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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 luglio 2016
681.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-06690 Dallai: Continuità produttiva e occupazionale dell'azienda florovivaistica Floramiata.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Si forniscono a riguardo le informazioni in possesso del Ministero dello sviluppo economico sulla società Floramiata S.r.l., realtà rilevante nel settore florovivaistico in Italia.
      Fin dalla dichiarazione di fallimento della società in parola, avvenuta l'8 ottobre del 2015, è stato disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa allo scopo di non disperderne i valori aziendali, nell'interesse dei creditori, con ciò garantendo, nei limiti del possibile, la forza lavoro già presente; la sentenza è stata impugnata, ma confermata dalla Corte d'Appello di Firenze con propria sentenza del 15 aprile 2016. È stata in particolare autorizzata anche la continuazione dell'esercizio provvisorio dell'impresa, in vista della vendita dell'azienda, prevista con asta pubblica.
      Richiamando la relazione elaborata dal giudice delegato, il Presidente del Tribunale di Siena ha specificato che si è di fronte ad una azienda molto complessa sia per il numero dei dipendenti (135), sia per l'elevato fatturato composto da migliaia di fatture, sia per le numerosissime problematiche nascenti dall'andamento quotidiano della gestione.
      Sussiste, peraltro, una discreta liquidità, come emerge dalla situazione finanziaria al 31 maggio 2016, dovuta ai seguenti fattori principali: incasso dei crediti esistenti alla data del fallimento e loro costante monitoraggio, massima ottimizzazione delle risorse e attenzione ai costi aziendali.
      L'esercizio provvisorio ha peraltro permesso il mantenimento dell'occupazione, dell'avviamento aziendale, e soprattutto, la realizzazione al meglio del magazzino delle piante in accrescimento e la contemporanea coltivazione di nuove piante al fine di mantenere l'azienda viva sul mercato e potenzialmente appetibile a possibili interessati a rilevarla.
      La vendita consentirebbe la prosecuzione dell'attività aziendale e, come previsto nel disciplinare di vendita, «sono inclusi nel complesso aziendale in vendita i rapporti di lavoro relativi ai dipendenti attualmente in forza, nonché i contratti in essere con gli agenti plurimandatari (n.  8) ed un contratto di responsabile commerciale. Il trasferimento dell'azienda Floramiata comporta, pertanto, il subentro dell'aggiudicatario nei predetti contratti e nei rapporti di lavoro dipendenti e di agenzia.
      Tuttavia le condizioni di vendita consentono che l'aggiudicatario possa risolutivamente condizionare la propria offerta di acquisto del complesso aziendale al raggiungimento di soddisfacenti accordi sindacali ex articolo 47, comma 5, legge n.  428/1990 circa numero dei lavoratori da trasferire alle proprie dipendenze, nonché, le ulteriori modifiche dei rapporti di lavoro consentite dalle norme vigenti. Ove tale condizione venga apposta, l'aggiudicatario si impegna a comunicare a mezzo PEC alle cedenti se intende rinunciarvi. L'eventuale silenzio dell'aggiudicatario si considera come espressa rinuncia alla condizione risolutiva.Pag. 184
      Si può pertanto ritenere, compatibilmente con le esigenze imposte dalla concorsualità, che l'attenzione ai profili di conservazione aziendale ed occupazionale sia stata massima, nel rispetto delle esigenze note nel panorama economico sociale nazionale e in specie locale.
      Infine, informo che al Ministero dello sviluppo economico, attualmente non è pervenuta alcuna richiesta di «apertura di un tavolo di confronto», ma da comunque la proprio disponibilità qualora fosse richiesto e continuerà a seguire con attenzione l'evolversi della vicenda.

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ALLEGATO 2

5-07434 Ferraresi: Rischi connessi alle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi in aree caratterizzate dal fenomeno della subsidenza naturale.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con riferimento alle questioni poste dagli Interroganti, relative al fenomeno di subsidenza in Emilia-Romagna, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue.
      Innanzitutto, si deve opportunamente precisare che nell'esame delle valutazioni di impatto ambientale inerenti attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia a terra che a mare, la problematica della subsidenza è stata sempre considerata dal Ministero dell'ambiente tra gli aspetti di maggiore interesse, come testimoniano gli innumerevoli atti di compatibilità ambientale rilasciati dallo stesso. Molte delle prescrizioni contenute in tali atti, infatti, hanno come finalità il monitoraggio e la prevenzione di tali fenomeni di subsidenza. Eguale attenzione è posta nelle citate valutazioni di impatto ambientale relativamente alla problematica della sismicità indotta. Allo stesso modo si evidenzia che anche nell'ambito dei procedimenti di competenza regionale sono presi in considerazione i possibili impatti sulle differenti componenti ambientali e territoriali e, pertanto, anche gli aspetti idrogeologici e di sicurezza idraulica del territorio, in particolare per la subsidenza, per i progetti di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi.
      Il tema della subsidenza è da anni oggetto di monitoraggio da parte degli Enti locali, in particolare dall'ArpaER e dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emila-Romagna. L'ArpaER gestisce la rete di monitoraggio regionale, basata su 2300 capisaldi di livellazione e 60 punti GPS e sta facendo uso di tecniche di telerilevamento basate sull'interferometria radar. L'area maggiormente critica è compresa tra le province di Bologna e Modena. Per quanto riguarda, comunque, la costa, il litorale, nel suo complesso, mostra una prevalente tendenza alla diminuzione della subsidenza (per maggiori dettagli si possono consultare i seguenti siti: http://www.arpae.it/dettaglio–generale.asp ? id=2969&idlivello=1423 e http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/subsidenza).
      Con riferimento alle possibili relazioni tra le attività di esplorazione e ricerca di idrocarburi e l'aumento di attività sismica nell'area interessata da dette attività, si fa presente che la Commissione ICHESE, istituita a seguito della sequenza sismica del maggio 2012, ha consegnato nel febbraio 2014 il proprio rapporto. Nel rapporto ICHESE si evidenzia che dallo studio effettuato non sono stati rinvenuti elementi che permettessero di associare la sequenza sismica del maggio 2012 in Emilia alle attività operative svolte nei campi di Spilamberto, Recovato, Minerbio e Casaglia. Pur tuttavia, non è stato possibile escludere che le attività effettuate nella Concessione di Mirandola abbiano potuto contribuire ad innescare la sequenza. Nello specifico la Commissione ha affermato che: «La Commissione ritiene altamente improbabile che le attività di sfruttamento di idrocarburi a Mirandola e di fluidi geotermici a Casaglia possano aver prodotto una variazione di sforzo sufficiente a generare un evento sismico “indotto”. L'attuale stato delle conoscenze e l'interpretazione di tutte le informazioni Pag. 186raccolte ed elaborate non permettono di escludere, ma neanche di provare, la possibilità che le azioni inerenti lo sfruttamento di idrocarburi nella concessione di Mirandola possano aver contribuito a “innescare” l'attività sismica del 2012 in Emilia.».
      Inoltre, sulla scorta delle indicazioni della Commissione ICHESE, sono stati attivati da parte della Regione, del Ministero dello sviluppo economico e del concessionario degli studi specifici sul sito di Mirandola e, contestualmente, il Ministero dello sviluppo economico ha predisposto una commissione di esperti incaricata della stesura di specifiche Linee Guida per il monitoraggio delle attività di coltivazione di idrocarburi e stoccaggio sotterraneo di gas naturale e, più in generale, per le attività di sottosuolo.
      In attesa dei risultati nel sito di Mirandola e della predisposizione delle Linee Guida, la Regione Emilia-Romagna ha disposto la sospensione delle procedure di propria competenza di rilascio dell'intesa nell'ambito dei procedimenti statali in itinere riguardanti permessi di ricerca e prospezioni nonché le concessioni di coltivazioni e stoccaggio d'idrocarburi nell'intero territorio dell'Emilia-Romagna (delibera di giunta 547/2014).
      Sempre secondo quanto comunicato dalla Regione Emilia-Romagna, gli approfondimenti effettuati su Mirandola, terminati nel luglio 2014, dopo essere stati valutati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, hanno permesso di affermare che non vi sono evidenze scientifiche atte a dimostrare che le attività del campo in questione abbiano innescato la sequenza sismica del maggio 2012.
      Visti gli esiti degli approfondimenti eseguiti a Mirandola e la pubblicazione delle Linee Guida, avvenuta nel novembre 2014, nel luglio 2015 la Regione Emilia-Romagna ha revocato la predetta sospensione precedentemente decisa in merito alle attività sugli idrocarburi (delibera di giunta 903/2015).
      Con particolare riferimento, altresì, alle attività svolte sul sito di Cavone, il Ministero dello sviluppo economico fa presente di aver avviato con la Regione Emilia Romagna azioni per la realizzazione di studi e attività nel suddetto campo. All'esito di tali iniziative, concluse nel luglio 2014, è stato dimostrato che le attività di Cavone non hanno avuto alcuna influenza sugli eventi sismici dell'Emilia-Romagna del 2012.
      La stessa Regione ha, inoltre, siglato un accordo con il Ministero dello sviluppo economico finalizzato a promuovere lo sviluppo nel settore energetico, ribadire l'impegno nella riduzione dei consumi, attuare le Linee Guida in tre siti sperimentali individuati e migliorare la sicurezza delle attività di ricerca e coltivazione delle risorse del sottosuolo.
      Si segnala peraltro che il Ministero dello sviluppo economico con decreto del 25 marzo 2015, ha introdotto l'obbligo di effettuare i monitoraggi della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro per tutte le nuove attività di produzione di idrocarburi, secondo le specifiche tecniche più avanzate, individuate nelle linee guida, di cui sopra.
      Da ultimo, si segnala anche che la Sentenza della Corte di Giustizia europea del 11 febbraio 2015 stabilisce che, secondo il Diritto Europeo, che non c’è l'obbligo di VIA per i progetti di ricerche di idrocarburi ma che su tali tipologie di progetti c’è l'obbligo di sottoporli a screening.
      Si sottolinea che le valutazione ambientali, sono procedure che prescindono da limiti amministrativi quali i confini comunali, e che nei procedimenti di VIA è obbligatorio valutare anche gli impatti cumulativi, ossia gli impatti derivanti da altri progetti analoghi che possono essere presenti nell'intorno dell'area interessata; anche in questo caso a tali valutazioni nessun limite può essere imposto da eventuali confini amministrativi (comunali e/o regionali).
      Ad ogni modo, per quanto di competenza, si rassicurano gli onorevoli interroganti che il Ministero continuerà a tenersi informato e a svolgere le proprie attività con il massimo grado di attenzione.

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ALLEGATO 3

5-07758 Narduolo: Adozione del decreto ministeriale riguardante le aree di crisi industriale non complessa.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Come evidenziato anche dagli Onorevoli Interroganti, la normativa concernente forme di intervento a sostegno delle cosiddette aree di crisi industriale non complesse è relativamente recente, in quanto prevista al comma 8-bis, dell'articolo 27 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  9.
      Successivamente, il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 9 giugno 2015 ha stabilito i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla Legge 181/89, in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale.
      In particolare, l'articolo 2, comma 3 del citato decreto prevede che «I territori delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni sono individuati, anche su proposta delle singole regioni interessate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».
      Ciò permesso, in merito quindi alla richiesta formulata dagli Onorevoli Interroganti riguardo alla tempistica di definizione dello schema di decreto ministeriale di individuazione delle aree di crisi non complesse, informo che il medesimo è stato predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico ed ha già ricevuto il parere positivo da parte della Conferenza Stato-Regioni.
      Pertanto si prevede la emanazione a breve del decreto non appena concluso l'ordinario iter per l'approvazione da parte dell'organo di controllo.

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ALLEGATO 4

5-08490 Fabbri: Continuità produttiva e occupazionale dell'azienda Stampi Group Monghidoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Nell'atto in parola si fa riferimento alle vicende dello stabilimento della Società Stampi Group Srl con sede a Monghidoro (BO), in particolare alle problematiche legate alla salvaguardia dei livelli occupazionali e al mantenimento della produttività sul territorio.
      La Società Stampi Group, come d'altra parte noto, è conosciuta per la produzione di bobine elettriche, anche esportate sul mercato internazionale ed è, altresì, considerata un sito produttivo molto importante per il territorio montano bolognese.
      In merito alla questione posta dagli Onorevoli Interroganti relativa alla garanzia occupazionale, il Ministero del Lavoro, sentito al riguardo, ha riferito che la Società in questione ha fatto ricorso all'integrazione salariale per i propri dipendenti a seguito della sottoscrizione, in data 23 luglio 2015, di un contratto di solidarietà che prevedeva la contrazione oraria per tutti i 100 lavoratori dipendenti.
      Con decreto direttoriale del 30 novembre 2015 è stata, per quanto sopra esposto, autorizzata la concessione del trattamento di CIGS per il periodo dal 3 agosto 2015 al 2 febbraio 2016, così come concordato nel sopra citato contratto di solidarietà.
      Successivamente, la Società ha inoltrato istanza di accesso alla cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale per il periodo dal 3 febbraio 2016 al 2 febbraio 2017. Tale istanza è in corso di istruttoria presso la competente Direzione Generale del Ministero del Lavoro.
      Da ultimo, in data 5 maggio 2016 la Società ha comunicato la messa in liquidazione – pur senza ancora la cessazione di attività – e l'apertura delle procedure di mobilità per la gestione del personale in esubero.
      Evidenzio che, a tutt'oggi, al Ministero dello Sviluppo Economico non è pervenuta alcuna richiesta di apertura di un tavolo di confronto per l'esame dei problemi segnalati dagli Onorevoli Interroganti.
      Pur tuttavia, il MiSE dà la propria disponibilità per qualsiasi futuro intervento si dovesse rendere ancora utile e necessario per la risoluzione della vertenza che, come noto agli Interroganti, è anche all'attenzione delle Autorità locali.

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ALLEGATO 5

5-08925 Grillo: Questioni inerenti il contratto di sviluppo «ricettività alberghiera» – Sicilia, «Perla Ionica» promossa dalla Società ITEM.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Riguardo ai quesiti posti dagli Onorevoli Interroganti, preme richiamare, per intero e, soprattutto, per quanto ancora in essere, il contenuto della risposta fornita dal Ministero dello Sviluppo Economico in relazione all'Interrogazione n.  5-07844, a firma dell'On.  Grillo e altri, di pari argomento, discussa il 120 aprile u. s.
      In quell'ambito veniva evidenziato l'iter della domanda di agevolazioni a valere sulla misura «Contratti di Sviluppo», con il relativo contratto con la Società ITEM sottoscritto in data 13 ottobre 2014, e le successive vicende relative alla mancata presentazione, all'epoca, di alcuno stato di avanzamento lavori relativo agli investimenti ammessi alle agevolazioni, la richiesta, nel marzo 2015, da parte della società citata, dell'anticipazione del 30 per cento delle agevolazioni, pari ad euro 7.227.649,00, erogata previa presentazione di apposita fidejussione con scadenza 31.12.2017, la richiesta di proroga dei termini di presentazione del primo stato di avanzamento lavori e del termine di conclusione del programma di investimenti, adducendo problematiche tecniche attinenti la realizzazione dell'intervento e sorte successivamente all'avvio del cantiere.
      L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA –, soggetto attuatore dei contratti di sviluppo, provvedeva, nel novembre 2015, ad una richiesta scritta di integrazioni concernenti i dettagli e le motivazioni esplicative a supporto dello slittamento dei tempi di realizzazione del progetto, nonché a richiedere a ITEM S.r.l. evidenza della destinazione delle erogazioni effettuate a titolo di anticipazione.
      A seguito dell'invio di informazioni parziali comunicando, in data 25 novembre 2015, e dell'impossibilità a proseguire nella trasmissione dell'ulteriore documentazione richiesta, a seguito del sequestro del cantiere nell'ambito procedimento penale (numero 9512/2014 R.G.N.R.) della Procura Distrettuale presso il Tribunale di Catania, INVITALIA decideva, la sospensione, in data 2 dicembre 2015, dell'iter agevolativo, in attesa di sviluppi del procedimento penale, con la contemporanea richiesta a ITEM di fornire un tempestivo aggiornamento nel caso sopraggiungessero circostanze tali da superare la situazione di sequestro.
      Successivamente, la Società, previa autorizzazione del Tribunale, produceva altra documentazione, reiterando la richiesta di proroga, richiesta ritenuta non esaustiva dall'Agenzia poiché non erano stati forniti aggiornamenti in merito allo status del citato provvedimento di sequestro, la giustificazione della destinazione dell'anticipazione erogata pari a circa sette milioni di euro risultava solo parziale (a fronte di una fattura di acconto di circa 7 mln del general contractor Volteo era stata prodotta contabilità di cantiere con un avanzamento degli investimenti di progetto pari a ca. 2,3 milioni di euro). Infine, veniva comunicata la risoluzione del contratto di fornitura sottoscritto tra ITEM e Volteo Energie S.p.A., società, quest'ultima, espressamente indicata nel contratto di sviluppo quale general contractor.Pag. 190
      Quindi la constatazione, da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, dell'assenza delle condizioni per valutare la possibilità di concessione di una proroga e per interrompere la sospensione dell’iter.
      Qualora, al termine del periodo di sospensione previsto, il 2 giugno 2016, non fosse stato possibile rinvenire le condizioni tecniche e procedurali per il seguito dell'iter agevolativo, INVITALIA, tenendo conto sia del termine di rendicontabilità delle risorse finanziarie pubbliche di cui si avvaleva il progetto in parola (PON-SIL 2000-2006, termine di rendicontabilità al 31 luglio 2018), sia dell'opportunità di salvaguardare l'impatto atteso, avrebbe verificato se comunicare un ulteriore periodo di sospensione dell'iter o se revocare le agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 8 del contratto di sviluppo ed escutere la garanzia fideiussoria per recuperare l'anticipazione erogata.
      L’excursus appena tracciato si è reso necessario, a mio avviso, oltre che per chiarire gli aspetti salienti della vicenda, soprattutto per evidenziare che, proprio in ragione della scadenza dei termini di sospensione dell'iter agevolativo (intervenuta, lo rammento, il 2 giugno scorso), in data 13 giugno 2016 è stata inviata, da INVITALIA, alla società ITEM una comunicazione in cui si ribadivano le carenze documentali e le criticità già rappresentate in precedenza – e brevemente riassunte supra –, richiedendo l'invio, con la massima urgenza, degli elementi necessari a valutare la possibilità di proseguire l'iter agevolativo o esperire le opportune azioni a tutela della posizione contrattuale dell'Agenzia e dei fondi pubblici gestiti.
      La ITEM S.r.l. ha risposto in data 7 luglio 2016 e, pertanto, la documentazione prodotta dalla società è attualmente in corso di valutazione da parte della stessa INVITALIA.

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ALLEGATO 6

5-08973 Becattini: Tracciabilità dei prodotti del settore della moda.

TESTO DELLA RISPOSTA

      L'Onorevole Interrogante riflettendo su una ricerca condotta da alcuni data analyst italiani, denuncia che il citato account verrebbe utilizzato per pubblicare foto di prodotti di marca a prezzi leggermente inferiori a quelli di mercato, per poi invitare gli utenti interessati a chattare su altre piattaforme sulle quali, successivamente, si perfeziona la vendita.
      Secondo lo studio tale meccanismo sarebbe facilitato dalla circostanza che gli avventori non sarebbero consapevoli di acquistare un falso, quanto piuttosto di concludere un affare, poiché il prezzo proposto non si discosterebbe di molto da quello normalmente praticato.
      In proposito, fa presente che il 30 marzo 2016 è stata approvata alla Camera dei Deputati una proposta di legge con l'intento di definire un sistema anticontraffazione del made in Italy mediante appositi segni unici, non riproducibili.
      Considerati gli evidenti risvolti negativi della pratica descritta in molti settori ma soprattutto nel settore della moda, il Ministero dello sviluppo economico, pur non svolgendo attività di indagine, riservate queste ultime, alle forze di polizia, ha realizzato una serie di attività al fine di monitorare e contrastare la contraffazione on line.
      All'approfondimento del fenomeno della contraffazione on line è dedicato, infatti, già da alcuni anni un filone di ricerca ad hoc. Nel 2013 è stata pubblicata una prima analisi volta a quantificare l'incidenza e le caratteristiche della contraffazione on line – intesa come contraffazione di marchi nel web 1.0, nel web 2.0 e nelle principali piattaforme mondiali di e-commerce – relativamente ai settori calzature e occhiali.
      Lo studio, oltre a fornire una misura della contraffazione on line relativamente ai marchi dei due settori nel web 1.0, nei motori di ricerca, nel web 2.0, nelle piattaforme di e-commerce B2C (Business to Consumer) e B2B (Business to Business), ha fornito una «radiografia» delle pagine contraffattive volta ad illustrare le tecniche usate dai contraffattori stessi per attirare i consumatori ed indurli all'acquisto, le offerte relative a più brand molto noti, i siti che richiamano nell'aspetto siti autentici.
      Particolarmente significativo è il dato emerso sulla probabilità che un normale «navigatore» della rete ha di imbattersi, involontariamente, in pagine contraffattive nei motori di ricerca (e in particolare nelle prime due pagine dei risultati dei motori), pari a circa il 18 per cento.
      L'indagine ha inoltre fornito informazioni importanti ai fini dell’enforcement dei diritti di proprietà industriale (dati sull'origine geografica dell'offerta contraffattiva, origine intesa come localizzazione dei server che ospitano le pagine con i marchi contraffatti, elenco dei domi di primo livello usati dai contraffattori, ecc.).
      Ancora, per quanto di specifico interesse a proposito dell'utilizzo dei social network, quale strumento per commercializzare prodotti contraffatti, dai più recenti studi effettuati dal Mise in collaborazione con Censis sulle caratteristiche della contraffazione a livello provinciale, sono emersi canali di commercio innovativo, Pag. 192a Roma e Milano, con «cattura dei clienti in cerca di merci di alta gamma, di alta qualità, e di provenienza italiana, con forme di vendita itinerante che si potrebbero definire da «bancarella 2.0»:
          se i clienti sono italiani vengono intercettati attraverso il passaparola con messaggi su Whats App o su profili Facebook dove vengono anche presentate le fotografie dei prodotti a disposizione, che, una volta ordinati, sono consegnati in strada per appuntamento, o porta a porta;
          se sono turisti vengono intercettati per strada, mostrando loro i cataloghi cartacei o su iPad della merce disponibile, e poi condotti per l'acquisto in piccoli depositi del centro storico.

      Alla luce della crescente minaccia rappresentata dalla contraffazione on line, evidenziata anche nel recente studio OCSE-EUIP0 e del quadro normativo europeo ed internazionale, il Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC) ha individuato quale strumento più utile al contrasto del fenomeno l'accordo volontario e vincolante fra le parti. Si è, in altri termini, optato per l'adozione di uno strumento di soft law, ovvero un accordo volontario tra detentori di diritti di proprietà industriale e operatori della rete, denominato «Carta Italia», carta per lo sviluppo di best practice per contrastare la contraffazione on line.
      Il Mise attraverso i suoi uffici ha, dunque, favorito il confronto tra Netcomm, associazione che riunisce i fornitori di contenuti on line, e Indicam, associazione che riunisce i titolari dei diritti, agevolando il dialogo fra le parti, consentendo il raggiungimento dell'accordo – siglato nel luglio 2015 – e svolgendo un ruolo di garanzia degli impegni assunti dalle parti.
      In particolare la Carta prevede modalità rapide, semplici ed efficaci per la segnalazione e l'eliminazione di offerte di prodotti in violazione di diritti di proprietà industriale e, ancor più importante, contiene l'impegno delle parti a individuare insieme le modalità più idonee a prevenire la messa on line di offerte di prodotti contraffatti e ad evitare che si ripetano.
      Il Ministero si impegna, in primis, come garante dell'attuazione delle disposizioni previste nell'accordo, raccogliendo in modo sistematico le informazioni fornite dagli aderenti, favorendone la diffusione e, infine, se delegato dai titolari dei diritti, procedendo direttamente a segnalare le violazioni. La Carta è aperta a tutti i soggetti della filiera produttiva e distributiva operanti in Italia – merchant, piattaforme di e-commerce, titolari dei diritti, produttori licenziatari e – elemento caratterizzante rispetto ad altri accordi volontari – le associazioni dei consumatori.
      Il Ministero dello sviluppo economico pur auspicando un miglioramento generale degli strumenti di tutela mediante ulteriori iniziative legislative, ha tuttavia, incontrato ed incontra difficoltà sul piano tecnico circa la definizione della specifica proposta cui fa riferimento l'Onorevole interrogante.
      In via preliminare voglio evidenziare che la proposta di legge richiamata [A.C. 1454-2522-2868-3320-A] è stata notificata all'Unione europea il 28 gennaio scorso – notifica 2016/0043/1 con periodo di stand still terminato il 28 aprile 2016.
      La Commissione e la Svezia hanno formulato delle osservazioni di cui, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 della Direttiva (UE) 2015/1535, l'Italia deve tenere conto, per quanto possibile, nella stesura del testo definitivo.
      Nel proprio messaggio di osservazioni la Commissione, oltre a rilevare numerose criticità, ha ricordato all'Italia che i decreti di attuazione della legge dovranno essere a loro volta notificati allo stadio di progetto. Ciò significa che si potranno adottare solo alla conclusione della relativa procedura di notifica, pena la loro non opponibilità ai singoli con conseguente impossibilità di applicarne le relative disposizioni e l'apertura di una procedura di infrazione.
      In conclusione, evidenzio, quanto alla compatibilità della proposta di legge con il Pag. 193diritto dell'Unione europea che, considerati i margini di ambiguità del testo notificato, la Commissione allo stato attuale non ha potuto emettere un parere circostanziato nei confronti dell'iniziativa italiana, pur indicando chiaramente i limiti entro i quali possono essere emanate sia la norma primaria che i decreti delegati da adottare, previa notifica, per attuare la legge.

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ALLEGATO 7

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas dell'energia. COM(2016)49 final.

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

      La X Commissione,
          esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni relativa a una Strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas (COM(2016)49);
          considerato che:
              la comunicazione consente di realizzare un ulteriore passo avanti nel percorso delineato dall'Unione europea in materia di sicurezza energetica, in quanto mira a rafforzare il mercato europeo a fronte di scenari internazionali caratterizzati da forti perturbazioni e frequenti crisi suscettibili di determinare incertezze e discontinuità nella disponibilità di gas;
              la Strategia si colloca, infatti, all'interno dell'Unione dell'energia ed è finalizzata a valorizzare le potenzialità del gas naturale liquefatto (GNL) e dello stoccaggio del gas, al fine di migliorare la flessibilità e la capacità di reagire agli shock del sistema europeo;
              la disponibilità di GNL, insieme allo stoccaggio del gas, potrebbe fornire un notevole contributo alla diversificazione delle fonti energetiche, ponendo rimedio alla condizione di precarietà di alcuni Stati membri delle regioni del Baltico e dell'Europa centro-e sud-orientale, che attualmente dipendono in larghissima misura da un unico fornitore di gas (Russia) e sono fortemente esposti a interruzioni dell'approvvigionamento;
              sebbene la produzione europea di GNL è prevista in riduzione, l'offerta globale dovrebbe crescere in misura significativa anche per l'ingresso di nuovi fornitori. Ciò renderebbe particolarmente conveniente, in termini di costi comparati, l'utilizzo del GNL, con consistenti risparmi nella bolletta energetica. Il GNL offre l'ulteriore vantaggio di produrre minori emissioni inquinanti concorrendo alla lotta ai cambiamenti climatici;
              lo stoccaggio può svolgere un ruolo fondamentale in caso di perturbazione della fornitura di gas, specialmente nel breve periodo, in virtù della maggiore immediatezza e flessibilità rispetto allo stesso GNL;
              la comunicazione ribadisce l'esigenza che gli Stati membri adottino tutte le iniziative necessarie per completare il mercato interno del gas, eliminando gli ostacoli di tipo regolamentare, commerciale e legale;
          rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una valutazione positiva,

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      con le seguenti osservazioni:
          a) in linea generale, appare irrinunciabile sviluppare la Strategia in termini flessibili prevendendo la possibilità di ricorrere a diverse opzioni alternative, sia dal punto di vista delle fonti che dei fornitori, in funzione dell'evoluzione del mercato e delle variazioni dell'offerta e della domanda, dei prezzi, dei costi di trasporto e di stoccaggio, in modo da evitare l'adozione di scelte impegnative sotto il profilo finanziario e di impatto che potrebbero rivelarsi antieconomiche o superate sul piano tecnologico;
          b) occorre approfittare dell'occasione offerta dalla attesa riduzione prezzi del GNL, per l'aumento dell'offerta esterna causata dell'ingresso di nuovi fornitori, e avviare al più presto con questi ultimi negoziati anche a livello di Unione europea, valutando comparativamente le condizioni praticabili;
          c) per quanto concerne le infrastrutture, occorre, in primo luogo, garantire l'uso più efficiente di quelle esistenti, in particolare lavorando per consentire la bidirezionalità dei flussi. Se per un verso, infatti, gli attuali terminal di GNL garantiscono una sufficiente capacità di rigassificazione, per altro verso, la loro distribuzione non è ottimale, in quanto localizzati prevalentemente in pochi Stati membri e non sono adeguatamente supportati da interconnessioni, con la conseguenza che alcuni Stati membri non hanno accesso al GNL;
          d) valutare, più ancora che con la costruzione di nuovi terminal – che in ogni caso dovrebbero essere realizzati e localizzati minimizzando i rischi ambientali – gli effetti di un miglioramento dell'accesso agli stessi;
          e) creare le condizioni per velocizzare la crescita del settore e consentire che il GNL abbia uno sviluppo omogeneo su tutto il territorio e per tutti gli impieghi possibili, un ruolo fondamentale potrebbe essere rappresentato dalla realizzazione di strutture di stoccaggio del GNL a terra valutando anche le iniziative utili ad incoraggiare lo sviluppo del mercato di piccola taglia, finanziabile in buona parte con fondi privati;
          f) porre in atto azioni volte a sfruttare le potenzialità offerte dall'impiego del GNL nel settore dei trasporti, nel quale esso verrebbe utilizzato in alternativa ai combustibili marittimi nel trasporto per nave e al diesel nei veicoli pesanti. A tale fine, è necessario incentivare il rinnovo ovvero l'adeguamento delle flotte con mezzi alimentati a GNL ovvero a doppia alimentazione (dual fuel) e la diffusione di veicoli pesanti alimentati a GNL;
          g) adottare le misure necessarie al fine di uniformare a livello europeo i limiti ambientali relativi al contenuto di zolfo nei carburanti marittimi, superando le forti differenze tra i livelli ammessi nei diversi Paesi membri;
          h) ai fini della pianificazione degli investimenti, risulta comunque necessario assicurare la stabilità del quadro normativo, sia per quanto concerne il trattamento fiscale sia relativamente agli aspetti autorizzativi, dal punto di vista amministrativo e tecnico;
          i) appare inoltre necessario dedicare particolare attenzione all'attività di divulgazione e consenso, informando i potenziali utenti dei vantaggi, sia ambientali che di sicurezza e di riduzione dei costi, che il GNL può assicurare;
          j) premesso che la capacità totale di stoccaggio del gas naturale nell'UE è aumentata fortemente negli ultimi anni, appare auspicabile un miglioramento nella distribuzione territoriale degli impianti di stoccaggio, la cui localizzazione non omogenea ha prodotto un eccesso di capacità in alcune zone, evitando in ogni caso l'adozione di misure che potrebbero ostacolare gli Stati membri nella adozione di misure preventive non di mercato – tra cui lo stoccaggio strategico – finalizzate a sopperire alla mancanza o riduzione degli approvvigionamenti da importazioni extra UE o da condizioni climatiche eccezionali.

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ALLEGATO 8

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas dell'energia. COM(2016)49 final.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

      La X Commissione,
          esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni relativa a una Strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas (COM(2016)49);
          considerato che:
              la comunicazione consente di realizzare un ulteriore passo avanti nel percorso delineato dall'Unione europea in materia di sicurezza energetica, in quanto mira a rafforzare il mercato europeo a fronte di scenari internazionali caratterizzati da forti perturbazioni e frequenti crisi suscettibili di determinare incertezze e discontinuità nella disponibilità di gas;
              la Strategia si colloca, infatti, all'interno dell'Unione dell'energia ed è finalizzata a valorizzare le potenzialità del gas naturale liquefatto (GNL) e dello stoccaggio del gas, al fine di migliorare la flessibilità e la capacità di reagire agli shock del sistema europeo;
              la disponibilità di GNL, insieme allo stoccaggio del gas, potrebbe fornire un notevole contributo alla diversificazione delle fonti energetiche, ponendo rimedio alla condizione di precarietà di alcuni Stati membri delle regioni del Baltico e dell'Europa centro-e sud-orientale, che attualmente dipendono in larghissima misura da un unico fornitore di gas (Russia) e sono fortemente esposti a interruzioni dell'approvvigionamento;
              sebbene la produzione europea di GNL è prevista in riduzione, l'offerta globale dovrebbe crescere in misura significativa anche per l'ingresso di nuovi fornitori. Ciò renderebbe particolarmente conveniente, in termini di costi comparati, l'utilizzo del GNL, con consistenti risparmi nella bolletta energetica. Il GNL offre l'ulteriore vantaggio di produrre minori emissioni inquinanti favorendo la transizione ad un'economia a ridotte emissioni di carbonio;
              lo stoccaggio può svolgere un ruolo fondamentale in caso di perturbazione della fornitura di gas, specialmente nel breve periodo, in virtù della maggiore immediatezza e flessibilità rispetto allo stesso GNL;
              la comunicazione ribadisce l'esigenza che gli Stati membri adottino tutte le iniziative necessarie per completare il mercato interno del gas, eliminando gli ostacoli di tipo regolamentare, commerciale e legale;
          rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una valutazione positiva,

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      con le seguenti osservazioni:
          a) in linea generale, appare irrinunciabile sviluppare la Strategia in termini flessibili prevendendo la possibilità di ricorrere a diverse opzioni alternative, sia dal punto di vista delle fonti che dei fornitori, in funzione dell'evoluzione del mercato e delle variazioni dell'offerta e della domanda, dei prezzi, dei costi di trasporto e di stoccaggio, in modo da evitare l'adozione di scelte impegnative sotto il profilo finanziario e di impatto che potrebbero rivelarsi antieconomiche o superate sul piano tecnologico;
          b) occorre approfittare dell'occasione offerta dalla attesa riduzione prezzi del GNL, per l'aumento dell'offerta esterna causata dell'ingresso di nuovi fornitori, e avviare al più presto con questi ultimi negoziati anche a livello di Unione europea, valutando comparativamente le condizioni praticabili con contratti di natura flessibile;
          c) per quanto concerne le infrastrutture, occorre, in primo luogo, garantire l'uso più efficiente di quelle esistenti, in particolare lavorando per consentire la bidirezionalità dei flussi. Se per un verso, infatti, gli attuali terminal di GNL garantiscono una sufficiente capacità di rigassificazione, per altro verso, la loro distribuzione non è ottimale, in quanto localizzati prevalentemente in pochi Stati membri e non sono adeguatamente supportati da interconnessioni, con la conseguenza che alcuni Stati membri non hanno accesso al GNL;
          d) valutare, più ancora che con la costruzione di nuovi terminal – che in ogni caso dovrebbero essere realizzati e localizzati minimizzando i rischi ambientali – gli effetti di un miglioramento dell'accesso agli stessi;
          e) creare le condizioni per velocizzare la crescita del settore e consentire che il GNL abbia uno sviluppo omogeneo su tutto il territorio e per tutti gli impieghi possibili, un ruolo fondamentale potrebbe essere rappresentato dalla realizzazione di strutture di stoccaggio del GNL a terra valutando anche le iniziative utili ad incoraggiare lo sviluppo del mercato di piccola taglia, finanziabile in buona parte con fondi privati;
          f) porre in atto azioni volte a sfruttare le potenzialità offerte dall'impiego del GNL nel settore dei trasporti, nel quale esso verrebbe utilizzato in alternativa ai combustibili marittimi nel trasporto per nave e al diesel nei veicoli pesanti. A tale fine, è necessario promuovere il rinnovo ovvero l'adeguamento delle flotte con mezzi alimentati a GNL ovvero a doppia alimentazione (dual fuel) e la diffusione di veicoli pesanti alimentati a GNL;
          g) adottare le misure necessarie al fine di uniformare a livello europeo i limiti ambientali relativi al contenuto di zolfo nei carburanti marittimi, superando le forti differenze tra i livelli ammessi nei diversi Paesi membri;
          h) ai fini della pianificazione degli investimenti, risulta comunque necessario assicurare la stabilità del quadro normativo, sia per quanto concerne il trattamento fiscale sia relativamente agli aspetti autorizzativi, dal punto di vista amministrativo e tecnico;
          i) appare inoltre necessario dedicare particolare attenzione all'attività di divulgazione e consenso, informando i potenziali utenti dei vantaggi, sia ambientali che di sicurezza e di riduzione dei costi, che il GNL può assicurare;
          j) premesso che la capacità totale di stoccaggio del gas naturale nell'UE è aumentata fortemente negli ultimi anni, appare auspicabile un miglioramento nella distribuzione territoriale degli impianti di stoccaggio, la cui localizzazione non omogenea ha prodotto un eccesso di capacità in alcune zone, evitando in ogni caso l'adozione di misure che potrebbero ostacolare gli Stati membri nella adozione di misure preventive non di mercato – tra cui lo stoccaggio strategico – finalizzate a sopperire alla mancanza o riduzione degli approvvigionamenti da importazioni extra UE o da condizioni climatiche eccezionali.