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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 marzo 2017
789.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-10834 Paglia: Iniziative per far confluire le funzioni e il personale di Riscossione Sicilia nel nuovo Ente Agenzia delle entrate – Riscossione.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con il documento in esame l'Onorevole interrogante rileva che il Servizio nazionale di riscossione di tributi erariali è svolto attualmente in tutto il territorio nazionale ad eccezione della Regione siciliana dal Gruppo Equitalia S.p.a che sarà sostituito a partire dal 1o luglio 2017 dall'Ente strumentale dell'Agenzia delle entrate denominato Agenzia delle entrate-Riscossione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016 n.  193.
      La Regione Siciliana, in virtù della sua piena potestà legislativa in materia di riscossione tributi, ha affidato il servizio, da ultimo, alla società pubblica Riscossione Sicilia s.p.a controllata dalla regione stessa.
      Detta società ha 695 dipendenti e, tuttavia, presenta performance di riscossione piuttosto basse sia pure in linea con quelle registrate nell'Italia meridionale.
      Tenuto conto che Riscossione Sicilia, operando in una sola regione, non può bilanciare le sue perdite fruendo delle economie di scala di cui beneficerà il nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione che registra migliori incassi nel centro nord, l'Onorevole sollecita il Governo ad avviare un incontro con la Regione Siciliana volto a definire un percorso virtuoso che contempli la confluenza di tutte le funzioni ed il personale di Riscossione Sicilia nel nuovo Ente nazionale istituito a far data dal 1 luglio 2017.
      Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria e Equitalia S.p.a, si rappresenta quanto segue.
      Giova richiamare il quadro normativo di riferimento.
      Come anzidetto, nel territorio della Regione Siciliana l'attività di riscossione delle entrate è riservata, in virtù di apposita previsione statutaria, alla Regione stessa con riferimento alle entrate di propria spettanza.
      In materia, la legge regionale n.  19 del 22 dicembre 2005 ha stabilito, in conformità a quanto previsto a livello nazionale dall'articolo 3 del decreto-legge n.  203/2005, convertito con modificazioni, dalla legge n.  248 del 2 dicembre 2005, che le funzioni relative alla riscossione in Sicilia siano esercitate dalla Regione mediante la società Riscossione Sicilia S.p.a., società pubblica controllata dalla Regione stessa, la quale, sia dal punto di vista societario (detiene la quasi totalità delle azioni), sia dal punto di vista organizzativo e strategico, governa e controlla la società.
      All'attualità, la compagine azionaria di Riscossione Sicilia prevede una partecipazione indiretta dell'Agenzia delle Entrate per il tramite della controllata Equitalia S.p.a., che detiene una quota azionaria dello 0,040 per cento.
      La menzionata società, inoltre, ai sensi di quanto previsto dal comma 29-bis del citato articolo 3, svolge in Sicilia l'attività di riscossione anche con riferimento alle altre entrate non di spettanza regionale (si pensi, ad esempio, alle entrate contributive INPS).
      In tale contesto, pur se la vigente normativa di settore prevede una sostanziale uniformità per quanto riguarda gli strumenti, gli obblighi e i diritti degli Agenti della riscossione, è opportuno precisare che i soggetti preposti alla riscossione Pag. 41a livello nazionale e regionale sono distinti, così come restano distinte le prerogative e le responsabilità delle strutture di governo e controllo.
      Nondimeno, deve sottolinearsi che l'Agenzia delle entrate, per quanto di competenza, per garantire l'armonizzazione delle procedure e l'uniformità di comportamento su tutto il territorio nazionale, anche al fine di non creare discriminazioni nei confronti dei contribuenti, ha sempre cooperato con la Regione Siciliana e, per essa, con Riscossione Sicilia S.p.a., in un quadro di collaborazione istituzionale, nonché in virtù di appositi accordi.
      Tra questi, si possono segnalare, ad esempio, la Convenzione che disciplina l'accesso alle informazioni presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n.  605/1973, stipulata al fine di incrementare l'efficacia dell'attività di riscossione coattiva svolta dall'Agente della riscossione siciliano, nonché il Protocollo d'Intesa formalizzato con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per ottimizzare il sistema di rendicontazione delle entrate e l'attività di riscontro contabile di competenza delle Ragionerie territoriali dello Stato operanti nella Regione.
      Inoltre, appare opportuno rilevare che, per i propri ruoli, l'Agenzia delle entrate, per il tramite della Direzione Regionale della Sicilia, svolge costantemente: attività di segnalazione e di impulso della riscossione ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo n.  112/1999; attività di monitoraggio delle procedure esecutive avviate dall'Agente della riscossione, con particolare riferimento a quelle avviate nei confronti dei contribuenti ad elevata solvibilità o ai quali siano ascrivibili violazioni significative in termini di rilevanza penale e/o di pericolosità della condotta evasiva posta in essere; attività di condivisione delle direttive in materia di riscossione, nonché attività di impulso e monitoraggio tramite Tavoli tecnici periodici sull'andamento delle riscossioni, nel corso dei quali vengono segnalate eventuali criticità e anomalie, ovvero suggerite strategie di riscossione e strumenti da utilizzare per il potenziamento dell'azione di recupero.

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ALLEGATO 2

5-10835 Fregolent: Chiarimenti circa la soggettività passiva IVA relativamente alle attività commerciali svolte da unità organizzative di enti locali.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Nel Question Time in questione gli On.li interroganti evidenziano che, con la sentenza del 29 settembre 2015 (C-276/14), la Corte di Giustizia della UE ha stabilito che l’«ente locale è l'unico soggetto passivo IVA per tutte le attività commerciali svolte dalle proprie unità organizzative, le quali sono prive di autonomia giuridica e indipendenza».
      Secondo gli interroganti, «in concreto risulterebbe pertanto evidente la soggettività passiva autonoma in capo alle società in house, come pure alle varie tipologie di Agenzie, ma, specularmente, non vi sarebbe soggettività IVA autonoma rispetto a quella dell'ente di appartenenza in relazione a tutte le articolazioni interne degli enti pubblici quali dipartimenti, istituzioni, scuole».
      Ciò premesso, viene chiesto se non si «ritenga urgente, alla luce della citata sentenza della Corte di giustizia europea, intervenire in via amministrativa al fine di chiarire la normativa relativa alla qualificazione del soggetto passivo IVA con esplicito riferimento all'ente di diritto pubblico piuttosto che alle singole unità organizzative iscritte al bilancio».
      Con riferimento alla tematica in questione, sentiti gli Uffici interessati, si rappresenta quanto di seguito.
      La sentenza della Corte di Giustizia europea del 29 settembre 2015 (C-276/14) è relativa alla corretta interpretazione degli articoli 9 e 13 della Direttiva IVA 2006/112/CE sul tema della rilevanza dell'IVA sulle operazioni compiute dagli enti pubblici.
      L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.  633/1972 chiarisce, riguardo all'assoggettabilità ad IVA delle operazioni poste in essere da enti pubblici, che sono soggette all'Imposta le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici... che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole», nonché dagli enti pubblici che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, se dette operazioni siano effettuate «nell'esercizio di attività commerciali o agricole».
      Vengono, inoltre, considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, una serie di attività elencate dalla norma.
      Al riguardo, si rappresenta che, ai fini dell'interpretazione dell'articolo 9, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, la sentenza fa esplicito riferimento a quelle unità organizzative iscritte al bilancio comunale prive di personalità giuridica, che non dispongono di beni propri, si limitano a gestire i beni appartenenti al patrimonio del Comune, e svolgono le attività in nome e per conto del Comune.
      Tali unità organizzative non possono essere qualificati come soggetti passivi IVA in quanto non soddisfano il criterio di Pag. 43indipendenza prevista dalla citata disposizione.
      Dette caratteristiche non sembrano, invece, connotare gli enti strumentali dell'ente locale dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale (ad esempio le società in house, le aziende speciali, ecc.) per i quali diversi documenti di prassi dell'Agenzia delle entrate hanno precisato la natura commerciale e, quindi, la loro rilevanza sia ai fini dell'IRES sia dell'IVA (cfr. risoluzione n.  131/E del 2005, risoluzione n.  92/E del 2001, circolare n.  131/E del 1999).
      Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, si ritiene che la questione cui fa riferimento l'interrogazione non necessiti di specifici interventi, in quanto la prassi amministrativa risulta già coerente con le statuizioni della Corte di Giustizia.

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ALLEGATO 3

5-10836 Laffranco: Attuazione delle norme della legge di bilancio 2017 che hanno modificato il regime di contabilità semplificata per le imprese minori.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle recenti novità introdotte dai commi 17-23 della legge 11 dicembre 2016 n.  232, concernenti le modifiche al regime di contabilità semplificata per le imprese minori.
      Gli Onorevoli segnalano talune criticità della nuova disciplina con riferimento al riporto delle perdite ed al computo delle rimanenze finali ai fini della determinazione della base imponibile sollecitano iniziative normative correttive per rendere pienamente applicabile la nuova normativa.
      Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
      Il Governo è ben consapevole del tema posto dagli Onorevoli interroganti con particolare riguardo alla questione del riparto delle perdite e del computo delle rimanenze finali ai fini della determinazione della base imponibile.
      Tali problematiche sono state approfondite in sede parlamentare durante la sessione di bilancio, in occasione dell'esame di vari emendamenti parlamentari.
      In ogni caso giova precisare che i temi del computo delle rimanenze finali e del riparto delle perdite prescindono dall'eventuale adozione del decreto ministeriale di cui al comma 23 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 e non potrà essere risolto attraverso tale veicolo normativo.
      È opportuno evidenziare che ogni eventuale iniziativa normativa, determinando effetti di gettito, per l'erario dovrà tener conto del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
      Infine, l'Agenzia delle entrate in via informale ha comunicato che, entro il mese di aprile 2017, sarà predisposta la circolare esplicativa delle tematiche concernenti il nuovo al regime di contabilità semplificata per le imprese minori alla luce delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2017.

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ALLEGATO 4

5-10837 Villarosa: Problematiche concernenti la creazione di moneta bancaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

      L'interrogazione a risposta immediata in commissione dell'Onorevole Villarosa ed altri concerne la tematica della creazione di moneta bancaria.
      Al riguardo la Banca d'Italia, sentita in proposito, ha fatto presente che, in una economia basata sul sistema di riserva frazionario, consolidatosi da lungo tempo nelle economie occidentali, coesistono la moneta creata dalla banca centrale (moneta fiat) e gli strumenti monetari creati dal sistema bancario, denominati anche moneta bancaria, costituiti in larga parte dai conti di deposito.
      La Banca centrale controlla direttamente la creazione di moneta fiat e, attraverso strumenti quali i tassi ufficiali e l'obbligo di riserva, influenza indirettamente anche la creazione di strumenti monetari da parte del sistema bancario.
      L'Istituto ha quindi osservato che nel nostro ordinamento la raccolta del risparmio fra il pubblico, intesa come acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, in forma di depositi o sotto altra forma, costituisce attività riservata alle banche (Art. 11 commi 1 e 2 del Testo unico bancario).
      Poiché i depositi costituiscono una delle componenti quantitativamente più rilevanti della moneta, le banche svolgono un ruolo fondamentale nella trasmissione della politica monetaria dalla banca centrale all'intera economia. Inoltre, la prestazione di servizi di pagamento costituisce attività riservata alle banche, agli istituti di moneta elettronica, agli istituti di pagamento e agli intermediari finanziari a ciò autorizzati (articoli 106 comma 2 e 114-sexies del Testo unico bancario).
      La creazione di moneta bancaria, mediante l'emissione di strumenti di pagamento, è consentita pertanto esclusivamente nell'ambito dell'attività dei soggetti abilitati a prestare servizi di pagamento.
      E la ratio di tale disciplina può rinvenirsi, tra l'altro, nel fatto che il sistema finanziario, attraverso mercati e intermediari, svolge la peculiare funzione di trasferire risorse finanziarie dai risparmiatori a chi ne ha necessità per effettuare investimenti. Le banche partecipano a questo processo raccogliendo, da un lato, risparmio con i depositi e altri strumenti e selezionando, dall'altro, i progetti e le iniziative meritevoli di credito. E per il corretto funzionamento di tale circuito, l'articolo 47 della Costituzione della Repubblica contempla tra gli obiettivi da perseguire la tutela del risparmio e il controllo dell'esercizio del credito.
      E ciò per evidenziare che l'attività finanziaria è disciplinata da norme ed è sottoposta a controlli più estesi e penetranti rispetto a quanto previsto per le imprese operanti in altri settori, sia per le descritte caratteristiche peculiari sia per l'alto grado di interconnessione tra l'operatività di banche e degli altri intermediari finanziari.

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ALLEGATO 5

5-10917 Piccone: Problematiche tributarie relative al meccanismo di tariffazione quadri-settimanale dei canoni per utenze telefoniche fisse.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Al riguardo, l'Agenzia delle entrate evidenzia che la scelta operata dalle imprese telefoniche, di calcolare il canone fisso con cadenza quadri-settimanale invece che mensile, non sembra poter impattare sulla contabilizzazione e liquidazione dell'IVA sugli acquisti da parte delle imprese, professionisti e lavoratori autonomi, atteso che tali adempimenti sono correlati alla ricezione del documento contabile (la fattura di acquisto) e che non tengono conto della competenza temporale dell'onere.
      L'Agenzia delle Entrate, al riguardo, ha comunque rappresentato la disponibilità a fornire ulteriori chiarimenti qualora si dovessero, in concreto, manifestare eventuali criticità di natura applicativa.

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ALLEGATO 6

5-10918 Zoggia: Iniziative a tutela dei risparmiatori in relazione al fenomeno dell'usura bancaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con l'interrogazione a risposta immediata in commissione l'onorevole Davide Zoggia ed altri chiedono al Governo «quali azioni intenda porre in essere al fine di impedire in futuro il malcostume delle banche di recuperare crediti non dovuti e tutelare i risparmiatori». Nell'occasione l'interrogante riporta le osservazioni della Confedercontribuenti Veneto secondo cui il fenomeno dell'usura bancaria sarebbe diffuso su tutto il territorio nazionale e riguarderebbe praticamente tutte le banche.
      La legge 7 marzo 1996, n.  108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni e spese connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. I TEG medi rilevati dalla Banca d'Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.
      Il Ministero dell'Economia e delle Finanze si occupa di evidenziare i tassi effettivi globali medi, ai sensi della legge sull'usura, sulla base della rilevazione eseguita trimestralmente dalla Banca d'Italia, che a sua volta impiega, come metodologia tecnica di riferimento ai fini della rilevazione e del calcolo, le Istruzioni emanate in materia, recentemente modificate nell'anno 2016.
      È la Banca d'Italia stessa che svolge gli adempimenti in materia di usura alla stessa assegnati dall'ordinamento, verificando che gli intermediari rispettino il limite delle soglie di usura.
      A tale fine ha il compito di vigilare sull'operato delle banche e degli intermediari finanziari. La vigilanza è di carattere tecnico, volta a garantire la corretta applicazione degli adempimenti imposti agli operatori del credito.
      Nell'ambito dei controlli di vigilanza, la Banca d'Italia verifica la funzionalità delle procedure di calcolo del TEG e di segnalazione trimestrale utilizzate dagli intermediari, sulla base delle regole previste nelle predette Istruzioni e, in caso di disfunzioni procedurali, adotta le conseguenti iniziative di vigilanza, provvedendo anche a segnalare all'Autorità Giudiziaria gli aspetti di possibile rilevanza penale, riscontrati nell'esercizio dell'attività di vigilanza.
      L'Istituto, inoltre, esamina gli esposti in materia di usura, fermo restando che non può pronunciarsi nel merito delle controversie.
      In proposito, è stato osservato che gli esposti, che lamentano applicazione di tassi usurari, sono in diminuzione, come anche sottolineato nella Relazione sulla gestione e sulle attività della Banca d'Italia 2015.
      Con specifico riferimento al trattamento delle «indennità di sconfinamento» richiamate dall'interrogante, la Banca d'Italia ha infine precisato che le Istruzioni per la rilevazione dei TEG medi del 2009 prevedevano che, per i conti correnti, gli oneri connessi con il finanziamento – incluse le penali di sconfinamento – dovessero Pag. 48entrare nel calcolo del TEG su base annua a meno che non fossero connessi a eventi di tipo occasionale. Nelle risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai sensi della legge sull'usura, pubblicate sul sito internet della Banca d'Italia, l'Istituto ha precisato, infatti, che le penali di sconfinamento – in quanto connesse ad eventi occasionali – dovevano entrare nel calcolo nel solo trimestre di addebito a meno che lo sconfinamento fosse continuativo da un trimestre all'altro.
      Le penali di sconfinamento, comunque, sono state poi sostituite dalla Commissione di istruttoria veloce prevista dall'articolo 117-bis del TUB che, in base alle già menzionate nuove Istruzioni per la rilevazione emanate nell'agosto 2016, viene inserita nel calcolo del TEG, sempre su base annua.
      A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
      La prevista onnicomprensività della commissione comporta che non possano essere stabiliti ulteriori oneri in relazione alla messa a disposizione dei fondi né all'utilizzo dei medesimi, ivi inclusi la commissione per l'istruttoria, le spese relative al conteggio degli interessi e ogni altro corrispettivo per attività che sono a esclusivo servizio dell'affidamento.
      La commissione si applica sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto e per il periodo in cui la somma stessa è messa a disposizione e viene addebitata al cliente secondo quanto condiviso nel contratto.
      Giova sottolineare, comunque, che i clienti che si trovassero nelle condizioni di riscontrare situazioni oggettivamente anomale in materia, come ad esempio istituti bancari che non dovessero applicare condizioni coerenti con i tassi effettivi globali medi o con i descritti criteri, dovrebbero continuare a segnalare i casi alle autorità di vigilanza, le quali, a loro volta, potranno avviare ispezioni o indagini volte a riscontrare eventuali irregolarità.
      Tutto ciò al fine di continuare a perseguire e garantire, da parte delle Istituzioni, la rigorosa vigilanza sia per la tutela della clientela sia per l'efficienza del settore bancario, con finalità di trasparenza e confrontabilità delle offerte, in base ad una coerente politica di equità.

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ALLEGATO 7

5-09996 D'Incà: Verifiche circa l'acquisto da parte di Veneto Banca di un portafoglio di prestiti ipotecari vitalizi della Banca JP Morgan.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con l'interrogazione in Commissione n.  5-09996 l'Onorevole D'Incà ed altri, nel fare riferimento all'operazione datata 13 gennaio 2015 di acquisto da parte di Veneto Banca (VB) di Prestiti Ipotecari Vitalizi (PIV) della banca J.P. Morgan e il successivo acquisto da parte di quest'ultima di azioni Veneto Banca, chiedono di sapere se «risulti al Governo quali siano gli azionisti di Veneto Banca le cui azioni siano state acquistate, in modo diretto o indiretto, da JP Morgan» e, «ove i danni subiti dagli azionisti di Veneto Banca dovessero essere connessi a un eventuale mancato corretto esercizio dei compiti di vigilanza da parte della Banca d'Italia, se non si intendano avviare le procedure per la revoca del governatore della Banca d'Italia».
      Al riguardo, la Banca d'Italia, sentita in proposito, ha fatto presente che l'operazione di acquisto dei Prestiti Ipotecari Vitalizi (PIV) da parte di Veneto Banca prevedeva che, a fronte della cessione dei PIV, J.P. Morgan acquistasse azioni Veneto Banca appartenenti a soci. Maggiori dettagli sull'operazione sono contenuti nel prospetto informativo che Veneto Banca ha pubblicato sul proprio sito in relazione all'offerta pubblica di azioni ordinarie in occasione del recente aumento di capitale sottoscritto dal Fondo Atlante. Nel prospetto sono altresì contenuti alcuni riferimenti ai rilievi sollevati dalle Autorità di Vigilanza in occasione delle verifiche ispettive condotte nel corso del 2015. Non risulta invece noto l'elenco dei soggetti che hanno beneficiato dell'acquisto delle azioni da parte di J.P. Morgan.
      Sentita, nel merito anche la CONSOB, si rappresenta che, in occasione all'operazione di aumento di capitale di Veneto Banca conclusosi il 30.6.2016, la Banca, nell'ambito dell'istruttoria di approvazione del Prospetto in questione, ha fornito una descrizione dell'operazione di acquisto da J.P. Morgan di un portafoglio di Prestiti Ipotecari Vitalizi, cui si fa riferimento nell'interrogazione in oggetto.
      La Consob stessa, in data 12 gennaio 2015, ha avviato accertamenti ispettivi su Veneto Banca, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del TUF.
      In data 27 aprile 2015 ha notificato un'integrazione della verifica ispettiva, al fine di accertare il processo di definizione della proposta di aggiornamento del valore delle proprie azioni ed il processo decisionale sotteso all'accordo di cessione dei crediti concluso con J.P. Morgan Chase Bank, N.A. avente ad oggetto un portafoglio di Prestiti Ipotecari Vitalizi («PIV»).
      In data 18 dicembre 2015 è stata chiusa l'integrazione alla verifica aperta il 27 aprile 2015 afferente il processo di definizione della proposta di aggiornamento del valore delle proprie azioni ed il processo decisionale sotteso all'accordo di cessione dei crediti concluso con J.P. Morgan.
      L'accertamento ispettivo avviato il 12 gennaio 2015 si è invece concluso in data 25 febbraio 2016.
      Agli esiti dei predetti accertamenti ispettivi, la Consob ha notificato l'avvio di cinque procedimenti sanzionatori.
      Nello specifico, per quanto attiene all'operazione posta in essere con J.P. Morgan, dagli accertamenti ispettivi concernenti Pag. 50l'operazione di acquisizione del Portafoglio di Prestiti Ipotecari Vitalizi da J.P. Morgan da parte di Veneto Banca posta in essere in data 11 febbraio 2015, sono emerse violazioni della disciplina in materia di comunicazioni al pubblico. L'Autorità di Vigilanza ha ritenuto che la conclusione di tale operazione avrebbe dovuto essere resa nota senza indugio al pubblico, mediante diffusione di un comunicato stampa, con le modalità previste dall'articolo 109 del Regolamento Emittenti, in virtù de (i) «il controvalore dell'operazione, ovvero Euro 205,5 milioni, che in base a quanto definito nell'allegato 1 del Regolamento delle Operazioni di Maggior Rilievo in vigore dal 14/7/2014, rientrava tra tali operazioni e, in particolare, negli interventi di «Acquisizione di Crediti» aventi importo superiore a Euro 100 milioni»; e (ii) «l'impatto di tale operazione sui propri ratios patrimoniali». Peraltro, la Consob ha altresì rilevato che: «con riferimento alla rappresentazione di tale operazione è stata fornita nei resoconti contabili di tale società, cioè nella relazione finanziaria semestrale consolidata al 30/6/2015 la stessa, per quanto abbia fornito al pubblico – seppur non tempestivamente – talune informazioni sull'operazione in parola, è risultata comunque incompleta, in quanto non sono stati ivi indicati alcuni aspetti rilevanti dell'operazione».
      Sempre con riferimento all'operazione in questione, nel paragrafo relativo ai Rischi connessi ad assunzioni e metodologie di valutazione degli attivi del Gruppo (cosiddetto impairment test e/o valutazioni al fair value), l'Emittente ha, inoltre, fornito informazioni sulla determinazione del « fair value» del portafoglio crediti che si basa su metodi di computo finanziario, che, per la sua complessità richiede l'applicazione di metodi probabilistici. In particolare, i principali fattori di rischio individuabili riguardano:
          1.    il valore dell'immobile, la cui valutazione – sebbene già decurtata di idoneo scarto perizia – potrebbe variare nel tempo e quindi la Banca potrebbe potenzialmente disporre di un bene con minor valore rispetto a quello stimato;
          2.    la durata del contratto, basato sulle aspettative di sopravvivenza stimate mediante tavole demografiche ISTAT che potrebbero risultare diverse rispetto a quando il contratto effettivamente si concluderà;
          3.    il livello delle grandezze finanziarie utilizzate per la determinazione dei flussi di cassa quali:
              i)    il livello dei tassi di attualizzazione;
              ii)    i tempi di incasso della posizione;
              iii)    la stima del riscatto anticipato;
              iv)    i costi operativi legati alla gestione del portafoglio, che potrebbero risultare nel tempo diverse rispetto a quelle utilizzate in fase di previsione».

      Nel Prospetto Informativo si rappresenta, inoltre, che l'operazione in questione, come riportato anche dagli On.li Interroganti, ha formato oggetto di taluni rilievi emersi dall'ispezione svolta sull'Emittente dalla Banca Centrale Europea, nel periodo 4 maggio 2015 – 23 ottobre 2015.
      Si precisa che nel Prospetto nella sezione «Fatti recenti della storia dell'Emittente», la Banca ha, tra l'altro, fornito una elencazione dei rilievi effettuati dalla BCE nel corso della propria ispezione.
      Più in dettaglio, la BCE ha rilevato che il Consiglio di Amministrazione (CdA) non solo ha omesso di valutare se le rilevanti carenze attribuite nel corso dell'ispezione della Banca d'Italia del 2013 all'ex Amministratore delegato e poi ex Direttore Generale del Gruppo, potessero influire sulla sua capacità di svolgere le funzioni di Direttore Generale (DG), ma ha anche prospettato l'estensione del suo contratto fino ad aprile 2018, sebbene tale proposta sia stata successivamente revocata solo per «rispettare l'orientamento espresso dall'Autorità di vigilanza». In aggiunta, l'attività del CdA è stata influenzata dalle Pag. 51valutazioni dell'ex Direttore Generale soprattutto riguardo alla fissazione del prezzo delle azioni per l'aumento di capitale del 2014. Di fatto, il CdA non ha definito la strategia per far fronte all'aumento degli ordini di vendita provenienti dagli azionisti, limitandosi ad approvare, in assenza di un'apposita politica interna, alcune operazioni mirate a consentire la vendita di azioni di Veneto Banca (VB). In particolare:
          1)    in data 13/5/2014 il CdA ha approvato il riacquisto di azioni proprie di VB per un importo fino a 100 milioni di Euro, senza alcuna valutazione in merito alla conformità di tale operazione con il Regolamento (UE) n.  575/2013 (regolamento sui requisiti patrimoniali, Capital Requirement Regulation, CRR);
          2)    nel novembre 2014 alcuni degli acquirenti di azioni di Banca Intermobiliare (BIM) sono stati obbligati ad acquistare dalla banca o da altri azionisti 316.456 azioni di Veneto Banca, pari a 12,5 milioni di Euro;
          3)    in data 10/2/2015 il Consiglio ha approvato l'acquisizione di un pacchetto di prestiti vitalizi ipotecari da JP Morgan, che a sua volta si è impegnata a sottoscrivere 900.000 azioni di VB».

      La BCE ha inoltre rilevato che «Contrariamente a quanto previsto dal proprio regolamento interno su prodotti innovativi, la Funzione Compliance non ha valutato i rischi derivanti da alcune operazioni rilevanti. Talvolta, inoltre, la valutazione dei rischi di conformità rivenienti da alcune operazioni non è stata soddisfacente. Ci si riferisce, in particolare, a quanto segue: 1) la Funzione Compliance non ha svolto analisi dei rischi né in relazione al riacquisto di azioni proprie per un valore di 99 milioni di Euro nel 2014, né all'acquisizione di un pacchetto di “prestiti vitalizi ipotecari” JP Morgan».
      Infine, con riferimento al quesito relativo alla possibile revoca del mandato del Governatore, si fa presente che lo Statuto del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC), allegato al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), disciplina la revoca di un Governatore di una banca centrale nazionale membro del Statuto del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) stabilendo la procedura e i casi nei quali essa può essere adottata a garanzia dell'indipendenza della BCE e delle banche centrali nazionali prevista dall'articolo 130 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). In particolare l'articolo 14.2 del SEBC prevede «Un governatore può essere sollevato dall'incarico solo se non soddisfa più alle condizioni richieste per l'espletamento delle sue funzioni o si è reso colpevole di gravi mancanze. Una decisione in questo senso può essere portata dinanzi alla Corte di giustizia dal governatore interessato o dal consiglio direttivo, per violazione del trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa all'applicazione del medesimo. Tali ricorsi devono essere proposti nel termine di due mesi, secondo i casi, dalla pubblicazione della decisione, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza».

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ALLEGATO 8

5-10433 Capezzone: Sospensione dei versamenti per debiti tributari e creditizi in favore delle imprese abruzzesi colpite dalle calamità atmosferiche del gennaio 2017.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria e del Dipartimento della Protezione Civile, si rappresenta quanto segue.
      Giova preliminarmente richiamare la normativa di riferimento che trova applicazione allorché si verifichino eventi calamitosi di particolare gravità nel territorio nazionale.
      Ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.  225, istitutiva del Servizio Nazionale della protezione civile, al verificarsi di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza.
      La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali.
      La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni.
      Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli eventi di cui sopra si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
      Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
      L'attuazione delle predette ordinanze è curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
      Tanto premesso, il Consiglio dei ministri in data 20 gennaio 2017 ha deliberato «l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese» stanziando ulteriori 30 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.
      Tale delibera è scaturita dalla rinnovata necessità di fronteggiare con mezzi e poteri straordinari la situazione di emergenza determinatasi a seguito dei ripetuti eventi sismici che il 18 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, aggravando la Pag. 53situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati già preesistente.
      In particolare, il provvedimento è volto ad assicurare, da parte del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, il coordinamento degli interventi, estendendo le misure emanate in occasione degli eventi sismici occorsi in centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, assicurando il necessario raccordo con il dispositivo adottato per fronteggiare gli eventi precedenti, opportunamente rimodulato.
      Il Servizio Nazionale della Protezione Civile, pertanto, è stato autorizzato ad operare non solo sulla base delle disposizioni straordinarie specifiche in corso di emanazione, ma anche ai sensi di quelle disciplinate con le ordinanze di protezione civile adottate per gli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.
      A tal riguardo, deve precisarsi che in esecuzione della citata delibera di stato di emergenza del 20 gennaio 2017, per le Regioni Lazio, Marche ed Umbria è stata emanata l'Ordinanza di protezione civile n.  437 del 16 febbraio 2017 recante «Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionale fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017».
      L'Ordinanza contiene l'indicazione delle misure poste in essere dalle Strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile per fronteggiare gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel gennaio 2017.
      In particolare dette misure riguardano il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture, la realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, nonché la ricognizione del fabbisogno per gli interventi sul patrimonio pubblico, privato e del fabbisogno per le attività economiche delle aree interessate.
      Con riferimento alla Regione Abruzzo è in corso di prossima emanazione un'analoga ordinanza a firma del Capo del Dipartimento della protezione civile.
      Giova, altresì, evidenziare che il Consiglio dei Ministri nella riunione di venerdì 10 marzo 2017, proprio in relazione agli eventi sismici e agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ha deliberato l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 ed ha autorizzato un ulteriore stanziamento di 70 milioni di euro destinato a far fronte ad ulteriori interventi di soccorso legati alla fase di emergenza.
      Lo stanziamento andrà ad incrementare le disponibilità del Fondo per le Emergenze Nazionali.
      Deve, infine, segnalarsi che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n.  8, attualmente in corso di conversione in Parlamento (A.C. 4286), sono previste talune misure di sostegno alle fasce deboli della popolazione residenti nei comuni colpiti ubicati anche in Abruzzo, dagli eventi Sismici succedutisi dall'agosto 2016.
      Ai fini della mitigazione dell'impatto del sisma sulle condizioni di vita, economiche e sociali delle fasce deboli della popolazione, ai soggetti residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n.  189 del 2016, che versano in condizioni di maggior disagio economico, è concessa, su domanda, per l'anno 2017, nel limite di 41 milioni di euro per il medesimo anno, la misura di contrasto alla povertà introdotta dall'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n.  208.
      I    beneficiari devono trovarsi in condizione di maggior disagio economico identificata da un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente, come calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, pari o inferiore a 6.000 euro.
      L'articolo 15 del cennato decreto dispone inoltre che, al fine di garantire un tempestivo sostegno alla ripresa dell'attività Pag. 54produttiva del comparto zootecnico nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nelle more della definizione del programma strategico di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n.  189 del 2016, è autorizzata la spesa di 22.942.300 euro per l'anno 2017, di cui 20.942.300 euro per l'incremento fino al 200 per cento della quota nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai sensi del regolamento delegato (UE) n.  2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016, e 2 milioni di euro destinati al settore equino.
      Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102 che si risolvono in particolari aiuti, erogati, in forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili, sotto forma di contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare a tasso agevolato, proroga delle operazioni di credito agrario, nonché talune agevolazioni previdenziali previste dall'articolo 8 del menzionato decreto legislativo n.  102 del 2004.

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ALLEGATO 9

5-10789 Villarosa: Vigilanza sui concessionari della riscossione in relazione ad eventuali trattamenti di favore nei confronti di esponenti politici o di persone connesse al crimine organizzato.

TESTO DELLA RISPOSTA

      L'interrogazione in oggetto riguarda la riscossione dei tributi in Sicilia, affidata a «Riscossione Sicilia s.p.a.», società partecipata al 99,885 per cento dalla Regione siciliana e per lo 0,115 per cento da Equitalia s.p.a.
      Gli Onorevoli interroganti richiamano dichiarazioni del CEO di Riscossione Sicilia, rilasciate il 15 febbraio scorso presso la Commissione Antimafia, tra le quali si denuncia la mancata riscossione di circa 52 miliardi di euro nel corso di un decennio.
      Nell'atto di sindacato ispettivo vengono altresì riportate notizie di stampa nazionale sul comportamento di alcuni dipendenti della Società in questione, i quali avrebbero agevolato alcuni «esponenti politici regionali di rilievo».
      Gli interroganti lamentano, inoltre, dati deludenti sulla riscossione delle entrate erariali ed invocano una vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, quale azionista indiretto ed interessato al buon flusso delle entrate riscosse.
      Viene dunque richiesto se e quali iniziative di audit e vigilanza siano state intraprese «su Equitalia, Riscossione Sicilia s.p.a. e, in genere, sui concessionari della riscossione anche in regioni diverse dalla Sicilia, al fine di verificare la presenza di situazioni che garantiscono privilegi ad esponenti politici nonché a persone fisiche e giuridiche connesse alle mafie e al crimine organizzato».
      In materia, la legge regionale n.  19 del 22 dicembre 2005 ha stabilito, in conformità a quanto previsto a livello nazionale dall'articolo 3 del decreto-legge n.  203 del 2005, convertito con modificazioni, dalla legge n.  248 del 2 dicembre 2005, che le funzioni relative alla riscossione in Sicilia siano esercitate dalla Regione mediante la società Riscossione Sicilia S.p.a., società pubblica controllata dalla Regione stessa, la quale, sia dal punto di vista societario (detiene la quasi totalità delle azioni), sia dal punto di vista organizzativo e strategico, governa e controlla la società.
      Detta società, inoltre, ai sensi di quanto previsto dal comma 29-bis del citato articolo 3, svolge in Sicilia l'attività di riscossione anche con riferimento alle altre entrate non di spettanza regionale (ad esempio entrate contributive INPS).
      Per quanto concerne, in particolare, la problematica sollevata dall'Amministratore delegato di Riscossione Sicilia, si fa presente che agli atti del Dipartimento delle finanze non risulta essere stata trasmessa alcuna segnalazione dai comuni in gestione riguardo ad irregolarità nella trattazione della riscossione dei ruoli dei tributi locali.
      Il Dipartimento delle finanze ha di recente provveduto a richiedere alla Riscossione Sicilia S.p.A. una dettagliata relazione in ordine alla situazione della riscossione dei tributi locali nei confronti dei comuni.
      Giova precisare che in base all'articolo 3, co. 32, del citato decreto-legge n.  203 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n.  248 del 2005, nei confronti delle società partecipate da Equitalia s.p.a. non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n.  112, che prevedono la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze sui Pag. 56concessionari della riscossione, anche con l'ausilio della Guardia di finanza e per mezzo di ispezioni ed acquisizione di copie di atti e documenti, al fine di assicurare la regolarità, la tempestività, l'efficienza e l'efficacia del servizio della riscossione.
      Quanto ai poteri di controllo e vigilanza su Equitalia s.p.a., pur se la vigente normativa di settore prevede una sostanziale uniformità per quanto riguarda gli strumenti, gli obblighi e i diritti degli Agenti della riscossione, è opportuno precisare che i soggetti preposti alla riscossione a livello nazionale e regionale sono distinti, così come restano distinte le prerogative e le responsabilità delle strutture di governo e controllo.
      Come noto, il citato decreto-legge n.  203 del 2005 ha operato un radicale mutamento nel settore della riscossione, abolendo il precedente sistema basato sull'affidamento in concessione del servizio a soggetti privati e riportando in mano pubblica l'esercizio della funzione di riscossione nazionale, affidata all'Agenzia delle entrate che la esercita per il tramite di Equitalia s.p.a.
      Rispetto al quadro di riferimento descritto, Equitalia s.p.a. è uno strumento, necessario per espressa previsione normativa quale articolazione organizzativa dei maggiori enti creditori erariali, attraverso il quale l'Agenzia delle entrate esercita la propria pubblica funzione.
      I    poteri, pur incisivi, che derivano all'Agenzia delle entrate dalla sua qualità di socio pubblico di maggioranza, non esauriscono la sfera di intervento che l'Agenzia esercita su Equitalia s.p.a., che si esplica anche sul piano pubblicistico a mezzo di poteri di coordinamento dell'esercizio della funzione pubblica della riscossione nazionale.
      Il    modello fatto proprio con il decreto-legge n.  203 del 2005, nel quale due soggetti, formalmente distinti, sono accomunati dal necessario perseguimento di pubbliche finalità a tutela del superiore interesse del buon andamento della riscossione, ha consentito una profonda e necessaria evoluzione del concetto di controllo che, nel rigoroso rispetto e verifica della legalità dei comportamenti, valuti anche in termini di efficienza ed efficacia l'attività di Equitalia s.p.a.
      Equitalia s.p.a. è però dotata di una funzione di Internal Audit, che svolge attività di controllo e verifica su tutte le società del gruppo, sia in chiave di prevenzione che di repressione delle condotte fraudolente, oltreché nell'ottica di analisi e miglioramento dei processi operativi e di governance; su base convenzionale sono altresì effettuate verifiche congiunte con l'Agenzia delle entrate.
      Infatti, il concreto esplicarsi di tale controllo è regolato tra le parti a mezzo di un'apposita Convenzione, che disciplina un sistema articolato su un costante scambio di dati, automatico o su richiesta, e su necessari momenti di confronto per la verifica dei risultati della gestione e dell'attività di riscossione.
      Nel delineato quadro generale dei rapporti tra l'Agenzia delle entrate ed Equitalia S.p.a., la funzione di audit, verifica la presenza di possibili disfunzioni o carenze organizzative, che riguardino l'attività svolta sia dalla holding che dagli Agenti della Riscossione.
      A tal proposito, sia nell'ambito convenzionale sia di appositi protocolli d'intesa, sono stati rafforzati i flussi informativi esistenti in ordine ad eventuali criticità che riguardino i processi della riscossione coattiva e sono stati previsti appositi interventi congiunti di audit, finalizzati anche a trasferire le metodologie e le esperienze reciproche.
      In particolare, con riguardo a quanto indicato nell'atto di sindacato ispettivo, Equitalia rappresenta che le verifiche di audit, condotte autonomamente e congiuntamente su base convenzionale, non hanno fatto emergere le situazioni descritte che possano garantire posizioni di qualsivoglia privilegio.
      Per completezza si fa rilevare che, come noto, l'articolo 1 del decreto-legge n.  193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n.  225 del 2016, scioglie dal 1o luglio 2017 le società del gruppo Equitalia; da tale data l'esercizio delle funzioni in tema di riscossione nazionale sarà attribuito all'Agenzia delle entrate e Pag. 57svolto dall'ente pubblico economico ad essa strumentale.
      Detto Ente sarà sottoposto all'indirizzo ed alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze; inoltre l'Agenzia delle entrate provvederà al costante monitoraggio dell'attività di riscossione, secondo i principi di trasparenza e pubblicità.