservare la partecipazione agli appalti pubblici in materia di servizi sanitari, sociali e culturali a specifici enti. Appare opportuno aggiungere, in conformità all'articolo 77 della direttiva 24/2014 che l'avviso di indizione della gara faccia riferimento al presente articolo;Pag. 147
          in riferimento all'articolo 144 relativo agli appalti nel settore della ristorazione si potrebbe prevedere che la valutazione dell'offerta tecnica tenga conto specificatamente:
              a) dell'assenza di prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma, potenzialmente dannosi per la salute;
              b) del recupero delle eccedenze alimentari mediante cessione gratuita agli indigenti e della riduzione a monte degli sprechi alimentari anche attraverso processi innovativi nelle tecniche di produzione, nelle infrastrutture, nei processi di trasformazione e imballaggio e nella gestione del post-raccolto.
      Appare condivisibile l'opportunità di garantire continuità e appropriatezza terapeutica, sicurezza e qualità per le gare di approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche, adottando il sistema del prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono sono in base a criteri qualitativi. Riguardo al soggetto che determina il prezzo fisso, è opportuno che sia l'Anac sentito il parere della Cabina di regia sull’Health Technology Assessment (HTA);
          all'articolo 1:
              al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «30 per cento»;
              al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «30 per cento»;
              al comma 2 lettera c) specificare la tipologia di lavori pubblici affidati dai concessionari;
              al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
              al secondo periodo, sostituire le parole: «un progetto di fattibilità tecnica ed economica» con le seguenti: «il progetto definitivo»;
              al terzo periodo, sostituire le parole: «progetto di fattibilità tecnica ed economica» con le seguenti: «progetto definitivo»;
              al quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta,».
          all'articolo 3:
              alla lettera zz, sopprimere le parole: «in condizioni operative normali»;
              sostituire la lettera bbbb) con la seguente: bbbb) «mercato elettronico», strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica ed avviate da una procedura di abilitazione di fornitori di beni e di prestatori di servizi tramite uno o più bandi aperti per tutta la durata del mercato elettronico a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i requisiti di abilitazione.
          all'articolo 9, comma 3, sostituire le parole: « di cui all'articolo 214» con le seguenti: «di cui all'articolo 212»
          all'articolo 17: alla fine del comma 1 lettera b) aggiungere le seguenti parole «tale esclusione non può applicarsi alla commercializzazione ed alla fornitura del materiale tecnico necessario alla produzione, alla coproduzione e alla trasmissione di tali programmi.»
          all'articolo 20:
              al comma 1, dopo le parole: « si impegni» inserire le seguenti: «direttamente e senza possibilità di ricorrere al subappalto»;
              aggiungere il seguente comma: «4. Il presente articolo si applica a tutte le opere sotto la soglia di 1 milione di euro, effettuate tutte le fasi di collaudo, la stessa entra a far parte delle disponibilità dell'ente pubblico».Pag. 148
          all'articolo 21:
              al comma 6, sostituire le parole «1 milione di euro» con le seguenti «500mila euro»;
              al Comma 2 non è chiaro chi decide quanto stabilito da questo comma. Si ritiene opportuno quindi aggiungere prima delle parole «Le opere pubbliche incompiute» il periodo: «Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente D.Lgs, e successivamente aggiornato con cadenza annuale, le amministrazioni competenti aggiornano la lista delle opere incompiute classificando le opere in base a: stato di avanzamento del progetto, stato di conservazione, piano economico e finanziario e livello di utilità dell'opera. Il livello di utilità dell'opera dovrà essere determinato in maniera partecipata anche attraverso l'utilizzo del dibattito pubblico. La lista viene quindi resa pubblica e approvata da MIT e ANAC che valutano se l'opera può essere classificata come: «da completare», «da demolire», «da vendere» o «da cedere».»;
              dopo le parole «Le opere pubbliche incompiute» aggiungere le parole «che vengono classificate come “da completare”» e conseguentemente cancellare le parole «, la vendita o la demolizione»;
              alla fine del comma aggiungere »; le opere classificate come «da demolire», «da vendere» e «da cedere» devono essere demolite, vendute o cedute entro un anno dalla loro classificazione»;

      Conseguentemente i commi successivi al 2 possono essere notevolmente ridotti e semplificati.
          all'articolo 22:
              al comma 2, sostituire le parole: «ai commi 3, 4 e 5» con le seguenti: « ai commi 3 e 4».
              al comma 4, dopo le parole: «osservazioni raccolte» inserire le seguenti: «, lasciando impregiudicata la procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n.  152 e sue successive modificazioni e integrazioni,».
          all'articolo 23:
              al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «fattibilità tecnica ed economica» inserire le seguenti: «dimostra, attraverso l'utilizzo di dettagliati piani economico-finanziari, la redditività ed utilità dell'opera e».

      e, conseguentemente, al comma 6, dopo le parole «Il progetto di fattibilità», inserire le seguenti: «, di cui sia dimostrata ai sensi del comma 5 la redditività e la fattibilità dell'opera,»
              al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di opere a totale o parziale finanziamento a carico dei privati, lo studio di fattibilità tecnica ed economica deve contenere obbligatoriamente il piano economico finanziario.»
          all'articolo 24:
              al comma 4 inserire alla fine del primo capoverso «le somme necessarie vengono assicurate dal fondo di cui all'articolo 113 comma 2»;
              al comma 8 aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di garantire la massima trasparenza è fatto obbligo di applicare le disposizioni relative all'individuazione dei parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria».
          all'articolo 25, comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».
          all'articolo 28:
              al comma 12, lettera c), sostituire le parole: «secondo il presente codice» con le seguenti: «secondo le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali».Pag. 149
              aggiungere il seguente comma: «13. Prevede nell'appalto integrato che i corrispettivi per la progettazione siano liquidati al progettista.
          all'articolo 29, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disciplina di cui al presente comma si applica anche gli appalti pubblici e i contratti di cui alla parte III e IV del presente codice sotto la soglia di rilevanza comunitaria».
          all'articolo 30, comma 4, sopprimere le seguenti parole: »e quelli».
          all'articolo 31, dopo le parole «unità medesima», inserire le parole «in possesso di laurea triennale, ovvero laurea magistrale o specialistica nei settori di competenza»;
          all'articolo 32:
              al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché le scadenze ed i termini per la conclusione del procedimento».
              al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «Le stazioni appaltanti, mediante apposita pubblicazione telematica, rendono noti ai concorrenti i chiarimenti forniti nel corso di ciascuna procedura di affidamento».
          all'articolo 36:
              al comma 2, lettera b), sostituire le parole «almeno tre operatori» con le parole «almeno dieci operatori»;
              al comma 2, lettera c), sostituire le parole «almeno cinque operatori» con le parole «almeno venti operatori»;
              al comma 4 sostituire le parole «alla soglia di cui all'articolo 35» con le parole «a un milione di euro» ed aggiungere alla fine del comma le seguenti parole: «il valore della totalità delle opere di urbanizzazione previste dalla concessione edilizia rilasciata al titolare del permesso di costruire dovrà essere inferiore alla soglia di un milione di euro. Previa comunicazione all'ente che rilascia il permesso di costruire, le opere di urbanizzazione potranno essere suddivise in lotti».
          all'articolo 38:
              al comma 1 sopprimere dalle parole «, CONSIP s.p.a.» fino alla fine del comma 1
              al comma 4, lettera b), aggiungere il seguente punto: «6. Rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione degli appalti».
          all'articolo 41, aggiungere il seguente comma: «2. CONSIP spa, i soggetti aggregati e le centrali di committenza procedono altresì alla informazione presso i comuni, stazioni appaltanti, enti aggiudicatari, non ricomprese nel procedimento dell'articolo 38, delle convenzioni, accordi quadro, appalti, servizi, ecc in essere presso le loro strutture, al fine di dare supporto amministrativo per la loro adesione».
          all'articolo 42:
              al comma 2 aggiungere le seguenti parole: «Il potere di influenza sopra indicato e le misure di prevenzione, sono regolate all'interno del piano di prevenzione dalla corruzione (PCC)»
              al comma 5, dopo le parole «La stazione appaltante procedente», inserire le seguenti «, nella persona del responsabile della prevenzione della corruzione».
          all'articolo 63:
              al comma 1, dopo le parole «amministrazioni aggiudicatrici», inserire le seguenti: «previo parere preventivo di ANAC».
              al comma 5 aggiungere in fine le seguenti: «e a un valore non superiore al 50 per cento del contratto originale».
              aggiungere il seguente comma «7. Al termine della procedura viene pubblicata una relazione a firma del rup dove viene specificata la procedura adottata e gli esiti della stessa».
          all'articolo 73, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi e dei Pag. 150bandi di gara fino alla data di cui al comma 1 sono a carico della stazione appaltante ed inserite nel quadro economico tra quelle a disposizione dell'Amministrazione».
          all'articolo 77, comma 3, sopprimere gli ultimi due periodi.
          all'articolo 80, comma 12, sostituire «fino a un anno» con «fino a due anni».
          all'articolo 83:
              al comma 6 sostituire le parole: «possono richiedere» con la seguente: «richiedono»; e sostituire le parole: «può essere valutata» con le seguenti: «deve essere valutata»;
              al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di indicare nella documentazione di gara le irregolarità considerate essenziali al fine dell'applicazione della sanzione.».
          all'articolo 84:
              al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «di regola».
              al comma 4, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «all'assenza di contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto».
          all'articolo 89:
              al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: «quindici per cento» con le seguenti: «dieci per cento».
              al comma 11, ultimo periodo, dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e trasporti,» inserire le seguenti: « da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,».
          all'articolo 105:
              al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la cui quota, in ogni caso, non può essere superiore al quaranta per cento dell'importo complessivo del contratto ed al 30 per cento per la categoria prevalente»
              al comma 5, sostituire le parole: «comma 10» con le seguenti: «comma 11».
              sopprimere il comma 6.
              al comma 9, sostituire le parole: « di cui al comma 16» con le seguenti: « di cui al comma 17».
              al comma 14, dopo le parole: «i costi della sicurezza» inserire le seguenti: «e del personale».
          all'articolo 110, comma 1, dopo le parole: « concordato preventivo, ovvero» inserire le seguenti: «domanda di concordato preventivo di cui all'articolo 161, comma 6, del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267, o».
          all'articolo 113:
              al comma 2, dopo le parole: «2 per cento degli importi posti a base di gara» inserire le seguenti: «modulata sull'importo dei lavori». Al termine del comma aggiungere il seguente periodo: «Al fondo afferiscono anche i costi per l'assicurazione del responsabile del procedimento in sede di verifica e validazione delle opere e lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. In ogni caso le attività incentivate non devono interferire con il normale esercizio dell'attività presso la PA.»
              al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «per l'assicurazione del responsabile del procedimento in sede di verifica e validazione delle opere e lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 nonché».
          all'articolo 121:
              Il presupposto è quello di rispettare i dettami della direttiva europea di riferimento, conseguentemente proponiamo:
              Modificare la rubrica dell'articolo 121 aggiungendo dopo la parola «di gas» le parole «e petrolio».
              al comma 1 lettera a) aggiungere dopo la parola «gas» le parole « e petrolio».Pag. 151
              Sopprimere il comma 2 poiché già normato dall'articolo 8.
          all'articolo 165:
              al comma 1 sopprimere le seguenti parole «in condizioni operative normali»;
              al comma 2 sostituire «50 per cento» con «30 per cento»;
          all'articolo 167, comma 2, sopprimere le parole «da o, nei casi in cui non sia previsto un bando» fino alla fine del comma;
          all'articolo 177:
              al comma 3, aggiungere le seguenti parole: «Il non rispetto dei limiti di cui al comma 1 sono oggetto di sanzione pecuniaria da parte di ANAC al titolare della concessione in misura proporzionale all'utile d'impresa che la concessione annualmente produce al titolare. Il ripetersi, per la terza volta anche non consecutiva, di tali inosservanze può comportare la revoca della concessione.»
          all'articolo 178:
              alla rubrica, dopo la parola «autostradali» inserire le seguenti «e portuali»;
              al comma 6 dopo le parole «in cui termina la concessione» inserire «, di eventuali contributi pubblici a qualsiasi titolo ricevuti,».
          all'articolo 180:
              al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «la progettazione di fattibilità tecnico ed economica e».
              al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
              al comma 4, inserire alla fine: «Il contratto individua il limite di riduzione del canone di disponibilità superato il quale il contratto è risolto in danno all'operatore economico».
              al comma 6, sostituire le parole: «cinquanta per cento» con le seguenti: «trenta per cento».
              all'articolo 181, comma 4, sostituire le parole: « è tenuto a» con le seguenti: «ha l'obbligo di».
              all'articolo 182, comma 3, sopprimere il primo periodo. All'ultimo periodo, dopo la parola «valore» inserire la parola «residuo»
          all'articolo 183:
              al comma 1, sostituire le parole: « in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi della parte V, titolo Il, affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando», con le seguenti: «in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi della parte V, affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto definitivo, mediante pubblicazione di un bando».
              al comma 9: sostituire «progetto di fattibilità» con «progetto definitivo»
      al comma 13, ultimo periodo, sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «25 per cento».
              al comma 15: eliminare le parole da «la proposta è corredata dalle autodichiarazioni» fino a «nel caso di indizione di gara». Al termine del primo periodo aggiungere le seguenti: «Nel caso le strutture non siano comprese negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice il MIT si esprime, con parere vincolante, sulla coerenza della proposta con il piano della portualità e della logistica».
          all'articolo 184:
              al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «che non può comunque essere inferiore al 50 per cento del valore dell'opera».
              al comma 2: aggiungere alla fine: «in particolar modo gli affidamenti a terzi sono soggetti alle procedure di cui al presente codice».Pag. 152
              al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatto salvo le garanzie economiche che ricadono sull'aggiudicatario in caso di inadempienza a qualsiasi titolo da parte della società di progetto»
          all'articolo 187, comma 6: sostituire le parole »progetto di fattibilità» con le parole «progetto definitivo»
          all'articolo 188:
              al comma 1 lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole «fatto salvo il limite di riduzione di cui al comma 4 dell'articolo 180»;
              al comma 1 lettera b) sostituire le parole «cinquanta per cento» con le seguenti «trenta per cento»
              sostituire il comma 3 con il seguente: «II bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 130, secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara progetto di fattibilità corredato di capitolato prestazionale, predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l'opera costruita e le modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei limiti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto definitivo rispondente alle caratteristiche indicate nel progetto di fattibilità e sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 93; il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del venticinque per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale»
              sostituire il comma 5 con il seguente «5. II progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d'opera sono redatti a cura dell'affidatario; l'affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; Le economie derivanti vengono ripartite tra l'affidatario e l'amministrazione aggiudicatrice in parti uguali; il progetto esecutivo e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto approvati dall'affidatario, previa trasmissione degli atti e successivo nulla osta da parte dell'amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell'affidatario. L'amministrazione aggiudicatrice può attribuire all'affidatario il ruolo di autorità espropriante ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327.
              sostituire il comma 6 con il seguente: «6. L'attività di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del progetto di fattibilità e delle norme e disposizioni cogenti e può proporre all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilità. Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 186 del presente codice, il limite di riduzione del canone di disponibilità superato il quale il contratto è risolto. L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera e dalla messa a disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità.»Pag. 153
          all'articolo 191, comma 3, primo periodo, dopo le parole: « polizza fideiussoria» inserire la seguente: «bancaria».
          all'articolo 192, comma 2, sopprimere le seguenti parole: « delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché»
          all'articolo 194:
              al comma 5 sopprimere le parole «e 108»
              al comma 5, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole «le economie risultanti vengono ripartite al 50 per cento tra concessionario e soggetto aggiudicatore».
              al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da «e possono sub affidare» fino a «predetti affidamenti».
              al comma 10 sopprimere le parole da «alla società possono partecipare» fino alla fine del comma.
              al comma 13, sostituire la parola «ed» con «ma»
          all'articolo 213:
              al comma 3, aggiungere la seguente lettera «h) vigila sulle clausole sociali ed ambientali che le stazioni appaltanti inseriscono nei bandi di gara»
              al comma 13, aggiungere in fine le seguenti parole: «L'Autorità può irrogare sanzioni amministrative anche alle stazioni appaltanti che durante lo svolgimento di qualsiasi fase di gara abbiano omesso informazioni o fornito informazioni incomplete od errate».

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ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto 283.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

      La VIII Commissione,
      esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Atto n.  283);
      premesso che:
          si esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal Governo, che ha deciso di attuare le deleghe di cui alla legge 11/2016 attraverso un unico provvedimento, che provvede a recepire le direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE e a riordinare complessivamente la disciplina vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
          l'approfondito e articolato parere espresso dal Consiglio di Stato, di cui si condividono in larga parte i contenuti e i rilievi espressi, arricchisce il lavoro istruttorio delle competenti Commissioni parlamentari consentendo di disporre di rilevanti considerazioni ai fini della valutazione dello schema di decreto legislativo;
          appare necessario, attesa la complessità e l'articolazione del provvedimento, apportare una serie di modificazioni volte, tra l'altro, a meglio esplicitare l'applicazione della nuova normativa, il coordinamento con la normativa vigente, l'ordinato passaggio tra la vecchia e la nuova disciplina;
          appare, altresì, opportuno veicolare, nell'ambito dei decreti correttivi che potranno essere adottati ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 della citata legge delega, gli aggiustamenti che si renderanno necessari in esito a un accurato monitoraggio che dovrà essere svolto a partire dall'entrata in vigore della nuova regolazione;
          l'articolo 217 reca l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.  207 recante il regolamento di attuazione del vigente codice;
          l'articolo 216 prevede per specifiche fattispecie la «sopravvivenza» di puntuali disposizioni del citato regolamento fino alla data di entrata in vigore della fonte sostitutiva espressamente prevista;
          al fine di evitare vuoti normativi o incertezza legislativa, foriera di contenzioso, andrebbe comunque previsto in via generale il principio della cedevolezza dell'abrogazione delle disposizioni del regolamento attuativo di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n.  207 del 2010, in virtù del quale le norme dell'abrogato regolamento rimarranno efficaci ed operanti fino al momento in cui la Pag. 155fonte sostitutiva, cui il nuovo codice degli appalti fa espresso rinvio, entrerà in vigore;
      considerato che:
          debbono concorrere agli obiettivi fondamentali della semplificazione normativa, della trasparenza e dell'efficienza amministrativa sia il nuovo codice degli appalti, destinato a includere tutte le disposizioni di rango legislativo – con una positiva e considerevole riduzione dell'articolato rispetto alla vecchia disciplina – sia le linee guida, elaborate secondo un modello di soft law, ben più agile e snello e di più immediata applicazione per le imprese e per le amministrazioni, rispetto al macchinoso e iper-burocratico modello del tradizionale e superato regolamento di esecuzione ed attuazione dei lavori pubblici;
          ciononostante, desta al contempo preoccupazione l'eccessivo numero di rinvii – sovente per di più senza la fissazione di alcun termine per l'adozione – a provvedimenti attuativi di secondo livello di diversa tipologia (decreti ministeriali di varia natura e con differente procedimento; le differenti linee guida), che rischia di determinare incertezza applicativa;
          sarebbe, pertanto, opportuno, per un verso, normare espressamente in un apposito articolo dello schema le diverse tipologie di linee guida, tipizzandole con precisione e specificando gli oggetti su cui debbono o possono intervenire e la loro efficacia giuridica e, per l'altro, estendere le fattispecie nelle quali tali linee guida debbano avere efficacia vincolante, atteso che, ad esempio, esse debbono con le disposizioni legislative del Codice integrare la lex specialis per le procedure di gara, che, come tale, non può essere rimessa ad un generico apprezzamento discrezionale delle stazioni appaltanti;
      rilevato che:
          l'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge delega 28 gennaio 2016 n.  11 prevede, in relazione all'affidamento dei contratti nei settori speciali, la puntuale indicazione delle disposizioni ad essi applicabili, anche al fine di favorire la trasparenza nel settore e la piena apertura e contendibilità dei relativi mercati;
          andrebbero quindi definiti puntualmente gli ambiti e le modalità di applicazione delle disposizioni relative ai settori speciali, nonché dei settori esclusi, così come definiti dalle direttive europee e, a tal fine, sarebbe necessario affidare alla Cabina di regia di cui all'articolo 212 il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni relative ai sopra richiamati settori, in modo peraltro da individuare chiaramente nei medesimi settori il residuo ambito di applicazione delle disposizioni ordinarie del codice;
          nei settori speciali occorre garantire in ogni caso l'applicazione delle clausole sociali di cui all'articolo 50 del presente codice;
          non è stata data attuazione a specifici criteri di delega, quale il criterio di cui alla lettera hhh) nella parte in cui prevede la disciplina organica della materia dei contratti di concessione nel rispetto dell'esito del referendum abrogativo del giugno 2001 per le concessioni nel settore idrico e nella parte in cui prevede una specifica disciplina per le concessioni relative agli approvvigionamenti industriali in autoconsumo elettrico da fonti rinnovabili nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
          il mancato recepimento di una parte della delega entro il termine di scadenza consuma – come ben sottolineato dal Consiglio di Stato – il relativo potere, che non potrà essere recuperato in sede di esercizio della delega integrativa e correttiva;
          andrebbe pertanto attentamente preso in considerazione il suggerimento del Consiglio di Stato di valutare l'opportunità di un esercizio «minimale» della delega in ordine ai criteri sopra richiamati, in modo da poter successivamente integrare la base normativa così introdotta;Pag. 156
          l'articolo 219 del codice prevede la clausola di invarianza finanziaria, per cui dall'attuazione del codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni provvedono agli adempimenti conseguenti con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
          andrebbe attentamente considerato che vi sono disposizioni del codice, quali quelle relative alla qualificazione e alla formazione delle stazioni appaltanti, all'implementazione delle funzioni dell'ANAC e dell'interoperabilità delle banche dati, per le quali le risorse disponibili a legislazione vigente per le amministrazioni potrebbero risultare insufficienti;
          andrebbe ulteriormente esplicitata la specifica disciplina riguardante i contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea anche richiamando in maniera più chiara e puntuale le disposizioni valide per i contratti di importo superiore alla soglia che, con gli opportuni accorgimenti, si applicano a quelli sotto soglia;
          l'articolo 32, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/24/UE consente il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, tra l'altro, nella misura strettamente necessaria quando. per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dell'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati;
          in tal senso, le modifiche degli articoli 63 e 163 contenute nel presente parere, relativamente agli interventi di protezione civile, sono volte a esplicitare le circostanze di estrema urgenza nelle quali è possibile il ricorso a tale procedura e: provvedono a distinguere le misure e le procedure da adottare immediatamente dopo l'evento e per il superamento dell'emergenza; consentono di operare con immediatezza, senza bisogno di attendere l'intervento di atti specifici, responsabilizzando in modo pieno gli operatori; introducono un meccanismo lineare di attività immediata e di controlli successivi, prevedendo uno specifico coinvolgimento di ANAC; affrontano il tema sia sotto il profilo dei lavori che sotto il profilo delle acquisizioni di servizi e forniture;
          in coerenza con la raccomandazione del Consiglio di Stato occorre valutare con cautela l'opportunità di prevedere in termini generali che le pubbliche amministrazioni possano ricorrere a contratti di partenariato pubblico-privato atipici, rimettendo tutti i livelli di progettazione al partner privato, onde evitare di aggirare uno dei principi ispiratori della riforma, ossia la separazione tra chi progetta e chi realizza le opere;
          valutata la piena conformità del presente schema di decreto legislativo ai criteri e ai principi direttivi della legge delega, ferma restando l'opportunità di apportare alcuni aggiustamenti ed integrazioni;
          tenuto conto del parere reso dalla Conferenza unificata;
          tenuto conto, altresì, dei contributi pervenuti alle competenti Commissioni parlamentari dai vari soggetti pubblici e privati interessati;
          preso atto dei rilievi della Commissione Lavoro e della Commissione Affari sociali, ampiamente condivisi;
      esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
      all'articolo 1, comma 2, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:
          d) al secondo periodo, sostituire le parole: un progetto di fattibilità tecnica ed economica con le seguenti: il progetto definitivo;
          e) al terzo periodo, sostituire le parole: progetto di fattibilità tecnica ed economica con le seguenti: progetto definitivo;Pag. 157
          f) al quarto periodo, sopprimere le seguenti parole:, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta,;

      all'articolo 3, comma 1:
          a) sostituire la lettera ddd) con la seguente:
          ddd) «concorsi di progettazione», le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi;
          b) il Governo renda coerente la definizione del contratto di partenariato pubblico privato di cui alla lettera eee) con la definizione dello stesso contratto di cui all'articolo 180, comma 1, con particolare riguardo all'inclusione delle cosiddette opere a caldo;
          c) il Governo chiarisca in modo inequivoco, nella definizione di cui alla lettera zz), il concetto di «condizioni operative normali» al fine di evitare possibili ambiguità e incertezze interpretative;
          d) dopo la lettera vvvv) aggiungere le seguenti:
          zzzz)
«categorie di opere generali» le opere e i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte;
          aaaaa) «categorie di opere specializzate» le lavorazioni che, nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e professionalità;
          bbbbb) «opere e lavori puntuali» quelli che interessano una limitata area di territorio;
          ccccc) «opere e lavori a rete» quelli che, destinati al movimento di persone e beni materiali e immateriali, presentano prevalente sviluppo unidimensionale e interessano vaste estensioni di territorio;
          ddddd) «appalto a corpo» qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto;
          eeeee) «appalto a misura» qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto;

      all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica; al medesimo articolo, dopo il comma 1, inserire il seguente: 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, anche all'esito del monitoraggio sui settori esclusi e sui settori speciali effettuato dalla Cabina di regia ai sensi dell'articolo 212, comma 1, lettera e), sono individuati ulteriori criteri volti a precisare gli ambiti, le procedure e le modalità di applicazione delle disposizioni relative ai settori esclusi e ai settori speciali, al fine di garantire il puntuale rispetto della disciplina dell'Unione europea vigente in materia.

      Conseguentemente, all'articolo 212, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
          e)
monitorare l'attuazione delle disposizioni del presente codice relative ai settori esclusi e ai settori speciali, al fine di verificare il puntuale rispetto degli ambiti, delle procedure e delle modalità di applicazione previsti dalla disciplina dell'Unione europea vigente in materia;

      si riformuli l'articolo 20, alla luce dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato, Pag. 158considerato che l'attuale formulazione risulta eccessivamente generica e non chiarisce le finalità e le modalità attuative, risultando peraltro necessario definire in dettaglio l'ambito di applicazione anche in relazione alle necessarie qualificazioni del privato per la realizzazione delle opere;

      all'articolo 22, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
          2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del presente codice, sono fissati i criteri per l'individuazione delle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto rilevante sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresì definite le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera qqq), della legge 28 gennaio 2016, n.  11.
      3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore proponente l'opera soggetta a dibattito pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura esclusivamente sulla base delle modalità individuate dal decreto di cui al comma 2;

      all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:
          j) al comma 1, lettera b), dopo le parole: tecnico funzionale aggiungere le seguenti: e di relazione nel contesto;
          k) al comma 1, lettera c), dopo le parole: beni culturali e paesaggistici aggiungere le seguenti:, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
          l) al comma 1, lettera f), premettere le seguenti parole: il risparmio e e aggiungere, in fine, le seguenti: , nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
          m) al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti: i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera; l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;
          n) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: materie oggetto del progetto, aggiungere le seguenti: fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'articolo 113 in relazione alla destinazione delle risorse finanziarie del fondo incentivante per le funzioni tecniche,;
          o) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dell'intervento indica inserire le seguenti: le caratteristiche, i requisiti in relazione ai fabbisogni dell'opera e;
          p) al comma 13, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: L'uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato nel tempo mediante specifici corsi di formazione. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 31 luglio 2016 è istituita una Commissione che definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni;
          q) al comma 14, primo periodo, dopo la parola: progettazione aggiungere le seguenti: relativa agli appalti e aggiungere, in fine, le seguenti: , fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'articolo 113 in relazione alla destinazione delle risorse finanziarie del fondo incentivante per le funzioni tecniche.;Pag. 159
          r) dopo il comma 14, aggiungere i seguenti: «15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico – illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n.  81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per quanto riguarda in particolare i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica (facility and energy management), i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme UNI.
      16. Ai fini del comma 14 del presente articolo il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia»;

      all'articolo 24, apportare le seguenti modificazioni:
          i) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: d) dai soggetti di cui all'articolo 46;
          j) al comma 1, sopprimere le lettere e), f), g), h) ed i).
          k) sopprimere il comma 2;
          l) al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente:
I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore del presente codice, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.
          m) al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il decreto di cui all'articolo 46, comma 2, individua anche i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell'aggiudicazione.; conseguentemente, all'articolo 46, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC, sono definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1
          n) al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: deve essere dimostrato il possesso dei requisiti generali con le seguenti: Pag. 160i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni;
          o) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: con proprio decreto inserire le seguenti: da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice e dopo le parole: le tabelle dei corrispettivi inserire le seguenti: commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e;
          p) al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: possono con la seguente: devono; al medesimo periodo sopprimere le seguenti parole: ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento e sostituire le parole: da porre a base con le seguenti: da porre a oggetto;

      all'articolo 25, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è stabilito in sessanta giorni;

      all'articolo 27, comma 5, sostituire le parole: dal ricevimento del progetto con le seguenti: dalla chiusura delle conferenza dei servizi di cui al comma 3;

      all'articolo 30, comma 1, primo periodo, dopo la parola: concessioni inserire le seguenti:, nonché la scelta del socio privato nelle società miste,;

      all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:
          f) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: con proprio atto definisce aggiungere le seguenti:, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,;
          g) al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
          h) al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole:, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento;
          i) dopo il comma 9 aggiungere i seguenti: 9-bis. Nel caso in cui l'organico delle stazioni appaltanti presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente su proposta del responsabile del procedimento, i compiti di supporto all'attività del responsabile possono essere affidati, con le procedure previste dal presente decreto per l'affidamento di carichi di servizi ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice.

      9-ter. Anche per gli affidatari di servizi di supporto di cui al comma precedente sono da applicarsi le disposizioni di compatibilità di cui all'articolo 24, comma 7;
          j) al comma 11, dopo le parole: contraente generale aggiungere le seguenti: e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato; sostituire le parole responsabile unico del procedimento con le seguenti responsabile dei lavori e sostituire le parole: o soggetto collegato con le seguenti: o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato o soggetti ad essi collegati;

      all'articolo 34, comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari a quanto specificamente previsto nel successivo articolo 144;

      all'articolo 35, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:
          7-bis. Sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione Pag. 161del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

      Conseguentemente, all'articolo 217, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
          a) alla lettera ii), dopo le parole: articolo 26-bis aggiungere le seguenti: articolo 26-ter;
          b) dopo la lettera rr), aggiungere le seguenti:

      rr-bis) l'articolo 8, commi 3 e 3-bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n.  192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n.  11;

      rr-ter) l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n.  210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n.  21;

      all'articolo 36, comma 1, inserisca il Governo disposizioni atte a garantire il rispetto delle vigenti normative speciali a tutela della multifunzionalità dell'imprenditore agricolo e forestale, ivi inclusa la disciplina ivi prevista per le zone montane;

      all'articolo 36 comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
          f) alla lettera
b), primo periodo, sostituire le parole: almeno tre operatori economici con le seguenti: almeno cinque operatori economici; al secondo periodo, dopo le parole: amministrazione diretta inserire le seguenti:, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente;
          g) sostituire la lettera c) con la seguente: c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura ristretta di cui all'articolo 61, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, ovvero mediante la procedura aperta di cui all'articolo 60, escludendo comunque in entrambi i casi il ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo;
          h) alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole:, escludendo comunque il ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo,;
          i) al comma 3, sostituire le parole da: procedura negoziata fino alla fine del comma con le seguenti: procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara;
          j) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole. linee guida inserire le seguenti:, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,;

      all'articolo 36, sopprimere il comma 8;

Pag. 162

      all'articolo 37, apportare le seguenti modificazioni:
          f) al comma 4 dopo la lettera b) inserire la seguente: c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.  56;
          g) al comma 5 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56.
          h) al comma 6, sostituire le parole: possono acquisire con le seguenti: acquisiscono;
          i) al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.;
          j) al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole:, anche cumulativamente,;

      all'articolo 38, apportare le seguenti modificazioni:
          i) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: sopprimere le parole: ,ivi compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, dopo le parole: CONSIP S.p.a, inserire le seguenti: INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a, e sopprimere, infine; le seguenti parole:, e le città metropolitane;
          j) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sentite l'ANAC e con le seguenti: sentita; al medesimo periodo, sostituire le parole: sono definiti con le seguenti: sono individuati e dopo le parole: l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, inserire le seguenti: come definiti in apposite linee guida dall'ANAC, predisposte entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;
          k) al comma 3, lettera c), dopo le parole: capacità di aggiungere le seguenti: verifica sull’ e aggiungere, infine, le seguenti parole: dell'intera procedura amministrativa, ivi incluso il collaudo e la messa in opera;
          l) al comma 4, lettera a), numero 4) aggiungere, infine, le seguenti parole: con riferimento al numero di varianti approvate, alla verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e al consuntivo delle spese sostenute, al rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo; alla medesima lettera, dopo il numero 4), aggiungere il seguente: 5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come previsto dalla vigente normativa, ovvero lo scostamento calcolato in giorni solari per la corresponsione degli importi dovuti, adeguatamente corredato dalle motivazioni del ritardo accumulato;
          m) al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: per porre fino a: professionalizzazione;
          n) al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole da: per l'attuazione fino alla fine del comma con le seguenti: per dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione;
          o) sopprimere il comma 9;
          p)
sopprimere il comma 10.

      Conseguentemente all'articolo 213, sopprimere il comma 14;
          all'articolo 42, comma 3, primo periodo, dopo le parole: è tenuto aggiungere le seguenti: a darne comunicazione alla stazione appaltante, secondo modalità definite con linee guida dell'ANAC, e.

      all'articolo 46, apportare le seguenti modificazioni:
          c) al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;Pag. 163
          d) dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società costituite dopo la data di entrata in vigore del presente codice, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali;

      all'articolo 47, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione del consorzio alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio;

      all'articolo 48: al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: lettera b) con le seguenti: lettere b) e c); al comma 14, aggiungere in fine le seguenti parole: queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA;

      all'articolo 50, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
          c) al primo periodo, sostituire le parole: possono prevedere con le seguenti: devono prevedere;
          c) sopprimere il comma 3;

      all'articolo 51 apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: lettera qq) inserire le seguenti:, ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq-bis) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture;

      conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera qq), inserire la seguente:
          qq-bis)
«lotto prestazionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto;
          b) al comma 2, sostituire le parole da: per uno fino alla fine del comma con le seguenti: per uno o , comunque separatamente, per più lotti;
          c) sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

      3. Le stazioni appaltanti indicano altresì, nei medesimi atti, il numero massimo di lotti per i quali può essere presentata l'offerta ed il numero massimo, non superiore ad un terzo del numero complessivo, per i quali può essere mantenuta l'aggiudicazione. Il concorrente che si sia aggiudicato un numero di lotti superiore a quello massimo consentito esercita il diritto di scelta e, in ciascun lotto per il quale viene effettuata la rinuncia, l'aggiudicazione è effettuata in favore del concorrente che segue in graduatoria.
      4. Le previsioni di cui al comma 3 possono essere derogate solo nel caso in cui il numero dei concorrenti non consenta il rispetto della disciplina di cui al medesimo comma 3; per tale evenienza gli atti di gara indicano i criteri oggettivi e non discriminatori che saranno applicati per l'aggiudicazione di tutti i lotti.

      all'articolo 58, comma 10, dopo le parole: emana inserire le seguenti:, entro il 31 luglio 2016,;

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      all'articolo 59, apportare le seguenti modificazioni:
          a)
al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le amministrazioni aggiudicatrici con le seguenti: le stazioni appaltanti;
          b) al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: , di regola, ;

      all'articolo 63, apportare le seguenti modificazioni:
          d) al comma 2, lettera
c), primo periodo, sopprimere le parole: ivi comprese le emergenze di protezione civile e sostituire le parole: di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati ai sensi della normativa ambientale con le seguenti: di incolumità pubblica;
          e) al comma 2, aggiungere la seguente lettera: d) al fine di favorire il più rapido ritorno alle normali condizioni di vita nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.  225, per le tipologie di attività ed interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 5 realizzati sotto il coordinamento del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ricompresi in appositi piani di interventi urgenti predisposti dai Commissari delegati da questi nominati ai sensi di quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 5, limitatamente alla durata dello stato di emergenza;
          f) al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: Nel caso di cui alla lettera d) del comma 2 gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.  445 , il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione e i relativi controlli possono essere effettuati dalle amministrazioni aggiudicatrici entro 60 giorni dall'affidamento. Qualora, a seguito del controllo successivo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità;

      all'articolo 66, comma 1, sostituire le parole: possono svolgere con le seguenti: svolgono;

      all'articolo 71, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo;

      all'articolo 73, apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:
prevedendo il ricorso a strumenti di pubblicità di tipo informatico con le seguenti: anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata;
          b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      2. Fino al 31 dicembre 2016, si applica il regime di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dall'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2016, n.  66, come modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n.  210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n.  21.;

      all'articolo 77, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
          a) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.A, INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e Pag. 165lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo di cui all'articolo 78, comma 2, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale;
          b) al terzo periodo, sopprimere le parole da: con le modalità fino a: di norma;
          c) sostituire il quarto e quinto periodo con il seguente: La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore a 150.000 euro o per contratti svolti attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58, nominare componenti interni alla stazione appaltante.;

      all'articolo 77, comma 10, apportare le seguenti modificazioni:
          a) al secondo periodo, sostituire le parole:
sentita l'Autorità con le seguenti: sentita l'ANAC;
          b) al terzo periodo, sopprimere le parole da: e ad essi fino alla fine del periodo;

      all'articolo 78, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da adottare da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice; dopo il comma 1, inserire il seguente: 2. L'Albo di cui al comma 1 include una apposita sezione speciale in cui sono iscritti i dipendenti di CONSIP S.p.A. e dei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89, che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti definiti dall'ANAC con l'atto di cui al comma 1;

      all'articolo 80, comma 1, lettera b) dopo le parole: 346-bis inserire le seguenti: 353, 353-bis; al medesimo articolo, comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; al medesimo articolo, comma 12, sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni;

      all'articolo 83, apportare le seguenti modificazioni:
          a) comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dal concorrente inserire le seguenti:, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, lettere b) e c),;
          b) al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: può essere valutata con le seguenti: è valutata;
          c) sostituire il comma 9 con i seguenti:
      «9. Le carenze di qualsiasi elemento della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui ai successivi commi da 9-bis a 9-quater. Il soccorso istruttorio non può supplire a carenze dell'offerta tecnica ed economica.
      9-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della domanda obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. Ai fini del presente comma costituisce carenza essenziale della domanda qualsiasi omissione, incompletezza e irregolarità della domanda che determina l'impossibilità di stabilire se il singolo requisito contemplato dal comma 1 sia posseduto o meno e da quali soggetti.
      9-ter. Nel caso del precedente comma 9-bis, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o Pag. 166regolarizzate le dichiarazioni, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
      9-quater. Nei casi di irregolarità non essenziali che afferiscono ad elementi indispensabili della domanda, se considerati sotto il profilo della celere e sicura verifica del possesso dei requisiti in capo ai concorrenti, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui ai commi precedenti, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.».
          d) sostituire il comma 10 con i seguenti:

      10. È istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative penalità e premialità, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione. Il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e di affidabilità dell'impresa. L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. Rientra nell'ambito dell'attività di gestione del suddetto sistema la determinazione da parte di ANAC di misure sanzionatorie amministrative nei casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi.
      11. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al comma 10 tengono conto, in particolare, del rating di legalità rilevato dall'ANAC in collaborazione con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 213, comma 7, nonché dei precedenti comportamentali dell'impresa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti, all'incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto. Tengono conto altresì della regolarità contributiva, ivi compresi i versamenti alle Casse edili, valutata con riferimento ai tre anni precedenti;

      Conseguentemente:
          a)
all'articolo 84, comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente: d) certificazione del rating di impresa, rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'articolo 83, comma 10.
          b) all'articolo 213, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il rating di legalità concorre anche alla determinazione del rating di impresa di cui all'articolo 83, commi 10 e 11;

      all'articolo 84, comma 7, aggiungere i seguenti periodi: In alternativa al requisito di cui alla lettera a), la stazione appaltante può richiedere una cifra d'affari in lavori pari a 2,5 volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Il requisito di cui alla lettera b) si applica solo agli appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro.

      all'articolo 89, apportare le seguenti modificazioni:
          d) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: all'articolo 83 aggiungere le seguenti:, lettere b) e c);
          e) al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e a tal fine produce il contratto di avvalimento, il quale deve indicare specificatamente le risorse e i mezzi che l'impresa ausiliaria si Pag. 167obbliga a mettere a disposizione dell'appaltatore per l'esecuzione dell'appalto;
          f) al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: quindici per cento con le seguenti: dieci per cento e dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti:, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

      all'articolo 93, apportare le seguenti modificazioni:
          d) al comma 7 aggiungere in fine le seguenti parole: e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni;
          e) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione definitiva, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo e/o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo»;
          f) dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento;

      all'articolo 95, apportare le seguenti modificazioni:
          g) al comma 3, lettera b), sostituire le parole: di ingegneria e architettura con le seguenti: di natura tecnica o intellettuale;
          h) al comma 4, sostituire le parole: ai sensi del comma 3 con le seguenti: ai sensi del comma 5;
          i) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
          a) per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
          b) per i servizi e le forniture di importo pari o inferiore a 150.000 euro con caratteristiche standardizzate;
          c) per i servizi e le forniture di importo pari o inferiore a 150.000 euro, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo»;
          j) al comma 9, al primo e al secondo periodo, sostituire le parole: amministrazioni aggiudicatrici con le seguenti: stazioni appaltanti e aggiungere in fine i seguenti periodi: Le metodologie sono definite con linee guida di carattere generale proposte dall'ANAC e approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che sono trasmesse prima dell'adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere. Fino all'emanazione di tali linee guida continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli allegati G, I, L, M, P del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n.  207. Con le medesime linee guida sono definiti i criteri premiali che le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, in relazione a beni, lavori e servizi che presentano un minore impatto sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori e sull'ambiente, nonché al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione, e che devono essere applicati in maniera omogenea e compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;
          k) al comma 14, sostituire le parole: amministrazioni aggiudicatrici con le seguenti: stazioni appaltanti;
          l) sopprimere il comma 15.

Pag. 168

      Conseguentemente, all'articolo 106, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

      10-bis. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e i provvedimenti di competenza. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13;

      all'articolo 96, comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: costi di raccolta inserire le altre: , di smaltimento;

      sostituire l'articolo 97 con il seguente:

ART. 97.

      1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
      2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:
          f) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
          g) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
          h) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;
          i) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;
          j) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4;

      3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è Pag. 169valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
      4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a:
          a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
          b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
          c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;

      5. La stazione appaltante valuta le informazioni fornite consultando l'offerente. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
          a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.
          b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;
          c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 il rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
          d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e integrati dalle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello relative al costo del lavoro.

      6. La stazione appaltante che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto in questione era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. Quando la stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione europea.
      7. La Cabina di regia di cui all'articolo 212, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione amministrativa, tutte le informazioni a disposizione, quali leggi, regolamenti, contratti collettivi applicabili o norme tecniche nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5».

      all'articolo 102, apportare le seguenti modificazioni:
          j)
al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sono sostituiti con le seguenti:, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 9, possono essere sostituiti;
          k) al comma 3, sostituire le parole: dalle linee guida di cui all'articolo 100, comma 2, con le seguenti: dal decreto di cui al comma 9 del presente articolo;
          l) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 10 dell'articolo 23 con le seguenti: di cui all'articolo 113;
          m) al comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono disciplinate le modalità di iscrizione all'albo e di nomina, nonché i compensi da corrispondere che non devono superare i limiti di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, Pag. 170dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive modificazioni, e all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89;
          n) al comma 9, sostituire le parole: su proposta del con le seguenti: sentiti l'ANAC e il
          o) al comma 10, lettera a), sostituire le parole: e, nel caso con le seguenti: o, nel caso.

      all'articolo 103, apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: dieci per cento con le seguenti: venti per cento.;
          b) al comma 1, aggiungere, in fine ,il seguente periodo: Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;

      all'articolo 105, apportare le seguenti modificazioni:
          a) sostituire il comma 2 con il seguente:

      2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto d'appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto. È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. È fatto obbligo altresì di comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subcontratto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.;
          b) al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.;
          c) al comma 5, sostituire le parole: comma 10 con le seguenti: comma 11 e, dopo le parole: medesimo comma inserire le altre: e dal comma 2 del presente articolo;
          d) al comma 6: al primo periodo, sostituire le parole: alle soglie di cui all'articolo 35 con le seguenti: a 1.000.000 di euro; al terzo periodo, sostituire le parole: le soglie di cui all'articolo 35 con le seguenti: 1.000.000 di euro;
          e) al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: comma 16 con le seguenti: comma 17;
          f) al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:
          1) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nelle fattispecie individuate, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice;
          2) alla lettera b), sopprimere le parole da: o anche fino a: lo consente;Pag. 171
          3) dopo la lettera b), inserire la seguente:
          c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
          p) dopo il comma 13, inserire il seguente:

      13-bis Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettera a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al comma 8.
          q) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: della sicurezza inserire le seguenti: e della manodopera;

      all'articolo 106, ai fini dell'applicazione del comma 1, adotti il Governo le iniziative necessarie a istituire presso l'ISTAT una sezione speciale preposta alla rilevazione e all'aggiornamento, su base annuale, dei prezzi e dei costi standard in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, validi per tutto il territorio nazionale, assicurando i necessari adeguamenti delle disposizioni vigenti; al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Le modifiche dei contratti di appalto in corso di validità devono sempre essere autorizzate dal responsabile unico del procedimento. I contratti di appalto, nei settori ordinari e nei settori speciali, possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento a norma del presente codice nei casi seguenti:;
          b) al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3);
          c) sopprimere il comma 12;

      all'articolo 107, comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: all'Autorità con le seguenti: all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa al RUP di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo;

      all'articolo 108, provveda il Governo a coordinare la disposizione di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b) con quella di cui all'articolo 80, secondo quanto indicato dal parere del Consiglio di Stato;

      all'articolo 109, apportare le seguenti modificazioni;
          a) al comma 1, sostituire le parole da: utili fino alla fine del comma con le seguenti: approvvigionati e presenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi e della eventuale progettazione sostenuta, dei costi connessi all'eventuale studio di impatto ambientale e all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative eventualmente acquisite, oltre ad un importo corrispondente all'utile esposto dall'impresa nel procedimento ad evidenza pubblica che ha condotto all'aggiudicazione o nella diversa procedura che ha condotto all'affidamento.
          b) sostituire il comma 2 con il seguente: Nell'ipotesi di cui al comma precedente, laddove sia mancata nel corso della procedura di affidamento, si procede ad una analisi e scomposizione del prezzo di contratto, ex post, che evidenzi la percentuale di utile di spettanza dell'appaltatore in base alle attività svolte. L'eventuale contestazione in sede giudiziale della legittimità del procedimento di determinazione dell'importo delle spese sopra elencate e dell'utile d'impresa, in ogni caso non impedisce che il provvedimento di recesso spieghi la sua efficacia.

      all'articolo 110, apportare le seguenti modificazioni:
          c)
al comma 1, sostituire la parola: interpellano con le seguenti: possono interpellare;
          d) sostituire il comma 3 con i seguenti:

      3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa Pag. 172ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:
          a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;
          b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

      3-bis. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.;

      all'articolo 111, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: Con decreto fino a: sono approvate con le seguenti: Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono altresì approvate;

      all'articolo 112, comma 1, dopo le parole: di imprese sociali, inserire le seguenti: nel rispetto dei criteri di affidamento, delle soglie di valore e delle tipologie dei contratti oggetti di appalto, stabiliti con apposite linee guida, approvate con decreto del Ministro del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,;

      all'articolo 113, apportare le seguenti modificazioni:
          e) al comma 2, dopo le parole: al 2 per cento inserire le seguenti:, modulate sull'importo dei lavori, e dopo le parole: della spesa per investimenti inserire le seguenti: della verifica preventiva dei progetti;
          f) al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: con esclusione del collaudo ovvero della verifica di conformità;
          g) al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
          h) sopprimere il comma 5;

      all'articolo 106, comma 14, sostituire le parole: che, previa comunicazione all'ANAC, le rendono efficaci e opponibili a seguito di espressa accettazione. con le seguenti: Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato;

      agli articoli 115, comma 1, 116, comma 1, 117, comma 1, 118, comma 1, 119, comma 1, 120, comma 1 e 121, comma 1, sostituire le parole: presente codice, con le seguenti: presente Capo.

      all'articolo 118, comma 1, dopo le parole: servizio al pubblico inserire le seguenti: di interesse generale;

      all'articolo 121, apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti parole: o di petrolio;
          b) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: nonché di produzione di petrolio;

Pag. 173

      all'articolo 122, riformulare la parte relativa al termine minimo riferita all'articolo 61, commi 1 e 2, e all'articolo 64 nei termini indicati dal parere del Consiglio di Stato;

      all'articolo 123, comma 8, provveda il Governo a inserire il riferimento mancante del titolo ivi citato;

      all'articolo 128, comma 3, sostituire le parole: importo superiore con le seguenti: importo pari o superiore e sostituire le parole: articolo 36 con le seguenti: articolo 35;

      all'articolo 130, comma 2, dopo le parole: loro trasmissione inserire le seguenti: salve le disposizioni sulla loro pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea;

      all'articolo 132, in relazione al comma 2, si adotti la formulazione fornita dal Consiglio di Stato; al medesimo articolo, ai commi 3 e 4, sostituire le parole: all'articolo 128 con le seguenti: agli articolo 134 e 136;

      agli articoli 133, 135, 136, 137, 139, 140 e 141 siano accolte le modifiche e le integrazioni proposte dal Consiglio di Stato;

      dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

      «Art. 139-bis. (Appalti di importo inferiore alla soglia comunitari). – 1. Salvo quanto previsto dai commi da 2 a 4 del presente articolo, gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici applicano le disposizioni della presente parte per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, che rientrano nell'ambito delle attività previste dagli articoli da 115 a 121.
      2. L'avviso di preinformazione di cui agli articoli 127 e 128, sotto le soglie ivi indicate è facoltativo, e va pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 73, con le modalità ivi previste.
      3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo 129, è pubblicato sul profilo di committente e sui siti informatici di cui all'articolo 73, con le modalità ivi previste.
      4. Gli avvisi con cui si indice una gara e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.
      5. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza. I regolamenti sono comunicati all'ANAC e alle autorità competenti per i rispettivi settori di riferimento.»;

      all'articolo 142, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Il comma 1 non si applica, allorché sia utilizzata per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizio una procedura negoziata senza previa pubblicazione in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 63;

      all'articolo 144, comma 2, dopo le parole: di concerto con inserire le seguenti: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,;

      Conseguentemente, all'articolo 34, comma 2, sostituire le parole: L'obbligo di cui al comma 1 con le seguenti: I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1 sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 94, comma 6. Nel caso dei contratti relativi ai servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica e sociale di cui all'articolo 95, comma 3, lettera a), e dei Pag. 174contratti relativi ai servizi di ristorazione di cui all'articolo 144, il suddetto decreto può stabilire che l'obbligo di cui al comma 1 si applichi anche per una quota inferiore al 50 per cento del valore a base d'asta. Negli altri casi il medesimo obbligo;

      all'articolo 147, comma 3, dopo le parole: campionature d'intervento sopprimere la seguente: quando; al medesimo articolo, al comma 5, dopo la parola: esaustivi inserire le seguenti: o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d'opera;

      all'articolo 148, comma 7, primo periodo, sostituire la parola: trecentomila con la seguente: centocinquantamila;

      all'articolo 150, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more dell'adozione del decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.  207.;

      all'articolo 154, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 156, comma 5 con le seguenti: 24, comma 5; al medesimo articolo, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: progetto definitivo inserire le seguenti: a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica;

      all'articolo 156, al comma 7, sostituire il secondo periodo con i seguenti: La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto di fattibilità, ovvero di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica, si svolge tra i soggetti individuati sino ad un massimo di dieci, attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Tra i soggetti selezionati a partecipare alla seconda fase devono essere presenti almeno il 30 per cento di soggetti incaricati, singoli o in forma associata, con meno di cinque anni di iscrizione ai relativi albi professionali. Nel caso di raggruppamento, il suddetto requisito deve essere posseduto dal capogruppo. Ai soggetti selezionati aventi meno di cinque anni di iscrizione è corrisposto un rimborso spese pari al 50 per cento degli importi previsti per le spese come determinati dal decreto per i corrispettivi professionali di cui al comma 8 dell'articolo 24. Per gli altri soggetti selezionati, in forma singola o associata, il predetto rimborso è pari al 25 per cento.

      all'articolo 157, comma 2, sostituire le parole: inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 con le seguenti: superiori a 40.000 e inferiore a 100.000 euro e sostituire le parole: 66, comma 6 con le seguenti: 36, comma 2, lettera b); al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli incarichi di importo superiore a 100.000 euro sono affidati con procedura aperta o ristretta ai sensi degli articolo 60 e 61;

      all'articolo 158: al comma 1, sostituire le parole: si applica con le seguenti: si applicano; dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del presente decreto, agli appalti pubblici pre-commerciali, destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della sua attività e per i quali la prestazione del servizio non è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'ente aggiudicatore, così come definiti nella comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007, nelle ipotesi in cui l'esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato.;

      all'articolo 162, sostituire il comma 5 con i seguenti:

      5. I contratti di cui al presente articolo sono immediatamente trasmessi, per il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità amministrativo-contabile, Pag. 175a un ufficio speciale della Corte dei conti, organizzato ai sensi dell'articolo 98 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n.  1214, anche in deroga alle norme richiamate dall'articolo 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n.  117, in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza. Lo stesso ufficio speciale, composto da un numero massimo di cinque magistrati dotati di specifica esperienza nel settore, nominati dal Presidente della Corte dei conti, è competente anche per il referto annuale sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione relativa ai contratti medesimi, da rassegnare entro il 30 giugno di ciascun anno al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei Ministri. I magistrati e il personale amministrativo che operano per l'ufficio speciale restano vincolati al segreto.
      6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, i contratti di cui al presente articolo sono altresì assoggettati, per i profili di competenza, al controllo dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera a). L'ANAC assume, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le misure atte ad assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza. La Corte dei Conti e l'ANAC assumono intese per garantire il necessario coordinamento operativo nelle rispettive attività di controllo.

      Conseguentemente, all'articolo 213, comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: . Per i contratti secretati, si applica l'articolo 162, comma 6.

      all'articolo 163, apportare le seguenti modificazioni:
          i)
alla rubrica sopprimere le parole: e di protezione civile;
          j) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il tecnico inserire le seguenti: dell'amministrazione competente;
          k) al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: dell'amministrazione competente;
          l) al comma 3, sostituire la parola: prezzo con la seguente: corrispettivo e sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 23, comma 7 con le seguenti: mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimenti e ridotti del 20 per cento;
          m) al comma 4, dopo le parole: il tecnico inserire le seguenti: dell'amministrazione competente e aggiungere in fine il seguente periodo: Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.  267 e successive modificazioni e integrazioni;
          n) al comma 5, dopo le parole: si procede inserire le seguenti: previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e;
          o) sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.  445, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che l'amministratore aggiudicatrice controllo in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a 60 giorni dall'affidamento. Qualora, a seguito del controllo successivo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità;
          p) sopprimere i commi da 7 a 11;

      dopo l'articolo 163 inserire il seguente: «Art. 163-bis. (Procedure di somma urgenze per interventi di protezione civile) – 1. Il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.  225, ovvero la prevedibilità del loro imminente verificarsi, costituiscono Pag. 176circostanze di somma urgenza. In tali circostanze le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, con le procedure previste dall'articolo 163, integrate come previsto dal presente articolo. 2. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si potrà procedere al pagamento del 50 per cento del prezzo provvisorio. 3. Gli adempimenti da effettuarsi in via preliminare ai fini dell'affidamento possono essere espletati successivamente, entro un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a 60 giorni dall'affidamento. Qualora, a seguito del controllo successivo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei requisiti necessari per la partecipazione ad appalti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità. 4. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.»;

      all'articolo 164, al comma 1, sostituire le parole: indette dalle amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori con le seguenti: indette dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché dagli enti aggiudicatori, qualora i lavori o i servizi siano destinati a una delle attività di cui all'allegato II. In ogni caso, le disposizioni della presente Parte non si applicano ai provvedimenti, comunque denominati, con cui le amministrazioni aggiudicatrici, a richiesta di un operatore economico, autorizzano, stabilendone le modalità e le condizioni, l'esercizio di un'attività economica che può svolgersi anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici.

      Conseguentemente, modificare il titolo dell'allegato II facendo riferimento ai soli enti aggiudicatori;

      all'articolo 165, apportare le seguenti modificazioni:
          a)
al comma 1, chiarire il rapporto tra la nozione di rischio operativo e le definizioni di rischio di disponibilità e rischio di domanda;
          b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento;
          c) al comma 3, sopprimere il secondo periodo;
          d) al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: intendendosi per tali la remunerabilità dell'opera sul mercato finanziario con le seguenti: intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito;Pag. 177
          e) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: mancata sottoscrizione aggiungere le seguenti: del contratto di finanziamento;

      sostituire l'articolo 166 con il seguente: «Art. 166 (Procedure per la scelta del concessionario) – 1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori individuano il concessionario attraverso procedure a evidenza pubblica nel rispetto delle norme di cui alla presente parte.»;

      all'articolo 167, apportare le seguenti modificazioni:
          d) sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Il valore stimato è calcolato al momento dell'invio del bando di concessione;
          e) al comma 5, specificare le modalità e le finalità della considerazione degli atti di regolazione delle Autorità indipendenti;
          f) al comma 6, indicare il soggetto che valuta le ragioni oggettive che giustificano il frazionamento della concessione;

      all'articolo 168, apportare le seguenti modificazioni:
          d) al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: massima;
          e) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: ed è definita dall'offerta aggiudicatrice;
          f) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: da parte del concessionario aggiungere le seguenti: individuato sulla base di criteri di ragionevolezza;

      all'articolo 173, apportare le seguenti modificazioni:
          a)
sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Termini, principi e criteri di aggiudicazione;
          b) al comma 1, sostituire la parola: criteri con la seguente: principi;
          c) al comma 2, dopo le parole: dal comma 1 inserire le seguenti: e comunque in deroga all'articolo 95;
          d) al comma 3: al secondo periodo, dopo le parole: modifica dell'ordine di importanza inserire le seguenti: dei criteri e sostituire le parole: comma 2, secondo periodo con le seguenti: comma 2, terzo periodo; al terzo periodo, sostituire le parole: comma 2, primo periodo con le seguenti: comma 2, secondo periodo;

      all'articolo 175, apportare le seguenti modificazioni:
          f) al comma 1, lettera
a), dopo le parole: in clausole aggiungere le seguenti: chiare, precise e inequivocabili;
          g) al comma 1, lettera b), prevedere il ricorso congiunto delle condizioni di cui ai numeri 1) e 2);
          h) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: stazionale appaltante con le seguenti: amministrazioni aggiudicatrici;
          i) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: quando altera considerevolmente le condizioni contrattuali originariamente pattuite con le seguenti: quanto muta sostanzialmente la natura della concessione rispetto a quella inizialmente conclusa;
          j) al comma 7, secondo periodo, lettera d), sostituire le parole: lettera d) con le seguenti: lettere d) ed e);

      all'articolo 176, apportare le seguenti modificazioni:
          a)
al comma 1, considerato che l'annullamento d'ufficio può intervenire a distanza di molti anni e che la direttiva prevede la possibilità di porre termine alla concessione, stabilire se l'annullamento operi ex nunc o ex tunc;
          b) al comma 1, dopo la lettera
b) aggiungere la seguente: c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione;Pag. 178
          c) al comma 3, stabilire le modalità di regolazione dei rapporti tra le parti nel caso in cui il vizio sia imputabile al concessionario;
          d) al comma 4, prevedere in aggiunta alla risoluzione la revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
          e) al medesimo comma 4, lettera c) sostituire le parole: da al 10 per cento fino alla fine della lettera con le seguenti: ad un importo corrispondente all'utile esposto dall'impresa nel procedimento ad evidenza pubblica che ha condotto all'aggiudicazione o nella diversa procedura che ha condotto all'affidamento;

      all'articolo 177, apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole:
dell'Unione europea inserire le seguenti: se non eseguiti direttamente, sostituire le parole: relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro con le seguenti: di importo superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni e, dopo le parole: clausole sociali inserire le seguenti: come previste dall'articolo 50;
          b) sostituire il comma 3 con il seguente: 3. La verifica del rispetto del limite di cui al comma 1, pari all'ottanta per cento, da parte dell'ANAC, viene effettuata annualmente secondo le modalità indicate dall'ANAC stessa in apposite linee guida, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto al limite indicato devono essere riequilibrate entro l'anno successivo. Nel caso di reiterate situazioni di squilibrio per due anni consecutivi sono irrogate sanzioni in misura pari al 10 per cento dell'importo complessivo dell'appalto.;

      all'articolo 178, apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, dopo la parola:
concessioni inserire la seguente: autostradali; dopo la parola: procede inserire la seguente: tassativamente e sostituire le parole: di evidenza pubblica, entro con le seguenti: di evidenza pubblica di cui all'articolo 173, nel termine perentorio di; aggiungere infine il seguente periodo: Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento delle concessioni di cui all'articolo 5 del presente codice, è vietata la proroga delle concessioni autostradali;
          b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: mediante apposito atto fino alla fine del comma con le seguenti: sulla base delle condizioni contrattuali vigenti.;
          c) al comma 3, primo periodo, dopo la parola:
concessioni inserire la seguente: autostradali e sostituire le parole: in conformità alle disposizioni del presente codice con le seguenti: secondo le procedure di cui all'articolo 173;
          d) al comma 7, sostituire la parola:
ANAC con le seguenti: Autorità di regolazione dei trasporti;

      al medesimo articolo, si preveda un'apposita disciplina transitoria anche per le concessioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sul concessionario un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi, al fine di assicurare altresì il massimo rispetto dei principi desumibili dall'articolo 17 della direttiva 2014/23/UE, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera mmm) della legge 28 gennaio 2016, n.  11;

      all'articolo 179, apportare le seguenti modificazioni:
          c) al comma 1, sostituire le parole:
parte IV con le seguenti: parte III;
          d) al comma 2, richiamare i titoli della parte II che si applicano alle disposizioni riguardanti il partenariato pubblico e privato e il contraente generale;

      all'articolo 180, apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 3: al primo periodo, dopo le parole:
il trasferimento del rischio inserire le seguenti: operativo definito dall'articolo Pag. 1793, comma 1, lettera zz) e sostituire le parole: dall'articolo 3 comma 1 lettere bbb) e ccc) con le seguenti: rispettivamente dall'articolo 3, comma 1, lettere aaa), bbb) e ccc); all'ultimo periodo, sostituire le parole da: Con il contratto fino a: disciplinati con le seguenti: Sulla base di criteri individuati con linee guida a carattere vincolante adottate dall'ANAC, il contratto di partenariato pubblico privato può altresì disciplinare;
          b) al comma 6, sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trenta per cento;

      all'articolo 181, comma 4, dopo le parole: sistemi di monitoraggio aggiungere le seguenti: secondo modalità definite da linee guida adottate dall'ANAC;

      all'articolo 182, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
          a) al primo periodo, sostituire le parole:
il verificarsi con le seguenti: Nei casi specificamente individuati mediante criteri definiti con linee guida a carattere vincolante adottate dall'ANAC, il verificarsi e sostituire la parola: comportano con la seguente: può comportare;
          b) all'ultimo periodo, dopo le parole: il valore inserire la seguente: residuo;

      all'articolo 183, apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La suddetta formula della finanza di progetto non può, in ogni caso, essere utilizzata per il rinnovo di una concessione in essere.
          b) al comma 15, sostituire il sesto periodo con i seguenti: L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. Qualora l'amministrazione non provveda entro il suddetto termine, si applicano le sanzioni di cui agli articolo 2-bis, commi 1 e 1-bis, della legge 7 agosto 1990, n.  241.

      all'articolo 188, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: un capitolato prestazionale con le seguenti: un progetto di fattibilità tecnica ed economica;

      all'articolo 194, comma 1, dopo le parole: posto a base di gara inserire le seguenti: ai sensi dell'articolo 195, comma 2;

      all'articolo 200, apportare le seguenti modificazioni:
          a) sostituire il comma 3 con il seguente:

      3. In sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice, nonché di tutti gli interventi per i quali, alla stessa data, siano stati comunque avviati i procedimenti finalizzati all'inserimento nei suddetti strumenti di pianificazione e programmazione. All'esito di tale ricognizione, il Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo documento pluriennale di pianificazione, che è adottato in via definitiva secondo le procedure di cui all'articolo 201, commi 4 e 5. Sono in ogni caso fatti salvi gli interventi per i quali sono in essere obbligazioni giuridicamente vincolanti, ovvero che costituiscono oggetto di accordi internazionali sottoscritti dall'Italia.
          b) sostituire il comma 4 con il seguente:

      4. Il DPP è redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 8 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 aprile 2011, n.  39 ed ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo n.  228 del 2011. Il DPP adottato è approvato secondo le procedure e nel rispetto della tempistica di cui all'articolo 2, comma 5 e 6, del citato Pag. 180decreto legislativo n.  228 del 2011, sentita la Conferenza unificata, che si esprime ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281.

      all'articolo 201, sostituire il comma 9 con il seguente:
      9. Fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice;

      all'articolo 212, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere in fine la seguente: f) monitorare a livello centrale i contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 180, avvalendosi anche degli organismi già costituiti a tal fine ed effettuando altresì la raccolta delle informazioni relative alla stipula dei contratti, alla loro definizione sotto il profilo finanziario e alla gestione delle opere;

      all'articolo 213, sostituire il comma 2 con il seguente:

      2. L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di regolazione a carattere vincolante e gli altri atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l'impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall'Autorità innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L'ANAC, per l'emanazione degli atti di competenza, e in particolare per l'emanazione delle linee guida a carattere vincolante, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge n.  11 del 2016 e dal presente codice.

      all'articolo 216, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: In relazione agli articoli 200 e seguenti, sono fatti salvi gli atti, le attività e i provvedimenti adottati in base alla previgente disciplina di cui agli articoli da 161 a 185 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163; al medesimo articolo, dopo il comma 2, inserire il seguente:
      2-bis. I progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità riguardanti proposte di concessione ai sensi dell'articolo 153 ovvero dell'articolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.  163, per le quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati alla data di entrata in vigore del presente codice, sono oggetto di valutazione di fattibilità economica e finanziaria e di approvazione da parte dell'amministrazione ai sensi delle norme del presente codice. La mancata approvazione determina la revoca delle procedure avviate e degli eventuali soggetti promotori, ai quali è riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati per l'integrazione del progetto a base di gara, qualora dovuti, relativi allo studio di impatto ambientale ed alla localizzazione urbanistica; al medesimo articolo, sopprima il Governo il comma 4 e provveda a coordinare la normativa vigente riguardante i contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione Italiana Pag. 181S.p.A., di cui all'articolo 49-bis del decreto legislativo 31 luglio 31 luglio 2005, n.  177, introdotto dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 2015, n.  220, relativamente alle fattispecie escluse dal codice e a quelle di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, con le norme del presente schema di decreto, al fine di adeguare la normativa vigente alle nuove disposizioni ed assicurare, per l'affidamento dei contratti sottosoglia non esclusi dal codice, l'applicazione delle procedure ad evidenza pubblica;

      tenuto conto della specialità della disciplina relativa all'affidamento del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché di quanto recentemente disposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 18 dicembre 2015, n.  220 – in virtù del quale, in vista dell'affidamento della concessione del predetto servizio pubblico, il Ministero dello sviluppo economico è tenuto ad avviare una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo, garantendone la più ampia partecipazione – , provveda il Governo a disporre la proroga dell'attuale concessione del servizio pubblico radiotelevisivo – che viene a scadere il prossimo 6 maggio 2016 – per il periodo di tempo strettamente necessario ad esperire la predetta consultazione pubblica e a procedere all'aggiornamento del quadro normativo in materia di affidamento della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo multimediale, e comunque non oltre il termine del 31 ottobre 2016;

      si preveda l'entrata in vigore dello schema di decreto legislativo in esame lo stesso giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

      e con le seguenti osservazioni:
          a) all'articolo 30, comma 5, valuti il Governo l'opportunità di determinare una sanzione per le imprese che, nello svolgimento dell'appalto, siano risultate inadempienti rispetto al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;
          b) valuti il Governo la possibilità di escludere le acquisizioni in «amministrazione diretta», in particolare per quel che riguarda le risorse proprie di materiali, di mezzi e di personale messe a disposizione dalle stazioni appaltanti, dal computo degli importi utili ai fini del raggiungimento delle soglie di cui agli articoli 35 e 36;
          c) agli articoli 83 e 84, in materia di criteri di selezione e qualificazione, si raccomanda al Governo di assicurare un effettivo coordinamento tra i compiti attribuiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'ANAC e all'Autorità Antitrust in materia di gestione delle banche dati e dei sistemi di qualificazione, ai fini del rilascio delle relative certificazioni, evitando duplicazioni e sovrapposizioni e, di riflesso, un aggravio procedurale ed economico a carico degli operatori;
          d) comma 9, all'articolo 95, valuti il Governo l'opportunità di inserire, nelle linee guida ivi previste, anche criteri atti a precisare i casi in cui può farsi luogo all'esclusione automatica delle offerte anomale, con particolare riguardo ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
          e) all'articolo 159, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di precisare il riferimento alle «misure meno invasive» che potrebbero essere adottate dall'amministrazione della difesa, qualora la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato giustifichi la non applicazione delle disposizioni del codice;
          f) all'articolo 102, comma 6, ultimo periodo, valuti il Governo l'esattezza del richiamo alle procedure di cui all'articolo 31, comma 9, stante che in tale disposizione non sono previste procedure;
          g) all'articolo 144, si preveda che le società emettitrici dei buoni pasto devono prestare una fideiussione esclusivamente in numerario, per una somma non inferiore Pag. 182al 10 per cento dei buoni pasto in circolazione alla fine dell'esercizio precedente a quello di entrata in vigore dello schema di decreto legislativo, e integrarla per la medesima percentuale entro trenta giorni dall'aggiudicazione di ogni nuovo appalto;
          h) valuti il Governo, in considerazione della specificità dei servizi di architettura e di ingegneria e delle attività tecniche ad essi connesse, di predisporre all'interno del nuovo codice una sezione dedicata, che disciplini in modo organico i ruoli e le qualificazioni dei soggetti coinvolti in tutta la filiera, le procedure di affidamento degli stessi servizi (ivi compresi i concorsi di progettazione e di idee) nonché le modalità di espletamento delle connesse attività professionali;
          i) valuti il Governo l'opportunità di adeguare il riferimento normativo agli intermediari finanziari contenuto negli articoli 103 e 104 dello schema alla normativa vigente, tenuto conto dell'imminente fine del periodo transitorio e della istituzione di un albo unico degli intermediari, ai sensi dell'articolo 106 del Testo unico bancario;
          j) valuti il Governo la possibilità di prevedere esplicitamente che in tutti i contratti di partenariato pubblico privato, qualora il partner privato non garantisca le prestazioni derivanti dalla gestione dell'opera entro un determinato livello minimo di servizio, l'amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di risolvere il contratto;
          k) valuti il Governo, al fine di meglio assicurare l'effettiva accessibilità delle persone con disabilità, l'opportunità di prevedere che nelle procedure di appalto le tecnologie dell'informazione e della comunicazione vengano scelte conformemente agli standard europei vigenti adottati dagli enti di normazione italiani, e che l'elenco degli standard aggiornati sia poi pubblicato secondo modalità stabilite dall'Agenzia per l'Italia digitale;
          l) si valuti l'opportunità di inserire, al comma 7 dell'articolo 95, i seguenti periodi: «Al fine di garantire la continuità e l'appropriatezza terapeutico-assistenziale, la sicurezza e la qualità per le gare di approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche o degenerative, si adotta l'accordo quadro di cui all'articolo 59, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, ad un prezzo fisso, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), sulla base del quale gli operatori economici competono solo in base a criteri qualitativi. La determinazione del prezzo fisso è demandata alla Cabina di regia sull'Health Technology Assessment (HTA) dei dispositivi medici prevista dal Patto per la salute e istituita con decreto del Ministro della salute del 12 marzo 2015.»;

          m) si valuti l'opportunità di inserire, dopo l'articolo 142, il seguente: «Art. 142-bis(Principi per l'aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici.). 1. Nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici, l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto servizi sociali ed altri servizi specifici di cui all'allegato IX, avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed è disciplinata esclusivamente dagli articoli 64, 97 e 98. È esclusa in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta anche al di sotto della soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d). 2. L'aggiudicazione degli appalti di cui al comma 1, anche di importo inferiore alla soglia prevista all'articolo 35, comma 1, lettera d), avviene ai sensi della legge 8 novembre 2000, n.  328, e delle leggi nazionali e regionali di settore e, comunque, con modalità tali da garantire la qualità, l'appropriatezza terapeutico-assistenziale, Pag. 183la continuità, l'accessibilità anche economica, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle persone svantaggiate.»;
          n) si valuti l'opportunità di inserire il criterio dell'accreditamento dei soggetti aggiudicatari di appalti pubblici in materia di servizi sociali, come previsto dalla riforma (in via di approvazione) del Terzo Settore;
          o) si valuti l'opportunità di prevedere flussi informativi finalizzati alla verifica degli standard di qualità per i dispositivi medici.