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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 luglio 2017
861.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285. Nuovo testo unificato C.  423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-26622736-2913-3029/A, C.  2454 Consiglio regionale del Lazio, C.  3218 Schullian, C.  4019 Bechis, C.  4097 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C.  4555 Fauttilli e C.  4581 Bergamini.

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI DEL RELATORE

Subemendamenti all'emendamento 01.0100 del relatore.

      Al comma 3, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
          1) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «La larghezza del sentiero (o Mulattiera o Trattuto) è tale da non consentire il passaggio di motoveicoli a quattro ruote ed è destinato all'esclusivo passaggio dei pedoni;
          2) al quarto periodo le parole: «o la strada» sono soppresse;.
0. 01. 0100. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

      Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: Resta salva l'applicazione della norma di cui all'articolo 9 della legge 91 del 1963.
0. 01. 0100. 2. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

      Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole:, nonché dagli organismi equivalenti, esistenti nelle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle stesse autorizzazioni.
0. 01. 0100. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Subemendamenti all'emendamento 11.100 del relatore.

      Apportare le seguenti modificazioni:
          a) sostituire le parole: «da 322 a 1294», con le parole: «da 200 a 400 euro»;
          b) sostituire le parole: «da uno a tre mesi» con le parole: «da 15 giorni a un mese»;
          c) sostituire le parole: «da 644 a 2588» con le parole: «da 400 a 800 euro».
0. 11. 100. 1. Garofalo.

      Apportare le seguenti modificazioni:
          a) sostituire le parole: «da 322 a 1294», con le parole: «da 80 a 323 euro»;
          b) sostituire le parole: «da uno a tre mesi» con le parole: «da 15 giorni a un mese»;Pag. 83
          c) sostituire le parole: «da 644 a 2588» con le parole: «da 160 a 646 euro».
0. 11. 100. 2. Garofalo.

      Al capoverso b), sopprimere le parole da: Si applica la sanzione fino alle parole: da uno a tre mesi e le parole da: e si applica la sanzione fino alle parole: da due a sei mesi.
0. 11. 100. 3. Biasotti, Baldelli.

      Il secondo periodo è soppresso.
0. 11. 100. 4. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

      Al termine dell'emendamento aggiungere la seguente frase:

      Conseguentemente sopprimere la lettera a).
0. 11. 100. 5. Catalano, Oliaro.

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ALLEGATO 2

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285. Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A, C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 4555 Fauttilli e C. 4581 Bergamini.

EMENDAMENTI APPROVATI

      Premettere all'articolo 1 il seguente:

Art. 01.
(Modifica agli articoli 2 e 3 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, in materia di viabilità forestale).

      1. All'articolo 2 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «F-ter Viabilità forestale, sentiero, mulattiera, tratturo»;
          b) al comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «F-ter Viabilità forestale, sentiero, mulattiera o tratturo: strada che, per caratteristiche dimensionali e tecniche, è destinata all'esclusivo passaggio di pedoni, velocipedi e animali, fatto salvo il transito occasionale di veicoli a motore e rimorchi di cui all'articolo 47, comma 2, per scopi connessi ad attività agro-silvo-pastorali autorizzate, di servizio, vigilanza, soccorso e protezione civile, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto».
      2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni, ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modificazioni, procedono alla classificazione delle strade di cui alla lettera b) del presente comma, nonché alla contestuale definizione delle norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo ed il collaudo, della viabilità forestale nonché le categorie di veicoli ammessi alla circolazione su di esse essa.
      3. All'articolo 3, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il numero 48 è sostituito dal seguente: «48. Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): percorso o strada a fondo naturale, formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali. La larghezza del sentiero è tale da permettere il passaggio di una sola persona per volta in uno dei due sensi di marcia (larghezza uguale o inferiore a 1,2 m). La larghezza della mulattiera è tale da permettere il passaggio di una fila di animali da soma a pieno carico in uno solo dei due sensi di marcia per volta (larghezza uguale o inferiore a 2,5 m). Il percorso o la strada possono essere anche parzialmente o totalmente provvisti di ghiaia e/o massicciata e dotati di opere per lo sgrondo delle acque e/o di sostegno laterale o trasversale per rendere possibile il transito anche in condizioni di fondo bagnato;
          b) dopo il numero 48 è inserito il seguente: «48-bis) Viabilità forestale: una Pag. 85rete viabile che si sviluppa, in tutto o in parte, nel bosco, come definito all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n.  227 del 2001».

      4. Il Governo è autorizzato a modificare l'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495 recante il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, al fine di prevedere che la circolazione sulla viabilità forestale possa essere regolata, anche ai fini dell'articolo 194 del codice, da apposita segnaletica.
01.0100 (nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 1.

      Premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, in materia di introduzione della definizione di utente vulnerabile per i conducenti di ciclomotori e motocicli).

      1. Al comma 1 dell'articolo 3 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285 e successive modificazioni, dopo il numero 53-bis) aggiungere il seguente:
      «53-ter) utente vulnerabile della strada: conducenti di ciclomotori, motocicli, nonché altri veicoli aperti a due o tre ruote, che meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade dei veicoli chiusi a quattro o più ruote o dalla presenza di ostacoli fissi sulla strada;».
01. 01. (nuova formulazione) Garofalo.

      Premettere il seguente:

Art. 01.

      1. Al comma 4, lettera c) dell'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modificazioni, aggiungere in fine la seguente frase: «Con la medesima ordinanza possono essere ammessi l'accesso e la circolazione di biciclette, ove sussistano idonee condizioni di sicurezza».
      2. Al comma 1, lettera i) dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modificazioni, aggiungere in fine la seguente frase: «Con la medesima ordinanza possono essere ammessi l'accesso e la circolazione di biciclette, ove sussistano idonee condizioni di sicurezza».
01. 05. (nuova ulteriore formulazione) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Liuzzi, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285).

      1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, all'articolo 12, dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
      «3-ter. A dipendenti delle società di gestione dei parcheggi non possono essere attribuite funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 132 della legge 15 maggio 1997, n.  127 se non limitatamente alle aree oggetto di concessione e con esclusivo riguardo agli spazi destinati al parcheggio a pagamento ed alle aree immediatamente limitrofe esclusivamente nel caso in cui la sosta precluda la corretta fruizione dell'area di parcheggio da parte degli utenti della strada.
      3-quater. Al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone non possono essere attribuite ai sensi dell'articolo 17, comma 133 della Pag. 86legge 15 maggio 1997, n.  127, funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta, se non limitatamente alle corsie e alle strade dedicate al trasporto pubblico, con esclusione della possibilità di estendere l'esercizio di tali poteri all'intero territorio cittadino.».
1. 01. (nuova formulazione) Baldelli, Biasotti, Bergamini.

ART. 2.

      Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica all'articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, in materia di introduzione di segnaletica orizzontale specifica per i veicoli a due ruote. Linea d'arresto avanzata per le biciclette).

      1. Dopo il comma 10 dell'articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:
      «10-bis. Nelle intersezioni semaforiche delle strade di nuova costruzione ovvero nei casi di rifacimento della segnaletica ove l'ente proprietario lo ritenga conforme ad esigenze di sicurezza può essere predisposta a terra una linea di arresto riservata alle biciclette opportunamente avanzata rispetto alla linea di arresto dei veicoli.».
*2. 01. (nuova formulazione) Garofalo.

      Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica all'articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, in materia di introduzione di segnaletica orizzontale specifica per i veicoli a due ruote. Linea d'arresto avanzata per le biciclette).

      1. Dopo il comma 10 dell'articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:
      «10-bis. Nelle intersezioni semaforiche delle strade di nuova costruzione ovvero nei casi di rifacimento della segnaletica ove l'ente proprietario lo ritenga conforme ad esigenze di sicurezza può essere predisposta a terra una linea di arresto riservata alle biciclette opportunamente avanzata rispetto alla linea di arresto dei veicoli.».
*2. 02. (nuova formulazione) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Liuzzi, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

      1. All'articolo 41 del codice della strada dopo il comma 5 inserire il seguente:
      «5-bis. Gli attraversamenti pedonali non semaforizzati ove siano accaduti negli ultimi cinque anni incidenti mortali o con feriti devono essere dotati, a cura dell'ente proprietario della strada, di appositi segnali luminosi di pericolo e di prescrizione nonché di sistemi di videosorveglianza, qualora siano situati in prossimità di luoghi, quali ad esempio scuole, presidi sanitari, centri per anziani o uffici pubblici, particolarmente frequentati da pedoni».

      2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destinate ai sensi dell'articolo 142, comma 12-ter e dell'articolo 208, comma 4 del codice della strada di cui al decreto legislativo n.  285 del 1992, alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali.
2. 04. (nuova formulazione) Marco Di Stefano, Minnucci, Brandolin, Ferro.

Pag. 87

      Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, in materia di verifica delle apparecchiature di accertamento dei limiti di velocità).

      1. Al comma 6, dell'articolo 45, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché le modalità di verifica periodica della funzionalità e della taratura».
2. 05. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis
(Modifica in materia di pubblicità sulle strade di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285)

      1. All'articolo 23, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 11 le parole: «di una somma da euro 422 a euro 1697», sono sostituite dalle seguenti: «di una somma da euro 1.389 a euro 13.890»;
          b) al comma 12, le parole: «di una somma da euro 1.389 a euro 13.890», sono sostituite dalle seguenti parole: «di una somma da euro 422 a euro 1697».
2.0100 (nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 4

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 93 del codice della strada).

      1. All'articolo 93, comma 4 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati. In caso di reimmatricolazione di veicoli già iscritti al Pubblico registro automobilistico (PRA) e cancellati d'ufficio o a richiesta del precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere, con oneri a suo carico, targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al PRA, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attualmente rispondenti allo standard europeo».
4. 01. (nuova formulazione) Caparini, Rondini, Attaguile.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

      1. All'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285 e successive modificazione, al comma 10, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «I veicoli a motore impegnati in competizione motoristiche che si svolgono sulla strada e sono autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, possono esporre, in luogo della targa di cui ai commi 1 e 2, una targa sostitutiva costituita da un pannello auto-costruito che riproduce il numero di immatricolazione del veicolo. Tale pannello deve avere fondo giallo, cifre e lettere nere e deve avere caratteristiche dimensionali identiche alla targa che sostituisce e deve essere collocato garantendo la visibilità e la posizione richiesta dal regolamento per le targhe di immatricolazione.».

4. 02. (nuova formulazione) Donati, De Menech.

Pag. 88

      Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
          a) al comma 2 sostituire le parole: «nonché a nome di enti e consorzi pubblici» con le seguenti: «nonché a nome d'enti, consorzi pubblici e commercianti di macchine agricole e, limitatamente alle macchine agricole di cui all'articolo 57, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 t. e che rispettino i requisiti di cui all'articolo 57, comma 3, nonché ai rimorchi agricoli di cui all'articolo 57, lettera b), numero 2), aventi massa complessiva non superiore a 6 t., a nome di colui che si dichiari proprietario».
5. 2. Minnucci.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 60 del codice della strada).

      All'articolo 60, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
      «1-bis. Sono altresì considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche le macchine agricole d'epoca, nonché di interesse storico e collezionistico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche tecniche dei veicoli di cui al presente comma».

5. 01. (nuova formulazione) Rondini, Caparini, Attaguile.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 115 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, in materia di requisiti per la guida di veicoli).

      All'articolo 115 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modificazioni, al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
          1. Alla lettera a), al primo periodo, sostituire le parole: «anni sessantacinque» con le seguenti: «anni sessantotto» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «sessantotto anni» con le seguenti: «settanta anni»;
          2. Alla lettera b), al primo periodo, sostituire le parole: «anni sessanta» con le seguenti: «anni sessantacinque» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «sessantotto anni» con le seguenti: «settanta anni».
5. 04. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7.

      Dopo l'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, è aggiunto il seguente:

Art. 93-bis.

      1. È vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero, salva l'ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non abbia stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nonché l'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con una impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non abbia stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario.

Pag. 89

      2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 3, qualora il veicolo non possa essere immatricolato in Italia l'intestatario del documento di circolazione estero chiede al competente Ufficio Motorizzazione Civile, previa consegna delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'Ufficio Motorizzazione Civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.
      3. Alla violazione di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Alla violazione consegue la misura accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino alla sua regolarizzazione. Il documento di circolazione è trasmesso all'Ufficio Motorizzazione civile competente per territorio. Qualora entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data di applicazione della misura accessoria del fermo amministrativo, il veicolo non venga immatricolato in Italia o non venga richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa.
      4. I veicoli cancellati dalla circolazione per esportazione, per essere riammessi in Italia devono essere sottoposti a visita e prova previa verifica della regolarità fiscale, riportando poi gli eventuali vincoli o gravami presenti al momento della cancellazione e non estinti.
      5. Con il regolamento possono essere stabilite, ove necessario, disposizioni di dettaglio nonché modalità di controllo identificativo dei veicoli con targa estera da reimmatricolare in Italia.».
7. 1. (nuova formulazione) Minnucci.

ART. 8.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2-bis. Al comma 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo periodo, dopo le parole «Ciascun ente locale» sono aggiunte le seguenti: «pubblica sul proprio sito istituzionale, in formato dati di tipo aperto e»;
          b) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 30 giugno di ogni anno, pubblica in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale le relazioni di cui al primo periodo in un formato dati di tipo aperto, come definito dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82, e successive modificazioni. Entro il medesimo termine del 30 giugno presenta altresì al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 142, commi da 12-bis a 12-quater, indicando in apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di cui al presente comma».

      2-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, eventualmente attingendo le risorse necessarie dai proventi di cui al primo periodo del comma 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada».

*8. 5. (nuova formulazione) Dell'Orco, Spessotto, Liuzzi, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2-bis. Al comma 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo periodo, dopo le parole «Ciascun ente locale» sono aggiunte le seguenti: Pag. 90«pubblica sul proprio sito istituzionale, in formato dati di tipo aperto e»;
          b) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 30 giugno di ogni anno, pubblica in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale le relazioni di cui al primo periodo in un formato dati di tipo aperto, come definito dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82, e successive modificazioni. Entro il medesimo termine del 30 giugno presenta altresì al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 142, commi da 12-bis a 12-quater, indicando in apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di cui al presente comma».

      2-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, eventualmente attingendo le risorse necessarie dai proventi di cui al primo periodo del comma 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada».

*8. 6. (nuova formulazione) Baldelli, Biasotti, Bergamini.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2-bis. Al comma 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo periodo, dopo le parole «Ciascun ente locale» sono aggiunte le seguenti: «pubblica sul proprio sito istituzionale, in formato dati di tipo aperto e»;
          b) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 30 giugno di ogni anno, pubblica in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale le relazioni di cui al primo periodo in un formato dati di tipo aperto, come definito dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82, e successive modificazioni. Entro il medesimo termine del 30 giugno presenta altresì al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 142, commi da 12-bis a 12-quater, indicando in apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di cui al presente comma».

      2-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, eventualmente attingendo le risorse necessarie dai proventi di cui al primo periodo del comma 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada».

*8. 7. (nuova formulazione) Dell'Orco, Spessotto, Liuzzi, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

ART. 10.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifica dell'articolo 172 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, in materia di dispositivo antiabbandono dei bambini trasportati).

      1. Al comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «Tali sistemi di ritenuta per bambini devono essere equi Pag. 91paggiati con un dispositivo di allarme anti-abbandono rispondente alle specifiche tecnico-costruttive stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
      2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le caratteristiche tecnico –costruttive e funzionali del dispositivo di allarme antiabbandono di cui al comma 1.
      3. La disposizione di cui al comma 1 si applica decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.
10. 04. (nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 11.

      All'articolo 11, comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
          b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
      «3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 322 e euro 1.294. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 644 a euro 2.588 e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi».
11. 100 Il Relatore.

ART. 12.

      Al comma 1, sostituire le parole: commi 2 o 4-bis con le seguenti: comma 2.

12. 1. Garofalo.

ART. 13.

      Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis

(Modifiche all'articolo 201 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285 e all'articolo 31 del decreto- legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2013, n.  27, in materia di violazioni in relazione alla circolazione di veicoli privi di copertura assicurativa).

      1. All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1-bis, lettera g-bis), i numeri» 80 e 193» sono soppressi;
          b) al comma 1-bis, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «g-ter) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80 e 193, utilizzando appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, di cui è data informazione ai conducenti dei veicoli a motore interessati, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti rispettivamente dall'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 225, comma 1, lettera b) e dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.  27»;
          c) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: «1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente Pag. 92automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.  689, in ordine alla circostanza che, al momento del rilevamento, un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione non risultasse presentato alla prescritta revisione, o fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia stradale procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre rispettivamente: la carta di circolazione o autorizzazione alla circolazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri od altro organo di polizia stradale, ovvero il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8».

      2. All'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2013, n.  27, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 2, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco di cui al primo periodo, dando informazione ai proprietari dei veicoli, sullo stesso sito, delle conseguenze previste qualora veicoli privi di copertura assicurativa siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, affinché gli interessati provvedano a regolarizzare la propria posizione. L'elenco di coloro che non regolarizzano la propria posizione viene messo a disposizione degli organi di polizia e delle prefetture.»;
          b) al comma 2-bis le parole «commi 1, 2 e 3»sono sostituite dalle seguenti «commi 1 e 2»;
          c) il comma 3 è soppresso.
13. 0100. Il relatore.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis
(Modifiche all'articolo 206 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285 in materia di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).

      1. All'articolo 206 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n.  689, con maggiorazione ridotta ad un ventesimo per ogni semestre di ritardo nel pagamento della somma dovuta.».

13. 0101. Il relatore.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifica all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285 in materia di notificazione delle violazioni).

      1. Dopo il comma 4, dell'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, aggiungere il seguente:
      «4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e i limiti per la determinazione delle spese di cui al comma 4».

13. 06. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.