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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 settembre 2016
691.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-07607 Capozzolo: Sospensione dell'autorizzazione per la costruzione di una centrale elettrica nel comune di Capaccio.

TESTO DELLA RISPOSTA

      La positiva determinazione del Consiglio dei Ministri del 6 gennaio 2016 e relativa all'autorizzazione di una centrale a biomasse nel comune di Capaccio, è stata già posta all'attenzione del Governo anche con una serie di atti di sindacato ispettivo.
      A giudizio dell'interrogante sarebbero infatti molteplici le ragioni ostative alla realizzazione della centrale a biomasse e tali ragioni, relative a svariati profili di tutela paesaggistica e ambientale e, soprattutto, sanitari, sarebbero ancora attuali.
      L'Interrogante chiede, pertanto, di sapere se il Governo, in considerazione di quanto esposto intenda rivedere la suddetta decisione e sospendere l'autorizzazione rilasciata.
      Ciò premesso, informo qualora non fosse già noto che, il Consiglio dei Ministri del 10 agosto scorso, in considerazione di nuovi elementi forniti del citato Comune che hanno condotto ad una diversa valutazione, ha riesaminato la propria delibera del gennaio 2016. L'impianto di cui si tratta, quindi, allo stato non verrà realizzato.

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ALLEGATO 2

5-09258 Ricciatti: Iniziative per contrastare il fenomeno della contraffazione nel settore dei prodotti per la salute.

TESTO DELLA RISPOSTA

      In merito alle questioni poste dagli Onorevoli Interroganti, per la parte di competenza del Ministero dello sviluppo economico, rappresento quanto segue.
      Preliminarmente, occorre evidenziare che nell'ambito del fenomeno della contraffazione, argomento dell'atto di cui discutiamo, il Ministero non svolge attività di indagine e di accertamento, riservate alle forze di polizia, ma si occupa piuttosto di analizzare e monitorare il fenomeno al fine di ottenerne una visione organica ed unitaria.
      In particolare, il MiSE in forma coordinata con altre Amministrazioni, definisce le policy di contrasto e promuove iniziative di sensibilizzazione al fine di accrescere nei cittadini la consapevolezza degli effetti negativi che il fenomeno della contraffazione produce sull'economia nel suo complesso e sulla sicurezza e salute dell'intera comunità.
       Il coordinamento con le altre Amministrazioni impegnate a vario titolo nella lotta alla contraffazione si svolge nell'ambito del Consiglio nazionale anticontraffazione (CNAC), un organismo interministeriale operativo dal 2011 e presieduto dal Ministro dello sviluppo economico con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento strategico delle iniziative intraprese da ogni amministrazione in materia di lotta alla contraffazione.
      In tale ambito, il Ministero ha lavorato per la revisione e il rafforzamento della disciplina attuale per la tutela della proprietà industriale finalizzata proprio a migliorare la protezione delle imprese sane, perno del sistema industriale italiano, che registrano titoli di proprietà industriale.
      L'assemblea del CNAC del 14 luglio 2015 ha, infatti, approvato delle linee di indirizzo emendative della disciplina penale in materia di contraffazione oltre che proposte di semplificazione degli adempimenti per la polizia giudiziaria per la catalogazione dei prodotti contraffatti sequestrati. Tale contributo normativo potrà coordinarsi con il lavoro su temi analoghi della Commissione Parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo.
      Ulteriori azioni di contrasto alla contraffazione vengono realizzate nell'ambito delle linee d'intervento individuate dal CNAC nei seguenti settori: comunicazione, informazione e formazione destinate ai consumatori; enforcement; rafforzamento dei presidi territoriali; lotta alla contraffazione via internet; formazione alle imprese in tutela della proprietà industriale; tutela del made in Italy dai fenomeni di usurpazione all'estero.
      Per contrastare in maniera serrata e capillare il fenomeno contraffattivo sul territorio ed impedirne il radicamento, lo scorso anno sono state firmate le Linee Guida in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno della contraffazione, elaborate dal Ministero dell'Interno e dal Ministero dello Sviluppo Economico.
      Tale strumento ha permesso di rendere più coerenti gli interventi a livello territoriale con gli indirizzi strategici del CNAC. Punto focale dell'azione anticontraffazione Pag. 76sul territorio sono i Prefetti, che si avvalgono dello strumento del protocollo di intesa tra gli operatori pubblici e privati interessati all'attività anticontraffazione a livello locale per individuare le competenze specifiche e gli interventi più mirati. Le Linee Guida identificano, quindi, le aree di intervento più rilevanti e prevedono meccanismi di feedback verso le Amministrazioni centrali, in modo che le stesse possano recepire le necessità specifiche di ciascun territorio e orientare così le strategie nazionali.
      Con l'adozione delle Linee Guida si punta ad armonizzare le linee strategiche anticontraffazione in tutto il Paese e a diffondere un modello di governance che prevede il coinvolgimento di attori pubblici e privati, già sperimentato positivamente nell'ambito del CNAC.
      La promozione in tutte le sedi delle Linee Guida e degli strumenti ivi contenuti, è una delle attività che più di recente stanno impegnando il Ministero dello sviluppo economico.
      Nella consapevolezza che le politiche di contrasto al fenomeno contraffattivo devono essere composte da una costante attività di sensibilizzazione dei cittadini, nonché da altre azioni che affrontino il tema della cooperazione internazionale, del supporto alle imprese del nostro made in Italy, del contrasto alla contraffazione online, il MISE si è reso promotore di un Piano Nazionale Anticontraffazione che integra azioni diverse volte ad affrontare il falso nelle sue variegate sfaccettature.
      Il Piano è composto – oltre che dalla Settimana Anticontraffazione realizzatasi nello scorso mese di giugno con eventi, seminari e animazione nelle principali piazze italiane – anche dal rafforzamento dei presidi territoriali per la lotta al falso e da altre misure, come quelle volte alla diffusione della conoscenza della proprietà industriale tra le imprese in chiave preventiva, con la messa online di uno strumento per la prediagnosi dedicato alle imprese minori.
      Inoltre, è previsto il potenziamento degli strumenti già esistenti come la Linea diretta anticontraffazione, gestita in collaborazione con la Guardia di Finanza, anche grazie ad una App che renderà ancora più semplice e rapido segnalare casi di violazione dei diritti. Sarà altresì rafforzato il coordinamento operativo con Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza, atto a fornire risposte rapide ai casi più complessi di contraffazione segnalati dai detentori dei diritti.
      Per completezza, segnalo che il Ministero dello sviluppo economico ha promosso, altresì, importanti sinergie tra attori pubblici e privati nell'ambito del contrasto alla contraffazione via internet, culminato con il raggiungimento dell'accordo Carta Italia, sottoscritto dalle Associazioni dei fornitori di contenuti online e dei titolari dei diritti nell'ambito dell'ultima riunione del CNAC.
      Tale accordo prevede l'impegno dei firmatari ad individuare e porre in atto misure che consentono l'individuazione delle offerte relative a prodotti non autentici prima della loro messa in vendita online, nonché a prevenire il ripetersi di questo tipo di offerte.
      Si tratta di uno strumento di avanguardia non solo per l'Italia, ma anche nel contesto europeo, dove non sono numerose le esperienze analoghe, a testimonianza del costante impegno del Ministero dello sviluppo economico nella tutela della originalità dei prodotti commercializzati sul mercato italiano.

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ALLEGATO 3

5-09292 Vallascas: Contrasto a pratiche commerciali sleali o scorrette nella vendita di biglietti aerei online.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo di cui si discuterà, informo per la parte di specifica competenza del Ministero dello sviluppo economico e comunico quanto segue.
      Gli interroganti osservano come alcune compagnie aeree ed agenzie di viaggio online applichino commissioni aggiuntive a chi usa come mezzo di pagamento una carta di credito che non faccia parte del diretto circuito dell'agenzia di viaggio prescelta o convenzionate o pubblicizzate. Lamentano, inoltre, che tale pratica comporta in alcuni casi la triplicazione del prezzo del biglietto acquistato dal consumatore il quale ne viene a conoscenza solo dopo aver terminato la procedura di inserimento dei dati necessari all'acquisto.
      A tale proposito vorrei rilevare che la disciplina giuridica dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali ed a distanza è stata recentemente novellata tramite il Decreto Legislativo n.  21 del 21 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  58 dell'11 marzo 2014 che ha sostituto alcuni articoli del Codice del Consumo (il Capo 1 del titolo 3, parte III artt. 45-67). Con tale Decreto è stata recepita nel nostro ordinamento italiano la Direttiva 2011/83/UE (nota come la Direttiva Consumer Rights) che ha apportato importanti innovazioni in materia di diritti dei consumatori, innalzando il relativo livello di protezione.
      Nel caso di specie, una transazione economica on-line volta all'acquisto di un titolo di viaggio rientra nella definizione di» contratto a distanza» di cui all'articolo 45, lettera g) del Codice del consumo, ovvero quel tipo di contratto, avente ad oggetto la vendita di beni e servizi, in cui la negoziazione e la stipulazione devono avvenire senza la presenza fisica e simultanea del consumatore e del professionista, utilizzando esclusivamente come canale di vendita i mezzi di comunicazione a distanza.
      A riguardo, l'articolo 49 disciplina le informazioni precontrattuali obbligatorie che il professionista deve fornire al consumatore con riferimento ai contratti a distanza ed a quelli negoziati fuori dei locali commerciali, in quanto, prima che il consumatore sia vincolato contrattualmente, ovvero durante la fase propedeutica all'acquisto, il professionista deve fornire informazioni scritte in modo chiaro comprensibile ed adeguate al mezzo di comunicazione a distanza utilizzato. Il consumatore, quindi, deve ricevere notizia, in brevi e inter alia, delle caratteristiche di beni e servizi, del prezzo totale, delle modalità di pagamento e consegna, della durata del contratto.
      Per ciò che riguarda l'interrogazione in parola e le pratiche commerciali scorrette che concernono possibili maggiorazioni per l'uso di determinate carte di credito, è di fondamentale importanza richiamare sia la lettera e) comma 1 e comma 6 dell'articolo 49 sia l'articolo 62 del medesimo Codice, rubricato «tariffe per l'utilizzo dei mezzi di pagamento». Dalla lettura congiunta della richiamata normativa si rileva che non solo il professionista in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, non può imporre al consumatore, qualora non utilizzi contante (ad Pag. 78es. in caso di pagamenti con carte di credito o bancomat),tariffe superiori, ma che il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte deve essere specificato in fase precontrattuale e nel caso in cui il professionista non adempie agli obblighi di informazione sulle spese aggiuntive o sugli altri costi di cui al comma 1, lettera e), o, ancora, sui costi della restituzione dei beni di cui al comma 1, lettera i) il consumatore non deve sostenere tali spese o gli eventuali costi aggiuntivi.
      Da quanto contenuto nell'atto di sindacato di cui discutiamo, invece, il consumatore avrebbe scoperto il prezzo finale al termine della transazione e che tale sovraprezzo era causato dalle spese del servizio dell'uso di determinate carte di credito. Tale pratica, pertanto, non consente agevolmente al consumatore/acquirente di venire a conoscenza in fase di prenotazione delle eventuali commissioni applicate, motivo per cui ciò integrerebbe i presupposti di una pratica commerciale scorretta, perché in violazione della disciplina prevista dal Codice del Consumo, nonché della già richiamata Direttiva.
      In questo quadro, tuttavia, non sembra essere opportuno assumere «iniziative normative», perché tale operazione normativa è stata recentemente svolta tramite il citato D.lgs. n.  21 del 21 febbraio 2014 di attuazione della Direttiva 2011/83/UE, che come è noto, disciplina i contratti a distanza ed i contratti conclusi fuori dai locali commerciali nonché i relativi obblighi di informativa precontrattuale quali le modalità di pagamento, le garanzie a favore del consumatore, le caratteristiche del prodotto o del servizio e l'obbligo di forma scritta e di un linguaggio chiaramente comprensibile.
      Allo stesso tempo, ritengo opportuno che siano poste in essere iniziative di informazione, sensibilizzazione ed educazione volte a garantire una tutela effettiva del «contraente più debole» ed una corretta e generalizzata applicazione delle norme vigenti in materia.
      Evidenzio comunque che sia in materia di pratiche commerciali scorrette, sia in materia di contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali, il potere di vigilanza e sanzionatorio sulle pratiche commerciali scorrette, è attribuito all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), così come previsto dalle disposizioni degli artt. 27 e 66 del Codice del consumo.

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ALLEGATO 4

5-09395 Lodolini: Attuazione del piano industriale della Società JP Industries.

TESTO DELLA RISPOSTA

      In merito alle questioni evidenziate dagli Onorevoli interroganti, relative allo stato di crisi dell'azienda ex Merloni J&P Industries, rappresento, preliminarmente e qualora non fosse noto, che in data 4 agosto scorso il Vice Ministro Onorevole Bellanova ha dichiarato che «..nella giornata del 4 agosto, l'azienda ha comunicato di aver accolto l'invito del Governo al ritiro della mobilità per i 400 lavoratori interessati».
      Con riguardo, invece, alle richieste inerenti l'esecuzione della vendita a suo tempo sottoscritta tra i Commissari straordinari del Gruppo Merloni e la JP Industries Spa (imprenditore Porcarelli), si forniscono le seguenti informazioni:
      1. Con contratto del 27.12.2011, Antonio Merloni S.p.a. in amministrazione straordinaria, trasferiva i propri complessi aziendali a JP Industries S.p.a. Il contratto prevedeva, tra l'altro, l'obbligo, da parte dell'acquirente, di proseguire l'attività imprenditoriale per un periodo di quattro anni dalla stipula del contratto (a fronte di un obbligo legale minimo, ex articolo 63, comma 2, D.lgs. 270/1999 pari a due anni) e a garantire, per il medesimo periodo, il mantenimento di un livello occupazionale pari a non meno di 700 dipendenti (fatta esclusione per i casi di cessazione del rapporto di lavoro diversi dal licenziamento).
       2. I Commissari hanno vigilato in merito all'adempimento di tale obbligo, richiedendo all'acquirente JP Industries relazioni informative periodiche che, tra l'altro, indicassero il numero di dipendenti occupati per ogni periodo di riferimento, nonché gli investimenti effettuati per il mantenimento dell'attività imprenditoriale. Dalle relazioni ottenute dall'Acquirente nonché dall'esame dei bilanci relativi agli anni 2012-2015, emergono i seguenti dati relativi al mantenimento dei livelli occupazionali:
      Anno 2012 Dipendenti 707 (Dipendenti impiegati (FTE) 176); Anno 2013 Dipendenti 703 (Dipendenti impiegati (FTE) 221); Anno 2014 Dipendenti 695 Dipendenti impiegati (FTE) 211; Anno 2015 Dipendenti 686 Dipendenti impiegati (FTE) 202. Risulta, altresì, dai medesimi dati, che l'Acquirente ha effettuato i seguenti investimenti: Anno 2012 Investimenti (eurok) 4.046; Anno 2013 Investimenti (eurok) 3.948; Anno 2014 Investimenti (eurok) 1.792; Anno 2015 Investimenti (eurok) 3.283 (Totale investimenti eurok 13.069).
      L'Acquirente ha comunicato che il minor numero dei dipendenti per l'anno 2014 (695 a fronte di 700), nonché per l'anno 2015 (686 a fronte di 700) risultano dovuti a decessi, pensionamenti o dimissioni volontarie. Per quanto riguarda il livello degli investimenti effettuati, i Commissari hanno fatto osservare (con i rilievi comunicati all'Acquirente in seguito alla ricezione delle relazioni informative) come i medesimi non fossero in linea con quelli previsti nel piano industriale adottato dall'Acquirente nel corso della procedura di vendita. L'Acquirente ha motivato l'andamento dell'attività industriale al di sotto delle attese in ragione delle conseguenze della pendenza del giudizio relativo alla validità del contratto di cessione del 27 dicembre Pag. 802011 e del correlativo grado di incertezza sulle prospettive dell'azienda che ne derivava sul mercato.
      Sul punto, i Commissari hanno altresì precisato che sono in attesa di ricevere da JP Industries S.p.a. una relazione conclusiva relativa all'attività svolta nel quadriennio 2012-2015, destinata raccogliere i dati conclusivi relativi agli investimenti effettuati, all'andamento del fatturato e all'esposizione debitoria. Si sono pertanto riservati di svolgere le ulteriori valutazioni e di promuovere le eventuali iniziative che si dovessero rendere necessarie, all'esito della ricezione di tale relazione conclusiva.
      3. Con riferimento al giudizio relativo alla validità del contratto di cessione, occorre precisare che, in accoglimento del ricorso presentato dagli Istituti Bancari, con sentenza del Tribunale di Ancona del 20.9.2013 (confermata dalla Corte d'Appello di Ancona con sentenza del 28.4.2014) è stata dichiarata la nullità del contratto di cessione del ramo aziendale del 27.12.2011.
      Con sentenza del 24.11.2015, la Cassazione ha cassato la sentenza di secondo grado, affermando un principio di diritto favorevole alla procedura di A.S., ma ha rinviato la controversia alla Corte d'Appello di Ancona per la pronuncia sul merito e sulle spese di lite.
      Allo stato, il giudizio di rinvio risulta promosso da parte dell'acquirente JP Industries limitatamente alle spese di lite, nonché (a quanto si apprende da notizie informali) da parte degli Istituti Bancari. Con riguardo a quest'ultima iniziativa, la Procedura è in attesa di ricevere, unitamente all'atto di impulso processuale, il relativo decreto di fissazione di udienza.
      Per altro verso, come noto, è in fase avanzata, anche in ragione dell'approssimarsi delle scadenze processuali, una trattativa volta a definire i termini di una intesa transattiva che, anche sulla scorta del principio di diritto fissato dalla Suprema Corte di Cassazione, renda superflua la prosecuzione del giudizio sulla validità della cessione dei complessi aziendali facenti capo alla Antonio Merloni S.p.A. con il definitivo accertamento della validità del contratto di cessione degli assets aziendali da parte di JP Industries S.p.a.
      Rappresenta, ancora che, non esiste presso preso i competenti uffici del Ministero dello sviluppo economico un fascicolo specifico recante un carteggio tra il Ministero medesimo e la JP, in quanto l'Amministrazione ha quali interlocutori diretti i Commissari, i quali ultimi interagiscono con il soggetto acquirente (JP).
      Ciò nondimeno, come noto, è da tempo aperto presso il Ministero un tavolo di confronto con tutti gli interlocutori interessati (banche, acquirente, Commissari) finalizzato a favorire e salvaguardare il buon esito dell'operazione.
      Infine, nello specifico del programma di investimenti produttivi e di ricerca e sviluppo proposto dalla J&P Industries, finalizzato alla sua riqualificazione produttiva ed all'ampliamento della sua gamma di prodotti, si rammenta che il medesimo è stato valutato dal Ministero dello sviluppo economico coerente con la strumentazione agevolativa di riferimento (decreto ministeriale primo aprile 2015 e legge n.  181 del 1989).
      Il Ministero dello sviluppo economico ha quindi confermato la propria disponibilità a formalizzare un accordo di programma con le regioni Marche e Umbria, allo scopo di promuovere il progetto con risorse finanziarie pubbliche per 24 milioni di euro, fatta salva la dimostrazione della disponibilità, da parte dell'acquirente, di ulteriori risorse finanziarie private, necessarie per la realizzazione del progetto di sviluppo nel suo complesso.
      Il MiSE è consapevole degli sforzi e degli impegni da assumere per condurre ad un esito positivo la vicenda e pertanto continuerà a seguire con la massima attenzione l'evolversi della situazione.