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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 ottobre 2017
900.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori, C. 1812 Giorgia Meloni e C. 4706 Beni.

NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. La presente legge introduce misure volte ad assicurare:
          a) la tutela, la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, definiti ai sensi dell'articolo 2, e dei loro familiari;
          b) la protezione dei minori e dei soggetti vulnerabili;
          c) la prevenzione della diffusione dei fattori di rischio del gioco d'azzardo patologico.

Art. 2.
(Definizione).

      1. Sono considerati affetti da gioco d'azzardo patologico, in conformità a quanto definito dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità, assimilabile ad altre dipendenze.

Art. 3.
(Livelli essenziali di assistenza per la cura del gioco d'azzardo patologico e relativa certificazione).

      1. Il Servizio sanitario nazionale, attraverso i Servizi per le dipendenze patologiche istituiti dalle regioni, garantisce alle persone con dipendenza patologica da gioco d'azzardo interventi di prevenzione, cura e riabilitazione ambulatoriale e residenziale, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, recante Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502.
      2. La certificazione di diagnosi di gioco d'azzardo patologico dà diritto all'esenzione dalla compartecipazione al costo della spesa sanitaria, relativamente alle prestazioni correlate al trattamento della patologia.
      3. Nell'ambito del sito internet istituzionale del Ministero della salute è dedicata una specifica sezione alle informazioni sul trattamento della patologia, sulle strutture a cui rivolgersi, suddivise per zona di residenza, e sulle reti di servizi pubblici.

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Art. 4.
(Informazione ed educazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo).

      1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, predispone campagne di informazione e promuove progetti di educazione sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado.
      2. Il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio di cui al comma 1, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini finalizzate:
          a) ad aumentare la conoscenza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco d'azzardo nonché sui rischi che ne derivano per la salute;
          b) a pubblicizzare la sezione del sito internet di cui all'articolo 3, comma 3, nonché analoghi strumenti presenti sui siti internet delle regioni;
          c) a promuovere la conoscenza di eventuali numeri verdi dedicati ai soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico e ai loro familiari;
          d) a fornire informazioni inerenti agli aspetti economici e legali relativi alle perdite e ai debiti accumulati;
          e) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line;
          f) a diffondere la conoscenza del logo identificativo no slot di cui al successivo articolo 8.

Art. 5.
(Misure di contrasto e azioni positive per la tutela dei minori).

      1. All'articolo 24, comma 21, del decreto-legge n.  98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  111 del 2011, le parole: «da euro cinque mila a euro venti mila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 10.000 a euro 30.000».
      2. L'accesso agli apparecchi da intrattenimento e ai videogiochi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. La medesima disposizione si applica anche ai giochi on line con vincite in denaro, fermi restando gli ulteriori adempimenti già previsti allo scopo di impedire l'accesso dei minori a tali giochi.
      3. È istituito un numero verde nazionale per le problematiche legate al gioco d'azzardo, denominato «TVNGA», affidato al Centro nazionale dipendenze e doping dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 6.
(Etichettatura dei tagliandi delle lotterie istantanee).

      1. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati, indicati a stampa e in modo da coprire almeno il 25 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi e ai danni connessi al gioco d'azzardo.
      2. Con decreto del Ministero della salute, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il contenuto delle avvertenze di cui al comma 1 e le caratteristiche grafiche con cui deve essere stampato il relativo testo.
      3. I tagliandi delle lotterie istantanee devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate, e comunque tali da assicurarne l'immediata visibilità, almeno le seguenti diciture:
          a) «Questo gioco nuoce alla salute»;Pag. 135
          b) «Questo gioco può provocare dipendenza»;
          c) «Questo gioco può ridurti in povertà»;
          d) «Questo gioco è vietato ai minori di 18 anni»

      4. I tagliandi delle lotterie istantanee devono inoltre riportare l'indicazione del numero relativo al Telefono verde nazionale per le problematiche legate al gioco d'azzardo («TVNGA») di cui al comma 3 dell'articolo 5.
      5. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di 12 mesi.
      6. Resta fermo quanto previsto in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo patologico dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.  158, convertito con modificazioni, con la legge 8 novembre 2012, n.  189.

Art. 7.
(Divieto di propaganda pubblicitaria dei giochi con vincita in denaro).

      1. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di comunicazione commerciale, di sponsorizzazione e di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta fisiche od on line.
      2. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50.000 euro a 500.000 euro. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la propaganda pubblicitaria, la comunicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che l'effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa.
      3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.

Art. 8.
(Logo identificativo «no slot»).

      1. I pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o non installano apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773 possono richiedere ai comuni il rilascio in uso del logo identificativo «no slot».
      2. Con apposito decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, definisce le condizioni per il rilascio in uso del logo identificativo, nonché per la revoca del suo utilizzo.
      3. È fatto divieto ai concessionari di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da gioco previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, e successive modificazioni.

Art. 9.
(Accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura).

      1. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n.  108, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2.1. L'erogazione dei mutui può avvenire con le medesime modalità e di cui al comma 2 anche in favore di persone Pag. 136fisiche o nuclei familiari vittime del delitto di usura per dipendenza da gioco d'azzardo patologico.»;
          b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. Nel caso di erogazione del mutuo in favore dei soggetti di cui al comma 2.1, la domanda deve essere corredata da un piano di utilizzo delle somme per le necessità personali o familiari e per la copertura dei debiti contratti a causa del gioco d'azzardo patologico, nonché dell'attestazione di una fonte di reddito idonea a garantire la restituzione delle somme concesse a titolo di mutuo.».

      2. È garantito, nei limiti delle disponibilità esistenti, l'accesso al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 legge 7 marzo 1996, n.  108, ai soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico nonché al coniuge e ai parenti entro il primo grado con essi conviventi, nel caso in cui l'indebitamento del nucleo familiare sia stato causato dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico.

Art. 10.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.