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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 luglio 2016
682.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-09080 Sandra Savino: Iniziative per risolvere le problematiche di Veneto Banca e della Banca Popolare di Vicenza.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con l'interrogazione immediata in Commissione l'onorevole Savino ed altri chiedono chiarimenti riguardo alla situazione della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca.
      Al riguardo, la Banca d'Italia, sentita in proposito, ha preliminarmente osservato che riferimenti in merito alla situazione delle due banche venete e sull'azione di vigilanza svolta dalla Banca d'Italia possono essere desunti dall'audizione tenuta dal Governatore Visco il 16 aprile 2016 presso la 6a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica, nell'ambito dell’«Indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziario italiano e la tutela del risparmio, anche con riferimento alla vigilanza, la risoluzione delle crisi e la garanzia dei depositi europee», nonché dalla Nota tecnica trasmessa, lo scorso 15 aprile, alla Commissione d'inchiesta istituita dal Consiglio Regionale del Veneto per indagare sui fatti che hanno coinvolto il sistema bancario regionale.
      Con riferimento in particolare alla Banca Popolare di Vicenza gli esiti degli accertamenti ispettivi effettuati dalla Banca Centrale Europea nel corso del 2015, mediante un team ispettivo della Banca d'Italia e aventi ad oggetto la gestione e la governance dei rischi di mercato e i profili connessi con l'operatività in azioni proprie, hanno evidenziato diffuse criticità.
      Tali criticità hanno comportato riflessi negativi sotto il profilo patrimoniale (quali la derecognition di una parte significativa del patrimonio legato al fenomeno delle «azioni finanziate» e l’impairment delle quote di alcuni fondi nei quali la banca aveva investito parte del proprio portafoglio), già registrate nella relazione semestrale al 30 giugno 2015 e nel bilancio di esercizio 2015.
      In relazione agli esiti degli accertamenti ispettivi, la BCE ha chiesto formalmente alla banca, ai sensi degli articoli 10 e 16 del Regolamento UE del Consiglio n.  1024/2013, del 15 ottobre 2013 (cosiddetto «Framework Regulation») la trasmissione, tra l'altro, di un piano di rafforzamento patrimoniale volto a riportare i coefficienti patrimoniali al di sopra del livello minimo richiesto nell'ambito della decisione sul capitale. Il Piano presentato dalla Banca Popolare di Vicenza comprende la realizzazione di un aumento di capitale, la trasformazione in società per azioni e la quotazione in Borsa.
      In data 5 marzo 2016 l'Assemblea degli azionisti della banca ha deliberato la trasformazione in società per azioni, un aumento di capitale da 1,5 miliardi di euro e la quotazione in Borsa delle azioni (tramite un'operazione di Initial Public Offering, IPO).
      Il 26 marzo 2016 l'Assemblea degli azionisti ha ritenuto di non adottare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della banca ai sensi dell'articolo 2393, comma 2, codice civile.
      L'intero aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria della Banca Popolare di Vicenza il 5 marzo 2016, è stato sottoscritto in data 29 aprile 2016 da parte di Quaestio Capital Management SGR spa, promotrice del fondo di investimento alternativo mobiliare di tipo chiuso denominato Pag. 32«Atlante». Per effetto di tale sottoscrizione, il Fondo Atlante detiene una partecipazione nel capitale della Banca pari al 99,33 per cento. È stato in tal modo realizzato il rafforzamento patrimoniale previsto nel piano e richiesto dalla BCE. La mancata costituzione di un adeguato livello di flottante non ha reso possibile la quotazione in Borsa. Il 7 luglio 2016 si è svolta l'Assemblea degli azionisti che ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.
      Con riferimento a Veneto Banca lo scorso 24 giugno si è chiusa l'offerta globale avente ad oggetto le azioni di Veneto Banca, con la realizzazione dell'aumento di capitale per 1 miliardo di euro deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria di Veneto Banca nella seduta del 19 dicembre 2015.
      L'aumento di capitale è stato sottoscritto pressoché integralmente dal Fondo Atlante, che detiene ora, per effetto di tale sottoscrizione, una partecipazione nel capitale della Banca pari al 97,64 per cento. La mancata costituzione di un adeguato livello di flottante non ha reso possibile la quotazione in Borsa.
      È stato in tal modo realizzato il rafforzamento patrimoniale previsto nel piano richiesto dalla BCE; il nuovo assetto proprietario darà avvio a un processo di modifica degli assetti di governante che si realizzerà con il ricambio degli organi sociali, previsto entro settembre 2016.
      La Banca d'Italia ha precisato che, come emerge anche dal comunicato stampa diffuso dall'intermediario lo scorso 28 giugno, Veneto Banca ha convocato per il prossimo mese di settembre l'assemblea dei soci, al fine di deliberare in merito all'esperimento dell'azione di responsabilità, mentre risulta prevista per il prossimo 8 agosto l'assemblea per la nomina dei nuovi organi sociali.

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ALLEGATO 2

5-09160 Fregolent: Applicazione alle unioni civili tra persone dello stesso sesso delle agevolazioni tributarie per l'acquisto di mobili previste in favore delle giovani coppie.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con il documento in esame gli onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito all'applicabilità dell'agevolazione fiscale in favore delle giovani coppie che acquistano mobili ad arredo dell'unità immobiliare acquistata e adibita ad abitazione principale, introdotta dall'articolo 1, comma 75 della legge n.  208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), anche alle cosiddette unioni civili tra persone dello stesso sesso come disciplinate dalla legge 76 del 2016.
      Gli onorevoli interroganti infatti evidenziano che l'articolo 1, comma 20, della predetta legge, stabilisce che, al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.
      Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
      È opportuno preliminarmente richiamare il quadro normativo delineato dalla menzionata legge n.  76 del 2016.
      Il comma 1 dell'articolo unico della legge 20 maggio 2016, n.  76, entrata in vigore il 6 giugno 2016, individua la finalità della legge nell'istituzione dell'unione civile ha persone dello stesso sesso, quale specifica «formazione sociale» ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché nella disciplina delle convivenze di fatto.
      Nel riconoscere a due persone maggiorenni dello stesso sesso il diritto di costituire una unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni, la disposizione prevede, inoltre, al comma 3, la registrazione degli atti di unione civile nell'archivio dello stato civile. Il documento attestante la costituzione del vincolo deve contenere, tra l'altro, i dati anagrafici delle parti e l'indicazione della loro residenza.
      Il comma 2, richiamato dagli onorevoli interroganti, dispone che – fatte salve le disposizioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull'adozione (legge 4 maggio 1983, n.  184) – le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, trovino applicazione anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso.
      Deve precisarsi, altresì, che ai sensi dei commi da 28 a 31 dell'articolo unico della legge in argomento è prevista, inoltre, una delega al Governo per l'ulteriore regolamentazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
      Tra i principi e criteri direttivi cui deve conformarsi la normativa delegata – adottata su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, Pag. 34del lavoro e delle politiche sociali e degli affari esteri – sono compresi:
          l'adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alla disciplina dettata dalla citata legge n.  76 del 2016;
          le modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento delle disposizioni contenute nella legge n.  76 del 2016 con quelle contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

      Il comma 34, infine, affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il compito di stabilire «le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a)».
      Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, non sussiste alcuna preclusione, dal punto di vista della normativa fiscale, ad estendere il « bonus mobili» previsto per le giovani coppie (articolo 1, comma 75 della legge n.  208 del 2016) ai componenti dell'unione civile, stante l'equiparazione del vincolo giuridico derivante dall'unione civile a quello derivante dal matrimonio.
      Ai fini della detrazione medesima è, tuttavia, necessario che sussistano tutte le ulteriori condizioni illustrate nella circolare n.  7/E del 2016 dell'Agenzia delle entrate.
      È necessario, in particolare, che, analogamente a quanto richiesto per le coppie coniugate, l'unione civile sia validamente costituita nell'anno 2016.

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ALLEGATO 3

5-09161 Gebhard: Inclusione nell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata degli indirizzi PEC dei tributaristi.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Gli onorevoli interroganti, con il question time in esame, rilevano come il mancato inserimento degli indirizzi PEC dei professionisti di cui alla legge n.  4 del 2013, relativa alle professioni non ricomprese in ordini e collegi, nell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), istituito con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82, comporta notevoli problemi operativi per l'adempimento di taluni obblighi a cui i professionisti medesimi sono soggetti.
      A conferma della serietà della situazione, gli interroganti ricordano, per esempio, come tutti gli atti di riscossione inviati da Equitalia spa e destinati ad imprese e professionisti vengono recapitati esclusivamente tramite PEC.
      Conseguentemente, chiedono che tale situazione venga risolta favorendo la possibilità di stipulare accordi tra tributaristi, o meglio professionisti non ricompresi in ordini e collegi, ed Equitalia spa, sull'esempio di quello vigente tra tributaristi ed Agenzia delle entrate, nonché tramite l'inserimento degli indirizzi PEC dei professionisti di cui trattasi nell'elenco denominato INI-PEC, di cui si è fatto innanzi cenno.
      Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti, si riferisce quanto segue.
      L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n.  602/1973, come modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo n.  159/2015, prevede che nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica della cartella di pagamento avvenga esclusivamente a mezzo Posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata (INI-PEC).
      Lo stesso articolo prevede, poi, che «se l'indirizzo di Posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sita informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio».
      Risulta evidente, pertanto, che le citate modalità di notifica (e, in particolare, l'attività di deposito dell'atto nei casi in cui la notifica a mezzo PEC non vada a buon fine) non possano riguardare soggetti diversi da quelli iscritti in INI-PEC, quali gli iscritti alla categoria dei tributaristi.
      Ciò non esclude, tuttavia, la possibilità di applicare l'ulteriore previsione contenuta nello stesso articolo 26, ai sensi della quale «per le persone fisiche intestatarie di una casella di Posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'Agente della riscossione all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.  82».

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ALLEGATO 4

5-09281 Paglia: Dati circa i crediti deteriorati della banca Monte dei Paschi di Siena relativi a mutui, crediti chirografari e crediti fondiari, nonché circa le obbligazioni subordinate emesse dalla stessa banca.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Giovanni Paglia ed altri pongono quesiti in ordine alla situazione della Banca Monte dei Paschi di Siena.
      Al riguardo sentita la Banca d'Italia si fa presente che sulla base dei dati del bilancio al 31 dicembre 2015 il totale dei mutui erogati da Monte dei Paschi di Siena era pari a 67 miliardi di euro, i mutui deteriorati erano pari a 15 miliardi di euro. Le obbligazioni subordinate emesse dalla banca sono ad oggi pari, al netto della quota riacquistata, a circa 5,1 miliardi di euro (stima basata sui dati gestionali della banca al 31 marzo 2016 al netto dei titoli scaduti a fine maggio), di cui 2,1 miliardi di euro collocate nel 2008 con taglio pari a euro 1.000.
      In particolare a fine 2015 la Banca Monte dei Paschi di Siena deteneva crediti deteriorati lordi pari a 46,9 miliardi di euro, con un'incidenza sul totale impieghi verso clientela del 35 per cento. In dettaglio, le sofferenze lorde ammontavano a 26,6 miliardi di euro (20 per cento degli impieghi), mentre i crediti classificati come «inadempienze probabili» ammontavano a 17,4 miliardi di euro (13 per cento degli impieghi).
      Il tasso di copertura medio sul portafoglio dei crediti non-performing ha registrato un sensibile incremento dal 2013 al 2015, passando dal 41,8 per cento al 48,5 per cento, dato superiore alla media di sistema del dicembre 2015 (45,4 per cento).
      Nell'ambito del piano di dismissione dei crediti deteriorati sono stati ceduti 900 milioni di euro nel 2014, 2,1 miliardi di euro nel 2015 ed 290 milioni di euro nell'anno in corso. La banca sta valutando un notevole incremento dell'ammontare di ulteriori cessioni di crediti deteriorati rispetto a quanto pianificato nel piano industriale approvato lo scorso anno, che prevedeva la cessione di 5,5 miliardi di euro di sofferenze entro il 2018.
      Da fine 2011 a fine 2015 le attività ponderate per il rischio, anche a seguito del piano di ristrutturazione approvato dalla Commissione Europea nel novembre 2013, si sono ridotte del 33 per cento e il totale dei crediti verso clientela del 24 per cento.
      Si soggiunge infine che Banca Monte dei Paschi di Siena fa parte del campione di banche italiane sottoposte allo stress test EBA, i cui risultati saranno resi noti il 29 luglio 2016.
      Gli stress test sono esercizi ipotetici basati su scenari macroeconomici avversi. I risultati delle prove di stress concorrono, insieme con altri fattori di natura sia quantitativa sia qualitativa, a formare la valutazione complessiva delle autorità di vigilanza sulla situazione dei singoli intermediari.
      Secondo quanto già riferito dal Ministro Padoan in occasione del Question Time di ieri, il sistema bancario italiano è in grado di implementare soluzioni di mercato sostenibili ed efficaci di fronte ad eventuali fabbisogni di aumento di capitale e lo smaltimento di sofferenze, anche sfruttando strumenti messi a disposizione dal Governo come la garanzia sulle cartolarizzazioni di sofferenze, i cosiddetti Gacs, gli schemi che prevedono un'accelerazione delle risoluzioni Pag. 37concorsuali e naturalmente strumenti del settore privato come il Fondo Atlante. Sono soluzioni che il Governo segue con interesse ed attenzione nel rispetto delle proprie competenze.
      Si soggiunge infine che allo stato attuale non è possibile fornire alcuna indicazione in merito agli stress test stante la riservatezza dei risultati fino alla pubblicazione prevista domani 29 luglio.

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ALLEGATO 5

5-09282 Ruocco: Attuazione della delega per il riordino degli incentivi fiscali in favore delle imprese marittime.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con il question time in esame viene richiamata la legge n.  122 del 7 luglio 2016 – legge europea 2015-2016 – con la quale il Governo è stato delegato ad adottare un decreto legislativo di riordino degli incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, ai sensi dell'articolo 24, commi 11-15.
      In particolare, il citato articolo 24, comma 12, lettera b), limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro/pax adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, prevede l'attribuzione dei benefici fiscali e degli sgravi contributivi, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge n.  457/97, convertito in legge n.  30/98, alle sole imprese che imbarchino sulle stesse esclusivamente personale italiano o comunitario.
      In relazione alla scadenza del 31 luglio 2015 prevista per l'adozione del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 24, gli interroganti chiedono se siano stati intrapresi presso il Ministero dell'economia e delle finanze eventuali studi ed analisi finalizzati all'attuazione della predetta delega e se sia stata valutata la possibilità di estendere la limitazione dei benefici fiscali, previsti dagli articoli 4 e 6 del decreto-legge n.  457/97, anche alle altre navi del settore commerciale, iscritte nel registro internazionale che imbarchino esclusivamente personale italiano o comunitario.
      Al riguardo, si rappresenta che in relazione all'attuazione della delega di cui all'articolo 12 del 7 luglio 2016, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato costituito un tavolo di lavoro riguardante l'adozione del decreto legislativo di riordino degli incentivi fiscali previdenziali e contributivi a favore delle imprese marittime. Infatti, il decreto legislativo di cui trattasi deve essere adottato su proposta di tale Ministero.
      Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che il Sottosegretario di Stato, onorevole Vicari, all'esito di una riunione che si è svolta il 26 luglio 2016 a cui hanno partecipato rappresentanti della Presidenza del Consiglio, del Dipartimento per le politiche europee, del Ministero del lavoro, dell'INAIL, dell'INPS e del Ministero dell'economia e delle finanze, ha inviato lo schema di decreto legislativo di cui trattasi alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

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ALLEGATO 6

5-08252 Cariello: Iniziative per rendere più sicuro il meccanismo di concessione delle attività di riscossione dei tributi provinciali e comunali.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti segnalano, preliminarmente, una vicenda giudiziaria ancora in corso, che ha coinvolto i vertici della CE.R.IN. Srl, società esercente l'attività di riscossione dei tributi per il comune di Bitonto e per altri comuni della provincia di Bari e la SIART Srl, società esercente l'attività di gestione di database, con partecipazione di maggioranza da parte della citata società CE.R.IN.
      In particolare, secondo gli inquirenti, gli amministratori delle due società, negli anni 2012-2014, avrebbero posto in essere articolate operazioni societarie e finanziarie finalizzate a depauperare il patrimonio della CE.R.IN. Srl, con pregiudizio per i creditori sociali, appropriandosi, altresì, di somme derivanti dalla riscossione dei tributi, di pertinenza esclusiva delle rispettive amministrazioni locali.
      Tanto premesso, gli interroganti chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze se intenda assumere adeguate iniziative normative atte a rendere più efficaci, efficienti e sicure le procedure di affidamento dei servizi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, estendendo anche ai concessionari locali il sistema di autorizzazioni previsto per il servizio nazionale.
      Al riguardo, il Dipartimento delle Finanze riferisce che in data 8 febbraio 2016, a seguito di notizie riportate da organi d'informazione, ha indirizzato richieste di informazioni a tutti i comuni gestiti dalle due società in ordine alla gestione dei tributi. I risultati saranno portati all'attenzione della Commissione dell'Albo.
      Il Comando Generale della Guardia di finanza ha comunicato che su delega dell'Autorità giudiziaria e della Procura regionale della Corte dei conti di Bari sono in corso indagini di polizia giudiziaria ed accertamenti per danni erariali concernenti la gestione della Soc. CE.RIN. Srl. Nell'ambito dell'indagine di cui trattasi sono stati arrestati due amministratori delle predette società.
      La Procura della Repubblica di Bari ha confermato che nei loro confronti è aperta un'indagine.
      In data 23 marzo 2016, a seguito di espressa richiesta della Commissione dell'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n.  446 del 1997, è iniziato il procedimento amministrativo di sospensione dall'Albo delle predette società per il venir meno del requisito dell'onorabilità ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale n.  289 del 2000.
      Il 13 maggio scorso la Commissione di cui trattasi ha deliberato la sospensione in via cautelare della Soc. CE.R.IN. Srl, in quanto questa non avrebbe trasmesso risposta ai contesti addotti.
      Il Dipartimento delle Finanze tiene a precisare che tutte le operazioni societarie sono oggetto di controlli cartolari, come previsto dall'articolo 16 del decreto ministeriale n.  289 del 2000, anche con l'ausilio della Guardia di finanza e della Camera di Commercio, e sottoposte al vaglio della Commissione.Pag. 40
      Per ciò che concerne la richiesta degli onorevoli interroganti di implementare controlli più pervasivi sulla raccolta dei tributi da parte degli enti locali, si fa presente che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, all'articolo 153, comma 4, già prevede espressamente che «Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposta alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e più in generale alla salvaguardia degli equilibri, finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica».
      Infine, per quanto attiene l'auspicio di iniziative atte a rendere più efficaci, efficienti e sicure le procedure di affidamento dei servizi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, il Governo, come già più volte annunciato, ha avviato approfondimenti nell'intento di riformare il sistema della riscossione coattiva delle entrate pubbliche.
      Lo scopo è – in coerenza con la linea intrapresa con il decreto legislativo 24 settembre 2015, n.  157, e con le rinnovate convenzioni con le agenzie fiscali, in corso di stipula – sempre quello di reindirizzare l'attività dell'amministrazione finanziaria complessivamente intesa in direzione di un sistema più equo, trasparente e orientato alla crescita, affermando la necessità di un approccio collaborativo tra amministrazione fiscale e imprese e cittadini. In tale contesto, può essere verificata la possibilità di affinare anche il sistema di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi degli enti locali.