ALLEGATO
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Atto n. 307).
PARERE APPROVATO
La Commissione parlamentare per la semplificazione,
esaminato, a norma dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, lo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale (Atto n. 307);
rilevato che:
lo schema di decreto legislativo persegue il duplice obiettivo di garantire:
il diritto di accesso dei cittadini e delle imprese ai dati, documenti e servizi di loro interesse in modalità digitale;
la semplificazione dell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità di accesso fisico agli uffici pubblici;
lo schema si inscrive anche nella nuova cornice normativa europea delineata dal regolamento n. 910/2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, che si applica automaticamente negli Stati membri dal 1o luglio 2016. In questa prospettiva, lo schema mira ad assicurare ai cittadini e alle imprese la totale accessibilità on-line alle informazioni e ai documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche, ai pagamenti nei loro confronti, nonché all'erogazione dei servizi;
la relazione per l'analisi d'impatto della regolamentazione riporta le analisi condotte in ambito europeo (DigitaI Agenda Scoreboard e Digital Economy and Society Index-DESI), le quali mostrano come l'Italia paghi un gap rispetto al resto dell'Europa: considerando quali elementi di analisi la «Copertura da banda larga», l'utilizzo di internet», la «Diffusione dì competenze digitali», il «Livello di innovazione digitale delle PMI» e la «Presenza di servizi pubblici digitali», l'Italia occupa il venticinquesimo posto tra tutti i paesi Europei;
le misure di semplificazione introdotte con lo schema all'esame appaiono funzionali all'accelerazione dei processi di digitalizzazione;
considerato che lo schema, tra l'altro:
amplia l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo del codice dell'amministrazione digitale, da un lato alle società a controllo pubblico e dall'altro lato al processo civile e penale;
amplia il riconoscimento dei diritti di cittadinanza digitale e rafforza la tutela in caso di violazione degli stessi;
introduce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere disponibili agli utenti, presso i propri uffici, idonee risorse di connettività alla rete internet;
introduce altresì l'obbligo per le società a controllo pubblico di accettare pagamenti mediante servizi elettronici;
afferma il cosiddetto principio del digital first («innanzitutto digitale»), anche con riguardo al procedimento amministrativo;Pag. 240
promuove forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto che le pubbliche amministrazioni devono adottare;
rafforza il principio dell’open data by default, in base al quale i dati pubblicati dalle pubbliche amministrazioni sono da considerarsi aperti, secondo la definizione datane dall'articolo 68, comma 3, del codice, qualora ad essi non sia apposta motivatamente una licenza di riutilizzo più restrittiva;
istituisce il Punto unico telematico di accesso ai servizi pubblici, destinato a rappresentare l'interfaccia universale attraverso la quale cittadini e imprese potranno interagire con pubbliche amministrazioni e società a controllo pubblico;
affida ad un unico ufficio dirigenziale generale per ciascuna amministrazione le competenze relative alla transizione alla modalità operativa digitale e ai processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale aperta; il responsabile dell'ufficio assume così le funzioni di difensore civico digitale;
riordina la governance del digitale, anche attraverso la riorganizzazione della Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica e la soppressione della cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana e del Tavolo costituito nel suo ambito e l'attribuzione all'Agenzia per l'Italia digitale (AgId) del coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale;
in questa prospettiva, attribuisce all'AgId il compito di elaborare (verificandone l'attuazione) il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato;
razionalizza e semplifica la disciplina in materia di identità digitale, di Sistema pubblico di connettività e di trasmissione di dati e documenti informatici;
abroga l'obbligo di conservare il documento informatico se già in possesso della pubblica amministrazione o dei gestori di pubblici servizi;
tenuto conto dei pareri espressi dal Consiglio di Stato, dalla Conferenza unificata e dal Garante per la protezione dei dati personali, nonché delle memorie depositate in occasione delle audizioni informali svolte dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
andrebbe valutata l'opportunità di:
assicurare i necessari coordinamenti con la normativa europea e nazionale e i raccordi con la disciplina interna al codice, in particolare per le disposizioni riguardanti: i registri degli indirizzi di posta certificata (articolo 64); il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) e le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni (articolo 52);
esplicitare, all'articolo 2 dello schema, che esso si riferisce anche ai processi amministrativi, contabili e tributari, al fine di conferire una maggiore omogeneità al quadro normativo della materia;
verificare la coerenza con i principi generali dell'ordinamento di quanto stabilito all'articolo 15 in ordine all'attribuzione delle nuove funzioni di «difensore civico digitale» al responsabile dell'unico ufficio dirigenziale generale competente in materia, in quanto quest'ultimo verrebbe a cumulare sia funzioni di direzione attiva dei processi di transizione alla modalità operativa digitale sia funzioni di tutela degli utenti. In particolare, andrebbe valutata l'opportunità di investire di tali funzioni di tutela degli utenti i difensori civici regionali per quanto riguarda le amministrazioni regionali e locali e il loro Pag. 241coordinamento nazionale per quanto riguarda le regioni che non abbiano istituito tale figura e per le amministrazioni centrali;
prevedere un coinvolgimento del sistema regionale e delle autonomie nel procedimento di adozione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, attraverso l'espressione di un parere da parte della Conferenza unificata;
verificare la congruità della previsione di applicare retroattivamente, a decorrere dal 1o gennaio 2016, il disposto dell'articolo 52, comma 5, lettera b), a norma del quale le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria rese successivamente al 1o gennaio 2016 devono essere pubblicate previa anonimizzazione dei dati personali in essa contenuti;
verificare la congruità della data di entrata in vigore del decreto, attualmente fissata al 1o luglio 2016 dall'articolo 65, evidentemente con l'intento di assicurare contemporaneità rispetto all'acquisto di efficacia del regolamento europeo n. 910 del 2014;
riformulare il preambolo, raggruppando i riferimenti normativi in base all'ordine gerarchico delle fonti e, in ciascun ambito, in ordine cronologico.