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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 ottobre 2017
894.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera. Atto n.  435.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

      La VIII Commissione,
          esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera (atto n.  435);
          rilevato che:
              lo schema di decreto legislativo non applica la deroga prevista dall'articolo 6, comma 4, della direttiva agli impianti che sono parte di un piccolo sistema isolato o di un microsistema isolato, anticipando di fatto al 2025 l'adozione dei nuovi più stringenti limiti emissivi per buona parte degli impianti termoelettrici di produzione di energia situati nelle isole minori non interconnesse alla rete elettrica nazionale;
              l'assenza della previsione della deroga sembrerebbe essere stata assunta sul presupposto – non condivisibile – di un'assenza di impianti con queste caratteristiche;
              si tratta di impianti che godono di un regime amministrato con riconoscimento di costi e investimenti a valere sulle risorse generali per il funzionamento del sistema elettrico, a causa della loro localizzazione e dell'impossibilità di garantire una redditività agli operatori;
              l'anticipazione al 2025 invece che al 2030 dei nuovi limiti determinerebbe la necessità di recuperare prematuramente gli oneri di adeguamento e quelli di svalutazione (c.d. stranded costs), con un aggravio di alcune decine di milioni di euro sugli oneri di sistema a carico dei consumatori;
              andrebbe valutata l'opportunità quindi di anticipare i nuovi limiti emissivi per migliorare la qualità dell'aria nelle isole minori, tenendo anche in considerazione gli obiettivi di penetrazione delle fonti rinnovabili previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio per la progressiva copertura da fonti rinnovabili del fabbisogno delle isole minori non interconnesse;
              l'articolo 17, comma 1, lettera c),/ della legge n.  170 del 2016 prevede l'aggiornamento dell'allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e la riduzione dei vigenti valori limite di emissione ma solo alla luce delle migliori tecnologie disponibili; ciò comporta che tutte le riduzioni dei suddetti valori limite devono essere precedute da un'adeguata istruttoria diretta alla verifica di fattibilità tecnica per i settori ai quali si applica la normativa de quo;
              la previsione di limiti in concentrazioni al di sotto della soglia di rilevanza pone problemi nella gestione delle emissioni caratterizzate da concentrazioni elevate Pag. 108e basse portate, come nel caso degli impianti di sgrassaggio a ciclo chiuso, degli sfiati di pompe da vuoto o di reattori dell'industria chimica, degli sfiati dei serbatoi e di operazioni similari, che andrebbero quindi inseriti fra quelli scarsamente rilevanti;
              le tipologie di impianti ai quali applicare specifici valori limiti di emissione di cui all'Allegato I dello schema di decreto legislativo, nella parte in cui modifica l'Allegato I parte II alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 per taluni inquinanti, vanno individuati sulla base di una puntuale e concreta valutazione dell'applicazione delle migliori tecnologie disponibili; in subordine occorre comunque rivedere il limite dell'ammoniaca per tutto il comparto di produzione del pannello a base di legno e della formaldeide per tutte le attività di impregnazione carta con resine prevedendo valori analoghi a quelli dei Paesi più industrializzati dell'Unione Europea;
      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:
          1) si individuino, sentite le regioni, l'Istituto Superiore di Sanità, il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e le rappresentanze delle categorie produttive, entro sei mesi dalla data di approvazione del decreto, le tipologie di impianti ai quali applicare specifici valori limiti di emissione di cui all'Allegato I dello schema di decreto legislativo, nella parte in cui modifica l'Allegato I parte II alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 per taluni inquinanti, sulla base di una puntuale e concreta valutazione dell'applicazione delle migliori tecnologie disponibili; in subordine si valuti la necessità di rivedere in ogni caso il limite dell'ammoniaca per tutto il comparto di produzione del pannello a base di legno e della formaldeide per tutte le attività di impregnazione carta con resine prevedendo valori analoghi a quelli dei Paesi più industrializzati dell'Unione Europea;
          2) sia spostato al 2030, per gli impianti che sono parte di un piccolo sistema isolato o di un microsistema isolato, l'adozione dei nuovi più stringenti limiti emissivi per buona parte degli impianti termoelettrici di produzione di energia situati nelle isole minori non interconnesse alla rete elettrica nazionale; in subordine si preveda che l'Autorità per energia gas e sistema idrico disponga misure di reintegro per i costi conseguenti all'obsolescenza anticipata degli impianti;

      e con le seguenti osservazioni:
          a) all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), capoverso eee-bis), si valuti l'opportunità di semplificare la definizione di combustibile nel senso di includervi, ai fini del decreto legislativo n.  152 , qualsiasi materia solida, liquida o gassosa, elencata nell'allegato X alla Parte Quinta dello stesso decreto legislativo, di cui si preveda l'utilizzo per la produzione di energia mediante combustione, esclusi i rifiuti;
          b) all'articolo 1, comma 1, lettera c), che modifica l'articolo 269 del codice ambientale, si valuti l'opportunità di rivedere la procedura, in quanto la sostituzione delle attuali procedure previste al comma 3 dello stesso articolo 269 con quelle dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.  59 del 2013, avrebbe l'effetto di sopprimere la conferenza di servizi istruttoria (per impianti nuovi o da trasferire) e la richiesta di parere al comune nei casi previsti di rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione;
          c) all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 6), capoverso «5, si valuti l'opportunità di chiarire la disposizione di cui al nuovo comma 5 dell'articolo 272 che rende esenti gli sfiati e i ricambi d'aria adibiti esclusivamente alla protezione e alla sicurezza dei lavoratori, prevedendo che questa esenzione sussista solo in relazione alla temperatura, all'umidità e ad Pag. 109altre condizioni attinenti il microclima, al fine di evitare che possa essere interpretata nel senso di ritenere necessaria l'autorizzazione per tutti gli evacuatori di fumo o altri sfiati di sicurezza con camino;
          d) all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 8), si valuti l'opportunità di demandare a un successivo provvedimento ministeriale l'esplicitazione delle misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti, nonché dei criteri e dei metodi per regolare alcuni aspetti della relativa disciplina;
          e) si valuti l'opportunità, all'articolo 1, comma 1, lettera g), numero 3), della sola comunicazione nel caso di adeguamento senza modifiche sostanziali che comportano comunque una riduzione delle emissioni;
          f) all'articolo 1, comma 1, lettera g), numero 2), e all'articolo 3, comma 7, si valuti l'opportunità di non sopprimere integralmente le disposizioni concernenti i valori di emissione e le prescrizioni concernenti le raffinerie e gli impianti di coltivazione idrocarburi e dei flussi geotermici e di coordinarle con le conclusioni sulle BAT-AEL, considerato che talune sostanze non risulterebbero disciplinate dalle predette conclusioni a fronte invece di un elenco più ampio contenuto nella parte V del decreto legislativo n.152 del 2006;
          g) si valuti l'opportunità di allineare il sistema alle sanzioni previste per gli impianti sottoposti ad AIA anche quando le sanzioni risultano più favorevoli rispetto a quelle attuali fissate dal decreto del Presidente della Repubblica n.  203 del 1988;
          h) si valuti l'opportunità di inserire, compatibilmente con i tempi di istruttoria ovvero in sede di decreto correttivo/integrativo, gli impianti di sgrassaggio a ciclo chiuso, di sfiati di pompe da vuoto, di reattori dell'industria chimica, di sfiati dei serbatoi e di operazioni similari che hanno emissioni caratterizzate da concentrazioni elevate e basse portate, fra gli impianti scarsamente rilevanti.
          i) si valuti l'opportunità di una rimodulazione delle sanzioni accentuando il diverso trattamento fra fattispecie comportamentali dolose o colpose che arrecano danno ambientale e le violazioni meramente formali ma di scarsa rilevanza sostanziale;
          j) si valuti l'opportunità di chiarire se, in caso di emergenza, debbano essere seguiti i limiti fissati per l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza dalle autorizzazioni o tali limiti possano essere superati ai fini della tutela e della sicurezza delle persone.