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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 luglio 2017
849.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (Emendamenti C. 4505 Governo).

PARERE APPROVATO SULLE PROPOSTE EMENDATIVE TRASMESSE

      La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
          esaminato, per la parte dichiarata ammissibile, l'emendamento Catalano 2.02, nonché l'emendamento 2.05 del Governo, riferiti al disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017» (C. 4505 Governo),
      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      sull'emendamento 2.05 del Governo;
      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      sull'emendamento Catalano 2.02 – ove non precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.05 del Governo – a condizione che sia riformulato nel senso di eliminare le parole «delle disposizioni di cui all'articolo 70-bis della presente legge, ovvero».

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ALLEGATO 2

Testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A, C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna e C. 4555 Fauttilli.

NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO, ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, in materia di competizioni sportive su strada).

      1. All'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modificazioni, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: «4-ter. Gli autoveicoli stradali da competizione immatricolati rientrano tra i veicoli atipici di cui all'articolo 59».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 16 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, in materia di fasce di rispetto in rettilineo e aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati).

      1. Al comma 1 dell'articolo 16 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stabilita la disciplina particolare per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie o in particolari condizioni orografiche, anche con riguardo alle diverse tipologie di divieti.».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, in materia di sagoma limite di autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea).

      1. Al comma 2 dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modificazioni, le parole: «possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m» sono sostituite dalle seguenti: «possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m».

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, concernente il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone).

      1. All'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
          «f) i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone»;Pag. 252
          b) al comma 4, le parole: «un'autovettura adibita» sono sostituite dalle seguenti: «un veicolo adibito».

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 110 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, concernente i requisiti per l'immatricolazione delle macchine agricole).

      1. All'articolo 110 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 2, le parole: «a nome di colui che dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «a nome di colui che dichiari di esserne proprietario, usufruttuario, locatario con facoltà di compera ovvero acquirente con riserva della proprietà»;
          b) il comma 4 è abrogato.

      2. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare gli articoli 293 e 294 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495 recante il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, in conformità alle modifiche introdotte dal comma 1 del presente articolo.

Art. 6.
(Modifica all'articolo 122 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, concernente le esercitazioni di guida).

      1. All'articolo 122 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. In deroga al comma 2, gli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A sono autorizzati ad esercitarsi con i corrispondenti veicoli senza che su di essi prenda posto altra persona in funzione di istruttore.»;
          b) il comma 5 è soppresso.

Art. 7.
(Introduzione dell'articolo 132-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, in materia di veicoli immatricolati in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo).

      1. Dopo l'articolo 132 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
      «Art. 132-bis. – (Controlli e adempimenti relativi ai veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo). – 1. Fermo restando il disposto dell'articolo 132, chiunque, essendo residente anagraficamente in Italia, vi circola alla guida di veicoli immatricolati, in via provvisoria o definitiva, in altro Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo deve essere in grado di documentarne le regolari detenzione e circolazione, affinché esse non integrino l'elusione delle disposizioni amministrative e tributarie italiane, in particolare in caso di veicolo proveniente da una precedente immatricolazione in Italia.
      2. Qualora manchi una documentazione idonea ai fini del comma 1, si applica al conducente la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. Alla violazione consegue il Pag. 253ritiro della carta di circolazione del veicolo per trenta giorni. Dell'avvenuto ritiro viene data informazione allo Stato di emissione e la carta di circolazione è restituita solo all'esito favorevole delle opportune verifiche, oppure decorso tale periodo senza che siano stati adottati ulteriori provvedimenti sanzionatori, cautelari o inibitori, compreso, ove possibile, l'obbligo di reimmatricolazione in Italia. Durante il periodo in cui la carta di circolazione è ritirata, la circolazione è consentita attraverso un'apposita annotazione da apporre sul verbale di contestazione.
      3. Nel caso di veicoli di proprietà di imprese estere di locazione finanziaria (leasing) o di locazione senza conducente nella disponibilità di persona fisica residente anagraficamente in Italia o di persona giuridica, anche di diritto estero, avente una sede legale o secondaria o di altro genere in Italia, per un periodo superiore a trenta giorni, circolanti nel territorio nazionale, è prescritta la reimmatricolazione con targa italiana, attraverso la domiciliazione di cui all'articolo 134, entro sessanta giorni dall'acquisizione in disponibilità. In mancanza si applica al conducente e all'utilizzatore, separatamente e in solido tra di loro, la sanzione di cui al comma 2 e la carta di circolazione è ritirata e inviata all'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale competente per il luogo del ritiro, per l'esecuzione dell'adempimento omesso. Anche in tale caso è data informazione del ritiro, nonché della reimmatricolazione, allo Stato di emissione della carta stessa.
      4. I veicoli cancellati dalla circolazione per esportazione, per essere riammessi in Italia devono essere sottoposti a visita e prova previa verifica della regolarità fiscale, riportando poi gli eventuali vincoli o gravami presenti al momento della cancellazione e non estinti.
      5. Con il regolamento possono essere stabilite, ove necessario, disposizioni di dettaglio nonché modalità di controllo identificativo dei veicoli con targa estera da reimmatricolare in Italia.».

Art. 8.
(Modifiche all'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, in materia di limiti di velocità e relativi controlli).

      1. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel caso di treni, di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 54, costituiti da un autoveicolo di categoria M1 o N1 trainante un rimorchio di categoria O1 o O2, come definiti dal comma 2 dell'articolo 47: 70 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;».
      2. Al primo periodo del comma 6-bis dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo una distanza di almeno trecento metri tra l'avviso di segnaletica indicante l'obbligo di riduzione della velocità e la collocazione del sistema elettronico di rilevamento automatico della velocità».

Art. 9.
(Modifica all'articolo 158 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, in materia di sosta dei velocipedi sui marciapiedi e nelle aree pedonali).

      1. Dopo il comma 4 dell'articolo 158 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, è inserito il seguente:
      «4-bis. È consentita la sosta dei velocipedi sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; in ogni caso, il velocipede in sosta non deve recare intralcio ai pedoni e non deve essere collocato lungo i percorsi tattili per i disabili visivi».

Art. 10.
(Modifica all'articolo 159 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, in materia di rimozione dei veicoli).

      1. All'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, Pag. 254dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
          «d-bis) non adibiti al servizio di car sharing che sostano negli stalli riservati al car sharing.».

Art. 11.
(Rafforzamento delle disposizioni di contrasto all'uso improprio di dispositivi elettronici da parte del guidatore, e in particolare contro il cosiddetto texting).

      1. All'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 2, le parole «ovvero di usare cuffie sonore» sono sostituite dalle seguenti: «smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi, ovvero di usare cuffie sonore»;
          b) al comma 3-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio».

        2. Alla Tabella dei punteggi previsti all'articolo 126-bis sostituire la voce articolo 173, con la seguente:

Art. 173 Comma 3 5
Comma 3-bis 10

Art. 12.
(Modifica all'articolo 180 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, in materia di possesso dei documenti di circolazione).

      1. All'articolo 180, comma 1, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e quando sono in corso di definizione i mutamenti di cui all'articolo 94, commi 2 o 4-bis, l'estratto di cui al comma 1 dell'articolo 92 o la ricevuta di cui al comma 2 del medesimo articolo, mentre, in loro assenza, è ammessa la carta di circolazione accompagnata da copia semplice dell'atto scritto, formato secondo le disposizioni vigenti, ricognitivo dei menzionati mutamenti».

Art. 13.
(Modifiche all'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, in materia di circolazione dei velocipedi).

      1. All'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. Nelle strade o nelle zone all'interno dei centri abitati nelle quali il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h, può essere consentita, se espressamente prevista con ordinanza, la circolazione dei ciclisti anche in senso opposto a quello della marcia di tutti gli altri veicoli. La facoltà di cui al periodo precedente è adeguatamente segnalata mediante l'aggiunta, ai segnali verticali di divieto e di obbligo generico, di un apposito pannello integrativo indicante l'eccezione per i velocipedi»;
          b) al comma 9, dopo la parola: «loro» è inserita la seguente: «esclusivamente».

Art. 14.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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