ALLEGATO 1
Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016 (C. 4108 Governo, approvato dal Senato).
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4108 Governo, già approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016»,
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
Pag. 26ALLEGATO 2
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Cubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014 (C. 4109 Governo, approvato dal Senato).
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4109 Governo, già approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Cubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014»;
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
Pag. 27ALLEGATO 3
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Atto n. 348).
PARERE APPROVATO
La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Atto n. 348);
preso atto che il provvedimento in esame si è reso necessario in seguito all'istituzione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), disposta con i decreti legislativi n. 149 del 2015 e n. 150 del 2015, provvedimenti attuativi della legge n. 183 del 2014 (cosiddetto Jobs act);
richiamate, a tale riguardo, le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 149 del 2015 e dell'articolo 4, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 150 del 2015, ai sensi delle quali si prevede che il Ministero debba provvedere a modificare la propria organizzazione e a rideterminare le dotazioni organiche del personale;
rilevato che lo schema in esame, pertanto, adegua l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attualmente contenuta nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2014, n. 121 – che viene conseguentemente abrogato dall'articolo 15 del provvedimento in esame – ridefinendo l'assetto delle strutture di livello dirigenziale generale (Segretariato generale e Direzioni generali), nell'ambito delle quali vengono altresì individuati i corrispondenti uffici dirigenziali non generali (Divisioni) e le relative funzioni e attribuzioni;
osservato che gli articoli da 4 a 11 riguardano le funzioni ed i compiti attribuiti alle direzioni generali e che, in particolare, l'articolo 7 concerne la ridenominazione della Direzione generale degli ammortizzatori sociali, che diventa Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, alla quale viene assegnata la competenza in materia di formazione che residua al Ministero dopo la costituzione dell'ANPAL, ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2015;
osservato, in particolare, che l'articolo 7, comma 1, lettera i), prevede, tra i compiti di tale Direzione, che essa cura la disciplina e la gestione dei contratti di solidarietà, di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e dell'articolo 5, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
rilevata, al riguardo, l'esigenza di adeguare i riferimenti normativi relativi ai contratti di solidarietà di cui al predetto articolo 7, comma 1, lettera i), in relazione alla nuova disciplina della materia introdotta Pag. 28dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (attuativo del cosiddetto Jobs act);
preso atto che la nuova tabella relativa alle dotazioni organiche del Ministero, di cui all'articolo 12, comma 1, dello schema di regolamento in esame (che sostituisce quella dell'articolo 17 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 121 del 2014), prevede 12 dirigenti di I fascia, 50 dirigenti di II fascia, 652 personale di Area III, 433 di Area II e 22 di Area I, per un totale complessivo di 1.169 unità di personale;
osservato che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, la ripartizione nei profili professionali del personale appartenente alle Aree Prima, Seconda e Terza sono demandate ad un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per il quale non è previsto un termine di emanazione;
rilevato che l'articolo 14 prevede l'obbligo per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in esito alla pubblicazione del provvedimento in esame, di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le modalità, le procedure ed i criteri di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
ricordato, in proposito, che è stato di recente esaminato dalle Camere lo schema di decreto legislativo di riforma della dirigenza (A.G. 328), adottato in attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 11 della legge n. 124 del 2015, schema che dispone una profonda riforma della dirigenza pubblica, prevedendo in particolare, all'articolo 4, una modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel senso di una revisione del sistema di conferimento degli incarichi dirigenziali;
preso atto che l'articolo 16, al comma 3, prevede che resti fermo quanto previsto dall'articolo 24 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016 e dall'articolo 9, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2016, sul trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero all'Ispettorato e dal Ministero e dall'Istituto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015 (ISFOL) all'ANPAL;
valutata l'opportunità di sostituire il riferimento all'Istituto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015 con quello all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), dal momento che l'ISFOL assumerà tale denominazione a decorrere dal 1o dicembre 2016;
richiamate le osservazioni formulate, nel parere espresso sullo schema di decreto, dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza di sezione del 30 agosto 2016;
preso atto dei rilievi espressi dalla XI Commissione nella seduta del 16 novembre 2016,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, lettera i), si segnala l'opportunità di adeguare i riferimenti normativi relativi ai contratti di solidarietà alla nuova disciplina della materia introdotta dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
b) all'articolo 12, comma 2, sembra manifestarsi l'esigenza di prevedere un termine di emanazione per il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsto ai fini della ripartizione nei profili professionali del personale appartenente alle Aree Prima, Seconda e Terza.
ALLEGATO 4
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (COM(2016) 271 final).
DOCUMENTO FINALE APPROVATO
La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni,
esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (COM(2016) 271 final);
considerato che:
l'afflusso continuo di migranti che ormai da anni investe alcuni paesi membri dell'UE, con particolare riguardo alla Grecia e all'Italia ha provocato, tra le altre conseguenze, la necessità di gestire un numero sproporzionato di domande di protezione internazionale;
il carattere strutturale e non episodico della crescita dei flussi migratori verso l'Europa ha indotto le Istituzioni europee a rafforzare il sostegno a favore degli Stati membri più esposti, in particolare, attraverso un maggior coinvolgimento dell'EASO nella gestione delle domande di asilo presso i cosiddetti hotspot (centri di registrazione e di identificazione dei migranti istituiti in Grecia e Italia contemporaneamente all'avvio dei programmi di relocation), e una più diretta assistenza dello stesso EASO alle competenti amministrazioni degli Stati membri;
la proposta di regolamento in oggetto amplia il mandato attuale dell'EASO in modo da trasformarlo in una vera e propria agenzia dotata dei necessari strumenti per: intensificare la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni in materia di asilo; promuovere il diritto e le norme operative dell'Unione per garantire un alto grado di uniformità nell'applicazione del quadro giuridico relativo all'asilo; garantire una maggiore convergenza nelle valutazioni delle esigenze di protezione nell'Unione; monitorare e valutare l'attuazione delle norme europee in materia di asilo; fornire una maggiore assistenza operativa e tecnica agli Stati membri per la gestione dei sistemi di asilo e di accoglienza, in particolare nei casi di pressioni sproporzionate;
il nuovo regolamento, tra l'altro, assegnerebbe all'Agenzia il nuovo compito di assistere la Commissione europea nel rivedere regolarmente la situazione dei paesi terzi inclusi nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri;
l'articolo 12 della proposta attribuisce all'Agenzia la nuova competenza di elaborare norme operative sull'attuazione degli strumenti di diritto dell'Unione e in materia di asilo e gli indicatori utili a monitorare l'osservanza di tali norme;
merita in particolare apprezzamento la disposizione ex articolo 18 della proposta che attribuisce all'Agenzia la possibilità di inviare squadre di sostegno per l'asilo da una riserva di esperti composta da un minimo di 500 esperti degli Stati membri e da esperti distaccati dall'agenzia, nonché la capacità di fornire assistenza tecnica e operativa nei casi in cui Pag. 30uno Stato membro sia sottoposto a una pressione sproporzionata che implichi un onere eccezionalmente pesante e urgente a carico dei suoi sistemi di asilo o di accoglienza;
rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
esprime
UNA VALUTAZIONE POSITIVA
con la seguente osservazione:
si valuti se non sia più opportuno prevedere che le norme operative sull'attuazione degli strumenti di diritto dell'Unione in materia di asilo e gli indicatori ai fini del monitoraggio sul rispetto di tali misure, ancorché predisposte dall'EASO, debbano essere approvate e rese esecutive con decisione della Commissione europea.
ALLEGATO 5
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione) (COM(2016) 270 final).
DOCUMENTO FINALE APPROVATO
La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni,
esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione);
considerato che:
negli ultimi anni l'Unione europea ha dovuto fronteggiare flussi di migranti in costante aumento ed ha stentato a individuare strategie coerenti ed organiche per gestire un fenomeno che ha ormai assunto carattere strutturale e non più soltanto emergenziale;
in particolare, il ritardo che ha contrassegnato la definizione, a livello europeo, di politiche efficaci in materia ha inevitabilmente sottoposto i Paesi più esposti ai flussi tra cui, per evidenti ragioni geografiche, l'Italia, a una pressione rilevantissima e oggettivamente insostenibile;
l'evidente sperequazione prodottasi all'interno dell'Unione europea e i ripetuti drammatici incidenti che hanno provocato la morte di migliaia di persone nel tentativo di raggiungere via mare il territorio dell'Unione europea hanno finalmente indotto la Commissione europea a prospettare una serie di misure per una più giusta ripartizione degli oneri connessi al controllo delle frontiere esterne, ai salvataggi, alla prima accoglienza, al riconoscimento e alla gestione delle domande di asilo;
la gravità delle situazioni prodottesi, oltre che in Italia, in Grecia e lungo la cosiddetta rotta dei Balcani ha suggerito alla Commissione europea di attivare sistemi di redistribuzione (ricollocazione e reinsediamento) dei richiedenti protezione tra tutti gli Stati membri, in attuazione delle previsioni dei Trattati che stabiliscono che la politica europea in materia di migrazioni e asilo deve ispirarsi agli obiettivi della solidarietà e della corresponsabilizzazione;
tali misure, tuttavia, non hanno trovato se non un assai deludente riscontro sul piano pratico per la riluttanza di alcuni Stati membri a prendere effettivamente in carico i richiedenti asilo loro assegnati;
ciononostante, assai opportunamente la Commissione europea ha sostanzialmente confermato i suoi orientamenti proponendo misure ispirate alla medesima ratio, nell'ambito della riforma complessiva del regolamento cosiddetto Dublino, di cui alla proposta di regolamento in esame, che stabilisce i criteri di ripartizione della competenza degli Stati membri per quanto riguarda la trattazione delle domande di asilo nell'Unione europea; Pag. 32
meritano quindi apprezzamento larga parte delle misure previste dal Capo VII della proposta che, pur non stravolgendo i criteri che regolano la competenza degli Stati membri in materia di asilo previsti nel vigente regolamento Dublino (ed, in particolare, il principio dello Stato di primo approdo), delineano un nuovo meccanismo automatico di redistribuzione da attivarsi ogniqualvolta un Paese stia trattando un numero sproporzionato di richieste di asilo, secondo un sistema di assegnazione di quote riferite alle dimensioni e alla ricchezza di ciascun Stato membro;
suscitano, invece, forti preoccupazioni le reazioni negative che gli stessi Paesi restii all'applicazione dei programmi di ricollocazione e reinsediamento precedentemente definiti dalla Commissione europea, hanno già manifestato o sono in procinto di assumere (Repubblica Ceca, repubblica Slovacca, Romania, Ungheria e Polonia) sia in sede di Consiglio che presso i rispettivi Parlamenti che hanno approvato pareri motivati sulla proposta di regolamento in oggetto;
risulta quindi necessaria una azione molto forte da parte della Commissione europea e dei Paesi più esposti al fenomeno per garantire la piena applicazione delle decisioni già adottate per distribuire più equamente il carico dei flussi migratori e delle connesse richieste di asilo;
appaiono altresì apprezzabili le disposizioni, contenute nel Capo VI della proposta, che abbreviano i termini delle procedure di esame delle domande di protezione, così come per la presentazione di eventuali ricorsi da parte dei richiedenti asilo;
accanto agli aspetti positivi, che possono segnare un progresso significativo rispetto alla disciplina vigente, la proposta in oggetto presenta tuttavia alcune criticità che impediscono di dare una valutazione positiva del testo. Suscitano in particolare forti perplessità le disposizioni ex articolo 3 della proposta, secondo le quali lo Stato membro in cui sia stata presentata la domanda di asilo sarebbe tenuto in via preliminare a valutarne l'ammissibilità; tale previsione, non contenuta nella disciplina vigente, appare suscettibile di attribuire un ulteriore onere amministrativo eccessivamente gravoso per gli Stati di primo approdo, tra cui l'Italia;
per gli stessi motivi, suscita perplessità anche la previsione per cui lo Stato membro manterrebbe la sua competenza anche nel caso di ulteriori dichiarazioni o domande dello stesso soggetto ovvero ne caso in cui il richiedente abbia lasciato il territorio degli Stati membri o se ne sia allontanato;
occorre inoltre valutare attentamente la coerenza della previsione, di cui all'articolo 10, relativa ai minori non accompagnati, in base alla quale la competenza sarebbe attribuita allo Stato membro in cui il minore ha presentato per la prima volta la domanda, salvo che ciò non corrisponda all'interesse superiore del minore, con le più recenti pronunce della Corte di giustizia. Anche in questo caso, infatti, esiste il rischio di un significativo aggravio degli adempimenti a carico dei Paesi di primo approdo;
osservato, relativamente al citato meccanismo di solidarietà per la ripartizione dei richiedenti asilo, di cui al capo VII della proposta in oggetto, che appare necessaria una significativa riduzione della soglia del 150 per cento (al di sopra della quale scatterebbe il meccanismo automatico di redistribuzione) in modo da consentire un più ampio ricorso alla ricollocazione a favore dei Paesi di primo ingresso e rilevato che appare inoltre necessario rivedere i meccanismi di redistribuzione, includendo tra i criteri di riferimento altri elementi quali il tasso di disoccupazione, la complessiva pressione migratoria, le spese sostenute dallo Stato membro dal 2013 a oggi e la situazione delle finanze pubbliche del paese di riferimento;
osservato, inoltre, che non appare in ogni caso accettabile, in quanto palesemente Pag. 33contraddittoria con i principi di solidarietà e corresponsabilizzazione stabiliti nei Trattati, la previsione in base alla quale uno Stato membro può sottrarsi totalmente dall'obbligo di partecipare al meccanismo di redistribuzione previa corresponsione del contributo di 250 mila euro per richiedente asilo non preso in carico; la partecipazione allo sforzo di ricollocazione dovrebbe rimanere obbligatoria per una quota prestabilita, che qui si propone nella misura del 75 per cento e la facoltà di compensare finanziariamente la mancata partecipazione dovrebbe essere consentita solo per la quota non obbligatoria; in ogni caso, le misure alternative alla ricollocazione dovrebbero essere regolate sulla base di meccanismi specifici, trasparenti e predeterminati, evitando accordi e decisioni individuali, e l'eventuale inadempimento dovrà essere sanzionabile dalla Commissione anche attraverso un meccanismo di infrazione;
rilevato che occorre in ogni caso, come già sottolineato, correggere il testo proposto evitando di porre a carico dello Stato di primo ingresso l'obbligo di vagliare preliminarmente l'ammissibilità delle domande visto che tale procedura costituirebbe un aggravio piuttosto che una semplificazione tale da determinare un aumento dei tempi di attesa per l'esame della domanda di asilo;
evidenziato che, analogamente, occorre modificare le disposizioni di cui all'articolo 3 che stabiliscono la persistenza della competenza di uno stesso Stato membro nelle diverse fasi procedurali e in presenza di fatti nuovi. Tali disposizioni determinano, di fatto, un rafforzamento dell'incidenza del principio del primo ingresso, con la conseguenza di penalizzare gli Stati membri, tra cui l'Italia, che costituiscono Paesi di frontiera;
sottolineato che i criteri in base ai quali si individua lo Stato competente, previsti al capo III, dovrebbero essere modificati facendo prevalere, piuttosto che il principio di primo ingresso, una chiave di distribuzione che rifletta le dimensioni, la ricchezza e la capacità di assorbimento degli Stati membri;
rilevato che occorre modificare le disposizioni concernenti le domande di asilo dei minori, contenute nell'articolo 10, in modo da garantirne la coerenza con le pronunce adottate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (con particolare riferimento alle decisioni nelle cause C-648/11 e 648/2013) per cui, ove il minore non accompagnato presenti domanda di asilo in più di uno Stato membro, la competenza è posta a carico dello Stato in cui egli si trova;
considerata la fondamentale rilevanza delle proposte di modifica del documento in esame testé richiamate ed evidenziato che in assenza di tali misure non è possibile valutare positivamente il documento medesimo;
rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
esprime
UNA VALUTAZIONE NEGATIVA.
Pag. 34ALLEGATO 6
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione) (COM(2016) 272 final).
DOCUMENTO FINALE APPROVATO
La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni,
esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione) (COM(2016) 272 final);
considerato che:
il sistema Eurodac è il database europeo delle impronte digitali per i richiedenti asilo e per i controlli delle frontiere al fine di evitare gli ingressi irregolari nell'Unione europea;
oltre alle impronte digitali, nel sistema devono essere indicati lo Stato d'origine, il luogo e la data della domanda d'asilo, il sesso, un numero d'identificazione, nonché la data in cui sono state prese le impronte digitali; in base alla normativa vigente, le impronte sono rilevate per ogni persona di età pari o superiore a 14 anni;
per i richiedenti asilo, i dati sono conservati per dieci anni, salvo che l'interessato ottenga la cittadinanza di uno degli Stati membri; in tal caso gli elementi che lo riguardano devono essere immediatamente cancellati appena ottenuta la cittadinanza. Per i soggetti fermati in occasione dell'attraversamento irregolare di una frontiera esterna, i dati sono conservati per diciotto mesi a decorrere dalla data del rilevamento delle impronte; vengono invece cancellati immediatamente se lo straniero ottiene un permesso di soggiorno; se ha lasciato il territorio degli Stati membri ovvero se ha acquisito la cittadinanza di uno Stato membro;
il sistema Eurodac con le attuali caratteristiche si è rivelato utile e tuttavia non sufficiente a fronte del costante incremento dei flussi migratori e degli attraversamenti irregolari nell'UE;
la proposta in oggetto mira, conseguentemente, a rafforzare il sistema e a Pag. 35ampliarne le funzioni anche al fine di agevolare i rimpatri e contrastare irregolarità;
nel disegno della Commissione europea Eurodac dovrebbe, contribuire anche a evitare i movimenti secondari all'interno dell'UE;
merita apprezzamento la disposizione ex articolo 2 della proposta di regolamento in oggetto che, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati, amplia le categorie di dati e informazioni che gli Stati membri dovranno inserire in Eurodac, con particolare riguardo alle immagini dei volti delle persone;
risultano inoltre pienamente condivisibili le disposizioni di cui agli articoli 10 e 13 della proposta in oggetto, relative all'abbassamento dell'età minima per il rilevamento delle impronte digitali a sei anni, trattandosi di rendere più efficace il controllo dei movimenti dei minori non accompagnati, i quali spesso fuggono dagli istituti di accoglienza con il rischio di cadere prede dei traffici degli esseri umani, o comunque di divenire oggetto di sfruttamento e sparizioni;
appare altresì apprezzabile il contenuto del nuovo articolo 17 ai sensi del quale le serie di dati relativi dei cittadini di paesi terzi irregolarmente soggiornanti e che non chiedono asilo devono essere conservati per un periodo di cinque anni;
rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
esprime
UNA VALUTAZIONE POSITIVA
con la seguente osservazione:
si attivi il Governo affinché nel prosieguo del negoziato sulla proposta di regolamento in oggetto, in sede di Consiglio, non prevalgano le posizioni dei Paesi che, essendo contrari all'obiettivo di una riforma della politica di asilo nel senso di una maggiore uniformità, intendono mettere in discussione la portata innovativa delle proposte.