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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 aprile 2016
628.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.  190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33 (Atto n.  267).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

      La I Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
          premesso che:
                il decreto in esame costituisce attuazione dell'articolo 7 della legge delega n.  124 del 2015 e tra le novità previste introduce anche in Italia il Freedom of Information Act, cioè il diritto di accesso alle informazioni presenti nei database e negli archivi delle pubbliche amministrazioni;
              la trasposizione normativa del Freedom of Information Act riguarda l'introduzione di un sistema generale di pubblicità che, per la prima volta nel nostro Paese, riconosce a tutti i cittadini il «diritto di sapere». Ciascuno potrà richiedere alla pubblica amministrazione dati e documenti, a prescindere da un interesse diretto. È un'innovazione talmente rilevante nel rapporto tra cittadini e amministrazioni grazie alla quale la trasparenza non è più un adempimento burocratico o una concessione ai cittadini, ma una grande politica pubblica che serve a combattere la zona grigia che va dall'illecito allo spreco, grazie al controllo sociale di 60 milioni di cittadini;
              la trasparenza può essere, soprattutto, un importante strumento per riavvicinare i cittadini alle istituzioni consentendo alle persone di conoscere, con semplicità, dati, documenti e modalità di gestione delle risorse pubbliche;
              aver accesso ai documenti della pubblica amministrazione significa avere migliori strumenti per capire, giudicare e partecipare alla vita pubblica. È un diritto universale, base della piena partecipazione alla vita democratica e della relazione meno asimmetrica tra amministrazione e cittadino. Inoltre, chiarezza, comprensibilità, e qualità dell'attività amministrativa sono strumenti di contrasto alla corruzione ed al perseguimento di interessi personali e di gruppo a danno del bene comune;
              in tal senso, appare evidente la necessità di coordinare l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto alla corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale ed internazionale, meglio definendo le funzioni dei soggetti coinvolti in questo ruolo;

              analogamente, si ritiene indispensabile un coordinamento normativo con la disciplina in materia di responsabilità dei dirigenti, rispetto all'abrogazione dell'obbligo di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e agli eventuali inadempimenti agli obblighi di pubblicazione previsti, nonché al rifiuto, al differimento e alla limitazione dell'accesso civico;
              il progetto riformatore si completa necessariamente con le iniziative di riforma delle amministrazioni pubbliche che interessa l'apparato pubblico nel suo Pag. 27complesso, in una visione che mette al centro il destinatario del servizio pubblico e non l'apparato che fornisce il servizio medesimo, così come sottolineato anche dal parere del Consiglio di Stato;
              il passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere (from need to right to know, nella definizione inglese F.O.I.A) rappresenta per l'ordinamento nazionale una sorta di rivoluzione copernicana, potendosi davvero evocare la nota immagine, cara a Filippo Turati, della Pubblica Amministrazione trasparente come una «casa di vetro»;
              la piena, effettiva, efficace affermazione del valore della trasparenza richiede da un lato semplicità, onde evitare la creazione di una sorta di «burocrazia della trasparenza» e, dall'altro, una proporzionalità dell'uso e nel trattamento dei dati che contempli un limite all'accesso laddove vi sia una posizione giuridicamente tutelata dell'individuo;
              nell'ottica di un miglioramento della qualità dei servizi ai cittadini, si ritiene necessario estendere anche ai gestori dei pubblici servizi l'obbligo di pubblicazione di una carta dei servizi o del documento contenente gli standards di qualità dei servizi pubblici;
              il decreto in esame rappresenta anche un'importante occasione per introdurre misure di semplificazione, tra le quali quella di consentire alle pubbliche amministrazioni di assolvere più agevolmente ai propri obblighi di trasparenza mediante la pubblicazione del link ai dati contenuti nelle corrispondenti banche dati;
              quanto al portale www.soldipubblici.gov.it, che rende facilmente accessibili ai cittadini i dati dei pagamenti della Pubblica Amministrazione, appare utile farvi riferimento per quel che riguarda l'obbligo di pubblicazione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
              appare opportuno specificare ulteriormente l'obbligo di collaborazione tra gli uffici delle medesime amministrazioni qualora la richiesta d'accesso giunga ad un ufficio diverso da quello che detiene atti e informazioni richieste (articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 5 (accesso civico a dati e documenti», comma 3):
          esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:
          1) per quanto riguarda l'attribuzione all'Autorità Nazionale Anticorruzione del potere di definire i casi in cui la pubblicazione in forma integrale dei dati previsti è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b), si specifichi che tale potere è funzionale soltanto alla riduzione degli oneri ed alla semplificazione;
          2) per quanto riguarda l'obbligo, per chi richiede l'accesso ai dati e alle informazioni, di definire «chiaramente» i documenti, così come previsto dall'articolo 6, comma 1, capoverso «articolo 5 (accesso civico a dati e documenti)», comma 3, sopprimere la parola «chiaramente», in quanto facilmente interpretabile quale obbligo per il cittadino richiedente di identificare con precisione assoluta i dati o documenti richiesti. Al medesimo comma, sopprimere la previsione del rimborso a carico del cittadino, rendendo sicuramente gratuito l'accesso ai documenti in modalità digitale, con il solo rimborso, comunque da giustificare, dei costi effettivamente sostenuti per l'eventuale riproduzione su supporti materiali;
          3) prevedere la sospensione del termine imposto all'amministrazione competente per provvedere sull'istanza di accesso civico nell'intervallo di tempo dei dieci giorni in cui gli eventuali controinteressati possono avvalersi della facoltà di presentare una motivata opposizione per via telematica di cui all'articolo 6, comma 1, capoverso «articolo 5 (Accesso civico a dati e documenti), comma 5;Pag. 28
          4) all'articolo 6, comma 1, capoverso «articolo 5 (Limiti all'accesso civico), comma 5» che disciplina il caso del rigetto dell'istanza di accesso, decorsi inutilmente 30 giorni dalla presentazione della stessa, eliminare il silenzio-diniego e prevedere che il rifiuto debba essere motivato da parte dell'amministrazione;
          5) per quanto attiene la previsione del solo ricorso al Tribunale amministrativo regionale avverso il diniego totale o parziale all'accesso o di mancata risposta da parte della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 6, comma 1, capoverso «articolo 5 (Accesso civico a dati e documenti), comma 6», individuare anche un possibile rimedio in via amministrativa, ulteriore rispetto al ricorso al TAR;
          6) all'articolo 6, comma 2, capoverso «articolo 5-bis (Limiti all'accesso civico)», per quanto riguarda le deroghe previste, a tutela di interessi pubblici e privati, all'obbligo di disclosure, che si aggiungono ai casi di segreto di Stato e agli altri divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, prevedere che il diniego all'accesso sia necessario per evitare un pregiudizio «concreto» alla tutela di degli interessi pubblici e privati ivi elencati. Al medesimo comma, inserire la previsione di apposite linee guida a carattere vincolante appositamente adottate per meglio chiarire le incertezze di siffatta disciplina derogatoria, affidandone la redazione ad organismi super partes, quali ad esempio l'ANAC, sentito il Garante della Privacy. Conseguentemente, prevedere una fase di adeguamento alla nuova disciplina, eventualmente differendo l'efficacia delle nuove norme sull'accesso civico e quelle relative alle norme di restringimento degli obblighi di pubblicazione per un congruo periodo, in ogni caso non superiore a sei mesi, che permetta alle amministrazioni di organizzarsi per una piena applicazione del diritto di accesso civico generalizzato;
          e con le seguenti osservazioni:
          a) tenere conto dei suggerimenti correttivi tecnico-formali indicati nel parere del Consiglio di Stato;
          b) anche guardando al modello dei FOIA reports, valutare l'opportunità di prevedere un monitoraggio della fase attuativa della riforma, in grado di verificare con dati statistici ex post gli effetti concreti e di registrare le reazioni di cittadini ed operatori economici, anche mediante la possibile creazione di un Osservatorio che veda la partecipazione non soltanto delle strutture ministeriali di volta, in volta coinvolte, ma anche di quelle responsabili per la formazione, comunicazione istituzionale, l'informatizzazione, nonché di tutti gli altri soggetti pubblici, anche indipendenti, coinvolti;
          c) valutare l'opportunità di specificare più chiaramente la differenza tra l'accesso previsto dalla legge 07/08/1990, n.  241 e quello previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33, così come modificato dal decreto in esame;
          d) per quanto riguarda la modalità di presentazione della domanda di accesso di cui all'articolo 6, comma 1, capoverso articolo 5 (accesso civico a dati e documenti), comma 3, valutare l'opportunità di individuare un percorso più semplice, efficiente e lineare che preveda l'inoltro della domanda, «di norma» per via telematica, ad un unico ufficio-sportello per ogni amministrazione, deputato alla ricezione, alla prima gestione delle istanze e alla comunicazione dei dati o delle motivazioni dell'eventuale diniego all'accesso, che sia indicato in modo evidente sul sito istituzionale della relativa amministrazione e che agisca come una sorta di «desk telematico» unico per la trasparenza.
          e) valutare l'opportunità di ripristinare l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi alle risorse a disposizione di ciascun ufficio delle pubbliche amministrazioni, soppresso dall'articolo 12, comma 1;
          f) valutare l'opportunità, con riferimento all'articolo 41, comma 1, lettera e), di prevedere anche il coinvolgimento di un pool anticorruzione in ambito metropolitano o di area vasta, appositamente formato e che l'eventuale Organismo indipendente Pag. 29di valutazione venga costituito in forma associata tramite convenzione con gli enti di area vasta e le città metropolitane;
          g) valutare l'opportunità di chiarire le modalità di nomina del responsabile unico della Prevenzione della corruzione nel caso di gestione associata da parte dei piccoli comuni di cui all'articolo 41 comma 1, lettera f);
          h) valutare l'opportunità di nominare un responsabile unico della Prevenzione della corruzione nel caso di Unioni di comuni cui sono affidate le funzioni fondamentali previste dalla L. n.  56/2014.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.  190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33 (Atto n.  267).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

      La I Commissione,
          in sede di esame dello Schema di decreto legislativo recato dall'Atto di Governo n. 267 in attuazione della delega di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.  124, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché prevenzione della corruzione;
          premesso che:
              il testo in esame modifica in più punti il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33, che disciplina l'accesso civico e la legge 6 novembre 2012, n.  190 in relazione ai contenuti e ai procedimenti di adozione del Piano nazionale anticorruzione e dei piani triennali per la prevenzione della corruzione. Mediante l'atto in esame il Governo asserisce di introdurre nell'ordinamento italiano l'equivalente della forma di accesso che nei sistemi anglosassoni è definita Freedom of information act (FOIA) ampliando il regime di accesso previsto dalla normativa vigente e consentendo in tal modo di accedere – senza obbligo di motivazione dell'istanza – non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione (per i quali permane, comunque, l'obbligo dell'amministrazione di pubblicare quanto richiesto, nel caso in cui non fosse già presente sul sito istituzionale), ma anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste l'obbligo di pubblicazione e che l'amministrazione deve quindi fornire al richiedente. Diversamente dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.  241, cosiddetta legge sul procedimento amministrativo, la richiesta di accesso prevista dall'atto del Governo 267 non richiede alcuna qualificazione e motivazione, per cui il richiedente non deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso»;
              nel complesso, accanto al positivo ampliamento della legittimazione ad accedere, l'istituto che si vorrebbe introdurre differisce dal sopra richiamato FOIA per la mancanza di più di un presupposto fondamentale, a cominciare dalla circostanza in base alla quale i casi in cui le amministrazioni possono impedire l'accesso civico risultano paradossalmente più ampi rispetto a quelli indicati dall'articolo 24 della vigente legge n.  241 del 1990. Ciò in virtù della possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di invocare ragioni di interesse più generale, che appaiono, nella loro elencazione, eccessivamente discrezionali. L'articolo 5-bis individua gli interessi a tutela dei quali è necessario rifiutare la richiesta di accesso civico raggruppandoli sommariamente in interessi pubblici (sicurezza pubblica; sicurezza nazionale; difesa e questioni militari; relazioni internazionali; politica e stabilità finanziaria ed Pag. 31economica dello Stato; conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; regolare svolgimento di attività ispettive) ed interessi privati (protezione dei dati personali; libertà e segretezza della corrispondenza; interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali) del tutto indefiniti. Considerato che è comunque escluso il diritto di accesso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n.  241 del 1990, (e quindi documenti relativi ai procedimenti tributari; all'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione; ai procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi) e che non sono ammissibili le istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni, si lascerebbe in pratica alle singole amministrazioni il potere di individuare concretamente le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso, senza dover motivare in alcun modo tali scelte;
              del tutto non in linea con le premesse di trasparenza e potenziamento dell'accesso civico appare la presenza nel testo del silenzio-diniego rispetto alla richiesta di accesso, che deve essere del tutto eliminata o, in subordine, accompagnata da un obbligo di puntuale motivazione dell'eventuale diniego, prevedendo in ogni caso in luogo della facoltà di tacere sulla richiesta del cittadino – la concessione di un sia pur breve differimento temporale per motivato supplemento di istruttoria;
              oltre ad eliminare le generiche eccezioni al principio generale della full disclosure, in subordine provvedendo a delimitarle assai più puntualmente, appare imprescindibile introdurre nel testo la previsione di rimedi stragiudiziali contro il diniego e la indicazione di sanzioni incisive, anche in termini disciplinari e di responsabilità amministrativa per la violazione degli obblighi di accesso;
              analogamente, deve essere espressamente precisata la non onerosità, ad alcun titolo, della richiesta di accesso. In assenza di tali essenziali correttivi, la sovrapposizione tra le vecchie e nuove forme di accesso nell'ordinamento potrebbe paradossalmente penalizzare e scoraggiare l'accesso civico e rendere contemporaneamente più confuso sul piano applicativo il lavoro interpretativo delle pubbliche amministrazioni, accrescendo fatalmente il contenzioso in un campo in cui la collaborazione tra cittadini ed istituzioni deve essere la chiave di volta per ogni intervento;
              puntuali osservazioni su tali essenziali profili sono state avanzate in sede consultiva anche dal Consiglio di Stato, che ha parimenti sollevato condivisibili rilievi su più di una disposizione del testo, proprio al fine di dare efficacia e sostanza al fondamentale e condiviso principio di massima trasparenza che deve informare il decreto in oggetto. Appare inoltre indispensabile dare attuazione alla delega nella parte in cui dispone in materia diritto di accesso dei parlamentari ai documenti amministrativi in relazione allo svolgimento dei loro compiti istituzionali;
          considerato che:
              non appare condivisibile che, dalla libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, in virtù dell'articolo 3 risultino escluse, in ambito pubblico, le società che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, le società che prima del 31 dicembre 2015 hanno emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e le società partecipate da esse, nonché, in ambito privato, le associazioni, le fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, la cui attività non sia finanziata in modo maggioritario da pubbliche amministrazioni o in cui la totalità Pag. 32o la maggioranza dei titolari dell'organo d'amministrazione o di indirizzo non sia designata da pubbliche amministrazioni;
              non appare condivisibile quanto previsto all'articolo 3 nella parte in cui è eliminato il riferimento «agli obblighi di trasparenza», tenuto conto che ciò si pone in contrasto con i principi e i criteri direttivi della legge 6 novembre 2012, n.  190 secondo i quali la trasparenza è assicurata quale livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;
              in particolare, non appare opportuno quanto previsto dall'articolo 3 dello schema di decreto nella parte in cui prevede l'applicazione della disciplina agli enti diversi dalle pubbliche amministrazioni soltanto «in quanto compatibile», dal momento che l'indeterminatezza della clausola di compatibilità genera dubbi applicativi sull'accesso riferito alle associazioni private;
              non appare altresì coerente, sempre in riferimento all'articolo 3 e come peraltro opportunamente evidenziato anche dal Consiglio di Stato, inserire l'estensione esplicita della disciplina «in quanto compatibile» per le Autorità portuali e per gli Ordini professionali, atteso che la loro natura di enti pubblici non economici, sufficientemente consolidata, li colloca già nell'ambito delle pubbliche amministrazioni come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165 ed è pertanto evidente che tale formula apparentemente inclusiva ha in realtà il surrettizio scopo di escludere parzialmente le autorità portuali e gli ordini professionali dagli obblighi attualmente vigenti per tutti gli enti pubblici non economici; tale surrettizia esclusione, peraltro non contemplata dalla delega, viola l'articolo 3 della costituzione;
              non appare opportuno, in riferimento all'articolo 4 in materia di privacy, che, qualora siano coinvolti dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per i dati personali, con propria delibera, adottata previa consultazione pubblica, possa identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, configurandosi in tal modo, in assenza di linee guida sulle quali il Parlamento possa esprimersi, una sorta di potere di delegificazione in bianco. I medesimi rilievi possono essere avanzati per l'articolo 8, comma 1, lettera b), che andrebbe quindi espunta o riformulata;
              occorre, in riferimento all'articolo 4, al fine di garantire a tutti i cittadini il medesimo livello delle prestazioni concernenti la trasparenza e la conoscibilità delle informazioni della pubblica amministrazione, che le modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per gli ordini professionali siano possibili solo dopo aver verificato l'impossibilità, comprovata da valide ragioni, di ricorrere all'istituto dell'accordo tra amministrazioni, come previsto dall'articolo 15 della legge n.  241 del 1990, accordo che si prefigura, come più volte chiarito dall'Autorità nazionale anticorruzione, come «un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione, in maniera gratuita e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività»;
              occorre assumere informazioni precise in ordine alla fattibilità tecnica delle numerose modifiche alla disciplina sull'accesso alle informazioni pubblicate sui siti internet delle amministrazioni per evitare duplicazioni sostituite dal collegamento ipertestuale alle stesse banche dati, come stabilito, in via generale dal nuovo articolo 9-bis del decreto legislativo n.  33 del 2013. Analogamente occorre procedere ad un chiarimento circa l'esaustività dei dati che residuano accessibili prima che vengano abrogati alcuni commi vigenti relativi agli incarichi dirigenziali ai sensi Pag. 33dell'articolo 14 dello schema proposto, nonché con riferimento all'articolo 19, che elimina un obbligo di pubblicazione per le pubbliche amministrazioni con riferimento ai dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale. Da valutare attentamente è anche l'immediata entrata in vigore di quanto disposto dall'articolo 22, che elimina l'obbligo di pubblicare i provvedimenti di autorizzazione o concessione, i provvedimenti relativi a concorsi e procedure selettive per l'assunzione del personale e le progressioni di carriera e, per i provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, o ad accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche elimina l'obbligo di pubblicarne il contenuto, l'oggetto, la spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento;
              non appare opportuno mantenere – in quanto contrastante con la norma di delega – l'articolo 12 nella parte in cui elimina l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi alle risorse assegnate a ciascun ufficio, né l'articolo 28, limitatamente alla parte che abroga la pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi;
              appare opportuno procedere ad uniformare, ove possibile, l'ufficio cui rivolgere la domanda, privilegiando «di norma» l'invio telematico, la cui priorità non è prevista nello schema in oggetto. Analogamente, all'articolo 9 andrebbe ripristinata la vigente norma – altrimenti destinata ad abrogazione – secondo cui alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente», prevedendone la conservazione in formato elettronico;
              appare sconcertante, con riguardo all'articolo 13 che modifica il vigente articolo 14, la limitazione riguardo gli obblighi di pubblicazione dei dati (nomina, curriculum, compensi, redditi, dati relativi all'assunzione di altri incarichi eccetera) relativi ai componenti degli organi d'indirizzo politico delle pubbliche amministrazioni, limitazione operata circoscrivendo l'obbligo sia ai soli incarichi politici anche se non di carattere elettivo (e non più dunque agli organi d'indirizzo politico) e sia allo Stato, alle regioni e agli enti locali e, tenuto conto che generalmente per Stato s'intendono le amministrazioni centrali, con tale modifica sembra escludersi buona parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n.  165 del 2001 (es. università, enti pubblici non economici, autorità portuali, aziende sanitarie eccetera);
              con riguardo all'articolo 18 non si comprende la ratio della soppressione dell'obbligo di pubblicazione dei bandi di concorso espletati nel corso dell'ultimo triennio accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate, tenuto conto che tale obbligo di pubblicazione poteva disincentivare i cosiddetti concorsi lampo fatti in taluni periodi dell'anno;
              con riguardo all'articolo 21 concernente gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato non è opportuno attenuare la penalizzazione in base alla quale, nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati previsti dalla norma, è vietata da parte dell'amministrazione l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo, attenuazione operata prevedendo l'esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali;
              con riguardo all'articolo 22 appare preoccupante la soppressione dell'obbligo di pubblicazione dei provvedimenti finali relativi ai procedimenti di autorizzazione o concessione e ai concorsi e prove selettive Pag. 34per l'assunzione del personale e progressioni di carriera, e non appare altresì comprensibile la soppressione relativa alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti degli organi politici e dei dirigenti ove è previsto che siano pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento;
              con riguardo all'articolo 23 è incomprensibile la soppressione della responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico nel caso in cui gli organi dirigenziali non rilevino d'ufficio l'omissione o incompletezza della pubblicazione relativa agli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n.  241 del 1990, di importo superiore a mille euro;
              con riguardo all'articolo 28 e relativamente agli obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati dalle amministrazioni non appare condivisibile la soppressione, riguardo i costi contabilizzati, della parte in cui si debba dare evidenza dei costi effettivamente sostenuti e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, così non appare certamente condivisibile la soppressione dell'obbligo di pubblicare i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente;
              riguardo all'articolo 32 ed in relazione alla pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche non appare opportuna la soppressione dell'obbligo di pubblicare i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti, le relazioni annuali, ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante;
              non appare opportuna in relazione alla trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio la soppressione, operata dall'articolo 43, comma 1, dell'obbligo di pubblicare, prima della loro approvazione, gli schemi di provvedimento relativi agli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;
              riguardo all'articolo 33 ed in relazione alla trasparenza del servizio sanitario nazionale non appare condivisibile la soppressione degli obblighi di pubblicazione delle informazioni e dei dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento, anche riguardo ai responsabili di strutture semplici delle aziende sanitarie;
              con riguardo all'articolo 31 e all'articolo 32, in materia di appalti pubblici, deve essere assicurato l'imprescindibile coordinamento con il codice degli appalti in imminente fase di revisione. Sarebbe anzi opportuno, a fini di trasparenza e prevenzione dei fenomeni corruttivi, rendere pubblica tutta la documentazione relativa alle opere realizzate in project financing, con particolare riferimento al piano economico finanziario;

      esprime

PARERE CONTRARIO
Nuti, Baroni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.