Scarica il PDF
CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 marzo 2017
785.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-09038 Manzi: Iniziative per l'ottantesimo anniversario della morte di Antonio Gramsci.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Mi riferisco all'interrogazione parlamentare con cui l'On.le Manzi, chiede quali iniziative si intenda porre in essere per celebrare l'ottantesimo anniversario della morte di Antonio Gramsci, deceduto il 27 aprile 1937, a Roma, poco dopo la scarcerazione, avvenuta per amnistia.
      Antonio Gramsci fu tra i maggiori intellettuali italiani della prima metà del Novecento. Norberto Bobbio ha ritenuto che l'influenza italiana dei Quaderni del carcere «sulla generazione che si venne formando intorno al ’50 è paragonabile solo a quella di Croce nel primo decennio del secolo». Amartya Sen, economista e filosofo indiano, premio Nobel per l'economia nel 1998, nella lectio magistralis tenuta alla Camera dei Deputati il 25 ottobre 2016, dal titolo «Antonio Gramsci and the Philosophical Revolutions», ha sottolineato come l'influenza del pensiero filosofico di Gramsci vada molto al di là del marxismo per estendersi, seppure indirettamente, per l'intera storia del pensiero filosofico recente.
      Diverse sono le iniziative dedicate ad onorare la memoria di Antonio Gramsci.
      Tra di esse, prima di tutte, va sicuramente ricordata la recente approvazione della legge 3 novembre 2016, n.  207, recante disposizioni per la « Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza», in provincia di Oristano, in cui Gramsci, a partire dal 1898, visse gli anni dell'infanzia e dell'adolescenza con i suoi familiari.
      Inoltre, con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 28 aprile del 2015, relativo ai finanziamenti ARCUS per «Progetti per eventi e manifestazioni culturali organizzate dagli Istituti Culturali» è stato assegnato un finanziamento di euro 75.000,00 alla Fondazione Antonio Gramsci Onlus di Roma per la realizzazione del progetto denominato «Antonio Gramsci e la Grande Guerra» nell'ambito degli eventi connessi alla commemorazione della Prima Guerra Mondiale.
      Il prolungarsi dei tempi di restauro degli originali dei «Quaderni del carcere» nonché alcune problematiche inerenti la logistica di svolgimento della mostra ad essi dedicata, ha portato a posticipare l'evento ai primi mesi del 2017, coincidendo così con l'anno di commemorazione degli 80 anni dalla morte di Antonio Gramsci. La mostra è stata quindi inaugurata lo scorso 15 febbraio presso le sale dell'Archivio Centrale di Stato di Roma.
      Nell'ambito del progetto è stato realizzato anche il convegno internazionale «Guerra, pace e rivoluzione in Europa tra il 1914 e il 1920», svoltosi lo scorso 25 novembre 2016.
      Per quanto riguarda le edizioni nazionali è tutt'ora in vita l'Edizione Nazionale Antonio Gramsci (istituita nel 1996 con scadenza al 2020) che, nel 2016 ha ottenuto un rifinanziamento di euro 25.000,00 ai sensi della Legge 420/97.
      Per quanto riguarda le iniziative di competenza del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, la Ministra Fedeli ha annunciato, in occasione della visita alla Casa Museo di Gramsci, lo scorso 6 marzo, in vista dell'ottantesimo anniversario della Pag. 173scomparsa di Gramsci, l'emanazione di una specifica circolare a tutte le scuole per far conoscere agli studenti tale figura fondamentale per la storia e la cultura del nostro Paese e ancora straordinariamente attuale.
      Infine, si segnala che è allo studio dei competenti uffici del MIUR la realizzazione, in occasione del citato anniversario, di specifiche iniziative (concorsi e seminari) per promuovere la conoscenza della figura di Antonio Gramsci.

Pag. 174

ALLEGATO 2

5-10399 Laffranco: Sui docenti di sostegno nel territorio umbro.

TESTO DELLA RISPOSTA

      L'On.le interrogante sollecita iniziative finalizzate a consentire ai docenti che, nell'ambito delle procedure del piano straordinario di assunzioni ai sensi della legge n.  107 del 2015, hanno ottenuto la nomina in ruolo in regioni diverse da quelle ove erano precedentemente in servizio, e che hanno successivamente beneficiato dell'assegnazione provvisoria, di «rientrare stabilmente nella provincia di assegnazione provvisoria».
      La questione viene posta con particolare riferimento ai docenti di sostegno dell'Umbria, la cui destinazione fuori sede avrebbe comportato l'interruzione della continuità didattica per gli alunni con disabilità.
      Al riguardo, corre l'obbligo segnalare, in primo luogo, come per questo Ministero la continuità sia un valore da perseguire. Si è pienamente consapevoli, infatti, che il sistema educativo e di istruzione deve mettere al centro la crescita delle studentesse e degli studenti, facendo loro comprendere che le istituzioni investono su di loro. Per fare questo è necessario riconoscere e valorizzare il lavoro dei docenti e del personale della scuola tutto.
      A tale scopo, come auspicato dall'On.le interrogante, sono state adottate misure, anche a livello normativo, per l'ampliamento dell'organico di diritto e per favorire la stabilità del personale. In particolare, la legge di bilancio per l'anno 2017 (la legge n.  232 del 2016) ha disposto il consolidamento nell'organico di diritto di numerosi posti che da anni sono attivati stabilmente in quello di fatto. Ciò consentirà finalmente di coprire tali posti con docenti di ruolo, a tutto vantaggio della continuità didattica.
      Più precisamente, l'articolo 1, comma 366, della citata legge dispone lo stanziamento di 140 milioni di euro per l'anno 2017 e di 400 milioni a decorrere dall'anno 2018 da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia introdotto dal comma 201 della legge n.  107 del 2015. Il successivo comma 373 della legge di bilancio prevede che tale incremento avvenga in misura corrispondente ad una quota di posti derivante dall'accorpamento di spezzoni di orario aggregabili fino a formare una cattedra o posto intero, e che tale quota di posti venga sottratta in misura numericamente pari dal contingente previsto in organico di fatto all'articolo 1, comma 69, della citata legge n.  107.
      In tal modo, si intende aumentare anche la dotazione organica di diritto degli insegnanti di sostegno, al fine di concorrere a stabilizzare il personale specializzato attualmente presente nelle graduatorie e creare la possibilità per i docenti assunti in ruolo lo scorso anno di rientrare nelle province di residenza.
      Altra misura che va nella direzione auspicata dall'On.le interrogante è stata prevista nell'ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale docente per il prossimo anno scolastico, sottoscritta con le organizzazioni sindacali di categoria lo scorso 31 gennaio. L'ipotesi di CCNI introduce, infatti, la deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di assunzione.

Pag. 175

ALLEGATO 3

5-10654 Galgano: Sulle iniziative da assumere al fine di acquisire la documentazione relativa alla agibilità e alla sicurezza degli edifici scolastici.

TESTO DELLA RISPOSTA

      L'interrogazione in discussione riguarda la situazione degli edifici scolastici nelle zone dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici a partire dallo scorso mese di agosto, molti dei quali risultano inagibili. L'On.le interrogante sollecita affinché i Comuni interessati producano la necessaria documentazione sull'agibilità e la sicurezza degli immobili.
      Si ricorda, in primo luogo, che sin dalle prime ore successive al primo evento sismico verificatosi il 24 agosto 2016 è stata attivata una Task Force del Miur, che ha operato incessantemente con la Protezione civile per ascoltare tutti i dirigenti scolastici dei comuni coinvolti, al fine di individuare le soluzioni più idonee a garantire la normale prosecuzione delle attività scolastiche.
      La Task Force ha contattato i dirigenti scolastici delle scuole interessate dagli eventi tellurici al fine di valutare tutte le esigenze in vista della ripresa delle lezioni ed ha partecipato alle riunioni con la Protezione civile, i sindaci e i referenti regionali per avere un quadro aggiornato delle inagibilità delle strutture scolastiche, in attesa delle formali verifiche della Protezione civile (così dette schede AEDES) attraverso le quali i dati sullo stato degli edifici diventano attestati e accessibili.
      Tutte le scuole delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, sono state oggetto di verifiche da parte degli esperti e dei tecnici incaricati dal Dipartimento della Protezione civile.
      Il Ministero dell'istruzione dispone dei dati e degli esiti delle verifiche effettuate dalla Protezione civile nonché dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
      Come è noto, l'Anagrafe è stata resa pubblica il 7 agosto 2015, dopo ben vent'anni dall'entrata in vigore della legge n.  23 del 1996 che l'aveva istituita. Il relativo portale è accessibile a tutti gli interessati e, tramite l'inserimento del solo codice meccanografico della scuola, è possibile ricavare tutte le informazioni in materia di edilizia.
      Difatti, tramite l'Anagrafe è possibile conoscere le condizioni dettagliate di ciascun edificio. Si tratta di una «fotografia» che consente da una parte, agli organi di governo di poter programmare e investire al meglio le risorse già disponibili per realizzare gli interventi laddove si rendessero necessari, per la prima volta, difatti, si registra un'azione coordinata e congiunta tra il Governo, le Regioni, gli Enti locali, dall'altra per le famiglie, per gli studenti è uno strumento davvero importante per conoscere lo «stato di salute» della propria scuola.
      Inoltre, i dati dell'Anagrafe sono sottoposti a periodiche integrazioni ed aggiornamenti al fine di renderli coerenti con i progressivi interventi in materia. Infatti, ai sensi degli Accordi assunti in Conferenza unificata sia nel 2013 sia, da ultimo, in data 10 novembre 2016, gli enti locali sono tenuti all'aggiornamento periodico dei dati sugli edifici scolastici, anche al fine di poter accedere ai finanziamenti statali.

Pag. 176

ALLEGATO 4

5-10564 Vezzali: Sulle iniziative atte a scongiurare la chiusura dell'istituto statale per sordi di Roma per mancanza di finanziamenti.

TESTO DELLA RISPOSTA

      In risposta all'interrogazione dell'On.le Vezzali si ricorda, preliminarmente, che l'Istituto statale per sordi di Roma è stata la prima scuola pubblica per sordi in Italia che, tuttavia, da tempo ha esaurito l'attività scolastica in senso stretto, in quanto dal 1o settembre 2000 le scuole, prima di pertinenza dell'Istituto, sono state giuridicamente distaccate dal medesimo ed aggregate all'Istituto statale di istruzione specializzata per sordi «Magarotto».
      Ad oggi, come ricordato dall'On.le interrogante, l'Istituto formalmente è ancora in attesa dell'emanazione del Regolamento di riordino che, conformemente a quanto previsto all'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n.  59, lo trasformerebbe in Ente Nazionale di supporto all'integrazione dei sordi, dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, sottoposto alla vigilanza del MIUR, con la possibilità di una sua articolazione in centri regionali, interregionali o territoriali. Pertanto, attualmente l'Istituto è affidato ad una gestione commissariale.
       L'Istituto, al momento svolge attività di documentazione, consulenza, formazione e aggiornamento sulla sordità, direttamente o mediante gli enti, le associazioni e le scuole ospitate. Come si desume dal sito istituzionale, ha assunto la veste di un Centro Servizi per le persone sorde e per i diversi operatori in grado di interagire con le stesse, rispondere a richieste e stringere collaborazioni sia sul piano nazionale che su quello internazionale.
      L'utenza di riferimento è costituita da insegnanti, logopedisti, psicologi, famiglie, assistenti alla comunicazione, educatori sordi, operatori in genere, membri della comunità sorda italiana, scuole e centri di riabilitazione, soggetti che conducono studi e ricerche nell'ambito della sordità ma anche enti pubblici locali. La prospettiva in cui si muove attualmente l'Istituto è quella di offrire documentazione, consulenza e aggiornamento sulla sordità rispetto ai tre filoni educativi presenti in Italia, ovvero metodo oralista, bimodale, educazione bilingue.
      Ciò posto, è evidente che la questione non può essere risolta se non dando attuazione al citato articolo 21, comma 10, della legge n.  59 del 1997, con l'approvazione del relativo Regolamento di riordino.
      Al riguardo, si ricorda, a testimonianza dell'impegno di questo Ministero, che sono state predisposti, nel tempo, diversi schemi di Regolamento, il cui iter, tuttavia, non si è mai perfezionato, ciò sia per i rilievi mossi dalla Corte dei Conti – la quale, con delibera n.  1 del 2004 ha ricusato il visto e la registrazione – sia per le obiezioni avanzate dal MEF. Tali obiezioni attengono sia ad aspetti di legittimità che di merito.
      Concludendo, si segnala che, in riferimento al quadro normativo attinente alla materia degli Istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del Testo unico in materia di istruzione (d. lgs. n.  297 del 1994 ) è recentemente intervenuta una disposizione normativa introdotta dalla legge 20 febbraio 2017, n.  19, di conversione del decreto-legge cosiddetto «Milleproroghe».
      All'articolo 4 del citato decreto-legge è stato inserito il comma 5-bis il quale Pag. 177prevede che «per l'attuazione dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n.  59, in materia di ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo di cui alla parte I, titolo II, capo III, sezione II, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297, continua ad applicarsi l'articolo 67, comma 1, del medesimo testo unico».
      Alla luce di questa disposizione normativa, voluta dal legislatore, la questione degli Istituti a carattere atipico potrà essere riesaminata, auspicandone una sua definitiva soluzione.

Pag. 178

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (Atto n.  379).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

      La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
          esaminato lo schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale norme (atto n.  379);
          udita la relazione della deputata Rocchi nella seduta del 24 gennaio 2017;
          udito, altresì, il dibattito svoltosi nelle sedute del 23 febbraio, 1o, 15 e 16 marzo 2017;
          visto il parere della Conferenza Unificata del 9 marzo 2017;
          visto il parere del Comitato per la legislazione del 15 marzo 2017;
          uditi i soggetti che hanno preso parte alle audizioni informali svolte nelle sedute del 26, 27, 30 e 31 gennaio, 2, 6, 7, 13 e 14 febbraio 2017;

      a maggioranza, esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:
          1) all'articolo 1, comma 3, e ovunque ricorra nel testo dell'atto, alla parola «studente» siano premesse le seguenti: « studentessa e»;
          2) all'articolo 2, al comma 1 sia premesso il seguente: «01. Ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino al conseguimento, entro il diciottesimo anno di età, di almeno una qualifica professionale, di durata triennale, lo studente in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione può scegliere, all'atto dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, tra:
              a) i percorsi per il conseguimento di diplomi, di durata quinquennale, realizzati da scuole statali o da scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.  62;
              b) i percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226.;
          3) all'articolo 3, al comma 1, la lettera a) sia sostituita dalla seguente: «a) agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio, gestione delle risorse forestali e montane;»;
          4) all'articolo 3, comma 1, alla lettera c) siano premesse le seguenti parole: «industria e». Conseguentemente siano apportate le debite variazioni negli allegati A e B;
          5) all'articolo 3, al comma 3, le parole «Ministero della salute» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro della salute»;Pag. 179
          6) all'articolo 3, al comma 3, siano aggiunte in fine le seguenti parole: «, e le indicazioni per la correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e gli indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale anche al fine di facilitare il sistema dei passaggi di cui al successivo articolo 8.»;
          7) all'articolo 3, al comma 5, dopo il secondo periodo, sia aggiunto il seguente: «La declinazione è altresì riferita alla nomenclatura e classificazione delle unità professionali (NUP) adottate dall'ISTAT.»;
          8) all'articolo 3, comma 5, le parole da «assegnate» fino alla fine del comma, siano sostituite dalle seguenti: «a livello di ambito territoriale.»;
          9) all'articolo 4, comma 2, primo periodo, dopo le parole «Il biennio», siano aggiunte le seguenti: «dei percorsi dell'istruzione professionale»;
          10) all'articolo 4, comma 2, terzo periodo, le parole «primo biennio», siano sostituite dalle seguenti: «le azioni didattiche formative ed educative»;
          11) all'articolo 4, comma 2, sia aggiunto in fine il seguente periodo: «Le istituzioni scolastiche possono prevedere, per la realizzazione dei percorsi di cui al successivo comma 4, specifiche attività finalizzate ad accompagnare e supportare gli studenti, anche facendo ricorso alla rimodulazione dei quadri orari e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.»;
          12) all'articolo 4, comma 3, primo periodo, dopo le parole «Il triennio», siano aggiunte le seguenti: «dei percorsi dell'istruzione professionale»;
          13) all'articolo 4, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente: «3-bis. Al fine di realizzare l'integrazione, l'ampliamento e la differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono attivare, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale secondo modalità da definirsi con gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226. Tali percorsi sono realizzati nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna regione e secondo i criteri e le modalità definiti ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2.»;
          14) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole «Il quinto anno», siano aggiunte le seguenti: «dell'istruzione professionale»;
          15) all'articolo 5, comma 1, lettera a), primo periodo, le parole «entro tre mesi dall'inizio delle attività didattiche», siano sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio». Conseguentemente sia modificato il medesimo termine indicato al punto 2 dell'allegato A;
          16) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera b), sia aggiunta la seguente: «b-bis) la progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici caratterizzanti i diversi assi culturali;»;
          17) all'articolo 5, comma 1, lettera f), siano aggiunte in fine le seguenti parole: «, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.  13.»;
          18) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera b), sia aggiunta la seguente: « b-bis) sviluppare le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di inserimento nel mercato del lavoro anche attraverso l'apprendistato formativo di primo livello di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81;»;
          19) all'articolo 6, sia soppresso il comma 2;

Pag. 180

          20) l'articolo 7, sia sostituito dal seguente:

«Articolo 7.
(Raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale e Rete Nazionale delle scuole professionali).

      1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, sono definiti i criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione dei percorsi di cui all'articolo 4.
      2. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, le modalità realizzative dei percorsi di cui all'articolo 4 sono definite a livello regionale attraverso appositi accordi tra la regione e l'Ufficio scolastico regionale, nel rispetto dell'esercizio delle competenze esclusive delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale.
      3. Allo scopo di promuovere l'innovazione, il permanente raccordo con il mondo del lavoro, l'aggiornamento biennale, nel limite fissato dall'articolo 3, comma 1, degli indirizzi di studio e dei profili di uscita di cui all'articolo 3, nonché allo scopo di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro, diffondere e sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, è istituita la «Rete nazionale delle scuole professionali», di seguito denominata Rete, di cui fanno parte, nel rispetto della loro diversa identità e pari dignità, le istituzioni scolastiche statali o paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226.
      4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, sono definiti i criteri e le modalità per l'organizzazione e il funzionamento della Rete.
      5. Per le finalità di cui al comma 1, la Rete si raccorda con la «Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro» di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  150.»;
          21) all'articolo 8, il comma 1 sia sostituito dal seguente: « 1. I passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 e viceversa, costituiscono una delle opportunità che garantiscono allo studente il diritto alla realizzazione di un percorso personale di crescita e di apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialità, attitudini ed interessi, anche attraverso la ridefinizione delle scelte, senza disperdere il proprio bagaglio di acquisizioni.»;
          22) all'articolo 8, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente: «1-bis. Le fasi del passaggio sono disciplinate con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo.»;
          23) all'articolo 8, comma 4, primo periodo, le parole «non è automatico ma» siano soppresse;
          24) all'articolo 8, comma 5, le parole «del biennio», siano sostituite dalle seguenti: «dei primi tre anni»;
          25) all'articolo 8, il comma 6 (erroneamente numerato comma 5 nel testo Pag. 181originario dello schema di decreto) sia sostituito dal seguente: «6. Lo studente, conseguita la qualifica triennale, può decidere di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione professionale, secondo le modalità previste dal presente articolo, oppure di proseguire il proprio percorso di studi con il quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale sia presso le istituzioni scolastiche sia presso le istituzioni formative accreditate per conseguire un diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226 compreso nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012.»;
          26) all'articolo 8, il comma 6 sia rinumerato 7;
          27) all'articolo 10, il comma 1 sia sostituito dal seguente: «1. I percorsi di istruzione professionale sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte di un tavolo nazionale coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, cui fanno parte il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, gli Enti locali, le Parti sociali e gli altri Ministeri interessati, avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche e dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, senza oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono la loro attività di monitoraggio e valutazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»;
          28) all'articolo 12, il comma 1 sia sostituito dal seguente: «1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a 15,87 milioni di euro per l'anno 2018, 63,59 milioni di euro per l'anno 2019, 85,33 milioni di euro per l'anno 2020, 55,48 milioni di euro per l'anno 2021, 40,42 milioni di euro per l'anno 2022 e 48,20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede per 15,87 milioni di euro per l'anno 2018, per 60,89 milioni di euro per l'anno 2019, per 20,853 milioni di euro per l'anno 2020, per 22,20 milioni di euro per l'anno 2021, per 28,58 milioni di euro per l'anno 2022, per 42,96 milioni di euro per l'anno 2023 e per 31,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n.  107 e per 2,7 milioni di euro per l'anno 2019, per 64,48 milioni di euro per l'anno 2020, per 33,28 milioni di euro per l'anno 2021, per 11,84 milioni di euro per l'anno 2022, per 5,24 milioni di euro per l'anno 2023, per 16,9 milioni di euro per l'anno 2024 e per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n.  107.»;

          29) all'articolo 12, sia aggiunto il seguente comma: «1-bis. A decorrere dall'anno 2018 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto destina annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n.  144, e successive modificazioni, 25 milioni di euro aggiuntivi alle attività di formazione duale ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  150, rivolte all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.»;

          30) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole «n.  87», siano aggiunte le seguenti: «e successive modificazioni,»;Pag. 182
          31) all'articolo 14, comma 1, all'alinea, dopo le parole «n.  87», siano aggiunte le seguenti: « e successive modificazioni,»;
          32) all'articolo 14, siano aggiunti in fine i seguenti commi:
      «2-bis. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226 e intendono sostenere l'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6, del medesimo decreto, realizzano gli appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato. Le commissioni d'esame sono nominate, ove richiesto dalle Province medesime, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le modalità e i programmi di cui alle rispettive norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige. Attraverso specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le Province autonome di Trento e Bolzano sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei predetti corsi in modo coerente con il percorso seguito dallo studente nel sistema provinciale dell'istruzione e formazione professionale.
      2-ter. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole.»;

      e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo:

          a) di provvedere, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, ad adottare il regolamento di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n.  226 del 2005, onde garantire l'effettività e la qualità del raccordo tra percorsi di Istruzione Professionale e Istruzione e formazione professionale per tutti gli studenti e le studentesse del territorio nazionale attraverso la verifica sui livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del medesimo decreto legislativo n.  226 del 2005;
          b) d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di determinare i profili in uscita ed i risultati di apprendimento, dell'indirizzo Servizi Sociali in modo da consentire il riferimento dell'indirizzo di studio alle attività economiche dell'ambito socio sanitario;
          c) l'opportunità di stabilire un ampio coinvolgimento delle parti sociali nei vari passaggi di definizione, revisione ed aggiornamento dei profili d'uscita e dei risultati d'apprendimento dell'istruzione professionale previsti dagli articoli 3 e 10 del decreto;
          d) l'opportunità, in sede di monitoraggio e valutazione dei percorsi di istruzione professionale, di ampliare gli indirizzi e i profili d'uscita in modo da consentire l'acquisizione di competenze inerenti alle attività economiche e alle professioni legate al benessere della persona.

Pag. 183

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (Atto n.  379).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI CENTEMERO E ALTRI

      La VII Commissione
          esaminato lo schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale di competenza delle Regioni;
          considerato che il decreto si propone di razionalizzare il rapporto tra istruzione e formazione professionale nel senso di definire maggiormente l'identità dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale nonché di evitare la sovrapposizione dei percorsi di formazione professionale con quelli di istruzione e formazione professionale (IeFP) gestita dalle regioni;
          tenuto conto che gli istituti tecnici devono fornire conoscenze, capacità e competenze finalizzate allo svolgimento di professioni tecniche ed amministrative, mentre agli istituti professionali è affidata la preparazione sia teorica che pratica volta all'espletamento di ruoli professionali qualificati in settori produttivi di interesse nazionale;
          valutato che i percorsi di IeFP, siano essi triennali o quadriennali di istruzione e formazione professionale sono si propongono di sviluppare competenze di base, traversali e tecnico-professionali e offrono l'opportunità di assolvere al diritto/dovere di istruzione e formazione;
          considerato che l'istruzione professionale statale risponde a paradigmi organizzativi metodologici orientati coerentemente all'affermazione centrale della scuola nella società della conoscenza mentre l'IeFp ha il suo focus nella formazione ai mestieri e risponde al fabbisogno del mercato del lavoro e quindi alle dinamiche territoriali imprenditoriali ed economiche;
          considerato che l'articolo 117 della Costituzione prevede la competenza esclusiva delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale seppur nei limiti dei principi generali dettati dallo Stato in materia di istruzione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni relative al diritto all'istruzione e formazione professionale;
          ritenuto che sarebbero state opportune le seguenti condizioni:
              1) All'articolo 3, comma 1, sia aggiunta la lettera n) servizi alla persona: operatore del benessere;
              2) All'articolo 3, comma 3, siano aggiunto alla fine del comma «nonché le tabelle di corrispondenza tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell'ambito dei percorsi di IeFP e gli indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale;
              3) All'articolo 4, comma 1, dopo le parole «biennio» siano inserite le parole «dell'istruzione professionale»;
              4) Nell'articolo 4, comma 2, le parole «possono articolare la classe per Pag. 184gruppi» siano sostituite dalle seguenti: «declinati secondo il criterio della flessibilità;
              5) All'articolo 4, comma 3, dopo le parole «triennio» siano inserite le parole «dell'istruzione professionale»;
              6) All'articolo 4, dopo il comma 3, siano inseriti i commi 3-bis e 3-ter e sia abrogato il comma 2 dell'articolo 6:
      3-bis. Al fine di realizzare l'integrazione, l'ampliamento e la differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, all'offerta di Istruzione Professionale può, nel rispetto della programmazione regionale, essere affiancata l'offerta di percorsi di IeFP per il rilascio della Qualifica e del Diploma Professionale di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n.  226/05 nonché al corso annuale per l'accesso all'esame di Stato di secondo ciclo ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del D.lgs. n.  226/2005, realizzata secondo le specifiche disposizioni regionali in materia di IeFP ed accordi regionali con gli uffici scolastici regionali, al fine di assicurare la coerenza dei percorsi, la loro durata e le relative modalità di attuazione da valutare in relazione agli esiti di apprendimento sul lavoro e sugli esiti occupazionali.
      3-ter. Nel rispetto delle competenze costituzionali riconosciute alle Regioni, l'offerta di IeFP di cui al precedente comma è articolata in modo da assicurare il diritto degli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di accedere ai percorsi del secondo ciclo sia nell'istruzione secondaria superiore sia in quelli del sistema di IeFP.
              7) All'articolo 4, il comma 4 sia riformulato come segue: «il quinto anno dell'istruzione professionale è strutturato dalle istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, in modo da consentire il conseguimento del diploma di istruzione professionale, previo superamento degli esami di stato. Questo stesso anno può essere strutturato quale quinto anni del sistema di IeFP per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), ove previsto dalla programmazione delle singole regioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 107/2015;
              8) All'articolo 4 il comma 5 sia sostituito dal seguente: «Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono dotate di un ufficio tecnico e di un ufficio per i servizi di orientamento e di inserimento lavorativo, senza ulteriori oneri di funzionamento se non quelli previsti nell'ambito delle risorse a legislazione vigente, con il compito di:
                  sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica nonché per la sicurezza delle persone e dell'ambiente;
                  facilitare il contatto con il tessuto imprenditoriale per la realizzazione di attività di alternanza o di percorsi di apprendistato duale;
                  garantire l'integrazione con la rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro costituita dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  150 per promuove l'effettività dei diritti al lavoro, alla formazione ed all'elevazione professionale;
                  assicurare servizi di orientamento e di inserimento lavorativo a conclusione del ciclo di studi;
              9) All'articolo 5, comma 1, lettera f) siano aggiunte in fine le parole quadriennali nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.  13.
              10) All'articolo 6 sia soppresso il comma 2;
              11) L'articolo 7 sia sostituito dal seguente: «1. Allo scopo di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro, diffondere e sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, è istituita la «Rete nazionale delle scuole professionali», di seguito denominata Rete, di cui fanno parte, nel rispetto della Pag. 185loro diversa identità e pari dignità, le istituzioni scolastiche statali o paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226. La Rete partecipa alla «Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro» di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  150. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, sono definiti i criteri, i termini e le modalità per:
                  a) L'aggiornamento annuale del repertorio nazionale delle qualifiche e dei diplomi professionali;
                  b) La costituzione della Rete nazionale delle scuole professionali;
                  c) L'accreditamento dei soggetti che partecipano alla rete nazionale delle scuole professionali
              12) All'articolo 8, sia anteposto al comma 1 il seguente comma: «I passaggi costituiscono una delle opportunità che garantiscono all'allievo il diritto alla realizzazione di un percorso personale di crescita e di apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialità, attitudini ed interessi, anche attraverso la ridefinizione delle scelte, nonché la valorizzazione e il riconoscimento di quanto acquisito in ambito non formale e informale. Ciò si traduce nella possibilità di transitare, senza disperdere il proprio bagaglio di acquisizioni, tra percorsi anche di diverso ordinamento, nonché dal mondo dell'esperienza e del lavoro verso il sistema formale del secondo ciclo di istruzione e formazione;
              13) All'articolo 8, comma 4, dopo le parole «Il passaggio» siano sostituite le parole «non è automatico ma tiene conto» con le seguenti «deve tener conto»;
              14) All'articolo 8, comma 5, sia sostituita la parola «biennio» con «triennio»;
              15) All'articolo 8, comma 6, siano sostituite le parole «presso le istituzioni formative comprese nella Rete di cui all'articolo 7» con le seguenti: «sia presso le Istituzioni scolastiche che presso le Istituzioni formative»;
              16) All'articolo 11 sia inserito dopo il comma 2, il seguente comma.» Gli standard formativi, il repertorio dei percorsi di Istruzione Formazione Professionale, e le relative corrispondenze con i nuovi indirizzi dell'Istruzione Professionale, sono ridefiniti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Provvedendo anche a una semplificazione dell'iter procedurale di aggiornamento del repertorio delle qualifiche e dei diplomi professionali tale da poter consentire un suo eventuale adeguamento con cadenza annuale;
              17) All'articolo 12 sia inserito alla fine del comma 1 il seguente periodo: «Sono previsti specifici finanziamenti per la frequenza degli alunni disabili, compreso quelli per il trasporto dei predetti alunni, nei percorsi di Istruzione e formazione professionali previsti dalle Regioni;
              18) Dopo l'articolo 13 sia inserito il seguente:
      «Articolo 14 (Raccordo e consolidamento del sistema di istruzione e formazione professionale). 1. Al fine di garantire un raccordo stabile con il sistema di istruzione e formazione professionale regionale garantendo a tutti i cittadini il diritto di accesso a percorsi professionalizzanti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è adottato il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.  53 di definizione delle modalità di accertamento del rispetto dei Pag. 186livelli essenziali di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226.
      2. Al fine di assicurare il diritto dovere di istruzione e formazione professionale e i livelli essenziali delle prestazioni il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca concorre al finanziamento del biennio dei percorsi di istruzione e formazione professionale per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del sistema di formazione.
      3. a decorrere dall'anno 2017 le risorse del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali finalizzate all'assolvimento del diritto-dovere nei percorsi di IeFP, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del d. lgs. 226 del 2005, sono ripartite annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano: per il 75 per cento sulla base del numero degli studenti annualmente iscritti ai percorsi di IeFP realizzati dalle istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del d.lgs. 226/2005; per il restante 25 per cento sulla base del numero complessivo di studenti qualificati e diplomati in esito ai percorsi di IeFP realizzati dalle istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del d. lgs. 226/ del 2005;
      4. ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma 1, del d. lgs 81 del 2015, le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a) della legge 144 del 1999, sono incrementate di 27 milioni di euro da destinare al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d) della legge 183 del 2014 e del d. lgs. 77 del 2005,

      esprime

PARERE CONTRARIO

Centemero, Palmieri.

Pag. 187

ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (Atto n.  379).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI GIANCARLO GIORDANO E ALTRI

      La VII Commissione, esaminato l'atto n.  379, premesso che:
          lo schema di decreto in esame, AG 379, recante revisione dei percorsi dell'Istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, è emanato in attuazione della delega prevista ai commi 180, 181 e 182 della legge 13 luglio 2015, n.  107, cosiddetta Buona Scuola;
          la Legge 13 Luglio 2015, n.107, cosiddetta Buona Scuola, in alcuni punti sembra confondere l'alternanza con l'apprendistato e con la formazione continua dei lavoratori. L'alternanza, che pone in relazione due essenziali aspetti della vita di ciascuna e di ciascuno – l'istruzione e l'attività lavorativa – deve riguardare tutti i percorsi formativi, superando la tradizionale dicotomia fra cultura umanistica e cultura scientifica, fra licei e istituti tecnici e professionali;
          gli Istituti professionali hanno compiuto esperienze innovative assai valide, a partire dal Progetto 92, e costituiscono oggi una parte significativa del sistema d'istruzione che non è opportuno snaturare e devolvere alla formazione regionale;
          il decreto destituisce la filiera tecnico professionale introdotta dall'articolo 13, comma 1-quinquies del decreto-legge 7/2007;
          il provvedimento, inoltre, risulta totalmente sostitutivo dell'attuale regolamento di riordino in materia, del quale infatti si prevede l'abrogazione all'articolo 13, comma 1 (decreto del Presidente della Repubblica 87/10);
          all'articolo 4 viene modificato l'impianto ordinamentale dei percorsi dell'istruzione professionale, passando da due bienni più quinto anno a un primo biennio, cui seguono tre distinte annualità;
          viene altresì abrogata la norma sugli organici raccordi con l'istruzione e formazione professionale prevista sempre dal citato decreto-legge 7/2007, dovendo avere i percorsi dell'istruzione professionale un'identità chiaramente distinta dall'IeFP;
          si supera il regime sussidiario mediante il quale è possibile per gli istituti professionali erogare anche i percorsi di qualifica dell'IeFP;
          il presente decreto rende inoltre inefficace l'accordo del 16 dicembre 2010 concernente «Linee guida, (...) riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale»;
          Viene disposta la marginalizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, in particolare attraverso l'istituzione classi terze separate rispetto al percorso quinquennale;
          All'articolo 3 vengono individuati una serie di indirizzi di studio, alcuni dei quali Pag. 188di nuova istituzione, senza che tali scelte vengano supportate da precise motivazioni;
          Il Decreto interviene relegando i percorsi IeFP, di esclusiva competenza regionale, nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche (se, ovviamente, previsti nella programmazione dell'offerta formativa regionale), esponendo il provvedimento a evidenti rischi di contenzioso costituzionale da parte delle Regioni: un contenzioso che, se attivato e vincente, avrebbe come conseguenza inevitabile la definitiva impossibilità da parte degli istituti professionali di erogare i percorsi IeFP;
          Viene proposta un'idea del secondo ciclo del sistema educativo fortemente parcellizzata, in cui gli studenti vengono suddivisi e incanalati in tempi sempre più precoci;
          La conferma di cui all'articolo 5 relativa alla possibilità di avviare l'apprendistato già a partire dai 15 anni introduce inoltre una precanalizzazione al lavoro, non potendo configurarsi l'apprendistato come una esigenza formativa degli studenti: esso è. Invece, una troppo precoce immissione nel mondo del lavoro senza tutela;
          Il monte ore viene inoltre ridotto, introducendo un meccanismo di classificazione gerarchica tra materie di ordine generale e materie di indirizzo;
          L'istruzione professionale viene configurata come corpo separato dal sistema scolastico, essendo creata all'articolo 7 la Rete nazionale delle Scuole professionali;
          I percorsi di studio risultando indirizzati a un fine aziendalistico di cui mal si comprendono gli sbocchi professionali;
          L'istruzione e la formazione professionale devono, indubbiamente, essere riformate, anche affinché non rappresentino un'alternativa al sistema d'istruzione per l'assolvimento dell'obbligo: molte volte, infatti, la scelta di iscriversi all'istruzione professionale è infatti una scelta di censo;
          la formazione superiore – per la quale gli obiettivi dell'Europa 2020 prevedono incrementi molto significativi rispetto ai dati attuali, con il 40 per cento dei giovani fra i 30-34 anni che dovrebbe giungere a conseguire un titolo post- secondario – deve dunque essere sostenuta da un adeguato sistema di borse di studio, con una riforma dei LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni), che ne aumenti la platea dei beneficiari. Nell'ambito di questo sistema deve essere costruita una politica dell'istruzione e della formazione fondata su un diverso rapporto con il mondo del lavoro;
          La scuola, in particolare, deve aprire le sue porte alla realtà che la circonda e assumere stabilmente il valore pedagogico del lavoro;
          Sarebbe stato in tal senso utile un percorso di ascolto e collaborazione, in grado di attuare una riforma che non portasse a un processo di descolarizzazione o a un abbassamento dei livelli di istruzione. Andava inoltre prevista una dotazione organica di docenti e personale ATA in grado di garantire la costituzione di classi con non più di 20-22 alunni nonché le attività laboratoriali;
          Sarebbe stato inoltre opportuno prevedere adeguate risorse per il potenziamento e la messa in sicurezza di laboratori e strumenti, spesso obsoleti e inutilizzabili;
          La possibilità di cui al comma 2 dell'articolo 4 di articolare la classe per gruppi in base al livello di conoscenza rischia di creare nuovi ghetti mortificanti per gli studenti, oltre a non essere comprensibile la sua utilità per il miglioramento del sistema;
          Devono essere eliminati gli attuali, inutili duplicati, garantendo in ogni percorso le dovute esperienze di laboratorio e di «stage»; Pag. 189
          la formazione professionale regionale deve assumere con più chiarezza e flessibilità il ruolo di raccordo con il mondo del lavoro al termine delle fasi sia del percorso scolastico che di quello universitario, aprendo la propria offerta anche a coloro che, già inseriti nel mondo del lavoro, necessitano di riconvertire le proprie competenze;

      esprime

PARERE CONTRARIO

Giancarlo Giordano, Pannarale.

Pag. 190

ALLEGATO 8

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente (Atto n.  381).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

      La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
          esaminato, nelle sedute del 24 gennaio, 23 febbraio, 1o, 14 e 16 marzo 2017, lo schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente (atto n.  381);
          uditi i soggetti e le associazioni che hanno partecipato alle audizioni informali del 26, 27, 30 e 31 gennaio, 2, 6, 7, 13 e 14 febbraio 2017;
          visto il parere della Conferenza unificata del 9 marzo 2017;
          constatato che in un successivo momento Stato, Regioni, Provincie autonome di Trento e Bolzano ed enti locali dovranno, nelle debite sedi e con le dovute procedure, definire i livelli essenziali di prestazione per dare compiuta attuazione all'articolo 1, comma 181, lett. f) della legge n.  107 del 2015;

      a maggioranza, esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:
      1. all'articolo 1, comma 1:
          a) al primo periodo e ovunque ricorrano nel testo dell'atto, alle parole «degli alunni» siano premesse le seguenti: «delle alunne e» e alla parole «degli studenti» siano premesse le seguenti: «delle studentesse e»;
          b) al primo periodo, dopo le parole «servizi erogati» siano aggiunte le seguenti: «dallo Stato, dalle Regioni e»;

      2. all'articolo 2, comma 1, alinea:
          a) siano premesse le seguenti parole: «Lo Stato, le Regioni e»;
          b) le parole «perseguire lo sviluppo» siano sostituite dalla seguente: «fornire»;

      3. all'articolo 4:
          a) al comma 1, dopo le parole «tasse scolastiche» siano aggiunte le seguenti: «in considerazione di fasce ISEE determinate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  28.»;
          b) le somme rivenienti dal minor onere conseguente vengano destinate al fondo di cui all'articolo 9, comma 1;

      4. all'articolo 5:
          a) al comma 2, primo periodo, le parole «Gli Enti» siano sostituite dalle seguenti: «le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze»;Pag. 191
          b) al comma 2, primo periodo, le parole da «nei casi in cui» fino alla fine del periodo siano soppresse;
          c) al comma 2, secondo periodo, la parola «locali» sia sostituita dalla seguente: «territoriali»;
          d) il comma 4 sia soppresso;

      5. all'articolo 6, al comma 2, le parole «possono essere assicurati» sono sostituite dalle seguenti: «sono assicurati»;
      6. all'articolo 7, sia aggiunto in fine il seguente comma: «2-bis. Gli enti locali erogano i benefici di cui al presente articolo anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.»;
      7. all'articolo 9:
          a) al comma 2, le parole «10 milioni» siano sostituite dalle seguenti: «30 milioni». Si preveda, pertanto, che tale incremento sia aggiuntivo rispetto ai risparmi conseguiti in ragione della condizione n.  3;
          b) al comma 4, dopo le parole «della ricerca,» aggiungere le seguenti: «adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e successive modificazioni,»;
          c) sia aggiunto in fine il seguente comma: «4-bis. Gli enti locali erogano i benefici di cui al presente articolo anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.»;

      8. all'articolo 10, comma 5, dopo le parole: «da adottare,» aggiungere le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e successive modificazioni,»;

      e con la seguente osservazione:
          valuti il Governo di aggiungere dopo l'articolo 7, il seguente: «7-bis. Per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 sono destinati 10 milioni di euro per sussidi didattici per le istituzioni scolastiche che accolgano alunne e alunni e studentesse e studenti con abilità diversa, certificata ai sensi della legge n.  104 del 1992.».

Pag. 192

ALLEGATO 9

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente (Atto n.  381).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI NICCHI ED ALTRI

      La VII Commissione,
          esaminato lo Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente. (A.G. 381)
          premesso che:
              il provvedimento in esame, intende recepire la delega prevista dalla legge 107/2015, secondo i principi e i criteri direttivi riguardanti il «diritto allo studio», previsti dall'articolo 1, commi 180, 181, lettera f), e 182 della medesima legge delega;
              l'obiettivo dello schema in esame, dovrebbe essere quello di assicurare l'effettività del diritto allo studio degli studenti del sistema di istruzione e formazione, statale e paritario, fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado;
              il diritto allo studio è identificato nella prestazione di quattro ordini di servizi: mensa (scuola primaria), trasporto, libri di testo e assistenza agli alunni e studenti con problemi di salute. A questi aspetti si aggiungono le borse di studio e il potenziamento della carta dello studente;
              in realtà gli obiettivi che, sulla carta, si prefigge lo schema di decreto attuativo in esame, sono dall'assoluta insufficienza delle risorse finanziarie messe a disposizione per poter realmente garantire un effettivo diritto allo studio;
              sotto questo aspetto, il testo svuota del tutto il senso della delega. Non contiene alcune norma effettivamente vincolante per lo Stato, per le regioni o gli enti locali. Non determina i livelli essenziali di prestazione (LEP), vale a dire obiettivi obbligatori di erogazione di servizi che siano a beneficio della collettività, e che sono la premessa per garantire il diritto allo studio.
              è la stessa legge delega 107/2015 che, all'articolo 1, comma 181, lettera f), inserisce espressamente tra i principi e criteri direttivi, la “garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale (...), attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali”. La delega quindi, non viene rispettata proprio nella parte fondamentale. Lo schema di decreto, non definisce i livelli essenziali ma solamente le modalità delle prestazioni;
              risulta evidente come la grave mancata definizione dei «livelli essenziali delle prestazioni», sia conseguenza dell'insufficiente Pag. 193stanziamento di risorse che il Governo mette a disposizione per il diritto allo studio: solamente 42,2 milioni di euro a regime, ossia dal 2019;
              la Conferenza Stato-Regioni ha espresso un parere negativo al provvedimento, anche alla luce del fatto che “il decreto appare meramente ricognitivo, non prevede lo stanziamento di risorse adeguate e non definisce i livelli essenziali delle prestazioni, disattendendo così il dettato della legge delega”;
              la sostanziale mancanza di risorse finanziarie, non assicura alcun miglioramento delle attuali condizioni per il diritto allo studio e assegna compiti agli enti locali che con le attuali disponibilità di bilancio, non sono probabilmente in grado di attuare. Si cerca peraltro di aggirare l'esiguità delle risorse con accordi degli Enti locali con i privati, laddove l'intervento del privato non può dare alcuna garanzia per un diritto allo studio omogeneo su tutto il territorio nazionale;
              peraltro in una situazione di scarsità di risorse è necessario ripensare alla previsione relativa alla totale gratuità nella scuola primaria come avviene come negli altri ordini di scuola, anche dell'obbligo, dove viene richiesta una compartecipazione in base all'ISEE;
              l'articolo 4 esenta infatti tutti dal pagamento della tassa scolastica d'inizio ciclo, con un costo stimato in 10 milioni a valere sul Fondo della «buona scuola». L'esenzione dovrebbe invece essere prevista secondo opportune soglie ISEE. Oltre a un elemento di maggiore equità, questo consentirebbe di liberare parte di quelle poche risorse per il sostegno alle famiglie meno abbienti;
              nulla si dice riguardo il sistema dei c.d. «contributi volontari» delle famiglie al funzionamento delle istituzioni scolastiche, che rappresentano una ingiusta e soprattutto iniqua tassa;
              il previsto «Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio», presenta due limiti che vanificano le intenzioni: non sono chiari i servizi a cui si rivolge; non vi sono risorse sufficienti per ottenere, pur minimamente, i risultati enunciati e attesi;
              non vi è chiarezza tra i servizi che devono essere garantiti agli studenti della scuola statale e i servizi che devono essere forniti «agli alunni del sistema nazionale d'istruzione e formazione, statale e paritario». Così come non c’è chiarezza – come ha ben sottolineato l'ANCI – tra i servizi che devono essere forniti agli studenti della scuola statale e i servizi che devono essere forniti «agli alunni del sistema nazionale d'istruzione e formazione, statale e paritario». In particolare, nessuna norma ha mai previsto che a tali utenti debbano essere garantiti la mensa e il trasporto scolastico da parte dei Comuni.

      esprime

PARERE CONTRARIO

Nicchi, Scotto, Fontanelli, Cimbro, Bossa.

Pag. 194

ALLEGATO 10

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente (Atto n.  381).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI PANNARALE ED ALTRI

      La VII Commissione, esaminato l'atto n.  381, premesso che:
          Lo schema di decreto in questione, pur contenendo alcune previsioni condivisibili, appare come una ennesima occasione mancata per garantire in modo reale i diritti costituzionali sanciti dagli articoli 3 e 34 della Carta costituzionale;
          Numerose disposizioni appaiono come una ripetizione di provvedimenti già esistenti, configurandosi come esortazioni e raccomandazioni nei confronti di Regioni ed enti locali senza che sia previsto alcun meccanismo significativamente rafforzativo del diritto allo studio;
          Se, infatti, possono essere accolte favorevolmente le norme in materia di tasse scolastiche di cui all'articolo 4, di cui viene stabilita la gratuità a partire dall'anno scolastico 2018/2019 anche per le classi quarte degli istituti di secondo grado e dall'anno 2019/2020 per le classi quinte, l'impianto del provvedimento non incide sull'evidente inefficienza ed iniquità del sistema che dovrebbe garantire il diritto allo studio, disattendendo in tal modo l'articolo 117 della Costituzione, ove si prevede che lo Stato debba determinare i «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»: livelli essenziali, dunque, non minimi né prioritari;
          Dei livelli essenziali non si fa alcun cenno all'interno del provvedimento, che si limita a stabilire disposizioni rivolte agli enti locali senza assicurare loro le condizioni per rispettare tali impegni: ad una lettura del decreto appare immediatamente evidente l'incessante ripetizione della clausola che impone di non attribuire nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
          Risulta del tutto incomprensibile come si possa assicurare la piena accessibilità del diritto allo studio a tutti i cittadini senza assegnare adeguate risorse in merito. È infatti manifesto come, attualmente, gli enti locali non siano nelle condizioni per attuare quanto stabilito a causa della mancanza di stanziamenti adeguati, in un contesto che li vede già in grave sofferenza economica: le «disponibilità finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente» sono dunque assolutamente insufficienti, e provocano l'acuirsi delle disparità sociali, culturali ed economiche già esistenti nei diversi territori del Paese;
          Il semplice elenco proposto dall'articolo 2, riguardante i servizi che devono essere programmati da parte degli Enti locali, non contribuisce dunque in alcun modo a garantire l'effettività del diritto allo studio: le cifre irrisorie stanziate nel decreto sono assolutamente inadeguate a garantire il fabbisogno anche di una sola tipologia di servizio ricompresa nell'elenco; Pag. 195
          Anche la previsione di cui all'articolo 3, che individua l'indicatore ISEE quale criterio di accesso ai servizi, risulta ininfluente qualora tali servizi non vengano realmente garantiti, rischiando di escludere moltissimi studenti che ne avrebbero, invece, effettiva necessità;
          La succitata previsione in materia di tasse scolastiche di cui all'articolo 4 non incide tra l'altro sulla annosa questione del contributo volontario, che rimane incomprensibile una imposizione a carico delle famiglie, le quali si ritrovano costrette a tamponare l'inefficienza del sistema dell'istruzione pubblica;
          Negli articoli successivi, dedicati ai servizi di trasporto, mensa, libri scolastici, borse di studio, norme per gli alunni ricoverati in ospedale e per l'istruzione familiare, potenziamento della Carta dello studente, tutto viene delegato agli Enti locali nei limiti delle disponibilità a legislazione vigente, che risultano, come accennato, molto scarse: servizi come il trasporto (articolo 5), una spesa molto significativa a carico di famiglie e studenti, che risulta spesso una delle principali cause dell'abbandono scolastico, non potrà essere dunque adeguatamente finanziata;
          Tra l'altro, la gratuità dei libri scolastici di cui all'articolo 7 è garantita soltanto per la scuola primaria e lascia sulle spalle delle famiglie l'onere per gli anni successivi;
          Le disposizioni concernenti le borse di studio di cui all'articolo 9 predispongono l'istituzione di un fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio – equiparando due temi molto diversi – incidendo in tal modo su una materia che, attualmente, è di competenza regionale e non prevede nell'erogazione delle borse un rapporto diretto tra lo Stato e lo studente: poco chiare, dunque, le modalità di attuazione della normativa. Qualora la borsa di studio nazionale dovesse essere erogata tramite voucher, è evidente come tale previsione non risulterebbe in grado di incidere realmente sulle criticità esistenti in materia di diritto allo studio;
          La disposizione maggiormente critica è poi proprio quella concernente gli stanziamenti in materia di diritto allo studio: soltanto 10 milioni di euro per coprire il fabbisogno una intera nazione, a fronte di miliardi di euro necessari;
          la previsione di cui all'articolo 11, che istituisce presso il Miur la Conferenza nazionale per il diritto allo studio, è inutile e rischia di costituire un ulteriore motivo di dilatamento dei tempi decisionali rispetto ad efficaci ed incisivi interventi di finanziamento sull'istruzione.
          Da segnalare altresì la disposizione di cui all'articolo 13, ove si prevede un finanziamento da parte di soggetti privati alle istituzioni scolastiche; di nuovo, come avvenuto per la Buona scuola, si introduce il principio che il privato possa sostituire l'intervento pubblico in un ambito delicato come quello della formazione;
          Per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 8 rivolte agli studenti ricoverai in ospedale, è doveroso segnalare come la continuità didattica per coloro che si trovano temporaneamente impossibilitati a frequentare le lezioni non possa considerarsi quale servizio aggiuntivo, ma è un diritto soggettivo di tutti gli studenti;
          sarebbe opportuno tra l'altro individuare formule efficaci rivolte garantire il diritto allo studio di tutti gli studenti, anche attraverso forme di defiscalizzazione per tutto ciò che contribuisca ad assicurare la formazione e l'apprendimento degli alunni, come gli strumenti compensativi e i sussidi tecnico informatici per le persone con disturbi specifici dell'apprendimento;
          il diritto allo studio, oltre a rappresentare un diritto sociale costituzionalmente garantito, e uno strumento per garantire i diritti inviolabili dell'individuo nelle formazioni sociali, al quale corrisponde un preciso dovere della collettività di assicurare a tutti i capaci e meritevoli uguali punti di partenza ed uguali possibilità di portare a compimento i percorsi formativi prescelti; Pag. 196
          da alcuni anni in ambito europeo si vanno affermando un'idea di economia della conoscenza ed uno sviluppo del tessuto produttivo mirati all'estrazione di valore sulla base di una forte innovazione e dell'elevazione del livello generale di formazione, che stanno portando alcuni Paesi membri, incluso il nostro, a smantellare il tradizionale meccanismo di assegnazione in favore di un sistema nuovo, riservato a pochi eccellenti, attraverso un innalzamento dei soli criteri di merito ed un'aumentata competitività tra studenti;
          la frammentazione ed una stratificazione delle normative regionali, molto eterogenee tra loro anche nel definire il welfare studentesco, si è concretizzata negli anni nell'assenza di una reale volontà politica di investire nell'accesso ai percorsi formativi. L'incapacità delle Regioni nel garantire l'esercizio del diritto allo studio è tuttavia imputabile soprattutto alle inadeguate risorse finanziarie trasferite loro dallo Stato, che spesso le Regioni stesse non sono state in grado di integrare attraverso fondi propri;
          attualmente gli strumenti di welfare studentesco, di tipo fondamentalmente assistenziale, sono garantiti soltanto da pochissime regioni, che riescono ad attribuire a tutti gli idonei le borse di studio: rimangono ancora inadeguati ed insufficienti rispetto al numero degli aventi diritto gli alloggi e le forme di reddito indiretto, come mobilità gratuita, mense agevolate, misure per l'accesso alla cultura;
          le suddette carenze generano anche profonde sperequazioni tra le diverse zone d'Italia che si traducono nella penalizzazione degli studenti che provengono dalle aree più povere del Paese, in particolare dal meridione;
          sarebbe necessaria riforma organica del sistema di garanzia del diritto allo studio e del welfare studentesco volta a: definire un sistema di welfare studentesco nazionale che assicuri l'effettiva rimozione degli ostacoli di natura economica per gli studenti capaci e meritevoli; alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) connesse al diritto allo studio, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, capaci di abbattere le attuali disuguaglianze sociali e disomogeneità territoriali; all'adozione di un piano straordinario di finanziamenti strutturali per il diritto allo studio, al fine di raggiungere la copertura totale dei fondi destinati alle borse di studio da erogare a tutti gli idonei; all'ampliamento delle fasce di reddito degli aventi diritto alle provvidenze attualmente previste che al peggiorare della situazione economica si rivelano sempre più inadeguate; alla garanzia del pieno godimento dei diritti di cittadinanza per tutti gli studenti, anche attraverso misure di agevolazione della mobilità sui mezzi di trasporto pubblico; all'estensione agli studenti immigrati di tutte le agevolazioni riservate agli studenti di cittadinanza italiana in materia di diritto allo studio; all'istituzione della carta di cittadinanza studentesca al fine di favorire i consumi culturali. Soprattutto lo Stato dovrebbe garantire risorse adeguate in grado di consentire l'applicazione del diritto allo studio, dovendo lo Stato «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (articolo 3 della Costituzione);

      esprime

PARERE CONTRARIO

Pannarale, Giancarlo Giordano.