Scarica il PDF
CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 novembre 2017
920.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-12836 Gebhard: Situazione di un immobile pubblico situato nel quartiere Fontivegge del comune di Perugia.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con l'interrogazione a risposta immediata in esame si chiedono notizie riguardo la situazione dell'immobile situato nel quartiere Fontivegge del comune di Perugia, nonché quali siano le azioni che si intendano adottare, con i relativi tempi di realizzazione, per la riqualificazione dell'immobile medesimo.
      Al riguardo, si comunica che il bene in questione è stato trasferito da Inail al Fondo i3-Università, gestito da Invimit Sgr, con atto di apporto del 29 giugno 2016.
      In data 15 novembre 2016, è stato effettuato un sopralluogo dal quale non sono emerse particolari criticità strutturali dell'edificio che internamente si presenta in un buono stato manutentivo. Nella stessa giornata, si è svolto un incontro con l'assessore all'urbanistica del comune di Perugia e con il dirigente dell'ufficio tecnico, nel corso del quale Invimit Sgr ha manifestato la volontà di destinare la struttura a residenza per studenti, ponendosi in linea con la politica di investimento del Fondo e con le finalità a cui per legge sono vincolati i beni.
      In tale prospettiva, la Sgr ha pubblicato la scheda descrittiva dell'immobile sul proprio sito internet nella sezione «vetrina immobiliare», offrendo il bene in locazione con destinazione d'uso residenza collettiva per studenti, ricercatori e personale universitario, in ottemperanza all'articolo 54 della legge 17 maggio 1999 n.  144, che ne ha vincolato l'uso a studentato per almeno 20 anni.
      A seguito delle manifestazioni di interesse pervenute, in data 28 giugno 2017, è stata indetta una procedura di selezione pubblica riservata a molteplici operatori dei settore, finalizzata alla locazione, che, tuttavia, non ha avuto alcun esito.
      Tanto premesso, si rende noto che sono attualmente in corso ulteriori interlocuzioni con gli Enti territoriali e con gli operatori qualificati di settore, finalizzate alla locazione dell'immobile in tempi brevi.
      Da ultimo, la Sgr informa, stante l'urgente necessità di garantire copertura contro il rischio concreto di occupazioni abusive, di aver affidato preciso incarico per la messa in sicurezza dell'immobile e per la vigilanza dello stesso ad una ditta specializzata.

Pag. 18

ALLEGATO 2

5-12837 Pagano: Applicazione del regime tributario agevolato in favore degli investimenti nelle PMI innovative.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Nell'interrogazione in questione l'Onorevole interrogante richiama il regime tributario agevolato introdotto per le start-up innovative dall'articolo 29 del decreto-legge n.  179 del 2012, poi ampliato dall'articolo 1, comma 66, della legge n.  232 del 2016.
      L'Onorevole interpellante richiama altresì l'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n.  3 del 2015, che ha esteso l'applicabilità delle predette agevolazioni anche agli investimenti in PMI innovative, evidenziando che dette disposizioni non sono ancora operative.
      Viene infatti riportata la posizione assunta dall'Amministrazione resa in risposta ad un quesito, secondo cui la decisione della Commissione europea si riferisce soltanto alle start-up innovative, mentre per le PMI innovative l'interlocuzione per la verifica della compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato sarebbe ancora in corso.
      L'Onorevole interrogante, oltre a confutare la predetta interpretazione, ritiene «grave che, oltre due anni dall'entrata in vigore della citata previsione del decreto-legge n.  3 del 2015, sia ancora inibita l'applicazione di un importante strumento di sostegno in favore delle PMI innovative».
      Si chiede, quindi, al Ministro dell'economia e delle finanze quali iniziative intenda intraprendere per consentire l'applicazione dell'agevolazione tributaria in argomento agli investimenti nelle PMI e se ritenga necessario sollecitare una rapida decisione al riguardo da parte della Commissione europea.
      Ciò posto, sentiti gli Uffici, si rappresenta che la misura agevolativa, nella formulazione originaria, è stata notificata, in forza del comma 9 dell'articolo 29, alla Commissione europea che, con la decisione C (2013) 8827 final del 5 dicembre 2013, ha autorizzato il regime classificandolo come un aiuto di Stato «compatibile con il mercato interno» sulla base degli «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese».
      A seguito delle recenti modifiche intervenute con la legge n.  232 del 2016, si è resa necessaria una nuova autorizzazione della Commissione europea, avvenuta con la decisione del 19 giugno 2017 C (2017) 4285 final.
      Detta autorizzazione, tuttavia, riguarda esclusivamente il regime fiscale di favore applicabile alle start-up innovative.
      Per quanto concerne, invece, le PMI innovative, il comma 12-ter dell'articolo 4 del decreto-legge n.  3 del 2015 prevede espressamente che l'efficacia del regime agevolativo sia subordinata all'autorizzazione della Commissione europea e che alla relativa richiesta provveda il Ministro per lo sviluppo economico.

Pag. 19

ALLEGATO 3

5-12838 Ruocco: Iniziative per promuovere un'azione risarcitoria da parte del Governo italiano nei confronti dell'agenzia di rating Standard & Poor's.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con l'interrogazione in esame si chiede di conoscere le intenzioni del Governo in merito ad eventuali azioni risarcitorie nei confronti dell'agenzia di rating Standard & Poor's per i giudizi (downgrade) espressi nei confronti della Repubblica Italiana, alla luce della sentenza del tribunale di Trani in relazione alle accuse di «manipolazione del mercato» mosse contro l'Agenzia.
      Al riguardo si rappresenta che, dallo stralcio di motivazione della sentenza riportato dagli interroganti, non appaiono emergere elementi nuovi e discriminanti tali da poter mutare la valutazione già espressa in occasione della risposta alla interpellanza richiamata dagli onorevoli interroganti, e cioè che non paiono sussistere elementi sufficienti per proporre una solida e fondata richiesta di risarcimento di danni nei confronti dell'Agenzia. E ciò anche se va precisato tuttavia che, a livello ministeriale, non si è mancato di manifestare insistentemente un netto disaccordo nei confronti delle valutazioni di detta Agenzia per il downgrade del 2012.
      Occorre comunque valutare che, allo stato, non si potrebbe non tenere in debito conto che proprio la Standard & Poor's sia l'unica agenzia di rating che abbia assunto, alla fine del mese scorso, con Yupgrade del 27 ottobre, una posizione di controtendenza al progressivo abbassamento delle valutazioni del merito di credito della Repubblica italiana, dichiarato da tutte le altre agenzie.
      A tal fine, infatti, è utile ricordare ed illustrare sinteticamente come il quadro complessivo abbia effettivamente visto una comune tendenza all'abbassamento del rating negli ultimi anni.
      Insieme ai downgrade della Standard Poor's (nel 2012 di due notches, nel 2013 e nel 2014), vi sono stati quelli di Moody's (a fine 2011 e due nel 2012 di cui uno di due notches), di Fitch (nel 2012 di due notches, nel 2013 ed ora anche ad aprile 2017) e di DBRS (nel 2012, nel 2013 ed ancora ad inizio 2017). E ciò solo per citare le quattro agenzie di cui tiene conto la BCE nelle proprie attività.
      Per quanto attiene alle iniziative per ripristinare il « credit score» spettante all'Italia, si può dire che tutta l'azione del Governo sia concentrata nel tentativo di ridare ossigeno, impulso e fiducia non solo al mercato finanziario ma a tutte le iniziative verso la ripresa dell'economia reale.
      Si può soggiungere, in particolare, che la questione degli Npl, che è stata ancora recentemente motivo di ulteriori critiche da parte delle agenzie di rating, in questi ultimi mesi ha subito un'accelerazione positiva e gli stock delle sofferenze sono diminuiti del 25 per cento da inizio anno e che quindi l'immagine dell'Italia, che è stata data specificamente da Moody's, come già dichiarato dal Ministro Padoan, non è rappresentativa della realtà. Le autorità europee mostrano apprezzamento per le riforme strutturali adottate negli ultimi anni, che hanno aumentato la crescita potenziale e che miglioreranno la produttività. Le riforme sulle banche hanno determinato un significativo rafforzamento del settore.Pag. 20
      La Commissione europea sottolinea inoltre i risultati conseguiti dal Governo in termini di aggiustamento dei conti pubblici e giudica adeguato lo sforzo di consolidamento, previsto nel ddl di bilancio, a livello strutturale, riconoscendo così la validità della politica del «sentiero stretto» perseguita dal Governo, ossia del giusto equilibrio tra la necessità di sostenere la ripresa economica e quella di continuare a perseguire il graduale consolidamento della finanza pubblica.

Pag. 21

ALLEGATO 4

5-12839 Paglia: Accertamenti tributari nei confronti dei soggetti italiani compresi negli elenchi dei cosiddetti «Paradise Paper».

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento all'inchiesta svolta dal « The International Consortium of Investigative Journalist» (ICJI) da cui sono emersi elenchi di nominativi di persone fisiche e giuridiche (cosiddetto Paradise Paper) riconducibili a personaggi politici, imprenditori, manager, sportivi e personaggi dello spettacolo che hanno effettuato investimenti milionari mediante la creazione di una serie di società di comodo costituite all'estero attraverso l'intervento di consulenti e intermediari localizzati in Paesi offshore, tra cui, principalmente, lo studio Appleby.
      In particolare l'Onorevole interrogante chiede se il Ministero dell'economia e delle finanze «abbia già provveduto ad acquisire i nominativi di tutti gli italiani coinvolti e ricompresi negli elenchi cosiddetti Paradise Papers ed accertato quanti di questi avessero correttamente denunciato la proprietà di capitali all'estero, chi degli stessi avesse già aderito alle recenti voluntary disclosure e ai passati scudi fiscali e quali interventi intenda mettere in campo sotto il profilo dell'accertamento tributario».
      Al riguardo, l'Agenzia delle entrate fa presente che come di consueto sta lavorando con vari canali, per utilizzare al meglio le informazioni.
      Deve rilevarsi che è attualmente in corso l'analisi dei nominativi dei soggetti italiani coinvolti nell'inchiesta pubblicati sul sito dei giornalisti dello « International Consortium of Investigative Journalists» (ICIJ), così come di quelli pubblicati sul settimanale « L'Espresso» nonché di quelli citati dalla trasmissione televisiva « Report».
      L'Agenzia sottolinea che il primo obiettivo sarà la verifica della presentazione, da parte dei soggetti italiani, delle istanze di adesione alle procedure di voluntary disclosure (di cui, rispettivamente, alla legge del 15 dicembre 2014 n.  186 e all'articolo 7 del decreto-legge n.  193 del 22 ottobre 2016).
      In linea più generale, come ordinariamente accade per le segnalazioni qualificate prima facie da un fumus di fondatezza, l'Agenzia evidenzia che i dati ritraibili dall'inchiesta saranno esaminati al fine di verificare eventuali risvolti in merito alla reale capacità contributiva dei soggetti interessati ed al corretto adempimento da parte degli stessi degli obblighi fiscali.

Pag. 22

ALLEGATO 5

5-12840 Sottanelli: Iniziative per contrastare irregolarità nell'operatività del sito di scommesse on-line 1XBet.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle recenti notizie di stampa circa l'avvio di una partnership tra Lega Serie A ed il bookmaker numero uno in Russia « 1X better», operatore che, tuttavia, è sprovvisto di concessione in Italia da parte dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli.
      Gli Onorevoli interroganti evidenziano che è necessario provvedere a misure concrete per contrastare la diffusione del gioco online illegale, anche impedendo l'accesso ai siti degli operatori non autorizzati.
      Pertanto, con l'interrogazione in oggetto gli Onorevoli chiedono di dare attuazione all'articolo 24, commi 29, 30 e 31, del decreto-legge n.  98 del 2011, «al fine di riuscire ad intervenire drasticamente sulle situazioni di irregolarità che danneggiano sia i cittadini che gli operatori», in relazione all'attività svolta dal bookmaker «1XBet».
      Al riguardo, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli riferisce quanto segue.
      Il bookmaker 1XBet non è in possesso di alcuna concessione in Italia per il gioco pubblico e, in particolar modo, non è in possesso della concessione per il gioco on line.
      Quando l'Agenzia ha avuto contezza che tale operatore avrebbe sponsorizzato la Lega Calcio, ha inviato una segnalazione a quell'Organo sportivo evidenziando che il bookmaker «1XBet» non è in possesso di concessione italiana e, quindi, non può raccogliere scommesse sul territorio nazionale.
      L'Agenzia, in esito ad accertamenti effettuati su fonti aperte, ha verificato la sussistenza di una relazione tra il predetto Bookmaker ed eventi sportivi nazionali, destinati ad un pubblico italiano; pertanto si poteva ragionevolmente presumere che «1XBet» effettuasse una raccolta di gioco in Italia illegalmente, in quanto sprovvisto di regolare concessione.
      Per quanto riguarda, in generale, l'attività di contrasto alla raccolta di gioco on line effettuata illegalmente, da soggetti privi di regolare concessione, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli evidenzia che viene imposto il blocco dei siti irregolari con dominio « .com». A tal fine, è stata creata una « black list», continuamente aggiornata, che ad oggi conta oltre 6.000 siti web inibiti.
      In seconda battuta, giova segnalare che attraverso un'azione di moral suasion l'Agenzia ha portato i principali fornitori internazionali di software di gioco on line a decidere di negare i propri servizi agli operatori che agiscono sul mercato italiano senza una regolare concessione statale, riducendo di fatto la possibilità che un giocatore possa superare il blocco predetto dei siti con dominio « . com» e, quindi, giocare su siti non autorizzati.
      Tali azioni, unitamente all'introduzione di misure amministrative di semplificazione e di nuove tipologie di gioco, hanno consentito di attrarre nel settore legale una larga fetta di giocatori che prima operavano sui siti con dominio «.com».
      Con riferimento ai chiarimenti richiesti circa l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, commi 29, 30 e 31, del decreto-legge 98 del 2011, è da rilevare che le menzionate norme non hanno potuto trovare ancora attuazione per difficoltà Pag. 23oggettive palesate dall'ABI e dagli istituti bancari, in merito alla impossibilità/difficoltà di conoscere la identità dei soggetti che operano illegalmente in Italia nel mercato on line con determinati marchi e che non palesano mai la loro denominazione sociale e di individuare precisamente la corrispondenza delle operazioni di trasferimento di denaro con tali soggetti.
      In ogni caso, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli evidenzia che all'interno della IV Direttiva antiriciclaggio, il cui recepimento è avvenuto con decreto legislativo n.  90 del 2017, è prevista una serie di interventi che potranno consentire di contrastare il fenomeno da parte degli operatori.
      In particolare, infatti, si prevede che le ricariche dei conti di gioco dovranno essere effettuate con strumenti che consentono la tracciabilità delle transazioni e, quindi, offrono la possibilità di risalire ai soggetti tra i quali avviene il trasferimento di somme.

Pag. 24

ALLEGATO 6

5-12841 Pelillo: Chiarimenti circa la possibilità per i comuni di concedere gratuitamente impianti sportivi ad organizzazioni no profit senza applicazione dell'IVA.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Nell'interrogazione in questione gli interroganti evidenziano preliminarmente che «i Comuni possono concedere gratuitamente l'utilizzo dei propri impianti sportivi per finalità di particolare interesse pubblico e sociale quali: attività di persone disabili, attività scolastica, attività finalizzata a scopi di beneficenza».
      Secondo gli onorevoli interroganti, in particolare, «l'ufficio comunale competente avvia l’iter amministrativo e quantifica, nell'atto di concessione, il vantaggio economico a favore di un soggetto no profit beneficiario, calcolato sulla base delle tariffe ordinariamente praticate (escluso IVA) e indicando contestualmente la disponibilità della somma «beneficiata» nell'ambito del proprio bilancio annuale».
      Inoltre, «i Servizi Finanziari di vari Comuni hanno sollevato criticità dovuta all'emissione dell'autofattura imponibile IVA – sia in caso di concessioni gratuite, sia di esenzioni – calcolata non sulla base delle tariffe riscosse ma sulla base dei costi di esercizio per gli impianti sportivi, compreso l'ammortamento».
      Tutto ciò premesso, viene chiesto al Ministro dell'economia e delle finanze quali orientamenti «intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa circa la correttezza del procedimento amministrativo esperito fino ad oggi e se non ritenga utile fornire una interpretazione amministrativo-contabile tale da garantire la possibilità per i Comuni di riconoscere, a casistiche socialmente importanti come la disabilità, le scuole o l'attività giovanile, vantaggi economici derivanti da concessioni gratuite di impianti sportivi evitando per tali fattispecie l'applicazione dell'IVA a carico dei bilanci comunali e alla conseguente traslazione sugli enti no profit».
      Al riguardo, si fa presente che a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE «sono assimilate a prestazioni di servizi a titolo oneroso le operazioni seguenti:
          a) l'utilizzazione di un bene destinato all'impresa per l'uso privato del soggetto passivo o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa, qualora detto bene abbia dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell'IVA;
          b) la prestazione di servizi a titolo gratuito effettuata dal soggetto passivo per il proprio uso privato o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa».

      Inoltre, sempre in base a quanto previsto dalla menzionata direttiva unionale, è possibile non assoggettare ad imposta esclusivamente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi individuate in maniera specifica dal legislatore unionale, tra le quali non rientrano le operazioni indicate.
      Quanto alla problematica relativa alla misura della base imponibile delle prestazioni di servizi effettuate, la medesima è costituita, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c), del menzionato decreto presidenziale, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi forniti.Pag. 25
      Con particolare riguardo alla specifica situazione esposta dagli On.li Interroganti, sentita l'Agenzia delle entrate, si fa presente che gli elementi rappresentati nel documento di sindacato non risultano sufficientemente chiari al fine di stabilire se gli impianti sportivi dei Comuni interessati siano gestiti dagli stessi in veste commerciale ovvero in veste istituzionale non commerciale, elemento propedeutico al fine di stabilire se il procedimento esperito sino ad oggi dai Comuni in relazione alla concessione gratuita dei predetti impianti sportivi a favore di attività di particolare interesse pubblico e sociale, sia stato o meno corretto anche sotto il profilo fiscale.
      Conseguentemente, su tali presupposti, non è possibile suggerire un'interpretazione volta a chiarire il trattamento fiscale da riservare alle concessioni in parola, ferma restando la possibilità di investirne nuovamente l'Agenzia delle entrate attraverso una descrizione più dettagliata e circostanziata della fattispecie prospettata.
      È stato, altresì, acquisito il parere del Dipartimento delle finanze, secondo cui nel caso oggetto dell'interrogazione in esame è da ritenere sussistente il presupposto soggettivo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.  633 del 1972, per cui le operazioni in questione debbono essere regolarmente assoggettate ad imposta.

Pag. 26

ALLEGATO 7

5-12842 Laffranco: Chiarimenti circa la vicenda riguardante la dottoressa Susanna Masi.

TESTO DELLA RISPOSTA

      È opportuno rappresentare che analoghi question time proposti dall'onorevole Zanetti e dall'onorevole Paglia ed altri, sono stati svolti il 29 novembre 2017, in Aula Camera.
      Al riguardo, gli elementi, che si riportano nella sostanza per gli aspetti richiamati nel documento di sindacato ispettivo in esame, sono stati già forniti dal sig. Ministro dell'economia e delle finanze in sede di risposta.
      Per quanto attiene al question time in esame si chiedono notizie in merito alla vicenda riportata di recente da alcuni organi di stampa circa le indagini che avrebbe disposto la Procura di Milano nei confronti della dott.ssa Susanna Masi, consulente del Ministero dell'economia e delle finanze e nei confronti della Società Ernst&Young, di cui la stessa è stata dipendente.
      Gli Interroganti chiedono le iniziative che si intendono adottare con riguardo alla specifica vicenda nonché le misure preventive volte ad evitare il ripetersi di simili accadimenti.
      Al riguardo si fa presente che la dott.ssa Susanna Masi è cessata dall'incarico di Consigliere del Ministro con decreto del 23 novembre 2017 e che è intendimento del Ministero dell'economia e delle finanze costituirsi parte civile in caso di istaurazione nei suoi confronti di un giudizio penale, fermo restando il rispetto della procedura prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge n.  3 del 1991.
      Relativamente ad eventuali future iniziative riguardo alla Società di consulenza implicata nella vicenda, risulta che detta Società è iscritta nel Registro dei Revisori legali. In proposito, si fa presente che l'esercizio del potere sanzionatorio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze nei confronti degli iscritti nel registro dei revisori legali, sia persone fisiche che società di revisione legale, presuppone che le irregolarità siano commesse nell'espletamento di incarichi di revisione legale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n.  39 del 2010.
      Inoltre, sempre per quanto attiene le iniziative future, si rappresenta che qualora il rappresentante legale italiano della Società di cui trattasi venisse condannato, a norma delle disposizioni vigenti, verrebbero meno i requisiti di onorabilità, che dovrebbero sussistere non solo all'atto della iscrizione ma permanere nel tempo, conseguentemente si dovrebbe provvedere alla sostituzione immediata del membro decaduto, in modo che il provvedimento di cancellazione non si estenda alla Società.
      Infine, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, proseguirà l'attività di mappatura dei processi a rischio corruzione, al fine di individuare, già nel prossimo Piano triennale 2018 – 2020, misure di mitigazione ulteriori rispetto a quelle già applicate in ottemperanza alla normativa vigente.

Pag. 27

ALLEGATO 8

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. (C. 4365 Bernardo).

EMENDAMENTI

ART. 1.

      Sopprimerlo.
1. 1. Busin, Giorgetti.

      Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1.
(Deducibilità dei compensi corrisposti dalle società sportive ai procuratori).

      1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
      «1-ter. Per le società sportive professionistiche sono interamente ammessi in deduzione i costi sostenuti per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti, dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata o in uscita ovvero di rinnovi contrattuali».
      2. I costi sostenuti dalla società a beneficio dei procuratori per l'attività di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipula di contratti tra società sportive e sportivi professionisti sono considerati «oneri pluriennali» e seguono la disciplina fiscale per le spese relative a più esercizi, di cui all'articolo 108, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.
      3. All'articolo 51, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, dopo la lettera i-bis) è aggiunta la seguente:
          «i-ter) i compensi corrisposti dalle società sportive professionistiche per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata o in uscita ovvero di rinnovi contrattuali».
1. 8. Il Relatore.

      Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
          al capoverso lettera 1-
ter) sostituire le parole: interamente ammessi in deduzione con le seguenti: ammessi in deduzione ai sensi del comma 1-quater;
          dopo il capoverso lettera 1-ter) aggiungere il seguente:
          1-quater) nel caso in cui il procuratore agisca nell'interesse sia delle società sportive professionistiche che degli sportivi professionisti il contratto tra le suddette società ed il procuratore deve indicare la Pag. 28percentuale di prestazione di cui al precedente comma riferita alle società sportive professionistiche ed agli sportivi professionisti. La deducibilità di tali prestazioni per le società sportive professionistiche coincide con la sola parte di prestazione, indicata nel contratto, riferita alla società sportiva professionistica. In assenza di indicazioni nel contratto della percentuale di prestazione riferita alle società sportive professionistiche ed agli sportivi professionisti la deducibilità è ammessa nella misura del 50 per cento del valore complessivo della prestazione.
1. 2. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

      Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
          al capoverso comma 1-ter) sostituire le parole: interamente ammessi in deduzione con le seguenti: ammessi in deduzione ai sensi del comma 1-quater;
          dopo il capoverso comma 1-ter) aggiungere il seguente:
          1-quater) nel caso in cui il procuratore agisca nell'interesse sia delle società sportive professionistiche che degli sportivi professionisti il contratto tra le suddette società ed il procuratore deve indicare la percentuale di prestazione di cui al precedente comma riferita alle società sportive professionistiche ed agli sportivi professionisti. La deducibilità di tali prestazioni per le società sportive professionistiche coincide con la sola parte di prestazione, indicata nel contratto, riferita alla società sportiva professionistica.
1. 3. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

      Al comma 1, capoverso lettera 1-ter, dopo le parole: ammessi in deduzione inserire le seguenti: purché strettamente inerenti i relativi ricavi di esercizio.
1. 4. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

      Apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, capoverso lettera 1-ter:
              1) dopo le parole: ovvero di rinnovi contrattuali aggiungere le seguenti:, nei limiti e a condizione che la prestazione di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale sia stata posta in essere nell'interesse, esclusivo o parziale, della società sportiva.;
              2) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: I costi di cui al precedente periodo si presumono sostenuti, in egual misura, nell'interesse della società sportiva e degli sportivi professionisti se non risulta diversamente dal contratto di conferimento dell'incarico di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale.;
              3) al secondo periodo, dopo le parole: sportivo professionista tesserato aggiungere le seguenti: nei limiti e a condizione che i detti costi concorrano effettivamente al conseguimento di ricavi per la società sportiva.
          b) al comma 2, lettera a), capoverso lettera i-ter sostituire le parole: nonché i compensi destinati a migliorare la prestazione dello sportivo professionista tesserato con le seguenti: , a condizione che i detti costi siano stati posti in essere nell'interesse esclusivo della società sportiva;
          c) al comma 2, lettera b), capoverso comma 4-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I costi di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale sono ammessi in deduzione nei limiti e a condizione che la prestazione di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale sia stata posta in essere nell'interesse, esclusivo o parziale, della società sportiva. I costi di cui al precedente periodo si presumono sostenuti nell'interesse della società sportiva e degli sportivi professionisti se non risulta diversamente dal contratto di conferimento dell'incarico di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale. I compensi destinati a migliorare la prestazione dello sportivo professionista tesserato sono deducibili nei limiti e a condizione che concorrano effettivamente al conseguimento di ricavi per la società sportiva.
1. 5. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

Pag. 29

      Al comma 2, lettera a), capoverso lettera i-ter), prima delle parole: i compensi corrisposti inserire le seguenti: per gli sportivi professionisti.
1. 6. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

      Al comma 2, lettera a), capoverso lettera 1-ter), sopprimere le parole: nonché i compensi destinati a migliorare la prestazione dello sportivo professionista tesserato.
1. 7. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

ART. 2.

      Sopprimerlo.
*2. 1. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

      Sopprimerlo.
*2. 2. Il Relatore.

ART. 3.

      Sopprimerlo.
3. 1. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

      Al comma 1, sostituire la parola: reddito con le seguenti: valore della produzione netta.
3. 3. Il Relatore.

      Al comma 1, capoverso comma 5-bis, sopprimere le seguenti parole: ovvero, se il bene è stato posseduto per un periodo non inferiore ad un anno, a scelta della società sportiva professionistica, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi non oltre il quarto.
3. 2. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

Pag. 30

ALLEGATO 9

7-01386 Sibilia: Iniziative per rafforzare la disciplina agevolativa in favore di investimenti qualificati e piani di risparmio a lungo termine (PIR).

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

      La VI Commissione,
          premesso che:
              i commi da 88 a 114 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 (legge n.  232 del 2016) hanno introdotto agevolazioni fiscali volte a incoraggiare investimenti a lungo termine nelle imprese e specialmente nelle piccole e medie imprese, attraverso investimenti qualificati e piani di risparmio a lungo termine (PIR);
              in particolare, tale normativa, da un lato, ai commi da 88 a 96, prevede l'esenzione dall'imposta sul reddito per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (detenuti per almeno cinque anni) nel capitale di imprese, effettuati da casse previdenziali o da fondi pensione nel limite del 5 per cento del loro attivo patrimoniale;
              da un altro lato, ai commi da 100 a 114, prevede l'esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, derivanti dagli investimenti effettuati nei predetti PIR, a condizione che gli strumenti finanziari in cui è investito il PIR siano detenuti per almeno 5 anni e che il valore del PIR sia investito in strumenti finanziari emessi da imprese italiane e europee, con una riserva minima del 30 per cento investito in strumenti di piccole e medie imprese, entro il limite individuale di 30.000 euro all'anno e, comunque, di complessivi 150.000 euro;
              attualmente sono attivi sul mercato 44 fondi PIR compliant che, nei primi 9 mesi dell'anno, hanno raccolto circa 5 miliardi di euro; le stime di settore prevedono una raccolta complessiva pari a 10 miliardi di euro entro la fine del 2017 e di oltre 70 miliardi di euro entro il 2021; le imprese altamente innovative soffrono di vincoli di credito a causa di asimmetrie informative da parte degli investitori e, per tale ragione, è fondamentale favorire la produttività e la crescita del Paese, convogliando più fonti di finanziamento verso le imprese tecnologicamente innovative: in linea con quanto appena asserito sarebbe altresì opportuno rafforzare il sostegno agli investimenti nell'economia reale, soprattutto a favore di piccole e medie imprese e società che non possono aspirare alla quotazione presso i principali mercati regolamentati;
              lo strumento dei PIR potrebbe quindi rappresentare una straordinaria opportunità per sostenere una politica industriale volta a rafforzare la patrimonializzazione delle imprese italiane e, tra queste, in particolare, quelle di medie e piccole dimensioni, che investono in innovazione con l'obiettivo di essere maggiormente competitive nei mercati internazionali e di essere al passo con i cambiamenti in atto nel sistema economico,

impegna il Governo:

      ad assumere iniziative normative volte a:
          a) semplificare le regole per l'emissione, da parte delle piccole e medie imprese italiane, di azioni o obbligazioni oggetto dei meccanismi agevolativi, al fine di ampliare le opportunità di investimento Pag. 31in imprese nazionali, nonché di promuovere la semplificazione delle procedure di quotazione, in particolare per quanto riguarda i titoli obbligazionari, fermi restando tutti gli opportuni controlli delle autorità di vigilanza;
          b) predisporre adeguate procedure di verifica della corrispondenza del grado di rischio degli strumenti finanziari – PIR e strumenti di quotazione semplificati – con il profilo personale di rischio del cliente, implementando l'attuale sistema di vigilanza sul credito e sul risparmio;
          c) istituire presso la CONSOB un Fondo – finanziato mediante una contribuzione degli intermediari degli strumenti PIR e degli strumenti di quotazione semplificati – preposto al risarcimento dei danni nelle ipotesi di misselling di strumenti finanziari ai danni di risparmiatori frodati con strumenti finanziari non coerenti con il proprio profilo di rischio;
          d) introdurre un limite alla sottoscrizione di PIR per ogni singolo cliente in relazione al proprio «portafoglio di investimento» complessivamente inteso.
(8-00275) «Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano».